ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.009.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 9

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
13 gennaio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (UE) n. 21/2011 della Commissione, del 12 gennaio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (UE) n. 22/2011 della Commissione, del 12 gennaio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

3

 

 

DECISIONI

 

 

2011/12/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2007/134/CE che istituisce il Consiglio europeo della ricerca

5

 

 

2011/13/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa ad alcuni tipi di informazioni sui biocarburanti e i bioliquidi che gli operatori economici devono presentare agli Stati membri [notificata con il numero C(2011) 36]

11

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/1


REGOLAMENTO (UE) N. 21/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

76,8

TN

120,5

TR

98,0

ZZ

98,4

0707 00 05

EG

158,2

JO

96,7

TR

145,2

ZZ

133,4

0709 90 70

MA

40,9

TR

110,6

ZZ

75,8

0709 90 80

EG

222,3

ZZ

222,3

0805 10 20

EG

57,0

IL

67,1

MA

58,9

TR

71,4

ZA

56,7

ZZ

62,2

0805 20 10

MA

67,4

TR

79,6

ZZ

73,5

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

129,3

HR

46,1

IL

68,2

JM

92,6

MA

107,9

TR

76,7

ZZ

86,8

0805 50 10

TR

59,6

ZZ

59,6

0808 10 80

CA

99,7

CN

87,9

US

127,8

ZA

124,2

ZZ

109,9

0808 20 50

CN

82,9

US

122,1

ZZ

102,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


13.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/3


REGOLAMENTO (UE) N. 22/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 18/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)   GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 13.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 13 gennaio 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10  (1)

64,59

0,00

1701 11 90  (1)

64,59

0,00

1701 12 10  (1)

64,59

0,00

1701 12 90  (1)

64,59

0,00

1701 91 00  (2)

62,43

0,00

1701 99 10  (2)

62,43

0,00

1701 99 90  (2)

62,43

0,00

1702 90 95  (3)

0,62

0,16


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

13.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/5


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2011

recante modifica della decisione 2007/134/CE che istituisce il Consiglio europeo della ricerca

(2011/12/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (1), in particolare gli articoli 2 e 3,

vista la decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Idee» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (2), in particolare l’articolo 4, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo della ricerca (CER) è stato istituito con la decisione 2007/134/CE della Commissione (3).

(2)

In conformità al programma specifico «Idee», si è proceduto a un riesame indipendente delle strutture e dei meccanismi del CER, sulla base dei criteri di eccellenza scientifica, autonomia, efficienza e trasparenza e con il pieno coinvolgimento del consiglio scientifico. Il gruppo di esperti incaricato del riesame ha proposto una serie di adeguamenti al fine di garantire una maggiore efficacia del Consiglio europeo della ricerca e una presentazione coerente delle attività del CER alle parti interessate.

(3)

Basandosi sul riesame e sull’intento di rendere il CER interamente sostenibile, la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: «Consiglio europeo della ricerca — Affrontare la sfida dell’eccellenza a livello mondiale» (4), stabilisce gli obiettivi per la seconda fase dello sviluppo del CER. La comunicazione prevede una serie di azioni specifiche intese a migliorare il funzionamento del CER al fine di garantire l’efficiente ed efficace attuazione del programma specifico «Idee».

(4)

In conformità a detta comunicazione, è necessario assicurare un’unica visione chiara e trasparente e un collegamento senza soluzione di continuità tra la strategia e l’attuazione operativa del CER, che rispecchi le attività tanto dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (European Research Council Executive Agency — ERCEA), istituita con la decisione 2008/37/CE della Commissione (5), quanto del consiglio scientifico, nonché sviluppare e attuare una strategia di comunicazione coerente e integrata.

(5)

Al fine di riconoscere l’impegno personale dei membri del consiglio scientifico, e in particolar modo del presidente e del vicepresidente, è opportuno introdurre un onorario per la loro partecipazione alle riunioni plenarie del consiglio scientifico. L’onorario deve riflettere le rispettive responsabilità ed essere stabilito in rapporto a disposizioni dello stesso tipo in analoghi organismi e Stati membri. Occorre inoltre prevedere il finanziamento di un comitato permanente di identificazione, incaricato di selezionare i futuri membri del consiglio scientifico.

(6)

È necessario proseguire gli accordi per il sostegno locale al presidente e ai vicepresidenti del consiglio scientifico, utilizzando lo strumento di finanziamento del Settimo programma quadro «Azioni di coordinamento e sostegno».

(7)

Il mandato dei membri fondatori del consiglio scientifico scade il 1o febbraio 2011 ed è pertanto necessario procedere al progressivo rinnovamento del consiglio scientifico, di cui all’articolo 4, paragrafo 6, della decisione 2007/134/CE. La selezione dei nuovi membri è stata espletata tramite un comitato indipendente, in conformità alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2007/134/CE che prevedono una relazione al Parlamento e al Consiglio. Detto comitato ha raccomandato il progressivo rinnovamento del consiglio scientifico e le sue raccomandazioni sono state accolte.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/134/CE,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2007/134/CE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Istituzione

Viene istituito il Consiglio europeo della ricerca per il periodo che va dal 2 febbraio 2007 al 31 dicembre 2013 per l’attuazione del programma specifico “Idee”. Esso è composto da un consiglio scientifico e dall’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca istituita dalla decisione 2008/37/CE della Commissione (*1).

(*1)   GU L 9 del 12.1.2008, pag. 15.»;"

2)

all’articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Il consiglio scientifico collabora con l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca al fine di garantire un’attuazione coerente ed efficace del programma specifico “Idee” e l’armonizzazione degli aspetti scientifici e amministrativi delle iniziative del CER. Tale collaborazione comprende una comunicazione coerente delle attività del CER e l’istituzione di un sito web comune che tratti i diversi aspetti delle operazioni del CER.»;

3)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I futuri membri sono nominati dalla Commissione sulla base dei fattori e dei criteri di cui all’allegato I e a seguito di una procedura di selezione indipendente e trasparente, concordata con il consiglio scientifico, che prevede tra l’altro la consultazione della comunità scientifica e una relazione al Parlamento e al Consiglio. La nomina dei futuri membri è pubblicata in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001. A tal fine, un Comitato di identificazione permanente di alto livello formato da esperti indipendenti può essere istituito come gruppo di esperti, con onorari pagati nell’ambito del bilancio operativo del programma specifico “Idee”.»;

b)

il paragrafo 9 è soppresso;

4)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il consiglio scientifico risponde alla Commissione, mantiene con essa e con l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca un costante e stretto collegamento, e istituisce i meccanismi necessari allo scopo.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La Commissione fornisce le informazioni e l’assistenza necessari per i lavori del consiglio scientifico, consentendogli di operare in condizioni di autonomia e di indipendenza. Si può ricorrere a un’azione di coordinamento e di sostegno, quale prevista nell’allegato III della decisione n. 1982/2006/CE, al fine di fornire sostegno locale a livello di gestione o di consulenza al presidente e ai vicepresidenti del consiglio scientifico.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8.   In conformità alla procedura stabilita nell’allegato III, il Consiglio scientifico può accedere ai documenti e ai dati in possesso dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca.»;

5)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Il consiglio scientifico adotta il suo regolamento interno, che comprende disposizioni dettagliate per le elezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché un codice di condotta concernente confidenzialità, potenziali conflitti di interesse e trattamento dei dati personali in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

4.   Il consiglio scientifico si riunisce in plenaria fino a cinque volte all’anno, a seconda delle sue esigenze di lavoro. Occorre pubblicare un verbale delle riunioni plenarie sul sito web del CER.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   Il consiglio scientifico può istituire, nominandovi suoi membri, comitati permanenti, gruppi di lavoro e altre strutture cui è affidato lo svolgimento di suoi compiti specifici.»;

6)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Onorari e spese per le riunioni

1.   I membri del consiglio scientifico ricevono per i compiti svolti un compenso sotto forma di un onorario per la loro partecipazione alle riunioni plenarie del consiglio scientifico. Gli onorari e le spese di viaggio e di soggiorno sono imputati al bilancio operativo assegnato al programma specifico “Idee”. Gli onorari e le relative norme di applicazione sono stabiliti nell’allegato IV.

2.   Per riunioni diverse dalle plenarie, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca rimborserà le spese di viaggio ed, eventualmente, di soggiorno dei membri del consiglio scientifico necessarie per lo svolgimento delle loro attività in base alle regole della Commissione sulla remunerazione degli esperti esterni (*2). Previa autorizzazione dell’Agenzia esecutiva del consiglio europeo della ricerca, è possibile coprire anche le spese di viaggio e di soggiorno concernenti dette altre riunioni, necessarie per lo svolgimento dei lavori del consiglio scientifico.

(*2)  Decisione C(2007) 5858 della Commissione»;"

7)

l’allegato II è sostituito dal testo che figura in allegato alla presente decisione;

8)

sono aggiunti gli allegati III e IV, riportati in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2011.

Per la Commissione

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Membro della Commissione


(1)   GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)   GU L 400 del 30.12.2006, pag. 242.

(3)   GU L 57 del 24.2.2007, pag. 14.

(4)  COM(2009) 552 definitivo.

(5)   GU L 9 del 12.1.2008, pag. 15.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

MEMBRI DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL CER

Nome e istituto

Fine del mandato

Claudio BORDIGNON, Istituto scientifico universitario San Raffaele, Milano

1o febbraio 2013

Nicholas CANNY, National University of Ireland, Galway

31 dicembre 2013

Sierd A.P.L. CLOETINGH, Università libera di Amsterdam

26 aprile 2013

Mathias DEWATRIPONT, Université Libre di Bruxelles

1o febbraio 2013

Tomasz DIETL, Accademia polacca delle scienze

31 dicembre 2013

Daniel DOLEV, Università ebraica di Gerusalemme

31 dicembre 2013

Prof. Carlos M. DUARTE, Consiglio spagnolo per la ricerca scientifica, Majorca

26 aprile 2013

Daniel ESTEVE, CEA Saclay

31 dicembre 2013

Pavel EXNER, Istituto Doppler, Praga

31 dicembre 2013

Hans-Joachim FREUND, Istituto Fritz-Haber, Berlino

1o febbraio 2013

Timothy HUNT, London Research Institute

31 dicembre 2013

Carl-Henrik HELDIN, Istituto Ludwig per la ricerca sul cancro

31 dicembre 2013

Norbert KROÓ, Accademia ungherese delle scienze

1o febbraio 2013

Maria Teresa LAGO, Università di Oporto

1o febbraio 2013

Prof. Henrietta L. MOORE, Università di Cambridge

26 aprile 2013

Helga NOWOTNY, Wissenschaftszentrum, Vienna

31 dicembre 2013

Christiane NÜSSLEIN-VOLHARD, Istituto Max-Planck per la biologia dello sviluppo, Tubinga

1o febbraio 2013

Alain PEYRAUBE, CNRS, Parigi

31 dicembre 2013

Jens ROSTRUP-NIELSEN, Haldor Topsoe A/S

1o febbraio 2013

Mart SAARMA, Università di Helsinki

31 dicembre 2013

Anna TRAMONTANO, Università La Sapienza di Roma

31 dicembre 2013

Isabelle VERNOS, Centre Regulació Genómica, Barcellona

31 dicembre 2013

«ALLEGATO III

ACCESSO A DOCUMENTI E DATI

Accesso a documenti e dati

1.

Per svolgere i compiti ad esso affidati, il consiglio scientifico può chiedere di aver accesso a documenti e di elaborare dati che sono in possesso dell’Agenzia esecutiva del consiglio europeo della ricerca.

2.

Oltre al materiale cui ha diritto di accesso in base al regime relativo all’accesso del pubblico ai documenti (1), l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca trasmetterà al consiglio scientifico i documenti e i dati necessari per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati, sempreché ciò avvenga nel rispetto ed entro i limiti degli obblighi in materia di riservatezza, sicurezza e tutela dei dati personali quali previsti dalla normativa dell’Unione europea.

3.

I membri del consiglio scientifico utilizzeranno tali documenti e tali dati soltanto per gli scopi e i compiti per cui sono forniti e hanno l’obbligo della riservatezza.

4.

È opportuno stabilire le disposizioni organizzative e tecniche necessarie per garantire la sicurezza e la riservatezza dell’accesso e del trattamento, al fine di impedire eventuali rivelazioni o accessi non autorizzati, la distruzione accidentale o illecita, la perdita o l’alterazione di dati e documenti.

Accesso ai dati personali

5.

Per il trattamento dei dati personali, i membri del consiglio scientifico che ricevono detti dati devono garantire un livello di tutela dei dati personali conforme alle norme del regolamento (CE) n. 45/2001 e della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

6.

I membri del consiglio scientifico non devono elaborare alcun dato personale secondo modalità non compatibili con gli scopi e i compiti per i quali sono trasmessi.

7.

I membri del consiglio scientifico devono assicurare nei modi opportuni la legittimità, l’adeguatezza, la pertinenza, la precisione, la necessità e la limitazione temporale dei dati personali raccolti ed elaborati.

Informazioni

8.

Qualora l’accesso ai documenti e ai dati o l’accesso ai dati personali non possa essere concesso a causa della tutela dei dati personali, della riservatezza, della sicurezza o di motivi di pubblico interesse, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca comunica per iscritto al consiglio scientifico i motivi per i quali l’accesso non può essere concesso nonché qualsiasi informazione sull’argomento in esame essa ritenga di poter fornire in base alle disposizioni normative.

«ALLEGATO IV

Onorari e norme di applicazione per la partecipazione dei membri del consiglio scientifico del CER a riunioni plenarie del consiglio scientifico

Gli onorari e le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione ad un massimo di cinque riunioni plenarie all’anno sono stabiliti tramite una lettera di nomina, secondo le seguenti modalità.

La riunione plenaria del consiglio scientifico dura di norma un giorno e mezzo.

L’onorario dei membri del consiglio scientifico è di 2 000 EUR per la partecipazione all’intera riunione plenaria o di 1 000 EUR per la partecipazione a parte di essa.

L’onorario dei vicepresidenti del consiglio scientifico è di 3 500 EUR per la partecipazione all’intera riunione plenaria o di 1 750 EUR per la partecipazione a parte di essa.

L’onorario del presidente del consiglio scientifico è di 5 000 EUR per la partecipazione all’intera riunione plenaria o di 2 500 EUR per la partecipazione a parte di essa.

Il pagamento è autorizzato dal direttore dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca o da un/a suo/a supplente debitamente autorizzato/a sulla base di un elenco delle presenze convalidato dal presidente del consiglio scientifico e dal direttore dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca o da loro supplenti debitamente autorizzati. L’elenco delle presenze indica se la partecipazione di ciascun membro riguarda l’intera durata della riunione (“intera”) o meno (“parziale”).

»

(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(2)   GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.


13.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2011

relativa ad alcuni tipi di informazioni sui biocarburanti e i bioliquidi che gli operatori economici devono presentare agli Stati membri

[notificata con il numero C(2011) 36]

(2011/13/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 3, terzo comma,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (2), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 3, terzo comma,

sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri devono garantire che gli operatori economici riferiscano in merito alla conformità dei bioliquidi con i criteri di sostenibilità fissati dalla direttiva 2009/28/CE e alla conformità dei biocarburanti con i criteri di sostenibilità fissati dalla medesima direttiva nonché dalla direttiva 98/70/CE; essi devono inoltre fornire informazioni relative ad alcuni aspetti complementari di ordine ambientale e sociale.

(2)

Per quanto attiene ai suddetti aspetti complementari, la Commissione deve redigere l’elenco di informazioni adeguate e pertinenti da riferire.

(3)

Esistono o si trovano in fase di sviluppo diversi sistemi volontari volti a definire standard per la produzione di prodotti della biomassa che stabiliscono i requisiti riguardanti, parzialmente o integralmente, sia i criteri di sostenibilità, sia gli aspetti complementari di ordine ambientale e sociale, quali quelli che saranno ripresi nell’elenco della Commissione. La Commissione può considerare questi sistemi volontari fonti di dati affidabili e accettabili ai fini della dimostrazione di conformità con i criteri. Può inoltre riconoscerli come sistemi contenenti dati accurati relativi agli aspetti ambientali e sociali complementari.

(4)

Il calcolo dei gas a effetto serra per i biocarburanti e i bioliquidi compresi nel regime di sostenibilità consente di fruire di un premio se la biomassa è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati.

(5)

Il calcolo dei gas a effetto serra compreso nel regime di sostenibilità contempla un fattore che riflette la riduzione delle emissioni grazie all’accumulo di carbonio nel suolo attraverso una migliore gestione agricola.

(6)

Tenendo in considerazione la necessità di garantire che la trasmissione di informazioni relative ad aspetti ambientali e sociali non costituisca un onere amministrativo eccessivo per gli operatori economici, è opportuno stabilire che tali informazioni debbano essere comunicate sotto forma di una dichiarazione che attesti se le partite di biocarburanti e bioliquidi sono state certificate o accettate in quanto conformi al sistema volontario riconosciuto che comprende tali aspetti; se si è fruito del premio di cui al considerando 4; e se è applicato il fattore di accumulo del carbonio di cui al considerando 5.

(7)

Il premio di cui al considerando 4 e il fattore di accumulo del carbonio di cui al considerando 5 riguardano le colture. Per tale motivo non è necessario fornire informazioni analoghe per quanto attiene ai biocarburanti e ai bioliquidi prodotti da rifiuti o residui,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per ogni partita di biocarburante o di bioliquido gli operatori economici sono tenuti a fornire informazioni indicanti:

a)

se la partita è stata certificata o accettata in quanto conforme ai requisiti di un regime volontario riconosciuto dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, come sistema contenente dati accurati ai fini di informazione sulle misure adottate per la tutela dei suoli, dell’acqua e dell’aria, sul ripristino di terreni degradati, sul contenimento del consumo di acqua nelle zone in cui la risorsa è scarsa e/o relativamente alle questioni di cui all’articolo 17, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 98/70/CE;

b)

se la partita è stata certificata o accettata ai sensi della lettera a), il nome del sistema volontario in questione;

Ad eccezione dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire da rifiuti e residui, devono essere inoltre fornite informazioni indicanti:

c)

se il premio di cui all’allegato V, parte C, punti 7 e 8, della direttiva 2009/28/CE e all’allegato IV, parte C, punti 7 e 8, della direttiva 98/70/CE è stato impiegato nel calcolo dei gas a effetto serra di cui all’allegato V, parte C, punto 1, della direttiva 2009/28/CE e all’allegato IV, parte C, punto 1, della direttiva 98/70/CE per la partita;

d)

se il fattore riguardante la riduzione delle emissioni dovuto all’accumulo di carbonio nel suolo tramite una migliore gestione agricola di cui all’allegato V, parte C, punto 1, della direttiva 2009/28/CE e all’allegato IV, parte C, punto 1, della direttiva 98/70/CE è stato impiegato nel calcolo dei gas a effetto serra di cui al medesimo paragrafo per la partita.

Articolo 2

La presente decisione lascia impregiudicato il diritto della Commissione di richiedere agli operatori economici ulteriori informazioni ai fini dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2011.

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


(1)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(2)   GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.