ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.005.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 5

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
8 gennaio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 11/2011 della Commissione, del 7 gennaio 2011, che modifica taluni regolamenti relativi alla classificazione di merci nella nomenclatura combinata

1

 

 

Regolamento (UE) n. 12/2011 della Commissione, del 7 gennaio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

 

Regolamento (UE) n. 13/2011 della Commissione, del 7 gennaio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

5

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2011/2/UE della Commissione, del 7 gennaio 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il miclobutanil come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE ( 1 )

7

 

 

DECISIONI

 

 

2011/6/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa al prelievo parafiscale destinato alla promozione del vino applicato dal Portogallo C 43/04 (ex NN 38/03) [notificata con il numero C(2010) 4891]

11

 

 

2011/7/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 gennaio 2011, che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare i virus vivi dell'afta epizootica [notificata con il numero C(2010) 9592]  ( 1 )

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 5/1


REGOLAMENTO (UE) N. 11/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2011

che modifica taluni regolamenti relativi alla classificazione di merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La polvere di cartilagine di squalo, sottoforma di capsule di gelatina utilizzate come integratore alimentare, è stata classificata alla voce 0305 ai sensi del regolamento (CE) n. 1858/98 della Commissione, del 27 agosto 1998, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (2). La preparazione di olio (contenente olio di onagra, materia grassa liquida proveniente dal latte e vitamina E) sottoforma di capsule di gelatina utilizzate come integratore alimentare, è stata classificata alla voce 1517 ai sensi del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (3).

(2)

Nelle cause riunite da C-410/08 a C-412/08, Swiss Caps AG contro Hauptzollamt Singen (4), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che i prodotti sottoforma di capsule utilizzati come integratori alimentari devono essere classificati nella voce 2106 , quali preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove.

(3)

Di conseguenza, è opportuno adeguare il regolamento (CE) n. 1858/98 e il regolamento (CEE) n. 3513/92 in modo da evitare una classificazione tariffaria discrepante e assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione europea.

(4)

È quindi opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 1858/98 e (CEE) n. 3513/92.

(5)

Oltre alle correzioni di cui sopra, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1179/2009 della Commissione, del 26 novembre 2009, che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata (5). Nelle tabelle contenute negli allegati I, II e III dello stesso, è riportato l'elenco dei regolamenti oggetto di modifiche (consistenti, rispettivamente, nel cambiamento del codice NC, nella soppressione di un punto del regolamento o nell'abrogazione del regolamento). Il punto 1) della tabella che figura nell'allegato I e il punto 3) della tabella che figura nell'allegato III si riferiscono entrambi al regolamento (CEE) n. 484/79 della Commissione, del 13 marzo 1979 (6); analogamente, il punto 79) della tabella che figura nell'allegato I e il punto 31) della tabella che figura nell'allegato II si riferiscono entrambi al punto 3) della tabella contenuta nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2696/95 della Commissione, del 21 novembre 1995 (7).

(6)

Al fine di correggere la situazione, occorre modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1179/2009 della Commissione, sopprimendone i punti 1) e 79).

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il punto 2) della tabella che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1858/98 è soppresso.

Articolo 2

Il punto 1) della tabella che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 è soppresso.

Articolo 3

Nella tabella che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1179/2009 della Commissione, i punti 1) e 79) sono soppressi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 241 del 29.8.1998, pag. 17.

(3)   GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12.

(4)  Sentenza della Corte del 17 dicembre 2009 non ancora pubblicata nella Raccolta, paragrafi 29 e 32.

(5)   GU L 317 del 3.12.2009, pag. 1.

(6)   GU L 64 del 14.3.1979, pag. 47.

(7)   GU L 280 del 23.11.1995, pag. 17.


8.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 5/3


REGOLAMENTO (UE) N. 12/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l’8 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

106,0

EC

65,1

MA

56,7

TR

101,2

ZZ

82,3

0707 00 05

EG

174,9

JO

96,7

TR

100,9

ZZ

124,2

0709 90 70

MA

40,2

TR

118,1

ZZ

79,2

0709 90 80

EG

222,3

ZZ

222,3

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EC

48,7

IL

67,1

MA

56,3

TR

73,7

UY

46,7

ZA

41,3

ZZ

52,1

0805 20 10

MA

67,8

TR

79,6

ZZ

73,7

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

127,1

HR

46,1

IL

84,5

JM

95,1

MA

79,2

TR

72,7

ZZ

84,1

0805 50 10

AR

49,2

TR

54,6

UY

49,2

ZZ

51,0

0808 10 80

AR

78,5

CA

98,2

CL

83,5

CN

101,1

EC

79,3

MK

29,3

NZ

74,9

US

137,8

ZA

124,2

ZZ

89,6

0808 20 50

CN

60,2

US

110,3

ZZ

85,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


8.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 5/5


REGOLAMENTO (UE) N. 13/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 8/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 259 dell’1.10.2010, pag. 3.

(4)   GU L 4 del 7.1.2011, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dall'8 gennaio 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10  (1)

60,18

0,00

1701 11 90  (1)

60,18

0,00

1701 12 10  (1)

60,18

0,00

1701 12 90  (1)

60,18

0,00

1701 91 00  (2)

57,40

0,25

1701 99 10  (2)

57,40

0,00

1701 99 90  (2)

57,40

0,00

1702 90 95  (3)

0,57

0,18


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DIRETTIVE

8.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 5/7


DIRETTIVA 2011/2/UE DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2011

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il miclobutanil come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il miclobutanil.

(2)

In conformità dell’articolo 11 sexies del regolamento (CE) n. 1490/2002, il notificante ha rinunciato a sostenere l’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (4), che prevede la non iscrizione del miclobutanil.

(3)

In conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (in appresso «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (5).

(4)

La domanda è stata presentata al Belgio, designato Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 451/2000. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli utilizzi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5)

Il Belgio ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare. Tale relazione è stata inviata all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione il 22 ottobre 2009. L’Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente perché questi inviassero le loro osservazioni, che sono state in seguito trasmesse alla Commissione. In conformità dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l’Autorità ha presentato alla Commissione la sua conclusione sul miclobutanil (6) l’11 luglio 2010. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell’Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 23 novembre 2010 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul miclobutanil.

(6)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti miclobutanil possono essere considerati conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli utilizzi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il miclobutanil nell’allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di detta direttiva.

(7)

Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere soggetta a condizioni. È quindi opportuno richiedere che il richiedente presenti ulteriori informazioni sui residui del miclobutanil e dei suoi metaboliti nei successivi periodi vegetativi nonché informazioni che confermino che i dati disponibili sui residui comprendono tutti gli elementi della definizione di residuo.

(8)

È necessario prevedere un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell’allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’iscrizione.

(9)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE a seguito dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, occorre concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi dall’iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti miclobutanil, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13, e delle pertinenti condizioni indicate nell’allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del dossier completo previsto dall’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo utilizzo previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(10)

L’esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (7), ha dimostrato che possono emergere difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso ad un dossier conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive che modificano l’allegato I finora adottate.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(12)

La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del miclobutanil e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la riga riguardante il miclobutanil nell’allegato di detta decisione.

(13)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.

(14)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato in conformità all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La riga riguardante il miclobutanil nell’allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti miclobutanil come sostanza attiva entro il 30 novembre 2011.

Entro tale data gli Stati membri verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda il miclobutanil, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa alla sostanza attiva in questione, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere a un dossier conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 13 della stessa direttiva.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente miclobutanil come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 maggio 2011, è oggetto di riesame da parte degli Stati membri, conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un dossier conforme alle prescrizioni dell’allegato III di detta direttiva e tenendo conto della parte B della voce relativa al miclobutanil figurante nell’allegato I di detta direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente miclobutanil come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente miclobutanil come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1o giugno 2011.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)   GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)   GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)   GU L 333 dell’11.12.2008, pag. 11.

(5)   GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance myclobutanil (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva miclobutanil). EFSA Journal 2010 8(10) 1682 [83pp]. doi: 10.2903/jefsa.2010.1682 Disponibile on line: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)   GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.


ALLEGATO

La voce seguente va aggiunta alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«324

Miclobutanil

Numero CAS: 88671-89-0

Numero CIPAC: 442

(RS)-2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)esanonitrile

≥ 925 g/kg

L’impurità 1-metilpirrolidine-2-one non può superare 1 g/kg nel materiale tecnico

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’utilizzo come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul miclobutanil, in particolare delle relative appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantiscono che le condizioni di utilizzo prescrivano il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale, se del caso.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati esigono che siano fornite informazioni di conferma sui residui del miclobutanil e dei suoi metaboliti nei successivi periodi vegetativi e informazioni che confermino che i dati disponibili sui residui comprendono tutti gli elementi della definizione di residuo.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di conferma entro il 31 gennaio 2013.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.


DECISIONI

8.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 5/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2010

relativa al prelievo parafiscale destinato alla promozione del vino applicato dal Portogallo C 43/04 (ex NN 38/03)

[notificata con il numero C(2010) 4891]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2011/6/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (1), e in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detto articolo (2),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDURA

(1)

In seguito a una denuncia, il 20 gennaio 2003 la Commissione europea ha inviato alle autorità portoghesi una richiesta di informazioni circa un prelievo parafiscale destinato alla promozione del vino, riscosso dall’Instituto da Vinha e do Vinho, e le misure finanziate con il gettito di tale prelievo.

(2)

La rappresentanza permanente del Portogallo presso l’Unione europea ha risposto alla Commissione con lettera del 14 marzo 2003. In risposta alle domande formulate dai servizi della Commissione con fax del 14 maggio e del 22 dicembre 2003, sono state inviate informazioni complementari con lettere del 4 agosto e del 2 settembre 2003 nonché del 24 febbraio e del 15 luglio 2004.

(3)

Poiché è stato attuato fin dal 1995 senza la previa autorizzazione della Commissione, il regime in questione è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati. Le misure applicate dal Portogallo sono in effetti nuovi aiuti, non notificati alla Commissione, e pertanto illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (3) (ora articolo 108 del TFUE).

(4)

Con lettera del 6 dicembre 2004 [C(2004) 4522], la Commissione ha notificato al Portogallo la sua decisione di avviare la procedura formale di esame prevista dall’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE in relazione all’aiuto in questione. La decisione della Commissione di avviare la procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (4). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulla misura menzionata.

(5)

Le autorità portoghesi hanno presentato le loro osservazioni con lettere dell’ 11 e del 13 gennaio 2005, completando la loro risposta con lettera del 24 maggio 2006. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da terzi interessati.

II.   DESCRIZIONE DELL’AIUTO

(6)

Questo capitolo include in forma sintetica il contesto e i principali fatti salienti delle misure esaminate nella presente decisione. I fatti sono riportati in dettaglio nella decisione di avvio della procedura di cui al precedente considerando 4.

1.   Instituto da Vinha e do Vinho (IVV)

(7)

L’IVV è un organismo pubblico fondato nel 1986 per garantire il controllo e il coordinamento generale del settore vitivinicolo in Portogallo. Conformemente alle disposizioni del decreto legge n. 99/97 del 26 aprile, che istituisce la legge organica dell’IVV (5), l’istituto viene dotato di attribuzioni generali di accompagnamento, di studio, di controllo, di vigilanza e di promozione della produzione e della commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati dal vino e, a tale scopo, è dotato di autonomia amministrativa e finanziaria.

(8)

L’IVV svolge le attività attribuite dalla legislazione nazionale e dell’UE relativa al settore vitivinicolo e, in particolare, è l’organismo nazionale responsabile del controllo del rispetto delle disposizioni dell’UE relative al settore vitivinicolo designato dallo Stato portoghese (6), ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (7).

(9)

Tra i suoi compiti di coordinamento generale del settore vitivinicolo, l’IVV svolge due tipi di attività:

quelle principalmente riguardanti i vini e i prodotti vitivinicoli prodotti in Portogallo, vale a dire le attribuzioni relative al catasto e al patrimonio vitivinicolo, nonché alla verifica dei sistemi di controllo e di certificazione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) e dei vini regionali (in media il 2,8 % del bilancio dell’IVV), e

quelle destinate indistintamente ai vini e ai prodotti vitivinicoli originari del Portogallo e a quelli originari di altri Stati membri e/o di paesi terzi e commercializzati in Portogallo, vale a dire le attività di gestione e di coordinamento del mercato vitivinicolo e quelle di controllo e sorveglianza del settore vitivinicolo conformemente alla legislazione nazionale e dell’UE (attività che assorbono la quasi totalità del bilancio dell’IVV).

(10)

L’IVV agisce anche come prestatore di determinati servizi a terzi, in particolare: i) organizzazione e promozione di attività di formazione per operatori economici, organizzazioni professionali e interprofessionali del settore vitivinicolo e per i funzionari dell’I VV; ii) messa a disposizione degli operatori economici del settore della capacità di magazzinaggio delle infrastrutture dell’I VV; iii) prestazione di servizi del laboratorio dell’IVV e formazione del proprio personale e di altri operatori del settore vitivinicolo (finanziata in gran parte dai programmi di sostegno europei e nazionali).

2.   Misure di promozione del vino

(11)

L’IVV assicura inoltre l’organizzazione della promozione del vino mediante la concessione di aiuti alle associazioni di natura interprofessionale rappresentative del settore vitivinicolo che mirano a realizzare attività di promozione e di pubblicità del vino e dei prodotti vitivinicoli. Tale aiuto è finanziato con una parte delle entrate derivanti dal prelievo per la promozione riscosso sui prodotti nazionali e importati, la cui percentuale viene fissata annualmente dalle autorità portoghesi, che stabiliscono anche i criteri di selezione dei soggetti beneficiari dell’aiuto (8).

(12)

Dal 1997 l’aiuto alla promozione generica del vino e dei prodotti vitivinicoli è stato attribuito con procedura di appalto pubblico a un’associazione portoghese di natura interprofessionale rappresentativa del settore vitivinicolo portoghese, la Viniportugal. Questa (unico candidato dal 1997) ha beneficiato integralmente del gettito del prelievo parafiscale destinato a tali fini.

(13)

Questa percentuale del prelievo è stata destinata al finanziamento di due tipi diversi di campagne di promozione:

in primo luogo, campagne di promozione generica del vino e dei prodotti vitivinicoli, senza riferimento all’origine, in Portogallo,

in secondo luogo, campagne di promozione generica del vino e dei prodotti vitivinicoli portoghesi nel territorio di altri Stati membri e di paesi terzi.

2.1.   Promozione generica del vino in Portogallo

(14)

Per quanto riguarda le campagne di promozione generica del vino in Portogallo, le autorità portoghesi affermano che la Viniportugal svolge funzioni di sostegno e di esecuzione di attività di promozione del vino e dei prodotti vitivinicoli, come la promozione di attività culturali e scientifiche legate al settore del vino. In questo contesto, la Viniportugal promuove la cultura del vino mediante l’organizzazione di fiere e esposizioni di settore, pubblicazioni sull’argomento, azioni di presentazione e divulgazione e campagne pubblicitarie, tenuto conto che la promozione del vino in generale ha un’influenza diretta sul consumo di vino in Portogallo.

(15)

Le autorità portoghesi segnalano che in ogni caso le attività promozionali e pubblicitarie svolte dalla Viniportugal non hanno lo scopo di dissuadere i consumatori dall’acquistare prodotti vitivinicoli di altri Stati membri o di denigrare detti prodotti, né di avvantaggiare il marchio di un’impresa particolare o di un singolo produttore.

(16)

Il principale obiettivo delle campagne pubblicitarie a livello nazionale è indurre i consumatori adulti giovani di entrambi i sessi a un consumo consapevole del vino come alternativa alla birra o ad altre bevande alcoliche.

(17)

La Viniportugal promuove inoltre la pubblicazione di libri, prospetti e guide pratiche sul vino, allo scopo di divulgare la cultura del vino; stipula accordi con gli istituti di istruzione superiore per promuovere la formazione di professionisti nel settore del vino e della ristorazione; sostiene l’associazione portoghese dei sommelier, allo scopo di migliorare la qualità dei vini serviti nei locali pubblici e di garantire la conoscenza delle proprietà del vino in generale; infine, la Viniportugal promuove il consumo moderato e responsabile del vino, in collaborazione con le istituzioni sanitarie organizzando seminari sulla sicurezza stradale e sulla lotta contro l’alcolemia e proponendo un codice di buone pratiche di pubblicità del vino, per promuovere il vino con serietà ed evitare la promozione del consumo di alcol prima dell’adolescenza. Le autorità portoghesi hanno anche fornito campioni pubblicitari da cui risulta il rispetto dei principi menzionati.

2.2.   Promozione del vino portoghese nei mercati di altri Stati membri e di paesi terzi

(18)

D’altro canto, per quanto riguarda le campagne di promozione del vino e dei prodotti vitivinicoli portoghesi nel territorio degli altri Stati membri e di paesi terzi, le autorità portoghesi hanno indicato che le attività svolte nei mercati degli altri Stati membri e di paesi terzi hanno lo scopo di promuovere i vini portoghesi e consistono nella pubblicazione di annunci pubblicitari in riviste specializzate, nella divulgazione di bollettini d’informazione (newsletter), nella partecipazione alle esposizioni specializzate e nella promozione di visite di giornalisti specializzati in Portogallo. Le stesse autorità assicurano che tali campagne non hanno lo scopo di dissuadere i consumatori dall’acquistare prodotti di altri Stati membri o di denigrare i prodotti in questione, né favoriscono il marchio di un’impresa particolare o di un singolo produttore. In questo contesto, le autorità portoghesi hanno fornito esempi e campioni delle campagne pubblicitarie nella stampa specializzata straniera.

3.   Misure di formazione

(19)

L’IVV è responsabile della promozione e della realizzazione delle attività di formazione tecnica e di sensibilizzazione degli agenti economici del settore vitivinicolo, allo scopo di garantire la qualità dei vini e dei prodotti vitivinicoli. Nel periodo dal 1997 al 2002 questo servizio ha organizzato varie azioni di formazione per i funzionari dell’IVV (1 449funzionari), altri funzionari pubblici e, in minor misura (135 agenti), gli operatori del settore.

(20)

Le autorità portoghesi sottolineano che i costi delle azioni di formazione organizzate dall’IVV nel periodo menzionato, ad eccezione di una formazione di interesse generale (Sistema de Informação e Gestão Vitivinícola 2000), il cui costo totale è stato pari a 367,12 EUR, sono stati interamente finanziati dai programmi di sostegno alla modernizzazione agricola e forestale (PAMAF) 6 e dal programma Agro/Medida 7, entrambi cofinanziati a titolo del Fondo sociale europeo. Le autorità portoghesi precisano che, per questo motivo, né l’IVV né gli operatori economici hanno dovuto contribuire al finanziamento di queste azioni di formazione.

4.   Prelievo destinato alla promozione del vino

(21)

La misura in esame riguarda l’utilizzo delle entrate derivanti dal prelievo parafiscale riscosso dall’Instituto da Vinha e do Vinho (in prosieguo «l’IVV») tra gli operatori del settore dal 1995 (9). Il prelievo ha lo scopo di dotare questo organismo pubblico di risorse sufficienti per lo svolgimento dei compiti di coordinamento del settore vitivinicolo in Portogallo e rappresenta oltre il 62 % del bilancio assegnato al funzionamento dell’IVV.

(22)

In base all’articolo 1, paragrafo 1, del decreto legge n. 119/97, i vini e i prodotti vitivinicoli prodotti nel territorio nazionale, nonché quelli prodotti in altri paesi e commercializzati in Portogallo, sono soggetti all’applicazione di un prelievo, destinato alla promozione, che costituisce la contropartita dei servizi prestati dall’IVV in relazione alla promozione generica e al coordinamento generale del settore oppure, nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, dai rispettivi servizi regionali.

(23)

Il prelievo destinato alla promozione è imposto non soltanto sui prodotti vitivinicoli prodotti e commercializzati in Portogallo, ma anche su quelli portoghesi commercializzati negli altri Stati membri o in paesi terzi (esportazione), e sui prodotti vitivinicoli originari di altri Stati membri o di paesi terzi commercializzati in Portogallo (importazione).

(24)

L’importo da pagare è stabilito annualmente dalle autorità competenti del ministero dell’Agricoltura. L’importo varia a seconda del confezionamento o meno di un prodotto e della capacità del recipiente (10).

(25)

Il gettito del prelievo a fini di promozione è destinato in primo luogo, nonostante il suo nome, al finanziamento di servizi di coordinamento generale del settore del vino prestati dall’IVV e, in secondo luogo, alle attività di promozione del vino e dei prodotti vitivinicoli.

ARGOMENTI SOLLEVATI DALLA COMMISSIONE ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA FORMALE DI ESAME

(26)

All’avvio della procedura, la Commissione ha ritenuto che nell’esercizio delle attività di coordinamento generale del settore vitivinicolo previste dalla legislazione europea e nazionale, e nell’organizzazione dell’attribuzione dell’aiuto alla promozione del vino, l’IVV non agisce come operatore privato, ma come autorità pubblica e che pertanto non si configurano aiuti di Stato nei suoi confronti (cfr. considerando 66 della decisione di avvio della procedura).

(27)

Per quanto riguarda le attività dell’IVV come prestatore di determinati servizi a terzi alle condizioni di mercato (cfr. precedente considerando 15), non esisteva un vantaggio economico per l’IVV derivante dalla sua posizione sul mercato e pertanto non si configurava un aiuto di Stato nei suoi confronti (cfr. considerando 70 della decisione di avvio della procedura).

(28)

Sulla base delle informazioni a sua disposizione, la Commissione ha anche ritenuto che non vi sia stato un vantaggio economico né, quindi, un aiuto a favore della Viniportugal. Questa associazione interprofessionale è soltanto un prestatore di servizi selezionato secondo criteri oggettivi e mediante una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria per fornire tali servizi (cfr. considerando 87 della decisione di avvio della procedura).

(29)

Orbene, nella fase di avvio della procedura di esame, la Commissione ha ritenuto che esistesse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE a favore degli operatori economici del settore del vino relativamente al finanziamento delle campagne di promozione e di pubblicità del vino e dei prodotti vitivinicoli (cfr. considerando 80 della decisione di avvio della procedura).

(30)

Per quanto riguarda le attività di formazione, la Commissione ha anche ritenuto che si configurasse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (cfr. considerando 79 e 80 della decisione di avvio della procedura).

(31)

La Commissione ha avviato la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, in quanto nutriva dubbi riguardo alla compatibilità di questi due tipi di aiuti con il mercato interno.

(32)

In merito all’aiuto a favore della pubblicità del vino portoghese nei mercati degli altri Stati membri e di paesi terzi, nella fase di avvio della procedura la Commissione non disponeva di informazioni sufficienti per concludere che tali campagne, pur facendo riferimento all’origine dei vini, trasmettessero soltanto informazioni sulle caratteristiche oggettive dei prodotti di cui trattasi e non contenessero apprezzamenti soggettivi circa la qualità dei prodotti, di cui veniva citata unicamente l’origine (cfr. considerando 119 della decisione di avvio della procedura).

(33)

Quanto al finanziamento degli aiuti a favore della promozione e della formazione, la Commissione ha ritenuto, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, che gli aiuti ai produttori nazionali non possano essere finanziati con prelievi parafiscali applicabili anche alle importazioni dei produttori dello stesso prodotto di altri Stati membri, a meno che non si garantisca che questi ultimi possano beneficiare di tali vantaggi nella stessa misura dei produttori nazionali. Orbene, nella fase di avvio della procedura la Commissione non disponeva di informazioni sufficienti per concludere che nella fattispecie non vi fosse alcuna discriminazione tra i prodotti nazionali e quelli importati e che quindi i prodotti provenienti dagli altri Stati membri, ugualmente assoggettati al suddetto prelievo, beneficiassero allo stesso modo e nella stessa misura dei prodotti nazionali di tutti i vantaggi che derivavano dal prelievo in questione (cfr. considerando 135 della decisione di avvio della procedura).

(34)

La Commissione ha chiesto pertanto alle autorità portoghesi di fornire tutte le informazioni utili per la valutazione delle misure in questione, in particolare a proposito della natura non discriminatoria del metodo di finanziamento degli aiuti di cui trattasi (vale a dire, degli aiuti a favore della promozione e della pubblicità del vino e dei prodotti vitivinicoli, sia in Portogallo che nel territorio degli altri Stati membri e di paesi terzi, e degli aiuti a favore della formazione) e a proposito del carattere obiettivo delle campagne pubblicitarie svolte nei mercati degli Stati membri e di paesi terzi.

(35)

La presente decisione si limita all’esame dell’applicazione del prelievo parafiscale dalla sua entrata in vigore fino al 31 dicembre 2006, data in cui sono entrati in vigore i nuovi orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale per il periodo 2007-2013, lasciando impregiudicata la posizione che la Commissione adotterà riguardo all’applicazione del prelievo per la promozione dopo tale data.

III.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL PORTOGALLO

(36)

A seguito della decisione di avviare la procedura ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, le autorità portoghesi hanno trasmesso le loro osservazioni con lettere dell’ 11 e 13 gennaio 2005. Hanno completato la loro risposta con lettera del 24 maggio 2006.

1.   Aiuti alla formazione

(37)

Per quanto riguarda gli aiuti alla formazione, le autorità portoghesi hanno precisato i fatti di seguito riportati.

(38)

Tra il 1997 e il 2000 l’IVV ha svolto attività di formazione relative alle questioni fondamentali del settore vitivinicolo in Portogallo, i cui principali destinatari sono stati i funzionari dell’IVV e di altri organismi pubblici e, in minor misura, gli operatori del settore vitivinicolo.

(39)

I costi di tutte le attività promosse e organizzate dall’IVV nel periodo in questione sono stati interamente coperti dai «programmi di sostegno alla modernizzazione agricola e forestale» (PAMAF) 6, dal programma «Agro/Medida 7», cofinanziato dalla Comunità, attraverso il Fondo sociale europeo (FSE), e dal «piano di investimento e di spese per lo sviluppo dell’amministrazione centrale» (PIDDAC).

(40)

L’unica azione nel periodo in questione il cui costo è stato effettivamente sostenuto a titolo del bilancio dell’IVV è stata la formazione di interesse generale «Sistema de Informação e Gestão Vitivinícola 2000», realizzata nel 2000, per un costo totale di 367,12 EUR, i cui destinatari sono stati i funzionari delle direzioni regionali dell’agricoltura (ossia i servizi regionali del ministero dell’Agricoltura) e i funzionari delle commissioni vitivinicole regionali, che sono gli organismi competenti per garantire la genuinità e la qualità dei vini delle diverse regioni.

(41)

Infine, le autorità portoghesi ritengono necessario sottolineare che il costo irrisorio di tale azione — solo 367,12 EUR — rende i suoi effetti sulla concorrenza nel mercato interno inesistenti o ridotti al minimo.

2.   Aiuti a favore della promozione e della pubblicità del vino portoghese nei mercati degli altri Stati membri e di paesi terzi

(42)

Per quanto riguarda i dubbi espressi dalla Commissione a proposito del sostegno accordato alla pubblicità del vino portoghese nei mercati degli altri Stati membri e di paesi terzi, le autorità portoghesi hanno fornito le informazioni di seguito riportate.

(43)

Le attività di promozione e pubblicità della Viniportugal in Portogallo e nel territorio degli altri Stati membri e di paesi terzi avrebbero carattere generico, non riguarderebbero marchi specifici né avrebbero lo scopo di promuovere un’impresa particolare o un singolo produttore.

(44)

Le campagne non sarebbero intese a denigrare prodotti vitivinicoli di altri Stati membri né a dissuadere i consumatori dall’acquistare prodotti vitivinicoli provenienti da altri Stati membri, e sarebbero conformi alla legislazione dell’UE applicabile (vale a dire la legislazione relativa all’etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari). Le attività pubblicitarie della Viniportugal in altri Stati membri dell’Unione europea e in paesi terzi rispetterebbero pertanto i criteri negativi di cui ai punti 18-30 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all’allegato I del trattato, nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato (11) (in prosieguo: «gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità») che erano in vigore nel periodo di attuazione dell’aiuto in questione.

(45)

Allo stesso modo, tali attività soddisferebbero i criteri positivi di cui ai punti 31 e seguenti degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità, in quanto il loro scopo sarebbe far conoscere ai consumatori di altri Stati membri i vini portoghesi, agevolando lo sviluppo delle attività del settore portoghese della viticoltura ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

(46)

Le campagne della Viniportugal al di fuori del Portogallo sarebbero intese a divulgare le caratteristiche generiche del vino portoghese, invitando i consumatori di altri Stati membri e di paesi terzi a provare tali prodotti di cui non hanno conoscenza. Le campagne non conterrebbero apprezzamenti soggettivi circa la qualità dei prodotti, di cui viene citata unicamente l’origine, conformemente agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità.

(47)

Ne consegue che le autorità portoghesi dichiarano che le attività pubblicitarie della Viniportugal in altri Stati membri dell’Unione europea, e quelle svolte in paesi terzi, devono essere considerate compatibili con il mercato interno, a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità.

(48)

A sostegno delle proprie osservazioni, le autorità portoghesi hanno fornito esempi e campioni delle campagne pubblicitarie nella stampa estera specializzata.

3.   Finanziamento delle campagne di promozione e pubblicità del vino portoghese negli altri Stati membri e in paesi terzi

(49)

In relazione ai dubbi espressi dalla Commissione riguardo al finanziamento delle campagne di promozione e di pubblicità del vino negli altri Stati membri e in paesi terzi, le autorità portoghesi sottolineano che, nel periodo compreso tra il 1997 e il 2005, le entrate derivanti dal prelievo riscosso sui prodotti originari di altri Stati membri rappresentavano soltanto il 15 % delle entrate totali derivanti da tale prelievo.

Entrate annue provenienti dalla riscossione del prelievo destinato alla promozione del vino [media annua del periodo 1998-2005]  (12)

Origine

Importo

(EUR)

%

Vini e prodotti vitivinicoli nazionali

7 327 957

85  %

Vini e prodotti vitivinicoli originari di altri Stati membri e di paesi terzi

1 293 169

15  %

Totale delle entrate medie annue (1998-2005)

8 621 126

100  %

(50)

In questo contesto, le autorità portoghesi affermano che i prodotti importati contribuiscono soltanto al pagamento di una parte della promozione generica del vino e dei prodotti vitivinicoli realizzata in Portogallo, di cui beneficiano allo stesso modo i prodotti nazionali e quelli provenienti da altri Stati membri. Sempre secondo le autorità portoghesi, il restante finanziamento delle promozioni generiche è assicurato dalla parte del prelievo riscosso sui prodotti nazionali, che beneficiano nella stessa misura dei vantaggi che ne derivano. D’altro canto, le autorità portoghesi hanno precisato che i costi medi della promozione generica del vino e dei prodotti vitivinicoli sono molto più elevati della parte dell’importo assegnato alla Viniportugal e proveniente dal prelievo destinato alla promozione riscosso sui prodotti degli altri Stati membri. Secondo le autorità portoghesi, il sostegno accordato annualmente alla Viniportugal nel periodo in questione rappresentava tra il 25 % e il 45 % del gettito del prelievo destinato alla promozione del vino (cfr. precedente considerando 15). Di tali importi, soltanto il 15 % risulta derivante dal prelievo riscosso sui prodotti importati dagli altri Stati membri. Il restante 85 % proveniva dalle entrate derivanti dal prelievo riscosso sui prodotti nazionali (13). L’attività della Viniportugal viene pertanto finanziata soprattutto dalle entrate del prelievo riscosso sui prodotti nazionali.

(51)

Le autorità portoghesi aggiungono che, nello stesso periodo, le spese della Viniportugal per azioni di promozione generica del vino in Portogallo rappresentavano in media il 32 % del totale delle spese di tale associazione.

Spese della Viniportugal [media annua del periodo 1998-2005]  (14)

Azioni

Importo

(EUR)

%

Azioni promozionali e pubblicitarie in altri Stati membri e in paesi terzi

1 119 293

68  %

Azioni di promozione generica in Portogallo

525 698

32  %

Totale delle spese medie annue (1998-2005)

1 644 991

100  %

(52)

Tenuto conto che il contributo dei prodotti di altri Stati membri per le attività della Viniportugal rappresentava soltanto il 15 % delle entrate totali dell’associazione provenienti dal prelievo per la promozione, le autorità portoghesi concludono che il contributo di tali prodotti si è limitato a finanziare solo una parte dei costi delle azioni di promozione generica attuate dalla Viniportugal in Portogallo.

(53)

Le azioni, di cui, secondo le autorità portoghesi, possono beneficiare allo stesso modo i prodotti nazionali e quelli importati da altri Stati membri, sono pertanto state finanziate, da un lato, dal contributo dei prodotti di altri Stati membri e, dall’altro lato, dal contributo dei prodotti nazionali.

(54)

La parte rimanente del contributo riscosso sui prodotti nazionali per l’attività della Viniportugal è stata destinata al finanziamento di tutte le azioni di promozione e pubblicità dei vini portoghesi in altri Stati membri e in paesi terzi, costituendo quindi l’unica fonte di finanziamento di tali azioni.

(55)

In conclusione, le autorità portoghesi dichiarano che non esiste alcun trattamento discriminatorio tra il vino e i prodotti vitivinicoli nazionali e quelli originari di altri Stati membri, tenuto conto che: i) entrambi contribuiscono al finanziamento delle azioni di promozione generica del vino e dei prodotti vitivinicoli e che di tali azioni beneficiano allo stesso modo i prodotti nazionali e quelli importati da altri Stati membri; ii) le azioni promozionali e pubblicitarie attuate dalla Viniportugal in altri Stati membri e in paesi terzi, di cui beneficia soltanto il vino portoghese, sono finanziate esclusivamente con la parte delle entrate del prelievo riscosso sul vino e i prodotti vitivinicoli nazionali.

(56)

Secondo le autorità portoghesi, il meccanismo di finanziamento degli aiuti in questione deve quindi essere considerato compatibile con gli articoli 107 e 110 del TFUE.

IV.   VALUTAZIONE

1.   Esistenza di aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

(57)

Gli articoli 107-109 del TFUE sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti del settore vitivinicolo in forza dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1493/99 (15) relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

(58)

In base all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(59)

Affinché una misura rientri nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, devono essere soddisfatte le quattro condizioni seguenti: 1) la misura deve essere finanziata dallo Stato o mediante risorse statali; 2) deve riguardare in maniera selettiva determinate imprese o settori di produzione; 3) deve comportare un vantaggio economico per le imprese beneficiarie; 4) deve incidere sugli scambi intracomunitari e falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

(60)

Nella decisione di avvio della procedura formale di esame, la Commissione aveva espresso dubbi riguardo alle seguenti questioni: in primo luogo, la compatibilità delle misure di promozione nei mercati degli altri Stati membri e di paesi terzi con l’articolo 107 del TFUE; in secondo luogo, la compatibilità delle misure di formazione organizzate dall’IVV con l’articolo 107 del TFUE; in terzo luogo, la compatibilità del finanziamento mediante il prelievo parafiscale delle misure di promozione nei mercati degli altri Stati membri con l’articolo 110 del TFUE. La Commissione limita pertanto il proprio esame a tali questioni.

1.1.   Risorse statali

(61)

Gli aiuti oggetto della presente procedura di esame sono stati finanziati mediante il prelievo parafiscale destinato alla promozione del vino.

(62)

Per quanto riguarda il fatto di sapere se il gettito dei prelievi parafiscali può essere considerato una risorsa statale, è opportuno sottolineare che per le risorse statali non deve essere fatta alcuna distinzione tra i casi in cui l’aiuto è concesso direttamente dallo Stato e quelli in cui l’aiuto è concesso da enti pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati (16).

(63)

Il 15 luglio 2004 la Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sentenza pronunciata nella causa Pearle (17), ha dichiarato che i contributi obbligatori riscossi da un ente intermediario per tutte le imprese di un settore economico non devono essere considerati risorse statali se sono soddisfatte le quattro condizioni di seguito specificate:

a)

la misura in questione è determinata dall’organizzazione di categoria che rappresenta le imprese e i lavoratori di un settore economico e non serve come strumento per l’attuazione di una politica definita dallo Stato;

b)

gli obiettivi determinati sono finanziati interamente con contributi delle imprese del settore;

c)

le modalità di finanziamento e la percentuale/l’importo dei contributi sono determinati in seno all’organizzazione di categoria dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, senza alcun intervento dello Stato;

d)

i contributi sono obbligatoriamente utilizzati per il finanziamento della misura, senza possibilità di un intervento dello Stato.

(64)

La misura notificata non sembra soddisfare tutte queste condizioni. Il prelievo per la promozione del vino è stabilita dall’autorità portoghese mediante un decreto legge (cfr. considerando 11) come strumento per l’attuazione di una politica definita dal governo portoghese, segnatamente la promozione del vino. Nella sua funzione legislativa, l’autorità portoghese ha inoltre la possibilità di intervenire nella determinazione delle modalità di finanziamento della misura e dell’utilizzo dei contributi. Nel caso in esame, l’intervento dello Stato portoghese in questo senso risulta chiaramente dalle disposizioni dei decreti legge n. 137/95 del 14 giugno e n. 119/97 del 15 maggio.

(65)

Tenuto conto che non sono soddisfatte le condizioni a), c) e d) della sentenza Pearle, le entrate del prelievo per la promozione sono quindi considerate «risorse statali».

1.2.   Esistenza di un vantaggio selettivo

(66)

È importante quindi verificare se il meccanismo in esame «favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza». L’esistenza dell’aiuto deve essere stabilita a livello dei beneficiari potenziali della promozione del vino e del suo finanziamento.

(67)

Per costituire un aiuto ai sensi dell’articolo 107, la compensazione concessa con l’utilizzo di risorse statali deve procurare un vantaggio economico che non si sarebbe potuto ottenere nelle normali condizioni di mercato, e il vantaggio deve essere selettivo. Il criterio della selettività è soddisfatto quando detto vantaggio è riservato a talune imprese o a un settore di attività. Tale condizione è quindi soddisfatta nel caso in esame, in cui il settore del vino e dei prodotti vitivinicoli è chiaramente identificato.

(68)

All’avvio della procedura formale di esame, la Commissione ha identificato come beneficiari gli operatori economici destinatari dei servizi prestati dall’IVV e dalla Viniportugal. A prescindere dal fatto che il finanziamento delle attività dell’IVV rappresenti un aiuto di Stato a favore di tale organismo, si pone anche la questione della possibile qualificazione come «aiuti di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, delle prestazioni o dei servizi forniti da tale organismo al settore vitivinicolo. Non esiste alcun dubbio che gli operatori del settore in questione (produttori, trasformatori, grossisti, dettaglianti e così via) siano imprese che esercitano un’attività economica.

(69)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, sono considerati aiuti gli interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (18).

(70)

È importante quindi, in secondo luogo, sapere se e, in tal caso, in quale misura le attività finanziate da queste «risorse statali», ossia i servizi offerti al settore dall’IVV e le campagne promozionali organizzate dalla Viniportugal, costituiscono un vantaggio economico per gli operatori del settore.

(71)

Per quanto riguarda le prestazioni dell’I VV, è opportuno appurare, da un lato, se e, in tal caso, in quale misura, in mancanza delle prestazioni assicurate dall’I VV, gli operatori del settore vitivinicolo in Portogallo avrebbero dovuto sostenere i costi di tali prestazioni e se queste ultime costituiscono oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa. A tale scopo, occorre distinguere tra tre gruppi diversi di prestazioni.

1.2.1.   Servizi dell’IVV come coordinatore generale del settore

(72)

La Commissione ritiene che i servizi e le attività dell’I VV, nella sua qualità di coordinatore del settore vitivinicolo, e in particolare le funzioni di sorveglianza, controllo, certificazione, audit e gestione dei meccanismi del mercato, siano una conseguenza dell’applicazione dei requisiti stabiliti dalla legislazione europea e nazionale e, in quanto tali, non costituiscono attività che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa, ma attività rientranti nell’ambito delle funzioni essenziali dello Stato.

1.2.2.   Servizi di formazione

(73)

Tuttavia, per quanto riguarda il finanziamento dell’organizzazione delle azioni di formazione di cui hanno potuto beneficiare operatori economici del settore, sembra chiaro che si tratta di un vantaggio a favore di questi ultimi in quanto la formazione è un’attività che normalmente grava sul bilancio delle imprese.

(74)

Secondo le informazioni fornite dalle autorità portoghesi al momento dell’avvio della procedura, fatta eccezione per un’azione di formazione di interesse generale denominata «Sistema de Informação e Gestão Vitivinícola — 2000», il cui costo è stato pari a 367,12 EUR, tutte le azioni di formazione organizzate dall’IVV sarebbero state cofinanziate a titolo del Fondo sociale europeo e pertanto non sarebbero state finanziate dalle entrate del prelievo parafiscale. Per questo motivo, tali azioni di formazione non sono oggetto della presente procedura di esame.

(75)

Per quanto riguarda l’unica azione di formazione finanziata dalle entrate del prelievo per la promozione del vino, ossia la formazione di interesse generale «Sistema de Informação e Gestão Vitivinícola — 2000», la Commissione constata che una nuova informazione ne modificherebbe la qualifica di aiuto di Stato. Conformemente alle nuove informazioni fornite, i destinatari della formazione sarebbero stati esclusivamente i funzionari delle direzioni regionali dell’agricoltura e quelli delle commissioni vitivinicole regionali, che sarebbero gli enti competenti per il controllo e la verifica della genuinità e della qualità dei vini delle regioni interessate. Da tali informazioni si desume che non si tratta di una misura di aiuto destinata ai beneficiari dei servizi prestati dall’I VV, ma di una misura di formazione interna dell’amministrazione pubblica.

(76)

Ne consegue che tale misura di formazione non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

1.2.3.   Servizi di realizzazione di campagne di promozione

(77)

Per quanto riguarda la realizzazione delle campagne di promozione del vino e dei prodotti vitivinicoli da parte della Viniportugal, esiste effettivamente un vantaggio economico per gli operatori economici del settore, e nello specifico del settore vitivinicolo in Portogallo. L’organizzazione della promozione di tali prodotti costituisce un onere che normalmente grava sul bilancio di un’impresa.

(78)

La Commissione conclude pertanto che la prestazione di servizi consistenti nella realizzazione di campagne promozionali costituisce un vantaggio selettivo mediante risorse statali per gli operatori economici del settore vitivinicolo in Portogallo.

1.3.   Incidenza sugli scambi e distorsione della concorrenza

(79)

Per stabilire se gli aiuti in esame rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, è necessario in definitiva determinare se possono incidere sugli scambi commerciali tra Stati membri e se, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza.

(80)

La Corte di giustizia ha dichiarato che, se un vantaggio concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di una categoria di imprese rispetto ad altre imprese concorrenti nell’ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi devono ritenersi influenzati da tale vantaggio (19).

(81)

Gli aiuti in esame possono incidere sugli scambi commerciali tra Stati membri in quanto favoriscono la produzione nazionale a scapito di quella degli altri Stati membri. In effetti, il settore vitivinicolo è estremamente aperto alla concorrenza a livello di Unione europea e, pertanto, molto sensibile a qualsiasi misura a favore della produzione in qualsivoglia Stato membro.

(82)

Il fatto che esistano scambi commerciali tra gli Stati membri nel settore del vino e dei prodotti vitivinicoli sembra essere dimostrato dall’esistenza di un’organizzazione comune del mercato nel settore.

(83)

La tabella di seguito riportata indica, a titolo di esempio, il livello degli scambi commerciali intracomunitari di tali prodotti tra il 1999 e il 2004 (20).

 

1 000 hl

Anno

Importazioni UE

Esportazioni UE

1999 (UE-15)

35 595

40 921

2000 (UE-15)

2001 (UE-15)

32 699

35 558,4

2002 (UE-15)

31 810,3

35 002,9

2003 (UE-15)

33 024,7

35 343

2004 (UE-25)

35 513,3

38 696,4

(84)

Ne consegue che, per quanto riguarda il finanziamento delle campagne di promozione e pubblicità del vino e dei prodotti vitivinicoli con una parte delle entrate del prelievo per la promozione del vino, la Commissione conferma la sua posizione in merito all’esistenza di un aiuto di Stato a favore degli operatori economici del settore del vino e dei prodotti vitivinicoli ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

1.4.   Conclusioni sul carattere di «aiuto» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

(85)

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ritiene che le misure a favore degli operatori economici del settore del vino e dei prodotti vitivinicoli conferiscano loro un vantaggio, finanziato con risorse statali, di cui altri operatori non possono beneficiare. Tale vantaggio, favorendo talune imprese e talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza, in quanto può incidere sugli scambi commerciali tra Stati membri. La Commissione conclude pertanto che le misure in questione rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

2.   Legalità degli aiuti per la promozione e la pubblicità

(86)

Le autorità portoghesi non hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, le disposizioni che istituiscono il prelievo parafiscale di cui trattasi né il finanziamento delle azioni a favore del settore del vino.

3.   Valutazione della compatibilità degli aiuti per la promozione e la pubblicità

(87)

Il principio di incompatibilità di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE comporta tuttavia alcune eccezioni.

(88)

In particolare, l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE dispone che possono essere considerati compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(89)

In base alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi, gli aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 devono essere valutati conformemente alle norme in vigore all’epoca in cui è stato concesso l’aiuto.

(90)

La compatibilità degli aiuti concessi prima del 1o gennaio 2002 deve quindi essere verificata alla luce della regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell’allegato II del trattato CEE (21) e, per gli aiuti concessi dopo tale data, alla luce degli orientamenti per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità, già menzionati, fatte salve le norme particolari di applicazione temporanea stabilite negli orientamenti cui si è fatto riferimento in precedenza.

(91)

Tuttavia la regolamentazione del 1987 e gli orientamenti menzionati condividono sostanzialmente gli stessi principi. Tali strumenti prevedono criteri negativi e positivi che devono essere rispettati da tutti i regimi di aiuti nazionali. Non deve pertanto trattarsi di azioni pubblicitarie in contrasto con l’articolo 28 del trattato (l’attuale articolo 34 del TFUE) o con il diritto comunitario derivato, né di azioni orientate in funzione di imprese particolari.

3.1.   Campagne di promozione generica in Portogallo

(92)

Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità portoghesi, è possibile concludere che le misure in questione hanno obiettivi che corrispondono a vari criteri positivi stabiliti dalle disposizioni menzionate, in quanto si inseriscono vuoi nell’obiettivo di sviluppo delle piccole e medie imprese e di talune regioni, vuoi nell’obiettivo di sviluppo di prodotti di alta qualità e per una sana alimentazione.

(93)

Le autorità portoghesi hanno inoltre spiegato che i messaggi trasmessi dalle azioni di promozione e pubblicità hanno carattere generale, consistono principalmente nella realizzazione di esposizioni, partecipazioni a fiere, pubblicazione di cataloghi e altri supporti, non hanno lo scopo di dissuadere i consumatori dall’acquistare prodotti di altri Stati membri né di denigrare tali prodotti, e non favoriscono il marchio di un’impresa particolare né un singolo produttore.

(94)

Nella decisione di avvio della procedura formale di esame (considerando 108), la Commissione ha ritenuto che gli aiuti pubblici erogati per finanziare le azioni di promozione della fattispecie fino al 1o gennaio 2002 rispettavano i criteri stabiliti dalle disposizioni dell’UE applicabili in materia.

(95)

A partire dal 1o gennaio 2002, il punto 8 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti compresi nell’allegato I del trattato CE e di taluni prodotti non compresi nell’allegato I stabilisce che le azioni promozionali, quali la diffusione di conoscenze scientifiche, l’organizzazione di fiere ed esposizioni, la partecipazione a queste ultime o ad analoghe iniziative nel settore delle relazioni pubbliche, compresi i sondaggi di opinione e le ricerche di mercato, non sono considerate pubblicità. Gli aiuti di Stato relativi a tale promozione, nel senso ampio del termine, sono oggetto dei punti 13 e 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

(96)

Il punto 13.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo prevede la possibilità di concedere aiuti per consulenze e servizi analoghi, compresi studi tecnici, di fattibilità e di progettazione e ricerche di mercato, a sostegno di attività connesse allo sviluppo della qualità dei prodotti agricoli. Inoltre, il punto 14 consente la concessione di aiuti il cui scopo è fornire assistenza tecnica nel settore agricolo. In particolare, sono autorizzati aiuti finalizzati alla diffusione di nuove tecniche.

(97)

Gli aiuti descritti in precedenza possono rientrare in una di queste categorie, tenuto conto che sono intese in definitiva a fornire un sostegno tecnico alla produzione in esame tramite un sostegno alla commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e la divulgazione generica delle loro caratteristiche.

(98)

Sono pertanto consentiti aiuti a copertura del 100 % dei costi. Per evitare che siano concessi importi rilevanti a grandi imprese, l’importo dell’aiuto totale che può essere accordato in base a questi due punti non può superare i 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni, oppure, se si tratta di aiuti concessi a imprese rientranti nella categoria delle PMI secondo la definizione della Commissione, il 50 % delle spese ammissibili, con applicazione dell’importo più elevato. Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto, è considerato beneficiario il destinatario dei servizi.

(99)

Le autorità portoghesi hanno spiegato che, trattandosi di azioni generiche di portata generale il cui beneficio effettivo viene completamente disperso tra tutti gli operatori del settore vitivinicolo, il livello dell’aiuto per beneficiario resta al di sotto della soglia di 100 000 EUR in tre anni.

(100)

Nella decisione di avvio della procedura formale di esame (considerando 114), la Commissione ha ritenuto che gli aiuti pubblici erogati per finanziare le azioni di promozione in questione dopo il 1o gennaio 2002 parrebbero aver rispettato i criteri fissati dalle disposizioni dell’UE applicabili in materia.

(101)

Tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità portoghesi nel corso dell’istruzione del presente caso, e in mancanza di osservazioni in senso contrario da parte di terzi a seguito dell’avvio della procedura formale di esame, la Commissione ribadisce la posizione espressa all’avvio della procedura (22) riguardo alla compatibilità delle campagne di promozione generica del vino realizzate dalla Viniportugal in Portogallo con le disposizioni comunitarie applicabili.

Nella sua posizione, la Commissione prende atto in modo particolare delle garanzie fornite dalle autorità portoghesi riguardo agli obiettivi della misura, vale a dire: sviluppo delle piccole e medie imprese, sviluppo di determinate regioni, sviluppo di prodotti di alta qualità e per un’alimentazione sana (punto 32 degli orientamenti per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità),

riguardo alle caratteristiche delle campagne: i messaggi trasmessi dalle azioni di promozione e pubblicità hanno carattere generale, consistono principalmente nella realizzazione di esposizioni, partecipazione a fiere, pubblicazione di cataloghi e altri supporti, non hanno lo scopo di dissuadere i consumatori dall’acquistare prodotti di altri Stati membri né di screditare tali prodotti e non favoriscono il marchio di un’impresa particolare o di un singolo produttore (punto 20 degli orientamenti per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità),

riguardo alla limitazione del sostegno: le misure sono interamente finanziate tramite prelievi parafiscali e i contributi finanziari degli operatori del settore nelle campagne raggiungono, per definizione, il livello del 50 % dei relativi costi. Inoltre, per quanto riguarda le azioni generiche di portata generale il cui beneficio effettivo viene completamente disperso tra tutti gli operatori del settore vitivinicolo, il livello dell’aiuto per beneficiario resterà al di sotto della soglia di 100 000 EUR in tre anni.

3.2.   Campagne di promozione e pubblicità del vino portoghese nei mercati degli altri Stati membri e di paesi terzi

(102)

Per quanto riguarda le campagne di promozione e pubblicità del vino portoghese nei mercati di altri Stati membri e di paesi terzi realizzate dalla Viniportugal, in particolare dopo il 1o gennaio 2002, la Commissione aveva espresso dubbi sulla compatibilità delle stesse con le disposizioni degli orientamenti per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità.

(103)

Conformemente al punto 4.1 degli orientamenti, sono ammissibili le campagne pubblicitarie organizzate direttamente o indirettamente da uno Stato membro nel mercato di un altro Stato membri allo scopo di far conoscere ai consumatori i prodotti agricoli di uno Stato membro o di una regione particolari, o tutta una categoria di prodotti di uno Stato membro. Le campagne devono tuttavia trasmettere informazioni sulle caratteristiche oggettive dei prodotti in questione e non devono recare apprezzamenti soggettivi circa la qualità dei prodotti, incentrandosi unicamente sulla loro origine.

(104)

Orbene, al momento dell’avvio della procedura la Commissione non disponeva di informazioni sufficienti per concludere che tali campagne, pur facendo riferimento all’origine dei vini, trasmettessero soltanto informazioni sulle caratteristiche oggettive dei prodotti in questione e non recassero apprezzamenti soggettivi circa la qualità dei prodotti, incentrandosi unicamente sulla loro origine. Aveva pertanto invitato le autorità portoghesi a dimostrare che l’eventuale riferimento all’origine dei prodotti rispettava effettivamente queste condizioni.

(105)

La Commissione prende atto delle garanzie fornite dalle autorità portoghesi in relazione i) al carattere generico delle campagne promozionali della Viniportugal (cfr. considerando 37); ii) al fatto che le attività di promozione e pubblicità della Viniportugal in Portogallo e nel territorio degli altri Stati membri e di paesi terzi non riguardavano marchi specifici né avevano lo scopo di promuovere imprese particolari o singoli produttori (cfr. considerando 37); iii) al fatto che le campagne in questione non avevano l’obiettivo di denigrare i prodotti vitivinicoli di altri Stati membri né di dissuadere i consumatori dall’acquistare tali prodotti, e che erano conformi alla normativa dell’UE applicabile (in particolare alla normativa in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari) (cfr. considerando 38); iv) al fatto che le attività in questione avevano l’obiettivo di far conoscere i vini portoghesi ai consumatori di altri Stati membri, facilitando così la realizzazione delle attività del settore portoghese della viticoltura ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (cfr. considerando 39); e, infine, v) al fatto che le campagne della Viniportugal al di fuori del Portogallo avevano lo scopo di divulgare le caratteristiche di base del vino portoghese, invitando i consumatori di altri Stati membri e di paesi terzi a provare tali prodotti a loro poco noti, e al fatto che non recavano apprezzamenti soggettivi circa la qualità dei prodotti, incentrandosi unicamente sulla loro origine (cfr. considerando 40).

(106)

Sulla base delle informazioni supplementari fornite dalle autorità portoghesi, e in assenza di osservazioni in senso contrario di terzi a seguito dell’avvio della procedura formale di esame, la Commissione è ora in grado di concludere che i dubbi espressi all’avvio della procedura sul carattere oggettivo delle campagne di promozione e pubblicità realizzate nei mercati degli Stati membri e di paesi terzi sono stati chiariti.

(107)

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ritiene che l’aiuto a favore della promozione generica del vino in Portogallo e l’aiuto a favore della promozione e della pubblicità del vino portoghese nei mercati degli altri Stati membri e di paesi terzi sono compatibili con i criteri positivi e negativi stabiliti dagli orientamenti per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità.

4.   Finanziamento degli aiuti

(108)

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato finanziati mediante un prelievo parafiscale, le azioni finanziate con gli aiuti nonché il finanziamento degli stessi devono essere esaminati dalla Commissione. In effetti, l’eventuale incompatibilità del finanziamento di un aiuto di Stato con il mercato comune renderebbe gli aiuti incompatibili, anche qualora la concessione dell’aiuto avesse rispettato le regole di concorrenza applicabili.

(109)

Secondo una giurisprudenza costante, i tributi non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del trattato concernenti gli aiuti di Stato, salvo che costituiscano la modalità di finanziamento di un aiuto, formandone così parte integrante (23). Affinché possa ritenersi che un tributo, o parte di un tributo, costituisca parte integrante di una misura di aiuto, deve necessariamente sussistere un vincolo di destinazione fra detto tributo e l’aiuto in forza della normativa nazionale pertinente (24), nel senso che il gettito del tributo viene necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto medesimo. Se tale vincolo sussiste, il gettito del tributo incide direttamente sull’entità dell’aiuto (25) e, conseguentemente, sulla valutazione della compatibilità dell’aiuto medesimo con il mercato comune (26).

(110)

Occorre pertanto esaminare se il prelievo destinato alla promozione del vino soddisfa le condizioni menzionate in precedenza.

4.1.   Il prelievo destinato alla promozione del vino come parte integrante degli aiuti per la promozione

(111)

In primo luogo, occorre valutare se il gettito del prelievo viene necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto. In questo contesto, è opportuno segnalare che sia il decreto legge n. 137/95 sia il decreto legge n. 119/97, che vi deroga, stabiliscono che «una percentuale del gettito del prelievo destinato alla promozione, che deve essere fissata annualmente dal ministro dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca, in misura mai inferiore al 25 %, è destinata alle azioni di promozione generica del vino e dei prodotti vitivinicoli »(articolo 11, paragrafo 2, del decreto legge n. 119/97). In questo senso, in base alla normativa nazionale pertinente, una parte del gettito del prelievo è obbligatoriamente destinata al finanziamento delle misure promozionali che costituiscono l’oggetto dell’aiuto.

(112)

Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 1, del decreto legge n. 119/97, che definisce l’ambito di applicazione del tributo, stabilisce che «i vini e i prodotti vitivinicoli […] sono soggetti all’applicazione di un tributo, destinato alla promozione, che costituisce la contropartita dei servizi prestati dall’Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) in relazione alla promozione generica e al coordinamento generale del settore». In secondo luogo, occorre esaminare se il gettito del prelievo incide direttamente sull’entità dell’aiuto. In tale contesto, è opportuno segnalare che il prelievo per la promozione costituisce l’unica fonte di finanziamento degli aiuti destinati alla promozione e alla pubblicità oggetto del presente esame e pertanto una diminuzione del gettito del prelievo implicherebbe una riduzione delle risorse di finanziamento delle misure di promozione.

(113)

La Commissione ritiene pertanto che, nel caso in esame, il gettito della tassa sia necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto e il gettito della tassa incida direttamente sull’entità dell’aiuto. Occorre infine concludere che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, sussiste necessariamente un vincolo di destinazione fra il tributo e l’aiuto in forza della normativa nazionale pertinente e che il prelievo destinato alla promozione del vino costituisce parte integrante della misura di aiuto in esame. Ne consegue che deve essere sottoposto all’esame della Commissione anche il finanziamento delle azioni mediante il prelievo.

4.2.   Imposizione del prelievo sui prodotti esportati

(114)

Come menzionato al precedente considerando 9, viene imposto un prelievo sui prodotti portoghesi destinati al consumo in Portogallo e sui prodotti destinati all’esportazione.

(115)

Nella decisione di avvio della procedura formale di esame (considerando 143), la Commissione afferma tuttavia che non parrebbe esistere alcuna discriminazione tra i prodotti nazionali destinati al mercato nazionale e quelli destinati all’esportazione nell’ambito delle campagne di promozione e di pubblicità svolte al di fuori del territorio portoghese.

(116)

Per quanto riguarda la questione di sapere in che misura i prodotti destinati all’esportazione traggano analogamente beneficio dalle misure di promozione generica in Portogallo, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità portoghesi nel corso dell’istruzione del presente caso, e in mancanza di osservazioni in senso contrario di terzi a seguito dell’avvio della procedura formale di esame, la Commissione conclude che i prodotti di quest’ultima categoria beneficiano in larga misura di tutti i vantaggi derivanti dal prelievo e traggono ampio beneficio dalle attività promozionali nel territorio degli altri Stati membri e di paesi terzi.

4.3.   Imposizione del prelievo sui prodotti importati

(117)

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia (27), la Commissione ritiene di norma che il finanziamento di un aiuto tramite oneri obbligatori può avere un’incidenza sull’aiuto, in quanto avrebbe un effetto protettivo che va al di là dell’aiuto propriamente detto. Il prelievo in questione costituisce in effetti un onere obbligatorio. Secondo questa stessa giurisprudenza, la Commissione ritiene che un aiuto ai produttori nazionali possa essere finanziato tramite prelievi parafiscali che gravano anche sui prodotti importati da altri Stati membri soltanto se esistono garanzie che questi ultimi possono beneficiare come i prodotti nazionali di tutti i vantaggi menzionati.

(118)

All’avvio della procedura formale di esame, la Commissione ha pertanto sottolineato che, tenuto conto che i prodotti provenienti dagli altri Stati membri venivano ugualmente assoggettati al tributo, le autorità portoghesi dovevano ancora dimostrare che non esisteva alcuna discriminazione tra i prodotti nazionali e quelli importati e che pertanto i prodotti provenienti dagli altri Stati membri, ugualmente assoggettati al tributo, beneficiavano allo stesso modo e nella stessa misura dei prodotti nazionali di tutti i vantaggi derivanti (28).

(119)

È già stato stabilito che le campagne di promozione e pubblicità del vino e dei prodotti vitivinicoli realizzate dalla Viniportugal sono finanziate con una parte delle entrate del prelievo per la promozione del vino.

(120)

Nelle loro osservazioni e informazioni supplementari, le autorità portoghesi assicurano che il contributo delle entrate derivanti dal prelievo riscosso sui prodotti importati si limitava esclusivamente a finanziare una parte dei costi delle azioni di promozione generica realizzate dalla Viniportugal in Portogallo. Affermano altresì che le campagne di promozione e pubblicità effettuate nei mercati degli altri Stati membri e di paesi terzi a favore del vino e dei prodotti vitivinicoli portoghesi sono finanziate esclusivamente con le entrate del prelievo riscosso sui prodotti nazionali.

(121)

Le informazioni fornite dalle autorità portoghesi dimostrano che delle campagne di promozione generica in Portogallo beneficiano in misura proporzionale i prodotti importati. In effetti, come descritto ai considerando 16 e 17, il principale obiettivo delle campagne pubblicitarie a livello nazionale è indurre i consumatori adulti giovani di entrambi i sessi a un consumo sano del vino come alternativa alla birra o ad altre bevande alcoliche. Le autorità portoghesi hanno fornito campioni delle campagne pubblicitarie e dei progetti di divulgazione finanziati con il tributo. Tenuto conto che le campagne promozionali sono intese a promuovere il consumo di vino, in generale, i prodotti importati usufruiscono allo stesso modo delle misure menzionate.

(122)

Tuttavia, le informazioni fornite non sono sufficienti per dimostrare che le entrate provenienti dal prelievo riscosso sui prodotti importati non hanno contribuito al finanziamento delle campagne di promozione e pubblicità realizzate nei mercati degli altri Stati membri e di paesi terzi, di cui beneficia invece esclusivamente il vino portoghese. In particolare, secondo i dati forniti dalle autorità portoghesi, nel periodo compreso tra il 1998 e il 2005 le entrate medie provenienti dal prelievo riscosso sui prodotti importati sono state pari a 1 293 169 EUR, mentre nello stesso periodo la Viniportugal ha destinato annualmente in media 525 698 EUR ad azioni di promozione generica in Portogallo (cfr. considerando 36 e 38).

(123)

Inoltre, sebbene la normativa nazionale stabilisca l’obbligo di destinare una percentuale, mai inferiore al 25 %, del gettito del prelievo alle azioni di promozione generica del vino e dei prodotti vitivinicoli, non esiste una contabilità separata di queste due parti del gettito del prelievo. Le autorità portoghesi hanno potuto presentare soltanto stime sulla parte del gettito del prelievo riscosso sui prodotti importati e destinata alla promozione generica.

(124)

Orbene, tenendo conto della giurisprudenza menzionata al considerando 116, poiché le misure finanziate con il prelievo costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 del TFUE e il prelievo ha carattere discriminatorio in violazione dell’articolo 110 del TFUE in quanto i prodotti provenienti dagli altri Stati membri sono stati ugualmente assoggettati al tributo, senza tuttavia beneficiare di tutti i vantaggi da esso derivanti, la Commissione ritiene che il gettito del prelievo ottenuto gravando i prodotti importati di altri Stati membri, allo scopo di finanziare le azioni di promozione attuate dalla Viniportugal nei mercati degli altri Stati membri e di paesi terzi, costituisce un finanziamento dell’aiuto incompatibile dal punto di vista delle norme sulla libera circolazione delle merci e, pertanto, che gli aiuti di Stato così finanziati sono allo stesso modo incompatibili con il trattato.

(125)

La Commissione può validamente concludere, sulla base delle informazioni e delle garanzie fornite dalle autorità portoghesi (cfr. considerando 104 della presente decisione), che i produttori e i commercianti degli altri Stati membri hanno beneficiato nella stessa misura dei produttori portoghesi delle misure di aiuto a favore della promozione generica applicate in Portogallo.

(126)

Per contro, le autorità portoghesi non contestano che i produttori e i commercianti degli altri Stati membri non possono beneficiare delle misure di aiuto per la promozione e la pubblicità all’estero svolte esclusivamente a favore dei vini portoghesi.

(127)

In effetti, secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, quando il gettito di un’imposizione riguardante i prodotti nazionali e importati sulla base di criteri identici è diretto a finanziare attività che giovino in modo specifico ai prodotti nazionali tassati, può derivarne che il tributo riscosso secondo gli stessi criteri costituisca nondimeno una tassazione discriminatoria, nella misura in cui l’onere fiscale gravante sui prodotti nazionali sia neutralizzato da vantaggi finanziati per mezzo di esso, mentre quello gravante sui prodotti importati rappresenta un onere netto (29).

(128)

Nel caso in esame, non si può escludere che vi sia stata discriminazione in relazione ai prodotti importati. Per contro, dalle informazioni fornite dalle autorità portoghesi risulta che i prodotti importati erano assoggettati al prelievo nella stessa misura dei prodotti nazionali, senza tuttavia beneficiare dei vantaggi finanziati per mezzo di esso nella stessa misura dei prodotti nazionali. Come indicato al precedente considerando 122, secondo i dati forniti dalle autorità portoghesi, nel periodo compreso tra il 1998 e il 2005 le entrate medie provenienti dal prelievo riscosso sui prodotti importati sono state pari a 1 293 169 EUR, mentre nello stesso periodo la Viniportugal ha destinato annualmente in media 525 698 EUR ad azioni di promozione generica in Portogallo. Non esiste una contabilità separata che consenta di garantire che il gettito del tributo proveniente dai prodotti importati sia destinato esclusivamente alla promozione generica in Portogallo. Ne consegue che i prelievi parafiscali e il relativo gettito violano l’articolo 110 del TFUE.

(129)

Sulla base delle informazioni che le sono state fornite a seguito dell’avvio della procedura formale di esame, la Commissione non può concludere che gli aiuti a favore della promozione del vino e dei prodotti vitivinicoli portoghesi nei mercati degli altri Stati membri e di paesi terzi non siano stati finanziati, anche solo in parte, dalle entrate del prelievo destinato alla promozione del vino provenienti dai prodotti importati. Non spetta infatti alla Commissione esaminare sistematicamente quali sono gli elementi che avrebbero potuto esserle trasmessi, ma essa deve, da una parte, raccogliere tutte le indicazioni necessarie e, dall’altra, basarsi sulle informazioni di cui dispone al momento dell’adozione della decisione (30). La Commissione ritiene e conclude pertanto che il finanziamento delle misure di aiuto deve essere considerato incompatibile con il mercato interno.

(130)

In conclusione, tenuto conto che se il finanziamento di un aiuto di Stato è considerato incompatibile con le disposizioni del trattato applicabili, l’aiuto così finanziato deve ugualmente essere considerato incompatibile dalla Commissione per tutto il tempo in cui il finanziamento irregolare si è protratto. Infatti, la regolarità del finanziamento di un aiuto di Stato è condizione indispensabile per la dichiarazione di compatibilità di quest’ultimo (31).

V.   CONCLUSIONI

(131)

La Commissione deplora il fatto che il Portogallo abbia attuato gli aiuti menzionati in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

(132)

La Commissione conclude che:

il Portogallo ha illegalmente effettuato il finanziamento di campagne di promozione generica del vino mediante un prelievo riscosso sui prodotti nazionali e su quelli importati degli altri Stati membri, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE,

l’unica azione di formazione finanziata con le entrate del prelievo parafiscale non costituisce un aiuto,

gli aiuti a favore della promozione e della pubblicità generica del vino e dei prodotti vitivinicoli realizzate dalla Viniportugal nel territorio del Portogallo possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno,

gli aiuti a favore della promozione e della pubblicità del vino e dei prodotti vitivinicoli di origine portoghese nel territorio degli altri Stati membri e di paesi terzi finanziati mediante un prelievo riscosso sul vino e i prodotti vitivinicoli che grava anche sui prodotti provenienti dagli altri Stati membri rispettavano le disposizioni dell’UE applicabili a livello dei beneficiari menzionati. La Commissione ha tuttavia anche constatato l’esistenza di una violazione dell’articolo 110, del TFUE a livello del finanziamento degli aiuti. Per tale motivo, la Commissione non può dichiarare compatibile il regime in questione poiché lo stesso ha creato una discriminazione tra prodotti importati e prodotti nazionali.

(133)

La presente decisione si limita all’esame dell’applicazione del prelievo parafiscale dalla sua entrata in vigore fino al 31 dicembre 2006, data in cui sono entrati in vigore i nuovi orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale per il periodo 2007-2013, lasciando impregiudicata la posizione che la Commissione adotterà riguardo all’applicazione del prelievo per la promozione dopo tale data.

(134)

La Commissione ritiene adeguato, nel caso in esame, adottare una decisione condizionale, avvalendosi della possibilità prevista dall’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999, in base al quale la Commissione può subordinare una decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l’aiuto compatibile con il mercato comune e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa.

(135)

Per porre rimedio alla violazione dell’articolo 110 ed eliminare così retroattivamente la discriminazione, il Portogallo deve procedere al rimborso della parte del tributo che è stata applicata sui prodotti provenienti dagli altri Stati membri entro un termine e alle condizioni stabiliti dalla Commissione. La riparazione di tale violazione renderà gli aiuti in questione compatibili con l’articolo 107 del TFUE.

(136)

La Commissione stabilisce le condizioni che vanno osservate per il suddetto rimborso. Pertanto, il Portogallo deve rimborsare ai contribuenti del tributo la parte che è stata applicata sui prodotti provenienti dagli altri Stati membri tra la data di inizio dell’applicazione del tributo e il 31 dicembre 2006 nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

se possono fornire la prova che il prelievo per la promozione è stato riscosso su prodotti importati, i contribuenti del tributo possono richiedere il rimborso di una parte proporzionale del gettito del prelievo destinato a finanziare i servizi di promozione di cui beneficiano esclusivamente i prodotti nazionali entro un termine stabilito in conformità del diritto nazionale e in nessun caso inferiore a sei mesi dalla data di notifica della presente decisione,

il Portogallo stabilirà la misura dell’eventuale discriminazione gravante sui prodotti importati. A tale scopo, il Portogallo deve verificare, con riferimento a un determinato periodo di tempo, l’equivalenza pecuniaria tra gli importi del prelievo globalmente riscossi sui prodotti nazionali e i vantaggi di cui tali prodotti fruiscono in via esclusiva,

il rimborso deve aver luogo al massimo entro sei mesi dalla presentazione della domanda,

le somme rimborsate devono essere attualizzate tenendo conto degli interessi a partire dalla data in cui sono state riscosse fino al momento del rimborso effettivo. Tali interessi saranno calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione previsto con il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (32),

le autorità portoghesi ammetteranno qualsiasi prova ragionevole presentata dai contribuenti a dimostrazione della parte di tributo pagata su prodotti provenienti da altri Stati membri,

il diritto al rimborso non può essere subordinato ad altre condizioni, in particolare alla mancata ripercussione della tassa,

nel caso in cui un contribuente non abbia ancora pagato il tributo, le autorità portoghesi rinunciano formalmente alla relativa riscossione, compresi gli eventuali interessi di mora,

qualora la Commissione lo richieda, il Portogallo si impegna a presentare una relazione completa che dimostri la corretta esecuzione della misura di rimborso,

se in un altro Stato membro è stato imposto un tributo sugli stessi prodotti assoggettati al prelievo per la promozione del vino in Portogallo, le autorità portoghesi si impegnano a rimborsare ai contribuenti la parte del tributo riscosso sui prodotti provenienti dallo Stato membro in questione,

il Portogallo si impegna a far conoscere la presente decisione a tutti i potenziali contribuenti del tributo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’unica azione di formazione finanziata con le entrate del prelievo parafiscale, per un importo pari a 367,12 EUR, non costituisce un aiuto.

Articolo 2

Gli aiuti di Stato a favore della promozione generica del vino e dei prodotti vitivinicoli nel territorio portoghese attuati illegalmente dal Portogallo in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE mediante un prelievo parafiscale stabilito con decreto legge n. 137/95, del 14 giugno, sono aiuti di Stato compatibili con il mercato interno in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE per quanto riguarda il periodo compreso tra l’entrata in vigore del prelievo e il 31 dicembre 2006.

Articolo 3

1.   Gli aiuti di Stato a favore della promozione e della pubblicità del vino e dei prodotti vitivinicoli di origine portoghese nel territorio degli altri Stati membri e di paesi terzi attuati illegalmente dal Portogallo in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE mediante un prelievo parafiscale stabilito con decreto legge n. 137/95 del 14 giugno, sono, ferma restando l’applicazione dell’articolo 2, aiuti di Stato compatibili con il mercato interno in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE per quanto riguarda il periodo compreso tra l’entrata in vigore del prelievo e il 31 dicembre 2006, a condizione che il Portogallo rispetti le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Il Portogallo deve rimborsare ai contribuenti del tributo la parte che è stata applicata sui prodotti provenienti dagli altri Stati membri tra la data di inizio dell’applicazione del tributo e il 31 dicembre 2006 nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

se possono fornire la prova che il prelievo per la promozione è stato riscosso su prodotti importati, i contribuenti del tributo possono richiedere il rimborso di una parte proporzionale del gettito del prelievo destinato a finanziare i servizi di promozione di cui beneficiano esclusivamente i prodotti nazionali entro un termine stabilito in conformità del diritto nazionale e in nessun caso inferiore a sei mesi dalla data di notifica della presente decisione,

il Portogallo stabilirà la misura dell’eventuale discriminazione gravante sui prodotti importati. A tale scopo, il Portogallo deve verificare, con riferimento a un determinato periodo di tempo, l’equivalenza pecuniaria tra gli importi del prelievo globalmente riscossi sui prodotti nazionali e i vantaggi di cui tali prodotti fruiscono in via esclusiva,

il rimborso deve aver luogo al massimo entro sei mesi dalla presentazione della domanda,

le somme rimborsate devono essere attualizzate tenendo conto degli interessi a partire dalla data in cui sono state riscosse fino al momento del rimborso effettivo. Tali interessi saranno calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione previsto con il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (33),

le autorità portoghesi ammetteranno qualsiasi prova ragionevole presentata dai contribuenti a dimostrazione della parte di tributo pagato su prodotti provenienti da altri Stati membri,

il diritto al rimborso non può essere subordinato ad altre condizioni, in particolare alla mancata ripercussione della tassa,

nel caso in cui un contribuente non abbia ancora pagato il tributo, le autorità portoghesi rinunciano formalmente alla relativa riscossione, compresi gli eventuali interessi di mora,

qualora la Commissione lo richieda, il Portogallo si impegna a presentare una relazione completa che dimostri la corretta esecuzione della misura di rimborso,

se in un altro Stato membro è stato imposto un tributo sugli stessi prodotti assoggettati al prelievo per la promozione del vino in Portogallo, le autorità portoghesi si impegnano a rimborsare ai contribuenti la parte del tributo riscosso sui prodotti provenienti dallo Stato membro in questione,

il Portogallo si impegna a far conoscere la presente decisione a tutti i potenziali contribuenti del tributo.

Articolo 4

Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, il Portogallo informerà la Commissione in merito alle misure adottate per adeguarvisi.

Articolo 5

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2010.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  A partire dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati rispettivamente gli articoli 107 e 108 del TFUE. Le due serie di disposizioni sono identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE devono essere intesi, se del caso, come riferimenti rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(2)   GU C 92 del 16.4.2005, pag. 12.

(3)   GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(4)  Cfr. nota 2.

(5)  Decreto legge n. 99/97 del 26 aprile (DR n. 97 I-A del 26.4.1997).

(6)  Cfr. «Elenco degli organismi nazionali incaricati del controllo del rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo» (GU C 46 del 19.2.1999, pag. 169).

(7)   GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(8)  La percentuale era 25 % nel 1997, 25 % per il primo semestre 1998 e 30 % per il secondo semestre 1998, 35 % per il primo semestre 1999 e 40 % per il secondo semestre 1999, 45 % nel 2000, 45 % nel 2001, 25 % nel 2002, 27,5 % nel 2003, 30 % nel 2004 e 30 % nel 2005.

(9)  Prelievo stabilito con decreto legge n. 137/95 del 14 giugno (DR n. 136 I-A del 14.6.1995), modificato dal decreto legge n. 119/97 del 15 maggio (DR n. 112 I-A del 15.5.1997).

(10)  Per il 2002, il decreto n. 1428/2001 del 15 dicembre 2001 stabilisce i seguenti importi: per i prodotti confezionati in recipienti di capacità pari o inferiore a 60 litri, tra 0,0034 EUR/unità, se la capacità è pari o inferiore a 0,25 litri, e 0,0135 EUR/litro, se la capacità è pari o superiore a 2 litri; d’altro canto, per i prodotti venduti ai dettaglianti, ai consumatori, per l’esportazione o direttamente dal produttore, confezionati in maniera diversa, tra 0,0034 EUR/unità, se la capacità è pari o inferiore a 0,25 litri, e 0,0135 EUR/litro, se la capacità è superiore a 1 litro.

(11)   GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.

(12)  Tenuto conto che il regime di aiuti istituito con decreto legge n. 119/97 è entrato in vigore soltanto nel secondo semestre del 1997, la Viniportugal ha iniziato effettivamente a svolgere attività promozionali e pubblicitarie soltanto nel 1998. Ai fini della presente decisione, saranno prese in considerazione unicamente le entrate pervenute all’IVV a partire dal 1998.

(13)  A titolo di esempio, se nel 2002 il 25 % delle entrate del prelievo era assegnato alla promozione e in media soltanto il 15 % delle stesse proveniva dal prelievo riscosso sui prodotti di altri Stati membri, il contributo di detti prodotti al finanziamento delle azioni di promozione e pubblicità nel 2002 rappresentava soltanto il 3,75 % delle entrate totali del prelievo.

(14)  Tenuto conto che il regime di aiuti istituito con decreto legge n. 119/97 è entrato in vigore soltanto nel secondo semestre del 1997, la Viniportugal ha iniziato effettivamente a svolgere attività promozionali e pubblicitarie soltanto nel 1998.

(15)  Abrogato dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1).

(16)  Cfr. sentenza del 13 marzo 2001 nella causa C-379/98, Raccolta pag. I-02099, punto 58 e sentenza del 20 novembre 2003 nella causa C-126/01, Raccolta pag. I-13769, punto 23.

(17)  Sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2004, Pearle, C-345/02, Raccolta pag. I-07139.

(18)  Cfr. sentenza del 1o dicembre 1998 nella causa C-200/97, Ecotrade, Raccolta 1998, pag. I-7907, punto 34 e sentenza del 17 giugno 1999 nella causa C-75/97, Belgio/Commissione, Raccolta 1999, pag. I-3671, punto 23.

(19)  Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980 nella causa 730/79, Philip Morris, Raccolta 1980, pag. 2671, punto 11.

(20)   Fonte: Eurostat. Nessun dato per il 2000.

(21)   GU C 302 del 12.11.1987.

(22)  Cfr. considerando da 108 a 114 della decisione di avvio della procedura formale di esame.

(23)  Sentenza del 13 gennaio 2005 nella causa C 174/02, Streekgewest, Raccolta 2005, pag. I-85, punto 25.

(24)  Sentenza del 13 gennaio 2005 nelle cause riunite da C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e da C-321/04 a C-325/04, Streekgewest, già menzionata, punto 26 e sentenza del 27 ottobre 2005, Nazairdis SAS, Raccolta 2005, pag. I-9481, punti 46-49.

(25)  Sentenza del 15 giugno 2006 nelle cause riunite C-393/04 e C 41/05, Air Liquide, Raccolta 2006, pag. I-5293, punto 46 e sentenza del 13 gennaio 2005, Streekgewest, già menzionata, punto 28.

(26)  Sentenza del 25 giugno 1970 nella causa 47/69, Francia/Commissione, Raccolta 1970, pag. 487, punti 17, 20 e 21.

(27)  Sentenza della Corte di giustizia del 25 giugno 1970 nella causa 47/69, Francia/Commissione, già menzionata.

(28)  Cfr. considerando 135 della decisione di avvio della procedura formale di esame [C(2004) 4522, del 1o dicembre 2004].

(29)  Sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 2002 nella causa C-234/99, Nygard, Raccolta 2002, pag. I-3657, punto 22; sentenza del 17 settembre 1997 nella causa C-28/96, Fricarnes SA, Raccolta 1997, pag. I-4939, punto 23; sentenza del 21 maggio 1980 nella causa 73/79, Commissione/Italia, Raccolta 1980, pag. 1533, punto 15, e sentenza dell’11 marzo 1992 nelle cause riunite da C-78/90 a C-83/90, Compagnie commerciale de l’Ouest e altri, Raccolta 1992, pag. I-1847, punto 26.

(30)  Sentenza della Corte di giustizia del 9 settembre 2009 nella causa T-369/06, Holland Malt/Commissione, (non ancora pubblicata nella raccolta, punto 195 e seguenti).

(31)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2003 nelle cause riunite C-261/01 e C-262/01, van Calster, Raccolta 2003, pag. I-2249, punto 48 e sentenza del 21 maggio 1980 nella causa 73/79, Commissione/Italia, Raccolta 1980, pag. 1533, punto 11.

(32)  Comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3).

(33)  Cfr. nota 32.


8.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 5/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2011

che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare i virus vivi dell'afta epizootica

[notificata con il numero C(2010) 9592]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/7/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE (1), in particolare l'articolo 67, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e alcune misure preventive per una maggiore sensibilizzazione e preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in merito a questa malattia.

(2)

Tra le suddette misure preventive rientra l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che la manipolazione del virus dell'afta epizootica ai fini della ricerca e della diagnosi avvenga esclusivamente in laboratori nazionali autorizzati elencati nella parte A dell'allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

(3)

La Francia ha informato in via ufficiale la Commissione che il nome del laboratorio nazionale presente nella parte A dell'allegato XI alla direttiva 2003/85/CE situato in Francia è stato modificato.

(4)

Ai fini della certezza del diritto è importante mantenere aggiornato l'elenco dei laboratori presenti nella parte A del suddetto allegato. Risulta pertanto necessario sostituire la voce relativa alla Francia nella lista dei laboratori presenti nella parte A dell'allegato XI alla direttiva 2003/85/CE.

(5)

Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato XI, parte A, alla direttiva 2003/85/CEE, la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

«FR

Francia

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), Laboratoire de santé animale, con sede a Maisons-Alfort (Francia)

Francia»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.