ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.004.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 4

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
7 gennaio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (UE) n. 7/2011 della Commissione, del 6 gennaio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (UE) n. 8/2011 della Commissione, del 6 gennaio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

3

 

 

Regolamento (UE) n. 9/2011 della Commissione, del 6 gennaio 2011, recante fissazione del prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la tredicesima gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010

5

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante gli sportelli unici di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno ( GU L 274 del 20.10.2009 )

6

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/1


REGOLAMENTO (UE) N. 7/2011 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

106,0

EC

65,1

MA

49,6

TR

98,5

ZZ

79,8

0707 00 05

EG

174,9

JO

94,1

TR

90,8

ZZ

119,9

0709 90 70

MA

35,3

TR

114,6

ZZ

75,0

0709 90 80

EG

222,3

ZZ

222,3

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EC

48,7

IL

67,1

MA

55,9

TR

69,5

UY

46,7

ZA

41,3

ZZ

51,5

0805 20 10

MA

69,7

TR

79,6

ZZ

74,7

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

127,1

HR

46,1

IL

83,4

JM

95,1

MA

79,2

TR

71,2

ZZ

83,7

0805 50 10

AR

49,2

TR

52,4

UY

49,2

ZZ

50,3

0808 10 80

AR

78,5

CA

98,2

CL

83,5

CN

109,6

EC

79,3

MK

29,3

NZ

74,9

US

121,0

ZA

124,2

ZZ

88,7

0808 20 50

CN

60,2

US

128,0

ZZ

94,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


7.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/3


REGOLAMENTO (UE) N. 8/2011 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 6/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 259 dell’1.10.2010, pag. 3.

(4)   GU L 3 del 6.1.2011, pag. 5.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 7 gennaio 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10  (1)

62,57

0,00

1701 11 90  (1)

62,57

0,00

1701 12 10  (1)

62,57

0,00

1701 12 90  (1)

62,57

0,00

1701 91 00  (2)

58,75

0,00

1701 99 10  (2)

58,75

0,00

1701 99 90  (2)

58,75

0,00

1702 90 95  (3)

0,59

0,17


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


7.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/5


REGOLAMENTO (UE) N. 9/2011 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2011

recante fissazione del prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la tredicesima gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 447/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara relativa alla vendita di latte scremato in polvere, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (3).

(2)

È opportuno che la Commissione, secondo quanto stabilito dall’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute per le gare parziali, fissi un prezzo minimo di vendita o decida di non fissare un prezzo minimo di vendita.

(3)

Sulla base delle offerte ricevute per la tredicesima gara parziale, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la tredicesima gara parziale relativa alla vendita di latte scremato in polvere nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 4 gennaio 2011, il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere è di 212,10 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 126 del 22.5.2010, pag. 19.

(3)   GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.


Rettifiche

7.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/6


Rettifica della decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante gli «sportelli unici» di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 274 del 20 ottobre 2009 )

Il testo seguente si riferisce alla pubblicazione nella GU L 299 del 14.11.2009, pag. 18.

A pagina 40, nella voce «Service current status (clausola 5.5.4)»:

anziché:

«—

Soggetto a supervisione (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/undersupervision),

Supervisione del servizio in fase di sospensione (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/supervisionincessation),

Supervisione sospesa (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/supervisionceased),

Supervisione revocata (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/supervisionrevoked),

Accreditato (http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svcstatus/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/accredited),

Accreditamento sospeso (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/accreditationceased),

Accreditamento revocato (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/accreditationrevoked).»,

leggi:

«—

Under Supervision (Soggetto a supervisione) (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/undersupervision),

Supervision of Service in Cessation (Supervisione del servizio in fase di sospensione) (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/supervisionincessation),

Supervision Ceased (Supervisione sospesa) (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/supervisionceased),

Supervision Revoked (Supervisione revocata) (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/supervisionrevoked),

Accredited (Accreditato) (http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svcstatus/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/accredited),

Accreditation Ceased (Accreditamento sospeso) (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/accreditationceased),

Accreditation Revoked (Accreditamento revocato) (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/accreditationrevoked).»