ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.346.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 346

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53° anno
30 dicembre 2010


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1232/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo ai contributi finanziari dell’Unione europea al Fondo internazionale per l’Irlanda (2007-2010)

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1233/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia

5

 

*

Regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM) per quanto riguarda l’aiuto concesso nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici

11

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

30.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1232/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2010

relativo ai contributi finanziari dell’Unione europea al Fondo internazionale per l’Irlanda (2007-2010)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175 e l’articolo 352, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e secondo il criterio di unanimità in seno al Consiglio, di cui all’articolo 352, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo internazionale per l’Irlanda (in prosieguo: «il Fondo») è stato istituito nel 1986 mediante l’accordo del 18 settembre 1986 tra il governo dell’Irlanda e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord riguardante il Fondo internazionale per l’Irlanda (in prosieguo: «l’accordo») per promuovere il progresso economico e sociale e incoraggiare i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra nazionalisti e unionisti in tutta l’Irlanda, in applicazione di uno degli obiettivi specificati dall’accordo anglo-irlandese del 15 novembre 1985.

(2)

Riconoscendo che gli obiettivi del Fondo rispecchiano i suoi stessi fini, l’Unione ha fornito un contributo finanziario al Fondo a partire dal 1989. Nel periodo tra il 2005 e il 2006 è stata stanziata la somma di 15 milioni di EUR nel bilancio dell’Unione per ciascuno degli anni 2005 e 2006, conformemente a quanto disposto nel regolamento (CE) n. 177/2005 del Consiglio, del 24 gennaio 2005, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l’Irlanda (3). Tale regolamento è giunto a scadenza il 31 dicembre 2006.

(3)

Le valutazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 177/2005 hanno confermato la necessità di sostenere ulteriormente le attività del Fondo, rafforzando nel contempo la sinergia degli obiettivi e il coordinamento con interventi dei fondi strutturali, in particolare con il programma speciale per la pace e la riconciliazione nell’Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell’Irlanda (in appresso denominato «il programma PEACE»), istituito in conformità del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali (4).

(4)

Il processo di pace nell’Irlanda del Nord rende necessario il proseguimento del sostegno dell’Unione al Fondo oltre il 31 dicembre 2006. In riconoscimento del particolare impegno a favore del processo di pace, il programma PEACE ha ottenuto l’assegnazione di ulteriori stanziamenti da parte dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013, ai sensi del paragrafo 22 dell’allegato II al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (5).

(5)

Nella riunione di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di prendere le iniziative necessarie al fine di assicurare la prosecuzione del sostegno dell’Unione europea al Fondo, che entra nella fase finale decisiva dei lavori, fino al 2010.

(6)

Lo scopo principale del presente regolamento è sostenere la pace e la riconciliazione attraverso uno spettro di attività più vasto rispetto a quello coperto dai fondi strutturali, andando al di là del campo di azione della politica dell’Unione in materia di coesione economica e sociale.

(7)

È opportuno che il contributo dell’Unione al Fondo assuma la forma di contributi finanziari per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, giungendo pertanto a scadenza alla stessa data in cui termina l’esistenza del Fondo.

(8)

Nell’assegnare i contributi dell’Unione il Fondo dovrebbe conferire la priorità a progetti di natura transfrontaliera o riguardanti ambedue le comunità, così da integrare le attività finanziate dal programma PEACE per il periodo 2007-2010.

(9)

Conformemente all’accordo, tutte le parti che contribuiscono finanziariamente al Fondo dovrebbero partecipare in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio di gestione del Fondo.

(10)

È assolutamente necessario garantire un adeguato coordinamento tra le attività del Fondo e quelle finanziate nel quadro dei fondi strutturali di cui all’articolo 175 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il programma PEACE.

(11)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata del Fondo che costituisce il punto di riferimento primario, ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (6), per l’autorità di bilancio durante la procedura annuale di bilancio.

(12)

L’importo dei contributi dell’Unione al Fondo dovrebbe ammontare a 15 milioni di EUR per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, espressi in valori correnti.

(13)

La strategia lanciata dal Fondo in occasione della fase finale delle proprie attività (dal 2006 al 2010), denominata «Sharing this Space» (Condividere questo spazio), è incentrata su quattro settori chiave: porre le basi di una riconciliazione nelle comunità maggiormente marginalizzate, costruire ponti per consentire i contatti tra comunità divise, procedere verso una società più integrata, e lasciare un’eredità. Il fine ultimo del Fondo e del presente regolamento è dunque incoraggiare la riconciliazione intercomunitaria.

(14)

Il sostegno dell’Unione contribuirà a rafforzare la solidarietà fra gli Stati membri e fra i loro popoli.

(15)

Gli aiuti del Fondo dovrebbero essere considerati efficaci solo nella misura in cui contribuiscono a un durevole progresso economico e sociale e non sono utilizzati in sostituzione di altre spese pubbliche o private.

(16)

Il regolamento (CE) n. 1968/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l’Irlanda (2007-2010) (7), stabilisce l’importo di riferimento finanziario per il Fondo relativamente al periodo 2007-2010.

(17)

Nella sua sentenza del 3 settembre 2009 relativa alla Causa C-166/07 (Parlamento europeo contro Consiglio dell’Unione europea) (8), la Corte di giustizia ha annullato il regolamento (CE) n. 1968/2006 essendo questo basato sull’articolo 308 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), stabilendo che la base giuridica adeguata fosse invece rappresentata dall’articolo 159, terzo comma del trattato CE, e dall’articolo 308 del trattato CE. Tuttavia, la Corte ha altresì stabilito che gli effetti del regolamento (CE) n. 1968/2006 dovessero essere mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di un nuovo regolamento adottato su una base giuridica appropriata e che l’annullamento del regolamento (CE) n. 1968/2006 non avrebbe pregiudicato la validità dei pagamenti effettuati né quella degli impegni assunti in forza di detto regolamento. A tale riguardo risulta necessario, ai fini della certezza giuridica, prevedere l’applicazione con effetto retroattivo dell’articolo 6 del presente regolamento, poiché concerne l’intero periodo di validità del programma dal 2007 al 2010,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La dotazione finanziaria per l’esecuzione del Fondo internazionale per l’Irlanda (in prosieguo: «il Fondo»), per il periodo dal 2007 al 2010, è di 60 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 2

Il Fondo si avvale dei contributi conformemente alle disposizioni dell’accordo del 18 settembre 1986 tra il governo dell’Irlanda e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riguardante il Fondo internazionale per l’Irlanda (in prosieguo: «l’accordo»).

Nell’assegnazione dei contributi il Fondo attribuisce priorità ai progetti di natura transfrontaliera e ai progetti riguardanti ambedue le comunità, così da integrare le attività finanziate dai fondi strutturali, in particolare quelle del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell’Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell’Irlanda (in prosieguo: «il programma PEACE»).

I contributi sono impiegati in modo da promuovere un durevole progresso economico e sociale nelle zone interessate. Essi non sono utilizzati in sostituzione di altre spese pubbliche o private.

Articolo 3

La Commissione rappresenta l’Unione in qualità di osservatore alle riunioni del consiglio di gestione del Fondo.

Il Fondo è rappresentato in qualità di osservatore alle riunioni del comitato di controllo del programma PEACE nonché, se del caso, di altri interventi dei fondi strutturali.

Articolo 4

La Commissione, in collaborazione con il consiglio di gestione, determina le modalità idonee a favorire il coordinamento a tutti i livelli tra il Fondo e le autorità di gestione e gli organi di attuazione costituiti nel quadro degli interventi dei fondi strutturali interessati, in particolare nel quadro del programma PEACE.

Articolo 5

La Commissione, in collaborazione con il consiglio di gestione del Fondo, determina le idonee procedure di pubblicità e di informazione volte a rendere noti i contributi dell’Unione ai progetti finanziati dal Fondo.

Articolo 6

Entro il 30 giugno 2008 il Fondo presenta alla Commissione la strategia per la chiusura («strategia di chiusura») delle proprie attività, comprendente:

a)

un piano d’azione con pagamenti programmati e una data di chiusura preventivata;

b)

un percorso di disimpegno;

c)

il trattamento di eventuali importi residui e interessi percepiti alla chiusura del Fondo.

I successivi pagamenti al Fondo sono subordinati all’approvazione della strategia di chiusura da parte della Commissione. Se la strategia di chiusura non è presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2008, i pagamenti al Fondo sono interrotti fino alla presentazione della strategia.

Articolo 7

1.   La Commissione amministra i contributi.

Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, il contributo annuo è erogato a rate secondo le seguenti modalità:

a)

un primo acconto del 40 % è versato dopo che la Commissione ha ricevuto un impegno, firmato dal presidente del consiglio di gestione del Fondo, in cui si dichiara che il Fondo si conformerà alle condizioni stabilite nel presente regolamento per la concessione del contributo;

b)

un secondo acconto del 40 % è versato sei mesi più tardi;

c)

un pagamento finale del 20 % è versato dopo che la Commissione ha ricevuto e approvato il rapporto annuo di attività del Fondo e verificato i conti per l’anno in questione.

2.   Prima di versare una rata la Commissione esegue una valutazione del fabbisogno finanziario del Fondo sulla base del saldo di cassa del Fondo alla data prevista per ciascun versamento. Qualora dalla valutazione risulti che il fabbisogno finanziario del Fondo non giustifica il versamento di una delle rate, tale versamento è sospeso. La Commissione riesamina tale sospensione sulla base di nuove informazioni trasmesse dal Fondo e riprende i versamenti non appena siano ritenuti giustificati.

Articolo 8

Un contributo del Fondo può essere impiegato per un’operazione che riceve o è destinata a ricevere aiuti finanziari nel quadro di un intervento dei fondi strutturali, soltanto se l’importo ottenuto sommando la cifra di detto aiuto finanziario e la cifra che rappresenta il 40 % del contributo del Fondo non supera il 75 % dei costi totali ammissibili dell’operazione.

Articolo 9

Un rapporto finale è presentato alla Commissione sei mesi prima del termine previsto nella strategia di chiusura, oppure sei mesi dopo l’ultimo pagamento di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), se precedente, e contiene tutte le informazioni necessarie alla Commissione per valutare l’attuazione dell’attività di assistenza e il conseguimento degli obiettivi del Fondo.

Articolo 10

Il contributo finanziario dell’ultimo anno è versato sulla base dell’analisi del fabbisogno finanziario di cui all’articolo 7, paragrafo 2 e a condizione che la prestazione del Fondo sia conforme alla strategia di chiusura.

Articolo 11

La data finale di ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2013.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 6 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL


(1)  Parere del 29 aprile 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010.

(3)   GU L 30 del 3.2.2005, pag. 1.

(4)   GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(5)   GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(6)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(7)   GU L 409 del 30.12.2006, pag. 86.

(8)  Causa C-166/07 Parlamento contro Consiglio, Raccolta 2009, pag. I-7135.


30.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/5


REGOLAMENTO (UE) N. 1233/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito il programma energetico europeo per la ripresa (EEPR) per favorire la ripresa economica attraverso la concessione di una dotazione finanziaria di 3,98 miliardi di EUR per il 2009 e il 2010.

(2)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di concedere quanto più possibile della dotazione finanziaria di 3,98 miliardi di EUR entro la fine del 2010 ai sottoprogrammi di cui al capo II del regolamento (CE) n. 663/2009. Tuttavia, è stato stabilito che parte di tale importo non verrà impegnata nell’ambito di tali sottoprogrammi.

(3)

Nello spirito della strategia Europa 2020 per la crescita sostenibile e l’occupazione e in linea con il pacchetto dell’Unione europea in materia di clima ed energia e con il suo piano d’azione 2006 per l’efficienza energetica, lo sviluppo di altre fonti rinnovabili e la promozione dell’efficienza energetica contribuirebbero ad una crescita più verde, alla realizzazione di un’economia competitiva e sostenibile e alla lotta contro i cambiamenti climatici. Sostenendo tali politiche, l’Unione creerà nuovi posti di lavoro e opportunità di mercato verde che favoriranno lo sviluppo di un’economia competitiva, sicura e sostenibile. In tale contesto è essenziale la cooperazione tra i vari livelli di governo (governance multilivello).

(4)

Fornire maggiori aiuti finanziari è un elemento fondamentale per ridurre gli ostacoli rappresentati da costi iniziali elevati e per promuovere progressi in materia di energie sostenibili. È pertanto opportuno istituire uno strumento finanziario specifico («lo strumento») al fine di usare i fondi che non possono essere impegnati ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 663/2009 entro la fine del 2010. La creazione dello strumento dovrebbe essere considerata alla luce dell’iniziativa per il finanziamento delle energie sostenibili proposta dalla Commissione. Lo strumento dovrebbe sostenere lo sviluppo di progetti nel settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili e facilitare in tali settori il finanziamento di progetti di investimento da parte delle autorità pubbliche locali, regionali e nazionali, soprattutto in ambiente urbano. A tale proposito, è opportuno prestare attenzione alle sinergie con altre risorse finanziarie disponibili negli Stati membri, come i fondi strutturali e il fondo di coesione, lo strumento di assistenza europea a livello locale nel settore dell’energia (ELENA) e il Fondo europeo di sviluppo regionale di cui al regolamento (CE) n. 397/2009 (4), al fine di evitare sovrapposizioni con altri strumenti finanziari.

(5)

Il sostegno agli investimenti in energie sostenibili può risultare più efficace e vantaggioso quando è concentrato a livello locale. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, può essere più efficace puntare al livello nazionale, ad esempio per motivi legati alla disponibilità o al funzionamento delle strutture amministrative interessate.

(6)

Al fine di massimizzare l’impatto a lungo termine del finanziamento dell’Unione, è opportuno che lo strumento venga gestito da uno o più intermediari finanziari quali le istituzioni finanziarie internazionali. È opportuno che la selezione di tali intermediari finanziari sia effettuata sulla base della loro comprovata capacità di usare i fondi nel modo più efficiente ed efficace, con l’obiettivo di massimizzare quanto prima la partecipazione di altri investitori pubblici e privati e di conseguire il massimo effetto leva tra i fondi dell’Unione e il totale degli investimenti, in modo da incrementare significativamente gli investimenti nell’Unione. Tuttavia, in periodi di crisi finanziaria ed economica che hanno conseguenze particolarmente negative sulle finanze delle autorità locali e regionali, è opportuno garantire che la difficile situazione finanziaria di tali autorità non impedisca loro di accedere al finanziamento.

(7)

A norma del regolamento (CE) n. 663/2009, i progetti di investimento dovrebbero essere finanziati conformemente allo strumento soltanto se hanno un impatto rapido, quantificabile e sostanziale sulla ripresa economica nell’Unione, sul miglioramento della sicurezza energetica e sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra. Tali progetti di investimento contribuiscono a una crescita verde, allo sviluppo di un’economia competitiva, interconnessa, sostenibile e verde così come alla salvaguardia dell’occupazione, alla creazione di posti di lavoro e alla lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con gli obiettivi della strategia «Europa 2020».

(8)

È opportuno che i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 663/2009 si applichino alla selezione e all’ammissibilità dei progetti finanziati nell’ambito dello strumento. È inoltre opportuno prendere in considerazione, quale elemento essenziale, l’equilibrio geografico tra i progetti, al fine di garantire l’impatto del presente regolamento sulla ripresa economica in tutta l’Unione e in considerazione del fatto che, in alcuni Stati membri, i progetti non sono o sono stati finanziati solo in parte ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 663/2009.

(9)

Ai fini del necessario impatto economico a breve termine del presente regolamento, fra la data della domanda di sovvenzione per un progetto e la decisione definitiva non dovrebbero intercorrere più di sei mesi.

(10)

È opportuno che gli impegni giuridici specifici di cui al capo II bis che attuano gli impegni di bilancio siano assunti entro il 31 marzo 2011.

(11)

Lo strumento non dovrebbe costituire un precedente per quanto riguarda l’uso del bilancio generale dell’Unione e le eventuali misure future di finanziamento, anche nel settore energetico, ma dovrebbe essere considerato piuttosto come una misura eccezionale adottata durante un periodo di difficoltà economica.

(12)

Data l’urgente necessità di far fronte alla crisi economica, è opportuno che le spese sostenute ai sensi del capo II del regolamento (CE n. 663/2009 siano ammissibili a decorrere dal 13 luglio 2009, dal momento che, a norma dell’articolo 112 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) («il regolamento finanziario»), molti richiedenti hanno chiesto che le spese siano ammissibili dalla data di deposito della domanda di sovvenzione. Le spese sostenute ai sensi del capo II bis dovrebbero essere ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2011.

(13)

Data l’urgente necessità di affrontare la crisi economica, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 663/2009

Il regolamento (CE) n. 663/2009 è così modificato:

1)

all’articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Il presente regolamento prevede la creazione di uno strumento finanziario (“lo strumento”) a sostegno di iniziative in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili.»;

2)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli impegni giuridici specifici di cui al capo II che attuano gli impegni di bilancio presi nel 2009 e 2010 sono assunti entro il 31 dicembre 2010. Gli impegni giuridici specifici di cui al capo II bis sono assunti entro il 31 marzo 2011.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Gli intermediari finanziari di cui all’allegato II si adoperano per assegnare tutti i fondi del contributo dell’Unione di cui dispone lo strumento a progetti di investimento e all’assistenza tecnica per progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili entro il 31 marzo 2014. Dopo tale data non potrà essere più assegnato alcun finanziamento a titolo di contributo dell’Unione. Tutti i finanziamenti a titolo di contributo dell’Unione non assegnati dagli intermediari finanziari entro il 31 marzo 2014 sono restituiti al bilancio generale dell’Unione. Il finanziamento a titolo di contributo dell’Unione destinato a progetti di investimento rimane investito per un determinato periodo di tempo che non può protrarsi oltre il 31 marzo 2034. L’Unione ha diritto a profitti dai propri investimenti nello strumento per tutta la durata dello strumento, in proporzione al suo contributo allo strumento e in conformità con i suoi diritti di azionista.»;

3)

è inserito il seguente capo:

«CAPO II bis

STRUMENTO FINANZIARIO

Articolo 21 bis

Fondi che non possono essere impegnati ai sensi del capo II

1.   A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, gli stanziamenti che non possono essere oggetto degli impegni giuridici specifici di cui al capo II per un importo di 146 344 644,50 EUR sono destinati allo strumento di cui all’articolo 1, quarto comma, al fine di sviluppare strumenti di finanziamento adeguati in cooperazione con le istituzioni finanziarie, in modo da dare un forte impulso ai progetti in materia di efficienza energetica e a quelli finalizzati allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.

2.   Lo strumento è attuato a norma dell’allegato II. Allo strumento non si applica l’articolo 23, paragrafo 1.

3.   L’esposizione dell’Unione in relazione allo strumento, incluse le commissioni di gestione e le altre spese ammissibili, è limitata all’importo del contributo dell’Unione allo strumento di cui al paragrafo 1, senza alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell’Unione.»;

4)

l’articolo 22 è soppresso;

5)

l’articolo 23 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il sostegno EEPR copre unicamente le spese di realizzazione connesse al progetto sostenute dai beneficiari e, per quanto riguarda i progetti previsti dall’articolo 9, anche da terzi responsabili della realizzazione del progetto. Le spese sostenute ai sensi del capo II possono essere ammissibili a decorrere dal 13 luglio 2009.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   L’assistenza finanziaria concessa ai sensi del capo II bis copre le spese relative ai progetti di investimento e all’assistenza tecnica per progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili sostenute dai beneficiari di cui al punto 3 della parte A dell’allegato II. Tali spese possono essere ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2011.»;

6)

l’articolo 27 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.   Entro il 30 giugno 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia di valutazione sulle misure adottate ai sensi del capo II bis riguardante in particolare:

a)

l’efficacia dei costi, l’effetto leva e l’addizionalità dimostrata dallo strumento;

b)

la prova della sana gestione finanziaria;

c)

la misura in cui lo strumento ha conseguito gli obiettivi di cui al presente regolamento;

d)

la misura in cui è necessario il costante sostegno dello strumento per progetti in materia di efficienza energetica e quelli finalizzati allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.

La relazione di valutazione intermedia, se del caso, in particolare se la valutazione da parte della Commissione delle misure adottate a norma del capo II bis è positiva, è accompagnata da una proposta legislativa per la prosecuzione dello strumento.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sui risultati conseguiti dall’EEPR a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento finanziario.»;

7)

all’articolo 28 è aggiunto il comma seguente:

«La relazione comprende informazioni su tutti i costi generali legati all’istituzione e all’attuazione dello strumento di cui al capo II bis.»;

8)

l’allegato è rinominato «allegato I» ed è aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO II

STRUMENTO FINANZIARIO

A.   Attuazione dello strumento finanziario per progetti in materia di energia sostenibile

1.   Portata dello strumento

Lo strumento finanziario (“lo strumento”) è utilizzato per lo sviluppo di progetti nel settore del risparmio energetico, dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili e faciliterà il finanziamento degli investimenti in tali settori da parte delle autorità pubbliche locali, regionali e, in casi debitamente giustificati, nazionali. Lo strumento sarà attuato in conformità alle disposizioni sulla delegazione dei compiti di esecuzione del bilancio stabilite nel regolamento finanziario e nelle sue modalità di esecuzione.

Lo strumento verrà utilizzato per finanziare progetti nel settore delle energie sostenibili, soprattutto in ambiente urbano. Ciò comprende, in particolare, progetti concernenti:

a)

edifici pubblici e privati che prevedano soluzioni in materia di efficienza energetica e/o di energie rinnovabili, comprese quelle basate sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);

b)

investimenti nella produzione combinata di calore ed elettricità, compresa la microcogenerazione, e nelle reti di teleriscaldamento e/o di teleraffreddamento ad alto rendimento energetico, soprattutto a partire da fonti di energia rinnovabili;

c)

fonti energetiche rinnovabili decentralizzate e integrate nel contesto locale nonché la loro integrazione nelle reti elettriche;

d)

microgenerazione da fonti energetiche rinnovabili;

e)

trasporti urbani puliti a favore di una maggiore efficienza energetica e dell’integrazione delle fonti di energia rinnovabili con un’attenzione particolare ai trasporti pubblici, ai veicoli elettrici e a idrogeno nonché alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

f)

infrastrutture locali, comprese un’illuminazione efficiente dell’infrastruttura pubblica esterna, quali l’illuminazione stradale, soluzioni per lo stoccaggio dell’elettricità, contatori e reti elettriche intelligenti che facciano pieno uso delle TIC;

g)

l’efficienza energetica e tecnologie in materia di energia rinnovabile aventi un potenziale economico e di innovazione che utilizzino le migliori procedure disponibili.

Lo strumento può altresì essere impiegato per fornire incentivi e assistenza tecnica, come pure per sensibilizzare le autorità locali, regionali e nazionali in modo da garantire un uso ottimale dei fondi strutturali e di coesione, specie quando si tratta di apportare miglioramenti nei settori dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, nell’edilizia abitativa e in altri tipi di costruzioni. Lo strumento sostiene progetti di investimento che dimostrino di essere economicamente e finanziariamente realizzabili per poter rimborsare i capitali assegnati loro dallo strumento e attrarre investimenti pubblici e privati. Lo strumento può quindi essere impiegato tra l’altro per fornire accantonamenti e l’allocazione di capitali per prestiti, garanzie, partecipazioni e altri prodotti finanziari. Inoltre, fino al 15 % dei finanziamenti di cui all’articolo 21 bis può essere utilizzato per fornire assistenza tecnica alle autorità locali, regionali o nazionali, per l’istituzione dei progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili e la fase iniziale di applicazione della relativa tecnologia.

2.   Sinergie

Nel concedere assistenza finanziaria o tecnica, occorre altresì prestare attenzione alle sinergie con altre risorse finanziarie disponibili negli Stati membri, quali i fondi strutturali e di coesione e lo strumento ELENA, al fine di evitare sovrapposizioni con altri strumenti finanziari.

3.   Beneficiari

A beneficiare dello strumento saranno autorità pubbliche, di preferenza a livello locale e regionale, ed enti pubblici o privati che operino per conto di dette autorità.

B.   Cooperazione con gli intermediari finanziari

1.   Selezione e requisiti generali, compresi i costi

Lo strumento è istituito in cooperazione con uno o più intermediari finanziari ed è aperto alla partecipazione di opportuni investitori. In conformità alle disposizioni e ai criteri definiti nel presente allegato, la selezione degli intermediari finanziari è effettuata sulla base della loro comprovata capacità di usare i fondi nel modo più efficiente ed efficace.

La Commissione garantisce che l’importo totale dei costi generali legati all’istituzione e all’attuazione dello strumento finanziario, comprese le spese di gestione e altre spese ammissibili imputate dagli intermediari finanziari, rimanga quanto più limitato possibile, in linea con la migliore pratica per analoghi strumenti e salvaguardando comunque la necessaria qualità dello strumento.

Il contributo dell’Unione allo strumento è attuato dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 53 e 54 del regolamento finanziario.

Gli intermediari finanziari si attengono agli obblighi specifici in materia di delegazione dei compiti di esecuzione del bilancio stabiliti nel regolamento finanziario e nelle sue modalità di esecuzione, specie per quanto riguarda le norme di aggiudicazione degli appalti, il controllo esterno, la contabilità e la revisione contabile. Gli intermediari finanziari si vedono finanziare unicamente le spese di gestione o i costi legati all’istituzione e all’attuazione dello strumento finanziario.

I dettagli sulle modalità di istituzione e le condizioni quadro dello strumento, compresi il monitoraggio e il controllo, sono definiti in uno o più accordi tra la Commissione e gli intermediari finanziari.

2.   Disponibilità delle informazioni

Lo strumento mette a disposizione online tutte le informazioni sulla gestione del programma che siano rilevanti per le parti interessate. Ciò comprende, in particolare, le procedure di domanda, le informazioni sulle migliori pratiche e una rassegna dei progetti e delle relazioni.

C.   Condizioni di finanziamento e di ammissibilità e criteri di selezione

1.   Portata del finanziamento

In conformità del presente allegato, lo strumento si limiterà al finanziamento:

a)

di progetti di investimento che hanno un impatto rapido, quantificabile e sostanziale sulla ripresa economica nell’Unione, sul miglioramento della sicurezza energetica e sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra; e

b)

dell’assistenza tecnica per progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili.

2.   Fattori da tenere in considerazione

Per quanto riguarda la selezione dei progetti, particolare attenzione è prestata all’equilibrio geografico.

Per quanto riguarda il finanziamento dei progetti di investimento si presterà la debita attenzione alla creazione di un potente effetto leva tra i fondi dell’Unione e il totale degli investimenti mobilitati in modo da incrementare significativamente gli investimenti in tutta l’Unione. Tuttavia, l’effetto leva per i singoli progetti d’investimento può variare, a seconda di una serie di fattori quali la dimensione reale e il tipo di un progetto e le condizioni locali, tra cui le dimensioni e la capacità finanziaria del beneficiario.

3.   Condizioni per l’accesso delle autorità pubbliche al finanziamento in base allo strumento

Le autorità pubbliche che richiedono un finanziamento per progetti di investimento o l’assistenza tecnica ai progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili e soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono politicamente impegnate nella lotta contro i cambiamenti climatici o si apprestano a farlo, compresi eventualmente obiettivi concreti, ad esempio in relazione all’incremento dell’efficienza energetica e/o all’uso di energia da fonti rinnovabili;

b)

stanno operando verso l’elaborazione di strategie pluriennali per la mitigazione dei cambiamenti climatici e, se del caso, per il raggiungimento dei loro obiettivi o stanno partecipando ad una strategia pluriennale a livello locale, regionale o nazionale per mitigare i cambiamenti climatici;

c)

accettano di rendere conto pubblicamente dei progressi compiuti nel quadro della loro strategia globale.

4.   Ammissibilità e criteri di selezione dei progetti di investimento finanziati a titolo dello strumento

I progetti di investimento finanziati a titolo dello strumento dovranno rispettare i seguenti criteri di ammissibilità e di selezione:

a)

la solidità ed adeguatezza tecnica dell’impostazione;

b)

la solidità e l’efficacia dei costi del finanziamento durante tutta la fase di investimento dell’azione;

c)

l’equilibrio geografico di tutti i progetti contemplati dal presente regolamento;

d)

il grado di maturità, definito come il raggiungimento della fase d’investimento e il sostenimento, il prima possibile, di spese sostanziali in conto capitale;

e)

la misura in cui il mancato accesso ai finanziamenti ritarda l’attuazione dell’azione;

f)

la misura in cui il finanziamento a titolo dello strumento stimolerà i finanziamenti pubblici e privati;

g)

la possibilità di quantificare l’impatto socioeconomico;

h)

la possibilità di quantificare l’impatto ambientale.

5.   Ammissibilità e criteri di selezione dei progetti di assistenza tecnica finanziati a titolo dello strumento

L’assistenza tecnica per i progetti finanziati a titolo dello strumento devono soddisfare i criteri di ammissibilità e di selezione di cui al punto 4, lettere a), c), e), f) e g).»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL


(1)  Parere del 15 settembre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell’11 novembre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 dicembre 2010.

(3)   GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31.

(4)  Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l’ammissibilità degli investimenti a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell’edilizia abitativa (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 3).

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


30.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/11


REGOLAMENTO (UE) N. 1234/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM) per quanto riguarda l’aiuto concesso nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, primo comma, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le norme specifiche che disciplinano l’aiuto che la Germania può concedere nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici (in prosieguo «il monopolio»), stabilite all’articolo 182, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3)), non saranno più valide a partire dal 31 dicembre 2010.

(2)

Dalla relazione presentata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 184, punto 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, emerge che l’importanza del monopolio è diminuita nel corso degli ultimi anni. Tra il 2001 e il 2008, circa 70 distillerie agricole sotto sigillo (landwirtschaftliche Verschlussbrennereien) hanno lasciato il monopolio. I volumi venduti dal monopolio hanno subito un netto calo dal 2003 in poi e il bilancio corrispondente è passato da 110 milioni di EUR nel 2003 a 80 milioni di EUR nel 2008. Alcune distillerie hanno così iniziato a preparare il loro ingresso sul mercato libero dando vita a cooperative, investendo in attrezzature che consumano meno energia in modo da ridurre i costi di produzione e commercializzando sempre più il proprio alcol direttamente. Tuttavia, occorre più tempo per facilitare questo processo di adeguamento e per consentire alle distillerie di sopravvivere sul libero mercato. Si ritiene necessario concedere una proroga di diversi ulteriori anni affinché la progressiva soppressione del monopolio e del relativo aiuto possa essere ultimata.

(3)

In alcune regioni della Germania le distillerie sono storicamente connesse alle aziende agricole di piccole e medie dimensioni e svolgono una funzione importante in quanto permettono a tali aziende di rimanere in attività grazie all’apporto di redditi supplementari per gli agricoltori, il che contribuisce a garantire l’occupazione nelle zone rurali. È opportuno quindi che le distillerie agricole sotto sigillo, che trasformano essenzialmente cereali e patate, possano continuare a ricevere aiuti tramite il monopolio fino al 31 dicembre 2013. Entro tale data tutte queste distillerie sotto sigillo dovrebbero essere entrate nel libero mercato. Questa scadenza coincide anche con l’inizio del nuovo periodo di programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020, il che significa che la Germania avrà la possibilità di trasferire nel proprio programma di sviluppo rurale una parte dei fondi attualmente destinati al monopolio.

(4)

Le distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario (Abfindungsbrennereien), i proprietari di materie prime (Stoffbesitzer) e le distillerie cooperative di frutta (Obstgemeinschaftsbrennereien) contribuiscono in particolare alla tutela dei paesaggi tradizionali e della biodiversità, consentendo il mantenimento dei frutteti che forniscono le materie prime ai distillatori. Tenendo conto di quanto precede, nonché del fatto che la produzione di tali distillerie è locale e molto limitata, è opportuno che esse possano continuare a beneficiare degli aiuti concessi dal monopolio per un ultimo periodo che si conclude il 31 dicembre 2017. Entro questa data, il monopolio sarà soppresso. Per garantire che gli aiuti in questione siano effettivamente gradualmente eliminati, è opportuno che la Germania presenti annualmente, a partire dal 2013, un piano di eliminazione graduale.

(5)

La produzione di alcol etilico nell’ambito del monopolio è limitata e rappresenta attualmente meno del 10 % della produzione totale di alcol etilico di origine agricola in Germania. Dal momento che, in particolare, tutte le distillerie sotto sigillo saranno presenti sul libero mercato entro il 31 dicembre 2013, questa percentuale diminuirà notevolmente dopo tale data.

(6)

Per garantire la continuità nella concessione dell’aiuto, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2011.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 182 del regolamento (CE) n. 1234/2007, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La deroga di cui all’articolo 180, paragrafo 2, del presente regolamento, si applica all’aiuto concesso dalla Germania nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici (in prosieguo “il monopolio”) per i prodotti commercializzati, dopo ulteriore trasformazione, da parte del monopolio come alcol etilico di origine agricola di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tale deroga resta in vigore fino al 31 dicembre 2017, fa salva l’applicazione dell’articolo 108, paragrafo 1, e paragrafo 3, prima frase, del TFUE e rispetta le seguenti condizioni:

a)

la produzione complessiva di alcol etilico che può usufruire dell’aiuto nell’ambito del monopolio diminuisce progressivamente per passare da 600 000 hl nel 2011 a 420 000 hl nel 2012 e a 240 000 hl nel 2013 e non può superare i 60 000 hl all’anno dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017, data alla quale il monopolio cesserà di esistere;

b)

la produzione delle distillerie agricole sotto sigillo che possono beneficiare dell’aiuto diminuisce progressivamente per passare da 540 000 hl nel 2011 a 360 000 hl nel 2012 e a 180 000 hl nel 2013. Entro il 31 dicembre 2013, tutte le distillerie agricole sotto sigillo lasciano il monopolio. Una volta lasciato il monopolio, ciascuna distilleria agricola sotto sigillo può ricevere un aiuto compensativo di 257,50 EUR per hl di diritti di distillazione nominali, ai sensi della normativa tedesca vigente. Tale aiuto compensativo può essere concesso non oltre il 31 dicembre 2013. Esso può tuttavia essere versato in più rate, l’ultima delle quali non oltre il 31 dicembre 2017;

c)

le distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario, i proprietari di materie prime e le distillerie cooperative di frutta possono beneficiare dell’aiuto concesso dal monopolio fino al 31 dicembre 2017, a condizione che la produzione che beneficia dell’aiuto non superi i 60 000 hl all’anno;

d)

l’importo complessivo degli aiuti versati dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 non deve superare 269,9 milioni di EUR e quello degli aiuti erogati dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 non deve superare 268 milioni di EUR; e

e)

entro il 30 giugno di ogni anno, la Germania presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento del monopolio e sull’aiuto concesso in questo ambito nel corso dell’anno precedente. La Comissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Inoltre, le relazioni annuali da presentare negli anni dal 2013 al 2016 includono un piano di uscita annuale per l’anno successivo per quanto riguarda le distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario, i proprietari di materie prime e le distillerie cooperative di frutta.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL


(1)  Parere del 15 settembre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010.

(3)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.