ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.341.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 341

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
23 dicembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1248/2010 della Commissione, del 21 dicembre 2010, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2011 applicabile all'importazione nell'Unione europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1249/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 498/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca

3

 

*

Regolamento (UE) n. 1250/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

11

 

*

Regolamento (UE) n. 1251/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

15

 

 

Regolamento (UE) n. 1252/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

19

 

 

Regolamento (UE) n. 1253/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

21

 

 

Regolamento (UE) n. 1254/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2011

23

 

 

DECISIONI

 

 

2010/798/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2010, recante nomina di un membro slovacco del Comitato delle regioni

26

 

*

Decisione 2010/799/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che sostiene un processo di rafforzamento della fiducia che porti a creare una zona senza armi di distruzione di massa e relativi vettori in Medio Oriente a sostegno dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

27

 

*

Decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la posizione comune 2006/795/PESC

32

 

*

Decisione 2010/801/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

45

 

 

2010/802/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2010, che esonera determinati casi di irregolarità derivanti da operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2000-2006 dai requisiti relativi alla comunicazione speciale di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1681/94 e all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/94 [notificata con il numero C(2010) 9244]

49

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell’Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 138 del 4.6.2009)

52

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1248/2010 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2010

relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2011 applicabile all'importazione nell'Unione europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (3) e il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo (4) fissano il regime commerciale applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.

(2)

Il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 138/2004 (5), dispone un'esenzione dai dazi applicabile ad alcune acque con aggiunta di zucchero, di altri dolcificanti o di aromatizzanti, classificate al codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche contenenti zucchero, classificate al codice NC ex 2202 90 10.

(3)

L'esenzione dai dazi per le acque e le altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (6), in appresso denominato «l'accordo», approvato con la decisione 2004/859/CE. Conformemente al punto IV del verbale concordato dell'accordo, le importazioni esenti da dazi delle merci classificate ai codici NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originari della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi, mentre le importazioni che eccedono tale contingente sono soggette a dazi.

(4)

Il regolamento (UE) n. 1255/2009 della Commissione (7) ha revocato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010 la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicabile all'importazione nell'Unione delle acque e bevande in questione.

(5)

Occorre aprire un contingente tariffario per l'anno 2011 applicabile alle acque e alle bevande in questione. L'ultimo contingente annuale per questi prodotti è stato aperto per il 2009 dal regolamento (CE) n. 89/2009 della Commissione (8). Poiché per l'anno 2010 non è stato aperto alcun contingente annuale, il volume del contingente per il 2011 deve rimanere uguale a quello per il 2009.

(6)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (9), stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. È opportuno che i contingenti tariffari aperti a norma del presente regolamento siano gestiti nel rispetto di tali regole.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati che non figurano nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011 il contingente tariffario dell'Unione fissato nell'allegato è aperto per le merci originarie della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate.

2.   Le norme d'origine da applicare reciprocamente alle merci indicate nell'allegato sono quelle definite nel protocollo n. 3 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

3.   Per le quantità importate che superano il volume del contingente sopraindicato si applica un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro.

Articolo 2

Il contingente tariffario dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il regolamento (UE) n. 1255/2009 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.

(2)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

(3)  GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.

(4)  GU L 22 del 24.1.2002, pag. 34.

(5)  GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30.

(6)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.

(7)  GU L 338 del 19.12.2009, pag. 18.

(8)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 14.

(9)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Contingente tariffario per il 2011 applicabile all'importazione nell'Unione europea di merci originarie della Norvegia

N. d'ordine

Codice NC

Descrizione del prodotto

Volume del contingente annuale per il 2011

Aliquota del dazio applicabile entro i limiti del contingente

Aliquota del dazio applicabile a quantità superiori al volume del contingente

09.0709

2202 10 00

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

17,303 milioni di litri

Esenzione

0,047 EUR/litro

Ex22029010

Altre bevande non alcoliche contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)


23.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/3


REGOLAMENTO (UE) N. 1249/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 498/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (1), in particolare l’articolo 102,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1198/2006, gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati, ne danno notifica alla Commissione e la informano sull’andamento dei procedimenti amministrativi.

(2)

Alla luce dell’esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri nell’applicazione del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell’11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all’organizzazione di un sistema d’informazione in questo settore (2), è opportuno semplificare le procedure di notifica del controllo delle irregolarità. Inoltre, allo scopo di ridurre l’onere amministrativo per gli Stati membri, è necessario indicare con maggiore precisione quali sono le informazioni richieste dalla Commissione. A tal fine, nella dichiarazione annuale che va inviata alla Commissione a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione (3) devono essere incluse informazioni sugli importi non recuperabili e sugli importi complessivi corrispondenti alle irregolarità segnalate.

(3)

Le procedure di notifica degli importi non recuperabili devono riflettere esattamente gli obblighi degli Stati membri stabiliti dall’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1198/2006, in particolare l’obbligo di procedere efficacemente ai recuperi. Occorre inoltre semplificare i procedimenti con i quali la Commissione vigila sull’osservanza di tali obblighi, al fine di renderli più efficaci ed economici.

(4)

Conformemente all’articolo 60 del regolamento (CE) n. 1198/2006, va indicato chiaramente che l’autorità di certificazione è incaricata di tenere una contabilità completa, che comprenda in particolare gli importi segnalati come irregolari alla Commissione a norma dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 498/2007.

(5)

Al fine di garantire una trasmissione efficace delle informazioni sulle irregolarità e di evitare la ridondanza dei punti di contatto è opportuno raggruppare in un solo articolo le disposizioni concernenti la cooperazione con gli Stati membri.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 498/2007.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per la pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 498/2007 è così modificato:

1)

all’articolo 40 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Nella contabilità tenuta conformemente all’articolo 60, lettera f), del regolamento di base, gli importi corrispondenti a un’irregolarità segnalata alla Commissione a norma dell’articolo 55 sono identificati con il numero di riferimento attribuito a tale irregolarità o con un altro metodo adeguato.»;

2)

l’articolo 46 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«Entro il 31 marzo di ogni anno l’autorità di certificazione presenta alla Commissione una dichiarazione secondo il modello contenuto nell’allegato X che indichi, per ogni asse prioritario del programma operativo:»;

ii)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

gli importi recuperati che sono stati detratti dalle dichiarazioni di spesa presentate l’anno precedente;»

iii)

è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

un elenco degli importi per i quali è stata stabilita l’impossibilità di un recupero nell’anno precedente o per i quali il recupero non è previsto, classificati in base all’anno in cui sono stati emessi gli ordini di riscossione.»

iv)

sono aggiunti i seguenti commi:

«Ai fini del primo comma, lettere a), b) e c), gli importi complessivi corrispondenti alle irregolarità segnalate alla Commissione conformemente all’articolo 55 sono comunicati per ciascun asse prioritario.

Ai fini del primo comma, lettera d), gli importi corrispondenti a un’irregolarità segnalata alla Commissione a norma dell’articolo 55 sono identificati con il numero di riferimento di tale irregolarità o con un altro metodo adeguato.»;

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:

«2 bis   Per ciascun importo di cui al paragrafo 2, lettera d), l’autorità di certificazione indica se la parte comunitaria deve essere finanziata dal bilancio generale dell’Unione europea.

La parte comunitaria è finanziata dal bilancio generale dell’Unione europea se, entro un anno dalla data di presentazione della dichiarazione, la Commissione:

a)

non chiede informazioni ai fini dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento di base;

b)

non informa gli Stati membri per iscritto della sua intenzione di aprire un’inchiesta su tale importo;

c)

non chiede allo Stato membro di continuare la procedura di recupero.

Il termine di un anno non si applica in caso di frode sospettata o accertata.

2 ter   Ai fini della dichiarazione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri che non hanno adottato l’euro entro la data di presentazione della dichiarazione convertono in euro gli importi in moneta nazionale utilizzando il tasso di cambio di cui all’articolo 95, paragrafo 3, del regolamento di base. Se gli importi corrispondono alle spese registrate nella contabilità dell’autorità di certificazione per un periodo superiore a un mese, può essere utilizzato il tasso di cambio del mese in cui sono state registrate le ultime spese.»;

3)

l’articolo 55 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, secondo comma, le lettere da l) a o) sono sostituite dalle seguenti:

«l)

il totale delle spese ammissibili e il contributo pubblico approvato per l’operazione, nonché il corrispondente importo del contributo comunitario;

m)

le spese e il contributo pubblico certificati alla Commissione per i quali è stata constatata l’irregolarità e il corrispondente importo del contributo comunitario a rischio;

n)

in caso di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia stato versato alle persone o agli altri soggetti di cui alla lettera k), gli importi che sarebbero stati pagati indebitamente se l’irregolarità non fosse stata scoperta;

o)

il codice della regione o area in cui l’operazione è stata situata o effettuata, precisando il livello NUTS o altro;»

b)

al paragrafo 2, primo comma, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

i casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all’autorità di gestione o all’autorità di certificazione prima che siano individuati dall’autorità, sia anteriormente che posteriormente all’inserimento della spesa in questione in una dichiarazione certificata presentata alla Commissione;

c)

i casi che sono individuati e corretti dall’autorità di gestione o dall’autorità di certificazione prima dell’inserimento della spesa in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Qualora alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare quelle relative alle pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità e al modo in cui è stata individuata, non siano disponibili o debbano essere rettificate, gli Stati membri forniscono, per quanto possibile, i dati mancanti o rettificati quando presentano alla Commissione le successive relazioni trimestrali sulle irregolarità.»;

4)

l’articolo 57 è sostituito dall’articolo seguente:

«Articolo 57

Comunicazione dei provvedimenti consequenziali

1.   Oltre alle informazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione, entro due mesi dal termine di ogni trimestre, con riferimento a ogni precedente comunicazione effettuata a norma di tale articolo, informazioni dettagliate concernenti l’apertura, la conclusione o l’abbandono di procedimenti sanzionatori amministrativi o penali in relazione alle irregolarità segnalate nonché l’esito di tali procedimenti.

Riguardo alle irregolarità sanzionate, gli Stati membri indicano anche:

a)

se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale;

b)

se le sanzioni risultano dalla violazione del diritto comunitario o nazionale;

c)

le disposizioni che fissano le sanzioni;

d)

se è stata accertata una frode.

2.   Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro fornisce informazioni relative a una specifica irregolarità o a un gruppo specifico di irregolarità.»;

5)

l’articolo 60 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Cooperazione con gli Stati membri».

b)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Indipendentemente dai contatti di cui al paragrafo 1, la Commissione, qualora ritenga che per la natura dell’irregolarità, pratiche identiche o analoghe possano riscontrarsi in altri Stati membri, sottopone la questione al comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi, istituito dalla decisione 94/140/CE della Commissione (4).

La Commissione informa ogni anno tale comitato e il comitato di cui all’articolo 101 del regolamento di base in merito all’entità delle irregolarità riscontrate a danno del Fondo e alle varie categorie di irregolarità, ripartite per tipo e numero.

6)

l’articolo 62 è soppresso;

7)

l’articolo 63 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 sono soppressi il secondo, il terzo e il quarto comma;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro come valuta nazionale alla data di presentazione della notifica di cui all’articolo 55, paragrafo 1, convertono in euro gli importi in valuta nazionale utilizzando il tasso di cambio di cui all’articolo 95, paragrafo 3, del regolamento di base.

Se gli importi corrispondono alle spese contabilizzate dall’autorità di certificazione per un periodo superiore a un mese, può essere utilizzato il tasso di cambio del mese in cui sono state contabilizzate le ultime spese. Se le spese non sono state contabilizzate dall’autorità di certificazione, viene applicato il più recente tasso di cambio contabile pubblicato dalla Commissione in formato elettronico.»;

8)

l’allegato X è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43.

(3)  GU L 120 del 10.5.2007, pag. 1.

(4)  GU L 61 del 4.3.1994, pag. 27.»;


ALLEGATO

«ALLEGATO X

DICHIARAZIONE ANNUALE RELATIVA AGLI IMPORTI REVOCATI E RECUPERATI, AI RECUPERI PENDENTI E AGLI IMPORTI NON RECUPERABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 46, PARAGRAFO 2

1.   Importi revocati nel 20… detratti dalle dichiarazioni di spesa per le regioni ammissibili:

Importi revocati (1)

Nell'ambito dell'obiettivo di convergenza

a

b

c

d

e

f

g

Asse prioritario

Importo totale revocato delle spese sostenute dai beneficiari (in EUR) (2)

Contributo pubblico corrispondente revocato (in EUR)

Contributo FEP corrispondente revocato (in EUR) (3)

Importo totale delle spese revocato in relazione a irregolarità notificate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 498/2007 (in EUR) (4)

Importo del contributo pubblico corrispondente revocato in relazione a irregolarità notificate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 498/2007 (in EUR)

Importo del contributo FEP corrispondente revocato in relazione a irregolarità notificate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 498/2007 (in EUR) (5)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

Fuori obiettivo di convergenza

a

b

c

d

e

f

g

Asse prioritario

Importo totale revocato delle spese sostenute dai beneficiari (in EUR) (2)

Contributo pubblico corrispondente revocato (in EUR)

Contributo FEP corrispondente revocato (in EUR) (3)

Importo totale delle spese revocato in relazione a irregolarità notificate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 498/2007 (in EUR) (4)

Importo del contributo pubblico corrispondente revocato in relazione a irregolarità notificate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 498/2007 (in EUR)

Importo del contributo FEP corrispondente revocato in relazione a irregolarità notificate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 498/2007 (in EUR) (5)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 


2.   Importi recuperati nel 20… detratti dalle dichiarazioni di spesa delle regioni ammissibili:

Importi recuperati (6)

Nell'ambito dell'obiettivo di convergenza

h

i

j

k

l

m

n

Asse prioritario

Importo totale delle spese sostenute dai beneficiari (in EUR) (7)

Contributo pubblico recuperato (in EUR) (8)

Contributo FEP corrispondente recuperato (in EUR) (9)

Importo totale delle spese recuperato in relazione a irregolarità notificate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 498/2007 (in EUR) (10)

Importo del contributo pubblico recuperato in relazione a irregolarità notificate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 498/2007 (in EUR) (11)

Importo delle spese del FEP corrispondenti recuperato in relazione a irregolarità notificate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 498/2007 (12)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

Fuori obiettivo di convergenza

h

i

j

k

l

m

n

Asse prioritario

Importo totale delle spese sostenute dai beneficiari (in EUR) (7)

Contributo pubblico recuperato (in EUR) (8)

Contributo FEP corrispondente recuperato (in EUR) (9)

Importo totale delle spese recuperato in relazione a irregolarità notificate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 498/2007 (in EUR) (10)

Importo del contributo pubblico recuperato in relazione a irregolarità notificate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 498/2007 (in EUR) (11)

Importo delle spese del FEP corrispondenti recuperato in relazione a irregolarità notificate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 498/2007 (12)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 


3.   RECUPERI PENDENTI AL 31.12.20...

Convergenza

a

b

c

d

e

f

g

h

Asse prioritario

Anno di inizio della procedura di recupero

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari (in EUR) (13)

Contributo pubblico da recuperare (in EUR) (14)

Contributo FEP corrispondente da recuperare (in EUR) (15)

Importo totale delle spese relative a irregolarità notificate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 498/2007 (in EUR) (16)

Importo del contributo pubblico da recuperare in relazione a irregolarità notificate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 498/2007 (in EUR) (17)

Importo delle spese del FEP corrispondenti da recuperare in relazione a irregolarità notificate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 498/2007 (18)

1

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

Non convergenza

a

b

c

d

e

f

g

h

Asse prioritario

Anno di inizio della procedura di recupero

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari (in EUR) (13)

Contributo pubblico da recuperare (in EUR) (14)

Contributo FEP corrispondente da recuperare (in EUR) (15)

Importo totale delle spese relative a irregolarità notificate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 498/2007 (in EUR) (16)

Importo del contributo pubblico da recuperare in relazione a irregolarità notificate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 498/2007 (in EUR) (17)

Importo delle spese del FEP corrispondenti da recuperare in relazione a irregolarità notificate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 498/2007 (18)

1

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 


4.   Importi non recuperabili al 31.12.20...

Convergenza

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Numero dell'operazione

Asse prioritario

Numero di identificazione dell'irregolarità (se pertinente) (19)

Anno di inizio della procedura di recupero

Importo totale delle spese sostenute dai beneficiari dichiarate non recuperabili (in EUR) (20)

Contributo pubblico dichiarato non recuperabile (in EUR) (21)

Contributo FEP corrispondente dichiarato non recuperabile (in EUR) (22)

Data dell'ultimo pagamento di un contributo pubblico al beneficiario

Data in cui è stata dichiarata la non recuperabilità

Ragione della non recuperabilità

Misure di recupero prese e data dell'ordine di recupero

Indicare se la quota della Comunità deve essere a carico del bilancio dell'Unione europea (sì/no)

X

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non convergenza

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Numero dell'operazione

Asse prioritario

Numero di identificazione dell'irregolarità (se pertinente) (19)

Anno di inizio della procedura di recupero

Importo totale delle spese sostenute dai beneficiari dichiarate non recuperabili (in EUR) (20)

Contributo pubblico dichiarato non recuperabile (in EUR) (21)

Contributo FEP corrispondente dichiarato non recuperabile (in EUR) (22)

Data dell'ultimo pagamento di un contributo pubblico al beneficiario

Data in cui è stata dichiarata la non recuperabilità

Ragione della non recuperabilità

Misure di recupero prese e data dell'ordine di recupero

Indicare se la quota della Comunità deve essere a carico del bilancio dell'Unione europea (sì/no)

X

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  La presente tabella (Importi revocati) è completata in relazione alle spese già dichiarate alla Commissione e che sono state ritirate dal programma in seguito all'accertamento di irregolarità. Se si completa la tabella 1 non occorrerà completare le tabelle 2, 3 e 4 del presente allegato.

(2)  Importo totale delle spese già dichiarate alla Commissione per le quali sono state accertate irregolarità e che sono state revocate.

(3)  Parte delle spese del FEP già dichiarate alla Commissione per le quali sono state accertate irregolarità e che sono state revocate.

(4)  Parte dell'importo riportato nella colonna “b” che è stato segnalato come irregolare in seguito alla procedura di notifica di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 498/2007.

(5)  Parte dell'importo riportato nella colonna “d” che è stato segnalato come irregolare in seguito alla procedura di notifica di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 498/2007.

(6)  La presente tabella (Importi recuperati) è completata in relazione alle spese che sono state lasciate nel programma in attesa del risultato della procedura di recupero e che sono state detratte in seguito al recupero. Se si completa la tabella 2 non occorrerà completare le tabelle 1, 3 e 4 del presente allegato.

(7)  Importo totale delle spese già dichiarate alla Commissione per le quali sono state accertate irregolarità e in relazione alle quali è stato recuperato il contributo pubblico corrispondente.

(8)  Importo del contributo pubblico effettivamente recuperato dal beneficiario.

(9)  Parte corrispondente delle spese del FEP già dichiarate alla Commissione per le quali sono state accertate irregolarità e che sono state recuperate.

(10)  Parte dell'importo riportato nella colonna “i” che è stato segnalato come irregolare in seguito alla procedura di notifica di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 498/2007.

(11)  Parte dell'importo riportato nella colonna “j” che è stato segnalato come irregolare in seguito alla procedura di notifica di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 498/2007.

(12)  Parte dell'importo riportato nella colonna “k” che è stato segnalato come irregolare in seguito alla procedura di notifica di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 498/2007.

(13)  Importo delle spese sostenute dai beneficiari corrispondente al contributo pubblico riportato nella colonna “d”.

(14)  Contributo pubblico oggetto di procedure di recupero a livello dei beneficiari.

(15)  Contributo FEP oggetto di procedure di recupero a livello dei beneficiari.

(16)  Parte dell'importo riportato nella colonna “c” che è stato segnalato come irregolare in seguito alla procedura di notifica di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 498/2007.

(17)  Parte dell'importo riportato nella colonna “d” che è stato segnalato come irregolare in seguito alla procedura di notifica di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 498/2007.

(18)  Parte dell'importo riportato nella colonna “e” che è stato segnalato come irregolare in seguito alla procedura di notifica di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 498/2007.

(19)  Numero di riferimento attribuito all'irregolarità o altra identificazione di cui all'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 498/2007.

(20)  Importo delle spese sostenute dal beneficiario corrispondente al contributo pubblico riportato nella colonna “f”.

(21)  Importo del contributo pubblico pagato di cui è stata stabilita la non recuperabilità o per il quale non è previsto che un recupero abbia luogo.

(22)  Contributo FEP pagato di cui è stata stabilita la non recuperabilità o per il quale non è previsto che un recupero abbia luogo.»


23.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/11


REGOLAMENTO (UE) N. 1250/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 figura l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 1o dicembre 2010 il comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto 4 persone che all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e ha modificato i dati di alcune voci. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

David O'SULLIVAN

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità di cui all'articolo 2

A.   Persone fisiche

(1)

Frank Kakolele Bwambale (alias (a) Frank Kakorere, (b) Frank Kakorere Bwambale). Altre informazioni: ha lasciato il CNDP nel gennaio 2008. Dal dicembre 2008 risiede a Kinshasa, RDC. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

(2)

Jérôme Kakwavu Bukande (alias (a) Jérôme Kakwavu, (b) Commandant Jérôme). Titolo: generale. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: arrestato nel giugno 2010 e attualmente detenuto nel carcere centrale di Kinshasa. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

(3)

Gaston Iyamuremye (alias: (a) Rumuli, (b) Byiringiro Victor Rumuli, (c) Victor Rumuri, (d) Michel Byiringiro). Data di nascita: 1948. Luogo di nascita: (a) distretto di Musanze (provincia del Nord), Ruanda, (b) Ruhengeri, Ruanda. Titolo: brigadiere generale. Funzione: secondo vicepresidente delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR). Altre informazioni: (a) sede attuale: Kibua, Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo, (b) sede attuale alternativa: Aru, RDC, (c) secondo numerose fonti, tra cui il gruppo di esperti per l'RDC del comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Gaston Iyamuremye è il secondo vicepresidente delle FDLR e, al loro interno, è considerato uno dei membri principali della dirigenza militare e politica, (d) Gaston Iyamuremye ha gestito l'ufficio di Ignace Murwanashyaka (presidente delle FDLR) a Kibua, RDC, fino al dicembre 2009. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): [data di pubblicazione].

(4)

Germain Katanga. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: il 18.10.2007 è stato consegnato dal governo della RD del Congo alla Corte penale internazionale (CPI). Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

(5)

Thomas Lubanga. Luogo di nascita: Ituri, RDC. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: consegnato dalle autorità congolesi alla CPI il 17.3.2006. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

(6)

Khawa Panga Mandro (alias (a) Kawa Panga, (b) Kawa Panga Mandro, (c) Kawa Mandro, (d) Yves Andoul Karim, (e) Chief Kahwa, (f) Kawa, (g) Mandro Panga Kahwa, (h) Yves Khawa Panga Mandro). Data di nascita: 20.8.1973. Luogo di nascita: Bunia, RDC. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: arrestato dalle autorità congolesi nell’ottobre 2005, assolto dalla Corte d’appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

(7)

Callixte Mbarushimana. Data di nascita: 24.7.1963. Luogo di nascita: Ndusu/Ruhengeri, provincia del Nord, Ruanda. Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: sede attuale: Parigi o Thiais, Francia. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 21.3.2009.

(8)

Iruta Douglas Mpamo (alias (a) Mpano, (b) Douglas Iruta Mpamo). Indirizzo: Bld Kanyamuhanga 52, Goma, RDC. Data di nascita: (a) 28.12.1965, (b) 29.12.1965. Luogo di nascita: (a) Bashali, Masisi, RDC (si riferisce alla data di nascita (a)), (b) Goma, RDC (si riferisce alla data di nascita (b)). Nazionalità: congolese. Altre informazioni: luogo di permanenza: Goma, RDC, e Gisenyi, Ruanda. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

(9)

Sylvestre Mudacumura (alias (a) Radja, (b) Mupenzi Bernard, (c) General Major Mupenzi, (d) General Mudacumura). Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: al novembre 2009 era ancora attivo come comandante militare delle FDLR-FOCA. Luogo di permanenza: Kibua, territorio di Masisi, RDC. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

(10)

Leodomir Mugaragu (alias: (a) Manzi Leon, (b) Leo Manzi). Data di nascita (a) 1954, (b) 1953. Luogo di nascita: (a) Kigali, Ruanda, (b) Rushashi (provincia del Nord), Ruanda. Titolo: brigadiere generale. Funzione: Capo di stato maggiore delle FDLR/FOCA. Altre informazioni: (a) secondo fonti aperte e comunicazioni ufficiali, Leodomir Mugaragu è capo di stato maggiore delle Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA), ala armata delle FDLR, (b) secondo comunicazioni ufficiali Mugaragu è un ufficiale di alto livello incaricato della pianificazione per le operazioni militari delle FDLR nella provincia orientale dell'RDC. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): [data di pubblicazione].

(11)

Leopold Mujyambere (alias (a) Musenyeri, (b) Achille, (c) Frere Petrus Ibrahim. Titolo: colonnello. Data di nascita: (a) 17.3.1962, (b) 1966 (stimata). Luogo di nascita: Kigali, Ruanda. Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: sede attuale: Mwenga, Kivu meridionale, RDC. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 21.3.2009.

(12)

Ignace Murwanashyaka (alias Ignace). Titolo: dr. Data di nascita: 14.5.1963. Luogo di nascita: (a) Butera, Ruanda; (b) Ngoma, Butare, Ruanda. Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: residente in Germania. Nel novembre 2009 era ancora considerato presidente dell'ala politica delle FDLR-FOCA e comandante supremo delle forze armate FDLR. Arrestato dalla polizia federale tedesca il 17 novembre 2009. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

(13)

Straton Musoni (alias I.O. Musoni). Data di nascita: (a) 6.4.1961, (b) 4.6.1961. Luogo di nascita: Mugambazi, Kigali, Ruanda. Altre informazioni: (a) passaporto ruandese scaduto il 10.9.2004, (b) residente a Neuffen, Germania, (c) nel novembre 2009 era ancora considerato vicepresidente dell'ala politica delle FDLR-FOCA e presidente dell'alto comando militare delle FDLR, (d) arrestato dalla polizia federale tedesca il 17 novembre 2009. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 13.4.2007.

(14)

Jules Mutebutsi (alias (a) Jules Mutebusi, (b) Jules Mutebuzi, (c) Colonel Mutebutsi). Luogo di nascita: Kivu meridionale, RD del Congo. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: arrestato dalle autorità ruandesi nel dicembre 2007. Attualmente sarebbe oggetto di misure di restrizione della libertà. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

(15)

Mathieu Chui Ngudjolo (alias Cui Ngudjolo). Altre informazioni: detto “colonnello” o “generale”. Il 7 febbraio 2008 è stato consegnato dal governo della RD del Congo alla Corte penale internazionale. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

(16)

Floribert Ngabu Njabu (alias (a) Floribert Njabu, (b) Floribert Ndjabu, (c) Floribert Ngabu, (d) Ndjabu). Altre informazioni: arrestato e posto agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

(17)

Laurent Nkunda (alias (a) Laurent Nkunda Bwatare, (b) Laurent Nkundabatware, (c) Laurent Nkunda Mahoro Batware, (d) Laurent Nkunda Batware, (e) General Nkunda), (f) Nkunda Mihigo Laurent). Data di nascita: (a) 6.2.1967, (b) 2.2.1967. Luogo di nascita: Kivu settentrionale/Rutshuru, RDC (si riferisce alla data di nascita (a)). Nazionalità: congolese. Altre informazioni: (a) detto “presidente” e “Papa Six”, (b) arrestato in territorio ruandese nel gennaio 2009 e successivamente sostituito come comandante del CNDP nel Kivu settentrionale. Dal novembre 2009 conserva un certo controllo sul CNDP e sulla sua rete internazionale. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

(18)

Félicien Nsanzubukire (alias Fred Irakeza) Data di nascita: 1967. Luogo di nascita: Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Ruanda. Altre informazioni: (a) sede attuale: area di Uvira-Sange, territorio di Uvira, provincia del Kivu meridionale, RDC (b) Secondo molte fonti Felicien Nsanzubukire è il primo capo di battaglione delle FDLR. E' membro delle FDLR almeno dal 1994 e opera nella provincia orientale dell'RDC dall'ottobre 1998. Secondo il gruppo di esperti per l'RDC del comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Felicien Nsanzubukire ha controllato e coordinato, almeno dal novembre 2008 all'aprile 2009, il traffico di armi e munizioni a partire dalla Repubblica unita della Tanzania attraverso il lago Tanganica verso le unità FDLR nelle aree di Uvira e Fizi, Kivu meridionale. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): [data di pubblicazione].

(19)

Pacifique Ntawunguka (alias (a) Colonel Omega, (b) Nzeri, (c) Israel, (d) Pacifique Ntawungula). Titolo: colonnello. Data di nascita: (a) 1.1.1964, (b) 1964 (stimata). Luogo di nascita: Gaseke, provincia di Gisenyi, Ruanda. Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: (a) sede attuale: Peti, frontiera Walikale-Masisi, RDC, (b) ricevuta formazione militare in Egitto. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 21.3.2009.

(20)

James Nyakuni. Nazionalità: ugandese. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

(21)

Stanislas Nzeyimana (alias (a) Deogratias Bigaruka Izabayo, (b) Bigaruka, (c) Bigurura, (d) Izabayo Deo (e) Jules Mateso Mlamba). Data di nascita: (a) 1.1.1966, (b) 1967 (stimata), (c) 28.8.1966. Luogo di nascita: Mugusa (Butare), Ruanda. Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: (a) nel novembre 2009 era riconosciuto come maggiore generale Stanislas Nzeyimana, vicecomandante delle FDLR, (b) sede attuale: Kalonge, Masisi, Kivu settentrionale, RDC o Kibua, RDC. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 21.3.2009.

(22)

Dieudonné Ozia Mazio (alias (a) Ozia Mazio, (b) Omari, (c) Mr Omari). Data di nascita: 6.6.1949. Luogo di nascita: Ariwara, RDC. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: deceduto a Ariwara il 23 settembre 2008. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

(23)

Bosco Taganda (alias (a) Bosco Ntaganda, (b) Bosco Ntagenda, (c) General Taganda. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: (a) detto “Terminator” e “maggiore”, (b) ha sede a Bunagana e Rutshuru, (c) è de facto capo militare del CNDP a seguito dell'arresto del generale Laurent Nkunda nel gennaio 2009. Ex Capo di stato maggiore del CNDP. Stabilito a Bunagana e Rutshuru. (d) Da quando ha assunto la funzione di capo militare de facto del CNDP nel gennaio 2009 è stato incaricato di gestire l'integrazione nelle FARDC e nominato vicecomandante operativo di Kimia II benché le FARDC smentiscano. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

(24)

Innocent Zimurinda. Titolo: tenente colonnello. Data di nascita: (a) 1.9.1972, (b) 1975. Luogo di nascita: Ngungu, territorio di Masisi, provincia del Kivu settentrionale, RDC. Altre informazioni: (a) sede attuale: territorio di Masisi, provincia del Kivu settentrionale, RDC, (b) secondo fonti aperte e comunicazioni ufficiali, il tenente colonnello Innocent Zimurinda è stato ufficiale del CNDP, organismo integrato nelle FARDC all'inizio del 2009. Secondo molte fonti ha impartito ordini che hanno dato luogo al massacro di oltre 100 rifugiati ruandesi durante un'operazione militare nella regione di Shalio nell'aprile 2009 e ha partecipato nel novembre 2008 all'operazione del CNDP sfociata nel massacro di 89 civili nella regione di Kiwanja. Nel marzo 201051 gruppi di difesa dei diritti umani presenti nell'RDC orientale hanno pubblicato su Internet una dichiarazione che lo accusa di molteplici violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni di numerosi civili e stupri su moltissime donne e ragazze, tra il febbraio e l'agosto 2007. Secondo il gruppo di esperti per l'RDC del comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha avuto responsabilità dirette e di comando nel reclutamento e trattenimento di bambini nelle truppe al suo comando, mentre il 29 agosto 2009 si è rifiutato di liberare tre bambini sotto il suo comando a Kalehe. Secondo una dichiarazione del rappresentante speciale del Segretario Generale dell'ONU per i bambini nei conflitti armati del 21 maggio 2010 Innocent Zimurinda è stato implicato nell'esecuzione sommaria di bambini soldato anche durante l'operazione Kimia II e ha rifiutato che la missione ONU nell'RDC (MONUC) effettuasse il controllo delle truppe alla ricerca di minori. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): [data di pubblicazione].

B.   Persone giuridiche, entità e organismi

(1)

Butembo Airlines (alias BAL). Indirizzo: Butembo, RDC. Altre informazioni: dal dicembre 2008 BAL non è più titolare di una licenza di operatore aereo nella RD del Congo. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 13.4.2007.

(2)

Congocom Trading House. Indirizzo: Butembo, RDC. Telefono: +253 (0) 99 983 784. Altre informazioni: impresa addetta al commercio di oro a Butembo. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 13.4.2007.

(3)

Compagnie Aérienne des Grands Lacs (CAGL), (alias Great Lakes Business Company (GLBC)). Indirizzo: (a) CAGL: Avenue President Mobutu, Goma (CAGL ha anche un ufficio a Gisenyi, Ruanda); (b) GLBC: PO Box 315, Goma, RDC (GLBC ha anche un ufficio a Gisenyi, Ruanda). Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 13.4.2007.

(4)

Machanga Ltd. Indirizzo: Kampala, Uganda. Altre informazioni: società esportatrice di oro con sede a Kampala (direttori: Rajendra Kumar Vaya e Hirendra M. Vaya). Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 13.4.2007.

(5)

Tous Pour la Paix et le Développement (alias TPD). Indirizzo: Goma, Kivu settentrionale, RDC. Altre informazioni: TPD è un'organizzazione non governativa. Al dicembre 2008, TPD esisteva ancora e aveva uffici in varie città nei territori di Masisi e di Rutshuru, ma le sue attività erano praticamente cessate. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b: 10.11.2005.

(6)

Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd. Indirizzo: (a) Kajoka Street, Kisemente, Kampala, Uganda, (b) PO Box 22709, Kampala, Uganda. Altre informazioni: società esportatrice di oro con sede a Kampala (direttori: Kunal Lodhia e J.V. Lodhia). Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 13.4.2007.»


23.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/15


REGOLAMENTO (UE) N. 1251/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal Consiglio, sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

(2)

Il 22 dicembre 2010 il Consiglio ha deciso di modificare l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. L’allegato V deve pertanto essere aggiornato.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

David O'SULLIVAN

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO V

ELENCO DELLE PERSONE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

A.   Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

#

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

CHANG Song-taek (pseudonimo JANG Song-Taek)

Data di nascita: 2.2.1946 o 6.2.1946 o 23.2.1946 (provincia di Hamgyong Nord)

Passaporto n. (2006): PS 736420617

Membro della commissione nazionale di difesa. Direttore del dipartimento amministrazione del partito dei lavoratori della Corea.

2.

CHON Chi Bu

 

Membro dell'ufficio generale dell'energia atomica, ex direttore tecnico di Yongbyon.

3.

CHU Kyu-Chang (pseudonimo JU Kyu-Chang)

Data di nascita: tra il 1928 e il 1933

Primo vicedirettore del dipartimento dell'industria di difesa (programma balistico), Partito dei lavoratori della Corea, membro della Commissione nazionale di difesa.

4.

HYON Chol-hae

Anno di nascita: 1934

(Manciuria, Cina)

Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari (Consigliere militare di Kim Jong Il).

5.

JON Pyong-ho

Anno di nascita: 1926

Segretario del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, capo del dipartimento dell'industria delle forniture militari presso il comitato centrale che controlla il secondo comitato economico del comitato centrale, membro della Commissione nazionale di difesa.

6.

KIM-Yong-chun (pseudonimo Young-chun)

Data di nascita:

4.3.1935

Passaporto n.: 554410660

Vicepresidente della commissione nazionale di difesa, ministro delle forze armate popolari. Consigliere speciale di Kim Jong Il per la strategia nucleare.

7.

O Kuk-Ryol

Anno di nascita: 1931

(provincia di Jilin, Cina)

Vicepresidente della commissione nazionale di difesa, incaricato della supervisione dell'acquisto all'estero di tecnologia di punta per programmi nucleari e balistici.

8.

PAEK Se-bong

Anno di nascita: 1946

Presidente del secondo comitato economico (responsabile del programma balistico) del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea. Membro della commissione nazionale di difesa.

9.

PAK Jae-gyong (pseudonimo Chae-Kyong)

Anno di nascita: 1933

Passaporto n.: 554410661

Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari e vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (Consigliere militare di Kim Jong Il).

10.

PYON Yong Rip (pseudonimo Yong-Nip)

Data di nascita:

20.9.1929

Passaporto n.: 645310121 (rilasciato il 13.9.2005)

Presidente dell'accademia della scienza che è coinvolta nella ricerca biologica per le armi di distruzione di massa.

11.

RYOM Yong

 

Direttore dell'ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle relazioni internazionali.

12.

SO Sang-kuk

Data di nascita: tra il 1932 e il 1938

Capo del dipartimento di fisica nucleare, Università Kim Il Sung.


B.   Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

#

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Green Pine Associated Corporation

alias: Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap)

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang / Nungrado, Pyongyang

Ch’o’ngsong Yo’nhap è stata riconosciuta, ai fini delle sanzioni, quale entità che esporta armi o materiale connesso dalla Corea del Nord. Green Pine è specializzata nella produzione di mezzi marittimi militari e armamenti quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici ed ha esportato siluri e assistenza tecnica a società iraniane collegate alla difesa. Green Pine è responsabile di circa metà delle esportazioni di armi e di materiale a queste connesso dalla Corea del Nord e ha rilevato molte delle attività di KOMID dopo che questa era stata designata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

2

Korea Heungjin Trading Company

Sede: Pyongyang

Entità con sede a Pyongyang usata da KOMID (Korea Mining Development Trading Corporation) a fini commerciali (KOMID è stata designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009). Korea Heungjin Trading Company è anche sospettata di coinvolgimento nella fornitura di materiale missilistico all'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group.

3.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Filiale di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009) provvede alla gestione di impianti di produzione di polvere di alluminio che può essere utilizzata nel settore dei missili.

4.

Korea Taesong Trading Company

Sede: Pyongyang

Entità con sede a Pyongyang usata da KOMID (Korea Mining Development Trading Corporation) a fini commerciali (KOMID è stata designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009). Korea Taesong Trading Company ha operato per conto di KOMID nei rapporti con la Siria.

5.

Korean Ryengwang trading corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, North Korea

Filiale di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009).

6.

Secondo comitato economico e seconda accademia di scienze naturali

 

Il secondo comitato economico è coinvolto in aspetti fondamentali del programma missilistico della Corea del Nord. Il secondo comitato economico è responsabile della supervisione della produzione di missili balistici della Corea del Nord e dirige le attività di KOMID (KOMID è stata designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009). Si tratta di un'organizzazione a livello nazionale responsabile della ricerca e dello sviluppo dei sistemi di armamento avanzati della Corea del Nord, compresi i missili e probabilmente le armi nucleari. Si serve di numerose organizzazioni subordinate, tra cui la Korea Tangun Trading Corporation, per ottenere tecnologia, attrezzature e informazioni dall'estero da utilizzare nei programmi missilistici e probabilmente di armi nucleari della Corea del Nord.

7.

Sobaeku United Corp (pseudonimo Sobaeksu United Corp)

 

Società di Stato, coinvolta nella ricerca o acquisizione di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giacimenti di grafite naturale che riforniscono di materie prime due impianti di trasformazione che producono in particolare blocchi di grafite utilizzabili nel settore missilistico.

8.

Centro di ricerca nucleare di Yongbyon

 

Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dall'Ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite il 16.7.2009).


C.   Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

#

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

JON Il-chun

Data di nascita:

24.8.1941

Nel febbraio 2010 KIM Tong-un è stato destituito dal ruolo di direttore dell'Ufficio 39, che si occupa, tra l'altro, dell'acquisto di beni attraverso le rappresentanze diplomatiche della RDPC aggirando le sanzioni. Il posto è stato occupato da JON Il-chun, che si dice sia anche una delle figure principali della Banca per lo sviluppo statale.

2.

KIM Tong-un

 

Ex direttore dell'“Ufficio 39” del comitato centrale del partito dei lavoratori, che è coinvolto nel finanziamento della proliferazione.


D.   Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

#

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Korea Daesong Bank

(alias: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Indirizzo:

Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang

Tel.: 850 2 381 8221

Tel.: 850 2 18111 int. 8221

Fax: 850 2 381 4576

Istituzione finanziaria nordcoreana direttamente subordinata all'Ufficio 39 e coinvolta nella facilitazione dei progetti di finanziamento della proliferazione della Corea del Nord.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation

(alias: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Indirizzo:

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang

Tel.: 850 2 18111 int. 8204/8208

Tel.: 850 2 381 8208/4188

Fax: 850 2 381 4431/4432

Società subordinata all'Ufficio 39 e utilizzata per facilitare operazioni estere per conto dell'Ufficio 39.

Il direttore dell'Ufficio 39, Kim Tong-un, figura nell'elenco dell'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio.»


23.12.2010   

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L 341/19


REGOLAMENTO (UE) N. 1252/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

87,5

MA

43,2

TR

107,5

ZZ

79,4

0707 00 05

EG

140,2

JO

158,2

TR

124,5

ZZ

141,0

0709 90 70

MA

88,3

TR

129,0

ZZ

108,7

0805 10 20

AR

43,0

BR

41,5

IL

67,1

MA

60,8

PE

58,9

TR

67,1

UY

48,7

ZA

43,8

ZZ

53,9

0805 20 10

MA

61,0

ZZ

61,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

61,9

IL

71,3

JM

144,2

TR

72,6

ZZ

87,5

0805 50 10

AR

49,2

TR

61,0

UY

49,2

ZZ

53,1

0808 10 80

AR

65,9

CA

84,9

CL

84,2

CN

83,7

MK

29,3

NZ

74,9

US

116,8

ZA

124,1

ZZ

83,0

0808 20 50

CN

86,2

US

131,9

ZZ

109,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


23.12.2010   

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L 341/21


REGOLAMENTO (UE) N. 1253/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 1247/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell’1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 338 del 22.12.2010, pag. 42.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 23 dicembre 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

66,09

0,00

1701 11 90 (1)

66,09

0,00

1701 12 10 (1)

66,09

0,00

1701 12 90 (1)

66,09

0,00

1701 91 00 (2)

61,65

0,00

1701 99 10 (2)

61,65

0,00

1701 99 90 (2)

61,65

0,00

1702 90 95 (3)

0,62

0,16


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


23.12.2010   

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L 341/23


REGOLAMENTO (UE) N. 1254/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2010

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2011, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o gennaio 2011, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2011

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

15.12.2010-21.12.2010

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

249,34

176,75

Prezzo FOB USA

234,56

224,56

204,56

135,89

Premio sul Golfo

15,41

Premio sui Grandi laghi

30,57

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

19,99 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

49,01 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

23.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2010

recante nomina di un membro slovacco del Comitato delle regioni

(2010/798/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo slovacco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 2009/1014/UE e la decisione 2010/29/UE recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015 (1).

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Juraj BLANÁR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

il sig. Pavol FREŠO

predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22 e GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


23.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/27


DECISIONE 2010/799/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2010

che sostiene un processo di rafforzamento della fiducia che porti a creare una zona senza armi di distruzione di massa e relativi vettori in Medio Oriente a sostegno dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’UE sta attivamente attuando la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa nonché le misure elencate nel capitolo III, ossia rendere il multilateralismo più efficace e promuovere un ambiente internazionale e regionale stabile.

(2)

L’UE ha aderito al sistema del trattato multilaterale, che fornisce la base normativa e giuridica per tutti gli sforzi di non proliferazione. La politica dell’UE è quella di perseguire l’attuazione e la diffusione universale delle attuali norme in materia di disarmo e di non proliferazione. L’UE assisterà i paesi terzi nell’adempimento dei loro obblighi nel quadro delle convenzioni e dei regimi multilaterali.

(3)

La promozione di un ambiente internazionale e regionale stabile è una condizione per la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM). A tal fine l’UE incoraggerà accordi regionali di sicurezza e processi regionali di disarmo e di controllo degli armamenti.

(4)

Assicurazioni positive e negative in materia di sicurezza possono svolgere un ruolo importante: possono servire sia come incentivo a rinunciare all’acquisizione di ADM sia come deterrente. L’UE promuoverà un’ulteriore valutazione delle assicurazioni in materia di sicurezza.

(5)

La proliferazione delle ADM è una minaccia globale che richiede un approccio globale. Tuttavia, poiché la sicurezza in Europa è strettamente collegata alla sicurezza e alla stabilità nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, l’UE è convinta di avere il dovere di contribuire alla sicurezza e alla stabilità in tale regione.

(6)

La dichiarazione comune del vertice di Parigi per il Mediterraneo del 13 luglio 2008, che ha istituito l’Unione per il Mediterraneo, ha ribadito l’aspirazione comune alla pace nonché alla sicurezza a livello regionale quale delineata nella dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, che, tra l’altro, promuove la sicurezza regionale adoperandosi a favore della non proliferazione nucleare, chimica e biologica mediante l’adesione e l’ottemperanza ai regimi di non proliferazione sia internazionali che regionali e agli accordi sul disarmo e il controllo degli armamenti, quali il trattato contro la proliferazione delle armi nucleari (TNP), la convenzione sulle armi chimiche, la convenzione sull’interdizione delle armi biologiche e tossiniche, il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari e/o accordi regionali quali quelli concernenti aree demilitarizzate, compresi i relativi sistemi di controllo, nonché mediante il rispetto in buona fede degli impegni assunti nel quadro delle convenzioni in materia di controllo degli armamenti, disarmo e non proliferazione.

(7)

Le parti dell’Unione per il Mediterraneo si adopereranno per la creazione in Medio Oriente di una zona senza ADM (nucleari, chimiche e biologiche) e relativi vettori con possibilità di verifica effettiva su base reciproca. Inoltre le parti esamineranno iniziative concrete, tra l’altro, per prevenire la proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche nonché l’eccessiva accumulazione di armi convenzionali.

(8)

Gli accordi di associazione euromediterranei tra l’UE e i partner mediterranei prevedono l’istituzionalizzazione di un dialogo politico regolare che rafforzi la sicurezza e la stabilità regionali e contempli tutti i temi di interesse comune, in particolare la pace, la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo regionale.

(9)

Il 19 e 20 giugno 2008 l’UE ha organizzato a Parigi un seminario sulla sicurezza in Medio Oriente, la non proliferazione delle ADM e il disarmo, che ha riunito i rappresentanti di Stati della regione e degli Stati membri dell’UE nonché esponenti del mondo accademico e agenzie di energia nucleare nazionali. I partecipanti hanno incoraggiato l’UE a promuovere il proseguimento del dibattito in varie sedi e a passare gradualmente a un formato più ufficiale che includesse discussioni tra i funzionari dei governi, fondandosi sul quadro di Barcellona ma con una dimensione geografica maggiormente inclusiva.

(10)

La conferenza di revisione del TNP del 2010 ha sottolineato l’importanza di un processo che porti all’attuazione piena della risoluzione del 1995 sul Medio Oriente (la «risoluzione del 1995»). A tal fine la conferenza ha approvato alcune iniziative concrete, tra cui la valutazione di tutte le offerte tese a sostenere l’attuazione della risoluzione del 1995 compresa l’offerta dell’UE di organizzare un seminario che faccia seguito a quello organizzato nel giugno del 2008.

(11)

La conferenza di revisione del TNP del 2010 ha inoltre riconosciuto l’importanza del ruolo svolto dalla società civile nel contribuire all’attuazione della risoluzione del 1995 e ha incoraggiato tutti gli sforzi a questo riguardo.

(12)

La 20a sessione del Consiglio congiunto e della riunione ministeriale UE-CCG, svoltasi a Lussemburgo il 14 giugno 2010, ha accolto con favore l’esito positivo della conferenza di revisione del TNP del 2010. I partecipanti hanno ribadito l’appoggio alla creazione di una zona senza ADM e relativi vettori in Medio Oriente, regione del Golfo compresa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di dare un seguito al seminario del 2008 sulla sicurezza in Medio Oriente, la non proliferazione delle ADM e il disarmo, l’UE sostiene attività volte a perseguire i seguenti obiettivi:

incoraggiare il dialogo politico e in materia di sicurezza regionale all’interno delle società civili e dei governi e, più in particolare, tra gli esperti, i funzionari e gli universitari,

individuare le misure di rafforzamento della fiducia che potrebbero rappresentare passi avanti concreti verso una zona del Medio Oriente senza armi di distruzione di massa e relativi vettori,

incoraggiare le discussioni sull’attuazione e la diffusione universale dei pertinenti trattati e altri strumenti internazionali per prevenire la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori,

discutere le questioni relative agli usi pacifici dell’energia nucleare e la cooperazione internazionale e regionale a questo riguardo.

2.   In questo contesto i progetti che saranno sostenuti dall’UE contemplano le seguenti attività specifiche:

a)

fornire gli strumenti per l’organizzazione di un evento che faccia seguito al seminario dell’UE del 2008 sulla sicurezza in Medio Oriente, la non proliferazione delle ADM e il disarmo;

b)

fornire gli strumenti per l’elaborazione di documenti preparatori su temi che saranno trattati in questo nuovo seminario.

Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell’allegato.

Articolo 2

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2.   L’esecuzione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è realizzata dal consorzio dell’UE per la non proliferazione, che svolge tale compito sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con il consorzio.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 347 700 EUR.

2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell’Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con il consorzio dell’UE per la non proliferazione. L’accordo prevede che il consorzio assicuri la visibilità del contributo dell’UE corrispondente alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di eventuali difficoltà incontrate nel processo e della data di conclusione dell’accordo.

Articolo 4

1.   L’AR riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dal consorzio dell’UE per la non proliferazione. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.

2.   La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti diciotto mesi dopo la conclusione degli accordi di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo l’entrata in vigore se nessun accordo di finanziamento è concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


ALLEGATO

Progetti per un processo di rafforzamento della fiducia che porti a creare una zona senza armi di distruzione di massa e relativi vettori in medio oriente a sostegno dell’attuazione della strategia dell’ue contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1.   Obiettivi

Nella dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, l’UE e i suoi partner mediterranei hanno convenuto di perseguire l’obiettivo di creare in Medio Oriente una zona senza armi di distruzione di massa (ADM) e relativi vettori con possibilità di verifica effettiva. Nel 2008 la dichiarazione comune del vertice di Parigi per il Mediterraneo ha confermato che l’UE è disposta a esaminare e a elaborare iniziative concrete per preparare adeguatamente il terreno per la piena attuazione della risoluzione relativa al Medio Oriente adottata nel 1995 dalla conferenza di revisione del TNP (la «risoluzione del 1995») e la creazione di tale zona. Tali iniziative concrete sono state esaminate durante il seminario sulla sicurezza in Medio Oriente, sulla non proliferazione delle ADM e il disarmo, organizzato dall’UE nel giugno del 2008 a Parigi.

A parere dell’UE, attraverso iniziative concrete si dovrebbero tra l’altro promuovere l’adesione universale e l’ottemperanza a tutti gli accordi e strumenti multilaterali nel settore della non proliferazione, del controllo degli armamenti e del disarmo, quali il trattato contro la proliferazione delle armi nucleari (TNP), la convenzione sulle armi chimiche, la convenzione sull’interdizione delle armi biologiche e tossiniche, il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari e il codice di condotta dell’Aia contro la proliferazione dei missili balistici, come pure gli accordi globali dell’AIEA in materia di salvaguardie e il protocollo aggiuntivo. L’avvio dei negoziati relativi a un trattato sulla messa al bando della produzione di materiale fissile costituirebbe un’altra iniziativa cruciale in questo contesto. Tali iniziative potrebbero costituire una misura regionale importante mirante a rafforzare la fiducia in vista della creazione di una zona senza ADM e relativi vettori verificabile.

L’UE desidera continuare e intensificare il dialogo politico e di sicurezza tra i partner interessati dell’Unione per il Mediterraneo e tutti gli altri paesi del Medio Oriente sulle questioni relative alla creazione di una zona senza ADM. L’UE ritiene che l’elaborazione e l'attuazione di concrete misure di rafforzamento della fiducia possano facilitare i progressi verso una zona senza ADM. Queste misure potrebbero riguardare tra l’altro progetti su piccola scala nel settore scientifico e della società civile che permettono progressi, nonché seminari di formazione per i diplomatici e il personale militare e «visite» miranti a rafforzare la fiducia nei paesi della regione.

Tenuto conto dell’interesse crescente per lo sviluppo degli usi pacifici dell’energia nucleare nella regione, occorre altresì compiere sforzi per assicurare che gli usi pacifici siano sviluppati conformemente alle migliori norme in materia di sicurezza, protezione e non proliferazione. Occorre esaminare come potenziare la cooperazione nucleare pacifica in generale e, più specificamente, attraverso ad esempio lo sviluppo di impianti nucleari multinazionali regionali.

L’UE è convinta che questi obiettivi possano essere perseguiti, tra l’altro, organizzando con tutte le parti interessate un seminario di follow-up sulla sicurezza in Medio Oriente, la non proliferazione delle ADM e il disarmo. Il seminario permetterebbe discussioni mirate e strutturate sui requisiti che potrebbero condurre alla creazione futura di una zona senza ADM e relativi vettori in Medio Oriente con possibilità di verifica effettiva. I preparativi del seminario dovrebbero svolgersi in stretto coordinamento con tutte le parti interessate.

L’UE continua a sostenere le decisioni e la risoluzione sul Medio Oriente adottate dalla conferenza di revisione e proroga del TNP del 1995 e i documenti finali delle conferenze di revisione del TNP del 2000 e del 2010. La conferenza di revisione del TNP del 2010 ha approvato varie iniziative pratiche, tra cui la valutazione di tutte le offerte tese a sostenere l’attuazione della risoluzione del 1995, compresa l’offerta dell’UE di organizzare un seminario che faccia seguito a quello organizzato nel giugno del 2008. La conferenza ha inoltre riconosciuto l’importanza del ruolo svolto dalla società civile nel contribuire all’attuazione della risoluzione del 1995.

L’UE intende appoggiare gli obiettivi summenzionati come segue:

organizzando un evento che faccia seguito al seminario dell’UE del 2008 sulla sicurezza in Medio Oriente, la non proliferazione delle ADM e il disarmo,

fornendo gli strumenti per l’elaborazione di documenti preparatori su temi che saranno trattati in questo nuovo seminario.

2.   Descrizione dei progetti

2.1.   Progetto: Seminario a sostegno di un processo di rafforzamento della fiducia che porti a creare una zona senza ADM e relativi vettori in Medio Oriente

2.1.1.   Scopo del progetto

Il progetto permetterà di:

a)

organizzare un evento che faccia seguito al seminario dell’UE sulla sicurezza in Medio Oriente, la non proliferazione delle ADM e il disarmo tenutosi a Parigi il 19-20 giugno 2008;

b)

discutere le questioni concernenti la sicurezza regionale in Medio Oriente, tra cui la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori e le armi convenzionali;

c)

vagliare le possibili misure di rafforzamento della fiducia per facilitare il processo verso la creazione di una zona senza ADM e relativi vettori in Medio Oriente, avvalendosi anche delle esperienze di zone esistenti;

d)

discutere le possibilità di attuare e diffondere universalmente i trattati e altri strumenti internazionali sulla non proliferazione e il disarmo;

e)

vagliare le prospettive di cooperazione nucleare pacifica e di attività di assistenza collegate, anche attingendo all’esperienza dell’Euratom.

2.1.2.   Risultati del progetto

Il progetto permetterà di:

a)

approfondire il dialogo e generare la fiducia all’interno delle società civili e dei governi al fine di realizzare ulteriori progressi a sostegno della sicurezza regionale e verso la creazione di una zona senza ADM e relativi vettori in Medio Oriente;

b)

aumentare la comprensione reciproca di questioni che incidono sulla situazione della sicurezza regionale, tra cui la proliferazione delle ADM e relativi vettori e le armi convenzionali;

c)

rafforzare la consapevolezza, la conoscenza e la comprensione delle iniziative concrete necessarie per la creazione di una zona senza ADM e relativi vettori in Medio Oriente;

d)

contribuire agli sforzi tesi ad attuare e diffondere universalmente i trattati e altri strumenti internazionali sulla non proliferazione e il disarmo;

e)

facilitare la cooperazione internazionale e regionale sugli usi pacifici dell’energia nucleare in conformità delle migliori norme in materia di sicurezza e protezione nucleari e di non proliferazione.

2.1.3.   Descrizione del progetto

Il progetto prevede l’organizzazione di un seminario della durata massima di due giorni che si terrà di preferenza a Bruxelles o nella regione mediterranea.

Tra i partecipanti vi saranno rappresentanti delle competenti istituzioni dell’UE, degli Stati membri dell’UE, di tutti i paesi del Medio Oriente, degli Stati che possiedono armi nucleari, delle pertinenti organizzazioni internazionali ed esperti del mondo accademico. Si prevede la partecipazione al seminario di cento rappresentanti circa.

Le discussioni del seminario saranno condotte da esperti del mondo accademico. Dato il carattere sensibile dei temi, le discussioni si terranno secondo le regole di Chatham House in modo da consentire un dibattito più informale ed aperto senza identificare la fonte delle informazioni ricevute in riunione.

Saranno coperte le spese seguenti dei partecipanti e dei relatori invitati: viaggio, alloggio e indennità giornaliere. La decisione del Consiglio prevede altresì finanziamenti per coprire tutti gli altri costi, compresi quelli concernenti attrezzatura per la conferenza, pranzi, cene, pause caffè, traduzione di documenti e interpretazione.

Il consorzio dell’UE per la non proliferazione, in consultazione con il rappresentante dell’AR e gli Stati membri dell’UE, inviterà i partecipanti al seminario.

Il seminario si terrà nel 2011. Il consorzio dell’UE per la non proliferazione redigerà una relazione del seminario e la invierà al rappresentante dell’AR. Tale relazione potrà essere condivisa con gli organi competenti dell’UE, tutti i paesi del Medio Oriente, altri paesi interessati e le organizzazioni internazionali competenti.

2.2.   Progetto: Documenti preparatori

2.2.1.   Scopo del progetto

Il progetto permetterà di:

a)

elaborare fino a otto documenti preparatori su temi trattati nel seminario a sostegno di un processo di rafforzamento della fiducia che porti a creare una zona senza ADM e relativi vettori in Medio Oriente;

b)

fornire strumenti per comprendere la situazione della sicurezza regionale, anche sotto il profilo delle ADM e relativi vettori e le armi convenzionali;

c)

individuare le possibili misure di rafforzamento della fiducia che potrebbero rappresentare passi avanti concreti verso una zona senza ADM e relativi vettori in Medio Oriente;

d)

individuare modalità per realizzare ulteriori progressi nell’attuazione e diffusione universale dei trattati e altri strumenti internazionali sulla non proliferazione e sul disarmo;

e)

individuare le prospettive di cooperazione nucleare pacifica nel contesto della politica e del fabbisogno energetici dei paesi.

2.2.2.   Risultati del progetto

Il progetto permetterà di:

a)

alimentare, con idee e proposte, il contenuto del seminario a sostegno del processo di rafforzamento della fiducia che porti a creare una zona senza ADM e relativi vettori in Medio Oriente, nonché di contribuire a discussioni mirate e strutturate su tutte le questioni pertinenti;

b)

rafforzare, all’interno delle società civili e dei governi, la consapevolezza, la conoscenza e la comprensione delle questioni concernenti una zona senza ADM e relativi vettori come pure la sicurezza regionale in Medio Oriente;

c)

prospettare ai governi e alle organizzazioni internazionali opzioni politiche e/o operative per facilitare il processo verso la creazione di una zona senza ADM e relativi vettori e la sicurezza regionale in Medio Oriente.

2.2.3.   Descrizione del progetto

Il progetto prevede la stesura di un massimo di otto documenti preparatori, ciascuno di 10-15 pagine (5 000-7 000 parole). Questi documenti saranno redatti o commissionati dal consorzio dell’UE per la non proliferazione e non rifletteranno necessariamente le posizioni delle istituzioni dell’UE e degli Stati membri dell’UE.

Essi verteranno sui temi trattati nel seminario a sostegno di un processo di rafforzamento della fiducia che porti a creare una zona senza ADM e relativi vettori in Medio Oriente. Ogni documento inquadrerà opzioni politiche e/o operative.

I documenti saranno presentati ai partecipanti del seminario, agli organi competenti dell’UE e agli Stati membri dell’UE, a tutti i paesi del Medio Oriente e altri paesi interessati, come pure alle organizzazioni internazionali competenti. Potranno essere pubblicati sul sito web del Consorzio dell’UE per la non proliferazione.

Dopo il seminario potranno essere raccolti in un volume per la pubblicazione.

3.   Durata

La durata totale stimata dell’attuazione dei progetti è di diciotto mesi.

4.   Beneficiari

I beneficiari del progetto sono:

a)

i paesi del Medio Oriente;

b)

altri paesi interessati;

c)

le pertinenti organizzazioni internazionali;

d)

la società civile.

5.   Aspetti procedurali, coordinamento e comitato direttivo

Il comitato direttivo sarà composto di un rappresentante dell’AR e di un rappresentante dell’ente incaricato dell’attuazione di ciascun progetto specifico. Il comitato direttivo esaminerà l’attuazione della decisione del Consiglio periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, anche attraverso i mezzi di comunicazione elettronica.

6.   Enti incaricati dell’attuazione del progetto

L’attuazione tecnica della presente decisione del Consiglio sarà a cura del consorzio dell’UE per la non proliferazione.

Il consorzio dell’UE per la non proliferazione svolgerà i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. Nello svolgimento delle sue attività coopererà con l’AR, gli Stati membri dell’UE e gli altri Stati partecipanti, nonché con le organizzazioni internazionali, se del caso.


23.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/32


DECISIONE 2010/800/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2010

concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la posizione comune 2006/795/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 novembre 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (1) (la «RPDC»), che ha attuato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1718 (2006).

(2)

Il 27 luglio 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/573/PESC (2), che ha modificato la posizione comune 2006/795/PESC ed ha attuato la UNSCR 1874 (2009).

(3)

Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/1002/PESC (3), che ha modificato la posizione comune 2006/795/PESC.

(4)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della posizione comune 2006/795/PESC, il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale dell'elenco, riportato negli allegati II e III di tale posizione comune, delle persone e entità cui si applicano l'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), e l'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), della medesima. Il Consiglio ha concluso che le persone ed entità interessate dovrebbero continuare ad essere oggetto di misure restrittive.

(5)

Il Consiglio ha identificato altre persone ed entità che dovrebbero essere oggetto di misure restrittive.

(6)

La procedura volta a modificare gli allegati I e II della presente decisione dovrebbe prevedere la comunicazione alle persone e alle entità designate dei motivi di inserimento nell'elenco al fine di dar loro la possibilità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne opportunamente la persona o l'entità interessate.

(7)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati a carattere personale. La presente decisione dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi.

(8)

La presente decisione rispetta inoltre pienamente gli obblighi contratti dagli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

(9)

È opportuno pertanto abrogare la decisione 2006/795/PESC e sostituirla con la presente decisione.

(10)

Le misure di esecuzione dell'Unione figurano nel regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC dei seguenti prodotti e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano o meno tali prodotti e tecnologie originari del territorio degli Stati membri:

a)

armi e materiale connesso di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e relativi pezzi di ricambio, ad eccezione dei veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri nella RPDC;

b)

tutti i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato istituito a norma del punto 12 della UNSCR 1718 (2006) (il «comitato delle sanzioni») conformemente al paragrafo 8, lettera (a), punto (ii), della UNSCR 1718 (2006), che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

c)

taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o che potrebbero contribuire alle sue attività militari, inclusi tutti i beni a duplice uso e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (5). L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.

2.   Sono inoltre vietati:

a)

la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione relativi ai prodotti e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;

b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e tecnologie, di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti e tecnologie ovvero la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;

c)

la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiramento del divieto di cui alle lettere a) e b).

3.   È altresì fatto divieto ai cittadini degli Stati membri di approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, dei prodotti e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 così come è vietata la fornitura ai cittadini degli Stati membri, da parte della RPDC, di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza, finanziamento o assistenza finanziaria di cui al paragrafo 2, siano o meno essi originari del territorio di tale paese.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati alla RPDC, neanche tramite la loro partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo concernenti direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione. Gli Stati membri vigilano altresì affinché siano ridotti gli impegni attuali e, se possibile, si provveda a porgli fine.

2.   Gli Stati membri non forniscono sostegno finanziario pubblico per gli scambi con la RPDC, neanche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all’esportazione a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi, qualora tale sostegno finanziario possa contribuire ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

Articolo 3

Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di beni di lusso alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano o meno tali beni originari del territorio degli Stati membri.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio:

a)

alle persone indicate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai suoi programmi legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone, elencati nell’allegato I;

b)

alle persone che non figurano nell’allegato I che sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, elencate nell’allegato II;

c)

alle persone che non figurano nell’allegato I o nell’allegato II che prestano servizi finanziari o trasferiscono verso il, attraverso il e dal territorio degli Stati membri, o con la partecipazione di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio, attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, elencate nell’allegato III.

2.   Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se, in una valutazione caso per caso, il comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da motivi umanitari, inclusi gli obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisca altrimenti al conseguimento degli obiettivi della UNSCR 1718 (2006) o della UNSCR 1874 (2009).

3.   Il paragrafo 1 non obbliga lo Stato membro a rifiutare ai propri cittadini l’ingresso nel suo territorio.

4.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i casi in cui lo Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;

c)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

5.   Si considera applicabile il paragrafo 4 anche qualora lo Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

6.   Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui lo Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 4 o 5.

7.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1, lettere b) e c), allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nella RPDC.

8.   Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

9.   Nei casi in cui lo Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate negli allegati I, II o III, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata.

Articolo 5

1.   Tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente:

a)

dalle persone ed entità indicate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, a programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, elencate nell’allegato I;

b)

dalle persone ed entità che non figurano nell’allegato I che sono responsabili dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate, elencate nell’allegato II;

c)

dalle persone ed entità che non figurano nell’allegato I o nell’allegato II che prestano servizi finanziari o trasferiscono da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o con la partecipazione di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio, attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate, elencate nell’allegato III,

sono congelati.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

3.   Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

a)

necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi congelati e delle risorse economiche,

purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni, per le persone ed entità elencate nell'allegato I, l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

4.   Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

a)

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato delle sanzioni e quest'ultimo abbia dato la sua approvazione per le persone ed entità elencate nell'allegato I; o

b)

oggetto di una garanzia o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale garanzia o della decisione, purché detta garanzia o decisione sia anteriore alla data in cui le persone o entità di cui al paragrafo 1 sono state indicate dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1, a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato delle sanzioni per le persone ed entità elencate nell'allegato I.

5.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b)

pagamenti dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente al 14 ottobre 2006,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 6

1.   Al fine di impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento verso il, attraverso il o dal territorio degli Stati membri, o a favore o da parte di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie nell’ambito della loro giurisdizione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, gli Stati membri esercitano una vigilanza rafforzata sulle attività svolte dalle istituzioni finanziarie nell’ambito della loro giurisdizione con:

a)

banche domiciliate nella RPDC;

b)

succursali e filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC, quali elencate nell'allegato IV;

c)

succursali e filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC, quali elencate nell'allegato V; e

d)

enti finanziari non domiciliati nella RPDC né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllati da persone o entità domiciliate nella RPDC, quali elencate nell'allegato V,

al fine di evitare che tali attività contribuiscano ai programmi o alle attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

2.   A tal fine, nelle attività con le banche e le entità finanziarie di cui al paragrafo 1, le istituzioni finanziarie sono tenute a:

a)

esercitare una vigilanza costante sull’attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo;

b)

imporre che siano completati tutti i campi d’informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all’ordinante e al beneficiario dell’operazione in questione; e a rifiutare l’operazione se queste informazioni non sono fornite;

c)

conservare tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, metterle a disposizione delle autorità nazionali;

d)

qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi sono connessi ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, riferirne prontamente all’unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato. L’UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e di polizia necessarie per assolvere correttamente a tale funzione, ivi comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.

Articolo 7

1.   Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.

2.   Gli Stati membri ispezionano navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.

3.   Gli Stati membri cooperano, conformemente alla loro legislazione nazionale, alle ispezioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

4.   Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi con destinazione o in provenienza dalla RPDC sono soggetti all’obbligo di fornire informazioni supplementari preventive all’arrivo e alla partenza per tutte le merci in entrata o in uscita da uno Stato membro.

5.   Nei casi in cui è effettuata l’ispezione di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri sequestrano e distruggono i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione in conformità del punto 14 della UNSCR 1874 (2009).

6.   La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi della RPDC è vietata se essi hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che le navi trasportano prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o finché il carico non sia stato ispezionato, e se necessario sequestrato e distrutto, in conformità dei paragrafi 1, 2 e 4.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vigilare al fine di impedire che a cittadini della RPDC sia impartita, nel proprio territorio o da propri cittadini, un’istruzione o formazione specialistica in discipline che contribuirebbero ad attività nucleari della RPDC sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di vettori di armi nucleari.

Articolo 9

1.   Il Consiglio adotta le modifiche dell'allegato I sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

2.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige gli elenchi contenuti negli allegati II e III e adotta le relative modifiche.

Articolo 10

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inseriscano in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato I.

2.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) e all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), esso modifica di conseguenza l'allegato II.

3.   Il Consiglio trasmette la sua decisione alla persona o all'entità di cui ai paragrafi 1 e 2, incluse le ragioni dell'inserimento nell'elenco, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.

4.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità.

Articolo 11

1.   Gli allegati I e II riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I.

2.   Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I. Riguardo alle persone tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I riporta inoltre la data dell'indicazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

Articolo 12

1.   La presente decisione è riesaminata e, se necessario, modificata, in particolare per quanto attiene alle categorie di persone, entità o prodotti o ulteriori persone, entità o prodotti da includere nell’ambito delle misure restrittive ovvero alla luce delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

2.   Le misure di cui all'articolo 6 sono riviste entro sei mesi dall'adozione della presente decisione.

3.   Le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.

Articolo 13

La posizione comune 2006/795/PESC è abrogata.

Articolo 14

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU L 322 del 22.11.2006, pag. 32.

(2)  GU L 197 del 29.7.2009, pag. 111.

(3)  GU L 346 del 23.12.2009, pag. 47.

(4)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.

(5)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.


ALLEGATO I

A.   Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

 

Nome

Pseudonimi

Data di nascita

Data della designazione

Altre informazioni

1.

Yun Ho-jin

pseudonimo Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Direttore della Namchongang Trading Corporation; controlla l’importazione di beni necessari per il programma di arricchimento dell’uranio.

2.

Ri Je-son

pseudonimo Ri Che-son

1938

16.7.2009

Direttore del General Bureau of Atomic Energy (Ufficio generale per l’energia atomica) (GBAE), l’agenzia centrale che dirige il programma nucleare della Repubblica popolare democratica di Corea; facilita varie azioni nel settore nucleare quali la gestione GBAE del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e della Namchongang Trading Corporation.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Direttore presso l’Ufficio generale per l’energia atomica (GBAE); impegnato nel programma nucleare della Repubblica popolare democratica di Corea; come capo dell’ufficio di orientamento scientifico del GBAE ha fatto parte del comitato scientifico all’interno dell’Istituto congiunto per la ricerca nucleare.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Ex direttore del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon, controllava tre strutture fondamentali di assistenza alla produzione di plutonio per uso militare: l’impianto di fabbricazione di combustibile, il reattore nucleare e l’impianto di ritrattamento.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Direttore della Korea Ryongaksan General Trading Corporation; impegnato nel programma di missili balistici della Repubblica popolare democratica di Corea.


B.   Elenco degli enti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

 

Nome

Pseudonimi

Ubicazione

Data della designazione

Altre informazioni

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

alias CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; alias EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; alias DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; alias «KOMID»

Central District, Pyongyang, RPDC

24.4.2009

Principale fornitore di armi e principale esportatore di beni e attrezzature connessi ai missili balistici e alle armi convenzionali.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

alias KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; già LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot’onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

24.4.2009

Conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e sostegno delle vendite di carattere militare di tale paese.

3.

Tanchon Commercial Bank

già CHANGGWANG CREDIT BANK; già KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, RPDC

24.4.2009

Principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all’assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.

4.

Namchongang Trading Corporation

alias NCG; alias NAMCHONGANG TRADING; alias NAM CHON GANG CORPORATION; alias NOMCHONGANG TRADING CO.; alias NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION

Pyongyang, RPDC

16.7.2009

La Namchongang è una società commerciale nordcoreana dipendente dall’Ufficio generale per l’energia atomica (GBAE). La Namchongang è stata coinvolta nell’approvvigionamento di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare della RPDC, nonché approvvigionamento legato al nucleare in associazione con un cittadino tedesco. È stata inoltre coinvolta nell’acquisto di tubi di alluminio e di altre attrezzature specificamente adatte a un programma di arricchimento dell’uranio dalla fine degli anni ’90. Il rappresentante è un ex diplomatico che ha rappresentato la RPDC per l’ispezione da parte dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) dell’impianto nucleare di Yongbyon nel 2007. Le attività di proliferazione della Namchongang destano vive preoccupazioni date le attività di proliferazione della RPDC in passato.

5.

Hong Kong Electronics

alias HONG KONG ELECTRONICS KISH CO.

Sanaee St., Kish Island, Iran

16.7.2009

Posseduta o controllata dalla Tanchon Commercial Bank e dalla KOMID, o agisce o sembra agire per o per conto di esse. La Hong Kong Electronics ha trasferito milioni di dollari di fondi legati alla proliferazione per conto della Tanchon Commercial Bank e della KOMID (ambedue indicate dal comitato nell’aprile 2009) dal 2007. La Hong Kong Electronics ha facilitato la circolazione di denaro dall’Iran verso la RPDC per conto della KOMID.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

alias KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Società nordcoreana con base a Pyongyang che dipende dalla Korea Ryonbong General Corporation (indicata dal comitato nell’aprile 2009) ed è coinvolta nello sviluppo di armi di distruzione di massa.

7.

General Bureau of Atomic Energy (Ufficio generale per l’energia atomica) (GBAE)

alias General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Il GBAE è responsabile del programma nucleare della RPDC, compreso il Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e il relativo reattore per la ricerca sulla produzione di plutonio da 5 MWe (25 MWt), nonché dei relativi impianti di fabbricazione e ritrattamento del combustibile. Il GBAE ha partecipato a riunioni e discussioni legate al nucleare con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Il GBAE è la principale agenzia governativa nordcoreana che controlla i programmi nucleari, compreso il funzionamento del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pyongyang, RPDC

16.7.2009

La Korean Tangun Trading Corporation dipende dalla seconda Accademia di scienze naturali della RPDC ed è principalmente responsabile dell’approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, in particolare, ma non solo, dei programmi in materia di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio e relativo approvvigionamento, compresi materiali controllati o vietati nell’ambito dei pertinenti regimi di controllo multilaterale.


ALLEGATO II

A.   Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

#

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

CHANG Song-taek (alias JANG Song-Taek)

Data di nascita: 2.2.1946 o 6.2.1946 o 23.2.1946 (provincia di Hamgyong Nord)

Numero di passaporto (a partire dal 2006): PS 736420617

Membro della commissione nazionale di difesa. Direttore del dipartimento amministrazione del partito dei lavoratori della Corea.

2.

CHON Chi Bu

 

Membro dell'ufficio generale dell'energia atomica, ex direttore tecnico di Yongbyon.

3.

CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)

Data di nascita: tra il 1928 e il 1933

Primo vicedirettore del dipartimento dell'industria di difesa (programma balistico), partito dei lavoratori della Corea, membro della Commissione nazionale di difesa.

4.

HYON Chol-hae

Anno di nascita: 1934 (Manciuria, Cina)

Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari (consigliere militare di Kim Jong Il).

5.

JON Pyong-ho

Anno di nascita: 1926

Segretario del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea, capo del dipartimento dell'industria delle forniture militari presso il comitato centrale che controlla il secondo comitato economico del comitato centrale, membro della Commissione nazionale di difesa.

6.

KIM Yong-chun (alias Young-chun)

Data di nascita:

4.3.1935

Numero di passaporto: 554410660

Vice presidente della commissione nazionale di difesa, ministro delle forze armate popolari, consigliere speciale di Kim Jong Il per la strategia nucleare.

7.

O Kuk-Ryol

Anno di nascita: 1931

(provincia di Jilin, Cina)

Vice presidente della commissione nazionale di difesa, incaricato della supervisione dell'acquisto all'estero di tecnologia di punta per programmi nucleari e balistica.

8.

PAEK Se-bong

Anno di nascita: 1946

Presidente del secondo comitato economico (responsabile del programma balistico) del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea. Membro della commissione nazionale di difesa.

9.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

Anno di nascita: 1933

Numero di passaporto: 554410661

Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari e vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (consigliere militare di Kim Jong Il).

10.

PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

Data di nascita:

20.9.1929

Numero di passaporto: 645310121 (rilasciato il 13.9.2005)

Presidente dell'accademia della scienza che è coinvolta nella ricerca biologica per le armi di distruzione di massa.

11.

RYOM Yong

 

Direttore dell'ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle relazioni internazionali.

12.

SO Sang-kuk

Data di nascita: tra il 1932 e il 1938

Capo del dipartimento di fisica nucleare, Università Kim Il Sung.


B.   Elenco degli enti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

#

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Green Pine Associated Corporation (alias: Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap)

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang / Nungrado, Pyongyang

La Ch’o’ngsong Yo’nhap è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. La Green Pine è specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica in aziende iraniane del settore della difesa. La Green Pine è responsabile all'incirca della metà degli armamenti e materiale connesso esportati dalla Corea del Nord e ha rilevato molte delle attività della KOMID dopo la sua designazione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

2.

Korea Heungjin Trading Company

Ubicazione: Pyongyang

Entità con sede a Pyongyang che la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) usa per scopi commerciali (la KOMID è stata designata dalle Nazioni Unite in data 24.4.2009). La Korea Heungjin Trading Company è anche sospettata di essere coinvolta nella fornitura di beni connessi a missili allo Shahid Hemmat Industrial Group dell'Iran.

3.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Filiale della Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite, 24.4.2009); provvede alla gestione di fabbriche di produzione di polvere di alluminio che può essere utilizzata nel settore dei missili.

4.

Korea Taesong Trading Company

Ubicazione: Pyongyang

Entità con sede a Pyongyang che la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) usa per scopi commerciali (la KOMID è stata designata dalle Nazioni Unite in data 24.4.2009). La Korea Taesong Trading Company ha trattato con la Siria per conto della KOMID.

5.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Corea del Nord

Filiale della Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite, 24.4.2009).

6.

Secondo comitato economico e Seconda accademia di scienze naturali

 

Il secondo comitato economico è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della Corea del Nord. È incaricato di sovrintendere alla produzione dei missili balistici nordcoreani. Dirige inoltre le attività della KOMID (la KOMID è stata designata dalle Nazioni Unite in data 24.4.2009). È un'organizzazione di livello nazionale responsabile della ricerca e dello sviluppo di sistemi di armamento avanzati della Corea del Nord, compresi missili e probabilmente armamenti nucleari. Si serve di una serie di organizzazioni subordinate, fra cui la Korea Tangun Trading Corporation, per ottenere tecnologia, materiale e informazioni dall'estero destinati a programmi missilistici e probabilmente di armamenti nucleari della Corea del Nord.

7.

Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)

 

Società di Stato, coinvolta nella ricerca o acquisizione di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giacimenti di grafite naturale che riforniscono di materie prime due fabbriche di trasformazione che producono in particolare blocchi di grafite utilizzabili nel settore balistico.

8.

Centro di ricerca nucleare di Yongbyon

 

Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dall'ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite, 16.7.2009).


ALLEGATO III

A.   Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

#

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

JON Il-chun

Data di nascita:

24.8.1941

Nel febbraio 2010 KIM Tong-un è stato sollevato dalla carica di direttore dell'«Ufficio 39», il quale è coinvolto nel finanziamento della proliferazione.ed è responsabile, tra l'altro, dell'acquisto di beni attraverso le rappresentanze diplomatiche della Corea del Nord evitando le sanzioni. È stato sostituito da JON Il-chun, il quale è considerato peraltro una delle figure di spicco della State Development Bank.

2.

KIM Tong-un

 

Ex direttore dell'«Ufficio 39» del comitato centrale del partito dei lavoratori che è coinvolto nel finanziamento della proliferazione.


B.   Elenco delle persone di cui all'articolo5, paragrafo 1, lettera c)

#

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Korea Daesong Bank

(alias: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Indirizzo:

Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang

Tel.: 850 2 381 8221

Tel.: 850 2 18111 interno 8221

Fax: 850 2 381 4576

Ente finanziario nordcoreano che dipende direttamente dall'«Ufficio 39» e favorisce progetti di finanziamento della proliferazione della Corea del Nord.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation

(alias: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Indirizzo:

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang

Tel.: 850 2 18111 interno 8204/8208

Tel.: 850 2 381 8208/4188

Fax: 850 2 381 4431/4432

Società che dipende dall'«Ufficio 39» e viene usata per favorire le transazioni estere per conto dell'«Ufficio 39».

Il direttore dell'«Ufficio 39», Kim Tong-un, figura nell'elenco di cui all'allegato V del regolamento n. 1283/2009 del Consiglio.


ALLEGATO IV

Elenco delle succursali e filiali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)


ALLEGATO V

Elenco delle succursali e filiali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d)


23.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/45


DECISIONE 2010/801/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2010

recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (1).

(2)

Il 13 dicembre il Consiglio ha sottolineato l'importanza delle elezioni presidenziali del 31 ottobre e 28 novembre 2010 per il ritorno della Costa d'Avorio alla pace e alla stabilità e ha affermato che la volontà espressa sovranamente dal popolo ivoriano deve imperativamente essere rispettata.

(3)

Il Consiglio ha inoltre deciso di adottare misure restrittive nei confronti di quanti ostacolano i processi di pace e di riconciliazione nazionale e, in particolare, minacciano il buon esito del processo elettorale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/656/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio:

a)

delle persone di cui all'allegato I, indicate dal comitato delle sanzioni, che costituiscono una minaccia per i processi di pace e di riconciliazione nazionale in Costa d’Avorio, in particolare quelle che impediscono l’attuazione degli accordi di Linas-Marcoussis e Accra III, nonché di qualunque altra persona di cui, sulla base di informazioni pertinenti, sia stabilita la responsabilità per violazioni gravi dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale in Costa d’Avorio, così come di ogni altra persona che inciti pubblicamente all’odio e alla violenza e di tutti coloro che violano le misure imposte dal punto 7 dell’UNSCR 1572 (2004), secondo quanto stabilito dal comitato delle sanzioni;

b)

delle persone di cui all'allegato II, non incluse nell'elenco contenuto nell'allegato I, che ostacolano i processi di pace e di riconciliazione nazionale e, in particolare, minacciano il buon esito del processo elettorale.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce che:

a)

il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti, inclusi obblighi religiosi;

b)

una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Costa d’Avorio e di stabilità nella regione fissati nelle risoluzioni dell’UNSCR.

4.   Il paragrafo 1 si applica fatti salvi i casi in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

i)

in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

ii)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di tale organizzazione;

iii)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;

iv)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Città del Vaticano) e l'Italia.

5.   Il paragrafo 4 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

6.   Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 4 o 5.

7.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1, lettera b), quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, o a riunioni ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si sviluppa un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nella Costa d'Avorio.

8.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica in questione, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

9.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, in virtù dei paragrafi 4, 5 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I o nell'allegato II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.»;

2)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o dalle entità indicate dal comitato delle sanzioni a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da dette persone o entità o da persone indicate dal comitato delle sanzioni che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

L’elenco delle persone di cui al primo comma figura nell'allegato I.»;

3)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   Il Consiglio redige l’elenco che figura nell'allegato I e lo modifica conformemente alle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni.

2.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige l'elenco contenuto nell'allegato II e adotta le relative modifiche.»;

4)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona o un’entità, il Consiglio inserisce tale persona o entità nell'elenco contenuto nell’allegato I.

2.   Qualora decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato II.

3.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando ad essa la possibilità di presentare osservazioni.

4.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l’entità.»;

5)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   Gli allegati I e II indicano i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda l'allegato I.

2.   Gli allegati I e II contengono altresì, se disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda l'allegato I. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.»;

6)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2.   La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

3.   Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi alle persone o alle entità interessate se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.».

Articolo 2

L'allegato della decisione 2010/656/PESC diviene allegato I e il titolo è sostituito dal seguente:

Articolo 3

L'allegato della presente decisione è aggiunto in qualità di allegato II della decisione 2010/656/PESC.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addí 22 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

 

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Pascal Affi N’Guessan

Nato il 1o gennaio 1953 a Bouadikro.

Numero di passaporto: PD-AE 09DD00013.

Segretario generale del Fronte popolare ivoriano (FPI), ex Primo Ministro.

Presa di posizione radicale e disinformazione attiva.

Incitazione alla violenza.

2.

Tenente colonnello Nathanaël Ahouman Brouha

Nato il 6 giugno 1960.

Comandante del Gruppo di sicurezza della presidenza della Repubblica (GSPR).

Implicato nella repressione del 25 marzo 2004.

Membro delle Squadre della morte.

3.

Gilbert Marie Aké N'Gbo

Nato il 8 ottobre 1955 ad Abidjan.

Numero di passaporto: 08 AA 61107

Sedicente Primo Ministro e Ministro della pianificazione e dello sviluppo

4.

Pierre Israël Amessan Brou

 

Direttore generale della Radio Televisione Ivoriana (RTI).

Responsabile della campagna di disinformazione.

5.

Frank Anderson Kouassi

 

Presidente del Consiglio nazionale della comunicazione audiovisiva (CNCA).

Complicità attiva nella campagna di disinformazione.

6.

Nadiana Bamba

Nata il 13 giugno 1974 ad Abidjan.

Numero di passaporto: PD - AE 061 FP 04

Direttrice del gruppo editoriale Le temps Notre voie.

Responsabile della campagna di disinformazione e incitazione all'odio e alla violenza intercomunitaria.

7.

Kadet Bertin

Nato attorno al 1957 a Mama.

Consigliere per la sicurezza di Gbagbo.

Responsabile dei traffici d'armi per la “Presidenza”.

8.

Generale Dogbo Blé

Nato il 2 febbraio 1959 a Daloa.

Ufficiale della Guardia repubblicana.

Partecipazione all'offensiva del 4-6 novembre 2004 e agli avvenimenti dei giorni successivi ad Abidjan. Membro delle Squadre della morte.

Implicato nella repressione dei movimenti popolari.

9.

Paul Antoine Bohoun Bouabré

Nato il 9 febbraio 1957 a Issia.

Numero di passaporto: PD AE 015 FO 02

Ex Ministro della pianificazione e dello sviluppo.

10.

Sotto-prefetto Oulaï Delefosse

 

Ex ufficiale di collegamento presso la forza Lima.

Responsabile dell'Unione patriottica per la resistenza del Grande Ovest (UPRGO).

Responsabile delle minacce contro i soldati dalla forza LICORNE.

Implicato nel reclutamento di mercenari liberiani.

Capo di milizia pro-Gbagbo.

Implicato negli abusi.

11.

Ammiraglio Vagba Faussignau

Nato il 31 dicembre 1954 a Bobia.

Comandante della Marina ivoriana - Sottocapo di stato maggiore.

12.

Pastore Gammi

 

Capo del Movimento ivoriano per la liberazione dell'Ovest della Costa d'Avorio (MILOCI).

Implicato nell'attacco di Logoualé (28 febbraio 2005).

Implicato negli abusi contro le popolazioni allogene e autoctone nell'Ovest nel novembre e dicembre 2010.

13.

Laurent Gbagbo

Nato il 31 maggio 1945 a Gagnoa.

Sedicente Presidente della Repubblica

14.

Simone Gbagbo

Nata il 20 giugno 1949 a Moossou.

Moglie di Gbagbo.

presidente del gruppo Fronte popolare ivoriano (FPI) all'Assemblea nazionale. Sospettata di gestire reti politico-religiose parallele che si oppongono alle risoluzioni internazionali.

15.

Generale Guiai Bi Poin

Nato il 31 dicembre 1954 a Gounela.

Capo del Centro di comando delle operazioni di sicurezza (CECOS).

Implicato nella repressione del marzo 2004.

Implicato negli avvenimenti dell'Hôtel Ivoire (novembre 2004).

Implicato nella repressione dei movimenti popolari del febbraio, novembre e dicembre 2010.

16.

Denis Maho Glofiei

Nato nel Val de Marne.

Responsabile del Fronte di liberazione del Grande Ovest (FLGO).

Capo di milizia pro-Gbagbo.

Implicato negli abusi.

17.

Capitano Anselme Séka Yapo

Nato il 2 maggio 1973 a Adzopé.

Guardia del corpo della sig.ra Gbagbo.

Membro delle Squadre della morte. Implicato in abusi e omicidi.

18.

Désiré Tagro

Nato il 27 gennaio 1959 a Issia.

Numero di passaporto: PD - AE 065FH08.

Sedicente Ministro degli interni, Segretario generale della «Presidenza».

Implicato nella repressione violenta dei movimenti popolari del febbraio, novembre e dicembre 2010.

19.

Paul Yao N'Dré

Nato il 29 dicembre 1956.

Presidente del Consiglio costituzionale.

Ha consapevolmente convalidato falsi risultati per le elezioni presidenziali del 31 ottobre e del 28 novembre 2010.»


23.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2010

che esonera determinati casi di irregolarità derivanti da operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2000-2006 dai requisiti relativi alla comunicazione speciale di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1681/94 e all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/94

[notificata con il numero C(2010) 9244]

(2010/802/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l’articolo 70, paragrafo 3, e l’articolo 105, paragrafo 1; il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (2), in particolare l’articolo 103, paragrafo 3, e il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (3), in particolare l’articolo 74, paragrafo 4, e l’articolo 92,

considerando quanto segue:

(1)

Il quadro giuridico per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione Orientamento, lo strumento finanziario di orientamento della pesca (nel seguito «i fondi strutturali») e per il Fondo di coesione è ampiamente consolidato, nonostante sia stato sottoposto a frequenti adeguamenti. La programmazione comprende la preparazione di piani di sviluppo pluriennali suddivisi in diverse fasi, ciascuna di un periodo di sette anni. Ogni periodo di programmazione è regolato da una serie di singoli regolamenti che sono basati sugli stessi principi generali ma che introducono determinate nuove norme concepite specificamente per il periodo di programmazione interessato. Le disposizioni che regolano il periodo di programmazione 2007-2013 sono stabilite: nel regolamento (CE) n. 1083/2006; nel regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (4); nel regolamento (CE) n. 1198/2006; nel regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca (5); nel regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all’instaurazione di un sistema d’informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (6) e nel regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (7).

(2)

Le disposizioni pertinenti che regolano il periodo di programmazione 2000-2006 sono stabilite nel regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali (8) e nel regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (9). Il regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell’11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all’organizzazione di un sistema d’informazione in questo settore (10) e il regolamento (CE) n. 1831/94 della Commissione, del 26 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento del Fondo di coesione nonché all’instaurazione di un sistema d’informazione in questo settore (11) stabiliscono le norme relative alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche dei fondi e si applicano a tale periodo di programmazione. Tali regolamenti stabiliscono, in caso di irregolarità rilevate, requisiti di comunicazione che sono risultati in un onere amministrativo eccessivo per gli Stati membri e la Commissione.

(3)

In virtù dell’articolo 28, paragrafo 1, del protocollo relativo alle condizioni e modalità d’ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (12), le misure che alla data di adesione sono state oggetto di assistenza a norma del regolamento (CE) n. 1267/1999, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (13) (ISPA) non completate entro tale data sono ritenute approvate a norma del regolamento (CE) n. 1164/94 e tutte le disposizioni che disciplinano l’attuazione delle iniziative approvate a norma di quest’ultimo si applicano a tali misure. Per quanto concerne i progetti ex ISPA, anche la Bulgaria e la Romania sono destinatarie della presente decisione.

(4)

Di conseguenza, allo scopo di ridurre l’onere amministrativo per gli Stati membri e di migliorare l’efficienza, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1681/94 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 2035/2005 della Commissione (14), e l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/94 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 2168/2005 della Commissione (15), affinché per il periodo di programmazione 2000-2006 gli Stati membri non debbano comunicare casi in cui la sola irregolarità consista nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un’operazione cofinanziata dal bilancio comunitario in seguito al fallimento del beneficiario finale o destinatario ultimo, e che non comportano altre irregolarità precedenti il fallimento e qualsiasi sospetto di frode (nel seguito «semplice fallimento»).

(5)

Nonostante il regolamento (CE) n. 1681/94 modificato e il regolamento (CE) n. 1831/94 modificato abbiano semplificato il precedente sistema di comunicazione, le semplificazioni introdotte non hanno interessato i requisiti relativi alla comunicazione speciale di cui all’articolo 5, paragrafo 2, di entrambi i regolamenti. Dall’esperienza maturata nella gestione delle irregolarità comunicate e dall’esame delle comunicazioni speciali presentate, in particolare per il periodo di programmazione 1994-1999, risulta eccessivo l’onere amministrativo per gli Stati membri derivante dall’applicazione al semplice fallimento delle disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, di entrambi i regolamenti, poiché è molto improbabile che il mancato recupero in tali casi risulti da irregolarità o negligenza delle autorità dello Stato membro.

(6)

Per dare piena esecuzione agli obiettivi delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1681/94 modificato e al regolamento (CE) n. 1831/94 modificato, è necessario estendere la semplificazione al requisito relativo alla comunicazione speciale di cui all’articolo 5, paragrafo 2, di entrambi i regolamenti, affinché gli Stati membri che beneficiano della semplificazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, di tali regolamenti possano ugualmente beneficiare della semplificazione del requisito relativo alla comunicazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

(7)

Il quadro giuridico che disciplina i fondi strutturali, il Fondo di coesione e il loro utilizzo irregolare è chiaramente identificabile per periodo di programmazione, mentre l’identificazione dei requisiti amministrativi eccessivi nel sistema di comunicazione stabilito è possibile soltanto alla chiusura di un dato periodo di programmazione. Per valutare e migliorare efficacemente il sistema di comunicazione è stato quindi necessario un determinato periodo di tempo.

(8)

I regolamenti (CE) n. 2035/2005 e (CE) n. 2168/2005, che modificano rispettivamente i regolamenti (CE) n. 1681/94 e (CE) n. 1831/94, hanno ulteriormente semplificato gli obblighi in materia di comunicazione. In particolare hanno portato da 4 000 a 10 000 EUR la soglia a partire dalla quale i casi devono essere comunicati, stabilita all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1681/94 e all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/94. Tuttavia, tenuto conto del breve periodo di tempo trascorso tra l’entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 2035/2005 e (CE) n. 2168/2005 e la fine del periodo di programmazione 2000-2006, la semplificazione desiderata del sistema di comunicazione non ha potuto essere pienamente applicata a tale periodo di programmazione ed è stato quindi necessario eliminare gli obblighi di comunicazione per i casi relativi a somme inferiori a 10 000 EUR notificati prima del 28 febbraio 2006.

(9)

Per ragioni di parità di trattamento, pertanto, è necessario che la soglia aumentata e la semplificazione desiderata del sistema di comunicazione di cui ai regolamenti (CE) n. 1681/94 e (CE) n. 1831/94 modificati si applichino a tutti gli obblighi in materia di comunicazione relativi all’utilizzo irregolare dei fondi strutturali e del Fondo di coesione.

(10)

La presente decisione non pregiudica l’obbligo degli Stati membri di prendere tutte le misure necessarie per recuperare le somme indebitamente pagate e rendere conto alla Commissione degli importi recuperati.

(11)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi, del comitato del Fondo europeo per la pesca e del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per quanto concerne le irregolarità derivanti da operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2000-2006, gli Stati membri non sono tenuti a trasmettere le seguenti comunicazioni:

a)

le comunicazioni speciali di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1681/94 e del regolamento (CE) n. 1831/94 nei casi di semplice fallimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, di detti regolamenti, a meno che la Commissione non ne faccia espressamente richiesta;

b)

le comunicazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1681/94 e del regolamento (CE) n. 1831/94 nei casi relativi a somme inferiori a 10 000 EUR, a meno che la Commissione non ne faccia espressamente richiesta.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2010.

Per la Commissione

Johannes HAHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(2)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(3)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(4)  GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 120 del 10.5.2007, pag. 1.

(6)  GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56.

(7)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74.

(8)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(9)  GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1.

(10)  GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43.

(11)  GU L 191 del 27.7.1994, pag. 9.

(12)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 29.

(13)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73.

(14)  GU L 328 del 15.12.2005, pag. 8.

(15)  GU L 345 del 28.12.2005, pag. 15.


Rettifiche

23.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/52


Rettifica della decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell’Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138 del 4 giugno 2009 )

A pagina 30, articolo 1, punto 35 (nuovo articolo 39 bis):

anziché:

«Europol applica i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla …»,

leggi:

«L'Eurojust applica i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla …».