ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.340.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 340

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53° anno
22 dicembre 2010


Sommario

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

pagina

 

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Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 789/08/COL, del 17 dicembre 2008, che modifica la decisione del Collegio n. 195/04/COL, relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 all’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, relativamente ai moduli standard per la notifica degli aiuti

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/1


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 789/08/COL

del 17 dicembre 2008

che modifica la decisione del Collegio n. 195/04/COL, relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 all’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, relativamente ai moduli standard per la notifica degli aiuti

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l'articolo 27 della parte II del protocollo 3 all’accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte,

CONSIDERANDO che il 14 luglio 2004 l’Autorità di vigilanza EFTA ha adottato la decisione n. 195/04/COL relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 all’accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte (3),

CONSIDERANDO che la decisione n. 195/04/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA ha stabilito un modulo generico obbligatorio di notificazione degli aiuti di Stato,

CONSIDERANDO che l’Autorità di vigilanza EFTA ha adottato un nuovo metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (4),

CONSIDERANDO che il 25 marzo 2008 la Commissione europea ha emanato il regolamento (CE) n. 271/2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (5),

CONSIDERANDO che il 31 ottobre 2008 la Commissione europea ha emanato il regolamento (CE) n. 1147/2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, relativamente alla parte III.10 dell’allegato 1 (6),

SENTITO il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 29 della parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 195/04/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA è modificata in conformità all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

I moduli di notificazione allegati alla decisione n. 195/04/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA sono modificati in conformità all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia sono destinatari della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2009.

Articolo 5

Il testo in lingua inglese della presente decisione è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD

Presidente

Kristján A. STEFÁNSSON

Membro del Collegio


(1)  In appresso denominato «l'accordo SEE».

(2)  In appresso denominato «l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte».

(3)  Decisione n. 195/04/COL del 14 luglio 2004, GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37, supplemento SEE n. 26 del 25.5.2006, pag. 1.

(4)  Decisione n. 788/08/COL del 17 dicembre 2008.

(5)   GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1.

(6)   GU L 313 del 22.11.2008, pag. 1.


ALLEGATO I

La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 195/04/COL è modificata come segue:

1.

l’articolo 3 - «Trasmissione della notificazione» - è sostituito dal seguente:

«1.   La notifica è trasmessa all’Autorità di vigilanza dalla Missione presso l’Unione europea dello Stato EFTA interessato o da un altro punto di contatto scelto dallo Stato EFTA. Essa è indirizzata alla Direzione per la concorrenza e gli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza. Tutta la corrispondenza successiva è inviata alla Direzione per la concorrenza e gli aiuti di Stato o al punto di contatto nominato.

2.   L’Autorità di vigilanza invia la sua corrispondenza alla Missione presso l’Unione europea dello Stato EFTA interessato o ad altro destinatario scelto dallo Stato EFTA.

3.   A partire dal 1o gennaio 2006, le notificazioni sono inviate elettronicamente per mezzo del sistema di notifica elettronica sul sito Internet dell’Autorità di vigilanza. Tutta la corrispondenza relativa ad una notifica presentata per via elettronica dopo il 1o gennaio 2006 è inviata per via elettronica.

4.   In circostanze eccezionali e previo accordo dell'Autorità di vigilanza e dello Stato EFTA interessato, può essere usato un canale di comunicazione convenuto, diverso da quelli di cui al paragrafo 3, per inviare una notificazione o la relativa corrispondenza. In mancanza di tale accordo, la notificazione o la relativa corrispondenza inviata all'Autorità di vigilanza da uno Stato EFTA tramite un canale di comunicazione diverso da quelli di cui al paragrafo 3 non si considera presentata all'Autorità di vigilanza.

5.   Se la notificazione o la relativa corrispondenza contiene informazioni riservate, lo Stato EFTA interessato deve identificare chiaramente tali informazioni e giustificarne la classificazione come riservate.

6.   Gli Stati EFTA fanno riferimento al numero di identificazione dell’aiuto di Stato assegnato a un regime di aiuti dall'Autorità di vigilanza per ogni concessione di aiuto a un beneficiario finale. Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti concessi mediante misure fiscali.»

2.

all’articolo 8, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Ai fini del calcolo dei termini di azione per l'Autorità di vigilanza, l’evento rilevante ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto relativo ai termini è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della presente decisione.

4.   Ai fini del calcolo dei termini di azione per gli Stati EFTA, l’evento rilevante ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto relativo ai termini è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza da parte dell'Autorità di vigilanza a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione.»

3.

l’articolo 9 - «Metodo di fissazione dei tassi di interesse» - è sostituito dal seguente:

«1.   Salvo se altrimenti previsto da una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte è un tasso percentuale annuo, fissato anticipatamente dall'Autorità di vigilanza per ogni anno civile.

2.   Il tasso di interesse è calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso del mercato monetario a 1 anno. Se tali tassi non sono disponibili, si utilizza il tasso del mercato monetario a 3 mesi oppure, in mancanza di quest’ultimo, il rendimento dei titoli di Stato.

3.   In mancanza di dati affidabili sul mercato monetario o sul rendimento dei titoli, o di dati equivalenti, oppure in casi eccezionali, l'Autorità di vigilanza, in stretta cooperazione con lo Stato o gli Stati EFTA interessati, può fissare un tasso di recupero sulla base di un metodo diverso e sulla base delle informazioni disponibili.

4.   Il tasso di recupero è aggiornato una volta all’anno. Il tasso di base viene calcolato sulla base del tasso del mercato monetario a 1 anno rilevato nei mesi di settembre, ottobre e novembre dell’anno in questione. Il tasso così calcolato si applica per tutto l’anno successivo.

5.   Inoltre, per tenere conto di variazioni significative ed improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogniqualvolta il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosta di più del 15 % dal tasso in vigore. Il nuovo tasso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo ai mesi utilizzati per il calcolo.»

4.

all’articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il tasso di interesse di cui al paragrafo I si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l’aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.»


ALLEGATO II

1.   

L’Allegato I della decisione n. 195/04/COL è modificato come segue:

₪PARTE I.

INFORMAZIONI GENERALI

STATUS DELLA NOTIFICA

Le informazioni trasmesse in questo modulo riguardano:

una notifica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3 della parte I del protocollo 3 all’accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia?

un possibile aiuto illegittimo (1)?

In caso affermativo, specificare la data di esecuzione dell’aiuto. Compilare il presente modulo e le schede di informazioni complementari pertinenti.

una misura che non costituisce aiuto notificata all'Autorità di vigilanza EFTA per ragioni di certezza giuridica?

Indicare per quali ragioni lo Stato EFTA che procede alla notifica ritiene che la misura non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Compilare le parti pertinenti del presente modulo e fornire tutta la documentazione d’appoggio necessaria.

Una misura non costituisce aiuto di Stato se non soddisfa uno dei criteri stabiliti all’articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Fornire una valutazione completa della misura alla luce dei seguenti criteri, con particolare attenzione al criterio che si ritiene non soddisfatto:

Non vi è trasferimento di risorse pubbliche (ad esempio, se ritenete che la misura non sia attribuibile allo Stato o se ritenete che saranno attuati provvedimenti legislativi che non comportano trasferimenti di risorse pubbliche)

Assenza di vantaggi (ad esempio, se è rispettato il principio dell’investitore privato in un’economia di mercato)

Assenza di selettività/specificità (ad esempio, se la misura è applicabile a tutte le imprese, in tutti i settori economici, senza limitazioni territoriali e senza valutazioni discrezionali)

Nessuna distorsione della concorrenza/nessuna incidenza sugli scambi intra-SEE (ad esempio, se l’attività non è di natura economica oppure è solamente locale).

1.   Identificazione dell’autorità che concede l’aiuto

1.1.

Stato EFTA interessato: …

1.2.

Regione/i interessata/e (se del caso) …

1.3.

Persona di contatto responsabile:

Nome: …

Indirizzo: …

Telefono: …

Fax: …

E-mail: …

1.4.

Persona di contatto responsabile presso la Missione presso l’Unione europea dello Stato EFTA interessato o altro destinatario designato dallo Stato EFTA:

Nome: …

Telefono: …

Fax: …

E-mail: …

1.5.

Se si desidera che una copia della corrispondenza ufficiale inviata dall'Autorità di vigilanza EFTA allo Stato EFTA sia trasmessa ad altre autorità nazionali, indicarne il nome e l’indirizzo:

Nome: …

Indirizzo: …

1.6.

Indicare il riferimento relativo allo Stato EFTA che si desidera sia riportato nella corrispondenza dell'Autorità di vigilanza EFTA:

1.7.

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

2.   Identificazione dell’aiuto

2.1.

Titolo dell’aiuto (o nome dell’impresa beneficiaria dell’aiuto individuale):

2.2.

Breve descrizione dell’obiettivo dell’aiuto.

Indicare l’obiettivo principale e, se del caso, l’obiettivo o gli obiettivi secondari:

 

Obiettivo principale

(barrare solo una casella)

Obiettivo secondario (2)

Sviluppo regionale

Ricerca e sviluppo

Innovazione

Tutela dell’ambiente

Risparmio energetico

Salvataggio di imprese in difficoltà

Ristrutturazione di imprese in difficoltà

Aiuto per la chiusura

PMI

Occupazione

Formazione

Capitale di rischio

Promozione dell’esportazione e dell’internazionalizzazione

Servizi di interesse economico generale

Sviluppo settoriale (3)

Sostegno sociale a singoli consumatori

Compensazione di danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali

Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo

Rimedio a un grave turbamento dell’economia

Conservazione del patrimonio

Cultura

2.3.

Regime - Aiuto individuale (4)

2.3.1.

La notifica riguarda un regime di aiuti?

 sì

 no

In caso affermativo, si tratta di un regime che modifica un regime di aiuti esistente?

 sì

 no

In caso affermativo, sono soddisfatte le condizioni per la procedura di notifica semplificata di cui alla decisione n. 195/04/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA?

 sì

 no

In caso affermativo, utilizzare il modulo di notifica semplificato e completarlo con le informazioni richieste (allegato II).

In caso negativo, continuare con il presente modulo e specificare se il regime originario che viene modificato era stato notificato all'Autorità di vigilanza EFTA.

 sì

 no

In caso affermativo, specificare:

Numero dell’aiuto: …

Data di autorizzazione dell'Autorità di vigilanza EFTA (riferimento della decisione (Decisione …/.../COL): …

…/…/ …

Durata del regime originario: …

Specificare quali condizioni vengono modificate rispetto al regime originario e perché: …

2.3.2.

La notifica riguarda un aiuto individuale?

 sì

 no

In caso affermativo, barrare la casella appropriata

aiuto basato su un regime che è soggetto a notifica individuale

Riferimento del regime autorizzato:

 

Titolo: …

 

Numero dell’aiuto: …

 

Lettera di autorizzazione dell'Autorità di vigilanza EFTA: …

aiuto individuale non basato su un regime

2.3.3.

La notifica si riferisce a un aiuto individuale o a un regime di aiuti notificato a norma del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (5).

 sì

 no

3.   Base giuridica nazionale

3.1.

Elencare le basi giuridiche nazionali, incluse le disposizioni di applicazione e le rispettive fonti di riferimento:

 

Titolo …

 

Riferimento (se del caso): …

3.2.

Indicare il documento o i documenti allegati alla presente notifica:

Una copia delle parti pertinenti del testo o dei testi definitivi della base giuridica (e, se possibile, un sito web)

Una copia delle parti pertinenti del progetto del testo o dei testi della base giuridica (e, se possibile, un sito web)

3.3.

Nel caso di un testo definitivo, indicare se contiene una clausola in base alla quale l’ente che concede l’aiuto può concederlo solo previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza EFTA (clausola di sospensione)?

 sì

 no

3.4.

Accesso al testo integrale dei regimi di aiuti — in caso di regime di aiuti:

impegno di pubblicare su Internet il testo integrale dei regimi di aiuti definitivo,

Indicare l’indirizzo Internet: …

conferma che il regime non sarà applicato prima che tali informazioni vengano pubblicate su Internet

4.   Beneficiari

4.1.

Ubicazione del beneficiario o dei beneficiari:

in una regione non assistita: …

in una regione ammissibile ad aiuto ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE (specificare se al livello 3 o inferiore del NUTS): …

mista: specificare …

4.2.

Settore/i di attività del beneficiario o dei beneficiari:

Nessun settore specifico:

Settore specifico: precisare sulla base della classificazione NACE rev. 2 (6): …

4.3.

Per un aiuto individuale:

 

Nome del beneficiario: …

 

Tipo di beneficiario: …

PMI

 

Numero di dipendenti: …

 

Fatturato annuo: …

 

Totale di bilancio annuo: …

 

Indipendenza: …

(allegare una dichiarazione sull’onore secondo la raccomandazione della Commissione sulle PMI  (7) o fornire documenti giustificativi attestanti la conformità ai criteri sopra indicati):

grande impresa

impresa in difficoltà (8)

4.4.

Per un regime di aiuti:

 

Tipo di beneficiari:

tutte le imprese (grandi imprese e piccole e medie imprese)

unicamente grandi imprese

piccole e medie imprese (9)

medie imprese

piccole imprese

microimprese

i seguenti beneficiari: …

 

numero stimato di beneficiari:

inferiore a 10

da 11 a 50

da 51 a 100

da 101 a 500

da 501 a 1 000

superiore a 1 000

5.   Importo dell’aiuto/spesa annua  (10)

Per un aiuto individuale indicare l’importo totale di ciascuna delle misure in questione: …

Per un regime di aiuti indicare l’importo annuo dello stanziamento previsto e l’importo totale: …

Per le misure fiscali indicare l’importo stimato del minor gettito fiscale per anno, nonché del minor gettito fiscale totale, imputabile alle agevolazioni fiscali per il periodo cui si riferisce la notifica: …

Se la dotazione non è adottata annualmente, indicare a quale periodo si riferisce: …

Se la notifica riguarda modifiche di un regime di aiuti esistente, indicare gli effetti in termini di bilancio delle modifiche del regime notificate: …

6.   Forma dell’aiuto e fonti di finanziamento

Specificare la forma dell’aiuto messo a disposizione del beneficiario (se del caso per ciascuna misura):

Sovvenzione diretta

Sovvenzione rimborsabile

Prestito agevolato (fornire dettagli sulla garanzia)

Abbuono di interessi

Agevolazione fiscale. Specificare:

Detrazione di imposta

Riduzione della base imponibile

Riduzione dell’aliquota

Differimento dell’imposta

Altro: …

Riduzione dei contributi di previdenza sociale

Capitale di rischio

Altre forme di intervento sul capitale. (specificare):…

Remissione del debito

Garanzia (fornire, fra l’altro, informazioni sul prestito o su altre operazioni finanziarie assistite dalla garanzia, sulle modalità della garanzia e sul premio da versare)

Altro. (specificare): …

Descrivere dettagliatamente per ciascuno strumento di aiuto le norme e le condizioni di applicazione, precisando in particolare l’entità dell’aiuto e il trattamento fiscale, e se l’aiuto è concesso automaticamente quando sono soddisfatti alcuni criteri (in caso affermativo indicare i criteri) o è previsto un margine di discrezionalità delle autorità che concedono l’aiuto.

Precisare il finanziamento dell’aiuto: se l’aiuto non è finanziato dal bilancio generale dello Stato/della regione/di un altro ente pubblico territoriale, specificare come è finanziato:

Attraverso prelievi parafiscali o imposte il cui gettito è destinato a un beneficiario diverso dallo Stato. Fornire informazioni dettagliate sulle misure fiscali in questione nonché sui prodotti/attività cui si applicano. Precisare in particolare se i prodotti importati da altri Stati EFTA sono soggetti ai prelievi o imposte suddetti. Allegare copia della base giuridica per l’imposizione dei medesimi.

Riserve accumulate

Imprese pubbliche

Altro (specificare): …

7.   Durata

7.1.

Per un aiuto individuale:

Indicare la data prevista per dare esecuzione all’aiuto. Se l’aiuto sarà concesso in più rate, indicare la data prevista di ciascuna rata:

Specificare, se del caso, la durata della misura per la quale è concesso l’aiuto:

7.2.

Per un regime di aiuti:

Indicare la data prevista a partire dalla quale può essere concesso l’aiuto:

Indicare la data prevista entro la quale può essere concesso l’aiuto:

Se la durata è superiore ai sei anni, spiegare perché è indispensabile un periodo più lungo per conseguire l’obiettivo o gli obiettivi del regime:

8.   Cumulo di tipi diversi di aiuti

L’aiuto può essere cumulato con aiuti ricevuti attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili?

 sì

 no

In caso affermativo, descrivere i meccanismi applicati per assicurare il rispetto delle norme relative al cumulo:

9.   Segreto d’ufficio

La presente notifica contiene informazioni riservate che non dovrebbero essere rivelate a terzi?

 sì

 no

In caso affermativo, indicare quali parti sono riservate e per quali ragioni:

Lo Stato EFTA presenta una versione non riservata della notifica su base volontaria?

 sì

 no

In caso affermativo, l'Autorità di vigilanza EFTA pubblicherà la sua decisione senza chiedere allo Stato EFTA di confermarne il contenuto.

10.   Compatibilità dell’aiuto

10.1.

Specificare quali sono i regolamenti, le discipline, gli orientamenti e gli altri testi esistenti applicabili agli aiuti di Stato che forniscono una base giuridica esplicita per l’autorizzazione dell’aiuto (se del caso specificandolo per ciascuna misura) e completare la pertinente scheda di informazioni complementari riportata nella parte III.

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

Notifica di un aiuto individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008

Notifica per ragioni di certezza giuridica

Aiuti a finalità regionale

Notifica di un aiuto ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (11)

Notifica di un aiuto ai sensi del punto 64 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (grandi progetti di investimento)

Aiuti a ricerca, sviluppo ed innovazione

Aiuti per il salvataggio di imprese in difficoltà

Aiuti per la ristrutturazione di imprese in difficoltà

Aiuti per la produzione audiovisiva

Aiuti alla tutela dell’ambiente

Aiuti al capitale di rischio

Aiuto al settore dei trasporti

Aiuto alla costruzione navale

10.2.

Qualora i regolamenti, discipline, orientamenti o altri testi esistenti applicabili agli aiuti di Stato non forniscano una base esplicita per l’autorizzazione di un aiuto indicato nel presente modulo, indicare le ragioni dettagliate per le quali l’aiuto potrebbe essere considerato compatibile con l'accordo SEE, facendo riferimento alle disposizioni di deroga del l'accordo SEE applicabili [articolo 59, paragrafo 2, articolo 61, paragrafo 2, lettere a) o b), e articolo 61, paragrafo 3, lettere a), b) o c)] nonché alle altre disposizioni specifiche relative ai trasporti.

10.3.

Qualora gli esistenti regolamenti, discipline, orientamenti o altri testi applicabili agli aiuti di Stato non forniscano una base esplicita per l’approvazione e ove non richiesto dalle rilevanti schede di informazioni complementari di cui alla parte III, fornire le seguenti informazioni concernenti i probabili effetti della misura notificata sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri del SEE.

Tali informazioni sono necessarie per completare la valutazione comparata, da parte dell'Autorità di vigilanza SEE, degli effetti positivi della misura di aiuto (il raggiungimento di un obiettivo di comune interesse) rispetto ai suoi effetti secondari potenzialmente negativi (distorsione degli scambi e della concorrenza).

10.3.1.

Aiuti individuali:

A.

Effetti sulla concorrenza. Specificare e descrivere i mercati del prodotto sui quali è probabile che l’aiuto abbia effetti significativi, la struttura e la dinamica di tali mercati e la quota di mercato indicativa del beneficiario:

B.

Effetti sugli scambi tra Stati membri del SEE. Fornire informazioni sugli effetti sugli scambi (spostamento dei flussi commerciali e dell’ubicazione dell’attività economica):

10.3.2.

Regimi di aiuto:

A.

Effetti sulla concorrenza. Specificare e descrivere i mercati del prodotto sui quali è probabile che il regime di aiuto abbia effetti significativi, la struttura e la dinamica di tali mercati:

B.

Effetti sugli scambi tra Stati membri del SEE. Fornire informazioni sugli effetti sugli scambi (spostamento dei flussi commerciali e dell’ubicazione dell’attività economica):

11.   Ordini di recupero pendenti

11.1.

Per un aiuto individuale:

Le autorità dello Stato EFTA si impegnano a sospendere il pagamento dell’aiuto notificato se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti), finché tale beneficiario non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l’importo totale dell’aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

 sì

 no

11.2.

Per un regime di aiuti:

Le autorità dello Stato EFTA si impegnano a sospendere il pagamento di aiuti in base al regime notificato nei confronti di qualsiasi impresa che abbia beneficiato di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA, finché tale impresa non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l’importo totale dell’aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

 sì

 no

12.   Altre informazioni

Fornire qualsiasi altra informazione considerata pertinente ai fini della valutazione della misura o delle misure in questione conformemente alle regole in materia di aiuti di Stato.

13.   Allegati

Elencare tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee oppure il link a siti web per i documenti in questione.

14.   Dichiarazione

Certifico che, a mia conoscenza, le informazioni fornite nel presente modulo e in tutti gli allegati sono complete ed esatte.

Data e luogo: …

Firma: …

Nome e funzione del firmatario: …

(1)  Ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del protocollo 3 all’accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte (di seguito: “il protocollo 3”), per aiuti illegali si intendono i nuovi aiuti attuati in violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3."

(4)  Ai sensi dell’articolo 1, lettera e), del protocollo 3, si intendono per aiuti individuali gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime."

(5)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3), integrato nell'allegato VX dell’accordo SEE mediante decisione del comitato misto SEE n. 120/2008 (non ancora pubblicata nella GU) entrata in vigore l’8.11.2008."

(6)  La NACE è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea. Si veda in proposito il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2, (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). La revisione 2 è entrata in vigore il 1o gennaio 2008. Integrata nell'allegato XXI dell'accordo SEE."

(7)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) e regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004 [integrato nell’accordo SEE mediante decisione del comitato misto SEE n. 131/2004 (GU L 64 del 10.3.2005, pag. 67 e supplemento SEE n. 12 del 10.3.2005, pag. 49), entrata in vigore il 25.9.2004], recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22) [integrato nell'allegato XV dell’accordo SEE mediante decisione del comitato misto SEE n. 88/2002 (GU L 266 del 3.10.2002, pag. 56 e supplemento SEE n. 49 del 3.10.2002, pag. 42), entrata in vigore il 1.2.2003] o eventuali atti legislativi successivi che li sostituiscono, integrati nell'allegato XV dell'accordo SEE."

(8)  Decisione n. 305/04/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA del 1o dicembre 2004 relativa agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 41 e supplemento SEE n. 18 del 14.4.2005, pag. 1), secondo la definizione fornita negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, (GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2)."

(9)  Secondo la definizione fornita nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) e nel regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione [integrato nell'accordo SEE mediante decisione del comitato misto SEE n. 131/2004 (GU L 64 del 10.3.2005, pag. 67, e supplemento SEE n. 12 del 10.3.2005, pag. 49), entrata in vigore il 25.9.2004], recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22) [integrato nell'accordo SEE mediante decisione del comitato misto SEE n. 88/2002 (GU L 266 del 3.10.2002, pag. 56, e supplemento SEE n. 49 del 3.10.2002, pag. 42), entrata in vigore il 1.2.2003] o eventuali atti legislativi successivi che li sostituiscono."

(10)  Tutti i dati devono essere forniti in moneta nazionale."

(11)  Decisione n. 85/06/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA del 6 aprile 2006 relativa agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU L 54 del 28.2.2008, pag. 1 e supplemento SEE n. 11 del 28.2.2008, pag. 1), secondo la definizione fornita negli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).» "

« PARTE III.6.a

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE: REGIMI DI AIUTI

La presente scheda di informazioni complementari è destinata ad essere utilizzata per la notifica dei regimi di aiuti  (12) soggetti alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (disciplina “R & S & I”)  (13) . La scheda deve essere altresì utilizzata per gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI ai quali non si applica il regolamento generale di esenzione per categoria  (14).

1.

Caratteristiche essenziali della misura notificata 14

2.

Organismi di ricerca e intermediari dell'innovazione intesi quali beneficiari di aiuti di stato 16

2.1.

Finanziamento pubblico di attività non economiche 16

2.2.

Finanziamento pubblico di attività economiche 16

3.

Aiuti di stato indiretti accordati a imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche 17

3.1.

Attività di ricerca per conto di imprese 17

3.2.

Collaborazione fra imprese e organismi di ricerca 17

4.

Compatibilità degli aiuti a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE 18

4.1.

Aiuti a favore di progetti di R & S 18

4.2.

Aiuti per studi di fattibilità tecnica 21

4.3.

Aiuti destinati a comprire le spese di diritti di proprietà industriale delle pmi 22

4.4.

Aiuti alle nuove imprese innovatrici (per piccole imprese) 22

4.5.

Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi 23

4.6.

Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione (per PMI) 24

4.7.

Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato (per le PMI) 26

4.8.

Aiuti ai poli di innovazione 27

5.

Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto 29

5.1.

Condizione generale 29

6.

Cumulo 30

7.

Relazioni e monitoraggio 30

7.1.

Relazioni annuali 30

7.2.

Accesso al testo integrale dei regimi di aiutI 30

7.3.

Schede informative, monitoraggio 31

8.

Altre informazioni 31

1.   Caratteristiche essenziali della misura notificata

Si prega di compilare le parti del modulo di notifica pertinenti sulla base delle caratteristiche della misura notificata. Il modulo comporta anche alcune istruzioni per la sua compilazione.

A.

Precisare il tipo di aiuto e compilare le parti pertinenti della sezione 4 [“Compatibilità degli aiuti a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE”] della scheda di informazioni complementari.

Aiuti a favore di progetti di R & S, compilare la sezione 4.1;

Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica, compilare la sezione 4.2;

Aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI,compilare la sezione 4.3;

Aiuti alle nuove imprese innovatrici, compilare la sezione 4.4;

Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi, compilare la sezione 4.5;

Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione, compilare la sezione 4.6;

Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato, compilare la sezione 4.7;

Aiuti ai poli d’innovazione, compilare la sezione 4.8.

Compilare inoltre la sezione 5 “Effetto di incentivazione e necessità dell’aiuto” e la sezione 7 (“Relazioni e monitoraggio”) per dare le conferme richieste.

B.

Dell’aiuto beneficiano anche organismi di ricerca (15)/intermediari dell’innovazione?

 sì

 no

In caso affermativo, compilare la sezione 2 e/o la sezione 3 (“Organismi di ricerca e intermediari dell’innovazione” e “Aiuti di Stato indiretti accordati a imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche”) della scheda di informazioni complementari.

C.

L’aiuto può essere cumulato con altri aiuti?

 sì

 no

In caso affermativo, compilare la sezione 6 (“Cumulo”) della scheda di informazioni complementari.

D.

Se vengono applicati un aiuto specifico (16)/una maggiorazione per le PMI, si prega di confermare che le imprese beneficiarie rispondono alla definizione di PMI secondo la legislazione del SEE (17).

E.

Qualora nel quadro del regime di aiuti le autorità pubbliche incarichino delle imprese di svolgere attività di R&S o ne acquistino i risultati, precisare se i contratti sono aggiudicati mediante gara d’appalto (18).

 sì

 no

In caso negativo, si noti che simili pagamenti ad un’impresa da parte di autorità pubbliche sono di norma qualificabili come aiuti di Stato.

F.

Se del caso, precisare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica: …

G.

Si prega di confermare che ogni aiuto concesso nel quadro del regime notificato sarà notificato individualmente all'Autorità di vigilanza EFTA qualora superi le soglie al di là delle quali è prescritto un esame dettagliato, stabilite nella sezione 7.1 della disciplina R & S & I.

H.

Tutti i documenti allegati dagli Stati EFTA al modulo di notifica devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della scheda di informazioni complementari.

2.   Organismi di ricerca e intermediari dell’innovazione intesi quali beneficiari di aiuti di stato  (19).

2.1.   Finanziamento pubblico di attività non economiche

A.

Gli organismi di ricerca o gli intermediari dell’innovazione senza scopo di lucro svolgono un’attività economica (20) (ossia offrono beni e/o servizi su un mercato)?

 sì

 no

In caso affermativo, descrivere tale attività:

B.

Se lo stesso soggetto svolge attività sia di natura economica che non economica (21), è possibile distinguere chiaramente i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti?

 sì

 no

In caso affermativo, specificare:

In caso affermativo, si noti che il finanziamento pubblico delle attività non economiche non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. In caso di risposta negativa, si ricorda che il finanziamento pubblico di attività economiche, in generale, costituisce invece aiuto di Stato.

2.2.   Finanziamento pubblico di attività economiche

C.

Lo Stato EFTA è in grado di dimostrare che:

il finanziamento statale è integralmente trasmesso ai destinatari finali dagli organismi di ricerca o dagli intermediari dell’innovazione senza scopo di lucro (che svolgono attività economiche),

E

agli intermediari non è stato concesso alcun vantaggio?

 sì

 no

Si prega di fornire informazioni e prove:

Se la risposta è sì, si noti che gli intermediari non possono beneficiare di aiuti di Stato. Agli aiuti concessi ai destinatari finali si applicano le normali disposizioni relative agli aiuti di Stato.

3.   Aiuti di stato indiretti accordati a imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche  (22)

3.1.   Attività di ricerca per conto di imprese

A.

I progetti che beneficiano di aiuti nel quadro del regime notificato sono realizzati da organismi di ricerca per conto di imprese?

 sì

 no

B.

In caso affermativo, l’organismo di ricerca, in quanto mandatario, fornisce un servizio alle imprese, in quanto mandanti, secondo una delle modalità seguenti?

gli agenti ricevono una remunerazione appropriata per i loro servizi

 sì

 no

E

i mandanti specificano le condizioni dei servizi prestati

 sì

 no

Fornire informazioni dettagliate:

C.

Gli organismi di ricerca prestano i loro servizi al prezzo di mercato?

 sì

 no

In assenza di prezzo di mercato, l’organismo di ricerca fornisce il servizio a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole?

 sì

 no

Fornire informazioni dettagliate:

Se un organismo di ricerca presta dei servizi e se la risposta ad una delle domande della lettera C è affermativa, di norma non viene trasmesso alcun aiuto di Stato all’impresa attraverso l’organismo di ricerca.

3.2.   Collaborazione fra imprese e organismi di ricerca

A.

Il progetto di collaborazione è realizzato congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca?

 sì

 no

In caso affermativo, illustrare le modalità di collaborazione.

B.

In caso affermativo, i costi del progetto finanziato nel quadro del regime notificato sono integralmente a carico delle imprese partecipanti?

 sì

 no

I risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione E agli organismi di ricerca sono attribuiti tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla loro attività di R&S (23)?

 sì

 no

Gli organismi di ricerca ricevono dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale (24) derivanti dall’attività da essi svolta nell’ambito del progetto che sono trasferiti alle imprese partecipanti?

 sì

 no

Fornire maggiori informazioni (si noti che il contributo delle imprese partecipanti ai costi degli organismi di ricerca sarà dedotto da tale compenso):

C.

Se a nessuna delle domande della lettera B è stata data risposta affermativa, lo Stato EFTA può basarsi su un esame individuale dei progetti di collaborazione (25).

Proporre una valutazione individuale dei progetti di collaborazione tenendo conto degli elementi suesposti. Allegare alla notifica copia dei contratti e accordi.

Se a nessuna delle domande della lettera B è stata data risposta affermativa e la valutazione individuale del progetto di collaborazione non conduce al risultato di escludere la presenza di un aiuto di Stato, l'Autorità di vigilanza EFTA considererà come aiuto alle imprese l’intero valore del contributo dato al progetto dall’organismo pubblico di ricerca.

4.   Compatibilità degli aiuti a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE

4.1.   Aiuti a favore di progetti di R&S  (26)

4.1.1.   Categorie di ricerca (27)

A.

Indicare quali stadi di ricerca (28) sono finanziati nel quadro della misura notificata:

ricerca fondamentale;

ricerca industriale;

sviluppo sperimentale.

Citare a titolo di esempio alcuni dei principali progetti che beneficeranno del regime notificato:

B.

Se i singoli progetti di R & S abbracciano più categorie di ricerca, spiegare come se ne terrà conto nel determinare l’intensità massima di aiuto di un determinato progetto (l’intensità massima di aiuto dipende anche dalla categoria di ricerca).

4.1.2.   Costi ammissibili

Tutti i costi ammissibili devono essere imputati a una specifica categoria di R & S  (29) . Ripartire i costi secondo lo schema indicato nella tabella che segue:

 

Ricerca fondamentale

Ricerca industriale

Sviluppo sperimentale

Costi di personale

 

 

 

Costo di strumenti e attrezzature

 

 

 

Costi dei fabbricati e dei terreni

 

 

 

Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato

 

 

 

Spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca

 

 

 

Altri costi di esercizio

 

 

 

4.1.3.   Intensità di aiuto e maggiorazioni

L’intensità di aiuto è calcolata in base ai costi ammissibili del progetto. Deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione  (30).

A.

Intensità di base (senza maggiorazioni) (31)

 

Ricerca fondamentale

Ricerca industriale

Sviluppo sperimentale

Intensità massima di aiuto

 

 

 

B.

Maggiorazioni:

Ai progetti sono applicate delle maggiorazioni?

 sì

 no

In caso affermativo, di che tipo:

Nel regime notificato viene applicata una maggiorazione per PMI?

 sì

 no

Specificare il livello della maggiorazione (32): …

Viene applicata una maggiorazione per i) la collaborazione effettiva fra imprese, ii) la collaborazione fra un’impresa e un organismo di ricerca o iii) la diffusione dei risultati della ricerca (solo per progetti di ricerca industriale)?

 sì

 no

i)

Se si applica una maggiorazione per la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l’una dall’altra, confermare che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

nessuna impresa sostiene da sola più del 70 % dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;

E

il progetto comporta una collaborazione con almeno una PMI o la collaborazione è transfrontaliera, cioè le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate almeno in due Stati membri diversi.

Specificare il livello della maggiorazione (33): …

ii)

Se si applica una maggiorazione perché il progetto comporta un’effettiva collaborazione fra un’impresa e un organismo di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R & S, confermare che sussistono le seguenti condizioni:

l’organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili;

E

l’organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

Specificare il livello della maggiorazione (34): …

iii)

Se in caso di ricerca industriale si applica una maggiorazione per l’ampia diffusione dei risultati della ricerca, precisare quale dei seguenti mezzi di diffusione viene utilizzato (almeno uno):

convegni tecnici o scientifici;

pubblicazione in riviste tecniche e scientifiche;

inserimento in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti);

divulgazione tramite software gratuito od open source.

Specificare il livello della maggiorazione (35): …

C.

Indicare l’intensità di aiuto complessiva del progetto sostenuto nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni) in (%): …

4.1.4.   Condizioni specifiche per gli anticipi rimborsabili (36)

A.

L’aiuto ai progetti di R & SS è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile?

 sì

 no

B.

L’aiuto concesso sotto forma di anticipo rimborsabile nel quadro della misura notificata è espresso in equivalente sovvenzione lordo (37)?

 sì

 no

In caso affermativo, indicare l’intensità di aiuto dell’anticipo rimborsabile espressa in equivalente sovvenzione lordo (38): …

Inoltre, illustrare nei dettagli la metodologia utilizzata E i dati verificabili utilizzati come materiale di base per l’applicazione di detta metodologia.

C.

Se l’aiuto non può essere espresso in termini di equivalente sovvenzione lordo, qual è il livello dell’anticipo rimborsabile in percentuale dei costi ammissibili? …

Se il livello dell’anticipo rimborsabile a favore del progetto di R & S è superiore alle intensità di cui alle Sezioni 5.1.2 e 5.1.3 (fino alle intensità massime di cui alla sezione 5.1.5) della disciplina R & S & I, si prega di:

comunicare all'Autorità di vigilanza EFTA informazioni dettagliate relative al rimborso in caso di successo nonché una chiara definizione di cosa s’intende per esito positivo delle attività di ricerca,

E

confermare che:

la misura prevede che, in caso di esito positivo, l’anticipo sarà rimborsato a un tasso d’interesse pari almeno al tasso applicabile conformemente agli orientamenti dell'Autorità di vigilanza EFTA relativi al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (39),

in caso di successo superiore all’esito definito positivo, lo Stato EFTA ha diritto a chiedere pagamenti superiori al rimborso dell’importo dell’anticipo, inclusi gli interessi secondo il tasso di riferimento stabilito dall'Autorità di vigilanza EFTA;

in caso di parziale successo, lo Stato EFTA esigerà che il rimborso sia garantito in proporzione al grado di successo conseguito.

4.1.5.   Condizioni specifiche per le misure fiscali (40)

A.

Gli aiuti ai progetti di R & S nel quadro del regime notificato sono concessi mediante misure di natura fiscale?

 sì

 no

Nel caso di un aiuto di Stato alla R & S concesso mediante misure di natura fiscale, fornire studi di valutazione che permettano all'Autorità di vigilanza EFTA di valutare gli effetti di incentivazione degli aiuti concessi mediante le misure fiscali.

B.

In caso affermativo, precisare come sono calcolate le intensità di aiuto:

sulla base del singolo progetto di R & S;

come il rapporto fra lo sgravio fiscale globale e la somma di tutti i costi ammissibili di R&S sostenuti in un periodo non superiore a tre esercizi fiscali consecutivi;

altri: …

Illustrare nei dettagli il metodo di calcolo utilizzato.

4.2.   Aiuti per studi di fattibilità tecnica  (41)

4.2.1.   Condizioni generali

Si tratta di studi preliminari ad attività di (42):

ricerca industriale;

sviluppo sperimentale.

4.2.2.   Intensità di aiuto

Indicare l’intensità massima di aiuto (in %) (43) per le PMI: …

Indicare l’intensità massima di aiuto (in %) (44) per le grandi imprese: …

L’intensità di aiuto è calcolata in base al costo degli studi di fattibilità del progetto.

4.3.   Aiuti destinati a coprire le spese di diritti di proprietà industriale delle PMI  (45)

4.3.1.   Condizioni

L’aiuto riguarda quale stadio della ricerca (46)?

ricerca fondamentale;

ricerca industriale;

sviluppo sperimentale.

4.3.2.   Spese ammissibili e intensità di aiuto

A.

Specificare quali sono i costi ammissibili (47):

costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione: …

costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni: …

costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione: …

B.

Indicare l’intensità massima di aiuto (in %) (48): …

4.4.   Aiuti alle nuove imprese innovatrici  (49) (per piccole imprese)

Si prega di confermare che:

A.

i beneficiari sono piccole imprese secondo la definizione della legislazione del SEE, esistenti da meno di 6 anni al momento della concessione dell’aiuto

B.

i beneficiari sono imprese innovatrici.

Confermare che la sussistenza di questa condizione è confermata da:

una valutazione di un esperto esterno che dimostra che nel prossimo futuro il beneficiario metterà a punto prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto alla situazione attuale del settore nel SEE, e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

O

prove a dimostrazione del fatto che le spese di R & S rappresentano almeno il 15 % del totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell’aiuto oppure, nel caso di una start-up senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore dei conti esterno.

Giustificare nei dettagli le affermazioni di cui sopra:

C.

Precisare l’importo massimo dell’aiuto erogabile nel quadro del regime notificato: …

Confermare che gli aiuti alle nuove imprese innovatrici non supereranno:

1 milione EUR nelle zone assistite;

1,5 milioni EUR nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE;

1,25 milioni EUR nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE;

D.

Si prega di confermare che:

i beneficiari non hanno ancora mai ricevuto aiuti alle nuove imprese innovatrici e fruiranno dell’aiuto una sola volta nel periodo in cui rispondono alla definizione di nuova impresa innovatrice.

E.

Le imprese beneficiano di un cumulo di aiuti?

 sì

 no

In caso affermativo, indicare come saranno rispettate le regole specifiche sul cumulo degli aiuti previste per gli aiuti alle nuove imprese innovatrici (sezione 5.4 della disciplina R & S & I).

4.5.   Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi  (50)

4.5.1.   Condizioni generali

A.

La misura notificata riguarda quale tipo di innovazione nei servizi (51)?

l’innovazione dei processi nei servizi;

l’innovazione dell’organizzazione nei servizi.

Descrivere in modo particolareggiato l’innovazione (dei processi o dell’organizzazione) (52):

B.

Si prega di confermare che:

l’innovazione dell’organizzazione è legata all’uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nell’ottica di modificare l’organizzazione;

l’innovazione ha la forma di un progetto, diretto da un capo progetto identificato e qualificato; anche i costi del progetto devono essere identificati;

il progetto sovvenzionato porta all’elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si può riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;

l’innovazione dei processi o dell’organizzazione rappresenta una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell’arte del settore interessato nel SEE;

il progetto di innovazione dei processi o dell’organizzazione comporta un grado di rischio evidente;

le grandi imprese beneficiano degli aiuti soltanto se collaborano con le PMI nell’attività sovvenzionata, mentre le PMI che collaborano sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.

Si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione di quanto affermato sopra.

4.5.2.   Spese ammissibili e intensità di aiuto

A.

Specificare quali sono i costi ammissibili (53):

 

Costi ammissibili

Spese di personale

 

Costo di strumenti e attrezzature

 

Costi dei fabbricati e dei terreni

 

Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato

 

Spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca

 

Altri costi di esercizio

 

B.

Indicare l’intensità massima di aiuto (54) (in %) per le grandi imprese: …

Indicare l’intensità massima di aiuto (55) per le medie imprese (56): …

Indicare l’intensità massima di aiuto (57) (in %) per le piccole imprese (58): …

L’intensità di aiuto è calcolata in base ai costi ammissibili del progetto.

4.6.   Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione  (59) (per PMI)

4.6.1.   Condizioni generali

A.

Indicare l’importo massimo dell’aiuto (non superiore a 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni): …

B.

Si prega di confermare che:

se il prestatore dei servizi non possiede una certificazione nazionale o europea, l’aiuto non copre più del 75 % dei costi ammissibili;

il beneficiario utilizza l’aiuto di Stato per acquistare i servizi al prezzo di mercato (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne riflette integralmente i costi, maggiorati di un margine di utile ragionevole).

Giustificare nei dettagli le affermazioni di cui sopra.

4.6.2.   Costi ammissibili

A.

Di quali tipi di aiuti si tratta?

aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione;

aiuti per servizi di supporto all’innovazione.

B.

Se si tratta di aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione, precisare i costi ammissibili e indicarne l’importo:

consulenza gestionale: …

assistenza tecnologica: …

servizi di trasferimento di tecnologia: …

formazione: …

consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza:…

consulenza sull’uso delle norme: …

C.

Se si tratta di aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione, precisare i costi ammissibili e indicarne l’importo:

locali per ufficio: …

banche dati: …

biblioteche tecniche: …

ricerche di mercato: …

utilizzazione di laboratori: …

etichettatura di qualità: …

test e certificazione: …

4.6.3.   Condizioni specifiche per gli enti senza scopo di lucro

Se i prestatori di servizi sono enti senza scopo di lucro, l’aiuto può essere concesso sotto forma di riduzione del prezzo, come la differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo di mercato (o un prezzo che rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine ragionevole).

A.

L’aiuto è concesso sotto forma di riduzione del prezzo?

 sì

 no

In caso affermativo, dimostrare che esiste un sistema che garantisca la trasparenza rispetto all’integralità dei costi dei servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione forniti nonché rispetto al prezzo pagato dal beneficiario, in modo che l’aiuto ricevuto possa essere misurato e controllato.

4.7.   Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato  (60) (per le PMI)

4.7.1.   Condizioni generali

A.

Da dove proviene il personale altamente qualificato (61)?

organismi di ricerca

grandi imprese

Se possibile, fornire maggiori informazioni sugli organismi di ricerca e sulle grandi imprese di cui sopra:

B.

Si prega di confermare che:

il personale messo a disposizione non sostituisce altro personale;

il personale messo a disposizione è assegnato a funzione nuova creata nell’ambito dell’impresa beneficiaria.

Precisare qual è la nuova funzione:

il personale messo a disposizione ha lavorato per almeno due anni presso l’organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione;

esso si occupa di R & S & I nell’ambito della PMI che riceve l’aiuto.

4.7.2.   Spese ammissibili e intensità di aiuto

A.

Specificare quali sono i costi ammissibili:

i costi di personale relativi all’utilizzazione e all’assunzione temporanea del personale altamente qualificato: …

indennità di mobilità per il personale messo a disposizione: …

B.

Si prega di confermare che i costi di consulenza (pagamento del servizio fornito dall’esperto, senza ricorrere all’esperto interno dell’impresa) sono esclusi dai costi ammissibili dell’aiuto per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

C.

Indicare l’intensità massima di aiuto (in %) (62): …

4.8.   Aiuti ai poli di innovazione  (63)

4.8.1.   Condizioni generali

A.

Di quali tipi di aiuti si tratta?

aiuti all’investimento;

aiuti al funzionamento per l’animazione dei poli.

B.

Si prega di confermare che:

l’aiuto è concesso esclusivamente alle persone giuridiche che gestiscono il polo di innovazione;

i beneficiari sono incaricati di gestire la partecipazione e l’accesso ai locali, impianti e attività del polo.

Fornire informazioni dettagliate:

l’accesso ai locali, impianti e attività del polo non è limitato.

C.

I canoni pagati per l’utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo riflettono i relativi costi?

 sì

 no

In caso affermativo, illustrare come.

In caso negativo, fornire maggiori informazioni (specie per quanto riguarda l’esistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE; si veda la sezione 3.1 della disciplina R & S & I).

D.

Allegare un’analisi della specializzazione tecnologica del polo di innovazione, del potenziale regionale esistente, delle capacità di ricerca esistenti, della presenza nel SEE di poli con finalità analoghe e del volume commerciale potenziale delle attività del polo.

4.8.2.   Condizioni specifiche per gli aiuti agli investimenti per l’animazione dei poli

A.

Quali tipi di investimenti vengono realizzati?

per la creazione di poli di innovazione;

per l’ampliamento di poli di innovazione;

per l’animazione di poli di innovazione.

B.

L’aiuto è destinato a quali tipi di strutture?

locali destinati alla formazione e al centro di ricerca;

infrastrutture di ricerca ad accesso aperto, laboratorio, centro di prove;

infrastrutture di rete a banda larga.

C.

Specificare quali sono i costi ammissibili:

costi relativi agli investimenti in terreni: …

edifici: …

macchinari: …

impianti …

D.

Precisare l’intensità di base dell’aiuto (in %) (64): …

E.

Al beneficiario è applicata una maggiorazione?

 sì

 no

In caso affermativo, precisare:

Viene applicata una maggiorazione per le PMI?

 sì

 no

Specificare il livello della maggiorazione per le piccole imprese (65): …

Specificare il livello della maggiorazione per le medie imprese (66): …

4.8.3.   Condizioni specifiche per gli aiuti al funzionamento per l’animazione dei poli

A.

Durata dell’aiuto: … anni

Se l’aiuto è concesso per più di 5 anni, fornire solidi argomenti a giustificazione di una così lunga durata (67).

B.

L’aiuto è decrescente

 sì

 no

C.

Specificare quali sono i costi ammissibili:

marketing per attirare nuove imprese nel polo: …

gestione delle installazioni del polo ad accesso aperto: …

organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri del polo: …

D.

Intensità di aiuto:

aiuti decrescenti (precisare i tassi decrescenti per ciascun anno) (68): …

aiuti non decrescenti (%) (69): …

5.   Effetto di incentivazione e necessità dell’aiuto  (70)

5.1.   Condizione generale

Confermare che nel concedere aiuti nel quadro della misura notificata ci si assicurerà che l’attività di R & S & I non era già avviata prima che i beneficiari avessero presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali o prima che fosse stata adottata la decisione di concessione dell’aiuto nel caso di misure fiscali:

Spiegare come sarà verificato il rispetto di tale condizione.

Se si tratta di aiuti destinati a progetti di grandi imprese, aiuti alle PMI di importo superiore a 7,5 milioni EUR, aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi e aiuti ai poli d’innovazione, confermare che l’effetto d’incentivazione sarà valutato utilizzando almeno uno degli indicatori seguenti:

aumento delle dimensioni del progetto;

aumento della portata;

aumento del ritmo;

aumento dell’importo totale della spesa di R & S & I;

altri: …

Spiegare nei dettagli come verrà compiuta la valutazione di cui sopra:

6.   Cumulo  (71)

A.

L’aiuto concesso nel quadro del regime notificato è cumulabile con altri aiuti (72)?

 sì

 no

B.

In caso affermativo, indicare quali sono le regole in materia di cumulo applicabili al regime notificato:

C.

Indicare come sarà verificato il rispetto delle regole in materia di cumulo nel quadro del regime notificato:

7.   Relazioni e monitoraggio  (73)

7.1.   Relazioni annuali

Si noti che quest'obbligo di fornire informazioni ai sensi della disciplina R & S & I lascia impregiudicato l’obbligo di fornire informazioni ai sensi della decisione n. 195/04/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA  (74).

A.

Ci impegniamo a presentare all'Autorità di vigilanza EFTA relazioni annuali sull’esecuzione della misura notificata, contenenti tutti gli elementi seguenti (75):

nome del beneficiario,

importo dell’aiuto per beneficiario,

intensità di aiuto,

settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti sovvenzionati.

B.

Per tutti gli aiuti concessi nel quadro di un regime autorizzato di aiuti ad imprese di grandi dimensioni, ci impegniamo a specificare nella relazione annuale in che modo sia stato rispettato il criterio dell’effetto d’incentivazione (76).

7.2.   Accesso al testo integrale dei regimi di aiuti

A.

Ci impegniamo a pubblicare su Internet il testo integrale dei regimi di aiuto definitivi approvati dall'Autorità di vigilanza EFTA.

Indicare l’indirizzo Internet: …

B.

Confermiamo che il regime, come approvato dall'Autorità di vigilanza EFTA, non sarà applicato prima della pubblicazione su Internet delle informazioni di cui sopra (lettera A).

7.3.   Schede informative, monitoraggio

A.

Ci impegniamo, ogni qualvolta sia concesso un aiuto alla R & S & I in base a regimi di aiuti non soggetti all’obbligo di notifica individuale il cui importo ecceda 3 milioni di EUR (77), a fornire all'Autorità di vigilanza EFTA, entro venti giorni lavorativi dalla concessione dell’aiuto da parte dell’autorità competente, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all’allegato alla disciplina R & S & I.

B.

Ci impegniamo a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione degli aiuti, contenenti tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto dei costi ammissibili e dell’intensità di aiuto massima autorizzabile.

C.

Ci impegniamo a conservare le registrazioni dettagliate di cui sopra per dieci anni dalla data di concessione degli aiuti.

D.

Ci impegniamo a presentare le registrazioni di cui alla lettera B su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

8.   Altre informazioni

Vogliate fornire in questa sezione ogni altra informazione che ritenete necessaria ai fini della valutazione della misura o delle misure di aiuto in questione a norma della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

(12)  Per quanto riguarda gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, l'Autorità di vigilanza EFTA può anche considerare che un gruppo di progetti costituisce un unico progetto. Per maggiori informazioni si veda la sezione 4 della scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione: aiuti individuali [parte III.6.b dell’allegato 1 della decisione n. 195/04/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, modificata dalla decisione 319/05/COL]."

(13)  Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 14/07/COL del 7 febbraio 2007 relativa alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (non ancora pubblicata nella GU).

Consultabile all’indirizzo: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/state_aid_guidelines/, pag. 78.

"

(14)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3). integrato nell'allegato VX dell’accordo SEE mediante decisione del comitato misto SEE n. 120/2008 (non ancora pubblicata nella GU) entrata in vigore l’8.11.2008."

(15)  Per la definizione dei termini si veda la sezione 2.2, lettera d), della disciplina R & S & I."

(16)  Ossia misure di cui alle sezioni 4.3, 4.4, 4.6 e 4.7 della scheda di informazioni complementari. Si noti che la misura di cui alla sezione 4.4 è applicabile solo alle piccole imprese."

(17)  Cfr. la nota 20."

(18)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 2.1."

(19)  R & S & I, sezione 3.1."

(20)  Per maggiori informazioni la sezione 3.1.1 della disciplina R & S & I (nota 25)."

(21)  Per maggiori informazioni la sezione 3.1.1 della disciplina R & S & I."

(22)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 3.2."

(23)  Per maggiori informazioni si veda la sezione 3.2.2 della disciplina R & S & I (nota 29)."

(24)  Per maggiori informazioni si veda la sezione 3.2.2 della disciplina R & S & I (nota 30)."

(25)  Può anche non sussistere aiuto quando l’esame dell’accordo contrattuale fra i partner porti a concludere che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di R & S & I, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto."

(26)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.1."

(27)  Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione e/o dell'Autorità di vigilanza EFTA nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale di Frascati relativo a The Measurement of Scientific and technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (OCSE, 2002)."

(28)  Per la definizione dei termini si veda la sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R & S & I."

(29)  Cfr. sezione 5.1.4 della disciplina R & S & I."

(30)  Nel caso di aiuti di Stato a favore di un progetto di R & S realizzato in collaborazione fra organismi di ricerca e imprese, il cumulo degli aiuti derivanti da un sostegno diretto dello Stato a un progetto di ricerca specifico e, qualora configurino aiuti, i contributi di organismi di ricerca a favore del medesimo progetto, non possono superare le intensità di aiuto applicabili alle singole imprese beneficiarie."

(31)  L’intensità dell’aiuto non può superare il 100 % per la ricerca fondamentale, il 50 % per la ricerca industriale e il 25 % per lo sviluppo sperimentale."

(32)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese."

(33)  L’intensità dell’aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l’80 %."

(34)  L’intensità dell’aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l’80 %. La maggiorazione non si applica all’organismo di ricerca."

(35)  L’intensità dell’aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l’80 %."

(36)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.1.5."

(37)  L’equivalente sovvenzione lordo di un anticipo rimborsabile rispecchia la probabilità che l’anticipo venga rimborsato dai beneficiari."

(38)  L’equivalente sovvenzione lordo deve soddisfare le condizioni relative alle intensità massime di aiuto di cui alle sezioni 5.1.2 e 5.1.3 della disciplina R & S & I."

(39)  Cfr. la guida sugli aiuti di Stato al capitolo relativo alla fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU L 139 del 25 maggio 2006 e supplemento SEE del 25 maggio 2006)."

(40)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.1.6."

(41)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.2."

(42)  Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione e/o dell'Autorità di vigilanza EFTA nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale di Frascati relativo a The Measurement of Scientific and technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (OCSE, 2002); per la definizione dei termini si veda la sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R & S & I."

(43)  Per le PMI, l’intensità dell’aiuto non può superare il 75 % per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50 % per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale."

(44)  Per le grandi imprese, l’intensità dell’aiuto non può superare il 65 % per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40 % per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale."

(45)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.3."

(46)  Per la definizione dei termini si veda la sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R & S & I."

(47)  Per maggiori informazioni si veda la sezione 5.3 (secondo comma) della disciplina R & S & I."

(48)  I livelli massimi di aiuto corrispondono ai livelli di aiuto che sarebbero stato ammissibili per l’aiuto alla R & S per quanto riguarda le attività di ricerca all’origine di tali diritti di proprietà industriale."

(49)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.4."

(50)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.5."

(51)  Per la definizione dei termini si veda la sezione 2.2, lettere i) e j), della disciplina R & S & I."

(52)  Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione e/o dell'Autorità di vigilanza EFTA nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale OSLO (Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3a edizione, OCSE, 2005)."

(53)  Per maggiori informazioni si veda la sezione 5.1.4. Si noti che, in caso di innovazione dell’organizzazione, i costi degli strumenti e delle attrezzature coprono esclusivamente i costi degli strumenti e delle attrezzature TIC."

(54)  L’intensità massima dell’aiuto è pari al 15 % dei costi ammissibili."

(55)  L’intensità massima dell’aiuto è pari al 25 % dei costi ammissibili."

(56)  Cfr. la nota 20."

(57)  L’intensità massima dell’aiuto è pari al 35 % dei costi ammissibili."

(58)  Cfr. la nota 46."

(59)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.6."

(60)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.7."

(61)  Per la definizione dei termini si veda la sezione 2.2, lettera k), della disciplina R & S & I."

(62)  L’intensità massima di aiuto è pari al 50 % dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona."

(63)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.8."

(64)  L’intensità massima dell’aiuto è pari al 15 % dei costi ammissibili."

(65)  Per le piccole imprese l’intensità può essere aumentata di 20 punti percentuali al massimo."

(66)  Per le medie imprese l’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali al massimo."

(67)  In ogni caso non si può superare la durata di 10 anni."

(68)  L’intensità può ammontare al 100 % il primo anno, ma deve diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del quinto anno."

(69)  L’intensità massima dell’aiuto è pari al 50 % dei costi ammissibili."

(70)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 6."

(71)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 8."

(72)  Si precisa che gli aiuti a favore della R & S & I non possono essere cumulati con il sostegno de minimis a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella disciplina R & S & I."

(73)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 10.1."

(74)  Tale decisione corrisponde al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)."

(75)  Per i requisiti specifici per gli aiuti ai poli di innovazione si veda la sezione 9.1.1, terzo e quarto comma della disciplina R & S & I."

(76)  In particolare facendo riferimento ai criteri enunciati nella sezione 6 della disciplina R & S & I."

(77)  Se del caso indicare il tasso di cambio applicato per rispondere alla domanda.» "

«PARTE III.6.b

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE: AIUTI INDIVIDUALI

La presente scheda di informazioni complementari è destinata ad essere utilizzata per la notifica degli aiuti individuali soggetti alla disciplina dell’Autorità di vigilanza EFTA in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (disciplina R & S & I)  (78). Essa va utilizzata anche per gli aiuti individuali alla ricerca e sviluppo a PMI non coperti dal regolamento generale di esenzione per categoria  (79) o soggetti a notifica individuale perché superano le soglie stabilite in detto regolamento di esenzione, al di là delle quali scatta l’obbligo di notificazione individuale.

1.

Caratteristiche essenziali della misura notificata 34

2.

Organismi di ricerca e intermediari dell'innovazione intesi quali beneficiari di aiuti di stato 35

2.1.

Finanziamento pubblico di attività non economiche 35

2.2.

Finanziamento pubblico di attività economiche 36

3.

Aiuti di stato indiretti accordati a imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche 36

3.1.

Attività di ricerca per conto di imprese 36

3.2.

Collaborazione fra imprese e organismi di ricerca 37

4.

Compatibilità degli aiuti a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE 38

4.1.

Condizioni generali (cumulative) 38

4.2.

Descrizione del progetto 39

5.

Compatibilità degli aiuti a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE 39

5.1.

Aiuti a favore di progetti di R & S 39

5.2.

Aiuti per studi di fattibilità tecnica 43

5.3.

Aiuti destinati a coprire le spese di diritti di proprietà industriale delle PMI 43

5.4.

Aiuti alle nuove imprese innovatrici (per piccole imprese) 43

5.5.

Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi 44

5.6.

Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione (per PMI) 45

5.7.

Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato (per le PMI) 47

5.8.

Aiuti ai poli di innovazione 48

6.

Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto 50

6.1.

Condizione generale 50

6.2.

Valutazione dell'effetto di incentivazione 50

7.

Criteri che determinano la necessità di un esame dettagliato 52

7.1.

Progetti e studi di fattibilità 52

7.2.

Aiuti all'innovazione del processo e dell'organizzazione nei servizi e aiuti ai poli d'innovazione 53

8.

Informazioni complementari ai fini di un esame dettagliato 53

8.1.

Osservazioni generali 53

8.2.

Imperfezioni del mercato 54

8.3.

Strumento adeguato 54

8.4.

Effetto di incentivazione e analisi dell'aiuto 54

8.5.

Proporzionalità dell'aiuto 55

8.6.

Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi 55

9.

Cumulo 57

10.

Relazioni e monitoraggio 57

10.1.

Relazioni annuali 57

10.2.

Schede informative, monitoraggio 58

11.

Altre informazioni 58

1.   Caratteristiche essenziali della misura notificata

Si prega di compilare le parti del modulo di notifica pertinenti sulla base delle caratteristiche della misura notificata. In particolare, si noti che la sezione 8 va compilata solo se la misura notificata è soggetta ad un esame dettagliato, ossia solo se sono soddisfatte le condizioni di cui alla sezione 7. Il modulo comporta anche alcune istruzioni per la sua compilazione.

A.

L’aiuto è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo?

 sì

 no

In caso affermativo, compilare la sezione 4 [“Compatibilità degli aiuti a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE”] della scheda di informazioni complementari. Compilare inoltre la sezione 10 (“Relazioni e monitoraggio”).

B.

In caso negativo, precisare il tipo di aiuto e compilare le parti pertinenti della sezione 5 [“Compatibilità degli aiuti a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE”] della scheda di informazioni complementari.

Aiuti a favore di progetti di R & S, compilare la sezione 5.1;

Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica, compilare la sezione 5.2;

Aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI, compilare la sezione 5.3;

Aiuti alle nuove imprese innovatrici, compilare la sezione 5.4;

Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi, compilare la sezione 5.5;

Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione, compilare la sezione 5.6;

Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato, compilare la sezione 5.7;

Aiuti ai poli d’innovazione, compilare la sezione 5.8.

Si prega inoltre di compilare: la sezione 6 (“Effetto di incentivazione e necessità dell’aiuto”) per la verifica dell’effetto di incentivazione, la sezione 7 (“Criteri che determinano la necessità di un esame dettagliato”) per la verifica della necessità di assoggettare l’aiuto notificato ad un esame dettagliato di cui alla sezione 8 (“Informazioni complementari per un esame dettagliato”) e la sezione 11 (“Relazioni e monitoraggio”).

C.

Dell’aiuto beneficiano anche organismi di ricerca (80)/intermediari dell’innovazione?

 sì

 no

In caso affermativo, compilare la sezione 2 e/o la sezione 3 (“Organismi di ricerca e intermediari dell’innovazione” e “Aiuti di Stato indiretti accordati a imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche”) della scheda di informazioni complementari.

D.

L’aiuto può essere cumulato con altri aiuti?

 sì

 no

In caso affermativo, compilare la sezione 9 (“Cumulo”) della scheda di informazioni complementari.

E.

Se l’aiuto individuale notificato è stato concesso nel quadro di un regime di aiuti autorizzato, si prega di fornire informazioni su tale regime, compresi i riferimenti di pubblicazione (indirizzo Internet) e numero di iscrizione nel registro degli aiuti di Stato:

F.

Se vengono applicati un aiuto specifico/ (81) una maggiorazione per le PMI, si prega di confermare che l’impresa beneficiaria risponde alla definizione di PMI secondo la legislazione del SEE (82):

Si prega di fornire informazioni e prove in proposito:

G.

Qualora nel quadro del regime di aiuti le autorità pubbliche incarichino delle imprese di svolgere attività di R & S o ne acquistino i risultati, precisare se i contratti sono aggiudicati mediante gara d’appalto (83).

 sì

 no

In caso negativo, si noti che simili pagamenti ad un’impresa da parte di autorità pubbliche sono di norma qualificabili come aiuti di Stato.

H.

Se del caso, precisare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica: …

I.

Tutti i documenti allegati dagli Stati membri al modulo di notifica devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della scheda di informazioni complementari.

2.   Organismi di ricerca e intermediari dell’innovazione intesi quali beneficiari di aiuti di stato  (84)

Se al progetto notificato partecipano più organismi di ricerca o intermediari dell’innovazione, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuno di essi.

2.1.   Finanziamento pubblico di attività non economiche

A.

L’organismo di ricerca o l’intermediario dell’innovazione senza scopo di lucro svolge un’attività economica (85) (ossia offre beni e/o servizi su un mercato)?

 sì

 no

In caso affermativo, descrivere tale attività:

B.

Se lo stesso soggetto svolge attività sia di natura economica che non economica (86), è possibile distinguere chiaramente i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti?

 sì

 no

In caso affermativo, specificare:

In caso di risposta affermativa, si noti che il finanziamento pubblico delle attività non economiche non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Se la risposta è negativa, si ricorda che il finanziamento pubblico di attività economiche, in generale, costituisce invece aiuto di Stato.

2.2.   Finanziamento pubblico di attività economiche

A.

Lo Stato EFTA è in grado di dimostrare che:

il finanziamento statale è stato integralmente trasmesso al destinatario finale dall’organismo di ricerca o dall’intermediario dell’innovazione senza scopo di lucro (che svolge attività economiche)

E

all’intermediario non è stato concesso alcun vantaggio?

 sì

 no

Si prega di fornire informazioni e prove:

Se la risposta è sì, si noti che gli intermediari non possono beneficiare di aiuti di Stato. Agli aiuti concessi ai destinatari finali si applicano le normali disposizioni relative agli aiuti di Stato.

3.   Aiuti di stato indiretti accordati a imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche  (87)

Se al progetto notificato partecipano più organismi di ricerca o intermediari dell’innovazione, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuno di essi.

3.1.   Attività di ricerca per conto di imprese

A.

Il progetto beneficiario è realizzato da organismi di ricerca per conto di imprese?

 sì

 no

B.

In caso affermativo, l’organismo di ricerca, in quanto mandatario, fornisce un servizio alle imprese, in quanto mandanti, secondo una delle modalità seguenti?

gli agenti ricevono una remunerazione appropriata per i loro servizi

 sì

 no

E

i mandanti specificano le condizioni dei servizi prestati

 sì

 no

Fornire informazioni dettagliate:

C.

Gli organismi di ricerca prestano i loro servizi al prezzo di mercato?

 sì

 no

In assenza di prezzo di mercato, l’organismo di ricerca fornisce il servizio a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole?

 sì

 no

Fornire informazioni dettagliate:

Se un organismo di ricerca presta dei servizi e se la risposta ad una delle domande della lettera C è affermativa, di norma non viene trasmesso alcun aiuto di Stato all’impresa attraverso l’organismo di ricerca.

3.2.   Collaborazione fra imprese e organismi di ricerca

A.

Il progetto di collaborazione è realizzato congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca?

 sì

 no

In caso affermativo, illustrare le modalità di collaborazione:

B.

In caso affermativo, i costi del progetto finanziato nel quadro del regime notificato sono integralmente a carico delle imprese partecipanti?

 sì

 no

I risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione E agli organismi di ricerca sono attribuiti tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla loro attività di R&S (88)?

 sì

 no

Gli organismi di ricerca ricevono dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale (89) derivanti dall’attività da essi svolta nell’ambito del progetto che sono trasferiti alle imprese partecipanti?

 sì

 no

Fornire maggiori informazioni (si noti che il contributo delle imprese partecipanti ai costi degli organismi di ricerca sarà dedotto da tale compenso):

C.

Se a nessuna delle domande della lettera B è stata data risposta affermativa, lo Stato EFTA può basarsi su un esame individuale dei progetti di collaborazione (90).

Proporre una valutazione individuale dei progetti di collaborazione tenendo conto degli elementi suesposti. Allegare alla notifica copia dei contratti e accordi.

Se a nessuna delle domande della lettera B è stata data risposta affermativa e la valutazione individuale del progetto di collaborazione non conduce al risultato di escludere la presenza di un aiuto di Stato, l'Autorità di vigilanza EFTA considererà come aiuto alle imprese l’intero valore del contributo dato al progetto dall’organismo pubblico di ricerca.

4.   Compatibilità degli aiuti a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE

Gli aiuti a favore della R & S & I destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto  (91) di comune interesse europeo possono essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE e secondo la definizione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE.

4.1.   Condizioni generali (cumulative)

A.

Si prega di confermare che:

il progetto contribuisce in maniera concreta, chiara e identificabile all’interesse del SEE (92);

E

il vantaggio conseguito dall’obiettivo del progetto non è limitato allo Stato o agli Stati EFTA che lo realizzano, ma si estende all’intero SEE (93);

E

il progetto rappresenta un progresso sostanziale per la realizzazione degli obiettivi SEE.

Si prega di fornire informazioni e prove:

B.

Precisare gli effetti positivi dell’aiuto:

importanti ricadute positive per la società;

contributo della misura al miglioramento della situazione del SEE per quanto riguarda la R & S & I nel contesto internazionale;

creazione di nuovi mercati;

sviluppo di nuove tecnologie;

altri effetti positivi.

C.

Illustrare le modalità di esecuzione del progetto (compresi i partecipanti e gli obiettivi) (94):

D.

Si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione del fatto che l’aiuto è necessario per conseguire l’obiettivo definito di interesse comune E costituisce un incentivo per l’esecuzione del progetto (95):

E.

Si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione del fatto che il progetto comporta un grado di rischio elevato:

F.

Si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione del fatto che il progetto riveste grande importanza tenuto conto della sua natura ed entità (96):

4.2.   Descrizione del progetto

Descrivere dettagliatamente il progetto. A titolo orientativo si veda la sezione 5.1 della presente scheda di informazioni complementari.

5.   Compatibilità degli aiuti a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE

Se al progetto notificato partecipano più beneficiari, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuno di essi.

5.1.   Aiuti a favore di progetti di R & S (97)

5.1.1.   Categorie di ricerca (98)

A.

Indicare quali stadi di ricerca (99) sono finanziati nel quadro della misura notificata:

ricerca fondamentale;

ricerca industriale;

sviluppo sperimentale.

B.

Se i progetti di R & S si estendono a più categorie di ricerca, elencare i vari compiti e precisare per ciascuno di essi se rientra in una delle categorie di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale oppure se non rientra in nessuna di queste categorie.

5.1.2.   Costi ammissibili

Tutti i costi ammissibili devono essere imputati a una specifica categoria di R & S  (100). Precisare i costi ammissibili e indicarne l’importo.

 

Ricerca fondamentale

Ricerca industriale

Sviluppo sperimentale

Costi di personale

 

 

 

Costo di strumenti e attrezzature

 

 

 

Costi dei fabbricati e dei terreni

 

 

 

Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato

 

 

 

Spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca

 

 

 

Altri costi di esercizio

 

 

 

5.1.3.   Intensità di aiuto e maggiorazioni

L’intensità di aiuto è calcolata in base ai costi ammissibili del progetto. Deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione  (101).

A.

Intensità di base (senza maggiorazioni) (102):

 

Ricerca fondamentale

Ricerca industriale

Sviluppo sperimentale

Intensità massima di aiuto

 

 

 

B.

Maggiorazioni:

Nel quadro della misura notificata si applicano maggiorazioni?

 sì

 no

In caso affermativo, di che tipo:

Viene applicata una maggiorazione per PMI?

 sì

 no

Specificare il livello della maggiorazione (103): …

Nel quadro della misura notificata viene applicata una maggiorazione per i) la collaborazione effettiva fra imprese, ii) la collaborazione fra un’impresa e un organismo di ricerca o iii) la diffusione dei risultati della ricerca (solo per progetti di ricerca industriale)?

 sì

 no

i)

Se si applica una maggiorazione per la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l’una dall’altra, confermare che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

nessuna impresa sostiene da sola più del 70 % dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;

E

il progetto comporta una collaborazione con almeno una PMI o la collaborazione è transfrontaliera, cioè le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate almeno in due Stati SEE diversi.

Specificare il livello della maggiorazione (104): …

ii)

Se si applica una maggiorazione perché il progetto comporta un’effettiva collaborazione fra un’impresa e un organismo di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R & S, confermare che sussistono le seguenti condizioni:

l’organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili;

E

l’organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

Specificare il livello della maggiorazione (105): …

iii)

Se in caso di ricerca industriale si applica una maggiorazione per l’ampia diffusione dei risultati della ricerca, precisare quale dei seguenti mezzi di diffusione viene utilizzato (almeno uno):

convegni tecnici o scientifici;

pubblicazione in riviste tecniche e scientifiche;

inserimento in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti);

divulgazione tramite software gratuito od open source.

Specificare il livello della maggiorazione (106):

C.

Indicare l’intensità di aiuto complessiva del progetto sostenuto nel quadro della misura notificata (comprese le maggiorazioni) (in %): …

5.1.4.   Condizioni specifiche per gli anticipi rimborsabili (107)

A.

L’aiuto ai progetti di R & S è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile?

 sì

 no

B.

L’aiuto concesso sotto forma di anticipo rimborsabile nel quadro della misura notificata è espresso in equivalente sovvenzione lordo (108)?

 sì

 no

In caso affermativo, indicare l’intensità di aiuto dell’anticipo rimborsabile espressa in equivalente sovvenzione lordo (109): …

Specificare inoltre in base a quale regime di aiuti autorizzato (110) è concesso l’aiuto e illustrare nei dettagli la metodologia utilizzata per determinare l’equivalente sovvenzione lordo, evidenziando i dati verificabili:

C.

Se l’aiuto non può essere espresso in termini di equivalente sovvenzione lordo, qual è il livello dell’anticipo rimborsabile in percentuale dei costi ammissibili?

Se il livello dell’anticipo rimborsabile a favore del progetto di R & S è superiore alle intensità di cui alle sezioni 5.1.2 e 5.1.3 (fino alle intensità massime di cui alla Sezione 5.1.5) della disciplina R & S & I, si prega di:

comunicare all'autorità di vigilanza EFTA informazioni dettagliate relative al rimborso in caso di successo nonché una chiara definizione di cosa s’intende per esito positivo delle attività di ricerca,

E

confermare che:

la misura prevede che, in caso di esito positivo, l’anticipo sarà rimborsato a un tasso d’interesse pari almeno al tasso applicabile conformemente agli orientamenti dell'autorità di vigilanza EFTA relativi al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (111);

in caso di successo superiore all’esito definito positivo, lo Stato EFTA ha diritto a chiedere pagamenti superiori al rimborso dell’importo dell’anticipo, inclusi gli interessi secondo il tasso di riferimento stabilito dall'autorità di vigilanza EFTA;

in caso di parziale successo, lo Stato EFTA esigerà che il rimborso sia garantito in proporzione al grado di successo conseguito.

5.1.5.   Clausola di allineamento (112)

A.

Nella misura notificata è prevista la clausola di allineamento?

 yes

 no

In caso affermativo potrebbero essere autorizzate intensità superiori a quelle ammesse di norma.

In caso affermativo si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione del fatto che concorrenti aventi sede al di fuori del SEE hanno ricevuto (nei tre anni precedenti), o riceveranno, aiuti di intensità equivalente per analoghi progetti, programmi, ricerche, sviluppo o tecnologie:

Esistono effettive o potenziali distorsioni dirette o indirette degli scambi internazionali?

 sì

 no

In caso affermativo, dimostrarlo.

Fornire informazioni sufficienti per permettere all'autorità di vigilanza EFTA di valutare la situazione, in particolare per quanto riguarda la necessità di prendere in considerazione il vantaggio competitivo di cui gode il concorrente del paese terzo:

5.2.   Aiuti per studi di fattibilità tecnica (113)

5.2.1.   Condizioni generali

Si tratta di studi preliminari ad attività di (114):

ricerca industriale;

sviluppo sperimentale.

5.2.2.   Intensità degli aiuti

Indicare l’intensità massima di aiuto (in %) (115):

L’intensità di aiuto è calcolata in base al costo degli studi di fattibilità del progetto.

5.3.   Aiuti destinati a coprire le spese di diritti di proprietà industriale delle PMI (116)

5.3.1.   Condizioni

L’aiuto riguarda quale stadio della ricerca (117)?

ricerca fondamentale;

ricerca industriale;

sviluppo sperimentale.

5.3.2.   Spese ammissibili e intensità di aiuto

A.

Precisare i costi ammissibili (118) e indicarne l’importo:

costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione: …

costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni: …

costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione: …

B.

Indicare l’intensità massima di aiuto (in %) (119): …

5.4.   Aiuti alle nuove imprese innovatrici  (120) (per piccole imprese)

Si prega di confermare che:

A.

il beneficiario è una piccola impresa secondo la definizione della legislazione del SEE, esistente da meno di 6 anni al momento della concessione dell’aiuto;

Si prega di fornire informazioni e prove:

B.

il beneficiario è un’impresa innovatrice.

Confermare che la sussistenza di questa condizione è confermata da:

una valutazione di un esperto esterno che dimostra che nel prossimo futuro il beneficiario metterà a punto prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto alla situazione attuale del settore nel SEE, e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

O

prove a dimostrazione del fatto che le spese di R & S rappresentano almeno il 15 % del totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell’aiuto oppure, nel caso di una start-up senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore dei conti esterno.

Giustificare nei dettagli le affermazioni di cui sopra:

C.

Precisare l’importo massimo dell’aiuto erogabile nel quadro del regime notificato (121): …

D.

Si prega di confermare che:

il beneficiario non ha ancora mai ricevuto aiuti alle nuove imprese innovatrici e fruirà dell’aiuto una sola volta nel periodo in cui risponde alla definizione di nuova impresa innovatrice.

E.

L’impresa beneficia di un cumulo di aiuti?

 sì

 no

In caso affermativo, indicare come saranno rispettate le regole specifiche sul cumulo degli aiuti previste per gli aiuti alle nuove imprese innovatrici (sezione 5.4 della disciplina R & S & I).

5.5.   Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi (122)

5.5.1.   Condizioni generali

A.

La misura notificata riguarda quale tipo di innovazione nei servizi (123)?

l’innovazione dei processi nei servizi;

l’innovazione dell’organizzazione nei servizi.

Descrivere in modo particolareggiato l’innovazione (dei processi o dell’organizzazione) (124):

B.

Si prega di confermare che:

l’innovazione dell’organizzazione è legata all’uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nell’ottica di modificare l’organizzazione;

l’innovazione ha la forma di un progetto, diretto da un capo progetto identificato e qualificato; anche i costi del progetto devono essere identificati;

il progetto sovvenzionato porta all’elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si può riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;

l’innovazione dei processi o dell’organizzazione rappresenta una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell’arte del settore interessato nel SEE;

il progetto di innovazione dei processi o dell’organizzazione comporta un grado di rischio evidente;

le grandi imprese beneficiano degli aiuti soltanto se collaborano con le PMI nell’attività sovvenzionata, mentre le PMI che collaborano sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.

Si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione di quanto affermato sopra.

5.5.2.   Spese ammissibili e intensità di aiuto

A.

Precisare i costi ammissibili (125) e indicarne l’importo:

 

Costi ammissibili

Spese di personale

 

Costo di strumenti e attrezzature

 

Costi dei fabbricati e dei terreni

 

Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato

 

Spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca

 

Altri costi di esercizio

 

B.

Indicare l’intensità massima di aiuto (in %) (126): …

L’intensità di aiuto è calcolata in base ai costi ammissibili del progetto.

5.6.   Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione  (127) (per PMI)

5.6.1.   Condizioni generali

A.

Indicare l’importo massimo dell’aiuto (non superiore a 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni): …

B.

Si prega di confermare che:

se il prestatore dei servizi non possiede una certificazione nazionale o europea, l’aiuto non copre più del 75 % dei costi ammissibili;

il beneficiario utilizza l’aiuto di Stato per acquistare i servizi al prezzo di mercato (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne riflette integralmente i costi, maggiorati di un margine di utile ragionevole).

Giustificare nei dettagli le affermazioni di cui sopra:

5.6.2.   Costi ammissibili

A.

Di quali tipi di aiuti si tratta?

aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione;

aiuti per servizi di supporto all’innovazione.

B.

Se si tratta di aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione, precisare i costi ammissibili e indicarne l’importo

consulenza gestionale: …

assistenza tecnologica: …

servizi di trasferimento di tecnologia: …

formazione: …

consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza: …

consulenza sull’uso delle norme: …

C.

Se si tratta di aiuti per servizi di supporto all’innovazione, precisare i costi ammissibili e indicarne l’importo

locali per ufficio: …

banche dati: …

biblioteche tecniche: …

ricerche di mercato: …

utilizzazione di laboratori: …

etichettatura di qualità: …

test e certificazione: …

5.6.3.   Condizioni specifiche per gli enti senza scopo di lucro

Se il prestatore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, l’aiuto può essere concesso sotto forma di riduzione del prezzo, consistente in tal caso nella differenza tra il prezzo pagato e il prezzo di mercato (o un prezzo che rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).

A.

L’aiuto è concesso sotto forma di riduzione del prezzo?

 sì

 no

In caso affermativo, dimostrare che esiste un sistema che garantisca la trasparenza rispetto all’integralità dei costi dei servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione forniti nonché rispetto al prezzo pagato dal beneficiario, in modo che l’aiuto ricevuto possa essere misurato e controllato.

5.7.   Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato  (128) (per le PMI)

5.7.1.   Condizioni generali

A.

Da dove proviene il personale altamente qualificato (129)?

organismi di ricerca

grandi imprese

Se possibile, fornire maggiori informazioni sugli organismi di ricerca e sulle grandi imprese di cui sopra:

B.

Si prega di confermare che:

il personale messo a disposizione non sostituisce altro personale;

il personale messo a disposizione è assegnato a funzione nuova creata nell’ambito dell’impresa beneficiaria.

Precisare qual è la nuova funzione:

il personale messo a disposizione ha lavorato per almeno due anni presso l’organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione;

esso si occupa di R & S & I nell’ambito della PMI che riceve l’aiuto.

5.7.2.   Spese ammissibili e intensità di aiuto

A.

Precisare i costi ammissibili e indicarne l’importo:

i costi di personale relativi all’utilizzazione e all’assunzione temporanea del personale altamente qualificato: …

indennità di mobilità per il personale messo a disposizione: …

B.

Si prega di confermare che i costi di consulenza (pagamento del servizio fornito dall’esperto, senza ricorrere all’esperto interno dell’impresa) sono esclusi dai costi ammissibili dell’aiuto per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

C.

Indicare l’intensità massima di aiuto (in %) (130): …

5.8.   Aiuti ai poli di innovazione  (131)

5.8.1.   Condizioni generali

A.

Di quali tipi di aiuti si tratta?

aiuti all’investimento;

aiuti al funzionamento per l’animazione dei poli.

B.

Si prega di confermare che:

l’aiuto è concesso esclusivamente alla persona giuridica che gestisce il polo di innovazione;

il beneficiario è incaricato di gestire la partecipazione e l’accesso ai locali, impianti e attività del polo.

Fornire informazioni dettagliate:

l’accesso ai locali, impianti e attività del polo non è limitato.

C.

I canoni pagati per l’utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo riflettono i relativi costi?

 sì

 no

In caso affermativo, illustrare come.

In caso negativo, fornire maggiori informazioni (specie per quanto riguarda l’esistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE; si veda la sezione 3.1 della disciplina R & S & I).

D.

Allegare un’analisi della specializzazione tecnologica del polo di innovazione, del potenziale regionale esistente, delle capacità di ricerca esistenti, della presenza nel SEE di poli con finalità analoghe e del volume commerciale potenziale delle attività del polo.

5.8.2.   Condizioni specifiche per gli aiuti agli investimenti per l’animazione dei poli

A.

Quali tipi di investimenti vengono realizzati?

per la creazione di poli di innovazione;

per l’ampliamento di poli di innovazione;

per l’animazione di poli di innovazione.

B.

L’aiuto è destinato a quali tipi di strutture?

locali destinati alla formazione e al centro di ricerca;

infrastrutture di ricerca ad accesso aperto, laboratorio, centro di prove;

infrastrutture di rete a banda larga.

C.

Precisare i costi ammissibili e indicarne l’importo:

costi relativi agli investimenti in terreni: …

edifici: …

macchinari: …

impianti: …

D.

Precisare l’intensità di base dell’aiuto (in %) (132): …

E.

Al beneficiario è applicata una maggiorazione?

 sì

 no

In caso affermativo, precisare:

Viene applicata una maggiorazione per le PMI?

 sì

 no

Specificare il livello della maggiorazione (133). …

5.8.3.   Condizioni specifiche per gli aiuti al funzionamento per l’animazione dei poli

A.

Durata dell’aiuto: …anni

Se l’aiuto è concesso per più di 5 anni, fornire solidi argomenti a giustificazione di una così lunga durata (134).

B.

L’aiuto è decrescente

 sì

 no

C.

Precisare i costi ammissibili e indicarne l’importo:

marketing per attirare nuove imprese nel polo: …

gestione delle installazioni del polo ad accesso aperto: …

organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri del polo: …

D.

Intensità di aiuto:

aiuti decrescenti (precisare i tassi decrescenti per ciascun anno) (135): …

aiuti non decrescenti (%) (136): …

6.   Effetto di incentivazione e necessità dell’aiuto  (137)

6.1.   Condizione generale

A.

L’attività di R & S & I era già stata avviata prima che il beneficiario avesse presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali (138)?

 sì

 no

In caso affermativo, l'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che l’aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario.

B.

In caso negativo, indicare le date:

l'attività di R & D & I è iniziata il:

il beneficiario ha presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali il:

Si prega di allegare documenti che dimostrino quanto sopra.

6.2.   Valutazione dell’effetto di incentivazione

Se l’aiuto è concesso per:

l’innovazione dell’organizzazione e dei processi nei servizi,

poli di innovazione,

progetti di R & S di grandi imprese,

studi di fattibilità di grandi imprese,

progetti di R & S di PMI per importi di aiuto superiori a 7,5 milioni EUR,

studi di fattibilità di PMI per importi di aiuto superiori a 7,5 milioni EUR,

l'Autorità di vigilanza EFTA esigerà che l’effetto di incentivazione dell’aiuto sia dimostrato da una valutazione. Passare alle domande successive.

Negli altri casi, l'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che l’effetto di incentivazione sia automaticamente presente per la misura d’aiuto.

6.2.1.   Condizioni generali

Se occorre dimostrare l’effetto di incentivazione per più imprese partecipanti al progetto notificato, le informazioni che seguono vanno date per ciascuna di esse.

Per verificare se i progetti di aiuto inducono i beneficiari a modificare il proprio comportamento in modo da aumentare il loro livello di attività di R & S & I, l'Autorità di vigilanza EFTA richiede una valutazione per le categorie di ricerca per cui considera che l’effetto di incentivazione non sia automaticamente presente (elencate alla sezione 4.2 del presente modulo di notificazione).

Si prega di compilare la seguente sezione sulla valutazione dell’incremento dell’attività di RSI tratteggiando un’analisi comparativa di una situazione senza aiuti e della situazione con gli aiuti previsti.

6.2.2.   Criteri

A.

Si avrà un aumento delle dimensioni del progetto?

 sì

 no

In caso affermativo, che tipo di aumento?

aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti);

aumento del numero di persone assegnate ad attività di R & S & I;

altri tipi di aumento: …

Comprovare gli incrementi dichiarati sopra:

B.

Si avrà un aumento della portata del progetto?

 sì

 no

In caso affermativo, che tipo di aumento?

aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto;

un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato;

altri tipi di aumento: …

Comprovare gli incrementi dichiarati sopra:

C.

Si avrà un aumento del ritmo del progetto?

 sì

 no

In caso affermativo, dimostrare che il progetto verrà portato a termine più rapidamente con l’aiuto che senza l’aiuto:

D.

Si avrà un aumento dell’importo totale della spesa di R & S & I?

 sì

 no

In caso affermativo, che tipo di aumento?

aumento della spesa totale di R & S & I da parte del beneficiario dell’aiuto;

modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti);

aumento delle spese di R & S & I del beneficiario dell’aiuto in rapporto al fatturato totale;

altri tipi di aumento: …

Comprovare gli incrementi dichiarati sopra:

E.

Lo Stato membro può anche dimostrare l’effetto di incentivazione dell’aiuto utilizzando altri indicatori quantitativi e qualitativi. Si prega di fornire informazioni e prove:

7.   Criteri che determinano la necessità di un esame dettagliato  (139)

Se l’aiuto riguarda un progetto di R & S & I o uno studio di fattibilità, si prega di compilare la Sezione 7.1. Se si tratta di aiuti per l’innovazione dell’organizzazione e dei processi nei servizi o per poli di innovazione, passare alla Sezione 7.2 della scheda di informazioni complementari. Negli altri casi non è prescritto un esame dettagliato.

7.1.   Progetti e studi di fattibilità

A.

I costi ammissibili relativi alla ricerca fondamentale rappresentano il … (%) del totale dei costi ammissibili (rapporto I).

Se il rapporto I è maggiore del 50 %, vi è una impresa che riceve un aiuto di importo superiore ai 20 milioni EUR (140) per progetto/studio di fattibilità?

 sì

 no

B.

I costi ammissibili relativi alla ricerca industriale e agli studi di fattibilità preliminari alla ricerca industriale rappresentano il … (%) del totale dei costi ammissibili (rapporto II).

Se la somma dei due rapporti (I + II) è maggiore del 50 %, vi è una impresa che riceve un aiuto di importo superiore ai 10 milioni EUR per progetto/studio di fattibilità?

 sì

 no

C.

Se la somma dei due rapporti (I + II) è maggiore del 50 %, vi è una impresa che riceve un aiuto di importo superiore ai 7,5 milioni EUR per progetto/studio di fattibilità?

 sì

 no

Se la risposta a una delle tre domande precedenti è affermativa, la misura notificata è soggetta ad un esame dettagliato e occorre fornire informazioni complementari perché l'Autorità di vigilanza EFTA possa compiere l’esame dettagliato (sezione 8 della scheda di informazioni complementari).

7.2.   Aiuti all’innovazione del processo e dell’organizzazione nei servizi e aiuti ai poli d’innovazione

Se si tratta di aiuti per l’innovazione dell’organizzazione e dei processi nei servizi o per poli di innovazione, vi è una impresa che riceve un aiuto di importo superiore ai 5 milioni EUR per progetto?

 sì

 no

Se si tratta di aiuti ai poli di innovazione, è il polo di innovazione (persona giuridica che gestisce il polo di innovazione) che riceve un aiuto di importo superiore ai 5 milioni EUR?

 sì

 no

Se la risposta è affermativa, la misura notificata è soggetta ad un esame dettagliato e occorre fornire informazioni complementari perché l'Autorità di vigilanza EFTA possa compiere l’esame dettagliato (sezione 8 della scheda di informazioni complementari).

Si noti che l'Autorità di vigilanza EFTA procederà ad un esame dettagliato anche in tutti i casi notificati perché esiste un obbligo di notifica individuale a norma del regolamento di esenzione per categoria.

8.   Informazioni complementari ai fini di un esame dettagliato  (141)

Se al progetto notificato soggetto ad esame dettagliato partecipano più beneficiari, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuno di essi. Le informazioni fornite nella presente Sezione non dispensano dall’obbligo di descrivere dettagliatamente il progetto notificato e tutti i partecipanti nelle precedenti sezioni della scheda.

8.1.   Osservazioni generali

L’esame dettagliato mira ad assicurare che importi elevati di aiuto alla R & S & I non alterino la concorrenza in misura contraria al comune interesse, ma contribuiscano effettivamente al suo conseguimento. Ciò accade quando i vantaggi derivanti dall’aiuto di Stato in termini di R & S & I supplementare sono più importanti del danno per la concorrenza e per gli scambi.

Le informazioni richieste più sotto rappresentano un elenco indicativo degli elementi di cui l'Autorità di vigilanza EFTA può aver bisogno per un esame dettagliato. Si tratta di orientamenti volti a rendere trasparenti e prevedibili le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA e la relativa motivazione, per garantire la prevedibilità e la certezza del diritto.

A.

Gli Stati EFTA sono invitati ad attingere in particolare alle fonti di informazione elencate sotto. Si prega di indicare se simili documenti giustificativi sono allegati alla notifica.

valutazioni di regimi di aiuti di Stato o di misure di aiuto di Stato precedenti;

valutazioni dell’impatto effettuate dalle autorità che concedono gli aiuti;

valutazioni dei rischi;

relazioni finanziarie;

piani d’impresa interni;

pareri di esperti;

altri studi in materia di R & S & I.

B.

Indicare gli effetti positivi della misura notificata e allegare i documenti che li comprovano.

aumento netto di attività di R & S & I svolte dall’impresa;

contributo della misura al miglioramento globale del settore interessato per quanto riguarda il livello di R & S & I;

contributo della misura al miglioramento della situazione del SEE per quanto riguarda la R & S & I nel contesto internazionale;

altri: …

Per ciascuna delle sezioni seguenti allegare i documenti pertinenti per la misura notificata. Gli Stati EFTA sono invitati a fornire tutti gli elementi che ritengono utili per l’esame della misura notificata.

8.2.   Imperfezioni del mercato (142)

A.

Indicare qual è l’imperfezione specifica del mercato che ostacola la R & S & I nel presente caso e giustifica l’aiuto di Stato, allegando i relativi documenti giustificativi.

ricadute di conoscenza (esternalità positive/beni pubblici);

asimmetrie e imperfezioni dell’informazione;

mancanza di coordinamento.

B.

Se gli aiuti di Stato sono destinati a progetti o attività di R & S & I in zone assistite, fornire le seguenti informazioni

svantaggi legati alla situazione periferica e ad altre caratteristiche regionali;

specifici dati economici locali, ragioni sociali e/o storiche che giustificano un livello ridotto di attività di R & S & I rispetto ai dati medi rilevanti e/o alla situazione a livello nazionale e/o del SEE;

qualsiasi altro indicatore pertinente che attesti un maggior grado di imperfezione del mercato.

8.3.   Strumento adeguato (143)

Indicare per quali motivi lo Stato EFTA ha deciso di fare ricorso a uno strumento selettivo come l’aiuto di Stato per incrementare le attività di R&S&I e allegare gli opportuni documenti giustificativi:

studi d’impatto della misura proposta;

raffronto con le opzioni alternative prese in considerazione dallo Stato EFTA;

altri elementi: …

8.4.   Effetto di incentivazione e analisi dell’aiuto (144)

A.

Specificare il cambiamento di comportamento del beneficiario cui mira l’aiuto (nuovo progetto avviato a seguito dell’aiuto, potenziamento della dimensione, portata o ritmo di un progetto) e allegare gli opportuni documenti giustificativi.

Descrivere mediante un’analisi controfattuale il comportamento del beneficiario nel caso in cui il progetto non avesse beneficiato dell’aiuto.

Illustrare perché l’aiuto sia necessario per rendere il progetto più attraente del progetto descritto nell’analisi controfattuale, cioè lo stesso progetto senza l’aiuto.

B.

Per dimostrare l’esistenza di un effetto di incentivazione si possono utilizzare gli elementi seguenti. Indicare quelli pertinenti per la misura notificata e allegare gli opportuni documenti giustificativi.

livello di redditività;

importo dell’investimento e tempistica dei flussi di cassa;

livello di rischio che presenta il progetto di ricerca (145);

valutazione continua.

8.5.   Proporzionalità dell'aiuto (146)

A.

Se vi erano più candidati (potenziali) per la realizzazione del progetto di R & S & I nello Stato EFTA, il beneficiario è stato scelto mediante procedura di selezione aperta?

 sì

 no

Si prega di fornire informazioni più dettagliate e gli opportuni documenti giustificativi.

B.

Spiegare come viene garantito che l’importo dell’aiuto sia limitato al minimo necessario e allegare gli opportuni documenti giustificativi:

8.6.   Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi (147)

8.6.1.   Mercati rilevanti e effetti sugli scambi

A.

Se del caso, descrivere la probabile incidenza dell’aiuto sulla concorrenza nel processo di innovazione (148): …

B.

Indicare se è probabile che l’aiuto incida su un mercato del prodotto.

 sì

 no

Precisare quali sono i mercati del prodotto sui quali l’aiuto avrà probabilmente un’incidenza:

C.

Per ciascuno di tali mercati, fornire una stima indicativa della quota di mercato del beneficiario:

Per ciascuno di tali mercati, fornire una stima indicativa della quota di mercato delle altre imprese presenti sul mercato. Se possibile, indicare il relativo indice di Herfindahl-Hirschman (HHI):

D.

Descrivere la struttura e le dinamiche dei mercati rilevanti, allegando gli opportuni documenti giustificativi:

E.

Se del caso, fornire informazioni sull’incidenza sugli scambi (spostamento dei flussi di scambio e la delocalizzazione dell’attività economica).

8.6.2.   Distorsione degli incentivi dinamici

Nella sua analisi degli effetti dell’aiuto sugli incentivi dinamici a investire dei concorrenti, l'Autorità di vigilanza EFTA prenderà in considerazione gli elementi seguenti. Indicare per quali di essi sono allegati documenti giustificativi.

importo dell’aiuto;

prossimità al mercato/categoria di aiuto;

procedura di selezione aperta;

barriere all’uscita;

incentivi a competere per un mercato futuro;

differenziazione del prodotto e intensità della concorrenza.

8.6.3.   Creazione di potere di mercato

Nella sua analisi degli effetti dell’aiuto sul potere di mercato del beneficiario, l'Autorità di vigilanza EFTA prenderà in considerazione gli elementi seguenti. Indicare per quali di essi sono allegati documenti giustificativi.

potere di mercato del beneficiario dell’aiuto e struttura del mercato;

livello delle barriere all’ingresso sul mercato;

potere dell’acquirente;

processo di selezione.

8.6.4.   Mantenimento di strutture di mercato inefficienti

Indicare se l’aiuto è concesso:

in mercati caratterizzati da sovraccapacità;

ad industrie in declino;

in settori sensibili.

Si prega di fornire informazioni più dettagliate e gli opportuni documenti giustificativi.

9.   Cumulo  (149)

A.

L’aiuto concesso nel quadro della misura notificata è cumulabile con altri aiuti (150)?

 sì

 no

B.

In caso affermativo, indicare quali sono le regole in materia di cumulo applicabili alla misura notificata.

C.

Indicare come sarà verificato il rispetto delle regole in materia di cumulo nel quadro della misura notificata.

10.   Relazioni e monitoraggio  (151)

10.1.   Relazioni annuali

Si noti che quest'obbligo di fornire informazioni ai sensi della disciplina R & S & I lascia impregiudicato l’obbligo di fornire informazioni ai sensi della decisione n. 195/04/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA  (152).

Ci impegniamo a presentare all'Autorità di vigilanza EFTA relazioni annuali sull’esecuzione della misura notificata, contenenti tutti gli elementi seguenti (153):

nome del beneficiario,

importo dell’aiuto per beneficiario,

intensità di aiuto,

settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti sovvenzionati.

10.2.   Schede informative, monitoraggio

A.

Ci impegniamo a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione degli aiuti, contenenti tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto dei costi ammissibili e dell’intensità di aiuto massima autorizzabile.

B.

Ci impegniamo a conservare le registrazioni dettagliate di cui sopra (lettera A) per dieci anni dalla data di concessione degli aiuti.

C.

Ci impegniamo a presentare le registrazioni dettagliate di cui sopra (lettera A) su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

11.   Altre informazioni

Vogliate fornire in questa sezione ogni altra informazione che ritenete necessaria ai fini della valutazione della misura o delle misure di aiuto in questione a norma della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

(78)  Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 14/07/COL del 7 febbraio 2007 relativa alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (non ancora pubblicata nella GU). Consultabile all’indirizzo: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/"

(79)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3), integrato nell'allegato XV dell’accordo SEE mediante decisione del comitato misto SEE n. 120/2008 (pubblicata nella GU L 339 del 18.12.2008, pag. 111, supplemento SEE n. 79 del 18.12.2008, pag. 20), entrata in vigore l’8.11.2008."

(80)  Per la definizione dei termini si veda la sezione 2.2, lettera d), della disciplina R & S & I."

(81)  Ossia misure di cui alle sezioni 5.3, 5.4, 5.6 e 5.7 della scheda di informazioni complementari. Si noti che la misura di cui alla sezione 5.4 è applicabile solo alle piccole imprese."

(82)  Cfr. la nota 20."

(83)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 2.1."

(84)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 3.1."

(85)  Per maggiori informazioni la sezione 3.1.1 della disciplina R & S & I (nota 25)."

(86)  Per maggiori informazioni la sezione 3.1.1 della disciplina R & S & I."

(87)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 3.2."

(88)  Per maggiori informazioni si veda la sezione 3.2.2 della disciplina R & S & I (nota 29)."

(89)  Per maggiori informazioni si veda la sezione 3.2.2 della disciplina R & S & I (nota 30)."

(90)  Può anche non sussistere aiuto quando l’esame dell’accordo contrattuale fra i partner porti a concludere che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di R & S & I, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto."

(91)  L'Autorità di vigilanza EFTA può anche considerare che un gruppo di progetti costituisce un unico progetto."

(92)  Si noti che il comune interesse del SEE deve essere dimostrato in termini pratici: ad esempio, va dimostrato che il progetto permette di compiere progressi significativi verso la realizzazione di specifici obiettivi SEE."

(93)  Il fatto che il progetto venga realizzato da imprese di paesi diversi non è sufficiente."

(94)  È indispensabile che questi aspetti dei progetti siano chiaramente definiti."

(95)  A titolo orientativo si vedano i criteri di cui alla sezione 6 della presente scheda di informazioni complementari."

(96)  Nel senso che ha un obiettivo significativo ed è di dimensioni considerevoli."

(97)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.1."

(98)  Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione e/o dell'Autorità di vigilanza EFTA nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale di Frascati relativo a The Measurement of Scientific and technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (OCSE, 2002)."

(99)  Per la definizione dei termini si veda la sezione 2.2. lettere e), f) e g), della disciplina R & S & I."

(100)  Cfr. sezione 5.1.4 della disciplina R & S & I. I costi ammissibili riguardano gli aiuti ai progetti di R & S (cfr. sezione 5.1) e gli aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi (sezione 5.5)."

(101)  Nel caso di aiuti di Stato a favore di un progetto di R & S realizzato in collaborazione fra organismi di ricerca e imprese, il cumulo degli aiuti derivanti da un sostegno diretto dello Stato a un progetto di ricerca specifico e, qualora configurino aiuti, i contributi di organismi di ricerca a favore del medesimo progetto, non possono superare le intensità di aiuto applicabili alle singole imprese beneficiarie."

(102)  L’intensità dell’aiuto non può superare il 100 % per la ricerca fondamentale, il 50 % per la ricerca industriale e il 25 % per lo sviluppo sperimentale."

(103)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese."

(104)  L’intensità dell’aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l’80 %."

(105)  L’intensità dell’aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l’80 %. La maggiorazione non si applica all’organismo di ricerca."

(106)  L’intensità dell’aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l’80 %."

(107)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.1.5."

(108)  L’equivalente sovvenzione lordo di un anticipo rimborsabile rispecchia la probabilità che l’anticipo venga rimborsato dai beneficiari."

(109)  L’equivalente sovvenzione lordo deve soddisfare le condizioni relative alle intensità massime di aiuto di cui alle sezioni 5.1.2 e 5.1.3 della disciplina R & S & I."

(110)  Per maggiori informazioni si veda la sezione 5.1.5 della disciplina R & S & I (secondo comma)."

(111)  Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 69/06/COL del 22 marzo 2006 relativa agli orientamenti per la conversione tra monete nazionali e euro (GU L 324 del 23.11.2006, pag. 34, e supplemento SEE n. 57 del 23.11.2006, pag. 23)."

(112)  Cfr. la disciplina R & S& I, sezione 5.1.7"

(113)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.2."

(114)  Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione e/o dell'Autorità di vigilanza EFTA nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale di Frascati relativo a The Measurement of Scientific and technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (OCSE, 2002); Per la definizione dei termini si veda la sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R & S & I."

(115)  Per le PMI, l’intensità dell’aiuto non può superare il 75 % per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50 % per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale. per le grandi imprese, l’intensità dell’aiuto non può superare il 65 % per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40 % per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale."

(116)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.3."

(117)  Per la definizione dei termini si veda la sezione 2.2., lettere e), f) e g), della disciplina R & S & I."

(118)  Per maggiori informazioni si veda la sezione 5.3 (secondo comma) della disciplina R & S & I."

(119)  I livelli massimi di aiuto corrispondono ai livelli di aiuto che sarebbero stato ammissibili per l’aiuto alla R & S per quanto riguarda le attività di ricerca all’origine di tali diritti di proprietà industriale."

(120)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.4."

(121)  L’aiuto non può superare 1 milione di EUR nelle zone non assistite; 1,5 milioni EUR nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE; 1,25 milioni di EUR nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE;"

(122)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.5."

(123)  Per la definizione dei termini si veda la sezione 2.2,. lettere i) e j), della disciplina R & S & I."

(124)  Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi dell'Autorità di vigilanza EFTA nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale OSLO (Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3a edizione, OCSE, 2005)."

(125)  Per maggiori informazioni si veda la sezione 5.1.4 della disciplina R & S & I. Si noti che, in caso di innovazione dell’organizzazione, i costi degli strumenti e delle attrezzature coprono esclusivamente i costi degli strumenti e delle attrezzature TIC."

(126)  L’intensità massima di aiuto è del 15 % delle spese ammissibili per le grandi imprese, del 25 % delle spese ammissibili per le medie imprese, del 35 % delle spese ammissibili per le piccole imprese."

(127)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.6."

(128)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.7."

(129)  Per la definizione dei termini si veda la sezione 2.2, lettera k), della disciplina R & S & I."

(130)  L’intensità massima di aiuto è pari al 50 % dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona."

(131)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.8."

(132)  L’intensità massima dell’aiuto è pari al 15 % dei costi ammissibili."

(133)  L’intensità può essere aumentata di 20 punti percentuali al massimo per le piccole imprese e di 10 punti percentuali al massimo per le medie imprese."

(134)  In ogni caso non si può superare la durata di 10 anni."

(135)  L’intensità può ammontare al 100 % il primo anno, ma deve diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del quinto anno."

(136)  L’intensità massima dell’aiuto è pari al 50 % dei costi ammissibili."

(137)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 6."

(138)  Se la proposta si riferisce alla concessione di aiuti per un progetto di R & S & I, ciò non esclude che il potenziale beneficiario abbia già realizzato studi di fattibilità che non sono coperti dalla richiesta di aiuti di Stato."

(139)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 7.1."

(140)  Se del caso indicare il tasso di cambio applicato per rispondere alla domanda."

(141)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 7."

(142)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 7.3.1."

(143)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 7.3.2."

(144)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 7.3.3."

(145)  A questo proposito si noti che per gli aiuti di Stato destinati a progetti o attività di R & S & I situati in zone assistite, l’Autorità di vigilanza EFTA terrà conto degli svantaggi derivanti dal carattere periferico e di altre specificità regionali che hanno un’incidenza negativa sul livello di rischio del progetto di ricerca."

(146)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 7.3.4."

(147)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 7.4."

(148)  L’incidenza sulla concorrenza nel processo di innovazione sarà presa in considerazione se ha un impatto prevedibile sull’evoluzione della concorrenza sui mercati del prodotto. Per maggiori informazioni si veda la sezione 7.4 (terzo comma) della disciplina R & S & I."

(149)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 8."

(150)  Si precisa che gli aiuti a favore della R & S & I non possono essere cumulati con il sostegno de minimis a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella disciplina R & S & I."

(151)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 9.1."

(152)  Tale decisione corrisponde al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)."

(153)  Per i requisiti specifici per gli aiuti ai poli di innovazione si veda la sezione 9.1.1, quarto comma, della disciplina R & S & I.» "

« PARTE III.10

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI DI STATO PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica degli aiuti ai quali si applica la disciplina dell'Autorità di vigilanza EFTA degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (di seguito: “disciplina per gli aiuti ambientali”)  (154). Essa va utilizzata anche per gli aiuti individuali per la tutela dell’ambiente non coperti dal regolamento generale di esenzione per categoria o soggetti a notifica individuale perché superano le soglie stabilite nel suddetto regolamento al di là delle quali scatta l’obbligo di notificazione individuale.

1.

Caratteristiche essenziali della misura notificata 61

2.

Obiettivo dell'aiuto 62

3.

Compatibilità degli aiuti ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE 62

3.1.

Aiuti per il superamento delle norme comunitarie o per l'innalzamento del livello di tutela ambientale da parte delle imprese in assenza di norme comunitarie 63

3.2.

Aiuti per l’adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore 66

3.3.

Aiuti agli studi ambientali 68

3.4.

Aiuti per il risparmio energetico 70

3.5.

Aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili 73

3.6.

Aiuti alla cogenerazione 78

3.7.

Aiuti al teleriscaldamento energeticamente efficiente 84

3.8.

Aiuti per la gestione dei rifiuti 87

3.9.

Aiuti per il risanamento di siti contaminati 89

3.10.

Aiuti al trasferimento di imprese 91

3.11.

Aiuti connessi a regimi di autorizzazioni scambiabili 93

4.

Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti 95

4.1.

Condizioni generali 95

4.2.

Valutazione dell'effetto di incentivazione 95

5.

Compatibilità degli aiuti ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE 96

5.1.

Condizioni generali (cumulative) 96

5.2.

Descrizione del progetto 97

6.

Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali 97

6.1.

Condizioni generali 97

6.2.

Necessità dell’aiuto 99

6.3.

Proporzionalità dell'aiuto 99

7.

Criteri che determinano la necessità di una valutazione dettagliata 100

8.

Informazioni supplementari per la valutazione dettagliata 101

8.1.

Osservazioni generali 101

8.2.

Fallimento del mercato 101

8.3.

Strumento adeguato 102

8.4.

Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti 102

8.5.

Proporzionalità degli aiuti 103

8.6.

Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi 104

9.

Cumulo 106

10.

Relazioni e monitoraggio 106

10.1.

Relazioni annuali 106

10.2.

Monitoraggio e valutazione 107

11.

Altre informazioni 107

1.   Caratteristiche essenziali della misura notificata

Si prega di compilare le parti del modulo di notifica pertinenti sulla base delle caratteristiche della misura notificata. Il modulo comporta anche alcune istruzioni per la sua compilazione.

A.

Precisare il tipo di aiuto e compilare le parti pertinenti della sezione 3 [“Compatibilità degli aiuti ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE”] della scheda di informazioni complementari:

aiuti per il superamento delle norme comunitarie o per l’innalzamento del livello di tutela ambientale da parte delle imprese in assenza di norme comunitarie — compilare la sezione 3.1;

aiuti per l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie — compilare la sezione 3.1;

aiuti alla PMI per l’adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore — compilare la sezione 3.2;

aiuti agli studi ambientali — compilare la sezione 3.3;

aiuti per il risparmio energetico — compilare la sezione 3.4;

aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili — compilare la sezione 3.5;

aiuti alla cogenerazione — compilare la sezione 3.6;

aiuti al teleriscaldamento energeticamente sufficiente — compilare la sezione 3.7;

aiuti per la gestione dei rifiuti — compilare la sezione 3.8;

aiuti per il risanamento di siti contaminati — compilare la sezione 3.9;

aiuti al trasferimento di imprese — compilare la sezione 3.10;

aiuti connessi a regimi di autorizzazioni scambiabili — compilare la sezione 3.11;

aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali — compilare la sezione 6.

Compilare inoltre la sezione 4 (“Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti”) la sezione 7 (“Criteri che determinano la necessità di una valutazione dettagliata”), la sezione 8 (“Informazioni supplementari per la valutazione dettagliata”)  (155) , e la sezione 10 (“Relazioni e monitoraggio”).

B.

Spiegare le principali caratteristiche della misura notificata (obiettivi, effetti probabili dell’aiuto, strumento dell’aiuto, intensità dell’aiuto, beneficiari, budget ecc.).

C.

L’aiuto può essere cumulato con altri aiuti?

 sì

 no

In caso affermativo, compilare la sezione 9 (“Cumulo”) della presente scheda di informazioni complementari.

D.

L’aiuto è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo?

 sì

 no

In caso affermativo, compilare la sezione 5 [“Compatibilità degli aiuti ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE”] della presente scheda di informazioni complementari.

E.

Se l’aiuto individuale notificato è stato concesso nel quadro di un regime di aiuti autorizzato, si prega di fornire informazioni su tale regime (numero del caso, denominazione del regime, data dell’autorizzazione dell'Autorità di vigilanza EFTA):

F.

Se viene applicato un aiuto specifico/una maggiorazione per le piccole imprese, si prega di confermare che i beneficiari rispondono alla definizione di piccola impresa secondo la legislazione SEE:

G.

Se viene applicato un aiuto specifico/una maggiorazione per le medie imprese, si prega di confermare che i beneficiari rispondono alla definizione di media impresa secondo la legislazione SEE:

H.

Se del caso, indicare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica:

I.

Tutti i documenti allegati dagli Stati EFTA al modulo di notifica devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della scheda di informazioni complementari.

2.   Obiettivo dell’aiuto

A.

Alla luce degli obiettivi di comune interesse di cui alla disciplina per gli aiuti ambientali (sezione 1.2), indicare le finalità ambientali perseguite dalla misura notificata. Fornire una descrizione dettagliata di ogni tipo di aiuto da accordare ai sensi della misura notificata:

B.

Se la misura notificata è già stata applicata in passato, indicarne i risultati in termini di tutela dell’ambiente (citando il numero di caso corrispondente e la data d’autorizzazione dell'Autorità di vigilanza EFTA e, se possibile, allegando le relazioni di valutazione nazionali sulla misura):

C.

Se si tratta di una misura nuova, indicare i risultati previsti e il periodo nel corso del quale saranno conseguiti:

3.   Compatibilità degli aiuti ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE

Se al progetto notificato come aiuto individuale partecipano più beneficiari, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuno di essi.

3.1.   Aiuti per il superamento delle norme comunitarie o per l’innalzamento del livello di tutela ambientale da parte delle imprese in assenza di norme comunitarie  (156)

3.1.1.   Natura degli investimenti oggetto dell’aiuto e norme applicabili

A.

Specificare se l’aiuto è concesso per:

consente al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività, superando le norme comunitarie applicabili (157), indipendentemente dall’esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie;

oppure

investimenti che consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività in assenza di norme comunitarie.

B.

Fornire informazioni dettagliate, inclusi, se del caso, dati sulle norme comunitarie rilevanti:

C.

Se l’aiuto è concesso per rispondere a norme nazionali che vanno al di là di quelle comunitarie, indicare tali norme nazionali applicabili e allegarne una copia:

3.1.2.   Intensità di aiuto e maggiorazioni

Nel caso di regimi d’aiuto, l’intensità di aiuto deve essere calcolata per ciascuno dei beneficiari.

A.

Qual è l’intensità massima di aiuto applicabile alla misura notificata (158)?

B.

L’aiuto è concesso nell’ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva (159)?

 sì

 no

In caso affermativo, fornire dettagli sulla procedura di gara e allegare una copia del bando o della relativa bozza:

C.

Maggiorazioni

Ai progetti sono applicate delle maggiorazioni?

 sì

 no

In caso affermativo, specificare di che tipo.

Nell’ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?

 sì

 no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile (160): …

Nell’ambito della misura notificata è applicata la maggiorazione per l’ecoinnovazione (161)?

 sì

 no

In caso affermativo, descrivere in che modo sono soddisfatte le seguenti condizioni:

gli attivi o il progetto ecoinnovativi rappresentano una novità o un sensibile miglioramento rispetto alla situazione del settore industriale pertinente a livello comunitario;

il beneficio ambientale previsto è significativamente maggiore rispetto al miglioramento derivato dall’evoluzione generale del livello tecnologico che caratterizza attività analoghe;

il carattere innovativo degli attivi o dei progetti in questione comporta un certo livello di rischio tecnologico, commerciale o finanziario superiore al rischio generalmente associato ad analoghi attivi o progetti non innovativi.

Fornire informazioni dettagliate che dimostrino che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte:

Specificare il livello della maggiorazione (162): …

D.

In caso di un regime d’aiuti, indicare l’intensità di aiuto complessiva dei progetti sovvenzionati nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni) (in %):

3.1.3.   Costi ammissibili (163)

A.

Si prega di confermare che i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d’investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello richiesto dalle norme comunitarie:

B.

Si prega di confermare anche che:

se il costo dell’investimento a favore della tutela ambientale può essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso alla tutela dell’ambiente;

oppure

i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l’investimento di riferimento (164);

e

i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso all’investimento supplementare per la tutela dell’ambiente e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell’investimento interessato.

C.

In cosa consistono i costi ammissibili?

investimenti in attivi materiali;

investimenti in attivi immateriali.

D.

Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:

investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;

investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

E.

Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l’acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

figurano all’attivo del bilancio dell’impresa e rimangono e sono sfruttati nell’azienda del beneficiario dell’aiuto per almeno cinque anni (165).

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;

e

l’importo totale o parziale dell’aiuto sarà eventualmente rimborsato.

F.

Nel caso di investimenti che mirano ad ottenere un livello di tutela ambientale superiore rispetto alle norme comunitarie, si prega di confermare le dichiarazioni appropriate:

qualora l’impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento necessari per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali;

qualora l’impresa si stia adeguando o superi norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie rilevanti o superi le norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento necessari per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie (166);

in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d’investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall’impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale.

G.

Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.1.4.   Norme specifiche applicabili agli aiuti per l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie (167)

In caso di aiuti per l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie, oltre a rispondere alle sezioni 3.1-3.1.3:

A.

Confermare che i nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e lungo le vie navigabili interne che rispettano le norme comunitarie adottate sono stati acquistati prima dell’entrata in vigore di queste, e che esse, una volta diventate obbligatorie, non si applicano retroattivamente ai veicoli già acquistati:

Si prega di fornire informazioni dettagliate:

B.

Nei casi di interventi di equipaggiamento di veicoli già circolanti volti alla tutela ambientale nel settore dei trasporti, si prega di confermare:

che gli autoveicoli esistenti vengono adeguati a norme ambientali non ancora in vigore al momento in cui detti autoveicoli sono diventati operativi;

oppure

che essi non sono soggetti ad alcuna norma ambientale

3.2.   Aiuti per l’adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore (168)

3.2.1.   Condizioni di base

A.

Confermare che l’investimento è stato effettuato e concluso almeno un anno prima dell’entrata in vigore della norma:

 sì

 no

Se sì, nel caso di regimi di aiuto, si prega di fornire dettagli sul modo in cui tale condizione è rispettata:

Se sì, nel caso di aiuti individuali, si prega di fornire dettagli e documenti giustificativi pertinenti:

B.

Si prega di fornire dettagli sulle norme comunitarie rilevanti, così come sulle date rilevanti ai fini del rispetto della condizione A:

3.2.2.   Intensità di aiuto

Qual è l’intensità di base applicabile alla misura notificata?

per le piccole imprese (169): …;

per le medie imprese (170): …;

per le grandi imprese (171): … .

3.2.3.   Costi ammissibili

A.

Si prega di confermare che i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d’investimento necessari a raggiungere il livello di tutela ambientale richiesto dalla norma comunitaria rispetto al livello di tutela ambientale esistente richiesto prima dell’entrata in vigore di detta norma:

B.

Si prega inoltre di confermare che:

se il costo dell’investimento a favore della tutela ambientale può essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso alla tutela dell’ambiente;

oppure

i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l’investimento di riferimento (172);

e

i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso all’investimento supplementare per la tutela dell’ambiente e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell’investimento interessato.

C.

In cosa consistono i costi ammissibili?

investimenti in attivi materiali;

investimenti in attivi immateriali.

D.

Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:

investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;

investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

E.

Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l’acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

figurano all’attivo del bilancio dell’impresa e rimangono e sono sfruttati nell’azienda del beneficiario dell’aiuto per almeno cinque anni (173).

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;

e

l’importo totale o parziale dell’aiuto sarà eventualmente rimborsato.

F.

Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.3.   Aiuti agli studi ambientali  (174)

3.3.1.   Studi direttamente connessi a investimenti intesi al raggiungimento di norme che superano quelle comunitarie o innalzano il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie

A.

Si prega di confermare se l’aiuto è concesso per studi direttamente connessi a investimenti intesi al raggiungimento di norme che superano quelle comunitarie o innalzano il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie:

 sì

 no

In caso affermativo, specificare la finalità dell’investimento:

consente al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività, superando le norme comunitarie applicabili, indipendentemente dall’esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie;

oppure

consente al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività in assenza di norme comunitarie.

B.

Fornire informazioni dettagliate, inclusi, se del caso, dati sulle norme comunitarie rilevanti:

C.

Se l’aiuto è concesso per studi direttamente connessi a investimenti intesi al raggiungimento di norme nazionali che vanno al di là di quelle comunitarie, indicare tali norme nazionali applicabili e allegarne una copia:

D.

Descrivere i tipi di studi che saranno sovvenzionati:

3.3.2.   Studi direttamente connessi a investimenti intesi a consentire un risparmio energetico

Si prega di confermare che l’aiuto è concesso per studi direttamente connessi a investimenti intesi a consentire un risparmio energetico:

 sì

 no

In caso affermativo, si prega di fornire elementi che dimostrino in che modo la finalità dell’investimento in questione corrisponde alla definizione di risparmio energetico di cui al punto 70, paragrafo 2, della disciplina per gli aiuti ambientali:

3.3.3.   Studi direttamente connessi a investimenti per la produzione di energia rinnovabile

A.

Si prega di confermare se l’aiuto è concesso per studi direttamente connessi a investimenti finalizzati alla produzione di energia rinnovabile:

 sì

 no

In caso affermativo, si prega di fornire elementi che dimostrino in che modo la finalità dell’investimento in questione corrisponde alla definizione di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al punto 70, paragrafi 5 e 9, della disciplina per gli aiuti ambientali:

B.

Specificare i tipi di fonti di energia rinnovabili che si intende sostenere con l’investimento legato allo studio ambientale e fornire precisazioni:

3.3.4.   Intensità di aiuto e maggiorazioni

A.

Qual è l’intensità massima di aiuto applicabile alla misura notificata (175)?

B.

Nell’ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?

 sì

 no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile (176): …

3.4.   Aiuti per il risparmio energetico  (177)

3.4.1.   Condizioni di base

A.

Si prega di confermare che la misura notificata è conforme alla definizione di risparmio energetico di cui al punto 70, paragrafo 2, della disciplina per gli aiuti ambientali:

B.

Specificare, fornendo informazioni dettagliate, i tipi di misure sovvenzionate che consentono di realizzare un risparmio energetico, così come il livello di risparmio energetico da raggiungere:

3.4.2.   Aiuti agli investimenti

3.4.2.1.   Intensità di aiuto e maggiorazioni

A.

Qual è l’intensità di base applicabile alla misura notificata (178)? …

B.

Maggiorazioni

Nell’ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?

 sì

 no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile (179): …

C.

L’aiuto è concesso nell’ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva (180)?

 sì

 no

In caso affermativo, fornire dettagli sulla procedura di gara e allegare una copia del bando o della relativa bozza: …

D.

In caso di un regime d’aiuti, indicare l’intensità di aiuto complessiva dei progetti sovvenzionati nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni) (in %):

3.4.2.2.   Costi ammissibili (181)

A.

Per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili, confermare che i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d’investimento necessari a raggiungere un risparmio energetico superiore al livello prescritto dalle norme comunitarie:

B.

Confermare inoltre che

nel caso in cui il costo dell’investimento a favore della tutela ambientale possa essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso alla tutela dell’ambiente;

oppure

la parte dell’investimento direttamente connessa al risparmio energetico è calcolata rapportando l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l’investimento di riferimento (182);

e

i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso all’investimento supplementare per il risparmio energetico e verificatosi durante i primi tre anni di vita dell’investimento in esame nel caso delle PMI, durante i primi quattro anni nel caso delle grandi imprese che non fanno parte del sistema europeo di scambio dei diritti di emissioni di CO2, e durante i primi cinque anni nel caso delle grandi imprese che fanno parte del sistema europeo di scambio dei diritti di emissioni di CO2  (183).

C.

Nel caso di aiuti agli investimenti per il raggiungimento di un livello di risparmio energetico superiore a quello richiesto dalle norme comunitarie, si prega di indicare quale delle seguenti affermazioni è applicabile:

qualora l’impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento necessari per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali;

qualora l’impresa si stia adeguando o superi norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie rilevanti o superi le norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento necessari per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie (184);

in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d’investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall’impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale.

D.

In cosa consistono i costi ammissibili?

investimenti in attivi materiali;

investimenti in attivi immateriali.

E.

Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:

investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;

investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

F.

Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l’acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

figurano all’attivo del bilancio dell’impresa e rimangono e sono sfruttati nell’azienda del beneficiario dell’aiuto per almeno cinque anni (185).

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;

e

l’importo totale o parziale dell’aiuto sarà eventualmente rimborsato.

G.

Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale (186), che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

Se la notifica riguarda una misura di aiuti individuale, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.4.3.   Aiuti al funzionamento

A.

Si prega di fornire informazioni/calcoli che dimostrino che gli aiuti si limitano a compensare i sovraccosti netti di produzione derivanti dall’investimento, tenendo conto dei benefici derivanti dal risparmio energetico (187):

B.

Qual è la durata della misura d’aiuto al funzionamento (188)? …

C.

L’aiuto è decrescente?

 sì

 no

Qual è l’intensità:

degli aiuti decrescenti (indicare i tassi decrescenti per ciascun anno) (189): …;

degli aiuti non decrescenti (190): … .

3.5.   Aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili  (191)

3.5.1.   Condizioni di base

A.

Si prega di confermare che l’aiuto è concesso esclusivamente per la promozione delle fonti di energia rinnovabili come definite dalla disciplina per gli aiuti ambientali (192):

 sì

 no

B.

Nel caso della promozione di biocarburanti, si prega di confermare che l’aiuto è concesso solo per la promozione di biocarburanti sostenibili ai sensi di tale disciplina:

 sì

 no

C.

Specificare, fornendo informazioni dettagliate, i tipi di fonti di energia rinnovabili (193) sostenute nel quadro della misura notificata:

3.5.2.   Aiuti agli investimenti

3.5.2.1.   Intensità di aiuto e maggiorazioni

A.

Qual è l’intensità di base applicabile a ciascuna fonte di energia rinnovabile sostenuta dalla misura notificata (194)? …

B.

Nell’ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?

 sì

 no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile (195): …

C.

L’aiuto è concesso nell’ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva (196)?

 sì

 no

In caso affermativo, fornire dettagli sulla procedura di gara e allegare una copia del bando o della relativa bozza:

D.

In caso di un regime d’aiuti, indicare l’intensità di aiuto complessiva dei progetti sovvenzionati nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni) (in %):

3.5.2.2.   Costi ammissibili (197)

A.

Si prega di confermare che i costi ammissibili si limitano ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi caratteristici di una centrale elettrica tradizionale o di un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia:

B.

Confermare anche che:

nel caso in cui il costo dell’investimento a favore delle fonti di energia rinnovabili posa essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso alle fonti di energia rinnovabili;

oppure

i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l’investimento di riferimento (198);

e

i costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso agli investimenti supplementari per le fonti di energia rinnovabili e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell’investimento interessato.

C.

In cosa consistono i costi ammissibili?

investimenti in attivi materiali;

investimenti in attivi immateriali.

D.

Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:

investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;

investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

E.

Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l’acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

figurano all’attivo del bilancio dell’impresa e rimangono e sono sfruttati nell’azienda del beneficiario dell’aiuto per almeno cinque anni (199).

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;

e

l’importo totale o parziale dell’aiuto sarà eventualmente rimborsato.

F.

Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.5.3.   Aiuti al funzionamento

In funzione dell’alternativa scelta per la valutazione dell’aiuto al funzionamento (200), compilare la parte pertinente della sezione qui di seguito.

3.5.3.1.   Alternativa 1

A.

Fornire, per la durata della misura notificata, le informazioni seguenti a dimostrazione che l’aiuto al funzionamento è concesso per coprire la differenza fra il costo di produzione di energia da fonti rinnovabili e il prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

analisi dettagliata dei costi di produzione dell’energia da ciascuna delle fonti di energia rinnovabili interessata (201):

analisi dettagliata del prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

B.

Si prega di dimostrare che l’aiuto sarà concesso solo fino al completamento, conformemente alle consuete norme contabili, dell’ammortamento degli impianti (202), e di fornire un’analisi dettagliata dell’ammortamento di ciascun tipo (203) di investimento a favore della tutela dell’ambiente:

Per i regimi di aiuto, specificare come sarà garantito il rispetto di questa condizione:

Per gli aiuti individuali, fornire un’analisi dettagliata che dimostri che questa condizione è soddisfatta:

C.

Nel determinare l’importo degli aiuti al funzionamento, si prega di dimostrare come viene detratto dai costi di produzione qualsiasi aiuto agli investimenti concesso all’impresa interessata per il nuovo impianto:

D.

Gli aiuti coprono anche una normale remunerazione del capitale?

 sì

 no

In caso affermativo, fornire precisazioni nonché informazioni/calcoli che mostrino il tasso normale di remunerazione e indicare le ragioni per cui il tasso scelto è adeguato:

E.

Per gli aiuti alla produzione di energia rinnovabile dalla biomassa, nei casi in cui gli aiuti al funzionamento siano superiori all’importo dell’investimento, si prega di fornire dati/documenti giustificativi (basati su esempi di calcolo per i regimi di aiuto o su calcoli dettagliati per gli aiuti individuali) che dimostrino che i costi totali sostenuti dall’impresa dopo l’ammortamento dell’impianto continuano a superare i prezzi di mercato dell’energia:

F.

Specificare i meccanismi di sostegno (tenendo conto dei requisiti di cui sopra), e in particolare i metodi di calcolo dell’importo dell’aiuto:

per i regimi d’aiuto, sulla base di un esempio (teorico) di progetto ammissibile:

Si prega inoltre di confermare che la metodologia di calcolo sopra descritta sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato:

per gli aiuti individuali, fornire un calcolo dettagliato dell’importo dell’aiuto (tenendo conto dei requisiti di cui sopra):

G.

Qual è la durata della misura notificata?

La prassi della Commissione e dell’Autorità di vigilanza EFTA è limitare l’autorizzazione a 10 anni. In caso affermativo, ci si impegna a notificare nuovamente la misura entro il termine di 10 anni?

 sì

 no

3.5.3.2.   Alternativa 2

A.

Fornire una descrizione dettagliata del certificato verde o del sistema di gare d’appalto (incluse, fra l’altro, informazioni sul livello dei poteri discrezionali, il ruolo dell’amministratore, il meccanismo di fissazione dei prezzi, il meccanismo di finanziamento, il meccanismo di sanzione e il meccanismo di ridistribuzione):

B.

Qual è la durata della misura notificata (204)?

C.

Fornire dati/calcoli che dimostrino che l’aiuto è indispensabile per garantire la redditività delle fonti di energia rinnovabili:

D.

Fornire dati/calcoli che dimostrino che l’aiuto non determina globalmente una sovraccompensazione a vantaggio di fonti di energia rinnovabili:

E.

Fornire informazioni/calcoli che dimostrino che l’aiuto non disincentiva i produttori dall’essere più competitivi:

3.5.3.3.   Alternativa 3 (205)

A.

Qual è la durata della misura d’aiuto al funzionamento (206)? …

B.

Fornire, per la durata della misura notificata, le informazioni seguenti a dimostrazione che l’aiuto al funzionamento è concesso per compensare la differenza fra il costo di produzione di energia da fonti rinnovabili e il prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

analisi dettagliata dei costi di produzione dell’energia da ciascuna delle fonti di energia rinnovabili interessata (207):

analisi dettagliata del prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

C.

L’aiuto è decrescente?

 sì

 no

Qual è l’intensità:

degli aiuti decrescenti (indicare i tassi decrescenti per ciascun anno) (208): …

degli aiuti non decrescenti (209): …

3.6.   Aiuti alla cogenerazione  (210)

3.6.1.   Condizioni di base

Confermare se tale aiuto è concesso esclusivamente ad unità di cogenerazione conformi alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui al punto 70, paragrafo 11, della disciplina per gli aiuti ambientali:

 sì

 no

3.6.2.   Aiuti agli investimenti

Si prega di confermare che:

la nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata secondo la definizione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione 2007/74/CE della Commissione (211);

il miglioramento di un’unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un’unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte:

3.6.2.1.   Intensità di aiuto e maggiorazioni

A.

Qual è l’intensità di base applicabile alla misura notificata (212)? …

B.

Maggiorazioni

Nell’ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?

 sì

 no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile (213): …

C.

L’aiuto è concesso nell’ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva (214)?

 sì

 no

In caso affermativo, fornire dettagli sulla procedura di gara e allegare una copia del bando o della relativa bozza:

D.

In caso di un regime d’aiuti, indicare l’intensità di aiuto complessiva dei progetti sovvenzionati nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni) (in %):

3.6.2.2.   Costi ammissibili (215)

A.

Si prega di confermare che i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d’investimento necessari alla realizzazione di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento:

B.

Si prega di confermare inoltre che:

se il costo dell’investimento a favore della cogenerazione può essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso alla cogenerazione;

oppure

i sovraccosti di investimento direttamente legati alla cogenerazione sono calcolati rapportando l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l’investimento di riferimento (216);

e

i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso all’investimento supplementare e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell’investimento interessato.

C.

In cosa consistono i costi ammissibili?

investimenti in attivi materiali;

investimenti in attivi immateriali.

D.

Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:

investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;

investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

E.

Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l’acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

figurano all’attivo del bilancio dell’impresa e rimangono e sono sfruttati nell’azienda del beneficiario dell’aiuto per almeno cinque anni (217).

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;

e

l’importo totale o parziale dell’aiuto sarà eventualmente rimborsato.

F.

Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.6.3.   Aiuti al funzionamento

A.

Si prega di confermare che l’unità di cogenerazione preesistente è conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui al punto 70, paragrafo 11, della disciplina per gli aiuti ambientali, e presenta un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata come prescritto dalla direttiva 2004/8/CE e dalla decisione 2007/74/CE (218):

B.

Confermare inoltre che gli aiuti al funzionamento a favore della cogenerazione ad alto rendimento sono concessi esclusivamente:

alle imprese che provvedono alla distribuzione pubblica di calore e di energia elettrica, ove questi siano prodotti a costi superiori al prezzo di mercato (219);

a favore dell’impiego industriale della cogenerazione di calore e di energia elettrica, laddove si possa dimostrare che il costo di produzione di un’unità di energia ottenuta mediante tale tecnica è superiore al prezzo di mercato di un’unità di energia tradizionale (220).

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che le condizioni rilevanti sono soddisfatte:

3.6.3.1.   Alternativa 1

A.

Fornire le informazioni seguenti a dimostrazione che l’aiuto al funzionamento è concesso per coprire la differenza fra il costo di produzione di energia in unità di cogenerazione e il prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

analisi dettagliata dei costi di produzione dell’energia in unità di cogenerazione (221):

analisi dettagliata del prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

B.

Si prega di dimostrare che l’aiuto sarà concesso solo fino al completamento, conformemente alle consuete norme contabili, dell’ammortamento degli impianti (222), e di fornire un’analisi dettagliata dell’ammortamento di ciascun tipo di investimento a favore della tutela dell’ambiente:

Per i regimi di aiuto, specificare come sarà garantito il rispetto di questa condizione:

Per gli aiuti individuali, fornire un’analisi dettagliata che dimostri che questa condizione è soddisfatta:

C.

Nel determinare l’importo degli aiuti al funzionamento, si prega di dimostrare come viene detratto dai costi di produzione qualsiasi aiuto agli investimenti concesso all’impresa interessata per il nuovo impianto:

D.

Gli aiuti coprono anche una normale remunerazione del capitale?

 sì

 no

In caso affermativo, fornire precisazioni nonché informazioni/calcoli che mostrino il tasso normale di remunerazione e indicare le ragioni per cui il tasso scelto è adeguato:

E.

Per gli aiuti a sostegno delle unità di cogenerazione di calore ed elettricità basate sulla biomassa, se gli aiuti al funzionamento sono superiori all’importo dell’investimento, si prega di fornire dati/documenti giustificativi (basati su esempi di calcolo per i regimi di aiuto o su calcoli dettagliati per gli aiuti individuali) che dimostrino che i costi totali sostenuti dall’impresa dopo l’ammortamento dell’impianto continuano a superare i prezzi di mercato dell’energia:

F.

Specificare i meccanismi di sostegno (tenendo conto dei requisiti di cui sopra), e in particolare i metodi di calcolo dell’importo dell’aiuto:

per i regimi d’aiuto, sulla base di un esempio (teorico) di progetto ammissibile:

Si prega inoltre di confermare che la metodologia di calcolo sopra descritta sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato:

per gli aiuti individuali, fornire un calcolo dettagliato dell’importo dell’aiuto (tenendo conto dei requisiti di cui sopra):

G.

Qual è la durata della misura notificata?

La prassi dell'autorità di vigilanza EFTA è limitare l’autorizzazione a 10 anni. In caso affermativo, ci si impegna a notificare nuovamente la misura entro il termine di 10 anni?

 sì

 no

3.6.3.2.   Alternativa 2

A.

Fornire una descrizione dettagliata del certificato o del sistema di gare d’appalto (incluse, fra l’altro, informazioni sul livello dei poteri discrezionali, il ruolo dell’amministratore e il meccanismo di fissazione dei prezzi):

B.

Qual è la durata della misura notificata (223)?

C.

Fornire dati/calcoli che dimostrino che l’aiuto è indispensabile per garantire la redditività della produzione di energia negli impianti di cogenerazione:

D.

Fornire dati/calcoli che dimostrino che l’aiuto non determina globalmente una sovraccompensazione a vantaggio dell’energia prodotta in impianti di cogenerazione:

E.

Fornire informazioni/calcoli che dimostrino che l’aiuto non disincentiva i produttori di energia in cogenerazione dall’essere più competitivi:

3.6.3.3.   Alternativa 3

A.

Qual è la durata della misura d’aiuto al funzionamento (224)? …

B.

Fornire, per la durata della misura notificata, le informazioni seguenti a dimostrazione che l’aiuto al funzionamento è concesso per compensare la differenza fra il costo di produzione di energia in impianti di cogenerazione e il prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

analisi dettagliata dei costi di produzione dell’energia negli impianti di cogenerazione:

analisi dettagliata del prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

C.

L’aiuto è decrescente?

 sì

 no

Qual è l’intensità:

degli aiuti decrescenti (indicare i tassi decrescenti per ciascun anno) (225): …

degli aiuti non decrescenti (226): …

3.7.   Aiuti al teleriscaldamento energeticamente efficiente  (227)

3.7.1.   Condizioni di base

Si prega di confermare che:

gli aiuti ambientali agli investimenti a favore di impianti di teleriscaldamento energeticamente efficiente conducono ad un risparmio di energia primaria;

e

l’impianto di teleriscaldamento beneficiario soddisfa la definizione di teleriscaldamento energeticamente efficiente di cui al punto 70, paragrafo 13, della disciplina per gli aiuti ambientali;

e

l’operazione combinata di produzione di calore (e di elettricità nel caso della cogenerazione) e di distribuzione di calore risulta in un risparmio di energia primaria;

oppure

l’investimento è inteso ad utilizzare e distribuire il calore di scarto ai fini del teleriscaldamento.

Per i regimi di aiuto, specificare come viene garantito il rispetto di questa condizione:

Nel caso di aiuti individuali, fornire informazioni dettagliate e documenti giustificativi pertinenti:

3.7.2.   Intensità di aiuto e maggiorazioni

A.

Qual è l’intensità di base applicabile alla misura notificata (228)? …

B.

Nell’ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?

 sì

 no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile (229): …

C.

L’aiuto è concesso nell’ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva (230)?

 sì

 no

In caso affermativo, fornire dettagli sulla procedura di gara e allegare una copia del bando o della relativa bozza:

D.

In caso di un regime d’aiuti, indicare l’intensità di aiuto complessiva dei progetti sovvenzionati nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni) (in %):

3.7.3.   Costi ammissibili (231)

A.

Si prega di confermare che i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d’investimento necessari ad effettuare un investimento che conduca al teleriscaldamento energeticamente efficiente rispetto all’investimento di riferimento:

B.

Confermare inoltre che:

nel caso in cui il costo dell’investimento a favore della tutela dell’ambiente possa essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso al teleriscaldamento energeticamente efficiente;

oppure

i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l’investimento di riferimento (232);

e

i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso all’investimento supplementare e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell’investimento interessato.

C.

In cosa consistono i costi ammissibili?

investimenti in attivi materiali;

investimenti in attivi immateriali.

D.

Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:

investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;

investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

E.

Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l’acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

figurano all’attivo del bilancio dell’impresa e rimangono e sono sfruttati nell’azienda del beneficiario dell’aiuto per almeno cinque anni (233).

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;

e

l’importo totale o parziale dell’aiuto sarà eventualmente rimborsato.

F.

Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.8.   Aiuti per la gestione dei rifiuti  (234)

3.8.1.   Condizioni generali

Si prega di confermare che le condizioni seguenti sono soddisfatte:

gli aiuti sono concessi per la gestione dei rifiuti di altre imprese, ivi comprese le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di energia, che sia conforme alla classificazione gerarchica dei principi della gestione dei rifiuti (235);

l’investimento è inteso a ridurre l’inquinamento prodotto da altre imprese (“gli inquinatori”), escluso l’inquinamento prodotto dal beneficiario degli aiuti;

gli aiuti non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa comunitaria, ovvero da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un’impresa per gli inquinatori;

gli investimenti vanno oltre lo “stato dell’arte” (236) oppure prevedono un impiego innovativo di tecnologie tradizionali;

i materiali interessati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell’ambiente;

gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di riciclaggio dei materiali senza potenziare la raccolta dei medesimi.

Fornire inoltre informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte:

3.8.2.   Intensità di aiuto

A.

Qual è l’intensità di base applicabile alla misura notificata (237)? …

B.

Nell’ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?

 sì

 no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile (238):

C.

In caso di un regime d’aiuti, indicare l’intensità di aiuto complessiva dei progetti sovvenzionati nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni) (in %):

3.8.3.   Costi ammissibili  (239)

A.

Si prega di confermare che i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d’investimento, sostenuti dal beneficiario, necessari a effettuare un investimento che conduca alla gestione dei rifiuti, rispetto all’investimento di riferimento, ad esempio una produzione tradizionale di pari capacità che non prevede la gestione dei rifiuti:

B.

Confermare inoltre che:

se il costo dell’investimento a favore della gestione dei rifiuti può essere facilmente individuabile, i costi ammissibili corrispondono a tali costi connessi alla gestione dei rifiuti;

oppure

i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l’investimento di riferimento (240);

e

dai costi ammissibili sono detratti i costi di un tale investimento di riferimento;

i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso all’investimento supplementare per la gestione dei rifiuti e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell’investimento interessato.

C.

In cosa consistono i costi ammissibili?

investimenti in attivi materiali;

investimenti in attivi immateriali.

D.

Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:

investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;

investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

E.

Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l’acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

figurano all’attivo del bilancio dell’impresa e rimangono e sono sfruttati nell’azienda del beneficiario dell’aiuto per almeno cinque anni (241).

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;

e

l’importo totale o parziale dell’aiuto sarà eventualmente rimborsato.

F.

Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.9.   Aiuti per il risanamento di siti contaminati  (242)

3.9.1.   Condizioni generali

Si prega di confermare che le condizioni seguenti sono soddisfatte:

gli aiuti agli investimenti a favore delle imprese che rimediano ai danni ambientali mediante il risanamento di siti contaminati (243) portano a un livello superiore di tutela ambientale.

Descrivere in dettaglio tale miglioramento della tutela ambientale, fornendo anche, se del caso, le informazioni disponibili sul sito, il tipo di contaminazione, una descrizione dell’attività che ha causato la contaminazione, e la procedura di risanamento prevista:

l’inquinatore (244) responsabile della contaminazione non è individuabile oppure non è possibile addebitargli i costi dell’inquinamento.

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che la condizione di cui sopra è soddisfatta:

3.9.2.   Intensità di aiuto e costi ammissibili

A.

Qual è l’intensità di base applicabile alla misura notificata (245)?

B.

Si prega di confermare che l’importo totale degli aiuti non sarà in nessun caso superiore ai costi effettivi dei lavori di risanamento:

C.

Specificare i costi dei lavori di risanamento (246):

D.

Confermare che l’aumento di valore del terreno è dedotto dai costi ammissibili:

Precisare come ciò viene garantito:

E.

Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, conforme ai principi sopra indicati, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, conformemente ai principi sopra indicati, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.10.   Aiuti al trasferimento di imprese  (247)

3.10.1.   Condizioni generali

A.

Si prega di confermare che:

il cambiamento di ubicazione è dettato da motivi di tutela o di prevenzione ambientale e fa seguito a una decisione amministrativa o giudiziaria emessa da un’autorità pubblica competente, oppure è il frutto di un concordato tra l’impresa e l’autorità pubblica competente;

l’impresa rispetta le norme ambientali più rigorose applicabili alla nuova regione di insediamento.

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte:

B.

Si prega di confermare che il beneficiario degli aiuti:

è un’impresa ubicata in un'area urbana o in una zona speciale di conservazione designata ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (248), che svolge, nel rispetto della normativa vigente, un’attività fonte di grave inquinamento e che, proprio a causa di tale ubicazione, deve lasciare il luogo in cui è insediata per spostarsi in una zona più adeguata;

oppure

è uno stabilimento o un impianto cui si applica la direttiva Seveso II (249).

Fornire informazioni dettagliate e documenti giustificativi:

3.10.2.   Intensità di aiuto e costi ammissibili

A.

Qual è l’intensità di base applicabile alla misura notificata (250)? …

B.

Nell’ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?

 sì

 no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile (251): …

C.

Si prega di fornire precisazioni e relativi documenti giustificativi (se del caso) in merito ai seguenti elementi legati agli aiuti al trasferimento di imprese:

a)

benefici:

ricavato della vendita o della locazione dell’impianto o del terreno sgomberati:

indennizzo corrisposto in caso di esproprio:

altri benefici connessi al trasferimento dell’impianto, in particolare i benefici derivanti dal miglioramento della tecnologia utilizzata, attuato in occasione del trasferimento, e le plusvalenze contabili derivanti dall’uso più consono dell’impianto:

investimenti connessi ad eventuali aumenti della capacità:

altri potenziali benefici:

b)

costi:

costi connessi all’acquisto del terreno, alla costruzione o all’acquisto di un nuovo impianto di capacità pari all’impianto sgomberato:

eventuali penali in cui è incorsa l’impresa per la risoluzione del contratto di locazione di terreni o di immobili, qualora la decisione amministrativa o giudiziaria che ne ordina il trasferimento comporti la risoluzione anticipata di detto contratto:

altri costi potenziali:

D.

Per i regimi di aiuto, indicare una metodologia di calcolo (ad esempio basandosi su un esempio teorico) per i costi ammissibili/importo dell’aiuto, che includa i benefici/costi di cui alla lettera C), che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato:

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato per i costi ammissibili/importo dell’aiuto del progetto di investimento notificato, che includa i benefici/costi di cui alla lettera C), e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.11.   Aiuti connessi a regimi di autorizzazioni scambiabili  (252)

A.

Descrivere in dettaglio il regime di autorizzazioni scambiabili, compresi, fra l’altro, gli obiettivi, le modalità di concessione, le autorità/entità interessate, il ruolo dello Stato, i beneficiari, gli aspetti procedurali:

B.

Spiegare in che modo:

il regime di autorizzazioni scambiabili è concepito in modo tale da conseguire obiettivi ambientali superiori a quelli a cui mirano le norme comunitarie che le imprese interessate sono tenute a rispettare:

l’assegnazione delle quote è effettuata in modo trasparente e si basa su criteri oggettivi e su dati provenienti da fonti della più elevata attendibilità:

la quantità totale di autorizzazioni o di quote scambiabili concesse a ciascuna impresa ad un prezzo inferiore al valore di mercato non supera le previsioni di fabbisogno dell’impresa quali stimate per una situazione senza sistema di scambio:

la metodologia di assegnazione non favorisce determinate imprese o determinati settori:

Nel caso in cui la metodologia di assegnazione favorisca determinate imprese o determinati settori, spiegare in che modo ciò sia giustificato dalla logica ambientale del regime stesso oppure come sia necessario ai fini della coerenza con altre politiche ambientali:

Si prega inoltre di spiegare in che modo:

l’assegnazione di autorizzazioni o di quote ai nuovi operatori non avviene a condizioni più favorevoli di quelle previste per le imprese già presenti sugli stessi mercati:

l’accesso al regime non deve essere indebitamente ostacolato dall’assegnazione alle imprese già presenti di autorizzazioni o di quote più elevate rispetto a quelle concesse ai nuovi operatori:

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte:

C.

Confermare che i seguenti criteri (253) sono rispettati dal regime:

i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti sono, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore e/o nello stesso mercato rilevante ove essi siano in una situazione fattuale simile;

E

l’asta integrale garantisce un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari;

E

l’aumento dei costi derivante dal regime di autorizzazioni scambiabili non può venir fatto gravare sul consumatore senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite (254)

E

si è utilizzata la tecnica più vantaggiosa all’interno del SEE come parametro per il livello di sovvenzione concessa.

Fornire informazioni dettagliate che dimostrino come sono applicati questi criteri:

4.   Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti  (255)

4.1.   Condizioni generali

A.

I progetti oggetto dell’aiuto sono cominciati prima della presentazione della domanda di aiuto da parte dei beneficiari alle autorità nazionali?

 sì

 no

In caso affermativo, l'autorità di vigilanza EFTA ritiene che l’aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario (256).

B.

In caso negativo, indicare le date:

Il progetto ambientale ha avuto inizio il: …

Il beneficiario ha presentato la domanda di aiuto alle autorità nazionali il: …

Si prega di allegare documenti che dimostrino quanto sopra.

4.2.   Valutazione dell’effetto di incentivazione

Se l’aiuto è concesso

a imprese che non siano PMI,

a PMI, ma è soggetto a una valutazione dettagliata,

l'autorità di vigilanza EFTA esigerà che l’effetto di incentivazione dell’aiuto sia dimostrato da una valutazione. Passare alle domande successive. Negli altri casi, l'autorità di vigilanza EFTA ritiene che l’effetto di incentivazione sia automaticamente presente per la misura d’aiuto.

4.2.1.   Condizioni generali

Se occorre dimostrare l’effetto di incentivazione per più imprese partecipanti al progetto notificato, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuna di esse. Per dimostrare l’effetto di incentivazione, l'autorità di vigilanza EFTA esige una valutazione da parte dello Stato membro che provi che in assenza di aiuti, ovvero nella situazione controfattuale, non sarebbe stata scelta l’alternativa più rispettosa per l’ambiente. Si prega di fornire le informazioni che seguono.

4.2.2.   Criteri

A.

Dimostrare che la situazione controfattuale è credibile:

B.

I costi ammissibili sono stati calcolati in linea con la metodologia di cui ai punti 81, 82 e 83 della disciplina per gli aiuti ambientali?

 sì

 no

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino la metodologia utilizzata:

C.

L’investimento sarebbe stato sufficientemente redditizio in assenza di aiuti?

 sì

 no

Fornire informazioni dettagliate e giustificativi in merito a tale redditività (257):

5.   Compatibilità degli aiuti ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE

Gli aiuti a favore della tutela dell’ambiente destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto  (258) di comune interesse europeo possono essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE.

5.1.   Condizioni generali (cumulative)

A.

Fornire informazioni dettagliate ed elementi giustificativi per quanto riguarda i termini di attuazione del progetto notificato, compresi partecipanti, obiettivi, effetti e mezzi per la realizzazione degli obiettivi (259):

B.

Confermare che:

si tratta di un progetto di comune interesse europeo (260): fornisce un contributo concreto, esemplare e identificabile alla realizzazione degli interessi comunitari in materia di tutela ambientale (261);

E

i vantaggi insiti negli obiettivi del progetto non si limitano allo Stato EFTA o agli Stati EFTA che lo realizzano ma si estendono all’intero SEE (262);

E

il progetto contribuisce in modo sostanziale agli obiettivi comunitari.

Si prega di fornire informazioni dettagliate e documenti giustificativi:

C.

Fornire informazioni dettagliate e giustificativi che dimostrino che l’aiuto è necessario E che costituisce un incentivo per l’esecuzione del progetto:

D.

Si prega di fornire informazioni e giustificativi a dimostrazione del fatto che il progetto comporta un grado di rischio elevato:

E.

Si prega di fornire informazioni e giustificativi a dimostrazione del fatto che il progetto riveste grande importanza tenuto conto del suo volume (263):

F.

Indicare il contributo (264) del beneficiario al progetto:

G.

Elencare gli Stati EFTA da cui provengono le imprese partecipanti al progetto notificato (265):

5.2.   Descrizione del progetto

Descrivere dettagliatamente il progetto, compresi, fra le altre cose, la struttura/organizzazione, i beneficiari, il budget, l’importo dell’aiuto, l’intensità di aiuto (266), gli investimenti interessati e i costi ammissibili. A titolo di guida, cfr. la sezione 3 della presente scheda di informazioni complementari.

6.   Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali  (267)

6.1.   Condizioni generali

A.

Si prega di spiegare in che modo gli sgravi o le esenzioni fiscali contribuiscono indirettamente a migliorare il livello di tutela ambientale, e indicare le ragioni per cui gli sgravi e le esenzioni fiscali non compromettono gli obiettivi generali perseguiti:

B.

Per gli sgravi o esenzioni da imposte armonizzate a livello comunitario si prega di confermare che:

l’aiuto è concesso per un periodo massimo di 10 anni;

e

i beneficiari corrispondono almeno il livello comunitario minimo di imposizione prescritto dalla direttiva applicabile (268).

Fornire, per ogni categoria di beneficiari, giustificativi riguardanti il livello minimo di imposizione da pagare (tasso effettivamente pagato, preferibilmente in EUR, e nelle stesse unità della legislazione SEE applicabile):

sono compatibili con la pertinente legislazione comunitaria applicabile e conformi ai limiti e alle condizioni ivi fissati.

Indicare le disposizioni rilevanti e fornire pertinenti documenti giustificativi:

C.

Per gli sgravi o esenzioni da imposte ambientali che non sono state armonizzate, o che sono state armonizzate ma i beneficiari pagano meno del livello comunitario minimo di imposizione, si prega di confermare che l’aiuto è concesso per un periodo massimo di 10 anni:

 sì

 no

Si prega inoltre di fornire quanto segue:

una descrizione dettagliata dei settori esonerati:

informazioni, per ogni settore, quanto alle tecniche più vantaggiose all’interno del SEE relativamente alla riduzione del danno ambientale cui mira l’imposta:

un elenco dei 20 maggiori beneficiari degli sgravi/riduzioni così come una descrizione dettagliata della loro situazione, in particolare il fatturato, le quote di mercato e l’entità della base imponibile:

6.2.   Necessità dell’aiuto

Si prega di confermare che:

i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti sono, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore e/o nello stesso mercato rilevante ove essi siano in una situazione fattuale simile;

E

l’imposta ambientale al netto dello sgravio porterebbe a un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari (269);

E

in assenza dell’aiuto, l’aumento sostanziale dei costi di produzione porterebbe a una contrazione notevole delle vendite se venisse fatto gravare sul consumatore (270).

Fornire i documenti giustificativi riguardanti le condizioni sopra indicate:

6.3.   Proporzionalità dell'aiuto

Specificare quale delle condizioni seguenti è soddisfatta:

A.

Il regime definisce i criteri a garanzia che ciascun beneficiario corrisponda una parte dell’imposta nazionale complessivamente equivalente alle prestazioni ambientali di ciascun beneficiario paragonate a quelle ottenute con la tecnica più vantaggiosa all’interno del SEE?

 sì

 no

Fornire informazioni dettagliate ed elementi comprovanti che questa condizione è soddisfatta:

B.

I beneficiari degli aiuti corrispondono almeno il 20 % dell’imposta nazionale?

 sì

 no

In caso negativo, si prega di dimostrare come possa essere giustificata un’aliquota inferiore nell’ottica di una limitata distorsione della concorrenza:

C.

Gli sgravi e le esenzioni fiscali sono condizionati alla conclusione di accordi tra lo Stato EFTA e le imprese o le associazioni di imprese beneficiarie?

 sì

 no

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate e giustificativi comprovanti che le imprese o le associazioni di imprese si impegnano a conseguire obiettivi di tutela ambientale aventi effetti equivalenti: i) all’imposizione legata alle prestazioni ambientali (271), oppure ii) al 20 % dell’imposta nazionale (272), oppure iii) all’applicazione del livello comunitario minimo di imposizione:

Confermare inoltre che:

il contenuto degli accordi è stato negoziato dallo Stato EFTA e stabilisce segnatamente gli obiettivi e lo scadenzario per il loro conseguimento;

lo Stato EFTA assicura un controllo indipendente e tempestivo degli impegni assunti in forza di questi accordi;

gli accordi saranno periodicamente rivisti alla luce di innovazioni tecnologiche o di altra natura e prevedono un sistema efficace di sanzioni da irrogare in caso di mancato adempimento degli impegni.

Specificare, per ogni settore, gli obiettivi e lo scadenzario e descrivere i meccanismi di controllo e revisione (ad esempio da parte di chi e con quale periodicità), così come il sistema di sanzioni:

7.   Criteri che determinano la necessità di una valutazione dettagliata  (273)

Indicare se la misura notificata rientra nelle seguenti categorie di aiuti:

per le misure che rientrano nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria: caso notificato all'Autorità di vigilanza EFTA in forza di un obbligo di notifica individuale dell’aiuto come previsto dal regolamento generale di esenzione per categoria;

aiuti agli investimenti: quando l’importo degli aiuti ad una singola impresa supera 7,5 Mio EUR (anche se nell’ambito di un regime di aiuti autorizzato);

aiuti al funzionamento per misure di risparmio energetico: quando l’importo degli aiuti per impresa supera 5 Mio EUR su cinque anni;

aiuti al funzionamento per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili e/o per la produzione combinata di calore rinnovabile: quando gli aiuti sono concessi a impianti a elettricità rinnovabile la cui capacità di produzione di elettricità rinnovabile supera 125 MW;

aiuti al funzionamento per la produzione di biocarburante: quando gli aiuti sono concessi ad impianti per la produzione di biocarburante la cui produzione supera 150 000 tonnellate l’anno;

aiuti al funzionamento per la cogenerazione: quando gli aiuti sono concessi ad impianti di cogenerazione la cui capacità di produzione di elettricità da cogenerazione supera 200 MW (274)

aiuti al funzionamento concessi a favore di nuovi impianti di energia rinnovabile calcolati sulla base di un calcolo dei costi esterni evitati (275).

In questo caso, si prega di fornire un’analisi comparativa dei costi motivata e quantificata, recante una valutazione dei costi esterni generati dai produttori di energia concorrenti, in modo da dimostrare che l’aiuto costituisce effettivamente una compensazione a fronte di costi esterni evitati (276).

Se la misura notificata rientra almeno in una di queste categorie di aiuti, è soggetta a una valutazione dettagliata e devono essere fornite informazioni supplementari per consentire all'Autorità di vigilanza EFTA di effettuarla (sezione 8 della presente scheda di informazioni complementari).

8.   Informazioni supplementari per la valutazione dettagliata  (277)

Se al progetto notificato soggetto alla valutazione dettagliata partecipano più beneficiari, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuno di essi. Le informazioni fornite nella presente sezione non dispensano dall’obbligo di descrivere dettagliatamente il progetto notificato, inclusi i partecipanti, nelle precedenti sezioni della scheda.

8.1.   Osservazioni generali

La valutazione dettagliata mira ad assicurare che importi elevati di aiuto alla tutela dell’ambiente non alterino la concorrenza in misura contraria al comune interesse, ma contribuiscano effettivamente al suo conseguimento. Ciò accade quando i vantaggi derivanti dall’aiuto di Stato in termini di benefici per l’ambiente sono più importanti del danno per la concorrenza e per gli scambi  (278) .

La valutazione dettagliata è effettuata sulla base degli elementi positivi e negativi specificati nelle sezioni 5.2.1 e 5.2.2 della disciplina per gli aiuti ambientali, che si applicano oltre ai criteri di cui al capitolo 3 della stessa disciplina.

Le informazioni richieste di seguito rappresentano un elenco indicativo degli elementi di cui l'Autorità di vigilanza EFTA può aver bisogno per una valutazione dettagliata. Si tratta di orientamenti volti a rendere trasparenti e prevedibili le decisioni del l'Autorità di vigilanza EFTA e la relativa motivazione, per garantire la prevedibilità e la certezza del diritto. Gli Stati EFTA dovrebbero fornire tutti gli elementi che ritengano utili per la valutazione del caso

Gli Stati EFTA sono invitati a basarsi in particolare sulle fonti di informazione elencate di seguito. Si prega di indicare se simili documenti giustificativi sono allegati alla notifica:

valutazioni di regimi di aiuti di Stato o di misure di aiuto di Stato precedenti;

valutazioni dell’impatto effettuate dall’autorità che concede gli aiuti;

altri studi in materia di tutela ambientale.

8.2.   Fallimento del mercato  (279)

A.

Indicare il contributo atteso dalla misura in termini di tutela ambientale (in modo quantificabile), allegando i documenti giustificativi:

B.

Indicare il livello di protezione ambientale perseguito rispetto alle norme comunitarie esistenti e/o alle norme di altri Stati membri del SEE e fornire i documenti giustificativi:

C.

Nel caso di aiuti per l’adeguamento a norme nazionali che vanno oltre le norme comunitarie, fornire le informazioni seguenti e (se del caso) documenti giustificativi:

natura, tipo e ubicazione dei principali concorrenti del beneficiario degli aiuti:

costi per l’attuazione delle norme nazionali (regimi di autorizzazioni scambiabili) che graverebbero sull’impresa in assenza di aiuti:

costi comparativi dell’attuazione di dette norme per i principali concorrenti del beneficiario:

8.3.   Strumento adeguato  (280)

Indicare per quali motivi lo Stato EFTA ha deciso di fare ricorso a uno strumento selettivo come l’aiuto di Stato per incrementare la tutela dell’ambiente e allegare i documenti giustificativi:

valutazioni d’impatto della misura proposta;

analisi comparativa delle opzioni alternative prese in considerazione dallo Stato EFTA;

motivazioni a riprova che il principio “chi inquina paga” è rispettato;

altro: …

8.4.   Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti  (281)

Oltre al calcolo dei sovraccosti di cui al capitolo 3 della disciplina per gli aiuti ambientali, fornire le informazioni in appresso.

A.

Dimostrare quali azioni specifiche (282) non sarebbero state intraprese dall’impresa in assenza di aiuti (situazione controfattuale) e fornire i documenti giustificativi:

B.

Almeno uno dei seguenti elementi deve risultare presente per dimostrare l’effetto ambientale previsto connesso al cambiamento di comportamento. Specificare gli elementi rilevanti per la misura notificata e fornire i documenti giustificativi:

aumento del livello di tutela ambientale;

ritmo accelerato di attuazione di norme non ancora in vigore.

C.

I seguenti elementi possono essere utilizzati per dimostrare l’effetto di incentivazione. Specificare gli elementi rilevanti per la misura notificata e fornire i documenti giustificativi (283):

vantaggi per la produzione;

condizioni di mercato;

eventuali future norme cogenti (se, a livello comunitario, vi sono negoziati in corso per introdurre norme obbligatorie, nuove o più rigorose, che la misura interessata mirerebbe a rispettare);

livello di rischio;

livello di redditività.

D.

Nel caso di aiuti concessi a imprese che si adeguano a norme nazionali o superiori alle norme comunitarie o adottate in assenza di norme comunitarie, fornire informazioni e giustificativi che dimostrino che il beneficiario degli aiuti avrebbe subito un danno notevole in termini di sovraccosti e non sarebbe stato in grado di sostenere i costi connessi all’immediata attuazione delle norme nazionali:

8.5.   Proporzionalità degli aiuti  (284)

A.

Fornire un calcolo accurato dei costi ammissibili, che dimostri che essi sono realmente limitati ai sovraccosti necessari a raggiungere il livello di tutela ambientale:

B.

I beneficiari sono stati scelti mediante un processo di selezione aperto?

 sì

 no

Si prega di fornire informazioni dettagliate (285) e documenti giustificativi:

C.

Spiegare come viene garantito che l’importo dell’aiuto sia limitato al minimo necessario e allegare documenti giustificativi:

8.6.   Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi  (286)

8.6.1.   Mercati rilevanti ed effetti sugli scambi

A.

Indicare se è probabile che l’aiuto incida sulla concorrenza fra imprese su un mercato del prodotto:

 sì

 no

quali sono i mercati del prodotto sui quali l’aiuto può avere un’incidenza (287):

B.

Per ciascuno di tali mercati, fornire una stima indicativa della quota di mercato del beneficiario:

Per ciascuno di tali mercati, fornire una stima indicativa delle quote di mercato delle altre imprese presenti sul mercato. Se possibile, indicare il relativo indice di Herfindahl-Hirschman (HHI):

C.

Descrivere la struttura e le dinamiche dei mercati rilevanti, allegando documenti giustificativi:

D.

Se del caso, fornire informazioni sull’incidenza sugli scambi (spostamento dei flussi di scambio e delocalizzazione dell’attività economica):

E.

L'Autorità di vigilanza EFTA prenderà in considerazione gli elementi seguenti nel valutare in che misura è probabile che il beneficiario possa aumentare o mantenere il livello delle vendite come conseguenza degli aiuti. Indicare per quali di essi sono allegati documenti giustificativi (288):

riduzione o compensazione dei costi unitari di produzione;

processi produttivi più rispettosi dell’ambiente;

nuovi prodotti.

8.6.2.   Incentivi dinamici/crowding out

Nella sua analisi degli effetti dell’aiuto sugli incentivi dinamici a investire dei concorrenti, l'Autorità di vigilanza EFTA prenderà in considerazione gli elementi seguenti (289) . Indicare per quali di essi sono allegati documenti giustificativi:

importo degli aiuti;

frequenza degli aiuti;

durata degli aiuti;

riduzione progressiva degli aiuti;

prontezza di adeguamento a norme future;

livello delle norme regolamentari rispetto agli obiettivi ambientali;

rischio di sovvenzioni incrociate;

neutralità tecnologica;

innovazione competitiva.

8.6.3.   Tenere in vita imprese inefficienti (290)

L'Autorità di vigilanza EFTA prenderà in considerazione gli elementi seguenti nella sua analisi degli effetti degli aiuti per evitare che siano impropriamente utilizzati a sostegno di imprese incapaci di adeguarsi a norme e tecnologie più rispettose dell’ambiente perché carenti sotto il profilo dell’efficienza (291). Indicare per quali di essi sono forniti documenti giustificativi e informazioni dettagliate:

tipo di beneficiari;

sovraccapacità del settore interessato dagli aiuti;

comportamento normale nel settore interessato dagli aiuti;

importanza relativa degli aiuti;

processo di selezione;

selettività.

8.6.4.   Potere di mercato/comportamento discriminatorio (292)

L'Autorità di vigilanza EFTA prenderà in considerazione gli elementi seguenti nella sua analisi degli effetti dell’aiuto sul potere di mercato del beneficiario. Indicare per quali di essi sono forniti documenti giustificativi e informazioni dettagliate:

potere di mercato del beneficiario degli aiuti e struttura del mercato;

nuovi arrivi;

differenziazione di prodotto e discriminazione di prezzo;

potere dell’acquirente.

8.6.5.   Conseguenze sugli scambi e sull’ubicazione (293)

Si prega di dimostrare che l’aiuto non è stato decisivo per la scelta dell’ubicazione per l’investimento:

9.   Cumulo  (294)

A.

L’aiuto concesso nel quadro della misura notificata è cumulato con altri aiuti (295)?

 sì

 no

B.

In caso affermativo, indicare quali sono le regole in materia di cumulo applicabili alla misura notificata:

C.

Indicare come sarà verificato il rispetto delle regole in materia di cumulo nel quadro della misura notificata:

10.   Relazioni e monitoraggio  (296)

10.1.   Relazioni annuali

Si noti che questo obbligo di presentare relazioni annuali lascia impregiudicato lo stesso tipo di obbligo di cui alla decisione n. 195/04/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA  (297) .

Confermare che ci si impegna a presentare relazioni annuali sull’esecuzione della misura di aiuto ambientale notificata all'Autorità di vigilanza EFTA, che specificheranno, per ciascun regime approvato, per quanto riguarda le grandi imprese, gli elementi elencati in appresso: -la ragione sociale dei beneficiari,

la ragione sociale dei beneficiari,

l’importo degli aiuti per beneficiario,

l’intensità di aiuto,

una descrizione degli obiettivi della misura e del tipo di tutela ambientale che si intende incentivare,

i settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti sovvenzionati,

una spiegazione di come sia stato rispettato l’effetto di incentivazione: 0 sì

Nel caso di sgravi o esenzioni fiscali, confermare che ci si impegna a presentare relazioni annuali contenenti gli elementi elencati in appresso:

i testi legislativi o regolamentari con cui vengono istituiti gli aiuti,

precisazioni sulle categorie di imprese che beneficiano degli sgravi o delle esenzioni fiscali,

precisazioni sui settori economici maggiormente interessati da detti sgravi/esenzioni:

10.2.   Monitoraggio e valutazione

A.

Confermare che ci si impegna a conservare una documentazione dettagliata relativa alla concessione degli aiuti, con tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto delle regole in materia di costi ammissibili e intensità di aiuto massima autorizzabile:

B.

Confermare che ci si impegna a garantire che la documentazione dettagliata di cui alla lettera A) sia conservata per dieci anni dalla data di concessione degli aiuti:

C.

Confermare che ci si impegna a fornire i documenti di cui alla lettera A) su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA:

11.   Altre informazioni

Si invita a fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria ai fini della valutazione delle misure in questione a norma della disciplina per gli aiuti ambientali.

(154)  Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 500/07/COL del 16 luglio 2008 relativa alla disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale [non ancora pubblicata nella GU].

Consultabile all’indirizzo: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/

"

(155)  Le sezioni 4, 7 e 8 non devono essere compilate in caso di esenzioni e sgravi da imposte ambientali rientranti nel campo d’applicazione del capo 4 della disciplina per gli aiuti ambientali."

(156)  Si veda la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.1."

(157)  Si noti che non possono essere concessi aiuti che permettono all’impresa di adeguarsi a norme comunitarie già adottate ma non ancora in vigore."

(158)  L’intensità massima d’aiuto è del 50 % dei costi d’investimento ammissibili."

(159)  Per maggiori dettagli sulla procedura di gara autenticamente competitiva richiesta, cfr. il punto 77 della disciplina per gli aiuti ambientali."

(160)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese."

(161)  Per maggiori informazioni cfr. il punto 78 della disciplina per gli aiuti ambientali."

(162)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali."

(163)  Per maggiori informazioni cfr. i punti da 80 a 84 della disciplina per gli aiuti ambientali."

(164)  Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali."

(165)  Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico."

(166)  Si noti che i costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela prescritto dalle norme comunitarie non sono ammissibili."

(167)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.2."

(168)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.3."

(169)  L’intensità massima di aiuto è del 25 % se l’investimento è effettuato e concluso più di tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore, e del 20 % se l’investimento è effettuato e concluso da uno a tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore."

(170)  L’intensità massima di aiuto è del 20 % se l’investimento è effettuato e concluso più di tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore, e del 15 % se l’investimento è effettuato e concluso da uno a tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore."

(171)  L’intensità massima di aiuto è del 15 % se l’investimento è effettuato e concluso più di tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore, e del 10 % se l’investimento è effettuato e concluso da uno a tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore."

(172)  Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali."

(173)  Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico."

(174)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.4."

(175)  L’intensità massima d’aiuto è del 50 % dei costi dello studio."

(176)  Quando l’aiuto è a nome di una PMI, l’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese."

(177)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.5."

(178)  L’intensità massima d’aiuto è il 60 % dei costi d’investimento ammissibili."

(179)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese."

(180)  Per maggiori dettagli sulla procedura di gara autenticamente competitiva richiesta, cfr. il punto 97 della disciplina per gli aiuti ambientali."

(181)  Per più ampie informazioni, cfr. il punto 98 della disciplina per gli aiuti ambientali."

(182)  Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali."

(183)  Si osservi che per le grandi imprese il periodo può essere ridotto a tre anni di vita dell’investimento ove si possa dimostrare che il periodo di ammortamento dell’investimento in esame non superi i tre anni."

(184)  Si noti che i costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela prescritto dalle norme comunitarie non sono ammissibili."

(185)  Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico."

(186)  Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali."

(187)  Si osservi che si devono detrarre dai costi di produzione gli eventuali aiuti agli investimenti concessi all’impresa e destinati al nuovo impianto."

(188)  Si noti che tale durata deve limitarsi a massimo 5 anni."

(189)  L’intensità di aiuto non deve essere superiore al 100 % dei sovraccosti nel primo anno ma deve diminuire in maniera lineare per raggiungere il tasso zero alla fine del quinto anno."

(190)  L’intensità massima d’aiuto è del 50 % dei sovraccosti."

(191)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.6."

(192)  Cfr. il punto 70, paragrafi 5-9, della disciplina per gli aiuti ambientali."

(193)  Gli aiuti agli investimenti e/o al funzionamento per la produzione di biocarburanti sono consentiti solo nel caso dei biocarburanti sostenibili."

(194)  L’intensità massima d’aiuto è il 60 % dei costi d’investimento ammissibili."

(195)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese."

(196)  Per maggiori dettagli sulla procedura di gara autenticamente competitiva richiesta, cfr. il punto 104 della disciplina per gli aiuti ambientali."

(197)  Per più ampie informazioni cfr. i punti 105 e 106 della disciplina per gli aiuti ambientali."

(198)  Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali."

(199)  Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico."

(200)  Per maggiori informazioni sull’alternativa 1 cfr. il punto 109 della disciplina per gli aiuti ambientali; per l’alternativa 2 cfr. il punto 110 della stessa disciplina e per l’alternativa 3 cfr. il punto 111."

(201)  Per i regimi di aiuto, le informazioni possono essere fornite sotto forma di un esempio di calcolo (teorico) (preferibilmente indicando gli importi in valore netto attuale). I costi di produzione andrebbero almeno specificati separatamente per ciascun tipo di fonte di energia rinnovabile. Può anche essere utile fornire informazioni specifiche per diverse capacità di impianto e per diversi tipi di impianti di produzione quando la struttura dei costi varia sensibilmente (ad esempio nei casi di centrali eoliche sulla terraferma e/o offshore)."

(202)  L’energia supplementare prodotta dall’impianto non potrà beneficiare di alcun sostegno finanziario. Gli aiuti possono tuttavia coprire anche una normale remunerazione del capitale."

(203)  L’ammortamento dovrebbe almeno essere specificato separatamente per ogni tipo di fonte di energia rinnovabile (preferibilmente indicando gli importi in valore netto attuale). Può anche essere utile fornire informazioni specifiche per diverse capacità di impianto, così come per le centrali eoliche sulla terraferma e/o offshore."

(204)  Si osservi che l'Autorità di vigilanza EFTA può autorizzare questo tipo di misura notificata per un periodo di 10 anni."

(205)  Gli Stati EFTA possono concedere aiuti al funzionamento conformemente alle disposizioni di cui al punto 100 della disciplina per gli aiuti ambientali."

(206)  La durata deve essere limitata a massimo 5 anni."

(207)  Per i regimi di aiuto, le informazioni possono essere fornite sotto forma di un esempio di calcolo (teorico) (preferibilmente indicando gli importi in valore netto attuale). I costi di produzione andrebbero almeno specificati separatamente per ciascun tipo di fonte di energia rinnovabile. Può anche essere utile fornire informazioni specifiche per diverse capacità di impianto così come per le centrali eoliche sulla terraferma e/o offshore."

(208)  L’intensità di aiuto non deve essere superiore al 100 % dei sovraccosti nel primo anno ma deve diminuire in maniera lineare per raggiungere il tasso zero alla fine del quinto anno."

(209)  L’intensità massima d’aiuto è del 50 % dei sovraccosti."

(210)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.7."

(211)   GU L 32 del 6.2.2007, pag. 183, integrata nell'accordo SEE al punto 24 dell'allegato IV."

(212)  L’intensità massima d’aiuto è il 60 % dei costi d’investimento ammissibili."

(213)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese."

(214)  Per maggiori dettagli sulla procedura di gara autenticamente competitiva richiesta, cfr. il punto 116 della disciplina per gli aiuti ambientali."

(215)  Per più ampie informazioni cfr. i punti 117 e 118 della disciplina per gli aiuti ambientali."

(216)  Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali."

(217)  Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico."

(218)   GU L 32 del 6.2.2007, pag. 183, integrata nell'accordo SEE al punto 24 dell'allegato IV."

(219)  Il carattere necessario degli aiuti sarà determinato prendendo in considerazione i costi e i proventi risultanti dalla produzione e dalla vendita del calore e dell’energia elettrica."

(220)  Il costo di produzione può comprendere la normale remunerazione del capitale dell’impianto ma da tale costo di produzione devono essere dedotti gli eventuali benefici ottenuti dall’impresa in termini di produzione di calore."

(221)  Per i regimi di aiuto queste informazioni possono essere fornite nella forma di un esempio di calcolo (teorico)."

(222)  L’energia supplementare prodotta dall’impianto non potrà beneficiare di alcun sostegno finanziario. Gli aiuti possono tuttavia coprire anche una normale remunerazione del capitale."

(223)  Si osservi che l'Autorità di vigilanza EFTA può autorizzare questo tipo di misura notificata per un periodo di 10 anni."

(224)  La durata deve essere limitata a massimo 5 anni."

(225)  L’intensità di aiuto non deve essere superiore al 100 % dei sovraccosti nel primo anno ma deve diminuire in maniera lineare per raggiungere il tasso zero alla fine del quinto anno."

(226)  L’intensità massima d’aiuto è del 50 % dei sovraccosti."

(227)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.8."

(228)  L’intensità massima d’aiuto è il 50 % dei costi ammissibili. Se gli aiuti sono intesi unicamente a favore della parte produttiva dell’impianto di teleriscaldamento, per gli impianti di teleriscaldamento energeticamente efficiente alimentati con fonti rinnovabili di energia o di cogenerazione, l’intensità massima di aiuto è del 60 % dei costi ammissibili."

(229)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese."

(230)  Per maggiori dettagli sulla procedura di gara autenticamente competitiva richiesta, cfr. il punto 123 della disciplina per gli aiuti ambientali."

(231)  Per maggiori informazioni cfr. i punti 124 e 125 della disciplina per gli aiuti ambientali."

(232)  Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali."

(233)  Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico."

(234)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.9."

(235)  Classificazione contenuta nella comunicazione della Commissione sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti [COM(96) 399 def. del 30.7.1996]. Per maggiori informazioni cfr la nota 53 della disciplina per gli aiuti ambientali."

(236)  Per la definizione cfr. la nota 54 della disciplina per gli aiuti ambientali."

(237)  L’intensità massima d’aiuto è il 50 % dei costi d’investimento ammissibili."

(238)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese."

(239)  Per più ampie informazioni, cfr. i punti 130 e 131 della disciplina per gli aiuti ambientali."

(240)  Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali."

(241)  Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico."

(242)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.10."

(243)  I danni ambientali interessati consistono nel degrado della qualità del suolo, delle acque di superficie o delle falde freatiche."

(244)  In questo contesto, per “inquinatore” si intende il responsabile secondo l’ordinamento di ciascuno Stato EFTA, fatta salva l’adozione di norme comunitarie in materia."

(245)  Gli aiuti possono raggiungere il 100 % dei costi ammissibili."

(246)  Nel caso di risanamento di siti contaminati, si considerano investimenti ammissibili tutte le spese sostenute dall’impresa per il risanamento del sito, a prescindere dal fatto che, sotto il profilo contabile, le si possa iscrivere o meno all’attivo del bilancio."

(247)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.11."

(248)   GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/106/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368)."

(249)  Direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, (GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13), (integrata nell'accordo SEE mediante decisione del comitato misto SEE n. 97/97 (GU L 193 del 9.7.1998, pag. 53 e supplemento SEE n. 27 del 9.7.1998, pag. 81), entrata in vigore il 1.12.1997) come modificata dalla direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003 (integrata nell'accordo SEE mediante decisione del comitato misto SEE n. 113/2004 (GU L 376 del 23.12.2004, pag. 51 e supplemento SEE n. 65 del 23.12.2004, pag. 34), entrata in vigore il 10.7.2004)."

(250)  L’intensità massima d’aiuto è il 50 % dei costi d’investimento ammissibili."

(251)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese."

(252)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.12."

(253)  Si osservi che questi criteri non si applicano al periodo fino al 31 dicembre 2012 nel caso dei regimi di autorizzazioni scambiabili conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32). (integrato nell'accordo SEE mediante decisione del comitato misto SEE n. 146/2007 (GU n. L 100 del 10.4.2008, pag. 92 e supplemento SEE n. 19 del 10.4.2008, pag. 90)."

(254)  Questa analisi può essere condotta sulla base delle stime, tra le altre cose, dell’elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato, stime da effettuare nell’ambito del rilevante mercato geografico. È possibile ricorrere alle stime del calo delle vendite e al relativo impatto sulla redditività dell’impresa."

(255)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.2."

(256)  Cfr. il punto 143 della disciplina per gli aiuti ambientali."

(257)  Tenendo debitamente conto dei vantaggi associati all’investimento in assenza di aiuti, compreso il valore delle autorizzazioni scambiabili di cui l’impresa interessata potrebbe disporre in virtù dell’investimento ecologico."

(258)  L'Autorità di vigilanza EFTA può anche considerare che un gruppo di progetti costituisca un unico progetto."

(259)  I progetti devono essere specifici e chiaramente definiti per quanto riguarda questi aspetti."

(260)  Il comune interesse europeo deve essere dimostrato in termini pratici: va ad esempio dimostrato che il progetto permette di compiere progressi significativi verso la realizzazione di specifici obiettivi ambientali della Comunità."

(261)  Ad esempio rivestendo una grande centralità ai fini della strategia ambientale del SEE o dell’Unione europea."

(262)  La realizzazione del progetto ad opera di imprese di diversi Stati membri del SEE non costituisce una condizione sufficiente."

(263)  Deve essere di notevoli dimensioni e produrre effetti ambientali sostanziali."

(264)  L'autorità di vigilanza EFTA valuta in modo più favorevole i progetti notificati che prevedono un contributo significativo dal parte del beneficiario."

(265)  L'autorità di vigilanza EFTA valuta in modo più favorevole i progetti notificati che coinvolgono imprese appartenenti ad un numero considerevole di Stati membri del SEE."

(266)  Si osservi che l'autorità di vigilanza EFTA può autorizzare percentuali di aiuto più elevate rispetto a quelle definite dalla disciplina per gli aiuti ambientali."

(267)  È possibile che in alcuni casi la normativa contenente dette norme comunitarie non sia integrata nell’accordo SEE. Peraltro la normativa comunitaria in materia di armonizzazione fiscale esula dal campo di applicazione dell’accordo SEE. Tuttavia, nell’intento di garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni in materia di aiuti di Stato nonché pari condizioni di concorrenza in tutto lo Spazio economico europeo, nel valutare la compatibilità degli aiuti per la tutela ambientale con il funzionamento dell’accordo SEE, l’Autorità assume in genere gli stessi punti di riferimento della disciplina comunitaria, tenendo conto al tempo stesso delle specificità legislative degli Stati EFTA. L’Autorità ribadisce che tali riferimenti alla legislazione comunitaria non implicano l’obbligo da parte degli Stati EFTA di rispettare norme comunitarie non inserite nell’accordo SEE. Essi sono intesi unicamente quale base per la valutazione, da parte dell’Autorità, della compatibilità delle misure di aiuto con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, del medesimo accordo (cfr. il punto 10 della disciplina per gli aiuti ambientali)."

(268)   “Livello comunitario minimo di imposizione”: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione comunitaria. Per quanto riguarda i prodotti energetici e l’elettricità, per livello comunitario minimo di imposizione si intende il livello minimo di imposizione di cui all’allegato I della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100)."

(269)  I prodotti energetici e le “imprese a forte consumo di energia”, come definite all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE, si ritiene soddisfino questo criterio fino a quando la disposizione rimane in vigore."

(270)  A tal fine, gli Stati EFTA possono tra l’altro fornire le stime relative all’elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato nell’ambito del rilevante mercato geografico assieme alle stime del calo delle vendite e/o dei profitti per le imprese operanti nel settore interessato o appartenenti alla categoria interessata."

(271)  Cioè lo stesso effetto che si avrebbe se il regime definisse criteri a garanzia che ciascun beneficiario corrisponda una parte dell’imposta nazionale complessivamente equivalente alle prestazioni ambientali di ciascun beneficiario paragonate a quelle ottenute con la tecnica più vantaggiosa all’interno del SEE — cfr. il punto 159, lettera a), della disciplina."

(272)  A meno che non possa essere giustificata un’aliquota inferiore nell’ottica di una limitata distorsione della concorrenza — cfr. il punto 159, lettera b), della disciplina."

(273)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.1."

(274)  Si osservi che gli aiuti per la produzione di calore da cogenerazione vengono valutati sulla base della capacità di produzione elettrica al momento della notifica."

(275)  Per più ampie informazioni, cfr. il punto 161 della disciplina per gli aiuti ambientali."

(276)  Il metodo utilizzato per calcolare i costi esterni evitati deve essere internazionalmente riconosciuto e precedentemente approvato dall'Autorità di vigilanza EFTA. Si osservi inoltre che l’importo in eccesso di aiuti concessi ai produttori rispetto all’importo di aiuti al funzionamento per le fonti energetiche rinnovabili secondo l’alternativa 1 (si veda il punto 109 della disciplina per gli aiuti ambientali) deve essere in ogni caso reinvestito dall’impresa in fonti di energia rinnovabili ai sensi della sezione 3.1.6.1."

(277)  Si veda la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.2."

(278)  Per più ampie informazioni sulla valutazione dettagliata e la comparazione fra elementi positivi e negativi, cfr. le sezioni 1.3, 5.2.1 (punti da 166 a 174) e 5.2.2 (punti da 175 a 188) della disciplina per gli aiuti ambientali."

(279)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.2.1.1."

(280)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.2.1.2."

(281)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.2.1.3."

(282)  Ad esempio un nuovo investimento, un processo produttivo più ecologico e/o un nuovo prodotto più rispettoso dell’ambiente."

(283)  Per maggiori informazioni sui diversi tipi di vantaggi, cfr. la sezione 5.2.1.3 (punto 172) della disciplina per gli aiuti ambientali."

(284)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.2.1.4."

(285)  Ad esempio come sono garantite la non discriminazione, la trasparenza e l’apertura"

(286)  Per maggiori informazioni sugli effetti negativi della misura di aiuto, cfr. la sezione 5.2.2."

(287)  Per maggiori informazioni cfr la nota 69 della disciplina per gli aiuti ambientali."

(288)  Per maggiori informazioni cfr. il punto 177 della disciplina per gli aiuti ambientali."

(289)  Per maggiori informazioni cfr. i punti 178 e 179 della disciplina per gli aiuti ambientali."

(290)  Per maggiori informazioni cfr. la sezione 5.2.2.2 della disciplina per gli aiuti ambientali."

(291)  Per maggiori informazioni cfr. la sezione 5.2.2.2 della disciplina per gli aiuti ambientali."

(292)  Per maggiori informazioni cfr. la sezione 5.2.2.3 della disciplina per gli aiuti ambientali."

(294)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, capitolo 6."

(295)  Gli aiuti per la tutela ambientale non sono cumulabili con gli aiuti de minimis a fronte degli stessi costi ammissibili qualora detto cumulo risulti in intensità di aiuto superiori a quelle stabilite dalla disciplina per gli aiuti ambientali."

(296)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezioni 7.1, 7.2 e 7.3."

(297)  Tale decisione corrisponde al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).» "

« PARTE III.11

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI AL CAPITALE DI RISCHIO

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti i regimi di aiuti ai quali si applicano gli orientamenti dell'Autorità di vigilanza EFTA sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese  (298) . Qualora il regime di aiuti rientri nel campo di applicazione di un’altra disciplina o di altri orientamenti, dovrà essere utilizzato il modulo standard per la notifica previsto dalla disciplina o dagli orientamenti in questione.

1.   Beneficiari e campo d’applicazione degli aiuti

1.1.

Soggetti operanti nell’ambito del regime (299) (barrare una o più caselle, secondo il caso)

investitori che istituiscono un fondo o che forniscono capitale azionario ad un’impresa o gruppo di imprese. Specificare quali agevolazioni sono concesse:

Specificare i criteri di selezione dei beneficiari (per esempio, bando di gara o invito pubblico):

Gli investimenti vengono effettuati garantendo parità di trattamento tra investitori pubblici e privati?

 sì

 no

Specificare le modalità.

fondo di investimento, altro veicolo di investimento e/o il relativo gestore. Specificare quali agevolazioni sono concesse:

Specificare i criteri di selezione del beneficiario (fondo/veicolo d’investimento e relativo gestore) e come esso è stato scelto (per esempio, procedura di gara pubblica aperta e trasparente):

I gestori del fondo o la società di gestione ricevono una remunerazione che corrisponde appieno alla remunerazione corrente di mercato in situazioni comparabili?

 sì

 no

In caso di risposta affermativa, dimostrarlo, allegando gli opportuni documenti giustificativi.

Il fondo svolge anche altre attività?

 sì

 no

In caso affermativo, specificare:

le PMI destinatarie degli investimenti. Specificare quali agevolazioni sono concesse:

Specificare i criteri di selezione dei beneficiari:

1.2.

Confermiamo che la misura a favore del capitale di rischio (300) esclude (301):

aiuti ad imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio;

e aiuti ad imprese in difficoltà:

1.3.

Confermiamo che le misure non si applicano agli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, ossia agli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione, né agli aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione (302)?

2.   Forma dell’aiuto; dimensioni e durata della misura

2.1.

Il regime prevede le seguenti misure e/o strumenti (barrare una o più caselle a seconda dei casi) (303):

costituzione di un fondo di investimento (per esempio, fondo di venture capital (304)) nel quale lo Stato sia socio, investitore o aderente. Specificare:

garanzie prestate in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di venture capital, ovvero garanzie prestate in relazione ai prestiti in favore di investitori/fondi di investimento in capitale di rischio, dove la copertura pubblica delle potenziali perdite sottostanti non supera il 50 % dell’importo nominale dell’investimento garantito. Specificare:

altri strumenti finanziari in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di capitale di rischio per incentivarli a mettere a disposizione ulteriori capitali per gli investimenti. Specificare:

incentivi fiscali a favore di fondi di investimento e/o dei loro gestori o di investitori affinché effettuino investimenti in capitale di rischio. Specificare:

misure di altro tipo. Specificare:

2.2.

Qual è la dotazione di bilancio complessiva della misura e, se si tratta di un fondo, quali sono le dimensioni del fondo? Specificare:

La misura sarà cofinanziata da altri fondi pubblici? Specificare:

2.3.

Qual è la durata della misura o, nel caso di un fondo, qual è il periodo nel quale il fondo può assumere degli impegni di investimento e per quanto tempo esso può mantenere l’investimento? Specificare:

3.   Informazioni generali sulle caratteristiche della misura

3.1.

Livello massimo delle tranche di investimento per PMI destinataria (305)

Quali sono le dimensioni massime della tranche di investimento (compresi sia gli investimenti pubblici che quelli privati) per impresa destinataria in un periodo di 12 mesi?

Specificare:

Le imprese nelle quali possono essere effettuati gli investimenti sono solo PMI (306) e non sono ammesse le grandi imprese?

3.2.

Restrizioni al finanziamento delle fasi seed, start-up e di espansione (307)

Gli investimenti si limitano al finanziamento (barrare una o più caselle a seconda dei casi):

fino alla fase seed per le piccole imprese;

fino alla fase seed per le medie imprese;

fino alla fase start-up per le piccole imprese;

fino alla fase start-up per le medie imprese;

fino alla fase di espansione per le piccole imprese;

fino alla fase di espansione per le medie imprese stabilite nelle regioni assistite di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e/o c), dell'accordo SEE;

altre restrizioni. Specificare:

Gli investimenti sono limitati ad imprese stabilite nelle regioni assistite di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e/o c), dell'accordo SEE?

 sì

 no

3.3.

Composizione del finanziamento: strumenti equity, quasi-equity e di debito (308)

La misura comporta finanziamenti alle PMI nella forma di strumenti equity (309)?

 sì

 no

In caso affermativo, specificare le condizioni alle quali si effettuano gli investimenti (tipo di remunerazione, livello di subordinazione, cartolarizzazione ecc.):

La misura comporta finanziamenti alle PMI nella forma di strumenti quasi-equity (310)?

 sì

 no

In caso affermativo, specificare le condizioni alle quali si effettuano gli investimenti (tipo di remunerazione, livello di subordinazione, cartolarizzazione ecc.):

Almeno il 70 % degli stanziamenti complessivi destinati alle PMI sono in forma di strumenti di investimento equity e quasi-equity?

 sì

 no

Specificare le percentuali di strumenti equity e quasi-equity nello stanziamento complessivo:

La misura comporta finanziamenti alle PMI nella forma di strumenti di debito (311)?

 sì

 no

In caso affermativo, specificare le condizioni alle quali è concesso il credito (tipo di remunerazione, livello di subordinazione, cartolarizzazione ecc.):

Il credito è concesso a condizioni di mercato o nello strumento di debito vi è un elemento di aiuto autorizzato nel quadro di un regime esistente (precisare)?

3.4.

Partecipazione di investitori privati (312)  (313)

Indicare quale percentuale dei fondi per gli investimenti nelle PMI proviene, direttamente o indirettamente, da investitori privati. Specificare:

3.5.

Decisioni di investimento orientate alla realizzazione di un profitto (314)

La misura è concepita in modo tale che almeno il 50 % del capitale del fondo è apportato da investitori privati, o almeno il 30 % in caso di misure destinate a PMI situate in zone assistite (315)?

 sì

 no

Specificare come:

La misura è concepita in modo tale che gli investitori privati effettuano investimenti sulla base di criteri commerciali (vale a dire solo in vista della realizzazione di un profitto), direttamente o indirettamente, nel capitale proprio delle imprese beneficiarie?

 sì

 no

Specificare come:

È assicurata l’esistenza, per ciascun investimento, di un piano di investimento con informazioni dettagliate sui prodotti e sull’andamento delle vendite e dei profitti, in modo da stabilire preventivamente la redditività dell’investimento?

 sì

 no

Specificare come:

Esiste una strategia di uscita (316) chiara e realistica per ogni investimento?

 sì

 no

Specificare come:

3.6.

Gestione commerciale (317)

Esiste un accordo tra un gestore professionale o un’impresa di gestione di un fondo e gli aderenti al fondo, il quale

prevede che la remunerazione del gestore sia legata ai risultati?

 sì

 no

stabilisce gli obiettivi del fondo ed il calendario previsto per gli investimenti?

 sì

 no

Allegare copia dell’accordo o una sintesi dei principi dell’accordo stesso.

Gli investitori privati del mercato sono rappresentati nel processo decisionale, ad esempio attraverso un comitato consultivo o degli investitori?

 sì

 no

In caso affermativo, specificare il loro ruolo nel processo decisionale:

Vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare nella gestione del fondo?

 sì

 no

Spiegare:

3.7.

Carattere settoriale (318)

La misura è applicabile in tutti i settori?

 sì

 no

In caso negativo, specificare le tecnologie o i settori e le ragioni che ne giustificano la scelta.

3.8.

Altre informazioni

Si prega di fornire qualsiasi altra informazione utile per chiarire le risposte date.

4.   Verifica della necessità di effettuare una valutazione dettagliata  (319)

Le dimensioni massime della tranche di investimento (compresi sia gli investimenti pubblici che quelli privati) superano 1,5 milioni EUR per impresa destinataria in un periodo di dodici mesi?

 sì

 no

La misura prevede finanziamenti fino alla fase di espansione in medie imprese situate in zone non assistite?

 sì

 no

La misura prevede investimenti ulteriori (di follow-on) in imprese destinatarie che hanno già ricevuto apporti di capitale sovvenzionati per finanziare cicli di finanziamento successivi di entità anche superiore alle soglie di sicurezza generali e al finanziamento delle prime fasi di crescita delle imprese destinatarie?

 sì

 no

La misura a favore del capitale di rischio prevede meno del 70 % degli stanziamenti complessivi per strumenti di investimento equity e quasi-equity nelle PMI destinatarie?

 sì

 no

La misura prevede che meno del 50 % del capitale del fondo sia apportato da investitori privati in caso di misure destinate a PMI situate in zone non assistite, o meno del 30 % in caso di misure destinate a PMI situate in zone assistite?

 sì

 no

Per la fornitura di seed capital alle piccole imprese, la misura prevede i) una minore o nessuna partecipazione di investitori privati e/o ii) la predominanza di strumenti di investimento relativi al debito rispetto agli strumenti equity e quasi-equity?

 sì

 no

È specificamente previsto che intervenga un veicolo di investimento (borse alternative specializzate nelle PMI, comprese le imprese a forte crescita)?

 sì

 no

Sono coperti i costi connessi alla prima selezione delle imprese (costi di esplorazione)?

 sì

 no

Il regime comporta misure e/o strumenti non contemplati nella sezione 4.2 degli orientamenti, per cui è stata barrata la casella misure di altro tipo nella sezione 2.1 della presente scheda, e che non sono stati esplicitamente citati sopra?

 sì

 no

La misura comporta altri elementi che ne determinano la non conformità con una o più delle condizioni stabilite nella sezione 4 degli orientamenti?

 sì

 no

In caso affermativo precisare:

Se è stata data la risposta “sì” a una o più delle domande della presente sezione, passare alla sezione 5, altrimenti passare alla sezione 6.

5.   Informazioni complementari ai fini di un esame dettagliato  (320)

5.1.   Effetti positivi degli aiuti

5.1.1.   Esistenza e prova di un disfunzionamento del mercato (321)

Allegare documenti giustificativi dell’esistenza del “disfunzionamento del mercato” al quale la misura dovrebbe rimediare. In particolare, per le misure:

che prevedono tranche superiori a 1,5 milioni EUR (compresi sia gli investimenti pubblici che quelli privati) per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi;

che prevedono investimenti ulteriori (di follow-on);

che forniscono finanziamenti per la fase di espansione di medie imprese situate in zone non assistite;

che prevedono specificamente un veicolo di investimento.

Gli elementi di prova devono basarsi su uno studio che indichi l’ampiezza della carenza di capitale proprio per quanto riguarda le imprese ed i settori destinatari della misura a favore del capitale di rischio. Si prega di allegare lo studio.

Le informazioni pertinenti riguardano la fornitura di capitale di rischio alle PMI e di capitale raccolto da investitori privati, nonché l’importanza del settore del venture capital nell’economia locale. Esse dovrebbero idealmente essere fornite per periodi di tre-cinque anni per gli anni che precedono l’attuazione della misura nonché per il futuro, sulla base di proiezioni ragionevoli, ove disponibili. Le prove presentate potrebbero includere anche i seguenti elementi:

l’andamento delle attività di raccolta di fondi negli ultimi cinque anni, anche in comparazione con le medie nazionali e/o europee corrispondenti,

lo squilibrio monetario (money overhang) attualmente esistente, ossia la differenza tra l’ammontare dei fondi raccolti per investimento da investitori privati e l’importo effettivamente investito,

la parte di programmi di investimento sovvenzionati dallo Stato nell’investimento totale in capitale di rischio nei tre-cinque anni precedenti,

la percentuale di nuove imprese start-up che ricevono capitale di rischio,

la suddivisione per categorie degli investimenti in funzione dei loro importi,

il confronto tra il numero di piani aziendali presentati e il numero di investimenti effettuati per segmento (importo dell’investimento, settore, ciclo di finanziamento, ecc.),

qualsiasi altro indicatore rilevante che mostri un disfunzionamento del mercato.

Per le misure destinate a PMI situate in zone assistite, le informazioni rilevanti devono essere completate da qualsiasi altra prova pertinente, comprovante le specificità regionali che giustificano le modalità della misura prevista. I seguenti elementi possono essere rilevanti:

stima dell’incidenza aggiuntiva della carenza di capitale proprio dovuta alla perifericità e ad altre specificità regionali, in particolare in termini di importo totale del capitale di rischio investito, numero di fondi o di veicoli di investimento presenti nel territorio o a breve distanza, disponibilità di gestori esperti, numero di transazioni e dimensioni medie e minime delle transazioni, ove disponibili,

dati economici locali specifici, motivi sociali e/o storici di un’offerta sottodimensionata di capitale di rischio, in confronto ai dati e/o alla situazione media rilevante a livello nazionale e/o del SEE, ove del caso,

qualsiasi altro indicatore rilevante che mostri un maggiore grado di disfunzionamento del mercato.

5.1.2.   Adeguatezza dello strumento (322)

Esiste una valutazione d’impatto della misura?

 sì

 no

In caso affermativo, allegare una sintesi del testo integrale della valutazione d’impatto.

Sono state prese in considerazione misure alternative per colmare la carenza di capitale proprio, diverse da aiuti di Stato?

 sì

 no

In caso affermativo precisare:

Sono state assunte altre iniziative per affrontare i problemi sul versante dell’offerta e della domanda all’origine della carenza di capitale proprio delle PMI destinatarie?

 sì

 no

In caso affermativo precisare:

Si è valutato come le altre iniziative interagiranno con la misura a favore del capitale di rischio notificata?

 sì

 no

In caso affermativo precisare:

5.1.3.   Effetto di incentivazione e necessità dell’aiuto (323)

La misura o il fondo di capitale di rischio sono gestiti da professionisti del settore privato?

 sì

 no

La misura è gestita da professionisti indipendenti scelti mediante una procedura trasparente e non discriminatoria (preferibilmente un bando di gara aperto)?

 sì

 no

I gestori dispongono di esperienza e competenze comprovate negli investimenti sul mercato dei capitali, di preferenza nello stesso settore o settori destinatari del fondo, nonché di conoscenze dei pertinenti aspetti giuridici e contabili?

 sì

 no

In caso affermativo precisare:

Esiste un comitato di investimento, indipendente dall’impresa di gestione del fondo e composto da esperti indipendenti provenienti dal settore privato con un’esperienza significativa nel settore destinatario e, preferibilmente, anche da rappresentanti degli investitori o da professionisti indipendenti scelti mediante una procedura trasparente e non discriminatoria (preferibilmente un bando di gara aperto)?

 sì

 no

In caso affermativo precisare:

Gli esperti forniranno ai gestori o alla società di gestione analisi della situazione esistente e del futuro del mercato previsto, valutando e proponendo potenziali imprese destinatarie con buone prospettive di investimento?

 sì

 no

In caso affermativo precisare:

Indicare l’importo degli stanziamenti complessivi/l’entità del fondo.

Indicare i costi di transazione stimati.

Vi sarà una partecipazione diretta di business angels (324) per gli investimenti nella fase seed?

 sì

 no

In caso affermativo precisare:

Sono stati previsti altri meccanismi per garantire l’effetto di incentivazione e la necessità dell’aiuto?

 sì

 no

In caso affermativo precisare:

5.1.4.   Proporzionalità (325)

La misura comporta (barrare una o più caselle a seconda dei casi):

un bando di gara aperto per la scelta dei gestori o della società di gestione. Specificare:

un bando di gara o invito pubblico agli investitori. Specificare:

altri meccanismi che assicurino che i gestori o gli investitori non beneficino di una remunerazione eccessiva. Specificare:

5.2.   Effetti negativi dell’aiuto

5.2.1.   Esclusione (326)

Allegare materiale relativo al rischio di esclusione al livello degli investitori, dei fondi di investimento o dei veicoli di investimento.

Possono per esempio essere rilevanti i seguenti elementi:

il numero di imprese di capitale di rischio/fondi/veicoli di investimento presenti a livello nazionale o nella zona, in caso di fondi regionali, e dei segmenti nei quali operano,

le imprese destinatarie in termini di dimensioni delle imprese, fase dello sviluppo e settore di attività economica,

le dimensioni medie delle transazioni e possibilmente le dimensioni minime che giustificherebbero un controllo da parte dei fondi o degli investitori,

l’importo complessivo del capitale di rischio disponibile per le imprese destinatarie, il settore e la fase di sviluppo destinatari della misura in questione.

Se gli investimenti non sono limitati ad imprese stabilite nelle regioni assistite e vanno al di là della fase di start-up per le medie imprese, è stabilito un massimale per il finanziamento complessivo di un’impresa attraverso la misura?

 sì

 no

In caso affermativo precisare:

Se è previsto un investimento ulteriore, sono previste limitazioni specifiche relative all’importo massimo da investire in ogni PMI destinataria, alle fasi dell’investimento ammissibili all’intervento e/o al periodo durante il quale può essere concesso l’aiuto, tenendo conto anche del settore interessato e della dimensione del fondo?

 sì

 no

In caso affermativo precisare:

La misura prevede una limitazione del numero di cicli di investimento per ciascuna PMI destinataria o un massimale per l’importo che può essere investito in una singola impresa?

 sì

 no

In caso affermativo precisare:

Se è previsto un investimento ulteriore, sono previsti l’importo massimo da investire in ogni impresa destinataria e limitazioni quanto alle fasi dell’investimento ammissibili all’intervento e/o al periodo durante il quale può essere concesso l’aiuto, tenendo conto anche del settore interessato e della dimensione del fondo?

 sì

 no

In caso affermativo precisare:

Se è prevista una scarsa partecipazione di investitori privati, è previsto un aumento progressivo della loro partecipazione durante la durata del fondo, tenendo conto in particolare della fase di sviluppo, del settore interessato, dei rispettivi livelli di partecipazione agli utili e di subordinazione ed eventualmente dell’ubicazione nelle zone assistite delle PMI destinatarie?

 sì

 no

In caso affermativo precisare:

Per le misure che forniscono soltanto seed capital, esiste un meccanismo per garantire che lo Stato riceva un rendimento adeguato sul suo investimento, commisurato ai rischi affrontati, in particolare quando lo Stato finanzia l’investimento sotto forma di strumenti quasi-equity o di strumenti di debito, il cui rendimento dovrebbe ad esempio essere collegato a diritti potenziali di sfruttamento (ad esempio diritti d’autore) derivanti dai diritti di proprietà intellettuale generati a seguito dell’investimento?

 sì

 no

In caso affermativo precisare:

5.2.2.   Altre distorsioni della concorrenza (327)

Indicare la redditività complessiva delle imprese beneficiarie di investimenti in passato e le prospettive di futura redditività. Specificare:

Qual è il tasso di fallimento previsto delle imprese destinatarie della misura? Specificare:

Quali sono le dimensioni massime della tranche di investimento (compresi sia gli investimenti pubblici che quelli privati), previste rispetto al fatturato e ai costi delle PMI destinatarie? Specificare:

Se la misura ha carattere settoriale, vi è una sovraccapacità nel settore che beneficia dell’aiuto? Descrivere in breve la situazione economica del settore o dei settori interessati.

Sono previsti altri meccanismi per limitare le distorsioni di concorrenza? Specificare:

6.   Cumulo  (328)

Gli aiuti concessi nel quadro della misura notificata possono essere cumulati con altri aiuti (329)?

 sì

 no

In caso affermativo, specificare (indicare per esempio con quali tipi di aiuto si cumulano gli aiuti concessi nel quadro della misura notificata).

In caso affermativo, confermare quanto segue.

Lo Stato EFTA si impegna a ridurre le soglie o gli importi massimi ammissibili pertinenti dell’aiuto del 50 %, in generale, e del 20 % per le imprese destinatarie situate in zone assistite, nei primi tre anni del primo investimento in capitale di rischio e fino a concorrenza dell’importo complessivo ricevuto, qualora il capitale fornito ad un’impresa destinataria nell’ambito di una misura a favore del capitale di rischio che rientra nel campo di applicazione dei presenti orientamenti venga utilizzato per finanziare un investimento iniziale o altri costi ammissibili ad aiuto in applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria, orientamenti, discipline o altri testi relativi agli aiuti di Stato. Tale riduzione non si applica alle intensità di aiuto previste negli orientamenti dell'Autorità di vigilanza EFTA per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (330) o in eventuali discipline successive o regolamenti di esenzione in materia.

7.   Monitoraggio  (331)

Lo Stato EFTA si impegna a presentare all'Autorità di vigilanza EFTA relazioni annuali contenenti una tabella riassuntiva con una suddivisione degli investimenti effettuati dal fondo o nell’ambito della misura a favore del capitale di rischio, compreso un elenco di tutte le imprese beneficiarie di misure a favore del capitale di rischio, come pure una breve descrizione dell’attività dei fondi di investimento con dettagli delle operazioni potenziali valutate e delle operazioni effettivamente compiute, nonché delle prestazioni dei veicoli di investimento con informazioni aggregate sulla quantità di capitale raccolto mediante il veicolo stesso.

Lo Stato EFTA si impegna a pubblicare su Internet il testo integrale di tutti i regimi di aiuto definitivi come approvati dall'Autorità di vigilanza EFTA e a comunicare il relativo indirizzo Internet all'Autorità di vigilanza EFTA.

Lo Stato EFTA si impegna a conservare per almeno 10 anni registrazioni dettagliate relative alla concessione di aiuti per tutte le misure di aiuto a favore del capitale di rischio; tali registrazioni conterranno tutte le informazioni necessarie per stabilire che siano state rispettate le condizioni previste dagli orientamenti, in particolare per quanto riguarda l’entità delle tranche di investimento, le dimensioni dell’impresa destinataria (piccola o media), la fase dello sviluppo dell’impresa destinataria (seed, start-up o espansione), il settore di attività (preferibilmente al livello a 4 cifre della classificazione NACE), nonché informazioni sulla gestione dei fondi e sugli altri criteri citati nei presenti orientamenti.

Lo Stato EFTA si impegna a presentare all'Autorità di vigilanza EFTA, qualora essa lo richieda, le registrazioni di cui sopra.

8.   Altre informazioni

Lo Stato EFTA è pregato di dare qui tutte le altre informazioni che ritiene utili ai fini della valutazione delle misure in oggetto ai sensi degli orientamenti dell'Autorità di vigilanza EFTA sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese.

(298)  Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 313/06/COL del 25 ottobre 2006 relativa agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, GU C 126 del 7.6.2007, pag. 19 e supplemento SEE n. 27 del 7.6.2007, pag. 1 (di seguito “gli orientamenti”). Disponibile all'indirizzo: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/"

(299)  Per maggiori particolari si veda la sezione 3.2 degli orientamenti."

(300)  Per le definizioni di “capitale di rischio” e di “misure a favore del capitale di rischio” si veda la sezione 2.2, lettere k) e l), degli orientamenti."

(302)  Cfr. la nota precedente."

(303)  Cfr. la sezione 4.2 degli orientamenti."

(304)  Per una definizione si veda la sezione 2.2. lettera i), degli orientamenti."

(305)  Per maggiori particolari e per le limitazioni si veda la sezione 4.3.1 degli orientamenti."

(306)  Per una definizione si veda la sezione 2.2. lettera q), degli orientamenti."

(307)  Per maggiori particolari si veda la sezione 4.3.2 degli orientamenti. Per le definizioni di fasi seed, start-up e di espansione si veda la sezione 2.2. lettere e), f) e h), degli orientamenti."

(308)  Per maggiori particolari e per le condizioni si veda la sezione 4.3.3 degli orientamenti."

(309)  Per una definizione si veda la sezione 2.2, lettera a), degli orientamenti."

(310)  Per una definizione si veda la sezione 2.2, lettera c), degli orientamenti."

(311)  Per una definizione si veda la sezione 2.2. lettera d), degli orientamenti."

(312)  Le disposizioni sugli investimenti e sui fondi privati si trovano alla sezione 2.2, lettera b), e alla sezione 3.2 (secondo comma), degli orientamenti."

(313)  Per maggiori particolari e per le condizioni si veda la sezione 4.3.4 degli orientamenti."

(314)  Per maggiori particolari e per le condizioni si veda la sezione 4.3.5 degli orientamenti."

(315)  Per una definizione si veda la sezione 2.2, lettera t), degli orientamenti."

(316)  Per una definizione si veda la sezione 2.2, lettera p), degli orientamenti."

(317)  Per maggiori particolari e per le condizioni si veda la sezione 4.3.6 degli orientamenti."

(318)  Per maggiori particolari e per le condizioni si veda la sezione 4.3.7 degli orientamenti."

(319)  Cfr. la sezione 5.1 degli orientamenti."

(320)  Per maggiori particolari sulla valutazione dettagliata e la valutazione comparata si vedano le sezioni 5.1-3 e la sezione 1.3 degli orientamenti."

(321)  Cfr. la sezione 5.2.1 degli orientamenti."

(322)  Cfr. la sezione 5.2.2 degli orientamenti."

(323)  Cfr. la sezione 5.2.3 degli orientamenti."

(324)  Per una definizione si veda la sezione 2.2, lettera s), degli orientamenti."

(325)  Cfr. la sezione 5.2.4 degli orientamenti."

(326)  Cfr. la sezione 5.3.1 degli orientamenti."

(327)  Cfr. la sezione 5.3.2 degli orientamenti."

(328)  Cfr. la sezione 6 degli orientamenti."

(329)  Per il cumulo con aiuti de minimis si veda l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di esenzione per categoria “de minimis”, regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (GU L 389 del 28.12.2006, pag. 5), integrato nell'allegato XV dell'accordo SEE mediante la decisione del comitato misto SEE n. 29/2007 (GU L 209 del 9.8.2007, pag. 52 e supplemento SEE n.38 del 9.8.2007, pag. 34), entrato in vigore il 28.4.2007."

(330)  Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 59/06/COL del 15 maggio 1996 relativa agli orientamenti sugli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GU C 245 del 26.9.1996, pag. 20 e supplemento SEE n. 43 del 26.9.1996, pag. 1)."

(331)  Cfr. la sezione 7.1 degli orientamenti» "

2.   

L’allegato I della decisione n. 195/04/COL è modificato come segue:

«ALLEGATO II

MODULO DI NOTIFICA SEMPLIFICATO

Questo modulo può essere utilizzato per la notifica semplificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 305/04/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA relativa alle disposizioni di applicazione di cui all'articolo 27 del protocollo 3 all’accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (332)

1.   Regime di aiuti già autorizzato (333)

1.1.

Numero di aiuto assegnato dall'Autorità di vigilanza EFTA:…

1.2.

Titolo: …

1.3.

Data di autorizzazione [con riferimento alla decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA]: …

1.4.

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel supplemento SEE: …

1.5.

Obiettivo principale (specificarne uno): …

1.6.

Base giuridica: …

1.7.

Dotazione globale: …

1.8.

Durata: …

2.   Strumento soggetto a notifica

Nuova dotazione (specificare la dotazione totale e annua in moneta nazionale):

Nuova durata (specificare a partire da quale data ed entro quale data può essere concesso l’aiuto):

Criteri più severi (indicare se la modifica riguarda una riduzione dell’intensità dell’aiuto o le spese ammissibili e fornire i particolari):

3.   Validità degli impegni

Confermare che gli impegni assunti dallo Stato EFTA ai fini di un regime di aiuti già approvato rimangono pienamente validi anche per la nuova misura notificata.

Allegare una copia delle parti pertinenti del testo o dei testi definitivi della base giuridica (o indicare il link a un sito web).


(1)  Ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del protocollo 3 all’accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte (di seguito: “il protocollo 3”), per aiuti illegali si intendono i nuovi aiuti attuati in violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3.

(4)  Ai sensi dell’articolo 1, lettera e), del protocollo 3, si intendono per aiuti individuali gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime.

(5)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3), integrato nell'allegato VX dell’accordo SEE mediante decisione del comitato misto SEE n. 120/2008 (non ancora pubblicata nella GU) entrata in vigore l’8.11.2008.

(6)  La NACE è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea. Si veda in proposito il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2, (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). La revisione 2 è entrata in vigore il 1o gennaio 2008. Integrata nell'allegato XXI dell'accordo SEE.

(7)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) e regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004 [integrato nell’accordo SEE mediante decisione del comitato misto SEE n. 131/2004 (GU L 64 del 10.3.2005, pag. 67 e supplemento SEE n. 12 del 10.3.2005, pag. 49), entrata in vigore il 25.9.2004], recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22) [integrato nell'allegato XV dell’accordo SEE mediante decisione del comitato misto SEE n. 88/2002 (GU L 266 del 3.10.2002, pag. 56 e supplemento SEE n. 49 del 3.10.2002, pag. 42), entrata in vigore il 1.2.2003] o eventuali atti legislativi successivi che li sostituiscono, integrati nell'allegato XV dell'accordo SEE.

(8)  Decisione n. 305/04/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA del 1o dicembre 2004 relativa agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 41 e supplemento SEE n. 18 del 14.4.2005, pag. 1), secondo la definizione fornita negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, (GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2).

(9)  Secondo la definizione fornita nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) e nel regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione [integrato nell'accordo SEE mediante decisione del comitato misto SEE n. 131/2004 (GU L 64 del 10.3.2005, pag. 67, e supplemento SEE n. 12 del 10.3.2005, pag. 49), entrata in vigore il 25.9.2004], recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22) [integrato nell'accordo SEE mediante decisione del comitato misto SEE n. 88/2002 (GU L 266 del 3.10.2002, pag. 56, e supplemento SEE n. 49 del 3.10.2002, pag. 42), entrata in vigore il 1.2.2003] o eventuali atti legislativi successivi che li sostituiscono.

(10)  Tutti i dati devono essere forniti in moneta nazionale.

(11)  Decisione n. 85/06/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA del 6 aprile 2006 relativa agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU L 54 del 28.2.2008, pag. 1 e supplemento SEE n. 11 del 28.2.2008, pag. 1), secondo la definizione fornita negli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).»

(12)  Per quanto riguarda gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, l'Autorità di vigilanza EFTA può anche considerare che un gruppo di progetti costituisce un unico progetto. Per maggiori informazioni si veda la sezione 4 della scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione: aiuti individuali [parte III.6.b dell’allegato 1 della decisione n. 195/04/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, modificata dalla decisione 319/05/COL].

(13)  Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 14/07/COL del 7 febbraio 2007 relativa alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (non ancora pubblicata nella GU).

Consultabile all’indirizzo: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/state_aid_guidelines/, pag. 78.

(14)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3). integrato nell'allegato VX dell’accordo SEE mediante decisione del comitato misto SEE n. 120/2008 (non ancora pubblicata nella GU) entrata in vigore l’8.11.2008.

(15)  Per la definizione dei termini si veda la sezione 2.2, lettera d), della disciplina R & S & I.

(16)  Ossia misure di cui alle sezioni 4.3, 4.4, 4.6 e 4.7 della scheda di informazioni complementari. Si noti che la misura di cui alla sezione 4.4 è applicabile solo alle piccole imprese.

(17)  Cfr. la nota 20.

(18)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 2.1.

(19)  R & S & I, sezione 3.1.

(20)  Per maggiori informazioni la sezione 3.1.1 della disciplina R & S & I (nota 25).

(21)  Per maggiori informazioni la sezione 3.1.1 della disciplina R & S & I.

(22)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 3.2.

(23)  Per maggiori informazioni si veda la sezione 3.2.2 della disciplina R & S & I (nota 29).

(24)  Per maggiori informazioni si veda la sezione 3.2.2 della disciplina R & S & I (nota 30).

(25)  Può anche non sussistere aiuto quando l’esame dell’accordo contrattuale fra i partner porti a concludere che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di R & S & I, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

(26)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.1.

(27)  Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione e/o dell'Autorità di vigilanza EFTA nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale di Frascati relativo a The Measurement of Scientific and technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (OCSE, 2002).

(28)  Per la definizione dei termini si veda la sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R & S & I.

(29)  Cfr. sezione 5.1.4 della disciplina R & S & I.

(30)  Nel caso di aiuti di Stato a favore di un progetto di R & S realizzato in collaborazione fra organismi di ricerca e imprese, il cumulo degli aiuti derivanti da un sostegno diretto dello Stato a un progetto di ricerca specifico e, qualora configurino aiuti, i contributi di organismi di ricerca a favore del medesimo progetto, non possono superare le intensità di aiuto applicabili alle singole imprese beneficiarie.

(31)  L’intensità dell’aiuto non può superare il 100 % per la ricerca fondamentale, il 50 % per la ricerca industriale e il 25 % per lo sviluppo sperimentale.

(32)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

(33)  L’intensità dell’aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l’80 %.

(34)  L’intensità dell’aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l’80 %. La maggiorazione non si applica all’organismo di ricerca.

(35)  L’intensità dell’aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l’80 %.

(36)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.1.5.

(37)  L’equivalente sovvenzione lordo di un anticipo rimborsabile rispecchia la probabilità che l’anticipo venga rimborsato dai beneficiari.

(38)  L’equivalente sovvenzione lordo deve soddisfare le condizioni relative alle intensità massime di aiuto di cui alle sezioni 5.1.2 e 5.1.3 della disciplina R & S & I.

(39)  Cfr. la guida sugli aiuti di Stato al capitolo relativo alla fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU L 139 del 25 maggio 2006 e supplemento SEE del 25 maggio 2006).

(40)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.1.6.

(41)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.2.

(42)  Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione e/o dell'Autorità di vigilanza EFTA nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale di Frascati relativo a The Measurement of Scientific and technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (OCSE, 2002); per la definizione dei termini si veda la sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R & S & I.

(43)  Per le PMI, l’intensità dell’aiuto non può superare il 75 % per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50 % per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

(44)  Per le grandi imprese, l’intensità dell’aiuto non può superare il 65 % per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40 % per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

(45)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.3.

(46)  Per la definizione dei termini si veda la sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R & S & I.

(47)  Per maggiori informazioni si veda la sezione 5.3 (secondo comma) della disciplina R & S & I.

(48)  I livelli massimi di aiuto corrispondono ai livelli di aiuto che sarebbero stato ammissibili per l’aiuto alla R & S per quanto riguarda le attività di ricerca all’origine di tali diritti di proprietà industriale.

(49)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.4.

(50)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.5.

(51)  Per la definizione dei termini si veda la sezione 2.2, lettere i) e j), della disciplina R & S & I.

(52)  Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione e/o dell'Autorità di vigilanza EFTA nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale OSLO (Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3a edizione, OCSE, 2005).

(53)  Per maggiori informazioni si veda la sezione 5.1.4. Si noti che, in caso di innovazione dell’organizzazione, i costi degli strumenti e delle attrezzature coprono esclusivamente i costi degli strumenti e delle attrezzature TIC.

(54)  L’intensità massima dell’aiuto è pari al 15 % dei costi ammissibili.

(55)  L’intensità massima dell’aiuto è pari al 25 % dei costi ammissibili.

(56)  Cfr. la nota 20.

(57)  L’intensità massima dell’aiuto è pari al 35 % dei costi ammissibili.

(58)  Cfr. la nota 46.

(59)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.6.

(60)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.7.

(61)  Per la definizione dei termini si veda la sezione 2.2, lettera k), della disciplina R & S & I.

(62)  L’intensità massima di aiuto è pari al 50 % dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

(63)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.8.

(64)  L’intensità massima dell’aiuto è pari al 15 % dei costi ammissibili.

(65)  Per le piccole imprese l’intensità può essere aumentata di 20 punti percentuali al massimo.

(66)  Per le medie imprese l’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali al massimo.

(67)  In ogni caso non si può superare la durata di 10 anni.

(68)  L’intensità può ammontare al 100 % il primo anno, ma deve diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del quinto anno.

(69)  L’intensità massima dell’aiuto è pari al 50 % dei costi ammissibili.

(70)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 6.

(71)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 8.

(72)  Si precisa che gli aiuti a favore della R & S & I non possono essere cumulati con il sostegno de minimis a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella disciplina R & S & I.

(73)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 10.1.

(74)  Tale decisione corrisponde al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(75)  Per i requisiti specifici per gli aiuti ai poli di innovazione si veda la sezione 9.1.1, terzo e quarto comma della disciplina R & S & I.

(76)  In particolare facendo riferimento ai criteri enunciati nella sezione 6 della disciplina R & S & I.

(77)  Se del caso indicare il tasso di cambio applicato per rispondere alla domanda.»

(78)  Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 14/07/COL del 7 febbraio 2007 relativa alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (non ancora pubblicata nella GU). Consultabile all’indirizzo: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/

(79)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3), integrato nell'allegato XV dell’accordo SEE mediante decisione del comitato misto SEE n. 120/2008 (pubblicata nella GU L 339 del 18.12.2008, pag. 111, supplemento SEE n. 79 del 18.12.2008, pag. 20), entrata in vigore l’8.11.2008.

(80)  Per la definizione dei termini si veda la sezione 2.2, lettera d), della disciplina R & S & I.

(81)  Ossia misure di cui alle sezioni 5.3, 5.4, 5.6 e 5.7 della scheda di informazioni complementari. Si noti che la misura di cui alla sezione 5.4 è applicabile solo alle piccole imprese.

(82)  Cfr. la nota 20.

(83)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 2.1.

(84)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 3.1.

(85)  Per maggiori informazioni la sezione 3.1.1 della disciplina R & S & I (nota 25).

(86)  Per maggiori informazioni la sezione 3.1.1 della disciplina R & S & I.

(87)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 3.2.

(88)  Per maggiori informazioni si veda la sezione 3.2.2 della disciplina R & S & I (nota 29).

(89)  Per maggiori informazioni si veda la sezione 3.2.2 della disciplina R & S & I (nota 30).

(90)  Può anche non sussistere aiuto quando l’esame dell’accordo contrattuale fra i partner porti a concludere che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di R & S & I, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

(91)  L'Autorità di vigilanza EFTA può anche considerare che un gruppo di progetti costituisce un unico progetto.

(92)  Si noti che il comune interesse del SEE deve essere dimostrato in termini pratici: ad esempio, va dimostrato che il progetto permette di compiere progressi significativi verso la realizzazione di specifici obiettivi SEE.

(93)  Il fatto che il progetto venga realizzato da imprese di paesi diversi non è sufficiente.

(94)  È indispensabile che questi aspetti dei progetti siano chiaramente definiti.

(95)  A titolo orientativo si vedano i criteri di cui alla sezione 6 della presente scheda di informazioni complementari.

(96)  Nel senso che ha un obiettivo significativo ed è di dimensioni considerevoli.

(97)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.1.

(98)  Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione e/o dell'Autorità di vigilanza EFTA nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale di Frascati relativo a The Measurement of Scientific and technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (OCSE, 2002).

(99)  Per la definizione dei termini si veda la sezione 2.2. lettere e), f) e g), della disciplina R & S & I.

(100)  Cfr. sezione 5.1.4 della disciplina R & S & I. I costi ammissibili riguardano gli aiuti ai progetti di R & S (cfr. sezione 5.1) e gli aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi (sezione 5.5).

(101)  Nel caso di aiuti di Stato a favore di un progetto di R & S realizzato in collaborazione fra organismi di ricerca e imprese, il cumulo degli aiuti derivanti da un sostegno diretto dello Stato a un progetto di ricerca specifico e, qualora configurino aiuti, i contributi di organismi di ricerca a favore del medesimo progetto, non possono superare le intensità di aiuto applicabili alle singole imprese beneficiarie.

(102)  L’intensità dell’aiuto non può superare il 100 % per la ricerca fondamentale, il 50 % per la ricerca industriale e il 25 % per lo sviluppo sperimentale.

(103)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

(104)  L’intensità dell’aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l’80 %.

(105)  L’intensità dell’aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l’80 %. La maggiorazione non si applica all’organismo di ricerca.

(106)  L’intensità dell’aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l’80 %.

(107)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.1.5.

(108)  L’equivalente sovvenzione lordo di un anticipo rimborsabile rispecchia la probabilità che l’anticipo venga rimborsato dai beneficiari.

(109)  L’equivalente sovvenzione lordo deve soddisfare le condizioni relative alle intensità massime di aiuto di cui alle sezioni 5.1.2 e 5.1.3 della disciplina R & S & I.

(110)  Per maggiori informazioni si veda la sezione 5.1.5 della disciplina R & S & I (secondo comma).

(111)  Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 69/06/COL del 22 marzo 2006 relativa agli orientamenti per la conversione tra monete nazionali e euro (GU L 324 del 23.11.2006, pag. 34, e supplemento SEE n. 57 del 23.11.2006, pag. 23).

(112)  Cfr. la disciplina R & S& I, sezione 5.1.7

(113)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.2.

(114)  Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione e/o dell'Autorità di vigilanza EFTA nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale di Frascati relativo a The Measurement of Scientific and technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (OCSE, 2002); Per la definizione dei termini si veda la sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R & S & I.

(115)  Per le PMI, l’intensità dell’aiuto non può superare il 75 % per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50 % per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale. per le grandi imprese, l’intensità dell’aiuto non può superare il 65 % per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40 % per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

(116)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.3.

(117)  Per la definizione dei termini si veda la sezione 2.2., lettere e), f) e g), della disciplina R & S & I.

(118)  Per maggiori informazioni si veda la sezione 5.3 (secondo comma) della disciplina R & S & I.

(119)  I livelli massimi di aiuto corrispondono ai livelli di aiuto che sarebbero stato ammissibili per l’aiuto alla R & S per quanto riguarda le attività di ricerca all’origine di tali diritti di proprietà industriale.

(120)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.4.

(121)  L’aiuto non può superare 1 milione di EUR nelle zone non assistite; 1,5 milioni EUR nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE; 1,25 milioni di EUR nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE;

(122)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.5.

(123)  Per la definizione dei termini si veda la sezione 2.2,. lettere i) e j), della disciplina R & S & I.

(124)  Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi dell'Autorità di vigilanza EFTA nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale OSLO (Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3a edizione, OCSE, 2005).

(125)  Per maggiori informazioni si veda la sezione 5.1.4 della disciplina R & S & I. Si noti che, in caso di innovazione dell’organizzazione, i costi degli strumenti e delle attrezzature coprono esclusivamente i costi degli strumenti e delle attrezzature TIC.

(126)  L’intensità massima di aiuto è del 15 % delle spese ammissibili per le grandi imprese, del 25 % delle spese ammissibili per le medie imprese, del 35 % delle spese ammissibili per le piccole imprese.

(127)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.6.

(128)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.7.

(129)  Per la definizione dei termini si veda la sezione 2.2, lettera k), della disciplina R & S & I.

(130)  L’intensità massima di aiuto è pari al 50 % dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

(131)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 5.8.

(132)  L’intensità massima dell’aiuto è pari al 15 % dei costi ammissibili.

(133)  L’intensità può essere aumentata di 20 punti percentuali al massimo per le piccole imprese e di 10 punti percentuali al massimo per le medie imprese.

(134)  In ogni caso non si può superare la durata di 10 anni.

(135)  L’intensità può ammontare al 100 % il primo anno, ma deve diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del quinto anno.

(136)  L’intensità massima dell’aiuto è pari al 50 % dei costi ammissibili.

(137)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 6.

(138)  Se la proposta si riferisce alla concessione di aiuti per un progetto di R & S & I, ciò non esclude che il potenziale beneficiario abbia già realizzato studi di fattibilità che non sono coperti dalla richiesta di aiuti di Stato.

(139)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 7.1.

(140)  Se del caso indicare il tasso di cambio applicato per rispondere alla domanda.

(141)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 7.

(142)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 7.3.1.

(143)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 7.3.2.

(144)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 7.3.3.

(145)  A questo proposito si noti che per gli aiuti di Stato destinati a progetti o attività di R & S & I situati in zone assistite, l’Autorità di vigilanza EFTA terrà conto degli svantaggi derivanti dal carattere periferico e di altre specificità regionali che hanno un’incidenza negativa sul livello di rischio del progetto di ricerca.

(146)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 7.3.4.

(147)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 7.4.

(148)  L’incidenza sulla concorrenza nel processo di innovazione sarà presa in considerazione se ha un impatto prevedibile sull’evoluzione della concorrenza sui mercati del prodotto. Per maggiori informazioni si veda la sezione 7.4 (terzo comma) della disciplina R & S & I.

(149)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 8.

(150)  Si precisa che gli aiuti a favore della R & S & I non possono essere cumulati con il sostegno de minimis a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella disciplina R & S & I.

(151)  Cfr. la disciplina R & S & I, sezione 9.1.

(152)  Tale decisione corrisponde al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(153)  Per i requisiti specifici per gli aiuti ai poli di innovazione si veda la sezione 9.1.1, quarto comma, della disciplina R & S & I.»

(154)  Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 500/07/COL del 16 luglio 2008 relativa alla disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale [non ancora pubblicata nella GU].

Consultabile all’indirizzo: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/

(155)  Le sezioni 4, 7 e 8 non devono essere compilate in caso di esenzioni e sgravi da imposte ambientali rientranti nel campo d’applicazione del capo 4 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(156)  Si veda la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.1.

(157)  Si noti che non possono essere concessi aiuti che permettono all’impresa di adeguarsi a norme comunitarie già adottate ma non ancora in vigore.

(158)  L’intensità massima d’aiuto è del 50 % dei costi d’investimento ammissibili.

(159)  Per maggiori dettagli sulla procedura di gara autenticamente competitiva richiesta, cfr. il punto 77 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(160)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

(161)  Per maggiori informazioni cfr. il punto 78 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(162)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali.

(163)  Per maggiori informazioni cfr. i punti da 80 a 84 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(164)  Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

(165)  Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

(166)  Si noti che i costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela prescritto dalle norme comunitarie non sono ammissibili.

(167)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.2.

(168)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.3.

(169)  L’intensità massima di aiuto è del 25 % se l’investimento è effettuato e concluso più di tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore, e del 20 % se l’investimento è effettuato e concluso da uno a tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore.

(170)  L’intensità massima di aiuto è del 20 % se l’investimento è effettuato e concluso più di tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore, e del 15 % se l’investimento è effettuato e concluso da uno a tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore.

(171)  L’intensità massima di aiuto è del 15 % se l’investimento è effettuato e concluso più di tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore, e del 10 % se l’investimento è effettuato e concluso da uno a tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore.

(172)  Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

(173)  Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

(174)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.4.

(175)  L’intensità massima d’aiuto è del 50 % dei costi dello studio.

(176)  Quando l’aiuto è a nome di una PMI, l’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

(177)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.5.

(178)  L’intensità massima d’aiuto è il 60 % dei costi d’investimento ammissibili.

(179)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

(180)  Per maggiori dettagli sulla procedura di gara autenticamente competitiva richiesta, cfr. il punto 97 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(181)  Per più ampie informazioni, cfr. il punto 98 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(182)  Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

(183)  Si osservi che per le grandi imprese il periodo può essere ridotto a tre anni di vita dell’investimento ove si possa dimostrare che il periodo di ammortamento dell’investimento in esame non superi i tre anni.

(184)  Si noti che i costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela prescritto dalle norme comunitarie non sono ammissibili.

(185)  Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

(186)  Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

(187)  Si osservi che si devono detrarre dai costi di produzione gli eventuali aiuti agli investimenti concessi all’impresa e destinati al nuovo impianto.

(188)  Si noti che tale durata deve limitarsi a massimo 5 anni.

(189)  L’intensità di aiuto non deve essere superiore al 100 % dei sovraccosti nel primo anno ma deve diminuire in maniera lineare per raggiungere il tasso zero alla fine del quinto anno.

(190)  L’intensità massima d’aiuto è del 50 % dei sovraccosti.

(191)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.6.

(192)  Cfr. il punto 70, paragrafi 5-9, della disciplina per gli aiuti ambientali.

(193)  Gli aiuti agli investimenti e/o al funzionamento per la produzione di biocarburanti sono consentiti solo nel caso dei biocarburanti sostenibili.

(194)  L’intensità massima d’aiuto è il 60 % dei costi d’investimento ammissibili.

(195)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

(196)  Per maggiori dettagli sulla procedura di gara autenticamente competitiva richiesta, cfr. il punto 104 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(197)  Per più ampie informazioni cfr. i punti 105 e 106 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(198)  Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

(199)  Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

(200)  Per maggiori informazioni sull’alternativa 1 cfr. il punto 109 della disciplina per gli aiuti ambientali; per l’alternativa 2 cfr. il punto 110 della stessa disciplina e per l’alternativa 3 cfr. il punto 111.

(201)  Per i regimi di aiuto, le informazioni possono essere fornite sotto forma di un esempio di calcolo (teorico) (preferibilmente indicando gli importi in valore netto attuale). I costi di produzione andrebbero almeno specificati separatamente per ciascun tipo di fonte di energia rinnovabile. Può anche essere utile fornire informazioni specifiche per diverse capacità di impianto e per diversi tipi di impianti di produzione quando la struttura dei costi varia sensibilmente (ad esempio nei casi di centrali eoliche sulla terraferma e/o offshore).

(202)  L’energia supplementare prodotta dall’impianto non potrà beneficiare di alcun sostegno finanziario. Gli aiuti possono tuttavia coprire anche una normale remunerazione del capitale.

(203)  L’ammortamento dovrebbe almeno essere specificato separatamente per ogni tipo di fonte di energia rinnovabile (preferibilmente indicando gli importi in valore netto attuale). Può anche essere utile fornire informazioni specifiche per diverse capacità di impianto, così come per le centrali eoliche sulla terraferma e/o offshore.

(204)  Si osservi che l'Autorità di vigilanza EFTA può autorizzare questo tipo di misura notificata per un periodo di 10 anni.

(205)  Gli Stati EFTA possono concedere aiuti al funzionamento conformemente alle disposizioni di cui al punto 100 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(206)  La durata deve essere limitata a massimo 5 anni.

(207)  Per i regimi di aiuto, le informazioni possono essere fornite sotto forma di un esempio di calcolo (teorico) (preferibilmente indicando gli importi in valore netto attuale). I costi di produzione andrebbero almeno specificati separatamente per ciascun tipo di fonte di energia rinnovabile. Può anche essere utile fornire informazioni specifiche per diverse capacità di impianto così come per le centrali eoliche sulla terraferma e/o offshore.

(208)  L’intensità di aiuto non deve essere superiore al 100 % dei sovraccosti nel primo anno ma deve diminuire in maniera lineare per raggiungere il tasso zero alla fine del quinto anno.

(209)  L’intensità massima d’aiuto è del 50 % dei sovraccosti.

(210)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.7.

(211)   GU L 32 del 6.2.2007, pag. 183, integrata nell'accordo SEE al punto 24 dell'allegato IV.

(212)  L’intensità massima d’aiuto è il 60 % dei costi d’investimento ammissibili.

(213)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

(214)  Per maggiori dettagli sulla procedura di gara autenticamente competitiva richiesta, cfr. il punto 116 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(215)  Per più ampie informazioni cfr. i punti 117 e 118 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(216)  Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

(217)  Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

(218)   GU L 32 del 6.2.2007, pag. 183, integrata nell'accordo SEE al punto 24 dell'allegato IV.

(219)  Il carattere necessario degli aiuti sarà determinato prendendo in considerazione i costi e i proventi risultanti dalla produzione e dalla vendita del calore e dell’energia elettrica.

(220)  Il costo di produzione può comprendere la normale remunerazione del capitale dell’impianto ma da tale costo di produzione devono essere dedotti gli eventuali benefici ottenuti dall’impresa in termini di produzione di calore.

(221)  Per i regimi di aiuto queste informazioni possono essere fornite nella forma di un esempio di calcolo (teorico).

(222)  L’energia supplementare prodotta dall’impianto non potrà beneficiare di alcun sostegno finanziario. Gli aiuti possono tuttavia coprire anche una normale remunerazione del capitale.

(223)  Si osservi che l'Autorità di vigilanza EFTA può autorizzare questo tipo di misura notificata per un periodo di 10 anni.

(224)  La durata deve essere limitata a massimo 5 anni.

(225)  L’intensità di aiuto non deve essere superiore al 100 % dei sovraccosti nel primo anno ma deve diminuire in maniera lineare per raggiungere il tasso zero alla fine del quinto anno.

(226)  L’intensità massima d’aiuto è del 50 % dei sovraccosti.

(227)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.8.

(228)  L’intensità massima d’aiuto è il 50 % dei costi ammissibili. Se gli aiuti sono intesi unicamente a favore della parte produttiva dell’impianto di teleriscaldamento, per gli impianti di teleriscaldamento energeticamente efficiente alimentati con fonti rinnovabili di energia o di cogenerazione, l’intensità massima di aiuto è del 60 % dei costi ammissibili.

(229)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

(230)  Per maggiori dettagli sulla procedura di gara autenticamente competitiva richiesta, cfr. il punto 123 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(231)  Per maggiori informazioni cfr. i punti 124 e 125 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(232)  Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

(233)  Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

(234)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.9.

(235)  Classificazione contenuta nella comunicazione della Commissione sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti [COM(96) 399 def. del 30.7.1996]. Per maggiori informazioni cfr la nota 53 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(236)  Per la definizione cfr. la nota 54 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(237)  L’intensità massima d’aiuto è il 50 % dei costi d’investimento ammissibili.

(238)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

(239)  Per più ampie informazioni, cfr. i punti 130 e 131 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(240)  Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

(241)  Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

(242)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.10.

(243)  I danni ambientali interessati consistono nel degrado della qualità del suolo, delle acque di superficie o delle falde freatiche.

(244)  In questo contesto, per “inquinatore” si intende il responsabile secondo l’ordinamento di ciascuno Stato EFTA, fatta salva l’adozione di norme comunitarie in materia.

(245)  Gli aiuti possono raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

(246)  Nel caso di risanamento di siti contaminati, si considerano investimenti ammissibili tutte le spese sostenute dall’impresa per il risanamento del sito, a prescindere dal fatto che, sotto il profilo contabile, le si possa iscrivere o meno all’attivo del bilancio.

(247)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.11.

(248)   GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/106/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

(249)  Direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, (GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13), (integrata nell'accordo SEE mediante decisione del comitato misto SEE n. 97/97 (GU L 193 del 9.7.1998, pag. 53 e supplemento SEE n. 27 del 9.7.1998, pag. 81), entrata in vigore il 1.12.1997) come modificata dalla direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003 (integrata nell'accordo SEE mediante decisione del comitato misto SEE n. 113/2004 (GU L 376 del 23.12.2004, pag. 51 e supplemento SEE n. 65 del 23.12.2004, pag. 34), entrata in vigore il 10.7.2004).

(250)  L’intensità massima d’aiuto è il 50 % dei costi d’investimento ammissibili.

(251)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

(252)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.12.

(253)  Si osservi che questi criteri non si applicano al periodo fino al 31 dicembre 2012 nel caso dei regimi di autorizzazioni scambiabili conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32). (integrato nell'accordo SEE mediante decisione del comitato misto SEE n. 146/2007 (GU n. L 100 del 10.4.2008, pag. 92 e supplemento SEE n. 19 del 10.4.2008, pag. 90).

(254)  Questa analisi può essere condotta sulla base delle stime, tra le altre cose, dell’elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato, stime da effettuare nell’ambito del rilevante mercato geografico. È possibile ricorrere alle stime del calo delle vendite e al relativo impatto sulla redditività dell’impresa.

(255)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.2.

(256)  Cfr. il punto 143 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(257)  Tenendo debitamente conto dei vantaggi associati all’investimento in assenza di aiuti, compreso il valore delle autorizzazioni scambiabili di cui l’impresa interessata potrebbe disporre in virtù dell’investimento ecologico.

(258)  L'Autorità di vigilanza EFTA può anche considerare che un gruppo di progetti costituisca un unico progetto.

(259)  I progetti devono essere specifici e chiaramente definiti per quanto riguarda questi aspetti.

(260)  Il comune interesse europeo deve essere dimostrato in termini pratici: va ad esempio dimostrato che il progetto permette di compiere progressi significativi verso la realizzazione di specifici obiettivi ambientali della Comunità.

(261)  Ad esempio rivestendo una grande centralità ai fini della strategia ambientale del SEE o dell’Unione europea.

(262)  La realizzazione del progetto ad opera di imprese di diversi Stati membri del SEE non costituisce una condizione sufficiente.

(263)  Deve essere di notevoli dimensioni e produrre effetti ambientali sostanziali.

(264)  L'autorità di vigilanza EFTA valuta in modo più favorevole i progetti notificati che prevedono un contributo significativo dal parte del beneficiario.

(265)  L'autorità di vigilanza EFTA valuta in modo più favorevole i progetti notificati che coinvolgono imprese appartenenti ad un numero considerevole di Stati membri del SEE.

(266)  Si osservi che l'autorità di vigilanza EFTA può autorizzare percentuali di aiuto più elevate rispetto a quelle definite dalla disciplina per gli aiuti ambientali.

(267)  È possibile che in alcuni casi la normativa contenente dette norme comunitarie non sia integrata nell’accordo SEE. Peraltro la normativa comunitaria in materia di armonizzazione fiscale esula dal campo di applicazione dell’accordo SEE. Tuttavia, nell’intento di garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni in materia di aiuti di Stato nonché pari condizioni di concorrenza in tutto lo Spazio economico europeo, nel valutare la compatibilità degli aiuti per la tutela ambientale con il funzionamento dell’accordo SEE, l’Autorità assume in genere gli stessi punti di riferimento della disciplina comunitaria, tenendo conto al tempo stesso delle specificità legislative degli Stati EFTA. L’Autorità ribadisce che tali riferimenti alla legislazione comunitaria non implicano l’obbligo da parte degli Stati EFTA di rispettare norme comunitarie non inserite nell’accordo SEE. Essi sono intesi unicamente quale base per la valutazione, da parte dell’Autorità, della compatibilità delle misure di aiuto con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, del medesimo accordo (cfr. il punto 10 della disciplina per gli aiuti ambientali).

(268)   “Livello comunitario minimo di imposizione”: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione comunitaria. Per quanto riguarda i prodotti energetici e l’elettricità, per livello comunitario minimo di imposizione si intende il livello minimo di imposizione di cui all’allegato I della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

(269)  I prodotti energetici e le “imprese a forte consumo di energia”, come definite all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE, si ritiene soddisfino questo criterio fino a quando la disposizione rimane in vigore.

(270)  A tal fine, gli Stati EFTA possono tra l’altro fornire le stime relative all’elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato nell’ambito del rilevante mercato geografico assieme alle stime del calo delle vendite e/o dei profitti per le imprese operanti nel settore interessato o appartenenti alla categoria interessata.

(271)  Cioè lo stesso effetto che si avrebbe se il regime definisse criteri a garanzia che ciascun beneficiario corrisponda una parte dell’imposta nazionale complessivamente equivalente alle prestazioni ambientali di ciascun beneficiario paragonate a quelle ottenute con la tecnica più vantaggiosa all’interno del SEE — cfr. il punto 159, lettera a), della disciplina.

(272)  A meno che non possa essere giustificata un’aliquota inferiore nell’ottica di una limitata distorsione della concorrenza — cfr. il punto 159, lettera b), della disciplina.

(273)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.1.

(274)  Si osservi che gli aiuti per la produzione di calore da cogenerazione vengono valutati sulla base della capacità di produzione elettrica al momento della notifica.

(275)  Per più ampie informazioni, cfr. il punto 161 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(276)  Il metodo utilizzato per calcolare i costi esterni evitati deve essere internazionalmente riconosciuto e precedentemente approvato dall'Autorità di vigilanza EFTA. Si osservi inoltre che l’importo in eccesso di aiuti concessi ai produttori rispetto all’importo di aiuti al funzionamento per le fonti energetiche rinnovabili secondo l’alternativa 1 (si veda il punto 109 della disciplina per gli aiuti ambientali) deve essere in ogni caso reinvestito dall’impresa in fonti di energia rinnovabili ai sensi della sezione 3.1.6.1.

(277)  Si veda la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.2.

(278)  Per più ampie informazioni sulla valutazione dettagliata e la comparazione fra elementi positivi e negativi, cfr. le sezioni 1.3, 5.2.1 (punti da 166 a 174) e 5.2.2 (punti da 175 a 188) della disciplina per gli aiuti ambientali.

(279)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.2.1.1.

(280)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.2.1.2.

(281)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.2.1.3.

(282)  Ad esempio un nuovo investimento, un processo produttivo più ecologico e/o un nuovo prodotto più rispettoso dell’ambiente.

(283)  Per maggiori informazioni sui diversi tipi di vantaggi, cfr. la sezione 5.2.1.3 (punto 172) della disciplina per gli aiuti ambientali.

(284)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.2.1.4.

(285)  Ad esempio come sono garantite la non discriminazione, la trasparenza e l’apertura

(286)  Per maggiori informazioni sugli effetti negativi della misura di aiuto, cfr. la sezione 5.2.2.

(287)  Per maggiori informazioni cfr la nota 69 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(288)  Per maggiori informazioni cfr. il punto 177 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(289)  Per maggiori informazioni cfr. i punti 178 e 179 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(290)  Per maggiori informazioni cfr. la sezione 5.2.2.2 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(291)  Per maggiori informazioni cfr. la sezione 5.2.2.2 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(292)  Per maggiori informazioni cfr. la sezione 5.2.2.3 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(294)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, capitolo 6.

(295)  Gli aiuti per la tutela ambientale non sono cumulabili con gli aiuti de minimis a fronte degli stessi costi ammissibili qualora detto cumulo risulti in intensità di aiuto superiori a quelle stabilite dalla disciplina per gli aiuti ambientali.

(296)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezioni 7.1, 7.2 e 7.3.

(297)  Tale decisione corrisponde al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).»

(298)  Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 313/06/COL del 25 ottobre 2006 relativa agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, GU C 126 del 7.6.2007, pag. 19 e supplemento SEE n. 27 del 7.6.2007, pag. 1 (di seguito “gli orientamenti”). Disponibile all'indirizzo: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/

(299)  Per maggiori particolari si veda la sezione 3.2 degli orientamenti.

(300)  Per le definizioni di “capitale di rischio” e di “misure a favore del capitale di rischio” si veda la sezione 2.2, lettere k) e l), degli orientamenti.

(302)  Cfr. la nota precedente.

(303)  Cfr. la sezione 4.2 degli orientamenti.

(304)  Per una definizione si veda la sezione 2.2. lettera i), degli orientamenti.

(305)  Per maggiori particolari e per le limitazioni si veda la sezione 4.3.1 degli orientamenti.

(306)  Per una definizione si veda la sezione 2.2. lettera q), degli orientamenti.

(307)  Per maggiori particolari si veda la sezione 4.3.2 degli orientamenti. Per le definizioni di fasi seed, start-up e di espansione si veda la sezione 2.2. lettere e), f) e h), degli orientamenti.

(308)  Per maggiori particolari e per le condizioni si veda la sezione 4.3.3 degli orientamenti.

(309)  Per una definizione si veda la sezione 2.2, lettera a), degli orientamenti.

(310)  Per una definizione si veda la sezione 2.2, lettera c), degli orientamenti.

(311)  Per una definizione si veda la sezione 2.2. lettera d), degli orientamenti.

(312)  Le disposizioni sugli investimenti e sui fondi privati si trovano alla sezione 2.2, lettera b), e alla sezione 3.2 (secondo comma), degli orientamenti.

(313)  Per maggiori particolari e per le condizioni si veda la sezione 4.3.4 degli orientamenti.

(314)  Per maggiori particolari e per le condizioni si veda la sezione 4.3.5 degli orientamenti.

(315)  Per una definizione si veda la sezione 2.2, lettera t), degli orientamenti.

(316)  Per una definizione si veda la sezione 2.2, lettera p), degli orientamenti.

(317)  Per maggiori particolari e per le condizioni si veda la sezione 4.3.6 degli orientamenti.

(318)  Per maggiori particolari e per le condizioni si veda la sezione 4.3.7 degli orientamenti.

(319)  Cfr. la sezione 5.1 degli orientamenti.

(320)  Per maggiori particolari sulla valutazione dettagliata e la valutazione comparata si vedano le sezioni 5.1-3 e la sezione 1.3 degli orientamenti.

(321)  Cfr. la sezione 5.2.1 degli orientamenti.

(322)  Cfr. la sezione 5.2.2 degli orientamenti.

(323)  Cfr. la sezione 5.2.3 degli orientamenti.

(324)  Per una definizione si veda la sezione 2.2, lettera s), degli orientamenti.

(325)  Cfr. la sezione 5.2.4 degli orientamenti.

(326)  Cfr. la sezione 5.3.1 degli orientamenti.

(327)  Cfr. la sezione 5.3.2 degli orientamenti.

(328)  Cfr. la sezione 6 degli orientamenti.

(329)  Per il cumulo con aiuti de minimis si veda l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di esenzione per categoria “de minimis”, regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (GU L 389 del 28.12.2006, pag. 5), integrato nell'allegato XV dell'accordo SEE mediante la decisione del comitato misto SEE n. 29/2007 (GU L 209 del 9.8.2007, pag. 52 e supplemento SEE n.38 del 9.8.2007, pag. 34), entrato in vigore il 28.4.2007.

(330)  Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 59/06/COL del 15 maggio 1996 relativa agli orientamenti sugli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GU C 245 del 26.9.1996, pag. 20 e supplemento SEE n. 43 del 26.9.1996, pag. 1).

(331)  Cfr. la sezione 7.1 degli orientamenti» ”


(293)  Per maggiori informazioni cfr. la sezione 5.2.2.4. della disciplina per gli aiuti ambientali.

(301)  Cfr. la sezione 2.1 degli orientamenti.

(332)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, (GU L 140 del 20.4.2004, pag. 1).

(333)  Se il regime di aiuto è stato notificato all'Autorità di vigilanza EFTA in più di una occasione, fornire i dati relativi all’ultima notifica completa autorizzata dall'Autorità di vigilanza EFTA.»