ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.338.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 338

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
22 dicembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1239/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che adegua, con effetto dal 1o luglio 2010, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori ad esse applicati

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1240/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che adegua, a decorrere dal 1o luglio 2010, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese prodotte dalla società Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

22

 

*

Regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 ( 1 )

35

 

*

Regolamento (UE) n. 1245/2010 della Commissione, del 21 dicembre 2010, recante apertura, per il 2011, di contingenti tariffari dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

37

 

 

Regolamento (UE) n. 1246/2010 della Commissione, del 21 dicembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

40

 

 

Regolamento (UE) n. 1247/2010 della Commissione, del 21 dicembre 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

42

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2010/92/UE della Commissione, del 21 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva bromuconazolo ( 2 )

44

 

 

DECISIONI

 

 

2010/795/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 2010, recante modifica del suo regolamento interno

47

 

 

2010/796/PESC

 

*

Decisione EUPOL COPPS/1/2010 del Comitato politico e di sicurezza, del 21 dicembre 2010, che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

49

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2010/797/UE

 

*

Decisione n. 1/2010 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 1o dicembre 2010, con riguardo alla modifica delle appendici 1, 2, 5, 6, 10 e 11 dell’allegato 11 all’accordo

50

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 291/10/COL, del 7 luglio 2010, che approva l'elenco delle zone riconosciute in Norvegia per quanto concerne Bonamia ostreae e Marteilia refringens

60

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1239/2010 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2010

che adegua, con effetto dal 1o luglio 2010, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori ad esse applicati

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, in particolare l’articolo 12,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 e gli allegati VII, XI e XIII dello statuto, nonché l’articolo 20, paragrafo 1, e gli articoli 64, 92 e 132 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando che, per garantire che il potere di acquisto dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, è opportuno procedere all’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea a titolo dell’esame annuale 2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1o luglio 2010, la data «1o luglio 2009» di cui all’articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data «1o luglio 2010».

Articolo 2

Con effetto dal 1o luglio 2010, la tabella degli stipendi base mensili per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni di cui all’articolo 66 dello statuto è sostituita dalla seguente tabella:

1.7.2010

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,75

16 688,49

16 919,04

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

Articolo 3

Con effetto dal 1o luglio 2010, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti a norma dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1o gennaio 2011, i coefficienti correttori da applicare ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1o luglio 2010, i coefficienti correttori da applicare alle pensioni a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 16 maggio 2010, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della seguente tabella. La data di efficacia dell’adeguamento annuale per le sedi di servizio in questione è il 16 maggio 2010.

1

2

3

4

5

Stato/Località

Retribuzione

1.7.2010

Trasferimento

1.1.2011

Pensione

1.7.2010

Retribuzione

16.5.2010

Bulgaria

62,7

59,3

100,0

 

Repubblica Ceca

84,2

77,5

100,0

 

Danimarca

134,1

130,5

130,5

 

Germania

94,8

96,5

100,0

 

Bonn

94,7

 

 

 

Karlsruhe

92,1

 

 

 

Monaco

103,7

 

 

 

Estonia

75,6

76,6

100,0

 

Irlanda

109,1

103,9

103,9

 

Grecia

94,8

94,3

100,0

 

Spagna

97,7

91,0

100,0

 

Francia

116,1

107,6

107,6

 

Italia

106,6

102,3

102,3

 

Varese

92,3

 

 

 

Cipro

83,7

86,7

100,0

 

Lettonia

74,3

69,4

100,0

 

Lituania

72,5

68,8

100,0

 

Ungheria

79,2

68,6

100,0

 

Malta

82,2

84,8

100,0

 

Paesi Bassi

104,1

98,0

100,0

 

Austria

106,2

105,1

105,1

 

Polonia

77,1

68,1

100,0

 

Portogallo

85,0

85,1

100,0

 

Romania

 

59,1

100,0

69,5

Slovenia

89,6

84,4

100,0

 

Slovacchia

80,0

75,4

100,0

 

Finlandia

119,4

112,4

112,4

 

Svezia

118,6

112,6

112,6

 

Regno Unito

 

108,4

108,4

134,4

Culham

104,5

 

 

 

Articolo 4

Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 911,73 EUR e a 1 215,63 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 170,52 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 372,61 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 252,81 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 91,02 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 505,39 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 363,31 EUR.

Articolo 6

Con effetto dal 1o gennaio 2011, l’indennità per chilometro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per una distanza compresa tra

0 e 200 km,

0,3790 EUR/km per una distanza compresa tra

201 e 1 000 km,

0,6316 EUR/km per una distanza compresa tra

1 001 e 2 000 km,

0,3790 EUR/km per una distanza compresa tra

2 001 e 3 000 km,

0,1262 EUR/km per una distanza compresa tra

3 001 e 4 000 km,

0,0609 EUR/km per una distanza compresa tra

4 001 e 10 000 km,

0 EUR/km per una distanza superiore a

10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità per chilometro di cui sopra:

189,48 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km;

378,93 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:

39,17 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia,

31,58 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto dal 1o luglio 2010, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

1 114,99 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

662,97 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto dal 1o luglio 2010, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 337,19 EUR, il limite superiore a 2 674,39 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2010, la detrazione forfettaria di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 7, è fissata a 1 215,63 EUR.

Articolo 10

Con effetto dal 1o luglio 2010, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

GRUPPO DI FUNZIONI

1.7.2010

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 832,42

5 953,71

6 077,52

6 203,91

6 332,92

6 464,62

6 599,06

 

17

5 154,85

5 262,04

5 371,47

5 483,18

5 597,20

5 713,60

5 832,42

 

16

4 555,99

4 650,73

4 747,45

4 846,17

4 946,95

5 049,83

5 154,85

 

15

4 026,70

4 110,44

4 195,92

4 283,18

4 372,25

4 463,17

4 555,99

 

14

3 558,90

3 632,91

3 708,46

3 785,58

3 864,31

3 944,67

4 026,70

 

13

3 145,45

3 210,86

3 277,63

3 345,80

3 415,37

3 486,40

3 558,90

III

12

4 026,63

4 110,36

4 195,84

4 283,09

4 372,15

4 463,07

4 555,88

 

11

3 558,86

3 632,87

3 708,41

3 785,53

3 864,25

3 944,60

4 026,63

 

10

3 145,43

3 210,84

3 277,61

3 345,77

3 415,34

3 486,36

3 558,86

 

9

2 780,03

2 837,84

2 896,86

2 957,09

3 018,59

3 081,36

3 145,43

 

8

2 457,08

2 508,17

2 560,33

2 613,57

2 667,92

2 723,40

2 780,03

II

7

2 779,98

2 837,80

2 896,82

2 957,07

3 018,58

3 081,36

3 145,45

 

6

2 456,97

2 508,07

2 560,24

2 613,49

2 667,84

2 723,33

2 779,98

 

5

2 171,49

2 216,65

2 262,76

2 309,82

2 357,86

2 406,91

2 456,97

 

4

1 919,18

1 959,10

1 999,84

2 041,44

2 083,90

2 127,24

2 171,49

I

3

2 364,28

2 413,35

2 463,43

2 514,56

2 566,74

2 620,01

2 674,39

 

2

2 090,12

2 133,50

2 177,78

2 222,98

2 269,11

2 316,21

2 364,28

 

1

1 847,76

1 886,11

1 925,25

1 965,21

2 005,99

2 047,63

2 090,12

Articolo 11

Con effetto dal 1o luglio 2010, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

838,66 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

497,22 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 12

Con effetto dal 1o luglio 2010, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 002,90 EUR, il limite superiore a 2 005,78 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2010, la detrazione forfettaria di cui all’articolo 96, paragrafo 7 è fissata a 911,73 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2010, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 882,33 EUR e il limite superiore a 2 076,07 EUR.

Articolo 13

Con effetto dal 1o luglio 2010, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio (2) sono fissate a 382,17 EUR, 576,84 EUR, 630,69 EUR e 859,84 EUR.

Articolo 14

Con effetto dal 1o luglio 2010, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (3) si applica il coefficiente 5,516766.

Articolo 15

Con effetto dal 1o luglio 2010, la tabella di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2010

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

18 370,84

18 370,84

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,75

16 688,49

16 919,04

17 630,00

 

 

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

15 581,98

16 236,75

16 919,04

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

 

 

 

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 216,49

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 681,17

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 324,20

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

 

 

 

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7 427,52

7 739,63

8 064,86

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 127,99

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 299,95

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 568,11

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 921,28

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 349,59

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 844,31

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

 

 

 

Articolo 16

Con effetto dal 1o luglio 2010, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’ex articolo 4 bis dell’allegato VII dello statuto in vigore anteriormente al 1o maggio 2004 è fissato a:

131,84 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5,

202,14 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 17

Con effetto dal 1o luglio 2010, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Grado

1

2

3

4

5

6

7

Stipendio base a tempo pieno

1 680,76

1 958,08

2 122,97

2 301,75

2 495,58

2 705,73

2 933,59

Grado

8

9

10

11

12

13

14

Stipendio base a tempo pieno

3 180,63

3 448,48

3 738,88

4 053,72

4 395,09

4 765,20

5 166,49

Grado

15

16

17

18

19

 

 

Stipendio base a tempo pieno

5 601,56

6 073,28

6 584,71

7 139,21

7 740,41

 

 

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).


22.12.2010   

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L 338/7


REGOLAMENTO (UE) N. 1240/2010 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2010

che adegua, a decorrere dal 1o luglio 2010, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l’articolo 83 bis e l’allegato XII,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 13 dell’allegato XII dello statuto, il 1o settembre 2010 Eurostat ha presentato una relazione sulla valutazione attuariale 2010 del regime pensionistico, la quale aggiorna i parametri fissati da detto allegato. Dalla valutazione emerge che l’aliquota contributiva necessaria per mantenere l’equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde all’11,6 % dello stipendio base.

(2)

Ai fini dell’equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, l’aliquota del contributo dovrebbe pertanto essere portata all’11,6 % dello stipendio base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto a decorrere dal 1o luglio 2010, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata all’11,6 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


22.12.2010   

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L 338/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1241/2010 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

A seguito di un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell’Ucraina («la prima inchiesta»), sono state istituite misure antidumping col regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio, del 23 aprile 2007 (2). Detto regolamento è entrato in vigore il 27 aprile 2007.

(2)

Si ricorda che l’aliquota del dazio antidumping definitivo istituito sulle assi da stiro fabbricate dal produttore esportatore cinese Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. («Since Hardware») era dello 0 % mentre variava dal 18,1 % al 38,1 % per gli altri produttori esportatori cinesi. A seguito di un successivo riesame intermedio, le aliquote del dazio sono state aumentate fino al 42,3 % dal regolamento di esecuzione (UE) n. 270/2010 del Consiglio, del 29 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 (3).

2.   Apertura del procedimento in corso

(3)

Il 2 ottobre 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4) («avviso di apertura»), l’apertura di un’inchiesta antidumping ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (5) («il regolamento di base»), riguardante le importazioni nell’Unione di assi da stiro originarie della RPC, limitata alla società Since Hardware. Nell’avviso di apertura la Commissione ha anche annunciato l’apertura di un riesame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1515/2001, al fine di permettere le modifiche necessarie del regolamento (CE) n. 452/2007 alla luce della relazione dell’organo d’appello dell’OMC intitolata «Mexico — Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice» (AB-2005-6) (6). Tale relazione stabilisce ai paragrafi 305 e 306 che un produttore esportatore a carico del quale non sono state accertate nell’inchiesta iniziale pratiche di dumping non può essere fatto oggetto della misura definitiva istituita a seguito di tale inchiesta né di riesami amministrativi o per cambiamento di circostanze.

3.   Esclusione di Since Hardware dalla misura antidumping definitiva istituita dal regolamento (CE) n. 452/2007

(4)

Since Hardware dovrebbe essere esclusa dalla misura antidumping definitiva istituita dal regolamento (CE) n. 452/2007 per evitare che Since Hardware sia contemporaneamente oggetto di due procedimenti antidumping,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 452/2007 è modificato come segue:

All’articolo 1, paragrafo 2, nella tabella, la voce relativa a «Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.» è soppressa e la voce «Tutte le altre società» è sostituita dalla voce «Tutte le altre società (ad eccezione di Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou — codice addizionale TARIC A784)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.

(2)  GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12.

(3)  GU L 84 del 31.3.2010, pag. 13.

(4)  GU C 237 del 2.10.2009, pag. 5.

(5)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(6)  WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.


22.12.2010   

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L 338/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1242/2010 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2010

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 2 e 5,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1312/98 (2), il Consiglio, in seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale») ha istituito dazi antidumping definitivi («le misure iniziali») sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India. Le aliquote del dazio sono state fissate al 53 % per un produttore esportatore indiano e all'82 % per tutte le altre importazioni dall'India («il paese interessato»).

(2)

In seguito a un esame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («il precedente riesame in previsione della scadenza»), il Consiglio ha mantenuto in vigore queste misure con il regolamento (CE) n. 1736/2004, del 4 ottobre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India (3).

2.   Domanda di riesame

(3)

Una domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base è stata presentata il 4 maggio 2009 dal comitato di collegamento delle industrie dei cordami dell'UE (Eurocord) («il richiedente») a nome di produttori dell'Unione che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 50 %, della produzione dell'Unione di corde di fibre sintetiche.

(4)

La richiesta è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

(5)

Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame, il 7 ottobre 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

3.   Inchiesta

3.1.   Periodo dell'inchiesta

(6)

L'inchiesta sulla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2008 e il 30 settembre 2009 (il «periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la fine del PIR («il periodo considerato»).

3.2.   Parti interessate dall'inchiesta

(7)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i produttori noti dell'Unione, gli esportatori e i produttori esportatori del paese interessato, i rappresentanti del paese interessato, gli importatori e un'associazione di utilizzatori notoriamente interessati.

(8)

Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

4.   Campionamento

(9)

Considerato l'alto numero di produttori dell'Unione e di produttori esportatori dell'India, si è ritenuto opportuno valutare, come previsto dall'articolo 17 del regolamento di base, se si dovesse ricorrere al campionamento. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopramenzionate sono state invitate a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.

(10)

Si sono manifestati in totale cinque produttori indiani, due dei quale appartenenti allo stesso gruppo, che hanno fornito le informazioni richieste entro il termine fissato e hanno espresso il desiderio di essere inclusi nel campione. Quattro di queste cinque società hanno prodotto ed esportato il prodotto in esame nel mercato dell'Unione durante il PIR. La quinta società non ha esportato il prodotto in esame nel mercato dell'Unione durante il PIR. Tutte e cinque le società sono state considerate come società che hanno collaborato all'inchiesta e suscettibili di essere incluse nel campione. Non è stato possibile calcolare il livello di cooperazione dell'India, ossia la percentuale delle esportazioni verso l'Unione provenienti dalle società che hanno collaborato in rapporto al totale delle esportazioni indiane verso l'Unione, perché il totale delle esportazioni verso l'Unione durante il PIR dichiarato dalle cinque società che hanno collaborato è risultato notevolmente superiore al volume registrato da Eurostat per tutte le esportazioni dall'India, per le ragioni precisate ai considerando 21-23.

(11)

Il campione è stato selezionato in accordo con le autorità indiane e vi sono state incluse le quattro società che hanno dichiarato di aver esportato verso l'Unione. Due delle quattro società del campione erano collegate. Si ricorda che nell'inchiesta iniziale soltanto un produttore esportatore ha collaborato ed è attualmente soggetto a un dazio antidumping individuale. Si ricorda inoltre che nella precedente inchiesta in previsione della scadenza nessuno dei produttori esportatori indiani ha collaborato e quindi, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni si sono basate sui dati disponibili.

(12)

Diciotto produttori dell'Unione (i quindici denunzianti e altri tre produttori, complessivamente rappresentanti il 78 % della produzione totale dell'Unione) hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. Sulla base delle informazioni ricevute dai produttori dell'Unione che hanno collaborato, la Commissione ha selezionato un campione di cinque produttori dell'Unione che rappresentano approssimativamente il 40 % dell'industria dell'Unione, come definita al considerando 40, e circa la metà delle vendite a clienti indipendenti dell'Unione di tutti i produttori dell'Unione che hanno collaborato. Il campione è stato selezionato sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite e della massima copertura geografica dei produttori dell'Unione che potessero essere adeguatamente esaminati nel tempo a disposizione. Uno dei cinque produttori dell'Unione costituenti il campione ha iniziato a operare nel periodo considerato, quindi i suoi dati non sono stati utilizzati nell'analisi dell'andamento degli indicatori di pregiudizio, per evitare distorsioni. I dati relativi agli altri quattro produttori dell'Unione utilizzati per l'analisi di tale andamento erano però sufficientemente rappresentativi.

(13)

La Commissione ha inviato questionari ai cinque produttori dell'Unione e ai quattro produttori esportatori indiani componenti il campione.

(14)

Hanno risposto al questionario tutti e cinque i produttori dell'Unione. Dei quattro produttori esportatori indiani, uno ha cessato la cooperazione e gli altre tre (due dei quali collegati) hanno risposto al questionario entro i termini fissati. Per questo motivo, il campione dei produttori esportatori indiani è risultato alla fine costituito dalle tre società indiane che hanno risposto al questionario.

5.   Verifica delle informazioni ricevute

(15)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il persistere o la probabilità di reiterazione del dumping e del pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione. Si è inoltre proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società:

5.1.   Produttori esportatori indiani

Axiom Imex International Ltd., Boisar,

v, Silvassa,

India Nets, Indore;

5.2.   Produttori dell'Unione

Cordoaria Oliveira SÁ (Portogallo),

Eurorope SA (Grecia),

Lanex A.S. (Repubblica ceca),

Lankhorst Euronete Ropes (Portogallo),

Teufelberger Ges.m.b.H. (Austria).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(16)

Il prodotto in esame è quello dell'inchiesta iniziale: spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di polietilene o di polipropilene, diversi dallo spago per legare, aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro), nonché altre fibre sintetiche di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro). Attualmente, il prodotto è classificato ai codici NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 e 5607 50 19. Il prodotto in esame ha un'ampia gamma di applicazioni nei settori navali e industriali, in particolare per la navigazione (funi di ormeggio) e la pesca.

(17)

Una parte interessata ha sostenuto che le funi di ormeggio citate non rientrano nella definizione del prodotto in esame perché, per via delle impiombature di cui sono munite, costituirebbero «manufatti di funi», classificati sotto un altro codice NC (v. anche nel considerando 23). Si noti però che si fa riferimento alle funi di ormeggio solo nel contesto di applicazioni di diversi tipi del prodotto in esame, che sono tutti definiti come corde di fibre sintetiche, come precisato nel considerando 16.

2.   Prodotto simile

(18)

Come ha rivelato l'inchiesta iniziale e come ha confermato l'inchiesta attuale, il prodotto in esame, le corde di fibre sintetiche prodotte e vendute dai produttori esportatori indiani sul mercato interno e quelle prodotte e vendute dai produttori dell'Unione nell'Unione sono da tutti i punti di vista identiche e possiedono pertanto le stesse caratteristiche fisiche e chimiche essenziali. Di conseguenza, tali prodotti sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(19)

Una parte interessata ha sostenuto che il prodotto fabbricato dall'industria dell'Unione non è comparabile al prodotto in esame dato che i produttori dell'Unione hanno cominciato a utilizzare un nuovo tipo di materia prima, detta «Dyneema», molto più costosa di altre materie prime, che permette di ottenere prodotti con una resistenza molto migliore. In effetti, i produttori indiani del campione non utilizzano questo tipo di materia prima. Va però notato, in primo luogo, che questi prodotti rappresentano solo una piccola parte dei prodotti venduti dai produttori dell'Unione. Se è vero che questo tipo di fibra è utilizzato in misura crescente da alcuni produttori dell'Unione, le corde Dyneema rappresentano soltanto una piccola parte della produzione dell'Unione. Pertanto, mentre la differenza significativa nel costo della materia prima (anche 25-30 volte più costosa) può avere una certa incidenza, in particolare sull'indicatore di pregiudizio riguardante il prezzo di vendita medio dell'industria dell'Unione, l'incidenza delle corde Dyneema sulla valutazione globale rimane limitata, dato che la quantità di corde «standard» prodotte nell'Unione resta nettamente superiore. In secondo luogo, tutti i calcoli di questo riesame in previsione della scadenza sono stati basati sul confronto di tipi di prodotto corrispondenti, tenendo conto delle diverse materie prime. Pertanto, i calcoli non possono essere distorti da una diversa composizione dei prodotti. In ogni caso, anche i prodotti fabbricati con materie prime come Dyneema presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base del prodotto in esame. L'argomento è stato quindi respinto.

C.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

(20)

Come disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stata valutata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping nel caso in cui venissero a scadere le misure in vigore nei confronti delle importazioni dall'India.

1.   Volume delle importazioni

(21)

Secondo i dati Eurostat, nel periodo considerato il volume delle importazioni dall'India del prodotto in esame è stato insignificante. Durante il PIR il volume delle importazioni dall'India è stato di 31 tonnellate, ossia meno dello 0,1 % del consumo dell'Unione:

(tonnellate)

2006

2007

2008

PIR

India

3

4

19

31

Importazioni del prodotto in esame dall'India. Fonte: Comext

(22)

Tuttavia, secondo dati verificati, le tre società incluse nel campione durante il PIR hanno esportato nell'Unione volumi del prodotto in esame nettamente maggiori di quelli risultanti dai dati Eurostat. A questo proposito si ricorda che nell'inchiesta iniziale gli importatori hanno fornito informazioni che indicano che certe quantità del prodotto in esame acquistato dall'India non sono state immesse in libera pratica nel mercato dell'Unione ma immagazzinate in depositi doganali e vendute a navi di altura o a piattaforme offshore. Uno dei produttori denunzianti ha ribadito questo argomento nell'attuale inchiesta. Poiché gli operatori portuali non hanno collaborato all'inchiesta, non è stato possibile verificare questa affermazione. Dall'elenco dei clienti presentato dai produttori esportatori compresi nel campione è però risultato che la maggior parte dei clienti erano effettivamente fornitori di compagnie di navigazione e di piattaforme offshore dei porti dell'Unione. Sulla base di quanto sopra, si può ritenere che la differenza tra i dati statistici e i dati dichiarati sia dovuta a tali vendite.

(23)

Va anche menzionato che nella domanda di riesame in previsione della scadenza si faceva riferimento a pratiche di elusione. Al riguardo, il richiedente ha sostenuto che certi volumi di corde di fibre sintetiche provenienti dall'India sono entrati nell'Unione come prodotti classificati sotto la voce NC 5609 (articoli [… ] di spago, corde o funi), che non sono soggetti a misure. L'inchiesta non ha però permesso di raccogliere informazioni che confermino questa affermazione.

(24)

Sulla base di quanto precede, si considera che durante il PIR 31 tonnellate del prodotto in esame siano state effettivamente importate dall'India nel territorio doganale dell'Unione. Per quanto riguarda le esportazione verificate destinate ai porti dell'Unione e non immesse in libera pratica nel mercato dell'Unione dai tre produttori indiani del campione, queste vendite sono considerate come facenti parte delle esportazioni indiane verso altri paesi terzi.

(25)

Dato che non sono avvenute in volumi significativi, le importazioni dall'India nell'Unione non hanno costituito una base per un'analisi rappresentativa per la probabilità del persistere del dumping o del pregiudizio. L'esiguità dei volumi delle importazioni non permette infatti di concludere che durante il PIR vi sia stato un dumping pregiudizievole da parte dell'India. Pertanto, l'analisi si è concentrata sulla probabilità di una reiterazione del dumping e del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

2.   Andamento probabile delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

2.1.   Capacità di produzione

(26)

È stato esaminato se nel paese interessato esista una capacità di produzione non utilizzata che permetterebbe, nel caso in cui le misure fossero abrogate, una ripresa delle esportazioni in dumping.

(27)

È risultato che la capacità di produzione dei tre produttori esportatori del campione è fortemente aumentata tra il 2007 e il PIR e, contemporaneamente, l'utilizzazione della capacità è diminuita. Le capacità inutilizzate delle tre società corrispondevano al 75 % circa del consumo dell'Unione nel PIR. È quindi probabile che, in caso di scadenza delle misure, si avrebbe un aumento delle esportazioni verso l'Unione.

(28)

Per quanto riguarda gli altri produttori indiani di corde di fibre sintetiche, si sa che Garware, la società che ha cessato la cooperazione dopo la fase del campionamento, è un importante produttore e, secondo il suo sito web ufficiale, dispone di una rilevante capacità di produzione. La richiesta di riesame in previsione della scadenza elenca quattro altri grandi produttori indiani. Esistono diversi produttori indiani di piccole e medie dimensioni che vendono principalmente sul mercato interno. Dato che questi produttori indiani non hanno collaborato all'inchiesta, non se ne conosce la capacità di produzione, ma si può supporre che la tendenza delle società che hanno collaborato sia comparabile e quindi che questi produttori dispongano anch'essi di capacità inutilizzate.

(29)

Dopo la comunicazione dei risultati, tutti i produttori indiani del campione hanno contestato i dati concernenti la loro capacità inutilizzata complessiva. Questi dati sono stati in realtà comunicati dalle società stesse e verificati con indagini condotte sul posto. Queste obiezioni sono state quindi respinte.

2.2.   Volume delle vendite a porti dell'Unione e ad altri mercati di esportazione

(30)

Il volume delle esportazioni verso altri paesi terzi dei tre produttori esportatori, comprese le vendite effettuate in porti dell'Unione che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione, è rilevante ed è aumentato di circa l'80 % durante il periodo considerato, e rappresenta quasi la metà del totale delle vendite dei produttori esportatori durante il PIR.

(31)

Le importazioni nell'Unione sono praticamente cessate dopo l'istituzione delle misure iniziali. Tuttavia, è da notare che il volume delle esportazioni dei produttori del campione verso i porti dell'Unione è notevolmente aumentato nel periodo considerato, passando da 61 a 785 tonnellate. Poiché le importazioni nell'Unione avvengono in parte attraverso gli stessi canali di vendita dei prodotti venduti nei porti dell'Unione, questa presenza crescente alle porte del mercato dell'Unione può indicare che, in assenza di misure, i produttori indiani del campione - e forse anche altri - potrebbero in breve tempo cominciare a vendere quantità consistenti del prodotto in esame sul mercato dell'Unione.

(32)

Tenendo conto dell'orientamento delle esportazioni dei produttori indiani e della loro presenza crescente nei porti dell'Unione, si può ritenere molto probabile che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni indiane verso l'Unione aumenterebbero in misura rilevante.

(33)

Dopo la comunicazione dei risultati del riesame, un produttore indiano ha indicato che le esportazioni indiane sono distribuite in tutto il mondo, tra mercati con un potenziale di crescita, e quindi le esportazioni verso l'Unione non riprenderebbero in quantità massicce in assenza di misure. Se è vero che alcuni produttori indiani possono avere diversificato i loro mercati di esportazione, questo non può essere considerato sufficiente a modificare le conclusioni tratte dalle constatazioni menzionate.

2.3.   Rapporto tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il valore normale

(34)

Un calcolo indicativo del dumping è stato effettuato sulla base dei dati verificati delle vendite nei porti dell'Unione dei tre produttori esportatori del campione, che benché considerate come esportazioni verso altri paesi terzi, forniscono una buona indicazione dei possibili prezzi delle corde di fibre sintetiche indiane in assenza di dazi. I valori normali sono stati basati sui prezzi interni del mercato indiano. Sulla base di questi dati, il dumping è stato accertato per due dei tre produttori indiani del campione. I margini di dumping sono risultati in media del 10 % e possono quindi essere considerati significativi, anche se di molto inferiori a quelli stabiliti nell'inchiesta iniziale.

(35)

Il confronto dei prezzi ottenuti dai tre produttori esportatori del campione sui mercati di altri paesi terzi (escluse le vendite nei porti dell'Unione) con i prezzi praticati sul mercato interno ha dato un risultato simile, anche se i margini di dumping stabiliti su questa base sono risultati inferiori.

(36)

Dopo la comunicazione dei risultati di questa inchiesta, un produttore indiano ha sostenuto che per le importazioni indiane nell'Unione non è stato accertato alcun dumping. Ma non ci sono quasi state importazioni e, inoltre, il dumping è stato stabilito sia per le vendite nei porti dell'Unione che per le vendite ad altri paesi terzi. L'obiezione è stata quindi respinta.

(37)

Un'altra parte interessata ha sostenuto che i margini di dumping stabiliti da questo riesame non possono essere considerati significativi se li si confronta con i livelli di dazio esistenti, data la differenza significativa dei costi del lavoro nell'Unione e in Asia. Va però notato che i costi del lavoro nell'Unione sono irrilevanti per il calcolo del margine di dumping.

3.   Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping

(38)

Sulla base dell'analisi di cui sopra si conclude che i produttori esportatori dispongono di un ampio potenziale di produzione che consentirebbe loro di riprendere le esportazioni verso l'Unione se le misure venissero a scadere. Riguardo ai prezzi, si è accertato che due produttori del campione vendevano a prezzi di dumping ad altri paesi terzi. Inoltre, se si considera anche Garware che ha interrotto la cooperazione, nella denuncia sono indicati cinque altri grandi produttori esportatori che, secondo le informazioni disponibili, si può ritenere seguano la stessa tendenza delle società per le quali sono state accertate vendite a prezzi di dumping ad altri paesi terzi.

(39)

Il fatto che i produttori esportatori indiani mantengano un interesse strategico nel mercato dell'Unione, dimostrato dai volumi crescenti di esportazioni nei porti dell'Unione, e l'enorme capacità inutilizzata di cui dispongono rendono probabile una ripresa delle esportazioni verso l'Unione in quantità significative in caso di scadenza delle misure. Tenendo conto della politica in materia di prezzi seguita dagli esportatori indiani sui mercati dei paesi terzi, è molto probabile che una ripresa delle esportazioni avverrebbe a prezzi di dumping. Si conclude pertanto che la scadenza delle misure comporterebbe con tutta probabilità una reiterazione del dumping.

D.   DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

(40)

I produttori dell'Unione che rappresentano la produzione totale dell'Unione costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Il numero di produttori dell'Unione può essere stimato in circa quaranta.

(41)

I quindici produttori dell'Unione a nome dei quali la richiesta di riesame in previsione della scadenza è stata presentata dall'associazione denunziante e tre altri produttori dell'Unione hanno comunicato le informazioni per la selezione del campione richieste nell'avviso di apertura. Come si è detto nel considerando 12, un campione di cinque produttori, rappresentante approssimativamente il 40 % dell'industria dell'Unione, è stato sottoposto ad un indagine dettagliata. Hanno costituito il campione le seguenti società:

Cordoaria Oliveira SÁ (Portogallo),

Eurorope SA (Grecia),

Lanex A.S. (Repubblica ceca),

Lankhorst Euronete Ropes (Portogallo),

Teufelberger Ges.m.b.H. (Austria).

(42)

Come indicato nel considerando 12, i diciotto produttori dell'Unione che hanno collaborato all'inchiesta rappresentavano il 78 % della produzione totale dell'Unione durante il PIR.

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE

1.   Consumo nel mercato dell'Unione

(43)

Il consumo dell'Unione di corde di fibre sintetiche è stato stabilito sommando le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione (comprese le vendite dei produttori dell'Unione che non hanno collaborato all'inchiesta, stimate dall'associazione denunziante) e le importazioni nell'Unione, in base ai dati Eurostat.

(44)

Risulta in questo modo che durante il periodo considerato il consumo dell'Unione è diminuito del 7 %. In particolare, dopo essere aumentato del 16 % tra il 2006 e il 2007, il consumo è sceso del 20 % tra il 2007 e il PIR.

 

2006

2007

2008

PIR

Consumo totale dell'Unione (tonnellate)

34 318

39 816

36 777

31 944

Indice (2006=100)

100

116

107

93

Fonte: Inchiesta (produttori dell'Unione compresi nel campione), denunziante (produttori non dell'Unione non compresi nel campione), Eurostat (importazioni)

2.   Importazioni dall’India

(45)

Come indicato nel considerando 21, durante il periodo considerato le importazioni indiane nell'Unione sono state di entità trascurabile per effetto delle misure antidumping in vigore.

(46)

Tuttavia, come indicato nel considerando 22, i produttori indiani sono presenti in misura crescente alle porte del mercato dell'Unione con esportazioni nei porti dell'Unione non sdoganate e quindi non soggette ai dazi antidumping.

3.   Prezzi e volume delle esportazioni indiane verso altri paesi terzi

(47)

Poiché le importazioni indiane nell'Unione sono state di entità trascurabile, sono stati confrontati i prezzi delle esportazioni indiane verso altri paesi terzi (comprese le esportazioni verso porti dell'Unione non soggette ai dazi antidumping) con i prezzi di vendita nell'Unione praticati dai produttori dell'industria dell'Unione compresi nel campione.

(48)

Su questa base è stato stabilito che le esportazioni indiane verso altri paesi terzi sono avvenute a prezzi notevolmente più bassi di quelli dell'industria dell'Unione. La differenza tra i prezzi così stabilita ha toccato il 46 % ed è risultata in media del 18 %.

(49)

Il valore delle esportazioni indiane verso altri paesi terzi è aumentato di più del 30 % durante il periodo considerato. Queste vendite rappresentate circa la metà del fatturato totale dei produttori esportatori indiani del campione durante il PIR.

4.   Importazioni da altri paesi

(50)

Nonostante il calo del 7 % del consumo sul mercato dell'Unione, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato del 18 % durante il periodo considerato. La quota di mercato di queste importazioni è quindi aumentata dal 17 % al 22 %.

(51)

È da notare che nel periodo considerato le importazioni dalla Repubblica popolare cinese (RPC) sono aumentate del 46 %, raggiungendo una quota di mercato dell'8,6 % (rispetto al 5,5 % nel 2006). Anche se un confronto preciso non è possibile perché i dati Eurostat sono di natura generale e non sono dettagliati per tipo di prodotto, il prezzo medio delle importazioni cinesi nell'Unione risulta notevolmente più elevato del prezzo medio delle esportazioni indiane. Inoltre, il prezzo medio delle importazioni cinesi appare in linea con i prezzi dell'industria dell'Unione.

(52)

La quota di mercato delle importazioni nell'Unione dalla Repubblica di Corea ('Corea') si è mantenuta costantemente attorno al 3 % durante il periodo considerato. Il volume di queste importazioni è diminuito del 6 %, in linea con la contrazione del consumo.

(53)

Le importazioni da altri paesi terzi hanno rappresentato durante il PIR una quota inferiore al 2 % del mercato dell'Unione delle corde di fibre sintetiche.

5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

5.1.   Osservazioni preliminari

(54)

Tutti gli indicatori di pregiudizio di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base sono stati analizzati. Gli indicatori del volume di vendite e della quota di mercato dei produttori dell'Unione sono stati analizzati sulla base dei dati raccolti per tutti i produttori dell'Unione (ossia per l'industria dell'Unione). L'esame di tutti gli altri indicatori di pregiudizio si è basato sulle informazioni fornite dai produttori dell'Unione costituenti il campione, verificate presso le sedi delle società indicate al considerando 15. Come detto al considerando 12, uno dei produttori dell'Unione ha cominciato a operare nel corso del periodo considerato, e quindi i suoi dati non sono stati utilizzati nell'analisi delle tendenze degli indicatori di pregiudizio per evitare distorsioni.

5.2.   Volume delle vendite dell'industria dell'Unione

(55)

Le vendite dell'industria dell'Unione sono diminuite del 12 % durante il periodo considerato. Come indicato nel considerando 44, il consumo dell'Unione nello stesso periodo è sceso del 7 %, con un calo particolarmente sensibile a partire dal 2007. Si sottolinea che il tasso di diminuzione delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è stato più rapido di quello del consumo:

 

2006

2007

2008

PIR

Volume delle vendite nell'Unione dell'industria dell'Unione (tonnellate)

28 393

32 161

28 911

24 955

Indice (2006=100)

100

113

102

88

Fonte: Inchiesta (produttori dell'Unione compresi nel campione), denunziante (produttori dell'Unione non compresi nel campione)

5.3.   Quota di mercato dell'industria dell'Unione

(56)

L'andamento descritto nel considerando e nella tabella precedenti si è tradotto in una costante diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione tra il 2006 e il PIR, con una perdita di 4,6 punti percentuali:

 

2006

2007

2008

PIR

Quota di mercato dell'industria dell'Unione ( %)

82,7 %

80,8 %

78,6 %

78,1 %

Indice (2006=100)

100

98

95

94

Fonte: Inchiesta (produttori dell'Unione compresi nel campione), denunziante (produttori dell'Unione non compresi nel campione)

(57)

Si noti che la diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione è stata dovuta in gran parte all'aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi (v. considerando 50).

5.4.   Produzione, capacità di produzione e utilizzazione della capacità

(58)

La produzione dei produttori dell'Unione compresi nel campione ha avuto un andamento corrispondente a quello delle vendite, diminuendo a un tasso comparabile, del 17 %, durante il periodo considerato. La capacità di produzione è aumentata durante lo stesso periodo del 5 %. L'utilizzazione delle capacità è quindi diminuita del 20 % tra il 2008 e il PIR:

 

2006

2007

2008

PIR

Produzione (tonnellate)

11 229

12 286

12 150

9 372

Indice (2006=100)

100

109

108

83

Capacità di produzione (tonnellate)

21 510

23 467

23 278

22 480

Indice (2006=100)

100

109

108

105

Utilizzazione delle capacità (%)

52,2 %

52,4 %

52,2 %

41,7 %

Indice (2006=100)

100

100

100

80

Fonte: Inchiesta (produttori dell'Unione compresi nel campione)

5.5.   Scorte

(59)

In generale i produttori di corde di fibre sintetiche mantengono le loro scorte a un livello piuttosto basso perché la maggior parte della produzione avviene sulla base degli ordini ricevuti. Durante il periodo considerato la quantità media delle scorte è diminuita, in particolare nel PIR, principalmente a causa del calo della produzione di corde di fibre sintetiche.

 

2006

2007

2008

PIR

Scorte di chiusura (tonnellate)

1 073

982

1 156

905

Indice (2006=100)

100

92

108

84

Fonte: Inchiesta (produttori dell'Unione compresi nel campione)

5.6.   Prezzi di vendita

(60)

Durante il periodo considerato i prezzi medi del prodotto simile venduto nell'Unione dai produttori dell'Unione compresi nel campione sono aumentati, in particolare tra il 2007 e il PIR:

 

2006

2007

2008

PIR

Prezzo di vendita unitario medio dell'industria dell'Unione (EUR/tonnellata)

5 268

5 229

5 670

5 766

Indice (2006=100)

100

99

108

109

Fonte: Inchiesta (produttori dell'Unione compresi nel campione)

(61)

Si noti però che il prezzo di vendita medio di cui sopra è calcolato sulla base di tutti i tipi di prodotto, comprese le corde di fibre sintetiche più costose, come quelle fabbricate a partire dalla materia prima «Dyneema». La variazione di prezzo tra i diversi tipi di prodotto è enorme (v. considerando 19). Negli ultimi anni l'industria dell'Unione ha aumentato la fabbricazione di prodotti di maggior valore. Queste corde di fibre sintetiche costituiscono pertanto una quota crescente della loro produzione. I mutamenti intervenuti di recente nella composizione della gamma dei prodotti sono una delle ragioni dell'aumento del prezzo di vendita unitario medio dell'industria dell'Unione.

5.7.   Redditività

(62)

Grazie in parte alle efficaci misure in vigore e in parte alla diversificazione della loro gamma di prodotti, i produttori dell'Unione compresi nel campione hanno potuto mantenere durante il periodo considerato un livello stabile e soddisfacente di redditività:

 

2006

2007

2008

PIR

Redditività dell'industria dell'Unione (%)

9,7 %

11,1 %

10,0 %

12,4 %

Indice (2006=100)

100

115

104

128

Fonte: Inchiesta (produttori dell'Unione compresi nel campione)

5.8.   Investimenti e capacità di reperire capitali

(63)

Gli investimenti si sono mantenuti a livelli relativamente elevati nel 2006 e nel 2007, dopo di che si sono ridotti di metà. Durante il PIR praticamente non sono stati fatti investimenti.

 

2006

2007

2008

PIR

Investimenti netti (EUR)

3 574 130

3 886 212

1 941 222

168 877

Indice (2006=100)

100

109

54

5

Fonte: Inchiesta (produttori dell'Unione compresi nel campione)

5.9.   Utile sul capitale investito

(64)

In linea con l'andamento stabile della redditività, anche l'utile sul capitale investito è aumentato durante il periodo considerato.

 

2006

2007

2008

PIR

Utile sul capitale investito ( %)

21,4 %

25,5 %

26,1 %

28,4 %

Indice (2006=100)

100

119

122

132

Fonte: Inchiesta (produttori dell'Unione compresi nel campione)

5.10.   Flusso di cassa

(65)

Il flusso di cassa dei produttori dell'Unione compresi nel campione si è mantenuto durante il periodo considerato a livelli relativamente stabili:

 

2006

2007

2008

PIR

Flusso di cassa (EUR)

6 033 496

7 973 188

7 790 847

6 911 360

Indice (2006=100)

100

132

129

115

Fonte: Inchiesta (produttori dell'Unione compresi nel campione)

5.11.   Occupazione, produttività e costo del lavoro

(66)

L'andamento dell'occupazione, per quanto riguarda i produttori dell'Unione compresi nel campione, è stato positivo tra il 2006 e il 2008. Tra il 2008 e il PIR l'occupazione è scesa in conseguenza del calo della domanda del mercato. Il calo della domanda, che ha avuto per effetto un calo della produzione, ha anche determinato una diminuzione della produttività tra il 2008 e il PIR. Il costo annuo del lavoro per addetto è aumentato fino al 2008, per poi diminuire lievemente durante il PIR.

 

2006

2007

2008

PIR

Numero di occupati

638

665

685

623

Indice (2006=100)

100

104

107

98

Costo annuo del lavoro per addetto (EUR)

12 851

13 688

14 589

14 120

Indice (2006=100)

100

107

114

110

Produttività (tonnellate per addetto)

17,6

18,4

17,7

15,0

Indice (2006=100)

100

105

101

85

Fonte: Inchiesta (produttori dell'Unione compresi nel campione)

5.12.   Crescita

(67)

Tra il 2006 e il PIR, mentre il consumo dell'Unione è sceso del 7 % (v. considerando 44), il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è diminuito del 12 % e la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita di 6 punti percentuali (v. considerando 55 e 56). D'altra parte, mentre il volume delle importazioni indiane è rimasto trascurabile per effetto delle misure in vigore, il volume delle importazioni da altri paesi è cresciuto del 18 % (principalmente a causa delle importazioni dalla RPC), conquistando altri 5 punti percentuali di quota di mercato (v. considerando 50). Si conclude pertanto che l'industria dell'Unione rispetto ad altri attori del mercato ha risentito di più del calo del consumo e ha subito una più consistente diminuzione del volume di vendite.

5.13.   Entità del margine di dumping

(68)

Poiché durante il PIR le importazioni del prodotto in esame dall'India sono state trascurabili, non è stato possibile determinare il margine di dumping. Si noti tuttavia che le esportazioni indiane verso i porti dell'Unione non sdoganate sono notevolmente aumentate e che parte di queste vendite sono state effettuate a prezzi di dumping.

5.14.   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(69)

Si è analizzato se l'industria dell'Unione stia ancora riprendendosi dagli effetti del dumping passato. Si è concluso che l'industria dell'Unione ha già potuto riprendersi in larga misura da tali effetti perché sono state messe in atto per un lungo periodo efficaci misure antidumping.

5.15.   Conclusioni sulla situazione dell'industria dell'Unione

(70)

Grazie agli efficaci dazi antidumping in vigore sulle importazioni di corde di fibre sintetiche dall'India, l'industria dell'Unione sembra aver potuto riprendersi in larga misura dagli effetti del passato dumping pregiudizievole.

(71)

Non si può tuttavia concludere che la situazione dell'industria dell'Unione sia sicura. Anche se certi indicatori di pregiudizio relativi alla situazione finanziaria dei produttori dell'Unione - redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa - sembrano delineare un quadro di relativa stabilità, altri - volume delle vendite, quota di mercato, produzione, utilizzazione della capacità e investimenti - indicano chiaramente che l'industria dell'Unione alla fine del PIR era ancora in una situazione piuttosto fragile. Dopo la comunicazione dei risultati di questa inchiesta, un produttore indiano ha sostenuto che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio durante il PIR. Al riguardo, va notato che non è stato affermato che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio grave durante il PIR. La conclusione tratta dai risultati del riesame è stata invece che alcuni indicatori fanno apparire un quadro stabile, ma altri rivelano segni di pregiudizio.

(72)

Alcune parti hanno sostenuto che l'andamento negativo di alcuni indicatori di pregiudizio non è dovuto alle importazioni indiane ma alla crisi economica globale e all'aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi. A questo riguardo, va notato che l'andamento negativo di certi indicatori non è stato attribuito alle importazioni indiane, quasi inesistenti. Inoltre, l'aumento delle importazioni cinesi è stato preso in considerazione e non ha avuto conseguenze sull'analisi della probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole.

(73)

Per quanto riguarda la situazione dell'industria dell'Unione in generale, va notato che l'introduzione graduale sul mercato di vari prodotti di valore elevato - all'interno dell'Unione e sui mercati di paesi terzi - sembra porre in una prospettiva positiva la competitività a lungo termine dell'industria dell'Unione, dato che il numero di produttori che fabbricano queste corde di fibre sintetiche di alta qualità è attualmente limitato sul mercato mondiale.

F.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(74)

Come indicato al considerando 25, dato il volume trascurabile delle importazioni del prodotto in esame dall'India durante il PIR, l'analisi si è concentrata sulla probabilità di una reiterazione del dumping e del pregiudizio.

(75)

Come si è già osservato ai considerando 26-28, i produttori esportatori indiani dispongono di enormi capacità inutilizzate. Inoltre, come si è indicato ai considerando 30-32, i produttori indiani sono fortemente orientati e incentivati a vendere i loro prodotti in grandi volumi sui mercati d'esportazione. Come si è rilevato al considerando 31, i produttori indiani sono fortemente e sempre più presenti nei porti dell'Unione. Per queste ragioni si può considerare altamente probabile che le importazioni dall'India verso l'Unione raggiungano in breve tempo quantità significative in caso di scadenza delle misure.

(76)

Come indicato ai considerando 34 e 35, è probabile che in assenza di misure riprendano le importazioni indiane a prezzi di dumping. Inoltre, come indicato ai considerando 47 e 48, il fatto che il prezzo di vendita dei produttori indiani sia in media inferiore del 18 % a quelli dell'industria dell'Unione (e la differenza di prezzo può raggiungere il 46 %) fa ritenere probabile che, in assenza di misure, i produttori indiani esportino il prodotto in esame verso il mercato dell'Unione a prezzi notevolmente più bassi di quelli dell'industria dell'Unione.

(77)

Da quanto precede si può concludere che, in assenza di misure, è molto probabile che le importazioni indiane del prodotto in esame riprenderebbero in quantità rilevanti e a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.

(78)

Data la situazione relativamente fragile dell'industria dell'Unione, come spiegato ai considerando 71 e 72, è probabile che una ripresa potenzialmente massiccia delle importazioni indiane in dumping a prezzi inferiori a quelli dell'Unione abbia un effetto pregiudizievole sullo stato dell'industria dell'Unione. In particolare, è probabile che essa si traduca in ulteriori riduzioni della quota di mercato e del volume delle vendite dell'industria dell'Unione, il che avrà come conseguenza un calo della produzione e dell'occupazione. Questo, unitamente alla forte pressione sui prezzi determinata dalle importazioni a prezzi inferiori a quelli dei produttori dell'Unione, porterebbe a un rapido e grave deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

(79)

Sulla base di quanto precede, si conclude che, in caso di scadenza delle misure, si avrebbe probabilmente una ripresa delle importazioni del prodotto in esame dall'India, da cui deriverebbe un nuovo pregiudizio.

G.   INTERESSE DELL'UNIONE

1.   Osservazioni preliminari

(80)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione.

(81)

La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti in causa (industria dell'Unione, importatori, operatori commerciali e industrie utilizzatrici del prodotto in esame).

(82)

Va ricordato che nelle inchieste precedenti l'adozione di misure non è stata considerata contraria all'interesse dell'Unione. Inoltre, l'inchiesta attuale è un riesame in previsione della scadenza e quindi analizza una situazione in cui sono già in vigore misure antidumping.

(83)

Su questa base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di una reiterazione del dumping e del pregiudizio, esistono validi motivi per concludere che, in questo particolare caso, non sarebbe nell'interesse dell'Unione mantenere in vigore le misure.

2.   Interessi dell'industria dell'Unione

(84)

Come già indicato nei considerando 56 e 73, l'industria dell'Unione ha saputo conservare una quota di mercato consistente, anche se in calo, diversificando la sua produzione con l'introduzione di corde di fibre sintetiche di qualità superiore. Pertanto, si può considerare che l'industria dell'Unione si sia mantenuta strutturalmente sana.

(85)

Tenuto conto delle conclusioni sulla situazione dell'industria dell'Unione esposte ai considerando 70-72 e degli argomenti relativi all'analisi della probabilità della reiterazione del pregiudizio presentati ai considerando 74-79, si può inoltre ritenere probabile che l'industria dell'Unione, se i dazi antidumping venissero a scadere, subirebbe un serio deterioramento della sua situazione finanziaria, il che avrebbe come conseguenza la reiterazione del pregiudizio grave.

(86)

Infatti, considerando i volumi e i prezzi previsti delle importazioni del prodotto in esame dall'India, l'industria dell'Unione sarebbe esposta a un serio rischio. Come spiegato al considerando 78, queste importazioni condurrebbero a un'ulteriore diminuzione della sua quota di mercato, del volume delle vendite e dell'occupazione, e inoltre deprimerebbero i prezzi, il che avrebbe come risultato finale un deterioramento della redditività, con livelli negativi simili a quelli riscontrati nell'inchiesta iniziale.

(87)

In considerazione di quanto sopra, e in assenza di indicazioni contrarie, si conclude che il mantenimento delle misure esistenti non sarebbe contrario all'interesse dell'industria dell'Unione.

3.   Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti

(88)

La Commissione ha inviato questionari a dieci importatori/operatori commerciali indipendenti. Soltanto una di queste società ha risposto, avanzando obiezioni. Tuttavia, poiché la società è collegata a un produttore indiano di corde di fibre sintetiche, non la si può considerare un importatore indipendente. Trattandosi di un importatore collegato, l'interesse della società è intrinsecamente connesso all'interesse del produttore indiano cui è collegata.

(89)

In queste circostanze, si conclude che non sembrano esservi motivi indicanti con certezza che il mantenimento in vigore delle misure avrebbe gravi effetti negativi per gli importatori/operatori commerciali indipendenti interessati.

4.   Interesse degli utilizzatori

(90)

La Commissione ha inviato una lettera a un'associazione di utilizzatori del prodotto in esame. Nessun utilizzatore ha risposto al questionario e nessuna comunicazione scritta è pervenuta dall'associazione.

(91)

Tenuto conto dell'assenza di cooperazione dagli utilizzatori, e del fatto che l'effetto di misure antidumping può ritenersi trascurabile rispetto agli altri costi sostenuti dalle principali industrie utilizzatrici (cantieristica, meccanica, piattaforme offshore), si conclude che il mantenimento in vigore delle misure non avrà effetti negativi di rilievo su questi utilizzatori.

5.   Conclusione

(92)

Si può prevedere che il mantenimento in vigore delle misure eviterà una ripresa, in breve tempo, di massicce importazioni in dumping dall'India nel mercato dell'Unione. L'industria dell'Unione continuerà quindi a trarre beneficio dalle condizioni concorrenziali del mercato dell'Unione e vedrà ridursi il rischio di chiusure e di tagli dell'occupazione. Questi effetti benefici dovrebbero inoltre garantire all'industria dell'Unione le condizioni che le permettano di sviluppare prodotti innovativi di alta tecnologia per applicazioni nuove e specializzate.

(93)

Considerati gli interessi degli importatori/operatori commerciali e degli utilizzatori dell'Unione, non risulta che esistano motivi impellenti per indicare che il mantenimento delle misure avrebbe effetti negativi di rilievo.

(94)

Considerate le conclusioni di cui sopra sugli effetti del mantenimento delle misure sui diversi attori operanti sul mercato dell'Unione, si conclude che il mantenimento delle misure non è contrario all'interesse dell'Unione.

H.   MISURE ANTIDUMPING

(95)

Tenuto conto di quanto precede, in particolare delle enormi capacità inutilizzate dei produttori indiani, del loro forte orientamento verso l'esportazione e della loro crescente presenza alle porte del mercato dell'Unione, dei prezzi delle loro esportazioni verso i mercati di altri paesi terzi, che sono risultati inferiori al valore normale e anche nettamente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione durante il PIR, nonché della situazione relativamente fragile dell'industria dell'Unione, è probabile che, in assenza di misure, riprenderebbero le importazioni dall'India in condizioni di dumping pregiudizievole.

(96)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intende raccomandare il mantenimento delle misure in vigore nella loro forma attuale. Inoltre, alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni dopo la comunicazione di tali informazioni, ma nessuna di esse ha presentato osservazioni tali da giustificare la modifica delle conclusioni. Le obiezioni relative alla comunicazione dei risultati sono state discusse nei rispettivi considerando del presente regolamento.

(97)

Da quanto precede consegue la necessità, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, di mantenere in vigore i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1736/2004.

(98)

Nondimeno, e fermo restando che è stata stabilita la probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole, il presente procedimento è caratterizzato da circostanze particolari, in particolare la lunga durata delle misure in vigore che sono state già prorogate una volta, e i quantitativi molto limitati delle importazioni dall'India, come indicato nei considerando 21-24. Di queste circostanze va tenuto conto nel fissare in tre anni la durata dell'ulteriore estensione delle misure antidumping. Dopo la comunicazione, il richiedente ha sostenuto che le misure dovrebbero essere prorogate di cinque anni e che un'estensione di minore durata per le ragioni suesposte non sarebbe giustificata.

(99)

Di norma, l'estensione di misure prevista dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base si applica per un periodo di cinque anni. L'inchiesta ha concluso che l'industria dell'Unione era alla fine del PIR ancora in una situazione di fragilità; l'inchiesta iniziale ha stabilito che per un lungo periodo ha incontrato difficoltà finanziarie. Di conseguenza, non c'è stata ancora una piena ripresa dal dumping pregiudizievole. Una serie di indicatori di pregiudizio ha però dimostrato che l'istituzione delle misure ha già permesso alcuni miglioramenti sostanziali. L'analisi di questa complessa situazione permette di concludere che una ripresa completa e solida dagli effetti del dumping pregiudizievole passato è probabile possa aver luogo in un periodo più breve dei cinque anni normali. È stato ritenuto che, considerando l'analisi complessiva del pregiudizio e la probabile evoluzione del mercato con le misure in vigore, un periodo di tre anni dovrebbe essere sufficiente a permettere all'industria dell'Unione di completare la sua ripresa economica e finanziaria. Per queste ragioni non sembra necessario mantenere in vigore le misure per un periodo più lungo.

(100)

Pertanto, si ritiene che un'estensione delle misure per l'intero periodo quinquennale non sia pienamente giustificata dalle circostanze accertate dall'inchiesta e che la durata delle misure debba di conseguenza essere limitata a tre anni.

(101)

L'aliquota individuale del dazio antidumping specificata all'articolo 1 è stata stabilita in base alle risultanze dell’inchiesta iniziale e rispecchia pertanto la situazione constatata durante tale inchiesta per la società in questione. Tale aliquota (diversamente dal dazio per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») si applica quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari dell'India e fabbricati da quella società, ossia dalla specifica persona giuridica menzionata. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società che non sia specificamente menzionata nell'articolo 1, comprese le persone giuridiche collegate a quella specificamente menzionata, non possono fruire di questa aliquota e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a livello nazionale.

(102)

Le eventuali richieste di applicazione di un dazio antidumping a titolo individuale (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione, corredate di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegate ad esempio al cambiamento della ragione o denominazione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, il presente regolamento verrà opportunamente modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di polietilene o di polipropilene, diversi dallo spago per legare, aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro), nonché altre fibre sintetiche di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro), attualmente classificati ai codici NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 e 5607 50 19 e originari dell'India.

2.   L'aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

Società

Aliquota del dazio

Codice addizionale TARIC

Garware Wall Ropes Ltd

53,0 %

8755

Tutte le altre società

82,0 %

8900

3.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica per un periodo di tre anni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 183 del 26.6.1998, pag. 1.

(3)  GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 1.

(4)  GU C 240 del 7.10.2009, pag. 6.


22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1243/2010 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2010

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese prodotte dalla società Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

A seguito di un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato») e dell'Ucraina («la prima inchiesta»), sono state istituite misure antidumping col regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio, del 23 aprile 2007 (2). Detto regolamento è entrato in vigore il 27 aprile 2007.

(2)

Si ricorda che l'aliquota del dazio antidumping definitivo istituito sulle assi da stiro fabbricate dal produttore esportatore cinese Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. («Since Hardware») era dello 0 %, mentre variava dal 18,1 % al 38,1 % per gli altri produttori esportatori cinesi. A seguito di un successivo riesame intermedio, le aliquote del dazio sono state aumentate fino al 42,3 % a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 270/2010 del Consiglio, del 29 marzo 2010, recaante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 (3).

2.   Apertura del procedimento in corso

(3)

Il 2 ottobre 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) («avviso di apertura»), l'apertura di un'inchiesta antidumping ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base riguardante le importazioni nell'Unione di assi da stiro originarie della RPC, limitata alla società Since Hardware. Nell'avviso di apertura la Commissione ha anche annunciato l'apertura di un riesame ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1515/2001 («riesame ai sensi del regolamento (CE) n. 1515/2001») al fine di permettere le modifiche necessarie del regolamento (CE) n. 452/2007 alla luce della relazione dell'organo d'appello dell'OMC intitolata Mexico — Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice (AB-2005-6) (5) («la relazione dell'organo d'appello dell'OMC»).

(4)

L'inchiesta antidumping è stata avviata in seguito a una denuncia presentata il 20 agosto 2009 da tre produttori dell'Unione, Colombo New Scal S.p.A., Pirola S.p.A. e Vale Mill (Rochdale) Ltd. («i denunzianti»), che rappresentano una quota rilevante della produzione totale di assi da stiro dell'Unione.

(5)

Si ricorda che è stata aperta nei confronti di Since Hardware una nuova inchiesta antidumping ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base e non un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, alla luce della relazione dell'organo d'appello dell'OMC. Tale relazione stabilisce ai paragrafi 305 e 306 che un produttore esportatore a carico del quale non sono state accertate nell'inchiesta iniziale pratiche di dumping non può essere fatto oggetto della misura definitiva istituita a seguito di tale inchiesta né di riesami amministrativi o per cambiamento di circostanze.

(6)

Since Hardware ha sostenuto che la Commissione non poteva aprire una nuova inchiesta antidumping ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base contro una sola società, perché questo violerebbe il principio generale sancito dall'articolo VI del GATT e dall'accordo antidumping dell'OMC (AAD OMC), oltre che dal regolamento di base, secondo il quale i procedimenti antidumping sono diretti contro le importazioni da paesi e non da singole società individuali. In particolare, la società Since Hardware ha sostenuto che la Commissione ha violato l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base aprendo un'inchiesta antidumping sulla base dell'articolo 5 anziché dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Since Hardware ha inoltre sostenuto che, non avendo le norme dell'OMC effetto diretto nell'ordinamento giuridico dell'Unione, la Commissione non poteva decidere di ignorare le citate disposizioni del regolamento di base per attenersi automaticamente a una decisione dell'OMC, senza una preliminare modifica da parte del Consiglio del regolamento stesso.

(7)

A questo riguardo, si riconosce che i procedimenti antidumping sono di norma aperti contro le importazioni da un paese e non da singole società. Tuttavia, il presente caso costituisce un'eccezione a questa regola in ragione delle seguenti circostanze particolari. La relazione dell'organo d'appello dell'OMC precisa ai paragrafi da 216 a 218 che l'articolo 5.8 dell'AAC OMC prescrive che l'autorità investigativa chiuda l'inchiesta nei riguardi di un esportatore per il quale in un'inchiesta iniziale non ha accertato un margine superiore a quello minimo, e, al paragrafo 305, che tale esportatore non deve quindi essere oggetto di misure antidumping definitive né di riesami amministrativi o di riesami per cambiamento di circostanze. È vero che, non avendo le norme OMC effetto diretto, la legittimità delle misure adottate dalle istituzioni dell'Unione europea («le istituzioni») non può essere riesaminata, di norma, alla luce degli accordi OMC. Tuttavia, ciò non significa, nel caso in questione, che le istituzioni devono ignorare le norme dell'OMC, e in particolare la relazione dell'organo d'appello dell'OMC. Il regolamento (CE) n. 1515/2001 è stato adottato precisamente per permettere alle istituzioni di mettere una misura adottata in forza del regolamento di base in conformità con le decisioni contenute in una relazione adottata dall'organo di conciliazione (DSB) di cui al considerando (4) del regolamento (CE) n. 1515/2001, senza modificare preliminarmente il regolamento di base. Il regolamento (CE) n. 1515/2001, in particolare, permette alle istituzioni di escludere formalmente gli esportatori per i quali è stato accertato, in una precedente inchiesta iniziale, che non operano in dumping dal campo di applicazione del regolamento adottato al termine di quell'inchiesta. A questo scopo, è stato aperto il riesame del regolamento (CE) n. 452/2007 a norma del regolamento (CE) n. 1515/2001.

(8)

Inoltre, nessuna disposizione del regolamento di base esclude l'apertura di una nuova inchiesta antidumping ai sensi dell'articolo 5 nei confronti di una sola società. La legislazione europea deve, per quanto possibile, essere interpretata in modo coerente con il diritto internazionale, in particolare quando si tratta di disposizioni che sono destinate a dare effetto a un accordo internazionale concluso dall'Unione. Dato che l'AAC OMC da una parte permette ai membri dell'OMC di imporre dazi per contrastare il dumping pregiudizievole ma dall'altra, secondo l'interpretazione che ne è stata data dall'organo d'appello nella relazione dell'organo di appello dell'OMC, non permette di sottoporre a riesame le società per le quali l'inchiesta iniziale ha accertato che non hanno operato in dumping, il regolamento di base deve essere interpretato nel senso che autorizza l'Unione, in un caso come questo, ad aprire un'inchiesta basata sull'articolo 5 del regolamento di base.

(9)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010 (6) Since Hardware è stata esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 457/2007.

(10)

Di conseguenza, tenuto conto delle circostanze particolari di questo caso, l'apertura di un'inchiesta antidumping ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base nei confronti della Since Hardware è legittima.

3.   Parti interessate

(11)

La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del procedimento Since Hardware, gli importatori e i produttori dell'Unione notoriamente interessati, i rappresentanti del paese interessato e i produttori dei possibili paesi di riferimento. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(12)

Per consentire a Since Hardware di chiedere, se lo desidera, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato al produttore esportatore l'apposito modulo. La Commissione ha inoltre inviato a Since Hardware un questionario. Il produttore esportatore ha presentato il modulo di domanda di TEM/IT e ha risposto al questionario.

(13)

Dato il numero elevato di produttori dell'Unione, nell’avviso di apertura è stato previsto di ricorrere a un campionamento per determinare il contributo al pregiudizio, come previsto dall’articolo 17 del regolamento di base. Cinque produttori dell'Unione hanno fornito le informazioni richieste per il campionamento nei termini indicati nell’avviso di apertura.

(14)

Dei cinque produttori dell'Unione, solo i tre denunzianti facevano parte dell'industria dell'Unione nella prima inchiesta. Date le specificità di questo caso come risulta dai considerando (57)-(60), è stato deciso di inviare i questionari solo a questi tre produttori, mentre gli altri due sono stati invitati a comunicare ogni osservazione complementare che potesse aiutare la Commissione a determinare se le importazioni dei prodotti fabbricati dalla società Since Hardware hanno arrecato un danno all'industria dell'Unione. I tre produttori dell'Unione autori della denuncia hanno risposto al questionario. Gli altri due produttori dell'Unione non hanno presentato altre osservazioni.

(15)

La Commissione ha anche inviato questionari a tutti i produttori noti di possibili paesi di riferimento e a tutti gli importatori noti come interessati e non collegati alla società Since Hardware. Per quanto riguarda gli importatori indipendenti dell'Unione, due società hanno cooperato inizialmente all'inchiesta, ma una di esse non è stata in grado di proseguire la sua cooperazione. L'altro importatore era uno dei produttori dell'Unione che non hanno presentato denuncia. Ha risposto al questionario inviato agli importatori. Anche un'associazione di categoria ha cooperato all'inchiesta e ha presentato le sue osservazioni.

(16)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della valutazione del TEM e della determinazione del dumping, del contributo al pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Visite di verifica sono state effettuate nelle sedi di Since Hardware a Guangzhou (RPC) e di Vale Mill (Rochdale) Ltd. nel Regno Unito.

(17)

La Commissione ha informato le parti interessate che, data la complessità delle implicazioni giuridiche dell'inchiesta (illustrate ai considerando (3) e seguenti), riteneva più opportuno non adottare in questo caso misure provvisorie, ma proseguire l'inchiesta. Nessuna delle parti ha sollevato obiezioni.

(18)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Le osservazioni comunicate dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate per tenerne conto.

4.   Periodo dell'inchiesta

(19)

L'inchiesta relativa al dumping e all'undercutting dei prezzi ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'esame dei volumi delle importazioni di prodotti Since Hardware pertinenti per la valutazione del concorso al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo considerato»). Tuttavia, date le specificità di questo caso, ossia che un'altra inchiesta iniziale riguardante lo stesso prodotto e lo stesso paese terzo ha avuto luogo soltanto alcuni anni fa, e dato che i dazi stabiliti sulla base di quell'inchiesta sono sempre in vigore, nell'analisi del pregiudizio sarà altresì fatto riferimento al periodo di questa precedente inchiesta («PI della prima inchiesta»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(20)

I prodotti in esame sono assi da stiro – con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro – originarie della RPC e prodotte da Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. («il prodotto in esame»), attualmente classificate nei codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 e ex 8516 90 00.

(21)

Dall'inchiesta è risultato che esistono diversi tipi di assi da stiro, i cui componenti essenziali dipendono principalmente dal tipo di fabbricazione, dalle dimensioni, dai materiali e dagli accessori. Tutti i diversi tipi presentano però le stesse caratteristiche fisiche di base e le medesime applicazioni.

(22)

Il produttore esportatore ha sostenuto che i componenti essenziali delle assi da stiro non dovevano presi in considerazione dall'inchiesta perché le assi da stiro e i loro componenti essenziali (gambe, piano e portaferro) non costituiscono un unico prodotto e quindi non possono far parte dello stesso prodotto in esame in una sola inchiesta. Questo argomento non è stato confermato dall'inchiesta, che ha permesso di stabilire che i componenti essenziali delle assi da stiro devono essere inclusi nell'inchiesta, perché gambe, piano e portaferro determinano le caratteristiche del prodotto finito e non possono avere un uso diverso da quello di essere incorporati nel prodotto finale (ossia l'asse da stiro) e, pertanto, non costituiscono un prodotto distinto. In numerose altre inchieste i prodotti finiti e i componenti essenziali sono stati considerati un unico prodotto. Di conseguenza, come nella prima inchiesta, tutti i tipi di assi da stiro esistenti e i loro componenti essenziali sono considerati ai fini della presente inchiesta come un unico prodotto.

2.   Prodotto simile

(23)

Non sono state constatate differenze tra il prodotto in esame, le assi da stiro e i loro componenti essenziali fabbricati dai denunzianti e dagli altri produttori dell'Unione che hanno cooperato e venduti sul mercato dell'Unione, che è stata considerata come paese di riferimento. Tutti presentano le stesse caratteristiche fisiche, sono destinati agli stessi usi e sono intercambiabili.

(24)

Di conseguenza, le assi da stiro e i loro componenti essenziali fabbricati e venduti nell'Unione i prodotti interessati sono considerati prodotti simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(25)

L'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base prevede che, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale sia determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 dello stesso articolo 2 nel caso dei produttori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri di cui al paragrafo 7, lettera c) dello stesso articolo 2, vale a dire qualora sia dimostrata la prevalenza di condizioni di economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. A titolo puramente indicativo, questi criteri vengono riportati sinteticamente qui di seguito:

le decisioni delle società in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta alle tendenze del mercato e senza significative interferenze statali e i costi dei principali mezzi di produzione riflettono nel complesso i valori di mercato;

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente secondo le norme internazionali in materia di contabilità (IAS - International Accounting Standards) e che sono applicati in ogni caso;

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto;

le conversioni monetarie sono effettuate ai tassi di mercato.

(26)

Since Hardware ha chiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base ed è stato invitato a compilare il relativo modulo di richiesta.

(27)

L'inchiesta ha stabilito che Since Hardware non rispondeva al criterio per ottenere il TEM di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, del regolamento di base (criterio 1) per quanto riguarda i costi dei principali mezzi di produzione. L'inchiesta ha stabilito inoltre che Since Hardware non rispondeva al criterio per ottenere il TEM di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo trattino, del regolamento di base (criterio 2). Le principali risultanze relative al TEM sono esposte qui di seguito.

(28)

Per quanto riguarda il criterio 1, vale a dire che le decisioni delle società sono prese in risposta alle tendenze del mercato e senza significative interferenze statali e i costi riflettono i valori di mercato, va notato che Since Hardware ha dichiarato di aver iniziato ad acquistare le sue principali materie prime (prodotti siderurgici) sul mercato interno cinese, mentre nel periodo della prima inchiesta importava queste materie prime. Di conseguenza, si è esaminato se i prezzi delle principali materie prime sul mercato interno cinese potessero considerarsi corrispondenti ai valori del mercato.

(29)

È stato accertato che dopo il periodo della prima inchiesta, ossia dopo il 2005, lo Stato ha imposto restrizioni all'esportazione di diversi prodotti in acciaio, tra cui le principali materie prime utilizzate per la produzione di assi da stiro (lamiere, tubi e fili di acciaio). Si sottolinea che il costo di tali materie prime rappresenta una quota significativa del costo totale delle materie prime del prodotto in esame. L'introduzione di imposte sulle esportazioni ha diminuito l'incentivo ad esportare e ha causato un aumento dei volumi disponibili sul mercato interno, e quindi un calo dei prezzi. Tuttavia, nel giugno 2009 (alla fine del PI), la politica cinese in relazione al settore siderurgico sembra essere di nuovo cambiata: l'imposta sulle esportazioni è stata soppressa ed è stata introdotta una nuova riduzione dell'IVA sui prodotti siderurgici, il che favorisce le esportazioni. La nuova politica di incentivazione delle esportazioni coincide con la caduta dei prezzi dell'acciaio negli altri mercati internazionali e con l'allineamento dei prezzi interni cinesi ai prezzi internazionali dell'acciaio, ossia una situazione senza pericolo di aumento dei prezzi sul mercato interno. Questi ripetuti cambiamenti dell'imposta sulle esportazioni e del regime dell'IVA nel settore siderurgico hanno probabilmente avuto lo scopo di regolare il mercato interno e i prezzi dell'acciaio. Lo Stato ha così continuato a esercitare un'influenza importante sul mercato interno dell'acciaio e, quindi, i prezzi dell'acciaio nella RPC per queste particolari materie prime non seguono liberamente le tendenze del mercato mondiale.

(30)

Molti studi e rapporti, come pure i conti resi pubblici di alcuni produttori siderurgici (7) confermano che lo Stato cinese sostiene attivamente lo sviluppo del settore siderurgico nella RPC.

(31)

Di conseguenza, i prezzi dell'acciaio sul mercato interno della RPC sono stati, durante la prima metà del periodo dell'inchiesta, nettamente inferiori a quelli degli altri grandi mercati mondiali, in particolare ai prezzi dell'acciaio nel Nord America e nel Nord Europa (8), e queste differenze di prezzo non possono essere spiegate da alcun vantaggio concorrenziale nella produzione dell'acciaio. Nella seconda metà del PI i prezzi mondiali dell'acciaio sono scesi notevolmente in Europa e nel Nord America, mentre i prezzi interni cinesi sono diminuiti in misura minore. La differenza tra i prezzi dell'acciaio cinesi e internazionali era pressoché scomparsa alla fine del periodo dell'inchiesta. Le misure adottate dal governo cinese per regolare il mercato dell'acciaio hanno però sostanzialmente condotto a una situazione in cui i prezzi delle materie prime continuano a essere determinati dall'intervento dello Stato, che esercita un'influenza diretta sulle decisioni delle imprese in fatto di acquisto delle materie prime.

(32)

Dato che nel corso di questo PI ha acquistato le sue materie prime sul mercato interno cinese, Since Hardware ha beneficiato, in tale periodo, di prezzi dell'acciaio artificialmente bassi e distorti.

(33)

Si è quindi concluso che i principali mezzi di produzione di Since Hardware non rispecchiano in modo sostanziale i valori del mercato. Di conseguenza, si è concluso che Since Hardware non ha dimostrato di soddisfare il criterio 1 di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, e che,pertanto, non può essergli concesso il TEM.

(34)

Inoltre, la società non ha potuto dimostrare che disponeva di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, d'applicazione in ogni caso, in linea con le norme IAS, in quanto i conti e, in particolare, il rapporto di verifica del capitale non registravano un'importante transazione intervenuta nel corso del PI. Inoltre, i revisori non hanno formulato osservazioni su questa importante transazione. Un'operazione di rilevante importo è risultata contabilizzata in modo non conforme al principio della corretta rappresentazione dei conti secondo le norme IAS. Il revisore non ha formulato osservazioni neppure su questo punto. Si è quindi concluso che la società non aveva dimostrato di soddisfare il criterio 2, enunciato all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(35)

Since Hardware, le autorità del paese interessato e l'industria dell'Unione hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sulle conclusioni di cui sopra. Sono pervenute osservazioni da Since Hardware e dall'industria dell'Unione.

(36)

Since Hardware ha avanzato tre principali argomenti circa le conclusioni relative al TEM. In primo luogo, ha osservato che la decisione era stata presa dopo che la Commissione aveva chiesto e ottenuto le vendite interne e i costi della società, che sarebbero risultati non conformi all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo trattino, del regolamento di base. In secondo luogo, senza contestare l'evoluzione dei prezzi dell'acciaio in quanto tale, Since Hardware ha sostenuto che i prezzi cinesi delle materie prime erano sempre in linea con quelli praticati negli altri paesi e che il prezzo pagato sul mercato cinese da Since Hardware era superiore a quelli di molti mercati dell'acciaio di paesi a economia di mercato. Al proposito, la società ha anche messo in dubbio la pertinenza dei prezzi sui mercati dell'acciaio del Nord Europa e del Nord America, su cui è stato basato il confronto. Since Hardware ha indicato che si sarebbe potuto fare riferimento ai prezzi praticati su altri mercati internazionali, come i prezzi delle esportazioni turche o ucraine, inferiori a quelli interni della RPC. In terzo luogo, Since Hardware ha sostenuto che il TEM non può essere rifiutato a una società operante in un settore (le assi da stiro) per fattori che riguardano esclusivamente un altro settore (l'acciaio) e che la Commissione non può compensare le sovvenzioni nel mercato a monte respingendo la domanda di TEM nel mercato a valle. Inoltre, Since Hardware ha sostenuto che esigere da una piccola impresa produttrice di assi da stiro che dimostri che l'industria siderurgica cinese non è sovvenzionata equivale a imporle un onere irragionevole.

(37)

Per quanto concerne il primo argomento di Since Hardware, va notato che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, è necessario determinare se la società soddisfa i cinque criteri ivi stabiliti e che questo accertamento resta valido durante l'inchiesta. Essendo la presente inchiesta limitata a un solo produttore esportatore, la Commissione ha esaminato contemporaneamente la domanda di TEM e la risposta al questionario antidumping nel quadro dello stessa verifica in loco. La domanda di TEM è stata esaminata nel merito e senza considerare gli effetti possibili sul calcolo del margine di dumping. Non è stato infatti possibile calcolare dettagliatamente il dumping per Since Hardware prima di una decisione sul TEM, in mancanza di dati relativi a un paese a economia di mercato appropriato. Di conseguenza, non c'è stata violazione dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(38)

Per quanto riguarda il secondo argomento di Since Hardware, l'inchiesta ha rivelato che anche se la differenza di prezzo è diminuita nella seconda metà del PI ed è stata pressoché annullata alla fine del PI, resta vero che l'allineamento dei prezzi cinesi ai prezzi dei mercati internazionali è stato dovuto anche all'intervento dello Stato. Infatti, nel 2009, quando i prezzi sui mercati internazionali dell'acciaio sono crollati a seguito della crisi finanziaria ed economica, lo Stato ha abolito le imposte sulle importazioni precedentemente istituite, permettendo così un allineamento dei prezzi interni ai prezzi internazionali senza il rischio di un forte aumento dei prezzi di queste importanti materie prime sul mercato interno. Questo dimostra che il mercato delle materie prime necessarie alla fabbricazione del prodotto in esame ha continuato a essere soggetto all'intervento dello Stato anche nella seconda metà del PI.

(39)

Si osserva che le informazioni aggiuntive sui prezzi comunicate da Since Hardware hanno confermato la conclusione secondo cui i prezzi delle principali materie prime per la produzione di assi da stiro nella prima metà del PI erano in media notevolmente più bassi sul mercato interno cinese che su altri grandi mercati mondiali. È stato stabilito un confronto tra i prezzi interni dell'acciaio cinesi e i prezzi interni su altri mercati comparabili al mercato cinese in termini di volume (UE, Stati Uniti e Canada), perché presentano un elevato consumo di acciaio e numerosi produttori attivi. Gli altri mercati suggeriti da Since Hardware, come la Turchia e l'Ucraina (mercati interni e di esportazione) non sono stati considerati rappresentativi in termini di dimensione e/o di numero di produttori di queste particolari materie prime e non sono quindi comparabili al mercato interno cinese.

(40)

Si ricorda inoltre che il regolamento di base impone alla società che presenta una domanda di TEM l'onere di dimostrare che soddisfa i relativi criteri. Poiché la Commissione ha accertato sulla base di vari elementi che il costo dei principali fattori di produzione non riflette i valori del mercato, spetta alla società addurre elementi in grado di confutare queste conclusioni.

(41)

L'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base prevede esplicitamente la possibilità di esaminare se le decisioni delle imprese per quanto riguarda, tra l'altro, i fattori di produzione sono adottate in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano l'offerta e la domanda e senza significative interferenze statali, e se i costi dei principali fattori di produzione riflettono nel complesso i valori del mercato. Di conseguenza, se una società non soddisfa queste condizioni, come si è già detto, il TEM può essere rifiutato. Va anche notato che Since Hardware nel periodo della prima inchiesta importava le sue materie prime ma è poi passata a fonti di approvvigionamento cinesi dati i prezzi inferiori praticati sul mercato cinese.

(42)

Per quanto riguarda i problemi rilevati in fatto di contabilità, Since Hardware ha affermato che non riguardano i propri conti e, in ogni caso, non significano che la società non abbia rispettato pienamente le norme contabili internazionali. La società ha anche sostenuto che l'errore contabile rilevato era di scarso rilievo.

(43)

Il fatto che le società cinesi non siano tenute, in forza di leggi nazionali, a rispettare certe norme contabili non significa che i loro conti non possano essere valutati alla luce di tali norme ai fini della determinazione di un TEM. La corretta presentazione dei rendiconti stati finanziari è una norma IAS di base e spetta alla società dimostrare che l'inosservanza di queste norme non costituisce una violazione del criterio 2 di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base. Questo non è avvenuto né per la transazione in questione né per l'errore di registrazione contabile. In ogni caso, quest'ultimo non può essere considerato di scarso rilievo perché corrisponde a una quota ragguardevole del totale delle esportazioni verso l'Unione nel periodo dell'inchiesta.

(44)

Nessuno degli argomenti avanzati da Since Hardware ha portato a una diversa valutazione delle conclusioni. Sulla base di quanto precede, sono state confermate le circostanze accertate e la conclusione di non concedere il TEM a Since Hardware, che è quindi da considerarsi definitiva.

2.   Trattamento individuale (TI)

(45)

L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base prevede la possibilità di stabilire un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi cui si applica tale articolo, tranne nei casi in cui le società siano in grado di dimostrare che rispondono a tutti i criteri per il trattamento individuale di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Si riassumono qui di seguito, a titolo informativo, tali criteri:

nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;

i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati e le condizioni di vendita sono determinati liberamente;

la maggioranza delle azioni è detenuta da privati; i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o deve essere dimostrato che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;

le conversioni monetarie sono effettuate ai tassi di mercato;

l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

(46)

Since Hardware, oltre al TEM, ha chiesto anche il TI nel caso in cui non potesse ottenere il primo.

(47)

L'inchiesta ha dimostrato che Since Hardware soddisfa tutti i criteri di cui sopra e si è pertanto deciso di concedere a questa società il trattamento individuale.

3.   Valore normale

(48)

L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base prevede che, in caso di importazioni da paesi non retti da un'economia di mercato e qualora non sia possibile concedere il TEM, per i paesi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento il valore normale deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato (paese di riferimento).

(49)

Nell’avviso di apertura, la Commissione ha indicato l’intenzione di utilizzare gli Stati Uniti d’America («USA») come paese di riferimento appropriato per determinare il valore normale per la RPC, ma nessun produttore USA ha cooperato all'inchiesta. Successivamente sono state anche contattate società turche e ucraine, che però non hanno cooperato.

(50)

Poiché nessun paese terzo produttore ha cooperato, sono stati contattati produttori dell'Unione, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, e uno di loro ha accettato di cooperare.

(51)

Since Hardware non ha fatto pervenire alcuna osservazione sull'utilizzazione dei dati ottenuti da un produttore dell'Unione per determinare il valore normale. Il valore normale è stato quindi stabilito, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, sulla base di informazioni verificate ricevute del produttore dell'Unione che ha cooperato all'inchiesta.

(52)

Le vendite del prodotto simile effettuate dal produttore dell'Unione sul mercato interno sono risultate rappresentative in termini di volume in rapporto alle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione di Since Hardware.

(53)

Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per Since Hardware è stato determinato in base alle informazioni verificate ricevute dal solo produttore dell'Unione che ha collaborato, vale a dire in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato dell'Unione per tipi di prodotti simili, se risulta che le vendite sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, oppure in base a valori costruiti, se risulta che non sono state effettuate vendite sul mercato interno di tipi di prodotti comparabili nel corso di normali operazioni commerciali, vale a dire in base al costo di produzione delle assi da stiro fabbricate dal produttore dell'Unione, maggiorato di un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Il margine di profitto utilizzato è conforme a quello della prima inchiesta.

4.   Prezzo all'esportazione

(54)

In tutti i casi il prodotto in esame è stato venduto per l'esportazione direttamente a clienti indipendenti dell'Unione e pertanto il prezzo all'esportazione è stato stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti per l'esportazione verso l'Unione.

5.   Confronto

(55)

Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. Onde garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto conto, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. A tale scopo sono stati effettuati, ove possibile e giustificato, adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, credito e delle imposte indirette.

6.   Margine di dumping

(56)

Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame. Il confronto ha dimostrato l'esistenza del dumping.

(57)

Il margine di dumping constatato per Since Hardware, espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, è del 51,7 %.

D.   PREGIUDIZIO

1.   Aspetti generali

1.1.   Specificità di questa inchiesta

(58)

L'esame del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione tiene conto di norma di tutte le importazioni in dumping originarie di uno o più paesi esportatori, secondo quanto prevede l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

(59)

Tuttavia, in questo caso un'analisi completa del pregiudizio subito in relazione a tutte le importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della RPC è già stata effettuata nel quadro della prima inchiesta, che ha permesso alla Commissione di stabilire che le importazioni in dumping di assi da stiro originarie, tra l'altro, della RPC hanno arrecato un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. Queste conclusioni, stabilite conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento di base, si basavano su una valutazione degli effetti di tutte le importazioni dalla RPC e dall'Ucraina, con l'unica esclusione delle importazioni di assi da stiro prodotte dalla società Since Hardware, di cui era stato accertato che erano vendute a prezzi non di dumping.

(60)

Di conseguenza, durante il PI erano in vigore dazi antidumping su tutte le importazioni da questi paesi (solo la società Since Hardware era esente dal dazio). Essendo l'industria dell'Unione già protetta contro gli effetti pregiudizievoli di queste importazioni durante il PI, era impossibile effettuare una normale analisi completa del pregiudizio. Si è quindi adottato, per tener conto delle specificità di questa inchiesta, un approccio specifico, nel quale le istituzioni si sono concentrate su particolari indicatori di pregiudizio. Dall'industria dell'Unione si è cercato principalmente di sapere se la società Since Hardware praticasse prezzi più bassi e quale fosse la redditività di questi prezzi. Inoltre, l'industria dell'Unione è stata invitata a fornire qualsiasi altra informazione ritenuta atta a dimostrare il pregiudizio arrecatole dalle esportazioni di Since Hardware.

(61)

A questo riguardo, la Commissione ha esaminato i) l'evoluzione delle importazioni in dumping di assi da stiro prodotte da Since Hardware; ii) se queste importazioni sono avvenute a prezzi inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e quale è stata la redditività dei prezzi dell'industria dell'Unione; iii) ogni informazione fornita dall'industria dell'Unione indicante che le esportazioni di Since Hardware le avevano arrecato un pregiudizio, ad esempio per quanto riguarda perdite di clienti e ordini a vantaggio di Since Hardware e la redditività delle loro vendite nell'Unione durante il PI.

1.2.   Definizione dell'industria dell'Unione

(62)

La denuncia è stata presentata da tre produttori dell'Unione che rappresentano una quota considerevole della produzione totale nota dell'Unione di assi da stiro, in questo caso approssimativamente il 40 % della produzione stimata dell'Unione. Nessuno degli altri produttori dell'Unione si è opposto all'apertura del presente procedimento.

(63)

Come indicato al considerando (14), dei cinque produttori che hanno risposto al questionario per il campionamento, solo i tre denunzianti facevano parte dell'industria dell'Unione nella prima inchiesta. Come si è già detto, tenuto conto delle particolarità di questo caso, i questionari sono stati inviati soltanto ai tre produttori dell'Unione selezionati che facevano anche parte dell'industria dell'Unione nella prima inchiesta.

1.3.   Consumo dell'Unione

(64)

Secondo le informazioni fornite dall'industria dell'Unione, il consumo di assi da stiro nell'Unione è rimasto sostanzialmente stabile dopo la pubblicazione del regolamento (CE) n. 452/2007, con un leggero calo in rapporto all'aumento della popolazione dell'Unione a seguito dell'ultimo allargamento nel 2007. Il consumo stimato dell'Unione è stato di circa 8,5-9 milioni di unità durante il periodo considerato.

1.4.   Produzione dell'Unione

(65)

Esistono produttori di assi da stiro in diversi Stati membri, compresi Belgio, Repubblica ceca, Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. Il volume totale della produzione annuale di assi da stiro nell'Unione può essere stimato in oltre 5 milioni di unità.

2.   Importazioni da Since Hardware

2.1.   Status delle importazioni

(66)

Come si è illustrato nei considerando da (25) a (57), l'inchiesta ha dimostrato che le importazioni nel mercato dell'Unione delle assi da stiro prodotte da Since Hardware sono avvenute in dumping.

2.2.   Volume delle importazioni in dumping

(67)

Nel corso del periodo considerato, le esportazioni di Since Hardware verso l'Unione sono fortemente aumentate, del 64 % (9). D'altra parte, le importazioni di altri produttori cinesi e ucraini sono costantemente diminuite dopo l'istituzione di dazi provvisori nel 2006 (dati riservati basati sulle comunicazioni degli Stati membri di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base):

Volume delle importazioni di assi da stiro prodotte da Since Hardware

Indici per ragioni di riservatezza

2006

2007

2008

PI

Since Hardware

100

119

176

164

RPC (escluso Since Hardware) e Ucraina

100

94

87

83

2.3.   Quota di mercato delle importazioni in dumping

(68)

Dato che il consumo dell'Unione è rimasto sostanzialmente stabile nel corso del periodo considerato, salvo il lieve aumento tra il 2006 e il 2007, come indicato al considerando (64), la quota di mercato di Since Hardware ha seguito l'andamento dei volumi delle importazioni. Va notato che nel 2006 la quota del mercato dell'Unione di Since Hardware corrispondeva a circa un quinto della quota di mercato complessiva degli altri produttori cinesi e ucraini, ma a quasi la metà nel PI. Il forte aumento del volume delle importazioni di Since Hardware e della sua quota di mercato può essere spiegato dal fatto che questa società è stata il solo produttore cinese esente da dazio antidumping e che quindi le sue opportunità di mercato sono state effettivamente migliorate dall'istituzione di dazi provvisori nel 2006. Questo può anche essere confermato dall'andamento nettamente positivo dei volumi delle sue importazioni, in controtendenza rispetto ai volumi delle importazioni degli altri produttori cinesi e ucraini. Per il periodo considerato si osserva infatti un'evoluzione opposta delle quote di mercato:

Quota di mercato delle importazioni di assi da stiro prodotte da Since Hardware

Indici per ragioni di riservatezza

2006

2007

2008

PI

Since Hardware

100

113

166

155

RPC (escluso Since Hardware) e Ucraina

100

89

82

79

(69)

Risulta chiaramente dalle tabelle che la società Since Hardware è riuscita ad aumentare notevolmente i volumi delle sue importazioni e la sua quota di mercato (10).

(70)

Inoltre, l'industria dell'Unione ha dichiarato di aver perso negli ultimi anni numerosi ordini di clienti a vantaggio di Since Hardware. Sono state in effetti raccolte chiare indicazioni del fatto che certi importanti clienti dell'industria dell'Unione hanno cambiato fornitore, preferendo rifornirsi presso Since Hardware anziché presso l'industria dell'Unione.

(71)

Ad esempio, i dati raccolti dalla Commissione nel corso della prima inchiesta indicano che un produttore dell'Unione ha venduto un numero consistente di pezzi a un cliente dell'Unione nel PI della prima inchiesta (2005), mentre nel corso dell'inchiesta attuale ha dichiarato di averne venduti molto meno (tra il 10 e il 30 % di quella quantità) allo stesso cliente. Since Hardware ha invece venduto a questo cliente dell'Unione pochi pezzi nel PI della prima inchiesta, ma molti di più (tra il 300 e il 500 % di quella quantità) nel corso del periodo dell'inchiesta attuale.

(72)

I dati raccolti dalla Commissione nel corso della prima inchiesta indicano inoltre che le vendite di un produttore dell'Unione a un altro cliente dell'Unione nel PI della prima inchiesta sono diminuite sensibilmente (tra il 30 e il 50 %) nel periodo dell'inchiesta attuale. All'opposto, anche in questo caso, mentre Since Hardware non aveva venduto niente a questo cliente nel PI della prima inchiesta, ha venduto nel PI attuale una notevole quantità, compresa tra il 60 e l'80 % della quantità corrispondente al calo delle vendite dei produttori dell'Unione a questo cliente tra il PI della prima inchiesta e l'attuale PI.

2.4.   Undercutting

(73)

Ai fini dell’analisi dell'undercutting dei prezzi, i prezzi all’importazione di Since Hardware sono stati confrontati con i prezzi dell’industria dell'Unione, utilizzando le medie ponderate per tipi di prodotto comparabili durante il PI. I prezzi dell’industria dell'Unione sono stati portati al livello franco fabbrica e confrontati ai prezzi all’importazione CIF frontiera dell'Unione, maggiorati degli eventuali dazi. Il confronto dei prezzi è stato effettuato per transazioni allo stesso stadio commerciale, dopo i dovuti adeguamenti, se necessario, e la detrazione di riduzioni e sconti.

(74)

Il margine di undercutting medio constatato per Since Hardware, espresso in percentuale del prezzo dell'industria dell'Unione, è del 16,1 %.

(75)

Si osserva che i prezzi dell'industria dell'Unione sono risultati complessivamente in perdita nel PI.

3.   Conclusioni relative al pregiudizio

(76)

I fatti suesposti indicano che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio, perché le quantità che sono vendute in dumping da Since Hardware sul mercato dell'Unione avrebbero potuto essere vendute, in assenza del dumping, dall'industria dell'Unione.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

(77)

Come si è detto, Since Hardware ha venduto i suoi prodotti, durante il PI, a prezzi di massiccio dumping, notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. È quindi riuscita a vendere nel PI quantità molto superiori a quelle vendute, ad esempio, nel 2005 o nel 2006, causando il pregiudizio constatato.

(78)

Un importatore ha affermato che è stato il tasso di cambio euro/dollaro USA la causa della forte presenza delle assi da stiro della società Since Hardware sul mercato dell'Unione e non le pratiche di dumping. Se questo fosse vero, però, tutte le importazioni fatturate in dollari sarebbero state avvantaggiate rispetto alle merci fatturate in euro. Invece, come indicato ai considerando (67) e (68), le importazioni di altri produttori cinesi e ucraini, che vendono anch'essi in dollari, sono notevolmente diminuite tra il 2006 e il PI, ossia nel periodo in cui vi sono state variazioni del tasso di cambio euro/dollaro, mentre nello stesso periodo le importazioni di Since Hardware sono fortemente aumentate. L'argomento è stato quindi respinto.

(79)

Non sono pervenute altre osservazioni. Si conclude quindi che non vi sono fattori che potrebbero infirmare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping da Since Hardware e il pregiudizio constatato.

F.   INTERESSE DELL'UNIONE

(80)

Come risulta dal considerando (15), un'associazione di categoria ha cooperato all'inchiesta. Inoltre, ai produttori e agli importatori dell'Unione che hanno cooperato all'inchiesta è stato chiesto di indicare se, a loro giudizio, l'istituzione di un dazio antidumping nei confronti di Since Hardware modificherebbe la conclusione, per quanto riguarda l'interesse dell'Unione, formulata ai considerando da (51) a (62) del regolamento (CE) n. 452/2007.

(81)

Secondo i produttori dell'Unione, l'istituzione di un dazio antidumping nei confronti di Since Hardware non modificherebbe le conclusioni relative all'interesse dell'Unione stabilite dal regolamento (CE) n. 452/2007.

(82)

L'associazione di categoria che ha cooperato all'inchiesta ha affermato che istituire un dazio antidumping nei confronti di Since Hardware avrebbe di norma un effetto negativo sulla redditività degli importatori e dei dettaglianti o distributori interessati. Tuttavia, secondo questa associazione, anche i suoi membri, compresi gli operatori della grande distribuzione, hanno confermato che per il prodotto in esame aumenti di prezzo come quelli risultanti da misure antidumping possono essere trasferiti senza che i consumatori ne risentano conseguenze. Non sono quindi stati addotti elementi concreti che potrebbero modificare le conclusioni sull'interesse dell'Unione stabilite dai due citati regolamenti.

(83)

In considerazione di quanto precede, si conclude che l'istituzione di un dazio antidumping nei confronti di Since Hardware non modificherebbe sostanzialmente le conclusioni sull'interesse dell'Unione formulate ai considerando da (51) a (62) del regolamento (CE) n. 452/2007. Non è stato addotto alcun motivo che possa giustificare la non applicazione di questa analisi, mutatis mutandis, all'istituzione di un dazio antidumping nei confronti di Since Hardware.

G.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(84)

Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, l'industria dell'Unione e la società Since Hardware hanno presentato osservazioni scritte e orali. L'industria dell'Unione condivide le conclusioni comunicate. Le osservazioni di Since Hardware sono state esaminate, ma nessuna di esse è risultata tale da modificare le conclusioni di cui sopra. I principali argomenti avanzati da Since Hardware sono esposti qui di seguito.

(85)

Since Hardware ha ripetuto quanto già sostenuto per quanto riguarda la presunta illegalità dell'apertura di un'inchiesta iniziale nei confronti di una sola società e l'infondatezza delle conclusioni relative al TEM. Questi argomenti sono stati presentati e confutati nei considerando (6)-(10) e (36)-(44). Su alcuni dei rilievi formulati sul primo punto da Since Hardware (alcuni dei quali nel corso di un'audizione), si osserva quanto segue.

(86)

i)

Since Hardware ha sostenuto che l'ultima frase dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base non costituisce una disposizione di attuazione dell'AAD OMC e che, di conseguenza, le conclusioni di un panel OMC non possono produrre alcun effetto su di essa. L'articolo 9, paragrafo 3, non obbliga però le istituzioni a procedere a un riesame per istruire le denunce di dumping nei confronti di società per le quali, nel corso di un'inchiesta iniziale, sia stato constatato un margine di dumping nullo o minimo. Esso prevede semplicemente che queste società «possono» essere oggetto di un'inchiesta in occasione di ogni riesame ulteriore effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di base. È chiaro, tuttavia, che dopo l'adozione della disposizione in questione, la reazione dell'organo di appello dell'OMC ha stabilito che procedere in questo modo sarebbe contrario all'AAC OMC. Le istituzioni hanno quindi la possibilità e l'obbligo (11) di far uso della flessibilità che la parola «possono» concede e di non procedere a un riesame per istruire tali denunce. La stessa conclusione è già stata raggiunta almeno in un'inchiesta precedente (12).

(87)

ii)

Since Hardware ha ripetuto che, a suo giudizio, un'inchiesta iniziale nei riguardi di una sola società non sarebbe possibile secondo il regolamento di base. Oltre a ciò che è stato già indicato a questo proposito nei considerando (7) e (8), si noti quanto segue. È vero che molte delle disposizioni citate dalla Since Hardware sono formulate in un modo che riflette una situazione normale, ossia un'inchiesta iniziale riguardante un paese nel suo insieme. Since Hardware non ha però potuto indicare disposizioni che vietino di condurre un'inchiesta iniziale nei riguardi di una sola società nelle circostanze specifiche di questo caso.

(88)

iii)

Since Hardware ha sostenuto che il regolamento (CE) n. 1515/2001 permette di mettere le misure antidumping in vigore in conformità con le decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC, ma niente di più. Questo significa, in primo luogo, che Since Hardware non formula obiezioni all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1515/2001, che esclude esplicitamente Since Hardware dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 452/2007 in un modo che indica chiaramente che non sarà applicato alcun dazio alle sue esportazioni in base a quel regolamento. Quanto all'affermazione di Since Hardware secondo cui il regolamento (CE) n. 1515/2001 non consente altro, va sottolineato che il presente regolamento si basa sul regolamento di base. In particolare, si basa sul fatto che, come si è già chiarito, nulla in quel regolamento vieta di condurre un'inchiesta iniziale nei confronti di una sola società nelle circostanze specifiche di questo caso. Come suggerito da Since Hardware, alcune formulazioni dei rilievi comunicati, che possono essere state fonte di confusione su questo punto, sono state eliminate.

(89)

iv)

Since Hardware ha sostenuto di essere oggetto di una discriminazione perché, a suo giudizio, le conclusioni della relazione dell'organo di appello dell'OMC si applicano anche alle società cui non è stato imposto un dazio in un'inchiesta di riesame. Il punto più importante da rilevare qui è che la relazione dell'organo di appello dell'OMC semplicemente non riguarda questa situazione. Quelle società si trovano quindi in una diversa situazione.

(90)

v)

Since Hardware ha sostenuto che la Commissione conduceva un riesame de facto del suo dazio nullo. Questa tesi non può essere accettata. In primo luogo, contrariamente a quanto sostiene Since Hardware, l'analisi del pregiudizio condotta non si limita a confermare che nel corso della prima inchiesta è stato constatato un pregiudizio. Essa mette invece in luce gli effetti realmente pregiudizievoli per l'industria dell'Unione del comportamento tenuto da Since Hardware dopo quell'inchiesta, tenendo conto del fatto che un'analisi normale del pregiudizio non è possibile in questo caso. In secondo luogo, il fatto che il dazio scadrà prima della fine del normale periodo quinquennale non significa che l'inchiesta costituisca un riesame de facto. In numerose inchieste, per varie ragioni, sono state adottate durate inferiori a cinque anni. In questo caso, le istituzioni considerano che, se da una parte Since Hardware non dovrebbe trarre alcun beneficio dall'aver cominciato a operare in dumping dopo la prima inchiesta, non dovrebbe, d'altra parte, subire effetti negativi ingiustificati. Ad esempio, se non fosse richiesto un riesame in previsione della scadenza per il regolamento (CE) n. 452/2007, costituirebbe una discriminazione continuare ad applicare il dazio a Since Hardware dopo la scadenza di quel regolamento.

(91)

vi)

Since Hardware ha sostenuto che i suoi diritti sono violati dalla decisione di procedere a un'inchiesta iniziale perché, se fosse stata effettuata un'inchiesta nel quadro di un riesame, si applicherebbe l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base (vi è un obbligo, in un riesame, di utilizzare lo stesso metodo usato nell'inchiesta iniziale). Tuttavia, Since Hardware non ha indicato alcun punto su cui le istituzioni avrebbero utilizzato un metodo diverso da quello della prima inchiesta. In secondo luogo, se anche Since Hardware potesse dimostrare l'uso di un metodo diverso, questo sarebbe da attribuire al fatto che, in base alla relazione dell'organo di appello dell'OMC, le istituzioni sono tenute a non istruire le denunce presentate nei confronti di Since Hardware per mezzo di un riesame.

(92)

vii)

Infine, Since Hardware ha sostenuto che le istituzioni avrebbero dovuto istruire le denunce presentate nei suoi confronti per mezzo di un riesame e, nel caso in cui fosse stato imposto un dazio nei suoi confronti e successivamente la RPC lo avesse impugnato con successo dinanzi all'organo di conciliazione OMC, avrebbe dovuto abolire il dazio, ma solo per il futuro. Sarebbe evidentemente inappropriato violare deliberatamente le norme OMC, dal momento che, come nel caso presente, esiste un modo per istruire il caso in conformità al regolamento di base, interpretato alla luce delle norme OMC. Inoltre, è chiaro che questo modo di procedere potrebbe dar luogo da parte delle società interessate a richieste di indennizzi, fondate o meno, nei confronti delle istituzioni.

(93)

Per quanto riguarda le conclusioni relative al TEM, Since Hardware ha sostenuto che l'onere di dimostrare la sua conformità ai criteri per il TEM sarebbe eccessivo, in particolare per quanto riguarda l'interferenza dello Stato nei prezzi delle sue principali materie prime. Il TEM è però un'eccezione alla regola generale e ogni deroga o eccezione a una regola generale deve essere interpretata strettamente. Il TEM può essere concesso soltanto se è dimostrata l'esistenza di condizioni di economia di mercato per il produttore esportatore in questione. Come si è già detto al considerando (40), l'onere della prova spetta al produttore esportatore che intende avvalersi dello status di società operante in condizioni di economia di mercato. Le prove addotte devono essere sufficienti. La Commissione non ha l'obbligo di dimostrare che il produttore esportatore non soddisfa i criteri per il TEM; deve valutare se le prove fornite dal produttore esportatore sono sufficienti a dimostrare che i criteri per il TEM sono soddisfatti. Poiché la Commissione ha accertato vari elementi che indicano una significativa interferenza dello Stato per quanto riguarda il costo dei principali fattori di produzione, spetta alla società, di conseguenza, dimostrare che tale interferenza non esiste e/o che essa non ha influito sulle decisioni della società (criterio 1 di cui dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base). In ogni caso, come rilevato ai considerando (34) e (43), Since Hardware ha anche omesso di provare la sua rispondenza al criterio 2 di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base relativo alla contabilità, adducendo l'onere eccessivo di una tale prova.

(94)

Since Hardware ha fatto inoltre due nuove affermazioni nelle sue osservazioni sul documento d'informazione finale. In primo luogo, Since Hardware ha sostenuto che il valore normale avrebbe dovuto essere corretto in base all'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base perché le materie prime (prodotti siderurgici) nella RPC hanno prezzi più bassi che sul mercato del paese di riferimento. Questa affermazione non può essere accettata. Si ricorda che a Since Hardware è stato rifiutato il TEM. Di conseguenza, il valore normale è determinato, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, sulla base del prezzo o del valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. Questo implica necessariamente che i prezzi e i costi nella RPC sono considerati come inattendibili ai fini del calcolo del valore normale e non possono quindi essere utilizzati per determinare o adeguare quest'ultimo. Si osserva inoltre che un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, come richiesto da Since Hardware, non può essere effettuato se non è dimostrato che i clienti pagherebbero sistematicamente prezzi diversi per il prodotto simile sul mercato nazionale, in questo caso il mercato del paese di riferimento, a causa di una differenza nei prezzi delle materie prime. Since Hardware non ha dimostrato l'esistenza di tale differenza di prezzo.

(95)

In secondo luogo, Since Hardware ha sostenuto che in questa inchiesta la Commissione non aveva effettuato un'analisi del pregiudizio sufficientemente dettagliata. Ha anche sostenuto che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione avrebbe dovuto prendere in esame tutti gli indicatori di pregiudizio. Va però notato che la Commissione ha constatato (si veda in particolare la parte D) un forte aumento delle importazioni in dumping da Since Hardware nel periodo considerato, mentre i prezzi di vendita di questa società sono risultati largamente inferiore a quelli dell'industria dell'Unione. Questa conclusione si basa su un esame oggettivo di dati di fatto ed è quindi conforme all'articolo 3 del regolamento di base.

(96)

È vero che non tutti i fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base sono stati esaminati. Si ricorda tuttavia che, in una situazione in cui per Since Hardware non era ancora stato accertato il dumping, ossia durante la prima inchiesta, si era già constatato, esaminando questi fattori, che le importazioni in dumping dalla RPC causavano pregiudizio. Un nuovo esame di questi fattori non sarebbe stato di alcuna utilità perché, anche supponendo che tutti questi fattori fossero ora diventati positivi, questo sarebbe dovuto (almeno in parte) al fatto che l'industria dell'Unione è ora protetta contro tutte (13) le esportazioni in dumping dalla RPC e dall'Ucraina (ad eccezione di quelle in provenienza da Since Hardware). Inoltre, non è stato identificato alcun fattore che potrebbe infirmare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping provenienti da Since Hardware e i loro effetti negativi sull'industria dell'Unione. Infine, non istituire misure nei confronti di Since Hardware costituirebbe una discriminazione nei confronti dei produttori importatori soggetti al dazio imposto a seguito della prima inchiesta iniziale.

H.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

(97)

Tenuto conto delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio risultante, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione, si ritiene necessario istituire misure definitive nei confronti delle importazioni dalla RPC del prodotto in esame fabbricato da Since Hardware.

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(98)

Il livello delle misure antidumping definitive dovrebbe essere sufficiente a eliminare il pregiudizio causato all’industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping e non dovrebbe essere superiore ai margini di dumping rilevati. Come indicato al considerando (75), i prezzi dell'industria dell'Unione sono risultati complessivamente non remunerativi durante il PI. Non sarebbe perciò appropriato basare il dazio soltanto sul margine di undercutting.

(99)

Nel calcolare l'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, la Commissione ha ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria dell'Unione di coprire i suoi costi e di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che sarebbe ragionevole attendersi in condizioni di concorrenza normali, vale a dire in assenza di importazioni in dumping. Il margine di profitto, al lordo delle imposte, utilizzato per questo calcolo è pari al 7 % del fatturato. Come indicato al considerando (63) del regolamento (CE) n. 452/2007, è stato dimostrato nella prima inchiesta che questo era il livello di profitto ragionevolmente prevedibile in assenza di dumping pregiudizievole. Su questa base, è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole per il prodotto simile dell'industria dell'Unione. A questo scopo, sono state raccolte informazioni presso l'industria dell'Unione per calcolare la media ponderata del suo margine effettivo di profitto/perdita per l'attuale PI. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto deducendo il margine effettivo di profitto/perdita dell'industria dell'Unione così calcolato dai suoi prezzi di vendita e aggiungendo il margine di profitto suindicato del 7 %.

(100)

Il necessario aumento di prezzo è stato quindi determinato in base al confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, come stabilita per il calcolo dell'undercutting, e la media dei prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse come percentuale del valore medio CIF all'importazione. È stato così stabilito un livello di eliminazione del pregiudizio del 35,8 %, inferiore al margine di dumping constatato per Since Hardware.

2.   Esclusione di Since Hardware dalla misura antidumping definitiva istituita dal regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio

(101)

Nel quadro del riesame previsto dal regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio e alla luce della relazione dell'organo d'appello dell'OMC, adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC, in particolare dei paragrafi 305 e 306, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2010 ha escluso Since Hardware dalla misura antidumping definitiva istituita dal regolamento (CE) n. 452/2007.

(102)

Una nuova misura può ora essere istituita nei confronti di Since Hardware.

3.   Forma e livello delle misure

(103)

Alla luce di quanto precede e conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene che debba essere istituito un dazio antidumping definitivo, al livello necessario per eliminare il pregiudizio, sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e fabbricato da Since Hardware.

(104)

Sulla base di quanto precede, l'aliquota del dazio antidumping definitivo per queste importazioni è del 35,8 %.

(105)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping si applicano per cinque anni, a meno che non esistano motivi o circostanze specifici che richiedano un periodo più breve. Nel presente caso si considera opportuno limitare la durata della misura alla scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame originarie, tra l'altro, della RPC, istituite dal regolamento (CE) n. 452/2007. Sarà in questo modo possibile prendere in considerazione, nello stesso tempo, le domande di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore per tutte le importazioni originarie, tra l'altro, della RPC. Naturalmente, gli operatori interessati e, in particolare, Since Hardware e/o l'industria dell'Unione, potranno, prima del 27 aprile 2012, chiedere altri riesami, in particolare un riesame intermedio del presente regolamento, purché tutte le condizioni necessarie siano soddisfatte.

(106)

Le richieste di applicazione di tale aliquota individuale del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inoltrate sollecitamente alla Commissione (14) corredandole di tutte le informazioni utili, in particolare dell'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegate ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti nelle entità di produzione o di vendita. Se del caso, il presente regolamento sarà modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., classificate nei codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924900010, 4421909810, 7323939010, 7323999110, 7323999910, 8516797010 e 8516900051).

Articolo 2

1.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalla società sottoindicata è la seguente:

Produttore

Aliquota del dazio

Codice addizionale TARIC

Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou

35,8 %

A784

2.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Salvo riesame ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1225/2009, esso resta in vigore fino al 27 aprile 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12.

(3)  GU L 84 del 31.3.2010, pag. 13.

(4)  GU C 237 del 2.10.2009, pag. 5.

(5)  WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.

(6)  Cfr. la pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  Per esempio «The State-Business Nexus in China’s Steel Industry — Chinese Market Distortions in Domestic and International PerspectivÈ, Prof. Dr. Markus Taube & Dr. Christian Schmidkonz of THINK!DESK China Research & Consulting», 25 febbraio 2009; lo studio della Camera di commercio UE in Cina a cura di Roland Berger, che esamina le sovraccapacità risultanti tra l'altro dall'intervento statale, del novembre 2009 (http://www.euccc.com.cn/view/static/?sid=6388); «Money for Metal: A detailed Examination of Chinese Government Subsidies to its Steel Industry» di Wiley Rein LLP, luglio 2007, «China Government Subsidies Survey», di Anne Stevenson- Yang, febbraio 2007, «Shedding Light on Energy Subsidies in China: An Analysis of China’s Steel Industry from 2000-2007» di Usha C.V. Haley, «China's Specialty Steel Subsidies: Massive, Pervasive and Illegal», della Specialty Steel Industry of North America, «The China Syndrome: How Subsidies and Government Intervention Created the World’s Largest Steel Industry» di Wiley Rein & Fielding LLP, luglio 2006.

(8)  Fonte: Steel Business Briefing.

(9)  Anche se questa constatazione è già sufficiente, con le altre relative al periodo considerato, a stabilire il pregiudizio, si noti che essa è confermata dal fatto che, rispetto al periodo dell'inchiesta che ha portato all'adozione del regolamento n. 452/2007, il volume delle importazioni delle assi da stiro prodotte da Since Hardware, già significativo durante tale PI, è raddoppiato nel corso del periodo dell'inchiesta attuale.

(10)  Anche se questa constatazione è già sufficiente, con le altre relative al periodo considerato, a stabilire il pregiudizio, si noti che essa è confermata dal fatto che, rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale, la quota di mercato di Since Hardware è aumentata dell'89 % nel corso del periodo dell'inchiesta attuale.

(11)  In forza dell'obbligo di interpretare il diritto dell'Unione per quanto possibile in modo compatibile con gli obblighi internazionali dell'Unione.

(12)  Concernente i tubi saldati di acciaio originari, tra l'altro, della Turchia e la società Noksel (GU L 343 del 19.12.2008, considerando 143).

(13)  È vero che, per un certo periodo, in seguito all'annullamento da parte della Corte di giustizia del regolamento (CE) n. 452/2007 per quanto riguarda Foshan Shunde, è stato de facto applicato a questa impresa un dazio nullo, ma questo non comporta alcuna differenza rilevante, in particolare perché si è verificato soltanto alcuni anni dopo l'entrata in vigore di detto regolamento.

(14)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, Ufficio N-105 4/92, 1049 Bruxelles (Belgio).


22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/35


REGOLAMENTO (UE) N. 1244/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1),

visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), in particolare l'articolo 92,

considerando quanto segue:

(1)

Due Stati membri o le loro autorità competenti hanno chiesto che siano apportate modifiche agli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 883/2004.

(2)

Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno chiesto che siano apportate modifiche agli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 987/2009.

(3)

Gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 883/2004 e gli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 987/2009 devono essere adeguati in modo da riflettere gli sviluppi recenti della legislazione nazionale e garantire trasparenza e certezza del diritto alle parti interessate.

(4)

La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha dato il proprio assenso alle modifiche.

(5)

I regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 vanno pertanto modificati di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1)

l'allegato VIII è così modificato:

a)

nella parte 1, la voce «PORTOGALLO» è sostituita dalla seguente:

«PORTOGALLO

Le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, tranne per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro è pari o superiore a 21 anni civili ma i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni, e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 32 e 33 del decreto legge n. 187/2007, del 10 maggio 2007.»;

b)

nella parte 2, dopo la voce «POLONIA» è aggiunta la seguente voce:

«PORTOGALLO

Pensioni complementari erogate a norma del decreto legge n. 26/2008 del 22 febbraio 2008 (sistema pubblico a capitalizzazione).»;

2)

nell'allegato IX, parte I, la voce «PAESI BASSI» è così modificata:

a)

«la legge del 18 febbraio 1966 relativa all'assicurazione invalidità per i lavoratori subordinati, quale modificata (WAO)» è sostituita da «la legge relativa all'assicurazione contro l'invalidità del 18 febbraio 1966, quale modificata (WAO)»;

b)

«la legge del 24 aprile 1997 relativa all'assicurazione invalidità per i lavoratori autonomi, quale modificata (WAZ)» è sostituita da «la legge sulle prestazioni di inabilità al lavoro dei lavoratori autonomi del 24 aprile 1997, quale modificata (WAZ)»;

c)

«la legge del 21 dicembre 1995 relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (ANW)» è sostituita da «la legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico del 21 dicembre 1995 (ANW)»;

d)

«la legge del 10 novembre 2005 relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità di lavoro (WIA)» è sostituita da «la legge relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità lavorativa del 10 novembre 2005 (WIA)».

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:

1)

l'allegato 1 è così modificato:

a)

alla voce «BELGIO — PAESI BASSI», la lettera «a)» è soppressa.

b)

la voce «GERMANIA — PAESI BASSI» è soppressa;

c)

la voce «PAESI BASSI — PORTOGALLO» è soppressa;

d)

la voce «DANIMARCA — LUSSEMBURGO» è soppressa;

2)

nell'allegato 2, all'interno del sottotitolo, i termini «agli articoli 31 e 41» sono sostituiti dai termini «all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 41, paragrafo 1».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.


22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/37


REGOLAMENTO (UE) N. 1245/2010 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2010

recante apertura, per il 2011, di contingenti tariffari dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quando segue:

(1)

È opportuno disporre l’apertura di contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine per il 2011. Occorre fissare i dazi applicabili e i quantitativi contingentali in conformità agli accordi internazionali in vigore nel corso del 2011.

(2)

Il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (2), ha previsto l’apertura di un contingente tariffario bilaterale supplementare di 2 000 tonnellate, che aumenterà ogni anno del 10 % del quantitativo iniziale, per il codice prodotto 0204, a decorrere dal 1o febbraio 2003. Saranno pertanto aggiunte ulteriori 200 tonnellate al contingente GATT/OMC di cui dispone il Cile ed è necessario continuare a gestire entrambi i contingenti con le stesse modalità nel corso del 2011.

(3)

Alcuni contingenti tariffari sono stabiliti per il periodo che va dal 1o luglio di un dato anno al 30 giugno dell’anno successivo. Poiché le importazioni a norma del presente regolamento devono essere gestite sulla base di un anno civile, i quantitativi che devono essere fissati per il 2011 con riguardo ai contingenti di cui trattasi corrispondono alla metà del quantitativo relativo al periodo dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2011 sommata alla metà del quantitativo relativo al periodo dal 1o luglio 2011 al 30 giugno 2012.

(4)

Per garantire il corretto funzionamento dei contingenti tariffari dell'Unione, occorre stabilire un equivalente peso carcassa.

(5)

I contingenti relativi ai prodotti a base di carni ovine e caprine devono essere gestiti in conformità all’articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, in deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all’importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine (3). Ciò deve avvenire in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4).

(6)

I contingenti tariffari di cui al presente regolamento devono essere inizialmente considerati come non critici ai sensi dell’articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 quando sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito». Pertanto, le autorità doganali devono essere autorizzate a rinunciare a richiedere la costituzione della cauzione per le merci inizialmente importate nell’ambito dei suddetti contingenti conformemente all’articolo 308 quater, paragrafo 1, e all’articolo 248, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Date le particolarità del passaggio da un sistema di gestione all’altro, è opportuno che non si applichi l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

(7)

È necessario specificare il tipo di prova che deve presentare l’operatore per attestare l’origine dei prodotti e poter beneficiare dei contingenti tariffari gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito».

(8)

Al momento in cui i prodotti a base di carni ovine sono presentati dall’operatore alle autorità doganali per l’importazione, è difficile per queste ultime stabilire se provengono da ovini di specie domestiche o da altri ovini, distinzione che determina l’applicazione di aliquote diverse del dazio. È pertanto opportuno prevedere che la prova dell’origine contenga una precisazione al riguardo.

(9)

Il regolamento (UE) n. 1234/2009 della Commissione, del 15 dicembre 2009, recante apertura, per il 2010, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (5) diviene obsoleto alla fine del 2010. Per tale motivo, deve essere abrogato.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento dispone l’apertura di contingenti tariffari dell'Unione per l’importazione di ovini e caprini vivi e di carni ovine e caprine relativamente al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011.

Articolo 2

I dazi doganali applicabili ai prodotti nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1, i codici NC, i paesi di origine, elencati per gruppi di paesi, e i numeri d’ordine sono indicati nell’allegato.

Articolo 3

1.   I quantitativi, espressi in «equivalente peso carcassa», per le importazioni di prodotti nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1, sono indicati nell’allegato.

2.   Per il calcolo dell’equivalente peso carcassa dei quantitativi di cui al paragrafo 1, il peso netto dei prodotti ovini e caprini è moltiplicato per i seguenti coefficienti:

a)

animali vivi: 0,47;

b)

carni di agnello e di capretto disossate: 1,67;

c)

carni disossate di pecora e di capra, escluse le carni di capretto, e miscugli delle medesime: 1,81;

d)

prodotti non disossati: 1,00.

Per «capretto» si intende un animale della specie caprina fino ad un anno di età.

Articolo 4

In deroga a quanto disposto al titolo II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1439/95, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011 i contingenti tariffari fissati nell’allegato del presente regolamento sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento. Non sono richiesti titoli di importazione.

Articolo 5

1.   Per beneficiare dei contingenti tariffari indicati nell’allegato, è presentata alle autorità doganali dell'Unione una prova di origine valida, rilasciata dalle autorità competenti del paese terzo, accompagnata da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci di cui trattasi.

L’origine dei prodotti soggetti a contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nell'Unione.

2.   La prova di origine di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a)

nel caso dei contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine è quella specificata in detto accordo;

b)

nel caso di altri contingenti tariffari, si tratta di una prova stabilita in conformità all’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e, in aggiunta agli elementi specificati in detto articolo, dei dati seguenti:

il codice NC (almeno le prime quattro cifre),

il numero o i numeri d’ordine del contingente tariffario di cui trattasi,

il peso netto totale per ciascuna categoria di coefficiente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;

c)

se i contingenti di un paese rientrano nei casi indicati alle lettere a) e b) e sono raggruppati, la prova è quella indicata alla lettera a).

La prova di origine di cui alla lettera b), se presentata come documento giustificativo per una sola dichiarazione di immissione in libera pratica, può contenere più numeri d’ordine. In tutti gli altri casi essa contiene un solo numero d’ordine.

Articolo 6

Il regolamento (UE) n. 1234/2009 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.

(3)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(5)  GU L 330 del 16.12.2009, pag. 73.


ALLEGATO

CARNI OVINE E CAPRINE (in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa) CONTINGENTI TARIFFARI DELL'UNIONE PER IL 2011

Gruppo di paesi n.

Codici NC

Dazi ad valorem

%

Dazi specifici

EUR/100 Kg

Numero d’ordine in base al principio «primo arrivato, primo servito»

Origine

Volume annuo in tonnellate di equivalente peso carcassa

Animali vivi

(coefficiente = 0,47)

Carni disossate di agnello (1)

(coefficiente = 1,67)

Carni disossate di pecora e montone (2)

(coefficiente = 1,81)

Carni non disossate e carcasse

(coefficiente = 1,00)

1

0204

Zero

Zero

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australia

18 786

09.2109

09.2110

09.2013

Nuova Zelanda

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Cile

6 600

09.2121

09.2122

09.0781

Norvegia

300

09.2125

09.2126

09.0693

Groenlandia

100

09.2129

09.2130

09.0690

Isole Færøer

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turchia

200

09.2171

09.2175

09.2015

Altri (3)

200

2

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

Zero

Zero

09.2119

09.2120

09.0790

Islanda

1 850

3

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Zero

09.2181

09.2019

Erga omnes (4)

92


(1)  E di capretto.

(2)  E di capra, escluso il capretto.

(3)  Per «altri» si intendono paesi di origine diversi da quelli menzionati nella presente tabella.

(4)  Per «Erga omnes» si intendono tutti i paesi di origine, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.


22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/40


REGOLAMENTO (UE) N. 1246/2010 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

87,5

MA

42,8

TR

107,4

ZZ

79,2

0707 00 05

EG

140,2

JO

158,2

TR

84,2

ZZ

127,5

0709 90 70

MA

83,7

TR

115,9

ZZ

99,8

0805 10 20

AR

43,0

BR

41,5

MA

60,3

PE

58,9

TR

66,6

UY

48,7

ZA

50,2

ZZ

52,7

0805 20 10

MA

61,9

ZZ

61,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

61,3

IL

72,0

JM

144,2

TR

71,6

ZZ

87,3

0805 50 10

AR

49,2

TR

55,5

UY

49,2

ZZ

51,3

0808 10 80

AR

74,9

CA

84,9

CL

84,2

CN

83,7

MK

29,3

NZ

74,9

US

104,8

ZA

124,1

ZZ

82,6

0808 20 50

CN

63,6

US

134,5

ZZ

99,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/42


REGOLAMENTO (UE) N. 1247/2010 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 1230/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell’1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 22.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 22 dicembre 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

66,09

0,00

1701 11 90 (1)

66,09

0,00

1701 12 10 (1)

66,09

0,00

1701 12 90 (1)

66,09

0,00

1701 91 00 (2)

59,68

0,00

1701 99 10 (2)

59,68

0,00

1701 99 90 (2)

59,68

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DIRETTIVE

22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/44


DIRETTIVA 2010/92/UE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2010

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva bromuconazolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Detto elenco comprende il bromuconazolo. Con la decisione 2008/832/CE della Commissione (4) è stato deciso di non includere il bromuconazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(2)

In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale, di seguito «il richiedente», ha presentato una nuova domanda per l'applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (5).

(3)

La domanda è stata presentata al Belgio, designato Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/832/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008. Il Belgio ha valutato le informazioni e i dati aggiuntivi inviati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare che è stata trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione l'8 ottobre 2010.

(4)

L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente perché questi inviassero le loro osservazioni, che sono state in seguito trasmesse alla Commissione. In conformità all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e dietro richiesta della Commissione, la relazione supplementare è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'Autorità. L'Autorità ha quindi presentato alla Commissione le sue conclusioni sul bromuconazolo il 29 luglio 2010 (6). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare nonché le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed approvati il 23 novembre 2010 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al bromuconazolo.

(5)

La relazione supplementare dello Stato membro relatore e le nuove conclusioni dell'Autorità si concentrano sugli elementi che avevano determinato la non iscrizione della sostanza. Fra questi, in particolare, il rischio elevato per gli organismi acquatici e la mancanza di informazioni per valutare la potenziale contaminazione delle acque superficiali e sotterranee.

(6)

Le informazioni supplementari fornite dal richiedente hanno permesso di valutare la potenziale contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. In base alle informazioni disponibili al momento, il rischio di contaminazione delle acque sotterranee è minimo mentre quello per gli organismi acquatici è accettabile.

(7)

Di conseguenza, i dati e le informazioni supplementari forniti dal richiedente consentono di eliminare gli aspetti specifici che erano all'origine della non iscrizione. Non sono state sollevate altre questioni scientifiche.

(8)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti bromuconazolo possono considerarsi conformi, in generale, alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il bromuconazolo nell'allegato I affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

(9)

Fatta salva questa conclusione, sono necessarie ulteriori informazioni di conferma su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere subordinata a determinate condizioni. È pertanto opportuno che il richiedente sia tenuto ad inviare ulteriori informazioni circa i residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites — TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale, oltre alle informazioni relative ai rischi a lungo termine per i mammiferi erbivori. Per perfezionare inoltre la valutazione dei possibili effetti nocivi sul sistema endocrino, è opportuno far sì che il bromuconazolo sia sottoposto a ulteriori test non appena esistano orientamenti dell'OCSE per le prove sulle alterazioni del sistema endocrino o, in alternativa, degli orientamenti per l'esecuzione di test riconosciuti a livello dell'UE.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(11)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o ne sono corredate all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1o febbraio 2011.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  GU L 295 del 4.11.2008, pag. 53.

(5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bromuconazole. (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva bromuconazolo). EFSA Journal 2010; 8(8):1704. [84 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1704. Disponibile online: www.efsa.europa.eu/efsajournal –.


ALLEGATO

Voce da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«323

Bromuconazolo

Numero CAS: 116255-48-2

Numero CIPAC: 680

1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4-bromo-2-(2,4-diclorofenil)tetraidrofurfuril]-1H-1,2,4-triazolo

≥ 960 g/kg

1o febbraio 2011

31 gennaio 2021

PARTE A

Si possono autorizzare solo gli impieghi come fungicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI si terrà conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bromuconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010.

In questa valutazione complessiva, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzo di attrezzature adeguate di protezione individuale, ove necessario,

alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone tampone adeguate.

Gli Stati membri interessati garantiscono che il richiedente presenti alla Commissione:

ulteriori informazioni circa i residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites — TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale,

informazioni utili ad un'ulteriore valutazione del rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori.

Essi garantiscono che il richiedente su richiesta del quale il bromuconazolo è stato iscritto nel presente allegato fornisca tali informazioni di conferma alla Commissione entro il 31 gennaio 2013.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione ulteriori informazioni riguardo ai possibili effetti nocivi del bromuconazolo sul sistema endocrino entro 2 anni dall'adozione degli orientamenti dell'OCSE per le prove sulle alterazioni del sistema endocrino o, in alternativa, degli orientamenti per l'esecuzione di test riconosciuti a livello dell'UE.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


DECISIONI

22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/47


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2010

recante modifica del suo regolamento interno

(2010/795/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 240, paragrafo 3,

visto l’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato III del regolamento interno del Consiglio (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato ai trattati prevede che, fino al 31 ottobre 2014, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell’Unione calcolata conformemente alle cifre di popolazione di cui all’articolo 1 dell’allegato III del regolamento interno del Consiglio («regolamento interno»).

(2)

L’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato III del regolamento interno prevede che, con effetto al 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti, conformemente ai dati di cui l’Ufficio statistico dell’Unione europea dispone al 30 settembre dell’anno precedente, le cifre di cui all’articolo 1 di detto allegato.

(3)

È pertanto opportuno effettuare tale adeguamento del regolamento interno per il 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 1 dell’allegato III del regolamento interno è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Per l’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 5, del TUE e dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, la popolazione totale di ogni Stato membro, per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, è la seguente:

Stato membro

Popolazione

(× 1 000)

Germania

81 802,3

Francia

64 714,1

Regno Unito

62 008,0

Italia

60 340,3

Spagna

45 989,0

Polonia

38 167,3

Romania

21 462,2

Paesi Bassi

16 575,0

Grecia

11 305,1

Belgio

10 827,0

Portogallo

10 637,7

Repubblica ceca

10 506,8

Ungheria

10 014,3

Svezia

9 340,7

Austria

8 375,3

Bulgaria

7 563,7

Danimarca

5 534,7

Slovacchia

5 424,9

Finlandia

5 351,4

Irlanda

4 467,9

Lituania

3 329,0

Lettonia

2 248,4

Slovenia

2 047,0

Estonia

1 340,1

Cipro

803,1

Lussemburgo

502,1

Malta

413,0

Totale

501 090,4

soglia (62 %)

310 676,1»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).


22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/49


DECISIONE EUPOL COPPS/1/2010 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 21 dicembre 2010

che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

(2010/796/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2010/784/PESC del Consiglio, del 17 dicembre 2010, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della decisione 2010/784/PESC, il comitato politico e di sicurezza è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad adottare le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica di EUPOL COPPS, in particolare la decisione di nominare il capo della missione.

(2)

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto una proroga del mandato del sig. Henrik MALMQUIST quale capo di EUPOL COPPS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Henrik MALMQUIST quale capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) è prorogato dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2011.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2010.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 335 del 18.12.2010, pag. 60.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/50


DECISIONE N. 1/2010 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

del 1o dicembre 2010

con riguardo alla modifica delle appendici 1, 2, 5, 6, 10 e 11 dell’allegato 11 all’accordo

(2010/797/UE)

IL COMITATO MISTO VETERINARIO,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli («l’accordo agricolo»), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3 dell’allegato 11,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo agricolo è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, dell’allegato 11 all’accordo agricolo il Comitato misto veterinario è incaricato di esaminare tutte le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di assumere tutti gli incarichi ivi previsti. A norma del paragrafo 3 di tale articolo il Comitato misto veterinario può decidere di modificare le appendici dell’allegato 11, in particolare al fine di adeguarle e di aggiornarle.

(3)

Le appendici dell’allegato 11 all’accordo agricolo sono state modificate una prima volta dalla decisione n. 2/2003 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo (1).

(4)

Le appendici dell’allegato 11 all’accordo agricolo sono state modificate l’ultima volta dalla decisione n. 1/2008 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, del 23 dicembre 2008, relativa alla modifica delle appendici 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 all’accordo (2).

(5)

La Confederazione svizzera ha sollecitato il rinnovo della deroga precedentemente accordata per l’esame volto a individuare la presenza di Trichinella nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità. Poiché tali carcasse e carni di suini domestici, nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che ne derivano non possono essere oggetto di scambi con gli Stati membri dell’Unione europea a norma delle disposizioni dell’articolo 9a dell’ordinanza svizzera del Dipartimento federale dell’interno (DFI) sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), tale richiesta può essere soddisfatta. La citata proroga dovrebbe pertanto essere applicabile fino al 31 dicembre 2014.

(6)

Successivamente all’ultima modifica delle appendici dell’allegato 11 all’accordo agricolo, le disposizioni legislative delle appendici 1, 2, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 all’accordo agricolo sono state altresì modificate. I punti di contatto di cui all’appendice 11 dell’allegato 11 all’accordo agricolo dovrebbero pertanto essere aggiornati.

(7)

È necessario modificare di conseguenza il testo delle appendici 1, 2, 5, 6, 10 e 11 dell’allegato 11 all’accordo agricolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le appendici 1, 2, 5, 6, 10 e 11 dell’allegato 11 all’accordo agricolo sono modificate conformemente alle disposizioni che figurano negli allegati da I a VI della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone autorizzate ad agire per conto delle parti.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno in cui le due parti l’avranno firmata.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Berna, il 1o dicembre 2010

Per la Confederazione svizzera

Il capo delegazione

Hans WYSS

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2010

Per l’Unione europea

Il capo delegazione

Paul VAN GELDORP


(1)  GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27.

(2)  GU L 6 del 10.1.2009, pag. 89.


ALLEGATO I

1.

Il capitolo V «Influenza aviaria» dell’appendice 1 dell’allegato 11 all’accordo agricolo è sostituito dal testo seguente:

«V.   Influenza Aviaria

A.   LEGISLAZIONI (1)

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misure contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d’esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 122-115 (misure specifiche riguardanti l’influenza aviaria).

3.

Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia (Org DFE; RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento).

B.   MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

Il laboratorio dell’Unione europea di riferimento per l’influenza aviaria è il seguente: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti di detto laboratorio sono quelli previsti dall’allegato VII, punto 2, della direttiva 2005/94/CE.

2.

In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’emergenza pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria.

3.

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell’articolo 60 della direttiva 2005/94/CE e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

2.

Il capitolo VII «Malattie dei pesci e dei molluschi» dell’appendice 1 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo è sostituito dal testo seguente:

«VII.   Malattie dei pesci e dei molluschi

A.   LEGISLAZIONI (2)

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 10 (misure contro le epizoozie) e 57 (disposizioni d’esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizoozie considerate), 18a (registrazione delle aziende detentrici di pesci), 61 (obblighi degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 275-290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi).

B.   MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

Attualmente l’allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di Bonamiosi o Marteiliosi, l’Ufficio federale di veterinaria si impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa dell’Unione europea, sulla base dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

2.

Ai fini della lotta contro le malattie dei pesci e dei molluschi la Svizzera applica l’ordinanza sulle epizoozie, in particolare gli articoli 61 (obbligo degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 275-290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi) nonché 291 (epizoozie da sorvegliare).

3.

Il laboratorio dell’Unione europea di riferimento per le malattie dei crostacei è il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth, Regno Unito. Il laboratorio dell’Unione europea di riferimento per le malattie dei pesci è il National Veterinary Institute, Technical University of Denmarkiet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danimarca. Il laboratorio dell’Unione europea di riferimento per le malattie dei molluschi è il Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, Francia. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di detti laboratori sono quelli previsti nell’allegato VI, parte I, della direttiva 2006/88/CE.

4.

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell’articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.


(1)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1o settembre 2009.»

(2)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1o settembre 2009.»


ALLEGATO II

1.

Nell’allegato 11, appendice 2, capitolo I «Bovini e suini», parte B «Modalità di applicazione particolari» dell’accordo agricolo, la lettera d) del punto 7 è così modificata:

«d)

il sequestro è revocato se, dopo l’eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici, effettuati ad almeno 21 giorni d’intervallo su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso, hanno dato un risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2008/185/CE (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione 2009/248/CE (GU L 73 del 19.3.2009, pag. 22), si applicano mutatis mutandis.»

2.

Nell’allegato 11, appendice 2, capitolo I «Bovini e suini», parte B «Modalità di applicazione particolari» dell’accordo agricolo, il punto 11 è così modificato:

«11.

I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamenti seguenti:

nel modello 1, sezione C, le certificazioni sono così adattate:

al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:

“—

malattia: rinotracheite bovina infettiva,

conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis;”

nel modello 2, sezione C, le certificazioni sono così adattate:

al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:

“—

malattia: di Aujeszky

conformemente alla decisione 2008/185/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis;”».

3.

Nell’allegato 11, appendice 2, capitolo IV «Pollame e uova da cova», parte B «Modalità di applicazione particolari» dell’accordo agricolo, il punto 4 è così modificato:

«4.

In caso di spedizioni di uova da cova verso l’Unione europea, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le regole di marcatura stabilite dal regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).»

4.

Il capitolo V «Animali e prodotti di acquacoltura» dell’appendice 2 dell’allegato 11 all’accordo agricolo è sostituito dal testo seguente:

«V.   Animali e prodotti di acquacoltura

A.   LEGISLAZIONI (1)

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

1.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizoozie considerate), 18a (registrazione delle aziende detentrici di pesci), 61 (obblighi degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 275-290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi).

2.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10).

3.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916 443.12).

B.   MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

Ai fini dell’applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dall’anemia infettiva del salmone e dalle infezioni da Marteilia refringens e da Bonamia ostreae.

2.

L’eventuale applicazione degli articoli 29, 40, 41, 43, 44 e 50 della direttiva 2006/88/CE è di competenza del comitato misto veterinario.

3.

Le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano l’immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali, di animali d’acquacoltura destinati all’allevamento, così come alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento nonché di animali d’acquacoltura, e dei relativi prodotti destinati al consumo umano sono stabilite negli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

4.

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell’articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.


(1)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1o settembre 2009.»


ALLEGATO III

Nell’allegato 11, appendice 5, capitolo V, dell’accordo agricolo, la parte A «Identificazione degli animali» è sostituita dal testo seguente:

«A.   Identificazione degli animali

A.   LEGISLAZIONI (1)

Unione europea

Svizzera

1.

Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell’8.8.2008, pag. 31).

2.

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).

1.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli da 7 a 20 (registrazione e identificazione).

2.

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA; RS 916.404).

B.   MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

a)

L’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE è di competenza del comitato misto veterinario.

b)

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie, così come dell’articolo 1 dell’ordinanza del 14 novembre 2007 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCI, RS 910.15).


(1)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1o settembre 2009.»


ALLEGATO IV

1.

Nell’allegato 11, appendice 6, capitolo I, sottocapitolo «Condizioni speciali» dell’accordo agricolo, il punto 6 è così modificato:

«(6)

Le autorità competenti della Svizzera possono derogare all’esame destinato ad individuare la presenza di Trichinella nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità.

Tale disposizione è applicabile sino al 31 dicembre 2014.

In applicazione delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella macellazione (OHyAb; RS 817.190.1) e dell’articolo 9, paragrafo 8 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), tali carcasse e carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione, nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che ne derivano recano uno speciale bollo di idoneità al consumo conforme al modello definito nell’allegato 9, ultimo punto dell’ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella macellazione (OHyAb; RS 817.190.1). Tali prodotti non possono essere oggetto di scambi con gli Stati membri dell’Unione europea conformemente alle disposizioni dell’articolo 9a dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108).»

2.

Nell’allegato 11, appendice 6, capitolo I, sottocapitolo «Condizioni speciali» dell’accordo agricolo, il punto 11 è così modificato:

«(11)

1.

Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1);

2.

Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1);

3.

Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1);

4.

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3);

5.

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10);

6.

Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16);

7.

Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24);

8.

Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1);

9.

Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002 che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40);

10.

Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1);

11.

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5);

12.

Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle misure d’emergenza volte a sospendere l’uso del colorante alimentare E 128 rosso 2G (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 8);

13.

Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7);

14.

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16);

15.

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34);

16.

Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3);

17.

Direttiva 2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17);

18.

Direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1);

19.

Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).»


ALLEGATO V

Il capitolo V dell’appendice 10 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo è sostituito dal testo seguente:

1)

i numeri 3, 6, 7, 8, 9 e 14 della parte 1.A sono soppressi;

2)

alla parte 1.A sono aggiunti i seguenti punti:

«31.

Direttiva 2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17).

32.

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

33.

Direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1).»


ALLEGATO VI

L’appendice 11 dell’allegato 11 all’accordo agricolo è sostituita dal testo seguente:

«Allegato 11

Punti di contatto

1.

Per l’Unione europea:

Il direttore

Salute e benessere degli animali

Direzione generale Salute e consumatori

Commissione europea, 1049 Bruxelles, BELGIO

2.

Per la Svizzera:

Il direttore

Ufficio veterinario federale

3003 Berna, SVIZZERA

Altro contatto importante:

Il capo divisione

Ufficio federale della sanità pubblica

Divisione Sicurezza alimentare

3003 Berna, SVIZZERA».


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/60


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 291/10/COL

del 7 luglio 2010

che approva l'elenco delle zone riconosciute in Norvegia per quanto concerne Bonamia ostreae e Marteilia refringens

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), e il protocollo 1,

visto l'atto di cui al punto 4.1.5a del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), adattato all’accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l'articolo 53 dell'atto,

considerando quanto segue:

Con decisione n. 225/04/COL del 9 settembre 2004 dell'autorità di vigilanza EFTA, è stata conferita all'intero litorale della Norvegia la qualifica di zona riconosciuta per quanto riguarda la Bonamia ostreae e Marteilia refringens.

Con e-mail del 3 giugno 2009 la Norvegia ha informato l'Autorità della presenza di un'infezione di Bonamia ostreae nelle ostriche selvatiche nella contea di Aust-Agder nel sud della Norvegia e dell'istituzione di una zona di controllo e di sorveglianza attorno all'area interessata dall'infezione.

Con lettera del 23 aprile 2010 (doc. n. 554681), la Norvegia ha confermato all'autorità di non poter escludere la presenza di Bonamia ostreae nelle ostriche selvatiche della contea di Aust-Adger nel sud della Norvegia e che, di conseguenza, non sussistevano prove inoppugnabili tali da giustificare la soppressione della zona di controllo e di sorveglianza attorno al territorio interessato.

L'articolo 53, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE stabilisce che, laddove dall'indagine epidemiologica risulti fortemente probabile che l'infezione abbia avuto luogo, lo status di indenne da malattia è revocato allo Stato membro, zona o compartimento interessato, secondo la procedura in base alla quale era stato attribuito. In base ai risultati dell'indagine epidemiologica realizzata dalla Norvegia e all'esito della discussione fra l'istituto nazionale norvegese di veterinaria e il laboratorio comune di riferimento, l'autorità dispone che sono soddisfatte le condizioni per il ritiro della qualifica di indenne da malattia dalla zona interessata dell'Aust-Adger nel sud della Norvegia.

Di conseguenza, la decisione n. 225/04/COL è abrogata.

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato veterinario EFTA che assiste l’Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le zone riconosciute per quanto riguarda la Bonamia ostreae e la Marteilia refringens per la Norvegia sono menzionate nell'allegato.

Articolo 2

La decisione n. 225/04/COL è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2010.

Articolo 4

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Articolo 5

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2010.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD

Presidente

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membro del Collegio


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14 e dal supplemento SEE n. 32 del 17.6.2010, pag. 1. Tale direttiva non è stata ancora pubblicata in norvegese.


ALLEGATO

1.

L'intero litorale della Norvegia possiede la qualifica di zona riconosciuta riguardo alla Marteilia refringens.

2.

L'intero litorale della Norvegia possiede la qualifica di zona riconosciuta riguardo alla Bonamia ostreae, ad eccezione di:

la contea Aust-Agder nel sud della Norvegia.