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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.333.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) n. 1191/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1794/2006 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2010/779/UE |
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2010/780/UE |
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Decisione della Commissione, del 16 dicembre 2010, recante modifica della decisione 2003/322/CE per quanto riguarda alcune specie di uccelli necrofagi in Italia e Grecia che possono essere alimentati con taluni sottoprodotti di origine animale [notificata con il numero C(2010) 8988] ( 1 ) |
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2010/781/UE |
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2010/782/UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/1 |
REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1190/2010 DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2010
recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 che adegua con effetto dal 1o luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, in particolare l’articolo 12,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 dello statuto e gli allegati VII, XI e XIII, nonché l’articolo 20, paragrafo 1, e gli articoli 64, 92 e 132 del regime applicabile agli altri agenti,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con sentenza 24 novembre 2010, causa C-40/10, la Corte di giustizia ha annullato l’articolo 2 e gli articoli da 4 a 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 del 23 dicembre 2009 (2). In conformità dell’articolo 266 del trattato, il Consiglio è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione di tale sentenza comporta. |
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(2) |
Per garantire che il potere di acquisto dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, è opportuno procedere all’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea a titolo dell’esame annuale 2009. |
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(3) |
Il regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 è così modificato:
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1) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Con effetto dal 1o luglio 2009, all’articolo 66 dello statuto la tabella degli stipendi base mensili per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla seguente:
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2) |
gli articoli da 4 a 17 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 4 Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 910,82 EUR e a 1 214,42 EUR per le famiglie monoparentali. Articolo 5 Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 170,35 EUR. Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 372,24 EUR. Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 252,56 EUR. Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 90,93 EUR. Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 504,89 EUR. Con effetto dal 14 luglio 2009, l’importo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 362,95 EUR. Articolo 6 Con effetto dal 1o gennaio 2010, l’indennità a chilometro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:
Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:
Articolo 7 Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:
Articolo 8 Con effetto dal 1o luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
Articolo 9 Con effetto dal 1o luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 335,85 EUR, il limite superiore a 2 671,72 EUR e la detrazione forfettaria a 1 214,42 EUR. Articolo 10 Con effetto dal 1o luglio 2009, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:
Articolo 11 Con effetto dal 1o luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
Articolo 12 Con effetto dal 1o luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 001,90 EUR, il limite superiore a 2 003,78 EUR e la detrazione forfettaria a 910,82 EUR. Con effetto dal 14 luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 881,45 EUR e il limite superiore a 2 074,00 EUR. Articolo 13 Con effetto dal 1o luglio 2009, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (*1) sono fissate rispettivamente a 381,79 EUR, 576,26 EUR, 630,06 EUR e 858,98 EUR. Articolo 14 Con effetto dal 1o luglio 2009, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (*2) si applica il coefficiente 5,511255. Articolo 15 Con effetto dal 1o luglio 2009, la tabella di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla seguente:
Articolo 16 Con effetto dal 1o luglio 2009, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’ex articolo 4 bis dell’allegato VII dello statuto in vigore anteriormente al 1o maggio 2004 è fissato a:
Articolo 17 Con effetto dal 14 luglio 2009, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:
(*1) Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1)." (*2) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).» " |
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
K. PEETERS
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17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/6 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1191/2010 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1794/2006 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3 (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1794/2006 (3) stabilisce le misure necessarie per l’elaborazione di un sistema di tariffazione per i servizi di navigazione aerea coerente con il sistema tariffario di Eurocontrol per le tariffe di rotta. Ai fini dell’attuazione del cielo unico europeo è essenziale approntare un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea forniti durante tutte le fasi di volo. Tale sistema dovrebbe consentire una maggiore trasparenza in materia di determinazione, applicazione e riscossione delle tariffe per gli utenti dello spazio aereo oltre che una maggiore efficacia sotto il profilo dei costi nella fornitura dei servizi di navigazione aerea. Dovrebbe inoltre promuovere l’efficienza dei voli, mantenendo al contempo un livello ottimale di sicurezza e stimolando la fornitura integrata di servizi. |
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(2) |
Per raggiungere l’obiettivo generale di migliorare l’efficienza dei costi dei servizi di navigazione aerea, il sistema di tariffazione dovrebbe promuovere una maggiore efficienza economica ed operativa, coerentemente con il Grande piano europeo per la gestione del traffico aereo e a sostegno dello stesso. |
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(3) |
Occorre modificare il regolamento (CE) n. 1794/2006 per tenere conto delle conseguenze finanziarie del sistema di prestazioni sul sistema di tariffazione, in particolare per quanto i dispositivi di ripartizione del rischio del costo e del traffico e ai sistemi di incentivazione di cui al regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (4). Il regolamento (CE) n. 1794/2006 deve pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(4) |
Occorre prendere misure adeguate per garantire una transizione ottimale verso il nuovo sistema di tariffazione. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche al regolamento (CE) n. 1794/2006
Il regolamento (CE) n. 1794/2006 è così modificato:
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1) |
L’articolo 1 è così modificato:
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2) |
All’articolo 2 sono inserite le seguenti lettere: «h) “costi determinati”: i costi predeterminati dallo Stato membro a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 550/2004; i) “periodo di riferimento”: il periodo di riferimento per il sistema di prestazioni istituito dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 549/2004; j) “movimenti di trasporto aereo commerciale”: la somma totale dei decolli e degli atterraggi nel trasporto aereo commerciale calcolati come media sul triennio precedente l’adozione dei piani di prestazione di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 691/2010; k) “altre entrate”: le entrate ottenute dalle autorità pubbliche o i proventi di attività commerciali e/o, nel caso dei coefficienti unitari di terminale, i proventi derivanti da contratti o accordi tra i fornitori di servizi di navigazione aerea e gli operatori aeroportuali che i fornitori di servizi di navigazione aerea possono intraprendere per ridurre il livello dei coefficienti unitari.» |
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3) |
All’articolo 3, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il sistema di tariffazione è soggetto ai principi generali di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 550/2004. 2. I costi determinati dei servizi di navigazione aerea di rotta sono finanziati per mezzo di tariffe di rotta applicate agli utenti dei servizi di navigazione aerea in conformità con le disposizioni del Capo III e/o per mezzo di altre entrate. 3. I costi determinati dei servizi di navigazione aerea di terminale sono finanziati per mezzo di tariffe di terminale applicate agli utenti dei servizi di navigazione aerea, in conformità con le disposizioni del Capo III, e/o per mezzo di altre entrate. Queste possono includere sovvenzioni trasversali concesse in conformità del diritto dell’Unione.» |
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4) |
All’articolo 4, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Una zona di tariffazione di rotta si estende dal suolo fino ad includere lo spazio aereo superiore. Gli Stati membri possono istituire una zona specifica per un’area terminale complessa. 4. Se le zone di tariffazione si estendono sullo spazio aereo di responsabilità di più Stati membri, ad esempio a seguito della decisione di creare una zona di tariffazione comune in un blocco funzionale di spazio aereo, gli Stati membri interessati stipulano gli accordi appropriati per assicurare il più possibile la coerenza e l’uniformità di applicazione del presente regolamento allo spazio aereo interessato. Laddove non sia possibile l'applicazione uniforme del presente regolamento nello spazio aereo interessato, gli Stati membri illustrano agli utenti in modo trasparente tali eventuali differenze e le notificano alla Commissione e a Eurocontrol.» |
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5) |
All’articolo 5, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Gli Stati membri possono stabilire che le spese indicate di seguito siano costi determinati, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 550/2004, quando sono state sostenute in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea:
3. In applicazione dell’articolo 15 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004, fatte salve altre fonti di finanziamento e in conformità del diritto dell’Unione, una parte delle entrate delle tariffe può essere utilizzata per finanziare progetti comuni relativi a funzioni di rete di particolare importanza per migliorare l’efficacia globale dei servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea in Europa. In questi casi, gli Stati membri provvedono affinché sia applicata una contabilità organica e trasparente per garantire che gli utenti dello spazio aereo non subiscano un doppio addebito. Tali costi determinati sono chiaramente identificata identificati in conformità dell'allegato II.» |
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6) |
L’articolo 6 è così modificato:
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7) |
All’articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Ai fini della lettera b) del primo comma, prima di ciascun periodo di riferimento gli Stati membri definiscono i criteri utilizzati per ripartire i costi tra i servizi di terminale e i servizi di rotta per ciascun aeroporto e ne informano la Commissione.» |
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8) |
L’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Trasparenza dei costi e del meccanismo di tariffazione 1. Entro sei mesi dall’inizio del periodo di riferimento, gli Stati membri, assistiti dai loro fornitori di servizi di navigazione aerea, propongono ai rappresentanti degli utenti dello spazio aereo una consultazione in materia di costi determinati, investimenti previsti, previsioni sulle unità di servizio, politica di tariffazione e relativi coefficienti unitari. In seguito, in modo trasparente, gli Stati membri mettono a disposizione dei rappresentanti degli utenti dello spazio aereo, della Commissione e, se del caso, di Eurocontrol, i loro costi nazionali o di blocco funzionale di spazio aereo, fissati in conformità dell’articolo 5, e i loro coefficienti unitari. Durante il periodo di riferimento gli Stati membri propongono, con cadenza annuale, una consultazione ai rappresentanti degli utenti dello spazio aereo in merito a eventuali scostamenti dalle previsioni, e in particolare in merito ai seguenti temi:
La consultazione può essere organizzata a livello regionale. I rappresentanti degli utenti dello spazio aereo mantengono il diritto di richiedere ulteriori consultazioni. Una consultazione degli utenti deve essere organizzata sistematicamente in caso di attivazione di un dispositivo di allarme che determini una revisione del coefficiente unitario. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono basate sulle tabelle di rendicontazione e le modalità dettagliate di cui agli allegati II e VI o, qualora uno Stato membro abbia deciso, a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo, di non calcolare i costi determinati o le tariffe di terminale o di non fissare coefficienti unitari di terminale a norma dell’articolo 1, paragrafo 6, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono basate sulle tabelle di rendicontazione e le modalità dettagliate di cui all’allegato III. La documentazione pertinente deve essere messa a disposizione dei rappresentanti degli utenti dello spazio aereo, della Commissione, di Eurocontrol e delle autorità nazionali di vigilanza tre settimane prima dell’audizione di consultazione. Per quanto riguarda la consultazione su base annuale di cui al paragrafo 1, secondo comma, la documentazione pertinente deve essere messa a disposizione dei rappresentanti degli utenti dello spazio aereo, della Commissione, di Eurocontrol e delle autorità nazionali di vigilanza ogni anno, entro il 1o novembre.» |
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9) |
L’articolo 9 è così modificato:
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10) |
Gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 10 Calcolo delle tariffe di rotta 1. Fatta salva la possibilità di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di finanziare i servizi di navigazione aerea di rotta per mezzo di altre entrate, la tariffa di rotta per un volo specifico in una zona di tariffazione di rotta specifica è pari al prodotto del coefficiente unitario fissato per tale zona di tariffazione di rotta e delle unità di servizio di rotta per il volo in questione. 2. I coefficienti unitari e le unità di servizio di rotta sono calcolati conformemente all’allegato IV. Articolo 11 Calcolo delle tariffe di terminale 1. Fatta salva la possibilità prevista dall’articolo 3, paragrafo 3, di finanziare i servizi di navigazione aerea di terminale per mezzo di altre entrate, la tariffa di terminale per un volo specifico in una zona di tariffazione di terminale specifica è pari al prodotto del coefficiente unitario fissato per tale zona di tariffazione di terminale e delle unità di servizi di terminale per il volo in questione. Ai fini della tariffazione l’avvicinamento e la partenza sono considerati un unico volo. Le unità di cui si tiene conto ai fini del computo sono il volo in arrivo o il volo in partenza. 2. I coefficienti unitari e le unità di servizi di terminale sono calcolati conformemente all’allegato V.» |
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11) |
È inserito il seguente articolo 11 bis: «Articolo 11 bis Ripartizione del rischio 1. Il presente articolo stabilisce i dispositivi di ripartizione del rischio del costo e del traffico. Esso si applica conformemente ai principi di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 691/2010. 2. I seguenti costi non sono oggetto di ripartizione dei rischi di traffico e sono recuperati a prescindere dall’evoluzione del traffico:
Gli Stati membri possono inoltre esentare dalla ripartizione dei rischi di traffico i costi determinati dei fornitori di servizi di navigazione aerea che sono stati autorizzati a fornire servizi di navigazione aerea senza certificazione, in conformità all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004. 3. Se, in un dato anno, il numero effettivo di unità di servizio non è superiore o inferiore di più del 2 % rispetto alle previsioni formulate all’inizio del periodo di riferimento, le entrate o le mancate entrate supplementari del fornitore di servizi di navigazione aerea in relazione ai costi determinati non sono oggetto di riporto. 4. Se, in un dato anno n, il numero effettivo di unità di servizio è superiore di oltre il 2 % rispetto alle previsioni formulate all’inizio del periodo di riferimento, entro l’anno n+2 deve essere restituito agli utenti dello spazio aereo quantomeno il 70 % delle entrate supplementari ottenute dal o dai fornitori di servizi di navigazione aerea interessati che superano il 2 % della differenza tra le unità di servizio effettive e le previsioni relative ai costi determinati; Se, in un dato anno n, il numero effettivo di unità di servizio è inferiore di oltre il 2 % rispetto alle previsioni formulate all’inizio del periodo di riferimento, in linea di principio entro l’anno n+2 gli utenti dello spazio aereo devono farsi carico di un massimo del 70 % delle mancate entrate subite dal o dai fornitori di servizi di navigazione aerea interessati che superano il 2 % della differenza tra le unità di servizio effettive e le previsioni relative ai costi determinati. Gli Stati membri possono decidere, tuttavia, di dilazionare su più anni il riporto delle mancate entrate al fine di mantenere la stabilità del coefficiente unitario. 5. La ripartizione dei rischi di traffico di cui al paragrafo 4 è fissata nel piano di prestazione nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo per l’intero periodo di riferimento, dopo le consultazioni di cui all’articolo 8. 6. Se, in un dato anno n, le unità di servizio effettive sono inferiori del 90 % rispetto alle previsioni formulate all’inizio del periodo di riferimento, in linea di principio entro l’anno n+2 gli utenti dello spazio aereo devono farsi carico dell’intero importo delle mancate entrate subite dal o dai fornitori di servizi di navigazione aerea interessati che superano il 10 % della differenza tra le unità di servizio effettive e le previsioni relative ai costi determinati. Gli Stati membri possono decidere, tuttavia, di dilazionare su più anni il riporto delle mancate entrate al fine di mantenere la stabilità del coefficiente unitario. Se, in un dato anno n, le unità di servizio effettive sono superiori del 10 % rispetto alle previsioni formulate all’inizio del periodo di riferimento, nell’anno n+2 deve essere restituito agli utenti dello spazio aereo l’intero importo delle entrate supplementari ottenute dal o dai fornitori di servizi di navigazione aerea interessati che superano il 10% della differenza tra le unità di servizio effettive e le previsioni relative ai costi determinati. 7. I fornitori di servizi di navigazione aerea che non dispongono di fondi propri o i cui fondi propri siano inferiori al 5% delle passività totali al 31 dicembre 2011, possono non essere assoggettati alla ripartizione dei rischi di traffico per il primo periodo di riferimento, per consentire loro di ridurre la proporzione dei finanziamenti contratti a debito. Una siffatta decisione deve essere specificata nel piano di prestazione presentato alla Commissione e nelle informazioni supplementari da fornire in conformità dell’allegato II. Gli Stati membri sono tenuti a descrivere e giustificare le misure previste per ridurre la proporzione di finanziamenti contratti a debito e il relativo calendario. 8. I seguenti principi si applicano alla ripartizione dei rischi di costo:
Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, l’autorità nazionale di vigilanza predefinisce un elenco di fattori di costo non controllabili sulla base dell’elenco di cui ai punti da i) a v) del primo comma. L'elenco forma parte integrante del piano di prestazione. Se, per l’intero periodo di riferimento, le spese effettive sono inferiori ai costi determinati stabiliti all’inizio del periodo di riferimento, la differenza che ne risulta viene restituita agli utenti dello spazio aereo mediante riporto al successivo periodo di riferimento. Se, per l’intero periodo di riferimento, le spese effettive sono superiori ai costi determinati stabiliti all’inizio del periodo di riferimento, la differenza che ne risulta viene trasferita agli utenti dello spazio aereo mediante riporto al successivo periodo di riferimento. L’autorità nazionale di vigilanza interessata avalla esplicitamente il riporto previa verifica che:
L’importo riportato deve essere ripartito per fattori e una descrizione deve essere contenuta nelle informazioni supplementari da fornire in conformità dell’allegato VI.» |
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12) |
All’articolo 12, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Gli Stati membri, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo, possono, in modo non discriminatorio e trasparente, fissare o approvare sistemi di incentivi, consistenti nella concessione di agevolazioni finanziarie o nell’imposizione di oneri finanziari, a sostegno di miglioramenti nella fornitura di servizi di navigazione aerea e che comportano un calcolo differente delle tariffe a norma dei paragrafi 2 e 3. Tali incentivi possono applicarsi ai fornitori di servizi di navigazione aerea e agli utenti dello spazio aereo. 2. Conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 691/2010, gli Stati membri, a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo, possono adottare incentivi finanziari per il raggiungimento degli obiettivi di prestazione da parte dei loro fornitori di servizi di navigazione aerea. A tal fine il coefficiente unitario può essere adeguato per prevedere la possibilità di bonus o penali in funzione dell’effettivo livello delle prestazioni ottenute dal fornitore di servizi di navigazione aerea in relazione ai pertinenti obiettivi. I bonus e le penali vengono attivati soltanto quando le variazioni di prestazione esercitano un impatto sostanziale sugli utenti. Il livello applicabile dei bonus e delle penali deve essere commisurato agli obiettivi da conseguire e alle prestazioni ottenute. I livelli di variazione delle prestazioni e i livelli applicabili di bonus e penali sono determinati a seguito della proposta di consultazione di cui all’articolo 8 e sono fissati dai piani di prestazione nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo. 3. Quando decide di applicare un sistema d’incentivi in relazione agli utenti dei servizi di navigazione aerea, uno Stato membro modula, a seguito della proposta di consultazione di cui all’articolo 8, le tariffe che questi devono pagare per tenere conto delle attività realizzate da tali utenti per, in particolare:
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13) |
L’articolo 13 è così modificato:
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14) |
All’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri possono riscuotere le tariffe attraverso una tariffa unica per volo. Se le tariffe sono fissate e raccolte a livello regionale, la valuta di tariffazione può essere l’euro e al coefficiente unitario interessato può essere aggiunto un coefficiente unitario amministrativo per remunerare i costi di tariffazione e riscossione.» |
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15) |
L’articolo 15 è soppresso. |
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16) |
All’articolo 17, la parte introduttiva del primo comma è sostituito dal testo seguente: «I fornitori di servizi di navigazione aerea agevolano le ispezioni e le inchieste organizzate dalle autorità nazionali di sorveglianza oppure da un ente qualificato che agisce per loro conto, in particolare per quanto riguarda le ispezioni in loco. Le persone autorizzate sono abilitate a quanto segue:» |
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17) |
È inserito il seguente articolo 17 bis: «Articolo 17 bis Riesame Il riesame, da parte della Commissione, del sistema di prestazioni di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) n. 691/2010, deve riguardare in particolare il dispositivo di ripartizione del rischio di cui all’articolo 11 bis del presente regolamento, i sistemi di incentivazione di cui all’articolo 12 del presente regolamento e il loro impatto ed efficacia per conseguire gli obiettivi di prestazione fissati.» |
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18) |
Gli allegati da I a VI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri le cui normative nazionali, in vigore anteriormente all’8 luglio 2010, stabiliscono una riduzione del coefficiente unitario che va oltre gli obiettivi fissati a livello di Unione conformemente al regolamento (UE) n. 691/2010, possono esentare i loro fornitori di servizi di navigazione aerea dall’applicazione dell’articolo 11 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1794/2006. Tale esenzione è applicabile al periodo per cui le normative nazionali fissano una riduzione del coefficiente unitario ma non oltre il termine del primo periodo di riferimento nel 2014. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a Eurocontrol le misure adottate.
Gli Stati membri possono differire l’applicazione del regolamento (CE), come modificato dal presente regolamento, per quanto riguarda le tariffe di terminale fino al 31 dicembre 2014. Essi ne informano la Commissione. Laddove gli Stati membri concedano detta esenzione, tutti i costi della fornitura di servizi di navigazione aerea di terminale possono essere recuperati fino al 31 dicembre 2014.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica ai costi, alle tariffe e ai coefficienti unitari dei servizi di navigazione aerea a decorrere dal 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.
(2) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati da I a VI sono così modificati:
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1) |
All'allegato I, è inserito il seguente punto 5:
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2) |
L’allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II Trasparenza dei costi 1. TABELLA DI RENDICONTAZIONE Gli Stati membri e i fornitori di servizi di navigazione aerea compilano la tabella di rendicontazione che segue per ogni zona di tariffazione sotto la loro responsabilità e per ciascun periodo di riferimento. Gli Stati membri forniscono inoltre una tabella consolidata per ogni zona di tariffazione sotto la loro responsabilità. La tabella consolidata deve essere compilata per tutti gli aeroporti soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Quando una zona di tariffazione interessa lo spazio aereo di più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati compilano la tabella congiuntamente in applicazione degli accordi di cui all’articolo 4, paragrafo 4. Le spese effettive sono quelle risultanti dal bilancio certificato. Le spese sono stabilite conformemente al piano aziendale richiesto per il rilascio del certificato e sono indicate nella valuta in cui sono state stabilite conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, quarto comma. Per facilitare la fissazione di obiettivi di prestazione a livello dell’Unione, e fatti salvi i piani di prestazione adottati a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo, gli Stati membri e i fornitori di servizi di navigazione aerea compilano la tabella di rendicontazione con i dati previsionali iniziali 18 mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento. Tabella 1 - Spese totali Nome della zona di tariffazione Periodo di riferimento: N - (N+4) Nome dell'ente Costi determinati Spese effettive Dettagli dei costi N N+1 N+2 N+3 N+4 N N+1 N+2 N+3 N+4 Ripartizione delle spese in base alla natura (in termini nominali) Personale Altri costi di esercizio Ammortamento Costo del capitale Oneri straordinari Spese totali Totale % n/n-1 Personale % n/n-1 Altri costi eser. % n/n-1 Ripartizione per servizi (in termini nominali) Gestione del traffico aereo Comunicazione Navigazione Sorveglianza Ricerca e salvataggio Informazioni aeronautiche Servizi meteorologici Spese di supervisione Altre spese a carico dello Stato Spese totali Totale % n/n-1 ATM % n/n-1 CNS % n/n-1 Informazioni complementari sul costo del capitale e sul costo di progetti comuni (in termini nominali) Media delle attività Valore contabile netto delle immobilizzazioni Adeguamenti alle attività complessive Valore medio delle attività Totale delle attività Costo del capitale % Costo del capitale prima delle tasse % Rendimento sul capitale % Interesse medio sui debiti % Costo dei progetti comuni Progetto comune 1 Informazioni complementari sull'inflazione e sui costi totali in termini reali Inflazione % (1) Costi totali in termini reali (2) Totale % n/n-1 Detrazione delle spese relative ai voli VFR esentati (in termini nominali) Spese totali Spese per i voli VFR esentati Spese totali al netto delle detrazioni (3) Voci relative a spese e attivi in '000 000 valuta nazionale - Unità di servizio in '000 000 (1) Previsioni sull'inflazione utilizzate per stabilire i costi determinati in termini nominali - Tasso reale di inflazione registrato da EUROSTAT (2) Costi determinati (piano di prestazione) in termini reali - spese effettive in termini reali (3) Costi determinati (dopo detrazione dei costi VFR) riportati nell'allegato II (in termini nominali) 2. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Gli Stati membri e i fornitori di servizi di navigazione aerea forniscono inoltre almeno le seguenti informazioni:
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3) |
All’allegato III, il punto 1.2 è sostituito dal seguente: «1.2 Informazioni supplementari I fornitori di servizi di navigazione aerea forniscono inoltre almeno le seguenti informazioni:
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4) |
L’allegato IV è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IV Calcolo delle unità di servizio e dei coefficienti unitari di rotta 1. Calcolo delle unità di servizio di rotta
2. Calcolo dei coefficienti unitari di rotta
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5) |
L’allegato V è sostituito dal seguente: «ALLEGATO V Calcolo delle unità di servizi e dei coefficienti unitari terminali 1. Calcolo delle unità di servizi di terminale
2. Calcolo dei coefficienti unitari di terminale
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6) |
L’allegato VI è sostituito dal seguente: «ALLEGATO VI Meccanismo di tariffazione 1. TABELLA DI RENDICONTAZIONE Gli Stati membri e i fornitori di servizi di navigazione aerea compilano la tabella di rendicontazione che segue per ogni zona di tariffazione sotto la loro responsabilità e per ciascun periodo di riferimento. Gli Stati membri forniscono inoltre una tabella consolidata per ogni zona di tariffazione sotto la loro responsabilità. Quando una zona di tariffazione si estende nello spazio aereo di responsabilità di più Stati membri, gli Stati membri interessati compilano la tabella congiuntamente in applicazione degli accordi di cui all’articolo 4, paragrafo 4. Tabella 2 - Calcolo del coefficiente unitario Nome della zona di tariffazione Periodo di riferimento: N - (N+4) Nome dell'ente Calcolo del coefficiente unitario N N+1 N+2 N+3 N+4 1. Costi determinati in termini nominali e variazione dovuta all'inflazione Costi determinati in termini nominali - escl. VFR (riportati dall'allegato II) Tasso di inflazione effettivo registrato da EUROSTAT - Allegato II Tasso d'inflazione previsto - Allegato II Variazione dovuta all'inflazione - Articolo 6, par. 1: anno n importo da riportare 2. Unità di servizio complessive previste e effettive Unità di servizio complessive previste (piano di prestazione) Unità di servizio complessive effettive Unità di servizio complessive effettive / previste (in %) 3. Costi soggetti alla ripartizione del rischio di traffico (FSNA) Costi determinati in termini nominali - escl. VFR (riportati dall'allegato II) Variazione dovuta all'inflazione - Articolo 6, par. 1: importo riportato all'anno n Traffico - Articolo 11 bis, par. 2: importi riportati all'anno n Ripartizione del rischio di traffico - Articolo 11 bis, parr. da 2 a 7: entrate suppl. riportate all'anno n Ripartizione del rischio di traffico - Articolo 11 bis, parr. da 2 a 7: mancate entrate riportate all'anno n Costi non controllabili - Articolo 11 bis, par. 8, c) : importi riportati all'anno n Bonus o penali in relazione alle prestazioni - Articolo 12, par. 2. Recuperi: attivi(-) o passivi (+) (1) :importi riportati all'anno n Totale per il calcolo del coefficiente unitario dell'anno n Ripartizione del rischio di traffico - Articolo 11 bis, parr. da 2 a 7: entrate suppl. riportate all'anno n Ripartizione del rischio di traffico - Articolo 11 bis, parr. da 2 a 7: mancate entrate riportate all'anno n Parametri per la ripartizione del rischio di traffico % entrate supplementari restituite agli utenti nell'anno n+2 - Articolo 11 bis, par. 4, 1° comma % mancate entrate a carico degli utenti dello spazio aereo - Articolo 11 bis, par. 4, 2° comma 4. Costi non soggetti alla ripartizione del rischio di traffico - Articolo 11 bis, par. 2 Costi determinati in termini nominali - escl. VFR (riportati dall'allegato II) Variazione dovuta all'inflazione - Articolo 6, par. 1: importo riportato all'anno n Traffico - Articolo 11 bis, par. 2: importi riportati all'anno n Costi non controllabili - Articolo 11 bis, par. 8, c) : importi riportati all'anno n Recuperi: attivi(-) o passivi (+) (1) :importi riportati all'anno n Totale per il calcolo del coefficiente unitario dell'anno n 5. Altre entrate - coefficiente unitario applicato (in valuta nazionale) Entrate da altre fonti - Articolo 3 Totale complessivo per il calcolo del coefficiente unitario dell'anno n Coefficiente unitario per l'anno n (in valuta nazionale) Componente FSNA del coefficiente unitario Componente MET del coefficiente unitario Componente ANV del coefficiente unitario Coefficiente unitario per l'anno n che sarebbe stato applicato in assenza di altre entrate Costi, entrate e altri importi in '000 000 valuta nazionale - Unità di servizio in '000 000 (1) Allegati IV-V 2. (vi) - Recuperi (attivi/passivi) nell'anno di entrata in vigore del regolamento 2. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Gli Stati membri, inoltre, raccolgono e forniscono almeno le seguenti informazioni:
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17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/21 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1192/2010 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2010
recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ricotta Romana (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di modifiche di alcuni elementi del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Ricotta Romana», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 737/2005 (3). |
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(2) |
Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.3. Formaggi
ITALIA
Ricotta Romana (DOP)
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17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/23 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1193/2010 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2010
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Maine-Anjou (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Maine-Anjou», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
L'Italia ha dichiarato la propria opposizione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. La dichiarazione di opposizione è stata ritenuta ricevibile a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suddetto regolamento. |
|
(3) |
La dichiarazione di opposizione riguardava il mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006, in particolare per quanto concerne il legame tra la zona geografica e la qualità del prodotto. La suddetta dichiarazione di opposizione precisava inoltre che la registrazione della denominazione in questione era incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, in particolare per via del conflitto tra il nome da registrare e il nome di una razza animale, ovvero Maine-Anjou. |
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(4) |
Infine, l'opposizione riguardava altresì le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006, in particolare per quanto concerne il nome registrato parzialmente omonimo «Bœuf du Maine». |
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(5) |
Con nota del 9 luglio 2009, la Commissione ha invitato la Francia e l'Italia a raggiungere un accordo conformemente alle loro procedure interne. |
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(6) |
Al termine delle consultazioni la Francia ha informato la Commissione, mediante lettera del 5 febbraio 2010, che era stato raggiunto un accordo tra le parti. Inoltre, gli elementi pubblicati in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 non hanno subito modifiche. |
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(7) |
È perciò opportuno, a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, registrare la denominazione «Maine-Anjou» presentata dalla Francia, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
1.1 Carni (e frattaglie) fresche
FRANCIA
Maine-Anjou (DOP)
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17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/25 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1194/2010 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2010
recante divieto di pesca dello spinarolo/gattuccio nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV per le navi battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (Ue) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2), fissa i contingenti per il 2010. In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010. |
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(2) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tali stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
ALLEGATO
|
N. |
7/T&Q |
|
Stato membro |
Francia |
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Stock |
DGS/15X14 |
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Specie |
Spinarolo/gattuccio (Squalus acanthias) |
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Zona |
Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV |
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Data |
17.3.2010 |
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17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/27 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1195/2010 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2010
recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II per le navi battenti bandiera portoghese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2), fissa i contingenti per il 2010. |
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(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010. |
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(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
ALLEGATO
|
N. |
13/T&Q |
|
Stato membro |
Portogallo |
|
Stock |
COD/1N2AB. |
|
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
|
Zona |
Acque norvegesi delle zone I e II |
|
Data |
19.4.2010 |
|
17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/29 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1196/2010 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2010
recante divieto di pesca degli squali di profondità nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona X per le navi battenti bandiera portoghese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (2), fissa i contingenti per il 2009 e il 2010. |
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(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
ALLEGATO
|
N. |
14/DSS |
|
Stato membro |
Portogallo |
|
Stock |
DWS/10- |
|
Specie |
Squali di profondità |
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Zona |
Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona X |
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Data |
7.5.2010 |
|
17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/31 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1197/2010 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2010
recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque internazionali delle zone I e IIb per le navi battenti bandiera portoghese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2), fissa i contingenti per il 2010. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
ALLEGATO
|
N. |
15/T&Q |
|
Stato membro |
Portogallo |
|
Stock |
COD/1/2B. |
|
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
|
Zona |
Acque internazionali delle zone I e IIb |
|
Data |
7.5.2010 |
|
17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/33 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1198/2010 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2010
recante divieto di pesca della sogliola nella zona IIIa e nelle acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId per le navi battenti bandiera svedese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni a esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2), fissa i contingenti per il 2010. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
ALLEGATO
|
N. |
17/T&Q |
|
Stato membro |
Svezia |
|
Stock |
SOL/3A/BCD |
|
Specie |
Sogliola (Solea solea) |
|
Zona |
IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId |
|
Data |
7.6.2010 |
|
17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/35 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1199/2010 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2010
recante divieto di pesca dell'eglefino nelle acque norvegesi delle zone I e II per le navi battenti bandiera portoghese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2), fissa i contingenti per il 2010. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
ALLEGATO
|
N. |
9/T&Q |
|
Stato membro |
Portogallo |
|
Stock |
HAD/1N2AB. |
|
Specie |
Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) |
|
Zona |
Acque norvegesi delle zone I e II |
|
Data |
19.4.2010 |
|
17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/37 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1200/2010 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2010
recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone I e II per le navi battenti bandiera portoghese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2), fissa i contingenti per il 2010. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
ALLEGATO
|
N. |
12/T&Q |
|
Stato membro |
Portogallo |
|
Stock |
POK/1N2AB. |
|
Specie |
Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) |
|
Zona |
Acque norvegesi delle zone I e II |
|
Data |
19.4.2010 |
|
17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/39 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1201/2010 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2010
recante divieto di pesca degli squali di profondità nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII, VIII e IX per le navi battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (2), fissa i contingenti per il 2009 e il 2010. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
ALLEGATO
|
N. |
6/DSS |
|
Stato membro |
Francia |
|
Stock |
DWS/56789- |
|
Specie |
Squali di profondità |
|
Zona |
V, VI, VII, VIII e IX (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
|
Data |
17.3.2010 |
|
17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/41 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1202/2010 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2010
recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2), fissa i contingenti per il 2010. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
ALLEGATO
|
N. |
4/T&Q |
|
Stato membro |
Paesi Bassi |
|
Stock |
COD/7XAD34 |
|
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
|
Zona |
VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
|
Data |
22.2.2010 |
|
17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/43 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1203/2010 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2010
recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2), fissa i contingenti per il 2010. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
ALLEGATO
|
N. |
56/T&Q |
|
Stato membro |
Spagna |
|
Stock |
MAC/8C3411 |
|
Specie |
Sgombro (Scomber scombrus) |
|
Zona |
VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
|
Data |
2.11.2010 |
|
17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/45 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1204/2010 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2010
recante centoquarantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
|
(2) |
Il 7 dicembre 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una persona fisica al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e il 30 novembre 2010 ha modificato due voci dell'elenco. |
|
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
|
(4) |
Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
David O'SULLIVAN
Direttore generale delle Relazioni esterne
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
|
(1) |
La voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone fisiche»:
|
|
(2) |
La voce «Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Indirizzo: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: 18.3.1967. Luogo di nascita: Kairouan, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K602878 (passaporto tunisino rilasciato il 5.11.1993, scaduto il 9.6.2001). Altre informazioni: estradato in Francia il 4.9.2003. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: «Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias (a) Manza Mondher, (b) Hanza Mondher, (c) Al Yamani Noman, (d) Hamza, (e) Abdellah). Indirizzo: 17 Boulevard Soustre, 04000 Digne-les-Bains, Francia. Data di nascita: (a) 18.3.1967, (b) 18.8.1968, 28.5.1961. Luogo di nascita: Kairouan, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K602878 (passaporto tunisino rilasciato il 5.11.1993, scaduto il 9.6.2001). Altre informazioni: estradato dall'Italia in Francia il 4.9.2003. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.» |
|
(3) |
La voce «Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Indirizzo Derzhavina street 281-59, Grozny, Repubblica cecena Federazione russa. Data di nascita: 12.9.1952. Luogo di nascita: Vydrikh, distretto di Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (Repubblica socialista sovietica di) Kazakistan. Nazionalità: russa. Passaporti n.: a) 43 No 1600453, b) 535884942 (passaporto straniero russo), c) 35388849 (passaporto straniero russo). Altre informazioni: a) l’indirizzo è quello precedente, b) ucciso il 19.2.2004.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: «Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias (a) Hussin Mohamed Dli Tamimi (b) Abdul-Muslimovich (c) Яндарбиев Зелимхан Ахмедович (Абдулмуслинович). Address: Derzhavina Street Number 281, apartment 59, Grozny, Repubblica cecena, Federazione russa. Data di nascita: 12.9.1952. Luogo di nascita: villaggio di Vydrikha, distretto di Shemonaikhinskiy (ex Verkhubinskiy), regione del Kazakistan orientale, Repubblica socialista sovietica di Kazakistan, URSS. Nazionalità: russa. Passaporto n.: (a) 43 No 1600453, (b) 535884942 (passaporto straniero russo), (c) 35388849 (passaporto straniero russo). Altre informazioni: confermato suo decesso a Doha, Qatar, il 13.2.2004. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.» |
|
17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/47 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1205/2010 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
66,7 |
|
EG |
88,4 |
|
|
MA |
54,8 |
|
|
TR |
120,9 |
|
|
ZZ |
82,7 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
140,2 |
|
JO |
158,2 |
|
|
TR |
72,9 |
|
|
ZZ |
123,8 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
82,3 |
|
TR |
121,9 |
|
|
ZZ |
102,1 |
|
|
0805 10 20 |
AR |
43,0 |
|
BR |
41,5 |
|
|
CL |
87,1 |
|
|
MA |
62,6 |
|
|
PE |
58,9 |
|
|
SZ |
46,6 |
|
|
TR |
55,3 |
|
|
UY |
48,0 |
|
|
ZA |
44,4 |
|
|
ZZ |
54,2 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
60,4 |
|
TR |
57,6 |
|
|
ZZ |
59,0 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
HR |
60,6 |
|
IL |
73,3 |
|
|
TR |
69,2 |
|
|
ZZ |
67,7 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
49,2 |
|
TR |
55,6 |
|
|
UY |
49,2 |
|
|
ZZ |
51,3 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
74,9 |
|
AU |
205,3 |
|
|
CA |
87,8 |
|
|
CL |
84,2 |
|
|
CN |
83,7 |
|
|
MK |
29,3 |
|
|
NZ |
74,9 |
|
|
US |
117,2 |
|
|
ZA |
124,0 |
|
|
ZZ |
97,9 |
|
|
0808 20 50 |
CN |
95,0 |
|
US |
112,9 |
|
|
ZA |
141,4 |
|
|
ZZ |
116,4 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
|
17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/49 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1206/2010 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2010
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XV, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 168 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
|
(3) |
Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato. |
|
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell’Unione e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3) e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4). |
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(5) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate (5), se la quantità di carni disossate destinata all’esportazione è inferiore al 95 % ma pari o superiore all’85 % della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento, l’aliquota della restituzione particolare viene ridotta. |
|
(6) |
Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento (UE) n. 840/2010 della Commissione (6). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.
Articolo 2
Nel caso previsto all’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007, l’aliquota della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotta di 3,5 EUR/100 kg.
Articolo 3
Il regolamento (UE) n. 840/2010 è abrogato.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 17 dicembre 2010
|
Codice dei prodotti |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo delle restituzioni |
||||||||||||
|
0102 10 10 9140 |
B00 |
EUR/100 kg peso vivo |
12,9 |
||||||||||||
|
0102 10 30 9140 |
B00 |
EUR/100 kg peso vivo |
12,9 |
||||||||||||
|
0201 10 00 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
18,3 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
10,8 |
|||||||||||||
|
0201 10 00 9130 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
24,4 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
14,4 |
|||||||||||||
|
0201 20 20 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
24,4 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
14,4 |
|||||||||||||
|
0201 20 30 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
18,3 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
10,8 |
|||||||||||||
|
0201 20 50 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
30,5 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
17,9 |
|||||||||||||
|
0201 20 50 9130 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
18,3 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
10,8 |
|||||||||||||
|
0201 30 00 9050 |
US (3) |
EUR/100 kg peso netto |
3,3 |
||||||||||||
|
CA (4) |
EUR/100 kg peso netto |
3,3 |
|||||||||||||
|
0201 30 00 9060 (6) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
11,3 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
3,8 |
|||||||||||||
|
B04 |
EUR/100 kg peso netto |
42,4 |
|||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
24,9 |
|||||||||||||
|
EG |
EUR/100 kg peso netto |
51,7 |
|||||||||||||
|
B04 |
EUR/100 kg peso netto |
25,4 |
|||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
15,0 |
|||||||||||||
|
EG |
EUR/100 kg peso netto |
31,0 |
|||||||||||||
|
0202 10 00 9100 |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
8,1 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
2,7 |
|||||||||||||
|
0202 20 30 9000 |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
8,1 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
2,7 |
|||||||||||||
|
0202 20 50 9900 |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
8,1 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
2,7 |
|||||||||||||
|
0202 20 90 9100 |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
8,1 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
2,7 |
|||||||||||||
|
0202 30 90 9100 |
US (3) |
EUR/100 kg peso netto |
3,3 |
||||||||||||
|
CA (4) |
EUR/100 kg peso netto |
3,3 |
|||||||||||||
|
0202 30 90 9200 (6) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
11,3 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
3,8 |
|||||||||||||
|
1602 50 31 9125 (5) |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
11,6 |
||||||||||||
|
1602 50 31 9325 (5) |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
10,3 |
||||||||||||
|
1602 50 95 9125 (5) |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
11,6 |
||||||||||||
|
1602 50 95 9325 (5) |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
10,3 |
||||||||||||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A » sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
|||||||||||||||
(*1) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).
(2) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).
(3) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (GU L 308 del 8.11.2006, pag. 7).
(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1041/2008 della Commissione (GU L 281 del 24.10.2008, pag. 3).
(5) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).
(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell’1.8.1986, pag. 39).
Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.
|
17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/53 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1207/2010 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2010
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
|
(3) |
Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato. |
|
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell’Unione e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3). |
|
(5) |
Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento (UE) n. 841/2010 della Commissione (4). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato. |
|
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura identificativa di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Articolo 2
Il regolamento (UE) n. 841/2010 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
ALLEGATO
Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 17 dicembre 2010
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||
|
0105 11 11 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,24 |
||
|
0105 11 19 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,24 |
||
|
0105 11 91 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,24 |
||
|
0105 11 99 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,24 |
||
|
0105 12 00 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,47 |
||
|
0105 19 20 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,47 |
||
|
0207 12 10 9900 |
V03 |
EUR/100 kg |
32,50 |
||
|
0207 12 90 9190 |
V03 |
EUR/100 kg |
32,50 |
||
|
0207 12 90 9990 |
V03 |
EUR/100 kg |
32,50 |
||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
|||||
|
17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/55 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1208/2010 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2010
che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143,
visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina. |
|
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi. |
|
(3) |
È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato. |
|
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
del regolamento della Commissione del 16 dicembre 2010 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
«ALLEGATO I
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
116,0 |
0 |
AR |
|
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
121,2 |
0 |
BR |
|
117,3 |
0 |
AR |
||
|
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
203,3 |
29 |
BR |
|
245,2 |
16 |
AR |
||
|
319,8 |
0 |
CL |
||
|
0207 14 50 |
Petti di pollo, congelati |
174,0 |
11 |
BR |
|
0207 14 60 |
Cosce di pollo, congelate |
103,9 |
12 |
BR |
|
0207 25 10 |
Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate |
164,4 |
0 |
BR |
|
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
271,5 |
8 |
BR |
|
376,8 |
0 |
CL |
||
|
0408 11 80 |
Tuorli |
315,7 |
0 |
AR |
|
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
318,8 |
0 |
AR |
|
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli e di galline |
260,7 |
8 |
BR |
|
3502 11 90 |
Ovoalbumina essiccata |
541,4 |
0 |
AR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ ZZ ” sta per “altre origini”.»
|
17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/57 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1209/2010 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2010
recante fissazione del prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la dodicesima gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 447/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara relativa alla vendita di latte scremato in polvere, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (3). |
|
(2) |
È opportuno che la Commissione, secondo quanto stabilito dall’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute per le gare parziali, fissi un prezzo minimo di vendita o decida di non fissare un prezzo minimo di vendita. |
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(3) |
Sulla base delle offerte ricevute per la dodicesima gara parziale, occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
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(4) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la dodicesima gara parziale relativa alla vendita di latte scremato in polvere nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 14 dicembre 2010, il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere è di 207,10 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
DECISIONI
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17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/58 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2010
relativa alla richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti l’istituzione di un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia
(2010/779/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’articolo 4 del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea («protocollo Schengen»),
vista la richiesta del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, formulata con lettera al presidente del Consiglio in data 5 ottobre 2010, di partecipare a talune disposizioni dell’acquis di Schengen specificate in tale lettera,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con decisione 2000/365/CE (1), il Consiglio ha autorizzato il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen conformemente alle condizioni enunciate in tale decisione. |
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(2) |
Il 24 giugno 2009 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia («la proposta di regolamento»). |
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(3) |
In base alla proposta di regolamento, l’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia («l’agenzia») è incaricata della gestione operativa del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d’informazione visti (VIS) e di Eurodac e può essere incaricata della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di altri sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia sulla base di un pertinente strumento legislativo fondato sulla parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
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(4) |
Il SIS II fa parte dell’acquis di Schengen. Il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio (3) disciplinano l’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS II. Tuttavia, il Regno Unito ha partecipato solo all’adozione della decisione 2007/533/GAI che sviluppa le disposizioni dell’acquis di Schengen di cui all’articolo 1, lettera a), punto ii) della decisione 2000/365/CE. |
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(5) |
Il VIS fa altresì parte dell’acquis di Schengen. Il Regno Unito non ha partecipato all’adozione e non è vincolato dalla decisione 2004/512/CE (4), dal regolamento (CE) n. 767/2008 (5) e dalla decisione 2008/633/GAI (6) che disciplinano l’istituzione, l’esercizio o l’uso del VIS. |
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(6) |
Eurodac non fa parte dell’acquis di Schengen. Il Regno Unito ha partecipato all’adozione ed è vincolato dal regolamento (CE) n. 2725/2000 (7) che disciplina l’istituzione, l’esercizio e l’uso di Eurodac. |
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(7) |
Tenuto conto della sua partecipazione ad Eurodac e della sua parziale partecipazione al SIS II, il Regno Unito ha il diritto di partecipare alle attività dell’agenzia, nella misura in cui questa sarà responsabile della gestione operativa del SIS II, quale disciplinato dalla decisione 2007/533/GAI e di Eurodac. |
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(8) |
L’agenzia proposta dovrebbe essere dotata di un’unica personalità giuridica ed essere caratterizzata dall’unità della sua struttura organizzativa e finanziaria. A tal fine l’agenzia dovrebbe essere istituita per mezzo di un unico strumento legislativo votato dal Consiglio nel suo insieme. Inoltre, una volta adottata, la proposta di regolamento, dovrebbe diventare applicabile in tutti i suoi elementi negli Stati membri da essa vincolati. È pertanto esclusa la possibilità di un’applicazione parziale per il Regno Unito. |
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(9) |
Al fine di assicurare il rispetto dei trattati e dei protocolli applicabili e di salvaguardare nel contempo l’unità e la coerenza della proposta di regolamento, il Regno Unito ha chiesto di partecipare alla proposta di regolamento a norma dell’articolo 4 del protocollo Schengen n. 19, nella misura in cui l’agenzia sarà responsabile della gestione operativa del SIS II, quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006. |
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(10) |
Il Consiglio riconosce il diritto del Regno Unito di chiedere, conformemente all’articolo 4 del protocollo Schengen n. 19, di partecipare alla proposta di regolamento, nella misura in cui il Regno Unito non parteciperà a tale proposta di regolamento per altri motivi. |
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(11) |
La partecipazione del Regno Unito al regolamento proposto non pregiudicherebbe il fatto che attualmente il Regno Unito non partecipa né può partecipare alle disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti la libera circolazione dei cittadini di paesi terzi, la politica in materia di visti e l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte delle persone. Ciò giustificherebbe l’inclusione nella proposta di regolamento di disposizioni specifiche rispecchianti questa particolare posizione del Regno Unito, in particolare per quanto riguarda il limitato diritto di voto nel consiglio di amministrazione dell’Agenzia. |
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(12) |
Il comitato misto istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8), è stato informato, a norma dell’articolo 5 di detto accordo, che è in preparazione la presente decisione. |
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(13) |
Il comitato misto istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9), è stato informato, a norma dell’articolo 5 di detto accordo, che è in preparazione la presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
A seguito della decisione 2000/365/CE del Consiglio il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipa al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, nella misura in cui riguarda la gestione operativa del sistema di informazione visti (VIS) e di parti del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), al quale il Regno Unito non partecipa.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(2) GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.
(3) GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.
(4) Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).
(5) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
(6) Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).
(7) Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).
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17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/60 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2010
recante modifica della decisione 2003/322/CE per quanto riguarda alcune specie di uccelli necrofagi in Italia e Grecia che possono essere alimentati con taluni sottoprodotti di origine animale
[notificata con il numero C(2010) 8988]
(I testi nelle lingue bulgara, francese, greca, italiana, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/780/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d),
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2003/322/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1 (2) stabilisce le condizioni di autorizzazione da parte di alcuni Stati membri riguardo all’alimentazione di specie protette o minacciate di estinzione di uccelli necrofagi. |
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(2) |
Tale decisione elenca gli Stati membri autorizzati a ricorrere a detta possibilità, le specie di uccelli necrofagi che possono essere alimentati con materiali della categoria 1 e le modalità di esecuzione secondo le quali può avere luogo l’alimentazione. |
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(3) |
La Grecia e l’Italia hanno presentato domande di estensione dell’elenco di specie che possono essere alimentate con materiali della categoria 1 nei rispettivi territori. Entrambi i paesi hanno presentato informazioni soddisfacenti riguardo alla presenza di tali specie nei rispettivi territori. |
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(4) |
È opportuno che le specie elencate continuino ad essere alimentate con carcasse di animali conformemente alle modalità di esecuzione di cui alla decisione 2003/322/CE. Tali norme sono state adottate, nell’interesse della biodiversità, tenendo conto dei particolari modelli di alimentazione di alcune specie protette o minacciate di estinzione nei loro habitat naturali. L’utilizzo di carcasse per l’alimentazione in conformità di tali norme non costituisce tuttavia un metodo di eliminazione alternativo ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002. |
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(5) |
La decisione 2003/322/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La parte A dell’allegato della decisione 2003/322/CE è modificata come segue:
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1) |
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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2) |
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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Articolo 2
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica greca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
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17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/61 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2010
che modifica la direttiva 92/34/CEE del Consiglio per prorogare la deroga relativa alle condizioni di importazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti provenienti da paesi terzi
[notificata con il numero C(2010) 9015]
(2010/781/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 92/34 del Consiglio del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/34/CEE la Commissione stabilisce se i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto prodotti nell’Unione e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva. |
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(2) |
La Commissione non dispone tuttora di informazioni sulle condizioni in vigore nei paesi terzi sufficienti a consentire di prendere siffatte decisioni nei confronti di tali paesi. |
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(3) |
Allo scopo di evitare l’interruzione del flusso di scambi occorre autorizzare gli Stati membri che importano materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e piante da frutto da paesi terzi a continuare ad applicare condizioni equivalenti a quelle applicabili a prodotti simili ottenuti nell’Unione, secondo quanto disposto nell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 92/34/CEE. |
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(4) |
Il periodo di applicazione della deroga prevista per tali importazioni dalla direttiva 92/34/CEE dovrebbe quindi essere prorogato fino al 29 settembre 2012. |
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(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 92/34/CEE. |
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(6) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 92/34/CEE la data «31 dicembre 2010» è sostituita da «29 settembre 2012».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
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17.12.2010 |
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L 333/62 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2010
recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno
[notificata con il numero C(2010) 9034]
(2010/782/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l’allegato II, articolo 36, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 17 agosto 2010 il Kenya ha chiesto, in conformità all’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una deroga alle norme di origine stabilite nello stesso allegato per un periodo di un anno. Il 26 agosto 2010 il Kenya ha presentato informazioni complementari a corredo della propria richiesta. La richiesta riguarda un quantitativo totale di 2 000 tonnellate di filetti di tonno della voce SA 1604. La richiesta è motivata dal fatto che sono diminuite le catture e l’offerta di tonno originario. |
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(2) |
Secondo le informazioni trasmesse dal Kenya, le catture di tonno originario sono eccezionalmente scarse anche in confronto alle normali variazioni stagionali e hanno provocato una diminuzione della produzione di filetti di tonno. A causa di questa situazione anomala, il Kenya si trova momentaneamente nell’impossibilità di rispettare le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007. |
|
(3) |
Per garantire la continuità delle importazioni dai paesi ACP nell’Unione e una transizione graduale dall’accordo di partenariato ACP-CE all’accordo che istituisce un quadro per un accordo interinale di partenariato economico (accordo interinale di partenariato EAC-UE), occorre concedere una nuova deroga con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2010. |
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(4) |
Tenendo conto delle importazioni previste, una deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non recherebbe grave pregiudizio a un’industria affermata dell’UE, purché siano rispettate talune condizioni relative alle quantità, alla sorveglianza e alla durata. |
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(5) |
La concessione di una deroga temporanea a norma dell’allegato II, articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1528/2007 appare pertanto giustificata. |
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(6) |
Il Kenya beneficerà di una deroga automatica alle norme di origine per i filetti di tonno della voce SA 1604 in virtù dell’articolo 41, paragrafo 8, del protocollo sull’origine allegato all’accordo interinale di partenariato EAC-UE al momento dell’entrata in vigore dell’accordo o della sua applicazione provvisoria. |
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(7) |
In conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, le norme di origine di cui all’allegato II dello stesso regolamento e le relative deroghe saranno sostituite dalle norme dell’accordo interinale di partenariato EAC-UE, la cui entrata in vigore o la cui applicazione provvisoria è prevista nel corso del 2011. Occorre pertanto che la deroga si applichi fino al 31 dicembre 2010. |
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(8) |
In conformità all’articolo 41, paragrafo 8, del protocollo sull’origine allegato all’accordo interinale di partenariato EAC-UE, la deroga automatica alle norme di origine è limitata a un contingente annuo di 2 000 tonnellate di filetti di tonno per i paesi che hanno siglato l’accordo interinale di partenariato EAC-UE (Kenya, Uganda, Tanzania, Ruanda e Burundi). Il Kenya è l’unico paese della regione che attualmente esporta filetti di tonno nell’Unione. È pertanto opportuno concedere al Kenya una deroga a norma dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007 relativamente a 2 000 tonnellate di filetti di tonno, quantità che non supera il contingente annuo globale concesso alla regione EAC nell’ambito dell’accordo interinale di partenariato EAC-UE. |
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(9) |
Di conseguenza occorre concedere al Kenya una deroga per un anno relativamente a 2000 tonnellate di filetti di tonno. |
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(10) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità del Kenya, le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, è necessario che le suddette regole si applichino, in quanto compatibili, ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa con la presente decisione. |
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(11) |
Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga è necessario che le autorità del Kenya comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati. |
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(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e in conformità all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, i filetti di tonno della voce SA 1604, ottenuti da materie non originarie, sono considerati originari del Kenya alle condizioni stabilite agli articoli da 2 a 6 della presente decisione.
Articolo 2
La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti dal Kenya e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010.
Articolo 3
I quantitativi indicati nell’allegato della presente decisione sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 4
Le autorità doganali del Kenya adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.
A tal fine tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle suddette autorità in relazione ai prodotti di cui trattasi recano un riferimento alla presente decisione.
Ogni tre mesi le autorità competenti del Kenya trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e il numero d’ordine di detti certificati.
Articolo 5
Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura la seguente dicitura:
«Derogation — Decision 2010/…/EU». (EN in tutte le versioni linguistiche)
Articolo 6
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2010.
Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
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Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo |
Quantità |
|
09.1667 |
1604 14 16 |
Filetti di tonno |
Dall'1.1.2010 al 31.12.2010 |
2 000 tonnellate |