ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.326.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 326

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
10 dicembre 2010


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione alla durata dell’obbligo di applicazione di un’aliquota normale minima

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1157/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2012 delle variabili target secondarie relative alle condizioni abitative ( 1 )

3

 

*

Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria ( 1 )

11

 

*

Regolamento (UE) n. 1159/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2011 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio

25

 

*

Regolamento (UE) n. 1160/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

33

 

*

Regolamento (UE) n. 1161/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ( 1 )

59

 

*

Regolamento (UE) n. 1162/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ( 1 )

61

 

*

Regolamento (UE) n. 1163/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Agneau du Périgord (IGP)

64

 

*

Regolamento (UE) n. 1164/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (DOP)]

66

 

*

Regolamento (UE) n. 1165/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salzwedeler Baumkuchen (IGP)]

68

 

*

Regolamento (UE) n. 1166/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Agnello di Sardegna (IGP)]

70

 

*

Regolamento (UE) n. 1167/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto di Modena (DOP)]

72

 

 

Regolamento (UE) n. 1168/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

74

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

10.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/1


DIRETTIVA 2010/88/UE DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2010

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione alla durata dell’obbligo di applicazione di un’aliquota normale minima

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 97, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1) statuisce che a decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2010 l’aliquota normale non può essere inferiore al 15 %.

(2)

L’aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) attualmente in vigore in diversi Stati membri, in combinazione con i meccanismi del regime transitorio, ha assicurato un funzionamento accettabile del regime in questione. Le nuove norme relative al luogo della prestazione di servizi, che favoriscono il principio della tassazione nel luogo di consumo, hanno ulteriormente limitato le possibilità di ricorrere alla delocalizzazione per trarre vantaggi dalle differenze tra le aliquote IVA ed hanno ridotto le potenziali distorsioni della concorrenza.

(3)

Per evitare che una crescente divergenza tra le aliquote normali dell’IVA applicate dagli Stati membri provochi squilibri strutturali nell’Unione europea e distorsioni della concorrenza in alcuni settori dell’economia, è prassi comune, nell’ambito delle imposte indirette, stabilire aliquote minime. È ancora necessario fare questo per l’IVA.

(4)

In attesa dell’esito delle consultazioni su una nuova strategia IVA che affronti le future disposizioni e i corrispondenti livelli di armonizzazione, sarebbe prematuro stabilire un livello di aliquota normale permanente o ipotizzare di modificare il livello di aliquota minima.

(5)

È pertanto opportuno mantenere l’aliquota normale minima al 15 % per un periodo sufficientemente lungo da garantire la certezza del diritto, consentendone nel contempo l’ulteriore revisione.

(6)

Ciò non preclude un’ulteriore revisione della legislazione in materia di IVA prima del 31 dicembre 2015 per adattarla all’esito della nuova strategia sull’IVA.

(7)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (2), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’articolo 97 della direttiva 2006/112/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 97

A decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2015 l’aliquota normale non può essere inferiore al 15 %.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. REYNDERS


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/3


REGOLAMENTO (UE) N. 1157/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2010

recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2012 delle variabili target secondarie relative alle condizioni abitative

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1177/2003 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita, comprendenti dati trasversali e longitudinali comparabili e attuali sui redditi nonché sul grado e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale, a livello nazionale e a livello dell'Unione europea.

(2)

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1177/2003, sono necessarie misure di esecuzione con riguardo all'elenco delle variabili e delle tematiche target secondarie da includere ogni anno nella componente trasversale di EU-SILC. Occorre stabilire l'elenco delle variabili target secondarie da includere nel modulo 2012 relativo alle condizioni abitative, i codici delle variabili e le definizioni.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle variabili target secondarie, i codici delle variabili e le definizioni per il modulo 2012 relativo alle condizioni abitative da includere nella componente trasversale delle statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.


ALLEGATO

Ai fini del presente regolamento si utilizzano le unità, le modalità di rilevazione dei dati, i periodi di riferimento e le definizioni di cui in appresso.

1.   Unità

Le variabili target riguardano due tipi di unità:

Famiglia: tutte le variabili eccetto quelle relative al «cambio di abitazione».

Persona: variabili relative al «cambio di abitazione».

2.   Modalità di rilevazione dei dati

Per le variabili per le quali sono poste domande a livello di famiglia (punto 1 nell'elenco che segue), la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale del rispondente della famiglia.

Per le variabili per le quali sono poste domande a livello individuale (punto 2 nell'elenco che segue), la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale di tutti i componenti della famiglia di 16 anni e più o, se del caso, del rispondente della famiglia selezionato.

Date le caratteristiche delle informazioni da raccogliere, sono ammesse solo interviste personali (in via eccezionale sono ammesse interviste indirette per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere) o informazioni estratte da registri.

3.   Periodo di riferimento

Le variabili target riguardano quattro tipi di periodi di riferimento:

 

ordinario: un inverno/un'estate ordinario/a nell'area in cui si situa l'abitazione (per le variabili «abitazione sufficientemente riscaldata d'inverno» e «abitazione sufficientemente fresca d'estate»);

 

ultimi cinque anni (per le variabili relative al «cambio di abitazione»): i cinque anni precedenti la data dell'intervista;

 

prossimi sei mesi (per le variabili relative a «rischio di un cambio di abitazione»): i sei mesi successivi alla data dell'intervista;

 

corrente (per tutte le altre variabili).

4.   Definizioni

(1)   Impianti

(a)   Impianto elettrico: collegamenti elettrici, contatti, prese e altri impianti elettrici permanenti nell'abitazione.

(b)   Impianto idraulico: tubi, rubinetti, scarichi.

(c)   Riscaldamento centrale o simile: un'unità abitativa è considerata dotata di impianto di riscaldamento centralizzato quando il riscaldamento è fornito da un impianto di riscaldamento collettivo o da un impianto fisso installato nell'edificio o nell'unità abitativa, quale che sia la fonte di energia. Sono inclusi i radiatori elettrici fissi, le stufe a gas fisse e simili. Il riscaldamento deve essere disponibile nella maggior parte dei vani.

(d)   Altri tipi di riscaldamento fisso: un'unità abitativa è considerata riscaldata da «altri tipi di riscaldamento fisso» se è considerata priva di «riscaldamento centrale/o simile». Sono inclusi stufe, apparecchi di riscaldamento, caminetti e simili (compresi gli apparecchi «fissi» per il condizionamento dell'aria utilizzati come apparecchi di riscaldamento).

(e)   Altri tipi di riscaldamento non fisso: l'abitazione è priva di impianti o dispositivi di riscaldamento fissi, ma può essere dotata di dispositivi di riscaldamento portatili, compresi gli apparecchi di condizionamento dell'aria portatili utilizzati come apparecchi di riscaldamento.

(f)   Adeguato: sufficiente a soddisfare le esigenze generali della famiglia. Se un'abitazione dispone di un impianto guasto in permanenza, si considera l'abitazione priva di impianto. Sono considerati inadeguati gli impianti in cattive condizioni, pericolosi, regolarmente guasti, in cui la potenza elettrica/la pressione dell'acqua è insufficiente, in cui l'acqua non è potabile o è disponibile in quantità limitata. Problemi temporanei minori, come un'ostruzione dello scarico, non significano che l'impianto sia inadeguato.

(2)   Accessibilità dei servizi di base

(a)

Accessibilità: riguarda i servizi di cui fruisce la famiglia in relazione alle condizioni finanziarie, fisiche, tecniche e sanitarie.

(b)

L'accessibilità dei servizi va valutata in termini di accesso tecnico e fisico, nonché di orari di apertura, ma non in termini di qualità, di prezzo o di aspetti simili. Di conseguenza, l'accesso deve fare riferimento ad una realtà oggettiva e fisica e non essere basato su una percezione soggettiva.

(c)

L'accesso va definito in relazione ai servizi di cui la famiglia fruisce effettivamente. Se la famiglia non fruisce del servizio, deve figurare l'indicazione - 2 «Non pertinente».

(d)

L'accesso fisico deve essere valutato in termini di distanza ma anche di infrastrutture e attrezzature, ad esempio per i rispondenti con una disabilità fisica.

(e)

L'accessibilità deve essere valutata anche in relazione ai servizi bancari via telefono o computer, se sono effettivamente utilizzati dalla famiglia.

(f)

Deve essere tenuto conto anche dei servizi forniti a domicilio qualora la famiglia ne fruisca effettivamente. L'accessibilità va pertanto valutata indipendentemente dal modo in cui la famiglia ha accesso al servizio.

(g)

L'accessibilità deve essere considerata a livello della famiglia, la difficoltà di accesso deve essere valutata per la famiglia nel suo insieme. Qualora non sia il rispondente a fruire di un servizio ma altri membri della famiglia, il rispondente deve valutare l'accessibilità in funzione di questi ultimi.

(h)

Se un membro della famiglia è portatore di disabilità, ma un altro può accedere facilmente al servizio al posto suo e l'accesso al servizio non causa problemi alla famiglia nel senso che non rappresenta un onere per la stessa, il servizio è considerato facilmente accessibile alla famiglia.

(i)

D'altra parte, se un membro della famiglia è affetto da disabilità e può accedere difficilmente a un servizio (di cui necessita in quanto persona) e la famiglia non dispone di mezzi per aiutarlo (ad esempio nel caso in cui nessun altro membro possa accedere facilmente al servizio al posto suo), o se l'aiuto prestato rappresenta realmente un onere per la famiglia, l'accesso al servizio è considerato difficile per la famiglia.

(j)

Servizi di vendita al dettaglio di commestibili e generi di drogheria: servizi che possono soddisfare la maggior parte del fabbisogno quotidiano.

(k)

Servizi bancari: prelievi di danaro, bonifici e pagamento di fatture o bollette.

(l)

Servizi postali: invio e ricevimento di lettere e colli postali.

(m)

Trasporti pubblici: bus, metropolitana, tram e simili.

(n)

Servizi sanitari primari: medico generico, centro sanitario primario o simile.

(o)

Scuola dell'obbligo: se nella famiglia più di un bambino frequenta la scuola dell'obbligo, il rispondente deve riferirsi all'istituto scolastico di più difficile accesso.

5.   Trasmissione dei dati

Le variabili target secondarie vanno trasmesse a Eurostat nel file dei dati sulle famiglie (H) e nel file dei dati personali (P) dopo le variabili target primarie.

TEMATICHE ED ELENCO DELLE VARIABILI TARGET

 

Modulo 2012

Condizioni abitative

Denominazione della variabile

Codice

Variabile target

1.   

DOMANDE POSTE A LIVELLO DI FAMIGLIA

Spazio all'interno dell'abitazione

HC010

 

Spazio insufficiente all'interno dell'abitazione

1

2

No

HC010_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

HC020

 

Dimensione dell'alloggio in metri quadri

0-999 metri quadri

HC020_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

Impianti

HC030

 

Impianto elettrico adeguato

1

2

No

HC030_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (senza impianto elettrico)

HC040

 

Impianto idraulico adeguato

1

2

No

HC040_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (senza impianto idraulico)

HC050

 

Abitazione dotata di impianto di riscaldamento

1

Sì — Riscaldamento centrale o simile

2

Sì — Altri tipi di riscaldamento fisso

3

Sì – Riscaldamento non fisso

4

No – Senza riscaldamento

HC050_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

HC060

 

Abitazione sufficientemente riscaldata d'inverno

1

2

No

HC060_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

HC070

 

Abitazione sufficientemente fresca d'estate

1

2

No

HC070_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

Soddisfazione generale per l'abitazione

HC080

 

Soddisfazione generale per l'abitazione

1

Molto insoddisfatto

2

Insoddisfatto

3

Soddisfatto

4

Molto soddisfatto

HC080_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

Accessibilità dei servizi di base

HC090

 

Accessibilità dei servizi di vendita al dettaglio di commestibili e generi di drogheria

1

Accesso molto difficile

2

Accesso difficile

3

Accesso facile

4

Accesso molto facile

HC090_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (la famiglia non utilizza tali servizi)

HC100

 

Accessibilità dei servizi bancari

1

Accesso molto difficile

2

Accesso difficile

3

Accesso facile

4

Accesso molto facile

HC100_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (la famiglia non utilizza tali servizi)

HC110

 

Accessibilità dei servizi postali

1

Accesso molto difficile

2

Accesso difficile

3

Accesso facile

4

Accesso molto facile

HC110_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (la famiglia non utilizza tali servizi)

HC120

 

Accessibilità dei trasporti pubblici

1

Accesso molto difficile

2

Accesso difficile

3

Accesso facile

4

Accesso molto facile

HC120_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (la famiglia non utilizza tali servizi)

HC130

 

Accessibilità dei servizi sanitari di base

1

Accesso molto difficile

2

Accesso difficile

3

Accesso facile

4

Accesso molto facile

HC130_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (la famiglia non utilizza tali servizi)

HC140

 

Accessibilità della scuola dell'obbligo

1

Accesso molto difficile

2

Accesso difficile

3

Accesso facile

4

Accesso molto facile

HC140_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (la famiglia non utilizza tali servizi)

Rischio di un cambio di abitazione

HC150

 

Rischio immediato di un cambio di abitazione

1

Sì – la famiglia sarà costretta a lasciare l'abitazione

2

Sì - la famiglia prevede di cambiare abitazione

3

No - la famiglia non prevede di cambiare abitazione

HC150_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

HC160

 

Ragione principale per cui la famiglia prevede che sarà costretta a lasciare l'abitazione

1

Il proprietario ha dato/darà disdetta alla scadenza del contratto

2

Il proprietario ha dato/darà disdetta in assenza di un contratto

3

Sfratto

4

Difficoltà finanziarie

5

Altri motivi

HC160_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (HC150 = 2 o 3)

2.   

DOMANDE POSTE A LIVELLO INDIVIDUALE

Cambio di abitazione

PC170

 

Cambio di abitazione

1

2

No

PC170_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-3

Persona diversa dal rispondente selezionato

PC180

 

Motivo principale del cambio di abitazione

1

Motivi familiari

2

Motivi di lavoro

3

Motivi relativi agli studi

4

Sfratto

5

Mancato rinnovo del contratto d'affitto

6

Desiderio di cambiare tenore di vita

7

Motivi relativi all'alloggio

8

Motivi relativi al vicinato

9

Motivi finanziari

10

Altri motivi

PC180_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (PC170 = 2)

-3

Persona diversa dal rispondente selezionato


10.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/11


REGOLAMENTO (UE) N. 1158/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2010

relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la raccomandazione ERA/REC/SAF/09-2009 dell'Agenzia ferroviaria europea, trasmessa alla Commissione in data 18 settembre 2009, relativa a un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/49/CE fornisce un quadro per condizioni di parità per tutte le imprese ferroviarie, con l'applicazione degli stessi requisiti di certificazione della sicurezza in tutta l'Unione. Il metodo di sicurezza comune (CSM) ha lo scopo di fornire un quadro di riferimento perché le autorità nazionali preposte alla sicurezza armonizzino i loro criteri decisionali all'interno dell'Unione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2004/49/CE.

(2)

È necessario stabilire un metodo con cui le autorità nazionali preposte alla sicurezza possano valutare l'adeguatezza dei processi sviluppati dalle imprese ferroviarie al fine di soddisfare i requisiti armonizzati per ottenere i certificati di sicurezza parte A emessi a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a),e i certificati di sicurezza parte B emessi a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/49/CE. È necessario definire i criteri rispetto ai quali deve essere eseguita la valutazione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza e stabilire le procedure da seguire.

(3)

Per quanto riguarda la conformità al requisito di sicurezza, secondo cui deve essere chiaramente definita la responsabilità della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, un'impresa ferroviaria diversa dall'organismo incaricato della manutenzione di tutti i veicoli utilizzati nel suo funzionamento, deve, tramite accordi contrattuali adeguati, come il contratto generale di utilizzo, garantire che per ogni veicolo vi sia un organismo incaricato della manutenzione che si assuma la responsabilità della manutenzione del veicolo in conformità all'articolo 14 bis della direttiva 2004/49/CE. Il contratto tra le parti deve indicare le informazioni che entrambi gli organismi devono scambiarsi per garantire il funzionamento sicuro dei veicoli.

(4)

Nella valutazione della conformità ai requisiti di sicurezza di prodotti o servizi forniti da imprese appaltatrici o da fornitori di imprese ferroviarie, come l'offerta di servizi da parte di centri di formazione riconosciuti in conformità con la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (2), le autorizzazioni o i certificati concessi alle imprese appaltatrici o ai fornitori conformemente alla relativa legislazione dell'Unione, possono essere considerati prove valide. Anche la certificazione di organismi incaricati della manutenzione in conformità all'articolo 14 bis della direttiva 2004/49/CE può essere considerata una prova valida. Fino all'entrata in vigore del sistema di certificazione europea, i certificati forniti sulla base del memorandum d'intesa (3) relativo alla certificazione degli organismi incaricati della manutenzione firmato il 14 maggio 2009 possono essere considerati prove valide nella valutazione della conformità ai requisiti di sicurezza pertinenti.

(5)

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza valutano la capacità di un'impresa ferroviaria di soddisfare tutti i requisiti richiesti per operare in generale e sulla rete specifica per la quale intende richiedere un certificato valutando il suo sistema di gestione della sicurezza al livello del sistema globale.

(6)

Ogni autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe stabilire disposizioni atte a esaminare se i risultati evidenziati nella domanda di un certificato di sicurezza vengano attuati nel funzionamento dopo il rilascio del certificato e se vengano soddisfatti tutti i requisiti necessari in maniera continuativa, come richiesto dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera f), e dall'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE. Ciò richiede pertanto lo sviluppo di un regime di vigilanza post concessione basato su alcuni principi fondamentali al fine di garantire un approccio armonizzato da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in ogni Stato membro.

(7)

Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un metodo di sicurezza comune (CSM) per valutare la conformità ai requisiti nei certificati di sicurezza, come indicato nell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/49/CE.

Il metodo di sicurezza comune comprende:

a)

una procedura e criteri di valutazione delle domande da parte delle imprese ferroviarie per certificati di sicurezza ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE, come stabilito negli allegati I, II e III del presente regolamento;

b)

i principi per la verifica della conformità ai requisiti della direttiva 2004/49/CE dopo che l'autorità nazionale preposta alla sicurezza ha rilasciato il certificato, come stabilito nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, si applica la definizione seguente: per «supervisione» si intendono le disposizioni messe in atto dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza per sorvegliare le prestazioni in termini di sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza.

Articolo 3

Procedure per la valutazione delle domande

1.   Nell'esaminare le domande dei certificati di sicurezza parte A e parte B presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, le autorità nazionali preposte alla sicurezza applicano la procedura stabilita all'allegato I del presente regolamento per valutarne la conformità ai requisiti indicati nella direttiva 2004/49/CE. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza devono utilizzare i criteri di valutazione stabiliti all'allegato II del presente regolamento per i certificati di sicurezza rilasciati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE e quelli stabiliti nell'allegato III in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2004/49/CE. Tali criteri devono essere utilizzati anche in caso di rinnovo dei certificati di sicurezza, conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/49/CE.

2.   Durante la valutazione, le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono accettare che i richiedenti si impegnino a gestire i rischi tramite l'uso di contratti con terzi. I contratti specificheranno inoltre lo scambio di informazioni necessario a garantire il funzionamento sicuro dei veicoli, soprattutto negli ambiti relativi alla gestione della manutenzione.

3.   Si presume che i prodotti o i servizi forniti dalle imprese appaltatrici o dai fornitori alle imprese ferroviarie siano conformi ai requisiti di sicurezza se le imprese appaltatrici, i fornitori o i prodotti sono certificati in conformità con i relativi sistemi di certificazione stabiliti a norma della legislazione dell'Unione, per la fornitura di tali prodotti e servizi.

Articolo 4

Supervisione

Dopo il rilascio di un certificato di sicurezza, le autorità nazionali preposte alla sicurezza sorvegliano, per i certificati di sicurezza parte A e parte B, l'applicazione costante da parte delle imprese ferroviarie del loro sistema di gestione della sicurezza e applicano i principi di supervisione specificati nell'allegato IV.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.

(2)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

(3)  http://ec.europa.eu/transport/rail/interoperability/doc/signed_mou_on_ecm.pdf


ALLEGATO I

Procedura di valutazione della conformità ai requisiti per l'ottenimento dei certificati di sicurezza, che devono essere rilasciati conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2004/49/CE

1.   Le procedure che un'autorità nazionale preposta alla sicurezza mette in atto per ricevere e valutare le domande e per rilasciare i certificati di sicurezza si basano sui seguenti principi.

a)   Istituzione e revisione del processo di valutazione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza sviluppano processi strutturati e verificabili che devono essere realizzati da persone adeguatamente competenti, che controllano le domande in base ai criteri di valutazione per i sistemi di gestione della sicurezza indicati negli allegati II ed III. Registrano tutte le decisioni e le motivano. Il processo globale di valutazione dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza viene esaminato internamente periodicamente e migliorato continuamente per assicurarne l'efficacia e l'efficienza nel tempo.

b)   Qualità del processo di valutazione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza controllano la qualità delle loro prestazioni nelle fasi principali del trattamento delle domande di certificati di sicurezza.

c)   Ambito di valutazione

La valutazione viene eseguita a livello di sistema di gestione ed è orientata ai processi. Qualora l'esame riveli delle carenze, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza può esercitare la propria discrezionalità e, a seconda della natura e della gravità della non conformità, evidenziare i punti da migliorare. Infine, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza esercita il proprio potere di respingere una domanda.

La valutazione deve essere:

adeguata ai rischi, al carattere e all'entità delle operazioni del richiedente;

basata sul giudizio in merito alla capacità generale dell'impresa ferroviaria di operare in condizioni di sicurezza, come descritto nel suo sistema di gestione della sicurezza.

d)   Tempi per la valutazione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza completano la valutazione entro i tempi stabiliti dall'articolo 12 della direttiva 2004/49/CE, garantendo al contempo che le prove fornite dal richiedente siano adeguatamente esaminate. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza informa le imprese ferroviarie delle problematiche di maggiore preoccupazione il più presto possibile durante la fase di valutazione.

e)   Processo decisionale durante la valutazione

La decisione di accettare o respingere una domanda di certificato o autorizzazione di sicurezza si basa sulle prove fornite dal richiedente e sulla dimostrazione o meno della conformità ai requisiti pertinenti.

2.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza valuta se la domanda di certificato di sicurezza è conforme al regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione (1).

3.   In particolare, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza valuta se la sintesi allegata del manuale del sistema di gestione della sicurezza consente di elaborare un giudizio iniziale sulla qualità e l'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza e decide in quali aree sono necessarie ulteriori informazioni. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza può, nell'ambito di tale richiesta di informazioni, tentare di ottenere tutte le informazioni dettagliate che ritiene ragionevolmente necessarie ai fini della valutazione della domanda.

4.   Nel rilasciare un certificato di sicurezza, la conformità del sistema di gestione della sicurezza del richiedente ai criteri di valutazione viene documentata in relazione ad ogni criterio di valutazione.

5.   Nell'individuare un punto dubbio o una possibile mancanza di conformità, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza specifica e aiuta il richiedente a capire il livello di dettaglio richiesto nella risposta. A tale scopo deve:

a)

fare preciso riferimento ai criteri pertinenti e assicurarsi che il richiedente abbia compreso chiaramente gli ambiti individuati di non conformità;

b)

individuare la parte pertinente dei regolamenti, norme e standard correlati;

c)

indicare il motivo per cui non viene soddisfatto il criterio di valutazione;

d)

concordare ulteriori impegni, informazioni e qualunque prova di supporto da fornire, come richiesto dal livello di dettaglio del criterio e specificare l'azione richiesta alla persona che ha presentato la domanda per rettificare la carenza e i tempi stabiliti per raggiungere la conformità;

e)

specificare gli ambiti che potrebbero essere sottoposti a ulteriore esame tramite la supervisione, dopo il rilascio del certificato.

6.   Se un'impresa ferroviaria presenta una domanda di certificati di sicurezza parte A e parte B contemporaneamente, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza garantisce che venga rilasciato prima il certificato parte A o che vengano rilasciati entrambi i certificati insieme, come indicato nel regolamento (CE) n. 653/2007. Ciononostante, le autorità nazionali preposte alla sicurezza definiscono una procedura per la modalità di utilizzo del modulo di domanda (in particolare, la prima pagina per gli allegati) qualora venga presentata contemporaneamente una nuova domanda per entrambi i certificati.

7.   Le procedure generali istituite per la valutazione delle domande di certificati di sicurezza valgono anche per le domande di certificati di sicurezza, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/49/CE.

8.   La valutazione da parte di un'autorità nazionale preposta alla sicurezza di una domanda di certificato di sicurezza a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/49/CE riguarda soltanto la capacità dell'impresa ferroviaria di soddisfare i requisiti necessari a operare sulla rete specifica per la quale richiede un certificato, tramite le procedure definite per richiedere un certificato parte A.

9.   Tali criteri di valutazione si basano sulla dimostrazione che i risultati dell'applicazione delle procedure o dei processi per gestire il funzionamento su una rete specifica sono stati documentati e sul fatto che è stato assunto un impegno ad attuarle. Quindi, per verificare se sono stati soddisfatti i criteri, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza può chiedere che l'impresa ferroviaria presenti un campione della documentazione che prevede di utilizzare.

10.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza collaborano per risolvere le questioni relative alla non conformità ai criteri di valutazione parte B o per occuparsi delle interrogazioni concernenti la parte B della domanda. Un'autorità nazionale preposta alla sicurezza che valuta una domanda parte B si mette in contatto con l'autorità nazionale preposta alla sicurezza che ha rilasciato la parte A per discutere e concordare le eventuali azioni che ciascuna dovrà intraprendere per assicurare la conformità ai criteri di valutazione della parte B.


(1)  GU L 153 del 14.6.2007, pag. 9.


ALLEGATO II

Criteri per valutare la conformità ai requisiti per l'ottenimento dei certificati di sicurezza, che devono essere rilasciati conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE in relazione al sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria, come descritto nell'articolo 9 e nell'allegato III della direttiva 2004/49/CE

A.   MISURE DI CONTROLLO DEI RISCHI PER TUTTI I RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA FERROVIARIA (1)

A.1

Esistono procedure in atto per individuare i rischi connessi alle operazioni ferroviarie, compresi quelli derivanti direttamente dalle attività lavorative, dalla progettazione del lavoro o dal carico di lavoro e dalle attività di altre organizzazioni/persone.

A.2

Esistono procedure in atto per elaborare e attuare misure di controllo del rischio.

A.3

Esistono procedure in atto per controllare l'efficacia delle misure di controllo del rischio e per realizzare i cambiamenti, qualora richiesti.

A.4

Esistono procedure in atto per individuare la necessità di collaborare con altri organismi (come il gestore dell'infrastruttura, l'impresa ferroviaria, il fabbricante, il fornitore di servizi di manutenzione, l'organismo incaricato della manutenzione, gli addetti alla manutenzione dei vagoni, il fornitore di servizi e l'ente appaltante), ove opportuno, su tematiche di intervento comune, che hanno la probabilità di influire sulla messa in atto di adeguate misure di controllo del rischio, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 2004/49/CE.

A.5

Esistono procedure per la documentazione e la comunicazione concordate con gli organismi appropriati, compresa l'individuazione di ruoli e responsabilità di ogni organismo partecipante e le specifiche per lo scambio di informazioni.

A.6

Esistono procedure per monitorare l'efficacia di queste disposizioni e ad attuare delle modifiche, ove necessario.

B.   CONTROLLO DEL RISCHIO CORRELATO ALLA FORNITURA DI MANUTENZIONE E MATERIALI (2)

B.1

Esistono procedure per ricavare i requisiti/gli standard/i processi di manutenzione dai dati relativi alla sicurezza e dall'assegnazione di materiale rotabile.

B.2

Esistono procedure per adattare gli intervalli di manutenzione secondo il tipo e l'entità del servizio effettuato e/o i dati ricavati dal materiale rotabile.

B.3

Esistono procedure volte ad assicurare che la responsabilità della manutenzione sia chiaramente definita, a individuare le competenze richieste per i posti di manutenzione e ad assegnare livelli adeguati di responsabilità.

B.4

Esistono procedure per raccogliere informazioni sulle disfunzioni e sui difetti derivanti dal funzionamento quotidiano e per segnalarle ai responsabili della manutenzione.

B.5

Esistono procedure per individuare e segnalare i rischi derivanti dai difetti e dalle non conformità o dai malfunzionamenti legati alla costruzione durante il ciclo di vita alle parti interessate.

B.6

Esistono procedure per verificare e controllare le prestazioni e i risultati della manutenzione per garantire che soddisfino gli standard aziendali.

C.   CONTROLLO DEL RISCHIO CORRELATO ALL'USO DI IMPRESE APPALTATRICI E CONTROLLO DEI FORNITORI (3)

C.1

Esistono procedure per verificare la competenza delle imprese appaltatrici (compresi i subappaltatori) e dei fornitori.

C.2

Esistono procedure per verificare e controllare le prestazioni e i risultati legati alla sicurezza di tutti i servizi appaltati e dei prodotti forniti dall'impresa appaltatrice o dal fornitore per garantire che siano conformi ai requisiti stabiliti nel contratto.

C.3

Le responsabilità e le attività legate a problemi di sicurezza ferroviaria sono chiaramente definite, conosciute e assegnate tra le parti contraenti e tra tutte le altre parti interessate.

C.4

Esistono procedure volte ad assicurare la tracciabilità di documenti e contratti relativi alla sicurezza.

C.5

Esistono procedure atte a garantire che le attività legate alla sicurezza, compreso lo scambio di informazioni relative alla sicurezza, siano effettuate dalle imprese appaltatrici o dal fornitore conformemente ai relativi requisiti stabiliti nel contratto.

D.   RISCHI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI ALTRE PARTI ESTERNE AL SISTEMA FERROVIARIO (4)

D.1

Esistono procedure per identificare i rischi potenziali derivanti da parti esterne al sistema ferroviario, qualora opportuno e ragionevole.

D.2

Esistono procedure per stabilire misure di controllo volte ad attenuare i rischi indicati al punto D1 per quanto riguarda le responsabilità del richiedente.

D.3

Esistono procedure per controllare l'efficacia delle disposizioni indicate al punto D2 e per attuare le modifiche qualora opportuno.

E.   DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

E.1

Esiste una descrizione dell'attività che chiarisce il tipo, l'entità e il rischio del funzionamento.

E.2

Esiste una descrizione della struttura del sistema di gestione della sicurezza, compresa l'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità.

E.3

Esiste una descrizione delle procedure del sistema di gestione della sicurezza richieste dall'articolo 9 della direttiva 2004/49/CE e dall'allegato III coerente con il tipo e l'entità dei servizi erogati.

E.4

I processi critici per la sicurezza e i compiti attinenti al tipo di attività/servizio sono elencati e descritti brevemente.

F.   RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ (5)

F.1

Esiste una descrizione di come viene assicurato il coordinamento delle attività del sistema di gestione della sicurezza all'interno dell'organismo, in base a conoscenze comprovate e a una responsabilità principale a livello di gestione.

F.2

Esistono procedure volte ad assicurare che il personale con responsabilità delegate all'interno dell'organismo abbia l'autorità, la competenza e le risorse adeguate per svolgere il proprio compito.

F.3

Sono chiaramente definiti gli ambiti di responsabilità relativi alla sicurezza e la ripartizione delle responsabilità a funzioni specifiche ad essi associate, insieme alle relative interfacce.

F.4

Esiste una procedura volta ad assicurare che i compiti correlati alla sicurezza siano chiaramente definiti e delegati al personale con competenze adeguate.

G.   ASSICURARE IL CONTROLLO DA PARTE DELLA GESTIONE A DIVERSI LIVELLI (6)

G.1

Esiste una descrizione di come vengono assegnate le responsabilità per ogni processo relativo alla sicurezza nell'ambito dell'organismo.

G.2

Esiste un procedura per il controllo periodico dell'esecuzione dei compiti assicurato dalla catena di gestione, che deve intervenire se i compiti non vengono eseguiti correttamente.

G.3

Esistono procedure per individuare e gestire l'impatto di altre attività di gestione sul sistema di gestione della sicurezza.

G.4

Esistono procedure per rendere le persone che hanno un ruolo nella gestione della sicurezza responsabili delle loro prestazioni.

G.5

Esistono procedure per assegnare risorse per svolgere i compiti nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza.

H.   COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE E DEI LORO RAPPRESENTANTI A TUTTI I LIVELLI (7)

H.1

Esistono procedure in atto volte ad assicurare che il personale e i rappresentanti del personale siano adeguatamente rappresentati e consultati per la definizione, la proposta, l'esame e lo sviluppo degli aspetti legati alla sicurezza delle procedure operative che possono coinvolgere il personale.

H.2

Il coinvolgimento del personale e gli accordi di consultazione sono documentati.

I.   GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO COSTANTE (8)

Esistono procedure in atto volte ad assicurare, ove ragionevolmente possibile, il miglioramento costante del sistema di gestione della sicurezza; tali procedure includono:

a)

procedure per revisioni periodiche del sistema di gestione della sicurezza, in funzione delle esigenze;

b)

procedure per descrivere gli accordi relativi al controllo e all'analisi dei dati relativi alla sicurezza;

c)

procedure per descrivere come vengono rettificate le carenze individuate;

d)

procedure per descrivere l'attuazione di nuove regole di gestione della sicurezza basate sullo sviluppo e sulle lezioni apprese;

e)

procedure per descrivere come vengono utilizzati i risultati degli audit interni per perfezionare il sistema di gestione della sicurezza.

J.   POLITICA DI SICUREZZA APPROVATA DAL DIRETTORE GENERALE DELL'ORGANISMO E COMUNICATA A TUTTO IL PERSONALE (9)

Esiste un documento che descrive la politica di sicurezza dell'organismo e che:

a)

viene comunicato e reso disponibile a tutto il personale, ad esempio tramite l'intranet dell'organismo;

b)

è adeguato al tipo e all'entità del servizio;

c)

è approvato dal direttore generale dell'organismo.

K.   OBIETTIVI DELL'ORGANISMO DI TIPO QUALITATIVO E QUANTITATIVO PER IL MANTENIMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NONCHÉ PIANI E PROCEDURE PER CONSEGUIRE TALI OBIETTIVI (10)

K.1

Esistono procedure per determinare gli obiettivi di sicurezza pertinenti in conformità con il quadro giuridico ed esiste un documento che descrive tali obiettivi.

K.2

Esistono procedure per determinare gli obiettivi di sicurezza rilevanti coerenti con il tipo e l'entità delle operazioni ferroviarie interessate e con i relativi rischi.

K.3

Esistono procedure destinate a valutare regolarmente le prestazioni generali della sicurezza in relazione agli obiettivi di sicurezza aziendali e a quelli stabiliti a livello di Stato membro.

K.4

Esistono procedure in atto per controllare ed esaminare regolarmente gli accordi operativi:

a)

raccogliendo dati importanti sulla sicurezza per ricavare delle tendenze nelle prestazioni di sicurezza e valutare la conformità con gli obiettivi;

b)

interpretare i dati importanti e attuare i cambiamenti necessari.

K.5

Esistono procedure messe in atto dal gestore dell'infrastruttura per sviluppare piani e procedure destinati a raggiungere i suoi obiettivi.

L.   PROCEDURE ATTE A SODDISFARE GLI STANDARD TECNICI E OPERATIVI IN VIGORE, NUOVI E MODIFICATI O ALTRE PRESCRIZIONI (11)

L.1

Per i requisiti relativi alla sicurezza attinenti al tipo e all'entità delle operazioni, esistono procedure atte a:

a)

individuare tali requisiti e aggiornare le relative procedure per rispecchiare i cambiamenti apportati agli stessi (gestione del controllo delle modifiche);

b)

attuarli;

c)

controllare la conformità agli stessi;

d)

intervenire quando viene individuata la non conformità.

L.2

Esistono procedure in atto per garantire che vengano impiegati il personale, le procedure, i documenti specifici, le attrezzature e il materiale rotabile adatti allo scopo prefissato.

L.3

Il sistema di gestione della sicurezza ha procedure in atto per garantire che la manutenzione venga eseguita conformemente ai requisiti pertinenti.

M.   PROCEDURE E METODI DA APPLICARE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO OGNIQUALVOLTA UN CAMBIAMENTO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO O L'IMPIEGO DI NUOVO MATERIALE COMPORTI NUOVI RISCHI PER L'INFRASTRUTTURA O PER LE OPERAZIONI (12)

M.1

Esistono procedure di gestione destinate a introdurre cambiamenti nelle apparecchiature, nelle procedure, nell'organismo, nel personale o nelle interfacce.

M.2

Esistono procedure di valutazione del rischio per gestire i cambiamenti e per applicare il metodo comune di sicurezza alla valutazione del rischio e alla valutazione come stabilito nel regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione (13) ove necessario.

M.3

L'impresa ferroviaria dispone di procedure in atto per utilizzare i risultati della valutazione del rischio in altri processi all'interno dell'organismo e per renderli visibili al personale interessato.

N.   OFFERTA DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE E DI SISTEMI ATTI A GARANTIRE CHE IL PERSONALE MANTENGA LE PROPRIE COMPETENZE E CHE I COMPITI SIANO SVOLTI CONFORMEMENTE A TALI COMPETENZE (14)

N.1

Esiste un sistema di gestione delle competenze che comprende almeno:

a)

l'individuazione delle conoscenze e delle competenze richieste per i compiti correlati alla sicurezza;

b)

principi di selezione (livello d'istruzione di base, attitudine mentale e idoneità fisica richiesti);

c)

formazione iniziale e certificazione delle competenze e delle capacità acquisite;

d)

formazione continua e aggiornamento periodico delle conoscenze e delle capacità esistenti;

e)

controlli periodici delle competenze ove opportuno;

f)

misure speciali in caso di incidenti/inconvenienti o di assenza prolungata dal lavoro, ove necessario/opportuno;

g)

formazione specifica sul sistema di gestione della sicurezza per il personale direttamente impegnato nel garantire che il sistema di gestione della sicurezza funzioni.

N.2

Esistono procedure all'interno del sistema di gestione delle competenze destinate a:

a)

l'individuazione dei posti che eseguono compiti di sicurezza;

b)

l'individuazione dei posti che comportano responsabilità nelle decisioni operative all'interno del sistema di gestione della sicurezza;

c)

il personale che abbia le conoscenze, le capacità e l'attitudine necessarie (mediche e psicologiche) adeguate ai loro compiti e periodicamente aggiornate;

d)

l'assegnazione del personale con le competenze adatte ai rispettivi compiti;

e)

il monitoraggio del modo in cui vengono eseguiti i compiti e attuazione delle azioni correttive ove necessario.

O.   DISPOSIZIONI ATTE A GARANTIRE UN LIVELLO SUFFICIENTE DI INFORMAZIONE ALL'INTERNO DELL'ORGANISMO E, SE DEL CASO, FRA GLI ORGANISMI CHE OPERANO SULLA STESSA INFRASTRUTTURA (15)

O.1

Esistono procedure volte ad assicurare che:

a)

il personale conosca e comprenda il sistema di gestione della sicurezza e le informazioni siano facilmente accessibili e

b)

la documentazione adeguata sul sistema di gestione della sicurezza venga fornita al personale responsabile della sicurezza.

O.2

Esistono procedure volte ad assicurare che:

a)

le principali informazioni operative siano pertinenti e valide;

b)

il personale sia informato della loro esistenza prima che vengano applicate;

c)

siano a disposizione del personale e ove necessario vengano distribuite ufficialmente delle copie.

O.3

Esistono disposizioni in atto per la condivisione di informazioni tra gli enti ferroviari.

P.   PROCEDURE E FORMATI PER LA DOCUMENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SCELTA DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO DELLA CONFIGURAZIONE DELLE INFORMAZIONI ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA (16)

P.1

Esistono procedure volte ad assicurare che tutte le informazioni essenziali in materia di sicurezza siano esatte, complete, coerenti, facili da capire, adeguatamente aggiornate e debitamente documentate.

P.2

Esistono procedure per:

a)

organizzare, creare, distribuire e gestire il controllo delle modifiche apportate a tutta la documentazione essenziale in materia di sicurezza;

b)

ricevere, raccogliere e memorizzare tutte le documentazioni/informazioni essenziali su carta o tramite altri sistemi di registrazione.

P.3

Esiste una procedura per il controllo della configurazione delle informazioni essenziali in materia di sicurezza.

Q.   PROCEDURE VOLTE A GARANTIRE CHE GLI INCIDENTI, GLI INCONVENIENTI, I «QUASI INCIDENTI» ED ALTRI EVENTI PERICOLOSI SIANO SEGNALATI, INDAGATI E ANALIZZATI E CHE SIANO ADOTTATE LE NECESSARIE MISURE PREVENTIVE (17)

Q.1

Esistono procedure volte a garantire che gli incidenti, gli inconvenienti, i “quasi incidenti” ed altri eventi pericolosi:

a)

vengano riferiti, registrati, studiati e analizzati;

b)

vengano riferiti, ove necessario per la legislazione pertinente, agli organismi nazionali.

Q.2

Esistono procedure volte a garantire che:

a)

vengano valutate e attuate le raccomandazioni dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza, dell'organismo di indagine nazionale e delle indagini del settore/interne ove opportuno o richiesto;

b)

vengano valutate e prese in considerazione le relazioni/informazioni pertinenti fornite da altre imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, gli organismi incaricati della manutenzione e detentori dei veicoli.

Q.3

Esistono procedure per informazioni pertinenti correlate all'indagine e alle cause di incidenti, inconvenienti, «quasi incidenti» e altri eventi pericolosi da utilizzare per trarre insegnamenti e, ove necessario, adottare misure preventive.

R.   FORNITURA DI PIANI DI INTERVENTO, DI ALLARME ED INFORMAZIONE IN CASO DI EMERGENZA, CONCORDATI CON LE AUTORITÀ PUBBLICHE COMPETENTI (18)

R.1

Un documento identifica tutti i tipi di emergenze, comprese condizioni operative degradate ed esistono procedure in atto per identificarne di nuove.

R.2

Esistono procedure in atto volte ad assicurare che, per ogni tipo di emergenza individuato:

a)

sia possibile contattare rapidamente i servizi di soccorso;

b)

i servizi di soccorso ricevano tutte le informazioni in anticipo, per preparare la loro risposta di emergenza, e al momento di un'emergenza.

R.3

I ruoli e le responsabilità di tutte le parti sono individuati e precisati in un documento.

R.4

Esistono piani d'azione, allarmi e informazioni, che comprendono:

a)

procedure per avvisare tutto il personale con responsabilità di gestione dell'emergenza;

b)

disposizioni per comunicarli a tutte le parti, comprese le istruzioni di emergenza per i passeggeri;

c)

disposizioni per contattare il personale competente immediatamente in modo da poter adottare le decisioni necessarie.

R.5

Esiste un documento che descrive come sono stati assegnati i mezzi e le risorse e come sono stati individuati le esigenze di formazione.

R.6

Esistono procedure in atto per ristabilire le condizioni operative normali appena possibile.

R.7

Esistono procedure per verificare i piani d'emergenza in cooperazione con altre parti per formare il personale, testare le procedure, individuare i punti deboli e verificare come vengono gestite le possibili situazioni di emergenza.

R.8

Esistono procedure per garantire che il personale competente incaricato (specialmente per quanto riguarda i servizi per le merci pericolose), in possesso di adeguate competenze linguistiche, possa essere contattato facilmente e immediatamente dal responsabile dell'infrastruttura.

R.9

Esiste una procedura per contattare l'organismo incaricato della manutenzione o il detentore dei veicoli in caso di emergenza.

S.   DISPOSIZIONI PER AUDIT INTERNI REGOLARI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (19)

S.1

Esiste un sistema di audit interno indipendente e imparziale che agisce in maniera trasparente.

S.2

Esiste un programma di audit interni previsti che possono essere modificati secondo i risultati degli audit precedenti e il controllo delle prestazioni.

S.3

Esistono procedure in atto volte a individuare e selezionare responsabili dell'audit adeguatamente competenti.

S.4

Esistono procedure in atto per:

a)

analizzare e valutare i risultati degli audit,

b)

consigliare misure di follow-up,

c)

verificare l'efficacia delle misure,

d)

documentare l'esecuzione e i risultati degli audit.

S.5

Esistono procedure per garantire che i livelli più elevati della catena di gestione siano informati dei risultati degli audit e assumano la responsabilità generale dell'esecuzione di modifiche al sistema di gestione della sicurezza.

S.6

Esiste un documento che illustra come vengono pianificati gli audit rispetto alle disposizioni di controllo periodiche per assicurare la conformità alle procedure e agli standard interni.


(1)  Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE.

(2)  Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE.

(3)  Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE.

(4)  Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE.

(5)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 1.

(6)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 1.

(7)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 1.

(8)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 1.

(9)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera a).

(10)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera b).

(11)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera c).

(12)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera d).

(13)  GU L 108 del 29.4.2009, pag. 4.

(14)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera e).

(15)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera f).

(16)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera g).

(17)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera h).

(18)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera i).

(19)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera j).


ALLEGATO III

Criteri per valutare la conformità ai requisiti per l'ottenimento dei certificati di sicurezza che devono essere rilasciati conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/49/CE

GENERALITÀ

Viene descritto il servizio per il quale viene richiesto un certificato parte B e il modo in cui si applicano le procedure generiche dell'impresa ferroviaria elaborate a sostegno del proprio certificato rilasciato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE per sviluppare tutte le disposizioni (inclusa l'assegnazione delle risorse) messe in atto al fine di fornire il servizio.

A.   CONFORMITÀ ALLE NORME SPECIFICHE DELLA RETE (1)

A.1

Esistono documenti che contengono risultati che dimostrano che sono stati considerati le regole e rischi specifici connessi al funzionamento sulla rete per la quale viene presentata una domanda parte B e per dimostrare che l'impresa ferroviaria può soddisfare qualunque norma specifica della rete e qualunque eccezione o deroga a tali norme.

A.2

Vengono individuate interfacce di rete con altre parti coinvolte nelle operazioni ferroviarie sulla rete interessata.

A.3

Esistono documenti che mostrano come l'impresa ferroviaria interagirà con il responsabile dell'infrastruttura per la rete e altre imprese ferroviarie che operano sulla rete, compresi i dettagli su come vengono condivise le informazioni.

A4

Esistono documenti che indicano il modo in cui l'impresa ferroviaria si occuperà delle situazioni di emergenza, compreso il coordinamento con il responsabile dell'infrastruttura e le autorità pubbliche competenti.

A.5

Esistono documenti che individuano tutte le regole di indagine per ogni incidente/inconveniente specifico e che dimostrano che il richiedente è in grado di soddisfarle.

B.   CONFORMITÀ AI REQUISITI SPECIFICI DELLA RETE PER LE COMPETENZE DEL PERSONALE (2)

B.1

La documentazione dimostra che il sistema di gestione della sicurezza del richiedente contiene un sistema di gestione delle competenze atto a:

a)

individuare le categorie del personale (assunto o a contratto) impegnato nella fornitura del servizio e

b)

fornire personale competente per la rete interessata, soprattutto per il personale cui viene chiesto di svolgere vari compiti e di garantire la certificazione, se del caso.

B.2

La documentazione dimostra che esistono disposizioni per organizzare il lavoro giornaliero del personale al fine di garantire che vengano svolti i compiti relativi alla sicurezza e che al personale vengano assegnati compiti adatti.

B.3

La documentazione dimostra la capacità del richiedente di redigere i documenti da utilizzare nella formazione del personale e la sua capacità di garantire che i documenti siano esatti, vengano mantenuti aggiornati e siano formulati utilizzando un linguaggio e una terminologia compresi dal personale che deve utilizzarli.

C.   CONFORMITÀ AI REQUISITI SPECIFICI DELLA RETE PER LA GESTIONE DEL MATERIALE ROTABILE (3)

C.1

Nella documentazione sono chiaramente indicati i tipi di materiale rotabile da usare sulla rete specifica e il tipo di operazioni da svolgere.

C.2

La documentazione sottolinea il modo in cui l'impresa ferroviaria soddisfa le restrizioni operative imposte al tipo di materiale rotabile utilizzato sulla rete.

C.3

Nella documentazione, vengono individuati tutti i requisiti supplementari di manutenzione per la rete interessata e vengono messe in atto le disposizioni adeguate per la manutenzione.

C.4

Nella documentazione, vengono individuati tutti i requisiti supplementari per gestire gli incidenti al materiale rotabile per la rete interessata e vengono istituite disposizioni adeguate.


(1)  Allegato IV, primo trattino, della direttiva 2004/49/CE.

(2)  Allegato IV, secondo trattino, della direttiva 2004/49/CE.

(3)  Allegato IV, terzo trattino, della direttiva 2004/49/CE.


ALLEGATO IV

Principi per la supervisione dopo il rilascio di un certificato parte A o parte B

1.

L'approccio delle autorità nazionali preposte alla sicurezza alla supervisione della conformità delle imprese ferroviarie, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/49/CE si basa sui seguenti principi. Tali principi si applicano al quadro delle attività di supervisione nel complesso e ai casi individuali nell'ambito di tale quadro.

2.

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza applicano il principio di proporzionalità tra applicazione e rischio. L'azione intrapresa da un'autorità nazionale preposta alla sicurezza per conseguire la conformità o portare i gestori dell'infrastruttura a rispondere del mancato adempimento dei propri obblighi giuridici deve essere proporzionata a qualsiasi eventuale rischio per la sicurezza o alla potenziale gravità della mancata conformità, incluso qualsiasi danno effettivo o potenziale.

3.

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza applicano il principio di uniformità di approccio per assicurare che un'autorità nazionale preposta alla sicurezza adotti un approccio simile in circostanze simili per ottenere fini simili.

4.

L'attività di supervisione dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve incentrarsi principalmente sule attività che un'autorità nazionale preposta alla sicurezza ritiene possano dare origine ai rischi più gravi o laddove i pericoli sono controllati meno bene. A tale scopo, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dispone dei metodi e della capacità di valutare le prestazioni quotidiane in materia di sicurezza dell'impresa ferroviaria.

5.

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza decidono sulle priorità per utilizzare le proprie risorse efficacemente; la decisione sulle modalità migliori dovrebbe tuttavia spettare a ciascuna singola autorità nazionale preposta alla sicurezza. L'azione deve concentrarsi su coloro che sono responsabili del rischio e sono nella posizione migliore per controllarlo.

6.

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza applicano il principio della trasparenza per aiutare le imprese ferroviarie a comprendere che cosa ci si aspetta da loro (incluso ciò che dovrebbero o non dovrebbero fare) e cosa dovrebbero aspettarsi dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza.

7.

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza sono responsabili delle proprie decisioni conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza devono pertanto disporre di politiche e principi in base ai quali possono essere valutati. Inoltre, le autorità nazionali preposte alla sicurezza devono anche disporre di una procedura di denuncia.

8.

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza mettono a punto accordi di cooperazione tra di loro al fine di condividere reciprocamente informazioni e di coordinare l'azione sulle violazioni. Ciò è particolarmente importante per i certificati di sicurezza parte B. Inoltre, le autorità nazionali preposte alla sicurezza sviluppano accordi di cooperazione con altre autorità competenti al fine di condividere informazioni e di sviluppare approcci unificati in relazione a questioni che incidono sulla sicurezza delle ferrovie.


10.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/25


REGOLAMENTO (UE) N. 1159/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2010

che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2011 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1), in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 517/94 ha istituito contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili da alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio «primo arrivato, primo servito».

(2)

A norma del medesimo regolamento è possibile, in determinate circostanze, avvalersi di metodi di assegnazione diversi, suddividere i contingenti in frazioni o riservare una parte di un particolare limite quantitativo esclusivamente alle domande corredate di giustificativi dei risultati delle precedenti importazioni.

(3)

Occorre che le modalità di gestione dei contingenti istituiti per il 2011 siano adottate prima che inizi l'anno contingentale, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata.

(4)

Le misure adottate negli scorsi anni, quali ad esempio quelle contenute nel regolamento (UE) n. 1258/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2010 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio (2), si sono dimostrate soddisfacenti ed è pertanto opportuno adottare regole simili per il 2011.

(5)

Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori, è opportuno rendere più flessibile il metodo di assegnazione basato sul principio «primo arrivato, primo servito», fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore in base a tale metodo.

(6)

A garanzia di una certa continuità degli scambi commerciali e di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno consentire agli operatori di inoltrare una prima domanda di autorizzazione d'importazione per il 2011 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2010.

(7)

Per un utilizzo ottimale dei contingenti, è necessario che gli operatori che abbiano esaurito almeno la metà del quantitativo già autorizzato possano richiedere un quantitativo ulteriore, purché nei contingenti rimangano quantitativi disponibili.

(8)

A garanzia di una buona gestione, è opportuno che le autorizzazioni d'importazione abbiano una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che tale validità vada oltre la fine dell'anno. È necessario che gli Stati membri rilascino le licenze solo previa notifica da parte della Commissione circa la disponibilità dei quantitativi e solo se l'operatore interessato può dimostrare l'esistenza di un contratto e, in assenza di una disposizione specifica contraria, può certificare di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un'autorizzazione d'importazione comunitaria rilasciata a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che le autorità nazionali competenti, su richiesta degli importatori interessati, siano autorizzate a prorogare di tre mesi, fino al 31 marzo 2012, la validità delle licenze di cui, alla data della richiesta di proroga, sia stata utilizzata almeno la metà.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento ha l'obiettivo di fissare regole relative alla gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 517/94 per il 2011.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori, per quantitativi non superiori ai massimali per operatore di cui all'allegato I.

I massimali non si applicano tuttavia agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2011, sono in grado di dimostrare alle autorità nazionali competenti di avere importato, per determinate categorie e determinati paesi terzi, quantitativi superiori ai massimali stabiliti per ciascuna categoria sulla base delle licenze d'importazione loro concesse per il 2010.

Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 2010 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.

Articolo 3

Un importatore che abbia già utilizzato una licenza per almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli a norma del presente regolamento può, per la stessa categoria e lo stesso paese d'origine, inoltrare una nuova domanda relativa a quantitativi che non superino i massimali di cui all'allegato I.

Articolo 4

1.   A partire dal 7 gennaio 2011 alle ore 10.00, le autorità nazionali competenti elencate nell'allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi interessati dalle domande di autorizzazione d'importazione.

L'orario fissato al primo comma è indicato secondo l'ora di Bruxelles.

2.   Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni solo previa conferma da parte della Commissione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 517/94, che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione.

Le autorizzazioni sono rilasciate solo a condizione che l'operatore interessato:

a)

dimostri l'esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci;

b)

certifichi per iscritto, per le categorie e per i paesi interessati:

i)

di non avere già beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento; oppure

ii)

di aver beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento, ma di avere utilizzato almeno il 50 % di detta autorizzazione.

3.   Le autorizzazioni d'importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2011.

Su richiesta dell'importatore, le autorità nazionali competenti sono tuttavia autorizzate a prorogare di tre mesi la validità delle autorizzazioni che, al momento della domanda di proroga, presentano un grado di utilizzo pari ad almeno il 50 %. In nessun caso tale proroga può scadere dopo il 31 marzo 2012.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

(2)  GU L 338 del 19.12.2009, pag. 24.


ALLEGATO I

Massimali di cui agli articoli 2 e 3:

Paese

Categoria

Unità

Importo massimo

Bielorussia

1

Chilogrammi

20 000

2

Chilogrammi

80 000

3

Chilogrammi

5 000

4

Pezzi

20 000

5

Pezzi

15 000

6

Pezzi

20 000

7

Pezzi

20 000

8

Pezzi

20 000

15

Pezzi

17 000

20

Chilogrammi

5 000

21

Pezzi

5 000

22

Chilogrammi

6 000

24

Pezzi

5 000

26/27

Pezzi

10 000

29

Pezzi

5 000

67

Chilogrammi

3 000

73

Pezzi

6 000

115

Chilogrammi

20 000

117

Chilogrammi

30 000

118

Chilogrammi

5 000

Corea del Nord

1

Chilogrammi

10 000

2

Chilogrammi

10 000

3

Chilogrammi

10 000

4

Pezzi

10 000

5

Pezzi

10 000

6

Pezzi

10 000

7

Pezzi

10 000

8

Pezzi

10 000

9

Chilogrammi

10 000

12

Paia

10 000

13

Pezzi

10 000

14

Pezzi

10 000

15

Pezzi

10 000

16

Pezzi

10 000

17

Pezzi

10 000

18

Chilogrammi

10 000

19

Pezzi

10 000

20

Chilogrammi

10 000

21

Pezzi

10 000

24

Pezzi

10 000

26

Pezzi

10 000

27

Pezzi

10 000

28

Pezzi

10 000

29

Pezzi

10 000

31

Pezzi

10 000

36

Chilogrammi

10 000

37

Chilogrammi

10 000

39

Chilogrammi

10 000

59

Chilogrammi

10 000

61

Chilogrammi

10 000

68

Chilogrammi

10 000

69

Pezzi

10 000

70

Paia

10 000

73

Pezzi

10 000

74

Pezzi

10 000

75

Pezzi

10 000

76

Chilogrammi

10 000

77

Chilogrammi

5 000

78

Chilogrammi

5 000

83

Chilogrammi

10 000

87

Chilogrammi

8 000

109

Chilogrammi

10 000

117

Chilogrammi

10 000

118

Chilogrammi

10 000

142

Chilogrammi

10 000

151A

Chilogrammi

10 000

151B

Chilogrammi

10 000

161

Chilogrammi

10 000


ALLEGATO II

Elenco degli uffici preposti al rilascio delle licenze di cui all'articolo 4:

1.

Austria

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1A-1011 Wien

Tel.: (43 1) 71100-0

Fax: (43 1) 71100-8386

2.

Belgio

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitganstraat 50

B-1210 Brussel

Tel: + 32 (0) 2 277 67 13

Fax: + 32 (0) 2 277 50 63

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Direction générale Potentiel économique

Service Licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

Tél: + 32 (0) 2 277 67 13

Fax: + 32 (0) 2 277 50 63

3.

Bulgaria

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция ‘Регистриране, лицензиране и контрол’

ул. ‘Славянска’ 8

1052 София

Тел.:

+359 29 40 7008 / +359 29 40 7673 / +359 29 40 7800

Факс:

+359 29 81 5041 / +359 29 80 4710 / +359 29 88 3654

4.

Cipro

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Tel: ++357 2 867100

Fax: ++357 2 375120

5.

Repubblica ceca

Ministerstvo prumyslu a obchodu

Licencní správa

Na Frantisku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel: (420) 22490 7111

Fax: (420) 22421 2133

6.

Danimarca

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

DK - 2100 København

Tel.: (45) 35 46 60 30

Fax: (45) 35 46 60 29

7.

Estonia

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EST-15072 Tallinn

Estonia

Tel.: (372) 6256 400

Fax: (372) 6313 660

8.

Finlandia

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Tel.: (358 9) 61 41

Fax: (358 20) 492 2852

Tullstyrelsen

PB 512

FIN-00101 Helsingfors

Fax (358-20) 492 28 52

9.

Francia

Ministère de l'économie, de l'Industrie et de l'emploi

Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matérieaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

tel (+33) 1 53 44 90 26

Fax (33) 1 53 44 91 72

10.

Germania

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29-35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49 61 96) 908-0

Fax: (49 61 96) 908 800

11.

Grecia

Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30210) 328 6021-22

Fax: 210 328 60 94

12.

Ungheria

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Németvölgyi út 37-39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 1458 5503

Fax +36 1458 5814

E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

13.

Irlanda

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel.: (353 1) 631 21 21

Fax: (353 1) 631 28 26

14.

Italia

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione III - Politiche settoriali

Viale Boston, 25

I - 00144 Roma

Tel.: (39 06) 5964 7517, 5993 2202, 5993 2198

Fax: (39 06) 5993 2263, 5993 2636

E-mail: polcom3@sviluppoeconomico.gov.it

15.

Lettonia

Ekonomikas ministrija

Brivibas iela 55

LV-1519 Riga

Tel: 00 371 670 132 99 / 00 371 670 132 48

Fax: 00 371 672 808 82

16.

Lituania

Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerija

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel: 00 370 5 262 87 50 / 00370 5 261 94 88

Fax: 00 370 5 262 39 74

17.

Lussemburgo

Ministère de l'Economie et du Commerce

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tel.: (352) 47 82 371

Fax: (352) 46 61 38

18.

Malta

Ministry of Finance, Economy and Investment

Commerce Department, Trade Services Directorate

Lascaris

Valletta LTV2000

Malta

Tel: 00 356 256 90 202

Fax: 00 356 212 37 112

19.

Paesi Bassi

Belastingdienst/Douane

centrale dienst voor in- en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

NL-9700 RD Groningen

Tel.: (31 50) 52 32 600

Fax: (31 50) 52 32 210

20.

Polonia

Ministerstwo Gospodarki

Pl.Trzech Krzyzy 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel: 0048/22/693 55 53

Fax: 0048/22/693 40 21

21.

Portogallo

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel.: (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.

Romania

Ministerul Econoniei

Comertului și Mediului de Afaceri

Directia Generala Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

Bucuresti, sector 1

Cod postal 010036

Tel: (40-21) 315.00.81

Fax: (40-21) 315.04.54

e-mail: clc@dce.gov.ro

23.

Slovacchia

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Tel: 00 421 2 4854 2021/ 00 421 2 4854 7119

Fax: 00 421 2 4342 3919

24.

Slovenia

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SLO-4270 Jesenice

Slovenija

Tel: +386(0)4/297 44 70

Fax: +386(0)4/297 44 72

E-mail: taric.cuje@gov.si

25.

Spagna

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34 91) 349 38 17, 349 38 74

Fax: (34 91) 349 38 31

e-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mityc.es

26.

Svezia

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tel.: (46 8) 690 48 00

Fax: (46 8) 30 67 59

e-mail: registrator@kommers.se

27.

Regno Unito

Department for Business, Innovation and Skills

Import Licensing Branch

Queensway House – West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Tel.: (44-1642) 36 43 33

Fax: (44-1642) 36 42 69

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


10.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/33


REGOLAMENTO (UE) N. 1160/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2010

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi deve essere aggiornato per tener conto delle modifiche del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2), che riguardano anche taluni codici dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 va pertanto modificato di conseguenza.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

(2)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

L'allegato I è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO I

PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1  (1)

1.

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché nel presente allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti dai codici NC. Quando il codice NC è preceduto da “ex”, i prodotti compresi in ciascuna categoria sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

2.

Quando la materia costitutiva dei prodotti delle categorie da 1 a 114 originari della Cina non è specificata, tali prodotti si considerano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.

3.

Gli indumenti che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.

4.

L'espressione “indumenti per bambini piccoli (bebè)” comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

Categoria

Designazione delle merci

Codice NC 2010

Tabella delle equivalenze

pezzi/kg

g/pezzo

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPPO I A

1

Filati di cotone non condizionati per la vendita al minuto

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

 

 

2

Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, nastri, galloni e simili, velluti e felpe, tessuti di ciniglia, tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

3

Tessuti di fibre sintetiche (discontinue o cascami) diversi da nastri, galloni e simili, velluti e felpe (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

GRUPPO I B

4

Camicie, camicette, T-shirt, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

6,48

154

5

Maglioni (golf), pullover (con e senza maniche), gilè, twin-set, cardigan, vestagliette (escluse le giacche), giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

4,53

221

6

Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, “short” (diverso da quello da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o ragazzo; Pantaloni di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza; parti inferiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

1,76

568

7

Camicette, bluse e bluse-camicette, sia a maglia che non, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

5,55

180

8

Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

4,60

217

GRUPPO II A

9

Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone; biancheria da toeletta o da cucina, diversa da quella a maglia, di tessuti ricci del tipo spugna, di cotone

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

 

 

20

Biancheria da letto diversa da quella a maglia

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

 

 

22

Filati di fibre sintetiche in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

 

 

22 a)

Di cui: acrilico

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

 

 

23

Filati di fibre artificiali in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

 

 

32

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna di cotone e da nastri, galloni e simili) e superfici tessili “tufted” di lana o cotone o fibre sintetiche e artificiali

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 24 005801 25 005801 26 005801 31 005801 32 005801 33 005801 34 005801 35 005801 36 005802 20 005802 30 00

 

 

32 a)

Di cui: velluti e felpe a trama, a coste, di cotone

5801 22 00

 

 

39

Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina, non a maglia, diversa da quella di tessuti ricci del tipo spugna di cotone

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

 

 

GRUPPO II B

12

Calzemaglie (collants), calze, sottocalze, calzettoni, calzini e simili, a maglia, diversi da quelli per bambini, comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

24,3 paia

41

13

Slips, mutande, per uomo o ragazzo, nonché per donna o ragazza, a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10

17

59

14

Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli, per uomo o ragazzo, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

0,72

1 389

15

Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli per donna o ragazza; giacche di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

0,84

1 190

16

Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o ragazzo, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

0,80

1 250

17

Giacche per uomo o ragazzo, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

1,43

700

18

Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, diversi da quelli a maglia

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10

 

 

19

Fazzoletti da naso e da taschino, non a maglia

6213 20 00ex 6213 90 00

59

17

21

Eskimo; giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

2,3

435

24

Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, a maglia

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, a maglia

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

3,9

257

26

Abiti interi per donna o ragazza, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

3,1

323

27

Gonne per donna o ragazza incluse le gonne-pantaloni

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

2,6

385

28

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio e “shorts” (diversi da quello da bagno), a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

1,61

620

29

Abiti a giacca (tailleurs) e completi, non a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o ragazza, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

1,37

730

31

Reggiseni e bustini, di tessuto, a maglia

ex 6212 10 106212 10 90

18,2

55

68

Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés), esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze, i calzettoni e i calzini per bambini piccoli, diversi da quelli a maglia, della categoria 88

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90

 

 

73

Tute sportive a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6112 11 006112 12 006112 19 00

1,67

600

76

Indumenti da lavoro, per uomo o ragazzo, non a maglia

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro per donna o ragazza, non a maglia

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

 

 

77

Tute da sci, non a maglia

ex 6211 20 00

 

 

78

Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 41 006211 42 906211 43 90

 

 

83

Cappotti, giacche e altri indumenti, comprese le tute da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00

 

 

GRUPPO III A

33

Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza inferiore a 3 m

5407 20 11

Sacchi e sacchetti da imballaggio, non a maglia, ottenuti con lamelle e forme simili

6305 32 196305 33 90

 

 

34

Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza uguale o superiore a 3 m

5407 20 19

 

 

35

Tessuti di fibre sintetiche (continue), diversi da quelli per pneumatici della categoria 114

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36

Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

37

Tessuti di fibre artificiali in fiocco

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

38 A

Tessuto sintetico a maglia per tende e tendine

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

 

 

38 B

Tendine, non a maglia

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

 

 

40

Tende in tessuto (inclusi tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento), non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali;

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

 

 

41

Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici non testurizzati non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

42

Filati di fibre sintetiche o artificiali continue in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto

5401 20 10

Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di rayon viscosa non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e dai filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

 

 

43

Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco e di cotone, condizionati per la vendita al minuto

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

 

 

46

Lana cardata o pettinata di pecora o agnello o di altri animali a peli fini

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

 

 

47

Filati di lana di pecora o agnello cardata (filati di lana) o di lana cardata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

 

 

48

Filati di lana di pecora o agnello pettinata (filati pettinati) o di lana pettinata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

 

 

49

Filati di lana di pecora o agnello o di lana pettinata di altri animali a peli fini, condizionati per la vendita al minuto

5109 10 105109 10 905109 90 00

 

 

50

Tessuti di lana di pecora o agnello o di altri animali a peli fini

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

 

 

51

Cotone, cardato o pettinato

5203 00 00

 

 

53

Tessuti di cotone a punto di garza

5803 00 10

 

 

54

Fibre artificiali in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

5507 00 00

 

 

55

Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

 

 

56

Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), condizionati per la vendita al minuto

5508 10 905511 10 005511 20 00

 

 

58

Tappeti a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

 

 

59

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, diversi dai tappeti della categoria 58

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

 

 

60

Arazzi tessuti a mano del tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili e arazzi fatti all'ago (ad esempio: a piccolo punto e a punto croce) anche confezionati

5805 00 00

 

 

61

Nastri, galloni e simili e nastri senza trama (bolducs) di fili o di fibre parallelizzati ed incollati, diversi dalle etichette e simili della categoria 62 Tessuti elastici (diversi da quelli a maglia), costituiti da materie tessili miste a fili di gomma

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

 

 

62

Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi dai filati metallici e metallizzati e dai filati di crine rivestiti (spiralati)

5606 00 915606 00 99

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi a mano e a macchina, in pezza, in strisce o in motivi

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Etichette, scudetti e manufatti simili di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti

5807 10 105807 10 90

Trecce in pezza e manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili

5808 10 005808 90 00

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

 

 

63

Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Pizzi Raschel e stoffe dette a peli lunghi di fibre sintetiche

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

 

 

65

Stoffe a maglia, diverse da quelle delle categorie 38 A e 63, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

 

 

66

Coperte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

 

 

GRUPPO III B

10

Guanti a maglia

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

17 paia

59

67

Accessori di abbigliamento, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, a maglia; coperte a maglia, altri articoli a maglia comprese parti di indumenti o di accessori di abbigliamento

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 10

 

 

67 a)

Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene

6305 32 116305 33 10

 

 

69

Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, a maglia

6108 11 006108 19 00

7,8

128

70

Calzemaglie (collants) e calze di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex (6,7 tex)

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Calze da donna di fibre sintetiche

ex 6115 10 906115 96 91

30,4 paia

33

72

Costumi, mutandine e slips da bagno, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

9,7

103

74

Abiti a giacca (tailleurs) e completi, a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci;

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

1,54

650

75

Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

0,80

1 250

84

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

 

 

85

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

6215 20 006215 90 00

17,9

56

86

Busti, reggicalze, bretelle, giarrettiere e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

6212 20 006212 30 006212 90 00

8,8

114

87

Guanti, non a maglia

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

 

 

88

Calze, calzettoni e calzini, non a maglia; altri accessori di abbigliamento, parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli, non a maglia

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

 

 

90

Spago, corde e funi, di fibre sintetiche, anche intrecciati

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

 

 

91

Tende

6306 22 006306 29 00

 

 

93

Sacchi e sacchetti da imballaggio, in tessuto, diversi da quelli ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

 

 

94

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

5601 10 105601 10 905601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 00

 

 

95

Feltri e manufatti di tali feltri, anche impregnati, spalmati o ricoperti, diversi dai rivestimenti del suolo

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

 

 

96

Stoffe non tessute e manufatti di tali stoffe, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 90ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 30ex 6307 90 99

 

 

97

Reti ottenute con spago, corde o funi e reti confezionate per la pesca ottenute con filati, spago, corde o funi

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

 

 

98

Altri manufatti di filati, spago, corde o funi, diversi da materie tessili, manufatti ottenuti da tali stoffe e manufatti della categoria 97

5609 00 005905 00 10

 

 

99

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

5901 10 005901 90 00

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

5904 10 005904 90 00

Tessuti gommati, non a maglia, diversi da quelli per pneumatici

5906 10 005906 99 105906 99 90

Altri tessuti impregnati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, diversi da quelli della categoria 100

5907 00 00

 

 

100

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con derivati della cellulosa o di altra materia plastica

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

 

 

101

Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche

ex 5607 90 90

 

 

109

Copertoni, vele, tende per l'esterno

6306 12 006306 19 006306 30 00

 

 

110

Materassi pneumatici, tessuti

6306 40 00

 

 

111

Oggetti per campeggio, tessuti, esclusi i materassi pneumatici e le tende

6306 91 006306 99 00

 

 

112

Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114

6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

113

Tele e strofinacci, anche scamosciati, diversi da quelli a maglia

6307 10 90

 

 

114

Tessuti e manufatti per usi tecnici

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

 

 

GRUPPO IV

115

Filati di lino o di ramiè

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Tessuti di lino o di ramiè

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina di lino o di ramiè, diversa da quella a maglia

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, diversi da quelli a maglia, di lino o di ramiè

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè

ex 5607 90 90

 

 

122

Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, diversi da quelli a maglia

ex 6305 90 00

 

 

123

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia di lino o di ramiè, diversi da nastri, galloni e simili

5801 90 10ex 5801 90 90

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, di lino o di ramiè, non a maglia

ex 6214 90 00

 

 

GRUPPO V

124

Fibre sintetiche in fiocco

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 41

5402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie sintetiche

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Fibre artificiali in fiocco

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Filati di filamenti artificiali (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie tessili artificiali

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Peli grossolani, cardati o pettinati

5105 40 00

 

 

129

Filati di peli grossolani o di crine

5110 00 00

 

 

130 A

Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Filati di seta diversi da quelli della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Filati di altre fibre tessili vegetali

5308 90 90

 

 

132

Filati di carta

5308 90 50

 

 

133

Filati di canapa

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Filati metallici e filati metallizzati

5605 00 00

 

 

135

Tessuti di peli grossolani o di crine

5113 00 00

 

 

136

Tessuti di seta o di cascami di seta

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Tessuti di fili di metallo e di filati metallici o di filati tessili metallizzati

5809 00 00

 

 

140

Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali

ex 6301 90 90

 

 

142

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o di canapa di Manila

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

 

 

144

Feltri di peli grossolani

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di abaca (canapa di Manila) o di canapa

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Spago per legare per macchine agricole, di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Spago, corde e funi di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi, diversi dai prodotti della categoria 146 A

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Filati di cocco

5308 10 00

 

 

149

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; Sacchi e sacchetti da imballaggio, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non usati

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Rivestimenti del suolo di cocco

5702 20 00

 

 

151 B

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non “tufted” né “floccati”

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Feltri all'ago di iuta o di altre fibre tessili liberiane non impregnati, né spalmati, diversi dai rivestimenti del suolo

5602 10 11

 

 

153

Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

6305 10 10

 

 

154

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

5001 00 00

Seta greggia (non torta)

5002 00 00

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, non cardati né pettinati

ex 5003 00 00

Lane, non cardate né pettinate

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani

5104 00 00

Lino greggio o preparato, ma non filato: stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre, non di cocco e di abaca

5305 00 00

Cotone, non cardato né pettinato

5201 00 105201 00 90

Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5302 10 005302 90 00

Abaca (canapa di Manila o “Musa textilis Nee”), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5305 00 00

Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5303 10 005303 90 00

Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5305 00 00

 

 

156

Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta per donna o ragazza

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Indumenti, a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Abiti interi, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta

6204 49 106206 10 00

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta

6214 10 00

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta

6215 10 00

 

 

160

Fazzoletti da naso e da taschino di seta o di cascami di seta

ex 6213 90 00

 

 

161

Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

ALLEGATO I A

Categoria

Designazione delle merci

Codice NC 2010

Tabella delle equivalenze

pezzi/kg

g/pezzo

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Garze e prodotti di garza condizionati per la vendita al minuto

3005 90 31

 

 

ALLEGATO I B

1.

Il presente allegato comprende le materie prime tessili (categorie 128 e 154), i prodotti tessili diversi da quelli di lana, di peli fini, di cotone e di fibre sintetiche o artificiali nonché le fibre sintetiche o artificiali, i filamenti e i filati delle categorie 124, 125A, 125B, 126, 127A e 127B.

2.

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché nel presente allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti dai codici NC. Quando il codice NC è preceduto da “ex”, i prodotti compresi in ciascuna categoria sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

3.

Gli indumenti che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.

4.

L'espressione “indumenti per bambini piccoli (‘bébés’)” comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa.

Categoria

Designazione delle merci

Codice NC 2010

Tabella delle equivalenze

pezzi/kg

pezzi/kg

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPPO I

ex 20

Biancheria da letto, esclusa quella a maglia

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e superfici tessili “tufted”

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, non a maglia, diversa da quella della categoria 118

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

 

 

GRUPPO II

ex 12

Calzemaglie (collant), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebè)

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Mutande, mutandine e slip per uomo o ragazzo e per donna o ragazza, a maglia

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, tessuti, per uomo o ragazzo

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili e giacche, tessuti, per donna o ragazza, esclusi gli eskimo

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli di seta o di cascami di seta

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo

ex 6107 29 00

Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Indumenti per bambini piccoli (bebè) ed accessori per abbigliamento, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie ex 10 ed ex 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, non a maglia, della categoria ex 88

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Tute sportive a maglia

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Indumenti di tessuti delle voci 59035906 e 5907, esclusi gli indumenti delle categorie ex 14 e ex 15

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Indumenti di tessuti a maglia delle voci 5903 e 5907; tute e insiemi da sci, a maglia

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

 

 

GRUPPO III A

ex 38 B

Tendine, escluse quelle a maglia

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane, tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a maglia

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Tappeti a punti annodati o arrotondati, anche confezionati

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli delle categorie ex 58, 142 e 151B

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 80

 

 

ex 60

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria ex 62 e della categoria 137 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati)

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Stoffe a maglia, diverse da quelle della categoria ex 63

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Coperte, escluse quelle a maglia

ex 6301 10 00

 

 

GRUPPO III B

ex 10

Guanti a maglia

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

17 paia

59

ex 67

Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Costumi, mutandine e slip da bagno

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo o ragazzo

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, escluse quelle a maglia, diverse da quelle della categoria 159

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Guanti, diversi da quelli a maglia

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli (“bebé”), esclusi quelli a maglia

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Tende

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

ex 5601 10 90ex 5601 29 00ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri o per sfondi di studi, escluse quelle della categoria ex 100

ex 5907 00 00

 

 

ex 100

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Materassi pneumatici, tessuti

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie ex 113 e ex 114

ex 6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Tessuti e manufatti per usi tecnici, diversi da quelli della categoria 136

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 11ex 5911 32 19ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

 

 

GRUPPO IV

115

Filati di lino o di ramiè

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Tessuti di lino o di ramiè

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a maglia, di lino o di ramiè

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè

ex 5607 90 90

 

 

122

Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia

ex 6305 90 00

 

 

123

Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria

5801 90 10ex 5801 90 90

Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia

ex 6214 90 00

 

 

GRUPPO V

124

Fibre sintetiche in fiocco

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Fibre artificiali in fiocco

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, filati semplici di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Peli grossolani, cardati o pettinati

5105 40 00

 

 

129

Filati di peli grossolani o di crine

5110 00 00

 

 

130 A

Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Filati di seta, diversi da quella della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Filati di altre fibre tessili vegetali

5308 90 90

 

 

132

Filati di carta

5308 90 50

 

 

133

Filati di canapa

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Filati metallici

5605 00 00

 

 

135

Tessuti di peli grossolani o di crine

5113 00 00

 

 

136 A

Tessuti di seta o di cascami di seta diversi da quelli greggi, sgommati o imbianchiti

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

 

 

136 B

Tessuti di seta o di cascami di seta diversi da quelli della categoria 136 A

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati

5809 00 00

 

 

140

Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali

ex 6301 90 90

 

 

142

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

 

 

144

Feltri di peli grossolani

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Filati di cocco

5308 10 00

 

 

149

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Rivestimenti del suolo, di cocco

5702 20 00

 

 

151 B

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti “tufted” o “floccati”

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti

5602 10 11

 

 

153

Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303

6305 10 10

 

 

154

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

5001 00 00

Seta greggia (non torta)

5002 00 00

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, non cardati né pettinati

ex 5003 00 00

Lane, non cardate né pettinate

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani

5104 00 00

Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca

5305 00 00

Cotone non cardato né pettinato

5201 00 105201 00 90

Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5302 10 005302 90 00

Abaca (canapa di Manila o “Musa textilis Nee”), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5305 00 00

Iuta e altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5303 10 005303 90 00

Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5305 00 00

 

 

156

Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Indumenti, a maglia, esclusi quelli delle categorie ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 e 156

6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta

6204 49 106206 10 00

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta

6214 10 00

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta

6215 10 00

 

 

160

Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta

ex 6213 90 00

 

 

161

Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 e 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

»

(1)  N.B.: Sono comprese unicamente le categorie da 1 a 114, con le seguenti eccezioni: Federazione russa e Serbia (categorie da 1 a 161).

(2)  Si applica solo alle importazioni dalla Cina.


10.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/59


REGOLAMENTO (UE) N. 1161/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2010

relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione in conformità del medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. L'autorità nazionale competente inoltra le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito «l'Autorità».

(3)

Quando riceve una domanda, l'Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a esprimere un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.

(4)

Spetta alla Commissione prendere una decisione sull'autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.

(5)

In seguito alla domanda presentata il 29 dicembre 2008 dal Laboratoire Vie et Santé, a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute relativa agli effetti di Catalgine® bouffées de chaleur sulla riduzione della frequenza delle vampate di calore (domanda n. EFSA-Q-2009-00852) (2). L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Contribuisce a ridurre la frequenza delle vampate di calore».

(6)

Il 13 gennaio 2010, la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo il quale i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Catalgine® bouffées de chaleur e gli effetti indicati. Di conseguenza l'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(7)

Alle indicazioni sulla salute di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006 si applicano le misure transitorie stabilite dall'articolo 28, paragrafo 5, del medesimo regolamento solo se esse sono conformi alle condizioni ivi enunciate, tra cui quella della conformità allo stesso regolamento. Quanto all'indicazione oggetto del presente regolamento, l'Autorità ha concluso che non è stato possibile stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo dell'alimento in questione e l'effetto indicato; pertanto, non essendo l'indicazione conforme al regolamento (CE) n. 1924/2006, non si applica ad essa il periodo transitorio di cui all'articolo 28, paragrafo 5, del citato regolamento. È previsto un periodo transitorio di sei mesi per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e né il Parlamento europeo né il Consiglio vi si sono opposti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non è inserita nell'elenco dell'Unione delle indicazioni consentite di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Può tuttavia continuare ad essere impiegata per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(2)  The EFSA Journal 2010; 8(1):1422.


ALLEGATO

Indicazione sulla salute respinta

Domanda - Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti

Indicazione

Rif. del parere EFSA

Articolo 13, paragrafo 5 - indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una domanda di protezione di dati riservati

Catalgine® bouffées de chaleur

Contribuisce a ridurre la frequenza delle vampate di calore

Q-2009-00852


10.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/61


REGOLAMENTO (UE) N. 1162/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2010

relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione in conformità del medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente di uno Stato membro. L’autorità nazionale competente inoltra le domande valide all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), qui di seguito «l’Autorità».

(3)

Al ricevimento della domanda l’Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a esprimere un parere in merito all’indicazione sulla salute oggetto della domanda.

(4)

Spetta alla Commissione prendere una decisione sull’autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall’Autorità.

(5)

I due pareri oggetto del presente regolamento riguardano domande di autorizzazione di indicazioni sulla salute che si riferiscono alla salute e allo sviluppo dei bambini, di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(6)

In seguito alla domanda di Danone Baby Nutrition, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, l’Autorità è stata chiamata a esprimere un parere in merito all’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di Immunofortis® sul sistema immunitario dei bambini (domanda n. EFSA-Q-2008-106) (2). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Immunofortis® per rafforzare naturalmente il sistema immunitario del vostro bambino».

(7)

In base ai dati presentati, nel suo parere trasmesso alla Commissione e agli Stati membri il 4 febbraio 2010, l’Autorità ha concluso che le informazioni disponibili non sono sufficienti a stabilire un rapporto di causa e effetto tra il consumo di Immunofortis® e l’effetto indicato. Di conseguenza, l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(8)

In seguito alla domanda di Vifor Pharma (Potters), presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, l’Autorità è stata chiamata a esprimere un parere in merito all’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di Eye qTM sulla memoria di lavoro (domanda n. EFSA-Q-2009-00485) (3). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Eye qTM (una combinazione unica di PUFA omega-3 e omega-6 a elevata concentrazione di EPA/DHA/GLA) fornisce le sostanze nutrienti essenziali che contribuiscono a migliorare la memoria di lavoro nei bambini». Le abbreviazioni utilizzate dal richiedente si riferiscono nell’ordine agli acidi grassi polinsaturi (PUFA), all’acido eicosapentaenoico (EPA), all’acido docosaesaenoico (DHA) e all’acido gamma-linolenico (GLA).

(9)

In base ai dati presentati, nel suo parere trasmesso alla Commissione e agli Stati membri il 4 marzo 2010, l’Autorità ha concluso che le informazioni disponibili non sono sufficienti a stabilire un rapporto di causa e effetto tra l’assunzione di Eye qTM e l’effetto indicato. Di conseguenza, l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(10)

Conformemente all’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, non autorizzate mediante una decisione a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, possono continuare a essere impiegate per un periodo di sei mesi dall’adozione del presente regolamento, purché la domanda sia stata presentata prima del 19 gennaio 2008. Tuttavia, poiché la domanda relativa all’indicazione sulla salute dell’Eye qTM non è stata presentata entro il 19 gennaio 2008, la condizione di cui all’articolo 28, paragrafo 6, lettera b), non è soddisfatta e il periodo transitorio di cui al medesimo articolo non è applicabile. Di conseguenza è opportuno concedere un periodo transitorio di sei mesi per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

(11)

Nello stabilire le misure di cui al presente regolamento è stato tenuto conto delle osservazioni dei richiedenti e dei cittadini ricevute dalla Commissione secondo quanto prevede l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le indicazioni sulla salute di cui all’allegato del presente regolamento non sono inserite nell’elenco dell’UE delle indicazioni consentite di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Possono tuttavia continuare a essere impiegate per un periodo di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(2)  The EFSA Journal (2010) 8(2):1430.

(3)  The EFSA Journal (2010) 8(3):1516.


ALLEGATO

Indicazioni sulla salute respinte

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti

Indicazione

Riferimento del parere EFSA

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

Immunofortis®

Immunofortis® per rafforzare naturalmente il sistema immunitario del vostro bambino

Q-2008-106

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

Eye qTM

Eye qTM (una combinazione unica di PUFA omega-3 e omega-6 a elevata concentrazione di EPA/DHA/GLA) fornisce le sostanze nutrienti essenziali che contribuiscono a migliorare la memoria di lavoro nei bambini

Q-2009-00485


10.12.2010   

IT

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L 326/64


REGOLAMENTO (UE) N. 1163/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Agneau du Périgord (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Agneau du Périgord», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 112 dell'1.5.2010, pag. 7.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.1 –   Carni (e frattaglie) fresche

FRANCIA

Agneau du Périgord (IGP)


10.12.2010   

IT

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L 326/66


REGOLAMENTO (UE) N. 1164/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2010

recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», registrata ai sensi (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), quale modificato dal regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione (3).

(2)

Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19.

(4)  GU C 73 del 23.3.2010, pag. 42.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino (DOP)


10.12.2010   

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L 326/68


REGOLAMENTO (UE) N. 1165/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salzwedeler Baumkuchen (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Salzwedeler Baumkuchen», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 95 del 15.4.2010, pag. 29.


ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.4.   Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

GERMANIA

Salzwedeler Baumkuchen (IGP)


10.12.2010   

IT

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L 326/70


REGOLAMENTO (UE) N. 1166/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2010

recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Agnello di Sardegna (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2), quale modificato dal regolamento (CE) n. 138/2001 (3).

(2)

Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(3)  GU L 23 del 25.1.2001, pag. 17.

(4)  GU C 70 del 19.3.2010, pag. 31.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.1.   Carni fresche (e frattaglie)

ITALIA

Agnello di Sardegna (IGP)


10.12.2010   

IT

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L 326/72


REGOLAMENTO (UE) N. 1167/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2010

recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto di Modena (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Modena», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU C 72 del 20.3.2010, pag. 20.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

ITALIA

Prosciutto di Modena (DOP)


10.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/74


REGOLAMENTO (UE) N. 1168/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

62,5

MA

74,9

MK

66,1

TR

131,9

ZZ

83,9

0707 00 05

EG

150,8

TR

114,3

ZZ

132,6

0709 90 70

MA

95,4

TR

135,1

ZZ

115,3

0805 10 20

AR

50,8

BR

52,6

CL

87,6

MA

61,3

PE

58,9

SZ

46,6

TR

58,0

ZA

51,3

ZW

48,4

ZZ

57,3

0805 20 10

MA

66,9

ZZ

66,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

71,2

TR

68,3

ZZ

69,8

0805 50 10

TR

64,6

ZZ

64,6

0808 10 80

AU

187,9

CA

105,7

CN

95,3

MK

26,7

NZ

98,3

US

113,0

ZA

120,1

ZZ

106,7

0808 20 50

CN

117,2

US

128,4

ZA

143,3

ZZ

129,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».