ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.321.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 321

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53° anno
7 dicembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2010/717/UE

 

*

Decisione del Consiglio, dell'8 novembre 2010, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della modifica della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

7.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2010

relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della modifica della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale

(2010/717/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (in prosieguo: la «convenzione»), firmata ad Ottawa il 24 ottobre 1978 ed entrata in vigore il 1o gennaio 1979, ha istituito l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO).

(2)

La Comunità ha aderito alla convenzione a norma del regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (1).

(3)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(4)

Il consiglio generale della NAFO ha adottato la modifica nel corso delle sue riunioni annuali del 2007 e del 2008 (in prosieguo: la «modifica»). La modifica comporta una revisione di molti aspetti della convenzione, al fine precipuo di renderla più conforme ad altre convenzioni regionali e ad altri strumenti internazionali più recenti nel settore della pesca e di includervi concetti moderni di gestione della pesca.

(5)

La modifica contribuisce all’assolvimento da parte dell’Unione dei propri obblighi internazionali in materia di pesca sostenibile nonché alla promozione degli obiettivi del trattato.

(6)

È opportuno approvare la modifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La modifica della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (in prosieguo: la «modifica») è approvata a nome dell’Unione (2).

Il testo della modifica è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere alla notifica prevista all’articolo XXI, paragrafo 3, della convenzione, allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. WATHELET


(1)  GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1.

(2)  La data di entrata in vigore della modifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


TRADUZIONE

MODIFICA DELLA CONVENZIONE SULLA FUTURA COOPERAZIONE MULTILATERALE PER LA PESCA NELL’ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

Le parti contraenti della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (in prosieguo: la «convenzione») hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il titolo della convenzione è così modificato:

«CONVENZIONE SULLA COOPERAZIONE PER LA PESCA NELL’ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE»

Articolo 2

Il preambolo della convenzione è soppresso e sostituito dal nuovo preambolo seguente:

«LE PARTI CONTRAENTI,

PRENDENDO ATTO che gli Stati costieri dell’Atlantico nord-occidentale hanno istituito zone economiche esclusive in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e del diritto internazionale consuetudinario, all’interno delle quali essi esercitano diritti sovrani per quanto concerne l’esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse biologiche;

RICHIAMANDOSI alle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, dell’Accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995, e dell’Accordo della FAO inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, del 24 novembre 1993;

TENENDO CONTO del Codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della 28a sessione della conferenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura del 31 ottobre 1995 e degli atti connessi adottati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura;

RICONOSCENDO i vantaggi economici e sociali derivanti dall’utilizzo sostenibile delle risorse della pesca;

DESIDEROSE di promuovere la conservazione a lungo termine e l’utilizzo sostenibile delle risorse della pesca nell’Atlantico nord-occidentale;

CONSAPEVOLI della necessità di una cooperazione e consultazione internazionali riguardo a tali risorse;

CONSAPEVOLI del fatto che la conservazione e la gestione efficaci di tali risorse della pesca dovrebbero essere basate sui migliori pareri scientifici disponibili e sull’approccio precauzionale;

DECISE ad applicare alla gestione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale un approccio ecosistemico, che comprenda la tutela dell’ambiente marino, la preservazione della biodiversità, la riduzione al minimo del rischio di impatti negativi a lungo termine o irreversibili delle attività di pesca e la considerazione delle relazioni tra tutte le componenti dell’ecosistema;

DECISE INOLTRE ad esercitare attività di pesca responsabile e a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:»

Articolo 3

Gli articoli da I a XXI sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

«Articolo I

Definizioni

Ai fini della presente convenzione si intende per:

a)   “Convenzione del 1982”: la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982;

b)   “Accordo del 1995”: l’Accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995;

c)   “Stato costiero”: una parte contraente che disponga di una zona economica esclusiva all’interno della zona della Convenzione;

d)   “parte contraente”:

i)

qualsiasi Stato o organizzazione di integrazione economica regionale che abbia accettato di essere vincolato dalla presente convenzione e per il quale la convenzione è in vigore; e

ii)

la presente convenzione si applica, mutatis mutandis, a qualsiasi entità di cui all’articolo 305, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), della Convenzione del 1982, che sia situata nell’Atlantico settentrionale e che divenga parte della presente convenzione e, in tale misura, l’espressione “parte contraente” si riferisce a tali entità;

e)   “zona della convenzione”: la zona alla quale si applica la presente convenzione, quale definita all’articolo IV, paragrafo 1;

f)   “risorse della pesca”: tutti i pesci, i molluschi e i crostacei presenti nella zona della convenzione, ad esclusione:

i)

delle specie sedentarie su cui gli Stati costieri possono esercitare diritti sovrani in conformità dell’articolo 77 della Convenzione del 1982; e

ii)

nella misura in cui sono gestiti nell’ambito di altri trattati internazionali, degli stock anadromi e catadromi e delle specie altamente migratorie elencate nell’allegato I della Convenzione del 1982;

g)   “attività di pesca”: la raccolta o la trasformazione di risorse della pesca, o il trasbordo di risorse della pesca o di prodotti derivati dalle risorse della pesca o qualsiasi altra attività preparatoria, di supporto o correlata alla raccolta di risorse della pesca, segnatamente:

i)

l’azione o il tentativo di ricerca, cattura o prelievo di risorse della pesca;

ii)

qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di localizzare, catturare, prelevare o raccogliere risorse della pesca per qualsiasi finalità; e

iii)

qualsiasi operazione in mare a sostegno o in preparazione di una delle attività descritte nella presente definizione;

sono tuttavia escluse le operazioni di emergenza che abbiano ad oggetto la salute e la sicurezza dei membri dell’equipaggio o la sicurezza di una nave;

h)   “peschereccio”: qualsiasi nave che svolge o ha svolto attività di pesca, incluse le navi per la trasformazione del pesce e quelle che partecipano a operazioni di trasbordo o ad ogni altra attività preparatoria o connessa alla pesca, o ad attività di pesca sperimentale o esplorativa;

i)   “Stato di bandiera”:

i)

uno Stato o un’entità le cui navi sono autorizzate a battere la sua bandiera; oppure

ii)

un’organizzazione di integrazione economica regionale all’interno della quale le navi sono autorizzate a battere bandiera di uno Stato membro di tale organizzazione;

j)   “pesca INN”: le attività descritte nel Piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata adottato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura il 2 marzo 2001;

k)   “risorse biologiche”: tutte le componenti vive degli ecosistemi marini;

l)   “diversità biologica marina”: la variabilità degli organismi biologici marini e dei complessi ecologici di cui fanno parte; comprende la diversità all’interno delle specie, tra le specie e degli ecosistemi;

m)   “soggetti nazionali”: sia le persone fisiche sia le giuridiche;

n)   “Stato di approdo”: qualsiasi Stato che accolga pescherecci nei propri porti, terminali offshore o in altri impianti per effettuarvi, in particolare, operazioni di sbarco, trasbordo, rifornimento di carburante o approvvigionamento;

o)   “organizzazione di integrazione economica regionale”: un’organizzazione di integrazione economica regionale alla quale i relativi Stati membri hanno trasferito la competenza per le materie disciplinate dalla presente convenzione, inclusa la facoltà di prendere decisioni vincolanti per i suoi Stati membri su tali materie; e

p)   “zona di regolamentazione”: la parte della zona della convenzione situata al di là delle zone soggette a giurisdizione nazionale.

Articolo II

Obiettivo

L’obiettivo della presente convenzione è garantire la conservazione a lungo termine e l’utilizzo sostenibile delle risorse della pesca nella zona della Convenzione e salvaguardare in questo modo gli ecosistemi marini che ospitano tali risorse.

Articolo III

Principi generali

Ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente convenzione le parti contraenti, individualmente o collettivamente, a seconda dei casi, si impegnano a:

a)

promuovere l’uso ottimale e la sostenibilità a lungo termine delle risorse della pesca;

b)

adottare misure basate sui migliori pareri scientifici disponibili per assicurare che le risorse della pesca siano mantenute o riportate a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile;

c)

applicare l’approccio precauzionale in conformità dell’articolo 6 dell’Accordo del 1995;

d)

tenere in debito conto l’impatto esercitato dalle attività di pesca su altre specie e sugli ecosistemi marini e, a tal fine, adottare misure volte a ridurre al minimo gli effetti negativi sulle risorse biologiche e sugli ecosistemi marini;

e)

tenere in debito conto la necessità di preservare la diversità biologica marina;

f)

prevenire o eliminare l’eccessivo sfruttamento delle risorse e la sovraccapacità di pesca e assicurare che lo sforzo di pesca si mantenga a livelli compatibili con l’uso sostenibile delle risorse della pesca;

g)

garantire che vengano raccolti e messi in comune tempestivamente dati esaustivi ed accurati sulle attività di pesca esercitate nelle zona della convenzione;

h)

garantire l’effettivo rispetto delle misure di gestione e l’irrogazione di sanzioni sufficientemente severe in caso di infrazione; e

i)

tenere in debito conto la necessità di ridurre al minimo l’inquinamento e i rifiuti prodotti dai pescherecci, nonché i rigetti, le catture ad opera di attrezzi persi o abbandonati, le catture di specie non bersaglio e le ripercussioni subite dalle specie associate o dipendenti, con particolare riguardo a quelle minacciate di estinzione.

Articolo IV

Zona di applicazione

1.   La presente convenzione si applica alle acque dell’Oceano Atlantico nord-occidentale situate a nord di 35° 00′ N e ad ovest di una linea che si estende in direzione nord da 35° 00′ N e 42° 00′ O fino a 59° 00′ N, quindi verso ovest fino a 44° 00′ O e di là in direzione nord fino alla costa della Groenlandia, nonché alle acque del Golfo di San Lorenzo, dello stretto di Davis e della baia di Baffin a sud di 78° 10′ N.

2.   La zona della convenzione è divisa in sottozone, divisioni e sottodivisioni scientifiche e statistiche i cui confini sono definiti nell’allegato I della presente convenzione.

Articolo V

L’Organizzazione

1.   Le parti contraenti convengono di istituire, mantenere e consolidare l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (in prosieguo: “l’Organizzazione”), che svolge le funzioni definite nella presente convenzione al fine di conseguire l’obiettivo da essa previsto.

2.   L’Organizzazione si compone di:

a)

una commissione;

b)

un consiglio scientifico; e

c)

un segretariato.

3.   L’Organizzazione ha personalità giuridica e, nelle relazioni con altre organizzazioni internazionali e sul territorio delle parti contraenti, gode della capacità giuridica necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni e il conseguimento del suo obiettivo. I privilegi e le immunità di cui godono l’Organizzazione e i suoi funzionari sul territorio di una parte contraente formano oggetto di un accordo tra l’Organizzazione e la parte contraente, che comprende in particolare un accordo sulla sede tra l’Organizzazione e la parte contraente ospitante.

4.   Il presidente della commissione svolge altresì la funzione di presidente e rappresentante principale dell’Organizzazione.

5.   Il presidente convoca la riunione annuale dell’Organizzazione alla data e nel luogo stabiliti dalla commissione.

6.   L’Organizzazione ha sede nella municipalità regionale di Halifax, Nuova Scozia, Canada, o in qualsiasi altro luogo stabilito dalla commissione.

Articolo VI

La commissione

1.   Ogni parte contraente è membro della commissione e vi nomina un rappresentante che può essere accompagnato da supplenti, esperti e consulenti.

2.   La commissione elegge un presidente e un vicepresidente per una durata di due anni. Il presidente e il vicepresidente possono essere rieletti, ma non possono esercitare lo stesso incarico per più di quattro anni consecutivi. Il presidente e il vicepresidente non possono essere rappresentanti della stessa parte contraente.

3.   Ogni parte contraente può chiedere che venga organizzata una riunione straordinaria della commissione. Tale riunione è convocata dal presidente della commissione alla data e nel luogo da esso stabiliti.

4.   Salvo disposizione contraria, le misure adottate dalla commissione si applicano alla zona di regolamentazione.

5.   La commissione:

a)

adotta e può modificare le norme che disciplinano lo svolgimento delle sue riunioni e l’esercizio delle sue funzioni, compresi il regolamento interno, i regolamenti finanziari e altre disposizioni;

b)

istituisce gli organi ausiliari che ritiene opportuni per l’esercizio delle sue funzioni e ne dirige le attività;

c)

controlla gli affari organizzativi, amministrativi, finanziari ed altri affari interni dell’Organizzazione, comprese le relazioni tra gli organismi che la costituiscono;

d)

nomina un segretario esecutivo nei termini e alle condizioni da essa stabiliti;

e)

dirige le relazioni esterne dell’Organizzazione;

f)

approva il bilancio dell’Organizzazione;

g)

adotta norme che consentano ai rappresentanti di organizzazioni intergovernative, parti non contraenti e organizzazioni non governative, a seconda dei casi, di partecipare alle riunioni della commissione in qualità di osservatori. Tali norme non sono indebitamente restrittive e consentono un accesso tempestivo agli archivi e alle relazioni della commissione;

h)

svolge altre funzioni e attività conformi alla presente convenzione, secondo quanto da essa stabilito;

i)

orienta il consiglio scientifico nell’identificazione dei compiti e delle priorità dei suoi lavori; e

j)

elabora idonee procedure in conformità del diritto internazionale per valutare l’adempimento degli obblighi che incombono alle parti contraenti ai sensi degli articoli X e XI.

6.   La commissione, in collaborazione con il consiglio scientifico:

a)

esamina periodicamente lo stato degli stock ittici e stabilisce gli interventi necessari per la loro conservazione e gestione;

b)

raccoglie, analizza e diffonde informazioni pertinenti;

c)

valuta l’impatto delle attività di pesca e di altre attività umane sulle risorse biologiche e sui loro ecosistemi;

d)

elabora orientamenti per l’esercizio di attività di pesca a fini scientifici; e

e)

elabora orientamenti per la raccolta, la presentazione, la verifica e l’utilizzo dei dati, nonché per l’accesso ai medesimi.

7.   La commissione può sottoporre al consiglio scientifico qualsiasi questione riguardante il fondamento scientifico delle decisioni che è chiamata a prendere in relazione alle risorse della pesca, all’impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche e alla tutela dell’ecosistema che le ospita.

8.   Nell’applicare i principi definiti all’articolo III, la commissione adotta, in relazione alla zona di regolamentazione:

a)

misure di conservazione e di gestione intese a conseguire l’obiettivo della presente convenzione;

b)

misure di conservazione e di gestione intese a ridurre al minimo l’impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche e sui loro ecosistemi;

c)

totali ammissibili di catture e/o livelli dello sforzo di pesca e stabilisce le modalità e l’entità della partecipazione alla pesca;

d)

misure per l’esercizio della pesca a fini scientifici secondo quanto previsto al paragrafo 6, lettera d);

e)

misure per la raccolta, la presentazione, la verifica e l’utilizzo dei dati e l’accesso ai dati medesimi secondo quanto previsto al paragrafo 6, lettera e); e

f)

misure volte a garantire che gli Stati di bandiera adempiano adeguatamente ai loro impegni.

9.   La commissione adotta misure intese a istituire idonei meccanismi di cooperazione ai fini dell’efficace monitoraggio, controllo, sorveglianza e applicazione delle misure di conservazione e di gestione da essa adottate, che comprendono:

a)

diritti reciproci di visita a bordo e di ispezione per le parti contraenti all’interno della zona di regolamentazione, nonché azioni giudiziarie e sanzioni contro lo Stato di bandiera sulla base delle prove raccolte nel corso delle suddette visite a bordo ed ispezioni;

b)

norme minime in materia di ispezione dei pescherecci ad opera delle parti contraenti nei porti in cui vengono sbarcate risorse della pesca o prodotti derivati da risorse della pesca provenienti dalla zona di regolamentazione;

c)

azioni di follow-up quali previste agli articoli X, XI e XII sulla base delle prove risultanti da tali ispezioni; e

d)

fatte salve le misure che una parte contraente può adottare al riguardo, misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

10.   La commissione può adottare misure in relazione agli aspetti contemplati ai paragrafi 8 e 9 per una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di una parte contraente, a condizione che lo Stato costiero in questione lo richieda ed esprima un voto favorevole sulla misura stessa.

11.

a)

Nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi del paragrafo 8 la commissione si adopera per garantire la compatibilità tra:

i)

le misure che si applicano a uno stock o a un gruppo di stock presenti sia nella zona di regolamentazione che in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato costiero o le misure che, a motivo delle interrelazioni tra le specie, potrebbero incidere su uno stock o su un gruppo di stock presenti, integralmente o parzialmente, in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato costiero; e

ii)

le misure adottate da uno Stato costiero per la gestione e conservazione di detto stock o gruppo di stock riguardo alle attività di pesca praticate nella zona soggetta alla sua giurisdizione nazionale.

b)

La commissione e lo Stato costiero interessato promuovono pertanto il coordinamento delle rispettive misure ed azioni. Ogni Stato costiero tiene informata la commissione delle iniziative da esso adottate ai fini del presente articolo.

12.   Le misure adottate dalla commissione per l’assegnazione delle possibilità di pesca nella zona di regolamentazione tengono conto degli interessi delle parti contraenti le cui navi hanno una tradizione di pesca in detta zona e degli interessi degli Stati costieri pertinenti. Nell’assegnare le possibilità di pesca nelle zone di Grand Bank e Flemish Cap, la commissione tiene in particolare considerazione la parte contraente le cui comunità costiere dipendono principalmente dalle attività di pesca praticate su stock associati a tali banchi di pesca e che hanno profuso notevoli sforzi per garantire la conservazione di tali stock attraverso un’azione a livello internazionale, segnatamente attraverso attività di sorveglianza e di ispezione delle attività di pesca internazionali esercitate su tali banchi nell’ambito di un regime internazionale di intervento congiunto.

13.   La commissione può elaborare procedure che consentano alle parti contraenti di adottare misure, ivi incluse misure non discriminatorie legate al commercio, nei confronti di qualsiasi Stato di bandiera o entità di pesca le cui navi praticano attività di pesca che pregiudicano l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione. L’applicazione di misure legate al commercio ad opera di una parte contraente è conforme ai suoi obblighi internazionali.

Articolo VII

Il consiglio scientifico

1.   Ogni parte contraente è membro del consiglio scientifico e può nominarvi i propri rappresentanti, che possono essere accompagnati nelle riunioni del consiglio da supplenti, esperti e consulenti.

2.   Il consiglio scientifico elegge un presidente e un vicepresidente per una durata di due anni. Il presidente e il vicepresidente possono essere rieletti, ma non possono esercitare lo stesso incarico per più di quattro anni consecutivi.

3.   Il presidente, di sua iniziativa, su richiesta di uno Stato costiero o su richiesta di una parte contraente sostenuta da un’altra parte contraente, può convocare una riunione straordinaria alla data e nel luogo da esso stabiliti.

4.   Il consiglio scientifico adotta e modifica, se necessario, le norme che disciplinano lo svolgimento delle sue riunioni e l’esercizio delle sue funzioni, compreso il regolamento interno.

5.   Il consiglio scientifico può istituire gli organi ausiliari che ritiene necessari per l’esercizio delle sue funzioni.

6.   Le decisioni concernenti l’elezione dei funzionari, l’adozione o la modifica dei regolamenti o altri aspetti attinenti all’organizzazione del lavoro sono adottate a maggioranza dei voti espressi da tutte le parti contraenti presenti e votanti in senso affermativo o negativo. Ciascuna parte contraente dispone di un voto. Non si può procedere a votazione se non si raggiunge il quorum di almeno due terzi delle parti contraenti.

7.   Il consiglio scientifico adotta norme che consentano ai rappresentanti di organizzazioni intergovernative, parti non contraenti e organizzazioni non governative, a seconda dei casi, di partecipare alle riunioni del consiglio in qualità di osservatori. Tali norme non sono indebitamente restrittive e consentono un accesso tempestivo agli archivi e alle relazioni del consiglio scientifico.

8.   Il consiglio scientifico, nel rispetto dell’obiettivo e dei principi della convenzione:

a)

costituisce una sede di consultazione e cooperazione tra le parti contraenti, per lo studio e lo scambio di informazioni e pareri scientifici sulle attività di pesca e sugli ecosistemi in cui sono praticate e per lo studio e la valutazione dello stato attuale e futuro delle risorse della pesca e dei fattori ambientali ed ecologici che incidono su di esse;

b)

promuove la cooperazione tra le parti contraenti in materia di ricerca scientifica, al fine di colmare le lacune delle conoscenze scientifiche;

c)

compila statistiche e archivi e li tiene aggiornati;

d)

pubblica o divulga relazioni, informazioni ed altro materiale sulle attività di pesca nella zona della convenzione e sugli ecosistemi in cui sono praticate; e

e)

fornisce alla commissione la consulenza scientifica da essa richiesta.

9.   Il consiglio scientifico può:

a)

fornire, di propria iniziativa, consulenze che possono aiutare la commissione nell’esercizio delle sue funzioni;

b)

collaborare con altri organismi pubblici o privati che perseguono obiettivi analoghi; e

c)

chiedere alle parti contraenti di fornire le informazioni statistiche o scientifiche di cui può necessitare nell’esercizio delle sue funzioni.

10.   Il consiglio scientifico fornisce pareri scientifici su qualsiasi questione portata alla sua attenzione:

a)

dalla commissione, con riguardo al fondamento scientifico della conservazione e della gestione delle risorse della pesca e dei loro ecosistemi all’interno della zona di regolamentazione, tenendo conto dei criteri di riferimento specificati dalla commissione in relazione alla questione; o

b)

da uno Stato costiero, con riguardo al fondamento scientifico della conservazione e della gestione delle risorse della pesca e dei loro ecosistemi all’interno di zone soggette alla giurisdizione di detto Stato costiero nella zona della convenzione.

11.   Lo Stato costiero, in consultazione con il consiglio scientifico, stabilisce i criteri di riferimento per l’esame delle questioni che intende portare all’attenzione del consiglio scientifico. Tali criteri di riferimento comprendono, in particolare:

a)

una descrizione delle attività di pesca e della zona da sottoporre ad esame;

b)

se vengono chieste stime o previsioni scientifiche, una descrizione di tutti i fattori e le ipotesi pertinenti da considerare; e

c)

se del caso, una descrizione degli obiettivi eventualmente perseguiti dallo Stato costiero e un’indicazione che specifichi se occorre fornire un parere specifico o una serie di opzioni.

12.   In linea di principio, i pareri del comitato scientifico sono espressi all’unanimità. Qualora non giunga a un parere unanime, il consiglio scientifico espone nella propria relazione tutti pareri formulati dai suoi membri.

13.   Tutte le relazioni elaborate dal consiglio scientifico sono pubblicate dal segretariato.

Articolo VIII

Il segretariato

1.   Il segretariato fornisce servizi alla commissione, al consiglio scientifico e ai rispettivi organi ausiliari, al fine di agevolarli nell’esercizio delle loro funzioni.

2.   Il responsabile amministrativo del segretariato è il segretario esecutivo.

3.   Gli impiegati del segretariato sono nominati dal segretario esecutivo in conformità dei regolamenti e delle procedure che la commissione può adottare, se del caso, in consultazione con il consiglio scientifico.

4.   Il segretario esecutivo, sotto la supervisione generale della commissione, ha pieni poteri per quanto riguarda la gestione degli impiegati del segretariato e le questioni riguardanti gli impiegati e svolge gli altri compiti e funzioni ad esso affidati dalla commissione.

Articolo IX

Bilancio

1.   Ogni parte contraente sostiene le spese di partecipazione della propria delegazione a tutte le riunioni convocate a norma della presente convenzione.

2.   La commissione fissa l’importo del contributo annuo di ciascuna parte contraente al bilancio annuale secondo le seguenti modalità:

a)

il 10 % del bilancio è diviso tra gli Stati costieri proporzionalmente alle catture nominali da essi effettuate nella zona della convenzione nell’anno conclusosi due anni prima dell’inizio dell’esercizio finanziario;

b)

il 30 % del bilancio è diviso in parti uguali tra tutte le parti contraenti;

c)

il 60 % del bilancio è diviso tra tutte le parti contraenti proporzionalmente alle catture nominali da esse effettuate nella zona della convenzione nell’anno conclusosi due anni prima dell’inizio dell’esercizio finanziario; e

d)

il contributo annuo di ciascuna parte contraente con una popolazione inferiore a 300 000 abitanti non può superare il 12 % del bilancio complessivo. Ove si applichi tale limitazione, la rimanente parte del bilancio viene divisa tra le altre parti contraenti in conformità delle lettere a), b) e c).

Per catture nominali sopra menzionate si intendono le catture dichiarate delle risorse della pesca specificate nei regolamenti finanziari adottati dalla commissione a norma dell’articolo VI, paragrafo 5, lettera a).

3.   Il segretario esecutivo notifica a ciascuna parte contraente l’importo del proprio contributo calcolato in conformità del paragrafo 2 e la parte contraente versa tale contributo all’Organizzazione quanto prima possibile dopo la notifica.

4.   I contributi sono pagati nella valuta del paese in cui ha sede l’Organizzazione.

5.   Almeno sessanta giorni prima della riunione annuale il segretario esecutivo sottopone a ciascuna parte contraente il progetto di bilancio annuale corredato di una tabella riepilogativa dei contributi.

6.   Una parte contraente che aderisca alla presente convenzione versa, per l’anno dell’adesione, un contributo proporzionale al numero di mesi interi rimanenti dell’anno in questione, calcolato a partire dalla data della sua adesione.

7.   Salvo diversa decisione della commissione, se una parte contraente non ha versato interamente il proprio contributo per due anni consecutivi, essa viene privata del diritto di voto e di obiezione fino a quando non abbia assolto i propri obblighi finanziari nei confronti dell’Organizzazione.

8.   Le operazioni finanziarie dell’Organizzazione sono sottoposte al controllo annuale di revisori esterni scelti dalla commissione.

Articolo X

Obblighi delle parti contraenti

1.   Ciascuna parte contraente:

a)

attua la presente convenzione, le misure di conservazione e di gestione e gli altri obblighi che ad essa incombono e presenta periodicamente alla commissione un resoconto delle misure adottate per attuare e rispettare tali misure e obblighi, specificando l’esito dei procedimenti di cui all’articolo XI, paragrafo 2, lettera e);

b)

coopera al conseguimento dell’obiettivo della presente convenzione;

c)

adotta tutte le disposizioni necessarie per garantire l’efficacia e l’effettiva applicazione delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione;

d)

raccoglie e scambia dati e conoscenze scientifiche, tecniche e statistiche sulle risorse biologiche e sui loro ecosistemi nella zona della convenzione, compresi dati esaustivi e particolareggiati sulle catture commerciali e sullo sforzo di pesca, e adotta opportune misure per verificare la precisione di tali dati;

e)

procede al prelievo di campioni biologici sulle catture commerciali;

f)

fornisce senza indugio alla commissione o al consiglio scientifico le informazioni da essi eventualmente richieste;

g)

fatta salva la giurisdizione dello Stato di bandiera, nella misura del possibile, adotta provvedimenti o coopera con altre parti contraenti al fine di garantire che i suoi soggetti nazionali e i pescherecci da questi posseduti o gestiti, che praticano attività di pesca, si conformino alle disposizioni della presente convenzione e alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione; e

h)

fatta salva la giurisdizione dello Stato di bandiera, nella misura del possibile, se dispongono di informazioni pertinenti effettua indagini tempestive ed esaustive e riferisce senza indugio in merito alle azioni da esse adottate in caso di presunta infrazione grave, commessa da suoi soggetti nazionali o da pescherecci battenti bandiera estera da questi posseduti o gestiti, alle disposizioni della presente convenzione o alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione.

2.   Ciascuna parte contraente che sia Stato costiero presenta periodicamente alla commissione un resoconto delle misure, anche di natura coercitiva, adottate ai fini della conservazione e della gestione degli stock transzonali presenti nelle acque soggette alla sua giurisdizione nella zona della convenzione.

Articolo XI

Obblighi degli Stati di bandiera

1.   Ciascuna parte contraente garantisce che i pescherecci abilitati a battere la sua bandiera:

a)

rispettino le disposizioni della presente convenzione e le misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione e che tali pescherecci non esercitino attività che possano pregiudicare l’efficacia di tali misure;

b)

non esercitino attività di pesca non autorizzate nelle zone soggette a giurisdizione nazionale nella zona della convenzione; e

c)

non esercitino attività di pesca nella zona di regolamentazione, a meno che non siano stati autorizzati in tal senso dalla parte contraente interessata.

2.   Ciascuna parte contraente:

a)

evita di autorizzare i pescherecci abilitati a battere la sua bandiera a praticare attività di pesca nella zona di regolamentazione, a meno che non sia in grado di esercitare con efficacia le responsabilità ad essa conferite nei confronti di tali pescherecci dalla presente convenzione e conformemente al diritto internazionale;

b)

tiene un registro dei pescherecci abilitati a battere la sua bandiera e autorizzati a prelevare risorse della pesca nella zona di regolamentazione e provvede affinché in tale registro siano inserite tutte le informazioni specificate dalla commissione;

c)

scambia le informazioni contenute nel registro di cui alla lettera b) in conformità delle procedure specificate dalla commissione;

d)

in conformità delle procedure adottate dalla commissione, svolge indagini tempestive ed esaustive e riferisce senza indugio in merito alle azioni da essa intraprese in caso di presunta infrazione da parte di una nave abilitata a battere la sua bandiera alle misure adottate dalla commissione; e

e)

a fronte di una presunta infrazione di cui alla lettera d), garantisce che siano adottate senza indugio idonee misure coercitive e siano avviati procedimenti amministrativi o giudiziari in conformità del proprio diritto interno.

3.   Le misure coercitive e le sanzioni applicate a norma del paragrafo 2, lettera e), sono sufficientemente rigorose per essere effettive nell’assicurare il rispetto delle disposizioni, scoraggiare ulteriori infrazioni e privare i trasgressori dei benefici economici derivanti dalle loro attività illegali.

Articolo XII

Obblighi degli Stati di approdo

1.   Le misure adottate a norma della presente convenzione da una parte contraente che sia Stato di approdo tengono pienamente conto dei diritti e dei doveri ad essa conferiti dal diritto internazionale al fine di promuovere l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione.

2.   Ogni parte contraente che sia Stato di approdo applica le misure relative alle ispezioni in porto adottate dalla commissione.

3.   Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica le sovranità di una parte contraente sui porti situati nel suo territorio.

Articolo XIII

Adozione delle decisioni della commissione

1.   In linea di principio, le decisioni della commissione sono adottate all’unanimità. Ai fini del presente articolo, si intende per “unanimità” l’assenza di obiezioni formali al momento dell’adozione della decisione.

2.   Se il presidente ritiene che siano stati esauriti tutti gli sforzi per raggiungere l’unanimità, le decisioni della commissione, salvo disposizione contraria, sono prese con una maggioranza di due terzi dei voti espressi da tutte le parti contraenti presenti e votanti in senso affermativo o negativo, a condizione che non si proceda a votazione se non si raggiunge il quorum di almeno due terzi delle parti contraenti. Ciascuna parte contraente dispone di un voto.

Articolo XIV

Attuazione delle decisioni della commissione

1.   Le misure adottate dalla commissione ai sensi dell’articolo VI, paragrafi 8 e 9, diventano vincolanti per ciascuna parte contraente in base alla seguente procedura:

a)

entro cinque giorni lavorativi dall’adozione, il segretario esecutivo trasmette la misura a ciascuna parte contraente, specificando la data di trasmissione ai fini del paragrafo 2; e

b)

fatto salvo il paragrafo 2, e salvo se diversamente specificato nella misura, questa diventa vincolante per ciascuna parte contraente sessanta giorni dopo la data di trasmissione.

2.   Se, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione quale specificata ai sensi del paragrafo 1, lettera a), una parte contraente presenta al segretario esecutivo un’obiezione a una misura, qualsiasi altra parte contraente può analogamente formulare un’obiezione prima della scadenza di un periodo supplementare di venti giorni o entro quindici giorni dalla data di trasmissione, specificata nella notifica alle parti contraenti, delle obiezioni eventualmente presentate durante detto periodo supplementare di venti giorni, secondo la scadenza più tardiva. La misura diventa allora vincolante per tutte le parti contraenti, salvo per quelle che hanno presentato un’obiezione. Tuttavia, se al termine di tale periodo o di tali periodi supplementari sono state presentate e mantenute obiezioni dalla maggioranza delle parti contraenti, la misura non diventa vincolante, a meno che alcune o tutte le parti contraenti non decidano tra loro di esserne vincolate ad una data convenuta.

3.   Ciascuna parte contraente che abbia formulato un’obiezione può ritirarla ad ogni momento e la misura diventa allora vincolante per tale parte contraente.

4.

a)

Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore di una misura, ciascuna parte contraente può in qualsiasi momento notificare al segretario esecutivo che non intende essere vincolata dalla misura e se tale notifica non è ritirata, la misura cessa di essere vincolante per tale parte contraente allo scadere del termine di un anno dalla data di ricevimento della notifica da parte del segretario esecutivo.

b)

Una misura che abbia cessato di essere vincolante per una parte contraente ai sensi della lettera a), cessa in qualsiasi momento di vincolare qualsiasi altra parte contraente a partire dalla data in cui il segretario esecutivo riceve da detta parte contraente la notifica dell’intenzione di non essere vincolata dalla misura.

5.   Ciascuna parte contraente che ha presentato un’obiezione a una misura a norma del paragrafo 2 o notificato la propria intenzione di non essere vincolata da una misura a norma del paragrafo 4 illustra contestualmente le motivazioni della sua decisione. Tali motivazioni specificano se la parte ritiene che la misura non sia compatibile con le disposizioni della presente convenzione o se, per la forma o il contenuto, essa costituisca una discriminazione ingiustificata nei suoi confronti. Le motivazioni includono altresì una dichiarazione sui provvedimenti che la parte intende adottare a seguito dell’obiezione o della notifica, ivi inclusa una descrizione delle misure alternative da essa previste o attuate ai fini della conservazione e della gestione delle risorse della pesca nel rispetto dell’obiettivo della presente convenzione.

6.   Il segretario esecutivo notifica senza indugio a ciascuna parte contraente:

a)

il ricevimento e il ritiro di ogni obiezione a norma dei paragrafi 2 e 3;

b)

la data alla quale ogni misura diventa vincolante a norma del paragrafo 1;

c)

il ricevimento di ogni notifica a norma del paragrafo 4; e

d)

le motivazioni e la descrizione delle misure alternative ricevute a norma del paragrafo 5.

7.   Ciascuna parte contraente che si avvale di una delle procedure di cui ai paragrafi 2, 4 o 5 può contestualmente sottoporre la questione all’esame di un gruppo di esperti ad hoc. L’allegato II si applica mutatis mutandis.

8.   Se la parte contraente non sottopone la questione all’esame di un gruppo di esperti ad hoc a norma del paragrafo 7, la commissione decide a maggioranza semplice, mediante votazione per posta, se rimettere all’esame di tale gruppo di esperti le motivazioni trasmesse dalla parte contraente a norma del paragrafo 5. Qualora la commissione decida di sottoporre la questione a tale gruppo, l’allegato II si applica mutatis mutandis.

9.   Se, a norma del paragrafo 8, la commissione decide di non sottoporre la questione all’esame di un gruppo di esperti ad hoc, qualsiasi parte contraente può chiedere che venga convocata una riunione della commissione al fine di riesaminare la misura da questa adottata e le motivazioni trasmesse a norma del paragrafo 5.

10.   Le motivazioni trasmesse a norma del paragrafo 5 e la misura a cui si riferiscono sono esaminate da un gruppo di esperti ad hoc costituito in conformità dei paragrafi 7 o 8, che formula raccomandazioni alla commissione specificando:

a)

se le motivazioni trasmesse dalla parte contraente a norma del paragrafo 5 sono fondate e, in caso affermativo, se la misura deve essere conseguentemente modificata o abrogata, o, se non ritiene sufficientemente fondate tali motivazioni, se la misura dovrebbe essere mantenuta; e

b)

se le misure alternative previste nelle motivazioni trasmesse dalla parte contraente ai sensi del paragrafo 5 sono conformi all’obiettivo della presente convenzione e se tutelano i diritti rispettivi di tutte le parti contraenti.

11.   Entro trenta giorni dalla conclusione dell’esame del gruppo di esperti ad hoc a norma del presente articolo, la commissione si riunisce per discutere le raccomandazioni da esso formulate.

12.   Una volta concluse le procedure previste ai paragrafi da 7 a 11, qualsiasi parte contraente può ricorrere alla procedura di composizione delle controversie di cui all’articolo XV.

Articolo XV

Composizione delle controversie

1.   Le parti contraenti cooperano per prevenire le controversie.

2.   Se tra due o più parti contraenti insorge una controversia concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione, comprese le motivazioni di cui all’articolo XIV, paragrafo 5, le misure adottate da una parte contraente a seguito di un’obiezione presentata a norma dell’articolo XIV, paragrafo 2, o di una notifica effettuata a norma dell’articolo XIV, paragrafo 4, tali parti contraenti, in prosieguo “parti contraenti in causa”, si adoperano per dirimere la controversia mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, composizione giudiziaria, ricorso ad un gruppo di esperti ad hoc o altri mezzi pacifici di loro scelta.

3.   Se una controversia riguarda l’interpretazione o l’applicazione di una misura adottata dalla commissione a norma dell’articolo VI, paragrafi 8 e 9, o questioni ad essa connesse, comprese le motivazioni di cui all’articolo XIV, paragrafo 5, le azioni intraprese da una parte contraente in causa a seguito di un’obiezione presentata a norma dell’articolo XIV, paragrafo 2, o di una notifica effettuata a norma dell’articolo XIV, paragrafo 4, le parti contraenti in causa possono sottoporre la controversia al giudizio non vincolante di un gruppo di esperti ad hoc in conformità dell’allegato II.

4.   Se una controversia è sottoposta all’esame di un gruppo di esperti ad hoc, questo conferisce quanto prima possibile con le parti contraenti in causa per giungere rapidamente a una soluzione. Il gruppo di esperti ad hoc presenta una relazione alle parti contraenti in causa e, per il tramite del segretario esecutivo, alle altre parti contraenti. La relazione contiene tutte le raccomandazioni che il gruppo di esperti ad hoc ritiene opportune per risolvere la controversia.

5.   Se accettano le raccomandazioni del gruppo di esperti ad hoc, le parti contraenti in causa, entro quattordici giorni dal ricevimento della relazione del gruppo di esperti, notificano alle altre parti contraenti, per il tramite del segretario esecutivo, i provvedimenti che intendono adottare al fine di applicare le raccomandazioni. Le raccomandazioni del gruppo di esperti ad hoc possono essere quindi sottoposte all’esame della commissione in conformità delle pertinenti procedure.

6.   In caso di mancata soluzione della controversia a seguito delle raccomandazioni del gruppo di esperti ad hoc, una qualsiasi delle parti contraenti in causa può sottoporre la controversia a procedure obbligatorie sfocianti in decisioni vincolanti in conformità della parte XV, sezione 2, della Convenzione del 1982 o della parte VIII dell’Accordo del 1995.

7.   Ove decidano di sottoporre la controversia all’esame di un gruppo di esperti ad hoc, le parti contraenti in causa possono contestualmente convenire di applicare a titolo provvisorio la misura adottata dalla commissione in attesa della presentazione della relazione del gruppo di esperti ad hoc, salvo qualora la controversia sia stata risolta con altri mezzi.

8.   Se le parti contraenti in causa non riescono ad accordarsi su nessuno dei mezzi pacifici di cui al paragrafo 2 per risolvere la controversia tra loro insorta o a pervenire in altro modo a una soluzione, su richiesta di una di esse la controversia è sottoposta a procedure obbligatorie sfocianti in una decisione vincolante in conformità della parte XV, sezione 2, della Convenzione del 1982 o della parte VIII dell’Accordo del 1995.

9.   In caso di ricorso a procedure obbligatorie sfocianti in decisioni vincolanti, le parti contraenti in causa, salvo se diversamente concordato, applicano a titolo provvisorio qualsiasi raccomandazione formulata dal gruppo di esperti ad hoc in conformità del paragrafo 4 o, se del caso, in conformità dell’articolo XIV, paragrafo 10. Esse continuano ad applicare le misure provvisorie o eventuali disposizioni di effetto equivalente da esse concordate fino a quando una corte o un tribunale competente a conoscere della controversia prescrive misure provvisorie o adotta una decisione, o fino alla scadenza della misura in questione.

10.   Le disposizioni in materia di notifica previste al paragrafo 5 si applicano, mutatis mutandis, in relazione alle misure provvisorie applicate in conformità del paragrafo 7 o prescritte in conformità del paragrafo 9, o a qualsiasi decisione di una corte o di un tribunale adito.

11.   La corte, il tribunale o il gruppo di esperti ad hoc cui è stata sottoposta una controversia ai sensi del presente articolo applica le pertinenti disposizioni della presente convenzione, della Convenzione del 1982 e dell’Accordo del 1995, nonché le norme generalmente accettate per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche e altre norme di diritto internazionale che non siano incompatibili con la presente convenzione, ai fini del conseguimento dell’obiettivo della presente convenzione.

12.   Nessuna disposizione della presente convenzione può essere invocata o interpretata in modo da impedire a una parte contraente in causa, in qualità di Stato parte della Convenzione del 1982, di sottoporre una controversia a procedure obbligatorie sfocianti in decisioni vincolanti nei confronti di un altro Stato parte in conformità della parte XV, sezione 2, della Convenzione del 1982, o, in qualità di Stato parte dell’Accordo del 1995, di sottoporre la controversia a procedure obbligatorie sfocianti in decisioni vincolanti nei confronti di un altro Stato parte in conformità dell’articolo 30 dell’Accordo del 1995.

Articolo XVI

Cooperazione con parti non contraenti

1.   Se una nave autorizzata a battere bandiera di una parte non contraente svolge attività di pesca nella zona di regolamentazione, la commissione invita lo Stato di bandiera a collaborare pienamente con l’Organizzazione diventando parte contraente o accettando di applicare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione.

2.   Le parti contraenti:

a)

si scambiano informazioni sulle attività di pesca praticate nella zona di regolamentazione da navi autorizzate a battere bandiera di parti non contraenti o su eventuali azioni da esse intraprese a seguito di tali attività;

b)

adottano misure conformi alla presente convenzione e al diritto internazionale al fine di scoraggiare le attività di pesca, esercitate da navi autorizzate a battere bandiera di parti non contraenti, che pregiudichino l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione;

c)

informano le parti non contraenti della presente convenzione di qualsiasi attività di pesca, praticata da loro soggetti nazionali o da navi autorizzate a battere la loro bandiera, che pregiudichi l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione; e

d)

cercano di cooperare con altre parti non contraenti che risultino avere importato, esportato o riesportato prodotti della pesca ottenuti da attività di pesca praticate nella zona della convenzione.

Articolo XVII

Cooperazione con altre organizzazioni

L’Organizzazione:

a)

collabora, se del caso, su questioni di interesse reciproco con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, con altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite e altri organismi competenti;

b)

cerca di sviluppare relazioni di collaborazione, e può concludere accordi in questo senso, con organizzazioni intergovernative che possono contribuire al suo lavoro e sono competenti per garantire la conservazione a lungo termine e l’uso sostenibile delle risorse biologiche e dei loro ecosistemi. Essa può invitare tali organizzazioni ad inviare osservatori alle sue riunioni o a quelle dei suoi organi ausiliari e può chiedere di partecipare, se del caso, alle riunioni di tali organizzazioni; e

c)

collabora con altre organizzazioni regionali competenti di gestione della pesca e tiene conto delle misure di conservazione e di gestione da esse adottate.

Articolo XVIII

Riesame

La commissione riesamina e valuta periodicamente l’adeguatezza delle disposizioni della presente convenzione e, se necessario, presenta proposte intese a rafforzarne il contenuto e i metodi di attuazione, al fine di risolvere i problemi che pregiudicano il conseguimento dell’obiettivo della presente convenzione.

Articolo XIX

Allegati

Gli allegati formano parte integrante della presente convenzione e, salvo espressa disposizione contraria, qualsiasi riferimento alla convenzione include il riferimento agli allegati.

Articolo XX

Buona fede e abuso di diritto

Le parti contraenti adempiono in buona fede agli obblighi assunti a norma della presente convenzione ed esercitano i diritti da essa riconosciuti in modo tale da non costituire abuso di diritto.

Articolo XXI

Relazione con altri accordi

1.   La presente convenzione non modifica i diritti e gli obblighi delle parti contraenti derivanti da altri accordi con essa compatibili e che non inficino il godimento dei diritti di altre parti contraenti o l’adempimento degli obblighi ad esse incombenti in virtù della presente convenzione.

2.   Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica i diritti, la giurisdizione e i doveri delle parti contraenti in virtù della Convenzione del 1982 e dell’Accordo del 1995. La presente convenzione è interpretata e applicata nell’ambito e secondo modalità compatibili con la Convenzione del 1982 e l’Accordo del 1995.

Articolo XXII

Modifiche della convenzione

1.   Ogni parte contraente può proporre modifiche della presente convenzione, che sono esaminate e trattate dalla commissione nel corso della sua riunione annuale o di una riunione straordinaria. Le proposte di modifica sono trasmesse al segretario esecutivo almeno novanta giorni prima della riunione in cui devono essere presentate per esame e il segretario esecutivo le trasmette senza indugio a ciascuna parte contraente.

2.   Le proposte di modifica sono adottate con una maggioranza di tre quarti dei voti di tutte le parti contraenti. Il testo di ogni modifica così adottata è trasmesso dal depositario a ciascuna parte contraente.

3.   Una modifica prende effetto per tutte le parti contraenti centoventi giorni dopo la data di trasmissione specificata nella notifica con cui il depositario comunica di aver ricevuto la notifica scritta di approvazione della modifica di tre quarti di tutte le parti contraenti, salvo se un’altra parte contraente notifica al depositario la propria obiezione alla modifica entro novanta giorni dalla data di trasmissione specificata nella notifica di ricevimento effettuata dal depositario, nel qual caso la modifica non prende effetto per nessuna parte contraente. La parte contraente che abbia presentato un’obiezione a una modifica può ritirarla in qualsiasi momento. Se tutte le obiezioni a una modifica approvata da tre quarti di tutte le parti contraenti vengono ritirate, la modifica prende effetto per tutte le parti contraenti centoventi giorni dopo la data di trasmissione specificata nella notifica con cui il depositario comunica di aver ricevuto l’ultima comunicazione di ritiro.

4.   Le modifiche adottate in conformità del paragrafo 2 si considerano approvate dalle parti che diventino parti contraenti della convenzione successivamente all’adozione di tali modifiche.

5.   Il depositario notifica senza indugio a tutte le parti contraenti il ricevimento delle notifiche di approvazione delle modifiche, il ricevimento delle notifiche relative ad obiezioni o al ritiro di obiezioni e l’entrata in vigore delle modifiche.

6.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, la commissione, con una maggioranza di due terzi dei voti di tutte le parti contraenti, può:

a)

se lo ritiene necessario a fini di gestione e tenendo conto del parere del consiglio scientifico, dividere la zona di regolamentazione in sottozone, divisioni e sottodivisioni scientifiche e statistiche, a seconda dei casi. I confini di tali sottozone, divisioni e sottodivisioni sono indicati nell’allegato I;

b)

su richiesta del consiglio scientifico, se lo ritiene necessario a fini di gestione o a fini scientifici o statistici, modificare i confini delle sottozone, divisioni e sottodivisioni scientifiche e statistiche indicati nell’allegato I, a condizione che ciascuno degli Stati costieri interessati approvi tale misura.»

Articolo 4

L’articolo XXII diventa l’articolo XXIII.

Articolo 5

L’articolo XXIII è soppresso.

Articolo 6

Gli articoli XXIV e XXV sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

«Articolo XXIV

Denuncia

1.   Una parte contraente può denunciare la presente convenzione mediante notifica scritta trasmessa al depositario entro il 30 giugno di ogni anno. La denuncia prende effetto il 31 dicembre dello stesso anno. Il depositario ne dà immediata notifica a tutte le altre parti contraenti.

2.   Ciascuna altra parte contraente può allora denunciare la convenzione, con effetto al 31 dicembre dello stesso anno, mediante notifica scritta trasmessa al depositario entro trenta giorni dalla notifica a norma del paragrafo 1. Il depositario ne dà immediata notifica a tutte le altre parti contraenti.

Articolo XXV

Registrazione

1.   L’originale della presente convenzione è depositato presso il governo del Canada, che ne trasmette copie autenticate a tutti i firmatari e a tutte le parti contraenti.

2.   Il depositario registra la presente convenzione e tutte le eventuali modifiche presso il segretariato delle Nazioni Unite.»

Articolo 7

Gli allegati I e II sono soppressi.

Articolo 8

L’allegato III è soppresso e sostituito dai due allegati seguenti:

«

Allegato I della Convenzione

Sottozone, divisioni e sottodivisioni scientifiche e statistiche

Le sottozone, divisioni e sottodivisioni scientifiche e statistiche di cui all’articolo IV della presente convenzione sono così definite:

1.a)   Sottozona 0

La parte della zona della convenzione delimitata a sud da una linea che si estende in direzione est da un punto situato a 61° 00′ N 65° 00′ O fino a un punto situato a 61° 00′ N 59° 00′ O; da lì in direzione sud-est lungo una curva lossodromica fino a un punto situato a 60° 12′ N 57° 13′ O; da lì delimitata ad est da una serie di linee geodetiche che congiungono i seguenti punti:

Punto n.

Latitudine

Longitudine

1

60° 12,0′

57° 13,0′

2

61° 00,0′

57° 13,1′

3

62° 00,5′

57° 21,1′

4

62° 02,3′

57° 21,8′

5

62° 03,5′

57° 22,2′

6

62° 11,5′

57° 25,4′

7

62° 47,2′

57° 41,0′

8

63° 22,8′

57° 57,4′

9

63° 28,6′

57° 59,7′

10

63° 35,0′

58° 02,0′

11

63° 37,2′

58° 01,2′

12

63° 44,1′

57° 58,8′

13

63° 50,1′

57° 57,2′

14

63° 52,6′

57° 56,6′

15

63° 57,4′

57° 53,5′

16

64° 04,3′

57° 49,1′

17

64° 12,2′

57° 48,2′

18

65° 06,0′

57° 44,1′

19

65° 08,9′

57° 43,9′

20

65° 11,6′

57° 44,4′

21

65° 14,5′

57° 45,1′

22

65° 18,1′

57° 45,8′

23

65° 23,3′

57° 44,9′

24

65° 34,8′

57° 42,3′

25

65° 37,7′

57° 41,9′

26

65° 50,9′

57° 40,7′

27

65° 51,7′

57° 40,6′

28

65° 57,6′

57° 40,1′

29

66° 03,5′

57° 39,6′

30

66° 12,9′

57° 38,2′

31

66° 18,8′

57° 37,8′

32

66° 24,6′

57° 37,8′

33

66° 30,3′

57° 38,3′

34

66° 36,1′

57° 39,2′

35

66° 37,9′

57° 39,6′

36

66° 41,8′

57° 40,6′

37

66° 49,5′

57° 43,0′

38

67° 21,6′

57° 52,7′

39

67° 27,3′

57° 54,9′

40

67° 28,3′

57° 55,3′

41

67° 29,1′

57° 56,1′

42

67° 30,7′

57° 57,8′

43

67° 35,3′

58° 02,2′

44

67° 39,7′

58° 06,2′

45

67° 44,2′

58° 09,9′

46

67° 56,9′

58° 19,8′

47

68° 01,8′

58° 23,3′

48

68° 04,3′

58° 25,0′

49

68° 06,8′

58° 26,7′

50

68° 07,5′

58° 27,2′

51

68° 16,1′

58° 34,1′

52

68° 21,7′

58° 39,0′

53

68° 25,3′

58° 42,4′

54

68° 32,9′

59° 01,8′

55

68° 34,0′

59° 04,6′

56

68° 37,9′

59° 14,3′

57

68° 38,0′

59° 14,6′

58

68° 56,8′

60° 02,4′

59

69° 00,8′

60° 09,0′

60

69° 06,8′

60° 18,5′

61

69° 10,3′

60° 23,8′

62

69° 12,8′

60° 27,5′

63

69° 29,4′

60° 51,6′

64

69° 49,8′

60° 58,2′

65

69° 55,3′

60° 59,6′

66

69° 55,8′

61° 00,0′

67

70° 01,6′

61° 04,2′

68

70° 07,5′

61° 08,1′

69

70° 08,8′

61° 08,8′

70

70° 13,4′

61° 10,6′

71

70° 33,1′

61° 17,4′

72

70° 35,6′

61° 20,6′

73

70° 48,2′

61° 37,9′

74

70° 51,8′

61° 42,7′

75

71° 12,1′

62° 09,1′

76

71° 18,9′

62° 17,5′

77

71° 25,9′

62° 25,5′

78

71° 29,4′

62° 29,3′

79

71° 31,8′

62° 32,0′

80

71° 32,9′

62° 33,5′

81

71° 44,7′

62° 49,6′

82

71° 47,3′

62° 53,1′

83

71° 52,9′

63° 03,9′

84

72° 01,7′

63° 21,1′

85

72° 06,4′

63° 30,9′

86

72° 11,0′

63° 41,0′

87

72° 24,8′

64° 13,2′

88

72° 30,5′

64° 26,1′

89

72° 36,3′

64° 38,8′

90

72° 43,7′

64° 54,3′

91

72° 45,7′

64° 58,4′

92

72° 47,7′

65° 00,9′

93

72° 50,8′

65° 07,6′

94

73° 18,5′

66° 08,3′

95

73° 25,9′

66° 25,3′

96

73° 31,1′

67° 15,1′

97

73° 36,5′

68° 05,5′

98

73° 37,9′

68° 12,3′

99

73° 41,7′

68° 29,4′

100

73° 46,1′

68° 48,5′

101

73° 46,7′

68° 51,1′

102

73° 52,3′

69° 11,3′

103

73° 57,6′

69° 31,5′

104

74° 02,2′

69° 50,3′

105

74° 02,6′

69° 52,0′

106

74° 06,1′

70° 06,6′

107

74° 07,5′

70° 12,5′

108

74° 10,0′

70° 23,1′

109

74° 12,5′

70° 33,7′

110

74° 24,0′

71° 25,7′

111

74° 28,6′

71° 45,8′

112

74° 44,2′

72° 53,0′

113

74° 50,6′

73° 02,8′

114

75° 00,0′

73° 16,3′

115

75° 05′

73° 30′

da qui in direzione nord fino al parallelo 78° 10′ di latitudine nord; e delimitata ad ovest da una linea che parte da un punto situato a 61° 00′ N 65° 00′ O e si estende in direzione nord-ovest lungo una curva lossodromica fino alla costa dell’isola di Baffin a East Bluff (61° 55′ N 66° 20′ O); da lì in direzione nord lungo la costa dell’isola di Baffin, dell’isola di Bylot, dell’isola di Devon e dell’isola di Ellesmere e lungo il meridiano 80° di longitudine ovest nelle acque situate tra queste isole, fino a 78° 10′ N; e delimitata a nord dal parallelo 78° 10′ di latitudine nord.

1.b)   La sottozona 0 comprende due divisioni:

 

Divisione 0-A

La parte della sottozona situata a nord del parallelo 66° 15′ di latitudine nord;

 

Divisione 0-B

La parte della sottozona situata a sud del parallelo 66° 15′ di latitudine nord.

2.a)   Sottozona 1

La parte della zona della Convenzione situata ad est della sottozona 0 e a nord ed est di una curva lossodromica che unisce un punto situato a 60° 12′ N e 57° 13′ O a un punto situato a 52° 15′ N e 42° 00′ O.

2.b)   La sottozona 1 comprende sei divisioni:

 

Divisione 1A

La parte della sottozona situata a nord del parallelo 68° 50′ di latitudine nord (Qasigiannguit);

 

Divisione 1B

La parte della sottozona compresa tra il parallelo 66° 15′ di latitudine nord (circa 5 miglia nautiche a nord di Umanarsugssuak) e il parallelo 68° 50′ di latitudine nord (Qasigiannguit);

 

Divisione 1C

La parte della sottozona compresa tra il parallelo 64° 15′ di latitudine nord (circa 4 miglia nautiche a nord di Nuuk) e il parallelo 66° 15′ di latitudine nord (circa 5 miglia nautiche a nord di Umanarsugssuak);

 

Divisione 1D

La parte della sottozona compresa tra il parallelo 62° 30′ di latitudine nord (ghiacciaio di Paamiut) e il parallelo 64° 15′ di latitudine nord (circa 4 miglia nautiche a nord di Nuuk);

 

Divisione 1E

La parte della sottozona compresa tra il parallelo 60° 45′ N di latitudine nord (Cape Desolation) e il parallelo 62° 30′ di latitudine nord (ghiacciaio di Paamiut);

 

Divisione 1F

La parte della sottozona situata a sud del parallelo 60° 45′ di latitudine nord (Cape Desolation).

3.a)   Sottozona 2

La parte della zona della convenzione situata ad est del meridiano 64° 30′ di longitudine ovest nella regione dello stretto di Hudson, a sud della sottozona 0, a sud e a ovest della sottozona 1 e a nord del parallelo 52° 15′ di latitudine nord.

3.b)   La sottozona 2 comprende tre divisioni:

 

Divisione 2G

La parte della sottozona situata a nord del parallelo 57° 40′ di latitudine nord (Cape Mugford);

 

Divisione 2H

La parte della sottozona compresa tra il parallelo 55° 20′ di latitudine nord (Hopedale) e il parallelo 57° 40′ di latitudine nord (Cape Mugford);

 

Divisione 2J

La parte della sottozona situata a sud del parallelo 55° 20′ di latitudine nord (Hopedale).

4.a)   Sottozona 3

La parte della zona della convenzione situata a sud del parallelo 52° 15′ di latitudine nord e ad est di una linea che si estende in direzione nord da Cape Bauld, sulla costa settentrionale di Terranova, fino a 52° 15′ di latitudine nord; a nord del parallelo 39° 00′ di latitudine nord e ad est e a nord di una curva lossodromica che parte da 39° 00′ N 50° 00′ O e prosegue verso nord-ovest passando attraverso un punto situato a 43° 30′ N 55° 00′ O in direzione di un punto situato a 47° 50′ N 60° 00′ O, fino ad intersecare una linea retta che collega Cape Ray, 47° 37,0′ N 59° 18,0′ O sulla costa di Terranova, a Cape North, 47° 02,0′ N 60° 25,0′ O sull’isola di Cape Breton; da lì in direzione nord-est lungo la linea suddetta fino a Cape Ray, 47° 37,0′ N 59° 18,0′ O.

4.b)   La sottozona 3 comprende sei divisioni:

 

Divisione 3K

La parte della sottozona situata a nord del parallelo 49° 15′ di latitudine nord (Cape Freels, Terranova);

 

Divisione 3L

La parte della sottozona compresa tra la costa di Terranova, da Cape Freels fino a Cape St. Mary, ed una linea così tracciata: parte da Cape Freels, prosegue verso est fino al meridiano 46° 30′ di longitudine ovest, quindi verso sud fino al parallelo 46° 00′ di latitudine nord, poi verso ovest fino al meridiano 54° 30′ di longitudine ovest e di là segue una curva lossodromica fino a Cape St. Mary, Terranova;

 

Divisione 3M

La parte della sottozona situata a sud del parallelo 49° 15′ di latitudine nord e ad est del meridiano 46° 30′ di longitudine ovest;

 

Divisione 3N

La parte della sottozona situata a sud del parallelo 46° 00′ di latitudine nord e tra i meridiani 46° 30′ e 51° 00′ di longitudine ovest;

 

Divisione 3O

La parte della sottozona situata a sud del parallelo 46° 00′ di latitudine nord e tra i meridiani 51° 00′ e 54° 30′ di longitudine ovest;

 

Divisione 3P

La parte della sottozona situata a sud della costa di Terranova e a ovest di una linea che va da Cape St. Mary, Terranova, fino ad un punto situato a 46° 00′ N 54° 30′ O, da lì prosegue diritta verso sud fino al limite della sottozona;

La divisione 3P comprende due sottodivisioni:

 

3Pn — Sottodivisione nord-occidentale — La parte della sottodivisione 3P situata a nord-ovest di una linea che va da 47° 30,7′ N 57° 43,2′ O, Terranova, approssimativamente a sud-ovest di un punto situato a 46° 50,7′ N e 58° 49,0′ O;

 

3Ps — Sottodivisione sud-orientale — La parte della divisione 3P situata a sud-est della linea tracciata per la sottodivisione 3Pn.

5.a)   Sottozona 4

La parte della zona della convenzione situata a nord del parallelo 39° 00′ di latitudine nord, a ovest della sottozona 3 e ad est di una linea così tracciata:

parte dall’estremità del confine internazionale tra gli Stati Uniti d’America e il Canada nel Canale Grand Manan, in un punto situato a 44° 46′ 35,346′′ N 66° 54′ 11,253′′ O; prosegue diritta verso sud fino al parallelo 43° 50′ di latitudine nord; quindi in direzione ovest fino al meridiano 67° 24′ 27,24′′ di longitudine ovest; prosegue quindi lungo una linea geodetica in direzione sud-ovest fino a un punto situato a 42° 53′ 14′′ N 67° 44′ 35′′ O; da lì lungo una linea geodetica in direzione sud-est fino a un punto situato a 42° 31′ 08′′ N 67° 28′ 05′′ O; da lì lungo una linea geodetica fino a un punto situato a 42° 20′ N 67° 18′ 13,15′′ O;

prosegue diritta verso est fino a un punto situato a 66° 00′ O; da lì segue una curva lossodromica in direzione sud-est fino a un punto situato a 42° 00′ N 65° 40′ O, quindi prosegue diritta verso sud fino al parallelo 39° 00′ di latitudine nord.

5.b)   La sottozona 4 comprende sei divisioni:

 

Divisione 4R

La parte della sottozona situata tra la costa di Terranova, da Cape Bauld a Cape Ray, e una linea così tracciata: parte da Cape Bauld, sale diritta verso nord fino al parallelo 52° 15′ di latitudine nord, da lì prosegue in direzione ovest fino alla costa del Labrador, percorrendola fino all’estremità del confine tra il Labrador e il Quebec; quindi segue una curva lossodromica in direzione sud-ovest fino a un punto situato a 49° 25′ N 60° 00′ O, poi scende verso sud fino a un punto situato a 47° 50′ N 60° 00′ O, per proseguire lungo una curva lossodromica in direzione sud-est fino al punto in cui il confine della sottozona 3 interseca la retta che unisce Cape North, Nuova Scozia, a Cape Ray, Terranova, e da lì fino a Cape Ray, Terranova;

 

Divisione 4S

La parte della sottozona situata tra la costa meridionale del Quebec, dall’estremità del confine tra il Labrador e il Quebec fino a Pte. des Monts, e una linea così tracciata: parte da Pte. des Monts, prosegue diritta verso est fino a un punto situato a 49° 25′ N 64° 40′ O, quindi lungo una curva lossodromica in direzione est-sud-est fino a un punto situato a 47° 50′ N 60° 00′ O, da lì sale verso nord fino a un punto situato a 49° 25′ N 60° 00′ O e prosegue lungo una curva lossodromica in direzione nord-est fino all’estremità del confine tra il Labrador e il Quebec;

 

Divisione 4T

La parte della sottozona compresa tra le coste della Nuova Scozia, del New Brunswick e del Quebec, da Cape North a Pte. des Monts, e una linea così tracciata: parte da Pte. des Monts, prosegue diritta verso est fino a un punto situato a 49° 25′ N 64° 40′ O, quindi lungo una curva lossodromica in direzione sud-est fino a un punto situato a 47° 50′ N 60° 00′ O e da lì lungo una curva lossodromica in direzione sud fino a Cape North, Nuova Scozia;

 

Divisione 4V

La parte della sottozona compresa tra la costa della Nuova Scozia, tra Cape North e Fourchu, e una linea così tracciata: parte da Fourchu, prosegue lungo una curva lossodromica in direzione est fino a un punto situato a 45° 40′ N 60° 00′ O, quindi scende diritta verso sud lungo il meridiano 60° 00′ di longitudine ovest fino al parallelo 44° 10′ di latitudine nord, poi prosegue verso est fino al meridiano 59° 00′ di longitudine ovest, quindi scende diritta verso sud fino al parallelo 39° 00′ di latitudine nord per proseguire verso est fino al punto in cui il confine tra le sottozone 3 e 4 interseca il parallelo 39° 00′ di latitudine nord; da lì prosegue lungo il confine tra le sottozone 3 e 4 e il suo prolungamento in direzione nord-ovest fino a un punto situato a 47° 50′ N 60° 00′ O, per poi seguire una curva lossodromica in direzione sud fino a Cape North, Nuova Scozia;

La divisione 4V comprende due sottodivisioni:

 

4Vn — Sottodivisione settentrionale — La parte della divisione 4V situata a nord del parallelo 45° 40′ di latitudine nord;

 

4Vs — Sottodivisione meridionale — La parte della divisione 4V situata a sud del parallelo 45° 40′ di latitudine nord.

 

Divisione 4 W

La parte della sottozona compresa tra la costa della Nuova Scozia, da Halifax a Fourchu, e una linea così tracciata: parte da Fourchu, prosegue lungo una curva lossodromica in direzione est fino a un punto situato a 45° 40′ N 60° 00′ O, da lì scende diritta verso sud lungo il meridiano 60° 00′ di longitudine ovest fino al parallelo 44° 10′ di latitudine nord, poi prosegue verso est fino al meridiano 59° 00′ di longitudine ovest, quindi scende diritta verso sud fino al parallelo 39° 00′ di latitudine nord, dove prosegue verso ovest fino al meridiano 63° 20′ di longitudine ovest, da lì risale verso nord fino a un punto di tale meridiano situato a 44° 20′ di latitudine nord, per poi seguire una curva lossodromica in direzione nord-ovest fino ad Halifax, Nuova Scozia.

 

Divisione 4X

La parte della sottozona compresa tra il confine occidentale della sottozona 4 e le coste del New Brunswick e della Nuova Scozia, dall’estremità del confine tra il New Brunswick e il Maine fino a Halifax, e una linea così tracciata: parte da Halifax, quindi prosegue lungo una curva lossodromica in direzione sud-est fino a un punto situato a 44° 20′ N 63° 20′ O; da lì scende diritta verso sud fino al parallelo 39° 00′ di latitudine nord, quindi prosegue verso ovest fino al meridiano 65° 40′ di longitudine ovest.

6.a)   Sottozona 5

La parte della zona della convenzione situata a ovest del confine occidentale della sottozona 4, a nord del parallelo 39° 00′ di latitudine nord e ad est del meridiano 71° 40′ di longitudine ovest.

6.b)   La sottozona 5 comprende due divisioni:

 

Divisione 5Y

La parte della sottozona compresa tra le coste del Maine, del New Hampshire e del Massachusetts, dalla frontiera tra il Maine e il New Brunswick fino a 70° 00′ O a Cape Cod (situato approssimativamente a 42° N) e una linea così tracciata: parte da un punto di Cape Cod situato a 70° O (approssimativamente a 42° N), sale diritta verso nord fino a 42° 20′ N, quindi prosegue verso est fino a 67° 18′ 13,15′′ O, al confine tra le sottozone 4 e 5, lungo il quale prosegue fino alla frontiera tra il Canada e gli Stati Uniti;

 

Divisione 5Z

La parte della sottozona situata a sud e ad est della divisione 5Y.

La divisione 5Z comprende due sottodivisioni: una sottodivisione orientale e una sottodivisione occidentale, così definite:

 

5Ze — Sottodivisione orientale — La parte della divisione 5Z situata ad est del meridiano 70° 00′ di longitudine ovest;

 

5Zw — Sottodivisione occidentale — La parte della divisione 5Z situata ad ovest del meridiano 70° 00′ di longitudine ovest.

7.a)   Sottozona 6

La parte della zona della convenzione delimitata da una linea che parte da un punto della costa di Rhode Island situato a 71° 40′ O, scende diritta verso sud fino a 39° 00′ N, prosegue verso est fino a 42° 00′ O, ridiscende verso sud fino a 35° 00′ N, prosegue verso ovest fino alla costa dell’America settentrionale e di là sale verso nord lungo tale costa fino al punto della costa di Rhode Island situato a 71° 40′ O.

7.b)   La sottozona 6 comprende otto divisioni:

 

Divisione 6A

La parte della sottozona situata a nord del parallelo 39° 00′ di latitudine nord e ad ovest della sottozona 5;

 

Divisione 6B

La parte della sottozona situata a ovest di 70° 00′ O, a sud del parallelo 39° 00′ di latitudine nord e a nord e ad ovest di una linea che segue in direzione ovest il parallelo 37° 00′ di latitudine nord fino a 76° 00′ O e di là scende diritta verso sud fino a Cape Henry, Virginia;

 

Divisione 6C

La parte della sottozona situata ad ovest di 70° 00′ O e a sud della divisione 6B;

 

Divisione 6D

La parte della sottozona situata ad est delle divisioni 6B e 6C e ad ovest di 65° 00′ O;

 

Divisione 6E

La parte della sottozona situata ad est della divisione 6D e ad ovest di 60° 00′ O;

 

Divisione 6F

La parte della sottozona situata ad est della divisione 6E e ad ovest di 55° 00′ O;

 

Divisione 6G

La parte della sottozona situata ad est della divisione 6F e ad ovest di 50° 00′ O;

 

Divisione 6H

La parte della sottozona situata ad est della divisione 6G e ad ovest di 42° 00′ O.

Allegato II della Convenzione

Norme applicabili alla procedura del gruppo di esperti ad hoc ai sensi dell’articolo XV

1.

Il segretario esecutivo elabora e mantiene aggiornato un elenco di esperti che accettino e siano in grado di fungere da membri del gruppo di esperti. Ciascuna parte contraente ha la facoltà di designare un massimo di cinque esperti di comprovata competenza per quanto riguarda gli aspetti giuridici, scientifici o tecnici delle attività di pesca regolamentate dalla convenzione. La parte contraente designante fornisce pertinenti informazioni riguardo alle qualifiche e all’esperienza di ciascuno dei membri del gruppo di esperti da essa designati.

2.

Le parti contraenti in causa notificano al segretario esecutivo la loro intenzione di sottoporre una controversia all’esame di un gruppo di esperti ad hoc. La notifica è accompagnata da una descrizione esaustiva dell’oggetto della controversia e delle motivazioni presentate da ciascuna parte. Il segretario esecutivo trasmette senza indugio copia della notifica a tutte le parti contraenti.

3.

Se un’altra parte contraente intende diventare parte in causa, essa può partecipare alla costituzione del gruppo di esperti ad hoc, salvo se le parti originariamente coinvolte nella controversia vi si oppongano. La parte contraente che intenda diventare parte in causa notifica la propria intenzione entro quindici giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2.

4.

Trascorsi trenta giorni dalla notifica di cui al paragrafo 2, ed entro quarantacinque giorni dalla medesima, le parti contraenti in causa notificano al segretario esecutivo la costituzione del gruppo di esperti ad hoc, specificando i nominativi dei membri e il calendario di lavoro del gruppo di esperti. Salvo diverso accordo delle parti, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

il gruppo di esperti ad hoc è composto da tre membri;

b)

le parti contraenti in causa nominano un membro ciascuna e designano il terzo membro di comune accordo;

c)

il terzo membro presiede il gruppo di esperti ad hoc;

d)

il terzo membro del gruppo di esperti non è cittadino di una delle parti contraenti in causa e ha nazionalità diversa dagli altri due membri; e

e)

in caso di controversia tra più di due parti contraenti, le parti contraenti in causa che difendono lo stesso interesse designano congiuntamente un membro del gruppo di esperti. Se le parti in causa non giungono a un accordo riguardo alla nomina del terzo membro del gruppo di esperti, questo è designato dal presidente del Tribunale internazionale per il diritto del mare, salvo nel caso in cui le parti contraenti in causa convengano che la nomina sia effettuata da un altro soggetto o da uno Stato terzo.

Il segretario esecutivo trasmette senza indugio copia della notifica a tutte le parti contraenti.

5.

Ciascuna parte contraente che non sia parte in causa può assistere alle sessioni del gruppo di esperti ad hoc, presentare osservazioni scritte e orali al gruppo di esperti e ricevere le osservazioni di ciascuna parte in causa.

6.

Su richiesta di una parte contraente in causa o di propria iniziativa, il gruppo di esperti ad hoc può chiedere informazioni e consulenza tecnica a qualsiasi persona o organismo che ritenga idonei, previo assenso delle parti in causa.

7.

Salvo se diversamente concordato dalle parti contraenti in causa, il gruppo di esperti ad hoc presenta, entro 90 giorni dalla sua costituzione, la relazione e le raccomandazioni di cui all’articolo XV, paragrafo 4, della convenzione. La relazione e le raccomandazioni del gruppo di esperti si riferiscono esclusivamente all’oggetto della controversia ed esplicitano le motivazioni su cui sono basate. La relazione e le raccomandazioni sono comunicati senza indugio a tutte le parti contraenti per il tramite del segretario esecutivo.

8.

Il gruppo di esperti ad hoc si adopera per adottare le proprie conclusioni all’unanimità. Se questo non è possibile, le conclusioni sono adottate dalla maggioranza dei membri del gruppo di esperti, che non possono astenersi dalla votazione.

9.

Il gruppo di esperti ad hoc adotta le regole di procedura che ritiene necessarie per accelerare lo svolgimento del procedimento.

10.

I costi connessi al gruppo di esperti ad hoc sono equamente ripartiti tra le parti contraenti in causa.

11.

Nel caso di un gruppo di esperti ad hoc istituito in conformità dell’articolo XIV, paragrafi 7 e 8, si considera che le parti siano la commissione e la parte contraente che presenta l’obiezione e si applicano le disposizioni del presente allegato, ad esclusione del paragrafo 3 e del paragrafo 4, lettera e).

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