ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.317.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 317

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
3 dicembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1116/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2010/2011

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1117/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA) ( 1 )

3

 

*

Regolamento (UE) n. 1118/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all'autorizzazione del preparato diclazuril come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Janssen Pharmaceutica N.V.) e che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 ( 1 )

5

 

*

Regolamento (UE) n. 1119/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all'autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e cavalli e che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2007 (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA) ( 1 )

9

 

*

Regolamento (UE) n. 1120/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all'autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) ( 1 )

12

 

*

Regolamento (UE) n. 1121/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Edam Holland (IGP)]

14

 

*

Regolamento (UE) n. 1122/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gouda Holland (IGP)]

22

 

 

Regolamento (UE) n. 1123/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

30

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2010/85/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il fosfuro di zinco come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE ( 1 )

32

 

*

Direttiva 2010/86/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva haloxyfop-P ( 1 )

36

 

 

DECISIONI

 

 

2010/737/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 2 dicembre 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente alle lamiere di acciaio rivestite in poliestere o plastisol [notificata con il numero C(2010) 389]  ( 1 )

39

 

 

2010/738/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 2 dicembre 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente all’intonaco a base di gesso rinforzato con fibre [notificata con il numero C(2010) 392]  ( 1 )

42

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica dell’accordo tra l’Unione europea e il Montenegro sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 260 del 2.10.2010)

44

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1116/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2010

recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2010/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1)

visto il regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione, del 10 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche (2), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1670/2006, i quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati e moltiplicati per un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell’andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d’invecchiamento di detta bevanda alcolica.

(2)

In base alle informazioni fornite dall’Irlanda relativamente al periodo 1o gennaio-31 dicembre 2009, per l’Irish whiskey il periodo medio d’invecchiamento nel 2009 era di cinque anni.

(3)

Occorre pertanto fissare i coefficienti per il periodo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011.

(4)

L’articolo 10 del protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo esclude la concessione di restituzioni per le esportazioni nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. L’Unione ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all’esportazione. Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1670/2006, occorre tenere conto di questi elementi nel calcolo del coefficiente per il periodo 2010/2011.

(5)

Il regolamento (UE) n. 81/2010 della Commissione, del 28 gennaio 2010, recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2009/10 (3) ha cessato di avere effetto dato che riguarda i coefficienti applicabili per il periodo 2009/2010. A fini di chiarezza e certezza del diritto è necessario abrogare il suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011 i coefficienti di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1670/2006, applicabili ai cereali utilizzati in Irlanda per la fabbricazione dell’Irish whiskey, sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 81/2010 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 33.

(3)  GU L 25 del 29.1.2010, pag. 10.


ALLEGATO

Coefficienti applicabili in Irlanda

Periodo di applicazione

Coefficiente applicabile

all’orzo utilizzato nella fabbricazione dell’Irish whiskey, categoria B (1)

ai cereali utilizzati nella fabbricazione dell’Irish whiskey, categoria A

Dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011

0,030

0,102


(1)  Compreso l’orzo trasformato in malto.


3.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/3


REGOLAMENTO (UE) N. 1117/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2010

relativo all'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Nel suo parere del 25 maggio 2010 (2), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il preparato di cui all'allegato non ha effetti dannosi per la salute animale e umana o l'ambiente e che tale additivo può aumentare il tasso di crescita e il rapporto mangime/peso delle specie bersaglio. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2010; 8(6):1633.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

mg per kg di alimento completo con un tenore di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici)

4d 3

Vetagro S.p.A.

Preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina protetti

 

Composizione dell'additivo

Preparato di microperle protette contenenti acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina nelle seguenti quantità minime:

 

Acido citrico: 25 g/ 100 g

 

Timolo: 1,7 g/ 100 g

 

Acido sorbico: 16,7 g/ 100 g

 

Vanillina: 1 g/ 100 g

 

Caratterizzazione delle sostanze attive

 

Acido citrico C6H8O7 (purezza ≥ 99,5 %)

acido 2-idrossilato-1,2,3-propanotricarbossilico, numero CAS 77-92-9 anidro

 

Acido sorbico C6H8O2 (purezza ≥ 99,5 %)

acido 2,4-esadienoico, numero CAS 110-44-1

 

Timolo (purezza ≥ 98 %)

5-metil-2-(1-metiletil)fenolo, numero CAS 89-83-8)

 

Vanillina (purezza ≥ 99,5 %)

4-idrossi-3-metossibenzaldeide, numero CAS 121-33-5)

 

Metodo analitico  (1)

Determinazione dell'acido sorbico e del timolo nei mangimi: metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa con rivelazione UV/a serie di diodi (RP-HPLC-UV/DAD). Determinazione dell'acido citrico nell'additivo e nelle premiscele: (RP-HPLC-UV/DAD). Determinazione dell'acido citrico nei mangimi: determinazione enzimatica del contenuto di acido citrico — metodo spettrometrico con NADH (forma ridotta di nicotinammide adenina dinucleotide).

Suinetti (svezzati)

1 000

1.

Per suinetti (svezzati) fino a 35 kg.

2.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

23 dicembre 2020


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


3.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/5


REGOLAMENTO (UE) N. 1118/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2010

relativo all'autorizzazione del preparato diclazuril come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Janssen Pharmaceutica N.V.) e che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Il diclazuril, numero CAS 101831-37-2, è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso a norma della direttiva 70/524/CEE e come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole fino all'età di 16 settimane e ai tacchini fino all'età di 12 settimane a norma del regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione (3). Successivamente detto additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotto esistente, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso, con la richiesta che esso sia classificato nella categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 23 giugno 2010, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso che nelle condizioni di impiego proposte il diclazuril non ha effetti dannosi sulla salute degli animali e dei consumatori o sull'ambiente e che tale additivo è efficace per controllare la coccidiosi nei polli da ingrasso (4). Ha inoltre concluso che il preparato non presenta rischi per la sicurezza purché si adottino misure protettive adeguate. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del diclazuril dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Pertanto può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Conseguentemente al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, occorre sopprimere le disposizioni relative al diclazuril per polli da ingrasso contenute nel regolamento (CE) n. 2430/1999.

(7)

Poiché le modifiche delle condizioni dell'autorizzazione non sono legate a ragioni di sicurezza, è opportuno prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte di premiscele e mangimi composti.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2430/1999 è soppressa la voce corrispondente al numero di registrazione dell'additivo E 771, concernente il diclazuril destinato ai polli da ingrasso.

Articolo 3

Le premiscele e i mangimi composti contenenti diclazuril, etichettati conformemente alla direttiva 70/524/CEE, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(3)  GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3.

(4)  EFSA Journal 2010; 8(7):1663.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo (denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

Limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale interessati

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %

Coccidiostatici e istomonostatici

5 1 771

Janssen Pharmaceutica N.V.

Diclazuril 0,5 g/100 g

(Clinacox 0,5 %)

Composizione dell'additivo

Diclazuril: 0,50 g/100 g

Farina di soia povera di proteine: 99,25 g/100 g

Polividone K 30: 0,20 g/100 g

Idrossido di sodio: 0,05 g/100 g

Caratterizzazione della sostanza attiva

Diclazuril, C17H9Cl3N4O2,

(±)-4-clorofenil[2,6-dicloro4-

(2,3,4,5-tetraidro-3,5-diosso-1,2,4-triazina-2-ile)fenile]acetonitrile,

Numero CAS: 101831-37-2

Impurezze associate:

Composto di degradazione (R064318): ≤ 0,1 %

Altre impurezze (T001434, R066891, R068610, R070156, R070016):

≤ 0,5 % singolarmente

Impurezze totali: ≤ 1,5 %

Metodo analitico  (1)

Per la determinazione del diclazuril nei mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) a fase inversa con rivelatore UV a 280nm [regolamento (CE) n. 152/2009]

Per la determinazione del diclazuril nei tessuti dei polli: HPLC accoppiata a spettrometro di massa a triplo quadrupolo (MS/MS) utilizzando uno ione precursore e due ioni prodotto.

Polli da ingrasso

1

1

1.

L'additivo va incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela.

2.

Il diclazuril non va mescolato con altri coccidiostatici.

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

4.

Il titolare dell'autorizzazione organizza ed attua un programma di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato relativo alla resistenza ai batteri e all'Eimeria spp.

23 dicembre 2020

1 500 μg di diclazuril/kg di fegato pesato umido

1 000 μg di diclazuril/kg di reni pesati umidi

500 μg di diclazuril/kg di tessuto muscolare pesato umido

500 μg di diclazuril/kg di tessuto cutaneo e adiposo pesati umidi


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


3.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/9


REGOLAMENTO (UE) N. 1119/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2010

relativo all'autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e cavalli e che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2007 (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 del regolamento suddetto prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Il preparato Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 è stato autorizzato per dieci anni a norma del regolamento (CE) n. 896/2009 della Commissione (3) come additivo per mangimi destinati alle scrofe. A norma della direttiva 70/524/CEE, il preparato è stato autorizzato a tempo indeterminato con il regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione (4) per i suinetti svezzati, con il regolamento (CE) n. 492/2006 della Commissione (5) per i bovini da ingrasso e con il regolamento (CE) n. 1520/2007 della Commissione (6) per le vacche da latte. Detto additivo è stato di conseguenza inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati alle vacche da latte e, in conformità all'articolo 7 di detto regolamento, è stata presentata una domanda di autorizzazione a un nuovo impiego per i cavalli, con la richiesta che l'additivo fosse classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 22 giugno 2010 (7) sull'impiego di un additivo per mangimi destinati alle vacche da latte, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 non ha effetti dannosi sulla salute degli animali e dei consumatori o sull'ambiente e che potrebbe far aumentare la produzione di latte delle vacche da latte. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Nel suo parere del 22 giugno 2010 (8) sull'impiego del preparato come additivo per mangimi destinati ai cavalli, l'Autorità ha concluso che tale impiego può migliorare la digeribilità apparente delle fibre nelle specie bersaglio.

(6)

La valutazione del Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

In seguito al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, è opportuno sopprimere le disposizioni relative al Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 contenute nel regolamento (CE) n. 1520/2007.

(8)

Poiché le modifiche delle condizioni dell'autorizzazione non sono legate a ragioni di sicurezza, è opportuno prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte di premiscele e mangimi composti.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Nel regolamento (CE) n. 1520/2007 sono soppressi l'articolo 1 e l'allegato I.

Articolo 3

Le premiscele e i mangimi composti contenenti Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 etichettati conformemente alla direttiva 70/524/CEE possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(3)  GU L 256 del 29.9.2009, pag. 6.

(4)  GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.

(5)  GU L 89 del 28.3.2006, pag. 6.

(6)  GU L 335 del 20.12.2007, pag. 17.

(7)  EFSA Journal 2009; 8(7):1662.

(8)  EFSA Journal 2009; 8(7):1659.


ALLEGATO

Numero d’identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1710

Prosol SpA

Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39885

Composizione dell'additivo

Preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 contenente almeno: 1 × 109 CFU/g

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

Metodi analitici  (1)

Conteggio: semina per inclusione su piastra in agar estratto di lievito glucosio addizionato di cloramfenicolo

Identificazione: reazione a catena della polimerasi (PCR)

Vacche da latte

2 × 109

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Per motivi di sicurezza: utilizzare occhiali e guanti durante la manipolazione.

23 dicembre 2020

Cavalli

3 × 109


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


3.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/12


REGOLAMENTO (UE) N. 1120/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2010

relativo all'autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L'impiego del Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M è stato autorizzato a tempo indeterminato con il regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione (2) per i polli da ingrasso e con il regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione (3) per i suini da ingrasso e per un periodo di dieci anni con il regolamento (CE) n. 911/2009 della Commissione (4) per i salmonidi e i gamberi.

(5)

Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della domanda di autorizzazione del preparato per i suinetti svezzati. Nel suo parere del 23 giugno 2010 (5), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso che nelle condizioni di impiego proposte il Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M non ha effetti dannosi per la salute animale e umana o l'ambiente e che il suo impiego ha dimostrato di produrre nelle specie bersaglio un miglioramento significativo della crescita o della resa del mangime. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.

(3)  GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13.

(4)  GU L 257 del 30.9.2009, pag. 10.

(5)  EFSA Journal 2009; 8(7):1660.


ALLEGATO

Numero d’identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4d1712

Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici

CNCM MA 18/5M

 

Composizione dell'additivo

Preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M contenente almeno 1 × 1010 CFU/g

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5 M

 

Metodi di analisi  (1)

 

Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15786:2009)

 

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE)

Suinetti (svezzati)

1 × 109

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Per suinetti (svezzati) fino a 35 kg.

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

23 dicembre 2020


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


3.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/14


REGOLAMENTO (UE) N. 1121/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Edam Holland (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda presentata dai Paesi Bassi per la registrazione della denominazione «Edam Holland» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

La Repubblica ceca, la Germania, la Finlandia, l'Austria, la Slovacchia, i governi di Australia, Nuova Zelanda e degli Stati Uniti d'America, nonché Diary Australia, Dairy Companies Association of New Zealand e National Milk Producers Federation con U.S. Dairy Export Council hanno presentato dichiarazioni di opposizione alla registrazione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. Le opposizioni sono state dichiarate ricevibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del detto regolamento, con l'eccezione di quelle presentate dall'Australia e da Dairy Australia, dichiarate irricevibili per presentazione tardiva.

(3)

Le dichiarazioni di opposizione riguardavano il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006, in particolare per quanto riguarda la denominazione e l'uso, la specificità e la reputazione del prodotto, la delimitazione della zona geografica, nonché le restrizioni relative all'origine delle materie prime. Le dichiarazioni di opposizione sostenevano inoltre che la registrazione sarebbe stata contraria all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006, in quanto avrebbe compromesso l'esistenza di denominazioni, marchi commerciali o prodotti legittimamente sul mercato almeno nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e che la denominazione proposta per la registrazione fosse generica.

(4)

Con lettere del 21 ottobre 2008, la Commissione ha invitato i Paesi Bassi e i paesi opponenti a raggiungere un accordo conformemente alle proprie procedure interne.

(5)

Poiché i Paesi Bassi e gli opponenti non hanno raggiunto un accordo nei termini previsti, la Commissione ha l'obbligo di adottare una decisione in base alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(6)

Per quanto attiene al presunto inadempimento dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006 rispetto alla denominazione, alla zona geografica, alla specificità del prodotto, al legame tra le caratteristiche del prodotto e la zona geografica, alla reputazione e alle restrizioni relative all'origine delle materie prime, le autorità nazionali competenti hanno confermato che detti elementi erano presenti e che inoltre non si ravvisava alcun errore manifesto. È opportuno precisare che «Holland» non rappresenta il nome dello Stato membro interessato e che «Edam Holland» è ritenuta una denominazione geografica tradizionale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. I requisiti dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del detto regolamento nella fattispecie sono soddisfatti, poiché la zona geografica in questione è delimitata conformemente al legame e agli elementi principali della specificità del prodotto. La specificità dell'Edam Holland è dovuta a una combinazione di fattori collegati alla zona geografica, quali la qualità del latte (elevato contenuto lipidico e proteico), gli aminoacidi derivati da β-CN e γ-glutamil peptide, la prevalenza di pascolo su prato, il ricorso a presame di vitello, la maturazione naturale nonché le competenze degli agricoltori e dei produttori caseari.

(7)

Per quanto riguarda le opposizioni fondate sull'inadempimento dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006, i Paesi Bassi hanno fornito informazioni relative alla distinzione tra il prodotto che reca la denominazione registrata «Noord-Hollandse Edammer» e quello cui si applica la denominazione «Edam Holland». Nelle dichiarazioni di opposizione non è stata fornita alcuna prova che i consumatori sarebbero indotti in errore o che i produttori sarebbero trattati in maniera iniqua.

(8)

Risulta che gli opponenti non hanno fatto riferimento alla denominazione completa «Edam Holland» al momento di dichiarare che la registrazione comprometterebbe l'esistenza di denominazioni, marchi commerciali o prodotti e che la denominazione proposta per la registrazione sia generica ma solo in uno dei suoi elementi, «Edam» nella fattispecie. Tuttavia la protezione è conferita alla denominazione composta «Edam Holland». Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, il termine «Edam» può continuare a essere usato, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione. A fini di chiarezza, il disciplinare e la scheda riepilogativa sono stati modificati di conseguenza.

(9)

Alla luce di quanto sopra esposto, la denominazione «Edam Holland» deve quindi essere iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d'origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura all'allegato I del presente regolamento è registrata.

In deroga al primo comma, la denominazione «Edam» può continuare a essere usata entro il territorio dell'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel proprio ordinamento giuridico.

Articolo 2

La scheda consolidata contenente gli elementi principali del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 39.


ALLEGATO I

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

PAESI BASSI

Edam Holland (IGP)


ALLEGATO II

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

«EDAM HOLLAND»

Numero CE: NL-PGI-0005-0329-27.11.2003

DOP ( ) IGP (X)

La presente scheda riepilogativa contiene gli elementi principali del disciplinare ed è stata redatta a scopo informativo.

1.   Servizio competente dello stato membro

Nome

:

Hoofdproductschap Akkerbouw

Indirizzo

:

Postbus 29739 – 2502 LS 's-Gravenhage

Tel.

:

+31.70.3708708

Fax

:

+31.70.3708444

E-mail

:

plw@hpa.agro.nl

2.   Associazione

Nome

:

Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

Indirizzo

:

Postbus 165 – 2700 AD Zoetermeer

Tel.

:

+ 31.79.3430300

Fax

:

+31.79.3430320

E-mail

:

info@nzo.nl

Composizione

:

produttori/trasformatori (X) altro ( )

3.   Tipo di prodotto

Categoria 1.3

Formaggio

4.   Disciplinare:

riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006

4.1.   Nome

«Edam Holland»

4.2.   Descrizione

L'Edam Holland è un formaggio a stagionatura naturale, di tipo semiduro, prodotto nei Paesi Bassi con latte vaccino proveniente da bestiame locale e sottoposto a stagionatura, fino a divenire un prodotto pronto per il consumo, in appositi locali situati nei Paesi Bassi.

Composizione

Per la preparazione dell'Edam Holland si utilizzano una o più delle seguenti materie prime:

latte, panna, latte totalmente o parzialmente scremato (unicamente latte vaccino) proveniente da aziende zootecniche dei Paesi Bassi.

Caratteristiche specifiche

Il formaggio ha forma sferica con le superfici superiore e inferiore appiattite, oppure forma di pane o di parallelepipedo. Le specifiche figurano nella tabella riportata di seguito.

Tipo

Peso

Grasso nella sostanza secca

Umidità

(max.)

Sale nella sostanza secca

(max)

Baby Edam Holland

max. 1,5 kg

40,0 – 44,0 %

46,5 %

5,4 %

Edam Holland (sfera)

1,5 – 2,5 kg

40,0 – 44,0 %

45,5 %

5,0 %

Edam Holland Bros (friabile)

1,5 – 2,5 kg

40,0 – 44,0 %

47,5 %

5,3 %

Edam Holland Stip (screziato)

1,5 – 2,5 kg

40,0 – 44,0 %

45,5 %

6,0 %

Edam Holland (parallelepipedo)

max. 20 kg

40,0 – 44,0 %

46,0 %

4,6 %

Edam Holland (tipo pane grande)

4 – 5 kg

40,0 – 44,0 %

46,0 %

4,6 %

Edam Holland (tipo pane piccolo)

2 – 3 kg

40,0 – 44,0 %

47,0 %

4,8 %

Il tenore di umidità vale per i 12 giorni successivi al primo giorno di preparazione, con l'eccezione rappresentata dal Baby Edam Holland per il quale vale 5 giorni dopo il primo giorno di preparazione.

Di seguito sono riportate le altre caratteristiche specifiche:

sapore: da delicato a piccante, a seconda della stagionatura e del tipo;

sezione: deve risultare di colore uniforme, con alcuni piccoli occhi rotondi. Il Bros Edam (Edam friabile) è caratterizzato da numerosissimi piccoli occhi. Il colore della pasta va dall'avorio al giallo;

crosta: la crosta del formaggio è compatta, liscia, asciutta, pulita e priva di formazione di muffa. Si forma con l'essiccazione durante la stagionatura;

consistenza: la pasta dell'Edam Holland giovane deve essere sufficientemente robusta e deve potersi tagliare senza difficoltà. Con il procedere della stagionatura del formaggio, la consistenza aumenta e la struttura si rassoda. Il Bros Edam deve essere sufficientemente robusto e friabile;

durata di maturazione: almeno 28 giorni (per il Baby Edam Holland almeno 21 giorni);

l'Edam Holland è un formaggio a stagionatura naturale. Per l'Edam Holland non è ammessa la stagionatura nella carta d'alluminio;

temperatura di stagionatura: minimo 12 °C;

età: il periodo che deve trascorrere affinché il prodotto sia pronto per essere consumato varia da un minimo di 28 giorni (Baby Edam Holland) a partire dal giorno di produzione a più di un anno.

Requisiti particolari di qualità

Il latte, la panna o il latte parzialmente scremato consegnati al produttore caseario non devono essere stati sottoposti ad alcun trattamento termico pastorizzante; è invece ammesso il trattamento termico non pastorizzante.

La panna e il latte totalmente o parzialmente scremato devono essere sottoposti, subito prima della preparazione dell'Edam Holland, a un trattamento termico pastorizzante per soddisfare i seguenti requisiti:

l'attività della fosfatasi non deve essere manifesta, a meno che non sia evidente l'attività della perossidasi;

il grado di acidità nel caso della panna, calcolato sul prodotto senza grasso, non deve superare 20 mmol NaOH per litro, a meno che il tenore di lattati raggiunga al massimo 200 mg per 100 g di sostanza senza grasso;

non devono essere presenti microrganismi di tipo coli in 0,1 ml.

Tutte le materie prime devono essere pastorizzate immediatamente prima della trasformazione nell'Edam Holland, in modo tale che il tenore delle sieroproteine non denaturate non si discosti o si discosti solo in minima percentuale da quello della materia prima non pastorizzata di pari natura e qualità.

Nella fase di preparazione dell'Edam Holland si possono aggiungere solo colture non geneticamente modificate di microrganismi produttori di acido lattico e aromatizzanti. Tali colture consistono in batteri mesofili del caglio adatti all'Edam Holland: varianti di Lactococcus e Leuconostoc del tipo L o LD, eventualmente in combinazione con tipi termofili di Lactobacillus e/o Lactococcus. I cagli utilizzati svolgono un ruolo estremamente importante nel processo di stagionatura e ai fini dell'acquisizione del gusto e dell'aroma tipici.

Presame: per la preparazione dell'Edam Holland si fa uso esclusivamente di presame di vitello. Solo in circostanze straordinarie, quali per esempio in seguito a un'epizoozia, può rivelarsi necessario impiegare tipi diversi di presame. In tal caso, il presame utilizzato dovrà allora soddisfare i requisiti fissati dal decreto sui prodotti caseari (Warenwetbesluit Zuivel).

Il tenore in nitrito dell'Edam Holland non deve superare 2 mg per kg di formaggio, calcolato come ione di nitrito.

4.3.   Zona geografica

Il territorio geografico cui fa riferimento la domanda è costituito dall'Olanda, ovvero la parte europea del Regno dei Paesi Bassi.

4.4.   Prova dell'origine

Su ogni forma di Edam Holland, prima della pressatura della cagliata, è apposto un marchio di caseina (cfr. figura). Su quest'ultimo è riportato, oltre alla denominazione «Edam Holland», un codice alfanumerico (in ordine ascendente alfabetico e numerico) unico per ciascun formaggio.

Image

Presso l'istituto olandese di controllo della produzione casearia (COKZ) è conservato un registro di tali numeri unici in cui sono riportati tutti i dati inerenti ai controlli (compresi luogo e data). Il consumatore può riconoscere facilmente detta indicazione. La verifica può essere effettuata da un organismo di controllo attraverso il marchio di caseina e il registro del COKZ.

4.5.   Metodo di ottenimento

Il formaggio Edam Holland è prodotto con latte ottenuto in aziende zootecniche situate nei Paesi Bassi. Il latte è raffreddato nell'azienda fino a raggiungere una temperatura di non oltre 6 °C e conservato, sempre nell'azienda, in una cisterna frigorifera, per essere trasportato al caseificio entro 72 ore. Dopo la consegna al caseificio, il latte è lavorato direttamente oppure sottoposto a termizzazione (trattamento termico leggero, non pastorizzante), conservato al freddo per un breve periodo e poi lavorato fino a divenire latte cremoso.

Il tenore di grasso del latte è standardizzato affinché il rapporto grasso/proteine nel prodotto finale corrisponda a un tenore di grasso compreso tra il 40 e il 44 % rispetto alla sostanza secca. Il latte cremoso è pastorizzato a una temperatura di almeno 72 °C per almeno 15 secondi. La cagliatura avviene a una temperatura di circa 30 °C. La separazione e coagulazione delle proteine del latte che ne derivano sono tipiche dell'Edam Holland.

La cagliata formatasi attraverso la coagulazione è separata dal siero, lavorata e lavata in modo che il tenore di umidità e il pH raggiungano i valori desiderati.

La cagliata è pressata in fusti e quindi sagomata a seconda della forma e del peso desiderati. Il «formaggio» che ne risulta è immerso in salamoia.

L'Edam Holland è stagionato esclusivamente secondo procedimenti naturali: ciò significa che la stagionatura è effettuata all'aria, voltando e controllando periodicamente il formaggio. Durante la stagionatura si sviluppa una crosta secca. Il tempo e la temperatura sono fattori importanti affinché i processi enzimatici e di invecchiamento possano conferire al formaggio quella qualità fisica ed organolettica che caratterizza così marcatamente l'Edam Holland. La stagionatura dell'Edam Holland può durare più di un anno, a seconda del sapore che si desidera ottenere.

Il taglio e il confezionamento dell'Edam Holland possono avere luogo sia nei Paesi Bassi, sia al di fuori del paese, a condizione che chi procede all'imballaggio utilizzi un sistema di controllo amministrativo adeguato, in grado di garantire la tracciabilità del prodotto in base alla combinazione alfanumerica unica che figura sul marchio di controllo dell'Edam Holland tagliato e di informare il consumatore in merito all'origine.

4.6.   Legame

La componente geografica della denominazione del prodotto è «Holland». Come universalmente noto, il termine «Olanda» costituisce un equivalente della denominazione più ufficiale di «Paesi Bassi». All'epoca della Repubblica dei Paesi Bassi Uniti (dal XVII al XIX secolo) l'Olanda era la più influente delle sette province.

Sviluppo storico

L'Edam Holland è un simbolo della cultura casearia olandese sviluppatasi nel Medio Evo e che già nel XVII secolo (il Secolo d'oro) aveva raggiunto la piena maturità.

A rendere il latte estremamente idoneo alla fabbricazione di un formaggio gustoso e di qualità sono in larga misura fattori quali la posizione dei Paesi Bassi (prevalentemente sotto il livello del mare), il clima (clima marittimo) e la composizione dei terreni da pascolo (prevalentemente argillosi e sabbiosi).

A garantire la qualità del latte è l'applicazione dei sistemi di garanzia della qualità alle imprese zootecniche, unita a un sistema intensivo di valutazione della qualità (ogni consegna di latte è ispezionata e valutata sulla base di diversi parametri qualitativi). Vi è inoltre una catena del freddo ininterrotta preliminare alla lavorazione del latte: questo è collocato in deposito frigorifero (max. 6 °C) nell'azienda e trasportato sino al caseificio in cisterne termicamente isolate. Un altro elemento che contribuisce alla salvaguardia della qualità è rappresentato dalle distanze di trasporto relativamente brevi.

Partendo dalla produzione nelle fattorie e passando per i caseifici locali, l'Edam Holland è divenuto un prodotto nazionale che gode di reputazione a livello mondiale e costituisce un elemento importante e stabile nella valorizzazione del latte di fattoria. All'inizio del ventesimo secolo sono state introdotte norme di legge a livello nazionale per il formaggio di Edam e la denominazione «Edam Holland» è stata fissata nella «decisione sulla qualità agricola per i prodotti caseari» (Landbouwkwaliteitsbeschikking kaasproducten).

L'immagine dell'Edam Holland presso il consumatore europeo

Un'indagine di mercato su ampia scala condotta in sei Stati membri ha dimostrato che il consumatore europeo considera i Paesi Bassi il principale produttore di Edam (e Gouda).

L'Edam Holland (e il Gouda Holland) simboleggiano il patrimonio culturale olandese. Per il consumatore europeo, le varietà di formaggio come l'Edam Holland (e il Gouda Holland) sono marche. L'Edam Holland (e il Gouda Holland) sono sinonimi di prodotti olandesi di qualità. Dall'indagine di mercato (campione rappresentativo di 1 250 intervistati per Stato membro, con un'affidabilità del 97,5 %) realizzata nei sei Stati membri in cui risulta più elevato il consumo di Edam (e Gouda) risulta che:

esiste una forte associazione fra l'Edam, da una parte, e i Paesi Bassi, dall'altra;

l'Edam Holland è più richiesto dell'Edam prodotto all'esterno dei Paesi Bassi;

quasi la metà dei consumatori negli Stati membri esaminati ritiene che l'Edam sia prodotto nei Paesi Bassi;

l'Edam prodotto in Olanda ottiene punteggi significativamente più elevati alle voci «eccellente qualità», «preparazione tradizionale» e «il prodotto originale».

Per secoli, l'industria e il governo dei Paesi Bassi hanno messo in atto ogni sorta di misure e di leggi al fine di mantenere a un livello molto alto la qualità dell'Edam Holland (e del Gouda Holland). L'industria casearia olandese ha inoltre effettuato considerevoli investimenti per soddisfare questi elevati requisiti qualitativi e per aprire, coltivare e conservare i mercati. Dal 1950 sono stati investiti oltre 1,4 miliardi NLG (635 milioni EUR) in attività pubblicitarie, informative e promozionali in Europa, oltre agli investimenti effettuati nei Paesi Bassi.

4.7.   Struttura di controllo

Nome

:

Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

Indirizzo

:

Kastanjelaan 7, 3833 AN LEUSDEN

Tel.

:

+31.33.4965696

Fax

:

+31.33.4965666

E-mail

:

productcontrole@cokz.nl

4.8.   Etichettatura

«Edam Holland» è un'indicazione geografica protetta dall'Unione europea (IGP).

Tale indicazione comparirà su tutti i formaggi in modo preminente, sotto forma di un'etichetta applicata sulla parte piatta del formaggio e/o su una striscia apposta attorno al formaggio. Ciò non è obbligatorio se il formaggio è tagliato e commercializzato in forma preconfezionata conformemente alla procedura descritta nella sezione 4.5; in tal caso l'indicazione «Edam Holland» figurerà sul preimballaggio.

Sull'imballaggio sarà chiaramente evidenziata la differenza, onde consentire al consumatore di riconoscere l'Edam Holland sugli scaffali del negozio. La denominazione, l'utilizzo di un'identità propria (si sta mettendo a punto il marchio) e il logotipo IGP dell'UE devono servire a mettere in chiaro che l'Edam Holland è un prodotto diverso da altri formaggi di tipo Edam.


3.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/22


REGOLAMENTO (UE) N. 1122/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gouda Holland (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la domanda di registrazione della denominazione «Gouda Holland» presentata dai Paesi Bassi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

La Repubblica ceca, la Germania, la Francia, l'Austria, i governi di Australia, Nuova Zelanda e degli Stati Uniti d'America, nonché Dairy Australia, Dairy Companies Association of New Zealand e National Milk Producers Federation con U.S. Dairy Export Council hanno presentato dichiarazioni di opposizione alla registrazione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. Tali opposizioni sono state ritenute ricevibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del detto regolamento.

(3)

Le dichiarazioni di opposizione riguardavano il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006, in particolare per quanto riguarda la denominazione e l'uso, la specificità e la reputazione del prodotto, la delimitazione della zona geografica, nonché le restrizioni relative all'origine delle materie prime. Le dichiarazioni di opposizione sostenevano inoltre che la registrazione sarebbe stata contraria all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006, in quanto avrebbe compromesso l'esistenza di denominazioni, marchi commerciali o prodotti legittimamente sul mercato almeno nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e che la denominazione proposta per la registrazione fosse generica.

(4)

Con lettere del 4 novembre 2008, la Commissione ha invitato i Paesi Bassi e i paesi opponenti a raggiungere un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.

(5)

Poiché i Paesi Bassi e gli opponenti non hanno raggiunto un accordo nei termini previsti, eccettuato quello fra i Paesi Bassi e la Francia, la Commissione ha l'obbligo di adottare una decisione in base alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(6)

Per quanto attiene al presunto inadempimento dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006 rispetto alla denominazione, alla zona geografica, alla specificità del prodotto, al legame tra le caratteristiche del prodotto e la zona geografica, alla reputazione e alle restrizioni relative all'origine delle materie prime, le autorità nazionali competenti hanno confermato che detti elementi erano presenti e che inoltre non si ravvisava alcun errore manifesto. È opportuno precisare che «Holland» non rappresenta il nome dello Stato membro interessato e che «Gouda Holland» è ritenuta una denominazione geografica tradizionale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. I requisiti dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del detto regolamento nella fattispecie sono soddisfatti, poiché la zona geografica in questione è delimitata conformemente al legame e agli elementi principali della specificità del prodotto. La specificità del Gouda Holland è dovuta a una combinazione di fattori collegati alla zona geografica, quali la qualità del latte (elevato contenuto lipidico e proteico), gli aminoacidi derivati da β-CN e γ-glutamil peptide, la prevalenza di pascolo su prato, il ricorso a presame di vitello, la maturazione naturale nonché le competenze degli agricoltori e dei produttori caseari.

(7)

Per quanto riguarda le opposizioni fondate sull'inadempimento dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006, i Paesi Bassi hanno fornito informazioni relative alla distinzione tra il prodotto che reca la denominazione registrata «Noord-Hollandse Gouda» e quello cui si applica la denominazione «Gouda Holland». Nelle dichiarazioni di opposizione non è stata fornita alcuna prova che i consumatori sarebbero indotti in errore o che i produttori sarebbero trattati in maniera iniqua.

(8)

Risulta che gli opponenti non hanno fatto riferimento alla denominazione completa «Gouda Holland» al momento di dichiarare che la registrazione comprometterebbe l'esistenza di denominazioni, marchi commerciali o prodotti e che la denominazione proposta per la registrazione sia generica ma solo in uno dei suoi elementi, «Gouda» nella fattispecie. Tuttavia la protezione è conferita alla denominazione composta «Gouda Holland». Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, il termine «Gouda» può continuare a essere usato, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione. A fini di chiarezza, il disciplinare e la scheda riepilogativa sono stati modificati di conseguenza.

(9)

Alla luce di quanto sopra esposto, la denominazione «Gouda Holland» deve quindi essere iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d'origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura all'allegato I del presente regolamento è registrata.

In deroga al primo comma, la denominazione «Gouda» può continuare a essere usata entro il territorio dell'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel proprio ordinamento giuridico.

Articolo 2

La scheda consolidata contenente gli elementi principali del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 61 del 6.3.2008, pag. 15.


ALLEGATO I

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

PAESI BASSI

Gouda Holland (IGP)


ALLEGATO II

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

«GOUDA HOLLAND»

Numero CE: NL-PGI-0005-0328-27.11.2003

DOP ( ) IGP (X)

La presente scheda riepilogativa contiene gli elementi principali del disciplinare ed è stata redatta a scopo informativo.

1.   Servizio competente dello Stato membro

Nome

:

Hoofdproductschap Akkerbouw

Indirizzo

:

Postbus 29739 – 2502 LS 's-Gravenhage

Tel.

:

+31.70.3708708

Fax

:

+31.70.3708444

E-mail

:

plw@hpa.agro.nl

2.   Associazione

Nome

:

Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

Indirizzo

:

Postbus 165 – 2700 AD Zoetermeer

Tel.

:

+31.79.3430300

Fax

:

+31.79.3430320

E-mail

:

info@nzo.nl

Composizione

:

produttori/trasformatori (X) altro ( )

3.   Tipo di prodotto

Classe 1.3.

Formaggio

4.   Disciplinare

sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006

4.1.   Nome

«Gouda Holland»

4.2.   Descrizione

Il Gouda Holland è un formaggio grasso (48 % +) a stagionatura naturale, di tipo semiduro.

Viene prodotto nei Paesi Bassi con latte vaccino proveniente da bestiame locale e sottoposto a stagionatura, fino a divenire un prodotto pronto per il consumo, in appositi locali situati nei Paesi Bassi.

Composizione

Per la preparazione del Gouda Holland si utilizzano una o più delle seguenti materie prime:

latte, panna e latte totalmente o parzialmente scremato (unicamente latte vaccino) proveniente da aziende zootecniche dei Paesi Bassi.

Caratteristiche specifiche

Il formaggio ha forma cilindrica appiattita, di parallelepipedo o di pane, con un peso variabile tra 2,5 kg e 20 kg. Una forma cilindrica appiattita è una forma dotata di lati convessi che declinano delicatamente verso il fondo e le superficie inferiore e superiore appiattite, con un'altezza pari a un quarto o un terzo del diametro.

Il tenore di grasso nella materia secca è compreso tra il 48,0 % e il 52,0 %. Il tenore di umidità raggiunge al massimo il 42,5 % il 12° giorno dopo il primo giorno di lavorazione, mentre il tenore di sale nella sostanza secca non deve essere superiore al 4,0 %. Di seguito sono riportate le altre caratteristiche specifiche:

gusto: aromatico, gradevole e da delicato a piccante, a seconda della stagionatura. Può essere aggiunto cumino;

sezione: dopo il taglio del formaggio è visibile la formazione di occhi, sebbene non ripartiti in modo uniforme. Il colore della pasta varia dall'avorio al giallo;

crosta: la crosta del formaggio è compatta, liscia, asciutta, pulita e priva di formazione di muffa. Si forma con l'essiccazione durante la stagionatura;

struttura: la pasta è morbida e malleabile a 4 settimane dall'inizio della stagionatura. Con il procedere della stagionatura del formaggio, la consistenza aumenta e la struttura si rassoda. La pasta si taglia senza difficoltà;

durata di maturazione: almeno 28 giorni. Il Gouda Holland è un formaggio a stagionatura naturale. Non è ammessa la stagionatura nella carta d'alluminio;

temperatura di stagionatura: minimo 12 °C;

età: il periodo che deve trascorrere affinché il prodotto sia pronto per essere consumato varia da un minimo di 28 giorni a partire dal giorno di produzione a più di un anno.

Requisiti particolari di qualità

Il latte, la panna o il latte parzialmente scremato consegnati al produttore caseario non devono essere stati sottoposti ad alcun trattamento termico pastorizzante; è invece ammesso il trattamento termico non pastorizzante.

La panna e il latte totalmente o parzialmente scremato devono essere sottoposti, subito prima della preparazione del Gouda Holland, ad un trattamento termico pastorizzante per soddisfare i seguenti requisiti:

l'attività della fosfatasi non deve essere manifesta, a meno che non sia evidente l'attività della perossidasi;

il grado di acidità nel caso della panna, calcolato sul prodotto senza grasso, non deve superare 20 mmol NaOH per litro, a meno che il tenore di lattati raggiunga al massimo 200 mg per 100 g di sostanza senza grasso;

non devono essere presenti microrganismi di tipo coli in 0,1 ml.

Tutte le materie prime devono essere pastorizzate immediatamente prima della trasformazione in Gouda Holland, in modo tale che il tenore delle sieroproteine non denaturate non si discosti o si discosti solo in minima percentuale da quello della materia prima non pastorizzata di pari natura e qualità. Nella fase di preparazione del Gouda Holland si possono aggiungere solo colture non geneticamente modificate di microrganismi produttori di acido lattico e aromatizzanti. Tali colture consistono in batteri mesofili del caglio adatti al Gouda Holland: varianti di Lactococcus e Leuconostoc del tipo L o LD, eventualmente in combinazione con tipi termofili di Lactobacillus e/o Lactococcus. I cagli a disposizione del produttore sono oggetto di protezione. Il loro impiego è obbligatorio per la preparazione del Gouda Holland.

Presame: per la preparazione di Gouda Holland si fa uso esclusivamente di presame di abomaso di vitello. Solo in circostanze straordinarie, quali per esempio in seguito a un'epizoozia, può rivelarsi necessario impiegare tipi diversi di presame. In tal caso, il presame utilizzato dovrà allora soddisfare i requisiti fissati dal decreto sui prodotti caseari (Warenwetbesluit Zuivel).

Il tenore in nitrito del Gouda Holland non deve superare 2 mg per kg di formaggio, calcolato come ione di nitrito.

4.3.   Zona geografica

Il territorio geografico cui fa riferimento la domanda è costituito dall'Olanda, ovvero la parte europea del Regno dei Paesi Bassi.

4.4.   Prova dell'origine

Su ogni forma di Gouda Holland, prima della pressatura della cagliata, è apposto un marchio di caseina (cfr. figura). Su quest'ultimo è riportato, oltre alla denominazione «Gouda Holland», un codice alfanumerico (in ordine ascendente alfabetico e numerico) unico per ciascun formaggio.

Image

Presso l'istituto olandese di controllo della produzione casearia, il COKZ, è conservato un registro di tali numeri unici in cui sono riportati tutti i dati inerenti ai controlli (compresi luogo e data). Il consumatore può riconoscere facilmente detta indicazione. La verifica può essere effettuata da un organismo di controllo attraverso il marchio di caseina e il registro del COKZ.

4.5.   Metodo di ottenimento

Il formaggio «Gouda Holland» è prodotto con latte ottenuto in aziende zootecniche situate nei Paesi Bassi. Il latte è raffreddato nell'azienda fino a raggiungere una temperatura di non oltre 6 °C e conservato, sempre nell'azienda, in una cisterna frigorifera, per essere trasportato al caseificio entro 72 ore. Dopo la consegna al caseificio, il latte è lavorato direttamente oppure sottoposto a termizzazione (trattamento termico leggero, non pastorizzante), conservato al freddo per un breve periodo e poi lavorato fino a divenire latte cremoso.

Il tenore di grasso del latte è standardizzato affinché il rapporto grasso/proteine nel prodotto finale dia un tenore di grasso compreso tra il 48 e il 52 % rispetto alla sostanza secca. Il latte cremoso è pastorizzato ad una temperatura di almeno 72 °C per 15 secondi. La cagliatura avviene a una temperatura di circa 30 °C. La separazione e coagulazione delle proteine del latte che ne derivano sono tipiche del Gouda Holland.

La cagliata formatasi attraverso la coagulazione è separata dal siero, lavorata e lavata in modo che il tenore di umidità e il pH raggiungano i valori desiderati.

La cagliata è pressata in fusti e quindi sagomata a seconda della forma e del peso desiderati. Il «formaggio» che ne risulta è immerso in salamoia.

Il Gouda Holland è stagionato esclusivamente secondo procedimenti naturali: ciò significa che la stagionatura è effettuata all'aria, voltando e controllando periodicamente il formaggio. Durante la stagionatura si sviluppa una crosta secca. Il tempo e la temperatura sono fattori importanti affinché i processi enzimatici e di invecchiamento possano conferire al formaggio quella qualità fisica ed organolettica che caratterizza così marcatamente il Gouda Holland.

La stagionatura del Gouda Holland può durare più di un anno, a seconda del sapore che si desidera ottenere.

Il taglio e il confezionamento del Gouda Holland possono avere luogo sia nei Paesi Bassi, sia al di fuori del paese, a condizione che chi procede all'imballaggio utilizzi un sistema di controllo amministrativo adeguato, in grado di garantire la tracciabilità del prodotto in base alla combinazione alfanumerica unica che figura sul marchio di controllo del Gouda Holland tagliato e di informare il consumatore in merito all'origine.

4.6.   Legame

La componente geografica della denominazione del prodotto è l'«Olanda». Come universalmente noto, il termine «Olanda» costituisce un equivalente della denominazione più ufficiale di «Paesi Bassi». All'epoca della Repubblica dei Paesi Bassi Uniti (dal XVII al XIX secolo) l'Olanda era la più influente delle sette province.

A rendere il latte estremamente idoneo alla fabbricazione di un formaggio gustoso e di qualità sono in larga misura fattori quali la posizione dei Paesi Bassi (prevalentemente sotto il livello del mare), il clima (clima marittimo) e la composizione dei terreni da pascolo (prevalentemente argillosi e sabbiosi). A garantire la qualità del latte è l'applicazione dei sistemi di garanzia della qualità alle imprese zootecniche, unita ad un sistema intensivo di valutazione della qualità (ogni consegna di latte è ispezionata e valutata sulla base di diversi parametri qualitativi). Vi è inoltre una catena del freddo ininterrotta preliminarmente alla lavorazione del latte: questo è collocato in deposito frigo (max. 6 °C) nell'azienda e trasportato sino al caseificio in cisterne termicamente isolate. Un altro elemento che contribuisce alla salvaguardia della qualità è rappresentato dalle distanze di trasporto relativamente brevi.

Sviluppo storico

Il Gouda Holland è un simbolo della cultura casearia olandese sviluppatasi nel Medio Evo e che già nel XVII secolo (il Secolo d'oro) aveva raggiunto la piena maturità.

Il formaggio commercializzato a Gouda ha ottenuto fin dal XVIII secolo l'indicazione di formaggio Gouda. Successivamente l'indicazione «Gouda» è stata associata a tutti i formaggi grassi di forma cilindrica piatta prodotti in Olanda.

Partendo dalla produzione nelle fattorie e passando per i caseifici locali, il Gouda Holland è divenuto un prodotto nazionale che gode di reputazione a livello mondiale e costituisce un elemento importante e stabile nella valorizzazione del latte di fattoria. All'inizio del XX secolo sono state introdotte norme di legge a livello nazionale per il formaggio di Gouda e la denominazione «Gouda Holland» è stata fissata nella «decisione sulla qualità agricola per i prodotti caseari» (Landbouwkwaliteitsbeschikking kaasproducten).

L'immagine del Gouda Holland presso il consumatore europeo

Un'indagine di mercato su ampia scala condotta in sei Stati membri ha dimostrato che il consumatore europeo considera i Paesi Bassi il principale produttore di Gouda ed Edam. Gouda Holland e l'Edam Holland simboleggiano il patrimonio culturale olandese. Per il consumatore europeo, le varietà di formaggio come il Gouda Holland e l'Edam Holland sono marche. Dall'indagine di mercato (campione rappresentativo di 1 250 intervistati per Stato membro, con un'affidabilità del 97,5 %) realizzata nei sei Stati membri in cui risulta più elevato il consumo di Gouda e di Edam risulta che:

esiste una forte associazione fra il Gouda, da una parte, e i Paesi Bassi, dall'altra;

il Gouda Holland è più richiesto dal Gouda prodotto all'esterno dei Paesi Bassi;

quasi la metà dei consumatori negli Stati membri esaminati ritiene che il Gouda sia prodotto nei Paesi Bassi;

il Gouda proveniente dall'Olanda ottiene punteggi significativamente più elevati alle voci «eccellente qualità», «preparazione tradizionale» e «il prodotto originale».

Gouda Holland ed Edam Holland sono sinonimi di prodotti olandesi di qualità. L'industria e il governo dei Paesi Bassi hanno, per secoli, messo in atto ogni sorta di misure e di leggi al fine di mantenere ad un livello molto alto la qualità del Gouda Holland e dell'Edam Holland. L'industria casearia olandese ha inoltre effettuato considerevoli investimenti per venire incontro a questi elevati requisiti qualitativi e per aprirsi, coltivarsi e conservarsi i mercati. Dal 1950 sono stati investiti oltre 1,4 miliardi di NLG (635 milioni di EUR) in attività pubblicitarie, di informazione e di promozione in Europa (senza contare gli investimenti effettuati nei Paesi Bassi).

4.7.   Struttura di controllo

Nome

:

Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

Indirizzo

:

Kastanjelaan 7, 3833 AN LEUSDEN

Tel.

:

+31.33.4965696

Fax

:

+31.33.4965666

e-mail

:

productcontrole@cokz.nl

4.8.   Etichettatura

«Gouda Holland» è un'indicazione geografica protetta dall'Unione europea (IGP).

Tale indicazione comparirà su tutti i formaggi in modo preminente, sotto forma di un'etichetta di carta applicata sulla parte piatta del formaggio e/o su una striscia apposta attorno al formaggio.

Ciò non è obbligatorio se il formaggio è tagliato e commercializzato in forma preconfezionata conformemente alla procedura descritta nella sezione 4.5; in tal caso l'indicazione «Gouda Holland» figurerà sul preimballaggio.

Sull'imballaggio sarà chiaramente evidenziata la differenza, onde dar modo al consumatore di riconoscere il Gouda Holland sugli scaffali del negozio. La denominazione «Gouda Holland», l'utilizzo di un'identità propria e il simbolo IGP dell'UE devono servire a mettere in chiaro che il Gouda Holland è un prodotto diverso dagli altri formaggi di tipo Gouda.


3.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/30


REGOLAMENTO (UE) N. 1123/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

64,0

MA

96,2

MK

68,6

TR

131,8

ZZ

90,2

0707 00 05

EG

145,5

JO

182,1

TR

76,2

ZZ

134,6

0709 90 70

MA

86,7

TR

146,6

ZZ

116,7

0805 10 20

BR

57,8

MA

56,2

TR

54,8

ZA

52,0

ZW

43,6

ZZ

52,9

0805 20 10

MA

73,7

ZZ

73,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

60,9

IL

72,8

TR

66,6

ZZ

66,8

0805 50 10

AR

45,9

TR

57,2

UY

57,1

ZZ

53,4

0808 10 80

AR

74,9

AU

164,5

BR

50,3

CA

65,9

CL

84,2

CN

86,4

CO

50,3

MK

26,7

NZ

99,4

US

113,6

ZA

125,5

ZZ

85,6

0808 20 50

CN

105,3

US

112,9

ZZ

109,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DIRETTIVE

3.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/32


DIRETTIVA 2010/85/UE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2010

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il fosfuro di zinco come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 (2) e (CE) n. 2229/2004 (3) stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il fosfuro di zinco.

(2)

Conformemente all’articolo 24 sexies del regolamento (CE) n. 2229/2004 il notificante ha ritirato il suo sostegno all’iscrizione di tale sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro 2 mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/941/CE della Commissione, dell’8 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze (4) riguardo alla non inclusione del fosfuro di zinco.

(3)

In conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (in prosieguo «il richiedente») ha chiesto con una nuova domanda che gli sia applicata la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (5).

(4)

La domanda è stata presentata alla Germania, designata Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 2229/2004. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli utilizzi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/941/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5)

La Germania ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una nuova relazione che ha provveduto a inviare, in data 20 luglio 2009, all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo «l’Autorità») e alla Commissione. L’autorità ha trasmesso la relazione complementare agli altri Stati membri e al richiedente con l’invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. Conformemente all’articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, in data 2 luglio 2010 l’Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul fosfuro di zinco (6). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione complementare e le conclusioni dell’Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e, in data 28 ottobre 2010, inserite nel rapporto di riesame definitivo della Commissione per il fosfuro di zinco.

(6)

In base ai vari esami svolti è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti fosfuro di zinco possano soddisfare in generale i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il fosfuro di zinco nell’allegato I affinché in tutti gli Stati membri possano essere concesse autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva, in conformità alle disposizioni di tale direttiva.

(7)

È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell’iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.

(8)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE conseguenti all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, occorre concedere agli Stati membri un periodo di 6 mesi dall’iscrizione perché possano rivedere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fosfuro di zinco in vigore, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle pertinenti condizioni dell’allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, a seconda dei casi, le autorizzazioni in vigore in conformità della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo utilizzo previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(9)

L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (7), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni in vigore in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva stessa. Tale chiarimento non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive finora adottate per modificare l’allegato I.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(11)

La decisione 2008/941/CE concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze, prevede la non inclusione del fosfuro di zinco e la revoca dell’autorizzazione ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario cancellare la voce riguardante il fosfuro di zinco nell’allegato di tale decisione.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/941/CE.

(13)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

È cancellata la voce relativa al fosfuro di zinco nell’allegato della decisione 2008/941/CE.

Articolo 3

Entro il 31 ottobre 2011, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o novembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

1.   Entro il 1o novembre 2011, gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano ai sensi della direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari che contengono come sostanza attiva il fosfuro di zinco.

Entro tale data, essi verificano sia il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva riguardo al fosfuro di zinco, escludendo quelle della parte B dell’iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione, sia il possesso da parte del titolare dell’autorizzazione di un fascicolo conforme ai requisiti dell’allegato II della direttiva, secondo le disposizioni dell’articolo 13 della direttiva stessa, o la possibilità che esso ha di accedervi.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri devono riesaminare ciascun prodotto fitosanitario autorizzato, contenente fosfuro di zinco come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze attive — tutte iscritte entro il 30 aprile 2011 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI di quest’ultima, in base a un fascicolo rispondente ai requisiti dell’allegato III della medesima e tenendo conto della parte B dell’iscrizione relativa al fosfuro di zinco nell’allegato I della stessa direttiva. In base a tali valutazioni, essi accertano se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) e e), della direttiva 91/414/CEE.

In base a quanto accertato, gli Stati membri:

a)

se il prodotto contiene fosfuro di zinco come unica sostanza attiva modificano o, a seconda, revocano l’autorizzazione entro il 30 aprile 2015; o

b)

se il prodotto contiene fosfuro di zinco come sostanza attiva tra altre modificano o, a seconda, revocano l’autorizzazione entro il 30 aprile 2015 o, se successiva, entro la data fissata per la modifica o, rispettivamente, per la revoca dalla/e direttiva/e che hanno iscritto la/le sostanza/e nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1o maggio 2011.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

(3)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(4)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 91.

(5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance zinc phosphide (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva fosfuro di zinco). EFSA Journal 2010; 8(7):1671. [48pp].doi:10.2903/j.efsa.2010.1671. Disponibile on line al sito www.efsa.europa.eu

(7)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.


ALLEGATO

Voce da aggiungere alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«319

Fosfuro di zinco

Numero CAS 1314-84-7

Numero CIPAC 69

Difosfuro di trizinco

≥ 800 g/kg

1o maggio 2011

30 aprile 2021

PARTE A

Si può autorizzare solo l’uso come rodenticida sotto forma di esche pronte per l’uso poste in trappole-esca o in appositi siti.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfuro di zinco, in particolare le appendici I e II del medesimo, nella versione definitiva approvata, in data 28 ottobre 2010, dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

In questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione degli organismi non bersaglio. Applicare adeguate misure per la diminuzione dei rischi, soprattutto per evitare il diffondersi di esche se sia stata consumata solo una parte del contenuto.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.


3.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/36


DIRETTIVA 2010/86/UE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2010

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva haloxyfop-P

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprendeva la sostanza attiva haloxyfop-R. Con la decisione 2007/437/CE della Commissione (4) è stato deciso di non includere tale sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(2)

In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale, di seguito «il richiedente», ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (5).

(3)

La domanda è stata presentata alla Danimarca, che era stata designata Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 451/2000. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2007/437/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008. Nella domanda per riferirsi alla sostanza attiva si usa la denominazione ISO «haloxyfop-P» anziché il termine precedentemente utilizzato «haloxyfop-R».

(4)

La Danimarca ha valutato le informazioni e i dati nuovi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare. Tale relazione è stata inviata, in data 3 aprile 2009, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l'invito a formulare osservazioni e ha poi inviato le osservazioni ricevute alla Commissione. A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l'autorità ha presentato alla Commissione, in data 9 ottobre 2009, le proprie conclusioni sull'haloxyfop-P (6). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il riesame si è concluso il 28 ottobre 2010 sotto forma di relazione di riesame della Commissione in merito all'haloxyfop-P.

(5)

La relazione supplementare dello Stato membro relatore e le nuove conclusioni dell'EFSA si concentrano sugli elementi che avevano determinato la non iscrizione della sostanza. In particolare a destare preoccupazione erano la potenziale contaminazione delle acque sotterranee, ed eventualmente dell'acqua potabile, da parte di una serie di metaboliti e il rischio per i mammiferi.

(6)

I nuovi dati presentati dal richiedente dimostrano quanto segue: i metaboliti in questione non hanno rilevanza tossicologica né biologica e presentano un rischio ridotto da un punto di vista ecotossicologico.

(7)

Di conseguenza, i dati e le informazioni supplementari forniti dal richiedente consentono di eliminare gli aspetti specifici che erano stati all'origine del rifiuto di iscrizione. Non sono emerse altre questioni scientifiche.

(8)

Sulla base delle valutazioni effettuate è lecito ipotizzare che i prodotti fitosanitari contenenti haloxyfop-P possano soddisfare, in linea generale, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nella relazione di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere la sostanza haloxyfop-P nell'allegato I affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

(9)

Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere subordinata a determinate condizioni. Pertanto è opportuno che il richiedente sia tenuto a presentare informazioni attestanti la valutazione dell'esposizione al rischio delle acque sotterranee relativamente alla sostanza attiva e ai suoi metaboliti nel terreno DE-535 fenolo, DE-535 piridinolo e DE-535 piridinone.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(11)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o ne sono corredate all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2011.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(4)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 22.

(5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance haloxyfop-P (haloxyfop-R). EFSA Journal 2009; 7(11): 1348. [102 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2009.1348. Disponibile online: www.efsa.europa.eu


ALLEGATO

Voce da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«314

Haloxyfop-P

Numero CAS:

Acido: 95977-29-0

Estere: 72619-32-0

Numero CIPAC:

Acido: 526

Estere: 526.201

Acido: (R)-2-[4-(3-cloro-5-trifluorometil-2 piridilossi)-fenossi]-acido propanoico

Estere: metil (R)-2-{4-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2 piridilossi]fenossi}propionato

≥ 940 g/kg

(estere metilico di haloxyfop-P)

1o gennaio 2011

31 dicembre 2020

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni della relazione di riesame dell'haloxyfop-P, in particolare le appendici I e II, approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori: le condizioni d'impiego devono prescrivere l'uso di dispositivi di protezione individuale adeguati;

alla protezione degli organismi acquatici: le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone tampone;

alla sicurezza dei consumatori, per quanto concerne la presenza dei metaboliti DE-535 piridinolo e DE-535 piridinone nelle acque sotterranee.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione, entro il 31 dicembre 2012, informazioni attestanti la valutazione dell'esposizione al rischio delle acque sotterranee per quanto concerne la sostanza attiva e i suoi metaboliti nel terreno DE-535 fenolo, DE-535 piridinolo e DE-535 piridinone.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di riesame.


DECISIONI

3.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/39


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2010

che determina le classi di reazione al fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente alle lamiere di acciaio rivestite in poliestere o plastisol

[notificata con il numero C(2010) 389]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/737/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 2, lettera a),

sentito il parere del comitato permanente per la costruzione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 89/106/CEE, per tenere conto dei diversi livelli di protezione delle opere di costruzione a livello nazionale, regionale o locale può essere necessario stabilire nei documenti interpretativi classi di prestazione dei prodotti corrispondenti a ciascuna prescrizione essenziale. Detti documenti sono stati pubblicati nella comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE (2).

(2)

Con riguardo alla prescrizione essenziale della sicurezza in caso di incendio, il documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure tra loro correlate che contribuiscono a definire la strategia per la sicurezza antincendio negli Stati membri.

(3)

Il documento interpretativo n. 2 individua una di queste misure nella limitazione della generazione e della propagazione del fuoco e del fumo in un’area determinata, grazie alla riduzione del contributo dei prodotti da costruzione al pieno sviluppo di un incendio.

(4)

L’entità della riduzione può essere espressa solo in termini di diversi livelli di reazione all’azione dell’incendio dei prodotti nelle loro condizioni di uso finale.

(5)

Mediante una soluzione armonizzata, un sistema di classi è stato adottato dalla decisione 2000/147/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all’azione dell’incendio dei prodotti da costruzione (3).

(6)

Per le lamiere di acciaio rivestite di poliestere o plastisol va usata la classificazione di cui alla decisione 2000/147/CE.

(7)

La reazione all’azione dell’incendio di molti prodotti e/o materiali da costruzione, secondo la classificazione di cui alla decisione 2000/147/CE, è determinata con esattezza ed è sufficientemente nota alle autorità responsabili in materia di norme antincendio degli Stati membri da non richiedere prove ulteriori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I prodotti e/o materiali da costruzione che rispondono a tutte le prescrizioni relative alla caratteristica «reazione al fuoco» senza dover essere sottoposti a prove ulteriori figurano nell’allegato.

Articolo 2

Le specifiche classi da applicare ai vari prodotti e/o materiali da costruzione secondo la classificazione di reazione all’azione dell’incendio adottata dalla decisione 2000/147/CE figurano nell’allegato della presente decisione.

Articolo 3

Se opportuno, i prodotti sono considerati in relazione alle condizioni di uso finale.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2010.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12.

(2)  GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1.

(3)  GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14.


ALLEGATO

Le seguenti tabelle elencano i prodotti e/o materiali da costruzione che soddisfano tutte le prescrizioni relative alla caratteristica «reazione al fuoco» senza dover essere sottoposti a prove.

Tabella 1

Classi di reazione al fuoco per lamiere di acciaio rivestite di poliestere utilizzate in strato unico (senza isolamento)

Prodotto

Spessore nominale «t»

della lamiera di acciaio con rivestimento metallico (mm)

Profilo

Classe (1)

Lamiera di acciaio con rivestimento metallico, profilata o piatta, di uno spessore nominale t (mm) e rivestita nella parte esposta al fuoco di uno strato di poliestere dello spessore nominale massimo di 25 μm, conformemente ai requisiti previsti dalle norme EN 14782 e EN 10169, se il rivestimento ha una massa pari o inferiore a 70 g/m2 e un PCS pari o inferiore a 1,0 MJ/m2.

La parte della lamiera di acciaio non esposta al fuoco può essere dotata di un rivestimento organico, a condizione che questo abbia uno spessore pari o inferiore a 15 μm e un PCS pari o inferiore a 0,7 MJ/m2.

0,40 ≤ t ≤ 1,50

Piatto o profilato (2)

A1

Simbolo utilizzato: PCS = potere calorifico superiore.


Tabella 2

Classi di reazione al fuoco per lamiere di acciaio rivestite di plastisol

Prodotto (3)

Spessore nominale «t»

della lamiera di acciaio con rivestimento metallico (mm)

Informazione sull’assemblaggio

Classe (4)

Lamiera di acciaio con rivestimento metallico, profilata o piatta, di uno spessore nominale t (mm), dotata nella parte esposta al fuoco di un rivestimento di plastisol dello spessore nominale massimo di 200 μm, di una massa ≤ 300 g/m2 e di un PCS ≤ 7,0 MJ/m2.

La parte della lamiera di acciaio non esposta al fuoco può essere dotata di un rivestimento organico, a condizione che questo abbia uno spessore ≤ 15 μm e un PCS ≤ 0,7 MJ/m2.

0,55 ≤ t ≤ 1,00

Prodotto piatto o profilato utilizzato in strato unico (senza isolamento) o rivestito di lana minerale nell’assemblaggio (che può essere a doppio strato). Se il prodotto è profilato, la parte di superficie profilata (ondulata) non può superare del doppio la superficie totale (rivestita) del prodotto.

La lana minerale deve essere almeno della classe A2-s1,d0. La lana minerale deve avere uno spessore minimo di 100 mm, a meno che il materiale (se presente) situato immediatamente dietro alla lana minerale — eventuale barriera di vapore inclusa — sia almeno della classe A2-s1,d0.

La struttura di supporto deve essere almeno della classe A2-s1,d0.

C-s3,d0

Simbolo utilizzato: PCS = potere calorifico superiore.


(1)  Classe di cui alla tabella 1 dell’allegato della decisione 2000/147/CE.

(2)  La parte della superficie profilata (ondulata) non può superare del doppio la superficie totale (rivestita) del prodotto.

Simbolo utilizzato: PCS = potere calorifico superiore.

(3)  Le tolleranze relative allo spessore nominale devono essere conformi alle norme pertinenti di cui a EN 14782 e EN 14783.

(4)  Classe di cui alla tabella 1 dell’allegato della decisione 2000/147/CE.

Simbolo utilizzato: PCS = potere calorifico superiore.


3.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2010

che determina le classi di reazione al fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente all’intonaco a base di gesso rinforzato con fibre

[notificata con il numero C(2010) 392]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/738/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 2, lettera a),

sentito il parere del comitato permanente per la costruzione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 89/106/CEE, per tenere conto dei diversi livelli di protezione delle opere di costruzione a livello nazionale, regionale o locale può essere necessario stabilire nei documenti interpretativi classi di prestazione dei prodotti corrispondenti a ciascuna prescrizione essenziale. Detti documenti sono stati pubblicati nella comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE (2).

(2)

Con riguardo alla prescrizione essenziale della sicurezza in caso di incendio, il documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure tra loro correlate che contribuiscono a definire la strategia per la sicurezza antincendio negli Stati membri.

(3)

Il documento interpretativo n. 2 individua una di queste misure nella limitazione della generazione e della propagazione del fuoco e del fumo in un’area determinata, grazie alla riduzione del contributo dei prodotti da costruzione al pieno sviluppo di un incendio.

(4)

L’entità della limitazione può essere espressa solo in termini di diversi livelli di reazione al fuoco dei prodotti nelle loro condizioni di uso finale.

(5)

Mediante una soluzione armonizzata, un sistema di classi è stato adottato dalla decisione 2000/147/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione al fuoco dei prodotti da costruzione (3).

(6)

Nel caso dell’intonaco a base di gesso rinforzato con fibre è necessario ricorrere alla classificazione di cui alla decisione 2000/147/CE.

(7)

La reazione all’azione dell’incendio di molti prodotti e/o materiali da costruzione, secondo la classificazione di cui alla decisione 2000/147/CE, è determinata con esattezza ed è sufficientemente nota alle autorità responsabili in materia di norme antincendio degli Stati membri da non richiedere prove ulteriori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I prodotti e/o materiali da costruzione che rispondono a tutte le prescrizioni relative alla caratteristica «reazione al fuoco» senza dover essere sottoposti a prove ulteriori figurano nell’allegato.

Articolo 2

Le specifiche classi da applicare ai vari prodotti e/o materiali da costruzione secondo la classificazione di reazione all’azione dell’incendio adottata dalla decisione 2000/147/CE figurano nell’allegato della presente decisione.

Articolo 3

Se opportuno, i prodotti sono considerati in relazione alle condizioni di uso finale.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2010.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12.

(2)  GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1.

(3)  GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14.


ALLEGATO

La seguente tabella elenca i prodotti e/o materiali da costruzione che soddisfano tutte le prescrizioni relative alla caratteristica «reazione al fuoco» senza dover essere sottoposti a prove.

Tabella

Classi di reazione al fuoco per l’intonaco a base di gesso rinforzato con fibre di sisal o fibre di iuta

Prodotto

Descrizione del prodotto

Densità minima

(kg/m3)

Classe (1)

Intonaco a base di gesso rinforzato con fibre

Prodotto conforme alla norma EN 13815, ottenuto da malta di gesso miscelata con acqua e rinforzata con fibre di sisal o fibre di iuta uniformemente distribuite in una percentuale in massa non superiore al 2,5 %.

1 000

A1


(1)  Classe di cui alla tabella 1 dell’allegato della decisione 2000/147/CE.


Rettifiche

3.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/44


Rettifica dell’accordo tra l’Unione europea e il Montenegro sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 260 del 2 ottobre 2010 )

A pagina 5 la firma nella formula di chiusura va letta come segue:

anziché:

«Per il Montenegro

Il ministro degli Affari esteri

Per l’Unione europea

L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza»,

leggi:

«Per l’Unione europea

Per il Montenegro»