ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.314.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
30.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1059/2010 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2010
che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavastoviglie per uso domestico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti (1), e in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all’etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e che offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità. |
(2) |
La direttiva 97/17/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavastoviglie a uso domestico (2) contiene disposizioni relative all’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavastoviglie per uso domestico. |
(3) |
Il consumo di energia elettrica delle lavastoviglie per uso domestico rappresenta una parte considerevole del consumo domestico globale di energia elettrica dell’Unione. Oltre ai miglioramenti già ottenuti sul piano dell’efficienza energetica è possibile ridurre ulteriormente e in misura considerevole il consumo energetico delle lavastoviglie a uso domestico. |
(4) |
È opportuno abrogare la direttiva 97/17/CE e stabilire nuove disposizioni per mezzo del presente regolamento, al fine di garantire che l’etichettatura indicante il consumo di energia costituisca un incentivo per i fornitori a migliorare ulteriormente l’efficienza energetica delle lavastoviglie per uso domestico e che contribuisca ad accelerare la trasformazione del mercato verso tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico. |
(5) |
Le informazioni riportate sull’etichetta devono essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute compresi, quando disponibili, gli standard armonizzati adottati dagli organismi europei di normalizzazione, elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e le norme relative ai servizi della società dell’informazione (3). |
(6) |
Il presente regolamento deve specificare una struttura e un contenuto uniformi per l’etichetta per le lavastoviglie per uso domestico. |
(7) |
Il presente regolamento deve inoltre indicare le specifiche relative al fascicolo tecnico e alla scheda prodotto per le lavastoviglie per uso domestico. |
(8) |
Il presente regolamento deve indicare anche i requisiti in materia di informazioni da fornire in caso di vendita a distanza, promozione e diffusione di materiali tecnici promozionali delle lavastoviglie per uso domestico. |
(9) |
È necessario che le disposizioni del presente regolamento siano riviste alla luce dei progressi tecnologici. |
(10) |
Per facilitare il passaggio dalla direttiva 97/17/CE al presente regolamento, le lavastoviglie per uso domestico cui viene apposta l’etichetta ai sensi del presente regolamento sono da considerarsi conformi alla direttiva 97/17/CE. |
(11) |
La direttiva 97/17/CE dovrebbe pertanto essere abrogata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento fissa le specifiche per l’etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari per le lavastoviglie per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e per le lavastoviglie per uso domestico alimentate dalla rete elettrica che possono essere alimentate anche a batteria, incluse quelle commercializzate per usi diversi da quello domestico e le lavastoviglie da incasso.
Articolo 2
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2010/30/UE, ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«lavastoviglie per uso domestico», un apparecchio che lava, risciacqua e asciuga stoviglie, bicchieri, posate e utensili da cucina utilizzando mezzi di tipo chimico, meccanico, termico ed elettrico e che è progettato per essere utilizzato soprattutto a fini non professionali; |
2) |
«lavastoviglie per uso domestico da incasso», una lavastoviglie per uso domestico progettata per essere installata all’interno di un mobile, di un’apposita rientranza del muro o in ubicazioni simili, che necessita di elementi di finitura; |
3) |
«coperto», un set definito di stoviglie, bicchieri e posate destinato all’uso da parte di una persona; |
4) |
«capacità nominale», il numero di coperti di una lavastoviglie per uso domestico, oltre agli utensili di servizio indicati dal fornitore, che possono essere lavati e asciugati in una lavastoviglie per uso domestico con il programma selezionato, se caricati nella lavastoviglie conformemente alle istruzioni del fornitore; |
5) |
«programma», una serie di operazioni predefinite e dichiarate adatte dal fornitore per determinati livelli di sporco o condizioni di carico, o entrambi, e che insieme formano un ciclo completo; |
6) |
«durata del programma», il tempo che intercorre tra l’avvio del programma e il completamento dello stesso, escluso l’avvio differito programmato dall’utilizzatore finale; |
7) |
«ciclo», un processo completo di lavaggio, risciacquo e asciugatura, quale definito dal programma selezionato; |
8) |
«modo spento», una condizione in cui la lavastoviglie per uso domestico viene spenta utilizzando i comandi o gli interruttori della stessa accessibili all’utilizzatore finale e destinati all’uso da parte di quest’ultimo durante l’utilizzo normale dell’apparecchio, al fine di conseguire un consumo di elettricità minimimo, che può essere mantenuta per una durata indefinita quando la lavastoviglie è collegata a una fonte di alimentazione ed è utilizzata conformemente alle istruzioni del fornitore. Se non sono presenti comandi o interruttori accessibili all’utente, per «modo spento» si intende la condizione in cui la lavastoviglie ritorna a un consumo di energia elettrica stabile senza che vi sia stato un intervento esterno; |
9) |
«modo lasciato acceso (left-on)», il modo il cui si registra il minore consumo di energia elettrica che può mantenersi per una durata illimitata dopo il completamento del programma e lo svuotamento della lavastoviglie senza ulteriori interventi dell’utilizzatore finale; |
10) |
«lavastoviglie per uso domestico equivalente», un modello di lavastoviglie per uso domestico commercializzato con la stessa capacità nominale, le stesse caratteristiche tecniche e di efficienza, di consumo di acqua e di energia e le stesse emissioni di rumore aereo di un altro modello di lavastoviglie per uso domestico commercializzato con un numero di codice commerciale differente dallo stesso fornitore; |
11) |
«utilizzatore finale», un consumatore che acquista, o si prevede che acquisti, una lavastoviglie per uso domestico; |
12) |
«punto vendita», un luogo in cui le lavastoviglie per uso domestico sono esposte oppure offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate. |
Articolo 3
Responsabilità dei fornitori
I fornitori garantiscono che:
a) |
ogni lavastoviglie per uso domestico possegga un’etichetta stampata del formato e con le informazioni indicati nell’allegato I; |
b) |
sia messa a disposizione una scheda prodotto come indicato nell’allegato II; |
c) |
il fascicolo tecnico di cui all’allegato III sia fornito alle autorità degli Stati membri e della Commissione previa richiesta; |
d) |
qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di lavastoviglie per uso domestico contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo; |
e) |
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di lavastoviglie per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello. |
Articolo 4
Responsabilità dei distributori
I distributori provvedono affinché:
a) |
presso il punto vendita, qualunque lavastoviglie per uso domestico riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’articolo 3, lettera a), all’esterno della parte anteriore o della parte superiore dell’apparecchio, in modo che sia chiaramente visibile; |
b) |
le lavastoviglie per uso domestico offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell’allegato IV; |
c) |
qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di lavastoviglie per uso domestico contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo; |
d) |
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di lavastoviglie per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello. |
Articolo 5
Metodi di misurazione
Le informazioni da riportare ai sensi degli articoli 3 e 4 devono essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate generalmente riconosciute.
Articolo 6
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata, il consumo annuo di energia, il consumo annuo di acqua, l’indice di efficienza di asciugatura, la durata del programma, il consumo di energia nel modo spento e lasciato acceso (left-on), la durata del modo lasciato acceso e le emissioni di rumore aereo, in conformità alla procedura stabilita nell’allegato V.
Articolo 7
Riesame
La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico al più tardi quattro anni dopo la sua entrata in vigore. Il riesame si incentra in particolare sulle tolleranze ai fini della verifica di cui all’allegato V.
Articolo 8
Abrogazione
La direttiva 97/17/CE è abrogata a partire dal 20 dicembre 2011.
Articolo 9
Disposizioni transitorie
1. L’articolo 3, lettere d) e e), e l’articolo 4, lettere b), c) e d), non si applicano al materiale pubblicitario stampato e al materiale promozionale tecnico stampato pubblicati prima del 30 marzo 2012.
2. Le lavastoviglie per uso domestico immesse sul mercato prima del 30 novembre 2011 devono essere conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 97/17/CE.
3. Qualora fosse adottata una misura di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sulla progettazione ecocompatibile per quanto riguarda le lavastoviglie per uso domestico, le lavastoviglie per uso domestico conformi alle disposizioni di detta misura di applicazione per quanto riguarda i requisiti di efficienza di lavaggio e alle disposizioni del presente regolamento, e che sono immesse sul mercato o offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate prima del 20 dicembre 2011 sono considerate conformi ai requisiti della direttiva 97/17/CE.
Articolo 10
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 20 dicembre 2011. Tuttavia, l’articolo 3, lettere d) e e), e l’articolo 4, lettere b), c) e d), si applicano a partire dal 20 aprile 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.
(2) GU L 118 del 7.5.1997, pag. 1.
(3) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
(4) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
ALLEGATO I
Etichetta
1. ETICHETTA
1) |
L’etichetta riporta le seguenti informazioni:
|
2) |
L’etichetta deve essere conforme al modello riportato al punto 2. In deroga a questo punto, se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica (ecolabel) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)), è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio. |
2. STRUTTURA DELL’ETICHETTA
L’etichetta deve essere conforme alla figura riportata di seguito.
dove:
a) |
l’etichetta è larga almeno 110 mm e alta 220 mm. Se l’etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui sopra; |
b) |
lo sfondo deve essere bianco; |
c) |
si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero — come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero. |
d) |
l’etichetta deve rispettare tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra):
|
ALLEGATO II
Scheda prodotto
1. |
Le informazioni contenute nella scheda prodotto della lavastoviglie per uso domestico sono indicate nell’ordine che segue e sono incluse nella brochure allegata al prodotto o in altri materiali forniti con il prodotto stesso:
|
2. |
Una scheda può riguardare diversi modelli di lavastoviglie per uso domestico forniti dallo stesso fornitore. |
3. |
Le informazioni riportate sulla scheda possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell’etichetta. In tal caso, occorre fornire le informazioni di cui al punto 1 non riportate sull’etichetta. |
ALLEGATO III
Fascicolo tecnico
1. |
Il fascicolo tecnico di cui all’articolo 3, lettera c), comprende:
|
2. |
Quando le informazioni incluse nel fascicolo tecnico di un determinato modello di lavastoviglie per uso domestico sono state ottenute tramite calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altre lavastoviglie per uso domestico equivalenti, o in entrambi i modi, la documentazione tecnica comprende i dettagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni, o entrambi, e alle prove svolte dal fornitore per verificare l’accuratezza dei calcoli. Le informazioni includono anche un elenco di tutti i modelli equivalenti di lavastoviglie per uso domestico per i quali le informazioni sono state ottenute sulle stesse basi. |
ALLEGATO IV
Informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l’utilizzatore finale non veda il prodotto
1. |
Le informazioni di cui all’articolo 4, lettera b), sono fornite nell’ordine seguente:
|
2. |
Qualsiasi altra informazione contenuta nella scheda informativa del prodotto deve essere fornita nella forma e nell’ordine definiti nell’allegato II. |
3. |
Tutte le informazioni di cui al presente allegato devono essere stampate o esposte in forma e caratteri leggibili. |
ALLEGATO V
Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato
Ai fini della verifica della conformità ai requisiti definiti negli articoli 3 e 4, le autorità dello Stato membro sottopongono a prova un’unica lavastoviglie per uso domestico. Se i parametri misurati non rispondono ai valori dichiarati dal fornitore negli intervalli indicati nella tabella 1, le misurazioni devono essere effettuate su tre lavastoviglie supplementari. La media aritmetica dei valori misurati in relazione alle tre lavastoviglie per uso domestico deve rispondere ai valori dichiarati dal fornitore negli intervalli indicati nella tabella 1, tranne che per il consumo energetico per cui il valore dichiarato non può superare di oltre il 6 % il valore nominale di Et .
In caso contrario il modello di lavastoviglie per uso domestico e tutti gli altri modelli di lavastoviglie equivalenti sono considerati non conformi ai requisiti definiti agli articoli 3 e 4.
Le autorità degli Stati membri sono tenuti a utilizzare procedure di misura affidabili, accurate e riproducibili che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tabella 1
Parametro misurato |
Tolleranze applicabili alla verifica |
Consumo energetico annuo |
Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale (1) di AEC . |
Consumo di acqua |
Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale di Wt . |
Indice di efficienza di asciugatura |
Il valore misurato non deve essere inferiore di oltre il 19 % rispetto al valore nominale di ID . |
Consumo energetico |
Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale di Et . |
Durata del programma |
Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto ai valori nominali Tt . |
Consumo energetico nei modi spento e lasciato acceso |
Il valore misurato del consumo energetico Po e Pl , quando è superiore o pari a 1,00 W, non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale. Il valore misurato del consumo energetico Po e Pl , quando è inferiore o pari a 1,00 W, non deve essere superiore di oltre 0,10 W rispetto al valore nominale. |
Durata del modo lasciato acceso |
Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale di Tl . |
Emissioni di rumore aereo |
Il valore misurato deve essere pari al valore nominale. |
(1) Per «valore nominale» si intende il valore dichiarato dal fornitore.
ALLEGATO VI
Classi di efficienza energetica e classi di efficienza di asciugatura
1. CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA
La classe di efficienza energetica di una lavastoviglie per uso domestico è determinata in base all’indice di efficienza energetica (IEE) definito nella tabella 1.
L’indice di efficienza energetica di una lavastoviglie per uso domestico è determinato conformemente all’allegato VII, punto 1.
Tabella 1
Classi di efficienza energetica
Classe di efficienza energetica |
Indice di efficienza energetica |
A+++ (efficienza massima) |
IEE < 50 |
A++ |
50 ≤ IEE < 56 |
A+ |
56 ≤ IEE < 63 |
A |
63 ≤ IEE < 71 |
B |
71 ≤ IEE < 80 |
C |
80 ≤ IEE < 90 |
D (efficienza minima) |
IEE ≥ 90 |
2. CLASSI DI EFFICIENZA DI ASCIUGATURA
La classe di efficienza di asciugatura di una lavastoviglie per uso domestico è determinata in base all’indice di efficienza di asciugatura (ID ) definito nella tabella 2.
L’indice di efficienza di asciugatura (ID ) è determinato in base all’allegato VII, punto 2.
Tabella 2
Classi di efficienza di asciugatura
Classe di efficienza della centrifuga |
Indice di efficienza di asciugatura |
A (efficienza massima) |
ID > 1,08 |
B |
1,08 ≥ ID > 0,86 |
C |
0,86 ≥ ID > 0,69 |
D |
0,69 ≥ ID > 0,55 |
E |
0,55 ≥ ID > 0,44 |
F |
0,44 ≥ ID > 0,33 |
G (efficienza minima) |
0,33 ≥ ID |
ALLEGATO VII
Metodo di calcolo dell’indice di efficienza energetica, dell’indice di efficienza di asciugatura e del consumo di acqua
1. CALCOLO DELL’INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA
Ai fini del calcolo dell’indice di efficienza energetica (IEE) di una lavastoviglie per uso domestico, il consumo annuo di energia di una data lavastoviglie è confrontato con il consumo annuo standard di energia dello stesso apparecchio.
a) |
L’indice di efficienza energetica è calcolato con la formula seguente e arrotondato al primo decimale: dove:
|
b) |
il consumo annuo di energia (AEc ) è calcolato in kWh/anno come segue e arrotondato al secondo decimale:
|
c) |
Il consumo annuo standard di energia (SAEC ) è calcolato in kWh/anno con la formula seguente e arrotondato al secondo decimale:
|
2. CALCOLO DELL’INDICE DI EFFICIENZA DI ASCIUGATURA
Ai fini del calcolo dell’indice di efficienza di asciugatura (ID ) di un modello di lavastoviglie per uso domestico, l’efficienza di asciugatura della lavastoviglie per uso domestico è confrontato con l’efficienza di asciugatura di una lavastoviglie di riferimento che presenta le caratteristiche indicate nei metodi di misura più avanzati generalmente riconosciuti, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
a) |
L’indice di efficienza di asciugatura (ID ) è calcolato con la formula seguente e arrotondato al secondo decimale: ID = exp(lnID ) dove:
|
b) |
L’efficienza di asciugatura (D) è il grado medio di umidità di ciascun elemento presente nella lavastoviglie dopo il completamento del ciclo standard di lavaggio. Il grado di umidità è calcolato con le modalità di cui alla tabella 1. Tabella 1
|
3. CALCOLO DEL CONSUMO ANNUO DI ACQUA
Il consumo annuo di acqua (AWC ) di una lavastoviglie è calcolato in litri e arrotondato alla cifra intera più vicina come segue:
AWC = Wt × 280
dove:
Wt |
= |
consumo di acqua per il ciclo standard di lavaggio, espresso in litri e arrotondato al primo decimale. |
30.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/17 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2010
che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1), e in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all’etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e che offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità. |
(2) |
La direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni (2), contiene disposizioni relative all’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico. |
(3) |
Il consumo di energia elettrica degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico rappresenta una parte considerevole del consumo domestico globale di energia elettrica dell’Unione. Oltre ai miglioramenti già ottenuti sul piano dell’efficienza energetica è possibile ridurre ulteriormente e in misura considerevole il consumo energetico degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico. |
(4) |
È opportuno abrogare la direttiva 94/2/CE e stabilire nuove disposizioni per mezzo del presente regolamento, al fine di garantire che l’etichettatura indicante il consumo di energia costituisca un incentivo per i fabbricanti a migliorare ulteriormente l’efficienza energetica degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico e che contribuisca ad accelerare la trasformazione del mercato verso tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico. |
(5) |
L’effetto combinato delle disposizioni di cui al presente regolamento e di cui al regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (3) potrebbe portare ad un risparmio annuale del consumo di energia elettrica pari a 6 TWh da qui al 2020 (4) rispetto alla situazione qualora non venissero adottate misure. |
(6) |
Anche il mercato degli apparecchi di refrigerazione ad assorbimento e dei frigoriferi cantina, attualmente in espansione, costituisce un’opportunità in termini di risparmio energetico. È quindi opportuno includere detti apparecchi nell’ambito di applicazione del presente regolamento. |
(7) |
Gli apparecchi di refrigerazione ad assorbimento non producono rumore ma consumano una quantità di energia considerevolmente maggiore rispetto agli apparecchi a compressione. Per consentire agli utilizzatori di scegliere con cognizione di causa, l’etichetta deve riportare informazioni relative alle emissioni di rumore aereo dell’apparecchio. |
(8) |
Le informazioni riportate sull’etichetta devono essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute compresi, quando disponibili, gli standard armonizzati adottati dagli organismi europei di normalizzazione, elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e le norme relative ai servizi della società dell’informazione (5). |
(9) |
Il presente regolamento deve specificare una struttura e un contenuto uniformi per l’etichetta per gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico. |
(10) |
Il presente regolamento deve inoltre indicare le specifiche relative al fascicolo tecnico e alla scheda prodotto degli apparecchi di refrigerazione ad uso domestico. |
(11) |
Il presente regolamento deve indicare anche i requisiti in materia di informazioni da fornire in caso di vendita a distanza, promozione e diffusione di materiali tecnici promozionali degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico. |
(12) |
È necessario che le disposizioni del presente regolamento siano riviste alla luce dei progressi tecnologici. |
(13) |
Per facilitare il passaggio dalla direttiva 94/2/CE al presente regolamento, gli apparecchi di refrigerazione cui viene apposta l’etichetta ai sensi del presente regolamento sono da considerarsi conformi alla direttiva 94/2/CE. |
(14) |
La direttiva 94/2/CE dovrebbe pertanto essere abrogata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce specifiche per l’etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto aggiuntive per gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico alimentati da rete elettrica e aventi un volume utile compreso tra 10 e 1 500 litri.
2. Il presente regolamento si applica agli apparecchi di refrigerazione per uso domestico alimentati da rete elettrica, compresi quelli venduti per uso non domestico o per la refrigerazione di beni non alimentari e inclusi gli apparecchi a incasso.
Si applica inoltre agli apparecchi di refrigerazione per uso domestico alimentati da rete elettrica che possono essere alimentati a batteria.
3. Il presente regolamento non si applica:
a) |
agli apparecchi di refrigerazione alimentati principalmente da energia non elettrica, come gas di petrolio liquefatto (GPL), cherosene e bio-diesel; |
b) |
agli apparecchi di refrigerazione alimentati a batteria che possono essere collegati alla rete elettrica tramite convertitore AC/DC venduto separatamente; |
c) |
agli apparecchi di refrigerazione fabbricati su misura, non in serie e non equivalenti ad alcun modello esistente; |
d) |
agli apparecchi di refrigerazione per il settore terziario che rilevano elettronicamente la rimozione degli alimenti refrigerati e, tramite una connessione di rete, trasmettono automaticamente l’informazione ad un sistema remoto di controllo ai fini di contabilità; |
e) |
agli apparecchi la cui funzione primaria non è la conservazione di alimenti tramite refrigerazione (ad esempio macchine indipendenti per la fabbricazione di ghiaccio o distributori di bevande fresche). |
Articolo 2
Definizioni
In aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2010/30/CE, s’intende per:
1) |
«alimenti», cibo, ingredienti, bevande (compreso il vino) e altri prodotti destinati principalmente al consumo e che devono essere refrigerati a temperature specifiche; |
2) |
«apparecchio di refrigerazione per uso domestico», un armadio isolato, ad uno o più scomparti, destinato alla refrigerazione o al congelamento di alimenti o alla conservazione di alimenti refrigerati o congelati a fini non professionali, raffreddato tramite uno o più processi che impiegano energia, compresi gli apparecchi venduti in kit di montaggio che devono essere assemblati dall’utilizzatore finale; |
3) |
«apparecchio da incasso», un apparecchio di refrigerazione fisso progettato per essere installato all’interno di un mobile, di un’apposita rientranza del muro o in ubicazioni simili e che necessita di elementi di finitura; |
4) |
«frigorifero», un apparecchio di refrigerazione per la conservazione di alimenti, avente almeno uno scomparto adatto alla conservazione di alimenti freschi e/o bevande (compreso il vino); |
5) |
«apparecchio di refrigerazione a compressione», un apparecchio di refrigerazione in cui la refrigerazione è ottenuta tramite un compressore a motore; |
6) |
«apparecchio di refrigerazione ad assorbimento», un apparecchio di refrigerazione in cui la refrigerazione è ottenuta tramite un processo di assorbimento che utilizza il calore come fonte di energia; |
7) |
«frigo-congelatore», un apparecchio di refrigerazione avente almeno uno scomparto per la conservazione di alimenti freschi e almeno uno scomparto idoneo alla congelazione di alimenti freschi e alla conservazione di alimenti congelati in condizioni che rispondono alla categoria «tre stelle» (scomparto congelatore); |
8) |
«armadio per la conservazione di alimenti congelati», apparecchio di refrigerazione avente uno o più scomparti idonei alla conservazione di alimenti congelati; |
9) |
«congelatore per alimenti», apparecchio di refrigerazione avente uno o più scomparti atti alla congelazione di alimenti, la cui temperatura varia dalla temperatura ambiente a – 18 °C e adatto anche alla conservazione di alimenti congelati in condizioni che rispondono alla categoria «tre stelle»; un congelatore può includere anche sezioni e/o scomparti «a due stelle» all’interno dello scomparto o dell’armadio; |
10) |
«frigorifero cantina», un apparecchio di refrigerazione costituito unicamente da uno o più scomparti per la conservazione del vino; |
11) |
«apparecchio multiuso», un apparecchio di refrigerazione costituito unicamente da uno o più scomparti multiuso; |
12) |
«apparecchio di refrigerazione per uso domestico equivalente», un apparecchio di refrigerazione per uso domestico immesso sul mercato con lo stesso volume lordo e lo stesso volume utile, le medesime caratteristiche tecniche, di efficienza e di rendimento e lo stesso tipo di scomparti di un altro modello immesso sul mercato dallo stesso fabbricante con un codice commerciale diverso; |
13) |
«utilizzatore finale», un consumatore che acquista, o si prevede che acquisti, un apparecchio di refrigerazione per uso domestico; |
14) |
«punto vendita», un luogo in cui gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico sono esposti oppure offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate. |
Si applicano anche le definizioni figuranti nell’allegato I.
Articolo 3
Responsabilità dei fornitori
I fornitori garantiscono che:
a) |
ogni apparecchio di refrigerazione per uso domestico possegga un’etichetta stampata del formato e con le informazioni indicati nell’allegato II; |
b) |
sia messa a disposizione una scheda prodotto come indicato nell’allegato III; |
c) |
il fascicolo tecnico di cui all’allegato IV sia fornito alle autorità degli Stati membri e della Commissione previa richiesta; |
d) |
qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di apparecchi di refrigerazione per uso domestico contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo; |
e) |
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello. |
Articolo 4
Responsabilità dei distributori
I distributori provvedono affinché:
a) |
presso il punto vendita, qualunque apparecchio di refrigerazione per uso domestico riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’articolo 3, lettera a), all’esterno della parte anteriore o della parte superiore dell’apparecchio, in modo che sia chiaramente visibile; |
b) |
gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell’allegato V; |
c) |
qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di apparecchi di refrigerazione per uso domestico contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo; |
d) |
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello. |
Articolo 5
Metodi di misurazione
Le informazioni da riportare ai sensi dell’articolo 3 devono essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate generalmente riconosciute, come definite nell’allegato VI.
Articolo 6
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Gli Stati membri applicano la procedura descritta nell’allegato VII quando valutano la conformità della classe di efficienza energetica, del consumo energetico annuo, del volume utile dello scomparto per alimenti freschi e dello scomparto per alimenti congelati, della capacità di congelamento e delle emissioni di rumore aereo dichiarati.
Articolo 7
Riesame
La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico al più tardi quattro anni dopo la sua entrata in vigore. Il riesame si incentra in particolare sulle tolleranze ammesse ai fini della verifica, di cui all’allegato VII, e le possibilità di eliminare o ridurre i valori dei fattori di correzione di cui all’allegato VIII.
Articolo 8
Abrogazione
La direttiva 94/2/CE è abrogata a partire dal 30 novembre 2011.
Articolo 9
Disposizioni transitorie
1. L’articolo 3, lettere d) e e), e l’articolo 4, lettere b), c) e d), non si applicano al materiale pubblicitario stampato e al materiale promozionale tecnico stampato pubblicati prima del 30 marzo 2012.
2. Gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico immessi sul mercato prima del 30 novembre 2011 devono essere conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 94/2/CE.
3. Gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico conformi alle disposizioni del presente regolamento e immessi sul mercato o offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate prima del 30 novembre 2011 sono considerati conformi ai requisiti della direttiva 94/2/CE.
Articolo 10
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 30 novembre 2011. Tuttavia, l’articolo 3, lettere d) e e), e l’articolo 4, lettere b), c) e d), si applicano a partire dal 30 marzo 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.
(2) GU L 45 del 17.2.1994, pag. 1.
(3) GU L 191 del 23.7.2009, pag. 53.
(4) Calcolato secondo lo standard EN 153 del Cenelec (Comitato europeo di coordinamento delle norme elettrotecniche), del febbraio 2006 o lo standard EN ISO 15502 dell’ottobre 2005.
(5) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
ALLEGATO I
Definizioni applicabili ai fini degli allegati da II a IX
Ai fini degli allegati da II a IX si intende per:
a) |
«sistema antibrina», un sistema automatico che impedisce la formazione permanente di brina, in cui il raffreddamento è ottenuto tramite circolazione forzata dell’aria, l’evaporatore o gli evaporatori vengono sbrinati automaticamente e l’acqua prodotta dallo sbrinamento è automaticamente eliminata; |
b) |
«scomparto antibrina», qualsiasi scomparto dotato di un sistema antibrina; |
c) |
«frigorifero con scomparto a temperatura moderata», un apparecchio di refrigerazione nel quale sono presenti almeno uno scomparto per la conservazione degli alimenti freschi e uno scomparto a temperatura moderata, ma privo di scomparti per la conservazione di alimenti congelati, scomparti di raffreddamento o per la fabbricazione di ghiaccio; |
d) |
«apparecchio a temperatura moderata», apparecchio di refrigerazione avente unicamente uno o più scomparti a temperatura moderata; |
e) |
«raffreddatore», un apparecchio di refrigerazione avente almeno uno scomparto per alimenti freschi e uno scomparto di raffreddamento, ma privo di scomparti per la conservazione di alimenti congelati; |
f) |
«scomparto», uno qualsiasi degli scomparti elencati alle lettere da g) a n); |
g) |
«scomparto per la conservazione di alimenti freschi», uno scomparto destinato alla conservazione di alimenti non congelati, che può essere suddiviso in ulteriori scomparti; |
h) |
«scomparto a temperatura moderata», uno scomparto destinato alla conservazione di alimenti o bevande particolari ad una temperatura superiore rispetto allo scomparto per la conservazione di alimenti freschi; |
i) |
«scomparto di raffreddamento», uno scomparto destinato in maniera specifica alla conservazione di alimenti altamente deperibili; |
j) |
«scomparto per il ghiaccio», scomparto a bassa temperatura destinato alla fabbricazione e alla conservazione del ghiaccio; |
k) |
«scomparto per surgelati», scomparto a bassa temperatura destinato specificamente alla conservazione di alimenti congelati e classificato in base alla temperatura:
|
l) |
«scomparto cantina», uno scomparto progettato esclusivamente per la conservazione di vino per brevi periodi o per portare i vini alla temperatura ideale di degustazione, oppure per conservare il vino a lungo per farlo invecchiare, avente le seguenti caratteristiche:
|
m) |
«scomparto multiuso», scomparto che può essere utilizzato a due o più delle temperature corrispondenti ai diversi tipi di scomparto, che l’utente finale può regolare per mantenere costante l’intervallo di temperature di funzionamento applicabile ad ogni tipo di scomparto secondo le istruzioni del fabbricante. Tuttavia, qualora sia presente una funzione che permette di cambiare la temperatura in uno scomparto per una durata limitata (ad esempio una funzione di congelamento rapido), lo scomparto non può essere definito «scomparto multiuso» ai sensi del presente regolamento; |
n) |
«altro scomparto», uno scomparto, non destinato alla conservazione del vino, progettato per la conservazione di alimenti particolari a temperature superiori ai + 14 °C; |
o) |
«sezione a due stelle», parte di un congelatore, di uno scomparto congelatore, di uno scomparto a tre stelle o di un armadio per la conservazione di alimenti congelati a tre stelle, non provvisto di sportello o coperchio individuale e la cui temperatura non supera i – 12 °C; |
p) |
«congelatore a pozzetto», congelatore per alimenti i cui scomparti sono accessibili dall’alto oppure, se dispone sia di apertura dall’alto che di scomparti verticali, in cui il volume lordo degli scomparti ad apertura dall’alto supera il 75 % del volume lordo totale dell’apparecchio; |
q) |
«con apertura dall’alto» o «a pozzetto», un apparecchio di refrigerazione i cui scomparti sono accessibili dall’alto; |
r) |
«di tipo verticale», un apparecchio di refrigerazione i cui scomparti sono accessibili dal lato frontale dell’apparecchio; |
s) |
«congelamento rapido», funzione reversibile, che deve essere attivata dall’utilizzatore seguendo le istruzioni del fabbricante, che abbassa la temperatura del congelatore o dello scomparto congelatore per congelare più rapidamente alimenti non congelati; |
t) |
«identificatore del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore. |
ALLEGATO II
Etichetta
1. ETICHETTA PER APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE PER USO DOMESTICO CHE RIENTRANO NELLE CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA DA A+++ A C
1) |
L’etichetta riporta le seguenti informazioni:
Per i frigoriferi cantina i punti V e VI sono sostituiti dalla capacità nominale espressa come numero di bottiglie standard da 75 cl che l’apparecchio può contenere in base alle istruzioni del fabbricante. |
2) |
L’etichetta deve essere conforme al modello riportato al punto 3.1 del presente allegato. In deroga a questo punto, se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio. |
2. ETICHETTA PER APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE PER USO DOMESTICO CHE RIENTRANO NELLE CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA DA D A G
1) |
L’etichetta contiene le informazioni di cui al punto 1, paragrafo 1. |
2) |
L’etichetta deve essere conforme al modello riportato al punto 3.2 del presente allegato. In deroga a questo punto, se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio. |
3. STRUTTURA DELL’ETICHETTA
1) |
Per gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A+++ a C, fatta eccezione per i frigoriferi cantina, l’etichetta deve essere conforme alla figura seguente:
dove:
|
2) |
Per gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico che rientrano nelle classi di efficienza energetica da D a G, fatta eccezione per i frigoriferi cantina, l’etichetta deve essere conforme alla figura seguente:
dove: l’etichetta deve essere conforme al modello riportato al punto 3.1 del presente allegato, ad eccezione del numero 8, a cui si applica quando segue:
|
3) |
Per i frigoriferi cantina, l’etichetta deve essere conforme al modello che segue:
dove:
|
ALLEGATO III
Scheda prodotto
1. |
Le informazioni contenute nella scheda prodotto sono indicate nell’ordine che segue e sono incluse nella brochure allegata al prodotto o in altri materiali forniti con il prodotto stesso:
|
2. |
Una scheda può riguardare diversi modelli di apparecchi di refrigerazione forniti dallo stesso fornitore. |
3. |
Le informazioni riportate sulla scheda possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell’etichetta. In tal caso, occorre fornire le informazioni di cui al punto 1 non riportate sull’etichetta. |
ALLEGATO IV
Fascicolo tecnico
1. |
Il fascicolo tecnico di cui all’articolo 3, lettera c), comprende:
|
2. |
Se le informazioni incluse nel fascicolo tecnico di un determinato modello di apparecchio di refrigerazione per uso derivano da calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altri apparecchi di refrigerazione equivalenti, o entrambi, la documentazione comprende i dettagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni e alle prove svolte dal fornitore per verificare l’accuratezza dei calcoli. Le informazioni includono anche un elenco di tutti i modelli equivalenti di apparecchi di refrigerazione per uso domestico per i quali le informazioni sono state ottenute sulle stesse basi. |
ALLEGATO V
Informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l’utilizzatore finale non veda il prodotto
1. |
Le informazioni di cui all’articolo 4, lettera b), sono fornite nell’ordine seguente:
|
2. |
Qualsiasi altra informazione contenuta nella scheda informativa del prodotto deve essere fornita nella forma e nell’ordine definiti nell’allegato III. |
3. |
Tutte le informazioni di cui al presente allegato devono essere stampate o esposte in forma e caratteri leggibili. |
ALLEGATO VI
Misurazioni
1. Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni devono essere effettuate utilizzando un metodo affidabile, accurato e riproducibile che tenga conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti; sono inclusi i metodi descritti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI ALLE PROVE
Alle prove si applicano le seguenti condizioni generali:
1) |
se sono presenti riscaldatori anticondensa che possono essere azionati dall’utilizzatore, devono essere accesi e, se regolabili, impostati al massimo potere di riscaldamento; |
2) |
se sono presenti dispositivi sulla porta dell’apparecchio (ad esempio distributori di ghiaccio o di acqua e bevande fresche) che possono essere attivati e disattivati dall’utilizzatore, durante la misurazione del consumo di energia devono essere attivati ma non in uso; |
3) |
nel caso di apparecchi e scomparti multiuso la temperatura di conservazione durante la misurazione del consumo energetico deve essere la temperatura nominale del tipo di scomparto più freddo specificata dal fabbricante per un uso normale continuo; |
4) |
il consumo energetico di un apparecchio di refrigerazione deve essere stabilito nella configurazione più fredda, conformemente alle istruzioni del fabbricante per un uso normale continuo di eventuali «altri scomparti» come definiti nell’allegato VIII, tabella 5. |
3. PARAMETRI TECNICI
Devono essere stabiliti i seguenti parametri:
a) |
«dimensioni complessive», calcolate al millimetro più vicino; |
b) |
«ingombro complessivo durante l’uso», misurato al millimetro più vicino; |
c) |
«volume totale lordo», misurato al decimetro cubo o al litro intero più vicino; |
d) |
«volume utile e volume utile totale», misurato al decimetro cubo o al litro intero più vicino; |
e) |
«modalità di sbrinamento»; |
f) |
«temperatura di conservazione»; |
g) |
«consumo energetico», espresso in kilowatt/ora per 24 ore (kWh/24 h), calcolato al terzo decimale; |
h) |
«tempo di aumento della temperatura»; |
i) |
«capacità di congelamento»; |
j) |
«umidità dello scomparto cantina», espressa come decimale arrotondato alla cifra intera più vicina; |
k) |
«emissioni di rumore aereo». |
ALLEGATO VII
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Ai fini della verifica della conformità ai requisiti definiti negli articoli 3 e 4, le autorità dello Stato membro sottopongono a prova un unico apparecchio di refrigerazione per uso domestico. Se i parametri misurati non rispondono ai valori dichiarati dal fornitore negli intervalli indicati nella tabella 1, le misurazioni possono essere effettuate su tre apparecchi supplementari. La media aritmetica dei valori misurati di detti tre apparecchi supplementari deve rispondere ai requisiti e rientrare negli intervalli indicati nella tabella 1.
In caso contrario, il modello in oggetto e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi.
Oltre alla procedura definita nell’allegato VI le autorità degli Stati membri utilizzano procedure di misura affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto delle metodologie più avanzate e generalmente accettate, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tabella 1
Parametro misurato |
Tolleranze applicabili alla verifica |
Volume lordo nominale |
Il valore misurato non deve essere inferiore al valore nominale (1) di oltre il 3 % o 1 l, a seconda di quale valore sia superiore. |
Volume utile nominale |
Il valore misurato non deve essere inferiore al valore nominale (*) di oltre il 3 % o 1 l, a seconda di quale valore sia superiore. Quando i volumi dello scomparto a temperatura moderata e dello scomparto per gli alimenti freschi sono regolabili dall’utilizzatore l’uno in rapporto all’altro, questa incertezza di misurazione si applica quando lo scomparto a temperatura moderata viene portato al volume minimo. |
Capacità di congelamento |
Il valore misurato non deve essere inferiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale. |
Consumo energetico |
Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale (E24 h ). |
Frigoriferi cantina |
Il valore di umidità relativa misurato non può superare l’intervallo nominale di oltre 10 %. |
Emissioni di rumore aereo |
Il valore misurato deve essere pari al valore nominale. |
(1) Per «valore nominale» si intende il valore dichiarato dal fabbricante.
ALLEGATO VIII
Classificazione degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, metodo per calcolare il volume equivalente e l’indice di efficienza energetica
1. CLASSIFICAZIONE DEGLI APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE PER USO DOMESTICO
Gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico sono classificati nelle categorie indicate nella tabella 1.
Ogni categoria è definita da una specifica composizione degli scomparti (indicata nella tabella 2) e non dipende dal numero di sportelli e/o di cassetti.
Tabella 1
Categorie di apparecchi di refrigerazione per uso domestico
Categoria |
Designazione |
1 |
Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
2 |
Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina |
3 |
Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle |
4 |
Frigorifero con scomparto a 1 stella |
5 |
Frigorifero con scomparto a 2 stella |
6 |
Frigorifero con scomparto a 3 stella |
7 |
Frigo-congelatore |
8 |
Congelatore verticale |
9 |
Congelatore a pozzetto |
10 |
Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo |
Gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico che, per via della temperatura degli scomparti, non rientrano nelle categorie da 1 a 9, sono inseriti nella categoria 10.
Tabella 2
Classificazione degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico e relativa composizione degli scomparti
Temperatura nominale (per l’IEE) (°C) |
Temperatura di progetto |
+12 |
+12 |
+5 |
0 |
0 |
–6 |
–12 |
–18 |
–18 |
Categoria (numero) |
Tipi di scomparti |
Altro |
Cantina |
Temperatura moderata |
Conservazione alimenti freschi |
Scomparto raffreddatore |
0 stelle/fabbricazione ghiaccio |
1 stella |
2 stelle |
3 stelle |
4 stelle |
|
Categoria dell’apparecchio |
Composizione scomparti |
||||||||||
FRIGORIFERO CON UNO O PIÙ SCOMPARTI PER LA CONSERVAZIONE DI ALIMENTI FRESCHI |
N |
N |
N |
S |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
1 |
FRIGORIFERO CON SCOMPARTO A TEMPERATURA MODERATA, APPARECCHIO A TEMPERATURA MODERATA E FRIGORIFERO CANTINA |
O |
O |
O |
S |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
2 |
O |
O |
S |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
||
N |
S |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
||
RAFFREDDATORE e FRIGORIFERO CON SCOMPARTO A 0 STELLE |
O |
O |
O |
S |
S |
O |
N |
N |
N |
N |
3 |
O |
O |
O |
S |
O |
S |
N |
N |
N |
N |
||
FRIGORIFERO CON SCOMPARTO A 1 STELLA |
O |
O |
O |
S |
O |
O |
S |
N |
N |
N |
4 |
FRIGORIFERO CON SCOMPARTO A 2 STELLE |
O |
O |
O |
S |
O |
O |
O |
S |
N |
N |
5 |
FRIGORIFERO CON SCOMPARTO A 3 STELLE |
O |
O |
O |
S |
O |
O |
O |
O |
S |
N |
6 |
FRIGO-CONGELATORE |
O |
O |
O |
S |
O |
O |
O |
O |
O |
S |
7 |
CONGELATORE VERTICALE |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
O |
(S) (1) |
S |
8 |
CONGELATORE A POZZETTO |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
O |
N |
S |
9 |
APPARECCHI MULTIUSO E DI ALTRO TIPO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
10 |
Note: S = lo scomparto è presente; N = lo scomparto non è presente; O = la presenza dello scomparto è opzionale; |
Gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico sono classificati in una o più classi climatiche come indicato nella tabella 3.
Tabella 3
Classi climatiche
Classe |
Simbolo |
Temperatura ambiente media °C |
Temperata estesa |
SN |
da + 10 a + 32 |
Temperata |
N |
da + 16 a + 32 |
Subtropicale |
ST |
da + 16 a + 38 |
Tropicale |
T |
da + 16 a+ 43 |
L’apparecchio di refrigerazione deve essere in grado di mantenere le temperature di conservazione richieste dai diversi scomparti simultaneamente e all’interno degli scarti di temperatura consentiti (durante il ciclo di sbrinamento) come definite nella tabella 4 per i diversi tipi di apparecchi domestici e per le classi climatiche appropriate.
Gli apparecchi e gli scomparti multiuso devono essere in grado di mantenere le temperature richieste per i diversi tipi di scomparto quando dette temperature possono essere impostate dall’utilizzatore secondo le istruzioni del fabbricante.
Tabella 4
Temperature di conservazione
Temperature di conservazione (°C) |
|||||||||||||||||||||||
Altro scomparto |
Scomparto cantina |
Scomparto a temperatura moderata |
Scomparto alimenti freschi |
Scomparto raffreddatore |
Scomparto a una stella |
Scomparto/sezione a due stelle |
Congelatore e scomparto/armadio a tre stelle |
||||||||||||||||
tom |
twma |
tcm |
t1 m, t2 m, t3 m, tma |
tcc |
t* |
t** |
t*** |
||||||||||||||||
> + 14 |
+ 5 ≤ twma ≤ + 20 |
+ 8 ≤ tcm ≤ + 14 |
0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4 |
– 2 ≤ tcc ≤ + 3 |
≤ – 6 |
≤ – 12 (2) |
≤ – 18 (2) |
||||||||||||||||
Note:
|
2. CALCOLO DEL VOLUME EQUIVALENTE
Il volume equivalente di un apparecchio di refrigerazione per uso domestico è la somma dei volumi equivalenti di tutti i suoi scomparti. Il valore è espresso in litri e calcolato con la seguente formula arrotondandolo alla cifra intera più vicina:
dove:
— |
n = numero di scomparti, |
— |
Vc = volume utile dello scomparto o degli scomparti, |
— |
Tc = temperatura nominale degli scomparti come definita nella tabella 2, |
— |
= fattore termodinamico come definito nella tabella 5, |
— |
FFc, CC e BI = fattori di correzione del volume come definiti nella tabella 6. |
Il fattore di correzione termodinamico è la differenza tra la temperatura nominale di uno scomparto Tc (definito nella tabella 2) e la temperatura ambiente in condizioni di prova standard a + 25 °C, espresso come rapporto della stessa differenza per uno scomparto per alimenti freschi a + 5 °C.
I fattori termodinamici per gli scomparti descritti nell’allegato I, lettere da g) a n), sono elencati nella tabella 5.
Tabella 5
Fattori termodinamici per gli scomparti degli apparecchi di refrigerazione
Scomparto |
Temperatura nominale |
(25 – Tc )/20 |
Altro scomparto |
Temperatura di progetto |
|
Scomparto a temperatura moderata/cantina |
+12 °C |
0,65 |
Scomparto alimenti freschi |
+5 °C |
1,00 |
Scomparto raffreddatore |
0 °C |
1,25 |
Scomparto fabbricazione ghiaccio e a 0 stelle |
0 °C |
1,25 |
Scomparto a una stella |
–6 °C |
1,55 |
Scomparto a due stelle |
–12 °C |
1,85 |
Scomparto a tre stelle |
–18 °C |
2,15 |
Scomparto congelatore (a quattro stelle) |
–18 °C |
2,15 |
Note:
i) |
per gli scomparti multiuso, il fattore termodinamico è determinato dalla temperatura nominale (definita nella tabella 2) del tipo di scomparto più freddo che può essere impostato dall’utilizzatore e mantenuto costantemente secondo le istruzioni del fabbricante; |
ii) |
per qualsiasi sezione a due stelle (all’interno di un congelatore) il fattore termodinamico è fissato a Tc = – 12 °C; |
iii) |
per gli altri scomparti il fattore termodinamico è determinato dalla temperatura di progetto più bassa che può essere impostata dall’utilizzatore e mantenuta costante secondo le istruzioni del fabbricante. |
Tabella 6
Valore dei fattori di correzione
Fattore di correzione |
Valore |
Condizioni |
FF (antibrina) |
1,2 |
Scomparti per la conservazione di alimenti congelati dotati di sistema antibrina |
1 |
Altro |
|
CC (classe climatica) |
1,2 |
Per apparecchi di classe T (tropicale) |
1,1 |
Per apparecchi di classe ST (subtropicale) |
|
1 |
Altro |
|
BI (da incasso) |
1,2 |
Per apparecchi da incasso di larghezza inferiore a 58 cm |
1 |
Altro |
Note:
i) |
FF è il fattore di correzione del volume per gli scomparti con sistema antibrina; |
ii) |
CC è il fattore di correzione del volume per una data classe climatica. Se un apparecchio di refrigerazione rientra in più di una classe climatica, ai fini del calcolo del volume equivalente viene considerata la classe climatica con il fattore di correzione più elevato; |
iii) |
BI è il fattore di correzione del volume per apparecchi da incasso. |
3. CALCOLO DELL’INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA
Ai fini del calcolo dell’indice di efficienza energetica (IEE) di un apparecchio di refrigerazione per uso domestico, il consumo annuo di energia di un dato apparecchio è confrontato con il consumo annuo standard di energia dello stesso apparecchio.
1) |
L’indice di efficienza energetica è calcolato con la formula seguente e arrotondato al primo decimale: dove:
|
2) |
Il consumo annuo di energia (AEC ) è calcolato in kWh/anno e arrotondato al secondo decimale: AEC = E24h × 365 dove:
|
3) |
Il consumo annuo di energia standard (SAEC ) è calcolato in kWh/anno e arrotondato al secondo decimale: SAEC = Veq × M + N + CH dove:
Tabella 7 Valori M e N per categoria di apparecchio di refrigerazione per uso domestico
|
(1) comprende anche armadi a 3 stelle per alimenti congelati.
(2) per gli apparecchi di refrigerazione dotati di sistema antibrina è consentita, durante il ciclo di sbrinamento, una deviazione della temperatura non superiore a 3 K nell’arco di 4 ore o del 20 °C della durata del ciclo di funzionamento, a seconda di quale periodo sia più breve.
(3) Nota: Per gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico di categoria 10 i valori M e N dipendono dalla temperatura e dal numero di stelle dello scomparto con la più bassa temperatura di conservazione che può essere impostata dall’utilizzatore e mantenuta costante secondo le istruzioni del fabbricante. Quando è presente solo uno scomparto di «altro» tipo come definito nella tabella 2 e nell’allegato I, lettera n), sono utilizzati i valori M e N corrispondenti alla categoria 1. Gli apparecchi con scomparti a tre stelle o congelatori per alimenti sono considerati frigo-congelatori.
ALLEGATO IX
Classi di efficienza energetica
La classe di efficienza energetica di un apparecchio di refrigerazione per uso domestico è determinata sulla base dell’indice di efficienza energetica (IEE) definito nella tabella 1 a partire dal 20 dicembre 2011 fino al 30 giugno 2014 e della tabella 2 a partire dal 1o luglio 2014.
L’indice di efficienza energetica di un apparecchio di refrigerazione per uso domestico deve essere determinata conformemente all’allegato VIII, punto 3.
Tabella 1
Classi di efficienza energetica fino al 30 giugno 2014
Classe di efficienza energetica |
Indice di efficienza energetica |
A+++ (efficienza massima) |
IEE < 22 |
A++ |
22 ≤ IEE < 33 |
A+ |
33 ≤ IEE < 44 |
A |
44 ≤ IEE < 55 |
B |
55 ≤ IEE < 75 |
C |
75 ≤ IEE < 95 |
D |
95 ≤ IEE < 110 |
E |
110 ≤ IEE < 125 |
F |
125 ≤ IEE < 150 |
G (efficienza minima) |
IEE ≥ 150 |
Tabella 2
Classi di efficienza energetica dal 1o luglio 2014
Classe di efficienza energetica |
Indice di efficienza energetica |
A+++ (efficienza massima) |
IEE < 22 |
A++ |
22 ≤ IEE < 33 |
A+ |
33 ≤ IEE < 42 |
A |
42 ≤ IEE < 55 |
B |
55 ≤ IEE < 75 |
C |
75 ≤ IEE < 95 |
D |
95 ≤ IEE < 110 |
E |
110 ≤ IEE < 125 |
F |
125 ≤ IEE < 150 |
G (efficienza minima) |
IEE ≥ 150 |
30.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/47 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1061/2010 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2010
che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1), e in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all’etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e che offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità. |
(2) |
La direttiva 95/12/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici elettriche per uso domestico contiene disposizioni relative all’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico (2). |
(3) |
Il consumo di energia elettrica delle lavatrici per uso domestico rappresenta una parte considerevole del consumo domestico globale di energia elettrica dell’Unione. Oltre ai miglioramenti già ottenuti sul piano dell’efficienza energetica è possibile ridurre ulteriormente e in misura considerevole il consumo energetico delle lavatrici per uso domestico. |
(4) |
È opportuno abrogare la direttiva 95/12/CE e stabilire nuove disposizioni per mezzo del presente regolamento al fine di garantire che l’etichettatura indicante il consumo di energia costituisca un incentivo per i fornitori a migliorare ulteriormente l’efficienza energetica delle lavatrici per uso domestico e che contribuisca ad accelerare la trasformazione del mercato verso tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico. |
(5) |
Le lavasciuga biancheria domestiche sono disciplinate dalla direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche (3) e quindi devono essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, visto che offrono funzioni simili alle lavatrici per uso domestico, è opportuno procedere quanto prima a una revisione della direttiva 96/60/CE. |
(6) |
Le informazioni riportate sull’etichetta devono essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute compresi, quando disponibili, gli standard armonizzati adottati dagli organismi europei di normalizzazione, elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e le regole concernenti i servizi della società dell’informazione (4). |
(7) |
Il presente regolamento deve specificare una struttura e un contenuto uniformi per l’etichetta per le lavatrici per uso domestico. |
(8) |
Il presente regolamento deve inoltre indicare le specifiche relative al fascicolo tecnico e al dossier per le lavatrici per uso domestico. |
(9) |
Il presente regolamento deve anche indicare le specifiche relative alle informazioni da fornire nel caso di vendita a distanza, pubblicità e materiale tecnico di promozione per le lavatrici per uso domestico. |
(10) |
È necessario che le disposizioni del presente regolamento siano riviste alla luce dei progressi tecnologici. |
(11) |
Per facilitare il passaggio dalla direttiva 95/12/CE al presente regolamento, le lavatrici per uso domestico cui viene apposta l’etichetta ai sensi del presente regolamento devono essere considerate conformi al regolamento 95/12/CE. |
(12) |
Occorre pertanto abrogare la direttiva 95/12/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento fissa le specifiche per l’etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari per le lavatrici per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e per le lavatrici per uso domestico alimentate dalla rete elettrica che possono essere alimentate anche da batterie, incluse quelle commercializzate per usi diversi da quello domestico, e le lavatrici per uso domestico da incasso.
2. Il presente regolamento non si applica alle lavasciuga biancheria per uso domestico.
Articolo 2
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2010/30/UE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«lavatrice per uso domestico», una lavatrice automatica che lava e risciacqua tessuti utilizzando l’acqua, dotata anche di una funzione di centrifuga, progettata per essere utilizzata principalmente per fini non professionali; |
2) |
«lavatrici per uso domestico ad incasso», una lavatrice per uso domestico progettata per essere installata all’interno di un mobile, di un’apposita rientranza del muro o in ubicazioni simili e che necessita di elementi di finitura; |
3) |
«lavatrice automatica», una lavatrice in cui il carico è trattato interamente dalla macchina senza interventi da parte dell’utilizzatore durante lo svolgimento del programma; |
4) |
«lavasciuga biancheria per uso domestico», una lavatrice per uso domestico che include sia una funzione di centrifuga che un dispositivo per asciugare i tessuti, solitamente mediante aria calda e rotolamento della biancheria nel cestello; |
5) |
«programma», una serie di operazioni predefinite e dichiarate adatte dal fornitore per lavare determinati tipi di tessuto; |
6) |
«ciclo», un processo completo di lavaggio, risciacquo e centrifuga, quale definito dal programma selezionato; |
7) |
«durata del programma», il tempo che intercorre tra l’avvio del programma e il completamento dello stesso, escluso l’avvio differito programmato dall’utente; |
8) |
«capacità nominale», la massa massima, espressa in kg, indicata dal fornitore, a intervalli di 0,5 kg, di tessuti asciutti di un determinato tipo che può essere lavata in una lavatrice per uso domestico con il programma selezionato, caricata seguendo le istruzioni del fornitore; |
9) |
«carico parziale», metà della capacità nominale di una lavatrice per uso domestico per un determinato programma; |
10) |
«grado di umidità residua», la quantità di umidità contenuta nel carico alla fine della fase di centrifuga; |
11) |
«modo spento», una condizione in cui la lavatrice per uso domestico viene spenta utilizzando i comandi o gli interruttori accessibili all’utente e destinati all’uso da parte di quest’ultimo durante l’utilizzo normale dell’apparecchio, al fine di conseguire un consumo di elettricità minimo, che può essere mantenuta per una durata indefinita quando la lavatrice è collegata a una fonte di alimentazione ed è utilizzata conformemente alle istruzioni del fornitore. Se non sono presenti comandi o interruttori cui l’utilizzatore finale può accedere, per «modo spento» si intende la condizione in cui si trova la lavatrice per uso domestico quando ritorna a un consumo di energia elettrica stabile senza che vi sia stato un intervento esterno; |
12) |
modo lasciato acceso «(left-on)», il modo il cui si registra il minore consumo di energia elettrica che può mantenersi per una durata illimitata dopo il completamento del programma senza ulteriori interventi dell’utente oltre allo svuotamento della lavatrice; |
13) |
«lavatrice per uso domestico equivalente», un modello di lavatrice per uso domestico commercializzato con la stessa capacità nominale, le stesse caratteristiche tecniche e di efficienza, di consumo di acqua e di energia e le stesse emissioni di rumore aereo durante il lavaggio e la centrifuga di un altro modello di lavatrice per uso domestico commercializzato con un numero di codice commerciale differente dallo stesso fornitore; |
14) |
«utilizzatore finale», un consumatore che acquista, o si prevede che acquisti, una lavatrice per uso domestico; |
15) |
«punto vendita», un luogo in cui le lavatrici per uso domestico sono esposte oppure offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate. |
Articolo 3
Responsabilità dei fornitori
I fornitori provvedono affinché:
a) |
ogni lavatrice per uso domestico possegga un’etichetta stampata del formato e con le informazioni indicati nell’allegato I; |
b) |
sia resa disponibile una scheda di prodotto come definita nell’allegato II; |
c) |
il fascicolo tecnico, di cui all’allegato III, sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione, previa richiesta; |
d) |
qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di lavatrici per uso domestico contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo; |
e) |
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di lavatrice per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello. |
Articolo 4
Responsabilità dei distributori
I distributori provvedono affinché:
a) |
presso il punto vendita, tutte le lavatrici per uso domestico riportino l’etichetta, fornita dai fornitori ai sensi dell’articolo 3, lettera a), applicandola all’esterno della parte anteriore o della parte superiore della lavatrice per uso domestico, in modo che sia chiaramente visibile; |
b) |
le lavatrici per uso domestico offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell’allegato IV; |
c) |
qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di lavatrici per uso domestico contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo; |
d) |
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di lavatrice per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa un riferimento alla classe di efficienza energetica di detto modello. |
Articolo 5
Metodi di misurazione
Le informazioni da riportare ai sensi degli articoli 3 e 4 devono essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate generalmente riconosciute.
Articolo 6
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata, il consumo annuo di energia, il consumo annuo di acqua, la classe di efficienza della centrifuga, il consumo di energia nel modo spento e «left-on», la durata del modo «left-on», il grado di umidità residua, la velocità della centrifuga e le emissioni di rumore aereo, conformemente alla procedura stabilita nell’allegato V.
Articolo 7
Riesame
La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico al più tardi entro quattro anni dalla sua entrata in vigore. Il riesame si incentra in particolare sulle tolleranze ai fini della verifica di cui all’allegato V.
Articolo 8
Abrogazione
La direttiva 95/12/CE è abrogata a decorrere dal 20 dicembre 2011.
Articolo 9
Disposizioni transitorie
1. L’articolo 3, lettere d) ed e), e l’articolo 4, lettere b), c) e d), non si applicano al materiale pubblicitario stampato e al materiale promozionale tecnico stampato pubblicati prima del 20 aprile 2012.
2. Le lavatrici per uso domestico immesse sul mercato prima del 20 dicembre 2011 devono essere conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 95/12/CE.
3. Qualora fosse adottata una misura di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico, le lavatrici per uso domestico conformi alle disposizioni di detta misura di applicazione per quanto riguarda i requisiti di efficienza di lavaggio e alle disposizioni del presente regolamento, e che sono immesse sul mercato o offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate prima del 20 dicembre 2011 sono considerate conformi ai requisiti della direttiva 95/12/CE.
Articolo 10
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 20 dicembre 2011. Tuttavia, l’articolo 3, lettere d) ed e), e l’articolo 4, lettere b), c) e d), si applicano a partire dal 20 aprile 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.
(2) GU L 47 del 24.2.1996, pag. 35.
(3) GU L 266 del 18.10.1996, pag. 1.
(4) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
(5) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
ALLEGATO I
Etichetta
1. ETICHETTA
1) |
L’etichetta riporta le seguenti informazioni:
|
2) |
L’etichetta deve essere conforme al modello riportato al punto 2. In deroga a questo punto, se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio. |
2. STRUTTURA DELL’ETICHETTA
L’etichetta deve essere conforme alla figura riportata di seguito.
Dove:
a) |
L’etichetta è larga almeno 110 mm e alta 220 mm. Se l’etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui sopra. |
b) |
Lo sfondo deve essere bianco. |
c) |
Si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero — come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero. |
d) |
L’etichetta deve rispettare tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra):
|
ALLEGATO II
Scheda di prodotto
1. |
Le informazioni contenute nella scheda prodotto della lavatrice per uso domestico sono indicate nell’ordine che segue e sono incluse nella brochure allegata al prodotto o in altri materiali forniti con il prodotto stesso:
|
2. |
Una scheda può riguardare diversi modelli di lavatrici per uso domestico forniti dallo stesso fornitore. |
3. |
Le informazioni riportate sulla scheda possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell’etichetta. In tal caso, occorre fornire le informazioni di cui al punto 1 non riportate sull’etichetta. |
ALLEGATO III
Fascicolo tecnico
1. |
Il fascicolo tecnico di cui all’articolo 3, lettera c), comprende:
|
2. |
Quando le informazioni incluse nel fascicolo tecnico di un determinato modello di lavatrice per uso domestico sono state ottenute tramite calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altre lavatrici per uso domestico equivalenti, o entrambi, la documentazione comprende i dettagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni e alle prove svolte dal fornitore per verificare l’accuratezza dei calcoli. Le informazioni includono anche un elenco di tutti i modelli equivalenti di lavatrici per uso domestico per i quali le informazioni sono state ottenute sulle stesse basi. |
ALLEGATO IV
Informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l’utilizzatore finale non veda il prodotto
1. |
Le informazioni di cui all’articolo 4, lettera b), sono fornite nell’ordine seguente:
|
2. |
Qualsiasi altra informazione contenuta nella scheda informativa del prodotto deve essere fornita nella forma e nell’ordine definiti nell’allegato II. |
3. |
Tutte le informazioni di cui al presente allegato devono essere stampate o esposte in forma e caratteri leggibili. |
ALLEGATO V
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Ai fini della verifica della conformità ai requisiti definiti negli articoli 3 e 4, le autorità dello Stato membro sottopongono a prova un’unica lavatrice per uso domestico. Se i parametri misurati non rispondono ai valori dichiarati dal fornitore negli intervalli indicati nella tabella 1, le misurazioni devono essere effettuate su tre lavatrici supplementari. La media aritmetica dei valori misurati in relazione alle tre lavatrici per uso domestico deve rispondere ai valori dichiarati dal fornitore negli intervalli indicati nella tabella 1, tranne che per il consumo energetico per cui il valore dichiarato non può superare del 6 % il valore nominale di Et .
In caso contrario il modello di lavatrice per uso domestico e tutti gli altri modelli di lavatrice equivalenti sono considerati non conformi ai requisiti definiti agli articoli 3 e 4.
Le autorità degli Stati membri utilizzano procedure di misura affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tabella 1
Parametro misurato |
Tolleranze applicabili alla verifica |
Consumo energetico annuo |
Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale (1) di AEC . |
Consumo energetico |
Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale di Et . |
Durata del programma |
Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto ai valori nominali Tt . |
Consumo di acqua |
Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale di Wt . |
Tasso di umidità residua |
Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale di D. |
Velocità della centrifuga |
Il valore misurato non deve essere inferiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale. |
Consumo energetico nei modi «spento» e «left-on» |
Il valore misurato del consumo energetico Po e Pl , quando è superiore o pari a 1,00 W, non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale. Il valore misurato del consumo energetico Po e Pl , quando è inferiore o pari a 1,00 W, non deve essere superiore di oltre 0,10 W rispetto al valore nominale. |
Durata in modo «left-on» |
Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale di Tl . |
Emissioni di rumore aereo |
Il valore misurato deve corrispondere al valore nominale. |
(1) Per «valore nominale» si intende il valore dichiarato dal fornitore.
ALLEGATO VI
Classi di efficienza energetica e classi di efficienza della centrifuga
1. CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA
La classe di efficienza energetica di una lavatrice per uso domestico è determinata in base all’indice di efficienza energetica (IEE) definito nella tabella 1.
L’indice di efficienza energetica (IEE) di una lavatrice per uso domestico è determinato conformemente all’allegato VII, punto 1.
Tabella 1
Classi di efficienza energetica
Classe di efficienza energetica |
Indice di efficienza energetica |
A+++ (efficienza massima) |
IEE < 46 |
A++ |
46 ≤ IEE < 52 |
A+ |
52 ≤ IEE < 59 |
A |
59 ≤ IEE < 68 |
B |
68 ≤ IEE < 77 |
C |
77 ≤ IEE < 87 |
D (efficienza minima) |
IEE ≥ 87 |
2. CLASSI DI EFFICIENZA DELLA CENTRIFUGA
La classe di efficienza della centrifuga di una lavatrice per uso domestico è determinata in base al grado di umidità residua (D) definito nella tabella 2.
Il grado di umidità residua (D) di una lavatrice per uso domestico è determinato conformemente all’allegato VII, punto 3.
Tabella 2
Classi di efficienza della centrifuga
Classe di efficienza della centrifuga |
Tasso di umidità residua (%) |
A (efficienza massima) |
D < 45 |
B |
45 ≤ D < 54 |
C |
54 ≤ D < 63 |
D |
63 ≤ D < 72 |
E |
72 ≤ D < 81 |
F |
81 ≤ D < 90 |
G (meno efficiente) |
D ≥ 90 |
ALLEGATO VII
Metodo di calcolo dell’indice di efficienza energetica, del consumo annuo di acqua e del grado di umidità residua
1. CALCOLO DELL’INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA
Per calcolare l’indice di efficienza energetica (IEE) di un modello di lavatrice per uso domestico, il consumo annuo ponderato di energia di una lavatrice per uso domestico per il programma standard per i capi di cotone a 60 °C a pieno carico e a carico parziale e per il programma standard per i capi di cotone a 40 °C a carico parziale è confrontato con il consumo annuo standard di energia.
a) |
L’indice di efficienza energetica (nella formula EEI) è calcolato con la formula seguente e arrotondato al primo decimale: dove:
|
b) |
Il consumo standard annuo di energia (SAEC ) è calcolato in kWh/anno come segue e arrotondato al secondo decimale: SAEC = 47,0 × c + 51,7 dove:
|
c) |
Il consumo annuo ponderato di energia (AEC ) è calcolato in kWh/anno con la formula seguente e arrotondato al secondo decimale:
|
d) |
Il consumo di energia ponderato (Et ) è calcolato in kWh con la formula seguente e arrotondato al terzo decimale: Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7 dove:
|
e) |
L’energia nel modo spento (Po ) è calcolata in W con la formula seguente e arrotondata al secondo decimale: Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7 dove:
|
f) |
L’energia ponderata nel modo «left on» (Pl ) è calcolata in W con la formula seguente e arrotondata al secondo decimale: Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7 dove:
|
g) |
La durata del programma (Tt ) è calcolata in minuti con la formula seguente e arrotondata al minuto più vicino: Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7 dove:
|
h) |
La durata del modo «left-on» (Tl ) è calcolata in minuti con la formula seguente e arrotondata al minuto più vicino: Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7 dove:
|
2. CALCOLO DEL CONSUMO ANNUO PONDERATO DI ACQUA
a) |
Il consumo annuo ponderato di acqua (AWC ) di una lavatrice per uso domestico è calcolato in litri con la formula seguente e arrotondato alla cifra intera superiore: AWc = Wt × 220 dove:
|
b) |
Il consumo di acqua ponderato (Wt ) è calcolato con la formula seguente e arrotondato al primo decimale: Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7 dove:
|
3. CALCOLO DEL GRADO DI UMIDITÀ RESIDUA
Il grado ponderato di umidità residua (D) di una lavatrice per uso domestico è calcolato in percentuale con la formula seguente e arrotondato alla cifra percentuale intera più vicina:
D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7
dove:
D60 |
il grado di umidità residua per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60 °C, espresso in percentuale e arrotondato alla percentuale più vicina; |
D60½ |
il grado di umidità residua per il programma standard a carico parziale per tessuti di cotone a 60 °C, espresso in percentuale e arrotondato alla percentuale più vicina; |
D40½ |
il grado di umidità residua per il programma standard a carico parziale per tessuti di cotone a 40 °C, espresso in percentuale e arrotondato alla percentuale più vicina. |
30.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/64 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1062/2010 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2010
che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei televisori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1), e in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2010/30/CE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all’etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e che offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità. |
(2) |
Il consumo di energia elettrica dei televisori rappresenta una parte considerevole della domanda domestica globale di energia elettrica nell’Unione e apparecchi con funzionalità equivalenti presentano una grande disparità in termini di efficienza energetica. L’efficienza energetica dei televisori può essere migliorata in misura significativa. È quindi opportuno che i televisori rientrino nell’ambito di applicazione dei requisiti in materia di etichettatura energetica. |
(3) |
È opportuno stabilire disposizioni armonizzate per indicare l’efficienza energetica e il consumo dei televisori mediante l’etichettatura e informazioni standard di prodotto con l’obiettivo di fornire incentivi ai fabbricanti a migliorare l’efficienza energetica dei televisori, incoraggiare gli utilizzatori finali ad acquistare modelli più efficienti dal punto di vista dei consumi energetici, ridurre il consumo di elettricità di tali prodotti e contribuire al funzionamento del mercato interno. |
(4) |
L’effetto congiunto delle disposizioni di cui al presente regolamento e di cui al regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori (2) potrebbe portare ad un risparmio annuale del consumo di energia elettrica pari a 43 TWh da qui al 2020 rispetto alla situazione qualora non venissero adottate misure. |
(5) |
Le informazioni riportate sull’etichetta devono essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute compresi, quando disponibili, gli standard armonizzati adottati dagli organismi europei di normalizzazione, elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e le norme relative ai servizi della società dell’informazione (3). |
(6) |
Il presente regolamento deve specificare una struttura e un contenuto uniformi per l’etichetta per i televisori. |
(7) |
Oltre a ciò, il presente regolamento deve indicare le specifiche relative al fascicolo tecnico e alla scheda prodotto allegati ai televisori. |
(8) |
Il presente regolamento deve indicare inoltre i requisiti in materia di informazioni da fornire in caso di vendita a distanza, promozione e diffusione di materiali tecnici promozionali dei televisori. |
(9) |
Per incoraggiare la produzione di televisori efficienti dal punto di vista del consumo energetico è opportuno consentire ai fornitori che desiderano immettere sul mercato televisori che rispettano i requisiti di classi più elevate di apporre etichette che indicano tali classi in anticipo rispetto alla data prevista per l’indicazione obbligatoria. |
(10) |
È opportuno prevedere una revisione del presente regolamento che tenga conto del progresso tecnologico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce specifiche per l’etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto aggiuntive per i televisori.
Articolo 2
Definizioni
In aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2010/30/UE, s’intende per:
1) |
«televisore», un apparecchio o un monitor televisivo; |
2) |
«apparecchio televisivo», un prodotto progettato principalmente per visualizzare e ricevere segnali audiovisivi, immesso sul mercato con una denominazione di modello o sistema, costituito da:
|
3) |
«monitor televisivo», un prodotto progettato per visualizzare su uno schermo integrato un segnale video proveniente da fonti diverse, compresi i segnali televisivi, che può avere la funzione opzionale di controllare e riprodurre segnali audio provenienti da un dispositivo esterno, che è collegato mediante percorsi standardizzati per segnali video, fra cui cinch (componente, composito), SCART, HDMI, e future interfacce senza filo (escluse le interfacce non standardizzate per segnali video quali DVI e SDI), ma che non può ricevere ed elaborare segnali di trasmissione; |
4) |
«modo acceso», la condizione in cui il televisore è collegato alla fonte di alimentazione principale e produce suono e immagini; |
5) |
«modo domestico», l’impostazione del televisore raccomandata dal fabbricante per il normale uso domestico; |
6) |
«modo stand-by», la condizione in cui l’apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale, dipende dall’energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare correttamente e offre esclusivamente le seguenti funzioni, che possono continuare per un lasso di tempo indefinito:
|
7) |
«modo spento», la condizione in cui l’apparecchio è collegato alla fonte di alimentazione principale ma non esegue alcuna funzione; si considerano inoltre come «modo spento»:
|
8) |
«funzione di riattivazione», una funzione che facilita l’attivazione di altri modi, incluso il modo acceso, mediante un interruttore a distanza, compreso un telecomando, un sensore interno, un timer o una condizione finalizzata a fornire funzioni aggiuntive, incluso il modo acceso; |
9) |
«visualizzazione di informazioni o dello stato», una funzione continua che fornisce informazioni o indica lo stato dell’apparecchiatura, compresi gli orologi, su uno schermo; |
10) |
«menù impostato», le impostazioni di un televisore predefinite dal fabbricante, fra cui l’utente deve selezionare un’impostazione specifica al momento della prima messa in servizio del televisore; |
11) |
«rapporto di luminanza di picco», il rapporto fra la luminanza di picco del modo domestico o del modo acceso del televisore impostato dal fornitore, a seconda dei casi, e la luminanza di picco del modo più brillante previsto in modo acceso; |
12) |
«punto vendita», un luogo in cui i televisori sono esposti oppure offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate; |
13) |
«utilizzatore finale», un consumatore che acquista, o si prevede che acquisti, un televisore. |
Articolo 3
Responsabilità dei fornitori
1. I fornitori garantiscono che:
a) |
ogni televisore possegga un’etichetta stampata del formato e con le informazioni indicati nell’allegato V; |
b) |
sia messa a disposizione una scheda prodotto come indicato nell’allegato III; |
c) |
il fascicolo tecnico di cui all’allegato IV sia fornito alle autorità degli Stati membri e della Commissione previa richiesta; |
d) |
qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di televisore contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo; |
e) |
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di televisore che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello. |
2. Le classi di efficienza energetica si basano sull’indice di efficienza energetica calcolato conformemente all’allegato II.
3. Il formato dell’etichetta riportato nell’allegato V si applica secondo il seguente calendario:
a) |
per i televisori immessi sul mercato a partire dal 30 novembre 2011 le etichette riportanti le classi di efficienza energetica:
|
b) |
per i televisori immessi sul mercato a partire dal 1o gennaio 2014 con classi di efficienza energetica A+, A, B, C, D, E e F le etichette devono essere conformi al punto 2 o, qualora i fabbricanti lo ritengano adeguato, al punto 3 di detto allegato; |
c) |
per i televisori immessi sul mercato a partire dal 1o gennaio 2017 con classi di efficienza energetica A++, A+, A, B, C, D e E le etichette devono essere conformi al punto 3 o, qualora i fabbricanti lo ritengano adeguato, al punto 4 di detto allegato; |
d) |
per i televisori immessi sul mercato a partire dal 1o gennaio 2020 con classi di efficienza energetica A+++, A++, A+, A, B, C e D le etichette devono essere conformi al punto 4 dell’allegato V. |
Articolo 4
Responsabilità dei distributori
I distributori provvedono affinché:
a) |
presso il punto vendita, ogni televisore riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, sulla parte anteriore del televisore, in modo che sia chiaramente visibile; |
b) |
i televisori offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell’allegato VI; |
c) |
qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di televisore contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo; |
d) |
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di televisore che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello. |
Articolo 5
Metodi di misurazione
Le informazioni da riportare ai sensi degli articoli 3 e 4 devono essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate generalmente riconosciute, come definite nell’allegato VII.
Articolo 6
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata tramite la procedura di cui all’allegato VIII.
Articolo 7
Riesame
La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico al più tardi cinque anni dopo la sua entrata in vigore.
Articolo 8
Disposizione transitoria
L’articolo 3, paragrafo 1, lettere d) e e), e l’articolo 4, lettere b), c) e d), non si applicano al materiale pubblicitario stampato e al materiale promozionale tecnico stampato pubblicati prima del 30 marzo 2012.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 novembre 2011. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, lettere d) e e), e l’articolo 4, lettere b), c) e d), si applicano a partire dal 30 marzo 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.
(2) GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42.
(3) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
(4) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24.
ALLEGATO I
Classe di efficienza energetica
La classe di efficienza energetica di un televisore è determinata in base all’indice di efficienza energetica (IEE) definito nella tabella 1. L’indice di efficienza energetica di un televisore deve essere determinato conformemente al punto 1 dell’allegato II.
Tabella 1
Classi di efficienza energetica dei televisori
Classe di efficienza energetica |
Indice di efficienza energetica |
A+++ (efficienza massima) |
IEE < 0,10 |
A++ |
0,10 ≤ IEE < 0,16 |
A+ |
0,16 ≤ IEE < 0,23 |
A |
0,23 ≤ IEE < 0,30 |
B |
0,30 ≤ IEE < 0,42 |
C |
0,42 ≤ IEE < 0,60 |
D |
0,60 ≤ IEE < 0,80 |
E |
0,80 ≤ IEE < 0,90 |
F |
0,90 ≤ IEE < 1,00 |
G (efficienza minima) |
1,00 ≤ IEE |
ALLEGATO II
Metodo di calcolo dell’indice di efficienza energetica e del consumo annuo di energia in modo acceso
1. |
L’indice di efficienza energetica (IEE) è calcolato con la formula IEE = P/Pref (A), in cui:
|
2. |
Il consumo annuo di energia E in modo acceso in kWh è calcolato con la formula E = 1,46 × P. |
3. |
Televisori con controllo automatico della luminosità Per calcolare l’indice di efficienza energetica e il consumo annuo in modo acceso di cui ai punti 1 e 2, il consumo di energia in modo acceso, come stabilito secondo la procedura di cui all’allegato VII, è ridotto del 5 % se le seguenti condizioni sono soddisfatte:
|
ALLEGATO III
Scheda prodotto
1. |
Le informazioni contenute nella scheda prodotto del televisore sono indicate nell’ordine che segue e sono incluse nella brochure allegata al prodotto o in altri materiali forniti con il prodotto stesso:
|
2. |
Una scheda prodotto può riguardare diversi modelli di televisori forniti dallo stesso fornitore. |
3. |
Le informazioni riportate sulla scheda possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell’etichetta. In tal caso, occorre indicare le informazioni di cui al punto 1 che non figurano sull’etichetta. |
ALLEGATO IV
Fascicolo tecnico
Il fascicolo tecnico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), comprende:
a) |
il nome e l’indirizzo del fornitore; |
b) |
una descrizione generale del televisore che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente; |
c) |
se del caso, i riferimenti agli standard armonizzati applicati; |
d) |
se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche utilizzate; |
e) |
indicazione e firma della persona avente titolo per vincolare il fornitore; |
f) |
parametri di prova per le misurazioni:
|
g) |
i parametri del modo acceso:
|
h) |
per ciascun modo stand-by o spento:
|
ALLEGATO V
Etichetta
1. ETICHETTA 1
a) |
L’etichetta riporta le seguenti informazioni:
|
b) |
L’etichetta deve essere conforme al modello riportato al punto 5. |
2. ETICHETTA 2
a) |
L’etichetta contiene le informazioni di cui al punto 1, lettera a). |
b) |
L’etichetta deve essere conforme al modello riportato al punto 5. |
3. ETICHETTA 3
a) |
L’etichetta contiene le informazioni di cui al punto 1, lettera a). |
b) |
L’etichetta deve essere conforme al modello riportato al punto 5. |
4. ETICHETTA 4
a) |
L’etichetta contiene le informazioni di cui al punto 1, lettera a). |
b) |
L’etichetta deve essere conforme al modello riportato al punto 5. |
5. L’etichetta deve essere conforme al modello che segue:
dove:
a) |
l’etichetta è larga almeno 60 mm e alta 120 mm. Se l’etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui sopra; |
b) |
lo sfondo è bianco per i televisori con area dello schermo superiore a 29 dm2. Lo sfondo è bianco o trasparente per i televisori con area dello schermo pari o inferiore a 29 dm2; |
c) |
Si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero — riportandola in base al seguente esempio: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero; |
d) |
l’etichetta deve rispettare tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra):
|
ALLEGATO VI
Informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l’utilizzatore finale non veda il prodotto
1. |
Le informazioni di cui all’articolo 4, lettera b), sono fornite nell’ordine seguente:
|
2. |
Qualsiasi altra informazione contenuta nella scheda informativa del prodotto deve essere fornita nella forma e nell’ordine indicati nell’allegato III. |
3. |
Tutte le informazioni di cui al presente allegato devono essere stampate o esposte in forma e caratteri leggibili. |
ALLEGATO VII
Misurazioni
1. Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni devono essere effettuate utilizzando un metodo affidabile, accurato e riproducibile che tenga conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti; sono inclusi i metodi descritti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Misurazioni del consumo energetico in modo acceso, come definito all’allegato II, punto 1
a) |
Condizioni generali:
|
b) |
Condizioni per la misurazione del consumo di energia dei televisori in modo acceso:
|
3. Misurazioni del consumo energetico in modo stand-by/spento, come definito all’allegato III, punto 1, lettera g)
Le misurazioni di energia pari o superiori a 0,50 Watt sono effettuate con un’incertezza pari o inferiore al 2 % e a un livello di confidenza al 95 %. Le misurazioni di energia inferiori a 0,50 Watt sono effettuate con un’incertezza pari o inferiore a 0,01 Watt e a un livello di confidenza del 95 %.
4. Misurazioni della luminanza di picco di cui all’allegato VIII, punto 2, lettera c)
a) |
Le misurazioni della luminanza di picco devono essere effettuate con un misuratore di luminanza, il quale rileva la parte di schermo con un’immagine completamente (100 %) bianca che fa parte di un modello di prova «test a schermo intero» che non supera il livello medio di immagine (average picture level, APL) in cui si produce una limitazione di potenza nel sistema di azionamento della luminanza dello schermo. |
b) |
Le misurazioni del rapporto di luminanza devono essere effettuate senza disturbare il punto di rilevamento del misuratore di luminanza sullo schermo durante i passaggi fra il modo domestico e il modo acceso del televisore, quale impostato dal fornitore, a seconda dei casi, e il modo più brillante previsto in modo acceso. |
ALLEGATO VIII
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Ai fini della verifica della conformità alle specifiche di cui agli articoli 3 e 4, le autorità degli Stati membri applicano la procedura indicata di seguito per il consumo di energia in modo acceso [allegato II, punto 1)] e per il consumo di energia in modo stand-by/spento [allegato III, punto 1, lettera g)].
1) |
Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità. |
2) |
Si considera che il modello sia conforme al valore dichiarato del consumo energetico in modo acceso e ai valori del consumo energetico in modo stand-by e/o spento se:
|
3) |
Se i risultati di cui al punto 2, lettera a) o b) o c), non vengono raggiunti, occorre testare tre ulteriori unità dello stesso modello. |
4) |
Dopo aver testato tre ulteriori unità dello stesso modello, si considera che il modello sia conforme al valore dichiarato del consumo energetico in modo acceso e ai valori del consumo energetico in modo stand-by e/o spento se:
|
5) |
Se i risultati di cui al punto 4, lettera a) o b) o c), non vengono raggiunti, il modello è da ritenersi non conforme alle specifiche. |