ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.313.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 313

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53° anno
30 novembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2010/726/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 novembre 2010, relativa alla conclusione del secondo protocollo aggiuntivo dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1103/2010 della Commissione, del 29 novembre 2010, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, norme relative all'etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli ( 1 )

3

 

 

Regolamento (UE) n. 1104/2010 della Commissione, del 29 novembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

8

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2010/82/UE della Commissione, del 29 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’impiego della sostanza attiva tetraconazolo ( 1 )

10

 

 

DECISIONI

 

 

2010/727/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 novembre 2010, recante nomina di un membro spagnolo del Comitato economico e sociale europeo

12

 

 

2010/728/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 novembre 2010, che istituisce un questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) [notificata con il numero C(2010) 8308]  ( 1 )

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

30.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2010

relativa alla conclusione del secondo protocollo aggiuntivo dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

(2010/726/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 8,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il secondo protocollo aggiuntivo dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il 24 luglio 2007.

(2)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(3)

È opportuno concludere il secondo protocollo aggiuntivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il secondo protocollo aggiuntivo dell’accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (2), è approvato a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all’articolo 10 del secondo protocollo aggiuntivo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell’Unione, ad effettuare la notifica seguente:

«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell’accordo si intendono fatti, se del caso, all'“Unione europea”.»

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)   GU C 263 E del 16.10.2008, pag. 149.

(2)  Il secondo protocollo aggiuntivo è stato pubblicato nella GU L 251 del 26.9.2007, pag. 2, unitamente alla decisione relativa alla firma. Un verbale di rettifica del secondo protocollo aggiuntivo nella versione in lingua spagnola è stato pubblicato nella GU L 255 del 23.9.2008, pag. 34.


REGOLAMENTI

30.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/3


REGOLAMENTO (UE) N. 1103/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2010

che stabilisce, ai sensi della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, norme relative all'etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 2 e 7,

considerando quanto segue:

(1)

Aumentando la durata di vita media delle pile secondarie (ricaricabili) si può ridurre la quantità di rifiuti. Scegliere le pile adatte per un'apparecchiatura ridurrebbe la quantità di rifiuti di pile e accumulatori.

(2)

Al fine di assicurare ai produttori una concorrenza leale e valori di qualità coerenti, è fondamentale che le informazioni riguardanti la capacità contenute nelle etichette siano il risultato di metodi armonizzati, controllabili e ripetibili.

(3)

La direttiva 2006/66/CE prescrive che tutte le pile e gli accumulatori portatili e per autoveicoli rechino un'etichetta indicante la capacità, che fornisca informazioni utili, facilmente comprensibili e confrontabili agli utilizzatori finali quando acquistano pile e accumulatori portatili e per autoveicoli.

(4)

A norma dell'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 2006/66/CE possono essere concesse deroghe all'obbligo di etichettatura indicante la capacità.

(5)

È opportuno concedere tali deroghe alle pile e agli accumulatori che sono venduti incorporati in apparecchiature e che non sono destinati ad essere rimossi dagli utilizzatori finali per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o integrità dei dati e continuità dell'alimentazione. Queste pile e accumulatori non sono accessibili agli utilizzatori finali che non possono pertanto scegliere il loro acquisto.

(6)

È auspicabile che le informazioni si basino su norme europee e internazionali esistenti in modo da fornire agli utilizzatori finali informazioni corrette fondate su una solida base scientifica e tecnica.

(7)

Occorre armonizzare le norme esistenti in materia di etichettatura indicante la capacità relative a pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli. È opportuno valutare anche l'eventuale armonizzazione delle norme relative all'etichettatura indicante la capacità per pile portatili primarie (non ricaricabili).

(8)

I produttori di pile e accumulatori necessitano almeno di 18 mesi per adeguare i loro processi tecnologici ai nuovi obblighi di etichettatura indicante la capacità.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica a pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli immessi sul mercato per la prima volta diciotto mesi dopo la data di cui all'articolo 5.

2.   Il presente regolamento non si applica alle pile e agli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) elencati nell'allegato I.

Articolo 2

Determinazione della capacità

1.   La capacità di una pila o di un accumulatore corrisponde alla carica elettrica che questi possono erogare a determinate condizioni.

2.   La capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) è determinata in base alle norme CEI/EN 61951-1, CEI/EN 61951-2, CEI/EN 60622, CEI/EN 61960 e CEI/EN 61056-1, in funzione delle sostanze chimiche che contengono come indicato nell'allegato II, parte A.

3.   La capacità delle batterie e degli accumulatori per autoveicoli è determinata in base alla norma CEI 60095-1/EN 50342-1 in funzione delle sostanze chimiche che contengono come indicato nell'allegato II, parte B.

Articolo 3

Unità di misura della capacità

1.   La capacità delle pile e degli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) è espressa in «milliamperora» o in «amperora», usando le abbreviazioni (mAh) o (Ah), rispettivamente.

2.   La capacità delle batterie e degli accumulatori per autoveicoli è espressa in «amperora» (Ah) e «corrente di avviamento a freddo» (A), usando entrambe le abbreviazioni.

Articolo 4

Aspetti formali dell'etichetta indicante la capacità

1.   Tutte le pile e gli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) sono muniti di un'etichetta contenente le informazioni di cui all'allegato III, parte A. La dimensione minima dell'etichetta dipende dal tipo di pila e di accumulatore, come indicato nell'allegato IV, parte A.

2.   Tutte le batterie e gli accumulatori per autoveicoli sono muniti di un'etichetta contenente le informazioni di cui all'allegato III, parte B. La dimensione minima dell'etichetta dipende dal tipo di batteria e di accumulatore come indicato nell'allegato IV, parte B.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

(2)   GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


ALLEGATO I

Esenzioni dall'obbligo di etichettatura indicante la capacità

1)

Le pile e gli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) incorporati o progettati per essere incorporati in apparecchiature prima della fornitura all'utilizzatore finale e non destinati a essere rimossi a norma dell'articolo 11 della direttiva 2006/66/CE, non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

ALLEGATO II

Misurazione della capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli

Parte A.   Pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili)

1)

La capacità nominale delle pile e degli accumulatori portatili secondari al nichel-cadmio è determinata in base alle norme CEI/EN 61951-1 e CEI/EN 60622.

2)

La capacità nominale delle pile e degli accumulatori portatili secondari al nichel idruro metallico è determinata in base alla norma CEI/EN 61951-2.

3)

La capacità nominale delle pile e degli accumulatori portatili secondari al litio è determinata in base alla norma CEI/EN 61960.

4)

La capacità nominale delle pile e degli accumulatori portatili secondari al piombo-acido è determinata in base alla norma CEI/EN 61056-1.

Parte B.   Batterie e accumulatori per autoveicoli

1)

La capacità nominale e la prestazione all'avviamento a freddo delle batterie e degli accumulatori per autoveicoli (batterie per avviamento al piombo-acido) è determinata in base alla norma CEI 60095-1/EN 50342-1.

ALLEGATO III

Informazioni contenute nell'etichetta indicante la capacità

Parte A.   Pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili)

L'etichetta indicante la capacità delle pile e degli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) deve riportare le seguenti informazioni:

1)

per le pile e gli accumulatori portatili secondari al nichel-cadmio (NiCd), al nichel idruro metallico (Ni-MH) e al litio, la capacità nominale secondo quanto indicato rispettivamente nelle norme CEI/EN 61951-1, CEI/EN 60622, CEI/EN 61951-2 e CEI/EN 61960:

a)

come numero intero quando la capacità è espressa in mAh, eccetto per le pile e gli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) destinati a utensili elettrici;

b)

come numero decimale a una cifra se la capacità è espressa in Ah e come numero intero se è espressa in mAh, per tutte le pile e gli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) destinati a utensili elettrici;

c)

con un grado di precisione richiesto dalle norme CEI/EN 61951-1, CEI/EN 61951-2, CEI/EN 60622 e CEI/EN 61960 rispettivamente;

2)

per le pile e gli accumulatori portatili secondari al piombo-acido, il valore minimo di capacità nominale all'interno del campione indicato nella norma CEI/EN 61056-1:

a)

come numero decimale a una cifra quando la capacità è espressa in Ah, eccetto per le pile e gli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) destinati a utensili elettrici; e

b)

con il grado di precisione richiesto dalla norma CEI/EN 61056-1.

Parte B.   Batterie e accumulatori per autoveicoli

L'etichetta indicante la capacità delle batterie e degli accumulatori per autoveicoli deve riportare le seguenti informazioni:

1)

la capacità nominale e la prestazione all'avviamento a freddo come indicato nella norma CEI 60095-1/EN 50342-1;

2)

il valore della capacità nominale e la corrente d'avviamento riportati come numeri interi con un grado di precisione di ± il 10 % del valore nominale.


ALLEGATO IV

Dimensione minima e disposizione delle etichette indicanti la capacità

Parte A.   Pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili)

L'etichetta indicante la capacità delle pile e degli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) deve soddisfare i seguenti requisiti:

1)

per pile e accumulatori singoli, eccetto le pile a bottone e le pile di riserva per la memoria:

a)

sulla pila e accumulatore: l'etichetta misura almeno 1,0 × 5,0 mm (A × L) (1);

b)

sull'imballaggio (parte anteriore) delle pile e degli accumulatori: l'etichetta misura almeno 5,0 × 12,0 mm (A × L);

c)

l'etichetta deve essere collocata sull'imballaggio (parte anteriore) e sulle pile e gli accumulatori al suo interno;

d)

per le pile e gli accumulatori venduti senza imballaggio: l'etichetta deve essere collocata sulla pila o sull'accumulatore stesso;

2)

per pacchi batterie:

a)

per pacchi batterie in cui la superficie del lato più grande è inferiore a 70 cm2, l'etichetta misura almeno 1,0 × 5,0 mm (A × L);

b)

per pacchi batterie in cui la superficie del lato più grande è uguale o superiore a 70 cm2, l'etichetta misura almeno 2,0 × 5,0 mm (A × L);

c)

l'etichetta va collocata solamente sull'involucro esterno dell'insieme di elementi e non su ognuno di essi;

3)

qualora la dimensione della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie non consenta di apporre un'etichetta della dimensione minima richiesta, la capacità deve essere indicata sull'imballaggio con un'etichetta che misura almeno 5,0 × 12,0 mm (A × L). In questo caso, e qualora la pila, l'accumulatore o il pacco batterie non siano forniti con un proprio imballaggio, la capacità deve essere indicata sull'imballaggio dell'apparecchiatura con la quale sono venduti le pile, gli accumulatori o i pacchi batterie;

4)

per pile a bottone e batterie di riserva per la memoria:

a)

sull'imballaggio (parte anteriore): l'etichetta misura almeno 5,0 × 12,0 mm (A × L);

b)

l'etichetta va collocata sulla parte anteriore dell'imballaggio.

Parte B.   Batterie e accumulatori per autoveicoli

L'etichetta indicante la capacità delle batterie e degli accumulatori per autoveicoli deve soddisfare i seguenti requisiti:

a)

l'etichetta copre almeno il 3 % della superficie del lato più grande della batteria e dell'accumulatore per autoveicoli e misura al massimo 20 × 150 mm (H × L);

b)

l'etichetta indicante la capacità va collocata su uno dei lati della batteria o dell'accumulatore, tranne sul lato inferiore.


(1)  Altezza (A); lunghezza (L).


30.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/8


REGOLAMENTO (UE) N. 1104/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

22,0

MA

80,8

MK

45,6

TR

68,6

ZZ

54,3

0707 00 05

EG

140,2

TR

87,2

ZZ

113,7

0709 90 70

MA

79,5

TR

147,8

ZZ

113,7

0805 20 10

MA

72,4

ZZ

72,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

HR

60,8

IL

71,5

MA

61,9

TR

49,8

UY

58,6

ZZ

60,5

0805 50 10

AR

57,1

MA

68,0

TR

60,0

UY

57,1

ZA

51,7

ZZ

58,8

0808 10 80

AR

74,9

AU

167,9

BR

50,3

CA

113,1

CL

84,2

CN

87,3

CO

50,3

MK

26,7

NZ

141,3

US

92,0

ZA

114,5

ZZ

91,1

0808 20 50

CL

78,3

CN

60,9

US

136,0

ZZ

91,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


DIRETTIVE

30.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/10


DIRETTIVA 2010/82/UE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2010

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’impiego della sostanza attiva tetraconazolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), e in particolare il secondo trattino del secondo comma dell’articolo 6, paragrafo1,

considerando quanto segue:

(1)

Con la direttiva 2009/82/CE del Consiglio (2) il tetraconazolo è stato incluso come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE relativamente agli impieghi in quanto fungicida.

(2)

L’inclusione del tetraconazolo è tuttavia limitata all’impiego in colture a campo aperto con restrizioni riguardanti cadenza e tempi d’impiego. L’impiego su mele e uve è completamente escluso. Queste restrizioni sono state ritenute necessarie perché all’epoca della redazione dell’allegato le informazioni concernenti la valutazione delle falde acquifere erano insufficienti, in particolare per quanto concerne il rischio di contaminazione da parte di due metaboliti che non erano stati identificati dal notificante In relazione all’impiego su mele e uve l’informazione necessaria ai fini della valutazione del rischio per i consumatori era incompleta.

(3)

Il notificante Isagro ha richiesto una modifica del contenuto dell’allegato di cui sopra per estendere l’impiego del fungicida eliminando tali restrizioni. A supporto di tale richiesta sono stati forniti ulteriori dati scientifici.

(4)

L’Italia, designata come Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione (3), ha valutato tali dati e il 10 febbraio 2010 ha inoltrato alla Commissione un addendum al progetto di relazione della valutazione in merito al tetraconazolo, che è stato sottoposto per osservazioni all’attenzione di altri Stati membri e dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA). Il progetto di relazione della valutazione insieme all’addendum di cui sopra è stato revisionato dagli Stati membri e dalla Commissione, di concerto con il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, e messo a punto il 28 ottobre 2010 in quanto rapporto di riesame della Commissione per il tetraconazolo.

(5)

Dai nuovi dati presentati dal notificante e la nuova valutazione, realizzata dallo Stato membro relatore, risulta che l’estensione dell’impiego richiesta non comporta rischi ulteriori rispetto a quelli già presi in considerazione nelle disposizioni specifiche relative al tetraconazolo nell’allegato I alla direttiva 91/414/CEE e nella relazione di riesame della Commissione in merito a tale sostanza. Per quanto riguarda in particolare il rischio di contaminazione delle falde acquifere lo Stato membro è giunto alla conclusione che il nuovo studio consegnato dal notificante identifica i metaboliti di cui sopra e attesta che non determinano percolamento inaccettabile. Per quanto riguarda l’uso su mele e uve, si è concluso che i dati riguardanti i residui quali integrati da nuove prove tanto controllate quanto sul campo, dimostrano l’assenza di rischi per quanto riguarda l’ingestione acuta e cronica da parte dei consumatori.

(6)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE è quindi giustificato modificare le disposizioni specifiche per il tetraconazolo, eliminando le restrizioni che ne riguardano l’impiego come fungicida.

(7)

Si ritiene pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE.

(8)

I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE alla colonna «Disposizione specifiche» alla riga per «tetraconazolo», la parte A è modificata dal testo seguente:

«PARTE A

Può essere autorizzato il solo impiego come fungicida.»

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 marzo 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)   GU L 196 del 28.7.2009, pag. 10.

(3)   GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.


DECISIONI

30.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2010

recante nomina di un membro spagnolo del Comitato economico e sociale europeo

(2010/727/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 302,

vista la proposta del governo spagnolo,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (1).

(2)

Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Ángel PANERO FLÓREZ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Alberto NADAL BELDA, Director Adjunto a la Secretaría General de la CEOE, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)   GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.


30.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2010

che istituisce un questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC)

[notificata con il numero C(2010) 8308]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/728/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (1), in particolare l’articolo 17,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/1/CE stabilisce che le relazioni sull’applicazione della direttiva stessa e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti UE per la protezione dell’ambiente siano redatte a norma dell’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio (2).

(2)

L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2008/1/CE stabilisce che i dati rappresentativi disponibili sui valori limite siano integrati nelle relazioni generali di applicazione.

(3)

La direttiva 91/692/CEE stabilisce che tale relazione sia elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione con l’ausilio del comitato istituito dall’articolo 6 della direttiva.

(4)

La prima relazione concerneva il periodo 2000-2002 compreso.

(5)

La seconda relazione concerneva il periodo 2003-2005 compreso.

(6)

La terza relazione concerneva il periodo 2006-2008 compreso.

(7)

La quarta relazione concernerà il periodo 2009-2011 compreso.

(8)

In considerazione dell’esperienza maturata nell’applicazione della direttiva 2008/1/CE e nell’utilizzo dei questionari precedenti, il questionario relativo al periodo 2009-2011 deve essere adattato. Ai fini di maggior chiarezza, è necessario sostituire la decisione 2006/194/CE della Commissione (3).

(9)

Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato di cui all’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri utilizzano il questionario di cui all’allegato per le relazioni riguardanti l’applicazione della direttiva 2008/1/CE.

2.   Le relazioni da presentare concernono il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011.

Articolo 2

La decisione 2006/194/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2010.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)   GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

(2)   GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

(3)   GU L 70 del 9.3.2006, pag. 65.


ALLEGATO

PARTE 1

QUESTIONARIO CONCERNENTE L’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/1/CE SULLA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE INTEGRATE DELL’INQUINAMENTO (IPPC)

Note generali

Il presente quarto questionario introdotto ai sensi della direttiva 2008/1/CE concerne il periodo 2009-2011. In considerazione dell’esperienza maturata nell’applicazione della direttiva e sulla base delle informazioni già raccolte mediante i primi tre questionari, il presente questionario verte sui cambiamenti e sui progressi realizzati dagli Stati membri nell’effettiva applicazione della direttiva. Per quanto riguarda gli aspetti relativi al recepimento, la Commissione adotterà tutte le misure necessarie per garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva nelle legislazioni nazionali, garantendo in particolare il dovuto seguito dei procedimenti di infrazione.

Il presente questionario mantiene inalterati la maggior parte degli aspetti contenuti nella decisione 2006/194/CE al fine di garantire continuità e realizzare confronti diretti con le risposte precedenti. Nei casi in cui le domande siano simili a quelle dei questionari precedenti, fare riferimento alle risposte precedenti, a meno che la situazione non sia cambiata. Se si sono verificati sviluppi nella situazione nazionale, gli avvenuti cambiamenti devono essere descritti in una nuova risposta.

Per le domande specifiche concernenti disposizioni generali vincolanti o orientamenti ufficiali emanati da organismi amministrativi, si prega di fornire informazioni di massima sul tipo di disposizioni o orientamenti e indicare gli indirizzi internet o le altre modalità per accedervi, secondo il caso.

La Commissione intende avvalersi della piattaforma ReportNet (o della versione successiva, se del caso) affinché gli Stati membri dispongano di uno strumento di comunicazione elettronico per il presente questionario. Di conseguenza, la Commissione ne raccomanderà vivamente l’utilizzo per ridurre i costi e ottimizzare l’analisi delle risposte.

1.   Descrizione generale

1.1.

Rispetto al periodo di riferimento dell’ultima relazione (2006-2008), sono state apportate modifiche significative alla legislazione nazionale o regionale e al sistema o ai sistemi di autorizzazione che danno attuazione alla direttiva 2008/1/CE? In caso di risposta affermativa, descrivere le modifiche e le motivazioni che le hanno giustificate, nonché indicare i riferimenti della nuova legislazione.

1.2.

Nell’applicazione della direttiva 2008/1/CE, gli Stati membri hanno incontrato difficoltà connesse alla disponibilità o alle capacità limitate del personale impiegato? In tal caso, descrivere le difficoltà e le strategie per porvi rimedio.

2.   Numero di impianti e di autorizzazioni (articolo 2, paragrafi 3 e 4, e articolo 4)

2.1.

Fornire i dettagli, per ciascun tipo di attività, circa il numero di impianti (ai sensi della direttiva 2008/1/CE) e di autorizzazioni al termine del periodo di riferimento, utilizzando il modello e le note esplicative di cui alla parte 2.

2.2

Identificazione degli impianti IPPC. Se disponibile, inserire un link alle informazioni aggiornate accessibili al pubblico contenenti il nome, il luogo e l’attività principale (allegato I) degli impianti IPPC nel proprio Stato membro. Se le suddette informazioni non sono disponibili al pubblico, fornire un elenco di tutti gli impianti operativi al termine del periodo di riferimento (nome, luogo e attività principale degli impianti IPPC). Qualora il suddetto elenco non sia disponibile, fornire una spiegazione in merito.

3.   Domande di autorizzazione (articolo 6)

3.1.

Descrivere le disposizioni vincolanti generali, i documenti di orientamento o i moduli di domanda eventualmente elaborati al fine di garantire che le domande contengano tutte le informazioni richieste dall’articolo 6, in generale o in relazione ad aspetti specifici (ad esempio la metodologia utilizzata per valutare le emissioni significative dagli impianti).

4.   Coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione (articoli 7 e 8)

4.1.

Descrivere le modifiche eventualmente apportate, dopo il periodo di riferimento dell’ultima relazione, nell’organizzazione delle procedure di autorizzazione, in particolare per quanto concerne i livelli delle autorità competenti e la ripartizione delle competenze.

4.2.

Si riscontrano problemi particolari nel garantire il pieno coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7, soprattutto quando sono coinvolte più autorità competenti? Descrivere le disposizioni legislative o i documenti di orientamento eventualmente pubblicati a tale riguardo.

4.3.

Quali sono le disposizioni legislative, le procedure o gli orientamenti applicati per garantire che le autorità competenti neghino il rilascio di un’autorizzazione quando un impianto non è conforme ai requisiti della direttiva 2008/1/CE? Se disponibili, fornire informazioni circa il numero dei casi e le circostanze in cui le autorizzazioni sono state negate.

5.   Idoneità e adeguatezza delle condizioni di autorizzazione [articolo 3, paragrafo 1, lettere d) e f), articolo 9, articolo 17, paragrafi 1 e 2]

5.1.

Descrivere le disposizioni vincolanti generali o gli orientamenti specifici emanati ad uso delle autorità competenti con riferimento alle questioni seguenti:

1.

le procedure e i criteri utilizzati per stabilire i valori limite di emissione e le altre condizioni di autorizzazione;

2.

i principi generali applicati per determinare le migliori tecniche disponibili;

3.

l’attuazione dell’articolo 9, paragrafo 4.

5.2.

Questioni relative ai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) elaborati ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/1/CE.

1.

Per individuare le migliori tecniche disponibili, quanto incidono le informazioni pubblicate dalla Commissione, in generale o in casi specifici, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2?

2.

Come sono concretamente utilizzati i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per stabilire le condizioni di autorizzazione?

3.

I documenti BREF sono tradotti (o parzialmente tradotti)?

4.

Che utilità hanno le informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, come fonte di informazione per determinare i valori limite di emissione, i parametri equivalenti e le misure tecniche, basate sulle migliori tecniche disponibili? Come possono essere migliorate?

5.3.

Altre questioni relative alle condizioni di autorizzazione.

1.

Sono stati presi in considerazione i sistemi di gestione ambientale per stabilire le condizioni di autorizzazione? Se sì, in che modo?

2.

Quali condizioni di autorizzazione o altre misure sono state generalmente applicate ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera f) (ripristino del sito al momento della cessazione definitiva delle attività), e come sono state attuate nella pratica?

3.

Quali tipi di condizioni di autorizzazione sono stati generalmente stabiliti con riferimento all’efficienza energetica [articolo 3, paragrafo 1, lettera d)]?

4.

Ci si è avvalsi della facoltà prevista all’articolo 9, paragrafo 3, di non imporre alcun requisito di efficienza energetica? Se sì, in che modo?

6.   Dati rappresentativi disponibili (articolo 17, paragrafo 1)

6.1.

Fornire i dati rappresentativi disponibili sui valori limite stabiliti per le categorie specifiche di attività elencate nell’allegato I della direttiva 2008/1/CE e, se del caso, sulle migliori tecniche disponibili in base alle quali sono ricavati detti valori, nonché sulle prestazioni ambientali corrispondenti.

La Commissione proporrà orientamenti per rispondere a questa domanda prendendo in esame due attività specifiche. I dati comunicati saranno valutati per confrontare, per quanto possibile, i valori limite stabiliti, le prestazioni realizzate e, se disponibili, i livelli di emissione connessi alle migliori tecniche disponibili nei documenti BREF.

7.   Disposizioni vincolanti generali (articolo 9, paragrafo 8)

7.1.

Per quali categorie di impianti e, eventualmente, con riferimento a quali requisiti sono state stabilite disposizioni vincolanti generali, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 8? Indicare i riferimenti delle disposizioni vincolanti generali. In che forma si presentano tali disposizioni (ad esempio da chi sono emanate e quale status giuridico hanno)? Nell’applicazione di dette disposizioni, è ancora previsto che si tenga conto dei fattori locali (ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4)?

7.2.

Se disponibile, indicare il numero di impianti (in cifre assolute o in percentuale) soggetti a dette disposizioni al termine del periodo di riferimento.

8.   Norme di qualità ambientale (articolo 10)

8.1.

Si sono verificati casi in cui l’articolo 10 è applicabile e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili non è sufficiente a rispettare una norma di qualità ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7? In caso di risposta affermativa, fornire esempi di tali casi e delle misure supplementari che sono state adottate.

9.   Modifiche apportate agli impianti (articolo 12 e articolo 2, paragrafo 10)

9.1.

Nella pratica, in che modo le autorità competenti decidono, ai sensi dell’articolo 12, se la «modifica dell’impianto [è tale] che possa produrre conseguenze sull’ambiente» (articolo 2, paragrafo 10) e se detta modifica è una «modifica sostanziale [che può] avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l’ambiente» (articolo 2, paragrafo 11)? Indicare i riferimenti delle disposizioni legislative, degli orientamenti o delle procedure pertinenti.

10.   Verifica e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione (articolo 13)

10.1.

La periodicità della verifica e, se del caso, dell’aggiornamento delle condizioni di autorizzazione (articolo 13) è precisata nella legislazione nazionale o regionale, oppure è determinata in altro modo, ad esempio con la previsione di scadenze delle autorizzazioni? In caso di risposta affermativa, quali sono questi altri modi? Indicare i riferimenti della legislazione, degli orientamenti o delle procedure pertinenti.

10.2.

Qual è la frequenza rappresentativa per la verifica delle condizioni di autorizzazione? In caso di differenze tra gli impianti o tra i settori, fornire le informazioni indicative disponibili.

10.3.

In che cosa consiste la procedura di verifica e di aggiornamento delle condizioni di autorizzazione? Come viene attuata la disposizione volta a riesaminare le condizioni di autorizzazione in caso di modifiche sostanziali delle migliori tecniche disponibili? Indicare i riferimenti della legislazione, degli orientamenti o delle procedure pertinenti.

11.   Rispetto delle condizioni di autorizzazione (articolo 14)

11.1.

Nella pratica, come viene attuato il requisito di cui all’articolo 14, secondo il quale i gestori devono trasmettere regolarmente alle autorità i risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto? Indicare i riferimenti delle eventuali norme, procedure o orientamenti ad uso delle autorità competenti a questo riguardo.

11.2.

Una relazione di controllo periodica viene presentata da tutti i gestori? Fornire informazioni sulla frequenza rappresentativa di presentazione di tali informazioni. In caso di differenze tra i settori, fornire le informazioni indicative disponibili.

11.3.

A meno che non siano già state trasmesse nelle relazioni elaborate nell’ambito della raccomandazione che prevede criteri minimi applicabili alle ispezioni ambientali negli Stati membri, fornire le seguenti informazioni, se disponibili, in merito agli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/1/CE:

1.

gli elementi principali su cui si può fondare un’ispezione ambientale effettuata dalle autorità competenti (descrizione),

2.

il numero totale di visite in loco da parte delle autorità competenti durante il periodo di riferimento (numero),

3.

il numero totale di impianti in cui si sono svolte le suddette visite in loco durante il periodo di riferimento (numero),

4.

il numero totale di visite in loco durante le quali le misurazioni delle emissioni e/o il campionamento dei rifiuti da parte o a nome delle autorità competenti si sono svolti durante il periodo di riferimento (numero),

5.

le misure (ad esempio sanzioni o altro) adottate in seguito a incidenti e episodi di inosservanza delle condizioni di autorizzazione durante il periodo di riferimento (descrizione).

12.   Informazione e partecipazione del pubblico (articoli 15 e 16)

12.1.

Quali modifiche significative sono state eventualmente introdotte nella normativa di recepimento, dopo il periodo di riferimento dell’ultima relazione, per quanto riguarda l’informazione e la partecipazione del pubblico in occasione della procedura di autorizzazione, conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/1/CE (articoli 15 e 16)? Quale effetto hanno avuto queste nuove prescrizioni sulle autorità competenti, sui richiedenti di un’autorizzazione e sul pubblico interessato?

13.   Cooperazione transfrontaliera (articolo 18)

13.1.

Vi sono stati casi, nel corso del periodo di riferimento, in cui si è fatto ricorso ai requisiti stabiliti dall’articolo 18 per quanto riguarda l’informazione e la cooperazione transfrontaliere? Fornire esempi che illustrino le procedure generali utilizzate.

14.   Efficacia della direttiva

14.1.

In generale, come giudicano gli Stati membri l’efficacia della direttiva 2008/1/CE, anche rispetto ad altri strumenti in materia ambientale dell’Unione? Secondo gli studi e le analisi pertinenti disponibili, quali sono stati i costi e i vantaggi presunti dell’applicazione della direttiva 2008/1/CE per l’ambiente (compresi i costi amministrativi e i costi di messa in conformità)? Indicare i riferimenti di questi studi e analisi.

15.   Osservazioni generali

15.1.

Ci sono particolari problemi di applicazione che causano preoccupazione nel proprio Stato membro? Se sì, si prega di specificare.

PARTE 2

MODELLO DI RISPOSTA ALLA DOMANDA 2.1

TIPO DI IMPIANTO

A.

IMPIANTI

B.

MODIFICHE SOSTANZIALI

C.

VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Codice

Attività principale svolta nell’impianto ai sensi dell’allegato I della direttiva 2008/1/CE

1.

Numero di impianti

2.

Numero di impianti autorizzati e totalmente conformi alla direttiva IPPC

3.

Numero di modifiche sostanziali adottate durante il periodo di riferimento senza autorizzazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2

4.

Numero di impianti per i quali è stata riesaminata l’autorizzazione IPPC durante il periodo di riferimento ai sensi dell’articolo 13

5.

Numero di impianti per i quali è stata aggiornata l’autorizzazione IPPC durante il periodo di riferimento ai sensi dell’articolo 13

1

Energia

 

 

 

 

 

1.1.

Combustione

 

 

 

 

 

1.2.

Raffinazione di petrolio e gas

 

 

 

 

 

1.3.

Cokerie

 

 

 

 

 

1.4.

Gassificazione e liquefazione del carbone

 

 

 

 

 

2.

Metalli

 

 

 

 

 

2.1.

Arrostimento/sinterizzazione di minerali metallici

 

 

 

 

 

2.2.

Produzione di ghisa o acciaio

 

 

 

 

 

2.3 (a)

Laminazione a caldo

 

 

 

 

 

2.3 (b)

Forgiatura

 

 

 

 

 

2.3 (c)

Applicazione di strati protettivi di metallo fuso

 

 

 

 

 

2.4.

Fonderia

 

 

 

 

 

2.5 (a)

Produzione di metalli grezzi non ferrosi

 

 

 

 

 

2.5 (b)

Fusione di metalli non ferrosi

 

 

 

 

 

2.6.

Trattamento di superficie di metalli e materie plastiche

 

 

 

 

 

3

Minerali

 

 

 

 

 

3.1.

Produzione di cemento o calce viva

 

 

 

 

 

3.2.

Produzione di amianto

 

 

 

 

 

3.3.

Fabbricazione del vetro

 

 

 

 

 

3.4.

Fusione di sostanze minerali

 

 

 

 

 

3.5.

Fabbricazione di prodotti ceramici

 

 

 

 

 

4

Sostanze chimiche

 

 

 

 

 

4.1.

Produzione di prodotti chimici organici

 

 

 

 

 

4.2.

Produzione di prodotti chimici inorganici

 

 

 

 

 

4.3.

Produzione di fertilizzanti

 

 

 

 

 

4.4.

Produzione di prodotti fitosanitari e biocidi

 

 

 

 

 

4.5.

Produzione di prodotti farmaceutici

 

 

 

 

 

4.6.

Produzione di esplosivi

 

 

 

 

 

5

Rifiuti

 

 

 

 

 

5.1.

Smaltimento o ricupero di rifiuti pericolosi

 

 

 

 

 

5.2.

Incenerimento dei rifiuti urbani

 

 

 

 

 

5.3.

Smaltimento di rifiuti non pericolosi

 

 

 

 

 

5.4.

Discariche

 

 

 

 

 

6

Altro

 

 

 

 

 

6.1 (a)

Produzione di pasta di cellulosa

 

 

 

 

 

6.1 (b)

Produzione di carta e cartoni

 

 

 

 

 

6.2.

Pretrattamento o tintura di fibre o tessili

 

 

 

 

 

6.3.

Concia delle pelli

 

 

 

 

 

6.4 (a)

Macelli

 

 

 

 

 

6.4 (b)

Trattamento e trasformazione di prodotti alimentari

 

 

 

 

 

6.4 (c)

Trattamento e trasformazione del latte

 

 

 

 

 

6.5.

Smaltimento o riciclaggio di carcasse animali

 

 

 

 

 

6.6 (a)

Allevamento intensivo di pollame

 

 

 

 

 

6.6 (b)

Allevamento intensivo di suini da produzione

 

 

 

 

 

6.6 (c)

Allevamento intensivo di scrofe

 

 

 

 

 

6.7.

Trattamento di superficie mediante solventi organici

 

 

 

 

 

6.8.

Produzione di carbonio o grafite artificiale

 

 

 

 

 

6.9.

Cattura dei flussi di CO2 (Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)

 

 

 

 

 

Totali

 

 

 

 

 

 

Note esplicative per la compilazione del modello

Se non diversamente specificato, le cifre devono riflettere la situazione effettiva al termine del periodo di riferimento (31 dicembre 2011).

I dati raccolti in questo modello sono del tipo «numero di impianti» e «numero di modifiche sostanziali». Fare riferimento alla definizione di «impianto» (articolo 2, paragrafo 3) e di «modifica sostanziale» (articolo 2, paragrafo 11) della direttiva 2008/1/CE.

Il «tipo di impianto» fa riferimento all’attività principale svolta nell’impianto. Agli impianti deve essere associata una sola attività, anche quando nell’impianto vengono svolte diverse attività IPPC.

Le note che seguono forniscono ulteriori indicazioni circa i dati da inserire nella tabella. Si richiede agli Stati membri di riempire la tabella inserendo il maggior numero di dati possibile.

A.   NUMERO DI IMPIANTI

1.

Numero di impianti IPPC: numero totale di impianti (esistenti e nuovi) operativi negli Stati membri al termine del periodo di riferimento, indipendentemente dallo stato dell’autorizzazione.

2.

Numero di impianti autorizzati e totalmente conformi alla direttiva: numero totale di impianti IPPC provvisti di una o più autorizzazioni rilasciate ai sensi della direttiva IPPC (comprese le autorizzazioni pre-IPPC che sono state riesaminate/aggiornate), indipendentemente dalla data in cui le autorizzazioni sono state rilasciate o dal fatto che dette autorizzazioni siano state riesaminate, aggiornate o modificate/rinnovate per un qualsiasi motivo.

Per il conteggio del numero degli impianti, gli Stati membri devono considerare lo stato della o delle autorizzazioni per ciascun impianto al termine del periodo di riferimento. I numeri da inserire si riferiscono agli impianti, non alle autorizzazioni (considerando che un impianto può essere provvisto di più autorizzazioni e vice versa).

Regola di corrispondenza: 1 meno 2 sarà uguale al numero di impianti sprovvisti di un’autorizzazione IPPC totalmente conforme per un qualsiasi motivo (procedura non conclusa, copertura solo parziale delle attività, ecc.). Se la cifra ottenuta è diversa da zero, si è in presenza di una potenziale violazione delle disposizioni IPPC.

B.   MODIFICHE SOSTANZIALI

3.

Numero di modifiche sostanziali adottate durante il periodo di riferimento senza autorizzazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2: numero di modifiche sostanziali note alle autorità competenti che sono state efficacemente adottate dai gestori senza autorizzazione, come richiesto dall’articolo 12, paragrafo 2.

Se la cifra ottenuta è diversa da zero, si è in presenza di una potenziale violazione delle disposizioni IPPC.

C.   VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

4.

Numero di impianti IPPC per i quali è stata riesaminata l’autorizzazione IPPC durante il periodo di riferimento ai sensi dell’articolo 13: numero totale di impianti provvisti di una o più autorizzazioni che sono state riesaminate ai sensi dell’articolo 13.

5.

Numero di impianti IPPC per i quali è stata aggiornata l’autorizzazione IPPC durante il periodo di riferimento ai sensi dell’articolo 13: numero totale di impianti provvisti di una o più autorizzazioni che sono state aggiornate ai sensi dell’articolo 13.