ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.312.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 312

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53° anno
27 novembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1098/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (IGP)]

7

 

*

Regolamento (UE) n. 1099/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale ( 1 )

9

 

*

Regolamento (UE) n. 1100/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante deroga al regolamento (CE) n. 891/2009 per quanto riguarda i dazi all'importazione applicabili allo zucchero concessioni CXL recanti i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4320 durante la campagna di commercializzazione 2010/2011

14

 

 

Regolamento (UE) n. 1101/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

16

 

 

Regolamento (UE) n. 1102/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, relativo al prezzo di vendita dei cereali per la prima gara parziale nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010

18

 

 

DECISIONI

 

 

2010/719/UE, Euratom

 

*

Decisione della Commissione, del 26 novembre 2010, che rifiuta la soluzione proposta dall'Austria ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 per il calcolo dell'elemento di uso privato della compensazione relativa alla base delle risorse proprie IVA risultante dalla limitazione del diritto a detrarre l'IVA ai sensi dell'articolo 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 8206]

20

 

 

2010/720/UE, Euratom

 

*

Decisione della Commissione, del 26 novembre 2010, che autorizza il Portogallo a utilizzare dati relativi ad anni anteriori al penultimo anno per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA [notificata con il numero C(2010) 8209]

22

 

 

2010/721/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 novembre 2010, sulla liquidazione dei conti di taluni organismi pagatori in Francia relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2008 [notificata con il numero C(2010) 8220]

23

 

 

2010/722/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 novembre 2010, relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori in Germania e Spagna per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2009 [notificata con il numero C(2010) 8223]

25

 

 

2010/723/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 novembre 2010, che proroga la decisione 2005/359/CE che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d’America [notificata con il numero C(2010) 8229]

30

 

 

2010/724/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 novembre 2010, relativa alla posizione dell’Unione europea sulla modifica dell’allegato 6 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

31

 

 

2010/725/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 novembre 2010, recante modifica all’allegato I della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda il titolo e la voce relativa al Cile nell’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, congelati o trasformati destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2010) 8259]  ( 1 )

45

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione (BCE/2010/14) della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo ( GU L 267 del 9.10.2010 )

47

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1097/2010 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2010

recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 177/2008 istituisce un nuovo quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini esclusivamente statistici, allo scopo di promuoverne lo sviluppo in un quadro armonizzato.

(2)

Lo scambio di dati riservati, a fini esclusivamente statistici, tra la Commissione e le banche centrali nazionali e tra la Commissione e la Banca centrale europea può contribuire a garantire la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell'Unione europea. È pertanto necessario definire il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza e la procedura per la trasmissione di siffatti dati riservati alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea, allo scopo di garantire che i dati trasmessi siano utilizzati esclusivamente a fini statistici.

(3)

A norma del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (2), i dati che i membri SEBC hanno ricevuto dalle autorità appartenenti all'SSE devono essere utilizzati esclusivamente a fini statistici. I membri SEBC sono inoltre tenuti a garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate fornite dalle autorità appartenenti all'SSE. La BCE è tenuta a pubblicare rapporti annuali sulla riservatezza relativi alle misure adottate per salvaguardare la riservatezza delle informazioni statistiche.

(4)

Per ragioni di coerenza è opportuno che, per i set di dati trasmessi conformemente al presente regolamento, siano utilizzate le stesse convenzioni sulle denominazioni, strutture e definizioni dei campi stabilite nel regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (3).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Formato

1.   Per i dati trasmessi a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 177/2008 si utilizza il formato di cui alla parte A dell'allegato.

2.   I dati e i metadati sono trasmessi nel rispetto delle norme del sistema statistico europeo e secondo la struttura definita nella versione più recente del manuale di raccomandazioni in merito ai registri di imprese di Eurostat fornito dalla Commissione (Eurostat).

Articolo 2

Misure in tema di riservatezza

Esclusivamente a fini statistici la Commissione (Eurostat) può trasmettere alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea le caratteristiche specificate nella parte B dell'allegato, corredate di segnalatori di riservatezza, a condizione che la trasmissione sia esplicitamente autorizzata dall'autorità nazionale competente e che, nel caso della trasmissione di dati a una banca centrale nazionale, almeno una unità di un gruppo di imprese multinazionale sia ubicata nel territorio dello Stato membro di tale banca centrale nazionale.

Articolo 3

Misure di sicurezza

1.   Qualsiasi trasmissione di dati riservati a norma del presente regolamento ai membri del SEBC avrà luogo unicamente dopo che i membri del SEBC, nelle rispettive sfere di competenza, abbiano adottato, conformemente agli articoli 8 bis e 8 ter del regolamento (CE) n. 2533/98, le misure necessarie a garantire:

la protezione di questi dati, in particolare l'archiviazione dei dati segnalati come riservati in un settore sicuro, ad accesso limitato e controllato,

che i dati siano utilizzati esclusivamente a fini statistici,

che le informazioni sulle misure siano comprese nel rapporto annuale sulla riservatezza di cui all'articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 2533/98 o che le banche centrali nazionali o la Banca centrale europea abbiano informato la Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti delle misure tramite altri mezzi.

2.   I dati sono trasmessi in forma criptata.

Articolo 4

Procedura di trasmissione

1.   I dati e i metadati trasmessi ai sensi del presente regolamento sono scambiati in formato elettronico.

2.   I dati e i metadati sono trasmessi servendosi del mezzo sicuro utilizzato dalla Commissione (Eurostat) per lo scambio di dati riservati o attraverso un accesso remoto sicuro.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.

(2)   GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(3)   GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14.


ALLEGATO

A.   Struttura e formato per la trasmissione dei dati

I seguenti set di dati contenenti informazioni riservate sono inclusi nel processo di gestione della qualità dei dati del registro dell'Unione dei gruppi di imprese multinazionali e delle unità di cui essi sono costituiti (di seguito il «registro degli eurogruppi»):

set di dati con i risultati del processo di correlazione,

set di dati con informazioni sulle unità giuridiche,

set di dati con informazioni sul controllo e sulla proprietà delle unità,

set di dati con informazioni sulle imprese,

set di dati con informazioni sui gruppi globali,

set di dati con informazioni sui gruppi troncati.

Un set di dati con i risultati sui gruppi globali e troncati è generato alla fine di ciascun ciclo di gestione della qualità dei dati del registro degli eurogruppi.

Il formato da applicare per tali set di dati è quello fissato nel regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione per le trasmissioni tra la Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti.

Nell'intento di garantire che uno Stato membro riceva dati coerenti, la Commissione (Eurostat) utilizza identiche convenzioni sulle denominazioni, strutture e definizioni dei campi sia per i set di dati trasmessi alle autorità nazionali competenti sia per i set di dati trasmessi alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea.

Al fine di migliorare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell'Unione europea e a condizione che siano state ottenute le necessarie autorizzazioni, l'autorità nazionale competente valuta le correzioni, le integrazioni nei set di dati eventualmente ricevuti dalle banche centrali nazionali e li inserisce, se del caso, nei dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 177/2008.

I dati indicati come riservati dalle banche centrali nazionali o dalla Banca centrale europea saranno trattati in maniera riservata dalla Commissione (Eurostat) e dalle autorità nazionali competenti.

B.   Trasmissione delle caratteristiche

La Commissione (Eurostat) può, previa esplicita autorizzazione da parte dell'autorità nazionale competente e a fini esclusivamente statistici, trasmettere alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea le seguenti caratteristiche, compresi i segnalatori di riservatezza, relative a gruppi di imprese multinazionali e alle unità di cui essi sono costituiti, a condizione che, nel caso della trasmissione di dati a una banca centrale nazionale, almeno una unità del gruppo sia ubicata nel territorio di quello Stato membro.

1.   UNITÀ GIURIDICA

Caratteristiche identificative

1.1

 

Numero identificativo

1.2a

 

Nome

1.2b

 

Indirizzo (compreso il codice postale) più dettagliato possibile

1.2c

Facoltativo

Numeri di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati

1.3

 

Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo

Caratteristiche demografiche

1.4

 

Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche

1.5

 

Data in cui l'unità giuridica ha cessato di far parte di un'impresa (come individuata al punto 3.3)

Caratteristiche economiche/Di stratificazione

1.6

 

Forma giuridica

Relazioni con altri registri

1.7a

 

Riferimento al registro di operatori intra-UE istituito conformemente al regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri (1) e riferimento ad archivi doganali o al registro di operatori extra-UE

Relazione con il gruppo di imprese

1.8

 

Numero identificativo del gruppo troncato (4.1) cui appartiene l'unità

1.9

 

Data di associazione al gruppo troncato

1.10

 

Data di separazione dal gruppo troncato

Controllo delle unità

1.11a

 

Numero identificativo della o delle unità giuridiche residenti controllate dall''unità giuridica

1.11b

 

Numero identificativo dell'unità giuridica residente controllante l'unità giuridica

1.12a

 

Paese o paesi di registrazione e numero identificativo o nome e indirizzo della o delle unità giuridiche non residenti controllate dalla unità giuridica

1.12b

Condizionale

Numero di partita IVA della o delle unità giuridiche non residenti controllate dall'unità giuridica

1.13a

 

Paese di registrazione e numero identificativo o nome, indirizzo dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica

1.13b

Condizionale

Numero di partita IVA dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica

Proprietà delle unità

1.14a

Condizionale

a)

Numero identificativo e

b)

quota di partecipazione (%)

nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell'unità giuridica

1.14b

Condizionale

a)

Numero identificativo e

b)

quota di partecipazione (%)

della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell'unità giuridica

1.15

Condizionale

a)

Paese o paesi di registrazione,

b)

numero identificativo o nome, indirizzo e numero di partita IVA e

c)

quota di partecipazione (%)

nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell’unità giuridica

1.16

Condizionale

a)

Paese o paesi di registrazione,

b)

numero identificativo o nome, indirizzo e numero di partita IVA e

c)

quota di partecipazione (%)

della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell'unità giuridica


3.   IMPRESE

Caratteristiche identificative

3.1

 

Numero identificativo

3.2a

 

Nome

3.2b

Facoltativo

Sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica

3.3

 

Numero identificativo della o delle unità giuridiche che costituiscono l’impresa

Caratteristiche demografiche

3.4

 

Data di inizio delle attività

3.5

 

Data di cessazione definitiva delle attività

Caratteristiche economiche/Di stratificazione

3.6

 

Codice NACE, a 4 cifre, dell’attività principale

3.8

 

Numero di persone occupate

3.11

 

Settore e sottosettore istituzionale conformemente al Sistema europeo dei conti

Relazione con il gruppo di imprese

3.12

 

Numero identificativo del gruppo troncato (4.1) cui appartiene l’unità


4.   GRUPPO DI IMPRESE

Caratteristiche identificative

4.1

 

Numero identificativo del gruppo troncato

4.2a

 

Nome del gruppo troncato

4.2b

Facoltativo

Sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica della sede del gruppo troncato

4.3

Parzialmente condizionale

Numero identificativo dell'unità a capo del gruppo troncato (corrisponde al numero identificativo dell'unità giuridica che costituisce l'unità capogruppo residente).

Condizionale: se l'unità controllante è una persona fisica che non è un operatore economico, la registrazione è subordinata alla disponibilità di tali informazioni nelle fonti amministrative

4.4

 

Tipologia di gruppi di imprese: 2. gruppo troncato a controllo nazionale; 3. gruppo troncato a controllo estero

Caratteristiche demografiche

4.5

 

Data di creazione del gruppo troncato

4.6

 

Data di cessazione del gruppo troncato

Caratteristiche economiche/Di stratificazione

4.7

 

Codice NACE, a 2 cifre, dell'attività principale del gruppo troncato

4.9

 

Numero di persone occupate nel gruppo troncato

Caratteristiche identificative

4.11

 

Numero identificativo del gruppo globale

4.12a

 

Nome del gruppo globale

4.12b

Facoltativo

Paese di registrazione, sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica della sede del gruppo globale

4.13a

 

Numero identificativo dell'unità a capo del gruppo globale nel caso in cui essa sia residente (corrisponde al numero identificativo dell'unità giuridica che costituisce l'unità capogruppo)

Paese di registrazione dell'unità a capo del gruppo globale (nel caso in cui essa non sia residente)

4.13b

Facoltativo

Numero identificativo o nome e indirizzo dell'unità a capo del gruppo globale (nel caso in cui essa non sia residente)

Caratteristiche economiche/Di stratificazione

4.14

Facoltativo

Numero di persone globalmente occupate

4.16

Facoltativo

Paese del centro decisionale del gruppo globale

4.17

Facoltativo

Paesi in cui sono ubicate le imprese o le unità locali


(1)   GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.


27.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/7


REGOLAMENTO (UE) N. 1098/2010 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 46 del 24.2.2010, pag. 17.


ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.4.   Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

GERMANIA

[Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (IGP)]


27.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/9


REGOLAMENTO (UE) N. 1099/2010 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2010

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) stabilisce le regole concernenti il livello accresciuto di controlli ufficiali che devono essere effettuati sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale figuranti nell'allegato I di tale regolamento, ai punti d'entrata nei territori indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.

(2)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco di cui all'allegato I deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.

(3)

Il verificarsi di incidenti, e la loro gravità, nel mercato degli alimenti, notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), i risultati delle varie missioni effettuate nei paesi terzi dall'Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali che gli Stati membri hanno presentato alla Commissione in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, indicano la necessità di rivedere l'elenco dell'allegato I di detto regolamento.

(4)

In particolare, l'allegato I va riveduto diminuendo la frequenza dei controlli dei prodotti di base per i quali le fonti di informazioni sopraindicate mostrano un miglioramento generale della conformità alla pertinente normativa dell'Unione e per i quali l'attuale livello dei controlli ufficiali non è più giustificato, ed aumentando la frequenza dei controlli degli altri prodotti di base per i quali le stesse fonti mostrano un livello più alto di non conformità alla pertinente normativa dell'Unione, che giustifica l'introduzione del livello accresciuto di controlli ufficiali.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)   GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

A.   Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti

(uso previsto)

Codice NC (1)

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità

(%)

Arachidi con guscio

1202 10 90

Argentina

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 20 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Arachidi con guscio

1202 10 90

Brasile

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 20 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Paste alimentari secche

(Alimenti)

ex 1902

Cina

Alluminio

10

Oligoelementi (2)

(Mangimi e alimenti)

ex 2817 00 00 ; ex 2820 90 10 ; ex 2820 90 90 ; ex 2821 10 00 ; ex 2825 50 00 ; ex 2833 25 00 ; ex 2833 29 20 ; ex 2833 29 80 ; ex 2836 99 11 ; ex 2836 99 17

Cina

Cadmio e piombo

10

Mango

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0804 50 00

Repubblica dominicana

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (3)

10

Fagioli asparago (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ; ex 0710 22 00

Repubblica dominicana

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (3)

50

Meloni amari (Momordica charantia)

ex 0709 90 90 ; ex 0710 80 95

Zucche bottiglia (Lagenaria siceraria)

ex 0709 90 90 ; ex 0710 80 95

Peperoni

0709 60 10 ; 0709 60 99 ; 0710 80 51 ; 0710 80 59

Melanzane

0709 30 00 ; ex 0710 80 95

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

Arance (fresche o secche)

0805 10 20 ; 0805 10 80

Egitto

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (7)

10

Pesche

0809 30 90

Melegrane

ex 0810 90 95

Fragole

0810 10 00

Fagioli verdi

ex 0708 20 00

(Alimenti — frutta e verdure fresche)

 

Arachidi con guscio

1202 10 90

Ghana

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 20 00

Burro di arachidi

2008 11 10

(Mangimi e alimenti)

 

Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Alimenti — erbe aromatiche)

ex 1211 90 85

India

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (5)

10

Peperoncini (Capsicum annuum) interi

ex 0904 20 10

India

Aflatossine

50

Peperoncini (Capsicum annuum) tritati o macinati

ex 0904 20 90

Prodotti a base di peperoncino (curry)

0910 91 05

Noci moscate (Myristica fragrans)

0908 10 00

Macis (Myristica fragrans)

0908 20 00

Zenzero (Zingiber officinale)

0910 10 00

Curcuma longa (turmeric)

0910 30 00

(Alimenti — spezie essiccate)

 

Arachidi con guscio

1202 10 90

India

Aflatossine

20

Arachidi sgusciate

1202 20 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Semi di melone (egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati

(Alimenti)

ex 1207 99 97 ; ex 1106 30 90 ; ex 2008 99 99 ;

Nigeria

Aflatossine

50

Riso Basmati destinato al consumo umano diretto

(Alimenti — riso lavorato)

ex 1006 30

Pakistan

Aflatossine

20

Peperoncini (Capsicum annuum) interi

ex 0904 20 10

Perú

Aflatossine e ocratossina A

10

Peperoncini (Capsicum annuum) tritati o macinati

ex 0904 20 90

(Alimenti — spezie essiccate)

 

Foglie di coriandolo

ex 0709 90 90

Thailandia

Salmonella (6)

10

Basilico

ex 1211 90 85

Menta

ex 1211 90 85

(Alimenti — erbe aromatiche)

 

Foglie di coriandolo

ex 0709 90 90

Thailandia

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4)

20

Basilico

ex 1211 90 85

(Alimenti — erbe aromatiche)

 

Fagioli asparago (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ; ex 0710 22 00

Thailandia

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4)

50

Melanzane

0709 30 00 ; ex 0710 80 95

Cavoli

0704 ; ex 0710 80 95

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

Peperoni

0709 60 10 ; 0709 60 99 ; 0710 80 51 ; 0710 80 59

Turchia

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (8)

10

Zucchine

0709 90 70 ; ex 0710 80 95

Pomodori

0702 00 00 ; 0710 80 70

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

Pere

(Alimenti)

0808 20 10 ; 0808 20 50

Turchia

Antiparassitario: amitraz

10

Uve secche

(Alimenti)

0806 20

Uzbekistan

Ocratossina A

50

Arachidi con guscio

1202 10 90

Vietnam

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 20 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Peperoncini (Capsicum annuum) tritati o macinati

ex 0904 20 90

Tutti i paesi terzi

Coloranti Sudan

20

Prodotti a base di peperoncino (curry)

0910 91 05

Curcuma longa (turmeric)

0910 30 00

(Alimenti — spezie essiccate)

 

Olio di palma rosso

ex 1511 10 90

(Alimenti)

 

B.   Definizioni

Ai fini del presente allegato i “coloranti Sudan” comprendono le seguenti sostanze chimiche:

i)

Sudan I (numero CAS 842-07-9);

ii)

Sudan II (numero CAS 3118-97-6);

iii)

Sudan III (numero CAS 85-86-9);

iv)

Scarlet Red o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).»


(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con “ex” (ad esempio, ex 1006 30 : è compreso solo il riso Basmati destinato al consumo umano).

(2)  Gli oligoelementi ai quali si fa riferimento alla presente voce sono gli oligoelementi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi citati nell'allegato I, punto 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29). Ad essi vanno applicati i controlli rafforzati di cui al presente regolamento anche qualora siano importati per essere utilizzati negli alimenti.

(3)  In particolare i residui delle seguenti sostanze: amitraz, acefato, aldicarb, benomil, carbendazim, clorfenapir, clorpirifos, CS2 (ditiocarbammati), diafentiuron, diazinon, diclorvos, dicofol, dimetoato, endosulfan, fenamidone, imidacloprid, malation, metamidofos, metiocarb, metomil, monocrotofos, ometoato, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid.

(4)  In particolare i residui delle seguenti sostanze: acefato, carbaril, carbendazim, carbofurano, clorpirifos, clorpirifos-metile, dimetoato, etion, malation, metalaxil, metamidofos, metomil, monocrotofos, ometoato, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon, triazofos, dicrotofos, EPN, triforina.

(5)  In particolare delle seguenti sostanze: triazofos, ossidemeton-metile, clorpirifos, acetamiprid, thiamethoxam, clothianidin, metamidofos, acefato, propargite, monocrotofos.

(6)  Metodo di riferimento: EN/ISO 6579.

(7)  In particolare i residui delle seguenti sostanze: carbendazim, ciflutrin, ciprodinil, diazinon, dimetoato, etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, esaflumuron, lambda-cialotrina, metiocarb, metomil, ometoato, oxamil, fentoato, tiofanato-metile.

(8)  In particolare i residui delle seguenti sostanze: metomil e oxamil.


27.11.2010   

IT

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L 312/14


REGOLAMENTO (UE) N. 1100/2010 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2010

recante deroga al regolamento (CE) n. 891/2009 per quanto riguarda i dazi all'importazione applicabili allo zucchero concessioni CXL recanti i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4320 durante la campagna di commercializzazione 2010/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 144, paragrafo 1, e 187, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

I prezzi dello zucchero di canna greggio sul mercato mondiale si sono mantenuti costantemente elevati dall'inizio della campagna di commercializzazione 2010/2011. Le previsioni dei prezzi del mercato mondiale basati sul mercato a termine di New York per quanto riguarda lo zucchero relativamente ai mesi di marzo, maggio e luglio 2011, indicano ancora un prezzo costantemente elevato sul mercato mondiale.

(2)

Le previsioni relative al bilancio dell'UE per lo zucchero per la campagna di commercializzazione 2010/2011 mettono in evidenza una differenza negativa di 0,2 milioni di tonnellate fra l'utilizzo e ciò che avrebbe dovuto essere disponibile. La differenza negativa cumulata fra la disponibilità e l'utilizzo nel corso di queste due ultime campagne di commercializzazione, valutata a 0,6 milioni di tonnellate, si tradurrebbe nel livello di scorte finali più basso dall'attuazione della riforma del 2006. Ogni ulteriore diminuzione delle importazioni minaccia di perturbare l'approvvigionamento del mercato europeo dello zucchero e di tradursi in un aumento dei prezzi dello zucchero sul mercato interno dell'UE.

(3)

Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (2), le importazioni di zucchero concessioni CXL recanti i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4320 sono soggette al pagamento di un'aliquota di 98 EUR/t. A causa dell'elevato livello dei prezzi dello zucchero greggio di canna registrati sul mercato mondiale, l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione a un dazio contingentale di 98 EUR/t sta diventando antieconomica e rischia di perturbare l'approvvigionamento del mercato europeo.

(4)

Poiché è probabile che questa situazione persista, occorre sospendere il dazio contingentale di 98 EUR/t per il periodo rimanente della campagna di commercializzazione 2010/2011. È necessario quindi offrire a tutti gli operatori interessati la possibilità di presentare domande di titoli d'importazione per lo zucchero concessioni CXL in esenzione da dazi dal 1o dicembre 2010 al 31 agosto 2011.

(5)

I titoli d'importazione rilasciati anteriormente al 1o dicembre 2010 per i contingenti di importazione CXL restano validi alle condizioni vigenti durante il periodo di presentazione delle domande. Tuttavia, onde tutelare le loro legittime aspettative, agli operatori interessati deve essere consentito restituire alla competente autorità i titoli di importazione non utilizzati o parzialmente utilizzati senza incorrere nella sanzione prevista all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 891/2009.

(6)

Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro i termini stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 10, secondo comma, del regolamento (CE) n. 891/2009, il dazio all'importazione applicabile allo zucchero concessioni CXL recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4320 deve essere ricondotto a zero fino al 31 agosto 2011.

2.   I titoli relativi allo zucchero concessioni CXL rilasciati anteriormente al 1o dicembre 2010 possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni vigenti al momento della presentazione delle relative domande. Essi possono altresì essere restituiti, nel qual caso non si applica la sanzione prevista all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 891/2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2010.

Il presente regolamento scade il 31 agosto 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.


27.11.2010   

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L 312/16


REGOLAMENTO (UE) N. 1101/2010 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

62,4

MA

76,6

MK

45,6

TR

68,6

ZZ

63,3

0707 00 05

EG

140,2

TR

85,3

ZZ

112,8

0709 90 70

MA

71,3

TR

150,7

ZZ

111,0

0805 20 10

MA

64,3

ZZ

64,3

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

HR

60,9

IL

71,9

MA

61,9

TR

60,6

UY

58,6

ZZ

62,8

0805 50 10

AR

63,9

MA

68,0

TR

56,9

UY

57,1

ZA

51,7

ZZ

59,5

0808 10 80

AR

74,9

AU

167,9

BR

50,3

CA

113,1

CL

84,2

CN

82,6

CO

50,3

MK

24,7

NZ

137,9

US

89,7

ZA

114,5

ZZ

90,0

0808 20 50

CL

78,3

CN

85,8

ZZ

82,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


27.11.2010   

IT

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L 312/18


REGOLAMENTO (UE) N. 1102/2010 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2010

relativo al prezzo di vendita dei cereali per la prima gara parziale nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1017/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara per la vendita di cereali, secondo le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (3).

(2)

Ai sensi dell'articolo 46, primo comma, del regolamento (UE) n. 1272/2009 e dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1017/2010, sulla base delle offerte ricevute per ciascuna gara parziale, la Commissione deve stabilire, per ogni cereale e per ogni Stato membro, un prezzo minimo di vendita o decidere di non stabilire un prezzo minimo di vendita.

(3)

Sulla base delle offerte ricevute per la prima gara parziale, è stata espressa la necessità di stabilire un prezzo minimo di vendita per taluni cereali e per taluni Stati membri. È stata altresì espressa la necessità di non stabilire alcun prezzo minimo di vendita per gli altri cereali e Stati membri.

(4)

Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la prima gara parziale relativa alla vendita di cereali nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010, per la quale la presentazione delle domande è scaduta in data 24 novembre 2010, le decisioni sul prezzo di vendita di ciascun cereale in ciascuno Stato membro sono riportate nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 41.

(3)   GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Decisioni relative alle vendite

(EUR/t)

Stato membro

Prezzo minimo di vendita

Frumento tenero

Orzo

Mais

Codice NC 1001 90

Codice NC 1003 00

Codice NC 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

209

X

Danmark

X

X

Deutschland

X

179

X

Eesti

X

171,5

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

172,2

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

222,83

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

179,65

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

175

X

Suomi/Finland

183

173

X

Sverige

X

175,5

X

United Kingdom

X

178,25

X

(—)

nessun prezzo minimo di vendita stabilito (tutte le offerte rifiutate)

(°)

nessun'offerta

(X)

nessun cereale disponibile per la vendita

(#)

non applicabile


DECISIONI

27.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2010

che rifiuta la soluzione proposta dall'Austria ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 per il calcolo dell'elemento di uso privato della compensazione relativa alla base delle risorse proprie IVA risultante dalla limitazione del diritto a detrarre l'IVA ai sensi dell'articolo 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 8206]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2010/719/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989,concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

La compensazione relativa alla base delle risorse IVA si fonda sull'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, il quale stabilisce che quando uno Stato membro si avvale dell'articolo 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2) per restringere o escludere l'esercizio dei diritti a deduzione dell'IVA a monte, la base delle risorse proprie IVA può essere determinata come se l'esercizio del diritto a deduzione non fosse stato ristretto. Tale disposizione si applica esclusivamente all'acquisto di prodotti petroliferi e autovetture da turismo nonché alle spese inerenti al leasing, al noleggio, alla manutenzione e alla riparazione di dette vetture quando queste sono utilizzate a titolo professionale. L'Austria ha proposto una soluzione per il calcolo dell'elemento di uso privato di tale compensazione relativa alla base armonizzata delle risorse proprie IVA.

(2)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la soluzione proposta dall'Austria è stata esaminata dal comitato consultivo delle risorse proprie nella riunione del 26 ottobre 2010. Dall'analisi della metodologia è emersa una divergenza di opinioni all'interno del comitato. Un progetto di decisione che rifiuta la soluzione presentata dall’Austria è stato sottoposto al comitato consultivo delle risorse proprie, che ha emesso parere favorevole il 26 ottobre 2010.

(3)

All'atto del calcolo dell'uso privato, in mancanza di dati reali, possono essere utilizzati metodi alternativi. Per garantire che tali metodi contribuiscano all’omogeneità del calcolo della compensazione, occorre che siano fondati su presupposti generalmente accettati.

(4)

L'Austria impone ai soggetti passivi di gestire i dati reali sull'uso privato delle autovetture aziendali. Tuttavia, per motivi di semplicità amministrativa, l'Austria ha proposto una soluzione per il calcolo dell'uso privato che integra dati statistici generali combinati a importi del deprezzamento non elaborati ai fini della determinazione dell'uso privato. Poiché la soluzione proposta determina un elemento di uso privato considerevolmente inferiore alla percentuale applicata da altri Stati membri, essa risulta in contraddizione con l’esigenza di omogeneità del calcolo della compensazione. È quindi necessario rifiutare la soluzione proposta dall’Austria riguardo al calcolo della percentuale di uso privato delle autovetture acquistate dalle aziende,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La soluzione proposta dall’Austria riguardo al calcolo della percentuale di uso privato delle autovetture acquistate dalle aziende è rifiutata.

Articolo 2

La repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2010.

Per la Commissione

Janusz LEWANDOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)   GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.


27.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2010

che autorizza il Portogallo a utilizzare dati relativi ad anni anteriori al penultimo anno per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA

[notificata con il numero C(2010) 8209]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2010/720/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

Il Portogallo ha chiesto alla Commissione di essere autorizzata a utilizzare i dati dei conti nazionali relativi ad anni anteriori al penultimo anno per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA dell’esercizio finanziario 2009.

(2)

Per la ripartizione delle operazioni per categorie statistiche conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, il Portogallo non è in grado di utilizzare i conti nazionali relativi al penultimo anno precedente l’esercizio finanziario per il quale occorre calcolare la base delle risorse IVA, poiché soltanto i conti nazionale relativi al 2006 sono sufficientemente dettagliati per consentire di calcolare l’aliquota media ponderata per l’esercizio finanziario 2009. È quindi opportuno autorizzare il Portogallo a utilizzare i conti nazionali relativi al 2006 per calcolare l’aliquota media ponderata per l’esercizio finanziario 2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la ripartizione delle operazioni per categorie statistiche, il Portogallo è autorizzato a utilizzare i dati dei conti nazionali relativi al 2006 per calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall’IVA per l’esercizio finanziario 2009.

Articolo 2

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2010.

Per la Commissione

Janusz LEWANDOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.


27.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2010

sulla liquidazione dei conti di taluni organismi pagatori in Francia relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2008

[notificata con il numero C(2010) 8220]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2010/721/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare gli articoli 30 e 33,

previa consultazione del comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisioni della Commissione 2009/373/CE (2) e 2010/59/CE (3) sono stati liquidati, per l’esercizio 2008, i conti di tutti gli organismi pagatori, fatta eccezione per l’organismo pagatore tedesco «Bayern», l’organismo pagatore greco «OPEKEPE», l’organismo pagatore francese «ODARC» e l’organismo pagatore italiano «ARBEA».

(2)

Sulla base dei nuovi elementi d’informazione presentati e di controlli supplementari, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dall’organismo pagatore francese «ODARC» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(3)

A norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni della Commissione, intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese non effettuate in conformità della normativa comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono liquidati i conti dell’organismo pagatore francese «ODARC» relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2008.

Gli importi da recuperare presso gli Stati membri o da versare ai medesimi a norma della presente decisione nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati in allegato.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2010.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)   GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(2)   GU L 116 del 9.5.2009, pag. 21.

(3)   GU L 34 del 5.2.2010, pag. 26.


ALLEGATO

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DISGIUNTE PER PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE E PER MISURA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

Importi che devono essere recuperati dagli o versati agli Stati membri per programma

(in EUR)

ICC

Spesa nel 2008

Rettifiche

Totale

Importi non riutilizzabili

Importo accettato e liquidato per l'esercizio finanziario 2008

Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario

Importi da recuperare dagli Stati membri (–) da pagare agli Stati membri (+) nella prossima dichiarazione

FR: 2007FR06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

44 000,00

0,00

44 000,00

0,00

44 000,00

44 000,00

0,00

121

10 111,85

0,00

10 111,85

0,00

10 111,85

10 111,85

0,00

211

6 318 422,42

0,00

6 318 422,42

0,00

6 318 422,42

6 318 422,42

0,00

214

981 609,91

0,00

981 609,91

0,00

981 609,91

978 103,25

3 506,66

Totale

7 354 144,18

0,00

7 354 144,18

0,00

7 354 144,18

7 350 637,52

3 506,66


27.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2010

relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori in Germania e Spagna per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2009

[notificata con il numero C(2010) 8223]

(I testi in lingua spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(2010/722/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare gli articoli 30 e 33,

previa consultazione del comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2010/263/UE (2) ha liquidato, per l’esercizio finanziario 2009, i conti di tutti gli organismi pagatori tranne gli organismi pagatori tedeschi «Baden-Württemberg», «Bayern», «Hessen», «Rheinland-Pfalz», «Thüringen», «IBH» e «Helaba», gli organismi pagatori spagnoli «Andalucia» e «Asturias», l’organismo pagatore italiano «ARBEA» e l’organismo pagatore rumeno «PARDF».

(2)

A seguito dell’invio di nuove informazioni e dopo aver proceduto ad ulteriori controlli, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) con riguardo alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dagli organismi pagatori tedeschi «Baden-Württemberg», «Hessen», «IBH», «Helaba» e «Thüringen» e gli organismi pagatori spagnoli «Andalucia» e «Asturias».

(3)

A norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni della Commissione, intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese non effettuate in conformità della normativa comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono liquidati i conti degli organismi pagatori tedeschi «Baden-Württemberg», «Hessen», «IBH», «Helaba» e «Thüringen» e degli organismi pagatori «Andalucia» e «Asturias» per le spese dell’esercizio finanziario 2009 finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Gli importi da recuperare presso gli Stati membri o da versare ai medesimi a norma della presente decisione nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati in allegato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e il Regno di Spagna sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2010.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)   GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(2)   GU L 113 del 6.5.2010, pag. 14.


ALLEGATO

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE STRALCIATE PER PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE E PER MISURA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Importo da recuperare presso lo Stato membro o da versare al medesimo per programma

(In EUR)

CCI

Spese 2009

Rettifiche

Totale

Importi non riutilizzabili

Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2009

Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario

Importo da recuperare presso lo Stato membro (–) o da versare al medesimo (+) nella prossima dichiarazione

DE: 2007DE06RPO023

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

114

42 788,89

0,00

42 788,89

0,00

42 788,89

42 788,88

0,01

121

9 408 071,15

0,00

9 408 071,15

0,00

9 408 071,15

9 408 071,14

0,01

123

3 398 353,10

0,00

3 398 353,10

0,00

3 398 353,10

3 398 353,10

0,00

125

4 271 671,28

0,00

4 271 671,28

0,00

4 271 671,28

4 271 671,27

0,01

211

5 191 035,83

0,00

5 191 035,83

0,00

5 191 035,83

5 191 035,83

0,00

212

11 432 574,31

0,00

11 432 574,31

0,00

11 432 574,31

11 432 573,79

0,52

213

32 477,37

0,00

32 477,37

0,00

32 477,37

32 477,37

0,00

214

37 576 392,38

0,00

37 576 392,38

0,00

37 576 392,38

37 577 252,41

– 860,03

221

997,05

0,00

997,05

0,00

997,05

997,05

0,00

224

284 637,39

0,00

284 637,39

0,00

284 637,39

284 637,39

0,00

225

1 094 034,14

0,00

1 094 034,14

0,00

1 094 034,14

1 094 157,10

– 122,96

227

386 389,96

0,00

386 389,96

0,00

386 389,96

386 389,96

0,00

311

1 589 904,79

0,00

1 589 904,79

0,00

1 589 904,79

1 589 904,78

0,01

312

30 626,80

0,00

30 626,80

0,00

30 626,80

30 626,80

0,00

313

263 757,83

0,00

263 757,83

0,00

263 757,83

263 757,83

0,00

323

4 785 556,40

0,00

4 785 556,40

0,00

4 785 556,40

4 681 650,28

103 906,12

331

148 195,46

0,00

148 195,46

0,00

148 195,46

148 195,45

0,01

341

733 316,92

0,00

733 316,92

0,00

733 316,92

733 316,91

0,01

413

47 261,93

0,00

47 261,93

0,00

47 261,93

47 261,92

0,01

511

1 324 948,08

0,00

1 324 948,08

0,00

1 324 948,08

1 324 948,07

0,01

Totale

82 042 991,06

0,00

82 042 991,06

0,00

82 042 991,06

81 940 067,33

102 923,73

DE: 2007DE06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

5 903 008,83

0,00

5 903 008,83

0,00

5 903 008,83

5 903 010,64

–1,81

123

254 179,00

0,00

254 179,00

0,00

254 179,00

254 179,00

0,00

125

1 194 378,41

0,00

1 194 378,41

0,00

1 194 378,41

1 194 378,53

–0,12

212

10 738 675,14

0,00

10 738 675,14

0,00

10 738 675,14

10 736 716,41

1 958,73

214

11 139 893,88

0,00

11 139 893,88

0,00

11 139 893,88

11 135 531,55

4 362,33

227

1 254 764,20

0,00

1 254 764,20

0,00

1 254 764,20

1 254 764,46

–0,26

311

230 760,90

0,00

230 760,90

0,00

230 760,90

230 760,92

–0,02

312

46 477,00

0,00

46 477,00

0,00

46 477,00

46 477,00

0,00

313

41 065,00

0,00

41 065,00

0,00

41 065,00

41 065,00

0,00

321

40 941,00

0,00

40 941,00

0,00

40 941,00

40 941,00

0,00

322

1 271 621,00

0,00

1 271 621,00

0,00

1 271 621,00

1 271 621,00

0,00

323

71 823,00

0,00

71 823,00

0,00

71 823,00

71 823,00

0,00

341

2 400,00

0,00

2 400,00

0,00

2 400,00

2 400,00

0,00

413

743 967,00

0,00

743 967,00

0,00

743 967,00

743 967,50

–0,50

431

184 676,00

0,00

184 676,00

0,00

184 676,00

184 676,00

0,00

511

200 206,02

0,00

200 206,02

0,00

130 395,72

200 206,03

–69 810,31

Totale

33 318 836,38

0,00

33 318 836,38

0,00

33 318 836,38

33 312 518,04

6 318,34

DE: 2007DE06RPO023

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

436 988,24

0,00

436 988,24

0,00

436 988,24

436 988,24

0,00

114

87 377,25

0,00

87 377,25

0,00

87 377,25

87 377,25

0,00

121

5 830 296,65

0,00

5 830 296,65

0,00

5 830 296,65

5 830 296,64

0,01

123

1 841 508,62

0,00

1 841 508,62

0,00

1 841 508,62

1 841 508,61

0,01

125

6 419 767,85

0,00

6 419 767,85

0,00

6 419 767,85

6 419 767,85

0,00

126

1 678 178,63

0,00

1 678 178,63

0,00

1 678 178,63

1 678 178,63

0,00

212

15 310 072,86

0,00

15 310 072,86

0,00

15 310 072,86

15 310 072,85

0,01

214

18 704 629,38

0,00

18 704 629,38

0,00

18 704 629,38

18 704 629,37

0,01

221

721 124,67

0,00

721 124,67

0,00

721 124,67

721 124,67

0,00

227

2 266 339,56

0,00

2 266 339,56

0,00

2 266 339,56

2 266 339,57

–0,01

311

1 358 229,41

0,00

1 358 229,41

0,00

1 358 229,41

1 358 229,41

0,00

313

205 622,04

0,00

205 622,04

0,00

205 622,04

205 622,04

0,00

321

4 064 300,00

0,00

4 064 300,00

0,00

4 064 300,00

4 064 300,00

0,00

322

6 547 891,93

0,00

6 547 891,93

0,00

6 547 891,93

6 547 891,93

0,00

323

953 717,71

0,00

953 717,71

0,00

953 717,71

953 717,70

0,01

331

1 111,50

0,00

1 111,50

0,00

1 111,50

1 111,50

0,00

341

34 770,11

0,00

34 770,11

0,00

34 770,11

34 770,11

0,00

411

1 530 160,00

0,00

1 530 160,00

0,00

1 530 160,00

1 530 160,00

0,00

413

2 822 171,91

0,00

2 822 171,91

0,00

2 822 171,91

2 822 171,91

0,00

431

791 769,18

0,00

791 769,18

0,00

791 769,18

791 769,18

0,00

511

1 515 573,70

0,00

1 515 573,70

0,00

1 515 573,70

1 515 573,69

0,01

Totale

73 121 601,20

0,00

73 121 601,20

0,00

73 121 601,20

73 121 601,15

0,05

ES: 2007ES06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

430 020,11

0,00

430 020,11

0,00

430 020,11

430 020,09

0,02

113

379 771,01

0,00

379 771,01

0,00

379 771,01

379 771,79

–0,78

121

1 947 755,93

0,00

1 947 755,93

0,00

1 947 755,93

1 947 755,88

0,05

123

2 214 238,82

0,00

2 214 238,82

0,00

2 214 238,82

2 214 238,82

0,00

125

4 318 218,57

0,00

4 318 218,57

0,00

4 318 218,57

4 318 218,55

0,02

132

2 275 057,77

0,00

2 275 057,77

0,00

2 275 057,77

2 275 057,71

0,06

133

333 590,00

0,00

333 590,00

0,00

333 590,00

333 590,01

–0,01

211

9 543 191,93

0,00

9 543 191,93

0,00

9 543 191,93

9 543 206,61

–14,68

212

3 707 946,19

0,00

3 707 946,19

0,00

3 707 946,19

3 707 951,22

–5,03

214

46 444 177,05

0,00

46 444 177,05

0,00

46 444 177,05

46 444 167,44

9,61

221

13 026 236,41

0,00

13 026 236,41

0,00

13 026 236,41

13 026 231,88

4,53

511

201 308,14

0,00

201 308,14

0,00

201 308,14

201 308,13

0,01

Totale

84 821 511,93

0,00

84 821 511,93

0,00

84 821 511,93

84 821 518,13

–6,20

ES: 2007ES06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

12 149 430,02

0,00

12 149 430,02

0,00

12 149 430,02

12 149 387,22

42,80

122

549 228,56

0,00

549 228,56

0,00

549 228,56

549 228,48

0,08

123

5 023 729,94

0,00

5 023 729,94

0,00

5 023 729,94

5 023 729,77

0,17

125

2 104 510,51

0,00

2 104 510,51

0,00

2 104 510,51

2 104 510,50

0,01

211

6 745 526,78

0,00

6 745 526,78

0,00

6 745 526,78

6 745 521,06

5,72

212

101 797,64

0,00

101 797,64

0,00

101 797,64

101 797,49

0,15

213

637 059,69

0,00

637 059,69

0,00

637 059,69

637 058,09

1,60

214

4 593 774,02

0,00

4 593 774,02

0,00

4 593 774,02

4 593 773,91

0,11

223

1 120 606,68

0,00

1 120 606,68

0,00

1 120 606,68

1 120 606,65

0,03

226

2 819 297,06

0,00

2 819 297,06

0,00

2 819 297,06

2 819 297,02

0,04

227

522 693,17

0,00

522 693,17

0,00

522 693,17

522 693,14

0,03

Totale

36 367 654,07

0,00

36 367 654,07

0,00

36 367 654,07

36 367 603,33

50,74


27.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2010

che proroga la decisione 2005/359/CE che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d’America

[notificata con il numero C(2010) 8229]

(2010/723/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2000/29/CE, i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia (di seguito «i tronchi») provenienti dagli Stati Uniti non possono, in linea di massima, essere introdotti nell’Unione per il rischio di introduzione della Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, che provoca l’avvizzimento della quercia.

(2)

La decisione 2005/359/CE della Commissione (2) autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE e all’articolo 13, paragrafo 1, punto i), terzo trattino, di tale direttiva per quanto riguarda l’allegato IV, parte A, sezione I, punto 3, della medesima relativamente ai tronchi provenienti dagli Stati Uniti se sono soddisfatte specifiche condizioni. Tale decisione scade il 31 dicembre 2010.

(3)

Poiché sussistono tuttora le circostanze che giustificano l’autorizzazione e non vi sono nuove informazioni che indichino la necessità di una revisione delle condizioni specifiche, occorre prorogare detta autorizzazione.

(4)

In base all’esperienza acquisita dall’applicazione della decisione 2005/359/CE, è opportuno prorogare l’autorizzazione di 10 anni.

(5)

È necessario che gli Stati membri che si avvalgono della deroga riferiscano annualmente alla Commissione e agli altri Stati membri sulla sua applicazione, consentendo in tal modo al comitato fitosanitario permanente di verificare la corretta attuazione della presente decisione.

(6)

La decisione 2005/359/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2005/359/CE gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 10

Gli Stati membri che si sono avvalsi della deroga prevista nell’articolo 1 riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri sulla sua applicazione entro il 30 giugno di ogni anno relativamente al periodo precedente compreso tra il 1o maggio e il 30 aprile.

La relazione comprende informazioni dettagliate sui quantitativi importati.

Articolo 11

La presente decisione scade il 31 dicembre 2020.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)   GU L 114 del 4.5.2005, pag. 14.


27.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2010

relativa alla posizione dell’Unione europea sulla modifica dell’allegato 6 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(2010/724/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2) (in appresso «l’Accordo agricolo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L’articolo 6 dell’Accordo agricolo istituisce un comitato misto per l’agricoltura incaricato di gestire l’Accordo agricolo e di curarne la corretta esecuzione.

(3)

L’articolo 11 dell’Accordo agricolo stabilisce che il comitato misto può modificare gli allegati e le appendici degli allegati dell’accordo mediante una decisione.

(4)

Il comitato misto ha recentemente deciso di modificare gli articoli 2 e 3 e le appendici 1, 2, 3 e 4 dell’allegato 6 dell’Accordo agricolo.

(5)

Secondo quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2002/309/CE, ai fini dell’adozione della posizione dell’Unione su una decisione del comitato misto per la modifica dell’allegato 6 dell’Accordo agricolo la Commissione segue la procedura di cui agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (3). Essa è assistita dal comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, istituito dall’articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio (4).

(6)

La posizione dell’Unione europea che la Commissione adotta in seno al comitato misto per l’agricoltura in merito alle modifiche dell’allegato 6 dell’Accordo agricolo deve essere definita mediante la presente decisione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione dell’Unione europea che la Commissione adotta in sede di comitato misto per l’agricoltura istituito dall’articolo 6 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli si fonda sul progetto di decisione del comitato misto per l’agricoltura allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato misto per l’agricoltura è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(2)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(3)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(4)   GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2289/66.


ALLEGATO

Proposta di

DECISIONE N. …/2010 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

del …

relativa a modifiche dell’allegato 6

(…/…/…)

IL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA,

visto l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L’allegato 6 riguarda le sementi e i materiali di moltiplicazione delle specie agricole, orticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite. Il citato allegato 6 è integrato da quattro appendici.

(3)

Le appendici dell’allegato 6 sono state sostituite una prima volta con la decisione n. 4/2004 del Comitato misto per l’agricoltura, allegata alla decisione 2004/660/CE della Commissione (1).

(4)

L’appendice 1, prima sezione, definisce la legislazione delle due parti e riconosce che i requisiti previsti da dette legislazioni sono equivalenti in termini di risultati.

(5)

L’appendice 2 elenca gli organismi di controllo e di certificazione delle sementi delle parti.

(6)

L’appendice 3 elenca le deroghe ammesse dall’Unione europea e dalla Svizzera.

(7)

L’appendice 4 contiene un elenco dei paesi terzi, riconosciuti da entrambe le parti, dai quali possono essere importate le sementi. Definisce inoltre le specie interessate e la portata del riconoscimento.

(8)

Le parti hanno ritenuto che si dovesse procedere a una semplificazione dell’appendice 2 che elenca gli organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 3, e all’articolo 3, paragrafo 1.

(9)

Le parti hanno giudicato di effetto equivalente le rispettive disposizioni legislative sui materiali di propagazione della vite.

(10)

Le parti si sono impegnate a garantire l’abolizione dei controlli alla frontiera relativamente alle sementi delle specie per le quali esse hanno riconosciuto la conformità della rispettiva legislazione, il cui elenco figura nell’appendice 1, prima sezione.

(11)

Dall’entrata in vigore della suddetta decisione n. 4 in data 1o luglio 2004, le disposizioni legislative delle parti, elencate nelle appendici 1, 3 e 4 hanno subito modifiche in ambiti che hanno rilevanza per l’Accordo.

(12)

A seguito dell’allargamento dell’Unione europea devono essere modificati gli elenchi dei paesi terzi riconosciuti da entrambe le parti.

(13)

Occorre pertanto modificare gli articoli 2 e 3 e le appendici 1, 2, 3 e 4 dell’allegato 6 per tenere conto dei diversi cambiamenti intervenuti,

DECIDE:

Articolo 1

All’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità nazionali responsabili dell’attuazione della legislazione sono elencate nell’appendice 2. Un elenco, regolarmente aggiornato, degli organismi responsabili dei controlli di conformità può essere ottenuto presso le autorità elencate nell’appendice 2.»

Articolo 2

All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ciascuna parte riconosce, per le sementi delle specie contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell’altra parte dagli organismi richiamati all’articolo 2, paragrafo 3.»

Articolo 3

Le appendici dell’allegato 6 dell’Accordo sono sostituite dalle appendici allegate alla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2011.

Fatto a Bruxelles, il …

Per il comitato misto per l’agricoltura

Il presidente e capo della delegazione dell’Unione europea

Paul VAN GELDORP

Il capo della delegazione svizzera

Jacques CHAVAZ

Il segretario del comitato

Malgorzata SLIWINSKA-KLENNER

Appendice 1

LEGISLAZIONI  (2)

Prima sezione (riconoscimento della conformità delle legislazioni)

A.   DISPOSIZIONI DELL’UNIONE

1.   Atti legislativi

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66)

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66)

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15).

Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12).

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60).

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

2.   Atti non legislativi

Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37).

Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che costata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26).

Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7).

Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35).

Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10).

Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 7).

Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l’apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23).

Direttiva 2004/29/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l’esame delle varietà di viti (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 22).

Decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1o dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi (GU L 362 del 9.12.2004, pag. 21).

Decisione 2005/834/CE del Consiglio, dell’8 novembre 2005, relativa all’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi e che modifica la decisione 2003/17/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51).

Direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 18).

Direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate sementi di base o sementi certificate (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 73).

Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10).

B.   DISPOSIZIONI DELLA SVIZZERA (3)

Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (numero RS 910.1)

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (numero RS 916 151)

Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (numero RS 916 151.1)

Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole (numero RS 916 151.6).

Ordinanza del DFE del 2 novembre 2006 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (numero RS 916 151.3)

Seconda sezione (riconoscimento reciproco dei certificati)

A.   DISPOSIZIONI DELL’UNIONE

1.   Atti legislativi

2.   Atti non legislativi

B.   DISPOSIZIONI DELLA SVIZZERA

C.   CERTIFICATI RICHIESTI PER LE IMPORTAZIONI

Appendice 2

AUTORITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3

A.   UNIONE EUROPEA

BELGIO

Bureau de Coordination Agricole/Landbouwbureau

BCA/LB

Rue du Progrès 50/Vooruitgangstraat 50

City Atrium, 6ème étage/6de verdieping

1210 BRUXELLES/BRUSSEL

e-mail: BCA-LB-COORD@spw.wallonie.be

BULGARIA

Executive Agency of Variety Testing,

Field Inspection and Seed Control

125, Tzarigradsko Shosse Blvd.

1113 Sofia

BULGARIA

Tel. + 359 2 870 03 75

Fax + 359 2 870 65 17

e-mail: iasas@iasas.government.bg

REPUBBLICA CECA

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)

Division of Seed Materials and Planting Stock (Odbor osiv a sadby)

Za Opravnou 4

CZ-150 06 Praha 5 – Motol

DANIMARCA

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

Plant Directorate

Skovbrynet 20

DK-2800 Kgs. Lyngby

Tel. + 45 45 26 36 00

Fax + 45 45 26 36 10

e-mail: meb@pdir.dk

GERMANIA

Bundessortenamt

Osterfelddamm 80

30627 Hannover

Tel. + 49511-9566-50

Fax + 49511 9566-9600

e-mail: BSA@bundessortenamt.de

ESTONIA

Agricultural Board

Teaduse 2

Saku 75501 Harju county

ESTONIA

Fax + 372 6712 604

GRECIA

Ministry of Rural Development and Food

Directorate of Plant Production Inputs

6, Kapnokoptiriou Str

Athens 10433

Greece

Tel. + 302102124199,

Fax + 302102124137

e-mail: ax2u017@minagric.gr

SPAGNA

Oficina Española de Variedades Vegetales

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

c/Alfonso XII, 62

28014 Madrid

Tel. + 34913476659

Fax + 34913476703

FRANCIA

GNIS-Service Officiel de Contrôle et de Certification

44, rue du Louvre

F - 75001 PARIS

Tel. + 33 (0) 1 42 33 76 93

Fax + 33 (0) 1 40 28 40 16

IRLANDA

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Seed Certification Division

Backweston Farm

Leixlip

Co. Kildare

Republic of Ireland

Tel. + 353 1 6302900

Fax + 353 1 6280634

ITALIA

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)

Via Ugo Bassi, n. 8

20159 MILANO

ITALIA

e-mail: aff-gen@ense.it

CIPRO

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment,

Department of Agriculture

e-mail: doagrg@da.moa.gov.cy

Tel. 00357 22 466249

Fax 00357 22 343419

LETTONIA

State Plant Protection Service

Seed Control Department

Lielvardes street 36/38

Riga, LV – 1006

Tel. + 371-67113262

Fax + 371-67113085

e-mail: info@vaad.gov.lv

LITUANIA

Ministry of Agriculture

State Seed and Grain Service

Ozo 4 A,

LT-08200 Vilnius

Tel/Fax (+ 370 5) 2375631

LUSSEMBURGO

Ministère de l’Agriculture

Administration des Services Techniques de l’Agriculture

Service de la Production Végétale

BP 1904

L-1019 Luxembourg

Tel. + 352-457172-234

Fax + 352-457172-341

UNGHERIA

Central Agricultural Office

Directorate of Plant Production and Horticulture

1024 Budapest

Keleti Károly u. 24.

HUNGARY

Tel. + 36 06 1 336 9114

Fax + 36 06 1 336 9011

MALTA

Ministry for Resources and Rural Affairs

Plant Health Department

Seeds and other Propagation Material Unit

National Research and Development Centre

Għammieri, Marsa MRS 3300

MALTA

Tel. + 356 25904153

Fax + 356 25904120.

e-mail: spmu.mrra@gov.mt

PAESI BASSI

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality

postbox 20401

2500 EK The Hague Netherlands

Tel. + 31 70 3785776

Fax + 31 70 3786156

AUSTRIA

Federal Office for Food Safety (Bundesamt für Ernährungssicherheit),

Seed Certification Department

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Vienna

Tel. + 43 50555 31121

Fax + 43 50555 34808

e-mail: saatgut@baes.gv.at

POLONIA

Plant Health and Seed Inspection Service

General Inspectorate

Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa

Tel. 22 652-92-90, 22 620-28-24, 22 620-28-25

Fax 22 654-52-21

e-mail: gi@piorin.gov.pl

PORTOGALLO

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Direcção de Serviços de Fitossanidade e de Materiais de Propagação de Plantas

Edifício 1, Tapada da Ajuda

1349-018 Lisboa

Tel. + 351 21 361 20 00

Fax + 351 21 361 32 77/22

ROMANIA

National Inspection for Quality of Seeds

Ministry of Agriculture and Rural Development

24 Blvd. Carol I, 70044 Bucharest

Romania

Tel. + 40 21 3078663

Fax + 40 21 3078663

e-mail: incs@madr.ro

SLOVENIA

Ministry for Agriculture,

Forestry and Food

Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Einspielerjeva 6

1000 Ljubljana

REPUBBLICA SLOVACCA

Seed inspection and certification body of the Slovak Republic

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (UKSUP),

odbor osív a sadív

Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Braislava,

Department of Seeds and Planting Materials

Matúškova 21

833 16 Bratislava

Slovenská Republika

Tel. + 421259880255

FINLANDIA

Ministry of Agriculture and Forestry

Department of Food and Health

PO Box 30

FI - 00023 GOVERNMENT

FINLAND

Tel. + 358-9-16001

Fax + 358-9-1605 3338

e-mail: elo.kirjaamo@mmm.fi

SVEZIA

Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket)

Seed Division

Box 83

SE-268 22 Svalöv

SWEDEN

Fax + 46 - (0)36 - 15 83 08

e-mail: utsadeskontroll@jordbruksverket.se

REGNO UNITO

Food and Environment Research Agency

Seed Certification Team

Whitehouse Lane, Huntingdon Road

Cambridge CB3 0LF

Tel. + 44(0)1223 342379

Fax + 44(0)1223 342386

e-mail: seed.cert@fera.gsi.gov.uk

B.   SVIZZERA

Federal Office for Agriculture FOAG

Certification, Plant Health and Variety Rights Service

CH - 3003 Bern

Tel. (41) 31 322 25 50

Fax (41) 31 322 26 34

Appendice 3

DEROGHE

Deroghe dell’Unione europea ammesse dalla Svizzera  (4)

a)

che dispensano alcuni Stati membri dall’obbligo di applicare, ad alcune specie, le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali, della vite, delle sementi di barbabietole, di piante oleaginose e da fibra:

decisione 69/270/CEE della Commissione (GU L 220 dell’1.9.1969, pag. 8).

decisione 69/271/CEE della Commissione (GU L 220 dell’1.9.1969, pag. 9).

decisione 69/272/CEE della Commissione (GU L 220 dell’1.9.1969, pag. 10).

decisione 70/47/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 26).

decisione 70/48/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 27).

decisione 70/49/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 28).

decisione 70/93/CEE della Commissione (GU L 25 del 2.2.1970, pag. 16).

decisione 70/94/CEE della Commissione (GU L 25 del 2.2.1970, pag. 17).

decisione 70/481/CEE della Commissione (GU L 237 del 28.10.1970, pag. 29).

decisione 73/123/CEE della Commissione (GU L 145 del 2.6.1973, pag. 43).

decisione 74/5/CEE della Commissione (GU L 12 del 15.1.1974, pag. 13).

decisione 74/360/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 18).

decisione 74/361/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 19).

decisione 74/362/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 20).

decisione 74/491/CEE della Commissione (GU L 267 del 3.10.1974, pag. 18).

decisione 74/532/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 14).

decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30).

decisione 80/512/CEE della Commissione (GU L 126 del 21.5.1980, pag. 15).

decisione 86/153/CEE della Commissione (GU L 115 del 3.5.1986, pag. 26).

decisione 89/101/CEE della Commissione (GU L 38 del 10.2.1989, pag. 37).

decisione 2005/325/CE della Commissione (GU L 109 del 29.4.2005, pag. 1).

decisione 2005/886/CE della Commissione (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 39).

decisione 2005/931/CE della Commissione (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 67).

decisione 2008/462/CE della Commissione (GU L 160 del 19.6.2008, pag. 33);

b)

che autorizzano alcuni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà [v. Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – ventottesima edizione integrale, colonna 4 (GU C 302 A del 12.12.2009, pag. 1)];

c)

che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali:

decisione 74/269/CEE della Commissione (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 20).

decisione 74/531/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 13).

decisione 95/75/CE della Commissione (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 30).

decisione 96/334/CE della Commissione (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 39).

decisione 2005/200/CE della Commissione (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 19);

d)

che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l’adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie:

decisione 2004/3/CE della Commissione (GU L 2 del 6.1.2004, pag. 47);

e)

che autorizzano ad accertare, sulla base dei risultati delle analisi di sementi e plantule, l’osservanza delle norme di purezza varietale per le sementi di varietà apomittiche monoclonali di Poa pratensis:

decisione 85/370/CEE della Commissione (GU L 209 del 6.8.1985, pag. 41);

f)

che dispensano il Regno Unito da taluni obblighi in materia di applicazione delle direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto concerne l’Avena strigosa Schreb.:

decisione 2009/786/CE della Commissione del 26 ottobre 2009 (GU L 281 del 28.10.2009, pag. 5);

g)

che dispensano la Lettonia dall’obbligo di applicare le direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le specie Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch e Helianthus annuus L.:

decisione 2010/198/UE della Commissione del 6 aprile 2010 (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 34).

Appendice 4

ELENCO DEI PAESI TERZI  (5)

 

Argentina

 

Australia

 

Canada

 

Cile

 

Croazia

 

Israele

 

Marocco

 

Nuova Zelanda

 

Serbia e Montenegro

 

Sud Africa

 

Turchia

 

Stati Uniti d’America

 

Uruguay


(1)   GU L 301 del 28.9.2004, pag. 55.

(2)  Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31.7.2010.

(3)  Restano escluse le sementi delle varietà locali di cui è autorizzata la commercializzazione in Svizzera.

(4)  Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31.7.2010.

(5)  Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda le ispezioni in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione 2003/17/CE del Consiglio (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10) e, per quanto riguarda i controlli delle selezioni conservatrici, sulla decisione 2005/834/CE del Consiglio (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51). Nel caso della Norvegia si applica l’accordo sullo Spazio economico europeo.


27.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/45


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2010

recante modifica all’allegato I della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda il titolo e la voce relativa al Cile nell’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, congelati o trasformati destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2010) 8259]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/725/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In forza del regolamento (CE) n. 854/2004 i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato in conformità del suddetto regolamento. Tale regolamento stabilisce inoltre le condizioni particolari per l’importazione di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini dai paesi terzi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone che un paese terzo figura in tale elenco solo se vi è stato effettuato un controllo dell’Unione il quale confermi che la sua autorità competente fornisce garanzie adeguate come previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2). In particolare, il regolamento (CE) n. 882/2004 dispone che i paesi terzi figurano in tale elenco soltanto se le loro autorità competenti forniscono garanzie adeguate per quanto concerne la conformità o l’equivalenza alla normativa UE in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute degli animali.

(3)

La decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (3), elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri cui si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 854/2004 e che quindi sono in grado di garantire che l’esportazione di tali prodotti nell’Unione rispetta le condizioni sanitarie fissate dalla normativa dell’Unione per tutelare la salute dei consumatori. In particolare, l’allegato I della suddetta decisione contiene un elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, congelati o trasformati destinati al consumo umano. L’elenco indica anche le limitazioni riguardanti tali importazioni da taluni paesi terzi.

(4)

Il Cile è attualmente inserito nell’elenco dell’allegato I della decisione 2006/766/CE come paese terzo da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano, ma tali importazioni sono limitate ai prodotti congelati o trasformati.

(5)

I controlli dell’Unione in Cile per valutare il sistema di controllo applicato alla produzione di molluschi bivalvi destinati all’esportazione nell’Unione europea, l’ultimo dei quali ha avuto luogo nel 2010, e le garanzie fornite dall’autorità competente del Cile indicano che le condizioni applicabili in tale paese terzo ai molluschi bivalvi appartenenti alla famiglia dei pettinidi, selvatici o provenienti da zone di produzione di classe A, refrigerati ed eviscerati e destinati a essere esportati nell’Unione europea sono equivalenti a quelle previste dalla normativa pertinente dell’Unione. È di conseguenza opportuno autorizzare le importazioni di tali molluschi bivalvi dal Cile.

(6)

Si deve pertanto modificare l’allegato I della decisione 2006/766/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2006/766/CE è così modificato:

1)

Il titolo dell’allegato I è sostituito dal seguente:

« ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano  (*1).

(*1)  Compresi quelli che rientrano nella definizione di prodotti della pesca di cui all’allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).» "

2)

La voce relativa al Cile è sostituita dal testo seguente:

«CL

CILE

Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati e pettinidi refrigerati ed eviscerati selvatici o provenienti da zone di produzione classificate come A a norma dell’allegato II, capo II, punto A.3, del regolamento (CE) n. 854/2004.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(2)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)   GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.


Rettifiche

27.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/47


Rettifica della decisione (BCE/2010/14) della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 267 del 9 ottobre 2010 )

A pagina 13, allegato IIIa, tavola II, punto 9:

anziché:

«dalla riduzione del coefficiente di riflessione o di una minore rigidità della carta.»,

leggi:

«dalla riduzione del coefficiente di riflessione o da una minore rigidità della carta.»

A pagina 16, allegato IV, il punto 3.13 è sostituito dal testo seguente:

«Una BCN può decidere di escludere dalla portata degli obblighi di segnalazione le banconote in euro che sono trattate da apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote in euro e distribuite in operazioni di sportello.»

A pagina 19, allegato IV, appendice 2, punto 2, la nota 2 è sostituita dal testo seguente:

«Le banconote in euro che sono restituite alla BCN e le banconote in euro rimesse in circolo in operazioni di sportello che non sono trattate da un dispositivo riservato al personale sono escluse.»