ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.310.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 310

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
26 novembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1084/2010 della Commissione, del 25 novembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 612/2009 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, per quanto riguarda l’equivalenza in regime di perfezionamento attivo

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1085/2010 della Commissione, del 25 novembre 2010, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui per l'importazione di patate dolci, di manioca, di fecola di manioca e di altri prodotti dei codici NC 07149011 e NC 07149019 e recante modifica del regolamento (UE) n. 1000/2010

3

 

 

Regolamento (UE) n. 1086/2010 della Commissione, del 25 novembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

Regolamento (UE) n. 1087/2010 della Commissione, del 25 novembre 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

9

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2010/81/UE della Commissione, del 25 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della sostanza attiva 2-Fenilfenol ( 1 )

11

 

 

DECISIONI

 

 

2010/714/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 novembre 2010, recante modifica della decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto [notificata con il numero C(2010) 8185]

14

 

 

2010/715/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 novembre 2010, che autorizza la commercializzazione del fosfato ferroso di ammonio in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 8191]

16

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento n. 64 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento al loro equipaggiamento, che può comprendere: un'unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici antiforatura e/o un sistema di marcia a piatto e/o un sistema di controllo della pressione dei pneumatici

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1084/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 612/2009 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, per quanto riguarda l’equivalenza in regime di perfezionamento attivo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 167 e 170, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (2), la restituzione è concessa quando il componente o i componenti per i quali è chiesta la restituzione erano inizialmente originari della Comunità (attualmente Unione) e/o in libera pratica ai sensi del paragrafo 1 e non sono più in libera pratica esclusivamente a causa della loro incorporazione in altri prodotti. Tale disposizione si applica quando i prodotti originari dell’Unione e/o in libera pratica vengono trasformati in regime di perfezionamento attivo di cui agli articoli 114-129 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 89 del regolamento (CEE) n. 2913/92, il perfezionamento attivo è un regime doganale economico sospensivo che è appurato quando le merci vincolate a questo regime o i prodotti compensatori ottenuti sotto tale regime ricevono una nuova destinazione doganale ammessa.

(3)

Ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92, l’autorità doganale consente che i prodotti compensatori siano ottenuti da merci equivalenti e che i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti siano esportati fuori della Comunità prima che vengano importate le merci d’importazione. L’articolo 114, paragrafo 2, lettera e), dello stesso regolamento definisce le merci equivalenti come le merci comunitarie utilizzate al posto delle merci d’importazione per la fabbricazione dei prodotti compensatori. Ai sensi dell’articolo 545, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4), le merci equivalenti e i prodotti compensatori che ne derivano divengono merci non comunitarie e le merci d’importazione divengono comunitarie al momento dell’accettazione della dichiarazione di appuramento del regime o, se le merci d’importazione vengono commercializzate prima dell’appuramento del regime, la modificazione della loro posizione avviene al momento di tale commercializzazione. In caso di esportazione anticipata, i prodotti compensatori divengono merci non comunitarie al momento dell’accettazione della dichiarazione di esportazione e a condizione che le merci da importare siano vincolate al regime; le merci d’importazione divengono comunitarie al momento in cui vengono vincolate al regime.

(4)

Poiché, secondo le norme sull’uso delle merci equivalenti, le merci d’importazione cambiano posizione doganale per divenire merci comunitarie e il regime di perfezionamento attivo è o sarà appurato in conseguenza di tale modificazione, le merci d’importazione non sono soggette a dazi doganali all’importazione. In tali circostanze, i prezzi praticati nell’Unione per le merci equivalenti esportate, originarie dell’Unione, sono quindi compensati dai prezzi delle merci d’importazione sul mercato mondiale, per cui non si giustifica che, per le merci equivalenti esportate, la differenza tra il prezzo praticato sul mercato mondiale e quello praticato nell’Unione sia coperta da una restituzione all’esportazione come disposto dall’articolo 162 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5)

Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica, è opportuno escludere esplicitamente, nel regolamento (CE) n. 612/2009, la concessione della restituzione all’esportazione per i prodotti esportati in applicazione delle norme sull’uso delle merci equivalenti.

(6)

Il regolamento (CE) n. 612/2009 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 è aggiunto il seguente comma:

«La restituzione non è concessa per i prodotti utilizzati come merci equivalenti ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CEE) n. 2913/92.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.

(3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


26.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/3


REGOLAMENTO (UE) N. 1085/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2010

recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui per l'importazione di patate dolci, di manioca, di fecola di manioca e di altri prodotti dei codici NC 0714 90 11 e NC 0714 90 19 e recante modifica del regolamento (UE) n. 1000/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito ad accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Commissione ha stabilito un calendario (CXL Comunità europee), in prosieguo «calendario CXL», in cui figurano tutte le concessioni accordate. Tale calendario impone all’Unione l'apertura di alcuni contingenti tariffari annui per i prodotti dei codici NC 0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese (Cina), di altre parti contraenti dell'OMC, esclusa la Thailandia, e di alcuni paesi terzi non membri dell'OMC. Nel quadro di tali contingenti il dazio doganale è limitato al 6 % ad valorem. I contingenti devono essere aperti per un periodo pluriennale e gestiti dalla Commissione.

(2)

Il calendario CXL impone inoltre all’Unione l'apertura di due contingenti tariffari esenti da dazio per patate dolci del codice NC 0714 20 90 a favore rispettivamente della Cina e di altri paesi terzi, nonché di due contingenti tariffari per fecola di manioca del codice NC 1108 14 00 a favore di altri paesi terzi.

(3)

L'accordo in forma di scambio di lettere sulle consultazioni tra l’Unione europea e il Regno di Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT (2) (in seguito «accordo con la Thailandia»), approvato con decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, concernente la conclusione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia nell'ambito dell'articolo XXIII del GATT (3), prevede l'apertura di un contingente tariffario autonomo addizionale su base annua di fecola di manioca di 10 500 t, di cui 10 000 t sono assegnate alla Thailandia. Il dazio applicato è pari al dazio NPF in vigore diminuito di 100 EUR/t.

(4)

Le modalità di applicazione relative alla gestione di tali contingenti tariffari d'importazione, in prosieguo «i contingenti», sono attualmente stabilite dal regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui di patate dolci e di fecola di manioca (4), nonché dal regolamento (CE) n. 27/2008 della Commissione, del 15 gennaio 2008, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia (5).

(5)

L'applicazione del principio «primo arrivato, primo servito» ha dato risultati positivi in altri settori agricoli e, a fini di semplificazione amministrativa, è ormai opportuno che i contingenti in questione siano gestiti secondo il metodo indicato all'articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tali modalità di gestione devono essere applicate conformemente agli articoli 308 bis e 308 ter nonché all'articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6).

(6)

In considerazione delle peculiarità dovute al passaggio da un metodo di gestione all'altro, è opportuno che l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2454/93 non si applichi al periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011.

(7)

Per quanto riguarda le patate dolci, occorre distinguere quelle destinate al consumo umano dagli altri prodotti; è pertanto opportuno stabilire le modalità di presentazione e di condizionamento delle patate dolci destinate al consumo umano, di cui al codice NC 0714 20 10, e includere nel codice 0714 20 90 quelle che non rispondono a siffatte condizioni di presentazione e di condizionamento.

(8)

È necessario mantenere un sistema di gestione atto a garantire che soltanto i prodotti originari dell'Indonesia, della Cina e della Thailandia possano essere importati nell'ambito dei contingenti attribuiti a tali paesi. È opportuno specificare il tipo di prova da presentare per attestare l'origine dei prodotti che possono beneficiare di detti contingenti tariffari secondo il sistema «primo arrivato, primo servito».

(9)

Occorre pertanto abrogare i regolamenti (CE) n. 2402/96 e (CE) n. 27/2008 e sostituirli con un nuovo regolamento. È tuttavia opportuno mantenere l'applicazione di tali regolamenti per i titoli d'importazione emessi nei periodi contingentali d'importazione che hanno preceduto quelli previsti dal presente regolamento.

(10)

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1000/2010 della Commissione, del 3 novembre 2010, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 27/2008, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 828/2009 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli di importazione per il 2011 nell'ambito di contingenti tariffari di patate dolci, fecola di manioca, manioca, cereali, riso, zucchero e olio di oliva, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 382/2008, (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004, (CE) n. 633/2004 e (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione per il 2011 nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova, del pollame, nonché dello zucchero e dell'isoglucosio fuori quota (7), non sono più pertinenti in quanto i suddetti contingenti vengono ora gestiti secondo il metodo «primo arrivato, primo servito» di cui all’articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre pertanto sopprimere le disposizioni summenzionate.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento apre i contingenti tariffari all'importazione indicati in allegato. Tali contingenti sono gestiti sulla base di un anno civile, a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Articolo 2

I contingenti di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli 308 bis e 308 ter nonché all'articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. L'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento non si applica per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011.

Articolo 3

Il beneficio dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0125, 09.0126 o 09.0124 o 09.0127 indicati in allegato per prodotti originari, rispettivamente, della Thailandia, dell'Indonesia o della Repubblica popolare cinese, è subordinato alla presentazione di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità competenti ai sensi degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

1.   Ai fini del presente regolamento, in sede di espletamento delle formalità doganali d'immissione in libera pratica si considerano destinate al consumo umano, ai sensi del codice NC 0714 20 10, le patate dolci, fresche e intere, condizionate in imballaggi immediati.

2.   Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle patate dolci destinate al consumo umano ai sensi della definizione di cui al paragrafo 1

3.   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti del codice NC ex 0714 10 98 sono i prodotti diversi dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini del codice NC 0714 10 98.

Articolo 5

I regolamenti (CE) n. 2402/96 e (CE) n. 27/2008 sono abrogati. Essi continuano tuttavia ad applicarsi ai titoli d'importazione rilasciati anteriormente al 1o gennaio 2011, fino alla loro scadenza.

Articolo 6

Gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1000/2010 sono soppressi.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2010.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 122 del 22.5.1996, pag. 16.

(3)  GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

(4)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14.

(5)  GU L 13 del 16.1.2008, pag. 3.

(6)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(7)  GU L 290 del 6.11.2010, pag. 26.


ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei contingenti è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine

Codici NC/Prodotto

Origine

Dazio doganale

Contingente tariffario annuo

(in tonnellate, peso netto)

09.0124

0714 20 90

Patate dolci destinate ad usi diversi dal consumo umano

Repubblica popolare cinese

Esente

600 000

09.0125

1108 14 00

Fecola di manioca

Thailandia

Dazio pari al dazio NPF in vigore diminuito di 100 EUR/t

10 000

09.0126

0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11

0714 90 19

Manioca e radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

Indonesia

6 % ad valorem

825 000

09.0127

0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11

0714 90 19

Manioca e radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

Repubblica popolare cinese

6 % ad valorem

350 000

09.0128

0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11

0714 90 19

Manioca e radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

Paesi terzi membri dell'OMC, ad eccezione della Repubblica popolare cinese, della Thailandia e dell'Indonesia

6 % ad valorem

145 590

09.0130

0714 10 91, 0714 90 11

Manioca e radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

Paesi terzi non membri dell'OMC

6 % ad valorem

2 000

09.0129

0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11

0714 90 19

Manioca e radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

Paesi terzi non membri dell'OMC

6 % ad valorem

30 000

09.0131

0714 20 90

Patate dolci destinate ad usi diversi dal consumo umano

Paesi terzi diversi dalla Repubblica popolare cinese

Esente

5 000

09.0132

1108 14 00

Fecola di manioca

Tutti i paesi terzi

Dazio pari al dazio NPF in vigore diminuito di 100 EUR/t

10 500


26.11.2010   

IT

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L 310/7


REGOLAMENTO (UE) N. 1086/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

50,2

EC

92,0

MA

76,9

MK

48,2

ZZ

66,8

0707 00 05

AL

54,8

EG

150,8

TR

64,9

ZZ

90,2

0709 90 70

MA

70,3

TR

115,5

ZZ

92,9

0805 20 10

MA

71,9

ZZ

71,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

60,7

IL

72,5

MA

61,9

TR

61,4

UY

58,6

ZZ

63,0

0805 50 10

AR

65,2

MA

68,0

TR

62,7

UY

57,1

ZA

51,7

ZZ

60,9

0808 10 80

AR

74,9

AU

167,9

BR

50,3

CA

113,1

CL

84,2

CN

67,1

MK

24,7

NZ

139,2

US

92,1

ZA

114,5

ZZ

92,8

0808 20 50

CL

78,3

CN

85,8

ZZ

82,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


26.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/9


REGOLAMENTO (UE) N. 1087/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 1083/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell’1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 309 del 25.11.2010, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 26 novembre 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

58,48

0,00

1701 11 90 (1)

58,48

0,00

1701 12 10 (1)

58,48

0,00

1701 12 90 (1)

58,48

0,00

1701 91 00 (2)

53,26

1,49

1701 99 10 (2)

53,26

0,00

1701 99 90 (2)

53,26

0,00

1702 90 95 (3)

0,53

0,20


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DIRETTIVE

26.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/11


DIRETTIVA 2010/81/UE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2010

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della sostanza attiva 2-Fenilfenol

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/160/UE della Commissione (2) ha stabilito l’iscrizione del 2-Fenilfenol tra le sostanze attive riportate nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, specificando che gli Stati membri possono autorizzarne soltanto gli usi all’interno (in camere chiuse adibite al drenching) come fungicida dopo la raccolta.

(2)

Il 18 giugno 2010 l’autore della notifica ha presentato informazioni su altre tecniche di applicazione, quali la ceratura, il trattamento per immersione e il trattamento in cortina di schiuma al fine di eliminare la restrizione alle camere chiuse adibite al drenching.

(3)

La Spagna, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione (3), ha esaminato le informazioni supplementari e il 30 luglio 2010 ha presentato alla Commissione un addendum al progetto di relazione di valutazione sul 2-Fenilfenol che è stato trasmesso agli altri Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ai fini della presentazione di osservazioni. Nelle osservazioni ricevute non sono state espresse preoccupazioni sostanziali e gli altri Stati membri e l’EFSA non hanno sollevato obiezioni che possono escludere l’estensione dell’uso. Il progetto di relazione di valutazione e l’addendum sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottati il 28 ottobre 2010 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al 2-Fenilfenol.

(4)

Le nuove informazioni sulle tecniche di applicazione presentate dall’autore della notifica e la nuova valutazione effettuata dallo Stato membro relatore indicano che i prodotti fitosanitari contenenti 2-Fenilfenol possono essere ritenuti conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi all’interno come fungicida dopo la raccolta, esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. Di conseguenza, non è più necessario limitare l’utilizzo del 2-Fenilfenol a camere chiuse adibite al drenching, come stabilito nella direttiva 91/414/CEE, quale modificata dalla direttiva 2009/160/CE.

(5)

Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere subordinata a condizioni. È di conseguenza opportuno richiedere all’autore della notifica di presentare ulteriori informazioni per confermare i livelli di residui derivanti da tecniche di applicazione diverse da quelle utilizzate in camere adibite al drenching.

(6)

È altresì opportuno imporre che gli Stati membri prestino particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori e di garantire che le condizioni d’uso prescrivano l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(8)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 338 del 19.12.2009, pag. 83.

(3)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE la riga 305 è sostituita dalla seguente:

N.

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«305

2-Fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico)

N. CAS 90-43-7

N. CIPAC 246

2-Bifenilolo

≥ 998 g/kg

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi all’interno come fungicida dopo la raccolta.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2-Fenilfenol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009, come modificata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione degli operatori e dei lavoratori e garantire che le condizioni d’uso prescrivano l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale,

all’applicazione di adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento della soluzione di scarto rimanente dopo l’applicazione, compresa l’acqua di lavaggio del sistema di drenching e di altri sistemi di applicazione. Gli Stati membri che consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario devono assicurare lo svolgimento di una valutazione locale dei rischi.

Gli Stati membri interessati garantiscono che l’autore della notifica fornisca alla Commissione:

ulteriori informazioni circa i rischi potenziali di depigmentazione cutanea cui sono soggetti i lavoratori e i consumatori a causa della possibilità di esposizione al metabolita 2-Fenilidrochinone (PHQ) presente sulle scorze di agrumi,

ulteriori informazioni per confermare che il metodo di analisi per le prove sui residui quantifica correttamente i residui di 2-Fenilidrochinone, di PHQ e dei relativi coniugati.

Essi garantiscono che l’autore della notifica fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

Gli Stati membri interessati devono inoltre garantire che l’autore della notifica presenti alla Commissione ulteriori informazioni per confermare i livelli di residui derivanti da tecniche di applicazione diverse da quelle utilizzate in camere adibite al drenching.

Essi garantiscono che l’autore della notifica fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2012.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


DECISIONI

26.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2010

recante modifica della decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto

[notificata con il numero C(2010) 8185]

(2010/714/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 2004/4/CE della Commissione (2) è in linea di massima vietato introdurre nell’Unione tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto. Conformemente alla possibilità di derogare a tale decisione, è consentita l’introduzione nell’Unione di tali tuberi provenienti da «zone indenni da organismi nocivi» e soggetti a condizioni specifiche negli anni precedenti, nonché la campagna d’importazione 2009/2010.

(2)

Nel corso della campagna d’importazione 2009/2010 si è registrata una sola intercettazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith all’interno dell’Unione.

(3)

Come richiesto dall’Egitto e alla luce delle informazioni fornite da tale paese, la Commissione ha stabilito che il rischio di diffusione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith derivante dall’ingresso nell’Unione di tuberi di Solanum tuberosum L. provenienti da «zone indenni da organismi nocivi» dell’Egitto è stato ridotto in misura sufficiente, purché siano rispettate le condizioni specifiche fissate nella decisione 2004/4/CE.

(4)

È quindi opportuno consentire l’ingresso nell’Unione di tuberi di Solanum tuberosum L. originari di «zone indenni da organismi nocivi» dell’Egitto per la campagna d’importazione 2010/2011.

(5)

La decisione 2004/4/CE ne ha stabilito il riesame entro il 30 settembre 2010. Alla luce di quanto precede è opportuno prorogare il termine per tale riesame.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/4/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/4/CE è così modificata:

1)

nell’articolo 2, paragrafo 1, le date «2009/2010» sono sostituite da «2010/2011»;

2)

nell’articolo 4 la data «31 agosto 2010» è sostituita da «31 agosto 2011»;

3)

nell’articolo 7 la data «30 settembre 2010» è sostituita da «30 settembre 2011»;

4)

l’allegato è così modificato:

a)

al punto 1, lettera b), punto iii), la data «2009/2010» è sostituita da «2010/2011»;

b)

al secondo trattino del punto 1, lettera b), punto iii), la data «1o gennaio 2010» è sostituita da «1o gennaio 2011»;

c)

al punto 1, lettera b), punto xii) la data «1o gennaio 2010» è sostituita da «1o gennaio 2011».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 2 del 6.1.2004, pag. 50.


26.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2010

che autorizza la commercializzazione del fosfato ferroso di ammonio in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 8191]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2010/715/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

In data 21 ottobre 2008 la società Cantox Health Sciences International per conto della Nestec Ltd. ha chiesto alle competenti autorità dell’Irlanda di poter commercializzare il fosfato ferroso di ammonio come nuovo ingrediente alimentare.

(2)

In data 20 novembre 2008 l’ente irlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale, nella quale giungeva alla conclusione che occorreva effettuare ulteriori esami.

(3)

Il 23 dicembre 2008 la Commissione ha informato di tale richiesta tutti gli Stati membri. Il 28 aprile 2009 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata invitata a effettuare la valutazione.

(4)

A seguito di una richiesta della Commissione, il 14 aprile 2010 l’EFSA ha adottato un parere (2) sulla sicurezza del fosfato ferroso di ammonio come fonte di ferro, aggiunto per scopi nutrizionali negli alimenti destinati alla popolazione in generale (compresi gli integratori alimentari) e nei prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare. Secondo l’EFSA, il fosfato ferroso di ammonio, ai livelli di impiego proposti, non desta preoccupazioni per la sicurezza a condizione che non siano superati i limiti massimi di sicurezza fissati per il ferro.

(5)

Il regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, relativo alle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (3), la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (4) e/o il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (5) stabiliscono disposizioni specifiche circa l’impiego di vitamine, minerali e altre sostanze negli alimenti. L’impiego di fosfato ferroso di ammonio va dunque autorizzato fatte salve le prescrizioni della legislazione sopracitata.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il fosfato ferroso di ammonio come fonte di ferro, quale definito nell’allegato, può essere commercializzato nell’Unione quale nuovo ingrediente alimentare da usare negli alimenti fatte salve le disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 953/2009, della direttiva 2002/46/CE e/o del regolamento (CE) n. 1925/2006.

Articolo 2

La denominazione del nuovo ingrediente alimentare, autorizzato dalla presente decisione, sull’etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è «fosfato ferroso di ammonio».

Articolo 3

La società Nestec Ltd. Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Svizzera, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  EFSA Journal 2010; 8(5): 1584.

(3)  GU L 269 del 14.10.2009, pag. 9.

(4)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(5)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.


ALLEGATO

SPECIFICHE DEL FOSFATO FERROSO DI AMMONIO

Descrizione: il fosfato ferroso di ammonio si presenta sotto forma di polvere fine di colore grigio/verde, praticamente insolubile nell’acqua e solubile negli acidi minerali diluiti.

N. CAS: 10101-60-7

Formula chimica: FeNH4PO4

Formula di struttura:

Image

Caratteristiche chimiche del fosfato ferroso di ammonio:

pH di una sospensione acquosa al 5 %

6,8 — 7,8

Ferro (totale)

Ferro (II)

Ferro (III)

non inferiore al 28 %

22 % — 30 % (p/p)

non superiore al 7 % (p/p)

Ammoniaca

5 % — 9 % (p/p)

Acqua

non superiore al 3 %


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

26.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/18


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 64 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento al loro equipaggiamento, che può comprendere: un'unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici antiforatura e/o un sistema di marcia a piatto e/o un sistema di controllo della pressione dei pneumatici

Comprendente tutto il testo valido fino a:

 

serie di modifiche 02 — data di entrata in vigore: 19 agosto 2010

 

Rettifica 1 alla serie di modifiche 02 — data di entrata in vigore: 19 agosto 2010

SOMMARIO

REGOLAMENTO

1.

Ambito di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Prescrizioni e prove

6.

Informazioni supplementari

7.

Modifiche ed estensione dell'omologazione del tipo di veicolo

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

12.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

Allegato 1 —

Comunicazione relativa al rilascio, all'estensione, al rifiuto o alla revoca dell'omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo relativamente al suo equipaggiamento a norma del regolamento n. 64

Allegato 2 —

Esempi di marchi di omologazione

Allegato 3 —

Prova di frenatura e di deviazione per veicoli provvisti di unità di scorta per uso temporaneo

Allegato 4 —

Prescrizioni di prova per il sistema di allarme marcia a piatto (Run-flat warning system o RFWS)

Allegato 5 —

Prove per i sistemi di controllo della pressione dei pneumatici (TPMS)

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica all'omologazione dei veicoli delle categorie M1 e N1  (1) muniti di:

a)

un'unità di scorta per uso temporaneo; e/o

b)

pneumatici antiforatura e/o un sistema di marcia a piatto; e/o

c)

un sistema di controllo della pressione dei pneumatici (2).

Ai fini del presente regolamento, i gruppi ruota/pneumatico di scorta costituiti da pneumatici antiforatura o da un sistema di marcia a piatto sono considerati unità di scorta per uso temporaneo, secondo la definizione riportata nel paragrafo 2.10 del regolamento.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

2.1.

«Omologazione di un veicolo», l'omologazione di un tipo di veicolo relativamente al suo gruppo ruota/pneumatico di scorta per uso temporaneo;

2.2.

«Tipo di veicolo», una categoria di veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto concerne:

2.2.1.

«Tipo di veicolo relativamente al suo gruppo ruota/pneumatico di scorta per uso temporaneo»:

2.2.1.1.

i carichi massimi per asse del veicolo, come definiti al paragrafo 2.12,

2.2.1.2.

le caratteristiche del gruppo ruota/pneumatico di scorta per uso temporaneo,

2.2.1.3.

il tipo di trazione (anteriore, posteriore, quattro ruote motrici),

2.2.1.4.

le sospensioni,

2.2.1.5.

il sistema frenante,

2.2.1.6.

le dimensioni della ruota/del pneumatico,

2.2.1.7.

l'offset.

2.2.2.

«Tipo di veicolo relativamente al suo sistema di controllo della pressione dei pneumatici»:

2.2.2.1.

il marchio o la denominazione commerciale del fabbricante,

2.2.2.2.

le caratteristiche del veicolo che influiscono significativamente sulle prestazioni del sistema di controllo della pressione dei pneumatici,

2.2.2.3.

il tipo e il modello di sistema di controllo della pressione dei pneumatici.

2.3.

«Ruota», una ruota completa costituita da un cerchio e un disco;

2.3.1.

«Denominazione delle dimensioni della ruota», una denominazione comprendente almeno il diametro nominale del cerchio, la larghezza nominale del cerchio e il profilo del cerchio;

2.3.2.

«Offset», lo spazio fra la superficie d'appoggio dell'attacco del cerchio al mozzo e l'asse del cerchio stesso;

2.4.

«Pneumatico», una gomma, vale a dire un involucro flessibile rinforzato, dotata di o che forma, insieme alla ruota su cui è montata, una camera chiusa, continua, essenzialmente toroidale, contenente un gas (in genere aria) o un gas e del liquido, destinata normalmente ad essere usata ad una pressione superiore alla pressione atmosferica. Esso può essere un:

2.4.1.

«Pneumatico tradizionale», un pneumatico adatto a tutte le normali condizioni d'uso su strada;

2.4.2.

«Pneumatico di scorta per uso temporaneo», un pneumatico concepito specificamente per essere diverso da un pneumatico tradizionale e destinato solo ad un uso temporaneo in condizioni di guida soggette a particolari restrizioni;

2.4.3.

«Pneumatico antiforatura (run flat)» o «Pneumatico autoportante», un pneumatico la cui struttura include soluzioni tecniche (ad esempio fianchi rinforzati, ecc.) che gli consentono, se montato sulla ruota appropriata e senza componenti supplementari, di assolvere almeno le funzioni essenziali di un pneumatico ad una velocità di 80 km/h (50 miglia orarie) e per una distanza di 80 km in modalità di marcia a piatto;

2.4.4.

«Sistema di marcia a piatto» o «Sistema di mobilità prolungata», un insieme di componenti specificati, comprendenti un pneumatico, che funzionano in modo interdipendente e insieme assicurano la funzionalità richiesta garantendo al veicolo almeno le funzioni essenziali del pneumatico alla velocità di 80 km/h (50 miglia orarie) e per una distanza di 80 km in modalità di marcia a piatto;

2.5.

«Modalità di marcia a piatto», lo stato di un pneumatico che mantiene sostanzialmente la propria integrità strutturale quando è utilizzato a una pressione di gonfiaggio compresa fra 0 e 70 kPa;

2.6.

«Funzione essenziale del pneumatico», la capacità normale di un pneumatico gonfio di sopportare un determinato carico a una determinata velocità e di trasmettere al suolo le forze motrici, sterzanti e frenanti;

2.7.

«Denominazione delle dimensioni del pneumatico», una combinazione di cifre che identificano in modo univoco le dimensioni geometriche del pneumatico, compresi la larghezza nominale della sezione, il rapporto nominale di aspetto e il diametro nominale. Per una definizione precisa di queste caratteristiche si rimanda al regolamento n. 30;

2.8.

«Struttura del pneumatico», l'insieme delle caratteristiche tecniche della carcassa del pneumatico. Tale struttura può essere diagonale o incrociata, diagonale cinturata, radiale o antiforatura, come specificato nel regolamento n. 30;

2.9.

«Unità di scorta standard», un gruppo ruota/pneumatico identico, in termini di denominazioni delle dimensioni della ruota e del pneumatico, di offset e di struttura del pneumatico, a quello montato nella stessa posizione sull'asse e al modello o alla versione specifici del veicolo per il suo normale funzionamento. Comprende le ruote prodotte con un materiale diverso, ad esempio acciaio anziché lega di alluminio, i cui dadi o bulloni di fissaggio possono essere diversi, ma che sono altrimenti identiche alle ruote destinate all'uso normale;

2.10.

«Unità di scorta per uso temporaneo», un gruppo ruota/pneumatico che non rientra nella definizione di «Unità di scorta standard» del paragrafo 2.9. Le unità di scorta per uso temporaneo possono essere dei seguenti tipi:

2.10.1.

Tipo 1

Un gruppo il cui pneumatico è un pneumatico di scorta per uso temporaneo come definito al paragrafo 2.4.2,

2.10.2.

Tipo 2

Un gruppo la cui ruota ha un offset diverso da quello della ruota montata nella stessa posizione sull'asse per il normale funzionamento del veicolo,

2.10.3.

Tipo 3

Un gruppo il cui pneumatico ha una struttura diversa da quella montata nella stessa posizione sull'asse per il normale funzionamento del veicolo,

2.10.4.

Tipo 4

Un gruppo il cui pneumatico è un pneumatico tradizionale, secondo la definizione del paragrafo 2.4.1, ma la cui denominazione delle dimensioni della ruota o del pneumatico o di entrambi è diversa da quella della ruota o del pneumatico montati nella stessa posizione sull'asse per il normale funzionamento del veicolo,

2.10.5.

Tipo 5

Una configurazione in cui un gruppo ruota/pneumatico come definito nel paragrafo 2.4.3 o 2.4.4 è montato sul veicolo per il normale uso stradale a lungo termine, ma in situazione di emergenza è usato completamente sgonfio;

2.11.

«Massa massima», il valore massimo del veicolo dichiarato dal fabbricante come tecnicamente ammissibile (tale massa può essere superiore alla «massa massima ammissibile» stabilita dall'amministrazione nazionale);

2.12.

«Carico massimo per asse», il valore massimo, dichiarato dal fabbricante, della forza verticale totale tra le superfici di contatto dei pneumatici o delle tracce di un asse e il terreno e risultante dalla parte di massa del veicolo sostenuta da tale asse. Tale carico può essere maggiore del «carico consentito per asse» stabilito dall'amministrazione nazionale. La somma dei carichi sugli assi può essere superiore alla massa totale del veicolo;

2.13.

«Sistema di allarme marcia a piatto», un sistema che informa il conducente che un pneumatico sta funzionando in modalità di marcia a piatto;

2.14.

«Sistema di controllo della pressione dei pneumatici (TPMS)», un sistema montato su un veicolo in grado di valutare la pressione di gonfiaggio dei pneumatici o il variare di tale pressione nel tempo e di trasmettere le relative informazioni all'utente con il veicolo in marcia;

2.15.

«Pressione di gonfiaggio del pneumatico a freddo», la pressione del pneumatico a temperatura ambiente in assenza di aumento della pressione dovuto all'uso del pneumatico;

2.16.

«Pressione di gonfiaggio a freddo raccomandata (Prec)», la pressione raccomandata dal fabbricante del veicolo per ciascuna posizione del pneumatico, per le condizioni di utilizzo del veicolo previste (per esempio velocità e carico), come riportata sulla targhetta del veicolo e/o nel manuale d'uso del veicolo;

2.17.

«Pressione di esercizio durante l'uso (Pwarm)», la pressione di gonfiaggio per ciascuna posizione del pneumatico più elevata rispetto alla pressione a freddo (Prec) per via degli effetti della temperatura durante l'uso del veicolo;

2.18.

«Pressione di prova (Ptest)», la pressione effettiva dei pneumatici selezionata per ciascuna posizione del pneumatico dopo lo sgonfiaggio durante la procedura di prova;

2.19.

«Tipo di sistema di controllo della pressione dei pneumatici», sistemi che non presentano tra loro differenze significative per quanto riguarda i seguenti aspetti essenziali:

a)

il principio di funzionamento;

b)

qualsiasi componente in grado di influire in modo significativo sulle prestazioni del sistema come specificato nel paragrafo 5.3 del presente regolamento.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   La domanda di omologazione di un tipo di veicolo relativamente al seguente equipaggiamento:

a)

un'unità di scorta per uso temporaneo (compreso un sistema di allarme marcia a piatto, ove applicabile); e/o

b)

un sistema di controllo della pressione dei pneumatici

è presentata dal fabbricante del veicolo o da un suo mandatario;

3.2.   è redatta in triplice copia e accompagnata da una descrizione del tipo di veicolo relativamente alle voci riportate nell'allegato 1 del presente regolamento;

3.3.   all'autorità di omologazione o al servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione è presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

3.4.   Prima di rilasciare l'omologazione, il servizio amministrativo verifica l'esistenza di disposizioni atte a garantire l'effettivo controllo della conformità della produzione.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   L'omologazione di un tipo di veicolo è rilasciata, se il veicolo presentato all'omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa tutti i requisiti del successivo paragrafo 5.

4.1.1.   Un'omologazione di un veicolo riguardante le disposizioni relative alle unità di scorta per uso temporaneo è rilasciata solo se il veicolo soddisfa le prescrizioni dei paragrafi 5.1 e 5.2.

4.1.2.   Un'omologazione di un veicolo riguardante esclusivamente le disposizioni relative ai sistemi di controllo della pressione dei pneumatici è rilasciata solo se il veicolo soddisfa le prescrizioni del paragrafo 5.3.

4.2.   A ciascun tipo omologato è attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 02 corrispondente alla serie di modifiche 02) indicano la serie di modifiche che integrano le più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. Una stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo. Tuttavia, le varianti di una gamma di modelli classificate in categorie diverse rispetto ai criteri di cui al paragrafo 2.2 possono rientrare nella stessa omologazione, purché dai risultati delle prove descritte nei paragrafi 5.2 e 5.3 non emergano differenze sostanziali.

4.3.   Il rilascio oppure il rifiuto o l'estensione dell'omologazione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento sono comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.

4.4.   Ogni veicolo conforme a un tipo omologato a norma del presente regolamento reca in modo visibile, in un punto facilmente accessibile specificato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale composto da:

4.4.1.   un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (3);

4.4.2.   il numero del presente regolamento seguito da:

4.4.2.1.

la lettera «R» in caso di veicoli omologati a norma esclusivamente del paragrafo 4.1.1,

4.4.2.2.

la lettera «P» in caso di veicoli omologati a norma esclusivamente del paragrafo 4.1.2,

4.4.2.3.

le lettere «RP» in caso di veicoli omologati a norma di entrambi i paragrafi 4.1.1 e 4.1.2;

4.4.3.   un trattino e il numero di omologazione a destra delle marcature prescritte ai paragrafi 4.4.1 e 4.4.2.

4.5.   Se il veicolo è conforme a un tipo omologato a norma di uno o più regolamenti allegati all'accordo nel paese che ha rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al paragrafo 4.4.1. In tal caso, il regolamento, i numeri di omologazione nonché i simboli supplementari di tutti i regolamenti ai sensi dei quali è stata concessa l'omologazione nel paese che ha proceduto al rilascio ai sensi del presente regolamento, sono disposti in colonne verticali a destra del simbolo di cui al paragrafo 4.4.1.

4.6.   Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.7.   Il marchio di omologazione è apposto accanto o sulla targhetta recante i dati di identificazione del veicolo, affissa dal fabbricante.

4.8.   Nell'allegato 2 del presente regolamento figurano alcuni esempi di marchi di omologazione.

5.   PRESCRIZIONI E PROVE

5.1.   Prescrizioni generali

5.1.1.   I pneumatici destinati ad essere utilizzati quali componenti di un'unità di scorta per uso temporaneo come definita al paragrafo 2.10 sono omologati a norma del regolamento n. 30.

5.1.2.   Per i veicoli che hanno almeno quattro ruote, la portata dell'unità di scorta per uso temporaneo è almeno uguale a metà del maggiore dei carichi massimi per asse del veicolo; qualora il suo uso sia limitato ad un asse specifico citato nelle istruzioni di cui al paragrafo 6 a seguire, la portata è almeno uguale a metà del carico massimo di tale asse.

5.1.3.   La velocità teorica dell'unità di scorta per uso temporaneo è almeno 120 km/h per i tipi 1, 2 e 3.

5.1.4.   L'unità di scorta per uso temporaneo ha le seguenti caratteristiche:

5.1.4.1.

un simbolo che indica la velocità massima consentita di 80 km/h, disposto conformemente all'immagine sottoriportata, è apposto in modo permanente sul lato esterno della ruota in posizione visibile.

Image

Nel caso di veicoli destinati ad essere venduti in paesi dove si usano le unità di misura del sistema imperiale, sul lato esterno della ruota in posizione visibile è apposto in modo permanente un simbolo supplementare, identico a quello sopradescritto, recante il numero «50» al posto del numero «80» e la dicitura «mph» al posto di «km/h».

In alternativa, un'unica avvertenza, disposta conformemente all'immagine sottoriportata, è apposta in modo permanente sul lato esterno della ruota in posizione visibile.

Image

Le lettere maiuscole misurano almeno 5 mm di altezza e i numeri «80» e «50» almeno 20 mm di altezza e gli elementi che compongono ciascuna cifra hanno uno spessore della linea di almeno 3 mm. Le lettere minuscole hanno un'altezza della linea di almeno 5 mm. Tutto il testo è contenuto all'interno di un bordo e lo sfondo è di un colore contrastante.

Le prescrizioni di cui al presente paragrafo valgono solo per le unità di scorta per uso temporaneo di tipo 1, 2 e 3 come definite ai paragrafi 2.10.1, 2.10.2 e 2.10.3.

5.1.4.1.1.

Un simbolo che indica la velocità massima consentita di 120 km/h, disposto conformemente all'immagine sottoriportata, è apposto in modo permanente sul lato esterno della ruota in posizione visibile.

Image

Nel caso di veicoli destinati ad essere venduti in paesi dove si usano le unità di misura del sistema imperiale, sul lato esterno della ruota in posizione visibile è apposto in modo permanente un simbolo supplementare, identico a quello sopradescritto, recante il numero «75» al posto del numero «120» e la dicitura «mph» al posto di «km/h».

In alternativa, un'unica avvertenza, disposta conformemente all'immagine sottoriportata, è apposta in modo permanente sul lato esterno della ruota in posizione visibile.

Image

Le lettere maiuscole misurano almeno 5 mm di altezza e i numeri «120» e «75» almeno 20 mm di altezza e gli elementi che compongono ciascuna cifra hanno uno spessore della linea di almeno 3 mm. Le lettere minuscole hanno un'altezza della linea di almeno 5 mm. Tutto il testo è contenuto all'interno di una cornice e lo sfondo è di un colore contrastante.

Le prescrizioni di cui al presente paragrafo valgono solo per le unità di scorta per uso temporaneo di tipo 4 come definite al paragrafo 2.10.4 fornite per essere utilizzate su veicoli della categoria M1.

5.1.4.2.

La superficie rivolta verso l'esterno della ruota e/o del pneumatico per uso temporaneo montati sul veicolo ha un colore o una combinazione di colori caratteristici, nettamente diversi dai colori delle unità standard. Se è possibile montare un copricerchio sull'unità di scorta per uso temporaneo, il colore o la combinazione di colori caratteristici non è nascosta dal copricerchio.

5.1.5.   Tranne nel caso di pneumatici antiforatura/autoportanti o di un sistema di marcia a piatto/mobilità prolungata, è consentito fornire una sola unità per uso temporaneo con il veicolo.

5.1.6.   Nel caso di veicoli provvisti di pneumatici antiforatura/autoportanti o di un sistema di marcia a piatto/mobilità prolungata, il veicolo è anche munito di un sistema di allarme marcia a piatto (definito al paragrafo 2.13) in grado di funzionare in un intervallo di velocità compreso tra 40 km/h e la velocità teorica massima del veicolo e che soddisfa le prescrizioni dei paragrafi da 5.1.6.1 a 5.1.6.6. Tuttavia, se il veicolo è munito di un sistema di controllo della pressione dei pneumatici che soddisfa le prescrizioni del paragrafo 5.3, non è necessario installare anche un sistema di allarme marcia a piatto.

5.1.6.1.

L'indicatore di allarme è un segnale di allarme ottico giallo.

5.1.6.2.

Il segnale di allarme si attiva quando l'interruttore di accensione (avviamento) è in posizione «on» (marcia) (controllo delle lampadine).

5.1.6.3.

Il conducente è avvisato dal segnale di allarme di cui al paragrafo 5.1.6.1, che si attiva al più tardi nel momento in cui è rilevato un pneumatico in modalità di marcia a piatto.

5.1.6.4.

Un segnale ottico giallo di malfunzionamento del sistema di allarme marcia a piatto avvisa il conducente in caso di guasto elettrico o di anomalia del sensore che compromettano il funzionamento del sistema, nonché nel caso di guasto alla sorgente elettrica, all'alimentazione o alla trasmissione del segnale di uscita. Se il segnale di allarme descritto al paragrafo 5.1.6.1 è usato per indicare sia un pneumatico in modalità di marcia a piatto sia un malfunzionamento del sistema di allarme marcia a piatto, si applicano le seguenti disposizioni: con l'interruttore di accensione (avviamento) in posizione «on» (marcia), il segnale di allarme lampeggia per indicare un guasto al sistema. Dopo un breve lasso di tempo, il segnale di allarme deve rimanere acceso, senza lampeggiare, per tutta la durata del guasto e finché l'interruttore di accensione (avviamento) resta in posizione «on» (di marcia). La sequenza segnale lampeggiante-segnale fisso si ripete ogni volta che l'interruttore di accensione (avviamento) è in posizione «on» (marcia), finché il guasto non è riparato.

5.1.6.5.

Quando il sistema è ripristinato manualmente, in conformità alle istruzioni del fabbricante del veicolo, le disposizioni di cui ai paragrafi 5.1.6.3 e 5.1.6.4 non sono applicabili.

5.1.6.6.

Il funzionamento del segnale di allarme descritto ai paragrafi da 5.1.6.2 a 5.1.6.4 deve soddisfare le prescrizioni dell'allegato 4.

5.1.7.   Se il veicolo è munito di un'unità di scorta per uso temporaneo sgonfia, è fornito un dispositivo che consenta di gonfiare il pneumatico alla pressione indicata per un uso temporaneo in 10 minuti al massimo.

5.2.   Prova di frenatura

5.2.1.   I veicoli destinati ad essere muniti di un'unità di scorta per uso temporaneo devono soddisfare le prescrizioni dell'allegato 3 del presente regolamento.

5.3.   Sistema di controllo della pressione dei pneumatici (TPMS = tyre pressure monitoring system)

5.3.1.   Prescrizioni generali

5.3.1.1.

In conformità alle prescrizioni del paragrafo 12, qualsiasi veicolo delle categorie M1 fino ad una massa massima di 3 500 kg e N1, in entrambi i casi con tutti gli assi muniti di pneumatici singoli e provvisto di un sistema di controllo della pressione dei pneumatici conforme alla definizione del paragrafo 2.14 deve soddisfare le prescrizioni relative alle prestazioni riportate nei paragrafi da 5.3.1.2 a 5.3.5.5 ed essere sottoposto a prova secondo le disposizioni dell'allegato 5.

5.3.1.2.

Qualsiasi sistema di controllo della pressione dei pneumatici montato su un veicolo deve soddisfare le prescrizioni del regolamento n. 10.

5.3.1.3.

Il sistema deve funzionare da una velocità di 40 km/h o inferiore fino alla velocità massima teorica del veicolo.

5.3.2.   Rilevamento della pressione dei pneumatici in caso di perdita di pressione in seguito ad incidente (prova di foratura).

5.3.2.1.

Il TPMS è sottoposto a prova secondo la procedura di cui al paragrafo 2.6.1 dell'allegato 5. Durante la prova secondo tale procedura, il TPMS fa accendere il segnale di allarme descritto al paragrafo 5.3.5 non più di dieci minuti dopo che la pressione di esercizio durante l'uso di uno dei pneumatici del veicolo ha raggiunto il valore più elevato tra quello corrispondente a una riduzione del 20 % o quello pari a un valore minimo di 150 kPa.

5.3.3.   Rilevamento di un livello di pressione dei pneumatici sensibilmente al di sotto della pressione raccomandata per ottenere prestazioni ottimali anche in termini di consumo di carburante e di sicurezza (prova di diffusione).

5.3.3.1.

Il TPMS è sottoposto a prova secondo la procedura di cui al paragrafo 2.6.2 dell'allegato 5. Durante la prova secondo tale procedura, il TPMS fa accendere il segnale di allarme descritto al paragrafo 5.3.5 entro 60 minuti di tempo di guida cumulativo dopo che la pressione di esercizio durante l'uso di uno dei pneumatici del veicolo, fino ad un totale di quattro pneumatici, si è ridotta del 20 %.

5.3.4.   Prova di rilevamento dei malfunzionamenti

5.3.4.1.

Il TPMS è sottoposto a prova secondo la procedura di cui al paragrafo 3 dell'allegato 5. Durante la prova secondo tale procedura, il TPMS fa accendere il segnale di allarme descritto al paragrafo 5.3.5 non oltre 10 minuti dopo il verificarsi di un malfunzionamento nella generazione o nella trasmissione dei segnali di comando o di risposta del sistema di controllo della pressione dei pneumatici del veicolo. Se il sistema è bloccato da influenze esterne (per esempio rumore a radiofrequenza), è possibile prolungare il periodo di rilevamento del malfunzionamento.

5.3.5.   Indicatore di allarme

5.3.5.1.

L'indicatore di allarme è un segnale di allarme ottico conforme al regolamento n. 121.

5.3.5.2.

Il segnale di allarme si attiva quando l'interruttore di accensione (avviamento) è in posizione «on» (marcia) (controllo delle lampadine). [La presente prescrizione non si applica alle spie visualizzate in uno spazio comune].

5.3.5.3.

Il segnale di allarme deve essere visibile anche alla luce del giorno e il conducente, dalla postazione di guida, deve essere in grado di verificare agevolmente che tale segnale funzioni in modo soddisfacente.

5.3.5.4.

L'indicatore di malfunzionamento può essere il medesimo segnale di allarme usato per indicare che il gonfiaggio dei pneumatici è insufficiente. Se si usa il segnale di allarme descritto al paragrafo 5.3.5.1 per indicare sia un gonfiaggio insufficiente dei pneumatici sia un malfunzionamento del TPMS, si applicano le seguenti prescrizioni: con l'interruttore di accensione (avviamento) in posizione «on» (marcia), il segnale di allarme lampeggia per indicare un malfunzionamento. Dopo un breve lasso di tempo, il segnale di allarme rimane acceso, senza lampeggiare, per tutta la durata del malfunzionamento e finché l'interruttore di accensione (avviamento) resta in posizione «on» (di marcia). La sequenza segnale lampeggiante-segnale fisso si ripete ogni volta che l'interruttore di accensione (avviamento) è in posizione «on» (marcia), finché il malfunzionamento non è riparato.

5.3.5.5.

La spia di allarme descritta al paragrafo 5.3.5.1 può essere usata nella modalità lampeggiante per fornire informazioni sulla reimpostazione del sistema di controllo della pressione dei pneumatici secondo quanto riportato nel manuale d'uso del veicolo.

6.   INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

6.1.   Se il veicolo è munito di un'unità di scorta per uso temporaneo, il manuale d'uso del veicolo riporta almeno le seguenti informazioni:

6.1.1.   un'indicazione dei rischi derivanti dall'inosservanza delle limitazioni sull'utilizzo di un'unità di scorta per uso temporaneo, compresa, se del caso, un'indicazione relativa all'uso limitato ad un asse specifico;

6.1.2.   un'indicazione di guidare con cautela e di non superare la velocità massima consentita di 80 km/h (50 miglia orarie) quando si monta un'unità di scorta per uso temporaneo di tipo 1, 2 o 3 come definita ai paragrafi 2.10.1, 2.10.2 o 2.10.3 e di rimontare un'unità standard il prima possibile. È opportuno precisare che tale indicazione vale anche per le unità di scorta per uso temporaneo di tipo 5 come definite al paragrafo 2.10.5 usate nella modalità di marcia a piatto;

6.1.2.1.

un'indicazione di guidare con cautela e di non superare la velocità massima consentita di 120 km/h (75 miglia orarie) quando si monta un'unità di scorta per uso temporaneo di tipo 4, come definita al paragrafo 2.10.4, e di rimontare un'unità standard il prima possibile;

6.1.3.   un'indicazione che non è consentito guidare un veicolo su cui sia montata più di una unità di scorta per uso temporaneo contemporaneamente. Questa prescrizione vale solo per le unità di scorta per uso temporaneo di tipo 1, 2 e 3 come definite ai paragrafi 2.10.1, 2.10.2 e 2.10.3;

6.1.4.   un'indicazione chiara della pressione di gonfiaggio specificata dal fabbricante del veicolo per il pneumatico dell'unità di scorta per uso temporaneo;

6.1.5.   per i veicoli muniti di un'unità di scorta per uso temporaneo sgonfia, una descrizione della procedura da seguire per gonfiare il pneumatico alla pressione indicata per un uso temporaneo utilizzando il dispositivo di cui al precedente paragrafo 5.1.7.

6.2.   Se il veicolo è munito di un sistema di controllo della pressione dei pneumatici o di un sistema di allarme marcia a piatto, il manuale d'uso del veicolo riporta almeno le seguenti informazioni:

6.2.1.   un'indicazione che il veicolo è munito di tale sistema (e informazioni su come reimpostare il sistema, qualora ciò sia possibile);

6.2.2.   un'immagine della spia descritta al paragrafo 5.1.6.1 o 5.3.5.1, secondo i casi (e un'immagine della spia di malfunzionamento, laddove per questa funzione si usi una spia dedicata);

6.2.3.   ulteriori informazioni sul significato dell'accensione della spia di allarme pressione pneumatici insufficiente e una descrizione dell'azione correttiva da intraprendere in tal caso.

6.3.   Se unitamente al veicolo non viene fornito nessun manuale d'uso, le informazioni prescritte al precedente paragrafo 6.1 e/o 6.2 sono collocate sul veicolo in posizione ben visibile.

7.   MODIFICHE ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DEL TIPO DI VEICOLO

7.1.   Ogni modifica del tipo di veicolo è notificata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo di veicolo. Detto servizio può:

7.1.1.

ritenere improbabile che le modifiche introdotte abbiano ripercussioni negative di rilievo e che il veicolo sia comunque ancora conforme alle prescrizioni; oppure

7.1.2.

richiedere un ulteriore verbale di prova al servizio tecnico incaricato delle prove.

7.2.   La conferma o il rifiuto dell'omologazione nonché l'indicazione delle modifiche sono notificati alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al precedente paragrafo 4.3.

7.3.   Il servizio amministrativo che ha rilasciato l'estensione di omologazione attribuisce un numero di serie ad ogni scheda di comunicazione redatta per tale estensione.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.   Le procedure intese ad assicurare la conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324 – E/ECE/TRANS/505/Rev. 2), e soddisfare le seguenti condizioni.

8.2.   Il servizio amministrativo che ha concesso l'omologazione ha facoltà di verificare in qualsiasi momento la conformità della produzione in ciascun impianto produttivo. Tali verifiche hanno di norma cadenza almeno annuale.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.   L'omologazione concessa a un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni di cui al paragrafo 8 non sono rispettate.

9.2.   Se una parte dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, essa ne informa immediatamente le altre parti dell'accordo che applicano il presente regolamento trasmettendo copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l'annotazione datata e firmata «OMOLOGAZIONE REVOCATA».

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Appena ricevuta la relativa comunicazione, tale autorità informa le altre parti dell'accordo che applicano il presente regolamento inviando una copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l'annotazione datata e firmata «CESSAZIONE DELLA PRODUZIONE».

11.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione, nonché la denominazione e l'indirizzo dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione e ai quali sono inviate le schede attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione emesse in altri paesi.

12.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

12.1.   Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie 01 di modifiche, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutare di rilasciare un'omologazione a norma del presente regolamento modificato dalla serie 01 di modifiche.

12.2.   Trascorsi 36 mesi dalla data di entrata in vigore della serie 01 di modifiche, le parti contraenti che applicano il presente regolamento relativamente alle ruote/ai pneumatici di scorta per uso temporaneo, ai pneumatici antiforatura o a un sistema di marcia a piatto rilasciano l'omologazione soltanto se il tipo di veicolo da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie 01 di modifiche.

12.3.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare di rilasciare estensioni dell'omologazione ai sensi di serie precedenti di modifiche del presente regolamento.

12.4.   Nei 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della serie 01 di modifiche, le parti contraenti che applicano il presente regolamento continuano a rilasciare omologazioni ai tipi di veicoli conformi alle prescrizioni del presente regolamento modificato dalle serie precedenti di modifiche.

12.5.   Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie 02 di modifiche del presente regolamento, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutare di rilasciare un'omologazione a norma del presente regolamento modificato dalla serie 02 di modifiche.

12.6.   Dal 1o novembre 2012, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare di rilasciare un'omologazione nazionale o regionale ad un tipo di veicolo delle categorie M1, fino ad una massa massima di 3 500 kg, e N1, in entrambi i casi con tutti gli assi muniti di pneumatici singoli, se il tipo di veicolo non soddisfa le prescrizioni della serie 02 di modifiche del presente regolamento.

12.7.   Dal 1o novembre 2014, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare la prima immatricolazione nazionale o regionale (prima messa in circolazione) di un veicolo delle categorie M1, fino ad una massa massima di 3 500 kg, e N1, in entrambi i casi con tutti gli assi muniti di pneumatici singoli, se il tipo di veicolo non soddisfa le prescrizioni della serie 02 di modifiche del presente regolamento.

12.8.   In deroga alle disposizioni transitorie precedenti, le parti contraenti sul cui territorio il presente regolamento si applica dopo la data di entrata in vigore della serie di modifiche più recente non sono obbligate ad accettare le omologazioni rilasciate a norma di una delle serie di modifiche precedenti del presente regolamento.


(1)  Come definite nell'allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modificato da ultimo dall'emendamento 4.

(2)  Nel caso di veicoli delle categorie M1 fino ad una massa massima di 3 500 kg e N1, in entrambi i casi con tutti gli assi muniti di pneumatici singoli.

(3)  1 - Germania, 2 - Francia, 3 - Italia, 4 - Paesi Bassi, 5 - Svezia, 6 - Belgio, 7 - Ungheria, 8 - Repubblica ceca, 9 - Spagna, 10 - Serbia, 11 - Regno Unito, 12 - Austria, 13 - Lussemburgo, 14 - Svizzera, 15 (non assegnato), 16 - Norvegia, 17 - Finlandia, 18 - Danimarca, 19 - Romania, 20 - Polonia, 21 - Portogallo, 22 - Federazione russa, 23 - Grecia, 24 - Irlanda, 25 - Croazia, 26 - Slovenia, 27 - Slovacchia, 28 - Bielorussia, 29 - Estonia, 30 (non assegnato), 31 – Bosnia-Erzegovina, 32 - Lettonia, 33 (non assegnato), 34 - Bulgaria, 35 (non assegnato), 36 - Lituania, 37 - Turchia, 38 (non assegnato), 39 - Azerbaigian, 40 – ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 – Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i relativi simboli ECE), 43 - Giappone, 44 (non assegnato), 45 - Australia, 46 - Ucraina, 47 - Sudafrica, 48 – Nuova Zelanda, 49 - Cipro, 50 - Malta, 51 – Repubblica di Corea, 52 - Malaysia, 53 - Tailandia, 54 e 55 (non assegnati), 56 - Montenegro, 57 (non assegnato) e 58 - Tunisia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l'ordine cronologico di ratifica dell'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e sulle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni; il segretariato generale delle Nazioni Unite comunicherà i numeri così assegnati alle parti contraenti dell'accordo.


ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

Modello A

(cfr. paragrafo 4.4 del presente regolamento)

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Questo marchio di omologazione apposto su un veicolo indica che il tipo di veicolo in questione, relativamente alle unità di scorta per uso temporaneo, è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) a norma del regolamento n. 64, con il numero di omologazione 022439. Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento n. 64 modificato dalla serie 02 di modifiche.

Modello B

(cfr. paragrafo 4.4 del presente regolamento)

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Questo marchio di omologazione apposto su un veicolo indica che il tipo di veicolo in questione, relativamente ad un sistema di controllo della pressione dei pneumatici, è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) a norma del regolamento n. 64, con il numero di omologazione 022439. Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento n. 64 modificato dalla serie 02 di modifiche.

Modello C

(cfr. paragrafo 4.5 del presente regolamento)

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Questo marchio di omologazione apposto su un veicolo indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) a norma dei regolamenti n. 64 (relativamente alle unità di scorta per uso temporaneo e ad un sistema di controllo della pressione dei pneumatici) e n. 13-H. (1). I numeri di omologazione indicano che, alle date del rilascio delle rispettive omologazioni, il regolamento n. 64 comprendeva la serie 02 di modifiche, mentre il regolamento n. 13-H era nella sua forma originale.


(1)  Il secondo numero è riportato unicamente a titolo di esempio.


ALLEGATO 3

PROVA DI FRENATURA E DI DEVIAZIONE PER I VEICOLI PROVVISTI DI UNITÀ DI SCORTA PER USO TEMPORANEO

1.   CONDIZIONI GENERALI

1.1.

La superficie del percorso di prova deve essere sostanzialmente piana e deve garantire una buona aderenza.

1.2.

La prova va effettuata in condizioni di vento tali da non poter influire sui risultati della stessa.

1.3.

Il veicolo va caricato fino a raggiungere la sua massa massima, come definita al paragrafo 2.11 del presente regolamento.

1.4.

I carichi gravanti sugli assi, determinati secondo le condizioni di carico di cui al paragrafo 1.3 del presente allegato, devono essere proporzionali ai carichi massimi per asse specificati al paragrafo 2.12 del presente regolamento.

1.5.

Tranne nel caso di un pneumatico antiforatura, i pneumatici devono essere gonfiati alle pressioni raccomandate dal fabbricante del veicolo per il tipo di veicolo e le condizioni di carico. Un pneumatico antiforatura va testato completamente sgonfio.

2.   PROVA DI FRENATURA E DI DEVIAZIONE

2.1.

Le prova va effettuata con l'unità di scorta per uso temporaneo montata alternativamente al posto di una ruota anteriore e di una ruota posteriore. Tuttavia, se l'utilizzo dell'unità di scorta per uso temporaneo è limitato ad un asse specifico, la prova va effettuata con l'unità di scorta per uso temporaneo montata solo su quell'asse.

2.2.

Nel corso della prova si utilizza il sistema di frenatura di servizio partendo da una velocità iniziale di 80 km/h con il motore disinnestato.

2.3.

Le prestazioni di frenatura devono corrispondere alla procedura di prova riportata nel regolamento n. 13 o 13-H per le categorie di veicoli M1 e N1 per la prova a freddo di tipo O con il motore disinnestato.

2.3.1.

Nel caso di veicoli della categoria M1 omologati a norma del regolamento n. 13 e muniti di unità di scorta per uso temporaneo di tipo 1, 2, 3 e 5, come definita ai paragrafi 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3 e 2.10.5, e sottoposti a prova alla velocità prescritta di 80 km/h,

la distanza di arresto ottenuta esercitando una forza massima di 500 N sul comando a pedale non deve superare 50,7 m e

la decelerazione media a regime (dmr) ottenuta con la seguente formula non deve essere inferiore a 5,8 ms–2:

dm = v2 / 41,14 s

dove «v» è la velocità iniziale a inizio frenatura e «s» è la distanza coperta durante la frenatura tra 0,8 v e 0,1 v.

2.3.1.1.

Nel caso di veicoli della categoria N1 omologati a norma del regolamento n. 13 e muniti di un'unità di scorta per uso temporaneo di tipo 1, 2, 3 e 5, come definita ai paragrafi 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3 e 2.10.5, e sottoposti a prova alla velocità prescritta di 80 km/h,

la distanza di arresto ottenuta esercitando una forza massima di 700 N sul comando a pedale non deve superare 61,2 m e

la decelerazione media di regime (dm) ottenuta con la seguente formula non deve essere inferiore a 5,0 ms–2:

dm = v2 / 41,14 s

dove «v» è la velocità iniziale a inizio frenatura e «s» è la distanza coperta durante la frenatura tra 0,8 v e 0,1 v.

2.3.1.2.

Nel caso di veicoli della categoria M1 omologati a norma del regolamento n. 13 e muniti di un'unità di scorta per uso temporaneo di tipo 4, come definita al paragrafo 2.10.4, e sottoposti a prova alla velocità prescritta di 120 km/h,

la distanza di arresto ottenuta esercitando una forza massima di 500 N sul comando a pedale non deve superare 108 m e

la decelerazione media di regime (dm) ottenuta con la seguente formula non deve essere inferiore a 5,8 ms–2:

dm = v2 / 41,14 s

dove «v» è la velocità iniziale a inizio frenatura e «s» è la distanza coperta durante la frenatura tra 0,8 v e 0,1 v.

2.3.1.3.

Nel caso di veicoli delle categorie M1 o N1 omologati a norma del regolamento n. 13-H e muniti di un'unità di scorta per uso temporaneo di tipo 1, 2, 3 e 5, come definita ai paragrafi 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3 e 2.10.5, e sottoposti a prova alla velocità prescritta di 80 km/h,

la distanza di arresto ottenuta esercitando una forza massima di 650 N + 0 / – 50 N sul comando a pedale non deve superare 46,4 m e

la decelerazione media di regime (dm) ottenuta con la seguente formula non deve essere inferiore a 6,43 ms–2:

dm = v2 / 41,14 s

dove «v» è la velocità iniziale a inizio frenatura e «s» è la distanza coperta durante la frenatura tra 0,8 v e 0,1 v.

2.3.1.4.

Nel caso di veicoli della categoria M1 omologati a norma del regolamento n. 13-H e muniti di un'unità di scorta per uso temporaneo di tipo 4, come definita al paragrafo 2.10.4, e sottoposti a prova alla velocità prescritta di 120 km/h,

la distanza di arresto ottenuta esercitando una forza massima di 650 N + 0 / – 50 N sul comando a pedale non deve superare 98,4 m e

la decelerazione media di regime (dm) ottenuta con la seguente formula non deve essere inferiore a 6,43 ms–2:

dm = v2 / 41,14 s

dove «v» è la velocità iniziale a inizio frenatura e «s» è la distanza coperta durante la frenatura tra 0,8 v e 0,1 v.

2.4.

Le prove vanno effettuate per tutte le condizioni di montaggio delle unità di scorta per uso temporaneo specificate al paragrafo 2.1 del presente allegato.

2.5.

L'efficienza frenante prescritta deve essere ottenuta senza che si verifichino le seguenti condizioni: bloccaggio delle ruote, deviazione del veicolo dalla traiettoria, vibrazioni anomale, usura anomala del pneumatico durante la prova, eccessiva correzione sterzante.


ALLEGATO 4

PRESCRIZIONI DI PROVA PER IL SISTEMA DI ALLARME MARCIA A PIATTO (RUN-FLAT WARNING SYSTEM O RFWS)

1.   CONDIZIONI DI PROVA

1.1.   Temperatura ambiente

La temperatura ambiente deve essere tra 0 °C e 40 °C.

1.2.   Superficie stradale su cui si effettua la prova

La superficie stradale su cui si effettua la prova deve essere asciutta e liscia.

1.3.   Luogo dove si effettua la prova

Il luogo dove si effettua la prova non deve essere un ambiente soggetto ad interferenze di onde radio, ad esempio un forte campo elettrico.

1.4.   Condizioni del veicolo di prova in sosta

I pneumatici del veicolo vanno protetti dai raggi diretti del sole quando il veicolo è parcheggiato.

2.   METODO DI PROVA

2.1.   Procedure di prova per individuare un pneumatico in modalità di marcia a piatto. Si devono soddisfare le prescrizioni del paragrafo 2.1.1 o 2.1.2.

2.1.1.   Prova 1

2.1.1.1.

I pneumatici sono gonfiati alla pressione raccomandata dal fabbricante del veicolo.

2.1.1.2.

Con il veicolo fermo e l'interruttore di accensione (avviamento) in posizione «off» o «bloccata», mettere l'interruttore di accensione (avviamento) in posizione «on» («marcia») o, ove applicabile, nella posizione di chiave appropriata. Confermare l'attivazione del segnale di allarme.

2.1.1.3.

Riportare l'interruttore di accensione in posizione «off» e ridurre la pressione di gonfiaggio di uno dei pneumatici fino a portarla a 100 kPa al di sotto della pressione di gonfiaggio a freddo raccomandata.

2.1.1.4.

Entro 5 minuti da tale operazione di riduzione della pressione di gonfiaggio del pneumatico, guidare il veicolo normalmente a una velocità compresa tra 40 e 100 km/h.

2.1.1.5.

La prova termina quando:

a)

il sistema di allarme marcia a piatto descritto al paragrafo 5.1.6 si attiva; o

b)

sono trascorsi 5 minuti, calcolati secondo il disposto del paragrafo 2.3, dal momento in cui si è raggiunta la velocità di prova. Se l'allarme non si attiva, la prova non è superata.

Fermare il veicolo e spegnere il motore.

2.1.1.6.

Se il segnale di allarme prescritto al precedente paragrafo 2.1.1.5 si è attivato, attendere 5 minuti prima di riavviare il veicolo. Il segnale deve riattivarsi e rimanere acceso finché l'interruttore di accensione resta in posizione «on» («marcia»).

2.1.1.7.

Ripetere la procedura descritta ai paragrafi da 2.1.1.1 a 2.1.1.6, ma ad una velocità di prova di 130 km/h o superiore. È necessario soddisfare tutte le prescrizioni pertinenti per entrambe le velocità di prova.

2.1.2.   Prova 2

2.1.2.1.

I pneumatici sono gonfiati alla pressione raccomandata dal fabbricante del veicolo.

2.1.2.2.

Con il veicolo fermo e l'interruttore di accensione (avviamento) in posizione «off» o «bloccata», mettere l'interruttore di accensione (avviamento) in posizione «on» («marcia») o, ove applicabile, nella posizione di chiave appropriata. Confermare l'attivazione del segnale di allarme. Mettere l'interruttore in posizione «off».

2.1.2.3.

Diminuire gradualmente la pressione di un pneumatico di un valore compreso tra 10 kPa/min e 20 kPa/min.

2.1.2.4.

Guidare il veicolo ad una velocità superiore a 25 km/h.

2.1.2.5.

La prescrizione di prova è soddisfatta se il sistema attiva un allarme quando la perdita di pressione raggiunge 100 kPa.

2.2.   Procedure di prova per individuare un guasto al sistema di allarme marcia a piatto

2.2.1.   Con il veicolo nelle normali condizioni d'uso, simulare un guasto al sistema di allarme marcia a piatto. La simulazione si può ottenere ad esempio scollegando i connettori del cablaggio dell'alimentazione dalla sorgente di alimentazione o del cablaggio delle entrate/uscite dal comando del sistema di allarme.

2.2.2.   Una volta simulato il guasto, guidare il veicolo normalmente a una velocità compresa tra 40 e 100 km/h.

2.2.3.   La prova si conclude quando:

a)

il segnale di malfunzionamento del sistema marcia a piatto descritto al paragrafo 5.1.6.4 si attiva; o

b)

sono trascorsi 5 minuti, calcolati secondo il disposto del paragrafo 2.3, dal momento in cui si è raggiunta la velocità di prova. Se l'allarme non si attiva, la prova non è superata.

Fermare il veicolo e spegnere il motore.

2.2.4.   Se il segnale di allarme prescritto al precedente paragrafo 2.2.3 si è attivato, attendere 5 minuti prima di riavviare il veicolo. Il segnale deve riattivarsi e rimanere acceso finché l'interruttore di accensione resta in posizione «on» («marcia»).

2.3.   Calcolo del tempo

Il tempo da considerare per determinare il soddisfacimento delle prescrizioni di cui ai paragrafi 2.1.1.5 e 2.2.3 è il tempo totale trascorso mentre il veicolo è guidato nell'intervallo della velocità di prova, cha va da 40 a 100 km/h.

Il tempo si calcola durante un periodo di guida ininterrotta, ma non è necessario che il veicolo mantenga per tutta la durata della prova una velocità che rientra nell'intervallo della velocità di prova. Il tempo in cui la velocità del veicolo si discosta dall'intervallo di velocità di prova non è considerato nel calcolo della durata totale della prova.

L'autorità di omologazione controlla che il sistema di allarme marcia a piatto calcoli su base cumulativa il tempo entro l'intervallo della velocità di prova e non ricominci il calcolo se il veicolo si discosta da tale intervallo.


ALLEGATO 5

PROVE PER I SISTEMI DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE DEI PNEUMATICI (TPMS)

1.   CONDIZIONI DI PROVA

1.1.   Temperatura ambiente

La temperatura ambiente deve essere tra 0 °C e 40 °C.

1.2.   Superficie stradale su cui si effettua la prova

La superficie stradale deve garantire una buona aderenza e deve essere asciutta durante la prova.

1.3.   Le prove devono essere eseguite in un ambiente privo di interferenze di onde radio.

1.4.   Condizioni del veicolo

1.4.1.   Carico di prova

Il veicolo può essere sottoposto a prova in qualsiasi condizione di carico. La distribuzione della massa tra gli assi deve essere quella indicata dal fabbricante del veicolo, senza superare la massa massima consentita per ciascun asse.

Tuttavia, se non vi è la possibilità di impostare o reimpostare il sistema, il veicolo deve essere scarico. Oltre al conducente, può essere seduta sul sedile anteriore una seconda persona, incaricata di registrare i risultati delle prove. Le condizioni di carico non possono variare durante la prova.

1.4.2.   Velocità del veicolo

Il TPMS deve essere tarato e sottoposto a prova:

a)

in un intervallo di velocità compreso tra 40 km/h e 120 km/h o alla velocità massima teorica del veicolo, se inferiore a 120 km/h, per verificare, attraverso le prove di foratura, che siano soddisfatte le prescrizioni di cui al paragrafo 5.3.2 del presente regolamento; e

b)

in un intervallo di velocità compreso tra 40 km/h e 100 km/h per la prova di diffusione, per verificare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui al paragrafo 5.3.3 del presente regolamento e per la prova di malfunzionamento per verificare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui al paragrafo 5.3.4 del presente regolamento.

Durante la prova si deve coprire l'intero intervallo di velocità.

Se il veicolo è dotato di sistema di controllo della velocità di crociera, questo deve essere disattivato durante le prove.

1.4.3.   Posizione del cerchione

I cerchioni del veicolo possono essere posti in qualsiasi posizione della ruota che rispetti le istruzioni o le limitazioni fornite dal fabbricante del veicolo.

1.4.4.   Luogo di sosta

Quando il veicolo è parcheggiato, gli pneumatici devono essere protetti dai raggi diretti del sole. Il luogo deve essere protetto dal vento che potrebbe alterare i risultati.

1.4.5.   Frenate

Il tempo di guida non deve comprendere le frenate effettuate mentre il veicolo è in movimento.

1.4.6.   Pneumatici

Il veicolo deve essere sottoposto a prova con gli pneumatici montati secondo le raccomandazioni del fabbricante. Tuttavia, per testare il malfunzionamento del TPMS si può usare il pneumatico di scorta.

1.5.   Precisione degli strumenti di misura della pressione

Gli strumenti di misura della pressione da utilizzare per le prove di cui al presente allegato devono avere un'accuratezza minima di ± 3 kPa.

2.   PROCEDURA DI PROVA

La prova deve essere eseguita ad una velocità di prova compresa nell'intervallo riportato al paragrafo 1.4.2 del presente allegato, almeno una volta per il caso descritto al paragrafo 2.6.1 del presente allegato («prova di foratura») ed almeno una volta per ciascuno dei casi descritti al paragrafo 2.6.2 del presente allegato («prova di diffusione»).

2.1.   Prima di gonfiare gli pneumatici del veicolo, lasciare il veicolo parcheggiato all'aperto a temperatura ambiente con il motore spento, al riparo dalla luce diretta del sole e dal vento o da altri fattori di riscaldamento o raffreddamento per almeno un'ora. Gonfiare gli pneumatici alla pressione di gonfiaggio a freddo raccomandata dal fabbricante del veicolo (Prec), rispettando le raccomandazioni del fabbricante per quanto riguarda le condizioni di velocità e di carico e le posizioni degli pneumatici. Tutte le misurazioni della pressione devono essere effettuate utilizzando i medesimi strumenti di prova.

2.2.   A veicolo fermo e con il sistema di bloccaggio dell'iniezione in posizione «off» o «bloccata», azionare il sistema di bloccaggio dell'iniezione mettendolo in posizione «on» o «di marcia». Il sistema di controllo della pressione degli pneumatici deve eseguire un controllo del funzionamento della luce della spia che indica una pressione dello pneumatico insufficiente descritta al paragrafo 5.3.5.2 del presente regolamento. [Quest'ultima prescrizione non si applica alle spie visualizzate in uno spazio comune].

2.3.   Se del caso, impostare o reimpostare il sistema di controllo della pressione degli pneumatici secondo le raccomandazioni del fabbricante del veicolo.

2.4.   Fase di apprendimento

2.4.1.   Guidare il veicolo per almeno 20 minuti entro l'intervallo di velocità di cui al paragrafo 1.4.2 del presente allegato e ad una velocità media di 80 km/h (± 10 km/h). Durante la fase di apprendimento, è consentita una velocità che non rientri nell'intervallo stabilito per un tempo massimo cumulativo di 2 minuti.

2.4.2.   A discrezione del servizio tecnico, se la prova di guida si effettua su un circuito (circolare/ovale) le cui curve sono tutte nella stessa direzione, la prova di guida di cui al precedente paragrafo 2.4.1 deve essere equamente ripartita nelle due direzioni (± 2 minuti).

2.4.3   Entro 5 minuti dal completamento della fase di apprendimento, misurare la pressione a caldo degli pneumatici da sgonfiare. La pressione a caldo sarà considerata il valore Pwarm. Tale valore si utilizzerà per le operazioni successive.

2.5.   Fase di sgonfiaggio

2.5.1.   Procedura da seguire per la prova di foratura per controllare che le prescrizioni del paragrafo 5.3.2 del presente regolamento siano rispettate

Sgonfiare uno degli pneumatici del veicolo entro 5 minuti dalla misurazione della pressione a caldo, come descritto al precedente paragrafo 2.4.3, fino a raggiungere il valore più elevato tra la Pwarm - 20 % e la pressione minima di 150 kPa. Tale pressione sarà Ptest. Dopo un periodo di stabilizzazione tra i 2 e i 5 minuti, ricontrollare la pressione Ptest e regolarla se necessario.

2.5.2.   Procedura da seguire per la prova di diffusione per controllare che le prescrizioni del paragrafo 5.3.3 del presente regolamento siano rispettate

Sgonfiare tutti e quattro gli pneumatici entro 5 minuti dalla misurazione della pressione a caldo, come descritto al precedente paragrafo 2.4.3, fino a portare la pressione a Pwarm - 20 % più un ulteriore sgonfiaggio di 7 kPa. Tale pressione sarà Ptest. Dopo un periodo di stabilizzazione tra i 2 e i 5 minuti, ricontrollare la pressione Ptest e regolarla se necessario.

2.6.   Fase di rilevamento di pressione insufficiente degli pneumatici

2.6.1.   Procedura da seguire per la prova di foratura per controllare che le prescrizioni del paragrafo 5.3.2 del presente regolamento siano rispettate

2.6.1.1.

Guidare il veicolo lungo una parte del percorso di prova (non necessariamente in modo continuativo). Il tempo di guida cumulativo totale deve essere il minore tra 10 minuti o il lasso di tempo al termine del quale la spia che indica che la pressione degli pneumatici è insufficiente si illumina.

2.6.2.   Procedura da seguire per la prova di diffusione per controllare che le prescrizioni del paragrafo 5.3.3 del presente regolamento siano rispettate

2.6.2.1

Guidare il veicolo lungo una parte del percorso di prova. Dopo non meno di 20 minuti e non più di 40 minuti fermare il veicolo, spegnere il motore e togliere la chiave di avviamento per un periodo non inferiore a 1 minuto e non superiore a 3. Continuare la prova. Il tempo di guida cumulativo totale deve essere il minore tra 60 minuti di guida cumulativa alle condizioni di cui al precedente paragrafo 1.4.2 o il lasso di tempo al termine del quale la spia che indica che la pressione degli pneumatici è insufficiente si illumina.

2.6.3.   Se la spia che indica che la pressione degli pneumatici è insufficiente non si illumina, interrompere la prova.

2.7.   Se la spia che indica che la pressione degli pneumatici è insufficiente si illumina durante la procedura di cui al precedente paragrafo 2.6, disattivare il sistema di bloccaggio dell'avviamento portandolo in posizione «off» o «bloccata». Dopo 5 minuti, riattivare il sistema di bloccaggio dell'avviamento del veicolo portandolo in posizione «on» o di «marcia». La spia deve illuminarsi e rimanere accesa finché il sistema di bloccaggio dell'avviamento resta in posizione «on» o di «marcia».

2.8.   Gonfiare tutti gli pneumatici del veicolo alla pressione di gonfiaggio a freddo raccomandata dal fabbricante del veicolo. Reimpostare il sistema secondo le istruzioni del fabbricante del veicolo. Verificare se la spia si è spenta. Se necessario, guidare il veicolo finché la spia non si spegne. Se la spia non si spegne, interrompere la prova.

2.9.   Ripetizione della fase di sgonfiaggio

È possibile ripetere la prova, con lo stesso carico o con un carico diverso, secondo le procedure pertinenti di cui ai precedenti paragrafi da 2.1 a 2.8, con gli pneumatici interessati non sufficientemente gonfi, in conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi 5.3.2 o 5.3.3 del presente regolamento, secondo i casi.

3.   RILEVAMENTO DI MALFUNZIONAMENTI DEL TPMS

3.1.   Simulare un malfunzionamento del TPMS, ad esempio scollegando l'alimentazione di un componente del sistema o scollegando un collegamento elettrico tra componenti del sistema o montando sul veicolo uno pneumatico o una ruota incompatibile con il TPMS. Quando si simula un malfunzionamento del TPMS, non scollegare i collegamenti elettrici delle luci delle spie.

3.2.   Guidare il veicolo lungo una parte del percorso di prova per un massimo di 10 minuti cumulativi (non necessariamente ininterrotti).

3.3.   Il tempo di guida cumulativo totale di cui al paragrafo 3.2 deve essere il minore tra 10 minuti o il lasso di tempo al termine del quale la spia che indica un malfunzionamento del TPMS si illumina.

3.4.   Se la spia di malfunzionamento del TPMS non si illumina secondo il paragrafo 5.3.4 del presente regolamento, come richiesto, interrompere la prova.

3.5.   Se la spia di malfunzionamento del TPMS è illuminata o si illumina durante la procedura di cui ai precedenti paragrafi da 3.1 a 3.3, disattivare il sistema di bloccaggio dell'avviamento portandolo in posizione «off» o «bloccata». Dopo 5 minuti, riattivare il sistema di bloccaggio dell'avviamento del veicolo portandolo in posizione «on» o di «marcia». La spia di malfunzionamento del TPMS deve indicare ancora una volta un malfunzionamento e rimanere accesa finché il sistema di bloccaggio dell'avviamento resta in posizione «on» o di «marcia».

3.6.   Ripristinare il normale funzionamento del TPMS. Se necessario, guidare il veicolo finché il segnale di allarme non si spegne. Se la spia non si spegne, interrompere la prova.

3.7.   È possibile ripetere la prova seguendo le procedure di cui ai precedenti paragrafi da 3.1 a 3.6. Ciascuna nuova prova deve limitarsi a simulare un unico malfunzionamento.