ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.303.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 303

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
19 novembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1053/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 494/98 per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative nell'ambito del sistema di identificazione di un animale ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1054/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 391/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca

3

 

*

Regolamento (UE) n. 1055/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese

5

 

*

Regolamento (UE) n. 1056/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010, recante divieto di pesca dello spinarolo nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera francese

7

 

 

Regolamento (UE) n. 1057/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

Regolamento (UE) n. 1058/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

11

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2010/694/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2010, sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea

13

 

 

2010/695/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 novembre 2010, recante modifica degli allegati della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) all'Estonia, alla Lettonia e alla Comunità autonoma delle Isole Baleari e recante modifica degli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento all'Estonia della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e brucellosi bovina [notificata con il numero C(2010) 7856]  ( 1 )

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1053/2010 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 494/98 per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative nell'ambito del sistema di identificazione di un animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97del Consiglio (1) e in particolare l'articolo 10, punto e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione, del 27 febbraio 1998, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (2) è stato adottato sulla base dell'articolo 10, punto e), del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (3). Tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000.

(2)

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 494/98 stabilisce che se il detentore degli animali non è in grado di procedere entro due giorni lavorativi all'identificazione di un animale, quest'ultimo deve essere immediatamente distrutto sotto il controllo delle autorità veterinarie e senza che sia possibile usufruire di compensazioni da parte delle autorità competenti.

(3)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4) definisce disposizioni specifiche relative all'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale.

(4)

Questo regolamento stabilisce che il veterinario ufficiale debba verificare che gli animali vengono abbattuti solo se il gestore del macello ha ricevuto le informazioni pertinenti concernenti la catena alimentare e ne ha preso conoscenza.

(5)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce inoltre che il veterinario ufficiale può autorizzare che degli animali vengano abbattuti al macello anche se tutte le informazioni pertinenti concernenti la catena alimentare non sono disponibili. In questo caso, tuttavia, tutte le informazioni pertinenti relative alla catena alimentare devono essere fornite prima che la carcassa sia dichiarata atta al consumo umano. In attesa di una decisione definitiva, queste carcasse e le relative frattaglie devono essere immagazzinate separatamente.

(6)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 prevede anche che se le informazioni pertinenti relative alla catena alimentare non sono disponibili nelle 24 ore successive all'arrivo di un animale al macello, tutta la carne proveniente da questo animale deve essere dichiarata impropria al consumo umano. Se l'animale non è stato ancora abbattuto, deve esserlo separatamente dagli altri animali.

(7)

Di conseguenza, i rischi posti dagli animali non identificati sono ridotti dalle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 854/2004. La distruzione degli animali nell'ambito del regolamento (CE) n. 494/98 ha perciò attualmente un effetto essenzialmente dissuasivo, favorendo l'identificazione degli animali per scopi diversi dalla sicurezza alimentare.

(8)

Gli animali di origine sconosciuta possono avere un'incidenza sulla situazione zoosanitaria delle regioni in cui sono detenuti.

(9)

L'esperienza acquisita nel contesto dell'applicazione del regolamento (CE) n. 494/98 ha dimostrato che il termine ridotto di due giorni non basta a determinare correttamente la provenienza degli animali non identificati. Gli Stati membri dovrebbero disporre di un potere amministrativo discrezionale che consenta loro di valutare la situazione sulla base di un'analisi dei rischi e di applicare sanzioni proporzionate.

(10)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 494/98.

(11)

Il comitato dei fondi agricoli non ha emesso un parere entro i termini stabiliti dal suo Presidente,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 494/98, il paragrafo 2 è sostituito come segue:

«2.   Se il detentore di un animale non è in grado di procedere alla sua identificazione né alla sua rintracciabilità, l'autorità competente deve, se del caso, ordinare la distruzione dell'animale senza che sia possibile usufruire di compensazioni, sulla base di una valutazione dello stato sanitario di quest'ultimo e dei rischi per la sicurezza alimentare.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

(2)  GU L 60 del 28.2.1998, pag. 78.

(3)  GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.


19.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/3


REGOLAMENTO (UE) N. 1054/2010 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 391/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)

Dal 1990 l'Unione finanzia le azioni degli Stati membri in materia di controllo ed esecuzione nel settore della pesca, in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti, in particolare, dal regolamento (CE) n. 2371/2002 (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 861/2006 prevede, tra l’altro, una partecipazione finanziaria dell'Unione alle spese in materia di controllo, ispezione e sorveglianza della pesca per il periodo 2007-2013. Il regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione (3) stabilisce le modalità di applicazione delle suddette misure.

(3)

In ossequio al principio della sana gestione finanziaria, occorre fornire agli Stati membri chiare indicazioni sulle norme cui è subordinata la partecipazione finanziaria dell'Unione alle spese sostenute in materia di controllo ed esecuzione nel settore della pesca.

(4)

È opportuno semplificare e chiarire le norme applicabili alla partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi nazionali di controllo.

(5)

Per alcuni grandi investimenti gli Stati membri possono necessitare di termini più ampi di quelli attualmente autorizzati per contrarre i relativi impegni giuridici e di bilancio; al fine di evitare futuri problemi con i rimborsi è opportuno applicare un termine più ampio a partire dal 22 giugno 2010, data in cui la Commissione ha adottato la prima decisione di finanziamento del 2010.

(6)

Se le imbarcazioni e gli aeromobili non sono utilizzati al 100 % per il controllo della pesca, è opportuno che il rimborso sia effettuato in base a una percentuale che ne rispecchi il tasso di utilizzo a questo fine.

(7)

Alla domanda di prefinanziamento dovrebbe essere allegato un contratto tra l’amministrazione competente e il fornitore soltanto se tale esigenza è giustificata dalla natura del progetto.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 391/2007.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 391/2007 è così modificato:

1)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Impegno di spesa

1.   Per gli interventi ammessi a beneficiare di una partecipazione finanziaria in virtù della decisione prevista all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 861/2006, gli Stati membri contraggono impegni giuridici e di bilancio entro 12 mesi dalla fine dell’anno nel corso del quale è stata loro notificata tale decisione.

2.   In deroga al paragrafo 1, per i progetti concernenti l’acquisto o l’ammodernamento di imbarcazioni ed aeromobili gli Stati membri contraggono impegni giuridici e di bilancio entro 24 mesi dalla fine dell'anno nel corso del quale è stata loro notificata la decisione prevista all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 861/2006.

3.   Il paragrafo 2 si applica a partire dal 22 giugno 2010, data in cui la Commissione ha adottato la prima decisione di finanziamento del 2010.»;

2)

all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le spese sostenute per l’acquisto e l’ammodernamento di imbarcazioni ed aeromobili sono ammissibili nella misura in cui rispondono alle condizioni previste dall’allegato III e sono utilizzate per il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca, in base a quanto dichiarato dallo Stato membro interessato, per almeno il 25 % del tempo. Se le imbarcazioni o gli aeromobili sono utilizzati per meno del 100 % del tempo per il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca, il rimborso è effettuato in base a una percentuale che ne rispecchi il tasso di utilizzo a questo fine.»;

3)

all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se la natura del progetto è tale da richiedere un contratto tra l’amministrazione competente e il fornitore, la domanda dello Stato membro è accompagnata da una copia certificata conforme del contratto.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.


19.11.2010   

IT

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L 303/5


REGOLAMENTO (UE) N. 1055/2010 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2010

recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2) fissa i contingenti per il 2010.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2010.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

N.

2/T&Q

Stato membro

Francia

Stock

ANF/8C3411

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

Data

21.1.2010


19.11.2010   

IT

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L 303/7


REGOLAMENTO (UE) N. 1056/2010 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2010

recante divieto di pesca dello spinarolo nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2), fissa i contingenti per il 2010.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

N.

43/T&Q

Stato membro

Francia

Stock

DGS/2AC4-C

Specie

Spinarolo (Squalus acanthias)

Zona

Acque UE delle zone IIa e IV

Data

30.9.2010


19.11.2010   

IT

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L 303/9


REGOLAMENTO (UE) N. 1057/2010 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

54,4

IL

95,1

MA

72,1

MK

63,0

ZZ

71,2

0707 00 05

AL

59,4

EG

150,8

JO

182,1

MK

59,4

TR

125,3

ZZ

115,4

0709 90 70

MA

73,3

TR

144,9

ZZ

109,1

0805 20 10

MA

63,8

ZA

141,4

ZZ

102,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

62,8

IL

76,8

MA

61,9

TN

78,6

TR

62,4

UY

58,6

ZZ

66,9

0805 50 10

AR

39,0

CL

79,2

MA

68,0

TR

66,5

UY

57,1

ZZ

62,0

0806 10 10

BR

259,1

TR

134,3

US

294,1

ZA

79,2

ZZ

191,7

0808 10 80

AR

75,7

AU

237,7

BR

49,6

CL

78,5

CN

82,6

MK

27,2

NZ

96,7

US

96,5

ZA

105,1

ZZ

94,4

0808 20 50

CL

78,3

CN

82,5

US

160,9

ZZ

107,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


19.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/11


REGOLAMENTO (UE) N. 1058/2010 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2010

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

(3)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 18 novembre 2010 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

118,0

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

123,9

0

BR

123,8

0

AR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

202,5

29

BR

254,2

14

AR

326,9

0

CL

0207 14 50

Petti di pollo, congelati

180,5

9

BR

0207 14 60

Cosce di pollo, congelate

103,9

12

BR

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

258,2

12

BR

401,4

0

CL

0408 11 80

Tuorli

315,7

0

AR

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

339,6

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

280,9

2

BR

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata

543,9

0

AR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


DECISIONI

19.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/13


DECISIONE 2010/694/PESC DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 2010

sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 ottobre 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/787/PESC sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea (1), che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d’ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC, del 21 maggio 2002, sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea (2) per un ulteriore periodo di dodici mesi.

(2)

Sulla base di una valutazione dell’applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori dodici mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri di cui all’articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell’articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori dodici mesi.

Articolo 2

Il Consiglio procede ad una valutazione dell’applicazione della posizione comune 2002/400/PESC entro sei mesi dall’adozione della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. REYNDERS


(1)  GU L 281 del 28.10.2009, pag. 6.

(2)  GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33.


19.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2010

recante modifica degli allegati della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) all'Estonia, alla Lettonia e alla Comunità autonoma delle Isole Baleari e recante modifica degli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento all'Estonia della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e brucellosi bovina

[notificata con il numero C(2010) 7856]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/695/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte I, punto 4 e l'allegato A, parte II, punto 7,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2), in particolare l'allegato A, capitolo I, rubrica II,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/68/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell'Unione e stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri o loro regioni possono essere riconosciti ufficialmente indenni da brucellosi.

(2)

La decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (3), elenca negli allegati gli Stati membri e le loro regioni riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) conformemente alla direttiva 91/68/CEE.

(3)

L'Estonia e la Lettonia hanno presentato alla Commissione documenti comprovanti che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per il riconoscimento dei rispettivi territori come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis).

(4)

In base alla valutazione della documentazione presentata dall'Estonia e dalla Lettonia, questi due Stati membri devono essere riconosciuti ufficialmente indenni da tale malattia. L'allegato I della decisione 93/52/CEE deve quindi essere modificato di conseguenza.

(5)

La Spagna ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la Comunità autonoma delle Isole Baleari soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per il riconoscimento di questa regione come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis).

(6)

In base alla valutazione della documentazione presentata dalla Spagna, la Comunità autonoma delle Isole Baleari deve essere riconosciuta ufficialmente indenne da tale malattia. L'allegato II della decisione 93/52/CEE deve quindi essere modificato di conseguenza.

(7)

La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(8)

Gli allegati I e II della decisione della Commissione 2003/467/CE, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (4) elenca gli Stati membri che sono dichiarati ufficialmente esenti, rispettivamente, da tubercolosi e da brucellosi.

(9)

L'Estonia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento del suo intero territorio come ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi.

(10)

In base alla valutazione della documentazione presentata dall'Estonia, questo Stato membro deve essere dichiarato ufficialmente esente da tubercolosi e da brucellosi. Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE devono quindi essere modificati di conseguenza.

(11)

Le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE devono quindi essere modificate di conseguenza.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati della decisione 93/52/CEE sono modificati come indicato nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono modificati come indicato nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(3)  GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14.

(4)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.


ALLEGATO I

Gli allegati della decisione 93/52/CEE sono così modificati:

1)

l'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis)

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

IE

Irlanda

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

HU

Ungheria

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

RO

Romania

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK

Regno Unito»;

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

è inserito il titolo seguente:

b)

la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«In Spagna:

Comunità autonoma delle Isole Baleari;

Comunità autonoma delle Isole Canarie: Province di Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas.»


ALLEGATO II

Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono così modificati:

1)

nell'allegato I, il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

FR

Francia

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia»;

2)

nell'allegato II, il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

Codice ISO code

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica Ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

IE

Irlanda

FR

Francia

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia».