ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.295.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2010/669/UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
12.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 994/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2010
concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il gas naturale (in prosieguo: «gas») è una componente essenziale dell’approvvigionamento energetico dell’Unione europea: rappresenta infatti un quarto della fornitura di energia primaria e serve principalmente alla produzione di energia elettrica, al riscaldamento, come materia prima per l’industria e come carburante nei trasporti. |
(2) |
Negli ultimi dieci anni il consumo di gas ha subito un rapido aumento in Europa. A fronte di una produzione interna in calo, le importazioni sono aumentate ancora più rapidamente, creando così una maggiore dipendenza dalle importazioni e la necessità di affrontare i problemi legati alla sicurezza dell’approvvigionamento del gas. Inoltre, alcuni Stati membri si ritrovano ad essere una «isola del gas» per effetto dell’assenza di connessioni infrastrutturali con il resto dell’Unione. |
(3) |
Stante l’importanza del gas nel mix energetico dell’Unione, il presente regolamento ha lo scopo di dimostrare all’utenza che sono adottate tutte le misure necessarie a garantirne l’approvvigionamento costante, specie in caso di condizioni climatiche difficili e in caso di interruzioni del servizio. Si riconosce che questi obiettivi dovrebbero essere conseguiti con le misure più efficienti in termini di costi per non compromettere la competitività relativa di questo combustibile rispetto ad altri. |
(4) |
La direttiva 2004/67/CE del Consiglio (3) ha istituito per la prima volta un quadro giuridico a livello comunitario volto a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e a dare un contributo al corretto funzionamento del mercato interno del gas nell’eventualità di interruzioni delle forniture. La direttiva ha inoltre istituito il gruppo di coordinamento del gas, che è stato utile per lo scambio delle informazioni e la definizione di azioni comuni a livello di Stati membri, Commissione, settore del gas e consumatori. La rete di corrispondenti per la sicurezza energetica, sostenuta dal Consiglio europeo del dicembre 2006, ha migliorato le proprie capacità di raccolta delle informazioni e ha fornito un preallarme in caso di potenziali minacce alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico. La nuova normativa sul mercato interno dell’energia adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel luglio 2009 rappresenta un passo importante per il completamento del mercato interno dell’energia ed è finalizzata espressamente a potenziare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione. |
(5) |
Tuttavia, nell’ambito delle misure vigenti in materia di sicurezza dell’approvvigionamento del gas adottate a livello dell’Unione, gli Stati membri dispongono ancora di un notevole margine di discrezionalità riguardo alla scelta delle misure. Se la sicurezza dell’approvvigionamento è in pericolo in uno Stato membro c’è il rischio evidente che gli interventi predisposti unilateralmente dallo Stato membro interessato possano ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno del gas e la fornitura di gas all’utenza. L’esperienza recente ha dimostrato come tale rischio sia reale. Per far sì che il mercato interno del gas funzioni adeguatamente anche in caso di una carenza delle forniture, è necessario garantire solidarietà e coordinamento nella risposta alle crisi degli approvvigionamenti, sia in termini di prevenzione che di reazione alle interruzioni concrete delle forniture. |
(6) |
Il gas a basso potere calorifico è distribuito in alcune aree dell’Unione. Date le sue caratteristiche, il gas a basso potere calorifico non può essere utilizzato in apparecchi concepiti per il gas ad alto potere calorifico. Il gas ad alto potere calorifico può comunque essere utilizzato in apparecchi concepiti per gas a basso potere calorifico se convertito in gas a basso potere calorifico, ad esempio mediante l’aggiunta di azoto. Le specifiche del gas a basso potere calorifico dovrebbero essere esaminate a livello nazionale e regionale e dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione del rischio e nei piani d’azione preventivi e d’emergenza a livello nazionale e regionale. |
(7) |
La diversificazione delle fonti e delle rotte del gas per l’approvvigionamento dell’Unione è essenziale per migliorare la sicurezza di approvvigionamento dell’Unione nel suo complesso e dei suoi singoli Stati membri. In futuro la sicurezza dell’approvvigionamento dipenderà dall’evoluzione del mix di combustibili, dallo sviluppo della produzione all’interno dell’Unione e nei paesi terzi che la riforniscono, dagli investimenti negli impianti di stoccaggio e dalla diversificazione delle rotte del gas e delle fonti di approvvigionamento, all’interno e all’esterno dell’Unione, compresi gli impianti per il gas naturale liquefatto (GNL). In tale contesto si dovrebbe dedicare particolare attenzione alle iniziative infrastrutturali prioritarie identificate nella comunicazione della Commissione del 13 novembre 2008, intitolata «Secondo riesame strategico della politica energetica — Piano d’azione dell’UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico», ad esempio il corridoio meridionale del gas (Nabucco e gasdotto ITGI (Interconnector Turkey-Greece-Italy), una fornitura adeguata e diversificata di GNL per l’Europa, un’efficace interconnessione della regione del Baltico,l’ anello per l’energia nel Mediterraneo e adeguate interconnessioni nord-sud nell’Europa centrale e sud-orientale. |
(8) |
Per ridurre gli effetti di possibili crisi provocate dall’interruzione delle forniture di gas, gli Stati membri dovrebbero agevolare la diversificazione delle fonti energetiche nonché delle rotte e delle fonti di approvvigionamento del gas. |
(9) |
Un’interruzione importante della fornitura di gas all’Unione può avere ripercussioni in tutti gli Stati membri, nell’intera Unione e sulle parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dell’energia (4), firmato ad Atene il 25 ottobre 2005, con conseguenti danni economici gravi per tutta l’economia dell’Unione. Analogamente, l’interruzione della fornitura di gas può avere un grave impatto sociale, in particolare sui gruppi di clienti più vulnerabili. |
(10) |
Determinati utenti, fra cui quelli domestici e quelli che forniscono servizi sociali essenziali come assistenza sanitaria e custodia di bambini, attività educative ed altri servizi sociali e di welfare, nonché servizi indispensabili per le funzioni di uno Stato membro, sono particolarmente vulnerabili e possono richiedere protezione. Una definizione ampia di questa utenza protetta non dovrebbe porsi in contrasto con i meccanismi di solidarietà europea. |
(11) |
La relazione sull’attuazione della strategia europea in materia di sicurezza approvato dal Consiglio europeo del dicembre 2008, individua nella crescente dipendenza dalle importazioni di energia un notevole rischio supplementare per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione e sottolinea come la sicurezza energetica sia una delle nuove sfide da affrontare nell’ambito della politica sulla sicurezza. Il mercato interno del gas è cruciale per aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione e per ridurre l’esposizione dei singoli Stati membri agli effetti dannosi delle interruzioni delle forniture. |
(12) |
Per il regolare funzionamento del mercato interno del gas è necessario che le misure adottate per salvaguardare la sicurezza dell’approvvigionamento del gas non provochino indebite distorsioni della concorrenza o compromettano il funzionamento efficace del mercato interno del gas. |
(13) |
Il guasto della principale infrastruttura del gas, il cosiddetto principio N – 1, è una possibilità reale. L’utilizzo del guasto di tale infrastruttura come parametro di riferimento per valutare cosa dovrebbero fare gli Stati membri per compensare le carenze nelle forniture è un punto di partenza valido per un’analisi della sicurezza dell’approvvigionamento di gas in ogni Stato membro. |
(14) |
Al fine di far fronte alle interruzioni dell’approvvigionamento è fondamentale disporre all’interno dei singoli Stati membri e in tutta l’Unione di un’infrastruttura del gas adeguata e diversificata che comprenda in particolare nuove infrastrutture per il gas in grado di connettere gli attuali sistemi isolati che costituiscono le isole del gas con gli Stati membri confinanti. L’esistenza di criteri minimi comuni in materia di sicurezza dell’approvvigionamento del gas dovrebbe garantire parità di condizioni per la sicurezza dell’approvvigionamento, tenendo comunque conto delle peculiarità nazionali o regionali, e creare importanti incentivi per costruire l’infrastruttura necessaria e migliorare il livello di preparazione nell’eventualità di una crisi. Le misure a livello della domanda, ad esempio il passaggio ad altri combustibili, possono svolgere un ruolo prezioso per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento se possono essere applicate rapidamente e se riescono a ridurre sensibilmente la domanda per far fronte ad un’interruzione delle forniture. Occorre promuovere ulteriormente l’utilizzo efficiente dell’energia, soprattutto laddove siano necessarie misure dal lato della domanda, e tenere in debita considerazione l’impatto ambientale delle misure proposte dal lato della domanda e dell’offerta, privilegiando per quanto possibile le misure con il minor impatto sull’ambiente e tenendo conto degli aspetti di sicurezza dell’approvvigionamento. |
(15) |
Occorre incoraggiare notevolmente gli investimenti in nuove infrastrutture del gas, da realizzare solamente dopo un’adeguata valutazione dell’impatto ambientale, in conformità dei pertinenti atti giuridici dell’Unione. Tali nuove infrastrutture dovrebbero rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento del gas, garantendo allo stesso tempo il corretto funzionamento del mercato interno del gas. Gli investimenti in questione dovrebbero in linea di principio essere effettuati dalle imprese ed essere sostenuti da incentivi economici. Occorre tenere debitamente conto della necessità di agevolare l’integrazione del gas proveniente da fonti energetiche rinnovabili nelle infrastrutture di rete del gas. Se l’investimento nell’infrastruttura è di natura transfrontaliera, è necessario coinvolgere, nelle aree delle rispettive competenze, l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (in prosieguo: «l’Agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), e la Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (in prosieguo: «la REGST del gas»), istituita dal regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (6), per tener conto delle implicazioni transfrontaliere. Si rammenta che in conformità del regolamento (CE) n. 713/2009, l’Agenzia può emettere pareri o raccomandazioni su questioni transfrontaliere che rientrino nell’ambito delle sue competenze e attività. L’Agenzia e il REGST del gas, insieme ad altri soggetti partecipanti al mercati, svolgono un ruolo importante ai fini dell’istituzione ed attuazione del piano decennale a livello dell’Unione di sviluppo della rete che comprenderà, tra l’altro, anche prospettive europee di idoneità della fornitura e, con riferimento alle interconnessioni transfrontaliere, dovrebbe basarsi sulle ragionevoli esigenze dei vari utenti di rete. |
(16) |
Le autorità competenti o gli Stati membri dovrebbero assicurare che il mercato del gas sia esaminato, essendo questo uno dei passi necessari lungo il processo che porta all’osservanza delle norme in materia di infrastrutture. |
(17) |
Nell’assolvimento dei compiti precisati nel presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero cooperare strettamente e nei modi opportuni con le altre autorità nazionali competenti, in particolare con le autorità nazionali di regolamentazione, lasciando impregiudicate le rispettive competenze ai sensi della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (7). |
(18) |
Qualora siano necessarie nuove interconnessioni transfrontaliere o si debbano estendere quelle esistenti, gli Stati membri interessati, le autorità competenti e le autorità nazionali di regolamentazione, ove non siano esse stesse le autorità competenti, dovrebbero instaurare sin dalle prime fasi una stretta cooperazione. |
(19) |
Sono disponibili varie fonti di finanziamento dell’Unione destinate agli Stati membri al fine di finanziare gli investimenti necessari a favorire la produzione, le infrastrutture e gli interventi in materia di efficienza energetica a livello regionale e locale, in particolare i prestiti e le garanzie della Banca europea degli investimenti o i finanziamenti nell’ambito dei fondi regionali, strutturali o di coesione. La Banca europea degli investimenti e gli strumenti esterni dell’Unione come lo strumento europeo di vicinato e di partenariato, lo strumento di assistenza di preadesione e lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, possono finanziare anche azioni nei paesi terzi finalizzate a migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico. |
(20) |
Il presente regolamento dovrebbe consentire alle imprese di gas naturale e ai clienti di affidarsi ai meccanismi di mercato per il maggior tempo possibile in caso di interruzione delle forniture. Il presente strumento dovrebbe inoltre fornire i meccanismi di emergenza da applicare quando i mercati da soli non sono più in grado di far fronte adeguatamente ad un’interruzione della fornitura di gas. Anche nell’eventualità di un’emergenza occorre privilegiare gli strumenti di mercato per attenuare gli effetti dell’interruzione dell’approvvigionamento. |
(21) |
Dopo l’entrata in vigore della nuova normativa sul mercato interno dell’energia, adottata nel luglio del 2009, nel settore del gas saranno in vigore nuove disposizioni intese a definire chiaramente i ruoli e le responsabilità degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolamentazione, dei gestori dei sistemi di trasporto e dell’Agenzia e a migliorare la trasparenza del mercato per ottimizzarne il funzionamento, la sicurezza dell’approvvigionamento e la protezione dei consumatori. |
(22) |
Il completamento del mercato interno del gas e una concorrenza effettiva all’interno di tale mercato offrono all’Unione il livello più elevato di sicurezza dell’approvvigionamento per tutti gli Stati membri, a condizione che tale mercato sia in grado di funzionare con la massima efficienza in caso di interruzione dell’approvvigionamento che interessi una parte dell’Unione, a prescindere da quale sia la causa dell’interruzione. A tal fine occorre adottare un approccio comune, organico ed efficace alla sicurezza dell’approvvigionamento, improntato in particolare alla trasparenza, alla solidarietà, nonché a politiche non discriminatorie che siano compatibili con il funzionamento del mercato interno, evitino distorsioni del mercato e non ostacolino le risposte del mercato alle interruzioni delle forniture. |
(23) |
La sicurezza dell’approvvigionamento di gas è una responsabilità condivisa delle imprese di gas naturale, degli Stati membri, segnatamente attraverso le loro autorità competenti, e della Commissione, nell’ambito dei rispettivi settori di attività e competenza. Le autorità nazionali di regolamentazione, ove non siano esse stesse le autorità competenti, dovrebbero pure contribuire laddove opportuno alla sicurezza dell’approvvigionamento di gas nelle rispettive aree di attività e di competenza, in conformità della direttiva 2009/73/CE. Inoltre, anche gli utenti che utilizzano il gas per la produzione di energia elettrica o per scopi industriali possono avere un ruolo importante da assolvere nella sicurezza dell’approvvigionamento di gas attraverso la loro capacità di reagire a una crisi con misure dal lato della domanda, ad esempio, i contratti interrompibili e il passaggio ad altri combustibili, che hanno un’incidenza diretta sull’equilibrio domanda/offerta. |
(24) |
Al fine di mantenere un efficiente funzionamento del mercato del gas interno, in particolare quando avvengono interruzioni dell’approvvigionamento e in situazioni di crisi, è pertanto imprescindibile definire con precisione il ruolo e le responsabilità di tutte le imprese di gas naturale e di tutte le autorità competenti. Tali ruoli e responsabilità dovrebbero essere definiti in modo tale da assicurare che sia rispettato un approccio a tre livelli che coinvolga innanzitutto le imprese interessate e il settore, poi gli Stati membri a livello nazionale o regionale, e infine l’Unione. In caso di crisi di approvvigionamento, ai soggetti del mercato dovrebbero essere offerte opportunità sufficienti per rispondere alla situazione mediante misure basate sul mercato. Ove le risposte dei soggetti del mercato non siano sufficienti, gli Stati membri e le loro autorità competenti dovrebbero adottare misure per eliminare o mitigare gli effetti della crisi di approvvigionamento. Solo nel caso in cui tali provvedimenti siano insufficienti dovrebbero essere adottate misure a livello regionale o dell’Unione per eliminare o mitigare gli effetti della crisi di approvvigionamento. Si dovrebbero ricercare, per quanto possibile, soluzioni a livello regionale. |
(25) |
In uno spirito di solidarietà, l’attuazione del presente regolamento richiederà un’ampia cooperazione regionale, con la partecipazione delle autorità pubbliche e delle imprese del gas naturale, per ottimizzare i benefici del coordinamento delle misure, per mitigare i rischi identificati e per implementare gli interventi economicamente più efficaci per le parti interessate. |
(26) |
Occorre introdurre norme in materia di sicurezza dell’approvvigionamento sufficientemente armonizzate che possano far fronte almeno alla situazione che si è verificata nel gennaio 2009, tenendo conto degli obblighi di servizio pubblico e delle misure a tutela dei consumatori di cui all’articolo 3 della direttiva 2009/73/CE. Le norme relative alla sicurezza dell’approvvigionamento dovrebbero essere permanenti, in modo da garantire la necessaria certezza giuridica, dovrebbero essere chiaramente definite e non dovrebbero imporre oneri eccessivi e sproporzionati né alle imprese di gas naturale, ivi inclusi i nuovi entranti e le piccole imprese, né agli utenti finali. Tali norme dovrebbero anche garantire alle imprese di gas naturale dell’Unione parità di accesso alle utenze nazionali. Le misure necessarie per assicurare il rispetto delle norme di approvvigionamento possono comprendere capacità e volumi aggiuntivi di stoccaggio, linepack, contratti di fornitura, contratti interrompibili e altre misure di analogo effetto, nonché le necessarie misure tecniche che assicurino la sicurezza nell’approvvigionamento di gas. |
(27) |
Ai fini del corretto funzionamento del mercato del gas è necessario che le imprese di gas naturale procedano per tempo agli investimenti necessari nella produzione locale e nelle infrastrutture, ad esempio le interconnessioni, soprattutto quelle che forniscono accesso alla rete del gas dell’Unione, apparecchiature che consentano flussi fisici bidirezionali di gas nei gasdotti, nonché impianti di stoccaggio e rigassificazione del GNL, tenendo conto della possibilità che si verifichino altre interruzioni dell’approvvigionamento come quella avvenuta nel gennaio 2009. In sede di previsione del fabbisogno finanziario per le infrastrutture del gas in relazione agli strumenti dell’Unione, la Commissione dovrebbe dare opportuna priorità ai progetti infrastrutturali a sostegno dell’integrazione del mercato interno del gas e della sicurezza dell’approvvigionamento. |
(28) |
Ai gestori dei sistemi di trasporto non dovrebbe essere preclusa la possibilità di considerare situazioni in cui investimenti che consentano la capacità fisica di trasportare gas in entrambe le direzioni (capacità bidirezionale) nelle interconnessioni transfrontaliere con i paesi terzi potrebbe contribuire a rafforzare la sicurezza delle forniture, specie quando si tratti di paesi terzi che assicurano i flussi di transito fra due Stati membri. |
(29) |
Nei casi in cui il mercato non è in grado di continuare a garantire l’approvvigionamento è importante mantenere la fornitura di gas, soprattutto per le utenze domestiche e per un numero limitato di altri utenti, soprattutto quelli che erogano servizi sociali essenziali, che possono essere definiti dagli Stati membri interessati. È essenziale che le misure da adottare durante una crisi siano definite in anticipo e rispettino i requisiti di sicurezza, anche nei casi in cui i clienti protetti siano connessi alle stesse reti di distribuzione del resto dell’utenza. Queste misure possono prevedere il ricorso a riduzioni proporzionali delle capacità inizialmente riservate, nei casi in cui le capacità di accesso all’infrastruttura siano ridotte per motivi tecnici. |
(30) |
Le autorità competenti dovrebbero di norma attenersi al rispettivo piano di emergenza. In casi eccezionali e debitamente giustificati, esse possono adottare interventi che si discostano dal piano. |
(31) |
È disponibile un ampio ventaglio di strumenti atti a garantire la conformità agli obblighi in materia di sicurezza dell’approvvigionamento. Tali strumenti dovrebbero essere utilizzati in contesti nazionali, regionali e dell’Unione, a seconda dei casi, in modo da far sì che diano risultati coerenti ed economicamente efficaci. |
(32) |
Gli aspetti connessi alla sicurezza dell’approvvigionamento della pianificazione a lungo termine degli investimenti in sufficienti capacità e altre infrastrutture transfrontaliere, che garantiscano che il sistema sia in grado, nel lungo termine, di assicurare la sicurezza dell’approvvigionamento e di rispondere ad un fabbisogno ragionevole, sono tutti disciplinati dalla direttiva 2009/73/CE. Per garantire la conformità alle norme in materia di sicurezza dell’approvvigionamento può essere necessario un periodo di transizione che permetta di realizzare gli investimenti necessari. Il piano decennale a livello dell’Unione di sviluppo della rete stilato dal REGST del gas sotto la supervisione dell’Agenzia è uno strumento fondamentale per individuare gli investimenti necessari a livello dell’Unione, anche per realizzare le condizioni infrastrutturali previste nel presente regolamento. |
(33) |
Il REGST del gas e l’Agenzia, in quanto membri del gruppo di coordinamento del gas, dovrebbero essere coinvolti a pieno titolo, nelle rispettive aree di competenza, nel processo di cooperazione e nelle consultazioni a livello dell’Unione. |
(34) |
Il gruppo di coordinamento del gas è l’organo principale che la Commissione dovrebbe consultare nel quadro della definizione dei piani d’azione preventivi e dei piani di emergenza. Si rammenta che la REGST del gas e l’Agenzia sono membri del gruppo di coordinamento del gas e saranno consultati in quest’ambito. |
(35) |
Al fine di garantire il massimo livello di preparazione in caso di interruzione dell’approvvigionamento, le autorità competenti dovrebbero istituire dei piani di emergenza, previa consultazione delle imprese di gas naturale. Tali piani non dovrebbero essere fra loro incoerenti a livello nazionale, regionale o dell’Unione. Per quanto riguarda il contenuto, dovrebbero seguire le buone prassi contenute nei piani esistenti e definire con chiarezza il ruolo e le responsabilità di tutte le imprese di gas naturale e di tutte le autorità competenti. Ove possibile e necessario è opportuno istituire piani di emergenza comuni a livello regionale. |
(36) |
Per rafforzare la solidarietà tra Stati membri nell’eventualità di un’emergenza a livello dell’Unione, ed in particolare per sostenere gli Stati membri esposti a condizioni geografiche o geologiche meno favorevoli, è opportuno che gli Stati membri prevedano misure volte a mettere in atto la solidarietà. Le imprese di gas naturale dovrebbero predisporre misure, quali accordi commerciali, che possono comprendere un aumento delle esportazioni di gas o un maggiore ricorso alle scorte. È importante incoraggiare la conclusione di accordi tra le imprese di gas naturale. Le azioni del piano di emergenza dovrebbero comprendere all’occorrenza meccanismi che garantiscano un giusto ed equo compenso a favore delle imprese di gas naturale. Le misure di solidarietà possono rivelarsi particolarmente opportune tra gli Stati membri per i quali la Commissione raccomanda di istituire piani di prevenzione o piani di emergenza comuni a livello regionale. |
(37) |
Nel contesto del presente regolamento la Commissione ha un importante ruolo da svolgere in caso di emergenza, sia a livello dell’Unione che regionale. |
(38) |
Ove necessario, la solidarietà europea dovrebbe esplicarsi anche sotto forma di assistenza di protezione civile da parte dell’Unione e degli Stati membri. Tale assistenza dovrebbe essere agevolata e coordinata nell’ambito del meccanismo comunitario di protezione civile istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio (8). |
(39) |
Il presente regolamento non pregiudica i diritti di sovranità degli Stati membri sulle loro proprie fonti energetiche. |
(40) |
La direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (9) istituisce un processo finalizzato a migliorare la sicurezza delle infrastrutture critiche europee designate, comprese alcune infrastrutture del gas, all’interno dell’Unione. La direttiva 2008/114/CE e il presente regolamento contribuiscono a dare vita ad un approccio organico in materia di sicurezza energetica dell’Unione. |
(41) |
I piani di emergenza dovrebbero essere aggiornati periodicamente e pubblicati. Essi dovrebbero inoltre essere sottoposti a una valutazione tra pari e sperimentati. |
(42) |
Il gruppo di coordinamento del gas dovrebbe svolgere mansioni di consulenza per la Commissione onde favorire il coordinamento delle misure in materia di sicurezza dell’approvvigionamento da applicare nell’eventualità di un’emergenza a livello dell’Unione. Il gruppo dovrebbe inoltre verificare l’idoneità e l’opportunità delle misure da adottare a norma del presente regolamento. |
(43) |
Il presente regolamento è finalizzato a far sì che le imprese di gas naturale e le autorità competenti degli Stati membri siano in grado di garantire il più a lungo possibile un funzionamento efficace del mercato interno del gas in caso di interruzione dell’approvvigionamento, prima che le autorità competenti adottino le misure necessarie per affrontare la situazione in cui il mercato non è più in grado di provvedere alle forniture di gas necessarie. Tali misure eccezionali dovrebbero essere pienamente conformi alla normativa dell’Unione e dovrebbero essere notificate alla Commissione. |
(44) |
Poiché le forniture di gas provenienti dai paesi terzi sono essenziali per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas dell’Unione, la Commissione dovrebbe coordinare gli interventi nei confronti dei paesi terzi, collaborando con i paesi terzi fornitori e di transito sulle modalità per affrontare le situazioni di crisi e garantire un flusso stabile di gas verso l’Unione. La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad approntare una task force incaricata di monitorare i flussi di gas verso l’Unione in situazioni di crisi, previa consultazione dei paesi terzi interessati e se la crisi è dovuta a difficoltà in un paese terzo, a svolgere un ruolo di mediazione e facilitazione. |
(45) |
È importante che le condizioni di approvvigionamento dai paesi terzi non provochino distorsioni di concorrenza e siano conformi alle disposizioni del mercato interno. |
(46) |
Qualora informazioni affidabili segnalino una situazione esterna all’Unione che minaccia la sicurezza dell’approvvigionamento di uno o più Stati membri e sia suscettibile di far scattare un meccanismo di preallarme tra l’Unione e i paesi terzi, la Commissione dovrebbe informare senza indugio il gruppo di coordinamento del gas e l’Unione dovrebbe adottare opportuni interventi per cercare di neutralizzare il pericolo. |
(47) |
Nel febbraio del 2009 il Consiglio ha concluso che occorre aumentare la trasparenza e l’affidabilità, pur preservando i dati commercialmente sensibili, tramite significativi scambi di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri sulle relazioni energetiche con i paesi terzi, inclusi gli accordi di approvvigionamento a lungo termine. |
(48) |
Mentre le disposizioni del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare quelle relative alla concorrenza, si applicano ai servizi di interesse economico generale, nella misura in cui l’applicazione di dette disposizioni non ostacola la prestazione di tali servizi, gli Stati membri godono di un’ampia discrezionalità quando si tratta di stabilire, commissionare ed organizzare gli obblighi dei servizi pubblici. |
(49) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas nell’Unione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dai soli Stati membri e possono dunque, a causa della portata e degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello di Unione, quest’ultima può adottare provvedimenti in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(50) |
È opportuno abrogare la direttiva 2004/67/CE, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento detta disposizioni atte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas naturale (in prosieguo: «gas»), permettendo l’adozione di misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in grado di fornire il necessario approvvigionamento di gas, e prevedendo una chiara definizione e attribuzione delle responsabilità fra le imprese di gas naturale, gli Stati membri e l’Unione per quanto riguarda l’azione preventiva e la reazione ad interruzioni concrete dell’approvvigionamento. Il presente regolamento introduce anche meccanismi di trasparenza volti, in uno spirito di solidarietà, a coordinare la pianificazione e le contromisure da attuare in caso di emergenza a livello degli Stati membri, regionale e dell’Unione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni della direttiva 2009/73/CE, del regolamento (CE) n. 713/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009.
Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:
1) |
«clienti protetti», tutti gli utenti domestici collegati ad una rete di distribuzione del gas che possono comprendere, qualora lo Stato membro interessato lo decida, anche:
Al più presto possibile, e comunque entro il 3 dicembre 2011 gli Stati membri notificano alla Commissione se intendono includere la lettera a) e/o b) nella loro definizione di clientela protetta; |
2) |
«autorità competente», l’autorità governativa nazionale o l’autorità nazionale di regolamentazione che ogni Stato membro ha designato quale responsabile per l’attuazione delle misure enunciate nel presente regolamento. La designazione dell’autorità competente non pregiudica la facoltà degli Stati membri di autorizzare tale autorità a demandare specifici compiti previsti nel presente regolamento ad organi diversi. Tali compiti delegati sono svolti sotto la supervisione dell’autorità competente e sono specificate nei piani di cui all’articolo 4. |
Articolo 3
Responsabilità della sicurezza dell’approvvigionamento di gas
1. La sicurezza dell’approvvigionamento di gas è responsabilità comune delle imprese di gas naturale, degli Stati membri, segnatamente attraverso le loro autorità competenti e della Commissione, nell’ambito delle rispettive attività e settori di competenza. Tale responsabilità condivisa richiede un grado elevato di cooperazione tra loro.
2. Al più presto possibile, e comunque entro il 3 dicembre 2011, ciascuno Stato membro designa un’autorità competente che garantisca l’attuazione delle misure di cui al presente regolamento. Laddove opportuno, e in attesa della designazione formale dell’autorità competente, i soggetti nazionali attualmente responsabili per la sicurezza dell’approvvigionamento del gas provvedono all’attuazione delle misure che l’autorità competente è tenuta ad implementare in conformità del presente regolamento. Tali misure comprendono la valutazione del rischio di cui all’articolo 9 e, sulla base di tale valutazione, la definizione di un piano d’azione preventivo e di un piano di emergenza e il controllo regolare della sicurezza degli approvvigionamenti di gas a livello nazionale. Le autorità competenti collaborano tra loro per cercare di prevenire l’interruzione delle forniture e limitare i danni in questi casi. Nulla osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni di attuazione eventualmente necessarie per ottemperare agli obblighi previsti dal presente regolamento.
3. Ciascuno Stato membro notifica senza indugio alla Commissione il nome dell’autorità competente, una volta designata e, eventualmente, le denominazioni dei soggetti nazionali responsabili per la sicurezza dell’approvvigionamento del gas che fungono da autorità competente temporanea conformemente al paragrafo 2. Ogni Stato membro rende pubblica tale designazione.
4. In sede di attuazione delle misure previste nel presente regolamento, l’autorità competente stabilisce i ruoli e le responsabilità dei vari attori interessati onde assicurare che sia rispettato un approccio a tre livelli che coinvolga innanzitutto le imprese interessate e l’industria, poi gli Stati membri a livello nazionale o regionale, e infine l’Unione.
5. La Commissione coordina eventualmente l’operato delle autorità competenti a livello regionale e dell’Unione, così come previsto nel presente regolamento, anche attraverso il gruppo di coordinamento del gas di cui all’articolo 12 o il gruppo di gestione di crisi di cui all’articolo 11, paragrafo 4, in particolare se si verifica un’emergenza a livello dell’Unione o regionale, come definita all’articolo 11, paragrafo 1.
6. Le misure atte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento contenute nei piani d’azione preventivi e nei piani di emergenza sono definite con chiarezza, sono trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili, non distorcono indebitamente la concorrenza e l’efficace funzionamento del mercato interno del gas e non compromettono la sicurezza dell’approvvigionamento di altri Stati membri o dell’Unione nel suo insieme.
Articolo 4
Definizione di un piano d’azione preventive e di un piano di emergenza
1. L’autorità competente di ciascuno Stato membro, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, definisce a livello nazionale, previa consultazione delle imprese di gas naturale, delle organizzazioni opportune che rappresentano gli interessi dei clienti domestici e industriali di gas e delle autorità nazionali di regolamentazione, qualora siano diverse dall’autorità competente:
a) |
un piano d’azione preventivo contenente le misure necessarie ad eliminare o attenuare i rischi individuati, conformemente alla valutazione del rischio effettuata a norma dell’articolo 9; e |
b) |
un piano di emergenza contenente le misure da adottare per eliminare o attenuare l’impatto di un’interruzione dell’approvvigionamento di gas conformemente all’articolo 10. |
2. Prima di adottare un piano d’azione preventivo e un piano di emergenza a livello nazionale, le autorità competenti, entro il 3 giugno 2012, si scambiano i loro progetti di piani d’azione preventivi e di emergenza e si consultano tra loro al livello regionale opportuno e con la Commissione per accertarsi che i progetti di piani e le misure non siano incoerenti con il piano d’azione preventivo e il piano di emergenza di un altro Stato membro e che siano conformi al presente regolamento e ad altre disposizioni del diritto dell’Unione. Tale consultazione ha luogo, in particolare, tra Stati membri confinanti, specialmente tra i sistemi isolati che costituiscono le isole energetiche e gli Stati membri limitrofi, e può comprendere, ad esempio, quegli Stati membri che figurano nell’elenco indicativo dell’allegato IV.
3. Sulla base delle consultazioni di cui al paragrafo 2 e di eventuali raccomandazioni della Commissione, le autorità competenti interessate possono decidere di istituire dei piani comuni d’azione preventivi a livello regionale (in prosieguo: «piani comuni d’azione preventivi») e piani comuni di emergenza a livello regionale (in prosieguo: «piani comuni di emergenza») in aggiunta a quelli istituiti a livello nazionale. In caso di piani comuni, le autorità competenti interessate si adoperano, se del caso, per concludere accordi al fine di attuare la cooperazione regionale. Se necessario, questi accordi sono approvati formalmente dagli Stati membri.
4. Al momento di istituire e di attuare il piano d’azione preventivo e il piano di emergenza a livello nazionale e/o regionale, l’autorità competente tiene debitamente conto della sicurezza di funzionamento del sistema del gas in ogni momento e affronta ed espone in tali piani i vincoli tecnici che incidono sul funzionamento della rete, incluse le ragioni tecniche e di sicurezza che possono determinare una riduzione dei flussi in caso di emergenza.
5. Entro il 3 dicembre 2012 i piani d’azione preventivi e i piani di emergenza, inclusi, se del caso, i piani comuni, sono adottati e resi pubblici. Tali piani sono notificati senza indugio alla Commissione. La Commissione informa il gruppo di coordinamento del gas. Le autorità competenti assicurano il controllo regolare dell’applicazione di tali piani.
6. Entro tre mesi dalla notifica da parte delle autorità competenti dei piani di cui al paragrafo 5:
a) |
la Commissione valuta i suddetti piani conformemente alla lettera b). A tal fine, consulta il gruppo di coordinamento del gas in merito ai suddetti piani e tiene debitamente conto del suo parere. La Commissione riferisce al gruppo di coordinamento del gas in merito alla sua valutazione dei piani; e |
b) |
qualora, sulla base di queste consultazioni, la Commissione:
|
7. Entro quattro mesi dalla notifica della richiesta della Commissione di cui al paragrafo 6, lettera b), punto ii), l’autorità competente interessata modifica il piano d’azione preventivo o di emergenza e notifica alla Commissione il piano modificato o, se non concorda con la richiesta, ne illustra alla Commissione i motivi. In caso di disaccordo la Commissione può, entro due mesi dalla risposta dell’autorità competente, ritirare la propria richiesta o convocare le autorità competenti interessate e, se lo ritiene necessario, il gruppo di coordinamento del gas, al fine di esaminare il problema. La Commissione espone la sua motivazione dettagliata per la richiesta di eventuali modifiche dei piani. L’autorità competente tiene pienamente conto della posizione della Commissione. Qualora la decisione finale dell’autorità competente diverga dalla posizione della Commissione, l’autorità competente espone e rende pubblica, insieme alla suddetta decisione e alla posizione della Commissione, la sua motivazione entro due mesi dalla ricezione della posizione della Commissione. Ove opportuno, l’autorità competente rende pubblico senza indugio il piano modificato.
8. Entro tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione di cui al paragrafo 6, lettera b), punto iii), l’autorità competente interessata modifica il suo piano d’azione preventivo e notifica alla Commissione il piano modificato o, se non concorda con la decisione, ne illustra alla Commissione i motivi. In caso di disaccordo la Commissione può decidere, entro due mesi dalla risposta dell’autorità competente, di modificare o di ritirare la richiesta. Se la Commissione rimane ferma sulla sua richiesta, l’autorità competente interessata modifica il piano entro due mesi dalla notifica della decisione della Commissione, tenendo nel massimo conto le raccomandazioni della Commissione di cui al paragrafo 6, lettera b), punto iii), e lo notifica alla Commissione.
La Commissione informa il gruppo di coordinamento del gas e tiene in debito conto le sue raccomandazioni al momento di elaborare il proprio parere sul piano modificato, parere che è trasmesso entro due mesi dalla notifica dell’autorità competente. L’autorità competente interessata tiene nella massima considerazione il parere della Commissione ed entro due mesi dalla ricezione del suddetto parere adotta e rende pubblico il piano modificato risultante.
9. È mantenuta la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
Articolo 5
Contenuto dei piani d’azione preventivi nazionali e comuni
1. I piani d’azione preventivi nazionali e comuni contengono:
a) |
i risultati della valutazione del rischio di cui all’articolo 9; |
b) |
le misure, i volumi, le capacità e le tempistiche necessari per il rispetto delle norme in materia di infrastrutture e approvvigionamento di cui agli articoli 6 e 8, incluso, ove opportuno, il limite fino al quale le misure a livello di domanda possono compensare adeguatamente, in maniera tempestiva, un’interruzione dell’approvvigionamento di cui all’articolo 6, paragrafo 2, l’identificazione della principale infrastruttura del gas d’interesse comune in caso di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, e di ogni altra norma relativa all’aumento di fornitura ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2; |
c) |
gli obblighi delle imprese di gas naturale e di altri organismi del caso, anche per il funzionamento sicuro del sistema del gas; |
d) |
le altre misure di prevenzione, quali quelle relative alla necessità di rafforzare le interconnessioni tra Stati membri confinanti e la possibilità, se opportuno, di diversificare le rotte del gas e le fonti di approvvigionamento per affrontare i rischi individuati, al fine di mantenere nella maggiore misura possibile l’approvvigionamento di gas di tutti i clienti; |
e) |
i meccanismi da utilizzare, ove opportuno, per la cooperazione con altri Stati membri ai fini della formulazione e dell’attuazione dei piani comuni d’azione preventivi e dei piani comuni di emergenza, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3; |
f) |
le informazioni riguardanti le interconnessioni esistenti e future, incluse quelle che forniscono l’accesso alla rete del gas dell’Unione, i flussi transfrontalieri, l’accesso transfrontaliero alle strutture di stoccaggio e la capacità fisica di trasporto del gas in entrambe le direzioni («capacità bidirezionale»), in particolare in caso di emergenza; |
g) |
le informazioni riguardanti tutti gli obblighi di servizio pubblico che si riferiscono alla sicurezza di approvvigionamento del gas. |
2. I piani d’azione preventivi nazionali e comuni, ed in particolare le azioni volte ad ottemperare alle norme in materia di infrastrutture di cui all’articolo 6, tengono conto del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione che il REGST del gas deve elaborare in conformità dell’articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2009.
3. I piani d’azione preventivi nazionali e comuni si basano principalmente su misure di mercato e tengono conto delle conseguenze economiche, dell’efficienza e dell’efficacia delle misure, delle ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell’energia e dell’impatto ambientale e sui consumatori, e non impongono un onere eccessivo alle imprese di gas naturale né incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno del gas.
4. I piani d’azione preventivi nazionali e comuni sono aggiornati ogni due anni, a meno che le circostanze giustifichino una più elevata frequenza, e tengono conto della valutazione del rischio aggiornata. La consultazione tra le autorità competenti disposta dall’articolo 4, paragrafo 2, è effettuata prima dell’adozione del piano aggiornato.
Articolo 6
Norme in materia di infrastrutture
1. Gli Stati membri o, se così prevede uno Stato membro, l’autorità competente provvedono ad adottare le misure necessarie affinché entro e non oltre il 3 dicembre 2014, nel caso di un guasto della principale infrastruttura del gas, la capacità delle infrastrutture rimanenti, determinata secondo la formula N – 1 di cui al punto 2 dell’allegato I, sia in grado, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, di soddisfare la domanda totale di gas dell’area calcolata durante una giornata di domanda di gas particolarmente elevata che si osservano con una probabilità statistica di una volta ogni vent’anni. Questo non pregiudica, ove appropriato e necessario, la responsabilità dei gestori del sistema di effettuare gli investimenti corrispondenti né gli obblighi dei gestori del sistema di trasporto previsti dalla direttiva 2009/73/CE e dal regolamento (CE) n. 715/2009.
2. L’obbligo di assicurare che le infrastrutture rimanenti abbiano la capacità di soddisfare la domanda totale di gas di cui al paragrafo 1 si considera rispettato anche quando l’autorità competente dimostra, nell’ambito del piano d’azione preventivo, che un’interruzione dell’approvvigionamento può essere compensata adeguatamente e tempestivamente con il ricorso ad opportune misure basate sul mercato a livello di domanda. A tale scopo, si applica la formula di cui al punto 4 dell’allegato I.
3. Ove opportuno, in base alla valutazione del rischio di cui all’articolo 9, le autorità competenti interessate possono decidere che l’obbligo previsto al paragrafo 1 del presente articolo debba essere rispettato a livello regionale anziché nazionale. In tal caso, sono istituiti dei piani comuni d’azione preventivi conformemente all’articolo 4, paragrafo 3. Si applica il punto 5 dell’allegato I.
4. Ciascuna autorità competente, previa consultazione delle imprese di gas naturale interessate, riferisce quanto prima alla Commissione in merito all’eventuale mancanza di conformità agli obblighi di cui al paragrafo 1, e informa la Commissione delle ragioni di tale mancanza di conformità.
5. I gestori dei sistemi di trasporto realizzano una capacità bidirezionale permanente su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra gli Stati membri, quanto prima e comunque non oltre il 3 dicembre 2013, salvo:
a) |
nei casi di connessioni a impianti di produzione, a impianti GNL e a reti di distribuzione; o |
b) |
qualora sia stata concessa un’esenzione in conformità dell’articolo 7. |
Entro il 3 dicembre 2013 i gestori del sistema di trasporto adeguano il funzionamento dei sistemi di trasporto parzialmente o nel loro complesso in modo da consentire flussi fisici di gas in entrambe le direzioni sulle interconnessioni transfrontaliere.
6. Qualora una capacità bidirezionale esista già o sia in costruzione per una specifica interconnessione transfrontaliera, l’obbligo di cui al primo comma del paragrafo 5, si considera rispettato per tale interconnessione, a meno che non sia richiesto un rafforzamento della capacità da parte di uno o più Stati membri per ragioni di sicurezza dell’approvvigionamento. Qualora sia formulata una tale richiesta di rafforzamento, si applica la procedura di cui all’articolo 7.
7. Gli Stati membri o, se così prevede uno Stato membro, l’autorità competente assicurano che, in una prima fase, il mercato sia sempre testato in maniera trasparente, dettagliata e non discriminatoria per valutare se l’investimento nelle infrastrutture necessario per soddisfare gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 5 risponda a un’esigenza del mercato.
8. Quando fissano o approvano le tariffe o le metodologie, in maniera trasparente e dettagliata, conformemente all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE e dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei costi effettivamente sostenuti per il rispetto dell’obbligo di cui al paragrafo 1 e dei costi connessi alla realizzazione della capacità bidirezionale permanente in modo da concedere opportuni incentivi. Nella misura in cui un investimento per la realizzazione della capacità bidirezionale non risponde a un’esigenza del mercato e qualora il suddetto investimento implichi dei costi in più Stati membri o in uno Stato membro nell’interesse di uno o più altri Stati membri, prima di adottare un’eventuale decisione di investimento le autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri interessati decidono congiuntamente sulla ripartizione dei costi. La ripartizione dei costi tiene conto, in particolare, della proporzione nella quale gli investimenti nelle infrastrutture contribuiscono ad aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento degli Stati membri interessati. Si applica l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009.
9. L’autorità competente garantisce che le eventuali infrastrutture di trasporto nuove contribuiscano alla sicurezza dell’approvvigionamento grazie allo sviluppo di una rete ben collegata, anche, ove opportuno, per mezzo di un numero sufficiente di punti transfrontalieri di entrata e di uscita in funzione della domanda del mercato e dei rischi individuati. L’autorità competente determina, ove opportuno, nella valutazione del rischio se esistano strozzature interne e se le capacità di entrata e le infrastrutture nazionali, in particolare le reti di trasporto, siano in grado di adattare i flussi nazionali di gas agli scenari di guasto della principale infrastruttura del gas individuati nella valutazione del rischio.
10. Il Lussemburgo, la Slovenia e la Svezia non sono, in via derogatoria, vincolati ma si adoperano per rispettare l’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, assicurando al contempo l’approvvigionamento di gas dei clienti protetti conformemente all’articolo 8. Tale deroga si applica nella misura in cui:
a) |
per quanto concerne il Lussemburgo, vi siano almeno due interconnessioni con altri Stati membri, almeno due diverse fonti di approvvigionamento e nessun impianto di stoccaggio o GNL sul proprio territorio; |
b) |
per quanto concerne la Slovenia, vi siano almeno due interconnessioni con altri Stati membri, almeno due diverse fonti di approvvigionamento e nessun impianto di stoccaggio o GNL sul proprio territorio; |
c) |
per quanto concerne la Svezia, non vi sia alcun transito di gas verso altri Stati membri sul suo territorio, il suo consumo interno lordo annuale di gas è inferiore a 2 Mtep e corrisponde a meno del 5 % del consumo totale di energia primaria proveniente da gas. |
Tali tre Stati membri garantiscono, in maniera trasparente, dettagliata e non discriminatoria, una regolare verifica del mercato per quanto riguarda gli investimenti nelle infrastrutture e rendono pubblici i risultati di tali verifiche.
Gli Stati membri di cui al primo comma informano la Commissione di qualsiasi cambiamento delle condizioni di cui al medesimo comma. La deroga stabilita nel primo comma cessa di applicarsi qualora almeno una di tali condizioni cessi di essere soddisfatta.
Entro il 3 dicembre 2018, ciascuno degli Stati membri di cui al primo comma trasmettono una relazione alla Commissione, in cui descrivono la situazione per quanto riguarda le rispettive condizioni di cui a tale comma e le prospettive di adeguamento all’obbligo di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell’impatto economico della conformità alle norme in materia di infrastrutture, dei risultati delle verifiche di mercato nonché dell’evoluzione del mercato del gas e dei progetti di infrastrutture del gas nella regione. Sulla base della relazione e qualora le rispettive condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo siano ancora soddisfatte, la Commissione può decidere che la deroga di cui al primo comma possa continuare ad applicarsi per ulteriori quattro anni. In caso di decisione positiva, la procedura di cui al primo comma si ripete dopo quattro anni.
Articolo 7
Procedura per la realizzazione della capacità bidirezionale o per la richiesta di un’esenzione
1. Per ciascuna interconnessione transfrontaliera tra Stati membri, eccetto per quelle esentate a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), ed eccetto i casi in cui la capacità bidirezionale esiste già o è in costruzione e non è stato richiesto un rafforzamento da parte di uno o più Stati membri per ragioni di sicurezza dell’approvvigionamento, i gestori del sistema di trasporto, non oltre il 3 marzo 2012, comunicano ai rispettivi Stati membri o, se così prevedono gli Stati membri, alle rispettive autorità competenti o alle rispettive autorità di regolamentazione (nel presente articolo collegialmente: le «autorità interessate»), dopo consultazione con tutti gli altri gestori del sistema di trasporto interessati:
a) |
una proposta di capacità bidirezionale relativa alla direzione invertita (nel prosieguo: «capacità di flusso invertito»); o |
b) |
una richiesta di esenzione dall’obbligo di permettere una capacità bidirezionale. |
2. La proposta di capacità di flusso invertito o la richiesta di esenzione di cui al paragrafo 1 si basano su una valutazione della domanda del mercato, sulle proiezioni della domanda e dell’offerta, sulla fattibilità tecnica, sui costi della capacità di flusso invertito, incluso il conseguente rafforzamento del sistema di trasporto, e sui benefici per la sicurezza dell’approvvigionamento, tenendo conto altresì, ove opportuno, dell’eventuale contributo della capacità di flusso invertito, insieme ad altre possibili misure, alla soddisfazione delle norme in materia di infrastrutture di cui all’articolo 6 nel caso degli Stati membri che beneficiano della capacità di flusso invertito.
3. L’autorità interessata che riceve la proposta o la richiesta di esenzione notifica senza indugio alle autorità interessate degli altri Stati membri i quali, in base alla valutazione del rischio, potrebbero beneficiare delle capacità di flusso invertito, e alla Commissione, la proposta o la richiesta di esenzione. Detta autorità interessata concede a tali autorità interessate e alla Commissione la possibilità di emettere un parere entro quattro mesi dalla ricezione della suddetta notifica.
4. Entro due mesi dal termine di cui al paragrafo 3, l’autorità interessata, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2 e della valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 9, tenendo nella massima considerazione i pareri ricevuti conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e tenendo conto di aspetti che non sono strettamente economici, quali la sicurezza di approvvigionamento del gas e il contributo al mercato interno del gas:
a) |
accorda un’esenzione se la capacità di flusso invertito non aumenta in misura significativa la sicurezza dell’approvvigionamento di uno Stato membro o di una regione o se i costi di investimento superano di gran lunga i potenziali benefici per la sicurezza dell’approvvigionamento; o |
b) |
accetta la proposta di capacità di flusso invertito; o |
c) |
chiede al gestore del sistema di trasporto di modificare la sua proposta. |
L’autorità interessata notifica la sua decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni pertinenti che spiegano le motivazioni della decisione, compresi i pareri ricevuti conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. Le autorità interessate si adoperano per garantire che le decisioni interdipendenti che riguardano la stessa interconnessione o gasdotti interconnessi non si contraddicano tra loro.
5. Entro due mesi dalla ricezione della suddetta notifica, e qualora vi fossero discrepanze tra la decisione dell’autorità interessata e i pareri di altre autorità interessate coinvolte, la Commissione può chiedere che l’autorità interessata modifichi la sua decisione. Tale termine può essere prorogato di un mese nel caso in cui la Commissione richieda informazioni supplementari. Qualsiasi proposta della Commissione che richieda una modifica della decisione dell’autorità interessata è formulata sulla base degli elementi e dei criteri esposti al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera a), tenendo conto delle motivazioni della decisione dell’autorità interessata. L’autorità interessata si conforma alla richiesta modificando la sua decisione entro quattro settimane. Nel caso in cui la Commissione non reagisca entro tale periodo di due mesi, si ritiene che non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell’autorità interessata.
6. Qualora una capacità di flusso invertito sia necessaria in base ai risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 8, la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo è ripetuta su richiesta di un gestore del sistema di trasporto, di un’autorità interessata o della Commissione.
7. La Commissione e l’autorità interessata garantiscono in ogni momento la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.
Articolo 8
Norma in materia di approvvigionamento
1. L’autorità competente richiede alle imprese di gas naturale che la stessa identifica di provvedere affinché ai clienti protetti dello Stato membro sia garantito l’approvvigionamento di gas nei casi seguenti:
a) |
temperature estreme per un periodo di picco di sette giorni che si osservano con una con una probabilità statistica di una volta ogni vent’anni; |
b) |
qualsiasi periodo di almeno trenta giorni di domanda di gas eccezionalmente elevata che si osservano con una con una probabilità statistica di una volta ogni vent’anni; e |
c) |
un periodo di almeno trenta giorni in caso di guasto della principale infrastruttura del gas in condizioni invernali medie. |
Ai fini del presente paragrafo, l’autorità competente individua le imprese di gas naturale di cui al primo paragrafo entro e non oltre il 3 giugno 2012.
2. Qualsiasi norma relativa all’aumento di fornitura di una durata superiore al periodo minimo di trenta giorni per i periodi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), o qualsiasi obbligo supplementare imposto per ragioni di sicurezza di approvvigionamento del gas, si basa sulla valutazione del rischio di cui all’articolo 9, trova riscontro nel piano d’azione preventivo e:
a) |
è conforme alle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 6; |
b) |
non distorce indebitamente la concorrenza né ostacola il funzionamento del mercato interno del gas; |
c) |
non influisce negativamente sulla capacità di qualsiasi altro Stato membro di garantire l’approvvigionamento dei suoi clienti protetti in conformità del presente articolo in caso di emergenza a livello nazionale, dell’Unione o regionale; e |
d) |
è conforme ai criteri specificati all’articolo 11, paragrafo 5, in caso di emergenza a livello dell’Unione o regionale. |
In uno spirito di solidarietà, l’autorità competente stabilisce, nel piano d’azione preventivo e nel piano di emergenza, come ridurre temporaneamente una norma relativa all’aumento dell’approvvigionamento o un obbligo supplementare imposto alle imprese di gas nel caso di un’emergenza a livello dell’Unione o regionale.
3. Trascorsi i termini definiti dall’autorità competente in conformità dei paragrafi 1 e 2, o qualora le condizioni siano più gravi di quelle definite al paragrafo 1, l’autorità competente e le imprese di gas naturale si adoperano per mantenere, per quanto possibile, la fornitura di gas, in particolare ai clienti protetti.
4. Gli obblighi imposti alle imprese di gas naturale ai fini della conformità alle norme in materia di approvvigionamento di cui al presente articolo non sono discriminatori e non impongono un onere eccessivo a tali imprese.
5. Le imprese di gas naturale sono autorizzate, ove opportuno, a soddisfare i presenti obblighi a livello regionale o dell’Unione. L’autorità competente non richiede che le norme di cui al presente articolo siano rispettate sulla base delle infrastrutture ubicate esclusivamente sul suo territorio.
6. L’autorità competente garantisce che le condizioni per le forniture ai clienti protetti siano fissate fatto salvo il corretto funzionamento del mercato interno del gas e ad un prezzo corrispondente al valore di mercato delle forniture.
Articolo 9
Valutazione del rischio
1. Entro il 3 dicembre 2011 ciascuna autorità competente valuta in maniera esauriente, sulla base dei seguenti elementi comuni, i rischi che incidono sulla sicurezza di approvvigionamento del gas nel rispettivo Stato membro e a tal fine:
a) |
utilizza le norme di cui agli articoli 6 e 8, indicando il calcolo della formula N – 1, i postulati utilizzati, anche per il calcolo della formula N – 1 a livello regionale, e i dati necessari per tale calcolo; |
b) |
tiene conto di tutte le situazioni nazionali e regionali, in particolare delle dimensioni del mercato, della configurazione della rete, dei flussi effettivi, compresi i flussi in uscita dallo Stato membro interessato, della possibilità di flussi fisici di gas in entrambe le direzioni, inclusa l’eventuale necessità di un conseguente rafforzamento del sistema di trasporto, della presenza di capacità di produzione e di stoccaggio e del ruolo del gas nel mix energetico, in particolare per quanto riguarda il teleriscaldamento, la produzione di elettricità e il funzionamento delle industrie, nonché di considerazioni sulla sicurezza e la qualità del gas; |
c) |
prevede vari scenari di domanda del gas eccezionalmente elevata e interruzione dell’approvvigionamento, come il guasto delle principali infrastrutture di trasporto, di stoccaggio o dei terminali GNL e le interruzioni dell’approvvigionamento del gas fornito da paesi terzi, tenendo conto dei precedenti, della probabilità, della stagione, della frequenza e della durata di tali eventi nonché, ove opportuno, dei rischi geopolitici, e valutando le probabili conseguenze di questi scenari; |
d) |
individua le interazioni e la correlazione dei rischi con altri Stati membri, anche tra l’altro per quanto riguarda le interconnessioni, gli approvvigionamenti transfrontalieri, l’accesso transfrontaliero agli impianti di stoccaggio e la capacità bidirezionale; |
e) |
tiene conto della capacità massima di interconnessione di ciascun punto di entrata e di uscita frontaliero. |
2. In caso di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, le autorità competenti interessate effettuano anche una valutazione comune del rischio a livello regionale.
3. Le imprese di gas naturale, i clienti industriali del gas, le organizzazioni opportune che rappresentano gli interessi dei clienti domestici e industriali, nonché gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione, qualora siano diverse dall’autorità competente, collaborano con l’autorità competente e le forniscono, su richiesta, tutte le informazioni necessarie alla valutazione del rischio.
4. La valutazione del rischio è aggiornata per la prima volta non oltre diciotto mesi dall’adozione dei piani d’azione preventivi e di emergenza di cui all’articolo 4 e, successivamente, ogni due anni entro il 30 settembre dell’anno di riferimento, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti. La valutazione del rischio tiene conto dei progressi compiuti negli investimenti necessari per conformarsi alle norme in materia di infrastrutture definite all’articolo 6 e alle difficoltà specifiche di ciascun paese nell’attuazione di nuove soluzioni alternative.
5. La valutazione del rischio, comprese le versioni aggiornate, è messa tempestivamente a disposizione della Commissione.
Articolo 10
Piani di emergenza e livelli di crisi
1. I piani di emergenza nazionali e comuni:
a) |
si fondano sui livelli di crisi stabiliti al paragrafo 3; |
b) |
definiscono i ruoli e le responsabilità delle imprese di gas e dei clienti industriali del gas, ivi compresi i produttori di energia elettrica pertinenti, tenendo conto della varia misura in cui sono interessati in caso di interruzioni delle forniture di gas, nonché la loro interazione con le autorità competenti e, se del caso, con le autorità di regolamentazione nazionali a ciascuno dei livelli di crisi definiti al paragrafo 3; |
c) |
definiscono i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti e degli altri organismi cui sono state delegate le competenze di cui all’articolo 2, paragrafo 2, a ciascuno dei livelli di crisi definiti al paragrafo 3 del presente articolo; |
d) |
garantiscono che le imprese di gas naturale e i clienti industriali del gas abbiano sufficienti opportunità per rispondere a ciascun livello di crisi; |
e) |
definiscono, se del caso, le misure e le azioni da intraprendere per limitare il potenziale impatto dell’interruzione della fornitura di gas sul teleriscaldamento e sulla fornitura di elettricità prodotta dal gas e sul teleriscaldamento; |
f) |
istituiscono le procedure e le misure precise da seguire per ciascun livello di crisi, compresi i corrispondenti sistemi sui flussi d’informazione; |
g) |
designano un responsabile o un’équipe incaricati di gestire la crisi e ne definiscono il ruolo; |
h) |
individuano il contributo dato dalle misure basate sul mercato, in particolare quelle che figurano nell’allegato II e finalizzate a far fronte alla situazione nel livello di allerta e ad attenuare la situazione nel livello di emergenza; |
i) |
individuano il contributo dato dalle misure diverse da quelle di mercato previste o da mettere in atto per il livello di emergenza, in particolare quelle elencate nell’allegato III, e valutano fino a che punto è necessario ricorrere a tali misure non di mercato per affrontare la crisi, ne esaminano gli effetti e definiscono le procedure per metterle in atto, tenendo conto del fatto che si ricorre alle misure diverse da quelle di mercato solamente quando i meccanismi basati sul mercato non possono più garantire da soli le forniture, in particolar modo verso i clienti protetti; |
j) |
descrivono i meccanismi utilizzati per cooperare con altri Stati membri per ciascun livello di crisi; |
k) |
illustrano in maniera circostanziata gli obblighi di relazione delle imprese di gas naturale nel livello di allerta e di emergenza; |
l) |
stabiliscono una serie di azioni predefinite che permettano di rendere disponibile il gas in caso di emergenza, compresi gli accordi commerciali tra le parti interessate dalle azioni e, se del caso, i meccanismi di compensazione per le imprese di gas naturale, tenendo debitamente conto della riservatezza delle informazioni sensibili; tali azioni possono comportare accordi transfrontalieri tra Stati membri e/o imprese di gas naturale. |
2. I piani di emergenza nazionali e comuni sono aggiornati ogni due anni, a meno che le circostanze giustifichino un aggiornamento più frequente, e tengono conto della valutazione del rischio aggiornata. La consultazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, prevista tra le autorità competenti avviene prima dell’adozione dei piani aggiornati.
3. I tre livelli principali di crisi sono i seguenti:
a) |
livello di preallarme (preallarme): quando esistono informazioni concrete, serie e affidabili secondo le quali può verificarsi un evento che potrebbe deteriorare significativamente la situazione dell’approvvigionamento e che potrebbe far scattare l’allarme o il livello di emergenza; il livello di preallarme può essere attivato da un meccanismo di preallarme; |
b) |
livello di allarme (allarme): quando si verifica un’interruzione dell’approvvigionamento o c’è una domanda di gas eccezionalmente elevata, che deteriora significativamente la situazione dell’approvvigionamento, ma il mercato è ancora in grado di far fronte a tale interruzione o domanda senza dover ricorrere a misure diverse da quelle di mercato; |
c) |
livello di emergenza (emergenza): quando c’è una domanda di gas eccezionalmente elevata o si verifica un’interruzione significativa dell’approvvigionamento o un’altra alterazione significativa della situazione dell’approvvigionamento e nel caso in cui tutte le misure di mercato siano state attuate ma la fornitura di gas è insufficiente a soddisfare la domanda rimanente di gas cosicché devono essere introdotte misure diverse da quelle di mercato aggiuntive in particolare allo scopo di garantire l’approvvigionamento di gas ai clienti protetti ai sensi dell’articolo 8. |
4. I piani di emergenza nazionali e comuni garantiscono il mantenimento dell’accesso transfrontaliero alle infrastrutture in conformità del regolamento (CE) n. 715/2009 nella misura in cui ciò sia possibile tecnicamente e dal punto di vista della sicurezza in caso di emergenza. I piani sono conformi a quanto disposto dall’articolo 3, paragrafo 6, del presente regolamento, e non introducono misure che restringano indebitamente il flusso di gas transfrontaliero
5. Quando l’autorità competente dichiara uno dei livelli di crisi di cui al paragrafo 3, ne informa immediatamente la Commissione e le trasmette tutte le informazioni necessarie, in particolare le informazioni sulle azioni che intende intraprendere. Nell’eventualità di un’emergenza che possa comportare una richiesta di assistenza da parte dell’Unione e dei suoi Stati membri, l’autorità competente dello Stato membro interessato informa senza indugio il Centro di informazione e di monitoraggio della protezione civile della Commissione.
6. Quando l’autorità competente dichiara un’emergenza, segue le azioni predefinite indicate nel piano di emergenza e ne informa immediatamente la Commissione, in particolare se si tratta delle azioni che intende adottare in conformità del paragrafo 1. In casi eccezionali debitamente giustificati, l’autorità competente può adottare misure che si discostano dal piano di emergenza. L’autorità competente informa immediatamente la Commissione di tali misure e le motiva.
7. Gli Stati membri e, in particolare, le autorità competenti assicurano che:
a) |
non siano introdotte misure che limitino indebitamente il flusso di gas nel mercato interno in qualsiasi momento; |
b) |
non siano introdotte misure che potrebbero mettere seriamente in pericolo la situazione dell’approvvigionamento di gas in un altro Stato membro; e |
c) |
sia mantenuto l’accesso transfrontaliero alle infrastrutture conformemente al regolamento (CE) n. 715/2009 nella misura in cui ciò sia possibile tecnicamente e dal punto di vista della sicurezza, conformemente con il piano di emergenza. |
8. La Commissione verifica, quanto prima, e comunque entro cinque giorni dalla ricezione dell’informazione da parte dell’autorità competente di cui al paragrafo 5, se la dichiarazione di emergenza è giustificata in conformità del paragrafo 3, lettera c), e se le misure adottate si attengono il più possibile alle azioni elencate nel piano di emergenza e non impongono un onere eccessivo alle imprese di gas e sono conformi al paragrafo 7. La Commissione può, su richiesta di un’autorità competente, di imprese di gas naturale o su propria iniziativa, chiedere all’autorità competente di modificare le misure ove contravvengano alle condizioni di cui al paragrafo 7 e alla prima frase del presente paragrafo. La Commissione può anche richiedere all’autorità competente di revocare la dichiarazione di emergenza qualora ritenga che tale dichiarazione non sia giustificata o non lo sia più, a norma del paragrafo 3, lettera c).
Entro tre giorni dalla notifica della richiesta della Commissione l’autorità competente modifica le misure e le notifica alla Commissione oppure, se non concorda con la richiesta, ne illustra i motivi alla Commissione. In tal caso, la Commissione può, entro tre giorni, modificare o ritirare la propria richiesta o, al fine di esaminare il problema, convocare l’autorità competente o, se del caso, le autorità competenti interessate e, se lo ritiene necessario, il gruppo di coordinamento del gas. La Commissione espone la sua motivazione dettagliata per la richiesta di eventuali modifiche all’azione. L’autorità competente tiene pienamente conto della posizione della Commissione. Qualora la decisione finale dell’autorità competente diverga dalla posizione della Commissione, l’autorità competente motiva tale decisione.
Articolo 11
Risposte in caso di emergenza a livello dell’Unione e regionale
1. Su richiesta di un’autorità competente che abbia dichiarato un’emergenza e a seguito della verifica effettuata a norma dell’articolo 10, paragrafo 8, la Commissione può dichiarare un’emergenza a livello dell’Unione o un’emergenza regionale per una regione geografica particolarmente colpita. Su richiesta di almeno due autorità competenti che abbiano dichiarato un’emergenza e in seguito alla verifica ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 8, e quando i motivi di queste emergenze sono collegati, la Commissione dichiara, a seconda del caso, un’emergenza a livello dell’Unione o regionale. In ogni caso, la Commissione, avvalendosi dei mezzi di comunicazione più adatti alla situazione, provvede a raccogliere i pareri e a tenere in debito conto tutte le informazioni pertinenti fornite dalle altre autorità competenti. Quando valuta che il motivo di fondo dell’emergenza a livello dell’Unione o regionale non giustifica più l’esistenza di uno stato di emergenza, la Commissione dichiara la conclusione della medesima. In ogni caso la Commissione comunica i propri motivi e informa il Consiglio della propria decisione.
2. Non appena dichiarata l’emergenza a livello dell’Unione o regionale la Commissione convoca il gruppo di coordinamento del gas. Durante l’emergenza a livello dell’Unione o regionale, su richiesta di almeno tre Stati membri, la Commissione può limitare la partecipazione al gruppo di coordinamento del gas per una parte o la totalità di una riunione, ai rappresentanti degli Stati membri e alle autorità competenti.
3. Nel corso di un’emergenza a livello dell’Unione o regionale di cui al paragrafo 1, la Commissione coordina gli interventi delle autorità competenti, tenendo pienamente conto delle informazioni pertinenti e dei risultati della consulenza del gruppo di coordinamento del gas. In particolare, la Commissione:
a) |
garantisce lo scambio di informazioni; |
b) |
garantisce la coerenza e l’efficacia dell’azione a livello degli Stati membri e a livello regionale rispetto al livello dell’Unione; |
c) |
e coordina gli interventi rispetto ai paesi terzi. |
4. La Commissione può convocare un gruppo di gestione della crisi composto dai gestori della crisi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera g), provenienti dagli Stati membri interessati dall’emergenza. La Commissione, in accordo con coloro che sono incaricati di gestire la crisi, può invitare altre parti interessate a partecipare. La Commissione assicura che il gruppo di coordinamento del gas sia regolarmente informato in merito all’operato del gruppo di gestione della crisi.
5. Gli Stati membri e in particolare le autorità competenti assicurano che:
a) |
non siano introdotte misure che limitino indebitamente il flusso di gas nel mercato interno, in qualsiasi momento, in particolare il flusso di gas verso i mercati interessati; |
b) |
non siano introdotte misure che potrebbero mettere seriamente in pericolo la situazione dell’approvvigionamento di gas in un altro Stato membro; e |
c) |
sia mantenuto l’accesso transfrontaliero alle infrastrutture in conformità del regolamento (CE) n. 715/2009, nella misura in cui ciò sia possibile tecnicamente e dal punto di vista della sicurezza, conformemente con il piano di emergenza. |
6. Qualora, su richiesta di un’autorità competente o di un’impresa di gas naturale o di propria iniziativa, la Commissione ritenga che, in un’emergenza a livello dell’Unione o regionale, un provvedimento adottato da uno Stato membro o da un’autorità competente o il comportamento di un’impresa di gas naturale contravvengano al paragrafo 5, la Commissione invita lo Stato membro o l’autorità competente a modificare la propria misura o ad intervenire al fine di garantire il rispetto del paragrafo 5, illustrandone i motivi. Si tiene debitamente conto della necessità di far funzionare il sistema del gas in modo sicuro in ogni momento.
Entro tre giorni dalla notifica della richiesta della Commissione lo Stato membro o l’autorità competente modifica la propria azione e la notifica alla Commissione oppure, se non concorda con la richiesta, ne illustra i motivi. In tal caso, la Commissione può, entro tre giorni, modificare o ritirare la propria richiesta o convocare lo Stato membro o l’autorità competente e, se lo ritiene necessario, il gruppo di coordinamento del gas, al fine di esaminare il problema. La Commissione espone la sua motivazione dettagliata per la richiesta di eventuali modifiche dell’azione. Lo Stato membro o l’autorità competente tiene pienamente conto del parere della Commissione. Qualora la decisione definitiva dell’autorità competente o dello Stato membro differisca dal parere della Commissione, l’autorità competente o lo Stato membro fornisce la motivazione alla base di tale decisione.
7. La Commissione, previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas, predispone un elenco di riserva permanente per la costituzione di una task force composta da esperti del settore e rappresentanti della Commissione. La suddetta task force può essere approntata, se necessario, fuori dall’Unione, e provvede a monitorare i flussi di gas verso l’Unione e a riferire in merito, in collaborazione con i paesi terzi fornitori e di transito.
8. L’autorità competente fornisce al Centro di informazione e di monitoraggio della protezione civile della Commissione informazioni sull’eventuale necessità di assistenza. Il Centro di informazione e di monitoraggio della protezione civile valuta la situazione complessiva e fornisce consulenza sull’assistenza che dovrebbe essere prestata agli Stati membri più colpiti ed eventualmente ai paesi terzi.
Articolo 12
Gruppo di coordinamento del gas
1. È istituito un gruppo di coordinamento del gas finalizzato a facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza di approvvigionamento di gas. Il gruppo è composto di rappresentanti degli Stati membri, in particolare delle loro autorità competenti, come pure dell’Agenzia, del REGST del gas e degli organismi rappresentativi dell’industria interessata e di quelli dei pertinenti clienti. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, decide in merito alla composizione del gruppo garantendone la piena rappresentatività. La Commissione presiede il gruppo. Il gruppo stabilisce il proprio regolamento interno.
2. In conformità del presente regolamento, il gruppo di coordinamento del gas è consultato e assiste la Commissione, in particolare per quanto riguarda le seguenti questioni:
a) |
la sicurezza delle forniture di gas, in qualsiasi momento e più specificamente in caso di emergenza; |
b) |
tutte le informazioni importanti per la sicurezza delle forniture di gas a livello nazionale, regionale e dell’Unione; |
c) |
le buone prassi ed eventuali linee guida destinate a tutte le parti interessate; |
d) |
il livello di sicurezza dell’approvvigionamento, i parametri di riferimento e i metodi di valutazione; |
e) |
gli scenari nazionali, regionali e dell’Unione e la sperimentazione del grado di preparazione; |
f) |
la valutazione dei piani d’azione preventivi e dei piani di emergenza e l’attuazione delle misure ivi contemplate; |
g) |
il coordinamento delle misure finalizzate ad affrontare l’emergenza all’interno dell’Unione, con i paesi terzi firmatari del trattato che istituisce la Comunità dell’energia e con altri paesi terzi; |
h) |
l’assistenza necessaria per gli Stati membri più colpiti. |
3. La Commissione convoca regolarmente il gruppo di coordinamento del gas e condivide le informazioni ricevute dalle autorità competenti mantenendo al contempo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
Articolo 13
Scambio di informazioni
1. Qualora negli Stati membri esistano obblighi di servizio pubblico collegati alla sicurezza dell’approvvigionamento di gas, essi li rendono pubblici entro il 3 gennaio 2011. Eventuali successivi aggiornamenti o ulteriori obblighi di servizio pubblico che riguardano la sicurezza dell’approvvigionamento di gas sono altresì resi pubblici non appena adottati dagli Stati membri.
2. Nel corso di un’emergenza le imprese di gas naturale interessate mettono giornalmente a disposizione dell’autorità competente, in particolare, le seguenti informazioni:
a) |
previsioni sulla domanda e sull’offerta giornaliera di gas per i tre giorni successivi; |
b) |
flusso di gas giornaliero presso tutti i punti di entrata e di uscita transfrontalieri e presso tutti i punti che collegano la rete a un impianto di produzione, a un impianto di stoccaggio o a un terminale GNL, espresso in milioni di m3/t; |
c) |
il periodo, espresso in giorni, durante il quale si prevede che possa essere garantita la fornitura di gas ai clienti protetti. |
3. In caso di un’emergenza a livello dell’Unione o regionale la Commissione è autorizzata a chiedere all’autorità competente di fornirle tempestivamente almeno quanto segue:
a) |
le informazioni di cui al paragrafo 2; |
b) |
le informazioni sulle misure che l’autorità competente prevede di adottare o che ha già messo in atto per attenuare l’emergenza e le informazioni sulla relativa efficacia; |
c) |
le richieste di misure supplementari da adottare da parte di altre autorità competenti; |
d) |
le misure messe in atto su richiesta di altre autorità competenti. |
4. Le autorità competenti e la Commissione mantengono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
5. Dopo un’emergenza l’autorità competente fornisce quanto prima, e almeno entro sei settimane dalla conclusione dell’emergenza, alla Commissione una valutazione dettagliata dell’emergenza e dell’efficacia delle misure messe in atto, compresi la valutazione dell’incidenza economica dell’emergenza, l’impatto sul comparto dell’elettricità e l’assistenza prestata a e/o ricevuta dall’Unione e dagli Stati membri. Tale valutazione è messa a disposizione del gruppo di coordinamento del gas e si riflette negli aggiornamenti dei piani d’azione preventivi e dei piani di emergenza.
La Commissione esamina le valutazioni delle autorità competenti e comunica agli Stati membri, al Parlamento europeo e al gruppo di coordinamento del gas i risultati delle sue analisi in forma aggregata.
6. Al fine di permettere alla Commissione di valutare la situazione della sicurezza di approvvigionamento a livello dell’Unione:
a) |
entro e non oltre il 3 dicembre 2011 gli Stati membri comunicano alla Commissione gli accordi intergovernativi in vigore conclusi con paesi terzi che hanno ripercussioni sullo sviluppo delle infrastrutture del gas e sulle forniture di gas. Al momento di concludere nuovi accordi intergovernativi con paesi terzi che hanno tali ripercussioni, gli Stati membri informano la Commissione; |
b) |
per i contratti esistenti entro e non oltre il 3 dicembre 2011, e per i nuovi contratti o le modifiche di quelli esistenti, le imprese di gas naturale notificano alle autorità competenti interessate gli elementi dei contratti indicati di seguito, di durata superiore a un anno conclusi con fornitori di paesi terzi:
|
L’autorità competente notifica questi dati in forma aggregata alla Commissione. In caso di conclusione di nuovi contratti o modifiche ai contratti esistenti, l’intero insieme di dati è notificato nuovamente in forma aggregata su base regolare. L’autorità competente e la Commissione garantiscono la riservatezza delle informazioni.
Articolo 14
Monitoraggio da parte della Commissione
La Commissione provvede costantemente al monitoraggio e alla presentazione di relazioni sulle misure in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di gas, segnatamente mediante una valutazione annuale delle relazioni di cui all’articolo 5 della direttiva 2009/73/CE e delle informazioni relative all’attuazione degli articoli 11 e 52, paragrafo 1, di tale direttiva e, una volta disponibili, delle informazioni fornite nella valutazione del rischio e nei piani d’azione preventivi e di emergenza da definire in conformità del presente regolamento.
Entro e non oltre il 3 dicembre 2014 la Commissione, in base alla relazione di cui all’articolo 4, paragrafo 6, e previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas:
a) |
trae le sue conclusioni sui possibili mezzi intesi a rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento a livello dell’Unione, vaglia la necessità di elaborare una valutazione del rischio e di istituire un piano d’azione preventivo e un piano di emergenza a livello dell’Unione e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione del presente regolamento, ivi compreso, tra l’altro, ai risultati ottenuti in materia di interconnessione del mercato; e |
b) |
riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulla coerenza complessiva dei piani d’azione preventivi e dei piani di emergenza degli Stati membri, nonché sul loro contributo alla solidarietà e alla preparazione sotto il profilo dell’Unione. |
La relazione comprende, se opportuno, raccomandazioni finalizzate a migliorare il presente regolamento.
Articolo 15
Abrogazione
Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione della direttiva 2004/67/CE, tale direttiva è abrogata a decorrere dal 2 dicembre 2010 ad eccezione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva che si applicano fino a quando lo Stato membro interessato non avrà definito i clienti protetti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento e identificato le imprese di gas naturale in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.
Fatto salvo il primo comma del presente articolo, l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/67/CE non si applica più a decorrere dal 3 giugno 2012.
Articolo 16
Deroga
Il presente regolamento non si applica a Malta e Cipro fintantoché non sarà fornito gas sui loro rispettivi territori. Per Malta e Cipro i termini impliciti di cui all’articolo 2, secondo paragrafo, punto 1, all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 4, paragrafi 2 e 5, all’articolo 6, paragrafi 1 e 5, all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 1 e all’articolo 13, paragrafo 6, lettere a) e b), si applicano nel modo seguente:
a) |
articolo 2, secondo paragrafo, punto 1, all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 1 e all’articolo 13, paragrafo 6, lettere a) e b): dodici mesi; |
b) |
all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 1: diciotto mesi; |
c) |
all’articolo 4, paragrafo 5: ventiquattro mesi; |
d) |
all’articolo 6, paragrafo 5: trentasei mesi; |
e) |
all’articolo 6, paragrafo 1: quarantotto mesi; |
dal primo giorno di fornitura di gas sui loro rispettivi territori.
Articolo 17
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 6, paragrafo 8, l’articolo 10, paragrafo 4, prima frase, e paragrafo 7, lettera c), e l’articolo 11, paragrafo 5, lettera c), si applicano a decorrere dal 3 marzo 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 20 ottobre 2010.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
O. CHASTEL
(1) Parere del 20 gennaio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Posizione del Parlamento europeo del 21 settembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 ottobre 2010.
(3) GU L 127 del 29.4.2004, pag. 92.
(4) GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.
(5) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.
(6) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.
(7) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.
(8) GU L 314 dell’1.12.2007, pag. 9.
(9) GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.
ALLEGATO I
CALCOLO DELLA FORMULA N – 1
1. Definizione della formula N – 1
La formula N – 1 descrive la capacità tecnica dell’infrastruttura del gas di soddisfare la domanda totale di gas nell’area calcolata nell’eventualità di un guasto della principale infrastruttura del gas relativa a una giornata con una domanda di gas eccezionalmente elevata osservata statisticamente una volta ogni vent’anni.
L’infrastruttura del gas comprende la rete di trasporto del gas naturale compresi gli interconnettori come pure gli impianti di produzione, di GNL e di stoccaggio connessi all’area calcolata.
La capacità tecnica (1) di tutta la rimanente infrastruttura del gas in caso di guasto della principale infrastruttura del gas deve essere almeno uguale alla somma della domanda totale giornaliera di gas dell’area calcolata relativa a una giornata con una domanda eccezionalmente elevata osservata statisticamente una volta ogni vent’anni.
I risultati della formula N – 1 calcolata di seguito devono essere almeno pari al 100 %.
2. Metodo di calcolo della formula N – 1
, N – 1 ≥ 100 %
3. Definizioni dei parametri della formula N – 1:
«Area calcolata»: l’area geografica per la quale si calcola la formula N – 1, quale definita dall’autorità competente.
Definizione a livello della domanda
«Dmax»: domanda totale giornaliera di gas (in milioni di m3/giorno) dell’area calcolata relativa a una giornata con una domanda di gas eccezionalmente elevata osservata statisticamente una volta ogni vent’anni.
Definizioni a livello dell’offerta
«EPm»: capacità tecnica dei punti di entrata (in milioni di m3/giorno), diversa dalle strutture di produzione, GNL e stoccaggio contemplate dalle definizioni di Pm, Sm e LNGm, si intende la somma delle capacità tecniche di tutti i punti di entrata frontalieri in grado di fornire gas all’area calcolata;
«Pm»: capacità tecnica massima di produzione (in milioni di m3/giorno) si intende la somma delle capacità tecniche massime di produzione giornaliera di tutti gli impianti di produzione del gas ai punti di entrata nell’area calcolata;
«Sm»: erogabilità massima tecnica di stoccaggio (in milioni di m3/giorno) si intende la somma della capacità massima tecnica di prelievo giornaliera di tutti gli impianti di stoccaggio che può essere erogata ai punti di ingresso della zona calcolata, tenendo conto delle rispettive caratteristiche fisiche;
«LNGm»: capacità tecnica massima dell’impianto di GNL (in milioni di m3/giorno) s’intende la somma delle capacità tecniche di send-out massime giornaliere in tutti gli impianti di GNL nell’area calcolata, tenuto conto di elementi critici come lo scarico, i servizi ausiliari, lo stoccaggio temporaneo e la rigassificazione di GNL nonché la capacità tecnica di send-out al sistema;
«Im»: la capacità tecnica dell’unica principale infrastruttura del gas (in milioni di m3/giorno) dotata della più elevata capacità di fornitura all’area calcolata. Qualora più infrastrutture del gas siano collegate a un’infrastruttura comune del gas a monte o a valle e non possano essere azionate separatamente, esse sono considerate come un’infrastruttura del gas unica.
4. Calcolo della formula di N – 1 con il ricorso alle misure a livello di domanda
, N – 1 ≥ 100 %
Definizione a livello della domanda
«Deff»: la parte (in milioni di m3/giorno) di Dmax che, in caso di interruzione della fornitura, può essere adeguatamente e tempestivamente coperta mediante le misure di mercato a livello di domanda in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 6, paragrafo 2.
5. Calcolo della formula di N – 1 a livello regionale
L’area calcolata di cui al punto 3, è estesa, se necessario, al livello regionale opportuno, come stabilito dalle autorità competenti degli Stati membri interessati. Ai fini del calcolo della formula N – 1 a livello regionale, si utilizza la principale infrastruttura del gas d’interesse comune. L’unica principale infrastruttura del gas d’interesse comune per una regione è costituita dalla principale infrastruttura del gas della regione che, direttamente o indirettamente, contribuisce alla fornitura di gas agli Stati membri di quella regione e che deve essere identificata nel piano comune d’azione preventivo.
Il calcolo della formula N – 1 a livello regionale può sostituire il calcolo della formula N – 1 a livello nazionale unicamente qualora la principale infrastruttura del gas d’interesse comune sia di notevole rilevanza ai fini dell’approvvigionamento del gas di tutti gli Stati membri interessati in base alla valutazione comune del rischio.
(1) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (CE) n. 715/2009 per «capacità tecnica» si intende la capacità continua massima che il gestore del sistema di trasporto può offrire agli utenti della rete, tenendo conto dell’integrità del sistema e dei requisiti operativi della rete di trasporto.
ALLEGATO II
ELENCO DELLE MISURE DI MERCATO AI FINI DELLA SICUREZZA DI APPROVVIGIONAMENTO DEL GAS
Quando elabora il piano d’azione preventivo e il piano di emergenza l’autorità competente tiene conto dell’elenco di misure, indicativo e non esauriente stabilite nel presente allegato. Nell’elaborare il piano d’azione preventivo e il piano di emergenza, l’autorità competente tiene debitamente conto dell’impatto ambientale delle misure proposte, privilegiando quanto più possibile quelle con il minor impatto ambientale.
Misure a livello dell’offerta:
— |
maggiore flessibilità della produzione, |
— |
maggiore flessibilità delle importazioni, |
— |
agevolazione dell’integrazione del gas proveniente da fonti energetiche rinnovabili nelle infrastrutture della rete del gas, |
— |
stoccaggio commerciale del gas — capacità di prelievo e volume di gas staccato, |
— |
capacità del terminale di GNL e capacità massima di send-out, |
— |
diversificazione dei fornitori del gas e delle rotte del gas, |
— |
flussi invertiti, |
— |
coordinamento del dispacciamento da parte dei gestori del sistema di trasporto, |
— |
ricorso a contratti a breve e lungo termine, |
— |
investimenti in infrastrutture, inclusa la capacità bidirezionale, |
— |
disposizioni contrattuali volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas. |
Misure a livello della domanda:
— |
ricorso a contratti interrompibili, |
— |
possibilità di cambiare combustibile compreso l’impiego di combustibili di sostituzione alternativi negli impianti industriali e di generazione dell’energia, |
— |
riduzione volontaria del carico fisso, |
— |
maggiore efficienza, |
— |
maggiore ricorso alle fonti di energia rinnovabili. |
ALLEGATO III
ELENCO DELLE MISURE NON DI MERCATO AI FINI DELLA SICUREZZA DI APPROVVIGIONAMENTO DEL GAS
Quando elabora il piano d’azione preventivo e il piano di emergenza l’autorità competente tiene conto del contributo del seguente elenco indicativo e non esaustivo di misure solo nel caso di un’emergenza.
Misure a livello dell’offerta:
— |
ricorso allo stoccaggio strategico del gas, |
— |
uso obbligatorio di scorte di combustibili alternativi (ad esempio in conformità della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (1)), |
— |
uso obbligatorio di elettricità prodotta da fonti diverse dal gas, |
— |
aumento obbligatorio dei livelli di produzione, |
— |
prelievo obbligatorio dallo stoccaggio. |
Misure a livello della domanda:
— |
Varie misure per la riduzione obbligatoria della domanda, tra cui:
|
ALLEGATO IV
COOPERAZIONE REGIONALE
In conformità dell’articolo 194 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e come sottolineato all’articolo 6 della direttiva 2009/73/CE e all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 715/2009, la cooperazione regionale è un’espressione del principi di solidarietà ed è altresì un concetto sotteso al presente regolamento. La cooperazione regionale è in particolar modo necessaria per stabilire la valutazione del rischio (articolo 9), i piani d’azione preventivi e di emergenza (articoli 4, 5 e 10), le norme in materia di infrastruttura e approvvigionamento (articoli 6 e 8) e le disposizioni sulle risposte in caso di emergenza a livello dell’Unione e regionale (articolo 11).
La cooperazione regionale ai sensi del presente regolamento si fonda su un’esistente cooperazione regionale che coinvolge imprese di gas naturale, Stati membri e autorità nazionali di regolamentazione al fine di rafforzare, tra gli altri obiettivi, la sicurezza dell’approvvigionamento e l’integrazione del mercato interno dell’energia, come i tre mercati del gas regionali secondo l’iniziativa regionale sul gas, la piattaforma del gas, il gruppo ad alto livello sul piano di interconnessione del mercato dell’energia della regione del Baltico, e il gruppo di coordinamento sulla sicurezza dell’approvvigionamento della Comunità dell’energia. Tuttavia, è probabile che i requisiti specifici della sicurezza dell’approvvigionamento favoriscano nuovi contesti di cooperazione, ragion per cui occorrerà adattare gli esistenti settori di cooperazione al fine di garantire la massima efficacia.
Alla luce della sempre maggiore interconnessione e interdipendenza dei mercati e del completamento del mercato interno del gas, la cooperazione tra i seguenti Stati membri, a titolo di esempio e tra gli altri, ivi compreso tra parti di Stati membri limitrofi, può rafforzare la loro sicurezza individuale e collettiva in materia di approvvigionamento di gas:
— |
la Polonia e i tre Stati baltici(Estonia, Lettonia e Lituania), |
— |
la penisola iberica (Spagna, Portogallo) e la Francia, |
— |
l’Irlanda e il Regno Unito, |
— |
la Bulgaria, la Grecia e la Romania, |
— |
la Danimarca e la Svezia, |
— |
la Slovenia, l’Italia, l’Austria, l’Ungheria e la Romania, |
— |
la Polonia e la Germania, |
— |
la Francia, la Germania, il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo, |
— |
la Germania, la Repubblica ceca e la Slovacchia, |
— |
altri. |
Se del caso, la cooperazione regionale tra Stati membri può essere estesa per rafforzare la cooperazione con gli Stati membri confinanti, in particolare nel caso delle isole del gas, al fine specifico di rafforzare le interconnessioni. Gli Stati membri possono altresì essere parte di diversi raggruppamenti di cooperazione.
12.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/23 |
REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2010
che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l’offerta di servizi ambientali essenziali per l’umanità, quali la conservazione della biodiversità e delle funzioni ecosistemiche, nonché la tutela del sistema climatico. |
(2) |
Dato l’aumento della domanda mondiale di legno e prodotti da esso derivati e le lacune istituzionali e di gestione nel settore forestale in un certo numero di paesi produttori di legname, il disboscamento illegale e il connesso commercio di legname ottenuto illegalmente sono divenuti problemi sempre più preoccupanti. |
(3) |
Il disboscamento illegale è un problema diffuso che suscita notevoli preoccupazioni a livello internazionale. Esso rappresenta una seria minaccia per le foreste in quanto contribuisce al processo di deforestazione e al degrado forestale, responsabile di circa il 20 % delle emissioni globali di CO2, minaccia la biodiversità e compromette la gestione e lo sviluppo sostenibili delle foreste compresa la redditività commerciale per gli operatori che agiscono conformemente alla legislazione applicabile. Esso contribuisce inoltre alla desertificazione e all’erosione del suolo e può aggravare i fenomeni meteorologici estremi e le inondazioni. Esso presenta inoltre implicazioni di tipo sociale, politico ed economico, spesso compromettendo i progressi verso obiettivi di buongoverno e minacciando la sopravvivenza delle comunità locali che dipendono dalla foresta, e può essere legato a conflitti armati. La lotta al disboscamento illegale nel contesto del presente regolamento dovrebbe contribuire in modo economicamente vantaggioso agli sforzi dell’Unione per l’attenuazione dei cambiamenti climatici e dovrebbe essere considerata complementare all’azione e all’impegno dell’Unione nel contesto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. |
(4) |
La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (3), individua tra le azioni prioritarie l’esame della possibilità di adottare provvedimenti operativi per prevenire e combattere il traffico di legname raccolto illegalmente e il proseguimento dell’attiva partecipazione dell’Unione e degli Stati membri all’attuazione delle risoluzioni e degli accordi a livello internazionale e regionale sulle questioni concernenti le foreste. |
(5) |
La comunicazione della Commissione del 21 maggio 2003 intitolata «L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — Proposta di un piano d’azione dell’Unione europea» ha proposto un pacchetto di misure per sostenere l’impegno internazionale per affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname nel contesto degli sforzi complessivi intrapresi dall’Unione al fine di conseguire una gestione sostenibile delle risorse forestali. |
(6) |
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accolto con favore tale comunicazione e hanno riconosciuto la necessità che l’Unione contribuisca agli interventi in atto a livello mondiale per contrastare il fenomeno del disboscamento illegale. |
(7) |
In linea con l’obiettivo della comunicazione, vale a dire assicurare che solo il legno e prodotti da esso derivati ottenuti in conformità della legislazione nazionale del paese produttore di legname possano entrare nell’Unione, quest’ultima ha negoziato accordi volontari di partenariato («VPA FLEGT») con paesi produttori di legname («paesi partner»), che hanno istituito un obbligo giuridicamente vincolante per le parti di attuare un regime di licenze e di regolamentare il commercio del legno e prodotti da esso derivati individuati in detti VPA FLEGT. |
(8) |
Data la notevole portata e l’urgenza del problema, è necessario sostenere attivamente le iniziative internazionali per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, integrare e rafforzare le iniziative VPA FLEGT e migliorare le sinergie tra le politiche mirate alla conservazione delle foreste e al raggiungimento di un livello elevato di protezione dell’ambiente, contrastando i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. |
(9) |
È opportuno riconoscere gli sforzi compiuti dai paesi che hanno concluso VPA FLEGT con l’Unione e i principi sanciti da tali accordi, in particolare per quanto riguarda la definizione di legname di provenienza legale e incoraggiare ulteriormente i paesi a concludere VPA FLEGT. È opportuno inoltre tenere in considerazione che, nel quadro del regime di licenze FLEGT, solo il legno ottenuto conformemente alla pertinente legislazione nazionale e i prodotti da esso derivati sono esportati verso l’Unione. I prodotti del legno elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (4), originari dei paesi partner di cui all’allegato I di tale regolamento, dovrebbero pertanto essere considerati come ottenuti legalmente, purché conformi a tale regolamento e alle eventuali disposizioni di esecuzione. |
(10) |
È opportuno inoltre tenere conto del fatto che la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) richiede alle parti contraenti di rilasciare un permesso di esportazione CITES solo quando una delle specie presenti nell’elenco CITES è stata ottenuta conformemente, tra l’altro, alla legislazione nazionale del paese di esportazione. Pertanto, è opportuno che il legname delle specie di cui all’allegato A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (5), sia considerato come ottenuto legalmente se conforme a tale regolamento e alle eventuali disposizioni di esecuzione. |
(11) |
Tenendo presente che occorre incoraggiare l’impiego del legno e dei prodotti da esso derivati riciclati e che la loro inclusione nell’ambito di applicazione del presente regolamento costituirebbe un onere sproporzionato per gli operatori, è opportuno escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento il legno e i prodotti da esso derivati usati che hanno completato il loro ciclo di vita e che sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti. |
(12) |
Tra le misure nell’ambito del presente regolamento, è opportuno vietare la commercializzazione per la prima volta sul mercato interno di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Tenendo conto della complessità del fenomeno del disboscamento illegale, delle cause ad esso soggiacenti e delle sue conseguenze, è opportuno adottare provvedimenti specifici, quali quelli mirati al comportamento degli operatori. |
(13) |
Nell’ambito del piano d’azione FLEGT la Commissione e, ove opportuno, gli Stati membri possono sostenere e condurre studi e ricerche sui livelli e sulla natura del disboscamento illegale in diversi paesi e pubblicare tali informazioni, nonché sostenere la fornitura agli operatori di orientamenti pratici sulla legislazione vigente nei paesi produttori di legname. |
(14) |
In assenza di una definizione accettata a livello internazionale, per definire il concetto di disboscamento illegale è opportuno fare riferimento alla legislazione del paese di produzione, compresi i regolamenti nonché l’applicazione in tale paese delle pertinenti convenzioni internazionali di cui lo stesso è parte. |
(15) |
Molti prodotti derivati dal legno sono soggetti a numerosi processi prima e dopo la loro prima immissione sul mercato. Per evitare di imporre oneri amministrativi non necessari, è opportuno assoggettare al sistema di dovuta diligenza solo gli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno, laddove per i commercianti della catena di distribuzione è opportuno prevedere l’obbligo di fornire informazioni minime sui loro fornitori ed acquirenti ai fini della tracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati. |
(16) |
Sulla base di un approccio sistemico, è opportuno che gli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno adottino le opportune misure al fine di accertarsi che non siano commercializzati legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. A tal fine, è opportuno che gli operatori esercitino la dovuta diligenza nell’ambito di un sistema di misure e procedure che consenta loro di minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato interno legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. |
(17) |
Il sistema della dovuta diligenza comprende tre elementi inerenti alla gestione del rischio: accesso alle informazioni, valutazione del rischio e attenuazione del rischio individuato. È opportuno che il sistema di dovuta diligenza permetta di accedere alle informazioni circa le fonti e i fornitori di legno e i prodotti da esso derivati commercializzati sul mercato interno per la prima volta, comprese le informazioni pertinenti, per esempio riguardo alla conformità con la legislazione applicabile, con il paese di produzione, con la specie, con la quantità e, se del caso, con la regione subnazionale interessata e con la concessione di taglio. In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. Individuato un rischio, gli operatori dovrebbero attenuarlo in misura proporzionale al rischio individuato, al fine di evitare che il legno e i prodotti da esso derivati di provenienza illegale siano immessi sul mercato. |
(18) |
Per evitare indebiti oneri amministrativi, gli operatori che stanno già usando sistemi o procedure che rispettano le prescrizioni del presente regolamento non dovrebbero essere obbligati a mettere a punto nuovi sistemi. |
(19) |
Al fine di riconoscere le buone pratiche nel settore forestale, nella procedura di valutazione dei rischi possono essere usati la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che includono la verifica della conformità con la legislazione applicabile. |
(20) |
La filiera del legno riveste notevole importanza per l’economia dell’Unione. Le associazioni degli operatori sono attori importanti nella filiera perché ne rappresentano gli interessi su larga scala e interagiscono con tutta una serie di soggetti interessati. Tali associazioni hanno inoltre le competenze e la capacità di analizzare la legislazione pertinente e di aiutare i loro membri a conformarvisi, ma non dovrebbero fare uso di queste competenze per acquisire una posizione dominante sul mercato. Per facilitare l’attuazione del presente regolamento e contribuire allo sviluppo di buone prassi è opportuno riconoscere gli organismi che hanno elaborato un sistema di dovuta diligenza che sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento. È opportuno che il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo siano effettuati in modo equo e trasparente. Dovrebbe essere reso pubblico un elenco degli organismi riconosciuti in modo da permettere che gli operatori ne facciano uso. |
(21) |
Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli periodici degli organismi di controllo per assicurarsi che questi adempiano effettivamente gli obblighi previsti dal presente regolamento. Inoltre, esse dovrebbero adoperarsi per effettuare controlli ove dispongano di informazioni pertinenti, tra cui indicazioni comprovate fornite da terzi. |
(22) |
È opportuno che le autorità competenti verifichino il rispetto effettivo degli obblighi di cui al presente regolamento e che, se del caso, effettuino al tal fine controlli ufficiali sulla base di un piano, compresi eventuali controlli nei locali degli operatori e verifiche in situ, e che siano in grado di obbligare gli operatori a intervenire per porre rimedio alla situazione laddove necessario. È altresì opportuno che le autorità competenti si impegnino ad effettuare controlli ove dispongano di informazioni pertinenti, tra cui indicazioni comprovate fornite da terzi. |
(23) |
È opportuno che le autorità competenti tengano un registro dei controlli e che le informazioni pertinenti siano rese accessibili, conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (6). |
(24) |
Tenendo conto della dimensione internazionale del disboscamento illegale e del connesso commercio di legname, è opportuno che le autorità competenti collaborino tra di loro e con le autorità amministrative di paesi terzi e con la Commissione. |
(25) |
Onde agevolare la capacità degli operatori che commercializzano legno o prodotti da esso derivati di adempiere gli obblighi del presente regolamento, tenendo conto della situazione delle piccole e medie imprese, gli Stati membri, coadiuvati eventualmente dalla Commissione, possono fornire agli operatori assistenza tecnica e di altro tipo e facilitare lo scambio di informazioni. L’assistenza non dovrebbe esonerare gli operatori dall’obbligo di esercitare la dovuta diligenza. |
(26) |
È opportuno che i commercianti e gli organismi di controllo si astengano dall’adottare misure suscettibili di pregiudicare il conseguimento dell’obiettivo del presente regolamento. |
(27) |
È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni del presente regolamento, anche da parte degli operatori, dei commercianti e degli organismi di controllo, siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo. Le norme nazionali possono prevedere che, in seguito all’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per la violazione del divieto di commercializzare legno e prodotti derivati di provenienza illegale, il legno e i prodotti da esso derivati non debbano necessariamente essere distrutti ma possano piuttosto essere utilizzati o destinati a scopi di pubblica utilità. |
(28) |
La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in relazione alle procedure per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo, con riferimento ad ulteriori criteri di valutazione del rischio eventualmente necessari a integrazione di quelli già previsti dal presente regolamento e con riferimento all’elenco del legno e dei prodotti da esso derivati cui si applica il presente regolamento. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. |
(29) |
Onde garantire condizioni di esecuzione uniformi, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché adotti disposizioni particolareggiate relative alla frequenza e alla natura dei controlli effettuati dalle autorità competenti sugli organismi di controllo, nonché ai sistemi di dovuta diligenza, salvo per quanto riguarda ulteriori criteri pertinenti per la valutazione del rischio. A norma dell’articolo 291 TFUE, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione devono essere stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell’adozione di tale nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7), ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile. |
(30) |
Agli operatori e alle autorità competenti dovrebbe essere assegnato un ragionevole periodo di tempo per prepararsi al rispetto delle disposizioni del presente regolamento. |
(31) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire combattere il disboscamento illegale e il commercio collegato a tale attività, non può essere conseguito dai singoli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno, nonché gli obblighi dei commercianti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
«legno e prodotti da esso derivati», il legno e i prodotti da esso derivati riportati nell’allegato, con l’eccezione dei prodotti derivati dal legno o componenti di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti derivati dal legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (8); |
b) |
«commercializzazione», la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito. È altresì compresa la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (9). Non costituisce «commercializzazione» la fornitura sul mercato interno di prodotti del legno ottenuti da legno o prodotti da esso derivati che sono già stati immessi sul mercato interno; |
c) |
«operatore», una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati; |
d) |
«commerciante», una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno; |
e) |
«paese di produzione», il paese o il territorio in cui è stato prodotto il legname o il legno contenuto in prodotti da esso derivati; |
f) |
«di provenienza legale», ottenuto conformemente alla legislazione applicabile nel paese di produzione; |
g) |
«di provenienza illegale», ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese di produzione; |
h) |
«legislazione applicabile», la legislazione in vigore nel paese di produzione per quanto concerne le seguenti materie:
|
Articolo 3
Regime applicabile al legno e ai prodotti da esso derivati contemplati da FLEGT e CITES
Il legname utilizzato nei prodotti derivati dal legno elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005, che hanno origine nei paesi partner di cui all’allegato I di tale regolamento e che sono conformi al predetto regolamento e alle sue disposizioni di esecuzione, si considera ottenuto legalmente ai fini del presente regolamento.
Il legname ottenuto dalle specie elencate nell’allegato A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97 e conforme a tale regolamento e alle sue disposizioni di esecuzione, si considera ottenuto legalmente ai fini del presente regolamento.
Articolo 4
Obblighi degli operatori
1. È proibita la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
2. Gli operatori esercitano la dovuta diligenza nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, «sistema di dovuta diligenza», di cui all’articolo 6.
3. Ciascun operatore mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo di cui all’articolo 8. I sistemi di supervisione esistenti ai sensi della legislazione nazionale e qualsiasi meccanismo volontario di catena di custodia rispondenti ai requisiti del presente regolamento possono fungere da base per il sistema di dovuta diligenza.
Articolo 5
Obbligo di tracciabilità
Nell’ambito dell’intera catena di approvvigionamento, i commercianti sono in grado di identificare:
a) |
gli operatori o i commercianti che hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati; ed |
b) |
eventualmente, i commercianti cui hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati. |
I commercianti conservano le informazioni di cui al primo comma per almeno cinque anni e le forniscono, su richiesta, alle autorità competenti.
Articolo 6
Sistemi di dovuta diligenza
1. Il sistema di dovuta diligenza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, comprende i seguenti elementi:
a) |
misure e procedure che consentano l’accesso alle seguenti informazioni concernenti l’approvvigionamento dell’operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato:
|
b) |
procedure di valutazione del rischio che consentono all’operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale. Tali procedure tengono conto delle informazioni di cui alla lettera a) e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui:
|
c) |
tranne il caso il cui il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione del rischio di cui alla lettera b) sia trascurabile, le procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi. |
2. Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, sono adottate disposizioni particolareggiate per assicurare l’attuazione uniforme del paragrafo 1, eccetto per quanto riguarda ulteriori pertinenti criteri di valutazione del rischio di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo comma, del presente articolo. Tali disposizioni sono adottate entro il 3 giugno 2012.
3. Tenendo conto degli sviluppi di mercato e dell’esperienza acquisita nell’attuazione del presente regolamento, evidenziati in particolare nello scambio di informazioni di cui all’articolo 13 e nelle relazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 3, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE in ordine a ulteriori criteri di valutazione del rischio eventualmente necessari a integrazione di quelli menzionati al paragrafo 1, lettera b), secondo comma, del presente articolo, allo scopo di garantire l’efficacia del sistema di dovuta diligenza.
Per gli atti delegati di cui al primo comma si applicano le procedure di cui agli articoli 15, 16 e 17.
Articolo 7
Autorità competenti
1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l’applicazione del presente regolamento.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti entro il 3 giugno 2011. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi o dei recapiti delle autorità competenti.
2. La Commissione pubblica, anche su Internet, un elenco delle autorità competenti e lo aggiorna periodicamente.
Articolo 8
Organismi di controllo
1. L’organismo di controllo:
a) |
mantiene e valuta periodicamente un sistema di dovuta diligenza di cui all’articolo 6 e conferisce agli operatori il diritto di usarlo; |
b) |
verifica l’uso corretto del suo sistema di dovuta diligenza da parte di tali operatori; |
c) |
compie gli opportuni interventi qualora un operatore non usi adeguatamente il proprio sistema di dovuta diligenza, informando, fra l’altro, le autorità competenti in caso di rilevante o reiterata inadempienza da parte dell’operatore. |
2. Un organismo può fare domanda di riconoscimento come organismo di controllo se ottempera ai seguenti requisiti:
a) |
è dotato di personalità giuridica ed è stabilito legalmente nell’Unione; |
b) |
è dotato di idonee competenze ed è in grado di espletare le funzioni di cui al paragrafo 1; e |
c) |
garantisce l’assenza di conflitti di interesse nell’espletare le sue funzioni. |
3. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro o degli Stati membri interessati, riconosce come organismo di controllo un richiedente che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2.
La Commissione comunica alle autorità competenti di tutti gli Stati membri la decisione di concedere il riconoscimento a un determinato organismo di controllo.
4. Le autorità competenti effettuano controlli periodici per accertarsi che gli organismi di controllo che operano nell’ambito della loro giurisdizione continuino ad espletare le funzioni di cui al paragrafo 1 e a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2. I controlli possono altresì essere effettuati allorché l’autorità competente dello Stato membro è in possesso di informazioni pertinenti, tra cui indicazioni comprovate fornite da terzi, o allorché ha individuato delle carenze nell’osservanza, da parte dell’operatore, dei sistemi della dovuta diligenza messi a punto da un organismo di controllo. La relazione relativa ai controlli è resa pubblica ai sensi della direttiva 2003/4/CE.
5. Se un’autorità competente accerta che un organismo di controllo non espleta più le funzioni di cui al paragrafo 1 o non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2, essa ne informa senza indugio la Commissione.
6. La Commissione revoca il riconoscimento a un organismo di controllo se, in particolare sulla base delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 5, ha accertato che l’organismo di controllo non espleta più le funzioni di cui al paragrafo 1 o non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2. Prima di revocare il riconoscimento a un organismo di controllo, la Commissione informa gli Stati membri interessati.
La Commissione comunica alle autorità competenti di tutti gli Stati membri la decisione di revocare il riconoscimento a un determinato organismo di controllo.
7. Al fine di integrare le norme procedurali riguardo al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento degli organismi di controllo e al fine di modificarle, qualora ciò sia dettato dall’esperienza, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE, garantendo nel contempo che il riconoscimento e la revoca avvengano con modalità eque e trasparenti.
Per gli atti delegati di cui al presente paragrafo si applicano le procedure di cui agli articoli 15, 16 e 17. Tali atti sono adottati entro il 3 marzo 2012.
8. Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, sono adottate disposizioni particolareggiate relative alla frequenza e alla natura dei controlli di cui al paragrafo 4 necessarie per assicurare una vigilanza efficace sugli organismi di controllo e l’attuazione uniforme di detto paragrafo. Tali disposizioni sono adottate entro il 3 giugno 2012.
Articolo 9
Elenco degli organismi di controllo
La Commissione pubblica l’elenco degli organismi di controllo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, e sul proprio sito web, e lo aggiorna periodicamente.
Articolo 10
Controllo degli operatori
1. Le autorità competenti effettuano i controlli per verificare che gli operatori rispettino i requisiti di cui agli articoli 4 e 6.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati in base a un programma soggetto a revisioni periodiche secondo un approccio basato sul rischio. I controlli possono inoltre essere effettuati allorché un’autorità competente è in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative all’osservanza del regolamento da parte di un operatore.
3. I controlli di cui al paragrafo 1 possono includere, tra l’altro:
a) |
l’esame del sistema di dovuta diligenza, incluse le procedure di valutazione e di attenuazione dei rischi; |
b) |
l’esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema e delle procedure; |
c) |
controlli a campione, comprese verifiche in loco. |
4. Gli operatori garantiscono l’assistenza necessaria per facilitare l’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l’accesso ai locali e la presentazione di documentazione o i registri.
5. Fatto salvo l’articolo 19, se, in seguito ai controlli di cui al paragrafo 1, sono state riscontrate carenze, le autorità competenti possono rilasciare una comunicazione concernente gli interventi correttivi che l’operatore dovrà compiere. Inoltre, a seconda della natura della carenza riscontrata, gli Stati membri possono adottare misure provvisorie immediate, tra cui:
a) |
il sequestro del legno e dei prodotti da esso derivati; |
b) |
il divieto di commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati. |
Articolo 11
Registrazione dei controlli
1. Le autorità competenti tengono registri dei controlli di cui all’articolo 10, paragrafo 1, in cui indicano in particolare la natura e i risultati dei controlli e gli eventuali interventi correttivi notificati di cui all’articolo 10, paragrafo 5. I registri di tutti i controlli effettuati devono essere mantenuti per un minimo di cinque anni.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese accessibili come stabilito dalla direttiva 2003/4/CE.
Articolo 12
Cooperazione
1. Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità amministrative di paesi terzi e con la Commissione per garantire il rispetto del presente regolamento.
2. Le autorità competenti scambiano informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione su gravi carenze riscontrate nei controlli di cui agli articoli 8, paragrafo 4, e 10, paragrafo 1, e sui tipi di sanzioni inflitte a norma dell’articolo 19.
Articolo 13
Assistenza tecnica, orientamento e scambio di informazioni
1. Fatto salvo l’obbligo degli operatori di esercitare la dovuta diligenza a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri, coadiuvati eventualmente dalla Commissione, possono fornire agli operatori assistenza tecnica e di altro tipo e orientamenti, tenendo conto della situazione delle piccole e medie imprese, al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’attuazione di un sistema di dovuta diligenza ai sensi dell’articolo 6.
2. Gli Stati membri, coadiuvati eventualmente dalla Commissione, possono agevolare lo scambio e la divulgazione di informazioni pertinenti sul disboscamento illegale, in particolare allo scopo di aiutare gli operatori a valutare il rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), nonché sulle migliori prassi in materia di attuazione del presente regolamento.
3. L’assistenza è fornita in modo da evitare di compromettere le responsabilità delle autorità competenti e salvaguardarne l’indipendenza nel far rispettare il presente regolamento.
Articolo 14
Modifiche dell’allegato
Per tener conto, da un lato, dell’esperienza acquisita nell’attuazione del presente regolamento, evidenziata in particolare nelle relazioni di cui all’articolo 20, paragrafi 3 e 4, e mediante lo scambio di informazioni di cui all’articolo 13, nonché, dall’altro, degli sviluppi riguardanti le caratteristiche tecniche, gli utenti finali e i processi di produzione del legno e dei prodotti da esso derivati, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE modificando e integrando l’elenco del legno e dei prodotti da esso derivati di cui all’allegato. Tali atti non creano oneri sproporzionati per gli operatori.
Per gli atti delegati di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui agli articoli 15, 16 e 17.
Articolo 15
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 3, all’articolo 8, paragrafo 7, e all’articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 2 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre tre mesi prima che giunga a scadenza il periodo di tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 16.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 16 e 17.
Articolo 16
Revoca della delega
1. La delega di cui all’articolo 6, paragrafo 3, all’articolo 8, paragrafo 7, e all’articolo 14 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di potere si adopera per informare l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni della revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 17
Obiezioni agli atti delegati
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.
2. Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, quest’ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell’atto medesimo.
L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione la loro intenzione di non sollevare obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest’ultimo non entra in vigore. L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.
Articolo 18
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT), istituito a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2173/2005.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Articolo 19
Sanzioni
1. Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurarne l’applicazione.
2. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono comprendere, tra l’altro:
a) |
sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore del legno o dei prodotti da esso derivati in questione e alle perdite fiscali, nonché al danno economico derivanti dalla violazione; il livello di tali sanzioni è calcolato in modo tale da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni gravi da essi perpetrate, fatto salvo il legittimo diritto di esercitare una professione; le sanzioni pecuniarie per violazioni gravi reiterate sono gradualmente inasprite; |
b) |
il sequestro del legno e dei prodotti da esso derivati; |
c) |
l’immediata sospensione dell’autorizzazione ad esercitare un’attività commerciale. |
3. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali modifiche.
Articolo 20
Relazioni
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione ogni due anni a decorrere dal 3 marzo 2013, entro il 30 aprile, una relazione sull’applicazione del presente regolamento nel corso del biennio precedente.
2. Sulla base di tali relazioni la Commissione redige ogni due anni una relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. In sede di elaborazione della relazione, la Commissione tiene conto dei progressi compiuti per quanto concerne la conclusione e il funzionamento dei VPA FLEGT ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del loro contributo a ridurre la presenza sul mercato interno di legno e di prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
3. Entro il 3 dicembre 2015 e successivamente ogni sei anni, la Commissione, in base alle relazioni e all’esperienza acquisita nell’applicazione del presente regolamento, esamina il funzionamento e l’efficacia del presente regolamento, anche nell’impedire che il legno o i prodotti da esso derivati di provenienza illegale siano immessi sul mercato interno. La Commissione esamina, in particolare, le conseguenze amministrative per le piccole e medie imprese e i prodotti ai quali si applica. Le relazioni possono, se necessario, essere corredate di opportune proposte legislative.
4. La prima delle relazioni di cui al paragrafo 3 comprende una valutazione dell’attuale situazione economica e commerciale dell’Unione con riferimento ai prodotti elencati al capitolo 49 della nomenclatura combinata, tenendo conto in particolare della concorrenzialità dei comparti interessati, al fine di esaminarne l’eventuale inserimento nell’elenco del legno e dei prodotti da esso derivati di cui all’allegato al presente regolamento.
Nella relazione di cui al primo comma figura altresì una valutazione dell’efficacia del divieto di commercializzare il legno e i prodotti da esso derivati di provenienza illegale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, nonché dei sistemi di dovuta diligenza di cui all’articolo 6.
Articolo 21
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 marzo 2013. Tuttavia, l’articolo 6, paragrafo 2, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 7, e l’articolo 8, paragrafo 8, si applicano a decorrere dal 2 dicembre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 20 ottobre 2010.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
O. CHASTEL
(1) GU C 318 del 23.12.2009, pag. 88.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (GU C 184 E dell’8.7.2010, pag. 145), posizione del Consiglio in prima lettura del 1o marzo 2010 (GU C 114 E del 4.5.2010, pag. 17) e posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(4) GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.
(5) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(6) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(8) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
(9) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
ALLEGATO
Legno e prodotti da esso derivati secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) ai quali si applica il presente regolamento
— |
4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili |
— |
4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato |
— |
4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili |
— |
4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
— |
4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm |
— |
4409 Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa |
— |
4410 Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici |
— |
4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici |
— |
4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile |
— |
4413 00 00 Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati |
— |
4414 00 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili |
— |
4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallets o pedane di carico, semplici, pallets o pedane-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (materiale non da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato) |
— |
4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio |
— |
4418 Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno, legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa |
— |
Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l’eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti) |
— |
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30 Mobili in legno |
— |
9406 00 20 Costruzioni prefabbricate. |
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
12.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/35 |
REGOLAMENTO (UE) N. 996/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2010
sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
visto il parere del garante europeo della protezione dei dati (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno garantire un elevato livello di sicurezza dell’aviazione civile in Europa e fare quanto possibile per ridurre il numero di incidenti e di inconvenienti al fine di consolidare la fiducia dei cittadini nel trasporto aereo. |
(2) |
Il rapido svolgimento delle inchieste sugli incidenti e gli inconvenienti nel settore dell’aviazione civile migliora la sicurezza aerea e contribuisce a prevenire il verificarsi di incidenti e inconvenienti. |
(3) |
La segnalazione, l’analisi e la diffusione delle conclusioni in materia di incidenti legati alla sicurezza sono di fondamentale importanza per migliorare la sicurezza aerea. Pertanto, la Commissione dovrebbe presentare, entro il 31 dicembre 2011, una proposta di modifica della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile (4). |
(4) |
Le inchieste di sicurezza dovrebbero avere come unico obiettivo la prevenzione di futuri incidenti ed inconvenienti e non attribuire colpe o responsabilità. |
(5) |
È opportuno tener conto della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (la «convenzione di Chicago»), che prevede l’attuazione delle misure necessarie per garantire la sicurezza della navigazione aerea. È opportuno tenere conto in particolare dell’allegato 13 della convenzione di Chicago, e delle successive modifiche che stabiliscono, a livello internazionale, le norme applicabili e le prassi raccomandate in materia di inchieste sugli incidenti e gli inconvenienti aerei, nonché il significato dei termini Stato di immatricolazione, Stato dell’esercente, Stato di progettazione, Stato di costruzione e Stato in cui si è verificato l’incidente. |
(6) |
Secondo le norme e le prassi raccomandate a livello internazionale di cui all’allegato 13 della convenzione di Chicago, le inchieste sugli incidenti e gli inconvenienti gravi devono essere condotte sotto la responsabilità dello Stato nel quale l’incidente o inconveniente grave si è verificato, o lo Stato di immatricolazione qualora non sia possibile stabilire con certezza se il luogo in cui è avvenuto l’incidente o inconveniente grave si trovi nel territorio di uno Stato. Uno Stato può delegare il compito di condurre l’inchiesta a un altro Stato o richiederne l’assistenza. Le inchieste di sicurezza nell’Unione dovrebbero essere condotte in modo analogo. |
(7) |
L’esperienza acquisita nell’applicazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile (5) dovrebbe essere sfruttata per migliorare l’efficienza dei sistemi di inchiesta e prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti nel settore dell’aviazione civile nell’Unione. |
(8) |
È opportuno tener conto dei cambiamenti avvenuti nel quadro istituzionale e regolamentare che disciplina la sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione che sono avvenuti dopo l’adozione della direttiva 94/56/CE e in particolare dell’istituzione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (l’«AESA»). È opportuno altresì tenere conto della dimensione europea delle raccomandazioni di sicurezza dato che la sicurezza aerea viene sempre più regolamentata a livello di Unione. |
(9) |
L’AESA svolge, per conto degli Stati membri, le funzioni e i compiti dello Stato di progettazione, costruzione e immatricolazione, connessi all’approvazione del progetto, conformemente alla convenzione di Chicago e ai suoi allegati. Per tale motivo, e conformemente all’allegato 13 della convenzione di Chicago, l’AESA dovrebbe essere invitata a partecipare ad un’inchiesta di sicurezza al fine di contribuire, entro l’ambito di sua competenza, alla sua efficienza e garantire la sicurezza del progetto dell’aeromobile, senza incidere sulla sua autonomia. Analogamente, dovrebbero essere invitate a partecipare alle inchieste di sicurezza le autorità nazionali dell’aviazione civile. |
(10) |
Viste le loro responsabilità in materia di sicurezza, le persone nominate dall’AESA e dalle autorità nazionali dell’aviazione civile dovrebbero avere accesso alle informazioni pertinenti ai fini della valutazione dell’efficacia dei requisiti di sicurezza. |
(11) |
Al fine di garantire una migliore prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione, l’AESA, in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri, dovrebbe inoltre partecipare allo scambio e all’analisi delle informazioni nel quadro dei sistemi di segnalazione di eventi di cui alla direttiva 2003/42/CE, evitando al contempo ogni conflitto d’interesse. Tali informazioni dovrebbero essere adeguatamente protette da un uso o da una diffusione non autorizzata. |
(12) |
È riconosciuto che la partecipazione dell’AESA e delle autorità competenti degli Stati membri nello scambio e nell’analisi delle informazioni di cui alla direttiva 2003/42/CE potrebbe giovare alle inchieste di sicurezza grazie all’accesso on line alle pertinenti informazioni sulla sicurezza contenute nel repertorio centrale delle informazioni sugli eventi nel settore dell’aviazione civile. |
(13) |
La portata delle inchieste di sicurezza dovrebbe dipendere dagli insegnamenti che possono essere tratti ai fini del miglioramento della sicurezza aerea, specialmente tenendo conto della necessità di utilizzare nel modo più efficiente, sotto il profilo economico, le risorse destinate alle inchieste nell’Unione. |
(14) |
Le inchieste in materia di sicurezza sugli incidenti e sugli inconvenienti dovrebbero essere condotte da un’autorità investigativa per la sicurezza indipendente o almeno sotto il controllo di detta autorità, per evitare qualsiasi conflitto di interessi ed eventuali interferenze esterne nella determinazione delle cause dell’evento oggetto dell’inchiesta. |
(15) |
Le autorità investigative per la sicurezza sono al centro del processo investigativo sulla sicurezza. Il loro lavoro è d’importanza fondamentale per determinare le cause di un incidente o di un inconveniente. È pertanto essenziale che le stesse siano in grado di condurre le loro inchieste in piena indipendenza e che dispongano delle risorse finanziarie e umane necessarie per condurre inchieste efficaci ed efficienti. |
(16) |
La capacità delle autorità investigative per la sicurezza degli Stati membri dovrebbe essere rafforzata e la cooperazione tra di esse è necessaria per migliorare l’efficacia delle inchieste e della prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti nel settore della aviazione civile nell’Unione. |
(17) |
Il ruolo di coordinamento delle autorità investigative per la sicurezza dovrebbe essere riconosciuto e rafforzato in un contesto europeo, al fine di generare un valore aggiunto reale nel campo della sicurezza del settore dell’aviazione, sulla base delle forme di cooperazione già esistenti tra tali autorità e delle risorse destinate alle inchieste disponibili negli Stati membri, che dovrebbero essere utilizzate nel modo economicamente più efficiente. Tale riconoscimento e rafforzamento possono essere ottenuti istituendo la rete europea delle autorità investigative per la sicurezza dell’aviazione civile (la «rete») e definendone chiaramente i compiti e le funzioni. |
(18) |
La rete dovrebbe condurre le proprie attività di coordinamento in modo trasparente ed indipendente e ricevere un sostegno attivo da parte dell’Unione. |
(19) |
Gli obiettivi del presente regolamento possono essere raggiunti in modo più efficiente attraverso la cooperazione con i paesi terzi europei, che dovrebbero poter partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori della rete. |
(20) |
Poiché è fondamentale garantire diritti chiari in relazione alle inchieste di sicurezza, gli Stati membri dovrebbero provvedere, conformemente alla legislazione in vigore relativa alle competenze delle autorità responsabili delle inchieste giudiziarie e, all’occorrenza, in stretta collaborazione con tali autorità, affinché le autorità responsabili delle inchieste di sicurezza possano svolgere i loro compiti nelle migliori condizioni possibili nell’interesse della sicurezza dell’aviazione. È quindi opportuno che le autorità investigative per la sicurezza dispongano di un accesso immediato e illimitato al luogo dell’incidente e dovrebbero essere resi disponibili tutti gli elementi necessari per soddisfare le esigenze di un’inchiesta di sicurezza, senza compromettere gli obiettivi dell’inchiesta giudiziaria. |
(21) |
Un’inchiesta di sicurezza efficiente è possibile solo se gli elementi di prova importanti sono adeguatamente conservati. |
(22) |
Il sistema di sicurezza dell’aviazione civile si basa sul feedback e sugli insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti, il che comporta una rigida applicazione delle regole in materia di riservatezza al fine di garantire la futura disponibilità di preziose fonti di informazione. In questo contesto le informazioni sensibili in materia di sicurezza dovrebbero essere protette in modo adeguato. |
(23) |
Un incidente fa sorgere una serie di interessi pubblici diversi come la prevenzione di incidenti futuri e la buona amministrazione della giustizia. Tali interessi vanno al di là degli interessi individuali delle parti in causa e dell’evento specifico. Il giusto equilibrio fra tutti gli interessi è fondamentale per garantire l’interesse pubblico generale. |
(24) |
Il sistema dell’aviazione civile dovrebbe anche promuovere un ambiente non repressivo che faciliti la segnalazione spontanea di eventi, promuovendo così il principio della «giusta cultura». |
(25) |
Le informazioni fornite da una persona nell’ambito di un’inchiesta di sicurezza non dovrebbero essere utilizzate contro tale persona, nel pieno rispetto dei principi costituzionali e del diritto nazionale. |
(26) |
Fatto salvo il buon funzionamento del sistema giudiziario, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di limitare i casi in cui possa essere adottata una decisione relativa alla divulgazione delle informazioni ottenute nel corso di un’inchiesta di sicurezza. |
(27) |
Ai fini della prevenzione degli incidenti e inconvenienti è importante comunicare quanto prima le informazioni pertinenti, comprese in particolare le relazioni e raccomandazioni in materia di sicurezza risultanti dalle inchieste di sicurezza. |
(28) |
Le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate in seguito alle inchieste su incidenti o inconvenienti gravi, o provenienti da altre fonti quali studi in materia di sicurezza, dovrebbero sempre essere prese in considerazione dalle autorità competenti e, se del caso, dar vita ad azioni volte a garantire un’adeguata prevenzione degli incidenti e inconvenienti nell’aviazione civile. |
(29) |
È opportuno incoraggiare i progressi della ricerca, sia per quanto concerne la possibilità di seguire la posizione degli aeromobili in tempo reale, sia per quanto concerne l’accesso alle informazioni contenute nei registratori di volo senza che siano fisicamente disponibili, al fine di migliorare notevolmente gli strumenti a disposizione degli investigatori per determinare le cause di un incidente e aumentare la capacità di prevenire inconvenienti ricorrenti. Tali sviluppi costituirebbero un importante progresso per la sicurezza aerea. |
(30) |
L’esperienza ha dimostrato che talvolta è difficile ottenere rapidamente elenchi affidabili delle persone presenti a bordo di un aeromobile e anche che è importante fissare un termine entro il quale una compagnia aerea può essere tenuta a presentare tale elenco. Inoltre, i dati contenuti in tali liste dovrebbero essere adeguatamente protetti da un uso o da una diffusione non autorizzata. Analogamente, al fine di ridurre al minimo i rischi per gli investigatori di sicurezza sul sito dell’evento, è necessario che siano messe a disposizione le informazioni sulle merci pericolose coinvolte in un incidente, presenti a bordo di un aeromobile. |
(31) |
In seguito a un incidente aereo è difficile individuare rapidamente la persona di contatto da informare della presenza di un passeggero a bordo. È pertanto opportuno offrire ai passeggeri la possibilità di nominare una persona di contatto. |
(32) |
L’assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari dovrebbe essere adeguatamente specificata. |
(33) |
Il modo in cui gli Stati membri o le compagnie aeree affrontano un incidente e le sue conseguenze è di importanza cruciale. A tale proposito, gli Stati membri dovrebbero disporre di un piano d’emergenza che preveda, in particolare, servizi di emergenza aeroportuale e assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari. Anche le compagnie aeree dovrebbero disporre di un programma di assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari. È opportuno dedicare un’attenzione particolare al sostegno e alla comunicazione con le vittime e i loro familiari nonché con le loro associazioni. |
(34) |
Le norme in materia di accesso ai dati, alla loro elaborazione e alla tutela delle persone di cui agli atti giuridici dell’Unione dovrebbero essere pienamente rispettate nell’applicazione del presente regolamento. |
(35) |
Le sanzioni dovrebbero in particolare permettere di sanzionare chiunque, in violazione del presente regolamento, diffonda informazioni protette dal medesimo, ostacoli l’attività di un’autorità investigativa per la sicurezza impedendo agli investigatori di adempiere ai loro doveri o rifiutando di fornire registrazioni, informazioni e documenti importanti nascondendoli, alterandoli o distruggendoli; o che, avuta conoscenza del verificarsi di un incidente o di un inconveniente grave non ne informi le pertinenti autorità. |
(36) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’adozione di regole comuni in materia di inchieste di sicurezza nel settore dell’aviazione civile non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti europei, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(37) |
È opportuno abrogare la direttiva 94/56/CE. |
(38) |
La dichiarazione ministeriale sull’aeroporto di Gibilterra, concordata a Cordoba il 18 settembre 2006 durante la prima riunione ministeriale del Forum di dialogo su Gibilterra, sostituirà la dichiarazione comune sull’aeroporto di Gibilterra adottata a Londra il 2 dicembre 1987, ed il pieno rispetto di essa equivarrà al rispetto della dichiarazione del 1987, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento mira a migliorare la sicurezza del settore aereo, garantendo un elevato livello di efficienza, tempestività e qualità delle inchieste di sicurezza dell’aviazione civile europea, il cui unico obiettivo è prevenire futuri incidenti e inconvenienti e non attribuire colpe o responsabilità, tra l’altro mediante l’istituzione di una rete di autorità responsabili delle inchieste di sicurezza nell’aviazione civile. Esso prevede inoltre norme riguardanti la tempestiva disponibilità di informazioni relative a tutte le persone e merci pericolose a bordo di un aeromobile coinvolto in un incidente, ed è altresì volto a migliorare l’assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari.
2. L’applicazione del presente regolamento all’aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito alla disputa relativa alla sovranità sul territorio nel quale detto aeroporto è situato.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«incidente», un evento, associato all’impiego di un aeromobile che, nel caso di un aeromobile con equipaggio, si verifica fra il momento in cui una persona si imbarca con l’intento di compiere un volo e il momento in cui tutte le persone che si sono imbarcate con la stessa intenzione sbarcano o, nel caso di un aeromobile a pilotaggio remoto, si verifica tra il momento in cui l’aeromobile è pronto a muoversi per compiere un volo e il momento in cui si arresta alla conclusione del volo e il sistema propulsivo principale viene spento, nel quale:
|
2) |
«rappresentante accreditato», una persona designata da uno Stato, sulla base delle sue qualificazioni, a partecipare ad un’inchiesta di sicurezza condotta da un altro Stato. Un rappresentante accreditato designato da uno Stato membro proviene da un’autorità investigativa per la sicurezza; |
3) |
«consulente», una persona designata da uno Stato, sulla base delle sue qualificazioni, con il compito di assistere il proprio rappresentante accreditato nel corso di un’inchiesta di sicurezza; |
4) |
«cause», le azioni, omissioni, eventi, condizioni o una combinazione di tali fattori, che hanno dato luogo all’incidente o all’inconveniente; l’identificazione delle cause non comporta un’attribuzione di colpa o la determinazione di una responsabilità amministrativa, civile o penale; |
5) |
«lesione mortale», una lesione riportata da una persona in un incidente che abbia come conseguenza la sua morte entro trenta giorni dalla data dell’incidente; |
6) |
«registratore di volo», qualsiasi tipo di registratore installato a bordo di un aeromobile per agevolare le inchieste di sicurezza su incidenti o inconvenienti; |
7) |
«inconveniente», un evento, diverso da un incidente, associato all’impiego di un aeromobile, che pregiudichi o possa pregiudicare la sicurezza delle operazioni; |
8) |
«norme e prassi raccomandate internazionali», norme e prassi raccomandate a livello internazionale per le inchieste su incidenti e inconvenienti relativi ad aeromobili adottate in conformità dell’articolo 37 della convenzione di Chicago; |
9) |
«investigatore incaricato», una persona preposta, sulla base delle sue qualificazioni, all’organizzazione, allo svolgimento e al controllo di un’inchiesta di sicurezza; |
10) |
«operatore», qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi o intenda utilizzare uno o più aeromobili; |
11) |
«persona coinvolta», il proprietario, un membro dell’equipaggio, l’esercente dell’aeromobile coinvolti in un incidente o inconveniente grave; qualsiasi persona coinvolta nella manutenzione, nella progettazione, nella costruzione dell’aeromobile, nell’addestramento del suo equipaggio; qualsiasi persona coinvolta nelle attività di controllo del traffico aereo, nelle informazioni di volo, nei servizi aeroportuali, che abbia fornito servizi per l’aeromobile; il personale dell’autorità nazionale dell’aviazione civile; il personale dell’AESA; |
12) |
«relazione preliminare», la comunicazione utilizzata per la rapida diffusione dei dati ottenuti nelle prime fasi dell’inchiesta; |
13) |
«familiari», la famiglia stretta e/o il parente più prossimo e/o un’altra persona strettamente legata alla vittima di un incidente, ai sensi della legislazione nazionale della vittima; |
14) |
«inchiesta di sicurezza», un insieme di operazioni svolte da un’autorità investigativa per la sicurezza ai fini della prevenzione degli incidenti ed inconvenienti, che comprende la raccolta e l’analisi di dati, l’elaborazione di conclusioni, la determinazione della causa o delle cause e/o di fattori concorrenti e, ove opportuno, la formulazione di raccomandazioni in materia di sicurezza; |
15) |
«raccomandazione di sicurezza», una proposta dell’autorità investigativa per la sicurezza, formulata sulla base dei dati emersi dall’inchiesta di sicurezza o da altre fonti come studi in materia di sicurezza, ai fini della prevenzione di incidenti ed inconvenienti; |
16) |
«inconveniente grave», un inconveniente associato all’impiego di un aeromobile le cui circostanze rivelino che esisteva un’alta probabilità che si verificasse un incidente tra il momento in cui, nel caso di un aeromobile con equipaggio, una persona si imbarca con l’intento di compiere un volo e il momento in cui tutte le persone che si sono imbarcate con la stessa intenzione sbarcano o tra il momento in cui, nel caso di un aeromobile a pilotaggio remoto, l’aeromobile è pronto a muoversi per compiere un volo e il momento in cui si arresta alla conclusione del volo e il sistema di propulsione principale viene spento. Un elenco di esempi di inconvenienti gravi figura nell’allegato; |
17) |
«lesione grave», una lesione riportata da una persona in un incidente e che comporti una delle condizioni seguenti:
|
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle inchieste di sicurezza relative a incidenti e inconvenienti gravi:
a) |
occorsi nei territori degli Stati membri cui si applicano i trattati, in conformità agli obblighi internazionali degli Stati membri; |
b) |
che coinvolgono aeromobili immatricolati in uno Stato membro o operati da un’impresa stabilita in uno Stato membro, avvenuti al di fuori dei territori degli Stati membri cui si applicano i trattati, quando le inchieste non siano condotte da un altro Stato; |
c) |
nelle quali uno Stato membro ha diritto, secondo le norme e prassi raccomandate internazionali, di nominare un rappresentante accreditato per partecipare in quanto Stato di immatricolazione, Stato dell’esercente, Stato di progettazione, Stato di costruzione, Stato che fornisce informazioni, strutture o esperti su richiesta dello Stato che conduce l’inchiesta; |
d) |
nelle quali uno Stato membro che ha un interesse speciale in quanto dei suoi cittadini sono deceduti o hanno subito gravi lesioni è autorizzato dallo Stato che conduce l’inchiesta a nominare un esperto. |
2. Il presente regolamento si applica anche alle questioni relative alla tempestiva disponibilità di informazioni riguardanti tutte le persone e merci pericolose a bordo di un aeromobile coinvolto in un incidente e l’assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari.
3. Il presente regolamento non si applica alle inchieste di sicurezza relative a incidenti e inconvenienti gravi che vedono coinvolto un aeromobile impegnato in attività militari, doganali, di polizia o in attività simili tranne quando lo Stato membro interessato così disponga, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, e della legislazione nazionale.
Articolo 4
L’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le inchieste in materia di sicurezza siano condotte o vigilate, senza interferenze esterne, da un’autorità investigativa nazionale permanente per la sicurezza dell’aviazione civile o sotto il controllo di tale autorità (l’«autorità investigativa per la sicurezza») in grado di condurre, in modo indipendente, un’inchiesta di sicurezza completa, o per conto proprio o mediante accordi con altre autorità investigative per la sicurezza.
2. Tale autorità è indipendente sul piano funzionale, in particolare nei confronti delle autorità aeronautiche competenti in materia di aeronavigabilità, certificazione, operazioni di volo, manutenzione, rilascio delle licenze, controllo del traffico aereo o gestione degli aerodromi e in generale nei confronti di qualsiasi altra parte o ente i cui interessi o finalità possano entrare in conflitto con il compito ad essa assegnato o influenzarne l’obiettività.
3. L’autorità investigativa per la sicurezza, nello svolgimento delle inchieste di sicurezza, non sollecita né riceve istruzioni da alcun soggetto esterno e gode di autorità illimitata sulla condotta delle inchieste di sicurezza.
4. I compiti affidati all’autorità investigativa per la sicurezza possono essere estesi alla raccolta e all’analisi di informazioni relative alla sicurezza aerea, in particolare a fini di prevenzione degli incidenti, nella misura in cui tali attività non compromettano la sua indipendenza e non comportino alcuna responsabilità di carattere regolamentare, amministrativo o normativo.
5. Per informare il pubblico sul livello generale di sicurezza dell’aviazione, ogni anno è pubblicato un rapporto sulla sicurezza a livello nazionale. In tale analisi le fonti delle informazioni riservate non sono rivelate.
6. L’autorità investigativa per la sicurezza è dotata dal rispettivo Stato membro dei mezzi necessari per adempiere alle sue responsabilità in completa indipendenza e deve poter ottenere a tal fine sufficienti risorse. In particolare:
a) |
il responsabile dell’autorità investigativa per la sicurezza e/o, nel caso di un’autorità multimodale, il capo del suo ramo aviazione, ha l’esperienza e la competenza in materia di sicurezza dell’aviazione civile per svolgere i suoi compiti in conformità del presente regolamento e della legislazione nazionale; |
b) |
gli investigatori godono di uno status che conferisce loro le garanzie di indipendenza necessarie; |
c) |
l’autorità investigativa per la sicurezza ha almeno un investigatore disponibile in grado di esercitare la funzione di investigatore incaricato in caso di incidente aereo grave; |
d) |
l’autorità investigativa per la sicurezza è dotata di un bilancio che le consente di svolgere le sue funzioni; |
e) |
l’autorità investigativa per la sicurezza dispone, direttamente o attraverso la cooperazione di cui all’articolo 6 o tramite accordi con altre autorità o enti nazionali, di personale qualificato e di strutture adeguate, tra le quali uffici e hangar per consentire la conservazione e l’esame dell’aeromobile, del suo contenuto o del suo relitto. |
Articolo 5
Obbligo di svolgere un’inchiesta
1. Ogni incidente o inconveniente grave nel settore dell’aviazione civile, che coinvolge aeromobili diversi da quelli specificati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (6) è sottoposto ad un’inchiesta di sicurezza nello Stato membro nel cui territorio l’incidente o l’inconveniente grave è avvenuto.
2. Quando un aeromobile, diverso da quelli di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2008, immatricolato in uno Stato membro è coinvolto in un incidente o in un inconveniente grave per il quale non è possibile accertare definitivamente che sia avvenuto nel territorio di uno Stato, l’inchiesta di sicurezza è effettuata dall’autorità investigativa per la sicurezza dello Stato membro di immatricolazione.
3. L’ampiezza dell’inchiesta di sicurezza di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 e la procedura da seguire sono determinate dall’autorità investigativa per la sicurezza, tenuto conto degli insegnamenti che essa intende trarre da tale inchiesta per migliorare la sicurezza aerea, anche per gli aeromobili con una massa massima al decollo inferiore o pari a 2 250 kg.
4. Le autorità investigative per la sicurezza possono decidere di indagare su inconvenienti diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché su incidenti o inconvenienti gravi occorsi ad altri tipi di aeromobili, in conformità della legislazione nazionale degli Stati membri, quando esse prevedono di trarre da essi degli insegnamenti sul piano della sicurezza.
5. Le inchieste di sicurezza di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 non riguardano in alcun caso l’attribuzione di colpe o responsabilità. Esse sono condotte indipendentemente e separatamente da eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi finalizzati all’accertamento di colpe o responsabilità, senza tuttavia arrecare pregiudizio a tali procedimenti.
Articolo 6
Cooperazione tra le autorità investigative per la sicurezza
1. Un’autorità investigativa per la sicurezza di uno Stato membro può chiedere l’assistenza delle autorità investigative per la sicurezza di altri Stati membri. Quando, in seguito ad una richiesta, un’autorità investigativa per la sicurezza accetta di fornire assistenza, tale assistenza è fornita gratuitamente, nella misura del possibile.
2. Un’autorità investigativa per la sicurezza può, previo comune accordo, delegare il compito di condurre un’inchiesta su un incidente o un inconveniente grave a un’altra autorità investigativa agevolando le inchieste condotte da tale altra autorità.
Articolo 7
Rete europea delle autorità investigative per la sicurezza dell’aviazione civile
1. Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità investigative per la sicurezza stabiliscano tra loro una rete europea delle autorità investigative per la sicurezza nel settore dell’aviazione civile («la rete»), composta dai capi delle autorità investigative per la sicurezza di ciascuno Stato membro e/o, in caso di un’autorità multimodale, dal capo competente per il settore dell’aviazione, o dai loro rappresentanti, compreso un presidente scelto tra questi per un periodo di tre anni.
In stretta consultazione con i membri della rete, il presidente redige il programma di lavoro annuale della rete, che è conforme, rispettivamente, agli obiettivi e alle responsabilità di cui ai paragrafi 2 e 3. La Commissione trasmette il programma di lavoro al Parlamento europeo e al Consiglio. Il presidente redige altresì l’ordine del giorno delle riunioni della rete.
2. La rete mira a migliorare ulteriormente la qualità delle inchieste condotte dalle autorità responsabili per le inchieste di sicurezza e a rafforzarne l’indipendenza. In particolare, essa incoraggia standard elevati per i metodi di inchiesta e la formazione degli investigatori.
3. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la rete ha in particolare la responsabilità di:
a) |
elaborare suggerimenti e consigli alle istituzioni dell’Unione su tutti gli aspetti dello sviluppo e dell’attuazione delle politiche e delle norme dell’Unione relative alle inchieste di sicurezza e alla prevenzione di incidenti e inconvenienti; |
b) |
promuovere la condivisione di informazioni utili per il miglioramento della sicurezza aerea e incoraggiare attivamente la cooperazione strutturata tra le autorità investigative per la sicurezza, la Commissione, l’AESA e le autorità nazionali dell’aviazione civile; |
c) |
coordinare e organizzare, se del caso, valutazioni «inter pares», pertinenti attività di formazione e programmi di sviluppo delle competenze per gli investigatori; |
d) |
promuovere le migliori prassi investigative in materia di sicurezza allo scopo di sviluppare una metodologia comune dell’Unione in materia di sicurezza e stilare un elenco di tali prassi; |
e) |
rafforzare le capacità investigative delle autorità investigative per la sicurezza, in particolare attraverso lo sviluppo e la gestione di un quadro per la condivisione delle risorse; |
f) |
fornire l’assistenza appropriata, su richiesta delle autorità investigative per la sicurezza ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, ivi compreso, tra l’altro, l’elenco degli investigatori, delle apparecchiature e delle capacità disponibili negli altri Stati membri, a cui può ricorrere l’autorità incaricata di un’inchiesta; |
g) |
accedere alle informazioni contenute nella banca dati di cui all’articolo 18 e analizzare le raccomandazioni di sicurezza in essa contenute al fine di individuare importanti raccomandazioni di sicurezza rilevanti a livello dell’Unione. |
4. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio sulle attività della rete. Il Parlamento europeo è inoltre informato delle eventuali richieste che il Consiglio o la Commissione presentano alla rete.
5. I membri della rete non chiedono né ricevono istruzioni da alcun organismo che potrebbe incidere sull’indipendenza delle inchieste di sicurezza.
6. Se del caso, l’AESA è invitata in qualità di osservatore alle riunioni della rete. La rete può anche invitare a partecipare alle sue riunioni osservatori delle autorità investigative per la sicurezza di paesi terzi e altri esperti competenti.
7. La Commissione è strettamente associata ai lavori della rete e riceve il necessario supporto da quest’ultima sugli aspetti pertinenti relativi allo sviluppo della regolamentazione e delle politiche dell’Unione in materia di investigazione e prevenzione degli incidenti nell’aviazione civile. La Commissione fornisce alla rete il sostegno necessario, compresa, ma non solo, l’assistenza per la preparazione e organizzazione delle riunioni, nonché per la pubblicazione di una relazione annuale sulle attività della rete. La Commissione trasmette la relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 8
Partecipazione dell’AESA e delle autorità nazionali dell’aviazione civile alle inchieste di sicurezza
1. Le autorità investigative per la sicurezza, fatto salvo il requisito dell’assenza di conflitti di interesse, invitano l’AESA e le autorità nazionali dell’aviazione civile degli Stati membri interessati, nell’ambito della loro rispettiva competenza, a nominare un rappresentante a partecipare:
a) |
in qualità di consulente dell’investigatore incaricato, a tutte le inchieste di sicurezza di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, condotte nel territorio di uno Stato membro o nel luogo di cui all’articolo 5, paragrafo 2, sotto il controllo e a discrezione dell’investigatore incaricato; |
b) |
in qualità di consulente designato ai sensi del presente regolamento per assistere uno o più rappresentanti accreditati degli Stati membri in tutte le inchieste di sicurezza condotte in un paese terzo nelle quali un’autorità investigativa per la sicurezza è invitata a designare un rappresentante accreditato conformemente alle norme e alle prassi raccomandate internazionali per le inchieste relative a incidenti e inconvenienti aerei sotto la supervisione del rappresentante accreditato. |
2. I partecipanti di cui al paragrafo 1 sono autorizzati in particolare a:
a) |
visitare il luogo dell’incidente ed esaminare il relitto; |
b) |
suggerire gli ambiti sui quali porre domande e ottenere informazioni sulle testimonianze; |
c) |
ricevere copie di tutti i documenti pertinenti e ottenere pertinenti informazioni fattuali; |
d) |
partecipare alle letture dei supporti registrati, ad eccezione delle registrazioni audio e video della cabina di pilotaggio; |
e) |
partecipare alle attività dell’inchiesta fuori dal luogo dell’incidente quali esami di componenti, prove e simulazioni, relazioni tecniche e riunioni sullo stato di avanzamento dell’inchiesta, ad eccezione di quando riguardano l’accertamento delle cause o la formulazione delle raccomandazioni di sicurezza. |
3. L’AESA e le autorità nazionali dell’aviazione civile sostengono l’inchiesta a cui partecipano fornendo le informazioni, i consulenti e le apparecchiature necessarie all’autorità investigativa per la sicurezza incaricata dell’inchiesta.
Articolo 9
Obbligo di comunicare il verificarsi di incidenti e inconvenienti gravi
1. Qualsiasi persona coinvolta che è a conoscenza di un incidente o di un inconveniente grave comunica immediatamente tale informazione all’autorità investigativa competente per la sicurezza dello Stato in cui si è verificato l’incidente o l’inconveniente grave.
2. L’autorità investigativa per la sicurezza comunica immediatamente alla Commissione, all’AESA, all’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO), agli Stati membri e ai paesi terzi interessati, conformemente alle norme e alle prassi raccomandate a livello internazionale, il verificarsi di tutti gli incidenti e inconvenienti gravi di cui è stata informata.
Articolo 10
Partecipazione degli Stati membri alle inchieste di sicurezza
1. All’atto del ricevimento della comunicazione relativa ad un incidente o inconveniente grave da parte di un altro Stato membro o paese terzo, gli Stati membri che rappresentano lo Stato di immatricolazione, lo Stato dell’esercente, lo Stato di progettazione e lo Stato di costruzione informano al più presto lo Stato membro o il paese terzo nel cui territorio l’incidente o l’inconveniente grave è avvenuto della loro intenzione di nominare un rappresentante accreditato conformemente alle norme e alle prassi raccomandate internazionali. Qualora sia nominato tale rappresentante accreditato, ne sono forniti anche il nome e i dati completi, insieme alla data di arrivo prevista se il rappresentante accreditato intenda recarsi nel paese che ha inviato la comunicazione.
2. I rappresentanti accreditati dello Stato di progettazione sono nominati dall’autorità investigativa per la sicurezza dello Stato membro nel cui territorio si trova la sede principale del titolare del certificato per tipo di aeromobile o di gruppo motopropulsore.
Articolo 11
Status degli investigatori in materia di sicurezza
1. Dal momento della sua nomina da parte di un’autorità investigativa per la sicurezza e indipendentemente da un’eventuale inchiesta giudiziaria, l’investigatore incaricato è autorizzato ad adottare le misure necessarie per soddisfare le esigenze dell’inchiesta di sicurezza.
2. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti dagli atti giuridici dell’Unione o dal diritto nazionale, l’investigatore incaricato può, in particolare:
a) |
accedere immediatamente senza restrizioni e senza ostacoli al luogo dell’incidente o dell’inconveniente, nonché all’aeromobile, al suo contenuto o al suo relitto; |
b) |
effettuare l’immediato rilevamento delle prove e il recupero con modalità controllate di rottami o componenti a fini di esami o di analisi; |
c) |
avere accesso immediato ai registratori di volo, al loro contenuto e a qualsiasi altra registrazione pertinente e assumerne il controllo; |
d) |
chiedere l’autopsia completa dei corpi delle persone che abbiano riportato lesioni mortali e contribuirvi, nonché avere accesso immediato ai risultati di tale esame o delle analisi eseguite su campioni prelevati; |
e) |
chiedere esami medici delle persone coinvolte nell’impiego dell’aeromobile o chiedere analisi da effettuare su campioni prelevati da tali persone, nonché avere accesso immediato ai risultati di tali esami o analisi; |
f) |
convocare e ascoltare i testimoni, chiedendo loro di fornire o presentare informazioni o prove rilevanti ai fini dell’inchiesta di sicurezza; |
g) |
avere libero accesso a qualsiasi informazione o elementi pertinenti in possesso del proprietario, del titolare del certificato per tipo di aeromobile, dell’organizzazione responsabile della manutenzione, dell’organizzazione responsabile della formazione, dell’esercente o del costruttore dell’aeromobile e delle autorità preposte all’aviazione civile e all’AESA, dei responsabili della fornitura di servizi di navigazione aerea o degli operatori dell’aeroporto. |
3. L’investigatore incaricato estende ai suoi esperti e consulenti, nonché ai rappresentanti accreditati, ai loro esperti e consulenti, i diritti elencati al paragrafo 2, nella misura necessaria a consentire loro un’effettiva partecipazione all’inchiesta di sicurezza. Tali diritti non pregiudicano i diritti degli investigatori e degli esperti designati dall’autorità incaricata dell’inchiesta giudiziaria.
4. Chiunque partecipi alle inchieste di sicurezza assolve ai propri compiti in modo indipendente e non sollecita o accetta istruzioni da persone diverse dall’investigatore incaricato o dal rappresentante accreditato.
Articolo 12
Coordinamento delle inchieste
1. Se viene avviata anche un’inchiesta giudiziaria l’investigatore incaricato ne viene informato. In tal caso, l’investigatore incaricato assicura la rintracciabilità e la conservazione dei registratori di volo e di qualsiasi elemento di prova materiale. L’autorità giudiziaria può nominare un suo funzionario affinché accompagni i registratori di volo o gli elementi di prova materiale nel luogo dove devono essere letti o trattati. Se l’esame o l’analisi di tali elementi di prova materiale possono modificare, alterare o distruggere tali elementi, è richiesto il preventivo accordo dell’autorità giudiziaria, fatto salvo il diritto nazionale. Qualora tale accordo non sia ottenuto conformemente agli accordi preliminari di cui al paragrafo 3 entro un termine ragionevole e non superiore alle due settimane successive alla richiesta, ciò non impedisce all’investigatore incaricato di effettuare l’esame o l’analisi. Ove l’autorità giudiziaria abbia il diritto di sequestrare eventuali prove, l’investigatore incaricato ha accesso immediato e illimitato a tali prove e può utilizzarle.
2. Se, durante l’inchiesta di sicurezza, emerge o si sospetta che si sia verificato un atto di interferenza illecita ai sensi della legislazione nazionale, quale una legge nazionale relativa alle inchieste sugli incidenti, in relazione all’incidente o all’inconveniente grave, l’investigatore incaricato ne informa immediatamente le autorità competenti. Fatto salvo l’articolo 14, le informazioni pertinenti raccolte nel corso dell’inchiesta di sicurezza sono condivise immediatamente con dette autorità e, ove le stesse ne facciano richiesta, può essere loro trasferito altresì il materiale pertinente. La condivisione di tali informazioni e di detto materiale non pregiudica il diritto dell’autorità investigativa per la sicurezza di continuare l’inchiesta di sicurezza in coordinamento con le autorità alle quali è stato eventualmente trasferito il controllo del sito.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità investigative per la sicurezza, da un lato, e altre autorità che possono essere coinvolte nelle attività connesse all’inchiesta di sicurezza, quali le autorità giudiziarie, dell’aviazione civile, di ricerca e salvataggio, dall’altro, cooperino tra loro attraverso accordi preliminari.
Questi accordi rispettano l’indipendenza dell’autorità responsabile per le inchieste di sicurezza e consentono che l’inchiesta tecnica sia condotta con diligenza ed efficienza. Gli accordi preliminari prendono in considerazione, tra gli altri, i seguenti argomenti:
a) |
l’accesso al luogo dell’incidente; |
b) |
la conservazione delle prove e l’accesso alle stesse; |
c) |
i resoconti iniziale e ricorrente sullo stato di ciascuna operazione; |
d) |
gli scambi d’informazioni; |
e) |
l’utilizzo appropriato delle informazioni di sicurezza; |
f) |
la risoluzione dei conflitti. |
Gli Stati membri comunicano tali accordi alla Commissione, che li comunica al presidente della rete, al Parlamento europeo e al Consiglio per informazione.
Articolo 13
Protezione delle prove
1. Lo Stato membro nel cui territorio è avvenuto l’incidente o l’inconveniente grave è tenuto a garantire un trattamento sicuro di tutte le prove, nonché ad adottare tutte le misure ragionevoli per proteggere tali prove e conservare in luogo sicuro l’aeromobile, il suo contenuto e il suo relitto per il periodo eventualmente necessario allo svolgimento di un’inchiesta di sicurezza. La protezione delle prove include la conservazione, in formato fotografico o di altro tipo, di qualsiasi elemento di prova che possa essere rimosso, cancellato, perduto o distrutto. La conservazione sicura include la protezione contro ulteriori danni, l’accesso da parte di persone non autorizzate, il furto e il deterioramento.
2. Fino all’arrivo degli investigatori di sicurezza, nessuno può modificare lo stato del luogo dell’incidente, prelevare da esso campioni, intraprendere movimenti o effettuare campionamenti dell’aeromobile, del suo contenuto o del suo relitto, spostarlo o rimuoverlo, a meno che ciò non si renda necessario per ragioni di sicurezza o per assistere persone ferite o previa autorizzazione esplicita delle autorità responsabili del sito e, ove possibile, in consultazione con l’autorità investigativa per la sicurezza.
3. Ogni persona coinvolta adotta le misure necessarie per proteggere i documenti, il materiale e le registrazioni attinenti all’evento in modo tale da impedire, in particolare, che vengano cancellate le registrazioni di conversazioni e allarmi dopo il volo.
Articolo 14
Protezione di informazioni sensibili in materia di sicurezza
1. I seguenti elementi non sono messi a disposizione o utilizzati per scopi diversi dall’inchiesta di sicurezza:
a) |
tutte le dichiarazioni rilasciate dalle persone all’autorità investigativa per la sicurezza nel corso dell’inchiesta di sicurezza; |
b) |
documenti da cui risulti l’identità delle persone che hanno testimoniato nell’ambito dell’inchiesta di sicurezza; |
c) |
informazioni raccolte dall’autorità investigativa per la sicurezza che siano di natura particolarmente sensibile e personale, tra cui le informazioni concernenti lo stato di salute delle persone; |
d) |
il materiale presentato successivamente durante l’inchiesta come note, disegni, pareri scritti dagli investigatori, pareri espressi nell’analisi delle informazioni, tra cui informazioni sul registratore di volo; |
e) |
informazioni e prove fornite da investigatori di altri Stati membri o paesi terzi conformemente alle disposizioni di norme e prassi raccomandate internazionali, qualora richiesto dalle loro autorità investigative per la sicurezza; |
f) |
progetti di relazioni preliminari o finali o dichiarazioni intermedie; |
g) |
le registrazioni audio e video della cabina di pilotaggio e le loro trascrizioni, nonché le registrazioni audio all’interno delle unità di controllo del traffico aereo, assicurando al contempo che le informazioni non pertinenti all’inchiesta di sicurezza, e in particolare quelle relative alla vita privata, siano adeguatamente protette, fatto salvo il paragrafo 3. |
2. I seguenti elementi non possono essere messi a disposizione o utilizzati per scopi diversi dall’inchiesta di sicurezza o altri scopi diretti al miglioramento della sicurezza aerea:
a) |
tutte le comunicazioni tra persone che sono state coinvolte nell’impiego dell’aeromobile; |
b) |
registrazioni e trascrizioni di registrazioni scritte o elettroniche delle unità di controllo del traffico aereo, fra cui relazioni e conclusioni per uso interno; |
c) |
lettere di accompagnamento per la trasmissione di raccomandazioni di sicurezza dall’autorità investigativa per la sicurezza al destinatario, se richiesto dall’autorità investigativa per la sicurezza che emana la raccomandazione; |
d) |
segnalazioni di eventi registrate ai sensi della direttiva 2003/42/CE. |
Le registrazioni del registratore di volo non sono messe a disposizione o utilizzate per fini diversi da quelli dell’inchiesta di sicurezza, dell’aeronavigabilità o della manutenzione, eccetto quando tali dati sono resi anonimi o divulgati in condizioni di riservatezza.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l’amministrazione della giustizia o l’autorità competente a decidere la diffusione delle registrazioni a norma del diritto nazionale può decidere che i vantaggi derivanti dalla diffusione dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 per eventuali altri scopi autorizzati dalla legge siano superiori all’impatto negativo nazionale e internazionale che tale iniziativa può avere su quella o su altre future inchieste di sicurezza. Gli Stati membri possono decidere di limitare i casi in cui tale decisione di diffusione può essere adottata, in conformità degli atti giuridici dell’Unione.
La comunicazione dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 ad un altro Stato membro per scopi diversi dall’inchiesta di sicurezza e, in aggiunta per quanto riguarda il paragrafo 2, per scopi diversi da quelli volti al miglioramento della sicurezza dell’aviazione può essere garantita nella misura in cui la legislazione nazionale dello Stato membro che trasmette i dati lo permette. L’elaborazione o la diffusione dei documenti ricevuti attraverso tale comunicazione da parte delle autorità dello Stato membro ricevente sono consentite soltanto previa consultazione dello Stato membro che trasmette i dati e sono soggette alla legislazione nazionale dello Stato membro ricevente.
4. Possono essere comunicati solamente i dati strettamente necessari per le finalità di cui al paragrafo 3.
Articolo 15
Comunicazione di informazioni
1. Il personale dell’autorità investigativa per la sicurezza incaricata o qualsiasi altra persona chiamata a partecipare o a contribuire all’inchiesta di sicurezza è vincolato dalle norme applicabili in materia di segreto professionale, anche per quanto riguarda l’anonimato delle persone coinvolte in un incidente o inconveniente, secondo la legislazione applicabile.
2. Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 16 e 17, l’autorità investigativa per la sicurezza incaricata comunica le informazioni che ritiene rilevanti ai fini della prevenzione di un incidente o di un inconveniente grave alle persone responsabili dell’aeromobile o della costruzione o manutenzione delle apparecchiature dell’aeromobile e alle persone fisiche o giuridiche responsabili dell’esercizio dell’aeromobile o dell’addestramento del personale.
3. Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 16 e 17, l’autorità investigativa per la sicurezza incaricata e il rappresentante o i rappresentanti accreditati di cui all’articolo 8 comunicano all’AESA e alle autorità dell’aviazione civile nazionale le pertinenti informazioni fattuali ottenute nel corso dell’inchiesta di sicurezza, ad eccezione delle informazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, o di quelle che causano un conflitto di interessi. Le informazioni ricevute dall’AESA e dalle autorità dell’aviazione civile nazionale sono protette ai sensi dell’articolo 14 e degli atti giuridici dell’Unione e della legislazione nazionale applicabili.
4. L’autorità investigativa per la sicurezza incaricata è autorizzata ad informare le vittime e i loro familiari o le loro associazioni o a rendere pubbliche eventuali informazioni sulle osservazioni dei fatti, sullo svolgersi dell’inchiesta di sicurezza, su eventuali relazioni o conclusioni e/o raccomandazioni di sicurezza preliminari, a condizione che ciò non comprometta gli obiettivi dell’inchiesta di sicurezza e rispetti pienamente la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati personali.
5. Prima di divulgare le informazioni di cui al paragrafo 4, l’autorità investigativa per la sicurezza incaricata trasmette tali informazioni alle vittime e ai loro familiari o alle loro associazioni in maniera tale da non compromettere gli obiettivi dell’inchiesta di sicurezza.
Articolo 16
Relazione di inchiesta
1. Ogni inchiesta di sicurezza su un incidente si conclude con una relazione redatta in forma appropriata al tipo e alla gravità dell’incidente o dell’inconveniente grave. Tale relazione dichiara che il solo obiettivo dell’inchiesta di sicurezza è prevenire futuri incidenti ed inconvenienti e non attribuire colpe o responsabilità. La relazione contiene, ove opportuno, raccomandazioni di sicurezza.
2. La relazione garantisce l’anonimato di tutti coloro che sono coinvolti nell’incidente o nell’inconveniente grave.
3. Allorché le inchieste di sicurezza portano alla preparazione di relazioni prima del completamento dell’inchiesta, l’autorità investigativa di sicurezza può sollecitare, prima della loro pubblicazione, commenti da parte delle autorità interessate, compresa l’AESA, e, tramite esse, da parte del titolare del certificato per tipo di aeromobile, del costruttore e dell’esercente interessati. Essi sono vincolati dalle norme vigenti sul segreto professionale per quanto riguarda il contenuto della consultazione.
4. Prima della pubblicazione della relazione finale, l’autorità investigativa per la sicurezza sollecita commenti da parte delle autorità interessate, compresa l’AESA, e, tramite esse, da parte del titolare del certificato per tipo di aeromobile, del costruttore e dell’esercente interessati, i quali sono vincolati dalle norme vigenti sul segreto professionale per quanto riguarda il contenuto della consultazione. Nel sollecitare tali commenti, l’autorità investigativa per la sicurezza segue le norme e le prassi raccomandate internazionali.
5. Le informazioni di cui all’articolo 14 sono incluse nella relazione finale dell’inchiesta di sicurezza solo se rilevanti per l’analisi dell’incidente o dell’inconveniente grave. Le informazioni o parti di informazioni non pertinenti all’analisi non sono diffuse.
6. L’autorità investigativa per la sicurezza rende pubblica la relazione finale nel più breve tempo possibile e, ove possibile, entro dodici mesi dalla data dell’incidente o inconveniente grave.
7. Se la relazione finale non può essere resa pubblica entro dodici mesi, l’autorità investigativa per la sicurezza pubblica una dichiarazione intermedia almeno ad ogni anniversario dell’incidente o inconveniente grave, specificando i progressi dell’inchiesta e le eventuali questioni di sicurezza interessate.
8. L’autorità investigativa per la sicurezza invia il più rapidamente possibile una copia delle relazioni finali e delle raccomandazioni di sicurezza:
a) |
alle autorità investigative per la sicurezza e alle autorità dell’aviazione civile degli Stati interessati, nonché all’ICAO, ai sensi delle norme e prassi raccomandate internazionali; |
b) |
ai destinatari delle raccomandazioni di sicurezza contenute nella relazione; |
c) |
alla Commissione e all’AESA, tranne quando la relazione è pubblicamente disponibile per via informatica, nel qual caso l’autorità investigativa per la sicurezza si limita a notificarle con le opportune modalità. |
Articolo 17
Raccomandazioni di sicurezza
1. In qualsiasi fase dell’inchiesta di sicurezza, l’autorità investigativa per la sicurezza, con una lettera di trasmissione con data, e previa debita consultazione delle parti interessate, raccomanda alle competenti autorità interessate, tra cui quelle di altri Stati membri o paesi terzi, eventuali azioni preventive che ritiene necessario siano adottate prontamente al fine di migliorare la sicurezza dell’aviazione.
2. Un’autorità investigativa per la sicurezza può anche emettere raccomandazioni di sicurezza basate su studi o analisi di una serie di inchieste o altre attività condotte conformemente all’articolo 4, paragrafo 4.
3. Una raccomandazione di sicurezza non costituisce di per sé una presunzione di colpa o un’attribuzione di responsabilità per un incidente, un inconveniente grave o un inconveniente.
Articolo 18
Monitoraggio delle raccomandazioni di sicurezza e relativa banca dati
1. Il destinatario di una raccomandazione di sicurezza accusa ricezione della lettera di trasmissione e informa l’autorità investigativa per la sicurezza che ha emesso la raccomandazione, entro 90 giorni dalla ricezione di tale lettera, in merito alle azioni adottate o all’esame e, se del caso, precisa il tempo necessario per il loro completamento e, se non viene adottata alcuna azione, i relativi motivi.
2. Entro 60 giorni dal ricevimento della risposta, l’autorità investigativa per la sicurezza comunica al destinatario se ritiene adeguata la sua risposta e fornisce una motivazione qualora non concordi con la decisione di non intervenire.
3. Ogni autorità investigativa per la sicurezza attua le procedure per registrare le risposte alle raccomandazioni di sicurezza emesse.
4. Ogni ente che riceve una raccomandazione di sicurezza, incluse le autorità responsabili della sicurezza dell’aviazione civile a livello di Stati membri e di Unione, attua le procedure per monitorare i progressi delle azioni adottate in risposta alle raccomandazioni di sicurezza ricevute.
5. Le autorità investigative per la sicurezza registrano nel repertorio centrale, istituito a norma del regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell’aviazione civile scambiate in conformità della direttiva 2003/42/CE (7) tutte le raccomandazioni di sicurezza emesse conformemente all’articolo 17, paragrafi 1 e 2, nonché le risposte ricevute. Le autorità investigative per la sicurezza registrano analogamente nel repertorio centrale tutte le raccomandazioni di sicurezza pervenute da paesi terzi.
Articolo 19
Segnalazione di taluni eventi
1. L’AESA e le autorità competenti degli Stati membri in cooperazione partecipano regolarmente allo scambio e all’analisi delle informazioni di cui alla direttiva 2003/42/CE. Ciò comprende l’accesso on line da parte di persone designate a informazioni contenute nel repertorio centrale creato a norma del regolamento (CE) n. 1321/2007, comprese le informazioni che identificano direttamente l’aeromobile oggetto di una segnalazione di evento, quali, ove disponibili, i suoi numeri di serie e le marche d’immatricolazione. Tale accesso non copre le informazioni che identificano l’operatore oggetto della medesima segnalazione di evento.
2. L’AESA e le autorità degli Stati membri di cui al paragrafo 1 garantiscono la riservatezza di tali informazioni, ai sensi della legislazione applicabile, e ne limitano l’utilizzo a quanto è strettamente necessario per rispettare i propri obblighi in materia di sicurezza. A tale riguardo dette informazioni sono utilizzate solamente ai fini dell’analisi delle tendenze in materia di sicurezza che possono costituire la base per le raccomandazioni anonime sulla sicurezza o le prescrizioni di aeronavigabilità, senza che vengano attribuite colpe o responsabilità.
Articolo 20
Informazioni sulle persone e sulle merci pericolose a bordo
1. Le compagnie aeree dell’Unione che effettuano voli in arrivo o in partenza da, e compagnie aeree di paesi terzi che effettuano voli in partenza da un aeroporto situato nei territori degli Stati membri ai quali si applicano i trattati, attuano procedure che permettono l’elaborazione:
a) |
il più presto possibile, al più tardi entro due ore dalla notifica di un incidente all’aeromobile, di un elenco convalidato, basato sulle migliori informazioni disponibili, di tutte le persone a bordo; e |
b) |
immediatamente dopo la notifica di un incidente a tale aeromobile, dell’elenco delle merci pericolose a bordo. |
2. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione dell’autorità investigativa per la sicurezza incaricata, dell’autorità designata da ogni Stato membro per fungere da tramite con i familiari delle persone a bordo e, se necessario, delle unità mediche che possono avere bisogno di informazioni per l’assistenza medica alle vittime.
3. Per poter informare rapidamente i familiari dei passeggeri della presenza dei loro parenti a bordo dell’aeromobile incidentato, le compagnie aeree propongono ai viaggiatori di indicare il nome e i dati di una persona da contattare in caso di incidente. Tali informazioni possono essere utilizzate dalle compagnie aeree soltanto in caso di incidente e non sono comunicate a terzi né utilizzate per scopi commerciali.
4. Il nome di una persona a bordo non è reso pubblico prima che i familiari di tale persona siano stati informati dalle pertinenti autorità. L’elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), è mantenuto riservato in conformità degli atti giuridici dell’Unione e della legislazione nazionale e il nominativo di ciascun individuo figurante in tale elenco è reso pubblico, nel rispetto del medesimo, nella misura in cui i rispettivi familiari delle persone presenti a bordo non si siano opposti.
Articolo 21
Assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari
1. Al fine di garantire una risposta più completa e armonizzata agli incidenti a livello di Unione europea, ciascuno Stato membro predispone a livello nazionale un piano di emergenza per gli incidenti aerei. Detto piano di emergenza prevede altresì l’assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari.
2. Gli Stati membri garantiscono che tutte le compagnie aeree registrate sul loro territorio dispongano di un piano d’assistenza alle vittime e ai loro familiari. Tali piani devono prevedere in particolare il sostegno psicologico alle vittime degli incidenti aerei e ai loro familiari per consentire alla compagnia di far fronte a un incidente di grandi dimensioni. Gli Stati membri controllano i piani di assistenza delle compagnie aeree registrate nel loro territorio. Gli Stati membri incoraggiano inoltre le compagnie aeree di paesi terzi operanti nell’Unione a adottare analogamente un piano di assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari.
3. Qualora si verifichi un incidente lo Stato membro incaricato dell’inchiesta, lo Stato membro in cui è registrata la compagnia aerea il cui aeromobile ha avuto l’incidente, o lo Stato membro che ha un rilevante numero di suoi cittadini a bordo dell’aeromobile oggetto dell’incidente, provvede a nominare un referente che sarà incaricato di essere la persona di contatto e d’informazione per le vittime e i loro familiari.
4. Uno Stato membro o un paese terzo che, a causa della morte dei suoi cittadini o delle gravi lesioni da questi subite, ha un interesse speciale in un incidente che si è verificato nei territori degli Stati membri ai quali si applicano i trattati, ha diritto a nominare un esperto che è autorizzato a:
a) |
visitare il luogo dell’incidente; |
b) |
accedere alle pertinenti informazioni fattuali che l’autorità investigativa per la sicurezza incaricata autorizza a diffondere e alle informazioni sui progressi dell’inchiesta; |
c) |
ricevere una copia della relazione finale. |
5. Un esperto nominato conformemente al paragrafo 4 può assistere, fatta salva la vigente legislazione, all’identificazione delle vittime e partecipare alle riunioni con i superstiti del suo Stato.
6. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (8), anche i vettori aerei di paesi terzi sono tenuti ad adempiere agli obblighi assicurativi di cui al suddetto regolamento.
Articolo 22
Accesso ai documenti e protezione dei dati personali
1. Il presente regolamento lascia impregiudicato il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (9).
2. Il presente regolamento si applica conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (10) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (11).
Articolo 23
Sanzioni
Gli Stati membri prevedono norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 24
Modifica del regolamento
Il presente regolamento è sottoposto a revisione entro il 3 dicembre 2014. Qualora la Commissione ritenga che il presente regolamento debba essere modificato, richiede alla rete l’emissione di un parere preliminare, che è altresì trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio, agli Stati membri e all’AESA.
Articolo 25
Abrogazioni
La direttiva 94/56/CE è abrogata.
Articolo 26
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 20 ottobre 2010.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
O. CHASTEL
(1) Parere del 27 maggio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 132 del 21.5.2010, pag. 1.
(3) Posizione del Parlamento del 21 settembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 ottobre 2010.
(4) GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23.
(5) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 14.
(6) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(7) GU L 294 del 13.11.2007, pag. 3.
(8) GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1.
(9) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(10) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(11) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO
Esempi di inconvenienti gravi
Gli eventi elencati sono tipici esempi di inconvenienti che possono costituire inconvenienti gravi. L’elenco non è esauriente e serve soltanto da orientamento ai fini della definizione di «inconveniente grave»:
— |
mancata collisione che abbia richiesto una manovra di scampo per evitare una collisione o una situazione di pericolo o quando sarebbe stata opportuna una manovra di scampo, |
— |
volo controllato fin quasi all’urto, evitato di misura, contro il terreno, |
— |
decolli interrotti su una pista chiusa o occupata, su una via di rullaggio, escluse le operazioni autorizzate poste in essere da elicotteri, o su una pista non assegnata, |
— |
decollo da una pista chiusa o occupata, su una via di rullaggio, escluse le operazioni autorizzate poste in essere da elicotteri, o su una pista non assegnata, |
— |
atterraggio o tentativo di atterraggio su una pista chiusa o occupata, su una via di rullaggio, escluse le operazioni autorizzate poste in essere da elicotteri, o su una pista non assegnata, |
— |
grave insufficienza nel raggiungimento delle prestazioni previste durante il decollo o la salita iniziale, |
— |
casi di incendio e presenza di fumo nella cabina passeggeri o nel vano bagagli o di incendio al motore, anche se spenti mediante agenti estinguenti, |
— |
eventi che richiedono l’uso di ossigeno di emergenza da parte dell’equipaggio, |
— |
avaria strutturale dell’aeromobile o disintegrazione del motore, tra cui avarie non contenute del motore a turbina, non classificata come incidente, |
— |
malfunzionamento multiplo di uno o più sistemi di bordo che compromette gravemente l’operatività dell’aeromobile, |
— |
inabilità fisica dell’equipaggio in volo, |
— |
quantitativo di carburante che richiede la dichiarazione di emergenza da parte del pilota, |
— |
incursioni in pista classificate come di gravità A ai sensi del manuale per la prevenzione delle incursioni sulla pista (ICAO doc. 9870) che contiene informazioni sulle classificazioni della gravità, |
— |
inconvenienti in fase di decollo o atterraggio. Inconvenienti quali atterraggio prima della soglia di pista o dopo la fine pista o sconfinamento laterale, |
— |
avaria ai sistemi, fenomeni meteorologici, operazioni oltre i limiti dell’inviluppo di volo approvato o altri eventi che possono aver causato difficoltà nel controllo dell’aeromobile, |
— |
avaria di più di un impianto di un sistema ridondante obbligatorio per la condotta del volo e la navigazione. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
12.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/51 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 settembre 2010
relativa alla posizione che l’Unione europea deve assumere in seno al Consiglio congiunto Cariforum-UE istituito dall’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla modifica dell’allegato IV dell’accordo al fine di includervi gli impegni del Commonwealth delle Bahamas
(2010/669/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (1) (l’«accordo»), è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è stato applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008. |
(2) |
L’articolo 63 dell’accordo dispone che la negoziazione dell’elenco di impegni relativi ai servizi e agli investimenti per il Commonwealth delle Bahamas debba concludersi entro sei mesi dalla firma dell’accordo. |
(3) |
I negoziati si sono favorevolmente conclusi il 25 gennaio 2010. |
(4) |
I risultati di questi negoziati devono essere oggetto di una decisione del Consiglio congiunto Cariforum-UE istituito dall’accordo. |
(5) |
È pertanto opportuno che l’Unione assuma la posizione di cui al progetto di decisione accluso alla presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
La posizione che l’Unione europea deve assumere in seno al Consiglio congiunto Cariforum-UE istituito dall’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla modifica dell’allegato IV dell’accordo, si basa sul progetto di decisione del Consiglio congiunto Cariforum-UE accluso alla presente decisione. Modifiche formali a tale progetto di decisione che non ne riguardano la sostanza possono essere concordate senza che sia necessario modificare la presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
K. PEETERS
(1) GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3.
ALLEGATO
PROGETTO
DECISIONE N. …/2010 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE
del
che modifica l’allegato IV dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, al fine di includervi gli impegni del Commonwealth delle Bahamas
IL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE,
visto l’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, (in prosieguo: l’«accordo»), firmato il 15 ottobre 2008 a Bridgetown, Barbados, e in particolare l’articolo 229, paragrafo 1 e paragrafo 4, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è stato applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008. |
(2) |
L’articolo 63 dell’accordo dispone che la negoziazione dell’elenco di impegni relativi ai servizi e agli investimenti per il Commonwealth delle Bahamas debba concludersi entro sei mesi dalla firma dell’accordo. |
(3) |
I negoziati si sono favorevolmente conclusi il 25 gennaio 2010 ed è stato concordato di includere nell’accordo l’elenco di impegni delle Bahamas tramite una decisione del Consiglio congiunto Cariforum-UE. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare gli allegati IV E e IV F dell’accordo per introdurvi gli impegni relativi ai servizi e agli investimenti per il Commonwealth delle Bahamas, rimuovere l’esclusione delle Bahamas dal punto 3 dell’allegato IV E e dal punto 6 dell’allegato IV F, e disporre l’applicazione provvisoria di tali modifiche fino all’entrata in vigore dell’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L’allegato IV dell’accordo è così modificato:
a) |
l’allegato IV E è così modificato:
|
b) |
l’allegato IV F è così modificato:
|
2. Le disposizioni di cui ai punti da 1 a 9 dell’allegato IV E e ai punti da 1 a 11 dell’allegato IV F sono applicabili alle Bahamas.
Articolo 2
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. A partire dall’entrata in vigore della presente decisione e fino all’entrata in vigore dell’accordo, le modifiche all’allegato IV E e all’allegato IV F sono applicabili a titolo provvisorio.
Fatto mediante procedura scritta ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’allegato I della decisione n. 1/2010 del Consiglio congiunto Cariforum-UE, del 17 maggio 2010.
ALLEGATO I
«Appendice all’allegato IV E — Bahamas
Settore o sottosettore |
Descrizione delle riserve, limitazioni o esclusioni |
||||||||
TUTTI I SETTORI |
Controllo dei cambi
Proprietà fondiaria Le persone fisiche e le persone giuridiche straniere che intendono acquistare beni immobili per scopi commerciali devono chiedere un permesso del Consiglio per gli investimenti (Investments Board). Le persone fisiche o giuridiche straniere che intendono acquistare più di due acri di terreno per qualsiasi scopo devono ottenere un permesso del Consiglio per gli investimenti. Investimenti Le Bahamas vietano l’esplorazione, lo sfruttamento e il trattamento di materiali radioattivi, il riciclaggio di combustibili nucleari, la produzione di energia nucleare, il trasporto e lo stoccaggio di scorie nucleari, l’uso e il trattamento di combustibili nucleari, la cui applicazione per altri fini è regolamentata, nonché la produzione di acqua pesante. Gli investimenti di cittadini stranieri con un capitale minimo di US$ 250 000 sono autorizzati dal Consiglio economico nazionale (NEC) alle condizioni della politica nazionale in materia di investimenti (NIP) in base a un esame dei benefici e della necessità economica. Fra i criteri principali della NIP vi sono la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo di competenze, lo sviluppo regionale, le necessità locali e l’impatto sull’ambiente. Anche le società joint venture tra investitori delle Bahamas e investitori stranieri sono soggette all’autorizzazione del NEC alle condizioni della NIP in base agli esami dei benefici e della necessità economica sopra indicati. |
||||||||
A. AGRICOLTURA, CACCIA, SILVICOLTURA |
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Agricoltura e caccia (ISIC rev 3.1: 01) |
Nessuna |
||||||||
Silvicoltura e utilizzo di aree forestali (ISIC rev 3.1: 02) |
Nessuna |
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|
Tutte le imbarcazioni impegnate in attività di pesca all’interno della zona economica esclusiva devono appartenere esclusivamente a persone fisiche o giuridiche delle Bahamas, come indicato nella legge (sulla giurisdizione e conservazione) delle risorse della pesca. |
||||||||
|
Alcune attività estrattive su scala ridotta possono essere riservate ai cittadini delle Bahamas. Le Bahamas si riservano il diritto di concedere l’autorizzazione per attività pubbliche o private di esplorazione, estrazione, lavorazione, importazione ed esportazione di minerali. Le Bahamas si riservano i diritti esclusivi di prospezione ed esplorazione nella zona economica esclusiva, nell’altopiano continentale e nel fondo marino. |
||||||||
Estrazione di carbone e lignite; estrazione di torba (ISIC rev 3.1: 10) |
Nessuna |
||||||||
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale (ISIC rev 3.1: 11) |
Nessuna |
||||||||
Estrazione di minerali metalliferi (ISIC rev 3.1: 13) |
Nessuna |
||||||||
Altre attività estrattive (ISIC rev 3.1: 14) |
Nessuna |
||||||||
D. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE |
|||||||||
Industrie alimentari e delle bevande (ISIC rev 3.1: 15) |
Nessuna |
||||||||
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio (ISIC rev 3.1: 20) |
Le Bahamas si riservano il diritto di adottare o mantenere restrizioni per quanto riguarda gli investimenti su piccola scala in questo settore. |
||||||||
Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (ISIC rev 3.1: 232) |
Nessuna |
||||||||
Fabbricazione di prodotti chimici diversi dagli esplosivi (ISIC rev 3.1: 24, esclusa la fabbricazione di esplosivi) |
Nessuna |
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Fabbricazione di macchinari e apparecchiature (ISIC rev 3.1:29) |
Le Bahamas si riservano il diritto di adottare o mantenere misure sugli investimenti per la produzione di armi e munizioni. |
||||||||
Fabbricazione di mobili; attività manifatturiere n.c.a. (ISIC rev 3.1: 36) |
Le Bahamas si riservano il diritto di adottare o mantenere restrizioni per quanto riguarda gli investimenti su piccola scala in questo elenco. |
||||||||
E. PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE PER CONTO PROPRIO DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ACQUA CALDA |
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Produzione di energia elettrica; trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto proprio (parte di ISIC rev 3.1: 4010) (1) |
Nessun impegno |
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Produzione di gas; distribuzione per conto proprio di combustibili gassosi mediante condotte (parte di ISIC rev 3.1: 4020) (2) |
Nessun impegno |
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Produzione di vapore e acqua calda; distribuzione di vapore e acqua calda per conto proprio (parte di ISIC rev 3.1: 4030) (3) |
Nessun impegno |
ALLEGATO II
«Appendice all’allegato IV F — Bahamas
Settore o sottosettore |
Limitazioni relative all’accesso al mercato |
Limitazioni relative al trattamento nazionale |
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A. IMPEGNI ORIZZONTALI |
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Tutte le modalità: controllo dei cambi
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Tutte le modalità: la concessione di sussidi, incentivi fiscali, borse di studio, contributi e altre forme di sostegno finanziario nazionale può essere limitata ai cittadini delle Bahamas o alle imprese appartenenti a cittadini delle Bahamas. |
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Modalità 3: gli investimenti di cittadini stranieri con un valore superiore a US$ 250 000 sono soggetti all’autorizzazione del Consiglio economico nazionale (NEC) alle condizioni della politica nazionale in materia di investimenti (NIP) in base a un esame dei benefici e della necessità economica. Fra i criteri principali della NIP vi sono la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo di competenze, lo sviluppo regionale, le necessità locali e l’impatto sull’ambiente. Anche le società joint venture tra investitori delle Bahamas e investitori stranieri sono soggette all’autorizzazione del NEC alle condizioni della NIP in base agli esami dei benefici e della necessità economica sopra indicati. |
Modalità 3: i cittadini delle Bahamas e le società detenute interamente da cittadini delle Bahamas sono esenti da imposte sui beni immobili per le proprietà immobiliari situate nelle Family Islands. |
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Modalità 3: le persone fisiche e le persone giuridiche straniere che intendono acquistare beni immobili per scopi commerciali devono chiedere un permesso del Consiglio per gli investimenti (Investments Board). Le persone fisiche o giuridiche straniere che intendono acquistare più di cinque acri di terreno contigui per qualsiasi scopo devono ottenere un permesso del Consiglio per gli investimenti. |
Modalità 3: i fornitori di servizi che stabiliscono una presenza commerciale per prestare un servizio fornito una sola volta, dopo di che la presenza commerciale viene dissolta, sono tenuti a pagare un corrispettivo per la licenza pari all’1 % del valore del contratto all’inizio del contratto. |
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Modalità 4: nessun impegno, eccetto per il personale chiave (visitatori per scopi commerciali, dirigenti, specialisti e tirocinanti diplomati) non disponibile localmente. In base alla legge e ai regolamenti sull’immigrazione, i cittadini stranieri che intendono esercitare un’attività lavorativa devono ottenere un permesso di lavoro prima di entrare alle Bahamas. Per determinare se tali lavoratori stranieri possono essere ammessi si effettuano esami del mercato del lavoro. |
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B. IMPEGNI SETTORIALI SPECIFICI |
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1. SERVIZI ALLE IMPRESE |
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A. SERVIZI PROFESSIONALI |
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a) Servizi legali |
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Documentazione e certificazione legale (CPC 86130) |
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Consulenza in materia di diritto nazionale del prestatore di servizi (CPC 86119) |
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b) Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili |
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Servizi di contabilità e di revisione dei conti (CPC 8621) |
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c) Servizi fiscali (CPC 863) |
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d) Servizi di architettura (CPC 8671) |
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e) Servizi di ingegneria (CPC 86724, 86725) |
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f) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8673) |
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g) Servizi urbanistici e di architettura paesaggistica |
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Servizi di architettura paesaggistica (CPC 86742) |
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h) Servizi medici e dentistici (CPC 9312) |
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Neurochirurgia |
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Servizi epidemiologici (CPC 931**) |
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Servizi di TAC (CPC 931**) |
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i) Servizi veterinari (CPC 932) |
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j) Servizi prestati da ostetrici, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (CPC 93191) |
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B. SERVIZI INFORMATICI E SERVIZI CORRELATI |
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a) Servizi di consulenza per l’installazione dell’hardware (CPC 841) |
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b) Servizi di implementazione del software (CPC 842) |
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c) Servizi di elaborazione dati (CPC 843) |
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d) Servizi di banche dati (CPC 844) |
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e) Altri servizi (CPC849) |
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C. SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO |
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a) Servizi di ricerca e sviluppo riguardanti le scienze naturali e l’ingegneria (CPC 851) |
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b) Servizi di ricerca e sviluppo riguardanti le scienze sociali e umane (CPC 852) |
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c) Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo (CPC 853) |
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E. SERVIZI DI NOLEGGIO/LEASING SENZA OPERATORI |
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b) relativi agli aeromobili (CPC 83104) |
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c) relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83102) |
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d) relativi ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106, 83107, 83108, 83109) |
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F. ALTRI SERVIZI ALLE IMPRESE |
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a) Servizi pubblicitari (CPC 871) |
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b) Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864) |
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c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865) |
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d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866) |
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e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676) |
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f) Servizi connessi all’agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (CPC 881) |
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g) Servizi connessi alla pesca (CPC 882) |
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h) Servizi connessi al settore minerario (CPC 883, 5115) |
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i) Servizi connessi alle attività manifatturiere |
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k) Servizi di collocamento e di fornitura di personale (CPC 872) |
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l) Servizi di investigazione e vigilanza (CPC 873) |
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m) Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 86753) |
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n) Manutenzione e riparazione delle attrezzature |
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o) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874) |
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p) Servizi fotografici (CPC 87501-87507) |
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q) Servizi di imballaggio (CPC 876) |
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r) Editoria e stampa per conto terzi (CPC 88442) |
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s) Servizi congressuali (CPC 87909**) |
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t) Altri servizi (CPC 87905) |
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2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE |
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B. SERVIZI DI CORRIERE (CPC 7512) |
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C. SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE (per uso pubblico e non pubblico) |
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3. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI CONNESSI D’INGEGNERIA |
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A. LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI |
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B. LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE PER L’INGEGNERIA CIVILE (CPC 5131, 5132, 5133, 51340, 51350, 51360, 51371, 51372, 51390) |
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C. LAVORI DI INSTALLAZIONE E MONTAGGIO (CPC 514, 516) |
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D. LAVORI DI COMPLETAMENTO E DI FINITURA DEGLI EDIFICI (CPC 517) |
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E. ALTRI SERVIZI (CPC 511, 515, 518) |
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4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE |
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A. SERVIZI DEI COMMISSIONARI (CPC 621) |
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B. SERVIZI DI COMMERCIO ALL’INGROSSO (CPC 622) |
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C. SERVIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO (CPC 631, 632, 6111, 6113) |
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Servizi di vendita, manutenzione e riparazione di motocicli e motoslitte; vendita di accessori e pezzi di ricambio (CPC 612) (esclusi i servizi di manutenzione e riparazione di motocicli CPC 61220) |
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Vendita al dettaglio di carburante per autotrazione (CPC 61300) |
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D. FRANCHISING (CPC 8929) |
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5. SERVIZI DI ISTRUZIONE |
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a) Servizi di istruzione primaria (CPC 921) |
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b) Servizi di istruzione secondaria (CPC 922) |
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c) Servizi di istruzione superiore (CPC 923) |
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d) Istruzione per gli adulti |
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e) Altri servizi di istruzione (CPC 929) |
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6. SERVIZI AMBIENTALI |
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A. SERVIZI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE (CPC 9401) |
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Gestione dei rifiuti e delle acque reflue (CPC 9401**) |
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B. SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (CPC 9402) |
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Servizi di raccolta di rifiuti non pericolosi (CPC 9402**) |
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Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi (CPC 9402**) |
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D. ALTRI SERVIZI |
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Servizi di depurazione dei gas di scarico (CPC 94040) |
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Servizi di riduzione del rumore (CPC 94050) |
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Risanamento e pulizia del suolo e delle acque (CPC 94060**) |
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Sistemi di controllo dell’inquinamento a circuito chiuso destinati alle fabbriche (CPC 94090**) |
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Servizi di riciclaggio (CPC 94090**) |
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7. SERVIZI FINANZIARI |
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A. TUTTI I SERVIZI ASSICURATIVI E CONNESSI |
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a) Servizi di assicurazione vita, infortuni, malattie (CPC 8121) |
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b) Servizi di assicurazione danni (CPC 8129) |
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c) Riassicurazione e retrocessione (CPC 81299*) |
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d) Servizi accessori del settore assicurativo (attività di broker e agenzie) (CPC 8140 tranne servizi attuariali) |
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Servizi attuariali (CPC 81404) |
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Servizi di consulenza, servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri (CPC 814**) |
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B. SERVIZI BANCARI E ALTRI SERVIZI FINANZIARI (esclusa l’assicurazione) |
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a) Accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili (CPC 81115-81119) |
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b) Prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali (CPC 8113) |
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c) Leasing finanziario (CPC 8112) |
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d) Tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro (solo servizi di trasferimento di denaro) (CPC 81139**) |
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e) Garanzie e impegni (CPC 81199**) |
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f) Operazioni commerciali per conto proprio o di clienti, effettuate in borsa, sul mercato ristretto o altrove (CPC 81339**, 81333, 81321**) |
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h) Intermediazione di credito (CPC 81339**) |
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i) Gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi (CPC 81323) |
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k) Servizi finanziari di consulenza e altro, per tutte le attività elencate all’articolo 103, paragrafo 2, lettera a) punto B, comprese le informazioni e analisi della situazione debitoria, le ricerche e le consulenze su investimenti e portafoglio, le consulenze sulle acquisizioni e sulle ristrutturazioni aziendali |
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l) Fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e software relativo fornito da prestatori di altri servizi finanziari (CPC 8131) |
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C. ALTRI SERVIZI |
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Registrazione di società offshore, anche fiduciarie (escluse compagnie di assicurazione e banche) a fini di attività offshore |
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8. SERVIZI SANITARI CORRELATI E SERVIZI SOCIALI (diversi da quelli elencati al punto 1. A h-j) |
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A. SERVIZI OSPEDALIERI (CPC 93110) |
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B. ALTRI SERVIZI SANITARI |
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Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93193) |
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C. SERVIZI SOCIALI (CPC 93311) |
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9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI |
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A. ALBERGHI E RISTORANTI (compreso il catering) |
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Alberghi (CPC 641) |
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Servizi di affitto di alloggi ammobiliati (CPC 6419) |
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Servizi di ristorazione con servizio completo o self-service; servizi di catering (CPC 64210, 64220, 64230) |
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Servizi di vendita di bevande con intrattenimento (CPC 64310 e 64320) |
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B. SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEGLI OPERATORI TURISTICI (CPC 7471) |
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C. SERVIZI DELLE GUIDE TURISTICHE (CPC 7472) |
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D. ALTRI SERVIZI |
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Sviluppo alberghiero |
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Gestione alberghiera |
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Servizi di porti turistici |
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Servizi di stazioni termali |
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10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (diversi dai servizi audiovisivi) |
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A. SERVIZI DI INTRATTENIMENTO (compresi i servizi di teatri, concerti e circhi) (CPC 9619) |
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B. SERVIZI DELLE AGENZIE DI INFORMAZIONE (CPC 9621) |
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C. BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E ALTRI SERVIZI CULTURALI (CPC 963) |
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D. SERVIZI SPORTIVI E ALTRI SERVIZI RICREATIVI |
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E. ALTRI SERVIZI |
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Noleggio e leasing di panfili (CPC 96499**) |
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11. SERVIZI DI TRASPORTO |
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A. SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO |
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a) Trasporto di passeggeri (escluso il cabotaggio) (CPC 7211) |
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b) Trasporto di merci (escluso il cabotaggio) (CPC 7212) |
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c) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (escluso il cabotaggio) (CPC 7213) |
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d) Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (CPC 8868**) |
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e) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214) |
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f) Servizi di supporto al trasporto marittimo |
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Servizi di salvataggio e recupero di imbarcazioni (CPC 74540) |
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Registrazione di navi per il controllo, la regolamentazione e il corretto svolgimento del traffico mercantile |
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B. TRASPORTO SULLE VIE NAVIGABILI |
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b) Trasporto di merci (CPC 7222) |
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d) Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (CPC 8868) |
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C. SERVIZI DI TRASPORTO AEREO |
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b) Trasporto di merci (CPC 732) |
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c) Noleggio di aeromobili con equipaggio (CPC 734) |
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d) Manutenzione e riparazione di aeromobili (CPC 8868**) |
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e) Servizi di supporto per il trasporto aereo (CPC 746**) |
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Servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS) |
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Gestione degli aeroporti |
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E. SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO |
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a) Trasporto di passeggeri (CPC 7111) |
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b) Trasporto di merci (CPC 7112) |
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c) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7113) |
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d) Manutenzione e riparazione di attrezzature per il trasporto ferroviario (CPC 8868) |
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e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario (CPC 743) |
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F. SERVIZI DI TRASPORTO STRADALE |
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a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121, 7122) |
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b) Trasporto di merci (CPC 7123) |
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c) Noleggio di veicoli commerciali con operatore (CPC 7124) |
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e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto stradale (CPC 7442) |
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H. SERVIZI AUSILIARI RISPETTO A TUTTI I MODI DI TRASPORTO |
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b) Servizi di deposito e magazzinaggio (CPC 742) |
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d) Altri servizi ausiliari e di supporto per il settore dei trasporti (CPC 74900) |
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Gestione di zone franche |
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Servizi di trasbordo (CPC 749) |
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(1) Non comprende la gestione dei sistemi di trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto terzi, che fa parte dei SERVIZI ENERGETICI.
(2) Non comprende il trasporto di gas naturale e di combustibili gassosi mediante condutture, la trasmissione e la distribuzione di gas per conto terzi e la vendita di gas naturale e di combustibili gassosi, che fanno parte dei SERVIZI ENERGETICI.
(3) Non comprende la trasmissione e la distribuzione di vapore e acqua calda per conto terzi e la vendita di vapore e acqua calda, che fanno parte dei SERVIZI ENERGETICI.»