ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.293.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 293

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
11 novembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1013/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, che stabilisce le modalità d’applicazione della politica UE per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

15

 

*

Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico ( 1 )

21

 

*

Regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico ( 1 )

31

 

*

Regolamento (UE) n. 1017/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante apertura di una gara per la vendita sul mercato interno di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri

41

 

 

Regolamento (UE) n. 1018/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

44

 

 

Regolamento (UE) n. 1019/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

46

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2010/77/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le scadenze dell'iscrizione di determinate sostanze attive nell'allegato I ( 1 )

48

 

 

DECISIONI

 

 

2010/682/UE

 

*

Decisione del Consiglio, dell'8 novembre 2010, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Slovacchia

58

 

 

2010/683/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 novembre 2010, che modifica la decisione 97/555/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda cementi, calci da costruzione e altri leganti idraulici [notificata con il numero C(2010) 7603]  ( 1 )

60

 

 

2010/684/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la parte 1 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende [notificata con il numero C(2010) 7640]  ( 1 )

62

 

 

2010/685/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la sezione 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale ( 1 )

67

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010)

72

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1013/2010 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2010

che stabilisce le modalità d’applicazione della politica UE per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 7, l’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 12, paragrafo 2, l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, che stabilisce le modalità d’applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

L’adeguamento della capacità della flotta peschereccia dell’Unione deve essere sorvegliato attentamente, affinché corrisponda alle risorse disponibili. A tal fine il capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce una serie di misure specifiche.

(3)

Occorre stabilire le modalità atte a garantire che gli Stati membri attuino correttamente il capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002, tenendo conto di tutti i parametri applicabili per la gestione della capacità della flotta, espressa in termini di stazza (GT) e di potenza (kW), previsti nel succitato regolamento e nel regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca (4). Il presente regolamento deve tenere conto dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea, avvenuta il 1o maggio 2004, e dell’adesione della Bulgaria e della Romania, avvenuta il 1o gennaio 2007.

(4)

I livelli di riferimento per la capacità di pesca debbono essere fissati al 1o gennaio 2003 per la flotta di ogni Stato membro elencato nell’allegato I, parte A, ad eccezione della flotta immatricolata nelle regioni ultraperiferiche.

(5)

L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2371/2002 consente agli Stati membri di ricostituire il 4 % della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 e il 4 % della stazza ritirata con aiuti pubblici a partire dal 1o gennaio 2007.

(6)

L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 tiene conto dell’articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (5), che dispone che la potenza di un motore sostituito mediante aiuti pubblici sia ridotta almeno del 20 %, eccetto per le sostituzioni di motori nella piccola pesca costiera quale definita nel suddetto regolamento.

(7)

Occorre stabilire le modalità per l’adeguamento dei livelli di riferimento, onde tener conto dell’articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6, e, per motivi di trasparenza, dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 2371/2002, nonché della nuova misurazione della flotta UE. Una volta completata la misurazione di tutti i pescherecci è opportuno che tale norma sia mantenuta per garantire un’applicazione rigorosa del regime di entrata/uscita in termini di stazza.

(8)

È eventualmente necessario tener conto, nel determinare i livelli di riferimento, delle domande degli Stati membri presentate alla Commissione elencate nell’allegato I, parte A, entro il 31 dicembre 2002 e intese ad incrementare gli obiettivi nazionali del quarto Programma di orientamento pluriennale (POP IV), secondo quanto previsto dal l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999, nonché l’articolo 3 e l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413/CE del Consiglio (6).

(9)

È necessario stabilire un metodo di calcolo per valutare se gli Stati membri gestiscono le entrate e le uscite di pescherecci dalla loro flotta conformemente al regolamento (CE) n. 2371/2002.

(10)

È necessario modificare la vigente deroga al regime di entrata/uscita per le navi entrate nella flotta a partire dal 1o gennaio 2003 o, per gli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, che hanno aderito successivamente, a partire dalla data di adesione, in virtù di una decisione amministrativa adottata, rispettivamente, anteriormente al 1o gennaio 2003 o anteriormente alla data di adesione. Ai fini del calcolo della capacità di pesca totale della flotta al 1o gennaio 2003 occorre considerare in maniera particolare le entrate nella flotta di navi per le quali è stata adottata tale decisione amministrativa, a condizione che tali navi entrino nella flotta entro i cinque anni successivi alla data della decisione amministrativa dello Stato membro.

(11)

È necessario adottare modalità di attuazione per le decisioni degli Stati membri relative all’ammissibilità dei lavori di ammodernamento per migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, la qualità dei prodotti e l’igiene a bordo dei pescherecci di cui all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, per garantire una valutazione trasparente e parità di trattamento delle richieste, evitando al tempo stesso eventuali incrementi dello sforzo di pesca a seguito di tali lavori.

(12)

Un aumento dello spazio chiuso sul ponte principale non si ripercuote sulla stazza delle navi che hanno una lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri, conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (7). Pertanto, nell’adeguare i livelli di riferimento, conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, non si tiene conto degli incrementi di stazza in GT connessi agli interventi di ammodernamento sul ponte principale di tali pescherecci.

(13)

È opportuno autorizzare gli Stati membri a concedere un limitato aumento della stazza alle navi nuove o esistenti, al fine di migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l’igiene e la qualità dei prodotti, purché ciò non determini un aumento dello sforzo di pesca e dando la priorità alla piccola pesca costiera ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1198/2006. È opportuno collegare il suddetto aumento agli sforzi realizzati per adeguare la capacità di pesca con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 o il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2006, nonché a partire dal 1o gennaio 2007.

(14)

È necessario adottare modalità di applicazione che stabiliscano norme e procedure chiare per la trasmissione, da parte degli Stati membri, dei dati al registro della flotta UE e sono necessarie nuove regole di convalida, per garantire la qualità e l’affidabilità dei dati.

(15)

Le relazioni annuali e le relative sintesi compilate dalla Commissione conformemente all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2371/2002 debbono fornire un quadro preciso dell’equilibrio tra capacità di pesca della flotta e possibilità di pesca.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

CAMPO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo d’applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità d’applicazione relative al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esso si applica alla capacità di pesca dei pescherecci UE, fatta eccezione per le navi che sono:

a)

utilizzate esclusivamente per l’acquacoltura, secondo la definizione dell’articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006; oppure

b)

immatricolate nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna, secondo quanto indicato all’articolo 355, punto 1, del trattato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«GTa1» ovvero «la stazza complessiva delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006» è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006. Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all’articolo 4, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Per gli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, «GTa1» ovvero «la stazza complessiva delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006»: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra la data di adesione e il 31 dicembre 2006;

2)

«GTS» ovvero «gli incrementi della stazza complessiva concessi a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002» sono gli incrementi della stazza complessiva concessi a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e registrati prima della data alla quale è stata calcolata la GTt;

3)

«GTa2» ovvero «la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici successivamente al 31 dicembre 2006» è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2007 e la data alla quale è calcolata la GTt. Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all’articolo 4, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

4)

«GT100» oppure «la stazza totale delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002» è la stazza totale delle navi di oltre 100 GT che sono entrate nella flotta tra il 1o gennaio 2003 e la data alla quale è calcolata la GTt e per le quali la decisione amministrativa da parte dello Stato membro interessato per la concessione di aiuti è intervenuta dopo il 31 dicembre 2002.

Per gli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, «GT100» ovvero «la stazza totale delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002» è la stazza totale delle navi di oltre 100 GT che sono entrate nella flotta tra il 1o maggio 2004 e la data alla quale è calcolata la GTt e per le quali la decisione amministrativa da parte dello Stato membro interessato per la concessione di aiuti è intervenuta dopo il 30 aprile 2004;

5)

«kWa» ovvero «la potenza totale delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002» è la potenza totale delle navi che sono uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e la data alla quale è calcolata la kWt. Nella formula relativa al livello di riferimento della potenza di cui all’articolo 4 tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di potenza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Per gli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, «kWa» ovvero «la potenza totale delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002» è la potenza totale delle navi che sono uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o maggio 2004 e la data alla quale è calcolata la kWt;

6)

«kW100» ovvero «la potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002» è la potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che sono entrate nella flotta tra il 1o gennaio 2003 e la data alla quale è stata calcolata la kWt e per le quali la decisione amministrativa dello Stato membro interessato per la concessione di aiuti è intervenuta dopo il 31 dicembre 2002.

Per gli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, «kW100» ovvero «la potenza totale delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002» è la potenza totale delle navi di oltre 100 GT che sono entrate nella flotta tra il 1o maggio 2004 e la data alla quale è calcolata la kWt e per le quali la decisione amministrativa da parte dello Stato membro interessato per la concessione di aiuti è intervenuta dopo il 30 aprile 2004;

7)

«GTt» è la stazza totale della flotta calcolata dopo il 1o gennaio 2003;

8)

«Δ(GT-GRT)» ovvero «il risultato nella nuova misurazione della flotta» è la differenza tra la capacità complessiva, in termini di stazza, della flotta al 1o gennaio 2003 e lo stesso valore ricalcolato una volta terminata la nuova misurazione della flotta in GT, conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86;

9)

«kWt» è la potenza totale della flotta calcolata successivamente al 1o gennaio 2003;

10)

«ponte principale» è il «ponte superiore», secondo la definizione della Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi mercantili del 1969;

11)

«kWr» ovvero «la potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza» è la potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici successivamente al 31 dicembre 2006 ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

CAPITOLO II

LIVELLI DI RIFERIMENTO PER LE FLOTTE PESCHERECCE

Articolo 3

Determinazione dei livelli di riferimento

Per ogni Stato membro elencato nell’allegato I, parte A, i livelli di riferimento della stazza (GT) e della potenza (kW) al 1o gennaio 2003 di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002, fatta eccezione per quelli delle regioni ultraperiferiche, sono indicati nell’allegato I, parte A.

Articolo 4

Controllo dei livelli di riferimento

1.   Per ogni Stato membro elencato nell’allegato I, parte A, il livello di riferimento della stazza in una qualsiasi data successiva al 1o gennaio 2003 [R(GT)t] è pari al livello di riferimento fissato per tale Stato membro nell’allegato I, parte A, al 1o gennaio 2003 [R(GT)03], adeguato nel seguente modo:

a)

detraendo:

i)

il 99 % della stazza complessiva delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 (GTa1);

ii)

il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GTa2);

b)

e aggiungendo gli incrementi complessivi della stazza concessi a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GTS).

Tali livelli di riferimento sono determinati in base alla seguente formula:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 + GTS

Qualora nuove capacità di pesca entrino nella flotta secondo le condizioni stabilite dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 2371/2002, i livelli di riferimento di cui al secondo comma del presente paragrafo sono ridotti del 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (GT100), secondo la seguente formula:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS

2.   Per ogni Stato membro elencato nell’allegato I, parte A, il livello di riferimento della potenza in una qualsiasi data successiva al 1o gennaio 2003 [R(kW)t] è pari al livello di riferimento fissato per tale Stato membro nell’allegato I, parte A, al 1o gennaio 2003 [R(kW)03], adeguato detraendo la potenza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002 [kWa] nonché il 20 % della potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza [kWr].

Tali livelli di riferimento sono determinati in base alla seguente formula:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr

Qualora nuove capacità di pesca entrino nella flotta secondo le condizioni stabilite dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 2371/2002, i livelli di riferimento di cui al secondo comma di questo paragrafo sono ridotti del 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (kW100), secondo la seguente formula:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

CAPITOLO III

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Articolo 5

Capacità di pesca della flotta al 1o gennaio 2003

Eccetto per gli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, ai fini dell’articolo 7 la capacità di pesca in termini di stazza (GT03) e di potenza (kW03) al 1o gennaio 2003 è determinata tenendo conto, conformemente all’allegato II, delle entrate di navi in base a una decisione amministrativa adottata dallo Stato membro interessato tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, conformemente alla legislazione allora in vigore, e in particolare conformemente al regime nazionale di entrata/uscita notificato alla Commissione a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 97/413/CE, e che intervengono entro i cinque anni successivi alla data della decisione amministrativa.

Articolo 6

Capacità di pesca della flotta degli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, alla data di adesione

Ai fini dell’articolo 8, per gli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, la capacità di pesca in termini di stazza (GTacc) e di potenza (kWacc) alla data di adesione è determinata tenendo conto, conformemente all’allegato III, delle entrate di navi in base a una decisione amministrativa adottata dallo Stato membro interessato nei cinque anni precedenti la data di adesione e che intervengono entro i cinque anni successivi alla data della decisione amministrativa.

Articolo 7

Controllo delle entrate e delle uscite

1.   Al fine di conformarsi all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni Stato membro elencato nell’allegato I, parte A, del presente regolamento, provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di stazza (GTt) sia pari o inferiore alla capacità di pesca al 1o gennaio 2003 (GT03), adeguata nel seguente modo:

a)

detraendo:

i)

il 99 % della stazza complessiva delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 (GTa1);

ii)

il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GTa2);

iii)

il 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (GT100);

b)

e aggiungendo:

i)

gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GTS);

ii)

il risultato della nuova misurazione della flotta [Δ(GT-GRT)].

Detti Stati membri provvedono affinché venga rispettata la seguente formula:

GTt ≤ GT03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   Al fine di conformarsi all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni Stato membro elencato nell’allegato I, parte B, del presente regolamento, provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di potenza (kWt) sia pari o inferiore alla capacità di pesca al 1o gennaio 2003 (kW03), adeguata detraendo:

a)

la potenza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002 (kWa);

b)

il 20 % della potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza (kWr);

c)

il 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (kW100).

Detti Stati membri provvedono affinché venga rispettata la seguente formula:

kWt ≤ kW03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

Articolo 8

Controllo delle entrate e delle uscite negli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B

1.   Al fine di conformarsi all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni nuovo Stato membro elencato nell’allegato I, parte B, del presente regolamento provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di stazza (GTt) sia pari o inferiore alla capacità di pesca alla data di adesione (GTacc), adeguata nel seguente modo:

a)

detraendo:

i)

per gli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004, il 98,5 % della stazza complessiva delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra tale data e il 31 dicembre 2006 (GTa1);

ii)

per ogni Stato membro elencato nell’allegato I, parte B, il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GTa2);

iii)

per ogni Stato membro elencato nell’allegato I, parte B, il 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi alla data di adesione o successivamente a tale data (GT100);

b)

e aggiungendo:

i)

gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GTS);

ii)

il risultato della nuova misurazione della flotta [Δ(GT-GRT)].

Detti Stati membri provvedono affinché venga rispettata la seguente formula:

GTt ≤ GTacc – 0,985 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT).

2.   Al fine di conformarsi all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni Stato membro elencato nell’allegato I, parte B, del presente regolamento provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di potenza (kWt) sia pari o inferiore alla capacità di pesca alla data di adesione (kWacc), adeguata detraendo:

a)

la potenza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici alla data di adesione o successivamente a tale data (kWa);

b)

il 20 % della potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza (kWr);

c)

il 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi alla data di adesione o successivamente a tale data (kW100).

Detti Stati membri provvedono affinché venga rispettata la seguente formula:

kWt ≤ kWacc – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

CAPITOLO IV

INCREMENTO DELLA STAZZA PER MIGLIORARE LA SICUREZZA A BORDO, LE CONDIZIONI DI LAVORO, L’IGIENE E LA QUALITÀ DEI PRODOTTI

Articolo 9

Ammissibilità delle domande di incremento della stazza

La richiesta di aumentare la stazza di un peschereccio a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 è considerata ammissibile, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

alla nave non è stato ancora concesso alcun incremento di stazza in base alle suddette disposizioni;

b)

la nave ha una lunghezza fuori tutto di almeno 15 metri;

c)

l’età della nave, calcolata tra la data di ricezione della domanda e la data di entrata in servizio di cui all’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2930/86, è di almeno 5 anni;

d)

l’incremento della stazza costituisce il risultato di lavori di ammodernamento intesi a migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l’igiene e la qualità dei prodotti;

e)

i lavori di cui alla lettera d) non aumentano lo spazio sottostante al ponte principale;

f)

i lavori di cui alla lettera d) non aumentano il volume degli spazi adibiti alle stive del pesce o agli attrezzi da pesca.

Articolo 10

Competenze degli Stati membri

1.   Gli Stati membri valutano le domande di incremento della stazza e decidono in merito alla loro ammissibilità, in base alle condizioni stabilite dall’articolo 9.

2.   Gli Stati membri istruiscono una pratica per ogni nave per la quale è stata adottata una decisione di incremento della stazza a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Nella pratica sono contenute tutte le informazioni tecniche utilizzate per valutare la domanda dello Stato membro. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tali pratiche, su richiesta di quest’ultima e senza indugio.

CAPITOLO V

RACCOLTA DI DATI

Articolo 11

Raccolta delle informazioni da parte dello Stato membro e relativa trasmissione alla Commissione

1.   Ciascuno Stato membro raccoglie le informazioni relative a:

a)

ogni entrata o uscita dalla flotta;

b)

ogni ammodernamento di una nave che ha un impatto sulla capacità di pesca.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per lo meno i seguenti dati:

a)

il numero interno e il nome della nave;

b)

la capacità di pesca registrata in GT e in kW della nave;

c)

il porto di immatricolazione della nave;

d)

la natura e la data dell’evento:

i)

uscita (ad esempio demolizione, esportazione, trasferimento ad un altro Stato membro, joint venture, trasferimento ad un’altra attività);

ii)

entrata (ad esempio costruzione, importazione, trasferimento da un altro Stato membro, trasferimento da un’altra attività); oppure

iii)

ammodernamento, con l’indicazione se esso avviene per motivi di sicurezza conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

e)

se l’evento beneficia di aiuti pubblici;

f)

eventualmente, la data della decisione amministrativa dello Stato membro che concede l’aiuto;

g)

in caso di ammodernamento, la modifica della potenza (in kW), la modifica della stazza (in GT) sul e sotto il ponte principale.

CAPITOLO VI

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E RELAZIONE ANNUALE

Articolo 12

Scambio di informazioni

Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i dati relativi all’attuazione della legislazione UE sulla politica della flotta, che comprendono le seguenti informazioni:

a)

norme nazionali di attuazione e strumenti per garantire il rispetto delle disposizioni del capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

procedure amministrative per il controllo e la sorveglianza della flotta e informazioni sulle autorità competenti;

c)

informazioni generali sullo sviluppo della capacità della flotta, ed in particolare sui ritiri e sui lavori di rinnovo con aiuti pubblici;

d)

eventualmente, i piani di riduzione della flotta per conformarsi ai livelli di riferimento;

e)

informazioni sullo sviluppo della capacità della flotta nelle regioni ultraperiferiche, per quanto riguarda trasferimenti di navi tra continente e regioni ultraperiferiche;

f)

informazioni in merito all’impatto sulla capacità della flotta dei programmi di contenimento dello sforzo, in particolare qualora essi rientrino in un piano di ricostituzione o in un piano di gestione pluriennale;

g)

qualsiasi altra informazione ritenuta utile e opportuna ai fini dello scambio di informazioni e delle migliori pratiche fra Stati membri.

Articolo 13

Relazione annuale

1.   Entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuno Stato membro invia alla Commissione, per via elettronica, una relazione sugli sforzi compiuti nell’anno precedente per raggiungere un equilibrio sostenibile tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca.

2.   In base ai dati contenuti nel registro UE della flotta e alle informazioni che figurano nelle relazioni pervenute a norma del paragrafo 1, la Commissione prepara una relazione di sintesi che presenta entro il 31 luglio di ogni anno al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e al comitato del settore della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

I due comitati trasmettono il proprio parere alla Commissione entro il 31 ottobre.

3.   Entro il 31 dicembre di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione di sintesi, corredata delle relazioni degli Stati membri, assieme ai pareri dei comitati di cui al paragrafo 2.

Articolo 14

Indicazioni che devono figurare nelle relazioni annuali

1.   Le relazioni degli Stati membri di cui all’articolo 13 debbono contenere almeno le seguenti informazioni:

a)

una descrizione delle flotte pescherecce rispetto alle attività di pesca: evoluzione nell’anno precedente, anche per quanto riguarda le attività di pesca soggette a gestione pluriennale o a piani di ricostituzione;

b)

gli effetti, sulla capacità di pesca, dei programmi di riduzione dello sforzo di pesca adottati nell’ambito di piani di gestione pluriennali o di ricostituzione ovvero, se del caso, di piani nazionali;

c)

informazioni sul rispetto del regime di entrata/uscita e del livello di riferimento;

d)

una relazione di sintesi sulle carenze e i punti di forza del sistema di gestione della flotta, assieme ad un piano di miglioramento e di informazione sul grado generale di attuazione degli strumenti di gestione della flotta;

e)

eventuali informazioni sui cambiamenti intervenuti nelle procedure amministrative relative alla gestione della flotta.

2.   Le relazioni degli Stati membri non superano le 10 pagine.

Articolo15

Il regolamento (CE) n. 1438/2003 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato V.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 204 del 13.8.2003, pag. 21.

(3)  Cfr. allegato IV.

(4)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

(5)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(6)  GU L 175 del 3.7.1997, pag. 27.

(7)  GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.


ALLEGATO I

PARTE A

Livelli di riferimento per Stato membro  (1)

Stato membro

Livelli di riferimento 1o gennaio 2003

R(GT)03

R(kW)03

Belgio

23 372

67 857

Danimarca

132 706

459 526

Germania

84 262

175 927

Irlanda

88 700

244 834

Grecia

119 910

653 497

Spagna (esclusa la capacità registrata nelle isole Canarie al 31 dicembre 2002)

728 344

1 671 739

Francia (esclusi gli obiettivi del POP IV per i segmenti dei dipartimenti francesi d’oltremare)

230 257

920 969

Italia

229 862

1 338 971

Paesi Bassi

197 599

487 809

Portogallo (esclusi gli obiettivi del POP IV per i segmenti delle Azzorre e di Madera)

171 502

412 025

Finlandia

23 203

216 195

Svezia

51 993

261 028

Regno Unito

286 120

1 129 194

Totale

2 367 830

8 039 571

PARTE B

Lista dei paesi che hanno aderito dopo il 1o gennaio 2003

 

Bulgaria

 

Repubblica ceca

 

Estonia

 

Cipro

 

Lettonia

 

Lituania

 

Ungheria

 

Malta

 

Polonia

 

Romania

 

Slovenia

 

Slovacchia


(1)  I livelli di riferimento possono essere modificati per tener conto delle navi che esistevano al 31 dicembre 2002 ma che non erano né interessate dal POP IV né registrate al momento in cui è stata redatta la presente tabella.


ALLEGATO II

Norme per il calcolo della capacità di pesca in termini di stazza (GT03) e di potenza (kW03) al 1o gennaio 2003

Ai fini del presente allegato:

1)

«GTFR» è la capacità di pesca della flotta, in termini di stazza, al 1o gennaio 2003 calcolata in base al registro UE della flotta peschereccia;

2)

«GT1» è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;

3)

«GT2» è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 2002 e il 30 giugno 2002 in un segmento del POP IV in cui non sono stati conseguiti gli obiettivi, per le quali viene ritirata una capacità corrispondente e senza aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002;

4)

«GT3» è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 senza aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;

5)

«GT4» è la stazza totale delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici in base ad una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 in un segmento del POP IV in cui non sono stati conseguiti gli obiettivi, per le quali è stata ritirata, senza aiuti pubblici, una capacità corrispondente dopo il 31 dicembre 2002;

6)

«kWFR» è la capacità di pesca della flotta, in termini di potenza, al 1o gennaio 2003 calcolata in base al registro UE della flotta peschereccia;

7)

«kW1» è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;

8)

«kW2» è la potenza delle navi entrate nella flotta, con aiuti pubblici, dopo il 31 dicembre 2002, in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 2002 e il 30 giugno 2002, in un segmento del POP IV in cui non erano stati conseguiti gli obiettivi, per le quali è stata ritirata, senza aiuti pubblici, una capacità corrispondente dopo il 31 dicembre 2002;

9)

«kW3» è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 senza aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;

10)

«kW4» è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici, in base ad una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001, in un segmento del POP IV in cui non sono stati conseguiti gli obiettivi, per le quali è stata ritirata, senza aiuti pubblici, una capacità corrispondente dopo il 31 dicembre 2002.

La capacità di pesca della flotta, espressa in termini di stazza GT03 e di potenza kW03 secondo la definizione dell’articolo 6, è calcolata mediante le seguenti formule:

GT03 = GTFR + GT1 – 0,35 GT2 + GT3 – 0,30 GT4

kW03 = kWFR + kW1 – 0,35 kW2 + kW3 – 0,30 kW4


ALLEGATO III

Norme per il calcolo della capacità di pesca in termini di stazza (GTacc) e di potenza (kWacc) per gli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, alla data di adesione

Ai fini del presente allegato:

1)

«GTFR» è la capacità di pesca della flotta alla data di adesione, in termini di stazza, calcolata in base al registro UE della flotta peschereccia;

2)

«GT1» è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo la data di adesione in base a una decisione amministrativa adottata nei cinque anni precedenti tale data;

3)

«kWFR» è la capacità di pesca della flotta alla data di adesione, in termini di potenza, calcolata in base al registro UE della flotta peschereccia;

4)

«kW1» è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo la data di adesione in base a una decisione amministrativa adottata nei cinque anni precedenti tale data.

La capacità di pesca della flotta, espressa in termini di stazza GTacc e di potenza kWacc secondo la definizione dell’articolo 6, è calcolata applicando le seguenti formule:

GTacc = GTFR + GT1

kWacc = kWFR + kW1


ALLEGATO IV

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione

(GU L 204 del 13.8.2003, pag. 21)

Regolamento (CE) n. 916/2004 della Commissione

(GU L 163 del 30.4.2004, pag. 81)

Regolamento (CE) n. 1277/2007 della Commissione

(GU L 284 del 30.10.2007, pag. 14)

Regolamento (CE) n. 1086/2008 della Commissione

(GU L 297 del 6.11.2008, pag. 9)


ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1438/2003

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, punti da 1 a 10

Articolo 2, punti da 1 a 10

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, punto 12

Articolo 2, punto 11

Articoli 3 e 4

Articoli 3 e 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 6 bis

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 7 bis

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 14, primo comma

Articolo 16

Articolo 14, secondo comma

Allegato I

Allegato I, parte A

Allegato I, parte B

Allegati II e III

Allegati II e III

Allegato IV

Allegato V


11.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/15


REGOLAMENTO (UE) N. 1014/2010 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2010

relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 443/2009, ogni anno gli Stati membri sono tenuti a registrare e inviare alla Commissione taluni dati relativi alle autovetture nuove immatricolate nel loro territorio nell’anno precedente. Poiché questi dati devono servire come base per determinare l’obiettivo per le emissioni specifiche di CO2 per i costruttori di autovetture nuove e per stabilire se tali obiettivi sono rispettati, occorre armonizzare le norme relative alla raccolta e alla comunicazione di tali dati.

(2)

Per valutare pienamente se ciascun costruttore rispetta il proprio obiettivo per le emissioni specifiche di CO2 stabilito ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 e per acquisire l’esperienza necessaria nell’applicazione di detto regolamento, la Commissione deve disporre di dati dettagliati ripartiti per costruttore e per ciascuna serie di veicoli, classificati per tipo, variante e versione. È quindi opportuno che gli Stati membri assicurino che i dati siano registrati e inviati alla Commissione unitamente ai dati aggregati, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento.

(3)

Ai sensi degli articoli 18 e 26 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (2), il costruttore deve garantire che ogni nuova autovettura immessa sul mercato nell’UE sia accompagnata da un certificato di conformità valido e gli Stati membri immatricolano unicamente i veicoli accompagnati da tale certificato di conformità. Pertanto è logico che il certificato di conformità costituisca la principale fonte delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a registrare, mettere a disposizione dei costruttori ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 443/2009 e comunicare alla Commissione. Per consentire agli Stati membri di utilizzare le informazioni provenienti da fonti diverse dal certificato di conformità, come indicato al considerando 26 del regolamento (CE) n. 443/2009, per completare la procedura di immatricolazione e messa in circolazione di un’autovettura nuova, è opportuno stabilire quali documenti garantiscono una precisione pari a quella del certificato di conformità e può pertanto esserne ammesso l’uso da parte degli Stati membri.

(4)

È importante che i dati relativi all’immatricolazione delle autovetture nuove siano precisi e possano essere elaborati in modo efficace per stabilire l’obiettivo per le emissioni specifiche in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009. I costruttori dovrebbero pertanto fornire alla Commissione informazioni aggiornate sui nomi e la prima parte del numero di identificazione del veicolo come specificato dalla direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (3) utilizzati sui certificati di conformità nei diversi Stati membri di immatricolazione. Tali informazioni consentiranno alla Commissione di fornire agli Stati membri un elenco aggiornato contenente i nomi dei costruttori designati da utilizzare ai fini della comunicazione dei dati.

(5)

È opportuno che gli Stati membri registrino e comunichino le informazioni relative ai veicoli nuovi immatricolati progettati per utilizzare carburanti alternativi. Affinché la Commissione possa tenere conto delle riduzioni degli obiettivi per le emissioni specifiche dovute all’uso di carburante contenente etanolo (E85) ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009, è necessario che gli Stati membri forniscano le informazioni necessarie, compresa la percentuale di stazioni di servizio presenti sul loro territorio e, se pertinente, il numero complessivo di quelle che erogano carburante contenente etanolo (E85) e che rispettano i criteri di sostenibilità stabiliti nella direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (4) e dall’articolo 7 ter della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (5).

(6)

Gli articoli 23 e 24 della direttiva 2007/46/CE prevedono una procedura di approvazione semplificata per la quale non occorre rilasciare un certificato di conformità europeo. Occorre che gli Stati membri vigilino sul numero di veicoli registrati secondo dette procedure per poterne valutare l’impatto sul processo di monitoraggio e il raggiungimento dell’obiettivo medio UE per le emissioni di CO2 per le autovetture nuove.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Oltre alle definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 443/2009, si applicano le definizioni seguenti:

1)   «documentazione relativa all’omologazione»: i documenti che contengono i dati di cui alla terza colonna della tabella riportata nell’allegato I del presente regolamento;

2)   «dati di monitoraggio aggregati»: i dati aggregati di cui alla parte C, prima tabella, dell’allegato II al regolamento (CE) n. 443/2009;

3)   «dati di monitoraggio dettagliati»: i dati dettagliati di cui alla parte C, seconda tabella, dell’allegato II al regolamento (CE) n. 443/2009, ripartiti in base a costruttore e serie di veicoli per tipo, variante e versione;

4)   «veicolo base»: veicolo che corrisponde alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 18, della direttiva 2007/46/CE;

5)   «veicolo bicarburante a gas» e «veicolo policarburante a etanolo»: veicoli che corrispondono alle definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 692/2008 Commissione (6).

Articolo 2

Comunicazione dei dati

I dati di monitoraggio aggregati, nonché i dati dettagliati relativi al monitoraggio, sono comunicati dagli Stati membri mediante trasferimento elettronico al deposito centrale (Central Data Repository) gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione quando i dati sono trasmessi.

Articolo 3

Fonti dei dati

1.   I dati utilizzati da ciascuno Stato membro per preparare i dati di monitoraggio aggregati e i dati di monitoraggio dettagliati devono essere basati, indipendentemente dalla loro fonte, sulle informazioni contenute nel certificato di conformità della relativa autovettura o sulla documentazione relativa all’omologazione che contiene le informazioni indicate negli allegati III e VIII della direttiva 2007/46/CE come specificato nella tabella di cui all’allegato I del presente regolamento.

2.   Il parametro «numero totale di nuove immatricolazioni» nei dati di monitoraggio dettagliati è determinato sulla base del numero totale di dati relativi alle immatricolazioni creati ogni anno in relazione a un singolo veicolo.

3.   Se sul certificato di conformità o nella documentazione relativa all’omologazione compare più di un nome di costruttore, lo Stato membro comunica il nome del costruttore del veicolo base.

4.   I valori relativi alle emissioni di CO2 da comunicare in corrispondenza del parametro «Emissioni specifiche di CO2» nei dati di monitoraggio dettagliati devono essere tratti dalla voce «misto» del certificato di conformità o della documentazione relativa all’omologazione, tranne nei casi ai quali si applica la voce «ponderato, misto».

5.   Per la comunicazione dei dati di monitoraggio dettagliati relativi ai veicoli a combustibile alternativo, l’autorità competente indica il tipo di carburante e il modo di combustione, come indicato nell’allegato I del presente regolamento.

6.   In caso di veicoli bicarburante a gas o di veicoli policarburante all’etanolo, l’autorità competente comunica i seguenti valori relativi alle emissioni di CO2 in corrispondenza del parametro «Emissioni specifiche di CO2 (g/km)» nei dati di monitoraggio dettagliati:

a)

per i veicoli bicarburante a gas che fanno uso di benzina e gas, il valore delle emissioni di CO2 per il gas di petrolio liquefatto (GPL) o il gas naturale (GN) in conformità all’allegato II, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 443/2009;

b)

per i veicoli policarburante all’etanolo che fanno uso di benzina e di carburante contenente etanolo (E85) di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009, il valore delle emissioni di CO2 per la benzina.

Nei casi di cui alla lettera b), gli Stati membri comunicano il valore relativo alla benzina anche se non sono soddisfatte le condizioni per una riduzione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009. Gli Stati membri possono però comunicare anche il valore relativo al carburante contenente etanolo (E85).

7.   Se il veicolo è dotato di assali di larghezze diverse, gli Stati membri comunicano la larghezza massima dell’assale alla voce «Impronta — carreggiata (mm)» nei dati di monitoraggio dettagliati.

8.   Se i dati di monitoraggio aggregati e i dati di monitoraggio dettagliati sono tratti dalla documentazione relativa all’omologazione, e se tali dati contengono intervalli di valori, gli Stati membri assicurano che i dati comunicati garantiscano una precisione adeguata e siano conformi ai dati contenuti nel certificato di conformità.

Articolo 4

Conservazione e controllo dei dati

Gli Stati membri assicurano la conservazione, la raccolta, il controllo, la verifica e la trasmissione dei dati di monitoraggio aggregati e dei dati di monitoraggio dettagliati.

Articolo 5

Preparazione dei dati da parte degli Stati membri

1.   Ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 da includere nei dati di monitoraggio aggregati, gli Stati membri non tengono conto di nessuno dei seguenti elementi:

a)

le percentuali di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009;

b)

i «supercrediti» di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 443/2009;

c)

la riduzione delle emissioni di CO2 concessa in conformità all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009;

d)

la riduzione delle emissioni di CO2 ottenuta grazie a tecnologie innovative approvate ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

2.   Ai fini del calcolo della massa media e dell’impronta da includere nei dati di monitoraggio aggregati, gli Stati membri non tengono conto di nessuno dei seguenti elementi:

a)

le percentuali di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009;

b)

i «supercrediti» di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 443/2009.

3.   Quando completano i dati di monitoraggio dettagliati, gli Stati membri includono:

a)

per ogni veicolo con emissioni specifiche di CO2 inferiori a 50 g di CO2/km, il numero di veicoli immatricolati senza applicare i fattori di moltiplicazione fissati dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 443/2009;

b)

per ogni veicolo progettato per poter funzionare con carburante contenente etanolo (E85), le emissioni specifiche di CO2 senza applicare la riduzione del 5 % concessa a tali veicoli ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009;

c)

per ogni veicolo dotato di tecnologie innovative, le emissioni specifiche di CO2 senza tenere conto della riduzione delle emissioni ottenuta grazie a tecnologie innovative concessa ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

4.   I dati di monitoraggio aggregati e i dati di monitoraggio dettagliati sono comunicati con il livello di precisione indicato nell’allegato II, tabelle 1 e 2, del presente regolamento.

Articolo 6

Comunicazione delle stazioni di servizio che erogano carburante contenente etanolo (E85)

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative alla percentuale di stazioni di servizio presenti sul proprio territorio che erogano carburante contenente etanolo (E85) e che rispettano i criteri di sostenibilità per i biocarburanti di cui all’articolo 17 della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter della direttiva 98/70/CE. Le informazioni devono essere inviate elettronicamente, insieme ai dati di monitoraggio aggregati.

La percentuale di stazioni di servizio è indicata a intervalli di almeno il 5 %, arrotondando il valore al limite inferiore dell’intervallo.

2.   Se la percentuale di stazioni di servizio che erogano carburante contenente etanolo (E85) supera il 30 %, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale di stazioni di servizio che erogano carburante contenente etanolo (E85) secondo le stesse modalità in cui erogano altri idrocarburi liquidi e che soddisfano i criteri di sostenibilità di cui al paragrafo 1.

3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono inviate alla Commissione entro il 28 febbraio di ogni anno.

Se la Commissione non ha sollevato obiezioni entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la riduzione di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009 è di applicazione.

Articolo 7

Veicoli non coperti da omologazione CE

1.   Se le autovetture sono soggette a omologazione nazionale di piccole serie, conformemente all’articolo 23 della direttiva 2007/46/CE, o ad omologazioni individuali, conformemente all’articolo 24 della stessa direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di autovetture di questo tipo immatricolate rispettivamente nel proprio territorio.

2.   Quando completa i dati di monitoraggio aggregati l’autorità competente riporta, anziché il nome del costruttore, una delle seguenti diciture:

a)

«AA-IVA», per la comunicazione di tipi di veicoli omologati individualmente;

b)

«AA-NSS», per la comunicazione di tipi di veicoli omologati a livello nazionale in piccole serie.

Gli Stati membri possono anche completare i dati di monitoraggio dettagliati per questi veicoli; in tal caso, utilizzano le denominazioni di cui alle lettere a) e b).

Articolo 8

Elenco dei costruttori

1.   Entro il 15 dicembre 2010 i costruttori notificano alla Commissione:

a)

i nomi che indicano, o intendono indicare, sui certificati di conformità;

b)

la prima parte del numero di identificazione del veicolo come specificato nella direttiva 76/114/CEE che indicano, o intendono indicare, sui certificati di conformità.

Essi notificano tempestivamente alla Commissione eventuali modifiche relative alle informazioni di cui alle lettere a) e b). I nuovi costruttori che entrano nel mercato notificano tempestivamente alla Commissione i dati di cui al primo comma.

2.   Quando completa i dati di monitoraggio aggregati e i dati di monitoraggio dettagliati, l’autorità competente utilizza i nomi dei costruttori tratti dall’elenco che la Commissione stilerà sulla base dei nomi notificati ai sensi del paragrafo 1. Tale elenco sarà pubblicato su Internet il 31 dicembre 2010 e successivamente aggiornato a intervalli regolari.

3.   Qualora il nome di un costruttore non sia incluso nell’elenco, per completare i dati di monitoraggio aggregati e i dati di monitoraggio dettagliati l’autorità competente utilizza il nome indicato sul certificato di conformità o nella documentazione relativa all’omologazione.

Articolo 9

Informazioni supplementari che devono essere fornite dai costruttori

1.   Ai fini della notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009, al più tardi entro il 31 maggio di ogni anno i costruttori comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo del referente a cui indirizzare la notifica.

Qualora le informazioni fornite a questo riguardo dovessero subire modifiche, il costruttore ne informa tempestivamente la Commissione. I nuovi costruttori che entrano nel mercato comunicano tempestivamente alla Commissione i dati relativi ai loro referenti.

2.   Qualora un gruppo di costruttori collegati costituisca un raggruppamento, fornisce alla Commissione prova del collegamento tra i vari membri del gruppo secondo i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009 per consentire di determinare l’applicabilità dell’articolo 7, paragrafo 6, di detto regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(3)  GU L 24 del 30.1.1976, pag. 1.

(4)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(5)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(6)  GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.


ALLEGATO I

Fonti dei dati

Parametro

Certificato di conformità

(direttiva 2007/46/CE, allegato IX, parte 1, modello B)

Documentazione relativa all’omologazione

(direttiva 2007/46/CE)

Costruttore

Punto 0.5

Allegato III, parte 1, punto 0.5

Tipo

Punto 0.2

Allegato III, parte 1, punto 0.2

Variante

Punto 0.2

Allegato VIII, punto 3

Versione

Punto 0.2

Allegato VIII, punto 3

Marca

Punto 0.1

Allegato III, parte 1, punto 0.1

Designazione commerciale

paragrafo 0.2.1

Allegato III, parte 1, punto 0.2.1

Categoria del veicolo omologato

Punto 0.4

Allegato III, parte 1, punto 0.4

Massa (kg)

Fino al 29 aprile 2010: punto 12.1

A partire dal 30 aprile 2010: punto 13

Allegato III, parte 1, punto 2.6 (1)

Impronta — interasse (mm)

Fino al 29 aprile 2010: punto 3

A partire dal 30 aprile 2010: punto 4

Allegato III, parte 1, punto 2.1 (2)

Impronta — carreggiata (mm)

Fino al 29 aprile 2010: punto 5

A partire dal 30 aprile 2010: punto 30

Allegato III, parte 1, punti 2.3.1 e 2.3.2 (3)

Emissioni specifiche di CO2 (g/km) (4)

Fino al 29 aprile 2010: punto 46.2

A partire dal 30 aprile 2010: punto 49.1

Allegato VIII, punto 3

Tipo di carburante

Fino al 29 aprile 2010: punto 25

A partire dal 30 aprile 2010: punto 26

Allegato III, parte 1, punto 3.2.2.1

Modo di combustione

A partire dal 30 aprile 2010: punto 26.1

Allegato III, parte 1, punto 3.2.2.4


(1)  A norma dell’articolo 3, paragrafo 8, del presente regolamento.

(2)  A norma dell’articolo 3, paragrafo 8, del presente regolamento.

(3)  A norma dell’articolo 3, paragrafi 7 e 8, del presente regolamento.

(4)  A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento.


ALLEGATO II

Tabelle relative alla precisione dei dati

Tabella 1

Precisione richiesta per i dati di monitoraggio aggregati da comunicare a norma dell’articolo 2

CO2 (g/km)

In conformità all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009

Massa (kg)

Numero intero

Impronta (m2)

Arrotondata al terzo decimale più vicino


Tabella 2

Precisione richiesta per i dati di monitoraggio da comunicare a norma dell’articolo 2

CO2 (g/km)

Numero intero

Massa (kg)

Numero intero

Impronta — interasse (mm)

Numero intero

Impronta — carreggiata (mm)

Numero intero

Riduzione delle emissioni mediante tecnologie innovative (g/km)

Arrotondata al terzo decimale più vicino


11.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/21


REGOLAMENTO (UE) N. 1015/2010 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2010

recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi.

(2)

L’articolo 16, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione introduce, se del caso, una misura di esecuzione riguardante gli apparecchi domestici, incluse le lavatrici per uso domestico.

(3)

La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle lavatrici per uso domestico tradizionalmente utilizzate negli ambienti domestici. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell’Unione e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.

(4)

Il presente regolamento deve disciplinare i prodotti progettati per il lavaggio della biancheria in ambienti domestici.

(5)

Le lavasciuga biancheria per uso domestico hanno caratteristiche particolari e quindi devono essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, visto che offrono funzioni simili alle lavatrici per uso domestico, è opportuno trattarle in un’altra misura di esecuzione della direttiva 2009/125/CE.

(6)

L’aspetto ambientale delle lavatrici per uso domestico, identificato come significativo ai fini del presente regolamento, è il consumo di energia e di acqua nella fase di utilizzo. Nel 2005 il consumo annuo di elettricità e di acqua, all’interno dell’Unione, dei prodotti cui si applica il presente regolamento è stato stimato in 35 TWh e 2 213 milioni di m3, rispettivamente. In assenza dell’adozione di misure specifiche, si stima che il consumo annuo di energia e di acqua sia destinato ad aumentare fino a 37,7 TWh e 2 051 milioni di m3 nel 2020. Lo studio preparatorio dimostra che è possibile ridurre in misura significativa il consumo di elettricità e acqua dei prodotti oggetto del presente regolamento.

(7)

Lo studio preparatorio indica che non sono necessarie specifiche riguardanti altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui alla parte 1 dell’allegato I della direttiva 2009/125/CE, in quanto il consumo di energia elettrica e di acqua delle lavatrici per uso domestico nella fase di utilizzo costituisce di gran lunga il più significativo aspetto ambientale.

(8)

Il consumo di elettricità e di acqua dei prodotti oggetto del presente regolamento dovrebbe essere reso più efficiente applicando tecnologie non proprietarie esistenti, efficienti in termini di costi, che permettano di ridurre le spese complessive di acquisto e funzionamento di tali prodotti.

(9)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile non devono avere un impatto negativo sulla funzionalità del prodotto dal punto di vista dell’utilizzatore né conseguenze negative per la salute, la sicurezza o l’ambiente. In particolare, i benefici derivanti dalla riduzione del consumo di elettricità e di acqua nella fase di utilizzo devono compensare ampiamente i possibili impatti ambientali nella fase di produzione.

(10)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero essere introdotte gradualmente per offrire ai fabbricanti tempo sufficiente per riprogettare opportunamente i prodotti oggetto del presente regolamento. Il calendario delle fasi previste deve essere fissato in modo da evitare impatti negativi sulla funzionalità delle apparecchiature già presenti sul mercato, tenendo conto nel contempo dell’impatto sui costi per gli utenti finali e per i fabbricanti, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento vengano raggiunti nei tempi previsti.

(11)

Occorre che le misurazioni dei pertinenti parametri del prodotto siano effettuate utilizzando procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto dei metodi di misura più avanzati generalmente riconosciuti, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (2).

(12)

Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili.

(13)

Per agevolare i controlli della conformità i fabbricanti dovrebbero fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati V e VI della direttiva 2009/125/CE, nella misura in cui tali informazioni si riferiscono ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

(14)

Oltre ai requisiti giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, devono essere definiti parametri di riferimento indicativi per le migliori tecniche disponibili, al fine di garantire la massima disponibilità e un’agevole accessibilità alle informazioni relative alle prestazioni ambientali durante il ciclo di vita dei prodotti oggetto del presente regolamento.

(15)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento fissa le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato di lavatrici per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e di lavatrici per uso domestico alimentate dalla rete elettrica che possono essere alimentate anche da batterie, incluse quelle commercializzate per usi diversi da quello domestico, e di lavatrici per uso domestico da incasso.

2.   Il presente regolamento non si applica alle lavasciuga biancheria per uso domestico.

Articolo 2

Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2009/125/CE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«lavatrice per uso domestico», una lavatrice automatica che lava e risciacqua tessuti utilizzando l’acqua, dotata anche di una funzione di centrifuga, progettata per essere utilizzata principalmente per fini non professionali;

2)

«lavatrice per uso domestico da incasso», una lavatrice per uso domestico progettata per essere installata all’interno di un mobile, di un’apposita rientranza del muro o in ubicazioni simili e che necessita di elementi di finitura;

3)

«lavatrice automatica», una lavatrice in cui il carico è trattato interamente dalla macchina senza interventi da parte dell’utilizzatore durante lo svolgimento del programma;

4)

«lavasciuga biancheria per uso domestico», una lavatrice per uso domestico che include sia una funzione di centrifuga che un dispositivo per asciugare i tessuti, solitamente mediante aria calda e rotolamento della biancheria nel cestello;

5)

«programma», una serie di operazioni predefinite e indicate dal fabbricante come adatte per lavare determinati tipi di tessuto;

6)

«ciclo», un processo completo di lavaggio, risciacquo e centrifuga, quale definito dal programma selezionato;

7)

«durata del programma», il tempo che intercorre tra l’avvio del programma e il completamento dello stesso, escluso l’avvio differito programmato dall’utente;

8)

«capacità nominale», la massa massima di tessuti asciutti di un determinato tipo, espressa in kg, indicata dal fabbricante, a intervalli di 0,5 kg, che può essere lavata in una lavatrice per uso domestico con il programma selezionato, caricata seguendo le istruzioni del fabbricante;

9)

«carico parziale», metà della capacità nominale di una lavatrice per uso domestico per un determinato programma;

10)

«grado di umidità residua», la quantità di umidità contenuta nel carico alla fine della fase di centrifuga;

11)

«modo spento», una condizione in cui la lavatrice per uso domestico viene spenta utilizzando i comandi o gli interruttori accessibili all’utente e destinati all’uso da parte di quest’ultimo durante l’utilizzo normale dell’apparecchio, al fine di conseguire un consumo di elettricità minimo, che può essere mantenuta per una durata indefinita quando la lavatrice è collegata a una fonte di alimentazione ed è utilizzata conformemente alle istruzioni del fabbricante. Se non sono presenti comandi o pulsanti azionabili dall’utente, per «modo spento» si intende la condizione in cui si trova la lavatrice quando ritorna a un consumo di energia elettrica stabile senza che vi sia stato un intervento esterno;

12)

«modo stand-by», il modo il cui si registra il minore consumo di energia elettrica che può mantenersi per una durata illimitata dopo il completamento del programma senza ulteriori interventi dell’utente oltre allo svuotamento della lavatrice;

13)

«lavatrice equivalente», un modello di lavatrice per uso domestico commercializzato con la stessa capacità nominale, le stesse caratteristiche tecniche e di efficienza, di consumo di acqua e di energia e le stesse emissioni di rumore aereo di un altro modello di lavatrice per uso domestico commercializzato con un numero di codice commerciale differente dallo stesso fabbricante.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico sono definite al punto 1 dell’allegato I.

Le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico sono definite al punto 2 dell’allegato I.

Articolo 4

Valutazione della conformità

1.   Le procedure applicabili per la valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE sono il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della stessa direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa direttiva.

2.   Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il fascicolo tecnico comprende una copia del calcolo di cui all’allegato II del presente regolamento.

Quando le informazioni incluse nel fascicolo tecnico di un determinato modello di lavatrice per uso domestico sono state ottenute tramite calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altre lavatrici per uso domestico equivalenti, o in entrambi i modi, la documentazione tecnica comprende i dettagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni, o entrambi, e alle prove svolte dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli. In questi casi, il fascicolo tecnico include anche un elenco di tutti i modelli di lavatrice per uso domestico equivalenti per i quali le informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulle stesse basi.

Articolo 5

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per la verifica della conformità ai requisiti di cui all’allegato I del presente regolamento, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 6

Parametri di riferimento

Nell’allegato IV sono riportati i parametri di riferimento indicativi per le lavatrici per uso domestico con il migliore rendimento disponibili sul mercato al momento di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 7

Riesame

La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro quattro anni dalla sua entrata in vigore e presenta i relativi risultati al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile. Il riesame valuta in particolare le tolleranze ai fini della verifica di cui all’allegato III, se sia opportuno stabilire requisiti per l’efficienza del risciacquo e della centrifuga e la possibilità di alimentazione con acqua calda.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2011.

Tuttavia, le specifiche di progettazione ecocompatibile si applicano secondo il seguente calendario:

a)

le specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, punto 1, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 1o dicembre 2012;

b)

le specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, punto 1, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1o giugno 2011;

c)

le specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, punto 1, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 1o dicembre 2013;

d)

le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, punto 2, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1o dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.


ALLEGATO I

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

1.   SPECIFICHE GENERICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

1)

Per il calcolo del consumo di energia e di altri parametri delle lavatrici per uso domestico viene utilizzato il ciclo di lavaggio per la biancheria di cotone con un grado di sporco normale (nel prosieguo «programma cotone standard») a 40 °C e 60 °C. Questi cicli devono essere chiaramente individuabili sul dispositivo di selezione del programma delle lavatrici per uso domestico o sul loro display, se presente, o su entrambi, ed essere indicati con la dicitura «programma cotone standard a 60 °C» e «programma cotone standard a 40 °C».

2)

Il manuale d’uso fornito dal fabbricante deve indicare:

a)

i programmi cotone standard a 60 °C e 40 °C, definiti «programma cotone standard a 60 °C» e «programma cotone standard a 40 °C», specificando che sono adatti per lavare biancheria di cotone con un grado di sporco normale e che sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua per lavare il determinato tipo di biancheria in questione; inoltre, un’indicazione che la temperatura effettiva dell’acqua può essere diversa dalla temperatura dichiarata del ciclo;

b)

il consumo di energia nei modi spento e stand-by;

c)

informazioni indicative concernenti la durata del programma, il grado di umidità residua, il consumo di energia e acqua per i principali programmi di lavaggio a pieno carico o a carico parziale o per entrambi i casi;

d)

una raccomandazione sul tipo di detergenti adatti alle varie temperature di lavaggio.

3)

Le lavatrici per uso domestico devono offrire agli utilizzatori finali un ciclo a 20 °C. Questo programma deve essere facilmente individuabile sul dispositivo di selezione del programma delle lavatrici per uso domestico o sul loro display, se presente, o su entrambi.

2.   SPECIFICHE PARTICOLARI PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Le lavatrici per uso domestico devono essere conformi ai seguenti requisiti:

1)

A decorrere dal 1o dicembre 2011:

per tutte le lavatrici per uso domestico l’indice di efficienza energetica (IEE) deve essere inferiore a 68,

per tutte le lavatrici per uso domestico con una capacità nominale superiore a 3 kg, l’indice di efficienza di lavaggio (Iw ) deve essere superiore a 1,03,

per le lavatrici per uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg, l’indice di efficienza di lavaggio (Iw ) deve essere superiore a 1,00,

per tutte le lavatrici per uso domestico il consumo di acqua (Wt ) deve essere:

Wt  ≤ 5 × c + 35

dove c = capacità nominale della lavatrice per uso domestico per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60 °C o a 40 °C, a seconda di quale valore sia inferiore.

2)

A decorrere dal 1o dicembre 2013:

per le lavatrici per uso domestico con una capacità nominale pari o superiore a 4 kg, l’indice di efficienza energetica (IEE) deve essere inferiore a 59,

per tutte le lavatrici per uso domestico il consumo di acqua (Wt ) deve essere,

Wt  ≤ 5 × c½  + 35

dove c½ = capacità nominale della lavatrice per uso domestico per il programma standard a carico parziale per tessuti di cotone a 60 °C o a 40 °C, a seconda di quale valore sia inferiore.

L’indice di efficienza energetica (IEE), l’indice di efficienza di lavaggio (Iw ) e il consumo di acqua (Wt ) sono calcolati conformemente all’allegato II.


ALLEGATO II

Metodo di calcolo dell’indice di efficienza energetica, dell’indice di efficienza di lavaggio, del consumo di acqua e del grado di umidità residua

1.   CALCOLO DELL’INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA

Per calcolare l’indice di efficienza energetica (IEE) di un modello di lavatrice per uso domestico, il consumo annuo ponderato di energia di una lavatrice per uso domestico per il programma standard per i capi di cotone a 60 °C a pieno carico e a carico parziale e per il programma standard per i capi di cotone a 40 °C a carico parziale è confrontato con il consumo annuo standard di energia.

a)

L’indice di efficienza energetica (nella formula EEI) è calcolato con la formula seguente e arrotondato al primo decimale:

Formula

dove:

AEC

=

consumo ponderato annuo di energia della lavatrice per uso domestico;

SAEC

=

consumo standard annuo di energia della lavatrice per uso domestico.

b)

Il consumo standard annuo di energia (SAEC ) è calcolato in kWh/anno come segue e arrotondato al secondo decimale:

Formula

dove:

c

=

capacità nominale della lavatrice per uso domestico per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60 °C o a 40 °C, a seconda di quale valore sia inferiore.

c)

Il consumo ponderato annuo di energia (AEC ) è calcolato in kWh/anno come segue e arrotondato al secondo decimale:

i)

Formula

dove:

Et

=

consumo ponderato di energia;

Po

=

energia ponderata in modo spento;

Pl

=

energia ponderata in modo stand-by;

Tt

=

durata del programma;

220

=

numero totale di cicli di lavaggio standard per anno.

ii)

Se una lavatrice è dotata di un sistema di gestione dell’energia, nel caso di una lavatrice per uso domestico che ritorna automaticamente al modo spento dopo la fine del programma, il valore di consumo ponderato annuo di energia (AEC ) è calcolato tenendo conto dell’effettiva durata del modo stand-by, applicando la seguente formula:

Formula

dove:

Tl

=

durata del modo stand-by.

d)

Il consumo ponderato di energia (Et ) è calcolato in kWh con la formula seguente e arrotondato al terzo decimale:

Formula

dove:

Et,60

=

consumo di energia del programma standard per tessuti di cotone a 60 °C;

Et,60½

=

consumo di energia del programma standard a carico parziale per tessuti di cotone a 60 °C;

Et,40½

=

consumo di energia del programma standard a carico parziale per tessuti di cotone a 40 °C.

e)

L’energia ponderata nel modo spento (Po ) è calcolata in W con la formula seguente e arrotondata al secondo decimale:

Formula

dove:

Po,60

=

energia in modo spento del programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60 °C;

Po,60½

=

energia in modo spento del programma standard a carico parziale per tessuti di cotone a 60 °C;

Po,40½

=

energia in modo spento del programma standard a carico parziale per tessuti di cotone a 40 °C.

f)

L’energia ponderata nel modo stand-by (Pl ) è calcolata in W con la formula seguente e arrotondata al secondo decimale:

Formula

dove:

Pl,60

=

energia in modo stand-by del programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60 °C;

Pl,60½

=

energia in modo stand-by del programma standard a carico parziale per tessuti di cotone a 60 °C;

Pl,40½

=

energia in modo stand-by del programma standard a carico parziale per tessuti di cotone a 40 °C.

g)

La durata ponderata del programma (Tt ) è calcolata in minuti con la formula seguente e arrotondata al minuto più vicino:

Formula

dove:

Tt,60

=

durata del programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60 °C;

Tt,60½

=

durata del programma standard a carico parziale per tessuti di cotone a 60 °C;

Tt,40½

=

durata del programma standard a carico parziale per tessuti di cotone a 40 °C.

h)

La durata ponderata del modo stand-by (Tl ) è calcolata in minuti con la formula seguente e arrotondata al minuto più vicino:

Formula

dove:

Tl,60

=

durata in modo stand-by del programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60 °C;

Tl,60½

=

durata in modo stand-by del programma standard a carico parziale per tessuti di cotone a 60 °C;

Tl,40½

=

durata in modo stand-by del programma standard a carico parziale per tessuti di cotone a 40 °C.

2.   CALCOLO DELL’INDICE DI EFFICIENZA DI LAVAGGIO

Per il calcolo dell’indice di efficienza di lavaggio (Iw ) l’efficienza ponderata di lavaggio della lavatrice per uso domestico per il programma standard per tessuti di cotone a 60 °C a pieno carico e a carico parziale e per il programma standard per tessuti di cotone a 40 °C a carico parziale è confrontata con l’efficienza di lavaggio di una lavatrice di riferimento che ha le caratteristiche rilevate applicando i metodi di misurazione più avanzati generalmente riconosciuti, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

a)

L’indice di efficienza di lavaggio (Iw ) è calcolato con la formula seguente e arrotondato al secondo decimale:

Formula

dove:

IW,60

=

indice di efficienza di lavaggio del programma standard per tessuti di cotone a 60 °C a pieno carico;

IW,60½

=

indice di efficienza di lavaggio del programma standard per tessuti di cotone a 60 °C a carico parziale;

IW,40½

=

indice di efficienza di lavaggio del programma standard per tessuti di cotone a 40 °C a carico parziale.

b)

L’indice di efficienza di lavaggio di un programma standard cotone (p) è calcolato con la formula seguente:

Formula

dove:

WT,i

=

efficienza di lavaggio della lavatrice per uso domestico oggetto di prova per un ciclo di prova (i);

WR,a

=

efficienza media di lavaggio della lavatrice di riferimento;

n

=

numero di cicli di prova, n ≥ 3 per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60 °C, n ≥ 2 per il programma standard a carico parziale per tessuti di cotone a 60 °C e n ≥ 2 per il programma standard a carico parziale per tessuti di cotone a 40 °C.

c)

L’efficienza di lavaggio (W) è la media dei valori di riflettanza di ogni striscia di prova al termine di un ciclo di prova.

3.   CALCOLO DEL CONSUMO DI ACQUA

Il consumo di acqua (Wt ) è calcolato con la formula seguente e arrotondato al primo decimale:

Wt = Wt,60

dove:

Wt,60

=

consumo di acqua del programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60 °C.

4.   CALCOLO DEL GRADO DI UMIDITÀ RESIDUA

Il grado ponderato di umidità residua (D) di una lavatrice per uso domestico è calcolato in percentuale e arrotondato alla cifra percentuale intera più vicina.


ALLEGATO III

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Ai fini della verifica della conformità ai requisiti definiti nell’allegato I le autorità dello Stato membro sottopongono a prova un’unica lavatrice per uso domestico. Se i parametri misurati non corrispondono ai valori dichiarati dal fabbricante nel fascicolo tecnico, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, negli intervalli di cui alla tabella 1, le misurazioni sono effettuate su tre lavatrici supplementari. La media aritmetica dei valori misurati in relazione alle tre lavatrici per uso domestico deve rispondere ai valori dichiarati dal fornitore negli intervalli indicati nella tabella 1, tranne che per il consumo energetico per cui il valore dichiarato non può superare di oltre il 6 % il valore nominale di Et .

In caso contrario il modello di lavatrice per uso domestico e tutti gli altri modelli di lavatrici equivalenti sono considerati non conformi ai requisiti definiti nell’allegato I.

Le autorità degli Stati membri utilizzano procedure di misura affidabili, accurate e riproducibili che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tabella 1

Parametro misurato

Tolleranze applicabili alla verifica

Consumo energetico annuo

Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale (1) di AEC .

Indice di efficienza di lavaggio

Il valore misurato non deve essere inferiore di oltre il 4 % rispetto al valore nominale di IW .

Consumo energetico

Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale di Et .

Durata del programma

Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto ai valori nominali di Tt .

Consumo di acqua

Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale di Wt .

Consumo energetico nei modi «spento» e «stand-by»

Il valore misurato del consumo energetico Po and Pl , quando è superiore o pari a 1,00 W, non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale. Il valore misurato del consumo energetico Po e Pl , quando è inferiore o pari a 1,00 W, non deve essere superiore di oltre 0,10 W rispetto al valore nominale.

Durata in modo stand-by

Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale di Tl .


(1)  Per «valore nominale» si intende il valore dichiarato dal fabbricante.


ALLEGATO IV

Parametri di riferimento

Al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento la migliore tecnologia disponibile sul mercato per le lavatrici per uso domestico, in termini di consumo di acqua e di energia, efficienza di lavaggio ed emissioni di rumore aereo durante il lavaggio/la centrifuga per il programma standard per tessuti di cotone a 60 °C a pieno carico, è identificata come segue (1):

1)

lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 3 kg:

a)   consumo energetico: 0,57 kWh/ciclo (o 0,19 kWh/kg) corrispondenti a un consumo annuo complessivo di energia elettrica di 117,84 kWh/anno, di cui 105,34 kWh/anno per 220 cicli di lavaggio e 12,5 kWh/anno per i modi a basso consumo di elettricità;

b)   consumo di acqua: 39 litri/ciclo, corrispondenti a 8 580 litri/anno per 220 cicli;

c)   indice di efficienza di lavaggio: 1,03 ≥ Iw > 1,00;

d)   emissioni di rumore aereo durante il lavaggio/la centrifuga (900 rpm): non disponibile;

2)

lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 3,5 kg:

a)   consumo energetico: 0,66 kWh/ciclo (o 0,19 kWh/kg) corrispondenti a un consumo annuo complessivo di energia elettrica di 134,50 kWh/anno, di cui 122,00 kWh/anno per 220 cicli di lavaggio e 12,5 kWh/anno per i modi a basso consumo di elettricità;

b)   consumo di acqua: 39 litri/ciclo, corrispondenti a 8 580 litri/anno per 220 cicli;

c)   indice di efficienza di lavaggio: Iw di 1,03;

d)   emissioni di rumore aereo durante il lavaggio/la centrifuga (1 100 rpm): non disponibile;

3)

lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 4,5 kg:

a)   consumo energetico: 0,76 kWh/ciclo (o 0,17 kWh/kg) corrispondenti a un consumo annuo complessivo di energia elettrica di 152,95 kWh/anno, di cui 140,45 kWh/anno per 220 cicli di lavaggio e 12,5 kWh/anno per i modi a basso consumo di elettricità;

b)   consumo di acqua: 40 litri/ciclo, corrispondenti a 8 800 litri/anno per 220 cicli;

c)   indice di efficienza di lavaggio: Iw di 1,03;

d)   emissioni di rumore aereo durante il lavaggio/la centrifuga (1 000 rpm): 55/70 dB(A) re 1pW;

4)

lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 5 kg:

a)   consumo energetico: 0,850 kWh/ciclo (o 0,17 kWh/kg) corrispondenti a un consumo annuo complessivo di energia elettrica di 169,60 kWh/anno, di cui 157,08 kWh/anno per 220 cicli di lavaggio e 12,5 kWh/anno per i modi a basso consumo di elettricità;

b)   consumo di acqua: 39 litri/ciclo, corrispondente a 8 580 litri/anno per 220 cicli;

c)   indice di efficienza di lavaggio: Iw di 1,03;

d)   emissioni di rumore aereo durante il lavaggio/la centrifuga (1 200 rpm): 53/73 dB(A) re 1pW;

5)

lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 6 kg:

a)   consumo energetico: 0,90 kWh/ciclo (o 0,15 kWh/kg) corrispondenti a un consumo annuo complessivo di energia elettrica di 178,82 kWh/anno, di cui 166,32 kWh/anno per 220 cicli di lavaggio e 12,5 kWh/anno per i modi a basso consumo di elettricità;

b)   consumo di acqua: 37 litri/ciclo, corrispondente a 8 140 litri/anno per 220 cicli;

c)   indice di efficienza di lavaggio: Iw di 1,03;

d)   emissioni di rumore aereo durante il lavaggio/la centrifuga (1 600 rpm): non disponibile;

6)

lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 7 kg:

a)   consumo energetico: 1,05 kWh/ciclo (o 0,15 kWh/kg) corrispondenti a un consumo annuo complessivo di energia elettrica di 201,00 kWh/anno, di cui 188,50 kWh/anno per 220 cicli di lavaggio e 12,5 kWh/anno per i modi a basso consumo di elettricità;

b)   consumo di acqua: 43 litri/ciclo, corrispondente a 9 460 litri/anno per 220 cicli;

c)   indice di efficienza di lavaggio: Iw di 1,03;

d)   emissioni di rumore aereo durante il lavaggio/la centrifuga (1 000 rpm): 57/73 dB(A) re 1pW;

e)   emissioni di rumore aereo durante il lavaggio/la centrifuga (1 400 rpm): 59/76 dB(A) re 1pW;

f)   emissioni di rumore aereo durante il lavaggio/la centrifuga (1 200 rpm): 48/62 dB(A) re 1pW (per le lavatrici per uso domestico da incasso);

7)

lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 8 kg:

a)   consumo energetico: 1,200 kWh/ciclo (o 0,15 kWh/kg) corrispondenti a un consumo annuo complessivo di energia elettrica di 234,26 kWh/anno, di cui 221,76 kWh/anno per 220 cicli di lavaggio e 12,5 kWh/anno per i modi a basso consumo di elettricità;

b)   consumo di acqua: 56 litri/ciclo, corrispondente a 12 320 litri/anno per 220 cicli;

c)   indice di efficienza di lavaggio: Iw di 1,03;

d)   emissioni di rumore aereo durante il lavaggio/la centrifuga (1 400 rpm): 54/71 dB(A) re 1pW;

e)   emissioni di rumore aereo durante il lavaggio/la centrifuga (1 600 rpm): 54/74 dB(A) re 1pW.


(1)  Per valutare il consumo annuo di energia, il metodo di calcolo di cui all’allegato II è stato utilizzato per un programma di 90 minuti con un consumo di energia in modo spento di 1 W e un consumo in modo stand-by di 2 W.


11.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/31


REGOLAMENTO (UE) N. 1016/2010 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2010

recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi.

(2)

L’articolo 16, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione introduce, se del caso, una misura di esecuzione riguardante gli apparecchi domestici, incluse le lavastoviglie a uso domestico.

(3)

La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle lavastoviglie a uso domestico tradizionalmente utilizzate negli ambienti domestici. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell’Unione e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe disciplinare i prodotti destinati al lavaggio delle stoviglie per uso domestico.

(5)

L’aspetto ambientale delle lavastoviglie a uso domestico, identificato come significativo ai fini del presente regolamento, è il consumo di energia nella fase di utilizzo. Nel 2005 l’energia elettrica consumata annualmente nell’Unione dai prodotti disciplinati dal presente regolamento è stata stimata nell’ordine di 24,7 TWh, corrispondente a 13 milioni di tonnellate di CO2. In assenza dell’adozione di misure specifiche, si stima che il consumo annuo di energia sia destinato a aumentare fino a 35 TWh nel 2020. Lo studio preparatorio dimostra che è possibile ridurre in misura significativa il consumo di elettricità e acqua dei prodotti oggetto del presente regolamento.

(6)

Lo studio preparatorio indica che non sono necessarie specifiche riguardanti altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, in quanto il consumo di energia elettrica delle lavastoviglie a uso domestico nella fase di utilizzo costituisce di gran lunga il più significativo aspetto ambientale.

(7)

Il consumo di elettricità dei prodotti oggetto del presente regolamento dovrebbe essere reso più efficiente applicando tecnologie non proprietarie esistenti, efficienti in termini di costi, che permettano di ridurre le spese complessive di acquisto e funzionamento di tali prodotti.

(8)

I requisiti per la progettazione ecocompatibile non dovrebbero avere un impatto negativo sulla funzionalità del prodotto dal punto di vista degli utenti finali, né conseguenze negative per la salute, la sicurezza o l’ambiente. In particolare, i benefici derivanti da una riduzione del consumo di elettricità nella fase di utilizzo dovrebbero compensare ampiamente gli eventuali impatti ambientali nella fase di produzione.

(9)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero essere introdotte gradualmente per offrire ai fabbricanti tempo sufficiente per riprogettare opportunamente i prodotti oggetto del presente regolamento. Il calendario delle fasi previste dovrebbe essere fissato in modo da evitare impatti negativi sulla funzionalità delle apparecchiature già presenti sul mercato, tenendo conto nel contempo dell’impatto sui costi per gli utenti finali e per i fabbricanti, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento vengano raggiunti nei tempi previsti.

(10)

Occorre che le misurazioni dei pertinenti parametri del prodotto siano effettuate utilizzando procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto dei metodi di misura più avanzati generalmente riconosciuti, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (2).

(11)

Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili.

(12)

Per agevolare i controlli della conformità i fabbricanti dovrebbero fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati V e VI della direttiva 2009/125/CE, nella misura in cui tali informazioni si riferiscono ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

(13)

Oltre ai requisiti giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, devono essere definiti parametri di riferimento indicativi per le migliori tecniche disponibili, al fine di garantire la massima disponibilità e un’agevole accessibilità alle informazioni relative alle prestazioni ambientali durante il ciclo di vita dei prodotti oggetto del presente regolamento.

(14)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento fissa le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato di lavastoviglie a uso domestico alimentate dalla rete elettrica e di lavastoviglie a uso domestico alimentate dalla rete elettrica che possono essere alimentate anche da batterie, incluse quelle commercializzate per usi diversi da quello domestico e le lavastoviglie per uso domestico da incasso.

Articolo 2

Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2009/125/CE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «lavastoviglie a uso domestico»: un apparecchio che lava, risciacqua e asciuga stoviglie, bicchieri, posate e utensili da cucina utilizzando mezzi di tipo chimico, meccanico, termico ed elettrico e che è progettato per essere utilizzato soprattutto a fini non professionali;

2)   «lavastoviglie a uso domestico da incasso»: una lavastoviglie a uso domestico progettata per essere installata all’interno di un mobile, di un’apposita rientranza del muro o in ubicazioni simili, che necessita di elementi di finitura;

3)   «coperto»: un set definito di stoviglie, bicchieri e posate destinato all’uso da parte di una persona;

4)   «capacità nominale»:: il numero massimo di coperti, oltre agli utensili di servizio, come indicato dal fabbricante, che possono essere lavati in una lavastoviglie a uso domestico con il programma selezionato, se caricati nella lavastoviglie conformemente alle istruzioni del fabbricante;

5)   «programma»: una serie di operazioni predefinite e dichiarate adatte dal fabbricante per determinati livelli di sporco o condizioni di carico, o entrambi, e che insieme formano un ciclo completo;

6)   «durata del programma»: il tempo che intercorre tra l’avvio del programma e il completamento dello stesso, escluso l’avvio differito programmato dall’utente;

7)   «ciclo»: un processo completo di lavaggio, risciacquo e asciugatura, quale definito dal programma selezionato;

8)   «modo spento»:: una condizione in cui la lavastoviglie a uso domestico viene spenta utilizzando i comandi o gli interruttori della stessa accessibili all’utente e destinati all’uso da parte di quest’ultimo durante l’utilizzo normale dell’apparecchio, al fine di conseguire un consumo di elettricità minimo, che può essere mantenuta per una durata indefinita quando la lavastoviglie è collegata a una fonte di alimentazione e è utilizzata conformemente alle istruzioni del fabbricante. Se non sono presenti comandi o interruttori accessibili all’utente, per «modo spento» si intende la condizione in cui la lavastoviglie ritorna a un consumo di energia elettrica stabile senza che vi sia stato un intervento esterno;

9)   «modo stand-by»: il modo il cui si registra il minore consumo di energia elettrica che può mantenersi per una durata illimitata dopo il completamento del programma e lo svuotamento della lavastoviglie senza ulteriori interventi dell’utente;

10)   «lavastoviglie equivalente»: un modello di lavastoviglie a uso domestico commercializzato con la stessa capacità nominale, le stesse caratteristiche tecniche e di efficienza, di consumo di acqua e di energia e le stesse emissioni di rumore aereo di un altro modello di lavastoviglie a uso domestico commercializzato con un numero di codice commerciale differente dallo stesso fabbricante.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico sono definite al punto 1 dell’allegato I.

Le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico sono definite al punto 2 dell’allegato I.

Articolo 4

Valutazione di conformità

1.   Le procedure applicabili per la valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE sono il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV di tale direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa direttiva.

2.   Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il fascicolo tecnico comprende i risultati del calcolo di cui all’allegato II del presente regolamento.

Quando le informazioni incluse nel fascicolo tecnico di un determinato modello di lavastoviglie a uso domestico sono state ottenute tramite calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altre lavastoviglie a uso domestico equivalenti, o in entrambi i modi, la documentazione tecnica comprende i dettagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni, o entrambi, e alle prove svolte dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli. In questi casi, il fascicolo tecnico include anche un elenco di tutti i modelli di lavastoviglie a uso domestico equivalenti per i quali le informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulle stesse basi.

Articolo 5

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per la verifica della conformità ai requisiti di cui all’allegato I del presente regolamento, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 6

Parametri di riferimento

I parametri indicativi di riferimento per le lavastoviglie a uso domestico più efficienti disponibili sul mercato al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sono stabiliti all’allegato IV.

Articolo 7

Riesame

La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro quattro anni dalla sua entrata in vigore e presenta i relativi risultati al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile. Il riesame valuta in particolare le tolleranze ai fini della verifica di cui all’allegato III, le possibilità di fissare requisiti in relazione al consumo di acqua delle lavastoviglie a uso domestico e le potenzialità in materia di raccordo dell’acqua calda.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2011.

Tuttavia le specifiche di progettazione ecocompatibile elencate di seguito si applicano secondo il seguente calendario:

a)

le specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, punto 1, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 1o dicembre 2012;

b)

le specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, punto 1, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1o giugno 2012;

c)

le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, punto 2, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1o dicembre 2013;

d)

le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, punto 2, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 1o dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.


ALLEGATO I

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

1.   SPECIFICHE GENERICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

1)

Per il calcolo del consumo di energia e di altri parametri delle lavastoviglie a uso domestico viene utilizzato il ciclo di lavaggio per stoviglie che presentano un grado di sporco normale (nel prosieguo «ciclo di lavaggio standard»). Questo ciclo, chiamato «programma standard», deve essere chiaramente individuabile sul dispositivo di selezione dei programmi o sull’eventuale display della lavastoviglie, o su entrambi, e deve essere il ciclo selezionato automaticamente nelle lavastoviglie munite di selezione automatica dei programmi o di qualsiasi funzione per selezionare automaticamente, o mantenere selezionato, un programma di lavaggio.

2)

Il manuale d’uso fornito dal fabbricante deve indicare:

a)

il ciclo di lavaggio standard, indicato come «programma standard», specificando che esso è indicato per il lavaggio di stoviglie con grado di sporco normale e che si tratta del programma più efficiente in termini di consumo combinato di acqua e energia per il lavaggio di tali stoviglie;

b)

il consumo di energia nei modi spento e stand-by;

c)

informazioni indicative sulla durata del programma e sul consumo di acqua e di energia dei principali programmi di lavaggio.

2.   SPECIFICHE PARTICOLARI PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Le lavastoviglie a uso domestico devono essere conformi ai seguenti requisiti:

1)

A decorrere dal 1o dicembre 2011:

a)

per tutte le lavastoviglie a uso domestico, ad eccezione di quelle con capacità nominale di 10 coperti e larghezza pari o inferiore a 45 cm, l’indice di efficienza energetica (IEE) deve essere inferiore a 71;

b)

per le lavastoviglie a uso domestico con capacità nominale di 10 coperti e larghezza pari o inferiore a 45 cm, l’indice di efficienza energetica (IEE) deve essere inferiore a 80;

c)

per tutte le lavastoviglie a uso domestico l’indice di efficienza di lavaggio (IC ) deve essere superiore a 1,12.

2)

A decorrere dal 1o dicembre 2013:

a)

per le lavastoviglie a uso domestico con una capacità nominale pari o superiore a 11 coperti e le lavastoviglie a uso domestico con capacità nominale di 10 coperti e larghezza superiore a 45 cm, l’indice di efficienza energetica (IEE) deve essere inferiore a 63;

b)

per le lavastoviglie a uso domestico con capacità nominale di 10 coperti e larghezza pari o inferiore a 45 cm, l’indice di efficienza energetica (IEE) deve essere inferiore a 71;

c)

per le lavastoviglie a uso domestico con una capacità nominale pari o superiore a 8 coperti, l’indice di efficienza di asciugatura (ID ) deve essere superiore a 1,08;

d)

per le lavastoviglie a uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 7 coperti, l’indice di efficienza di asciugatura (ID ) deve essere superiore a 0,86;

3)

A decorrere dal 1o dicembre 2016:

a)

per le lavastoviglie a uso domestico con una capacità nominale di 8 e 9 coperti e le lavastoviglie a uso domestico con capacità nominale di 10 coperti e larghezza pari o inferiore a 45 cm, l’indice di efficienza energetica (IEE) deve essere inferiore a 63.

L’indice di efficienza energetica (IEE), l’indice di efficienza di lavaggio (IC ) e l’indice di efficienza di asciugatura (ID ) delle lavastoviglie a uso domestico sono calcolati conformemente all’allegato II.


ALLEGATO II

Metodo di calcolo dell’indice di efficienza energetica, dell’indice di efficienza di lavaggio e dell’indice di efficienza di asciugatura

1.   CALCOLO DELL’INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA

Ai fini del calcolo dell’indice di efficienza energetica (IEE) di un modello di lavastoviglie a uso domestico, il consumo annuo di energia della lavastoviglie a uso domestico è confrontato con il suo consumo standard di energia.

a)

L’indice di efficienza energetica (nella formula EEI) è calcolato con la formula seguente e arrotondato al primo decimale:

Formula

dove:

AEC

=

consumo annuo di energia della lavastoviglie a uso domestico;

SAEC

=

consumo annuo standard di energia della lavastoviglie a uso domestico.

b)

Il consumo annuo di energia (AEC ) è calcolato in kWh/anno come segue e arrotondato al secondo decimale:

i)

Formula

dove:

Et

=

consumo energetico per il ciclo standard espresso in kWh e arrotondato al terzo decimale;

Pl

=

potenza in modo «stand-by» per il ciclo di lavaggio standard espressa in W e arrotondata al secondo decimale;

Po

=

potenza in «modo spento» per il ciclo di lavaggio standard espressa in W e arrotondata al secondo decimale;

Tt

=

durata del programma per il ciclo di lavaggio standard espressa in minuti e arrotondata al minuto più vicino;

ii)

se la lavastoviglie a uso domestico è munita di un sistema di gestione dell’energia e ritorna automaticamente al «modo spento» dopo la fine del programma, il valore AEC è calcolato tenendo conto dell’effettiva durata del «modo stand-by», applicando la seguente formula:

Formula

dove:

Tl

=

tempo misurato in «modo stand-by» per il ciclo di lavaggio standard espresso in minuti e arrotondato al minuto più vicino;

280

=

numero totale di cicli di lavaggio standard per anno.

c)

Il consumo annuo di energia standard SAEC è calcolato in kWh/anno come segue e arrotondato al secondo decimale:

i)

per le lavastoviglie a uso domestico con capacità nominale di coperti (ps) ≥ 10 e larghezza > 50 cm:

Formula

ii)

per le lavastoviglie a uso domestico con capacità nominale di coperti (ps) ≤ 9 e le lavastoviglie a uso domestico con capacità nominale di coperti (ps) > 9 e larghezza ≤ 50 cm:

Formula

dove:

ps

=

numero di coperti.

2.   CALCOLO DELL’INDICE DI EFFICIENZA DI LAVAGGIO

Ai fini del calcolo dell’indice di efficienza di lavaggio (IC ) di un modello di lavastoviglie a uso domestico, l’efficienza di lavaggio della lavastoviglie è confrontato con l’efficienza di lavaggio di una lavastoviglie di riferimento che presenta le caratteristiche indicate nei metodi di misura più avanzati generalmente riconosciuti, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

a)

L’indice di efficienza di lavaggio (IC ) è calcolato con la formula seguente e arrotondato al secondo decimale:

Formula

IC  = exp(lnIC )

dove:

CT,i

=

efficienza di lavaggio della lavastoviglie a uso domestico oggetto di prova per un ciclo di prova (i);

CR,i

=

efficienza di lavaggio della lavastoviglie di riferimento per un ciclo di prova (i);

n

=

numero di cicli di prova, n ≥ 5.

b)

L’efficienza di lavaggio (C) è il grado medio di sporco di ciascun elemento presente nella lavastoviglie dopo il completamento del ciclo standard di lavaggio. Il grado di sporco è calcolato con le modalità di cui alla tabella 1:

Tabella 1

Numero di particelle di sporco a forma di piccoli punti (n)

Superficie totale della zona sporca (AS ) in mm2

Grado di sporco

n = 0

AS = 0

5 (efficienza massima)

0 < n ≤ 4

0 < AS ≤ 4

4

4 < n ≤ 10

0 < AS ≤ 4

3

10 < n

4 < AS ≤ 50

2

non applicabile

50 < AS ≤ 200

1

non applicabile

200 < AS

0 (efficienza minima)

3.   CALCOLO DELL’INDICE DI EFFICIENZA DI ASCIUGATURA

Ai fini del calcolo dell’indice di efficienza di asciugatura (ID ) di un modello di lavastoviglie a uso domestico, l’efficienza di asciugatura della lavastoviglie a uso domestico è confrontato con l’efficienza di asciugatura di una lavastoviglie di riferimento che presenta le caratteristiche indicate nei metodi di misura più avanzati generalmente riconosciuti, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

a)

L’indice di efficienza di asciugatura (ID ) è calcolato con la formula seguente e arrotondato al secondo decimale:

Formula

ID = exp(lnID )

dove:

DT,i

=

efficienza di asciugatura della lavastoviglie a uso domestico oggetto di prova per un ciclo di prova (i);

DR,i

=

efficienza di asciugatura della lavastoviglie a uso domestico di riferimento per un ciclo di prova (i);

n

=

numero di cicli di prova, n ≥ 5.

b)

L’efficienza di asciugatura (D) è il grado medio di umidità di ciascun elemento presente nella lavastoviglie dopo il completamento del ciclo standard di lavaggio. Il grado di umidità è calcolato con le modalità di cui alla tabella 2.

Tabella 2

Numero di tracce d’acqua (WT ) o di strisce di umidità (WS )

Superficie totale della zona umida (Aw) in mm2

Grado di umidità

WT = 0 e WS = 0

non applicabile

2 (efficienza massima)

1 < WT ≤ 2 o WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT o WS = 2

o WS = 1 e WT = 1

Aw > 50

0 (efficienza minima)


ALLEGATO III

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Ai fini della verifica della conformità ai requisiti definiti nell’allegato I le autorità dello Stato membro sottopongono a prova un’unica lavastoviglie a uso domestico. Se i parametri misurati non corrispondono ai valori dichiarati dal fabbricante nel fascicolo tecnico, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, negli intervalli di cui alla tabella 1, le misurazioni sono effettuate su tre lavastoviglie supplementari. La media aritmetica dei valori misurati delle tre lavastoviglie supplementari deve essere conforme ai requisiti e rientrare negli intervalli di cui alla tabella 1, eccetto per il consumo di energia dove il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 6 % rispetto al valore nominale di Et .

In caso contrario il modello di lavastoviglie a uso domestico e tutti gli altri modelli di lavastoviglie a uso domestico equivalenti sono considerati non conformi ai requisiti definiti nell’allegato I.

Le autorità degli Stati membri sono tenuti a utilizzare procedure di misura affidabili, accurate e riproducibili che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tabella 1

Parametro misurato

Tolleranze applicabili alla verifica

Consumo energetico annuo

Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale (1) di AEC .

Indice di efficienza di lavaggio

Il valore misurato non deve essere inferiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale di IC .

Indice di efficienza di asciugatura

Il valore misurato non deve essere inferiore di oltre il 19 % rispetto al valore nominale di ID .

Consumo energetico

Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale di Et .

Durata del programma

Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto ai valori nominali Tt .

Consumo energetico nei modi spento e stand-by

Il valore misurato del consumo energetico Po e Pl , quando è superiore o pari a 1,00 W, non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale. Il valore misurato del consumo energetico Po e Pl , quando è inferiore o pari a 1,00 W, non deve essere superiore di oltre 0,10 rispetto al valore nominale.

Durata in modo stand-by

Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale di Tl .


(1)  Per «valore nominale» si intende il valore dichiarato dal fabbricante.


ALLEGATO IV

Parametri di riferimento

Al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento la migliore tecnologia disponibile sul mercato per le lavastoviglie a uso domestico in termini di efficienza energetica, consumo di acqua e energia, efficienza di lavaggio e di asciugatura e di emissioni di rumore aereo è stata individuata come descritto di seguito:

1)

lavastoviglie a uso domestico con 15 coperti (modello da incasso):

a)   consumo energetico: 0,88 kWh/ciclo, corrispondente a un consumo annuo complessivo di energia elettrica di 268,9 kWh/anno, di cui 246,4 kWh/anno per 280 cicli di lavaggio e 12,5 kWh/anno dovuti ai modi a basso consumo di elettricità;

b)   consumo di acqua: 10 litri/ciclo, corrispondente a 2 800 litri/anno per 280 cicli;

c)   indice di efficienza di lavaggio: IC > 1,12;

d)   indice di efficienza di asciugatura: ID > 1,08;

e)   emissioni di rumore aereo: 45 dB(A) re 1pW;

2)

lavastoviglie a uso domestico con 14 coperti (modello da sottopiano):

a)   consumo energetico: 0,83 kWh/ciclo, corrispondente a un consumo annuo complessivo di energia elettrica di 244,9 kWh/anno, di cui 232,4 kWh/anno per 280 cicli di lavaggio e 12,5 kWh/anno dovuti ai modi a basso consumo di elettricità;

b)   consumo di acqua: 10 litri/ciclo, corrispondente a 2 800 litri/anno per 280 cicli;

c)   indice di efficienza di lavaggio: IC > 1,12;

d)   indice di efficienza di asciugatura: ID > 1,08;

e)   emissioni di rumore aereo: 41 dB(A) re 1pW;

3)

lavastoviglie a uso domestico con 13 coperti (modello da sottopiano):

a)   consumo energetico: 0,83 kWh/ciclo, corrispondente a un consumo annuo complessivo di energia elettrica di 244,9 kWh/anno, di cui 232,4 kWh/anno per 280 cicli di lavaggio e 12,5 kWh/anno dovuti ai modi a basso consumo di elettricità;

b)   consumo di acqua: 10 litri/ciclo, corrispondente a 2 800 litri/anno per 280 cicli;

c)   indice di efficienza di lavaggio: IC > 1,12;

d)   indice di efficienza di asciugatura: ID > 1,08;

e)   emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1pW;

4)

lavastoviglie a uso domestico con 12 coperti (modello a installazione libera):

a)   consumo energetico: 0,950 kWh/ciclo, corrispondente a un consumo annuo complessivo di energia elettrica di 278,5 kWh/anno, di cui 266 kWh/anno per 280 cicli di lavaggio e 12,5 kWh/anno dovuti ai modi a basso consumo di elettricità;

b)   consumo di acqua: 9 litri/ciclo, corrispondente a 2 520 litri/anno per 280 cicli;

c)   indice di efficienza di lavaggio: IC > 1,12;

d)   indice di efficienza di asciugatura: ID > 1,08;

e)   emissioni di rumore aereo: 41 dB(A) re 1pW;

5)

lavastoviglie a uso domestico con 9 coperti (modello da incasso):

a)   consumo energetico: 0,800 kWh/ciclo, corrispondente a un consumo annuo complessivo di energia elettrica di 236,5 kWh/anno, di cui 224 kWh/anno per 280 cicli di lavaggio e 12,5 kWh/anno dovuti ai modi a basso consumo di elettricità;

b)   consumo di acqua: 9 litri/ciclo, corrispondente a 2 520 litri/anno per 280 cicli;

c)   indice di efficienza di lavaggio: IC > 1,12;

d)   indice di efficienza di asciugatura: ID > 1,08;

e)   emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1pW;

6)

lavastoviglie a uso domestico con 6 coperti (modello da incasso):

a)   consumo energetico: 0,63 kWh/ciclo, corrispondente a un consumo annuo complessivo di energia elettrica di 208,5 kWh/anno, di cui 196 kWh/anno per 280 cicli di lavaggio e 12,5 kWh/anno dovuti ai modi a basso consumo di elettricità;

b)   consumo di acqua: 7 litri/ciclo, corrispondente a 1 960 litri/anno per 280 cicli;

c)   indice di efficienza di lavaggio: IC > 1,12;

d)   indice di efficienza di asciugatura: 1,08 ≥ ID > 0,86;

e)   emissioni di rumore aereo: 45 dB(A) re 1pW;

7)

lavastoviglie a uso domestico con 4 coperti (modello a installazione libera):

a)   consumo energetico: 0,51 kWh/ciclo, corrispondente a un consumo annuo complessivo di energia elettrica di 155,3 kWh/anno, di cui 142,8 kWh/anno per 280 cicli di lavaggio e 12,5 kWh/anno dovuti ai modi a basso consumo di elettricità;

b)   consumo di acqua: 9,5 litri/ciclo, corrispondente a 2 660 litri/anno per 280 cicli;

c)   indice di efficienza di lavaggio: IC > 1,12;

d)   indice di efficienza di asciugatura: 1,08 ≥ ID > 0,86;

e)   emissioni di rumore aereo: 53 dB(A) re 1pW.


11.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/41


REGOLAMENTO (UE) N. 1017/2010 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2010

recante apertura di una gara per la vendita sul mercato interno di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (2), dispone che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento avvenga mediante gara.

(2)

Gli Stati membri dispongono di scorte di intervento per il frumento tenero e l'orzo. Per soddisfare il fabbisogno del mercato, è opportuno che dette scorte di cereali degli Stati membri siano rese disponibili sul mercato interno. A tal fine occorre aprire gare permanenti per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri. È opportuno che ognuna di tali gare sia considerata una gara a sé stante.

(3)

Per tenere conto della situazione del mercato interno, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.

(4)

Per una gestione efficace del sistema, occorre prevedere le condizioni e i termini che si applicano alla trasmissione delle informazioni chieste dalla Commissione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (UE) n. 1272/2009 è aperta una procedura di gara per la rivendita di stock di intervento di cereali sul mercato interno.

Le quantità massime disponibili per Stato membro figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Termini di presentazione delle offerte

1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 24 novembre 2010 alle ore 11.00 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade nei giorni seguenti alle ore 11.00 (ora di Bruxelles):

l'8 e il 15 dicembre 2010,

il 12 e il 26 gennaio 2011,

il 9 e il 23 febbraio 2011,

il 9 e il 23 marzo 2011,

il 13 e il 27 aprile 2011,

l'11 e il 25 maggio 2011,

il 15 e il 29 giugno 2011.

2.   Le offerte sono presentate agli organismi d'intervento riconosciuti dagli Stati membri, il cui elenco è pubblicato in internet (3).

Articolo 3

Notificazione alla Commissione

La notificazione di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1272/2009 è trasmessa entro le ore 16 (ora di Bruxelles) del giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 4

Decisione basata sulle offerte

Secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione fissa per ogni Stato membro e per ogni cereale il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute, a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1272/2009.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

(3)  Gli indirizzi degli organismi d'intervento sono pubblicati sul sito web CIRCA della Commissione europea (http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/cereals/library?l=/publicsdomain/cereals/intervention_agencies&vm=detailed&sb=Title).


ALLEGATO

Elenco delle gare

(tonnellate)

Stato membro

Quantità messe a disposizione per la vendita sul mercato interno

 

Frumento tenero

Orzo

Granturco

Codice NC

1001 90

1003 00

1005 90 00

Belgique/België

0

България

0

0

Česká Republika

60 937

136 395

Danmark

59 550

Deutschland

1 100 935

Eesti

40 060

Eire/Ireland

Elláda

España

France

70 385

Italia

Kypros

Latvija

0

Lietuva

0

91 377

Luxembourg

Magyarország

4 418

30 258

0

Malta

Nederland

Österreich

20 541

Polska

0

0

Portogallo

România

0

Slovenija

Slovensko

0

80 112

Suomi/Finland

22 757

784 136

Sverige

148 260

United Kingdom

151 136

Il segno «—» significa: non esistono scorte di intervento per questo cereale in questo Stato membro.


11.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/44


REGOLAMENTO (UE) N. 1018/2010 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

68,6

MA

73,9

MK

35,0

ZZ

59,2

0707 00 05

AL

54,8

EG

161,4

TR

149,8

ZA

121,6

ZZ

121,9

0709 90 70

MA

83,5

TR

112,9

ZZ

98,2

0805 20 10

MA

69,7

ZA

147,7

ZZ

108,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

47,9

TR

69,5

UY

54,6

ZA

60,7

ZZ

58,2

0805 50 10

AR

40,0

CL

81,9

EC

92,5

TR

73,2

UY

61,0

ZA

109,5

ZZ

76,4

0806 10 10

BR

242,2

PE

182,7

TR

160,8

US

269,2

ZA

79,2

ZZ

186,8

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

CA

73,1

CL

84,2

CN

82,6

MK

22,1

NZ

117,5

US

111,4

ZA

84,4

ZZ

89,0

0808 20 50

CN

48,5

US

48,2

ZZ

48,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


11.11.2010   

IT

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L 293/46


REGOLAMENTO (UE) N. 1019/2010 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 1012/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell’1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 292 del 10.11.2010, pag. 34.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dall'11 novembre 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

63,80

0,00

1701 11 90 (1)

63,80

0,00

1701 12 10 (1)

63,80

0,00

1701 12 90 (1)

63,80

0,00

1701 91 00 (2)

57,71

0,16

1701 99 10 (2)

57,71

0,00

1701 99 90 (2)

57,71

0,00

1702 90 95 (3)

0,58

0,18


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DIRETTIVE

11.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/48


DIRETTIVA 2010/77/UE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2010

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le scadenze dell'iscrizione di determinate sostanze attive nell'allegato I

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Le iscrizioni delle sostanze attive elencate nell'allegato della presente direttiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE scadranno tra il 31 maggio 2011 e il 31 dicembre 2012.

(2)

L'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE stabilisce che l'iscrizione di una sostanza attiva può essere rinnovata su richiesta purché la domanda sia presentata almeno due anni prima della scadenza del periodo d'iscrizione. La Commissione ha ricevuto domande per il rinnovo dell'iscrizione di tutte le sostanze di cui al considerando 1.

(3)

Saranno necessarie norme dettagliate per la presentazione e la valutazione di informazioni supplementari necessarie per il rinnovo dell'iscrizione delle sostanze nell'allegato I. Pertanto, occorre prorogare l'iscrizione delle sostanze attive di cui al considerando 1 per il tempo necessario affinché i richiedenti possano elaborare le loro domande e la Commissione possa valutarle e prendere una decisione al riguardo.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(5)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è così modificato:

(1)

La riga 7 è sostituita dal testo seguente:

N.

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«7

Metsulfuron metile

N. CAS 74223-64-6

N. CEE 441

2-(4-metossi-6-metil-1,3,5,-triazin-2-ilcarbamoilsulfamoil)benzoato di metile

960 g/kg

1o luglio 2001

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee,

prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 16 giugno 2000.»

(2)

Le righe da 9 a 28 sono sostituite dalle seguenti:

N.

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (2)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«9

Triasulfuron

N. CAS 82097-50-5

N. CIPAC 480

1-[2-(2-cloroetossi)fenilsolfonil]-3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)urea

940 g/kg

1o agosto 2001

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee,

prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 13 luglio 2000.

10

Esfenvalerate

N. CAS 66230-04-4

N. CIPAC 481

(S)-α-ciano-3-fenossibenzil-(S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirrato

830 g/kg

1o agosto 2001

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida.

Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 13 luglio 2000.

11

Bentazone

N. CAS 25057-89-0

N. CIPAC 366

3-isopropil-(1H)-2,1,3-benzotiadiazin-4-(3H)-one-2,2-diossido

960 g/kg

1o agosto 2001

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 13 luglio 2000.

12

Lambda-cialotrina

N. CAS 91465-08-6

N. CIPAC 463

Miscela (nel rapporto 1:1) di:

 

(S)-alfa-ciano-3-fenossibenziol (Z)-(1R,3R)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato

e

 

(R)-alfa-ciano-3-fenossibenziol (Z)-(1S,3S)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato

810 g/kg

1o gennaio 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida.

Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori,

prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio, api incluse, nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi,

prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti e in particolare ai relativi effetti acuti

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 19 ottobre 2000.

13

Fenexamid

N. CAS 126833-17-8

N. CIPAC 603

N-(2,3-dicloro-4-idrossifenil)-1-metilcicloesanocarbossammide

≥ 950 g/kg

1o giugno 2001

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate soltanto le utilizzazioni come fungicida.

Nel processo decisionale secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze sugli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 19 ottobre 2000.

14

Amitrolo

N. CAS 61-82-5

N. CIPAC 90

H-[1,2,4]-triazolo-3-ilammina

900 g/kg

1o gennaio 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sull'amitrolo, in particolare delle relative appendici I e II, portato a termine dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione:

degli operatori,

delle acque sotterranee in zone vulnerabili, soprattutto in rapporto a impieghi non colturali,

degli artropodi utili,

degli uccelli e dei mammiferi selvatici; l'utilizzazione nel periodo della riproduzione può essere autorizzata solo se, in base ad un'adeguata valutazione dei rischi, essa non comporta effetti inaccettabili e se nelle condizioni di autorizzazione sia inclusa, ove necessario, l'adozione di misure di attenuazione dei rischi.

15

Diquat

N. CAS 2764-72-9 (ione), 85-00-7 (dibromuro)

N. CIPAC 55

9,10-diidro-8a,10a-diazoniafenantrene (dibromuro)

950 g/kg

1o gennaio 2002

31 dicembre 2015

Sulla base delle informazioni attuali, possono essere autorizzate soltanto le utilizzazioni come erbicida terrestre e disseccante. Non possono essere autorizzate le utilizzazioni come diserbante acquatico.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul diquat, in particolare delle relative appendici I e II, portato a termine dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione:

alle possibili conseguenze sugli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi,

alla sicurezza degli operatori per quanto riguarda un'utilizzazione non professionale nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

16

Piridato

N. CAS 55512-33.9

N. CIPAC 447

6-cloro-3-fenilpiridazin-4-il S-octil-tiocarbonato

900 g/kg

1o gennaio 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul piridato, in particolare delle relative appendici I e II, portato a termine dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione:

alla protezione delle acque sotterranee,

alle possibili conseguenze sugli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

17

Tiabendazolo

N. CAS 148-79-8

N. CIPAC 323

2-tiazol-4-il-1H-benzimidazolo

985 g/kg

1o gennaio 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Non possono essere autorizzate le applicazioni fogliari tramite nebulizzazione.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul tiabendazone, in particolare delle relative appendici I e II, portato a termine dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono:

rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e sedimentali nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Devono essere attuate opportune misure di attenuazione dei rischi (ad esempio, depurazione con terra diatomacea o carbone attivo) per la protezione delle acque superficiali dalla contaminazione a livelli inaccettabili attraverso le acque reflue.

18

Paecilomyces fumosoroseus ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874

Non pertinente

Occorre accertarsi dell'assenza di metaboliti secondari in ciascuna coltura di fermentazione, mediante cromatografia in fase liquida ad alte prestazioni (HPLC)

1o luglio 2001

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida.

Ogni coltura di fermentazione deve essere controllata mediante HPLC per accertarsi dell'assenza di metaboliti secondari.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 27 aprile 2001.

19

DPX KE 459 (flupirsulfuron metile)

N. CAS: 144740-54-5

N. CIPAC: 577

Sale monosodico di 2-(4,6-dimetossipirimidin-2-ilcarbammoilsulfamoil)-6-trifluorometilnicotinato

903 g/kg

1o luglio 2001

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

Nel processo decisionale secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 27 aprile 2001.

20

Acibenzolar-s-metile

N. CAS: 135158-54-2

N. CIPAC 597

Acido benzo[1,2,3]tiadiazol-7-carbotioico-S-metil estere

970 g/kg

1o novembre 2001

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come attivatore della resistenza delle piante.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 gennaio 2001.

21

Ciclanilide

N. CAS: 113136-77-9

N. CIPAC 586

Non disponibile

960 g/kg

1o novembre 2001

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fitoregolatore.

L'impurezza di 2,4-dicloroanilina (2,4-DCA) nella sostanza attiva prodotta industrialmente non deve essere superiore a 1 g/kg.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.

22

Fosfato ferrico

N. CAS: 10045-86-0

N. CIPAC 629

Fosfato ferrico

990 g/kg

1o novembre 2001

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come molluschicida.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.

23

Pimetrozina

N. CAS: 123312-89-0

N. CIPAC 593

(E)-6-metil-4-[(piridin-3-ilmetilene)ammino]-4,5-diidro-2H-[1,2,4]-triazin-3 one

950 g/kg

1o novembre 2001

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida.

Nel processo decisionale secondo i principi uniformi gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.

24

Piraflufen-etile

N. CAS: 129630-19-9

N. CIPAC 605

Etil 2-cloro-5-(4-cloro-5-difluorometossi-1-metilpirazol-3-il)-4-fluorofenossiacetato

956 g/kg

1o novembre 2001

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

Nel processo decisionale secondo i principi uniformi gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle alghe e delle altre piante acquatiche; inoltre, devono applicare, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.

25

Glifosate

N. CAS 1071-83-6

N. CIPAC 284

N-(fosfonometil)-glicina

950 g/kg

1o luglio 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul glifosate, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato fitosanitario permanente il 29 giugno 2001. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono:

rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee in zone vulnerabili, soprattutto in rapporto a impieghi non colturali.

26

Tifensulfuron metile

N. CAS 79277-27-3

N. CIPAC 452

3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2- ilcarbamoil-sulfamoil) tiofene-2-carbossilato di metile

960 g/kg

1o luglio 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tifensulfuron metile, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato fitosanitario permanente il 29 giugno 2001. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee,

rivolgere particolare attenzione all'impatto sulle piante acquatiche e procurare che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

27

2,4-D

N. CAS 94-75-7

N. CIPAC 1

Acido (2,4-diclorofenossi)acetico

960 g/kg

1o ottobre 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del 2,4-D, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato fitosanitario permanente il 2 ottobre 2001. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono:

rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile e/o condizioni climatiche sensibili,

rivolgere particolare attenzione all'assorbimento per via dermica,

rivolgere particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

28

Isoproturon

N. CAS 34123-59-6

N. CIPAC 336

3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea

970 g/kg

1o gennaio 2003

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'isoproturon, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato fitosanitario permanente il 7 dicembre 2001. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono:

rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile e/o condizioni climatiche sensibili oppure secondo tassi più elevati di quelli indicati nel rapporto di riesame e, ove necessario, devono applicare misure di attenuazione dei rischi,

rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.»

(3)

Le righe da 30 a 39 sono sostituite dalle seguenti:

N.

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (3)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«30

Iprovalicarb

N. CAS: 140923-17-7

N. CIPAC 620

Isopropilestere dell'acido {2-metil-1-[1-(4-metilfenil)etilcarbonil]propil}-carbammico

950 g/kg

(valore provvisorio)

1o luglio 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'iprovalicarb, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2002. In tale valutazione generale:

deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente; il materiale di prova utilizzato nel fascicolo sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica,

gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli operatori.

31

Prosulfuron

N. CAS: 94125-34-5

N. CIPAC 579

1-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropil)-fenilsulfonil]-urea

950 g/kg

1o luglio 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul prosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2002. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono:

esaminare attentamente il rischio per le piante acquatiche se la sostanza attiva viene applicata a contiguità di acque di superficie; ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi,

rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile e/o condizioni climatiche sensibili; ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

32

Sulfosulfuron

N. CAS: 141776-32-1

N. CIPAC 601

1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-[2-etanosulfonil-imidazol[1,2-a]piridin)solfonil]urea

980 g/kg

1o luglio 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul sulfosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2002. In tale valutazione generale gli Stati membri devono:

rivolgere particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche e delle alghe; ove necessario, occorrerà adottare misure di attenuazione dei rischi,

rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile e/o condizioni climatiche sensibili.

33

Cinidon etile

N. CAS: 142891-20-1

N. CIPAC 598

(Z)-etil 2-cloro-3-[2-cloro-5-(cicloes-1-ene-1,2-dicarbossimido)fenil]acrilato

940 g/kg

1o ottobre 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cinidon etile, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono:

rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile (ad esempio suoli con pH neutro o elevato) e/o condizioni climatiche sensibili,

rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

34

Cialofop butile

N. CAS: 122008-85-9

N. CIPAC 596

Butil-(R)-2-[4(4-ciano-2-fluorofenossi) fenossi]propionato

950 g/kg

1o ottobre 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del cialofop butile, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In tale valutazione generale gli Stati membri devono:

valutare attentamente l'impatto potenziale delle applicazioni atmosferiche sugli organismi non bersaglio e in particolare sulle specie acquatiche; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, restrizioni o misure di attenuazione dei rischi,

valutare attentamente l'impatto potenziale delle applicazioni terrestri sugli organismi acquatici nelle risaie; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

35

Famoxadone

N. CAS: 131807-57-3

N. CIPAC 594

3-anilino-5-metil-5-(4-fenossifenil)-1,3-ossazolidin-2,4-dione

960 g/kg

1o ottobre 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul famoxadone, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In tale valutazione generale gli Stati membri devono:

rivolgere particolare attenzione ai rischi cronici potenziali della sostanza madre o dei metaboliti per i lombrichi,

rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi,

rivolgere particolare attenzione alla protezione degli operatori.

36

Florasulam

N. CAS: 145701-23-1

N. CIPAC 616

2', 6′, 6′, 8-Trifluoro-5-metossi-[1,2,4]-triazolo [1,5-c] pirimidin-2-sulfonanilide

970 g/kg

1o ottobre 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del florasulam, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile e/o condizioni climatiche sensibili; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

37

Metalaxyl-M

N. CAS: 70630-17-0

N. CIPAC 580

Metil (R)-2-{[(2,6-dimetilfenil)metossiacetil] amino} propionato

910 g/kg

1o ottobre 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del metalaxil-M, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In tale valutazione generale gli Stati membri devono:

rivolgere particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte della sostanza attiva o dei suoi prodotti di degradazione CGA 62826 e CGA 108906, quando la sostanza attiva è applicata in regioni con sensibili terreno vulnerabile e/o condizioni climatiche sensibili; ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

38

Picolinafen

N. CAS: 137641-05-5

N. CIPAC 639

4′-Fluoro-6-[(α,α,α-trifluoro-m-tolil)ossi]picolinanilide

970 g/kg

1o ottobre 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del picolinafen, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono:

rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici; le condizioni di autorizzazione comprendono, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

39

Flumiossazina

N. CAS: 103361-09-7

N. CIPAC 578

N-(7-fluoro-3,4-diidro-3-osso-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzossazin-6-il)cicloes-1-ene-1,2-dicarbossammide

960 g/kg

1o gennaio 2003

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame della flumiossazina, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 giugno 2002. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione ai rischi per le alghe e le piante acquatiche; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

(2)  Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

(3)  Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.


DECISIONI

11.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/58


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2010

relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Slovacchia

(2010/682/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 25,

vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l'articolo 20 e il capo 4 dell'allegato,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie accluso al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.

(2)

L'articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all'unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione.

(3)

L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un’esperienza pilota.

(4)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(5)

La Slovacchia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati dattiloscopici.

(6)

La Slovacchia ha effettuato con successo un'esperienza pilota con l'Austria.

(7)

Una visita di valutazione ha avuto luogo in Slovacchia e il gruppo di valutazione austro-tedesco ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.

(8)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, la visita di valutazione e l’esperienza pilota riguardante lo scambio di dati dattiloscopici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Slovacchia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 di tale decisione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. WATHELET


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.


11.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/60


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2010

che modifica la decisione 97/555/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda cementi, calci da costruzione e altri leganti idraulici

[notificata con il numero C(2010) 7603]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/683/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4, lettera a),

sentito il comitato permanente per la costruzione,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha adottato la decisione 97/555/CE, del 14 luglio 1997, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda cementi, calci da costruzione e altri leganti idraulici (2).

(2)

In seguito al riesame del gruppo di prodotti «calci da costruzione», gli Stati membri e la Commissione hanno ritenuto necessario rafforzare il ruolo della terza parte interessata nella certificazione del controllo della produzione nella fabbrica.

(3)

È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 97/555/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato III della decisione 97/555/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2010.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12.

(2)  GU L 229 del 20.8.1997, pag. 9.


ALLEGATO

Nell’allegato III della decisione 97/555/CE la voce relativa al gruppo di prodotti «Calci da costruzione, tra cui: Malte a base di calce, Malte a base di calci dolomitiche, Malte a base di calci idrauliche» è sostituita dalla voce seguente:

«Calci da costruzione, tra cui:

Malte a base di calce

Malte a base di calci dolomitiche

Malte a base di calci idrauliche

 

2 +»


11.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/62


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2010

che modifica la parte 1 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende

[notificata con il numero C(2010) 7640]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/684/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 22, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 10 della direttiva 92/65/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi di cani, gatti e furetti.

(2)

La parte 1 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE fissa il modello di certificato sanitario per gli scambi di animali provenienti da aziende, inclusi cani, gatti e furetti.

(3)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti. Esso si applica ai movimenti tra Stati membri o in provenienza da paesi terzi degli animali da compagnia delle specie elencate nel suo allegato I. I cani, i gatti e i furetti figurano nella parte A e nella parte B di detto allegato.

(4)

Le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 998/2003 sono diverse a seconda che gli animali da compagnia siano trasferiti tra Stati membri o da paesi terzi a Stati membri. Le condizioni per i movimenti dai paesi terzi presentano inoltre un’ulteriore differenziazione a seconda che si tratti di paesi terzi elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, del suddetto regolamento o di paesi terzi elencati nella parte C del medesimo allegato.

(5)

Onde evitare che movimenti commerciali siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali di animali da compagnia ai sensi del regolamento (CE) n. 998/2003, l’articolo 12 di detto regolamento stabilisce che gli animali da compagnia introdotti nel territorio dell’Unione in provenienza da un paese terzo diverso dai paesi di cui all’allegato II, parte B, sezione 2 dello stesso regolamento, se in numero superiore a cinque, siano sottoposti ai requisiti e ai controlli della direttiva 92/65/CEE.

(6)

Onde evitare tali pratiche e al fine di garantire l’applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 998/2003, il regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale (3) stabilisce che le medesime norme si applicano nei casi in cui cani, gatti e furetti da compagnia in numero superiore a cinque sono introdotti in uno Stato membro in provenienza da un altro Stato membro o da uno dei paesi terzi di cui all’allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento (CE) n. 998/2003.

(7)

Il certificato di cui all’allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE, quale modificata dalla decisione 2010/270/UE della Commissione (4), tiene conto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 388/2010.

(8)

L’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (UE) n. 388/2010 ha evidenziato che in determinati casi le disposizioni di detto regolamento incidono sproporzionatamente sui movimenti di un numero limitato di cani, gatti e furetti da compagnia soggetti a movimenti a carattere non commerciale in numero superiore a cinque per prendere parte a eventi sportivi ed esposizioni.

(9)

Per questi casi è opportuno introdurre un periodo di validità del certificato sanitario più lungo rispetto al periodo di validità dei certificati sanitari rilasciati per altre specie oggetto del certificato di cui all’allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE.

(10)

La decisione 2004/824/CE della Commissione, del 1o dicembre 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità (5) stabilisce che il certificato di cui all’allegato di tale decisione è valido per i movimenti all’interno dell’Unione per un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio oppure fino alla scadenza della vaccinazione antirabbica, se quest’ultima data è antecedente.

(11)

Ai fini della coerenza della legislazione UE, è opportuno che la validità dei certificati relativi a cani, gatti e furetti da compagnia di cui all’allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE sia identica a quella stabilita per i certificati di cui all’allegato della decisione 2004/824/CE.

(12)

La direttiva 92/65/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 1 dell’allegato E, della direttiva 92/65/CEE è sostituita dal testo dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(3)  GU L 114 del 7.5.2010, pag. 3.

(4)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 56.

(5)  GU L 358 del 3.12.2004, pag. 12.


ALLEGATO

«Parte 1 —   Certificato sanitario per gli scambi di animali provenienti da aziende (ungulati, volatili, lagomorfi, cani, gatti e furetti)

92/65 EI

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11.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/67


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2010

che modifica la sezione 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/685/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 715/2009 stabilisce linee guida per la definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un effettivo accesso al sistema.

(2)

Le linee guida devono prevedere obblighi in materia di trasparenza al fine di assicurare un effettivo accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale e fornire una garanzia minima di pari condizioni di accesso al mercato nella pratica.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato citato all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 715/2009,

HA ADOTTATO L PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo della sezione 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 è sostituito da quello riportato in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 3 marzo 2011.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.


ALLEGATO

«3.   Definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema, definizione di tutti i punti pertinenti per gli obblighi di trasparenza e informazioni da pubblicare per tutti i punti pertinenti nonché relativo calendario di pubblicazione

3.1.   Definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema

3.1.1.   Forma della pubblicazione

1.

I gestori dei sistemi di trasporto forniscono tutte le informazioni di cui ai punti 3.1.2 e da 3.3.1 a 3.3.5, con le seguenti modalità:

a)

su un sito web accessibile al pubblico, gratuito e che non richieda una registrazione o un’altra forma di iscrizione presso il gestore del sistema di trasporto;

b)

su base periodica/a rotazione; la frequenza è stabilita in base alle modifiche che si verificano e alla durata del servizio;

c)

in un modello di facile utilizzo;

d)

in modo chiaro, quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio;

e)

in un formato scaricabile che permetta di effettuare analisi quantitative;

f)

utilizzando unità di misura coerenti, in particolare il kWh (con una temperatura di combustione di riferimento di 298,15 K) per il contenuto energetico e il m3 (a 273,15 K e 1,01325 bar) per il volume. Occorre prevedere il fattore costante di conversione in contenuto energetico. Oltre al suddetto formato, la pubblicazione può essere effettuata anche in altre unità;

g)

nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato membro e in inglese.

2.

I gestori dei sistemi di trasporto forniscono tempestivamente i dettagli dei cambiamenti apportati per tutte le informazioni di cui ai punti 3.1.2 e da 3.3.1 a 3.3.5, non appena questi siano a loro disposizione.

3.1.2.   Contenuto della pubblicazione

I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno le seguenti informazioni riguardo ai loro sistemi e servizi:

a)

una descrizione dettagliata ed esauriente dei diversi servizi offerti e della relativa tariffazione;

b)

i diversi tipi di contratto di trasporto disponibili per questi servizi;

c)

il codice di rete e/o le condizioni standard che definiscono i diritti e le responsabilità per tutti gli utenti della rete, inclusi:

1)

i contratti di trasporto armonizzati e gli altri documenti pertinenti;

2)

se opportuno per l’accesso al sistema, l’indicazione dei pertinenti parametri di qualità del gas per tutti i punti pertinenti definiti al punto 3.2 del presente allegato, compresi almeno il potere calorifico superiore e l’indice Wobbe e la penale o i costi di conversione per gli utenti della rete qualora il gas non rispetti tali indicazioni;

3)

se opportuno per l’accesso al sistema, le informazioni sui requisiti di pressione per tutti i punti pertinenti;

4)

la procedura in caso di interruzione della capacità interrompibile, compresi eventualmente i tempi, la portata e la graduatoria delle singole interruzioni (ad esempio proporzionale o “primo arrivato ultimo interrotto”);

d)

le procedure armonizzate applicate per l’utilizzazione del sistema di trasporto, inclusa la definizione dei principali termini;

e)

le disposizioni in materia di assegnazione della capacità, gestione della congestione e procedure antiaccaparramento e di riutilizzo;

f)

le regole applicabili allo scambio di capacità sul mercato secondario nei confronti del gestore del sistema di trasporto;

g)

le regole concernenti il bilanciamento e il metodo di calcolo degli oneri di sbilancio;

h)

ove applicabile, i margini di flessibilità e tolleranza connessi ai servizi di trasporto e di altro tipo che non danno luogo a una tariffazione separata, nonché l’eventuale ulteriore flessibilità offerta e la relativa tariffazione;

i)

una descrizione dettagliata del sistema del gestore del sistema di trasporto e dei suoi punti pertinenti di interconnessione definiti al punto 3.2 del presente allegato, nonché i nomi dei gestori dei sistemi o degli impianti interconnessi;

j)

le regole applicabili alla connessione al sistema gestito dal gestore del sistema di trasporto;

k)

le informazioni sui meccanismi di emergenza, sempreché ricadano sotto la responsabilità del gestore del sistema di trasporto, come le misure che possono portare all’interruzione della fornitura per gruppi di clienti, e altre regole generali in materia di responsabilità applicabili al gestore del sistema di trasporto;

l)

le procedure concordate dai gestori dei sistemi di trasporto nei punti di interconnessione, pertinenti per l’accesso degli utenti della rete ai sistemi di trasporto interessati, relative all’interoperabilità della rete, le procedure stabilite in materia di nomination e di corrispondenza nonché altre procedure convenute che stabiliscono le disposizioni relative alle assegnazioni del flusso di gas e al bilanciamento del sistema, compresi i metodi utilizzati;

m)

una descrizione particolareggiata ed esauriente della metodologia e dei processi impiegati per calcolare la capacità tecnica, incluse le informazioni sui parametri utilizzati e sulle principali ipotesi formulate.

3.2.   Definizione di tutti i punti pertinenti ai fini degli obblighi di trasparenza

1.

I punti pertinenti includono almeno:

a)

tutti punti di entrata e di uscita da una rete di trasporto gestita da un gestore del sistema di trasporto, con l’eccezione dei punti di uscita a cui è collegato un unico cliente finale e ad eccezione dei punti d’entrata collegati direttamente a un impianto di produzione di un unico produttore che si trova nell’UE;

b)

tutti punti di entrata e di uscita che collegano le zone di bilanciamento dei gestori dei sistemi di trasporto;

c)

tutti i punti che collegano la rete di un gestore di sistema di trasporto con un terminale GNL, con hub fisici del gas nonché con impianti di stoccaggio e di produzione a meno che questi ultimi siano esenti in base alla lettera a);

d)

tutti i punti che collegano la rete di un determinato gestore di un sistema di trasporto all’infrastruttura necessaria per la fornitura di servizi ausiliari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 14, della direttiva 2009/73/CE.

2.

Le informazioni destinate ai clienti finali unici e agli impianti di produzione che sono escluse dalla definizione dei punti pertinenti di cui al punto 3.2.1, lettera a), sono pubblicate in formato aggregato, almeno per zona di bilanciamento. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, le informazioni aggregate relative ai clienti finali unici e agli impianti di produzione, esclusi dalla definizione dei punti pertinenti descritti al punto 3.2.1, lettera a), sono considerate come un unico punto pertinente.

3.

Se i punti tra due o più gestori del sistema di trasporto sono gestiti unicamente dai gestori di trasporto interessati, senza partecipazione contrattuale od operativa degli utenti dei sistemi, o nel caso in cui i punti colleghino un sistema di trasporto a un sistema di distribuzione e non ci sia congestione contrattuale in questi punti, i gestori del sistema di trasporto sono esentati, per questi punti, dall’obbligo di pubblicare le informazioni di cui al punto 3.3. del presente allegato. L’autorità nazionale di regolamentazione può prescrivere che i gestori di sistemi di trasporto pubblichino i requisiti di cui al punto 3.3 del presente allegato per alcuni o per tutti i punti esentati. In tal caso, le informazioni, nel caso siano a disposizione del gestore del sistema di trasporto, devono essere pubblicate in forma aggregato ad un livello ragionevole, almeno per zona di bilanciamento. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, le informazioni aggregate relative a questi punti sono considerate come un unico punto pertinente.

3.3.   Informazioni da pubblicare per tutti i punti pertinenti e relativo calendario di pubblicazione

1.

Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano le informazioni elencate alle lettere da a) a g) per tutti i servizi e i servizi accessori forniti (in particolare le informazioni relative a miscelazione, adeguamento e conversione). Le informazioni sono pubblicate sotto forma di dati numerici, per periodi giornalieri o orari equivalenti al più breve periodo di riferimento per la prenotazione e la re-nomination di capacità e al più breve periodo di liquidazione per il quale sono calcolati gli oneri di sbilancio. Se il periodo di riferimento più breve non è un periodo giornaliero, le informazioni di cui alle lettere da a) a g) devono essere disponibili anche per il periodo giornaliero. Il gestore del sistema pubblica queste informazioni e gli aggiornamenti non appena disponibili (in “tempo quasi reale”):

a)

la capacità tecnica per i flussi in entrambe le direzioni;

b)

la capacità contrattuale garantita e interrompibile totale in entrambe le direzioni;

c)

le nomination e le re-nomination in entrambe le direzioni;

d)

la capacità, garantita e interrompibile, disponibile in entrambe le direzioni;

e)

i flussi fisici effettivi;

f)

l’interruzione programmata ed effettiva della capacità interrompibile;

g)

le interruzioni programmate e non programmate dei servizi garantiti nonché le informazioni sul ripristino dei servizi in questione (in particolare per la manutenzione del sistema e la durata probabile di qualsiasi interruzione per manutenzione). Le interruzioni programmate sono pubblicate con almeno 42 giorni di anticipo.

2.

Per tutti i punti pertinenti, le informazioni di cui al punto 3.3.1, lettere a), b) e d), sono pubblicate con un anticipo di almeno 18 mesi.

3.

Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano a rotazione informazioni storiche sui requisiti di cui al punto 3.3.1, lettere da a) a g), relative all’ultimo quinquennio.

4.

I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano quotidianamente i valori misurati del potere calorifico superiore o dell’indice Wobbe per tutti i punti pertinenti. I dati preliminari sono pubblicati al più tardi nei tre giorni successivi al rispettivo giorno gas. I dati definitivi sono pubblicati entro tre mesi a decorrere dalla fine del rispettivo mese.

5.

Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano annualmente le capacità disponibili, le capacità prenotate e le capacità tecniche, per tutti gli anni in cui le capacità sono oggetto di contratti più un anno e almeno per i successivi 10 anni. Queste informazioni devono essere aggiornate con scadenza almeno mensile o più spesso se sono disponibili nuove informazioni. La pubblicazione riflette il periodo nel quale la capacità è offerta al mercato.

3.4.   Informazioni da pubblicare sul sistema di trasporto e relativo calendario di pubblicazione

1.

I gestori dei sistemi di trasporto assicurano la pubblicazione e l’aggiornamento quotidiani di informazioni sui quantitativi aggregati delle capacità offerte e delle capacità contrattuali sul mercato secondario, (cioè vendute da un utente della rete a un altro utente della rete) nel caso in cui dispongano di tali informazioni. Tali informazioni devono includere i seguenti elementi:

a)

il punto di interconnessione in cui è venduta la capacità;

b)

il tipo di capacità, cioè entrata, uscita, garantita, interrompibile;

c)

la quantità e la durata dei diritti di utilizzazione della capacità;

d)

il tipo di vendita, ad esempio trasferimento o cessione;

e)

il numero complessivo di scambi/trasferimenti;

f)

qualsiasi altra condizione nota al gestore del sistema di trasporto, come indicato al punto 3.3.

Nella misura in cui le informazioni di cui sopra sono fornite da terzi, i gestori dei sistemi di trasporto sono esonerati dall’obbligo di fornirle.

2.

I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano le condizioni armonizzate in base alle quali accettano le transazioni (ad esempio trasferimenti e cessioni) concernenti la capacità. Tali condizioni devono includere almeno:

a)

una descrizione dei prodotti standardizzati che possono essere venduti sul mercato secondario;

b)

i termini concernenti l’attuazione/l’accettazione/la registrazione degli scambi sul mercato secondario. In caso di ritardi, occorre pubblicare i motivi;

c)

la notifica da parte del venditore e del terzo di cui al punto 3.4.1, del nome del venditore e dell’acquirente nonché degli elementi relativi alla capacità di cui al punto 3.4.1.

Nella misura in cui le informazioni di cui sopra sono fornite da terzi, i gestori dei sistemi di trasporto sono esonerati dall’obbligo di fornirle.

3.

Per quanto riguarda il servizio di bilanciamento del suo sistema, ciascun gestore del sistema di trasporto deve fornire a ogni utente della rete, per ciascun periodo di bilanciamento, i suoi volumi di sbilancio preliminari specifici e i dati relativi ai costi per ogni singolo utente della rete entro un mese dalla fine del periodo di bilanciamento. I dati definitivi dei clienti approvvigionati secondo profili di carico standard possono essere forniti 14 mesi dopo. Nella misura in cui tali informazioni sono fornite da un terzo, i gestori del sistema di trasporto sono esenti dall’obbligo di fornirle. Nel fornire queste informazioni occorre garantire la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

4.

Se sono offerti servizi di flessibilità, diversi dalle tolleranze, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano quotidianamente previsioni a un giorno (“day-ahead”) relative al grado massimo di flessibilità, al livello prenotato di flessibilità e alla flessibilità disponibile per il mercato del successivo giorno gas. Il gestore del sistema di trasporto pubblica inoltre informazioni ex post sull’utilizzazione aggregata di ciascun servizio di flessibilità alla fine di ogni giorno gas. Se l’autorità nazionale di regolamentazione ritiene che tali informazioni possano lasciare spazio a potenziali abusi da parte degli utenti della rete, può decidere di esentare da questo obbligo i gestori dei sistemi di trasporto.

5.

I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano, per zona di bilanciamento, il quantitativo di gas presente nel sistema di trasporto all’inizio di ogni giorno gas e il quantitativo di gas previsto nel sistema di trasporto alla fine di ogni giorno gas. Le previsioni per la fine del giorno gas vengono aggiornate di ora in ora. Se gli oneri di sbilancio sono calcolati ora per ora, il gestore del sistema di trasporto pubblica il quantitativo di gas presente nel sistema di trasporto ogni ora. Altrimenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano, per zona di bilanciamento, la situazione di sbilancio aggregata di tutti gli utenti all’inizio di ogni periodo di bilanciamento e la situazione di sbilancio aggregata di tutti gli utenti prevista alla fine di ogni giorno gas. Se l’autorità nazionale di regolamentazione ritiene che tali informazioni possano lasciare spazio a potenziali abusi da parte degli utenti della rete, può decidere di esentare da questo obbligo i gestori dei sistemi di trasporto.

6.

I gestori dei sistemi di trasporto prevedono strumenti facilmente utilizzabili per il calcolo delle tariffe.

7.

I gestori dei sistemi di trasporto tengono a disposizione delle competenti autorità nazionali, per almeno cinque anni, le registrazioni effettive di tutti i contratti di capacità e di tutte le altre informazioni concernenti il calcolo delle capacità disponibili e l’accesso a queste, in particolare le singole nomination e interruzioni. I gestori dei sistemi di trasporto conservano per almeno 5 anni la documentazione relativa a tutte le informazioni di cui ai punti 3.3.4 e 3.3.5 e le mettono a disposizione dell’autorità di regolamentazione che ne fa richiesta. Entrambe le parti garantiscono la riservatezza delle informazioni commerciali.»


Rettifiche

11.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/72


Rettifica del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 15 del 20 gennaio 2010 )

A pagina 54, nell'allegato, tabella 1 «Sostanze consentite», sesta colonna della voce ossitetraciclina, secondo comma:

anziché:

«Gli LMR per grasso, fegato e rene non si applicano al pesce»,

leggi:

«Gli LMR per fegato e rene non si applicano al pesce».