ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.292.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 292

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
10 novembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2010/676/UE

 

*

Decisione del Consiglio, dell'8 novembre 2010, concernente la firma, a nome dell’Unione, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, relativo ai requisiti per l'omologazione dei tergicristalli e dei lavacristalli di alcuni veicoli a motore e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati ( 1 )

2

 

*

Regolamento (UE) n. 1009/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione per i parafanghi di taluni veicoli a motore, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati ( 1 )

21

 

*

Regolamento (UE) n. 1010/2010 della Commissione dell'8 novembre 2010 recante divieto di pesca dello scorfano nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera spagnola

30

 

 

Regolamento (UE) n. 1011/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

32

 

 

Regolamento (UE) n. 1012/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

34

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2010/74/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l'iscrizione del principio attivo biossido di carbonio nell'allegato I al tipo di prodotto 18 ( 1 )

36

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2010/677/PESC del Consiglio, dell’8 novembre 2010, che abroga la posizione comune 98/409/PESC relativa alla Sierra Leone

39

 

 

2010/678/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 5 novembre 2010, concernente una partecipazione finanziaria dell’Unione a un programma coordinato di sorveglianza sulla prevalenza di Listeria monocytogenes in taluni alimenti pronti, da realizzare negli Stati membri [notificata con il numero C(2010) 7516]

40

 

 

2010/679/UE

 

*

Decisione della Commissione, dell'8 novembre 2010, che modifica la decisione 95/467/CE recante applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione [notificata con il numero C(2010) 7542]  ( 1 )

55

 

 

2010/680/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 novembre 2010, che dispensa la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Spagna, la Francia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito dall’obbligo di applicare ad alcune specie le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dei materiali forestali di moltiplicazione, delle sementi di barbabietole, delle sementi di ortaggi e delle sementi di piante oleaginose e da fibra [notificata con il numero C(2010) 7578]  ( 1 )

57

 

 

2010/681/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri in merito all’attuazione della direttiva 1999/13/CE del Consiglio sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti nel periodo 2011-2013 [notificata con il numero C(2010) 7591]

65

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

10.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2010

concernente la firma, a nome dell’Unione, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo

(2010/676/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo prevede che le parti contraenti si impegnino ad adoperarsi costantemente per realizzare una progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.

(2)

Nel settembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Norvegia allo scopo di conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi bilaterali di prodotti agricoli, nell’ambito dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo. I negoziati si sono conclusi positivamente e il 28 gennaio 2010 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo l’«accordo»).

(3)

È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo l’«accordo») è approvata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione di detto accord (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. WATHELET


(1)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


REGOLAMENTI

10.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/2


REGOLAMENTO (UE) N. 1008/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2010

relativo ai requisiti per l'omologazione dei tergicristalli e dei lavacristalli di alcuni veicoli a motore e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 è un regolamento distinto ai fini della procedura di omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 abroga la direttiva 78/318/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore (3). Le prescrizioni stabilite in tale direttiva vanno riportate nel presente regolamento e, se necessario, modificate per adeguarle all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

(3)

Il campo di applicazione del presente regolamento deve corrispondere a quello della direttiva 78/318/CEE ed essere pertanto limitato ai veicoli della categoria M1.

(4)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa le norme fondamentali sui requisiti per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i tergicristalli e i lavacristalli, nonché dei lavacristalli come entità tecniche separate. È pertanto necessario stabilire le procedure, le prove e i requisiti specifici relativi a tale omologazione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico - Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore della categoria M1, definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE, muniti di parabrezza, nonché ai lavacristalli destinati a essere installati su veicoli a motore della categoria M1.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«tipo di veicolo per quanto riguarda i tergicristalli e i lavacristalli», i veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente ai seguenti elementi essenziali: caratteristiche del tergicristallo e del lavacristallo o forma, dimensioni e caratteristiche del parabrezza e del suo montaggio;

2)

«tipo di lavacristallo», un gruppo di lavacristalli che non presenta differenze relativamente ai seguenti elementi essenziali: funzionamento della pompa, materiali utilizzati, capacità del serbatoio, numero di ugelli, dimensioni, spessore delle pareti o forma del lavacristallo;

3)

«motore», un motore a combustione alimentato da carburante liquido o gassoso;

4)

«tergicristallo», l'insieme costituito da un dispositivo atto a detergere la superficie esterna del parabrezza e dagli accessori e comandi necessari per azionare e fermare il dispositivo stesso;

5)

«raggio d'azione del tergicristallo», le superfici del parabrezza sulle quali agiscono le spazzole del tergicristallo in condizioni di normale funzionamento di quest'ultimo;

6)

«funzionamento a intermittenza del tergicristallo», una modalità di funzionamento automatico discontinuo del tergicristallo, in base alla quale al termine di ogni ciclo completo i bracci del tergicristallo si fermano in una posizione di riposo stabilita;

7)

«lavacristallo», l'insieme costituito dai dispositivi che servono a immagazzinare, convogliare e spruzzare un liquido sulla superficie esterna del parabrezza e dai comandi necessari per azionare e fermare il dispositivo stesso;

8)

«comando del lavacristallo», il dispositivo per l'attivazione e la disattivazione manuali del lavacristallo;

9)

«pompa del lavacristallo», il dispositivo atto a convogliare il liquido dal serbatoio del lavacristallo alla superficie esterna del parabrezza;

10)

«ugello», il dispositivo che serve a dirigere il liquido sul parabrezza;

11)

«sistema completamente innescato», il sistema, normalmente attivato per un lasso di tempo, nel quale il liquido è stato convogliato attraverso la pompa e i tubi per poi fuoriuscire dagli ugelli;

12)

«superficie detersa», la superficie precedentemente sporca che, una volta completamente asciutta, non presenta tracce di gocce e sporco residuo;

13)

«zona di visibilità A», la zona di prova A, definita al punto 2.2. dell'allegato 18 del regolamento UNECE n. 43 (4);

14)

«zona di visibilità B», la zona di prova ridotta B, definita al punto 2.4. dell'allegato 18 del regolamento UNECE n. 43, senza esclusione della zona definita al punto 2.4.1. del medesimo allegato;

15)

«angolo di progetto di inclinazione del tronco», l'angolo tra una retta verticale passante per il punto «R» o punto di riferimento del sedile e l'asse del tronco in una posizione corrispondente alla posizione di progetto dello schienale dichiarata dal costruttore del veicolo;

16)

«punto R» o «punto di riferimento del sedile», il punto di progetto definito dal costruttore del veicolo per ciascun posto a sedere in relazione al sistema di riferimento tridimensionale;

17)

«sistema di riferimento tridimensionale», il reticolo di riferimento composto da un piano verticale longitudinale X-Z, da un piano orizzontale X-Y e da un piano verticale trasversale Y-Z, secondo quanto previsto dall'allegato III, appendice 2, del presente regolamento;

18)

«punti di riferimento principali», i fori, le superfici, i marchi o altri segni di identificazione sulla carrozzeria o sul telaio del veicolo, dei quali il costruttore del veicolo precisa le coordinate X, Y e Z nel reticolo di riferimento tridimensionale;

19)

«interruttore generale del veicolo», il dispositivo mediante il quale l'elettronica di bordo è attivata passando dallo stato di spegnimento, proprio del veicolo parcheggiato senza conducente a bordo, a quello di normale operatività.

Articolo 3

Omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda i tergicristalli e i lavacristalli

1.   Il costruttore o un suo rappresentante presenta all'autorità di omologazione la domanda di omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda i tergicristalli e i lavacristalli.

2.   La domanda è redatta secondo il modello di cui alla scheda informativa dell'allegato I, parte 1.

3.   Se i requisiti pertinenti di cui all'allegato III del presente regolamento sono soddisfatti, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE e attribuisce un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.

Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

4.   Ai fini del paragrafo 3, l'autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE redatto secondo il modello di cui all'allegato I, parte 2.

Articolo 4

Omologazione CE di lavacristalli come entità tecniche separate

1.   Il costruttore o un suo rappresentante presenta all'autorità di omologazione CE la domanda di omologazione CE di entità tecniche separate per un tipo di lavacristalli.

La domanda è redatta secondo il modello di cui alla scheda informativa dell'allegato II, parte 1.

2.   Se i requisiti pertinenti di cui all'allegato III del presente regolamento sono soddisfatti, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE per entità tecniche separate e attribuisce un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.

Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di entità tecnica.

3.   Ai fini del paragrafo 2 l'autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE redatto secondo il modello di cui all'allegato II, parte 2.

Articolo 5

Marchio di omologazione CE per entità tecniche separate

Ogni entità tecnica separata conforme a un tipo per il quale è stata rilasciata l'omologazione CE per entità tecniche separate a norma del presente regolamento reca un marchio di omologazione CE per entità tecniche separate, quale descritto nell'allegato II, parte 3.

Articolo 6

Validità ed estensione delle omologazioni rilasciate a norma della direttiva 78/318/CEE

Le autorità nazionali autorizzano la vendita e l'entrata in servizio dei veicoli e delle entità tecniche separate omologati anteriormente alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009 e continuano a rilasciare l'estensione dell'omologazione di tali veicoli e di tali entità tecniche separate a norma della direttiva 78/318/CEE.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(2)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(3)  GU L 81 del 28.3.1978, pag. 49.

(4)  GU L 230 del 31.8.2010, pag.119.


ALLEGATO I

Documenti amministrativi per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i tergicristalli e i lavacristalli

PARTE 1

Scheda informativa

MODELLO

Scheda informativa n. … relativa all'omologazione CE di un veicolo a motore per quanto riguarda i tergicristalli e i lavacristalli.

Le seguenti informazioni vanno fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni devono essere forniti in scala adeguata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un pieghevole di tale formato. Eventuali fotografie devono contenere sufficienti dettagli.

Se i dispositivi, i componenti o le unità tecniche separate di cui alla presente scheda informativa sono dotati di comandi elettronici, vanno fornite informazioni sul loro funzionamento.

0.   GENERALITÀ

0.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuali denominazioni commerciali: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (1): …

0.3.1.   Posizione della marcatura: …

0.4.   Categoria del veicolo (2): …

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

0.8.   Nome e indirizzo degli stabilimenti di montaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: …

1.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

3.   PROPULSORE (3)

3.2.   Motore a combustione interna

3.2.1.8.   Potenza netta massima (4): … kW a … giri/min–1 (dichiarata dal costruttore)

3.2.5.   Impianto elettrico

3.2.5.1.   Tensione nominale: …V, terminale a massa positivo/negativo (5)

3.2.5.2.   Generatore

3.2.5.2.1.   Tipo …

3.2.5.2.2.   Potenza nominale: … VA

3.3.   Motore elettrico

3.3.1.1.   Massima potenza oraria: …kW

3.3.1.2.   Tensione di esercizio: … V

3.3.2.   Batteria

3.3.2.3.   Capacità: … Ah (Ampère/ora)

3.4.   Motore o combinazione di propulsori

3.4.1.   Veicolo ibrido elettrico: sì/no (5)

3.4.2.   Categoria di veicolo ibrido elettrico: a ricarica esterna/non esterna (5)

3.4.4.   Descrizione del dispositivo di accumulo dell'energia (batteria, condensatore, volano/generatore)

3.4.4.5.   Energia: …

(per batteria: tensione e capacità Ah in 2 h; condensatore: J, …)

3.4.4.6.   Caricabatterie: a bordo/esterno/nessuno (5)

4.   TRASMISSIONE (6)

4.7.   Velocità massima di progetto del veicolo (in km/h) (7): …

9.   CARROZZERIA

9.2.   Materiali e modalità di costruzione: …

9.4.   Campo di visibilità

9.4.1.   Dati sufficientemente dettagliati che permettano di identificare rapidamente i punti di riferimento principali e di verificare la posizione di ciascuno di essi rispetto agli altri e al punto R: …

9.5.   Parabrezza e altri finestrini

9.5.1.   Parabrezza

9.5.1.1.   Materiali impiegati: …

9.5.1.2.   Metodo di montaggio: …

9.5.1.3.   Angolo di inclinazione: …

9.5.1.4.   Numeri di omologazione: …

9.5.1.5.   Accessori del parabrezza e posizione in cui sono montati, con breve descrizione dei relativi componenti elettrici/elettronici: …

9.6.   Tergicristallo

9.6.1.   Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): …

9.7.   Lavacristallo

9.7.1.   Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni) o numero di omologazione, se si tratta di lavacristallo omologato come entità tecnica separata: …

9.8.   Dispositivi di sbrinamento e disappannamento

9.8.2.   Consumo elettrico massimo: … kW

9.10.   Allestimento interno

9.10.3.   Sedili

9.10.3.5.   Coordinate o schema del punto R

9.10.3.5.1.   Sedile del conducente: …

9.10.3.6.   Angolo di progetto di inclinazione del tronco

9.10.3.6.1.   Sedile del conducente: …

Note esplicative

PARTE 2

Certificato di omologazione CE

MODELLO

Formato: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Oggetto:

omologazione CE (8)

estensione dell'omologazione CE (8)

rifiuto dell'omologazione CE (8)

revoca dell'omologazione CE (8)

di un tipo di veicolo per quanto riguarda i tergicristalli e i lavacristalli

visto il regolamento (UE) n. 1008/2010, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. …/… (8)

Numero di omologazione CE:. …

Motivo dell'estensione: …

SEZIONE I

0.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.   Tipo …

0.2.1.   Eventuali denominazioni commerciali: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (9): …

0.3.1.   Posizione della marcatura: …

0.4.   Categoria del veicolo (10): …

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

0.8.   Nome e indirizzo degli stabilimenti di montaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: …

SEZIONE II

1.   Informazioni supplementari: cfr. Addendum.

2.   Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove: …

3.   Data del verbale di prova: …

4.   Numero del verbale di prova: …

5.   Eventuali osservazioni: cfr. Addendum.

6.   Luogo: …

7.   Data: …

8.   Firma: …

Allegati

:

fascicolo di omologazione.

verbale di prova


(1)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non riguardano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??).

(2)  Classificato secondo le definizioni di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE.

(3)  Se un veicolo può essere alimentato a benzina, a carburante diesel, ecc., o anche in combinazione con un altro carburante, le voci vanno ripetute.Nel caso di motori e sistemi non convenzionali, il costruttore deve fornire dettagli equivalenti a quelli specificati.

(4)  Determinata in base alle prescrizioni della direttiva 80/1269/CEE del Consiglio (GU L 375 del 31.12.1980, pag. 46).

(5)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(6)  I dati richiesti devono essere forniti per tutte le varianti eventualmente previste.

(7)  Per i rimorchi, velocità massima ammessa dal costruttore.

(8)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(9)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non riguardano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??).

(10)  Secondo le definizioni di cui all'allegato II, sezione A, della direttiva 2007/46/CE.

Addendum

al certificato di omologazione CE n. …

1.

Informazioni supplementari:

1.1.

Breve descrizione del tipo di veicolo con riferimento a struttura, dimensioni, linee e materiali: …

1.2.

Descrizione del funzionamento del tergicristallo e del lavacristallo: …

1.3.

Descrizione dettagliata del tergicristallo (numero e lunghezza delle spazzole, dimensioni dei bracci del tergicristallo, ecc.): …

1.4.

Descrizione dettagliata del lavacristallo (numero di ugelli, numero di orifizi per ugello, pompa del lavacristallo, serbatoio del liquido, flessibili e loro raccordi alla pompa del lavacristallo e agli ugelli, ecc.) …

1.5.

Capacità del serbatoio del liquido (in litri): …

1.6.

Velocità massima di progetto del veicolo (in km/h): …

2.

Lato di guida: a destra/a sinistra (1)

3.

Assetto speculare per guida a destra/a sinistra: sì/no (1)

4.

Spoiler aerodinamico montato sul braccio del tergicristallo/sulla spazzola del tergicristallo (1) lato conducente/al centro/lato passeggero… (1)

5.

Osservazioni: …


(1)  Cancellare le voci non pertinenti.


ALLEGATO II

Documenti amministrativi per l'omologazione CE di lavacristalli come entità tecniche separate

PARTE 1

Scheda informativa

MODELLO

Scheda informativa n. … relativa all'omologazione CE di lavacristalli come entità tecniche separate.

Le seguenti informazioni vanno fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni devono essere forniti in scala adeguata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un pieghevole di tale formato. Eventuali fotografie devono contenere sufficienti dettagli.

Se i dispositivi, i componenti o le unità tecniche separate di cui alla presente scheda informativa sono dotati di funzioni a controllo elettronico, vanno fornite informazioni sul loro funzionamento.

0.   GENERALITÀ

0.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.   Tipo …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sull'entità tecnica separata (1): …

0.3.1.   Posizione della marcatura: …

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

0.7.   Posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione CE per entità tecniche separate: …

0.8.   Nome e indirizzo degli stabilimenti di montaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: …

9.7.   Lavacristallo

9.7.1.   Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): …

Note esplicative

PARTE 2

Certificato di omologazione CE

MODELLO

Formato: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Oggetto:

omologazione CE (2)

estensione dell'omologazione CE (2)

rifiuto dell'omologazione CE (2)

revoca dell'omologazione CE (2)

di un tipo di lavacristallo come entità tecnica separata

visto il regolamento (UE) n. 1008/2010, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. …/… (2)

Numero di omologazione CE: …

Motivo dell'estensione: …

SEZIONE I

0.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.   Tipo …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sull'entità tecnica separata (3): …

0.3.1.   Posizione della marcatura: …

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

0.7.   Posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione CE: …

0.8.   Nome e indirizzo degli stabilimenti di montaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: …

SEZIONE II

1.   Informazioni supplementari: cfr. Addendum.

2.   Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove: …

3.   Data del verbale di prova: …

4.   Numero del verbale di prova: …

5.   Eventuali osservazioni: cfr. Addendum.

6.   Luogo: …

7.   Data: …

8.   Firma: …

Allegati

:

fascicolo di omologazione.

verbale di prova

Addendum

al certificato di omologazione CE n. …

1.

Informazioni supplementari

1.1.

Breve descrizione del tipo di entità tecnica separata …

1.2.

Descrizione dettagliata del lavacristallo

1.2.1.

Numero di ugelli: …

1.2.2.

Numero di orifizi per ugello: …

1.2.3.

Descrizione dei flessibili e dei loro raccordi alla pompa e agli ugelli: …

1.2.4.

Descrizione della pompa del lavacristallo: …

1.2.5.

Capacità del serbatoio del liquido (in litri): …

2.

Per guida: a destra/a sinistra (4)

3.

Qualsiasi parte del lavacristallo può essere alloggiata nel vano motore: sì/no (4)

4.

Entità tecnica separata: universale/specifica per un veicolo (4)

5.

Osservazioni: …

6.

Elenco dei tipi di veicoli per i quali l'entità tecnica separata è stata omologata (se del caso): …

PARTE 3

Marchio di omologazione CE per entità tecniche separate

1.   Il marchio di omologazione CE per entità tecniche separate comprende:

1.1.   un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e» minuscola, seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE dell'entità tecnica separata:

1

per la Germania

2

per la Francia

3

per l'Italia

4

per i Paesi Bassi

5

per la Svezia

6

per il Belgio

7

per l'Ungheria

8

per la Repubblica ceca

9

per la Spagna

11

per il Regno Unito

12

per l'Austria

13

per il Lussemburgo

17

per la Finlandia

18

per la Danimarca

19

per la Romania

20

per la Polonia

21

per il Portogallo

23

per la Grecia

24

per l'Irlanda

26

per la Slovenia

27

per la Slovacchia

29

per l'Estonia

32

per la Lettonia

34

per la Bulgaria

36

per la Lituania

49

per Cipro

50

per Malta

1.2.   in prossimità del rettangolo, il «numero dell'omologazione di base» che figura nella sezione 4 del numero di omologazione, preceduto dalle due cifre indicanti il numero progressivo attribuito al presente regolamento o alla sua ultima modifica tecnica di rilievo. L'attuale numero progressivo è «00».

2.   Il marchio di omologazione CE per unità tecniche separate è apposto sul serbatoio che contiene il liquido del lavacristallo in modo da essere indelebile e risultare chiaramente leggibile anche quando il dispositivo è montato su un veicolo.

3.   La figura 1 mostra un esempio di marchio di omologazione CE per entità tecniche separate.

Figura 1

Esempio di marchio di omologazione CE per entità tecniche separate

Image

Nota esplicativa

Legenda

L'omologazione CE per entità tecniche separate è stata rilasciata dai Paesi Bassi, con attribuzione del numero «0046». Le prime due cifre «00» indicano che l'entità tecnica separata è stata omologata a norma del presente regolamento.


(1)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non riguardano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??).

(2)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(3)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non riguardano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??).

(4)  Cancellare le voci non pertinenti.


ALLEGATO III

Requisiti dei tergicristalli e lavacristalli

1.   REQUISITI PARTICOLARI

1.1.   Tergicristallo

1.1.1.   Ogni veicolo deve essere dotato di almeno un tergicristallo in grado di funzionare con l'interruttore generale del veicolo attivato, senza alcun altro intervento da parte del conducente se non quello di accensione (in posizione ON) del comando che serve ad attivare e disattivare il tergicristallo stesso.

1.1.1.1.   Il tergicristallo deve essere composto da uno o più bracci dotati di spazzole facilmente sostituibili.

1.1.2.   Il raggio d'azione del tergicristallo deve coprire almeno il 98 % della zona di visibilità A, determinata come indicato nell'appendice 3 del presente allegato.

1.1.3.   Il raggio d'azione del tergicristallo deve coprire almeno l'80 % della zona di visibilità B, determinata come indicato nell'appendice 3 del presente allegato.

1.1.4.   Il raggio d'azione del tergicristallo deve soddisfare i requisiti di cui ai punti 1.1.2. e 1.1.3. quando il tergicristallo funziona a una frequenza di battuta corrispondente a quella indicata al punto 1.1.5.1. e deve essere sottoposto a prova nelle condizioni descritte nei punti da 2.1.10. a 2.1.10.3. del presente allegato.

1.1.5.   Il tergicristallo deve avere almeno due frequenze di battuta:

1.1.5.1.

una frequenza non inferiore a 10 e non superiore a 55 cicli al minuto;

1.1.5.2.

una frequenza non inferiore a 45 cicli completi al minuto;

1.1.5.3.

la differenza tra la frequenza massima di battuta e una delle frequenze più basse deve essere pari ad almeno 15 cicli al minuto;

1.1.5.4.

è ammesso il ricorso al funzionamento a intermittenza del tergicristallo per soddisfare i requisiti dei punti da 1.1.5.1. a 1.1.5.3. del presente allegato.

1.1.6.   Le frequenze di cui ai punti da 1.1.5. a 1.1.5.3. devono essere provate nelle condizioni descritte ai punti da 2.1.1. a 2.1.6 e al punto 2.1.8. del presente allegato.

1.1.7.   Quando il tergicristallo viene arrestato spegnendone il comando (posizione OFF), i bracci del tergicristallo e le spazzole devono tornare nella posizione di riposo.

1.1.8.   Il tergicristallo deve essere in grado di resistere a uno stallo per almeno 15 secondi. È consentito l'impiego di dispositivi automatici di protezione del circuito a condizione che l'eventuale riavvio non comporti alcuna operazione su comandi diversi da quelli del tergicristallo.

1.1.9.   La capacità del tergicristallo di resistere a uno stallo, richiamata al punto 1.1.8. deve essere provata nelle condizioni descritte al punto 2.1.7. del presente allegato;

1.1.10.   Se la posizione di riposo dei bracci del tergicristallo o delle spazzole non è al di fuori della zona di visibilità B, determinata come indicato nell'appendice 3 del presente allegato, deve essere possibile spostare manualmente i bracci del tergicristallo in modo da allontanarli dal parabrezza e consentire la pulizia manuale di quest'ultimo.

1.1.11.   Il tergicristallo deve poter funzionare per due minuti su un parabrezza asciutto a una temperatura ambiente di – 18 °C senza alterazioni del funzionamento.

1.1.12.   Il funzionamento del tergicristallo a una temperatura di – 18 °C deve essere provato nelle condizioni descritte al punto 2.1.11. del presente allegato;

1.1.13.   Il tergicristallo, funzionante alla frequenza massima, deve continuare a soddisfare i requisiti di cui al punto 1.1.2. del presente allegato senza alcuna alterazione della sua efficienza quando la velocità relativa all'aria del veicolo è pari all'80 % della velocità massima del veicolo o a 160 km/h. se inferiore. La zona di visibilità A del parabrezza deve essere preparata secondo quanto descritto ai punti 2.1.8. e 2.1.9. del presente allegato. Gli effetti aerodinamici associati alle dimensioni e alla forma del parabrezza, dei bracci del tergicristallo e delle spazzole del tergicristallo devono essere verificati a queste condizioni, tenendo conto anche del punto 2.1.9.1. Durante la prova le spazzole del tergicristallo devono restare a contatto del parabrezza e non è ammessa alcun perdita di aderenza dal parabrezza. Le spazzole del tergicristallo devono restare a completo contatto con la superficie descritta al punto 1.1.2. durante ogni ciclo completo e non è ammesso alcuna perdita parziale di aderenza nel movimento di corsa verso l'alto né in quello verso il basso.

1.2.   Lavacristallo

1.2.1.   Ogni veicolo deve essere dotato di un lavacristallo in grado di funzionare con l'interruttore generale del veicolo attivato e di resistere al carico e alle pressioni che si producono quando gli ugelli sono ostruiti e il lavacristallo viene messo in funzione conformemente alla procedura descritta ai punti da 2.2.1.1. a 2.2.1.1.2 del presente allegato.

1.2.2.   Il funzionamento del lavacristallo non deve risentire dell'esposizione ai cicli di temperatura di cui ai punti da 2.2.1. a 2.2.5. del presente allegato.

1.2.3.   Il lavacristallo deve essere in grado di spruzzare il liquido sulla superficie bersaglio del parabrezza senza alcuna fuoriuscita del liquido, alcun distacco dei tubi o malfunzionamento degli ugelli in condizioni normali di utilizzazione a temperature ambiente comprese tra – 18 °C e + 80 °C. Inoltre l'ostruzione degli ugelli non deve determinare fuoriuscite di liquido né il distacco dei tubi.

1.2.4.   In presenza delle condizioni descritte ai punti da 2.2.6. a 2.2.6.4 del presente allegato il lavacristallo deve essere in grado di erogare una quantità di liquido sufficiente a lavare il 60 % della zona di visibilità, A determinata come indicato nell'appendice 3 del presente allegato.

1.2.5.   Il lavacristallo deve poter essere azionato manualmente mediante un proprio comando. L'attivazione e disattivazione del lavacristallo possono anche essere coordinate e associate ad altri dispositivi del veicolo.

1.2.6.   La capacità del serbatoio del liquido non deve essere inferiore a 1 litro.

2.   PROCEDURA DI PROVA

2.1.   Condizioni di prova del tergicristallo

2.1.1.   Salvo diversa indicazione le prove descritte di seguito devono essere eseguite alle condizioni di cui ai punti da 2.1.2. a 2.1.5.

2.1.2.   La temperatura ambiente deve essere compresa tra 5 °C e 40 °C.

2.1.3.   Il parabrezza deve essere mantenuto costantemente bagnato.

2.1.4.   In caso di tergicristallo elettrico, vanno rispettate le seguenti condizioni supplementari:

2.1.4.1.   tutte le batterie devono essere completamente cariche all'inizio della prova;

2.1.4.2.   l'eventuale motore deve girare a un regime che non superi il 30 % del regime di potenza massima. Tuttavia, ove per specifiche strategie di controllo del motore – come ad esempio nel caso dei veicoli ibridi elettrici – risulti dimostrato che questa condizione non può essere realizzata, va definito uno scenario realistico che tenga conto del regime del motore e della totale o intermittente assenza di un motore acceso in condizioni di guida normali. Se il tergicristallo è in grado di soddisfare i requisiti a motore spento, non occorre accendere il motore;

2.1.4.3.   i proiettori a fascio anabbagliante devono essere accesi;

2.1.4.4.   tutti i dispositivi di riscaldamento, ventilazione, sbrinamento e disappannamento (indipendentemente dalla loro ubicazione nel veicolo) devono funzionare al regime corrispondente al consumo elettrico massimo.

2.1.5.   I tergicristalli ad aria compressa o a depressione devono poter funzionare in maniera continua alle frequenze di battuta previste, qualunque siano il regime e il carico del motore o i livelli di carica minima e massima della batteria indicati dal costruttore per il normale funzionamento.

2.1.6.   Le frequenze di battuta del tergicristallo devono essere conformi ai requisiti di cui ai punti da 1.1.5. a 1.1.5.3. del presente allegato dopo 20 minuti di funzionamento preliminare su un tergicristallo bagnato.

2.1.7.   I requisiti di cui al punto 1.1.8. del presente allegato devono essere soddisfatti quando si immobilizzano i bracci del tergicristallo in posizione corrispondente a metà del ciclo per un periodo ininterrotto di 15 secondi, con il comando del tergicristallo regolato sulla frequenza massima di battuta.

2.1.8.   La superficie esterna del parabrezza deve essere sgrassata a fondo con alcool denaturato o altro prodotto sgrassante equivalente. Non appena la superficie è asciutta vi si deve applicare una soluzione di ammoniaca in concentrazione non inferiore al 3 % e non superiore al 10 %. Si deve di nuovo lasciar asciugare la superficie, strofinandola quindi con uno panno di cotone asciutto.

2.1.9.   Sulla superficie esterna del parabrezza si deve applicare uno strato uniforme di miscela di prova (che abbia le specifiche di cui all'appendice 4 del presente allegato) che va fatto asciugare;

2.1.9.1.   una volta preparata la superficie esterna del parabrezza secondo quanto indicato ai punti 2.1.8. e 2.1.9., il lavacristallo può essere utilizzato in tutte le prove previste.

2.1.10.   Il raggio d'azione del tergicristallo, quale previsto al punto 1.1.4. del presente allegato, va determinato come segue:

2.1.10.1.   la superficie esterna del parabrezza deve essere preparata secondo quanto illustrato ai punti 2.1.8. e 2.1.9.;

2.1.10.2.   per verificare il rispetto dei requisiti di cui ai punti 1.1.2. e 1.1.3. del presente allegato, si deve attivare il tergicristallo tenendo conto del punto 2.1.9.1. e se ne deve tracciare il raggio d'azione confrontando quest'ultimo con il contorno delle zone di visibilità A e B, determinate come indicato nell'appendice 3 del presente allegato;

2.1.10.3.   il servizio tecnico può ammettere una procedura di prova alternativa (ad es., prova virtuale) per la verifica del rispetto dei requisiti di cui ai punti 1.1.2. e 1.1.3. del presente allegato.

2.1.11.   I requisiti del punto 1.1.11. devono essere soddisfati a una temperatura ambiente di – 18 ± 3 °C alla quale il veicolo sia stato tenuto per almeno quattro ore. Il veicolo deve essere preparato a funzionare alle condizioni descritte ai punti da 2.1.4 a 2.1.5. Durante il test il tergicristallo deve funzionare normalmente ma alla frequenza massima di battuta. Non occorre verificare il raggio d'azione del tergicristallo.

2.2.   Condizioni di prova del lavacristallo

2.2.1.   Prova n. 1: il lavacristallo deve essere riempito di acqua, completamente innescato e posto a una temperatura ambiente di 20 °C ± 2 °C per almeno quattro ore. L'acqua deve essere stabilizzata a questa temperatura;

2.2.1.1.   tutti gli orifizi degli ugelli devono essere ostruiti e il comando del lavacristallo deve essere azionato per sei volte in un minuto, ogni volta per almeno tre secondi;

2.2.1.1.1.   se il lavacristallo è azionato dalla forza muscolare del conducente, la forza applicata deve essere compresa tra 11,0 e 13,5 daN nel caso di una pompa manuale ed essere compresa tra 40,0 e 44,5 daN nel caso di una pompa a pedale;

2.2.1.1.2.   nel caso di pompe elettriche, la tensione di prova deve essere almeno alla pari tensione nominale senza superare quest'ultima di più di 2 volt;

2.2.1.2.   il funzionamento del lavacristallo, al termine della prova, deve rispondere ai requisiti di cui al punto 1.2.3. del presente allegato.

2.2.2.   Prova n. 2: il lavacristallo deve essere riempito di acqua, completamente innescato e posto a una temperatura ambiente di – 18 °C ± 3 °C per almeno quattro ore. L'acqua non deve essere stabilizzata a questa temperatura;

2.2.2.1.   si deve azionare il comando del lavacristallo per sei volte in un minuto, ogni volta per almeno tre secondi, secondo quanto descritto ai punti 2.2.1.1.1. e 2.2.1.1.2. Il lavacristallo deve essere quindi posto a una temperatura ambiente di 20 °C ± 2 °C fino al completo scioglimento del ghiaccio. L'acqua non deve essere stabilizzata a questa temperatura. Si verifica quindi il funzionamento del lavacristallo azionandolo conformemente a quanto descritto ai punti da 2.2.1.1. a 2.2.1.2.

2.2.3.   Prova n. 3: prova di esposizione alle basse temperature

2.2.3.1.   Il lavacristallo deve essere riempito di acqua, completamente innescato e posto a una temperatura ambiente di – 18 °C ± 3 °C per almeno quattro ore, in modo che tutta l'acqua del lavacristallo sia gelata. Il lavacristallo deve quindi essere posto a una temperatura ambiente di 20 °C ± 2 °C fino al completo scioglimento del ghiaccio, ma comunque mai per più di quattro ore. Questo ciclo di gelo-disgelo deve essere ripetuto sei volte. Infine, una volta che il lavacristallo sia stato posto a una temperatura ambiente di 20 °C ± 2 °C e il ghiaccio si sia completamente sciolto senza che l'acqua sia stata necessariamente stabilizzata a questa temperatura, si deve verificare il funzionamento del lavacristallo azionandolo conformemente a quanto descritto ai punti da 2.2.1.1. a 2.2.1.2;

2.2.3.2.   il lavacristallo deve essere riempito e innescato completamente con un liquido da lavacristallo per basse temperature formato da una soluzione al 50 % di metanolo o di alcool isopropilico in acqua di una durezza non superiore a 205 mg Ca/l. Il lavacristallo deve essere posto a una temperatura ambiente di – 18 °C ± 3 °C per almeno quattro ore. Il liquido non deve essere stabilizzato a questa temperatura. Si deve quindi verificare il funzionamento del lavacristallo azionandolo conformemente a quanto descritto ai punti da 2.2.1.1. a 2.2.1.2.

2.2.4.   Prova n. 4: prova di esposizione alle alte temperature

2.2.4.1.   Se una parte del lavacristallo è alloggiata nel vano motore, il lavacristallo deve essere riempito di acqua, innescato completamente e posto a una temperatura ambiente di 80 °C ± 3 °C per almeno otto ore. L'acqua non deve essere stabilizzata a questa temperatura. Si deve quindi verificare il funzionamento del lavacristallo azionandolo conformemente a quanto descritto ai punti da 2.2.1.1. a 2.2.1.2.;

2.2.4.2.   se nessuna parte del lavacristallo è alloggiata nel vano motore, il lavacristallo deve essere riempito di acqua, innescato completamente e posto a una temperatura ambiente di 80 °C ± 3 °C per almeno otto ore. L'acqua non deve essere stabilizzata a questa temperatura. Il lavacristallo viene poi posto a una temperatura ambiente di 20 °C ± 2 °C. Una volta stabilizzata la temperatura dell'acqua, si deve verificare il funzionamento del lavacristallo azionandolo conformemente a quanto descritto ai punti da 2.2.1.1. a 2.2.1.2. Il lavacristallo deve poi essere riempito di acqua, completamente innescato e posto a una temperatura ambiente di 60 °C ± 3 °C per almeno otto ore. L'acqua non deve essere stabilizzata a questa temperatura. Si deve quindi verificare il funzionamento del lavacristallo azionandolo conformemente a quanto descritto ai punti da 2.2.1.1. a 2.2.1.2. In alternativa il costruttore può chiedere che la prova del lavacristallo venga effettuata alle condizioni descritte al punto 2.2.4.1.

2.2.5.   Lo stesso lavacristallo deve essere sottoposto in sequenza alle prove del lavacristallo descritte ai punti da 2.2.1 a 2.2.4.2. Il lavacristallo può essere sottoposto a prova così come installato sul tipo di veicolo per il quale viene richiesta l'omologazione CE oppure separatamente. Nel caso in cui l'omologazione CE riguardi un'unità tecnica separata, il lavacristallo deve essere sottoposto a prova separatamente.

2.2.6.   Prova n. 5: prova dell'efficacia del lavacristallo

2.2.6.1.   Il lavacristallo deve essere riempito di acqua e innescato completamente. A veicolo fermo e senza rilevanti effetti vento, gli ugelli del lavacristallo possono, se regolabili, essere diretti verso la zona bersaglio della superficie esterna del parabrezza;

2.2.6.2.   la superficie esterna del parabrezza deve essere preparata secondo quanto illustrato ai punti 2.1.8. e 2.1.9. del presente allegato;

2.2.6.3.   il lavacristallo deve essere attivato secondo le istruzioni del costruttore, tenendo conto dei punti 2.2.1.1.1. e 2.2.1.1.2. del presente allegato. La durata totale della prova non deve superare 10 cicli completi di funzionamento automatico del tergicristallo alla frequenza massima di battuta;

2.2.6.4.   per verificare il rispetto dei requisiti di cui al punto 1.2.4. del presente allegato, si deve tracciare il contorno della superficie detersa e confrontarlo con il contorno della zona di visibilità A, determinata come indicato nell'appendice 3 del presente allegato. Non occorre tracciare i suddetti contorni se il rispetto dei requisiti risulta chiaramente evidente all'osservatore.

2.2.7.   Le prove di cui ai punti da 2.2.6. a 2.2.6.4. devono essere sempre effettuate sul tipo di veicolo per il quale è richiesta l'omologazione CE, anche nel caso in cui sul veicolo venga installata un'unità tecnica separata omologata.

Appendice 1

Metodo per verificare il punto R o punto di riferimento del sedile

Il punto R o punto di riferimento del sedile è determinato in base alle disposizioni di cui all'allegato 3 del regolamento UNECE n. 17 (1).


(1)  GU L 373 del 27.12.2006, pag. 1.

Appendice 2

Metodo per determinare i punti di riferimento principali nel sistema di riferimento tridimensionale

I rapporti dimensionali tra i punti di riferimento principali sui disegni e la loro posizione sul veicolo reale vengono stabiliti in base alle disposizioni cui all'allegato 4 del regolamento UNECE n. 125 (1).


(1)  GU L 200 del 31.7.2010, pag. 38.

Appendice 3

Metodo per determinare le zone di visibilità sui parabrezza dei veicoli

Le zone di visibilità A e B sono determinate in base alle disposizioni di cui all'allegato 18 del regolamento UNECE n. 43.

Appendice 4

Specifiche della miscela per le prove dei tergicristalli e dei lavacristalli

1.   La miscela di prova di cui al punto 2.1.9. dell'allegato III deve avere la seguente composizione:

1.1.

acqua di durezza inferiore a 205 mg (Ca)/l: 92,5 % in volume;

1.2.

soluzione acquosa satura di sale (cloruro di sodio): 5,0 % in volume;

1.3.

polvere, secondo le specifiche di cui ai punti da 1.3.1. a 1.3.2.6: 2,5 % in volume.

1.3.1.   Specifiche relative alla composizione della polvere di prova

1.3.1.1.

68 ± 1 % SiO2 in massa

1.3.1.2.

4 ± 1 % Fe2O3 in massa

1.3.1.3.

16 ± 1 % Al2O3 in massa

1.3.1.4.

3 ± 1 % CaO in massa

1.3.1.5.

1,0 ± 0,5 % MgO in massa

1.3.1.6.

4 ± 1 % alcali in massa

1.3.1.7.

2,5 ± 0,5 % perdita al fuoco in massa

1.3.2.   Specifiche relative alla distribuzione dimensionale delle particelle nella polvere grossolana

1.3.2.1.

12 ± 2 % di particelle di dimensioni comprese tra 0 e 5 μm

1.3.2.2.

12 ± 3 % di particelle di dimensioni comprese tra 5 e 10 μm

1.3.2.3.

14 ± 3 % di particelle di dimensioni comprese tra 10 e 20 μm

1.3.2.4.

23 ± 3 % di particelle di dimensioni comprese tra 20 e 40 μm

1.3.2.5.

30 ± 3 % di particelle di dimensioni comprese tra 40 e 80 μm

1.3.2.6.

9 ± 3 % di particelle di dimensioni comprese tra 80 e 200 μm


10.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/21


REGOLAMENTO (UE) N. 1009/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2010

relativo ai requisiti di omologazione per i parafanghi di taluni veicoli a motore, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 è un regolamento distinto ai fini della procedura di omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 abroga la direttiva 78/549/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai parafanghi dei veicoli a motore (3). Le prescrizioni stabilite in tale direttiva vanno riportate nel presente regolamento e, se necessario, modificate per adeguarle all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

(3)

Il campo di applicazione del presente regolamento deve corrispondere a quello della direttiva 78/549/CEE ed essere pertanto limitato ai veicoli della categoria M1.

(4)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa disposizioni di base relativamente alle prescrizioni di omologazione di taluni veicoli a motore con riferimento ai parafanghi. È quindi necessario stabilire le procedure, le prove e le prescrizioni specifiche relative a tale omologazione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico per i veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore della categoria M1, definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE.

Articolo 2

Definizioni

Agli effetti del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)   «tipo di veicolo relativamente ai parafanghi»: I veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda le caratteristiche dei parafanghi o le dimensioni minime e massime dei pneumatici e delle ruote idonei al montaggio, tenuto conto delle coperture dei pneumatici, delle dimensioni dei cerchioni e delle campanature delle ruote applicabili;

2)   «copertura del pneumatico»: la larghezza di sezione massima e il diametro esterno di un pneumatico, tolleranze comprese, ammessi e specificati secondo la sua omologazione;

3)   «dispositivo di trazione sulla neve»: una catena da neve o un altro dispositivo equivalente in grado di esercitare trazione sulla neve, idoneo ad essere montato sulla combinazione pneumatico/ruota del veicolo e diverso da un pneumatico da neve, un pneumatico invernale, un pneumatico per tutte le stagioni o qualsiasi altro pneumatico considerato singolarmente.

Articolo 3

Disposizioni relative all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda i parafanghi

1.   Il costruttore o un suo rappresentante presenta alle autorità di omologazione la domanda di omologazione CE per un veicolo relativamente ai parafanghi.

2.   La domanda è redatta secondo il modello della scheda informativa figurante nell'allegato I, parte 1.

3.   Se le prescrizioni pertinenti riportate nell'allegato II del presente regolamento sono soddisfatte, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE e attribuisce un numero di omologazione in conformità al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.

Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

4.   Ai fini del paragrafo 3, l'autorità di omologazione rilascia il certificato di omologazione CE conforme al modello figurante nell'allegato I, parte 2.

Articolo 4

Validità ed estensione delle omologazioni rilasciate a norma della direttiva 78/549/CEE

Le autorità nazionali autorizzano la vendita e la messa in circolazione dei veicoli omologati anteriormente alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009 e continuano a concedere l'estensione dell'omologazione di tali veicoli in conformità alla direttiva 78/549/CEE.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(2)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(3)  GU L 168 del 26.6.1978, pag. 45.


ALLEGATO I

Documenti amministrativi per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i parafanghi

PARTE 1

Scheda informativa

MODELLO

Scheda informativa n. … relativa all’omologazione CE di un veicolo a motore per quanto riguarda i parafanghi.

Le seguenti informazioni vanno fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni devono essere forniti in scala adeguata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un pieghevole di tale formato. Eventuali fotografie devono contenere sufficienti dettagli.

Se i dispositivi, i componenti o le unità tecniche separate di cui alla presente scheda informativa sono controllati elettronicamente, vanno fornite informazioni sul loro funzionamento.

0.   GENERALITÀ

0.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuali denominazioni commerciali: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (1)

0.3.1.   Posizione della marcatura: …

0.4.   Categoria del veicolo (2): …

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

0.8.   Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: …

1.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

1.3.   Numero di assi e di ruote: …

1.3.1.   Numero e posizione degli assi a ruote gemelle: …

1.3.2.   Number and position of steered axles: …

1.3.3.   Assi motore (numero, posizione, interconnessione): …

2.   MASSE E DIMENSIONI (3)  (4)

2.3.   Carreggiata/e e larghezza/e degli assi

2.3.1.   Carreggiata di ciascun asse sterzante (5): …

2.3.2.   Carreggiata di tutti gli altri assi (5)

2.3.3.   Larghezza dell'asse posteriore più largo: …

2.3.4.   Larghezza dell'asse posteriore più largo: …

2.4.   Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo

2.4.1.   Per i telai non carrozzati

2.4.1.2.   Larghezza (6): ….

2.4.1.3.   Altezza (in ordine di marcia) (7) (per sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): …

2.4.2.   Per i telai carrozzati

2.4.2.2.   Larghezza (6): …

2.4.2.3.   Altezza (in ordine di marcia) (7) (per sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): …

2.6.   Massa in ordine di marcia

Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M1, con il dispositivo di aggancio, se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio, se il costruttore non li fornisce, (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore, se il veicolo è munito dell'apposito sedile) (8) (massima e minima per ogni variante) …

6.   SOSPENSIONE

6.2.1.   Regolazione del livello: sì/no/facoltativa (9)

6.6.   Pneumatici e ruote

6.6.1.   Combinazioni pneumatico/ruota:

(a)

per i pneumatici indicare la designazione della misura;

(b)

per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e i dati della campanatura

6.6.1.1.   Assi

6.6.1.1.1.   Asse 1: …

6.6.1.1.2.   Asse 2: …

ecc.

6.6.4.   Descrizione dei dispositivi di trazione sulla neve e delle combinazioni pneumatico/ruota sugli assi anteriore e/o posteriore adatti al tipo di veicolo, raccomandati dal costruttore: …

9.16.   Parafanghi

9.16.1.   Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda i parafanghi: …

9.16.2.   Disegni dettagliati dei parafanghi e loro posizione sul veicolo con indicazione delle dimensioni di cui alla figura 1 dell'allegato II del presente regolamento e tenendo conto delle condizioni estreme delle combinazioni pneumatico/ruota: …

Note esplicative

PARTE 2

Certificato di omologazione CE

MODELLO

Formato: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Comunicazione concernente:

l'omologazione CE (10)

l'estensione dell'omologazione CE (10)

il rifiuto dell'omologazione CE (10)

la revoca dell'omologazione CE (10)

di un tipo di veicolo per quanto riguarda i parafanghi

a norma del regolamento (UE) n. 1009/2010 modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. …/… (10)

Numero di omologazione CE: …

Motivo dell'estensione: …

SEZIONE I

0.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuali denominazioni commerciali: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (11): …

0.3.1.   Posizione della marcatura: …

0.4.   Categoria del veicolo (12): …

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

0.8.   Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: …

SEZIONE II

1.   Informazioni supplementari: cfr. Addendum.

2.   Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove: …

3.   Data del verbale di prova: …

4.   Numero del verbale di prova: …

5.   Eventuali osservazioni: cfr. Addendum.

6.   Luogo: …

7.   Data: …

8.   Firma: …

Allegati

:

Fascicolo di omologazione.

Verbale di prova


(1)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non attinenti alla descrizione dei tipi di veicolo, di componente o di unità tecnica separata oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono sostituiti nella documentazione dal simbolo «?» (p. es. ABC??123??).

(2)  Classificato secondo le definizioni figuranti nell'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE.

(3)  Se esiste una versione con cabina normale e una versione con cabina a cuccetta, indicare le dimensioni e le masse per entrambe le versioni.

(4)  Norma ISO 612: 1978 — Veicoli stradali — Dimensioni degli autoveicoli e dei veicoli rimorchiati — Termini e definizioni.

(5)  

(g4)

Termine n. 6.5.

(6)  

(g7)

Termine n. 6.2.

(7)  

(g8)

Termine n. 6.3.

(8)  La massa del conducente, ed eventualmente quella dell’accompagnatore, è valutata a 75 kg (di cui 68 kg per la massa dell’occupante e 7 kg per quella del bagaglio, in base alla norma ISO 2416-1992), il serbatoio del carburante è riempito al 90 % e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli per le acque usate) al 100 % della capacità indicata dal costruttore.

(9)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(10)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(11)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non attinenti alla descrizione dei tipi di veicolo, di componente o di unità tecnica separata oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono sostituiti nella documentazione dal simbolo «?» (p. es. ABC??123??).

(12)  Secondo le definizioni di cui all'allegato II, sezione A, della direttiva 2007/46/CE.

Addendum

al certificato di omologazione CE n. …

1.

Informazioni supplementari:

1.1.

Breve descrizione del tipo di veicolo con riferimento a struttura, dimensioni, linee e materiali: …

1.2.

Descrizione dei parafanghi: …

1.3.

Combinazioni pneumatico/ruota (comprese le dimensioni del pneumatico, le dimensioni del cerchione e la campanatura della ruota): …

1.4.

Descrizione del tipo di dispositivo/i di trazione sulla neve che potrebbe/potrebbero essere usato/i: …

1.5.

Combinazioni pneumatico/ruota (comprese le dimensioni del pneumatico, le dimensioni del cerchione e la campanatura della ruota) da utilizzarsi con il/i dispositivo/i di trazione sulla neve: …

2.

Assi a trazione permanente: asse 1/asse 2/… (1)

3.

Altezza delle sospensioni regolabile: sì/no (1)

4.

Parafanghi amovibili/fissi (1) interamente/parzialmente (1)

5.

Osservazioni: …


(1)  Cancellare le voci non pertinenti.


ALLEGATO II

Prescrizioni applicabili ai parafanghi

1.   PRESCRIZIONI GENERALI

1.1.

Il veicolo a motore deve essere munito di un parafango per ciascuna ruota.

1.2.

Il parafango può essere costituito da elementi della carrozzeria o essere montato separatamente e deve essere progettato in modo da proteggere gli utenti della strada, nella misura del possibile, dalle proiezioni di sassi, fango, ghiaccio, neve e acqua e da ridurre i rischi di contatto con le ruote in movimento.

2.   PRESCRIZIONI PARTICOLARI

2.1.

I parafanghi devono soddisfare le seguenti prescrizioni con la massa del veicolo adeguata alla massa dichiarata dal costruttore in ordine di marcia con un passeggero aggiunto sulla prima fila di sedili e le ruote sterzanti parallele all'asse longitudinale del veicolo.

2.1.1.

Nel settore formato dai piani radiali costituenti un angolo di 30° davanti e di 50° dietro il centro delle ruote (si veda la Figura 1), la larghezza totale (q) del parafango deve essere sufficiente almeno a coprire la larghezza totale del pneumatico (b) tenendo conto della copertura del pneumatico e delle condizioni estreme delle combinazioni pneumatico/ruota specificate dal costruttore. In caso di ruote gemelle, si deve tener conto delle coperture dei pneumatici e della larghezza totale dei due pneumatici (t).

2.1.1.1.

Ai fini della determinazione delle larghezze di cui al paragrafo 2.1.1. non si deve tener conto dell'etichettatura (marcatura) e delle decorazioni, dei cordoli o dei risalti di protezione sui fianchi dei pneumatici.

2.1.2.

La parte posteriore dei parafanghi non deve terminare oltre un piano orizzontale situato 150 mm al di sopra dell'asse di rotazione delle ruote, inoltre:

2.1.2.1.

in caso di ruote singole, l'intersezione del bordo del parafango con il piano orizzontale, come definito nel paragrafo 2.1.2. (punto A della figura 1), deve trovarsi all'esterno del piano longitudinale mediano del pneumatico.

2.1.2.2.

In caso di ruote gemelle, l'intersezione del bordo del parafango con il piano orizzontale, come definito nel paragrafo 2.1.2. (punto A della Figura 1), alla ruota esterna, deve trovarsi all'esterno del piano longitudinale mediano del pneumatico più esterno.

2.1.3.

Il profilo e la collocazione di ciascun parafango devono permettere la massima vicinanza al pneumatico. In particolare, entro i limiti del settore formato dai piani radiali di cui al punto 2.1.1., si devono rispettare le seguenti prescrizioni:

2.1.3.1.

la profondità (p) della cavità situata sul piano assiale verticale del pneumatico, misurata dai bordi esterni e interni del parafango sul piano verticale longitudinale passante per il centro del pneumatico all'interno del parafango, deve essere di almeno 30 mm. Tale profondità (p) può ridursi progressivamente a 0 verso i piani radiali di cui al punto 2.1.1.

2.1.3.2.

La distanza (c) tra i bordi inferiori dei parafanghi e l'asse passante per il centro di rotazione delle ruote non deve superare due volte r, dove il raggio (r) è il raggio statico del pneumatico.

2.1.4.

Nel caso di veicoli ad assetto regolabile, le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte quando il veicolo si trova nella normale posizione di marcia prescritta dal costruttore.

2.2.

I parafanghi possono essere costituiti da più elementi purché, una volta montati, non esistano fessure tra i singoli elementi o all'interno di questi.

2.3.

I parafanghi devono essere solidamente fissati. Possono tuttavia essere amovibili interamente o parzialmente.

3.   UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI TRAZIONE SULLA NEVE

3.1.

Nel caso di veicoli muniti soltanto di due ruote motrici, il costruttore deve certificare che il veicolo è costruito in modo da permettere l'utilizzo di almeno un tipo di dispositivo di trazione sulla neve su almeno una delle combinazioni pneumatico/ruota ammesse per l'asse motore del veicolo. Il dispositivo di trazione sulla neve e le combinazioni pneumatico/ruota adatti al tipo di veicolo devono essere specificati dal costruttore al punto 6.6.4. della scheda informativa.

3.2.

Nel caso di veicoli con quattro ruote motrici, compresi i veicoli in cui gli assi motore possono essere disinnestati manualmente o automaticamente, il costruttore deve certificare che il veicolo è costruito in modo da permettere l'utilizzo di almeno un tipo di dispositivo di trazione sulla neve su almeno una delle combinazioni pneumatico/ruota ammesse per l'asse motore non disinnestabile del veicolo. Il dispositivo di trazione sulla neve e le combinazioni pneumatico/ruota adatti al tipo di veicolo devono essere specificati dal costruttore al punto 6.6.4. della scheda informativa.

3.3.

Il costruttore del veicolo deve indicare nel libretto di istruzioni le informazioni pertinenti sull'uso corretto dei dispositivi di trazione sulla neve specificati nella lingua ufficiale o in almeno una delle lingue ufficiali del paese dove il veicolo è messo in vendita.

Figura 1

Disegno del parafango

Image


10.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/30


REGOLAMENTO (UE) N. 1010/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2010

recante divieto di pesca dello scorfano nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2), fissa i contingenti per il 2010.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

N.

8/T&Q

Stato Membro

Spagna

Stock

RED/03M.

Specie

Scorfano (Sebastes spp.)

Zona

NAFO 3M

Data

13.4.2010


10.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/32


REGOLAMENTO (UE) N. 1011/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

46,8

MA

75,9

MK

35,0

TR

95,0

ZZ

63,2

0707 00 05

EG

161,4

MK

59,4

TR

146,1

ZA

121,6

ZZ

122,1

0709 90 70

MA

78,8

TR

143,6

ZZ

111,2

0805 20 10

MA

71,5

ZA

149,8

ZZ

110,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

100,3

HR

47,9

TR

62,2

UY

54,2

ZA

60,7

ZZ

65,1

0805 50 10

AR

54,2

BR

83,8

CL

81,9

EC

92,5

TR

69,3

UY

61,0

ZA

109,5

ZZ

78,9

0806 10 10

BR

227,9

PE

182,7

TR

157,9

US

227,8

ZA

79,2

ZZ

175,1

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

CA

73,1

CL

84,2

CN

82,6

MK

22,1

NZ

116,8

US

118,9

ZA

83,9

ZZ

89,7

0808 20 50

CN

41,7

US

48,2

ZZ

45,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


10.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/34


REGOLAMENTO (UE) N. 1012/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 1007/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell’1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 291 del 9.11.2010, pag. 45.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 10 novembre 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

63,80

0,00

1701 11 90 (1)

63,80

0,00

1701 12 10 (1)

63,80

0,00

1701 12 90 (1)

63,80

0,00

1701 91 00 (2)

55,14

0,93

1701 99 10 (2)

55,14

0,00

1701 99 90 (2)

55,14

0,00

1702 90 95 (3)

0,55

0,19


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DIRETTIVE

10.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/36


DIRETTIVA 2010/74/UE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2010

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l'iscrizione del principio attivo biossido di carbonio nell'allegato I al tipo di prodotto 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il biossido di carbonio.

(2)

La direttiva 2008/75/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il biossido di carbonio come principio attivo nell'allegato I della direttiva (3), ha incluso il biossido di carbonio come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 14, rodenticidi, di cui all'allegato V della direttiva 98/8/CE.

(3)

A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il biossido di carbonio è stato esaminato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi), di cui all'allegato V della medesima direttiva.

(4)

Il 19 febbraio 2008 la Francia, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 27 maggio 2010, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(6)

Dagli esami effettuati si può prevedere che i biocidi utilizzati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e contenenti biossido di carbonio soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È pertanto opportuno estendere l'iscrizione del biossido di carbonio nell'allegato I della medesima direttiva a tali prodotti.

(7)

A livello europeo non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Occorre pertanto che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi in questione per le matrici e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello dell'Unione e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.

(8)

Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione è opportuno esigere che, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto, ai prodotti contenenti biossido di carbonio e utilizzati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi si applichino misure di riduzione del rischio volte a garantire una riduzione dei rischi ad un livello accettabile a norma dell'articolo 5 della direttiva 98/8/CE e del relativo allegato VI. È necessario, in particolare, stabilire l'obbligo che i prodotti siano venduti unicamente a professionisti appositamente formati e che siano utilizzati solo da essi, che si adottino misure appropriate di protezione degli operatori per rendere minimi i rischi, anche mediante opportuni dispositivi di protezione individuale, se necessario, e che si adottino misure idonee a proteggere le persone presenti, come l'allontanamento dalla zona interessata durante la fumigazione.

(9)

È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate contemporaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo biossido di carbonio, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(10)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e a garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(11)

Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per recepire l'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(12)

La direttiva 98/8/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(13)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 ottobre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o novembre 2012.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

(3)  GU L 197 del 25.7.2008, pag. 54.


ALLEGATO

Il testo seguente è inserito nella voce «n. 7» dell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)

Scadenza dell'iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (1)

 

 

 

«990 ml/l

1o novembre 2012

31 ottobre 2014

31 ottobre 2022

18

Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri valutano, se pertinente per quel prodotto particolare, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell'Unione.

Nel rilasciare l'autorizzazione per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente garantiscono che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per attenuare i rischi rilevati.

Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:

(1)

i prodotti sono venduti unicamente a professionisti appositamente formati e possono essere utilizzati solo da questi ultimi;

(2)

si adottano misure appropriate di protezione degli operatori per rendere minimi i rischi, anche mediante opportuni dispositivi di protezione individuale, se necessario;

(3)

si adottano misure idonee a proteggere le persone presenti, come l'allontanamento dalla zona interessata durante la fumigazione.».


(1)  Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


DECISIONI

10.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/39


DECISIONE 2010/677/PESC DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2010

che abroga la posizione comune 98/409/PESC relativa alla Sierra Leone

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 giugno 1998 il Consiglio ha adottato la posizione comune 98/409/PESC relativa alla Sierra Leone (1) al fine di attuare le misure imposte dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in prosieguo «UNSCR») 1171(1998).

(2)

Il 28 gennaio 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/81/PESC che modifica la posizione comune 98/409/PESC (2) al fine di attuare le misure imposte dalla UNSCR 1793(2007) che prevede una deroga alle misure imposte dal punto 5 dell’UNSCR 1171(1998).

(3)

Il 29 settembre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l’UNSCR 1940(2010) che abroga l’UNSCR 1171(1998).

(4)

La posizione comune 98/409/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione comune 98/409/PESC è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. WATHELET


(1)  GU L 187 dell’1.7.1998, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 29.1.2008, pag. 54.


10.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2010

concernente una partecipazione finanziaria dell’Unione a un programma coordinato di sorveglianza sulla prevalenza di Listeria monocytogenes in taluni alimenti pronti, da realizzare negli Stati membri

[notificata con il numero C(2010) 7516]

(2010/678/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 66,

vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici (2), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce, tra l’altro, le procedure che disciplinano un finanziamento dell’Unione al fine di adottare le misure necessarie per garantire l’applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004.

(2)

La direttiva 2003/99/CE prevede che possono essere definiti programmi coordinati di sorveglianza, in particolare quando sono identificate esigenze specifiche, per valutare i rischi connessi alle zoonosi o agli agenti zoonotici o per stabilire valori di riferimento ad essi correlati.

(3)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) hanno pubblicato relazioni sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica nell’Unione nel 2006 (3) e nel 2007 (4) (relazioni AESA-CEPCM). Dopo queste relazioni, sono stati recensiti 1 588 casi di listeriosi (Listeria monocytogenes) nell’uomo in 25 Stati membri nell’anno 2006. Inoltre, sono stati recensiti nel 2007 1 558 casi in 26 Stati membri. Le relazioni hanno inoltre evidenziato un aumento notevole dell’incidenza di questi casi nell’uomo tra il 2001 e il 2006. La malattia è spesso grave e il tasso di mortalità è elevato.

(4)

Considerando che la Listeria monocytogenes è in grado di moltiplicarsi in vari alimenti a bassa temperatura (da 2 a 4 °C), la sua presenza è particolarmente preoccupante nei prodotti alimentari pronti la cui durata di conservazione è relativamente lunga.

(5)

Conformemente al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (5), gli operatori del settore alimentare devono garantire il rispetto dei criteri di sicurezza dei prodotti alimentari relativi alla Listeria monocytogenes per gli alimenti pronti, nel quadro dei programmi di prassi corrette in materia di igiene e di procedure basate sui principi dell’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (procedure HACCP).

(6)

Le relazioni AESA-CEPCM mostrano che i tassi più elevati di mancato rispetto dei criteri relativi alla Listeria monocytogenes sono stati registrati nei formaggi e nei prodotti della pesca pronti e nei prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento termico.

(7)

L’esposizione dell’uomo alla Listeria monocytogenes avviene principalmente per via alimentare. Di conseguenza, la prevalenza e il livello di contaminazione da Listeria monocytogenes nei prodotti della pesca e nei formaggi pronti, nonché nei prodotti a base di carne soggetti a trattamento termico, devono essere stimati in modo armonizzato e comparabile per mezzo di un programma coordinato di sorveglianza a livello della vendita al dettaglio in tutti gli Stati membri.

(8)

La proliferazione di Listeria monocytogenes in un prodotto pronto è significativamente influenzata dal pH, dall’attività dell’acqua e dalla temperatura di magazzinaggio del prodotto. È possibile ricorrere alla modellizzazione per stimare la proliferazione di Listeria monocytogenes in un prodotto pronto in varie condizioni di temperatura.

(9)

Quando la legislazione comunitaria non contiene definizioni pertinenti, le definizioni della norma generale Codex per il formaggio (CODEX STAN 283-1978, modifica 2008) e della norma di gruppo Codex per i formaggi non affinati, compreso il formaggio fresco (CODEX STAN 221-2001, modifica 2008), pubblicate dalla commissione del Codex Alimentarius, devono essere utilizzate per garantire che i formaggi pronti siano definiti secondo un metodo armonizzato.

(10)

Nel maggio 2009, la task force dell’AESA incaricata di raccogliere i dati sulle zoonosi ha adottato una relazione sulle specifiche tecniche proposte per un programma coordinato di sorveglianza della presenza di Listeria monocytogenes in alcune categorie di prodotti alimentari pronti venduti al dettaglio nell’UE (6).

(11)

Al fine di armonizzare ulteriormente la fase di campionamento, i campioni saranno prelevati al livello della vendita al dettaglio, comprendente negozi, supermercati e altri punti di vendita simili che vendono direttamente al consumatore finale.

(12)

I dati raccolti nel quadro del programma coordinato di sorveglianza non devono essere utilizzati per fini diversi da quelli del programma senza il previo accordo degli Stati membri, al fine di garantire la confidenzialità dei dati.

(13)

Considerata l’importanza della raccolta di dati comparabili sulla prevalenza di Listeria monocytogenes negli alimenti pronti, è opportuno che l’Unione partecipi finanziariamente all’attuazione di questo programma coordinato di sorveglianza.

(14)

Per fare in modo che il campionamento e le analisi nel quadro del programma coordinato siano effettuati in modo armonizzato ma tenendo conto dei possibili scarti temporali tra gli Stati membri, è opportuno determinare la data di avvio e la durata del programma.

(15)

Una partecipazione finanziaria dell’Unione deve essere concessa nella misura in cui il programma coordinato di sorveglianza si svolge conformemente alla presente decisione e le autorità competenti forniscono tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti dalla presente decisione.

(16)

Per motivi di efficienza amministrativa, tutte le spese presentate al fine di ottenere la partecipazione finanziaria dell’Unione devono essere espresse in euro. Conformemente al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (7), il tasso di conversione per le spese effettuate in una valuta diversa dall’euro è l’ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea prima del primo giorno del mese nel corso del quale la domanda di rimborso è presentata dallo Stato membro interessato.

(17)

La presente decisione vale la decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (regolamento finanziario) (8), dell’articolo 90 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario, e dell’articolo 15 delle norme interne sull’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee.

(18)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce un programma coordinato di sorveglianza della prevalenza di Listeria monocytogenes in talune categorie di prodotti alimentari pronti di cui all’articolo 2 a livello della vendita al dettaglio e fissa le regole di una partecipazione finanziaria concessa dall’Unione agli Stati membri ai fini della sua attuazione.

Articolo 2

Portata e durata del programma coordinato di sorveglianza

1.   Gli Stati membri eseguono un programma coordinato di sorveglianza per valutare la prevalenza di Listeria monocytogenes nelle seguenti categorie di prodotti alimentari pronti, su campioni scelti a caso a livello della vendita al dettaglio:

a)

pesce affumicato a caldo o a freddo o pesce di tipo «gravad lax», imballato (non congelato);

b)

formaggi a pasta molle o semi molle, ad eccezione dei formaggi freschi;

c)

prodotti a base di carne soggetti a trattamento termico, imballati.

2.   Le attività di campionamento nel quadro del programma coordinato di sorveglianza previsto al paragrafo 1 sono effettuate a partire dal 2010 e comprendono almeno 12 mesi.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

1)

«alimenti pronti», gli alimenti pronti così come definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 2073/2005;

2)

«conservabilità», la conservabilità così come definita all’articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2073/2005;

3)

«partita», una partita così come definita all’articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 2073/2005;

4)

«commercio al dettaglio», un commercio al dettaglio così come definito all’articolo 3, punto 7, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (9); tuttavia, ai fini della presente decisione, l’espressione «commercio al dettaglio» comprende unicamente i negozi, i supermercati e gli altri punti di vendita analoghi che vendono direttamente i loro prodotti al consumatore finale; non comprende i terminali e i centri di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe e i punti di vendita all’ingrosso;

5)

«trattamento», il trattamento così come definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (10);

6)

«prodotti a base di carne», i prodotti a base di carne così come definiti all’allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (11);

7)

«paese di produzione», il paese indicato sul marchio di identificazione previsto all’allegato II, sezione I, parte B, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004;

8)

«alimento imballato», un alimento la cui superficie è interamente ricoperta da un confezionamento permeabile o impermeabile al fine di impedire il contatto diretto dell’alimento con l’ambiente;

9)

«alimento imballato in atmosfera modificata», un alimento posto in imballaggio ermeticamente chiuso dopo che l’aria è stata ritirata dall’imballaggio e sostituita da una miscela gassosa strettamente controllata a base di biossido di carbonio, di ossigeno e/o di azoto;

10)

«alimento imballato sottovuoto», un alimento posto in un imballaggio ermeticamente chiuso dopo che l’aria è stata ritirata dall’imballaggio;

11)

«pesce affumicato», un pesce preparato mediante affumicazione;

12)

«pesce di tipo gravad lax», un pesce sottoposto a maturazione sotto sale e zucchero senza trattamento termico;

13)

«formaggi affinati», i formaggi che non sono pronti ad essere consumati poco tempo dopo la loro fabbricazione e che devono essere conservati per un periodo, a una temperatura e a condizioni precise, al fine di consentire le necessarie trasformazioni biochimiche e fisiche che caratterizzano tali formaggi;

14)

«formaggi a pasta molle», i formaggi i cui tenori di acqua nel formaggio sgrassato sono superiori al 67 %;

15)

«formaggi a pasta semi-molle», i formaggi con una tessitura solo leggermente più dura di quella dei formaggi a pasta molle. Nel caso di questi formaggi, il tenore di acqua nel formaggio sgrassato è compresa tra il 62 e il 67 %. I formaggi a pasta semi-molle sono caratterizzati da un’impressione tattile soda ma elastica;

16)

«formaggi affinati alle muffe», i formaggi nei quali l’affinaggio è stato realizzato essenzialmente mediante lo sviluppo di muffe caratteristiche all’interno e/o alla superficie del formaggio;

17)

«formaggi a crosta lavata», i formaggi la cui crosta è trattata o colonizzata naturalmente, durante o dopo l’affinaggio, con colture volute di microrganismi, come il Penicillium candidum o il Brevibacterium linens. Lo strato o la superficie così ottenute costituiscono una parte della crosta;

18)

«formaggi affinati in salamoia», i formaggi affinati e conservati in salamoia sino a che siano venduti o imballati;

19)

«formaggi freschi», i formaggi di tipo cagliato che non subiscono alcuna maturazione, come il formaggio bianco, la mozzarella, la ricotta e il quark. I formaggi freschi non sono coperti da questo programma coordinato di sorveglianza.

Articolo 4

Campionamento, analisi e registrazione dei dati da parte degli Stati membri

1.   Il campionamento è realizzato dall’autorità competente o sotto il suo controllo.

2.   I laboratori nazionali di riferimento per la Listeria monocytogenes effettuano le analisi relative alla presenza di Listeria monocytogenes, al pH e all’attività dell’acqua.

3.   L’autorità competente può designare laboratori diversi dai laboratori nazionali di riferimento che effettuano i controlli ufficiali relativi alla presenza di Listeria monocytogenes e sono accreditati a tal fine, per effettuare le analisi relative alla presenza di Listeria monocytogenes, al pH e all’attività dell’acqua.

4.   Il campionamento e le analisi previste ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché la registrazione di tutti i dati utili, sono realizzati conformemente alle specifiche tecniche presentate all’allegato I.

5.   Il numero di campioni da prelevare per categoria di prodotto alimentare pronto in ciascuno Stato membro è indicato all’allegato II.

Articolo 5

Raccolta, valutazione, trasmissione e utilizzazione dei dati a livello dell’Unione

1.   Gli Stati membri raccolgono e valutano i risultati del campionamento e delle analisi relative alla presenza di Listeria monocytogenes, al pH e all’attività dell’acqua previste all’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, della presente decisione.

Tali risultati e la loro valutazione, accompagnati da tutti i dati utili, sono inclusi in una relazione finale di completamento del programma coordinato di sorveglianza, che è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2012.

2.   Entro il 30 novembre 2010, la Commissione determina il formato del «Dizionario dei dati» e dei moduli di raccolta di dati che le autorità competenti utilizzeranno per redigere la relazione di cui al paragrafo 1.

3.   La Commissione trasmette le relazioni finali previste al paragrafo 1 all’autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), che le esamina, sviluppa modelli di previsione per determinare il rispetto dei criteri di sicurezza dei prodotti alimentari relativi alla Listeria monocytogenes e per lo sviluppo microbico in varie condizioni di magazzinaggio e pubblica una relazione di sintesi entro sei mesi.

4.   Qualunque utilizzazione dei dati sottoposti dagli Stati membri a fini diversi da quelli del programma coordinato di sorveglianza deve essere oggetto di un accordo previo degli Stati membri.

5.   I dati e i risultati sono resi pubblici sotto una forma tale da garantire la confidenzialità dei singoli risultati.

Articolo 6

Condizioni per la concessione di un contributo finanziario dell’Unione

1.   Un contributo finanziario dell’Unione, per un importo totale di 1 555 300 EUR, è concesso agli Stati membri a titolo della linea di bilancio 17 04 07 01 al fine di coprire i costi di raccolta, valutazione e comunicazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, collegati alle analisi previste all’articolo 4, paragrafo 2, a concorrenza dell’importo totale di cofinanziamento massimo di cui all’allegato III.

2.   Il contributo finanziario dell’Unione previsto al paragrafo 1 è versato agli Stati membri purché l’esecuzione del programma coordinato di sorveglianza sia effettuata nel rispetto delle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione, comprese quelle in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici, e fatto salvo il rispetto delle seguenti condizioni:

Una relazione finale di completamento del programma coordinato di sorveglianza deve essere presentata alla Commissione entro il 31 maggio 2012; tale relazione deve contenere:

i)

tutte le informazioni di cui all’allegato I, parte D;

ii)

i documenti giustificativi delle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione delle analisi; tali documenti devono contenere almeno le informazioni di cui all’allegato IV.

3.   In caso di ritardo nella presentazione della relazione finale di cui al paragrafo 2, la partecipazione finanziaria dell’Unione è ridotta del 25 % al 1o luglio 2012, del 50 % al 1o agosto 2012 e del 100 % al 1o settembre 2012.

Articolo 7

Importi massimi rimborsabili

Gli importi massimi di partecipazione finanziaria dell’Unione ai costi di raccolta, valutazione e comunicazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, che sono oggetto di rimborso agli Stati membri, non superano i seguenti importi:

a)

sino a 60 EUR per ciascun campione raccolto, valutato e comunicato per l’individuazione della Listeria monocytogenes;

b)

sino a 60 EUR per ciascun campione raccolto, valutato e comunicato per l’enumerazione della Listeria monocytogenes;

c)

sino a 15 EUR per ciascun campione raccolto, valutato e comunicato in relazione all’analisi del livello di pH;

d)

sino a 20 EUR per ciascun campione raccolto, valutato e comunicato per l’analisi dell’attività dell’acqua (aw).

Articolo 8

Tasso di conversione applicabile alle spese

Le spese effettuate in una valuta diversa dall’euro sono convertite in euro dallo Stato membro interessato sulla base dell’ultimo tasso di cambio stabilito dalla Banca centrale europea prima del primo giorno del mese nel corso del quale la domanda è presentata da questo Stato membro.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

(3)  The EFSA Journal (2007), 130.

(4)  The EFSA Journal (2009), 223.

(5)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

(6)  The EFSA Journal (2009) 300, 1.

(7)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(8)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(9)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(10)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(11)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.


ALLEGATO I

(di cui all’articolo 4, paragrafo 4)

PARTE A

BASE DI CAMPIONAMENTO

1.   Prodotti da sottoporre a campionamento

Le seguenti categorie di alimenti pronti sono sottoposte a campionamento a livello della vendita al dettaglio:

1.1.   Pesce affumicato a caldo o a freddo o pesce di tipo grava lax, imballato (non congelato)

I prodotti appartenenti a questa categoria devono essere imballati sottovuoto o in atmosfera modificata.

Il pesce può essere tagliato o no a fette. L’imballaggio può contenere un pesce intero, la metà o una parte di un pesce. La pelle del pesce può essere presente o assente.

1.2.   Formaggi a pasta molle o semi-molle, ad eccezione dei formaggi freschi

Sono compresi in questa categoria i formaggi a base di latte crudo, termizzato o pastorizzato proveniente da qualunque specie animale. Il formaggio può essere affinato, con crosta lavata, affinato con muffe o in salamoia.

Può essere imballato, anche avvolto in mussolina, o può non essere imballato a livello del commercio al dettaglio ma imballato al punto di vendita per il consumatore.

1.3.   Prodotti a base di carne soggetti a trattamento termico, imballati

1.3.1.

I prodotti appartenenti a questa categoria devono essere stati sottoposti a un trattamento termico, poi manipolati e imballati sottovuoto o in atmosfera modificata.

1.3.2.

I prodotti appartenenti a questa categoria comprendono sia i prodotti a base di carne esposti sia quelli in pelle permeabile che sono stati tagliati a fette o sottoposti a qualunque altra manipolazione tra il trattamento termico e l’imballaggio. Si può trattare di prodotti che sono stati affumicati dopo il trattamento termico.

Sono compresi in particolare in questa categoria:

a)

i prodotti freddi a base di carne cotta: prodotti a base di carne tipicamente fabbricati con parti intere o grandi parti di strutture anatomiche o ricostituite (come il prosciutto cotto tagliato a fette e il filetto di pollo cotto);

b)

le salsicce;

c)

i paté.

1.3.3.

Sono esclusi da questa categoria:

a)

i prodotti a base di carne essiccati dopo il trattamento termico, come il «jerky»;

b)

i prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico in un imballaggio impermeabile e che non sono manipolati successivamente;

c)

i prodotti a base di carne fermentata, comprese le salsicce fermentate.

2.   Modalità di campionamento

Nel quadro del programma coordinato di sorveglianza viene utilizzato uno schema di campionamento stratificato proporzionale; in tal modo, ciascuno Stato membro si vede attribuire campioni proporzionalmente alla sua popolazione umana.

2.1.   Piano di campionamento

2.1.1.

Ciascuno Stato deve disporre di un piano di campionamento basato su una struttura a cluster a più livelli:

a)

nel primo livello si trovano le città principali nelle quali devono essere prelevati i campioni;

b)

al secondo livello si trovano i punti di vendita al dettaglio nei quali devono essere prelevati i campioni;

c)

al terzo livello si trovano i diversi prodotti alimentari compresi nelle tre categorie di alimenti pronti nei quali devono essere prelevati i campioni.

2.1.2.

Il piano di campionamento deve essere elaborato dalle autorità competenti e deve comprendere:

a)

le città coinvolte nel programma coordinato di sorveglianza;

b)

i tipi di punti vendita al dettaglio presi in considerazione e la percentuale di campioni prelevati in ciascuna categoria;

c)

il calendario di campionamento nell’intero anno.

2.1.3.

Se sono disponibili dati commerciali pertinenti, il piano di campionamento deve comprendere inoltre:

a)

i tipi di prodotti sui quali devono essere prelevati i campioni in ciascuna delle tre categorie di alimenti pronti;

b)

il numero di campioni da prelevare su ciascun tipo di prodotto indicato alla lettera a).

2.1.4.

Gli Stati membri elaborano un piano di campionamento conforme alle regole qui di seguito descritte e basato sui migliori dati commerciali disponibili. Questi dati commerciali, o l’assistenza sul modo di ottenere tali dati, possono spesso essere forniti da un’associazione professionale nazionale. In mancanza di dati commerciali, viene utilizzata la migliore stima di quote di mercato per contribuire al piano di campionamento a livello centrale. In mancanza di qualunque informazione commerciale affidabile, può essere necessario per le autorità competenti delegare la scelta del tipo di prodotto sul quale sono prelevati i campioni in una determinata categoria alla persona incaricata di effettuare il campionamento sul terreno.

2.2.   Scelta delle categorie di punti di vendita al dettaglio coinvolte

Le autorità competenti scelgono i punti di vendita al dettaglio nei quali sono prelevati i campioni. I tipi di punti di vendita al dettaglio tipicamente interessati dal campionamento sono tra gli altri: i supermercati, i piccoli negozi, i negozi specializzati di gastronomia fine e i mercati di strada (come i mercati di produttori o i mercati di campagna).

Se la più grande categoria di punti di vendita (ad esempio i supermercati) fornisce almeno l’80 % del mercato di una categoria di alimenti pronti, è necessario prelevare campioni in questi punti di vendita. In caso contrario è opportuno comprendere anche la seconda categoria di punti di vendita più grande, sino a che almeno l’80 % del mercato sia preso in considerazione.

Quando il campionamento è realizzato secondo un piano, il numero di campioni da prelevare in ciascuna categoria di alimenti pronti e in ciascun tipo di punto di vendita al dettaglio è proporzionale alla quota di mercato del tipo di punto di vendita in questione nell’ambito dei tipi di punti di vendita presi in considerazione.

2.3.   Scelta delle città nelle quali devono essere prelevati campioni

Il campionamento deve essere effettuato in grandi città. In ciascuno Stato membro, sono oggetto di campionamento almeno due grandi città.

Prese nel loro insieme, le città nelle quali è effettuato il campionamento devono rappresentare almeno il 30 % della popolazione umana dello Stato membro. Tuttavia, il tasso di popolazione umana rappresentato può essere inferiore al 30 % se il piano comprende le otto città più grandi.

2.4.   Scelta del calendario di campionamento

Il livello di contaminazione da Listeria monocytogenes negli alimenti pronti può variare durante l’anno. Al fine di garantire l’esattezza dei risultati del programma coordinato di sorveglianza, la durata di quest’ultima è frazionata in 12 periodi di un mese nel corso dei quali deve essere prelevato un numero identico di campioni.

2.5.   Scelta degli alimenti pronti nelle tre categorie principali da sottoporre a campionamento

Nelle tre categorie di alimenti pronti nelle quali devono essere prelevati campioni, gli alimenti pronti sono scelti in funzione dei dati commerciali e sono indicati nei piani di campionamento.

Le autorità competenti possono scegliere di chiedere ai campionatori di selezionare i formaggi da sottoporre a campionamento sulla base di una stima del contributo alla quota di mercato, conformemente al piano di campionamento nazionale. Le autorità competenti devono inoltre fornire alcune indicazioni sulla quota di mercato approssimativa dei principali tipi di alimenti nelle varie categorie, affinché qualunque campione rappresentativo di un mercato (ad esempio quello dei formaggi a base di latte crudo/pastorizzato) sia considerato sotto il punto di vista più adeguato.

PARTE B

RACCOLTA E TRASPORTO DEI CAMPIONI

1.   Tipo di campione e informazioni relative

I campioni devono essere prelevati a caso sugli scaffali; ciascuno di essi deve pesare almeno 100 g. Nel corso di una stessa visita nel punto di vendita al dettaglio, è possibile prelevare più di un campione in ciascuna delle tre categorie di alimenti pronti. È tuttavia opportuno prelevare campioni su non più di cinque partite di ciascuna categoria nel corso della stessa visita.

Solo i prodotti imballati e gli imballaggi intatti (ermeticamente chiusi) imballati dal fabbricante sono raccolti a fini di campionamento. Tuttavia, nel caso di formaggi e prodotti a base di carne, possono essere raccolti a fini di campionamento anche i prodotti imballati nel punto di vendita.

I prodotti raccolti a fini di campionamento devono essere etichettati affinché possano essere registrate le informazioni relative ai prodotti. L’etichetta indica:

a)

i dati relativi al paese di produzione;

b)

il numero della partita;

c)

la data di conservabilità;

d)

le istruzioni relative alle condizioni di temperatura di magazzinaggio, se sono disponibili;

e)

le altre informazioni che figurano abitualmente sull’etichetta degli alimenti pronti.

Se l’etichetta non menziona alcune delle informazioni di cui alle lettere da a) a d), il campionatore richiede le informazioni mancanti relative al prodotto o all’etichettatura al proprietario o al gestore del punto di vendita al dettaglio e/o ricerca tali informazioni sulla partita all’ingrosso.

Gli alimenti pronti la cui etichetta non è chiara o è danneggiata in qualunque maniera non sono raccolti a fini di campionamento. Due campioni sono prelevati su ciascuna partita di pesce affumicato o «gravad lax» soggetto a campionamento. È indispensabile esaminare le informazioni che figurano sull’etichetta, come i numeri della partita e la data limite di vendita, al fine di garantire che i due campioni provengano dalla stessa partita. Uno di questi due campioni deve essere analizzato il giorno in cui è ricevuto dal laboratorio, l’altro alla fine della durata di conservazione.

Nel caso dei formaggi a pasta molle e semi-molle e dei prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico, è opportuno prelevare un solo campione su una partita che deve essere analizzata alla fine della durata di conservazione.

I campioni devono essere posti in buste di campionamento separate e immediatamente inviati al laboratorio per l’analisi.

Devono essere adottate precauzioni in tutte le fasi al fine di evitare qualunque contaminazione da Listeria monocytogenes delle attrezzature utilizzate nel corso del campionamento, del trasporto e del magazzinaggio.

2.   Informazioni sui campioni

Tutte le informazioni utili e disponibili sui campioni devono essere registrate su un modulo di campionamento il cui modello è elaborato dall’autorità competente. Il modulo di campionamento accompagna il campione costantemente. Nel caso dei campioni di formaggio imballati nel punto di vendita al dettaglio, può essere necessario chiedere le informazioni relative al prodotto richiesto e le informazioni di etichettatura e/o ricercare tali informazioni sulla partita all’ingrosso.

Al momento della raccolta, la temperatura della superficie dei campioni imballati è misurata e registrata sul modulo di campionamento.

Un solo numero deve essere etichettato rispettivamente su ciascun campione e sul modulo che lo accompagna; questo numero deve essere mantenuto dal campionamento all’analisi. L’autorità competente utilizza a tal fine un sistema di numerazione unico.

3.   Trasporto dei campioni

Durante il trasporto, i campioni sono conservati in contenitori refrigerati a una temperatura compresa tra 2 e 8 °C e al riparo da qualunque contaminazione esterna.

Tutti i campioni di alimenti pronti devono pervenire al laboratorio entro 24 ore dal campionamento.

La durata del trasporto può eccezionalmente superare le 24 ore. Non può tuttavia essere superiore a 48 ore e non deve in alcun caso far sì che l’analisi sia effettuata dopo la data limite di vendita del prodotto raccolto a fini di campionamento.

PARTE C

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E METODI DI ANALISI

1.   Ricevimento dei campioni

1.1.   Regole generali

Al momento del ricevimento dei campioni, i laboratori verificano le informazioni registrate dal campionatore sul modulo di campionamento e completano le rubriche pertinenti di questo formulario. Prima di essere immagazzinati, tutti i campioni ricevuti sono oggetto di un esame volto a verificare l’integrità degli imballaggi di trasporto. I campioni la cui temperatura al momento del ricevimento è superiore a 8 °C sono respinti, a meno che la temperatura non fosse superiore a 8 °C presso il dettagliante.

Fatto salvo il punto 1.2, tutti i campioni sono conservati refrigerati sino alla fine della loro durata di conservazione.

I campioni che devono essere immagazzinati sino alla fine della loro durata di conservazione sono refrigerati:

a)

alla temperatura di magazzinaggio indicata sull’etichetta dell’imballaggio. Se l’etichetta indica una gamma di temperature, il campione deve essere immagazzinato alla temperatura limite superiore;

b)

se sull’etichetta dell’imballaggio non è indicata alcuna temperatura specifica di magazzinaggio, il campione deve essere conservato:

i)

alle temperature massime di refrigerazione definite dalla legislazione o dalle raccomandazioni in vigore nello Stato membro in cui è raccolto il campione, con una tolleranza di ± 2 °C;

ii)

a 8 °C (± 2 °C) in mancanza di normative o raccomandazioni in proposito.

Se la durata di conservazione del prodotto prelevato si conclude in un finesettimana o in un giorno festivo nazionale, il campione deve essere analizzato l’ultimo giorno lavorativo prima della fine della durata di conservazione.

1.2.   Regole speciali concernenti il pesce affumicato e marinato («gravad lax»)

Uno dei due campioni è analizzato entro 24 ore dal suo arrivo al laboratorio. Se questo campione non è analizzato immediatamente al suo arrivo, deve essere conservato refrigerato a 3 °C (± 2 °C) nel laboratorio prima dell’analisi.

Il secondo campione è conservato refrigerato sino alla fine della sua durata di conservazione.

2.   Preparazione dei campioni e preparazione della sospensione iniziale

In ogni fase, è opportuno evitare la contaminazione incrociata tra i campioni e a partire dall’ambiente circostante. I campioni sono eliminati una volta che le analisi di laboratorio sono iniziate. Se l’analisi è interrotta, ad esempio a causa di deviazioni inaccettabili nel processo di analisi, devono essere ottenuti nuovi campioni.

La diluizione iniziale viene realizzata sia a partire dal prodotto intero, sia a partire da una porzione rappresentativa da 100 a 150 g. Il campione è prelevato sul prodotto alimentare in modo da comprendere le superfici che rappresentano la proporzione che sarebbe consumata (ad esempio 20 % della crosta/superficie e 80 % dell’interno del prodotto). Nel caso di un prodotto imballato presentato a fette, il campione è prelevato su più di una fetta. La porzione di prova è tagliata in piccoli pezzi e posta in un sacchetto per stomacher utilizzando uno strumento sterile e una tecnica asettica. Da questo miscuglio, una porzione di prova di 10 g è prelevata a fini di enumerazione e un’altra di 25 g a fini di ricerca.

Nove volumi (90 ml) di diluente sono aggiunti al volume della porzione di prova (10 g), dopo di che il miscuglio è omogeneizzato per 1-2 minuti utilizzando uno stomacher o un pulsifier.

È possibile utilizzare, come diluente di uso generale, acqua peptonata tamponata, così come descritta nella norma EN ISO 11290-2 «Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for detection and enumeration of Listeria monocytogenes — Part 2: Colony-count technique».

Per la diluizione del formaggio, al posto dell’acqua peptonata tamponata, può essere utilizzata una soluzione di citrato di sodio, così come descritta nella norma EN ISO 6887-5 «Microbiology of food and animal feeding stuffs — Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination — Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products».

Le analisi di ricerca e di enumerazione di Listeria monocytogenes sono realizzate nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)

per i campioni di pesce affumicato e «gravad lax», devono essere realizzate due serie di analisi:

i)

immediatamente dopo la raccolta del campione a livello della vendita al dettaglio; e

ii)

alla fine del periodo di conservazione;

b)

per i campioni di formaggi a pasta molle e semi-molle e di prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico, le analisi devono essere effettuate unicamente alla fine della durata di conservazione.

2.1.   Ricerca di Listeria monocytogenes

La ricerca di Listeria monocytogenes è effettuata conformemente alla versione modificata della norma EN ISO 11290-1:1996 «Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes — Part 1: Detection method».

2.2.   Enumerazione di Listeria monocytogenes

L’enumerazione della Listeria monocytogenes è effettuata conformemente alla norma EN ISO 11290-2:1998 «Microbiologia degli alimenti — Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes — Part 2: Enumeration method» e al suo emendamento EN ISO 11290-2:1998/Amd 1:2004 «Modification of the enumeration medium.»

Se risulta che il campione è contaminato, si presume che la maggior parte dei prodotti contenga bassi livelli di contaminazione da Listeria monocytogenes. Per consentire la stima di basse quantità nei campioni (tra 10 e 100 cfu/g), 1 ml della diluizione primaria è analizzato in duplicato come indicato nell’emendamento EN ISO 11290-2:1998/Amd 1:2004:

a)

spalmatura sulla superficie di tre placche aventi un diametro di 90 mm; o

b)

spalmatura sulla superficie di una placca avente un diametro di 140 mm.

A causa della possibilità di livelli superiori di contaminazione da Listeria monocytogenes, 0,1 ml della diluizione primaria devono essere diffusi sulla superficie di una placca per consentire l’enumerazione di fino a 1,5 × 104 cfu/g. Questa messa a coltura deve essere realizzata in un’unica fase, come prevede la norma ISO 7218:2007 «Microbiology of food and animal feeding stuffs — General requirements and guidance for microbiological examinations».

3.   Analisi del pH e dell’attività dell’acqua (aw) su pesce affumicato e marinato («gravad lax»)

3.1.   Determinazione del pH

Il pH del campione è determinato conformemente alla norma EN ISO 2917:1999 «Meat and meat products — Measurement of pH — Reference method».

L’analisi deve essere realizzata sul campione sottoposto a prova al momento del suo arrivo al laboratorio. La tecnica non distruttiva menzionata nel metodo ISO è raccomandata per misurare il pH del campione.

Il risultato deve essere arrotondato allo 0,05 unità di pH più vicina.

3.2.   Determinazione dell’attività dell’acqua (aw)

L’attività dell’acqua (aw) del campione è determinata conformemente alla norma EN ISO 21807:2004 «Microbiology of food and animal feeding stuffs — Determination of water activity».

L’analisi deve essere realizzata sul campione controllato al momento del suo arrivo al laboratorio. Il metodo può funzionare nella gamma da 0,999 a 0,9000 e il limite di ripetibilità corrisponde a uno scarto tipo di 0,002.

Il valore comunicato deve contenere almeno due cifre significative.

4.   Stoccaggio degli isolati

Uno strato di Listeria monocytogenes confermata da un campione positivo è conservato al fine di eventuali studi di ulteriore classificazione. Se i metodi di ricerca e di enumerazione mettono entrambi in evidenza strati di Listeria monocytogenes, sono conservati solo gli isolati ottenuti per enumerazione.

Gli isolati sono stoccati dai laboratori nazionali di riferimento conformemente a metodi adeguati di raccolta e di colture nella misura in cui ciò garantisce la vitalità degli strati durante almeno due anni per la classificazione.

PARTE D

RELAZIONI

1.   Disposizioni generali

Le informazioni che gli Stati membri devono comunicare, nella misura in cui sono disponibili o accessibili, sono classificate in due ampie categorie:

a)

un bilancio del programma coordinato di sorveglianza e dei risultati ottenuti; il bilancio deve presentarsi sotto forma di un testo di resoconto;

b)

dati particolareggiati su ciascun campione sottoposto a prova nel quadro del piano di campionamento; tali informazioni devono essere presentate sotto forma di dati grezzi utilizzando il «Dizionario di dati» e i moduli di raccolta dei dati previsti all’articolo 5, paragrafo 2.

2.   Informazioni da inserire nel bilancio del programma coordinato di sorveglianza e dei risultati ottenuti

a)

Nome dello Stato membro;

b)

data di inizio e di fine del campionamento e dell’analisi;

c)

numero di campioni di alimenti pronti raccolti presso i punti di vendita al dettaglio e analizzati:

i)

formaggi a pasta molle e semi-molle;

ii)

pesce affumicato e marinato tipo «gravad lax», imballato;

iii)

prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico, imballati;

d)

risultati globali:

prevalenza e proporzione di campioni che superano il limite di 100 cfu/g di Listeria monocytogenes nei formaggi a pasta molle e semi-molle, nel pesce affumicato e «gravad lax» e nei prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico che rientrano nel campo di applicazione del programma coordinato di sorveglianza;

e)

descrizione dei mercati dei formaggi a pasta molle e semi-molle, dei pesci affumicati e «gravad lax» e dei prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento termico nello Stato membro:

i)

dimensione globale assoluta del mercato (se disponibile);

ii)

quota di mercato dei vari tipi di punti di vendita al dettaglio, quali i supermercati, i piccoli negozi, i negozi di gastronomia fine specializzati e i mercati di strada (se disponibili);

iii)

quota di mercato della produzione importata (scambi all’interno dell’Unione e importazioni provenienti da paesi terzi) e domestica (se disponibile);

iv)

quota di mercato dei vari tipi di prodotti (se disponibile);

f)

punti di vendita al dettaglio sottoposti a campionamento:

tipo di categorie di punti di vendita presi in considerazione: ad esempio, supermercati, piccoli negozi, ecc.;

g)

ripartizione geografica del campionamento — città prese in considerazione (% della popolazione umana coperta);

h)

descrizione della procedura di randomizzazione utilizzata per il campionamento dei punti di vendita al dettaglio:

randomizzazione mensile;

i)

commenti sulla rappresentatività globale del programma di campionamento;

j)

preparazione del campione da analizzare utilizzato per misurare il pH;

k)

metodo di analisi utilizzato per determinare l’attività dell’acqua (aw).

3.   Informazioni da inserire nei dati individuali particolareggiati di ciascun campione

a)

tipo di campione:

i)

formaggi imballati a pasta molle e semi-molle;

ii)

pesce affumicato e marinato («gravad lax»), imballato;

iii)

prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico, imballati;

b)

Sottotipo di campione:

i)

formaggi a base di latte crudo/termizzato/pastorizzato;

ii)

formaggi a base di latte di mucca/capra/pecora/bufala/latte misto;

iii)

formaggi a crosta lavata, affinati con muffe, in salamoia o altri formaggi affinati;

iv)

prodotti tagliati o non tagliati a fette;

v)

pesce affumicato a freddo/a caldo o marinato («gravad lax»);

vi)

specie del pesce;

c)

conservanti utilizzati nel pesce affumicato o marinato (gravad lax) (così come indicati nell’etichetta);

d)

crosta di formaggio inclusa nell’analisi del campione (sì/no e, se la risposta è sì, indicare anche la proporzione se disponibile);

e)

data del prelievo dei campioni;

f)

data limite di consumo del prodotto inserito nel campione;

g)

data di produzione/di imballaggio (se disponibile);

h)

temperatura di superficie del campione nel punto di vendita al dettaglio;

i)

temperatura di stoccaggio nel laboratorio sino alla fine della durata di conservazione;

j)

analisi immediatamente dopo il campionamento (solo nel caso del pesce affumicato e gravad lax)/fine della durata di conservazione;

k)

data dell’inizio dell’analisi in laboratorio;

l)

ricerca di Listeria monocytogenes:

risultati qualitativi (assenza/presenza in 25 g);

m)

qualificazione di Listeria monocytogenes:

risultati quantitativi (cfu/g);

n)

pH (unicamente per il pesce affumicato e gravad lax);

o)

attività dell’acqua (aw) (unicamente per il pesce affumicato e gravad lax);

p)

codice della città;

q)

codice del punto di vendita;

r)

Tipo di dettagliante:

i)

supermercato;

ii)

piccolo negozio/dettagliante indipendente;

iii)

negozio di gastronomia fine specializzato;

iv)

mercato di strada/mercato di produttori;

s)

paese di produzione:

verificato con riferimento al marchio di identificazione che figura sull’imballaggio o sulla documentazione commerciale;

t)

pre-imballato:

i)

imballato sotto atmosfera modificata;

ii)

imballato sottovuoto;

iii)

imballato a livello della vendita al dettaglio (solo per i formaggi);

u)

qualità organolettica del campione.


ALLEGATO II

Numero di campioni da prelevare per categoria di alimenti pronti negli Stati membri

(di cui all’articolo 4, paragrafo 5)

Stato membro

Popolazione all'1.1.2008

(dati Eurostat)

Dimensione del campione stratificato armonizzato

N

(milioni)

%

Per categoria di prodotti alimentari e fase di analisi (1)

Dimensione totale del campione

Belgio — BE

10,7

2,1

60

240

Bulgaria — BG

7,6

1,5

60

240

Repubblica ceca — CZ

10,4

2,1

60

240

Danimarca — DK

5,576

1,1

60

240

Germania — DE

82,2

16,5

400

1 600

Estonia — EE

1,3

0,3

30

120

Irlanda — IE

4,4

0,9

30

120

Grecia — EL

11,2

2,3

60

240

Spagna — ES

45,3

9,1

200

800

Francia — FR

63,8

12,8

400

1 600

Italia — IT

59,6

12,0

400

1 600

Cipro — CY

0,8

0,2

30

120

Lettonia — LV

2,3

0,5

30

120

Lituania — LT

3,4

0,7

30

120

Lussemburgo — LU

0,5

0,1

30

120

Ungheria — HU

10,0

2,0

60

240

Malta — MT

0,4

0,1

30

120

Paesi Bassi — NL

16,4

3,3

60

240

Austria — AT

8,3

1,7

60

240

Polonia — PL

38,1

7,7

200

800

Portogallo — PT

10,6

2,1

60

240

Romania — RO

21,5

4,3

60

240

Slovenia — SI

2,0

0,4

30

120

Slovacchia — SK

5,4

1,1

60

240

Finlandia — FI

5,3

1,1

60

240

Svezia — SE

9,2

1,8

60

240

Regno Unito — UK

61,2

12,3

400

1 600

Totale UE

497,5

100,0

3 020

12 080


(1)  Per il pesce affumicato e marinato («gravad lax»): due campioni sono prelevati su ciascuna partita. Uno di questi campioni è analizzato il giorno in cui è ricevuto dal laboratorio, l’altro alla fine della durata di conservazione (cfr. allegato I, parte C, punto 1.2).


ALLEGATO III

Partecipazione finanziaria massima concessa dall’Unione agli Stati membri

(in EUR)

Stato membro

Importo totale massimo di cofinanziamento per le analisi concernenti

La ricerca di Listeria monocytogenes

L’enumerazione di Listeria monocytogenes

Il pH

L’attività dell’acqua

Totale

Belgio — BE

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Bulgaria — BG

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Repubblica ceca — CZ

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Danimarca — DK

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Germania — DE

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Estonia — EE

7 200

7 200

450

600

15 450

Irlanda — IE

7 200

7 200

450

600

15 450

Grecia — EL

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Spagna — ES

48 000

48 000

3 000

4 000

103 000

Francia — FR

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Italia — IT

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Cipro — CY

7 200

7 200

450

600

15 450

Lettonia — LV

7 200

7 200

450

600

15 450

Lituania — LT

7 200

7 200

450

600

15 450

Lussemburgo — LU

7 200

7 200

450

600

15 450

Ungheria — HU

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Malta — MT

7 200

7 200

450

600

15 450

Paesi Bassi — NL

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Austria — AT

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Polonia — PL

48 000

48 000

3 000

4 000

103 000

Portogallo — PT

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Romania — RO

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Slovenia — SI

7 200

7 200

450

600

15 450

Slovacchia — SK

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Finlandia — FI

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Svezia — SE

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Regno Unito — UK

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Totale UE

724 800

724 800

45 300

60 400

1 555 300


ALLEGATO IV

Relazione finanziaria certificata sull’attuazione di un programma coordinato di sorveglianza della Listeria monocytogenes in categorie scelte di alimenti pronti

Periodo di riferimento: dal …al …

Dichiarazione delle spese sostenute per il programma coordinato di sorveglianza che possono beneficiare della partecipazione finanziaria dell’Unione

Numero di riferimento della decisione della Commissione che concede una partecipazione finanziaria della Comunità: …

Spese sostenute concernenti:

Numero di prove

Totale delle spese sostenute durante il periodo di riferimento (moneta nazionale)

Spese totali ammissibili al contributo finanziario dell’Unione

L’individuazione di Listeria monocytogenes

 

 

 

L’enumerazione della Listeria monocytogenes

 

 

 

La determinazione del pH

 

 

 

La determinazione dell’attività dell’acqua (aw)

 

 

 

Dichiarazione del beneficiario

Certifico che:

i costi sopra indicati sono reali, che le spese sono state sostenute per la realizzazione dei compiti definiti dalla decisione 2010/678/UE della Commissione e che erano indispensabili per la buona esecuzione di tali compiti,

che tutti i documenti giustificativi di tali spese sono disponibili a fini di controllo,

che nessun’altra partecipazione dell’Unione è stata richiesta per questo programma coordinato di sorveglianza,

conformemente all’articolo 109.2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio], tale sovvenzione non ha generato un profitto per lo Stato membro.

Data: …

Persona finanziariamente responsabile: …

Firma: …


10.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/55


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2010

che modifica la decisione 95/467/CE recante applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione

[notificata con il numero C(2010) 7542]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/679/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4, lettera a),

sentito il parere del comitato permanente per la costruzione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 ottobre 1995 la Commissione ha adottato la decisione 95/467/CE recante applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (2).

(2)

Al fine di adeguare al progresso tecnico i sistemi di attestato di conformità del gruppo di prodotti «CAMINI, CONDOTTI E PRODOTTI SPECIFICI», è opportuno adattare l’allegato 3 della decisione citata.

(3)

Tale decisione va pertanto modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato 3 della decisione 95/467/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2010.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12.

(2)  GU L 268 del 10.11.1995, pag. 29.


ALLEGATO

Nell’allegato 3 della decisione 95/467/CE, nella tabella relativa al gruppo di prodotti «CAMINI, CONDOTTI E PRODOTTI SPECIFICI» è aggiunta la seguente voce:

Prodotto

Uso previsto

Livello(i) o classe(i)

(Reazione al fuoco)

Sistema di attestato di conformità

«Camini a sistema (elementi con altezza interpiano), rivestimenti del condotto (elementi o blocchi), camini ramificati (elementi o blocchi), blocchi da camino a parete singola, sistemi di camini autoportanti, camini supportati, comignoli

Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco

(A1, A2, B, C) (1)

1

(A1, A2, B, C) (2), D, E

3

(da A1 a E) (3), F

4

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2 i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove eseguite su campioni.

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2 ii), della direttiva 89/106/CEE, seconda possibilità.

Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2 ii), della direttiva 89/106/CEE, terza possibilità.


(1)  Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un’aggiunta di materiali ignifughi o una limitazione del materiale organico).

(2)  Prodotti/materiali non inclusi nella nota *.

(3)  Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali della classe A1, a norma della decisione 96/603/CE della Commissione, GU L 267 del 19.10.1996, pag. 23).»


10.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/57


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2010

che dispensa la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Spagna, la Francia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito dall’obbligo di applicare ad alcune specie le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dei materiali forestali di moltiplicazione, delle sementi di barbabietole, delle sementi di ortaggi e delle sementi di piante oleaginose e da fibra

[notificata con il numero C(2010) 7578]

(I testi in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, slovacca, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/680/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 23 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l’articolo 23 bis,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (3), in particolare l’articolo 18 bis,

vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (4), in particolare l’articolo 20,

vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (5), in particolare l’articolo 30 bis,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (6), in particolare l’articolo 49,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (7), in particolare l’articolo 28,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE fissano alcune disposizioni relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dei materiali forestali di moltiplicazione, delle sementi di barbabietole, delle sementi di ortaggi e delle sementi di piante oleaginose e da fibra. Le suddette direttive prevedono anche che, rispettando determinate condizioni, gli Stati membri possano essere interamente o parzialmente dispensati dall’obbligo di applicare tali direttive in relazione a determinate specie o materiali.

(2)

Le sementi delle specie di cui alle parti I, II, V, VI e VII dell’allegato della presente decisione non sono di norma riprodotte o commercializzate in alcuni Stati membri. Inoltre, in alcuni Stati membri la coltivazione della vite e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di cui alla parte III dell’allegato hanno rilevanza economica minima e le specie di alberi di cui alla parte IV dell’allegato non rivestono particolare importanza per la silvicoltura.

(3)

In seguito alle richieste formulate da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito a partire dal 1969 la Commissione ha adottato le seguenti decisioni 69/270/CEE (8), 69/271/CEE (9), 69/272/CEE (10), 70/47/CEE (11), 70/48/CEE (12), 70/49/CEE (13), 70/93/CEE (14), 70/94/CEE (15), 70/481/CEE (16), 72/270/CEE (17), 72/271/CEE (18), 73/122/CEE (19), 73/123/CEE (20), 73/188/CEE (21), 74/5/CEE (22), 74/358/CEE (23), 74/360/CEE (24), 74/361/CEE (25), 74/362/CEE (26), 74/491/CEE (27), 74/532/CEE (28), 75/287/CEE (29), 75/752/CEE (30), 79/355/CEE (31), 86/153/CEE (32), 89/101/CEE (33), 90/209/CEE (34), 2005/325/CE (35), 2005/871/CE (36), 2005/886/CE (37), 2005/931/CE (38), 2008/462/CE (39), 2009/786/CE (40), 2010/198/UE (41) e 2010/377/UE (42) che dispensano tali Stati membri, interamente o parzialmente, dall’obbligo di applicare le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE alle specie e ai materiali in questione.

(4)

Nel quadro di un’inchiesta condotta dalla Commissione nel primo semestre del 2010 tra gli Stati membri interessati, la Commissione ha chiesto agli Stati membri in questione di verificare in che misura ritenessero opportuno continuare ad applicare le decisioni di cui al considerando 3 e se le condizioni applicabili fossero ancora soddisfatte. Sulla base di tale verifica alcuni Stati membri hanno presentato alla Commissione richieste aggiornate, mentre il Belgio, la Grecia e il Lussemburgo hanno chiesto che venissero revocate del tutto le decisioni ad essi relative. Occorre pertanto aggiornare e, ove richiesto, revocare le esenzioni concesse. A fini di trasparenza e semplificazione, è inoltre opportuno che tutte le decisioni di cui al considerando 3 siano abrogate e sostituite da un atto unico.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri di cui alla parte I dell’allegato della presente decisione sono dispensati dall’obbligo di applicare la direttiva 66/401/CEE, ad eccezione dell’articolo 14, paragrafo 1, alle specie elencate nella prima colonna della tabella e corrispondenti all’indicazione «X» nella colonna dei rispettivi Stati membri.

2.   Gli Stati membri di cui alla parte II dell’allegato della presente decisione sono dispensati dall’obbligo di applicare la direttiva 66/402/CEE, ad eccezione dell’articolo 14, paragrafo 1, alle specie elencate nella prima colonna della tabella e corrispondenti all’indicazione «X» nella colonna dei rispettivi Stati membri.

Per quanto riguarda la Lettonia, l’esenzione dall’obbligo relativamente a Zea mays si applica anche ad eccezione dell’articolo 19, paragrafo 1, della suddetta direttiva.

3.   Gli Stati membri di cui alla parte III dell’allegato della presente decisione sono dispensati dall’obbligo di applicare la direttiva 68/193/CEE, ad eccezione degli articoli 12 e 12 bis, al genere elencato nella prima colonna della tabella.

4.   Gli Stati membri di cui alla parte IV dell’allegato della presente decisione sono dispensati dall’obbligo di applicare la direttiva 1999/105/CE, ad eccezione dell’articolo 17, paragrafo 1, alle specie elencate nella prima colonna della tabella e corrispondenti all’indicazione «X» nella colonna dei rispettivi Stati membri.

5.   Gli Stati membri di cui alla parte V dell’allegato della presente decisione sono dispensati dall’obbligo di applicare la direttiva 2002/54/CE, ad eccezione dell’articolo 20, alle specie elencate nella prima colonna della tabella e corrispondenti all’indicazione «X» nella colonna dei rispettivi Stati membri.

6.   Gli Stati membri di cui alla parte VI dell’allegato della presente decisione sono dispensati dall’obbligo di applicare la direttiva 2002/55/CE, ad eccezione dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’articolo 34, paragrafo 1, alle specie elencate nella prima colonna della tabella e corrispondenti all’indicazione «X» nella colonna dei rispettivi Stati membri.

7.   Gli Stati membri di cui alla parte VII dell’allegato della presente decisione sono dispensati dall’obbligo di applicare la direttiva 2002/57/CE, ad eccezione dell’articolo 17, alle specie elencate nella prima colonna della tabella e corrispondenti all’indicazione «X» nella colonna dei rispettivi Stati membri.

Per quanto riguarda Malta, l’esenzione dall’obbligo relativamente al girasole si applica anche ad eccezione dell’articolo 9, paragrafo 1, della suddetta direttiva.

Articolo 2

Le decisioni 69/270/CEE, 69/271/CEE, 69/272/CEE, 70/47/CEE, 70/48/CEE, 70/49/CEE, 70/93/CEE, 70/94/CEE, 70/481/CEE, 72/270/CEE, 72/271/CEE, 73/122/CEE, 73/123/CEE, 73/188/CEE, 74/5/CEE, 74/358/CEE, 74/360/CEE, 74/361/CEE, 74/362/CEE, 74/491/CEE, 74/532/CEE, 75/287/CEE, 75/752/CEE, 79/355/CEE, 86/153/CEE, 89/101/CEE, 90/209/CEE, 2005/325/CE, 2005/871/CE, 2005/886/CE, 2005/931/CE, 2008/462/CE, 2009/786/CE, 2010/198/UE e 2010/377/UE sono abrogate.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66.

(2)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66.

(3)  GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15.

(4)  GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

(5)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.

(6)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

(7)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

(8)  GU L 220 dell’1.9.1969, pag. 8.

(9)  GU L 220 dell’1.9.1969, pag. 9.

(10)  GU L 220 dell’1.9.1969, pag. 10.

(11)  GU L 13 del 19.1.1970, pag. 26.

(12)  GU L 13 del 19.1.1970, pag. 27.

(13)  GU L 13 del 19.1.1970, pag. 28.

(14)  GU L 25 del 2.2.1970, pag. 16.

(15)  GU L 25 del 2.2.1970, pag. 17.

(16)  GU L 237 del 28.10.1970, pag. 29.

(17)  GU L 166 del 24.7.1972, pag. 26.

(18)  GU L 166 del 24.7.1972, pag. 27.

(19)  GU L 145 del 2.6.1973, pag. 41.

(20)  GU L 145 del 2.6.1973, pag. 43.

(21)  GU L 194 del 16.7.1973, pag. 16.

(22)  GU L 12 del 15.1.1974, pag. 13.

(23)  GU L 196 del 19.7.1974, pag. 15.

(24)  GU L 196 del 19.7.1974, pag. 18.

(25)  GU L 196 del 19.7.1974, pag. 19.

(26)  GU L 196 del 19.7.1974, pag. 20.

(27)  GU L 267 del 3.10.1974, pag. 18.

(28)  GU L 299 del 7.11.1974, pag. 14.

(29)  GU L 122 del 14.5.1975, pag. 15.

(30)  GU L 319 del 10.12.1975, pag. 12.

(31)  GU L 84 del 4.4.1979, pag. 23.

(32)  GU L 115 del 3.5.1986, pag. 26.

(33)  GU L 38 del 10.2.1989, pag. 37.

(34)  GU L 108 del 28.4.1990, pag. 104.

(35)  GU L 109 del 29.4.2005, pag. 1.

(36)  GU L 320 dell’8.12.2005, pag. 50.

(37)  GU L 326 del 13.12.2005, pag. 39.

(38)  GU L 340 del 23.12.2005, pag. 67.

(39)  GU L 160 del 19.6.2008, pag. 33.

(40)  GU L 281 del 28.10.2009, pag. 5.

(41)  GU L 87 del 7.4.2010, pag. 34.

(42)  GU L 173 dell’8.7.2010, pag. 73.


ALLEGATO

Legenda

Abbreviazioni:

BG

:

Repubblica di Bulgaria

CZ

:

Repubblica ceca

DK

:

Regno di Danimarca

DE

:

Repubblica federale di Germania

EE

:

Repubblica di Estonia

IE

:

Irlanda

ES

:

Regno di Spagna

FR

:

Repubblica francese

CY

:

Repubblica di Cipro

LV

:

Repubblica di Lettonia

LT

:

Repubblica di Lituania

MT

:

Repubblica di Malta

NL

:

Regno dei Paesi Bassi

PL

:

Repubblica di Polonia

SI

:

Repubblica di Slovenia

SK

:

Repubblica slovacca

FI

:

Repubblica di Finlandia

SE

:

Regno di Svezia

UK

:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

L’indicazione «X» figura per ogni Stato membro dispensato a norma dell’articolo 1.

Parte I —   Direttiva 66/401/CEE

 

BG

CZ

DK

DE

IE

ES

LV

LT

MT

PL

SK

UK

Agrostis canina

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Alopecurus pratensis

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

Arrhenatherum elatius

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Bromus catharticus

 

 

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

Bromus sitchensis

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

Cynodon dactylon

 

X

 

X

 

 

X

X

 

X

 

X

Dactylis glomerata

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Festuca arundinacea

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

x Festulolium

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Lolium x boucheanum

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Phalaris aquatica

 

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X

Phleum nodosum

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Phleum pratense

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Poa annua

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

Poa nemoralis

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

Poa palustris

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Poa trivialis

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Trisetum flavescens

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

X

Galega orientalis

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Hedysarum coronarium

 

X

 

X

X

 

X

X

 

X

 

X

Lotus corniculatus

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Lupinus albus

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Lupinus angustifolius

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Lupinus luteus

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Medicago lupulina

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Medicago x varia

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Onobrychis viciifolia

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Trifolium alexandrinum

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

X

Trifolium hybridum

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Trifolium incarnatum

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

X

Trifolium repens

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Trifolium resupinatum

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

X

Trigonella foenum-graecum

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

Vicia pannonica

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

Vicia villosa

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Brassica napus

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Brassica oleracea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phacelia tanacetifolia

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

Raphanus sativus

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 


Parte II —   Direttiva 66/402/CEE

 

CZ

DK

DE

EE

IE

FR

LV

LT

MT

NL

PL

UK

Avena strigosa

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

Oryza sativa

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

Phalaris canariensis

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

Sorghum bicolor

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

X

Sorghum sudanense

 

X

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

Sorghum bicolor x

Sorghum sudanense

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

X

Triticum spelta

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Zea mays

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 


Parte III —   Direttiva 68/193/CEE

 

DK

EE

IE

LV

LT

NL

PL

FI

SE

UK

Vitis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Parte IV —   Direttiva 1999/105/CE

 

DK

EE

LT

MT

SI

Abies alba

 

X

X

X

 

Abies cephalonica

X

X

X

X

 

Abies grandis

 

X

X

X

 

Abies pinsapo

X

X

X

X

X

Acer platanoides

 

 

 

X

 

Acer pseudoplatanus

 

X

X

X

 

Alnus glutinosa

 

 

 

X

 

Alnus incana

 

 

 

X

 

Betula pendula

 

 

 

X

 

Betula pubescens

 

 

 

X

 

Carpinus betulus

 

X

 

X

 

Castanea sativa

X

X

X

 

 

Cedrus atlantica

X

X

X

X

X

Cedrus libani

X

X

X

X

X

Fagus sylvatica

 

X

 

X

 

Fraxinus angustifolia

X

X

X

 

 

Fraxinus excelsior

 

 

 

X

 

Larix decidua

 

 

 

X

 

Larix x eurolepis

 

 

 

X

 

Larix kaempferi

 

 

 

X

 

Larix sibirica

X

 

X

X

X

Picea abies

 

 

 

X

 

Picea sitchensis

 

X

X

X

X

Pinus brutia

X

X

X

 

X

Pinus canariensis

X

X

X

 

X

Pinus cembra

X

X

X

X

 

Pinus contorta

 

 

X

X

X

Pinus halepensis

X

X

X

 

 

Pinus leucodermis

X

X

X

X

X

Pinus nigra

 

X

X

 

 

Pinus pinaster

X

X

X

 

 

Pinus pinea

X

X

X

 

 

Pinus radiata

X

X

X

 

X

Prunus avium

 

X

 

 

 

Pseudotsuga menziesii

 

 

X

 

 

Quercus cerris

X

X

X

 

 

Quercus ilex

X

X

X

 

 

Quercus petraea

 

X

 

X

 

Quercus pubescens

X

X

X

X

 

Quercus rubra

 

 

 

X

 

Quercus suber

X

X

X

 

 

Robinia pseudoacacia

 

X

 

 

 

Tilia cordata

 

 

 

X

 

Tilia platyphyllos

 

X

 

X

 


Parte V —   Direttiva 2002/54/CE

 

CY

MT

Beta vulgaris

X

X


Parte VI —   Direttiva 2002/55/CE

 

IE

UK

Allium cepa (Aggregatum group)

 

X

Allium fistulosum

 

X

Allium sativum

 

X

Allium schoenoprasum

 

X

Anthriscus cerefolium

X

X

Asparagus officinalis

X

 

Beta vulgaris

X

 

Capsicum annuum

 

X

Cichorium intybus

 

X

Citrullus lanatus

X

X

Cucurbita maxima

X

 

Cynara cardunculus

X

X

Foeniculum vulgare

 

X

Rheum rhabarbarum

 

X

Scorzonera hispanica

X

X

Solanum melongena

 

X

Valerianella locusta

X

X


Parte VII —   Direttiva 2002/57/CE

 

CZ

DK

DE

EE

IE

FR

CY

LV

LT

MT

NL

PL

UK

Arachis hypogaea

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

Brassica rapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Brassica juncea

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

Brassica napus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Brassica nigra

 

 

 

X

X

 

 

X

 

X

 

X

 

Cannabis sativa

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

Carthamus tinctorius

 

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

X

X

Carum carvii

 

 

X

 

X

X

 

 

 

X

 

 

X

Gossypium spp.

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

Helianthus annuus

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

Linum usitatissimum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Papaver somniferum

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

X

Sinapis alba

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

Glycine max

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 


10.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/65


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2010

concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri in merito all’attuazione della direttiva 1999/13/CE del Consiglio sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti nel periodo 2011-2013

[notificata con il numero C(2010) 7591]

(2010/681/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

vista la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 1999/13/CE gli Stati membri sono tenuti a redigere relazioni sull’attuazione della direttiva utilizzando un questionario o uno schema elaborati dalla Commissione in conformità della procedura prevista all’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE.

(2)

Gli Stati membri hanno redatto relazioni sull’attuazione di detta direttiva per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2004 in base alla decisione 2002/529/CE della Commissione, del 27 giugno 2002, concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri sull’attuazione della direttiva 1999/13/CE del Consiglio sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (3).

(3)

Gli Stati membri hanno redatto relazioni sull’attuazione della suddetta direttiva per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007 in base alla decisione 2006/534/CE della Commissione, del 20 luglio 2006, concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri sull’attuazione della direttiva 1999/13/CE nel periodo 2005-2007 (4).

(4)

Gli Stati membri hanno l’obbligo di riferire entro il 30 settembre 2011 sull’attuazione di detta direttiva per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010 in base alla decisione 2007/531/CE della Commissione, del 26 luglio 2007, concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri sull’attuazione della direttiva 1999/13/CE del Consiglio sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, nel periodo 2008-2010 (5).

(5)

La quarta relazione deve riguardare il periodo che va dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri utilizzano il questionario allegato alla presente decisione per redigere la relazione relativa al periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013, che devono presentare alla Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 1999/13/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2010.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.

(2)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

(3)  GU L 172 del 2.7.2002, pag. 57.

(4)  GU L 213 del 3.8.2006, pag. 4.

(5)  GU L 195 del 27.7.2007, pag. 47.


ALLEGATO

Questionario relativo all’attuazione della direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti nel periodo 2011-2013

1.   Descrizione generale

Indicare le modifiche significative, inerenti alla direttiva 1999/13/CE, apportate alla normativa nazionale durante il periodo cui si riferisce la relazione.

2.   Impianti interessati

2.1.

Per ciascuna delle venti attività dell’allegato II.A.I e per le attività dell’allegato II.A.II, indicare quanti impianti interessati dalla direttiva 1999/13/CE rientrano al 31 dicembre 2013 nelle categorie elencate di seguito:

numero complessivo di impianti,

numero complessivo di impianti che sono interessati anche dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva IPPC),

numero complessivo di impianti che sono registrati o autorizzati in conformità della direttiva 1999/13/CE,

numero complessivo di impianti che sono registrati o autorizzati in base al piano di riduzione,

numero complessivo di impianti per i quali è stata accordata una deroga a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/13/CE; fornire l’elenco degli impianti interessati e per ciascuno di essi la giustificazione della deroga,

numero complessivo di impianti per i quali è stata accordata una deroga a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 1999/13/CE; fornire l’elenco degli impianti interessati e per ciascuno di essi la giustificazione della deroga.

2.2.

Per ciascuna delle venti attività dell’allegato II.A.I e per le attività dell’allegato II.A.II, indicare quanti impianti interessati dalla direttiva 1999/13/CE rientrano nelle categorie elencate di seguito:

numero complessivo di nuovi impianti registrati o autorizzati in conformità alla direttiva 1999/13/CE nel periodo a cui si riferisce la relazione,

numero complessivo di impianti che hanno subito modifiche sostanziali, registrati o autorizzati in conformità alla direttiva 1999/13/CE nel periodo a cui si riferisce la relazione.

2.3.

Indicare in che modo sono resi pubblici l’elenco degli impianti autorizzati e registrati e i risultati dei controlli delle emissioni, come prescrive l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 1999/13/CE. Qualora queste informazioni siano rese accessibili via internet, indicare l’URL. In caso contrario, indicare a chi rivolgersi per ottenere le suddette informazioni.

3.   Sostituzione

Per ciascuna delle venti attività dell’allegato II.A.I e per le attività dell’allegato II.A.II, indicare quali delle seguenti sostanze o miscele sono ancora utilizzate al 31 dicembre 2013, con una stima della quantità (tonnellate/anno): sostanze o miscele alle quali sono assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D, H360F oppure le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, a causa del loro tenore di composti organici volatili classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Indicare, se tali informazioni sono disponibili, le sostanze mediante la denominazione IUPAC e il numero CAS e le miscele utilizzando un nome commerciale, precisando le sostanze in esse contenute.

Elencare inoltre le sostanze che sono impiegate in sostituzione delle sostanze e miscele suddette (facoltativo).

4.   Controlli

Per ciascuna delle venti attività dell’allegato II.A.I e per le attività dell’allegato II.A.II, indicare il numero di impianti che nel 2012 sono oggetto di controllo continuo onde verificarne la conformità, come prescrive l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 1999/13/CE.

5.   Conformità

Per ciascuna delle venti attività dell’allegato II.A.I e per le attività dell’allegato II.A.II, fornire, per il 2012, le seguenti informazioni:

numero di operatori per i quali sono state accertate violazioni delle disposizioni stabilite dalla direttiva 1999/13/CE:

a)

perché i dati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 1999/13/CE non sono stati comunicati oppure non erano sufficienti per consentire alle autorità competenti di verificare la conformità;

b)

in relazione al mancato rispetto di altre prescrizioni della direttiva 1999/13/CE, in particolare le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 5 e dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3;

numero di impianti per i quali le autorità competenti hanno sospeso o ritirato l’autorizzazione in caso di mancato rispetto del disposto dell’articolo 10, lettera b), della direttiva 1999/13/CE.

6.   Emissioni

Per ciascuna delle venti attività dell’allegato II.A.I e per le attività dell’allegato II.A.II, indicare il quantitativo in tonnellate di composti organici volatili (COV) emessi nel 2012. Precisare se la cifra indicata si basa su dati misurati, calcolati e/o stimati.

7.   Se possibile, stimare:

numero totale delle persone (alle dipendenze delle autorità nazionali, regionali o locali) implicate nell’attuazione e nella garanzia del rispetto della direttiva 1999/13/CE (facoltativo),

costi complessivi (euro all’anno) sostenuti a tal fine dalle suddette autorità (facoltativo).

8.   Eventuali altre osservazioni.