ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.288.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 288

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
5 novembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2010/666/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 3 giugno 2010, concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

1

Accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 990/2010 della Commissione, del 4 novembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jabłka łąckie (IGP)]

10

 

*

Regolamento (UE) n. 991/2010 della Commissione, del 4 novembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Olive de Nîmes (DOP)]

12

 

 

Regolamento (UE) n. 992/2010 della Commissione, del 4 novembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

14

 

 

Regolamento (UE) n. 993/2010 della Commissione, del 4 novembre 2010, che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

16

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2010/71/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metofluthrin come principio attivo nel relativo allegato I ( 1 )

17

 

*

Direttiva 2010/72/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere lo spinosad come principio attivo nell'allegato I della direttiva ( 1 )

20

 

 

DECISIONI

 

 

2010/667/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 novembre 2010, che modifica la decisione 2007/66/CE della Commissione relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo riguardante l’aumento del peso massimo ammesso per un lotto di alcune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 7474]  ( 1 )

23

 

 

2010/668/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 novembre 2010, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2010) 7555]

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

5.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2010

concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2010/666/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati diretti a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello di Unione.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo con il governo della Repubblica socialista del Vietnam su taluni aspetti dei servizi aerei (l’«accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003.

(3)

È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su taluni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione dell’accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine (1).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  La data a decorrere dalla quale l’accordo è applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

tra l’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

L’UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

dall’altra,

(in appresso denominate «le parti»)

CONSTATANDO che diciassette Stati membri dell’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto dell’Unione europea;

CONSTATANDO che l’Unione europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri dell’Unione europea con i paesi terzi;

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione dell’Unione europea, i vettori dell’Unione stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi terzi;

VISTI gli accordi fra l’Unione europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione dell’Unione europea;

RICONOSCENDO che alcune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam che sono in contrasto con la legislazione dell’Unione europea devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam e per garantire la continuità di tali servizi aerei;

CONSTATANDO che i vettori che operano in conformità del diritto dell’Unione europea non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri dell’Unione europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam che i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese;

CONSTATANDO che l’Unione europea non ha l’intenzione, nell’ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam, di compromettere l’equilibrio fra i vettori dell’Unione europea e i vettori della Repubblica socialista del Vietnam, né di negoziare emendamenti alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri dell’Unione europea e per «trattati UE» si intendono il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2.   In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea.

3.   In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dal governo della Repubblica socialista del Vietnam, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, il governo della Repubblica socialista del Vietnam rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma dei trattati UE e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi del trattato sull’Unione europea; e

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; nonché

iii)

il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3.   Il governo della Repubblica socialista del Vietnam può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:

i)

il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma dei trattati UE ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi del trattato sull’Unione europea; o

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) non eserciti o non mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo o l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

iii)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

Il governo della Repubblica socialista del Vietnam esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei dell’Unione europea in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Sicurezza

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica socialista del Vietnam in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e il governo della Repubblica socialista del Vietnam si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1.   Gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e il governo della Repubblica socialista del Vietnam non pregiudicano le norme delle parti in materia di concorrenza.

2.   Le disposizioni di cui all’allegato 2, lettera d), cessano di avere effetto.

Articolo 5

Allegati all’accordo

Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 6

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione transitoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e il governo della Repubblica socialista del Vietnam che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria sono indicati all’allegato 1, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

Articolo 8

Cessazione

1.   La cessazione di uno degli accordi di cui all’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2.   La cessazione di tutti gli accordi di cui all’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, addì 4 ottobre 2010 nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e vietnamita.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За правителството на Социалистическа република Виетнам

Por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam

Za vládu Vietnamské socialistické republiky

For regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam

Für die Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam

Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

Pour le gouvemement de la République socialiste du Viêt Nam

Per il govemo della Repubbhca socialista del Vietnam

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya részéről

Ghall-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

Voor de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam

W imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Pelo Govemo da República Socialista do Vietname

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky

Za vlado Socialistične republike Vietnam

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

För Socialistiska republiken Vietnams regering

Image

Image

ALLEGATO 1

Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

a)

Accordi in materia di servizi aerei fra il governo della Repubblica socialista del Vietnam e Stati membri dell’Unione europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo:

accordo sui servizi aerei fra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Hanoi il 27 marzo 1995, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Austria» nell’allegato 2,

modificato da ultimo dal Verbale concordato concluso a Hanoi il 5 aprile 2006,

accordo sul trasporto aereo fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Bruxelles il 21 ottobre 1992, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Belgio» nell’allegato 2,

accordo fra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sui servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, concluso a Sofia il 1o ottobre 1979, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Bulgaria» nell’allegato 2,

accordo fra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica socialista del Vietnam in materia di servizi aerei concluso a Praga il 23 maggio 1997, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Repubblica ceca» nell’allegato 2,

accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Hanoi il 25 settembre 1997, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Danimarca» nell’allegato 2,

da leggere in combinazione con il Protocollo di Intesa fra i Regni di Danimarca, Norvegia e Svezia e la Repubblica socialista del Vietnam concluso a Hanoi il 25 settembre 1997,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica finlandese e il governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Hanoi il 26 ottobre 2000, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Finlandia» nell’allegato 2,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Parigi il 14 aprile 1977, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Francia» nell’allegato 2,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica federale tedesca e il governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Bonn il 26 agosto 1994, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Germania» nell’allegato 2,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica ungherese e il governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Hanoi il 4 febbraio 1998, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Ungheria» nell’allegato 2,

accordo sui servizi aerei fra il Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Lussemburgo il 26 ottobre 1994, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Lussemburgo» nell’allegato 2,

accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica socialista del Vietnam in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e oltre, concluso a Hanoi il 1o ottobre 1993, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Paesi Bassi» nell’allegato 2,

accordo sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Varsavia l’11 settembre 1976, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Polonia» nell’allegato 2,

accordo sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Lisbona il 3 febbraio 1998, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Portogallo» nell’allegato 2,

accordo relativo al trasporto aereo civile fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica socialista del Vietnam, concluso a Hanoi il 26 giugno 1979, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Romania» nell’allegato 2,

accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Hanoi il 25 settembre 1997, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Svezia» nell’allegato 2,

da leggere in combinazione con il Protocollo di Intesa fra i Regni di Danimarca, Norvegia e Svezia e la Repubblica socialista del Vietnam concluso a Hanoi il 25 settembre 1997,

accordo sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Hanoi il 6 novembre 1997, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Repubblica Slovacca» nell’allegato 2,

accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica socialista del Vietnam, concluso a Londra il 19 agosto 1994, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Regno Unito» nell’allegato 2,

modificato da ultimo dallo Scambio di note fatto a Hanoi l’8 e il 26 settembre 2000.

b)

Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra il governo della Repubblica socialista del Vietnam e Stati membri dell’Unione europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente accordo.

ALLEGATO 2

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell’allegato 1 e di cui agli articoli da 2 a 4 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo Vietnam-Austria,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Vietnam-Bulgaria,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Vietnam-Danimarca,

articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Vietnam-Repubblica ceca,

articolo 4, paragrafo 5, dell’accordo Vietnam-Finlandia,

articolo 7, paragrafo 4, dell’accordo Vietnam-Francia,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Vietnam-Germania,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Vietnam-Ungheria,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Vietnam-Lussemburgo,

articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Vietnam-Paesi Bassi,

articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo Vietnam-Polonia,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Vietnam-Portogallo,

articolo 3 dell’accordo Vietnam-Romania,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Vietnam-Svezia,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Vietnam-Repubblica slovacca,

articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Vietnam-Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Vietnam-Austria,

articolo 5, paragrafo 1, lettera d), dell’accordo Vietnam-Belgio,

articolo 4, lettera a), dell’accordo Vietnam-Bulgaria,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Vietnam-Repubblica ceca,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Vietnam-Danimarca,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Vietnam-Finlandia,

articolo 9, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Vietnam-Francia,

articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo Vietnam-Germania,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Vietnam-Ungheria,

articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo Vietnam-Lussemburgo,

articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo Vietnam-Paesi Bassi,

articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo Vietnam-Polonia,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Vietnam-Portogallo,

articolo 4 dell’accordo Vietnam-Romania,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Vietnam-Svezia,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Vietnam-Repubblica slovacca,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Vietnam-Regno Unito.

c)

Sicurezza:

articolo 6 bis dell’accordo Vietnam-Austria,

articolo 7 dell’accordo Vietnam-Belgio,

articolo 11 dell’accordo Vietnam-Repubblica ceca,

articolo 18 dell’accordo Vietnam-Finlandia,

articolo 4 dell’accordo Vietnam-Francia,

articolo 9 dell’accordo Vietnam-Ungheria,

articolo 6 dell’accordo Vietnam-Lussemburgo,

articolo 14 dell’accordo Vietnam-Paesi Bassi,

articolo 9 dell’accordo Vietnam-Romania,

articolo 7 dell’accordo Vietnam-Repubblica slovacca,

articolo 9 bis dell’accordo Vietnam-Regno Unito.

d)

Compatibilità con le norme sulla concorrenza:

articolo 13, paragrafi 1 e 7, dell’accordo Vietnam-Belgio,

articolo 9, paragrafi 3 e 8, dell’accordo Vietnam-Bulgaria,

articolo 7, paragrafo 2, dell’accordo Vietnam-Repubblica ceca,

articolo 11, paragrafo 2, dell’accordo Vietnam-Danimarca,

articolo 12, paragrafi 2 e 7, dell’accordo Vietnam-Francia,

articolo 6, paragrafi 1 e da 4 a 6, dell’accordo Vietnam-Ungheria,

articolo 11, paragrafi da 2 a 4, dell’accordo Vietnam-Lussemburgo,

articolo 6, paragrafi da 2 a 6, dell’accordo Vietnam-Paesi Bassi,

articolo 20, paragrafi 2 e 4, dell’accordo Vietnam-Polonia,

articolo 16, paragrafi da 2 a 6, dell’accordo Vietnam-Portogallo,

articolo 14, paragrafi da 1 a 6, dell’accordo Vietnam-Romania,

articolo 12, paragrafi 3, 5 e 6, dell’accordo Vietnam-Repubblica slovacca,

articolo 11, paragrafo 2, dell’accordo Vietnam-Svezia,

articolo 7, paragrafi 3 e 4, dell’accordo Vietnam-Regno Unito.

ALLEGATO 3

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo

a)

Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

b)

Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

c)

Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

d)

Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).


REGOLAMENTI

5.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/10


REGOLAMENTO (UE) N. 990/2010 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jabłka łąckie (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Jabłka łąckie», presentata dalla Polonia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 42 del 19.2.2010, pag. 7.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

POLONIA

Jabłka łąckie (IGP)


5.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/12


REGOLAMENTO (UE) N. 991/2010 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Olive de Nîmes (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Olive de Nîmes», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 44 del 20.2.2010, pag. 13.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FRANCIA

Olive de Nîmes (DOP)


5.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/14


REGOLAMENTO (UE) N. 992/2010 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

57,0

MA

76,8

MK

43,6

TR

95,0

ZZ

68,1

0707 00 05

EG

140,6

JO

158,2

MK

59,4

TR

166,0

ZA

121,6

ZZ

129,2

0709 90 70

MA

60,3

TR

146,2

ZZ

103,3

0805 20 10

MA

74,4

ZA

154,0

ZZ

114,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

100,3

HR

57,1

TR

68,6

ZA

60,7

ZZ

71,7

0805 50 10

AR

58,7

BR

83,8

CL

81,9

TR

74,8

UY

41,2

ZA

95,2

ZZ

72,6

0806 10 10

BR

213,1

TR

147,3

US

248,8

ZA

75,4

ZZ

171,2

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

BR

82,6

CL

84,6

CN

69,0

MK

26,7

NZ

117,8

US

118,9

ZA

85,3

ZZ

90,0

0808 20 50

CN

53,7

US

163,9

ZZ

108,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


5.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/16


REGOLAMENTO (UE) N. 993/2010 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2010

che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente.

(2)

A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l’istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 2 novembre 2010.

(3)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 2 novembre 2010, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettera c) e all'articolo 2 di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

(3)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 69.


DIRETTIVE

5.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/17


DIRETTIVA 2010/71/UE DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2010

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metofluthrin come principio attivo nel relativo allegato I

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 dicembre 2005 il Regno Unito ha ricevuto la richiesta di Sumitomo Chemical (UK) Plc, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, di iscrivere il principio attivo metofluthrin nell'allegato I ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotti 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi) di cui all'allegato V della direttiva stessa. Alla data stabilita dall'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, il metofluthrin non era commercializzato come principio attivo di biocidi.

(2)

Dopo aver effettuato una valutazione, il Regno Unito ha inviato alla Commissione, il 19 giugno 2008, la relativa relazione corredata di una raccomandazione.

(3)

La relazione è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione il 27 maggio 2010 nell'ambito del comitato permanente sui biocidi e i risultati dell'esame sono stati inseriti nella relazione di valutazione.

(4)

Dagli esami effettuati si può prevedere che i biocidi utilizzati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e contenenti metofluthrin soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere il metofluthrin nell'allegato I della medesima direttiva.

(5)

A livello europeo non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi del metofluthrin. Occorre pertanto che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi in questione per le matrici e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello dell'Unione e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.

(6)

È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo metofluthrin e, in generale, al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(7)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri di far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

(8)

La direttiva 98/8/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 aprile 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o maggio 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.


ALLEGATO

La voce riportata qui di seguito per la sostanza metofluthrin è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)

Scadenza dell'iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (1)

«36

Metofluthrin

 

Isomero RTZ:

2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metossimetil)benzil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(Z)-(prop-1-enil)ciclopropancarbossilato

Numero CE: n.p.

Numero CAS: 240494-71-7

 

Somma di tutti gli isomeri:

2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metossimetil)benzil (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimetil-3-prop-1-enilciclopropancarbossilato

Numero CE: n.p.

Numero CAS: 240494-70-6

Il principio attivo è conforme ad entrambe le purezze minime seguenti:

 

Isomero RTZ

754 g/kg

 

Somma di tutti gli isomeri

930 g/kg

1o maggio 2011

Non pertinente

30 aprile 2021

18

Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri valutano, se pertinente per quel prodotto particolare, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell'Unione.»


(1)  Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


5.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/20


DIRETTIVA 2010/72/UE DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2010

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere lo spinosad come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE. Detto elenco comprende lo spinosad.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, lo spinosad è stato esaminato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, come definito all'allegato V della medesima direttiva.

(3)

I Paesi Bassi sono stati designati come relatore e il 1o aprile 2008 hanno presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 27 maggio 2010, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e contenenti spinosad possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere lo spinosad nell'allegato I di detta direttiva.

(6)

A livello dell'Unione europea non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno che gli Stati membri valutino gli utilizzi o gli scenari di esposizione e i rischi in questione per le matrici e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello dell'UE e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.

(7)

Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione, è opportuno esigere che a livello di procedura di autorizzazione del prodotto si applichino misure di riduzione del rischio. In particolare, dati gli effetti negativi per la salute rilevati per l'utilizzatore professionale non protetto quando l'applicazione è effettuata nebulizzando i biocidi che contengono lo spinosad, è opportuno richiedere a livello di procedura di autorizzazione del prodotto che i prodotti destinati all'uso professionale tramite nebulizzazione siano utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che non si possa dimostrare la possibilità di ridurre con altri mezzi i rischi per gli utilizzatori industriali o professionali. Inoltre, alla luce delle risultanze concernenti una possibile esposizione indiretta dell'uomo dovuta al consumo di prodotti alimentari, è opportuno chiedere eventualmente una verifica della necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui o di modificare quelli esistenti e l'adozione di misure intese a garantire che i livelli applicabili non siano superati.

(8)

È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo spinosad, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(9)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e a garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(10)

Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(11)

La direttiva 98/8/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(12)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 ottobre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o novembre 2012.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.


ALLEGATO

La voce riportata qui di seguito per la sostanza spinosad è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai loro principi attivi)

Scadenza dell'iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (1)

«37

Spinosad

Numero CE: 434-300-1

Numero CAS: 168316-95-8

Lo spinosad è una miscela al 50-95 % di spinosyn A e al 5-50 % di spinosyn D

Spinosyn A

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-[(6-desossi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-mannopiranosil)ossi]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetraidro-6-metil-2H-piran-2-il]ossi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecaidro-14-metil-1H-as-indacene[3,2-d]ossaciclododecin-7,15-dione Numero CAS: 131929-60-7

Spinosyn D

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-[(6-desossi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-mannopiranosil)ossi]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetraidro-6-metil-2H-piran-2-il]ossi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecaidro-4,14-dimetil-1H-as-indacene[3,2-d]ossaciclododecin-7,15-dione Numero CAS: 131929-63-0

850 g/kg

1o novembre 2012

31 ottobre 2014

31 ottobre 2022

18

Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello di Unione europea.

Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:

l'autorizzazione è subordinata ad adeguate misure di limitazione dei rischi. In particolare i prodotti autorizzati per utilizzazione professionale tramite nebulizzazione devono essere usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di autorizzazione per il prodotto non venga dimostrato che i rischi per gli utenti professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;

Per i prodotti contenenti spinosad che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli Stati membri devono verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui o di modificare quelli esistenti in conformità del regolamento (CE) n. 470/2009 e/o del regolamento (CE) n. 396/2005, nonché di adottare le opportune misure intese a garantire che i livelli applicabili non siano superati.»


(1)  Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


DECISIONI

5.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2010

che modifica la decisione 2007/66/CE della Commissione relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo riguardante l’aumento del peso massimo ammesso per un lotto di alcune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 7474]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/667/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 13 bis,

considerando quanto segue:

(1)

L’esperimento temporaneo di cui alla decisione 2007/66/CE della Commissione (2) si conclude il 30 giugno 2012.

(2)

La decisione 2007/66/CE stabilisce che, in caso di deroga alle dimensioni massime dei lotti di sementi di graminacee, si applicano le disposizioni del documento «ISTA/ISF Esperimento sulle dimensioni delle partite di sementi di piante erbacee» [ISTA (International Seed Testing Association)/ISF (International Seed Federation) Experiment on Herbage Seed Lot Size], adottato dal Consiglio dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici). L’esperimento sulle dimensioni delle partite di sementi di piante erbacee dell’ISTA/ISF continua sino al 31 dicembre 2013.

(3)

È opportuno che anche l’esperimento temporaneo di cui alla decisione 2007/66/CE si concluda il 31 dicembre 2013 per far coincidere la data di conclusione di tale esperimento con quella dell’esperimento ISTA/ISF.

(4)

Occorre inoltre aggiornare il riferimento all’esperimento ISTA/ISF in quanto è disponibile un nuovo sito web.

(5)

La decisione 2007/66/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell’articolo 3 della decisione 2007/66/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

L’esperimento temporaneo inizia il 1o gennaio 2007 e si conclude il 31 dicembre 2013.»

Articolo 2

Il testo della nota 1 dell’allegato alla decisione 2007/66/CE è sostituito dal seguente:

«(1)

http://www.seedtest.org/en/ista_isf_experiment_on_herbage_seed_lot_size_content---1--1265--484.html».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66.

(2)  GU L 32 del 6.2.2007, pag. 161.


5.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2010

che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2010) 7555]

(I testi in lingua bulgara, ceca, danese, olandese, inglese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lituana, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola e svedese sono i soli facenti fede)

(2010/668/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l’articolo 31,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne agli Stati membri i risultati, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l’avvio di una procedura di conciliazione. In certi casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni redatte a conclusione di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.

(3)

Ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1258/1999 e (CE) n. 1290/2005, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in modo tale da non contravvenire alle norme dell’Unione europea.

(4)

In base alle verifiche effettuate, all’esito delle discussioni bilaterali e alle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione Garanzia, dal FEAGA e dal FEASR.

(5)

Occorre indicare gli importi non riconosciuti come imputabili al FEAOG, sezione Garanzia, al FEAGA e al FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

(6)

Per i casi di cui alla presente decisione, la Commissione ha comunicato agli Stati membri, in una relazione di sintesi, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell’Unione europea.

(7)

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 31 agosto 2010 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese riportate nell’allegato della presente decisione, sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione Garanzia, del FEAGA o del FEASR sono escluse dal finanziamento dell’Unione europea in quanto non conformi alle norme dell’Unione europea.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2010.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.


ALLEGATO

VOCE DI BILANCIO 6701 AD HOC 34

SM

Misura

EF

Motivazione

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni

Incidenza finanziaria

BG

Aiuti per superficie

2008

Carenze nel sistema SIPA-SIG e nei controlli in loco

FORFETTARIA

10

EUR

–16 629 131,10

0,00

–16 629 131,10

Totale BG (EUR)

–16 629 131,10

0,00

–16 629 131,10

CY

Audit finanziario — Superamento

2009

Superamento dei massimali finanziari

UNA TANTUM

 

EUR

– 320 385,91

– 320 385,91

0,00

Total CY (EUR)

– 320 385,91

– 320 385,91

0,00

CZ

Restituzioni alle esportazioni e aiuto alimentare fuori dall'UE

2004

Numero insufficiente di campioni per i controlli fisici

FORFETTARIA

5

EUR

– 207 934,24

0,00

– 207 934,24

CZ

Restituzioni alle esportazioni e aiuto alimentare fuori dall'UE

2005

Numero insufficiente di campioni per i controlli fisici

FORFETTARIA

5

EUR

– 385 763,84

0,00

– 385 763,84

CZ

Restituzioni alle esportazioni e aiuto alimentare fuori dall'UE

2006

Numero insufficiente di campioni per i controlli fisici

FORFETTARIA

5

EUR

–76 644,28

0,00

–76 644,28

Total CZ (EUR)

– 670 342,36

0,00

– 670 342,36

DE

Audit finanziario — Ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento

2009

Ritardi nei pagamenti

UNA TANTUM

 

EUR

–17 700,87

–17 700,87

0,00

DE

Audit finanziario — Superamento

2009

Superamento dei massimali finanziari, spese non ammissibili e riduzione conformemente alla decisione di liquidazione dei conti

UNA TANTUM

 

EUR

–1 971 342,57

–1 971 342,57

0,00

DE

Liquidazione dei conti

2007

Liquidazione dei conti 2007: errore totale superiore alla soglia di rilevanza; errore più probabile

ESTRAPOLATA

 

EUR

– 342 858,52

0,00

– 342 858,52

DE

Liquidazione dei conti

2007

Recupero non eseguito

UNA TANTUM

 

EUR

–28 585,26

0,00

–28 585,26

DE

Liquidazione dei conti

2007

Liquidazione finanziaria 2007: errore finanziario nel registro dei debitori

UNA TANTUM

 

EUR

–17 617,33

0,00

–17 617,33

DE

Liquidazione dei conti

2007

Liquidazione dei conti 2007: errore più probabile

ESTRAPOLATA

 

EUR

–23 324,14

0,00

–23 324,14

DE

Liquidazione dei conti

2007

Liquidazione dei conti 2007: errore noto

ESTRAPOLATA

 

EUR

–1 091,19

0,00

–1 091,19

Total DE (EUR)

–2 402 519,88

–1 989 043,44

– 413 476,44

DK

Audit finanziario — Superamento

2009

Superamento dei massimali finanziari

UNA TANTUM

 

EUR

–3 921,96

–3 921,96

0,00

Total DK (EUR)

–3 921,96

–3 921,96

0,00

ES

Premi per le carni — Bovini

2006

Assenza di sanzioni per gli animali privi di data di macellazione (premi per i bovini e pagamenti articolo 69)

UNA TANTUM

 

EUR

– 126 294,37

0,00

– 126 294,37

ES

Altri aiuti diretti — Bovini

2007

Assenza di sanzioni per gli animali privi di data di macellazione (premi per i bovini e pagamenti articolo 69)

UNA TANTUM

 

EUR

–26 323,44

0,00

–26 323,44

ES

Audit finanziario — Ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento

2009

Audit finanziario: ritardo nei pagamenti

UNA TANTUM

 

EUR

–4 376 321,75

–4 376 321,75

0,00

ES

Audit finanziario — Superamento

2009

Superamento dei massimali finanziari, spese non ammissibili e recupero del prelievo sul latte

UNA TANTUM

 

EUR

– 383 419,21

– 383 419,21

0,00

Total ES (EUR)

–4 912 358,77

–4 759 740,96

– 152 617,81

FR

Restituzioni alle esportazioni — Animali vivi

2006

Carenze nel controllo dei trasporti di bovini vivi ammissibili alle restituzioni all'esportazione

FORFETTARIA

10

EUR

– 233 531,17

0,00

– 233 531,17

FR

Restituzioni alle esportazioni — Animali vivi

2007

Carenze nel controllo dei trasporti di bovini vivi ammissibili alle restituzioni all'esportazione

FORFETTARIA

10

EUR

–93 084,22

0,00

–93 084,22

FR

Restituzioni alle esportazioni — Animali vivi

2008

Carenze nel controllo dei trasporti di bovini vivi ammissibili alle restituzioni all'esportazione

FORFETTARIA

10

EUR

–18 984,38

0,00

–18 984,38

FR

Restituzioni alle esportazioni — Animali vivi

2009

Carenze nel controllo dei trasporti di bovini vivi ammissibili alle restituzioni all'esportazione

FORFETTARIA

10

EUR

–13 068,04

0,00

–13 068,04

FR

Latte — Quote

2003

Superamento delle quote

UNA TANTUM

 

EUR

–7 646 623,00

0,00

–7 646 623,00

FR

Misure nel settore della pesca

2005

Sistema di sanzioni non conforme

UNA TANTUM

 

EUR

–47 793,25

0,00

–47 793,25

FR

Misure nel settore della pesca

2006

Sistema di sanzioni non conforme

UNA TANTUM

 

EUR

–4 584,36

0,00

–4 584,36

FR

Misure nel settore della pesca

2007

Sistema di sanzioni non conforme

UNA TANTUM

 

EUR

–66 300,98

0,00

–66 300,98

FR

Seminativi

2006

Carenze nelle procedure per i controlli in loco

FORFETTARIA

2

EUR

–5 938 935,20

0,00

–5 938 935,20

FR

Seminativi

2007

Carenze nelle procedure per i controlli in loco

FORFETTARIA

2

EUR

–2 006 102,83

0,00

–2 006 102,83

FR

Audit finanziario — Ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento

2008

Ritardi nei pagamenti

UNA TANTUM

 

EUR

–24 913,70

–24 913,70

0,00

FR

Audit finanziario — Superamento

2008

Superamento dei massimali finanziari

UNA TANTUM

 

EUR

–1 277 884,58

–1 277 884,58

0,00

FR

Certificazione

2005

Liquidazione finanziaria 2005 — Errore più probabile

UNA TANTUM

 

EUR

–3 385 578,07

0,00

–3 385 578,07

FR

Liquidazione dei conti

2007

Liquidazione finanziaria 2007: carenze relative alla prova di arrivo nel settore della frutta

UNA TANTUM

 

EUR

– 191 612,32

0,00

– 191 612,32

FR

Liquidazione dei conti

2007

Liquidazione finanziaria 2007: carenze relative alla prova di arrivo

UNA TANTUM

 

EUR

–83 652,18

0,00

–83 652,18

FR

Liquidazione dei conti

2007

Liquidazione finanziaria 2007: carenze relative alla prova di arrivo nel settore del vino

UNA TANTUM

 

EUR

–6 513,57

0,00

–6 513,57

Total FR (EUR)

–21 039 161,85

–1 302 798,28

–19 736 363,57

GB

Audit finanziario — Superamento

2009

Superamento dei massimali

UNA TANTUM

 

EUR

–17 583,27

–17 583,27

0,00

GB

Audit finanziario — Ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento

2009

Ritardi nei pagamenti

UNA TANTUM

 

EUR

–3 761 659,41

–3 761 659,41

0,00

Total GB (EUR)

–3 779 242,68

–3 779 242,68

0,00

GR

Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche

2003

Carenze nei controlli complementari

FORFETTARIA

2

EUR

–1 893 244,19

0,00

–1 893 244,19

GR

Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche

2004

Carenze nei controlli complementari

FORFETTARIA

2

EUR

–2 915,08

0,00

–2 915,08

GR

Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche

2004

Carenze nei controlli essenziali

FORFETTARIA

5

EUR

–2 651 588,33

0,00

–2 651 588,33

GR

Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche

2004

Carenze nei controlli essenziali

FORFETTARIA

10

EUR

–5 514 428,97

0,00

–5 514 428,97

GR

Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche

2005

Carenze relative alla gestione del regime, alla gestione dello schedario viticolo e alle riduzioni inerenti alla resa minima

FORFETTARIA

2

EUR

– 129,11

0,00

– 129,11

GR

Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche

2005

Carenze nei controlli essenziali

FORFETTARIA

5

EUR

–2 652 459,19

0,00

–2 652 459,19

GR

Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche

2005

Carenze nei controlli essenziali

FORFETTARIA

10

EUR

–72 521,21

0,00

–72 521,21

GR

Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche

2005

Carenze nei controlli essenziali

FORFETTARIA

25

EUR

–15 013 342,96

0,00

–15 013 342,96

GR

Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche

2006

Carenze relative alla gestione del regime, alla gestione dello schedario viticolo e alle riduzioni inerenti alla resa minima

FORFETTARIA

2

EUR

–2 140,06

0,00

–2 140,06

GR

Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche

2006

Carenze nei controlli essenziali

FORFETTARIA

5

EUR

–6 902,48

0,00

–6 902,48

GR

Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche

2006

Carenze nei controlli essenziali

FORFETTARIA

10

EUR

117,11

0,00

117,11

GR

Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche

2006

Carenze nei controlli essenziali

FORFETTARIA

25

EUR

–26 702 055,52

0,00

–26 702 055,52

GR

Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche

2007

Carenze nei controlli essenziali

FORFETTARIA

5

EUR

–8 122,42

0,00

–8 122,42

GR

Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche

2007

Carenze nei controlli essenziali

FORFETTARIA

10

EUR

–3 615,33

0,00

–3 615,33

GR

Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche

2007

Carenze nei controlli essenziali

FORFETTARIA

25

EUR

– 178 595,74

0,00

– 178 595,74

GR

Altri aiuti diretti — POSEI

1999

Carenze nella gestione delle domande di aiuto e nel sistema di controllo

FORFETTARIA

10

EUR

–1 263 139,23

0,00

–1 263 139,23

GR

Altri aiuti diretti — POSEI

2000

Carenze nella gestione delle domande di aiuto e nel sistema di controllo

FORFETTARIA

10

EUR

–1 351 453,75

0,00

–1 351 453,75

GR

Altri aiuti diretti — POSEI

2001

Carenze nella gestione delle domande di aiuto e nel sistema di controllo

FORFETTARIA

10

EUR

–1 355 809,10

0,00

–1 355 809,10

GR

Premi per il tabacco

2006

Ritardi nelle consegne di tabacco

UNA TANTUM

 

EUR

–6 108 114,95

0,00

–6 108 114,95

GR

Premi per il tabacco

2006

Trasferimento di contratti di coltivazione

UNA TANTUM

 

EUR

–12 930 014,00

0,00

–12 930 014,00

GR

Premi per il tabacco

2006

Riconoscimento di imprese di prima trasformazione non ammissibili

UNA TANTUM

 

EUR

– 722 713,00

0,00

– 722 713,00

GR

Premi per le carni — Ovini e caprini

2004

Carenze nella gestione e nel controllo

FORFETTARIA

10

EUR

–25 128 277,52

0,00

–25 128 277,52

GR

Premi per le carni — Ovini e caprini

2005

Carenze nella gestione e nel controllo

FORFETTARIA

10

EUR

–24 975 648,06

0,00

–24 975 648,06

GR

Premi per le carni — Ovini e caprini

2006

Carenze nella gestione e nel controllo

FORFETTARIA

10

EUR

–62 666,39

0,00

–62 666,39

GR

Altri aiuti diretti — Pagamenti diretti

2007

Carenze nel sistema SIPA-SIG e nei controlli in loco

FORFETTARIA

10

EUR

– 189 954 152,86

0,00

– 189 954 152,86

GR

Altri aiuti diretti — Articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 — eccetto ovini e bovini

2007

Carenze nel sistema SIPA-SIG e nei controlli in loco

FORFETTARIA

10

EUR

–4 478 362,23

0,00

–4 478 362,23

GR

Condizionalità

2006

Carenze nella gestione e nei controlli in materia di condizionalità

FORFETTARIA

10

EUR

–4 138 354,61

0,00

–4 138 354,61

GR

Condizionalità

2007

Carenze nella gestione e nei controlli in materia di condizionalità

FORFETTARIA

10

EUR

–29 267,04

0,00

–29 267,04

GR

Audit finanziario - Ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento

2007

Ritardi nei pagamenti

UNA TANTUM

 

EUR

–1 819 599,31

–1 819 599,31

0,00

GR

Audit finanziario — Superamento

2007

Superamento dei massimali relativi agli stanziamenti per lo sviluppo rurale

UNA TANTUM

 

EUR

–1 953 465,43

–1 953 465,43

0,00

GR

Audit finanziario — Superamento

2007

Spese non ammissibili

UNA TANTUM

 

EUR

–4 910,61

–4 910,61

0,00

GR

Audit finanziario — Superamento

2008

Superamento dei massimali finanziari

UNA TANTUM

 

EUR

–11 724,24

0,00

–11 724,24

Total GR (EUR)

– 330 989 615,81

–3 777 975,35

– 327 211 640,46

IE

Audit finanziario — Ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento

2009

Ritardi nei pagamenti

UNA TANTUM

 

EUR

– 133 757,17

– 133 757,17

0,00

Total IE (EUR)

– 133 757,17

– 133 757,17

0,00

IT

Latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali

2003

Mancata o errata applicazione delle riduzioni di aiuti e sanzioni previste dalla normativa

UNA TANTUM

 

EUR

–19 021,62

0,00

–19 021,62

IT

Latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali

2003

Mancata o errata applicazione delle riduzioni di aiuti e sanzioni previste dalla normativa

FORFETTARIA

2

EUR

– 789 909,56

0,00

– 789 909,56

IT

Latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali

2004

Mancata o errata applicazione delle riduzioni di aiuti e sanzioni previste dalla normativa

UNA TANTUM

 

EUR

–2 961,86

0,00

–2 961,86

IT

Latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali

2004

Mancata o errata applicazione delle riduzioni di aiuti e sanzioni previste dalla normativa

FORFETTARIA

2

EUR

– 742 709,75

0,00

– 742 709,75

IT

Latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali

2005

Mancata o errata applicazione delle riduzioni di aiuti e sanzioni previste dalla normativa

UNA TANTUM

 

EUR

–86 072,22

0,00

–86 072,22

IT

Latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali

2005

Mancata o errata applicazione delle riduzioni di aiuti e sanzioni previste dalla normativa

FORFETTARIA

2

EUR

–47 374,31

0,00

–47 374,31

IT

Pagamenti diretti

2005

Carenze nei controlli in loco

FORFETTARIA

5

EUR

– 595 287,34

0,00

– 595 287,34

IT

Pagamenti diretti

2006

Carenze nei controlli in loco

FORFETTARIA

5

EUR

– 627 815,82

0,00

– 627 815,82

IT

Pagamenti diretti

2007

Carenze nei controlli in loco

FORFETTARIA

5

EUR

–36 181,44

0,00

–36 181,44

IT

Pagamenti diretti

2007

Carenze nel sistema di controllo

FORFETTARIA

1,34

EUR

–21 082 134,82

0,00

–21 082 134,82

IT

Pagamenti diretti

2007

Calcolo errato di sanzioni

UNA TANTUM

 

EUR

– 472 302,78

0,00

– 472 302,78

IT

Recuperi

2001-2002

Errore finanziario nel registro dei debitori

UNA TANTUM

 

EUR

–14 257 072,07

0,00

–14 257 072,07

Totale IT (EUR)

–38 758 843,59

0,00

–38 758 843,59

LT

Certificazione

2006

Liquidazione finanziaria 2006: errore noto

UNA TANTUM

 

LTL

– 149 107,00

0,00

– 149 107,00

Totale LT (LTL)

– 149 107,00

0,00

– 149 107,00

NL

Fecola di patate

2003

Carenze nella gestione del regime e nel sistema di controllo

FORFETTARIA

10

EUR

–5 295 327,28

0,00

–5 295 327,28

NL

Fecola di patate

2004

Carenze nella gestione del regime e nel sistema di controllo

FORFETTARIA

10

EUR

–5 424 788,14

0,00

–5 424 788,14

NL

Fecola di patate

2005

Carenze nella gestione del regime e nel sistema di controllo

FORFETTARIA

10

EUR

–5 871 686,22

0,00

–5 871 686,22

NL

Fecola di patate

2006

Carenze nella gestione del regime e nel sistema di controllo

FORFETTARIA

10

EUR

–5 973 168,71

0,00

–5 973 168,71

NL

Fecola di patate

2007

Carenze nella gestione del regime e nel sistema di controllo

FORFETTARIA

10

EUR

–3 059 136,00

0,00

–3 059 136,00

NL

Fecola di patate

2008

Carenze nella gestione del regime e nel sistema di controllo

FORFETTARIA

10

EUR

–3 323 042,96

0,00

–3 323 042,96

NL

Foraggi essiccati

2005

Carenze nelle procedure di campionamento e pesatura

FORFETTARIA

2

EUR

–53 756,91

0,00

–53 756,91

NL

Foraggi essiccati

2006

Mancata applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 382/2005

UNA TANTUM

 

EUR

–51 192,24

0,00

–51 192,24

NL

Foraggi essiccati

2006

Carenze nelle procedure di campionamento e pesatura

FORFETTARIA

2

EUR

– 111 139,56

0,00

– 111 139,56

NL

Foraggi essiccati

2007

Mancata applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 382/2005

UNA TANTUM

 

EUR

–80 683,48

0,00

–80 683,48

NL

Foraggi essiccati

2007

Carenze nelle procedure di campionamento e pesatura

FORFETTARIA

2

EUR

–59 296,58

0,00

–59 296,58

Totale NL (EUR)

–29 303 218,08

0,00

–29 303 218,08

PL

Ammasso pubblico — Zucchero

2006

Contabilizzazione errata di ritiri di zucchero

UNA TANTUM

 

PLN

–2 748 072,26

0,00

–2 748 072,26

PL

Ammasso pubblico — Cereali

2006

Contabilizzazione errata di ritiri di cereali

UNA TANTUM

 

PLN

–1 181 799,38

0,00

–1 181 799,38

PL

Ammasso pubblico — Cereali

2007

Contabilizzazione errata di ritiri di cereali

UNA TANTUM

 

PLN

– 158 188,28

0,00

– 158 188,28

Total PL (PLN)

–4 088 059,92

0,00

–4 088 059,92

PT

POSEI

2005

Numero insufficiente di controlli in loco

UNA TANTUM

 

EUR

– 238 067,66

0,00

– 238 067,66

PT

POSEI

2006

Numero insufficiente di controlli in loco

UNA TANTUM

 

EUR

– 239 045,63

0,00

– 239 045,63

PT

POSEI

2007

Numero insufficiente di controlli in loco

UNA TANTUM

 

EUR

– 266 137,96

0,00

– 266 137,96

PT

Premi per le carni — Ovini e caprini

2004

Aiuti versati ad agricoltori che detengono meno di 10 diritti

UNA TANTUM

 

EUR

– 150 518,33

0,00

– 150 518,33

PT

Premi per le carni — Ovini e caprini

2004

Neutralizzazione del duplice impatto della rettifica una tantum/forfettaria

UNA TANTUM

 

EUR

3 010,36

0,00

3 010,36

PT

Premi per le carni — Ovini e caprini

2004

Carenze nei registri detenuti dalle aziende

FORFETTARIA

2

EUR

– 704 557,25

0,00

– 704 557,25

PT

Premi per le carni — Ovini e caprini

2005

Aiuti versati ad agricoltori che detengono meno di 10 diritti

UNA TANTUM

 

EUR

– 136 490,69

0,00

– 136 490,69

PT

Premi per le carni — Ovini e caprini

2005

Neutralizzazione del duplice impatto della rettifica una tantum/forfettaria

UNA TANTUM

 

EUR

2 729,81

0,00

2 729,81

PT

Premi per le carni — Ovini e caprini

2005

Carenze nei registri detenuti dalle aziende

FORFETTARIA

2

EUR

–1 221 522,57

0,00

–1 221 522,57

PT

Premi per le carni — Ovini e caprini

2006

Aiuti versati ad agricoltori che detengono meno di 10 diritti

UNA TANTUM

 

EUR

–10 716,86

0,00

–10 716,86

PT

Premi per le carni — Ovini e caprini

2006

Neutralizzazione del duplice impatto della rettifica una tantum/forfettaria

UNA TANTUM

 

EUR

426,48

0,00

426,48

PT

Premi per le carni — Ovini e caprini

2006

Carenze nei registri detenuti dalle aziende

FORFETTARIA

2

EUR

– 543 239,48

0,00

– 543 239,48

PT

Seminativi

2005

Carenze nel sistema SIPA-SIG, nella realizzazione dei controlli in loco e nel calcolo delle sanzioni

FORFETTARIA

2

EUR

–77 320,99

0,00

–77 320,99

PT

Seminativi

2006

Carenze nel sistema SIPA-SIG, nella realizzazione dei controlli in loco e nel calcolo delle sanzioni

FORFETTARIA

2

EUR

– 687,65

0,00

– 687,65

PT

SR Garanzia — Misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie)

2006

Carenze nel sistema SIPA-SIG, nella realizzazione dei controlli in loco e nel calcolo delle sanzioni

FORFETTARIA

5

EUR

–10 488 632,26

0,00

–10 488 632,26

PT

Seminativi

2006

Carenze nel sistema SIPA-SIG, nella realizzazione dei controlli in loco e nel calcolo delle sanzioni

FORFETTARIA

5

EUR

–13 996 538,00

0,00

–13 996 538,00

PT

SR Garanzia — Nuove misure

2006

Carenze nel sistema SIPA-SIG, nella realizzazione dei controlli in loco e nel calcolo delle sanzioni

FORFETTARIA

5

EUR

349 379,51

0,00

349 379,51

PT

Aiuti aggiuntivi

2007

Carenze nel sistema SIPA-SIG, nella realizzazione dei controlli in loco e nel calcolo delle sanzioni

FORFETTARIA

5

EUR

– 248 208,61

0,00

– 248 208,61

PT

Altri aiuti diretti — Pagamenti diretti

2007

Carenze nel sistema SIPA-SIG, nella realizzazione dei controlli in loco e nel calcolo delle sanzioni

FORFETTARIA

5

EUR

–16 015 420,09

0,00

–16 015 420,09

PT

Audit finanziario — Ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento

2008

Ritardi nei pagamenti

UNA TANTUM

0

EUR

– 148 413,94

– 148 413,94

0,00

PT

Audit finanziario — Superamento

2009

Audit finanziario — Superamento dei massimali

UNA TANTUM

 

EUR

–96 189,49

–96 189,49

0,00

PT

Audit finanziario — Ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento

2009

Audit finanziario — Ritardi nei pagamenti

UNA TANTUM

 

EUR

– 286 327,01

– 286 327,01

0,00

PT

Liquidazione dei conti

2006

Liquidazione finanziaria 2006: errore più probabile

UNA TANTUM

 

EUR

– 653 833,00

0,00

– 653 833,00

PT

Liquidazione dei conti

2006

Liquidazione finanziaria 2006: errore sistematico

UNA TANTUM

 

EUR

– 197 091,00

0,00

– 197 091,00

PT

Liquidazione dei conti

2007

Liquidazione finanziaria 2007: errore più probabile

UNA TANTUM

 

EUR

– 156 607,00

0,00

– 156 607,00

PT

Liquidazione dei conti

2007

Liquidazione finanziaria 2007: errore sistematico

UNA TANTUM

 

EUR

–2 334,00

0,00

–2 334,00

Totale PT (EUR)

–45 522 353,31

– 530 930,44

–44 991 422,87

RO

Pagamenti diretti

2008

Carenze nel funzionamento del sistema SIPA-SIG

FORFETTARIA

10

EUR

–41 707 099,00

0,00

–41 707 099,00

RO

Audit finanziario — Ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento

2008

Ritardi nei pagamenti

UNA TANTUM

 

EUR

–4 659 620,91

–8 629 639,25

3 970 018,34

Totale RO (EUR)

–46 366 719,91

–8 629 639,25

–37 737 080,66

SE

Altri aiuti diretti — Articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 — eccetto ovini e bovini

2009

Superamento dei massimali finanziari

UNA TANTUM

0

EUR

–13 177,13

–13 177,13

0,00

Totale SE (EUR)

–13 177,13

–13 177,13

0,00

SI

Premi per le carni — Bovini

2005

Carenze nei controlli in loco relativi al premio per vacca nutrice

FORFETTARIA

2

SIT

–29 466 458,00

0,00

–29 466 458,00

SI

Premi per le carni — Bovini

2005

Animali macellati prima del 1o maggio 2004

UNA TANTUM

 

SIT

– 677 017 295,96

0,00

– 677 017 295,96

SI

Premi per le carni — Bovini

2005

Neutralizzazione del duplice impatto della rettifica una tantum/forfettaria

UNA TANTUM

 

SIT

33 850 864,80

0,00

33 850 864,80

SI

Premi per le carni — Bovini

2005

Carenze nei controlli in loco relativi al premio speciale per i bovini e al premio per la macellazione

FORFETTARIA

5

SIT

–77 950 627,83

0,00

–77 950 627,83

SI

Premi per le carni — Bovini

2006

Carenze nei controlli in loco relativi al premio per vacca nutrice

FORFETTARIA

2

SIT

–28 359 536,07

0,00

–28 359 536,07

SI

Premi per le carni — Bovini

2006

Carenze nei controlli in loco relativi al premio speciale per i bovini e al premio per la macellazione

FORFETTARIA

5

SIT

–98 115 706,03

0,00

–98 115 706,03

SI

Premi per le carni — Ovini e caprini

2005

Pagamento di aiuti ad agricoltori che detengono meno di 10 diritti per gli ovini

UNA TANTUM

 

SIT

–11 799 120,10

0,00

–11 799 120,10

SI

Premi per le carni — Ovini e caprini

2005

Neutralizzazione del duplice impatto della rettifica una tantum/forfettaria

UNA TANTUM

 

SIT

589 956,01

0,00

589 956,01

SI

Premi per le carni — Ovini e caprini

2005

Carenze nei controlli essenziali e complementari per gli ovini

FORFETTARIA

5

SIT

–6 944 168,27

0,00

–6 944 168,27

SI

Premi per le carni — Ovini e caprini

2006

Pagamento di aiuti ad agricoltori che detengono meno di 10 diritti per gli ovini

UNA TANTUM

 

SIT

–11 385 314,67

0,00

–11 385 314,67

SI

Premi per le carni — Ovini e caprini

2006

Neutralizzazione del duplice impatto della rettifica una tantum/forfettaria

UNA TANTUM

 

SIT

569 265,73

0,00

569 265,73

SI

Premi per le carni — Ovini e caprini

2006

Carenze nei controlli essenziali e complementari per gli ovini

UNA TANTUM

 

SIT

–7 576 358,35

0,00

–7 576 358,35

Totale SI (SIT)

– 913 604 498,73

0,00

– 913 604 498,73


VOCE DI BILANCIO 6500

SM

Misura

EF

Motivazione

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni

Incidenza finanziaria

CY

SR Garanzia — Misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie)

2005

Livello insufficiente di controlli in loco

FORFETTARIA

5

CYP

–19 607,00

0,00

–19 607,00

CY

SR Garanzia — Misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie)

2006

Livello insufficiente di controlli in loco

FORFETTARIA

5

CYP

– 127 488,00

0,00

– 127 488,00

CY

SR Garanzia — Misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie)

2007

Livello insufficiente di controlli in loco

FORFETTARIA

5

EUR

–90 126,00

0,00

–90 126,00

Totale CY (CYP)

– 147 095,00

0,00

– 147 095,00

Totale CY (EUR)

–90 126,00

0,00

–90 126,00

PL

Sviluppo rurale FEAGA Asse 2 (2000-2006, misure connesse alla superficie)

2006

Carenze nei controlli essenziali e applicazione di sanzioni per le misure agro-ambientali

FORFETTARIA

5

PLN

–10 579 382,00

–10 579 382,00

0,00

PL

Sviluppo rurale FEAGA Asse 2 (2000-2006, misure connesse alla superficie)

2006

Carenze nei controlli essenziali e applicazione di sanzioni per le zone svantaggiate

FORFETTARIA

5

PLN

–50 609 351,00

–50 609 351,00

0,00

Totale PL (PLN)

–61 188 733,00

–61 188 733,00

0,00


VOCE DI BILANCIO 6711

SM

Misura

EF

Motivazione

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni

Incidenza finanziaria

BG

SR Garanzia — Misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie)

2008

Carenze nel sistema SIPA-SIG e nei controlli in loco

FORFETTARIA

5

EUR

–2 245 941,14

0,00

–2 245 941,14

BG

SR Garanzia — Misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie)

2008

Carenze nel sistema SIPA-SIG e nei controlli in loco

FORFETTARIA

10

EUR

–1 326 700,51

0,00

–1 326 700,51

Totale BG (EUR)

–3 572 641,65

0,00

–3 572 641,65

GR

SR Garanzia — Misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie)

2007

Carenze nel sistema SIPA-SIG e nei controlli in loco

FORFETTARIA

10

EUR

–16 480 990,57

0,00

–16 480 990,57

Totale GR (EUR)

–16 480 990,57

0,00

–16 480 990,57

PT

SR Garanzia — Misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie)

2007

Carenze nel sistema SIPA-SIG, nella realizzazione dei controlli in loco e nel calcolo delle sanzioni

FORFETTARIA

5

EUR

– 213 224,74

0,00

– 213 224,74

Totale PT (EUR)

– 213 224,74

 

– 213 224,74


VOCE DI BILANCIO 05 07 01 07

SM

Misura

EF

Motivazione

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni

Incidenza finanziaria

HU

Scorte d'intervento — Granturco

2007

Rimborso di spese tecniche relative al granturco d'intervento a seguito di un'errata contabilizzazione

UNA TANTUM

 

HUF

–4 003 360,00

0,00

–4 003 360,00

HU

Scorte d'intervento — Granturco

2007

Rimborso di spese tecniche relative al granturco d'intervento a seguito di un'errata contabilizzazione

UNA TANTUM

 

HUF

1 362 123,00

0,00

1 362 123,00

HU

Scorte d'intervento — Granturco

2007

Rimborso di profitti delle vendite relative al granturco d'intervento a seguito di un'errata contabilizzazione

UNA TANTUM

 

HUF

844 140 288,00

0,00

844 140 288,00

HU

Sviluppo rurale — Garanzia

2005

Recupero di un importo rimborsato in eccesso per differenze nei tassi di cambio a seguito di una doppia rettifica (a norma delle decisioni della Commissione 2009/721/CE e 2010/152/UE e dell'ordine di recupero GFO.09.025 riguardante il programma STSR 2004HU06GDO001)

 

 

EUR

–2 719,10

0,00

–2 719,10

Totale HU (HUF)

841 499 051,00

0

841 499 051,00

Totale HU (EUR)

–2 719,10

0

–2 719,10