ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.288.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
5.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 3 giugno 2010
concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2010/666/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati diretti a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello di Unione. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo con il governo della Repubblica socialista del Vietnam su taluni aspetti dei servizi aerei (l’«accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003. |
(3) |
È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su taluni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione dell’accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine (1).
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’accordo.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Articolo 6
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
A. PÉREZ RUBALCABA
(1) La data a decorrere dalla quale l’accordo è applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
ACCORDO
tra l’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
L’UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM
dall’altra,
(in appresso denominate «le parti»)
CONSTATANDO che diciassette Stati membri dell’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto dell’Unione europea;
CONSTATANDO che l’Unione europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri dell’Unione europea con i paesi terzi;
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione dell’Unione europea, i vettori dell’Unione stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi terzi;
VISTI gli accordi fra l’Unione europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione dell’Unione europea;
RICONOSCENDO che alcune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam che sono in contrasto con la legislazione dell’Unione europea devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam e per garantire la continuità di tali servizi aerei;
CONSTATANDO che i vettori che operano in conformità del diritto dell’Unione europea non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri dell’Unione europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam che i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese;
CONSTATANDO che l’Unione europea non ha l’intenzione, nell’ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam, di compromettere l’equilibrio fra i vettori dell’Unione europea e i vettori della Repubblica socialista del Vietnam, né di negoziare emendamenti alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri dell’Unione europea e per «trattati UE» si intendono il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea.
3. In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.
Articolo 2
Designazione da parte di uno Stato membro
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dal governo della Repubblica socialista del Vietnam, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, il governo della Repubblica socialista del Vietnam rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
i) |
il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma dei trattati UE e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi del trattato sull’Unione europea; e |
ii) |
lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; nonché |
iii) |
il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato. |
3. Il governo della Repubblica socialista del Vietnam può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:
i) |
il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma dei trattati UE ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi del trattato sull’Unione europea; o |
ii) |
lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) non eserciti o non mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo o l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o |
iii) |
il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato. |
Il governo della Repubblica socialista del Vietnam esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei dell’Unione europea in base alla loro nazionalità.
Articolo 3
Sicurezza
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica socialista del Vietnam in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e il governo della Repubblica socialista del Vietnam si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
Articolo 4
Compatibilità con le norme sulla concorrenza
1. Gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e il governo della Repubblica socialista del Vietnam non pregiudicano le norme delle parti in materia di concorrenza.
2. Le disposizioni di cui all’allegato 2, lettera d), cessano di avere effetto.
Articolo 5
Allegati all’accordo
Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso.
Articolo 6
Revisione o modifica
Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.
Articolo 7
Entrata in vigore e applicazione transitoria
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.
3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e il governo della Repubblica socialista del Vietnam che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria sono indicati all’allegato 1, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.
Articolo 8
Cessazione
1. La cessazione di uno degli accordi di cui all’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.
2. La cessazione di tutti gli accordi di cui all’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, addì 4 ottobre 2010 nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e vietnamita.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sajungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За правителството на Социалистическа република Виетнам
Por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam
Za vládu Vietnamské socialistické republiky
For regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam
Für die Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam
Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ
For the Government of the Socialist Republic of Vietnam
Pour le gouvemement de la République socialiste du Viêt Nam
Per il govemo della Repubbhca socialista del Vietnam
Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –
Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu
A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya részéről
Ghall-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam
Voor de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam
W imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu
Pelo Govemo da República Socialista do Vietname
Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam
Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky
Za vlado Socialistične republike Vietnam
Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta
För Socialistiska republiken Vietnams regering
ALLEGATO 1
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo
a) |
Accordi in materia di servizi aerei fra il governo della Repubblica socialista del Vietnam e Stati membri dell’Unione europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo:
|
b) |
Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra il governo della Repubblica socialista del Vietnam e Stati membri dell’Unione europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente accordo. |
ALLEGATO 2
Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell’allegato 1 e di cui agli articoli da 2 a 4 del presente accordo
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro:
|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:
|
c) |
Sicurezza:
|
d) |
Compatibilità con le norme sulla concorrenza:
|
ALLEGATO 3
Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo
a) |
Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); |
b) |
Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); |
c) |
Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); |
d) |
Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera). |
REGOLAMENTI
5.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/10 |
REGOLAMENTO (UE) N. 990/2010 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2010
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jabłka łąckie (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Jabłka łąckie», presentata dalla Polonia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 42 del 19.2.2010, pag. 7.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
POLONIA
Jabłka łąckie (IGP)
5.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/12 |
REGOLAMENTO (UE) N. 991/2010 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2010
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Olive de Nîmes (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Olive de Nîmes», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 44 del 20.2.2010, pag. 13.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FRANCIA
Olive de Nîmes (DOP)
5.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/14 |
REGOLAMENTO (UE) N. 992/2010 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
57,0 |
MA |
76,8 |
|
MK |
43,6 |
|
TR |
95,0 |
|
ZZ |
68,1 |
|
0707 00 05 |
EG |
140,6 |
JO |
158,2 |
|
MK |
59,4 |
|
TR |
166,0 |
|
ZA |
121,6 |
|
ZZ |
129,2 |
|
0709 90 70 |
MA |
60,3 |
TR |
146,2 |
|
ZZ |
103,3 |
|
0805 20 10 |
MA |
74,4 |
ZA |
154,0 |
|
ZZ |
114,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
AR |
100,3 |
HR |
57,1 |
|
TR |
68,6 |
|
ZA |
60,7 |
|
ZZ |
71,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
58,7 |
BR |
83,8 |
|
CL |
81,9 |
|
TR |
74,8 |
|
UY |
41,2 |
|
ZA |
95,2 |
|
ZZ |
72,6 |
|
0806 10 10 |
BR |
213,1 |
TR |
147,3 |
|
US |
248,8 |
|
ZA |
75,4 |
|
ZZ |
171,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
75,7 |
AU |
149,8 |
|
BR |
82,6 |
|
CL |
84,6 |
|
CN |
69,0 |
|
MK |
26,7 |
|
NZ |
117,8 |
|
US |
118,9 |
|
ZA |
85,3 |
|
ZZ |
90,0 |
|
0808 20 50 |
CN |
53,7 |
US |
163,9 |
|
ZZ |
108,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
5.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/16 |
REGOLAMENTO (UE) N. 993/2010 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2010
che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente. |
(2) |
A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l’istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 2 novembre 2010. |
(3) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 2 novembre 2010, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettera c) e all'articolo 2 di detto regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.
(3) GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 69.
DIRETTIVE
5.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/17 |
DIRETTIVA 2010/71/UE DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2010
recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metofluthrin come principio attivo nel relativo allegato I
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 dicembre 2005 il Regno Unito ha ricevuto la richiesta di Sumitomo Chemical (UK) Plc, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, di iscrivere il principio attivo metofluthrin nell'allegato I ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotti 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi) di cui all'allegato V della direttiva stessa. Alla data stabilita dall'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, il metofluthrin non era commercializzato come principio attivo di biocidi. |
(2) |
Dopo aver effettuato una valutazione, il Regno Unito ha inviato alla Commissione, il 19 giugno 2008, la relativa relazione corredata di una raccomandazione. |
(3) |
La relazione è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione il 27 maggio 2010 nell'ambito del comitato permanente sui biocidi e i risultati dell'esame sono stati inseriti nella relazione di valutazione. |
(4) |
Dagli esami effettuati si può prevedere che i biocidi utilizzati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e contenenti metofluthrin soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere il metofluthrin nell'allegato I della medesima direttiva. |
(5) |
A livello europeo non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi del metofluthrin. Occorre pertanto che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi in questione per le matrici e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello dell'Unione e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati. |
(6) |
È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo metofluthrin e, in generale, al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi. |
(7) |
Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri di far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. |
(8) |
La direttiva 98/8/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza. |
(9) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 aprile 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o maggio 2011.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
ALLEGATO
La voce riportata qui di seguito per la sostanza metofluthrin è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:
N. |
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato |
Data di iscrizione |
Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi) |
Scadenza dell'iscrizione |
Tipo di prodotto |
Disposizioni specifiche (1) |
||||||||
«36 |
Metofluthrin |
|
Il principio attivo è conforme ad entrambe le purezze minime seguenti:
|
1o maggio 2011 |
Non pertinente |
30 aprile 2021 |
18 |
Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri valutano, se pertinente per quel prodotto particolare, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell'Unione.» |
(1) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
5.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/20 |
DIRETTIVA 2010/72/UE DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2010
recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere lo spinosad come principio attivo nell'allegato I della direttiva
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE. Detto elenco comprende lo spinosad. |
(2) |
A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, lo spinosad è stato esaminato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, come definito all'allegato V della medesima direttiva. |
(3) |
I Paesi Bassi sono stati designati come relatore e il 1o aprile 2008 hanno presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
(4) |
La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 27 maggio 2010, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
(5) |
Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e contenenti spinosad possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere lo spinosad nell'allegato I di detta direttiva. |
(6) |
A livello dell'Unione europea non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno che gli Stati membri valutino gli utilizzi o gli scenari di esposizione e i rischi in questione per le matrici e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello dell'UE e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati. |
(7) |
Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione, è opportuno esigere che a livello di procedura di autorizzazione del prodotto si applichino misure di riduzione del rischio. In particolare, dati gli effetti negativi per la salute rilevati per l'utilizzatore professionale non protetto quando l'applicazione è effettuata nebulizzando i biocidi che contengono lo spinosad, è opportuno richiedere a livello di procedura di autorizzazione del prodotto che i prodotti destinati all'uso professionale tramite nebulizzazione siano utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che non si possa dimostrare la possibilità di ridurre con altri mezzi i rischi per gli utilizzatori industriali o professionali. Inoltre, alla luce delle risultanze concernenti una possibile esposizione indiretta dell'uomo dovuta al consumo di prodotti alimentari, è opportuno chiedere eventualmente una verifica della necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui o di modificare quelli esistenti e l'adozione di misure intese a garantire che i livelli applicabili non siano superati. |
(8) |
È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo spinosad, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi. |
(9) |
Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e a garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione. |
(10) |
Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. |
(11) |
La direttiva 98/8/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(12) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 ottobre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o novembre 2012.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(2) GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.
ALLEGATO
La voce riportata qui di seguito per la sostanza spinosad è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:
N. |
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato |
Data di iscrizione |
Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai loro principi attivi) |
Scadenza dell'iscrizione |
Tipo di prodotto |
Disposizioni specifiche (1) |
||||
«37 |
Spinosad |
Numero CE: 434-300-1 Numero CAS: 168316-95-8 Lo spinosad è una miscela al 50-95 % di spinosyn A e al 5-50 % di spinosyn D Spinosyn A (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-[(6-desossi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-mannopiranosil)ossi]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetraidro-6-metil-2H-piran-2-il]ossi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecaidro-14-metil-1H-as-indacene[3,2-d]ossaciclododecin-7,15-dione Numero CAS: 131929-60-7 Spinosyn D (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-[(6-desossi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-mannopiranosil)ossi]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetraidro-6-metil-2H-piran-2-il]ossi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecaidro-4,14-dimetil-1H-as-indacene[3,2-d]ossaciclododecin-7,15-dione Numero CAS: 131929-63-0 |
850 g/kg |
1o novembre 2012 |
31 ottobre 2014 |
31 ottobre 2022 |
18 |
Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello di Unione europea. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:
|
(1) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
DECISIONI
5.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/23 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2010
che modifica la decisione 2007/66/CE della Commissione relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo riguardante l’aumento del peso massimo ammesso per un lotto di alcune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2010) 7474]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/667/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 13 bis,
considerando quanto segue:
(1) |
L’esperimento temporaneo di cui alla decisione 2007/66/CE della Commissione (2) si conclude il 30 giugno 2012. |
(2) |
La decisione 2007/66/CE stabilisce che, in caso di deroga alle dimensioni massime dei lotti di sementi di graminacee, si applicano le disposizioni del documento «ISTA/ISF Esperimento sulle dimensioni delle partite di sementi di piante erbacee» [ISTA (International Seed Testing Association)/ISF (International Seed Federation) Experiment on Herbage Seed Lot Size], adottato dal Consiglio dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici). L’esperimento sulle dimensioni delle partite di sementi di piante erbacee dell’ISTA/ISF continua sino al 31 dicembre 2013. |
(3) |
È opportuno che anche l’esperimento temporaneo di cui alla decisione 2007/66/CE si concluda il 31 dicembre 2013 per far coincidere la data di conclusione di tale esperimento con quella dell’esperimento ISTA/ISF. |
(4) |
Occorre inoltre aggiornare il riferimento all’esperimento ISTA/ISF in quanto è disponibile un nuovo sito web. |
(5) |
La decisione 2007/66/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo dell’articolo 3 della decisione 2007/66/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
L’esperimento temporaneo inizia il 1o gennaio 2007 e si conclude il 31 dicembre 2013.»
Articolo 2
Il testo della nota 1 dell’allegato alla decisione 2007/66/CE è sostituito dal seguente:
«(1) |
http://www.seedtest.org/en/ista_isf_experiment_on_herbage_seed_lot_size_content---1--1265--484.html». |
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66.
(2) GU L 32 del 6.2.2007, pag. 161.
5.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/24 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2010
che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
[notificata con il numero C(2010) 7555]
(I testi in lingua bulgara, ceca, danese, olandese, inglese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lituana, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola e svedese sono i soli facenti fede)
(2010/668/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l’articolo 31,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne agli Stati membri i risultati, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni. |
(2) |
Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l’avvio di una procedura di conciliazione. In certi casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni redatte a conclusione di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione. |
(3) |
Ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1258/1999 e (CE) n. 1290/2005, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in modo tale da non contravvenire alle norme dell’Unione europea. |
(4) |
In base alle verifiche effettuate, all’esito delle discussioni bilaterali e alle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione Garanzia, dal FEAGA e dal FEASR. |
(5) |
Occorre indicare gli importi non riconosciuti come imputabili al FEAOG, sezione Garanzia, al FEAGA e al FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche. |
(6) |
Per i casi di cui alla presente decisione, la Commissione ha comunicato agli Stati membri, in una relazione di sintesi, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell’Unione europea. |
(7) |
La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 31 agosto 2010 e riguardanti materie in essa trattate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le spese riportate nell’allegato della presente decisione, sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione Garanzia, del FEAGA o del FEASR sono escluse dal finanziamento dell’Unione europea in quanto non conformi alle norme dell’Unione europea.
Articolo 2
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2010.
Per la Commissione
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(2) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
ALLEGATO
VOCE DI BILANCIO 6701 AD HOC 34
SM |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
% |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Incidenza finanziaria |
BG |
Aiuti per superficie |
2008 |
Carenze nel sistema SIPA-SIG e nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
–16 629 131,10 |
0,00 |
–16 629 131,10 |
Totale BG (EUR) |
–16 629 131,10 |
0,00 |
–16 629 131,10 |
||||||
CY |
Audit finanziario — Superamento |
2009 |
Superamento dei massimali finanziari |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 320 385,91 |
– 320 385,91 |
0,00 |
Total CY (EUR) |
– 320 385,91 |
– 320 385,91 |
0,00 |
||||||
CZ |
Restituzioni alle esportazioni e aiuto alimentare fuori dall'UE |
2004 |
Numero insufficiente di campioni per i controlli fisici |
FORFETTARIA |
5 |
EUR |
– 207 934,24 |
0,00 |
– 207 934,24 |
CZ |
Restituzioni alle esportazioni e aiuto alimentare fuori dall'UE |
2005 |
Numero insufficiente di campioni per i controlli fisici |
FORFETTARIA |
5 |
EUR |
– 385 763,84 |
0,00 |
– 385 763,84 |
CZ |
Restituzioni alle esportazioni e aiuto alimentare fuori dall'UE |
2006 |
Numero insufficiente di campioni per i controlli fisici |
FORFETTARIA |
5 |
EUR |
–76 644,28 |
0,00 |
–76 644,28 |
Total CZ (EUR) |
– 670 342,36 |
0,00 |
– 670 342,36 |
||||||
DE |
Audit finanziario — Ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento |
2009 |
Ritardi nei pagamenti |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–17 700,87 |
–17 700,87 |
0,00 |
DE |
Audit finanziario — Superamento |
2009 |
Superamento dei massimali finanziari, spese non ammissibili e riduzione conformemente alla decisione di liquidazione dei conti |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–1 971 342,57 |
–1 971 342,57 |
0,00 |
DE |
Liquidazione dei conti |
2007 |
Liquidazione dei conti 2007: errore totale superiore alla soglia di rilevanza; errore più probabile |
ESTRAPOLATA |
|
EUR |
– 342 858,52 |
0,00 |
– 342 858,52 |
DE |
Liquidazione dei conti |
2007 |
Recupero non eseguito |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–28 585,26 |
0,00 |
–28 585,26 |
DE |
Liquidazione dei conti |
2007 |
Liquidazione finanziaria 2007: errore finanziario nel registro dei debitori |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–17 617,33 |
0,00 |
–17 617,33 |
DE |
Liquidazione dei conti |
2007 |
Liquidazione dei conti 2007: errore più probabile |
ESTRAPOLATA |
|
EUR |
–23 324,14 |
0,00 |
–23 324,14 |
DE |
Liquidazione dei conti |
2007 |
Liquidazione dei conti 2007: errore noto |
ESTRAPOLATA |
|
EUR |
–1 091,19 |
0,00 |
–1 091,19 |
Total DE (EUR) |
–2 402 519,88 |
–1 989 043,44 |
– 413 476,44 |
||||||
DK |
Audit finanziario — Superamento |
2009 |
Superamento dei massimali finanziari |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–3 921,96 |
–3 921,96 |
0,00 |
Total DK (EUR) |
–3 921,96 |
–3 921,96 |
0,00 |
||||||
ES |
Premi per le carni — Bovini |
2006 |
Assenza di sanzioni per gli animali privi di data di macellazione (premi per i bovini e pagamenti articolo 69) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 126 294,37 |
0,00 |
– 126 294,37 |
ES |
Altri aiuti diretti — Bovini |
2007 |
Assenza di sanzioni per gli animali privi di data di macellazione (premi per i bovini e pagamenti articolo 69) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–26 323,44 |
0,00 |
–26 323,44 |
ES |
Audit finanziario — Ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento |
2009 |
Audit finanziario: ritardo nei pagamenti |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–4 376 321,75 |
–4 376 321,75 |
0,00 |
ES |
Audit finanziario — Superamento |
2009 |
Superamento dei massimali finanziari, spese non ammissibili e recupero del prelievo sul latte |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 383 419,21 |
– 383 419,21 |
0,00 |
Total ES (EUR) |
–4 912 358,77 |
–4 759 740,96 |
– 152 617,81 |
||||||
FR |
Restituzioni alle esportazioni — Animali vivi |
2006 |
Carenze nel controllo dei trasporti di bovini vivi ammissibili alle restituzioni all'esportazione |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
– 233 531,17 |
0,00 |
– 233 531,17 |
FR |
Restituzioni alle esportazioni — Animali vivi |
2007 |
Carenze nel controllo dei trasporti di bovini vivi ammissibili alle restituzioni all'esportazione |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
–93 084,22 |
0,00 |
–93 084,22 |
FR |
Restituzioni alle esportazioni — Animali vivi |
2008 |
Carenze nel controllo dei trasporti di bovini vivi ammissibili alle restituzioni all'esportazione |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
–18 984,38 |
0,00 |
–18 984,38 |
FR |
Restituzioni alle esportazioni — Animali vivi |
2009 |
Carenze nel controllo dei trasporti di bovini vivi ammissibili alle restituzioni all'esportazione |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
–13 068,04 |
0,00 |
–13 068,04 |
FR |
Latte — Quote |
2003 |
Superamento delle quote |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–7 646 623,00 |
0,00 |
–7 646 623,00 |
FR |
Misure nel settore della pesca |
2005 |
Sistema di sanzioni non conforme |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–47 793,25 |
0,00 |
–47 793,25 |
FR |
Misure nel settore della pesca |
2006 |
Sistema di sanzioni non conforme |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–4 584,36 |
0,00 |
–4 584,36 |
FR |
Misure nel settore della pesca |
2007 |
Sistema di sanzioni non conforme |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–66 300,98 |
0,00 |
–66 300,98 |
FR |
Seminativi |
2006 |
Carenze nelle procedure per i controlli in loco |
FORFETTARIA |
2 |
EUR |
–5 938 935,20 |
0,00 |
–5 938 935,20 |
FR |
Seminativi |
2007 |
Carenze nelle procedure per i controlli in loco |
FORFETTARIA |
2 |
EUR |
–2 006 102,83 |
0,00 |
–2 006 102,83 |
FR |
Audit finanziario — Ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento |
2008 |
Ritardi nei pagamenti |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–24 913,70 |
–24 913,70 |
0,00 |
FR |
Audit finanziario — Superamento |
2008 |
Superamento dei massimali finanziari |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–1 277 884,58 |
–1 277 884,58 |
0,00 |
FR |
Certificazione |
2005 |
Liquidazione finanziaria 2005 — Errore più probabile |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–3 385 578,07 |
0,00 |
–3 385 578,07 |
FR |
Liquidazione dei conti |
2007 |
Liquidazione finanziaria 2007: carenze relative alla prova di arrivo nel settore della frutta |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 191 612,32 |
0,00 |
– 191 612,32 |
FR |
Liquidazione dei conti |
2007 |
Liquidazione finanziaria 2007: carenze relative alla prova di arrivo |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–83 652,18 |
0,00 |
–83 652,18 |
FR |
Liquidazione dei conti |
2007 |
Liquidazione finanziaria 2007: carenze relative alla prova di arrivo nel settore del vino |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–6 513,57 |
0,00 |
–6 513,57 |
Total FR (EUR) |
–21 039 161,85 |
–1 302 798,28 |
–19 736 363,57 |
||||||
GB |
Audit finanziario — Superamento |
2009 |
Superamento dei massimali |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–17 583,27 |
–17 583,27 |
0,00 |
GB |
Audit finanziario — Ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento |
2009 |
Ritardi nei pagamenti |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–3 761 659,41 |
–3 761 659,41 |
0,00 |
Total GB (EUR) |
–3 779 242,68 |
–3 779 242,68 |
0,00 |
||||||
GR |
Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche |
2003 |
Carenze nei controlli complementari |
FORFETTARIA |
2 |
EUR |
–1 893 244,19 |
0,00 |
–1 893 244,19 |
GR |
Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche |
2004 |
Carenze nei controlli complementari |
FORFETTARIA |
2 |
EUR |
–2 915,08 |
0,00 |
–2 915,08 |
GR |
Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche |
2004 |
Carenze nei controlli essenziali |
FORFETTARIA |
5 |
EUR |
–2 651 588,33 |
0,00 |
–2 651 588,33 |
GR |
Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche |
2004 |
Carenze nei controlli essenziali |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
–5 514 428,97 |
0,00 |
–5 514 428,97 |
GR |
Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche |
2005 |
Carenze relative alla gestione del regime, alla gestione dello schedario viticolo e alle riduzioni inerenti alla resa minima |
FORFETTARIA |
2 |
EUR |
– 129,11 |
0,00 |
– 129,11 |
GR |
Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche |
2005 |
Carenze nei controlli essenziali |
FORFETTARIA |
5 |
EUR |
–2 652 459,19 |
0,00 |
–2 652 459,19 |
GR |
Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche |
2005 |
Carenze nei controlli essenziali |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
–72 521,21 |
0,00 |
–72 521,21 |
GR |
Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche |
2005 |
Carenze nei controlli essenziali |
FORFETTARIA |
25 |
EUR |
–15 013 342,96 |
0,00 |
–15 013 342,96 |
GR |
Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche |
2006 |
Carenze relative alla gestione del regime, alla gestione dello schedario viticolo e alle riduzioni inerenti alla resa minima |
FORFETTARIA |
2 |
EUR |
–2 140,06 |
0,00 |
–2 140,06 |
GR |
Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche |
2006 |
Carenze nei controlli essenziali |
FORFETTARIA |
5 |
EUR |
–6 902,48 |
0,00 |
–6 902,48 |
GR |
Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche |
2006 |
Carenze nei controlli essenziali |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
117,11 |
0,00 |
117,11 |
GR |
Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche |
2006 |
Carenze nei controlli essenziali |
FORFETTARIA |
25 |
EUR |
–26 702 055,52 |
0,00 |
–26 702 055,52 |
GR |
Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche |
2007 |
Carenze nei controlli essenziali |
FORFETTARIA |
5 |
EUR |
–8 122,42 |
0,00 |
–8 122,42 |
GR |
Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche |
2007 |
Carenze nei controlli essenziali |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
–3 615,33 |
0,00 |
–3 615,33 |
GR |
Ortofrutticoli — Regime di aiuto per le uve secche |
2007 |
Carenze nei controlli essenziali |
FORFETTARIA |
25 |
EUR |
– 178 595,74 |
0,00 |
– 178 595,74 |
GR |
Altri aiuti diretti — POSEI |
1999 |
Carenze nella gestione delle domande di aiuto e nel sistema di controllo |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
–1 263 139,23 |
0,00 |
–1 263 139,23 |
GR |
Altri aiuti diretti — POSEI |
2000 |
Carenze nella gestione delle domande di aiuto e nel sistema di controllo |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
–1 351 453,75 |
0,00 |
–1 351 453,75 |
GR |
Altri aiuti diretti — POSEI |
2001 |
Carenze nella gestione delle domande di aiuto e nel sistema di controllo |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
–1 355 809,10 |
0,00 |
–1 355 809,10 |
GR |
Premi per il tabacco |
2006 |
Ritardi nelle consegne di tabacco |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–6 108 114,95 |
0,00 |
–6 108 114,95 |
GR |
Premi per il tabacco |
2006 |
Trasferimento di contratti di coltivazione |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–12 930 014,00 |
0,00 |
–12 930 014,00 |
GR |
Premi per il tabacco |
2006 |
Riconoscimento di imprese di prima trasformazione non ammissibili |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 722 713,00 |
0,00 |
– 722 713,00 |
GR |
Premi per le carni — Ovini e caprini |
2004 |
Carenze nella gestione e nel controllo |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
–25 128 277,52 |
0,00 |
–25 128 277,52 |
GR |
Premi per le carni — Ovini e caprini |
2005 |
Carenze nella gestione e nel controllo |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
–24 975 648,06 |
0,00 |
–24 975 648,06 |
GR |
Premi per le carni — Ovini e caprini |
2006 |
Carenze nella gestione e nel controllo |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
–62 666,39 |
0,00 |
–62 666,39 |
GR |
Altri aiuti diretti — Pagamenti diretti |
2007 |
Carenze nel sistema SIPA-SIG e nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
– 189 954 152,86 |
0,00 |
– 189 954 152,86 |
GR |
Altri aiuti diretti — Articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 — eccetto ovini e bovini |
2007 |
Carenze nel sistema SIPA-SIG e nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
–4 478 362,23 |
0,00 |
–4 478 362,23 |
GR |
Condizionalità |
2006 |
Carenze nella gestione e nei controlli in materia di condizionalità |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
–4 138 354,61 |
0,00 |
–4 138 354,61 |
GR |
Condizionalità |
2007 |
Carenze nella gestione e nei controlli in materia di condizionalità |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
–29 267,04 |
0,00 |
–29 267,04 |
GR |
Audit finanziario - Ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento |
2007 |
Ritardi nei pagamenti |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–1 819 599,31 |
–1 819 599,31 |
0,00 |
GR |
Audit finanziario — Superamento |
2007 |
Superamento dei massimali relativi agli stanziamenti per lo sviluppo rurale |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–1 953 465,43 |
–1 953 465,43 |
0,00 |
GR |
Audit finanziario — Superamento |
2007 |
Spese non ammissibili |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–4 910,61 |
–4 910,61 |
0,00 |
GR |
Audit finanziario — Superamento |
2008 |
Superamento dei massimali finanziari |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–11 724,24 |
0,00 |
–11 724,24 |
Total GR (EUR) |
– 330 989 615,81 |
–3 777 975,35 |
– 327 211 640,46 |
||||||
IE |
Audit finanziario — Ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento |
2009 |
Ritardi nei pagamenti |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 133 757,17 |
– 133 757,17 |
0,00 |
Total IE (EUR) |
– 133 757,17 |
– 133 757,17 |
0,00 |
||||||
IT |
Latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali |
2003 |
Mancata o errata applicazione delle riduzioni di aiuti e sanzioni previste dalla normativa |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–19 021,62 |
0,00 |
–19 021,62 |
IT |
Latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali |
2003 |
Mancata o errata applicazione delle riduzioni di aiuti e sanzioni previste dalla normativa |
FORFETTARIA |
2 |
EUR |
– 789 909,56 |
0,00 |
– 789 909,56 |
IT |
Latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali |
2004 |
Mancata o errata applicazione delle riduzioni di aiuti e sanzioni previste dalla normativa |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–2 961,86 |
0,00 |
–2 961,86 |
IT |
Latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali |
2004 |
Mancata o errata applicazione delle riduzioni di aiuti e sanzioni previste dalla normativa |
FORFETTARIA |
2 |
EUR |
– 742 709,75 |
0,00 |
– 742 709,75 |
IT |
Latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali |
2005 |
Mancata o errata applicazione delle riduzioni di aiuti e sanzioni previste dalla normativa |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–86 072,22 |
0,00 |
–86 072,22 |
IT |
Latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali |
2005 |
Mancata o errata applicazione delle riduzioni di aiuti e sanzioni previste dalla normativa |
FORFETTARIA |
2 |
EUR |
–47 374,31 |
0,00 |
–47 374,31 |
IT |
Pagamenti diretti |
2005 |
Carenze nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
5 |
EUR |
– 595 287,34 |
0,00 |
– 595 287,34 |
IT |
Pagamenti diretti |
2006 |
Carenze nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
5 |
EUR |
– 627 815,82 |
0,00 |
– 627 815,82 |
IT |
Pagamenti diretti |
2007 |
Carenze nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
5 |
EUR |
–36 181,44 |
0,00 |
–36 181,44 |
IT |
Pagamenti diretti |
2007 |
Carenze nel sistema di controllo |
FORFETTARIA |
1,34 |
EUR |
–21 082 134,82 |
0,00 |
–21 082 134,82 |
IT |
Pagamenti diretti |
2007 |
Calcolo errato di sanzioni |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 472 302,78 |
0,00 |
– 472 302,78 |
IT |
Recuperi |
2001-2002 |
Errore finanziario nel registro dei debitori |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–14 257 072,07 |
0,00 |
–14 257 072,07 |
Totale IT (EUR) |
–38 758 843,59 |
0,00 |
–38 758 843,59 |
||||||
LT |
Certificazione |
2006 |
Liquidazione finanziaria 2006: errore noto |
UNA TANTUM |
|
LTL |
– 149 107,00 |
0,00 |
– 149 107,00 |
Totale LT (LTL) |
– 149 107,00 |
0,00 |
– 149 107,00 |
||||||
NL |
Fecola di patate |
2003 |
Carenze nella gestione del regime e nel sistema di controllo |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
–5 295 327,28 |
0,00 |
–5 295 327,28 |
NL |
Fecola di patate |
2004 |
Carenze nella gestione del regime e nel sistema di controllo |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
–5 424 788,14 |
0,00 |
–5 424 788,14 |
NL |
Fecola di patate |
2005 |
Carenze nella gestione del regime e nel sistema di controllo |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
–5 871 686,22 |
0,00 |
–5 871 686,22 |
NL |
Fecola di patate |
2006 |
Carenze nella gestione del regime e nel sistema di controllo |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
–5 973 168,71 |
0,00 |
–5 973 168,71 |
NL |
Fecola di patate |
2007 |
Carenze nella gestione del regime e nel sistema di controllo |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
–3 059 136,00 |
0,00 |
–3 059 136,00 |
NL |
Fecola di patate |
2008 |
Carenze nella gestione del regime e nel sistema di controllo |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
–3 323 042,96 |
0,00 |
–3 323 042,96 |
NL |
Foraggi essiccati |
2005 |
Carenze nelle procedure di campionamento e pesatura |
FORFETTARIA |
2 |
EUR |
–53 756,91 |
0,00 |
–53 756,91 |
NL |
Foraggi essiccati |
2006 |
Mancata applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 382/2005 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–51 192,24 |
0,00 |
–51 192,24 |
NL |
Foraggi essiccati |
2006 |
Carenze nelle procedure di campionamento e pesatura |
FORFETTARIA |
2 |
EUR |
– 111 139,56 |
0,00 |
– 111 139,56 |
NL |
Foraggi essiccati |
2007 |
Mancata applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 382/2005 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–80 683,48 |
0,00 |
–80 683,48 |
NL |
Foraggi essiccati |
2007 |
Carenze nelle procedure di campionamento e pesatura |
FORFETTARIA |
2 |
EUR |
–59 296,58 |
0,00 |
–59 296,58 |
Totale NL (EUR) |
–29 303 218,08 |
0,00 |
–29 303 218,08 |
||||||
PL |
Ammasso pubblico — Zucchero |
2006 |
Contabilizzazione errata di ritiri di zucchero |
UNA TANTUM |
|
PLN |
–2 748 072,26 |
0,00 |
–2 748 072,26 |
PL |
Ammasso pubblico — Cereali |
2006 |
Contabilizzazione errata di ritiri di cereali |
UNA TANTUM |
|
PLN |
–1 181 799,38 |
0,00 |
–1 181 799,38 |
PL |
Ammasso pubblico — Cereali |
2007 |
Contabilizzazione errata di ritiri di cereali |
UNA TANTUM |
|
PLN |
– 158 188,28 |
0,00 |
– 158 188,28 |
Total PL (PLN) |
–4 088 059,92 |
0,00 |
–4 088 059,92 |
||||||
PT |
POSEI |
2005 |
Numero insufficiente di controlli in loco |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 238 067,66 |
0,00 |
– 238 067,66 |
PT |
POSEI |
2006 |
Numero insufficiente di controlli in loco |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 239 045,63 |
0,00 |
– 239 045,63 |
PT |
POSEI |
2007 |
Numero insufficiente di controlli in loco |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 266 137,96 |
0,00 |
– 266 137,96 |
PT |
Premi per le carni — Ovini e caprini |
2004 |
Aiuti versati ad agricoltori che detengono meno di 10 diritti |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 150 518,33 |
0,00 |
– 150 518,33 |
PT |
Premi per le carni — Ovini e caprini |
2004 |
Neutralizzazione del duplice impatto della rettifica una tantum/forfettaria |
UNA TANTUM |
|
EUR |
3 010,36 |
0,00 |
3 010,36 |
PT |
Premi per le carni — Ovini e caprini |
2004 |
Carenze nei registri detenuti dalle aziende |
FORFETTARIA |
2 |
EUR |
– 704 557,25 |
0,00 |
– 704 557,25 |
PT |
Premi per le carni — Ovini e caprini |
2005 |
Aiuti versati ad agricoltori che detengono meno di 10 diritti |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 136 490,69 |
0,00 |
– 136 490,69 |
PT |
Premi per le carni — Ovini e caprini |
2005 |
Neutralizzazione del duplice impatto della rettifica una tantum/forfettaria |
UNA TANTUM |
|
EUR |
2 729,81 |
0,00 |
2 729,81 |
PT |
Premi per le carni — Ovini e caprini |
2005 |
Carenze nei registri detenuti dalle aziende |
FORFETTARIA |
2 |
EUR |
–1 221 522,57 |
0,00 |
–1 221 522,57 |
PT |
Premi per le carni — Ovini e caprini |
2006 |
Aiuti versati ad agricoltori che detengono meno di 10 diritti |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–10 716,86 |
0,00 |
–10 716,86 |
PT |
Premi per le carni — Ovini e caprini |
2006 |
Neutralizzazione del duplice impatto della rettifica una tantum/forfettaria |
UNA TANTUM |
|
EUR |
426,48 |
0,00 |
426,48 |
PT |
Premi per le carni — Ovini e caprini |
2006 |
Carenze nei registri detenuti dalle aziende |
FORFETTARIA |
2 |
EUR |
– 543 239,48 |
0,00 |
– 543 239,48 |
PT |
Seminativi |
2005 |
Carenze nel sistema SIPA-SIG, nella realizzazione dei controlli in loco e nel calcolo delle sanzioni |
FORFETTARIA |
2 |
EUR |
–77 320,99 |
0,00 |
–77 320,99 |
PT |
Seminativi |
2006 |
Carenze nel sistema SIPA-SIG, nella realizzazione dei controlli in loco e nel calcolo delle sanzioni |
FORFETTARIA |
2 |
EUR |
– 687,65 |
0,00 |
– 687,65 |
PT |
SR Garanzia — Misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie) |
2006 |
Carenze nel sistema SIPA-SIG, nella realizzazione dei controlli in loco e nel calcolo delle sanzioni |
FORFETTARIA |
5 |
EUR |
–10 488 632,26 |
0,00 |
–10 488 632,26 |
PT |
Seminativi |
2006 |
Carenze nel sistema SIPA-SIG, nella realizzazione dei controlli in loco e nel calcolo delle sanzioni |
FORFETTARIA |
5 |
EUR |
–13 996 538,00 |
0,00 |
–13 996 538,00 |
PT |
SR Garanzia — Nuove misure |
2006 |
Carenze nel sistema SIPA-SIG, nella realizzazione dei controlli in loco e nel calcolo delle sanzioni |
FORFETTARIA |
5 |
EUR |
349 379,51 |
0,00 |
349 379,51 |
PT |
Aiuti aggiuntivi |
2007 |
Carenze nel sistema SIPA-SIG, nella realizzazione dei controlli in loco e nel calcolo delle sanzioni |
FORFETTARIA |
5 |
EUR |
– 248 208,61 |
0,00 |
– 248 208,61 |
PT |
Altri aiuti diretti — Pagamenti diretti |
2007 |
Carenze nel sistema SIPA-SIG, nella realizzazione dei controlli in loco e nel calcolo delle sanzioni |
FORFETTARIA |
5 |
EUR |
–16 015 420,09 |
0,00 |
–16 015 420,09 |
PT |
Audit finanziario — Ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento |
2008 |
Ritardi nei pagamenti |
UNA TANTUM |
0 |
EUR |
– 148 413,94 |
– 148 413,94 |
0,00 |
PT |
Audit finanziario — Superamento |
2009 |
Audit finanziario — Superamento dei massimali |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–96 189,49 |
–96 189,49 |
0,00 |
PT |
Audit finanziario — Ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento |
2009 |
Audit finanziario — Ritardi nei pagamenti |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 286 327,01 |
– 286 327,01 |
0,00 |
PT |
Liquidazione dei conti |
2006 |
Liquidazione finanziaria 2006: errore più probabile |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 653 833,00 |
0,00 |
– 653 833,00 |
PT |
Liquidazione dei conti |
2006 |
Liquidazione finanziaria 2006: errore sistematico |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 197 091,00 |
0,00 |
– 197 091,00 |
PT |
Liquidazione dei conti |
2007 |
Liquidazione finanziaria 2007: errore più probabile |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 156 607,00 |
0,00 |
– 156 607,00 |
PT |
Liquidazione dei conti |
2007 |
Liquidazione finanziaria 2007: errore sistematico |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–2 334,00 |
0,00 |
–2 334,00 |
Totale PT (EUR) |
–45 522 353,31 |
– 530 930,44 |
–44 991 422,87 |
||||||
RO |
Pagamenti diretti |
2008 |
Carenze nel funzionamento del sistema SIPA-SIG |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
–41 707 099,00 |
0,00 |
–41 707 099,00 |
RO |
Audit finanziario — Ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento |
2008 |
Ritardi nei pagamenti |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–4 659 620,91 |
–8 629 639,25 |
3 970 018,34 |
Totale RO (EUR) |
–46 366 719,91 |
–8 629 639,25 |
–37 737 080,66 |
||||||
SE |
Altri aiuti diretti — Articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 — eccetto ovini e bovini |
2009 |
Superamento dei massimali finanziari |
UNA TANTUM |
0 |
EUR |
–13 177,13 |
–13 177,13 |
0,00 |
Totale SE (EUR) |
–13 177,13 |
–13 177,13 |
0,00 |
||||||
SI |
Premi per le carni — Bovini |
2005 |
Carenze nei controlli in loco relativi al premio per vacca nutrice |
FORFETTARIA |
2 |
SIT |
–29 466 458,00 |
0,00 |
–29 466 458,00 |
SI |
Premi per le carni — Bovini |
2005 |
Animali macellati prima del 1o maggio 2004 |
UNA TANTUM |
|
SIT |
– 677 017 295,96 |
0,00 |
– 677 017 295,96 |
SI |
Premi per le carni — Bovini |
2005 |
Neutralizzazione del duplice impatto della rettifica una tantum/forfettaria |
UNA TANTUM |
|
SIT |
33 850 864,80 |
0,00 |
33 850 864,80 |
SI |
Premi per le carni — Bovini |
2005 |
Carenze nei controlli in loco relativi al premio speciale per i bovini e al premio per la macellazione |
FORFETTARIA |
5 |
SIT |
–77 950 627,83 |
0,00 |
–77 950 627,83 |
SI |
Premi per le carni — Bovini |
2006 |
Carenze nei controlli in loco relativi al premio per vacca nutrice |
FORFETTARIA |
2 |
SIT |
–28 359 536,07 |
0,00 |
–28 359 536,07 |
SI |
Premi per le carni — Bovini |
2006 |
Carenze nei controlli in loco relativi al premio speciale per i bovini e al premio per la macellazione |
FORFETTARIA |
5 |
SIT |
–98 115 706,03 |
0,00 |
–98 115 706,03 |
SI |
Premi per le carni — Ovini e caprini |
2005 |
Pagamento di aiuti ad agricoltori che detengono meno di 10 diritti per gli ovini |
UNA TANTUM |
|
SIT |
–11 799 120,10 |
0,00 |
–11 799 120,10 |
SI |
Premi per le carni — Ovini e caprini |
2005 |
Neutralizzazione del duplice impatto della rettifica una tantum/forfettaria |
UNA TANTUM |
|
SIT |
589 956,01 |
0,00 |
589 956,01 |
SI |
Premi per le carni — Ovini e caprini |
2005 |
Carenze nei controlli essenziali e complementari per gli ovini |
FORFETTARIA |
5 |
SIT |
–6 944 168,27 |
0,00 |
–6 944 168,27 |
SI |
Premi per le carni — Ovini e caprini |
2006 |
Pagamento di aiuti ad agricoltori che detengono meno di 10 diritti per gli ovini |
UNA TANTUM |
|
SIT |
–11 385 314,67 |
0,00 |
–11 385 314,67 |
SI |
Premi per le carni — Ovini e caprini |
2006 |
Neutralizzazione del duplice impatto della rettifica una tantum/forfettaria |
UNA TANTUM |
|
SIT |
569 265,73 |
0,00 |
569 265,73 |
SI |
Premi per le carni — Ovini e caprini |
2006 |
Carenze nei controlli essenziali e complementari per gli ovini |
UNA TANTUM |
|
SIT |
–7 576 358,35 |
0,00 |
–7 576 358,35 |
Totale SI (SIT) |
– 913 604 498,73 |
0,00 |
– 913 604 498,73 |
VOCE DI BILANCIO 6500
SM |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
% |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Incidenza finanziaria |
CY |
SR Garanzia — Misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie) |
2005 |
Livello insufficiente di controlli in loco |
FORFETTARIA |
5 |
CYP |
–19 607,00 |
0,00 |
–19 607,00 |
CY |
SR Garanzia — Misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie) |
2006 |
Livello insufficiente di controlli in loco |
FORFETTARIA |
5 |
CYP |
– 127 488,00 |
0,00 |
– 127 488,00 |
CY |
SR Garanzia — Misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie) |
2007 |
Livello insufficiente di controlli in loco |
FORFETTARIA |
5 |
EUR |
–90 126,00 |
0,00 |
–90 126,00 |
Totale CY (CYP) |
– 147 095,00 |
0,00 |
– 147 095,00 |
||||||
Totale CY (EUR) |
–90 126,00 |
0,00 |
–90 126,00 |
||||||
PL |
Sviluppo rurale FEAGA Asse 2 (2000-2006, misure connesse alla superficie) |
2006 |
Carenze nei controlli essenziali e applicazione di sanzioni per le misure agro-ambientali |
FORFETTARIA |
5 |
PLN |
–10 579 382,00 |
–10 579 382,00 |
0,00 |
PL |
Sviluppo rurale FEAGA Asse 2 (2000-2006, misure connesse alla superficie) |
2006 |
Carenze nei controlli essenziali e applicazione di sanzioni per le zone svantaggiate |
FORFETTARIA |
5 |
PLN |
–50 609 351,00 |
–50 609 351,00 |
0,00 |
Totale PL (PLN) |
–61 188 733,00 |
–61 188 733,00 |
0,00 |
VOCE DI BILANCIO 6711
SM |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
% |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Incidenza finanziaria |
BG |
SR Garanzia — Misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie) |
2008 |
Carenze nel sistema SIPA-SIG e nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
5 |
EUR |
–2 245 941,14 |
0,00 |
–2 245 941,14 |
BG |
SR Garanzia — Misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie) |
2008 |
Carenze nel sistema SIPA-SIG e nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
–1 326 700,51 |
0,00 |
–1 326 700,51 |
Totale BG (EUR) |
–3 572 641,65 |
0,00 |
–3 572 641,65 |
||||||
GR |
SR Garanzia — Misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie) |
2007 |
Carenze nel sistema SIPA-SIG e nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
10 |
EUR |
–16 480 990,57 |
0,00 |
–16 480 990,57 |
Totale GR (EUR) |
–16 480 990,57 |
0,00 |
–16 480 990,57 |
||||||
PT |
SR Garanzia — Misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie) |
2007 |
Carenze nel sistema SIPA-SIG, nella realizzazione dei controlli in loco e nel calcolo delle sanzioni |
FORFETTARIA |
5 |
EUR |
– 213 224,74 |
0,00 |
– 213 224,74 |
Totale PT (EUR) |
– 213 224,74 |
|
– 213 224,74 |
VOCE DI BILANCIO 05 07 01 07
SM |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
% |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Incidenza finanziaria |
HU |
Scorte d'intervento — Granturco |
2007 |
Rimborso di spese tecniche relative al granturco d'intervento a seguito di un'errata contabilizzazione |
UNA TANTUM |
|
HUF |
–4 003 360,00 |
0,00 |
–4 003 360,00 |
HU |
Scorte d'intervento — Granturco |
2007 |
Rimborso di spese tecniche relative al granturco d'intervento a seguito di un'errata contabilizzazione |
UNA TANTUM |
|
HUF |
1 362 123,00 |
0,00 |
1 362 123,00 |
HU |
Scorte d'intervento — Granturco |
2007 |
Rimborso di profitti delle vendite relative al granturco d'intervento a seguito di un'errata contabilizzazione |
UNA TANTUM |
|
HUF |
844 140 288,00 |
0,00 |
844 140 288,00 |
HU |
Sviluppo rurale — Garanzia |
2005 |
Recupero di un importo rimborsato in eccesso per differenze nei tassi di cambio a seguito di una doppia rettifica (a norma delle decisioni della Commissione 2009/721/CE e 2010/152/UE e dell'ordine di recupero GFO.09.025 riguardante il programma STSR 2004HU06GDO001) |
|
|
EUR |
–2 719,10 |
0,00 |
–2 719,10 |
Totale HU (HUF) |
841 499 051,00 |
0 |
841 499 051,00 |
||||||
Totale HU (EUR) |
–2 719,10 |
0 |
–2 719,10 |