ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.287.ita |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 287 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2010/648/UE |
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2010/649/UE |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2010/650/UE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
4.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 287/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2010
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005
(2010/648/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 febbraio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati con il gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico onde modificare per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) («l’accordo di Cotonou»). |
(2) |
I negoziati si sono conclusi il 19 marzo 2010 con la sigla, nel corso di una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri ACP-UE, dei testi che costituiscono la base dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di Cotonou («l'accordo»). |
(3) |
In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea. |
(4) |
È opportuno che l’accordo sia firmato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvata, a nome dell'Unione, la firma dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 («l’accordo»), unitamente alle dichiarazioni allegate e alla dichiarazione dell’Unione, accluse all’atto finale, con riserva della conclusione di detto accordo.
I testi dell’accordo e dell’atto finale sono acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione con riserva della sua conclusione e a rilasciare la seguente dichiarazione acclusa all’atto finale dell’accordo:
«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell’accordo si intendono, ove opportuno, come riferimenti all'“Unione europea”.
L’Unione europea proporrà agli Stati ACP uno scambio di lettere al fine di rendere vincolante l’accordo conformemente ai cambiamenti istituzionali nell’Unione europea conseguenti all’entrata in vigore del trattato di Lisbona.»
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 14 maggio 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
D. LÓPEZ GARRIDO
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27.
ACCORDO
che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA PRESIDENTE DELL’IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
IL PRESIDENTE DI MALTA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in appresso denominati «gli Stati membri»,
e
L’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «l'Unione» o «l’UE»,
da una parte, e
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D’ANGOLA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,
IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,
IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA,
IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BURUNDI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DELLE COMORE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,
IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D’AVORIO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,
IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DI DOMINICA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,
IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,
IL PRESIDENTE E IL CAPO DELLO STATO DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GHANA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,
IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,
SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE MARSHALL,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURITIUS,
IL GOVERNO DEGLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,
IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,
IL GOVERNO DI NIUE,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,
SUA MAESTÀ LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT CHRISTOPHER E NEVIS,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT LUCIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT VINCENT E GRENADINE,
IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SIERRA LEONE,
SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SUDAFRICANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SURINAME,
SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DELLO SWAZILAND,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR EST,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,
SUA MAESTÀ IL RE DI TONGA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL’UGANDA,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI VANUATU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE,
i cui Stati sono qui di seguito denominati «Stati ACP»,
dall’altra,
VISTO il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, da un lato, e l’accordo di Georgetown, che istituisce il gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), dall’altro;
VISTO l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (in appresso denominato «l’accordo di Cotonou»);
CONSIDERANDO che l’articolo 95, paragrafo 1, dell’accordo di Cotonou stabilisce che la durata dell’accordo è di 20 anni a decorrere dal 1o marzo 2000;
CONSIDERANDO che l’accordo che ha modificato per la prima volta l’accordo di Cotonou è stata firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2008,
PER SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,
PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
PER LA PRESIDENTE DELL’IRLANDA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
PER SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
PER LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
PER SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
PER IL PRESIDENTE DI MALTA,
PER SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
PER IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
PER IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
PER LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
PER IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
PER SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
PER L’UNIONE EUROPEA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D’ANGOLA,
PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,
PER IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,
PER IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,
PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA,
PER IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BURUNDI,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,
PER IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DELLE COMORE,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,
PER IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D’AVORIO,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,
PER IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DI DOMINICA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,
PER IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,
PER IL PRESIDENTE E IL CAPO DELLO STATO DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GHANA,
PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,
PER IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,
PER SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,
PER LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE MARSHALL,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURITIUS,
PER IL GOVERNO DEGLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,
PER IL GOVERNO DI NIUE,
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,
PER SUA MAESTÀ LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,
PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT CHRISTOPHER E NEVIS,
PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT LUCIA,
PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT VINCENT E GRENADINE,
PER IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SIERRA LEONE,
PER SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SUDAFRICANA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SURINAME,
PER SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DELLO SWAZILAND,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR EST,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,
PER SUA MAESTÀ IL RE DI TONGA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,
PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL’UGANDA,
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI VANUATU,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo unico
Secondo la procedura di cui al suo articolo 95, l’accordo di Cotonou è così modificato:
A. PREAMBOLO
1. |
L’undicesimo considerando, che inizia con «RICHIAMANDOSI alle dichiarazioni di Libreville e di Santo Domingo (…)», è sostituito dal seguente: «RICHIAMANDOSI alle dichiarazioni dei successivi vertici dei capi di Stato e di governo degli Stati ACP;». |
2. |
Il dodicesimo considerando, che inizia con «CONSIDERANDO che gli obiettivi di sviluppo del millennio …», è sostituito dal seguente: «CONSIDERANDO che gli obiettivi di sviluppo del millennio enunciati nella dichiarazione del millennio adottata nel 2000 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare l’eradicazione della povertà estrema e della fame, e gli obiettivi e i principi di sviluppo concordati nelle conferenze delle Nazioni Unite forniscono una prospettiva chiara e devono costituire un fondamento della cooperazione ACP-UE nel quadro del presente accordo; riconoscendo che gli Stati dell’UE e gli Stati ACP devono unire i propri sforzi per accelerare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio;». |
3. |
Dopo il dodicesimo considerando, che inizia con «CONSIDERANDO che gli obiettivi di sviluppo del millennio …», è inserito il considerando seguente: «SOTTOSCRIVENDO al programma sull’efficacia degli aiuti avviato a Roma, proseguito a Parigi e ulteriormente sviluppato nel programma d’azione di Accra (Accra Agenda for Action);». |
4. |
Il tredicesimo considerando, che inizia con «RISERVANDO particolare attenzione ai solenni impegni …» è sostituito dal seguente: «RISERVANDO particolare attenzione ai solenni impegni assunti e agli obiettivi concordati nelle principali conferenze dell’ONU e in altre conferenze internazionali e riconoscendo la necessità di proseguire gli sforzi per raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi d’azione elaborati in tali ambiti;». |
5. |
Dopo il tredicesimo considerando, che inizia con «RISERVANDO particolare attenzione ai solenni impegni …», è inserito il considerando seguente: «CONSAPEVOLI della grave sfida ambientale rappresentata dal cambiamento climatico e profondamente preoccupati per il fatto che le popolazioni più vulnerabili vivono in paesi in via di sviluppo, in particolare negli Stati ACP meno avanzati e nei piccoli Stati ACP insulari, dove i fenomeni legati al clima, come l’innalzamento del livello del mare, l’erosione costiera, le inondazioni, la siccità e la desertificazione, mettono a repentaglio il sostentamento e lo sviluppo sostenibile;». |
B. TESTO DEGLI ARTICOLI DELL’ACCORDO DI COTONOU
1. |
L’articolo 1 è così modificato:
|
2. |
L’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Principi fondamentali La cooperazione ACP-CE, basata su un regime di diritto e sull’esistenza di istituzioni congiunte, si conforma al programma sull’efficacia degli aiuti concordato a livello internazionale in materia di titolarità, allineamento, armonizzazione, gestione degli aiuti mirata ai risultati e mutua responsabilità ed è esercitata in base ai seguenti principi fondamentali:
|
3. |
L’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Impostazione generale Gli Stati ACP determinano sovranamente i principi, le strategie e i modelli di sviluppo delle loro economie e delle loro società. Essi definiscono con la Comunità i programmi di cooperazione previsti in conformità del presente accordo. Le parti riconoscono tuttavia il ruolo complementare e il potenziale in termini di contributi degli attori non statali, dei parlamenti nazionali ACP e degli enti locali decentrati al processo di sviluppo, in particolare a livello nazionale e regionale. In questa ottica, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente accordo, gli attori non statali, i parlamenti nazionali ACP e gli enti locali decentrati sono, ove opportuno:
Gli attori non statali e gli enti locali decentrati sono, ove opportuno:
|
4. |
L’articolo 6 è così modificato:
|
5. |
L’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Dialogo politico 1. Le parti procedono regolarmente ad un dialogo politico approfondito, equilibrato e globale, che porta all’assunzione di impegni da entrambe le parti. 2. Obiettivo del dialogo è di scambiare informazioni, favorire la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei principi comuni, riconoscendo in particolare i legami esistenti tra i vari aspetti delle relazioni tra le parti e i diversi settori di cooperazione indicati nel presente accordo. Il dialogo deve agevolare le consultazioni e rafforzare la cooperazione tra le parti nell’ambito di organismi internazionali e deve promuovere e sostenere un sistema di multilateralismo efficace. Il dialogo si prefigge anche di prevenire l’emergere di situazioni nelle quali una parte possa ritenere necessario ricorrere alle procedure di consultazione di cui agli articoli 96 e 97. 3. Il dialogo riguarda tutti gli scopi e gli obiettivi sanciti nel presente accordo nonché tutte le questioni d’interesse comune, generale o regionale, compresi i temi relativi all’integrazione regionale e continentale. Attraverso il dialogo le parti contribuiscono alla pace, alla sicurezza e alla stabilità e promuovono un contesto politico stabile e democratico. Il dialogo abbraccia le strategie di cooperazione, compreso il programma sull’efficacia degli aiuti, e le politiche globali e settoriali, comprese le questioni ambientali, le questioni relative al cambiamento climatico, le questioni di genere, le questioni relative alle migrazioni e quelle relative al patrimonio culturale. Esso affronta anche le politiche globali e settoriali di entrambe le parti che possono incidere sul conseguimento degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo. 4. Il dialogo si concentrerà, tra l’altro, su precise questioni politiche d’interesse reciproco o d’importanza generale per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, quali il commercio di armi, spese militari eccessive, il traffico di stupefacenti, la criminalità organizzata, il lavoro minorile o qualunque tipo di discriminazione, sia essa basata su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o su altra condizione. Il dialogo include inoltre una valutazione periodica degli sviluppi relativi al rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto e al buon governo. 5. Le politiche generali intese a promuovere la pace e a prevenire, gestire e risolvere i conflitti violenti svolgono una funzione importante all’interno del dialogo, come pure la necessità di tenere conto degli obiettivi della pace e della stabilità democratica nella definizione dei campi di cooperazione prioritari. Il dialogo in questo contesto deve coinvolgere a pieno titolo le pertinenti organizzazioni regionali ACP e, ove opportuno, l’Unione africana. 6. Il dialogo è condotto in modo flessibile. Esso può essere formale o informale a seconda delle necessità, svolgersi all’interno o all’esterno del quadro istituzionale, compresi il gruppo ACP e l’Assemblea parlamentare paritetica, nella veste appropriata e al livello adeguato, compreso il livello nazionale, regionale, continentale o di tutti i livelli ACP. 7. Sono associati al dialogo le organizzazioni regionali e i rappresentanti delle organizzazioni della società civile, nonché, ove opportuno, i parlamenti nazionali ACP. 8. Se del caso, per prevenire l’emergere di situazioni nelle quali una parte possa ritenere necessario ricorrere alla procedura di consultazione di cui all’articolo 96, il dialogo sugli elementi essenziali deve essere sistematico e istituzionalizzato secondo le modalità di cui all’allegato VII.» |
6. |
L’articolo 9 è così modificato:
|
7. |
L’articolo 10 è così modificato:
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8. |
L’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Politiche di pacificazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti e risposta alle situazioni di fragilità 1. Le parti riconoscono che senza sviluppo e riduzione della povertà non possono esservi pace e sicurezza sostenibili, e senza pace e sicurezza non può esservi sviluppo sostenibile. Le parti perseguono una politica attiva, globale e integrata di pacificazione, di prevenzione e risoluzione dei conflitti e di sicurezza umana e trattano le situazioni di fragilità nel quadro del partenariato. Questa politica è basata sul principio della titolarità e si concentra in particolare sullo sviluppo di capacità nazionali, regionali e continentali e sulla prevenzione tempestiva di conflitti violenti mediante un intervento mirato sulle loro cause profonde, compresa la povertà, e con un’adeguata combinazione di tutti gli strumenti disponibili. Le parti riconoscono che occorre reagire alle minacce, nuove o in espansione, che gravano sulla sicurezza quali la criminalità organizzata, la pirateria e la tratta di esseri umani e il traffico di droga e armi. Occorre anche tenere conto dell’incidenza delle sfide globali, come le turbolenze che hanno colpito i mercati finanziari internazionali, il cambiamento climatico e le pandemie. Le parti sottolineano l’importante ruolo delle organizzazioni regionali nella pacificazione e nella prevenzione e risoluzione dei conflitti nonché nella risposta sul territorio africano alle minacce, nuove o in espansione, che gravano sulla sicurezza; in questo un ruolo chiave spetta all’Unione africana. 2. L’interdipendenza tra sicurezza e sviluppo è motivo di ispirazione per le attività di pacificazione e di prevenzione e risoluzione di conflitti che, combinando un approccio a breve termine con uno a più lungo termine, comprendono la gestione delle crisi, ma vanno anche oltre. Le attività intese a far fronte alle minacce, nuove o in espansione, che gravano sulla sicurezza comprendono, tra l’altro, un sostegno alle attività di contrasto e prevenzione in cui rientrano la cooperazione nel controllo delle frontiere, il potenziamento della sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale e il miglioramento della sicurezza nel trasporto aereo, marittimo e stradale. Le attività di pacificazione e prevenzione e risoluzione di conflitti mirano in particolare ad incentivare un’equa distribuzione delle opportunità politiche, economiche, sociali e culturali tra tutti i segmenti della società, il rafforzamento della legittimità democratica e dell’efficienza dei sistemi di governo, la creazione di efficaci meccanismi di conciliazione pacifica degli interessi di gruppo, il coinvolgimento attivo delle donne, il superamento delle divisioni tra segmenti diversi della società e la promozione di una società civile attiva e organizzata. A tale riguardo, un’attenzione particolare è dedicata allo sviluppo di sistemi di allarme rapido e di meccanismi di pacificazione, che possono contribuire alla prevenzione dei conflitti. 3. Fanno parte, tra l’altro, delle attività da sostenere le iniziative di mediazione, negoziato e riconciliazione, la gestione razionale a livello regionale delle risorse naturali comuni rare, la smobilitazione e il reinserimento sociale degli ex combattenti, la gestione del problema dei soldati bambini nonché della violenza nei confronti di donne e bambini. Sono adottate iniziative appropriate intese a limitare ad un livello responsabile le spese militari e il commercio di armi, anche mediante aiuti alla promozione e all’applicazione di norme e codici di condotta comuni, e a combattere le attività che alimentano i conflitti. 3 bis. Un accento particolare è posto sulla lotta contro le mine antipersona e i residuati bellici esplosivi nonché contro la fabbricazione, il trasferimento, la circolazione e l’accumulo illegali di armi di piccolo calibro e di armi leggere e delle relative munizioni, così come contro i depositi e le riserve di tali armi non adeguatamente messi in sicurezza e scarsamente gestiti e la loro diffusione incontrollata. Le parti concordano di coordinare, osservare ed attuare pienamente i rispettivi obblighi derivanti dalle convenzioni e dagli strumenti internazionali e, a tal fine, esse si impegnano a cooperare al livello nazionale, regionale e continentale. 3 ter. Le parti si impegnano inoltre a collaborare per prevenire le attività mercenarie conformemente agli obblighi assunti a norma di tutte le convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari. 4. Per trattare le situazioni di fragilità in modo strategico ed efficace, le parti si scambiano informazioni e agevolano le risposte preventive che coniugano in modo coerente strumenti appartenenti ai settori della diplomazia, della sicurezza e della cooperazione allo sviluppo. Le parti concordano sul modo migliore per rafforzare le capacità degli Stati di adempiere le loro funzioni fondamentali e stimolare la volontà politica di riforma, nel rispetto del principio della titolarità. In situazioni di fragilità, il dialogo politico riveste particolare importanza e deve essere ulteriormente sviluppato e rafforzato. 5. In situazioni di conflitti violenti le parti prendono tutte le iniziative atte a prevenire un’intensificazione della violenza, a limitarne l’espansione territoriale e a favorire la composizione pacifica delle controversie. Un impegno particolare è posto nel garantire che le risorse finanziarie destinate alla cooperazione siano utilizzate in conformità dei principi e degli obiettivi del partenariato e nel prevenire la deviazione dei fondi verso fini bellici. 6. In situazioni postbelliche le parti prendono tutte le iniziative atte a stabilizzare la situazione durante la transizione al fine di agevolare il ritorno ad una situazione di non violenza, di stabilità e di democrazia. Le parti assicurano i necessari collegamenti tra le misure di emergenza, la ricostruzione e la cooperazione allo sviluppo. 7. Al fine di promuovere la pace e la giustizia nel mondo, le parti ribadiscono la loro ferma intenzione di:
Le parti adottano le misure necessarie per la ratifica e l’applicazione dello statuto di Roma e degli strumenti connessi.» |
9. |
L’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Coerenza delle politiche comunitarie e loro incidenza sull’attuazione del presente accordo Le parti si sono impegnate ad analizzare la coerenza delle politiche per lo sviluppo in modo mirato, strategico e basato sul partenariato, ad esempio intensificando il dialogo sulle questioni inerenti alla coerenza delle politiche per lo sviluppo. L’Unione riconosce che le politiche dell’Unione diverse dalla politica per lo sviluppo possono sostenere le priorità di sviluppo degli Stati ACP in linea con gli obiettivi del presente accordo. Su tale base, l’Unione migliorerà la coerenza di tali politiche al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo. Fatto salvo il disposto dell’articolo 96, quando la Comunità, nell’esercizio delle proprie competenze, prevede di prendere una misura che potrebbe incidere, relativamente agli obiettivi del presente accordo, sugli interessi degli Stati ACP, informa il gruppo ACP delle proprie intenzioni in tempo utile. A tal fine, la Commissione informa periodicamente il segretariato del gruppo ACP delle proposte previste e comunica immediatamente le proposte di misure di questo tipo. All’occorrenza può anche essere introdotta una richiesta di informazioni su iniziativa degli Stati ACP. Su richiesta di questi ultimi si procede tempestivamente a consultazioni in modo che prima della decisione definitiva si possa tener conto delle loro preoccupazioni per quanto riguarda l’impatto di tali misure. Dopo le suddette consultazioni gli Stati ACP e il gruppo ACP possono inoltre far conoscere tempestivamente le loro preoccupazioni per iscritto alla Comunità e proporre modifiche che vadano incontro a tali preoccupazioni. Se la Comunità non può accogliere le richieste degli Stati ACP, li informa quanto prima della sua decisione, indicandone i motivi. Il gruppo ACP riceve inoltre informazioni adeguate sull’entrata in vigore di dette decisioni, possibilmente in anticipo.» |
10. |
L’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Le istituzioni congiunte 1. Le istituzioni del presente accordo sono il Consiglio dei ministri, il comitato degli ambasciatori e l’Assemblea parlamentare paritetica. 2. Le istituzioni congiunte e le istituzioni create nel quadro degli accordi di partenariato economico, fatte salve le pertinenti norme degli accordi di partenariato economico esistenti o futuri, si adoperano per garantire il coordinamento, la coerenza e la complementarità nonché un efficace reciproco scambio di informazioni.» |
11. |
È inserito il seguente articolo: «Articolo 14 bis Riunioni di capi di Stato o di governo Le parti si riuniscono di comune accordo a livello di capi di Stato o di governo, nella formazione opportuna.» |
12. |
L’articolo 15 è così modificato:
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13. |
L’articolo 17 è così modificato:
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14. |
All’articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La cooperazione fa riferimento alle conclusioni delle conferenze delle Nazioni Unite e agli obiettivi e ai programmi d’azione concordati a livello internazionale, nonché alle iniziative prese sulla loro scia, come base dei principi dello sviluppo. La cooperazione fa riferimento anche agli obiettivi internazionali della cooperazione allo sviluppo e rivolge un’attenzione particolare alla messa a punto d’indicatori di progresso qualitativi e quantitativi. Le parti uniscono i propri sforzi per accelerare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.» |
15. |
L’articolo 20 è così modificato:
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16. |
L’articolo 21 è così modificato:
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17. |
All’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
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18. |
L’articolo 23 è sostituito dal seguente: «Articolo 23 Sviluppo dei settori economici La cooperazione sostiene riforme politiche e istituzionali durature e gli investimenti necessari a garantire un accesso equilibrato alle attività economiche e alle risorse produttive, e in particolare:
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19. |
È inserito il seguente articolo: «Articolo 23 bis Pesca Riconoscendo il ruolo centrale che la pesca e l’acquacoltura rivestono nei paesi ACP, grazie al loro contributo alla creazione di occupazione, alla generazione di reddito, alla sicurezza alimentare e al sostentamento delle comunità rurali e costiere e, di conseguenza, alla riduzione della povertà, la cooperazione mira a sviluppare ulteriormente i settori dell’acquacoltura e della pesca nei paesi ACP al fine di incrementare in maniera sostenibile i benefici economici e sociali connessi a tali settori. I programmi e le attività di cooperazione sostengono, tra l’altro, lo sviluppo e l’attuazione nei paesi e nelle regioni ACP di strategie sostenibili di sviluppo della pesca e dell’acquacoltura e di piani di gestione; il regolare inserimento dell’acquacoltura e della pesca nelle strategie nazionali e regionali di sviluppo; lo sviluppo delle infrastrutture e delle competenze tecniche che mettano in grado i paesi ACP di ricavare il massimo valore sostenibile dalla pesca e dall’acquacoltura; lo sviluppo nei paesi ACP delle capacità necessarie a far fronte alle sfide esterne che non consentono loro di trarre il massimo beneficio dalle risorse alieutiche, nonché la promozione e lo sviluppo di joint venture che portino ad investimenti nei settori della pesca e dell’acquacoltura nei paesi ACP. Ogni eventuale accordo sulla pesca negoziato tra la Comunità e gli Stati ACP deve essere coerente con le strategie di sviluppo di questo settore. Di comune accordo possono tenersi consultazioni ad alto livello, anche a livello ministeriale, per sviluppare, migliorare e/o rafforzare la cooperazione allo sviluppo ACP-UE nei settori dell’acquacoltura e della pesca sostenibili.» |
20. |
All’articolo 25, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
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21. |
L’articolo 27 è così modificato:
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22. |
Gli articoli 28, 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 28 Impostazione generale 1. La cooperazione ACP-UE contribuisce efficacemente al conseguimento degli obiettivi e delle priorità stabiliti dagli Stati ACP nel contesto della cooperazione e dell’integrazione regionali. 2. Conformemente agli obiettivi generali di cui agli articoli 1 e 20, la cooperazione ACP-UE mira a:
3. Alle condizioni previste all’articolo 58, la cooperazione può sostenere anche la cooperazione interregionale e la cooperazione intra-ACP, che coinvolgono ad esempio:
Articolo 29 Cooperazione ACP-UE a sostegno della cooperazione e dell’integrazione regionali 1. Nel settore della stabilità, della pace e della prevenzione dei conflitti, la cooperazione sostiene:
2. Nel settore dell’integrazione economica regionale, la cooperazione sostiene:
3. Nel settore delle politiche regionali per lo sviluppo sostenibile, la cooperazione sostiene le priorità delle regioni ACP e, in particolare:
Articolo 30 Sviluppo di capacità a sostegno della cooperazione e dell’integrazione regionali ACP Ai fini dell’efficacia e dell’efficienza delle politiche regionali, la cooperazione sviluppa e rafforza le capacità:
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23. |
È inserito il seguente articolo: «Articolo 31 bis HIV/AIDS La cooperazione sostiene gli sforzi degli Stati ACP di sviluppare e rafforzare in tutti i settori politiche e programmi volti a rispondere alla pandemia di HIV/AIDS e ad evitare che questa ostacoli lo sviluppo. La cooperazione sostiene gli Stati ACP nel loro percorso verso e a favore di un accesso universale alla prevenzione, cura, assistenza e sostegno per quanto riguarda l’HIV/AIDS e, in particolare, mira a:
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24. |
È inserito il seguente articolo: «Articolo 32 bis Cambiamento climatico Le parti riconoscono che il cambiamento climatico è una sfida ambientale seria e globale nonché una minaccia per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, che richiede un sostegno finanziario adeguato, prevedibile e tempestivo. Per queste ragioni e conformemente a quanto previsto all’articolo 32, in particolare al paragrafo 2, lettera a), la cooperazione:
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25. |
All’articolo 33, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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26. |
All’articolo 34, i paragrafi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti: «2. L’obiettivo ultimo della cooperazione economica e commerciale è di consentire agli Stati ACP di partecipare pienamente agli scambi internazionali. In questa prospettiva è particolarmente importante che gli Stati ACP prendano parte attiva ai negoziati commerciali multilaterali. In considerazione del loro attuale livello di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale è diretta a consentire a questi Stati di affrontare le sfide della globalizzazione e di adattarsi progressivamente alle nuove condizioni del commercio internazionale, agevolando in tal modo la loro transizione verso un’economia mondiale liberalizzata. In questo ambito, è indispensabile prestare attenzione alla vulnerabilità di molti paesi ACP causata dalla loro dipendenza dai prodotti di base o da pochi prodotti chiave, compresi i prodotti agro-industriali a valore aggiunto, e il rischio di erosione delle preferenze. 3. A tal fine, la cooperazione economica e commerciale si propone d’incrementare, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I, le capacità di produzione, fornitura e scambio dei paesi ACP nonché la loro capacità di attrarre gli investimenti. Essa intende inoltre stimolare una nuova dinamica commerciale tra le parti, consolidare le politiche commerciali e d’investimento dei paesi ACP, ridurre la loro dipendenza dai prodotti di base, promuovere economie più diversificate e migliorare la capacità di questi paesi di gestire tutte le questioni relative agli scambi. 4. La cooperazione economica e commerciale è attuata nel pieno rispetto delle disposizioni dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), compreso per quanto riguarda il trattamento speciale e differenziato, tenendo conto dei reciproci interessi delle parti e dei loro rispettivi livelli di sviluppo. Essa affronta anche le conseguenze dell’erosione delle preferenze, nel pieno rispetto degli impegni multilaterali.» |
27. |
All’articolo 35, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. La cooperazione economica e commerciale si basa anzitutto su un partenariato strategico autentico e rafforzato e, oltre a ciò, su un’impostazione globale che si avvale dei punti forti e dei risultati delle precedenti convenzioni ACP-CE. 2. La cooperazione economica e commerciale si fonda sulle iniziative d’integrazione regionale degli Stati ACP. La cooperazione a sostegno della cooperazione e dell’integrazione regionali, definita al titolo I, e la cooperazione commerciale si rafforzano a vicenda. La cooperazione economica e commerciale mira a rispondere, in particolare, ai vincoli che limitano l’offerta e la domanda, ricorrendo segnatamente a misure in materia di interconnettività dell'infrastruttura, di diversificazione economica e di sviluppo commerciale quali mezzi per potenziare la competitività degli Stati ACP. Perciò, alle corrispondenti misure viene attribuita un’importanza adeguata nelle strategie di sviluppo degli Stati e delle regioni ACP cui la Comunità fornisce sostegno, in particolare mediante aiuti al commercio.» |
28. |
Gli articoli 36 e 37 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 36 Modalità 1. Alla luce degli obiettivi e dei principi che precedono, le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per garantire la conclusione di nuovi accordi commerciali compatibili con le disposizioni dell’OMC, che eliminano progressivamente gli ostacoli che intralciano i loro scambi e approfondiscono la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio. 2. Gli accordi di partenariato economico sono strumenti di sviluppo che mirano a promuovere una corretta e graduale integrazione degli Stati ACP nell’economia mondiale, in particolare utilizzando al massimo il potenziale dell’integrazione regionale e degli scambi Sud-Sud. 3. Le parti convengono sull’opportunità che i nuovi dispositivi commerciali siano introdotti gradualmente. Articolo 37 Procedure 1. Durante i negoziati degli accordi di partenariato economico, vengono sviluppate le capacità dei settori pubblico e privato dei paesi ACP, conformemente alle disposizioni del titolo I e dell’articolo 35, adottando anche misure di miglioramento della competitività, per rafforzare le organizzazioni regionali e per sostenere le iniziative d’integrazione commerciale regionale, che, all’occorrenza, saranno accompagnate da un sostegno agli adeguamenti di bilancio e alla riforma fiscale nonché al miglioramento e allo sviluppo delle infrastrutture e alla promozione degli investimenti. 2. Le parti esaminano periodicamente i progressi dei negoziati, come previsto all’articolo 38. 3. I negoziati per gli accordi di partenariato economico sono portati avanti con i paesi ACP che si considerano in posizione di farlo, al livello che essi ritengono adeguato e secondo le procedure concordate dal gruppo ACP e con la finalità di sostenere i processi d’integrazione regionale in atto tra gli Stati ACP. 4. I negoziati per gli accordi di partenariato economico mirano in particolare a fissare il calendario della progressiva eliminazione degli ostacoli agli scambi tra le parti, conformemente alle pertinenti norme dell’OMC. Per quanto riguarda la Comunità, la liberalizzazione degli scambi si fonda sull’acquis ed è intesa a migliorare le attuali condizioni di accesso dei paesi ACP al mercato, attraverso, tra l’altro, una revisione delle norme d’origine. I negoziati tengono conto del livello di sviluppo dei paesi ACP e dell’incidenza socioeconomica delle misure commerciali su tali paesi nonché della loro capacità di adattarsi e di adeguare le proprie economie al processo di liberalizzazione. I negoziati sono pertanto quanto più flessibili possibile nello stabilire un periodo di transizione sufficiente, l’elenco definitivo dei prodotti interessati, tenendo conto dei settori sensibili, e il grado di asimmetria nel calendario di smantellamento delle tariffe, pur assicurando la conformità con le norme dell’OMC in vigore in quel momento. 5. Le parti cooperano e collaborano strettamente nell’ambito dell’OMC per spiegare e giustificare i dispositivi concordati, specialmente riguardo al grado di flessibilità disponibile. 6. Le parti discutono ulteriormente su come semplificare e rivedere le norme d’origine, comprese le disposizioni sul cumulo, che si applicano alle loro esportazioni. 7. Una volta che un accordo di partenariato economico è stato concluso tra Stati ACP, gli Stati ACP che non sono parti di tale accordo possono chiedere l’adesione in qualunque momento. 8. Nel quadro della cooperazione ACP-UE a sostegno della cooperazione e integrazione regionali ACP descritta al titolo I e conformemente all’articolo 35, le parti rivolgono una particolare attenzione alle necessità determinate dall’attuazione degli accordi di partenariato economico. Si applicano i principi enunciati all’articolo 1 dell’allegato IV del presente accordo. A tal fine, le parti concordano sull’utilizzo di meccanismi finanziari regionali nuovi o già esistenti attraverso i quali potrebbero essere erogate le risorse provenienti dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione e altre risorse supplementari.» |
29. |
È inserito il seguente articolo: «Articolo 37 bis Altri accordi commerciali 1. Nel quadro delle attuali tendenze della politica commerciale che mirano ad una maggiore liberalizzazione degli scambi, l’UE e gli Stati ACP hanno la possibilità di prendere parte ai negoziati e all’attuazione di accordi volti ad una maggiore liberalizzazione degli scambi multilaterali e bilaterali. Tale liberalizzazione potrebbe portare all’erosione delle preferenze concesse agli Stati ACP e incidere sulla loro posizione concorrenziale sul mercato UE e sui loro sforzi di sviluppo che l’UE tiene a sostenere. 2. Conformemente agli obiettivi della cooperazione economica e commerciale, l’UE si adopera per mantenere misure intese a superare i possibili effetti negativi della liberalizzazione nell’intento di mantenere il più a lungo possibile un importante accesso preferenziale per gli Stati ACP nel quadro del sistema commerciale multilaterale e garantire che qualunque inevitabile riduzione delle preferenze avvenga gradualmente su un arco di tempo più lungo possibile.» |
30. |
All’articolo 38, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il comitato ministeriale per il commercio discute qualunque questione inerente al commercio che sia motivo di preoccupazione per tutti gli Stati ACP e, in particolare, controlla l’andamento dei negoziati e dell’attuazione degli accordi di partenariato economico. Esso segue con particolare attenzione i negoziati commerciali multilaterali in corso ed esamina l’incidenza delle iniziative di liberalizzazione di livello più ampio sugli scambi ACP-CE e sullo sviluppo delle economie dei paesi ACP. Il comitato ministeriale per il commercio riferisce al Consiglio dei ministri e formula raccomandazioni appropriate, anche su eventuali misure di sostegno, al fine di potenziare i vantaggi degli accordi commerciali ACP-CE.» |
31. |
È inserito il seguente articolo: «Articolo 38 bis Consultazioni 1. Qualora misure nuove o misure previste nell’ambito di programmi di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari adottati dalla Comunità per migliorare il commercio possano ledere gli interessi di uno o più Stati ACP, la Comunità, prima di adottare tali misure, ne informa il segretariato del gruppo ACP e gli Stati ACP interessati. 2. Per consentire alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi del gruppo ACP, su richiesta di quest’ultimo si tengono consultazioni conformemente all’articolo 12 del presente accordo, al fine di trovare una soluzione soddisfacente. 3. Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP siano lesi da disposizioni legislative o regolamentari comunitarie esistenti, volte ad agevolare il commercio, o dall’interpretazione, applicazione o attuazione delle modalità di dette disposizioni legislative o regolamentari, su richiesta degli Stati ACP interessati si tengono consultazioni, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, al fine di trovare una soluzione soddisfacente. 4. Allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente, le parti possono anche evocare in sede di comitato ministeriale misto per il commercio qualunque altro problema relativo al commercio che possa derivare da misure prese o previste dagli Stati membri. 5. Le parti si informano reciprocamente di tali misure allo scopo di assicurare consultazioni efficaci. 6. Le parti concordano sul fatto che lo svolgimento di consultazioni e la trasmissione di informazioni nel quadro delle istituzioni di un accordo di partenariato economico su questioni che rientrano nel campo di applicazione di tale accordo possa soddisfare anche le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 12 del presente accordo, a condizione che gli Stati ACP verosimilmente interessati siano tutti firmatari dell’accordo di partenariato economico nell’ambito del quale sono tenute le consultazioni o sono trasmesse le informazioni.» |
32. |
All’articolo 41, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. La Comunità sostiene, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per accrescere le loro capacità di prestazione di servizi. Un’attenzione particolare è rivolta ai servizi connessi alla manodopera, alle imprese, alla distribuzione, ai finanziamenti, al turismo, alla cultura, alle costruzioni e ai relativi servizi d'ingegneria, al fine di migliorarne la competitività incrementando il valore e il volume degli scambi di beni e servizi degli Stati ACP.» |
33. |
All’articolo 42, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La Comunità sostiene, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per sviluppare e promuovere servizi di trasporto marittimo redditizi e efficienti sui loro territori, in vista di incrementare la partecipazione degli operatori dei paesi ACP ai servizi di trasporto marittimo internazionali.» |
34. |
All’articolo 43, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Le parti convengono inoltre d’intensificare la cooperazione reciproca nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché della società dell'informazione. La cooperazione è orientata in particolare, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, ad assicurare una complementarità e un’armonizzazione maggiori dei sistemi di comunicazione a livello nazionale, regionale e internazionale e il loro adeguamento alle nuove tecnologie.» |
35. |
All’articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La Comunità sostiene, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, gli sforzi degli Stati ACP volti a rafforzare la propria capacità di gestire tutti i settori connessi agli scambi, anche migliorando e sostenendo, ove necessario, il quadro istituzionale.» |
36. |
All’articolo 45, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le parti decidono inoltre di rafforzare la cooperazione in questo settore al fine di formulare e sostenere, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, efficaci politiche di concorrenza che assicurino progressivamente la corretta applicazione delle regole di concorrenza da parte delle imprese pubbliche e private. La cooperazione in questo campo comprende in particolare, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, l’assistenza all’istituzione di un adeguato quadro giuridico e alla sua applicazione amministrativa, con particolare riferimento alla situazione speciale dei paesi meno avanzati.» |
37. |
All’articolo 46, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione reciproca in questo campo. Su richiesta, secondo termini e condizioni approvati da entrambe e attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, la cooperazione è estesa, tra l'altro, ai seguenti settori: l’elaborazione di disposizioni legislative e regolamentari volte a tutelare e a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, ad impedire gli abusi da parte dei titolari di questi diritti e le violazioni di tali diritti ad opera dei concorrenti, la creazione e il potenziamento di uffici nazionali e regionali e di altri organismi, anche attraverso il sostegno alle associazioni regionali di proprietà intellettuali attive nell’applicazione e nella tutela dei diritti, che comprende la formazione del personale.» |
38. |
All’articolo 47, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La cooperazione nel campo della standardizzazione e della certificazione, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, è intesa ad assicurare che le parti adottino sistemi compatibili tra loro e comprende in particolare:». |
39. |
All’articolo 48, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le parti decidono di rafforzare la loro cooperazione, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, in vista di potenziare le capacità dei settori pubblico e privato dei paesi ACP in questo campo.» |
40. |
L’articolo 49 è modificato come segue:
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41. |
All’articolo 50, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le parti convengono che le norme del lavoro non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo.» |
42. |
All’articolo 51, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La cooperazione mira in particolare, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, a rafforzare le capacità istituzionali e tecniche disponibili in questo settore, istituire sistemi di allarme rapido e d’informazione reciproca sui prodotti pericolosi, scambiare informazioni ed esperienze sull’istituzione e sul funzionamento di sistemi di sorveglianza dei prodotti immessi sul mercato e sulla sicurezza dei prodotti, migliorare le informazioni fornite ai consumatori sui prezzi e sulle caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti, incoraggiare la formazione di associazioni di consumatori indipendenti e i contatti tra rappresentanti degli interessi dei consumatori, migliorare la compatibilità tra le politiche e i sistemi di protezione dei consumatori, notificare i casi di applicazione della legislazione e promuovere la cooperazione nelle indagini relative a pratiche commerciali pericolose o sleali e applicare negli scambi tra le parti, i divieti di esportazione dei beni e dei servizi la cui commercializzazione è stata vietata nel paese di produzione.» |
43. |
All’articolo 56, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo è attuata conformemente a e coerentemente con gli obiettivi, le strategie e le priorità di sviluppo stabiliti dagli Stati ACP, a livello nazionale, regionale e intra-ACP, e tenendo conto delle rispettive caratteristiche geografiche, sociali e culturali nonché dello specifico potenziale degli Stati ACP. Conformandosi al programma sull’efficacia degli aiuti concordato a livello internazionale, la cooperazione si basa sulla titolarità, l’allineamento, il coordinamento e l’armonizzazione dei donatori, la gestione mirata ai risultati in materia di sviluppo e sulla mutua responsabilità. In particolare, la cooperazione:
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44. |
L’articolo 58 è così modificato:
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45. |
L’articolo 60 è modificato come segue:
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46. |
L’articolo 61 è modificato come segue:
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47. |
All’articolo 66, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per alleviare l’onere del debito degli Stati ACP e attenuare i loro problemi relativi alla bilancia dei pagamenti, le parti concordano di utilizzare le risorse rese disponibili nell’ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo per contribuire alle iniziative di ammortamento del debito approvate a livello internazionale a favore dei paesi ACP. La Comunità s’impegna peraltro ad esaminare in che modo a lungo termine altre risorse comunitarie possano essere mobilitate per finanziare iniziative di alleggerimento del debito approvate a livello internazionale.» |
48. |
All’articolo 67, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo prevede un sostegno alle riforme macroeconomiche e settoriali condotte dagli Stati ACP. In questo quadro le parti assicurano che l’aggiustamento sia economicamente valido e socialmente e politicamente sostenibile. Il sostegno viene fornito nel contesto di una valutazione congiunta, da parte della Comunità e dello Stato ACP interessato, delle riforme in atto o previste a livello macroeconomico o settoriale, che consente un apprezzamento generale degli sforzi di riforma compiuti. Nella misura del possibile, la valutazione congiunta è allineata alle modalità specifiche del paese e il sostegno viene controllato sulla base dei risultati raggiunti. Il tempestivo versamento dei fondi è una delle caratteristiche principali dei programmi di sostegno.» |
49. |
Il titolo del capitolo 3 del titolo II della parte 4 è sostituito dal seguente: |
50. |
L’articolo 68 è sostituito dal seguente: «Articolo 68 1. Le parti riconoscono che l’instabilità macroeconomica derivante dagli shock esogeni può incidere negativamente sullo sviluppo degli Stati ACP pregiudicando il conseguimento degli obiettivi di sviluppo che essi si sono prefissi. È istituito pertanto un sistema di sostegno supplementare nell’ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo per attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni, compresi gli effetti sui proventi da esportazione. 2. Tale sostegno mira a salvaguardare le riforme e le politiche socioeconomiche che potrebbero essere messe in pericolo dalla brusca riduzione delle entrate e a riassorbire gli effetti negativi a breve termine di tali shock. 3. Nell’allocazione delle risorse si tiene conto dell’estrema dipendenza delle economie degli Stati ACP dalle esportazioni, in particolare da quelle agricole e minerarie. In questo contesto, gli Stati meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari, nonché quelli che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali, ricevono un trattamento più favorevole. 4. Le risorse supplementari sono fornite secondo le particolari modalità del meccanismo di sostegno illustrate nell’allegato II su modalità e condizioni di finanziamento. 5. La Comunità sostiene anche i regimi di assicurazione basati sul mercato destinati agli Stati ACP che vogliono proteggersi dagli effetti a breve termine degli shock esogeni.» |
51. |
Il titolo del capitolo 6 del titolo II della parte 4 è sostituito dal seguente: |
52. |
L’articolo 72 è sostituito dal seguente: «Articolo 72 Principio generale 1. L’aiuto umanitario, l’aiuto d’emergenza e l’aiuto post-emergenza sono concessi in situazioni di crisi. L’aiuto umanitario e l’aiuto d’emergenza mirano a salvare e tutelare la vita e a prevenire e alleviare la sofferenza umana ovunque occorra. L’aiuto post-emergenza mira alla riabilitazione e a creare un collegamento tra il soccorso a breve termine e i programmi di sviluppo a più lungo termine. 2. Le situazioni di crisi, tra le quali figurano anche l’instabilità o la fragilità strutturale a lungo termine, sono situazioni che costituiscono una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza e l’incolumità delle persone e che rischiano di degenerare in conflitto armato o di destabilizzare il paese. Le situazioni di crisi possono anche essere la conseguenza di calamità naturali, crisi provocate dagli esseri umani, come le guerre e altri conflitti, o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili riconducibili, tra l’altro, al cambiamento climatico, al degrado ambientale, all’accesso all’energia e alle risorse naturali o all’estrema povertà. 3. L’aiuto umanitario, l’aiuto d’emergenza e l’aiuto post-emergenza sono mantenuti per il tempo necessario a coprire i bisogni urgenti delle vittime dovuti a tali situazioni e costituiscono pertanto un collegamento tra soccorso, riabilitazione e sviluppo. 4. L’aiuto umanitario è concesso esclusivamente in base ai bisogni e agli interessi delle vittime delle situazioni di crisi, conformemente ai principi del diritto umanitario internazionale e rispettando umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. In particolare, non si operano discriminazioni tra le vittime in base alla razza, all’origine etnica, alla religione, al sesso, all’età, alla nazionalità o alla tendenza politica e sono garantiti il libero accesso alle vittime e la loro protezione nonché la sicurezza del personale e delle attrezzature umanitarie. 5. L’aiuto umanitario, l’aiuto d’emergenza e l’aiuto post-emergenza sono finanziati nell’ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo, laddove tale aiuto non possa essere finanziato dal bilancio dell'Unione. L’aiuto umanitario, l’aiuto d’emergenza e l’aiuto post-emergenza sono attuati in modo complementare e coordinato con l’azione degli Stati membri e conformemente alle migliori pratiche in materia di efficacia degli aiuti.» |
53. |
È inserito il seguente articolo: «Articolo 72 bis Obiettivo 1. L’aiuto umanitario e l’aiuto d’emergenza sono intesi a:
2. L’aiuto può essere concesso agli Stati o alle regioni ACP che accolgono profughi o rimpatriati per rispondere alle necessità impellenti non soddisfatte dagli aiuti d’urgenza. 3. Le azioni successive alla fase d’emergenza mirano al ripristino delle condizioni materiali e sociali reso necessario dagli effetti della crisi in questione e possono essere messe in atto per creare un collegamento tra il soccorso e la riabilitazione a breve termine e i programmi di sviluppo a più lungo termine finanziati dai programmi indicativi nazionali o regionali o dal programma intra-ACP. Tali azioni sono necessarie alla transizione dalla fase d’emergenza alla fase di sviluppo, poiché mirano a promuovere il reinserimento socioeconomico dei settori della popolazione colpiti, ad eliminare per quanto possibile le cause della crisi, nonché a rafforzare le istituzioni e la titolarità da parte degli attori locali e nazionali sul proprio ruolo nell’elaborazione di una politica di sviluppo sostenibile per lo Stato ACP interessato. 4. Ove opportuno, i meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi a breve termine di cui al paragrafo 1, lettera e), sono coordinati con altri meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi già esistenti. Lo sviluppo e il rafforzamento di meccanismi di riduzione e gestione del rischio catastrofi a livello nazionale, regionale e di tutti gli Stati ACP contribuiscono a far sì che gli Stati ACP sviluppino una propria resistenza all’impatto delle catastrofi. Tutte le attività correlate possono essere condotte in cooperazione con le organizzazioni e i programmi regionali e internazionali che hanno maturato una comprovata esperienza in materia di riduzione del rischio catastrofi.» |
54. |
L’articolo 73 è sostituito dal seguente: «Articolo 73 Attuazione 1. Le azioni di aiuto sono intraprese a richiesta dello Stato o della regione ACP interessati dalla crisi, su iniziativa della Commissione o dietro suggerimento di organizzazioni internazionali o di organizzazioni non governative locali o internazionali. 2. La Comunità adotta i provvedimenti necessari ad agevolare la celerità degli interventi richiesti per far fronte ai bisogni immediati oggetto dell’aiuto. Gli aiuti sono gestiti e attuati secondo procedure che permettono interventi rapidi, elastici ed efficaci. 3. Dato l’obiettivo di sviluppo degli aiuti concessi in conformità del presente capitolo, gli aiuti in questione possono, in via eccezionale, essere utilizzati congiuntamente al programma indicativo su richiesta dello Stato o della regione interessati.» |
55. |
All’articolo 76, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
56. |
All’articolo 95, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3. Al più tardi dodici mesi prima della scadenza di ciascun periodo di cinque anni, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, notificano all’altra parte le disposizioni del presente accordo di cui chiedono la revisione ai fini di un’eventuale modifica dell’accordo stesso. A prescindere da detta scadenza, qualora una parte chieda la revisione di una qualsiasi delle disposizioni dell’accordo, l’altra parte dispone di un periodo di due mesi per chiedere che detta revisione sia estesa ad altre disposizioni connesse con quelle che hanno formato oggetto della richiesta iniziale.» |
57. |
All’articolo 100 il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e presso il segretariato degli Stati ACP, che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario.» |
C. ALLEGATI
1. |
L’allegato II, modificato dalla decisione n. 1/2009 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 29 maggio 2009 (1), è modificato come segue:
|
2. |
L’allegato III è modificato come segue:
|
3. |
L’allegato IV, modificato dalla decisione n. 3/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 15 dicembre 2008 (2), è modificato come segue:
|
4. |
L’allegato V e i relativi protocolli sono soppressi. |
5. |
All’allegato VII, l’articolo 3, paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Le parti riconoscono il ruolo del gruppo ACP nel dialogo politico secondo modalità stabilite dal gruppo ACP e comunicate alla Comunità europea e ai suoi Stati membri. Il segretariato ACP e la Commissione europea si scambiano tutte le informazioni necessarie sul processo di dialogo politico condotto prima, durante e dopo le consultazioni intraprese ai sensi degli articoli 96 e 97 del presente accordo.» |
D. PROTOCOLLI
Il protocollo n. 3 relativo al Sudafrica, modificato dalla decisione n. 4/2007 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 20 dicembre 2007 (6), è modificato come segue:
1. |
All’articolo 1, paragrafo 2, le parole «firmato a Pretoria l’11 ottobre 1999» sono sostituite «modificato dall’accordo firmato l’11 settembre 2009». |
2. |
L’articolo 4 è modificato come segue:
|
3. |
All’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Il presente protocollo non impedisce al Sudafrica di negoziare e firmare uno degli accordi di partenariato economico (APE) previsti dalla parte 3, titolo II, del presente accordo qualora ciò sia approvato dalle altre parti a detto APE.» |
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Настоящото споразумение е открито за подписване в Ouagadougou на 22 юни 2010 г. и след това от 1 юли 2010 г. до 31 октомври 2010 г. в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Брюксел.
El presente Acuerdo quedará abierto a la firma en Uagadugu el 22 de junio de 2010 y, a continuación, del 1 de julio de 2010 al 31 de octubre de 2010 en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, en Bruselas.
Tato dohoda je otevřena k podpisu dne 22. června v Ouagadougou a poté od 1. července 2010 do 31. října 2010 v generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu.
Denne aftale er åben for undertegnelse den 22. juni 2010 i Ouagadougou og derefter fra den 1. juli 2010 til den 31. oktober 2010 i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union i Bruxelles
Dieses Abkommen liegt am 22. Juni 2010 in Ouagadougou und danach vom 1. Juli bis 31. Oktober 2010 beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union in Brüssel zur Unterzeichnung auf.
Käesolev leping on allakirjutamiseks avatud 22. juunil 2010 Ouagadougous ning seejärel 1. juulist 2010 kuni 31. oktoobrini 2010 Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadis Brüsselis.
Η παρούσα συμφωνία κατατίθεται προς υπογραφή στο Ουαγκαντούγκου, στις 22 Ιουνίου 2010 και στη συνέχεια, από την 1η Ιουλίου 2010 έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες.
This Agreement shall be open for signature in Ouagadougou on 22 June 2010 and thereafter from 1 July 2010 to 31 October 2010 at the General Secretariat of the Council of the European Union in Brussels.
Le présent accord est ouvert à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et ensuite du 1er juillet 2010 au 31 octobre 2010 au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, à Bruxelles.
Il presente accordo è aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010 e successivamente a Bruxelles presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, dal 1o luglio 2010 al 31 ottobre 2010.
Šo nolīgumu dara pieejamu parakstīšanai 2010. gada 22. jūnijā Vagadugu (Ouagadougou) un pēc tam no 2010. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 31. oktobrim Briselē, Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā.
Šis susitarimas pateiktas pasirašyti 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu, o paskui, 2010 m. liepos 1 d.- 2010 m. spalio 31 d., Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate Briuselyje.
Ez a megállapodás 2010. június 22-én Ouagadougouban, majd 2010. július 1. és 2010. október 31. között Brüsszelben, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán aláírásra nyitva áll.
Dan il-Ftehim huwa miftuħ għall-iffirmar f’Ouagadougou fit-22 ta’ Ġunju 2010 u wara dan mill-1 ta’ Lulju 2010 sal-31 ta’ Ottubru 2010, fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, fi Brussell.
Deze overeenkomst staat open voor ondertekening op 22 juni 2010 te Ouagadougou en vervolgens met ingang van 1 juli tot en met 31 oktober 2010 bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie in Brussel.
Niniejsza Umowa będzie otwarta do podpisu w Wagadugu w dniu 22 czerwca 2010 r., a następnie od 1 lipca 2010 r. do 31 października 2010 r. w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli.
O presente Acordo está aberto para assinatura em Uagadugu, em 22 de Junho de 2010 e, posteriormente, de 1 de Julho a 31 de Outubro de 2010, no Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia, em Bruxelas.
Acest acord va fi deschis pentru semnare în Ouagadougou, la 22 iunie 2010, iar ulterior, începând cu 1 iulie 2010 până la 31 octombrie 2010, la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene din Bruxelles.
Táto dohoda je otvorená na podpis 22. júna 2010 v Ouagadougou a potom od 1. júla 2010 do 31. októbra 2010 na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli.
Ta sporazum bo na voljo za podpis 22. junija 2010 v Ouagadougouju in nato od 1. julija 2010 do 31. oktobra 2010 v generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije v Bruslju.
Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Ouagadougoussa 22 päivänä kesäkuuta 2010 ja sen jälkeen 1 päivästä heinäkuuta 201031 päivään lokakuuta 2010 Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä Brysselissä.
Detta avtal är öppet för undertecknande i Ouagadougou den 22 juni 2010 och sedan från och med den 1 juli till och med den 31 oktober 2010 vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd i Bryssel.
(1) GU L 168 del 30.6.2009, pag. 48.
(2) GU L 352 del 31.12.2008, pag. 59.
(3) L’articolo 21 è stato soppresso dalla decisione n. 3/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE.
(4) Gli articoli 23 e 25 sono stati soppressi dalla decisione n. 3/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE.
(5) Gli articoli 27, 28 e 29 sono stati soppressi dalla decisione n. 3/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE.
(6) GU L 25 del 30.1.2008, pag. 11.
ATTO FINALE
I plenipotenziari di:
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
LA PRESIDENTE DELL’IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
IL PRESIDENTE DI MALTA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in appresso denominati «gli Stati membri»,
e l’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «l'Unione» o «l’UE»,
da una parte, e
i plenipotenziari di:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D’ANGOLA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,
IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,
IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA,
IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DELLE COMORE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,
IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA CÔTE D’IVOIRE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,
IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,
IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DELL’ETIOPIA,
IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,
IL PRESIDENTE E IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GHANA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA BISSAU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVA DI GUYANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,
IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,
SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL LIBERIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MADAGASCAR,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE MARSHALL
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURIZIO,
IL GOVERNO DEGLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,
IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,
IL GOVERNO DI NIUE,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,
SUA MAESTÀ LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT CHRISTOPHER E NEVIS,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI SANTA LUCIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI ST. VINCENT E GRENADINA,
IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE,
SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAFRICA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAME,
SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR EST,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,
SUA MAESTÀ IL RE DI TONGA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL’UGANDA,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI VANUATU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE,
i cui Stati sono qui di seguito denominati «Stati ACP»,
dall’altra,
riuniti a Ouagadougou il ventidue giugno duemiladieci hanno, al momento di firmare il presente accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005,
adottato le seguenti dichiarazioni accluse al presente atto finale:
Dichiarazione I |
Dichiarazione comune sul sostegno dell’accesso al mercato nel quadro del partenariato ACP-CE |
Dichiarazione II |
Dichiarazione congiunta su migrazioni e sviluppo (articolo 13) |
Dichiarazione III |
Dichiarazione dell’Unione europea sui cambiamenti istituzionali conseguenti all’entrata in vigore del trattato di Lisbona |
e hanno inoltre convenuto che le seguenti dichiarazioni esistenti, in conseguenza della soppressione dell’allegato V, sono divenute obsolete:
Dichiarazione XXII |
Dichiarazione comune relativa ai prodotti agricoli di cui all’allegato V, articolo 1, paragrafo 2, lettera a) |
Dichiarazione XXIII |
Dichiarazione comune sull’accesso al mercato nel quadro del partenariato ACP-CE |
Dichiarazione XXIV |
Dichiarazione comune sul riso |
Dichiarazione XXV |
Dichiarazione comune sul rum |
Dichiarazione XXVI |
Dichiarazione comune sulle carni bovine |
Dichiarazione XXVII |
Dichiarazione comune sul regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d’oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati all’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato V |
Dichiarazione XXIX |
Dichiarazione comune sui prodotti oggetto della politica agricola comune |
Dichiarazione XXX |
Dichiarazione degli Stati ACP sull’articolo 1 dell’allegato V |
Dichiarazione XXXI |
Dichiarazione della Comunità sull’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), dell’allegato V |
Dichiarazione XXXII |
Dichiarazione comune sulla non discriminazione |
Dichiarazione XXXIII |
Dichiarazione della Comunità sull’articolo 8, paragrafo 3, dell’allegato V |
Dichiarazione XXXIV |
Dichiarazione comune sull’articolo 12 dell’allegato V |
Dichiarazione XXXV |
Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell’allegato V |
Dichiarazione XXXVI |
Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell’allegato V |
Dichiarazione XXXVII |
Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell’allegato V sull’origine dei prodotti della pesca |
Dichiarazione XXXVIII |
Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n. 1 dell’allegato V sull’estensione delle acque territoriali |
Dichiarazione XXXIX |
Dichiarazione degli Stati ACP relativa al protocollo n. 1 dell’allegato V sull’origine dei prodotti della pesca |
Dichiarazione XL |
Dichiarazione comune sull’applicazione della regola della tolleranza in valore nel settore del tonno |
Dichiarazione XLI |
Dichiarazione comune sull’articolo 6, paragrafo 11 del protocollo 1 dell’allegato V |
Dichiarazione XLII |
Dichiarazione comune sulle norme d’origine: cumulo con il Sudafrica |
Dichiarazione XLIII |
Dichiarazione comune sull’allegato 2 del protocollo 1 dell’allegato V |
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
DICHIARAZIONE I
Dichiarazione comune sul sostegno dell’accesso al mercato nel quadro del partenariato ACP-CE
Le parti riconoscono il notevole valore delle condizioni preferenziali di accesso al mercato per le economie ACP, in modo specifico per i prodotti di base e per altri settori agroindustriali, di importanza fondamentale per lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP e il cui contributo all’occupazione, ai proventi da esportazione e alle entrate statali è di primaria importanza.
Le parti riconoscono che alcuni settori hanno intrapreso, con il sostegno dell’UE, un processo di trasformazione volto a consentire agli esportatori ACP interessati di competere nell’UE e sui mercati internazionali, anche mediante lo sviluppo di prodotti di marca e di altri prodotti a valore aggiunto.
Esse riconoscono altresì che un sostegno supplementare potrebbe risultare necessario laddove una maggiore liberalizzazione degli scambi determinasse una più profonda alterazione delle condizioni di accesso al mercato per i produttori ACP. A tal fine esse concordano di esaminare tutte le misure necessarie per mantenere la posizione concorrenziale degli Stati ACP sul mercato dell’UE. Un tale esame potrà comprendere norme d’origine, misure sanitarie e fitosanitarie e l’attuazione di misure specifiche intese a risolvere problemi di fornitura che possono sussistere negli Stati ACP. Lo scopo è di far sì che gli Stati ACP possano sfruttare il loro vantaggio comparativo reale o potenziale sul mercato dell’UE.
Una volta sviluppati i programmi di aiuto e fornite le risorse, le parti concordano di effettuare valutazioni periodiche volte a determinare i progressi e i risultati ottenuti e a decidere sulle opportune ulteriori misure da attuare.
Il comitato ministeriale misto per il commercio controllerà l’attuazione della presente dichiarazione e ne riferirà al Consiglio dei ministri formulando le opportune raccomandazioni.
DICHIARAZIONE II
Dichiarazione congiunta su migrazioni e sviluppo (articolo 13)
Le parti concordano di rafforzare e approfondire il dialogo e la cooperazione nel settore delle migrazioni, basandosi sui seguenti tre pilastri di un approccio globale e equilibrato alla questione:
1. |
migrazione e sviluppo, compresi gli aspetti relativi alle diaspore, alla fuga di cervelli e alle rimesse; |
2. |
migrazioni legali, compresi gli aspetti relativi all’ammissione, alla mobilità e alla circolazione delle competenze e dei servizi; e |
3. |
migrazioni illegali, compresi il contrabbando e la tratta di esseri umani, la gestione delle frontiere e la riammissione. |
Fatto salvo l’attuale articolo 13, le parti si impegnano a definire i dettagli di questa cooperazione rafforzata nel settore delle migrazioni.
Esse concordano inoltre di adoperarsi per il tempestivo completamento di questo dialogo e di riferire sui progressi compiuti al prossimo Consiglio ACP-CE.
DICHIARAZIONE III
Dichiarazione dell’Unione europea sui cambiamenti istituzionali conseguenti all’entrata in vigore del trattato di Lisbona
In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunità europea nel testo dell’accordo si intendono fatti all’Unione europea.
L’Unione europea proporrà gli Stati ACP uno scambio di lettere al fine di rendere vincolante l’accordo conformemente ai cambiamenti istituzionali nell’Unione europea conseguenti all’entrata in vigore del trattato di Lisbona.
4.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 287/50 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 2010
relativa alla conclusione dell’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare
(2010/649/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare («l’accordo»). |
(2) |
L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 26 ottobre 2009, con riserva della sua conclusione. |
(3) |
Quale conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito la Comunità europea, alla quale succede. |
(4) |
È opportuno approvare l’accordo. |
(5) |
L’accordo istituisce un comitato misto per la riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata di adozione della posizione dell’Unione europea in questo caso. |
(6) |
A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione. |
(7) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(8) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare («l’accordo») è approvato a nome dell’Unione.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 20, paragrafo 2, dell’accordo, allo scopo di impegnare l’Unione (1), e rende la seguente dichiarazione:
«Quale conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito la Comunità europea, alla quale succede e a partire da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” o alla “Comunità” nel testo dell'accordo, ove opportuno, devono essere letti come riferimenti all'“Unione europea”.»
Articolo 3
La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri invitati su richiesta della Commissione, rappresenta l’Unione nel comitato misto per la riammissione istituito dall’articolo 16 dell’accordo.
Articolo 4
La posizione dell’Unione in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’accordo è stabilita dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 6
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Luxembourg, addì 7 ottobre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
M. WATHELET
(1) La data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
ACCORDO
tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
LA COMUNITÀ EUROPEA,
di seguito denominata la «Comunità»,
e
LA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN,
di seguito denominata «Pakistan»,
di seguito denominate anche «Parte» singolarmente e «Parti» collettivamente,
DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina;
DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno nei territori dell’Ucraina o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, e di agevolare il transito di quelle persone in uno spirito di cooperazione;
SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati membri dell’Unione europea e del Pakistan derivanti dal diritto internazionale;
CONSIDERANDO che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, e tutti gli atti adottati in virtù di detto titolo, non si applicano al Regno di Danimarca,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:
a) |
«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea tranne il Regno di Danimarca; |
b) |
«cittadino di uno Stato membro»: chiunque abbia la cittadinanza, quale definita a fini comunitari, di uno Stato membro; |
c) |
«cittadino pakistano»: chiunque abbia la cittadinanza del Pakistan; |
d) |
«cittadino di paesi terzi»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella del Pakistan o di uno degli Stati membri; |
e) |
«apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza; |
f) |
«permesso di soggiorno»: permesso di qualunque tipo, rilasciato dal Pakistan o da uno degli Stati membri, che autorizza una persona a soggiornare sul territorio dello Stato che lo ha rilasciato; |
g) |
«visto»: un permesso rilasciato o una decisione presa dal Pakistan o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale; |
h) |
«Stato richiedente»: lo Stato (il Pakistan o uno degli Stati membri), che presenta una domanda di riammissione ai sensi degli articoli 2 e 3 o una domanda di transito ai sensi dell'articolo 12; |
i) |
«Stato richiesto»: lo Stato (il Pakistan o uno degli Stati membri) a cui è presentata una domanda di riammissione ai sensi degli articoli 2 e 3 o una domanda di transito ai sensi dell'articolo 12. |
SEZIONE I
OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE
Articolo 2
Riammissione dei cittadini
1. Lo Stato richiesto riammette nel suo territorio, su istanza dello Stato richiedente, tutti i cittadini che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso o soggiorno nel territorio dello Stato richiedente, purché sia accertato, conformemente all’articolo 6 del presente accordo, che sono cittadini dello Stato richiesto.
2. Se del caso, lo Stato richiesto rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio, lo Stato richiesto rilascia entro 14 giorni un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.
Articolo 3
Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi
1. Lo Stato richiesto riammette, su istanza dello Stato richiedente e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, il cittadino di paesi terzi e l'apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso o soggiorno in vigore nel territorio dello Stato richiedente, purché
a) |
possieda, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto o un’autorizzazione di soggiorno validi rilasciati dallo Stato richiesto, oppure |
b) |
sia entrato nel territorio dello Stato richiedente in modo irregolare direttamente dal territorio dello Stato richiesto. Ai sensi del presente comma, con persona proveniente direttamente dal territorio dello Stato richiesto si intende chi sia giunto nel territorio dello Stato richiedente, oppure, se lo Stato richiesto è il Pakistan, nel territorio degli Stati membri, via mare o per via aerea senza essere transitato in un altro paese. |
2. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:
a) |
il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale dello Stato richiesto; oppure |
b) |
lo Stato richiedente ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di soggiorno, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno di durata superiore rilasciato dallo Stato membro richiesto. |
3. Se lo Stato richiesto è uno Stato membro, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 spetta allo Stato membro che ha rilasciato il visto o l'autorizzazione di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di soggiorno, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente.
4. Se del caso, lo Stato richiesto rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio, lo Stato richiesto rilascia entro 14 giorni di calendario un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.
SEZIONE II
PROCEDURA DI RIAMMISSIONE
Articolo 4
Principi
1. Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento della persona da riammettere in conformità degli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.
2. Fatti salvi l'articolo 2, paragrafo 1 e l'articolo 3, paragrafo 1, non è necessaria una domanda di riammissione se l’interessato è in possesso di un documento di viaggio valido e, eventualmente, di un visto o di un permesso di soggiorno validi dello Stato richiesto.
3. Non è consentita la riammissione sulla base esclusiva di elementi di prova prima facie della cittadinanza.
Articolo 5
Domanda di riammissione
1. La domanda di riammissione contiene le seguenti informazioni:
a) |
i dati della persona da riammettere (ad es. nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita e ultimo luogo di residenza); |
b) |
l'indicazione dei mezzi con i quali sarà fornita la prova prima facie della cittadinanza, del transito, delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, e dell'ingresso e del soggiorno illegali. |
2. Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene anche:
a) |
una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell’interessato, attestante che la persona da riammettere può aver bisogno di assistenza o di cure; |
b) |
tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per la singola riammissione. |
3. Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell’allegato V del presente accordo.
Articolo 6
Mezzi di prova della cittadinanza
1. La cittadinanza non può essere dimostrata con documenti falsi.
2. La prova della cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, può essere basata sui documenti elencati nell’allegato I del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, lo Stato richiesto e lo Stato richiedente riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche.
3. La prova della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, può essere basata anche sui documenti elencati nell’allegato II del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, lo Stato richiesto avvia la procedura per accertare la cittadinanza dell'interessato.
4. Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati I o II, l'autorità competente dello Stato richiedente e la rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato richiesto prendono, se richieste, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio la persona da riammettere.
Articolo 7
Mezzi di prova riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi
1. Le condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’allegato III del presente accordo. Tali prove non possono essere basate su documenti falsi, ma su elementi riconosciuti reciprocamente dallo Stato richiesto e dallo Stato richiedente.
2. Le condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, possono essere dimostrate anche con i mezzi di prova elencati nell’allegato IV del presente accordo. Se vengono presentati tali mezzi di prova, lo Stato richiesto li considera sufficienti per avviare le verifiche per la riammissione.
3. L’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita in base ai documenti di viaggio dell’interessato, sui quali non figurino il visto o altra autorizzazione di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Può costituire prova prima facie dell’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di soggiorno necessari.
Articolo 8
Termini
1. La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto al massimo entro un anno dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di paesi terzi o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore per l’ingresso, la presenza o il soggiorno. Qualora non sia possibile presentare la domanda in tempo per motivi de jure o de facto, il termine è prorogato, su richiesta, fintanto che sussistono gli ostacoli.
2. Alla domanda di riammissione si deve rispondere senza indugio e, comunque, entro 30 giorni di calendario; l'eventuale rigetto deve essere motivato. I termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Qualora non sia possibile rispondere in tempo per motivi de jure o de facto, il termine può essere prorogato, su istanza debitamente motivata, fino a 60 giorni di calendario, a meno che la normativa nazionale dello Stato richiedente non fissi per il trattenimento una durata massima pari o inferiore a 60 giorni. Se non è data risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato.
3. Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l’interessato è trasferito entro tre mesi. Questo termine può essere prorogato, su richiesta, del tempo necessario per sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.
Articolo 9
Modalità di trasferimento e modi di trasporto
Prima di trasferire una persona, le autorità competenti del Pakistan e dello Stato membro interessato stabiliscono per iscritto, anticipatamente, la data del trasferimento, il valico di frontiera, eventuali scorte e modi di trasporto.
Articolo 10
Riammissione indebita
Il Pakistan reintegra senza indugio chiunque sia stato riammesso da uno Stato membro e uno Stato membro reintegra senza indugio chiunque sia stato riammesso dal Pakistan se è appurato, entro 3 mesi dal trasferimento dell’interessato, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente accordo. In questi casi le autorità competenti del Pakistan e dello Stato membro interessato si scambiano anche tutte le informazioni disponibili sull’identità, sulla cittadinanza e sulla via di transito effettive dell’interessato.
SEZIONE III
OPERAZIONI DI TRANSITO
Articolo 11
Principi
1. Lo Stato richiesto può autorizzare il transito di un cittadino di paesi terzi o di un apolide quando non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione dopo avere accertato, sulla base di prove scritte, che lo Stato di destinazione si è impegnato a riammettere l'interessato.
2. Lo Stato richiesto può revocare l'autorizzazione qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In questi casi lo Stato richiedente reintegra il cittadino di paesi terzi o l'apolide a proprie spese.
Articolo 12
Procedura di transito
1. La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti e contenere le seguenti informazioni:
a) |
tipo di transito, altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale; |
b) |
dati dell’interessato (ad es. nome, cognome, data di nascita e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, tipo e numero del documento di viaggio); |
c) |
valico di frontiera previsto, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte; |
un modulo comune per le domande di transito figura nell’allegato VI del presente accordo.
2. Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente il consenso all’operazione di transito, entro 14 giorni di calendario e per iscritto, confermando il valico di frontiera e l’orario previsti per l’ammissione.
3. In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.
4. Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo, conformemente alle proprie norme e leggi.
SEZIONE IV
COSTI
Articolo 13
Costi di trasporto e di transito
Tutte le spese di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dall’interessato o da terzi. In caso di riammissione indebita, ai sensi dell'articolo 10, queste spese sono a carico dello Stato che deve reintegrare l'interessato.
SEZIONE V
PROTEZIONE DEI DATI E CONFORMITÀ AGLI ALTRI OBBLIGHI DI LEGGE
Articolo 14
Dati personali
1. Si procede al trattamento dei dati personali solo qualora ciò sia necessario per l’applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti del Pakistan e degli Stati membri. Ai fini del presente articolo valgono le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 95/46/CE (1). Quando il responsabile del trattamento è un’autorità competente di uno Stato membro, a disciplinare il trattamento dei dati personali sono la direttiva 95/46/CEe la legislazione nazionale adottata in conformità della direttiva stessa, comprese le norme sul trasferimento dei dati personali ai paesi terzi.
2. Inoltre, al trattamento dei dati personali per l'applicazione del presente accordo, e in particolare alla trasmissione di tali dati dal Pakistan ad uno Stato membro e viceversa, si applicano i seguenti principi:
a) |
i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente; |
b) |
i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente accordo, e successivamente trattati dall’autorità che li comunica e dall’autorità che li riceve in modo non incompatibile con tali finalità; |
c) |
i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:
|
d) |
i dati personali devono essere esatti e, se necessario, devono venire aggiornati; |
e) |
i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati; |
f) |
sia l’autorità che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati; |
g) |
su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti; |
h) |
i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica; |
i) |
l’autorità che comunica i dati personali e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento di quei dati. |
Articolo 15
Conformità agli altri obblighi di legge
1. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e del Pakistan derivanti dal diritto internazionale e dai trattati internazionali di cui sono Parti.
2. Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona nel quadro di altri accordi bilaterali.
3. Il presente accordo lascia impregiudicati i rimedi e i diritti dell'interessato derivanti dalla legislazione del paese ospitante, compreso il diritto internazionale.
SEZIONE VI
ATTUAZIONE E APPLICAZIONE
Articolo 16
Comitato misto di riammissione
1. Le Parti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione e l’interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (di seguito «comitato») incaricato in particolare di:
a) |
controllare l’applicazione del presente accordo; |
b) |
stabilire le modalità tecniche di attuazione necessarie per l’applicazione uniforme del presente accordo, comprese le modifiche degli allegati III e IV; |
c) |
procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dal Pakistan a norma dell’articolo 17; |
d) |
proporre modifiche del presente accordo e degli allegati I e II. |
2. Le decisioni del comitato sono prese all'unanimità e attuate di conseguenza.
3. Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e del Pakistan. La Comunità è rappresentata dalla Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri.
4. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle Parti, in genere ogni anno.
5. Le controversie che non possono essere risolte dal comitato sono oggetto di consultazioni tra le Parti.
6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno e stabilisce una lingua di lavoro comune per entrambe le Parti.
Articolo 17
Protocolli di attuazione
1. Il Pakistan e uno Stato membro possono concludere protocolli di attuazione contenenti disposizioni riguardanti:
a) |
la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto; |
b) |
le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi; |
c) |
mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da I a IV del presente accordo. |
2. I protocolli di applicazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato misto di riammissione di cui all'articolo 16.
Articolo 18
Relazione con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri
Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o le intese bilaterali di riammissione delle persone in posizione irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi a norma dell’articolo 17 tra i singoli Stati membri e il Pakistan, in quanto incompatibili con il presente accordo.
SEZIONE VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Applicazione territoriale
1. Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo vale per il territorio del Pakistan e per il territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.
2. Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.
Articolo 20
Entrata in vigore, durata e denuncia
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti in conformità delle loro rispettive procedure.
2. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.
3. Fatti salvi gli obblighi delle Parti di reintegrare i propri cittadini nel quadro del diritto internazionale consuetudinario, il presente accordo e i protocolli di attuazione si applicano a coloro che hanno fatto ingresso nei territori del Pakistan e degli Stati membri dopo la loro entrata in vigore.
4. Ciascuna Parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento dandone notifica ufficiale all’altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica.
Articolo 21
Allegati
Gli allegati da I a VI costituiscono parte integrante del presente accordo.
Fatto a Bruxelles, addì ventisei ottobre duemilanove, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Ислямска република Пакистан
Por la República Islámica de Pakistán
Za Pákistánskou islámskou republiku
For Den Islamiske Republik Pakistan
Für die Islamische Republik Pakistan
Pakistani Islamivabariigi nimel
Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν
For the Islamic Republic of Pakistan
Pour la République islamique du Pakistan
Per la Repubblica islamica del Pakistan
Pakistānas Islāma Republikas vārdā
Pakistano Islamo Respublikos vardu
A Pakisztáni Iszlám Köztársaság részéről
Għar-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan
Voor de Islamitische Republiek Pakistan
W imieniu Islamskiej Republiki Pakistanu
Pela República Islâmica do Paquistão
Pentru Republica Islamică Pakistan
Za Pakistanskú islamskú republiku
Za Islamsko republiko Pakistan
Pakistanin islamilaisen tasavallan puolesta
För Islamiska republiken Pakistan
(1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
ALLEGATO I
Elenco comune dei documenti la cui presentazione è considerata una prova della cittadinanza (Articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2)
— |
Passaporti autentici di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini), |
— |
carte di identità nazionale elettroniche, |
— |
certificati di cittadinanza autentici. |
ALLEGATO II
Elenco comune dei documenti la cui presentazione avvia la procedura per accertare la cittadinanza (Articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3)
— |
Impronte digitali o altri dati biometrici, |
— |
carte di identità nazionali temporanee e provvisorie, carte d’identità militari e certificati di nascita rilasciati dal governo della Parte richiesta, |
— |
fotocopia (1) di tutti i documenti elencati nell’allegato I del presente accordo, |
— |
patenti di guida o loro fotocopia (1), |
— |
fotocopia (1) di altri documenti ufficiali da cui risulti la cittadinanza (per esempio, certificati di nascita), |
— |
licenze, registri navali, licenze degli skipper o loro fotocopia (1), |
— |
dichiarazioni dell'interessato. |
(1) Ai fini del presente allegato, per «fotocopie» si intendono quelle autenticate ufficialmente dalle autorità del Pakistan o degli Stati membri.
ALLEGATO III
Elenco comune dei documenti considerati quali mezzi di prova delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi (Articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1)
— |
Timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell’interessato, |
— |
visto e/o autorizzazione di soggiorno in corso di validità rilasciati dallo Stato richiesto. |
ALLEGATO IV
Elenco comune dei documenti considerati quali mezzi di prova per avviare le verifiche per la riammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi (Articolo 3 in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2)
— |
Dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell'autorità di frontiera, o da altri testimoni in buona fede (per esempio, il personale delle compagnie aeree) dell'attraversamento del confine da parte della persona in questione, |
— |
descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo l’ingresso nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti di questo Stato, |
— |
informazioni sull’identità e/o sul soggiorno di una persona, fornite da un'organizzazione internazionale (per esempio, ACNUR), |
— |
relazioni/conferma delle informazioni da parte di familiari, |
— |
dichiarazioni dell’interessato, |
— |
scontrini nominativi, certificati e note di qualsiasi tipo (fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, etc.) da cui risulti chiaramente che la persona ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto, |
— |
biglietti nominativi di viaggio e/o liste di passeggeri via aerea o via mare attestanti l’itinerario dell'interessato nel territorio dello Stato richiesto, |
— |
informazioni da cui risulti che la persona in questione si è servita di un corriere o di un’agenzia di viaggi. |
ALLEGATO V
ALLEGATO VI
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 1, LETTERA f)
Ai fini dell'articolo 1, lettera f), le Parti convengono che non rientrano nella definizione di autorizzazione di soggiorno i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di autorizzazione di soggiorno.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1
Le Parti prendono atto che, conformemente alla vigente legge pakistana sulla cittadinanza del 1951 e alle sue norme di attuazione, un cittadino pakistano non può rinunciare alla cittadinanza senza avere acquisito o ottenuto un documento valido che attesti la concessione della cittadinanza di un altro Stato.
Le Parti convengono di consultarsi ove e quando necessario.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 3
Con riguardo all'articolo 3, in linea di principio le Parti faranno il possibile per rimpatriare nel paese di origine il cittadino di paesi terzi o l'apolide che non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni di ingresso e di soggiorno nei rispettivi territori.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERA b)
Le Parti decidono che il semplice transito aeroportuale in un paese terzo non vada inteso nel senso di «essere transitato in un altro paese» ai fini delle presenti disposizioni.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2
Le Parti convengono che, per quanto riguarda le domande di riammissione presentate dagli Stati membri che prevedono per il trattenimento una durata massima pari o inferiore a 30 giorni, il termine di 30 giorni di calendario di cui all'articolo 8, paragrafo 2, comprende, in caso di accoglimento della domanda di riammissione, il rilascio del documento di viaggio necessario per la riammissione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMMISSIONE EUROPEA E DEL PAKISTAN SULLA MIGRAZIONE REGOLARE
Tenuto conto dell'interesse del Pakistan per le opportunità di migrazione regolare offerte dagli Stati membri dell'Unione europea, le Parti convengono che l'applicazione del presente accordo contribuirà ad incoraggiare i singoli Stati membri ad offrire opportunità di migrazione regolare ai cittadini pakistani. In questo contesto, la Commissione europea invita gli Stati membri ad avviare, conformemente alle legislazioni nazionali, un dialogo con il Pakistan sulle possibilità offerte ai suoi cittadini di immigrare regolarmente nei loro territori.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ASSISTENZA TECNICA
Le Parti si impegnano ad attuare il presente accordo basato sui principi di responsabilità condivisa, solidarietà e partenariato equo per gestire i flussi migratori tra il Pakistan e l'Unione europea.
In questo contesto, l'Unione europea sosterrà il Pakistan nell'attuazione di tutte le componenti del presente accordo, soprattutto quelle del reinsediamento e del benessere delle persone riammesse, attraverso i programmi di assistenza della Comunità, in particolare Aeneas.
In linea di principio, tale sostegno può servire anche a favorire i legami tra migrazione e sviluppo, a organizzare e promuovere la migrazione economica regolare, a gestire quella irregolare, e a proteggere i migranti dallo sfruttamento e dall'esclusione.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA
Le Parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che il Pakistan e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA E ALLA NORVEGIA
Le Parti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea all’Islanda e alla Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto opportuno che il Pakistan concluda con l'Islanda e la Norvegia un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AD UN DIALOGO GLOBALE SULLA GESTIONE DELLA MIGRAZIONE
Le Parti si impegnano ad avviare un dialogo globale sulla gestione della migrazione nell'ambito del comitato misto da istituire nel quadro dell'accordo di cooperazione di terza generazione tra la CE e il Pakistan. Il dialogo verterà sulla politica dei visti per facilitare gli scambi tra i popoli.
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
4.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 287/68 |
DECISIONE N. 2/2010 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE
del 21 giugno 2010
relativa alle misure transitorie applicabili dalla data di firma alla data di entrata in vigore dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005
(2010/650/UE)
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) («l’accordo di Cotonou»), in particolare l’articolo 95, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo di Cotonou è stato concluso per un periodo di vent’anni a decorrere dal 1o marzo 2000, con la possibilità di modificarlo mediante revisione ogni cinque anni. |
(2) |
I negoziati per la prima modifica dell’accordo di Cotonou si sono conclusi a Bruxelles il 23 febbraio 2005. L’accordo modificativo è stato firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2008. |
(3) |
I negoziati per la seconda modifica dell’accordo di Cotonou sono stati aperti ufficialmente in occasione della riunione del Consiglio dei ministri ACP-UE del 29 maggio 2009 e si sono conclusi a Bruxelles il 19 marzo 2010. L’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di Cotonou («l'accordo»), firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010, entrerà in vigore una volta espletate le procedure di ratifica di cui all’articolo 93 dell’accordo di Cotonou. |
(4) |
Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 3, dell’accordo di Cotonou, il Consiglio dei ministri ACP-UE adotta le eventuali misure transitorie necessarie per il periodo compreso tra la data di firma e la data di entrata in vigore dell’accordo. |
(5) |
L’Unione europea, i suoi Stati membri e i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («le parti») ritengono opportuno disporre l’applicazione provvisoria dell’accordo con effetto a decorrere dalla data della sua firma. |
(6) |
Le parti faranno il possibile per completare il processo di ratifica entro due anni dalla data della firma dell’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Applicazione provvisoria dell’accordo
L’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 («l’accordo»), si applica provvisoriamente a decorrere dalla data della sua firma.
Articolo 2
Attuazione della presente decisione ed entrata in vigore dell’accordo
L’Unione adotta tutte le misure necessarie per garantire la piena attuazione della presente decisione. Si invitano gli Stati membri dell’Unione e i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico ad adottare le misure ritenute appropriate per attuare la presente decisione.
Le parti fanno il possibile per espletare tutte le procedure necessarie all’entrata in vigore integrale dell’accordo entro due anni dalla data della sua firma.
Articolo 3
Entrata in vigore e validità della presente decisione
La presente decisione entra in vigore il giorno in cui è firmato l’accordo.
Essa si applica fino all’entrata in vigore dell’accordo.
Fatto a Ouagadougou, addì 21 giugno 2010.
Per il Consiglio dei ministri ACP-UE
Il presidente
P. BUNDUKU-LATHA
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27.