ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.278.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2010/628/UE |
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2010/629/UE |
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2010/630/UE |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
22.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 945/2010 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2010
recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2011 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’UE e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 807/2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), (1) in particolare l’articolo 43, lettere f) e g), in combinato disposto con l’articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 807/2010 della Commissione, del 14 settembre 2010, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’Unione (3), la Commissione è tenuta ad adottare un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l’esercizio 2011. Il piano deve definire in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all’azione, la dotazione finanziaria massima messa a disposizione per l’esecuzione della rispettiva parte del piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte detenute dagli organismi d’intervento. |
(2) |
Gli Stati membri che partecipano al piano di distribuzione per l’esercizio 2011 hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste in conformità dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 807/2010. |
(3) |
Ai fini della ripartizione delle risorse è necessario tener conto dell’esperienza acquisita e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti. |
(4) |
L’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 807/2010 prevede che siano messi a disposizione stanziamenti per poter acquistare sul mercato i prodotti che risultino temporaneamente indisponibili nelle scorte degli organismi d’intervento. Dato che le scorte di burro attualmente detenute dagli organismi d’intervento non sono sufficienti per coprire le assegnazioni, occorre stabilire gli stanziamenti che permettano di acquistare sul mercato i quantitativi necessari per attuare il piano di distribuzione per l’esercizio finanziario 2011. |
(5) |
Secondo l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 807/2010, qualora non vi sia disponibilità di riso nelle scorte di intervento, la Commissione può autorizzare il prelievo di cereali dalle scorte di intervento in pagamento della fornitura di riso e di prodotti a base di riso mobilitati sul mercato. Non essendovi attualmente disponibilità di riso nelle scorte di intervento, è quindi opportuno autorizzare il prelievo di cereali dalle scorte di intervento in pagamento dei prodotti a base di riso mobilitati sul mercato. |
(6) |
L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 807/2010 prevede il trasferimento tra Stati membri dei prodotti non disponibili nelle scorte d’intervento dello Stato membro in cui tali prodotti sono necessari per l’esecuzione del piano. Occorre pertanto autorizzare i trasferimenti intra-UE necessari all’esecuzione del piano per il 2011, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 807/2010. |
(7) |
Inoltre, tenuto conto dell’andamento del mercato dei cereali e ai fini di una gestione efficace e tempestiva delle scorte d’intervento di cereali da parte della Commissione, è opportuno, per i trasferimenti intra-UE, che gli Stati membri fornitori comunichino rapidamente alla Commissione i quantitativi di ciascun tipo di cereale detenuti all’intervento nel loro territorio che saranno riservati all’attuazione del piano di distribuzione per il 2011. |
(8) |
Data la complessità d’esecuzione del piano di distribuzione del 2011, che richiede un elevato volume di trasferimenti intra-UE, è opportuno aumentare il margine del 5 % previsto dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 807/2010. |
(9) |
Per garantire che i prodotti provenienti dalle scorte d’intervento non entrino nel mercato in un momento dell’anno poco opportuno, occorre abbreviare i periodi previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 807/2010 durante i quali i prodotti possono essere ritirati dalle scorte d’intervento. |
(10) |
Tenuto conto degli ingenti quantitativi di prodotti che devono essere ritirati dalle scorte d’intervento e dell’elevato volume di trasferimenti intra-UE, è opportuno derogare al termine di sessanta giorni previsto per il prelievo dei prodotti dalle scorte d’intervento in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento (UE) n. 807/2010. |
(11) |
A causa dell’attuale situazione del mercato nel settore dei cereali, caratterizzata da un basso livello dei prezzi, è opportuno, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, aumentare la cauzione che deve essere costituita dall’aggiudicatario della fornitura di cereali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 807/2010. |
(12) |
Per l’esecuzione del piano annuale di distribuzione occorre precisare che il fatto generatore ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è la data di inizio dell’esercizio di gestione delle scorte pubbliche. |
(13) |
In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010, al momento di redigere il piano annuale di distribuzione la Commissione ha consultato le principali organizzazioni che si occupano degli indigenti nell’UE. |
(14) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per il 2011 la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nell’UE, prevista dall’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, si svolgerà in conformità del piano annuale di distribuzione di cui all’allegato I del presente regolamento.
È autorizzato il ricorso ai cereali in pagamento dei prodotti a base di riso mobilitati sul mercato, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010.
Articolo 2
Gli stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri per l’acquisto di burro sul mercato UE, secondo quanto richiesto dal piano di cui all’articolo 1, sono stabiliti nell’allegato II.
Articolo 3
1. Il trasferimento intra-UE dei prodotti elencati nell’allegato III del presente regolamento è autorizzato alle condizioni stabilite dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 807/2010.
2. In caso di trasferimento intra-UE di cereali, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri fornitori comunicano alla Commissione i quantitativi di ciascun tipo di cereale detenuti dai rispettivi organismi d’intervento che sono riservati all’esecuzione del piano di distribuzione del 2011.
Articolo 4
In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, primo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 807/2010, per il piano di distribuzione del 2011 il ritiro di burro e latte scremato in polvere dalle scorte d’intervento è effettuato dal 1o giugno al 30 settembre 2011.
Tuttavia il primo comma non si applica alle assegnazioni di quantitativi pari o inferiori a 500 tonnellate.
Per il piano di distribuzione del 2011, il termine di sessanta giorni per il prelievo dei prodotti ritirati previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento (UE) n. 807/2010 non si applica nel caso del burro e del latte scremato in polvere.
Articolo 5
In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 807/2010, per il piano di distribuzione del 2011 il 70 % delle scorte di cereali detenute dagli organismi d’intervento deve essere ritirato anteriormente al 1o giugno 2011.
Per il piano di distribuzione del 2011, il termine di sessanta giorni per il prelievo dei prodotti ritirati previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento (UE) n. 807/2010 non si applica nel caso dei cerali.
Articolo 6
In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, quinto comma, e all’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 807/2010, per il piano di distribuzione del 2011, prima di ritirare i cereali dalle scorte d’intervento, l’aggiudicatario costituisce una cauzione pari a 150 EUR/tonnellata.
Articolo 7
In deroga all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 807/2010, si procede a una revisione del piano di distribuzione del 2011 se le modifiche giustificate riguardano almeno il 10 % dei quantitativi o dei valori previsti per prodotto nel piano dell’UE.
Articolo 8
Ai fini dell’esecuzione del piano annuale di distribuzione di cui all’articolo 1 del presente regolamento, la data del fatto generatore ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è il 1o ottobre 2010.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
(3) GU L 242 del 15.9.2010, pag. 9.
ALLEGATO I
PIANO ANNUALE DI DISTRIBUZIONE PER L’ESERCIZIO 2011
a) |
Risorse finanziarie messe a disposizione per l’attuazione del piano del 2011 in ciascuno Stato membro:
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b) |
Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d’intervento dell’UE ai fini della distribuzione negli Stati membri limitatamente ai massimali di cui alla lettera a) del presente allegato:
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(1) Stanziamento per Česká Republika per l’acquisto di latte scremato in polvere sul mercato dell’UE: 37 356 EUR e per l’acquisto di burro sul mercato dell’UE: 33 263 EUR
(2) Stanziamento per Eesti per l’acquisto di latte scremato in polvere sul mercato dell’UE: 7 471 EUR e per l’acquisto di burro sul mercato dell’UE: 18 627 EUR
(3) Stanziamento per Luxembourg per l’acquisto di latte scremato in polvere sul mercato dell’UE: 101 880 EUR
ALLEGATO II
Stanziamenti messi a disposizione degli stati membri per l’acquisto di burro sul mercato dell’UE:
(in EUR) |
|
Stato membro |
Burro |
Éire/Ireland |
867 046 |
Elláda |
7 835 710 |
Portugal |
3 666 327 |
Totale |
12 369 083 |
ALLEGATO III
a) |
Trasferimenti intra-UE di cereali autorizzati nell’ambito del piano per l’esercizio 2011:
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b) |
Trasferimenti intra-UE di latte scremato in polvere autorizzati nell’ambito del piano per l’esercizio 2011:
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c) |
Trasferimenti intra-UE di burro autorizzati nell’ambito del piano per l’esercizio 2011:
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22.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/9 |
REGOLAMENTO (UE) N. 946/2010 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
77,1 |
MK |
80,4 |
|
XS |
73,2 |
|
ZZ |
76,9 |
|
0707 00 05 |
MK |
87,5 |
TR |
155,0 |
|
ZZ |
121,3 |
|
0709 90 70 |
TR |
140,0 |
ZZ |
140,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
72,5 |
CL |
46,3 |
|
IL |
91,2 |
|
TR |
90,3 |
|
ZA |
64,8 |
|
ZZ |
73,0 |
|
0806 10 10 |
BR |
211,4 |
TR |
140,6 |
|
US |
155,2 |
|
ZA |
64,2 |
|
ZZ |
142,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
76,6 |
BR |
59,6 |
|
CL |
85,0 |
|
CN |
64,2 |
|
NZ |
94,5 |
|
US |
82,6 |
|
ZA |
93,1 |
|
ZZ |
79,4 |
|
0808 20 50 |
CN |
72,2 |
ZA |
88,6 |
|
ZZ |
80,4 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
22.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/11 |
REGOLAMENTO (UE) N. 947/2010 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2010
che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente. |
(2) |
A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l’istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 19 ottobre 2010. |
(3) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 19 ottobre 2010, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettera c) e all'articolo 2 di detto regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.
(3) GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 69.
22.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/12 |
REGOLAMENTO (UE) N. 948/2010 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2010
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XVI, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
L'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che le restituzioni possano essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. |
(4) |
Le restituzioni devono essere concesse solo per i prodotti che soddisfano le prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2). |
(5) |
Le restituzioni attualmente vigenti sono state stabilite dal regolamento (UE) n. 650/2010 della Commissione (3). Dal momento che occorre stabilire nuove restituzioni, è opportuno abrogare tale regolamento. |
(6) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all’esportazione previste dall’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1187/2009.
Articolo 2
Il regolamento (UE) n. 650/2010 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 22 ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.
(3) GU L 191 del 23.7.2010, pag. 7.
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 22 ottobre 2010
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 31 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 31 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 31 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 39 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 39 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 39 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 91 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 99 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 99 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 10 11 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 10 19 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 10 99 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 11 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 11 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 11 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 11 9900 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 17 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 19 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 19 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 19 9900 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 91 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 91 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 91 9350 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 99 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 99 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 99 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 99 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 99 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 99 9600 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 99 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 29 15 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 29 15 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 29 15 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 29 19 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 29 19 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 29 19 9900 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 29 99 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 29 99 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 91 10 9370 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 91 30 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 91 99 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 99 10 9350 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 99 31 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 11 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 13 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 13 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 13 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 13 9900 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 33 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 59 9310 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 59 9340 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 59 9370 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 21 9120 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 21 9160 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 23 9120 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 23 9130 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 23 9140 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 23 9150 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 81 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 83 9110 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 83 9130 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 83 9150 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 83 9170 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 11 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 11 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 19 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 19 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 30 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 30 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 30 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 50 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 50 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 90 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 20 90 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 20 90 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 90 10 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 90 90 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0406 10 20 9640 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 10 20 9650 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 10 20 9830 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 10 20 9850 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 20 90 9913 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 20 90 9915 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 20 90 9917 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 20 90 9919 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 31 9730 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 31 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 31 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 39 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 39 9700 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 39 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 39 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 40 50 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 40 90 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 13 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 15 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 17 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 21 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 23 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 25 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 27 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 29 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 29 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 32 9119 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 35 9190 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 35 9990 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 37 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 61 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 63 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 63 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 69 9910 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 73 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 75 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 76 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 76 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 76 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 78 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 78 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 79 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 81 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 85 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 85 9970 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 86 9200 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 86 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 86 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9951 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9971 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9973 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9974 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9975 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9979 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 88 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 88 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
Le destinazioni sono definite come segue:
|
(1) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
22.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/16 |
REGOLAMENTO (UE) N. 949/2010 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2010
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XVII, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell'Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. |
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell'Unione e che recano il bollo sanitario previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (3) e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4). |
(5) |
Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento (UE) n. 654/2010 della Commissione (5). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato. |
(6) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.
Articolo 2
Il regolamento (UE) n. 654/2010 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 22 ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(5) GU L 191 del 23.7.2010, pag. 15.
ALLEGATO
Restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina applicabili a partire dal 22 ottobre 2010
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
0210 11 31 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
54,20 |
0210 11 31 9910 |
A00 |
EUR/100 kg |
54,20 |
0210 19 81 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
54,20 |
0210 19 81 9300 |
A00 |
EUR/100 kg |
54,20 |
1601 00 91 9120 |
A00 |
EUR/100 kg |
19,50 |
1601 00 99 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
15,20 |
1602 41 10 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
29,00 |
1602 41 10 9130 |
A00 |
EUR/100 kg |
17,10 |
1602 42 10 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
22,80 |
1602 42 10 9130 |
A00 |
EUR/100 kg |
17,10 |
1602 49 19 9130 |
A00 |
EUR/100 kg |
17,10 |
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). |
22.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/18 |
REGOLAMENTO (UE) N. 950/2010 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2010
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XIX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato. |
(4) |
È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno dell’Unione e che soddisfano i requisiti prescritti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (2) e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), nonché i requisiti in materia di marchiatura di cui all’allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(5) |
Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento (UE) n. 653/2010 della Commissione (4). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all’allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Articolo 2
Il regolamento (UE) n. 653/2010 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 22 ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(4) GU L 191 del 23.7.2010, pag. 13.
ALLEGATO
Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 22 ottobre 2010
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||||||||
0407 00 11 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
0,39 |
|||||||||
0407 00 19 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
0,20 |
|||||||||
0407 00 30 9000 |
E09 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
E10 |
EUR/100 kg |
22,00 |
||||||||||
E19 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||
0408 11 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
84,72 |
|||||||||
0408 19 81 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
42,53 |
|||||||||
0408 19 89 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
42,53 |
|||||||||
0408 91 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
53,67 |
|||||||||
0408 99 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
9,00 |
|||||||||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
22.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/20 |
REGOLAMENTO (UE) N. 951/2010 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2010
che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143,
visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi. |
(3) |
È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.
(3) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.
ALLEGATO
del regolamento della Commissione del 21 ottobre 2010 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
137,2 |
0 |
AR |
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
127,2 |
0 |
BR |
130,5 |
0 |
AR |
||
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
217,7 |
25 |
BR |
261,7 |
12 |
AR |
||
342,4 |
0 |
CL |
||
0207 14 50 |
Petti di pollo, congelati |
188,4 |
7 |
BR |
0207 14 60 |
Cosce di pollo, congelate |
137,9 |
2 |
BR |
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
298,7 |
0 |
BR |
314,5 |
0 |
CL |
||
0408 11 80 |
Tuorli |
318,8 |
0 |
AR |
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
344,0 |
0 |
AR |
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli e di galline |
309,3 |
0 |
BR |
3502 11 90 |
Ovoalbumina essiccata |
544,8 |
0 |
AR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»
22.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/22 |
REGOLAMENTO (UE) N. 952/2010 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2010
recante decisione di non fissare un prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la nona gara parziale nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 447/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara relativa alla vendita di latte scremato in polvere, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (3). |
(2) |
È opportuno che la Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute per le gare parziali, fissi un prezzo minimo di vendita o decida di non fissare un prezzo minimo di vendita. |
(3) |
Sulla base delle offerte ricevute per la nona gara parziale, non occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la nona gara parziale relativa alla vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 19 ottobre 2010, non è fissato un prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale per dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 126 del 22.5.2010, pag. 19.
(3) GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.
22.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/23 |
REGOLAMENTO (UE) N. 953/2010 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2010
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera p), elencati nell'allegato I, parte XVI, dello stesso regolamento e i prezzi nell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, dello stesso regolamento. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2) indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 578/2010, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base interessati per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per gli stessi prodotti esportati allo stato naturale. |
(4) |
L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a quello stesso prodotto esportato senza essere trasformato. |
(5) |
Nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione a tali restituzioni. Per evitare questa circostanza appare quindi necessario adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di tassi di restituzione specifici per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che dovrebbe consentire di raggiungere questi due obiettivi. |
(6) |
L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 578/2010 dispone che, nel fissare il tasso di restituzione, si tenga conto, se del caso, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente applicabili in tutti gli Stati membri conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 o ai prodotti equiparati. |
(7) |
Conformemente all'articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nell'Unione e trasformato in caseina, a condizione che detto latte e la caseina con esso fabbricata rispondano a determinati requisiti. |
(8) |
Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento (UE) n. 660/2010 della Commissione (3). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato. |
(9) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 e nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (UE) n. 660/2010 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 22 ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale per le Imprese e l'industria
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 171 del 6.7.2010, pag. 1.
(3) GU L 191 del 23.7.2010, pag. 25.
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 22 ottobre 2010 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
(EUR/100 kg) |
||||
Codice NC |
Designazione delle merci |
Tasso delle restituzioni |
||
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
|||
ex 0402 10 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): |
|
|
|
|
— |
— |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
ex 0402 21 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): |
0,00 |
0,00 |
|
ex 0405 10 |
Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
(1) I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti:
a) |
paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, Stati della Uniti d'America e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972; |
b) |
territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita un controllo effettivo; |
c) |
territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra; |
d) |
le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1). |
22.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/26 |
REGOLAMENTO (UE) N. 954/2010 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2010
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s) ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso e i prezzi all'interno dell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 578/2010, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale. |
(4) |
L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato. |
(5) |
Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento (UE) n. 659/2010 della Commissione (3). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 e all'allegato I, parte XIX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (UE) n. 659/2010 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 22 ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale per le Imprese e l'industria
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 171 del 6.7.2010, pag. 1.
(3) GU L 191 del 23.7.2010, pag. 23.
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 22 ottobre 2010 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
(EUR/100 kg) |
||||
Codice NC |
Descrizione |
Destinazione (1) |
Tasso della restituzione |
|
0407 00 |
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: |
|
|
|
– di volatili da cortile: |
|
|
||
0407 00 30 |
– – altri: |
|
|
|
|
02 |
0,00 |
||
03 |
22,00 |
|||
04 |
0,00 |
|||
|
01 |
0,00 |
||
0408 |
Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
|
|
|
– tuorli d'uovo: |
|
|
||
0408 11 |
– – essiccati: |
|
|
|
ex 0408 11 80 |
– – – ad uso alimentare: |
|
|
|
non dolcificati |
01 |
84,72 |
||
0408 19 |
– – altri: |
|
|
|
– – – ad uso alimentare: |
|
|
||
ex 0408 19 81 |
– – – – liquidi: |
|
|
|
non dolcificati |
01 |
42,53 |
||
ex 0408 19 89 |
– – – – congelati: |
|
|
|
non dolcificati |
01 |
42,53 |
||
– altri: |
|
|
||
0408 91 |
– – essiccati: |
|
|
|
ex 0408 91 80 |
– – – ad uso alimentare: |
|
|
|
non dolcificati |
01 |
53,67 |
||
0408 99 |
– – altri: |
|
|
|
ex 0408 99 80 |
– – – ad uso alimentare: |
|
|
|
non dolcificati |
01 |
9,00 |
(1) Le destinazioni sono indicate come segue:
01 |
paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972, |
02 |
Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia, |
03 |
Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine, |
04 |
tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03. |
DECISIONI
22.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/28 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2010
relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti
(2010/628/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 286, paragrafo 2,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il mandato del sig. Kikis KAZAMIAS scade il 1o novembre 2010. |
(2) |
È pertanto opportuno procedere a una nuova nomina, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Lazaros LAZAROU è nominato membro della Corte dei conti per il periodo dal 2 novembre 2010 al 1o novembre 2016.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
E. SCHOUPPE
(1) Parere del 7 ottobre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
22.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/29 |
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
del 20 ottobre 2010
relativa alla nomina di un giudice del Tribunale
(2010/629/UE)
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alle disposizioni dei trattati, ogni tre anni occorre procedere ad un rinnovo parziale dei giudici del Tribunale. Per il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2016 dovevano essere nominati quattordici giudici del Tribunale. |
(2) |
Con le decisioni 2010/362/UE (1) e 2010/400/UE (2) la conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri ha nominato dodici giudici del Tribunale per il periodo suddetto. |
(3) |
In attesa del completamento del processo di nomina dei giudici per i due posti vacanti, conformemente alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, Mihalis VILARAS e Valeriu CIUCĂ, nominati giudici rispettivamente il 1o settembre 2004 e il 1o gennaio 2007, sono rimasti in carica dopo il 31 agosto 2010. |
(4) |
Il governo della Grecia ha proposto la candidatura di Dimitrios GRATSIAS per le funzioni di giudice del Tribunale. Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza di tale candidato all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale. |
(5) |
È opportuno pertanto procedere alla nomina di un membro del Tribunale per il periodo dal 25 ottobre 2010 al 31 agosto 2016; la nomina di giudice per il posto vacante interverrà successivamente, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dimitrios GRATSIAS è nominato giudice del Tribunale per il periodo dal 25 ottobre 2010 al 31 agosto 2016.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 20 ottobre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
J. De RUYT
(1) GU L 163 del 30.6.2010, pag. 41.
(2) GU L 186 del 20.7.2010, pag. 29.
22.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/30 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2010
in merito al contributo finanziario dell’Unione ai programmi nazionali della Francia, dei Paesi Bassi, della Svezia e del Regno Unito per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca nel 2010
[notificata con il numero C(2010) 6744]
(2010/630/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 861/2006 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo dall’Unione europea per le spese sostenute nell’ambito dei loro programmi nazionali per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca. |
(2) |
I programmi devono essere elaborati in conformità del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (2), e del regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione (3), recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008. |
(3) |
Il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato programmi nazionali per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca per gli anni 2009 e 2010, secondo quanto disposto dall’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 199/2008. Detti programmi sono stati approvati nel 2009 in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008. |
(4) |
Con decisione 2010/369/UE della Commissione (4), la Commissione ha deciso in merito al contributo finanziario dell’Unione a questi programmi nazionali per il 2010, eccetto che per la Francia, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito. |
(5) |
La Francia, i Paesi Bassi, la Svezia ed il Regno Unito hanno presentato le modifiche apportate ai loro programmi nazionali per il 2010, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008. Dette modifiche sono state approvate dalla Commissione nel 2010, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008. |
(6) |
I suddetti Stati membri hanno inoltre presentato le previsioni annuali di bilancio per il 2010, in conformità dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca (5). La Commissione ha valutato le previsioni annuali di bilancio in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008, tenendo conto delle modifiche apportate ai programmi nazionali da essa approvate. |
(7) |
Secondo il disposto dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1078/2008, la Commissione deve approvare le previsioni annuali di bilancio e decidere in merito al contributo finanziario annuale dell’Unione a ciascun programma nazionale conformemente alla procedura di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché sulla base dei risultati della valutazione delle previsioni annuali di bilancio di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008. |
(8) |
Secondo il disposto dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 861/2006, il tasso del contributo finanziario deve essere stabilito mediante decisione della Commissione. L’articolo 16 del medesimo regolamento dispone che per l’azione finanziaria dell’Unione nell’ambito della raccolta di dati di base il tasso di cofinanziamento non può superare il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per l’esecuzione del programma di raccolta, gestione e uso di dati nel settore della pesca. L’articolo 24, paragrafo 2, prevede che sia data priorità agli interventi più idonei a migliorare la raccolta dei dati necessari per la politica comune della pesca. |
(9) |
La presente decisione costituisce una decisione finanziaria ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6). |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli importi massimi globali del contributo finanziario dell’Unione concessi alla Francia, ai Paesi Bassi, alla Svezia e al Regno Unito per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca per il 2010 e il tasso di detto contributo sono fissati nell’allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2010.
Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.
(3) GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.
(4) GU L 168 del 2.7.2010, pag. 19.
(5) GU L 295 del 4.11.2008, pag. 24.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
ALLEGATO
PROGRAMMI NAZIONALI 2009-2010
SPESA AMMISSIBILE E CONTRIBUTO MASSIMO DELL’UNIONE PER IL 2010
(in EUR) |
||
Stato membro |
Spesa ammissibile |
Contributo massimo dell’Unione (tasso del 50 %) |
FRANCIA |
12 068 727,00 |
6 034 363,50 |
SVEZIA |
4 924 763,00 |
2 462 381,50 |
PAESI BASSI |
4 569 446,00 |
2 284 723,00 |
REGNO UNITO |
9 458 117,00 |
4 729 058,50 |
TOTALE |
31 021 053,00 |
15 510 526,50 |
Rettifiche
22.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/32 |
Rettifica della decisione 2010/621/UE del Consiglio, dell’8 ottobre 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 273 del 19 ottobre 2010 )
Nel sommario, a pagina 2 nel titolo della decisione e a pagina 3 nella formula di chiusura:
anziché:
«8 ottobre 2010»,
leggi:
«7 ottobre 2010».