ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.275.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 275

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
20 ottobre 2010


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2010/66/UE del Consiglio, del 14 ottobre 2010, recante modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2010/622/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari

3

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (UE) n. 936/2010 della Commissione, del 19 ottobre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

5

 

 

Regolamento (UE) n. 937/2010 della Commissione, del 19 ottobre 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

7

 

 

DECISIONI

 

 

2010/623/UE

 

*

Decisione del Consiglio, dell’11 ottobre 2010, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, relativamente ai revisori esterni della Banca d’Italia

9

 

 

2010/624/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2010, concernente l’amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall’Unione nell’ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (BCE/2010/17)

10

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

20.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/1


DIRETTIVA 2010/66/UE DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 2010

recante modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (3), si applica alle richieste di rimborso presentate anteriormente al 31 dicembre 2009.

(2)

Al fine di applicare la direttiva 2008/9/CE, gli Stati membri hanno l’obbligo di predisporre portali elettronici mediante il quale i soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro inoltrano le richieste di rimborso dell’IVA addebitata loro in uno Stato nel quale non sono stabiliti. Tali portali elettronici dovrebbero essere stati messi in funzione a decorrere dal 1o gennaio 2010.

(3)

In un numero limitato di Stati membri la messa a punto e il funzionamento dei portali elettronici sono stati inficiati da una serie di gravi ritardi e da svariati problemi tecnici, impedendo così la presentazione nei tempi previsti di alcune richieste di rimborso. A norma della direttiva 2008/9/CE, le richieste di rimborso devono essere presentate allo Stato membro di stabilimento al più tardi il 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento. In considerazione di detto termine e del mancato funzionamento di alcuni portali elettronici, taluni soggetti passivi rischiano di non poter esercitare il loro diritto a detrarre l’IVA sulle spese sostenute nel 2009. In via eccezionale è opportuno pertanto prorogare al 31 marzo 2011 il termine per le richieste di rimborso relative ai periodi di riferimento del 2009.

(4)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (4), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(5)

Per permettere ai soggetti passivi di non rispettare il termine del 30 settembre 2010 per le richieste relative ai periodi di riferimento del 2009, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o ottobre 2010.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/9/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE è aggiunto il comma seguente:

«Le richieste di rimborso relative a periodi di riferimento del 2009 sono presentate allo Stato membro di stabilimento entro il 31 marzo 2011.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1o ottobre 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o ottobre 2010.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  Parere del 22 settembre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 15 settembre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23.

(4)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

20.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2010

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari

(2010/622/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di armonizzare le proprie politiche in materia di visti con le disposizioni del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), alcuni Stati membri hanno concesso l’esenzione dal visto ai cittadini della Repubblica federativa del Brasile («Brasile») prima della loro adesione all’Unione, in quanto il Brasile figura nell’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto.

(2)

Per ragioni costituzionali, il Brasile non può concedere unilateralmente l’esenzione dal visto agli Stati membri, ma è tenuto a concludere un accordo di esenzione dal visto che deve essere ratificato dal parlamento brasiliano.

(3)

Il Brasile ha concluso accordi bilaterali di esenzione dal visto con la maggior parte degli Stati membri prima della loro adesione all’Unione o prima della creazione di un politica comune in materia di visti. Tuttavia, poiché vi sono ancora quattro Stati membri con i quali in passato non è stato concluso alcun accordo bilaterale di esenzione dal visto, il Brasile impone tuttora ai cittadini di tali Stati membri l’obbligo del visto per soggiorni di breve durata.

(4)

Data la natura della politica comune in materia di visti e la competenza esterna esclusiva dell’Unione in questo settore, solo l’Unione può negoziare e concludere accordi di esenzione dal visto, e non gli Stati membri singolarmente.

(5)

Poiché il Brasile non applica il principio di reciprocità verso alcuni Stati membri, il Consiglio, con decisione del 18 aprile 2008, ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra l’Unione e il Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata al fine di garantire la piena reciprocità in questo settore.

(6)

I negoziati, avviati il 2 luglio 2008, si sono conclusi il 1o ottobre 2009.

(7)

Fatta salva la sua conclusione in una data successiva, è opportuno procedere alla firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari, siglato a Bruxelles il 28 aprile 2010.

(8)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, al quale il Regno Unito non partecipa a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(9)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari (l’«accordo») è approvata a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. WATHELET


(1)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

(2)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(3)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(4)  Il testo dell’accordo verrà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


REGOLAMENTI

20.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/5


REGOLAMENTO (UE) N. 936/2010 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

73,0

MK

80,1

TR

95,0

XS

87,5

ZZ

83,9

0707 00 05

MK

77,8

TR

131,0

ZZ

104,4

0709 90 70

TR

135,9

ZZ

135,9

0805 50 10

AR

77,2

BR

100,4

CL

77,6

IL

91,2

TR

89,9

ZA

95,1

ZZ

88,6

0806 10 10

BR

216,9

TR

147,6

US

149,0

ZA

65,4

ZZ

144,7

0808 10 80

AR

75,7

BR

59,6

CL

85,5

CN

82,6

NZ

104,2

US

82,6

ZA

85,9

ZZ

82,3

0808 20 50

CN

75,3

ZA

88,6

ZZ

82,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


20.10.2010   

IT

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L 275/7


REGOLAMENTO (UE) N. 937/2010 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 933/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell’1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 273 del 19.10.2010, pag. 11.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 20 ottobre 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

58,26

0,00

1701 11 90 (1)

58,26

0,00

1701 12 10 (1)

58,26

0,00

1701 12 90 (1)

58,26

0,00

1701 91 00 (2)

50,43

2,34

1701 99 10 (2)

50,43

0,00

1701 99 90 (2)

50,43

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

20.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/9


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’11 ottobre 2010

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, relativamente ai revisori esterni della Banca d’Italia

(2010/623/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,

vista la raccomandazione BCE/2010/11 della Banca centrale europea, del 23 agosto 2010, al Consiglio dell’Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banca d’Italia (1),

considerando quanto segue:

(1)

La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema dev’essere verificata da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell’Unione europea.

(2)

Il mandato degli attuali revisori esterni della Banca d’Italia si è concluso dopo l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2009. Risulta, pertanto, necessario nominare nuovi revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2010.

(3)

La Banca d’Italia ha selezionato PricewaterhouseCoopers SpA quale proprio revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2010 al 2015.

(4)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che PricewaterhouseCoopers SpA sia nominato revisore esterno della Banca d’Italia per gli esercizi finanziari dal 2010 al 2015.

(5)

È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 6, della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente:

«6.   PricewaterhouseCoopers SpA è accettato come revisore esterno della Banca d’Italia per gli esercizi finanziari dal 2010 al 2015.»

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della notifica.

Articolo 3

La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 ottobre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

V. VAN QUICKENBORNE


(1)  GU C 233 del 28.8.2010, pag. 1.

(2)  GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69.


20.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/10


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 ottobre 2010

concernente l’amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall’Unione nell’ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria

(BCE/2010/17)

(2010/624/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 122, paragrafo 2, e 132, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 17 e 21, e l’articolo 34.1,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), ed in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 407/2010 prevede la possibilità di assistenza finanziaria dell’Unione a Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche o finanziarie causate da circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo nella forma di prestiti o di linee di credito concessi mediante decisione del Consiglio dell’Unione europea.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 407/2010, la Commissione europea prende le necessarie disposizioni per l’amministrazione dei prestiti con la Banca centrale europea (BCE). Il pagamento del capitale e degli interessi dovuti per i prestiti sarà trasferito dallo Stato membro beneficiario ad un conto presso la BCE, 14 giorni lavorativi TARGET2 prima della data di scadenza corrispondente.

(3)

Al fine dell’espletamento dei compiti ad essa attribuiti ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010, la BCE ritiene opportuno aprire, su richiesta, conti specifici per la Commissione e per le banche centrali nazionali degli Stati membri beneficiari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La BCE svolge i compiti relativi all’amministrazione dei prestiti, ed effettua i pagamenti connessi alle operazioni dell’Unione di assunzione e di concessione di prestiti nell’ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, come stabilito nel regolamento (UE) n. 407/2010.

Articolo 2

La BCE, su richiesta della Commissione, apre conti a nome della Commissione e, su richiesta della banca centrale nazionale di uno Stato membro beneficiario, apre conti in nome di tale banca centrale nazionale.

Articolo 3

I conti cui di cui all’articolo 2 sono utilizzati per elaborare i pagamenti connessi al meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria in favore di Stati membri.

Articolo 4

La BCE paga interessi sul saldo overnight iscritto a credito di tali conti per un importo equivalente al tasso sui depositi della BCE applicabile secondo la formula giorni effettivi/360.

Articolo 5

Il Comitato esecutivo della BCE adotta le misure necessarie a dare attuazione alla presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 ottobre 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.