ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.273.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2010/620/UE |
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2010/621/UE |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) n. 929/2010 della Commissione, del 18 ottobre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all'articolo 3, punto 1 ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
19.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 2010
relativa alla firma di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione
(2010/620/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 giugno 2007, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (1), riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione (in prosieguo «il protocollo») (2). |
(2) |
I negoziati si sono conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione. |
(3) |
In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea. |
(4) |
È opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri fatta salva la sua conclusione in una data successiva, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma del protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione (in prosieguo il «protocollo») è approvata a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione del protocollo.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
M. WATHELET
(1) GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.
(2) Il testo del protocollo sarà pubblicato insieme alla decisione relativa alla sua conclusione.
19.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/2 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell’8 ottobre 2010
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali
(2010/621/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di armonizzare le proprie politiche in materia di visti con le disposizioni del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), alcuni Stati membri hanno concesso l’esenzione dal visto ai cittadini della Repubblica federativa del Brasile («Brasile») prima della loro adesione all’Unione, in quanto il Brasile figura nell’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto. |
(2) |
Per ragioni costituzionali, il Brasile non può concedere unilateralmente l’esenzione dal visto agli Stati membri, ma è tenuto a concludere un accordo di esenzione dal visto che deve essere ratificato dal parlamento brasiliano. |
(3) |
Il Brasile ha concluso accordi bilaterali di esenzione dal visto con la maggior parte degli Stati membri prima della loro adesione all’Unione o prima della creazione di un politica comune in materia di visti. Tuttavia, poiché vi sono ancora quattro Stati membri con i quali in passato non è stato concluso alcun accordo bilaterale di esenzione dal visto, il Brasile impone tuttora ai cittadini di tali Stati membri l’obbligo del visto per soggiorni di breve durata. |
(4) |
Data la natura della politica comune in materia di visti e la competenza esterna esclusiva dell’Unione in questo settore, solo l’Unione può negoziare e concludere accordi di esenzione dal visto, e non gli Stati membri singolarmente. |
(5) |
Poiché il Brasile non applica il principio di reciprocità verso alcuni Stati membri, il Consiglio, con decisione del 18 aprile 2008, ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra l’Unione e il Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata al fine di garantire la piena reciprocità in questo settore. |
(6) |
I negoziati, avviati il 2 luglio 2008, si sono conclusi il 19 novembre 2009. |
(7) |
Fatta salva la conclusione in una data successiva, è opportuno procedere alla firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali, siglato a Bruxelles il 28 aprile 2010. |
(8) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, al quale il Regno Unito non partecipa a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(9) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali (in prosieguo: l’«accordo») è approvata a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione (4).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
M. WATHELET
(1) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.
(2) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(3) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(4) Il testo dell’accordo verrà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
REGOLAMENTI
19.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 929/2010 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all'articolo 3, punto 1
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato del regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (3) fa riferimento a diverse disposizioni fissate dall'Organizzazione dell'aviazione internazionale civile (di seguito «ICAO»), che le ha tuttavia modificate a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1033/2006. È opportuno aggiornare i riferimenti di cui al regolamento (CE) n. 1033/2006 per soddisfare gli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri e assicurare la coerenza con il quadro normativo internazionale. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1033/2006 va pertanto modificato di conseguenza. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1033/2006, i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. |
Capitolo 3, paragrafo 3.3 (“Flight Plans”) dell'allegato 2 dell'ICAO — “Rules of the Air” (decima edizione — luglio 2005, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 42). |
2. |
Capitolo 4, paragrafo 4.4 (“Flight Plan”), e capitolo 11, paragrafo 11.4.2.2 (“Movement messages”) del doc. 4444 delle PANS-ATM dell'ICAO (quindicesima edizione — 2007, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 2). |
3. |
Capitolo 2 (“Flight Plans”), e capitolo 6, paragrafo 6.12.3 (“Boundary estimates”) delle Regional Supplementary Procedures (procedure regionali supplementari), doc. 7030 European (EUR) Regional Supplementary Procedures, (quinta edizione del 2008 — comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 2).» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 15 novembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.
(2) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(3) GU L 186 del 7.7.2006, pag. 46.
19.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 930/2010 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2010
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Ovčí salašnícky údený syr (STG)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Ovčí salašnícky údený syr», presentata dalla Slovacchia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata comunicata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, detta denominazione deve essere registrata. |
(3) |
Non è stata richiesta la protezione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.
(2) GU C 305 del 16.12.2009, pag. 27.
ALLEGATO
Prodotti di cui all'allegato I del trattato destinati all'alimentazione umana:
Classe 1.3. Formaggi
SLOVACCHIA
Ovčí salašnícky údený syr (STG)
19.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/7 |
REGOLAMENTO (UE) N. 931/2010 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
81,4 |
MK |
68,6 |
|
TR |
95,0 |
|
XS |
68,6 |
|
ZZ |
78,4 |
|
0707 00 05 |
MK |
77,8 |
TR |
131,0 |
|
ZZ |
104,4 |
|
0709 90 70 |
TR |
125,6 |
ZZ |
125,6 |
|
0805 50 10 |
AR |
75,6 |
BR |
100,4 |
|
CL |
86,2 |
|
IL |
91,2 |
|
TR |
85,3 |
|
UY |
117,2 |
|
ZA |
107,6 |
|
ZZ |
94,8 |
|
0806 10 10 |
BR |
213,4 |
TR |
138,1 |
|
US |
149,0 |
|
ZA |
64,2 |
|
ZZ |
141,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
75,7 |
BR |
51,1 |
|
CL |
76,2 |
|
CN |
82,6 |
|
NZ |
102,5 |
|
US |
82,4 |
|
ZA |
82,5 |
|
ZZ |
79,0 |
|
0808 20 50 |
CN |
67,2 |
ZA |
88,6 |
|
ZZ |
77,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
19.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/9 |
REGOLAMENTO (UE) N. 932/2010 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2010
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2010 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni di pollame originarie del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 616/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame. |
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2010 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2011 riguardano, per alcuni contingenti, quantità superiori a quelle disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare alle quantità richieste, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2011 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dell'1.1.2011-31.3.2011 (%) |
1 |
09.4211 |
0,324859 |
5 |
09.4215 |
0,321808 |
6 |
09.4216 |
0,593588 |
19.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/11 |
REGOLAMENTO (UE) N. 933/2010 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2010
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 922/2010 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 259 dell’1.10.2010, pag. 3.
(4) GU L 270 del 14.10.2010, pag. 55.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 19 ottobre 2010
(EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
56,88 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
56,88 |
0,00 |
1701 12 10 (1) |
56,88 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
56,88 |
0,00 |
1701 91 00 (2) |
50,43 |
2,34 |
1701 99 10 (2) |
50,43 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
50,43 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,50 |
0,22 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
19.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/13 |
REGOLAMENTO (UE) N. 934/2010 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2010
recante modifica del regolamento (UE) n. 927/2010 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2010 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 927/2010 della Commissione (3). |
(2) |
Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all’importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all’importazione fissati dal regolamento (UE) n. 927/2010. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 927/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 927/2010 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 19 ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.
(3) GU L 272 del 16.10.2010, pag. 14.
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 19 ottobre 2010
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all’importazione (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
di media qualità |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 00 00 |
SEGALA |
0,00 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
0,00 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
0,00 |
1007 00 90 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
0,00 |
(1) Per le merci che arrivano nell'Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero, |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
15.10.2010
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
19.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/16 |
REGOLAMENTO (UE) N. 935/2010 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2010
concernente il rilascio di titoli di importazione per l’aglio nel sottoperiodo dal 1o dicembre 2010 al 28 febbraio 2011
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (3) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi. |
(2) |
I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2010, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e degli altri paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina. |
(3) |
Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre ora stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese di ottobre 2010 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007. |
(4) |
Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli di importazione «A» presentate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2010 e trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese di ottobre 2010 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.
ALLEGATO
Origine |
Numero d’ordine |
Coefficiente di attribuzione |
||
Argentina |
||||
|
09.4104 |
46,154895 % |
||
|
09.4099 |
1,226229 % |
||
Cina |
||||
|
09.4105 |
18,796736 % |
||
|
09.4100 |
0,380476 % |
||
Altri paesi terzi |
||||
|
09.4106 |
100 % |
||
|
09.4102 |
2,999253 % |