ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.271.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 271

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
15 ottobre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2010/615/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 17 maggio 2010, relativa alla firma di un accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Congo sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT)

1

 

 

2010/616/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 923/2010 della Commissione, del 14 ottobre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Asparago di Badoere (IGP)]

4

 

 

Regolamento (UE) n. 924/2010 della Commissione, del 14 ottobre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

6

 

 

DECISIONI

 

 

2010/617/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 ottobre 2010, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie nel sistema TRACES [notificata con il numero C(2010) 7009]  ( 1 )

8

 

 

2010/618/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 ottobre 2010, concernente gli importi trasferiti dai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo al regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 7042]

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

15.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2010

relativa alla firma di un accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Congo sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT)

(2010/615/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nel maggio 2003 la Commissione europea ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — proposta di un piano d’azione dell’Unione europea» che caldeggiava l’adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio sul piano d’azione citato sono state adottate nell’ottobre 2003 (1).

(2)

Il 5 dicembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati su accordi di partenariato onde attuare il piano d’azione dell’Unione europea per FLEGT.

(3)

Il 20 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005 (2), che ha istituito un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell’Unione dai paesi con i quali l’Unione ha concluso accordi volontari di partenariato.

(4)

I negoziati con la Repubblica del Congo si sono conclusi e l’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Congo sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea («l’accordo») è stato siglato il 9 maggio 2009.

(5)

È opportuno firmare l’accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Congo sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT), fatta salva la conclusione dell’accordo medesimo (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. ESPINOSA


(1)  GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

(2)  GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

(3)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


15.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2010

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale

(2010/616/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 e 27 febbraio 2009 il Consiglio ha autorizzato la presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.

(2)

In conformità della decisione 2010/88/PESC/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, l’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale («l’accordo») è stato firmato il 30 novembre e il 15 dicembre 2009, con riserva della sua conclusione.

(3)

L’accordo non è ancora stato concluso. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, le procedure che l’Unione deve seguire al fine di concludere l’accordo sono previste dall’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(4)

È opportuno approvare l’accordo.

(5)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome dell’Unione l’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, allo scambio degli strumenti di approvazione previsto all’articolo 31, paragrafo 1, dell’accordo, allo scopo di impegnare l’Unione (2).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. WATHELET


(1)  Il testo dell’accordo è stato pubblicato nella GU L 39 del 12.2.2010, pag. 20, unitamente alla decisione relativa alla firma.

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


REGOLAMENTI

15.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/4


REGOLAMENTO (UE) N. 923/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Asparago di Badoere (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Asparago di Badoere», presentata dall'Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 22 del 29.1.2010, pag. 52.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Asparago di Badoere (IGP)


15.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/6


REGOLAMENTO (UE) N. 924/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

71,6

MK

62,5

TR

95,0

ZZ

76,4

0707 00 05

MK

66,6

TR

141,4

ZZ

104,0

0709 90 70

TR

126,1

ZZ

126,1

0805 50 10

AR

76,3

BR

100,4

CL

70,1

IL

91,2

TR

98,7

UY

117,2

ZA

85,1

ZZ

91,3

0806 10 10

BR

209,0

TR

137,1

ZA

64,2

ZZ

136,8

0808 10 80

AR

75,7

BR

51,1

CL

44,7

CN

73,0

NZ

104,7

ZA

94,9

ZZ

74,0

0808 20 50

CN

112,3

ZA

88,6

ZZ

100,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

15.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/8


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2010

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie nel sistema TRACES

[notificata con il numero C(2010) 7009]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/617/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema Traces (4), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell’allegato I di detta decisione.

(2)

In seguito alla notifica della Danimarca, nuove categorie di prodotti di origine animale, che possono essere controllati nei posti d’ispezione frontalieri dei porti di Århus ed Esbjerg, vanno aggiunte nelle voci relative a tali posti d’ispezione frontalieri, figuranti nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3)

La Spagna ha comunicato che è stato sospeso uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri, che è stata revocata la sospensione per alcune categorie di prodotti di origine animale che possono essere controllati in uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri e che è stato aggiunto un nuovo centro d’ispezione in uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri. In seguito alla notifica della Spagna, occorre modificare l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro.

(4)

L’Italia ha comunicato che per uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri è stata aggiunta la categoria di prodotti non imballati di origine animale e che tre centri d’ispezione di uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri hanno cambiato nome. Inoltre, è stato sospeso il centro d’ispezione «Docks Cereali» nel posto d’ispezione frontaliero del porto di Ravenna. In seguito alla notifica dell’Italia, occorre modificare l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro.

(5)

In seguito alla notifica della Lettonia, va sospesa l’approvazione di un centro d’ispezione del porto di Riga nell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro.

(6)

I Paesi Bassi hanno comunicato che è cambiato il nome di un centro d’ispezione di un determinato posto d’ispezione frontaliero e che sono stati attivati due centri d’ispezione in un determinato posto d’ispezione frontaliero. Inoltre, occorre aggiungere alcune categorie di animali e prodotti di origine animale che possono essere controllati in un centro d’ispezione nel posto d’ispezione frontaliero del porto di Rotterdam. In seguito a tale notifica dei Paesi Bassi, va modificato l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro.

(7)

In seguito alla notifica del Regno Unito, occorre sopprimere il riconoscimento del posto d’ispezione frontaliero del porto di Grove Wharf Wharton dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro.

(8)

L’allegato II della decisione 2009/821/CE contiene l’elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato Traces.

(9)

In seguito alle comunicazioni di Germania, Irlanda, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Regno Unito, occorre apportare per questi Stati membri alcune modifiche all’elenco di unità centrali, regionali e locali di Traces figurante nell’allegato II della decisione 2009/821/CE.

(10)

La decisione 2009/821/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati come segue:

1)

L’allegato I è così modificato:

a)

la parte concernente la Danimarca è così modificata:

i)

la voce relativa al porto di Århus è sostituita dalla seguente:

«Århus

DK AAR 1

P

 

HC(1)(2), NHC(2)»

 

ii)

la voce relativa al porto di Esbjerg è sostituita dalla seguente:

«Esbjerg

DK EBJ 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(6)(11)»

 

b)

la parte concernente la Spagna è così modificata:

i)

la voce relativa al porto di Marín è sostituita dalla seguente:

«Marín

ES MAR 1

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Protea Productos del Mar

HC-T(FR)(3)»

 

ii)

la voce relativa all’aeroporto di Tenerife Norte è sostituita dalla seguente:

«Tenerife Norte (*)

ES TFN 4

A

 

HC(2) (*)»

 

iii)

la voce relativa all’aeroporto di Valencia è sostituita dalla seguente:

«Valencia

ES VLC 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O(10)»

c)

la parte concernente l’Italia è così modificata:

i)

la voce relativa al porto di Gioia Tauro è sostituita dalla seguente:

«Gioia Tauro

IT GIT 1

P

 

HC, NHC-NT»

 

ii)

la voce relativa al porto di Ravenna è sostituita dalla seguente:

«Ravenna

IT RAN 1

P

Sapir 1

NHC-NT(6)

 

TCR

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-NT(2)

 

Setramar

NHC-NT(4)

 

Docks Cereali (*)

NHC-NT (*)»

 

iii)

la voce relativa all’aeroporto di Roma-Fiumicino è sostituita dalla seguente:

«Roma-Fiumicino

IT FCO 4

A

Nuova Alitalia

HC(2), NHC-NT(2)

O(14)

Argol SpA

HC, NHC

 

Isola Veterinaria ADR

 

U, E, O»

d)

nella parte concernente la Lettonia, la voce relativa al porto di Riga (Riga port) è sostituita dalla seguente:

«Riga (Riga port)

LV RLX 1a

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Kravu terminãls (*)

HC-T(FR)(2) (*), HC-NT(2) (*

 

e)

la parte concernente i Paesi Bassi è così modificata:

i)

la voce relativa all’aeroporto di Amsterdam è sostituita dalla seguente:

«Amsterdam

NL AMS 4

A

Aviapartner Cargo B.V.

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)»

ii)

la voce relativa al porto di Maastricht è sostituita dalla seguente:

«Maastricht

NL MST 4

A

MHS Products

HC(2), NHC(2)

 

 

 

 

MHS Live

 

U, E, O»

iii)

la voce relativa al porto di Rotterdam è sostituita dalla seguente:

«Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo

Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare

Rotterdam B.V.

HC-T(2)

 

Wibaco

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)»

 

f)

nella parte concernente il Regno Unito, la voce relativa al posto d’ispezione frontaliero del porto di Grove Wharf Wharton è soppressa.

2)

L’allegato II è così modificato:

a)

la parte concernente la Germania è così modificata:

i)

la voce relativa all’unità centrale è sostituita dalla seguente:

«DE00000

UNTERABTEILUNG TIERGESUNDHEIT, TIERSCHUTZ»

ii)

la voce relativa all’unità locale «DE03909 BERCHTESGARDENER LAND» è sostituita dalla seguente:

«DE03909

BERCHTESGADENER LAND»

iii)

la voce relativa all’unità locale «DE14103 ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT» è sostituita dalla seguente:

«DE14103

ZWECKVERBAND JADEWESER»

iv)

la voce relativa all’unità locale «DE46103 BRAKE, ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT JADEWESER» è sostituita dalla seguente:

«DE46103

BRAKE, ZWECKVERBAND JADEWESER»

v)

la voce relativa all’unità locale «DE46903 WITTMUND, ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT JADEWESE» è sostituita dalla seguente:

«DE46903

WITTMUND, ZWECKVERBAND JADEWESER»

vi)

è soppressa la seguente voce:

«DE00205

AACHEN STADT»

vii)

la voce relativa all’unità locale «DE00305 AACHEN» è sostituita dalla seguente:

«DE00305

STÄDTEREGION AACHEN»

viii)

è soppressa la seguente voce:

«DE40805

SOLINGEN UND REMSCHEID»

ix)

la voce relativa all’unità locale «DE47905 WUPPERTAL» è sostituita dalla seguente:

«DE47905

BERGISCHES VETERINÄR- UND LEBENSMITTELÜBERWACHUNGSAMT»

x)

la voce relativa all’unità locale «DE25607 LUDWIGSHAFEN» è sostituita dalla seguente:

«DE25607

RHEIN-PFALZ-KREIS»

xi)

la voce relativa all’unità locale «DE34007 PIRMASENS» è sostituita dalla seguente:

«DE34007

SÜDWESTPFALZ»

xii)

è soppressa la seguente voce:

«DE21116

JENA, STADT»;

b)

nella parte concernente l’Irlanda è soppressa la seguente voce:

«IE00600

DUBLIN»;

c)

nella parte concernente la Francia, le voci relative alle unità locali sono sostituite dalle seguenti:

«FR00001   ALSACE

FR06700

BAS-RHIN

FR06800

HAUT-RHIN

FR00002   AQUITAINE

FR02400

DORDOGNE

FR03300

GIRONDE

FR04000

LANDES

FR04700

LOT-ET-GARONNE

FR06400

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (PAU)

FR16400

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (BAYONNE)

FR00003   AUVERGNE

FR00300

ALLIER

FR01500

CANTAL

FR04300

HAUTE-LOIRE

FR06300

PUY-DE-DÔME

FR00004   BASSE-NORMANDIE

FR01400

CALVADOS

FR05000

MANCHE

FR06100

ORNE

FR00005   BOURGOGNE

FR02100

CÔTE-D’OR

FR05800

NIÈVRE

FR07100

SAÔNE-ET-LOIRE

FR08900

YONNE

FR00006   BRETAGNE

FR02200

CÔTES-D’ARMOR

FR02900

FINISTÈRE

FR03500

ILLE-ET-VILAINE

FR05600

MORBIHAN

FR00007   CENTRE

FR01800

CHER

FR02800

EURE-ET-LOIRE

FR03600

INDRE

FR03700

INDRE-ET-LOIRE

FR04500

LOIRET

FR04100

LOIR-ET-CHER

FR00008   CHAMPAGNE-ARDENNE

FR00800

ARDENNES

FR01000

AUBE

FR05200

HAUTE-MARNE

FR05100

MARNE

FR00009   CORSE

FR02000

CORSE-DU-SUD

FR12000

HAUTE-CORSE

FR00010   FRANCHE-COMTÉ

FR02500

DOUBS

FR07000

HAUTE-SAÔNE

FR03900

JURA

FR09000

TERRITOIRE DE BELFORT

FR00011   HAUTE-NORMANDIE

FR02700

EURE

FR07600

SEINE-MARITIME

FR00012   ÎLE-DE-FRANCE

FR09100

ESSONNE

FR09200

HAUTS-DE-SEINE

FR07500

PARIS

FR07700

SEINE-ET-MARNE

FR09300

SEINE-SAINT-DENIS

FR09500

VAL-D’OISE

FR09400

VAL-DE-MARNE

FR07800

YVELINES

FR00013   LANGUEDOC-ROUSSILLON

FR01100

AUDE

FR03000

GARD

FR03400

HÉRAULT

FR04800

LOZÈRE

FR06600

PYRÉNÉES-ORIENTALES

FR00014   LIMOUSIN

FR01900

CORRÈZE

FR02300

CREUSE

FR08700

HAUTE-VIENNE

FR00015   LORRAINE

FR05400

MEURTHE-ET-MOSELLE

FR05500

MEUSE

FR05700

MOSELLE

FR08800

VOSGES

FR00016   MIDI-PYRÉNÉES

FR00900

ARIÈGE

FR01200

AVEYRON

FR03100

HAUTE-GARONNE

FR06500

HAUTES-PYRÉNÉES

FR03200

GERS

FR04600

LOT

FR08100

TARN

FR08200

TARN-ET-GARONNE

FR00017   NORD-PAS-DE-CALAIS

FR05900

NORD

FR06200

PAS-DE-CALAIS

FR00018   PAYS-DE-LA-LOIRE

FR04400

LOIRE-ATLANTIQUE

FR04900

MAINE-ET-LOIRE

FR05300

MAYENNE

FR07200

SARTHE

FR08500

VENDÉE

FR00019   PICARDIE

FR00200

AISNE

FR06000

OISE

FR08000

SOMME

FR00020   POITOU-CHARENTES

FR01600

CHARENTE

FR01700

CHARENTE-MARITIME

FR07900

DEUX-SÈVRES

FR08600

VIENNE

FR00021   PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

FR00400

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

FR00600

ALPES-MARITIMES

FR00500

HAUTES-ALPES

FR01300

BOUCHES-DU-RHÔNE

FR08300

VAR

FR08400

VAUCLUSE

FR00022   RHÔNE-ALPES

FR00100

AIN

FR00700

ARDÈCHE

FR07400

HAUTE-SAVOIE

FR02600

DRÔME

FR03800

ISÈRE

FR04200

LOIRE

FR06900

RHÔNE

FR07300

SAVOIE

GUADELOUPE

FR09600

GUADELOUPE

GUYANE

FR09800

GUYANE

MARTINIQUE

FR09700

MARTINIQUE

RÉUNION

FR09900

RÉUNION»

d)

la parte concernente l’Italia è così modificata:

i)

la voce relativa all’unità locale «IT01801 BRA» è sostituita dalla seguente:

«IT01801

CUNEO 2»

ii)

è soppressa la seguente voce:

«IT02101

CASALE MONFERRATO»

iii)

le voci relative alle unità locali «IT00801 CHIERI» e «IT00701 CHIVASSO» sono sostituite dalle seguenti:

«IT00801

TORINO 5

IT00701

TORINO 4»

iv)

è soppressa la seguente voce:

«IT00601

CIRIÉ»

v)

le voci relative alle unità locali «IT00501 COLLEGNO» e «IT01501 CUNEO» sono sostituite dalle seguenti:

«IT00501

TORINO 3

IT01501

CUNEO 1»

vi)

sono soppresse le voci seguenti:

«IT00901

IVREA

IT01601

MONDOVÌ»

vii)

è soppressa la seguente voce:

«IT02201

NOVI LIGURE»

viii)

la voce relativa all’unità locale «IT01401 OMEGNA» è sostituita dalla seguente:

«IT01401

VERBANO CUSIO OSSOLA»

ix)

sono soppresse le voci seguenti:

«IT01001

PINEROLO

IT01701

SAVIGLIANO

IT00101

TORINO 1

IT00201

TORINO 2

IT00301

TORINO 3»

x)

la voce relativa all’unità locale «IT00401 TORINO 4» è sostituita dalla seguente:

«IT00401

TORINO»

e)

nella parte concernente i Paesi Bassi, la voce relativa all’unità centrale è sostituita dalla seguente:

«NL00000

VWA»

f)

la parte concernente la Polonia è così modificata:

i)

le voci per le unità locali «PL0210 BOLESŁAWIEC ŚLĄSKI», «PL02080 KŁODZKO Z/S W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ», «PL02040 GÓRA ŚLĄSKA», «PL02100 LUBAŃ ŚLĄSKI», «PL02140 OLEŚNICA ŚLĄSKA», «PL02190 ŚWIDNICA ŚLĄSKA» e «PL02090 LEGNICA» sono sostituite dalle seguenti:

«PL02010

BOLESŁAWIEC

PL02080

BYSTRZYCA KŁODZKA

PL02040

GÓRA

PL02100

LUBAŃ

PL02140

OLEŚNICA

PL02190

ŚWIDNICA

PL02090

ZIEMNICE»

ii)

la voce relativa all’unità locale «PL04140 ŚWIECIE N. WISŁĄ» è sostituita dalla seguente:

«PL04140

ŚWIECIE»

iii)

le voci relative alle unità locali «PL06070 KRAŚNIK LUBELSKI» e «PL06170 ŚWIDNIK K. LUBLINA» sono sostituite dalle seguenti:

«PL06070

KRAŚNIK

PL06170

ŚWIDNIK»

iv)

la voce relativa all’unità locale «PL08050 SŁUBICE Z/S W OŚNIE» è sostituita dalla seguente:

«PL08050

OŚNO LUBUSKIE»

v)

le voci relative alle unità locali «PL14010 BIAŁOBRZEGI RADOMSKIE», «PL14300 SZYDŁOWIEC K. RADOMIA» e «PL14320 WARSZAWA ZACH. Z/S W OŻAROWIE MAZ.» sono sostituite dalle seguenti:

«PL14010

BIAŁOBRZEGI

PL14300

SZYDŁOWIEC

PL14320

OŻARÓW MAZOWIECKI»

vi)

la voce relativa all’unità locale «PL18190 STRZYŻÓW N. WISŁOKIEM» è sostituita dalla seguente:

«PL18190

STRZYŻÓW»

vii)

la voce relativa all’unità locale «PL22010 BYTÓW Z/S W MIASTKU» è sostituita dalla seguente:

«PL22010

MIASTKO»

viii)

è soppressa la seguente voce:

«PL22610

GDAŃSK»

ix)

le voci relative alle unità locali «PL26010 BUSKO ZDRÓJ» e «PL26060 OPATÓW KIELECKI» sono sostituite dalle seguenti:

«PL26010

BUSKO-ZDRÓJ

PL26060

OPATÓW»

x)

le voci relative alle unità locali «PL30040 GOSTYŃ POZNAŃSKI» e «PL30060 JAROCIN POZNAŃSKI» sono sostituite dalle seguenti:

«PL30040

GOSTYŃ

PL30060

JAROCIN»

g)

la parte concernente il Portogallo è così modificata:

i)

la seguente unità locale è aggiunta alle voci dell’unità regionale «PT10000 NORTE»:

«PT00800

LAMEGO»

ii)

la seguente voce relativa all’unità regionale «PT20000 CENTRO» è soppressa:

«PT00800

LAMEGO»

iii)

sono soppresse le seguenti voci:

«PT04900

ESTREMOZ

PT02200

PONTE DE SOR»

h)

la parte concernente il Regno Unito è così modificata:

i)

la voce relativa all’unità regionale per la Scozia è sostituita dalla seguente:

«GB00003

SCOTTISH GOVERNMENT»

ii)

la voce relativa all’unità regionale per il Galles è sostituita dalla seguente:

«GB00002

WELSH ASSEMBLY GOVERNMENT»


15.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2010

concernente gli importi trasferiti dai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo al regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 7042]

(I testi in lingua francese, greca, inglese, maltese e spagnola sono i soli facenti fede)

(2010/618/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 103 octovicies,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 103 quindecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, la ripartizione delle risorse finanziarie comunitarie disponibili e i massimali di bilancio per i programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo sono fissati nell’allegato X ter di detto regolamento.

(2)

In conformità all’articolo 103 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, alcuni Stati membri hanno previsto il trasferimento di risorse al regime di pagamento unico o l’introduzione di successive modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno.

(3)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 555/2008 (2) della Commissione prevede che gli Stati membri debbano comunicare ogni successivo trasferimento al regime di pagamento unico anteriormente al 1o dicembre che precede l’anno civile in cui detto regime è applicabile.

(4)

Per motivi di chiarezza e in conformità all’articolo 103 octovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione deve pubblicare gli importi comunicati dagli Stati membri interessati a norma degli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 555/2008.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi trasferiti dai programmi nazionali di sostegno al regime di pagamento unico per quanto concerne gli esercizi finanziari 2010-2013 sono indicati nell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica ellenica, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno di Spagna e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2010.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.


ALLEGATO

Importi trasferiti dai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo al regime di pagamento unico (esercizi finanziari 2010-2013)

(EUR 1000)

Esercizio finanziario

2010

2011

2012

2013

Bulgaria

 

 

 

 

Repubblica ceca

 

 

 

 

Germania

 

 

 

 

Grecia

13 000

13 000

16 000

16 000

Spagna

19 507

142 749

142 749

142 749

Francia

 

 

 

 

Italia

 

 

 

 

Cipro

 

 

 

 

Lituania

 

 

 

 

Lussemburgo

467

485

595

587

Ungheria

 

 

 

 

Malta

318

329

407

401

Austria

 

 

 

 

Portogallo

 

 

 

 

Romania

 

 

 

 

Slovenia

 

 

 

 

Slovacchia

 

 

 

 

Regno Unito

61

67

124

120