ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.266.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
9.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 890/2010 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2010
che modifica, per quanto riguarda la sostanza derquantel, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
Il limite massimo di residui per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico deve essere determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009. |
(2) |
Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2). |
(3) |
L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una domanda per determinare i limiti massimi di residui (qui di seguito «LMR») per la sostanza derquantel nella specie ovina. |
(4) |
Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di determinare LMR per la sostanza derquantel per gli ovini, per muscoli, grasso, reni e fegato, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano. |
(5) |
Occorre pertanto modificare la tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per includervi gli LMR relativi alla sostanza derquantel per la specie ovina. |
(6) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi ai nuovi LMR. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 9 aprile 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.
ALLEGATO
La seguente sostanza è inserita in ordine alfabetico nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
«Derquantel |
Derquantel |
ovina |
2 μg/kg |
Muscolo |
Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano. |
Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti» |
40 μg/kg |
Grasso |
|||||
20 μg/kg |
Fegato |
|||||
5 μg/kg |
Rene |
9.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 891/2010 DELLA COMMISSIONE
dell’8 ottobre 2010
relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego della 6-fitasi come additivo dei mangimi per tacchini (titolare dell'autorizzazione Roal Oy)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda concerne l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato enzimatico 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da Trichoderma reesei (CBS 122001) come additivo dei mangimi per tacchini, da classificare nella categoria di additivi «additivi zootecnici». |
(4) |
L'impiego della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) è stato autorizzato dal regolamento (UE) n. 277/2010 della Commissione (2) per il pollame da ingrasso e da allevamento diverso dai tacchini da ingrasso, per il pollame da produzione di uova e per i suini diversi dalle scrofe. |
(5) |
A sostegno della domanda sono stati presentati nuovi dati. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «Autorità») ha concluso, nel suo parere del 10 marzo 2010 (3), che nelle condizioni di impiego proposte la 6-fitasi (EC 3.1.3.26) non ha effetti dannosi sulla salute animale e umana o sull'ambiente, e che il suo impiego può migliorare il rendimento degli animali. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 86 dell'1.4.2010, pag. 13.
(3) The EFSA Journal 2010; 8(3):1553.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell'autorizzazione |
||||||||||||||||||
Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||
Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione |
|||||||||||||||||||||||||||
4a12 |
Roal Oy |
6-fitasi EC 3.1.3.26 |
|
Tacchini |
— |
250 PPU |
— |
|
29 ottobre 2020 |
(1) 1 PPU è la quantità di enzima che libera 1 μmol di fosfato inorganico al minuto dal fitato di sodio, a pH = 5,0 e 37 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
9.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/6 |
REGOLAMENTO (UE) N. 892/2010 DELLA COMMISSIONE
dell’8 ottobre 2010
concernente lo status di alcuni prodotti in relazione agli additivi per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Non è certo se alcune sostanze, microorganismi o preparati (nel seguito «i prodotti») siano additivi per mangimi. Questa incertezza concerne alcuni prodotti che sono autorizzati come additivi per mangimi iscritti nel registro degli additivi per mangimi e nel catalogo delle materie prime per mangimi di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (2), alcuni prodotti che non sono autorizzati come additivi per mangimi e non sono iscritti nel catalogo delle materie prime per mangimi ed alcuni prodotti che sono autorizzati come additivi per mangimi, ma che potrebbero essere iscritti nel catalogo delle materie prime per mangimi alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 767/2009. |
(2) |
Al fine di evitare incoerenze nel trattamento di questi prodotti, facilitare i lavori delle autorità nazionali di controllo competenti ed alleviare l’onere che grava sulle parti interessate, è necessario adottare un regolamento che determini quali di questi prodotti non sono additivi per mangimi. |
(3) |
Per determinare quali prodotti non sono additivi per mangimi, occorre tenere conto di tutte le caratteristiche dei prodotti in questione. |
(4) |
Il confronto tra le caratteristiche dei prodotti iscritti nel registro degli additivi per mangimi, da un lato, e dei prodotti iscritti nel catalogo delle materie prime per mangimi, dall’altro, permette di stabilire vari criteri per la classificazione dei prodotti come materie prime per mangimi, additivi per mangimi o altri prodotti. Fra i criteri che consentono di differenziare i prodotti, vi sono il metodo di produzione e di trasformazione, il livello di standardizzazione, l’omogeneizzazione, la purezza, la definizione chimica e le modalità di utilizzo dei prodotti. Per motivi di coerenza occorre classificare per analogia i prodotti aventi proprietà simili. I prodotti per cui sussistono dubbi se siano additivi per mangimi vanno sottoposti a un esame basato su tali criteri. |
(5) |
In base a questo esame, i prodotti menzionati nell’allegato non vanno considerati additivi per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
Per quanto riguarda l’etichettatura dei prodotti che sono stati autorizzati come additivi per mangimi e quella delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti contenenti tali prodotti, occorre prevedere un periodo transitorio per consentire agli operatori del settore dei mangimi di adeguarsi. Inoltre, è necessario sopprimere tali prodotti dal registro degli additivi per mangimi. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le sostanze, i microorganismi e i preparati (nel seguito «i prodotti») indicati nell’allegato non sono additivi per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003.
Articolo 2
I prodotti indicati nella parte 1 dell’allegato non sono più considerati additivi per mangimi autorizzati cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003.
Articolo 3
I prodotti indicati nella parte 1 dell’allegato che sono etichettati come additivi per mangimi e premiscele conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003 possono continuare ad essere immessi sul mercato fino al 9 ottobre 2013 e rimanere sul mercato fino ad esaurimento delle scorte. Lo stesso vale per le materie prime per mangimi o i mangimi composti sulla cui etichettatura questi prodotti figurano come additivi per mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 767/2009.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.
ALLEGATO
Prodotti che non sono additivi per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003
PARTE 1
Prodotti che sono stati autorizzati come additivi per mangimi
1.1. |
Carbonato di calcio |
1.2. |
Diidrogenoortofosfato di sodio |
1.3. |
Idrogenoortofosfato di disodio |
1.4. |
Ortofosfato trisodico |
1.5. |
Solfato di sodio |
1.6. |
Tetraidrodiortofosfato di calcio |
1.7. |
Idrogenoortofosfato di calcio |
1.8. |
Difosfato di tetrasodio |
1.9. |
Trifosfato di pentasodio |
1.10. |
Difosfato dicalcico |
1.11. |
Solfato di calcio diidrato |
1.12. |
Carbonato di sodio |
1.13. |
Idrogenocarbonato di sodio |
1.14. |
Sali di sodio, di potassio o di calcio degli acidi grassi alimentari contenenti almeno quattro atomi di carbonio / stearati |
1.15. |
Monogliceridi e digliceridi degli acidi grassi alimentari contenenti almeno quattro atomi di carbonio |
1.16. |
Monogliceridi e digliceridi di acidi grassi alimentari contenenti almeno quattro atomi di carbonio esterificati con i seguenti acidi: acetico, lattico, citrico, tartarico, monoacetilartarico e diacetilartarico |
1.17. |
Glicerolo |
1.18. |
1,2-propandiolo |
1.19. |
Pectine |
PARTE 2
Prodotti che non sono stati autorizzati come additivi per mangimi
2.1. |
Cloruro di potassio |
2.2. |
Cloruro di calcio |
2.3. |
Fosfato di calcio e di sodio |
2.4. |
Fosfato di magnesio e di sodio |
2.5. |
Metil sulfonil metano (MSM) |
2.6. |
Caramello semplice |
2.7. |
Glucosamina, chitosamina [aminozucchero (monosaccaride) facente parte della struttura dei polisaccaridi chitosano e chitina, ottenuto ad esempio dall’idrolisi di esoscheletri di crostacei e di altri artropoli o dalla fermentazione di un cereale come il granturco o il frumento] |
2.8. |
Solfato di condroitina (polisaccaride con unità ripetute composte da un aminozucchero e da acido D-glucuronico; gli esteri solforici di condroitina sono importanti componenti strutturali delle cartilagini, dei tendini e delle ossa) |
2.9. |
Acido ialuronico [glucosaminoglicano (polisaccaride) con unità ripetute composte da un aminozucchero (N-acetil-D-glucosamina) e da acido D-glucuronico presente nella pelle, nel liquido sinoviale e nel cordone ombelicale, ottenuto ad esempio da tessuti animali o dalla fermentazione batterica] |
2.10. |
Uova in polvere (uova essiccate senza guscio o miscela di albume essiccato e di tuorlo d’uovo essiccato) |
2.11. |
Lattulosio (disaccaride (4-O-D-galattopiranosil-D-fruttosio) ottenuto dal lattosio per isomerizzazione del glucosio in fruttosio. Naturalmente presente nel latte e nei prodotti lattieri trattati termicamente) |
2.12. |
Steroli vegetali (i fitosteroli sono un gruppo di alcoli steroidei, si trovano naturalmente nelle piante in piccole quantità e possono presentarsi come steroli liberi o esterificati con acidi grassi) |
2.13. |
Farina di fiori di tagete (farina di fiori essiccati macinati di Tagetes sp) |
2.14. |
Farina di peperoncino (farina di frutti secchi macinati di Capsicum sp) |
2.15. |
Sospensione o farina di clorella (sospensione di Chlorella sp viva in acqua o farina di Chlorella sp essiccata macinata) |
2.16. |
Farina di alghe (farina di microalghe essiccate e macinate, come Schizochytrium sp., le cui cellule sono state inattivate) |
2.17. |
Prodotti e sottoprodotti della fermentazione [materie prime per mangimi fermentate dopo l’inattivazione del microorganismo fermentante e sottoprodotto della fermentazione (sottoprodotto essiccato e macinato della fermentazione solida o liquida) dopo l’estrazione della componente attiva o attività, l’inattivazione del microorganismo e con solo un tenore residuo della/e componente/i attiva/e o attività nel prodotto]. |
9.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/10 |
REGOLAMENTO (UE) N. 893/2010 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2010
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acechinocil, bentazone, carbendazim, ciflutrin, fenamidone, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, ioxinil, metconazolo, prothioconazole, tebufenozide e tiofanato metile in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Per le sostanze attive carbendazim, ciflutrin, fenamidone, ioxinil e tiofanato metile sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive acechinocil, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, metconazolo, prothioconazole e tebufenozide sono stati fissati LMR nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Nell'ambito di una procedura a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), per l'autorizzazione dell'uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva bentazone su granturco dolce, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Un'analoga domanda è stata presentata per l'acechinocil in vista dell'uso su arance, mandarini, pesche, uva, pomodori e melanzane. Un'analoga domanda è stata presentata per il carbendazim in vista dell'uso su limoni, limette e mandarini. Un'analoga domanda è stata presentata per il ciflutrin in vista dell'uso su zucchine, cetriolini, fagioli con baccello, piselli con bacello e patate. Un'analoga domanda è stata presentata per il fenamidone in vista dell'uso su fragole e cucurbitacee. Un'analoga domanda è stata presentata per il fenazaquin in vista dell'uso nel tè. Un'analoga domanda è stata presentata per il flonicamid in vista dell'uso su agrumi, ciliegie, peperoni, melanzane e piselli senza bacello. Un'analoga domanda è stata presentata per il flutriafol in vista dell'uso su mele, banane e uve da vino. Un'analoga domanda è stata presentata per l'imidacloprid in vista dell'uso sul riso. Un'analoga domanda è stata presentata per lo ioxinil in vista dell'uso sull'erba cipollina. Un'analoga domanda è stata presentata per il metconazolo in vista dell'uso su ciliegie, pesche, albicocche, semi di cotone, frumento e barbabietole da zucchero. Un'analoga domanda è stata presentata per il prothioconazole in vista dell'uso su broccoli e cavolfiori. Un'analoga domanda è stata presentata per il tebufenozide in vista dell'uso sul riso. Un'analoga domanda è stata presentata per il tiofanato metile in vista dell'uso su pompelmi, arance, limoni, limette e mandarini. |
(4) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
(5) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, ove pertinente, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (3). L'Autorità ha trasmesso detti pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi pubblici. |
(6) |
Nei suoi pareri motivati l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche dei LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle più recenti informazioni sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione in vita a queste sostanze dovuta al consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR). |
(7) |
Sulla base dei pareri motivati formulati dall'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche dei LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) Relazioni scientifiche EFSA disponibili sul sito http://www.efsa.europa.eu
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Parere motivato dell'EFSA, redatto dall'unità «Pesticidi» (PRAPeR), Modification of existing MRLs for cyfluthrin in various commodities of plant and animal origin, EFSA Journal 2010; 8(5):1618. |
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Parere motivato dell'EFSA, redatto dall'unità «Pesticidi» (PRAPeR), Modification of the existing MRLs for bentazone in sweet corn. Pubblicato: il 7 maggio 2010. Adottato: il 5 maggio 2010. |
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Parere motivato dell'EFSA, Modification of the existing MRLs for flonicamid in various crops. Pubblicato: il 6 maggio 2010. Adottato: il 4 maggio 2010. |
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Parere motivato dell'EFSA, redatto dall'unità «Pesticidi» (PRAPeR), Modification of the existing MRLs for acequinocyl in oranges, mandarins, peaches, grapes, tomatoes and aubergines. Pubblicato: il 30 aprile 2010. Adottato: il 29 aprile 2010. |
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Parere motivato dell'EFSA, Modification of the existing MRLs for imidacloprid in rice. Pubblicato: il 23 aprile 2010. Adottato: il 20 aprile 2010. |
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Parere motivato dell'EFSA, Modification of the existing MRLs for flutriafol in various crops. Pubblicato: il 16 aprile 2010. Adottato: il 16 aprile 2010. |
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Parere motivato dell'EFSA, redatto dall'unità «Pesticidi» (PRAPeR), Modification of the existing MRL for fenazaquin in tea (dried or fermented leaves and stalks of Camellia sinensis). Pubblicato: il 15 aprile 2010. Adottato: il 14 aprile 2010. |
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Parere motivato dell'EFSA, redatto dall'unità «Pesticidi» (PRAPeR), Modification of the existing MRLs for tebufenozide in rice. Pubblicato: il 15 aprile 2010. Adottato: il 15 aprile 2010. |
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Parere motivato dell'EFSA, redatto dall'unità «Pesticidi» (PRAPeR), Modification of the existing MRLs for prothioconazole in cauliflower and broccoli. Pubblicato: il 13 aprile 2010. Adottato: il 13 aprile 2010. |
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Parere motivato dell'EFSA, redatto dall'unità «Pesticidi» (PRAPeR), Modification of the existing MRLs for fenamidone in strawberries, cucurbits with edible peel and cucurbits with inedible peel. Pubblicato: il 9 aprile 2010. Adottato: il 6 aprile 2010. |
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Parere motivato dell'EFSA, redatto dall'unità «Pesticidi» (PRAPeR), Modification of the existing MRLs for ioxynil in chives. Pubblicato: il 9 aprile 2010. Adottato: l'8 aprile 2010. |
|
Parere motivato dell'EFSA, redatto dall'unità «Pesticidi» (PRAPeR), Modification of the existing MRLs for metconazole in various crops. Pubblicato: il 12 marzo 2010. Adottato: l'11 marzo 2010. |
|
Parere motivato dell'EFSA, Refined risk assessment regarding certain MRLs of concern for the active substances carbendazim and thiophanate-methyl [1]. Pubblicato: il 3 giugno 2009. Adottato: il 14 maggio 2009. |
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:
(1) |
Nell'allegato II le colonne relative a bentazone, carbendazim, ciflutrin, fenamidone, ioxinil e tiofanato metile sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(2) |
Nella parte A dell'allegato III le colonne relative a acechinocil, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, metconazolo, prothioconazole e tebufenozide sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(3) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.
(F) |
= |
Liposolubile |
||||||
(R) |
= |
La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
|
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(5) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(F) |
= |
Liposolubile» |
9.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/39 |
REGOLAMENTO (UE) N. 894/2010 DELLA COMMISSIONE
dell’8 ottobre 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 815/2008 in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell’ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all’esportazione di taluni prodotti della pesca nella Comunità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,
visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), in particolare l’articolo 76,
considerando quanto segue:
(1) |
Con regolamento (CE) n. 815/2008 della Commissione (3) è stata concessa a Capo Verde una deroga alle regole d’origine di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 grazie alla quale alcune preparazioni ittiche prodotte a Capo Verde da pesce non originario sono considerate originarie di questo paese. Tale deroga scade il 31 dicembre 2010. |
(2) |
Con lettera del 21 dicembre 2009 Capo Verde ha chiesto che le quantità concesse per il 2010 per due delle tre categorie di preparazioni ittiche previste dal regolamento (CE) n. 815/2008 vengano aumentate. Con lettera dell’8 giugno 2010 ha poi trasmesso informazioni complementari a sostegno della sua richiesta. |
(3) |
Capo Verde chiedeva che gli interi quantitativi originariamente concessi per il 2010 fossero portati rispettivamente a 3 600 tonnellate per le preparazioni e conserve di filetti di sgombro e a 1 500 tonnellate per quelle di tombarello e di sgombro. |
(4) |
Sia nel 2008 che nel 2009 la totalità dei quantitativi originariamente concessi ogni anno ha significativamente contribuito a migliorare la situazione nel settore della trasformazione ittica e, in certa misura, a rivitalizzare la flotta artigianale di Capo Verde, di vitale importanza per il paese. Sembra tuttavia che l’atteso rilancio della flotta capoverdiana ai livelli previsti non sia pienamente avvenuto perché minato da una serie di fattori economici e geografici che rendono necessari nuovi investimenti. |
(5) |
La richiesta mette in luce come il mancato innalzamento dei quantitativi che possono essere commercializzati in virtù della deroga intaccherebbe significativamente la capacità dell’industria di trasformazione ittica capoverdiana di continuare ad esportare verso l’Unione europea, con possibili effetti dissuasivi sugli investimenti ulteriormente necessari. |
(6) |
È pertanto opportuno accrescere i quantitativi di prodotti che possono essere commercializzati in virtù della deroga per far sì che proseguano gli sforzi di rilancio della flotta peschereccia capoverdiana, in modo da aumentarne la capacità di approvvigionamento del settore della trasformazione ittica locale di pesce originario. |
(7) |
Si prevede che gli attuali contingenti per le due categorie di prodotti interessati saranno esauriti molto prima della fine del 2010, ulteriore motivo per cui si rende necessario aumentare i quantitativi concessi per il 2010. Non sembra tuttavia opportuno accordare le intere quantità richieste. Va in particolare tenuto conto del fatto che esistono già possibilità significative di approvvigionamento di pesce originario, dal momento che è possibile far ricorso alle forniture provenienti dai pescherecci locali e al cumulo bilaterale. |
(8) |
I quantitativi autorizzati in deroga per il 2010 vanno pertanto innalzati a 2 500 tonnellate per le preparazioni e conserve di filetti di sgombro e a 875 tonnellate per quelle di filetti di tombarello e di sgombro. Si ritiene che tali volumi siano sufficienti per consentire all’industria di trasformazione ittica capoverdiana di continuare ad esportare verso l’Unione europea e sostenere gli sforzi delle autorità locali volti a garantire che l’impegno di rilancio della flotta peschereccia di Capo Verde continui con successo. |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 815/2008. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 815/2008 è sostituito dal testo riportato in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(3) GU L 220 del 15.8.2008, pag. 11.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo |
Quantitativo (in tonnellate) |
09.1647 |
ex 1604 15 11 ex 1604 19 98 |
Sgombro (Scomber Colias, Scomber Japonicus, Scomber Scombrus), filetti, preparazioni o conserve |
Dall’1.9.2008 al 31.12.2008 |
333 |
Dall’1.1.2009 al 31.12.2009 |
1 000 |
|||
Dall’1.1.2010 al 31.12.2010 |
2 500 |
|||
09.1648 |
ex 1604 19 98 |
Tombarello (Auxis thazard, Auxis Rochei), filetti, preparazioni o conserve |
Dall’1.9.2008 al 31.12.2008 |
116 |
Dall’1.1.2009 al 31.12.2009 |
350 |
|||
Dall’1.1.2010 al 31.12.2010 |
875 |
|||
09.1649 |
ex 1604 14 16 ex 1604 14 18 |
Tonno albacora, tonnetto striato (Tunnus Albacares, Katsuwonus Pelamis) filetti, preparazioni o conserve |
Dall’1.9.2008 al 31.12.2008 |
70 |
Dall’1.1.2009 al 31.12.2009 |
211 |
|||
Dall’1.1.2010 al 31.12.2010 |
211» |
9.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/42 |
REGOLAMENTO (UE) N. 895/2010 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2010
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Halberstädter Würstchen (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Halberstädter Würstchen», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 35 del 12.2.2010, pag. 9.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
GERMANIA
Halberstädter Würstchen (IGP)
9.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/44 |
REGOLAMENTO (UE) N. 896/2010 DELLA COMMISSIONE
dell’8 ottobre 2010
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Schrobenhausener Spargel» o «Spargel aus dem Schrobenhausener Land» o «Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 34 dell'11.2.2010, pag. 11.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
GERMANIA
Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen (IGP)
9.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/46 |
REGOLAMENTO (UE) N. 897/2010 DELLA COMMISSIONE
dell’8 ottobre 2010
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Suska sechlońska (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Suska sechlońska», presentata dalla Polonia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 35 del 12.2.2010, pag. 13.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
POLONIA
Suska sechlońska (IGP)
9.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/48 |
REGOLAMENTO (UE) N. 898/2010 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2010
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Patata della Sila (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Patata della Sila», presentata dall'Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 33 del 10.2.2010, pag. 10.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ITALIA
Patata della Sila (IGP)
9.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/50 |
REGOLAMENTO (UE) N. 899/2010 DELLA COMMISSIONE
dell’8 ottobre 2010
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mogette de Vendée (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Mogette de Vendée», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 18 del 23.1.2010, pag. 42.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FRANCIA
Mogette de Vendée (IGP)
9.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/52 |
REGOLAMENTO (UE) N. 900/2010 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2010
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Estepa (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Estepa», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 8 ottobre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 36 del 13.2.2010, pag. 11.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)
SPAGNA
Estepa (DOP)
9.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/54 |
REGOLAMENTO (UE) N. 901/2010 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2010
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Φάβα Σαντορίνης (Fava Santorinis) (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Φάβα Σαντορίνης» (Fava Santorinis), presentata dalla Grecia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2010
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 34 dell'11.2.2010, pag. 3.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
GRECIA
Φάβα Σαντορίνης (Fava Santorinis) (DOP)
9.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/56 |
REGOLAMENTO (UE) N. 902/2010 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
84,6 |
MK |
50,4 |
|
TR |
77,0 |
|
XS |
50,2 |
|
ZZ |
65,6 |
|
0707 00 05 |
MK |
54,8 |
TR |
132,4 |
|
ZZ |
93,6 |
|
0709 90 70 |
TR |
123,3 |
ZZ |
123,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
101,1 |
BR |
100,4 |
|
CL |
89,7 |
|
IL |
102,3 |
|
MA |
148,6 |
|
TR |
103,5 |
|
UY |
117,2 |
|
ZA |
83,9 |
|
ZZ |
105,8 |
|
0806 10 10 |
BR |
233,5 |
TR |
126,6 |
|
ZA |
64,2 |
|
ZZ |
141,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
75,7 |
BZ |
51,1 |
|
CL |
119,8 |
|
CN |
82,6 |
|
NZ |
100,6 |
|
US |
84,3 |
|
ZA |
86,6 |
|
ZZ |
85,8 |
|
0808 20 50 |
CN |
62,6 |
ZA |
77,3 |
|
ZZ |
70,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
9.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/58 |
REGOLAMENTO (UE) N. 903/2010 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2010
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 873/2010 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 259 dell’1.10.2010, pag. 3.
(4) GU L 261 del 5.10.2010, pag. 3.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 9 ottobre 2010
(EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
54,96 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
54,96 |
0,00 |
1701 12 10 (1) |
54,96 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
54,96 |
0,00 |
1701 91 00 (2) |
46,54 |
3,51 |
1701 99 10 (2) |
46,54 |
0,38 |
1701 99 90 (2) |
46,54 |
0,38 |
1702 90 95 (3) |
0,47 |
0,23 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DECISIONI
9.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/60 |
DECISIONE EUPOL RD CONGO/1/2010 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
dell’8 ottobre 2010
relativa alla nomina del capo della missione dell’EUPOL RD Congo
(2010/609/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,
vista la decisione 2010/576/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2010, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo) (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’azione comune 2010/576/PESC, il Comitato politico e di sicurezza è autorizzato, a norma dell’articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica dell’EUPOL RD Congo, compresa in particolare la decisione di nominare un capomissione. |
(2) |
L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di nominare il Sovrintendente capo Jean-Paul RIKIR capo della missione con effetto dal 1o ottobre 2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Sovrintendente capo Jean-Paul RIKIR è nominato capo della missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo), con effetto dal 1o ottobre 2010.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Essa si applica fino alla fine del mandato dell’EUPOL RD Congo.
Fatto a Bruxelles, addì 8 ottobre 2010.
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) GU L 254 del 29.9.2010, pag. 33.
9.10.2010 |
IT |
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L 266/61 |
DECISIONE EUSEC/2/2010 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
dell’8 ottobre 2010
relativa alla nomina del capo della missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)
(2010/610/PESC)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,
vista la decisione 2010/565/PESC del Consiglio, del 21 settembre 2010, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) (1), in particolare l’articolo 8,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue: A norma dell’articolo 8 della decisione 2010/565/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS), tra l’altro, ad assumere decisioni in merito alla nomina del capomissione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il signor António MARTINS è nominato capo della missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2010.
Fatto a Bruxelles, addì 8 ottobre 2010.
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) GU L 248 del 22.9.2010, pag. 59.
9.10.2010 |
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L 266/62 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 ottobre 2010
che modifica la decisione 2006/241/CE per quanto riguarda le importazioni di guano dal Madagascar
[notificata con il numero C(2010) 6798]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/611/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/241/CE della Commissione, del 24 marzo 2006, recante misure di protezione riguardanti alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar (2), vieta l’importazione nell’Unione di prodotti di origine animale originari del Madagascar, esclusi prodotti della pesca e lumache. |
(2) |
Il Madagascar ha dichiarato il proprio interessamento ad esportare guano nell’Unione europea. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (3), autorizza l’importazione e il transito di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati esclusivamente nel quadro di tale regolamento. |
(4) |
A norma del regolamento (CE) n. 1774/2002, lo stallatico rientra nella categoria 2. La definizione di stallatico, quale indicata nell’allegato I del regolamento, copre il guano non trattato ovvero trattato a norma di quanto disposto al capo III dell’allegato VIII del regolamento. La parte III di detto capo dispone che la commercializzazione del guano non sia soggetta ad alcuna condizione di polizia sanitaria. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce inoltre che le disposizioni applicabili all’importazione dei prodotti di cui agli allegati VII e VIII non debbano essere né più, né meno favorevoli di quelle applicabili alla produzione e alla commercializzazione di tali prodotti nell’Unione europea. |
(6) |
Non è pertanto più opportuno vietare le importazioni di guano dal Madagascar. |
(7) |
Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2006/241/CE. |
(8) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 1 della decisione 2006/241/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
La presente decisione si applica ai prodotti di origine animale originari del Madagascar, ad esclusione di prodotti della pesca, lumache e guano.»
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(2) GU L 88 del 25.3.2006, pag. 63.
(3) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.