ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.265.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 265

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
8 ottobre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 883/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 come additivo dei mangimi per vitelli da allevamento (titolare dell’autorizzazione Société industrielle Lesaffre) ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 884/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1464/2004 per quanto riguarda il periodo di sospensione dell'additivo Monteban, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose ( 1 )

4

 

*

Regolamento (UE) n. 885/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo all'autorizzazione del preparato di narasin e nicarbazin come additivo dei mangimi per polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Eli Lilly and Company Ltd), che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 ( 1 )

5

 

*

Regolamento (UE) n. 886/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prleška tünka (IGP)]

9

 

 

Regolamento (UE) n. 887/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

 

Regolamento (UE) n. 888/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, recante decisione di non fissare il prezzo minimo di vendita del burro per l'ottava gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 446/2010

13

 

 

Regolamento (UE) n. 889/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, recante fissazione del prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per l'ottava gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010

14

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2010/603/PESC del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

15

 

 

2010/604/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 ottobre 2010, relativa alla riassegnazione al Portogallo di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice [notificata con il numero C(2010) 6735]

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/1


REGOLAMENTO (UE) N. 883/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2010

relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 come additivo dei mangimi per vitelli da allevamento (titolare dell’autorizzazione Société industrielle Lesaffre)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda concerne l’autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 come additivo dei mangimi per vitelli da allevamento, da classificare nella categoria di additivi «additivi zootecnici».

(4)

L’impiego del preparato è stato autorizzato per le vacche da latte dal regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione (2), per i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 316/2003 della Commissione (3), per i suinetti slattati dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione (4), per le scrofe dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione (5), per i conigli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione (6), per i cavalli dal regolamento (CE) n. 186/2007 della Commissione (7), per le capre da latte e le pecore da latte dal regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione (8), per gli agnelli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione (9), per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 209/2008 della Commissione (10) e per le bufale da latte dal regolamento (CE) n. 232/2009 della Commissione (11).

(5)

A sostegno della domanda di autorizzazione del preparato per vitelli da allevamento sono stati presentati nuovi dati. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «Autorità») ha concluso, nel suo parere del 7 aprile 2010 (12), che nelle condizioni di impiego proposte Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 non ha effetti dannosi per la salute animale e umana o l’ambiente, e che il suo impiego accresce l’aumento di peso medio giornaliero delle specie bersaglio. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego di questo preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 291 del 5.11.2005, pag. 12.

(3)  GU L 46 del 20.2.2003, pag. 15.

(4)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24.

(5)  GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10.

(6)  GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5.

(7)  GU L 63 dell’1.3.2007, pag. 6.

(8)  GU L 57 del 24.2.2007, pag. 3.

(9)  GU L 271 del 30.9.2006, pag. 28.

(10)  GU L 63 del 7.3.2008, pag. 3.

(11)  GU L 74 del 20.3.2009, pag. 14.

(12)  EFSA Journal (2010); 8(4):1576.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell’autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1702

Société Industrielle Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

 

Composizione dell’additivo

Preparato di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 contenente un minimo di 5 × 109 CFU/g

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

 

Metodi analitici  (1)

Semina per inclusione con agar estratto di lievito cloramfenicolo, in base al metodo ISO 7954.

Reazione a catena della polimerasi (PCR).

Vitelli da allevamento

1,5 × 109

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

28.10.2020


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


8.10.2010   

IT

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L 265/4


REGOLAMENTO (UE) N. 884/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1464/2004 per quanto riguarda il periodo di sospensione dell'additivo «Monteban», appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo per mangimi in seguito a una richiesta del titolare dell'autorizzazione e a un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «Autorità»).

(3)

L'impiego di narasin (Monteban) è stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1464/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo «Monteban» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (2).

(4)

Il titolare dell'autorizzazione ha presentato una domanda di modifica dell'autorizzazione di questo additivo per ridurre il periodo di sospensione prima della macellazione da un giorno a zero giorni. Il titolare dell'autorizzazione ha fornito i dati pertinenti a supporto della sua domanda.

(5)

L'Autorità ha concluso, nel parere del 10 marzo 2010, che l'impiego di Monteban nei polli da ingrasso alla dose massima proposta, senza l'applicazione di un periodo di sospensione, è sicuro per i consumatori e che quindi la richiesta di ridurre il periodo di sospensione da un giorno a zero giorni può essere accolta (3).

(6)

Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1464/2004 va pertanto modificato di conseguenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella nona colonna «Altre disposizioni» della tabella figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1464/2004 è soppressa la frase «Somministrazione vietata almeno un giorno prima della macellazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 270 del 18.8.2004, pag. 8.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(3):1549.


8.10.2010   

IT

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L 265/5


REGOLAMENTO (UE) N. 885/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2010

relativo all'autorizzazione del preparato di narasin e nicarbazin come additivo dei mangimi per polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Eli Lilly and Company Ltd), che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Il preparato di narasin, numero CAS 55134-13-9, e nicarbazin, numero CAS 330-95-0, è stato autorizzato per dieci anni a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione (3). Successivamente detto additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotto esistente, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione di detto additivo, con la richiesta che l'additivo sia classificato nella categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «Autorità») ha concluso, nel parere del 7 aprile 2010, che nelle condizioni di impiego proposte il preparato di narasin e nicarbazin non ha effetti dannosi sulla salute degli animali e dei consumatori o sull'ambiente, e che tali additivi sono efficaci per controllare la coccidiosi nei polli da ingrasso (4). Essa ritiene che siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per controllare il possibile sviluppo di resistenze ai batteri e/o all'Eimeria spp. Dato che la p-nitroanilina, impurità associata al nicarbazin, può dar luogo a residui di questa sostanza, l'Autorità raccomanda che il contenuto di questa impurità sia limitato al livello più basso ottenibile. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di narasin e nicarbazin dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Pertanto può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. In considerazione del parere dell'Autorità, è necessario tuttavia limitare il contenuto dell'impurità p-nitroanilina. Per concedere ai produttori e agli utilizzatori il tempo di adeguarsi, è opportuno applicare questa limitazione dopo un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(6)

Conseguentemente al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, occorre sopprimere le disposizioni relative a tale preparato contenute nel regolamento (CE) n. 2430/1999.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2430/1999 è soppressa la voce corrispondente al numero di registrazione dell'additivo E 772, Narasin 80 g/kg — Nicarbazin 80 g/kg (Maxiban G160).

La premiscela e i mangimi composti contenenti l'additivo per mangimi etichettato conformemente al regolamento (CE) n. 2430/1999 possono continuare ad essere immessi sul mercato, rimanere sul mercato ed essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(3)  GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3.

(4)  EFSA Journal 2010; 8(4):1574.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

Limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale interessati

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %

Coccidiostatici e istomonostatici

5 1 772

Eli Lilly and Company Ltd

Narasin: 80 g attività/kg

Nicarbazin: 80 g/kg

(Maxiban G160)

 

Composizione dell'additivo

 

Narasin: 80 g attività/kg

 

Nicarbazin: 80 g/kg

(Rapporto 1:1)

 

Olio vegetale o minerale: 10-30 g/kg

 

Vermiculite: 0-20 g/kg

 

Microtracciante rosso: 11 g/kg

 

Semola di pannocchia di granturco o di pula di riso qb a 1 kg

 

Sostanza attiva

1.

Narasin, C43H72O11

Numero CAS: 55134-13-9

acido polietere monocarbossilico prodotto da Streptomyces aureofaciens (NRRL 8092), in forma di granulato

Attività narasin A: ≥ 85 %

2.

Nicarbazin, C19H18N6O6.

Numero CAS: 330-95-0

complesso equimolecolare di 1,3-bis(4-nitrofenil) urea e 4,6 dimetilpirimidina-2-ol, in forma di granulato

Impurità associate: p-nitroanilina: ≤ 0,3 %

 

Metodi analitici  (1)

Per la determinazione del narasin: cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) a fase inversa con utilizzo di derivatizzazione post colonna con vanillina e rivelazione a 520 nm — ISO 14183:2005.

Per la determinazione del nicarbazin: metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione e rivelazione ultravioletta (HPLC-UV) spettrometria (LC-MS/MS)

Polli da ingrasso

40 mg Narasin

40 mg Nicarbazin

50 mg Narasin

50 mg Nicarbazin

1.

Indicare nelle istruzioni per l'uso: «Pericoloso per specie equine, tacchini e conigli»

«Alimento per animali contenente uno ionoforo: può essere controindicato l'uso contemporaneo con determinate sostanze medicamentose».

2.

L'additivo va incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela.

3.

Il preparato di narasin e nicarbazin non va mescolato con altri coccidiostatici.

4.

Il titolare dell'autorizzazione organizza ed attua un programma di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato relativo alla resistenza ai batteri e all'Eimeria spp.

5.

A partire dal 28 ottobre 2013 il contenuto di p-nitroanilina deve essere ≤ 0,1 %.

6.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio durante la manipolazione.

28 ottobre 2020

50 μg di narasin per kg di fegato, tessuto muscolare, reni e cute/grasso freschi.

15 000 μg di dinitrocarbanilide (DNC)/kg di fegato fresco;

6 000 μg di DNC/kg di reni freschi;

4 000 μg di DNC/kg di tessuto muscolare fresco e cute/grasso freschi.


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


8.10.2010   

IT

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L 265/9


REGOLAMENTO (UE) N. 886/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prleška tünka (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Prleška tünka», presentata dalla Slovenia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 34 dell'11.2.2010, pag. 8.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

SLOVENIA

Prleška tünka (IGP)


8.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/11


REGOLAMENTO (UE) N. 887/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l’8 ottobre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

84,6

MK

45,6

TR

77,0

XS

50,2

ZZ

64,4

0707 00 05

MK

41,0

TR

135,2

ZZ

88,1

0709 90 70

TR

126,1

ZZ

126,1

0805 50 10

AR

105,2

BR

100,4

CL

53,2

IL

102,3

MA

148,6

TR

111,6

UY

117,2

ZA

92,4

ZZ

103,9

0806 10 10

BR

201,9

TR

122,9

ZA

63,4

ZZ

129,4

0808 10 80

AR

75,7

AU

203,7

BR

52,7

CL

80,8

CN

82,6

NZ

107,7

US

84,3

ZA

78,2

ZZ

95,7

0808 20 50

CN

92,9

ZA

69,2

ZZ

81,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


8.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/13


REGOLAMENTO (UE) N. 888/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2010

recante decisione di non fissare il prezzo minimo di vendita del burro per l'ottava gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 446/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 446/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara per la vendita di burro nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (3).

(2)

È opportuno che la Commissione, secondo quanto stabilito dall’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute per le gare parziali, fissi un prezzo minimo di vendita o decida di non fissare un prezzo minimo di vendita.

(3)

Sulla base delle offerte ricevute per l'ottava gara parziale, non occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'ottava gara parziale relativa alla vendita di burro nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 446/2010, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 5 ottobre 2010, non è fissato alcun prezzo minimo di vendita del burro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l’8 ottobre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 126 del 22.5.2010, pag. 17.

(3)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.


8.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/14


REGOLAMENTO (UE) N. 889/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2010

recante fissazione del prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per l'ottava gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 447/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara relativa alla vendita di latte scremato in polvere, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (3).

(2)

È opportuno che la Commissione, secondo quanto stabilito dall’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute per le gare parziali, fissi un prezzo minimo di vendita o decida di non fissare un prezzo minimo di vendita.

(3)

Sulla base delle offerte ricevute per l'ottava gara parziale, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'ottava gara parziale relativa alla vendita di latte scremato in polvere nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 5 ottobre 2010, il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere è di 211,60 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l’8 ottobre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 126 del 22.5.2010, pag. 19.

(3)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.


DECISIONI

8.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/15


DECISIONE 2010/603/PESC DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2010

relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

L'11 ottobre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) (1) per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a tutte le persone che sono state incriminate dall'ICTY per crimini di guerra, ma che non si trovano sotto la custodia dell'ICTY. Detta posizione comune è stata prorogata dalla posizione comune 2009/717/PESC (2) fino al 10 ottobre 2010.

(2)

Le misure restrittive dovrebbero essere prorogate per un ulteriore anno fino al 10 ottobre 2011.

(3)

Le misure di attuazione dell'Unione figurano nel regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell'11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti alle persone fisiche di cui all'elenco dell'allegato, che sono state incriminate dall'ICTY.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche di cui all'allegato.

3.   Deroghe possono essere concesse per fondi o risorse economiche che sono:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese.

4.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 2

1.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche dell'elenco riportato in allegato, come d'uopo.

2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona interessata.

Articolo 3

Per massimizzare l’impatto delle succitate misure, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.

Articolo 4

La posizione comune 2004/694/PESC del Consiglio è abrogata. I riferimenti alla stessa vanno letti come riferimenti alla presente decisione.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

2.   La presente decisione si applica fino al 10 ottobre 2011. Essa è oggetto d'esame continuo ed è, se del caso, rinnovata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. WATHELET


(1)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52.

(2)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 17.

(3)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14.


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1

 

Persona

Ragione

1.

Nome: HADZIC Goran (uomo)

Data di nascita: 7.9.1958

Luogo di nascita: Vinkovci, Croatia

Cittadinanza: serba

Accusato dall'ICTY e tuttora latitante

Imputazione: 4 giugno 2004

Procedimento n.: IT 04 75

2.

Nome: MLADIC Ratko (uomo)

Data di nascita: 12.3.1948

Luogo di nascita: Bozanovici, comune di Kalinovik, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

Accusato dall'ICTY e tuttora latitante

Imputazione iniziale: 25 luglio 1995; seconda imputazione: 16 novembre 1995; imputazione modificata: 8 novembre 2002

Procedimento n.: IT-95-5/18


8.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2010

relativa alla riassegnazione al Portogallo di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice

[notificata con il numero C(2010) 6735]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2010/604/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009 (1), in particolare il punto 7.5 dell’allegato IIB,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IIB del regolamento (UE) n. 53/2010 specifica al punto 5.1 il numero massimo di giorni in cui le navi dell’UE di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, reti da posta derivanti aventi maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, possono essere presenti nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, dal 1o febbraio 2010 al 31 gennaio 2011.

(2)

L’allegato IIB, punto 7.5, dà facoltà alla Commissione di rivedere il numero aggiuntivo di giorni risultante da una cessazione permanente dell’attività di pesca e da essa precedentemente attribuito.

(3)

La revisione del numero aggiuntivo di giorni attribuiti dalla Commissione va effettuata in base al metodo di calcolo di cui all’allegato IIB, punto 7.1, secondo capoverso, e alle disposizioni vigenti in materia di raggruppamenti di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare.

(4)

In data 8 febbraio, 23 febbraio, 25 marzo e 22 aprile 2010 il Portogallo ha presentato i dati e ha chiesto alla Commissione di rivedere il numero di giorni da essa precedentemente attribuiti.

(5)

Vista la decisione 2007/474/CE della Commissione, del 4 luglio 2007, relativa all’assegnazione al Portogallo di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice (2) e tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di raggruppamenti di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare, è opportuno assegnare al Portogallo, per il periodo dal 1o febbraio 2010 al 31 gennaio 2011, quattordici giorni aggiuntivi in mare per le navi recanti a bordo gli attrezzi specificati nell’allegato IIB, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 53/2010.

(6)

Vista la decisione 2010/415/UE della Commissione, del 26 luglio 2010, relativa all’assegnazione al Portogallo di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice (3), e tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di raggruppamenti di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare, è opportuno assegnare al Portogallo, per il periodo dal 1o febbraio 2010 al 31 gennaio 2011, diciannove giorni aggiuntivi in mare per le navi recanti a bordo gli attrezzi specificati nell’allegato IIB, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 53/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il numero massimo di giorni in cui una nave battente bandiera del Portogallo, che detiene a bordo gli attrezzi da pesca indicati nell’allegato IIB, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 53/2010 e non è soggetta ad alcuna delle condizioni speciali elencate al punto 5.2 dello stesso allegato, può essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, quale fissato nella tabella I dello stesso allegato, è portato a 191 giorni all’anno.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2010.

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

(2)  GU L 179 del 7.7.2007, pag. 53.

(3)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 76.