ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.263.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 263

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
6 ottobre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 874/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, relativo all'autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo dei mangimi per tacchini fino all'età di 16 settimane [titolare dell'autorizzazione Alpharma (Belgium) BVBA], che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 875/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, relativo all'autorizzazione decennale di un additivo nell'alimentazione animale ( 1 )

4

 

 

Regolamento (UE) n. 876/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

Regolamento (UE) n. 877/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 869/2010 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2010

9

 

 

DECISIONI

 

 

2010/594/UE

 

*

Decisione del Consiglio europeo, del 16 settembre 2010, recante modifica dell’elenco delle formazioni del Consiglio

12

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2010/595/UE

 

*

Decisione n. 1/2010 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 21 giugno 2010, in merito all’adesione della Repubblica del Sud Africa all’accordo di partenariato ACP-UE riveduto

13

 

 

2010/596/UE

 

*

Decisione n. 5/2010 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 26 luglio 2010, recante nomina di un membro del Consiglio di amministrazione del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA)

14

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010)

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

6.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/1


REGOLAMENTO (UE) N. 874/2010 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2010

relativo all'autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo dei mangimi per tacchini fino all'età di 16 settimane [titolare dell'autorizzazione Alpharma (Belgium) BVBA], che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Il lasalocid A sodico, numero CAS 25999-20-6, è stato autorizzato per dieci anni a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso e alle galline ovaiole dal regolamento (CE) n. 1455/2004 della Commissione (3) e ai tacchini fino all'età di 12 settimane dal regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione (4). Successivamente detto additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotto esistente, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del lasalocid A sodico come additivo dei mangimi per tacchini, per estendere l'età massima da 12 a 16 settimane e chiedere che l'additivo sia classificato nella categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «Autorità») ha concluso, nel suo parere del 7 aprile 2010, che nelle condizioni di impiego proposte il lasalocid A sodico non ha effetti dannosi sulla salute degli animali e dei consumatori o sull'ambiente, e che tale additivo è efficace per controllare la coccidiosi nei tacchini (5). Essa ritiene che siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per controllare il possibile sviluppo di resistenze ai batteri e/o all'Eimeria spp.. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione dell'additivo dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Pertanto può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Conseguentemente al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, occorre sopprimere le disposizioni relative a tale additivo contenute nel regolamento (CE) n. 2430/1999.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2430/1999 è soppressa la voce corrispondente al numero di registrazione dell'additivo E 763, concernente il lasalocid A sodico.

La premiscela e i mangimi composti contenenti l'additivo per mangimi etichettato conformemente al regolamento (CE) n. 2430/1999 possono continuare ad essere immessi sul mercato, rimanere sul mercato ed essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(3)  GU L 269 del 17.8.2004, pag. 14.

(4)  GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3.

(5)  The EFSA Journal 2010; 8(4):1575.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

Limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale interessati

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %

Coccidiostatici e istomonostatici

5 1 76 3

Alpharma (Belgium) BVBA

Lasalocid A sodico

15 g/100 g

(Avatec 150 G)

 

Composizione dell'additivo

Lasalocid A sodico: 15 g/100 g

Solfato di calcio biidrato: 80,9 g/100 g

Lignosolfonato di calcio: 4 g/100 g

Ossido ferrico: 0,1 g/100 g

 

Sostanza attiva

Lasalocid A sodico, C34H53NaO8,

Numero CAS: 25999-20-6,

sale sodico di 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-etil-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etil-5-idrossi-6-metiltetraidro-2H-piran2-yl]-tetraidro-3-metil-2-furil]-4-idrossi-3,5-dimetil-6-oxononil]-2-idrossi-3-metil benzoato, prodotto da Streptomyces lasaliensis subsp. Lasaliensis (ATCC 31180)

Impurità associate:

Lasalocid sodico B-E: ≤ 10 %

 

Metodi analitici  (1)

Cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) a fase inversa con rivelatore spettrofluorimetrico [regolamento (CE) n. 152/2009]

Tacchini

16 settimane

75

125

1.

Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione.

2.

Indicare nelle istruzioni per l'uso:

«Pericoloso per la specie equina»

«Alimento per animali contenente uno ionoforo: può essere controindicato l'uso contemporaneo con determinate sostanze medicamentose».

3.

Il titolare dell'autorizzazione organizza ed attua un programma di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato relativo alla resistenza ai batteri e all'Eimeria spp.

4.

L'additivo va incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela.

5.

Il lasalocid A sodico non va mescolato con altri coccidiostatici.

26 ottobre 2020

Regolamento (UE) n. 37/2010


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


6.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/4


REGOLAMENTO (UE) N. 875/2010 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2010

relativo all'autorizzazione decennale di un additivo nell'alimentazione animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare gli articoli 3 e 9,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.

(2)

L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate, in conformità alla direttiva 70/524/CEE, prima della data di applicazione di detto regolamento.

(3)

La domanda di autorizzazione del nicarbazin come additivo dei mangimi per polli da ingrasso è stata presentata prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Come stabilito nell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, le osservazioni iniziali su tale domanda sono state trasmesse alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda in questione deve quindi continuare ad essere trattata conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5)

Il responsabile dell'immissione in circolazione del nicarbazin, numero CAS 330-95-0, ha presentato una domanda di autorizzazione decennale, come coccidiostatico per polli da ingrasso, in conformità all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(6)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «Autorità») ha concluso, nel parere del 10 marzo 2010 (3), che il nicarbazin non ha effetti dannosi sulla salute degli animali e dei consumatori o sull'ambiente, e che tale additivo è efficace per controllare la coccidiosi nei polli da ingrasso. Dato che la p-nitroanilina, impurità associata al nicarbazin, può dar luogo a residui di questa sostanza, l'Autorità raccomanda che il contenuto di questa impurità sia limitato al livello più basso ottenibile.

(7)

La valutazione dimostra che sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione richiesta. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento. In considerazione del parere dell'Autorità, è necessario tuttavia limitare il contenuto dell'impurità p-nitroanilina. Per concedere ai produttori e agli utilizzatori il tempo di adeguarsi, è opportuno applicare questa limitazione dopo un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria di additivi «coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(3):1551.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

Limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale interessati

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %

Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose

5 1 774

Phibro Animal Health SA BELGIO

Nicarbazin 250 g/kg

 

Composizione dell'additivo

Nicarbazin: 250 g/kg

Acido stearico: 126 ± 5 % g/kg

Polisorbato 20: 13,90 ± 10 % g/kg

Farinette di grano al 100 %

 

Sostanza attiva

Nicarbazin, C19H18N6O6

Numero CAS: 330-95-0

Complesso equimolecolare di 1,3-bis(4-nitrofenil) urea e 4,6-dimetilpirimidina-2-ol, in forma granulare

Impurità associate: p-nitroanilina: ≤ 0,3 %

Polli da ingrasso

125

125

1.

Somministrazione vietata almeno un giorno prima della macellazione.

2.

Il nicarbazin non va mescolato con altri coccidiostati, eccetto il narasin.

3.

L'additivo va incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela.

4.

A partire dal 26 ottobre 2013 il contenuto di p-nitroanilina deve essere ≤ 0,1 %.

5.

Il titolare dell'autorizzazione organizza ed attua un programma di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato relativo alla resistenza ai batteri e all'Eimeria spp.

26 ottobre 2020

 

15 000 μg di dinitrocarbanilide (DNC)/kg di fegato fresco;

 

6 000 μg di DNC/kg di reni freschi;

 

4 000 μg di DNC/kg di tessuto muscolare fresco e cute/grasso freschi.


6.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/7


REGOLAMENTO (UE) N. 876/2010 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

46,6

XS

50,2

ZZ

48,4

0707 00 05

MK

36,4

TR

132,4

ZZ

84,4

0709 90 70

TR

119,8

ZZ

119,8

0805 50 10

AR

83,1

BR

105,9

CL

145,9

IL

116,3

MA

148,6

TR

105,6

UY

132,9

ZA

103,0

ZZ

117,7

0806 10 10

BR

204,7

TR

113,4

ZA

62,8

ZZ

127,0

0808 10 80

AR

80,5

AU

203,7

BR

52,7

CL

91,8

CN

55,7

NZ

105,1

US

84,3

ZA

83,2

ZZ

94,6

0808 20 50

CN

72,5

ZA

89,0

ZZ

80,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


6.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/9


REGOLAMENTO (UE) N. 877/2010 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2010

recante modifica del regolamento (UE) n. 869/2010 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2010 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 869/2010 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all’importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all’importazione fissati dal regolamento (UE) n. 869/2010.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 869/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 869/2010 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 6 ottobre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.

(3)  GU L 259 del 1.10.2010, pag. 7.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 6 ottobre 2010

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

8,84

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

8,84


(1)  Per le merci che arrivano nell'Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

30.9.2010-4.10.2010

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

221,79

150,02

Prezzo FOB USA

182,97

172,97

152,97

98,47

Premio sul Golfo

15,90

Premio sui Grandi laghi

13,18

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

21,00 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

49,72 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

6.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

del 16 settembre 2010

recante modifica dell’elenco delle formazioni del Consiglio

(2010/594/UE)

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 6, primo comma,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 236, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di riflettere, nella denominazione delle formazioni del Consiglio, le modifiche apportate dal trattato di Lisbona ai trattati precedenti per quanto riguarda lo spazio e lo sport, occorre adeguare la denominazione della formazione «competitività (mercato interno, industria e ricerca)», con l’aggiunta del termine «spazio», e della formazione «istruzione, gioventù e cultura», con l’aggiunta del termine «sport».

(2)

È opportuno pertanto modificare l’elenco delle formazioni del Consiglio figurante nell’allegato della decisione 2009/878/UE del Consiglio (Affari generali), del 1o dicembre 2009, che stabilisce l’elenco delle formazioni del Consiglio a complemento di quelle previste all’articolo 16, paragrafo 6, secondo e terzo comma del trattato sull’Unione europea (1), elenco riportato nell’allegato I del regolamento interno del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’elenco delle formazioni del Consiglio figurante nell’allegato della decisione 2009/878/UE e, di conseguenza, l’elenco delle formazioni del Consiglio riportato nell’allegato I del regolamento interno del Consiglio sono modificati come segue:

1)

il punto 6 «Competitività (mercato interno, industria e ricerca)» è sostituito dal seguente:

«6.

Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio)»;

2)

il punto 10 «Istruzione, gioventù e cultura» è sostituito dal seguente:

«10.

Istruzione, gioventù, cultura e sport».

Le note in calce restano invariate.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 settembre 2010.

Per il Consiglio europeo

Il presidente

H. VAN ROMPUY


(1)  GU L 315 del 2.12.2009, pag. 46.

(2)  GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

6.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/13


DECISIONE N. 1/2010 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE

del 21 giugno 2010

in merito all’adesione della Repubblica del Sud Africa all’accordo di partenariato ACP-UE riveduto

(2010/595/UE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP»), da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 («accordo ACP-UE») (2), in particolare l’articolo 94, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo ACP-UE riveduto è entrato in vigore il 1o luglio 2008 a norma dell’articolo 93, paragrafo 3.

(2)

Il Sud Africa, che aveva firmato l’accordo ACP-UE riveduto il 25 giugno 2005, non ha depositato uno strumento di ratifica ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 4, entro il termine del 30 giugno 2009.

(3)

Ai sensi dell’articolo 94 dell’accordo ACP-UE riveduto, ogni domanda di adesione presentata da uno Stato è sottoposta al Consiglio dei ministri ACP-UE e da esso approvata.

(4)

Il Sud Africa ha presentato domanda di adesione all’accordo ACP-UE il 23 novembre 2009.

(5)

Conformemente al suo regolamento interno (3), il Consiglio dei ministri ACP-UE, istituito ai sensi dell’accordo ACP-UE, può approvare una domanda di adesione mediante procedura scritta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della domanda di adesione

È approvata la domanda di adesione della Repubblica del Sud Africa all’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Ouagadougou, addì 21 giugno 2010.

Per il Consiglio dei ministri ACP-UE

Il presidente

P. BUNDUKU-LATHA


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  Accordo che modifica l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27).

(3)  GU L 95 del 14.4.2005, pag. 44.


6.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/14


DECISIONE N. 5/2010 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 26 luglio 2010

recante nomina di un membro del Consiglio di amministrazione del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA)

(2010/596/UE)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP»), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000 (1), riveduto dall'accordo che modifica detto accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato III,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione n. 3/2008 del 22 maggio 2008, il Comitato degli Ambasciatori ACP-UE ha nominato i membri del consiglio d'amministrazione del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (tre membri UE e tre membri ACP) per un mandato di durata pari a cinque anni, fatto salvo un riesame dopo due anni e mezzo per i membri ACP.

(2)

In seguito al decesso di uno dei suoi membri, un posto è diventato vacante.

(3)

È pertanto necessario nominare un nuovo membro del Consiglio di amministrazione,

DECIDE:

Articolo 1

La seguente persona è nominata membro del consiglio d'amministrazione del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale, in sostituzione del sig. Jean Fritz BOUTIN:

il sig. Radjiskumar MOHAN (Suriname).

Articolo 2

Per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 21 maggio 2013 — fatto salvo un riesame di medio termine del mandato iniziale nel novembre 2010 —, il consiglio d'amministrazione del CTA è pertanto composto nel modo seguente:

sig. Kahijoro KAHUURE (Namibia)

sig. Radjiskumar MOHAN (Suriname)

sig. Wilson A. SONGA (Kenya)

sig. Raul BRUNO DE SOUSA (Portogallo)

sig. Eric TOLLENS (Belgio)

sig. Edwin Anthony VOS (Paesi Bassi).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010.

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

R. MAKONGO


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.


Rettifiche

6.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/15


Rettifica della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 95 del 15 aprile 2010 )

A pagina 17, articolo 14, paragrafo 3:

anziché:

«…, che le emittenti soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi da esse acquistati dopo il 18 dicembre 2007 in modo da …»,

leggi:

«…, che le emittenti soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi da esse acquistati dopo il 30 luglio 1997 in modo da …».