ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.254.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 254

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53° anno
29 settembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1631/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 856/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010, che chiude il riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 661/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti

10

 

*

Regolamento (UE) n. 858/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda le esportazioni fuori quota e i relativi titoli di esportazione

29

 

 

Regolamento (UE) n. 859/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

31

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2010/576/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2010, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

33

 

 

2010/577/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 settembre 2010, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti e che svincola gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio

40

 

 

2010/578/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 settembre 2010, sul riconoscimento dell’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Giappone ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito [notificata con il numero C(2010) 6418]  ( 1 )

46

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 855/2010 DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1631/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Nell'ottobre 2005, con il regolamento (CE) n. 1631/2005 (2) («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico («TCCA») originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). I dazi variavano da 7,3 % a 42,6 %.

2.   Domanda di riesame

(2)

Nel 2009 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La domanda, vertente unicamente sull’esame del dumping, è stata presentata da un produttore esportatore cinese, Heze Huayi Chemical Co., Ltd («Heze» oppure «il richiedente»). L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al richiedente è pari al 14,1 %.

(3)

Il richiedente ha sostenuto nella sua domanda che le circostanze alla base delle misure istituite sono mutate e che il mutamento intervenuto è di natura permanente. Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che non è più necessario mantenere la misura al livello attuale per eliminare il dumping.

(4)

In particolare, la domanda si basava sull’argomentazione che il costo unitario del TCCA del richiedente era diminuito significativamente dall’inchiesta iniziale poiché il richiedente:

produce la principale materia prima necessaria per fabbricare il prodotto in esame; e

ha aumentato la propria capacità di produzione.

3.   Apertura di un riesame

(5)

Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che sussistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio, il 2 luglio 2009 la Commissione ha deciso di aprire un’inchiesta (3) a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, vertente unicamente sull’esame del dumping per quanto riguarda il richiedente.

4.   Prodotto in esame e prodotto simile

(6)

Il prodotto in esame è lo stesso prodotto descritto nel regolamento iniziale, l’acido tricloroisocianurico e i suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (INN), originario della RPC («prodotto in esame») e attualmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 .

(7)

Il prodotto fabbricato e venduto sul mercato nazionale cinese e quello esportato nell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e gli stessi usi, e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

5.   Parti interessate

(8)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’avvio del riesame il richiedente, l’industria dell’Unione, nonché i rappresentanti del paese esportatore.

(9)

La Commissione ha dato alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro i limiti stabiliti dall’avviso di apertura.

(10)

Per poter disporre delle informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha inviato al richiedente un modulo di domanda di trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) e un questionario e ha ricevuto le risposte entro i termini stabiliti. Essa ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping ed ha effettuato una verifica nella sede del richiedente.

6.   Periodo dell’inchiesta

(11)

L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009 («PI»).

B.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(12)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 dell’articolo 2 di detto regolamento nel caso dei produttori esportatori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, ovvero quando è dimostrata la prevalenza di condizioni di economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. I criteri suddetti sono riportati di seguito in forma sintetica:

le decisioni delle imprese vengono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, e i costi riflettono i valori di mercato;

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità («IAS»), e che siano di applicazione in ogni caso;

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti da un precedente sistema ad economia non di mercato;

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto;

le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

(13)

È risultato che il richiedente soddisfa tutti e cinque i criteri per il TEM. È stato constatato che durante il PI la Heze ha adottato le proprie decisioni commerciali senza interferenze statali e senza distorsioni connesse a condizioni di economia non di mercato. La Heze è soggetta alla legislazione cinese in materia fallimentare e di proprietà, senza alcuna deroga. La società possiede una serie di documenti contabili ed un sistema contabile soggetti ad una revisione contabile indipendente e la sua prassi è stata ritenuta conforme ai principi contabili generalmente riconosciuti a livello internazionale e alle norme contabili internazionali (IAS). I costi e i prezzi riflettono i valori di mercato e le conversioni dei tassi di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(14)

Sulla base degli elementi e delle considerazioni appena esposti, al richiedente è stato concesso il TEM.

2.   Valore normale

(15)

Per determinare il valore normale, si è analizzato in primo luogo se le vendite interne totali del prodotto simile da parte della Heze fossero rappresentative rispetto al totale delle sue vendite all’esportazione nell’Unione. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite interne vengono considerate rappresentative quando il loro volume totale equivale almeno al 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione verso l’Unione. I servizi della Commissione hanno stabilito che il volume complessivo delle vendite di TCCA effettuate dal richiedente sul mercato interno era rappresentativo.

(16)

Successivamente sono stati individuati i tipi di prodotto simile venduti dal richiedente sul mercato interno identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l’esportazione nell’Unione.

(17)

Per ciascun tipo di prodotto venduto dalla Heze sul mercato interno e ritenuto direttamente comparabile al tipo esportato verso l’Unione, si è stabilito se le vendite interne fossero sufficientemente rappresentative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo sono state considerate sufficientemente rappresentative quando, per il periodo d’inchiesta, il volume totale delle vendite interne di questo tipo corrispondeva al 5 % o più del volume totale delle vendite del tipo comparabile esportato verso l’Unione.

(18)

Si è inoltre esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto potessero essere considerate come effettuate nel corso di operazioni commerciali normali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata, per ciascun tipo di prodotto in esame esportato nel corso del PI, la proporzione di vendite con margine di profitto a clienti indipendenti sul mercato interno.

(19)

Quando il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava oltre l’80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e il prezzo medio ponderato per quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato calcolato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno. Quest’ultimo è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, anche non remunerative, di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PI.

(20)

Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava una percentuale pari o inferiore all’80 % del volume totale delle vendite di quel tipo o il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto effettuate durante il PI.

(21)

Quando, per stabilire il valore normale, non è stato possibile utilizzare i prezzi di un particolare tipo di prodotto praticati sul mercato interno dalla Heze, è stato necessario ricorrere ad un altro metodo. La Commissione ha quindi fatto ricorso ad un valore normale costruito. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione dei tipi di prodotto esportati un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il margine di profitto. A norma dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, gli importi per le SGAV e il margine di profitto si basavano sulle SGAV e sul margine di profitto medi relativi ad operazioni commerciali normali della Heze con il prodotto simile.

(22)

In linea con la metodologia adottata nell’inchiesta iniziale, il costo di fabbricazione è stato calcolato per due tipi di prodotto. Tenendo conto delle informazioni fornite dal richiedente, sono stati calcolati i costi di fabbricazione del prodotto in granuli e pastiglie e i costi di fabbricazione del prodotto in polvere.

3.   Prezzo all’esportazione

(23)

Poiché il prodotto in esame è stato venduto ed esportato direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in funzione del prezzo all’esportazione realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto all’esportazione nell’Unione.

4.   Confronto

(24)

Il valore medio normale è stato confrontato con il prezzo medio all’esportazione di ogni tipo del prodotto in esame, franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Onde garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto conto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. A tale scopo sono stati effettuati, ove possibile e giustificato, adeguamenti per i costi di trasporto via mare, assicurazione, movimentazione, spese di credito e spese bancarie. Inoltre, è risultato che l’IVA è stata parzialmente rimborsata quando il prodotto in esame è stato venduto all’esportazione nell’Unione. Di conseguenza l’IVA applicabile alle vendite interne è stata adeguata a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base.

(25)

Per quanto riguarda gli adeguamenti per i costi d’imballaggio il richiedente ha chiesto un adeguamento per le spese d’imballaggio per le vendite sia nel mercato cinese che nel mercato dell’Unione. La verifica ha dimostrato che tali costi erano ugualmente inclusi nel costo di produzione del prodotto, indipendentemente dal fatto che fosse destinato alla vendita sul mercato interno o all’esportazione. Quindi tale adeguamento è stato respinto sia per le vendite interne che per le vendite all’esportazione.

5.   Margine di dumping

(26)

Come previsto dall’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame. Il confronto ha dimostrato l’esistenza del dumping.

(27)

Il margine di dumping della Heze espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, è stato constatato al 3,2 %.

C.   CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE

(28)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è esaminato anche se il cambiamento delle circostanze constatato potesse ragionevolmente essere considerato permanente.

(29)

Il richiedente ha collaborato pienamente al riesame intermedio e i dati raccolti e verificati hanno permesso di stabilire un margine di dumping basato sui suoi prezzi individuali all’esportazione nell’Unione. Il risultato di tale calcolo indica che non sussiste più il motivo di continuare l’applicazione della misura al suo livello attuale.

(30)

Gli elementi di prova raccolti e verificati nel corso dell’inchiesta hanno dimostrato una riduzione nel livello di dumping spiegato dalla riduzione della struttura dei costi della società. I fattori principali della riduzione della struttura dei costi del richiedente sono la produzione interna della principale materia prima e l’espansione della capacità produttiva del richiedente.

(31)

È risultato inoltre che dall’inchiesta iniziale i prezzi all’esportazione della Heze sono aumentati per tutti i mercati. In particolare i prezzi all’esportazione verso l’Unione sono in linea con i prezzi all’esportazione del richiedente verso altri paesi terzi. Le prove raccolte in loco dimostrano che la società ha molti clienti nell’Unione cui applica livelli di prezzo simili. Il comportamento coerente sul mercato del richiedente dimostra che i cambiamenti delle circostanze sono di carattere duraturo.

(32)

In considerazione di quanto finora esposto, si ritiene che le circostanze che hanno portato all’apertura del presente riesame non dovrebbero, in un futuro prossimo, evolvere in modo tale da inficiare le conclusioni dell’attuale riesame. Quindi si conclude che le modifiche vanno considerate di natura duratura e che l’applicazione della misura al suo livello attuale non è più giustificata.

D.   MISURE ANTIDUMPING

(33)

In base alle conclusioni della presente inchiesta di riesame si ritiene opportuno modificare il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Heze, portandolo a 3,2 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1631/2005, la voce relativa alla Heze Huayi Chemical Co. Limited è sostituita dalla seguente:

«RPC

Heze Huayi Chemical Co. Limited

3,2  %

A629 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 261 del 7.10.2005, pag. 1.

(3)   GU C 150 del 2.7.2009, pag. 14 («avviso di apertura»).


29.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 856/2010 DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2010

che chiude il riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 661/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 8, l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   IL PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2022/1995 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio («NA») originario della Russia, di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 . Dal momento che un’inchiesta condotta successivamente ai sensi dell’articolo 12 del regolamento di base ha accertato che il dazio veniva assorbito, le misure sono state modificate con regolamento (CE) n. 663/1998 (3). In seguito a una domanda di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio presentata ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, il Consiglio con il regolamento (CE) n. 658/2002 (4) ha istituito un dazio antidumping definitivo di 47,07 EUR a tonnellata sulle importazioni di nitrato di ammonio di cui ai codici 3102 30 90 e 3102 40 90 e originario della Russia. Una definizione del prodotto è stata infine oggetto di un riesame intermedio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e, con regolamento (CE) n. 945/2005 (5), è stato istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra 41,42 EUR a tonnellata e 47,07 EUR a tonnellata sulle importazioni di fertilizzanti solidi originari della Russia con un tenore di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, di cui ai codici NC 3102 30 90 , 3102 40 90 , ex 3102 29 00 , ex 3102 60 00 , ex 3102 90 00 , ex 3105 10 00 , ex 3105 20 10 , ex 3105 51 00 , ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91 .

(2)

In seguito a una domanda di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio («ultimo riesame in previsione della scadenza») presentata ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 661/2008 (6) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra 28,88 EUR a tonnellata e 47,07 EUR a tonnellata per altri cinque anni.

(3)

A seguito della decisione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee di annullare parzialmente il regolamento (CE) n. 945/2005, con regolamento (CE) n. 989/2009 (7) il Consiglio ha modificato il dazio antidumping definitivo per quanto riguardava JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

(4)

Con decisione 2008/577/CE del 4 luglio 2008 (8), la Commissione ha accettato offerte di impegni presentate da vari produttori esportatori, compresi i produttori esportatori russi collegati Joint Stock Company Acron e Joint Stock Company Dorogobuzh («Acron» Holding Company), in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina.

B.   IL PROCEDIMENTO ATTUALE

1.   Domanda di riesame

(5)

La domanda di riesame intermedio parziale («presente riesame») ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è stata presentata da JSC Acron, JSC Dorogobuzh e dalla loro società commerciale collegata Agronova International Inc., membri di «Acron» Holding Company («richiedente»). La domanda si limitava all’analisi della forma del provvedimento, in particolare all’inclusione di Agronova International Inc. negli impegni sui prezzi di JSC Acron e JSC Dorogobuzh.

(6)

Il richiedente sosteneva che le circostanze nel cui ambito era stato formulato l’impegno sui prezzi erano mutate e che, in particolare, Agronova International Inc., società commerciale di recente stabilitasi negli USA, era stata incorporata in «Acron» Holding Company. Il richiedente sosteneva inoltre che questi cambiamenti erano di natura durevole.

2.   Apertura di un riesame

(7)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Consultato il comitato consultivo, la Commissione ha iniziato (9) un esame delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 661/2008 («misure in vigore»), la cui ampiezza si limitava all’esame della forma delle misure, in particolare il potenziale effetto dell’inclusione di Agronova International Inc. nell’impegno sui prezzi di JSC Acron e di JSC Dorogobuzh.

3.   Prodotto in esame

(8)

Il prodotto in esame è identico a quello dell’ultimo riesame in previsione della scadenza, cioè concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso originari della Russia («prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC 3102 30 90 , 3102 40 90 , ex 3102 29 00 , ex 3102 60 00 , ex 3102 90 00 , ex 3105 10 00 , ex 3105 20 10 , ex 3105 51 00 , ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91 .

4.   Parti interessate

(9)

La Commissione ha formalmente avvisato il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l’associazione dei produttori dell’Unione dell’apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(10)

La Commissione ha inviato questionari al richiedente e ha ricevuto risposte nei termini a tale scopo fissati. La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie. La Commissione ha effettuato una visita di verifica allo stabilimento di Agronova International Inc., Hallandale, USA («Agronova»).

5.   Periodo dell’inchiesta di riesame

(11)

L’inchiesta di riesame ha riguardato il periodo dall’1 luglio 2008 al 30 giugno 2009 («PIR»).

C.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

(12)

L’inchiesta ha confermato che Agronova era una società commerciale di recente fondazione appartenente ad «Acron» Holding Company.

1.   Praticabilità dell’impegno

(13)

I principali aspetti considerati in merito all’inclusione di una società commerciale nell’impegno attuale sono stati la praticabilità dell’impegno stesso, cioè l’efficacia del controllo su di esso e, in particolare, la valutazione dei rischi di compensazione incrociata e di elusione attraverso canali di vendita diversi e/o mediante fissazione di prezzi di prodotti diversi, venduti potenzialmente agli stessi clienti.

1.1.   Rischio elevato di compensazione incrociata attraverso una società commerciale non dichiarata

(14)

L’inchiesta ha rivelato che Agronova aveva stretti collegamenti a livello personale e operativo con almeno un’altra società non dichiarata attiva nella commercializzazione dei fertilizzanti. È emerso che i dirigenti di Agronova erano di fatto le stesse persone che intervenivano nelle attività di tale società commerciale. In particolare, è provato che entrambe le società avevano lo stesso direttore e lo stesso responsabile durante la maggior parte del PIR, mentre una terza persona (risultata essere il presidente della società commerciale in questione), pur non formalmente assunta da Agronova, di fatto svolgeva la sua attività commerciale corrente, compresa quella direttiva al momento della visita di verifica, a nome di Agronova, dove veniva presentata come consulente di Agronova. Oltre agli stretti legami personali, è emerso che entrambe le società sono state dirette a partire dallo stesso ufficio, hanno impiegato la stessa segreteria e usato gli stessi computer e lo stesso materiale d’ufficio per tutta la durata del PIR. Agronova non ha rivelato l’esistenza e le attività di quest’altra società commerciale né nella risposta data al questionario né all’atto della visita di verifica. La richiesta della Commissione di informazioni aggiuntive per chiarire la situazione è stata soddisfatta solo parzialmente dal richiedente poiché questi non ha, tra l’altro, rivelato dati precisi sui rapporti di proprietà della società commerciale né sui dettagli delle sue attività. Le informazioni fornite sono state dunque ritenute insufficienti.

(15)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che la società commerciale di cui sopra fosse collegata a Agronova ai sensi dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario («IPCCC») (10), e avrebbe dovuto essere dichiarata nella risposta del richiedente al questionario. La Commissione ha informato il richiedente, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, della sua intenzione di fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili e ha invitato il richiedente a formulare osservazioni in proposito in conformità all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base.

(16)

Il richiedente ha negato che Agronova fosse collegata alla suddetta società commerciale o a qualsiasi altra società. Inoltre, alla richiesta della Commissione di informazioni aggiuntive, non ha dato alcuna informazione dettagliata e verificabile sul regime di proprietà e sulle attività della società commerciale in questione nel termine fissato.

(17)

Informata della proposta della Commissione di fondare le conclusioni sull’articolo 18 del regolamento di base, il richiedente ha continuato a negare qualsiasi legame tra Agronova e la società commerciale nel senso dell’articolo 143 dell’IPCCC. Riguardo ai ruoli precisi delle persone attive in entrambe le società, il richiedente ha negato che le due società condividessero direttori o altri responsabili. Il richiedente ha anche ritirato informazioni fornite in precedenza, sostenendo che fossero erronee o imprecise. Le nuove informazioni fornite non erano tuttavia suffragate in misura sufficiente da elementi probanti. In generale, informazioni e prove fornite in questo senso erano poco chiare e in alcuni casi contraddittorie e facevano ingenerare dubbi sulla loro affidabilità.

(18)

Il richiedente ad esempio, pur avendo affermato originariamente che il presidente di Agronova era anche il direttore della società commerciale in questione, ha successivamente relativizzato questa dichiarazione spiegando che le funzioni svolte nella società commerciale dal presidente di Agronova non comprendevano attività di controllo e decisionali. Analogamente, mentre dagli elementi forniti (resoconti annuali) emergeva che un’altra persona lavorava come «responsabile» in entrambe le società, il richiedente ha successivamente sostenuto che le vere funzioni di questa persona fossero quelle di un segretario giuridico.

(19)

In conclusione, il richiedente non ha presentato alcuna informazione o prova sufficientemente affidabile atta a dimostrare che ruoli e responsabilità delle varie persone fossero definiti ed esercitati in modo da escludere l’esistenza di legami.

(20)

Il richiedente ha anche negato che la società commerciale in questione potesse essere considerata come società commerciale dato che era coinvolta soprattutto nel marketing piuttosto che nella vendita di fertilizzanti. Ma, a parte il fatto che questa dichiarazione non è suffragata da prove, la società stessa ha a più riprese affermato di essere effettivamente coinvolta nella vendita di fertilizzanti come società commerciale, sia pur solo per piccole quantità destinate a mercati non europei. Bisognava dunque considerare la società interessata un operatore commerciale e respingere gli argomenti del richiedente.

(21)

La Commissione ha ritenuto che il richiedente ostacolasse l’inchiesta nel senso dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, avendo fornito informazioni pertinenti solo a piccole dosi e su richiesta; in seguito, le informazioni fornite sono state, nella maggior parte dei casi, corrette, modificate o contraddette. In questo senso, data l’insoddisfacente cooperazione di Agronova, non è stato possibile instaurare una relazione di fiducia tra la Commissione e la società, il che, come politica generale, sarebbe un presupposto necessario per accettare degli impegni.

(22)

Si ricordi che, nell’analisi del rischio di compensazione incrociata, la conoscenza di canali di vendita diversi nonché il flusso dei prodotti attraverso tali canali sono informazioni indispensabili. Dati gli strettissimi legami personali e operativi tra Agronova e l’altra società commerciale, si è concluso che il rischio di compensazione incrociata e di elusione attraverso canali di vendita diversi fosse eccessivo e che perciò Agronova non dovesse essere inclusa nell’impegno attuale.

(23)

Comunicati questi elementi, il richiedente ha sostenuto che esisterebbe un rischio di compensazione incrociata solo se le società fossero legate dall’azionariato. Si noti innanzitutto che il rischio di compensazione incrociata non si limita a situazioni in cui le società sono legate dall’azionariato, poiché la compensazione incrociata si manifesta in vari modi. Ora, in questa caso particolare e per le ragioni spiegate sopra, si è ritenuto che esistesse un rischio elevato di compensazione incrociata anche se il richiedente e Agronova non fossero legate dall’azionariato. Il richiedente non ha neppure delineato una base giuridica o di fatto né ha presentato una prova a sostegno della sua tesi. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

1.2.   Considerevole rischio di compensazione incrociata mediante fissazione di prezzi di prodotti diversi

(24)

L’impegno attuale non solo copre il nitrato di ammonio ma istituisce anche un regime di prezzi per altri prodotti venduti dal gruppo onde evitare rischi di compensazione incrociata. Nella sua risposta al questionario, il richiedente affermava di voler vendere attraverso Agronova, tra l’altro, prodotti non inclusi in tale regime di prezzi e perfino fertilizzanti prodotti da altri fabbricanti, stabiliti in Russia e in altri paesi. Il rischio di compensazione incrociata attraverso esportazioni di prodotti diversi verso gli stessi clienti è stato pertanto ritenuto assai elevato.

(25)

Alcuni prodotti che Agronova intendeva vendere non hanno un prezzo di mercato quotato che possa servire da punto di riferimento a fini di controllo. Anche per questo motivo il controllo dell’impegno sarebbe stato impraticabile.

(26)

Comunicata questa constatazione, il richiedente ha sostenuto che la Commissione aveva trascurato l’offerta del richiedente di abbandonare i propri progetti nel campo delle miscele e di altri prodotti se la Commissione lo avesse ritenuto necessario. In proposito, si noti che la Commissione ha ricevuto tali offerte modificate solo a una fase tardiva del procedimento. La Commissione ha ritenuto che i continui cambiamenti dei progetti introdotti dal richiedente per conformarsi alle presunte attese della Commissione facessero sorgere dubbi sulla credibilità dell’offerta del richiedente. In proposito, la Commissione ha anche ritenuto l’insufficiente livello di cooperazione, esibito da Agronova in questa inchiesta, un impedimento all’instaurazione di una relazione di fiducia tra la Commissione e Agronova stessa. La Commissione non era pertanto affatto convinta che tale impegno sarebbe stato effettivamente rispettato.

(27)

È stato perciò concluso che l’inclusione di Agronova nei canali di vendita di «Acron» Holding Company avrebbe notevolmente aumentato i rischi di compensazione incrociata e di elusione e avrebbe influito sulla praticabilità e sull’efficace controllo dell’impegno.

2.   Carattere duraturo del mutamento di circostanze

(28)

Durante l’inchiesta, «Acron» Holding Company ha fondato un’altra società commerciale, denominata Agronova Europa AG («Agronova Europa»), che, a suo dire, avrebbe assunto la maggior parte delle attività commerciali con i clienti europei e avrebbe quindi progressivamente sostituito Agronova. A un certo punto del procedimento, il richiedente ha chiesto che anche questo nuovo operatore commerciale fosse incluso nell’attuale riesame al fine di ottenere l’inclusione di due operatori commerciali nell’impegno sui prezzi esistente o, altrimenti, di iniziare un nuovo riesame per includere anche questo nuovo operatore nei canali di vendita interessati all’impegno. Ciò dimostra che le circostanze mutate sulla cui base è stato chiesto l’attuale riesame non sono di natura durevole.

(29)

Informato di questa constatazione, il richiedente ha sostenuto che, nel contesto dell’attuale riesame intermedio la cui ampiezza si limita alla forma di misure, sapere se le circostanze mutate, in base alle quali è stato iniziato l’attuale riesame, siano o no di natura durevole non sarebbe pertinente. Il richiedente ha sostenuto che tale analisi sarebbe necessaria solo in caso di valutazione del dumping e/o del pregiudizio.

(30)

Il richiedente ha inoltre sostenuto che intendeva cessare di incanalare le vendite di nitrato di ammonio attraverso Agronova Europa.

(31)

Riguardo all’argomento del richiedente secondo cui sapere se le circostanze mutate avessere natura durevole sarebbe irrilevante agli effetti dell’attuale riesame, il richiedente non ha fornito alcun argomento giuridico a supporto del suo punto di vista. Nell’attuale riesame si è ritenuto che la stabilità dei canali di/delle vendita/e fosse un elemento importante nella decisione se accettare l’inclusione di un operatore commerciale appena stabilito in un impegno, poiché ad ogni nuovo operatore incluso in un impegno sui prezzi aumenta il rischio di compensazione incrociata e di elusione. Anche questo deve essere affrontato attraverso adeguate attività di controllo. Si è perciò concluso che la natura durevole delle circostanze mutate fosse effettivamente un elemento pertinente e l’argomento del richiedente ha dovuto essere respinto.

(32)

Riguardo all’affermazione del richiedente secondo cui Agronova Europa non sarebbe stata usata per vendere nitrato di ammonio sul mercato dell’UE, essa è stata fatta in una fase molto tardiva dell’inchiesta (dopo la comunicazione delle conclusioni definitive) e contraddiceva informazioni presentate in precedenza. Il richiedente non ha potuto tra l’altro fornire garanzie sufficienti riguardo al rispetto di quest’impegno. La Commissione ha, di nuovo, ritenuto che i continui cambiamenti dei progetti introdotti dal richiedente per conformarsi alle presunte attese della Commissione facessero sorgere dubbi sulla credibilità dell’offerta del richiedente. Come affermato al considerando 26, la Commissione ha inoltre ritenuto il comportamento di Agronova, di aver ostacolato l’inchiesta, come un impedimento all’instaurazione di un rapporto di fiducia tra le parti all’impegno. L’argomentazione del richiedente è stata quindi respinta.

D.   CHIUSURA DEL RIESAME

(33)

Viste le conclusioni raggiunte riguardo alla praticabilità dell’impegno e la natura durevole delle circostanze mutate, è opportuno chiudere l’inchiesta senza modificare l’impegno esistente del richiedente.

E.   INFORMAZIONE DELLE PARTI

(34)

Il richiedente e le parti interessate sono stati informati degli elementi e delle considerazioni essenziali in base ai quali si è inteso chiudere l’inchiesta. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di formulare le loro osservazioni.

(35)

Il richiedente ha affermato che i suoi diritti di difesa e a essere ascoltato in modo equo non sono stati rispettati nel corso del procedimento. Al richiedente sono state date e ha effettivamente usato numerose occasioni per introdurre osservazioni e gli è stato accordato tempo sufficiente per fornire informazioni e prove a durante il procedimento. Al richiedente è stata inoltre data a più riprese la possibilità di chiedere un’audizione. Pertanto, le sue richieste in proposito sono ingiustificate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’esame intermedio parziale riguardante le importazioni di fertilizzanti solidi con un tenore di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, di cui ai codici NC 3102 30 90 , 3102 40 90 , ex 3102 29 00 , ex 3102 60 00 , ex 3102 90 00 , ex 3105 10 00 , ex 3105 20 10 , ex 3105 51 00 , ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91 , originario della Russia prodotto da Joint Stock Company Acron e da Joint Stock Company Dorogobuzh è terminato senza cambiare la forma della misura.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 198 del 23.8.1995, pag. 1.

(3)   GU L 93 del 26.3.1998, pag.1.

(4)   GU L 102 del 18.4.2002, pag.1.

(5)   GU L 160 del 23.6.2005, pag.1.

(6)   GU L 185 del 12.7.2008, pag.1.

(7)   GU L 278 del 23.10.2009, pag.1.

(8)   GU L 185 del 12.7.2008, pag. 43.

(9)   GU C 152 del 4.7.2009, pag. 40.

(10)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


29.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 857/2010 DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2010

che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Con il regolamento (UE) n. 473/2010 (2) («regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti («paesi interessati»).

(2)

Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 20 luglio 2009 dal comitato per il polietilene tereftalato dell’associazione Plastics Europe («denunciante») a nome di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso, superiore al 50 %, dell’intera produzione UE di alcuni tipi di polietilene tereftalato.

(3)

Come indicato al considerando 15 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa alla sovvenzione e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la fine del PI («periodo in esame»).

(4)

Nel parallelo procedimento antidumping, con il regolamento (UE) n. 472/2010 (3), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’Iran e degli Emirati arabi uniti.

1.2.   Fase successiva del procedimento

(5)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure compensative provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite.

(6)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Sono state esaminate le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e, ove opportuno, le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.

(7)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («informazioni finali»). È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni successivamente alla divulgazione di queste informazioni.

(8)

Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

1.3.   Parti interessate dal procedimento

(9)

Alcune parti interessate hanno affermato che il campione di produttori UE non era rappresentativo ed omogeneo e che pertanto l’analisi del pregiudizio era carente. È stato affermato in particolare che il ricorso al campionamento non era necessario dato che i produttori non erano numerosi. Inoltre è stato dichiarato che separando «artificiosamente» i gruppi di società in singoli soggetti giuridici il campione non avrebbe compreso alcuni dei leader del mercato (Artenius, M&G Polimeri) e che, essendovi inclusi anche due gruppi di società, la metodologia utilizzata per la selezione del campione mancava di coerenza. È stato inoltre affermato che il campione non era rappresentativo poiché non comprendeva produttori che vendessero quantitativi sufficienti a un’impresa collegata di trasformazione del PET. Di conseguenza le istituzioni non avrebbero potuto valutare la capacità di approvvigionamento dell’industria dell’Unione e non avrebbero tenuto conto del conflitto d’interessi della medesima. Inoltre, dato che una società, non avendo fornito tutte le informazioni necessarie, è stata esclusa dal campione, la rappresentatività sarebbe scesa al 28 % della produzione dell’UE. Le stesse parti hanno affermato che il campione selezionato non era statisticamente valido.

(10)

A proposito della tesi che, non essendo i produttori numerosi, non sarebbe stato necessario eseguire un campionamento, la Commissione ribadisce che nel corso del campionamento si sono manifestati 14 produttori dell’Unione appartenenti a otto gruppi di società. Dato il numero oggettivamente elevato di produttori dell’UE che hanno collaborato, vale a dire 14, è stato applicato il campionamento a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base in considerazione del massimo volume rappresentativo di vendite realizzate che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione selezionato consisteva di cinque singole società (con sei impianti di produzione).

(11)

Per quanto riguarda la prima affermazione circa la rappresentatività del campione va rilevato che le istituzioni possono includere singole società che fanno parte di un gruppo compreso nel campione purché siano rappresentative e tengano una contabilità finanziaria separata. Diversamente, esaminare tutti e quattordici i produttori UE appartenenti agli otto gruppi di società avrebbe impedito di concludere l’inchiesta nei tempi previsti. Tuttavia il fatto che due gruppi di società siano stati inclusi nel campione non è incompatibile con la metodologia di campionamento applicata in questo caso, vale a dire il massimo volume rappresentativo di vendite a clienti dell’UE.

(12)

Per quanto attiene a Indorama, il gruppo possedeva due diversi impianti di produzione nel PI – uno nei Paesi Bassi e l’altro nel Regno Unito. L’inclusione di questo gruppo nel campione è in linea con la metodologia di campionamento applicata dato che tali impianti costituivano, da un punto di vista giuridico e finanziario, un unico soggetto. Per quanto riguarda Equipolymers, che comprendeva due entità distinte che producevano PET nel PI (una in Italia e un’altra in Germania), la società forniva dati consolidati per entrambi gli impianti. Poiché durante la visita effettuata alla sede della società è stato possibile verificare tali dati consolidati, ai fini del presente procedimento è stato deciso di trattare le società che producono PET di Equipolymers come un unico soggetto. A proposito dell’argomentazione secondo cui Artenius e M&G Polimeri avrebbero dovuto essere incluse nel campione in quanto leader del mercato, va rilevato che nessuna delle loro singole entità apparteneva alle società con il più importante volume di vendite a clienti dell’UE.

(13)

Per quanto riguarda l’affermazione che il campione non era rappresentativo in quanto non vi era incluso un produttore la cui produzione è destinata in gran parte a soddisfare il fabbisogno interno, va rilevato che la capacità di approvvigionamento può essere esaminata, se richiesto, nel quadro dell’analisi dell’interesse dell’Unione e a tale scopo il consumo vincolato può essere dedotto dal volume di produzione. Di conseguenza non è necessario che un siffatto produttore sia incluso nel campione al fine di esaminare determinati fattori del pregiudizio. In secondo luogo anche il duplice interesse di una società derivante dalla sua posizione in qualità di produttore e contemporaneamente di impresa di trasformazione dell’UE può essere valutato nell’ambito dell’analisi dell’interesse dell’Unione. La posizione di una società che svolge attività di produzione e trasformazione non è collegata con l’andamento dell’industria dell’Unione, per cui si prendono come riferimento le vendite effettuate ad acquirenti indipendenti nell’UE. L’obiezione è stata pertanto respinta.

(14)

Riguardo all’obiezione circa la rappresentatività globale del campione va ricordato che la riduzione del campione a quattro società ha fatto scendere la rappresentatività dal 65 % al 47 % delle vendite di tutti i produttori che hanno collaborato. Tali quattro società rappresentavano il 52 % della produzione dell’Unione. Si ritiene che questo sia un campione rappresentativo dei produttori UE in termini di vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione.

(15)

Per quanto riguarda l’obiezione secondo cui il campione selezionato non era statisticamente valido, si sottolinea che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base prevede che, in alternativa a un campione «statisticamente valido», si possa ricorrere a un campione basato sul massimo volume rappresentativo di vendite che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

(16)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 5 a 14 del regolamento provvisorio.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(17)

Si ricorda che al considerando 16 del regolamento provvisorio il prodotto in esame viene definito come polietilene tereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, originario dei paesi interessati e attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 .

(18)

Inoltre il considerando 18 del regolamento provvisorio indica che dall’inchiesta è emerso che il PET prodotto e venduto nell’Unione dall’industria UE e il PET prodotto e venduto sui mercati nazionali dei paesi interessati ed esportato nell’Unione sono prodotti simili.

(19)

Dato che il prodotto dell’inchiesta è stato considerato un prodotto omogeneo, non è stato ulteriormente suddiviso in diversi tipi di prodotto ai fini del calcolo dei margini di pregiudizio.

(20)

Un produttore esportatore ha dichiarato che il PET dovrebbe essere suddiviso in diversi tipi di prodotto a seconda del coefficiente di viscosità, essendo tale coefficiente essenziale per determinare le diverse applicazioni possibili dei tipi di PET prodotti. Si è considerato opportuno accogliere tale affermazione e la metodologia per calcolare i margini di pregiudizio è stata adeguata di conseguenza.

3.   SOVVENZIONI

3.1.   Iran

3.1.1.   Introduzione

(21)

Il governo dell’Iran e il produttore esportatore che ha collaborato hanno presentato le loro osservazioni sui programmi seguenti, oggetto di misure compensative nel regolamento provvisorio:

I)

misure collegate a zone economiche speciali («ZES») – ZES petrolchimica

II)

finanziamenti della National Petrochemical Company al produttore esportatore di PET.

3.1.2.   Regimi specifici

I)   Misure collegate a zone economiche speciali («ZES») – ZES petrolchimiche

(22)

Il governo iraniano (GI) ha contestato che le importazioni di materie prime e beni strumentali in esenzione dai dazi nelle zone franche possano essere compensate. Le zone franche e le zone economiche speciali sono per definizione zone esenti da dazi sulle importazioni e sulle esportazioni, compatibili con l’OMC. Inoltre il GI e il produttore esportatore che ha collaborato hanno affermato che l’importazione di beni strumentali esenti da dazi non è condizionata di diritto all’andamento delle esportazioni in quanto tale esenzione sussiste anche per le società stabilite nel resto del territorio iraniano.

(23)

A proposito della conformità delle ZES alle regole dell’OMC va rilevato che l’argomentazione generale avanzata non può mettere in questione il fatto accertato che le sovvenzioni in questione sono compensabili, poiché non è stata fornita alcuna analisi specifica per confutare l’analisi che figura nel regolamento provvisorio. Per quanto riguarda l’importazione di beni strumentali in esenzione dai dazi in Iran le informazioni disponibili al momento della presentazione delle osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni provvisorie indicano che la possibilità esiste solo per le società che intraprendono l’ammodernamento delle infrastrutture, vale a dire che non è una misura automatica che si applica a tutte le parti. Le suddette obiezioni sono state quindi respinte.

(24)

Il produttore esportatore che ha collaborato ha contestato che la Commissione non abbia tenuto conto del principio di non discriminazione dato che norme e regimi analoghi sono applicati anche in altri paesi. La società ha affermato inoltre di non aver ricevuto dalla Commissione adeguate informazioni sulla portata della visita di verifica, né sui relativi obblighi di informazione prima di tale verifica.

(25)

Riguardo alla tesi generale di una violazione del principio di non discriminazione, si rammenta che la Commissione ha aperto la presente inchiesta antisovvenzioni relativamente ai tre paesi citati nella denuncia conformemente alle disposizioni dell’articolo 10 del regolamento di base. La raccomandazione della Commissione poteva dunque basarsi soltanto sulle conclusioni di tale inchiesta. Per quanto attiene alla presunta mancanza di informazione preventiva sui punti oggetto dell’inchiesta, si sottolinea che la Commissione ha informato con largo anticipo il produttore esportatore che ha collaborato della visita di verifica e del fatto che durante la medesima sarebbero state ricercate informazioni sul rapporto esistente fra il produttore esportatore e il suo azionista. Di conseguenza le argomentazioni sono state respinte.

(26)

Il produttore esportatore che ha collaborato ha segnalato alle istituzioni due errori materiali nel calcolo dell’esenzione dai dazi sulle importazioni di una materia prima utilizzata per la produzione e nell’importo totale dei beni strumentali oggetto di esenzione. Tali errori sono qui rettificati. Le aliquote di sovvenzione modificate sono dello 0,14 % per l’importazione in esenzione dai dazi dei fattori produttivi e dello 0,72 % per l’importazione di beni strumentali in esenzione dai dazi. L’aliquota di sovvenzione totale modificata per questo regime è dello 0,86 %.

(27)

Stante quanto precede e in assenza di altre osservazioni pertinenti, si confermano le conclusioni relative a questo regime di cui ai considerando da 20 a 44 del regolamento provvisorio, secondo le modifiche di cui al considerando 26 del presente regolamento.

II)   Finanziamenti della National Petrochemical Company al produttore esportatore di PET

(28)

Il produttore esportatore che ha collaborato, Shahid Tondguyan Petrochemical Co. (STPC) ha affermato che il suo azionista principale, la National Petrochemical Company (NPC), non è un ente pubblico e che il GI non ha incaricato la NPC né le ha dato ordine di effettuare pagamenti a favore della STPC. È stato inoltre affermato che il finanziamento della NPC alla STPC è da considerarsi rimborsabile e pertanto non un sussidio.

(29)

Va ricordato in merito che al fine di valutare se un organismo sia da considerarsi un ente pubblico ai fini di un’inchiesta antisovvenzioni, i fattori pertinenti sono i seguenti: 1) proprietà statale; 2) presenza statale nel consiglio di amministrazione; 3) controllo statale delle attività dell’organismo e perseguimento di politiche o interessi governativi; e 4) creazione dell’organismo mediante una legge. È stata effettuata l’analisi di tutti questi requisiti, come indicato al considerando 52 del regolamento provvisorio. La NPC in quanto ente governativo non necessita di mandati o deleghe, concetti che si riferiscono agli enti privati. L’inchiesta ha stabilito infatti che il ruolo della NPC è di sviluppare e gestire il settore petrolchimico del paese e che la società ha ricevuto dal GI il compito supplementare di gestire, in qualità di autorità amministrativa statale, la zona economica speciale petrolchimica. Pertanto l’obiezione che contesta il ruolo di organismo pubblico della NPC non può essere accolta.

(30)

Per quanto riguarda l’affermazione che il finanziamento alla STPC è rimborsabile, va rilevato che l’inchiesta ha stabilito che il rimborso di questo finanziamento è soltanto ipotetico dato che nelle varie fasi del procedimento non è stata fornita alcuna prova dell’avvenuta restituzione. Come indicato infatti nel considerando 51 del regolamento provvisorio, il fatto che i fondi non rimborsabili si siano accumulati a partire almeno dal 2004 conferma che si tratta di una sovvenzione ricorrente il cui obiettivo è mantenere in attività l’unico produttore esportatore iraniano che ha collaborato. Tenuto conto di quanto precede, l’obiezione non può essere accolta.

(31)

Il produttore esportatore che ha collaborato ha affermato inoltre che l’importo delle sovvenzioni è stato sovrastimato. A questo proposito è stato affermato che in Iran è pratica commerciale perfettamente normale non applicare interessi fra una società madre (in questo caso la NPC) e la sua controllata (in questo caso la STPC). È stato poi affermato che nel calcolo dell’aliquota di sovvenzione gli importi relativi al finanziamento totale fornito dalla NPC e al fatturato totale della STPC non erano corretti: il fatturato era sottostimato e si sarebbe dovuto utilizzare un altro importo, mentre il finanziamento totale fornito era sovrastimato, poiché alcuni importi non avrebbero dovuto essere attribuiti ai fondi forniti dalla NPC alla STPC.

(32)

Le suddette argomentazioni hanno dovuto essere respinte. Riguardo alla prima affermazione sul calcolo del tasso d’interesse va rilevato che gli elementi di prova raccolti non sono a sostegno dell’obiezione della società secondo cui in Iran è pratica commerciale corrente che tra una società madre e la sua controllata non sia applicato alcun interesse per le transazioni di finanziamento. Inoltre pratiche di questo tipo sono palesemente incompatibili con le abituali pratiche economiche degli investitori privati.

(33)

Riguardo a quest’ultima argomentazione va notato che l’ammontare della sovvenzione è stato calcolato utilizzando le cifre del finanziamento e del fatturato fornite dal produttore esportatore che ha collaborato e verificate nel corso della visita di verifica.

(34)

In merito al presunto nuovo fatturato totale si rammenta che il dato fornito quando sono state presentate le osservazioni relative al regolamento provvisorio non è corroborato da elementi di prova verificabili e non è confermato dai dati forniti dalla società prima e durante la visita di verifica.

(35)

Per quanto riguarda l’importo del finanziamento totale il produttore esportatore che ha collaborato ha contestato che alcuni importi non dovevano essere considerati parte del finanziamento della NPC alla STPC. Tuttavia le informazioni comunicate non hanno corroborato questa obiezione, poiché non è stato fornito alcun elemento di prova a conferma del fatto che gli importi in questione non fossero pertinenti per il finanziamento della NPC a favore della STPC. Parte delle spiegazioni fornite hanno in realtà confermato che la NPC agiva in qualità di ente pubblico assumendosi obblighi di finanziamento nei confronti del produttore esportatore che ha collaborato, senza applicare gli interessi che sarebbero invece stati corrisposti da un altro ente pubblico. Non può essere dunque effettuata alcuna detrazione dall’ammontare del finanziamento totale dato che non sono stati forniti elementi di prova verificabili.

(36)

Il GI ha affermato che a norma dell’articolo 14 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC (accordo sulle sovvenzioni - SCM), «il conferimento di capitale azionario da parte del governo … [e] un prestito statale non s’intende conferire un vantaggio», dunque il finanziamento della NPC alla STPC non dovrebbe essere considerato una sovvenzione. Questa obiezione deve essere respinta poiché lo stesso articolo 14 summenzionato conclude che «il conferimento di capitale azionario da parte del governo non s’intende conferire un vantaggio, a meno che la decisione di investimento si possa considerare incompatibile con la normale prassi di investimento di investitori privati nel territorio del membro interessato». Tale pratica non è coerente con la normale prassi di investimento degli investitori privati, poiché non sarebbe concepibile per un’organizzazione commerciale di un membro dell’OMC continuare a fornire finanziamenti non rimborsabili di questo tipo. In ogni caso va notato che l’Iran non aderisce all’OMC.

(37)

Stante quanto precede e in assenza di altre osservazioni pertinenti si confermano le conclusioni relative a questo regime di cui ai considerando da 45 a 57 del regolamento provvisorio.

3.1.3.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(38)

Tenuto conto dei considerando da 21 a 37 che precedono, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, per l’unico produttore esportatore iraniano che ha collaborato all’inchiesta l’importo definitivo ad valorem delle sovvenzioni compensabili è del 51,88 %.

3.2.   Pakistan

3.2.1.   Introduzione

(39)

Il governo pakistano (GP) e il produttore esportatore che ha collaborato hanno presentato le loro osservazioni sui programmi seguenti, oggetto di misure compensative nel regolamento provvisorio:

I)

Regime del magazzino doganale («Manufacturing Bond»)

II)

Importazioni di impianti, macchinari e attrezzature nel magazzino doganale

III)

Protezione tariffaria sull’acquisto di PTA sul mercato interno

IV)

Regime d’imposta finale («Final Tax Regime – FTR»)

V)

Regime di finanziamento delle esportazioni a tasso fisso a lungo termine («Export Long-Term Fixed Rate Financing Scheme - LTF-EOP»)

VI)

Regime di finanziamento delle esportazioni («Export Finance Scheme – EFS») della Banca centrale del Pakistan (State Bank of Pakistan)

VII)

Finanziamenti in virtù della circolare F.E. n. 25 della Banca centrale del Pakistan.

(40)

Il GP ha osservato, a titolo preliminare, che la Commissione non ha compreso o ha ignorato le informazioni presentate in precedenza sui sistemi di sovvenzione. Il produttore esportatore che ha collaborato ha sostenuto, a titolo preliminare, che le informazioni fornite in precedenza dal GP offrivano un’analisi giuridica ragionata a dimostrazione del fatto che i regimi non vanno considerati come sovvenzioni «vietate». La medesima parte ha affermato inoltre che per quanto riguarda il regolamento provvisorio la Commissione ha basato le sue conclusioni non solo su una valutazione errata di elementi fattuali ma anche e soprattutto su un’errata analisi giuridica, aggiungendo poi che l’analisi giuridica corretta era quella presentata dal GP.

(41)

Riguardo alle informazioni fornite precedentemente al regolamento provvisorio, va rilevato che la Commissione ne ha tenuto debitamente conto durante lo svolgimento dell’inchiesta in quanto facenti parte, unitamente alle pertinenti risposte fornite ai questionari dalle parti e ai dati forniti successivamente, delle informazioni utilizzate per la determinazione provvisoria.

(42)

Va rilevato inoltre che la Commissione ha accuratamente elencato le disposizioni giuridiche relative ai regimi pertinenti e la loro attuazione pratica. Non è stato fornito alcun elemento di prova dell’inesattezza delle disposizioni giuridiche elencate. Riguardo all’analisi giuridica della Commissione, essa si è basata sulle disposizioni pertinenti del regolamento di base ed è stata rafforzata dalla consolidata analisi giuridica utilizzata in passato dall’UE nelle inchieste antisovvenzione per analizzare ad esempio regimi di restituzione del dazio, sistemi di credito all’esportazione e regimi di esenzione dall’imposta sul reddito (4). Il fatto che una parte non concordi con l’analisi giuridica fornita non implica che tale analisi non sia corretta, in particolare in assenza di elementi di prova che avvalorino la tesi avanzata. Ciò risulta ancora più evidente per il fatto che il GP, nel presentare le proprie osservazioni sul regolamento provvisorio, ha espresso l’intenzione di modificare nei limiti del possibile diversi regimi. Tenuto conto di quanto precede, le obiezioni di cui al considerando 40 non hanno potuto essere accolte.

3.2.2.   Regimi specifici

I.   Regime del magazzino doganale («Manufacturing Bond»)

(43)

Il GP e il produttore esportatore che ha collaborato hanno ribadito che il regime del magazzino doganale è adeguatamente gestito grazie all’esistenza di un sistema efficace di applicazione e monitoraggio che registra consumi/detrazioni e controlla le materie prime esenti da dazi nonché i reali consumi della società sulla base dei dati inerenti alla produzione totale registrati. È stato poi sostenuto che il rapporto fattori utilizzati/produzione si basa sui consumi effettivi della società interessata beneficiaria del regime e che il registro dei fattori produttivi è soggetto a verifica. Secondo quanto affermato il rapporto fattori utilizzati/produzione è stato stabilito con un sistema di valori di riferimento verificato e aggiornato costantemente in base ai consumi effettivi della società. Al variare del rapporto, le restituzioni in eccesso del periodo precedente sono state reiscritte per aggiornare il registro di carico, ottenendo così le giacenze effettive in rapporto alle quali la società beneficiaria del regime deve dimostrare l’esportazione di prodotti finiti. Inoltre, il produttore esportatore che ha collaborato ha presentato due lettere nelle quali comunicava alle autorità doganali i materiali conservati nel magazzino doganale, a dimostrazione del fatto che la società era autorizzata a utilizzare i risultanti fattori in eccesso per la fabbricazione di merci destinate a essere esportate in futuro.

(44)

Riguardo a questo regime, come indicato al considerando 70 del regolamento provvisorio, la registrazione pertinente dei fattori produttivi ricevuti, fabbricati ed esportati non era conforme al consumo reale. Solo il consumo teorico era registrato, conformemente a un certificato di analisi, con un rapporto entrata/uscita per tutte le materie prime necessarie per fabbricare 1 000 kg di prodotto. Tali proporzioni in entrata e in uscita sono definite dalle autorità e sono sottoposte a revisione periodica sulla base delle informazioni ottenute dal produttore esportatore che ha collaborato, ma non esistono regole chiare né elementi di prova sulle modalità di realizzazione di tali revisioni. Inoltre, a seguito delle revisioni apportate al certificato di analisi indicanti l’esistenza di restituzioni in eccesso, le autorità non hanno preso nessuna iniziativa per verificare il totale dei precedenti consumi effettivi e per richiedere i pagamenti effettuati per gli anni precedenti. In altri termini non è stato effettuato alcun controllo delle restituzioni in eccesso sui dazi non riscossi. Il produttore esportatore che ha collaborato ha asserito che le materie prime in eccesso per il periodo precedente sono state reiscritte per aggiornare il registro di carico, ottenendo quindi le giacenze reali. È opportuno osservare che tale pratica è basata sul fatto che è il produttore esportatore che, di propria iniziativa, procede a dimostrare all’autorità pertinente la restituzione in eccesso per il periodo precedente. Fatto ancora più interessante, tale pratica non era in alcun modo prevista dalle disposizioni di legge che disciplinano tale regime. Quanto precede conferma che non esiste alcun sistema di applicazione e monitoraggio efficace del suddetto regime. In questo contesto le obiezioni in questione hanno dovuto essere respinte.

(45)

Entrambe le parti hanno affermato inoltre che il dazio doganale nell’ambito del normale regime d’importazione era pari a zero durante il PI e dunque non vi era alcuna rinuncia in termini di entrate governative per le importazioni di PTA nel quadro del regime del magazzino doganale.

(46)

Questa argomentazione ha dovuto essere respinta. Risulta chiaro dalle informazioni fornite dalle parti che il dazio doganale normale per le importazioni di PTA è del 7,5 %. A titolo derogatorio e a determinate condizioni le parti possono beneficiare di un’aliquota del dazio pari a zero. Il fatto che il GP abbia stabilito il regime di magazzino doganale o di protezione tariffaria sull’acquisto di PTA non implica in alcun modo che l’aliquota del dazio doganale sia per tutte le importazioni pari a zero. L’esistenza dei suddetti regimi conferma infatti la perdita di gettito per lo stato, ragion per cui sono stati attuati regimi speciali di deroga con regole e aventi diritto specifici.

(47)

Il produttore esportatore che ha collaborato ha affermato inoltre che non vi è stata violazione dell’articolo 349 del capo XV del codice doganale pakistano del 2001. A questo proposito è stato dichiarato che il regime del magazzino doganale riguarda l’intero stabilimento della società e pertanto i locali del magazzino corrispondevano alle prescrizioni pertinenti che prevedono una zona indipendente con un ingresso e uscita indipendenti da una zona pubblica senza altri ingressi/uscite nell’area di fabbricazione e con i depositi separati dei prodotti finiti, degli scarti di fabbricazione e dei rifiuti chiaramente identificati all’interno dei locali.

(48)

Riguardo alle osservazioni che precedono va ricordato che dalla visita di verifica è risultato che soltanto le materie prime importate in esenzione dai dazi erano separate dai fattori produttivi reperiti a livello locale. I locali del magazzino, ovvero il magazzino doganale e il magazzino di fabbricazione non erano situati in una zona indipendente con un ingresso e uscita indipendenti da una zona pubblica senza altri ingressi/uscite, come previsto dall’articolo 349 summenzionato. Inoltre, quanto affermato dalla parte a proposito del fatto che il regime del magazzino doganale si applichi all’intero stabilimento non si basa su alcun elemento di prova verificabile (ad esempio un permesso che indichi esplicitamente la superficie del magazzino doganale), esclusa l’analisi del testo dell’articolo 349. Le obiezioni hanno dovuto quindi essere respinte.

(49)

Il GP ha apportato molto recentemente modifiche amministrative a questo regime. È stata introdotta nella normativa una definizione più dettagliata di magazzino doganale e sono state prese iniziative per rafforzare il controllo delle pertinenti autorità sul regime.

(50)

Riguardo al controllo esercitato dalle autorità sul magazzino doganale, le modifiche apportate non ovviano alle carenze più critiche del sistema identificate dall’attuale inchiesta, vale a dire: i) la mancanza di registrazione del reale consumo di materie prime importate e ii) la mancanza di un sistema di verifica che si concentri sui risultati reali anziché su parametri tradizionali. Inoltre, dato che l’applicazione di qualsiasi modifica in riferimento a questo regime deve essere adeguatamente verificata (i problemi individuati riguardano anche la gestione del regime) occorre un certo periodo di tempo prima di potersi pronunciare in via definitiva sulle modifiche apportate al regime e sul modo in cui le autorità hanno attuato tali modifiche e garantito un sistema di verifica gestito adeguatamente.

(51)

Il GP ha espresso anche l’intenzione di assumere nei confronti della Commissione un impegno in merito all’attuazione concreta delle disposizioni applicabili al magazzino doganale. Secondo la proposta, l’impegno consisterebbe nel fornire elementi di prova del rispetto, da parte del produttore esportatore, delle norme (ad esempio modifica dei locali, revisione dei rapporti input-output, restituzione dei dazi), nel fornire relazioni periodiche e nel consentire alla Commissione di effettuare visite di verifica.

(52)

Riguardo a quanto precede va rilevato che con questa proposta di impegno il GP conferma indirettamente tutte le carenze individuate dal regolamento provvisorio in relazione a questo regime. Inoltre, come affermato al precedente considerando 50, non è possibile accettare un impegno relativo alla gestione di un regime sulla base di prove che si concretizzeranno solo nel futuro. Infine, tale impegno non è pratico in quanto il controllo necessario richiederebbe in pratica la ripetizione di parti importanti dell’inchiesta su base regolare. A questo proposito va sottolineato che il GP e/o il produttore esportatore che ha collaborato possono richiedere, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 19 del regolamento di base, un riesame intermedio delle misure.

(53)

Stante quanto precede e in assenza di altre osservazioni pertinenti, si confermano le conclusioni relative a questo regime di cui ai considerando da 60 a 80 del regolamento provvisorio, secondo le modifiche di cui ai precedenti considerando da 44 a 52.

II.   Importazioni di impianti, macchinari e attrezzature nel magazzino doganale

(54)

Per quanto riguarda questo regime entrambe le parti hanno affermato che il tasso d’interesse utilizzato per calcolare il margine di sovvenzione deve essere il tasso d’interesse offerto all’esportatore interessato durante il PI. Inoltre le parti hanno sostenuto che, dato che impianti, macchinari e attrezzature erano utilizzati per la produzione di PET destinato sia all’esportazione sia al mercato interno, il margine di sovvenzione doveva essere determinato sulla base del fatturato totale del produttore esportatore.

(55)

In risposta a tali argomentazioni va osservato che il tasso d’interesse utilizzato per il calcolo è il tasso d’interesse commerciale applicato in Pakistan nel PI, quale figura nel sito della Banca centrale del Pakistan. Tale tasso rappresenta il normale tasso di credito praticato sul mercato. Per quanto riguarda il denominatore per il calcolo delle sovvenzioni, va ricordato che presupposto essenziale per poter beneficiare del regime è l’installazione dei macchinari importati nel regime di magazzino doganale, che è un sistema di importazione, in esenzione dai dazi, di materie prime utilizzate esclusivamente per l’esportazione successiva della produzione nel regime del magazzino doganale. Pertanto l’importo della sovvenzione (numeratore) deve essere ripartito sul fatturato totale relativo alle esportazioni durante il PI, poiché la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni. Le suddette obiezioni non hanno quindi potuto essere accolte.

(56)

Stante quanto precede e in assenza di altre osservazioni pertinenti, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 81 a 92 del regolamento provvisorio.

III.   Protezione tariffaria sull’acquisto di PTA sul mercato interno

(57)

Il GP ha sostenuto che il prezzo del PTA prodotto a livello locale non era inferiore del 7,5 % rispetto al prezzo praticato a livello internazionale e che le restituzioni non si riferiscono solo al PTA prodotto internamente ma anche al PTA importato. Il produttore esportatore che ha collaborato ha affermato che il regime consente la restituzione di dazi doganali sia per il PTA reperito a livello locale sia per il PTA importato e che quindi il regime non favorisce il PTA prodotto localmente. È stato sostenuto anche che la legislazione non limita l’accesso a questo regime.

(58)

Tali argomentazioni hanno dovuto essere respinte. A questo proposito va rilevato che questo regime fornisce un contributo finanziario sotto forma di trasferimento diretto di fondi, che conferisce un netto vantaggio alla società beneficiaria. Analizzando le informazioni presentate dal GP risulta chiaro che una società in possesso dei requisiti può: i) comprare PTA sul mercato interno e percepire un aiuto compensativo pari al 7,5 % del prezzo per l’acquisto di PTA fabbricato a livello locale o ii) importare PTA e percepire una restituzione dei dazi doganali in vigore (7,5 %) corrisposti sull’importazione di PTA. Quest’ultima opzione non è tuttavia consentita se la società in possesso dei requisiti utilizza un sistema di restituzione dei dazi (ad esempio il regime del magazzino doganale) per le importazioni di PTA. È chiaro che il produttore esportatore che ha collaborato è stato quindi costretto di diritto a utilizzare questo regime solo per gli acquisti di PTA sul mercato interno, utilizzando invece il regime del magazzino doganale per il PTA

importato. Risulta altresì evidente che, anche se una società in possesso dei requisiti utilizzasse entrambe le opzioni disponibili (vale a dire rinunciando alla possibilità di utilizzare il sistema di restituzione del magazzino doganale), le restituzioni che ne risulterebbero sarebbero diverse dato che nel primo caso il tasso è calcolato sul prezzo totale fatturato relativo al mercato interno mentre nel secondo caso è calcolato sul valore dichiarato in dogana, che non è necessariamente il prezzo totale indicato nella fattura. Non sono stati forniti elementi di prova verificabili che potessero alterare le suddette conclusioni. Infine, riguardo all’assenza di restrizioni all’accesso al regime, l’inchiesta ha stabilito che la normativa pertinente elenca chiaramente i nomi delle parti che possiedono i requisiti. In ogni caso il PTA prodotto a livello interno non è soggetto a dazi, dunque la restituzione del 7,5 % è un trasferimento diretto di fondi, ovvero un sussidio vero e proprio. L’unico modo per un produttore di PET di ottenere questi fondi, cioè la sovvenzione, è di acquistare PTA prodotto internamente. D’altro canto, qualsiasi «restituzione» di dazi doganali sul PTA importato è un’esenzione da un pagamento normalmente dovuto, non un trasferimento diretto di fondi; pertanto le due situazioni non si equivalgono.

(59)

Di conseguenza il regime conferisce un chiaro vantaggio al compratore sul mercato interno, vale a dire al produttore di PET, per mezzo di un trasferimento diretto di fondi, ed è specifico, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b) del regolamento di base, in quanto la sovvenzione è condizionata all’uso di prodotti nazionali e non importati, dato che soltanto i prodotti nazionali possono beneficiare della sovvenzione diretta. Inoltre tale sovvenzione può anche essere considerata specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base, poiché la normativa stessa limita esplicitamente l’accesso a tale regime ad alcune società appartenenti all’industria dei poliesteri.

(60)

Riguardo a questo regime il GP ha elaborato, assieme alle proprie osservazioni sul regolamento provvisorio, il decreto governativo del 28 giugno 2010 che stabilisce l’abrogazione della SRO n. 1045(I)/2008 con decorrenza 1o luglio 2010. IL GP ha affermato che questo provvedimento garantirà che agli utilizzatori di PTA non siano più concesse restituzioni né per il PTA acquistato sul mercato interno né per quello importato.

(61)

Un comunicato stampa presentato dal produttore esportatore che ha collaborato a proposito della stessa questione sembra inoltre suggerire che il GP abbia deciso di revocare il regolamento che disciplina questo regime in modo che il Pakistan si conformi alle norme internazionali in materia. Le informazioni fornite dal GP sono state corroborate dai dati forniti dal produttore esportatore che ha collaborato, che confermano che a partire dal 1o luglio 2010 non è più possibile ricevere le sovvenzioni in questione per l’acquisto di PTA prodotto localmente. A questo proposito si ricorda che conformemente all’articolo 15 del regolamento di base non è istituita alcuna misura nel caso in cui la sovvenzione sia revocata o sia stato dimostrato che la sovvenzione non conferisce più alcun vantaggio agli esportatori in questione. Risulta evidente da quanto precede che il Pakistan in sostanza ammette che i punti evidenziati dal regolamento provvisorio riguardo a questo regime richiedessero un intervento correttivo, e risulta altresì evidente che il GP ha messo fine al regime e che il produttore esportatore che ha collaborato non ricava alcun vantaggio in relazione a questo regime. In questo contesto le condizioni stabilite dall’articolo 15 del regolamento di base si considerano soddisfatte e pertanto questo regime non va soggetto a misure compensative.

(62)

Stante quanto precede e in assenza di altre osservazioni pertinenti, si confermano le conclusioni relative a questo regime di cui ai considerando da 93 a 105 del regolamento provvisorio, secondo le modifiche di cui ai precedenti considerando da 58 a 61.

IV.   Regime d’imposta finale («Final Tax Regime – FTR»)

(63)

Entrambe le parti hanno affermato che questo regime rappresenta un diverso sistema d’imposizione e non dovrebbe essere oggetto di misure compensative data la sovranità fiscale del Pakistan e la sua libertà di applicare il sistema fiscale prescelto. È stato altresì sostenuto che il FTR non implica contributi finanziari alle società ed è un sistema d’imposizione generalizzato in Pakistan (una ritenuta alla fonte dell’1 % al momento dell’incasso dei proventi in valuta estera) che funziona secondo principi diversi e su basi diverse rispetto al regime fiscale normale (Normal Tax Regime – NTR) in cui un’aliquota del 35 % è applicata sul reddito nazionale. Secondo le parti non è possibile stabilire quale dei due sistemi sia più vantaggioso e di conseguenza il FTR non determina la rinuncia a entrate o la non riscossione di entrate altrimenti dovute al governo.

(64)

A proposito di tali affermazioni va rilevato che non è la sovranità del Pakistan che è in questione, bensì le presunte sovvenzioni concesse ad alcuni produttori esportatori. Va ricordato inoltre che i profitti delle esportazioni sono soggetti a un’imposizione diversa rispetto a quella applicata sulle vendite nazionali. Nella misura in cui questo regime fiscale comporta l’applicazione di un’aliquota inferiore ai profitti provenienti dalle esportazioni rispetto a quelli provenienti dalle vendite nazionali, questo regime è considerato una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alla società beneficiaria. Si tratta inoltre di una sovvenzione specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), in quanto condizionata all’andamento delle esportazioni.

(65)

Inoltre il produttore esportatore che ha collaborato ha fornito una serie di calcoli in formato Excel per gli anni 2008 e 2009 nonché una notifica fiscale e un ordine di verifica del commissario delegato per le imposte sul reddito che rettificava una serie di cifre della dichiarazione dei redditi della società relativa al 2008. Quanto affermato dal produttore esportatore è stato corroborato dal GP, secondo cui i calcoli forniti mostrano che il produttore esportatore che ha collaborato ha pagato più imposte con il regime FTR rispetto a quanto avrebbe pagato se fosse stato applicato il regime NTR.

(66)

Tali argomentazioni hanno dovuto essere respinte. In primo luogo i calcoli forniti non fanno parte della dichiarazione dei redditi della società né di alcun altro documento ufficiale delle autorità fiscali. Pertanto non sussiste alcun elemento di prova verificabile che dia un quadro accurato degli obblighi fiscali del produttore esportatore che ha collaborato.

(67)

In secondo luogo un’analisi dei documenti ufficiali presentati (notifica fiscale e ordine di verifica) non conferma in alcun modo le affermazioni delle parti sul livello di imposizione dei due diversi regimi.

(68)

Per quanto riguarda la documentazione relativa al 2008 le parti non sono riuscite a dimostrare come gli importi presentati possano corrispondere alla dichiarazione dei redditi del 2008 e ai due documenti elaborati successivamente dalle competenti autorità fiscali. Riguardo a questi ultimi documenti, essi sembrano confermare che alla società è richiesto il pagamento di imposte sul reddito nazionale. Non risulta chiaro tuttavia dalle informazioni presentate la reale corresponsione di tale importo (o di qualsiasi altro imposta) o se la società abbia fatto ricorso contro la summenzionata notifica fiscale. Non è chiaro nemmeno come gli importi dei calcoli in formato Excel possano corrispondere alla dichiarazione dei redditi della società o all’ordine di verifica dell’autorità fiscale. In ogni caso, anche ammettendo che l’ammontare indicato nella notifica fiscale sia stato corrisposto, ciò non modificherebbe la conclusione che il produttore esportatore abbia pagato un importo inferiore rispetto a quanto avrebbe corrisposto se fosse stata applicata l’aliquota del 35 % ai proventi delle esportazioni.

(69)

Per quanto riguarda la documentazione relativa al 2009, va rilevato che le parti non hanno fornito la dichiarazione dei redditi relativa al 2009 del produttore esportatore che ha collaborato. Invece della dichiarazione dei redditi ufficiale è stato fornito come elemento di prova un documento Excel. Informazioni di questo tipo non sono chiaramente verificabili e non possono corroborare affermazioni relative agli sviluppi delle imposte sul reddito successivamente al PI. A questo proposito va sottolineato che il GP e/o il produttore esportatore che ha collaborato possono richiedere, qualora siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 19 del regolamento di base, un riesame intermedio delle misure.

(70)

Tuttavia, nel calcolare l’ammontare delle sovvenzioni nel quadro del regime FTR, è stato riscontrato un errore materiale in riferimento ai proventi delle esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato quali risultano dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2008. Tale errore è stato corretto di conseguenza. Il tasso di sovvenzione accertato per il produttore esportatore riguardo a questo regime durante il PI è pari all’1,97 % (anziché all’1,95 %).

(71)

Stante quanto precede e in assenza di altre osservazioni pertinenti, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 106 a 116 del regolamento provvisorio, secondo le modifiche di cui al precedente considerando 70.

V.   Regime di finanziamento delle esportazioni a tasso fisso a lungo termine («Export Long-Term Fixed Rate Financing Scheme - LTF-EOP»)

(72)

Entrambe le parti hanno affermato che il tasso d’interesse utilizzato per calcolare il margine di sovvenzione di questo regime di finanziamento deve essere il tasso d’interesse disponibile al momento in cui il produttore esportatore ha negoziato il finanziamento a tasso fisso, vale a dire il tasso del periodo 2004-2005. Inoltre, il denominatore utilizzato per calcolare il margine di sovvenzione provvisorio dovrebbe essere il fatturato totale della società piuttosto che il fatturato totale relativo alle esportazioni, dato che gli stessi stabilimenti di produzione finanziati a titolo del regime LTF-EOP sono utilizzati per fabbricare sia beni destinati al mercato interno sia beni destinati all’esportazione.

(73)

Queste argomentazioni hanno dovuto essere respinte. In primo luogo va chiarito che il tasso utilizzato per il calcolo è il tasso d’interesse commerciale prevalente in Pakistan nel PI, quale riportato dal sito della Banca centrale del Pakistan. Il finanziamento negoziato nel 2004/2005 è stato utilizzato a rate dall’esportatore in questione. Nel calcolo dell’importo della sovvenzione è stato impiegato l’importo del credito utilizzato nel PI riferito dal produttore esportatore che ha collaborato. Nell’esaminare i vantaggi di cui gode una parte in un determinato PI, il tasso di credito commerciale prevalente sul mercato durante il PI viene confrontato normalmente con il tasso pagato sul prestito ricevuto durante il PI, e questo è quanto è stato fatto. Per quanto riguarda il denominatore per il calcolo delle sovvenzioni, va ricordato che presupposto essenziale per poter beneficiare del regime è che la società esporti direttamente o indirettamente almeno il 50 % della sua produzione annuale. Pertanto l’importo della sovvenzione (numeratore) deve essere ripartito sul fatturato relativo alle esportazioni del prodotto in questione durante il PI, in quanto la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni.

(74)

Stante quanto precede e in assenza di altre osservazioni pertinenti, si confermano le conclusioni relative a questo regime di cui ai considerando da 117 a 133 del regolamento provvisorio.

VI.   Regime di finanziamento delle esportazioni («Export Finance Scheme – EFS») della Banca centrale del Pakistan (State Bank of Pakistan - SBP)

(75)

Il governo pakistano ha dichiarato che il settore del PET era stato escluso da questo regime da una decisione della Banca centrale del Pakistan del 28 giugno 2010. È stato quindi sostenuto che questo regime è conforme a quanto disposto dall’articolo 15 del regolamento di base e che la Commissione non doveva istituire misure compensative, essendo stata dimostrata la revoca della sovvenzione. Il produttore esportatore che ha collaborato ha affermato in merito che a norma della circolare n. 9, del 28 giugno 2010, della Banca centrale del Pakistan la società ha rimborsato l’intero ammontare del finanziamento EFS e che al 30 giugno 2010 non sussistono importi in sospeso in relazione a tale regime.

(76)

A questo proposito va ricordato che l’articolo 15 del regolamento di base dispone che non venga istituita alcuna misura nel caso in cui la sovvenzione sia revocata o sia stato dimostrato che la sovvenzione non conferisce più alcun vantaggio all’esportatore in questione. Riguardo alla documentazione relativa al regime EFS che è stata presentata va rilevato che la decisione della Banca centrale del Pakistan non consente effettivamente che le banche concedano finanziamenti per il PET nel quadro di questo regime. Il testo pertinente precisa inoltre che le agevolazioni esistenti concesse a esportatori rimangono valide fino alla data di scadenza dei prestiti, mentre per i prestiti societari nel periodo 2009-2010 e per i diritti fino al 2011 si deve tenere conto dell’andamento delle esportazioni

delle società. Su questi punti il GP ha precisato, fornendo la documentazione necessaria, che le società che non beneficiano di prestiti a breve termine nel quadro di questo regime durante l’anno finanziario pakistano 2009-2010 (vale a dire fino al 30 giugno 2010) non possono beneficiare di alcuna agevolazione nel periodo transitorio fino al 2011. Per quanto riguarda l’affermazione in merito all’assenza, per il produttore esportatore che ha collaborato, di finanziamenti residui nel quadro del regime di finanziamenti EFS va rilevato che questa affermazione è stata corroborata da una serie di elementi di prova forniti dalle banche pertinenti, integrati dal perito contabile della società. Tenuto conto di quanto precede si conclude che le parti sono state in grado di dimostrare che il regime di finanziamento EFS non conferisce più alcun vantaggio all’esportatore in questione. Le condizioni di cui all’articolo 15 del regolamento di base sono pertanto soddisfatte e quanto affermato è stata ritenuto giustificato. Si è pertanto concluso che questo regime non deve essere oggetto di misure compensative.

(77)

Il produttore esportatore che ha collaborato ha inoltre affermato che il tasso d’interesse utilizzato per calcolare il margine di sovvenzione deve essere il tasso d’interesse a breve termine accessibile alla società durante il PI. È stato inoltre sostenuto che i fondi ottenuti sono utilizzati per far fronte alle necessità di finanziamento complessive delle attività correnti della società sia per le vendite nazionali che per le vendite all’esportazione e che pertanto il denominatore nel calcolo del margine di sovvenzione dovrebbe essere il fatturato totale della società.

(78)

Queste argomentazioni hanno dovuto essere respinte. Si ricorda che il tasso utilizzato per il calcolo è il tasso d’interesse commerciale applicato in Pakistan nel PI, quale figura nel sito della Banca centrale del Pakistan. Tale tasso rappresenta il normale tasso di credito praticato sul mercato. Quanto al denominatore nel calcolo della sovvenzione va rilevato che presupposto essenziale per poter beneficiare del regime è l’adempimento di specifiche operazioni di esportazione o l’andamento generale delle esportazioni. Pertanto l’importo della sovvenzione (numeratore) deve essere ripartito sul fatturato totale relativo alle esportazioni durante il PI, in quanto la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni.

(79)

Stante quanto precede e in assenza di altre osservazioni pertinenti, si confermano le conclusioni relative a questo regime di cui ai considerando da 134 a 148 del regolamento provvisorio, secondo le modifiche di cui ai precedenti considerando da 75 a 78.

VII.   Finanziamenti in virtù della circolare F.E. n. 25 della Banca centrale del Pakistan

(80)

Entrambe le parti hanno dichiarato che in questo regime non vi è alcun intervento della Banca centrale del Pakistan, che le banche commerciali forniscono finanziamenti in valuta estera senza tassi d’interesse preferenziali e che il regime non è subordinato all’andamento delle esportazioni poiché sia gli esportatori che gli importatori possono avvalersene.

(81)

Le argomentazioni fornite sono state analizzate alla luce delle pertinenti disposizioni di legge e dell’applicazione pratica del regime e sono state ritenute fondate. Si è pertanto concluso che questo regime non deve essere oggetto di misure compensative. Dato che il regime di cui alla F.E. n. 25 della Banca centrale del Pakistan non sarà oggetto di misure compensative, non occorre rispondere alle osservazioni seguite alla divulgazione delle conclusioni.

3.2.3.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(82)

Stante quanto precede, per l’unico produttore esportatore pakistano che ha collaborato all’inchiesta, l’importo definitivo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è del 5,15 %.

3.3.   Emirati arabi uniti (EAU)

3.3.1.   Introduzione

(83)

Il governo degli Emirati arabi uniti (GEAU) e il produttore esportatore che ha collaborato hanno presentato le loro osservazioni sui regimi seguenti, oggetto di misure compensative nel regolamento provvisorio:

I)

legge federale n. 1 del 1979

II)

zona di libero scambio (ZLS).

3.3.2.   Regimi specifici

I.   Legge federale n. 1 del 1979

(84)

Il GEAU ha dichiarato che il regime disciplinato dalla legge federale n. 1 del 1979 è ampiamente e orizzontalmente accessibile a tutti i settori industriali e a tutte le società degli EAU ed è concesso senza alcuna deroga. Il produttore esportatore che ha collaborato ha dichiarato che la licenza rilasciata a norma della legge federale n. 1 del 1979 è il presupposto per costituirsi e operare negli EAU.

(85)

Riguardo a quanto precede va osservato che l’inchiesta ha stabilito che le imprese industriali degli EAU potevano svolgere le loro attività sulla base di licenze di vario tipo. Ad esclusione della licenza rilasciata in virtù della legge federale n. 1 del 1979, un’impresa industriale può svolgere le proprie attività sulla base di una licenza rilasciata dalle autorità regionali nell’emirato specifico in cui è stabilita. È questo il caso del produttore esportatore che ha collaborato, la cui licenza è stata rilasciata dal governo dell’emirato Ras al Khaimah. Inoltre un’impresa industriale può svolgere le proprie attività nel quadro di una zona di libero scambio, dove non è richiesta alcuna licenza dalla legge summenzionata. Non è corretto dunque dire che tutte le imprese industriali negli EAU svolgono le proprie attività in virtù della legge federale n. 1 del 1979. Pertanto non vi è prova che l’assegnazione del regime sia automatica e l’argomentazione in questo senso non può essere accolta.

(86)

Entrambe le parti hanno sostenuto che le disposizioni previste dalla legge riguardano soltanto i requisiti preliminari affinché un progetto industriale possa svolgere le proprie attività nel paese e non per ottenere esenzioni dal pagamento dei dazi doganali e che pertanto l’analisi degli articoli 12, 13 e 21 della legge federale n. 1, presentata dalla Commissione nel regolamento provvisorio, è errata. Il GEAU ha inoltre dichiarato che per quanto riguarda l’articolo 13 il termine «esaminata» non ha portata obbligatoria nella versione araba della legge. Il GEAU ha anche sostenuto che gli articoli 11 e 12 della legge in questione non hanno mai avuto applicazione pratica poiché il comitato tecnico incaricato di fornire al ministro le proprie raccomandazioni sulle domande non è mai stato istituito. È stato inoltre dichiarato che il ruolo del dipartimento dello sviluppo industriale è stabilito nel manuale dell’utilizzatore del sistema industriale elettronico («Electronic Industrial System») pubblicato dal ministero, come indicato al considerando 173 del regolamento provvisorio.

(87)

Queste argomentazioni hanno dovuto essere respinte. Va osservato che gli articoli 13 e 21 della legge fanno parte del processo graduale previsto nell’analisi per le licenze industriali in virtù della legge federale n. 1 del 1979. Riguardo agli articoli 11 e 12 va rilevato che vi sono stabiliti il ruolo e le responsabilità dei vari organi dell’autorità statale che rilascia la licenza industriale in virtù della legge n. 1 del 1979. Il fatto che questo organismo non sia mai stato istituito sebbene sia previsto per legge e sia responsabile di: i) valutare il contributo del dipartimento dello sviluppo industriale e ii) raccomandare al ministro l’accettazione o il rifiuto delle domande, conferma che la normativa su cui si basa l’operato dell’autorità concedente non viene in pratica seguita e dunque non sussiste alcuna certezza giuridica riguardo alle modalità di concessione della sovvenzione. L’affermazione del GEAU riguardo al comitato tecnico è inoltre contraddittoria rispetto ad affermazioni precedenti secondo cui il ministro aveva richiesto a tale comitato di fornire osservazioni su un’eventuale revisione della legge. Per quanto riguarda la definizione del termine «esaminata» nell’articolo 13 della legge federale va rilevato che la versione inglese è l’unico testo fornito dal GEAU durante l’inchiesta. Inoltre, è stato soltanto affermato dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie che possono sussistere differenze nelle definizioni in inglese e in arabo. Il fatto che le due versioni del testo sollevino dubbi su alcuni aspetti dei criteri di ammissibilità è ancora una volta una chiara indicazione della mancanza di chiarezza giuridica sui criteri e sulle condizioni di accesso alle sovvenzioni. Riguardo al ruolo del dipartimento dello sviluppo industriale va rilevato che non sono state fornite nuove informazioni che potessero alterare le conclusioni dell’inchiesta.

(88)

Il GEAU ha dichiarato che le sue statistiche sul settore industriale confermano che ci sono più di 4 000 imprese industriali registrate in virtù della legge federale n. 1 del 1979. Entrambe le parti hanno contestato che la Commissione non ha fornito la prova diretta della discrezionalità esercitata dalle autorità degli EAU nell’accogliere o rifiutare le domande nel quadro di questo regime.

(89)

Queste argomentazioni hanno dovuto essere respinte. Va rilevato che l’inchiesta ha stabilito che la concessione di licenze industriali in virtù della legge federale n. 1 del 1979 non è automatica e che le regole secondo cui si svolge la selezione dei destinatari nel processo di concessione non sono oggettive. Tenuto conto del fatto che il regime è stato riconosciuto specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento di base, spettava al GEAU provare, come disposto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di base, la propria affermazione riguardo all’approvazione di tutte le richieste presentate per il rilascio di licenze industriali in virtù della legge federale n. 1 del 1979 dal momento dell’entrata in vigore della legge. Informazioni verificabili di questo tipo non sono mai state fornite.

(90)

Entrambe le parti hanno affermato che tutte le imprese industriali degli EAU ottengono esenzioni dal pagamento dei dazi doganali per le merci prodotte. Il produttore esportatore che ha collaborato ha affermato inoltre che il riesame della politica commerciale degli EAU, pubblicato dall’OMC, nel 2006 ha analizzato la legge federale n. 1 del 1979 e ha riscontrato che sono concesse esenzioni dal pagamento dei dazi doganali a tutti i soggetti industriali. È stato sostenuto inoltre che vengono effettuati controlli sul sistema in quanto le licenze industriali vengono rinnovate ogni anno, le società riferiscono nel quadro del regime le materie prime importate in esenzione dai dazi e le autorità rifiutano le importazioni in esenzione dai dazi se i fattori di produzione non sono collegati alla produzione stessa.

(91)

Queste argomentazioni hanno dovuto essere respinte. È pertinente rilevare che le esenzioni dal pagamento dei dazi doganali sono concesse alle società che beneficiano del regime in virtù della legge federale n. 1 del 1979 e che la normale aliquota del dazio doganale per le materie prime non è pari a zero. Il produttore esportatore che ha collaborato non è riuscito a dimostrare come un’affermazione generale del documento dell’OMC sul riesame della politica commerciale («Trade Policy Review») sia più accurata dell’analisi dettagliata, basata sulla visita di verifica, fornita nel regolamento provvisorio esplicitamente sull’ammissibilità e sull’applicazione pratica della legge federale n. 1 del 1979. Fatto ancora più rilevante, l’inchiesta ha stabilito che le autorità agiscono in maniera discriminatoria nel gestire le importazioni delle materie prime in esenzione dai dazi nel quadro del regime. In effetti data l’assenza di regole sulle modalità di accettazione o rifiuto delle richieste di importazione in esenzione dai dazi e in ragione della mancanza di un sistema di verifica efficace relativo alla gestione del regime, non è chiaro perché una parte possa essere a un dato momento autorizzata a effettuare importazioni in esenzione dai dazi mentre in un altro momento questo le possa essere rifiutato. Questo è infatti quanto è accaduto al produttore esportatore che ha collaborato, al quale è stato richiesto di tanto in tanto di pagare dazi senza alcuna giustificazione da parte dell’autorità concedente. Le due parti non sono dunque riuscite a fornire alcun elemento di prova per corroborare le loro affermazioni in merito alla gestione del regime e all’attribuzione di importazioni in esenzione dai dazi.

(92)

È stato inoltre dichiarato che il regime si basa su criteri oggettivi, in particolare la prescrizione che l’esenzione dai dazi può riguardare esclusivamente le merci importate utilizzate per la produzione dell’impresa industriale. Tale affermazione ha dovuto essere respinta dato che, come indicato nei precedenti considerando da 89 a 91, non è stata dimostrata l’esistenza di tali criteri oggettivi.

(93)

Il GEAU ha dichiarato che la legge federale n. 1 del 1979 è in fase di revisione e che la Commissione ne è stata informata. È stato altresì sostenuto che la Commissione ha ignorato le informazioni e i documenti presentati dal GEAU, senza fornire argomentazioni e prove dirette sui punti di fatto e di diritto che l’hanno condotta alle sue conclusioni

(94)

Riguardo a quanto precede va rilevato che la Commissione ha valutato e analizzato attentamente tutte le informazioni fornite dalle parti. Per quanto attiene alla revisione della legge federale n. 1 del 1979 è opportuno rilevare che il testo fornito dal GEAU è un progetto di documento elaborato internamente dal ministero delle Finanze e dell’industria. In quanto tale è privo di valore legale. L’autorità inquirente è tenuta ad analizzare le disposizioni legali in vigore e il modo in cui queste sono attuate e non un progetto non vincolante che non è stato approvato dai servizi amministrativi e giuridici degli EAU e non è stato adottato. Soprattutto il fatto che il GEAU stia lavorando attualmente a una possibile revisione della legge federale n. 1 del 1979 conferma che le autorità si sono rese conto della necessità, come affermato dal GEAU, di eliminare incoerenze con l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC.

(95)

Stante quanto precede, si confermano le conclusioni relative a questo regime di cui ai considerando da 166 a 183 del regolamento provvisorio.

II.   Zona di libero scambio (ZLS)

(96)

Entrambe le parti hanno dichiarato che negli EAU tutte le imprese beneficiano dell’importazione di beni strumentali in esenzione dai dazi.

(97)

A questo proposito va rilevato che dall’inchiesta è risultato che le società stabilite nella ZLS importano beni strumentali in esenzione dai dazi. Il fatto che una parte possa godere del medesimo beneficio ricorrendo a un altro regime (in particolare la legge federale n. 1 del 1979) non implica che la sovvenzione in questione non si consideri compensabile. Inoltre le parti non sono state in grado di fornire alcun elemento di prova fattuale per confutare le conclusioni dell’inchiesta riguardo alla ZLS. Tenuto conto di questi elementi l’obiezione non può essere accolta.

(98)

Stante quanto precede, si confermano le conclusioni relative a questo regime di cui ai considerando da 184 a 199 del regolamento provvisorio.

3.3.3.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(99)

Alla luce di quanto precede, per l’unico produttore esportatore degli EAU che ha collaborato all’inchiesta, l’importo definitivo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è del 5,13 %.

3.4.   Osservazioni sulle informazioni finali

(100)

Si ricorda che tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare i loro commenti e osservazioni successivamente alla divulgazione delle informazioni finali. Le osservazioni sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti, ma non sono state tali da modificare le conclusioni.

(101)

Il produttore esportatore iraniano che ha collaborato ha ripresentato la propria analisi delle circostanze del caso, senza però fornire nuovi elementi di prova conclusivi tali da inficiare le conclusioni dell’inchiesta.

(102)

Il governo pakistano ha espresso il proprio disappunto riguardo al fatto che l’impegno relativo al regime del magazzino doganale sia stato rifiutato e ha ribadito le osservazioni sul regime LTF-EOP e sull’FTR. Ha inoltre presentato una nuova decisione del Federal Board of Revenue pubblicata il 27 luglio 2010 che fissa al 3 % l’aliquota dei dazi doganali sulle importazioni di PTA (la materia prima utilizzata per il PET) e ha sostenuto che le istituzioni erano tenute per legge a ricalcolare il margine di sovvenzione stabilito per il regime del magazzino doganale. Tale argomentazione non ha potuto essere accolta in quanto non vi è alcuna indicazione del fatto che la sovvenzione non continui ad esistere. Il governo pakistano ne ha confermato la riduzione. Tuttavia secondo le norme che disciplinano il regime del magazzino doganale, i fattori produttivi possono essere utilizzati almeno per due anni dopo l’importazione. In altri termini ciò che è stato importato fino a luglio 2010 (quando l’aliquota del dazio era del 7,5 %) può essere utilizzato fino a luglio 2012. Le istituzioni hanno determinato l’ammontare della sovvenzione basandosi sui dati relativi al PI e, conformemente alle disposizioni che disciplinano il regime, l’aliquota del dazio precedente potrebbe ancora produrre i suoi effetti fino al 2012. Pertanto sussistono chiaramente sovvenzioni al momento dell’istituzione del dazio definitivo. Inoltre il dazio doganale costituisce soltanto un elemento dei dati e, come dimostrato ai precedenti considerando da 43 a 53, se l’aliquota del dazio fosse stata inferiore il volume delle importazioni avrebbe potuto essere maggiore.

(103)

Il produttore esportatore pakistano che ha collaborato non ha concordato con l’analisi relativa al regime FTR, ma gli elementi forniti non sono stati tali da modificare le conclusioni dell’inchiesta. La società ha inoltre asserito l’esistenza di elementi di prova verificabili che forniscono un quadro accurato dei suoi obblighi fiscali e ha fornito una serie di documenti a conferma dell’imprecisione delle conclusioni della Commissione. A questo proposito va rilevato che le informazioni fornite non sono probanti e verificabili e pertanto non possono essere prese in considerazione.

(104)

Il governo degli Emirati arabi uniti ha ripresentato l’analisi delle circostanze del caso, sostenendo che le istituzioni hanno basato le loro conclusioni su un’interpretazione poco chiara della legge federale n. 1 del 1979 e non sono riuscite a fornire elementi di prova diretti. A questo proposito va ricordato che il carattere specifico è stato stabilito conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento di base, che l’interpretazione della legge federale n. 1 del 1979 effettuata dalle istituzioni si è basata sulle informazioni, sugli elementi di prova e sui dati presentati e che non sono stati riscontrati elementi di prova conclusivi che potessero modificare le conclusioni dell’inchiesta. Il GEAU ha chiarito che il processo di revisione della legge federale n. 1 del 1979 è andato avanti e sta entrando nella fase finale di promulgazione. A questo proposito va rilevato che la Commissione accoglie favorevolmente gli sforzi effettuati dagli EAU per modificare le pertinenti disposizioni legali, ma gli sviluppi summenzionati non influenzano le conclusioni dell’inchiesta, dato che non esiste un calendario chiaro relativo al completamento del processo di revisione e all’entrata in vigore della nuova legge.

(105)

Il produttore esportatore degli EAU che ha collaborato ha ribadito le proprie affermazioni riguardo alla legge federale n. 1 del 1979, affermando inoltre che vi sono errori nel calcolo del margine di sovvenzione. La società ha obiettato di essersi resa conto in seguito alle informazioni finali del fatto che le materie prime ottenute dall’Arabia Saudita non erano gravate da dazi doganali poiché gli EAU e l’Arabia Saudita partecipano all’unione doganale del Consiglio di cooperazione del Golfo e ha fornito una serie di documenti in rapporto con queste affermazioni. A questo proposito va rilevato che queste osservazioni fanno parte di una serie completamente nuova di informazioni che avrebbero già dovuto essere fornite rispondendo al questionario o al più tardi nel corso della visita di verifica in modo da consentire alla Commissione di verificare la loro veridicità. Quindi i dati forniti non possono più essere verificati in questa fase avanzata dell’inchiesta. Inoltre non sussistono elementi di prova conclusivi a conferma di queste affermazioni. È stato anche sostenuto che i benefici andrebbero calcolati sulla base delle materie prime utilizzate durante il PI e non sulla base delle materie prime acquistate. A questo proposito va rilevato che il divario fra materie prime utilizzate e materie prime acquistate è irrilevante, dato che, come indicato ai precedenti considerando da 84 a 95, l’importo oggetto di compensazione è l’importo totale relativo al PI.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Produzione dell’Unione, industria dell’Unione e consumo dell’Unione

(106)

Non sono pervenute osservazioni in merito alla produzione dell’Unione, all’industria dell’Unione e al consumo dell’Unione. Sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 201 a 206 del regolamento provvisorio.

4.2.   Importazioni dai paesi interessati

(107)

Non sono pervenute osservazioni riguardo alla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame, al volume delle importazioni dai paesi interessati e alle relative quote di mercato. Sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 207 a 213 del regolamento provvisorio.

Prezzi e applicazione di prezzi inferiori (undercutting)

(108)

Dato che come indicato al considerando 20 è stato deciso di suddividere il prodotto in esame in diversi tipi di prodotto, è stato eseguito un nuovo calcolo dell’undercutting che tenesse conto di tale modifica.

(109)

Ai fini dell’analisi dell’undercutting la media ponderata dei prezzi di vendita, adeguati a livello franco fabbrica, praticati dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato UE per tipo di prodotto, è stata confrontata alla corrispondente media ponderata dei prezzi cif applicati al primo acquirente indipendente sul mercato UE sulle importazioni dai paesi interessati, con adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all’importazione e delle differenze relative allo stadio commerciale.

(110)

Dal confronto è emerso che durante il PI le importazioni originarie degli EAU e oggetto di sovvenzioni erano vendute sul mercato UE a un prezzo inferiore del 3,2 % rispetto a quello dell’industria dell’Unione. Le importazioni originarie dell’Iran e oggetto di sovvenzioni erano vendute sul mercato UE a un prezzo inferiore del 3,0 % rispetto a quello dell’industria dell’UE. Le importazioni originarie del Pakistan e oggetto di sovvenzioni erano vendute sul mercato UE a un prezzo inferiore dello 0,5 % rispetto a quello dell’industria dell’UE. La media ponderata del margine di undercutting per i paesi interessati è stata del 2,5 % durante il PI.

(111)

L’esportatore iraniano ha osservato che il suo margine di pregiudizio era stato sovrastimato, poiché la media ponderata del prezzo di vendita unitario era sottostimata a causa del calcolo errato dell’adeguamento per tenere conto dello stadio commerciale. A proposito di questa affermazione va rilevato che l’adeguamento relativo allo stadio commerciale utilizzato nel calcolo provvisorio era un importo fisso per tonnellata pari alla commissione applicata dall’agente importatore che ha collaborato la quale rappresenta circa l’1 % del prezzo cif medio. Tuttavia, non essendo stata proposta alcuna quantificazione alternativa dell’adeguamento per tenere conto dello stadio commerciale e non essendo disponibili altre informazioni in merito a tale adeguamento, l’affermazione è respinta.

(112)

La stessa parte ha inoltre affermato che l’aliquota del 2 % applicata per i costi successivi all’importazione appare sottostimata.

(113)

A questo proposito va ricordato che non vi è stato alcun importatore che abbia collaborato all’inchiesta e che non è stato possibile verificare i reali costi successivi all’importazione. In assenza di altre informazioni disponibili è stata quindi applicata l’aliquota utilizzata per i procedimenti precedenti.

4.3.   Situazione dell’industria dell’Unione

(114)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che non sussisteva pregiudizio in quanto il campione era stato selezionato erroneamente e di conseguenza non era possibile ricavare risultati per l’industria dell’Unione nel suo insieme. È stato affermato che il fatto che una società (non compresa nel campione) avesse indicato che utilizzava più del 100 % della propria capacità sarebbe una chiara conferma dell’assenza di pregiudizio. Va rilevato che tale dato, estrapolato dalle informazioni presentate da tale società alle autorità di borsa di un paese terzo, non è verificato e non concorda con le informazioni contenute nel fascicolo. Ad ogni modo l’utilizzo degli impianti di un solo produttore dell’UE non può modificare le conclusioni sul pregiudizio arrecato ai produttori dell’UE inseriti nel campione e agli altri produttori dell’UE.

(115)

In assenza di altre argomentazioni o osservazioni, si confermano i considerando da 218 a 237 del regolamento provvisorio.

4.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(116)

In assenza di osservazioni specifiche, si confermano le conclusioni relative al pregiudizio di cui ai considerando da 238 a 240 del regolamento provvisorio.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Effetti delle importazioni sovvenzionate

(117)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 241 a 245 del regolamento provvisorio.

5.2.   Effetto di altri fattori

(118)

Alcune parti interessate hanno affermato che l’eventuale pregiudizio non sarebbe dovuto alle importazioni oggetto di sovvenzioni, ma al fatto che prezzi esigui del PET nell’UE rispecchiano la filiera a livello mondiale e che tra settembre 2008 e giugno 2009 i prezzi del PET nell’UE hanno seguito i prezzi ridotti del petrolio greggio. Va riconosciuto a questo proposito che il prezzo del PET dipende in qualche misura dal prezzo del petrolio greggio, dato che i suoi derivati sono la materia prima principale utilizzata per la produzione di PET. Tuttavia il prezzo del petrolio greggio non era ridotto durante il PI ma molto volatile, con all’inizio un’importante diminuzione seguita da una ripresa. La volatilità dei prezzi del petrolio a livello mondiale non può spiegare perché le importazioni di PET fossero sovvenzionate e dunque vendute a un prezzo inferiore rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione. È stato proprio tale undercutting, reso possibile grazie alle sovvenzioni ricevute, a far scendere i prezzi dell’industria dell’Unione, costringendo i produttori dell’UE a vendere in perdita per mantenere la loro clientela.

(119)

L’esportatore iraniano ha affermato che i problemi tecnici e finanziari di alcuni produttori dell’UE non erano adeguatamente separati dall’analisi del pregiudizio ed erano erroneamente attribuiti alle importazioni iraniane, visto che il suo ingresso sul mercato era avvenuto soltanto dopo il 2006. A questo proposito si rileva che si registravano importazioni dall’Iran già nel 2006 e nel 2007 per una quota di mercato inferiore all’1 %. A partire dal 2008 queste hanno superato l’1 % e contribuito, con il loro prezzo ridotto, ad abbassare i prezzi nell’UE. Essendo poi soddisfatte in questo caso le condizioni per una valutazione cumulativa, gli effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni da tutti i paesi interessati hanno potuto essere valutati cumulativamente. Inoltre soltanto una delle società citate dall’esportatore iraniano era inclusa nel campione e i problemi tecnici di questo produttore dell’UE, circoscritti al periodo da settembre a metà ottobre 2008, non hanno influenzato in modo significativo il quadro generale del pregiudizio.

(120)

La stessa parte ha ribadito che l’eventuale pregiudizio sarebbe da ricondurre alla contrazione della domanda, in particolare durante il PI, caratterizzato dalla crisi finanziaria ed economica mondiale. Tuttavia la parte non ha confutato quanto affermato ai considerando da 254 a 256 del regolamento provvisorio, vale a dire che la crisi economica, a partire dall’ultimo trimestre del 2008, non può ridurre in alcun modo gli effetti pregiudizievoli che le importazioni a basso prezzo oggetto di sovvenzioni hanno prodotto sul mercato dell’Unione nel periodo in esame e che, sebbene il calo della domanda sia stato un fattore che ha contribuito al pregiudizio, non è stata in grado di rompere il nesso di causalità. Va inoltre rilevato che tali importazioni oggetto di sovvenzioni hanno persino registrato un aumento della quota di mercato al momento della contrazione della domanda, passando cioè dal 7,6 % al 10,2 %, a scapito dei produttori dell’UE.

(121)

Alcune parti interessate hanno affermato che l’eventuale pregiudizio era dovuto alla mancanza di investimenti da parte dei produttori di PET dell’UE e al conseguente svantaggio in termini di costi rispetto agli esportatori.

(122)

Va riconosciuto che il PET è un settore ad alta intensità di capitale e che è necessario un certo livello di investimenti per mantenere la competitività in una prospettiva a medio e lungo termine. Va ricordato che, come indicato al considerando 237 del regolamento provvisorio, alcune società inserite nel campione hanno realizzato nel 2006 e nel 2007 importanti investimenti, i quali sono però giunti a livelli minimi nel 2008 e nel PI.

(123)

A questo proposito va rilevato che, dato il calo della produzione e la diminuzione dell’utilizzo degli impianti verificatisi nel 2008 e nel PI, cui si è accompagnata una notevole diminuzione della quota di mercato dei produttori dell’Unione, sarebbe irragionevole attendersi investimenti importanti per quello stesso periodo.

(124)

Va inoltre ribadito che, come indicato ai considerando 233 e 234 del regolamento provvisorio, la situazione finanziaria dei produttori dell’Unione inseriti nel campione in tutto il periodo in esame è stata molto negativa ed essi hanno registrato gravi perdite tra il 2006 e il PI; in una situazione del genere, di nuovo, sarebbe irragionevole attendersi investimenti importanti da parte dei produttori dell’Unione.

(125)

Va concluso pertanto che gli investimenti limitati realizzati nel 2008 e nel PI non hanno contribuito in modo sostanziale al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, ma che ne sono stati piuttosto la conseguenza.

5.3.   Conclusioni in merito al nesso di causalità

(126)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 246 a 264 del regolamento provvisorio.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

(127)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie diversi trasformatori e/o imbottigliatori dell’UE si sono manifestati sostenendo che l’analisi dell’interesse dell’Unione non rispecchiava correttamente le argomentazioni della maggior parte degli utilizzatori che hanno collaborato e che le conclusioni erano in contraddizione con l’attuale contesto economico. Non vi sono state tuttavia ulteriori giustificazioni o spiegazioni. Tutte le società hanno chiesto di essere sentite, ma soltanto due società di questo gruppo di utilizzatori e un’associazione di imbottigliatori italiani si sono presentati all’audizione. Osservazioni più sostanziali pervenute da un trasformatore dell’UE che ha collaborato (ALPLA), da un gruppo di trasformatori (Caiba SA, Coca-Cola group, Danone Waters, Logoplaste, MFS Commodities, PepsiCO, Novara International e Silico Polymers), dall’agente importatore che ha collaborato (GSI) e dall’associazione dei trasformatori europei di materie plastiche (EuPC). Tali parti si sono tutte opposte all’istituzione di misure.

6.1.   Interesse dell’industria dell’Unione e degli altri produttori dell’Unione

(128)

Secondo alcune parti interessate i produttori dell’UE avrebbero usato gli strumenti di difesa commerciale (o abusato degli stessi) per proteggere il mercato dell’Unione e per instaurare prezzi artificialmente elevati nell’UE. Tali parti hanno individuato le misure antidumping e/o compensative esistenti nei confronti di India, Indonesia, Corea del Sud, Malaysia, Taiwan, Thailandia e Repubblica popolare cinese. Tuttavia va rilevato che qualsiasi società che produttrice dell’UE ha il diritto di presentare reclami e far valere i propri diritti se può dimostrare il sussistere di pratiche di sovvenzionamento pregiudizievoli. Il fatto che siano state riscontrate pratiche di sovvenzionamento e di dumping in relazione a diversi paesi può essere forse spiegato dal notevole aumento che la domanda di questo prodotto ha subito a partire dagli anni ‘90, registrando un tasso di crescita annuale solitamente a due cifre. Ciò ha attirato considerevoli investimenti in tutto il mondo, portando a un eccesso di offerta strutturale di PET a livello mondiale. Va inoltre rilevato che alcuni paesi terzi applicano misure contro diversi dei paesi summenzionati, il che sottolinea il problema strutturale esistente.

(129)

Diverse parti interessate hanno ribadito che i produttori dell’Unione non sarebbero in grado di migliorare i loro risultati sul lungo termine poiché starebbero per comparire prossimamente nuovi investimenti in altri paesi terzi, che causerebbero una diminuzione dei prezzi artificialmente elevati dell’UE.

(130)

L’inchiesta ha mostrato che un nuovo investimento effettuato solo di recente in Oman ha prodotto un considerevole aumento del volume delle importazioni di questo paese nel 2009 e non si può escludere che possa causare in futuro problemi all’industria dell’Unione. Tuttavia, come già indicato al considerando 270 del regolamento provvisorio, i nuovi investimenti che potrebbero essere realizzati e potrebbero arrecare pregiudizio all’industria dell’Unione non sono una motivazione valida per negare la tutela legittima in questo procedimento.

(131)

Una parte interessata ha affermato che l’aumento del prezzo del PET nell’UE consentirebbe soltanto ai produttori dell’UE con investimenti in paesi terzi non soggetti a misure (Thailandia, USA, Russia) o ad altri produttori di PET di paesi terzi (Corea del Sud) di migliorare i loro risultati. La parte ha sostenuto che di conseguenza i vantaggi per i produttori dell’UE sul breve termine sarebbero chiaramente superati dal trasferimento di ricchezza ai produttori al di fuori dell’UE.

(132)

A questo proposito va rilevato che il fascicolo non contiene prove a sostegno dell’argomentazione che vantaggi finanziari eventualmente trasferiti a produttori in paesi terzi non soggetti a misure di difesa commerciale o a società che beneficiano di un dazio nullo sarebbero superiori ai vantaggi dell’industria dell’Unione.

(133)

È stato inoltre affermato che i produttori dell’Unione impiegano soltanto 2 000 lavoratori, mentre i trasformatori di PET e gli imbottigliatori che sarebbero colpiti duramente da eventuali dazi occupano rispettivamente 20 000 e 60 000 lavoratori.

(134)

Va rilevato che l’occupazione creata dai produttori di PET non è marginale e che la questione se l’istituzione di misure vada contro l’interesse dell’Unione nel suo insieme non può ridursi a una semplice questione di numero di occupati. A questo proposito è anche particolarmente importante rilevare che gli utilizzatori pertinenti non risentirebbero verosimilmente delle misure in maniera significativa, tenuto conto del livello del dazio e delle fonti di approvvigionamento alternative, come indicato ai considerando da 141 a 156 che seguono.

6.2.   Interesse degli importatori indipendenti nell’Unione

(135)

Va ricordato che non hanno collaborato all’inchiesta gli importatori indipendenti.

(136)

L’agente che ha collaborato si è opposto fermamente all’affermazione che l’istituzione di dazi non avrebbe prodotto effetti importanti sulle sue attività. La società ha affermato che, siccome le sue attività si basavano appunto su commissioni, l’impatto sarebbe stato notevole, dato che una parte considerevole delle sue attività erano legate ai paesi interessati. Nel caso siano istituite misure definitive, la commissione ottenuta dai produttori dei paesi interessati ne risentirebbe, dato che il PET originario di tali paesi non potrebbe più competere col PET prodotto da altri produttori.

(137)

In vista di un livello globalmente modesto del dazio, è improbabile che le vendite di PET originario dei paesi interessati ne risentano in modo sostanziale. L’agente può inoltre molto probabilmente passare nel medio termine ad altre fonti di approvvigionamento, in particolare a importazioni dall’Oman, dagli USA, dal Brasile, dal Messico e da società che beneficiano di un’aliquota del dazio antidumping pari a zero nella Corea del Sud. Le vendite di tali produttori esportatori dovrebbero consentire all’agente di compensare le eventuali perdite derivanti dall’istituzione di misure. L’obiezione è stata pertanto respinta.

6.3.   Interesse dei fornitori delle materie prime nell’Unione

(138)

Una parte interessata ha affermato che non è legittimo tutelare i fornitori di materie prime dei produttori di PET dell’UE a scapito del settore degli imballaggi, degli imbottigliatori e dei consumatori finali.

(139)

Va rilevato che l’analisi dell’impatto delle misure sull’industria fornitrice è conforme all’articolo 31 del regolamento di base. Tale analisi è una pratica corrente, specialmente in presenza di una forte dipendenza tra fornitori di materie prime e produttori dell’Unione.

(140)

In mancanza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 265 a 279 del regolamento provvisorio.

6.4.   Interesse degli utilizzatori

(141)

Va ricordato che il PET impiegato nelle preforme utilizzate per la produzione di bottiglie rappresenta tra il 70 % e l’80 % dei costi totali di produzione dei trasformatori. Si tratta dunque di una componente di costo essenziale per queste società.

(142)

Alcune parti interessate hanno indicato che il settore degli imballaggi dell’UE si trova a dover affrontare sempre nuove richieste da parte degli imbottigliatori in termini di design e minore impatto ambientale degli imballaggi. A questo scopo alcuni trasformatori sembrano investire costantemente in ricerca e sviluppo per la concezione di nuovi prodotti e creazioni per mantenersi competitivi e aggiungere valore alla catena.

(143)

Alcune parti interessate hanno affermato che l’impatto sull’industria di trasformazione dell’UE sarà molto grave e porterà all’erosione delle risorse consacrate agli investimenti in nuovi imballaggi a minore impatto ambientale e probabilmente persino alla chiusura di centinaia di piccole società, i cui margini sono ancora più ridotti a causa dei modesti volumi e del limitato potere di negoziazione.

(144)

In effetti, se l’aumento di prezzo dovuto alle misure fosse assorbito interamente dai trasformatori, l’impatto su di essi potrebbe essere considerevole, in funzione delle fonti di approvvigionamento, dato che il costo del PET rappresenta la parte maggiore dei costi e che le attività di molte società di piccole e medie dimensioni si basano su margini ridotti.

(145)

A questo proposito è stata effettuata una visita di verifica presso un piccolo trasformatore di materie plastiche italiano per comprendere meglio gli effetti prodotti dai dazi su questo gruppo di utilizzatori. Dall’inchiesta è emerso che i trasformatori dispongono, sebbene in proporzione limitata, di un certo margine per traslare gli aumenti di prezzo, in particolare nel caso di aumenti non marginali e prevedibili. Inoltre alcuni trasformatori di PET utilizzano contratti contenenti clausole di adeguamento per il prezzo delle materie prime, il che potrebbe aiutare i trasformatori dell’UE a trasferire parte dell’aumento del prezzo sugli imbottigliatori.

(146)

Nel contesto di un livello dei dazi abbastanza modesto, va concluso di conseguenza che l’istituzione di dazi compensativi non dovrebbe produrre un effetto devastante sui trasformatori.

(147)

Alcune parti interessate hanno ribadito che, nel caso siano istituite misure definitive, il rischio di delocalizzazione dei produttori/trasformatori di PET aumenterebbe. Tali parti hanno altresì affermato che a causa della delocalizzazione dei trasformatori dell’UE non vi sarebbero più vantaggi a lungo termine per i produttori dell’UE. Uno dei produttori di PET che hanno collaborato ha affermato che il processo di delocalizzazione è già in corso e che l’eventuale istituzione di dazi compensativi non farebbe che accelerare questa tendenza. La parte ha affermato che un numero considerevole di trasformatori dell’UE si stabilirebbe in prossimità delle frontiere dell’UE (Svizzera, Croazia, Bosnia, Serbia, Turchia, Russia e Ucraina) e che alcuni trasformatori sarebbero molto più inclini a trasferire la loro produzione in queste zone di quanto non suggerisca il regolamento provvisorio.

(148)

Sulla base delle informazioni del fascicolo la delocalizzazione è effettivamente un processo già in corso e si ritiene dunque che l’istituzione di dazi compensativi potrebbe costituire, fra molte altre considerazioni, un fattore che influenzerebbe una decisione aziendale di questo tipo. Non è stato riscontrato che, senza l’istituzione delle misure del caso, tali società sarebbero disposte a restare nell’UE, dato che una decisione di questo tipo deriva normalmente da un’analisi che tiene conto di svariati aspetti, diversi dalle misure di difesa commerciale, quali la prossimità del cliente, la disponibilità di personale qualificato in ricerca e sviluppo, la struttura generale dei costi, ecc.

(149)

Va rilevato anche che le informazioni del fascicolo mostrano che l’industria dei trasformatori dell’UE si trova ad affrontare numerose sfide importanti a causa di carenze strutturali intrinseche che stanno diventando sempre più evidenti in un ambiente in rapida evoluzione e sempre più concorrenziale. È evidente che in questo settore le dimensioni sono un fattore importante e che il consolidamento del mercato è già in corso, con chiusure e delocalizzazioni. Si ritiene pertanto che l’eventuale aumento del prezzo del PET dovuto a misure compensative non sia la causa della chiusura temuta dai piccoli trasformatori.

(150)

Di conseguenza è stato concluso che l’istituzione di dazi compensativi non sarà un fattore determinante dell’eventuale decisione di delocalizzazione delle società del settore della trasformazione del PET.

(151)

Diverse parti interessate hanno affermato che qualsiasi misura avrebbe un impatto importante su molti imbottigliatori poiché, a causa di clausole contrattuali, l’eventuale aumento del prezzo della resina di PET si ripercuoterebbe (almeno in parte) su di loro. È stato affermato inoltre che alcuni imbottigliatori potrebbero non essere in grado di trasferire tale aumento sui loro clienti, vale a dire i supermercati/le catene di vendita al dettaglio, e che potrebbero non sopravvivere a una tale situazione.

(152)

Le parti hanno affermato che la gamma di prodotti che risentiranno degli effetti dei dazi è stata sottostimata in quanto a risentirne non saranno soltanto l’acqua in bottiglia, le bevande analcoliche e l’olio alimentare, ma anche la birra, il latte e i prodotti caseari, i succhi di frutta, il ketchup e le spezie, i prodotti cosmetici e per l’igiene personale, i farmaci, le vitamine e gli integratori, i detergenti per la casa nonché l’olio e i lubrificanti per automobili.

(153)

Va riconosciuto che gli imballaggi in PET sono molteplici. Tuttavia va rilevato che il regolamento provvisorio si è concentrato sull’impatto prodotto sugli imbottigliatori, poiché si è basato sui dati presentati dalle società che hanno collaborato all’inchiesta, che sono essenzialmente produttori di acqua, bevande analcoliche e succhi di frutta. Non vi sono altri dati dettagliati disponibili che dimostrino un impatto ancora maggiore sulle altre applicazioni summenzionate.

(154)

Di conseguenza si ritiene che le conclusioni provvisorie di cui al considerando 291 del regolamento provvisorio possano essere definitivamente confermate. Inoltre, dato il livello modesto delle misure, il conseguente aumento dei costi non dovrebbe superare l’1 % (nella peggiore delle ipotesi, vale a dire nel caso in cui gli effetti ricadano interamente sugli imbottigliatori), producendo quindi un impatto limitato sulla situazione complessiva delle società imbottigliatrici, anche se queste dovessero avere, come sostenuto, difficoltà a traslare sui clienti l’aumento dei costi.

(155)

Diverse parti interessate hanno sostenuto che eventuali misure di difesa commerciale accentueranno la scarsità di offerta sul mercato dell’Unione, che sarà particolarmente problematica nei mesi estivi con l’aumento della domanda di acqua/bevande. È stato affermato che nel 2010 occorreranno fino a 900 000 tonnellate di importazioni. Questo problema sarebbe aggravato dal fatto che alcuni produttori dell’UE sono anche trasformatori di PET, i quali venderebbero sul mercato solo a prezzi più elevati e dopo aver soddisfatto la loro domanda interna.

(156)

A questo proposito non sono state fornite nuove informazioni e le argomentazioni esposte ai considerando 294 e 295 del regolamento provvisorio non sono state contestate. Va altresì rilevato che, dato il livello modesto dei dazi istituiti sulle importazioni originarie degli Emirati arabi uniti e del Pakistan, l’impatto sul volume di flussi commerciali da tali paesi non dovrebbe essere significativo. Di conseguenza si confermano definitivamente le conclusioni di cui ai considerando 294 e 295.

6.5.   Impatto sui consumatori

(157)

Diverse parti interessate hanno affermato che il regolamento provvisorio non ha trattato in modo adeguato l’impatto sui consumatori che acquistano quotidianamente prodotti contenenti resine di PET. A conferma di tali affermazioni è stato soltanto dichiarato che un aumento di 50 EUR la tonnellata applicato a un consumo di 3 milioni di tonnellate comporterebbe 150 milioni di EUR a carico del consumatore.

(158)

Va rilevato che la stima presentata è irrealistica, dato che le parti hanno convenuto in maggioranza che una certa incidenza sarà a carico dei trasformatori di PET, degli imbottigliatori e dei supermercati/delle catene di vendita al dettaglio, essendo cioè l’aumento dei costi in parte diluito nella catena commerciale.

(159)

L’impatto sul consumatore finale nella peggiore delle ipotesi (vale a dire nell’ipotesi irrealistica che l’impatto dell’aumento di prezzo sia interamente a carico del consumatore), dato il livello modesto delle misure, non supererebbe 0,5 centesimi di EUR per bottiglia consumata ed è altamente probabile che sia molto inferiore.

6.6.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(160)

Tenuto conto di quanto precede e in seguito all’analisi dettagliata di tutti gli interessi in gioco, si conclude in via definitiva che non sussistono nel complesso validi motivi che ostino all’istituzione di misure nel caso in esame. In mancanza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 280 a 298 del regolamento provvisorio.

6.7.   Osservazioni sulle informazioni finali

(161)

In seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali la Commissione ha proposto l’istituzione di dazi compensativi definitivi, alcune parti interessate hanno presentato ulteriori osservazioni. Considerato che la maggior parte di tali osservazioni erano una ripetizione di quanto già comunicato e trattato, le summenzionate conclusioni non sono state modificate.

(162)

Per quanto riguarda la reiterata argomentazione secondo cui, avendo il recente mutamento del tasso di cambio USD/EUR portato a un aumento considerevole del prezzo del PET importato, l’Unione non avrebbe bisogno di conseguenza di essere tutelata da misure di difesa commerciale, va rilevato che un’inchiesta antisovvenzioni normalmente non tiene conto degli sviluppi successivi al PI a meno che, in circostanze eccezionali, non possa essere dimostrato fra l’altro che tali sviluppi sono duraturi e di natura tale da poter modificare sensibilmente le conclusioni dell’inchiesta. L’evoluzione del tasso di cambio USD/EUR non può essere considerata di tale natura.

7.   MISURE DEFINITIVE

7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(163)

Una parte interessata ha affermato che un profitto di riferimento del 5 % per il secondo trimestre del PI è stato sovrastimato, dato che in quel trimestre (il quarto del 2008) non soltanto la domanda era più bassa (stagione invernale) ma la crisi economica mondiale colpiva duramente anche i produttori di PET. La parte ha affermato quindi che una corretta applicazione del principio enunciato nella causa T-210/95 (5) dovrebbe condurre a un margine dello 0 % in assenza di importazioni oggetto di sovvenzioni. Inoltre la parte ha affermato che, dato che tutti i trimestri del PI hanno risentito della crisi, anche negli altri trimestri un profitto di riferimento del 5 % sembrerebbe altrettanto irrealistico dato che anche in assenza di crisi, come ad esempio nel periodo 2006/2007, il profitto dell’industria dell’Unione non si è avvicinato al 5 %.

(164)

Va riconosciuto che, conformemente alla giurisprudenza, il profitto di riferimento da utilizzare dovrebbe essere il profitto che l’industria dell’Unione potrebbe ragionevolmente raggiungere in condizioni di concorrenza normali, in assenza di importazioni oggetto di sovvenzioni. Va ricordato che in inchieste precedenti per lo stesso prodotto è stato utilizzato un profitto di riferimento del 7 % e oltre anziché del 5 % utilizzato provvisoriamente nella presente inchiesta. Il profitto di riferimento del 5 % è considerato il profitto che si potrebbe prevedere per l’industria dell’Unione in assenza di importazioni oggetto di sovvenzioni. Di conseguenza l’affermazione la tesi a favore di una riduzione del profitto di riferimento è respinta.

(165)

Dato il calcolo adeguato dell’undercutting di cui ai precedenti considerando 108 e 109, i corrispondenti livelli di eliminazione del pregiudizio sono i seguenti:

Paese

Livello di eliminazione del pregiudizio

Iran

16,7  %

Pakistan

14,1  %

EAU

17,5  %

7.2.   Misure definitive

(166)

Alla luce delle conclusioni finali riguardo alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, è opportuno istituire sulle importazioni del prodotto in esame originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti un dazio compensativo definitivo a un livello corrispondente al più basso tra il margine di sovvenzione e il margine di pregiudizio, conformemente al principio del dazio inferiore.

(167)

Alla luce di quanto precede, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, sulle importazioni originarie dell’Iran è opportuno istituire un dazio compensativo definitivo a un livello corrispondente al margine di pregiudizio constatato, mentre sulle importazioni originarie del Pakistan e degli Emirati arabi uniti è opportuno istituire un dazio compensativo definitivo al livello del margine di sovvenzione riscontrato.

(168)

Si sottolinea che i costi e i prezzi del PET subiscono notevoli variazioni in lassi di tempo relativamente brevi. Per questo motivo si ritiene opportuno istituire i dazi sotto forma di un importo specifico per tonnellata. Questo importo deriva dall’applicazione dell’aliquota compensativa ai prezzi all’esportazione cif utilizzati per i calcoli del procedimento antidumping parallelo.

(169)

Sulla base di quanto precede, si propongono i seguenti dazi compensativi espressi sui prezzi cif alla frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto:

Paese

Margine di sovvenzione totale

Margine di pregiudizio

Aliquota del dazio compensativo definitivo

 

 

 

%

Importo

(EUR/tonnellata)

Iran

51,8  %

16,7  %

16,7  %

139,70

Pakistan

5,1  %

14,1  %

5,1  %

44,02

EAU

5,1  %

17,5  %

5,1  %

42,34

(170)

Le eventuali richieste di applicazione di un’aliquota individuale del dazio compensativo (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (6) ed essere corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, connessi ad esempio al cambiamento della ragione o denominazione sociale o a cambiamenti a livello delle entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

7.3.   Impegni

(171)

Dopo essere stato informato dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali si intendeva raccomandare l’istituzione di misure antisovvenzione definitive, il produttore esportatore iraniano ha offerto un impegno sui prezzi a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

(172)

L’offerta è stata esaminata e in considerazione del fatto che i prezzi dei singoli tipi di prodotto variano sensibilmente, è stato riscontrato che, da solo, il prezzo minimo all’importazione offerto non garantirebbe l’eliminazione delle pratiche di sovvenzionamento pregiudizievoli in relazione a tutti i prodotti.

(173)

È stato inoltre stabilito che il produttore esportatore iraniano che ha collaborato vende il prodotto in esame e altri prodotti nell’UE esclusivamente attraverso una società commerciale collegata che esporta una miriade di prodotti fabbricati da diverse società. Questa struttura delle vendite comporta un rischio molto elevato di compensazione incrociata, dato che il PET oggetto dell’impegno potrebbe essere venduto assieme ad altri prodotti agli stessi clienti e i prezzi fissati per vari prodotti venduti allo stesso cliente potrebbero essere facilmente compensati. Infine risulta anche da fonti pubblicamente accessibili che esiste almeno un altro produttore di PET in Iran. In considerazione della summenzionata struttura delle vendite, sussistono seri dubbi circa il fatto se le istituzioni e le autorità doganali possano garantire che soltanto il PET del produttore esportatore che ha collaborato sia venduto in conformità delle disposizioni dell’impegno, trattandosi di un prodotto di base facilmente intercambiabile, nel senso che non è affatto evidente riconoscerne materialmente il fabbricante.

(174)

Tenuto conto di quanto precede, tale impegno è stato ritenuto irrealistico ed è stato pertanto respinto. La parte è stata informata di conseguenza e le è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Tali osservazioni non hanno tuttavia modificato le summenzionate conclusioni.

8.   RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

(175)

In considerazione dell’entità delle sovvenzioni compensabili e del livello di pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi sino a concorrenza dei dazi istituiti in via definitiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628–5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti.

2.   Gli importi del dazio compensativo definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1, sono i seguenti:

Paese

Dazio compensativo definitivo (EUR/tonnellata)

Iran: tutte le società

139,70

Pakistan: tutte le società

44,02

Emirati arabi uniti: tutte le società

42,34

3.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7), l’importo del dazio compensativo definitivo, calcolato sulla base degli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo del dazio compensativo provvisorio istituito dal regolamento (UE) n. 473/2010 della Commissione sulle importazioni di polietilene tereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti, sono riscossi in via definitiva sino a concorrenza dell’aliquota del dazio compensativo definitivo istituito dall’articolo 1. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio compensativo definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS


(1)   GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)   GU L 134 dell’1.6.2010, pag. 25.

(3)   GU L 134 dell’1.6.2010, pag. 4.

(4)  Si vedano ad esempio i regolamenti del Consiglio (CE) n. 713/2005 (GU L 121 del 13.5.2005, pag. 1) e (CE) n. 1176/2008 (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 1).

(5)  Causa T-210/95 European Fertilizer Manufacturers’ Association (EFMA) contro Consiglio dell’Unione europea, Racc. 1999, pag. II-3291.

(6)   Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, ufficio N105 04/092, 1049 Bruxelles, BELGIO.

(7)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


29.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/29


REGOLAMENTO (UE) N. 858/2010 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda le esportazioni fuori quota e i relativi titoli di esportazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 134 e l'articolo 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2) stabilisce norme particolareggiate per le esportazioni fuori quota nel settore dello zucchero.

(2)

L'articolo 4 quater del regolamento (CE) n. 951/2006 elenca i documenti che dimostrano l'arrivo a destinazione, da fornire quando alcune destinazioni non siano ammissibili per le esportazioni di zucchero e/o di isoglucosio fuori quota. Il rischio di eventuali frodi commerciali è tuttavia piuttosto limitato per quantitativi di zucchero ridotti. Al fine di snellire gli adempimenti amministrativi necessari, è quindi opportuno stabilire una deroga a tale norma per i quantitativi non superiori a 25 tonnellate.

(3)

L'articolo 7 quater del regolamento (CE) n. 951/2006 contiene disposizioni sulla comunicazione relativa alle esportazioni di prodotti fuori quota. Per migliorare la gestione del regime delle esportazioni fuori quota è opportuno chiarire che la comunicazione degli Stati membri sui quantitativi oggetto di domanda deve essere ripartita per richiedente.

(4)

Per la campagna di commercializzazione 2010/2011, l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 397/2010 della Commissione, del 7 maggio 2010, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2010/2011 (3) ha fissato il limite quantitativo a 650 000 tonnellate per lo zucchero bianco del codice NC 1701 99 , ossia per il codice a sei cifre. In presenza di una forte domanda di titoli di esportazione, ove si arrivi rapidamente all'esaurimento del limite quantitativo annuo, gli operatori che esportano zucchero bianco di diversi codici NC potrebbero non riuscire ad ottenere titoli sufficienti per coprire i propri mercati tradizionali. Per migliorare la flessibilità del regime delle esportazioni fuori quota, è opportuno consentire che i titoli di esportazione rilasciati per un tipo di zucchero bianco del codice NC 1701 99 siano utilizzati anche per le esportazioni di un diverso tipo di zucchero bianco dello stesso codice NC.

(5)

A norma dell'articolo 8 bis, lettera b), del regolamento (CE) n. 951/2006, i titoli di esportazione per lo zucchero o l'isoglucosio fuori quota rilasciati a partire dal 1o aprile 2010 sono validi a decorrere dalla data del rilascio fino al termine del quinto mese successivo. Tale disposizione, tuttavia, può comportare gravi difficoltà per alcuni esportatori, in particolare quelli che approvvigionano i propri mercati tradizionali nell'arco dell'intera campagna di commercializzazione. È quindi opportuno che le disposizioni relative alla campagna di commercializzazione 2009/2010 si applichino in via permanente.

(6)

L'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4) impone l'obbligo di presentare titoli per l'esportazione dei tipi di zucchero del codice NC 1701 . A norma dell'allegato II, parte II, del medesimo regolamento, l'importo della cauzione da costituire è fissato in 110 EUR/tonnellata. Per motivi di certezza del diritto e per garantire parità di trattamento agli operatori di ogni Stato membro, è opportuno precisare all'articolo 12 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006 che la cauzione deve essere costituita anche per l'esportazione di zucchero fuori quota.

(7)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 951/2006.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 951/2006 è così modificato:

1)

all'articolo 4 quater del capo II bis è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Nel caso di dichiarazioni di esportazione riguardanti un quantitativo massimo di 25 tonnellate di zucchero, ove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 612/2009 della commissione (*1), gli Stati membri dispensano gli esportatori dall'obbligo di presentare la prova di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere b) e c), del presente articolo. È presentato in ogni caso il documento di trasporto o il suo equivalente elettronico di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 612/2009.

(*1)   GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.»;"

2)

il capo III è così modificato:

a)

all'articolo 7 quater, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tali quantitativi sono ripartiti per richiedente e per codice NC a otto cifre senza indicazione del nome del richiedente. Gli Stati membri informano la Commissione anche se non sono state presentate domande di titoli di esportazione.»;

b)

è inserito il seguente articolo 7 septies:

«Articolo 7 septies

Uso dei titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

I titoli di esportazione rilasciati per lo zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99 indicano i codici NC 1701 99 10 e 1701 99 90 e sono validi indifferentemente per ciascuno di essi.»;

c)

l'articolo 8 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 8 bis

Validità dei titoli di esportazione per prodotti fuori quota

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5 del presente regolamento, i titoli di esportazione rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti a norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono validi come segue:

a)

i titoli rilasciati tra il 1o ottobre e il 30 aprile della campagna di commercializzazione di cui trattasi sono validi a decorrere dalla data del rilascio fino al 30 settembre di tale campagna;

b)

i titoli rilasciati tra il 1o maggio e il 30 settembre della campagna di commercializzazione di cui trattasi sono validi a decorrere dalla data del rilascio fino al termine del quinto mese successivo.»;

3)

al capo V, l'articolo 12 bis è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il richiedente costituisce una cauzione di 110 EUR per tonnellata di zucchero fuori quota e di 42 EUR per tonnellata di sostanza secca netta nel caso dell'isoglucosio fuori quota.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Se alcune destinazioni sono escluse dalle esportazioni di zucchero e/o di isoglucosio fuori quota, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata una volta soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e le condizioni di cui all'articolo 4 quater del presente regolamento.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 115 dell'8.5.2010, pag. 26.

(4)   GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.


29.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/31


REGOLAMENTO (UE) N. 859/2010 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

84,4

MK

50,2

TR

50,2

ZZ

61,6

0707 00 05

TR

111,6

ZZ

111,6

0709 90 70

TR

110,4

ZZ

110,4

0805 50 10

AR

107,5

CL

79,2

EG

66,3

IL

120,5

MA

157,0

TR

103,4

UY

128,7

ZA

101,5

ZZ

108,0

0806 10 10

TR

120,1

ZA

56,9

ZZ

88,5

0808 10 80

AR

56,1

AU

217,4

BR

59,6

CL

93,8

CN

82,6

NZ

97,6

US

85,0

ZA

84,7

ZZ

97,1

0808 20 50

CN

85,9

ZA

80,8

ZZ

83,4

0809 30

TR

149,8

ZZ

149,8

0809 40 05

BA

53,5

MK

45,0

ZZ

49,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

29.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/33


DECISIONE 2010/576/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2010

relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 giugno 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/405/PESC (1) che istituisce una missione di polizia dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUROPOL RD Congo) (di seguito «EUPOL RD Congo» o «missione»).

(2)

Il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/485/PESC (2) che modifica e proroga l'azione comune 2007/405/PESC fino al 30 giugno 2009.

(3)

Il 15 giugno 2009 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2009/466/PESC (3) che modifica e proroga l'azione comune 2007/405/PESC fino al 30 giugno 2010.

(4)

Il 14 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/329/PESC (4) che modifica e proroga l'azione comune 2007/405/PESC fino al 30 settembre 2010.

(5)

L'EUPOL RD Congo dovrebbe essere prorogata di un altro anno fino al 30 settembre 2011.

(6)

La struttura di comando e controllo della missione dovrebbe lasciare impregiudicata la responsabilità contrattuale del capomissione nei confronti della Commissione per l'esecuzione del bilancio della missione.

(7)

Per la missione dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza istituita nell'ambito del Segretariato generale del Consiglio.

(8)

La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC) fissati dall'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

1.   La missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e la sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (di seguito «EUPOL RD Congo» o «missione»), istituita dall'azione comune 2007/405/PESC, è prorogata per il periodo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011.

2.   L'EUPOL RD Congo opera conformemente al mandato di cui all'articolo 2 e svolge i compiti previsti all'articolo 3. Essa opera fatta salva la titolarità della SSR da parte della RDC.

Articolo 2

Mandato

1.   Al fine di migliorare la maturità e la sostenibilità del processo di riforma della polizia nazionale congolese (PNC), l'EUPOL RD Congo assiste le autorità congolesi nell'attuazione del piano d'azione nel settore della polizia, che definisce le priorità del processo di riforma della polizia per il periodo 2010-2012 e si fonda sugli orientamenti del quadro strategico. L'EUPOL RD Congo è incentrata su attività e progetti concreti volti a rafforzare la sua azione a livello strategico del processo di riforma, sullo sviluppo delle capacità e sul rafforzamento dell'interazione tra la PNC ed il sistema giudiziario penale in senso lato, al fine di meglio sostenere la lotta contro la violenza sessuale e l'impunità. L'EUPOL RD Congo opererà in stretto coordinamento e cooperazione con altri donatori dell'Unione, internazionali e bilaterali, al fine di evitare duplicazioni degli sforzi.

2.   Gli obiettivi specifici della missione sono i seguenti:

a)

sostenere il processo di SSR in generale a livello strategico nella Repubblica democratica del Congo (RDC) con particolare attenzione alla riforma della PNC e alla sua interazione con il sistema giudiziario;

b)

sostenere l'attuazione della riforma nel settore della polizia ed il miglioramento della capacità operativa e delle responsabilità della PNC mediante attività di guida, controllo e consulenza (GCC);

c)

rafforzare la conoscenza e la competenza degli alti funzionari della PNC, dei formatori e dei sistemi di formazione, anche attraverso corsi di formazione strategica;

d)

sostenere la lotta contro l'impunità nel campo dei diritti umani e della violenza sessuale.

3.   La missione dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. La missione fornisce consulenza agli Stati membri e agli Stati terzi e coordina e agevola, sotto la loro responsabilità, l'attuazione dei loro progetti in settori che sono di interesse per la missione e realizzano i suoi obiettivi.

Articolo 3

Compiti della missione

Ai fini del raggiungimento dei suoi obiettivi, l'EUPOL RD Congo svolge i seguenti compiti:

1)

sostenere il processo di SSR in generale a livello strategico nella RDC, con particolare attenzione alla riforma della PNC e alla sua interazione con il sistema giudiziario:

sostenere l'operato e l'evoluzione della commissione di controllo della riforma della polizia (CSRP) e dei suoi gruppi di lavoro, anche fornendo un'assistenza nell'elaborazione del quadro pertinente legislativo e regolamentare della riforma nel settore della polizia al fine di contribuire al completamento dei lavori di progettazione,

contribuire all'istituzione e allo sviluppo degli organismi preposti alla riforma della polizia, nonché fornire consulenza in proposito, contribuendo alle loro attività mediante la fornitura di una competenza specialistica nei settori più pertinenti per l'attuazione della riforma della polizia,

contribuire al rafforzamento delle relazioni tra il ministero dell'Interno e il ministero della Giustizia al fine di migliorare i livelli di cooperazione e intesa tra i due ministeri,

partecipare alle attività della commissione mista della giustizia (Comité Mixte de Suivi du Programme Cadre de la Justice) e fornire assistenza, se del caso, nel riesame del quadro legislativo in materia penale, sostenendo al contempo, se del caso, la commissione mista della difesa, al fine di rafforzare la coerenza tra i vari pilastri della SSR,

unirsi e ampliare gli sforzi e le attività dell'Unione per favorire il coordinamento e la coerenza interministeriale;

2)

sostenere l'attuazione della riforma di polizia ed il miglioramento della capacità operativa e della responsabilità della PNC mediante attività di GCC:

fornendo consulenza nella progettazione e nell'attuazione di una struttura organizzativa adeguata per la PNC e sostenendo le attività di raccolta dei dati al fine di effettuare un censimento completo degli agenti di polizia,

svolgendo attività di guida, controllo e consulenza al personale, anche attraverso uffici comuni, se del caso, nelle direzioni tecniche all'interno dell'ispettorato della PNC e ai quartieri generali per fornire consulenza e assistenza nell'attuazione dei processi di riforma, nonché nell'integrazione di tutti i servizi di polizia in un'unica istituzione. Occorre coordinare strettamente tale compito con l'operazione MONUSCO dell'ONU, tenendo conto del suo spiegamento in tutto il territorio congolese,

sostenendo l'integrazione della polizia criminale (Police Judiciaire des Parquets) nella PNC, per contribuire a sviluppare un'interfaccia efficace tra la polizia criminale ed il servizio preposto all'azione penale. La missione lavorerà in questa direzione fornendo consulenza se del caso agli attori chiave nel settore della giustizia penale, in stretto coordinamento con la Commissione ed i programmi partner,

sostenendo l'ispettorato generale di audit (Inspection Générale d'Audit) di recente creazione attraverso sforzi intesi a rafforzare la sua capacità istituzionale e operativa al fine di fornire ai cittadini e alle autorità uno strumento chiave di controllo democratico nei confronti delle forze di polizia,

fornendo guida e consulenza alla polizia criminale a Kinshasa, in particolare attraverso la Police de Recherche et d'Intervention, nel miglioramento degli standard e nella capacità di prevenire ed investigare efficacemente i crimini commessi,

sostenendo l'attuazione del piano d'azione nel settore della polizia al fine di consentire alla PNC di disporre, nella maggiore misura possibile, degli strumenti, dei processi decisionali e dei mezzi necessari per garantire un corretto mantenimento dell'ordine pubblico, rispettando integralmente le libertà fondamentali garantite dalla Costituzione, nonché gli standard internazionali in materia di diritti umani,

fornendo assistenza alla PNC nel potenziamento del coordinamento, della coerenza e della flessibilità del suo processo decisionale sostenendo il rafforzamento del centro di comando e controllo, nonché del centro operativo di Kinshasa, in stretto coordinamento con altri partner che già operano nell'area in questione,

contribuendo alla messa a punto del concetto di polizia di prossimità (Police de proximité) e partecipando al progetto pilota relativo al Commissariat de Reference, al fine di rafforzare la fiducia tra la popolazione e la polizia e migliorare la sicurezza sia in termini obiettivi sia nella percezione della popolazione;

3)

rafforzare la conoscenza e la competenza degli alti funzionari della PNC, dei formatori e di sistemi di formazione, anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione strategica:

fornendo assistenza nel rafforzamento delle capacità di formazione presso la scuola per agenti di polizia criminale di Kinshasa,

sostenendo l'istituzione ed il funzionamento dell'accademia di polizia a Kasapa, Lubumbashi, compresi gli aspetti logistici e le attrezzature,

sostenendo lo sviluppo professionale degli alti funzionari della PNC al fine di migliorare le loro competenze manageriali e di gestione,

avviando una valutazione delle attuali esigenze in termini di formazione della PNC e delle risorse,

contribuendo alla definizione del quadro normativo e didattico per l'avviamento ed il funzionamento dell'accademia di polizia,

sviluppando e introducendo manuali di formazione della PNC per l'insegnamento di base e quello specifico,

contribuendo attraverso formazioni alla istituzionalizzazione del concetto di polizia di quartiere (Police de proximité),

partecipando alla selezione e alla formazione dei formatori degli agenti di polizia,

fornendo una formazione specialistica in settori che sostengono il raggiungimento degli obiettivi della missione;

4)

sostenere la lotta contro l'impunità nel campo dei diritti umani e della violenza sessuale:

assistendo i gruppi di lavoro competenti del CSRP e degli organismi di attuazione della riforma nel settore della polizia,

sostenendo lo sviluppo di una politica coerente per la PNC e l'Inspection Générale d'Audit nei confronti della violenza sessuale,

aiutando ad istituire, e controllando e esercitando una guida delle unità specializzate all'interno delle forze di polizia per combattere la violenza sessuale ed i reati ai danni dei minori e l'impunità, e migliorando la loro operatività attraverso attività di GCC,

sostenendo l'organizzazione di azioni volte a sensibilizzare gli agenti di polizia riguardo al problema della violenza sessuale e dell'impunità,

controllando e seguendo le attività giudiziarie della PNC in questo settore, fornendo consulenza se del caso ai rappresentanti dei servizi preposti all’azione penale, dei tribunali militari e della polizia criminale, in coordinamento con altri attori chiave a livello nazionale e internazionale;

5)

altri compiti/cellula di progetto:

sostenere la Commissione a seconda delle richieste, in particolare nei suoi progetti relativi ad un sistema integrato per la gestione delle risorse umane e per il censimento delle forze di polizia,

individuare ed attuare progetti mediante la cellula di progetto per assicurare l'uso corretto dei fondi destinati dal bilancio PESC per la loro attuazione. Il personale della cellula di progetto può anche sostenere gli Stati membri e gli Stati terzi dietro loro richiesta nell'ambito dei mezzi e della capacità della missione, fornendo un coordinamento ed un'assistenza tecnica rafforzati ai propri progetti e sotto la loro responsabilità. Tutte le attività della cellula di progetto devono essere realizzate nell'ambito del mandato della missione e al fine di completare le attività svolte dall'EUPOL RD Congo.

Articolo 4

Struttura della missione

1.   L'EUPOL RD Congo è strutturata nel modo seguente:

a)

quartier generale a Kinshasa. Il quartier generale si compone dell'ufficio del capomissione e del personale del quartier generale, che assicurano tutte le funzioni necessarie per fornire consulenza a livello strategico e operativo, di comando e di controllo, nonché sostegno alla missione e amministrativo;

b)

antenna sul campo. Un'antenna sul campo è ubicata a Goma. Le implicazioni sul piano nazionale del mandato della missione possono richiedere anche azioni all'interno del territorio e la possibilità di una presenza temporanea (anche a più lungo termine) di esperti in altre località, sempre fatte salve considerazioni in materia di sicurezza.

2.   Gli elementi di cui al paragrafo 1 sono circostanziati dalle ulteriori disposizioni particolareggiate del piano operativo (OPLAN).

Articolo 5

Comandante dell’operazione civile

1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell’operazione civile dell’EUPOL RD Congo.

2.   Il comandante dell'operazione civile, posto sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e sotto l'autorità generale dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EUPOL RD Congo.

3.   Il comandante civile dell'operazione assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio, nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

4.   Tutto il personale distaccato resta integralmente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d’origine o all’istituzione dell’Unione interessata. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante dell’operazione civile il controllo operativo (OPCON) del loro personale.

5.   Il comandante dell’operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’Unione sia correttamente assolto.

6.   Se necessario, il comandante civile dell'operazione e il rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) si consultano su questioni SSR e di sostegno a livello regionale.

Articolo 6

Capomissione

1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro delle operazioni.

2.   Il capomissione esercita l'OPCON del personale fornito dagli Stati contributori e assegnato dal comandante civile dell'operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.

3.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale dell'EUPOL RD Congo affinché la missione sia condotta in maniera efficace a livello di teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni del comandante civile dell'operazione a livello strategico.

4.   Il capomissione è responsabile dell’esecuzione del bilancio della missione. A tal fine firma un contratto con la Commissione.

5.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'Unione interessata.

6.   Il capomissione rappresenta l’EUPOL RD Congo nell’area delle operazioni e assicura un’adeguata visibilità della missione.

7.   Il capomissione assicura, se opportuno, il coordinamento sul terreno dell'attività dell'EUPOL RD Congo unitamente ad altri attori dell'Unione. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamenti politici a livello locale dall'RSUE su questioni SSR e di sostegno a livello regionale.

Articolo 7

Personale

1.   L'EUPOL RD Congo è costituita essenzialmente da personale distaccato da Stati membri o istituzioni dell'Unione. Ogni Stato membro o istituzione dell'Unione sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le indennità di sede disagiata e di rischio applicabili.

2.   È assunto dalla missione personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidature qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

3.   Tutto il personale osserva le norme operative minime di sicurezza specifiche della missione ed il piano di sicurezza della missione adottato per sostenere la politica dell'Unione per la sicurezza sul campo. Per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate dell'UE affidate ai membri del personale nell'esercizio delle loro funzioni, tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalle norme di sicurezza del Consiglio (5).

Articolo 8

Status della missione e del personale

1.   Lo status della missione e del relativo personale, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della missione, è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato.

2.   Lo Stato o l'istituzione dell'Unione che ha distaccato un agente è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dall'agente in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l’istituzione dell'Unione in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti dell’agente oggetto del distacco.

3.   Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale civile internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale.

Articolo 9

Catena di comando

1.   In quanto operazione di gestione delle crisi, l’EUPOL RD Congo dispone di una catena di comando unificata.

2.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPOL RD Congo.

3.   Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'AR, esercita il comando e il controllo dell'EUPOL RD Congo a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4.   Il comandante dell'operazione civile riferisce al Consiglio tramite l'AR.

5.   Il capomissione esercita il comando e il controllo dell’EUPOL RD Congo a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante dell’operazione civile.

Articolo 10

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato. Tale autorizzazione include la facoltà di nominare un capomissione, su proposta dell'AR, e di modificare il CONOPS e l'OPLAN. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve relazioni dal comandante dell’operazione civile e dal capomissione periodicamente e secondo necessità sulle questioni di loro competenza.

Articolo 11

Partecipazione degli Stati terzi

1.   Fermi restando l’autonomia decisionale dell’Unione e il quadro istituzionale unico della stessa, Stati terzi possono essere invitati a contribuire alla missione, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, l’assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla RDC, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti della missione.

2.   Gli Stati terzi che contribuiscono alla missione hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso a norma dell'articolo 37 del trattato e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l'Unione e uno Stato terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito della missione.

Articolo 12

Sicurezza

1.   Il comandante dell’operazione civile, in coordinamento con il Servizio di sicurezza del Consiglio, dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure per l’EUPOL RD Congo a norma degli articoli 5 e 9.

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza della missione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili alla missione, in linea con la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato sull’Unione europea e relativi documenti.

3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il Servizio di sicurezza del Consiglio.

4.   Il personale dell'EUPOL RD Congo è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall'alto responsabile della sicurezza della missione.

5.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio.

Articolo 13

Capacità di vigilanza

È attivata la capacità di vigilanza per l’EUPOL RD Congo.

Articolo 14

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per il periodo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011 è pari a 6 430 000 EUR.

2.   L'insieme delle spese è gestito in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione da parte della stessa sulle attività intraprese nell’ambito del suo contratto.

4.   La partecipazione alle gare d’appalto è aperta ai cittadini di Stati terzi. Con l'approvazione della Commissione il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUPOL RD Congo.

5.   Le disposizioni finanziarie ottemperano ai requisiti operativi della missione, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle squadre della missione.

6.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 15

Coordinamento

1.   Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione dell'Unione e dell'EUPOL RD Congo ai fini della coerenza dell'azione dell'Unione a sostegno dell'RDC.

2.   Il capomissione agisce in stretto coordinamento con i capi delle missioni diplomatiche degli Stati membri.

3.   Il capomissione coopera con gli altri attori internazionali presenti nel paese, in stretto coordinamento con l'operazione MONUSCO dell'ONU.

Articolo 16

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   L'AR è autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite e all'OSCE, in funzione dei bisogni operativi della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.

3.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'AR è autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo procedure consone al livello di cooperazione dello Stato ospitante con l’Unione.

4.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi e alle organizzazioni internazionali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (6).

Articolo 17

Revisione della missione

Il CPS riceve, con cadenza semestrale, una valutazione della missione sulla base di una relazione redatta dal capomissione.

Articolo 18

Entrata in vigore e durata

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011.

Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)   GU L 151 del 13.6.2007, pag. 46.

(2)   GU L 164 del 25.6.2008, pag. 44.

(3)   GU L 151 del 16.6.2009, pag. 40.

(4)   GU L 149 del 15.6.2010, pag. 11.

(5)  Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1).

(6)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).


29.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2010

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti e che svincola gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio

(2010/577/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure provvisorie

(1)

Il 3 settembre 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti («paesi interessati»). Con il regolamento (UE) n. 472/2010 (3) («regolamento provvisorio»), il 1o giugno 2010 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti.

(2)

Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 20 luglio 2009 dal comitato per il polietilene tereftalato dell’associazione Plastics Europe («il denunciante») a nome di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso superiore al 50 %, dell’intera produzione UE di alcuni tipi di polietilene tereftalato.

(3)

Come indicato al considerando 11 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la fine del PI («periodo in esame»).

(4)

Nel parallelo procedimento antisovvenzioni, con il regolamento (UE) n. 473/2010 (4) la Commissione ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’Iran e degli Emirati arabi uniti.

2.   Fase successiva del procedimento

(5)

Successivamente alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte relative alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite.

(6)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Sono state esaminate le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e, ove opportuno, le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.

(7)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare la chiusura del procedimento e il rilascio degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («divulgazione delle conclusioni definitive»). È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni successivamente alla divulgazione di queste informazioni.

(8)

Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

3.   Parti interessate dal procedimento

(9)

Alcune parti interessate hanno affermato che il campione di produttori UE non era rappresentativo ed omogeneo e che pertanto l’analisi del pregiudizio era carente. È stato affermato in particolare che il ricorso al campionamento non era necessario dato che i produttori non erano numerosi. Inoltre è stato dichiarato che separando «artificiosamente» i gruppi di società in singoli soggetti giuridici il campione non avrebbe compreso alcuni dei leader del mercato (Artenius, M&G Polimeri) e che, essendovi inclusi anche due gruppi di società, la metodologia utilizzata per la selezione del campione mancava di coerenza. È stato inoltre affermato che il campione non era rappresentativo poiché non comprendeva produttori che vendessero quantitativi sufficienti a un’impresa collegata di trasformazione del PET. Di conseguenza le istituzioni non avrebbero potuto valutare la capacità di approvvigionamento dell’industria dell’Unione e non avrebbero tenuto conto del conflitto d’interessi della medesima. Inoltre, dato che una società, non avendo fornito tutte le informazioni necessarie, è stata esclusa dal campione, la rappresentatività sarebbe scesa al 28 % della produzione dell’UE. Le stesse parti hanno affermato che il campione selezionato non era statisticamente valido.

(10)

A proposito della tesi secondo la quale, non essendo i produttori numerosi, non sarebbe stato necessario eseguire un campionamento, la Commissione ribadisce che nel corso del campionamento si sono manifestati 14 produttori dell’Unione appartenenti a otto gruppi di società. Dato il numero oggettivamente elevato di produttori dell’UE che hanno collaborato, vale a dire 14, è stato applicato il campionamento a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base in considerazione del massimo volume rappresentativo di vendite realizzate che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione selezionato consisteva di cinque singole società (con sei impianti di produzione).

(11)

Per quanto riguarda la prima affermazione circa la rappresentatività del campione va rilevato che le istituzioni possono includere singole società che fanno parte di un gruppo compreso nel campione purché siano rappresentative e tengano una contabilità finanziaria separata. Diversamente, esaminare tutti e quattordici i produttori UE appartenenti agli otto gruppi di società avrebbe impedito di concludere l’inchiesta nei tempi previsti. Tuttavia il fatto che due gruppi di società siano stati inclusi nel campione non è incompatibile con la metodologia di campionamento applicata in questo caso, vale a dire il massimo volume rappresentativo di vendite a clienti dell’UE.

(12)

Per quanto attiene a Indorama, il gruppo possedeva due diversi impianti di produzione nel PI — uno nei Paesi Bassi e l’altro nel Regno Unito. L’inclusione di questo gruppo nel campione è in linea con la metodologia di campionamento applicata dato che tali impianti costituivano, da un punto di vista giuridico e finanziario, un unico soggetto. Per quanto riguarda Equipolymers, che comprendeva due entità distinte che producevano PET nel PI (una in Italia e un’altra in Germania), la società ha fornito dati consolidati per entrambi gli impianti. Poiché durante la visita effettuata alla sede della società è stato possibile verificare tali dati consolidati, ai fini del presente procedimento è stato deciso di accettare tali dati consolidati e di trattare le società di Equipolymers che producono PET come un unico soggetto. A proposito dell’argomentazione secondo cui Artenius e M&G Polimeri avrebbero dovuto essere incluse nel campione in quanto leader del mercato, va rilevato che nessuna delle loro singole entità apparteneva alle società con il più importante volume di vendite a clienti dell’UE.

(13)

Per quanto riguarda l’affermazione che il campione non era rappresentativo in quanto non vi era incluso un produttore la cui produzione è destinata in gran parte a soddisfare il fabbisogno interno, va rilevato che la capacità di approvvigionamento può essere esaminata, se richiesto, nel quadro dell’analisi dell’interesse dell’Unione e a tale scopo il consumo vincolato può essere dedotto dal volume di produzione. Di conseguenza non è necessario che un siffatto produttore sia incluso nel campione al fine di esaminare determinati fattori del pregiudizio. In secondo luogo anche il duplice interesse di una società derivante dalla sua posizione in qualità di produttore e contemporaneamente di impresa di trasformazione dell’UE può essere valutato nell’ambito dell’analisi dell’interesse dell’Unione. La posizione di una società che svolge attività di produzione e trasformazione non è collegata con l’andamento dell’industria dell’Unione, per cui si prendono come riferimento le vendite effettuate ad acquirenti indipendenti nell’UE. L’obiezione è stata pertanto respinta.

(14)

Riguardo all’obiezione circa la rappresentatività globale del campione va ricordato che la riduzione del campione a quattro società ha fatto scendere la rappresentatività dal 65 % al 47 % delle vendite di tutti i produttori che hanno collaborato. Tali quattro società rappresentavano il 52 % della produzione dell’Unione. Si ritiene che questo sia un campione rappresentativo dei produttori UE in termini di vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione.

(15)

Per quanto riguarda l’obiezione secondo cui il campione selezionato non era statisticamente valido, si sottolinea che l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base prevede che, in alternativa a un campione «statisticamente valido», si possa ricorrere a un campione basato sul massimo volume rappresentativo di vendite che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

(16)

In assenza di altre osservazioni sui risultati, si confermano i considerando da 3 a 10 del regolamento provvisorio.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(17)

Si ricorda che al considerando 12 del regolamento provvisorio il prodotto in esame viene definito come polietilene tereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, originario dei paesi interessati e attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 .

(18)

Inoltre il considerando 14 del regolamento provvisorio indica che dall’inchiesta è emerso che il PET prodotto e venduto nell’Unione dall’industria UE e il PET prodotto e venduto sui mercati nazionali dei paesi interessati ed esportato nell’Unione sono prodotti simili.

(19)

Dato che il prodotto oggetto dell’inchiesta è stato considerato un prodotto omogeneo, non è stato ulteriormente suddiviso in diversi tipi di prodotto ai fini del calcolo dei margini di dumping e di pregiudizio.

(20)

Un produttore esportatore ha dichiarato che il PET dovrebbe essere suddiviso in diversi tipi di prodotto a seconda del coefficiente di viscosità, essendo tale coefficiente essenziale per determinare le diverse applicazioni dei tipi di PET prodotti. Si è considerato opportuno accogliere tale affermazione e la metodologia per calcolare i margini di dumping e di pregiudizio è stata adeguata di conseguenza.

C.   DUMPING

(21)

Come spiegato al considerando 20, la metodologia per calcolare il margine di dumping è stata adeguata e tale margine relativo a ogni paese interessato è ora calcolato separatamente per ogni tipo di prodotto.

1.   Iran

1.1.   Valore normale

(22)

In mancanza di osservazioni diverse da quelle già menzionate nei precedenti considerando 20 e 21, si conferma la metodologia illustrata ai considerando da 16 a 18 del regolamento provvisorio.

1.2.   Prezzo all’esportazione

(23)

In mancanza di osservazioni diverse da quelle già menzionate nei precedenti considerando 20 e 21, si conferma la metodologia illustrata al considerando 19 del regolamento provvisorio.

1.3.   Confronto

(24)

Il considerando 23 del regolamento provvisorio indicava che l’esportatore iraniano non era stato in grado di quantificare il presunto impatto delle sanzioni contro l’Iran in modo suffragabile da prove. Nelle sue osservazioni al regolamento provvisorio, la società ha affermato che è compito dell’autorità inquirente e non dell’esportatore garantire un confronto equo. A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, un adeguamento può tuttavia essere ugualmente effettuato per differenze relative ad altri fattori se è dimostrato che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi, in particolare che gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della differenza fra tali fattori. Poiché spetta al produttore esportatore dimostrare l’esistenza di altri fattori, l’obiezione è respinta e si conferma la metodologia di cui ai considerando da 20 a 23 del regolamento provvisorio.

1.4.   Margine di dumping

(25)

In mancanza di osservazioni diverse da quelle già menzionate nei precedenti considerando 20 e 21, si conferma la metodologia illustrata ai considerando 24 e 25 del regolamento provvisorio.

(26)

Il margine di dumping definitivo per l’Iran, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è del 26,8 %.

2.   Pakistan

2.1.   Valore normale

(27)

In mancanza di osservazioni diverse da quelle già menzionate nei precedenti considerando 20 e 21, si conferma la metodologia illustrata ai considerando da 27 a 29 del regolamento provvisorio.

2.2.   Prezzo all’esportazione

(28)

In mancanza di osservazioni diverse da quelle già menzionate nei precedenti considerando 20 e 21, si conferma la metodologia illustrata al considerando 30 del regolamento provvisorio.

2.3.   Confronto

(29)

In mancanza di osservazioni diverse da quelle già menzionate nei precedenti considerando 20 e 21, si conferma la metodologia illustrata ai considerando 31 e 32 del regolamento provvisorio.

2.4.   Margine di dumping

(30)

In mancanza di osservazioni diverse da quelle già menzionate nei precedenti considerando 20 e 21, si conferma la metodologia illustrata al considerando 33 del regolamento provvisorio.

(31)

Il margine di dumping definitivo per la Novatex Limited, unico produttore esportatore pakistano, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è dell’0,6 %, ovvero inferiore a quello minimo di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.

(32)

Non vanno istituite misure definitive visto che in Pakistan non vi sono altri produttori del prodotto in esame.

3.   Emirati arabi uniti

3.1.   Valore normale

(33)

In seguito al cambiamento di metodologia di cui ai considerando 20 e 21, i risultati realizzati nel corso di normali operazioni commerciali, di cui ai considerando 37 e 38 del regolamento provvisorio, sono cambiati per quanto concerne alcuni tipi di prodotto. Se il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava al massimo l’80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto o se la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quel tipo di prodotto.

(34)

Se non esistevano vendite remunerative di un determinato tipo di prodotto, si è ritenuto che tale prodotto fosse venduto in quantità insufficienti affinché il prezzo praticato sul mercato interno potesse essere utilizzato in modo adeguato come base per determinare il valore normale.

(35)

Quando non è stato possibile utilizzare i prezzi di un particolare tipo di prodotto praticati dai produttori esportatori sul mercato interno per determinare il valore normale, esso è stato costruito come disposto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(36)

Per costruire il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, gli importi corrispondenti alle spese di vendita, alle spese generali e alle spese amministrative e ai profitti sono stati stabiliti, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, a partire dai dati reali riguardanti la produzione e le vendite nell’ambito di normali operazioni commerciali del prodotto simile da parte del produttore esportatore oggetto dell’inchiesta.

3.2.   Prezzo all’esportazione

(37)

In mancanza di osservazioni diverse da quelle già menzionate nei precedenti considerando 20 e 21, si conferma la metodologia illustrata al considerando 39 del regolamento provvisorio.

3.3.   Confronto

(38)

In mancanza di osservazioni diverse da quelle già menzionate nei precedenti considerando 20 e 21, si conferma la metodologia illustrata ai considerando 40 e 41 del regolamento provvisorio.

3.4.   Margine di dumping

(39)

In mancanza di osservazioni diverse da quelle già menzionate nei precedenti considerando 20 e 21, si conferma la metodologia illustrata al considerando 42 del regolamento provvisorio.

(40)

Il margine di dumping definitivo per la JBF RAK LLC, unico produttore esportatore degli EAU, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è dello 0,6 %, ovvero inferiore a quello minimo di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.

(41)

Poiché non vi sono altri produttori del prodotto in esame negli EAU, non è opportuno istituire misure definitive.

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione dell’Unione, industria dell’Unione e consumo dell’Unione

(42)

Non sono pervenute osservazioni in merito alla produzione dell’Unione, all’industria dell’Unione e al consumo dell’Unione. Sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 45 a 50 del regolamento provvisorio.

2.   Importazioni dai paesi interessati

2.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

(43)

Va ricordato che, come indicato al considerando 52 del regolamento provvisorio, dato che il margine di dumping riscontrato per il Pakistan è minimo, si ritiene impossibile valutare l’effetto di queste importazioni insieme a quello delle importazioni oggetto di dumping dall’Iran e dagli EAU.

(44)

Dato che l’ulteriore inchiesta ha mostrato che il margine di dumping riscontrato per gli EAU è minimo, si ritiene impossibile valutare l’effetto di queste importazioni insieme a quello delle importazioni oggetto di dumping dall’Iran. Di conseguenza, non si effettua una valutazione cumulativa delle importazioni.

2.2.   Volume delle importazioni in esame

(45)

Il volume delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame nell’UE registrava un livello relativamente basso nel 2006 per poi aumentare gradualmente fino al PI, quando ha raggiunto il livello di 55 500 tonnellate. Più in particolare, le importazioni dall’Iran sono più che raddoppiate tra il 2006 e il 2007, per poi aumentare ulteriormente di 100 punti percentuali nel 2008 rispetto al 2007 e ancora di 130 punti percentuali tra il 2008 e il PI.

Tabella 1

 

2006

2007

2008

PI

Volume delle importazioni dall’Iran oggetto di dumping (in tonnellate)

11 752

26 624

40 101

55 500

Indice (2006 = 100)

100

227

341

472

Quota di mercato delle importazioni dall’Iran oggetto di dumping

0,4  %

0,9  %

1,4  %

1,9  %

Fonte: Eurostat.

2.3.   Quota di mercato delle importazioni in esame

(46)

La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dall’Iran, pari allo 0,4 % nel 2006, è progressivamente aumentata di quasi 1,5 punti percentuali durante il periodo in esame. Più precisamente è salita di 0,5 punti percentuali tra il 2006 e il 2007, di altri 0,5 punti percentuali tra il 2007 e il 2008 e di 0,5 punti percentuali tra il 2008 e il PI quando la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dall’Iran è stata del 1,9 %.

2.4.   Prezzi

i)   Andamento dei prezzi

(47)

Il prezzo medio delle importazioni si è ridotto dell’11 % nel periodo in esame, subendo il calo maggiore tra il 2008 e il PI; più precisamente, il prezzo medio si è mantenuto stabile nel 2007, è sceso del 2 % nel 2008 per poi calare di altri 9 punti percentuali nel corso del PI.

Tabella 2

 

2006

2007

2008

PI

Prezzo delle importazioni dall’Iran (EUR/t)

1 033

1 034

1 008

920

Indice

100

100

98

89

Fonte: Eurostat.

ii)   Sottoquotazione del prezzo (price undercutting)

(48)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, l’esportatore iraniano ha osservato che il suo margine di pregiudizio era stato sovrastimato, poiché la media ponderata del prezzo di vendita unitario era sottostimata a causa del calcolo errato dell’adeguamento per tenere conto dello stadio commerciale. Tuttavia, non è stata proposta alcuna quantificazione alternativa dell’adeguamento per tenere conto dello stadio commerciale. L’adeguamento relativo allo stadio commerciale utilizzato nel calcolo provvisorio era un importo fisso per tonnellata pari alla commissione applicata dall’agente importatore che ha collaborato la quale rappresenta circa l’1 % del prezzo cif medio. Non essendo disponibili altre informazioni relative a tale adeguamento, l’obiezione è stata respinta. La stessa parte ha inoltre affermato che l’aliquota del 2 % applicata per i costi successivi all’importazione appare sottostimata. A questo proposito va ricordato che non vi è stato alcun importatore che abbia collaborato all’inchiesta e che non è stato possibile verificare i reali costi successivi all’importazione. In assenza di altre informazioni disponibili è stata quindi applicata l’aliquota utilizzata per i procedimenti precedenti.

(49)

Alla luce di quanto precede, si conferma in via definitiva che i prezzi di vendita sul mercato UE dei prodotti originari dell’Iran ed oggetto di pratiche di dumping erano del 3,2 % inferiori a quelli dell’industria dell’UE.

3.   Situazione dell’industria dell’Unione

(50)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che non sussisteva pregiudizio in quanto il campione era stato selezionato erroneamente e di conseguenza non era possibile ricavare risultati per l’industria dell’Unione nel suo insieme. È stato affermato a titolo di esempio che il fatto che una società (non compresa nel campione) avesse indicato che utilizzava più del 100 % della propria capacità sarebbe una chiara conferma dell’assenza di pregiudizio. Va rilevato che tale dato, estrapolato dalle informazioni presentate da tale società alle autorità di borsa di un paese terzo, non è verificato e non concorda con le informazioni contenute nel fascicolo. Ad ogni modo l’utilizzo degli impianti di un solo produttore dell’UE non può modificare le conclusioni sul pregiudizio concernenti quasi tutti gli altri indicatori di pregiudizio relative ai produttori dell’UE inseriti nel campione e agli altri produttori dell’UE.

(51)

In assenza di altre argomentazioni o osservazioni, si confermano i considerando da 63 a 82 del regolamento provvisorio.

4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(52)

In assenza di osservazioni specifiche, si confermano le conclusioni relative al pregiudizio di cui ai considerando da 83 a 85 del regolamento provvisorio.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(53)

L’incremento del volume delle importazioni oggetto di dumping dall’Iran, quasi quintuplicato tra il 2006 e il PI e della corrispondente quota di mercato dell’Unione, pari a 1,5 punti percentuali, nonché la sottoquotazione riscontrata (3,2 % nel PI), hanno generalmente coinciso con il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione. Si può quindi concludere che le importazioni oggetto di dumping dall’Iran hanno avuto un effetto sul pregiudizio accertato subito dall’industria dell’Unione.

(54)

È importante sottolineare che nel parallelo procedimento antisovvenzioni le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dal Pakistan, dagli EAU e dall’Iran sono risultate arrecare un pregiudizio grave all’industria dell’Unione.

(55)

D’altra parte, dati i rilevanti volumi e i prezzi bassi delle importazioni dalla Corea e dal Pakistan, si conferma, come indicato ai considerando 94 e 96 del regolamento provvisorio, che tali importazioni hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, sebbene si sia trattato solo di un’incidenza limitata.

(56)

Dal presente procedimento è risultato inoltre che considerevoli importazioni dagli EAU (150 000 t) avevano prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione.

(57)

Allo stesso tempo la quota di mercato delle importazioni iraniane era inferiore all’1 % nel 2006 e nel 2007, e nel PI rimaneva intorno al 2 % (55 000 t).

(58)

Si ricorda inoltre che la differenza di prezzi stabilita per il produttore iraniano era inferiore a quella riscontrata nel caso di importazioni non oggetto di dumping dagli EAU.

2.   Conclusioni in merito al nesso di causalità

(59)

In conclusione, mentre dalla precedente analisi emerge che le importazioni oggetto di dumping provenienti dall’Iran hanno avuto un effetto negativo sulla situazione dell’industria dell’Unione, tale incidenza non era di per sé sufficiente per essere considerata materiale a norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F.   CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(60)

Dall’inchiesta è emerso che le importazioni del prodotto in esame dal Pakistan e dagli EAU non erano vendute a prezzi di dumping. Di conseguenza, è opportuno chiudere il procedimento riguardante il Pakistan e gli EAU senza l’istituzione di misure.

(61)

Dall’inchiesta è emerso che le importazioni del prodotto in esame dall’Iran erano vendute a prezzi di dumping e hanno contribuito in misura limitata al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(62)

Come indicato al considerando 59, tuttavia, è emerso che l’effetto negativo delle importazioni iraniane sulla situazione dell’industria dell’Unione non era di per sé sufficiente da essere considerato materiale.

(63)

Alla luce di quanto sopra e considerando l’assenza di un pregiudizio notevole causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dall’Iran, si conclude che il procedimento deve essere chiuso senza l’istituzione di misure anche per quanto concerne l’Iran.

(64)

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio imposto a norma del regolamento (UE) n. 472/2010 vanno svincolati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È chiuso il procedimento antidumping concernente le importazioni di polietilene tereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 472/2010 è abrogato. Sono svincolati gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (UE) n. 472/2010 sulle importazioni di polietilene tereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell’Iran e degli Emirati arabi uniti.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU C 208 del 3.9.2009, pag. 12.

(3)   GU L 134 dell’1.6.2010, pag. 4.

(4)   GU L 134 dell’1.6.2010, pag. 25.


29.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2010

sul riconoscimento dell’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Giappone ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

[notificata con il numero C(2010) 6418]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/578/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 giugno 2009 la Commissione ha incaricato il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) di esprimere una valutazione tecnica in merito al quadro giuridico e di vigilanza del Giappone rispetto alle agenzie di rating del credito.

(2)

Nel parere espresso il 21 maggio 2010, il CESR ha sostenuto che il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone relativo alle agenzie di rating del credito può essere considerato equivalente al regolamento in oggetto.

(3)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009, devono essere soddisfatte almeno tre condizioni perché il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo possa essere considerato equivalente al regolamento (CE) n. 1060/2009.

(4)

In base alla prima condizione, le agenzie di rating del credito del paese terzo devono essere soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un’efficace vigilanza e a un’effettiva applicazione su base continuativa. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone relativo alle agenzie di rating del credito è costituito dalla Legge sugli strumenti finanziari e la Borsa (Legge n. 25 del 1948) collegata al regolamento delle agenzie di rating del credito; l’ordinanza governativa sulle attività basate su strumenti finanziari (Ordinanza n. 52 del 2007) collegata al regolamento delle agenzie di rating del credito; l’ordinanza governativa sulle definizioni a norma dell’articolo 2 della legge sugli strumenti finanziari e di cambio (Ordinanza del ministero delle finanze n. 14 del 1993) collegata al regolamento delle agenzie di rating del credito, nonché le Linee guida dettagliate sulla vigilanza degli operatori in attività basate su strumenti finanziari (Supplemento) e le Linee guida sulla vigilanza della agenzie di rating del credito. Nel giugno 2009, il Parlamento giapponese (la Dieta) ha approvato il testo di legge che introduceva una nuovo quadro regolamentare per le agenzie di rating del credito, seguito dalla pubblicazione, nel dicembre 2009, di ordinanze governative che fissavano i particolari del suddetto quadro. Il quadro in oggetto, che è entrato in vigore nell’aprile 2010, prevede la registrazione di un’agenzia di rating del credito presso l’Agenzia giapponese dei servizi finanziari (JFSA) affinché i suoi rating del credito possano essere utilizzati in Giappone a fini regolamentari oltre ad imporre obblighi giuridicamente vincolanti alle agenzie di rating del credito, nonché la loro vigilanza su base continuativa. La JSFA è dotata di un’ampia e comprensiva serie di poteri e può adottare una serie di misure, incluse sanzioni, nei confronti delle agenzie di rating del credito per violazione delle disposizioni della legge sugli strumenti finanziari e di cambio collegata al regolamento delle agenzie di rating del credito.

(5)

In base alla seconda condizione, le agenzie di rating del credito del paese terzo devono essere soggette a norme giuridicamente vincolanti che siano equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 e all’allegato I del regolamento (CE) n. 1060/2009. Il regime giapponese si basa su: il dovere di buona fede, l’obbligo di un’agenzia di rating del credito di istituire sistemi di controllo operativi per l’esecuzione corretta ed appropriata delle attività di rating del credito, attraverso una serie di requisiti dettagliati e normativi, disposizioni approfondite dirette ad evitare, gestire ed evidenziare conflitti di interesse, nonché il dovere di registrare e comunicare le informazioni sia alla JFSA che al pubblico. Il quadro giuridico e di vigilanza giapponese rispetta gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1060/2009 per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interesse, le procedure organizzative e le procedure che un’agenzia di rating del credito deve adottare, la qualità e la metodologia dei rating, la pubblicazione dei rating del credito e la pubblicazione generale e periodica delle attività di rating del credito. Il quadro giapponese, quindi, prevede un livello di protezione equivalente sotto il profilo dell’integrità, della trasparenza, della corretta governance delle agenzie di rating del credito e dell’affidabilità delle loro attività.

(6)

In base alla terza condizione, il regime normativo del paese terzo deve impedire alle autorità competenti e ad altre autorità pubbliche di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate. A questo riguardo, la legge vieta alla JFSA di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate.

(7)

Alla luce dei fattori esaminati, si può ritenere che il quadro giuridico e di vigilanza giapponese relativo alle agenzie di credito soddisfi le condizioni stabilite nel secondo comma dell’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone per le agenzie di credito può quindi essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza previsto dal regolamento (CE) n. 1060/2009.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009, il quadro giuridico e di vigilanza giapponese per le agenzie di rating del credito è considerato equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2010.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione


(1)   GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.