ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.249.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 249

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
23 settembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 835/2010 della Commissione, del 22 settembre 2010, recante centotrentacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

1

 

 

Regolamento (UE) n. 836/2010 della Commissione, del 22 settembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2010/568/UE

 

*

Decisione n. 1/2010 del Consiglio di associazione UE-Egitto, del 3 agosto 2010, recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

5

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009)

6

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/1


REGOLAMENTO (UE) N. 835/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2010

recante centotrentacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5 (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 9 settembre 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Karel KOVANDA

Direttore generale f.f. delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2)  L'articolo 7 bis è stato inserito dal regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente è depennata dall'elenco «Persone fisiche»:

«Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi (alias a) Mohamed Abdulla Imad; b) Muhamad Abdullah Imad; c) Imad Mouhamed Abdellah; d) Faraj Farj Hassan Al Saadi; e) Hamza Al Libi; f) Abdallah Abd al-Rahim). Indirizzo: a) Leicester, Regno Unito (al gennaio 2009); b) Viale Bligny 42, Milano, Italia (Imad Mouhamed Abdellah). Data di nascita: 28.11.1980. Luogo di nascita: a) Giamahiria araba libica; b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad); c) Giordania (Muhamad Abdullah Imad); d) Palestina (Imad Mouhamed Abdellah). Nazionalità: libica. Altre informazioni: residente nel Regno Unito al gennaio 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.»


23.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/3


REGOLAMENTO (UE) N. 836/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

76,0

MK

57,9

TR

64,0

XS

58,9

ZZ

64,2

0707 00 05

TR

135,3

ZZ

135,3

0709 90 70

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 50 10

AR

99,0

CL

129,7

IL

129,6

TR

138,2

UY

165,9

ZA

142,0

ZZ

134,1

0806 10 10

EG

75,0

TR

127,0

US

185,0

ZZ

129,0

0808 10 80

AR

63,5

BR

74,7

CL

128,5

CN

55,0

NZ

112,6

US

129,6

ZA

94,4

ZZ

94,0

0808 20 50

AR

157,0

CN

84,3

ZA

88,6

ZZ

110,0

0809 30

TR

149,8

ZZ

149,8

0809 40 05

BA

53,5

IL

178,5

ZZ

116,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

23.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/5


DECISIONE N. 1/2010 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO

del 3 agosto 2010

recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

(2010/568/UE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 (1) dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (2) (in prosieguo: l'«accordo»), consente a determinate condizioni la restituzione dei dazi doganali o degli oneri di effetto equivalente o l'esenzione dagli stessi fino al 31 dicembre 2009.

(2)

Per garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto, le parti dell'accordo hanno convenuto di prorogare di tre anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo, a decorrere dal 1o gennaio 2010.

(3)

È opportuno inoltre adeguare le aliquote dei dazi doganali attualmente applicabili in Egitto per uniformarle a quelle in vigore nell'Unione europea.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 4 dell'accordo.

(5)

Poiché l'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo ha cessato di essere applicato il 31 dicembre 2009, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal seguente:

«7.   In deroga al paragrafo 1, l'Egitto può applicare, eccetto che per i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:

a)

ai prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del sistema armonizzato viene prelevato un dazio doganale del 4 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Egitto;

b)

ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato viene prelevato un dazio doganale dell'8 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Egitto.

Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2012 e può essere riveduto di comune accordo.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2010.

Per il Consiglio di associazione UE-Egitto

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 73 del 13.3.2006, pag. 3.

(2)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39.


Rettifiche

23.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/6


Rettifica del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 349 del 29 dicembre 2009 )

A pagina 10, articolo 17, paragrafo 1, quarto comma:

anziché:

«Per le carni bovine, l'offerta indica il prezzo calcolato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, lettera a), e dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, espresso per 100 kg di merce di qualità R3.»,

leggi:

«Per le carni bovine, l'offerta indica il prezzo calcolato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, lettera a), e dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, espresso per 100 kg di merce di qualità R3.»

A pagina 11, articolo 22, primo comma:

anziché:

«Gli organismi d'intervento che, in seguito a cospicui conferimenti di carni all'intervento, non siano in grado di prendere immediatamente in consegna le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna sul loro territorio o in una delle loro regioni d'intervento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, secondo comma.»,

leggi:

«Gli organismi d'intervento che, in seguito a cospicui conferimenti di carni all'intervento, non siano in grado di prendere immediatamente in consegna le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna sul loro territorio o in una delle loro regioni d'intervento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, secondo comma.»

A pagina 13, articolo 28, paragrafo 1, prima frase:

anziché:

«Il burro è confezionato e consegnato in blocchi del peso netto di almeno 25 kg, conformi ai requisiti di cui all'allegato IV, parte IV.»,

leggi:

«Il burro è confezionato e consegnato in blocchi del peso netto di almeno 25 kg.»

A pagina 13, articolo 28, paragrafo 2, frase introduttiva:

anziché:

«Il latte scremato in polvere è confezionato in sacchi del peso netto di 25 kg, conformi ai requisiti di cui all'allegato V, parti II e III, recanti le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:»,

leggi:

«Il latte scremato in polvere è confezionato in sacchi del peso netto di 25 kg, conformi ai requisiti di cui all'allegato V, parte V, recanti le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:».

A pagina 38, allegato I, parte X, punto 2:

anziché:

«2.   Calcolo della riduzione

La riduzione, espressa in euro, da applicare al prezzo di riferimento viene calcolata secondo la formula seguente:

11 (P – 0,40)

Formula

Formula»,

leggi:

«2.   Calcolo della riduzione

La riduzione, espressa in euro, da applicare al prezzo di riferimento viene calcolata secondo la formula seguente:

11 (P – 0,40)».

A pagina 38, allegato I, parte X, nota 6, lettere d) e e):

anziché:

«d)

Differenza, espressa in percentuale, fra l'energia metabolizzabile pollo del sorgo con un tenore di tannino dell'1,0 % e quella del sorgo con un tenore di tannino conforme alla qualità tipo (0,30 %)

e)

Riduzione corrispondente a un tenore di tannino dell'1 % riferito alla sostanza secca e superiore allo 0,30 %»,

leggi:

«d)

Differenza, espressa in percentuale, fra l'energia metabolizzabile pollo del sorgo con un tenore di tannino dell'1,0 % e quella del sorgo con un tenore di tannino conforme alla qualità tipo (0,30 %)

Formula

e)

Riduzione corrispondente a un tenore di tannino dell'1 % riferito alla sostanza secca e superiore allo 0,30 %

Formula».

A pagina 44, allegato III, parte I, punto 3, lettera a), prima frase:

anziché:

«presentate, eventualmente previo sezionamento in quarti, a spese dell'interessato, conformemente alla parte V del presente allegato.»,

leggi:

«presentate, eventualmente previo sezionamento in quarti, a spese dell'interessato, conformemente alla parte VI del presente allegato.»

A pagina 59, allegato IV, parte I, punto 1:

anziché:

«1.

L'organismo d'intervento acquista soltanto burro rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai punti 3, 4, 5 e 6 della presente parte e all'articolo 28, paragrafo 1, del presente regolamento.»,

leggi:

«1.

L'organismo d'intervento acquista soltanto burro rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e ai punti da 3 a 7 della presente parte e all'articolo 28, paragrafo 1, del presente regolamento.»

A pagina 59, allegato IV, parte I, punto 7:

anziché:

«7.

Se lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli di cui al punto 3 della presente parte, il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di burro conforme ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007. In tal caso l'imballaggio di cui alla parte VI, punto 6, del presente allegato è sigillato con un'etichetta numerata rilasciata dall'organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato indica il numero dell'etichetta.»,

leggi:

«7.

Se lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli di cui al punto 3 della presente parte, il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di burro conforme ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007. In tal caso l'imballaggio di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del presente regolamento è sigillato con un'etichetta numerata rilasciata dall'organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato indica il numero dell'etichetta.»

A pagina 61, allegato IV, parte IV, secondo comma:

anziché:

«I metodi di riferimento da applicare sono quelli fissati dal regolamento (CE) n. 213/2001 (GU L 37 del 7.2.2001, pag. 1) e dal regolamento (CE) n. 273/2008 (GU L 88 del 29.3.2008, pag. 1).»,

leggi:

«I metodi di riferimento da applicare sono quelli fissati dal regolamento (CE) n. 273/2008 (GU L 88 del 29.3.2008, pag. 1).»

A pagina 62, allegato IV, parte V, punto 2, secondo comma:

anziché:

«Ciascun campione deve essere valutato singolarmente in conformità all'allegato IV del regolamento (CE) n. 278/2008. Non sono ammesse ripetizioni del campionamento e della valutazione.»,

leggi:

«Ciascun campione deve essere valutato singolarmente in conformità all'allegato IV del regolamento (CE) n. 273/2008. Non sono ammesse ripetizioni del campionamento e della valutazione.»

A pagina 64, allegato V, parte I, punto 1:

anziché:

«1.

L'organismo d'intervento acquista soltanto latte scremato in polvere conforme all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai punti da 2 a 5 del presente allegato e all'articolo 28, paragrafo 2, del presente regolamento.»,

leggi:

«1.

L'organismo d'intervento acquista soltanto latte scremato in polvere conforme all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e ai punti da 3 a 6 della presente parte e all'articolo 28, paragrafo 2, del presente regolamento.»

A pagina 64, all'allegato V, parte I, i due paragrafi finali sono allineati al punto 6 e vanno letti come il secondo e il terzo comma di detto punto; e la prima frase del terzo comma del punto 6, va letta come segue:

anziché:

«Se lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli di cui al punto 2, il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007.»,

leggi:

«Se lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli di cui al punto 3 della presente parte, il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007.»