ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.244.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 244

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
16 settembre 2010


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 59/2010, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 60/2010, dell’11 giugno 2010, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 61/2010, dell’11 giugno 2010, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

6

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 62/2010, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

8

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 63/2010, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

10

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 64/2010, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

12

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2010, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 66/2010, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 67/2010, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 68/2010, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 69/2010, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 70/2010, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2010, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2010, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2010, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2010, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2010, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2010, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2010, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato XIV (Concorrenza) dell’accordo SEE

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 78/2010, dell’11 giugno 2010, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 79/2010, dell’11 giugno 2010, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

39

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 80/2010, dell’11 giugno 2010, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

41

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

16.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 59/2010

dell’11 giugno 2010

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 38/2010 del 30 aprile 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 399/2008 della Commissione, del 5 maggio 2008, che modifica l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per alcuni alimenti trasformati per animali da compagnia (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 437/2008 della Commissione, del 21 maggio 2008, recante modifica degli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i requisiti applicabili alla trasformazione del latte e dei prodotti a base di latte definiti come materie di categoria 3 (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 523/2008 della Commissione, dell’11 giugno 2008, che modifica gli allegati VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’importazione di prodotti sanguigni destinati a usi tecnici (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 777/2008 della Commissione, del 4 agosto 2008, che modifica gli allegati I, V e VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/48/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, che modifica la decisione 2004/407/CE recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi (6).

(7)

La presente decisione si applica all’Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I, per i settori che non si applicavano all’Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007 (7).

(8)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 9b [regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32008 R 0399: Regolamento (CE) n. 399/2008 della Commissione del 5 maggio 2008 (GU L 118 del 6.5.2008, pag. 12),

32008 R 0437: Regolamento (CE) n. 437/2008 della Commissione del 21 maggio 2008 (GU L 132 del 22.5.2008, pag. 7),

32008 R 0523: Regolamento (CE) n. 523/2008 della Commissione dell’11 giugno 2008 (GU L 153 del 12.6.2008, pag. 23),

32008 R 0777: Regolamento (CE) n. 777/2008 della Commissione del 4 agosto 2008 (GU L 207 del 5.8.2008, pag. 9).»;

2)

al punto 42 (decisione 2004/407/CE della Commissione) della parte 7.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 D 0048: Decisione 2008/48/CE della Commissione del 20 dicembre 2007 (GU L 11 del 15.1.2008, pag. 17).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 399/2008, (CE) n. 437/2008, (CE) n. 523/2008 e (CE) n. 777/2008 e della decisione 2008/48/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2010, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (8).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 181 del 15.7.2010, pag. 1.

(2)  GU L 118 del 6.5.2008, pag. 12.

(3)  GU L 132 del 22.5.2008, pag. 7.

(4)  GU L 153 del 12.6.2008, pag. 23.

(5)  GU L 207 del 5.8.2008, pag. 9.

(6)  GU L 11 del 15.1.2008, pag. 17.

(7)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 27.

(8)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 60/2010

dell’11 giugno 2010

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 38/2010 del 30 aprile 2010 (1).

(2)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 42/2010 del 30 aprile 2010 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione, del 4 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al numero e ai nomi dei gruppi di esperti scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/47/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, che approva i controlli pre-esportazione effettuati dagli Stati Uniti d’America sulle arachidi e i prodotti derivati per quanto riguarda la presenza di aflatossine (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/486/CE del Consiglio, del 23 giugno 2008, recante nomina della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (6).

(7)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato I dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 13 [regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 del capitolo I e al punto 41 [regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II:

«—

32008 R 0202: Regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione del 4 marzo 2008 (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17).»;

2)

dopo il punto 49 (decisione 2007/453/CE della Commissione) della parte 7.2 del capitolo I è aggiunto il punto seguente:

«50.

32008 D 0486: Decisione 2008/486/CE del Consiglio, del 23 giugno 2008, recante nomina della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU L 165 del 26.6.2008, pag. 8).»;

3)

dopo il punto 45 (decisione 2006/478/CE del Consiglio) del capitolo II sono aggiunti i punti seguenti:

«46.

32008 D 0486: Decisione 2008/486/CE del Consiglio, del 23 giugno 2008, recante nomina della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU L 165 del 26.6.2008, pag. 8).

47.

32009 R 0669: Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).»

Articolo 2

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 54zzzc [regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 R 0202: Regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione del 4 marzo 2008 (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17).»;

2)

dopo il punto 54zzzzl [regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione] sono aggiunti i punti seguenti:

«54zzzzm.

32008 D 0047: Decisione 2008/47/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, che approva i controlli pre-esportazione effettuati dagli Stati Uniti d’America sulle arachidi e i prodotti derivati per quanto riguarda la presenza di aflatossine (GU L 11 del 15.1.2008, pag. 12).

54zzzzn.

32008 D 0486: Decisione 2008/486/CE del Consiglio, del 23 giugno 2008, recante nomina della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU L 165 del 26.6.2008, pag. 8).

54zzzzo.

32009 R 0669: Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (CE) n. 202/2008 e (CE) n. 669/2009 e delle decisioni 2008/47/CE e 2008/486/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2010, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (7).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 181 del 15.7.2010, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 15.7.2010, pag. 9.

(3)  GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17.

(4)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.

(5)  GU L 11 del 15.1.2008, pag. 12.

(6)  GU L 165 del 26.6.2008, pag. 8.

(7)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.9.2010   

IT

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L 244/6


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 61/2010

dell’11 giugno 2010

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 42/2010 del 30 aprile 2010 (1).

(2)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 42/2010 del 30 aprile 2010.

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1097/2009 della Commissione, del 16 novembre 2009, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato, etefon, fenamifos, fenarimol, metamidofos, metomil, ometoato, ossidemeton-metile, procimidone, tiodicarb e vinclozolin in o su determinati prodotti (2), rettificato dalla GU L 307 del 21.11.2009, pag. 9.

(4)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/163/UE della Commissione, del 22 dicembre 2009, che modifica la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari per quanto riguarda il neotame (3).

(5)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 1097: Regolamento (CE) n. 1097/2009 della Commissione del 16 novembre 2009 (GU L 301 del 17.11.2009, pag. 6), rettificato dalla GU L 307 del 21.11.2009, pag. 9

Articolo 2

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 54z (direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 L 0163: Direttiva 2009/163/UE della Commissione del 22 dicembre 2009 (GU L 344 del 23.12.2009, pag. 37).»;

2)

al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 1097: Regolamento (CE) n. 1097/2009 della Commissione del 16 novembre 2009 (GU L 301 del 17.11.2009, pag. 6), rettificato dalla GU L 307 del 21.11.2009, pag. 9

Articolo 3

I testi del regolamento (CE) n. 1097/2009, rettificato dalla GU L 307 del 21.11.2009, pag. 9, e della direttiva 2009/163/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2010, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 181 del 15.7.2010, pag. 9.

(2)  GU L 301 del 17.11.2009, pag. 6.

(3)  GU L 344 del 23.12.2009, pag. 37.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.9.2010   

IT

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L 244/8


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 62/2010

dell’11 giugno 2010

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2009 del 24 aprile 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata) (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (versione codificata) (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all’identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata) (4).

(5)

La direttiva 2009/62/CE abroga la direttiva 93/94/CEE del Consiglio (5), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa ai sensi del medesimo.

(6)

La direttiva 2009/79/CE abroga la direttiva 93/32/CEE del Consiglio (6), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa ai sensi del medesimo.

(7)

La direttiva 2009/80/CE abroga la direttiva 93/29/CEE del Consiglio (7), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

il testo del punto 45i (direttiva 93/29/CEE del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«32009 L 0080: Direttiva 2009/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all’identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata) (GU L 202 del 4.8.2009, pag. 16).»

2)

Il testo del punto 45l (direttiva 93/32/CEE del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«32009 L 0079: Direttiva 2009/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (versione codificata) (GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 29).»

3)

Il testo del punto 45q (direttiva 93/94/CEE del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«32009 L 0062: Direttiva 2009/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata) (GU L 198 del 30.7.2009, pag. 20).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2009/62/CE, 2009/79/CE e 2009/80/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2010, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (8).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 162 del 25.6.2009, pag. 20.

(2)  GU L 198 del 30.7.2009, pag. 20.

(3)  GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 29.

(4)  GU L 202 del 4.8.2009, pag. 16.

(5)  GU L 311 del 14.12.1993, pag. 83.

(6)  GU L 188 del 29.7.1993, pag. 28.

(7)  GU L 188 del 29.7.1993, pag. 1.

(8)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.9.2010   

IT

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L 244/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 63/2010

dell’11 giugno 2010

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 44/2010 del 30 aprile 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al livello sonoro all’orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (4).

(5)

La direttiva 2009/63/CE abroga la direttiva 74/151/CEE del Consiglio (5), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(6)

La direttiva 2009/66/CE abroga la direttiva 75/321/CEE del Consiglio (6), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(7)

La direttiva 98/38/CE della Commissione (7) modifica la direttiva 75/321/CEE, ma è stata integrata nell’accordo come punto distinto. Poiché la direttiva 75/321/CEE deve essere abrogata, anche la direttiva 98/38/CE deve essere abrogata ai sensi dell’accordo.

(8)

La direttiva 2009/76/CE abroga la direttiva 77/311/CEE del Consiglio (8), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(9)

La direttiva 98/39/CE della Commissione (9) modifica la direttiva 77/311/CEE, ma è stata integrata nell’accordo come punto distinto. Poiché la direttiva 77/311/CEE deve essere abrogata, anche la direttiva 98/39/CE deve essere abrogata ai sensi dell’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

il testo dei punti 2 (direttiva 74/151/CEE del Consiglio), 6 (direttiva 75/321/CEE del Consiglio), 10 (direttiva 77/311/CEE del Consiglio), 24 (direttiva 98/38/CEE della Commissione) e 25 (direttiva 98/39/CE della Commissione) è soppresso;

2)

dopo il punto 31 (direttiva 2009/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseriti i punti seguenti:

«32.

32009 L 0063: Direttiva 2009/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (GU L 214 del 19.8.2009, pag. 23).

33.

32009 L 0066: Direttiva 2009/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 11).

34.

32009 L 0076: Direttiva 2009/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al livello sonoro all’orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 18).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2009/63/CE, 2009/66/CE e 2009/76/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2010, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (10).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 181 del 15.7.2010, pag. 12.

(2)  GU L 214 del 19.8.2009, pag. 23.

(3)  GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 11.

(4)  GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 18.

(5)  GU L 84 del 28.3.1974, pag. 25.

(6)  GU L 147 del 9.6.1975, pag. 24.

(7)  GU L 170 del 16.6.1998, pag. 13.

(8)  GU L 105 del 28.4.1977, pag. 1.

(9)  GU L 170 del 16.6.1998, pag. 15.

(10)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.9.2010   

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L 244/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 64/2010

dell’11 giugno 2010

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 46/2010 del 30 aprile 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/84/CE della Commissione, del 28 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fluoruro di solforile come principio attivo nell’allegato I della direttiva (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/85/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il cumatetralil come principio attivo nell’allegato I della direttiva (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/86/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fenpropimorf come principio attivo nell’allegato I della direttiva (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/87/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’indoxacarb come principio attivo nell’allegato I della direttiva (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/88/CE della Commissione, del 30 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il thiacloprid come principio attivo nell’allegato I della direttiva (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/89/CE della Commissione, del 30 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’azoto come principio attivo nell’allegato I della direttiva (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/91/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il tetraborato di disodio come principio attivo nell’allegato I della direttiva (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/92/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell’allegato I della direttiva (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/93/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’alfa-cloraloso come principio attivo nell’allegato I della direttiva (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/94/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acido borico come principio attivo nell’allegato I della direttiva (11).

(12)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/95/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fosfuro d’alluminio che rilascia fosfina come principio attivo nell’allegato I della direttiva (12).

(13)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/96/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l’ottaborato di disodio tetraidrato come principio attivo nell’allegato I della direttiva (13).

(14)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/98/CE della Commissione, del 4 agosto 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’anidride borica come principio attivo nell’allegato I della direttiva (14).

(15)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/99/CE della Commissione, del 4 agosto 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clorofacinone come principio attivo nell’allegato I della direttiva (15),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 12n (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32009 L 0084: Direttiva 2009/84/CE della Commissione del 28 luglio 2009 (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 67),

32009 L 0085: Direttiva 2009/85/CE della Commissione del 29 luglio 2009 (GU L 198 del 30.7.2009, pag. 28),

32009 L 0086: Direttiva 2009/86/CE della Commissione del 29 luglio 2009 (GU L 198 del 30.7.2009, pag. 31),

32009 L 0087: Direttiva 2009/87/CE della Commissione del 29 luglio 2009 (GU L 198 del 30.7.2009, pag. 35),

32009 L 0088: Direttiva 2009/88/CE della Commissione del 30 luglio 2009 (GU L 199 del 31.7.2009, pag. 15),

32009 L 0089: Direttiva 2009/89/CE della Commissione del 30 luglio 2009 (GU L 199 del 31.7.2009, pag. 19),

32009 L 0091: Direttiva 2009/91/CE della Commissione del 31 luglio 2009 (GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 39),

32009 L 0092: Direttiva 2009/92/CE della Commissione del 31 luglio 2009 (GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 43),

32009 L 0093: Direttiva 2009/93/CE della Commissione del 31 luglio 2009 (GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 46),

32009 L 0094: Direttiva 2009/94/CE della Commissione del 31 luglio 2009 (GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 50),

32009 L 0095: Direttiva 2009/95/CE della Commissione del 31 luglio 2009 (GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 54),

32009 L 0096: Direttiva 2009/96/CE della Commissione del 31 luglio 2009 (GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 58),

32009 L 0098: Direttiva 2009/98/CE della Commissione del 4 agosto 2009 (GU L 203 del 5.8.2009, pag. 58),

32009 L 0099: Direttiva 2009/99/CE della Commissione del 4 agosto 2009 (GU L 203 del 5.8.2009, pag. 62).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2009/84/CE, 2009/85/CE, 2009/86/CE, 2009/87/CE, 2009/88/CE, 2009/89/CE, 2009/91/CE, 2009/92/CE, 2009/93/CE, 2009/94/CE, 2009/95/CE, 2009/96/CE, 2009/98/CE e 2009/99/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2010, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (16).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 181 del 15.7.2010, pag. 14.

(2)  GU L 197 del 29.7.2009, pag. 67.

(3)  GU L 198 del 30.7.2009, pag. 28.

(4)  GU L 198 del 30.7.2009, pag. 31.

(5)  GU L 198 del 30.7.2009, pag. 35.

(6)  GU L 199 del 31.7.2009, pag. 15.

(7)  GU L 199 del 31.7.2009, pag. 19.

(8)  GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 39.

(9)  GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 43.

(10)  GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 46.

(11)  GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 50.

(12)  GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 54.

(13)  GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 58.

(14)  GU L 203 del 5.8.2009, pag. 58.

(15)  GU L 203 del 5.8.2009, pag. 62.

(16)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.9.2010   

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L 244/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 65/2010

dell’11 giugno 2010

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 46/2010 del 30 aprile 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/150/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il flocoumafen come principio attivo nell’allegato I della direttiva (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/151/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il tolilfluanide come principio attivo nell’allegato I della direttiva (3),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 12n (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32009 L 0150: Direttiva 2009/150/CE della Commissione del 27 novembre 2009 (GU L 313 del 28.11.2009, pag. 75),

32009 L 0151: Direttiva 2009/151/CE della Commissione del 27 novembre 2009 (GU L 313 del 28.11.2009, pag. 78).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2009/150/CE e 2009/151/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2010, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 181 del 15.7.2010, pag. 14.

(2)  GU L 313 del 28.11.2009, pag. 75.

(3)  GU L 313 del 28.11.2009, pag. 78.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.9.2010   

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L 244/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 66/2010

dell’11 giugno 2010

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 46/2010 del 30 aprile 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 551/2009 della Commissione, del 25 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti ai fini di un adeguamento degli allegati V e VI (deroga per i tensioattivi) (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/428/CE della Commissione, del 4 giugno 2009, che modifica, adeguandolo al progresso tecnico, l’allegato alla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo presente come impurità nei rotatori di Faraday che utilizzano granati di terre rare e ferro impiegati per i sistemi di telecomunicazione in fibre ottiche (3).

(4)

Occorre integrare nella decisione 2009/443/CE della Commissione, del 10 giugno 2009, che modifica, adeguandolo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni di piombo, cadmio e mercurio (4),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 12q (direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 D 0428: Decisione 2009/428/CE della Commissione del 4 giugno 2009 (GU L 139 del 5.6.2009, pag. 32),

32009 D 0443: Decisione 2009/443/CE della Commissione del 10 giugno 2009 (GU L 148 dell’11.6.2009, pag. 27).»;

2)

al punto 12u [regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 0551: Regolamento (CE) n. 551/2009 della Commissione del 25 giugno 2009 (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 551/2009 e delle decisioni 2009/428/CE e 2009/443/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2010, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 181 del 15.7.2010, pag. 14.

(2)  GU L 164 del 26.6.2009, pag. 3.

(3)  GU L 139 del 5.6.2009, pag. 32.

(4)  GU L 148 dell’11.6.2009, pag. 27.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.9.2010   

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L 244/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 67/2010

dell’11 giugno 2010

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 46/2010 del 30 aprile 2010 (1)

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 304/2009 della Commissione, del 14 aprile 2009, che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti nei processi di produzione termici e metallurgici (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 12w [regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 0304: Regolamento (CE) n. 304/2009 della Commissione del 14 aprile 2009 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 33).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 304/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2010, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 181 del 15.7.2010, pag. 14.

(2)  GU L 96 del 15.4.2009, pag. 33.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.9.2010   

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L 244/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 68/2010

dell’11 giugno 2010

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 80/2009 del 3 luglio 2009 (1).

(2)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 51/2010 del 30 aprile 2010 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/26/CE della Commissione, del 6 aprile 2009, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo (3).

(4)

La direttiva 2001/53/CE della Commissione, del 10 luglio 2001, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo (4) e la direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (5) sono state integrate nell’allegato XIII dell’accordo, ma devono essere integrate anche nell’allegato II,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 96/98/CE del Consiglio) del capitolo XXXII dell’allegato II dell’accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32001 L 0053: Direttiva 2001/53/CE della Commissione del 10 luglio 2001 (GU L 204 del 28.7.2001, pag. 1),

32002 L 0084: Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53),

32009 L 0026: Direttiva 2009/26/CE della Commissione del 6 aprile 2009 (GU L 113 del 6.5.2009, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 56d (direttiva 96/98/CE del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 L 0026: Direttiva 2009/26/CE della Commissione del 6 aprile 2009 (GU L 113 del 6.5.2009, pag. 1).»

Articolo 3

I testi della direttiva 2009/26/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2010, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (6).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’ 11 giugno 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 277 del 22.10.2009, pag. 31.

(2)  GU L 181 del 15.7.2010, pag. 19.

(3)  GU L 113 del 6.5.2009, pag. 1.

(4)  GU L 204 del 28.7.2001, pag. 1.

(5)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53.

(6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.9.2010   

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L 244/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 69/2010

dell’11 giugno 2010

che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IV dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 140/2009 del 4 dicembre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (rifusione) (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 106/2008 abroga il regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che è integrato nell’accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato IV dell’accordo è modificato come segue:

1)

il testo del punto 18 [regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] è soppresso;

2)

dopo il punto 29 (decisione 2007/74/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:

«30.

32008 R 0106: Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (rifusione) (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

tutti i riferimenti all’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio comprendono un riferimento allo scambio di lettere tra l’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti (“USEPA”) e il ministero norvegese del petrolio e dell’energia, il ministero islandese degli affari economici e l’Ufficio degli affari economici del Liechtenstein, tranne agli articoli 11 e 14 in cui rimane il riferimento all’USEPA;

b)

all’articolo 4, paragrafo 5, le parole “la Comunità e paesi terzi” vanno lette “la Comunità o gli Stati EFTA, da una parte, e paesi terzi, dall’altra,”. Le parole “sottoposti a prova dalla Commissione o dagli Stati membri” vanno lette “sottoposti a prova dalla Commissione, dagli Stati membri o dagli Stati EFTA, nell’ambito delle rispettive competenze,”;

c)

all’articolo 12, paragrafo 3, prima frase, la parola “La Commissione assicura” va letta “Gli Stati EFTA e la Commissione, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano”;

d)

l’articolo 13 non si applica.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 106/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2010, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 34.

(2)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1.

(3)  GU L 332 del 15.12.2001, pag. 1.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.9.2010   

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L 244/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 70/2010

dell’11 giugno 2010

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 51/2010 del 30 aprile 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/959/UE della Commissione, del 14 dicembre 2009, che modifica la decisione 2007/230/CE relativa ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 21aa dell’allegato XIII dell’accordo (decisione 2007/230/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32009 D 0959: Decisione 2009/959/UE della Commissione del 14 dicembre 2009 (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 80).»

Articolo 2

I testi della decisione 2009/959/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2010, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 181 del 15.7.2010, pag. 19.

(2)  GU L 330 del 16.12.2009, pag. 80.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.9.2010   

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L 244/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 71/2010

dell’11 giugno 2010

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 51/2010 del 30 aprile 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l’allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 37d (direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32009 L 0131: Direttiva 2009/131/CE della Commissione del 16 ottobre 2009 (GU L 273 del 17.10.2009, pag. 12).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/131/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2010, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 11/2010 del 29 gennaio 2010 (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 181 del 15.7.2010, pag. 19.

(2)  GU L 273 del 17.10.2009, pag. 12.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(4)  GU L 101 del 22.4.2010, pag. 21.


16.9.2010   

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L 244/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 72/2010

dell’11 giugno 2010

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 51/2010 del 30 aprile 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/126/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/46/CE della Commissione, del 24 aprile 2009, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/56/CE della Commissione, del 12 giugno 2009, che rettifica la data di attuazione della direttiva 2008/126/CE che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (5).

(6)

La direttiva 2009/100/CE abroga la direttiva 76/135/CEE del Consiglio, che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi dello stesso (6),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 47a (direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32008 L 0126: Direttiva 2008/126/CE della Commissione del 19 dicembre 2008 (GU L 32 del 31.1.2009, pag. 1), rettificata da:

32009 L 0056: Direttiva 2009/56/CE della Commissione del 12 giugno 2009 (GU L 150 del 13.6.2009, pag. 5),

32009 L 0046: Direttiva 2009/46/CE della Commissione del 24 aprile 2009 (GU L 109 del 30.4.2009, pag. 14).»;

2)

il testo del punto 48 (direttiva 76/135/CEE del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«32009 L 0100: Direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (GU L 259 del 2.10.2009, pag. 8).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2008/126/CE, 2009/46/CE, 2009/56/CE e 2009/100/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2010, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 181 del 15.7.2010, pag. 19.

(2)  GU L 32 del 31.1.2009, pag. 1.

(3)  GU L 109 del 30.4.2009, pag. 14.

(4)  GU L 150 del 13.6.2009, pag. 5.

(5)  GU L 259 del 2.10.2009, pag. 8.

(6)  GU L 21 del 29.1.1976, pag. 10.

(7)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.9.2010   

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L 244/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 73/2010

dell’11 giugno 2010

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 51/2010 del 30 aprile 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione, del 13 giugno 2008, recante attuazione dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi e recante modifica di detto regolamento (2),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 56p [regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32008 R 0536: Regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione del 13 giugno 2008 (GU L 156 del 14.6.2008, pag. 10).»;

2)

dopo il punto 56p [regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito il seguente punto:

«56pa.

32008 R 0536: Regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione, del 13 giugno 2008, recante attuazione dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi e recante modifica di detto regolamento (GU L 156 del 14.6.2008, pag. 10).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 536/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2010, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 181 del 15.7.2010, pag. 19.

(2)  GU L 156 del 14.6.2008, pag. 10.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.9.2010   

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L 244/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 74/2010

dell’11 giugno 2010

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 51/2010 del 30 aprile 2010 (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (2) è stato integrato nell’accordo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 69/2009 del 29 maggio 2009 (3), che prevede adeguamenti nazionali specifici.

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione, dell’8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (4),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 66 h [regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32010 R 0018: Regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione dell’8 gennaio 2010 (GU L 7 del 12.1.2010, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 18/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2010, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 181 del 15.7.2010, pag. 19.

(2)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(3)  GU L 232 del 3.9.2009, pag. 25.

(4)  GU L 7 del 12.1.2010, pag. 3.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.9.2010   

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L 244/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 75/2010

dell’11 giugno 2010

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 51/2010 del 30 aprile 2010 (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (2) è stato integrato nell’accordo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 69/2009 del 29 maggio 2009 (3), che prevede adeguamenti nazionali specifici.

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (4),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 66hb [regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XIII dell’accordo viene aggiunto il seguente punto:

«66hc.

32010 R 0072: Regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di entrata in cui entra in vigore l’ultima delle decisioni del Comitato misto SEE che integrano nell’accordo le misure necessarie per l’applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 72/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2010, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 181 del 15.7.2010, pag. 19.

(2)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(3)  GU L 232 del 3.9.2009, pag. 25.

(4)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 1.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.9.2010   

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L 244/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 76/2010

dell’11 giugno 2010

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 51/2010 del 30 aprile 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (2), rettificato nella GU L 58 del 9.3.2010, pag. 23,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 66p [regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 1194: Regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 (GU L 321 dell’8.12.2009, pag. 5), rettificato nella GU L 58 del 9.3.2010, pag. 23

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1194/2009, rettificato nella GU L 58 del 9.3.2010, pag. 23, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2010, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 181 del 15.7.2010, pag. 19.

(2)  GU L 321 dell’8.12.2009, pag. 5.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.9.2010   

IT

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L 244/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 77/2010

dell’11 giugno 2010

che modifica l’allegato XIV (Concorrenza) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIV dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 52/2010 del 30 aprile 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione (3), che è stato integrato nell’accordo, è scaduto il 31 maggio 2010 e dev’essere pertanto abrogato ai sensi dell’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 2 [regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione] dell’allegato XIV dell’accordo è sostituito dal seguente:

«32010 R 0330: Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1).

Ai fini dell’accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Alla fine dell’allegato 6 è aggiunto il seguente testo:

“Conformemente all’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, l’Autorità di vigilanza EFTA può dichiarare mediante raccomandazione che, nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprono oltre il 50 % di un mercato rilevante negli Stati EFTA, il presente regolamento non si applica agli accordi verticali contenenti specifiche restrizioni concernenti tale mercato.

Allo Stato EFTA o agli Stati EFTA comprendenti il mercato rilevante in questione è inviata una raccomandazione in conformità del primo comma. La Commissione è informata della formulazione di tale raccomandazione.

Entro tre mesi dalla formulazione della raccomandazione di cui al primo comma, tutti gli Stati EFTA destinatari della stessa comunicano all’Autorità di vigilanza EFTA la loro intenzione di accettare o meno tale raccomandazione. Il mancato ricevimento di una risposta entro il suddetto termine equivale ad accettazione da parte dello Stato EFTA che non ha risposto in tempo.

Ai sensi dell’accordo, lo Stato EFTA destinatario della raccomandazione che la accetta o che non risponde nei termini previsti ha l’obbligo giuridico di attuare detta raccomandazione entro tre mesi dalla data in cui questa è stata formulata.

Qualora entro tale termine di tre mesi uno Stato EFTA destinatario della raccomandazione comunichi all’Autorità di vigilanza EFTA la propria intenzione di non accettarla, detta Autorità ne informa la Commissione. Se quest’ultima non condivide la posizione dello Stato EFTA in questione si applica l’articolo 92, paragrafo 2, dell’accordo.

L’Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione si scambiano informazioni e si consultano in merito all’applicazione della presente disposizione.

Nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprono oltre il 50 % di un mercato rilevante nel territorio dell’accordo SEE, le due autorità di vigilanza possono iniziare a cooperare al fine di adottare misure separate. Se le due autorità di vigilanza convengono sul mercato rilevante e sull’opportunità di adottare una misura ai sensi della presente disposizione, la Commissione adotta un regolamento destinato agli Stati membri dell’UE e l’Autorità di vigilanza EFTA una raccomandazione di tenore equivalente diretta allo Stato o agli Stati EFTA comprendenti il mercato rilevante in questione.”»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 330/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4). Essa si applica a decorrere dal 1o giugno 2010.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 181 del 15.7.2010, pag. 20.

(2)  GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1.

(3)  GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.9.2010   

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L 244/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 78/2010

dell’11 giugno 2010

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 159/2009 del 4 dicembre 2009 (1).

(2)

Tenuto conto dell’integrazione del pacchetto legislativo sul cielo unico europeo nell’accordo, del ruolo essenziale del progetto SESAR per la futura elaborazione delle misure di attuazione in questo settore e della partecipazione degli Stati EFTA al finanziamento pubblico del progetto tramite il 7o programma quadro di ricerca e sviluppo, è opportuno favorire un’adeguata cooperazione tra le parti contraenti dell’accordo nei settori contemplati dalle attività dell’impresa comune SESAR, istituita dal regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (2), in modo da agevolare la partecipazione delle parti interessate degli Stati EFTA-SEE al progetto SESAR.

(3)

È pertanto opportuno modificare il protocollo 31 dell’accordo per consentire che tale cooperazione estesa possa essere realizzata,

DECIDE:

Articolo 1

È inserito il seguente paragrafo dopo il paragrafo 8 bis dell’articolo 1 (ricerca e sviluppo tecnico) del protocollo 31 dell’accordo:

«8 ter.   Le parti contraenti incoraggiano un’adeguata cooperazione tra le organizzazioni, le istituzioni e altri organismi competenti nei rispettivi territori, in modo da agevolare la partecipazione delle parti interessate degli Stati EFTA-SEE alle stesse condizioni di quelle degli Stati membri dell’UE al progetto SESAR, in particolare alle attività dell’impresa comune SESAR conformemente al regolamento di base (3).

Gli Stati EFTA-SEE partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al comitato “cielo unico europeo” che assiste la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell’attuazione delle attività dell’impresa comune SESAR.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2010

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 65.

(2)  GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.

(3)  32007 R 0219: Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1).»

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.9.2010   

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L 244/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 79/2010

dell’11 giugno 2010

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 159/2009 del 4 dicembre 2009 (1).

(2)

Tenuto conto dell’integrazione del pacchetto legislativo sul cielo unico europeo nell’accordo, del ruolo essenziale del progetto SESAR per la futura elaborazione delle misure di attuazione in questo settore e della partecipazione degli Stati EFTA al finanziamento pubblico del progetto tramite il 7o programma quadro di ricerca e sviluppo, è opportuno favorire un’adeguata cooperazione tra le parti contraenti dell’accordo nei settori coperti dalle attività dell’impresa comune SESAR e includere il regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (2), in modo da agevolare la partecipazione delle parti interessate degli Stati EFTA al progetto SESAR.

(3)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che tale cooperazione estesa possa essere realizzata,

DECIDE:

Articolo 1

Nella nota 1 del paragrafo 8, lettera b), dell’articolo 1 (ricerca e sviluppo tecnico) del protocollo 31 dell’accordo viene inserito il testo seguente:

«, modificato da:

32008 R 1361: Regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio del 16 dicembre 2008 (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) oppure, se successivo, il giorno dell’entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 78/2010 dell’11 giugno 2010 (4).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 65.

(2)  GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(4)  Cfr. pag. 37 della presente Gazzetta ufficiale.


16.9.2010   

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L 244/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 80/2010

dell’11 giugno 2010

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato l’«accordo», e in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 109/2008 del 26 settembre 2008 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo per includere la decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (2).

(3)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2010,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo 31 dell’accordo è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE conformemente all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 309 del 20.11.2008, pag. 39.

(2)  GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

DELLA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 80/2010

L’articolo 17 (trasmissione telematica di dati) del protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, i termini «paragrafo 5, lettera a)» e «paragrafo 5, lettera b)» sono sostituiti da «paragrafo 6, lettera a)» e «paragrafo 6, lettera b)»;

b)

dopo il paragrafo 1 è inserito il comma seguente:

«A decorrere dal 1o gennaio 2010, gli Stati EFTA partecipano ai progetti e alle attività dei programmi dell’Unione di cui al paragrafo 6, lettera c), nella misura in cui tali progetti e attività sostengono altre forme di cooperazione tra le parti contraenti.»;

c)

al paragrafo 2, i termini «paragrafo 5» sono sostituiti da «paragrafo 6»;

d)

al paragrafo 3, i termini «paragrafo 5, lettera a)» sono sostituiti da «paragrafo 6, lettera a)»;

e)

al paragrafo 4, i termini «paragrafo 5, lettera b)» sono sostituiti da «paragrafo 6, lettera b)»;

f)

il paragrafo 5 diventa paragrafo 6;

g)

dopo il paragrafo 4 è inserito il paragrafo seguente:

«5.   Dall’avvio della cooperazione al programma di cui al paragrafo 6, lettera c), gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, alle riunioni su temi attinenti al SEE del comitato per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (il “comitato ISA”), che assiste la Commissione europea nell’attuazione, nella gestione e nello sviluppo di tale programma, per quanto concerne i temi dei progetti del programma attinenti al SEE.»;

h)

alla fine del paragrafo 6 è aggiunta la lettera seguente:

«c)

riguardo alla partecipazione a decorrere dal 1o gennaio 2010:

32009 D 0922: Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20).»