ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.243.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2010/489/UE |
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2010/490/UE |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) n. 810/2010 della Commissione, del 15 settembre 2010, recante modifica al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ( 1 ) |
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IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom |
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2010/491/CE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
16.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 2010
relativa alla firma di un accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile sulla sicurezza dell’aviazione civile
(2010/489/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma.
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione europea, un accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile con il governo della Repubblica federativa del Brasile a norma della decisione del Consiglio del 9 ottobre 2009 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati. |
(2) |
È opportuno firmare l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva. |
(3) |
Gli Stati membri dovrebbero adottare i provvedimenti necessari per assicurare che i rispettivi accordi bilaterali con il Brasile aventi lo stesso oggetto si estinguano alla data dell’entrata in vigore dell’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile sulla sicurezza dell’aviazione civile («l’accordo»), con riserva della conclusione di detto accordo (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2010.
Per il Consiglio
La presidente
S. LARUELLE
(1) Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
16.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/2 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 2010
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, della convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea
(2010/490/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 74 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (1), i paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen prendono parte all’Agenzia. Le modalità di questa partecipazione vanno definite in accordi ulteriori da concludersi fra l’Unione e tali paesi. |
(2) |
In seguito all’autorizzazione concessa alla Commissione l’11 marzo 2008, sono stati conclusi i negoziati con la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per una convenzione recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea. |
(3) |
In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea. |
(4) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca dovrebbe decidere, a norma dell’articolo 4 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno. |
(5) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(7) |
È opportuno concludere la convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvata a nome dell’Unione la convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (4) («la convenzione»).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di approvazione a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione, allo scopo di impegnare l’Unione e a effettuare la notificazione seguente:
«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunità europea nel testo della convenzione si intendono fatti all’Unione europea.».
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.
(2) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(3) GU L 64 del 7.3.2002, pag 20.
(4) Cfr. pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.
CONVENZIONE
fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
(di seguito denominata «Svizzera»), e
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
(di seguito denominato «Liechtenstein»),
dall’altra,
VISTO l’accordo firmato il 26 ottobre 2004 fra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito denominato l’«accordo»),
VISTO il protocollo firmato il 28 febbraio 2008 fra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo fra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito denominato il «protocollo»),
VISTA la dichiarazione comune dell’Unione europea, della Comunità europea, della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein su un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, allegata al protocollo,
VISTA la convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (1),
Considerando quanto segue:
(1) |
La Comunità europea, con il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio (2), (di seguito denominato il «regolamento»), ha istituito l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (di seguito denominata l’«Agenzia»). |
(2) |
Il regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo e del protocollo. |
(3) |
Il regolamento conferma che i paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen dovrebbero partecipare a pieno titolo alle attività dell’Agenzia, sebbene con un diritto di voto limitato. |
(4) |
Il Liechtenstein non ha frontiere esterne cui si applichi il Codice frontiere Schengen. |
(5) |
L’accordo e il protocollo non trattano le modalità dell’associazione della Svizzera e del Liechtenstein alle attività dei nuovi organismi istituiti dall’Unione europea nell’ambito dell’ulteriore sviluppo dell’acquis di Schengen e taluni aspetti dell’associazione con l’Agenzia dovrebbero essere disciplinati in una convenzione supplementare fra le parti dell’accordo e del protocollo, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Consiglio d’amministrazione
1. La Svizzera e il Liechtenstein sono rappresentati presso il consiglio di amministrazione dell’Agenzia come previsto all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento.
2. La Svizzera ha diritto di voto:
a) |
sulle decisioni relative ad attività specifiche da eseguire alle sue frontiere esterne. Le proposte per tali decisioni richiedono un voto favorevole all’adozione da parte del suo rappresentante presso il consiglio di amministrazione; |
b) |
sulle decisioni relative ad attività specifiche di cui all’articolo 3 (operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne), all’articolo 7 (gestione delle attrezzature tecniche), all’articolo 8 (sostegno agli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne) e all’articolo 9, paragrafo 1, prima frase (operazioni di rimpatrio congiunte), da eseguire con risorse umane e/o con attrezzature da essa messe a disposizione; |
c) |
sulle decisioni relative all’analisi dei rischi (sviluppo dell’analisi comune integrata dei rischi, analisi dei rischi generale e specifica) che la riguardino direttamente, ai sensi dell’articolo 4; |
d) |
sulle decisioni relative ad attività di formazione di cui all’articolo 5, ad eccezione della definizione della formazione di base comune. |
3. Il Liechtenstein ha diritto di voto:
a) |
sulle decisioni relative ad attività specifiche di cui all’articolo 3 (operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne), all’articolo 7 (gestione delle attrezzature tecniche), all’articolo 8 (sostegno agli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne) e all’articolo 9, paragrafo 1, prima frase (operazioni di rimpatrio congiunte), da eseguire con risorse umane e/o con attrezzature da esso messe a disposizione; |
b) |
sulle decisioni relative all’analisi dei rischi (sviluppo dell’analisi comune integrata dei rischi, analisi dei rischi generale e specifica) che lo riguardino direttamente, ai sensi dell’articolo 4; |
c) |
sulle decisioni relative ad attività di formazione di cui all’articolo 5, ad eccezione della definizione della formazione di base comune. |
Articolo 2
Contributo finanziario
La Svizzera contribuisce al bilancio dell’Agenzia negli importi percentuali di cui all’articolo 11, paragrafo 3, dell’accordo.
Il Liechtenstein contribuisce al bilancio dell’Agenzia conformemente all’articolo 3 del protocollo, che rinvia alle modalità di contributo di cui all’articolo 11, paragrafo 3, dell’accordo.
Articolo 3
Protezione e riservatezza dei dati
1. Ai dati personali trasmessi dall’Agenzia alle autorità della Svizzera e del Liechtenstein si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3).
2. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4), si applica ai dati personali trasmessi dalle autorità della Svizzera e del Liechtenstein all’Agenzia.
3. La Svizzera e il Liechtenstein, nei confronti dei documenti detenuti dall’Agenzia, rispettano le norme di riservatezza stabilite dal regolamento interno del consiglio di amministrazione.
Articolo 4
Status giuridico
L’Agenzia è dotata di personalità giuridica ai sensi del diritto della Svizzera e del diritto del Liechtenstein e gode in Svizzera e nel Liechtenstein della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto della Svizzera e dal diritto del Liechtenstein. In particolare, l’Agenzia può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
Articolo 5
Responsabilità
La responsabilità dell’Agenzia è disciplinata a norma dell’articolo 19, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento.
Articolo 6
Corte di giustizia
1. La Svizzera e il Liechtenstein riconoscono la giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunità europee nei confronti dell’Agenzia, a norma dell’articolo 19, paragrafi 2 e 4, del regolamento.
2. Le controversie relative alla responsabilità civile sono risolte a norma dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, del regolamento come modificato dal regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (5).
Articolo 7
Privilegi e immunità
1. La Svizzera e il Liechtenstein applicano all’Agenzia e al personale della stessa il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, che figura in allegato alla presente convenzione.
2. L’allegato alla presente convenzione, compresa, per quanto riguarda la Svizzera, l’appendice relativa alle modalità d’applicazione del protocollo sui privilegi e sulle immunità, costituisce parte integrante della presente convenzione.
Articolo 8
Personale
1. La Svizzera e il Liechtenstein applicano le norme relative al personale dell’Agenzia adottate conformemente al protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
2. In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini della Svizzera e del Liechtenstein che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.
3. I cittadini della Svizzera e del Liechtenstein, tuttavia, non possono essere nominati alle funzioni di direttore esecutivo o di vicedirettore esecutivo dell’Agenzia.
4. I cittadini della Svizzera e del Liechtenstein non possono essere eletti presidente o vicepresidente del consiglio di amministrazione.
Articolo 9
Entrata in vigore
1. Il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea è depositario della presente convenzione.
2. La Comunità europea, la Svizzera e il Liechtenstein approvano la presente convenzione conformemente alle loro rispettive procedure.
3. L’entrata in vigore della presente convenzione è subordinata all’approvazione della Comunità europea e di almeno un’altra delle parti.
4. La presente convenzione entra in vigore, per ciascuna delle parti, il primo giorno del primo mese successivo al deposito dello strumento d’approvazione presso il depositario.
5. Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente convenzione si applica dalla data da cui decorrono gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 2 del protocollo a norma dell’articolo 10 dello stesso.
Articolo 10
Validità ed estinzione
1. La presente convenzione è conclusa a durata indeterminata.
2. La presente convenzione cessa di essere in vigore sei mesi dopo la denuncia da parte della Svizzera oppure per decisione del Consiglio dell’Unione europea, ovvero qualora vi si ponga termine in altro modo secondo le procedure di cui all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 10 o all’articolo 17 dell’accordo.
3. La presente convenzione cessa di essere in vigore sei mesi dopo la denuncia del protocollo da parte del Liechtenstein oppure per decisione del Consiglio dell’Unione europea, ovvero qualora vi si ponga termine in altro modo secondo le procedure di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 11, paragrafo 1, o all’articolo 11, paragrafo 3, del protocollo.
La presente convenzione, nonché le dichiarazioni congiunte allegate, sono redatte in un unico esemplare originale nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на тридесети септември две хиляди и девета година.
Hecho en Bruselas el treinta de septiembre de dos mil nueve.
V Bruselu dne třicátého září dva tisíce devět.
Udfærdiget i Bruxelles den tredivte september to tusind og ni.
Geschehen zu Brüssel am dreißigsten September zweitausendneun.
Kahe tuhande üheksanda aasta septembrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.
’Εγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες εννιά.
Done at Brussels on the thirtieth day of September in the year two thousand and nine.
Fait à Bruxelles, le trente septembre deux mille neuf.
Fatto a Bruxelles, addì trenta settembre duemilanove.
Briselē, divi tūkstoši devītā gada trīsdesmitajā septembrī
Priimta du tūkstančiai devintų metų rugsėjo trisdešimtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-kilencedik év szeptember harmincadik napján.
Magħmul fi Brussell, it-tletin jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u disgħa.
Gedaan te Brussel, de dertigste september tweeduizend negen.
Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego września dwa tysiące dziewiątego roku.
Feito em Bruxelas, em trinta de Setembro de dois mil e nove.
Încheiat la Bruxelles, la treizeci septembrie două mii nouă.
V Bruseli dňa tridsiateho septembra dvetisícdeväť.
V Bruslju, dne tridesetega septembra leta dva tisoč devet.
Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattayhdeksän.
Som skedde i Bryssel den trettionde september tjugohundranio.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
За Конфедерация Швейцария
Por la Confederación Suiza
Za Švýcarskou konfederaci
For Det Schweiziske Forbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Šveitsi Konföderatsiooni nimel
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
Šveices Konfederācijas vārdā
Šveicarijos Konfederacijos vardu
A Svájci Államszövetség részéről
Għall-Konfederazzjoni Svizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
Pela Confederação Suíça
Pentru Confederația Elvețiană
Za Švajčiarsku konfederáciu
Za Švicarsko konfederacijo
Sveitsin valaliiton puolesta
För Schweiziska edsförbundet
За Княжество Лихтенщайн
Por el Principado de Liechtenstein
Za Lichtenštejnské knížectví
For Fyrstendømmet Liechtenstein
Für das Fürstentum Liechtenstein
Liechtensteini Vürstiriigi nimel
Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν
For the Principality of Liechtenstein
Pour la Principauté de Liechtenstein
Per il Principato del Liechtenstein
Lihtenšteinas Firstistes vārdā
Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu
A Liechtensteini Hercegség részéről
Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein
Voor het Vorstendom Liechtenstein
W imieniu Księstwa Liechtensteinu
Pelo Principado do Liechtenstein
Pentru Principatul Liechtenstein
Za Lichtenštajnské kniežatstvo
Za Kneževino Lihtenštajn
Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta
För Furstendömet Liechtenstein
(1) GU L 188 del 20.7.2007, pag. 19.
(2) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.
(3) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(5) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30.
ALLEGATO
Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che, ai termini dell’articolo 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento della loro missione,
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate a detto trattato:
CAPO I
BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Articolo 1
I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.
Articolo 2
Gli archivi delle Comunità sono inviolabili.
Articolo 3
Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno delle Comunità.
Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.
Articolo 4
Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.
Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.
Articolo 5
La Comunità europea del carbone e dell’acciaio può tenere divise qualsiasi e avere conti in qualunque valuta.
CAPO II
COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE
Articolo 6
Le istituzioni delle Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni delle Comunità non possono essere censurate.
Articolo 7
1. I presidenti delle istituzioni delle Comunità possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità. La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.
2. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 6 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio rimangono in vigore e si applicano ai membri ed agli agenti delle istituzioni che, all’entrata in vigore del presente trattato, sono in possesso del lasciapassare previsto da detto articolo sino all’applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo.
CAPO III
MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 8
Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:
a) |
dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea; |
b) |
dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea. |
Articolo 9
I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.
Articolo 10
Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:
a) |
sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese; |
b) |
sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario. |
L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
L’immunità non può essere invocata nel caso di flagranza di delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.
CAPO IV
RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Articolo 11
I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.
Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi delle Comunità.
CAPO V
FUNZIONARI E ALTRI AGENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Articolo 12
Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti delle Comunità:
a) |
godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti delle Comunità e, dall’altro, alla competenza della Corte per deliberare in merito ai litigi tra le Comunità e i loro funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni; |
b) |
né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri; |
c) |
godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali; |
d) |
godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato; |
e) |
godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini, alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato. |
Articolo 13
Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.
Articolo 14
Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunità, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.
I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.
Articolo 15
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità.
Articolo 16
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni dell’articolo 12, dell’articolo 13, secondo comma, e dell’articolo 14.
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.
CAPO VI
PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO LE COMUNITÀ EUROPEE
Articolo 17
Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede delle Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso le Comunità le immunità e i privilegi diplomatici d’uso.
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 18
I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell’interesse di queste ultime.
Ciascuna istituzione delle Comunità ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi delle Comunità.
Articolo 19
Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni delle Comunità agiscono d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.
Articolo 20
Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l’articolo 18 si applicano ai membri della Commissione.
Articolo 21
Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l’articolo 18 si applicano ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, nonché ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all’immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
Articolo 22
Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.
La Banca europea per gli investimenti è, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comportano alcuna imposizione fiscale. Infine, l’attività della banca e dei suoi organi, che si svolge secondo le condizioni statutarie, non dà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra di affari.
Articolo 23
Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
La Banca centrale europea è, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L’attività della banca e dei suoi organi, che si svolge secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non dà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra d’affari.
Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì all’Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comportano alcuna imposizione fiscale.
Appendice dell’allegato
Modalità d’applicazione in Svizzera del protocollo sui privilegi e sulle immunità
1. Estensione dell’applicazione alla Svizzera
I riferimenti agli «Stati membri» contenuti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (di seguito: «il protocollo») si intendono estesi anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.
2. Esenzione dell’Agenzia dalle imposte indirette (compresa l’IVA)
I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all’Agenzia per il suo uso ufficiale, l’esenzione dall’IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell’articolo 3, secondo comma, del protocollo. L’esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).
Il rimborso dell’IVA è concesso su presentazione, all’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall’amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.
3. Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell’Agenzia
Con riferimento all’articolo 13, secondo comma del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio del 25 marzo 1969 (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1) dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dalla Comunità e soggetti ad un’imposta interna a profitto di quest’ultima.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.
I funzionari e gli altri agenti dell’Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti della Comunità, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.
La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l’Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l’applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968 (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1) e le altre disposizioni di diritto comunitario che stabiliscono le condizioni di lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA, DA PARTE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, DEL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E DEL GOVERNO DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, RELATIVA ALLA CONVENZIONE RECANTE LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN ALL’AGENZIA EUROPEA PER LA GESTIONE DELLA COOPERAZIONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
La Comunità europea,
il governo della Confederazione svizzera
e
il governo del Principato del Liechtenstein,
avendo concluso la convenzione recante le modalità di partecipazione della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio,
formulano le seguenti dichiarazioni congiunte:
I diritti di voto previsti nella convenzione sono giustificati dalle speciali relazioni con la Svizzera e il Liechtenstein, dovute all’associazione di tali Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Tali diritti di voto hanno carattere eccezionale e derivano dalla natura specifica della cooperazione Schengen e dalla posizione particolare della Svizzera e del Liechtenstein.
Non può pertanto essere considerato un precedente giuridico o politico per nessun altro ambito di cooperazione fra le parti della convenzione o per la partecipazione di altri paesi terzi ad altre agenzie dell’Unione.
Tali diritti di voto non possono essere esercitati in nessun caso per decisioni di natura legislativa o regolamentare.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE
In caso di invio di una squadra di intervento rapido alle frontiere nel quadro della gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, si applica, per quanto riguarda la responsabilità civile, l’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati.
REGOLAMENTI
16.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/16 |
REGOLAMENTO (UE) N. 810/2010 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2010
recante modifica al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, primo paragrafo del punto 1, punto 4 e l'articolo 9, paragrafo 2, e paragrafo 4, lettera b),
vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 7, lettera e), l'articolo 8, l'articolo 10, primo comma, e l'articolo 13, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 206/2010 (4) della Commissione stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite contenenti animali vivi o carni fresche. Istituisce inoltre gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti dai quali possono essere introdotte nell'Unione tali partite. |
(2) |
A norma del regolamento (UE) n. 206/2010 le partite di carni fresche destinate al consumo umano possono essere importate nell'Unione solo se provengono dai paesi terzi, territori o loro parti di cui all'allegato II, parte 1, di detto regolamento per i quali è previsto un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata presente nell'elenco di tale parte. Le partite devono inoltre essere conformi ai requisiti stabiliti nell'idoneo certificato veterinario, il quale deve essere redatto conformemente ai modelli contenuti nella parte 2 di detto allegato. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 206/2010 stabilisce inoltre che le partite di determinate specie di api siano introdotte nell'Unione unicamente dai paesi terzi o territori di cui all'allegato II, parte 1, di detto regolamento in cui la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) è soggetta a notifica obbligatoria in tutto il paese terzo o in tutto il territorio interessato. Le partite di api possono essere tuttavia introdotte nell'Unione da una parte di un paese terzo o di un territorio, di cui a detta parte 1, che costituisca una parte geograficamente ed epidemiologicamente isolata del paese terzo o territorio e sia elencata nella terza colonna della tabella dell'allegato IV, parte 1, sezione 1. Attualmente lo Stato delle Hawaii è elencato in tale colonna. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 206/2010 ha stabilito un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2010 durante il quale possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di animali vivi e di carni fresche destinate al consumo umano accompagnate da certificati veterinari rilasciati in forza delle norme in vigore prima dell'entrata in vigore di detto regolamento. |
(5) |
A causa di alcuni errori nel recepimento della versione pubblicata del regolamento (UE) n. 206/2010, e in particolare nei modelli di certificati figuranti negli allegati del regolamento, esso è stato pubblicato nuovamente nella Gazzetta ufficiale (5). In considerazione del periodo compreso tra la pubblicazione iniziale e la pubblicazione della versione corretta, è opportuno estendere il periodo transitorio stabilito dal regolamento (UE) n. 206/2010. |
(6) |
L'Argentina ha richiesto l'autorizzazione ad esportare nell'Unione carni di cervidi selvatici disossate frollate provenienti da animali originari di una zona approvata a livello UE ed indenne da afta epizootica e in cui è stata effettuata la vaccinazione (AR-1). Questo paese terzo ha fornito sufficienti garanzie in materia di polizia sanitaria a sostegno della propria richiesta. È opportuno quindi inserire il modello di certificato veterinario RUW nella colonna 4 della tabella dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per la zona del territorio dell'Argentina contrassegnata come AR-1 nella seconda colonna di tale parte. |
(7) |
Considerando che, se le norme UE di polizia sanitaria sono rispettate e, in particolare, se è possibile garantire tramite un sistema adeguato di identificazione e tracciabilità degli animali che i bovini, caprini e ovini prelevati dai centri di raccolta, compresi i mercati, siano della stessa qualifica sanitaria, tali animali destinati alla macellazione ai fini della produzione di carne fresca da esportare nell'Unione potrebbero essere ottenuti da un centro di raccolta e quindi inviati direttamente a un macello riconosciuto. Il sistema di identificazione e tracciabilità degli animali in Namibia ha dimostrato di garantire che gli animali presso tali centri di raccolta presentano la stessa qualifica sanitaria relativamente ai requisiti di esportazione verso l'UE e possono soddisfare garanzie supplementari (J), quali indicate nell'apposita colonna dell'allegato II, parte 1, del presente regolamento. |
(8) |
Il 5 maggio 2010 gli Stati Uniti hanno informato la Commissione della presenza di focolai del piccolo scarabeo dell'alveare in alcune parti dello Stato delle Hawaii. L'introduzione di partite di api provenienti da questo Stato potrebbe rappresentare una seria minaccia per le popolazioni di api dell'Unione. È di conseguenza opportuno sospendere lo Stato delle Hawaii dall'elenco figurante nella terza colonna della tabella dell'allegato IV, parte 1, sezione 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 a partire da quella data. |
(9) |
Il regolamento (UE) n. 206/2010 deve quindi essere modificato di conseguenza. |
(10) |
È necessario stabilire un periodo transitorio per dare agli Stati membri e agli operatori tempo sufficiente per adottare le misure necessarie a conformarsi alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 206/2010, come modificato dal presente regolamento, senza perturbare gli scambi commerciali. |
(11) |
Alla luce della recente pubblicazione della rettifica riguardante principalmente i certificati veterinari, è necessario che il presente regolamento abbia un effetto retroattivo al fine di evitare perturbazioni negli scambi. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (EU) n. 206/2010 è modificato come segue:
1) |
L'articolo 19 è sostituito dalla dicitura seguente: «Fatta eccezione delle api provenienti dallo Stato delle Hawaii, per un periodo transitorio che termina il 31 maggio 2011 possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di animali vivi e di carni fresche destinate al consumo umano certificate entro il 30 novembre 2010 a norma delle decisioni 79/542/CEE e 2003/881/CE.» |
2) |
L'allegato II è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento. |
3) |
Nell'allegato IV, parte 1, sezione 1, la tabella è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
Per un periodo transitorio che termina il 31 maggio 2011 possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di carni fresche destinate al consumo umano per le quali siano stati rilasciati i pertinenti certificati veterinari entro il 30 novembre 2010, conformemente ai modelli BOV e OVI, come disposto dall'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 prima delle modifiche introdotte dall'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(2) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.
(4) GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.
(5) GU L 146 dell'11.6.2010, pag. 1.
(6) Sospeso a decorrere dal 5 maggio 2010.»
ALLEGATO
L'allegato II è così modificato:
1) |
La parte 1 è sostituita dalla seguente: «PARTE 1 Elenco di paesi terzi, territori e loro parti (1)
|
2) |
La parte 2 è così modificata:
|
(1) Fatte salve le condizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da accordi dell'Unione con paesi terzi.
(2) Le carni di animali macellati entro la data indicata nella colonna 7 possono essere importate nell'Unione per un periodo di 90 giorni da tale data. Le partite che sono trasportate via mare su rotte d'altura, se certificate prima della data indicata nella colonna 7, possono tuttavia essere importate nell'Unione per 40 giorni da tale data. (Se nella colonna 7 non figura alcuna data significa che non si applicano limitazioni temporali).
(3) Possono essere importate nell'Unione solo le carni di animali macellati a decorrere dalla data indicata nella colonna 8. Se nella colonna 8 non figura alcuna data non si applicano limitazioni temporali.
(4) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.
(5) Escluso il Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
* |
Requisiti conformi all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132). |
— |
Non è previsto alcun certificato e l'importazione di carni fresche è vietata, tranne per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese. |
Restrizioni per la categoria 1:
Non è autorizzata l'introduzione di frattaglie nell'Unione, tranne il diaframma e i muscoli masseteri delle specie bovine.»
16.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/37 |
REGOLAMENTO (UE) N. 811/2010 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2010
che sottopone a registrazione le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 16, paragrafo 4, e l’articolo 24, paragrafo 5,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha ricevuto una richiesta conformemente all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base di sottoporre a registrazione le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese. |
A. PRODOTTO IN ESAME
(2) |
Il prodotto in esame oggetto di tale registrazione consiste in modem per rete geografica senza fili (WWAN), dotati di antenna di radioricezione, che consentono la connettività dei dati su protocollo Internet (IP) ai dispositivi informatici, compresi i router Wi-Fi con modem WWAN (router Wi-Fi/WANN), originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 8471 80 00 ed ex 8517 62 00. |
B. RICHIESTA
(3) |
La Commissione, avendo ricevuto una denuncia da parte della Option NV («il richiedente»), ha stabilito che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento e pertanto, a norma dell’articolo 10 del regolamento di base ha annunciato, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese. |
(4) |
Per quanto riguarda la legittimità del richiedente di presentare denuncia, quest’ultimo è l’unico produttore del prodotto in esame nell’Unione europea e rappresenta il 100 % della produzione totale dell’Unione. |
(5) |
Per quanto concerne l’esistenza di presunte sovvenzioni compensabili, il denunziante ha fornito alla Commissione europea elementi di prova di specifici programmi di sovvenzione riguardanti prestiti agevolati, aliquote dell’imposta sul reddito preferenziali, benefici da imprese situate in zone di libero scambio, programmi relativi alle imposte indirette e ai dazi sulle importazioni, programmi di sovvenzioni, aliquote preferenziali per fornitura di beni e servizi all’amministrazione pubblica e politiche preferenziali a livello di amministrazioni locali. |
(6) |
Il richiedente chiede inoltre che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione conformemente all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. |
C. MOTIVI DELL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE
(7) |
A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, non possono essere istituite misure provvisorie prima di sessanta giorni dall’apertura dell’inchiesta. Tuttavia, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base, può essere riscosso un dazio compensativo definitivo sui prodotti immessi in consumo nei novanta giorni precedenti la data di applicazione delle misure provvisorie, purché siano rispettate le condizioni di cui a tale paragrafo e le importazioni siano state registrate a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, dello stesso regolamento. Conformemente all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una domanda dell’industria dell’Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. |
(8) |
La domanda contiene elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione. |
(9) |
Le presunte sovvenzioni consistono, tra l’altro, in programmi relativi all’imposta sul reddito (ad esempio esenzione totale per i primi due anni e riduzione della metà per i tre anni successivi, riduzioni per le industrie ad alta tecnologia o delle nuove tecnologie, crediti d’imposta per le società nazionali che acquistano attrezzature di produzione nazionale), programmi relativi alle imposte indirette e ai dazi sulle importazioni [ad esempio esenzioni dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) e dai dazi per le importazioni di attrezzature], meccanismi di prestito preferenziali (ad esempio prestiti su polizza, tra l’altro per il finanziamento delle esportazioni, concessi da banche commerciali statali e banche governative), programmi di sovvenzioni [ad esempio il fondo per lo sviluppo dell’industria elettronica e dell’informazione (fondo TI), il fondo statale del progetto di rinnovamento delle tecnologie chiave, premi per marche famose], fornitura sottocosto da parte dello Stato di beni e servizi (ad esempio diritti di utilizzo del suolo), nonché in politiche preferenziali delle amministrazioni locali, compresi vantaggi in zone e parchi industriali speciali (ad esempio a Shenzhen, Shanghai, Pechino, Xian). |
(10) |
In base alla domanda i regimi di cui sopra costituiscono sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo della Repubblica popolare cinese o di altre amministrazioni regionali (compresi gli enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai beneficiari, vale a dire ai produttori esportatori del prodotto in esame. Secondo quanto asserito tali sovvenzioni sarebbero inoltre specifiche e compensabili perché condizionate all’andamento delle esportazioni e/o all’utilizzo preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati, nonché eventualmente limitate a determinate imprese o gruppi di imprese, prodotti e/o regioni. |
(11) |
La domanda fornisce sufficienti elementi di prova di circostanze critiche in cui importazioni massicce del prodotto in questione, agevolate da sovvenzioni compensabili ed effettuate in un periodo di tempo relativamente breve, provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile. Tra gli elementi di prova relativi a tali circostanze rientrano il rapido deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione, il fatto che nell’UE esista un unico produttore nonché l’importo rilevante delle spese di ricerca e sviluppo necessarie per la produzione del prodotto in esame. Alla luce di quanto precede, il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato complessivamente sono aumentate in modo notevole sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato. Per quanto riguarda il pregiudizio causato da tali importazioni massicce, gli elementi di prova prima facie presentati dal denunziante evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno portato tra l’altro a ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria e occupazionale dell’industria dell’Unione. Ne consegue che la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che per evitare il ripetersi di tale pregiudizio può dimostrarsi necessario calcolare retroattivamente i dazi compensativi. |
(12) |
Di conseguenza le condizioni di registrazione sono in questo caso soddisfatte. |
D. PROCEDURA
(13) |
Alla luce di quanto sopra la Commissione ha concluso che la domanda del richiedente contiene elementi di prova sufficienti per sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame, conformemente all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. |
(14) |
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione. |
E. REGISTRAZIONE
(15) |
In conformità dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame (2) vanno sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se l’inchiesta dovesse comportare l’applicazione di dazi compensativi, questi ultimi, qualora siano soddisfatte le necessarie condizioni, possano essere riscossi a titolo retroattivo, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili. |
(16) |
L’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati dell’inchiesta antisovvenzioni. Non è possibile indicare l’importo stimato di eventuali futuri dazi poiché quest’ultimo sarà determinato dall’importo delle sovvenzioni compensabili riscontrate e dalla modalità in cui queste andranno eventualmente ricondotte al prodotto in esame. |
F. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(17) |
I dati personali raccolti durante la presente inchiesta sono trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell’UE, nonché la libera circolazione di tali dati (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. A norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009, si chiede alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di modem per rete geografica senza fili (WWAN), dotati di antenna di radioricezione, che consentono la connettività dei dati su protocollo internet (IP) ai dispositivi informatici, compresi i router Wi-Fi con modem WWAN (router Wi-Fi/WANN), originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 8471 80 00 ed ex 8517 62 00 (codici TARIC 8471800010, 8517620011 e 8517620091). Le registrazioni delle importazioni sono effettuate per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(2) A titolo informativo si noti che il regolamento (UE) n. 570/2010 della Commissione (GU L 163 del 30.6.2010, pag. 34) ha già chiesto alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese. Tale misura è stata presa in seguito alla domanda di registrazione presentata nel quadro di una denuncia relativa a un procedimento antidumping [per ulteriori informazioni si invita a consultare l’avviso di apertura di un procedimento anti-dumping concernente le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese (GU C 171 del 30.6.2010, pag. 9)].
(3) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
16.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/40 |
REGOLAMENTO (UE) N. 812/2010 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2010
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
1. Apertura
(1) |
Il 17 dicembre 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (RPC o «paese interessato»). |
(2) |
Il procedimento è stato aperto a seguito di una denuncia presentata il 3 novembre 2009 dalla European Glass Fiber Producers Association (APFE – associazione europea dei produttori di fibre di vetro) («il denunziante») a nome di produttori che rappresentavano una «proporzione maggioritaria» – in questo caso oltre il 50 % – della produzione totale dell'Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto citato e al pregiudizio notevole da esse derivante, sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento. |
2. Parti interessate dal procedimento
(3) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunziante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori e i rappresentanti della RPC, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le loro associazioni. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura. |
(4) |
Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione. |
(5) |
Visto il numero apparentemente elevato di produttori esportatori, di importatori e di produttori dell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorso a tecniche di campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, gli importatori e i produttori dell'Unione sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, le informazioni di base sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (1o ottobre 2008 - 30 settembre 2009). |
(6) |
Otto produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori cinesi e sette produttori o gruppi di produttori dell'Unione hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Dopo aver esaminato le informazioni presentate e visto il numero elevato di produttori esportatori e di produttori dell'Unione dichiaratisi disposti a collaborare, si è deciso che occorreva procedere al campionamento di questi produttori (cfr. considerando 12 e 13). |
(7) |
Quanto agli importatori indipendenti, solo tre di essi hanno fornito le informazioni richieste entro i termini indicati nell'avviso di apertura. Si è quindi deciso di non procedere al campionamento e di inviare i questionari a tutti gli importatori che si erano manifestati. |
(8) |
Per consentire ai produttori esportatori della RPC inclusi nel campione di chiedere, ove lo desiderassero, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato loro i necessari moduli di richiesta. Le società/i gruppi di società inclusi nel campione hanno tutti chiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base o in subordine il TI, nell'ipotesi in cui dall'inchiesta fosse emerso il mancato soddisfacimento delle condizioni necessarie per ottenere il TEM. |
(9) |
La Commissione ha comunicato ufficialmente le conclusioni relative al TEM ai produttori esportatori interessati della RPC, alle autorità della RPC e al denunziante. Inoltre è stata data loro l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite in presenza di particolari motivi. |
(10) |
La Commissione ha inviato i questionari ai produttori esportatori inclusi nel campione, ai produttori dell'Unione inclusi nel campione, agli importatori, a tutti gli utilizzatori noti e alle loro associazioni. Hanno risposto in maniera completa al questionario i produttori esportatori della RPC inseriti nel campione, tutti i produttori dell'Unione inseriti nel campione, due importatori e 13 utilizzatori. |
(11) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio o della minaccia di pregiudizio da esso derivanti e dell'interesse dell'Unione. Visite di verifica sono state effettuate nelle sedi delle seguenti società:
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3. Campionamento
(12) |
Tra gli otto produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori cinesi che si sono manifestati, la Commissione ha selezionato un campione, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione selezionato comprende tre società/gruppi di società collegate, che rappresentano oltre il 70 % del volume delle esportazioni dalla RPC verso l'UE, realizzate dalle parti che hanno collaborato. Le parti interessate sono state consultate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base e non hanno sollevato obiezioni. |
(13) |
Quanto ai produttori dell'Unione, sette di loro hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In base alle informazioni ricevute da questi produttori dell'Unione che hanno collaborato, la Commissione ha scelto un campione dei tre maggiori produttori/gruppi di produttori dell'Unione in termini di vendite e produzione: le loro vendite rappresentavano il 64 % di quelle di tutti i produttori dell'Unione che hanno collaborato. |
4. Periodo dell'inchiesta
(14) |
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2008 e il 30 settembre 2009 («periodo dell'inchiesta» o PI). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2006 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»). |
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
(15) |
Il prodotto in esame, quale descritto nell'avviso di apertura, è costituito dai filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, dai filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, dagli stoppini e altri filati di filamenti di fibra di vetro, e dai feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, ed attualmente classificati ai codici NC 7019 11 00, 7019 12 00, 7019 19 10 ed ex 7019 31 00 («il prodotto in esame»). |
(16) |
Il prodotto in esame è la materia prima più comunemente utilizzata per rinforzare le resine termoplastiche e termoindurenti nell'industria dei compositi. I materiali compositi ottenuti (plastica rinforzata con fibra di vetro) sono utilizzati in molti settori: industria automobilistica, settore elettrico/elettronico, pale eoliche, edilizia/costruzioni, serbatoi/tubature, beni di consumo, industria aerospaziale/militare, ecc. |
(17) |
Rientrano nel presente procedimento quattro tipi di base di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo: i filati tagliati (chopped strands), i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), i feltri (ad eccezione dei feltri in lana di vetro ) e altri filati. Dall'inchiesta è emerso che, malgrado le differenze di aspetto e possibili differenze a livello di applicazioni finali, quasi tutti i diversi tipi del prodotto in esame condividono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati in generale agli stessi usi. È stato però riscontrato che gli stoppini non presentano le stesse caratteristiche chimiche, fisiche e tecniche di base, in quanto non si tratta di fibre di vetro a filamento continuo, ma di filati discontinui di lunghezza irregolare. L'inchiesta ha dimostrato inoltre che alcuni tipi molto specifici di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) e determinati tipi molto particolari di «altri filati» attualmente classificati rispettivamente ai codici NC 7019 12 00 e 7019 19 10 dovrebbero essere esclusi in quanto sono oggetto di uno speciale trattamento di rivestimento o impregnazione e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 %, e ciò conferisce loro caratteristiche fisiche e chimiche diverse. |
(18) |
Alcuni utilizzatori a valle degli «altri filati» hanno sostenuto che questi ultimi dovessero essere completamente esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del procedimento, visto che nell'Unione è quasi del tutto assente una base produttiva di questi filati e considerata la non intercambiabilità tra gli «altri filati» e gli altri tipi di prodotto. |
(19) |
Tuttavia l'inchiesta ha dimostrato che una certa sostituibilità a senso unico sul versante della domanda è possibile (gli «altri filati» possono cioè essere utilizzati in numerose applicazioni al posto di altri tipi di prodotto, anche se questa alternativa non è sempre economicamente praticabile visto il loro prezzo relativamente più elevato). Inoltre il fatto che la base produttiva di un dato tipo di prodotto sia limitata non costituisce di per sé un motivo per escluderlo dalla definizione del prodotto, fintantoché quel tipo di prodotto presenta le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base degli altri tipi ed è destinato agli stessi usi. Dato che gli «altri filati» in fibra di vetro a filamento continuo presentano le stesse caratteristiche essenziali di altri prodotti in fibra di vetro a filamento continuo e sono in una certa misura intercambiabili, la conclusione provvisoria è che non vi sia motivo di escludere gli «altri filati» dalla definizione del prodotto. Si fa tuttavia osservare che un'attenzione particolare verrà accordata all'ulteriore valutazione di questa argomentazione. |
2. Prodotto simile
(20) |
È stato accertato che il prodotto in esame e i prodotti in fibra di vetro a filamento continuo fabbricati e venduti sul mercato interno della RPC e sul mercato interno della Turchia, paese utilizzato provvisoriamente come paese di riferimento, e i prodotti in fibra di vetro a filamento continuo fabbricati e venduti nell'Unione dall'industria dell'UE possiedono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi. Pertanto tali prodotti sono a titolo provvisorio considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
C. DUMPING
1. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)
(21) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 del predetto articolo per i produttori che risultano soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dello stesso regolamento. |
(22) |
Per mera comodità di riferimento si riportano di seguito, in forma sintetica, i criteri in questione:
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(23) |
Nella presente inchiesta tutti e tre i produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno chiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno fatto pervenire l'apposito modulo compilato entro il termine stabilito:
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(24) |
Per quanto riguarda tutti i suddetti produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e ha verificato, presso le sedi delle società interessate, le informazioni contenute nei moduli di richiesta TEM e tutte le altre informazioni ritenute necessarie. |
(25) |
Dall'inchiesta è emerso che due dei produttori/gruppi esportatori della RPC inclusi nel campione non soddisfacevano i criteri richiesti per ottenere il TEM stabiliti nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. |
(26) |
Un produttore/gruppo esportatore incluso nel campione, in particolare, non è riuscito a dimostrare che le sue decisioni in materia di politica commerciale erano sufficientemente immuni da significative interferenze statali. La maggior parte dei membri del consiglio di amministrazione era nominata da una società a maggioranza pubblica. Di conseguenza lo Stato era in grado di bloccare l'adozione di qualsiasi decisione. È quindi evidente che lo Stato svolge un ruolo importante nei processi decisionali della società. La stessa società non è stata neppure in grado di dimostrare di disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, visto che il reddito imponibile della società non era riportato correttamente nei documenti contabili. |
(27) |
Neanche l'altro produttore/gruppo esportatore incluso nel campione è riuscito a dimostrare che le sue decisioni in materia di politica commerciale erano sufficientemente immuni da significative interferenze statali. Due operatori commerciali del gruppo sono società pubbliche. Lo Stato può anche interferire in misura significativa nelle decisioni di un produttore esportatore del gruppo, in quanto detiene un potere di veto implicito attraverso il membro del consiglio di amministrazione che rappresenta la società madre di proprietà pubblica. Questo produttore è a sua volta la società madre e il principale azionista di altri due produttori esportatori del gruppo e di conseguenza lo Stato può interferire notevolmente nel loro processo decisionale. Inoltre tre produttori esportatori del gruppo non sono stati in grado di dimostrare il soddisfacimento del criterio n. 2, in quanto per due di essi il trattamento fiscale di favore non trovava riscontro nei documenti contabili e per il terzo la revisione contabile non appariva indipendente. Cinque società del gruppo, infine, non soddisfacevano il criterio n. 3 (soprattutto in ragione dei prezzi, non di mercato, pagati per i diritti d'uso del suolo). |
(28) |
Un produttore esportatore incluso nel campione, costituito da un gruppo di due società collegate, ha dimostrato di rispondere a tutti i criteri dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e ha potuto ottenere il TEM. |
(29) |
A seguito della pubblicazione delle conclusioni in merito al TEM, sono pervenute osservazioni da parte dell'industria dell'Unione e da due produttori/gruppi esportatori inseriti nel campione per i quali la proposta era di non concedere il TEM. Nessuna delle osservazioni avanzate è stata, tuttavia, di natura tale da determinare una modifica delle conclusioni su questo punto. |
2. Trattamento individuale (TI)
(30) |
Come prevede l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applicano le disposizioni di tale articolo viene stabilito, se del caso, un dazio unico a livello nazionale, salvo nei casi in cui le società in questione siano in grado di dimostrare che rispondono a tutti i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Per mera comodità di riferimento si riportano di seguito, in forma sintetica, i criteri in questione:
|
(31) |
I suddetti due soggetti (società/gruppi) del campione ai quali è stato negato il TEM avevano chiesto di fruire del TI qualora non fosse stato loro concesso il TEM. |
(32) |
Dalle informazioni disponibili è emerso che questi due soggetti (società/gruppi) non erano in grado di dimostrare di possedere cumulativamente tutti i requisiti per la concessione del trattamento individuale di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Dato che, come enunciato ai considerando 26 e 27, tutte le società sono risultate in ultima analisi a maggioranza pubblica o a controllo pubblico, è stato stabilito che le società non soddisfacevano il criterio di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera c), del regolamento di base, che prevede che la maggior parte delle azioni appartenga ai privati o che la società sia sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato. Inoltre, come già illustrato in precedenza, questi due soggetti (società/gruppi di società) non sono stati in grado di dimostrare il soddisfacimento del criterio di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera e), ovvero processi decisionali esenti da un'ingerenza dello Stato tale da consentire l'elusione dei dazi in caso di concessione di aliquote del dazio diverse alle società. Le richieste di TI sono state pertanto respinte. |
(33) |
Si è quindi concluso che il TI non dovesse essere concesso a nessuno dei produttori/gruppi esportatori del campione ai quali era stato negato il TEM. |
3. Valore normale
3.1. Determinazione del valore normale per il produttore/gruppo esportatore al quale è stato riconosciuto il TEM
(34) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se il totale delle vendite di prodotti in fibra di vetro continua effettuate da questo produttore esportatore sul mercato interno fosse rappresentativo, vale a dire se il volume totale di queste vendite rappresentasse almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame. L'inchiesta ha stabilito che le sue vendite del prodotto simile sul mercato interno erano rappresentative. |
(35) |
La Commissione ha poi individuato, in rapporto ai tipi di prodotto che le società vendevano sul mercato interno realizzando vendite complessive rappresentative, i tipi di prodotto identici o direttamente comparabili a quelli venduti all'esportazione nell'Unione. |
(36) |
Per ciascuno dei tipi venduti dal produttore esportatore sul mercato interno e risultati comparabili ai tipi di prodotti in fibra di vetro continua venduti all'esportazione nell'Unione, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume delle vendite di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta è risultato pari al 5 % circa del volume totale del tipo di prodotto comparabile venduto all'esportazione nell'Unione. L'inchiesta ha stabilito che le vendite sul mercato interno erano rappresentative per tutti i prodotti tranne quattro. |
(37) |
La Commissione ha in seguito esaminato se le vendite di ciascun tipo del prodotto in esame, effettuate sul mercato interno in quantità rappresentative, potessero considerarsi effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata definita per ciascun tipo di prodotto la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta. |
(38) |
Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava oltre l'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e se la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore al costo unitario, il valore normale per tipo di prodotto è stato calcolato come la media ponderata di tutti i prezzi di vendita sul mercato interno del tipo di prodotto in questione. |
(39) |
Se il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto o se la media ponderata del prezzo di vendita di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario, il valore normale è stato stabilito in base al prezzo effettivamente praticato sul mercato interno, calcolato come media ponderata del prezzo delle sole vendite remunerative del tipo di prodotto in questione sul mercato interno. |
(40) |
I tipi di prodotto venduti in perdita non sono stati considerati venduti nell'ambito di normali operazioni commerciali. |
(41) |
L'inchiesta ha stabilito che le vendite remunerative di tutti i tipi di prodotto comparabili, tranne uno, rappresentavano oltre l'80 % del totale delle vendite sul mercato interno e di conseguenza tutte le vendite sul mercato interno sono state considerate nel calcolo del prezzo medio per determinare il valore normale. Solo per un tipo di prodotto si sono utilizzate le vendite remunerative. Per quanto riguarda le vendite dei quattro tipi di prodotto venduti in quantità non rappresentative sul mercato interno, nel determinare il valore normale la Commissione si è basata sui prezzi interni rappresentativi di tipi di prodotto molto simili, effettuando gli opportuni adeguamenti. |
3.2. Determinazione del valore normale per i produttori/gruppi esportatori cui non è stato concesso il TEM
a) Paese di riferimento
(42) |
In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, per le società alle quali non si è potuto accordare il TEM, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi o al valore costruito in un paese di riferimento. |
(43) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato che intendeva scegliere la Turchia come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per la RPC, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta. |
(44) |
Due parti interessate si sono manifestate affermando che la Turchia non fosse un paese di riferimento opportuno, senza però corroborare questa affermazione. Un'altra parte interessata ha commentato la scelta del paese di riferimento, suggerendo di utilizzare però l'India per i seguenti motivi: livello di sviluppo paragonabile a quello della RPC, mercati comparabili in quanto in entrambi le applicazioni dell'energia eolica sarebbero molto importanti, ed infine tipi comparabili di prodotto fabbricati in modo simile. Il mercato indiano è stato anche descritto come un mercato aperto caratterizzato da notevoli importazioni. Da ultimo è stato citato l'accesso alle materie prime che sarebbe comparabile in entrambi i Paesi. |
(45) |
La Commissione ha chiesto la collaborazione dei produttori del prodotto simile dei seguenti paesi: Turchia, Canada, USA, Repubblica di Corea e India. Tuttavia solo l'unico produttore turco ha espresso la sua disponibilità a collaborare e ha risposto al questionario. |
(46) |
Va riconosciuto che la Turchia è un paese di riferimento rappresentativo sotto il profilo del volume delle vendite sul mercato interno. Tuttavia occorrerebbe costruire il valore normale di un tipo di prodotto simile che non è fabbricato in Turchia. Va altresì rilevato che l'inchiesta antidumping che la Turchia sta attualmente conducendo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro continua indica la presenza di pressioni al ribasso sui prezzi sul mercato interno turco. Tuttavia, dato che la Turchia è l'unico paese che si è dichiarato disposto a collaborare alla presente inchiesta, la conclusione a titolo provvisorio è che si debba utilizzare la Turchia come paese di riferimento. |
b) Determinazione del valore normale
(47) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stato stabilito in base alle informazioni, sottoposte a verifica, fatte pervenire dal produttore del paese di riferimento, seguendo la metodologia generale precedentemente esposta a proposito del gruppo di società cui è stato riconosciuto il TEM. Per i tipi di prodotti sempre venduti in perdita sul mercato interno del paese di riferimento o in assenza di vendite di tipi di prodotto simili, il valore normale è stato costruito in base a quanto prevede l'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. |
4. Prezzo all'esportazione
(48) |
Nella maggior parte dei casi il prodotto in esame è stato esportato ad acquirenti indipendenti nell'Unione e di conseguenza il prezzo all'esportazione è stato stabilito secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero sulla base del prezzo all'esportazione realmente pagato o pagabile. |
(49) |
Per quanto attiene alle poche vendite all'esportazione effettuate da un produttore esportatore alle sue società collegate nell'Unione, è stato accertato che si trattava di vendite per utilizzo vincolato (captive) e pertanto esse non sono state considerate ai fini del calcolo del dumping in via provvisoria. |
5. Confronto
(50) |
Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati opportuni adeguamenti ogniqualvolta si è accertato che essi erano ragionevoli, precisi e giustificati da validi elementi di prova. L'adeguamento è stato concesso per tener conto delle imposte indirette, del trasporto marittimo e dell'assicurazione, del trasporto nel paese esportatore, dello stadio commerciale (differenze del canale di distribuzione), delle spese di garanzia, dei costi del credito e delle commissioni bancarie. |
6. Margini di dumping
(51) |
I margini di dumping provvisori sono stati espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. |
(52) |
Nel caso del gruppo di produttori esportatori che ha collaborato e al quale è stato concesso il TEM, il margine di dumping individuale è stato determinato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
(53) |
Il margine di dumping per le società del campione alle quali non è stato riconosciuto il TEM o il TI e per le società del campione che hanno collaborato è stato calcolato come media dei tre soggetti (società/gruppi di società) inclusi nel campione. |
(54) |
Data l'elevata collaborazione all'inchiesta, testimoniata dal fatto che le società che hanno collaborato hanno rappresentato nel PI il 100% circa di tutte le importazioni dalla RPC, il margine unico per l'intero paese relativo alle società che non hanno collaborato è stato stabilito in base ai margini più elevati riscontrati per i soggetti (società/gruppi di società) inseriti nel campione. |
(55) |
In base a quanto sopra, i livelli di dumping provvisori risultano i seguenti:
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D. PREGIUDIZIO
1. Produzione dell'Unione e industria dell'Unione
(56) |
Durante il PI il prodotto simile è stato fabbricato nell'Unione da undici produttori. Sette di questi undici produttori hanno collaborato all'inchiesta. Si è accertato che questi sette produttori, tutti soci del denunziante, rappresentavano una proporzione «maggioritaria», in questo caso superiore al 90 %, della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. Quanto agli altri quattro produttori dell'Unione, uno era anch'esso un denunziante, due hanno attivamente appoggiato la denuncia, mentre il quarto non l'ha né sostenuta né contrastata. Gli undici produttori costituiscono pertanto l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno di seguito denominati l'«industria dell'Unione». |
(57) |
Come indicato al considerando 13, è stato selezionato un campione di tre produttori, che rappresentavano il 64 % circa della produzione totale dell'Unione. Dato che due di questi produttori erano gruppi di società collegate, con diverse entità produttrici nell'Unione, il campione è risultato composto in totale da nove distinte società. |
(58) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che i produttori dell'Unione inseriti nel campione non dovessero essere considerati l'industria dell'Unione, visto che a tutti e tre erano collegati produttori cinesi che fabbricavano il prodotto in esame. L'inchiesta ha confermato che in effetti a due dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione erano collegate società produttrici cinesi. È stato però accertato che, nonostante questo rapporto, il comportamento di questi due produttori dell'Unione inclusi nel campione non era tale da inficiare le conclusioni dell'inchiesta. Le importazioni che questi produttori dell'Unione hanno effettuato dalle loro società collegate nella RPC rappresentano un volume modesto (meno del 4 % delle importazioni dalla RPC). Inoltre queste importazioni possono essere considerate trascurabili rispetto alla produzione totale dei produttori dell'Unione in questione, i quali non devono in alcun modo essere considerati importatori, visto che si tratta effettivamente di veri e propri produttori di fibre di vetro. Infine questo modesto volume di importazioni non ha inciso sugli indicatori di pregiudizio che si riferiscono ai produttori dell'Unione. Stante quanto precede, la Commissione ha ritenuto che non sussistessero motivi per escludere alcuno dei produttori dell'Unione inseriti nel campione dalla definizione di «industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
2. Consumo dell'Unione
(59) |
Il consumo dell'Unione è stato calcolato sommando ai volumi delle vendite dell'industria UE sul mercato dell'Unione il dato delle importazioni nel mercato dell'Unione fornito da Eurostat. |
(60) |
Il consumo dell'Unione si è ridotto drasticamente, con una flessione del 24 %, tra il 2006 e il PI, per poi, però, aumentare leggermente nel 2007 e nel primo semestre del 2008. Tabella 1
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3. Importazioni dal paese interessato
3.1. Volume delle importazioni in dumping
(61) |
Nel periodo in esame si è registrato sul mercato dell'Unione un consistente incremento del volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC, con un aumento complessivo superiore al 50 %. In particolare tra il 2006 e il 2008 le importazioni dalla RPC sono più che raddoppiate, per poi diminuire nel PI rispetto al 2008 con un calo del 25 %, inferiore però rispetto alla percentuale di diminuzione del consumo (28 %). Tabella 2
|
3.2. Quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping
(62) |
La quota di mercato delle importazioni in dumping dalla RPC è progressivamente cresciuta nel corso del periodo in esame. Durante il PI la quota di mercato delle importazioni cinesi è stata del 15,6 %, quasi il doppio rispetto alla quota del 2006. Tabella 3
|
3.3. Prezzi
a) Andamento dei prezzi
(63) |
La tabella che segue riporta il prezzo medio delle importazioni in dumping dalla RPC franco frontiera UE, dazio non corrisposto, quale risulta dai dati Eurostat. Il prezzo medio delle importazioni dalla RPC è rimasto sostanzialmente stabile nel corso del periodo in esame, benché nello stesso periodo i prezzi delle materie prime impiegate per la fabbricazione di fibre di vetro a filamento continuo siano considerevolmente cresciuti a livello mondiale (come illustra la tabella 18). Tabella 4
|
b) Sottoquotazione del prezzo (price undercutting)
(64) |
Per ciascun tipo di prodotto sono stati confrontati i prezzi di vendita praticati nell'Unione rispettivamente dai produttori esportatori cinesi e dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. A tal fine, i prezzi che i produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno fatturato ad acquirenti indipendenti sono stati confrontati con i prezzi praticati dai produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione. All'occorrenza sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle differenze inerenti allo stadio commerciale e ai costi successivi all'importazione. |
(65) |
Dal confronto è emerso che durante il PI le importazioni del prodotto in esame originario della RPC sono state vendute nell'Unione a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, con una differenza percentuale compresa tra il 23 e il 39 %. |
4. Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.1. Osservazioni preliminari
(66) |
Come disposto dall'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha proceduto a una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in grado di incidere sulla situazione dell'industria dell'Unione. I dati che seguono relativi alle vendite e alle quote di mercato si riferiscono all'industria dell'Unione nel suo insieme, mentre quelli relativi a tutti gli altri indicatori si riferiscono ai produttori inseriti nel campione. |
4.2. Produzione
(67) |
Il volume della produzione dell'Unione, rimasto relativamente stabile tra il 2006 e 2008, è però sensibilmente calato nel corso del PI. Tabella 5
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4.3. Capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(68) |
L'evoluzione della capacità produttiva dell'industria dell'Unione è stata la seguente: Tabella 6
|
(69) |
Nel corso del PI la capacità produttiva si è ridotta. In effetti, a causa dell'erosione dei prezzi e della perdita di quota di mercato dovuta alle importazioni in dumping dalla RPC, varie linee di produzione sono state smantellate, temporaneamente chiuse o ridimensionate. Nonostante la riduzione della capacità produttiva, il tasso di utilizzo degli impianti è sceso dall'86 % al 61 %, ovvero del 29 %. |
4.4. Scorte
(70) |
Dalla tabella che segue emerge che le scorte si sono inizialmente ridotte nel 2007, quando il consumo ha toccato i livelli massimi, per poi invece aumentare massicciamente nel 2008 a causa del calo improvviso della domanda nel quarto trimestre dell'anno. Durante il PI le scorte sono tornate a livelli più normali. Tabella 7
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4.5. Volume delle vendite (di tutta l'industria dell'Unione)
(71) |
Il volume delle vendite, comprese quelle per utilizzo vincolato (captive), effettuate da tutti i produttori dell'Unione sul mercato UE, è illustrato nella tabella che segue. Tabella 8
|
(72) |
Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione nel suo insieme è diminuito del 30 %. Nel 2007, quando il consumo nell'Unione è aumentato del 6 % (cfr. tabella 1), il volume delle vendite del prodotto in esame effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è aumentato solo dell'1 %. Ciò significa che l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare della crescita del consumo di tale periodo. In seguito, nel 2008 e nel corso del PI, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione si è drasticamente ridotto. |
4.6. Quota di mercato (di tutta l'industria dell'Unione)
(73) |
La quota di mercato dell'industria dell'Unione è nettamente diminuita nel 2007 e nel 2008, prima di registrare un leggero recupero nel PI. Comunque, nel complesso, la perdita di quota di mercato dell'industria dell'Unione è quantificabile in 5,6 punti percentuali nel periodo in esame, durante il quale la quota di mercato delle importazioni in dumping dalla RPC è quasi raddoppiata, come si evince dalla tabella 3. Tabella 9
|
4.7. Prezzi di vendita
(74) |
Quanto ai prezzi medi di vendita, la tabella che segue mostra che nel periodo in esame l'industria dell'Unione non è riuscita ad aumentare i prezzi di vendita applicati agli acquirenti indipendenti. Anzi, i prezzi medi di vendita sono diminuiti del 2 %, dato tanto più rilevante se rapportato all'aumento dei prezzi delle materie prime. In effetti, a causa della v sul mercato UE esercitata dalle importazioni in dumping dalla RPC, l'industria dell'Unione non ha potuto trasferire sui prezzi di vendita l'aumento dei costi delle materie prime. Tabella 10
|
4.8. Occupazione
(75) |
Dai livelli occupazionali registrati presso i produttori dell'Unione risulta che l'industria dell'Unione ha razionalizzato la produzione nel corso del periodo in esame, con l'obiettivo di ridurre i costi di produzione e compensare l'aumento dei costi delle materie prime. Il numero dei dipendenti si è in effetti ridotto di 20 punti percentuali nel corso dell'intero periodo, con una diminuzione di 15 punti percentuali concentrata nel lasso di tempo compreso tra il 2007 e il PI. Tabella 11
|
4.9. Produttività
(76) |
Gli sforzi dell'industria dell'Unione descritti al considerando precedente hanno determinato – tra il 2007 e il 2008 – un consistente aumento della produttività del lavoro presso i produttori dell'Unione. Questa tendenza positiva si è invertita nel PI, con un conseguente calo complessivo della produttività del 21 % nel periodo in esame. Tale inversione di tendenza, dovuta in parte al calo della domanda e in parte alle importazioni in dumping dalla RPC a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, si è tradotta in una forte contrazione della produzione con conseguente aumento dell'occupazione per unità di fibra di vetro prodotta. Tabella 12
|
4.10. Salari
(77) |
Nel periodo in esame l'industria dell'Unione è riuscita a contenere la dinamica del costo del lavoro. Dalla tabella che segue emerge in effetti che i salari medi annui sono leggermente cresciuti nel 2007 e 2008, per poi diminuire però nel PI. Nel corso dell'intero periodo, il costo unitario del lavoro è diminuito del 3 % e la riduzione sarebbe stata molto più evidente, se dai calcoli di cui sopra fossero stati esclusi gli importi relativi alle indennità di licenziamento. Tabella 13
|
4.11. Redditività e utile sul capitale investito (ROI)
(78) |
La redditività dell'industria dell'Unione è stata calcolata esprimendo l'utile netto al lordo delle imposte derivante dalle vendite del prodotto simile in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Nel calcolare la redditività dei produttori dell'Unione, i dati verificati sono stati rettificati in modo da evitare che l'analisi fosse influenzata da eventi eccezionali, specifici di una data società e con un'incidenza sproporzionata sugli utili di quella stessa società in un dato periodo. Una volta apportate queste rettifiche, nel periodo in esame la redditività dei produttori inseriti nel campione e l'utile sul capitale investito relativo alle vendite del prodotto simile nell'Unione sono risultati quelli riportati nella tabella che segue. Tabella 14
|
(79) |
Come evidenziato nella tabella precedente, nel corso della maggior parte del periodo in esame l'industria dell'Unione è riuscita a conseguire margini di profitto modesti, con la relativa eccezione del 2007, quando il tasso medio di redditività ha raggiunto il 4,7 %. Nel PI gli utili hanno lasciato il posto a perdite enormi: il tasso di perdita medio dell'industria dell'Unione è stato addirittura del 15 %. |
(80) |
Quanto all'utile sul capitale investito, espresso come percentuale di utile sul valore contabile netto degli investimenti, va detto che questo indicatore ha seguito l'andamento della redditività. Nel complesso, l'utile sul capitale investito è rimasto piuttosto modesto in tutto il periodo in esame, salvo nel 2007. Infine l'utile medio sul capitale investito dell'industria dell'Unione è sceso a - 16,8 % nel PI. |
(81) |
Questa fragile situazione finanziaria si è venuta a creare nonostante un marcato aumento del consumo tra il 2006 e il 2008 (cfr. considerando 60) e gli sforzi dell'industria dell'Unione volti a u razionalizzare i costi di produzione (cfr. considerando 75 e 76). Nel periodo in esame la forte crescita delle importazioni in dumping a basso prezzo dalla RPC ha inciso sul volume delle vendite dell'industria dell'Unione e ha determinato anche una forte erosione dei prezzi. Questi fattori hanno influito sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, come dimostra chiaramente il dato sulle forti perdite nel PI: - 15 %. |
4.12. Flusso di cassa e capacità di reperire capitali
(82) |
Il flusso di cassa da attività operative è illustrato nella tabella che segue: Tabella 15
|
(83) |
La tabella qui sopra conferma la fragile situazione finanziaria dell'industria dell'Unione nel periodo 2006-2008 e il conseguente grave peggioramento nel PI. |
4.13. Investimenti
(84) |
Gli investimenti effettuati nel periodo in esame dai produttori inseriti nel campione sono illustrati nella tabella che segue: Tabella 16
|
(85) |
Nel 2006 e nel 2008, anni in cui sono stati toccati i valori massimi, il livello degli investimenti è risultato relativamente elevato vista la ricostruzione dei forni. In questa industria ad alta intensità di capitale, i forni devono essere ricostruiti ogni 7-10 anni e i relativi costi possono variare tra gli 8 e i 13 milioni di EUR (il ricorso a una forchetta di valori è dovuto a ragioni di riservatezza). Una buona fetta delle altre elevate spese di investimento, a carattere più strutturale, è legata al consumo di leghe nelle filiere e alla conseguente ricostruzione di queste ultime. |
4.14. Entità del margine di dumping effettivo
(86) |
I margini di dumping delle importazioni dalla RPC, indicati al considerando 55, sono molto elevati. Dati il volume, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza dei margini di dumping non può essere considerata trascurabile. |
5. Conclusioni relative al pregiudizio
(87) |
Nonostante l'impegno profuso dall'industria dell'Unione per aumentare la propria competitività, la maggior parte degli indicatori di pregiudizio concernenti l'industria dell'Unione ha avuto un'evoluzione negativa nel corso del periodo in esame. Ciò è particolarmente evidente se si analizzano gli indicatori relativi ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione, soprattutto l'utile sul capitale investito, il flusso di cassa e la redditività, per i quali si è registrato un andamento fortemente negativo. Inoltre, anche per quanto riguarda gli indicatori relativi alla produzione, alla capacità produttiva, all'utilizzo degli impianti, al volume delle vendite e alla quota di mercato si è confermata la tendenza a un netto peggioramento. |
(88) |
Parallelamente, nel PI i prezzi delle importazioni di fibre di vetro dalla RPC sono stati fino al 39 % inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, la cui quota di mercato si è ridotta di cinque punti percentuali in meno di quattro anni. |
(89) |
Alla luce di quanto sopra si conclude in via provvisoria che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
E. NESSO DI CAUSALITÀ
1. Introduzione
(90) |
Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping abbiano arrecato all'industria dell'Unione un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire notevole. Sono stati altresì esaminati i fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso periodo avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione, in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping l'eventuale pregiudizio causato da tali fattori. |
2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping
(91) |
Tra il 2006 e il PI il volume delle importazioni in dumping del prodotto in esame è aumentato del 51 %; ciò ha determinato un incremento del 98 % della loro quota di mercato nell'Unione, che è passata dal 7,9 % al 15,6 %. |
(92) |
L'aumento delle importazioni in dumping del prodotto in esame dalla RPC nel corso del periodo in esame ha coinciso con un'evoluzione negativa della maggior parte degli indicatori di pregiudizio relativi all'industria dell'Unione, la cui quota di mercato si è ridotta di 5,6 punti percentuali e i cui prezzi di vendita sono calati del 2 % a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni in dumping a basso prezzo sul mercato dell'Unione. Il prezzo notevolmente più basso di queste importazioni ha impedito all'industria dell'Unione di trasferire – in misura accettabile – sui prezzi di vendita l'aumento dei costi di produzione e ciò si è tradotto in livelli di redditività modesti e poi negativi durante il PI. |
(93) |
Va segnalato anche che la quota di mercato delle importazioni in dumping dalla RPC ha continuato ad aumentare persino durante il PI. In altre parole, come già enunciato al considerando 62, il volume delle importazioni in dumping dalla RPC si è ridotto più lentamente rispetto al consumo dell'Unione. |
(94) |
Secondo alcune parti interessate, non esiste alcun nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Secondo una delle argomentazioni avanzate in merito, la differenza tra i prezzi di vendita cinesi e quelli dell'Unione si sarebbe mantenuta abbastanza costante durante l'intero periodo in esame, mentre nello stesso periodo la redditività dell'industria dell'Unione sarebbe stata oggetto di oscillazioni. A questo proposito, va ricordato che non è stato solo il livello dei prezzi, ma anche il volume delle importazioni in dumping a un prezzo già basso ad aver posto sotto forte pressione le vendite dell'industria dell'Unione. Inoltre, anche se altri fattori potrebbero avere contribuito all'aggravamento della situazione dell'industria dell'Unione, incidendo in qualche misura sull'andamento della sua redditività, ciò non riduce in alcun modo l'incidenza delle importazioni in dumping dalla RPC a prezzi sempre inferiori a quelli dell'Unione, soprattutto se si tiene conto del fatto che queste importazioni sono rimaste relativamente stabili nonostante le fluttuazioni del mercato legate all'aumento e alla diminuzione della domanda o all'evoluzione dei prezzi delle materie prime. |
(95) |
Un'argomentazione analoga è stata avanzata in relazione alla presunta assenza di un rapporto tra i dati sulla redditività dell'industria dell'Unione e l'evoluzione della sua quota di mercato. Ad esempio, i livelli di redditività dell'industria dell'Unione sono in effetti saliti temporaneamente tra il 2006 e il 2007, nonostante una contrazione della sua quota di mercato. Ciò è stato in parte dovuto al miglioramento delle condizioni sul mercato dell'Unione nel 2007 (aumento del consumo nell'Unione del 6 %, come ricordato al considerando 60). Il dato più importante, tuttavia, è che nel 2006 e nel 2007 l'industria dell'Unione si è concentrata sulla razionalizzazione della produzione attraverso una riduzione dei costi di produzione e anche questo ha inciso sulla redditività. Sempre a titolo di esempio, tra il 2008 e il PI la quota di mercato dell'industria dell'Unione è leggermente aumentata, mentre il tasso di redditività è risultato fortemente negativo con una perdita del 15 %. Tuttavia, nello stesso periodo è cresciuta anche la quota di mercato delle importazioni in dumping dalla RPC, effettuate sempre a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi di vendita nell'Unione. Ciò ha determinato enormi perdite per l'industria dell'Unione. Entrambi i casi appena descritti dimostrano che uno o due indicatori distinti non possono di per sé servire a valutare l'effetto delle importazioni in dumping sulla situazione dell'industria dell'Unione. |
(96) |
Stante quanto precede, si conclude in via provvisoria che le importazioni in dumping a basso prezzo dalla RPC, che sono giunte sul mercato dell'Unione in volumi notevoli e sempre crescenti e sono risultate caratterizzate da prezzi molto più bassi di quelli dell'industria dell'Unione nell'arco di tutto il periodo in esame, hanno avuto un impatto gravemente negativo sulla situazione economica dell'industria dell'Unione. |
3. Effetto di altri fattori
3.1. Importazioni da paesi terzi
(97) |
Nel periodo in esame le importazioni da altri paesi terzi sono state contenute. La quota di mercato complessiva delle importazioni da paesi diversi dalla RPC si è ridotta di due punti percentuali, passando dal 17 % al 15 %. Nel corso del PI la quota di mercato della Norvegia – paese che rappresenta la seconda maggiore fonte di importazione – è stata del 3,3 %; nello stesso periodo la quota di mercato della Turchia è stata del 2,5 % e quella degli USA, quarta principale fonte di importazione, è stata inferiore al 2 %. Tabella 17
|
(98) |
La tabella sopra riportata, che si fonda su dati Eurostat, dimostra anche che il livello medio dei prezzi alla frontiera dell'Unione delle altre importazioni era di norma molto superiore a quello delle importazioni dalla RPC, come illustrato al considerando 63. Confrontando questi prezzi registrati da Eurostat con i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione riportati al considerando 74, emerge che i prezzi delle importazioni dalla Turchia sono stati inferiori a quelli dell'industria dell'Unione durante il PI, periodo in cui la quota di mercato di questo paese è stata del 2,5 % soltanto, minore rispetto a quella detenuta nel 2006. Inoltre i prezzi di queste importazioni sono sempre rimasti molto al di sopra dei prezzi delle importazioni dalla RPC, con uno scarto compreso tra il 14 e il 23 %. Anche i prezzi delle importazioni dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Repubblica di Corea appaiono inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, ma si tratta di importazioni la cui quota di mercato è modesta e in calo. Pertanto il giudizio è che le importazioni dalla Turchia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Repubblica di Corea o da qualsiasi altro paese terzo non abbiano avuto un'incidenza negativa sulla situazione dell'industria dell'Unione. Su queste basi è ragionevole concludere in via provvisoria che le importazioni da altri paesi non abbiano interrotto il nesso di causalità tra il dumping riscontrato e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. |
3.2. Impatto della crisi economica
(99) |
Varie parti hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sarebbe stato determinato dalla crisi economica, responsabile di una drastica riduzione della domanda. |
(100) |
In effetti tra il 2008 e il PI si è registrata una forte contrazione del consumo dell'Unione, come si legge al considerando 60. La causa di questo calo del 28 % è pacificamente attribuita alla crisi economica che in quel periodo ha investito l'Europa. La maggior parte dei settori che utilizzano prodotti contenenti il prodotto in esame (industria automobilistica, settore dell'energia eolica, settore delle costruzioni, ecc.) è stata gravemente colpita dalla crisi e ciò ha determinato un calo della domanda di fibre di vetro all'inizio della catena. |
(101) |
L'effetto negativo del rallentamento dell'economia e del calo della domanda è stato, tuttavia, accentuato dall'aumento delle importazioni in dumping dalla RPC, a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Quindi, nonostante sia possibile ritenere che la crisi economica abbia contribuito al pregiudizio durante il PI, ciò non riduce in alcun modo gli effetti pregiudizievoli prodotti, sul mercato dell'Unione nel corso di tutto il periodo in esame, dalle importazioni in dumping a basso prezzo dalla RPC. Anche in una situazione di vendite in calo, l'industria dell'Unione sarebbe potuta riuscire a mantenere i prezzi e il volume delle vendite a un livello accettabile e a contenere così gli effetti negativi di un calo dei consumi, ma ciò solo in assenza di una concorrenza sleale sul mercato esercitata da importazioni in dumping a basso prezzo. Inoltre l'impatto delle importazioni cinesi in dumping, a prezzi di molto inferiori ai prezzi di vendita dell'Unione nel PI, può essere considerato ancora più pregiudizievole in un periodo di crisi economica. |
(102) |
In tali circostanze non si può ritenere che il rallentamento dell'economica costituisca una causa in grado di interrompere il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni in dumping dalla RPC. |
3.3. Evoluzione del volume delle importazioni dalla RPC e della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione
(103) |
Secondo quanto sostenuto da alcune parti interessate, non esiste alcun nesso di causalità tra le importazioni in dumping e la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, in quanto quest'ultima ha ottenuto i migliori livelli di redditività negli anni caratterizzati dai più alti volumi di importazioni del prodotto in esame dalla RPC e ha realizzato i peggiori risultati quando le importazioni dalla RPC sono scese al loro più basso livello nel periodo in esame. |
(104) |
A questo proposito, si fa in primo luogo rilevare che l'andamento dei consumi, in particolare il rallentamento dell'economia durante il PI, ha senza dubbio inciso sia sul volume delle importazioni dalla RPC sia sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, visto il carattere globale della crisi. |
(105) |
Tuttavia, come già in precedenza enunciato, le importazioni in dumping dalla RPC sono state effettuate a prezzi di molto inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione durante il PI, ovvero durante il periodo di crisi economica. A ciò va aggiunto il fatto che i produttori esportatori della RPC sono riusciti a incrementare leggermente la loro quota di mercato anche nella fase di rallentamento dell'economia, mentre l'industria dell'Unione ha registrato massicce perdite, non essendo stata in grado di vendere a prezzi maggiormente remunerativi. |
(106) |
In effetti, è possibile ritenere che l'undercutting appena ricordato unitamente alla crescente quota di mercato delle importazioni in dumping dalla RPC abbia potuto arrecare all'industria dell'Unione un pregiudizio ancora più grave di quello che si sarebbe prodotto in un periodo immune dalla volatilità dei consumi dovuta alla crisi economica. |
(107) |
Stante quanto procede, non si può assolutamente concludere che il confronto tra il semplice andamento del volume delle importazioni in dumping dalla RPC e i risultati finanziari dell'industria dell'Unione possa essere interpretato come un fattore in grado di far venir meno il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
3.4. Diminuzione dei prezzi all'esportazione e/o delle vendite per uso vincolato dell'industria dell'Unione
(108) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che il calo della redditività dell'industria dell'Unione sarebbe stato determinato dalla diminuzione dei prezzi all'esportazione o della produzione per uso vincolato (captive) piuttosto che dalla contrazione delle vendite nell'Unione. A tale proposito, va in primo luogo ricordato che, fatta eccezione per il volume delle vendite, tutti gli indicatori di pregiudizio, compresa la redditività, sono stati analizzati in rapporto alle vendite effettuate sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti: in altre parole, dal calcolo sono state escluse sia le vendite all'esportazione sia le vendite per uso vincolato. In secondo luogo, benché sia vero che il volume delle vendite all'esportazione si è ridotto a un ritmo leggermente più veloce rispetto a quello delle vendite nell'Unione, lo stesso non vale invece per la produzione per uso vincolato che, nel corso dell'intero periodo in esame, ha rappresentato tra il 22,4 % e il 24,4 % del totale delle vendite dell'Unione. Inoltre, visto il rapporto – compreso tra il 10 % e il 14 % nel periodo in esame – tra le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione e le sue vendite nell'UE, le prime non possono essere ritenute così significative da mettere in discussione il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e l'impatto sull'industria dell'Unione. L'argomentazione è pertanto respinta. |
3.5. Aumento della capacità dell'industria dell'Unione e aumento dei costi di produzione
(109) |
Secondo quanto sostenuto da una parte interessata, il peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione sarebbe stato dovuto alla decisione sbagliata di incrementare la capacità produttiva. A questo proposito va in primo luogo ricordato che il mercato delle fibre di vetro è un mercato in espansione da diversi anni e la decisione di incrementare la capacità produttiva di alcuni impianti non può essere giudicata un atto di pianificazione aziendale irragionevole in un contesto di consumi in crescita. Inoltre va rilevato che nel complesso la capacità produttiva dell'industria dell'Unione è in realtà diminuita nel periodo in esame (cfr. considerando 68). |
(110) |
Va comunque segnalato che, nonostante l'aumento dei prezzi di costo delle principali materie prime nel periodo in esame, l'industria dell'Unione è riuscita a ridurne l'incidenza sul costo di produzione unitario. Tabella 18
|
(111) |
L'andamento del costo delle materie prime per unità di fibra di vetro prodotta, quale si evince dalla tabella sopra riportata, è attribuibile agli investimenti per aumentare l'efficienza e la competitività. L'industria dell'Unione ha in effetti attuato varie misure per migliorare e razionalizzare i processi produttivi e i costi dei fattori produttivi nel periodo in esame. |
(112) |
Quanto al costo del lavoro, come già enunciato ai considerando da 75 a 77, l'industria dell'Unione ha ridotto i suoi effettivi del 20 % nel corso del periodo in esame, durante il quale, anche senza escludere l'effetto delle consistenti indennità di licenziamento, i salari medi sono diminuiti. |
(113) |
Per questi motivi viene pertanto respinta la tesi secondo cui il peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione sarebbe stato in realtà causato dall'aumento dei costi di produzione, probabilmente imputabile a inefficienze o a costi del lavoro elevati. |
3.6. Competitività delle importazioni in dumping dalla RPC e pregiudizio autoinflitto dovuto ai produttori cinesi collegati
(114) |
È stato affermato che ad aver causato il pregiudizio sarebbero state le dimensioni della produzione e le tecnologie moderne impiegate dagli esportatori cinesi, piuttosto che il dumping del prodotto in esame. In realtà è dimostrabile che nel complesso anche i produttori dell'Unione dispongono di una produzione su vasta scala e di processi produttivi moderni. |
(115) |
Una parte interessata ha affermato che è possibile che l'industria dell'Unione si sia autoinflitta un pregiudizio attraverso le importazioni provenienti dai produttori cinesi cui è collegata. In questo quadro occorre ricordare, come già enunciato al considerando 58, che il volume di queste importazioni è stato contenuto, sia in rapporto alla produzione dell'industria dell'Unione sia in rapporto alle importazioni del prodotto in esame dalla RPC. |
(116) |
Di conseguenza, né la scarsa competitività né le importazioni provenienti dai produttori cinesi collegati possono essere considerate un fattore in grado di far venir meno il nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla RPC e il pregiudizio accertato. |
4. Conclusioni in merito al nesso di causalità
(117) |
In conclusione, l'analisi che precede ha dimostrato che i quantitativi delle importazioni di fibre di vetro dalla RPC sono aumentati considerevolmente nel periodo in esame, determinando una progressiva erosione della quota di mercato dell'industria dell'Unione. Inoltre questi maggiori quantitativi affluiti sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping sono stati offerti a prezzi di molto inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, impedendo così all'industria dell'Unione di traslare sugli acquirenti l'incremento del costo delle materie prime. Per quanto l'industria dell'Unione sia riuscita per un certo periodo a compensare gli effetti negativi di questa pressione attraverso una maggiore efficienza, ciò non è stato più possibile quando la crisi economica ha determinato una sensibile riduzione della domanda. |
(118) |
Sono stati analizzati anche altri fattori che avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione. È stato a questo proposito accertato che le importazioni da paesi terzi, l'impatto della crisi economica, l'evoluzione di altre vendite realizzate dall'industria dell'Unione e altri fattori, tra cui quelli citati ai considerando da 97 a 116, non sembrano tali da annullare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
(119) |
Alla luce dell'analisi che precede, nella quale gli effetti di tutti gli altri fattori noti che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione sono stati debitamente distinti e separati dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, si conclude in via provvisoria che le importazioni dalla RPC hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. |
F. INTERESSE DELL'UNIONE
(120) |
In conformità all'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul dumping, sul pregiudizio e sul nesso di causalità, non vi fossero fondati motivi per concludere che nel caso di specie l'istituzione di misure non fosse nell'interesse dell'Unione. A tal fine, secondo quanto prevede l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha considerato il probabile impatto delle misure su tutte le parti coinvolte nonché le probabili conseguenze di una loro mancata adozione. |
(121) |
La Commissione ha inviato questionari agli importatori indipendenti e agli utilizzatori. In totale sono stati inviati 60 questionari, cui hanno risposto entro i termini due importatori e 13 utilizzatori. Nel corso del procedimento si sono manifestati vari importatori e utilizzatori, che hanno espresso tramite lettera la loro opposizione a qualsiasi misura nel caso in esame. |
1. Interesse dell'industria dell'Unione
(122) |
Come si legge al considerando 56, a fabbricare il prodotto simile nell'Unione sono stati 11 produttori. Gli otto denunzianti rappresentavano oltre il 90 % della produzione dell'Unione, altri due hanno sostenuto la denuncia e l'undicesima società non l'ha né sostenuta né contrastata. |
(123) |
Le tre società incluse nel campione, che rappresentavano il 60 % circa del totale della produzione dell'Unione, avevano 3 300 dipendenti direttamente impegnati nella produzione, nella vendita e nella gestione del prodotto simile. Si ricorda l'andamento generalmente negativo degli indicatori di pregiudizio, soprattutto per quanto riguarda quelli relativi alla quota di mercato e ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione, quali la redditività, l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa. In particolare, nel periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione è scesa da un livello già molto basso dello 0,3 % a - 15,0 %, mentre la quota di mercato si è ridotta di 5,6 punti percentuali. |
(124) |
È prevedibile che, con l'istituzione delle misure, il calo dei prezzi e la perdita di quota di mercato si interrompano e che i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione comincino a risalire, con un conseguente significativo miglioramento della sua situazione finanziaria. |
(125) |
È invece probabile che la situazione finanziaria e di mercato dell'industria dell'Unione continui a peggiorare nel caso in cui non dovessero essere istituite misure antidumping. In tale ipotesi è probabile che l'industria dell'Unione perda un'ulteriore quota di mercato e non sia più in grado di seguire l'andamento dei prezzi di mercato determinato dalle importazioni dalla RPC. Ciò produrrebbe probabilmente ulteriori tagli alla produzione e agli investimenti e la chiusura di altri impianti produttivi dell'Unione, determinando enormi perdite di posti di lavoro. |
(126) |
Si conclude pertanto in via provvisoria che l'istituzione delle misure antidumping sarebbe chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione. |
2. Interesse degli importatori indipendenti nell'Unione
(127) |
Come illustrato in precedenza, agli importatori indipendenti non è stato applicato il campionamento e due importatori indipendenti hanno collaborato appieno all'inchiesta rispondendo al questionario. Solo una piccola quota del fatturato di questi due importatori (rispettivamente il 7 % e il 25 %) derivava dalle attività legate al prodotto in esame originario della RPC. Entrambi si sono detti contrari all'eventuale istituzione di misure antidumping che potrebbero causare, a loro avviso, la fine delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC. |
(128) |
Nel PI le importazioni dichiarate da questi due importatori hanno rappresentato però una quota molto modesta del totale delle importazioni dalla RPC (meno dell'1 %). Nessun altro importatore ha collaborato trasmettendo il questionario compilato od osservazioni documentate. Su tali basi si conclude in via provvisoria che l'istituzione di misure provvisorie non avrà significativi effetti negativi sull'interesse degli importatori dell'UE. |
3. Interesse degli utilizzatori
(129) |
Le fibre di vetro a filamento oggetto del presente procedimento hanno numerose applicazioni. Hanno collaborato i seguenti gruppi di utilizzatori: i tessitori (sia di tessuti speciali di fascia alta sia di tessuti più comuni, ad esempio per le turbine eoliche e per applicazioni nei settori marittimo, aerospaziale, dei trasporti e delle infrastrutture), i produttori di rivestimenti, i fabbricanti di materiali compositi, utilizzati tra l'altro dall'industria automobilistica, e i produttori di prodotti semilavorati o finiti in materiale composito. |
(130) |
Gli acquisti del prodotto in esame originario della RPC effettuati dagli utilizzatori che hanno collaborato hanno rappresentato il 20% delle importazioni di fibre di vetro dalla RPC durante il PI. Dalle informazioni contenute nelle risposte al questionario emerge anche che l'industria degli utilizzatori dell'Unione ha un consistente numero di addetti. Sebbene allo stato attuale non siano stati acquisiti dati completi e circostanziati su questo punto, in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario si può in via provvisoria stimare in 50 000-75 000 unità il numero degli addetti occupati nell'industria a valle nell'UE. In base agli stessi dati si può stimare in 27 000 il numero degli addetti delle divisioni utilizzatrici di fibre di vetro all'interno delle società che hanno utilizzato le fibre di vetro cinesi nel PI. |
(131) |
La maggior parte degli utilizzatori che ha collaborato ha riferito di acquistare le fibre di vetro di provenienza cinese e da altre fonti, tra cui tra l'altro i produttori europei. Solo alcuni di essi hanno acquistato le fibre di vetro unicamente dalla RPC. Questo settore è caratterizzato non solo da un'ampia gamma di attività dell'industria a valle, ma anche da società di dimensioni molto diverse tra loro: in alcuni casi di tratta di società inserite in gruppi di società più grandi che operano a livello internazionale, in altri si tratta di società assolutamente indipendenti. |
3.1. Possibili effetti delle misure sulla redditività degli utilizzatori
(132) |
In base alle risposte al questionario l'industria degli utilizzatori di fibre di vetro sembra essere relativamente prospera. In effetti, la maggior parte degli utilizzatori che hanno collaborato ha riferito di aver realizzato profitti dalla produzione e dalla vendita dei prodotti contenenti il prodotto in esame durante il periodo in esame, PI compreso. Tuttavia alcuni utilizzatori hanno segnalato che questa attività ha registrato una perdita nel PI, mentre l'utile di vari altri utilizzatori è risultato compreso tra il 5 % e il 10 %. |
(133) |
I costi di acquisto delle fibre di vetro rappresentano, in genere, una quota significativa dei costi di fabbricazione dei prodotti dell'industria utilizzatrice. Secondo i dati trasmessi, questa quota può oscillare dal 10 % a più del 50 %, a seconda del prodotto. Ne consegue che per taluni utilizzatori un aumento dei costi di acquisto delle fibre di vetro cinesi potrebbe avere un impatto considerevole sui costi. |
(134) |
In base alle informazioni contenute nelle risposte al questionario fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato, il possibile impatto delle misure antidumping sugli utili può essere così stimato: impatto dell'1 % circa sul fatturato delle divisioni utilizzatrici di fibre di vetro, ma impatto inferiore allo 0,5 % sul fatturato delle società, globalmente intese, all'interno delle quali operano le divisioni utilizzatrici di fibre di vetro. In altre parole, l'incidenza sulla redditività di una divisione utilizzatrice di fibre di vetro e quella sulla società globalmente intesa sarebbero dell'ordine rispettivamente di un punto percentuale circa e di meno di mezzo punto percentuale. |
(135) |
Va però segnalato che, limitatamente ad alcune società utilizzatrici, l'impatto di cui sopra potrebbe essere maggiore, raggiungendo fino al 5 % circa del loro fatturato. Considerati gli utili di alcuni utilizzatori e l'incidenza delle fibre di vetro sui loro costi di produzione, non si può escludere che un forte aumento dei prezzi delle fibre di vetro potrebbe ripercuotersi sulla loro redditività, a meno che tale aumento non possa essere traslato, in toto o in buona parte, sugli acquirenti. |
(136) |
In sintesi, si può concludere in via provvisoria che, anche se alcune società utilizzatrici potrebbero risentire maggiormente delle misure antidumping, su altri utilizzatori esse dovrebbero produrre un impatto abbastanza modesto. |
3.2. Mancanza di intercambiabilità
(137) |
Secondo quanto sostenuto da diversi utilizzatori, molte delle fibre di vetro di cui l'industria utilizzatrice ha bisogno non sarebbero direttamente disponibili sul mercato. Anzi, i fornitori dovrebbero superare una lunga e complessa procedura di qualificazione che potrebbe durare tra i 6 e i 12 mesi, senza alcuna garanzia di successo. Di conseguenza cambiare fornitore per evitare il pagamento dei dazi antidumping sarebbe costoso, impossibile nel breve periodo e rischioso da un punto di vista tecnologico. |
(138) |
A questo proposito, è vero che, per quanto attiene a determinate applicazioni, le caratteristiche del prodotto in esame possono comportare una lunga procedura di qualificazione, comprensiva di prove. Tuttavia, tenuto conto anche delle osservazioni di numerosi utilizzatori, allo stato attuale risulta che nella maggioranza dei casi esistono fonti molteplici di approvvigionamento. Giova altresì ricordare che la finalità delle misure antidumping non è quella di escludere determinati fornitori dal mercato dell'Unione, visto che qualsiasi misura proposta è unicamente diretta a ristabilire la correttezza degli scambi e a rettificare le distorsioni del mercato. |
(139) |
Pertanto, la conclusione provvisoria è che l'istituzione delle misure nei confronti delle fibre di vetro cinesi con ogni probabilità non determinerà un'interruzione temporanea della fornitura delle materie prime all'industria utilizzatrice. |
3.3. Impossibilità di trasferire gli aumenti dei prezzi di costo e aumento della concorrenza derivante da prodotti a valle di produzione non UE
(140) |
Diversi utilizzatori hanno osservato che non potrebbero traslare sugli acquirenti dei loro prodotti gli aumenti di prezzo delle fibre di vetro; a questo proposito hanno ricordato la concorrenza agguerrita che caratterizza i mercati dei loro prodotti e hanno fatto presente che i loro acquirenti cambierebbero facilmente fornitore a fronte di un aumento dei prezzi da parte loro. |
(141) |
Dato il carattere disomogeneo delle società utilizzatrici, è difficile valutare in generale la possibilità degli utilizzatori di traslare eventuali aumenti dei prezzi di costo sui loro acquirenti. Tenuto conto dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dagli utilizzatori, anche qualora un dato utilizzatore non potesse traslare su altri soggetti la maggior parte dell'incremento del prezzo di costo, si può comunque ipotizzare che nella maggior parte dei casi l'incidenza sul suo fatturato e sulla sua redditività sarebbe limitata. |
(142) |
Quanto alla concorrenza, vari utilizzatori si sono detti preoccupati del fatto che l'istituzione dei dazi antidumping possa far aumentare la concorrenza di fornitori extra UE sul mercato a valle, visto che i prodotti a valle non sarebbero oggetto di alcuna misura di protezione, e possa determinare una modifica delle importazioni dalla RPC, con un passaggio dalle importazioni di fibre di vetro ai prodotti a valle, quali i materiali compositi, i tessuti e le pale in materiale composito per le turbine eoliche. Per quanto riguarda la RPC, è stato in realtà fatto osservare che su questi mercati esiste già una concorrenza cinese, la quale logicamente non farebbe che aumentare a seguito dell'istituzione di misure nei confronti delle fibre di vetro. È stato quindi affermato che l'industria utilizzatrice dovrebbe non solo pagare prezzi più elevati per le fibre di vetro, ma anche far fronte a una maggiore concorrenza. La tesi sostenuta è che in un tale contesto commerciale sarebbe impossibile traslare sugli acquirenti una quota significativa degli aumenti di prezzo. |
(143) |
Va a questo proposito rilevato che il fatto che l'istituzione delle misure antidumping potrebbe generare una maggiore concorrenza non può essere un motivo per non istituirle, laddove giustificate. L'industria europea degli utilizzatori delle fibre di vetro ha gli stessi diritti dell'industria produttrice delle fibre di vetro e sarebbe pienamente legittimata a invocare il diritto commerciale dell'UE e a richiedere un'inchiesta antidumping per i suoi prodotti, ove sufficientemente rappresentativa e in grado di presentare elementi di prova a prima vista sufficienti dell'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievole. |
(144) |
La tesi di cui sopra, relativa a un possibile aumento della concorrenza derivante da prodotti a valle di produzione non UE, non può quindi giustificare la non istituzione delle misure antidumping. |
3.4. Difficoltà di approvvigionamento
(145) |
Alcuni utilizzatori hanno fatto osservare che dopo il PI si riscontravano già problemi di approvvigionamento sul mercato dell'Unione e che l'istituzione di misure antidumping peggiorerebbe la situazione, in quanto determinerebbe una riduzione delle importazioni dalla RPC proprio quando queste importazioni sono necessarie vista la forte e crescente domanda. |
(146) |
I denunzianti hanno ammesso l'esistenza di problemi di approvvigionamento per alcuni gruppi di prodotti fabbricati dall'industria dell'Unione, ma a loro avviso si è trattato di problemi temporanei, dovuti tra l'altro alla carenza di scorte una volta che il mercato si è ripreso dopo la crisi economica. Essi hanno anche fatto osservare che l'industria dell'Unione sarebbe in grado di soddisfare il previsto futuro aumento della domanda proveniente dalle industrie a valle dell''UE: lo consentirebbero l'impiego della capacità inutilizzata che potrebbe facilmente essere fatta ripartire, ulteriori progressi tecnologici e la ricostruzione dei forni, qualora fosse ripristinata una buona redditività. |
(147) |
A tale riguardo va in primo luogo ricordato che lo scopo delle misure antidumping è di porre rimedio a pratiche commerciali sleali che hanno un effetto pregiudizievole sull'industria dell'Unione e ristabilire una situazione di reale concorrenza sul mercato dell'UE, e non quello di ostacolare le importazioni. Di conseguenza, per quanto sia molto probabile che l'istituzione delle misure antidumping si traduca in un aumento del livello dei prezzi nell'UE del prodotto in esame originario della RPC, le misure in sé, nella forma in cui sono proposte, non sono tali da chiudere il mercato dell'Unione ai produttori esportatori della RPC e quindi le importazioni del prodotto in esame dalla RPC potranno continuare a essere presenti sul mercato dell'Unione. |
(148) |
Quanto alla capacità dell'industria dell'Unione di sopperire alla possibile penuria di forniture di fibre di vetro cinesi, l'attuale livello di utilizzo degli impianti da parte dell'industria dell'Unione sembra garantire la possibilità di soddisfare interamente la domanda del mercato. In effetti, in teoria anche tutte le 116 413 tonnellate di fibre di vetro cinesi importate nel PI potrebbero essere compensate dalla capacità inutilizzata dell'industria dell'Unione, stimata a quasi 200 000 tonnellate durante il PI. |
(149) |
Alla luce di quanto sopra, la conclusione provvisoria è che i possibili problemi di approvvigionamento potrebbero essere risolti attraverso un maggiore utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione, mediante altre importazioni come pure mediante importazioni non in dumping del prodotto in esame dalla RPC. |
4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
(150) |
In conclusione si ritiene che l'istituzione di misure sulle importazioni in dumping dalla RPC del prodotto in esame darebbe all'industria dell'Unione la possibilità di migliorare la sua posizione attraverso un aumento del volume delle vendite, dei prezzi di vendita e della quota di mercato. Alcuni effetti negativi potrebbero concretizzarsi sotto forma di aumenti dei costi per alcuni utilizzatori, ma è presumibile che essi siano compensati dai benefici previsti per i produttori e i loro fornitori. |
(151) |
Stante quanto precede, la conclusione provvisoria è che nel complesso non esistano validi motivi che ostino all'istituzione di misure nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC. Questa valutazione preliminare potrebbe, tuttavia, richiedere un'ulteriore attenta analisi sulla base delle osservazioni delle parti interessate. |
G. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(152) |
Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, si ritiene opportuna l'istituzione di misure provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese al fine di impedire che le importazioni in dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. |
1. Livello di eliminazione del pregiudizio
(153) |
Le misure provvisorie sulle importazioni originarie della RPC dovrebbero essere istituite a un livello tale da consentire di eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione dalle importazioni in dumping, senza superare il margine di dumping constatato. Ai fini del calcolo dell'importo del dazio necessario a eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole si ritiene che le misure debbano essere tali da consentire all'industria dell'Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare complessivamente un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping. |
(154) |
L'industria dell'Unione ha sostenuto che, per stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio, debba essere impiegato un profitto di riferimento compreso tra il 12 % e il 15 %. I dati presentati finora non dimostrano però in modo convincente che tale livello di profitto sia il minimo necessario a garantire la redditività delle attività dell'industria dell'Unione in questo settore. In assenza di dati affidabili che dimostrino un profitto di riferimento più elevato, viene in via provvisoria ritenuto adeguato – ai fini della determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio – un profitto di riferimento del 5 %. |
(155) |
Partendo da queste premesse è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione. Il prezzo non pregiudizievole è stato stabilito sottraendo il margine di profitto effettivo dal prezzo franco fabbrica e aggiungendo al prezzo di pareggio così ottenuto il margine di profitto di riferimento di cui sopra. |
(156) |
Sono stati così determinati in via provvisoria i livelli di eliminazione del pregiudizio riportati di seguito.
|
2. Misure provvisorie
(157) |
Alla luce di quanto precede e a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC debba essere istituito un dazio antidumping provvisorio a un livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il livello di eliminazione del pregiudizio, conformemente al principio del dazio inferiore, che è in tutti i casi il margine di pregiudizio riscontrato. |
(158) |
Data l'elevata collaborazione dei produttori esportatori cinesi, l'aliquota del dazio provvisorio è la stessa per i produttori esportatori che hanno collaborato e ai quali non è stato riconosciuto il trattamento individuale o l'esame individuale e per i produttori esportatori che non hanno collaborato. Tenuto conto di quanto precede, le aliquote del dazio proposto sono le seguenti: |
Società |
Dazio provvisorio |
New Changhai Group |
8,5 % |
Altre società che hanno collaborato |
43,6 % |
Tutte le altre società |
43,6 % |
(159) |
Le aliquote individuali del dazio antidumping, specificate nel presente regolamento, sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano perciò la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Tali aliquote (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni dei prodotti originari del paesi interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, citate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, la cui denominazione sociale e il cui indirizzo non vengano espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». |
(160) |
Eventuali richieste di applicazione di queste aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della denominazione sociale o all'istituzione di nuove entità produttive o di vendita) vanno immediatamente inviate alla Commissione (4), complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare dell'indicazione di eventuali modifiche delle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e all'esportazione e connesse ad esempio al cambiamento della denominazione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se necessario, il regolamento sarà opportunamente modificato mediante l'aggiornamento dell'elenco delle società che beneficiano delle aliquote di dazio individuali. |
(161) |
Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l'aliquota del dazio per tutte le altre società deve essere applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l'Unione durante il PI. |
H. DISPOSIZIONE FINALE
(162) |
Ai fini di una sana gestione occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. È inoltre opportuno precisare che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell'adozione di eventuali misure definitive, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887) e di altri filati di filamenti di fibra di vetro, esclusi gli altri filati di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3% (determinata secondo la norma ISO 1887) e di feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati ai codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, ex 7019 19 10 ed ex 7019 31 00 (codici TARIC 7019310029, 7019120021, 7019120022, 7019120023, 7019120024, 7019120039, 7019191061, 7019191062, 7019191063, 7019191064, 7019191065, 7019191066, 7019191079 e 7019310099) ed originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:
Società |
Dazio antidumping (%) |
Codice addizionale TARIC |
Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd. and Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd., Tangqiao, Yaoguan Town, Changzhou City, Jiangsu |
8,5 |
A983 |
Tutte le altre società |
43,6 |
A999 |
3. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, le parti interessate possono chiedere di essere informate degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento; possono inoltre presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione alla Commissione entro un mese dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento.
A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU C 307 del 17.12.2009, pag. 39.
(3) Indice.
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio Nerv- 105 |
B-1049 Bruxelles/Brussel. |
16.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/59 |
REGOLAMENTO (UE) N. 813/2010 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MK |
65,0 |
XS |
64,0 |
|
ZZ |
64,5 |
|
0707 00 05 |
MK |
57,0 |
TR |
145,1 |
|
ZZ |
101,1 |
|
0709 90 70 |
TR |
124,1 |
ZZ |
124,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
142,9 |
CL |
133,5 |
|
IL |
141,4 |
|
TR |
142,5 |
|
UY |
99,8 |
|
ZA |
107,5 |
|
ZZ |
127,9 |
|
0806 10 10 |
EG |
148,1 |
IL |
122,3 |
|
TR |
117,5 |
|
ZA |
92,1 |
|
ZZ |
120,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
67,5 |
BR |
71,9 |
|
CL |
125,7 |
|
CN |
64,8 |
|
NZ |
94,1 |
|
US |
87,4 |
|
ZA |
90,6 |
|
ZZ |
86,0 |
|
0808 20 50 |
AR |
157,6 |
CL |
150,5 |
|
CN |
86,4 |
|
ZA |
78,8 |
|
ZZ |
118,3 |
|
0809 30 |
TR |
148,1 |
ZZ |
148,1 |
|
0809 40 05 |
BA |
56,9 |
IL |
165,3 |
|
ZZ |
111,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
16.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/61 |
REGOLAMENTO (UE) N. 814/2010 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2010
recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 settembre 2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif. |
(3) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento. |
(4) |
Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 settembre 2010, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 16 settembre 2010, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 settembre 2010
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all’importazione (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
di media qualità |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 00 00 |
SEGALA |
7,00 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
0,00 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
0,00 |
1007 00 90 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
7,00 |
(1) Per le merci che arrivano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero, |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
31.8.2010-14.9.2010
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
16.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/64 |
REGOLAMENTO (UE) N. 815/2010 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2010
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 809/2010 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.
(4) GU L 242 del 15.9.2010, pag. 23.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 16 settembre 2010
(EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
56,73 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
56,73 |
0,00 |
1701 12 10 (1) |
56,73 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
56,73 |
0,00 |
1701 91 00 (2) |
49,77 |
2,54 |
1701 99 10 (2) |
49,77 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
49,77 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,50 |
0,22 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom
16.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/66 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 luglio 2009
relativa alla firma, a nome della Comunità, della convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea
(2010/491/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 66 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (1), i paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen partecipano a tale Agenzia. Le modalità della loro partecipazione vanno definite in accordi ulteriori da concludersi fra la Comunità e tali paesi. |
(2) |
In seguito all’autorizzazione concessa alla Commissione l’11 marzo 2008, sono stati conclusi i negoziati con la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per una convenzione recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea. |
(3) |
Con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva, è opportuno firmare la convenzione siglata il 19 gennaio 2009 e le dichiarazioni congiunte accluse. |
(4) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa o tenuta ad applicarla. Poiché la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell’articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno. |
(5) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, e non è vincolato da essa o tenuto ad applicarla. |
(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da essa o tenuta ad applicarla, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma della convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, e delle dichiarazioni congiunte ad essa accluse, è approvata a nome della Comunità, con riserva della conclusione della convenzione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione, a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.
(2) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(3) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
Rettifiche
16.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/68 |
Rettifica della direttiva 2010/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 207 del 6 agosto 2010 )
Sommario, titolo della direttiva:
anziché:
«Direttiva 2010/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, …»,
leggi:
«Direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, …».
Pagina 14, titolo della direttiva:
anziché:
«DIRETTIVA 2010/45/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio 2010 …»,
leggi:
«DIRETTIVA 2010/53/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio 2010 …».