ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.232.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 232

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
2 settembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione, del 1o settembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo

1

 

 

Regolamento (UE) n. 773/2010 della Commissione, del 1o settembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

4

 

 

DECISIONI

 

 

2010/475/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 agosto 2010, recante modifica della decisione 2006/594/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo Convergenza per il periodo 2007-2013 relativamente alla Repubblica ceca, alla Polonia e alla Slovacchia [notificata con il numero C(2010) 5817]

6

 

 

2010/476/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 agosto 2010, recante modifica della decisione 2006/593/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo Competitività regionale e occupazione per il periodo 2007-2013 relativamente alla Repubblica ceca e alla Slovacchia [notificata con il numero C(2010) 5818]

11

 

 

2010/477/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 1o settembre 2010, sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine [notificata con il numero C(2010) 5956]  ( 1 )

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

2.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/1


REGOLAMENTO (UE) N. 772/2010 DELLA COMMISSIONE

del 1o settembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 103 octovicies in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (2), stabilisce che il sostegno a favore delle azioni di promozione e di informazione sui mercati dei paesi terzi non duri più di tre anni per un dato beneficiario in un dato paese terzo.

(2)

Alla luce dell’esperienza maturata durante l’attuazione degli interventi di sostegno, occorre prevedere il rinnovo delle attività per altri due anni al massimo, posto che la specificità delle azioni di promozione e di informazione nei paesi terzi, ad esempio, richiede formalità amministrative più lunghe a livello di Stato membro e di paesi terzi.

(3)

L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 555/2008 prevede che siano gli Stati membri a stabilire la procedura di applicazione e, in particolare, a istituire precise norme in ordine alla valutazione delle azioni che beneficiano del sostegno. È necessario prevedere, inoltre, l’obbligo degli Stati membri di fissare la procedura per l’eventuale rinnovo del sostegno e per una valutazione preliminare delle azioni sovvenzionate.

(4)

L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 555/2008 contiene la descrizione della gestione finanziaria riguardante la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, senza tuttavia fissare specifiche disposizioni in merito al controllo di tali operazioni. In taluni casi, le operazioni di ristrutturazione e di riconversione di vigneti sono sottoposte a numerosi controlli in loco senza che ciò comporti un miglioramento in merito ai costi amministrativi e finanziari che tali operazioni comportano.

(5)

L’articolo 81 del regolamento (CE) n. 555/2008 stabilisce le disposizioni relative al monitoraggio del solo potenziale produttivo. Nonostante la stretta connessione esistente tra le operazioni riguardanti il potenziale produttivo e le operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, queste ultime non rientrano attualmente nell’applicazione di detto articolo. Al fine di semplificare il sistema di controllo, occorre fissare norme riguardanti la verifica delle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti simili alle norme attualmente in vigore in materia di verifica delle operazioni relative al potenziale produttivo.

(6)

Per semplificare la verifica delle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, è necessario fissare disposizioni volte a consentire l’utilizzo, in aggiunta agli strumenti grafici, di strumenti equivalenti che permettono anche l’identificazione, la misurazione e la localizzazione della particella.

(7)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 555/2008.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato:

1)

l’articolo 4, primo comma, lettera d), è sostituito dal testo seguente:

«d)

Il sostegno a favore delle azioni di promozione e di informazione non duri più di tre anni per un dato beneficiario in un dato paese terzo; tuttavia, se necessario, esso può essere oggetto di un unico rinnovo, per un periodo non superiore a due anni;»

2)

l’articolo 5, paragrafo 1, è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«Gli Stati membri stabiliscono la procedura di presentazione delle domande e la procedura di eventuale rinnovo, come indicato all’articolo 4, primo comma, lettera d), contenente in particolare le modalità relative:»;

b)

la lettera e) è sostituita dal testo seguente:

«e)

alla valutazione delle azioni che beneficiano del sostegno. In caso di rinnovo a norma dell’articolo 4, primo comma, lettera d), i risultati delle azioni che beneficiano del sostegno saranno sottoposti a valutazione prima del rinnovo.»;

3)

l’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«L’aiuto è versato previa verifica dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate dalla domanda di aiuto, a seconda della modalità di gestione della misura scelta dallo Stato membro, ai sensi dell’articolo 81 del presente regolamento.»;

4)

l’articolo 81 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 81

Controlli relativi al potenziale produttivo e alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti

1.   Per verificare il rispetto delle disposizioni relative al potenziale produttivo stabilite alla parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, compresi il divieto transitorio di nuovo impianto di cui all’articolo 85 octies, paragrafo 1, di detto regolamento e le disposizioni previste all’articolo 103 octodecies del medesimo regolamento in merito alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, gli Stati membri si avvalgono dello schedario viticolo.

2.   In caso di concessione di diritti di reimpianto in applicazione dell’articolo 85 decies del regolamento (CE) n. 1234/2007, è necessario che le superfici siano sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l’esecuzione dell’estirpazione. Il controllo riguarda le particelle per le quali è stata chiesta la concessione di diritti di reimpianto.

Il controllo prima dell’estirpazione comporta la verifica dell’esistenza del vigneto.

Tale controllo è effettuato con un controllo in loco. Tuttavia, se lo Stato membro dispone di uno schedario viticolo computerizzato aggiornato e attendibile, il controllo può essere amministrativo e l’obbligo del controllo in loco prima dell’estirpazione può limitarsi, annualmente, al 5 % delle domande per confermare l’attendibilità del sistema di controllo amministrativo. Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in una regione o parte di essa, le autorità competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l’anno in corso e l’anno successivo.

3.   Le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione sono sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l’estirpazione. Sono sottoposte a verifica le particelle oggetto di domande di aiuto.

Il controllo prima dell’estirpazione include, inoltre, la verifica dell’esistenza del vigneto, della superficie vitata determinata in applicazione dell’articolo 75 e dell’effettiva coltivazione della superficie considerata.

Tale controllo è effettuato con un controllo in loco. Tuttavia, se lo Stato membro dispone di uno strumento grafico o di uno strumento equivalente che permette di misurare le particelle ai sensi dell’articolo 75 all’interno dello schedario viticolo computerizzato, nonché di informazioni attendibili e aggiornate sull’effettiva coltivazione della particella, il controllo può essere amministrativo e l’obbligo del controllo in loco prima dell’estirpazione può limitarsi al 5 % delle domande per confermare l’attendibilità del sistema di controllo amministrativo. Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in una regione o parte di essa, le autorità competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l’anno in corso.

4.   La verifica dell’avvenuta estirpazione è effettuata con un controllo in loco. Se è estirpato l’intero vigneto o se la risoluzione del telerilevamento è pari o superiore a 1 m2, la verifica può essere eseguita mediante telerilevamento.

5.   Per le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione, fermo restando il disposto del paragrafo 3, terzo comma, e del paragrafo 4, almeno una delle due verifiche indicate al paragrafo 3, primo comma, è effettuata con un controllo in loco.

6.   Le superfici che beneficiano di aiuto per operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti sono sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l’esecuzione delle operazioni. Sono sottoposte a verifica le particelle oggetto di domande di aiuto.

Il controllo prima delle operazioni include, inoltre, la verifica dell’esistenza del vigneto, della superficie vitata determinata in applicazione dell’articolo 75 e dell’esclusione del caso di rinnovo normale dei vigneti a norma dell’articolo 6.

Il controllo di cui al secondo comma è effettuato con un controllo in loco. Tuttavia, se lo Stato membro dispone di uno strumento grafico o di uno strumento equivalente che permette la misurazione della superficie vitata in applicazione dell’articolo 75 all’interno dello schedario viticolo computerizzato, nonché di informazioni attendibili e aggiornate sulle varietà di uve da vino piantate, il controllo può essere amministrativo e l’obbligo del controllo in loco prima dell’esecuzione delle operazioni può limitarsi al 5 % delle domande per confermare l’attendibilità del sistema di controllo amministrativo. Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in una regione o parte di essa, le autorità competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l’anno in corso.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.


2.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/4


REGOLAMENTO (UE) N. 773/2010 DELLA COMMISSIONE

del 1o settembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

41,0

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

141,2

ZZ

141,2

0709 90 70

TR

126,2

ZZ

126,2

0805 50 10

AR

107,0

CL

159,0

TR

153,5

UY

75,6

ZA

133,6

ZZ

125,7

0806 10 10

BA

91,2

EG

131,2

IL

123,0

TR

112,7

ZA

147,0

ZZ

121,0

0808 10 80

AR

92,9

BR

69,6

CL

103,2

CN

65,6

NZ

89,6

US

95,6

ZA

88,5

ZZ

86,4

0808 20 50

AR

115,4

CL

96,6

CN

70,5

TR

133,1

ZA

100,4

ZZ

103,2

0809 30

TR

143,9

ZZ

143,9

0809 40 05

BA

53,2

IL

161,0

XS

52,3

ZZ

88,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

2.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/6


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2010

recante modifica della decisione 2006/594/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo «Convergenza» per il periodo 2007-2013 relativamente alla Repubblica ceca, alla Polonia e alla Slovacchia

[notificata con il numero C(2010) 5817]

(2010/475/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2006/594/CE (2), modificata dalla decisione 2007/191/EC (3), la Commissione ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo Convergenza per il periodo 2007-2013.

(2)

A norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, punto 10, nel 2010 si è stabilito che il PIL totale per il periodo 2007-2009 nella Repubblica ceca, in Polonia e in Slovacchia si è discostato rispettivamente di oltre il ± 5 % del PIL totale stimato secondo il punto 9 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, anche come conseguenza delle variazioni dei tassi di cambio. Gli importi assegnati per il periodo 2011-2013 alla Repubblica ceca, alla Polonia e alla Slovacchia devono essere modificati di conseguenza.

(3)

A norma dei punti 16 e 17 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (4) il 16 aprile 2010 la Commissione ha adottato la comunicazione relativa all’adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2011 all’evoluzione del RNL, compreso l’adeguamento degli importi assegnati, a titolo dei fondi a sostegno della coesione, agli Stati membri il cui PIL effettivo si è discostato dal PIL previsto per il periodo 2007-2009 (5), con la quale informa sulla necessità di un adeguamento positivo di 237 045 801 EUR per la Repubblica ceca, di 632 392 153 EUR per la Polonia e di 137 711 534 EUR per la Slovacchia, da suddividere in importi uguali nel 2011, 2012 e 2013.

(4)

Allo scopo di stabilire gli importi destinati agli Stati membri interessati è necessario tener conto dell’assegnazione proporzionale tra l’obiettivo «Convergenza» e l’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» nell’attuale periodo di programmazione 2007-2013 per ciascuno dei tre Stati membri interessati e la necessità di utilizzare nel modo più razionale i fondi destinati a progetti attualmente in fase di attuazione. La presente decisione quindi deve assegnare unicamente gli adeguamenti positivi totali relativi all’obiettivo «Convergenza».

(5)

Per motivi di efficienza è opportuno sostituire gli importi della riga Totale della tabella 2 dell’allegato III della decisione 2006/594/CE per gli anni dal 2007 al 2010, in quanto non riflettono le cifre fornite per la Bulgaria.

(6)

La decisione 2006/594/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/594/CE è così modificata:

1)

l’allegato I è sostituito dal testo che figura all’allegato I della presente decisione;

2)

l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2010.

Per la Commissione

Johannes HAHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(2)  GU L 243 del 6.9.2006, pag. 37.

(3)  GU L 87 del 28.3.2007, pag. 18.

(4)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(5)  COM(2010) 160 definitivo.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza” per il periodo 1o gennaio 2007-31 dicembre 2013

(in EUR)

Stato membro

TABELLA 1 —

Importo degli stanziamenti (prezzi 2004)

Regioni ammesse a titolo dell'obiettivo “Convergenza”

Finanziamento complementare di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo:

10

14

20

24

26

28

30

Bulgaria

3 863 601 178

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

15 111 066 754

197 709 105

 

 

 

 

 

 

Deutschland

10 360 473 669

 

 

 

 

 

 

166 582 500

Eesti

1 955 979 029

 

 

 

31 365 110

 

 

 

Elláda

8 358 352 296

 

 

 

 

 

 

 

España

17 283 774 067

 

 

 

 

1 396 500 000

 

 

France

2 403 498 342

 

 

427 408 905

 

 

 

 

Italia

17 993 716 405

 

 

 

 

 

825 930 000

 

Latvija

2 586 694 732

 

 

 

53 886 609

 

 

 

Lietuva

3 875 516 071

 

 

 

79 933 567

 

 

 

Magyarország

12 622 187 455

 

 

 

 

 

 

 

Malta

493 750 177

 

 

 

 

 

 

 

Polska

38 507 171 321

359 874 111

880 349 050

 

 

 

 

 

Portugal

15 143 387 819

 

 

58 206 001

 

 

 

 

România

11 115 420 983

 

 

 

 

 

 

 

Slovenija

2 401 302 729

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

6 214 921 468

110 544 803

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

2 429 762 895

 

 

 

 

 

 

 

Totale

172 720 577 390

668 128 019

880 349 050

485 614 906

165 185 286

1 396 500 000

825 930 000

166 582 500


(in EUR)

Stato membro

TABELLA 2 —

Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bulgaria

300 892 058

431 830 557

576 458 082

595 526 527

625 067 349

653 446 232

680 380 373

Česká republika

1 993 246 617

2 050 979 461

2 106 089 584

2 162 632 571

2 283 395 438

2 332 343 673

2 380 088 515

Deutschland

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

Eesti

229 977 253

245 929 572

262 982 602

281 212 290

300 982 256

322 136 118

344 124 048

Elláda

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

España

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

France

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

Italia

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

Latvija

308 012 292

330 054 158

353 328 505

376 808 997

400 322 218

424 084 983

447 970 188

Lietuva

528 903 377

525 252 930

525 724 448

549 071 072

581 530 171

606 085 051

638 882 589

Magyarország

1 838 275 243

1 749 371 409

1 634 208 005

1 659 921 561

1 847 533 517

1 913 391 641

1 979 486 079

Malta

81 152 175

73 854 132

68 610 286

61 225 559

61 225 559

68 610 286

79 072 180

Polska

5 686 360 306

5 705 409 032

5 720 681 799

5 535 346 918

5 679 612 617

5 699 319 089

5 720 664 721

Portugal

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

România

782 254 110

1 123 289 385

1 498 844 810

1 773 286 696

1 875 412 911

1 979 406 577

2 082 926 494

Slovenija

423 258 365

397 135 571

370 643 430

343 781 942

316 551 106

288 950 923

260 981 392

Slovensko

939 878 406

896 645 972

845 960 417

765 136 058

845 313 158

910 570 647

1 121 961 613

United Kingdom

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

Totale

24 090 437 759

24 507 979 736

24 941 759 525

25 082 177 748

25 795 173 857

26 176 572 777

26 714 765 749»


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri ammessi a beneficiare di un finanziamento del fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza” per il periodo 1o gennaio 2007-31 dicembre 2013

(in EUR)

Stato membro

TABELLA 1 —

Importo degli stanziamenti (prezzi 2004)

 

Finanziamento complementare di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006 paragrafo:

10

24

Bulgaria

2 009 650 238

 

 

Česká republika

7 809 984 551

 

 

Eesti

1 000 465 639

 

16 157 785

Elláda

3 280 399 675

 

 

Kýpros/Kibris

193 005 267

 

 

Latvija

1 331 962 318

 

27 759 767

Lietuva

1 987 693 262

 

41 177 899

Magyarország

7 570 173 505

 

 

Malta

251 648 410

 

 

Polska

19 512 850 811

179 937 056

 

Portugal

2 715 031 963

 

 

România

5 754 788 708

 

 

Slovenija

1 235 595 457

 

 

Slovensko

3 424 078 134

 

 

Totale

58 077 327 938

179 937 056

85 095 451


(in EUR)

Stato membro

TABELLA 2 —

Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bulgaria

161 567 407

227 036 657

299 350 419

308 884 642

323 655 053

337 844 495

351 311 565

Česká republika

1 032 973 476

1 061 839 898

1 089 394 960

1 117 666 453

1 144 441 732

1 169 574 794

1 194 093 238

Eesti

118 267 391

126 243 551

134 770 066

143 884 910

153 769 893

164 346 824

175 340 789

Elláda

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

Kýpros/Kibris

52 598 692

42 866 160

33 133 627

23 401 096

13 668 564

13 668 564

13 668 564

Latvija

159 639 206

170 660 138

182 297 312

194 037 557

205 794 168

217 675 551

229 618 153

Lietuva

180 857 472

230 966 558

277 869 373

303 013 907

320 491 883

348 611 677

367 060 291

Magyarország

328 094 604

687 358 082

1 080 433 910

1 308 130 864

1 343 212 938

1 388 664 318

1 434 278 789

Malta

24 809 997

32 469 219

37 971 049

45 716 955

45 716 955

37 971 049

26 993 186

Polska

1 883 652 471

2 208 285 009

2 532 817 229

2 755 750 999

3 136 326 090

3 437 744 747

3 738 211 322

Portugal

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

România

419 281 086

589 798 724

777 576 436

914 797 379

965 860 486

1 017 857 319

1 069 617 278

Slovenija

86 225 407

115 705 905

145 555 750

175 774 942

206 363 481

237 321 369

268 648 603

Slovensko

197 125 902

317 519 267

452 740 053

630 951 164

664 262 430

668 505 352

492 973 966

Totale

5 501 583 345

6 667 239 402

7 900 400 418

8 778 501 102

9 380 053 907

9 896 276 293

10 218 305 978»


2.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2010

recante modifica della decisione 2006/593/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013 relativamente alla Repubblica ceca e alla Slovacchia

[notificata con il numero C(2010) 5818]

(2010/476/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2006/593/CE (2), la Commissione ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013.

(2)

A norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, punto 10, nel 2010 si è stabilito che il PIL totale per il periodo 2007-2009 nella Repubblica ceca, in Polonia e in Slovacchia si è discostato rispettivamente di oltre il ± 5 % del PIL totale stimato secondo il punto 9 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, anche come conseguenza delle variazioni dei tassi di cambio. Gli importi assegnati per il periodo 2011-2013 alla Repubblica ceca e alla Slovacchia devono essere modificati di conseguenza.

(3)

A norma dei punti 16 e 17 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sua gestione finanziaria (3) il 16 aprile 2010 la Commissione ha adottato la comunicazione relativa all’adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2011 all’evoluzione del RNL, compreso l’adeguamento degli importi assegnati, a titolo dei fondi a sostegno della coesione, agli Stati membri il cui PIL effettivo si è discostato dal PIL previsto per il periodo 2007-2009 (4), con la quale informa sulla necessità di un adeguamento positivo di 237 045 801 EUR per la Repubblica ceca e di 137 711 534 EUR per la Slovacchia, da suddividere in importi uguali nel 2011, 2012 e 2013.

(4)

Allo scopo di stabilire gli importi destinati agli Stati membri interessati è necessario tener conto dell’assegnazione proporzionale tra l’obiettivo «Convergenza» e l’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» nell’attuale periodo di programmazione 2007-2013 per ciascuno degli Stati membri interessati e la necessità di utilizzare nel modo più razionale i fondi destinati a progetti attualmente in fase di attuazione. La presente decisione quindi deve assegnare unicamente gli adeguamenti positivi totali relativi all’obiettivo «Competitività regionale e occupazione».

(5)

La decisione 2006/593/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2006/593/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2010.

Per la Commissione

Johannes HAHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(2)  GU L 243 del 6.9.2006, pag. 32.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(4)  COM(2010)160 definitivo.


ANNEX

«ALLEGATO I

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” per il periodo 1o gennaio 2007-31 dicembre 2013

(EUR)

TABELLA 1 —

Importo degli stanziamenti (prezzi 2004)

Stati membri

Regioni ammesse a titolo Stati membri dell'obiettivo “Competitività regionale e occupazione”

Finanziamento complementare di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo:

10

16

20

23

25

26

28

29

Belgique/België

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

172 351 284

4 633 651

199 500 000

 

 

 

 

 

 

Danmark

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

8 273 934 718

 

 

 

 

74 812 500

 

 

 

España

2 925 887 307

 

 

 

 

 

199 500 000

 

 

France

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

 

99 750 000

Éire/Ireland

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

4 539 667 937

 

 

 

 

 

 

209 475 000

 

Luxembourg

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

761 883 269

 

 

 

 

149 625 000

 

 

 

Portugal

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

398 057 758

7 006 030

 

 

 

 

 

 

 

Suomi/Finland

778 631 938

 

 

153 552 511

 

 

 

 

 

Sverige

1 077 567 589

 

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

United Kingdom

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

37 194 148 334

11 639 681

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000


(EUR)

Stati membri

TABELLA 2 —

Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Belgique/België

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Česká republika

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

54 696 847

54 665 961

54 635 679

Danmark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Deutschland

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

España

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

Éire/Ireland

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Italia

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

Luxembourg

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Nederland

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Österreich

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovensko

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

55 518 251

58 543 272

68 370 355

Suomi/Finland

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Sverige

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

Totale

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 521 026 234

5 524 020 369

5 533 817 170»


2.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o settembre 2010

sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine

[notificata con il numero C(2010) 5956]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/477/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

I criteri per il conseguimento del buono stato ecologico costituiscono la base per l’elaborazione di approcci coerenti nelle fasi preparatorie delle strategie per la salvaguardia dell’ambiente marino, compresa la definizione delle caratteristiche che costituiscono un «buono stato ecologico» e l’elaborazione di una serie esaustiva di obiettivi ambientali, da definire in modo coerente e ordinato, nel quadro della cooperazione regionale.

(2)

La Commissione ha consultato tutte le parti interessate, incluse le convenzioni marittime regionali, in particolare in merito alla valutazione scientifica e tecnica preparata dai gruppi di lavoro tematici avviati dal Centro comune di ricerca e dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare per sostenere la definizione di criteri e standard metodologici.

(3)

Le attività tecniche e le ricerche hanno evidenziato soprattutto la necessità pressante di ampliare le conoscenze scientifiche per valutare il buono stato ecologico nel suo insieme e in modo coerente, al fine di favorire una gestione basata sulla nozione di ecosistema (approccio ecosistemico). È necessario consolidare le conoscenze scientifiche, in particolare basandosi sulla comunicazione «Una strategia europea per la ricerca marina e marittima: Uno Spazio europeo della ricerca coerente per promuovere l’uso sostenibile degli oceani e dei mari» (2), nel quadro della comunicazione «Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (3) e coerentemente con le altre politiche e normative dell’Unione. È inoltre opportuno che in uno stadio successivo del processo siano integrate le esperienze che deriveranno, a livello nazionale e regionale, dall’attuazione delle fasi preparatorie delle strategie per l’ambiente marino elencate all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/56/CE.

(4)

È pertanto appropriato che la Commissione riveda la presente decisione nel quadro della direttiva 2008/56/CE, articolo 25, paragrafo 3. In aggiunta alla revisione dei criteri, è necessario sviluppare standard metodologici in stretto coordinamento con la definizione di programmi di monitoraggio. È opportuno che la revisione sia condotta il prima possibile dopo il completamento della valutazione richiesta ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2008/56/CE, in modo da poter procedere all’aggiornamento delle strategie per l’ambiente marino rispettando la scadenza del 2018 come previsto dall’articolo 17 della direttiva e contribuire così alla gestione adattativa. Questo approccio è coerente con il fatto che potrebbe rivelarsi necessario adattare nel tempo la definizione di buono stato ecologico, considerata la natura dinamica degli ecosistemi marini, la loro naturale variabilità e il fatto che le pressioni e gli impatti sull’ambiente marino possono variare con l’evolversi delle attività umane e l’incidenza dei cambiamenti climatici.

(5)

I criteri relativi al buono stato ecologico si basano sugli obblighi esistenti e sugli sviluppi nel contesto della normativa dell’Unione applicabile, compresa la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (4), che si applica alle acque costiere, nonché la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (5), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (6) e numerosi altri strumenti messi a punto nel quadro della politica comune della pesca, tenendo in considerazione anche, quando pertinenti, le informazioni e le conoscenze accumulate e gli approcci elaborati nell’ambito delle convenzioni regionali. Poiché la decisione contribuisce allo sviluppo della nozione di buono stato ecologico delle acque marine, essa sostiene il processo di revisione della strategia per la biodiversità dell’Unione europea dopo il 2010 e del piano d’azione sulla biodiversità per quanto riguarda gli ecosistemi marini.

(6)

La direttiva 2008/56/CE, il pilastro ambientale della politica marittima integrata, richiede l’applicazione dell’approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, che copre tutti i settori che hanno ripercussioni sull’ambiente marino. Il Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca (7) afferma che detta riforma deve permettere di fornire gli strumenti adatti alla messa in atto di tale approccio.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I criteri che gli Stati membri devono applicare per valutare il grado di conseguimento del buono stato ecologico sono definiti nell’allegato, unitamente ai riferimenti agli standard metodologici applicabili, quando presenti.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2010.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(2)  COM(2008) 534 definitivo.

(3)  COM(2010) 2020 definitivo.

(4)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(5)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(6)  GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

(7)  COM(2009) 163 definitivo, pag. 19.


ALLEGATO

CRITERI E STANDARD METODOLOGICI PER IL BUONO STATO ECOLOGICO

PARTE A

Condizioni generali di applicazione dei criteri per il buono stato ecologico

1.

I criteri che consentono di valutare in che misura il buono stato ecologico è conseguito sono specificati e numerati nella parte B in relazione a ciascuno degli undici descrittori del buono stato ecologico elencati nell’allegato I della direttiva 2008/56/CE. I criteri sono accompagnati da un elenco degli indicatori correlati necessari per rendere operativi i criteri e consentire di ottenere dei progressi. Nella parte B i criteri sono accompagnati da riferimenti agli standard metodologici applicabili, se presenti. Per alcuni criteri e relativi indicatori è stata identificata la necessità di ulteriori sviluppi e di maggiori informazioni, che sarà trattata ulteriormente in fase di revisione della presente decisione (1). In questa parte sono descritte le condizioni generali di applicazione di tali criteri e dei relativi indicatori.

2.

Per la maggior parte dei criteri, la valutazione e le metodologie necessarie devono tenere conto e, quando pertinente, basarsi su quelle applicabili ai sensi della normativa vigente dell’UE, in particolare le direttive 2000/60/CE, 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), 92/43/CEE e 2009/147/CE e di altre norme pertinenti dell’Unione [compresa la politica comune della pesca, ad esempio il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (3) ], tenendo conto anche delle relazioni dei gruppi di lavoro tematici avviati dal Centro comune di ricerca e dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (4) e, quando pertinenti, delle informazioni e delle conoscenze accumulate e degli approcci elaborati nell’ambito delle convenzioni marittime regionali.

3.

Per ottenere il buono stato ecologico occorre che tutte le attività umane pertinenti siano svolte nel rispetto del requisito di proteggere e preservare l’ambiente marino e della nozione di uso sostenibile dei beni e dei servizi marini per le generazioni presenti e future, come indicato all’articolo 1 della direttiva 2008/56/CE. I criteri per il buono stato ecologico devono essere applicati tenendo conto della necessità di avere come obiettivo la valutazione e il monitoraggio, nonché di dare priorità alle azioni in base all’importanza degli impatti, contro le minacce agli ecosistemi e ai loro componenti. Tuttavia è importante che la valutazione consideri i principali effetti cumulativi e sinergici degli impatti sugli ecosistemi marini, come prevede la direttiva 2008/56/CE, articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

4.

In alcuni casi, in particolare tenendo conto del rapporto tra necessità di informazione ed estensione geografica delle acque marine interessate, può essere opportuno applicare inizialmente alcuni criteri selezionati e i relativi indicatori per effettuare un controllo generale dello stato ecologico su ampia scala e solo successivamente individuare i casi e le aree specifiche che, per via dell’importanza degli impatti e delle minacce alla luce delle caratteristiche ambientali e/o della pressione esercitata dall’uomo, richiedono una valutazione più precisa effettuata applicando tutti gli indicatori pertinenti per i criteri.

5.

La scala temporale e spaziale degli impatti varia in misura considerevole in base al tipo di pressione e alla sensibilità dei componenti dell’ecosistema interessati. Per via delle loro caratteristiche intrinseche, alcuni criteri e indicatori possono essere applicati con differenti scale temporali per cogliere una gamma diversificata di processi. Se una valutazione deve essere condotta inizialmente su una scala spaziale relativamente piccola per essere significativa dal punto di vista ambientale (ad esempio perché le pressioni sono localizzate), potrebbe essere necessario aumentare la scala della valutazione, a livello di sottodivisioni, sottoregioni e regioni.

6.

Una valutazione congiunta della scala, distribuzione e intensità delle pressioni e dell’estensione, vulnerabilità e resilienza dei vari componenti dell’ecosistema, se possibile anche tramite mappatura, consente di individuare le aree in cui gli ecosistemi marini hanno, o potrebbero avere, subito danni. La valutazione costituisce anche una base utile per valutare la scala degli impatti effettivi o potenziali sugli ecosistemi marini. Questo approccio, che tiene conto di considerazioni basate su un’analisi dei rischi, consente inoltre di selezionare gli indicatori più adeguati in relazione ai criteri per valutare i progressi compiuti verso il conseguimento di un buono stato ecologico. Questo processo facilita inoltre l’elaborazione di strumenti specifici che favoriscono l’applicazione di un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, necessario per conseguire un buono stato ecologico, individuando le fonti delle pressioni e degli impatti, compresi i loro effetti cumulativi e sinergici. Rientrano tra gli strumenti le misure di protezione spaziale e le misure elencate nell’allegato VI della direttiva 2008/56/CE, in particolare i controlli della distribuzione spaziale e temporale, come la pianificazione dello spazio marittimo.

7.

Le condizioni dell’ambiente marino e le attività umane che hanno ripercussioni su tale ambiente presentano un’ampia varietà. In particolare, vi sono differenze tra le varie regioni e persino all’interno delle stesse regioni, sottoregioni e sottodivisioni. Per questo motivo l’applicabilità di specifici indicatori relativi ai criteri potrebbe richiedere la valutazione della loro pertinenza dal punto di vista ecologico alle situazioni sottoposte a valutazione.

8.

Gli Stati membri devono valutare ciascuno dei criteri e dei relativi indicatori elencati nel presente allegato, per individuare quelli da utilizzare per determinare il buono stato ecologico. Se, sulla base della valutazione iniziale, uno Stato membro non ritiene opportuno usare uno o più di tali criteri, fornisce alla Commissione una motivazione nel quadro della comunicazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/56/CE, quando pertinente per la coerenza e la comparazione tra regioni e sottoregioni. In questo contesto, gli Stati membri devono rispettare l’obbligo di cooperazione regionale istituito dall’articolo 5 e dall’articolo 6 della direttiva summenzionata, in particolare il requisito di garantire che i diversi elementi delle strategie per l’ambiente marino siano coerenti e coordinati nell’intera regione o sottoregione marina interessata.

9.

È importante che l’applicazione dei criteri tenga conto dei risultati della valutazione iniziale, richiesti ai sensi dell’articolo 8 e dell’allegato III della direttiva 2008/56/CE, e che le due attività non siano svolte in maniera isolata. La valutazione iniziale è la procedura più importante per individuare le caratteristiche principali, nonché le principali pressioni e gli impatti sull’ambiente marino, a patto che venga regolarmente aggiornata e che vengano attuati programmi di monitoraggio. La prima valutazione deve essere completata entro la data indicata all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/56/CE sulla base degli elenchi indicativi di elementi riportati nell’allegato III di detta direttiva e tenendo conto dei dati eventualmente disponibili. Occorre inoltre tenere in considerazione il fatto che alcuni criteri e i relativi indicatori sono riconosciuti come ancora in fase di sviluppo durante questo periodo iniziale.

10.

I progressi realizzati per conseguire un buono stato ecologico si inscrivono nel contesto della costante e ampia evoluzione dell’ambiente marino. I cambiamenti climatici stanno già avendo ripercussioni sull’ambiente marino, compresi i processi e le funzioni degli ecosistemi. Quando elaborano le rispettive strategie per l’ambiente marino, gli Stati membri devono indicare, se pertinenti, eventuali elementi che dimostrano l’incidenza dei cambiamenti climatici. La gestione adattativa basata sull’approccio ecosistemico include l’aggiornamento periodico della definizione di buono stato ecologico.

PARTE B

Criteri per il buono stato ecologico pertinenti per i descrittori di cui all’allegato I della direttiva 2008/56/CE

Descrittore 1:   La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l’abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche.

Tenendo conto di quanto indicato al punto 2 della parte A, la valutazione è necessaria a diversi livelli ecologici: specie, habitat (comprese le comunità associate, ossia i biotopi) ed ecosistemi, che si riflettono nella struttura della presente sezione. Per alcuni aspetti di questo descrittore, è necessario un ulteriore supporto scientifico e tecnico (5). Vista l’ampia portata del descrittore e tenuto conto dell’allegato III della direttiva 2008/56/CE, occorre stabilire delle priorità tra le caratteristiche della biodiversità a livello di specie, habitat ed ecosistemi. In questo modo è possibile individuare le caratteristiche della biodiversità e le aree colpite e minacciate e stabilire gli indicatori appropriati tra i criteri selezionati, adeguati alle aree e alle caratteristiche interessate (6). L’obbligo di cooperazione regionale di cui all’articolo 5 e all’articolo 6 della direttiva 2008/56/CE è direttamente pertinente per il processo di selezione delle caratteristiche della biodiversità all’interno di regioni, sottoregioni e sottodivisioni, compresa, se necessario, la definizione di condizioni di riferimento ai sensi dell’allegato IV della direttiva 2008/56/CE. L’uso di modelli basati sulla piattaforma di un sistema di informazione geografica può costituire una base utile per la mappatura di una gamma di caratteristiche della biodiversità e di attività umane con le rispettive pressioni, purché eventuali errori siano adeguatamente valutati e descritti nella fase di applicazione dei risultati. Questo tipo di dati costituisce un prerequisito per la gestione ecosistemica delle attività umane e per l’elaborazione degli strumenti territoriali correlati (7).

A livello di specie

Tenendo conto di quanto indicato al punto 2 della parte A, per ogni regione, sottoregione e sottodivisione occorre stilare un elenco di specie e gruppi funzionali pertinenti prendendo in considerazione le diverse specie e comunità (ad esempio il fitoplancton e lo zooplancton) che figurano nell’elenco indicativo di cui alla direttiva 2008/56/CE, allegato III, tabella 1. I tre criteri di valutazione delle specie sono i seguenti: distribuzione, dimensione della popolazione e condizioni della popolazione. Per quanto riguarda quest’ultimo criterio, in alcuni casi esso implica anche una comprensione dello stato di salute della popolazione e delle relazioni intraspecie e interspecie. Occorre inoltre valutare separatamente le sottospecie e le popolazioni il cui stato risulta colpito o potenzialmente minacciato alla luce della valutazione iniziale o di nuove informazioni disponibili. La valutazione delle specie richiede inoltre una comprensione integrata della distribuzione, dell’estensione e delle condizioni dei loro habitat, conformemente ai requisiti stabiliti dalla direttiva 92/43/CEE (8) e dalla direttiva 2009/147/CE, per garantire che vi sia un habitat sufficientemente esteso da mantenere la propria popolazione, tenendo in considerazione eventuali minacce di deterioramento o perdita di tali habitat. In relazione alla biodiversità a livello di specie, i tre criteri per la valutazione dei progressi verso un buono stato ecologico e i relativi indicatori sono i seguenti:

1.1.   Distribuzione delle specie

Gamma di distribuzione (1.1.1)

Schema di distribuzione in tale gamma, se pertinente (1.1.2)

Area coperta dalle specie (per specie sessili/bentoniche) (1.1.3).

1.2.   Dimensioni della popolazione

Abbondanza e/o biomassa della popolazione, a seconda dei casi (1.2.1).

1.3.   Condizioni della popolazione

Caratteristiche demografiche della popolazione (ad esempio struttura per taglia o per classe di età, ripartizione per sesso, tassi di fecondità, tassi di sopravvivenza/mortalità) (1.3.1)

Struttura genetica della popolazione, se pertinente (1.3.2).

A livello di habitat

Ai fini della direttiva 2008/56/CE, il termine «habitat» comprende sia le caratteristiche abiotiche che la comunità biologica associata e i due elementi sono considerati insieme con il termine «biotopo». Per ogni regione, sottoregione o sottodivisione occorre stabilire un insieme di tipi di habitat, tenendo conto dei diversi habitat contenuti nell’elenco indicativo riportato nella tabella 1 dell’allegato III di suddetta direttiva e tenendo conto degli strumenti indicati nella parte A, punto 2. Tali strumenti si riferiscono anche a un certo numero di complessi di habitat (questo significa che occorre valutare, se del caso, la composizione, l’estensione e le proporzioni relative degli habitat all’interno di tali complessi) e di habitat funzionali (come le aree di deposizione di uova, di riproduzione e di alimentazione e le rotte migratorie). Ai fini della classificazione a livello di habitat, è essenziale consentire un impegno ulteriore per classificare in modo coerente gli habitat marini sulla base di un’adeguata mappatura, prendendo in considerazione anche le variazioni lungo il gradiente di distanza dalla costa e di profondità (ad esempio mare costiero, mare continentale e alto mare). I tre criteri per la valutazione degli habitat sono la distribuzione, l’estensione e le condizioni (per quest’ultimo sono di particolare rilievo le condizioni di specie e comunità tipiche), unitamente ai rispettivi indicatori. La valutazione delle condizioni degli habitat richiede una comprensione integrata dello stato delle comunità e delle specie associate, conformemente alle disposizioni della direttiva 92/43/CEE (9) e della direttiva 2009/147/CE, compresa, quando pertinente, una valutazione dei loro tratti funzionali.

1.4.   Distribuzione degli habitat

Gamma di distribuzione (1.4.1)

Schema di distribuzione (1.4.2).

1.5.   Estensione degli habitat

Area dell’habitat (1.5.1)

Volume dell’habitat, se pertinente (1.5.2).

1.6.   Condizioni dell’habitat

Condizioni delle specie e comunità tipiche (1.6.1)

Abbondanza e/o biomassa relativa, a seconda dei casi (1.6.2)

Condizioni fisiche, idrologiche e chimiche (1.6.3).

A livello di ecosistema

1.7.   Struttura dell’ecosistema

Composizione e proporzioni relative dei componenti dell’ecosistema (habitat e specie) (1.7.1).

Inoltre, le interazioni tra i componenti strutturali dell’ecosistema sono fondamentali per la valutazione dei processi e delle funzioni dell’ecosistema ai fini della determinazione complessiva del buono stato ecologico, tenendo conto tra le altre cose dell’articolo 1, dell’articolo 3, paragrafo 5, e dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE. Per valutare i processi e le funzioni di un ecosistema sono importanti anche altri aspetti affrontati tramite altri descrittori del buono stato ecologico (ad esempio i descrittori 4 e 6) così come considerazioni relative a connettività e resilienza.

Descrittore 2:   Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi.

Per evitare che le specie introdotte da attività umane raggiungano livelli nocivi per gli ecosistemi e per contenere eventuali ripercussioni, è essenziale individuare e valutare le vie e i vettori di diffusione delle specie non indigene. La valutazione iniziale deve tenere presente che a livello di Unione (10) è già disciplinata l’introduzione di alcune specie dovute ad attività umane al fine di valutare e ridurre al minimo l’eventuale impatto di tali specie sugli ecosistemi acquatici; occorre tenere presente inoltre che altre specie non indigene sono utilizzate comunemente in acquacoltura da molto tempo e sono già soggette al rilascio di specifiche autorizzazioni ai sensi dei regolamenti esistenti (11). Gli effetti delle specie non indigene sull’ambiente sono ancora conosciuti solo parzialmente. Occorre approfondire le conoscenze scientifiche e tecniche per poter elaborare indicatori potenzialmente utili (12), in particolare per quanto riguarda gli impatti delle specie invasive non indigene (come gli indici di inquinamento biologico), che rappresentano l’aspetto principale nel conseguimento di un buono stato ecologico. Per quanto riguarda la valutazione e il monitoraggio (13), la priorità è definire la caratterizzazione dello stato, un prerequisito per valutare l’ampiezza degli impatti ma che non determina, in sé, il conseguimento del buono stato ecologico per questo descrittore.

2.1.   Abbondanza e caratterizzazione dello stato delle specie non indigene, in particolare delle specie invasive

Tendenze in relazione all’abbondanza, alla frequenza di ritrovamento e alla distribuzione spaziale di specie non indigene, in particolare specie non indigene invasive, soprattutto nelle zone a rischio, in relazione ai principali vettori e alle principali vie di diffusione di tali specie (2.1.1).

2.2.   Impatto ambientale delle specie invasive non indigene

Rapporto tra specie invasive non indigene e specie indigene in alcuni gruppi tassonomici oggetto di studi approfonditi (ad esempio pesci, macroalghe, molluschi) che possono fornire una misura per valutare le variazioni nella composizione delle specie (ad esempio a seguito di un insediamento a scapito delle specie native) (2.2.1)

Impatti delle specie invasive non indigene a livello di specie, habitat ed ecosistemi, quando possibile (2.2.2).

Descrittore 3:   Le popolazioni di tutti i pesci, molluschi e crostacei sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock.

Questa sezione si applica a tutti gli stock oggetto del regolamento (CE) n. 199/2008 (entro l’ambito territoriale definito dalla direttiva 2008/56/CE) e soggetti a obblighi simili nel quadro della politica comune della pesca. Per questi e per altri stock la sua applicazione dipende dai dati disponibili [tenendo conto delle disposizioni in materia di raccolta dei dati di cui al regolamento (CE) n. 199/2008], che determineranno gli indicatori più adeguati da utilizzare. Per questo descrittore i tre criteri per la valutazione dei progressi verso un buono stato ecologico e i relativi indicatori sono i seguenti:

3.1.   Livello di pressione dell’attività di pesca

 

Indicatore primario. L’indicatore primario per il livello di pressione dell’attività di pesca è il seguente:

Mortalità per pesca (F) (3.1.1).

Per conseguire e mantenere un buono stato ecologico occorre che i valori di F siano pari o inferiori a FMSY, il livello che può produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY, Maximum Sustainable Yield). Questo significa che nelle zone di pesca miste e dove sono importanti le interazioni ecosistemiche, la gestione a lungo termine può dare luogo allo sfruttamento di alcuni stock in misura inferiore rispetto ai livelli FMSY per non pregiudicare lo sfruttamento di altre specie a FMSY  (14).

Il valore F è stimato sulla base di adeguate valutazioni analitiche fondate sull’analisi della cattura (ossia tutto quanto viene prelevato dallo stock, compresi gli esemplari scartati e quelli non contabilizzati) secondo l’età o secondo la taglia ed informazioni complementari. Se il grado di conoscenza delle dinamiche della popolazione dello stock non consente di fare simulazioni, è possibile applicare una valutazione scientifica dei valori F associati alla curva di rendimento per reclutamento (Y/R, yield-per-recruit), unita alle altre informazioni sul rendimento storico della zona di pesca o sulle dinamiche della popolazione di stock simili.

 

Indicatori secondari (se non sono disponibili valutazioni analitiche dei valori di rendimento per F):

Rapporto tra cattura e indice di biomassa (in seguito: «rapporto cattura/biomassa») (3.1.2).

Il valore per l’indicatore che riflette FMSY deve essere determinato sulla base di un giudizio scientifico a seguito dell’analisi delle tendenze storiche osservate dell’indicatore unite ad altre informazioni sul rendimento storico della zona di pesca. Se sono disponibili valutazioni dello stock in termini di produzione, il rapporto cattura/biomassa ha valore indicativo.

In alternativa al rapporto cattura/biomassa, possono essere definiti degli indicatori secondari sulla base di altri valori pertinenti che sostituiscono la mortalità per pesca, adeguatamente giustificati.

3.2.   Capacità riproduttiva dello stock

 

Indicatore primario. L’indicatore primario della capacità riproduttiva dello stock è il seguente:

Biomassa dello stock riproduttore (SSB) (3.2.1).

Si tratta di un valore stimato in base ad adeguate valutazioni analitiche basate sull’analisi della cattura secondo l’età o la taglia ed informazioni complementari.

Se una valutazione analitica consente di stimare il valore di SSB, il valore di riferimento che riflette la capacità riproduttiva è SSBMSY, ossia la biomassa dello stock riproduttore che raggiungerebbe il rendimento massimo sostenibile con una mortalità per pesca pari a FMSY. Qualsiasi valore di SSB osservato pari o superiore a SSBMSY è considerato conforme al presente criterio.

Sono necessarie ulteriori ricerche per risolvere il problema che, a causa delle possibili interazioni tra i vari stock, è possibile che una SSB corrispondente all’MSY non sia raggiunta contemporaneamente per tutti gli stock.

Se i modelli di simulazione non consentono di stimare in modo affidabile il valore per SSBMSY, il riferimento da utilizzare per questo criterio è SSBpa, ossia il valore minimo di SSB per cui esiste una forte probabilità che lo stock sia in grado di ricostituirsi nelle condizioni di sfruttamento attuali.

 

Indicatori secondari (se non sono disponibili valutazioni analitiche dei valori di rendimento per SSB):

Indici di biomassa (3.2.2).

Possono essere utilizzati se è possibile ricavarli per la frazione della popolazione sessualmente matura. In questi casi, tali indici devono essere utilizzati se il giudizio scientifico è in grado di determinare, sulla base di un’analisi dettagliata delle tendenze storiche dell’indicatore unite ad altre informazioni sul rendimento storico della zona di pesca, che vi è un’elevata probabilità che lo stock possa ricostituirsi nelle condizioni di sfruttamento attuali.

3.3.   Età della popolazione e distribuzione per taglia

 

Indicatori primari. Gli stock sani sono caratterizzati da un’alta proporzione di esemplari di età avanzata e di grandi dimensioni. Gli indicatori basati sull’abbondanza relativa di pesci di grandi dimensioni comprendono:

Proporzione di taglia superiore rispetto alla taglia media della prima maturazione sessuale (3.3.1)

Lunghezza massima media per tutte le specie individuate nel corso delle prospezioni effettuate dalle navi da ricerca (3.3.2)

Percentile del 95 % della distribuzione della lunghezza dei pesci osservata nel corso delle prospezioni effettuate dalle navi da ricerca (3.3.3)

 

Indicatore secondario:

Taglia alla prima maturazione sessuale che può riflettere l’ampiezza degli effetti genetici indesiderati dello sfruttamento (3.3.4).

Per le due serie di indicatori (proporzione di pesci di età avanzata e taglia alla prima maturazione sessuale) è necessario un giudizio scientifico per determinare se vi sono alte probabilità che la diversità genetica intrinseca dello stock non venga minacciata. Il giudizio degli esperti deve essere formulato a seguito di un’analisi delle serie cronologiche disponibili per l’indicatore, unitamente a qualsiasi altra informazione relativa alla biologia della specie.

Descrittore 4:   Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l’abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva.

Questo descrittore riguarda importanti aspetti funzionali come i flussi energetici e la struttura delle reti trofiche (dimensioni e abbondanza). In questa fase occorre consolidare le conoscenze scientifiche e tecniche per poter elaborare criteri e indicatori potenzialmente utili che consentano di trattare le relazioni all’interno della rete trofica (15).

4.1.   Produttività (produzione per unità di biomassa) di specie principali o gruppi trofici

Per considerare i flussi energetici nelle reti trofiche occorre sviluppare ulteriormente adeguati indicatori per valutare il rendimento dei principali processi predatore-preda che riflettono la vitalità a lungo termine dei componenti nella parte di rete trofica in cui si trovano, sulla base delle esperienze osservate in alcune sottoregioni nella selezione di specie adeguate (ad esempio mammiferi, uccelli marini).

Rendimento delle specie predatrici principali utilizzando la loro produzione per unità di biomassa (produttività) (4.1.1).

4.2.   Proporzione di specie selezionate in cima alle reti trofiche

Per trattare la struttura delle reti trofiche e le dimensioni e l’abbondanza dei componenti, occorre valutare la proporzione di specie selezionate in cima alle reti trofiche. Occorre sviluppare ulteriormente gli indicatori sulla base dell’esperienza maturata in alcune sottoregioni. Per i pesci di taglia elevata sono disponibili dati provenienti dagli studi di monitoraggio dei pesci.

Pesci di grandi dimensioni (per peso) (4.2.1).

4.3.   Abbondanza/distribuzione di gruppi trofici/specie principali

Tendenze nell’abbondanza di gruppi/specie selezionati per l’importanza funzionale (4.3.1).

È necessario individuare i cambiamenti nello stato delle popolazioni che potrebbero incidere sulla struttura della rete trofica. Devono essere messi a punto indicatori dettagliati tenendo conto della loro importanza per le reti trofiche sulla base di gruppi/specie adeguati in una regione, sottoregione o sottodivisione, compresi quando pertinente:

gruppi con elevati tassi di rotazione (ad esempio fitoplancton, zooplancton, meduse, molluschi bivalvi, pesci pelagici a breve ciclo vitale) che rispondono rapidamente ai cambiamenti dell’ecosistema e sono utili come indicatori di allarme precoce,

gruppi/specie bersaglio di attività umane o indirettamente colpiti da esse (in particolare catture accessorie e scarti),

gruppi/specie che determinano l’habitat,

gruppi/specie in cima alla rete trofica,

specie migratorie anadrome e catadrome che percorrono lunghe distanze,

gruppi/specie strettamente legati a specifici gruppi/specie in un altro livello trofico.

Descrittore 5:   È ridotta al minimo l’eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell’ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque di fondo.

La valutazione dell’eutrofizzazione nelle acque marine deve tenere conto della valutazione delle acque costiere e di transizione ai sensi della direttiva 2000/60/CE (allegato V, punti 1.2.3 e 1.2.4) e relativi orientamenti (16), in modo da garantire la comparabilità, tenendo in considerazione anche le informazioni e le conoscenze accumulate e gli approcci elaborati nell’ambito delle convenzioni marittime regionali. Sulla base di una procedura di analisi svolta nell’ambito della valutazione iniziale, delle considerazioni basate sul rischio possono essere tenute in considerazione per valutare l’eutrofizzazione in modo efficace (17). La valutazione deve combinare le informazioni relative ai livelli di nutrienti e quelle relative a una serie di effetti primari e secondari pertinenti dal punto di vista ecologico (18), tenendo conto delle scale temporali attinenti. Tenuto conto del fatto che la concentrazione di nutrienti è direttamente collegata agli apporti di nutrienti portati dai fiumi nel bacino imbrifero, è particolarmente importante instaurare una cooperazione con gli Stati membri senza sbocchi sul mare tramite strutture di cooperazione istituite ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2008/56/CE.

5.1.   Livelli di nutrienti

Concentrazione di nutrienti nella colonna d’acqua (5.1.1)

Tassi dei nutrienti (silice, azoto e fosforo), se pertinenti (5.1.2).

5.2.   Effetti diretti da eccesso di nutrienti

Concentrazioni di clorofilla nella colonna d’acqua (5.2.1)

Trasparenza dell’acqua legata all’aumento delle alghe in sospensione, se pertinente (5.2.2)

Abbondanza di macroalghe opportuniste (5.2.3)

Cambiamento nella composizione in specie della flora, come per esempio il rapporto fra diatomee e flagellati, tra specie bentoniche e pelagiche o le fioriture algali nocive o tossiche (per esempio cianobatteri) causate dalle attività umane(5.2.4).

5.3.   Effetti indiretti da eccesso di nutrienti

Abbondanza di alghe e angiosperme marine perenni (ad esempio fucacee, Zostera marina e Posidonia oceanica) che subiscono un impatto a causa di una ridotta trasparenza dell’acqua (5.3.1)

Ossigeno disciolto, ossia cambiamenti dovuti ad un aumento della decomposizione di sostanza organica e dell’estensione dell’area interessata (5.3.2).

Descrittore 6:   L’integrità del fondo marino è ad un livello tale da garantire che la struttura e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito effetti negativi.

L’obiettivo è che la pressione antropica sul fondo marino non impedisca ai componenti dell’ecosistema di conservare la propria diversità naturale, la produttività e i processi ecologici dinamici considerando la sua resilienza. La scala di valutazione di questo descrittore può essere particolarmente impegnativa per via della natura discontinua delle proprietà di alcuni ecosistemi bentonici e delle diverse pressioni esercitate dall’uomo. Dopo una valutazione iniziale degli impatti e delle minacce alla biodiversità e delle pressioni esercitate dall’uomo, occorre condurre un’ulteriore valutazione e attività di monitoraggio ed è necessaria l’integrazione dei risultati della valutazione dalle scale più piccole ad una più ampia che comprenda, se pertinente, una sottodivisione, sottoregione o regione (19).

6.1.   Danni fisici, in relazione alla caratteristiche del substrato

Il principale interesse ai fini della gestione è l’estensione degli impatti delle attività umane sui substrati del fondo marino che costituiscono gli habitat bentonici. Tra i vari tipi di substrato, i substrati biogenici, più sensibili alle perturbazioni fisiche, svolgono una serie di funzioni a sostengo degli habitat e delle comunità bentoniche.

Tipo, abbondanza, biomassa ed estensione del substrato biogenico di pertinenza (6.1.1)

Estensione del fondale influenzato in maniera significativa dalle attività antropiche per i diversi tipi di substrato (6.1.2).

6.2.   Condizioni della comunità bentonica

Le caratteristiche della comunità bentonica (ad esempio composizione in specie, ripartizione per taglia e tratti funzionali) forniscono un’indicazione importante del corretto funzionamento dell’ecosistema. Le informazioni sulla struttura e la dinamica delle comunità si ottengono valutando, a seconda dei casi, la diversità in specie, la produttività (abbondanza o biomassa), la predominanza di taxa e taxoceni tolleranti o sensibili e la composizione per taglia, testimoniate dalla proporzione di esemplari di taglia piccola e grande.

Presenza di specie particolarmente sensibili e/o tolleranti (6.2.1)

Indici multimetrici che valutano le condizioni e la funzionalità della comunità bentonica, come diversità e ricchezza di specie, proporzione di specie opportunistiche rispetto alle specie sensibili (6.2.2)

Proporzione di biomassa o numero di esemplari nel macrobenthos al di sopra di una lunghezza/taglia specifica (6.2.3)

Parametri che descrivono le caratteristiche (forma, pendenza e intercetta) dello spettro di dimensioni della comunità bentonica (6.2.4).

Descrittore 7:   La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini.

Alterazioni permanenti delle condizioni idrogeografiche dovute ad attività umane (ad esempio cambiamenti nel regime di marea, trasporto di sedimenti o di acqua dolce, azione delle correnti o delle onde) che comportano modifiche nelle caratteristiche fisiche e chimiche elencate nella tabella 1 dell’allegato III della direttiva 2008/56/CE. Tali modifiche possono essere particolarmente rilevanti se hanno ripercussioni a larga scala sugli ecosistemi marini e la loro valutazione può rivelare precocemente possibili impatti sull’ecosistema. Per le acque costiere, la direttiva 2000/60/CE fissa obiettivi idromorfologici che devono essere raggiunti tramite misure adottate nel quadro dei piani di gestione dei bacini idrografici. Le attività devono essere esaminate singolarmente per valutare gli impatti caso per caso. Ai fini della valutazione della portata degli impatti di tali attività e degli aspetti cumulativi possono essere utili strumenti come la valutazione dell’impatto ambientale, la valutazione ambientale strategica e la pianificazione spaziale marittima. Tuttavia, è importante assicurare che tali strumenti offrano elementi adeguati per valutare gli impatti potenziali sull’ambiente marino, tenendo in considerazione anche gli effetti transfrontalieri.

7.1.   Caratterizzazione spaziale delle alterazioni permanenti

Estensione dell’area colpita da alterazioni permanenti (7.1.1).

7.2.   Impatto dei cambiamenti idrografici permanenti

Estensione spaziale degli habitat colpiti dall’alterazione permanente (7.2.1)

Cambiamenti negli habitat, in particolare nelle funzioni svolte (ad esempio aree di deposizione di uova, di riproduzione e di alimentazione e rotte migratorie di pesci, uccelli e mammiferi) dovuti all’alterazione delle condizioni idrografiche (7.2.2).

Descrittore 8:   Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti.

La concentrazione di inquinanti nell’ambiente marino e i loro effetti devono essere valutati tenendo in considerazione gli impatti e le minacce per l’ecosistema (20). Occorre tenere conto anche delle disposizioni pertinenti della direttiva 2000/60/CE per le acque territoriali e/o costiere per garantire un adeguato coordinamento dell’attuazione dei due quadri giuridici, tenendo presenti anche le informazioni e le conoscenze raccolte e gli approcci elaborati nell’ambito delle convenzioni marittime regionali. Se è rilevante per l’ambiente marino, gli Stati membri devono considerare le sostanze o i gruppi di sostanze che:

i)

superano i relativi standard di qualità ambientale definiti all’articolo 2, paragrafo 35, e all’allegato V della direttiva 2000/60/CE nelle acque, nei sedimenti e nel biota delle acque costiere o territoriali adiacenti alla regione o sottoregione marina considerata; e/o

ii)

sono inclusi nell’elenco delle sostanze prioritarie di cui all’allegato X della direttiva 2000/60/CE e ulteriormente regolamentate nella direttiva 2008/105/CE che vengono scaricate nella regione, sottoregione o sottodivisione marina interessata; e/o

iii)

sono contaminanti e il loro rilascio nell’ambiente (comprese perdite, scarichi o emissioni) pone rischi significativi per l’ambiente marino dovuti all’inquinamento passato e presente nella regione, sottoregione o sottodivisione interessata, anche come conseguenza di episodi di inquinamento grave causati da incidenti che coinvolgono, ad esempio, sostanze pericolose o nocive.

I progressi verso il conseguimento di un buono stato ecologico dipenderanno dalla progressiva eliminazione dell’inquinamento, ossia dalla capacità di mantenere entro limiti accettabili la presenza dei contaminanti nell’ambiente marino e dei relativi effetti biologici, in modo da garantire che non abbiano impatti significativi e non causino rischi per l’ambiente marino.

8.1.   Concentrazione dei contaminanti

Concentrazione dei contaminanti di cui sopra, misurata nella matrice pertinente (biota, sedimento o acqua) in modo da garantire la comparabilità con le valutazioni effettuate ai sensi della direttiva 2000/60/CE (8.1.1).

8.2.   Effetti dei contaminanti

Livelli degli effetti inquinanti sui componenti dell’ecosistema interessati, tenendo conto dei processi biologici selezionati e dei gruppi tassonomici nei quali è stato individuata una relazione di causa/effetto che deve essere monitorata (8.2.1)

Manifestazione, origine (quando possibile), estensione di episodi di inquinamento gravi significativi (ad esempio fuoriuscite di petrolio e di prodotti petroliferi) e loro impatto sul biota fisicamente colpito dall’inquinamento (8.2.2).

Descrittore 9:   I contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti.

Nelle diverse regioni o sottoregioni, gli Stati membri devono monitorare l’eventuale presenza nei tessuti commestibili (a seconda dei casi muscoli, fegato, carne, uova, parti molli) di pesci, crostacei, molluschi ed echinodermi, nonché nelle alghe catturate o raccolte nell’ambiente naturale, di sostanze i cui livelli massimi sono fissati a livello di Unione, di regione o di Stato membro per i prodotti destinati al consumo umano.

9.1.   Livelli, numero e frequenza dei contaminanti

Livelli effettivi dei contaminanti rilevati e numero di inquinanti che hanno superato i livelli massimi stabiliti per legge (9.1.1)

Frequenza del superamento dei limiti di legge (9.1.2).

Descrittore 10:   Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all’ambiente costiero e marino.

La distribuzione di rifiuti è estremamente variabile e questo elemento deve essere tenuto in considerazione nei programmi di monitoraggio. Occorre individuare l’attività a cui sono correlati i rifiuti e, se possibile, la loro provenienza. Occorre sviluppare ulteriormente diversi indicatori, in particolare quelli relativi agli impatti biologici e alle microparticelle, anche per quanto riguarda una migliore valutazione della loro tossicità potenziale (21).

10.1.   Caratteristiche dei rifiuti nell’ambiente marino e costiero

Tendenze nella quantità di rifiuti gettati in mare e/o depositati sui litorali, compresa l’analisi della loro composizione, la distribuzione spaziale e, se possibile, la loro provenienza (10.1.1)

Tendenze nella quantità di rifiuti nella colonna d’acqua (inclusi quelli galleggianti in superficie) e depositati sul fondo, compresa l’analisi della loro composizione, la distribuzione spaziale e, se possibile, la loro provenienza (10.1.2)

Tendenze nella quantità, nella distribuzione e, se possibile, nella composizione di microparticelle (in particolare microplastiche (10.1.3).

10.2.   Impatti dei rifiuti sulla vita marina

Tendenze nella quantità e nella composizione dei rifiuti ingeriti dagli animali marini (ad esempio tramite analisi stomacali) (10.2.1).

Questo indicatore deve essere sviluppato ulteriormente sulla base dell’esperienza accumulata in alcune sottoregioni (ad esempio nel Mare del Nord) per poterlo adattare ad altre regioni.

Descrittore 11:   L’introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull’ambiente marino.

Insieme al rumore sottomarino, trattato dalla direttiva 2008/56/CE, altre forme di apporti di energia (come l’energia termica, i campi elettromagnetici e la luce) possono avere impatti sui componenti degli ecosistemi marini. È necessario approfondire le conoscenze scientifiche e tecniche per elaborare ulteriormente i criteri relativi a questo descrittore (22), anche in relazione agli impatti dell’introduzione dell’energia sulla vita marina e i relativi livelli di rumore e di frequenza (che, se del caso, potrebbero dover essere adattati per rispondere al requisito della cooperazione regionale). Nella fase attuale i principali orientamenti per la misurazione del rumore sottomarino sono stati considerati una priorità in relazione alla valutazione e al monitoraggio (23), fatti salvi sviluppi futuri anche per quanto riguarda la mappatura. I suoni antropogenici possono avere durata breve (suoni intermittenti causati da indagini sismiche e dall’installazione di pali per la costruzione di piattaforme e stazioni eoliche, oppure esplosioni) o lunga (suoni continui dovuti a operazioni di dragaggio e al passaggio di navi oppure prodotti da impianti di energia) che hanno effetti di tipo diverso sugli organismi. La maggior parte delle attività commerciali che producono livelli elevati di rumore e che colpiscono aree estese è svolta in condizioni controllate ed è soggetta al rilascio di un’autorizzazione. In questo modo è possibile coordinare requisiti coerenti per misurare tali suoni intensi intermittenti.

11.1.   Distribuzione spazio-temporale di suoni intermittenti di frequenza elevata, media e bassa

Proporzione dei giorni e loro distribuzione in un anno di calendario, sulle aree di una determinata superficie e loro distribuzione spaziale, in cui le fonti sonore antropogeniche superano livelli che potrebbero avere un impatto significativo sulla fauna marina, misurati come Livello di esposizione a un suono (in dB re 1μPa2.s) o come livello di pressione acustica di picco (in dB re 1μPapeak) a un metro, misurati sulla banda di frequenza da 10 Hz a 10 kHz (11.1.1)

11.2.   Suono continuo a bassa frequenza

Tendenze nei livelli di rumorosità ambiente entro le bande 63 e 125 Hz a 1/3 di ottava (frequenza centrale) (re 1μΡa RMS; livello medio di rumore nelle bande di questa ottava per un anno) misurate tramite stazioni di osservazione e/o utilizzando modelli, se necessario (11.2.1).


(1)  Cfr. i considerando 3 e 4.

(2)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84.

(3)  GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

(4)  Cfr. il considerando 2.

(5)  Cfr. i considerando 3 e 4.

(6)  Cfr. parte A, punti da 3 a 6.

(7)  Cfr. parte A, punto 6.

(8)  «Assessment, monitoring and reporting of conservation status — Preparing the 2001-2007 report under Article 17 of the Habitats Directive», 15 marzo 2005, accettata dalla commissione Habitat il 20 aprile 2005.

(9)  Cfr. nota 8.

(10)  Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1).

(11)  Cfr. l’allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007.

(12)  Cfr. i considerando 3 e 4.

(13)  Cfr. parte A, punto 9.

(14)  Comunicazione «Conseguire la sostenibilità della pesca nell’UE tramite l’applicazione del rendimento massimo sostenibile» [COM(2006) 360 definitivo].

(15)  Cfr. i considerando 3 e 4.

(16)  Guidance Document on the Eutrophication Assessment in the Context of European Water Policies, Document n. 23. Commissione europea (2009) Cfr. http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library

(17)  Cfr. parte A, punti da 3 a 6.

(18)  Cfr. parte A, punto 7.

(19)  Cfr. parte A, punti da 3 a 6.

(20)  Cfr. parte A, punti 3 e 4.

(21)  Cfr. i considerando 3 e 4.

(22)  Cfr. i considerando 3 e 4.

(23)  Cfr. parte A, punto 9.