ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.228.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 228

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
31 agosto 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 768/2010 del Consiglio, del 26 agosto 2010, relativo alla fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2009 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi

1

 

 

Regolamento (UE) n. 769/2010 della Commissione, del 30 agosto 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

8

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale ( 1 )

10

 

 

DECISIONI

 

 

2010/470/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina [notificata con il numero C(2010) 5779]  ( 1 )

15

 

 

2010/471/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione [notificata con il numero C(2010) 5781]  ( 1 )

52

 

 

2010/472/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione [notificata con il numero C(2010) 5780]  ( 1 )

74

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

31.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/1


REGOLAMENTO (UE) N. 768/2010 DEL CONSIGLIO

del 26 agosto 2010

relativo alla fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2009 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 336,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, primo comma, dell’allegato X,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre tener conto dell’evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti all'Unione e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2009 alle retribuzioni corrisposte, nella moneta del paese in cui prestano servizio, ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali dell'Unione con sede di servizio nei paesi terzi.

(2)

I coefficienti correttori applicati sulla base del regolamento (CE) n. 613/2009 del Consiglio (2) possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.

(3)

È opportuno prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori.

(4)

È opportuno prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo dal 1o luglio 2009 alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(5)

In analogia a quanto previsto per i coefficienti correttori applicabili all'interno dell'Unione alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione, è opportuno prevedere che un eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o luglio 2009, alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali dell'Unione con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) e corrispondono al 1o luglio 2009.

Articolo 2

1.   Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato.

2.   Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo dal 1o luglio 2009 al 31 agosto 2010.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente il 31 agosto 2010. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 agosto 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


ALLEGATO

SEDI DI SERVIZIO

Coefficienti correttori

luglio 2009

Afghanistan (1)

0

Albania

73,9

Algeria

76,5

Angola

115,8

Arabia Saudita

85,2

Argentina

57,1

Armenia

68,7

Australia

102,3

Azerbaigian

93,7

Bangladesh

50,8

Barbados

111

Belize

65,9

Benin

93,1

Bielorussia

61,5

Bolivia

58,4

Bosnia-Erzegovina (Banja Luka)

62,5

Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)

73,2

Botswana

53,2

Brasile

87,4

Burkina Faso

95,8

Burundi (1)

0

Cambogia

71,5

Camerun

95,6

Canada

74,6

Capo Verde

73,1

Ciad

122,8

Cile

61,9

Cina

85,6

Cisgiordania — Striscia di Gaza

100,7

Colombia

76

Congo (Brazzaville)

118,2

Corea del Sud

82,8

Costa d'Avorio

99,5

Costa Rica

75,1

Croazia

92,3

Cuba

83,2

Ecuador

70,3

Egitto

39,2

El Salvador

70,2

Eritrea

50,1

Etiopia

83,8

Ex repubblica iugoslava di Macedonia

68,1

Filippine

62,7

Gabon

104,4

Gambia

60,7

Georgia

86,5

Ghana

53,1

Gibuti

97,1

Guatemala

75,5

Guinea-Bissau

107,7

Guinea (Conakry)

63,5

Guyana

59,3

Haiti

107,4

Honduras

70,2

Hong Kong

95

India

54,5

Indonesia (Banda Aceh)

51,2

Indonesia (Giacarta)

74,3

Iraq (1)

0

Isole Figi

61,9

Isole Salomone

90,3

Israele (Tel Aviv)

102,5

Giamaica

84,8

Giappone (Tokyo)

126,3

Giordania

81,5

Kazakistan (Almaty)

76,3

Kazakistan (Astana)

68,1

Kenia

75,1

Kirghizistan

85,9

Kosovo (Pristina)

54,6

Laos

85,7

Lesotho

57,3

Libano

81,9

Liberia

90,8

Madagascar

83,9

Malawi

76

Malaysia

70,1

Mali

84,9

Marocco

76,1

Mauritania

61,1

Mauritius

69,7

Messico

65,1

Moldova

64,3

Montenegro

68,1

Mozambico

73,4

Namibia

71,2

Nepal

77,7

Nicaragua

55,5

Niger

85,9

Nigeria

87,5

Norvegia

125,2

Nuova Caledonia

125,9

Nuova Zelanda

86,4

Pakistan

43,9

Panama

57,6

Papua-Nuova Guinea

94,2

Paraguay

66,5

Perù

75,1

Repubblica centrafricana

106,7

Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)

125,3

Repubblica Dominicana

64,4

Ruanda

84,6

Russia

97,1

Samoa

70,5

Senegal

90,3

Serbia (Belgrado)

66,5

Sierra Leone

75,1

Singapore

97,3

Siria

77,1

Stati Uniti (New York)

92

Stati Uniti (Washington)

87,4

Sud Africa

57,5

Sudan (Khartoum)

52,5

Sudan meridionale (Juba)

91,6

Sri Lanka

62,9

Svizzera (Berna)

109

Svizzera (Ginevra)

109,5

Suriname

45,9

Swaziland

58,2

Tagikistan

56,9

Taiwan

76,6

Tanzania

67,6

Thailandia

55,6

Timor orientale

67,8

Togo

87,9

Trinidad e Tobago

74,6

Tunisia

68,7

Turchia

76,6

Ucraina

75,1

Uganda

63,4

Uruguay

71,3

Uzbekistan

50,9

Vanuatu

102,2

Venezuela

92,4

Vietnam

47,4

Yemen

66,6

Zambia

49,2

Zimbabwe (1)

0


(1)  Non disponibile.


31.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/8


REGOLAMENTO (UE) N. 769/2010 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

38,5

TR

103,0

ZZ

70,8

0707 00 05

TR

141,2

ZZ

141,2

0709 90 70

TR

125,9

ZZ

125,9

0805 50 10

AR

86,0

CL

145,6

TR

149,6

UY

141,2

ZA

158,5

ZZ

136,2

0806 10 10

BA

91,2

EG

132,3

IL

126,0

TR

115,3

ZA

149,9

ZZ

122,9

0808 10 80

AR

106,6

BR

70,5

CL

93,5

CN

65,6

NZ

99,6

US

127,5

UY

95,9

ZA

89,2

ZZ

93,6

0808 20 50

AR

115,4

CL

150,5

CN

76,3

TR

133,1

ZA

110,7

ZZ

117,2

0809 30

TR

143,4

ZZ

143,4

0809 40 05

BA

53,9

IL

161,0

XS

52,3

ZZ

89,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DIRETTIVE

31.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/10


DIRETTIVA 2010/60/UE DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2010

che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le questioni della biodiversità e della preservazione delle risorse fitogenetiche hanno assunto un’importanza crescente in questi ultimi anni, come dimostrano diversi sviluppi intervenuti a livello internazionale e a livello dell’Unione europea. Si possono citare ad esempio la decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (2), la decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (3), il regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94 (4), e il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (5). È necessario fissare condizioni specifiche, nel quadro della normativa europea che disciplina la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere, ossia la direttiva 66/401/CEE, per tener conto di tali questioni.

(2)

Per consentire la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche (nel seguito designate «miscele di sementi per la preservazione»), anche nel caso in cui i componenti di tali miscele non siano conformi ad alcuni dei requisiti generali per la commercializzazione previsti dalla direttiva 66/401/CEE, è necessario disporre determinate deroghe.

(3)

Per garantire che le miscele commercializzate come miscele di sementi per la preservazione soddisfino le condizioni previste per l’applicazione di tali deroghe, è necessario subordinare la loro commercializzazione a un’autorizzazione, da concedere su domanda.

(4)

Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione contenenti varietà da conservazione oggetto della direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (6), la presente direttiva deve tuttavia lasciare salve le disposizioni della direttiva 2008/62/CE.

(5)

Le zone speciali di conservazione designate dagli Stati membri in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (7) ospitano habitat naturali e seminaturali meritevoli di essere conservati. Tali zone devono essere considerate zone fonte per le miscele di sementi per la preservazione. Gli Stati membri devono inoltre avere la possibilità di designare altre zone che contribuiscono alla conservazione delle risorse fitogenetiche se sono conformi a norme comparabili.

(6)

Occorre disporre che i componenti delle miscele di sementi per la preservazione siano indicati come specie e se del caso sottospecie nell’autorizzazione e sull’etichetta. È inoltre necessario stabilire il tasso di germinazione per i componenti delle miscele oggetto della direttiva 66/401/CEE non conformi ai requisiti di germinazione indicati nell’allegato II della direttiva medesima. Per quanto riguarda tali requisiti, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente è necessario tenere conto del metodo di raccolta.

(7)

È necessario disporre deroghe concernenti l’esame cui gli Stati membri sottopongono le miscele di sementi per la preservazione prima di autorizzare la loro commercializzazione. Le modalità di tale esame devono in certi casi tenere conto anche delle differenze tra i metodi di raccolta delle miscele di sementi per la preservazione coltivate e di quelle raccolte direttamente.

(8)

Per garantire che la commercializzazione avvenga nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, occorre prevedere restrizioni, in particolare per quanto riguarda la regione di origine e la zona fonte.

(9)

Occorre fissare una quantità massima per la commercializzazione delle miscele di sementi per la preservazione. Gli Stati membri, per assicurare il rispetto di tale quantità massima, devono prescrivere ai produttori di notificare le quantità delle miscele di sementi per la preservazione per le quali intendono chiedere un’autorizzazione e, se necessario, attribuire quote ai produttori.

(10)

È necessario garantire la tracciabilità delle miscele di sementi per la preservazione con idonee disposizioni riguardanti la chiusura e l’etichettatura.

(11)

Per garantire che le disposizioni della presente direttiva siano correttamente applicate, deve essere realizzato un monitoraggio ufficiale.

(12)

Trascorso un periodo di tempo appropriato, è opportuno che la Commissione valuti l’efficacia delle misure previste dalla presente direttiva.

(13)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)   «zona fonte»:

i)

una zona designata da uno Stato membro come zona speciale di conservazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE; o

ii)

una zona che contribuisce alla conservazione delle risorse fitogenetiche e che è designata da uno Stato membro secondo una procedura nazionale basata su criteri comparabili a quelli previsti dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 1, lettere k) e l), della direttiva 92/43/CEE, e che è gestita, protetta e posta sotto sorveglianza in un modo equivalente a quello prescritto dagli articoli 6 e 11 di tale direttiva;

b)   «sito di raccolta»: la parte della zona fonte in cui sono state raccolte le sementi;

c)   «miscela di sementi raccolte direttamente»: una miscela di sementi commercializzata così come raccolta nel sito di raccolta, con o senza pulitura;

d)   «miscela di sementi coltivate»: una miscela di sementi prodotte con il seguente procedimento:

Articolo 2

Miscele di sementi per la preservazione

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 66/401/CEE, gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di miscele di sementi di vari generi, specie e se del caso sottospecie destinate a essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva.

Tali miscele possono contenere sementi di piante foraggere di cui alla direttiva 66/401/CEE e di piante non foraggere ai sensi di tale direttiva.

Le miscele di cui sopra sono designate nel seguito «miscele di sementi per la preservazione».

2.   Se una miscela di sementi per la preservazione contiene una varietà da conservazione, si applica la direttiva 2008/62/CE.

3.   Salvo diversa disposizione della presente direttiva, si applica la direttiva 66/401/CEE.

Articolo 3

Regione di origine

Quando autorizzano la commercializzazione di una miscela di sementi per la preservazione, gli Stati membri definiscono la regione cui la miscela è naturalmente associata, designata nel seguito «regione di origine». Essi tengono conto delle informazioni fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o dalle organizzazioni operanti in questo campo riconosciute dagli Stati membri. Se la regione di origine si situa in più Stati membri, è definita di comune accordo da tutti gli Stati membri interessati.

Articolo 4

Autorizzazione

1.   Gli Stati membri posono autorizzare la commercializzazione delle miscele di sementi per la preservazione nella loro regione di origine a condizione che le miscele siano conformi alle disposizioni dell’articolo 5 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente o dell’articolo 6 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.

2.   Nell’autorizzazione sono indicati:

a)

nome e indirizzo del produttore;

b)

metodo di raccolta: sementi raccolte direttamente o coltivate;

c)

percentuale in peso dei componenti per specie e se del caso sottospecie;

d)

nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate, un tasso di germinazione specifico per i componenti della miscela di cui alla direttiva 66/401/CEE che non rispettano i requisiti relativi alla germinazione indicati nell’allegato II di tale direttiva;

e)

la quantità della miscela cui si applica l’autorizzazione;

f)

la regione di origine;

g)

la restrizione alla commercializzazione nella regione di origine;

h)

la zona fonte;

i)

il sito di raccolta e, nel caso di una miscela di sementi per la preservazione coltivate, il sito di moltiplicazione;

j)

il tipo di habitat del sito di raccolta;

k)

l’anno di raccolta.

3.   Per quanto riguarda il punto c) del paragrafo 2, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente è sufficiente indicare i componenti per specie e se del caso sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell’ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.

Articolo 5

Condizioni per l’autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente

1.   Le sementi che compongono la miscela devono essere state raccolte direttamente nella loro zona fonte, in un sito che non è stato seminato durante i 40 anni precedenti la data della domanda del produttore di cui all’articolo 7, paragrafo 1. La zona fonte è situata nella regione di origine.

2.   La percentuale dei componenti della miscela di sementi per la preservazione direttamente raccolte che sono specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell’ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, è tale da permettere di ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.

3.   Il tasso di germinazione dei componenti di cui al paragrafo 2 è sufficiente a ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.

4.   Il tenore di specie e se del caso sottospecie che non rispettano le condizioni di cui al paragrafo 2 non è superiore all’1 % in peso. Le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente non contengono Avena fatua, Avena sterilis e Cuscuta spp. Il tenore di Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus non è superiore allo 0,05 % in peso.

Articolo 6

Condizioni per l’autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate

1.   Le sementi a partire dalle quali sono prodotte le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela devono essere state raccolte nella loro zona fonte, in un sito che non è stato seminato durante i 40 anni precedenti la data della domanda del produttore di cui all’articolo 7, paragrafo 1. La zona fonte è situata nella regione di origine.

2.   Le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela sono di specie e se del caso sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell’ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.

3.   I componenti di una miscela di sementi per la preservazione coltivate che sono sementi di piante foraggere, quali definite nella direttiva 66/401/CEE, devono, prima di essere miscelati, essere conformi ai requisiti per le sementi commerciali indicati nella sezione III dell’allegato II della direttiva 66/401/CEE, per quanto riguarda la purezza specifica nelle colonne da 4 a 11 della tabella della sezione I, punto 2, lettera A, di tale allegato, per quanto riguarda il contenuto massimo di semi di altre specie di piante in un campione del peso specificato nella colonna 4 della tabella dell’allegato III di tale direttiva (totale per colonna), nelle colonne 12, 13 e 14 della tabella della sezione I, punto 2, lettera A, dell’allegato II di tale direttiva, e per quanto riguarda le condizioni relative alle sementi di Lupinus, nella colonna 15 della tabella della sezione I, punto 2, lettera A, di tale allegato.

4.   La moltiplicazione può aver luogo per cinque generazioni.

Articolo 7

Disposizioni procedurali

1.   L’autorizzazione è concessa su domanda del produttore.

La domanda è corredata delle informazioni necessarie per verificare la conformità alle disposizioni degli articoli 4 e 5 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente o degli articoli 4 e 6 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.

2.   Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, lo Stato membro nel quale si trova il sito di raccolta procede a ispezioni visuali.

Le ispezioni visuali sono effettuate sul sito di raccolta durante il periodo di crescita a intervalli appropriati, in modo da assicurare almeno la conformità della miscela alle condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 4.

Lo Stato membro che ha eseguito le ispezioni visuali ne documenta i risultati.

3.   Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione coltivate, gli Stati membri, quando esaminano una domanda, eseguono o fanno eseguire sotto la loro supervisione ufficiale prove per verificare che la miscela di sementi per la preservazione sia conforme almeno alle condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3.

Le prove sono realizzate secondo i metodi internazionali attuali o, se tali metodi non esistono, secondo altri metodi appropriati.

Gli Stati membri interessati provvedono a che i campioni utilizzati per le prove siano prelevati da lotti omogenei e a che siano applicate le disposizioni relative al peso dei lotti e dei campioni dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 66/401/CEE.

Articolo 8

Restrizione quantitativa

Ogni Stato membro provvede a che la quantità totale delle sementi per la preservazione che compongono le miscele commercializzate annualmente non superi il 5 % del peso totale delle miscele di sementi di piante foraggere di cui alla direttiva 66/401/CEE e commercializzate nello stesso anno nello Stato membro interessato.

Articolo 9

Applicazione delle restrizioni quantitative

1.   Nel caso delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, gli Stati membri dispongono che i produttori notifichino prima dell’inizio di ogni stagione di produzione la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un’autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione del sito o dei siti di raccolta previsti.

Nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate, gli Stati membri dispongono che i produttori notifichino prima dell’inizio di ogni stagione di produzione la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un’autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione dei siti di raccolta e dei siti di moltiplicazione previsti.

2.   Se, in base alle notifiche di cui al paragrafo 1, appare probabile che le quantità di cui all’articolo 8 siano superate, gli Stati membri attribuiscono a ciascun produttore una quota che egli può commercializzare durante la stagione di produzione in questione.

Articolo 10

Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

1.   Gli Stati membri provvedono a che le miscele di sementi per la preservazione possano essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi opportunamente sigillati.

2.   Per garantire la sigillatura, il sistema di chiusura prevede almeno l’incorporazione dell’etichetta o l’apposizione di un sigillo.

3.   Gli imballaggi e i contenitori di cui al paragrafo 1 sono sigillati in modo da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull’etichetta del produttore, sull’imballaggio o sul contenitore.

Articolo 11

Etichettatura

1.   Gli Stati membri dispongono che gli imballaggi e i contenitori delle miscele di sementi per la preservazione siano muniti di un’etichetta apposta dal produttore o di un’indicazione, stampata o apposta con un timbro, comprendente almeno le seguenti informazioni:

a)

la dicitura «norme UE»;

b)

il nome e l’indirizzo della persona responsabile dell’apposizione delle etichette o il suo marchio di identificazione;

c)

il metodo di raccolta: sementi raccolte direttamente o coltivate;

d)

l’anno della chiusura, così indicato: «sigillato nel …» (anno);

e)

la regione di origine;

f)

la zona fonte;

g)

il sito di raccolta;

h)

il tipo di habitat del sito di raccolta;

i)

la dicitura «miscela di sementi di piante foraggere per la preservazione, da utilizzarsi in zone con lo stesso tipo di habitat del sito di raccolta, non considerando le condizioni biotiche»;

j)

il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell’apposizione delle etichette;

k)

la percentuale in peso dei componenti della miscela per specie e se del caso sottospecie;

l)

il peso netto o lordo dichiarato;

m)

in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, sostanze di rivestimento o altri additivi solidi, l’indicazione della natura dell’additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale;

n)

nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate, il tasso di germinazione specifico per i componenti delle miscele di cui alla direttiva 66/401/CEE che non rispondono ai requisiti di germinazione indicati nell’allegato II di tale direttiva.

2.   Per quanto riguarda la lettera k) del paragrafo 1, è sufficiente indicare i componenti delle sementi per la preservazione raccolte direttamente, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 3.

3.   Per quanto riguarda la lettera n) del paragrafo 1, nel caso in cui il numero dei tassi di germinazione specifici sia superiore a cinque è sufficiente indicare il tasso medio.

Articolo 12

Monitoraggio

Gli Stati membri si accertano, per mezzo di un monitoraggio ufficiale, che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate.

Articolo 13

Notifiche

Gli Stati membri dispongono che i produttori operanti sul loro territorio notifichino per ogni stagione di produzione il quantitativo delle miscele di sementi per la preservazione commercializzate.

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, su richiesta, il quantitativo delle miscele di sementi per la preservazione commercializzate nel rispettivo territorio.

Articolo 14

Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche

Gli Stati membri notificano alla Commissione, su richiesta, le autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o le organizzazioni da essi riconosciute in questo campo.

Articolo 15

Valutazione

La Commissione valuta l’attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 16

Recepimento

1.   Gli Stati membri pongono in vigore entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o ne sono corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri decidono le modalità di tale riferimento.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66.

(2)  GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1.

(3)  GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1.

(4)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 18.

(5)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(6)  GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13.

(7)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.


DECISIONI

31.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2010

che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina

[notificata con il numero C(2010) 5779]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/470/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, quarto trattino e l'articolo 11, paragrafo 3, terzo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi all'interno dell'Unione di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative specifiche dell'Unione. Essa comprende le prescrizioni relative agli scambi di sperma, ovuli ed embrioni delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni della specie suina (di seguito «i prodotti di cui trattasi»). La direttiva indica inoltre i certificati sanitari che è necessario prevedere per gli scambi all'interno dell'Unione dei prodotti di cui trattasi.

(2)

L'allegato D della direttiva 92/65/CEE, modificato dal regolamento (UE) n. 176/2010 (2) della Commissione, stabilisce determinate nuove condizioni relative ai prodotti di cui trattasi che si applicano a decorrere dal 1o settembre 2010.

(3)

L'allegato D della direttiva 92/65/CEE, quale modificato dal regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione, introduce norme relative ai centri di magazzinaggio dello sperma e stabilisce condizioni particolareggiate per il loro riconoscimento e la loro sorveglianza. Detta anche condizioni particolareggiate per il riconoscimento e la sorveglianza dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni, per la raccolta e il trattamento di embrioni concepiti in vivo e per la produzione e il trattamento di embrioni fecondati in vitro e di embrioni micromanipolati. L'allegato D, così modificato, ha modificato anche le condizioni da applicare agli animali donatori di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina.

(4)

Risulta necessario stabilire nuovi modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione dei prodotti di cui trattasi – modelli che tengano conto dei requisiti di polizia sanitaria di cui all'allegato D della direttiva 92/65/CEE, quale modificato dal regolamento (UE) n. 176/2010.

(5)

È altresì opportuno stabilire disposizioni applicabili alle riserve esistenti nell'Unione dei prodotti di cui trattasi, ove tali prodotti siano conformi alle disposizioni della direttiva 92/65/CEE vigenti prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 176/2010. Pertanto è necessario stabilire modelli di certificati sanitari a sé stanti per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, ovina e caprina, nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati a norma dell'allegato D della direttiva 92/65/CEE anteriormente al 1o settembre 2010.

(6)

Attualmente è impossibile fissare una data per l'esaurimento delle riserve esistenti, data la capacità di magazzinaggio a lungo termine dei prodotti di cui trattasi. Non è quindi possibile stabilire una data di cessazione dell'uso di quei modelli di certificati sanitari per le riserve esistenti.

(7)

A fini di coerenza e semplificazione della legislazione dell'Unione, è opportuno che i modelli di certificati sanitari siano inseriti in un'unica decisione e tengano conto del Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (3).

(8)

Al fine di garantire la piena tracciabilità dei prodotti di cui trattasi, è opportuno che la presente decisione stabilisca i modelli dei certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma di animali delle specie equina, ovina e caprina, raccolto in centri riconosciuti di raccolta dello sperma e spedito da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma, indipendentemente dal fatto che esso faccia parte di un centro di raccolta dello sperma riconosciuto con un diverso numero di riconoscimento.

(9)

Ai fini della chiarezza della legislazione dell'Unione, è necessario abrogare espressamente gli atti dell'Unione che stabiliscono modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione dei prodotti di cui trattasi. Di conseguenza, è necessario abrogare la decisione 95/294/CE della Commissione, del 24 luglio 1995, che stabilisce il modello del certificato sanitario da utilizzare negli scambi di ovuli ed embrioni di animali della specie equina (4), la decisione 95/307/CE della Commissione, del 24 luglio 1995, che stabilisce il modello del certificato sanitario da utilizzare negli scambi di sperma equino (5), la decisione 95/388/CE della Commissione, del 19 settembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina (6) e la decisione 95/483/CE della Commissione, del 9 novembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di ovuli e di embrioni della specie suina (7).

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione dei seguenti prodotti:

a)

sperma di animali della specie equina;

b)

ovuli ed embrioni di animali della specie equina;

c)

sperma di animali delle specie ovina e caprina;

d)

ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina;

e)

ovuli ed embrioni di animali della specie suina.

Articolo 2

Scambi di sperma di animali della specie equina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di sperma di animali della specie equina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato I:

a)

modello di certificato sanitario IA, contenuto nella parte A, per le partite di sperma raccolto dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

b)

modello di certificato sanitario IB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

c)

modello di certificato sanitario IC, contenuto nella parte C, per le partite di sperma e le riserve di sperma di cui alle lettere a) e b), spedite da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.

Articolo 3

Scambi di ovuli ed embrioni di animali della specie equina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di ovuli e di embrioni di animali della specie equina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato II:

a)

modello di certificato sanitario IIA, contenuto nella parte A, per le partite di ovuli ed embrioni raccolti o prodotti dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;

b)

modello di certificato sanitario IIB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di ovuli ed embrioni raccolti, trattati e immagazzinati prima del 1o settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

Articolo 4

Scambi di sperma di animali delle specie ovina e caprina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato III:

a)

modello di certificato sanitario IIIA, contenuto nella parte A, per le partite di sperma raccolto dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

b)

modello di certificato sanitario IIIB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

c)

modello di certificato sanitario IIIC, contenuto nella parte C, per le partite di sperma e le riserve di sperma di cui alle lettere a) e b), spedite da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.

Articolo 5

Scambi di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di ovuli e di embrioni di animali delle specie ovina e caprina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato IV:

a)

modello di certificato sanitario IVA, contenuto nella parte A, per le partite di ovuli ed embrioni raccolti o prodotti dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;

b)

modello di certificato sanitario IVB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di ovuli ed embrioni raccolti, trattati e immagazzinati prima del 1o settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

Articolo 6

Scambi di ovuli ed embrioni della specie suina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di ovuli e di embrioni di animali della specie suina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato V:

a)

modello di certificato sanitario VA, contenuto nella parte A, per le partite di ovuli ed embrioni raccolti o prodotti dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;

b)

modello di certificato sanitario VB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di ovuli ed embrioni raccolti, trattati e immagazzinati prima del 1o settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

Articolo 7

Abrogazioni

Le decisioni 95/294/CE, 95/307/CE, 95/388/CE e 95/483/CE sono abrogate.

Articolo 8

Decorrenza di efficacia

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o settembre 2010.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14.

(3)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.

(4)  GU L 182 del 2.8.1995, pag. 27.

(5)  GU L 185 del 4.8.1995, pag. 58.

(6)  GU L 234 del 3.10.1995, pag. 30.

(7)  GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30.


ALLEGATO I

Modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'unione di partite di sperma di animali della specie equina

PARTE A

Modello di certificato sanitario IA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali della specie equina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario

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PARTE B

Modello di certificato sanitario IB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario

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PARTE C

Modello di certificato sanitario IC per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e di partite di riserve dello sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma

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ALLEGATO II

Modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'unione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina

PARTE A

Modello di certificato sanitario IIA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari.

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PARTE B

Modello di certificato sanitario IIB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari.

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ALLEGATO III

Modelli di certificati sanitari per gli scambi di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina

PARTE A

Modello di certificato sanitario IIIA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.

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PARTE B

Modello di certificato sanitario IIIB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.

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PARTE C

Modello di certificato sanitario IIIC per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e di partite di riserve dello sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.

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ALLEGATO IV

Modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli/embrioni di animali delle specie ovina e caprina

PARTE A

Modello di certificato sanitario IVA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

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PARTE B

Modello di certificato sanitario IVB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

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ALLEGATO V

Modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'unione di partite di ovuli/embrioni di animali della specie suina

PARTE A

Modello di certificato sanitario VA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie suina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari

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PARTE B

Modello di certificato sanitario VB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie suina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari

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31.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2010

relativa alle importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione

[notificata con il numero C(2010) 5781]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/471/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino e l'articolo 19, alinea e lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli e embrioni di animali della specie equina (di seguito «i prodotti di cui trattasi»). Essa prevede che i prodotti di cui trattasi possano essere importati nell'Unione soltanto se provenienti da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla direttiva medesima e soltanto se accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, redatto anch'esso conformemente alla direttiva medesima. Il certificato sanitario deve attestare che i prodotti di cui trattasi provengono da centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma o da gruppi di raccolta e di produzione di embrioni che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle definite nell'allegato D, capitolo I, della stessa direttiva.

(2)

La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (2) stabilisce appunto un elenco dei paesi o delle loro parti da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti di cui trattasi. A fini di coerenza e uniformità della legislazione dell'Unione, è opportuno tener conto di tale elenco nella presente decisione.

(3)

La direttiva 92/65/CEE, quale modificata dalla direttiva 2008/73/CE (3), ha introdotto una procedura semplificata di redazione degli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni situati nei paesi terzi, in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni dei prodotti di cui trattasi nell'Unione.

(4)

L'allegato D della direttiva 92/65/CEE, quale modificato dal regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione (4), stabilisce per i prodotti di cui trattasi alcune nuove condizioni che si applicano dal 1o settembre 2010. Introduce norme relative ai centri di magazzinaggio dello sperma e condizioni particolareggiate per il loro riconoscimento e la loro sorveglianza. Detta anche condizioni particolareggiate per il riconoscimento e la sorveglianza dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni, per la raccolta e il trattamento di embrioni concepiti in vivo e per la produzione e il trattamento di embrioni fecondati in vitro e di embrioni micromanipolati. Modifica anche le condizioni da applicare — insieme alle condizioni stabilite dalla direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (5) — agli animali donatori di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina.

(5)

Risulta pertanto necessario stabilire nuovi modelli di certificati sanitari per le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui trattasi — modelli che tengano conto delle modifiche che la direttiva 2008/73/CE e il regolamento (UE) n. 176/2010 hanno apportato alla direttiva 92/65/CEE.

(6)

È altresì opportuno stabilire disposizioni applicabili alle importazioni nell'Unione delle riserve esistenti dei prodotti di cui trattasi, ove tali prodotti siano conformi alle disposizioni della direttiva 92/65/CEE vigenti prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 176/2010. Occorre pertanto stabilire modelli di certificati sanitari a sé stanti per le importazioni di partite dei prodotti di cui trattasi raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati a norma dell'allegato D della direttiva 92/65/CEE anteriormente al 1o settembre 2010.

(7)

Attualmente è impossibile fissare una data per l'esaurimento delle riserve esistenti, data la capacità di immagazzinamento a lungo termine dei prodotti di cui trattasi. Non è quindi possibile stabilire una data di cessazione dell'uso di quei modelli di certificati sanitari per le riserve esistenti.

(8)

Per garantire la piena tracciabilità dei prodotti di cui trattasi, è opportuno che la presente decisione stabilisca i modelli dei certificati sanitari per le importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie equina raccolto in centri di raccolta dello sperma riconosciuti e spedito da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo faccia o non faccia parte di un centro di raccolta dello sperma riconosciuto con un diverso numero di riconoscimento.

(9)

A fini di coerenza e semplificazione della legislazione dell'Unione, è opportuno che i modelli di certificati sanitari per l'importazione dei prodotti di cui trattasi tengano conto della decisione 2007/240/CE (6) che stabilisce che i vari certificati veterinari e sanitari richiesti per le importazioni nell'Unione di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale si basino sui modelli unici di certificato veterinario che figurano nel suo allegato I.

(10)

È opportuno inoltre che le partite dei prodotti di cui trattasi importati nell'Unione dalla Svizzera siano accompagnate dai certificati sanitari redatti conformemente ai modelli utilizzati per gli scambi intra UE di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina e contenuti nella decisione 2010/470/UE del 26 agosto 2010 della Commissione che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (7), con gli adattamenti di cui all'allegato 11, appendice 2, capo IX(B), punti 8 e 9, dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (8).

(11)

Nell'applicazione della presente decisione è opportuno tenere conto delle condizioni di certificazione specifiche e dei modelli di attestati di sanità che possono essere stabiliti in conformità all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (9), approvato con la decisione 1999/201/CE del Consiglio (10).

(12)

Nell'applicazione della presente decisione è inoltre opportuno tenere conto delle condizioni di certificazione specifiche e dei modelli di attestati di sanità che possono essere stabiliti in conformità all'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (11), approvato con la decisione 97/132/CE del Consiglio (12).

(13)

Ai fini della chiarezza della legislazione dell'Unione, è necessario abrogare gli atti dell'Unione che stabiliscono attualmente le condizioni di certificazione delle importazioni dei prodotti di cui trattasi nell'Unione. Devono pertanto essere abrogate la decisione 96/539/CE della Commissione, del 4 settembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità europea di sperma equino (13) e la decisione 96/540/CE della Commissione, del 4 settembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità europea di ovuli ed embrioni di animali della specie equina (14).

(14)

Infine è ora superata e va abrogata la decisione 2004/616/CE della Commissione, del 26 luglio 2004, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi (15).

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce alcune norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nell'Unione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina.

Contiene i modelli di certificati sanitari da utilizzare per le importazioni di tali prodotti nell'Unione.

Articolo 2

Importazioni di sperma

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di sperma di animali della specie equina purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

provengano dai paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi elencati nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni permanenti di cavalli registrati, equidi registrati o equidi da riproduzione e produzione;

b)

provengano da un centro riconosciuto di raccolta o di magazzinaggio dello sperma, di cui a un elenco redatto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE;

c)

siano corredate di un certificato sanitario redatto conformemente a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato I, parte 2, e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato:

i)

MODELLO 1, contenuto nella sezione A, per le partite di sperma raccolto dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

ii)

MODELLO 2, contenuto nella sezione B, per le partite di riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1o settembre 2010, e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

iii)

MODELLO 3, contenuto nella sezione C, per le partite di sperma e le riserve di sperma di cui ai punti i) e ii), spedito da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.

Ove, però, accordi bilaterali tra l'Unione europea e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni;

d)

soddisfino le condizioni enunciate nel certificato sanitario di cui alla lettera c).

Articolo 3

Importazioni di ovuli ed embrioni

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

provengano dai paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi elencati nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni permanenti di cavalli registrati, equidi registrati o equidi da riproduzione e produzione;

b)

provengano da un gruppo riconosciuto di raccolta o di produzione di embrioni, di cui a un elenco redatto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE;

c)

siano corredate di un certificato sanitario redatto conformemente al modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, e compilato conformemente alle note esplicative di cui alle parte 1 di tale allegato.

Ove, però, accordi bilaterali tra l'Unione europea e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni;

d)

soddisfino le condizioni enunciate nel certificato sanitario di cui alla lettera c).

Articolo 4

Condizioni generali relative al trasporto di partite di sperma, ovuli ed embrioni nell'Unione europea

1.   Le partite di sperma, ovuli ed embrioni non devono essere trasportate nello stesso contenitore di altre partite di sperma, ovuli ed embrioni:

a)

non destinate a essere introdotte nell'Unione, o

b)

di stato sanitario inferiore.

2.   Durante il trasporto verso l'Unione le partite di sperma, ovuli ed embrioni sono imballate in contenitori chiusi e sigillati e il sigillo non deve essere rotto durante il trasporto.

Articolo 5

Abrogazione

Le decisioni 96/539/CE, 96/540/CE e 2004/616/CE sono abrogate.

Articolo 6

Decorrenza di efficacia

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o settembre 2010.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.

(3)  GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.

(4)  GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14.

(5)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(6)  GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37.

(7)  Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

(8)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(9)  GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3.

(10)  GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.

(11)  GU L 57 del 26.2.1997, pag. 5.

(12)  GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.

(13)  GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 23.

(14)  GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 28.

(15)  GU L 278 del 27.8.2004, pag. 64.


ALLEGATO I

Modelli di certificati sanitari per le importazioni di sperma di animali della specie equina

PARTE 1

Note esplicative per la compilazione dei certificati

a)

I certificati sanitari sono rilasciati dall'autorità competente del paese terzo esportatore conformemente ai modelli di cui all'allegato I, parte 2.

Se lo Stato membro di destinazione richiede ulteriori certificazioni, nell'originale del certificato sanitario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali condizioni.

b)

L'originale del certificato sanitario è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

c)

Qualora il modello di certificato sanitario preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato.

d)

Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliero attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione europea e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la redazione del certificato nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

e)

Se, al fine di identificare gli elementi che compongono la partita (elenco di cui alla casella I.28 del modello di certificato sanitario), si allegano al certificato fogli aggiuntivi, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato sanitario originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.

f)

Se il certificato sanitario, compresi i fogli aggiuntivi di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: numero di pagina/numero totale delle pagine e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

g)

L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l'ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita destinata all'esportazione nell'Unione europea. Le autorità competenti del paese terzo esportatore provvedono affinché siano applicati requisiti di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio (1).

La firma e il timbro del veterinario ufficiale devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa del certificato sanitario. Lo stesso requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h)

L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione europea.

i)

Il numero di riferimento del certificato di cui alla casella I.2 e alla casella II.a del modello di certificato sanitario deve essere attribuito dall'autorità competente del paese terzo esportatore.

PARTE 2

Sezione A

MODELLO 1 —

Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e/o immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario.

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Sezione B

MODELLO 2 —

Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e/o immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario.

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Sezione C

MODELLO 3 —

Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di sperma di animali della specie equina raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010, e di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.

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(1)  GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.


ALLEGATO II

Modello di certificato sanitario per l'importazione di ovuli ed embrioni di animali della specie equina

PARTE 1

Note esplicative per la compilazione dei certificati

a)

I certificati sanitari sono rilasciati dall'autorità competente del paese terzo esportatore conformemente al modello di cui all'allegato II, parte 2.

Se lo Stato membro di destinazione richiede ulteriori certificazioni, nell'originale del certificato sanitario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali condizioni.

b)

L'originale del certificato sanitario è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

c)

Qualora il modello di certificato sanitario preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato.

d)

Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliero attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione europea e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la redazione del certificato nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

e)

Se, al fine di identificare gli elementi che compongono la partita (elenco di cui alla casella I.28 del modello di certificato sanitario), si allegano al certificato fogli aggiuntivi, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato sanitario originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.

f)

Se il certificato sanitario, compresi i fogli aggiuntivi di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: numero di pagina/numero totale delle pagine e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

g)

L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l'ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita destinata all'esportazione nell'Unione europea. Le autorità competenti del paese terzo esportatore provvedono affinché siano applicati requisiti di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio (1).

La firma e il timbro del veterinario ufficiale devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa del certificato sanitario. Lo stesso requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h)

L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione europea.

i)

Il numero di riferimento del certificato di cui alla casella I.2. e alla casella II.a. del modello di certificato sanitario deve essere attribuito dall'autorità competente del paese terzo esportatore.

PARTE 2

Modello di certificato sanitario per l'importazione di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo di raccolta/di produzione di embrioni riconosciuto

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(1)  GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.


31.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/74


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2010

relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione

[notificata con il numero C(2010) 5780]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/472/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino e l'articolo 19, alinea e lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/65/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli e embrioni di animali delle specie ovina e caprina (di seguito «i prodotti»). Secondo questa direttiva possono essere importati nell'Unione solo i prodotti provenienti dai paesi terzi compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla direttiva medesima e accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, redatto anch'esso conformemente alla direttiva medesima. Il certificato sanitario deve attestare che i prodotti provengono da centri di raccolta e di magazzinaggio o da gruppi di raccolta e di produzione che offrano garanzie almeno equivalenti a quelle definite nell'allegato D, capitolo I, della stessa direttiva.

(2)

La decisione 2008/635/CE della Commissione, del 22 luglio 2008, relativa alle importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina nella Comunità per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi, dei centri di raccolta dello sperma e dei gruppi di raccolta di embrioni, e i requisiti di certificazione (2) stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti in questione.

(3)

La direttiva 92/65/CEE, modificata dalla direttiva 2008/73/CE (3), ha introdotto una procedura semplificata di redazione degli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni situati nei paesi terzi, autorizzati a effettuare esportazioni dei prodotti nell'Unione.

(4)

L'allegato D della direttiva 92/65/CEE, quale modificato dal regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione (4), stabilisce inoltre per i prodotti interessati alcune nuove condizioni che si applicano dal 1o settembre 2010. Introduce norme relative ai centri di magazzinaggio dello sperma e condizioni particolareggiate per il loro riconoscimento e la loro sorveglianza. Detta anche condizioni particolareggiate per il riconoscimento e la sorveglianza dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni, per la raccolta e il trattamento di embrioni concepiti in vivo e per la produzione e il trattamento di embrioni fecondati in vitro e di embrioni micromanipolati. Modifica anche le condizioni da applicare agli animali donatori di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina.

(5)

Risulta pertanto necessario stabilire nuovi modelli di certificati sanitari per le importazioni dei prodotti nell'Unione in modo da tenere conto delle modifiche apportate alla direttiva 92/65/CEE dalla direttiva 2008/73/CE e dal regolamento (UE) n. 176/2010.

(6)

È opportuno inoltre che le partite dei prodotti, importate nell'Unione dalla Svizzera, siano accompagnate da certificati sanitari redatti conformemente ai modelli, utilizzati per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina e contenuti nella decisione 2010/470/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (5), con gli adattamenti di cui all'allegato 11, appendice 2, capo IX(B), punto 7, dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (6).

(7)

Nell'applicazione della presente decisione è opportuno tenere conto delle condizioni di certificazione specifiche e dei modelli di attestato sanitario che possono essere stabiliti in conformità all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (7), approvato con la decisione 1999/201/CE del Consiglio (8).

(8)

Nell'applicazione della presente decisione è inoltre opportuno tenere conto delle condizioni di certificazione specifiche e dei modelli di attestati di sanità che possono essere stabiliti in conformità all'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (9), approvato con la decisione 97/132/CE del Consiglio (10).

(9)

Per ragioni di chiarezza e di coerenza della legislazione dell'Unione è opportuno abrogare la decisione 2008/635/CE e sostituirla con la presente decisione.

(10)

Per evitare perturbazioni degli scambi occorre autorizzare, per un periodo transitorio e a determinate condizioni, l'uso dei certificati sanitari rilasciati in conformità della decisione 2008/635/CE.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un elenco di paesi terzi, o parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione nell'Unione di partite di sperma, ovuli e embrioni di animali delle specie ovina e caprina.

Inoltre stabilisce le prescrizioni di certificazione per l'importazione di tali prodotti nell'Unione.

Articolo 2

Importazioni di sperma

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

provengono da un paese terzo, o parte di esso, compreso nell'elenco di cui all'allegato I;

b)

provengono da un centro riconosciuto di raccolta o di magazzinaggio dello sperma compreso nell'elenco definito a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE;

c)

sono corredati di un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, compilato conformemente alle note esplicative di cui alle parte 1 di tale allegato:

i)

modello 1 di cui alla sezione A, per le partite di sperma spedite da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

ii)

modello 2 di cui alla sezione B, per le partite di sperma spedite da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.

Ove, però, accordi bilaterali tra l'Unione e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni;

d)

soddisfano le condizioni enunciate nei certificati sanitari di cui alla lettera c).

Articolo 3

Importazioni di ovuli ed embrioni

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

provengono da un paese terzo, o parte di esso, compreso nell'elenco di cui all'allegato III;

b)

provengono da un gruppo riconosciuto di raccolta e di produzione di embrioni, compreso nell'elenco definito a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE;

c)

sono corredati di un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato IV, parte 2, compilato conformemente alle note esplicative di cui alle parte 1 di tale allegato.

Ove, però, accordi bilaterali tra l'Unione e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni;

d)

soddisfano le condizioni enunciate nel certificato sanitario di cui alla lettera c).

Articolo 4

Condizioni generali relative al trasporto di partite di sperma, ovuli ed embrioni nell'Unione

1.   Le partite di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina non devono essere trasportate nello stesso contenitore di altre partite di sperma, ovuli ed embrioni:

a)

non destinate a essere introdotte nell'Unione, o

b)

di qualifica sanitaria inferiore.

2.   Durante il trasporto verso l'Unione le partite di sperma, ovuli ed embrioni sono imballate in contenitori chiusi e sigillati e il sigillo non deve essere rotto durante il trasporto.

Articolo 5

Abrogazione

La decisione 2008/635/CE è abrogata.

Articolo 6

Disposizioni transitorie

Per un periodo transitorio fino al 31 agosto 2011 gli Stati membri autorizzano le importazioni dai paesi terzi di giacenze dei seguenti prodotti:

a)

sperma di animali delle specie ovina e caprina, raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE entro il 31 agosto 2010 e corredato di un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2011 conformemente al modello di cui all'allegato II della decisione 2008/635/CE;

b)

ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE entro il 31 agosto 2010 e corredati di un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2011 conformemente al modello di cui all'allegato VI della decisione 2008/635/CE.

Articolo 7

Decorrenza di efficacia

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o settembre 2010.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 206 del 2.8.2008, pag. 17.

(3)  GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.

(4)  GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14.

(5)  Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(7)  GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3.

(8)  GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.

(9)  GU L 57 del 26.2.1997, pag. 5.

(10)  GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.


ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina

Codice ISO

Nome del paese terzo

Osservazioni

Descrizione del territorio

(se pertinente)

Ulteriori garanzie

AU

Australia

 

Sono obbligatorie le ulteriori garanzie relative ai test stabilite dai punti II.4.9 e II.4.10 del certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, sezione A.

CA

Canada

Territorio come descritto nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (1).

È obbligatoria l'ulteriore garanzia relativa ai test stabilita al punto II.4.9 del certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, sezione A.

CH

Svizzera (2)

 

 

CL

Cile

 

 

GL

Groenlandia

 

 

HR

Croazia

 

 

IS

Islanda

 

 

NZ

Nuova Zelanda

 

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

 

US

Stati Uniti

 

È obbligatoria l'ulteriore garanzia relativa ai test stabilita al punto II.4.9 del certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, sezione A.


(1)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

(2)  Certificati conformi all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).


ALLEGATO II

PARTE 1

Note esplicative per la compilazione dei certificati

a)

I certificati sanitari sono rilasciati dall'autorità competente del paese terzo esportatore conformemente al modello di cui all'allegato II, parte 2.

Se lo Stato membro di destinazione richiede ulteriori condizioni di certificazione, nell'originale del certificato sanitario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali condizioni.

b)

L'originale del certificato sanitario è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

c)

Qualora il modello di certificato sanitario preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato.

d)

Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliero attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione europea e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la certificazione nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

e)

Se, al fine di identificare gli elementi che compongono la partita (elenco di cui alla casella I.28 del modello di certificato sanitario), si allegano al certificato fogli aggiuntivi, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato sanitario originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.

f)

Se il certificato sanitario, compresi i fogli aggiuntivi di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: numero di pagina/numero totale delle pagine e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

g)

L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l'ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita destinata all'esportazione nell'Unione europea. Le autorità competenti del paese terzo esportatore provvedono affinché siano applicati requisiti di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio (1).

La firma e il timbro del veterinario ufficiale devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa del certificato sanitario. Lo stesso requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h)

L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione europea.

i)

Il numero di riferimento del certificato di cui alla casella I.2. e alla casella II.a. del modello di certificato sanitario deve essere attribuito dall'autorità competente del paese terzo esportatore.

PARTE 2

Modelli di certificati sanitari per le importazioni di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina

Sezione A

MODELLO 1 —

Certificato sanitario per sperma spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario

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Sezione B

MODELLO 2 —

Certificato sanitario per lo sperma spedito da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma

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(1)  GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.


ALLEGATO III

Elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di ovuli e embrioni di animali delle specie ovina e caprina

Codice ISO

Nome del paese terzo

Osservazioni

Descrizione del territorio

(se pertinente)

Ulteriori garanzie

AU

Australia

 

Sono obbligatorie le ulteriori garanzie relative ai test stabilite dai punti II.2.6 e II.2.7 del certificato sanitario di cui all'allegato IV, parte 2.

CA

Canada

Territorio come descritto nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (1), come modificato da ultimo.

È obbligatoria l'ulteriore garanzia relativa ai test stabilita al punto II.2.7 del certificato sanitario di cui all'allegato IV, parte 2.

CH

Svizzera (2)

 

 

CL

Cile

 

 

GL

Groenlandia

 

 

HR

Croazia

 

 

IS

Islanda

 

 

NZ

Nuova Zelanda

 

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

 

US

Stati Uniti

 

È obbligatoria l'ulteriore garanzia relativa ai test stabilita al punto II.2.7 del certificato sanitario di cui all'allegato IV, parte 2.


(1)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

(2)  Certificati conformi all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).


ALLEGATO IV

PARTE 1

Note esplicative per la compilazione dei certificati

a)

I certificati sanitari sono rilasciati dall'autorità competente del paese terzo esportatore conformemente al modello di cui all'allegato IV, parte 2.

Se lo Stato membro di destinazione richiede ulteriori condizioni di certificazione, nell'originale del certificato sanitario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali condizioni

b)

L'originale del certificato sanitario è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

c)

Qualora il modello di certificato sanitario preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato.

d)

Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliero attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione europea e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la certificazione nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

e)

Se, al fine di identificare gli elementi che compongono la partita (elenco di cui alla casella I.28 del modello di certificato sanitario), si allegano al certificato fogli aggiuntivi, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato sanitario originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.

f)

Se il certificato sanitario, compresi i fogli aggiuntivi di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: numero di pagina/numero totale delle pagine e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

g)

L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l'ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita destinata all'esportazione nell'Unione europea. Le autorità competenti del paese terzo esportatore provvedono affinché siano applicati requisiti di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio (1)

La firma e il timbro del veterinario ufficiale devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa del certificato sanitario. Lo stesso requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h)

L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione europea.

i)

Il numero di riferimento del certificato di cui alla casella I.2 e alla casella II.a del modello di certificato sanitario deve essere attribuito dall'autorità competente del paese terzo esportatore.

PARTE 2

Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di ovuli e embrioni di animali delle specie ovina e caprina

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(1)  GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.