ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.226.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 226

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
28 agosto 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 765/2010 della Commissione, del 25 agosto 2010, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorotalonil, clotianidin, difenoconazolo, fenexamid, flubendiamide, nicotina, spirotetrammato, tiacloprid e tiametoxam in o su determinati prodotti ( 1 )

1

 

 

Regolamento (UE) n. 766/2010 della Commissione, del 27 agosto 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

38

 

 

Regolamento (UE) n. 767/2010 della Commissione, del 27 agosto 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

40

 

 

DECISIONI

 

 

2010/467/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 agosto 2010, che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [notificata con il numero C(2010) 5640]

42

 

 

2010/468/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 27 agosto 2010, che prevede la commercializzazione temporanea di varietà di Avena strigosa Schreb. non incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri [notificata con il numero C(2010) 5835]  ( 1 )

46

 

 

2010/469/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 19 agosto 2010, relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (BCE/2010/10)

48

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

28.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/1


REGOLAMENTO (UE) N. 765/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2010

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorotalonil, clotianidin, difenoconazolo, fenexamid, flubendiamide, nicotina, spirotetrammato, tiacloprid e tiametoxam in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Per le sostanze attive clorotalonil, fenexamid e tiacloprid sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive clotianidin, difenoconazolo, flubendiamide, spirotetrammato e tiametoxam sono stati fissati LMR nell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005. Fino ad oggi per la nicotina non sono stati fissati LMR specifici e la sostanza non è stata inclusa nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

Nell'ambito di una procedura a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), per l'autorizzazione dell'uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva difenoconazolo su navoni-rutabaga e rape, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)

Per quanto riguarda il clorotalonil, una domanda simile è stata presentata per il suo uso sull'orzo. In relazione a tale domanda è necessario fissare LMR per carne, grasso, fegato, rognoni e latte di bovini, ovini e caprini, dato che i cereali sono utilizzati come mangimi e il foraggio destinato a tali animali potrebbe contenere dei residui. Per quanto riguarda il fenexamid, una domanda simile è stata presentata per il suo uso sulle lattughe. Per quanto riguarda il flubendiamide, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su melanzane, cucurbitacee e fagioli con baccello. Per quanto riguarda lo spirotetrammato, una domanda simile è stata presentata per il suo uso sulle cipolle. Per quanto riguarda il tiacloprid, una domanda simile è stata presentata per il suo uso sulle fragole, ma per tale combinazione esiste già un LRM del Codex. Per quanto riguarda il tiametoxam, è stata presentata una domanda simile relativa alle carote. Per quanto riguarda i residui di clotianidin conseguenti all'uso di tiametoxam, è inoltre necessario modificare i LRM del clotianidin per il suo uso sulle carote.

(4)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(5)

Per quanto riguarda la nicotina nei funghi selvatici, gli Stati membri e gli operatori del settore hanno informato la Commissione della presenza di nicotina nei funghi selvatici che comporta una concentrazione di residui più elevata del LMR «per difetto» pari a 0,01 mg/kg fissato in tale regolamento.

(6)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (nel seguito: «l'Autorità»), ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha emesso pareri motivati sui LMR proposti (3). Per quanto riguarda la nicotina, la Commissione ha chiesto all'Autorità di emettere un parere in merito ai rischi che i residui di tale sostanza nei funghi comportano per la salute pubblica. Data l'urgenza della questione, l'Autorità non ha emesso un parere motivato, bensì una «dichiarazione» in merito ad alcune incertezze persistenti (4). Essa ha trasmesso questi pareri e la dichiarazione alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi pubblici.

(7)

Nei suoi pareri motivati l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, dopo una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche dei LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle più recenti informazioni sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione in vita a queste sostanze dovuta al consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR).

(8)

Per quanto riguarda la nicotina nei funghi selvatici, l'Autorità sottolinea che la sua dichiarazione è soggetta a incertezze e limitazioni. In aggiunta a tale dichiarazione, sono stati raccolti dati dal monitoraggio nel 2009 al fine di verificare la presenza di tali sostanza nei funghi selvatici. I dati, raccolti dagli Stati membri, dagli operatori del settore alimentare e dalle autorità cinesi, hanno dimostrato che la nicotina è presente nei funghi selvatici in concentrazioni che variano a seconda della fonte e della varietà, ma che superano, in quasi tutti i campioni, il LMR per difetto dello 0,01 mg/kg. Tali risultati hanno comprovato l'inevitabile presenza di nicotina nei funghi selvatici, in particolare nei porcini (Boletus edulis). È opportuno, pertanto, fissare LRM a titolo provvisorio per i residui di nicotina nei funghi selvatici tenendo conto dei dati disponibili ricavati dal monitoraggio e del parere dell'Autorità. Si procederà ad una revisione di tali LRM provvisori entro due anni al fine di valutare i dati e le informazioni che si renderanno nel frattempo disponibili, compresi eventuali riscontri scientifici della naturale presenza o formazione di nicotina nei funghi selvatici.

(9)

Sulla base dei pareri motivati e della dichiarazione emessi dall'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche dei LMR sono conformi a quanto prescritto dall'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  Relazioni scientifiche EFSA: http://www.efsa.europa.eu:

 

Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRLs for chlorothalonil in barley and several commodities of animal origin», EFSA Journal 2010; 8(3):1524.

 

Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for thiacloprid in strawberries», EFSA Journal 2010; 8(1):1498.

 

Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for clothianidin in carrots», EFSA Journal 2010; 8(2):1515.

 

Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for difenoconazole on swedes and turnips», EFSA Journal 2010; 8(2):1510.

 

Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRLs for flubendiamide in cucurbits edible and inedible peel, aubergines and beans with pods», EFSA Journal 2010; 8(3):1527.

 

Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for fenhexamid in various leafy crops», EFSA Journal 2010; 8(11):1455.

 

Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for spirotetramat in onions and the setting of new MRLs in kidney», EFSA Journal 2010; 8(2):1511.

 

Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for thiamethoxam in carrots», EFSA Journal 2009; 7(9):1307.

(4)  EFSA Statement. Potential risks for public health due to the presence of nicotine in wild mushrooms, EFSA Journal 2009; RN-286, 1-47.


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:

(1)

Nell'allegato II le colonne relative alle sostanze clorotalonil, fenexamid e tiacloprid sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Clorotalonil (R)

Fenexamid

Tiacloprid (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

 

0110000

(i)

Agrumi

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0110010

Pompelmi

 

 

 

0110020

Arance

 

 

 

0110030

Limoni

 

 

 

0110040

Limette

 

 

 

0110050

Mandarini

 

 

 

0110990

Altri

 

 

 

0120000

(ii)

Frutta a guscio (con o senza guscio)

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0120010

Mandorle

 

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

 

0120060

Nocciole

 

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

 

0120090

Pinoli

 

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

 

0120990

Altri

 

 

 

0130000

(iii)

Pomacee

1

0,05 (2)

0,3

0130010

Mele

 

 

 

0130020

Pere

 

 

 

0130030

Cotogne

 

 

 

0130040

Nespole

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Nespole del Giappone

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Altri

 

 

 

0140000

(iv)

Drupacee

 

 

 

0140010

Albicocche

1

5

0,3

0140020

Ciliege

0,01 (2)

5

0,3

0140030

Pesche

1

5

0,3

0140040

Prugne

0,01 (2)

1

0,1

0140990

Altri

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0150000

(v)

Bacche e piccola frutta

 

 

 

0151000

(a)

Uve da tavola e da vino

 

5

0,02 (2)

0151010

Uve da tavola

1

 

 

0151020

Uve da vino

3

 

 

0152000

(b)

Fragole

3

5

1

0153000

(c)

Frutti di piante arbustive

0,01 (2)

10

 

0153010

More di rovo

 

 

3

0153020

More selvatiche

 

 

1

0153030

Lamponi

 

 

3

0153990

Altri

 

 

1

0154000

(d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

1

0154010

Mirtilli

0,01 (2)

5

 

0154020

Mirtilli giganti americani

2

5

 

0154030

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

10

5

 

0154040

Uva spina

10

5

 

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

More di gelso

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Azzeruolo

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Bacche di sambuco

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Altri

0,01 (2)

5

 

0160000

(vi)

Frutta varia

 

 

 

0161000

(a)

Buccia commestibile

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0161010

Datteri

 

 

0,02 (2)

0161020

Fichi

 

 

0,02 (2)

0161030

Olive da tavola

 

 

4

0161040

Kumquat

 

 

0,02 (2)

0161050

Carambole

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Cachi

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambolan (susina di Giava)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Altri

 

 

0,02 (2)

0162000

(b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0162010

Kiwi

 

10

 

0162020

Litci

 

0,05 (2)

 

0162030

Passiflore

 

0,05 (2)

 

0162040

Fichi d’India (fichi di cactus)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Cainito

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Cachi di Virginia

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Altri

 

0,05 (2)

 

0163000

(c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0,05 (2)

 

0163010

Avocadi

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163020

Banane

0,2

 

0,02 (2)

0163030

Manghi

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163040

Papaie

20

 

0,5

0163050

Melagrane

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163060

Cherimolia

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guava

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananas

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163090

Frutti dell’albero del pane

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durian

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Annona (guanabana)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Altri

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

0210000

(i)

Ortaggi a radice e tubero

 

0,05 (2)

 

0211000

(a)

Patate

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212000

(b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212010

Manioca

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

0212030

Ignami

 

 

 

0212040

Maranta

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Altri

 

 

 

0213000

(c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

 

 

 

0213010

Bietole rosse

0,01 (2)

 

0,05

0213020

Carote

1

 

0,05

0213030

Sedani-rapa

1

 

0,1

0213040

Rafano

0,01 (2)

 

0,05

0213050

Topinambur

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213060

Pastinaca

0,01 (2)

 

0,05

0213070

Prezzemolo a grossa radice

0,01 (2)

 

0,05

0213080

Ravanelli

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213090

Salsefrica

0,02 (2)

 

0,05

0213100

Rutabaga

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213110

Rape

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213990

Altri

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0220000

(ii)

Ortaggi a bulbo

 

0,05 (2)

 

0220010

Agli

0,5

 

0,02 (2)

0220020

Cipolle

0,5

 

0,02 (2)

0220030

Scalogni

0,5

 

0,02 (2)

0220040

Cipolline

10

 

0,1

0220990

Altri

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0230000

(iii)

Ortaggi a frutto

 

 

 

0231000

(a)

Solanacee

2

 

 

0231010

Pomodori

 

1

0,5

0231020

Peperoni

 

2

1

0231030

Melanzane

 

1

0,5

0231040

Okra, gombo

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0231990

Altri

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0232000

(b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

 

1

0,3

0232010

Cetrioli

1

 

 

0232020

Cetriolini

5

 

 

0232030

Zucchine

0,01 (2)

 

 

0232990

Altri

0,01 (2)

 

 

0233000

(c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

1

0,05 (2)

 

0233010

Meloni

 

 

0,2

0233020

Zucche

 

 

0,02 (2)

0233030

Cocomeri

 

 

0,2

0233990

Altri

 

 

0,02 (2)

0234000

(d)

Mais dolce

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0239000

(f)

Altri ortaggi a frutto

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0240000

(iv)

Cavoli

 

0,05 (2)

 

0241000

(a)

Cavoli a infiorescenza

3

 

0,1

0241010

Cavoli broccoli

 

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

 

0241990

Altri

 

 

 

0242000

(b)

Cavoli a testa

 

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

3

 

0,05

0242020

Cavoli cappucci

3

 

0,2

0242990

Altri

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0243000

(c)

Cavoli a foglia

0,01 (2)

 

1

0243010

Cavoli cinesi

 

 

 

0243020

Cavoli ricci

 

 

 

0243990

Altri

 

 

 

0244000

(d)

Cavoli rapa

0,01 (2)

 

0,05

0250000

(v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

 

 

 

0251000

(a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

 

 

 

0251010

Dolcetta

0,01 (2)

30

5

0251020

Lattughe

0,01 (2)

40

2

0251030

Scarola (indivia a foglie larghe)

0,01 (2)

30

2

0251040

Crescione

0,01 (2)

30

2

0251050

Barbarea

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Rucola

0,01 (2)

30

3

0251070

Senape nera

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp

0,01 (2)

30

2

0251990

Altri

0,01 (2)

30

2

0252000

(b)

Spinaci e simili (foglie)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0252010

Spinaci

0,01 (2)

 

 

0252020

Portulaca

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Bietole da foglia e da costa

0,01 (2)

 

 

0252990

Altri

0,01 (2)

 

 

0253000

(c)

Foglie di vite

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

(d)

Crescione acquatico

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0255000

(e)

Cicoria Witloof

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0256000

(f)

Erbe fresche

5

30

5

0256010

Cerfoglio

 

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

 

0256030

Foglie di sedano

 

 

 

0256040

Prezzemolo

 

 

 

0256050

Salvia

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rosmarino

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Timo

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Basilico

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Foglie di alloro (lauro)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Dragoncello

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Altri

 

 

 

0260000

(vi)

Legumi (freschi)

 

 

 

0260010

Fagioli (con baccello)

5

2

1

0260020

Fagioli (senza baccello)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260030

Piselli (con baccello)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260040

Piselli (senza baccello)

0,3

0,05 (2)

0,2

0260050

Lenticchie

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0260990

Altri

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0270000

(viii)

Ortaggi a stelo (freschi)

 

0,05 (2)

 

0270010

Asparagi

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270020

Cardi

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270030

Sedani

10

 

0,5

0270040

Finocchi

0,01 (2)

 

0,5

0270050

Carciofi

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270060

Porri

10

 

0,1

0270070

Rabarbaro

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270080

Germogli di bambù

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Cuori di palma

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Altri

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0280000

(viii)

Funghi

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0280010

Coltivati

2

 

 

0280020

Spontanei

0,01 (2)

 

 

0280990

Altri

0,01 (2)

 

 

0290000

(ix)

Alghe marine

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0300010

Fagioli

 

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

 

0300030

Piselli

 

 

 

0300040

Lupini

 

 

 

0300990

Altri

 

 

 

0400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

 

 

0401000

(i)

Semi oleaginosi

 

0,1 (2)

 

0401010

Semi di lino

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401020

Semi di arachide

0,05

 

0,05 (2)

0401030

Semi di papavero

0,01 (2)

 

0,3

0401040

Semi di sesamo

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401050

Semi di girasole

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401060

Semi di colza

0,01 (2)

 

0,3

0401070

Semi di soia

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401080

Semi di senape

0,01 (2)

 

0,2

0401090

Semi di cotone

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401100

Semi di zucca

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401110

Semi di cartamo

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Semi di borragine

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Semi di camelina

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Semi di canapa

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401150

Semi di ricino

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Altri

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0402000

(ii)

Frutti oleaginosi

0,01 (2)

 

 

0402010

Olive da olio

 

0,05 (2)

4

0402020

Noci di palmisti (semi di palma)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Frutti di palma

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Capoc

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Altri

 

0,1 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

CEREALI

 

0,05 (2)

 

0500010

Orzo

0,3

 

1

0500020

Grano saraceno

0,01 (2)

 

0,5

0500030

Mais

0,01 (2)

 

0,05

0500040

Miglio

0,01 (2)

 

0,5

0500050

Avena

0,1

 

1

0500060

Riso

0,01 (2)

 

0,05

0500070

Segale

0,1

 

0,05

0500080

Sorgo

0,01 (2)

 

0,5

0500090

Frumento

0,1

 

0,1

0500990

Altri

0,01 (2)

 

0,5

0600000

6.

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

0,1 (2)

0,1 (2)

 

0610000

(i)

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)

 

 

10

0620000

(ii)

Chicchi di caffè

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

(iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

(a)

Fiori

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Fiori di camomilla

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Fiori di ibisco

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Petali di rosa

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Fiori di gelsomino

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Tiglio

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

(b)

Foglie

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Foglie di fragola

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Foglie di rooibos

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Mate

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

(c)

Radici

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Radici di valeriana

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Radici di ginseng

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

(d)

Altre infusi di erbe

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

(iv)

Cacao (semi fermentati)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

(v)

Carruba

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata

50

0,1 (2)

0,1

0800000

8.

SPEZIE

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

(i)

Semi

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anice verde

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Grano nero

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Semi di sedano

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Semi di coriandolo

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Semi di cumino

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Semi di aneto

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Semi di finocchio

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Semi di fieno greco

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Noci moscate

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

(ii)

Frutta e bacche

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Pimenti

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Semi di anice (pepe giapponese)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Carvi

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Cardamomo

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Bacche di ginepro

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Pepe nero, pepe bianco

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Baccelli di vaniglia

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarindo

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

(iii)

Corteccia

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Cannella

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

(iv)

Radici o rizomi

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Liquirizia

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Zenzero

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Curcuma

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Barbaforte o cren

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

(v)

Germogli

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Chiodi di garofano

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Capperi

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

(vi)

Stigma del fiore

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Zafferano

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

(vii)

Arillo

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Macis

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Barbabietola da zucchero

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Canna da zucchero

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Radici di cicoria

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

1010000

(i)

Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari

 

0,05 (2)

 

1011000

(a)

Suini

0,01 (2)

 

 

1011010

Carne

 

 

0,05

1011020

Grasso privo di carne magra

 

 

0,05

1011030

Fegato

 

 

0,3

1011040

Reni

 

 

0,3

1011050

Frattaglie commestibili

 

 

0,01 (2)

1011990

Altri

 

 

0,01 (2)

1012000

(b)

Bovini

 

 

 

1012010

Carne

0,05

 

0,05

1012020

Grasso

0,1

 

0,05

1012030

Fegato

0,1

 

0,3

1012040

Reni

0,3

 

0,3

1012050

Frattaglie commestibili

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1012990

Altri

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013000

(c)

Ovini

 

 

 

1013010

Carne

0,05

 

0,5

1013020

Grasso

0,1

 

0,05

1013030

Fegato

0,1

 

0,3

1013040

Reni

0,3

 

0,3

1013050

Frattaglie commestibili

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013990

Altri

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014000

(d)

Caprini

 

 

 

1014010

Carne

0,05

 

0,05

1014020

Grasso

0,1

 

0,05

1014030

Fegato

0,1

 

0,3

1014040

Reni

0,3

 

0,3

1014050

Frattaglie commestibili

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014990

Altri

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1015000

(e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Carne

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Grasso

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Fegato

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Reni

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Frattaglie commestibili

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

(f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

0,01 (2)

 

 

1016010

Carne

 

 

0,05

1016020

Grasso

 

 

0,05

1016030

Fegato

 

 

0,3

1016040

Reni

 

 

0,3

1016050

Frattaglie commestibili

 

 

0,01 (2)

1016990

Altri

 

 

0,01 (2)

1017000

(g)

Altri animali domestici

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Carne

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Grasso

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Fegato

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Reni

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Frattaglie commestibili

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

(ii)

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini

0,1

0,05 (2)

0,03

1020010

Bovini

 

 

 

1020020

Ovini

 

 

 

1020030

Caprini

 

 

 

1020040

Equini

 

 

 

1020990

Altri

 

 

 

1030000

(iii)

Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0,01 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

1030010

Galli e galline

 

 

 

1030020

Anatre

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Oche

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Quaglie

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

(iv)

Miele

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

(v)

Rettili e anfibi

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

(vi)

Gasteropodi

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

(vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri

 (3)

 (3)

 (3)

(F)

=

Liposolubile

(R)

=

La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

 

Clorotalonil (R) — codice 1012000: SDS-3701

 

Clorotalonil (R) — codice 1013000: SDS-3701

 

Clorotalonil (R) — codice 1014000: SDS-3701.»

(2)

L'allegato III, parte A, è modificato come segue:

a)

Le colonne relative alle sostanze clotianidin, difenoconazolo, flubendiamide, spirotetrammato e tiametoxam sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (4)

Clotianidin

Difenoconazolo

Flubendiamide

Spirotetrammato e i suoi 4 metaboliti BYI08330-enolo, BYI08330-chetoidrossilico, BYI08330-monoidrossilico e BYI08330 enol-glucoside, espressi in spirotetrammato (R)

Tiametoxam (somma di tiametoxam e clotianidin espressa in tiametoxam)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

0,01 (5)

 

 

0110000

(i)

Agrumi

0,1

0,1

 

1

0,2

0110010

Pompelmi

 

 

 

 

 

0110020

Arance

 

 

 

 

 

0110030

Limoni

 

 

 

 

 

0110040

Limette

 

 

 

 

 

0110050

Mandarini

 

 

 

 

 

0110990

Altri

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Frutta a guscio (con o senza guscio)

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0120010

Mandorle

 

 

 

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

 

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

 

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

 

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

 

 

 

0120060

Nocciole

 

 

 

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

 

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

 

 

 

0120090

Pinoli

 

 

 

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

 

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

 

 

 

0120990

Altri

 

 

 

 

 

0130000

(iii)

Pomacee

0,05

 

 

1

 

0130010

Mele

 

0,5

 

 

0,2

0130020

Pere

 

0,5

 

 

0,2

0130030

Cotogne

 

0,2

 

 

0,1

0130040

Nespole

 

0,5

 

 

0,1

0130050

Nespole del Giappone

 

0,5

 

 

0,1

0130990

Altri

 

0,2

 

 

0,1

0140000

(iv)

Drupacee

 

 

 

3

 

0140010

Albicocche

0,1

0,5

 

 

0,3

0140020

Ciliege

0,1

0,3

 

 

0,5

0140030

Pesche

0,1

0,5

 

 

0,3

0140040

Prugne

0,02 (5)

0,5

 

 

0,3

0140990

Altri

0,02 (5)

0,1

 

 

0,3

0150000

(v)

Bacche e piccola frutta

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Uve da tavola e da vino

 

0,5

 

2

0,5

0151010

Uve da tavola

0,6

 

 

 

 

0151020

Uve da vino

0,05

 

 

 

 

0152000

(b)

Fragole

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153000

(c)

Frutti di piante arbustive

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153010

More di rovo

 

0,3

 

 

 

0153020

More selvatiche

 

0,1

 

 

 

0153030

Lamponi

 

0,3

 

 

 

0153990

Altri

 

0,1

 

 

 

0154000

(d)

Altra piccola frutta e bacche

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0154010

Mirtilli

 

0,1

 

 

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0,1

 

 

 

0154030

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

0,2

 

 

 

0154040

Uva spina

 

0,1

 

 

 

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

 

0,1

 

 

 

0154060

More di gelso

 

0,1

 

 

 

0154070

Azzeruolo

 

0,1

 

 

 

0154080

Bacche di sambuco

 

0,1

 

 

 

0154990

Altri

 

0,1

 

 

 

0160000

(vi)

Frutta varia

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

 

0161000

(a)

Buccia commestibile

 

 

 

 

0,05 (5)

0161010

Datteri

 

0,1

 

 

 

0161020

Fichi

 

0,1

 

 

 

0161030

Olive da tavola

 

2

 

 

 

0161040

Kumquat

 

0,1

 

 

 

0161050

Carambole

 

0,1

 

 

 

0161060

Cachi

 

0,1

 

 

 

0161070

Jambolan (susina di Giava)

 

0,1

 

 

 

0161990

Altri

 

0,1

 

 

 

0162000

(b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0,1

 

 

 

0162010

Kiwi

 

 

 

 

0,2

0162020

Litci

 

 

 

 

0,05 (5)

0162030

Passiflore

 

 

 

 

0,05 (5)

0162040

Fichi d’India (fichi di cactus)

 

 

 

 

0,05 (5)

0162050

Cainito

 

 

 

 

0,05 (5)

0162060

Cachi di Virginia

 

 

 

 

0,05 (5)

0162990

Altri

 

 

 

 

0,05 (5)

0163000

(c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0,1

 

 

 

0163010

Avocadi

 

 

 

 

0,05 (5)

0163020

Banane

 

 

 

 

0,05 (5)

0163030

Manghi

 

 

 

 

0,5

0163040

Papaie

 

 

 

 

0,05 (5)

0163050

Melagrane

 

 

 

 

0,05 (5)

0163060

Cherimolia

 

 

 

 

0,05 (5)

0163070

Guava

 

 

 

 

0,05 (5)

0163080

Ananas

 

 

 

 

0,05 (5)

0163090

Frutti dell’albero del pane

 

 

 

 

0,05 (5)

0163100

Durian

 

 

 

 

0,05 (5)

0163110

Annona (guanabana)

 

 

 

 

0,05 (5)

0163990

Altri

 

 

 

 

0,05 (5)

0200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

 

 

0210000

(i)

Ortaggi a radice e tubero

 

 

0,01 (5)

 

 

0211000

(a)

Patate

0,05

0,1

 

0,8

0,1

0212000

(b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0212010

Manioca

 

 

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

 

 

0212030

Ignami

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

 

 

0212990

Altri

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

 

 

 

0,1 (5)

 

0213010

Bietole rosse

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213020

Carote

0,05

0,3

 

 

0,3

0213030

Sedani-rapa

0,02 (5)

2

 

 

0,05 (5)

0213040

Rafano

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213050

Topinambur

0,02 (5)

0,1

 

 

0,05 (5)

0213060

Pastinaca

0,02 (5)

0,3

 

 

0,05 (5)

0213070

Prezzemolo a grossa radice

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213080

Ravanelli

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0213090

Salsefrica

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213100

Rutabaga

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213110

Rape

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213990

Altri

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0220000

(ii)

Ortaggi a bulbo

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

 

0220010

Agli

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220020

Cipolle

 

0,05 (5)

 

0,3

0,1

0220030

Scalogni

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220040

Cipolline

 

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220990

Altri

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0230000

(iii)

Ortaggi a frutto

 

 

 

 

 

0231000

(a)

Solanacee

 

 

 

 

 

0231010

Pomodori

0,05

2

0,2

2

0,2

0231020

Peperoni

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,5

0231030

Melanzane

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,2

0231040

Okra, gombo

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0231990

Altri

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0232000

(b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

0,02 (5)

0,1

0,15

0,2

 

0232010

Cetrioli

 

 

 

 

0,3

0232020

Cetriolini

 

 

 

 

0,2

0232030

Zucchine

 

 

 

 

0,3

0232990

Altri

 

 

 

 

0,1

0233000

(c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

0,02 (5)

0,05 (5)

0,06

0,2

 

0233010

Meloni

 

 

 

 

0,2

0233020

Zucche

 

 

 

 

0,1

0233030

Cocomeri

 

 

 

 

0,2

0233990

Altri

 

 

 

 

0,1

0234000

(d)

Mais dolce

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0239000

(f)

Altri ortaggi a frutto

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0240000

(iv)

Cavoli

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,2

0241000

(a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

 

1

 

0241010

Cavoli broccoli

 

0,2

 

 

 

0241020

Cavolfiori

 

0,2

 

 

 

0241990

Altri

 

0,05 (5)

 

 

 

0242000

(b)

Cavoli a testa

 

0,2

 

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

 

0,3

 

0242020

Cavoli cappucci

 

 

 

2

 

0242990

Altri

 

 

 

0,1 (5)

 

0243000

(c)

Cavoli a foglia

 

2

 

7

 

0243010

Cavoli cinesi

 

 

 

 

 

0243020

Cavoli ricci

 

 

 

 

 

0243990

Altri

 

 

 

 

 

0244000

(d)

Cavoli rapa

 

0,05 (5)

 

2

 

0250000

(v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

 

 

0,01 (5)

 

 

0251000

(a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

0,1

 

 

7

5

0251010

Dolcetta

 

0,05 (5)

 

 

 

0251020

Lattughe

 

3

 

 

 

0251030

Scarola (indivia a foglie larghe)

 

0,05 (5)

 

 

 

0251040

Crescione

 

0,05 (5)

 

 

 

0251050

Barbarea

 

0,05 (5)

 

 

 

0251060

Rucola

 

2

 

 

 

0251070

Senape nera

 

0,05 (5)

 

 

 

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp

 

0,05 (5)

 

 

 

0251990

Altri

 

0,05 (5)

 

 

 

0252000

(b)

Spinaci e simili (foglie)

0,02 (5)

 

 

7

0,05 (5)

0252010

Spinaci

 

2

 

 

 

0252020

Portulaca

 

2

 

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

0,05 (5)

 

 

 

0252990

Altri

 

0,05 (5)

 

 

 

0253000

(c)

Foglie di vite

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0254000

(d)

Crescione acquatico

0,02 (5)

0,5

 

7

0,05 (5)

0255000

(e)

Cicoria Witloof

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256000

(f)

Erbe fresche

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256010

Cerfoglio

 

10

 

 

 

0256020

Erba cipollina

 

2

 

 

 

0256030

Foglie di sedano

 

10

 

 

 

0256040

Prezzemolo

 

10

 

 

 

0256050

Salvia

 

2

 

 

 

0256060

Rosmarino

 

2

 

 

 

0256070

Timo

 

2

 

 

 

0256080

Basilico

 

2

 

 

 

0256090

Foglie di alloro (lauro)

 

2

 

 

 

0256100

Dragoncello

 

2

 

 

 

0256990

Altri

 

2

 

 

 

0260000

(vi)

Legumi (freschi)

 

 

 

0,1 (5)

 

0260010

Fagioli (con baccello)

0,2

1

0,4

 

0,05 (5)

0260020

Fagioli (senza baccello)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260030

Piselli (con baccello)

0,2

1

0,01 (5)

 

0,2

0260040

Piselli (senza baccello)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,2

0260050

Lenticchie

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260990

Altri

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270000

(vii)

Ortaggi a stelo (freschi)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270010

Asparagi

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270020

Cardi

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270030

Sedani

 

5

 

4

 

0270040

Finocchi

 

5

 

0,1 (5)

 

0270050

Carciofi

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270060

Porri

 

0,5

 

0,1 (5)

 

0270070

Rabarbaro

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270080

Germogli di bambù

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270090

Cuori di palma

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270990

Altri

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0280000

(viii)

Funghi

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0280010

Coltivati

 

 

 

 

 

0280020

Spontanei

 

 

 

 

 

0280990

Altri

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Alghe marine

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

 

0300010

Fagioli

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300020

Lenticchie

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300030

Piselli

 

0,1

 

 

0,2

0300040

Lupini

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300990

Altri

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0401000

(i)

Semi oleaginosi

 

 

 

 

 

0401010

Semi di lino

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401020

Semi di arachide

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401030

Semi di papavero

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401040

Semi di sesamo

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401050

Semi di girasole

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401060

Semi di colza

0,02 (5)

0,5

 

 

 

0401070

Semi di soia

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401080

Semi di senape

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401090

Semi di cotone

0,05

0,05 (5)

 

 

 

0401100

Semi di zucca

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401110

Semi di cartamo

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401120

Semi di borragine

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401130

Semi di camelina

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401140

Semi di canapa

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401150

Semi di ricino

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401990

Altri

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0402000

(ii)

Frutti oleaginosi

0,02 (5)

 

 

 

 

0402010

Olive da olio

 

2

 

 

 

0402020

Noci di palmisti (semi di palma)

 

0,05 (5)

 

 

 

0402030

Frutti di palma

 

0,05 (5)

 

 

 

0402040

Capoc

 

0,05 (5)

 

 

 

0402990

Altri

 

0,05 (5)

 

 

 

0500000

5.

CEREALI

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0500010

Orzo

 

0,05 (5)

 

 

 

0500020

Grano saraceno

 

0,05 (5)

 

 

 

0500030

Mais

 

0,05 (5)

 

 

 

0500040

Miglio

 

0,05 (5)

 

 

 

0500050

Avena

 

0,05 (5)

 

 

 

0500060

Riso

 

0,05 (5)

 

 

 

0500070

Segale

 

0,1

 

 

 

0500080

Sorgo

 

0,05 (5)

 

 

 

0500090

Frumento

 

0,1

 

 

 

0500990

Altri

 

0,05 (5)

 

 

 

0600000

6.

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0,1 (5)

 

0610000

(i)

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)

 

0,05 (5)

 

 

0,1

0620000

(ii)

Chicchi di caffè

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0630000

(iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

 

20

 

 

0,1

0631000

(a)

Fiori

 

 

 

 

 

0631010

Fiori di camomilla

 

 

 

 

 

0631020

Fiori di ibisco

 

 

 

 

 

0631030

Petali di rosa

 

 

 

 

 

0631040

Fiori di gelsomino

 

 

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

 

 

0631990

Altri

 

 

 

 

 

0632000

(b)

Foglie

 

 

 

 

 

0632010

Foglie di fragola

 

 

 

 

 

0632020

Foglie di rooibos

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 

0632990

Altri

 

 

 

 

 

0633000

(c)

Radici

 

 

 

 

 

0633010

Radici di valeriana

 

 

 

 

 

0633020

Radici di ginseng

 

 

 

 

 

0633990

Altri

 

 

 

 

 

0639000

(d)

Altre infusi di erbe

 

 

 

 

 

0640000

(iv)

Cacao (semi fermentati)

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0650000

(v)

Carruba

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0700000

7.

LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata

0,05 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

15

0,1

0800000

8.

SPEZIE

0,05 (5)

0,3

0,02 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0810000

(i)

Semi

 

 

 

 

 

0810010

Anice verde

 

 

 

 

 

0810020

Grano nero

 

 

 

 

 

0810030

Semi di sedano

 

 

 

 

 

0810040

Semi di coriandolo

 

 

 

 

 

0810040

Semi di cumino

 

 

 

 

 

0810060

Semi di aneto

 

 

 

 

 

0810070

Semi di finocchio

 

 

 

 

 

0810080

Semi di fieno greco

 

 

 

 

 

0810090

Noci moscate

 

 

 

 

 

0810990

Altri

 

 

 

 

 

0820000

(ii)

Frutta e bacche

 

 

 

 

 

0820010

Pimenti

 

 

 

 

 

0820020

Semi di anice (pepe giapponese)

 

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

 

 

0820060

Pepe nero, pepe bianco

 

 

 

 

 

0820070

Baccelli di vaniglia

 

 

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

 

 

0820990

Altri

 

 

 

 

 

0830000

(iii)

Corteccia

 

 

 

 

 

0830010

Cannella

 

 

 

 

 

0830990

Altri

 

 

 

 

 

0840000

(iv)

Radici o rizomi

 

 

 

 

 

0840010

Liquirizia

 

 

 

 

 

0840020

Zenzero

 

 

 

 

 

0840030

Curcuma

 

 

 

 

 

0840040

Barbaforte o cren

 

 

 

 

 

0840990

Altri

 

 

 

 

 

0850000

(v)

Germogli

 

 

 

 

 

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

 

 

0850990

Altri

 

 

 

 

 

0860000

(vi)

Stigma del fiore

 

 

 

 

 

0860010

Zafferano

 

 

 

 

 

0860990

Altri

 

 

 

 

 

0870000

(vii)

Arillo

 

 

 

 

 

0870010

Macis

 

 

 

 

 

0870990

Altri

 

 

 

 

 

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0900010

Barbabietola da zucchero

 

0,2

 

 

 

0900020

Canna da zucchero

 

0,05 (5)

 

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

0,1

 

 

 

0900990

Altri

 

0,05 (5)

 

 

 

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

 

0,01 (5)

 

 

1010000

(i)

Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari

 

 

 

 

0,01 (5)

1011000

(a)

Suini

 

 

 

 

 

1011010

Carne

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1011020

Grasso privo di carne magra

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1011030

Fegato

0,05

0,2

 

0,3

 

1011040

Reni

0,01 (5)

0,05

 

0,3

 

1011050

Frattaglie commestibili

0,01 (5)

0,1

 

0,3

 

1011990

Altri

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1012000

(b)

Bovini

 

 

 

 

 

1012010

Carne

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1012020

Grasso

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1012030

Fegato

0,05

0,2

 

0,3

 

1012040

Reni

0,01 (5)

0,05

 

0,3

 

1012050

Frattaglie commestibili

0,01 (5)

0,1

 

0,3

 

1012990

Altri

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1013000

(c)

Ovini

 

 

 

 

 

1013010

Carne

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1013020

Grasso

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1013030

Fegato

0,05

0,2

 

0,3

 

1013040

Reni

0,01 (5)

0,05

 

0,3

 

1013050

Frattaglie commestibili

0,01 (5)

0,1

 

0,3

 

1013990

Altri

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1014000

(d)

Caprini

 

 

 

 

 

1014010

Carne

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1014020

Grasso

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1014030

Fegato

0,05

0,2

 

0,3

 

1014040

Reni

0,01 (5)

0,05

 

0,3

 

1014050

Frattaglie commestibili

0,01 (5)

0,1

 

0,3

 

1014990

Altri

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1015000

(e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

 

 

 

 

 

1015010

Carne

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1015020

Grasso

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1015030

Fegato

0,05

0,2

 

0,3

 

1015040

Reni

0,01 (5)

0,05

 

0,3

 

1015050

Frattaglie commestibili

0,01 (5)

0,1

 

0,3

 

1015990

Altri

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1016000

(f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1016010

Carne

 

 

 

 

 

1016020

Grasso

 

 

 

 

 

1016030

Fegato

 

 

 

 

 

1016040

Reni

 

 

 

 

 

1016050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

 

1016990

Altri

 

 

 

 

 

1017000

(g)

Altri animali domestici

 

0,1

 

 

 

1017010

Carne

0,01 (5)

 

 

0,01 (5)

 

1017020

Grasso

0,01 (5)

 

 

0,01 (5)

 

1017030

Fegato

0,05

 

 

0,3

 

1017040

Reni

0,01 (5)

 

 

0,3

 

1017050

Frattaglie commestibili

0,01 (5)

 

 

0,3

 

1017990

Altri

0,01 (5)

 

 

0,01 (5)

 

1020000

(ii)

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini

0,01 (5)

0,01 (5)

 

0,005 (5)

0,02

1020010

Bovini

 

 

 

 

 

1020020

Ovini

 

 

 

 

 

1020030

Caprini

 

 

 

 

 

1020040

Equini

 

 

 

 

 

1020990

Altri

 

 

 

 

 

1030000

(iii)

Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0,01 (5)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0,01 (5)

1030010

Galli e galline

 

 

 

 

 

1030020

Anatre

 

 

 

 

 

1030030

Oche

 

 

 

 

 

1030040

Quaglie

 

 

 

 

 

1030990

Altri

 

 

 

 

 

1040000

(iv)

Miele

0,01 (5)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0,01 (5)

1050000

(v)

Rettili e anfibi

0,01 (5)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0,01 (5)

1060000

(vi)

Gasteropodi

0,01 (5)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0,01 (5)

1070000

(vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri

0,01 (5)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0,01 (5)

(F)

=

Liposolubile

(R)

=

La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Spirotetramato — codice 1000000:Spirotetramato e il suo metabolita BYI08330-enolo espresso in spirotetramato»

(b)

The following column for nicotine is added:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (6)

Nicotina

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0110000

(i)

Agrumi

 

0110010

Pompelmi

 

0110020

Arance

 

0110030

Limoni

 

0110040

Limette

 

0110050

Mandarini

 

0110990

Altri

 

0120000

(ii)

Frutta a guscio (con o senza guscio)

 

0120010

Mandorle

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri

 

0130000

(iii)

Pomacee

 

0130010

Mele

 

0130020

Pere

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altri

 

0140000

(iv)

Drupacee

 

0140010

Albicocche

 

0140020

Ciliege

 

0140030

Pesche

 

0140040

Prugne

 

0140990

Altri

 

0150000

(v)

Bacche e piccola frutta

 

0151000

(a)

Uve da tavola e da vino

 

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

(b)

Fragole

 

0153000

(c)

Frutti di piante arbustive

 

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche

 

0153030

Lamponi

 

0153990

Altri

 

0154000

(d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0154010

Mirtilli

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0154030

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

0154040

Uva spina

 

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

 

0154060

More di gelso

 

0154070

Azzeruolo

 

0154080

Bacche di sambuco

 

0154990

Altri

 

0160000

(vi)

Frutta varia

 

0161000

(a)

Buccia commestibile

 

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambole

 

0161060

Cachi

 

0161070

Jambolan (susina di Giava)

 

0161990

Altri

 

0162000

(b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi

 

0162020

Litci

 

0162030

Passiflore

 

0162040

Fichi d’India (fichi di cactus)

 

0162050

Cainito

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0162990

Altri

 

0163000

(c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0163010

Avocadi

 

0163020

Banane

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melagrane

 

0163060

Cherimolia

 

0163070

Guava

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frutti dell’albero del pane

 

0163100

Durian

 

0163110

Annona (guanabana)

 

0163990

Altri

 

0200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0210000

(i)

Ortaggi a radice e tubero

 

0211000

(a)

Patate

 

0212000

(b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0212010

Manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta

 

0212990

Altri

 

0213000

(c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

 

0213010

Bietole rosse

 

0213020

Carote

 

0213030

Sedani-rapa

 

0213040

Rafano

 

0213050

Topinambur

 

0213060

Pastinaca

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice

 

0213080

Ravanelli

 

0213090

Salsefrica

 

0213100

Rutabaga

 

0213110

Rape

 

0213990

Altri

 

0220000

(ii)

Ortaggi a bulbo

 

0220010

Agli

 

0220020

Cipolle

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipolline

 

0220990

Altri

 

0230000

(iii)

Ortaggi a frutto

 

0231000

(a)

Solanacee

 

0231010

Pomodori

 

0231020

Peperoni

 

0231030

Melanzane

 

0231040

Okra, gombo

 

0231990

Altri

 

0232000

(b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

 

0232010

Cetrioli

 

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine

 

0232990

Altri

 

0233000

(c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

 

0233010

Meloni

 

0233020

Zucche

 

0233030

Cocomeri

 

0233990

Altri

 

0234000

(d)

Mais dolce

 

0239000

(f)

Altri ortaggi a frutto

 

0240000

(iv)

Cavoli

 

0241000

(a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri

 

0242000

(b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci

 

0242990

Altri

 

0243000

(c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi

 

0243020

Cavoli ricci

 

0243990

Altri

 

0244000

(d)

Cavoli rapa

 

0250000

(v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

 

0251000

(a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

 

0251010

Dolcetta

 

0251020

Lattughe

 

0251030

Scarola (indivia a foglie larghe)

 

0251040

Crescione

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola

 

0251070

Senape nera

 

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp

 

0251990

Altri

 

0252000

(b)

Spinaci e simili (foglie)

 

0252010

Spinaci

 

0252020

Portulaca

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

0252990

Altri

 

0253000

(c)

Foglie di vite

 

0254000

(d)

Crescione acquatico

 

0255000

(e)

Cicoria Witloof

 

0256000

(f)

Erbe fresche

 

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo

 

0256080

Basilico

 

0256090

Foglie di alloro (lauro)

 

0256100

Dragoncello

 

0256990

Altri

 

0260000

(vi)

Legumi (freschi)

 

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri

 

0270000

(viii)

Ortaggi a stelo (freschi)

 

0270010

Asparagi

 

0270020

Cardi

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi

 

0270050

Carciofi

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri

 

0280000

(viii)

Funghi

 

0280010

Coltivati

 

0280020

Spontanei

0,04 (+)

0280990

Altri

 

0290000

(ix)

Alghe marine

 

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

 

0300010

Fagioli

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli

 

0300040

Lupini

 

0300990

Altri

 

0400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

0401000

(i)

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca

 

0401110

Semi di cartamo

 

0401120

Semi di borragine

 

0401130

Semi di camelina

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri

 

0402000

(ii)

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

 

0402020

Noci di palmisti (semi di palma)

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri

 

0500000

5.

CEREALI

 

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno

 

0500030

Mais

 

0500040

Miglio

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento

 

0500990

Altri

 

0600000

6.

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

 

0610000

(i)

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)

 

0620000

(ii)

Chicchi di caffè

 

0630000

(iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

 

0631000

(a)

Fiori

 

0631010

Fiori di camomilla

 

0631020

Fiori di ibisco

 

0631030

Petali di rosa

 

0631040

Fiori di gelsomino

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri

 

0632000

(b)

Foglie

 

0632010

Foglie di fragola

 

0632020

Foglie di rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri

 

0633000

(c)

Radici

 

0633010

Radici di valeriana

 

0633020

Radici di ginseng

 

0633990

Altri

 

0639000

(d)

Altre infusi di erbe

 

0640000

(iv)

Cacao (semi fermentati)

 

0650000

(v)

Carruba

 

0700000

7.

LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata

 

0800000

8.

SPEZIE

 

0810000

(i)

Semi

 

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero

 

0810030

Semi di sedano

 

0810040

Semi di coriandolo

 

0810040

Semi di cumino

 

0810060

Semi di aneto

 

0810070

Semi di finocchio

 

0810080

Semi di fieno greco

 

0810090

Noci moscate

 

0810990

Altri

 

0820000

(ii)

Frutta e bacche

 

0820010

Pimenti

 

0820020

Semi di anice (pepe giapponese)

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe nero, pepe bianco

 

0820070

Baccelli di vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri

 

0830000

(iii)

Corteccia

 

0830010

Cannella

 

0830990

Altri

 

0840000

(iv)

Radici o rizomi

 

0840010

Liquirizia

 

0840020

Zenzero

 

0840030

Curcuma

 

0840040

Barbaforte o cren

 

0840990

Altri

 

0850000

(v)

Germogli

 

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri

 

0860000

(vi)

Stigma del fiore

 

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri

 

0870000

(vii)

Arillo

 

0870010

Macis

 

0870990

Altri

 

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

 

0900010

Barbabietola da zucchero

 

0900020

Canna da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri

 

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

(i)

Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari

 

1011000

(a)

Suini

 

1011010

Carne

 

1011020

Grasso privo di carne magra

 

1011030

Fegato

 

1011040

Reni

 

1011050

Frattaglie commestibili

 

1011990

Altri

 

1012000

(b)

Bovini

 

1012010

Carne

 

1012020

Grasso

 

1012030

Fegato

 

1012040

Reni

 

1012050

Frattaglie commestibili

 

1012990

Altri

 

1013000

(c)

Ovini

 

1013010

Carne

 

1013020

Grasso

 

1013030

Fegato

 

1013040

Reni

 

1013050

Frattaglie commestibili

 

1013990

Altri

 

1014000

(d)

Caprini

 

1014010

Carne

 

1014020

Grasso

 

1014030

Fegato

 

1014040

Reni

 

1014050

Frattaglie commestibili

 

1014990

Altri

 

1015000

(e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

 

1015010

Carne

 

1015020

Grasso

 

1015030

Fegato

 

1015040

Reni

 

1015050

Frattaglie commestibili

 

1015990

Altri

 

1016000

(f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

 

1016010

Carne

 

1016020

Grasso

 

1016030

Fegato

 

1016040

Reni

 

1016050

Frattaglie commestibili

 

1016990

Altri

 

1017000

(g)

Altri animali domestici

 

1017010

Carne

 

1017020

Grasso

 

1017030

Fegato

 

1017040

Reni

 

1017050

Frattaglie commestibili

 

1017990

Altri

 

1020000

(ii)

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini

 

1020010

Bovini

 

1020020

Ovini

 

1020030

Caprini

 

1020040

Equini

 

1020990

Altri

 

1030000

(iii)

Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

1030010

Galli e galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri

 

1040000

(iv)

Miele

 

1050000

(v)

Rettili e anfibi

 

1060000

(vi)

Gasteropodi

 

1070000

(vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri

 

(F)

=

Liposolubile

(+)

=

I seguenti LMR si applicano ai funghi selvatici essiccati: 2,3 mg/kg per i boleti, 1,2 mg/kg per i funghi selvatici essiccati diversi dai boleti. Questi LMR saranno riveduti dopo 2 anni per valutare nuovi dati e informazioni resisi disponibili, comprese le eventuali prove scientifiche della presenza naturale o della formazione di nicotina nei funghi.»


(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(2)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(3)  Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.

(F)

=

Liposolubile

(R)

=

La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

 

Clorotalonil (R) — codice 1012000: SDS-3701

 

Clorotalonil (R) — codice 1013000: SDS-3701

 

Clorotalonil (R) — codice 1014000: SDS-3701.»

(4)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(5)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(F)

=

Liposolubile

(R)

=

La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Spirotetramato — codice 1000000:Spirotetramato e il suo metabolita BYI08330-enolo espresso in spirotetramato»

(6)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(7)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(F)

=

Liposolubile

(+)

=

I seguenti LMR si applicano ai funghi selvatici essiccati: 2,3 mg/kg per i boleti, 1,2 mg/kg per i funghi selvatici essiccati diversi dai boleti. Questi LMR saranno riveduti dopo 2 anni per valutare nuovi dati e informazioni resisi disponibili, comprese le eventuali prove scientifiche della presenza naturale o della formazione di nicotina nei funghi.»


28.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/38


REGOLAMENTO (UE) N. 766/2010 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 agosto 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

38,5

TR

103,0

ZZ

70,8

0707 00 05

TR

137,2

ZZ

137,2

0709 90 70

TR

124,6

ZZ

124,6

0805 50 10

AR

153,3

CL

145,6

TR

158,2

UY

108,2

ZA

119,1

ZZ

136,9

0806 10 10

EG

153,8

TR

112,6

ZZ

133,2

0808 10 80

AR

106,6

BR

70,4

CL

107,3

CN

65,6

NZ

96,3

US

127,5

UY

95,9

ZA

90,2

ZZ

95,0

0808 20 50

AR

115,4

CL

150,5

CN

76,3

TR

133,1

ZA

95,6

ZZ

114,2

0809 30

TR

146,7

ZZ

146,7

0809 40 05

BA

55,5

IL

161,0

XS

52,3

ZZ

89,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


28.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/40


REGOLAMENTO (UE) N. 767/2010 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 764/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 agosto 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 225 del 27.8.2010, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 28 agosto 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

46,63

0,00

1701 11 90 (1)

46,63

0,92

1701 12 10 (1)

46,63

0,00

1701 12 90 (1)

46,63

0,62

1701 91 00 (2)

44,97

3,98

1701 99 10 (2)

44,97

0,85

1701 99 90 (2)

44,97

0,85

1702 90 95 (3)

0,45

0,24


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

28.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2010

che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

[notificata con il numero C(2010) 5640]

(2010/467/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/365/CE della Commissione (2) prescrive agli Stati membri di adottare misure per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (l’organismo specifico). Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad effettuare controlli ufficiali annuali per riscontrare la presenza dell’organismo specifico o determinare eventuali indizi di infestazione nelle piante della famiglia Palmae nel loro territorio e a notificare alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati di tali controlli.

(2)

I controlli ufficiali annuali effettuati nel 2009 dagli Stati membri hanno mostrato che l’organismo specifico ha anche infestato specie vegetali appartenenti alla famiglia Palmae che non sono definite vegetali sensibili nella decisione 2007/365/CE. È di conseguenza necessario includere tali specie della famiglia Palmae nell’elenco dei vegetali sensibili di cui alla decisione 2007/365/CE affinché le misure di emergenza fissate da tale atto si applichino anche a esse.

(3)

Le missioni effettuate dalla Commissione negli Stati membri, in particolare nel 2009, hanno mostrato che i risultati dell’applicazione della decisione 2007/365/CE non erano completamente soddisfacenti per quanto riguarda le misure da adottare nei casi in cui è identificato l’organismo specifico. Oltre ai risultati di tali missioni, la Commissione ha ricevuto ulteriori informazioni sui metodi di controllo, contenimento ed eliminazione dell’organismo specifico: nel gennaio 2010 da un gruppo di esperti costituito dalla Commissione al fine di fornire assistenza in questo contesto e formato da esperti provenienti da tutti gli Stati membri in cui era presente l’organismo specifico, e nel maggio 2010 in occasione di una conferenza internazionale su tale organismo tenutasi in Spagna. Tenendo conto degli esiti di tali missioni e delle informazioni ricevute nel 2010, è necessario apportare alcune modifiche alla decisione 2007/365/CE.

(4)

Le informazioni ricevute nel 2009 e nel 2010 indicano che il rischio di una possibile diffusione dell’organismo specifico attraverso le importazioni di vegetali sensibili da paesi terzi o da zone dei paesi terzi che non ne sono indenni non può, a causa del ciclo biologico dell’organismo che avviene per la maggior parte all’interno della pianta, essere adeguatamente attenuato da trattamenti preventivi appropriati. Tali trattamenti non svolgono un’azione sufficientemente preventiva contro la diffusione dell’organismo specifico dai vegetali sensibili infestati che tuttavia non mostrano sintomi. È di conseguenza necessario porre i vegetali sensibili importati da tali paesi terzi o da tali zone dei paesi terzi in un sito dell’Unione sotto protezione fisica totale.

(5)

Nei casi in cui l’organismo specifico viene rilevato in uno Stato membro o in una parte di uno Stato membro in cui la sua presenza non era stata ancora riscontrata, il paese interessato deve informarne immediatamente, e comunque entro cinque giorni, la Commissione e gli altri Stati membri. A questo fine, è inoltre opportuno garantire che l’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in questione sia informato immediatamente. Nella maggior parte dei casi tale Stato membro è tenuto inoltre a definire una zona delimitata, ad elaborare un piano d’azione e ad attuarlo. Al fine di facilitare un approccio integrato all’eliminazione dell’organismo, è opportuno che il piano d’azione illustri tutte le misure e i relativi motivi, descrivendo la situazione, i dati scientifici e i criteri alla base della scelta di tali provvedimenti.

(6)

In alcuni casi può tuttavia verificarsi che unicamente i vegetali facenti parte di una partita risultino infestati in una zona in cui l’organismo specifico non era ancora stato riscontrato nel raggio di 10 km attorno a tali piante infestate, che l’infestazione sia collegata a una partita trasferita di recente nella zona e che tale partita sia già stata infestata dall’organismo specifico prima dello spostamento. In una situazione di questo tipo, e unicamente quando non vi è il rischio di diffusione dell’organismo specifico, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di decidere di non definire una zona delimitata e di limitare le misure ufficiali alla distruzione del materiale infestato, attuando al contempo un programma di controllo intensificato nonché misure volte a tracciare il relativo materiale vegetale.

(7)

Al fine di fornire alla Commissione e agli Stati membri informazioni dettagliate sulla diffusione dell’organismo specifico e sulle misure ufficiali adottate per contenerlo ed eliminarlo, gli Stati membri interessati sono tenuti a presentare alla Commissione il resoconto dei controlli ufficiali annuali unitamente ai piani d’azione aggiornati e, se del caso, a un elenco aggiornato delle zone delimitate, compresa una descrizione e la localizzazione di tali zone.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/365/CE.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/365/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

“vegetali sensibili” significa piante ad eccezione dei frutti e delle sementi, il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di Areca catechu, Arecastrum romanzoffianum (Cham) Becc, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei e Washingtonia spp.;»

2)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Controlli e notifiche

1.   Gli Stati membri effettuano controlli ufficiali annuali per riscontrare la presenza dell’organismo specifico o determinare eventuali indizi di infestazione nelle piante Palmae nel loro territorio.

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, i risultati di tali controlli sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 28 febbraio di ogni anno. Negli Stati membri in cui è presente l’organismo specifico la notifica è corredata di:

a)

una versione aggiornata dei piani d’azione adottati a norma dell’articolo 6, paragrafo 1;

b)

un elenco aggiornato delle zone delimitate, elaborato a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, comprese informazioni aggiornate inerenti la loro descrizione e la loro localizzazione (carte geografiche comprese).

2.   Gli Stati membri garantiscono che ogni caso sospetto o effettiva rilevazione concernente la presenza dell’organismo specifico in una zona del loro territorio è immediatamente notificato all’ente ufficiale competente dello Stato membro interessato.

3.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri sono tenuti a informare in ogni caso, entro cinque giorni e per iscritto, la Commissione e gli altri Stati membri dell’effettiva rilevazione dell’organismo specifico in una zona all’interno del proprio territorio in cui la sua presenza non era stata ancora riscontrata.»;

3)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Misure di eliminazione, zone delimitate e piani d’azione

1.   Quando dai risultati dei controlli di cui all’articolo 5, paragrafo 1, o della notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, o da informazioni di qualsiasi altra origine, si rilevano indizi della presenza dell’organismo specifico nel territorio di uno Stato membro, tale Stato membro deve immediatamente:

a)

fissare una zona delimitata a norma del punto 1 dell’allegato II;

b)

elaborare e attuare un piano d’azione in tale zona delimitata, a norma del punto 3 dell’allegato II, comprese le misure ufficiali conformemente al punto 2 dell’allegato II.

2.   Quando uno Stato membro fissa una zona delimitata ed elabora un piano d’azione conformemente al paragrafo 1, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri entro un mese dalla notifica a norma dell’articolo 5, paragrafo 3. La notifica comprende una descrizione della zona delimitata, la relativa carta geografica e il suddetto piano d’azione.

3.   Gli Stati membri garantiscono che il piano d’azione e le misure tecniche di cui al punto b) del paragrafo 1, siano attuate da dipendenti pubblici tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati e/o da agenti o operatori qualificati, oppure almeno sotto la diretta supervisione degli enti ufficiali competenti.

4.   Gli Stati membri possono derogare all’obbligo di fissare una zona delimitata di cui alla lettera a), paragrafo 1, nei casi in cui dai controlli di cui all’articolo 5, paragrafo 1, dalle notifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, oppure da informazioni di qualsiasi altra origine, sia comprovato che:

a)

le piante risultate infestate facciano parte unicamente di una partita di vegetali sensibili e siano ubicate al centro di una zona con un raggio di 10 km nella quale l’organismo specifico non era stato precedentemente riscontrato;

b)

la partita sia stata introdotta all’interno della zona interessata da non più di 5 mesi e fosse già infestata al momento dell’introduzione; e

c)

prendendo in considerazione principi scientifici validi, la biologia dell’organismo, il livello di infestazione, il periodo dell’anno e la particolare distribuzione dei vegetali sensibili nello Stato membro interessato, non si sia manifestato alcun rischio di diffusione dell’organismo specifico dal momento dell’introduzione della partita contaminata nella zona in questione.

In tali casi gli Stati membri elaborano un piano d’azione conformemente al punto 3 dell’allegato II, ma possono decidere di non definire una zona delimitata e di limitare le misure ufficiali di cui al punto 3 dell’allegato II alla distruzione del materiale infestato, attuando al contempo un programma di controllo intensificato in una area di almeno 10 km attorno alla zona infestata nonché misure volte a tracciare il relativo materiale vegetale.»;

4)

Gli allegati della decisione 2007/365/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 31.5.2007, pag. 24.


ALLEGATO

Gli allegati della decisione 2007/365/CE sono modificati come segue:

1)

nell’allegato I, la lettera d) del punto 2 è sostituita dalla seguente:

«d)

se importati in conformità del punto 1, lettera c), del presente allegato, sono stati coltivati dal momento dell’introduzione nell’Unione in un luogo di produzione di uno Stato membro durante un periodo di almeno un anno prima dello spostamento, durante il quale:

i)

i vegetali sensibili erano situati in sito a protezione fisica totale per impedire l’introduzione e/o la diffusione dell’organismo specifico; e

ii)

non sono state riscontrate manifestazioni dell’organismo specifico nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi.»;

2)

nell’allegato II, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Misure ufficiali nelle zone delimitate

Delle misure ufficiali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), da adottare nelle zone delimitate fanno parte almeno:

a)

adeguate misure volte all’eliminazione dell’organismo specifico comprendenti:

i)

distruzione, oppure, se del caso, risanamento meccanico completo dei vegetali sensibili infestati;

ii)

misure volte a prevenire la diffusione dell’organismo specifico durante gli interventi di distruzione o disinfestazione mediante l’applicazione di trattamenti chimici nelle immediate vicinanze;

iii)

trattamento adeguato dei vegetali sensibili infestati;

iv)

se del caso, impiego di tecniche di cattura massale con trappole a feromone nelle zone infestate;

v)

se del caso, sostituzione di vegetali sensibili con vegetali non sensibili;

vi)

qualsiasi altra misura che possa contribuire all’eliminazione dell’organismo specifico;

b)

misure relative al monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell’organismo specifico tramite ispezioni e metodi adeguati, comprese le trappole a feromone almeno nelle zone infestate;

c)

se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi particolarità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, impedire o ritardare l’attuazione delle misure, in particolare quelle relative all’accessibilità e all’eliminazione adeguata di tutti i vegetali sensibili, infestati o sospetti, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile.

3.   Elaborazione e attuazione dei piani d’azione

Il piano d’azione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), contiene una descrizione dettagliata delle misure ufficiali che lo Stato membro interessato ha adottato o intende adottare al fine di eliminare l’organismo specifico. Comprende inoltre un termine entro cui attuare ciascuna di tali misure. Il piano d’azione tiene conto della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 9 (1) e si basa su un approccio integrato conformemente ai principi fissati dalla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 14 (2).

Nelle zone delimitate di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per le quali i risultati dei controlli annuali degli ultimi 3 anni evidenziano che l’eliminazione dell’organismo specifico entro il periodo supplementare di un anno non è possibile, il piano d’azione e la relativa attuazione si concentrano innanzitutto sul contenimento e sulla soppressione dell’organismo specifico nella zona infestata, mantenendo l’eliminazione come obiettivo di più lungo termine.

Il piano d’azione riguarda almeno le misure ufficiali di cui al punto 2. Esso prende in considerazione tutte le misure elencate al punto 2, lettera a), e illustra i motivi che hanno portato alla selezione delle misure da attuare, descrivendo la situazione, i dati scientifici e i criteri alla base della scelta di tali provvedimenti.


(1)  Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma.

(2)  L’impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma.»


28.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2010

che prevede la commercializzazione temporanea di varietà di Avena strigosa Schreb. non incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri

[notificata con il numero C(2010) 5835]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/468/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nella direttiva 2009/74/CE della Commissione, del 26 giugno 2009, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni botaniche delle piante e le denominazioni scientifiche di altri organismi, nonché alcuni allegati delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche (2), la specie Avena strigosa Schreb. (nel seguito «A. strigosa») è stata riconosciuta come specie indipendente da includere nell’elenco di specie di cui alla direttiva 66/402/CEE.

(2)

È stato accertato che le colture di A. strigosa si annoverano tra le più efficaci nel ridurre l’erosione del suolo, la lisciviazione dell’azoto e in particolare la lisciviazione dei nitrati provenienti da fonti agricole, oltre ad essere un importante componente dei miscugli di sementi da foraggio. Secondo le informazioni fornite dalle autorità di 6 Stati membri (Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia e Portogallo), negli ultimi anni la domanda di sementi di tale specie è aumentata notevolmente nell’Unione e in particolare in detti Stati membri.

(3)

Prima dell’entrata in vigore della direttiva 2009/74/CE e della conseguente inclusione della specie A. strigosa nell’elenco di cui alla direttiva 66/402/CEE, l’approvvigionamento del mercato era garantito dalla produzione nazionale e principalmente dall’importazione da paesi terzi di sementi di tale specie conformemente alla legislazione nazionale allora in vigore. Successivamente all’inclusione della specie A. strigosa nell’elenco di cui alla direttiva 66/402/CEE, solo le sementi delle varietà registrate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole possono essere commercializzate e importate.

(4)

Dall’inclusione della specie A. strigosa nell’elenco di cui alla direttiva 66/402/CEE, soltanto due varietà di tale specie sono state registrate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

(5)

Considerate tali circostanze, si sono verificate difficoltà temporanee nell’approvvigionamento generale della specie A. strigosa, che probabilmente continueranno in futuro. Tali difficoltà possono essere superate soltanto se gli Stati membri consentiranno, per un periodo definito ed entro un quantitativo massimo appropriato, la commercializzazione di varietà della specie A. strigosa non incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.

(6)

Di conseguenza, è necessario che gli Stati membri siano autorizzati a permettere la commercializzazione temporanea di tali sementi, a determinate condizioni ed entro determinati limiti, fatte salve le disposizioni più rigorose, relative alla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali, che Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia e Regno Unito limitatamente all’Irlanda del Nord possono applicare a norma delle pertinenti decisioni della Commissione.

(7)

Dalle informazioni fornite alla Commissione dagli Stati membri emerge che, nel periodo che termina il 31 dicembre 2010, è necessaria una quantità totale di 4 970 tonnellate per far fronte a dette difficoltà di approvvigionamento (Belgio: 300 tonnellate, Germania: 200 tonnellate, Spagna: 300 tonnellate, Francia: 3 700 tonnellate, Italia: 220 tonnellate e Portogallo: 250 tonnellate). Per garantire che tali sementi siano di qualità sufficiente, esse devono essere conformi almeno ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa, la purezza specifica e il contenuto di semi di altre specie di piante per la categoria sementi certificate di 2a generazione di A. strigosa.

(8)

È necessario che un unico Stato membro operi in modo da garantire che la quantità di sementi di cui gli Stati membri autorizzano la commercializzazione a norma della presente decisione non sia superiore alla quantità massima totale di 4 970 tonnellate necessaria a risolvere le difficoltà di approvvigionamento. Conformemente alle richieste dei 6 Stati membri, la Francia deve quindi fungere da coordinatore unico. Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema previsto dalla presente decisione, è inoltre necessario che lo Stato membro coordinatore, gli altri Stati membri e la Commissione condividano senza indugio le informazioni pertinenti relative alle domande e al rilascio delle autorizzazioni alla commercializzazione.

(9)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La commercializzazione nell’Unione di sementi delle varietà di A. strigosa non incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri è consentita, per un periodo che termina il 31 dicembre 2010, alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.   La quantità totale di sementi la cui commercializzazione nell’Unione è autorizzata a norma della presente decisione non è superiore a 4 970 tonnellate.

3.   Le sementi di cui al paragrafo 1 sono conformi ai requisiti, di cui all’allegato II della direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa, la purezza specifica e il contenuto di semi di altre specie di piante, che devono essere soddisfatti dalle sementi per la categoria sementi certificate di 2a generazione di A. strigosa.

4.   Fatte salve tutte le norme sull’etichettatura previste dalla direttiva 66/402/CEE, l’etichetta ufficiale indica che le sementi in questione appartengono a una categoria soggetta a prescrizioni meno rigorose di quelle stabilite dalla direttiva citata e che la relativa categoria è inferiore alla categoria sementi certificate di 2a generazione. Il colore dell’etichetta è marrone.

5.   La commercializzazione delle sementi di cui al paragrafo 1 è autorizzata previa domanda in conformità dell’articolo 2.

Articolo 2

Un fornitore di sementi che intenda commercializzare le sementi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, ne chiede l’autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito o allo Stato membro in cui desidera commercializzare le sementi. Nella domanda il fornitore specifica la quantità di sementi che intende commercializzare.

Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a commercializzare la quantità di sementi specificata nella domanda, purché:

a)

non ci siano validi motivi per dubitare della capacità e dell’intenzione del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l’autorizzazione; oppure

b)

considerate le informazioni fornite dallo Stato membro coordinatore di cui all’articolo 3, terzo comma, il rilascio dell’autorizzazione non risulti nel superamento del limite totale massimo di sementi di cui all’articolo 1, paragrafo 2; oppure

c)

siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, per quanto riguarda la facoltà germinativa, la purezza specifica e il contenuto di semi di altre specie di piante.

Per quanto riguarda la lettera b), se il limite massimo totale consentisse solo l’autorizzazione di parte della quantità specificata nella domanda, lo Stato membro interessato potrebbe autorizzare il fornitore a commercializzare tale quantità inferiore.

Articolo 3

Nell’applicare la presente decisione, gli Stati membri si prestano reciprocamente la necessaria assistenza amministrativa.

Durante il periodo compreso tra l’entrata in vigore della presente decisione e il 31 dicembre 2010, la Francia funge da Stato membro coordinatore in modo da garantire che la quantità di sementi di cui gli Stati membri autorizzano la commercializzazione nell’Unione a norma della presente decisione non sia superiore alla quantità massima totale di sementi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Lo Stato membro che riceva una domanda conformemente all’articolo 2 comunica immediatamente allo Stato membro coordinatore la quantità specificata nella domanda. Lo Stato membro coordinatore informa immediatamente lo Stato membro qualora il rilascio dell’autorizzazione alla commercializzazione relativo a tale domanda risulti nel superamento del limite totale massimo di sementi, specificando la quantità in eccesso.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione a norma della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66.

(2)  GU L 166 del 27.6.2009, pag. 40.


28.8.2010   

IT

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L 226/48


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 agosto 2010

relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica

(BCE/2010/10)

(2010/469/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1 e 34.1,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) ed in particolare l’articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale di irrogare sanzioni (2), e in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (3),

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Banca centrale europea (CE) n. 25/2009, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2008/32) (4) e (CE) n. 63/2002, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2001/18) (5) dettano gli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE) a cui gli operatori sono soggetti.

(2)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che la BCE abbia il potere di irrogare sanzioni in capo agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica che non osservino i relativi obblighi contenuti nei regolamenti o decisioni della BCE.

(3)

Al fine di assicurare parità di trattamento degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, la BCE dovrebbe adottare un approccio armonizzato nel calcolo delle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di segnalazione, nella procedura di irrogazione delle sanzioni e in tutte le fasi preliminari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

1.

per «soggetto dichiarante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98;

2.

per «istituzione monetaria finanziaria» (IMF) si intende una istituzione monetaria finanziaria ai sensi del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32);

3.

per «infrazione» e «sanzione» si intendono un’infrazione e una sanzione ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2532/98;

4.

la «colpa grave» include una qualunque delle seguenti infrazioni degli obblighi da parte degli operatori soggetti a obblighi di segnalazione:

a)

segnalazione sistematica di dati non corretti;

b)

inosservanza sistematica dei requisiti minimi per le revisioni;

c)

segnalazione intenzionalmente non corretta, ritardata o incompleta;

d)

insufficiente grado di diligenza o cooperazione con la BCN pertinente o la BCE;

5.

per «banca centrale nazionale competente (BCN competente)» si intende la BCN dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l’infrazione;

6.

per «scadenza della BCN» si intende la data stabilita da ciascuna BCN per la ricezione dei dati da parte degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La BCE e le BCN monitorano l’osservanza da parte degli operatori dei requisiti minimi necessari a soddisfare gli obblighi di segnalazione, così come stabiliti nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) e nell’allegato III del regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18). Nel caso di inosservanza, la BCE e la BCN competente può decidere di effettuare una fase valutativa e/o dare avvio alla procedura di infrazione di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2. In seguito ad una procedura d’infrazione la BCE può irrogare sanzioni in linea con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2533/98.

2.   Le sanzioni possono essere irrogate a seguito di una procedura d’infrazione nel caso di inosservanza dei requisiti minimi di trasmissione (obblighi di tempestività e di segnalazione tecnica), di accuratezza (i vincoli lineari e coerenza dei dati lungo le frequenze) e di conformità concettuale (definizioni e classificazioni). Le sanzioni sono anche applicate nel caso di colpa grave.

Articolo 3

Fase valutativa e procedura d’infrazione

1.   Prima di dare inizio a una procedura d’infrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98 e del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4):

a)

la BCN competente può, laddove abbia registrato l’inosservanza degli obblighi di segnalazione, formulare un avvertimento all’operatore soggetto agli obblighi di segnalazione in questione, informandolo della natura dell’inosservanza asserita e raccomandando misure correttive da mettere in atto per evitare il ripetersi dell’inosservanza;

b)

la BCE o la BCN competente può chiedere all’operatore soggetto agli obblighi di segnalazione in questione qualunque informazione relativa all’inosservanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (BCE/1999/4);

c)

all’operatore soggetto agli obblighi di segnalazione in questione è concessa l’opportunità di fornire spiegazioni nel caso in cui ritenga che l’inosservanza sia dovuta a circostanze che esulano dal suo controllo.

2.   La BCE o la BCN competente può avviare una procedura d’infrazione in linea con l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2532/98 e con l’articolo 5 del regolamento (BCE/1999/4). Le norme seguenti sono altresì applicabili:

a)

una procedura d’infrazione ha inizio, in assenza di una fase valutativa, nel caso di colpa grave;

b)

fatta salva la lettera a), una procedura d’infrazione ha inizio dopo che l’inosservanza è stata ripetutamente registrata dalla BCN competente, a meno che:

i)

la BCE o la BCN competente consideri che non si debba dare inizio ad alcuna procedura d’infrazione in quanto uno o più dei casi di inosservanza registrati è ritenuto esulare dal controllo dell’operatore soggetto all’obbligo di segnalazione; o

ii)

la potenziale multa non raggiunga il tetto minimo per l’imposizione di una sanzione.

3.   Se la BCE o la BCN competente dà inizio a una procedura d’infrazione, la procedura è condotta conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2532/98, ivi incluse l’emissione di una notifica scritta e l’adozione di una decisione motivata da parte della BCE.

Articolo 4

Applicazione delle sanzioni

1.   Le sanzioni sono calcolate secondo una procedura a due fasi. Innanzitutto è calcolato un ammontare base che riflette gli elementi quantitativi. Si tengono poi in considerazione le circostanze del caso di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2532/98, che possono potenzialmente incidere sull’ammontare reale della sanzione.

2.   Nel caso di infrazioni relative alla tempestività, la gravità del caso dipende dal numero di giornate lavorative di ritardo rispetto alla scadenza della BCN.

3.   Nel caso di infrazioni relative all’inaccuratezza e/o conformità concettuale, la gravità del caso dipende dalla dimensione dell’errore. La BCE non tiene conto di errori dovuti ad arrotondamenti o di errori trascurabili. Inoltre, relativamente alla conformità concettuale, le revisioni ordinarie, vale a dire le revisioni non sistematiche alle serie segnalate nell’arco del periodo (mese o trimestre) successive alla segnalazione iniziale, non sono considerate casi di mancata conformità concettuale.

4.   L’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2533/98, stabilisce il tetto massimo per le sanzioni che la BCE può irrogare agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica.

5.   Qualora un’infrazione di un obbligo di segnalazione statistica risulti inoltre in un’infrazione dell’obbligo di riserve minime, non sarà imposta alcuna sanzione per l’infrazione dell’obbligo di segnalazione statistica.

Articolo 5

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1o settembre 2010. Essa si applica a partire dal periodo di riferimento di dicembre 2010 per gli obblighi di segnalazione mensili e annuali e a partire dal quarto trimestre del 2010 per gli obblighi di segnalazione trimestrali.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 agosto 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(3)  GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21.

(4)  GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.

(5)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24.