ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.221.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 221

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
24 agosto 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione 2010/464/PESC del Consiglio, del 6 agosto 2010, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Uganda sullo status della missione diretta dall’Unione europea in Uganda

1

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Uganda sullo status della missione diretta dall’Unione europea in Uganda

2

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (UE) n. 754/2010 della Commissione, del 23 agosto 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

8

 

 

Regolamento (UE) n. 755/2010 della Commissione, del 23 agosto 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

10

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2010/58/UE della Commissione, del 23 agosto 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della sostanza attiva iprodione ( 1 )

12

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 205/2009 della Commissione, del 16 marzo 2009, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Riso Vialone Nano Veronese (IGP)] (GU L 71 del 17.3.2009, pag. 15)

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

24.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 221/1


DECISIONE 2010/464/PESC DEL CONSIGLIO

del 6 agosto 2010

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Uganda sullo status della missione diretta dall’Unione europea in Uganda

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea (TUE), in particolare l’articolo 37, e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 218, paragrafo 5 e paragrafo 6, primo comma,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR),

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (1) (EUTM Somalia).

(2)

L’articolo 9 di tale decisione prevede che lo status delle unità e del personale diretti dall’UE, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per l’espletamento e il corretto svolgimento della missione, possono essere oggetto di un accordo concluso ai sensi dell’articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 3, TFUE.

(3)

A seguito dell’autorizzazione del Consiglio in data 11 marzo 2010, l’AR, assistito dal segretariato generale del Consiglio, ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Uganda sullo status della missione diretta dall’Unione europea in Uganda («l’accordo»).

(4)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Uganda sullo status della missione diretta dall’Unione europea in Uganda è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 6 agosto 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Uganda sullo status della missione diretta dall’Unione europea in Uganda

L’UNIONE EUROPEA,

in seguito denominata «l’Unione»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DELL’UGANDA,

in seguito denominata «Stato ospitante»,

dall’altra,

in seguito insieme denominate «le parti»,

CONSIDERANDO:

che nella risoluzione 1897 (2009) concernente la situazione in Somalia, adottata il 30 novembre 2009, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha ricordato le precedenti risoluzioni adottate a sostegno della Somalia e ha riaffermato il rispetto per la sovranità, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica e l’unità della Somalia,

che il Consiglio di sicurezza ha inoltre rilevato che la sicurezza a lungo termine del paese risiede nell’effettivo sviluppo, da parte del governo federale di transizione (GFT), delle forze di sicurezza nazionali e di polizia somale, nell’ambito dell’accordo di Gibuti e in linea con una strategia di sicurezza nazionale,

della lettera del 5 gennaio 2010, con cui il ministro della Difesa dello Stato ospitante si è compiaciuto della missione prevista dall’Unione a sostegno del settore della sicurezza in Somalia e ha invitato l’Unione a partecipare alla formazione delle forze di sicurezza somale nello Stato ospitante per un periodo di almeno un anno,

della decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (1),

che si tratta di una missione senza compiti esecutivi che non comporta il diritto di adottare misure coercitive prescindendo dal consenso dello Stato ospitante,

che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo statuto della Corte penale internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito d’applicazione e definizioni

1.   Il presente accordo si applica alla missione diretta dall’Unione europea in Uganda («EUTM Somalia») e al relativo personale.

2.   Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio dello Stato ospitante.

3.   Ai fini del presente accordo, si intende per:

a)

«EUTM Somalia», il comando della missione dell’UE e i contingenti nazionali che contribuiscono alla missione, le loro attrezzature e i loro mezzi di trasporto;

b)

«missione», la preparazione, la costituzione, l’esecuzione e il supporto dell’EUTM Somalia;

c)

«comandante della missione dell’UE», il comandante nel teatro delle operazioni;

d)

«comandi della missione dell’UE», il comando militare e i suoi elementi, a prescindere dalla loro ubicazione, posti sotto l’autorità di comandanti militari dell’UE che esercitano il comando e il controllo militari della missione;

e)

«contingenti nazionali», le unità e gli elementi che appartengono agli Stati membri dell’Unione e agli altri Stati che partecipano alla missione;

f)

«personale dell’EUTM Somalia», il personale civile e militare assegnato all’EUTM Somalia, nonché il personale schierato per la preparazione della missione e il personale in missione per uno Stato d’origine o un’istituzione dell’Unione nel quadro della missione, in servizio, salvo disposizioni diverse del presente accordo, nel territorio dello Stato ospitante, con l’eccezione del personale assunto in loco e del personale assunto da fornitori commerciali internazionali;

g)

«personale assunto in loco», il personale che ha la cittadinanza dello Stato ospitante o che vi risiede in modo permanente;

h)

«installazioni», tutti i locali, gli alloggi e le aree richiesti per l’EUTM Somalia e per il relativo personale;

i)

«Stato d’origine», lo Stato che mette a disposizione dell’EUTM Somalia un contingente nazionale, inclusi gli Stati membri dell’Unione e gli Stati terzi che partecipano alla missione;

j)

«Stato ospitante», la Repubblica dell’Uganda;

k)

«corrispondenza ufficiale», tutta la corrispondenza relativa alla missione e alle sue funzioni.

Articolo 2

Disposizioni generali

1.   L’EUTM Somalia e il relativo personale rispettano le leggi e le regolamentazioni dello Stato ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con gli obiettivi della missione.

2.   L’EUTM Somalia informa regolarmente il governo dello Stato ospitante del numero dei membri del personale dell’EUTM Somalia presenti nel territorio dello Stato ospitante.

Articolo 3

Identificazione

1.   Il personale dell’EUTM Somalia reca con sé in ogni momento il passaporto o la carta d’identità militare.

2.   I veicoli, gli aeromobili e gli altri mezzi di trasporto dell’EUTM Somalia recano contrassegni d’identificazione e/o targhe distintivi dell’EUTM Somalia che sono comunicati alle competenti autorità dello Stato ospitante.

3.   L’EUTM Somalia ha il diritto di esporre la bandiera dell’Unione e contrassegni, quali insegne militari, titoli e simboli ufficiali sulle sue installazioni, veicoli e altri mezzi di trasporto. Le uniformi del personale dell’EUTM Somalia recano un emblema distintivo dell’EUTM Somalia. Su decisione del comandante della missione dell’UE, sulle installazioni, sui veicoli e altri mezzi di trasporto e sulle uniformi dell’EUTM Somalia possono essere esposte bandiere o insegne nazionali dei contingenti nazionali costitutivi della missione.

Articolo 4

Attraversamento delle frontiere e circolazione nel territorio dello Stato ospitante

1.   Il personale dell’EUTM Somalia può entrare nel territorio dello Stato ospitante soltanto previa esibizione dei documenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, oppure, per il primo ingresso, di un ordine di missione individuale o collettivo rilasciato dall’EUTM Somalia. Per l’ingresso, l’uscita o la permanenza sul territorio dello Stato ospitante il personale dell’EUTM Somalia è esonerato dalle norme in materia di visti e gode di requisiti agevolati da parte dello Stato ospitante in materia di ispezioni dei servizi per l’immigrazione e di controlli doganali.

2.   Il personale dell’EUTM Somalia è esonerato dall’applicazione delle regolamentazioni dello Stato ospitante in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non acquisisce alcun diritto alla residenza o al domicilio permanenti nel territorio dello Stato ospitante.

3.   Un elenco generale delle attrezzature dell’EUTM Somalia in ingresso nel territorio dello Stato ospitante è fornito a quest’ultimo a titolo informativo. Tali attrezzature recano contrassegni d’identificazione EUTM Somalia. Questa procedura è sufficiente per soddisfare tutti i requisiti in materia doganale e di ispezioni.

4.   Il personale dell’EUTM Somalia è autorizzato alla guida di veicoli a motore e al pilotaggio di aeromobili nel territorio dello Stato ospitante purché sia in possesso, rispettivamente, di una patente di guida o di una licenza di pilota nazionale, internazionale o militare in corso di validità.

5.   Ai fini della missione, lo Stato ospitante concede all’EUTM Somalia e al relativo personale la libertà di circolazione e di spostamento nel proprio territorio, compreso lo spazio aereo.

6.   Ai fini della missione, l’EUTM Somalia e i mezzi di trasporto che noleggia possono utilizzare strade, ponti, traghetti e aeroporti senza pagamento di diritti, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi. L’EUTM Somalia non è esonerata dal pagamento di ragionevoli oneri per servizi richiesti e prestati, alle stesse condizioni previste per le forze armate dello Stato ospitante.

Articolo 5

Privilegi e immunità dell’EUTM Somalia concessi dallo Stato ospitante

1.   Le installazioni dell’EUTM Somalia sono inviolabili. Non è consentito agli agenti dello Stato ospitante di penetrarvi senza il consenso del comandante della missione dell’UE.

2.   Le installazioni dell’EUTM Somalia, il loro mobilio e gli altri beni che vi si trovano, nonché i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.

3.   L’EUTM Somalia, i suoi beni e risorse, ovunque si trovino e chiunque li detenga, purché debitamente autorizzato dall’EUTM Somalia, godono dell’immunità giurisdizionale di ogni genere.

4.   Gli archivi e i documenti dell’EUTM Somalia sono inviolabili in ogni tempo e ovunque essi si trovino.

5.   La corrispondenza ufficiale dell’EUTM Somalia è inviolabile.

6.   Per quanto riguarda le merci acquistate e importate, i servizi forniti e le installazioni utilizzate dall’EUTM Somalia ai fini della missione, l’EUTM Somalia è esonerata dal pagamento di qualsiasi tassa e di ogni onere di natura analoga nello Stato ospitante. I fornitori di mezzi o servizi dell’EUTM Somalia sono parimenti esonerati dal pagamento di tali tasse ed oneri di natura analoga riguardante merci, servizi e installazioni da essi forniti all’EUTM Somalia. L’EUTM Somalia non è esonerata dal pagamento di imposte, tasse o oneri percepiti quale corrispettivo di servizi richiesti e prestati.

7.   Lo Stato ospitante consente l’ingresso e l’uscita per gli articoli destinati alla missione e li esonera dal pagamento di tutti i dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi richiesti e prestati.

Articolo 6

Privilegi e immunità del personale dell’EUTM Somalia concessi dallo Stato ospitante

1.   Il personale dell’EUTM Somalia non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.

2.   I documenti, la corrispondenza e i beni del personale dell’EUTM Somalia godono dell’inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 6.

3.   Il personale dell’EUTM Somalia gode dell’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato ospitante in ogni circostanza.

Lo Stato d’origine o l’istituzione dell’Unione interessata, secondo i casi, possono rinunciare all’immunità dalla giurisdizione penale per il personale dell’EUTM Somalia. Tale rinuncia è sempre per iscritto.

L’immunità di un membro del personale dell’EUTM Somalia dalla giurisdizione dello Stato ospitante non lo esenta dalle giurisdizioni dei rispettivi Stati d’origine. Qualora un membro del personale dell’EUTM Somalia sia accusato di aver commesso un reato, lo Stato d’origine deve informare lo Stato ospitante dell’esito del processo istruito in relazione al reato ipotizzato.

4.   I membri del personale dell’EUTM Somalia godono dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ospitante per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell’esercizio di funzioni ufficiali. Il comandante della missione dell’UE e l’autorità competente dello Stato d’origine o l’istituzione dell’Unione sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro del personale dell’EUTM Somalia dinanzi a un giudice dello Stato ospitante. Prima dell’avvio del procedimento civile o amministrativo dinanzi al giudice, il comandante della missione dell’UE e l’autorità competente dello Stato d’origine o l’istituzione dell’Unione certificano al suddetto giudice se l’atto in questione è stato compiuto dal membro del personale dell’EUTM Somalia nell’esercizio di funzioni ufficiali.

Se l’atto è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento civile o amministrativo non è avviato e si applicano le disposizioni dell’articolo 15. Se l’atto non è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento civile o amministrativo può proseguire. La certificazione da parte del comandante della missione dell’UE e dell’autorità competente dello Stato d’origine o dell’istituzione dell’Unione è vincolante per la giurisdizione dello Stato ospitante che non può contestarla.

Il membro del personale dell’EUTM Somalia che avvia un procedimento civile o amministrativo non ha più il diritto di invocare l’immunità dalla giurisdizione nei confronti di ogni controricorso direttamente collegato all’azione in giudizio principale.

5.   Il personale dell’EUTM Somalia non è tenuto all’obbligo di rendere testimonianza.

L’EUTM Somalia e lo Stato d’origine possono produrre dichiarazioni o deposizioni scritte e giurate dei membri del personali dell’EUTM Somalia relativamente ai reati di cui sono stati testimoni nel quadro della formazione delle forze di sicurezza somale in Uganda.

6.   Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro del personale dell’EUTM Somalia, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso a funzioni ufficiali. I beni dei membri del personale dell’EUTM Somalia, certificati dal comandante della missione dell’UE come necessari per l’esercizio di funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordine. Nei procedimenti civili i membri del personale dell’EUTM Somalia non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale o ad ogni altra misura restrittiva.

7.   Il personale dell’EUTM Somalia, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell’EUTM Somalia, è esentato dalle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato ospitante.

8.   I membri del personale dell’EUTM Somalia sono esenti da qualunque forma di imposizione nello Stato ospitante sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall’EUTM Somalia o dagli Stati d’origine, nonché su ogni entrata percepita al di fuori dello Stato ospitante.

9.   Lo Stato ospitante, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, concede l’ingresso e l’esenzione dal pagamento di dazi doganali, imposte dirette e indirette, accise ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, per gli oggetti destinati all’uso personale di membri del personale dell’EUTM Somalia.

L’eventuale ispezione del bagaglio personale dei membri del personale dell’EUTM Somalia avviene solo alla presenza del membro del personale dell’EUTM Somalia interessato o di un rappresentante autorizzato dell’EUTM Somalia.

Articolo 7

Personale assunto in loco

Il personale assunto in loco gode dei privilegi e delle immunità soltanto nella misura ammessa dallo Stato ospitante. Tuttavia, lo Stato ospitante esercita la propria giurisdizione su detto personale in maniera da non interferire indebitamente con lo svolgimento delle funzioni della missione.

Articolo 8

Giurisdizione penale

Le autorità competenti dello Stato d’origine hanno il diritto di esercitare nel territorio dello Stato ospitante i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legge dello Stato d’origine su tutti i membri del personale dell’EUTM Somalia soggetti alla pertinente legge dello Stato d’origine.

Articolo 9

Uniforme e armi

1.   L’uso dell’uniforme è disciplinato dalle regole adottate dal comandante della missione dell’UE.

2.   Il personale militare dell’EUTM Somalia può portare armi e munizioni purché lo consentano gli ordini ricevuti, che sono comunicati allo Stato ospitante.

Articolo 10

Supporto dello Stato ospitante e contratti

1.   Lo Stato ospitante accetta, su richiesta, di assistere l’EUTM Somalia a trovare installazioni adeguate.

2.   Lo Stato ospitante mette a disposizione a titolo gratuito le installazioni di cui è proprietario, nella misura in cui le installazioni in questione siano richieste per lo svolgimento delle attività amministrative e operative dell’EUTM Somalia.

3.   Lo Stato ospitante, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, contribuisce alla preparazione, alla costituzione, all’esecuzione e al supporto della missione. Lo Stato ospitante presta assistenza e supporto alla missione alle stesse condizioni previste per le proprie forze armate.

4.   La legislazione applicabile ai contratti conclusi dall’EUTM Somalia nello Stato ospitante è determinata da tali contratti.

5.   Il contratto può disporre che la procedura di composizione delle controversie di cui all’articolo 15, paragrafi 3 e 4, è applicabile alle controversie derivanti dall’applicazione del contratto.

6.   Lo Stato ospitante agevola l’attuazione dei contratti conclusi dall’EUTM Somalia con gli enti commerciali ai fini della missione.

Articolo 11

Modifiche delle installazioni

1.   L’EUTM Somalia è autorizzata a costruire, variare o modificare in altro modo le installazioni in funzione delle sue necessità operative.

2.   Lo Stato ospitante non richiede alcun indennizzo all’EUTM Somalia per tali costruzioni, variazioni o modifiche.

3.   Prima del ritiro dell’EUTM Somalia, ove opportuno, il comandante della missione dell’UE avvierà negoziati per la conclusione di un accordo in applicazione dell’articolo 18 per stabilire il ragionevole valore residuo delle installazioni fisse e/o mobili fornite o migliorate tramite fondi dell’EUTM Somalia che rimarranno dopo il ritiro dell’EUTM Somalia. Se all’EUTM Somalia subentra una nuova missione, lo Stato ospitante mette le installazioni a disposizione della nuova missione a titolo gratuito.

Articolo 12

Decesso di membri del personale dell’EUTM Somalia

1.   Il comandante della missione dell’UE ha il diritto di provvedere, adottando le disposizioni necessarie, al rimpatrio della salma di un membro del personale dell’EUTM Somalia, nonché dei suoi effetti personali.

2.   Sulla salma dei membri del personale dell’EUTM Somalia non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato di cui la persona deceduta ha la cittadinanza e la presenza di un rappresentante dell’EUTM Somalia e/o dello Stato di cui la persona deceduta ha la cittadinanza.

3.   Lo Stato ospitante e l’EUTM Somalia cooperano per quanto possibile ai fini di un tempestivo rimpatrio delle salme dei membri del personale dell’EUTM Somalia.

Articolo 13

Sicurezza dell’EUTM Somalia e polizia militare

1.   Lo Stato ospitante adotta tutte le misure idonee ad assicurare la sicurezza e l’incolumità dell’EUTM Somalia e del relativo personale, comprese quelle necessarie per proteggere le sue installazioni contro qualsiasi attacco o intrusione esterni.

2.   Il comandante della missione dell’UE può istituire un’unità di polizia militare per il mantenimento dell’ordine nelle installazioni dell’EUTM Somalia.

3.   All’esterno di tali installazioni, l’unità di polizia militare può, in consultazione e cooperazione con la polizia militare o la polizia dello Stato ospitante, intervenire anche per garantire il mantenimento dell’ordine e della disciplina tra il personale dell’EUTM Somalia.

Articolo 14

Comunicazioni

1.   L’EUTM Somalia può installare e utilizzare stazioni radio trasmittenti e riceventi, nonché sistemi satellitari. Essa coopera con le autorità competenti dello Stato ospitante per evitare conflitti quanto all’utilizzazione delle frequenze idonee. L’accesso allo spettro di frequenze è concesso dallo Stato ospitante a titolo gratuito.

2.   L’EUTM Somalia ha diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi, e gode del diritto di installare le apparecchiature necessarie al mantenimento di tali comunicazioni all’interno delle installazioni dell’EUTM Somalia e tra di esse, inclusa la posa di cavi e linee di terra ai fini della missione.

3.   All’interno delle proprie installazioni l’EUTM Somalia può prendere le disposizioni necessarie per l’inoltro della corrispondenza postale indirizzata all’EUTM Somalia e/o al suo personale o da essi spedita.

Articolo 15

Richieste di indennizzo in seguito a decesso, lesioni, danni o perdite

1.   L’EUTM Somalia e il relativo personale non sono responsabili per i danni e le perdite riguardanti beni civili o pubblici, inerenti alle esigenze operative o causati da attività relative a disordini civili o alla protezione dell’EUTM Somalia.

2.   Al fine di giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti beni civili o pubblici non contemplati dal paragrafo 1, nonché le richieste di indennizzo in caso di decesso o lesioni alle persone e di danni o perdite riguardanti beni dell’EUTM Somalia, sono trasmesse all’EUTM Somalia tramite le autorità competenti dello Stato ospitante, in relazione alle richieste di indennizzo presentate da persone fisiche o giuridiche dello Stato ospitante, oppure alle autorità competenti dello Stato ospitante, in relazione alle richieste di indennizzo presentate dall’EUTM Somalia.

3.   Se non è possibile giungere a una composizione amichevole, la richiesta di indennizzo è presentata a una commissione per le richieste di indennizzo composta pariteticamente di rappresentanti dell’EUTM Somalia e di rappresentanti dello Stato ospitante. La decisione sulle richieste di indennizzo è presa di comune accordo.

4.   Se la controversia non può essere composta nell’ambito della commissione per le richieste di indennizzo, essa:

a)

è composta per via diplomatica tra rappresentanti dello Stato ospitante e dell’Unione, per le richieste di indennizzo di un importo massimo pari a 40 000 EUR;

b)

è sottoposta a un’istanza arbitrale, per le richieste di indennizzo di un importo superiore a quello di cui alla lettera a); le decisioni dell’istanza arbitrale sono vincolanti.

5.   L’istanza arbitrale è composta di tre arbitri, di cui uno nominato dallo Stato ospitante, uno dall’EUTM Somalia e il terzo congiuntamente dallo Stato ospitante e dall’EUTM Somalia. Se entro due mesi una delle parti non ha nominato un arbitro oppure se lo Stato ospitante e l’EUTM Somalia non hanno raggiunto un accordo sulla nomina del terzo arbitro, l’arbitro in questione è nominato dal presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea.

6.   L’EUTM Somalia e le autorità amministrative dello Stato ospitante concludono un accordo amministrativo inteso a definire il mandato della commissione per le richieste di indennizzo e dell’istanza arbitrale, le procedure applicabili all’interno di tali organi e le condizioni cui è soggetta la presentazione delle richieste di indennizzo.

Articolo 16

Collegamenti e controversie

1.   Tutte le questioni derivanti dall’applicazione del presente accordo o ad essa connesse sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell’EUTM Somalia e delle competenti autorità dello Stato ospitante.

2.   Se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte tra i rappresentanti dello Stato ospitante e dell’Unione esclusivamente per via diplomatica.

Articolo 17

Disposizioni varie

1.   Quando il presente accordo fa riferimento ai privilegi, alle immunità e ai diritti dell’EUTM Somalia e del relativo personale, il governo dello Stato ospitante è responsabile dell’attuazione e del rispetto di detti privilegi, immunità e diritti da parte delle sue autorità locali competenti.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell’Unione o qualsiasi altro Stato che contribuisce all’EUTM Somalia.

Articolo 18

Modalità di attuazione

Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di accordi separati conclusi tra il comandante della missione dell’UE e le autorità amministrative dello Stato ospitante.

Articolo 19

Entrata in vigore e cessazione

1.   Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma e resta in vigore fino alla data di partenza dell’ultimo elemento dell’EUTM Somalia e dell’ultimo membro del personale dell’EUTM Somalia, secondo quanto notificato dall’EUTM Somalia.

2.   In deroga al paragrafo 1, si considera che le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 6, all’articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, all’articolo 6, paragrafi 1, 3, 4, 6, 7 e 9, all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 11 e all’articolo 15 sono state applicate dalla data in cui il primo membro del personale dell’EUTM Somalia è stato schierato, qualora detta data sia anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo.

3.   Il presente accordo può essere modificato con un accordo scritto tra le parti.

4.   La cessazione del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla sua esecuzione prima della cessazione.

Fatto a Kampala, in duplice esemplare, in lingua inglese, addì dodici agosto duemiladieci.

Per l’Unione europea

Vincent DE VISSCHER

Per la Repubblica dell’Uganda

Crispus KIYONGA


(1)  GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16.


REGOLAMENTI

24.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 221/8


REGOLAMENTO (UE) N. 754/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 agosto 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

TR

68,6

ZZ

68,6

0707 00 05

TR

42,5

ZZ

42,5

0709 90 70

TR

126,3

ZZ

126,3

0805 50 10

AR

142,3

CL

113,2

TR

143,6

UY

122,8

ZA

140,4

ZZ

132,5

0806 10 10

BA

91,2

EG

153,1

TR

114,3

ZZ

119,5

0808 10 80

AR

72,2

BR

71,9

CL

90,7

CN

65,6

NZ

105,3

US

114,4

UY

95,9

ZA

91,4

ZZ

88,4

0808 20 50

AR

99,5

CL

150,5

CN

80,6

TR

149,8

ZA

107,1

ZZ

117,5

0809 30

TR

137,7

ZZ

137,7

0809 40 05

BA

60,4

IL

160,6

XS

59,4

ZA

191,2

ZZ

117,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


24.8.2010   

IT

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L 221/10


REGOLAMENTO (UE) N. 755/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 734/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 agosto 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 214 del 14.8.2010, pag. 8.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 24 agosto 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

46,63

0,00

1701 11 90 (1)

46,63

0,92

1701 12 10 (1)

46,63

0,00

1701 12 90 (1)

46,63

0,62

1701 91 00 (2)

45,38

3,86

1701 99 10 (2)

45,38

0,72

1701 99 90 (2)

45,38

0,72

1702 90 95 (3)

0,45

0,24


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DIRETTIVE

24.8.2010   

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L 221/12


DIRETTIVA 2010/58/UE DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2010

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della sostanza attiva iprodione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Con la direttiva 2003/31/CE della Commissione (2) l’iprodione è stato iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(2)

Nella richiesta di iscrizione dell’iprodione, l’unico notificante Bayer ha presentato dati sugli utilizzi come fungicida, a sostegno della conclusione secondo cui è lecito presumere, in linea generale, che i prodotti fitosanitari contenenti iprodione soddisfino le condizioni di sicurezza stabilite dall’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(3)

DEVGEN, un altro notificante, ha chiesto una modifica che consenta l’utilizzo dell’iprodione come nematocida, oltre all’utilizzo sopraindicato. A sostegno di tale estensione dell’utilizzo, il notificante DEVGEN ha fornito informazioni supplementari.

(4)

La Francia ha valutato le informazioni presentate e il 12 gennaio 2010 ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni, secondo cui l’estensione dell’utilizzo richiesta non causa altri rischi oltre a quelli già presi in considerazione nelle disposizioni specifiche relative all’iprodione figuranti nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rapporto di riesame della Commissione su tale sostanza. In particolare, la Francia ha preparato alcuni addenda alla relazione di valutazione nei settori pertinenti della valutazione del rischio, le cui conclusioni confermano che l’estensione dell’utilizzo è accettabile.

(5)

La modifica delle disposizioni specifiche per l’iprodione è quindi giustificata.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(7)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 24 dicembre 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 25 dicembre 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 101 del 23.4.2003, pag. 3.


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE la riga 50 è sostituita dalla seguente:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni particolari

«50

Iprodione

Numero CAS 36734-19-7

Numero CIPAC 278

3-(3,5-diclorofenil)-Nisopropil-2,4-dioxo-imidazolidina-1-carbossimide

960 g/kg

1o gennaio 2004

31 dicembre 2013

Possono essere autorizzati solo gli utilizzi come fungicida e nematocida.

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell’iprodione, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In tale valutazione globale, gli Stati membri:

prestano particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in forti dosi (in particolare nel caso di tappeti erbosi) su terreni acidi (pH inferiore a 6) in condizioni climatiche vulnerabili,

esaminano attentamente il rischio per gli invertebrati acquatici se la sostanza attiva è applicata in luoghi direttamente adiacenti ad acque di superficie. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori particolari sull’identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.


Rettifiche

24.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 221/15


Rettifica del regolamento (CE) n. 205/2009 della Commissione, del 16 marzo 2009, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Riso Vialone Nano Veronese (IGP)]

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 71 del 17 marzo 2009, pag. 15 )

1)

A pagina 15, nel titolo:

anziché:

«Riso Vialone Nano Veronese»,

leggi:

«Riso Nano Vialone Veronese».

2)

A pagina 15, nel considerando 2:

anziché:

«della granella»,

leggi:

«dei grani di riso».

3)

A pagina 16, nell’allegato I, secondo comma:

anziché:

«Nome del prodotto»,

leggi:

«Descrizione del prodotto».

4)

A pagina 16, nell’allegato I, punto 3, sesta riga:

anziché:

«amilosio

:

non superiore a 21 % s.s.»,

leggi:

«amilosio

:

non inferiore a 21 % s.s.».

5)

A pagina 17, nell’allegato II — Scheda riepilogativa, nel titolo:

anziché:

«RISO VIALONE NANO VERONESE»,

leggi:

«RISO NANO VIALONE VERONESE».

6)

A pagina 17, al punto 4.1, seconda riga:

anziché:

«Riso Vialone Nano Veronese»,

leggi:

«Riso Nano Vialone Veronese».

7)

A pagina 18, undicesima riga:

anziché:

«Inoltre per distinguere maggiormente il Riso Vialone Nano Veronese:»,

leggi:

«Inoltre per distinguere maggiormente il Riso Nano Vialone Veronese:».

8)

A pagina 19, al punto 4.6, primo comma:

anziché:

«La produzione di riso Vialone Nano Veronese è ottenibile»,

leggi:

«La produzione di Riso Nano Vialone Veronese è ottenibile».

9)

A pagina 19, al punto 4.8, secondo comma:

anziché:

«L’etichetta deve recare la dicitura “Riso Vialone Nano Veronese” I.G.P.»,

leggi:

«L’etichetta deve recare la dicitura “Riso Nano Vialone Veronese” I.G.P.».