ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.218.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 218

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53° anno
19 agosto 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, relativamente agli usi critici degli halon ( 1 )

2

 

*

Regolamento (UE) n. 745/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010, che fissa, per il 2010, massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

9

 

 

Regolamento (UE) n. 746/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

19

 

 

Regolamento (UE) n. 747/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di agosto 2010 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009

21

 

 

DECISIONI

 

 

2010/456/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 agosto 2010, recante deroga al regolamento (CE) n. 687/2008 per quanto riguarda i termini di consegna e di presa in consegna dei cereali all’intervento in Finlandia per la campagna 2009/2010 [notificata con il numero C(2010) 5659]

22

 

 

2010/457/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 agosto 2010, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive Candida oleophila di ceppo O, ioduro di potassio e solfocianato di potassio [notificata con il numero C(2010) 5662]  ( 1 )

24

 

 

2010/458/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 agosto 2010, che autorizza controlli fisici a titolo del regolamento (CE) n. 669/2009 da effettuare presso i locali approvati di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti a Malta [notificata con il numero C(2010) 5684]  ( 1 )

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

19.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/1


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

L’accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è entrato in vigore il 1o maggio 2010, essendo stata espletata, in data 22 marzo 2010, la procedura prevista all’articolo 8 dell’accordo.


REGOLAMENTI

19.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/2


REGOLAMENTO (UE) N. 744/2010 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, relativamente agli usi critici degli halon

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Gli halon 1301, 1211 e 2402 (di seguito «halon») sono sostanze che riducono lo strato di ozono classificate nel gruppo III dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2009 come sostanze controllate. In conformità con quanto stabilito dal protocollo di Montreal, la produzione di dette sostanze è vietata, negli Stati membri, dal 1994. Il loro utilizzo, tuttavia, è tutt’ora consentito per taluni usi critici previsti nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009.

(2)

Come disposto dall’articolo 4, paragrafo 4, punto iv), del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (2), la Commissione ha riesaminato l’allegato VII del suddetto regolamento. A tal fine, la Commissione ha analizzato gli attuali usi degli halon, nonché la disponibilità e l’uso di tecnologie o di alternative (in seguito denominate «alternative») sia tecnicamente, sia economicamente praticabili, che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario. Nel frattempo, il regolamento (CE) n. 2037/2000 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1005/2009 e l’allegato VII del regolamento (CE) n. 2037/2000 è divenuto, immutato, l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009.

(3)

Il riesame ha messo in evidenza una serie di differenze tra gli Stati membri riguardo all’interpretazione di quali usi degli halon siano da considerarsi critici secondo la definizione di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009. Occorre pertanto descrivere in maniera più particolareggiata ogni applicazione degli halon, specificando il tipo di apparecchiature e di impianto interessati, la finalità dell’applicazione critica, il modello di estintore ad halon, nonché il tipo di halon.

(4)

Il riesame ha anche rivelato che, tranne sporadiche eccezioni, non è più necessario ricorrere agli halon affinché attrezzature e impianti di nuova progettazione soddisfino le condizioni necessarie in materia di protezione antincendio e che oggi vengono abitualmente installate. Gli estintori e i sistemi antincendio ad halon continuano tuttavia a essere necessari in alcune attrezzature che sono o saranno prodotte seguendo la progettazione attuale.

(5)

Dal riesame è inoltre risultato che, nella maggior parte delle applicazioni di protezione antincendio, siano esse incorporate in attrezzature e apparecchiature esistenti o in attrezzature prodotte secondo la progettazione attuale, gli halon sono sostituiti, o possono essere sostituiti col tempo, e a costi ragionevoli, dalle alternative.

(6)

È pertanto opportuno, tenuto conto della maggiore disponibilità e applicazione delle alternative, stabilire, per ogni applicazione, date ultime oltre le quali l’uso di halon in attrezzature e impianti nuovi non costituirà un uso critico e l’installazione di estintori o sistemi antincendio ad halon non sarà quindi consentito. Nella definizione di «nuove attrezzature» e «nuovi impianti» si deve prestare un’attenzione particolare alla fase del ciclo di vita nella quale si esegue effettivamente la progettazione dello spazio che richiede una protezione antincendio.

(7)

È altresì opportuno stabilire, per ogni singola applicazione, date di scadenza dopo le quali l’uso di halon negli estintori o nei sistemi antincendio in tutte le attrezzature e degli impianti, siano essi installati in attrezzature e impianti esistenti o che sono o saranno prodotti secondo la progettazione attuale, cesserà di costituire un uso critico. L’uso di halon non sarà quindi consentito e tutti gli estintori e i sistemi antincendio ad halon devono essere sostituiti, convertiti o eliminati entro la data limite, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2009.

(8)

Le date ultime devono prendere in considerazione la disponibilità di alternative per i nuovi impianti e le nuove attrezzature, nonché gli ostacoli alla loro applicazione. Esse devono consentire un tempo sufficiente per lo sviluppo di alternative ove è necessario e nel contempo offrire un incentivo ad avviare tale sviluppo. Per quanto riguarda gli aeromobili, poiché l’aviazione civile è disciplinata a livello internazionale, deve essere prestata la dovuta attenzione alle iniziative dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) relative all’installazione e all’uso di estintori ad halon sugli aeromobili.

(9)

Le date limite devono inoltre consentire un tempo sufficiente per svolgere le attività di sostituzione o di conversione degli halon nell’ambito dei programmi ordinari o pianificati di manutenzione o di modernizzazione degli impianti o delle attrezzature, senza ostacolare indebitamente il funzionamento di detti impianti o attrezzature e senza costi eccessivi. Nel contempo è opportuno prendere in considerazione il tempo utile per ottenere tutte le certificazioni, autorizzazioni o approvazioni eventualmente necessarie per l’installazione delle alternative nelle attrezzature o negli impianti interessati.

(10)

Per la maggior parte delle applicazioni relative ai nuovi impianti o alle nuove attrezzature, nei quali non sono più necessari o non sono più installati estintori o sistemi antincendio ad halon, è opportuno fissare la data ultima al 2010. È tuttavia opportuno fissare tale data al 2011 per alcuni veicoli terrestri e aeromobili militari per i quali le alternative prese in considerazione sono disponibili ma non in uso nei programmi di sviluppo che giungono a completamento e per i quali le modifiche potrebbero non essere fattibili dal punto di vista economico e tecnico. È opportuno fissare la data ultima al 2014 per le applicazioni relative agli estintori portatili, per le gondole-motore degli aeromobili e per le cabine, in coincidenza con i tempi per l’attuazione anticipata di una restrizione equivalente dell’ICAO. È opportuno fissare il 2018 come data ultima per l’applicazione ai compartimenti degli aerei da carico ove non sono ancora state identificate alternative, ma per i quali è verosimile presumere che, a seguito di ulteriori attività di ricerca e sviluppo, per tale data saranno disponibili alternative da installare nei nuovi aeromobili soggetti a certificazione del tipo.

(11)

Per molte applicazioni è opportuno fissare date limite comprese tra il 2013 e il 2025, a seconda del grado di difficoltà tecniche ed economiche che presentano la sostituzione o la conversione degli halon. Tali date limite devono offrire un tempo sufficiente per consentire la sostituzione degli halon nell’ambito dei programmi di manutenzione ordinaria della maggior parte delle attrezzature e degli impianti per i quali attualmente esistono alternative. È opportuno fissare al 2030 o al 2035 la data limite di sostituzione degli halon per alcune applicazioni in veicoli di terra e in navi militari, per i quali la sostituzione degli halon non è verosimilmente fattibile dal punto di vista tecnico ed economico, se non nell’ambito di programmi pianificati di modernizzazione o di adattamento delle attrezzature e per i quali in alcuni Stati membri possono rivelarsi necessari attività di ricerca e sviluppo supplementari per accertare l’idoneità delle alternative

(12)

Per alcune applicazioni a bordo di veicoli, navi di superficie, sottomarini e aeromobili militari esistenti e di quelli che sono o saranno costruiti secondo la progettazione attuale, non sono ancora state individuate alternative. Appare tuttavia ragionevole ritenere che entro il 2040 una parte importante delle attrezzature in questione sarà giunta al termine del ciclo di vita utile o che a tale data saranno disponibili alternative, grazie al lavoro di ricerca e sviluppo nel frattempo condotto. Di conseguenza, è opportuno fissare il 2040 come data limite ragionevole per tali applicazioni.

(13)

Non sono state identificate alternative per quanto attiene ai sistemi antincendio nei compartimenti di carico, nelle gondole-motore e nei generatori ausiliari a bordo degli aeromobili civili esistenti o costruiti conformemente alla certificazione di tipo attuale. Si presume che in futuro un numero ingente di aeromobili civili, inoltre, continuerà a essere costruito e a dipendere dagli halon per dette applicazioni. Sebbene si ritenga che esistano importanti ostacoli tecnici, economici e normativi che gravano sulla sostituzione degli halon in queste applicazioni, è tuttavia opportuno fissare il 2040 come data limite ragionevole, vista l’incertezza relativa alla disponibilità a lungo termine di halon riciclati e la necessità di ulteriori lavori di ricerca e sviluppo per individuare e sviluppare alternative adeguate.

(14)

L’allegato VI, compresi i tempi per l’eliminazione progressiva degli usi critici, sarà riesaminato con cadenza regolare per tenere conto delle nuove attività di ricerca e sviluppo delle alternative e delle informazioni relative alla loro disponibilità. In casi particolari possono inoltre essere concesse deroghe alle date ultime, laddove sia dimostrato che non esiste alcuna alternativa disponibile.

(15)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1005/2009.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.

(2)   GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO VI

USI CRITICI DEGLI HALON

Ai fini del presente allegato si intende per:

1)

“Data ultima”, la data oltre la quale non è più consentito l’uso degli halon per estintori o impianti antincendio in attrezzature e impianti nuovi nell’applicazione interessata.

2)

“Attrezzature nuove”, le attrezzature per le quali, alla data ultima, non si sia verificato nessuno dei casi seguenti:

a)

firma del relativo contratto di fornitura o di conversione;

b)

presentazione della domanda per il rilascio dell’omologazione o certificazione di tipo presso la competente autorità di regolamentazione.

3)

“Impianti nuovi”, gli impianti per i quali, alla data limite, non si sia verificato nessuno dei seguenti casi:

a)

firma del relativo contratto di sviluppo;

b)

presentazione della domanda per il rilascio dell’autorizzazione di pianificazione presso la competente autorità di regolamentazione.

4)

“Data limite”, la data oltre la quale gli halon non devono più essere usati nell’applicazione interessata, entro la quale gli estintori o i sistemi antincendio contenenti halon devono essere smantellati.

5)

“Inertizzazione”, prevenzione dell’innesco della combustione di un’atmosfera infiammabile o esplosiva tramite l’aggiunta di un diluente o di un agente inibitore.

6)

“Nave da carico”, una nave non adibita al trasporto di passeggeri, con una stazza lorda superiore alle 500 tonnellate e che effettui viaggi internazioni secondo la definizione della convenzione SOLAS per la salvaguardia della vita umana in mare. Ai sensi di detta convenzione, per “nave passeggeri” s’intende “una nave che trasporta più di 12 passeggeri” e per “viaggio internazionale” s’intende “un viaggio da un paese in cui si applica la presente convenzione verso un porto al di fuori di detto paese, e viceversa”.

7)

Spazio “di norma occupato”, uno spazio protetto nel quale, perché sia assicurato l’efficace funzionamento delle apparecchiature o dell’impianto, è richiesta la presenza continuativa, o pressoché continuativa, di membri del personale. Per le applicazioni militari, il regime di occupazione dello spazio protetto è quello applicabile in caso di combattimento.

8)

Spazio “di norma inoccupato”, uno spazio protetto occupato solo per periodi limitati, specialmente per operazioni di manutenzione, e in cui non si rende necessaria la presenza fissa di persone affinché le apparecchiature o l’impianto funzionino efficacemente.

USI CRITICI DEGLI HALON

Applicazione

Data ultima

(31 dicembre dell’anno indicato)

Data limite

(31 dicembre dell’anno indicato)

Categoria di apparecchiature o di impianti

Finalità

Tipo di estintore

Tipo di halon

1.

Nei veicoli militari terrestri

1.1.

Protezione dei compartimenti macchine

Sistema fisso

1301

1211

2402

2010

2035

1.2.

Protezione del vano equipaggio

Sistema fisso

1301

2402

2011

2040

1.3.

Protezione del vano equipaggio

Estintore portatile

1301

1211

2011

2020

2.

Sulle navi militari di superficie

2.1.

Protezione dei compartimenti macchine di norma occupati

Sistema fisso

1301

2402

2010

2040

2.2.

Protezione dei vani motore di norma inoccupati

Sistema fisso

1301

1211

2402

2010

2035

2.3.

Protezione dei compartimenti elettrici di norma inoccupati

Sistema fisso

1301

1211

2010

2030

2.4.

Protezione delle centrali di comando

Sistema fisso

1301

2010

2030

2.5.

Protezione delle sale delle pompe di alimentazione

Sistema fisso

1301

2010

2030

2.6.

Protezione dei locali adibiti al deposito di liquidi infiammabili

Sistema fisso

1301

1211

2402

2010

2030

2.7.

Protezione di aeromobili all’interno degli hangar e nelle aree di manutenzione

Estintore portatile

1301

1211

2010

2016

3.

Nei sottomarini militari

3.1.

Protezione dei compartimenti macchine

Sistema fisso

1301

2010

2040

3.2.

Protezione delle centrali di comando

Sistema fisso

1301

2010

2040

3.3.

Protezione dei locali dei generatori diesel

Sistema fisso

1301

2010

2040

3.4.

Protezione dei vani elettrici

Sistema fisso

1301

2010

2040

4.

Sugli aeromobili

4.1.

Protezione delle stive di norma inoccupate

Sistema fisso

1301

1211

2402

2018

2040

4.2.

Protezione delle cabine e del vano equipaggio

Estintore portatile

1211

2402

2014

2025

4.3.

Protezione delle gondole motore e dei motori ausiliari

Sistema fisso

1301

1211

2402

2014

2040

4.4.

Inertizzazione dei serbatoi

Sistema fisso

1301

2402

2011

2040

4.5.

Protezione dei contenitori dei rifiuti nelle toilette

Sistema fisso

1301

1211

2402

2011

2020

4.6.

Protezione degli scomparti per il carico a secco (dry bay)

Sistema fisso

1301

1211

2402

2011

2040

5.

Negli stabilimenti petroliferi, gasieri e petrolchimici

5.1.

Protezione degli spazi in cui potrebbe verificarsi la fuoriuscita di gas o di liquido infiammabile

Sistema fisso

1301

2402

2010

2020

6.

Sui mercantili commerciali

6.1.

Inertizzazione degli spazi di norma occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoriuscita di gas o di liquido infiammabile

Sistema fisso

1301

2402

1994

2016

7.

Nei sistemi di comando e di comunicazione terrestri fondamentali per la sicurezza nazionale

7.1.

Protezione degli spazi di norma occupati

Sistema fisso

1301

2402

2010

2025

7.2.

Protezione degli spazi di norma occupati

Estintore portatile

1211

2010

2013

7.3.

Protezione degli spazi di norma inoccupati

Sistema fisso

1301

2402

2010

2020

8.

Nei campi d’aviazione e negli aeroporti

8.1.

Nei veicoli di soccorso degli aeroporti

Estintore portatile

1211

2010

2016

8.2.

Protezione di aeromobili all’interno degli hangar e nelle aree di manutenzione

Estintore portatile

1211

2010

2016

9.

In centrali nucleari e impianti di ricerca nucleari

9.1.

Protezione degli spazi in cui sia necessario ridurre al minimo il rischio di dispersione di materiale radioattivo

Sistema fisso

1301

2010

2020

10.

Nel tunnel sotto la Manica

10.1.

Protezione degli impianti tecnici

Sistema fisso

1301

2010

2016

10.2.

Protezione delle automotrici e delle carrozze navetta dei treni del tunnel sotto la Manica

Sistema fisso

1301

2010

2020

11.

Altro

11.1.

Nel corso di operazioni di estinzione di primo intervento condotte da vigili del fuoco, qualora sia indispensabile per la sicurezza personale

Estintore portatile

1211

2010

2013

11.2.

Protezione delle persone effettuata dal personale militare e di polizia

Estintore portatile

1211

2010

2013»


19.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/9


REGOLAMENTO (UE) N. 745/2010 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2010

che fissa, per il 2010, massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 51, paragrafo 2, primo comma, l’articolo 69, paragrafo 3, l’articolo 87, paragrafo 3, l’articolo 123, paragrafo 1, e l’articolo 128, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, secondo comma, e l’articolo 131, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Per gli Stati membri che attuano nel 2010 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2010 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli 52, 53 e 54 dello stesso regolamento.

(2)

Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2010 dell’opzione di cui all’articolo 87 del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2010 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico.

(3)

Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2010 delle opzioni di cui all’articolo 69, paragrafo 1, o all’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2010 i massimali di bilancio per il sostegno specifico di cui al titolo III, capitolo 5, dello stesso regolamento.

(4)

L’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 limita le risorse applicabili a ciascuna misura accoppiata stabilita ai punti i), ii), iii) e iv) dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 68, paragrafo 1, lettere b) e e), al 3,5 % dei massimali nazionali di cui all’articolo 40 dello stesso regolamento. Per motivi di chiarezza, la Commissione pubblicherà i massimali che risultano dagli importi comunicati dagli Stati membri per le misure interessate.

(5)

Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli importi calcolati conformemente all’articolo 69, paragrafo 7, dello stesso regolamento sono stati stabiliti nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2). Per motivi di chiarezza, è opportuno che la Commissione pubblichi gli importi comunicati dagli Stati membri che essi intendono impiegare conformemente all’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009.

(6)

Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2010 una volta detratti, dai massimali dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009, i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli 52, 53, 54, 68 e 87 del regolamento (CE) n. 73/2009. L’importo da dedurre dal predetto allegato VIII per finanziare il sostegno specifico stabilito dall’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 corrisponde alla differenza fra l’importo totale del sostegno specifico comunicato dagli Stati membri e gli importi comunicati per finanziare il sostegno specifico conformemente all’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), dello stesso regolamento. Qualora uno Stato membro che attua il regime del pagamento unico decida di concedere il sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), l’importo comunicato alla Commissione deve essere incluso nel massimale del regime del pagamento unico, poiché detto sostegno assume la forma di un incremento del valore unitario e/o del numero di diritti al pagamento dell’agricoltore.

(7)

Per gli Stati membri che applicano nel 2010 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue, in conformità dell’articolo 123, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(8)

Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2010 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, ai sensi dell’articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.

(9)

Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2010 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli, ai sensi dell’articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.

(10)

Occorre fissare per il 2010 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell’articolo 128, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, stabiliti in base alla loro comunicazione.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I massimali di bilancio per il 2010, di cui all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell’allegato I del presente regolamento.

2.   I massimali di bilancio per il 2010, di cui all’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell’allegato II del presente regolamento.

3.   I massimali di bilancio per il 2010, di cui agli articoli 69, paragrafo 3, e 131, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell’allegato III del presente regolamento.

4.   I massimali di bilancio per il 2010 per il sostegno stabilito all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all’articolo 68, paragrafo 1, lettere b) e e) del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell’allegato IV del presente regolamento.

5.   Gli importi che possono essere impiegati dagli Stati membri conformemente all’articolo 69, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CE) n. 73/2009 per coprire il sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono quelli indicati nell’allegato V del presente regolamento.

6.   I massimali di bilancio per il 2010 per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell’allegato VI del presente regolamento.

7.   Le dotazioni finanziarie annue per il 2010 di cui all’articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelle indicate nell’allegato VII del presente regolamento.

8.   Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Romania, della Slovacchia e dell’Ungheria nel 2010 per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 126, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell’allegato VIII del presente regolamento.

9.   Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Polonia, della Slovacchia e dell’Ungheria, per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli, di cui all’articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell’allegato IX del presente regolamento.

10.   I massimali di bilancio per il 2010, di cui all’articolo 128, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell’allegato X del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)   GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.


ALLEGATO I

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 52, 53 E 54 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Esercizio 2010

(in migliaia di EUR)

 

BE

DK

EL

ES

FR

IT

AT

PT

SI

FI

SE

Premio per pecora e per capra

 

855

 

 

 

 

 

21 892

 

600

 

Premio supplementare per pecora e per capra

 

 

 

 

 

 

 

7 184

 

200

 

Premio per vacca nutrice

77 565

 

 

261 153

525 622

 

70 578

78 695

 

 

 

Supplemento al premio per vacca nutrice

19 389

 

 

26 000

 

 

99

9 462

 

 

 

Premio speciale per bovini

 

33 085

 

 

 

 

 

 

8 817

 

37 446

Premio all’abbattimento, animali adulti

 

 

 

47 175

 

 

 

8 657

 

 

 

Premio all’abbattimento, vitelli

6 384

 

 

560

 

 

 

946

 

 

 

Pomodori, articolo 54, paragrafo 1

 

 

10 720

28 117

4 017

91 984

 

16 667

 

 

 

Prodotti ortofrutticoli diversi dai pomodori, articolo 54, paragrafo 2

 

 

 

 

43 152

9 700

 

 

 

 

 


ALLEGATO II

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 87 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Esercizio 2010

(in migliaia di EUR)

 

Spagna

Francia

Italia

Paesi Bassi

Portogallo

Finlandia

Aiuto alle sementi

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150


ALLEGATO III

MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO SPECIFICO DI CUI ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Esercizio 2010

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Belgio

6 389

Bulgaria

11 761

Repubblica ceca

31 826

Danimarca

15 800

Germania

2 000

Estonia

1 253

Irlanda

25 000

Grecia

107 600

Spagna

247 865

Francia

472 600

Italia

316 250

Lettonia

5 130

Ungheria

77 290

Paesi Bassi

22 020

Austria

11 900

Polonia

40 800

Portogallo

32 411

Romania

25 545

Slovenia

10 237

Slovacchia

8 700

Finlandia

45 140

Svezia

3 434

Regno Unito

29 800

(*)

Importi comunicati dagli Stati membri per la concessione del sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), inclusi nei massimali del regime di pagamento unico.

Grecia: 30 000 (in migliaia di EUR)

Slovenia: 4 200 (in migliaia di EUR)


ALLEGATO IV

MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO DI CUI ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, LETTERA a), PUNTI i), ii), iii) E iv) E ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, LETTERE b) E e) DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Esercizio 2010

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Belgio

6 389

Bulgaria

11 761

Repubblica ceca

31 826

Danimarca

4 300

Germania

2 000

Estonia

1 253

Irlanda

25 000

Grecia

77 600

Spagna

178 265

Francia

232 600

Italia

147 250

Lettonia

5 130

Ungheria

46 164

Paesi Bassi

15 000

Austria

11 900

Polonia

40 800

Portogallo

19 510

Romania

25 545

Slovenia

6 037

Slovacchia

8 700

Finlandia

45 140

Svezia

3 434

Regno Unito

29 800


ALLEGATO V

IMPORTI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 69, PARAGRAFO 6, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009 PER COPRIRE IL SOSTEGNO SPECIFICO DI CUI ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, DELLO STESSO REGOLAMENTO

Esercizio 2010

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Belgio

6 389

Danimarca

15 800

Irlanda

23 900

Grecia

70 000

Spagna

144 200

Francia

90 000

Italia

144 900

Paesi Bassi

22 020

Austria

11 900

Portogallo

21 700

Slovenia

4 200

Finlandia

4 762


ALLEGATO VI

MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Esercizio 2010

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Belgio

508 479

Danimarca

997 381

Germania

5 769 981

Irlanda

1 339 421

Grecia

2 210 268

Spagna

4 642 028

Francia

7 465 495

Italia

3 924 520

Lussemburgo

37 569

Malta

4 231

Paesi Bassi

852 443

Austria

676 667

Portogallo

435 325

Slovenia

92 740

Finlandia

523 192

Svezia

724 349

Regno Unito

3 946 625


ALLEGATO VII

DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Esercizio 2010

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Bulgaria

326 671

Repubblica ceca

581 177

Estonia

70 531

Cipro

34 898

Lettonia

95 653

Lituania

262 311

Ungheria

831 578

Polonia

1 994 196

Romania

700 424

Slovacchia

268 304


ALLEGATO VIII

IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO DI CUI ALL’ARTICOLO 126 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Esercizio 2010

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Repubblica ceca

44 245

Lettonia

4 962

Lituania

10 260

Ungheria

41 010

Polonia

159 392

Romania

4 041

Slovacchia

8 856


ALLEGATO IX

IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER GLI ORTOFRUTTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Esercizio 2010

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Repubblica ceca

414

Ungheria

4 756

Polonia

6 715

Slovacchia

690


ALLEGATO X

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI TRANSITORI DA EROGARE NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 128 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Esercizio 2010

(in migliaia di EUR)

Stato membro

Cipro

Romania

Slovacchia

Pomodori, articolo 128, paragrafo 1

 

869

335

Prodotti ortofrutticoli diversi dai pomodori, articolo 128, paragrafo 2

4 478

 

 


19.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/19


REGOLAMENTO (UE) N. 746/2010 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 agosto 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

50,2

TR

85,0

ZZ

67,6

0707 00 05

MK

41,0

TR

133,3

ZZ

87,2

0709 90 70

TR

98,8

ZZ

98,8

0805 50 10

AR

151,1

CL

92,0

TR

151,4

UY

138,0

ZA

119,8

ZZ

130,5

0806 10 10

EG

153,0

IL

202,2

TR

121,8

ZZ

159,0

0808 10 80

AR

87,2

BR

74,9

CL

91,0

CN

65,6

NZ

104,9

US

87,8

UY

100,6

ZA

90,8

ZZ

87,9

0808 20 50

AR

92,7

CL

150,5

TR

149,8

ZA

92,4

ZZ

121,4

0809 30

TR

139,8

ZZ

139,8

0809 40 05

BA

61,5

IL

154,7

XS

64,6

ZA

172,8

ZZ

113,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


19.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/21


REGOLAMENTO (UE) N. 747/2010 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2010

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di agosto 2010 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine di alta qualità (3) stabilisce le modalità per il rilascio dei titoli di importazione e per la presentazione delle relative domande.

(2)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, se i quantitativi oggetto delle domande di titoli superano i quantitativi disponibili per il periodo contingentale di cui trattasi, è fissato un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo. Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009 dal 1o al 7 agosto 2010 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4449, presentate dal 1o al 7 agosto 2010 a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009, è applicato un coefficiente di attribuzione dello 79,54388 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)   GU L 182 del 15.7.2009, pag. 25.


DECISIONI

19.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2010

recante deroga al regolamento (CE) n. 687/2008 per quanto riguarda i termini di consegna e di presa in consegna dei cereali all’intervento in Finlandia per la campagna 2009/2010

[notificata con il numero C(2010) 5659]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2010/456/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 687/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi pagatori o degli organismi d’intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (2) prevede che, se l’offerta è ammissibile, gli operatori siano informati al più presto del piano di consegna. A questo scopo l’articolo 2, paragrafo 4, primo comma, del citato regolamento prevede che, per i cereali diversi dal granturco, l’ultima consegna al centro di intervento per il quale è effettuata l’offerta debba avvenire entro la fine del quarto mese successivo al mese di ricevimento dell’offerta, senza tuttavia superare il termine del 31 luglio per la Finlandia.

(2)

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 687/2008, l’ultima presa in consegna deve avvenire, per i cereali diversi dal granturco, entro la fine del secondo mese successivo all’ultima consegna di cui all’articolo 2, paragrafo 4, primo comma, senza tuttavia superare il termine del 31 agosto per la Finlandia.

(3)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 687/2008 prevede un termine di venti giorni lavorativi decorrenti dalla data della costituzione del campione rappresentativo per procedere all’analisi delle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei campioni.

(4)

Il raccolto di cereali in Finlandia ha raggiunto, nella campagna 2009/2010, un picco di 4,3 milioni di tonnellate, di cui 2,2 milioni di tonnellate di orzo. Data la situazione del mercato cerealicolo finlandese, caratterizzata da prezzi alla produzione relativamente bassi e comunque inferiori ai prezzi di intervento, durante la campagna 2009/2010 in Finlandia sono stati offerti all’intervento ingenti quantitativi di cereali, pari a un totale di 823 000 t, di cui 796 000 t di orzo e 27 000 t di frumento tenero. Secondo i più recenti dati disponibili (del 1o luglio 2010), la quantità di cereali complessivamente presa in consegna dall’inizio del periodo di intervento ammonta a circa 573 000 t, di cui 566 000 t di orzo e 7 000 t di frumento tenero. Resta dunque una quantità non trascurabile di cereali offerti all’intervento che deve essere ancora consegnata e analizzata prima di poter essere presa in consegna all’intervento.

(5)

Il 24 giugno 2010 la Finlandia ha informato i servizi della Commissione che la ricerca di capacità di ammasso aggiuntive per far fronte alle abbondanti offerte di cereali all’intervento ha occasionato un certo ritardo. Le autorità finlandesi chiedono pertanto, per la campagna 2009/2010, la proroga del termine di consegna dei cereali al 30 settembre 2010 e del termine di presa in consegna al 31 ottobre 2010, nonché una proroga del termine per l’esecuzione delle analisi di qualità.

(6)

Vista la motivazione addotta, ai fini di un’adeguata presa in consegna dei cereali offerti all’intervento nell’ambito della campagna 2009/2010 sembra giustificato accogliere la richiesta finlandese e accordare, in deroga al regolamento (CE) n. 687/2008, una proroga dei termini di consegna, di esecuzione delle analisi qualitative e di presa in consegna dei prodotti offerti all’intervento nel corso di detta campagna.

(7)

È necessario che le disposizioni della presente decisione si applichino alle offerte presentate in Finlandia nel corso della campagna 2009/2010.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 2, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 687/2008, per la campagna di commercializzazione 2009/2010 l’ultima consegna dei cereali offerti all’intervento in Finlandia deve avvenire entro il 30 settembre 2010.

Articolo 2

In deroga all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 687/2008, per la campagna di commercializzazione 2009/2010 l’ultima presa in consegna dei cereali offerti all’intervento in Finlandia deve avvenire entro il 31 ottobre 2010.

Articolo 3

In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 687/2008, per la campagna di commercializzazione 2009/2010 il termine per l’analisi delle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei campioni in Finlandia è di trenta giorni lavorativi.

Articolo 4

La presente decisione si applica alle offerte all’intervento presentate nel corso della campagna 2009/2010.

Articolo 5

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2010.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 192 del 19.7.2008, pag. 20.


19.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2010

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive Candida oleophila di ceppo O, ioduro di potassio e solfocianato di potassio

[notificata con il numero C(2010) 5662]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/457/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel luglio 2006 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bionext sprl la richiesta di iscrizione della sostanza attiva Candida oleophila di ceppo O nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/380/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(2)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel settembre 2004 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Koppert Beheer BV la richiesta di iscrizione della sostanza attiva ioduro di potassio nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/751/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(3)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel settembre 2004 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Koppert Beheer BV la richiesta di iscrizione della sostanza attiva solfocianato di potassio nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/751/CE ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(4)

La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare in merito alla valutazione dettagliata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari prescritta dalla direttiva.

(5)

Gli effetti di dette sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione i rispettivi progetti di relazione di valutazione in data 5 febbraio 2008 (Candida oleophila di ceppo O) e 27 luglio 2007 (ioduro di potassio e solfocianato di potassio).

(6)

In seguito alla presentazione dei progetti di relazione di cui sopra da parte degli Stati membri relatori, si è ritenuto necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni e agli Stati membri relatori di esaminarle e presentare una loro valutazione. L’esame dei fascicoli è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(7)

Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo che l’esame dei fascicoli possa essere proseguito. Il processo di valutazione e di decisione sull’eventuale inclusione delle sostanze Candida oleophila di ceppo O, ioduro di potassio e solfocianato di potassio nell’allegato I della direttiva dovrà essere completato entro 24 mesi.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti Candida oleophila di ceppo O, ioduro di potassio o solfocianato di potassio fino al 31 agosto 2012.

Articolo 2

La presente decisione scade il 31 agosto 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)   GU L 141 del 2.6.2007, pag. 78.

(3)   GU L 282 del 26.10.2005, pag. 18.


19.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2010

che autorizza controlli fisici a titolo del regolamento (CE) n. 669/2009 da effettuare presso i locali approvati di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti a Malta

[notificata con il numero C(2010) 5684]

(I testi in lingua inglese e maltese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/458/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (1) della Commissione, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 fissa le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale, inclusi controlli fisici da effettuare presso punti di entrata designati nell’Unione europea. Esso fissa inoltre i requisiti minimi per tali punti di entrata e ne fornisce un elenco da rendere disponibile pubblicamente da parte degli Stati membri su Internet.

(2)

L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 669/2009 stabilisce che la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, autorizzi le autorità competenti di alcuni punti di entrata designati, operanti sotto vincoli geografici specifici, ad effettuare controlli fisici presso i locali di un operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, a certe condizioni.

(3)

Con lettera del 18 dicembre 2009, Malta ha fatto riferimento alla situazione geografica specifica del punto di entrata designato del porto di Floriana, al volume relativamente contenuto delle importazioni dai paesi terzi di prodotti di origine non animale, come pure alle piccole dimensioni e alla prossimità delle isole che costituiscono il suo territorio, e ha chiesto alla Commissione di autorizzare le autorità competenti di tale punto di entrata ad effettuare i controlli fisici prescritti presso i locali di alcuni operatori del settore dei mangimi e degli alimenti.

(4)

Con lettera del 28 febbraio 2010 e successiva corrispondenza, Malta ha assicurato alla Commissione che: per l’effettuazione dei controlli fisici, soltanto i locali degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che soddisfano i requisiti minimi per i punti di entrata designati di cui al regolamento (CE) n. 669/2009 saranno approvati; il livello delle risorse destinate alle autorità competenti del porto di Floriana sarà tale che le attività di controllo svolte presso tali punti designati di entrata non saranno interrotte o inficiate dalla possibilità che i controlli fisici vengano effettuati al di fuori di tali locali; e le partite selezionate per i controlli fisici presso i locali degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti resteranno sotto continuo controllo delle autorità competenti del porto di Floriana dal momento del loro arrivo presso tale punto di entrata e in modo tale che esse non possano essere alterate in alcun modo durante tutti i controlli.

(5)

Di conseguenza, tenendo conto dei vincoli geografici specifici del punto di entrata designato del porto di Floriana e della conferma da Malta circa il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 669/2009, è opportuno autorizzare i controlli fisici effettuati presso i locali di alcuni operatori del settore dei mangimi e degli alimenti approvati da Malta per tali controlli.

(6)

Al fine di garantire una pubblicità adeguata all’autorizzazione fornita nella presente decisione, è opportuno che un elenco dei locali degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, approvati per i controlli fisici a norma del regolamento (CE) n. 669/2009, sia reso pubblicamente disponibile su Internet attraverso il link nazionale di cui all’articolo 5 del regolamento in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Le autorità competenti del punto di entrata designato del porto di Floriana a Malta sono autorizzate, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 669/2009, a effettuare i controlli fisici di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento in questione sulle importazioni di mangimi e di alimenti di origine non animale di cui all’allegato I, presso i locali dell’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti approvato da Malta per tali controlli, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), di tale regolamento.

2.   L’elenco degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, i cui locali sono approvati da Malta, come illustrato al paragrafo 1 del presente articolo, sono resi disponibili pubblicamente su Internet attraverso il link nazionale di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 669/2009.

Articolo 2

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.