ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.216.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 216 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
17.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 216/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 737/2010 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2010
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1007/2009 consente l’immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca che provengono dalla caccia praticata tradizionalmente dalle comunità Inuit e da altre comunità indigene e contribuiscono alla loro sussistenza. Il regolamento consente inoltre l’immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca quando la caccia viene praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e quando l’importazione di prodotti derivati dalla foca ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all’uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari. |
(2) |
Occorre pertanto specificare le modalità per l’importazione e l’immissione sul mercato dell’Unione di prodotti derivati dalla foca, ai fini dell’applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 1007/2009. |
(3) |
È opportuno autorizzare l’immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata tradizionalmente da comunità Inuit e da altre comunità indigene, i quali contribuiscono al sostentamento di tali comunità, se tale pratica fa parte del loro patrimonio culturale e se i prodotti derivati dalla foca sono almeno in parte utilizzati, consumati o trasformati all’interno delle comunità secondo le loro tradizioni. |
(4) |
È altresì opportuno stabilire le condizioni che disciplinano l’immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca se la caccia è stata praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine, nonché le condizioni che disciplinano l’importazione di prodotti derivati dalla foca destinati all’uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari. |
(5) |
Nell’ambito di tale normativa eccezionale, è opportuno istituire un meccanismo efficace che consenta di verificare il rispetto delle suddette condizioni senza produrre effetti restrittivi degli scambi in misura superiore al necessario. |
(6) |
Altre soluzioni non sarebbero sufficienti per conseguire tali obiettivi. Occorre pertanto disporre di un meccanismo che consenta agli organismi riconosciuti di rilasciare attestazioni certificanti la conformità dei prodotti derivati dalla foca ai requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1007/2009, eccetto per le importazioni destinate all’uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari. |
(7) |
È opportuno disporre che gli organismi conformi a determinati requisiti siano inclusi in un elenco degli organismi riconosciuti per il rilascio delle suddette attestazioni. |
(8) |
Occorre definire i modelli delle attestazioni e delle relative copie, al fine di agevolare la gestione e la verifica delle attestazioni stesse. |
(9) |
Occorre definire le procedure di controllo delle attestazioni. Tali procedure devono essere quanto più possibile semplici e maneggevoli, e garantire nel contempo l’affidabilità e la coerenza del sistema. |
(10) |
È opportuno autorizzare l’utilizzo di sistemi elettronici al fine di agevolare lo scambio dei dati tra le autorità competenti, la Commissione e gli organismi riconosciuti. |
(11) |
Il trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento, con particolare riguardo al trattamento dei dati personali contenuti nelle attestazioni, deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3). |
(12) |
Poiché il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009, che è applicabile a decorrere dal 20 agosto 2010, l’entrata in vigore del presente regolamento riveste carattere di urgenza. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le modalità di immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) «altre comunità indigene»: comunità stabilite in paesi indipendenti che sono considerate indigene in virtù della loro discendenza da popolazioni che abitavano il paese, o una regione geografica cui esso appartiene, al momento della conquista, della colonizzazione o della definizione degli attuali confini di Stato e che, a prescindere dal loro status giuridico, hanno conservato tutte le loro istituzioni sociali, economiche, culturali e politiche o parte di esse.
2) «immissione sul mercato senza scopi di lucro»: l’immissione sul mercato a un prezzo pari o inferiore ai costi sostenuti dal cacciatore, ridotto dell’importo corrispondente ad eventuali sovvenzioni ricevute in relazione all’attività di caccia.
Articolo 3
1. I prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata da comunità Inuit o da altre comunità indigene possono essere immessi sul mercato soltanto se è possibile dimostrare che provengono da attività di caccia alla foca che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) |
sono praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene tradizionalmente dedite alla caccia alla foca nella regione geografica; |
b) |
i prodotti da esse ottenuti sono almeno in parte utilizzati, consumati o trasformati all’interno delle comunità secondo le loro tradizioni; |
c) |
contribuiscono al sostentamento della comunità. |
2. All’atto dell’immissione sul mercato i prodotti derivati dalla foca sono accompagnati dall’attestazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1.
Articolo 4
I prodotti derivati dalla foca destinati all’uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari possono essere importati unicamente se è soddisfatto uno dei seguenti requisiti:
1) |
sono indossati dai viaggiatori, o portati a mano o contenuti nei loro bagagli personali; |
2) |
fanno parte dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il luogo abituale di residenza da un paese terzo all’Unione; |
3) |
sono acquisiti sul posto in un paese terzo dai viaggiatori e da essi importati ad una data successiva, purché, all’ingresso nel territorio dell’Unione, tali viaggiatori presentino alle autorità doganali dello Stato membro interessato i seguenti documenti:
|
Ai fini del punto 3, la dichiarazione scritta e il documento sono vistati dalle autorità doganali e restituiti ai viaggiatori. All’atto dell’importazione, la dichiarazione scritta e il documento sono presentati alle autorità doganali unitamente alla dichiarazione in dogana per i prodotti considerati.
Articolo 5
1. I prodotti derivati dalla foca ottenuti nell’ambito dalla gestione delle risorse marine possono essere immessi sul mercato soltanto se è possibile dimostrare che provengono da attività di caccia alla foca che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) |
sono praticate nell’ambito di un piano nazionale o regionale di gestione delle risorse naturali che utilizzi modelli di popolazione scientifici delle risorse naturali e applichi l’approccio ecosistemico; |
b) |
non superano il totale ammissibile di catture stabilito in conformità del piano di cui alla lettera a); |
c) |
i sottoprodotti della caccia alla foca sono immessi sul mercato in modo non sistematico e senza scopo di lucro. |
2. All’atto dell’immissione sul mercato i prodotti derivati dalla foca sono accompagnati dall’attestazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1.
Articolo 6
1. Un organismo è inserito nell’elenco degli organismi riconosciuti se dimostra di essere conforme ai seguenti requisiti:
a) |
è dotato di personalità giuridica; |
b) |
è in grado di accertare la conformità ai requisiti stabiliti all’articolo 3 o all’articolo 5; |
c) |
è in grado di rilasciare e gestire le attestazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, nonché di trattare e archiviare i dati; |
d) |
è in grado di espletare le sue funzioni in modo tale da evitare conflitti di interesse; |
e) |
è in grado di controllare il rispetto dei requisiti stabiliti agli articoli 3 e 5; |
f) |
è in grado di revocare l’attestazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, o di sospenderne la validità in caso di inosservanza dei requisiti del presente regolamento e di prendere opportune misure per informarne le autorità competenti e le autorità doganali degli Stati membri; |
g) |
è sottoposto a revisione contabile da parte di un soggetto terzo indipendente; |
h) |
opera a livello nazionale o regionale. |
2. Ai fini dell’inclusione nell’elenco di cui al paragrafo 1, l’organismo trasmette alla Commissione una domanda corredata di prove documentali che ne dimostrino la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1.
3. L’organismo riconosciuto presenta alla Commissione i rapporti di revisione contabile elaborati dal soggetto terzo indipendente di cui al paragrafo 1, lettera g), al termine di ogni ciclo di rendicontazione.
Articolo 7
1. Se sono soddisfatte le condizioni per l’immissione sul mercato previste all’articolo 3, paragrafo 1, o all’articolo 5, paragrafo 1, un organismo riconosciuto rilascia, su richiesta, un’attestazione conforme ai modelli figuranti nell’allegato.
2. L’organismo riconosciuto rilascia l’attestazione al richiedente e ne conserva una copia per tre anni a fini di archiviazione.
3. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, quando un prodotto derivato dalla foca è immesso sul mercato, l’originale dell’attestazione è consegnato unitamente al prodotto derivato dalla foca all’atto dell’immissione sul mercato. Il richiedente può conservare copia dell’attestazione.
4. Qualsiasi fattura successiva dovrà recare un riferimento al numero dell’attestazione.
5. I prodotti derivati dalla foca accompagnati da un’attestazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 sono considerati conformi alle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, o dell’articolo 5, paragrafo 1.
6. L’accettazione della dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica di prodotti derivati dalla foca, ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (5), è soggetta alla presentazione di un’attestazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Fatto salvo l’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, le autorità doganali conservano una copia dell’attestazione nei loro archivi.
7. Nel caso in cui sussistano dubbi riguardo all’autenticità o all’esattezza di un’attestazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 o siano necessari ulteriori pareri, le autorità doganali e gli altri agenti delle forze dell’ordine contattano le autorità competenti dello Stato membro interessato di cui all’articolo 9. Le autorità competenti stabiliscono i provvedimenti da adottare.
Articolo 8
1. Le attestazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, sono rilasciate su supporto cartaceo o elettronico.
2. In caso di attestazione elettronica, una versione stampata di tale attestazione accompagna i prodotti derivati dalla foca all’atto dell’immissione sul mercato.
3. L’uso dell’attestazione non dispensa dall’espletamento di eventuali altre formalità relative all’immissione sul mercato.
4. L’autorità competente designata in conformità dell’articolo 9 può chiedere che l’attestazione sia tradotta nella lingua ufficiale dello Stato membro di immissione sul mercato.
Articolo 9
1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate dello svolgimento delle seguenti mansioni:
a) |
verifica, su richiesta delle autorità doganali ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, delle attestazioni che accompagnano i prodotti derivati dalla foca importati; |
b) |
verifica che le attestazioni siano state rilasciate da un organismo stabilito e operante nello Stato membro considerato; |
c) |
conservazione di una copia delle attestazioni rilasciate per i prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia alla foca praticate nello Stato membro considerato. |
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome delle autorità competenti designate in conformità del paragrafo 1.
3. La Commissione pubblica sul suo sito Internet l’elenco delle autorità competenti designate in conformità del paragrafo 1. L’elenco è aggiornato periodicamente.
Articolo 10
1. Le autorità competenti possono utilizzare sistemi elettronici per lo scambio e la registrazione dei dati contenuti nelle attestazioni.
2. Gli Stati membri tengono in considerazione gli aspetti di complementarità, compatibilità e interoperabilità dei sistemi elettronici di cui al paragrafo 1.
Articolo 11
Il presente regolamento lascia inalterato il livello di tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito del diritto dell’Unione e di quello nazionale e non modifica, in particolare, i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001. La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è garantita, in particolare, per quanto attiene alla divulgazione o alla comunicazione dei dati personali contenuti nelle attestazioni.
Articolo 12
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36.
(2) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(3) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(4) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(5) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Note esplicative
Nota generale:
Compilare in stampatello
Riquadro 1 |
Organismo emittente |
Indicare il nome e l’indirizzo dell’organismo riconosciuto che rilascia l’attestazione. |
Riquadro 2 |
Riservato al paese di rilascio |
Spazio a disposizione del paese che rilascia l’attestazione. |
Riquadro 3 |
Numero dell’attestazione |
Indicare il numero di rilascio dell’attestazione. |
Riquadro 4 |
Paese di immissione sul mercato |
Indicare il paese in cui è prevista la prima immissione del prodotto derivato dalla foca sul mercato UE. |
Riquadro 5 |
Codice ISO |
Inserire il codice di due lettere del paese indicato nel riquadro 4. |
Riquadro 6 |
Designazione commerciale |
Indicare la designazione commerciale del/dei prodotto/i derivato/i dalla foca. La designazione deve essere coerente con quanto riportato nel riquadro 8. |
Riquadro 7 |
Giustificazione |
Contrassegnare la casella applicabile. |
Riquadro 8 |
Nome scientifico |
Indicare i nomi scientifici delle specie di foca utilizzate nel prodotto. Qualora vengano utilizzate più specie in un prodotto composito, indicare ciascuna specie su righe diverse. |
Riquadro 9 |
Voce SA |
Indicare il codice di quattro o sei cifre basato sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. |
Riquadro 10 |
Paese di prelievo |
Indicare il paese in cui le foche utilizzate nel prodotto sono state prelevate dall’ambiente naturale. |
Riquadro 11 |
Codice ISO |
Inserire il codice di due lettere del paese indicato nel riquadro 10. |
Riquadro 12 |
Peso netto |
Indicare il peso totale in kg, il quale è definito come la massa netta dei prodotti derivati dalla foca senza contenitori immediati o imballaggi, ad eccezione di supporti, distanziatori, etichette, ecc. |
Riquadro 13 |
Numero di unità |
Se del caso, indicare il numero di unità. |
Riquadro 14 |
Segni distintivi |
Se del caso, indicare eventuali segni distintivi, ad esempio numero di lotto o numero della polizza di carico. |
Riquadro 15 |
Identificatore unico |
Indicare eventuali identificatori di tracciabilità presenti sui prodotti stessi. |
Riquadro 16 |
Firma e timbro dell’organismo emittente |
Il riquadro deve essere firmato dal funzionario autorizzato, indicando anche il luogo e la data, e timbrato con il timbro ufficiale dell’autorità emittente. |
Riquadro 17 |
Visto dell’ufficio doganale |
Le autorità doganali devono indicare il numero della dichiarazione in dogana, nonché inserire la propria firma e timbro. |
17.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 216/11 |
REGOLAMENTO (UE) N. 738/2010 DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 2010
recante modalità di applicazione relative ai pagamenti alle organizzazioni di produttori tedesche del settore del luppolo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 102 bis, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 102 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio (2), prevede un pagamento annuale alle organizzazioni di produttori tedesche riconosciute del settore del luppolo. Gli importi percepiti dalle organizzazioni di produttori devono essere utilizzati per finanziare le misure adottate al fine di conseguire gli obiettivi previsti all’articolo 122, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(2) |
Per garantire una corretta gestione dei pagamenti, è opportuno che la Germania adotti regole concernenti la presentazione delle domande da parte delle organizzazioni di produttori, anche per quanto riguarda i termini, e si assicuri che tutte le domande contengano le informazioni necessarie per consentire all’autorità tedesca competente di verificare se le organizzazioni di produttori hanno diritto di beneficiare dei pagamenti. |
(3) |
Per garantire che i pagamenti siano effettuati in modo equo, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori devono essere calcolati proporzionalmente alle superfici ammissibili coltivate a luppolo dei loro membri. |
(4) |
Per garantire un uso efficiente delle risorse finanziarie, i pagamenti effettuati dall’organismo pagatore tedesco competente devono essere impegnati entro un periodo di tempo ragionevole. |
(5) |
Per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea, nessun pagamento deve essere effettuato prima che siano stati eseguiti controlli volti ad accertare il rispetto dei criteri di ammissibilità. Tali misure di controllo devono comprendere verifiche amministrative integrate da controlli in loco. Occorre prevedere il recupero degli importi indebitamente versati e stabilire sanzioni intese a scoraggiare comportamenti fraudolenti e negligenze gravi da parte dei richiedenti. |
(6) |
L’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (3), che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, ha integrato nel regime di pagamento unico, a decorrere dal 1o gennaio 2010, i pagamenti parzialmente accoppiati del settore del luppolo. Per garantire la continuità dei pagamenti, il primo pagamento dell’aiuto dell’Unione ai sensi dell’articolo 102 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento deve essere effettuato entro e non oltre il 30 aprile 2011. |
(7) |
Per facilitare l’esecuzione del primo pagamento, è opportuno consentire all’autorità competente tedesca di procedere, nell’anno precedente il pagamento, all’identificazione dei potenziali beneficiari e delle superfici coltivate a luppolo potenzialmente ammissibili. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione e significato dei termini
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 102 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda il pagamento alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo in Germania di cui al suddetto articolo.
2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i termini in esso utilizzati hanno lo stesso significato dei termini utilizzati nel regolamento (CE) n. 1234/2007.
Articolo 2
Domande di aiuto
1. Le organizzazioni di produttori che intendono beneficiare del pagamento di cui all’articolo 102 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 presentano ogni anno una domanda all’autorità tedesca competente, entro una data fissata dalla Germania, che non deve essere successiva al 30 settembre.
2. Nel fissare la data di cui al paragrafo 1, la Germania tiene conto del tempo necessario per garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria del pagamento, anche per quanto riguarda l’obbligo di svolgere controlli efficaci.
3. Le domande sono corredate di documenti giustificativi attestanti quanto segue:
a) |
l’identità e la prova del riconoscimento dell’organizzazione di produttori; |
b) |
il totale delle superfici ammissibili di cui all’articolo 3; |
c) |
gli elementi atti a identificare i membri dell’organizzazione di produttori e le superfici ammissibili da essi coltivate; |
d) |
le misure attuate, ultimate o in corso, e le spese corrispondenti sostenute o impegnate nell’anno civile della domanda di aiuto al fine di conseguire gli obiettivi previsti all’articolo 122, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
Articolo 3
Diritto all’aiuto
1. Gli importi versati alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo sono impegnati per finanziare misure volte a conseguire gli obiettivi previsti all’articolo 122 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. L’importo da versare a ciascuna organizzazione di produttori è calcolato proporzionalmente alle superfici ammissibili coltivate a luppolo dei suoi membri secondo quanto specificato ai paragrafi da 3 a 6.
3. Sono ammissibili all’aiuto le superfici coltivate a luppolo in Germania che, al momento della presentazione della domanda di cui all’articolo 2, sono interamente piantate e sono state sottoposte a normali operazioni colturali secondo le norme locali.
4. Le superfici di cui al paragrafo 2 sono piantate ad una densità uniforme di almeno 1 500 piante per ettaro nel caso della puntellatura doppia o di 2 000 piante per ettaro nel caso della puntellatura semplice.
5. Le superfici di cui al paragrafo 2 comprendono unicamente le superfici delimitate dalla linea dei fili esterni di ancoraggio dei puntelli. Qualora vi siano piante di luppolo lungo tale linea, può essere aggiunto, da ciascun lato della particella, un corridoio di servizio supplementare di larghezza pari alla larghezza media di un interfilare di detta superficie. Detto corridoio di servizio supplementare non deve situarsi sulla pubblica via. La superficie può comprendere le due particelle situate alle estremità dei filari e necessarie per la manovra delle macchine agricole, purché ciascuna delle due particelle non abbia lunghezza superiore ad otto metri, sia conteggiata una sola volta e non sia situata sulla pubblica via.
6. Le superfici di cui al paragrafo 2 non comprendono le superfici piantate con giovani piante di luppolo coltivate principalmente come prodotti di vivaio.
Articolo 4
Pagamento dell’aiuto
1. Per ogni domanda presentata in conformità del presente regolamento e della legislazione tedesca, la Germania versa l’aiuto ai beneficiari tra il 16 ottobre dell’anno di presentazione della domanda e, al più tardi, il 31 gennaio dell’anno successivo, a condizione che siano stati effettuati tutti i controlli obbligatori previsti all’articolo 5.
2. Qualsiasi importo versato dall’autorità tedesca competente che non sia stato impegnato da un’organizzazione di produttori entro tre anni dalla data del pagamento è rimborsato all’organismo pagatore e detratto dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia.
Articolo 5
Controlli e sanzioni
1. Prima di concedere il pagamento, l’autorità nazionale competente esegue controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto nonché controlli in loco su un campione significativo di domande.
2. I controlli amministrativi sulle domande di aiuto sono esaustivi e comprendono:
a) |
controlli incrociati delle superfici ammissibili oggetto della domanda, in particolare con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo previsto al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009; |
b) |
una verifica del contributo delle misure attuate al conseguimento degli obiettivi previsti all’articolo 122, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
3. I controlli in loco sono realizzati presso ciascuna organizzazione di produttori e vertono almeno sul 5 % dell’aiuto da distribuire. Tali controlli sono volti in particolare a verificare:
a) |
il rispetto dei criteri di riconoscimento da parte dell’organizzazione di produttori; |
b) |
l’ammissibilità delle superfici coltivate a luppolo oggetto della domanda; |
c) |
un campione rappresentativo delle misure attuate, ultimate o in corso, e le spese corrispondenti sostenute o impegnate nell’anno civile della domanda di aiuto al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 122, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
4. È ammesso un preavviso, tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo in loco.
5. In tutti i casi in cui ciò sia opportuno, la Germania si avvale del sistema integrato di gestione e di controllo.
6. In caso di pagamento indebito, si applica per quanto di ragione l’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (4).
7. Nel caso in cui venga effettuato un pagamento indebito a seguito di una falsa dichiarazione, di documenti falsi o di una grave negligenza, il richiedente, oltre al recupero degli importi indebitamente erogati, rimborsa un importo pari alla differenza tra l’importo inizialmente versato e quello al quale aveva effettivamente diritto. Tali importi sono versati al bilancio dell’UE.
8. L’autorità di controllo competente redige una relazione su ciascun controllo in loco. La relazione fornisce una descrizione accurata dei vari elementi ed aspetti controllati ed è sufficientemente particolareggiata da consentire un esame dell’attività di controllo realizzata e dei risultati conseguiti.
9. L’autorità tedesca competente che esegue i pagamenti trasmette alla Commissione una relazione annuale sull’utilizzo che le organizzazioni di produttori hanno fatto degli importi percepiti, compresa una descrizione delle misure finanziate mediante i pagamenti. La relazione precisa il numero dei controlli in loco effettuati e le relative risultanze ed è trasmessa entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
Articolo 6
Disposizioni transitorie
1. Le domande relative al primo pagamento di cui all’articolo 102 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono presentate entro un termine che sarà fissato dalla Germania, ma comunque non oltre il 15 gennaio 2011. I pagamenti corrispondenti sono effettuati entro il 30 aprile 2011. Le domande relative al secondo pagamento di cui all’articolo 102 bis del suddetto regolamento sono presentate entro un termine che sarà fissato dalla Germania, ma comunque non oltre il 30 settembre 2011. I pagamenti corrispondenti sono effettuati entro e non oltre il 31 gennaio 2012.
2. Anteriormente al primo pagamento di cui al paragrafo 1, l’autorità nazionale competente identifica le organizzazioni di produttori ammissibili di cui all’articolo 2, paragrafo 1, verifica in via provvisoria il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e stabilisce in via provvisoria gli importi e le superfici ammissibili di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento nel corso dell’anno civile precedente detto pagamento.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.
(3) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
(4) GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.
17.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 216/14 |
REGOLAMENTO (UE) N. 739/2010 DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
50,2 |
TR |
85,0 |
|
ZZ |
67,6 |
|
0707 00 05 |
MK |
41,0 |
TR |
109,4 |
|
ZZ |
75,2 |
|
0709 90 70 |
TR |
95,4 |
ZZ |
95,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
149,1 |
CL |
140,6 |
|
TR |
151,5 |
|
UY |
84,3 |
|
ZA |
129,4 |
|
ZZ |
131,0 |
|
0806 10 10 |
EG |
153,1 |
IL |
202,2 |
|
MA |
129,1 |
|
PE |
77,2 |
|
TR |
128,2 |
|
ZZ |
138,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
75,7 |
BR |
72,5 |
|
CL |
90,7 |
|
CN |
65,6 |
|
NZ |
108,0 |
|
US |
87,8 |
|
UY |
100,6 |
|
ZA |
94,1 |
|
ZZ |
86,9 |
|
0808 20 50 |
AR |
75,6 |
CL |
150,5 |
|
CN |
55,7 |
|
TR |
158,2 |
|
ZA |
107,0 |
|
ZZ |
109,4 |
|
0809 30 |
TR |
149,5 |
ZZ |
149,5 |
|
0809 40 05 |
BA |
74,4 |
IL |
154,8 |
|
ZZ |
114,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
17.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 216/16 |
REGOLAMENTO (UE) N. 740/2010 DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 2010
recante modifica del regolamento (UE) n. 735/2010 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere del 16 agosto 2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere del 16 agosto 2010 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 735/2010 della Commissione (3). |
(2) |
Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all’importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all’importazione fissati dal regolamento (UE) n. 735/2010. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 735/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 735/2010 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 17 agosto 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.
(3) GU L 214 del 14.8.2010, pag. 10.
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 17 agosto 2010
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all’importazione (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
di media qualità |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 00 00 |
SEGALA |
11,51 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
0,00 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
0,00 |
1007 00 90 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
11,51 |
(1) Per le merci che arrivano nell'Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero, |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
13.8.2010
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
DECISIONI
17.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 216/19 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 agosto 2010
che modifica le decisioni 2008/934/CE e 2008/941/CE per quanto riguarda la data fino alla quale le autorizzazioni possono restare in vigore ed il periodo di moratoria, nei casi in cui il notificante ha presentato una domanda secondo la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008
[notificata con il numero C(2010) 5536]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/455/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (2) e la decisione 2008/941/CE della Commissione, dell’8 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze (3) fissano gli elenchi delle sostanze attive per le quali il notificante ha ritirato il proprio sostegno all’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità dell’articolo 11 sexies del regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione (4) e dell’articolo 24 sexies del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione (5). |
(2) |
Per la maggior parte delle sostanze in questione sono state presentate domande secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (6). |
(3) |
Affinché possa essere completato l’esame di dette sostanze è necessario estendere il periodo in cui gli Stati membri revocano le autorizzazioni ed il periodo di moratoria che possono concedere per quanto concerne dette sostanze. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2008/934/CE e 2008/941/CE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica della decisione 2008/934/CE
La decisione 2008/934/CE è modificata come segue:
1) |
all’articolo 2 è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, la data ultima entro la quale gli Stati membri ritirano tali autorizzazioni è il 31 dicembre 2011, qualora sia stata presentata una domanda secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.»; |
2) |
all’articolo 3 è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia il suddetto periodo di moratoria termina il 31 dicembre 2012 qualora sia stata presentata una domanda secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.» |
Articolo 2
Modifica della decisione 2008/941/CE
La decisione 2008/941/CE è modificata come segue:
1) |
all’articolo 2 è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, la data ultima entro la quale gli Stati membri ritirano tali autorizzazioni è il 31 dicembre 2011, qualora sia stata presentata una domanda secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.»; |
2) |
all’articolo 3 è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia il suddetto periodo di moratoria termina il 31 dicembre 2012 qualora sia stata presentata una domanda secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.» |
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 333 dell’11.12.2008, pag. 11.
(3) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 91.
(4) GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.
(5) GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.
(6) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.