ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.215.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 215

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
14 agosto 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento n. 25 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei poggiatesta, incorporati o meno ai sedili dei veicoli

1

 

*

Regolamento n. 26 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi concernenti l’approvazione di veicoli per quanto ne riguarda le sporgenze esterne

27

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

14.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 215/1


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 25 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei poggiatesta, incorporati o meno ai sedili dei veicoli

Comprendente tutto il testo valido fino a:

 

la serie 04 di emendamenti — Data di entrata in vigore: 15 gennaio 1997

 

Il corrigendum 2 alla revisione 1 del regolamento — Data di entrata in vigore: 12 novembre 2008

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Ambito di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Marcature

5.

Omologazione

6.

Specifiche generali

7.

Prove

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Modifiche di un tipo di poggiatesta ed estensione dell’omologazione

11.

Avvertenze

12.

Cessazione definitiva della produzione

13.

Disposizioni transitorie

14.

Denominazioni e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

ALLEGATI

Allegato 1 —

Comunicazione relativa al rilascio o al rifiuto o all’estensione o alla revoca di un’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di poggiatesta, incorporato o meno nel sedile, in conformità del regolamento n. 25

Allegato 2 —

Esempi di collocazione dei marchi di omologazione

Allegato 3 —

Procedura per la determinazione del punto «H» e dell’angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere dei veicoli a motore

Allegato 4 —

Determinazione dell’altezza e della larghezza del poggiatesta

Allegato 5 —

Particolari delle linee tracciate e delle misure prese durante le prove

Allegato 6 —

Procedura di prova per la verifica della dissipazione di energia

Allegato 7 —

Determinazione della dimensione «A» delle discontinuità del poggiatesta

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.

Il presente regolamento si applica ai dispositivi poggiatesta conformi a uno dei tipi di cui al paragrafo 2.2 qui di seguito (1).

1.1.1.

Esso non si applica ai dispositivi poggiatesta che possono essere montati sugli strapuntini o sui sedili rivolti verso i lati o verso il lato posteriore.

1.1.2.

Esso si applica agli schienali quando sono concepiti in modo da servire anche come poggiatesta, in conformità del paragrafo 2.2 qui di seguito.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento,

2.1.

per «tipo di veicolo» s’intende una categoria di veicoli a motore che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto riguarda:

2.1.1.

le linee e le dimensioni interne della carrozzeria che forma l’abitacolo,

2.1.2.

i tipi e le dimensioni dei sedili,

2.1.3.

il tipo e le dimensioni del fissaggio dei poggiatesta e delle parti interessate della struttura del veicolo nel caso di poggiatesta direttamente ancorati alla struttura del veicolo;

2.2.

per «poggiatesta», un dispositivo inteso a limitare lo spostamento all’indietro della testa di un occupante adulto rispetto al tronco, in modo da ridurre il rischio di lesione delle vertebre cervicali dell’occupante in caso di incidente;

2.2.1.

per «poggiatesta integrato», un poggiatesta costituito dalla parte superiore dello schienale del sedile. I poggiatesta che corrispondono alle definizioni di cui ai paragrafi 2.2.2 e 2.2.3 qui di seguito ma che non possono essere staccati dal sedile o dalla struttura del veicolo se non ricorrendo ad appositi strumenti o rimuovendo parzialmente o totalmente le dotazioni del sedile, corrispondono alla presente definizione;

2.2.2.

per «poggiatesta amovibile», un poggiatesta costituito da un elemento separabile dal sedile, destinato a essere e a rimanere inserito per accoppiamento geometrico nella struttura dello schienale;

2.2.3.

per «poggiatesta separato», un poggiatesta costituito da un elemento separato del sedile, destinato a essere e/o a rimanere inserito per accoppiamento geometrico nella struttura del veicolo;

2.3.

per «tipo di sedile» una categoria di sedili che non differiscono per dimensioni, armatura o imbottitura, anche se diversi per finiture e colore;

2.4.

per «tipo di poggiatesta» una categoria di poggiatesta che non differiscono per dimensioni, armatura o imbottitura, anche se diversi per finiture, colore o rivestimento;

2.5.

per «punto di riferimento» del sedile o «punto H» (cfr. allegato 3 del presente regolamento), il tracciato, su un piano verticale longitudinale rispetto al sedile, dell’asse teorico di rotazione fra la gamba e il tronco di un corpo umano rappresentato da un manichino;

2.6.

per «linea di riferimento», una linea retta che, su un manichino di prova avente peso e dimensioni di un adulto di sesso maschile del 50o percentile o su un manichino di prova con caratteristiche identiche, passi attraverso l’articolazione della gamba col bacino e l’articolazione del collo col torace. Sul manichino riprodotto all’allegato 3 del presente regolamento, per determinare il punto H del sedile, la linea di riferimento è quella indicata alla figura 1 dell’appendice di detto allegato;

2.7.

per «linea di testa», la retta passante attraverso il centro di gravità della testa e l’articolazione del collo col torace. Quando la testa è in posizione di riposo, la linea di testa è situata sul prolungamento della linea di riferimento;

2.8.

per «strapuntino», un sedile ausiliario destinato ad essere impiegato saltuariamente e che normalmente si tiene ripiegato;

2.9.

per «sistema di regolazione», il dispositivo che permette di regolare il sedile o le sue parti in modo da adeguare il posto a sedere alle caratteristiche morfologiche dell’occupante.

Questo dispositivo può permettere in particolare:

2.9.1.

uno spostamento longitudinale,

2.9.2.

uno spostamento in altezza,

2.9.3.

uno spostamento angolare;

2.10.

per «sistema di spostamento», un dispositivo che consente al sedile o a una delle sue parti una rotazione o uno spostamento, senza posizione intermedia fissa, per consentire un facile accesso allo spazio dietro al sedile in questione.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione dev’essere presentata dal titolare della denominazione commerciale o del marchio del sedile o del poggiatesta, o dal suo mandatario.

3.2.

La richiesta è accompagnata dai documenti sotto indicati in triplice copia:

3.2.1.

una descrizione dettagliata del poggiatesta, indicante in particolare la natura del o dei materiali di imbottitura e, se del caso, la posizione e le specifiche dei supporti e degli elementi di ancoraggio per il tipo o i tipi di sedili per cui è richiesta l’omologazione del poggiatesta;

3.2.2.

Nel caso dei poggiatesta «amovibili» (cfr. definizione di cui al paragrafo 2.2.2):

3.2.2.1.

una descrizione dettagliata del tipo o dei tipi di sedili per i quali è richiesta l’omologazione del poggiatesta,

3.2.2.2.

particolari che consentano di identificare il tipo o i tipi di veicolo su cui devono essere montati i sedili di cui al paragrafo 3.2.2.1.

3.2.3.

Nel caso dei poggiatesta «separati» (cfr. definizione di cui al paragrafo 2.2.3):

3.2.3.1.

una descrizione dettagliata della zona della struttura sulla quale deve essere montato il poggiatesta,

3.2.3.2.

particolari che consentano di identificare il tipo di veicolo su cui devono essere montati i poggiatesta,

3.2.3.3.

disegni quotati delle parti caratteristiche della struttura e del poggiatesta, indicanti la posizione prevista per il numero di omologazione rispetto al cerchio del marchio di omologazione;

3.2.4.

disegni quotati delle parti caratteristiche della sedile e del poggiatesta. I disegni devono mostrare la posizione prevista per il numero di omologazione rispetto al cerchio del marchio di omologazione.

3.3.

Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione devono essere presentati:

3.3.1.

Se il poggiatesta è del tipo «integrato» (cfr. definizione di cui al paragrafo 2.2.1), quattro sedili completi.

3.3.2.

Se il poggiatesta è del tipo «amovibile» (cfr. definizione di cui al paragrafo 2.2.2):

3.3.2.1.

due sedili per ciascuno dei tipi su cui deve essere montato il poggiatesta;

3.3.2.2.

4 + 2N poggiatesta, con N che indica il numero di tipi di sedile su cui deve essere montato il poggiatesta.

3.3.3.

Se il poggiatesta è del tipo «separato» (cfr. definizione di cui al paragrafo 2.2.3), tre poggiatesta e la parte interessata della struttura del veicolo, o un veicolo completo.

3.4.

Il servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione può richiedere:

3.4.1.

la presentazione di parti specifiche, o di campioni specifici dei materiali usati, e/o

3.4.2.

la presentazione di veicoli del tipo o dei tipi di cui al paragrafo 3.2.2.2 di cui sopra.

4.   MARCATURE

4.1.

I dispositivi di cui si richiede l’omologazione devono:

4.1.1.

essere contrassegnati in modo chiaro e indelebile con la denominazione commerciale o il marchio del richiedente l’omologazione;

4.1.2.

disporre di spazio adeguato per il marchio di omologazione in un punto indicato dai disegni di cui ai paragrafi 3.2.3.3 o 3.2.4 di cui sopra.

4.2.

Se il poggiatesta è del tipo «integrato» o «amovibile» (cfr. definizioni di cui ai paragrafi 2.2.1 e 2.2.2), le marcature di cui ai paragrafi 4.1.1 e 4.1.2 possono essere riprodotte su etichette situate in un punto indicato dai disegni di cui al paragrafo 3.2.4.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1.

Se il tipo di poggiatesta di cui si richiede l’omologazione a norma del presente regolamento è conforme ai requisiti dei paragrafi 6 e 7 che seguono, l’omologazione di quel tipo di poggiatesta deve essere rilasciata.

5.2.

Ad ogni tipo omologato viene assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre (attualmente 03, corrispondenti alla serie 03 di emendamenti entrata in vigore il 20 novembre 1989) indicano la serie di emendamenti comprendenti le principali modifiche tecniche più recenti apportate al regolamento alla data in cui è stata concessa l’omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare tale numero a un altro tipo di poggiatesta.

5.3.

La notifica di omologazione o estensione o rifiuto di omologazione di un tipo di poggiatesta a norma del presente regolamento è comunicata alle parti dell’accordo del 1958 che applicano il regolamento per mezzo di un modulo conforme al modello riportato all’allegato 1 del presente regolamento.

5.4.

A ogni poggiatesta di cui ai paragrafi 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 omologato a norma del presente regolamento, che sia o meno incorporato in un sedile, dev’essere apposto un marchio di omologazione internazionale, costituito da:

5.4.1.

un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (2);

5.4.2.

il numero di omologazione; nonché

5.4.3.

per i poggiatesta incorporati nello schienale, davanti al numero di omologazione, il numero del presente regolamento, la lettera «R» e un trattino.

5.5.

Il marchio di omologazione dev’essere apposto nello spazio indicato al paragrafo 4.1.2 di cui sopra.

5.6.

Il marchio di omologazione dev’essere chiaramente leggibile e indelebile.

5.7.

Nell’allegato 2 del presente regolamento figurano esempi di marchi di omologazione.

6.   SPECIFICHE GENERALI

6.1.

La presenza del poggiatesta non deve costituire un rischio supplementare per gli occupanti del veicolo. In particolare, in qualsiasi posizione di utilizzo esso non deve presentare asperità pericolose né spigoli vivi tali da aumentare il rischio di lesioni per gli occupanti o la gravità di tali lesioni. Le parti del poggiatesta situate nella zona d’urto sotto definita devono poter dissipare l’energia come specificato nell’allegato 6 del presente regolamento.

6.1.1.

La zona d’urto è limitata lateralmente da due piani verticali longitudinali, uno su ciascun lato del piano di simmetria del sedile considerato e a una distanza di 70 mm da questo.

6.1.2.

La zona d’urto è limitata in altezza alla parte del poggiatesta situata al di sopra del piano perpendicolare alla linea di riferimento R e distante 635 mm dal punto H.

6.1.3.

In deroga alle disposizioni di cui sopra, le norme riguardanti l’assorbimento di energia non si applicano al lato posteriore dei poggiatesta per sedili dietro ai quali non vi sono altri posti a sedere.

6.2.

Le parti dei lati anteriore e posteriore dei poggiatesta, escluse le parti del lato posteriore dei poggiatesta destinati a essere installati in sedili dietro ai quali non vi sono altri posti a sedere, situate all’esterno dei piani verticali longitudinali sopra definiti vanno imbottite in modo da evitare contatti diretti della testa con elementi della struttura che deve avere, nelle zone che possono entrare in contatto con una sfera del diametro di 165 mm, un raggio di curvatura non inferiore ai 5 mm.

In alternativa, i detti elementi possono essere considerati adeguati se superano la prova di assorbimento dell’energia di cui all’allegato 6 del presente regolamento. Se le suddette parti dei poggiatesta e i loro supporti sono coperte da materiale la cui durezza è inferiore a 50 shore (A), i requisiti di questo paragrafo, ad eccezione di quelli relativi all’assorbimento dell’energia di cui all’allegato 6 del presente regolamento, si applicano solo alle parti rigide.

6.3.

Il poggiatesta va ancorato al sedile o, se del caso, alla struttura del veicolo, in modo che nessuna parte rigida e pericolosa sporga dall’imbottitura del poggiatesta, dall’ancoraggio o dallo schienale sotto la pressione esercitata dalla sagoma di testa durante la prova.

6.4.

L’altezza del poggiatesta, misurata in base alle norme di cui al paragrafo 7.2 qui di seguito, deve essere conforme alle seguenti specifiche:

6.4.1.

l’altezza dei poggiatesta va misurata nei modi descritti al paragrafo 7.2;

6.4.2.

per i poggiatesta non regolabili in altezza, questa non deve essere inferiore a 800 mm per i sedili anteriori e a 750 mm per gli altri posti a sedere.

6.4.3.

Per i poggiatesta regolabili in altezza:

6.4.3.1.

l’altezza non deve essere inferiore a 800 mm per i sedili anteriori e a 750 mm per gli altri posti a sedere; questo valore si ottiene per una posizione compresa tra quella più alta e quella più bassa consentite dal dispositivo di regolazione;

6.4.3.2.

non deve essere possibile una «posizione d’uso» di altezza inferiore a 750 mm;

6.4.3.3.

in caso di sedili diversi dai sedili anteriori, i poggiatesta possono essere del tipo che si abbassa a un’altezza inferiore a 750 mm, purché per l’occupante sia chiaro che tale posizione non rientra tra quelle d’uso del poggiatesta;

6.4.3.4.

in caso di sedili anteriori, i poggiatesta possono spostarsi automaticamente, quando il sedile non è occupato, in una posizione di altezza inferiore a 750 mm, purché tornino automaticamente nella posizione d’uso quando il sedile è occupato.

6.4.4.

Le dimensioni di cui ai paragrafi 6.4.2 e 6.4.3.1 possono essere inferiori a 800 mm nel caso dei sedili anteriori e a 750 mm nel caso degli altri sedili, al fine di lasciare uno spazio libero sufficiente tra poggiatesta e superficie interna del tetto, dei finestrini o di una parte qualsiasi della struttura del veicolo. Lo spazio libero non deve però superare i 25 mm. Nei sedili muniti di sistemi di spostamento e/o regolazione, ciò vale per tutte le posizioni del sedile. Inoltre, in deroga al paragrafo 6.4.3.2, non deve essere possibile una posizione d’uso del sedile di altezza inferiore a 700 mm.

6.4.5.

In deroga alle prescrizioni sull’altezza di cui ai paragrafi 6.4.2 e 6.4.3.1, l’altezza dei poggiatesta destinati ai sedili o ai posti a sedere centrali posteriori non deve essere inferiore a 700 mm.

6.5.

Nei poggiatesta regolabili in altezza, l’altezza del dispositivo su cui appoggia la testa, misurata nei modi stabiliti al paragrafo 7.2, non deve essere inferiore a 100 mm.

6.6.

Nei poggiatesta non regolabili in altezza, tra di essi e lo schienale non deve esservi alcuna discontinuità superiore a 60 mm.

6.6.1.

Se il poggiatesta è regolabile in altezza, nella posizione più bassa esso non deve distare dall’estremità superiore dello schienale più di 25 mm.

6.6.2.

Nei poggiatesta non regolabili in altezza, la zona da considerare è:

6.6.2.1.

al di sopra di un piano perpendicolare alla linea di riferimento, a 540 mm dal punto R;

6.6.2.2.

delimitata dai due piani verticali longitudinali che passano a 85 mm di distanza dai due lati della linea di riferimento.

In tale zona sono ammesse una o più discontinuità che, indipendentemente dalla forma, possono presentare una distanza «a» misurata nei modi indicati al paragrafo 7.5 superiore a 60 mm, purché dopo la prova supplementare di cui al paragrafo 7.4.3.4 continuino a essere rispettate le norme del paragrafo 7.4.3.6.

6.6.3.

Nei poggiatesta regolabili in altezza sono ammesse una o più discontinuità che, indipendentemente dalla forma, possono presentare sulla parte del dispositivo che serve da poggiatesta una distanza «a» misurata nei modi indicati al paragrafo 7.5 superiore a 60 mm, purché dopo la prova supplementare di cui al paragrafo 7.4.3.4 continuino a essere rispettate le norme del paragrafo 7.4.3.6.

6.7.

La larghezza del poggiatesta deve essere tale da offrire un adeguato sostegno alla testa di una persona seduta normalmente. Nel piano di misura della larghezza di cui al paragrafo 7.3, il poggiatesta deve coprire una zona di almeno 85 mm da ambo le parti del piano di simmetria del posto a sedere al quale il poggiatesta è destinato; tale distanza deve essere misurata in conformità del paragrafo 7.3.

6.8.

Il poggiatesta e il suo ancoraggio devono essere tali che lo spostamento massimo della testa all’indietro consentito dal poggiatesta e misurato con il procedimento statico di cui al paragrafo 7.4 sia inferiore a 102 mm.

6.9.

Il poggiatesta e il relativo ancoraggio devono essere abbastanza resistenti da sopportare senza rompersi il carico indicato al paragrafo 7.4.3.7.

6.10.

Se il poggiatesta è regolabile, non dev’essere possibile superare l’altezza massima d’uso prescritta senza intervento consapevole dell’utilizzatore.

7.   PROVE

7.1.   Determinazione del punto di riferimento (punto H) del sedile cui è incorporato il poggiatesta.

Detto punto è determinato in conformità delle norme di cui all’allegato 3 del presente regolamento.

7.2.   Determinazione dell’altezza del poggiatesta

7.2.1.   Tutte le linee sono tracciate sul piano di simmetria del sedile considerato; l’intersezione del piano col sedile determina il contorno del poggiatesta e dello schienale (cfr. allegato 4, figura 1, del presente regolamento).

7.2.2.   Il manichino corrispondente a un adulto di sesso maschile del 50o percentile o il manichino di cui all’allegato 3 del presente regolamento è installato sul sedile in posizione normale. Lo schienale, se inclinabile, è bloccato nella posizione corrispondente all’inclinazione verso l’indietro della linea di riferimento del busto del manichino più prossima a 25o rispetto alla verticale.

7.2.3.   Per il sedile considerato dev’essere tracciata la proiezione della linea di riferimento del manichino di cui all’allegato 3 nel piano di cui al paragrafo 7.2.1. La tangente S all’estremità superiore del poggiatesta si traccia perpendicolarmente alla linea di riferimento.

7.2.4.   La distanza h dal punto H alla tangente S rappresenta l’altezza da prendere in considerazione per applicare il disposto del paragrafo 6.4.

7.3.   Determinazione della larghezza del poggiatesta (cfr. allegato 4, figura 2, del presente regolamento).

7.3.1.   Il piano S1 perpendicolare alla linea di riferimento e situato a 65 mm al di sotto della tangente S definita al paragrafo 7.2.3 determina sul poggiatesta una sezione delimitata dal contorno C. Si riporta sul piano S1 la direzione delle rette tangenti a C che rappresentano l’intersezione dei piani verticali (P e P’) paralleli al piano di simmetria del sedile considerato col piano S1.

7.3.2.   La larghezza del poggiatesta da prendere in considerazione per applicare il disposto del paragrafo 6.7 è la distanza L che separa i tracciati dei piani P e P’ nel piano S1.

7.3.3.   Se necessario, viene anche determinata la larghezza del poggiatesta 635 mm al di sopra del punto di riferimento del sedile; tale distanza si misura lungo la linea di riferimento.

7.4.   Determinazione dell’efficacia del dispositivo

7.4.1.   L’efficacia del poggiatesta viene controllata mediante la prova statica descritta qui di seguito.

7.4.2.   Preparazione per la prova

7.4.2.1.

Il poggiatesta, se regolabile, è posto nella sua posizione più elevata.

7.4.2.2.

Per i sedili a panchina, in cui l’armatura portante (compresa quella del poggiatesta) è tutta o in parte comune a più di un posto a sedere, la prova va eseguita simultaneamente per tutti i posti a sedere.

7.4.2.3.

Se il sedile o lo schienale è regolabile rispetto a un poggiatesta ancorato alla struttura del veicolo, va posto nella posizione giudicata meno favorevole dal servizio tecnico.

7.4.3.   Prove

7.4.3.1.

Tutte le linee sono tracciate nel piano verticale di simmetria del sedile considerato (cfr. allegato 5 del presente regolamento).

7.4.3.2.

Si traccia una proiezione della linea di riferimento R nel piano di cui al paragrafo 7.4.3.1.

7.4.3.3.

La linea di riferimento spostata R1 viene determinata applicando, alla parte che simula il dorso nel manichino di cui all’allegato 3 del presente regolamento, una forza iniziale con un momento di 37,3 daNm intorno al punto H verso l’indietro.

7.4.3.4.

Mediante una sfera di 165 mm di diametro, che simula una testa, si applica una forza iniziale con un momento di 37,3 daNm intorno al punto H perpendicolare alla linea di riferimento spostata R1 e a 65 mm di distanza sotto l’estremità superiore del poggiatesta; la linea di riferimento è mantenuta nella sua posizione spostata R1 secondo quanto disposto al paragrafo 7.4.3.3.

7.4.3.4.1.

Se la presenza di discontinuità impedisce l’applicazione della forza di cui sopra a 65 mm dall’estremità superiore del poggiatesta, la distanza può essere ridotta in modo che l’asse di applicazione della forza attraversi l’asse centrale dell’elemento dell’armatura più vicino alla discontinuità.

7.4.3.4.2.

Nei casi di cui ai paragrafi 6.6.2 e 6.6.3, la prova va ripetuta applicando a ogni discontinuità, con una sfera di 165 mm di diametro, una forza che:

attraversi il baricentro della più piccola delle sezioni della discontinuità, lungo piani trasversali paralleli alla linea di riferimento e che produca un momento di 37,3 daNm intorno al punto «R».

7.4.3.5.

Si determina la tangente Y alla testa sferica, parallela alla linea di riferimento spostata R1.

7.4.3.6.

Si misura la distanza X tra la tangente Y e la linea di riferimento spostata R1. Si ritiene rispettato il disposto del paragrafo 6.8 se la distanza X è inferiore a 102 mm.

7.4.3.7.

Limitatamente ai casi in cui la forza di cui al paragrafo 7.4.3.4 è applicata a una distanza pari o inferiore a 65 mm sotto l’estremità superiore del poggiatesta, essa può essere aumentata a 89 daN, purché non intervenga prima la rottura del sedile o dello schienale.

7.5.   Determinazione della distanza «a» delle discontinuità del poggiatesta (cfr. allegato 7 del presente regolamento)

7.5.1.   La distanza «a» per ciascuna discontinuità e in relazione con la parte anteriore del poggiatesta va determinata mediante una sfera del diametro di 165 mm;

7.5.2.   la sfera va posta a contatto con la discontinuità in un punto della zona di discontinuità che consenta la massima intrusione della sfera senza che a questa sia applicato alcun carico;

7.5.3.   la distanza tra i due punti di contatto della sfera con la discontinuità rappresenta la distanza «a» da prendere in considerazione per valutare le disposizioni di cui ai paragrafi 6.6.2 e 6.6.3.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.

Ogni poggiatesta o sedile recante un marchio di omologazione in conformità dell’allegato 2 dev’essere conforme al tipo di poggiatesta omologato e rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 6 e 7.

8.2.

Per verificare tale conformità, è effettuato un numero sufficiente di controlli a campione casuale sui poggiatesta prodotti in serie.

8.3.

Per le prove sono impiegati i poggiatesta immessi o da immettere in commercio.

8.4.

I poggiatesta prescelti per le verifiche di conformità a un tipo omologato devono essere sottoposti alla prova descritta al paragrafo 7 del presente regolamento.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.   Poggiatesta omologati

L’omologazione concessa ad un tipo di poggiatesta a norma del presente regolamento può essere revocata se un poggiatesta recante le iscrizioni di cui al paragrafo 5.4 non supera le prove a campione casuale oppure non è conforme al tipo omologato.

9.2.   Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato 1 del presente regolamento.

10.   MODIFICHE DI UN TIPO DI POGGIATESTA ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

10.1.

Ogni modifica del tipo di poggiatesta deve essere notificata al servizio amministrativo che ha omologato quel tipo. Detto servizio può:

10.1.1.

ritenere che le modifiche effettuate non avranno probabilmente ripercussioni negative di rilievo e che in ogni modo il poggiatesta è ancora conforme alle prescrizioni applicabili; oppure

10.1.2.

chiedere un nuovo verbale di prova al servizio tecnico incaricato delle prove.

10.2.

La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con indicazione dei cambiamenti, sono comunicati seguendo la procedura specificata al precedente paragrafo 5.3 alle parti dell’accordo che applica il presente regolamento.

10.3.

L’autorità competente che ha rilasciato l’estensione di omologazione attribuisce un numero di serie a tale estensione e informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

11.   AVVERTENZE

Il costruttore deve presentare, insieme a ogni modello conforme a un tipo di poggiatesta omologato, una nota indicante i tipi e le caratteristiche dei sedili per i quali il poggiatesta è omologato. Se il poggiatesta è regolabile, le operazioni di regolazione e/o allentamento devono essere indicate chiaramente in tale nota.

12.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di poggiatesta omologato in conformità del presente regolamento, ne deve informare l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. A seguito di tale comunicazione, l’autorità competente informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento, per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

13.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

13.1.

A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie 04 di emendamenti, le parti contraenti che applicano il regolamento non possono rifiutare l’omologazione ECE in conformità del presente regolamento modificato dalla serie 04 di emendamenti.

13.2.

A partire da 24 mesi dopo la data d’entrata in vigore della serie 04 di emendamenti, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasceranno l’omologazione ECE solo se il tipo di veicolo da omologare soddisfa i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie 04 di emendamenti.

13.3.

A partire da 48 mesi dopo la data d’entrata in vigore della serie 04 di emendamenti, le omologazioni concesse in virtù del presente regolamento cesseranno di essere valide, tranne quelle per tipi di veicolo che soddisfano i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie 04 di emendamenti.

14.   DENOMINAZIONI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo 1958 che applica il presente regolamento comunicheranno al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e dei dipartimenti amministrativi che concedono l’omologazione e a cui dovranno essere inviati i moduli che certificano l’omologazione o l’estensione, il rifiuto o il ritiro dell’omologazione, rilasciata in altri paesi.


(1)  Per i poggiatesta dei veicoli di categoria M1 conformi alle disposizioni del regolamento n. 17 non è previsto un obbligo di conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento.

(2)  1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l’Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l’Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Iugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l’Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (non assegnato), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 e 25 (non assegnati), 26 per la Slovenia e 27 per la Slovacchia. Numeri successivi saranno assegnati ad altri paesi nell’ordine cronologico con cui ratificano o accedono all’Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell’omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, e i numeri così assegnati saranno comunicati dal segretariato generale delle Nazioni Unite alle parti contraenti dell’accordo.


ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 2

ESEMPI DI COLLOCAZIONE DEI MARCHI DI OMOLOGAZIONE  (1)

Marchio di omologazione per un poggiatesta di tipo «integrato» o «amovibile» (cfr. le definizioni ai paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 del presente regolamento).

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Marchio di omologazione per un poggiatesta del tipo «separato» (cfr.la definizione del paragrafo 2.2.3 del presente regolamento).

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(1)  Il numero di omologazione deve essere posto vicino al cerchio ed essere collocato sopra o sotto la lettera «E», a sinistra o a destra di tale lettera.


ALLEGATO 3

Procedura per la determinazione del punto «H» e dell’angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere dei veicoli a motore

1.   OBIETTIVO

La procedura descritta nel presente allegato è finalizzata a determinare la posizione del punto «H» e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco per uno o più posti a sedere di un veicolo a motore e a verificare il rapporto tra i valori misurati e le specifiche di progettazione fornite dal costruttore del veicolo (1).

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si intende per:

2.1.

«Dati di riferimento» indica una o più delle seguenti caratteristiche di un posto a sedere:

2.1.1.

il punto «H» e il punto «R» e il loro rapporto,

2.1.2.

l’angolo effettivo di inclinazione del tronco e l’angolo teorico di inclinazione del tronco e il loro rapporto.

2.2.

«Macchina tridimensionale per la determinazione del punto H» (macchina 3D H) indica il dispositivo usato per la determinazione dei punti «H» e degli angoli effettivi di inclinazione del tronco. Tale dispositivo è descritto all’appendice 1 del presente allegato.

2.3.

«Punto H» indica il centro di rotazione del tronco e della coscia della macchina 3D H installata nel sedile del veicolo in base al paragrafo 4 qui di seguito. Il punto «H» è al centro della linea centrale del dispositivo che si trova tra le estremità visibili del punto «H» su ciascun lato della macchina 3D H. Il punto «H» corrisponde teoricamente al punto «R» (per le tolleranze, cfr. il paragrafo 3.2.2 qui di seguito). Una volta determinato conformemente alla procedura descritta al paragrafo 4, il punto «H» è considerato fisso rispetto alla struttura del cuscino del sedile e mobile con esso in caso di regolazione del sedile.

2.4.

«Punto R» o «punto di riferimento a sedere» indica un punto definito dal costruttore del veicolo per ciascun posto a sedere e stabilito rispettivamente al sistema di riferimento tridimensionale.

2.5.

«Linea del tronco» indica la linea centrale della sonda della macchina 3D H con la sonda in posizione completamente arretrata.

2.6.

«Angolo effettivo di inclinazione del tronco» indica l’angolo misurato tra una linea verticale che passa attraverso il punto «H» e la linea del tronco usando il quadrante di angolo posteriore sulla macchina 3D H. Teoricamente l’angolo effettivo di inclinazione del tronco corrisponde all’angolo teorico di inclinazione del tronco (per le tolleranze cfr. il paragrafo 3.2.2 qui di seguito).

2.7.

«Angolo teorico di inclinazione del tronco» indica l’angolo misurato tra una linea verticale che passa per il punto R e l’asse del tronco in una posizione corrispondente alla posizione teorica dello schienale stabilita dal costruttore del veicolo.

2.8.

«Piano centrale dell’occupante» (C/LO) indica il piano mediano della macchina 3D H posizionata in ciascun posto a sedere previsto; è rappresentato dalla coordinata del punto «H» sull’asse «Y». Per i singoli sedili, il piano centrale del sedile coincide con il piano centrale dell’occupante. Per gli altri sedili, il piano centrale dell’occupante è specificato dal costruttore.

2.9.

«Sistema di riferimento tridimensionale» indica un sistema quale descritto all’appendice 2 del presente allegato.

2.10.

«Punti di riferimento» indica i punti fisici (fori, superfici, segni o tacche) sulla carrozzeria del veicolo come specificato dal costruttore.

2.11.

«Posizione di misurazione del veicolo» indica la posizione del veicolo quale definita dalle coordinate dei punti di riferimento nel sistema di riferimento tridimensionale.

3.   REQUISITI

3.1.   Presentazione dei dati

Per ciascun posto a sedere per il quale sono richiesti dati di riferimento al fine di dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento, vanno presentati, nella forma indicata all’appendice 3 del presente allegato, tutti i dati di seguito indicati o una loro adeguata selezione:

3.1.1.

le coordinate del punto «R» sulla base del sistema di riferimento tridimensionale;

3.1.2.

l’angolo teorico di inclinazione del tronco;

3.1.3.

tutte le indicazioni necessarie alla regolazione del sedile (se regolabile) nella posizione di misurazione di cui al paragrafo 4.3 qui di seguito.

3.2.   Rapporto tra i dati misurati e le specifiche del progetto

3.2.1.

Le coordinate del punto «H» e il valore dell’angolo effettivo di inclinazione del tronco ottenuti applicando la procedura di cui al successivo paragrafo 4 sono confrontati rispettivamente con le coordinate del punto «R» e con il valore dell’angolo teorico di inclinazione del tronco indicati dal costruttore del veicolo.

3.2.2.

Le posizioni relative del punto «R» e del punto «H» e il rapporto tra l’angolo teorico e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco sono considerate soddisfacenti per il posto a sedere in questione se il punto «H», quale definito dalle sue coordinate si situa all’interno di un quadrato di 50 mm di lato, con lati verticali e orizzontali le cui diagonali si intersecano nel punto «R» e se l’angolo effettivo di inclinazione del tronco non si discosta di più di 5° dall’angolo teorico di inclinazione del tronco.

3.2.3.

Se queste condizioni sono rispettate, il punto «R» e l’angolo teorico di inclinazione del tronco sono usati per dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

3.2.4.

Se il punto «H» o l’angolo effettivo di inclinazione del tronco non soddisfano i requisiti del paragrafo 3.2.2, il punto «H» e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco devono essere determinati altre due volte (tre volte complessivamente). Se i risultati di due di queste tre operazioni soddisfano i requisiti, si applicano le condizioni del paragrafo 3.2.3 di cui sopra.

3.2.5.

Se i risultati di almeno due delle tre operazioni descritte al paragrafo 3.2.4 non soddisfano i requisiti del paragrafo 3.2.2, oppure se la verifica non può essere eseguita perché il costruttore del veicolo non ha fornito le informazioni relative alla posizione del punto «R» o all’angolo teorico di inclinazione del tronco, si utilizza il baricentro dei tre punti misurati oppure la media dei tre angoli misurati che possono essere applicati in tutti i casi in cui nel presente regolamento si fa riferimento al punto «R» o all’angolo teorico di inclinazione del tronco.

4.   PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO «H» E DELL’ANGOLO EFFETTIVO DI INCLINAZIONE DEL TRONCO

4.1.   Il veicolo deve essere portato a una temperatura di 20 ± 10 °C, a scelta del costruttore, in modo che il materiale del sedile raggiunga la temperatura ambiente. Se il sedile da sottoporre alla prova non è mai stato usato, si colloca sullo stesso una persona o un dispositivo di 70-80 kg per due volte e per la durata di un minuto onde flettere il cuscino e lo schienale. Se il costruttore lo richiede tutti i blocchi del sedile restano scarichi per un periodo minimo di 30 minuti prima dell’installazione della macchina 3D H.

4.2.   Il veicolo deve essere nella posizione di misurazione definita al paragrafo 2.11 di cui sopra.

4.3.   Il sedile, se regolabile, deve essere sistemato anzitutto nella posizione normale di guida o a sedere più arretrata specificata dal costruttore del veicolo, tenuto conto unicamente dello spostamento longitudinale del sedile ed escludendo gli spostamenti per fini diversi dalle posizioni normali di guida o a sedere. Ove esistano altre modalità di regolazione del sedile (verticale, angolare, arretrata ecc.) queste verranno quindi regolate alla posizione specificata dal costruttore del veicolo. Per i sedili a sospensione, la posizione verticale deve essere bloccata in corrispondenza della normale posizione di guida quale specificata dal costruttore.

4.4.   La superficie del posto a sedere a contatto con la macchina 3D H deve essere coperta da una mussola di cotone, di dimensioni sufficienti e di trama adeguata, definita come un tessuto di cotone liscio di 18,9 fili per cm2 e di 0,228 kg/m2 di peso o come un tessuto lavorato a maglia o non tessuto avente caratteristiche equivalenti.

Se la prova viene eseguita su un sedile al di fuori del veicolo, il pavimento su cui è posto il sedile deve avere le medesime caratteristiche essenziali (2) del pavimento del veicolo in cui si intende usare il sedile stesso.

4.5.   Posizionare il blocco del sedile e dello schienale della macchina 3D H in modo che il piano centrale dell’occupante (C/LO) coincida con il piano centrale della macchina 3D H. Su richiesta del costruttore, la macchina 3D H potrà essere spostata verso l’interno in base al C/LO se la macchina 3D H è posizionata talmente all’esterno che il margine del sedile non permette un livellamento della macchina 3D H.

4.6.   Attaccare i blocchi dei piedi e delle gambe al blocco del pannello del sedile, singolarmente o usando il blocco barra a T e gambe. Una linea passante per le estremità visibili del punto H deve essere parallela al pavimento e perpendicolare al piano centrale longitudinale del sedile.

4.7.   Regolare la posizione dei piedi e delle gambe della macchina 3D H come indicato in appresso.

4.7.1.   Posti a sedere previsti: conducente e passeggero anteriore esterno

4.7.1.1.

Sia il blocco dei piedi che quello delle gambe dovranno essere spostati in avanti in modo tale che i piedi assumano posizioni naturali sul pavimento, tra i pedali operativi se necessario. Ove possibile, il piede sinistro dovrà essere posizionato all’incirca alla medesima distanza a sinistra rispetto al piano centrale della macchina 3D H così come il piede destro a destra. La livella a bolla d’aria che verifica l’orientamento trasversale della macchina 3D H è portata in posizione orizzontale se necessario regolando il pannello del sedile, oppure regolando i blocchi gambe e piedi verso l’indietro. La linea passante per le estremità visibili del punto «H» deve restare perpendicolare al piano centrale longitudinale del sedile.

4.7.1.2.

Se la gamba sinistra non può essere tenuta parallela alla gamba destra e il piede sinistro non può essere sostenuto dalla struttura, spostare il piede sinistro fino a quando è sostenuto. L’allineamento delle estremità visibili dovrà essere mantenuto.

4.7.2.   Posto a sedere previsto: posteriore esterno

Per i sedili posteriori o i sedili ausiliari, le gambe saranno posizionate come specificato dal costruttore. Se i piedi appoggiano su parti del pavimento che sono a livelli diversi, il piede che si trova per primo in contatto con il sedile anteriore servirà da punto di riferimento, mentre l’altro piede sarà disposto in modo tale che la livella che dà l’orientamento traverso del sedile del dispositivo indichi l’orizzontale.

4.7.3.   Altri posti a sedere previsti:

Si applica la procedura generale indicata al precedente paragrafo 4.7.1 salvo che i piedi devono essere disposti come specificato dal costruttore del veicolo.

4.8.   Applicare pesi alle gambe e alle cosce e livellare la macchina 3D H.

4.9.   Inclinare in avanti il pannello della schiena contro il fermo in avanti e allontanare la macchina 3D H dallo schienale del sedile usando la barra a T. Riposizionare la macchina 3D H sul sedile con uno dei seguenti metodi:

4.9.1.

Se la macchina 3D H tende a slittare indietro, usare la seguente procedura. si consente alla macchina 3D H di scivolare all’indietro fino a quando non occorre più applicare alla barra a T un carico orizzontale in avanti per trattenerla, ossia fino a che il pannello del sedile tocca lo schienale. Se necessario, riposizionare la gamba.

4.9.2.

Se la macchina 3D H non tende a slittare indietro, usare la seguente procedura. Si fa scivolare la macchina 3D H all’indietro applicando alla barra a T un carico orizzontale diretto all’indietro sino a quando il pannello del sedile tocca lo schienale (cfr. figura 2 dell’appendice 1 del presente allegato).

4.10.   Applicare un carico di 100 + 10 N al blocco schiena e pannello della macchina 3D H nel punto di intersezione del quadrante dell’angolo dell’anca con l’alloggiamento della barra a T. La direzione di applicazione del carico deve essere mantenuta lungo una linea che passa dall’intersezione summenzionata a un punto posto appena sopra l’alloggiamento della barra delle cosce (cfr. figura 2 dell’appendice 1 del presente allegato). Si riporta quindi con cautela il pannello della schiena verso lo schienale. La stessa cautela deve essere utilizzata per tutto il resto della procedura onde impedire che la macchina 3D H scivoli in avanti.

4.11.   Installare i pesi delle natiche destra e sinistra e quindi, alternativamente, gli otto pesi del tronco. Mantenere il livello della macchina 3D H.

4.12.   Inclinare in avanti il pannello della schiena per allentare la tensione che agisce sullo schienale. Fare oscillare la macchina 3D H da un lato all’altro per un arco di 10° (5° su ciascun lato del piano centrale verticale) per tre cicli completi onde allentare l’attrito accumulato tra la macchina 3D H e il sedile.

Durante l’oscillazione la barra a T della macchina 3D H può tendere a scostarsi dall’allineamento orizzontale e verticale specificato. La barra a T deve quindi essere trattenuta applicando un carico laterale adeguato durante il movimento di oscillazione. Fare attenzione nel reggere la barra a T e nel far oscillare la macchina 3D H per assicurare che non siano inavvertitamente applicati carichi esterni in direzione verticale o anteroposteriore.

I piedi della macchina 3D H non devono essere limitati o contenuti durante questa fase. Se i piedi cambiano posizione, dovrebbe essere loro permesso di rimanere momentaneamente in tale situazione.

Riportare attentamente il pannello della schiena allo schienale e verificare che le due livelle siano in posizione zero. Se durante le oscillazioni della macchina 3D H si è verificato un movimento dei piedi, questi devono essere rimessi in posizione come indicato in appresso.

 

Sollevare ciascun piede dal pavimento il minimo necessario sino a che il piede non si muove più. Durante il sollevamento, i piedi saranno liberi di ruotare; non applicare carichi laterali o in avanti. Riabbassare i piedi in modo che il tallone sia a contatto con la struttura appositamente prevista.

 

Verificare che la livella laterale sia in posizione zero; se necessario, applicare un carico laterale alla parte superiore del pannello della schiena sufficiente da livellare il pannello del sedile della macchina 3D H sul sedile.

4.13.   Per tenere la barra a T onde evitare lo scivolamento in avanti della macchina 3D H sul cuscino del sedile si procede nel modo seguente:

a)

riportare il pannello della schiena sullo schienale;

b)

applicare e rilasciare in modo alternato un carico orizzontale all’indietro, senza superare 25 N, alla barra di angolo posteriore ad un’altezza all’incirca al centro dei pesi del tronco finché il quadrante dell’angolo dell’anca indica che è stata raggiunta una posizione stabile dopo il rilascio del carico. Fare attenzione ad assicurare che non vengano applicati carichi esterni verso il basso o laterali alla macchina 3D H. Se si rende necessaria un’altra regolazione di livello della macchina 3D H, ruotare in avanti il pannello della schiena, rilivellare, e ripetere la procedura dal paragrafo 4.12.

4.14.   Prendere tutte le misure:

4.14.1.

le coordinate del punto «H» sono misurate sulla base del sistema di riferimento tridimensionale;

4.14.2.

l’angolo effettivo di inclinazione del tronco viene letto sul quadrante di angolo posteriore della macchina 3D H con la sonda nella posizione più arretrata.

4.15.   Se si desidera reinstallare la macchina 3D H, il blocco del sedile deve restare scarico per un periodo di almeno 30 minuti prima della reinstallazione. La macchina 3D H non dovrebbe essere lasciata carica sul blocco del sedile per un tempo superiore a quello necessario per l’esecuzione della prova.

4.16.   Se i sedili della stessa fila possono essere ritenuti simili (sedile a panchina, sedili identici, ecc.), è sufficiente determinare un unico punto «H» e un unico «angolo effettivo d’inclinazione del tronco» per ciascuna fila di sedili e la macchina 3D H descritta all’appendice 1 del presente allegato è sistemata in un posto considerato rappresentativo per la fila. Questo posto sarà:

4.16.1.

nel caso della fila anteriore, il sedile del conducente;

4.16.2.

nel caso della o delle file posteriori, un sedile esterno.


(1)  Nei posti a sedere diversi dai sedili anteriori dove il punto «H» non può essere determinato con la macchina tridimensionale per la determinazione del punto «H» e le relative procedure, il punto «R» indicato dal costruttore può essere preso come riferimento a discrezione dell’autorità competente.

(2)  Angolo d’inclinazione, differenza di altezza con un supporto sedile, trama della superficie, ecc.

Appendice 1

Descrizione della macchina tridimensionale per la determinazione del punto «H»  (1)

(macchina 3D H)

1.   Pannelli della schiena e del sedile

I pannelli della schiena e del sedile sono fabbricati in plastica rinforzata e metallo; essi simulano il tronco e le cosce umane e sono meccanicamente flangiati al punto «H». Un quadrante è fissato alla sonda flangiata al punto «H» per misurare l’angolo effettivo di inclinazione del tronco. Una barra delle cosce regolabile, fissata al pannello del sedile, determina la linea centrale della coscia e serve quale linea di riferimento per il quadrante dell’angolo dell’anca.

2.   Elementi corpo e gambe

I segmenti delle gambe sono collegati al blocco del pannello del sedile alla barra a T che unisce le ginocchia, che è un’estensione laterale della barra delle cosce regolabile. I quadranti sono incorporati nei segmenti delle gambe per misurare gli angoli delle ginocchia. I blocchi della scarpa e del piede sono graduati per misurare l’angolo del piede. Due livelle orientano il dispositivo nello spazio. I pesi degli elementi del corpo sono disposti nei rispettivi baricentri onde fornire un affondamento nel sedile equivalente ad un uomo del peso di 76 kg. Va controllata la libertà di movimento di tutti i giunti della macchina 3D H, che non devono presentare attriti degni di nota.

La macchina corrisponde a quella descritta nella norma ISO 6549-1980.

Figura 1

Gli elementi della macchina 3D H

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Figura 2

Dimensioni degli elementi della macchina 3D H e distribuzione dei carichi

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(1)  Per i dettagli sulla struttura della macchina 3D H, cfr. Society of Automobile Engineers (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, Stati Uniti d’America.

Appendice 2

SISTEMA DI RIFERIMENTO TRIDIMENSIONALE

1.

Il sistema di riferimento tridimensionale è definito da tre piani ortogonali stabiliti dal costruttore del veicolo (cfr. figura) (1).

2.

La posizione di misurazione del veicolo è stabilita disponendo il veicolo sulla superficie di appoggio in modo tale che le coordinate dei punti di riferimento corrispondano ai valori indicati dal costruttore.

3.

Le coordinate del punto «R» e del punto «H» sono determinate rispetto ai punti di riferimento definiti dal costruttore del veicolo.

Figura

Sistema di riferimento tridimensionale

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(1)  Il sistema di riferimento corrisponde alla norma ISO 4130, 1978.

Appendice 3

DATI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI POSTI A SEDERE

1.   Codifica dei dati di riferimento

I dati di riferimento sono elencati successivamente per ciascun posto a sedere. I posti a sedere sono identificati da un codice binario. La prima cifra è un numerale arabo e designa la fila dei sedili, contando dalla parte anteriore a quella posteriore del veicolo. La seconda cifra è una lettera maiuscola che individua il posto a sedere in una fila, visto nella direzione di avanzamento del veicolo; si useranno le lettere seguenti:

L

=

sinistra

C

=

centro

R

=

destra

2.   Descrizione della posizione di misurazione del veicolo

2.1.   Coordinate dei punti di riferimento

 

X …

 

Y …

 

Z …

3.   Elenco dei dati di riferimento

3.1.   Posto a sedere: …

3.1.1.   Coordinate del punto «R»

 

X …

 

Y …

 

Z …

3.1.2.   Angolo teorico di inclinazione del tronco …

3.1.3.   Specifiche per la regolazione del sedile (1)

 

orizzontale: …

 

verticale: …

 

angolare: …

 

angolo di torsione: …

Nota: Elencare i dati di riferimento per ulteriori posti a sedere ai paragrafi 3.2, 3.3 ecc.


(1)  Cancellare le diciture inutili.


ALLEGATO 4

Determinazione dell’altezza e della larghezza del poggiatesta

Figura 1

Altezza

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Figura 2

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ALLEGATO 5

Particolari delle linee tracciate e delle misure prese durante le prove

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ALLEGATO 6

PROCEDURA DI PROVA PER LA VERIFICA DELLA DISSIPAZIONE DI ENERGIA

1.   Installazione, apparecchiatura di prova, strumenti di registrazione e procedura

1.1.   Installazione

Il poggiatesta coperto di materiale in grado di dissipare l’energia viene montato e sottoposto a prova sul sedile o sulla parte strutturale del veicolo in cui è installato. L’elemento strutturale dev’essere saldamente assicurato al banco di prova in modo da restare fermo al momento dell’urto e la base su cui è posato, in assenza di particolari specifiche motivate, deve trovarsi in posizione grosso modo orizzontale. Lo schienale, se regolabile, dev’essere bloccato nella posizione descritta al paragrafo 7.2.2 del presente regolamento.

Il poggiatesta dev’essere montato sullo schienale come previsto nel veicolo. Se il poggiatesta è separato, esso deve essere assicurato alla parte della struttura del veicolo alla quale è destinato.

Se il poggiatesta è regolabile, esso deve essere posto nella posizione più sfavorevole consentita dal dispositivo di regolazione.

1.2.   Apparecchiatura di prova

1.2.1.

L’apparecchiatura è costituita da un pendolo il cui perno è sostenuto da cuscinetti a sfera e la cui massa ridotta (1) al centro di percussione è di 6,8 kg. L’estremità inferiore del pendolo è costituita da una sagoma rigida di testa del diametro di 165 mm, il cui centro coincide con il centro di percussione del pendolo.

1.2.2.

La sagoma della testa deve essere munita di due accelerometri e di un dispositivo di misura della velocità in grado di registrare i valori nella direzione dell’urto.

1.3.   Strumenti di registrazione

Gli strumenti di registrazione devono essere tali che le misurazioni possano essere effettuate con i seguenti gradi di precisione:

1.3.1.

Accelerazione:

 

precisione = ± 5 % del valore reale

 

classe di frequenza della catena di misurazione: CFC 600 corrispondenti alle caratteristiche della norma ISO 6487 (1987)

sensibilità trasversale ≤ 5 % del punto più basso della scala.

1.3.2.

Velocità:

 

precisione = ± 2,5 % del valore reale

 

sensibilità = 0,5 km/h

1.3.3.

Registrazione dei tempi

La strumentazione deve consentire di registrare l’azione durante tutta la sua durata e le letture devono essere precise al millesimo di secondo:

l’inizio dell’urto al momento del primo contatto tra la sagoma di testa e l’elemento sottoposto a prova dovrà essere riportato sulle registrazioni usate per l’analisi della prova.

1.4.   Procedura di prova

1.4.1.

Col poggiatesta installato e regolato come indicato al paragrafo 1.1 del presente allegato, l’urto deve essere eseguito sui punti scelti dal laboratorio nella zona d’urto definita al paragrafo 6.1 del presente regolamento e se possibile fuori dalla zona d’urto definita al paragrafo 6.2 del presente regolamento sulle superfici con un raggio di curvatura inferiore a 5 mm.

1.4.1.1.

Sulla superficie posteriore, la direzione d’urto dall’indietro in avanti deve trovarsi su un piano longitudinale ad un angolo di 45° dalla verticale.

1.4.1.2.

Sulla superficie anteriore, la direzione d’urto dall’avanti all’indietro deve essere orizzontale e trovarsi su un piano longitudinale.

1.4.1.3.

Le zone anteriore e posteriore sono delimitate dal piano orizzontale tangente all’estremità superiore del poggiatesta come definito al paragrafo 7.2 del presente regolamento.

1.4.2.

La sagoma della testa deve colpire l’elemento sottoposto a prova a una velocità di 24,1 km/h; tale velocità dovrà essere raggiunta tramite la sola energia di propulsione oppure usando un dispositivo di propulsione aggiuntivo.

2.   Risultati

Nelle prove eseguite secondo la procedura indicata, la decelerazione della sagoma della testa non deve superare 80 g in modo continuo per più di 3 millisecondi. Il valore della decelerazione da prendere in considerazione è la media indicata dai due decelerometri.

3.   Procedure equivalenti

3.1.

Procedure di prova equivalenti sono consentite a condizione che possano essere ottenuti i risultati di cui al paragrafo 2 che precede; in particolare, i componenti dell’apparecchiatura di prova possono essere orientati in modo differente se sono rispettati gli angoli relativi tra il poggiatesta e la direzione d’urto.

3.2.

La responsabilità di dimostrare l’equivalenza di un metodo diverso da quello descritto al paragrafo 1 ricade sulla persona che lo applica.


(1)  La relazione tra la massa ridotta «mr» del pendolo e la massa totale «m» del pendolo a una distanza «a» tra il centro di percussione e l’asse di rotazione e a una distanza «1» tra il baricentro e l’asse di rotazione è data dalla formula: mr = m (l/a).


ALLEGATO 7

Determinazione della dimensione «A» delle discontinuità del poggiatesta

(cfr. paragrafi 6.6.2 e 6.6.3 del presente regolamento)

Figura 1

Esempio di discontinuità orizzontali

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Figura 2

Esempio di discontinuità verticali

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14.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 215/27


Solo i testi originali UNECE hanno efficacia giuridica a norma del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 26 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi concernenti l’approvazione di veicoli per quanto ne riguarda le sporgenze esterne

Comprendente tutto il testo valido fino a:

supplemento n. 1 alla serie 03 di emendamenti — data di entrata in vigore: 11 giugno 2007

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo d’applicazione e finalità

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Prescrizioni generali

6.

Prescrizioni particolari

7.

Modifica di un tipo di veicolo e estensione dell’omologazione

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Denominazione ed indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

12.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

Allegato 1 —

Comunicazione relativa al rilascio o al rifiuto o all’estensione o alla revoca di un’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo per quanto ne riguarda le sporgenze esterne

Allegato 2 —

Disposizione dei marchi di omologazione

Allegato 3 —

Metodi per determinare le dimensioni di sporgenze e aperture

Allegato 4 —

Comunicazione relativa al rilascio o al rifiuto o all’estensione o alla revoca di un’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo d’entità tecnica separata in rapporto ad un portapacchi, un portascì o un antenna radio ricetrasmittente

1.   CAMPO D’APPLICAZIONE E FINALITÀ

1.1.

Il presente regolamento si applica alle sporgenze esterne di veicoli della categoria M1 (1). Non si applica agli specchietti retrovisori esterni o alla sfera d’aggancio dei dispositivi di traino.

1.2.

Scopo del presente regolamento è ridurre il rischio o la gravità di lesioni corporali ad una persona urtata o sfiorata dalla carrozzeria in caso di collisione. Ciò vale a veicolo sia fermo che in movimento.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento s’intende per:

2.1.

«omologazione di un veicolo», l’omologazione di un tipo di veicolo per quanto ne riguarda le sporgenze esterne;

2.2.

«tipo di veicolo», una categoria di veicoli a motore che non differiscono tra di loro per aspetti fondamentali quali la forma o i materiali delle superfici esterne;

2.3.

«superfici esterne», l’esterno del veicolo inclusi cofano motore, sportello del vano bagagli, porte, montanti posteriori, tetto, dispositivi d’illuminazione e di segnalazione luminosa e le componenti visibili di rinforzo;

2.4.

«linea di base», la linea determinata come segue:

Posizionare in momenti successivi intorno ad un veicolo carico un cono con un’asse verticale d’altezza non determinata e con un semiangolo di 30° in modo che esso tocchi, costantemente e nel punto più basso possibile, la superficie esterna del veicolo. La linea di base è il tracciato geometrico di questi punti di contatto. Nel determinarla non vanno presi in considerazione i punti d’attacco per i dispositivi di sollevamento e traino, i tubi di scarico o le ruote. Gli alloggiamenti di queste ultime s’immaginano chiusi da una superficie tale da costituire una prosecuzione liscia della superficie esterna circostante. All’atto di stabilire la linea di base vengono presi in considerazione i paraurti posti ad entrambe le estremità del veicolo. A seconda del particolare veicolo il tracciato della linea di base può passare per l’estremità inferiore della sezione del paraurti o per quella del sottostante pannello della carrozzeria. Quando si rilevi la presenza concomitante di due o più punti di contatto per determinare la linea di base si prende in considerazione quello più basso;

2.5.

«raggio di curvatura», il raggio dell’arco di cerchio che più si approssima alla forma arrotondata del componente in esame;

2.6.

«veicolo carico», il veicolo caricato sino al raggiungimento della massa massima tecnicamente consentita. I veicoli dotati di sospensioni idropneumatiche, idrauliche o pneumatiche o di un dispositivo per il ripristino automatico dell’assetto in funzione del carico vanno sottoposti alla prova quando si trovano nelle più sfavorevoli condizioni normali d’esercizio specificate dal fabbricante;

2.7.

«spigolo esterno estremo» del veicolo, in rapporto ai fianchi del veicolo, il piano parallelo al piano medio longitudinale del veicolo che coincide col suo margine laterale più esterno; in rapporto alle estremità frontale e posteriore, il piano traverso perpendicolare del veicolo che coincide con il suo spigolo anteriore e posteriore più esterno, senza tener conto delle sporgenze relative a:

2.7.1.

pneumatici in prossimità del loro punto di contatto col terreno ed attacchi per i dispositivi di misurazione della pressione;

2.7.2.

eventuali dispositivi antislittamento montati sulle ruote;

2.7.3.

specchietti retrovisori;

2.7.4.

indicatori laterali di direzione, luci d’ingombro, luci (laterali) di posizione anteriori e posteriori e luci di stazionamento;

2.7.5.

per quanto riguarda le estremità anteriore e posteriore, parti montate sui paraurti, dispositivi per il traino e tubi di scappamento;

2.8.

«dimensione della sporgenza» di componenti montate su un pannello, la dimensione determinata col metodo di cui al paragrafo 2 dell’allegato 3 del presente regolamento;

2.9.

«linea nominale di un pannello», la linea passante per i due punti rappresentati dalla posizione del centro di una sfera la cui superficie entri per la prima ed ultima volta in contatto con una componente nel corso della procedura di misurazione di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato 3 del presente regolamento.

2.10.

«antenna», qualsiasi dispositivo utilizzato per trasmettere e/o ricevere segnali elettromagnetici.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

Domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto ne riguarda le sporgenze esterne.

3.1.1.

La domanda di omologazione di un veicolo per quanto ne riguarda le sporgenze esterne va presentata dal fabbricante del veicolo stesso o dal suo rappresentante debitamente accreditato.

3.1.2.

Tale richiesta è accompagnata dai seguenti documenti in triplice copia:

3.1.2.1.

fotografie della parte frontale e di quella posteriore nonché di quelle laterali del veicolo, prese ad un angolo di 30-45° rispetto al piano verticale longitudinale medio del veicolo;

3.1.2.2.

disegni dei paraurti con indicazione delle dimensioni nonché, all’occorrenza,

3.1.2.3.

disegni di alcune sporgenze esterne ed eventualmente anche disegni di alcune sezioni della superficie esterna di cui al paragrafo 6.9.1.

3.1.3.

Al servizio tecnico responsabile dell’esecuzione delle prove d’omologazione va presentato un veicolo rappresentativo del tipo da omologare. A richiesta del servizio suddetto vanno parimenti presentate alcune componenti ed alcuni campioni dei materiali utilizzati.

3.2.

Domanda di omologazione per quanto riguarda i portapacchi, i portascì o le antenne radio ricetrasmittenti considerati entità tecniche.

3.2.1.

Le richieste d’omologazione per quanto riguarda i portapacchi, i portascì o le antenne radio ricetrasmittenti considerati entità tecniche vanno presentate dal fabbricante dei veicolo o dal fabbricante delle entità tecniche di cui sopra, ovvero dal loro rappresentante debitamente accreditato.

3.2.2.

Per ogni tipo di uno qualsiasi dei dispositivi di cui al precedente paragrafo 3.2.1, la richiesta è accompagnata da:

3.2.2.1.

triplici copie dei documenti che specificano le caratteristiche tecniche dell’entità tecnica separata e delle istruzioni di montaggio da fornire con ogni entità tecnica separata venduta;

3.2.2.2.

un campione del tipo di entità tecnica separata. Quando lo ritenga necessario l’autorità responsabile ha facoltà di richiedere un altro campione.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.

Omologazione di un tipo di veicolo per quanto ne riguarda le sporgenze esterne.

4.1.1.

Ad un tipo di veicolo presentato per ottenerne l’omologazione in applicazione del presente regolamento che risponde alle prescrizioni dei paragrafi 5. e 6. che seguono viene rilasciata l’omologazione.

4.1.2.

A ogni tipo di veicolo omologato viene assegnato un numero d’omologazione le cui prime due cifre (attualmente 03, che corrisponde alla serie 03 di modifiche) indicano la serie di modifiche in cui si concretano le modifiche tecniche più recenti e salienti apportate al regolamento al momento del rilascio dell’approvazione. Una stessa parte contraente non può assegnare un numero identico ad un altro tipo di veicolo.

4.1.3.

Alle parti all’accordo del 1958 che applica il presente regolamento va data notizia dell’omologazione, della proroga, del rifiuto, della revoca dell’omologazione o della cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento per mezzo di un apposito formulario, conforme al modello presentato nell’allegato 1 del presente regolamento.

4.1.4.

Su ogni veicolo che sia conforme ad un tipo omologato a norma del presente regolamento viene apposto, in modo ben visibile ed in un punto di facile accesso precisato sul formulario d’omologazione, un marchio internazionale d’omologazione consistente in:

4.1.4.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione;

4.1.4.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione a destra del cerchio di cui al punto 4.1.4.1.

4.1.5.

Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato, a norma di uno o più altri regolamenti allegati all’accordo, nel paese che ha rilasciato l’omologazione a norma del presente regolamento, non occorre ripetere il simbolo di cui al punto 4.1.4.1; in tal caso, i numeri del regolamento e di omologazione ed i simboli aggiuntivi di tutti i regolamenti in applicazione dei quali l’omologazione è stata rilasciata nel paese che l’ha rilasciata a norma del presente regolamento sono riportati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 4.1.4.1.

4.1.6.

Il marchio di omologazione deve risultare chiaramente leggibile e indelebile.

4.1.7.

Il marchio di omologazione è apposto in prossimità della o sulla targhetta recante i dati d’identificazione del veicolo affissa dal costruttore.

4.1.8.

Nell’allegato 2 del presente regolamento sono riportati alcuni esempi di disposizione dei marchi di omologazione.

4.1.9.

Prima di concedere l’omologazione l’autorità competente verifica l’esistenza di disposizioni adeguate per garantire l’effettivo controllo della conformità della produzione.

4.2.

Omologazione per quanto riguarda i portapacchi, i portascì o le antenne radio ricetrasmittenti considerati in quanto entità tecniche.

4.2.1.

Se il tipo di entità tecnica separata per il quale si richiede l’omologazione a norma del presente regolamento soddisfa le prescrizioni dei paragrafi 6.16, 6.17 e 6.18 che seguono è rilasciata l’omologazione di tale tipo di entità tecnica separata.

4.2.2.

A ogni tipo d’entità tecnica separata omologato viene assegnato un numero d’omologazione le cui prime due cifre (attualmente 02, che corrisponde alla serie 02 di modifiche entrata in vigore il 13 dicembre 1996) indicano la serie di modifiche in cui si concretano le modifiche tecniche più recenti e salienti apportate al regolamento al momento del rilascio dell’approvazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di entità tecnica separata.

4.2.3.

Il rilascio o l’estensione o il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di entità tecnica separata a norma del presente regolamento vengono comunicati alle parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 4 del presente regolamento.

4.2.4.

Su ogni entità tecnica separata che risulti conforme ad un tipo omologato a norma del presente regolamento viene apposto, in modo ben visibile ed in un punto di facile accesso precisato sul formulario d’omologazione, un marchio internazionale d’omologazione consistente in:

4.2.4.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (2);

4.2.4.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione a destra del cerchio di cui al punto 4.2.4.1.

4.2.5.

Il marchio di omologazione deve risultare chiaramente leggibile e indelebile.

4.2.6.

Il marchio d’omologazione va apposto sulla targhetta che riporta i dati relativi all’entità tecnica separata affissa dal fabbricante o in prossimità di essa.

4.2.7.

Nell’allegato 2 del presente regolamento sono riportati alcuni esempi di disposizione dei marchi di omologazione.

4.2.8.

Prima di concedere l’omologazione l’autorità competente verifica l’esistenza di disposizioni adeguate a garantire l’effettivo controllo della conformità della produzione.

5.   PRESCRIZIONI GENERALI

5.1.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle parti della superficie esterna che, a veicolo carico e con tutte le porte, finestre e sportelli d’accesso ecc. chiusi, risultano essere:

5.1.1.

ad un’altezza superiore ai 2 metri, ovvero

5.1.2.

al di sotto della linea di base, ovvero

5.1.3.

disposte in modo tale che, in condizioni tanto di riposo quanto di funzionamento, non possano entrare in contatto con una sfera di 100 mm di diametro.

5.2.

La superficie esterna dei veicoli non deve presentare parti acuminate o aguzze dirette verso l’esterno né sporgenze di qualsiasi tipo che per forma, dimensioni, direzione o durezza siano atte ad aumentare il rischio o la gravità delle lesioni corporali subite da una persona che venga urtata o sfiorata dalla superficie esterna in caso di collisione.

5.3.

La superficie esterna dei veicoli non deve presentare parti rivolte all’esterno tali che possano venirne agganciati pedoni, ciclisti o motociclisti.

5.4.

Nessuna parte sporgente della superficie esterna deve presentare un raggio di curvatura inferiore a 2,5 mm. Questa prescrizione non si applica a parti della superficie esterna che sporgano meno di 5 mm; gli angoli rivolti all’esterno di tali parti tuttavia devono essere smussati, a meno che dette parti non sporgano di meno di 1,5 mm.

5.5.

Le parti sporgenti della superficie esterna realizzate in materiali di durezza non superiore a 60 shore A possono presentare un raggio di curvature inferiore a 2,5 mm.

La misurazione della durezza viene effettuata sulla componente quale installata sul veicolo. Ai fini della valutazione, laddove risulti impossibile effettuare una misurazione della durezza con la procedura shore A s’impiegano misurazioni comparabili.

5.6.

Le disposizioni dei precedenti paragrafi da 5.1 a 5.5 si applicano in aggiunta alle prescrizioni particolari del paragrafo 6 che segue, a meno che dette prescrizioni particolari non dispongano espressamente altrimenti.

6.   PRESCRIZIONI PARTICOLARI

6.1.   Ornamenti

6.1.1.

Gli ornamenti aggiunti che sporgano più di 10 mm dal loro supporto devono rientrare, staccarsi o piegarsi per effetto di una forza di 10 daN applicata al loro punto più sporgente in qualsiasi direzione su un piano approssimativamente parallelo alla superficie su cui essi sono montati. Queste disposizioni non si applicano agli ornamenti posti sulle griglie dei radiatori, per i quali valgono unicamente le prescrizioni d’indole generale del paragrafo 5. Per applicare la forza di 10 daN si fa uso di un percussore a testa piatta di diametro non superiore a 50 mm. Quando ciò risulti impossibile si fa uso di un metodo equivalente. Una volta che gli ornamenti siano rientrati oppure si siano staccati o piegati le sporgenze risultanti non devono superare i 10 mm. Tali sporgenze devono in ogni caso ottemperare alle disposizioni del paragrafo 5.2. Per gli ornamenti montati su una base quest’ultima si considera facente parte dell’ornamento e non della superficie di supporto.

6.1.2.

Alle strisce protettive o alle coperture apposte sulla superficie esterna non si applicano le prescrizioni del precedente paragrafo 6.1.1; tali elementi devono tuttavia risultare saldamente fissati al veicolo.

6.2.   Fari

6.2.1.

Sui fari sono permesse visiere e bordi sporgenti, purché la loro sporgenza quale misurata in rapporto alla superficie trasparente esterna del faro stesso non superi 30 mm ed il loro raggio di curvatura sia uniformemente pari ad almeno 2,5 mm. Nel caso di un faro montato dietro una superficie trasparente aggiuntiva la sporgenza viene misurata a partire dalla superficie trasparente più esterna. La sporgenza viene determinata applicando il metodo di cui al paragrafo 3 dell’allegato 3 del presente regolamento.

6.2.2.

I fari a scomparsa devono ottemperare alle disposizioni del precedente paragrafo 6.2.1 tanto nella posizione di funzionamento quanto in quella retratta.

6.2.3.

Le disposizioni del precedente paragrafo 6.2.1 non si applicano a fari annegati nella carrozzeria o sopra i quali la carrozzeria stessa aggetti, purché in quest’ultimo caso siano rispettate le prescrizioni del paragrafo 6.9.1.

6.3.   Griglie e aperture

6.3.1.

Le prescrizioni del paragrafo 5.4 non si applicano agli spazi vuoti tra elementi fissi o mobili, inclusi quelli che fanno parte delle griglie delle prese o degli sfoghi d’aria e delle griglie del radiatore, purché la distanza tra gli elementi consecutivi non superi 40 mm e dette griglie e spazi vuoti abbiano uno scopo funzionale. Per spazi vuoti di ampiezza compresa tra i 40 ed i 25 mm i raggi di curvatura devono essere di 1 mm o più. Se tuttavia la distanza tra due elementi consecutivi è pari o inferiore a 25 mm i raggi di curvatura delle facce esterne degli elementi in questione non devono risultare inferiori a 0,5 mm. La distanza tra due elementi consecutivi delle griglie e degli spazi vuoti va determinata servendosi del metodo di cui al paragrafo 4 dell’allegato 3 del presente regolamento.

6.3.2.

Il raccordo tra la facciata frontale e quelle laterali di ogni elemento che formi una griglia o un’apertura deve essere smussato.

6.4.   Tergicristallo del parabrezza anteriore

6.4.1.

I supporti di montaggio del tergicristallo del parabrezza devono risultare tali che il braccio reggispazzola sia dotato di un involucro protettivo il cui raggio di curvatura soddisfa le prescrizioni del precedente paragrafo 5.4 e presenta un’area della superficie finale non inferiore ai 150 mm2. Nel caso di coperture arrotondate queste devono presentare un’area minima proiettata di 150 mm2 quando siano misurate da una distanza non superiore ai 6,5 mm dal punto più sporgente dell’apparato. Queste prescrizioni si applicano anche ai tergicristalli del parabrezza posteriore ed a quelli dei fari.

6.4.2.

Il paragrafo 5.4 non si applica alle spazzole del tergicristallo né a qualunque articolazione di supporto. Questi elementi vanno tuttavia realizzati in modo da non presentare angoli vivi o spigoli o parti taglienti.

6.5.   Paraurti

6.5.1.

Le estremità dei paraurti dovranno risultare ripiegate verso la superficie esterna per minimizzare il rischio d’insudiciamento. Questa prescrizione si ritiene soddisfatta se il paraurti è arretrato o integrato nella carrozzeria ovvero se l’estremità del paraurti stesso è ripiegata verso l’interno in modo da non poter entrare in contatto con una sfera del diametro di 100 mm e lo spazio tra l’estremità del paraurti e la carrozzeria che lo circonda non supera i 20 mm.

6.5.2.

Se la linea del paraurti che corrisponde al contorno della sagoma della proiezione verticale dell’auto corrisponde ad una superficie rigida detta superficie deve avere un raggio di curvatura minimo di 5 mm in tutti i suoi punti che presentano una distanza dalla linea di sagoma pari o uguale a 20 mm, ed un raggio di curvatura minimo di 2,5 mm in tutti gli altri casi. Questa disposizione si applica alla parte della fascia di 20 mm che va dalla linea di sagoma verso l’interno situata tra e davanti (o dietro nel caso del paraurti posteriore) i punti di tangenza con la linea di sagoma di due piani verticali ciascuno dei quali formi con il piano longitudinale di simmetria del veicolo un angolo di 15° (cfr. figura 1).

6.5.3.

Le prescrizioni del paragrafo 6.5.2 non si applicano a parti del paraurti o montate su di esso ovvero ad elementi inseriti nel paraurti stesso che sporgano di meno di 5 mm, con particolare riferimento alle coperture delle giunzioni ed agli ugelli dei dispositivi di lavaggio dei fari; gli angoli rivolti verso l’esterno di tali parti devono però essere ottusi, a meno che dette parti non sporgano di meno di 1,5 mm.

6.6.   Maniglie, cardini e pulsanti d’apertura di porte, vani portabagagli e cofani; tappi e coperture del bocchettone di rifornimento combustibile

6.6.1.

La sporgenza non deve superare i 40 mm nel caso delle maniglie di porte o vani portabagagli e di 30 mm in tutti gli altri casi.

Figura 1

Image

6.6.2.

Se l’apertura delle porte laterali richiede una rotazione delle maniglie queste ultime devono soddisfare l’una o l’altra delle seguenti prescrizioni:

6.6.2.1.

nel caso di maniglie che ruotano parallelamente al piano della porta l’estremità libera delle maniglie deve essere diretta verso la parte posteriore del veicolo. L’estremità di tali maniglie deve essere rivolta verso il piano della porta e inserita in una zona protettiva oppure incassata;

6.6.2.2.

le maniglie che ruotano verso l’esterno in qualsiasi direzione che non risulti parallela al piano della porta quando si trovano in posizione chiusa devono essere inserite in una zona protettiva oppure incassate. L’estremità libera dev’essere rivolta verso la parte posteriore del veicolo oppure verso il basso.

Le maniglie che non rispettino quest’ultima condizione possono ciononostante venir accettate purché:

a)

dispongano di un dispositivo indipendente di ritorno;

b)

in caso di mancato funzionamento di detto dispositivo di ritorno non possano sporgere più di 15 mm;

c)

in posizione aperta soddisfino le disposizioni del paragrafo 5.4;

e

d)

l’area della loro parte terminale, misurata a non più di 6,5 mm dal punto più sporgente, non risulti inferiore a 150 mm2.

6.7.   Ruote, bulloni, copribulloni e copriruota.

6.7.1.

Non si applicano le prescrizioni del paragrafo 5.4.

6.7.2.

Ruote, bulloni delle ruote, copribulloni e copriruota non devono presentare sporgenze appuntite o taglienti che vadano al di là del piano esterno del cerchione. I dadi ad alette («galletti») non sono consentiti.

6.7.3.

Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna. Qualora ciò risponda ad esigenze funzionali tuttavia i copriruota che coprono i bulloni della ruota e dell’asse possono sporgere oltre della proiezione verticale della superficie della struttura esterna a condizione che il raggio di curvatura della superficie della parte sporgente non risulti inferiore a 30 mm e che la sporgenza al di là della proiezione verticale della superficie o struttura esterna non superi in alcun caso i 30 mm.

6.8.   Profili di lamiera

6.8.1.

I profili di lamiera, quali grondaie e rotaie di porte scorrevoli, non sono consentiti a meno che essi non siano ripiegati all’indietro o muniti di una protezione che soddisfi le prescrizioni del presente regolamento ad essa applicabili.

Un profilo non protetto si considera ripiegato all’indietro se è ripiegato verso l’indietro di 180° circa ovvero se è ripiegato verso la carrozzeria in modo tale da non poter entrare in contatto con una sfera del diametro di 100 mm.

Le prescrizioni del paragrafo 5.4. non si applicano ai profili di lamiera a seguire: profilo posteriore del cofano e profilo anteriore del vano portabagagli posteriore.

6.9.   Pennelli della carrozzeria

6.9.1.

Le pieghe nei pannelli della carrozzeria possono presentare un raggio di curvatura inferiore ai 2,5 mm purché questo non rappresenti meno di un decimo dell’altezza «H» della sporgenza misurata in conformità del metodo di cui al paragrafo 1 dell’allegato 3.

6.10.   Deflettori laterali per l’aria o la pioggia

6.10.1.

I deflettori laterali devono presentare un raggio di curvatura di almeno 1 mm sui margini che possono venir diretti verso l’esterno.

6.11.   Punti di fissaggio per il cric e tubi di scarico

6.11.1.

I punti di fissaggio per il cric ed i tubi di scarico non devono sporgere di più di 10 mm oltre la proiezione verticale della linea di base posta verticalmente sopra di essi. A titolo d’eccezione alla presente prescrizione un tubo di scappamento può sporgere più di 10 mm oltre la proiezione verticale della linea di fondo cassa purché termini in spigoli arrotondati con un raggio di curvatura minimo di 2,5 mm.

6.12.   Sportelli di prese d’aria e sfiatatoi

6.12.1.

Sportelli di presa d’aria e sfiatatoi devono soddisfare le prescrizioni dei paragrafi 5.2, 5.3 e 5.4 in tutte le posizioni d’impiego.

6.13.   Tetto

6.13.1.

I tetti apribili vengono presi in considerazione unicamente in posizione chiusa.

6.13.2.

I veicoli decappottabili vengono esaminati col tettuccio in posizione tanto chiusa quanto aperta.

6.13.2.1.

A tetto aperto non si compie alcun esame del veicolo all’interno di una superficie immaginaria formata dal tetto in posizione chiusa.

6.13.2.2.

Quando una copertura per il tetto in posizione aperta viene fornita come equipaggiamento d’origine l’esame viene effettuato con detta copertura in posizione.

6.14.   Finestrini

6.14.1.

I finestrini che si aprono verso l’esterno rispetto alla superficie esterna del veicolo devono rispettare le disposizioni che seguono in tutte le posizioni d’impiego:

6.14.1.1.

nessun margine esposto deve esser rivolto verso l’avanti;

6.14.1.2.

nessuna parte del finestrino deve sporgere oltre il margine esterno estremo del veicolo.

6.15.   Dispositivi di fissaggio della targa

6.15.1.

I dispositivi di sostegno forniti dalla casa automobilistica per la targa rispettano le prescrizioni del paragrafo 5.4 del presente regolamento se possono entrare in contatto con una sfera del diametro di 100 mm quando la targa è montata conformemente alle raccomandazioni del fabbricante del veicolo.

6.16.   Portabagagli e portascì.

6.16.1.

I portapacchi ed i portascì sono attaccati al veicolo in modo tale che il loro spostamento risulti effettivamente bloccato almeno in una direzione e che ad essi possano venir trasmesse forze orizzontali, longitudinali e trasversali pari almeno alla capacità di carico verticale del dispositivo in questione quale specificata dal suo fabbricante. Per il collaudo del portapacchi o del portascì fissato al veicolo secondo le istruzioni del fabbricante i carichi di collaudo non vengono applicati in un solo punto.

6.16.2.

Le superfici che, una volta installato il dispositivo in esame, possono entrare in contatto con una sfera di 165 mm di diametro non devono presentare parti aventi un raggio di curvatura inferiore ai 2,5, mm a meno che non si possano applicare le disposizioni del paragrafo 6.3.

6.16.3.

Gli elementi di fissaggio, per esempio bulloni, che vengono stretti o allentati senza uso di attrezzi non devono sporgere più di 40 mm al di là delle superfici di cui al paragrafo 6.16.2, la sporgenza essendo determinata col metodo di cui al paragrafo 2. dell’allegato 3, impiegando però una sfera del diametro di 165 mm nei casi in cui si applichi il metodo prescritto al paragrafo 2.2 dell’allegato suddetto.

6.17.   Antenne

6.17.1.

Le antenne radio ricetrasmittenti vanno montate sul veicolo in modo che se la loro estremità libera dista meno di 2 m dalla superficie stradale in qualsiasi posizione d’impiego specificata dal fabbricante dell’antenna stessa essa si trovi all’interno della zona delimitata dai piani verticali posti 10 cm all’interno dell’estremità esterna del veicolo, quale definita al paragrafo 2.7.

6.17.2.

Le antenne vanno inoltre montate sul veicolo, restringendone all’occorrenza la libertà di movimento dell’estremità libera, in modo che nessuna loro parte sporga al di là dell’estremità del veicolo quale definita al paragrafo 2.7.

6.17.3.

Il corpo dell’antenna può presentare un raggio di curvatura inferiore a 2,5 mm. L’estremità libera tuttavia è dotata di una copertura fissa il cui raggio di curvatura non deve risultare inferiore a 2,5 mm.

6.17.4.

Le basi delle antenne non devono sporgere di più di 40 mm, determinati secondo la procedura di cui al paragrafo 2 dell’allegato 3.

6.17.4.1.

Nei casi in cui non è possibile identificare la base dell’antenna a causa dell’assenza di un corpo o di una parte flessibile, questa prescrizione si considera rispettata se, in seguito all’applicazione di una forza orizzontale non superiore a 50 daN nel punto più sporgente dell’antenna nella direzione di marcia e in direzione contraria al senso di marcia mediante l’uso di un percussore a testa piatta di diametro non superiore a 50 mm:

a)

l’antenna si piega verso il supporto e non sporge di oltre 40 mm; oppure

b)

l’antenna si rompe e il pezzo di antenna rimanente non presenta parti aguzze o pericolose che possono essere toccate dalla sfera con diametro di 100 mm e non sporge di oltre 40 mm.

6.17.4.2.

I paragrafi 6.17.4 e 6.17.4.1 non si applicano alle antenne situate dietro il piano verticale trasversale che passa per il punto «R» del conducente, purché la sporgenza massima dell’antenna compreso il relativo alloggiamento non superi 70 mm quando misurata conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2 dell’allegato 3.

Se l’antenna è situata dietro tale piano verticale, ma sporge di oltre 70 mm, il paragrafo 6.17.4.1 si applica con una sporgenza massima di 70 mm anziché 40 mm.

6.18.   Istruzioni per il montaggio

6.18.1.

Portabagagli, portascì ed antenne radio ricetrasmittenti approvati in quanto entità tecniche non possono venir offerti in vendita, venduti o acquistati se non sono corredati di istruzioni per il montaggio. Le istruzioni per il montaggio devono contenere informazioni sufficienti a rendere possibile montare sul veicolo le componenti omologate in modo tale da rispettare le pertinenti disposizioni dei paragrafo 5. e 6. In particolare va indicata la posizione d’impiego delle antenne telescopiche.

7.   MODIFICA DI UN TIPO DI VEICOLO E ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

7.1.

Il dipartimento amministrativo che ha concesso l’omologazione del tipo di veicolo deve ricevere notifica di qualsiasi modifica di tale tipo. Detto dipartimento può allora:

7.1.1.

giudicare improbabile che le modifiche apportate comportino effetti negativi apprezzabili, ovvero

7.1.2.

richiedere un ulteriore rapporto al servizio tecnico che provvede ai collaudi.

7.2.

L’eventuale conferma di un’omologazione, con una descrizione delle modifiche, o il rifiuto dell’omologazione stessa vengono comunicati alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento seguendo la procedura di cui al precedente paragrafo 4.3.

7.3.

L’autorità competente che ha rilasciato l’estensione di un’omologazione attribuisce un numero di serie a tale estensione e informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.

I veicoli (e le entità tecniche) omologati a norma del presente regolamento devono venir prodotti in modo da risultare conformi al tipo omologato in quanto tali da soddisfare le prescrizioni dei precedenti paragrafi 5 e 6.

8.2.

Per verificare il rispetto delle prescrizioni indicate al punto 8.1 vanno effettuati idonei controlli della produzione.

8.3.

Il titolare dell’omologazione deve in particolare:

8.3.1.

aver disposto le procedure necessarie per un efficace controllo della qualità dei prodotti;

8.3.2.

avere accesso alle attrezzature di controllo necessarie a verificare la conformità di ogni tipo omologato;

8.3.3.

assicurare la registrazione dei risultati delle prove e la disponibilità dei relativi documenti per un periodo da determinare in accordo con il servizio amministrativo;

8.3.4.

analizzare i risultati di ogni tipo di prova allo scopo di verificare e garantire la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto delle variazioni di una produzione industriale;

8.3.5.

garantire che, per ogni tipo di prodotto, vengano effettuate almeno le prove prescritte nell’allegato 3 del presente regolamento;

8.3.6.

garantire che, se i campioni sottoposti a prova non risultano conformi nel tipo di prova considerato, si proceda ad un altro prelievo di campioni e ad un’altra prova e siano prese le disposizioni del caso per ristabilire la conformità della produzione corrispondente.

8.4.

L’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione ha la facoltà di procedere in qualsiasi momento a verifiche dei metodi di controllo della conformità applicati in ogni unità di produzione.

8.4.1.

All’atto di ogni ispezione i registri di prova e i registri di controllo della produzione vanno presentati all’ispettore.

8.4.2.

L’ispettore può prelevare dei campioni a caso da sottoporre a prova nel laboratorio del fabbricante. Il numero minimo di campioni può essere determinato in base ai risultati della verifica eseguita dal costruttore stesso.

8.4.3.

Se il livello qualitativo non è soddisfacente, o se risulta necessario verificare la validità delle prove effettuate in applicazione del precedente punto 8.4.2, l’ispettore preleva dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha effettuato le prove di omologazione.

8.4.4.

L’autorità competente può effettuare tutte le prove prescritte nel presente regolamento.

8.4.5.

La frequenza normale delle ispezioni autorizzate dall’autorità competente e di una ogni due anni. Quando una di queste ispezioni produca risultati negativi l’autorità competente garantisce che vengano presi tutti i provvedimenti del caso per ristabilire quanto più rapidamente possibile la conformità della produzione.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.

L’omologazione di un tipo di veicolo rilasciata a norma del presente regolamento può venir revocata qualora non siano rispettate le prescrizioni del precedente paragrafo 8.1.

9.2.

La parte contraente dell’accordo che applica il presente regolamento la quale revochi un’omologazione precedentemente rilasciata ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato 1 del presente regolamento.

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Il detentore di un’omologazione il quale cessi completamente la produzione di un tipo di proiettore omologato ai sensi del presente regolamento ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Il titolare di un’omologazione il quale cessi definitivamente la produzione di un dispositivo omologato a norma del presente regolamento ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione la quale, a sua volta, informa le altre parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1.

11.   DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l’indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione, cui vanno inviate le schede di omologazione, estensione, rifiuto o revoca dell’omologazione rilasciate negli altri paesi.

12.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

12.1.

A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie 02 di emendamenti, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare l’omologazione ECE in conformità al presente regolamento modificato dalla serie 02 di emendamenti.

12.2.

A decorrere da 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della serie 02 di emendamenti, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasciano l’omologazione ECE solo se il tipo di veicolo da omologare soddisfa i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie 02 di emendamenti.

12.3.

A decorrere da 36 mesi dopo la data di entrata in vigore della serie 02 di emendamenti, le omologazioni concesse in virtù del presente regolamento cessano di essere valide, ad eccezione di quelle concesse per i tipi di veicoli che soddisfano i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie 02 di emendamenti.

12.4.

A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie 03 di emendamenti, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare di concedere l’omologazione in conformità al presente regolamento modificato dalla serie 03 di emendamenti.

12.5.

A decorrere da 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della serie 03 di emendamenti, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasciano l’omologazione solo se il tipo di veicolo da omologare soddisfa i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie 03 di emendamenti.

12.6.

Fino a 48 mesi dopo la data di entrata in vigore della serie 03 di emendamenti al presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare l’omologazione nazionale di un tipo di veicolo omologato a norma della serie precedente di emendamenti al presente regolamento.

12.7.

A decorrere da 48 mesi dopo l’entrata in vigore delle serie 03 di emendamenti al presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare la prima immatricolazione nazionale (prima messa in circolazione) di un veicolo che non rispetti le prescrizioni della serie di emendamenti 03 al presente regolamento.


(1)  Secondo la definizione contenuta nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), (documento TRANS/SC1/WP29/78/Amend.3).

(2)  1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l’Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l’Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Serbia e il Montenegro, 11 per il Regno Unito, 12 per l’Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (non attribuito), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l’Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l’Estonia, 30 (non attribuito), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (non attribuito), 34 per la Bulgaria, 35 (non attribuito), 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (non attribuito), 39 per l’Azerbaigian, 40 per l’ex Repubblica federale di Macedonia, 41 (non attribuito), 42 per la Comunità europea (nel rilasciare le omologazioni gli Stati membri si servono dei rispettivi simboli ECE), 43 per il Giappone, 44 (non attribuito), 45 per l’Australia, 46 per l’Ucraina, 47 per il Sud Africa, 48 per la Nuova Zelanda, 49 per Cipro, 50 per Malta e 51 per la Repubblica di Corea. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di disposizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e delle condizioni per il riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali disposizioni. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal segretario generale delle Nazioni Unite.


ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 2

DISPOSIZIONE DEI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(Cfr. i paragrafi 4.1.4 e 4.2.4 del presente regolamento)

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MODELLO B

(Cfr. il paragrafo 4.5 del presente regolamento)

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(1)  Il numero del secondo regolamento viene indicato a titolo meramente esemplificativo; il valore corretto del coefficiente d’assorbimento è 1,30 m–1.


ALLEGATO 3

Metodi per determinare le dimensioni di sporgenze e aperture

1.   METODI PER DETERMINARE L’ALTEZZA DELLA SPORGENZA DI PIEGHE NEI PANNELLI DELLA CARROZZERIA

1.1.

L’altezza H di una sporgenza è determinata per via grafica facendo riferimento alla circonferenza di un cerchio del diametro di 165 mm internamente tangente alla linea esterna della superficie esterna in corrispondenza della sezione da verificare.

1.2.

H rappresenta il valore massimo della distanza, misurata lungo una linea retta passante per il centro del cerchio del diametro di 165 mm, tra la circonferenza del cerchio suddetto ed il contorno esterno della proiezione (cfr. figura 1).

1.3.

Laddove risulti impossibile per un cerchio del diametro di 100 mm entrare esternamente in contatto con una parte della linea esterna della superficie esterna in corrispondenza della sezione in esame si assume che in questa zona la linea della superficie sia quella passante per i punti di tangenza con la linea esterna del cerchio del diametro di 100 mm (cfr. figura 2).

1.4.

Il fabbricante fornisce disegni delle necessarie sezioni perpendicolari alla superficie esterna così da consentire di misurare l’altezza delle sporgenze di cui sopra.

Figura 1

Figura 2

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2.   METODO PER DETERMINARE LA DIMENSIONE DELLA SPORGENZA DI UN COMPONENTE MONTATO SULLA SUPERFICIE ESTERNA

2.1.

La dimensione della sporgenza di un componente montato su una superficie convessa può essere determinata direttamente ovvero in riferimento al disegno di una sezione appropriata di tale componente quale effettivamente installato.

2.2.

Qualora la dimensione della sporgenza di un componente montato su una superficie che non sia convessa non possa venir determinata procedendo ad una semplice misurazione essa viene determinata facendola corrispondere alla variazione massima della distanza del centro di una sfera del diametro di 100 mm dalla linea del pannello quando la sfera venga fatta rotolare al di sopra di esso essendo in constante contatto con detta componente. La figura 3 mostra un esempio dell’applicazione di tale procedura.

3.   METODO PER DETERMINARE LA SPORGENZA DI VISIERE E BORDI DEI FARI

3.1.

La sporgenza rispetto alla superficie esterna del faro viene misurata orizzontalmente rispetto al punto di contatto di una sfera del diametro di 100 mm come illustrato nella figura 4.

4.   METODO PER DETERMINARE LE DIMENSIONI DI UN’APERTURA DELLA CARROZZERIA OVVERO LO SPAZIO TRA GLI ELEMENTI DI UNA GRIGLIA

4.1.

La dimensione di un’apertura della carrozzeria o dello spazio tra gli elementi di una griglia viene determinata dalla distanza tra due piani passanti per i punti di contatto della sfera e perpendicolari alla linea che unisce tali punti di contatto. Le figure 5 e 6 presentano alcuni esempi dell’impiego di questa procedura.

Figura 3

Figura 4

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Figura 5

Figura 6

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Legenda

Dia.= diametro

Measured projection= sporgenza misurata

Visor= visiera

Headlamp glass= vetro del faro

Measured gap= apertura misurata


ALLEGATO 4

COMUNICAZIONE

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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