ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.211.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DIRETTIVE |
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Direttiva 2010/51/UE della Commissione, dell’11 agosto 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il N,N-dietil-m-toluammide come principio attivo nell’allegato I di tale direttiva ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2010/451/UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
12.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 720/2010 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2010
che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America mediante importazioni di biodiesel spedito dal Canada e da Singapore, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario del Canada o di Singapore, nonché mediante importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. DOMANDA
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, relativa all'apertura di un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America.
La domanda è stata presentata il 30 giugno 2010 dal European Biodiesel Board (EBB) per conto dei produttori di biodiesel dell'Unione.
B. PRODOTTO
Il prodotto al centro delle possibili pratiche di elusione è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, di cui ai codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 41, 3824 90 91, ex 3824 90 97, originari degli Stati Uniti d'America (il «prodotto in esame»).
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada e da Singapore, nonché il biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America (il «prodotto oggetto dell'inchiesta»), attualmente rientranti negli stessi codici NC del prodotto in esame, ad eccezione del codice NC 3824 90 91 per il quale l'inchiesta è circoscritta ai prodotti spediti dal Canada e da Singapore.
C. MISURE IN VIGORE
Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio (2).
D. MOTIVAZIONE
La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America vengono eluse mediante il trasbordo in Canada e a Singapore, nonché mediante esportazioni di biodiesel in una miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel.
Sono stati forniti gli elementi di prova esposti di seguito.
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Dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione di misure sul prodotto in esame, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dagli Stati Uniti d'America, dal Canada e da Singapore nell'Unione ha subito un notevole cambiamento, senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti a parte l'istituzione del dazio. |
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Questo cambiamento nella configurazione degli scambi sembrerebbe dovuto al trasbordo di biodiesel originario degli Stati Uniti d 'America attraverso il Canada e Singapore. |
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Viene inoltre fatto osservare che il biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America ha cominciato ad essere esportato nell'Unione in seguito all'imposizione delle misure, presumibilmente sfruttando la soglia di contenuto in biodiesel stabilita nella descrizione del prodotto in esame. |
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La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzo. Importazioni di volumi significativi di biodiesel dal Canada e da Singapore nonché di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel sembrano avere sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che questo incremento dei volumi delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore. |
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Infine, la domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta in seguito al dumping sono inferiori rispetto al valore normale precedentemente stabilito per tale prodotto. |
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Se l'inchiesta portasse ad individuare pratiche di elusione di cui all'articolo 13 del regolamento di base diverse da quelle summenzionate, potranno essere prese in esame anche tali pratiche. |
E. PROCEDIMENTO
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13 del regolamento di base nonché la decisione di sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di biodiesel spedito dal Canada e da Singapore, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario del Canada o di Singapore, nonché le importazioni dagli Stati Uniti d'America di biodiesel miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile.
a) Questionari
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori del Canada e di Singapore, ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori degli Stati Uniti d'America, agli importatori noti e alle associazioni di importatori note dell'Unione, nonché alle autorità degli Stati Uniti d'America, del Canada e di Singapore. Eventualmente, potranno essere chieste informazioni anche all'industria dell'Unione.
In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, entro il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento per stabilire se esse figurano nella domanda e chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
Le autorità degli Stati Uniti d'America, del Canada e di Singapore saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.
b) Raccolta delle informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova pertinenti. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.
c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure
A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.
Poiché l'eventuale elusione si verifica all'esterno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta che dimostrino di non essere collegati (3) ad alcun produttore interessato dalle misure (4) e che non risultino coinvolti in pratiche di elusione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e paragrafo 2, del regolamento di base. I produttori che desiderano beneficiare dell'esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.
F. REGISTRAZIONE
A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva di un importo adeguato di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dal Canada e da Singapore, nonché delle importazioni dagli Stati Uniti d'America di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile.
Affinché la registrazione sia utile ai fini di un'eventuale riscossione retroattiva dei dazi antidumping, il dichiarante è tenuto a indicare nella dichiarazione in dogana la percentuale in peso del contenuto totale in esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (contenuto in biodiesel), presente nella miscela.
G. TERMINI
Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:
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le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro considerazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta, |
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i produttori del Canada, di Singapore e degli Stati Uniti d'America possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, |
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le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione. |
È importante notare che al rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.
H. OMESSA COLLABORAZIONE
Qualora una parte interessata rifiuti di comunicare informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Laddove si accertasse che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.
I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).
K. CONSIGLIERE-AUDITORE
Si ricorda che le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della direzione generale del Commercio (http://ec.europa.eu/trade).
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 viene aperta un'inchiesta al fine di verificare:
a) |
la possibile elusione delle misure stabilite dal regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio da parte delle importazioni nell'Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel₻, in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada e da Singapore, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Canada o di Singapore, di cui ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009921), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710194121), ex 3824 90 91 (codice TARIC 3824909110), ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824909701) e |
b) |
la possibile elusione delle misure stabilite dal regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio da parte delle importazioni nell'Unione di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America, di cui ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009930), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710194130) ed ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824909704). |
Articolo 2
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
Il dichiarante è tenuto a indicare nella dichiarazione in dogana la percentuale in peso del contenuto totale in esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (contenuto in biodiesel), presente nella miscela.
La registrazione scade nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
La Commissione può chiedere alle autorità doganali, mediante regolamento, di sospendere la registrazione delle importazioni nell'Unione di prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che si siano dimostrati in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione.
Articolo 3
1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che sia tenuto conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro considerazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. I produttori del Canada, di Singapore e degli Stati Uniti d'America che desiderino richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente sostenuta da elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.
4. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.
5. Le informazioni, le richieste di audizioni o questionari, nonché le domande di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure vanno presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (6) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: N-105 4/92 |
B-1049 Bruxelles/Brussels |
BELGIQUE/BELGIË |
Fax + 32 22956505 |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 179 del 10.7.2009, pag. 26.
(3) Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto per «persona» si intendono persone fisiche o giuridiche.
(4) Tuttavia, anche se i produttori fossero legati, in uno o più dei modi di cui sopra, alle società interessate dalle misure in vigore sulle importazioni originarie degli Stati Uniti d'America (le misure antidumping originali), l'esenzione potrebbe sarà accordata qualora ci fossero elementi di prova del fatto che la relazione con le società interessate dalle misure originali è stata stretta o utilizzata per aggirare le misure originali.
(5) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(6) La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
12.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/6 |
REGOLAMENTO (UE) N. 721/2010 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2010
che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America mediante importazioni di biodiesel spedito dal Canada e da Singapore, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario del Canada o di Singapore, nonché mediante importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, e l'articolo 24, paragrafi 3 e 5,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. DOMANDA
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di base, relativa all'apertura di un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure compensative sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America.
La domanda è stata presentata il 30 giugno 2010 dal European Biodiesel Board (EBB) per conto dei produttori di biodiesel dell'Unione.
B. PRODOTTO
Il prodotto al centro delle possibili pratiche di elusione è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, di cui ai codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 41, 3824 90 91, ex 3824 90 97, originari degli Stati Uniti d'America (il «prodotto in esame»).
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada e da Singapore, nonché il biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America (il «prodotto oggetto dell'inchiesta»), attualmente rientranti negli stessi codici NC del prodotto in esame, ad eccezione del codice NC 3824 90 91 per il quale l'inchiesta è circoscritta ai prodotti spediti dal Canada e da Singapore.
C. MISURE IN VIGORE
Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio (2).
D. MOTIVAZIONE
La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure compensative sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America vengono eluse mediante il trasbordo in Canada e a Singapore, nonché mediante esportazioni di biodiesel in una miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel.
Sono stati forniti gli elementi di prova esposti di seguito.
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Dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione di misure sul prodotto in esame, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dagli Stati Uniti d'America, dal Canada e da Singapore nell'Unione ha subito un notevole cambiamento, senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti a parte l'istituzione del dazio. |
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Questo cambiamento nella configurazione degli scambi sembrerebbe dovuto al trasbordo di biodiesel originario degli Stati Uniti d 'America attraverso il Canada e Singapore. |
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Viene inoltre fatto osservare che il biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America ha cominciato ad essere esportato nell'Unione in seguito all'imposizione delle misure, presumibilmente sfruttando la soglia di contenuto in biodiesel stabilita nella descrizione del prodotto in esame. |
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La domanda contiene altresì elementi di prova prima facie sufficienti del fatto che gli effetti riparatori delle misure compensative in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi sia in termini quantitativi che di prezzo. Importazioni di volumi significativi di biodiesel dal Canada e da Singapore nonché di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel sembrano avere sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che questo incremento dei volumi delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore. |
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La domanda infine riporta elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrazione del fatto che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta continuano ad essere sovvenzionati come precedentemente stabilito. |
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Se l'inchiesta portasse ad individuare pratiche di elusione di cui all'articolo 23 del regolamento di base diverse da quelle summenzionate, potranno essere prese in esame anche tali pratiche. |
E. PROCEDIMENTO
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 23 del regolamento di base nonché la decisione di sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di biodiesel spedito dal Canada e da Singapore, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario del Canada o di Singapore, nonché le importazioni dagli Stati Uniti d'America di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile.
a) Questionari
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori del Canada e di Singapore, ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori degli Stati Uniti d'America, agli importatori noti e alle associazioni di importatori note dell'Unione, nonché alle autorità degli Stati Uniti d'America, del Canada e di Singapore. Eventualmente, potranno essere chieste informazioni anche all'industria dell'Unione.
In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, entro il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento per stabilire se esse figurano nella domanda e chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
Le autorità degli Stati Uniti d'America, del Canada e di Singapore saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.
b) Raccolta delle informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova pertinenti. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.
c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure
A norma dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.
Poiché l'eventuale elusione si verifica all'esterno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni, a norma dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento di base, ai produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta che dimostrino di non essere collegati (3) ad alcun produttore interessato dalle misure (4) e che non risultino coinvolti in pratiche di elusione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base. I produttori che desiderano beneficiare dell'esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.
F. REGISTRAZIONE
A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva di un importo adeguato di dazi compensativi a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dal Canada e da Singapore, nonché delle importazioni dagli Stati Uniti d'America di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile.
Affinché la registrazione sia utile ai fini di un'eventuale riscossione retroattiva dei dazi compensativi, il dichiarante è tenuto a indicare nella dichiarazione in dogana la percentuale in peso del contenuto totale in esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (contenuto in biodiesel), presente nella miscela.
G. TERMINI
Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:
— |
le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro considerazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta, |
— |
i produttori del Canada, di Singapore e degli Stati Uniti d'America possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, |
— |
le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione. |
È importante notare che al rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.
H. OMESSA COLLABORAZIONE
Qualora una parte interessata rifiuti di comunicare informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.
Laddove si accertasse che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.
I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA
A norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Va osservato che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati (5).
K. CONSIGLIERE-AUDITORE
Si ricorda che le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della direzione generale del Commercio (http://ec.europa.eu/trade).
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 597/2009 viene aperta un'inchiesta al fine di verificare:
a) |
la possibile elusione delle misure stabilite dal regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio da parte delle importazioni nell'Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada e da Singapore, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Canada o di Singapore, di cui ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009921), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710194121), ex 3824 90 91 (codice TARIC 3824909110), ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824909701) e |
b) |
la possibile elusione delle misure stabilite dal regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio da parte delle importazioni nell'Unione di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America, di cui ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009930), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710194130) ed ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824909704). |
Articolo 2
A norma dell'articolo 23, paragrafo 4, e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009 le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
Il dichiarante è tenuto a indicare nella dichiarazione in dogana la percentuale in peso del contenuto totale in esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (contenuto in biodiesel), presente nella miscela.
La registrazione scade nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
La Commissione può chiedere alle autorità doganali, mediante regolamento, di sospendere la registrazione delle importazioni nell'Unione di prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che si siano dimostrati in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione.
Articolo 3
1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che sia tenuto conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro considerazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. I produttori del Canada, di Singapore e degli Stati Uniti d'America che desiderino richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente sostenuta da elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.
4. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.
5. Le informazioni, le richieste di audizioni o questionari, nonché le domande di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure vanno presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (6) e, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: N-105 4/92 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Fax +32 22956505 |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(2) GU L 179 del 10.7.2009, pag. 1.
(3) Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto per «persona» si intendono persone fisiche o giuridiche.
(4) Tuttavia, anche se i produttori fossero legati, in uno o più dei modi di cui sopra, alle società interessate dalle misure in vigore sulle importazioni originarie degli Stati Uniti d'America (le misure compensative originali), l'esenzione potrebbe sarà accordata qualora ci fossero elementi di prova del fatto che la relazione con le società interessate dalle misure originali è stata stretta o utilizzata per aggirare le misure originali.
(5) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(6) Questo significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento di base e dell'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
12.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/10 |
REGOLAMENTO (UE) N. 722/2010 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
TR |
41,0 |
ZZ |
41,0 |
|
0707 00 05 |
MK |
41,0 |
TR |
123,3 |
|
ZZ |
82,2 |
|
0709 90 70 |
TR |
109,3 |
ZZ |
109,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
144,6 |
CL |
163,8 |
|
TR |
136,8 |
|
UY |
78,8 |
|
ZA |
111,6 |
|
ZZ |
127,1 |
|
0806 10 10 |
CL |
129,8 |
EG |
153,2 |
|
IL |
187,4 |
|
MA |
129,1 |
|
PE |
77,2 |
|
TR |
131,1 |
|
ZA |
88,7 |
|
ZZ |
128,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
90,3 |
BR |
74,0 |
|
CL |
98,4 |
|
CN |
65,6 |
|
NZ |
102,4 |
|
US |
87,5 |
|
UY |
100,6 |
|
ZA |
90,8 |
|
ZZ |
88,7 |
|
0808 20 50 |
AR |
88,5 |
CL |
141,8 |
|
CN |
55,7 |
|
NZ |
140,9 |
|
TR |
179,1 |
|
ZA |
86,7 |
|
ZZ |
115,5 |
|
0809 30 |
TR |
160,8 |
ZZ |
160,8 |
|
0809 40 05 |
IL |
144,0 |
ZA |
90,0 |
|
ZZ |
117,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
12.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/12 |
REGOLAMENTO (UE) N. 723/2010 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2010
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 719/2010 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.
(4) GU L 210 dell'11.8.2010, pag. 28.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 12 agosto 2010
(EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
42,96 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
42,96 |
2,02 |
1701 12 10 (1) |
42,96 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
42,96 |
1,72 |
1701 91 00 (2) |
39,65 |
5,57 |
1701 99 10 (2) |
39,65 |
2,44 |
1701 99 90 (2) |
39,65 |
2,44 |
1702 90 95 (3) |
0,40 |
0,28 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DIRETTIVE
12.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/14 |
DIRETTIVA 2010/51/UE DELLA COMMISSIONE
dell’11 agosto 2010
recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il N,N-dietil-m-toluammide come principio attivo nell’allegato I di tale direttiva
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato I A o nell’allegato I B della direttiva 98/8/CE. L’elenco in questione comprende il N,N-dietil-m-toluammide (di seguito «DEET»). |
(2) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007, il DEET è stato ora esaminato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 19, repellenti e attrattivi, quale definito nell’allegato V della medesima direttiva. |
(3) |
Il 30 novembre 2007 la Svezia è stata designata come relatore e ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
(4) |
La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. L’11 marzo 2010, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
(5) |
Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come repellenti e attrattivi e contenenti DEET possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere il DEET nell’allegato I di tale direttiva. |
(6) |
Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione è opportuno esigere che ai prodotti contenenti DEET e utilizzati come repellenti e attrattivi si applichino misure di riduzione del rischio, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto. I prodotti destinati all’applicazione diretta sulla pelle dovrebbero essere etichettati con istruzioni per l’uso che specifichino la quantità e la frequenza di applicazione al fine di ridurre al minimo l’esposizione primaria dell’uomo. Nel corso della valutazione del rischio per la salute umana sono emersi elementi di preoccupazione soprattutto per quanto riguarda i bambini. Pertanto, salvo presentazione di dati che dimostrino che il prodotto, quando utilizzato sui bambini, è conforme alle diposizioni dell’articolo 5 e dell’allegato VI, i prodotti contenenti DEET non dovrebbero essere utilizzati sui bambini di età inferiore a due anni e il loro uso dovrebbe essere soggetto a restrizioni nel caso dei bambini di età compresa tra due e dodici anni, tranne quando tale uso sia motivato da rischi per la salute umana, ad esempio nel caso di focolai di malattie trasmesse dagli insetti. Inoltre i prodotti dovrebbero contenere un deterrente contro l’ingestione. |
(7) |
È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare la parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo DEET, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi. |
(8) |
Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’iscrizione di un principio attivo nell’allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione. |
(9) |
Dopo l’iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l’attuazione dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. |
(10) |
La direttiva 98/8/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(11) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 luglio 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o agosto 2012.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(2) GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.
ALLEGATO
La voce riportata qui di seguito relativa alla sostanza N,N-dietil-m-toluammide è inserita nell’allegato I della direttiva 98/8/CE:
N. |
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato |
Data di iscrizione |
Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell’ultima decisione di iscrizione relativa ai suoi principi attivi) |
Scadenza dell’iscrizione |
Tipo di prodotto |
Disposizioni specifiche (1) |
||||||
«35 |
N,N-dietil-m-toluammide |
N,N-dietil-m-toluammide Numero CE: 205-149-7 Numero CAS: 134-62-3 |
970 g/kg |
1o agosto 2012 |
31 luglio 2014 |
31 luglio 2022 |
19 |
Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:
|
(1) Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
DECISIONI
12.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/17 |
DECISIONE 2010/439/PESC DEL CONSIGLIO
dell’11 agosto 2010
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Afghanistan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/168/PESC (1), relativa alla nomina del sig. Vygaudas USACKAS quale rappresentante speciale dell’Unione europea (in prosieguo «RSUE») per l’Afghanistan nel periodo dal 1o aprile 2010 al 31 agosto 2010. |
(2) |
Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 31 agosto 2011. Tuttavia, il mandato dell’RSUE potrebbe terminare anticipatamente se il Consiglio lo decidesse, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo «AR»), a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna. |
(3) |
L’RSUE per l’Afghanistan espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune definiti all’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Vygaudas USACKAS quale RSUE per l’Afghanistan è prorogato fino al 31 agosto 2011. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su proposta dell’AR, a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna.
Articolo 2
Obiettivi politici
L’RSUE rappresenta l’Unione europea (in prosieguo «UE» o «Unione») e ne promuove gli obiettivi politici in Afghanistan, in stretto coordinamento con i rappresentanti degli Stati membri dell’UE in Afghanistan. In particolare, l’RSUE:
a) |
contribuisce all’attuazione della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e dirige l’attuazione del piano d’azione UE per l’Afghanistan e il Pakistan, nella misura in cui riguarda l’Afghanistan, cooperando a tal fine con i rappresentanti degli Stati membri dell’UE in Afghanistan; |
b) |
sostiene il ruolo cardine svolto dalle Nazioni Unite (ONU) in Afghanistan, contribuendo in special modo a un miglior coordinamento dell’assistenza internazionale, promuovendo in tal modo l’attuazione del comunicato della conferenza di Londra, dell’accordo con l’Afghanistan nonché delle pertinenti risoluzioni dell’ONU. |
Articolo 3
Mandato
Per espletare il suo mandato l’RSUE, in stretta cooperazione con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan:
a) |
promuove la posizione dell’Unione sul processo politico e sugli sviluppi in Afghanistan; |
b) |
mantiene uno stretto contatto con le istituzioni afgane pertinenti, in particolare il governo e il parlamento nonché le autorità locali, sostenendone lo sviluppo. Dovrebbero essere mantenuti contatti anche con altri gruppi politici afgani e altri soggetti interessati in Afghanistan; |
c) |
mantiene uno stretto contatto con i soggetti interessati a livello internazionale e regionale in Afghanistan, in particolare il rappresentante speciale del segretario generale dell’ONU e l’alto rappresentante civile dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) nonché altri partner e organizzazioni fondamentali; |
d) |
informa in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan, del piano d’azione UE per l’Afghanistan e il Pakistan, nella misura in cui riguarda l’Afghanistan, dell’accordo con l’Afghanistan e del comunicato della conferenza di Londra, specie nei seguenti settori:
|
e) |
partecipa attivamente a consessi locali di coordinamento quali il Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento, tenendo nel contempo esaurientemente informati delle decisioni prese a tali livelli gli Stati membri non partecipanti; |
f) |
informa sulla partecipazione e le posizioni dell’Unione alle conferenze internazionali per quanto riguarda l’Afghanistan e contribuisce a promuovere la cooperazione regionale. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato sotto l’autorità dell’AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (in prosieguo «il CPS») è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2011 è pari a 4 515 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione presso l’RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE
L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
Secondo la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio Affari esteri.
Articolo 12
Coordinamento
1. L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’Unione. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e con quelle dell’RSUE per l’Asia centrale nonché con quelle del rappresentante dell’Unione in Pakistan. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell’Unione.
2. Sul campo vengono mantenuti stretti contatti con il capo della delegazione dell’Unione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di polizia dell’UE in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Se necessario, l’RSUE e il comandante civile dell’operazione si consultano reciprocamente. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
Articolo 13
Riesame
L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro febbraio 2011 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato alla fine dello stesso.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) GU L 75 del 23.3.2010, pag. 22.
(2) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.
12.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/20 |
DECISIONE 2010/440/PESC DEL CONSIGLIO
dell’11 agosto 2010
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione dei Grandi Laghi in Africa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/112/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Roeland VAN DE GEER quale rappresentante speciale dell’Unione europea (in prosieguo «RSUE») per la regione dei Grandi Laghi in Africa. |
(2) |
Il 22 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/113/PESC (2), che proroga il mandato dell’RSUE fino al 31 agosto 2010. |
(3) |
Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 31 agosto 2011. Tuttavia, il mandato dell’RSUE potrebbe terminare anticipatamente se il Consiglio lo decidesse, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo «AR»), a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna. |
(4) |
L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune definiti all’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Roeland VAN DE GEER quale RSUE per la regione dei Grandi Laghi in Africa è prorogato fino al 31 agosto 2011. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su proposta dell’AR, a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna.
Articolo 2
Obiettivi politici
Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione europea (in prosieguo «UE» o «Unione») con riguardo all’ulteriore stabilizzazione e consolidamento della situazione post-bellica nella regione dei Grandi Laghi in Africa, dedicando particolare attenzione alla dimensione regionale dello sviluppo nei paesi interessati. Tali obiettivi, che promuovono in particolare l’osservanza delle norme fondamentali della democrazia e del buon governo, incluso il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, includono:
a) |
il contributo attivo ed efficace ad una politica coerente, sostenibile e responsabile dell’Unione nella regione dei Grandi Laghi in Africa e la promozione di un approccio dell’Unione coerente e globale nella regione. L’RSUE sostiene le attività dell’AR nella regione; |
b) |
il costante impegno dell’Unione a favore dei processi di stabilizzazione e di ricostruzione nella regione, attraverso una presenza attiva in loco e nelle pertinenti sedi internazionali, il mantenimento dei contatti con i principali attori e il contributo alla gestione delle crisi; |
c) |
il contributo alla fase di post-transizione nella Repubblica democratica del Congo (RDC), in particolare per quanto riguarda il processo politico di consolidamento delle nuove istituzioni e la definizione di un quadro internazionale più ampio per la consultazione e il coordinamento politici con il nuovo governo; |
d) |
il contributo, in stretta cooperazione con le Nazioni Unite/MONUC, agli sforzi di sostegno internazionali volti a perseguire una riforma globale del settore della sicurezza nella RDC, tenuto conto in particolare del ruolo di coordinamento che l’Unione è disposta ad assumere in tale contesto; |
e) |
il contributo all’adozione di misure adeguate di follow-up alla Conferenza internazionale della regione dei Grandi Laghi, in particolare stabilendo stretti contatti con il segretariato della regione dei Grandi Laghi e il suo segretario esecutivo, nonché con la troika del meccanismo di follow-up, e promuovendo le relazioni di buon vicinato nella regione; |
f) |
la trattazione del persistente, grave problema dei gruppi armati che operano lungo le frontiere, che rischia di destabilizzare i paesi della regione e di aggravare i loro problemi interni; |
g) |
il contributo alla stabilizzazione post-bellica nel Burundi, nel Ruanda e in Uganda, in particolare tramite negoziati di pace con gruppi armati quali l’FNL e l’LRA. |
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:
a) |
istituire e mantenere stretti contatti con i paesi della regione dei Grandi Laghi in Africa, le Nazioni Unite, l’Unione Africana, i maggiori paesi africani e i principali partner dell’RDC e dell’Unione, nonché con le organizzazioni regionali e subregionali africane e con altri paesi terzi interessati e altri dirigenti regionali di spicco; |
b) |
consultarsi e riferire sulle possibilità dell’Unione di sostenere il processo di stabilizzazione e di consolidamento e sul modo migliore di condurre le iniziative dell’Unione; |
c) |
fornire consulenza e assistenza per la riforma del settore della sicurezza (SSR) nell’RDC; |
d) |
contribuire al follow-up della Conferenza internazionale della regione dei Grandi Laghi, in particolare sostenendo le politiche, definite nella regione, che perseguono gli obiettivi di non violenza e di difesa reciproca nella soluzione dei conflitti, come pure quelle riguardanti la cooperazione regionale, promuovendo i diritti umani e la democratizzazione, il buon governo, la cooperazione giudiziaria, la lotta contro l’impunità e la lotta contro lo sfruttamento illegale delle risorse naturali; |
e) |
contribuire alla migliore comprensione del ruolo dell’Unione tra i leader di opinione nella regione; |
f) |
contribuire, ove richiesto, alla negoziazione e all’attuazione degli accordi di pace e di cessate il fuoco conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inosservanza dei termini di tali accordi; nel contesto dei negoziati in corso con l’LRA, tali attività dovrebbero essere svolte in stretto coordinamento con l’RSUE per il Sudan; |
g) |
contribuire all’attuazione della politica e degli orientamenti dell’UE in materia di diritti umani, con particolare riguardo agli orientamenti dell’UE sui bambini e i conflitti armati, e della politica dell’UE in merito alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernente le donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi e relazioni sugli sviluppi intervenuti al riguardo. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato sotto l’autorità dell’AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (in prosieguo «CPS») è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2011 è pari a 1 520 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione presso l’RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE
L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
Secondo la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio Affari esteri.
Articolo 12
Coordinamento
1. L’RSUE promuove la coerenza tra gli attori della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune e promuove il coordinamento politico generale dell’Unione. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell’Unione.
2. Sul campo vengono mantenuti stretti contatti con il capo della delegazione dell’Unione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
3. L’RSUE garantisce la coerenza tra le azioni intraprese dalla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) e dalla missione di polizia dell’Unione europea intrapresa nel quadro della riforma del settore della sicurezza (RSS) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo), e fornisce ai capi di tali missioni consulenza politica a livello locale. L’RSUE contribuisce al coordinamento operato con gli altri attori internazionali impegnati nella riforma del settore della sicurezza nell’RDC. Se necessario, l’RSUE e il comandante civile dell’operazione si consultano reciprocamente.
Articolo 13
Riesame
L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro febbraio 2011 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) GU L 46 del 16.2.2007, pag. 79.
(2) GU L 46 del 23.2.2010, pag. 30.
(3) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.
12.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/23 |
DECISIONE 2010/441/PESC DEL CONSIGLIO
dell’11 agosto 2010
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea presso l’Unione africana
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 6 dicembre 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/805/PESC (1), relativa alla nomina del sig. Koen VERVAEKE quale rappresentante speciale dell’Unione europea (in prosieguo «RSUE») presso l’Unione africana (UA). |
(2) |
Il 1o dicembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/898/PESC (2), che proroga il mandato dell’RSUE fino al 28 febbraio 2010. |
(3) |
Il 25 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/119/PESC (3), che proroga e modifica il mandato dell’RSUE fino al 31 agosto 2010. |
(4) |
Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 31 agosto 2011. Tuttavia, il mandato dell’RSUE potrebbe terminare anticipatamente se il Consiglio lo decidesse, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo «AR»), a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna. |
(5) |
L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune definiti all’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Koen VERVAEKE quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) presso l’Unione africana (UA) è prorogato fino al 31 agosto 2011. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su proposta dell’AR, a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna.
Articolo 2
Obiettivi politici
Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici globali dell’UE a sostegno degli sforzi dell’Africa di costruire un futuro pacifico, democratico e prospero fissati nella strategia UE-Africa. Tali obiettivi consistono tra l’altro nel:
a) |
migliorare il dialogo politico dell’UE e, in generale, le sue relazioni con l’UA; |
b) |
rafforzare il partenariato UE-UA in tutti i settori delineati nella strategia UE-Africa, contribuendo allo sviluppo e all’attuazione di detta strategia in partenariato con l’UA, rispettando il principio della titolarità africana, lavorando a più stretto contatto con i rappresentanti africani nelle sedi multilaterali in coordinamento con i partner multilaterali; |
c) |
lavorare insieme e nel dare appoggio all’UA, sostenendo lo sviluppo istituzionale e consolidando i rapporti tra istituzioni dell’UE e dell’UA, anche attraverso l’aiuto allo sviluppo, al fine di promuovere: — la pace e la sicurezza: prevedere, prevenire, gestire, mediare e risolvere i conflitti, sostenere gli sforzi per promuovere la pace e la stabilità e sostenere la ricostruzione postbellica, — i diritti umani e la governance: promuovere e tutelare i diritti umani; promuovere le libertà fondamentali e il rispetto dello Stato di diritto; sostenere, attraverso il dialogo politico e l’assistenza finanziaria e tecnica, gli sforzi dell’Africa per controllare e migliorare la governance; sostenere la crescita della democrazia partecipativa e l’assunzione di responsabilità; sostenere la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata e continuare a promuovere gli sforzi volti a risolvere la questione dei bambini e i conflitti armati in tutti i suoi aspetti, — la crescita sostenibile, l’integrazione regionale e il commercio: sostenere gli sforzi verso l’interconnessione e agevolare l’accesso delle persone all’acqua e all’igienizzazione, all’energia e alle tecnologie dell’informazione; promuovere un quadro giuridico per le imprese stabile, efficiente e armonizzato; contribuire a integrare l’Africa nel sistema commerciale mondiale e aiutare i paesi africani a conformarsi alle norme e agli standard dell’UE; sostenere l’Africa nel contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, — l’investimento sulle persone: sostenere gli sforzi nei settori relativi al genere, alla sanità, alla sicurezza alimentare e all’istruzione, promuovere programmi di scambio, reti di università e centri di eccellenza, affrontare le cause all’origine della migrazione. |
Inoltre, l’UE svolgerà un ruolo di primo piano nell’attuazione della strategia congiunta UE-Africa intesa a sviluppare e consolidare il partenariato strategico fra l’Africa e l’UE.
Articolo 3
Mandato
Per la realizzazione degli aspetti relativi alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) degli obiettivi di cui all’articolo 2, l’RSUE ha il mandato di:
a) |
rafforzare l’influenza generale dell’UE sul dialogo con l’UA e la sua commissione, basato ad Addis Abeba, in merito a tutte le questioni PESC/PSDC che rientrano nel rapporto UE-UA e rafforzare il coordinamento di tale dialogo; |
b) |
garantire un adeguato livello di rappresentanza politica che rispecchi l’importanza dell’UE in quanto partner politico, finanziario e istituzionale dell’UA e il cambio di ritmo in questo partenariato richiesto dal crescente profilo politico dell’UA su scala mondiale; |
c) |
rappresentare, qualora il Consiglio lo decida, le posizioni e le politiche dell’UE allorché l’UA svolge un ruolo preminente in una situazione di crisi per la quale non sia stato nominato alcun RSUE; |
d) |
contribuire ad assicurare una maggior coerenza e un migliore coordinamento delle politiche e azioni dell’UE nei confronti dell’UA e a rafforzare il coordinamento di tutti i partner in senso lato e le relazioni di detti partner con l’UA; |
e) |
seguire da vicino tutti gli sviluppi importanti a livello di UA e riferire in merito; |
f) |
mantenere stretti contatti con la commissione dell’UA, gli altri organi dell’UA, le missioni delle organizzazioni subregionali africane presso l’UA e le missioni degli Stati membri dell’UA presso quest’ultima; |
g) |
agevolare le relazioni e la cooperazione tra l’UA e le organizzazioni subregionali africane, specie in quei settori in cui l’UE fornisce il suo sostegno; |
h) |
offrire, a richiesta, consulenza e appoggio all’UA nei settori delineati nella strategia UE-Africa; |
i) |
offrire consulenza e sostegno allo sviluppo, da parte dell’UA, di capacità di gestione di crisi; |
j) |
sulla base di una suddivisione precisa dei compiti, coordinare le proprie attività con le azioni degli RSUE che ricoprono mandati in Stati membri o regioni dell’UA e sostenere tali azioni; nonché |
k) |
mantenere stretti contatti e promuovere il coordinamento con i principali partner internazionali dell’UA presenti ad Addis Abeba, specialmente le Nazioni Unite, ma anche con soggetti non statali, su tutte le tematiche PESC/PSDC insite nelle relazioni UE-UA. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato sotto l’autorità dell’AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (in prosieguo «CPS») è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2011 è pari a 1 280 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione possono proporre il distacco di personale che operi con l’RSUE. La retribuzione del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione presso l’RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE
L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (4), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. La delegazione dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
Secondo la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, se del caso, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio Affari esteri.
Articolo 12
Coordinamento
1. L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’Unione. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell’Unione.
2. Sul campo vengono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
Articolo 13
Riesame
L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione alla fine del febbraio 2011 una relazione sui progressi compiuti e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato alla fine dello stesso.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) GU L 323 dell’8.12.2007, pag. 45.
(2) GU L 322 del 2.12.2008, pag. 50.
(3) GU L 49 del 26.2.2010, pag. 26.
(4) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.
12.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/26 |
DECISIONE 2010/442/PESC DEL CONSIGLIO
dell’11 agosto 2010
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la Bosnia-Erzegovina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
L’11 marzo 2009 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2009/181/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Valentin INZKO quale rappresentante speciale dell’Unione europea (in prosieguo «RSUE») per la Bosnia-Erzegovina fino al 28 febbraio 2010. |
(2) |
Il 22 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/111/PESC (2), che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’RSUE fino al 31 agosto 2010. |
(3) |
Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 31 agosto 2011. Tuttavia, il mandato dell’RSUE potrebbe terminare anticipatamente, se il Consiglio lo decidesse, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo «AR»), a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna. |
(4) |
Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere attuato in coordinamento con la Commissione al fine di assicurare la coerenza con le altre attività pertinenti rientranti nella competenza dell’Unione. |
(5) |
L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune definiti nell’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Valentin INZKO quale RSUE per la Bosnia-Erzegovina (BiH) è prorogato fino al 31 agosto 2011. Il mandato dell’RSUE può terminare prima se il Consiglio lo decide, su proposta dell’AR, a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna.
Articolo 2
Obiettivi politici
Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione europea (in prosieguo «UE» o «Unione») nella BiH. Questi sono imperniati sulla realizzazione di costanti progressi nell’attuazione dell’accordo quadro generale per la pace nella BiH, conformemente al progetto di attuazione della missione dell’Ufficio dell’alto rappresentante, nonché costanti progressi nel processo di stabilizzazione e associazione, affinché la BiH diventi stabile, vitale, pacifica e multietnica, cooperi pacificamente con i suoi vicini e sia avviata in modo irreversibile sul cammino verso l’adesione all’UE.
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:
a) |
offrire la consulenza dell’Unione e i suoi buoni uffici nel processo politico; |
b) |
promuovere il coordinamento politico globale dell’Unione e contribuire al rafforzamento del coordinamento e della coerenza interni dell’Unione nella BiH, anche mediante briefing ai capimissione dell’Unione e la partecipazione alle loro riunioni periodiche o la rappresentanza nelle medesime, presiedendo un gruppo di coordinamento composto di tutti gli attori Unione presenti sul campo al fine di coordinare gli aspetti relativi all’attuazione dell’azione dell’Unione, nonché fornendo loro istruzioni in materia di relazioni con le autorità della BiH; |
c) |
promuovere il coordinamento globale dell’Unione e dare una direzione politica locale agli sforzi dell’Unione nella lotta contro la criminalità organizzata, fatto salvo il ruolo guida della missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) nel coordinare gli aspetti di polizia relativi a tali sforzi e la catena di comando militare dell’ALTHEA (EUFOR); |
d) |
fatta salva la catena di comando militare, fornire al comandante della forza UE gli orientamenti politici su questioni militari aventi una dimensione politica locale, soprattutto per quanto riguarda le operazioni sensibili, le relazioni con le autorità locali e con i media locali; |
e) |
consultare il comandante della forza UE prima di prendere iniziative politiche che possano incidere sulla situazione della sicurezza; |
f) |
assicurare la coerenza dell’azione dell’Unione nei rapporti con il pubblico; il portavoce dell’RSUE costituisce il principale punto di contatto dell’UE per i media della Bosnia-Erzegovina sulle questioni di politica estera e di sicurezza comune e di politica di sicurezza e di difesa comune (PESC/PSDC); |
g) |
avere una visione d’insieme dell’intera gamma di attività in materia di stato di diritto e in tale contesto fornire, se del caso, consulenza AR e alla Commissione; |
h) |
fornire orientamenti politici a livello locale al capo della missione EUPM; l’RSUE e il comandante dell’operazione civile si consultano a vicenda se necessario; |
i) |
nel contesto del più ampio approccio in materia di stato di diritto assunto dalla comunità internazionale e dalle autorità della Bosnia-Erzegovina in materia di stato di diritto e in base alle competenze tecniche di polizia e all’assistenza al riguardo fornite dall’EUPM, sostenere la preparazione e l’attuazione della ristrutturazione della polizia; |
j) |
fornire sostegno per rafforzare e rendere più efficace l’interfaccia giustizia penale/polizia della Bosnia-Erzegovina, in stretto collegamento con l’EUPM; |
k) |
consultare il capo dell’EUPM prima di prendere iniziative politiche che possano avere conseguenze sulla situazione della polizia e della sicurezza; |
l) |
per quanto concerne le attività relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, compresa Europol, e le attività dell’Unione connesse, fornire, se del caso, consulenza all’AR e alla Commissione, e partecipare al necessario coordinamento locale; |
m) |
al fine di garantire coerenza e creare possibili sinergie, continuare ad essere consultato sulle priorità per lo strumento di assistenza preadesione; |
n) |
sostenere la programmazione di una presenza rafforzata dell’Unione nel contesto della chiusura dell’ufficio dell’alto rappresentante (OHR), compresa la consulenza sugli aspetti della transizione relativi all’informazione pubblica, in stretto coordinamento con la Commissione; |
o) |
contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Bosnia-Erzegovina, conformemente alla politica ed agli orientamenti dell’UE in materia di diritti umani; |
p) |
avviare un dialogo con le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina sulla loro piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY); |
q) |
offrire consulenza politica ed i buoni uffici nel quadro del processo di riforma costituzionale; |
r) |
fatta salva la pertinente catena di comando, fornire aiuto per garantire che tutti gli strumenti dell’Unione siano applicati sul campo in modo coerente per conseguire gli obiettivi politici dell’Unione. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato sotto l’autorità dell’AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (in prosieguo «CPS») è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.
Articolo 5
Alto rappresentante
Il ruolo dell’RSUE non pregiudica in alcun modo il mandato dell’alto rappresentante nella BiH, né il suo ruolo di coordinamento dell’insieme di attività di tutte le organizzazioni e agenzie civili come previsto dall’accordo quadro generale per la pace e successive conclusioni e dichiarazioni del Consiglio per l’attuazione della pace (PIC).
Articolo 6
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2011 è pari a 3 700 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 7
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione presso l’RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
Articolo 8
Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 9
Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE
L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.
Articolo 10
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. La delegazione dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 11
Sicurezza
Secondo la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’UE con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato. |
Articolo 12
Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio Affari esteri.
Articolo 13
Coordinamento
1. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell’Unione.
Sul campo vengono mantenuti stretti contatti con il capo della delegazione dell’Unione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
2. A sostegno delle operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, l’RSUE, insieme ad altri attori dell’Unione presenti sul campo, migliora la diffusione e la condivisione di informazioni tra detti attori dell’Unione nell’intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e di valutazione comune delle situazioni.
Articolo 14
Riesame
L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro febbraio 2011 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.
Articolo 15
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) GU L 67 del 12.3.2009, pag. 88.
(2) GU L 46 del 23.2.2010, pag. 23.
(3) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.
12.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/29 |
DECISIONE 2010/443/PESC DEL CONSIGLIO
dell’11 agosto 2010
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/670/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell’Unione europea (in prosieguo «RSUE») per l’Asia centrale. |
(2) |
Il 22 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/112/PESC (2), che proroga il mandato dell’RSUE fino al 31 agosto 2010. |
(3) |
Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 31 agosto 2011. Tuttavia, il mandato dell’RSUE potrebbe terminare anticipatamente se il Consiglio lo decidesse, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo «AR»), a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna. |
(4) |
L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune definiti all’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Pierre MOREL quale RSUE per l’Asia centrale è prorogato fino al 31 agosto 2011. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su proposta dell’AR, a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna.
Articolo 2
Obiettivi politici
Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione in Asia centrale. Tali obiettivi includono:
a) |
promuovere buone e strette relazioni tra i paesi dell’Asia centrale e l’Unione in base a valori e interessi comuni come previsto nei pertinenti accordi; |
b) |
contribuire a rafforzare la stabilità e la cooperazione tra i paesi della regione; |
c) |
contribuire a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Asia centrale; |
d) |
affrontare le minacce principali e, particolarmente, i problemi specifici aventi implicazioni dirette per l’Europa; |
e) |
potenziare l’efficacia e la visibilità dell’Unione nella regione, anche mediante un più stretto coordinamento con altri pertinenti partner ed organizzazioni internazionali quali l’OSCE. |
Articolo 3
Mandato
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:
a) |
promuovere il coordinamento politico generale dell’Unione in Asia centrale e garantire la coerenza delle azioni esterne dell’Unione nella regione; |
b) |
nei limiti del proprio mandato, monitorare per conto dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), unitamente alla Commissione, il processo di attuazione della strategia dell’UE per un nuovo partenariato con l’Asia centrale, formulare raccomandazioni e riferire periodicamente ai competenti organi del Consiglio; |
c) |
assistere il Consiglio nell’ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti dell’Asia centrale; |
d) |
seguire da vicino gli sviluppi politici in Asia centrale, sviluppando e mantenendo stretti contatti con i governi, i parlamenti, la magistratura, la società civile e i mezzi di comunicazione di massa; |
e) |
incoraggiare il Kazakstan, la Repubblica del Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l’Uzbekistan a cooperare su questioni regionali di interesse comune; |
f) |
sviluppare contatti e cooperazione appropriati con i principali attori interessati nella regione e con tutte le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, inclusi l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), la Comunità economica euro-asiatica (EURASEC), la Conferenza sull’interazione e sulle misure di rafforzamento della fiducia in Asia (CICA), l’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (OTCS), il Programma regionale di cooperazione economica per l’Asia centrale (CAREC) e il Centro regionale di informazione e coordinamento per l’Asia centrale (CARICC); |
g) |
contribuire all’attuazione della politica e degli orientamenti dell’UE in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda le donne e i bambini che si trovano nelle zone colpite dai conflitti, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo; |
h) |
contribuire, in stretta cooperazione con l’OSCE, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti sviluppando contatti con le autorità e gli altri attori locali (ONG, partiti politici, minoranze, gruppi religiosi e loro dirigenti); |
i) |
contribuire alla formulazione degli aspetti della PESC legati alla sicurezza energetica, all’antidroga e alla gestione delle risorse idriche per quanto riguarda l’Asia centrale. |
2. L’RSUE sostiene l’operato dell’AR e mantiene una visione globale di tutte le attività dell’Unione nella regione.
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato sotto l’autorità dell’AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (in prosieguo «CPS») è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2011 è pari a 1 250 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione presso l’RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE
L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
Secondo la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio Affari esteri.
Articolo 12
Coordinamento
1. L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’Unione. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e dell’RSUE per l’Afghanistan. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell’Unione.
2. Sul campo vengono mantenuti stretti contatti con il capo della delegazione dell’Unione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
Articolo 13
Riesame
L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione alla fine del febbraio 2011 una relazione sui progressi compiuti e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato alla fine dello stesso.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) GU L 275 del 6.10.2006, pag. 65.
(2) GU L 46 del 23.2.2010, pag. 27.
(3) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.
12.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/32 |
DECISIONE 2010/444/PESC DEL CONSIGLIO
dell’11 agosto 2010
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 17 ottobre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/724/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Erwan FOUÉRÉ quale rappresentante speciale dell’Unione europea (in prosieguo «RSUE») nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM). |
(2) |
Il 16 marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/156/PESC (2), che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’RSUE fino al 31 agosto 2010. |
(3) |
Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 28 febbraio 2011 o fino a che il Consiglio, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo «AR»), deciderà che nell’ambito del servizio europeo per l’azione esterna sono state istituite appropriate funzioni corrispondenti a quelle contemplate dalla decisione 2010/156/PESC e porrà fine al mandato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/156/PESC è modificata come segue:
1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Rappresentante speciale dell’Unione europea Il mandato del sig. Erwan FOUÉRÉ quale RSUE nella FYROM è prorogato fino al 28 febbraio 2011 o fino a che il Consiglio, su proposta dell’AR, deciderà che nell’ambito del servizio europeo per l’azione esterna sono state istituite appropriate funzioni corrispondenti a quelle contemplate dalla presente decisione e porrà fine al mandato.»; |
2) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Finanziamento 1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o aprile 2010 al 31 agosto 2010 è pari a 340 000 EUR. 2. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o settembre 2010 al 28 febbraio 2011 è pari a 310 000 EUR. 3. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. 4. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.» |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) GU L 272 del 18.10.2005, pag. 26.
(2) GU L 67 del 17.3.2010, pag. 6.
12.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/33 |
DECISIONE 2010/445/PESC DEL CONSIGLIO
dell’11 agosto 2010
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la crisi in Georgia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 settembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/760/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la crisi in Georgia fino al 28 febbraio 2009. |
(2) |
Il 22 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/106/PESC (2), che proroga il mandato dell’RSUE fino al 31 agosto 2010. |
(3) |
Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 31 agosto 2011. Tuttavia il mandato dell’RSUE potrebbe terminare anticipatamente, se il Consiglio così decidesse, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo «AR») a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna. |
(4) |
L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Pierre MOREL quale RSUE per la crisi in Georgia è prorogato fino al 31 agosto 2011. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente, qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’AR a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna.
Articolo 2
Obiettivi
Il mandato dell’RSUE per la crisi in Georgia si basa sugli obiettivi definiti dalle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 1o settembre 2008 e dalle conclusioni del Consiglio sulla Georgia del 15 settembre 2008.
L’RSUE rafforza l’efficacia e la visibilità dell’Unione europea (in prosieguo «UE» o «Unione») nel contributo alla risoluzione del conflitto in Georgia.
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato:
a) |
in primo luogo, di contribuire alla preparazione delle discussioni a livello internazionale previste al punto 6 dell’accordo del 12 agosto 2008, che vertono in particolare:
secondariamente, di contribuire a definire la posizione dell’Unione e rappresentarla nel corso delle suddette discussioni; |
b) |
di agevolare l’attuazione dell’accordo concluso l’8 settembre 2008 a Mosca e a Tbilisi, come pure dell’accordo del 12 agosto 2008, in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); |
nell’ambito delle summenzionate attività, di contribuire all’attuazione della politica dell’UE in materia di diritti dell’uomo e dei suoi orientamenti in tale settore, in particolare quelli su bambini e donne.
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (in prosieguo «CPS») è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2011 è pari a 700 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione del personale distaccato presso l’RSUE da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione in questione. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso il segretariato generale del Consiglio possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono concordati con la parte o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE
L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. La delegazione dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
In conformità della politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e sulla base della situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i «rischi gravi», tenuto conto della situazione esistente nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione dal segretariato generale del Consiglio; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio Affari esteri.
Articolo 12
Coordinamento
1. L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’Unione. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e degli altri RSUE attivi nella regione, in particolare l’RSUE per il Caucaso meridionale nel rispetto degli obiettivi specifici del mandato di quest’ultimo. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con il capo della delegazione dell’Unione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
Articolo 13
Riesame
L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro febbraio 2011 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) GU L 259 del 27.9.2008, pag. 16.
(2) GU L 46 del 23.2.2010, pag. 5.
(3) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.
12.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/36 |
DECISIONE 2010/446/PESC DEL CONSIGLIO
dell’11 agosto 2010
relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Kosovo (1)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 giugno 1999 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1244. |
(2) |
Il 15 settembre 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/623/PESC (2) relativa all’istituzione di un gruppo incaricato di contribuire ai preparativi per l’istituzione di un possibile Ufficio civile internazionale in Kosovo, con una componente del rappresentante speciale dell’Unione europea (gruppo di preparazione MCI/RSUE). |
(3) |
Il 13-14 dicembre 2007 il Consiglio europeo ha sottolineato che l’Unione europea (in prosieguo «UE» o «Unione») è pronta a svolgere un ruolo guida nel rafforzamento della stabilità della regione e nell’attuazione di una soluzione che definisca il futuro status del Kosovo. Ha dichiarato la disponibilità dell’Unione ad assistere il Kosovo nel cammino verso una stabilità sostenibile, anche tramite una missione di politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) e un contributo ad un Ufficio civile internazionale nel quadro delle presenze internazionali. |
(4) |
Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (3), e l’azione comune 2008/123/PESC (4) relativa alla nomina del sig. Pieter FEITH quale rappresentante speciale dell’Unione europea (in prosieguo «RSUE») per il Kosovo. |
(5) |
Il 25 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/118/PESC (5) relativa alla proroga del mandato dell’RSUE fino al 31 agosto 2010. |
(6) |
Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 28 febbraio 2011. Tuttavia il mandato dell’RSUE potrebbe terminare anticipatamente, se il Consiglio decidesse in tal senso, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo «AR») a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna. |
(7) |
Il processo di stabilizzazione e associazione costituisce il quadro strategico della politica dell’Unione nei riguardi della regione dei Balcani occidentali e si applicano al Kosovo i suoi strumenti, fra cui rientrano il partenariato europeo, il dialogo politico e tecnico nel quadro del meccanismo di controllo del PSA ed i relativi programmi di assistenza dell’Unione. |
(8) |
Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere eseguito in coordinamento con la Commissione al fine di assicurare la coerenza con le altre attività pertinenti rientranti nella competenza dell’Unione. |
(9) |
Il Consiglio prevede che i poteri e le competenze dell’RSUE e i poteri e le competenze del Rappresentante civile internazionale (RCI) siano attribuiti alla stessa persona. |
(10) |
L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Pieter FEITH quale RSUE per il Kosovo è prorogato fino al 28 febbraio 2011. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente, se il Consiglio decide in tal senso, su proposta dell’AR a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna.
Articolo 2
Obiettivi politici
Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione in Kosovo. Questi includono un ruolo guida nel rafforzamento della stabilità della regione e nell’attuazione di una soluzione che definisca il futuro status del Kosovo, in vista di un Kosovo stabile, vitale, pacifico, democratico e multietnico che contribuisca alla cooperazione e alla stabilità regionali sulla base di relazioni di buon vicinato; un Kosovo votato allo Stato di diritto e alla protezione delle minoranze e del patrimonio culturale e religioso.
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha mandato di:
a) |
offrire la consulenza e il sostegno dell’Unione nel processo politico; |
b) |
promuovere il coordinamento politico generale dell’Unione in Kosovo; |
c) |
fornire al capo della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) consulenza politica a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive; |
d) |
assicurare la coerenza dell’azione dell’Unione nei rapporti con il pubblico. Il portavoce dell’RSUE costituisce il principale punto di contatto dell’Unione per i media del Kosovo sulle questioni di politica estera e sicurezza comune/politica di sicurezza e di difesa comune (PESC/PSDC). Tutte le attività relative alla stampa e all’informazione del pubblico saranno svolte in stretto e continuo coordinamento con il portavoce dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR)/servizio stampa del segretariato del Consiglio; |
e) |
contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Kosovo, anche nei confronti delle donne e dei bambini, conformemente alla politica ed agli orientamenti dell’UE in materia di diritti umani. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (in prosieguo «CPS») è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o settembre 2010 al 28 febbraio 2011 è pari a 1 230 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. Alle gare di appalto possono partecipare cittadini dei paesi della regione dei Balcani occidentali.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Per coadiuvare l’RSUE nell’attuazione del suo mandato è assegnato apposito personale dell’Unione che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all’efficacia dell’azione globale dell’Unione in Kosovo. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale distaccato presso l’RSUE da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono concordati con la parte o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate
1. L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (6), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.
2. L’AR è autorizzato a comunicare alla KFOR della NATO informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell’azione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.
3. L’AR è autorizzato a comunicare all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e all’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in funzione dei bisogni operativi dell’RSUE, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell’azione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale.
4. L’AR è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’azione, coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (7).
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. La delegazione dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
In conformità della politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione dal segretariato generale del Consiglio; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio Affari esteri.
Articolo 12
Coordinamento
1. L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’Unione. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione sul campo agiscano in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione nella regione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE fornisce al capo della EULEX KOSOVO consulenza politica a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive. Se necessario, l’RSUE ed il comandante civile dell’operazione si consultano reciprocamente.
3. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con pertinenti organi locali e altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
4. L’RSUE, insieme ad altri soggetti dell’Unione presenti sul campo, assicura la diffusione e la condivisione di informazioni tra i soggetti dell’Unione sul teatro delle operazioni nell’intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e valutazione comune della situazione.
Articolo 13
Riesame
L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
(2) GU L 253 del 16.9.2006, pag. 29.
(3) GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.
(4) GU L 42 del 16.2.2008, pag. 88.
(5) GU L 49 del 26.2.2010, pag. 22.
(6) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.
(7) Decisione 2009/937/UE del Consiglio relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).
12.8.2010 |
IT |
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L 211/39 |
DECISIONE 2010/447/PESC DEL CONSIGLIO
dell’11 agosto 2010
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 21 luglio 2003 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2003/537/PESC (1) che nomina il sig. Marc OTTE quale rappresentante speciale dell’Unione europea (in prosieguo «RSUE») per il processo di pace in Medio Oriente. |
(2) |
Il 22 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/107/PESC (2), che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’RSUE fino al 31 agosto 2010. |
(3) |
Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 28 febbraio 2011 o fino a quando il Consiglio, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo «AR»), deciderà che nell’ambito del servizio europeo per l’azione esterna sono state istituite appropriate funzioni corrispondenti a quelle contemplate dalla decisione 2010/107/PESC e porrà fine al mandato. |
(4) |
L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/107/PESC è modificata come segue:
1. |
L’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Rappresentante speciale dell’Unione europea Il mandato del sig. Marc OTTE quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente è prorogato fino al 28 febbraio 2011 o fino a quando il Consiglio, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), deciderà che nell’ambito del servizio europeo per l’azione esterna sono state istituite appropriate funzioni corrispondenti a quelle contemplate dalla presente decisione e porrà fine al mandato.»; |
2. |
L’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Finanziamento 1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o marzo 2010 al 31 agosto 2010 è pari a 730 000 EUR. 2. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o settembre 2010 al 28 febbraio 2011 è pari a 585 000 EUR. 3. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. 4. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.» |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) GU L 184 del 23.7.2003, pag. 45.
(2) GU L 46 del 23.2.2010, pag. 8.
12.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/40 |
DECISIONE 2010/448/PESC DEL CONSIGLIO
dell’11 agosto 2010
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la Repubblica moldova
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/107/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Kálmán MIZSEI quale rappresentante speciale dell’Unione europea (in prosieguo «RSUE») nella Repubblica moldova. |
(2) |
Il 22 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/108/PESC (2), che proroga il mandato dell’RSUE fino al 31 agosto 2010. |
(3) |
Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 28 febbraio 2011 o fino a che il Consiglio, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo «AR»), deciderà che nell’ambito del servizio europeo per l’azione esterna sono state istituite appropriate funzioni corrispondenti a quelle contemplate dalla decisione 2010/108/PESC e porrà fine al mandato. |
(4) |
L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/108/PESC è modificata come segue:
1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Rappresentante speciale dell’Unione europea Il mandato del sig. Kálmán MIZSEI quale RSUE nella Repubblica moldova è prorogato fino al 28 febbraio 2011 o fino a che il Consiglio, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), deciderà che nell’ambito del servizio europeo per l’azione esterna sono state istituite appropriate funzioni corrispondenti a quelle contemplate dalla presente decisione e porrà fine al mandato.»; |
2) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Finanziamento 1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o marzo 2010 al 31 agosto 2010 è pari a 1 025 000 EUR. 2. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o settembre 2010 al 28 febbraio 2011 è pari a 830 000 EUR. 3. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. 4. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.» |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) GU L 46 del 16.2.2007, pag. 59.
(2) GU L 46 del 23.2.2010, pag. 12.
12.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/41 |
DECISIONE 2010/449/PESC DEL CONSIGLIO
dell’11 agosto 2010
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/121/PESC (1) che nomina il sig. Peter SEMNEBY quale rappresentante speciale dell’Unione europea (in prosieguo «RSUE») per il Caucaso meridionale. |
(2) |
Il 22 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/109/PESC (2), che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’RSUE fino al 31 agosto 2010. |
(3) |
Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 28 febbraio 2011 o fino a che il Consiglio, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo «AR»), deciderà che nell’ambito del servizio europeo per l’azione esterna sono state istituite appropriate funzioni corrispondenti a quelle contemplate dalla decisione 2010/109/PESC e porrà fine al mandato. |
(4) |
L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune, fissati nell’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/109/PESC è modificata come segue:
1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Rappresentante speciale dell’Unione europea Il mandato del sig. Peter SEMNEBY quale RSUE per il Caucaso meridionale è prorogato fino al 28 febbraio 2011 o fino a che il Consiglio, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), deciderà che nell’ambito del servizio europeo per l’azione esterna sono state istituite appropriate funzioni corrispondenti a quelle contemplate dalla presente decisione e porrà fine al mandato.»; |
2) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Finanziamento 1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o marzo 2010 al 31 agosto 2010 è pari a 1 855 000 EUR. 2. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o settembre 2010 al 28 febbraio 2011 è pari a 1 410 000 EUR. 3. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. 4. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.» |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) GU L 49 del 21.2.2006, pag. 14.
(2) GU L 46 del 23.2.2010, pag. 16.
12.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/42 |
DECISIONE 2010/450/PESC DEL CONSIGLIO
dell’11 agosto 2010
che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/556/PESC (1) relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell’Unione europea (in prosieguo «RSUE») per il Sudan. |
(2) |
La sig.ra Rosalind MARSDEN dovrebbe essere nominata RSUE per il Sudan per il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2011. Tuttavia il mandato dell’RSUE potrebbe terminare anticipatamente se il Consiglio così decidesse, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo «AR») a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna. |
(3) |
L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nomina
La sig.ra Rosalind MARSDEN è nominata rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Sudan per il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2011. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’AR a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna.
Articolo 2
Obiettivi politici
Il mandato della RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione europea (in prosieguo «UE» o «Unione») in Sudan, vale a dire collaborare con le parti sudanesi, l’Unione africana (UA) e le Nazioni Unite (ONU) e altri soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale per giungere a una transizione pacifica nel quadro dell’accordo globale di pace (CPA), anche attraverso l’organizzazione di referendum credibili su Abyei e l’autodeterminazione del Sudan meridionale nel gennaio 2011. Ciò include un contributo attivo all’attuazione piena e tempestiva del CPA e delle intese post-referendum, il sostegno alla costruzione istituzionale e la promozione della stabilità, della sicurezza e dello sviluppo nel Sudan meridionale indipendentemente dai risultati del referendum sull’autodeterminazione, il miglioramento della sicurezza e la facilitazione di una soluzione politica del conflitto nel Darfur, la promozione della giustizia, della riconciliazione e del rispetto dei diritti umani, inclusa una piena cooperazione con la Corte penale internazionale, e il miglioramento dell’accesso umanitario nell’intero territorio sudanese.
Articolo 3
Mandato
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:
a) |
mettersi in collegamento con il governo del Sudan, il governo del Sudan meridionale, i movimenti armati del Darfur e altre parti sudanesi nonché con la società civile e le organizzazioni non governative e mantenere una stretta cooperazione con l’UA e l’ONU allo scopo di perseguire gli obiettivi politici dell’Unione; |
b) |
promuovere un approccio internazionale coerente nei confronti del Sudan, mantenendo stretti contatti con l’UA, in particolare il gruppo di attuazione ad alto livello dell’UA (AUHIP) per il Sudan, l’ONU, incluse consultazioni regolari con la missione dell’ONU in Sudan (UNMIS) e l’operazione mista ONU/UA in Darfur (UNAMID), l’Agenzia intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), la Lega degli Stati arabi (LAS) e i soggetti interessati regionali e altri soggetti interessati fondamentali quali l’inviato speciale degli USA; |
c) |
partecipare ai lavori del forum consultivo internazionale in vista di un impegno internazionale coerente a favore del Sudan; |
d) |
mantenere contatti politici regolari ad alto livello con l’IGAD e i principali soggetti interessati regionali, tenendo conto degli ulteriori sviluppi nell’attuazione del CPA e del loro impatto sull’integrazione del Sudan nella regione, e intrattenere un dialogo attivo con gli Stati della regione e altri Stati africani fondamentali per rafforzare il consenso sull’attuazione del CPA, compreso il rispetto dei risultati del referendum sull’autodeterminazione del Sudan meridionale; |
e) |
sostenere i lavori del Mediatore congiunto ONU/UA e dell’AUHIP riguardo agli sforzi internazionali volti a facilitare un accordo di pace duraturo per il Darfur e seguire da vicino il processo di negoziazione, tra l’altro facilitato dai governi di Qatar, Egitto, Libia e altri paesi; |
f) |
per quanto riguarda la lotta contro l’impunità in Sudan e il rispetto dei diritti dell’uomo, compresi i diritti dei bambini e delle donne, seguire la situazione e mantenere contatti regolari con le autorità sudanesi, l’Ufficio del procuratore della Corte penale internazionale, l’UA e l’ONU, in particolare con l’Ufficio dell’alto commissario per i diritti dell’uomo e gli osservatori dei diritti dell’uomo presenti nella regione. |
g) |
rappresentare l’Unione, ogniqualvolta sia possibile, nel comitato di esame e valutazione del CPA; |
h) |
fatta salva l’indipendenza delle missioni di osservazione elettorale dell’UE (EUEOM), accompagnare da vicino la preparazione e lo spiegamento di eventuali future missioni di osservazione elettorale in Sudan e promuovere il follow-up delle raccomandazioni formulate; nonché |
i) |
contribuire attivamente alla formulazione di una strategia e di un impegno UE futuri dopo la scadenza del CPA, anche per quanto riguarda la promozione di relazioni costruttive tra Khartoum e Juba indipendentemente dall’esito dei referendum. |
2. Ai fini dell’espletamento del suo mandato, la RSUE, tra l’altro:
a) |
fornisce consulenza e riferisce in merito alla definizione delle posizioni dell’UE nei consessi internazionali al fine di promuovere e consolidare in modo proattivo un approccio politico coerente dell’UE nei confronti del Sudan; |
b) |
mantiene una visione globale di tutte le attività dell’Unione e coopera strettamente con la delegazione dell’Unione a Khartoum e la delegazione dell’Unione presso l’UA ad Addis Abeba; |
c) |
appoggia il processo politico e le attività riguardanti l’attuazione del CPA e la negoziazione delle intese necessarie per il periodo post-referendum nonché gli sforzi nel settore della costruzione istituzionale nel Sudan meridionale; |
d) |
contribuisce all’attuazione della politica dell’UE per quanto riguarda le risoluzioni 1325 (2000) e 1820 (2008) del Consiglio di sicurezza dell’ONU concernenti le donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi e relazioni sugli sviluppi intervenuti al riguardo; e |
e) |
vigila e riferisce sul rispetto, ad opera delle parti sudanesi, delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, segnatamente le risoluzioni 1556 (2004), 1564 (2004), 1590 (2005), 1591 (2005), 1593 (2005), 1612 (2005), 1663 (2006), 1672 (2006), 1679 (2006), 1769 (2007), 1778 (2007), 1881 (2009), 1882 (2009), 1891 (2009), 1919 (2010). |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. La RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (in prosieguo «CPS») è un interlocutore privilegiato della RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce alla RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato della RSUE per il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2011 è pari a 1 820 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra la RSUE e la Commissione. La RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, la RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. La RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione possono proporre il distacco di personale presso la RSUE. La retribuzione del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione presso la RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati alla RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato della RSUE.
4. Uffici della RSUE sono mantenuti a Khartoum e a Juba e comprendono un consulente politico e il necessario personale di sostegno amministrativo e logistico. In ottemperanza al mandato della RSUE di cui all’articolo 3, può essere inoltre istituita una sede distaccata nel Darfur, se gli uffici esistenti a Khartoum e a Juba non sono in grado di fornire tutto il sostegno necessario al personale della RSUE schierato nella regione del Darfur.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione della RSUE e del suo personale sono concordati con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE
La RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che la RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. La delegazione dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
In conformità della politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, la RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e sulla base della situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i «rischi gravi», tenuto conto della situazione esistente nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione dal segretariato generale del Consiglio; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
1. La RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, la RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, la RSUE può presentare relazioni al Consiglio Affari esteri.
2. La RSUE riferisce periodicamente al CPS sulla situazione nel Darfur e sulla situazione del Sudan in generale.
Articolo 12
Coordinamento
1. La RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’Unione. La RSUE concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività della RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. La RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione, incluse quelle di Khartoum e di Addis Abeba, e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. La RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
Articolo 13
Riesame
L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. La RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro febbraio 2011 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) GU L 188 del 20.7.2005, pag. 43.
(2) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.
12.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/45 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 29 luglio 2010
relativa all’accesso a taluni dati di TARGET2 e all’utilizzo dei medesimi
(BCE/2010/9)
(2010/451/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 22,
considerando quanto segue:
(1) |
L’Indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (1) ha istituito TARGET2. |
(2) |
TARGET2 opera sulla base di una piattaforma tecnica unica denominata Piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP) gestita dalla Deutsche Bundesbank, dalla Banque de France e dalla Banca d’Italia (di seguito «BC fornitrici della SSP»). TARGET2 è strutturato giuridicamente come una molteplicità di sistemi di regolamento lordo in tempo reale ciascuno dei quali costituisce un componente di TARGET2 gestito da una banca centrale dell’Eurosistema (BC). L’Indirizzo BCE/2007/2 armonizza nella misura più ampia possibile le norme relative ai componenti di TARGET2. |
(3) |
L’Eurosistema esercita la sorveglianza su TARGET2 mentre la BCE assume un ruolo di guida. |
(4) |
L’articolo 38, paragrafo 1, dell’allegato II all’Indirizzo BCE/2007/2 — Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET2 (di seguito «Condizioni armonizzate») obbliga ciascuna BC a tenere riservate tutte le informazioni sui pagamenti, di carattere personale o coperte da segreto, riferibili ai partecipanti che detengono conti in TARGET2 presso tale BC, salvo che il partecipante abbia acconsentito per iscritto alla loro rivelazione ovvero tale rivelazione sia permessa o richiesta secondo il diritto nazionale. |
(5) |
L’articolo 38, paragrafo 2, delle Condizioni armonizzate dispone tuttavia che i partecipanti possano, a condizione che ciò non sia in contrasto con il diritto applicabile, acconsentire a che ciascuna BC comunichi informazioni sui pagamenti concernenti il partecipante, acquisite in occasione dell’attività del relativo componente di TARGET2, a: i) altre BC o terzi coinvolti nell’operatività di TARGET2, nei limiti in cui ciò sia necessario per l’efficiente funzionamento di TARGET2, ovvero ii) autorità di vigilanza e sorveglianza degli Stati membri e dell’Unione, nei limiti in cui ciò sia necessario per l’esercizio delle loro funzioni pubbliche. |
(6) |
Soltanto nel caso in cui l’utilizzo dei dati aggregati sui pagamenti in TARGET2 non sia sufficiente alle BC per assicurare l’efficiente funzionamento di TARGET2, è necessario che tutte le BC abbiano accesso ai dati sulle singole operazioni estratti dalla SSP concernenti i partecipanti a tutti i componenti di TARGET2, inclusi i partecipanti indiretti e gli intestatari di un addressable BIC. L’accesso da parte di tutte le BC a tali dati sulle singole operazioni si rende altresì necessario ai fini dell’esercizio delle funzioni pubbliche dell’Eurosistema in quanto preposto alla sorveglianza su TARGET2, laddove l’uso dei dati aggregati sui pagamenti in TARGET2 non sia sufficiente. |
(7) |
Tale accesso da parte delle BC ai dati sulle singole operazioni di tutti i partecipanti a TARGET2 dovrebbe essere limitato a quanto necessario per consentire alle BC, quali soggetti preposti alla gestione e alla sorveglianza di TARGET2, di condurre analisi quantitative dei flussi di operazioni tra partecipanti a TARGET2 ovvero di effettuare simulazioni numeriche della procedura di regolamento di TARGET2. Da tale accesso da parte delle BC si dovrebbero escludere tutte le informazioni sui clienti dei partecipanti, salvo il caso in cui tali clienti siano partecipanti indiretti o intestatari di addressable BIC. |
(8) |
Se condotte dalle BC nella loro veste di gestori di TARGET2, tali analisi quantitative e simulazioni numeriche dovrebbero servire in particolare allo scopo di assicurare l’efficienza della configurazione di TARGET2, monitorare gli effetti del suo meccanismo tariffario ed effettuare analisi costi-benefici di caratteristiche e servizi supplementari. Qualora invece siano condotte dalle BC nella loro veste di soggetti preposti alla sorveglianza su TARGET2, esse dovrebbero servire in particolare allo scopo di analizzare le disfunzioni operative di TARGET2, analizzare le variazioni negli schemi e nella tempistica di pagamento, quantificare i livelli di liquidità e i risultati del regolamento con liquidità ridotta, effettuare analisi statistiche e strutturali dei flussi di operazioni e supportare valutazioni regolari e ad hoc in rapporto agli standard applicabili. |
(9) |
È della massima importanza preservare la riservatezza dei dati sulle singole operazioni. A tal fine, l’accesso ai dati sulle singole operazioni e il loro utilizzo dovrebbe essere limitato a un gruppo ristretto di funzionari del personale delle BC a ciò designati. Oltre alle norme in materia di condotta professionale e riservatezza applicabili ai funzionari del personale delle BC, il Comitato per i sistemi di pagamento e regolamento (PSSC) del Sistema europeo di banche centrali dovrebbe stabilire norme specifiche per l’accesso ai dati sulle singole operazioni e per il loro utilizzo. Le BC dovrebbero assicurare l’osservanza di tali norme da parte dei propri funzionari del personale a ciò designati e il PSSC dovrebbe vigilare su tale osservanza. |
(10) |
Il PSSC dovrebbe avere la facoltà di pubblicare le informazioni derivanti dall’utilizzo dei dati sulle singole operazioni, a condizione che tali informazioni non rendano possibile identificare, direttamente o indirettamente, i partecipanti o i clienti dei partecipanti. |
(11) |
Al fine di consentire analisi quantitative e simulazioni numeriche da effettuarsi attraverso l’utilizzo dei dati sulle singole operazioni, l’Eurosistema dovrebbe istituire un dispositivo specifico, il Simulatore di TARGET2. |
(12) |
Oltre all’articolo 38, paragrafo 2, delle Condizioni armonizzate che disciplina i dati sulle singole operazioni, l’articolo 38, paragrafo 3, delle stesse Condizioni armonizzate stabilisce più in generale che, a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, il partecipante o i suoi clienti, una BC può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sui pagamenti concernenti il partecipante o i suoi clienti, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell’esercizio delle proprie funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici ai quali tali informazioni sono comunicate. Fatta salva la capacità delle BC di utilizzare, comunicare o pubblicare tali informazioni ai sensi del suddetto articolo, il PSSC dovrebbe coordinare le azioni delle BC. |
(13) |
L’articolo 5 dell’Indirizzo BCE/2007/2 specifica i livelli di governance di TARGET2, stabilendo che il Consiglio direttivo è responsabile della direzione, gestione e controllo di TARGET2 e che il PSSC assiste il Consiglio direttivo in veste di organo consultivo in tutte le materie relative a TARGET2. L’articolo 5 dell’Indirizzo BCE/2007/2 stabilisce inoltre che il PSSC conduce l’esecuzione dei compiti assegnati alle BC dall’Indirizzo BCE/2007/2 nell’ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo. In tale ultima veste, il PSSC è chiamato a svolgere alcuni compiti ai sensi della presente decisione. Risulta necessario introdurre una modalità di votazione per il PSSC nonché la possibilità per il Consiglio direttivo di riesaminare le decisioni del PSSC. |
(14) |
L’applicazione delle disposizioni di cui alla presente decisione sarà estesa alle banche centrali non appartenenti all’Eurosistema collegate a TARGET2 attraverso un accordo tra tali banche centrali e l’Eurosistema, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Le BC hanno accesso ai dati sulle singole operazioni di tutti i partecipanti a tutti i componenti di TARGET2 estratti da TARGET2 ai fini di assicurare l’efficiente funzionamento di TARGET2 e la sorveglianza sullo stesso.
2. Per ciascuna BC l’accesso ai dati di cui al paragrafo 1 e il loro utilizzo per analisi quantitative e simulazioni numeriche è limitato a un funzionario del personale e a un massimo di tre supplenti, rispettivamente sia per la gestione di TARGET2 che per la sorveglianza sullo stesso. I funzionari del personale e i loro supplenti sono funzionari del personale addetti alla gestione di TARGET2 e alla sorveglianza sull’infrastruttura di mercato.
3. Le BC possono nominare i funzionari del personale e i loro supplenti. Tale nomina è sottoposta a conferma da parte del PSSC. La medesima procedura si applica alla sostituzione dei funzionari stessi.
4. Il PSSC stabilisce norme specifiche al fine di garantire la riservatezza dei dati sulle singole operazioni. Le BC assicurano l’osservanza di tali norme da parte dei propri funzionari del personale designati conformemente ai paragrafi 2 e 3. Fatta salva l’applicazione di ogni altra norma in materia di condotta professionale o riservatezza da parte delle BC, in caso di inosservanza delle norme specifiche stabilite dal PSSC, le BC impediscono ai propri funzionari del personale a ciò designati l’accesso ai dati di cui al paragrafo 1 e l’utilizzo dei medesimi. Il PSSC vigila sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente paragrafo.
Articolo 2
1. Il Simulatore di TARGET2 è creato per l’esecuzione delle analisi quantitative e simulazioni numeriche di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
2. Il Simulatore di TARGET2 è sviluppato e mantenuto dalle BC fornitrici della SSP e dalla Suomen Pankki. Esso comprende l’infrastruttura tecnica, gli strumenti per l’estrazione dei dati, gli strumenti per la simulazione e il software analitico da installare nella SSP che risultino necessari.
3. I servizi e le specifiche tecniche del Simulatore di TARGET2 sono ulteriormente determinati in un accordo tra le BC fornitrici della SSP e la Suomen Pankki e le BC, approvato dal Consiglio direttivo.
Articolo 3
1. Il PSSC stabilisce programmi di lavoro a medio termine per la gestione e la sorveglianza che i funzionari del personale, designati in conformità all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, realizzano utilizzando i dati sulle singole operazioni.
2. Il PSSC può decidere di pubblicare le informazioni derivanti dall’utilizzo dei dati sulle singole operazioni a condizione che non sia possibile identificare i partecipanti o i clienti dei partecipanti.
3. Il PSSC delibera a maggioranza semplice. Le sue decisioni sono soggette a riesame da parte del Consiglio direttivo.
4. Il PSSC informa regolarmente il Consiglio direttivo di tutte le materie relative all’applicazione della presente decisione.
Articolo 4
Fatto salvo l’articolo 38, paragrafo 3, delle Condizioni armonizzate, il PSSC coordina la comunicazione e la pubblicazione da parte delle BC delle informazioni sui pagamenti concernenti un partecipante o un cliente di un partecipante disciplinate nel suddetto articolo.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 luglio 2010.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il Presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1.