ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.209.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 209

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53° anno
10 agosto 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 712/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che modifica il regolamento (UE) n. 53/2010 per quanto riguarda alcune possibilità di pesca e modifica il regolamento (CE) n. 754/2009

1

 

*

Regolamento (UE) n. 713/2010 della Commissione, del 9 agosto 2010, recante centotrentatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

14

 

 

Regolamento (UE) n. 714/2010 della Commissione, del 9 agosto 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

16

 

 

DECISIONI

 

 

2010/435/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 agosto 2010, che modifica l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori autorizzati a manipolare i virus vivi dell’afta epizootica [notificata con il numero C(2010) 5420]  ( 1 )

18

 

 

2010/436/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 agosto 2010, recante applicazione della decisione 2000/258/CE del Consiglio riguardo alle prove di competenza finalizzate a mantenere le autorizzazioni dei laboratori a effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici [notificata con il numero C(2010) 5421]  ( 1 )

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/1


REGOLAMENTO (UE) N. 712/2010 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2010

che modifica il regolamento (UE) n. 53/2010 per quanto riguarda alcune possibilità di pesca e modifica il regolamento (CE) n. 754/2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in acque dove sono imposti limiti di cattura.

(2)

Nel contesto dell’accordo di pesca con la Norvegia sono state messe a disposizione dell’Unione altre 521 tonnellate di merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone CIEM I e II, nonché 150 tonnellate di merlano e 100 tonnellate di passera di mare nel Mare del Nord. Inoltre sono stati modificati gli accordi relativi alle licenze per le navi dell’UE che praticano la pesca dello sgombro nelle acque norvegesi. Tali misure dovrebbero essere recepite nel diritto dell’Unione.

(3)

Nella riunione annuale del 2009 l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha deciso di riaprire la pesca del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M e la pesca dello scorfano nella zona NAFO 3LN dopo aver fissato una moratoria per oltre dieci anni. È opportuno modificare le norme sulle catture accessorie stabilite nel regolamento (UE) n. 53/2010 per le due attività di pesca riaperte al fine di garantire la coerenza con le norme generali sulle catture accessorie applicabili nella zona di regolamentazione NAFO ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (2).

(4)

Nel contesto dell’accordo di pesca con la Groenlandia, sono state modificate le condizioni per la pesca del merluzzo bianco nelle acque groenlandesi. Tali modifiche dovrebbero essere recepite nel diritto dell’Unione.

(5)

Nella riunione speciale tenutasi a Madrid dal 24 al 26 febbraio 2010 il comitato di applicazione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha ridotto il contingente di tonno rosso assegnato all’Unione europea. È pertanto necessario recepire queste nuove disposizioni nel diritto dell’Unione.

(6)

Tenuto conto dell’articolo 5, paragrafi 5 e 8, e dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (3), è necessario stabilire il numero massimo e la capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso, il numero massimo di tonnare che possono essere autorizzate da ciascuno Stato membro, la capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno di ciascuno Stato membro e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti.

(7)

Nello stabilire le possibilità di pesca e a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (4), il Consiglio può, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e della valutazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), escludere taluni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca stabilito da detto regolamento a condizione che siano disponibili dati appropriati sulle catture e sui rigetti di merluzzo bianco effettuati dalle navi interessate, la percentuale di catture di merluzzo bianco non sia superiore all’1,5 % delle catture totali per il gruppo di navi interessato e l’inclusione del gruppo di navi nel regime di gestione dello sforzo costituisca un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco. La Germania ha fornito informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi che praticano la pesca del merluzzo carbonaro nel Mare del Nord e nelle acque ad ovest della Scozia con reti a strascico aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm.

L’Irlanda ha fornito informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi che praticano la pesca dello scampo nel Mare d’Irlanda con una griglia di selezione del tipo definito nell’allegato III, appendice 2, del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (5). La Francia ha fornito informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi che praticano la pesca di specie di acque profonde nelle acque ad ovest della Scozia con reti a strascico aventi maglie di dimensioni superiori a 110 mm. Sulla base di tali informazioni, che hanno formato oggetto della valutazione dello CSTEP, si può stabilire che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, effettuate da detti gruppi di navi non superano l’1,5 % del totale delle loro catture. Tenuto altresì conto delle misure di controllo e di monitoraggio che assicurano il monitoraggio ed il controllo delle attività di pesca di tali gruppi di navi e in considerazione del fatto che l’inclusione di tali gruppi di navi costituirebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto all’impatto globale di tale inclusione sugli stock di merluzzo bianco, è opportuno escludere i suddetti gruppi di navi dal regime dello sforzo di pesca di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008, in modo da poter stabilire di conseguenza le limitazioni dello sforzo di pesca per gli Stati membri interessati.

(8)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2008, nel 2009 gli Stati membri potevano modificare la ripartizione dello sforzo di pesca trasferendo lo sforzo e la capacità di pesca tra le zone geografiche purché fossero soddisfatte determinate condizioni. Sulla base delle informazioni fornite dai Paesi Bassi sui trasferimenti di una parte dello sforzo e della capacità dal Mare del Nord al Mare d’Irlanda, è opportuno adeguare lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato a tale Stato membro che è fissato nell’allegato IIA, appendice 1, del regolamento (UE) n. 53/2010.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 53/2010 e il regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (6).

(10)

Il regolamento (UE) n. 53/2010 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010. Tuttavia, le limitazioni dello sforzo di pesca sono stabilite per un periodo di un anno a decorrere dal 1o febbraio 2010. Per seguire il regime di comunicazione annuale sulle possibilità di pesca, le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura e alle assegnazioni dovrebbero applicarsi dal 1o gennaio 2010 e le disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca dal 1o febbraio 2010. Tale applicazione retroattiva lascerebbe impregiudicato il principio della certezza del diritto poiché le possibilità di pesca da ridurre non sono ancora state esaurite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 53/2010

Il regolamento (UE) n. 53/2010 è modificato come segue:

1)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

1.   Il numero di tonniere UE con lenze a canna e imbarcazioni UE con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 1 dell’allegato IV.

2.   Il numero di navi UE per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 2 dell’allegato IV.

3.   Il numero di navi UE dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 3 dell’allegato IV.

4.   Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 4 dell’allegato IV.

5.   Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 5 dell’allegato IV.

6.   La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell’allegato IV.»;

2)

l’allegato IA è così modificato:

a)

la voce relativa al merlano nella zona IV e nelle acque UE della zona IIa è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona

:

IV; acque UE della zona IIa

(WHG/2AC4.)

Belgio

240  (7)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

1 036  (7)

Germania

270  (7)

Francia

1 557  (7)

Paesi Bassi

599  (7)

Svezia

2  (7)

Regno Unito

7 490  (7)

UE

11 194  (8)

Norvegia

640  (9)

TAC

12 897

Condizioni speciali:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi della zona IV

(WHG/*04N-)

UE

8 203 »

b)

la voce relativa alla passera di mare nella zona IV e nelle acque UE della zona IIa, parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat, è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

IV; acque UE della zona IIa, parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgio

3 671

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

11 931

Germania

3 442

Francia

688

Paesi Bassi

22 946

Regno Unito

16 979

UE

59 657

Norvegia

4 168

TAC

63 825

Condizioni speciali:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi della zona IV

(PLE/*04N-)

EU

24 439 »

c)

la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

:

IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId

(MAC/2A34.)

Belgio

475

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

12 529  (10)

Germania

495

Francia

1 496

Paesi Bassi

1 507

Svezia

4 485  (11)  (12)

Regno Unito

1 395

UE

22 382  (11)  (13)

Norvegia

103 374  (14)

TAC

Non pertinente

Condizioni speciali:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa and IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, acque internazionali della zona IIa dal 1o gennaio al 31 marzo e nel dicembre 2010

(MAC/*2A6.)

Danimarca

 

4 130

 

 

5 360

Francia

 

490

 

 

 

Paesi Bassi

 

490

 

 

 

Svezia

 

 

390

10

1 697

Regno Unito

 

490

 

 

 

Norvegia

3 000 »

 

 

 

 

3)

l’allegato Ib è modificato come segue:

a)

la voce relativa al merluzzo bianco nella zona delle acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 e nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1; acque groenlandesi delle zone V e XIV

(COD/N01514)

Germania

1 636  (15)  (16)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

364  (15)  (16)

UE

2 500  (15)  (16)  (17)

TAC

Non pertinente

b)

la voce relativa al merluzzo bianco nella zona delle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

acque norvegesi delle zone I e II

(COD/1N2AB.)

Germania

2 486

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Grecia

308

Spagna

2 773

Irlanda

308

Francia

2 281

Portogallo

2 773

Regno Unito

9 642

UE

20 571

TAC

Non rilevante»

4)

l’allegato IC è così modificato:

a)

la voce relativa al merluzzo bianco nella zona NAFO 3M è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

NAFO 3M

(COD/N3M.)

Estonia

61  (18)  (19)

 

Germania

247  (18)

Lettonia

61  (18)  (19)

Lituania

61  (18)  (19)

Polonia

209  (18)  (19)

Spagna

796  (18)

Francia

110  (18)

Portogallo

1 070  (18)

Regno Unito

521  (18)

UE

3 136  (18)  (19)

TAC

5 500  (18)  (19)

b)

la voce relativa allo scorfano nella zona NAFO 3LN è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Scorfano

Sebastes spp.

Zona

:

NAFO 3LN

(RED/N3LN.)

Estonia

173  (20)  (21)

 

Germania

119  (20)

Lettonia

173  (20)  (21)

Lituania

173  (20)  (21)

UE

638  (20)  (21)

TAC

3 500  (20)  (21)

5)

nell’allegato ID la voce relativa al tonno rosso nella zona Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mediterraneo è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Tonno rosso

Thunnus thynnus

Zona

:

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mediterraneo

(BFT/AE045W)

Cipro

70,18  (25)

 

Grecia

130,30

Spagna

2 526,06  (23)  (25)

Francia

2 021,93  (23)  (24)  (25)

Italia

1 937,50  (25)  (26)

Malta

161,34  (25)

Portogallo

237,66

Tutti gli Stati membri

2,41  (22)

UE

7 087,38  (23)  (24)  (25)  (26)

TAC

13 500

6)

l’appendice 1 dell’allegato IIA è modificata come segue:

a)

nella tabella b), le colonne relative a Germania (DE) e Paesi Bassi (NL) sono sostituite dalle seguenti:

Attrezzo regolamentato

 

DE

 

NL

TR 1

 

«1 269 111

 

«371 757

TR 2

516 154

1 080 920

TR 3

3 501

48 508

BT 1

29 271

999 808

BT 2

1 691 253

34 743 212

GN

224 484

438 664

GT

467

0

LL

0 »

b)

nella tabella c), la colonna relativa all’Irlanda (IE) è sostituita dalla seguente e si aggiunge la seguente colonna per i Paesi Bassi (NL):

Attrezzo regolamentato

 

IE

 

NL

TR 1

 

«59 625

 

«0

TR 2

778 729

0

TR 3

8 433

0

BT 1

0

0

BT 2

514 584

200 000

GN

18 255

0

GT

0

0

LL

0 »

0 »

c)

nella tabella d), le colonne relative a Germania (DE) e Francia (FR) sono sostituite dalle seguenti:

Attrezzo regolamentato

 

DE

 

FR

TR 1

 

«11 151

 

«2 685 733

TR 2

0

7 415

TR 3

0

0

BT 1

0

7 161

BT 2

0

13 211

GN

35 442

400 503

GT

0

0

LL

0 »

54 917 »

7)

l’allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi UE che operano in acque di paesi terzi

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62°00′ N

93  (27)

DK: 32, DE: 6, FR: 1, IE: 9, NL: 11, PL: 1, SV: 12, UK: 21

69

Specie demersali, a nord di 62°00′ N

80  (27)

DE: 16, IE: 1, ES: 20, FR: 18, PT: 9, UK: 14

50

Sgombro

97  (28)

DK: 15, DE: 4, FR: 2, IE: 23, NL: 11, SE: 6, UK: 36

70

Specie industriali, a sud di 62°00′ N

480  (27)

DK: 450, UK: 30

150

Acque delle isole Færøer

Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Attività di pesca diretta del merluzzo bianco e dell’eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62°28′ N e ad est di 6°30′ O

8  (29)

 

4

 

Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61°20′ N e 62°00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

Attività di pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61°30′ N e ad ovest di 9°00′ O, nella zona tra 7°00′ O e 9°00′ O a sud di 60°30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60°30′ N, 7°00′ O e 60°00′ N, 6°00′ O

70

DE: 8 (30), FR: 12 (30), UK: 0 (30)

20  (31)

Attività di pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco

70

 

22  (31)

 

Attività di pesca del melù. Il numero totale di autorizzazioni di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d’accesso a una zona denominata “zona di pesca principale del melù”.

36

DE: 3, DK: 19, FR: 2, NL: 5, UK: 5

20

Attività di pesca con palangari

10

UK: 10

36

Sgombro

12

DK: 12

12

Aringa, a nord di 61° N

21

DK: 7, DE: 1, IE: 2, FR: 0, NL: 3, SV: 3, UK: 5

21

8)

l’allegato IV è così modificato:

a)

la tabella del punto 2 è sostituita dalla seguente:

«Spagna

139

Francia

86

Italia

35

Cipro

25

Malta

83

UE

368 »

b)

sono aggiunti i seguenti punti:

«4.

Numero massimo e capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di navi da pesca

 

Cipro

Grecia

Italia

Francia

Spagna

Malta

Reti a circuizione

1

1

24

19

6

0

Palangari

12

0

30

0

81

83

Lenze a canna

0

0

0

8

61

0

Lenze a mano

0

0

0

29

2

0

Pescherecci da traino

0

0

0

78  (*3)

0

0

Altre navi per la pesca artigianale

0

256  (*2)

0

87

33

0


Tabella B

Capacità totale esprezza in stazza lorda

 

Cipro

Grecia

Italia

Francia

Spagna

Malta

Reti a circuizione

51

260

 (*4)

4 826

1 608

0

Palangari

409

1 196

0

4 416,73

1 365,64

Lenze a canna

243

10 335,58

0

Lenze a mano

1 436

20,96

0

Pescherecci da traino

9 212

0

0

Altre navi per la pesca artigianale

3 343,21  (*5)

943

489,83

0

5)

Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

 

Numero di tonnare

Spagna

6

Italia

6

Portogallo

1

6)

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

 

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

 

Numero di allevamenti

Capacità (in tonnellate)

Spagna

14

11 852

Italia

15

13 000

Grecia

2

2 100

Cipro

3

3 000

Malta

8

12 300


Tabella B

 

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)

Spagna

5 855

Italia

3 764

Grecia

785

Cipro

2 195

Malta

8 768 »

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 754/2009

All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 754/2009 sono aggiunte le lettere seguenti:

«f)

il gruppo di navi d’altura battenti bandiera tedesca, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda della Germania del 26 marzo 2010, integrata dalle lettere del 9 aprile e del 20 maggio 2010, dedite alla pesca del merluzzo carbonaro nel Mare del Nord, nelle acque UE della zona CIEM IIa e nelle acque ad ovest della Scozia con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 120 mm;

g)

il gruppo di navi battenti bandiera irlandese, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda dell’Irlanda del 26 marzo 2010, dedite alla pesca dello scampo nel Mare d’Irlanda nel periodo in cui tali navi operano unicamente con una griglia di selezione del tipo definito nell’allegato III, appendice 2, del regolamento (CE) n. 43/2009;

h)

il gruppo di navi battenti bandiera francese, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda della Francia del 24 marzo 2010, integrata dalle lettere del 25 e 29 marzo, dell’8 aprile e del 20 maggio 2010, dedite alla pesca di specie di acque profonde nelle acque ad ovest della Scozia con reti a strascico aventi maglie di dimensioni superiori a 110 mm.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punti da 1 a 5 e 8, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

L’articolo 1, punto 6, e l’articolo 2 si applicano dal 1o febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)   GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

(2)   GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1.

(3)   GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.

(4)   GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

(5)   GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

(6)   GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.

(7)  L’utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 3 dell’appendice del presente allegato.

(8)  Tranne un quantitativo stimato di 1 063 tonnellate di catture accessorie industriali.

(9)  Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(10)  Conformemente alla dichiarazione del Consiglio e della Commissione presentata nell’ambito della riunione del Consiglio dei ministri della Pesca del 14-15 dicembre 2009 in relazione alla pesca nelle acque norvegesi, un quantitativo di 7 352 t, corrispondente al contingente inutilizzato per il 2009 nelle acque norvegesi della zona IV per questa specie, può essere prelevato in aggiunta a questo contingente nelle acque UE di questa zona soggetta a TAC.

(11)  Comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).

(12)  Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(13)  Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa.

(14)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la parte norvegese del TAC del Mare del Nord, pari a 39 054 t. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella zona IIIa.

(15)  Da pescare a sud di 62° N nelle acque della Groenlandia orientale.

(16)  Le navi devono avere un osservatore scientifico a bordo.

(17)  Di cui 500 tonnellate assegnate alla Norvegia. Possono essere pescate solo a sud di 62° N nelle acque delle zone XIV e Va e a sud di 61° N nella zona NAFO 1.»

(18)  La pesca diretta al merluzzo bianco nella zona NAFO 3M è autorizzata fino al momento in cui le catture stimate, comprese le catture accessorie, da prelevare per il resto dell’anno raggiungono il 100 % del contingente assegnato. Successivamente a tale data sono autorizzate soltanto le catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore, nell’ambito del contingente assegnato allo Stato membro di bandiera.

(19)  Compresi i diritti di pesca di Estonia, Lettonia e Lituania, pari rispettivamente a 61 t in conformità degli accordi di condivisione per l’ex URSS e il quantitativo di 209 tonnellate assegnato alla Polonia, adottati dalla Commissione per la pesca della NAFO nel 2003 a seguito dell’adesione di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia all’Unione europea.»

(20)  La pesca diretta allo scorfano nella zona NAFO 3LN è autorizzata fino al momento in cui le catture stimate, comprese le catture accessorie, da prelevare per il resto dell’anno raggiungono il 100 % del contingente assegnato. Successivamente a tale data sono autorizzate soltanto le catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore, nell’ambito del contingente assegnato allo Stato membro di bandiera.

(21)  Compresi i diritti di pesca di Estonia, Lettonia e Lituania, pari rispettivamente a 173 tonnellate, in conformità degli accordi di condivisione per l’ex URSS adottati dalla Commissione per la pesca della NAFO nel 2003 a seguito dell’adesione di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia all’Unione europea.»

(22)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

(23)  Nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna

367,23

Francia

165,69

UE

532,92

(24)  Nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia

45  (*1)

UE

45

(*1)  Questo quantitativo può essere rivisto dalla Commissione su richiesta della Francia fino a un limite massimo di 100 tonnellate, secondo quanto indicato dalla raccomandazione ICCAT 08-05.

(25)  Nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna

50,52

Francia

49,84

Italia

39,34

Cipro

1,40

Malta

3,23

UE

144,34

(26)  Nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia

39,34

UE

39,34 »

(27)  Le autorizzazioni di pesca per le attività di pesca in dette acque possono essere concesse soltanto a decorrere dal 26 gennaio 2010.

(28)  Le autorizzazioni di pesca per le attività di pesca in dette acque possono essere concesse soltanto a decorrere dal 4 giugno 2010.

(29)  Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce “Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer”.

(30)  Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti nello stesso momento.

(31)  Questi dati sono inseriti tra i dati della voce “Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer”.»;

(*2)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino)

(*3)   8 delle quali usate come palangari

(*4)  Cessazione temporanea delle attività nel 2010

(*5)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino)


10.8.2010   

IT

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L 209/14


REGOLAMENTO (UE) N. 713/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2010

recante centotrentatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5 (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 27 e 29 luglio 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare cinque persone ed otto entità dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Karel KOVANDA

Direttore generale f.f. delle Relazioni esterne


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2)  L'articolo 7 bis è stato inserito dal regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

(a)

Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, Stati Uniti;

(b)

Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, Stati Uniti;

(c)

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Emirati Arabi Uniti;

(d)

Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti;

(e)

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, Stati Uniti;

(f)

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Emirati Arabi Uniti;

(g)

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti;

(h)

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Svezia.

(2)

Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone fisiche»:

(a)

Abdul Hakim Mujahid Muhammad Awrang (alias a) Abdul Hakim Mojahed, b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang). Titolo: Maulavi. Funzione: inviato talibano alle Nazioni Unite durante il regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Dehbori, Ward, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: villaggio di Khajakhel, distretto di Sharan, provincia di Paktika, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Numero di identificazione nazionale: 106266. Data di designazione di cui all'articolo 2bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.

(b)

Abdul Samad Khaksar. Titolo: a) Mullah, b) Maulavi. Funzione: Vice ministro degli interni (Sicurezza) del regime dei Talibani. Indirizzo: provincia di Kandahar, Afghanistan. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel gennaio 2006;

(c)

Muhammad Islam Mohammadi. Funzione: governatore della provincia di Bamiyan (Afghanistan) durante il regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1953 e il 1958. Luogo di nascita: distretto di Rori-Du-Aab, provincia di Samangan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2007;

(d)

Abdul Satar Paktin (alias a) Abdul Sattar Paktis). Titolo: dottore. Funzione: a) Ministero degli esteri, servizio protocollo, del regime dei Talibani, b) Viceministro della sanità del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Charkh, provincia di Logar, Afghanistan. Luogo di nascita: Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: arrestato nel 2005 e rimpatriato in Afghanistan;

(e)

Abdul Salam Zaeef (alias Abdussalam Zaeef). Titolo: Mullah. Funzione: a) Viceministro delle miniere e dell'industria, b) Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1968. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 001215 (passaporto afgano rilasciato il 29.8.2000). Altre informazioni: arrestato e rimpatriato in Afghanistan; scarcerato. Vive a Kabul dal maggio 2007.


10.8.2010   

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L 209/16


REGOLAMENTO (UE) N. 714/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

TR

41,0

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 90 70

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

128,1

TR

132,4

UY

127,6

ZA

116,9

ZZ

126,3

0806 10 10

CL

129,8

EG

156,3

IL

187,4

MA

129,1

PE

77,2

TR

138,0

ZA

88,7

ZZ

129,5

0808 10 80

AR

78,9

BR

68,4

CL

87,0

CN

63,9

NZ

110,9

US

114,4

UY

103,6

ZA

93,0

ZZ

90,0

0808 20 50

AR

84,4

CL

178,7

CN

88,5

NZ

140,9

TR

147,7

ZA

104,7

ZZ

124,2

0809 20 95

CA

888,7

TR

195,1

US

835,8

ZZ

639,9

0809 30

TR

156,7

ZZ

156,7

0809 40 05

BA

62,1

IL

169,2

ZA

90,0

ZZ

107,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

10.8.2010   

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L 209/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2010

che modifica l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori autorizzati a manipolare i virus vivi dell’afta epizootica

[notificata con il numero C(2010) 5420]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/435/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE (1), in particolare l’articolo 67,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e alcune misure preventive per una maggiore sensibilizzazione e preparazione delle autorità competenti e degli allevatori per quanto concerne questa malattia.

(2)

Tali misure preventive comprendono l’obbligo degli Stati membri di provvedere affinché la manipolazione di virus vivi dell’afta epizootica a fini di ricerca e diagnosi sia effettuata solo nei laboratori autorizzati elencati nella parte A e la manipolazione di vaccini o di antigeni inattivati per la produzione di vaccini e la ricerca attinente siano effettuate solo negli stabilimenti e nei laboratori autorizzati elencati nella parte B dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

(3)

La Bulgaria ha ufficialmente informato la Commissione che in seguito ai controlli eseguiti in conformità all’articolo 66 della direttiva 2003/85/CE, il suo laboratorio nazionale di riferimento non risulta più conforme alle norme di biosicurezza stabilite dall’articolo 65, lettera d), della direttiva 2003/85/CE.

(4)

I Paesi Bassi hanno informato ufficialmente la Commissione di alcuni cambiamenti relativi al nome di un laboratorio situato nei Paesi Bassi, menzionato nella parte B dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

(5)

Per motivi di sicurezza è importante mantenere aggiornato l’elenco dei laboratori contenuto nell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

(6)

È quindi necessario sopprimere la voce relativa alla Bulgaria nell’elenco dei laboratori figurante alla parte A e sostituire la voce relativa ai Paesi Bassi nell’elenco dei laboratori figurante nella parte B dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XI della direttiva 2003/85/CE è così modificato:

1)

nella parte A, la voce relativa alla Bulgaria è soppressa;

2)

nella parte B, la voce relativa ai Paesi Bassi è sostituita dalla seguente:

«NL

Paesi Bassi

Merial S.A.S., Lelystad Laboratory, Lelystad»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.


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L 209/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2010

recante applicazione della decisione 2000/258/CE del Consiglio riguardo alle prove di competenza finalizzate a mantenere le autorizzazioni dei laboratori a effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici

[notificata con il numero C(2010) 5421]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/436/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2000/258/CE designa il laboratorio dell’Agence française de Sécurité sanitaire des Aliments di Nancy («AFSSA Nancy») come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’efficacia dei vaccini antirabbici. La suddetta decisione stabilisce altresì i compiti di tale laboratorio.

(2)

In particolare, l’AFSSA Nancy è incaricato di valutare i laboratori degli Stati membri e dei paesi terzi ai fini della loro autorizzazione ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici. L’AFSSA Nancy ha inoltre il compito di organizzare prove d’attitudine tra diversi laboratori (prove di competenza).

(3)

Per mantenere le autorizzazioni concesse a tali laboratori l’AFSSA Nancy, dal 2000, organizza almeno una volta all’anno prove di competenza.

(4)

L’esperienza ha dimostrato che queste prove di competenza costituiscono un efficace sistema di controllo dei laboratori che effettuano test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici.

(5)

L’articolo 3 della decisione 2000/258/CE non contiene alcuna disposizione riguardo al mantenimento delle autorizzazioni già concesse ai laboratori degli Stati membri o dei paesi terzi per effettuare tali test sierologici.

(6)

Onde garantire un’applicazione uniforme di tale articolo è opportuno far sì che il mantenimento delle autorizzazioni sia subordinato a rapporti di valutazione elaborati dall’AFSSA Nancy sulla base delle prove di competenza cui vengono sottoposti i laboratori interessati.

(7)

Occorre pertanto stabilire norme per la regolare organizzazione di prove di competenza da parte dell’AFSSA Nancy come pure per l’elaborazione dei rapporti di valutazione.

(8)

L’organizzazione di prove di competenza da parte dell’AFSSA Nancy rientra attualmente nel programma di lavoro approvato annualmente per questo laboratorio. Tale programma di lavoro beneficia di un aiuto finanziario dell’Unione concesso a norma della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (2).

(9)

A partire dal 1o gennaio 2011 le spese sostenute dall’AFSSA Nancy per l’organizzazione delle prove di competenza non saranno più coperte da questo aiuto finanziario dell’Unione. Tuttavia, per garantire la disponibilità di risorse adeguate per l’organizzazione delle prove di competenza, è opportuno che l’AFSSA Nancy imponga alcune tasse ai laboratori che partecipano alle prove.

(10)

Occorre che l’AFSSA Nancy fissi tali tasse tenendo conto dei criteri stabiliti nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3).

(11)

L’elenco dei laboratori degli Stati membri autorizzati ad eseguire esami finalizzati a controllare l’efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici figura nell’allegato I della decisione 2004/233/CE della Commissione (4).

(12)

La decisione 2000/258/CE, quale modificata dalla direttiva 2008/73/CE del Consiglio (5), dispone tuttavia che, a partire dal 1o gennaio 2010, le autorità competenti degli Stati membri possano autorizzare i laboratori a effettuare le prove sierologiche di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici. La stessa decisione dispone altresì che gli Stati membri redigano e tengano aggiornato un elenco dei laboratori che essi hanno autorizzato e lo mettano a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

(13)

La decisione 2004/233/CE è pertanto superata ed è opportuno abrogarla a fini di chiarezza della legislazione dell’Unione.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Prova annuale di competenza

1.   Ciascun laboratorio di uno Stato membro o di un paese terzo che è autorizzato a effettuare le prove sierologiche di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici conformemente all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione 2000/258/CE è sottoposto ogni anno a una prova di competenza.

2.   Tale prova di competenza è eseguita dal laboratorio dell’Agence française de Sécurité sanitaire des Aliments di Nancy («AFSSA Nancy»).

3.   Dopo ciascuna prova di competenza di cui al paragrafo 1 l’AFSSA Nancy presenta, entro il 31 ottobre dello stesso anno, il relativo rapporto di valutazione:

a)

al laboratorio che è stato sottoposto alla prova di competenza;

b)

all’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il laboratorio di cui alla lettera a) in caso di laboratorio autorizzato conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2000/258/CE;

c)

alla Commissione in caso di laboratorio di cui alla lettera a) autorizzato conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2000/258/CE.

4.   In deroga al termine indicato nel paragrafo 3 un rapporto sfavorevole viene presentato entro 30 giorni dalla valutazione.

Articolo 2

Mantenimento delle autorizzazioni concesse ai laboratori degli Stati membri

L’autorizzazione concessa a un laboratorio di uno Stato membro conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2000/258/CE è mantenuta a condizione che il rapporto di valutazione elaborato dall’AFSSA Nancy in seguito alla prova di competenza di cui all’articolo 1 sia favorevole.

Articolo 3

Mantenimento delle autorizzazioni concesse ai laboratori dei paesi terzi

L’autorizzazione concessa a un laboratorio di un paese terzo conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2000/258/CE è mantenuta a condizione che il rapporto di valutazione elaborato dall’AFSSA Nancy in seguito alla prova di competenza di cui all’articolo 1 sia favorevole.

Articolo 4

Tasse per le prove annuali di competenza

1.   A partire dal 1o gennaio 2011 l’AFSSA Nancy impone a ogni laboratorio una tassa per la partecipazione alle prove di competenza di cui all’articolo 1.

2.   L’AFSSA Nancy fissa questa tassa tenendo conto dei criteri per il calcolo delle tasse o dei diritti di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 5

Abrogazione

La decisione 2004/233/CE è abrogata.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

(2)   GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(3)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)   GU L 71 del 10.3.2004, pag. 30.

(5)   GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.