ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.208.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 208

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
7 agosto 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 710/2010 della Commissione, del 6 agosto 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Podkarpacki miód spadziowy (DOP)]

1

 

 

Regolamento (UE) n. 711/2010 della Commissione, del 6 agosto 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

 

DECISIONI

 

 

2010/434/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 agosto 2010, che modifica gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda l’inclusione della Slovenia nell’elenco degli Stati membri indenni dalla malattia di Aujeszky e della Polonia e di regioni della Spagna nell’elenco degli Stati membri in cui si applica un programma nazionale approvato di lotta contro tale malattia [notificata con il numero C(2010) 5358]  ( 1 )

5

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/1


REGOLAMENTO (UE) N. 710/2010 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Podkarpacki miód spadziowy (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Podkarpacki miód spadziowy» presentata dalla Polonia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna domanda di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione di cui all’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 299 del 9.12.2009, pag. 18.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.4.   Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)

POLONIA

Podkarpacki miód spadziowy (DOP)


7.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/3


REGOLAMENTO (UE) N. 711/2010 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

27,7

TR

41,0

ZZ

34,4

0707 00 05

TR

102,7

ZZ

102,7

0709 90 70

TR

99,0

ZZ

99,0

0805 50 10

AR

99,5

TR

132,4

UY

79,9

ZA

93,9

ZZ

101,4

0806 10 10

CL

149,3

EG

158,7

MA

132,2

TR

142,5

ZA

88,7

ZZ

134,3

0808 10 80

AR

85,8

BR

67,2

CL

95,0

CN

59,7

NZ

102,6

US

116,9

UY

103,6

ZA

96,7

ZZ

90,9

0808 20 50

AR

69,5

CL

98,4

CN

93,7

NZ

140,9

TR

163,4

ZA

92,6

ZZ

109,8

0809 20 95

CA

888,7

TR

210,8

US

835,3

ZZ

644,9

0809 30

TR

161,3

ZZ

161,3

0809 40 05

BA

62,1

IL

169,2

XS

70,3

ZA

90,0

ZZ

97,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

7.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/5


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2010

che modifica gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda l’inclusione della Slovenia nell’elenco degli Stati membri indenni dalla malattia di Aujeszky e della Polonia e di regioni della Spagna nell’elenco degli Stati membri in cui si applica un programma nazionale approvato di lotta contro tale malattia

[notificata con il numero C(2010) 5358]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/434/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili agli scambi, effettuati nell’Unione, di animali delle specie bovina e suina, ad eccezione dei suini selvatici. L’articolo 9 di tale direttiva fissa i criteri per l’approvazione dei programmi nazionali obbligatori di lotta contro determinate malattie contagiose, tra cui la malattia di Aujeszky. L’articolo 10 di detta direttiva stabilisce inoltre che se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, da tali malattie, tra cui la malattia di Aujeszky, esso presenta alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata.

(2)

La decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (2), definisce le garanzie supplementari per gli spostamenti dei suini tra gli Stati membri. Queste garanzie sono collegate alla classificazione degli Stati membri secondo la loro situazione sanitaria relativa alla malattia di Aujeszky.

(3)

L’allegato I della decisione 2008/185/CE elenca gli Stati membri o le loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e in cui è vietata la vaccinazione. L’allegato II di tale decisione elenca gli Stati membri o le loro regioni che applicano programmi nazionali approvati di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky.

(4)

La Polonia e la Spagna attuano da vari anni i programmi nazionali di lotta contro la malattia di Aujeszky. Per alcune regioni spagnole il programma nazionale di lotta contro la malattia di Aujeszky è già stato approvato dalla decisione 2007/603/CE della Commissione (3).

(5)

La Slovenia ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa relativa alla qualifica di indenne dalla malattia di Aujeszky del proprio territorio, dimostrando che la malattia non è mai stata rilevata in Slovenia.

(6)

La Commissione ha esaminato la documentazione presentata dalla Slovenia e l’ha ritenuta conforme alle prescrizioni dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE. Di conseguenza, tale Stato membro va incluso nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2008/185/CE. Occorre pertanto modificare di conseguenza detto allegato.

(7)

La Polonia ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa relativa al programma applicato su tutto il suo territorio e ha chiesto l’approvazione di tale programma.

(8)

La Spagna ha presentato ora alla Commissione la documentazione giustificativa relativa al programma attuato nelle comunità autonome di Andalusia, Aragona, Isole Baleari, Castiglia-La Mancia, Catalogna, Estremadura, Madrid, Regione di Murcia, Comunità Valenciana, nelle province di Salamanca, Segovia e Soria della comunità autonoma di Castiglia e León nonché nella provincia di Tenerife della comunità autonoma delle Isole Canarie e ha chiesto l’approvazione di tale programma.

(9)

La Commissione ha inoltre constatato che i programmi nazionali presentati dalla Polonia e dalla Spagna sono conformi ai criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE. Di conseguenza, la Polonia e la Spagna vanno inserite nell’elenco dell’allegato II della decisione 2008/185/CE. Occorre quindi modificare di conseguenza detto allegato.

(10)

La decisione 2008/185/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19.

(3)  GU L 236 dell’8.9.2007, pag. 7.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Stati membri o relative regioni indenni dalla malattia di Aujeszky in cui è vietata la vaccinazione

Codice ISO

Stato membro

Regioni

AT

Austria

Tutte le regioni

CY

Cipro

Tutte le regioni

CZ

Repubblica ceca

Tutte le regioni

DE

Germania

Tutte le regioni

DK

Danimarca

Tutte le regioni

FI

Finlandia

Tutte le regioni

FR

Francia

I dipartimenti di Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

LU

Lussemburgo

Tutte le regioni

NL

Paesi Bassi

Tutte le regioni

SI

Slovenia

Tutte le regioni

SK

Slovacchia

Tutte le regioni

SE

Svezia

Tutte le regioni

UK

Regno Unito

Tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles

ALLEGATO II

Stati membri o relative regioni in cui si applicano programmi nazionali approvati di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky

Codice ISO

Stato membro

Regioni

BE

Belgio

Tutte le regioni

ES

Spagna

Tutte le regioni

HU

Ungheria

Tutte le regioni

IE

Irlanda

Tutte le regioni

IT

Italia

La provincia di Bolzano

PL

Polonia

Tutte le regioni

UK

Regno Unito

Tutte le regioni dell’Irlanda del Nord

»