ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.202.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 202

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
4 agosto 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (UE) n. 695/2010 della Commissione, del 3 agosto 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (UE) n. 696/2010 della Commissione, del 3 agosto 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

3

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2010/430/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, che istituisce una rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell’attuazione della strategia UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

5

 

 

2010/431/PESC

 

*

Decisione del Comitato politico e di sicurezza EULEX/1/2010, del 27 luglio 2010, relativa alla nomina del capo della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO

10

 

 

2010/432/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 luglio 2010, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 5131]  ( 1 )

11

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2010/412/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (GU L 195 del 27.7.2010)

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/1


REGOLAMENTO (UE) N. 695/2010 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

27,7

TR

41,0

ZZ

34,4

0707 00 05

TR

72,9

ZZ

72,9

0709 90 70

TR

96,4

ZZ

96,4

0805 50 10

AR

103,9

UY

71,5

ZA

96,7

ZZ

90,7

0806 10 10

CL

129,8

EG

141,2

IL

126,4

MA

158,1

TR

144,5

ZA

98,7

ZZ

133,1

0808 10 80

AR

84,5

BR

68,2

CL

96,3

CN

72,4

NZ

94,1

US

87,0

UY

112,9

ZA

90,7

ZZ

88,3

0808 20 50

AR

68,6

CL

183,9

CN

93,7

ZA

97,5

ZZ

110,9

0809 20 95

TR

240,1

ZZ

240,1

0809 30

TR

170,8

ZZ

170,8

0809 40 05

BA

62,1

IL

168,2

XS

70,3

ZZ

100,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


4.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/3


REGOLAMENTO (UE) N. 696/2010 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 694/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 201 del 3.8.2010, pag. 28.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 4 agosto 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

44,37

0,00

1701 11 90 (1)

44,37

1,59

1701 12 10 (1)

44,37

0,00

1701 12 90 (1)

44,37

1,30

1701 91 00 (2)

43,75

4,34

1701 99 10 (2)

43,75

1,21

1701 99 90 (2)

43,75

1,21

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

4.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/5


DECISIONE 2010/430/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2010

che istituisce una rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell’attuazione della strategia UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (la «strategia dell’UE sulle ADM»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure da adottare sia all’interno dell’Unione sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.

(2)

L’Unione sta attuando attivamente la strategia dell’UE sulle ADM, dando effetto alle misure elencate nel capitolo III della stessa, quale lo sviluppo delle necessarie strutture all’interno dell’Unione.

(3)

L’8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato le sue conclusioni ed un documento intitolato «Nuove linee d’azione dell’Unione europea nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori» (le «nuove linee d’azione»), secondo cui la proliferazione delle ADM continua a costituire una delle maggiori sfide in materia di sicurezza e la politica di non proliferazione costituisce un aspetto essenziale della politica estera e di sicurezza comune.

(4)

Nelle nuove linee d’azione il Consiglio invita le formazioni e gli organi competenti del Consiglio, la Commissione, le altre istituzioni e gli Stati membri a dare un seguito concreto a tale documento in vista del raggiungimento degli obiettivi entro la fine del 2010.

(5)

Nelle nuove linee d’azione il Consiglio sottolinea che l’azione dell’Unione volta ad impedire la proliferazione potrebbe trarre vantaggio dal supporto fornito da una rete non governativa di non proliferazione, che riunisca le istituzioni di politica estera e i centri di ricerca specializzati nei settori strategici dell’Unione, pur appoggiandosi su reti utili già esistenti. Una siffatta rete potrebbe essere estesa alle istituzioni dei paesi terzi con i quali l’Unione svolge dialoghi specifici connessi alla non proliferazione.

(6)

Il 15-16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni (la «strategia dell’UE sulle SALW»), che stabilisce gli orientamenti per l’azione dell’Unione nel settore delle SALW. Secondo la strategia dell’UE sulle SALW l’accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni costituiscono una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale.

(7)

La strategia dell’UE sulle SALW include tra i suoi obiettivi la necessità di promuovere un multilateralismo efficace per sviluppare i meccanismi internazionali, regionali e all’interno dell’Unione e dei suoi Stati membri contro l’offerta e la diffusione destabilizzante delle SALW e relative munizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di contribuire all’attuazione rafforzata della strategia dell’UE sulle ADM, fondata sui principi del multilateralismo, della prevenzione e della cooperazione efficaci con i paesi terzi, è istituita una rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

a)

incoraggiare il dialogo politico e di sicurezza e le discussioni a lungo termine sulle misure volte a combattere la proliferazione di ADM e i relativi vettori all’interno delle società civili, e più in particolare tra gli esperti, i ricercatori e gli accademici;

b)

fornire ai partecipanti dei pertinenti organi preparatori del Consiglio l’opportunità di consultare la rete su questioni attinenti alla non proliferazione e consentire ai rappresentanti degli Stati membri di partecipare alle riunioni della rete presiedute dal rappresentante dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR);

c)

costituire una base di partenza utile per l’azione svolta dall’Unione e dalla comunità internazionale in materia di non proliferazione, in particolare fornendo una relazione e/o raccomandazioni al rappresentante dell’AR;

d)

contribuire a rafforzare la consapevolezza dei paesi terzi sulle sfide della proliferazione e sulla necessità di agire in cooperazione con l’Unione e nel quadro di consessi multilaterali, in particolare le Nazioni Unite, al fine di prevenire, scoraggiare, bloccare e, se possibile, eliminare i programmi di proliferazione che causano preoccupazione a livello globale.

2.   Alla luce della strategia dell’UE sulle SALW, la portata delle attività della rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione oggetto della proposta non si limita ad affrontare le questioni relative alle minacce connesse alla proliferazione delle ADM, ma si occupa anche delle questioni relative alle armi convenzionali, comprese le SALW. L’inclusione delle questioni relative alle armi convenzionali nel settore di attività della rete offrirà uno strumento essenziale ai fini del dialogo e della raccomandazione relativa all’azione dell’Unione in questo settore nel quadro dell’attuazione della strategia dell’UE sulle SALW e della politica dell’Unione sulle armi convenzionali.

3.   In questo contesto, i progetti che saranno sostenuti dall’Unione contemplano le seguenti attività specifiche:

a)

fornire gli strumenti per l’organizzazione di una riunione di avvio e di una conferenza annuale, in vista della presentazione di una relazione e/o di raccomandazioni al rappresentante dell’AR;

b)

fornire gli strumenti finanziari e tecnici per la messa a punto di una piattaforma su Internet che faciliti i contatti e favorisca il dialogo sulla ricerca all’interno della rete dei gruppi di riflessione che analizzano le questioni relative alle ADM e alle armi convenzionali, incluse le SALW.

Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell’allegato.

Articolo 2

1.   L’AR è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2.   L’attuazione sotto il profilo tecnico dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è realizzata dal consorzio dell’UE per la non proliferazione, fondato sulla Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), sul Peace Research Institute Frankfurt (HSFK/PRIF), sull’International Institute for Strategic Studies (IISS) e sullo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Il consorzio dell’UE per la non proliferazione svolge tale compito sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con il consorzio.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è pari a 2 182 000 EUR.

2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con il consorzio dell’UE per la non proliferazione. L’accordo prevede che il consorzio assicuri la visibilità del contributo dell’UE corrispondente alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell’accordo.

Articolo 4

1.   L’AR riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dal consorzio dell’UE per la non proliferazione. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2.   La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo l’entrata in vigore se l’accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


ALLEGATO

LA RETE EUROPEA DI GRUPPI DI RIFLESSIONE INDIPENDENTI SULLA NON PROLIFERAZIONE A SOSTEGNO DELL’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA UE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA (STRATEGIA DELL’UE SULLE ADM)

1.   Obiettivi

Scopo della presente decisione è attuare la raccomandazione programmatica formulata dal Consiglio, l’8 dicembre 2008, nel documento dal titolo «Nuove linee d’azione dell’Unione europea nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori». Secondo questo documento l’azione dell’Unione volta a contrastare la proliferazione potrebbe trarre vantaggio dal supporto fornito da una rete non governativa di non proliferazione, che riunisca le istituzioni di politica estera e i centri di ricerca specializzati nei settori strategici dell’Unione pur appoggiandosi su reti utili già esistenti. Una siffatta rete potrebbe essere estesa alle istituzioni dei paesi terzi con i quali l’Unione svolge dialoghi specifici connessi alla non proliferazione.

Tale rete di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione mirerebbe a incoraggiare il dialogo politico e di sicurezza e le discussioni a lungo termine sulle misure volte a combattere la proliferazione di armi di distruzione di massa (ADM) e relativi vettori all’interno delle società civili, e più in particolare tra gli esperti, i ricercatori e gli accademici. Essa costituirà una base di partenza utile per l’azione svolta dall’Unione e dalla comunità internazionale in materia di non proliferazione.

L’attività della rete deve essere estesa a questioni connesse con le armi convenzionali, comprese le armi leggere e di piccolo calibro (SALW), e includere misure atte ad assicurare l’attuazione costante della strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (strategia dell’UE sulle SALW). La rete contribuirà a sviluppare nuovi aspetti dell’azione dell’Unione, in cui rientreranno la dimensione di prevenzione e reazione delle questioni di sicurezza connesse alle armi convenzionali, anche per quanto riguarda il traffico illecito e l’accumulazione eccessiva di SALW e relative munizioni, come previsto dalla strategia dell’UE sulle SALW. La prevenzione del traffico illecito e non regolamentato di armi convenzionali, incluse le SALW, è stata altresì riconosciuta come priorità dell’Unione nell’ambito del processo relativo al trattato sul commercio delle armi.

La rete potrebbe contribuire a rafforzare la consapevolezza dei paesi terzi sulle sfide connesse alla proliferazione di ADM e alle armi convenzionali, ivi inclusi il traffico illecito e l’accumulazione eccessiva di SALW e relative munizioni, nonché sulla necessità di agire in cooperazione con l’Unione e nel quadro di consessi multilaterali, in particolare le Nazioni Unite, al fine di prevenire, scoraggiare, bloccare e, se possibile, eliminare i programmi di proliferazione che causano preoccupazione a livello globale, il traffico illecito e l’accumulazione eccessiva di SALW e relative munizioni.

L’Unione intende sostenere questa rete nel modo seguente:

organizzando una riunione di avvio e una conferenza annuale, in vista della presentazione di una relazione e/o di raccomandazioni al rappresentante dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR),

creando una piattaforma su Internet che faciliti i contatti e favorisca il dialogo sulla ricerca all’interno della rete dei gruppi di riflessione che si occupano di non proliferazione.

2.   Organizzazione della rete

La rete sarà aperta a tutti gli istituti di ricerca e gruppi di riflessione competenti dell’Unione, nel pieno rispetto della diversità di opinione all’interno dell’Unione.

La rete faciliterà i contatti tra gli esperti non governativi, i rappresentanti degli Stati membri e le istituzioni dell’Unione. Essa sarà pronta ad avviare un dialogo con soggetti non governativi di paesi terzi in linea con le strategie dell’UE sulle ADM e sulle SALW, che si basano sui concetti di multilateralismo e di cooperazione internazionale. Il mandato della rete contemplerà la non proliferazione delle ADM e relativi vettori, nonché questioni relative alle armi convenzionali, comprese le SALW.

La rete sarà presieduta dal rappresentante dell’AR, conformemente agli orientamenti relativi alle misure di non proliferazione definiti nel quadro del centro di monitoraggio sulle ADM. I partecipanti dei pertinenti organi preparatori del Consiglio («Disarmo globale e controllo degli armamenti», «Non proliferazione», «Esportazioni di armi convenzionali», ecc.) potranno consultare la rete su questioni connesse alla non proliferazione e alle armi convenzionali, incluse le SALW, e loro rappresentanti avranno facoltà di partecipare alle riunioni della rete. Se fattibile, le riunioni della rete potranno essere organizzate consecutivamente a quelle dei gruppi di lavoro.

Il consorzio dell’UE per la non proliferazione, fondato su FRS, HSFK/PRIF, IISS e SIPRI, sarà incaricato della gestione del progetto, in stretta cooperazione con il rappresentante dell’AR.

Il consorzio dell’UE per la non proliferazione, in consultazione con il rappresentante dell’AR e gli Stati membri, inviterà i partecipanti, specializzati in questioni connesse alla non proliferazione e alle armi convenzionali, a una riunione di avvio e a una conferenza annuale. I partecipanti devono dimostrare la propria competenza presentando una serie di pubblicazioni o altre attività di ricerca nel settore della non proliferazione delle ADM e delle questioni connesse alle armi convenzionali.

3.   Descrizione dei progetti

3.1.   Progetto 1: Organizzazione di una riunione di avvio e di una conferenza annuale, in vista della presentazione di una relazione e/o di raccomandazioni

3.1.1.   Obiettivi del progetto

Scopo della riunione di avvio è l’istituzione di una rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione con base nell’Unione. La riunione di avvio, presieduta dal rappresentante dell’AR, organizzerà le attività della rete e preparerà la conferenza annuale in vista della presentazione di una relazione e/o di raccomandazioni al rappresentante dell’AR.

La conferenza annuale di tipo Carnegie sulla non proliferazione, con la partecipazione di esperti governativi e gruppi di riflessione indipendenti dell’Unione e di paesi terzi, discuterebbe e identificherebbe misure ulteriori per combattere la proliferazione delle ADM e relativi vettori, e per affrontare le sfide connesse alle armi convenzionali, tra cui il contrasto del traffico illecito e dell’accumulazione eccessiva di SALW e relative munizioni. La conferenza annuale potrebbe essere divisa in due moduli tematici e una sessione conclusiva plenaria, presieduta dal rappresentante dell’AR.

Prendendo le mosse dalla conferenza annuale sarà elaborata una relazione di taglio programmatico congiuntamente ad una serie di raccomandazioni al rappresentante dell’AR imperniate sull’azione. La relazione sarebbe distribuita alle istituzioni competenti dell’Unione e agli Stati membri, e disponibile in linea.

3.1.2.   Risultati del progetto

stabilire un modus operandi per la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione,

organizzare una conferenza europea di primaria importanza sulla non proliferazione che diventerebbe il contesto chiave per promuovere la discussione strategica di misure per combattere la proliferazione di ADM e relativi vettori, e per affrontare le sfide connesse alle armi convenzionali, tra cui il contrasto del traffico illecito e dell’accumulazione eccessiva di SALW e relative munizioni,

presentare una relazione, con taglio programmatico e/o raccomandazioni imperniate sull’azione, che migliorerebbero l’attuazione delle strategie dell’UE sulle ADM e sulle SALW e costituirebbero una base di partenza utile per l’azione svolta dall’Unione e dalla comunità internazionale in materia di non proliferazione e di armi convenzionali,

aumentare la sensibilizzazione e la conoscenza delle istituzioni dell’Unione, degli Stati membri, della società civile e dei paesi terzi in merito alle minacce connesse alle ADM e relativi vettori, ai fini di una migliore capacità di previsione.

3.1.3.   Descrizione del progetto

Il progetto prevede l’organizzazione di due riunioni di avvio, di due riunioni annuali e la preparazione di due relazioni e/o raccomandazioni:

una riunione di avvio del progetto con la partecipazione di massimo 50 gruppi di riflessione indipendenti dell’Unione, specializzati nelle questioni connesse alla non proliferazione e alle armi convenzionali, comprese le SALW,

una conferenza annuale con la partecipazione di esperti governativi e di massimo 200 gruppi di riflessione indipendenti dell’Unione e dei paesi terzi, specializzati nelle questioni connesse alla non proliferazione e alle armi convenzionali, comprese le SALW,

una relazione di taglio programmatico e/o raccomandazioni imperniate sull’azione che migliorerebbero l’attuazione delle strategie dell’UE sulle ADM e sulle SALW.

3.2.   Progetto 2: Creazione di una piattaforma su Internet

3.2.1.   Obiettivi del progetto

L’istituzione di un sito Internet agevolerà i contatti intersessionali tra le riunioni della rete e promuoverà il dialogo sulla ricerca tra i gruppi di riflessione che si occupano di non proliferazione. Le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri potrebbero inoltre beneficiare di un sito Internet dedicato in cui i partecipanti della rete sono liberi di scambiare informazioni, di mettere in comune le idee e di pubblicare i loro studi sulla non proliferazione delle ADM e relativi vettori nonché sulle armi convenzionali, comprese le SALW. Il sito Internet potrebbe essere corredato di una newsletter elettronica.

Il progetto fornirà una verifica in linea degli eventi e una finestra per la ricerca europea. Esso contribuirà alla diffusione efficace dei risultati della ricerca all’interno della comunità dei gruppi di riflessione e tra gli ambienti governativi. Ciò contribuirà ad una migliore previsione e conoscenza delle minacce legate alla proliferazione delle ADM e relativi vettori e alle armi convenzionali, ivi inclusi il traffico illecito e l’accumulazione eccessiva delle SALW e relative munizioni.

3.2.2.   Risultati del progetto

stabilire una piattaforma in cui i gruppi di riflessione sulla non proliferazione possono scambiare idee indipendenti ed analisi sulla proliferazione delle ADM e sulle questioni connesse alle armi convenzionali, comprese le SALW,

promuovere una migliore comprensione delle strategie dell’UE sulle ADM e sulle SALW nella società civile e servire da interfaccia tra l’Unione e la rete dei gruppi di riflessione,

consentire di scaricare gratuitamente i documenti delle riunioni della rete e dei gruppi di riflessione indipendenti che desiderano mettere a disposizione i risultati della ricerca senza compenso finanziario,

aumentare la sensibilizzazione e la conoscenza delle istituzioni dell’Unione, degli Stati membri, della società civile e dei paesi terzi in merito alle minacce connesse alle armi convenzionali, alle ADM e relativi vettori ai fini di una migliore capacità di previsione.

3.2.3.   Descrizione del progetto

Si potrebbe valutare l’uso di una tecnologia di tipo di servizio di rete sociale, se fattibile e opportuna, in modo da evitare spese e permettere la comunicazione e lo scambio d’informazioni attivi in linea tra i partecipanti della rete in un ambiente conosciuto. Il consorzio dell’UE per la non proliferazione incaricato del progetto sarebbe responsabile del web-hosting, della progettazione e della manutenzione tecnica del sito Internet. Il consorzio potrebbe fornire al rappresentante dell’AR e ai competenti gruppi di lavoro del Consiglio una formazione di base sul sito Internet.

4.   Durata

La durata totale stimata dell’attuazione dei progetti è di 36 mesi.

5.   Beneficiari

5.1.   Beneficiari diretti

La strategia europea per la sicurezza e la strategia dell’UE sulle ADM hanno individuato nella proliferazione delle ADM da parte di stati e terroristi la minaccia potenzialmente più grave alla sicurezza dell’Unione. La strategia dell’UE sulle SALW ha parimenti constatato che il traffico illecito e l’accumulazione eccessiva di SALW e relative munizioni costituiscono una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. I progetti proposti sono utili ai fini della politica estera e di sicurezza comune e contribuiscono a conseguire gli obiettivi strategici stabiliti nella strategia europea per la sicurezza.

5.2.   Beneficiari indiretti

Sono beneficiari indiretti dei progetti:

a)

i gruppi di riflessione indipendenti dell’Unione e dei paesi terzi specializzati nelle questioni connesse alla non proliferazione e alle armi convenzionali, comprese le SALW;

b)

le istituzioni dell’Unione;

c)

gli Stati membri;

d)

i paesi terzi.

6.   Partecipanti terzi

I progetti saranno totalmente finanziati dalla presente decisione. Gli esperti della rete si possono considerare partecipanti terzi. Essi lavoreranno conformemente alle rispettive norme.

7.   Aspetti procedurali, coordinamento e comitato direttivo

Il comitato direttivo sarà composto da un rappresentante dell’AR e da uno dell’ente incaricato dell’attuazione di cui al punto 8. Il comitato direttivo esaminerà l’attuazione della decisione del Consiglio periodicamente, almeno ogni sei mesi, anche facendo uso dei mezzi elettronici di comunicazione.

8.   Ente incaricato dell’attuazione

L’attuazione tecnica della presente decisione del Consiglio è affidata al consorzio dell’UE per la non proliferazione, che espleterà le sue funzioni sotto il controllo dell’AR. Nello svolgimento delle sue attività il consorzio coopererà con l’AR, gli Stati membri e gli altri Stati parti, nonché con le organizzazioni internazionali, se del caso.


4.8.2010   

IT

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L 202/10


DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA EULEX/1/2010

del 27 luglio 2010

relativa alla nomina del capo della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO

(2010/431/PESC)

Il COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

vista l’azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC che ha istituito la missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (in prosieguo «EULEX KOSOVO»).

(2)

L’8 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/322/PESC (2) che proroga la durata dell’EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2012.

(3)

Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, dell’azione comune 2008/124/PESC, il Comitato politico e di sicurezza è autorizzato, a norma dell’articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni appropriate ai fini dell’esercizio del controllo politico e della direzione strategica dell’EULEX KOSOVO, compresa quella relativa alla nomina del capomissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Xavier BOUT DE MARNHAC è nominato capo della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO con effetto a partire dal 15 ottobre 2010.

Articolo 2

La decisione del Comitato politico e di sicurezza EULEX/1/2008, del 7 febbraio 2008, relativa alla nomina del capo della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (3), è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica fino al 14 ottobre 2011.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2010.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

(2)  GU L 145 dell’11.6.2010, pag. 13.

(3)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 99.


4.8.2010   

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L 202/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2010

che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 5131]

(I testi in lingua francese, inglese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/432/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 maggio 2005 la Dow AgroSciences Europe per conto della Dow AgroSciences Europe e la Pioneer Overseas Corporation hanno presentato alle autorità competenti dei Paesi Bassi, a norma dell’articolo 5 e dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda riguardante l’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti granturco 1507x59122 oppure da esso costituiti od ottenuti (di seguito «la domanda»).

(2)

La domanda riguarda anche l’immissione in commercio di prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti granturco 1507x59122 oppure da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione. A norma dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa riporta quindi i dati e le informazioni richiesti dagli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2), nonché informazioni e conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi di cui all’allegato II della direttiva 2001/18/CE. La domanda contiene inoltre un piano di monitoraggio degli effetti ambientali, in conformità all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

(3)

Il 6 maggio 2009 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha espresso un parere favorevole a norma dell’articolo 6 e dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Il granturco 1507x59122 è stato giudicato altrettanto sicuro della versione non-geneticamente modificata per quanto riguarda gli effetti potenziali sulla salute umana o degli animali o sull’ambiente. Si è pertanto concluso che sia da ritenere improbabile che l’immissione sul mercato di prodotti contenenti granturco 1507x59122 oppure da esso costituiti od ottenuti come descritto nella domanda (di seguito «i prodotti») possa avere effetti nocivi sulla salute umana o degli animali o sull’ambiente nel contesto degli usi proposti (3). L’EFSA ha tenuto conto nel suo parere di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche sollevate dagli Stati membri nel quadro della consultazione delle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento citato.

(4)

Nell’esprimere tale parere l’EFSA è giunta inoltre alla conclusione che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali, consistente in un piano generale di sorveglianza, presentato dal richiedente è conforme all’uso previsto per i prodotti.

(5)

Alla luce delle considerazioni esposte risulta opportuno rilasciare un’autorizzazione per i prodotti in esame.

(6)

Ad ogni OGM deve essere assegnato un identificatore unico secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (4).

(7)

In base al parere dell’EFSA gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti granturco 1507x59122 oppure da esso costituiti od ottenuti non richiedono specifiche prescrizioni di etichettatura diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003. Per garantire che i prodotti siano usati nel rispetto dei limiti fissati dall’autorizzazione prevista dalla presente decisione occorre tuttavia che sull’etichettatura dei mangimi contenenti l’OGM oppure da esso costituiti e dei prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi contenenti l’OGM oppure da esso costituiti per i quali viene chiesta l’autorizzazione sia aggiunta la chiara indicazione che i prodotti in questione non devono essere usati per la coltivazione.

(8)

Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati devono essere presentati conformemente alle disposizioni della decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all’interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)

Il parere dell’EFSA non giustifica l’imposizione di condizioni o restrizioni specifiche all’immissione in commercio, all’uso e alla manipolazione, come i controlli post vendita sull’uso degli alimenti e dei mangimi, o di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(10)

È opportuno iscrivere tutte le informazioni pertinenti relative all’autorizzazione dei prodotti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(11)

L’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (6), stabilisce prescrizioni relative all’etichettatura dei prodotti contenenti OGM oppure da esso costituiti.

(12)

La presente decisione va notificata tramite il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House) alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo ai movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (7).

(13)

Il richiedente è stato consultato in merito alle misure stabilite dalla presente decisione.

(14)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente.

(15)

Durante la riunione del 29 giugno 2010, il Consiglio non è riuscito a decidere a maggioranza qualificata né a favore né contro la proposta. Il Consiglio ha fatto sapere che i suoi atti sulla questione sono conclusi. Spetta quindi alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) 1507x59122, di cui al punto b) dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7 a norma del regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2

Autorizzazione

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione:

a)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti granturco DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7 oppure da esso costituiti od ottenuti;

b)

mangimi contenenti granturco DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7 oppure da esso costituiti od ottenuti;

c)

prodotti diversi da alimenti e mangimi contenenti granturco DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7 oppure da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.   Ai fini delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «mais».

2.   Sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti granturco DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7 oppure da esso costituiti di cui all’articolo 2, lettere b) e c), deve comparire la dicitura «non destinato alla coltivazione».

Articolo 4

Monitoraggio degli effetti ambientali

1.   Il titolare dell’autorizzazione deve garantire l’adozione e l’esecuzione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali, come disposto alla lettera h) dell’allegato.

2.   Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare alla Commissione relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio in conformità con la decisione 2009/770/CE.

Articolo 5

Registro comunitario

Le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione sono iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 6

Titolari dell’autorizzazione

1.   I titolari dell’autorizzazione sono:

a)

Dow AgroSciences Europe, Regno Unito, in rappresentanza di Mycogen Seeds, Stati Uniti; e

b)

Pioneer Overseas Corporation, Belgio, in rappresentanza di Pioneer Hi-Bred International, Stati Uniti.

2.   Entrambi i titolari dell’autorizzazione sono responsabili dell’adempimento dei doveri spettanti ai titolari dell’autorizzazione a norma della presente decisione e del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 7

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 8

Destinatari

Sono destinatari della presente decisione:

a)

Dow AgroSciences Europe, European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, REGNO UNITO; e

b)

Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles/Brussels, BELGIO.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-123

(4)  GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

(5)  GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9.

(6)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

(7)  GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.


ALLEGATO

a)   Richiedenti e titolari dell’autorizzazione:

nome

:

Dow AgroSciences Europe

indirizzo

:

European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, REGNO UNITO

per conto di Mycogen Seeds c/o Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, STATI UNITI;

e

nome

:

Pioneer Overseas Corporation

indirizzo

:

Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles/Brussels, BELGIO

per conto della Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014, STATI UNITI.

b)   Designazione e specifiche dei prodotti:

1)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti granturco DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7 oppure da esso costituiti od ottenuti;

2)

mangimi contenenti granturco DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7 oppure da esso costituiti od ottenuti;

3)

prodotti diversi da alimenti e mangimi contenenti granturco DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7 oppure da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.

Il granturco geneticamente modificato DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7, come descritto nella domanda, è prodotto con incroci tra granturco contenente gli eventi DAS-Ø15Ø7 e DAS-59122-7 ed esprime la proteina Cry1F che conferisce protezione da alcune specie di lepidotteri, le proteine Cry34Ab1 e Cry35Ab1 che conferiscono protezione da alcune specie di coleotteri e la proteina PAT, usata come marcatore di selezione, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato ammonio.

c)   Etichettatura:

1)

ai fini delle prescrizioni specifiche sull’etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «mais»;

2)

sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti granturco DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7 oppure da esso costituiti di cui all’articolo 2, lettere b) e c), della presente decisione deve comparire la dicitura «non destinato alla coltivazione».

d)   Metodo di rilevamento:

metodi evento-specifici, basati sulla PCR quantitativa in tempo reale, per granturco geneticamente modificato DAS-Ø15Ø7 e granturco DAS-59122-7, convalidati sul granturco DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7,

metodo convalidato dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato sul sito http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm

materiale di riferimento: ERM®-BF418 (per DAS-Ø15Ø7) e ERM®-BF424 (per DAS-59122-7) accessibile attraverso il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, Istituto dei materiali e delle misure di riferimento (IRMM) sul sito https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue

e)   Identificatore unico:

DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7.

f)   Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica:

centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: cfr. [da completare alla notifica].

g)   Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti:

non applicabile.

h)   Piano di monitoraggio:

piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano pubblicato su Internet]

i)   Prescrizioni post vendita relative all’uso degli alimenti destinati al consumo umano:

non applicabile.

Nota: In futuro potrebbe essere necessario modificare i link con i documenti pertinenti. Queste modifiche saranno comunicate al pubblico mediante l’aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.


Rettifiche

4.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/16


Rettifica della decisione 2010/412/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 195 del 27 luglio 2010 )

A pagina 3, nota 1:

anziché:

«Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale»,

leggi:

«Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale».