ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.199.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 199

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
31 luglio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 685/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, recante fissazione delle possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2010/2011 e recante modifica del regolamento (UE) n. 53/2010

1

 

*

Regolamento (UE) n. 686/2010 della Commissione, del 28 luglio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio per quanto riguarda le caratteristiche della finestra Bacoma e della rete da traino T90 utilizzate nelle attività di pesca praticate nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund

4

 

*

Regolamento (UE) n. 687/2010 della Commissione, del 30 luglio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

12

 

 

Regolamento (UE) n. 688/2010 della Commissione, del 30 luglio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

19

 

 

Regolamento (UE) n. 689/2010 della Commissione, del 30 luglio 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

21

 

 

Regolamento (UE) n. 690/2010 della Commissione, del 30 luglio 2010, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o agosto 2010

23

 

 

DECISIONI

 

 

2010/422/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Bulgaria

26

 

 

2010/423/PESC

 

*

Decisione ATALANTA/4/2010 del Comitato politico e di sicurezza, del 19 luglio 2010, relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

28

 

*

Decisione 2010/424/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, che modifica l’azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

29

 

 

2010/425/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 luglio 2010, che modifica la decisione 2009/767/CE riguardo all’elaborazione, aggiornamento e pubblicazione degli elenchi di fiducia dei prestatori di servizi di certificazione soggetti a supervisione/accreditamento da parte degli Stati membri [notificata con il numero C(2010) 5063]  ( 1 )

30

 

 

2010/426/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 luglio 2010, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 5135]  ( 1 )

36

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008)

40

 

*

Rettifica della decisione 2010/371/UE del Consiglio, del 6 giugno 2010, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Madagascar a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE (GU L 169 del 3.7.2010)

43

 

*

Rettifica della direttiva 2009/115/CE della Commissione, del 31 agosto 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metomil (GU L 228 del 1.9.2009)

43

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

31.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/1


REGOLAMENTO (UE) N. 685/2010 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2010

recante fissazione delle possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2010/2011 e recante modifica del regolamento (UE) n. 53/2010

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per tutti gli stock o tipi di pesca, nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio (2) ha fissato le possibilità di pesca per alcuni stock, tra cui l’acciuga, nel Golfo di Biscaglia (zona CIEM VIII) per il 2010.

(3)

I nuovi TAC per la campagna di pesca 2010/2011 dovrebbero essere fissati sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo parità di trattamento alle industrie della pesca. Per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia, il parere espresso dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) in data 16 luglio 2010 prende in considerazione una campagna di pesca che va dal 1o luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo.

(4)

A fini di semplificazione e di un’adeguata gestione dello stock, è opportuno fissare un nuovo TAC per tale stock e i nuovi contingenti degli Stati membri con riferimento alle date summenzionate per la campagna di pesca 2010/2011.

(5)

Onde istituire per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia un piano pluriennale che tenga conto della campagna di pesca e definisca la norma di cattura da applicare ai fini della fissazione delle possibilità di pesca, il 29 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock. In base al parere dello CSTEP, la biomassa dello stock è stimata in circa 51 350 tonnellate. Tenuto conto di tale proposta della Commissione e del fatto che la valutazione d’impatto alla base di tale proposta ha rappresentato la più recente valutazione dell’impatto delle decisioni relative alle possibilità di pesca per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia, è opportuno fissare di conseguenza un TAC per tale stock. Il TAC per la campagna di pesca che va dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2011 dovrebbe pertanto essere fissato a 15 600 tonnellate.

(6)

In considerazione dell’ambito e dei tempi di applicazione specifici delle possibilità di pesca per l’acciuga, è opportuno fissare dette possibilità di pesca attraverso un regolamento distinto e modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 53/2010. Per quanto attiene alle condizioni di utilizzo dei contingenti, è opportuno tuttavia che l’attività di pesca di cui trattasi continui a essere disciplinata dalle disposizioni generali del regolamento (EU) n. 53/2010.

(7)

A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (3), è necessario stabilire in quale misura lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia sia soggetto alle misure definite in detto regolamento.

(8)

In considerazione della data di inizio della campagna di pesca e delle esigenze di comunicazione annua delle catture, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente e si applichi a decorrere dal 1o luglio 2010. Per le stesse esigenze, è opportuno che la modifica delle possibilità di pesca stabilite dal regolamento (EU) n. 53/2010 si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia

1.   Il totale ammissibile di catture (TAC) e la sua ripartizione tra gli Stati membri per la campagna di pesca che va dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2011, per lo stock di acciuga nella zona CIEM VIII, come definita nel regolamento (CE) n. 218/2009 (in tonnellate di peso vivo), sono stabiliti come segue:

Specie

:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona CIEM

:

VIII

(ANE/08.)

Spagna

14 040

 

 

Francia

1 560

 

 

UE

15 600

 

 

TAC

15 600

 

2.   La ripartizione delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 e l’uso delle medesime sono soggetti alle condizioni di cui agli articoli 7, 10 e 13 del regolamento (UE) n. 53/2010.

3.   Lo stock di cui al paragrafo 1 è considerato soggetto a un TAC analitico ai fini del regolamento (CE) n. 847/96. Si applicano l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di tale regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 53/2010

Nell’allegato IA del regolamento (UE) n. 53/2010, la voce relativa all’acciuga nella zona VIII è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona

:

VIII

(ANE/08.)

Spagna

6 300

 

 

Francia

700

 

 

UE

7 000

 

 

TAC

7 000 (4)

 

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2010, ad eccezione dell’articolo 2 che si applica dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

(3)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(4)  TAC applicabile dal 1o gennaio al 30 giugno 2010.»


31.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/4


REGOLAMENTO (UE) N. 686/2010 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio per quanto riguarda le caratteristiche della finestra Bacoma e della rete da traino T90 utilizzate nelle attività di pesca praticate nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (1), in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2187/2005 istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund. Tale regolamento istituisce disposizioni specifiche per quanto concerne le dimensioni e il tipo di tutti i componenti degli attrezzi da pesca, compresa la dimensione di maglia.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (2), prevede un incremento della dimensione di maglia e della lunghezza della finestra Bacoma e della dimensione di maglia della rete da traino T90 nelle sottodivisioni CIEM 22-32. Poiché il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1226/2009 è limitato al 2010 e poiché le disposizioni in questione hanno carattere permanente in quanto consentono di migliorare la selettività, è opportuno integrare i suddetti incrementi nel regolamento (CE) n. 2187/2005 a decorrere dal gennaio 2011 e modificare di conseguenza il regolamento stesso.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le appendici 1 e 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2187/2005 sono sostituite dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

(2)  GU L 330 del 16.12.2009, pag. 1.


ALLEGATO

«

Appendice 1

Caratteristiche dei sacchi Bacoma

Descrizione

a)   Dimensioni del sacco, dell’avansacco e dell’estremità posteriore della rete da traino

i)

Il sacco è composto da due pannelli, congiunti da ralinghe di uguale lunghezza su entrambi i lati.

ii)

La dimensione minima delle maglie a losanga è di 105 mm. La rete è fabbricata con fili di polietilene aventi uno spessore massimo di 6 mm nel caso del ritorto semplice e di 4 mm nel caso del ritorto doppio.

iii)

È vietato l’utilizzo di sacchi e avansacchi composti da un’unica pezza di rete e aventi un’unica ralinga.

iv)

Il numero di maglie a losanga aperte, escluse quelle delle ralinghe, in qualsiasi punto di una qualsiasi circonferenza dell’avansacco non deve essere inferiore o superiore al numero massimo di maglie sulla circonferenza dell’estremità anteriore del sacco (figura 1).

b)   Collocazione della finestra

i)

La finestra è inserita nel pannello superiore del sacco (figura 2).

ii)

Essa termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola (figura 3 o 4).

c)   Dimensioni della finestra

i)

La larghezza della finestra, espressa in numero di lati di maglia, è pari al numero di maglie a losanga aperte del pannello superiore diviso per due. Se necessario, è permesso mantenere al massimo il 20 % del numero di maglie a losanga aperte sul pannello superiore, uniformemente ripartite sui due lati del pannello della finestra (figura 4).

ii)

La finestra ha una lunghezza minima di 5,5 m.

iii)

In deroga al punto ii), la finestra ha una lunghezza minima di 6 m se ad essa è attaccato un sensore per misurare il volume delle catture.

d)   Pezza di rete della finestra

i)

Le maglie della finestra hanno una dimensione minima di 120 mm. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo.

ii)

La pezza è montata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. La pezza è a filo unico intrecciato senza nodi o presenta proprietà selettive analoghe comprovate. Per pezza di rete senza nodi si intende una pezza di rete costituita da maglie di quattro lati in cui gli angoli delle maglie sono formati dall’incrocio dei fili di due lati adiacenti della maglia.

iii)

Il diametro del filo deve essere di almeno 5 mm.

e)   Altre caratteristiche

i)

La finestra di fuga Bacoma non deve essere avvolta da una cinta posteriore.

ii)

La boa del sacco è di forma sferica e ha un diametro massimo di 40 cm. Essa è attaccata alla sagola mediante la grippia.

iii)

Un’enca non deve sovrapporsi alla finestra di fuga Bacoma.

Figura 1

Una rete da traino può essere divisa in tre sezioni sulla base della loro forma e funzione. Il corpo della rete ha sempre forma conica. L’avansacco è un elemento cilindrico, normalmente composto da una o due pezze di rete. Il sacco è a sua volta un elemento cilindrico, spesso realizzato con filo doppio per offrire una maggiore resistenza all’usura. La parte situata sotto lo strozzatoio è chiamata sacco di salpamento.

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Figura 2

A

Avansacco

B

Sacco

C

Finestra di fuga, pannello a maglie quadrate

1

Pannello superiore, max. 50 maglie a losanga aperte

2

Pannello inferiore, max. 50 maglie a losanga aperte

3

Ralinghe

4

Giuntura o cucitura

5

Strozzatoio

6

Cinta posteriore

7

Sagola di chiusura

8

Distanza tra la finestra e la sagola di chiusura (figure 3 e 4)

9

Grippia

10

Boa del sacco

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Figura 3

MONTAGGIO DEL PANNELLO DELLA FINESTRA

A

Pannello a maglie quadrate di 120 mm (25 lati di maglia)

B

Giuntura tra pannello a maglie quadrate e ralinga

C

Giuntura tra pannello a maglie quadrate e rete a maglie a losanga

D

Rete a maglie a losanga di 105 mm (max. 50 maglie aperte)

E

Distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura. La finestra termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola

F

Una fila di maglie della sagola intrecciate a mano

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Figura 4

MONTAGGIO DEL PANNELLO DELLA FINESTRA

A

Pannello a maglie quadrate di 120 mm (20 lati di maglia)

B

Giuntura tra pannello a maglie quadrate e ralinga

C

Giuntura tra pannello a maglie quadrate e rete a maglie a losanga

D

Rete a maglie a losanga di 105 mm (max. 50 maglie aperte)

E

Distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura. La finestra termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola

F

Una fila di maglie della sagola intrecciate a mano

G

Max. 10 % di maglie aperte D su entrambi i lati

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Appendice 2

CARATTERISTICHE DELLA RETE DA TRAINO T90

a)   Definizione

1.

Per reti da traino T90 si intendono reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe aventi un sacco e un avansacco costituiti da pezze di rete con nodo e maglie a losanga ruotate di 90° in modo che la direzione principale del filo ritorto sia parallela alla direzione del traino.

2.

La direzione del filo ritorto in una rete con maglie a losanga standard (A) e in una rete ruotata di 90° (B) è illustrata nella figura 1 qui di seguito.

Figura 1

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b)   Dimensione di maglia e misura

La dimensione di maglia è pari ad almeno 120 mm. In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione (1), la dimensione di maglia del sacco e dell’avansacco è misurata perpendicolarmente all’asse longitudinale dell’attrezzo da pesca.

c)   Spessore del filo ritorto

Il sacco e l’avansacco sono fabbricati con fili di polietilene aventi uno spessore massimo di 6 mm nel caso del ritorto semplice e di 4 mm nel caso del ritorto doppio. Questa disposizione non si applica all’ultima fila posteriore di maglie del sacco se dotata di una sagola di chiusura.

d)   Fabbricazione

1.

Il sacco e l’avansacco di maglie ruotate (T90) sono composti di due pannelli della stessa dimensione, aventi almeno 50 maglie in lunghezza e l’orientamento delle maglie sopradescritto, congiunti da due ralinghe laterali.

2.

Il numero delle maglie aperte su una qualsiasi circonferenza deve essere costante dalla parte anteriore dell’avansacco alla parte posteriore del sacco.

3.

Nel punto di attacco del sacco o dell’avansacco alla sezione conica della rete da traino il numero delle maglie sulla circonferenza del sacco o dell’avansacco deve essere pari al 50 % dell’ultima fila di maglie della sezione conica della rete.

4.

Il sacco e l’avansacco sono raffigurati nella figura 2 qui di seguito.

e)   Circonferenza

Il numero delle maglie su una qualsiasi circonferenza del sacco e dell’avansacco, ad eccezione delle giunture e delle ralinghe, non è superiore a 50.

f)   Giunture

Il bordo anteriore dei pannelli che compongono sia il sacco che l’avansacco contiene una fila di mezze maglie intrecciate. Il bordo posteriore del pannello del sacco contiene una fila completa di maglie intrecciate atta a guidare la sagola.

g)   Boa del sacco

La boa del sacco è di forma sferica e ha un diametro massimo di 40 cm. Essa è attaccata alla sagola mediante la grippia.

Figura 2

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»

(1)  GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5.


31.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/12


REGOLAMENTO (UE) N. 687/2010 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 103 nonies e 127 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 103 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che l’aiuto finanziario concesso sia limitato al 4,1 % o al 4,6 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.

(2)

L’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione (2) stabilisce le modalità di calcolo del valore della produzione commercializzata da un’organizzazione di produttori. Ai sensi del paragrafo 6, lettera a), del suddetto articolo, un’organizzazione di produttori deve fatturare la produzione commercializzata di ortofrutticoli nella fase di «uscita dall’organizzazione di produttori», se del caso sotto forma di prodotto imballato, preparato o sottoposto a prima trasformazione.

(3)

L’articolo 21, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1580/2007 reca una definizione di «prima trasformazione». Tale definizione ha dato tuttavia adito a difficoltà di interpretazione. Poiché la certezza del diritto richiede norme precise riguardo al calcolo del valore della produzione commercializzata, è opportuno sopprimere tale definizione e adattare di conseguenza la definizione di «sottoprodotto».

(4)

Il calcolo del valore degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione si è rivelato difficile. Ai fini del controllo e per maggior semplicità è pertanto opportuno introdurre un tasso forfettario che rappresenti il valore del prodotto di base, ovvero gli ortofrutticoli destinati alla trasformazione e le attività che non rientrano tra quelle di trasformazione vera e propria. Dal momento che i volumi di frutta e verdura necessari per la produzione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli variano considerevolmente secondo il gruppo di prodotti, è opportuno che i tassi forfettari applicabili rispecchino tali differenze.

(5)

Occorre introdurre un tasso forfettario che rappresenti unicamente il valore del prodotto di base anche per il calcolo del valore degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione convertiti in erbe aromatiche trasformate e in paprica in polvere.

(6)

Per garantire una transizione armoniosa verso il nuovo sistema di calcolo del valore della produzione commercializzata degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione, è opportuno che il nuovo metodo di calcolo non si applichi ai programmi operativi approvati entro il 20 gennaio 2010, fatta salva la possibilità di modificarli, in conformità agli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1580/2007. Per la stessa ragione, per il periodo di riferimento dei programmi operativi approvati dopo tale data occorre che il valore della produzione commercializzata sia calcolato secondo le nuove norme.

(7)

Al fine di garantire una maggiore flessibilità nel ricorso al ritiro dal mercato, è opportuno aumentare il margine annuale di superamento stabilito dall’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007.

(8)

Per agevolare la distribuzione gratuita, occorre prevedere la possibilità di consentire alle organizzazioni e alle istituzioni caritative di chiedere un contributo simbolico ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato, nel caso questi siano stati sottoposti a trasformazione.

(9)

È opportuno aggiornare gli importi forfettari definiti all’articolo 83, paragrafo 1, e nell’allegato XI del regolamento (CE) n. 1580/2007 relativi alle spese di trasporto, cernita e imballaggio sostenute per la distribuzione gratuita di ortofrutticoli ritirati dal mercato.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1580/2007.

(11)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro i termini stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche al regolamento (CE) n. 1580/2007

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è così modificato:

1)

all’articolo 21, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

il testo della lettera h) è sostituito dal seguente:

«h)

si intende per “sottoprodotto” un prodotto ottenuto dalla preparazione di un prodotto ortofrutticolo che possiede un suo valore economico ma che non costituisce il principale risultato ricercato;»

b)

il testo della lettera i) è sostituito dal seguente:

«i)

per “preparazione” si intendono le attività preparatorie quali la pulitura, il taglio, la sbucciatura, la mondatura e l’essiccazione di prodotti ortofrutticoli non trasformati in ortofrutticoli trasformati;»

2)

l’articolo 52 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Il valore della produzione commercializzata non include il valore di ortofrutticoli trasformati, né quello di qualsiasi altro prodotto che non rientri nel settore ortofrutticolo.

Tuttavia, il valore della produzione commercializzata di ortofrutticoli destinati alla trasformazione, trasformati in uno dei prodotti a base di ortofrutticoli elencati nell’allegato I, parte X, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o in un qualsiasi altro prodotto di cui al presente articolo e descritto nell’allegato VI, lettera a), del presente regolamento, da un’associazione di produttori, da una cooperativa di organizzazioni di produttori, dai loro membri — siano essi produttori o cooperative di produttori — o ancora dalle filiali di cui al presente articolo, paragrafo 7, direttamente o tramite operatori esterni, è calcolato applicando al valore fatturato di tali prodotti trasformati un tasso forfettario espresso sotto forma di percentuale.

Il tasso forfettario è pari:

a)

al 53 % per i succhi di frutta;

b)

al 73 % per i succhi concentrati;

c)

al 77 % per il concentrato di pomodoro;

d)

al 62 % per gli ortofrutticoli congelati;

e)

al 48 % per le conserve di frutta e verdura;

f)

al 70 % per i funghi in scatola del genere Agaricus;

g)

all’81 % per la frutta temporaneamente conservata in salamoia;

h)

all’81 % per la frutta secca;

i)

al 27 % per altri ortofrutticoli trasformati;

j)

al 12 % per le erbe aromatiche trasformate;

k)

al 41 % per la paprika in polvere.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Se del caso, la produzione ortofrutticola commercializzata va fatturata nella fase di “uscita dall’organizzazione di produttori”, quale prodotto elencato nell’allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, condizionato e imballato, escluse:

a)

l’IVA;

b)

le spese di trasporto interno, se la distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati e il punto di distribuzione dell’organizzazione di produttori è significativa.

Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri stabiliscono le riduzioni da applicare al valore fatturato dei prodotti nelle varie fasi della consegna o del trasporto.»

3)

all’articolo 53, paragrafo 7, sono aggiunti i seguenti commi:

«Tuttavia, per i programmi operativi approvati entro il 20 gennaio 2010, il valore della produzione commercializzata fino al 2007 è calcolato in base alla normativa in vigore nel periodo di riferimento, mentre il valore della produzione commercializzata a decorrere dal 2008 è calcolato in base alla normativa in vigore nel 2008.

Per i programmi operativi approvati dopo il 20 gennaio 2010, il valore della produzione commercializzata a decorrere dal 2008 è calcolato in base alla normativa in vigore al momento dell’approvazione del programma operativo.»;

4)

all’articolo 80, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le percentuali di cui al primo comma costituiscono valori medi annuali per un periodo di tre anni. È previsto un margine annuo di superamento di 5 punti percentuali.»;

5)

all’articolo 81, paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

«Gli Stati membri possono consentire alle organizzazioni e alle istituzioni caritative di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 di chiedere un contributo simbolico ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato, qualora questi siano stati sottoposti a trasformazione.»

6)

all’articolo 83, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le spese di cernita e di imballaggio degli ortofrutticoli freschi ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita sono ammissibili nell’ambito dei programmi operativi nei limiti degli importi forfettari definiti nell’allegato XII, parte A, per i prodotti in imballaggi di peso netto inferiore a 25 kg.

2.   Gli imballaggi dei prodotti destinati alla distribuzione gratuita recano l’emblema europeo accompagnato da una o più delle diciture elencate nell’allegato XII, parte B.»;

7)

è inserito l’allegato VI bis di cui all’allegato I del presente regolamento;

8)

l’allegato XI è sostituito dall’allegato II del presente regolamento;

9)

l’allegato XII è sostituito dall’allegato III del presente regolamento;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO I

«ALLEGATO VI bis

PRODOTTI TRASFORMATI DI CUI ALL’ARTICOLO 52, PARAGRAFO 2 bis

Categoria

Codice NC

Descrizione

Succhi di frutta

ex 2009

Succhi di frutta, non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69, i succhi di banana della sottovoce ex 2009 80 e i succhi concentrati.

I succhi di frutta concentrati sono succhi di frutta che rientrano nella sottovoce ex 2009. Sono ottenuti dall’eliminazione fisica di almeno il 50 % del loro tenore d’acqua e imballati in confezioni il cui peso netto è pari quantomeno a 200 Kg.

Concentrato di pomodoro

ex 2002 90 31

ex 2002 90 91

Concentrato di pomodoro dal tenore, in peso, allo stato secco, di almeno il 28 %, imballati in confezioni pronte il cui peso netto equivale almeno a 200 Kg.

Ortofrutticoli congelati

ex 0710

Ortaggi e legumi, non cotti o cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere Capsicum e del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59.

ex 0811

Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95.

ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, diversamente che nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce ex 2004 90 10, le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91.

Frutta e verdura in scatola

ex 2001

Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, esclusi:

frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni o dai pimenti della sottovoce 2001 90 20

granturco dolce (Zea Mays var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30

ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2001 90 40

cuori di palma della sottovoce 2001 90 60

olive della sottovoce 2001 90 65

foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 97.

ex 2002

Pomidoro preparati o conservati, diversamente che nell’aceto o nell’acido acetico, ad eccezione del pomodoro concentrato delle sottovoci ex 2002 90 31 ed ex 2002 90 91 descritte più in alto.

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, diversamente che nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70, il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2005 80 00 e i frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni e dai pimenti della sottovoce 2005 99 10, nonché le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10.

ex 2008

Frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove, esclusi:

burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10

altri frutti a guscio, diversamente preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove, della sottovoce ex 2008 19

cuori di palma della sottovoce 2008 91 00

granturco della sottovoce 2008 99 85

ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2008 99 91

foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99

miscugli di banane, diversamente preparati o conservati, delle sottovoci ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 ed ex 2008 92 98

banane, diversamente preparate o conservate, delle sottovoci ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99

Funghi in scatola

2003 10

Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati diversamente che nell’aceto o nell’acido acetico

Frutta temporaneamente conservata in salamoia

ex 0812

Frutta e frutta a guscio, temporaneamente conservata in salamoia, non idonea all’alimentazione nello stato in cui è presentata, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98.

Frutta essiccata

ex 0813

Frutta secca diversa da quella delle voci da 0801 a 0806;

0804 20 90

Fichi secchi;

0806 20

Uve secche;

ex 2008 19

— Altri frutti a guscio, diversamente preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove, esclusi i frutti tropicali e relativi miscugli.

Altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

 

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli elencati nell’allegato I, parte X, del regolamento (CE) n. 1234/2007, diversi dai prodotti elencati nelle categorie più in alto.

Erbe aromatiche trasformate

ex 0910

Timo essiccato

ex 1211

Basilico, melissa, menta, origanum vulgare (origano/maggiorana selvatica) rosmarino, salvia, essiccati, anche tagliati, frantumati o polverizzati.

Paprika in polvere

ex 0904

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 20 10.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO XI

SPESE DI TRASPORTO CONNESSE ALLA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI CUI ALL’ARTICOLO 82, PARAGRAFO 1

Distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna

Spese di trasporto

(EUR/t)

Inferiore a 25 km

18,2

Da 25 km a 200 km

41,4

Da 200 km a 350 km

54,3

Da 350 km a 500 km

72,6

Da 500 km a 750 km

95,3

750 km o più

108,3

Supplemento per il trasporto refrigerato: 8,5 EUR/t.»


ALLEGATO III

«ALLEGATO XII

PARTE A

SPESE DI CERNITA E DI IMBALLAGGIO DI CUI ALL’ARTICOLO 83, PARAGRAFO 1

Prodotto

Spese di cernita e di imballaggio

(EUR/t)

Mele

187,7

Pere

159,6

Arance

240,8

Clementine

296,6

Pesche

175,1

Nettarine

205,8

Cocomeri

167,0

Cavolfiori

169,1

Altri prodotti

201,1

PARTE B

DICITURA DA APPORRE SULL’IMBALLAGGIO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 83, PARAGRAFO 2

Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент (ЕO) № (1580/2007)

Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento (CE) no 1580/2007]

Produkt určený k bezplatné distribuci [nařízení (ES) č. 1580/2007]

Produkt til gratis uddeling (forordning (EF) nr. 1580/2007)

Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Verordnung (EG) Nr. 1580/2007)

Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [määrus (EÜ) nr 1580/2007]

Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007]

Product for free distribution (Regulation (EC) No 1580/2007)

Produit destiné à la distribution gratuite [règlement (CE) no 1580/2007]

Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento (CE) n. 1580/2007]

Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Regula (EK) Nr. 1580/2007]

Produktas skirtas nemokamai distribucijai [Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007]

Ingyenes szétosztásra szánt termék (1580/2007/EK rendelet)

Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament (KE) Nru. 1580/2007]

Voor gratis uitreiking bestemd product (Verordening (EG) nr. 1580/2007)

Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007]

Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento (CE) n.o 1580/2007]

Produs destinat distribuției gratuite [Regulamentul (CE) nr. 1580/2007]

Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [nariadenie (ES) č. 1580/2007]

Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Uredba (ES) št. 1580/2007]

Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (asetus (EY) N:o 1580/2007)

Produkt för gratisutdelning (förordning (EG) nr 1580/2007)»


31.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/19


REGOLAMENTO (UE) N. 688/2010 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

36,4

TR

50,2

ZZ

43,3

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 90 70

TR

117,1

ZZ

117,1

0805 50 10

AR

103,9

UY

82,0

ZA

92,5

ZZ

92,8

0806 10 10

AR

137,6

CL

134,6

EG

134,2

IL

126,4

MA

162,9

TR

144,4

ZA

93,9

ZZ

133,4

0808 10 80

AR

100,7

BR

75,4

CL

103,7

CN

86,7

NZ

109,5

US

112,2

UY

111,6

ZA

104,8

ZZ

100,6

0808 20 50

AR

72,1

CL

150,6

ZA

98,1

ZZ

106,9

0809 10 00

TR

185,0

ZZ

185,0

0809 20 95

TR

224,7

ZZ

224,7

0809 30

TR

161,5

ZZ

161,5

0809 40 05

BA

62,1

IL

162,3

TR

126,3

XS

70,3

ZZ

105,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


31.7.2010   

IT

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L 199/21


REGOLAMENTO (UE) N. 689/2010 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 666/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 193 del 24.7.2010, pag. 14.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 31 luglio 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

44,37

0,00

1701 11 90 (1)

44,37

1,59

1701 12 10 (1)

44,37

0,00

1701 12 90 (1)

44,37

1,30

1701 91 00 (2)

43,70

4,36

1701 99 10 (2)

43,70

1,23

1701 99 90 (2)

43,70

1,23

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


31.7.2010   

IT

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L 199/23


REGOLAMENTO (UE) N. 690/2010 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2010

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o agosto 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o agosto 2010, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o agosto 2010, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o agosto 2010

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

27,63

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

9,14

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

9,14

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

27,63


(1)  Per le merci che arrivano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

15.7.2010-29.7.2010

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

191,23

114,99

Prezzo FOB USA

139,55

129,55

109,55

79,25

Premio sul Golfo

12,23

Premio sui Grandi laghi

15,25

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

20,68 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

50,15 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

31.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2010

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Bulgaria

(2010/422/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 126, paragrafo 13,

vista la proposta della Commissione europea,

viste le osservazioni della Bulgaria,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita è basato sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato, definita con maggior precisione nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che è parte del patto di stabilità e di crescita), prevede che venga presa una decisione in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione di quanto disposto da detto protocollo.

(4)

Con la riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita si è cercato di migliorarne l’efficacia e i fondamenti economici, salvaguardando nel contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio venissero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. Il patto di stabilità e crescita costituisce pertanto il quadro a sostegno delle politiche attuate dai governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane, tenendo conto della situazione economica.

(5)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. Sulla base della sua relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, e visto il parere del comitato economico e finanziario a norma dell’articolo 126, paragrafo 4, la Commissione ha concluso che in Bulgaria esiste un disavanzo eccessivo. Il 6 luglio 2010 la Commissione ha pertanto inviato al Consiglio un parere in tal senso in merito alla Bulgaria (3).

(6)

L’articolo 126, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Bulgaria, questa valutazione globale ha portato alle conclusioni di seguito illustrate.

(7)

Secondo i dati comunicati dalle autorità bulgare nell’aprile 2010, il disavanzo delle amministrazioni pubbliche in Bulgaria è salito al 3,9 % del PIL nel 2009, superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL. Si tratta di un disavanzo non vicino al valore di riferimento del 3 % del PIL, tuttavia il superamento del valore di riferimento può essere considerato eccezionale secondo la definizione del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, esso è determinato da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita, in quanto la crisi finanziaria ed economica mondiale ha colpito duramente l’economia bulgara e la crescita negativa annuale del PIL nel 2009 ha raggiunto il 5 %. Secondo le previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione, il disavanzo delle pubbliche amministrazioni dovrebbe scendere sotto il valore di riferimento già nel 2010 con la stabilizzazione dell’economia e in conseguenza delle misure di consolidamento finanziario intraprese dal governo. Tuttavia, sulla base dell’obiettivo di bilancio riveduto per il 2010 (3,8 % del PIL secondo la comunicazione del 22 giugno 2010 fatta dalle autorità bulgare), decisamente sopra le previsioni di primavera dei servizi della Commissione del 2,8 % del PIL, la violazione del valore di riferimento può non essere temporanea. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non risulta soddisfatto.

(8)

Secondo i dati notificati dalle autorità bulgare nell’aprile del 2010, il debito pubblico lordo resta ben inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL e, nel 2009, corrispondeva al 14,8 % del PIL. Secondo le previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione il rapporto debito/PIL è destinato a crescere nel biennio 2010-2011, mantenendosi però sotto il 19 % del PIL. In una comunicazione presentata il 22 giugno 2010, le autorità bulgare hanno ulteriormente riveduto il debito programmato per il 2010 al 15,3 % del PIL. Il criterio del debito stabilito dal trattato risulta soddisfatto.

(9)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, tiene conto dei «fattori significativi» solo quando è soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso della Bulgaria questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto non viene tenuto conto dei fattori significativi nella procedura che porta alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che in Bulgaria esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(3)  Per tutti i documenti connessi alla procedura per i disavanzi eccessivi relativa alla Bulgaria si rinvia al seguente sito: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm


31.7.2010   

IT

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L 199/28


DECISIONE ATALANTA/4/2010 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 19 luglio 2010

relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2010/423/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,

vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (Atalanta), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6 dell’azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell’UE.

(2)

Il 23 marzo 2010 il CPS ha adottato la decisione Atalanta/2/2010 (2) relativa alla nomina del contrammiraglio (LH) Jan THÖRNQVIST quale nuovo comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

(3)

Il comandante dell’operazione dell’UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio Philippe COINDREAU quale nuovo comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

(4)

Il comitato militare dell’UE appoggia tale raccomandazione.

(5)

A norma dell’articolo 5 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’esecuzione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contrammiraglio Philippe COINDREAU è nominato comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 15 agosto 2010.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2010.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)  GU L 83 del 30.3.2010, pag. 22.


31.7.2010   

IT

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L 199/29


DECISIONE 2010/424/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2010

che modifica l’azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 settembre 2008, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (1).

(2)

L’azione comune 2008/736/PESC è stata da ultimo prorogata dall’azione comune 2009/572/PESC del Consiglio (2) fino al 14 settembre 2010. L’importo di riferimento finanziario previsto per coprire le spese connesse a EUMM Georgia fino alla suddetta data era stato fissato in 49 600 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere aumentato di 2 500 000 EUR per tener conto degli ulteriori bisogni operativi della missione.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza l’azione comune 2008/736/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 14, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/736/PESC è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione è di 52 100 000 EUR.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 248 del 17.9.2008, pag. 26.

(2)  GU L 197 del 29.7.2009, pag. 110.


31.7.2010   

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L 199/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2010

che modifica la decisione 2009/767/CE riguardo all’elaborazione, aggiornamento e pubblicazione degli elenchi di fiducia dei prestatori di servizi di certificazione soggetti a supervisione/accreditamento da parte degli Stati membri

[notificata con il numero C(2010) 5063]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/425/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante gli sportelli unici di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (2), che obbliga gli Stati membri a mettere a disposizione le informazioni necessarie per la convalida delle firme elettroniche, ha facilitato l’uso transfrontaliero di firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura. In particolare, nei cosiddetti «elenchi di fiducia» gli Stati membri devono mettere a disposizione informazioni relative ai prestatori di servizi di certificazione che rilasciano al pubblico certificati qualificati in conformità alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (3), soggetti a supervisione/accreditamento da parte loro, nonché sui servizi da questi offerti.

(2)

I test pratici organizzati con l’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) per consentire agli Stati membri di verificare la conformità dei loro elenchi di fiducia alle specifiche riportate nell’allegato alla decisione 2009/767/CE hanno messo in evidenza la necessità di apportare modifiche tecniche alle suddette specifiche tecniche al fine di garantire il funzionamento e l’interoperabilità degli elenchi di fiducia.

(3)

I test hanno inoltre confermato il bisogno che gli Stati membri mettano a disposizione del pubblico non solo le versioni degli elenchi di fiducia leggibili all’uomo, come disposto dalla decisione 2009/767/CE, ma anche i formati leggibili a macchina. Laddove negli Stati membri esista un gran numero di prestatori di servizi di certificazione, la manipolazione degli elenchi di fiducia in formato leggibile all’uomo può risultare lunga e relativamente complessa. Consentendone il trattamento elettronico, la pubblicazione degli elenchi di fiducia in formato leggibile a macchina ne semplificherà l’uso, migliorandone pertanto l’utilizzo nei servizi pubblici informatizzati.

(4)

Per facilitare l’accesso agli elenchi nazionali di fiducia, è opportuno che gli Stati membri notifichino alla Commissione le informazioni relative alla loro localizzazione e protezione. Occorre che la Commissione metta dette informazioni a disposizione degli altri Stati membri in maniera sicura.

(5)

È opportuno tenere conto dei risultati dei test pratici condotti sugli elenchi di fiducia degli Stati membri allo scopo di consentire il trattamento elettronico degli elenchi e di facilitarne l’accesso.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/767/CE.

(7)

Affinché gli Stati membri possano apportare ai loro attuali elenchi di fiducia le modifiche tecniche necessarie, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o dicembre 2010.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato della direttiva servizi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche alla decisione 2009/767/CE

La decisione 2009/767/CE è così modificata:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri elaborano e pubblicano l’elenco di fiducia sia in un formato leggibile all’uomo che in un formato leggibile a macchina, conformemente alle specifiche riportate nell’allegato.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Gli Stati membri firmano elettronicamente il loro elenco di fiducia in formato leggibile a macchina e, come minimo, pubblicano il formato leggibile all’uomo di tale elenco facendo ricorso ad un canale sicuro, al fine di garantirne l’autenticità e l’integrità.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

il nome dell’organismo o degli organismi responsabili dell’elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dell’elenco di fiducia, sia in formato leggibile all’uomo che in formato leggibile a macchina;

b)

i luoghi in cui sono pubblicati i formati leggibili all’uomo e i formati leggibili a macchina dell’elenco di fiducia;

c)

il certificato a chiave pubblica usato per avviare il canale sicuro attraverso il quale è pubblicato l’elenco di fiducia in formato leggibile all’uomo oppure, se questo è firmato elettronicamente, il certificato a chiave pubblica usato per firmarlo;

d)

il certificato a chiave pubblica usato per firmare elettronicamente l’elenco di fiducia in formato leggibile a macchina;

e)

qualsiasi modifica apportata alle informazioni di cui alle lettere da a) a d).»;

d)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri, attraverso un canale sicuro su un server web autenticato, le informazioni di cui al paragrafo 3 notificate dagli Stati membri, sia in un formato leggibile all’uomo che in un formato leggibile a macchina e firmato.»;

2)

l’allegato è modificato in conformità all’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2010.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2010.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione


(1)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(2)  GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36.

(3)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.


ALLEGATO

L’allegato della decisione 2009/767/CE è modificato come segue:

1)

il capitolo I è così modificato:

a)

la prima e la seconda frase del secondo paragrafo sono sostituite dalle seguenti:

«Le presenti specifiche si basano sulle specifiche e sui requisiti della norma ETSI TS 102 231 v.3.1.2. Qualora nelle presenti specifiche non siano indicati requisiti specifici si DEVONO applicare integralmente i requisiti della norma ETSI TS 102 231 v.3.1.2.»;

b)

il secondo paragrafo della sezione «TSL tag (clausola 5.2.1)» è soppresso;

c)

il paragrafo successivo al titolo della sezione «TSL sequence number (clausola 5.3.2)» è sostituito dal seguente:

«Il presente campo è OBBLIGATORIO e DEVE specificare il numero di sequenza della TSL. Questo valore, che comincia per il valore intero “1” al momento della prima pubblicazione dell’elenco di fiducia, DEVE essere aumentato ad ogni pubblicazione successiva dell’elenco. Esso NON DEVE essere resettato a “1” in caso di incremento del “TSL version identifier” di cui sopra.»;

d)

il primo paragrafo successivo al titolo della sezione «TSL type (clausola 5.3.3)» è sostituito dal seguente:

«Questo campo è OBBLIGATORIO e indica il tipo di TSL. DEVE essere impostato su http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/TSLType/generic (generico).»;

e)

il terzo paragrafo successivo al titolo della sezione «TSL type (clausola 5.3.3)» è sostituito dal seguente:

«URI: (Generic) http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/TSLType/generic»;

f)

la seconda frase del secondo paragrafo successivo al titolo della sezione «Scheme operator name (clausola 5.3.4)» è sostituita dalla seguente:

«Spetta a ciascuno Stato membro designare il gestore del sistema per l’applicazione TSL dell’elenco di fiducia dello Stato membro.»;

g)

il quarto paragrafo successivo al titolo della sezione «Scheme operator name (clausola 5.3.4)» è sostituito dal seguente:

«L’entità che firma la TSL è il citato gestore del sistema (clausola 5.3.4).»;

h)

il quarto trattino successivo al titolo della sezione «Scheme name (clausola 5.3.6)» è sostituito dal seguente:

«“EN_name_value”= Supervision/Accreditation Status List of certification services from Certification Service Providers, which are supervised/accredited by the referenced Member State for compliance with the relevant provisions laid down in Directive 1999/93/EC and its implementation in the referenced Member State’s laws.»;

i)

il primo paragrafo successivo al titolo della sezione «Service type identifier (clausola 5.5.1)» è sostituito dal seguente:

«Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE specificare l’identificativo del tipo di servizio conformemente alle presenti specifiche TSL (ossia “/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/TSLType/generic”).;»

j)

il quinto trattino successivo al titolo della sezione «Service current status (clausola 5.5.4)» è sostituito dal seguente:

«—

Accreditato (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/accredited),»;

k)

il nono trattino successivo al titolo della sezione «Service current status (clausola 5.5.4)» è sostituito dal seguente:

«—   Supervisione del servizio in fase di sospensione: il servizio specificato in “Service digital identity” (clausola 5.5.3) prestato dal prestatore di servizi di certificazione identificato in “TSP name” (clausola 5.4.1) è attualmente in fase di sospensione, ma è ancora oggetto di supervisione fino alla cessazione o alla revoca della stessa. Qualora una persona giuridica diversa da quella indicata in “TSP name” si sia assunta la responsabilità di garantire la fase di sospensione, l’identificazione di tale persona giuridica nuova o di riserva (prestatore di servizi di certificazione di riserva) deve essere fornita nello “Scheme service definition URI” (clausola 5.5.6) e nell’estensione “TakenOverBy” (clausola L.3.2) della voce del servizio.»;

l)

il quinto paragrafo successivo al titolo della sezione «Service information extensions (clausola 5.5.9)» è sostituito dal seguente:

«Nel contesto di un’applicazione XML, il contenuto specifico di tali informazioni supplementari deve essere codificato utilizzando i file xsd forniti nell’allegato C di ETSI TS 102 231.»;

m)

la sezione intitolata «Service digital identity (clausola 5.6.3)» è sostituita dalla seguente:

«Service digital identity(clausola 5.6.3)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE specificare almeno una rappresentazione dell’identificativo digitale (ovvero il certificato X.509v3) usato in “TSP Service Information — Service digital identity” (clausola 5.5.3) con lo stesso formato e significato definito in ETSI TS 102 231, clausola 5.5.3.

Nota: per il valore di un certificato X.509v3 usato nella clausola 5.5.3 “Sdi” di un servizio, in un elenco di fiducia deve figurare un’unica voce di servizio per un valore “Sti:Sie/additionalServiceInformation”. Le informazioni “Sdi” (clausola 5.6.3) usate nelle informazioni relative ai dati storici di approvazione del servizio associate alla voce del servizio e le informazioni “Sdi” (clausola 5.5.3) usate alla voce del servizio DEVONO far riferimento allo stesso valore del certificato X.509v3. Qualora un servizio elencato modifichi il suo “Sdi” (ossia rinnovi o ricodifichi un certificato X.509v3, ad esempio per un CA/PKC o un CA/QC) o crei un nuovo “Sdi” per tale servizio, anche con valori identici per i relativi “Sti”, “Sn” e [“Sie”], il gestore del sistema DOVRÀ creare una voce di servizio diversa dalla precedente.»;

n)

la sezione intitolata «Signed TSL» è sostituita dalla seguente:

«Signed TSL

L’attuazione TSL leggibile all’uomo dell’elenco di fiducia, stabilita nell’ambito delle presenti specifiche e, in particolare, del capitolo IV, DOVREBBE essere firmata, perché ne sia garantita l’autenticità e l’integrità (1), dallo “Scheme operator name” (clausola 5.3.4). La firma DOVREBBE essere in formato PAdES parte 3 [ETSI TS 102 778-3 (2)], ma PUÒ essere in formato PAdES parte 2 [ETSI TS 102 778-2 (3)] nel quadro del modello di fiducia specifico stabilito attraverso la pubblicazione dei certificati usati per firmare gli elenchi di fiducia.

L’attuazione TSL leggibile a macchina dell’elenco di fiducia, stabilita nell’ambito delle presenti specifiche, DEVE essere firmata, perché ne sia garantita l’autenticità e l’integrità, dallo “Scheme operator name” (clausola 5.3.4). L’attuazione TSL leggibile a macchina dell’elenco di fiducia, stabilita nell’ambito delle presenti specifiche, DEVE essere in formato XML e DEVE esser conforme alle specifiche stabilite negli allegati B e C di ETSI TS 102 231.

La firma DEVE essere in formato XAdES BES o EPES, quale definito nelle specifiche ETSI TS 101 903 per le applicazioni XML. Tali applicazioni della firma elettronica DEVONO soddisfare i requisiti indicati nell’allegato B di ETSI TS 102 231 (4). I requisiti generali supplementari relativi a tale firma sono indicati nelle sezioni seguenti.

o)

il secondo paragrafo successivo al titolo della sezione «Scheme identification (clausola 5.7.2)» è sostituito dal seguente:

«Nel contesto delle presenti specifiche il riferimento assegnato DEVE includere il “TSL type” (clausola 5.3.3), lo “Scheme name” (clausola 5.3.6) e il valore dell’estensione SubjectKeyIdentifier del certificato utilizzato dal gestore del sistema per firmare elettronicamente la TSL.»;

p)

il secondo paragrafo successivo al titolo della sezione «additionalServiceInformation extension (clausola 5.8.2)» è sostituito dal seguente:

«La dereferenziazione dell’URI DOVREBBE portare ad informazioni leggibili all’uomo (come minimo in inglese ed eventualmente in una o più lingue nazionali) ritenute necessarie e sufficienti per consentire agli utilizzatori del certificato di comprendere l’estensione e, in particolare, che spieghino il significato degli URI indicati, specificando i valori possibili per serviceInformation e il significato di ciascun valore.»;

q)

la sezione intitolata «Qualifications Extension (clausola L.3.1)» è sostituita dalla seguente:

«Qualifications Extension (clausola L.3.1)

Descrizione: questo campo è FACOLTATIVO, ma DEVE essere presente quando il suo utilizzo è OBBLIGATORIO, ad esempio per i servizi RootCA/QC o CA/QC e quando:

le informazioni fornite nel “Service digital identity” non sono sufficienti per identificare senza ambiguità i certificati qualificati rilasciati da tale servizio,

le informazioni presenti nei certificati qualificati corrispondenti non consentono di determinare mediante macchina se il QC è basato o meno su un SSCD.

Quando è impiegata, questa estensione a livello del servizio DEVE essere utilizzata solo nel campo definito in “Service information extension” (clausola 5.5.9) e DEVE essere conforme alle specifiche di cui all’allegato L.3.1 di ETSI TS 102 231.»;

r)

dopo la sezione Qualifications Extension (clausola L.3.1), è inserita la seguente sezione TakenOverBy Extension (clausola L. 3.2):

«TakenOverBy Extension (clausola L.3.2)

Descrizione: detta estensione è FACOLTATIVA ma DEVE essere presente quando un servizio, precedentemente soggetto alla responsabilità giuridica di un CSP, è ripreso da un altro TSP ed è inteso ad indicare formalmente la responsabilità giuridica di un servizio e a permettere al software di verifica di svelare all’utente alcune informazioni di carattere giuridico. Le informazioni fornite con tale estensione DEVONO essere compatibili con il relativo uso della clausola 5.5.6 e DEVONO essere conformi alle specifiche dell’allegato L.3.2 di ETSI TS 102 231.»;

2)

il testo del capitolo II è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO II

Nell’elaborare i loro elenchi di fiducia, gli Stati membri useranno:

 

i codici per le lingue in minuscolo e quelli per i paesi in maiuscolo;

 

i codici per le lingue e per i paesi in conformità con la tabella fornita di seguito.

Qualora sia presente una grafia in caratteri latini (e il suo relativo codice per la lingua) sarà aggiunta una traslitterazione in caratteri latini accompagnata dal relativo codice per la lingua, come specificato nella tabella sottostante.

Denominazione abbreviata

(nella lingua originale)

Denominazione abbreviata

(in inglese)

Codice paese

Codice lingua

Note

Traslitterazione in carratteri latini

Belgique/België

Belgium

BE

nl, fr, de

 

 

България (5)

Bulgaria

BG

bg

 

bg-Latn

Česká republika

Czech Republic

CZ

cs

 

 

Danmark

Denmark

DK

da

 

 

Deutschland

Germany

DE

de

 

 

Eesti

Estonia

EE

et

 

 

Éire/Ireland

Ireland

IE

ga, en

 

 

Ελλάδα (5)

Greece

EL

el

Codice paese raccomandato dall'UE

el-Latn

España

Spain

ES

es

anche catalano (ca), basco (eu), galiziano (gl)

 

France

France

FR

fr

 

 

Italia

Italy

IT

it

 

 

Κύπρος/Kıbrıs (5)

Cyprus

CY

el, tr

 

el-Latn

Latvija

Latvia

LV

lv

 

 

Lietuva

Lithuania

LT

lt

 

 

Luxembourg

Luxembourg

LU

fr, de, lb

 

 

Magyarország

Hungary

HU

hu

 

 

Malta

Malta

MT

mt, en

 

 

Nederland

Netherlands

NL

nl

 

 

Österreich

Austria

AT

de

 

 

Polska

Poland

PL

pl

 

 

Portugal

Portugal

PT

pt

 

 

România

Romania

RO

ro

 

 

Slovenija

Slovenia

SI

sl

 

 

Slovensko

Slovakia

SK

sk

 

 

Suomi/Finland

Finland

FI

fi, sv

 

 

Sverige

Sweden

SE

sv

 

 

United Kingdom

United Kingdom

UK

en

Codice paese raccomandato dall'UE

 

Ísland

Iceland

IS

is

 

 

Liechtenstein

Liechtenstein

LI

de

 

 

Norge/Noreg

Norway

NO

no, nb, nn

 

 

3)

il capitolo III è soppresso;

4)

al capitolo IV, dopo la frase introduttiva «Il contenuto della forma HR basata sul PDF/A dell’applicazione TSL dell’elenco di fiducia DOVREBBE soddisfare i seguenti requisiti:» è inserito il seguente trattino:

«—

il titolo degli elenchi di fiducia in formato leggibile all’uomo sarà costituito dalla concatenazione dei seguenti elementi:

immagine facoltativa della bandiera nazionale dello Stato membro,

spazio vuoto,

denominazione abbreviata del paese nella lingua/nelle lingue d’origine (in conformità a quanto disposto nella prima colonna della tabella al capitolo II),

spazio vuoto,

“(”,

denominazione abbreviata del paese in inglese (in conformità a quanto disposto nella prima colonna della tabella al capitolo II) posto tra parentesi,

“):” usato per chiudere la parentesi e come separatore,

spazio vuoto,

“elenco di fiducia”,

logo facoltativo del gestore del sistema dello Stato membro.»


(1)  In caso l’attuazione TSL leggibile all’uomo dell’elenco di fiducia non fosse firmata, la sua autenticità ed integrità DEVONO essere garantite da un canale di comunicazione adeguato dotato di un livello di sicurezza equivalente. Si raccomanda a tal fine l’uso del TLS (IETF RFC 5246: “The Transport Layer Security (TLS) Protocol, versione 1.2”). Lo Stato membro deve dare agli utenti TLS un accesso fuori banda all’impronta del certificato del canale TLS.

(2)  ETSI TS 102 778-3 — Electronic Signatures and Infrastructures (ESI): PDF Advanced Electronic Signature Profiles; Part 3: PAdES Enhanced — PAdES-BES and PAdES-EPES Profiles.

(3)  ETSI TS 102 778-2 — Electronic Signatures and Infrastructures (ESI): PDF Advanced Electronic Signature Profiles; Part 2: PAdES Basic — Profile based on ISO 32000-1.

(4)  È obbligatorio proteggere il gestore del sistema che firma il certificato utilizzando uno dei modi specificati in ETSI TS 101 903 e, se pertinente, il ds:keyInfo dovrebbe contenere il percorso del certificato corrispondente.»;

(5)  Traslitterazione in alfabeto latino: България = Bulgaria; Ελλάδα = Elláda (Grecia); Κύπρος = Kýpros (Cipro).»;


31.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2010

che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 5135]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/426/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3 e l’articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 ottobre 2007 la Syngenta Seeds SAS, per conto di Syngenta Crop Protection AG, ha presentato alle autorità competenti del Regno Unito una domanda a norma dell’articolo 5 e dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 riguardante la commercializzazione di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco Bt11xGA21 («la domanda»).

(2)

La domanda riguarda anche l’immissione in commercio di prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti a partire da granturco Bt11xGA21 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione. A norma dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa riporta quindi i dati e le informazioni richiesti dagli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220CEE del Consiglio (2), nonché informazioni e conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi di cui all’allegato II della direttiva 2001/18/CE. La domanda contiene inoltre un piano di monitoraggio degli effetti ambientali, in conformità all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

(3)

Il 22 settembre 2009 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha espresso un parere favorevole a norma dell’articolo 6 e dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Il granturco Bt11xGA21 è stato giudicato altrettanto sicuro della versione non-geneticamente modificata per quanto riguarda gli effetti potenziali sulla salute umana o degli animali o sull’ambiente. Si è pertanto concluso che sia da ritenere improbabile che l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco Bt11xGA21 come descritto nella domanda (nel seguito «i prodotti») possa avere effetti nocivi sulla salute umana o degli animali o sull’ambiente nel contesto degli usi previsti (3). L’EFSA ha tenuto conto nel suo parere di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche sollevate dagli Stati membri nel quadro della consultazione delle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 6, paragrafo 4 e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento citato.

(4)

Nell’esprimere tale parere l’EFSA è giunta inoltre alla conclusione che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali, consistente in un piano generale di sorveglianza, presentato dal richiedente è conforme all’uso previsto per i prodotti.

(5)

Alla luce delle considerazioni esposte risulta opportuno rilasciare un’autorizzazione per i prodotti in esame.

(6)

Ad ogni OGM va assegnato un identificatore unico secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (4).

(7)

In base al parere dell’EFSA gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco Bt11xGA21 non richiedono disposizioni specifiche in materia di etichettatura diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003. Per garantire che i prodotti siano usati nel rispetto dei limiti fissati dall’autorizzazione prevista dalla presente decisione occorre tuttavia che sull’etichettatura dei mangimi contenenti o costituiti a partire dall’OGM e dei prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi contenenti o costituiti a partire dall’OGM, per i quali viene chiesta l’autorizzazione, sia aggiunta la chiara indicazione che i prodotti in questione non devono essere usati per la coltivazione.

(8)

Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati devono essere presentati conformemente alle disposizioni della decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all’interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)

Il parere dell’EFSA non giustifica l’imposizione di condizioni o restrizioni specifiche all’immissione in commercio, all’uso e alla manipolazione, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio in merito all’uso degli alimenti e dei mangimi, o di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(10)

È opportuno che tutte le informazioni pertinenti concernenti l’autorizzazione dei prodotti siano inserite nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003.

(11)

L’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (6), stabilisce disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da OGM.

(12)

La presente decisione va notificata tramite il centro di scambio di informazioni sulla sicurezza (Biosafety Clearing-House) alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (7).

(13)

Il richiedente è stato consultato in merito alle misure stabilite dalla presente decisione.

(14)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente.

(15)

Durante la riunione del 29 giugno 2010, il Consiglio non è riuscito a decidere a maggioranza qualificata né a favore né contro la proposta. Il Consiglio ha fatto sapere che i suoi atti sulla questione sono conclusi. Spetta quindi alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Ai sensi del regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) Bt11xGA21, di cui al punto b) dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9.

Articolo 2

Autorizzazione

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione:

a)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9;

b)

mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9;

c)

prodotti diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti da granturco SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9, per gli stessi usi di qualsiasi altro tipo di granturco, ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.   Ai fini delle disposizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «granturco».

2.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti a partire da granturco SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9 di cui all’articolo 2, lettere b) e c).

Articolo 4

Monitoraggio degli effetti ambientali

1.   Il titolare dell’autorizzazione deve garantire l’adozione e l’esecuzione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali, come disposto alla lettera h) dell’allegato.

2.   Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare alla Commissione relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio in conformità alla decisione 2009/770/CE.

Articolo 5

Registro comunitario

Le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione sono iscritte nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 6

Titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione è Syngenta Seeds SAS, Francia, in rappresentanza della Syngenta Crop Protection AG, Svizzera.

Articolo 7

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 8

Destinatario

La Syngenta Seeds SAS, Chemin de l’Hobit 12, BP 27, 31790 Saint-Sauveur — Francia, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2006-020

(4)  GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

(5)  GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9.

(6)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

(7)  GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.


ALLEGATO

a)   Richiedente e titolare dell’autorizzazione

Nome

:

Syngenta Seeds SAS

Indirizzo

:

12, Chemin de l’Hobit, BP 27, 31790 Saint-Sauveur — Francia

per conto di Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Svizzera.

b)   Designazione e specifiche dei prodotti

1)

Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9;

2)

mangimi contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9;

3)

prodotti diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti da granturco SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9, per gli stessi usi di qualsiasi altro tipo di granturco, ad eccezione della coltivazione.

Come descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9 è prodotto con incroci tra granturco contenente gli eventi SYN-BTØ11-1 e MON-ØØØ21-9 ed esprime la proteina Cry1Ab che conferisce protezione da alcune specie di lepidotteri, la proteina mEPSPS che conferisce tolleranza all’erbicida glifosato e una proteina PAT che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato ammonio.

c)   Etichettatura

1)

Ai fini delle disposizioni specifiche in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1 e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «granturco»;

2)

La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti da granturco SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9 di cui all’articolo 2, lettere b) e c), della presente decisione.

d)   Metodo di rilevamento

Metodi quantitativi in tempo reale PCR, specifici per l’evento, per granturco geneticamente modificato SYN-BTØ11-1 e MON-ØØØ21-9 convalidati sul granturco SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9;

metodo convalidato sulle sementi dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato su http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm

materiale di riferimento: ERM®-BF412 (per SYN-BTØ11-1) accessibile attraverso il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) sul sito https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue e AOCS 0407 (per MON-ØØØ21-9) accessibile attraverso l’American Oil Chemists Society sul sito http://www.aocs.org/tech/crm

e)   Identificatore unico

SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9

f)   Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica

Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: cfr. [da completare alla notifica].

g)   Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti

Non applicabile.

h)   Piano di monitoraggio

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano pubblicato su Internet]

i)   Prescrizioni sul monitoraggio successivo all’immissione in commercio in merito all’uso degli alimenti destinati al consumo umano

Non applicabile.

Nota: in futuro potrebbe essere necessario modificare i link con i documenti pertinenti. Queste modifiche saranno comunicate al pubblico mediante l’aggiornamento del Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.


Rettifiche

31.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/40


Rettifica della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 133 del 22 maggio 2008 )

Pagina 82, articolo 26:

anziché:

«Lo Stato membro che si avvale di una delle opzioni normative di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, ne informa (…)»,

leggi:

«Lo Stato membro che si avvale di una delle opzioni normative di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 5, lettera f), all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, ne informa (…)».

Pagina 82, articolo 27, paragrafo 2, seconda frase

anziché:

«La Commissione controlla inoltre le ripercussioni che le opzioni normative di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, hanno sul mercato interno e sui consumatori.»,

leggi:

«La Commissione controlla inoltre le ripercussioni che le opzioni normative di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 5, lettera f), all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, hanno sul mercato interno e sui consumatori.»

Pagina 87, allegato II, punto 3:

anziché:

«3.   Costi del credito

Tasso interesse debitore o se applicabile, tassi debitori diversi che si applicano al contratto di credito

[%

fisso o

variabile (con l’indice o il tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale)

periodi]

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Si tratta del costo totale espresso come tasso annuo effettivo globale dell’importo totale del credito.

Il TAEG consente al consumatore di raffrontare le varie offerte.

[% Indicare un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso.]

È obbligatorio, per ottenere il credito in generale oppure alle condizioni contrattuali offerte, sottoscrivere

un’assicurazione che garantisca il credito o Sì/no; [se sì, precisare il tipo di assicurazione]

un altro contratto avente ad oggetto un servizio accessorio

Se i costi di tali servizi sono sconosciuti al creditore non sono inclusi nel TAEG.

Sì/no; [se sì, precisare il tipo di assicurazione]

Sì/no; [se sì, precisare il tipo di servizio accessorio]

Costi connessi

 

Se applicabile

Spese di gestione di uno o più conti, se necessario per registrare le operazioni di pagamento e i prelievi

 

Se applicabile

Importo dei costi relativi all’utilizzazione di un mezzo specifico di pagamento (ad esempio una carta di credito)

 

Se applicabile

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

 

Se applicabile

Condizioni alle quali i costi sopraelencati connessi al contratto di credito possono essere modificati

 

Se applicabile

Spese notarili

 

Costi in caso di ritardi di pagamento

I mancati pagamenti potrebbero avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio vendita forzata) e rendere più difficile l’ottenimento del credito.

Per i mancati pagamenti saranno addebitati al consumatore [… (il tasso degli interessi, le modalità di modifica dello stesso e, ove applicabile, le penali per inadempimento)].»,

leggi:

«3.   Costi del credito

Tasso interesse debitore o se applicabile, tassi debitori diversi che si applicano al contratto di credito

[%

fisso o

variabile (con l’indice o il tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale)

periodi]

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Si tratta del costo totale espresso come tasso annuo effettivo globale dell’importo totale del credito.

Il TAEG consente al consumatore di raffrontare le varie offerte.

[ % Indicare un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso.]

È obbligatorio, per ottenere il credito in generale oppure alle condizioni contrattuali offerte, sottoscrivere

un’assicurazione che garantisca il credito o Sì/no; [se sì, precisare il tipo di assicurazione]

un altro contratto avente ad oggetto un servizio accessorio

Se i costi di tali servizi sono sconosciuti al creditore non sono inclusi nel TAEG.

Sì/no; [se sì, precisare il tipo di assicurazione]

Sì/no; [se sì, precisare il tipo di servizio accessorio]

Costi connessi

 

Se applicabile

Spese di gestione di uno o più conti, se necessario per registrare le operazioni di pagamento e i prelievi

 

Se applicabile

Importo dei costi relativi all’utilizzazione di un mezzo specifico di pagamento (ad esempio una carta di credito)

 

Se applicabile

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

 

Se applicabile

Condizioni alle quali i costi sopraelencati connessi al contratto di credito possono essere modificati

 

Se applicabile

Spese notarili

 

Costi in caso di ritardi di pagamento

I mancati pagamenti potrebbero avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio vendita forzata) e rendere più difficile l’ottenimento del credito.

Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore [… (il tasso degli interessi, le modalità di modifica dello stesso e, ove applicabile, le penali per inadempimento)].»

Pagina 91, allegato III, punto 3, colonna di destra, ultima voce

anziché:

«Per i mancati pagamenti saranno addebitati al consumatore [… (il tasso degli interessi, le modalità di modifica dello stesso e, ove applicabile, le penali per inadempimento)].»,

leggi:

«Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore [… (il tasso degli interessi, le modalità di modifica dello stesso e, ove applicabile, le penali per inadempimento)].»


31.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/43


Rettifica della decisione 2010/371/UE del Consiglio, del 6 giugno 2010, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Madagascar a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 169 del 3 luglio 2010 )

Nel sommario, a pagina 13 nel titolo e a pagina 14 nella formula di chiusura:

anziché:

«6 giugno 2010»,

leggi:

«7 giugno 2010».

A pagina 15, allegato, nel titolo

cancellare la dicitura «Progetto di lettera».


31.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/43


Rettifica della direttiva 2009/115/CE della Commissione, del 31 agosto 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metomil

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 228 del 1o settembre 2009 )

A pagina 19, nell’allegato, tabella, ultima colonna («Disposizioni particolari»), parte A, primo comma:

anziché:

«vegetali»,

leggi:

«ortaggi».