ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.197.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 197

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
29 luglio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 675/2010 della Commissione, del 28 luglio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork (STG)]

1

 

 

Regolamento (UE) n. 676/2010 della Commissione, del 28 luglio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

 

Regolamento (UE) n. 677/2010 della Commissione, del 28 luglio 2010, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2011 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 748/2008 di pezzi detti hampes della specie bovina, congelati

5

 

 

Regolamento (UE) n. 678/2010 della Commissione, del 28 luglio 2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 626/2010 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere del 16 luglio 2010

6

 

 

DECISIONI

 

 

2010/418/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 giugno 2010, che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per combattere la febbre catarrale degli ovini in Spagna nel 2004 e 2005 [notificata con il numero C(2010) 3804]

9

 

 

2010/419/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 luglio 2010, che rinnova l’autorizzazione a continuare l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 (SYN-BTØ11-1), che autorizza alimenti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti a partire da granoturco Bt11 (SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la decisione 2004/657/CE [notificata con il numero C(2010) 5129]  ( 1 )

11

 

 

2010/420/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 luglio 2010, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 5133]  ( 1 )

15

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010)

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/1


REGOLAMENTO (UE) N. 675/2010 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006 e in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, dello stesso regolamento, la domanda di registrazione della denominazione «Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork», presentata dal Regno Unito, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata comunicata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, detta denominazione deve essere registrata.

(3)

Nella domanda è chiesta altresì la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006. È opportuno concedere tale protezione alla denominazione «Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork» in quanto, non essendovi stata opposizione, non è stato dimostrato che il nome fosse utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o prodotti alimentari analoghi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Si applica la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(2)  GU C 238 del 3.10.2009, pag. 8.


ALLEGATO

Prodotti elencati nell’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana:

Classe 1.1.   Carni (e frattaglie) fresche

REGNO UNITO

Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork (STG)

L’uso del nome è riservato.


29.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/3


REGOLAMENTO (UE) N. 676/2010 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

31,8

TR

105,8

ZZ

68,8

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 90 70

TR

106,3

ZZ

106,3

0805 50 10

AR

92,4

UY

83,6

ZA

102,8

ZZ

92,9

0806 10 10

AR

137,6

CL

75,2

EG

142,7

IL

126,4

MA

161,7

TR

151,2

ZA

90,0

ZZ

126,4

0808 10 80

AR

160,0

BR

80,4

CA

98,9

CL

100,8

CN

81,7

MA

54,2

NZ

111,8

US

108,8

UY

111,6

ZA

93,6

ZZ

100,2

0808 20 50

AR

70,4

CL

157,1

NZ

130,0

ZA

103,2

ZZ

115,2

0809 10 00

TR

186,4

ZZ

186,4

0809 20 95

TR

220,4

US

520,8

ZZ

370,6

0809 30

TR

176,9

ZZ

176,9

0809 40 05

BA

62,2

IL

162,2

TR

126,3

XS

74,4

ZZ

106,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


29.7.2010   

IT

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L 197/5


REGOLAMENTO (UE) N. 677/2010 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2010

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2011 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 748/2008 di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (3), ha aperto un contingente tariffario per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2011 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4020, presentate per il periodo dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2011 a norma del regolamento (CE) n. 748/2008, è applicato un coefficiente di attribuzione del 53,747872 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 202 del 31.7.2008, pag. 28.


29.7.2010   

IT

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L 197/6


REGOLAMENTO (UE) N. 678/2010 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2010

recante modifica del regolamento (UE) n. 626/2010 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere del 16 luglio 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere del 16 luglio 2010 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 626/2010 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all’importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all’importazione fissati dal regolamento (UE) n. 626/2010.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 626/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 626/2010 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.

(3)  GU L 182 del 16.7.2010, pag. 9.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 29 luglio 2010

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

31,78

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

8,66

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

8,66

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

31,78


(1)  Per le merci che arrivano nell'Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

15.7.2010-27.7.2010

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

176,76

115,21

Prezzo FOB USA

139,42

129,42

109,42

72,45

Premio sul Golfo

12,67

Premio sui Grandi laghi

22,79

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

20,50 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

50,14 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

29.7.2010   

IT

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L 197/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2010

che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per combattere la febbre catarrale degli ovini in Spagna nel 2004 e 2005

[notificata con il numero C(2010) 3804]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2010/418/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2004 e 2005 si sono manifestati in Spagna focolai di febbre catarrale degli ovini. L’insorgere di tale malattia ha costituito un grave pericolo per il patrimonio zootecnico dell’Unione.

(2)

La decisione 2005/650/CE della Commissione, del 13 settembre 2005, riguardante un contributo finanziario della Comunità nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Spagna nel 2004 e nel 2005 (2), ha concesso alla Spagna un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate nel 2004 e 2005 per combattere la febbre catarrale degli ovini.

(3)

Tale decisione ha concesso un primo anticipo di 2 500 000 EUR, con riserva dei risultati delle ispezioni in loco effettuate dalla Commissione.

(4)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale decisione, il saldo del contributo finanziario dell’Unione va versato sulla base della richiesta presentata entro 60 giorni da detta decisione. La Spagna ha presentato tale richiesta l’11 novembre 2005.

(5)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2005/650/CE, il saldo del contributo finanziario dell’Unione va fissato tramite una decisione della Commissione adottata secondo la procedura di cui all’articolo 40 della decisione 2009/470/CE.

(6)

I risultati delle ispezioni effettuate dalla Commissione in conformità all’articolo 7 della decisione 2005/650/CE e le condizioni per la concessione di un contributo finanziario dell’Unione non consentono di riconoscere come ammissibile l’intero importo delle spese dichiarate.

(7)

Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni definitive sono stati comunicati alla Spagna in una lettera datata 1o luglio 2009.

(8)

In considerazione di quanto precede, occorre fissare l’importo totale del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione e della sorveglianza della febbre catarrale degli ovini in Spagna nel 2004 e 2005.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario dell’Unione alla Spagna

Il contributo finanziario totale dell’Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure di eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Spagna nel 2004 e 2005, in conformità alla decisione 2005/650/CE, è fissato a 2 850 183,00 EUR.

Articolo 2

Modalità di pagamento

Il saldo del contributo finanziario dell’Unione è fissato a 350 183,00 EUR.

Articolo 3

Destinatario

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 238 del 15.9.2005, pag. 19.


29.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2010

che rinnova l’autorizzazione a continuare l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 (SYN-BTØ11-1), che autorizza alimenti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti a partire da granoturco Bt11 (SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la decisione 2004/657/CE

[notificata con il numero C(2010) 5129]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/419/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, l’articolo 11, paragrafo 3, l’articolo 19, paragrafo 3 e l’articolo 23, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 aprile 2007 Syngenta Seeds S.A.S., per conto di Syngenta Crop Protection AG, ha presentato alla Commissione, a norma degli articoli 5, 11, 17 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo dell’autorizzazione a continuare l’immissione in commercio di alimenti e ingredienti alimentari esistenti ottenuti dal granturco Bt11 (compresi gli additivi alimentari), il rinnovo dell’autorizzazione a continuare l’immissione in commercio di mangimi contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granoturco Bt11 (comprese le materie prime e gli additivi per mangimi), e di prodotti diversi dagli alimenti e mangimi contenenti e costituiti da granturco Bt11, ad eccezione della coltivazione («la domanda»), in precedenza notificati conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b) e all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento citato. La domanda riguarda anche il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di alimenti e ingredienti alimentari autorizzati a norma della decisione 2004/657/CE della Commissione, del 19 maggio 2004, che autorizza l’immissione sul mercato di granturco dolce geneticamente modificato, della linea Bt11, in qualità di nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Nella propria domanda Syngenta Seeds S.A.S. ha inoltre richiesto l’autorizzazione per alimenti e ingredienti alimentari contenenti e costituiti da granturco Bt11 mai autorizzati all’interno dell’Unione.

(2)

Il 17 febbraio 2009 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha espresso un parere favorevole (3) a norma dell’articolo 6 e dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, concludendo che le nuove informazioni fornite nella domanda e l’esame della letteratura pubblicata dall’EFSA successivamente al precedente parere scientifico sul granturco Bt11 (4) non rendono necessarie modifiche e ha ribadito la sua precedente conclusione in base alla quale il granturco Bt11 è altrettanto sicuro della versione non-geneticamente modificata ed è improbabile che esso abbia effetti nocivi sulla salute umana o degli animali o sull’ambiente in relazione agli usi previsti. Tale conclusione si applica anche ai prodotti oggetto della domanda.

(3)

L’EFSA ha tenuto conto nel suo parere di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche sollevate dagli Stati membri nel quadro della consultazione delle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(4)

Nell’esprimere tale parere l’EFSA è giunta inoltre alla conclusione che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali, consistente in un piano generale di sorveglianza, presentato dal richiedente è conforme all’uso previsto per i prodotti.

(5)

Alla luce delle considerazioni esposte, del fatto che la società Syngenta Crop Protection AG Svizzera che ha assorbito Syngenta Seeds AG, destinataria della decisione 2004/657/CE, è la stessa persona giuridica per conto della quale il richiedente ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione, che quest’ultimo ha confermato che la sua domanda comprendeva effettivamente anche la domanda di autorizzazione di alimenti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti da granturco Bt11 e che esso intendeva richiedere il rinnovo dei prodotti disciplinati dalla decisione 2004/657/CE prima della scadenza dell’autorizzazione indicata in detta decisione, affinché per questi prodotti fosse adottata una sola decisione con effetto dal medesimo giorno, è opportuno concedere il rinnovo dell’autorizzazione a continuare l’immissione in commercio dei prodotti esistenti, il rinnovo dell’autorizzazione di alimenti e ingredienti alimentari contenenti costituiti o ottenuti a partire da granturco dolce Bt11 (fresco o in scatola) e l’autorizzazione di alimenti e ingredienti alimentari contenenti granturco Bt11 o da esso costituiti. Di conseguenza la decisione 2004/657/CE è abrogata.

(6)

Secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (5), a ogni OGM va assegnato un identificatore unico.

(7)

In base al parere dell’EFSA non risultano necessarie disposizioni specifiche in materia di etichettatura diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 per gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco Bt11. Per garantire che i prodotti siano usati nel rispetto dei limiti fissati dall’autorizzazione prevista dalla presente decisione occorre tuttavia che sull’etichettatura dei mangimi contenenti o costituiti a partire dall’OGM e dei prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi contenenti l’OGM, oppure da esso costituiti, per i quali viene chiesto il rinnovo dell’autorizzazione, sia aggiunta la chiara indicazione che i prodotti in questione non devono essere usati per la coltivazione.

(8)

Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati devono essere presentati conformemente alle disposizioni della decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all’interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(9)

Il parere dell’EFSA non giustifica l’imposizione di condizioni o restrizioni specifiche all’immissione in commercio, all’uso e alla manipolazione, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio in merito all’uso degli alimenti e dei mangimi, o di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e) e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(10)

È opportuno che tutte le informazioni pertinenti concernenti il rinnovo dei prodotti siano inserite nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003.

(11)

L’articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (7), stabilisce disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti contenenti OGM o da essi costituiti.

(12)

La presente decisione va notificata tramite il centro di scambio di informazioni sulla sicurezza (Biosafety Clearing-House) alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1 e all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (8).

(13)

Il richiedente è stato consultato in merito alle misure stabilite dalla presente decisione.

(14)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente.

(15)

Durante la riunione del 29 giugno 2010, il Consiglio non è riuscito a decidere a maggioranza qualificata né a favore né contro la proposta. Il Consiglio ha fatto sapere che i suoi atti sulla questione sono conclusi. Spetta quindi alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

A norma del regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) Bt11, di cui alla lettera b), dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico SYN-BTØ11-1.

Articolo 2

Autorizzazione

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2 e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione:

a)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco SYN-BTØ11-1;

b)

mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco SYN-BTØ11-1;

c)

prodotti diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti da granturco SYN-BTØ11-1, per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.   Ai fini delle disposizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1 e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «granturco».

2.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti da granturco SYN-BTØ11-1 di cui all’articolo 2, lettere b) e c).

Articolo 4

Monitoraggio degli effetti ambientali

1.   Il titolare dell’autorizzazione deve garantire l’adozione e l’esecuzione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali, come disposto alla lettera h), dell’allegato.

2.   Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare alla Commissione relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio in conformità alla decisione 2009/770/CE.

Articolo 5

Registro comunitario

Le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione sono iscritte nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 6

Titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione è Syngenta Seeds S.A.S., Francia, che rappresenta Syngenta Crop Protection AG, Svizzera.

Articolo 7

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 8

Abrogazione

La decisione 2004/657/CE è abrogata.

Articolo 9

Destinatario

Il destinatario della presente decisione è Syngenta Seeds S.A.S., Chemin de l’Hobit 12, BP 27, 31790 Saint-Sauveur, FRANCIA in rappresentanza di Syngenta Crop Protection AG, Svizzera.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 300 del 25.9.2004, pag. 48.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2007-146

(4)  Parere dell’EFSA pubblicato il 19 maggio 2005 riguardante l’immissione in commercio del granturco Bt11 a scopo di coltivazione, produzione di mangimi e lavorazione industriale http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2004-012

(5)  GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

(6)  GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9.

(7)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

(8)  GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.


ALLEGATO

a)   Richiedente e titolare dell’autorizzazione:

Nome

:

Syngenta Seeds S.A.S.

Indirizzo

:

12, Chemin de l’Hobit, BP 27, 31790 Saint-Sauveur, FRANCIA

per conto di Syngenta Crop Protection AG — Schwarzwaldallee 215, CH 4058 Basel, SVIZZERA.

b)   Designazione e specifiche dei prodotti:

1)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco SYN-BTØ11-1;

2)

mangimi contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco SYN-BTØ11-1;

3)

prodotti diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti da granturco SYN-BTØ11-1, per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.

Come descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato SYN-BTØ11-1 esprime la proteina Cry1Ab, che conferisce protezione da alcuni lepidotteri, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato ammonio.

c)   Etichettatura:

1)

ai fini delle disposizioni specifiche in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1 e articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «granturco»;

2)

la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti da granturco SYN-BTØ11-1 di cui all’articolo 2, lettere b) e c).

d)   Metodo di rilevamento:

metodo evento-specifico, basato su PCR in tempo reale, per la quantificazione di granturco SYN-BTØ11-1,

metodo convalidato dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato sul sito http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm

materiale di riferimento: ERM®-BF412, disponibile tramite il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) all’indirizzo https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue

e)   Identificatore unico:

SYN-BTØ11-1

f)   Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica:

Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: cfr. [da completare dopo la notifica].

g)   Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti:

non applicabile.

h)   Piano di monitoraggio:

piano di monitoraggio per le conseguenze ambientali, conformemente a quanto disposto nell’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano pubblicato su Internet].

i)   Requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio in merito all’uso degli alimenti destinati al consumo umano:

non applicabile.

Nota: in futuro potrebbe essere necessario modificare i link con i documenti pertinenti. Queste modifiche saranno comunicate al pubblico mediante l’aggiornamento del Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.


29.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2010

che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 5133]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/420/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2007 la Monsanto Europe SA ha presentato all’autorità competente dei Paesi Bassi, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, articolo 5 e articolo 17, una domanda relativa all’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco MON89034xNK603 («la domanda»).

(2)

La domanda riguarda anche l’immissione in commercio di prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti granturco MON89034xNK603 oppure da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione. Essa contiene pertanto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, articolo 5, paragrafo 5 e articolo 17, paragrafo 5, i dati e le informazioni richiesti dagli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE (2) del Consiglio, nonché le informazioni e le conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi di cui all’allegato II della direttiva 2001/18/CE. La domanda contiene inoltre un piano di monitoraggio degli effetti ambientali, in conformità all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

(3)

Il 29 settembre 2009 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha espresso un parere favorevole a norma dell’articolo 6 e dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Il granturco MON89034xNK603 è stato giudicato altrettanto sicuro della versione non-geneticamente modificata per quanto riguarda gli effetti potenziali sulla salute umana o degli animali o sull’ambiente. Si è pertanto concluso che sia da ritenere improbabile che l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco MON89034xNK603 come descritto nella domanda (nel seguito «i prodotti») possa avere effetti nocivi sulla salute umana o degli animali o sull’ambiente nel contesto degli usi previsti (3). L’EFSA ha tenuto conto nel suo parere di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche sollevate dagli Stati membri nel quadro della consultazione delle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento citato.

(4)

Nell’esprimere tale parere l’EFSA è giunta inoltre alla conclusione che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali, consistente in un piano generale di sorveglianza, presentato dal richiedente è conforme all’uso previsto per i prodotti.

(5)

Alla luce delle considerazioni esposte risulta opportuno rilasciare un’autorizzazione per i prodotti in esame.

(6)

Secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (4), a ogni OGM va assegnato un identificatore unico.

(7)

In base al parere dell’EFSA gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco MON89034xNK603 non richiedono disposizioni specifiche in materia di etichettatura diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003. Per garantire che i prodotti siano usati nel rispetto dei limiti fissati dall’autorizzazione prevista dalla presente decisione occorre tuttavia che sull’etichettatura dei mangimi contenenti o costituiti a partire dall’OGM e dei prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi contenenti o costituiti a partire dall’OGM per i quali viene chiesta l’autorizzazione sia aggiunta la chiara indicazione che i prodotti in questione non devono essere usati per la coltivazione.

(8)

Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati devono essere presentati conformemente alle disposizioni della decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all’interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)

Il parere dell’EFSA non giustifica l’imposizione di condizioni o restrizioni specifiche all’immissione in commercio, all’uso e alla manipolazione, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio in merito all’uso degli alimenti e dei mangimi, o di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(10)

È opportuno iscrivere tutte le informazioni pertinenti relative all’autorizzazione dei prodotti nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(11)

L’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (6), stabilisce disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da OGM.

(12)

La presente decisione va notificata tramite il centro di scambio di informazioni sulla sicurezza (Biosafety Clearing-House) alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1 e all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (7).

(13)

Il richiedente è stato consultato in merito alle misure stabilite dalla presente decisione.

(14)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente.

(15)

Durante la riunione del 29 giugno 2010, il Consiglio non è riuscito a decidere a maggioranza qualificata né a favore né contro la proposta. Il Consiglio ha fatto sapere che i suoi atti sulla questione sono conclusi. Spetta quindi alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

A norma del regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON89034xNK603, di cui al punto b) dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6.

Articolo 2

Autorizzazione

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione:

a)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6;

b)

mangimi contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6;

c)

prodotti, diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti da granturco MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6, per gli stessi usi di qualsiasi altro tipo di granturco ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.   Ai fini delle disposizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «granturco».

2.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti da granturco MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6, di cui all’articolo 2, lettere b) e c).

Articolo 4

Monitoraggio degli effetti ambientali

1.   Il titolare dell’autorizzazione deve garantire l’adozione e l’esecuzione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali, come disposto alla lettera h) dell’allegato.

2.   Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare alla Commissione relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio in conformità alla decisione 2009/770/CE.

Articolo 5

Registro comunitario

Le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione sono iscritte nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 6

Titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione è la Monsanto Europe SA, Belgio, in rappresentanza della Monsanto Company, Stati Uniti.

Articolo 7

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 8

Destinatario

La Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles — BELGIO, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2009-00759

(4)  GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

(5)  GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9.

(6)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

(7)  GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.


ALLEGATO

a)   Richiedente e titolare dell’autorizzazione

Nome

:

Monsanto Europe SA

Indirizzo

:

Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles — Belgio

per conto della Monsanto Company - 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d’America.

b)   Designazione e specifiche dei prodotti

1)

Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6;

2)

mangimi contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6;

3)

prodotti, diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti a partire da granturco MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6, per gli stessi usi di qualsiasi altro tipo di granturco ad eccezione della coltivazione.

Come descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6 è prodotto con incroci tra granturco contenente gli eventi MON-89Ø34-3 e MON-ØØ6Ø3-6 ed esprime le proteine Cry1A.105 e Cry2Ab2 che conferiscono protezione da alcune specie di lepidotteri e la proteina CP4 EPSPS che conferisce tolleranza all’erbicida glifosato.

c)   Etichettatura

1)

Ai fini delle disposizioni specifiche in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1 e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «granturco»;

2)

sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti da granturco MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6 di cui all’articolo 2, lettere b) e c), della presente decisione deve comparire la dicitura «non destinato alla coltivazione».

d)   Metodo di rilevamento

Metodi quantitativi in tempo reale PCR, specifici per l’evento, per granturco geneticamente modificato MON-89Ø34-3 e MON-ØØ6Ø3-6 convalidati sul granturco MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6,

metodo convalidato sulle sementi dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato su http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm

materiale di riferimento: AOCS 0906-E e AOCS 0406-A (per MON-89Ø34-3) accessibile attraverso l’American Oil Chemists Society sul sito http://www.aocs.org/tech/crm/ ed ERM®-BF415 (per MON-ØØ6Ø3-6) accessibile attraverso il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) sul sito https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue

e)   Identificatore unico

MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6

f)   Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica

Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: cfr. [da completare alla notifica].

g)   Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti

Non applicabile.

h)   Piano di monitoraggio

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano pubblicato su Internet]

i)   Requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio in merito all’uso degli alimenti destinati al consumo umano

Non applicabile.

Nota: in futuro potrebbe essere necessario modificare i link con i documenti pertinenti. Queste modifiche saranno comunicate al pubblico mediante l’aggiornamento del Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.


Rettifiche

29.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/19


Rettifica della decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 195 del 27 luglio 2010 )

In copertina nel sommario, nel titolo della decisione:

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«2010/413/PESC

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A pagina 39, nel titolo della decisione:

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