ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.195.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 195 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2010/411/UE |
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2010/412/UE |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2010/413/PESC |
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2010/415/UE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
27.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 195/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2010
relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi
(2010/411/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione dell'11 maggio 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell’Unione europea, per un accordo tra l’Unione e gli Stati Uniti che metta a disposizione del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America dati di messaggistica finanziaria per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi («l'accordo»). |
(2) |
Fatta salva la sua conclusione in una data successiva, è opportuno firmare l’accordo. |
(3) |
L'accordo rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47. L'accordo dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi. |
(4) |
A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione. |
(5) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, fatti salvi i suoi diritti a norma del protocollo con riguardo alla decisione sulla conclusione dell'accordo. |
(6) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvata, a nome dell’Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (1) («l'accordo»), fatta salva la conclusione di detto accordo.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 28 giugno 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
M. Á. MORATINOS
(1) Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.
27.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 195/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 luglio 2010
relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi
(2010/412/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 88, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione dell’11 maggio 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell’Unione europea, per un accordo tra l’Unione e gli Stati Uniti che metta a disposizione del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America dati di messaggistica finanziaria per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento. |
(2) |
A norma della decisione 2010/411/UE del Consiglio, del 28 giugno 2010 (1), l’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi («l’accordo») è stato firmato il 28 giugno 2010, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
(3) |
È opportuno concludere l’accordo. |
(4) |
L’accordo rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all’articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all’articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all’articolo 47. L’accordo dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi. |
(5) |
A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione. |
(6) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(7) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi («l’accordo») (2).
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è invitata a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell’accordo, un quadro giuridico e tecnico per l’estrazione di dati sul territorio UE.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo la Commissione è invitata a presentare una relazione sui progressi nello sviluppo del sistema UE equivalente con riguardo all’articolo 11 dell’accordo.
Se cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell’accordo non è stato istituito il sistema UE equivalente, l’Unione valuta se rinnovare l’accordo a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, dello stesso.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio designa la o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, allo scambio degli strumenti di approvazione di cui all’articolo 23 dell’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dal medesimo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
D. REYNDERS
(1) Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi
L’UNIONE EUROPEA
da un lato, e
GLI STATI UNITI D’AMERICA
dall’altro,
in seguito insieme denominati «le parti»,
DESIDEROSI di prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento, in particolare condividendo le informazioni, al fine di proteggere le rispettive società democratiche, i valori, i diritti e le libertà comuni,
NEL TENTATIVO di rafforzare e incoraggiare la cooperazione tra le parti nello spirito del partenariato transatlantico,
RAMMENTANDO le convenzioni delle Nazioni Unite relative alla lotta al terrorismo e al suo finanziamento e le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel settore della lotta al terrorismo, in particolare la risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e le sue direttive che invitano tutti gli Stati a prendere le misure necessarie per prevenire il compimento di atti terroristici, anche allertando tempestivamente gli altri Stati attraverso lo scambio di informazioni; garantire la massima assistenza reciproca in relazione alle indagini o ai procedimenti penali in materia di finanziamento o supporto degli atti terroristici; trovare metodi volti ad intensificare ed accelerare lo scambio di informazioni operative; scambiare informazioni in conformità della legislazione nazionale ed internazionale; cooperare, in particolare attraverso intese e accordi bilaterali e multilaterali, al fine di prevenire e reprimere attacchi terroristici e agire contro gli autori di tali atti,
RICONOSCENDO che il programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (Terrorist Finance Tracking Program — TFTP) del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America («dipartimento del Tesoro statunitense») è risultato essenziale per identificare e catturare terroristi e loro finanziatori e che ha offerto molti indizi di cui sono state messe al corrente le autorità competenti in tutto il mondo a fini di antiterrorismo, il che ha giovato in modo particolare agli Stati membri dell’Unione europea («Stati membri»),
CONSTATANDO l’importanza del TFTP nella prevenzione e nella lotta al terrorismo e al suo finanziamento nell’Unione europea e altrove, nonché l’importante ruolo dell’Unione europea nel garantire che i fornitori designati di servizi internazionali di messaggistica finanziaria forniscano i dati di messaggistica relativi ai pagamenti finanziari conservati nel territorio dell’Unione europea che sono necessari per la prevenzione e la lotta al terrorismo e al suo finanziamento, nel rigoroso rispetto delle misure di salvaguardia in materia di vita privata e protezione dei dati personali,
TENENDO PRESENTE l’articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea relativo al rispetto dei diritti fondamentali, il diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i principi di proporzionalità e necessità concernenti il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Convenzione n. 108 del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, nonché gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
TENENDO PRESENTE l’ampia tutela riconosciuta alla vita privata negli Stati Uniti d’America («Stati Uniti»), garantita dalla costituzione, dalla legislazione penale e civile, dalla regolamentazione e dalle politiche consolidate vigenti negli Stati Uniti, applicata e mantenuta mediante controlli e bilanciamenti dei tre rami del governo,
SOTTOLINEANDO i valori comuni che disciplinano la riservatezza della vita privata e la protezione dei dati personali nell’Unione europea e negli Stati Uniti, compresa l’importanza che entrambe le parti attribuiscono al giusto processo e al diritto ad un ricorso effettivo avverso azioni governative improprie,
TENENDO PRESENTE l’interesse reciproco per una conclusione rapida di un accordo vincolante tra l’Unione europea e gli Stati Uniti basato su principi comuni di protezione dei dati personali trasferiti per finalità generali di contrasto, e l’importanza di considerare con attenzione gli effetti di tale accordo su accordi precedenti e il principio del diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria su base non discriminatoria,
PRENDENDO ATTO dei rigorosi controlli e salvaguardie messi in atto dal dipartimento del Tesoro statunitense per la gestione, l’uso e la diffusione di dati di messaggistica finanziaria ai sensi del TFTP, quali descritti nella presentazione del dipartimento del Tesoro statunitense pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 20 luglio 2007 e nel Registro federale degli Stati Uniti il 23 ottobre 2007, che riflette la cooperazione in corso tra gli Stati Uniti e l’Unione europea nella lotta contro il terrorismo internazionale,
RICONOSCENDO che le due verifiche e relazioni globali della personalità indipendente nominata dalla Commissione europea per verificare il rispetto delle misure di salvaguardia in materia di protezione dei dati contenute nel TFTP giungono alla conclusione che gli Stati Uniti rispettano le prassi sulla protezione dei dati indicate nella presentazione e che il TFTP ha prodotto vantaggi significativi in termini di sicurezza per l’Unione europea ed è stato estremamente prezioso non solo ai fini delle indagini sugli attacchi terroristici ma anche della prevenzione di diversi attentati in Europa e altrove,
TENENDO PRESENTE la risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare l’apertura dei negoziati in vista di un accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti ai fini della messa a disposizione del dipartimento del Tesoro statunitense di dati di messaggistica finanziaria per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento,
RICORDANDO che, per assicurare l’effettivo esercizio dei propri diritti, chiunque può, indipendentemente dalla cittadinanza, proporre reclamo a un’autorità indipendente preposta alla protezione dei dati o altra autorità simile, o ricorrere presso un organo giurisdizionale indipendente e imparziale,
TENENDO PRESENTE che la legislazione statunitense contempla un ricorso in sede amministrativa e giudiziaria non discriminatorio in caso di trattamento improprio dei dati personali, anche ai sensi, tra l’altro, dell’Administrative Procedure Act del 1946, dell’Inspector General Act del 1978, delle raccomandazioni di attuazione del 9/11 Commission Act del 2007, del Computer Fraud and Abuse Act e del Freedom of Information Act,
RAMMENTANDO che, per legge, nell’Unione europea i clienti di istituzioni finanziarie e di fornitori di servizi di messaggistica finanziaria sono informati per iscritto che i dati personali contenuti nelle registrazioni di operazioni finanziarie possono essere trasferiti alle autorità pubbliche degli Stati membri o di paesi terzi a fini di contrasto e che tale comunicazione può riguardare informazioni ai fini del TFTP,
RICONOSCENDO il principio di proporzionalità che ispira il presente accordo e che è applicato sia nell’Unione europea che negli Stati Uniti: nell’Unione europea discende dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalla relativa giurisprudenza e dalla legislazione dell’UE e degli Stati membri; negli Stati Uniti si fonda sui requisiti di ragionevolezza derivati dalla costituzione degli Stati Uniti, dalla legislazione federale e statale e dalla relativa giurisprudenza interpretativa, e sui divieti di estensione eccessiva delle ordinanze di produzione (production orders) e di azione arbitraria da parte di funzionari governativi,
AFFERMANDO che il presente accordo non costituisce un precedente per eventuali disposizioni future tra gli Stati Uniti e l’Unione europea o tra una delle due parti e un altro Stato in materia di trattamento e trasferimento di dati di messaggistica finanziaria o qualsiasi altro tipo di dati, ovvero in materia di protezione dei dati,
RICONOSCENDO che i fornitori designati sono tenuti a osservare le norme nazionali o dell’UE di protezione dei dati generalmente applicabili e dirette a tutelare le persone in ordine al trattamento dei propri dati personali, sotto il controllo delle competenti autorità di protezione dei dati e in modo coerente con le disposizioni specifiche del presente accordo, e
AFFERMANDO inoltre che il presente accordo non pregiudica altri accordi in materia di contrasto o condivisione delle informazioni tra le parti o tra gli Stati Uniti e gli Stati membri,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Scopo dell’accordo
1. Scopo del presente accordo è provvedere, nel pieno rispetto della vita privata, della protezione dei dati personali e delle altre condizioni stabilite nel presente accordo, affinché:
a) |
la messaggistica finanziaria riguardante trasferimenti finanziari e relativi dati conservati nel territorio dell’Unione europea dai fornitori di servizi internazionali di messaggistica finanziaria, designati congiuntamente ai sensi del presente accordo, siano forniti al dipartimento del Tesoro statunitense a fini esclusivi di prevenzione, indagine, accertamento o azione penale nei confronti del terrorismo o del suo finanziamento, e |
b) |
le pertinenti informazioni ottenute attraverso il TFTP siano fornite alle autorità di contrasto, di pubblica sicurezza o antiterrorismo degli Stati membri ovvero a Europol o Eurojust a fini di prevenzione, indagine, accertamento o azione penale nei confronti del terrorismo o del suo finanziamento. |
2. Gli Stati Uniti, l’Unione europea e i suoi Stati membri adottano, nell’ambito delle rispettive competenze, tutte le misure necessarie e opportune per attuare le disposizioni e realizzare gli obiettivi del presente accordo.
Articolo 2
Ambito d’applicazione
Il presente accordo si applica all’ottenimento e all’utilizzo di dati di messaggistica finanziaria e dati connessi a fini di prevenzione, indagine, accertamento o azione penale in relazione a:
a) |
atti di una persona o entità che comportano l’uso della violenza o sono altrimenti pericolosi per la vita umana o costituiscono un rischio di danneggiamento a beni o infrastrutture e che, tenuto conto della loro natura e della situazione, hanno presumibilmente lo scopo di:
|
b) |
una persona o entità che assiste, finanzia o fornisce sostegno finanziario, materiale o tecnologico, ovvero servizi finanziari o di altro tipo per gli atti o il favoreggiamento degli atti di cui alla lettera a); |
c) |
una persona o entità che fornisce o raccoglie fondi, in qualunque modo, direttamente o indirettamente, con l’intenzione di utilizzarli, in tutto o in parte, per compiere uno degli atti di cui alle lettere a) o b), o sapendo che saranno utilizzati a tal fine, oppure |
d) |
una persona o entità che concorre, favorisce o tenta di compiere gli atti di cui alle lettere a), b) o c). |
Articolo 3
Garantire la fornitura dei dati da parte dei fornitori designati
Le parti, congiuntamente ed individualmente, provvedono, conformemente al presente accordo e, in particolare, all’articolo 4, affinché le entità congiuntamente designate dalle parti ai sensi del presente accordo come fornitori di servizi di messaggistica finanziaria internazionale («fornitori designati») forniscano al dipartimento del Tesoro statunitense i dati di messaggistica finanziaria e i dati connessi necessari per la prevenzione, l’indagine, l’accertamento o l’azione penale nei confronti del terrorismo o del suo finanziamento («dati forniti»). I nominativi dei fornitori designati sono specificati nell’allegato del presente accordo e, se necessario, possono essere aggiornati mediante scambio di note diplomatiche. Le modifiche dell’allegato sono debitamente pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Richieste statunitensi di ottenere dati dai fornitori designati
1. Ai fini del presente accordo, il dipartimento del Tesoro statunitense notifica, in conformità del diritto statunitense, un’ordinanza di produzione (production order) («richiesta») a un fornitore designato presente nel territorio degli Stati Uniti, allo scopo di ottenere i dati necessari per la prevenzione, l’indagine, l’accertamento o l’azione penale nei confronti del terrorismo o del suo finanziamento conservati nel territorio dell’Unione europea.
2. La richiesta (e gli eventuali documenti supplementari):
a) |
indica il più chiaramente possibile i dati, comprese le categorie specifiche di dati richiesti, che sono necessari a fini di prevenzione, indagine, accertamento o azione penale nei confronti del terrorismo o del suo finanziamento; |
b) |
motiva la necessità dei dati; |
c) |
è quanto più possibile precisa onde ridurre al minimo la quantità di dati richiesti, tenendo conto delle analisi precedenti e in corso sul rischio terroristico incentrate sui tipi e sulla provenienza geografica dei messaggi e sulla percezione delle minacce terroristiche e delle vulnerabilità, e delle analisi geografiche, di minaccia e di vulnerabilità; e |
d) |
non richiede dati relativi allo spazio unico dei pagamenti in euro. |
3. All’atto della notifica della richiesta al fornitore designato, il dipartimento del Tesoro statunitense fornisce contemporaneamente copia della richiesta, ed eventuali documenti supplementari, a Europol.
4. Al ricevimento della copia, Europol verifica con la massima urgenza che la richiesta sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 2. Europol comunica al fornitore designato l’avvenuta verifica della conformità della richiesta ai requisiti di cui al paragrafo 2.
5. Ai fini del presente accordo, dopo che Europol ha confermato la conformità della richiesta ai requisiti di cui al paragrafo 2, la richiesta diventa giuridicamente vincolante ai sensi della legislazione statunitense sia nell’Unione europea che negli Stati Uniti. Il fornitore designato è pertanto autorizzato e obbligato a fornire i dati al dipartimento del Tesoro statunitense.
6. Il fornitore designato fornisce i dati (cosiddetto sistema «push») direttamente al dipartimento del Tesoro statunitense. Esso tiene un registro dettagliato di tutti i dati trasmessi al dipartimento del Tesoro statunitense ai fini del presente accordo.
7. Una volta che abbia fornito i dati secondo queste procedure, si ritiene che il fornitore designato abbia rispettato il presente accordo e tutti gli altri requisiti giuridici applicabili nell’Unione europea al trasferimento di tali dati dall’Unione europea agli Stati Uniti.
8. I fornitori designati dispongono di tutti i mezzi di impugnazione in sede amministrativa e giudiziaria previsti dalla legislazione statunitense per i destinatari delle richieste del dipartimento del Tesoro statunitense.
9. Le parti coordinano congiuntamente le modalità tecniche necessarie per supportare il processo di verifica di Europol.
Articolo 5
Salvaguardie applicabili al trattamento dei dati
1. Il dipartimento del Tesoro statunitense provvede affinché i dati forniti siano trattati conformemente alle disposizioni del presente accordo. Il dipartimento del Tesoro statunitense assicura la protezione dei dati personali per mezzo delle salvaguardie seguenti, che si applicano indiscriminatamente in particolare per quanto riguarda la cittadinanza o il paese di residenza.
2. I dati forniti sono trattati esclusivamente a fini di prevenzione, indagine, accertamento o azione penale nei confronti del terrorismo e del suo finanziamento.
3. Il TFTP non prevede né deve prevedere data mining né altri tipi di profilazione algoritmica o automatica o di filtraggio.
4. Al fine di prevenire l’accesso non autorizzato ai dati, la loro diffusione non autorizzata o la loro perdita o qualunque forma di trattamento non autorizzato:
a) |
i dati forniti sono conservati in ambiente fisico sicuro, separatamente da qualsiasi altro dato e con sistemi di alto livello e funzioni di controllo delle intrusioni; |
b) |
i dati forniti non sono connessi ad altre banche dati; |
c) |
l’accesso ai dati forniti è limitato agli analisti che si occupano delle indagini sul terrorismo o sul suo finanziamento e alle persone incaricate del supporto tecnico, della gestione e della supervisione del TFTP; |
d) |
i dati forniti non sono manipolati, né alterati o aggiunti; e |
e) |
non sono effettuate copie dei dati forniti, se si eccettua il back-up per il ripristino in caso di problemi. |
5. Tutte le ricerche dei dati forniti si basano su informazioni o prove preesistenti che inducono a ritenere che l’oggetto delle ricerche abbia un nesso con il terrorismo o il suo finanziamento.
6. Ogni singola ricerca TFTP di dati forniti è quanto più possibile mirata, dimostra che vi è motivo di ritenere che l’oggetto delle ricerche abbia un nesso con il terrorismo o il suo finanziamento ed è registrata, compreso il nesso con il terrorismo o il suo finanziamento necessario per avviare la ricerca.
7. I dati forniti possono includere informazioni relative all’identità dell’ordinante e/o beneficiario della transazione, compreso il nome, il numero di conto, l’indirizzo e il numero d’identificazione nazionale. Le parti riconoscono il carattere particolarmente sensibile dei dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o di altro tipo, l’appartenenza sindacale, o la salute e l’orientamento sessuale («dati sensibili»). Nel caso eccezionale in cui i dati estratti contengano dati sensibili, il dipartimento del Tesoro statunitense li protegge in conformità delle misure di salvaguardia e di sicurezza previste dal presente accordo, nel pieno rispetto e tenendo debito conto del loro carattere particolarmente sensibile.
Articolo 6
Conservazione e cancellazione dei dati
1. Nel periodo di validità del presente accordo, il dipartimento del Tesoro statunitense inizia una valutazione costante e almeno annuale per individuare i dati non estratti che non sono più necessari per lottare contro il terrorismo o il suo finanziamento. Qualora siano individuati dati di questo tipo, il dipartimento del Tesoro statunitense li cancella in modo permanente non appena ciò sia tecnologicamente fattibile.
2. Qualora risulti che sono stati trasmessi dati di messaggistica finanziaria non richiesti, il dipartimento del Tesoro statunitense li cancella prontamente e in modo permanente e informa il pertinente fornitore designato.
3. Salvo che siano stati già cancellati in applicazione dei paragrafi 1, 2 o 5, tutti i dati non estratti pervenuti prima del 20 luglio 2007 sono cancellati entro il 20 luglio 2012.
4. Salvo che siano stati già cancellati in applicazione dei paragrafi 1, 2 o 5, tutti i dati non estratti pervenuti a partire dal 20 luglio 2007 sono cancellati entro i cinque (5) anni successivi al ricevimento.
5. Nel periodo di validità del presente accordo, il dipartimento del Tesoro statunitense inizia una valutazione costante e almeno annuale per verificare che i periodi di conservazione dei dati di cui ai paragrafi 3 e 4 continuino a non essere più lunghi di quanto necessario per lottare contro il terrorismo o il suo finanziamento. Qualora tali periodi siano ritenuti più lunghi del necessario, il dipartimento del Tesoro statunitense li riduce opportunamente.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Commissione europea e il dipartimento del Tesoro statunitense preparano una relazione congiunta sul valore dei dati forniti nell’ambito del TFTP, evidenziando in particolare il valore dei dati conservati per più anni e delle pertinenti informazioni ottenute dalla verifica congiunta ai sensi dell’articolo 13. Le parti stabiliscono congiuntamente le modalità di tale relazione.
7. Le informazioni estratte dai dati forniti, comprese le informazioni condivise ai sensi dell’articolo 7, sono conservate solo per il tempo necessario alle indagini o azioni penali specifiche per le quali sono usate.
Articolo 7
Trasferimento successivo
Il trasferimento successivo di informazioni estratte dai dati forniti è limitato in conformità delle seguenti salvaguardie:
a) |
sono condivise solo le informazioni estratte a seguito di una ricerca individualizzata ai sensi del presente accordo, in particolare dell’articolo 5; |
b) |
tali informazioni sono condivise solo con le autorità di contrasto, di pubblica sicurezza o antiterrorismo degli Stati Uniti, degli Stati membri o di paesi terzi, o con Europol o Eurojust, o con altri organismi internazionali appropriati, nell’ambito delle loro rispettive competenze; |
c) |
tali informazioni sono condivise solo a fini indiziari e a fini esclusivi di prevenzione, indagine, accertamento o azione penale nei confronti del terrorismo o del suo finanziamento; |
d) |
se il dipartimento del Tesoro statunitense sa che tali informazioni riguardano un cittadino di uno Stato membro o altra persona ivi residente, la condivisione delle informazioni con le autorità di un paese terzo è subordinata al previo consenso delle autorità competenti dello Stato membro interessato o ai protocolli sulla condivisione di tali informazioni vigenti tra il dipartimento del Tesoro statunitense e lo Stato membro interessato, salvo che la condivisione dei dati sia essenziale per la prevenzione di una minaccia immediata e grave alla pubblica sicurezza di una parte del presente accordo, di uno Stato membro o di un paese terzo. In quest’ultimo caso, le autorità competenti dello Stato membro interessato ne sono informate quanto prima; |
e) |
nel condividere tali informazioni, il dipartimento del Tesoro statunitense esige che l’autorità destinataria le cancelli non appena non siano più necessarie per il fine per cui sono state condivise; e |
f) |
ogni trasferimento successivo è debitamente registrato. |
Articolo 8
Adeguatezza
Fatto salvo il costante rispetto degli impegni in materia di vita privata e protezione dei dati personali di cui al presente accordo, si ritiene che il dipartimento del Tesoro statunitense assicuri un livello adeguato di protezione dei dati nel trattamento dei dati di messaggistica finanziaria e dati connessi trasferiti dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del presente accordo.
Articolo 9
Fornitura spontanea di informazioni
1. Il dipartimento del Tesoro statunitense provvede affinché siano messe a disposizione, non appena possibile e nel modo più rapido, delle autorità di contrasto, di pubblica sicurezza o antiterrorismo degli Stati membri interessati e, se del caso, di Europol e Eurojust, nell’ambito delle rispettive competenze, le informazioni ottenute tramite il TFTP che possono contribuire alle indagini, alla prevenzione, all’accertamento o all’azione penale dell’Unione europea nei confronti del terrorismo o del suo finanziamento. Tutte le informazioni successive che possono contribuire alle indagini, alla prevenzione, all’accertamento o all’azione penale degli Stati Uniti nei confronti del terrorismo o del suo finanziamento sono ritrasmesse agli Stati Uniti su base di reciprocità non appena possibile e secondo modalità reciproche.
2. Per favorire uno scambio d’informazioni efficace Europol può designare un ufficiale di collegamento presso il dipartimento del Tesoro statunitense. Le disposizioni riguardanti lo status e i compiti dell’ufficiale in questione sono decise di comune accordo tra le parti.
Articolo 10
Richieste dell’UE di ricerche TFTP
Qualora l’autorità di contrasto, di pubblica sicurezza o antiterrorismo di uno Stato membro, ovvero Europol o Eurojust stabilisca che vi è motivo di ritenere che la persona o l’ente ha un nesso con il terrorismo o il suo finanziamento quali definiti negli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio, e dalla direttiva 2005/60/CE, detta autorità può chiedere una ricerca al fine di ottenere informazioni tramite il TFTP. Il dipartimento del Tesoro statunitense esegue immediatamente una ricerca a norma dell’articolo 5 e fornisce le informazioni pertinenti in risposta a tali richieste.
Articolo 11
Cooperazione con un futuro sistema UE equivalente
1. Nel periodo di validità del presente accordo, la Commissione europea realizzerà uno studio sull’eventuale introduzione di un sistema UE equivalente che consenta un trasferimento dei dati più mirato.
2. Se, a seguito di tale studio, l’Unione europea decide di istituire un sistema dell’UE, gli Stati Uniti cooperano e prestano assistenza e consulenza per contribuire alla sua effettiva istituzione.
3. Poiché l’istituzione di un sistema dell’UE potrebbe modificare in modo sostanziale il contesto del presente accordo, nell’ipotesi che l’Unione europea decida di istituire un tale sistema sarà opportuno che le parti si consultino per stabilire se il presente accordo debba essere adeguato di conseguenza. Al riguardo, le autorità statunitensi e dell’UE cooperano per assicurare che i sistemi statunitensi e UE siano complementari ed efficienti in modo da rafforzare la sicurezza dei cittadini degli Stati Uniti, dell’Unione europea e degli altri paesi. Nello spirito di questa cooperazione, le parti proseguono attivamente, su base di reciprocità e opportune garanzie, la cooperazione con i competenti fornitori di servizi internazionali di messaggistica finanziaria stabiliti nei rispettivi territori al fine di garantire la continua ed efficace attuabilità dei sistemi statunitensi e UE.
Articolo 12
Monitoraggio delle salvaguardie e dei controlli
1. Il rispetto della rigorosa limitazione delle finalità al controterrorismo e delle altre salvaguardie di cui agli articoli 5 e 6 è oggetto di monitoraggio e supervisione di supervisori indipendenti, compresa una personalità nominata dalla Commissione europea, con l’accordo e fatti salvi i nulla osta di sicurezza appropriati degli Stati Uniti. Tale supervisione comprende il potere di controllare in tempo reale e retrospettivamente tutte le ricerche fatte sui dati forniti, il potere di contestare tali ricerche e, all’occorrenza, il potere di chiedere ulteriori giustificativi in merito al nesso con il terrorismo. In particolare, i supervisori indipendenti sono autorizzati a bloccare qualunque ricerca o la totalità delle ricerche che risulti essere in violazione dell’articolo 5.
2. La supervisione di cui al paragrafo 1, compresa la sua indipendenza, è oggetto di monitoraggio periodico nell’ambito della verifica di cui all’articolo 13. L’ispettore generale del dipartimento del Tesoro statunitense garantirà che la supervisione indipendente di cui al paragrafo 1 sia effettuata in conformità degli standard di audit applicabili.
Articolo 13
Verifica congiunta
1. Su richiesta di una delle parti e in ogni caso dopo sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti procedono congiuntamente alla verifica delle disposizioni del presente accordo riguardanti le salvaguardie, i controlli e la reciprocità. Successivamente la verifica è effettuata periodicamente, con verifiche aggiuntive programmate a seconda della necessità.
2. La verifica riguarda in particolare: a) il numero di messaggi finanziari consultati; b) il numero di casi in cui gli indizi sono stati condivisi con Stati membri, paesi terzi, Europol ed Eurojust; c) l’attuazione e l’efficacia del presente accordo, compresa l’idoneità del meccanismo a trasferire informazioni; d) i casi in cui le informazioni sono state usate a fini di prevenzione, indagine, accertamento o azione penale nei confronti del terrorismo e del suo finanziamento; e) il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati previsti dal presente accordo. La verifica comprende un campione casuale e rappresentativo di ricerche che permetta di verificare il rispetto delle salvaguardie e dei controlli previsti dal presente accordo, e una valutazione di proporzionalità dei dati forniti in base al loro valore per le indagini, la prevenzione, l’accertamento o l’azione penale nei confronti del terrorismo o del suo finanziamento. In seguito alla verifica, la Commissione europea presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente accordo, che ricomprenda anche gli aspetti citati nel presente paragrafo.
3. Ai fini della verifica l’Unione europea è rappresentata dalla Commissione europea e gli Stati Uniti dal dipartimento del Tesoro statunitense. Ciascuna parte può includere nella propria delegazione per la verifica esperti di sicurezza e protezione dei dati, nonché una persona con esperienza in campo giudiziario. La delegazione dell’Unione europea per la verifica comprende i rappresentanti di due autorità di protezione dei dati, di cui almeno una di uno Stato membro in cui ha sede un fornitore designato.
4. Ai fini della verifica il dipartimento del Tesoro statunitense assicura l’accesso alla documentazione e ai sistemi pertinenti e al personale competente. Le parti stabiliscono congiuntamente le modalità della verifica.
Articolo 14
Trasparenza — Informativa all’interessato
Il dipartimento del Tesoro statunitense pubblica sul proprio sito Internet informazioni dettagliate sul TFTP e relative finalità, comprese le modalità di contatto in caso di domande. Esso pubblica inoltre informazioni sulle procedure esperibili per esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e 16, compresa la disponibilità di mezzi di impugnazione in sede amministrativa e giudiziaria negli Stati Uniti in relazione al trattamento dei dati personali pervenuti ai sensi del presente accordo.
Articolo 15
Diritto di accesso
1. Chiunque ha diritto di ottenere, a seguito di richieste presentate a intervalli ragionevoli, senza costrizione e senza ritardi eccessivi, quanto meno conferma dalla propria autorità di protezione dei dati personali nell’Unione europea che sono stati rispettati i suoi diritti di interessato in ottemperanza al presente accordo, previa effettuazione di tutte le verifiche necessarie, e che, in particolare, i suoi dati personali non sono stati trattati in violazione del presente accordo.
2. La comunicazione all’interessato dei dati personali trattati ai sensi del presente accordo può essere soggetta a ragionevoli limitazioni legali applicabili in forza della normativa nazionale al fine di salvaguardare la prevenzione e l’accertamento dei reati, le indagini o l’azione penale e tutelare la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, con la dovuta considerazione per l’interesse legittimo dell’interessato.
3. Ai sensi del paragrafo 1, l’interessato presenta una richiesta alla propria autorità nazionale di controllo nell’Unione europea, che la trasmette al responsabile della protezione della vita privata (Privacy Officer) del dipartimento del Tesoro statunitense, il quale effettua tutte le verifiche necessarie conformemente alla richiesta. Il Privacy Officer del dipartimento del Tesoro statunitense comunica senza indebito ritardo alla competente autorità nazionale di controllo nell’Unione europea se i dati personali possono essere comunicati all’interessato e se i diritti dell’interessato sono stati debitamente rispettati. Qualora l’accesso ai dati sia negato o limitato in conformità delle limitazioni di cui al paragrafo 2, tale rifiuto o limitazione è spiegato per iscritto e sono fornite informazioni sui mezzi di impugnazione in sede amministrativa e giudiziaria disponibili negli Stati Uniti.
Articolo 16
Diritto di rettifica, cancellazione o blocco
1. Chiunque ha diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o il blocco dei propri dati personali trattati dal dipartimento del Tesoro statunitense ai sensi del presente accordo qualora tali dati siano inesatti o il trattamento sia in contrasto con il presente accordo.
2. Chiunque eserciti il diritto di cui al paragrafo 1 presenta una richiesta alla propria autorità nazionale di controllo nell’Unione europea, che la trasmette al responsabile della protezione della vita privata (Privacy Officer) del dipartimento del Tesoro statunitense. La richiesta di rettifica, cancellazione o blocco è debitamente motivata. Il Privacy Officer del dipartimento del Tesoro statunitense effettua tutte le verifiche necessarie conformemente alla richiesta e comunica senza indebito ritardo alla competente autorità nazionale di controllo nell’Unione europea se i dati personali sono stati rettificati, cancellati o bloccati e se i diritti dell’interessato sono stati debitamente rispettati. Tale comunicazione è spiegata per iscritto e sono fornite informazioni sui mezzi di impugnazione in sede amministrativa e giudiziaria disponibili negli Stati Uniti.
Articolo 17
Esattezza delle informazioni
1. La parte che constati che i dati pervenuti o trasmessi ai sensi del presente accordo sono inesatti adotta opportune misure per prevenire e interrompere l’erroneo affidamento su tali dati; queste misure possono comportare l’integrazione, la cancellazione o la rettifica dei dati.
2. La parte che constati l’inesattezza o l’inaffidabilità delle informazioni trasmesse all’altra parte o da questa pervenute ai sensi del presente accordo ne dà, se possibile, comunicazione all’altra parte.
Articolo 18
Ricorso
1. Le parti adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che il dipartimento del Tesoro statunitense e qualsiasi Stato membro interessato si informino immediatamente e si consultino e, se necessario, consultino le parti, qualora ritengano che dati personali siano stati trattati in violazione del presente accordo.
2. Chiunque ritenga che i propri dati personali siano stati trattati in violazione del presente accordo ha il diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria secondo la legislazione dell’Unione europea, degli Stati membri e degli Stati Uniti, rispettivamente. A tal fine e in relazione ai dati trasferiti agli Stati Uniti ai sensi del presente accordo, il dipartimento del Tesoro statunitense garantisce a tutti la parità di trattamento nell’applicare le procedure amministrative, indipendentemente dalla cittadinanza o dal paese di residenza. Chiunque dispone, ai sensi della normativa statunitense, di una procedura di impugnazione in sede giudiziaria avverso un’azione amministrativa sfavorevole, indipendentemente dalla cittadinanza o dal paese di residenza.
Articolo 19
Consultazione
1. Le parti si consultano secondo necessità per assicurare la massima efficacia nell’applicazione del presente accordo, nonché per agevolare la composizione delle eventuali controversie sulla sua interpretazione o applicazione.
2. Le parti provvedono a che l’applicazione del presente accordo non comporti oneri straordinari reciproci. Qualora siffatti oneri risultino comunque, le parti procedono immediatamente a consultazioni per facilitare l’applicazione del presente accordo, anche tramite l’adozione dei provvedimenti necessari per limitare gli oneri presenti e futuri.
3. Le parti si consultano immediatamente nel caso in cui un terzo, inclusa l’autorità di un altro paese, contesti o rivendichi un’azione legale in relazione a un aspetto dell’effetto o all’attuazione del presente accordo.
Articolo 20
Attuazione e inderogabilità
1. Il presente accordo non crea né conferisce diritti o benefici a persone o enti, pubblici o privati. Ciascuna parte garantisce che le disposizioni del presente accordo siano attuate correttamente.
2. Nessuna disposizione del presente accordo deroga agli obblighi incombenti agli Stati Uniti e agli Stati membri ai sensi dell’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America del 25 giugno 2003 e dei connessi strumenti bilaterali di mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti e gli Stati membri.
Articolo 21
Sospensione o denuncia
1. Ciascuna parte può sospendere l’applicazione del presente accordo con effetto immediato, mediante notifica per via diplomatica, in caso di violazione degli obblighi incombenti all’altra parte ai sensi del presente accordo.
2. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento, mediante notifica per via diplomatica. La denuncia ha effetto decorsi sei (6) mesi dalla data di ricezione della notifica.
3. Le parti si consultano prima dell’eventuale sospensione o denuncia, in modo da disporre di tempo sufficiente per giungere a una soluzione reciprocamente accettabile.
4. Nonostante la sospensione o la denuncia del presente accordo, tutti i dati ottenuti dal dipartimento del Tesoro statunitense ai sensi del presente accordo continuano ad essere trattati in conformità delle salvaguardie disposte dall’accordo stesso, comprese le disposizioni sulla cancellazione dei dati.
Articolo 22
Applicazione territoriale
1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, il presente accordo si applica al territorio in cui si applicano il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al territorio degli Stati Uniti.
2. Il presente accordo si applica alla Danimarca, al Regno Unito o all’Irlanda solo se la Commissione europea notifica per iscritto agli Stati Uniti che la Danimarca, il Regno Unito o l’Irlanda hanno scelto di vincolarsi al presente accordo.
3. Se prima dell’entrata in vigore del presente accordo la Commissione europea notifica agli Stati Uniti che esso si applica alla Danimarca, al Regno Unito o all’Irlanda, il presente accordo si applica ai territori di tali Stati a decorrere dalla data fissata per gli altri Stati membri dell’UE obbligati dal presente accordo.
4. Se dopo l’entrata in vigore del presente accordo la Commissione europea notifica agli Stati Uniti che esso si applica alla Danimarca, al Regno Unito o all’Irlanda, il presente accordo si applica ai territori di tali Stati a decorrere dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della notifica da parte degli Stati Uniti.
Articolo 23
Disposizioni finali
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le notifiche di avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie.
2. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 2, il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque (5) anni dalla data di entrata in vigore e si proroga automaticamente per periodi successivi di un (1) anno, a meno che una parte notifichi all’altra per iscritto per via diplomatica, con preavviso di almeno sei (6) mesi, l’intenzione di non prorogare l’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 28 giugno 2010, in due originali in lingua inglese. Il presente accordo è redatto anche in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Una volta approvate dalle due parti, tali versioni linguistiche sono considerate facenti ugualmente fede.
ALLEGATO
Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali (SWIFT).
27.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 195/15 |
Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi
L’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi, firmato a Bruxelles il 28 giugno 2010, entra in vigore il 1o agosto 2010, conformemente all’articolo 23, paragrafo 1 dell’accordo.
REGOLAMENTI
27.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 195/16 |
REGOLAMENTO (UE) N. 667/2010 DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 2010
relativo a talune misure restrittive nei confronti dell'Eritrea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafi 1 e 2,
vista la decisione 2010/127/PESC del Consiglio, del 1o marzo 2010, relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea (1), adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea,
vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Eritrea, che attua la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1907(2009). Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/414/PESC che modifica la decisione 2010/127/PESC al fine di introdurre una procedura per la modifica e il riesame dell'elenco delle persone e delle entità designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in prosieguo: il «Consiglio di sicurezza») o dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite competente (in prosieguo: il «comitato delle sanzioni»). |
(2) |
Le misure restrittive nei confronti dell’Eritrea comprendono un divieto di fornire all'Eritrea assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria o di altro genere pertinente ad attività militari e un divieto di acquistare o ottenere dall’Eritrea tale assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria e di altro genere. |
(3) |
La decisione 2010/127/PESC dispone inoltre l'ispezione di determinati carichi diretti in Eritrea e provenienti da tale paese e, nel caso degli aeromobili e delle navi, impone di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati nell'Unione o esportati dall'Unione. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in conformità delle disposizioni relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(4) |
La decisione 2010/127/PESC prevede altresì misure finanziarie restrittive nei confronti di persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni competente, nonché il divieto di fornire, vendere o trasferire armi e attrezzature militari a tali persone ed entità e di fornire assistenza e servizi connessi. Queste misure restrittive dovrebbero essere imposte nei confronti di persone ed entità, tra cui ma non solo la leadership politica e militare eritrea, entità governative e parastatali e entità di proprietà privata di cittadini eritrei che vivono all'interno o all'esterno del territorio eritreo, designate dalle Nazioni Unite per aver violato l'embargo sulle armi imposto dall’UNSCR 1907 (2009), fornito sostegno dall’Eritrea a gruppi armati di opposizione volti a destabilizzare la regione, ostacolato l’attuazione dell’UNSCR 1862 (2009) concernente Gibuti, dato rifugio, finanziato, agevolato, sostenuto, organizzato, formato e istigato persone o gruppi a commettere atti di violenza o atti terroristici contro Stati diversi dall'Eritrea, o i loro cittadini nella regione, o intralciato le indagini o i lavori del gruppo di monitoraggio istituito dal Consiglio di sicurezza. |
(5) |
Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede una normativa a livello dell'Unione, nella misura in cui esse riguardano l'Unione. |
(6) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi. |
(7) |
Il presente regolamento rispetta inoltre pienamente gli obblighi contratti dagli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza. |
(8) |
In considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione rappresentata dalla situazione in Eritrea e al fine di procedere in modo coerente alla modifica e alla revisione dell'allegato della decisione 2010/127/PESC, la facoltà di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio. |
(9) |
La procedura per la modifica dell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe contenere la previsione che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni, affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo interessati. |
(10) |
Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4). |
(11) |
Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate, effettive e dissuasive. |
(12) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o della capacità o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza;
b) «fondi»: le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:
c) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
d) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
e) «congelamento delle risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;
f) «comitato delle sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma delle risoluzioni 751 (1992) e 1907 (2009) del Consiglio di sicurezza relative alla Somalia e all'Eritrea;
g) «territorio dell'Unione»: i territori a cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
Articolo 2
1. È vietato:
a) |
fornire assistenza tecnica pertinente ad attività militari e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (5) (in prosieguo: l'«elenco comune delle attrezzature militari dell’UE»), direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Eritrea o per un uso in Eritrea; |
b) |
fornire finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, o la fornitura di assistenza tecnica connessa e servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Eritrea o per un uso in Eritrea; |
c) |
ottenere assistenza tecnica pertinente ad attività militari e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, direttamente o indirettamente, da qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Eritrea; |
d) |
ottenere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, o per la prestazione di assistenza tecnica connessa e servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, da qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Eritrea; |
e) |
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c) e d). |
2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere b) e d) non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se esse/i non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.
Articolo 3
1. Per garantire un'applicazione rigorosa dell'articolo 1 della decisione 2010/127/PESC, tutti i beni importati nel territorio doganale dell'Unione o esportati dal territorio doganale dell'Unione mediante aeromobili da carico o navi mercantili diretti in Eritrea e provenienti da tale paese devono essere assoggettati all’obbligo di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni alle autorità competenti degli Stati membri interessati.
2. Le norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, in particolare i termini da rispettare e i dati da chiedere, sono stabilite nelle disposizioni pertinenti in materia di dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e di dichiarazioni in dogana di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (6).
3. Inoltre, la persona che introduce i beni o che assume la responsabilità del loro trasporto mediante aeromobili da carico o navi mercantili diretti in Eritrea e provenienti da tale paese, o i suoi rappresentanti, dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.
4. Fino al 31 dicembre 2010 le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti indicati nel presente articolo possono essere presentati per iscritto tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le precisazioni necessarie.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2011 gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al presente articolo sono presentati per iscritto o utilizzando le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, a seconda dei casi.
Articolo 4
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato I.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati all'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.
3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se esse/i non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.
5. All'allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni a norma del punto 15 e del punto18, lettera b), dell'UNSCR 1907 (2009).
6. L'allegato I indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, entità e organismi forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.
7. L’allegato I contiene, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche o le entità o gli organismi in questione. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.
Articolo 5
1. In deroga all’articolo 4, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati all'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato I e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali; o |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati, |
purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni questa decisione e la sua intenzione di concedere un'autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro tre giorni lavorativi da tale notifica.
2. In deroga all'articolo 4, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati all'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire le spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvata.
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa ai sensi dei paragrafi 1 e 2.
Articolo 6
In deroga all'articolo 4, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati all'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
a) |
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 4 è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data; |
b) |
i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; |
c) |
il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I; |
d) |
il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e |
e) |
lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la sentenza al comitato delle sanzioni. |
Articolo 7
1. L’articolo 4, paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o |
b) |
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 4 è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza, |
purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti all'articolo 4, paragrafo 1.
2. L’articolo 4, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.
Articolo 8
1. È vietato:
a) |
fornire assistenza tecnica pertinente ad attività militari e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo elencata/o all'allegato I; |
b) |
fornire finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, o per la prestazione di assistenza tecnica connessa e servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo elencata/o all'allegato I. |
2. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui al paragrafo 1.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b) non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se esse/i non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.
Articolo 9
Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.
Articolo 10
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
a) |
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 4, alle autorità competenti degli Stati membri elencate all'allegato II per il paese in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità competenti; |
b) |
collaborare con le autorità competenti indicate nei siti web elencati all'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni. |
2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente agli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 11
La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 12
1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, il Consiglio inserisce nell'allegato I la persona fisica o giuridica, entità o organismo in questione. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessato/a direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.
2. Qualora siano presentate osservazioni o siano adottate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.
3. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica opportunamente l'allegato I.
Articolo 13
La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornitele dagli Stati membri.
Articolo 14
1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento come pure ogni successiva modifica.
Articolo 15
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima che entrino in vigore, le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.
3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati all'allegato II.
Articolo 16
Il presente regolamento si applica:
a) |
nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo; |
b) |
a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; |
c) |
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell'Unione; |
d) |
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro; |
e) |
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell'Unione. |
Articolo 17
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010.
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 51 del 2.3.2010, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 2010/414/PESC (Cfr. la pagina 74 della presenta Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(3) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(4) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(5) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.
(6) GU L 253, del 11.10.1993, pag. 1.
ALLEGATO I
Persone fisiche e giuridiche, entità o organismi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 12
ALLEGATO II
Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 5, paragrafo 2, 6, 7 e 10 e indirizzi per le notifiche alla Commissione europea
|
BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions |
|
BULGARIA http://www.mfa.government.bg |
|
REPUBLICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce |
|
DANIMARCA http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ |
|
GERMANIA http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html |
|
ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat_622/ |
|
IRLANDA http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 |
|
GRECIA http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ |
|
SPAGNA http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas |
|
FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ |
|
ITALIA http://www.esteri.it/UE/deroghe.html |
|
CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions |
|
LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 |
|
LITUANIA http://www.urm.lt/sanctions |
|
LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions |
|
UNGHERIA http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm |
|
MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp |
|
PAESE BASSI http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen |
|
AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= |
|
POLONIA http://www.msz.gov.pl |
|
PORTOGALLO http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm |
|
ROMANIA http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3 |
|
SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ |
|
SLOVACCHIA http://www.foreign.gov.sk |
|
FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet |
|
SVEZIA http://www.ud.se/sanktioner |
|
REGNO UNITO http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/ |
Indirizzi per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea |
DG Relazioni esterne |
Direzione A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP |
Unità A.2. Crisis Management and Conflict Prevention |
CHAR 12/106 |
B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium) |
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu |
Tel. (32 2) 295 55 85 |
Fax (32 2) 299 08 73 |
27.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 195/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 668/2010 DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 2010
che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 291, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 19 aprile 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 423/2007. L’articolo 15, paragrafo 2 di detto regolamento prevede che il Consiglio rediga, riesamini e modifichi l’elenco delle persone, entità o organismi di cui all’articolo 7, paragrafo 2 di tale regolamento. |
(2) |
Il Consiglio ha deciso che alcune altre persone, entità e organismi soddisfano le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 e dovrebbero quindi figurare nell’elenco di cui all’allegato V di tale regolamento per le motivazioni dettagliate fornite. |
(3) |
L’obbligo di congelare le risorse economiche delle entità designate dell’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) non impone il sequestro o il fermo di navi possedute da tali entità o dei carichi da esse trasportati se appartengono a terzi, né impone di trattenere l’equipaggio ad esse legato da contratto, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le persone, le entità e gli organismi indicati nell’allegato del presente regolamento sono aggiunti all’elenco di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010.
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Elenco delle persone, entità ed organismi di cui all'articolo 1
«I. |
Persone, entità ed organismi coinvolti in attività nucleari o relative a missili balistici A. Persone fisiche
B. Persone giuridiche, entità e organismi
|
II. |
Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC) A. Persone fisiche
B. Persone giuridiche, entità e organismi
|
III. |
Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines - IRISL)
|
27.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 195/37 |
REGOLAMENTO (UE) N. 669/2010 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MK |
42,6 |
TR |
105,8 |
|
ZZ |
74,2 |
|
0707 00 05 |
TR |
105,8 |
ZZ |
105,8 |
|
0709 90 70 |
TR |
88,1 |
ZZ |
88,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
106,8 |
UY |
62,5 |
|
ZA |
103,3 |
|
ZZ |
90,9 |
|
0806 10 10 |
AR |
137,6 |
CL |
79,4 |
|
EG |
150,4 |
|
IL |
126,4 |
|
MA |
161,4 |
|
TR |
151,0 |
|
ZA |
130,8 |
|
ZZ |
133,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
153,8 |
BR |
79,1 |
|
CA |
98,9 |
|
CL |
94,9 |
|
CN |
82,0 |
|
MA |
54,2 |
|
NZ |
117,8 |
|
US |
162,9 |
|
UY |
111,6 |
|
ZA |
101,0 |
|
ZZ |
105,6 |
|
0808 20 50 |
AR |
68,3 |
CL |
136,4 |
|
NZ |
130,0 |
|
ZA |
107,3 |
|
ZZ |
110,5 |
|
0809 10 00 |
TR |
189,3 |
ZZ |
189,3 |
|
0809 20 95 |
TR |
224,4 |
US |
520,8 |
|
ZZ |
372,6 |
|
0809 30 |
AR |
75,9 |
TR |
156,7 |
|
ZZ |
116,3 |
|
0809 40 05 |
BA |
87,0 |
TR |
126,3 |
|
XS |
91,2 |
|
ZZ |
101,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
DECISIONI
27.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 195/39 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO,
del 26 luglio 2010,
concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 febbraio 2007 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), che ha attuato la risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1737 (2006). |
(2) |
Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/246/PESC (2) che ha attuato la UNSCR 1747 (2007). |
(3) |
Il 7 agosto 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/652/PESC (3) che ha attuato la UNSCR 1803 (2008). |
(4) |
Il 9 giugno 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in prosieguo: il «Consiglio di sicurezza») ha adottato la UNSCR 1929 (2010), che ha ampliato la portata delle misure restrittive imposte dalle UNSCR 1737 (2006), UNSCR 1747 (2007) e UNSCR 1803 (2008) e ha introdotto misure restrittive aggiuntive nei confronti dell'Iran. |
(5) |
Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha sottolineato le sue crescenti preoccupazioni riguardo al programma nucleare dell'Iran e si è compiaciuto dell'adozione dell'UNSCR 1929 (2010). Il Consiglio europeo, rammentando la sua dichiarazione dell'11 dicembre 2009, ha invitato il Consiglio ad adottare misure che attuino quelle contenute nell'UNSCR 1929 (2010), insieme alle misure di accompagnamento, nell'obiettivo di contribuire alla risoluzione negoziale di tutte le rimanenti preoccupazioni riguardo allo sviluppo da parte dell'Iran di tecnologie sensibili a sostegno dei suoi programmi nucleare e missilistico. Tali misure dovrebbero essere incentrate sul settore commerciale, sul settore finanziario, sul settore dei trasporti iraniano, sui settori chiave dell'industria del gas naturale e del petrolio e su ulteriori indicazioni riguardanti in particolare il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC). |
(6) |
L'UNSCR 1929 (2010) vieta investimenti da parte dell'Iran, di suoi cittadini e di entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate in qualsiasi attività commerciale che comporti l'estrazione dell'uranio o la produzione o l'uso di materiali e tecnologie nucleari. |
(7) |
L'UNSCR 1929 (2010) estende le restrizioni finanziarie e sui viaggi imposte dall'UNSCR 1737 (2006) ad altre persone ed entità, incluse persone e entità appartenenti all'IRGC nonché entità dell'Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL). |
(8) |
In conformità della dichiarazione del Consiglio europeo, le restrizioni in materia di ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovrebbero essere applicati ad altre persone e entità, oltre a quelle indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato istituito a norma del punto 18 dell'UNSCR 1737 (2006) (in prosieguo: il «comitato»), usando gli stessi criteri applicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato. |
(9) |
In conformità della dichiarazione del Consiglio europeo, è opportuno vietare la fornitura, la vendita o il trasferimento all'Iran di altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, oltre a quelli indicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato, che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, nonché allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso, ovvero ad altri programmi relativi ad armi di distruzione di massa. Tale divieto dovrebbe applicarsi ai prodotti e alle tecnologie a duplice uso. |
(10) |
In conformità della dichiarazione del Consiglio europeo, gli Stati membri dovrebbero porre limitazioni allorché sottoscrivono nuovi impegni a breve termine di sostegno finanziario pubblico e privato per gli scambi con l'Iran al fine di ridurre gli importi insoluti, in particolare per evitare qualsiasi sostegno finanziario che contribuisca ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, e dovrebbero vietare impegni a medio e lungo termine di sostegno finanziario pubblico e privato per gli scambi con l'Iran. |
(11) |
L'UNSCR 1929 (2010) esorta tutti gli Stati a ispezionare nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese, se lo Stato interessato ha fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispone, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010). |
(12) |
L'UNSCR 1929 (2010) rileva inoltre che gli Stati membri, nel rispetto del diritto internazionale e in particolare del diritto del mare, possono chiedere ispezioni di navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che tali navi trasportino prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010). |
(13) |
Secondo l'UNSCR 1929 (2010), gli Stati membri delle Nazioni Unite devono sequestrare e smaltire i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010) in un modo che non sia in contrasto con gli obblighi derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza e convenzioni internazionali applicabili. |
(14) |
L'UNSCR 1929 (2010) stabilisce inoltre che gli Stati membri delle Nazioni Unite devono vietare la prestazione, da parte dei propri cittadini o a partire dal proprio territorio, di servizi di bunkeraggio o di altri servizi di assistenza alle navi dell'Iran, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che tali navi stiano trasportando prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010). |
(15) |
In conformità della dichiarazione del Consiglio europeo, gli Stati, in accordo con le autorità giuridiche e la legislazione nazionali e nel rispetto del diritto internazionale e, in particolare, i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, dovrebbero adottare le misure necessarie per impedire l'accesso agli aeroporti sotto la loro giurisdizione di tutti i voli cargo provenienti dall'Iran ad eccezione dei voli misti cargo e passeggeri. |
(16) |
Dovrebbe essere inoltre vietata la prestazione di servizi tecnici e di manutenzione da parte di cittadini di Stati membri o dal territorio degli Stati membri a aeromobili cargo iraniani, se lo Stato interessato ha fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispone, che tali aeromobili stiano trasportando prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010). |
(17) |
L'UNSCR 1929 (2010) esorta inoltre tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a impedire la prestazione di servizi finanziari, inclusi i servizi di assicurazione e di riassicurazione, o il trasferimento di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran da, verso e attraverso il proprio territorio, o a favore o da parte di propri cittadini o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio. |
(18) |
In conformità della dichiarazione del Consiglio europeo, gli Stati membri dovrebbero vietare la prestazione di servizi di assicurazione o riassicurazione al governo dell'Iran, a entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o a persone e entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti. |
(19) |
Dovrebbero inoltre essere vietati la vendita, l'acquisto, l'intermediazione o l'assistenza all'emissione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche verso o da governo dell'Iran, Banca centrale dell'Iran o banche iraniane, succursali e filiali incluse, e enti finanziari controllati da persone o entità domiciliate in Iran. |
(20) |
In conformità della dichiarazione del Consiglio europeo e al fine di raggiungere gli obiettivi dell'UNSCR 1929 (2010), dovrebbero essere vietati l'apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche iraniane nel territorio degli Stati membri e la creazione di nuove imprese in partecipazione o l'acquisizione di diritti di proprietà da parte di banche iraniane in banche rientranti sotto la giurisdizione degli Stati membri. Inoltre gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per vietare alle istituzioni finanziarie nel loro territorio o sotto la loro giurisdizione di aprire uffici di rappresentanza o filiali o conti bancari in Iran. |
(21) |
L'UNSCR 1929 (2010) prevede inoltre che gli Stati impongano ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione o alle imprese costituite nei loro territori o soggette alla loro giurisdizione di esercitare una vigilanza quando entrano in relazione d'affari con entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione, se hanno fondati motivi di ritenere che tale relazione d'affari possa contribuire ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o a violazioni dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010). |
(22) |
L'UNSCR 1929 (2010) rileva il potenziale collegamento tra le entrate dell'Iran risultanti dal suo settore dell'energia e il finanziamento di attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione e rileva inoltre che le apparecchiature e i materiali per processi chimici necessari all'industria petrolchimica hanno molti elementi in comune con quelli necessari per attività sensibili del ciclo del combustibile nucleare. |
(23) |
In conformità della dichiarazione del Consiglio europeo, gli Stati membri dovrebbero vietare la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran di attrezzature e tecnologie, nonché la relativa assistenza tecnica e finanziaria, che potrebbero essere utilizzate in settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre vietare nuovi investimenti in detti settori in Iran. |
(24) |
La procedura volta a modificare gli allegati I e II della presente decisione dovrebbe includere la comunicazione alle persone e alle entità indicate dei motivi di inserimento nell'elenco per dare loro la possibilità di formulare osservazioni. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne opportunamente la persona o l'entità interessate. |
(25) |
La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati a carattere personale. La presente decisione dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi. |
(26) |
La presente decisione rispetta inoltre pienamente gli obblighi contratti dagli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza. |
(27) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare alcune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO 1
RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI
Articolo 1
1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, o per un uso in Iran o a beneficio di tale paese, dei seguenti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, siano tali prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie originari o meno del loro territorio:
a) |
prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico; |
b) |
altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato, che potrebbero contribuire alle attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari; |
c) |
armi e materiale connesso di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e pezzi di ricambio per tali armi e materiale connesso, nonché attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna. Tale divieto non si applica ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'UE e degli Stati membri in Iran; |
d) |
alcuni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire alle attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, nonché allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione; |
e) |
altri prodotti e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (4), e non contemplati nella lettera a), tranne per quanto riguarda la categoria 5 - Parte 1 e la categoria 5 - Parte 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio. |
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai trasferimenti diretti o indiretti all'Iran, o per un uso in Iran o a beneficio di tale paese, con transito nel territorio degli Stati membri dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii) dell'UNSCR 1737 (2006) per reattori ad acqua leggera avviate prima del dicembre 2006;
3. Sono inoltre vietati:
a) |
la fornitura di assistenza o formazione tecnica, di servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran; |
b) |
il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti e tecnologie ovvero la fornitura di formazione tecnica, servizi o assistenza, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran; |
c) |
la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiramento del divieto di cui alle lettere a) e b). |
4. È vietato l'approvvigionamento, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 in Iran, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.
Articolo 2
1. La fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, per un uso in Iran o a beneficio di tale paese da parte di cittadini degli Stati membri ovvero con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante le navi o aeromobili sotto la loro giurisdizione, dei prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, non contemplati dall'articolo 1, che potrebbero contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso sono soggetti all'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro di esportazione. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.
2. La fornitura di:
a) |
assistenza o formazione tecnica, servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran, o per l'uso in Iran; |
b) |
finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai prodotti e tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti ovvero la fornitura di formazione tecnica, servizi o assistenza, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran. |
è soggetta anch'essa ad un’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro di esportazione.
3. Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni o tecnologie di cui al paragrafo 1, se risulta loro che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in questione o la fornitura del servizio in questione contribuirebbero alle attività di cui al paragrafo 1.
Articolo 3
1. Le misure imposte dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e paragrafo 3 non si applicano, ove opportuno, se il comitato determina in anticipo e caso per caso che la fornitura, la vendita o il trasferimento di siffatti prodotti o la prestazione dell'assistenza non potrebbero manifestamente contribuire allo sviluppo delle tecnologie iraniane a sostegno delle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e dello sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche quando tali prodotti o assistenza siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, a condizione che:
a) |
i contratti di fornitura di tali prodotti o assistenza prevedano adeguate garanzie in merito ai destinatari finali, nonché |
b) |
l'Iran si sia impegnato a non utilizzare i prodotti in questione in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. |
2. Le misure imposte dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera e) e paragrafo 3 non si applicano se l'autorità competente dello Stato membro in questione determina in anticipo e caso per caso che la fornitura, la vendita o il trasferimento di siffatti prodotti o la prestazione dell'assistenza non potrebbero manifestamente contribuire allo sviluppo delle tecnologie iraniane a sostegno delle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e dello sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche quando tali prodotti o assistenza siano destinati a scopi medici o altri scopi umanitari, a condizione che:
a) |
i contratti di fornitura di tali prodotti o assistenza prevedano adeguate garanzie in merito ai destinatari finali, nonché |
b) |
l'Iran si sia impegnato a non utilizzare i prodotti in questione in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. |
Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle deroghe respinte.
Articolo 4
1. Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie chiave per i seguenti settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Iran, o ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tali settori al di fuori dell'Iran, siano esse originarie o meno di detto territorio:
a) |
raffinazione; |
b) |
gas naturale liquefatto; |
c) |
esplorazione; |
d) |
produzione. |
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.
2. È vietato fornire le seguenti prestazioni ad imprese in Iran operanti nei settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Iran di cui al paragrafo 1, ovvero ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tali settori al di fuori dell'Iran:
a) |
la prestazione di assistenza tecnica o di formazione e di altri servizi correlati alle attrezzature e tecnologie chiave descritte al paragrafo 1; |
b) |
il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature e tecnologie chiave descritte al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate. |
3. È vietato partecipare, consapevolmente o intenzionalmente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.
RESTRIZIONI AL FINANZIAMENTO DI ALCUNE IMPRESE
Articolo 5
Sono vietati investimenti nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri da parte dell'Iran, di suoi cittadini o di entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate in qualsiasi attività commerciale che comporti l'estrazione dell'uranio o la produzione o l'uso di materiali e tecnologie nucleari, in particolare le attività di arricchimento e ritrattamento dell'uranio, tutte le attività connesse con l'acqua pesante o le tecnologie relative a missili balistici che possano essere utilizzati come vettori di armi nucleari. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.
Articolo 6
Sono vietate:
a) |
la concessione di prestiti o crediti finanziari alle imprese stabilite in Iran, operanti nei settori dell'industria del petrolio e del gas naturale in Iran di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ovvero ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tali settori al di fuori dell'Iran; |
b) |
l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Iran, operanti nei settori dell'industria del petrolio e del gas naturale in Iran di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ovvero in imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tali settori al di fuori dell'Iran, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo; |
c) |
la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite Iran, operanti nei settori dell'industria del petrolio e del gas naturale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e con società controllate o affiliate da esse controllate. |
Articolo 7
1. Il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 si applica fatta salva l'esecuzione di obblighi relativi alla consegna di merci derivanti da contratti conclusi prima della data di adozione della presente decisione.
2. I divieti di cui all’articolo 4 si applicano fatta salva l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima della data di adozione della presente decisione e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima della stessa data da imprese stabilite negli Stati membri.
3. I divieti di cui all’articolo 6, lettere a) e b), rispettivamente:
i) |
si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima della data di adozione della presente decisione; |
ii) |
non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima della data di adozione della presente decisione. |
RESTRIZIONI AL SOSTEGNO FINANZIARIO PER GLI SCAMBI
Articolo 8
1. Gli Stati membri pongono limitazioni allorché sottoscrivono nuovi impegni di sostegno finanziario pubblico e privato per gli scambi con l'Iran, tra cui la concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi, al fine di ridurre gli importi insoluti, in particolare per evitare qualsiasi sostegno finanziario che contribuisca ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. Inoltre, gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni a medio e lungo termine di sostegno finanziario pubblico e privato per gli scambi con l'Iran.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica gli impegni stabiliti prima dell'entrata in vigore della presente decisione.
3. Il paragrafo 1 non riguarda gli scambi a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari.
CAPO 2
SETTORE FINANZIARIO
Articolo 9
Gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati al governo dell'Iran, anche tramite la loro partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo.
Articolo 10
1. Al fine di impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o a favore o da parte di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno (incluse le succursali all'estero) o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, gli Stati membri esercitano una vigilanza rafforzata su tutte le attività svolte da istituzioni finanziarie nella loro giurisdizione con:
a) |
banche domiciliate in Iran, in particolare la Banca centrale dell'Iran; |
b) |
succursali e filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran; |
c) |
succursali e filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran; |
d) |
enti finanziari non domiciliati in Iran ma controllati da persone o entità domiciliate in Iran. |
2. Ai fini del paragrafo 1, nelle attività con le banche e le istituzioni finanziarie di cui al paragrafo 1, le istituzioni finanziarie sono tenute a:
a) |
esercitare una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo; |
b) |
imporre che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione; e a rifiutare l'operazione se queste informazioni non sono fornite; |
c) |
conservare tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, metterle a disposizione delle autorità nazionali; |
d) |
qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi siano connessi al finanziamento di attività di proliferazione, riferirne prontamente all'unità di informazione finanziaria (UIF) o a un'altra autorità designata dallo Stato membro interessato. L'UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per assolvere questo compito, comprese analisi delle registrazioni di operazioni sospette. |
3. I trasferimenti di fondi da e verso l'Iran sono trattati come segue:
a) |
i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR; |
b) |
altri trasferimenti di importo inferiore a 40 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR; |
c) |
altri trasferimenti di importo superiore a 40 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. L'autorizzazione è considerata come concessa entro quattro settimane, a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia sollevato obiezioni entro tale termine. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni respinte. |
4. Alle succursali e filiali delle banche domiciliate in Iran rientranti nella giurisdizione degli Stati membri è altresì richiesto di notificare, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite, tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti entro i cinque giorni lavorativi successivi all'esecuzione o alla ricezione di tali trasferimenti.
Fatte salve le disposizioni per lo scambio di informazioni, le autorità competenti notificate, se opportuno, trasmettono senza indugio i dati alle autorità competenti di altri Stati membri, in cui sono stabilite le controparti delle operazioni.
Articolo 11
1. Sono vietati l'apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche iraniane nel territorio degli Stati membri e la creazione di nuove imprese in partecipazione o l'acquisizione di diritti di proprietà in banche sotto la giurisdizione degli Stati membri o l'apertura di nuovi conti di corrispondenza con dette banche da parte di banche iraniane, inclusa la Banca centrale dell'Iran, le sue succursali e filiali e gli altri enti finanziari di cui all'articolo 10, paragrafo 1.
2. È vietata l'apertura di uffici di rappresentanza, filiali o conti bancari in Iran ad istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione.
Articolo 12
1. È vietata la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione al governo dell'Iran o a entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o a persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti.
2. Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assicurazioni sanitarie e di viaggio alle persone.
3. È vietato partecipare, consapevolmente o intenzionalmente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere il divieto di cui al paragrafo 1.
Articolo 13
Sono vietati la vendita, l'acquisto, l'intermediazione o l'assistenza all'emissione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo l'entrata in vigore della presente decisione verso o da governo dell'Iran, Banca centrale dell'Iran o banche domiciliate in Iran o succursali e filiali, all'interno o al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran o enti finanziari non domiciliati in Iran né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllati da persone ed entità domiciliate in Iran, nonché persone e entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.
Articolo 14
Gli Stati impongono ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione e alle imprese costituite nei loro territori o soggette alla loro giurisdizione di esercitare una vigilanza quando entrano in relazione d'affari con entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione, incluse quelle dell'IRGC e della IRISL, e persone e entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti al fine di assicurare che tali relazioni non contribuiscano ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o a violazioni dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010).
CAPO 3
SETTORE DEI TRASPORTI
Articolo 15
1. Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, tutti i carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.
2. Gli Stati membri, nel rispetto del diritto internazionale e, in particolare, del diritto del mare, possono chiedere ispezioni di navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che tali navi trasportino prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.
3. Gli Stati membri cooperano, conformemente alla loro legislazione nazionale, alle ispezioni avviate ai sensi del paragrafo 2.
4. Aeromobili e navi che trasportano carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese hanno l'obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in uno Stato membro o esportati.
5. Nei casi in cui è effettuata l'ispezione di cui ai paragrafi 1 o 2, gli Stati membri sequestrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione a norma del punto 16 dell'UNSCR 1929 (2010). Tali sequestri e smaltimenti saranno effettuati a spese dell'importatore o, qualora non sia possibile ottenere il rimborso di tali costi dall’importatore, lo si può ottenere, in conformità della legislazione nazionale, da qualunque altra persona o entità responsabile del tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti.
6. La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori sotto la giurisdizione degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi di proprietà dell'Iran o da esso noleggiate, incluso con equipaggio, è vietata se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che le navi trasportano prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o finché il carico non sia stato ispezionato, e se necessario sequestrato e smaltito, a norma dei paragrafi 1, 2 e 5.
Articolo 16
Gli Stati membri comunicano al comitato le informazioni di cui dispongono sui trasferimenti ad altre compagnie di attività della divisione cargo di Iran Air o di navi possedute o gestite dalla IRISL, realizzati per eludere le sanzioni previste dalle disposizioni dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010) o in violazione delle stesse, inclusi il cambiamento di nome o la nuova registrazione di aeromobili o navi.
Articolo 17
Gli Stati membri, in accordo con le autorità giuridiche e la legislazione nazionali e nel rispetto del diritto internazionale e, in particolare, i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, adottano le misure necessarie per impedire l'accesso agli aeroporti sotto la loro giurisdizione di tutti i voli cargo effettuati da vettori iraniani o provenienti dall'Iran ad eccezione dei voli misti cargo e passeggeri.
Articolo 18
È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi tecnici e di manutenzione a aeromobili cargo iraniani, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che gli aeromobili cargo trasportano prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari e di sicurezza o finché il carico non sia stato ispezionato e, se necessario, sequestrato e smaltito, a norma dell'articolo 15, paragrafi 1 e 5.
CAPO 4
RESTRIZIONI IN MATERIA DI AMMISSIONE
Articolo 19
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire l'ingresso o il transito nel loro territorio:
a) |
delle persone elencate nell'allegato dell'UNSCR 1737 (2006) e delle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato a norma del punto 10 dell'UNSCR 1737 (2006), nonché delle persone appartenenti all'IRGC indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato, elencate nell'allegato I; |
b) |
delle altre persone non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o delle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o delle persone che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero la presente decisione, nonché di altri membri di alto livello dell'IRGC, di cui all'elenco nell'allegato II. |
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al transito attraverso i territori degli Stati membri ai fini delle attività direttamente correlate ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii) dell'UNSCR 1737 (2006) per reattori ad acqua leggera avviate prima del dicembre 2006.
3. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
4. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:
i) |
in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale; |
ii) |
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; |
iii) |
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; |
iv) |
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia. |
5. Il paragrafo 4 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
6. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 4 o 5.
7. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando gli stessi stabiliscono che il viaggio è giustificato da:
i) |
ragioni umanitarie urgenti, obblighi religiosi compresi; |
ii) |
esigenza di raggiungere gli obiettivi dell'UNSCR 1737 (2006) e dell'UNSCR 1929 (2010), anche laddove si applica l'articolo XV dello statuto dell'AIEA; |
iii) |
esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Iran. |
8. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
9. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I o nell'allegato II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.
10. Se è stata concessa una deroga gli Stati membri notificano al comitato l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone elencate nell'allegato I.
CAPO 5
CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE
Articolo 20
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente:
a) |
dalle persone ed entità indicate nell'allegato dell'UNSCR 1737(2006), nonché dalle altre persone ed entità indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato a norma del punto 12 dell'UNSCR 1737(2006) e del punto 7 dell'UNSCR 1803(2008) nonché dalle persone e entità appartenenti all'IRGC e delle entità dell'IRISL indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato, di cui all'elenco nell'allegato I; |
b) |
dalle persone e entità non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o dalle entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, o dalle persone e entità che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero la presente decisione nonché da altri membri e entità di alto livello dell'IRGC e della IRISL o da entità da essi possedute o controllate, o che agiscono per loro conto, di cui all'elenco nell'allegato II. |
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone e delle entità di cui al paragrafo 1.
3. Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:
a) |
necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi congelati e delle risorse economiche; |
purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.
4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:
a) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato e questo abbia dato la sua approvazione; |
b) |
oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data dell'UNSCR 1737 (2006) e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1, a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato; |
c) |
necessari per attività direttamente correlate ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b, punti i) e ii) dell'UNSCR 1737 (2006) per reattori ad acqua leggera avviate prima del dicembre 2006. |
5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o |
b) |
pagamenti su conti congelati dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono divenuti soggetti a misure restrittive; |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
6. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della sua inclusione in elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che:
a) |
il contratto non riguarda i prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui all'articolo 1; |
b) |
il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1; |
e purché gli Stati membri pertinenti abbiano notificato al comitato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, se del caso, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tale fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.
CAPO 6
ALTRE MISURE RESTRITTIVE
Articolo 21
Gli Stati membri adottano, secondo la loro legislazione nazionale, le misure necessarie per impedire che ai cittadini iraniani siano impartite, nei loro territori o da parte di loro cittadini, un'istruzione o una formazione specialistica su discipline che potrebbero contribuire alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran.
CAPO 7
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 22
Non è concesso alcun diritto, incluso ai fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) o dell'UNSCR 1929 (2010), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro in conformità con o richieste dall'attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza o misure contemplate nella presente decisione o per qualsiasi altro nesso con detta attuazione nei confronti delle persone o entità indicate elencate nell'allegato I o nell'allegato II, o di qualsiasi altra persona o entità in Iran, governo iracheno compreso, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.
Articolo 23
1. Il Consiglio esegue le modifiche dell'allegato I sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige l'elenco contenuto nell'allegato II e adotta le relative modifiche.
Articolo 24
1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato inseriscano in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato I.
2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), esso modifica di conseguenza l'allegato II.
3. Il Consiglio trasmette la sua decisione alla persona o all'entità di cui ai paragrafi 1 e 2, incluse le ragioni dell'inserimento nell'elenco, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o entità la possibilità di formulare osservazioni.
4. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità.
Articolo 25
1. Gli allegati I e II riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità, forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato riguardo all'allegato I.
2. Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato riguardo all'allegato I. Riguardo alle persone tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I riporta inoltre la data dell'indicazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato.
Articolo 26
1. La presente decisione è riesaminata, modificata o abrogata, se del caso, in particolare sulla scorta delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza.
2. Le misure relative ai rapporti bancari con banche iraniane di cui agli articoli 10 e 11 sono riesaminate entro sei mesi dall'adozione della presente decisione.
3. Le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 24, che le condizioni di applicazione non sussistono più, le misure cessano di applicarsi alle persone e alle entità interessate.
Articolo 27
La posizione comune 2007/140/PESC è abrogata.
Articolo 28
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010.
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.
(2) GU L 106 del 24.4.2007, pag. 67.
(3) GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 58.
(4) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.
ALLEGATO I
Elenco delle persone di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), e delle persone ed entità di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a)
A. Persone e entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici
Persone fisiche
(1) |
Fereidoun Abbasi-Davani. Altre informazioni: scienziato senior presso il Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL) con legami con l'Istituto di fisica applicata. Lavora in stretta collaborazione con Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(2) |
Dawood Agha-Jani. Funzione: Capo del PFEP — Natanz. Altre informazioni: coinvolto nel programma nucleare dell'Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(3) |
Ali Akbar Ahmadian. Titolo: Contrammiraglio. Funzione: Capo dello Stato maggiore congiunto del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(4) |
Amir Moayyed Alai. Altre informazioni: coinvolto nella gestione dell'assemblaggio e della progettazione di centrifughe. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). |
(5) |
Behman Asgarpour. Funzione: Direttore operativo (Arak). Altre informazioni: coinvolto nel programma nucleare dell'Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(6) |
Mohammad Fedai Ashiani. Altre informazioni: coinvolto nella produzione di uranil carbonato di ammonio e nella gestione dell'impianto di arricchimento di Natanz. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). |
(7) |
Abbas Rezaee Ashtiani. Altre informazioni: alto funzionario presso l'ufficio dell'AEOI preposto all'esplorazione e all'estrazione. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(8) |
Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funzione: Direttore del dipartimento delle finanze e del bilancio dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Altre informazioni: coinvolto nel programma iraniano riguardante i missili balistici. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(9) |
Haleh Bakhtiar. Altre informazioni: coinvolto nella produzione di magnesio ad una concentrazione del 99,9 %. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). |
(10) |
Morteza Behzad. Altre informazioni: coinvolto nella fabbricazione di componenti per centrifughe. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). |
(11) |
Ahmad Vahid Dastjerdi. Funzione: Capo dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Altre informazioni: coinvolto nel programma iraniano riguardante i missili balistici. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(12) |
Ahmad Derakhshandeh. Funzione: Presidente e amministratore delegato della «Bank Sepah». Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(13) |
Mohammad Eslami. Titolo: Dr. Altre informazioni: Capo dell'Istituto di formazione e ricerca delle industrie della difesa. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(14) |
Reza-Gholi Esmaeli. Funzione: Direttore del dipartimento degli affari commerciali e internazionali dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Altre informazioni: coinvolto nel programma iraniano riguardante i missili balistici. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(15) |
Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Altre informazioni: scienziato senior del MODAFL ed ex direttore del Centro di ricerca in fisica (PHRC). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(16) |
Mohammad Hejazi. Titolo: Generale di brigata. Funzione: Comandante della forza di resistenza Bassij. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(17) |
Mohsen Hojati. Funzione: Capo del Fajr Industrial Group. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(18) |
Seyyed Hussein Hosseini. Altre informazioni: funzionario dell'AEOI coinvolto nel progetto sul reattore di ricerca ad acqua pesante ad Arak. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). |
(19) |
M. Javad Karimi Sabet. Altre informazioni: Presidente della Novin Energy Company, citata nella risoluzione 1747 (2007). Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). |
(20) |
Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funzione: Capo del Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(21) |
Ali Hajinia Leilabadi. Funzione: Direttore generale della Mesbah Energy Company. Altre informazioni: coinvolto nel programma nucleare dell'Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(22) |
Naser Maleki. Funzione: Capo del Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Altre informazioni: Naser Maleki è anche ufficiale del MODAFL incaricato della supervisione dei lavori nell'ambito del programma riguardante i missili balistici Shahab-3. Lo Shahab-3 è il missile balistico a lungo raggio iraniano attualmente in servizio. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(23) |
Hamid-Reza Mohajerani. Altre informazioni: coinvolto nella gestione della produzione presso l'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). |
(24) |
Jafar Mohammadi. Funzione: consulente tecnico dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI) (gestisce la produzione di valvole per le centrifughe). Altre informazioni: coinvolto nel programma nucleare dell'Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(25) |
Ehsan Monajemi. Funzione: Direttore dei progetti di costruzione, Natanz. Altre informazioni: coinvolto nel programma nucleare dell'Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(26) |
Mohammad Reza Naqdi. Titolo: Generale di brigata. Altre informazioni: ex vicecapo del personale generale delle Forze armate per la logistica e la ricerca industriale/Capo del comando dello stato per la lotta al contrabbando, impegnato negli sforzi per eludere le sanzioni imposte mediante le UNSCR 1737(2006) e 1747(2007). Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(27) |
Houshang Nobari. Altre informazioni: coinvolto nella gestione dell'impianto di arricchimento di Natanz. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). |
(28) |
Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titolo: Lt Gen. Function: rettore dell'università Malek Ashtar delle tecnologie della difesa. Altre informazioni: la facoltà di chimica dell'università Ashtar delle tecnologie della difesa è sotto il controllo del ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODALF) e ha condotto esperimenti sul berillio. coinvolto nel programma nucleare dell'Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(29) |
Mohammad Qannadi. Funzione: Vicepresidente dell'AEOI per la ricerca e lo sviluppo. Altre informazioni: coinvolto nel programma nucleare dell'Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(30) |
Amir Rahimi. Funzione: Capo del centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Isfahan. Altre informazioni: il centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Isfahan fa parte della Società di produzione e acquisto di combustibile nucleare dell'AEOI, coinvolta in attività connesse all'arricchimento. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(31) |
Javad Rahiqi: Funzione: Capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI) centro di tecnologia nucleare di Isfahan (informazioni supplementari: nato il 24.4.1954; luogo di nascita: Marshad). Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010 (UE: 24.4.2007). |
(32) |
Abbas Rashidi. Altre informazioni: coinvolto nelle attività di arricchimento a Natanz. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). |
(33) |
Morteza Rezaie. Titolo: Generale di brigata. Funzione: Vice comandante dell'IRGC. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(34) |
Morteza Safari. Titolo: Contrammiraglio. Funzione: Comandante delle forze navali dell'IRGC. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(35) |
Yahya Rahim Safavi. Titolo: Magg. Gen. Funzione: Comandante, IRGC (Pasdaran). Altre informazioni: coinvolto nel programma iraniano riguardante i missili balistici e in quello nucleare. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(36) |
Seyed Jaber Safdari. Altre informazioni: Direttore degli impianti di arricchimento di Natanz. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(37) |
Hosein Salimi. Titolo: Generale. Funzione: Comandante delle forze aeree, IRGC (Pasdaran). Altre informazioni: coinvolto nel programma iraniano riguardante i missili balistici. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(38) |
Qasem Soleimani. Titolo: Generale di brigata. Funzione: Comandante della forza Qods. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(39) |
Ghasem Soleymani. Altre informazioni: Direttore delle operazioni di estrazione dell'uranio nella miniera di Saghand. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(40) |
Mohammad Reza Zahedi. Titolo: Generale di brigata. Funzione: Comandante delle forze di terra dell'IRGC. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(41) |
General Zolqadr. Funzione: Vice ministro dell'interno preposto alla sicurezza, ufficiale dell'IRGC. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
Entità
(1) |
Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.). Altre informazioni: partecipa alla produzione di componenti di centrifughe. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(2) |
Complesso industriale Amin: il complesso industriale Amin ha cercato di procurarsi termoregolatori che possono essere utilizzati per la ricerca nucleare e negli impianti operativi/di produzione. Il complesso industriale Amin è posseduto o controllato dalla, o agisce per conto della, Organizzazione delle industrie della difesa (DIO), che è stata designata nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Indirizzo: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., distretto di Seyedi, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran. Alias: Amin Industrial Compound e Amin Industrial Company. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(3) |
Ammunition and Metallurgy Industries Group [alias a) AMIG; b) Ammunition Industries Group]. Altre informazioni: a) l'AMIG controlla la 7th of Tir; b) AMIG è di proprietà e sotto il controllo dell'Organizzazione delle industrie della difesa (DIO). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(4) |
Gruppo delle industrie dell'armamento: il Gruppo delle industrie dell'armamento (AIG) si occupa della fabbricazione e della manutenzione di una gamma di armi leggere e di piccolo calibro, tra cui fucili di grosso e medio calibro e relative tecnologie. AIG svolge la maggior parte delle sue attività di approvvigionamento tramite Hadid Industries Complex. Indirizzo: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010). |
(5) |
Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI). Altre informazioni: partecipa al programma nucleare dell'Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(6) |
Bank Sepah and Bank Sepah International. Altre informazioni: la Bank Sepah fornisce sostegno all'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) e gruppi sotto il suo controllo, ivi compreso il Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) e il Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(7) |
Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Altre informazioni: a) affiliata delle società Saccal System; b) tale società ha cercato di acquistare beni sensibili, a beneficio di un'entità figurante nella risoluzione 1737(2006). Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(8) |
Cruise Missile Industry Group (alias Naval Defence Missile Industry Group). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(9) |
Organizzazione delle industrie della difesa (DIO). Altre informazioni: a) entità globale sotto il controllo del MODAFL; alcune delle entità sotto il suo controllo hanno partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma di centrifughe e al programma missilistico; Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(10) |
Centro di ricerca in scienza e tecnologia della difesa: il Centro di ricerca in scienza e tecnologia della difesa (DTSRC) è posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Ministero iraniano della difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL), che sovraintende alle attività di R&S, produzione, manutenzione, esportazione e approvvigionamento nel settore della difesa in Iran. Indirizzo: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Teheran, Iran. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010). |
(11) |
Doostan International Company: la Doostan International Company (DICO) fornisce elementi al programma iraniano riguardante i missili balistici. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(12) |
Electro Sanam Company (alias a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Altre informazioni: società di comodo dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(13) |
Centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Isfahan (NFRPC) e centro di tecnologia nucleare di Isfahan (ENTC). Altre informazioni: fanno parte della Società di produzione e acquisto di combustibile nucleare dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(14) |
Ettehad Technical Group. Altre informazioni: società di comodo dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(15) |
Fajr Industrial Group. Altre informazioni: a) precedentemente conosciuta come Instrumentation Factory Plant; b) entità sotto il controllo dell'AIO; Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(16) |
Farasakht Industries: Farasakht Industries è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, Iran Aircraft Manufacturing Company, che a sua volta è posseduta o controllata dal MODAFL. Indirizzo: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(17) |
Farayand Technique. Altre informazioni: a) partecipa al programma nucleare dell'Iran (programma di centrifughe); b) entità citata nelle relazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(18) |
First East Export Bank, P.L.C.: First East Export Bank, PLC è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, Bank Mellat. Negli ultimi sette anni, Bank Mellat ha aiutato i soggetti iraniani che operano nei settori nucleare, missilistico e della difesa a effettuare transazioni per centinaia di milioni di dollari. Indirizzo: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; Business Registration Number LL06889 (Malaysia). Numero di iscrizione al registro delle società LL06889 (Malaysia). Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(19) |
Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant). Altre informazioni: ha utilizzato l'AIO per alcuni tentativi di acquisizione. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(20) |
Jabber Ibn Hayan. Altre informazioni: laboratorio dell'AEOI coinvolto nelle attività connesse con il ciclo del combustibile. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008 ( EU: 24.4.2007). |
(21) |
Joza Industrial Co. Other information: società di comodo dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(22) |
Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Altre informazioni: a) fornitore per l'impianto pilota di arricchimento del combustibile (PFEP) — Natane; b) partecipa al programma nucleare dell'Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(23) |
Karaj Nuclear Research Centre. Altre informazioni: fa parte dei centri di ricerca dell'AEOI. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(24) |
Kaveh Cutting Tools Company: La Kaveh Cutting Tools Company è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, DIO. Indirizzo: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teheran, Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(25) |
Kavoshyar Company. Altre informazioni: società sotto il controllo dell'AEOI. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(26) |
Khorasan Metallurgy Industries. Altre informazioni: a) affiliata dell'Ammunition Industries Group (AMIG) che dipende dalla DIO; b) coinvolta nella fabbricazione di componenti per centrifughe. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(27) |
M. Babaie Industries: M. Babaie Industries dipende dallo Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (ex Air Defense Missile Industries Group) dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) iraniana. L'AIO controlla i gruppi missilistici Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) e Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), entrambi designati nella risoluzione 1737 (2006). Indirizzo: P.O. Box 16535-76, Teheran, 16548, Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(28) |
Università Malek Ashtar: dipende dal DTRSC del MODAFL. Comprende gruppi di ricerca che prima dipendevano dal Physics Research Center (PHRC). Gli ispettori dell'AIEA non sono stati autorizzati né a interrogare il personale né a visionare i documenti sotto il controllo di questa organizzazione per risolvere la questione della possibile dimensione militare del programma nucleare iraniano. Indirizzo: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Teheran, Iran. Data della designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010). |
(29) |
Mesbah Energy Company. Altre informazioni: a) fornitore per il reattore di ricerca A40 — Arak; b) partecipa al programma nucleare dell'Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(30) |
Ministero dell'esportazione della logistica della difesa (Ministry of Defence Logistics Export): il ministero dell'esportazione della logistica della difesa (MODLEX) vende armi di produzione iraniana a clienti di tutto il mondo in violazione della risoluzione 1747 (2007) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che vieta all'Iran di vendere armi e materiale connesso. Indirizzo: PO Box 16315-189, Teheran, Iran; situato sul lato occidentale di Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran. Data della designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010). |
(31) |
Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M) è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SHIG. Indirizzo: P.O. Box 16595-365, Teheran, 16548, Iran. Alias: 3MG Data della designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010). |
(32) |
Modern Industries Technique Company: Modern Industries Technique Company (MITEC) si occupa della progettazione e della costruzione del reattore ad acqua pesante IR-40 a Arak. MITEC ha diretto la procedura di approvvigionamento per la costruzione del reattore ad acqua pesante IR-40. Indirizzo: Arak, Iran. Alias: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(33) |
Centro di ricerca nucleare per l'agricoltura e la medicina: il Centro di ricerca nucleare per l'agricoltura e la medicina (NFRPC) è un importante organismo di ricerca dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI), che è stato designato nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il NFRPC è il centro dell'AEOI per lo sviluppo del combustibile nucleare e partecipa alle attività legate all'arricchimento. Indirizzo: P.O. Box 31585-4395, Teheran, 16548, Iran. Alias: Centro di ricerca nucleare per l'agricoltura e la medicina; Centro Karaji per la ricerca agricola e medica. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(34) |
Niru Battery Manufacturing Company. Altre informazioni: a) affiliata della DIO; b) fabbrica macchinari per l'esercito iraniano, compresi sistemi missilistici. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(35) |
Novin Energy Company (alias Pars Novin). Altre informazioni: opera all'interno dell'AEOI. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(36) |
Parchin Chemical Industries Altre informazioni: filiale della DIO. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(37) |
Pars Aviation Services Company. Altre informazioni: manutenzione di aerei. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(38) |
Pars Trash Company. Altre informazioni: a) partecipa al programma nucleare dell'Iran (programma di centrifughe); b) entità citata nelle relazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(39) |
Pejman Industrial Services Corporation: Pejman Industrial Services Corporation è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG. Indirizzo: P.O. Box 16785-195, Teheran, 16548, Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(40) |
Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Altre informazioni: ha partecipato alla costruzione dell'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(41) |
Qods Aeronautics Industries. Altre informazioni: produce veicoli aerei senza equipaggio (UAV), paracaduti, parapendio, paramotori, ecc. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(42) |
Sabalan Company: Sabalan è una società di copertura per il gruppo SHIG. Indirizzo: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(43) |
Sanam Industrial Group. Altre informazioni: entità sotto il controllo dell'AIO. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(44) |
Safety Equipment Procurement (SEP). Altre informazioni: società di comodo dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. |
(45) |
7th of Tir. Altre informazioni: a) entità sotto il controllo della DIO di cui è ampiamente nota la partecipazione diretta al programma nucleare dell'Iran; b) partecipa al programma nucleare dell'Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(46) |
Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): SAPICO è una società di copertura per il gruppo SHIG. Indirizzo: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(47) |
Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Altre informazioni: a) entità sotto il controllo dell'AIO; b) partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(48) |
Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Altre informazioni: a) entità sotto il controllo dell'AIO; b) partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. |
(49) |
Shahid Karrazi Industries: Shahid Karrazi Industries è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG. Indirizzo: Teheran, Iran Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(50) |
Shahid Karrazi Industries: Shahid Sattari Industries è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG. Indirizzo: Zona sudorientale di Teheran, Iran. Alias: Shahid Sattari Group Equipment Industries. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(51) |
Shahid Sayyade Shirazi Industries: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, DIO. Indirizzo: Next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teheran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teheran 1835, Iran; Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Teheran, Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(52) |
Sho’a’ Aviation. Altre informazioni: produce ultraleggeri. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(53) |
Special Industries Group: lo Special Industries Group (SIG) dipende dalla DIO. Indirizzo: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Teheran, Iran. Data della designazione da parte dell'UE: 24.7.2007 (ONU: 9.6.2010). |
(54) |
TAMAS Company. Altre informazioni: a) coinvolta in attività connesse all'arricchimento; b) la società TAMAS è l'organismo generale nel cui ambito sono state costituite quattro affiliate, tra cui una che si occupa del processo di estrazione e di concentrazione dell'uranio e un'altra responsabile del trattamento, dell'arricchimento e dei residui dell'uranio. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). |
(55) |
Tiz Pars: Tiz Pars è una società di copertura per il gruppo SHIG. Tra aprile e luglio 2007, Tiz Pars ha cercato di acquistare una saldatrice-tagliatrice laser a cinque assi, che potrebbe dare un contributo considerevole al programma missilistico dell'Iran, per conto del gruppo SHIG. Indirizzo: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(56) |
Ya Mahdi Industries Group. Altre informazioni: entità sotto il controllo dell'AIO. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. |
(57) |
Yazd Metallurgy Industries: Yazd Metallurgy Industries (YMI) dipende dalla DIO. Indirizzo: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Teheran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran. Alias: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
B. Entità possedute, controllate o che agiscono per conto del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica
(1) |
Istituto Fater (o Faater): filiale di Khatam al-Anbiya (KAA). ha lavorato con fornitori stranieri, probabilmente per conto di altre imprese del gruppo KAA, su progetti del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) in Iran Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(2) |
Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem è posseduta o controllata da KAA. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(3) |
Ghorb Karbala: Ghorb Karbala è posseduta o controllata da KAA. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(4) |
Ghorb Nooh: Ghorb Nooh è posseduta o controllata da KAA. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(5) |
Hara Company: Posseduta o controllata da Ghorb Nooh. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(6) |
Imensazan Consultant Engineers Institute: Posseduto o controllato da, o agisce per conto di, KAA. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(7) |
Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) è un'impresa detenuta dall'IRGC che partecipa a grossi progetti di costruzione civile e militare e ad altre attività ingegneristiche. Si occupa in larga misura di progetti per l'organizzazione della difesa passiva. In particolare, le controllate di KAA hanno partecipato in larga misura alla costruzione del sito di arricchimento dell'uranio di Qom/Fordow. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(8) |
Makin: Makin è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA ed è una filiale di KAA. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(9) |
Omran Sahel: Posseduta o controllata da Ghorb Nooh. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(10) |
Oriental Oil Kish: Oriental Oil Kish è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(11) |
Rah Sahel: Rah Sahel è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(12) |
Rahab Engineering Institute: Rahab è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, KAA ed è una filiale di KAA. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(13) |
Sahel Consultant Engineers: Posseduta o controllata da Ghorb Nooh. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(14) |
Sepanir: Sepanir è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(15) |
Sepasad Engineering Company: Sepasad Engineering Company è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
C. Entità possedute, controllate da, o che agiscono per conto delle Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
(1) |
Irano Hind Shipping Company: Indirizzo: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, di fronte a Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Teheran, Iran; 265, presso Mehrshad, Sedaghat St., di fronte a Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(2) |
IRISL Benelux NV: Indirizzo: Noorderlaan 139, B-2030, Anversa, Belgio; partita IVA BE480224531 (Belgio). Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
(3) |
South Shipping Line Iran (SSL): Indirizzo: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Teheran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Teheran, Iran. Data della designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. |
ALLEGATO II
Elenco delle persone di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) e delle persone e entità di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b)
I. |
Persone e entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici A. Persone
B. Entità
|
II. |
Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC) A. Persone
B. Entità
|
III. |
Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines - IRISL)
|
27.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 195/74 |
DECISIONE 2010/414/PESC DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 2010
che modifica la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Eritrea (1), che attua la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1907 (2009). |
(2) |
La decisione 2010/127/PESC prevede restrizioni all'ammissione di e misure finanziarie restrittive nei confronti di persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni competente, nonché divieti di fornire, vendere o trasferire armi e attrezzature militari a tali persone ed entità designate e di fornire assistenza e servizi connessi. |
(3) |
La procedura per la modifica dell'allegato della decisione 2010/127/PESC dovrebbe contenere la previsione che si comunichino alle persone e alle entità designate i motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni, affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona o l'entità interessati. |
(4) |
La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. La presente decisione dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi. |
(5) |
La presente decisione rispetta inoltre pienamente gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
(6) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare alcune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/127/PESC è modificata come segue:
1) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Il Consiglio stabilisce l’elenco di cui all’allegato e lo modifica sulla scorta di quanto stabilito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni.»; |
2) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 7 bis 1. Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona o un’entità, il Consiglio inserisce nell'allegato tale persona o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni. 2. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l'entità interessata. Articolo 7 ter 1. L'allegato indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni. 2. L’allegato contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2010.
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 51 del 2.3.2010, pag. 19.
27.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 195/76 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2010
relativa all'assegnazione al Portogallo di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice
[notificata con il numero C(2010) 5011]
(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
(2010/415/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per le navi dell’Unione, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 7 dell'allegato IIB,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato IIB del regolamento (UE) n. 53/2010 specifica al punto 5.1 il numero massimo di giorni in cui le navi dell'Unione di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, reti da posta derivanti con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, possono essere presenti nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, dal 1o febbraio 2010 al 31 gennaio 2011. |
(2) |
Il punto 7 dell’allegato IIB autorizza la Commissione ad assegnare un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo i suddetti attrezzi da pesca, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca intervenute a decorrere dal 1o gennaio 2004. |
(3) |
L'8 febbraio, il 23 febbraio, il 25 marzo e il 22 aprile 2010 il Portogallo ha presentato dati dai quali risultava che ventotto pescherecci avevano cessato l'attività dal 1o gennaio 2004. Sulla base dei dati presentati e considerato il metodo di calcolo descritto al punto 7.1 dell'allegato IIB, è opportuno assegnare al Portogallo, per il periodo dal 1o febbraio 2010 al 31 gennaio 2011, diciannove giorni aggiuntivi in mare per le navi che detengono a bordo gli attrezzi da pesca specificati al punto 2, lettera a), dello stesso allegato. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il numero massimo di giorni in cui una nave battente bandiera del Portogallo, che detiene a bordo gli attrezzi da pesca indicati al punto 2, lettera a), dell'allegato IIB del regolamento (UE) n. 53/2010 e non è soggetta ad alcuna delle condizioni speciali elencate al punto 5.2 dello stesso allegato, può essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, quale fissato nella tabella I dello stesso allegato, è portato a 177 giorni all'anno.
2. Il numero massimo di giorni di cui al paragrafo 1 non pregiudica eventuali future decisioni prese dalla Commissione sulla base del punto 7.5 dell’allegato IIB del regolamento (UE) n. 53/2010 riguardo alla revisione del numero aggiuntivo di giorni risultante da una cessazione permanente di attività e da essa precedentemente attribuito.
Articolo 2
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2010.
Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione
(1) GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.