ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.190.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 190

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
22 luglio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2010/397/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 3 giugno 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e le Isole Salomone

1

Accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e le Isole Salomone

3

Accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e le Isole Salomone

27

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 621/2010 del Consiglio, del 3 giugno 2010, relativo al metodo di ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e le Isole Salomone

29

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

22.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2010

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e le Isole Salomone

(2010/397/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione ha negoziato con le Isole Salomone un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi dell’Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione delle Isole Salomone in materia di pesca.

(2)

A seguito di tali negoziati, il 26 settembre 2009 è stato siglato un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

(3)

L’accordo di partenariato tra la Comunità europea e le Isole Salomone sulla pesca al largo delle Isole Salomone (1) deve essere abrogato e sostituito dal nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

(4)

È opportuno firmare a nome dell’Unione il nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

(5)

Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi dell’Unione, è indispensabile che il nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca sia applicato quanto prima. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l’applicazione provvisoria, a decorrere dal 9 ottobre 2009, dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, in attesa della sua entrata in vigore.

(6)

È nell’interesse dell’Unione approvare l’accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato nel settore della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione, la firma dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e le Isole Salomone.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e le Isole Salomone.

Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato nel settore della pesca allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. ESPINOSA


(1)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 34.


ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA TRA L’UNIONE EUROPEA E LE ISOLE SALOMONE

L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l’UE»,

e

IL GOVERNO DELLE ISOLE SALOMONE, in seguito denominato «le Isole Salomone»,

in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione e di lavoro esistenti tra l’UE e le Isole Salomone, in particolare nell’ambito dell’accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di mantenere e rafforzare tali relazioni,

CONSIDERANDO il desiderio di entrambe le parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche attraverso una cooperazione intensificata,

TENUTO CONTO delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dell’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici altamente migratori,

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale, di seguito denominata «WCPFC»,

CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995,

RICONOSCENDO i diritti di sovranità delle Isole Salomone, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, all’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici altamente migratori del 1995 e ad altri principi e pratiche del diritto internazionale, e i diritti sovrani ai fini della ricerca, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse biologiche nell’ambito della ZEE delle Isole Salomone,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo concernente la politica settoriale della pesca adottata dalle Isole Salomone e a identificare le modalità atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte dei pescherecci dell’UE nelle acque delle Isole Salomone e per il sostegno dell’UE al rafforzamento di una pesca responsabile nelle medesime acque,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la costituzione e lo sviluppo di società miste con la partecipazione di imprese delle due parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Campo d’applicazione

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini della promozione di una pesca responsabile nella zona di pesca delle Isole Salomone, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca nelle Isole Salomone,

le condizioni per l’accesso dei pescherecci dell’UE alla zona di pesca delle Isole Salomone,

la cooperazione relativa alle modalità di controllo delle attività alieutiche nella zona di pesca delle Isole Salomone, al fine di garantire l’osservanza delle succitate condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«autorità delle Isole Salomone», il ministero della pesca e delle risorse marine delle Isole Salomone;

b)

«autorità dell’UE», la Commissione europea;

c)

«zona di pesca delle Isole Salomone», le acque soggette, in materia di pesca, alla sovranità o alla giurisdizione delle Isole Salomone. Le navi dell’UE potranno svolgere attività di pesca ai sensi del presente accordo unicamente nelle zone in cui la pesca è autorizzata dalla normativa delle Isole Salomone;

d)

«nave dell’UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell’UE e registrato nell’UE;

e)

«società mista», una società commerciale creata nelle Isole Salomone da armatori o da imprese nazionali delle parti per praticare la pesca o attività correlate;

f)

«commissione mista», una commissione composta da rappresentanti dell’UE e delle Isole Salomone, le cui funzioni sono descritte all’articolo 9 del presente accordo;

g)

«pesca»:

i)

la ricerca, la cattura, il prelievo o la raccolta di pesce;

ii)

il tentativo di ricerca, cattura, prelievo o raccolta di pesce;

iii)

l’avvio di qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di localizzare, catturare, prelevare o raccogliere pesce per qualsiasi finalità;

iv)

l’azione di collocare, ricercare o recuperare dispositivi di concentrazione del pesce o l’attrezzatura elettronica associata, compresi radiofari;

v)

ogni operazione eseguita direttamente in mare a sostegno o in preparazione delle attività descritte ai punti da i) a iv);

vi)

l’impiego di qualsiasi altro aeromobile o imbarcazione per le attività descritte ai punti da i) a v), eccetto in situazioni di emergenza che comportano rischi per la salute o la sicurezza dell’equipaggio o la sicurezza di un’imbarcazione;

h)

«peschereccio», qualsiasi imbarcazione adibita o destinata ad essere utilizzata per attività di pesca, comprese le navi ausiliarie, le navi da trasporto e qualsiasi altra imbarcazione direttamente impegnata in questo tipo di operazioni;

i)

«bordata», il periodo trascorso fra la data di ingresso nella ZEE delle Isole Salomone e la data di scarico di una parte o della totalità delle catture di un peschereccio a terra o su un altro peschereccio;

j)

«trasbordo», il trasferimento, in parte o per intero, delle catture detenute a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in mare o nel porto previsto;

k)

«circostanze anomale», circostanze diverse dai fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti, tali da impedire l’esercizio dell’attività di pesca nelle acque delle Isole Salomone;

l)

«marittimi ACP», qualsiasi marittimo che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell’accordo di Cotonou. I marittimi delle Isole Salomone sono, in questo senso, marittimi ACP;

m)

«delegazione dell’UE», la delegazione dell’UE nelle Isole Salomone;

n)

«armatore», qualsiasi persona giuridicamente responsabile di un peschereccio;

o)

«autorizzazione di pesca», il diritto a esercitare attività di pesca in un periodo determinato, in una data zona o per un dato tipo di pesca, in conformità delle disposizioni del presente accordo. Ai fini del presente accordo, ogni riferimento all’autorizzazione di pesca si intende fatto a una licenza di pesca rilasciata a norma della legge in materia di pesca (Fisheries Act) del 1998 delle Isole Salomone o del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie.

Articolo 3

Principi e obiettivi relativi all’attuazione del presente accordo

1.   Le parti si impegnano con il presente accordo a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca delle Isole Salomone, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in detta zona, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell’ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi reciproci di pesca.

2.   Le parti cooperano all’attuazione di una politica settoriale della pesca adottata dalle Isole Salomone e avviano a tal fine un dibattito politico sulle riforme necessarie. Esse effettuano consultazioni preliminari finalizzate all’adozione di eventuali misure in questo settore.

3.   Le parti cooperano altresì al fine di realizzare, congiuntamente e unilateralmente, valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo.

4.   Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità ai principi della buona gestione economica e sociale, avendo cura di rispettare lo stato delle risorse alieutiche e/o degli stock.

5.   In particolare, l’ingaggio di marittimi delle Isole Salomone e/o di paesi ACP a bordo di navi dell’UE è disciplinato dalla dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

Articolo 4

Cooperazione scientifica

1.   Nel periodo di applicazione del presente accordo l’UE e le Isole Salomone si adoperano per sorvegliare lo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca delle Isole Salomone.

2.   Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito delle competenti organizzazioni internazionali di pianificazione e gestione della pesca e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti si consultano reciprocamente nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo e adottano, se del caso, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse ittiche, in particolare quelle relative alle attività delle navi dell’UE.

3.   Le parti si impegnano a consultarsi, direttamente anche a livello sub-regionale o nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del Pacifico centro-occidentale e a cooperare alla ricerca scientifica nel settore considerato.

Articolo 5

Accesso delle navi dell’UE alla zona di pesca nelle acque delle Isole Salomone

1.   Le Isole Salomone si impegnano ad autorizzare le navi dell’UE a praticare attività di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone, in conformità del presente accordo, compreso il protocollo e il relativo allegato.

2.   Le attività di pesca contemplate dal presente accordo sono soggette alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nelle Isole Salomone. Le autorità delle Isole Salomone notificano alle autorità dell’UE qualsiasi modifica della suddetta legislazione. Fatte salve le disposizioni eventualmente concordate tra le parti, le navi dell’UE sono tenute a conformarsi ad eventuali modifiche della regolamentazione entro un termine di un mese decorrente dalla loro notifica.

3.   Le Isole Salomone si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti necessari ai fini dell’effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo concernenti il controllo delle attività di pesca. Le navi dell’UE cooperano con le autorità delle Isole Salomone preposte al controllo della pesca.

4.   L’UE si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo nonché la legislazione che disciplina l’esercizio della pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone.

Articolo 6

Condizioni per l’esercizio della pesca — clausola di esclusiva

1.   Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone solo le navi dell’UE in possesso di un’autorizzazione di pesca valida rilasciata dalle autorità delle Isole Salomone in virtù del presente accordo e del relativo protocollo.

2.   Le autorità delle Isole Salomone possono rilasciare alle navi dell’UE autorizzazioni di pesca per categorie di pesca non contemplate dal vigente protocollo e per la pesca sperimentale. Tuttavia il rilascio di tali autorizzazioni è subordinato al parere favorevole delle parti.

3.   La procedura per il rilascio delle autorizzazioni di pesca, i canoni applicabili alle navi dell’UE e le relative modalità di pagamento sono specificati nell’allegato del protocollo.

Articolo 7

Contropartita finanziaria

1.   L’UE concede alle Isole Salomone una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita unica è definita sulla base delle due componenti seguenti:

a)

l’accesso delle navi dell’UE alla zona di pesca e alle risorse alieutiche delle Isole Salomone; e

b)

il sostegno finanziario fornito dall’UE per l’attuazione di una politica nazionale della pesca basata su una pesca responsabile e sullo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque delle Isole Salomone.

2.   La componente della contropartita finanziaria menzionata al paragrafo 1, lettera b), è stabilita in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti in conformità delle disposizioni del protocollo, che dovranno essere conseguiti nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dalle autorità delle Isole Salomone, e della programmazione annuale e pluriennale per l’attuazione di tale politica.

3.   La contropartita finanziaria versata dall’UE è pagata annualmente secondo le modalità stabilite nel protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo riguardanti eventuali modifiche dell’importo della contropartita stessa per i seguenti motivi:

a)

circostanze anomale;

b)

riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi dell’UE, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

c)

aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell’UE, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

d)

riesame congiunto delle condizioni relative al sostegno finanziario all’attuazione della politica settoriale della pesca nelle Isole Salomone, quando i risultati della programmazione annuale e pluriennale constatati dalle parti lo giustificano;

e)

sospensione dell’applicazione del presente accordo ai sensi dell’articolo 13;

f)

denuncia del presente accordo ai sensi dell’articolo 14.

Articolo 8

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile

1.   Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle azioni che possono essere attuate a questo scopo.

2.   Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni su tecniche e attrezzi da pesca, metodi di conservazione e processi di trasformazione dei prodotti della pesca.

3.   Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

4.   Le parti promuovono, in particolare, la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune, nel rigoroso rispetto della legislazione vigente nelle Isole Salomone e nell’UE.

Articolo 9

Commissione mista

1.   È istituita una commissione mista incaricata di sorvegliare e verificare l’attuazione e l’applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

a)

controlla l’esecuzione, l’interpretazione, l’attuazione e la corretta applicazione dell’accordo;

b)

esamina e valuta il contributo dell’accordo di partenariato all’attuazione della politica settoriale della pesca delle Isole Salomone;

c)

assicura il coordinamento necessario sulle questioni di comune interesse in materia di pesca;

d)

funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione, dall’attuazione o dall’applicazione dell’accordo;

e)

riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;

f)

adatta, ove del caso, le modalità di calcolo dello sforzo di pesca, tenendo conto delle disposizioni applicabili a livello regionale (ad esempio il «Vessels Day Scheme» — regime di giorni di pesca per nave);

g)

svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo, anche in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.   La commissione mista si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente nelle Isole Salomone e nell’UE o in un altro luogo concordato dalle parti, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Se necessario, su richiesta di una delle parti, le decisioni della commissione mista possono essere adottate mediante procedura scritta.

Articolo 10

Area geografica di applicazione dell’accordo

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio delle Isole Salomone.

Articolo 11

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi della medesima durata, salvo denuncia in conformità all’articolo 14.

Articolo 12

Composizione delle controversie

Le parti si consultano in caso di controversia in merito all’interpretazione, all’attuazione e/o all’applicazione del presente accordo.

Articolo 13

Sospensione

1.   Fatto salvo l’articolo 12, l’applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all’applicazione delle relative disposizioni. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti si consultano al fine di risolvere in via amichevole la controversia fra loro insorta.

2.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 14

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di circostanze anomale, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse dalle Isole Salomone alle navi dell’UE o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.   La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare l’accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

3.   L’invio della notifica di cui al paragrafo 2 comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

4.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 per l’anno in cui ha effetto la denuncia dell’accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 15

Protocollo e allegato

Il protocollo e l’allegato formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 16

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci dell’UE operanti nelle acque delle Isole Salomone sono disciplinate dalla normativa applicabile nelle Isole Salomone, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

Articolo 17

Abrogazione

Al momento della sua entrata in vigore, l’accordo abroga e sostituisce l’accordo di partenariato tra la Comunità europea e le Isole Salomone sulla pesca al largo delle Isole Salomone, entrato in vigore il 9 ottobre 2006.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure interne a tal fine necessarie.

PROTOCOLLO

che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato tra l’Unione europea e le Isole Salomone per il periodo dal 9 ottobre 2009 all’8 ottobre 2012

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   A norma dell’articolo 5 dell’accordo, le Isole Salomone concedono possibilità di pesca annuali alle tonniere dell’UE in conformità del loro piano nazionale di gestione del tonno ed entro i limiti fissati dall’accordo di Palau sulla gestione della pesca con reti a circuizione nel Pacifico occidentale, in appresso denominato «l’accordo di Palau».

2.   A decorrere dal 9 ottobre 2009 e per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo sono fissate, per le specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare del 1982), nel modo seguente:

pescherecci con reti a circuizione 4 unità.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

4.   Le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone soltanto se sono in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata dalle Isole Salomone nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell’allegato del protocollo stesso.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1.   La contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo comprende, per il periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 2:

un importo annuo di 260 000 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 4 000 tonnellate annue, e

un importo specifico annuo di 140 000 EUR destinato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale della pesca delle Isole Salomone. Tale importo specifico fa parte integrante della contropartita finanziaria unica definita all’articolo 7 dell’accordo.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente protocollo.

3.   La somma degli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, pari a 400 000 EUR, è pagata annualmente dall’UE durante il periodo di applicazione del presente protocollo.

4.   Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi dell’UE nelle zone di pesca delle Isole Salomone supera il quantitativo di riferimento, l’importo della contropartita finanziaria annuale è aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’UE non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 3 del presente articolo (800 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell’UE superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

5.   Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuato entro il 1o dicembre 2010 per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

6.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, l’assegnazione di tali fondi è stabilita nell’ambito delle istruzioni finanziarie delle Isole Salomone ed è pertanto di esclusiva competenza delle autorità delle Isole Salomone.

7.   I pagamenti previsti dal presente articolo sono versati su un conto unico del Tesoro pubblico aperto presso la Banca centrale delle Isole Salomone, i cui riferimenti sono comunicati annualmente all’UE dalle autorità delle Isole Salomone.

Articolo 3

Cooperazione per una pesca responsabile — Cooperazione scientifica

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca delle Isole Salomone, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali zone.

2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo l’UE e le Isole Salomone si adoperano per sorvegliare lo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca delle Isole Salomone.

3.   Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione a livello sub-regionale in materia di pesca responsabile, in particolare nell’ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e di ogni altra organizzazione sub-regionale o internazionale competente.

4.   In conformità dell’articolo 4 dell’accordo e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti si consultano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo per adottare di comune intesa, ove del caso, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche, in particolare quelle che interessano le attività delle navi dell’UE.

Articolo 4

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione annuale dei membri dell’accordo di Palau e alla valutazione degli stock effettuata annualmente dal segretariato della Comunità del Pacifico, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse delle Isole Salomone. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis.

2.   Al contrario, se le parti concordano una riduzione delle possibilità di pesca previste all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 5

Altre possibilità di pesca

1.   Nel caso in cui le navi dell’UE siano interessate a possibilità di pesca non contemplate all’articolo 1, le due parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2.   Le parti possono condurre campagne di pesca sperimentale comuni nella zona di pesca delle Isole Salomone, previo parere di una riunione scientifica organizzata dalle parti. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, nuove risorse, condizioni ed altri parametri pertinenti.

3.   Le due parti esercitano le attività di pesca sperimentale secondo i parametri scientifici e amministrativi adottati di comune accordo. Le autorizzazioni a praticare la pesca sperimentale sono concesse a titolo di prova, per una durata e a decorrere da una data decise di comune accordo dalle parti.

4.   Se le parti giungono alla conclusione che le campagne sperimentali hanno dato risultati positivi, nel rispetto delle esigenze di tutela degli ecosistemi e di conservazione delle risorse biologiche marine, alle navi dell’UE possono essere concesse ulteriori possibilità di pesca per il restante periodo d’applicazione del protocollo, secondo la procedura di concertazione prevista all’articolo 4 e in funzione dello sforzo di pesca ammissibile. In tal caso la contropartita finanziaria è maggiorata di conseguenza e calcolata in base ad una formula convenuta.

Articolo 6

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria in caso di circostanze anomale

1.   In caso di circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) delle Isole Salomone, l’UE può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo.

2.   Nei casi previsti al paragrafo 1, la decisione di sospensione è adottata previa consultazione fra le parti, entro un termine di due mesi a decorrere dalla domanda di una delle due parti e a condizione che l’UE abbia versato tutti gli importi dovuti al momento della sospensione.

3.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.

4.   La validità delle autorizzazioni di pesca concesse alle navi dell’UE, sospesa in concomitanza al pagamento della contropartita finanziaria, è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 7

Promozione di una pesca responsabile nelle acque delle Isole Salomone

1.   Il 50 % della contropartita finanziaria di cui al presente protocollo è destinato ogni anno al sostegno e all’attuazione degli obiettivi identificati nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dalle autorità delle Isole Salomone e approvata dalle due parti come di seguito indicato.

Tale dotazione è gestita dalle Isole Salomone in funzione degli obiettivi concordati dalle parti, in base alle priorità stabilite a livello nazionale per la gestione sostenibile e responsabile del settore della pesca, e della conseguente programmazione annuale e pluriennale, secondo quanto indicato nel seguente paragrafo 2.

2.   Su proposta delle Isole Salomone e ai fini dell’attuazione delle disposizioni del paragrafo precedente, dall’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, l’UE e le Isole Salomone concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 per le iniziative da condurre annualmente;

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalle Isole Salomone nell’ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate;

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

3.   Le parti convengono tuttavia di dedicare particolare attenzione all’insieme delle misure di sostegno volte all’attuazione della strategia per la pesca oceanica del tonno.

4.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere concordata da entrambe le parti nell’ambito della commissione mista.

5.   Le Isole Salomone procedono ogni anno all’assegnazione del valore corrispondente agli importi di cui al paragrafo 1 ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale assegnazione deve essere comunicata all’UE quanto prima possibile, e comunque anteriormente all’approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo le Isole Salomone notificano all’UE lo stanziamento previsto almeno 45 giorni prima della ricorrenza anniversaria del presente protocollo.

6.   Se la valutazione congiunta annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, l’UE potrà aggiornare l’importo destinato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale di pesca delle Isole Salomone, che rientra nella contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, al fine di adeguare a tali risultati l’ammontare effettivo dei fondi destinati all’attuazione del programma.

7.   L’UE si riserva il diritto di sospendere il pagamento del contributo specifico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del presente protocollo se, in base alla valutazione effettuata in sede di commissione mista, i risultati ottenuti a partire dal primo anno di applicazione del protocollo, salvo circostanze eccezionali e debitamente giustificate, non sono conformi alla programmazione.

Articolo 8

Controversie — Sospensione dell’applicazione del protocollo

1.   Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo forma oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, l’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3.   Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione stessa.

4.   In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9

Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatto salvo il disposto dell’articolo 6 del presente protocollo, la mancata esecuzione dei pagamenti di cui all’articolo 2 da parte dell’UE può dar luogo alla sospensione dell’applicazione del presente protocollo alle condizioni di seguito precisate:

a)

le autorità delle Isole Salomone notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica;

b)

in assenza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto all’articolo 2, paragrafo 5, del presente protocollo, le autorità competenti delle Isole Salomone possono sospendere l’applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea,

c)

l’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 10

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci dell’UE operanti nelle acque delle Isole Salomone sono disciplinate dalla normativa applicabile nelle Isole Salomone, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

Articolo 11

Clausola di revisione

1.   Qualora intervengano mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti può chiedere che le disposizioni del protocollo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica.

2.   La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte l’intenzione di procedere alla revisione delle disposizioni del presente protocollo.

3.   Le due parti avviano consultazioni al riguardo entro 60 giorni lavorativi dalla notifica. In caso di mancato accordo in merito alla revisione delle disposizioni, la parte interessata può denunciare il protocollo in conformità dell’articolo 14 del medesimo.

Articolo 12

Abrogazione

Il presente protocollo e i relativi allegati abrogano e sostituiscono il protocollo di pesca tra la Comunità europea e le Isole Salomone sulla pesca al largo delle Isole Salomone, entrato in vigore il 9 ottobre 2006.

Articolo 13

Durata

Il presente protocollo e i relativi allegati si applicano per un periodo di tre anni a decorrere dal 9 ottobre 2009, salvo denuncia ai sensi dell’articolo 14.

Articolo 14

Denuncia

In caso di denuncia del protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei mesi prima della data in cui la denuncia prende effetto. L’invio della notifica di cui al precedente comma comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo 15

Entrata in vigore

1.   Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.

2.   Esso si applica a decorrere dal 9 ottobre 2009.

ALLEGATO

Condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi dell’UE nella zona di pesca delle Isole Salomone

CAPO I

FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA

SEZIONE 1

Rilascio delle autorizzazioni di pesca

1.

Possono ottenere un’autorizzazione di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone soltanto le navi che ne hanno diritto.

2.

L’armatore, il capopesca/comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca nelle Isole Salomone. Essi devono essere in regola nei confronti delle autorità delle Isole Salomone, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca nelle Isole Salomone nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con l’UE.

3.

Tutte le navi dell’UE che chiedono un’autorizzazione di pesca devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente nelle Isole Salomone. La domanda di autorizzazione di pesca reca il nome e l’indirizzo di tale raccomandatario.

4.

Le autorità competenti dell’UE trasmettono per via elettronica al segretariato permanente del ministero della Pesca e delle risorse marine delle Isole Salomone (in appresso «il segretariato permanente»), con copia alla delegazione dell’UE presso le Isole Salomone (in appresso «la delegazione dell’UE’), una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo. Tale domanda è presentata almeno 20 giorni lavorativi prima della data di inizio del periodo di validità richiesto.

5.

Le domande sono presentate al segretariato permanente su formulari prestabiliti conformi al modello riportato nell’appendice I.

6.

Le autorità delle Isole Salomone adottano tutte le disposizioni necessarie affinché i dati ricevuti nell’ambito della domanda di autorizzazione di pesca siano trattati in modo riservato. Tali dati vengono utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’attuazione dell’accordo di pesca.

7.

Ogni domanda di autorizzazione di pesca reca i seguenti elementi:

il nome e l’indirizzo del raccomandatario,

la prova del pagamento dell’anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda,

qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.

8.

Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dal segretariato permanente (Government Revenue Account No. 0260-002 — Central Bank of Solomon Islands, Honiara).

9.

I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, esclusi gli oneri per prestazioni di servizi e le tasse portuali.

10.

Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono rilasciate dal segretariato permanente agli armatori o ai loro raccomandatari tramite la delegazione dell’UE entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 6.

11.

Se gli uffici della delegazione dell’UE sono chiusi al momento della firma, la licenza può essere trasmessa, se del caso, direttamente al raccomandatario della nave con copia alla delegazione dell’UE.

12.

L’autorizzazione di pesca è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

13.1.

Su richiesta dell’UE, in caso di dimostrata forza maggiore, l’autorizzazione di pesca di una nave è annullata e una nuova autorizzazione viene rilasciata, su domanda di un’altra nave della stessa categoria, secondo quanto previsto all’articolo 1 del protocollo.

13.2.

Le domande a norma del punto 13.1 della presente sezione devono essere conformi al disposto della sezione 1, punto 2, e non sono soggette al pagamento di un nuovo canone.

13.3.

Contestualmente alla presentazione della domanda per una nuova autorizzazione di pesca, l’armatore del peschereccio la cui autorizzazione di pesca è stata annullata o il suo raccomandatario consegna l’autorizzazione di pesca annullata alle autorità delle Isole Salomone tramite la delegazione dell’UE.

13.4.

In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

14.

La nuova autorizzazione di pesca prende effetto al momento della notifica, da parte delle autorità delle Isole Salomone all’operatore della nave o al suo raccomandatario, il giorno in cui l’armatore restituisce l’autorizzazione di pesca annullata al segretariato permanente. Il rilascio della nuova autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione dell’UE.

15.

L’autorizzazione di pesca deve essere sempre tenuta a bordo della nave.

16.

Le due parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di autorizzazioni di pesca basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le due parti si accordano per promuovere rapidamente la sostituzione dell’autorizzazione di pesca cartacea con un equivalente elettronico, quale l’elenco delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca delle Isole Salomone, secondo quanto specificato al punto 1 della presente sezione.

SEZIONE 2

Condizioni per l’autorizzazione di pesca — Canoni e anticipi

1.

Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

2.

Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca delle Isole Salomone.

3.

Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento, sul Government Revenue Account No. 0260-002 — Central Bank of Solomon Islands, Honiara, dei seguenti importi forfettari:

13 000 EUR per tonniera con reti a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 371 tonnellate di tonnidi e specie affini pescate all’anno.

4.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, entro il 15 giugno di ogni anno, i quantitativi delle catture effettuate nell’anno precedente, confermati dagli istituti scientifici di cui al seguente punto 5.

5.

Il computo definitivo dei canoni dovuti per l’anno n è adottato dalla Commissione europea entro il 31 luglio dell’anno n + 1 sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l’IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima). Esso è trasmesso tramite la delegazione dell’UE.

6.

Detto computo viene comunicato contemporaneamente al segretariato permanente e agli armatori.

7.

Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori alle autorità delle Isole Salomone entro il 31 agosto dell’anno n + 1, sul conto previsto alla sezione 1, punto 7, del presente capo, sulla base di 35 EUR per tonnellata.

8.

Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore.

CAPO II

ZONE DI PESCA

1.

Le navi di cui all’articolo 1 del protocollo sono autorizzate a praticare attività di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone, ad esclusione di una zona di trenta (30) miglia nautiche intorno all’arcipelago principale (Main Group Archipelago — MGA) e delle acque arcipelagiche e territoriali degli altri arcipelaghi. Le coordinate delle acque A dell’MGA e degli altri arcipelaghi (ossia acque B, acque C, acque D e acque E) sono comunicate dal segretariato permanente prima dell’entrata in vigore dell’accordo. Le modifiche eventualmente apportate alle zone di pesca chiuse summenzionate sono trasmesse dal segretariato permanente alla Commissione europea almeno due mesi prima della loro applicazione.

2.

L’esercizio della pesca è comunque vietato entro un raggio di tre miglia nautiche da eventuali dispositivi ancorati di concentrazione del pesce, di cui sia stata comunicata la posizione geografica mediante coordinate.

CAPO III

REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1.

Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave dell’UE nella zona di pesca delle Isole Salomone è definita come segue:

il periodo trascorso fra la data di entrata nella ZEE delle Isole Salomone e la data di scarico di una parte o della totalità delle catture di una nave a terra o su un’altra nave.

2.

Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque delle Isole Salomone nell’ambito dell’accordo notificano le catture effettuate alle autorità delle Isole Salomone a fini di verifica. La comunicazione delle catture è effettuata secondo le modalità di seguito indicate.

2.1.

Per ciascun periodo annuale di validità dell’autorizzazione di pesca ai sensi del capo I, sezione 2, punto 1, del presente allegato, le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nelle acque delle Isole Salomone nel corso di ogni bordata. Gli originali su supporto fisico delle dichiarazioni sono trasmessi alle autorità delle Isole Salomone nei 45 giorni successivi alla fine dell’ultima bordata effettuata durante il suddetto periodo.

2.2.

A titolo di rapporto preliminare, le dichiarazioni devono essere trasmesse entro 15 giorni dal completamento di una bordata. Tali comunicazioni devono essere effettuate tramite fax (+67738730 o +67738106) o posta elettronica (logsheets@fisheries.gov.sb).

2.3.

Le navi dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente del diario di bordo il cui modello è riportato nell’appendice II. Per i periodi nei quali non si trovavano nella zona di pesca delle Isole Salomone, le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura «Fuori zona di pesca delle Isole Salomone’.

2.4.

I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal capopesca/comandante della nave.

2.5.

Le dichiarazioni relative alle catture devono essere affidabili per contribuire al monitoraggio dello stato degli stock.

3.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capo, le autorità delle Isole Salomone si riservano il diritto di sospendere l’autorizzazione di pesca della nave incriminata sino ad espletamento delle necessarie formalità e di applicare all’armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente nelle Isole Salomone. La Commissione europea e lo Stato di bandiera ne vengono informati.

4.

Le parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di dichiarazione delle catture basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le parti si accordano per promuovere rapidamente la sostituzione della dichiarazione scritta (giornale di bordo) con un file elettronico equivalente.

CAPO IV

IMBARCO DI MARITTIMI

1.

Gli armatori che beneficiano delle autorizzazioni di pesca previste dall’accordo contribuiscono alla formazione professionale pratica dei cittadini delle Isole Salomone e al miglioramento del mercato del lavoro, alle condizioni e nei limiti seguenti.

2.

Per la campagna di pesca tonniera nella zona di pesca delle Isole Salomone gli armatori si impegnano ad assumere, per almeno il 25 % dell’equipaggio, marittimi originari di paesi ACP, dando la priorità ai marittimi delle Isole Salomone. In caso di inosservanza della suddetta disposizione, gli armatori interessati potranno essere considerati come non aventi titolo al rilascio di un’autorizzazione di pesca da parte delle Isole Salomone in conformità del capo I, sezione 1, del presente allegato.

3.

Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi delle Isole Salomone.

4.

Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marittimi da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in un elenco presentato dal segretariato permanente.

5.

L’armatore o un suo raccomandatario comunica al segretariato permanente i nomi dei marittimi delle Isole Salomone imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio.

6.

La dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell’UE. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

7.

I contratti di lavoro dei marittimi ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti, in consultazione con il segretariato permanente. Tali contratti garantiscono ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

8.

Il salario dei marittimi ACP è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

CAPO V

MISURE TECNICHE

Le navi sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dai membri dell’accordo di Palau e/o dall’WCPFC e/o da altre organizzazioni regionali/sub-regionali per la pesca per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

CAPO VI

OSSERVATORI

1.

All’atto della presentazione di una domanda di autorizzazione di pesca, ogni nave dell’UE interessata è tenuta a versare un importo di 1 500 EUR, specificamente destinato al programma di osservazione, sul conto seguente: Government Revenue Account No. 0260-002 — Central Bank of Solomon Islands, Honiara.

2.

Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque delle Isole Salomone nell’ambito dell’accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dalle Isole Salomone alle condizioni di seguito precisate.

2.1.

Su richiesta delle autorità delle Isole Salomone, le navi dell’UE prendono a bordo un osservatore da queste designato per controllare le catture effettuate nelle acque delle Isole Salomone.

2.2.

Le autorità delle Isole Salomone elaborano l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Tali elenchi devono essere mantenuti aggiornati. Essi vengono trasmessi alla Commissione europea al momento dell’elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

2.3.

Le autorità competenti delle Isole Salomone comunicano agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio dell’autorizzazione di pesca o almeno 15 giorni prima della data prevista dell’imbarco dell’osservatore.

3.

La durata della permanenza a bordo dell’osservatore è fissata dalle autorità delle Isole Salomone, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all’espletamento delle sue funzioni. Le autorità delle Isole Salomone ne informano gli armatori e i loro rappresentanti al momento della notifica degli osservatori designati. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità delle Isole Salomone, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una nave determinata. Tale richiesta è formulata dalle autorità delle Isole Salomone all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

4.

Le condizioni dell’imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo raccomandatario e dalle autorità delle Isole Salomone.

5.

L’osservatore è imbarcato, secondo modalità scelte dall’armatore, dopo la notifica dell’elenco delle navi designate.

6.

Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti previsti per l’imbarco degli osservatori.

7.

In caso di imbarco in un porto straniero, le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore delle Isole Salomone lascia la zona di pesca delle Isole Salomone, devono essere adottati i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

8.

Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

9.

All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque delle Isole Salomone, egli svolge le seguenti funzioni:

9.1.

osserva le attività di pesca delle navi;

9.2.

verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

9.3.

procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici;

9.4.

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

9.5.

verifica i dati sulle catture effettuate nelle acque delle Isole Salomone riportati nel giornale di bordo;

9.6.

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;

9.7.

comunica alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all’attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

10.

Il capopesca/comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

11.

L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il capopesca/comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.

12.

Durante la permanenza a bordo, l’osservatore:

12.1.

adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

12.2.

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

13.

Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti con copia alla Commissione europea. L’osservatore firma tale rapporto alla presenza del capopesca/comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al capopesca/comandante al momento dello sbarco dell’osservatore.

14.

Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

15.

La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità delle Isole Salomone.

16.

Le due parti provvedono a consultarsi in merito agli sviluppi del programma di osservazione regionale o sub-regionale, in collaborazione con la Forum Fisheries Agency (FFA) e con altre competenti organizzazioni regionali per la pesca.

CAPO VII

IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE E ESECUZIONE

1.

Ai fini della sicurezza della pesca e della sicurezza marittima, ogni nave è contrassegnata e identificata in conformità delle specifiche standard dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) per la marcatura e l’identificazione dei pescherecci.

2.

Il nome della nave è riportato chiaramente in caratteri latini sulla prua e sulla poppa dell’imbarcazione.

3.

Le imbarcazioni il cui nome e indicativo di chiamata non siano visibili conformemente a quanto prescritto possono essere scortate verso un porto delle Isole Salomone per ulteriori indagini.

4.

Al fine di agevolare le comunicazioni con le autorità del governo preposte alla gestione e alla sorveglianza delle attività di pesca e all’esecuzione della pertinente normativa, il capopesca/comandante è costantemente sintonizzato sulla frequenza internazionale di chiamata e di soccorso di 2 182 kHz (HF) e/o sulla frequenza internazionale di sicurezza e di chiamata di 156,8 MHz (canale 16, VHF-FM).

5.

Il capopesca/comandante provvede affinché a bordo venga conservata e sia sempre accessibile una copia recente e aggiornata del codice internazionale dei segnali marittimi (INTERCO).

CAPO VIII

COMUNICAZIONE CON LE NAVI PATTUGLIA DELLE ISOLE SALOMONE

La comunicazione tra le navi autorizzate e le navi pattuglia del governo è effettuata mediante i seguenti codici internazionali di segnalazione.

Codice internazionale di segnalazione — Significato:

 

L … Fermatevi immediatamente

 

SQ3 … Fermatevi o rallentate, intendiamo salire a bordo della vostra nave

 

QN … Portatevi a tribordo della nostra nave

 

QN1 … Portatevi a babordo della nostra nave

 

TD2 … Siete un peschereccio?

 

C … Sì

 

N … No

 

QR … Non riusciamo ad accostare alla vostra nave

 

QP … Ci accingiamo ad accostare alla vostra nave

CAPO IX

CONTROLLO

1.   Entrata e uscita dalla zona

1.1.

Le navi dell’UE notificano alle autorità delle Isole Salomone, con un anticipo minimo di 24 ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca delle Isole Salomone. Esse notificano altresì i quantitativi totali e le specie detenute a bordo.

1.2.

Nel notificare l’intenzione di uscire, ogni nave comunica altresì la propria posizione nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax (+67738730 o +67738106) o, per le navi che ne sono sprovviste, tramite posta elettronica (logsheets@fisheries.gov.sb).

1.3.

Le navi che non rispettano le precedenti disposizioni in materia di comunicazione si considerano in infrazione rispetto ai termini e alle condizioni dell’autorizzazione di pesca.

1.4.

Il numero di fax e di telefono, come pure l’indirizzo e-mail, sono comunicati al momento del rilascio dell’autorizzazione di pesca.

2.   Procedure di controllo

2.1.

I comandanti delle navi dell’UE impegnate in attività di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone permettono l’accesso a bordo di qualsiasi funzionario delle Isole Salomone incaricato dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell’esercizio delle sue funzioni.

2.2.

La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

2.3.

Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.

3.   Fermo

3.1.

Entro un termine massimo di 24 ore le autorità delle Isole Salomone informano lo Stato di bandiera e la Commissione europea di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave dell’UE nelle zone di pesca delle Isole Salomone.

3.2.

Allo Stato di bandiera e alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo.

4.   Verbale di fermo

4.1.

L’autorità delle Isole Salomone procede alla compilazione di un verbale che è firmato dal comandante della nave.

4.2.

Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l’ispettore appone la dicitura «rifiuto di firma’.

4.3.

Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità delle Isole Salomone. In caso di infrazione lieve le autorità delle Isole Salomone possono autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l’attività di pesca.

5.   Riunione di concertazione in caso di fermo

5.1.

Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell’equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la Commissione europea e le autorità delle Isole Salomone, con l’eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

5.2.

Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore o il suo raccomandatario è informato dell’esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

6.   Risoluzione del fermo

6.1.

Prima di avviare qualsiasi procedura giudiziaria si cerca di regolare la presunta infrazione nell’ambito di una procedura transattiva. Tale procedura deve concludersi entro 15 giorni lavorativi dal fermo.

6.2.

In caso di procedura transattiva l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità della normativa delle Isole Salomone.

6.3.

Qualora la controversia non possa essere regolata mediante procedura transattiva e debba essere adito l’organo giudiziario competente, l’armatore costituisce una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione e la deposita sul seguente conto: Government Revenue Account No. 0260-002 — Central Bank of Solomon Islands, Honiara.

6.4.

La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione della procedura giudiziaria. Essa è svincolata non appena la controversia si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, l’importo rimanente è sbloccato dalle autorità delle Isole Salomone.

6.5.

Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure

dopo che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 6.3 sia stata depositata e accettata dalle autorità delle Isole Salomone, in attesa dell’espletamento della procedura giudiziaria.

7.   Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS)

Le navi dell’UE sono tenute a conformarsi al sistema regionale di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) attualmente applicabile nella ZEE delle Isole Salomone. Su ogni nave dell’UE deve essere installata un’unità mobile di trasmissione («mobile transmission unit’ — MTU) approvata dalla FFA; tale dispositivo deve essere sottoposto a regolare manutenzione e mantenuto pienamente operativo in ogni momento.

8.   Trasbordi

8.1.

Le navi dell’UE effettuano trasbordi di catture nelle acque delle Isole Salomone unicamente nei porti designati delle Isole Salomone.

8.2.

Gli armatori di tali navi comunicano alle autorità delle Isole Salomone, con almeno 48 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

a)

il nome dei pescherecci che effettuano il trasbordo;

b)

il nome, il numero IMO e la bandiera del cargo vettore;

c)

il quantitativo di ogni specie da trasbordare;

d)

la data e il luogo del trasbordo.

8.3.

Nelle acque delle Isole Salomone è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture al di fuori dei porti designati. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente nelle Isole Salomone.

9.   I comandanti delle navi dell’UE impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto designato delle Isole Salomone consentono agli ispettori delle Isole Salomone di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.

APPENDICE

I.

Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

II.

Giornale di bordo

Appendice I

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Appendice II

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ACCORDO

in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e le Isole Salomone

Signor …,

esprimo la mia soddisfazione per il consenso raggiunto dai negoziatori delle Isole Salomone e dell’Unione europea sull’accordo di partenariato nel settore della pesca tra le Isole Salomone e l’Unione europea, nonché su un protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria e sui relativi allegati.

L’esito di tale negoziato, che rappresenta un’evoluzione positiva del precedente accordo, rafforzerà le nostre relazioni in materia di pesca e istituirà un vero e proprio quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e responsabile nella acque delle Isole Salomone. A tale proposito Le propongo di avviare parallelamente le procedure di approvazione e di ratifica dei testi dell’accordo, del protocollo e del relativo allegato e delle appendici, in conformità delle procedure vigenti nelle Isole Salomone e nell’Unione europea, necessarie ai fini della loro entrata in vigore.

Al fine di evitare l’interruzione delle attività di pesca delle navi dell’UE nelle acque delle Isole Salomone e con riferimento all’accordo e al protocollo siglati il 26 settembre 2009, che stabiliscono le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 9 ottobre 2009 all’8 ottobre 2012, mi pregio informarLa che il governo delle Isole Salomone è disposto ad applicare a titolo provvisorio l’accordo e il protocollo a decorrere dal 9 ottobre 2009, in attesa della loro entrata in vigore in conformità dell’articolo 18 dell’accordo, a condizione che l’Unione europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, la prima rata della contropartita finanziaria, fissata all’articolo 2 del protocollo, dovrà essere versata anteriormente al 1o dicembre 2010.

Le sarei grato se volesse confermare l’accordo dell’Unione europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

Per le Isole Salomone

Signor …,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Esprimo la mia soddisfazione per il consenso raggiunto dai negoziatori delle Isole Salomone e dell’Unione europea sull’accordo di partenariato nel settore della pesca tra le Isole Salomone e l’Unione europea, nonché su un protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria e sui relativi allegati.

L’esito di tale negoziato, che rappresenta un’evoluzione positiva del precedente accordo, rafforzerà le nostre relazioni in materia di pesca e istituirà un vero e proprio quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e responsabile nella acque delle Isole Salomone. A tale proposito Le propongo di avviare parallelamente le procedure di approvazione e di ratifica dei testi dell’accordo, del protocollo e del relativo allegato e delle appendici, in conformità delle procedure vigenti nelle Isole Salomone e nell’Unione europea, necessarie ai fini della loro entrata in vigore.

Al fine di evitare l’interruzione delle attività di pesca delle navi dell’UE nelle acque delle Isole Salomone e con riferimento all’accordo e al protocollo siglati il 26 settembre 2009, che stabiliscono le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 9 ottobre 2009 all’8 ottobre 2012, mi pregio informarLa che il governo delle Isole Salomone è disposto ad applicare a titolo provvisorio l’accordo e il protocollo a decorrere dal 9 ottobre 2009, in attesa della loro entrata in vigore in conformità dell’articolo 18 dell’accordo, a condizione che l’Unione europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, la prima rata della contropartita finanziaria, fissata all’articolo 2 del protocollo, dovrà essere versata anteriormente al 1o dicembre 2010.

Le sarei grato se volesse confermare l’accordo dell’Unione europea su tale applicazione provvisoria.»

Mi pregio confermarLe l’accordo dell’Unione europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

Per l’Unione europea


REGOLAMENTI

22.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/29


REGOLAMENTO (UE) N. 621/2010 DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2010

relativo al metodo di ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e le Isole Salomone

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 settembre 2009 è stato siglato un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e le Isole Salomone (accordo di partenariato nel settore della pesca).

(2)

Il 3 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/397/UE (1) relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

(3)

È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri per la durata del nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca e per il periodo della sua applicazione provvisoria.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 9 ottobre 2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le possibilità di pesca fissate nel protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e le Isole Salomone sono ripartite fra gli Stati membri come segue:

—   Tonniere congelatrici con reti a circuizione:

Spagna

:

75 % delle possibilità di pesca disponibili

Francia

:

25 % delle possibilità di pesca disponibili

2.   Se le domande di autorizzazioni di pesca presentate dagli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di autorizzazioni di pesca presentate da altri Stati membri.

3.   Fatte salve le disposizioni dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e del relativo protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (2).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 9 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.