ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.188.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 188

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
21 luglio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

 

 

DECISIONI

 

 

2010/395/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2009, concernente l’aiuto di Stato C 17/09 (ex N 265/09) eseguito dalla Germania a favore della ristrutturazione della Landesbank Baden-Württemberg [notificata con il numero C(2009) 9955]  ( 1 )

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

 

2010/396/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 novembre 2009, concernente l’aiuto di Stato C 18/09 (ex N 360/09) eseguito dal Belgio a favore di KBC [notificata con il numero C(2009) 8980]  ( 1 )

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

21.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2009

concernente l’aiuto di Stato C 17/09 (ex N 265/09) eseguito dalla Germania a favore della ristrutturazione della Landesbank Baden-Württemberg

[notificata con il numero C(2009) 9955]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/395/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo capoverso (1),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli Stati membri e gli altri interessati a presentare le loro osservazioni (2) e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

La Commissione, con la sua decisione C (2009) 5260 del 30 giugno 2009 nel caso C 17/09 (3) (d’ora in poi «la decisione di apertura del procedimento»), ha autorizzato per una durata limitata un apporto di capitale e una misura di salvataggio del Land Baden-Württemberg e di altri organismi pubblici a favore della Landesbank Baden-Württemberg (d’ora in poi «LBBW» o «la banca»). Nello stesso tempo, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla compatibilità della valutazione e della condivisione degli oneri previsti dalla misura di salvataggio con le regole dell’UE in materia di aiuti di Stato e ha avviato un procedimento formale.

(2)

La decisione di apertura del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4). La Commissione ha invitato tutti gli interessati a presentare le loro osservazioni. Non ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate.

(3)

Per le questioni relative al metodo di valutazione degli attivi nel quadro della misura di salvataggio, la Commissione ha fatto ricorso all’assistenza tecnica di esperti da lei contrattati (Duff & Phelps, Professor Wim Schoutens) nonché di esperti della Banca centrale europea (BCE).

(4)

Il 9 ottobre 2009, la Germania ha presentato alla Commissione un piano di ristrutturazione per LBBW, completato più volte da informazioni supplementari. Gli ultimi dettagli sono stati comunicati il 3 dicembre 2009.

(5)

La Commissione e la Germania hanno effettuato una serie di incontri, scambi di messaggi elettronici e conferenze telefoniche.

(6)

Il 3 dicembre 2009, la Germania ha preso vari impegni relativi all’attuazione del piano di ristrutturazione.

2.   DESCRIZIONE DEI FATTI

2.1.   Il beneficiario

(7)

LBBW è una banca regionale tedesca detenuta dal Land Baden-Württemberg per circa il 35,5 %, dall’associazione delle casse di risparmio del Baden-Württemberg per circa il 40,5 %, dal comune di Stoccarda per circa il 19 % e dalla Landeskreditbank Baden-Württemberg per quasi il 5 %. Tutti i detentori di quote di LBBW sono organismi pubblici o appartenenti allo Stato.

(8)

LBBW è una delle rare banche regionali integrate verticalmente. La parte essenziale dell’attività di LBBW e delle filiali è costituita dai servizi alle imprese (PMI e imprese di dimensioni maggiori) e ai privati. LBBW fornisce servizi di gestione patrimoniale ed è una cassa di risparmio locale basata a Stoccarda. LBBW è inoltre attiva nel finanziamento immobiliare (Real Estate) e nei mercati finanziari (Financial Markets). La banca propone inoltre servizi e prodotti per le casse di risparmio.

(9)

Alla fine di giugno 2009, il bilancio totale di LBBW era pari a 448 miliardi di EUR. LBBW non detiene su nessuno dei mercati nazionali nei quali opera una quota di mercato superiore al [> 4] (5) %. A livello locale, vale a dire nelle principali zone di attività, le sue quote di mercato sono leggermente superiori e per i servizi alle imprese raggiungono il [< 15] % in Baden-Württemberg, il [< 10] % in Sassonia e il [< 5] % in Renania Palatinato. Per i servizi ai privati, le quote di mercato di LBBW sono pari al [< 7] % in Baden-Württemberg, al [< 2] % in Sassonia e al [< 1] % in Renania Palatinato. La quota di mercato di LBBW sul mercato dei capitali è insignificante sia in Germania che a livello europeo.

2.2.   Le misure

(10)

La banca ha beneficiato di due misure di sostegno: un apporto di fondi propri di categoria 1 (Tier-1) pari a 5 miliardi di EUR e una misura di salvataggio consistente nell’assunzione di garanzie per un importo di 12,7 miliardi di EUR per due portafogli di titoli strutturati aventi un valore totale di 35 miliardi di EUR (6). Tutti i detentori di quote di LBBW hanno contribuito proporzionalmente alle quote detenute all’apporto di capitale e indirettamente alla misura di salvataggio.

(11)

L’apporto di capitale è stato effettuato mediante un aumento proporzionale del capitale sociale, dando priorità alla distribuzione del nuovo capitale sociale proporzionalmente al capitale sociale esistente. La banca paga una remunerazione globale del 10 % per i capitali forniti e prevede di rimborsare il capitale in cinque tranche l’anno a partire dal 2013.

(12)

La misura di salvataggio è stata concessa sotto forma di garanzie destinate a proteggere LBBW contro le perdite e a ridurre i requisiti regolamentari in materia di fondi propri applicabili ai titoli strutturati. Le garanzie coprono due portafogli diversi:

Il primo, il «portafoglio ABS», è composto da prodotti strutturati per un volume di 17,7 miliardi di EUR detenuti direttamente dalla banca. LBBW assume per il portafoglio ABS la prima perdita per un importo di 1,9 miliardi di EUR, il Baden-Württemberg garantisce sino a 6,7 miliardi di EUR (seconda perdita). Secondo le informazioni fornite dalla Germania, il valore economico reale del portafoglio era al 31 marzo 2009 pari a [15-16] miliardi di EUR e il valore di mercato a 10,137 miliardi di EUR (7). L’effetto di salvataggio degli attivi risultanti dalla garanzia era di [1-2] miliardi di EUR.

Il secondo, il «portafoglio SEALINK» verte su un credito di 8,75 miliardi di EUR con una società veicolo che detiene un portafoglio di prodotti strutturati. La prima perdita, pari a 2,75 miliardi di EUR, è coperta da una garanzia dello Stato libero di Sassonia concordata al momento della ripresa della SachsenLB da parte di LBBW (8). Il Baden-Württemberg si è fatto carico di una seconda perdita di 6 miliardi di EUR, in modo tale che LBBW non ha più rischi di perdite. Secondo le informazioni fornite dalla Germania, il portafoglio aveva al 31 marzo 2009 un valore economico reale di [12-13] miliardi di EUR e un valore di mercato di 8,006 miliardi di EUR. L’effetto di salvataggio di attivi risultante dalla garanzia era di [2,5-3,5] miliardi di EUR.

(13)

I due portafogli hanno insieme un valore di mercato di 18,143 miliardi di EUR e il loro valore economico reale è di circa [27-29] miliardi di EUR.

(14)

La garanzia è stata concessa per una durata illimitata e può essere cancellata su richiesta di LBBW. Quest’ultima si è impegnata a pagare una commissione iniziale basata su un effetto di salvataggio di attivi di 4,4 miliardi di EUR, cui si applica un tasso d’interesse del 7 % l’anno. Il primo anno, la commissione sarà pari a 308 milioni di EUR. Negli anni successivi, si abbasserà proporzionalmente all’importo garantito e dopo un’analisi effettuata durante il periodo di ristrutturazione.

(15)

La Germania ha deciso di adattare la remunerazione della garanzia nel modo seguente. LBBW pagherà a titolo retroattivo 336 milioni di EUR l’anno. La remunerazione prevista inizialmente è aumentata in tal modo di 29 milioni di EUR il primo anno. Tale remunerazione si basa su due diversi tassi d’interesse: 6,25 % sull’effetto di salvataggio di attivi e 10 % sulla parte del valore garantito che supera il valore economico reale dei due portafogli. L’effetto di salvataggio di attivi è pari, dopo correzione, a 4,476 miliardi di EUR.

(16)

La ricapitalizzazione era necessaria per compensare importanti perdite verificatesi nel 2008 e coprire i maggiori bisogni di capitali. La misura di salvataggio è divenuta necessaria quando le correzioni di valore per i grandi portafogli di titoli strutturati hanno fatto aumentare notevolmente i requisiti in materia di capitali propri e nel secondo trimestre 2009 non è stato più possibile rispettare i requisiti obbligatori.

2.3.   Futuro modello commerciale della banca beneficiaria

(17)

Il piano di ristrutturazione prevede importanti modifiche del modello commerciale di LBBW, che si baserà su una chiara concentrazione sulla sua attività fondamentale a livello regionale e sui mercati e clienti che consentono di prevedere un elevato livello di penetrazione e considerevoli effetti di vendita incrociata. Le attività sul mercato dei capitali e le operazioni per conto proprio saranno ridotte. In linea generale, LBBW cesserà di essere un gruppo di servizi finanziari che operano sul mercato dei capitali per conto dei suoi clienti offrendo loro una gamma completa di servizi e di prodotti per diventare una banca commerciale nettamente focalizzata sulle piccole e medie imprese e sui privati, offrendo inoltre alla sua clientela di imprese e di casse di risparmio una gamma di prodotti finanziari destinati alle imprese e prodotti bancari d’investimento selezionati. Per quanto riguarda la sua presenza geografica, LBBW si ritirerà dall’estero o ridurrà la sua presenza all’estero concentrandosi su alcune zone di attività in Germania.

(18)

La ristrutturazione si orienta sui seguenti temi generali:

crescita moderata a medio termine nei servizi alle imprese e ai privati in Germania; concentrazione del finanziamento immobiliare su un piccolo numero di paesi e su alcuni valori selezionati,

riduzione totale degli investimenti in titoli strutturati e in altre forme di attività del suo istituto del credito, che costituiscono la principale causa degli attuali problemi di LBBW; liquidazione dei portafogli esistenti,

netta riduzione delle attività commerciali, soprattutto nelle attività di grande volume e all’estero,

cessione di partecipazioni e filiali importanti.

(19)

Dopo la ristrutturazione, LBBW comprenderà cinque settori principali di attività: Corporates I (piccole e medie imprese, Corporates II grandi imprese), Retail (privati), casse di risparmio, Real Estate (finanziamento immobiliare) e Financial Markets (mercato dei capitali). LBBW continuerà d’altro canto ad offrire servizi alle imprese, in particolare servizi bancari di base, tesoreria, regolamento di operazioni in titoli, e inoltre alcuni prodotti destinati alle casse di risparmio. L’attività e la presenza all’estero di LBBW saranno sensibilmente ridotte e la banca concentrerà la sua attività sui tre mercati regionali di base nei quali opera in seguito a fusioni di banche regionali: Baden-Württemberg, Renania Palatinato e Sassonia.

(20)

Malgrado la moderata crescita attualmente prevista, la ristrutturazione avrà notevoli ripercussioni sul bilancio e sul conto profitti e perdite di LBBW, di cui influenzerà non solo la composizione, ma anche il volume globale. La cessazione delle attività non strategiche e la vendita di partecipazioni dovrebbero far diminuire entro il 2013 il totale del bilancio della banca e gli attivi ponderati in base al rischio (RWA) di [25-30] % o del [30-35] % rispetto al 2008. Dopo il completo abbandono delle attività sopra indicate, il bilancio totale diminuirà in tutto di 182 miliardi di EUR o di circa il 41 % e gli attivi ponderati in base al rischio di [80-90] miliardi di EUR o [45-50] % rispetto alle cifre della fine del 2008. Circa il [35-45] % della riduzione del bilancio totale e più del 50 % della riduzione degli RWA sono imputabili all’abbandono dell’attività di sostituto del credito (attività che per larga parte era oggetto della misura di salvataggio degli attivi). Le riduzioni nelle restanti attività di base vanno dal 25 al 40 %.

(21)

Più precisamente, LBBW abbandonerà l’attività di sostituto del credito, cederà partecipazioni, chiuderà la parte essenziale delle sue rappresentanze e filiali all’estero, abbandonerà intere gamme di prodotti della sua attività attuale di servizi alle imprese, cesserà la sua attività di credito ipotecario, abbandonerà le operazioni strategiche per conto proprio ed eviterà le attività complesse sui mercati finanziari, limiterà il finanziamento immobiliare ad alcune regioni e ad alcuni valori selezionati e concentrerà la sua attività relativa al settore dei grandi clienti ai paesi vicini alla Germania (9).

(22)

La maggior parte delle attività di LBBW consiste nelle sue operazioni di base. Le partecipazioni e le filiali rappresentano nella loro totalità solo il [6-8] % di tutti gli RWA della banca. LBBW ha accettato di effettuare notevoli riduzioni del suo portafoglio di partecipazioni. Il valore contabile di tutte le partecipazioni che devono essere cedute nel quadro della ristrutturazione è pari a 4,5 miliardi di EUR (situazione al 31 dicembre 2008), pari a più del 50 % del valore contabile totale delle partecipazioni e filiali della banca.

(23)

Una notevole parte delle cessioni previste riguarda l’attività di base della banca, in particolare partecipazioni alle imprese del gruppo finanziario delle casse di risparmio S-Finanzgruppe (10):

a)

DekaBank Deutsche Girozentrale (gestione di attivi del gruppo finanziario delle casse di risparmio);

b)

LBS Landesbausparkasse Baden-Württemberg (società di risparmio immobiliare);

c)

SV Sparkassen Versicherung Holding AG (compagnia di assicurazione).

(24)

Nel quadro della ristrutturazione, LBBW ridurrà di circa 2 500 unità gli attuali effettivi di 10 000 persone (equivalenti tempo pieno) della sua banca principale. Ritiene chela ristrutturazione non soltanto ridurrà le spese amministrative ma contribuirà a stabilizzare la redditività, dal momento che sono abbandonate le attività più volatili.

2.4.   Struttura organizzativa

(25)

L’obiettivo della ristrutturazione è di dare all’impresa una struttura più semplice, più trasparente che richieda meno risorse per la gestione di LBBW. I compiti di gestione dei rischi e di controllo saranno ridotti poiché LBBW abbandonerà intere attività e gamme di prodotti, riducendo inoltre la sua presenza all’estero e cedendo filiali e partecipazioni.

(26)

Le branche di attività esistenti sono state razionalizzate e i servizi per le casse di risparmio devono essere più chiaramente separati dagli altri settori di attività, al fine di poter registrare i risultati in modo più trasparente. Gli attivi provenienti dall’attività di sostituto del credito da liquidare saranno trasferiti in un’unità definita «Internal Restructuring Unit», in cui saranno oggetto di una gestione separata.

2.5.   Corporate governance

(27)

La ristrutturazione è inoltre accompagnata da importanti modifiche della struttura di Corporate governance della banca. Sarà in primo luogo modificato il riferimento al servizio pubblico contenuto nella legge sulla Landesbank Baden-Württemberg, al fine di evidenziare il fatto che LBBW svolgerà tutte le sue attività in base a criteri di gestione imprenditoriale. Questo principio sarà inoltre inserito nello statuto di LBBW, nelle politiche commerciali e nelle procedure interne. Per sottolineare il fatto che LBBW sarà gestita come un’impresa privata, malgrado il suo regime di proprietà pubblica, la sua forma giuridica sarà modificata da società disciplinata dal diritto pubblico a società per azioni. Questo cambio di forma giuridica sarà effettuato in modo tale che la trasformazione in società per azioni sia conclusa entro il dicembre 2013. Oltre a ciò, elementi essenziali del codice tedesco di Corporate governance, la cui applicazione è volontaria, saranno attuati entro la fine del 2010.

(28)

Si procederà in secondo luogo a una ridefinizione degli organi statutari come l’assemblea generale degli azionisti o dei proprietari, il consiglio di vigilanza e il consiglio di amministrazione, al fine di chiarire la ripartizione dei compiti e rafforzare la trasparenza. Le attribuzioni dell’assemblea generale degli azionisti o dei proprietari si limiteranno alle mansioni tipiche che il diritto delle società per azioni attribuisce a tale assemblea, in particolare per quanto riguarda i diritti d’informazione e le decisioni relative alla ripartizione degli utili. Una serie di poteri più ampi, che genererebbero un’influenza impropria sulla gestione, saranno eliminati. Le funzioni di controllo e di vigilanza del consiglio di amministrazione saranno svolte d’ora in poi esclusivamente dal consiglio di vigilanza. L’influenza di quest’ultimo sulle decisioni degli organi di gestione sarà limitata ai casi nei quali è necessario un intervento in base al diritto tedesco delle società o alla legge tedesca sul credito (Gesetz über das Kreditwesen, KWG). La responsabilità della gestione ordinaria incomberà chiaramente al consiglio di amministrazione, il che ridurrà le possibilità che i proprietari e i loro rappresentanti esercitino un’influenza indebita.

(29)

Altre misure riducono le possibilità d’indebita influenza (politica) e garantiscono che la banca sarà gestita esclusivamente in funzione di criteri di gestione imprenditoriale. Conformemente al codice di Corporate governance sopra menzionato, la metà dei seggi attribuiti agli azionisti di LBBW nel consiglio di vigilanza, attualmente composto solo da rappresentanti dei proprietari e dei dipendenti, saranno occupati da esperti indipendenti. Tutti i membri del consiglio di vigilanza dovranno sottoporsi a un test attitudinale («qualità di onorabilità e di competenza»), che l’autorità di vigilanza bancaria ha recentemente reso obbligatorio per tutti i potenziali membri di un consiglio di vigilanza. Entro la fine del 2013, vale a dire durante la fase di ristrutturazione, la presidenza del consiglio di vigilanza sarà garantita da uno dei membri indipendenti. Conformemente ai principi di buona governance delle banche, le attuali commissioni del consiglio di vigilanza saranno trasformate in una commissione dei rischi e in una commissione di audit. Una corrispondente qualifica sarà richiesta ai membri di tali commissioni per garantire che esse possano svolgere al meglio i loro compiti.

2.6.   Prova del recupero della redditività a lungo termine

(30)

LBBW ha presentato una pianificazione dei profitti e delle perdite, comprendente stime del rendimento dei capitali propri e analisi di sensibilità sulla base di uno scenario realistico e di uno scenario pessimistico. Secondo la proiezione dei profitti e delle perdite, LBBW subirà nel 2009 una perdita supplementare di circa [2] miliardi di EUR, raggiungerà nel 2010 e nel 2011 la soglia di redditività (a […]) e realizzerà nel 2013 un utile di circa […] miliardi di EUR. Il rendimento dei capitali propri sarà negativo nel 2009, progredirà lentamente dal 2010 al 2012 e raggiungerà per la prima volta un tasso a due cifre ([10-12] %) nel 2013. Il coefficiente di fondi propri di base è stimato a circa il […] % per il 2009 e il 2010 e, a causa della massiccia riduzione degli attivi a rischio, aumenterà progressivamente sino al [9-10] %, in modo tale che LBBW potrà rimborsare l’aiuto di Stato a partire dal 2013.

(31)

La seguente tabella presenta le principali cifre e indici del piano di ristrutturazione:

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Obiettivo 2013

RWA prima della migrazione (miliardi di EUR)

178

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

RWA compresa la migrazione (miliardi di EUR)

178

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Utili lordi (comprendendo l’utiliz-zazione del capitale/il servizio degli strumenti ibridi)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Costi dei rischi

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Costi di gestione

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Risultato operativo

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Saldo altri effetti

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Commissione di garanzia di rischio

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Correzione detrazione implicita per remunerazione degli strumenti ibridi

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Risultato al lordo delle imposte (prima del servizio degli strumenti ibridi)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ripresa degli strumenti ibridi dopo partecipazione alle perdite

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Servizio del capitale ibrido

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Risultato al lordo delle imposte

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Imposte

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Risultato al netto delle imposte

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Fondi propri di base (miliardi di EUR)

[…]

[…]

[. .]

[. .]

[…]

[…]

[. .]

RoE (redditività del capitale proprio)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[> 10 %]

CIR (rapporti costi/entrate)

[…] %

[…] %

[…] %

[…] %

[…] %

[…] %

[30-60 %] %

Coefficiente di fondi propri di base (dopo constatazione del risultato)

[…] %

[…] %

[…] %

[…] %

[…] %

[…] %

[9-11 %] %

(32)

Secondo lo scenario di base, il 2009 sarà ancora un anno difficile e il prodotto interno lordo (PIL) continuerà a diminuire a causa della persistente crisi finanziaria. A partire dal 2010, si prevede un graduale recupero che porterà alla completa normalizzazione dei mercati finanziari e dell’economia. LBBW stima che il PIL tedesco diminuirà nel 2009 del 6,2 % e aumenterà nel 2010 dell’1 %; prevede quindi un aumento progressivo della crescita del PIL sino al 2,5 % entro il 2013. La disoccupazione dovrebbe avere nel 2010 un aumento raggiungendo il 9,8 %; il tasso rimarrà elevato nel 2011 e calerà in seguito passando all’8,3 % nel 2013. LBBW prevede inoltre una moderata inflazione, in leggero aumento, ben al di sotto degli obiettivi di inflazione della BCE. Malgrado la politica monetaria espansiva delle banche centrali e il notevole aggravamento dei deficit di bilancio, si presuppone che l’inflazione rimarrà debole di fronte a una crescita reale inferiore alla crescita potenziale.

(33)

LBBW si aspetta che la situazione descritta in tal modo abbia le seguenti ripercussioni sulle attività fondamentali. La redditività dei servizi ai privati basati essenzialmente sulle operazioni relative ai titoli continuerà a risultare moderata. Gli accantonamenti continueranno probabilmente a diminuire in modo sensibile e probabilmente non torneranno a crescere tanto rapidamente, dal momento che i privati si dirigeranno ormai verso forme d’investimento più sicure, in particolare i depositi. È molto probabile d’altro canto che i nuovi obblighi legali e la notevole trasparenza dei prodotti eserciteranno una maggiore pressione sui margini. I servizi alle imprese, in particolare alle PMI dovrebbero d’altro canto contribuire ulteriormente agli utili. Tenuto conto del parziale ritiro di concorrenti nazionali e internazionali, LBBW ritiene di avere buone possibilità di consolidare la sua funzione di banca abituale delle PMI e si aspetta in questo settore un aumento della domanda nel 2010. LBBW considera d’altro canto che le vendite incrociate, in particolare la vendita di strumenti di copertura dei rischi collegati ai tassi d’interesse, al cambio e ai prodotti di base, miglioreranno ulteriormente la redditività.

(34)

Nel settore dei grandi clienti, LBBW si aspetta a medio termine un aumento della domanda di credito e della domanda non solo dei titoli classici di proprietà e di credito, ma anche di misure di ristrutturazione di bilancio. L’attività di LBBW sul mercato finanziario trae attualmente vantaggio da effetti non ripetitivi e da condizioni di finanziamento estremamente favorevoli che derivano dalla messa a disposizione da parte della Banca centrale europea di notevoli risorse a condizioni vantaggiose. A medio termine, tuttavia, LBBW ritiene che il volume del mercato ritroverà un’evoluzione positiva con la normalizzazione della volatilità sui mercati finanziari e dello sviluppo economico. In concreto, stima una crescita moderata dei prodotti strutturati del mercato dei capitali e un maggiore ricorso al mercato dei capitali.

(35)

Di fronte a tali prospettive, si prevede di rendere LBBW meno dipendente dalle operazioni opportuniste e di rafforzare la parte delle entrate più stabili. Per ridurre i rischi di mercato, le entrate sotto forma di commissioni si sostituiranno a quelle delle attività per conto proprio. La concentrazione dei rischi di credito, precedentemente alquanto elevata, è già stata ridotta e lo sarà ulteriormente.

(36)

Nel caso di uno scenario pessimista in cui gli attivi a rischio sono stimati per il 2011, 2012 e 2013 più elevati del 10 % rispetto allo scenario di base, i coefficienti di fondi propri sarebbero nettamente inferiori rispetto allo scenario realistico. La banca continuerebbe tuttavia a soddisfare i requisiti regolamentari in materia di fondi propri, poiché il coefficiente di fondi propri di base non sarebbe in nessun momento inferiore al 7 % e il coefficiente di fondi propri globale sarebbe ogni anno di almeno il 10 %. La banca ha effettuato simulazioni di crisi supplementari al fine di determinare le perdite che si prevedono dal settore del credito alle imprese; in effetti, dal momento che i clienti orientano la loro attività sull’esportazione, questo settore risulterebbe particolarmente vulnerabile in caso di crollo del commercio mondiale sui loro principali mercati. I coefficienti di fondi propri si degraderebbero ulteriormente in tal caso, ma la banca continuerebbe tuttavia a disporre di un margine di capitali sufficiente.

(37)

LBBW ha un finanziamento misto diversificato, garantito essenzialmente dai seguenti mezzi: i) casse di risparmio e altri istituti finanziari; ii) obbligazioni ipotecarie e altri titoli; e iii) impegni dei suoi clienti. Secondo il piano di ristrutturazione, la banca non avrà difficoltà di finanziamento. In particolare, il finanziamento mediante obbligazioni garantite dallo Stato che scadono entro il 2015 non provocherà, secondo il piano di ristrutturazione, alcuna carenza di finanziamento, poiché gli attivi corrispondenti saranno eliminati. La banca dispone di un importante insieme di attivi bancabili cui potrebbe ricorrere in caso di problemi di liquidità. Una serie di analisi di simulazione di crisi effettuata dalla banca a fini di gestione delle liquidità ha d’altro canto dimostrato che anche in condizioni sfavorevoli la banca potrebbe tenere sotto controllo un ulteriore degrado del su rating, senza problemi di liquidità.

2.7.   Impegni della Germania

(38)

La Germania si è impegnata a fare in modo che LBBW attui il piano di ristrutturazione e ha comunicato gli impegni specifici (vertenti sulla riduzione del totale del bilancio e del portafoglio di attivi a rischio, oltre che sulle cessioni) e comportamentali seguenti:

«Il governo federale e LBBW garantiscono con la presente le misure strutturali seguenti di ristrutturazione di LBBW:

[…]

3.

LBBW riduce l’importo dei suoi attivi dell’anno 2008 (totale del bilancio al 31 dicembre 2008: circa 448 miliardi di EUR) di circa 182 miliardi di EUR, vale a dire circa il 41 %. Su questo importo, una riduzione di circa [125-135] miliardi di EUR è realizzata entro il 31 dicembre 2013.

4.

LBBW riduce l’importo dei suoi attivi a rischio dell’anno 2008 (al 31 dicembre 2008: circa 178 miliardi di EUR) di circa [80-100] miliardi di EUR, vale a dire circa il [40-60] %. Su questo importo, una riduzione di circa [60-80] miliardi di EUR è realizzata entro il 31 dicembre 2013.

5.

Nella misura in cui non siano già state alienate, LBBW vende al meglio le partecipazioni sotto indicate entro le date indicate. Gli elementi essenziali costitutivi del valore dell’attività attuale delle partecipazioni sono mantenuti sino alla vendita e quindi posti in vendita.

a.

Sachsen DV Betriebs- und Servicegesellschaft mbH (venduta nell’agosto 2009)

b.

quirin bank AG (venduta nel settembre 2009)

c.

DekaBank Deutsche Girozentrale (vendita prevista entro la fine del […])

d.

Lasssarus Handels GmbH (vendita/liquidazione prevista entro la fine del […])

e.

LBBW Securities LLC (Broker/Dealer) (vendita/chiusura prevista entro la fine del […])

f.

LBBW Luxemburg SA (vendita di […] prevista entro la fine del […], liquidazione di […])

g.

LRI Invest SA (vendita prevista entro la fine del […])

h.

LBBW Asset Management (Irlanda) plc (vendita/chiusura prevista entro la fine del […])

i.

LBS Landesbausparkasse Baden-Württemberg[…] (vendita prevista entro la fine del […])

j.

SV Sparkassen Versicherung Holding AG (vendita prevista entro la fine del […])

k.

LBBW Immobilien GmbH (parco immobiliare) (vendita prevista entro la fine del […])

l.

[…] (vendita prevista entro la fine del […])

m.

[…] (vendita prevista entro la fine del […])

n.

[…] (vendita prevista entro la fine del […]).

6.

La vendita di una delle partecipazioni di cui al punto 5 può essere prorogata di […] mesi, ma non oltre il 31 dicembre 2013, se LBBW prova che il prezzo che sarebbe ottenuto nell’ambito della transazione è inferiore al valore contabile rispettivo delle partecipazioni registrato nello stato finanziario di LBBW stabilito conformemente al codice di commercio tedesco (Handelsgesetzbuch) o che una vendita comporterebbe perdite per il bilancio consolidato del gruppo, conformemente alle norme contabili IFRS.

7.

L’applicazione integrale e corretta degli impegni di cui al punto 5 deve essere oggetto di un controllo e di un audit completi e particolareggiati da parte di un esperto in possesso di adeguate qualifiche, preferibilmente da parte di un esperto contabile (Wirtschaftsprüfer). L’esperto controlla inoltre che la determinazione del prezzo di vendita si effettui in virtù di criteri economici. Entro tre mesi dalla notifica della decisione, LBBW sottopone alla Commissione una proposta di nomina di un esperto indipendente. La nomina di questo esperto è subordinata all’accordo della Commissione. La Commissione può chiedere spiegazioni e chiarimenti all’esperto. I costi dell’esperto sono a carico di LBBW.

8.

Nel caso in cui una delle partecipazioni di cui al punto 5 non sia stata venduta entro la data indicata, anche dopo aver fatto ricorso a tutte le possibilità di proroga disponibili, la Commissione può, mediante decisione distinta, ordinare che la partecipazione in questione sia venduta da un fiduciario per la dismissione. I costi relativi al mandatario saranno a carico di LBBW.

9.

LBBW chiuderà quanto prima ed entro il 31 dicembre 2010 le seguenti agenzie di rappresentanza:

a.

Barcellona

b.

Madrid

c.

Parigi

d.

Amsterdam

e.

Milano

f.

Budapest

g.

Varsavia

h.

Praga.

Le succursali di Londra, New York, Singapore e Tokio saranno considerevolmente ridotte.

Il governo federale e LBBW garantiscono che LBBW rispetterà i seguenti impegni comportamentali:

10.

Durante l’attuazione del piano di ristrutturazione ed entro il 31 dicembre 2012, LBBW remunererà solo i capitali di rango subordinato ed eviterà una partecipazione alle perdite dei capitali di rango subordinato solo nella misura in cui è obbligata a farlo anche senza mobilitare riserve in virtù degli articoli 340 e seguenti del codice di commercio tedesco.

11.

LBBW non procederà sino al 31 dicembre 2012 ad alcun acquisto di istituti finanziari concorrenti di LBBW. Altre operazioni di partecipazione che rientrano nell’attività originaria di clientela nel quadro del modello commerciale di LBBW rimangono possibili se non influenzano negativamente la redditività della banca.

12.

Nel rispetto dei principi economici e nel quadro del suo nuovo modello commerciale, LBBW concorre ad un generale consolidamento delle banche regionali. Se LBBW prenderà in considerazione la fusione di banche regionali individuali, sarà guidata dalla necessità di garantire la redditività di lungo periodo dell’istituto interessato dalla fusione e dalla sua capacità di garantire in modo sostenibile i flussi di credito a favore dell’economia reale. Qualunque acquisto o fusione nel quadro di un eventuale consolidamento delle banche regionali è soggetto al previo accordo della Commissione.

13.

LBBW si asterrà sino al 31 dicembre 2012 dall’offrire sui mercati nei quali detiene una quota significativa, vale a dire i mercati dei servizi alle PMI e ai privati, prezzi più vantaggiosi di quelli del più vantaggioso dei suoi dieci concorrenti più importanti (in termini di quote di mercato).

14.

LBBW non utilizzerà la concessione del presente aiuto o eventuali vantaggi sui concorrenti derivanti dall’aiuto a fini di pubblicità.

15.

Nel quadro della sua attività di credito e di investimento di capitali, LBBW tiene conto dei bisogni di finanziamento dell’economia, in particolare delle PMI, applicando condizioni usuali sul mercato e adeguate dal punto di vista prudenziale e bancario.

16.

LBBW verificherà d’altro canto l’adeguatezza dei suoi sistemi interni d’incentivazione e farà in modo che essi non incoraggino irragionevoli assunzioni di rischi, siano trasparenti e siano incentrati su obiettivi sostenibili a lungo termine.

17.

LBBW estenderà la sorveglianza e il controllo dei rischi. In questo contesto, separerà dalle attività fondamentali della banca l’insieme delle attività di sostituto di credito e le assegnerà ad un’unità di ristrutturazione interna (IRU) distinta sul piano organizzativo e funzionale. Tale unità garantirà la presentazione, la redazione di relazioni e il controllo separati delle attività da ridurre.

18.

LBBW presenterà in modo separato, a partire dal 31 dicembre 2010, le attività di cassa di risparmio.

19.

LBBW attuerà una politica commerciale prudente, sana e orientata sul principio della sostenibilità.

20.

LBBW non trarrà alcun vantaggio di liquidità dall’ammissibilità della struttura di garanzia presso la BCE.

21.

LBBW pagherà inizialmente, a titolo retroattivo dal momento della concessione della garanzia, una commissione annua del 6,25 % sull’effetto iniziale di salvataggio di attivi. Questa commissione diminuisce proporzionalmente alla riduzione del volume di garanzia disponibile. LBBW pagherà d’altra parte una remunerazione annuale del 3,75 % sulla parte della garanzia relativa al portafoglio di attivi cartolarizzati (portafoglio ABS) che non supera 1,5 miliardi di EUR. LBBW pagherà pertanto integralmente tale remunerazione finché la garanzia relativa al portafoglio è di almeno 1,5 miliardi di EUR; dal momento in cui l’importo della garanzia diviene inferiore a 1,5 miliardi di EUR, la remunerazione dovuta è solo del 3,75 % sull’importo restante.

Impegni relativi alla governance d’impresa

22.

Il consiglio d’amministrazione è trasformato in un consiglio di vigilanza indipendente in conformità con il modello contenuto nel codice di governance d’impresa.

a.

Le funzioni di vigilanza e di controllo sono d’ora in poi assunte esclusivamente dal consiglio di vigilanza invece di essere ripartite tra due organi (assemblea generale e consiglio d’amministrazione). Le operazioni che rivestono un’importanza fondamentale rimangono subordinate all’accordo del consiglio di vigilanza.

b.

Il consiglio d’amministrazione di LBBW esercita la gestione operativa ordinaria in tutta indipendenza e all’esclusivo servizio dell’impresa. Qualunque mandato emesso dal consiglio di vigilanza o dall’assemblea generale è escluso.

c.

L’assemblea dei detentori di quote è trasformata in un’assemblea generale, le cui attribuzioni sono concentrate sui compiti che il diritto delle società per azioni conferisce tipicamente a un’assemblea generale (ad esempio decisioni relative dalla ripartizione degli utili, alla conclusione di accordi commerciali, alle decisioni di liquidazione, ecc.).

d.

Tutti i membri del consiglio di vigilanza devono presentare qualifiche previste nella più recente versione della direttiva sui requisiti in materia di fondi propri (11)/all’articolo 36, paragrafo 3, prima frase, della legge tedesca sul credito (KWG). Un membro è atto a svolgere la funzione se possiede l’onorabilità necessaria e la competenza richiesta per assumere le funzioni di controllo e per valutare e vigilare le operazioni effettuate da LBBW.

e.

Il numero di membri del consiglio di vigilanza è portato a 21.

f.

I seggi riservati ai detentori di quote sono occupati per metà da esperti esterni.

g.

Durante la fase di ristrutturazione, vale a dire dall’attuazione degli aspetti di governance sino alla realizzazione nel 2013 del cambio di forma giuridica di cui al successivo punto 24, la presidenza del consiglio di vigilanza è garantita da una persona che è membro del consiglio di vigilanza a titolo della precedente lettera f. del punto 22. Il presidente del consiglio di vigilanza è successivamente designato conformemente alle procedure legali previste dal diritto tedesco o europeo delle società.

23.

Comitati

a.

Comitato dei rischi

L’attuale comitato per il credito è trasformato in un comitato dei rischi classico chiamato non solo a dare il suo assenso alle decisioni di credito conformemente alle disposizioni che disciplinano la ripartizione delle competenze, ma anche a dedicarsi in modo intenso ai temi generali della gestione dei rischi. La presidenza è garantita da un membro del consiglio di vigilanza che dispone di un’adeguata perizia in materia bancaria.

b.

Comitato di audit

Il comitato di audit deve essere diretto da un membro del consiglio di vigilanza che dispone di una particolare perizia contabile nel settore bancario.

c.

Comitato di presidenza (comitato del personale e di nomina)

Viene costituito un comitato di presidenza competente per le questioni concernenti il personale. I rappresentanti di LBBW che siedono in seno a tale comitato costituiscono il comitato di nomina, cui spetta sottoporre all’assemblea generale candidati adeguati per il consiglio di vigilanza.

24.

Cambio di forma giuridica. Tutti gli aspetti concreti essenziali (di cui ai punti 22 e 23) della governance di una SE/società per azioni devono essere attuati immediatamente ed in ogni caso entro il 31 dicembre 2010. Entro il 31 dicembre 2013, LBBW è trasformata in una SE/società per azioni; parallelamente alla tappa di introduzione degli aspetti concreti della governance entro la fine del 2010, gli adeguamenti legali e statutari richiesti per il cambio di forma giuridica sono oggetto dei necessari preparativi affinché il cambio sia completato entro il 31 dicembre 2013.

25.

Subordinazione ai criteri di gestione d’impresa

a.

Sul piano generale

Deve essere chiaramente stabilito nella legge sulla Landesbank Baden-Württemberg (Landesbankgesetz — LBWG) che le attività commerciali della Landesbank devono essere svolte in conformità con i criteri economici tenendo conto dei compiti che deve svolgere nella sua qualità di banca regionale.

b.

Per quanto riguarda le attività

Sono adottate le misure necessarie per garantire che le nuove attività siano calcolate sulla base di tassi d’interesse di riferimento esenti da qualunque distorsione generata da cauzioni dei garanti.

c.

Per quanto riguarda i rapporti con gli azionisti

I rapporti con gli azionisti sono fondati sul principio dell’impresa indipendente che si applica nelle relazioni tra una società per azioni e i suoi azionisti. È vietato qualunque versamento ai proprietari della banca di fondi diversi da quelli derivanti dall’utile contabile o dal prodotto di liquidazioni.

26.

Ricerca di un normale rendimento del capitale netto: Conformemente al piano di ristrutturazione, nel medio termine (vale a dire dopo la conclusione della ristrutturazione nel 2013) ed anche in futuro LBBW si propone di ottenere un rendimento del capitale netto di almeno il [10-12] % al lordo delle imposte con fondi propri di volume adeguato al profilo di rischio.

Altri impegni

27.

Ogni anno sino al 2013 compreso, la Germania invierà alla Commissione una relazione sui progressi compiuti. Tale relazione ricapitola lo stato di avanzamento del piano di ristrutturazione e fornisce particolari su tutte le vendite di partecipazioni e chiusure di filiali, divisioni e siti conformemente alla decisione. Comunica la data della vendita o della chiusura, il valore contabile al 31.12.2008, il prezzo di acquisizione, tutti i profitti e perdite collegati alla vendita o alla chiusura. La relazione è presentata dal consiglio d’amministrazione (consiglio di vigilanza) di LBBW entro un mese a decorrere dall’approvazione dei conti annuali di LBBW per l’esercizio considerato e in ogni caso entro il 31 maggio di ogni anno.» (12).

3.   POSIZIONE DELLA GERMANIA

(39)

La Germania chiede l’approvazione del piano di ristrutturazione. La Germania non contesta che le misure costituiscano un aiuto. Sostiene tuttavia che dopo l’adeguamento della remunerazione delle misure di salvataggio e anche grazie agli impegni presi, le misure sono aiuti alla ristrutturazione compatibili col mercato interno in virtù dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

4.   MOTIVI DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO

(40)

Nella decisione di apertura del procedimento, la Commissione esprimeva dubbi sulla compatibilità della misura iniziale con la comunicazione della Commissione concernente il trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (13) (la «comunicazione sulla riduzione di valore degli attivi» o «comunicazione sulle attività deteriorate»), in particolare per quanto riguarda la valutazione e la condivisione degli oneri. Tuttavia, secondo la Commissione, i requisiti della comunicazione sulla riduzione di valore degli attivi relativi all’ammissibilità e alla gestione degli attivi, alla trasparenza e all’informazione, oltre che all’esistenza di una commissione di garanzia, erano rispettati.

(41)

I dubbi della Commissione sulla valutazione vertevano sul metodo utilizzato e sulle ipotesi scelte dagli esperti di LBBW per il calcolo del valore economico reale dei portafogli, che agli occhi della Commissione non erano abbastanza prudenti. Sembravano tali in particolare le ipotesi scelte per le probabilità di mancato pagamento, per i tassi di recupero, per l’evoluzione dei prezzi dell’immobiliare su alcuni mercati e per le correlazioni. D’altro canto, il portafoglio ABS non era stato interamente coperto.

(42)

La Commissione ha di conseguenza espresso dubbi sulla condivisione degli oneri (compresa la remunerazione), dal momento che qualunque correzione del valore economico reale avrebbe ripercussioni dirette sulla valutazione della commissione di garanzia.

5.   VALUTAZIONE

5.1.   Esistenza di un aiuto

(43)

In virtù dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(44)

La Commissione ha già constatato nella sua decisione di apertura del procedimento che la ricapitalizzazione di LBBW e il salvataggio di attivi costituiscono aiuti di Stato. L’elemento di aiuto dell’apporto di capitale è pari a 5 miliardi di EUR. L’importo dell’aiuto della misura di salvataggio corrisponde secondo la comunicazione sulla riduzione di valore delle attività alla differenza tra il valore di cessione degli attivi e il prezzo di mercato. Il valore di cessione corrisponde al valore nominale del portafoglio meno la prima perdita (First Loss). Per un valore di mercato di 18,143 miliardi di EUR (10,137 miliardi di EUR e 8,006 miliardi di EUR) e un valore economico di 27,915 miliardi di EUR (15,635 miliardi di EUR e 12,280 miliardi di EUR), si ottiene per la misura di salvataggio di attivi un importo globale dell’aiuto di 9,772 miliardi di EUR.

(45)

L’importo dell’aiuto per le due misure prese nel loro insieme è di circa 14,8 miliardi di EUR, vale a dire più del 9 % degli attivi a rischio di LBBW.

5.2.   Compatibilità degli aiuti col mercato interno

5.2.1.   Applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del trattato TFUE

(46)

In virtù dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, la Commissione può decidere di considerare come compatibile col mercato interno un aiuto destinato «a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro». La Commissione osserva che il rischio di un grave turbamento dell’economia tedesca persiste e che le misure di sostegno delle banche sono atte a fronteggiare tale rischio. È quindi opportuno esaminare gli aiuti con riferimento all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

(47)

Nella sua decisione di apertura del procedimento, la Commissione ha autorizzato le due misure per un periodo limitato, basandosi sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFEU e sulle comunicazioni pertinenti della Commissione (comunicazione sull’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale (14) («la comunicazione sul settore bancario»), la comunicazione sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (15) («la comunicazione sulla ricapitalizzazione»), la comunicazione sulla riduzione di valore degli attivi nel settore bancario della Comunità (16) («la comunicazione sulla riduzione di valore degli attivi») e la comunicazione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione nel settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi, in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (17) («la comunicazione sulla ristrutturazione»). La Commissione continua tuttavia ad avere dubbi in materia di concorrenza in rapporto alla misura di salvataggio degli attivi, e ha aperto un procedimento. La Commissione deve pertanto esaminare, nella fase attuale, in primo luogo se i dubbi in materia di concorrenza in rapporto alla misura di salvataggio degli attivi sussistono e, in secondo luogo, se la proroga dell’aiuto autorizzato per una durata limitata costituisca un aiuto alla ristrutturazione compatibile col mercato interno.

5.2.2.   Compatibilità della misura di salvataggio degli attivi col mercato interno

(48)

La Commissione esamina le misure di salvataggio degli attivi in rapporto all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e sulla base della comunicazione sulla riduzione di valore degli attivi (18). Secondo tale comunicazione, le misure che liberano una banca dalla necessità di registrare sia una perdita, sia una riserva per perdita prevedibile sugli attivi deteriorati (o che prevedono una compensazione) e/o liberano capitale obbligatorio per altri usi sono misure di salvataggio la cui compatibilità col mercato interno deve essere valutata sulla base di criteri specifici. Tale valutazione si effettua sulla base dei seguenti criteri: i) ammissibilità degli attivi; ii) trasparenza e informazione; iii) gestione degli attivi; iv) adeguatezza e coerenza del metodo di valutazione; v) adeguatezza della remunerazione e della condivisione degli oneri; e vi) necessità della valutazione, da parte della Commissione, del piano di ristrutturazione.

(49)

Nella decisione di apertura del procedimento, la Commissione ha constatato che la misura di salvataggio degli attivi soddisfaceva tutti i criteri sopra indicati, tranne quelli relativi al metodo di valutazione, alla condivisione degli oneri e alla remunerazione. La Germania ha tuttavia potuto sostanzialmente dissipare tali dubbi proponendo varie modifiche.

(50)

Nel quadro dell’esame effettuato, la Commissione ha valutato il portafoglio con l’assistenza di esperti propri e di esperti esterni. Il valore economico reale del portafoglio ABS è pari a [14-15] miliardi di EUR, vale a dire [1-2] miliardi di EUR meno del valore indicato da LBBW. Il valore economico reale indicato per il portafoglio SEALINK è d’altro canto corretto. I dubbi espressi dalla Commissione sulla valutazione degli attivi ammissibili risultano pertanto confermati.

(51)

Durante l’esame da parte della Commissione delle varie misure di salvataggio degli attivi, sono stati presentati vari metodi utilizzati dalle banche interessate per calcolare in valore economico reale di un portafoglio. Per i crediti strutturati, la possibilità (quella scelta da LBBW) consiste nel sottoporre a una simulazione di crisi le ipotesi prescelte per le probabilità di mancato pagamento, per le correlazioni e per le perdite sui prestiti concernenti gli attivi considerati.

(52)

Al fine di esaminare se le ipotesi erano sufficientemente prudenti, la Commissione si è orientata su altri casi, in particolare sul portafoglio SEALINK LBBW e su studi di terzi, individuando varie ipotesi in funzione della categoria di attivi. Per constatare in quale modo tali ipotesi si sarebbero riflesse sul portafoglio ABS, la Commissione ha invitato gli esperti di LBBW a valutare nuovamente, sulla base di tali ipotesi, un campione aleatorio ponderato in funzione del volume comprendente 40 posizioni e le cinque posizioni più importanti.

(53)

A causa della struttura a cascata delle tranche di credito strutturato, l’applicazione delle ipotesi della simulazione di crisi ha avuto effetti molto diversi. Per alcune categorie di attivi, ad esempio i crediti non conformi nel Regno Unito, le tranche del portafoglio erano particolarmente robuste. Il loro valore economico reale era pertanto molto vicino alla quotazione di mercato anche nell’ambito di ipotesi prudenti, mentre il loro valore di mercato è generalmente inferiore al valore nominale. Le cose andavano in modo molto diverso per le tranche di alcuni Commercial Mortgage-Backed Securities e Commerical Mortgage Obligations. Per queste classi di attivi le differenze erano molto più marcate non solo tra i due portafogli di LBBW, ma anche rispetto ad altri casi. La valutazione del campione sulla base di queste nuove ipotesi prudenti ha portato, per un valore nominale totale del campione di 1 559 milioni di EUR, alla differenza di 143 milioni di EUR rispetto al prezzo determinato dagli esperti di LBBW secondo il loro scenario di base.

(54)

La Commissione ha determinato mediante estrapolazione le ripercussioni potenziali sull’insieme del portafoglio, tenendo conto di alcuni aspetti qualitativi del campione, al fine di evitare un indebito rafforzamento di taluni effetti. Secondo i calcoli, le perdite previste si situerebbero, in funzione del metodo di estrapolazione e del fattore di correzione prescelti, tra 2,9 miliardi di EUR e 4,3 miliardi di EUR.

(55)

Non tenendo conto di alcune caratteristiche specifiche dei portafogli suscettibili di avere ripercussioni negative ingiustificate a livello del portafoglio, la Commissione conclude che in virtù della valutazione più equilibrata, le perdite previste per l’insieme del portafoglio sono pari a [3-4] miliardi di EUR. Il valore economico reale è fissato pertanto a [14-15] miliardi di EUR, vale a dire [1-2] miliardi di EUR meno della notifica alla Commissione.

(56)

Secondo la comunicazione sulla perdita di valore degli attivi, le banche dovrebbero nella misura del possibile sostenere i costi collegati agli attivi deteriorati. Gli attivi dovrebbero pertanto essere ceduti ad un prezzo uguale o inferiore al valore economico reale. A tal fine, è necessario in primo luogo portare gli attivi al loro valore economico reale ovvero, nel caso di una garanzia, prevedere una clausola di prima perdita in base alla quale la prima perdita di cui deve farsi carico la banca beneficiaria corrisponde alla differenza tra il valore contabile e il valore economico reale.

(57)

Nel caso in questione, la misura di salvataggio degli attivi è stata attuata senza aver previamente deprezzato il portafoglio ABS al suo valore economico reale. LBBW si è tuttavia impegnata, al fine di garantire la condivisione degli oneri richiesta, a farsi carico di un rischio di prima perdita che copra le prime perdite del portafoglio garantito per un importo totale di 1,9 miliardi di EUR; tale importo è stato successivamente oggetto di una completa svalutazione.

(58)

Grazie alla rettifica da parte della Commissione del valore economico reale del portafoglio ABS a un valore inferiore di [1-2] miliardi di EUR rispetto a quello determinato nella valutazione iniziale delle banche, le perdite previste per questo portafoglio non sono più oggetto di una compensazione preliminare mediante una svalutazione o una garanzia di perdita sufficientemente elevata. Affinché le misure siano compatibili con le disposizioni applicabili agli aiuti di Stato enunciate nella comunicazione sugli attivi deteriorati, occorre pertanto che vi sia un’ulteriore svalutazione tenendo conto della diminuzione del valore economico reale ovvero, nel caso di una garanzia di attivi, una correzione del valore di cessione (vale a dire un aumento del punto di avvio) al valore economico reale. Per motivi contabili, tale svalutazione sarebbe in questo caso impossibile senza modificare la struttura della transazione, poiché i titoli strutturati sono protetti dalle perdite potenziali grazie alla misura di salvataggio degli attivi.

(59)

Il valore di cessione è pertanto superiore al valore effettivo reale. In caso di presa a carico di un rischio superiore al valore economico reale, il criterio di condivisione degli oneri ex ante fissato dalla comunicazione sugli attivi deteriorati non è soddisfatto. L’elemento di aiuto della misura di salvataggio di attivi è pertanto più elevato e può essere utilizzato solo se la misura è accompagnata da condizioni che consentano un recupero di tale aiuto supplementare in una fase successiva (ad esempio mediante clausole di recupero — Claw-back) o una profonda ristrutturazione (cfr. punto 41 e sezione 5.2 della comunicazione sugli attivi deteriorati).

(60)

Una clausola di recupero consente normalmente alla banca beneficiaria di pagare in una fase successiva il vantaggio ricavato dalla garanzia di un rischio più elevato; dovrebbe in tal modo rimborsare integralmente l’importo coperto dalla garanzia al di là del valore economico reale. In caso d’impossibilità di recupero integrale, è necessario prevedere ampie misure di compensazione.

(61)

Nel caso di una garanzia, il recupero può essere ottenuto mediante un’adeguata remunerazione applicata all’importo che supera il valore economico reale. Nel caso in questione, la garanzia di 1,5 miliardi di EUR dà luogo ad una retribuzione annua del 10 %, che copre sia il vantaggio risultante dal salvataggio degli attivi per l’importo garantito di 1,5 miliardi di EUR (tasso attuale di remunerazione: 6,25 %), sia la maggiorazione del 3,75 % (che genera un importo totale annuo di 56,25 milioni di EUR) (19).

(62)

Questa maggiorazione può a prima vista sembrare limitata. È tuttavia opportuno considerare che, come è già stato ricordato, la garanzia dello Stato interverrà in caso di perdite future solo quando la garanzia di prima perdita di 1,9 miliardi di EUR sarà stata pienamente utilizzata. È pertanto improbabile che si faccia ricorso alla garanzia prima che il Land del Baden-Württemberg, che concede l’aiuto di Stato, abbia costituito a partire dalle commissioni pagate da LBBW importanti riserve destinate a tali pagamenti (20). Dal momento che non è possibile prevedere quando le perdite determinate dalla Commissione si produrranno, è possibile che il totale delle commissioni versate sia sufficiente a coprire tutte le perdite suscettibili di verificarsi. La maggiorazione della remunerazione contribuisce in tal modo a dissipare i dubbi che la Commissione nutriva inizialmente sulla condivisione degli oneri. D’altro canto, l’ampiezza e la portata della ristrutturazione annunciata dalla banca, oltre che le misure compensative, dovrebbero bilanciare sufficientemente qualunque eventuale lacuna del recupero stabilito. I dubbi della Commissione sul un’adeguata condivisione degli oneri sono stati superati su questo punto.

(63)

Essendo stato confermato il valore economico reale del portafoglio SEALINK, non è stato necessario apportare alcuna correzione.

(64)

Nella sua decisione di apertura del procedimento, la Commissione ha stabilito che la remunerazione pagata dalla banca beneficiaria tiene correttamente conto del rischio di perdite future che supera il rischio espresso dal valore economico reale, conformemente alla comunicazione sulle attività deteriorate. La remunerazione è stata calcolata sulla base del tasso d’interesse che sarebbe stato applicato per una ricapitalizzazione corrispondente, nella quale l’effetto di salvataggio degli attivi era utilizzato come criterio, conformemente alla comunicazione sulle attività deteriorate.

(65)

Per quanto riguarda l’effetto di salvataggio degli attivi, la remunerazione annuale dovrebbe tuttavia essere ridotta dello 0,75 % e portata al 6,25 %. I fondi propri obbligatori devono consistere per almeno il 50 % in fondi propri di categoria 1. In virtù delle disposizioni legali vigenti (21), i fondi propri di categoria 2 non possono superare il 100 % dei fondi propri di categoria 1. Ne risulta che, per soddisfare i requisiti regolamentari, i fondi propri possono essere composti per il 50 % da fondi di categoria 1 e per il 50 % da fondi di categoria 2. Dal momento che, secondo la raccomandazione della Banca centrale europea del 20 novembre 2008 sulle misure di ricapitalizzazione, esiste una differenza dell’1,5 % tra il prezzo dei fondi propri di categoria 1 e quello dei fondi propri di categoria 2, una riduzione di 150 punti base è appropriata (22). Se, conformemente alla comunicazione sulla ricapitalizzazione, si può considerare un tasso del 7 % come una remunerazione adeguata dei fondi propri di categoria 1 senza apporto di capitale, è opportuno remunerare i fondi propri di categoria 2 a un tasso del 5,5 %. La media dei due tassi è del 6,25 %.

(66)

Tenuto conto delle considerazioni precedenti, LBBW deve remunerare un effetto di salvataggio di attivi di 4,476 miliardi di EUR a un tasso annuo del 6,25 %, il che corrisponde a un importo annuo di 279,75 milioni di EUR. Con l’importo dell’aiuto da recuperare, si arriva ad una remunerazione annua di 336 milioni di EUR, il che viene considerato adeguato tenuto conto degli aspetti esaminati di seguito.

5.2.3   Compatibilità dell’aiuto alla ristrutturazione con il mercato interno

(67)

La Commissione deve esaminare la continuazione di tutte le misure di salvataggio attuate sino ad oggi come aiuti alla ristrutturazione. L’esame della compatibilità dell’aiuto alla ristrutturazione col mercato interno si effettua, nel contesto della crisi finanziaria, sulla base della comunicazione della Commissione sulla ristrutturazione. Anche se decisioni anteriori facevano riferimento agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (23), la Commissione ha precisato al punto 49 della comunicazione sulla ristrutturazione che tutti gli aiuti che le saranno notificati entro il 31 dicembre 2010 saranno valutati, in quanto aiuti alla ristrutturazione a favore di banche, alla luce della comunicazione sulla ristrutturazione e non in applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(68)

Per quanto riguarda la necessità e la portata di una ristrutturazione, la comunicazione sulle misure di ristrutturazione non precisa in quali condizioni una banca deve eventualmente presentare un piano di ristrutturazione, ma rinvia su questo punto a comunicazioni precedenti. La Commissione ritiene che un vasto piano di ristrutturazione sia necessario per LBBW, poiché l’aiuto impedisce la chiusura della banca da parte delle autorità di vigilanza bancaria ed equivale in totale a più del 2 % del totale degli attivi a rischio della banca. La valutazione è conforme al punto 4 della comunicazione sulla ristrutturazione e al punto 55 della comunicazione sulle attività deteriorate.

(69)

Secondo la comunicazione sulla ristrutturazione, il piano di ristrutturazione deve in primo luogo dimostrare che il processo di ristrutturazione cui è soggetta la banca beneficiaria è in grado di favorire il ripristino della redditività a lungo termine. L’importo dell’aiuto deve, in secondo luogo, essere limitato al minimo strettamente necessario, e sia il beneficiario che i detentori di quote devono contribuire alla ristrutturazione nella misura del possibile mediante risorse proprie. Devono essere adottate misure per limitare le distorsioni di concorrenza dovute al fatto che il potere di mercato dei beneficiari è sostenuto artificialmente e per garantire un settore bancario concorrenziale. Occorre inoltre chiarire le questioni relative al controllo e alla procedura.

(70)

In una valutazione di un piano di ristrutturazione alla luce del diritto della concorrenza la Commissione deve garantire che la banca sia in grado di recuperare la sua redditività di lungo periodo senza aiuti di Stato (sezione 2 della comunicazione sulla ristrutturazione).

(71)

Secondo la comunicazione sulla ristrutturazione, una banca oggetto di una ristrutturazione è redditizia a lungo termine quando è in grado di competere sul mercato dei capitali in base ai propri meriti in conformità a quanto richiesto dalle relative norme. Deve pertanto essere in grado di coprire tutti i suoi costi, compresi ammortamento e oneri finanziari, e fornire un adeguato rendimento del capitale, tenendo conto del suo profilo di rischio. La redditività a lungo termine richiede inoltre che qualunque aiuto di Stato ricevuto venga rimborsato col tempo, come previsto al momento della concessione dell’aiuto, o remunerato secondo le normali condizioni di mercato, garantendo quindi che cessi qualsiasi forma di aiuto di Stato aggiuntivo. Il ripristino della redditività della banca deve derivare essenzialmente da misure interne e basarsi su un piano di ristrutturazione credibile. Il piano di ristrutturazione deve individuare le cause delle difficoltà e le debolezze della banca stessa ed illustrare il modo in cui le misure proposte pongono rimedio ai problemi sottesi. Una ristrutturazione richiede la dissoluzione di tutte le attività che rimarrebbero strutturalmente deficitarie a medio termine.

(72)

In primo luogo, la ristrutturazione avviata da LBBW sulla base del piano di ristrutturazione presentato dalla Germania sembra in grado di ripristinare la redditività della banca. Il piano di ristrutturazione stima per l’anno 2013 un coefficiente di fondi propri di categoria 1 del [9-11] % e un rendimento di fondi propri del [10-12] %. Anche in condizioni estreme di crisi, tali cifre sarebbero molto superiori ai requisiti obbligatori e corrisponderebbero a ciò che il mercato si aspetta da una banca che presenta il profilo di rischio di LBBW. Secondo il piano di ristrutturazione, LBBW sarà in grado di coprire la totalità dei suoi costi e di iniziare nel 2013 a rimborsare l’aiuto di Stato. Nulla prova d’altro canto l’esistenza di potenziali problemi di finanziamento. La liquidità di LBBW è risultata stabile nel corso della crisi e la banca dispone ancora di sufficienti riserve di liquidità. I finanziamenti e i costi di finanziamento futuri sono stati oggetto di analisi.

(73)

Anche sulla base di uno scenario pessimista di LBBW, la banca non avrebbe bisogno di altri aiuti, il coefficiente di fondi propri di categoria 1 non andrebbe al di sotto del 7,0 % durante la ristrutturazione e nel 2013 si situerebbe intorno a [9-10]%, mentre il rendimento dei fondi propri sarebbe tuttavia del [6-7] %. Anche se i costi dei rischi e gli attivi a rischio aumentassero di nuovo, la banca rispetterebbe sempre i requisiti obbligatori in materia di fondi propri.

(74)

Il modello aziendale rivisto di LBBW costituisce un fattore decisivo per garantire che il ripristino della redditività sia realistico. LBBW deve essere trasformata in una banca commerciale chiaramente incentrata sui servizi alle PMI e ai privati, mettendo a disposizione di una parte dei suoi clienti (imprese e casse di risparmio) una gamma di prodotti finanziari destinati alle imprese e di prodotti bancari d’investimento selezionati. La sua offerta comprende prodotti validi utilizzati da un’ampia gamma di clientela (compresi clienti di cui è da tempo la banca di riferimento). Questo modello dovrebbe rappresentare una buona base per un’attività bancaria commerciale solida in grado di ridurre le operazioni opportunistiche nei mercati dei capitali.

(75)

La Commissione ha esaminato la credibilità del piano di ristrutturazione sulla base dei risultati commerciali ottenuti sino ad ora da LBBW e delle relazioni aggiornate della banca (compresi i risultati che figurano nel sistema di gestione dell’informazione e nelle relazioni di gestione dei rischi). Si è inoltre basata su stime dei rischi effettuate dall’autorità competente di vigilanza bancaria conformemente agli orientamenti europei applicabili e sulle relazioni delle agenzie di rating. La compatibilità della pianificazione e delle ipotesi sottostanti con le ultime previsioni economiche e con gli scenari applicati dalla Commissione in altri casi di aiuto è stata valutata.

(76)

Il piano di ristrutturazione prende in considerazione le informazioni pertinenti attualmente disponibili e tiene conto del fatto che non è possibile pronunciarsi con certezza sulle evoluzioni future. Le ipotesi sull’evoluzione dei rischi, dei risultati e dei fondi propri sembrano essere sufficientemente pessimistiche. I rischi risultanti dagli impegni di prestito importanti e relativamente concentrati, vale a dire i rischi probabilmente più minacciosi nel contesto degli investimenti in titoli strutturati, sono stati circoscritti dalla misura di salvataggio di attivi, essendo oggetto di trattamento adeguato. Per i rischi relativi ad altri attivi o risultanti da impegni di prestito, LBBW prevede un chiaro aumento nella gestione dei rischi per il 2009 anche in confronto con il 2008. Dal 2010 in poi i costi dei rischi diminuiranno e raggiungeranno un livello normale entro il 2013. La Commissione ritiene tuttavia che anche se le condizioni dovessero normalizzarsi i costi dei rischi di LBBW rimarranno due volte più elevati di prima ed equivarranno a quelli dei suoi omologhi.

(77)

Il piano di ristrutturazione non presuppone inoltre un recupero rapido, ma piuttosto un notevole aumento dei rischi e delle perdite sui prestiti. Tiene conto di questi aspetti sia mediante un aumento delle provvigioni per i rischi, sia attraverso un rafforzamento dei requisiti in materia di fondi propri a causa di migrazioni di rischi e di aumenti delle perdite dovute a mancati pagamenti. Questo è il risultato dei calcoli congiunti dei servizi di gestione dei rischi e di concessione dei prestiti di LBBW, e pertanto il risultato della combinazione di un approccio basato prevalentemente su un modello e di un approccio basato sulla valutazione di esperti. Mentre secondo i modelli si prevede una ripresa piuttosto lenta ed è quindi opportuno mettere in conto, a differenza degli esperti, una probabilità di mancati pagamenti globalmente più elevata, gli esperti stimano che i modelli sottostimino le perdite dovute ai mancati pagamenti. I dati utilizzati dagli uni e dagli altri sono stati riadeguati di conseguenza. D’altro canto, sia i confronti storici che i confronti dei parametri dell’attuale piano testimoniano una grande concordanza con indicatori congiunturali e economici esterni e mostrano che la pianificazione ha preso in considerazione gli effetti di flessione congiunturale.

(78)

Dal piano di ristrutturazione risulta inoltre che i costi dei rischi relativi alle nuove attività e ai nuovi crediti saranno nettamente inferiori rispetto al passato, poiché la ristrutturazione consente di ridurre nettamente i rischi e le attività di base godranno di una migliore qualità dei crediti. Per questo motivo non vi saranno più investimenti in titoli strutturati. I portafogli che presentano il rischio più elevato sono stati oggetto di misure di salvataggio che i risultati dell’esame effettuato dalla Commissione consentono di considerare sufficienti. Non è pertanto più opportuno aspettarsi nuove perdite. LBBW prevede tuttavia un notevole aumento dei costi dei rischi durante la fase di ristrutturazione, considerando che tali costi saranno più elevati delle provvigioni destinate sino ad oggi ai rischi. L’evoluzione dei rischi di credito suscita aspettative prudenti.

(79)

Mentre la proiezione delle perdite dovute ai mancati pagamenti sono prudenti, le probabilità di mancati pagamenti previste — in particolare dei servizi alle imprese — sono inferiori a quelle determinate dalla Commissione. LBBW ha tuttavia potuto dimostrare che le perdite previste sono nettamente superiori ai dati storici (per l’ultima recessione in Germania) ed equivalgono a quelle di altre banche che servono una clientela identica. La banca ha d’altro canto sottolineato la forza finanziaria di questi clienti rispetto ad altre imprese europee, mettendo l’accento sui vantaggi dovuti al suo ruolo di banca usuale di queste imprese ed ai solidi legami che ne derivano. Ha d’altro canto dimostrato che le perdite previste in questo segmento di mercato, particolarmente importante per il rischio globale di credito di LBBW, equivalgono a quelle dei suoi omologhi.

(80)

Vi è una qualche incertezza sull’evoluzione dei rischi di mercato, dal momento che gli investimenti in titoli strutturati, che costituiscono uno dei principali fattori di rischio, non svolgono alcun ruolo. Le operazioni per conto proprio saranno d’altro canto considerevolmente ridotte e il settore del regolamento dei titoli si orienterà sulla gestione di patrimonio e sulle operazioni al servizio della clientela. La gamma di prodotti trattati sarà ridotta e la loro complessità sarà limitata. Il piano di ristrutturazione prende quindi adeguatamente in considerazione il rischio di mercato.

(81)

Un altro aspetto importante è l’evoluzione delle spese. LBBW ritiene di essere in grado di fare economie del 25 % sui suoi costi amministrativi. Dal momento che il piano di ristrutturazione prevede una riduzione di circa il 20 % degli effettivi e una razionalizzazione delle strutture, delle attività e dei prodotti, tali proiezioni sono credibili.

(82)

Malgrado una riduzione significativa dei suoi attivi e delle sue attività, LBBW prevede solo una leggera diminuzione delle entrate. Gli attivi a rischio saranno ridotti del 30 %, mentre la banca prevede di raggiungere l’87 % delle entrate del 2009. La composizione delle entrate sarà diversa, poiché le entrate dai servizi alle imprese acquisiranno maggiore importanza. D’altro canto, considerando che il suo settore di attività Financial Markets (mercato dei capitali) continuerà a produrre benefici, LBBW prevede che le entrate da commissioni si sostituiranno alle entrate da operazioni per conto proprio. Si prevede nell’insieme una redditività più stabile e meno dipendente dalle fluttuazioni dei prezzi di mercato.

(83)

In secondo luogo, per essere in grado conformemente alla comunicazione sulla ristrutturazione di ripristinare la redditività della banca, il piano di ristrutturazione deve individuare le cause delle difficoltà della banca e le sue debolezze, chiarendo come le misure di ristrutturazione previste consentano di risolvere i problemi sottostanti. La Commissione ritiene che tale requisito sia rispettato, poiché il piano di ristrutturazione prevede l’abbandono dell’attività eccessivamente voluminosa di sostituto del credito, e la banca ridurrà sia il volume che la complessità delle sue attività sul mercato dei capitali oltre alle sue attività all’estero, al fine di concentrarsi sulle sue competenze essenziali, che consistono essenzialmente nei servizi ai privati e a una clientela di PMI sui mercati regionali.

(84)

Il piano di ristrutturazione deve vertere inoltre sulle debolezze esistenti e potenziali della struttura di governance dell’impresa. La Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione preveda modifiche fondamentali della forma giuridica e della governance di imprese della banca; in tal modo, LBBW si troverà meno esposta ad indebite influenze dei detentori di azioni e sarà garantito nell’insieme un migliore controllo dell’impresa.

(85)

Le misure da attuare garantiranno che LBBW non si distingua dai suoi concorrenti né nello statuto, nella politica commerciale e nelle procedure interne, né per quanto riguarda il ruolo e la composizione degli organi statutari. Sono state adottate precauzioni sufficienti per impedire l’adozione di decisioni motivate da considerazioni diverse da quelle economiche. La qualità del controllo dell’impresa sarà d’altro canto notevolmente migliorata. Inoltre, il ruolo rispettivo dei vari organi (assemblea generale, consiglio di vigilanza e consiglio d’amministrazione) è delimitato con maggiore chiarezza e coerenza; il consiglio di vigilanza, che d’ora in poi fa ricorso ad esperti indipendenti e prevede per tutti i suoi membri test attitudinali, acquisisce maggiore professionalità.

(86)

La banca e i detentori delle sue azioni hanno concordato un contesto di governance d’impresa che soddisfa integralmente i requisiti cui sono soggette le imprese private e che prevede l’attuazione del codice tedesco di governance di impresa, la cui applicazione è volontaria. Il principio della stretta applicazione dei criteri di gestione imprenditoriale sarà d’altro canto iscritto nella legge sulla Landesbank Baden-Württemberg e nello statuto di LBBW.

(87)

Le vaste competenze di cui dispone l’attuale assemblea dei detentori di quote di LBBW ne fanno una potenziale fonte di indebite influenze; sarà pertanto trasformata in un’assemblea generale priva di altre possibilità di influenza. È inoltre prevista una chiara distinzione tra i compiti e i settori di responsabilità della direzione dell’impresa e del consiglio di vigilanza. Conformemente al codice tedesco di governance di impresa, il consiglio di vigilanza sarà composto per un terzo da membri indipendenti. I criteri attitudinali introdotti dall’autorità tedesca di vigilanza bancaria (BaFin), destinati a garantire che i nuovi membri di un consiglio di vigilanza possiedano un minimo di competenza, si applicano a tutti i suoi membri. Un membro indipendente del consiglio di vigilanza ne assicurerà la presidenza durante la fase di ristrutturazione. La commissione di audit e la commissione dei rischi sono conformi ai principi di buona governance applicabili alle banche e prevedono criteri di attitudine ancora più severi. Per rendere definitive tali modifiche del quadro di governance d’impresa, LBBW, che è ancora un istituto di diritto pubblico, sarà trasformata in società per azioni.

(88)

Inoltre, i metodi e le procedure di gestione del rischio saranno o sono già stati modificati per ridurre ulteriormente il numero di decisioni che comportano un’adozione di rischi, ma non sono adottati in virtù di principi esclusivi di gestione aziendale. L’insieme di queste misure garantisce per quanto possibile che gli aspetti di governance d’impresa non minacceranno la futura redditività della banca.

(89)

Non vi sono inoltre prove che LBBW manterrà i settori di attività che a medio termine rimarrebbero strutturalmente deficitari o esporrebbero la banca a rischi che non rispondono alla qualità della sua gestione del rischio o ai suoi fondi propri. L’attività di sostituto del credito è interamente cessata, i portafogli esistenti sono stati liquidati, l’attività per conto proprio sarà notevolmente ridotta e il rischio di credito — in particolare il rischio di concentrazione nelle attività di base di LBBW — sarà oggetto di severi controlli ed esso stesso risulterà considerevolmente ridotto. In linea generale, il profilo di redditività e il profilo di rischio di LBBW saranno resi più trasparenti e più semplici.

(90)

LBBW ha tratto insegnamenti dalla crisi e ha sottoposto la sua strategia commerciale e la sua strategia di gestione del rischio a una serie di modifiche che dovrebbero renderla meno vulnerabile in futuro. Si tratta in particolare di una concentrazione sui settori di attività nei quali possiede una particolare esperienza e in cui svolge da tempo un’attività di prestito, e di una riduzione del rischio di concentrazione.

(91)

Considerato in una prospettiva globale, il piano di ristrutturazione di LBBW è pertanto atto a ripristinare la redditività a lungo termine della banca.

(92)

In base alla sezione 3 della comunicazione sulla ristrutturazione, gli aiuti dovrebbero essere limitati al minimo necessario e il loro beneficiario dovrebbe contribuire in modo appropriato ai costi della ristrutturazione. Risulta dal piano di ristrutturazione che, conformemente alla comunicazione, LBBW prevede un’adeguata condivisione degli oneri, prevenendo in tal modo i rischi morali.

(93)

Il piano di ristrutturazione non contiene alcun elemento tale da far supporre che l’aiuto ecceda la copertura dei costi necessari al ripristino della redditività. L’aiuto ricevuto è necessario per garantire che LBBW disponga di un margine di capitale sufficiente nello scenario di base e sia in grado di soddisfare, in uno scenario più sfavorevole, i requisiti obbligatori in materia di fondi propri. LBBW non ha ricevuto altri fondi.

(94)

D’altro canto, considerando che le sue risorse sono limitate e la Germania si è impegnata a vietare acquisizioni, è escluso che LBBW utilizzi fondi pubblici per prese di partecipazione o per nuovi investimenti.

(95)

Come prevede il punto 24 della comunicazione sulla ristrutturazione, LBBW sopporta una parte dei costi della sua ristrutturazione pagando un’adeguata remunerazione per l’apporto di capitale e la misura di salvataggio degli attivi.

(96)

Mediante cessioni di grande portata (compresa la vendita di unità che rivestono una particolare importanza per il suo modello commerciale), LBBW garantisce d’altro canto un contributo alla sua ristrutturazione.

(97)

Dal momento che l’apporto di capitale dei detentori di quote della banca è proporzionale alle loro rispettive partecipazioni, gli oneri sono ripartiti in modo adeguato almeno sui gruppi di detentori di quote.

(98)

Ma anche i detentori di quote di ordine subalterno contribuiscono alla ristrutturazione di LBBW mediante il divieto di appropriazione delle riserve per destinarle al servizio di cedole di strumenti di categoria 1 e di categoria 2. La comunicazione sulla ristrutturazione dispone al punto 26 che una banca, in mancanza di utili sufficienti, non deve utilizzare gli aiuti di Stato per remunerare i suoi fondi propri. La Germania ha preso l’impegno che nei prossimi tre anni qualunque servizio del capitale sarà escluso se dovesse essere necessario a tal fine effettuare prelievi dalle riserve. In tal modo si garantisce che i fondi propri saranno remunerati solo in presenza di utili sufficienti e nessun aiuto di Stato sarà utilizzato per pagamenti a detentori di quote della banca.

(99)

Secondo la sezione 4 della comunicazione sulla ristrutturazione, le misure volte a limitare distorsioni di concorrenza imputabili agli aiuti di Stato svolgono un ruolo importante poiché sono necessarie per impedire che le distorsioni di concorrenza generate da un’eccessiva presa di rischi e di modelli commerciali non redditizi possano prolungarsi. Tali misure devono essere concepite su misura al fine di rimediare alle distorsioni sui mercati nei quali la banca beneficiaria esercita attività dopo la sua ristrutturazione. La natura e la forma di tali misure dipenderanno da due criteri: in primo luogo, l’importo dell’aiuto e le condizioni e circostanze nelle quali è stato concesso e, in secondo luogo, le caratteristiche del mercato o dei mercati nei quali la banca beneficiaria eserciterà le sue attività.

(100)

Conformemente al punto 31 della comunicazione sulla ristrutturazione, la Commissione valuta gli aiuti di Stato e le distorsioni di concorrenza che ne derivano prendendo in considerazione l’importo degli aiuti sia in termini assoluti, sia tenendo conto degli attivi a rischio della banca. L’aiuto di Stato è nella fattispecie pari a 14,8 miliardi di EUR e comprende una ricapitalizzazione avente un importo di 5 miliardi di EUR e 9,8 miliardi di EUR sotto forma di misure di salvataggio di attivi. L’importo dell’aiuto, dopo l’attuazione delle misure, è pari a più del 9 % degli attivi a rischio. L’equivalente in capitale delle misure arriva al [40-50] % dei fondi propri di LBBW (situazione al 30 giugno 2009). Dal momento che la banca beneficiaria ha in tal modo ricevuto un aiuto d’importo elevato, sono necessarie misure di grande portata per limitare eventuali distorsioni di concorrenza suscettibili di prodursi a causa dell’aiuto.

(101)

Per quanto riguarda la portata e l’ampiezza delle misure volte a limitare le distorsioni di concorrenza, è opportuno tenere conto d’altro canto della portata del contributo proprio della banca beneficiaria e della condivisione degli oneri. Tenendo conto della conclusione sopra indicata secondo la quale il contributo proprio e la condivisione degli oneri sono adeguate, non sono necessarie misure supplementari di grande portata. Per limitare eventuali distorsioni di concorrenza, la Germania si è impegnata ad adottare misure strutturali e a rispettare una serie di impegni comportamentali.

(102)

Tra le misure strutturali, mediante la cessazione di attività non strategiche e la vendita di partecipazioni, LBBW ridurrà il bilancio totale di circa il 41 % rispetto al bilancio totale al 31 dicembre 2008. Gli attivi a rischio esistenti saranno ridotti del [40-60] %.

(103)

Si prevede di cedere un gran numero di filiali della banca in Germania e all’estero e di vendere partecipazioni a società detenute in comune dagli istituti di credito di diritto pubblico tedesco e che rivestono una grande importanza per la cooperazione di tali istituti di credito di diritto pubblico. LBBW ha acconsentito a notevoli riduzioni del suo portafoglio di partecipazioni. Le cessioni riguardano in particolare la sola società di LBBW che può emettere […] in […], unità che rientrano nell’attività di base di LBBW (nella fattispecie le partecipazioni alle imprese del gruppo finanziario delle casse di risparmio S-Finanzgruppe) e le filiali europee di LBBW […] e LBBW Lussemburgo, con una clientela di base al di fuori del mercato tedesco. La Germania ha preso l’impegno che LBBW farà in modo di non influenzare negativamente il valore delle unità da cedere sottraendo clienti o personale da tali unità. L’attuazione integrale e corretta delle cessioni sarà oggetto di un controllo e di un audit completi e particolareggiati da parte di un esperto che dispone di qualifiche appropriate (trustee). Le cessioni dovranno essere state effettuate entro la fine del periodo di ristrutturazione. In caso contrario, sarà designato un fiduciario incaricato della cessione (divestiture trustee) cui spetterà procedere alle vendite […].

(104)

Una parte essenziale delle riduzioni in questione risulta dall’abbandono delle attività di sostituto del credito.

(105)

Non sono necessarie misure supplementari per superare eventuali dubbi relativi alle caratteristiche dei mercati nei quali la banca beneficiaria eserciterà attività al termine della ristrutturazione (cfr. il punto 32 della comunicazione sulla ristrutturazione). La ragione è la debole presenza della banca beneficiaria sul mercato. LBBW dispone in fondo solo nella sua principale zona di attività, il Baden-Württemberg, di una forte presenza sul mercato. La sua importanza sistemica non risiede nella forza della sua posizione di prestatore in Germania, ma nei suoi collegamenti strutturali con altre banche e investitori istituzionali. Per questo motivo non sono necessarie misure supplementari per garantire o ristabilire un mercato concorrenziale. La Commissione valuta tuttavia positivamente il fatto che LBBW preveda cessioni anche sui suoi mercati di base. La riduzione prevista delle attività di base dovrebbe ampliare le prospettive dei suoi concorrenti nelle principali zone di attività; può essere considerata come un elemento supplementare dell’ampia ristrutturazione prevista.

(106)

Oltre a queste misure strutturali di grande portata, LBBW si è impegnata a rispettare una serie di impegni comportamentali. Tali impegni vanno al di là del semplice obbligo di rinunciare ad un marketing aggressivo. La Germania ha preso l’impegno di fare in modo che LBBW si astenga per tre anni dall’offrire sui suoi mercati di base, vale a dire i mercati tedeschi di servizi alle PMI e ai privati, condizioni più vantaggiose di quelle del più vantaggioso dei dieci concorrenti più importanti come quote di mercato. LBBW non dovrebbe pertanto essere in grado di offrire migliori condizioni dei suoi concorrenti che non hanno beneficiato di aiuti di Stato.

(107)

LLBW ha d’altro canto accettato una disposizione che gli vieta di acquisire imprese concorrenti. Ciò impedisce qualunque crescita non organica di LBBW finanziata mediante l’aiuto concesso. D’altra parte, l’impegno di ricercare a medio termine un tasso di rendimento a due cifre e di basare nuove attività su tassi di interesse di riferimento esenti da qualunque distorsione derivante da cauzioni dei garanti diminuisce la probabilità che la concorrenza con le banche che non hanno beneficiato di aiuti di Stato si basi sui prezzi piuttosto che sulle prestazioni.

(108)

Inoltre, una migliore trasparenza sarà garantita dalla nuova struttura dell’impresa, nella quale le attività di cui è prevista la liquidazione saranno chiaramente separate dalle attività di base, e da una nuova delimitazione e separazione delle diverse branche di attività. Grazie all’importante diluizione delle attività sui mercati finanziari, vi sono meno possibilità di dissimulare eventuali risultati operativi insoddisfacenti delle operazioni di credito, con un conseguente miglioramento della disciplina di mercato e una riduzione di eventuali distorsioni della concorrenza.

(109)

Sulla base di questo insieme di misure differenti e complementari, la Commissione ritiene che siano state prese sufficienti precauzioni per limitare eventuali distorsioni di concorrenza malgrado l’importanza degli aiuti di Stato concessi a LBBW.

5.2.4   Attuazione e vigilanza

(110)

Secondo la sezione 5 della comunicazione sulla ristrutturazione, dovranno essere presentate alla Commissione relazioni periodiche affinché possa assicurarsi della corretta attuazione del piano di ristrutturazione. La prima di tali relazioni deve essere presentata entro sei mesi dall’approvazione del piano. Affinché la Commissione possa garantire la corretta attuazione del piano di ristrutturazione, la Germania farà ricorso a un fiduciario incaricato del controllo e presenterà ogni anno uno stato d’avanzamento. La prima relazione dovrà essere presentata nel maggio 2010. La Commissione conclude pertanto che le disposizioni necessarie per un corretto controllo dell’attuazione del piano di ristrutturazione sono state adottate.

(111)

È prassi che la Commissione autorizzi uno Stato membro a riadattare i suoi impegni in presenza di circostanze eccezionali (24). Se sarà oggettivamente giustificata, la Commissione approverà pertanto la richiesta della Germania di prorogare i termini di attuazione o di sopprimere e/o sostituire una parte o la totalità degli impegni assunti.

6.   CONCLUSIONE

(112)

La Commissione conclude in primo luogo, per quanto le modifiche apportate dalla Germania il 3 dicembre 2009, che la misura di salvataggio di attivi è conforme alla comunicazione sugli attivi deteriorati ed è di conseguenza compatibile con il mercato interno in virtù dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. Le modifiche apportate alla misura hanno consentito di superare i dubbi in materia di concorrenza formulati dalla Commissione nella decisione di apertura del procedimento del 30 giugno 2009.

(113)

In secondo luogo, la Commissione conclude che le misure di ristrutturazione sono atte a ripristinare la redditività a lungo termine di LBBW, che esse garantiscono una condivisione sufficiente degli oneri e che sono adeguate e appropriate per compensare le distorsioni di concorrenza derivanti dalle misure di aiuto in questione. Il piano di ristrutturazione di LBBW presentato soddisfa i criteri della comunicazione sulla ristrutturazione, per cui le misure di ristrutturazione possono essere considerate come compatibili col mercato interno in virtù dell’articolo 107, paragrafo 1, lettera b), del TFUE. L’apporto di capitale e le garanzie possono pertanto essere autorizzate così come sono previste dal piano di ristrutturazione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura di salvataggio di attivi attuata dal Land di Baden-Württemberg a favore della Landesbank Baden-Württemberg per due portafogli di attivi strutturati deteriorati costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

L’aiuto è compatibile col mercato interno.

Articolo 2

L’aiuto alla ristrutturazione concesso alla Landesbank Baden-Württemberg dai suoi detentori pubblici di quote costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

L’aiuto è compatibile col mercato interno fatto salvo il rispetto degli impegni che figurano nell’allegato della presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  Dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono divenuti rispettivamente gli articoli 107 e 108 del TFUE. In entrambi i casi le disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono, ove opportuno, come fatti rispettivamente gli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(2)  GU C 248 del 16.10.2009, pag. 7.

(3)  GU C 248 del 16.10.2009, pag. 7.

(4)  Cfr. nota 1.

(5)  Alcuni passaggi del presente documento sono stati soppressi al fine di non pubblicare informazioni confidenziali e figurano tra parentesi quadre.

(6)  Per i particolari, cfr. la decisione di apertura del procedimento.

(7)  La Germania sostiene che secondo gli esperti di LBBW la banca dovrebbe subire, in uno scenario di crisi nei prossimi cinque anni, solo il [30-40] % circa del totale delle perdite previste. Entro il 2020, si produrrebbero secondo la Germania solo [1-2] miliardi di EUR di perdite previste (vale a dire meno della prima perdita fissata a 1,9 miliardi di EUR).

(8)  Cfr. la decisione della Commissione del 4 giugno 2008 nel caso C 9/08, Sachsen/LB (GU L 104 del 24.4.2009, pag. 34). Cfr. anche la nota 4 della decisione di apertura della procedura.

(9)  L’importante cessione comunicata dalla Germania è quella di LBBW Securities LLC (Società di intermediazione), […] e di LRI Invest SA LBBW Securities LLC è membro della National Association of Security Dealers degli Stati Uniti, nell’ambito della quale detiene una licenza per vendite di azioni e investimenti privati. È la sola filiale di LBBW ad offrire tali servizi ai clienti di LBBW […] e il solo fornitore di […] nell’ambito di LBBW. LRI Invest SA gestisce fondi d’investimento, compresi fondi le cui quote appartengono a particolari clienti della BW Bank (per un valore di […] EUR). LRI Invest SA è d’altro canto la sola società di LBBW a poter emettere […] in […].

(10)  Alcune altre cessioni riguardano d’altro canto direttamente l’attività di base con la clientela di PMI, di privati e di istituzioni, ad esempio le filiali europee di LBBW […] e LBBW Lussemburgo, che operano essenzialmente con clienti tedeschi dei mercati di base di LBBW nel quadro di attività esterne al mercato tedesco.

(11)  GU L 177 del 20.6.2006, pag. 1. Modificata dalla direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97).

(12)  Fonte: lettera della Germania del 3 dicembre 2009.

(13)  GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.

(14)  GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8.

(15)  GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2.

(16)  GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.

(17)  GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.

(18)  Tale comunicazione è stata applicata per la prima volta nella decisione della Commissione del 13 marzo 2009 nel caso di aiuto di Stato C 9/09, Dexia (non ancora pubblicata).

(19)  Il recupero non è influenzato da una rescissione unilaterale, a meno che la garanzia non sia portata ad un importo inferiore a 1,5 miliardi di EUR. In questo caso, qualunque altra perdita è a carico di LBBW.

(20)  Cfr. in particolare la nota 4.

(21)  Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio (rifusione) (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201).

(22)  Decisione della Commissione del 31 luglio 2009 nel caso di aiuto N 314/09, Deutsche Entlastungsregelung für wertgeminderte Vermögenswerte, (GU C 199 del 25.8.2009, pag. 3).

(23)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2. Il punto 42 della comunicazione sul settore bancario vi fa esplicito riferimento.

(24)  Cfr. la decisione della Commissione del 22 ottobre 2008 nel caso C 10/08, IKB (GU L 278 del 23.10.2009, pag. 32).


ALLEGATO

Impegni della Germania

La Germania si è impegnata a fare in modo che LBBW attui il piano di ristrutturazione e ha trasmesso i seguenti impegni specifici (vertenti sulla riduzione del totale del bilancio e del portafoglio di attivi a rischio, nonché sulle cessioni) e comportamentali.

«Il governo federale e LBBW garantiscono con la presente le seguenti misure strutturali di ristrutturazione di LBBW:

3.

LBBW riduce l’importo dei suoi attivi dell’anno 2008 (totale del bilancio al 31 dicembre 2008: circa 448 miliardi di EUR) di circa 182 miliardi di EUR, vale a dire di circa il 41 %. Su questo importo, una riduzione di circa [125-135] miliardi di EUR è realizzata entro il 31 dicembre 2013.

4.

LBBW riduce l’importo dei suoi attivi a rischio dell’anno 2008 (al 31 dicembre 2008: circa 178 miliardi di EUR) di circa [80-100] miliardi di EUR, vale a dire di circa il 40-60 %. Su questo importo, una riduzione di circa [60-80] miliardi di EUR è realizzata entro il 31 dicembre 2013.

5.

Nella misura in cui non siano già state alienate, LBBW vende al meglio le partecipazioni sotto indicate entro le date indicate. Gli elementi essenziali costitutivi del valore di attività attuale delle partecipazioni sono mantenuti sino alla vendita e posti in vendita.

a.

Sachsen DV Betriebs- und Servicegesellschaft mbH (venduta nell’agosto 2009)

b.

quirin bank AG (venduta nel settembre 2009)

c.

DekaBank Deutsche Girozentrale (vendita prevista entro la fine del […])

d.

Lasssarus Handels GmbH (vendita/liquidazione prevista entro la fine del […])

e.

LBBW Securities LLC (Broker/Dealer) (vendita/chiusura prevista entro la fine del […])

f.

LBBW Luxemburg SA (vendita di […] prevista entro la fine del […], liquidazione di […])

g.

LRI Invest SA (vendita prevista entro la fine del […])

h.

LBBW Asset Management (Irlanda) plc (vendita/chiusura prevista entro la fine del […])

i.

LBS Landesbausparkasse Baden-Württemberg[…] (vendita prevista entro la fine del […])

j.

SV Sparkassen Versicherung Holding AG (vendita prevista entro la fine del […])

k.

LBBW Immobilien GmbH (parco immobiliare) (vendita prevista entro la fine del […])

l.

[…] (vendita prevista entro la fine del […])

m.

[…] (vendita prevista entro la fine del […])

n.

[…] (vendita prevista entro la fine del […]).

6.

La vendita di una delle partecipazioni di cui al punto 5 può essere prorogata di […] mesi, ma non oltre il 31 dicembre 2013, se LBBW prova che il prezzo che sarebbe ottenuto nell’ambito della transazione è inferiore al valore contabile rispettivo delle partecipazioni registrato nello stato finanziario di LBBW stabilito conformemente al codice di commercio tedesco (Handelsgesetzbuch) o che una vendita comporterebbe perdite per il bilancio consolidato del gruppo, conformemente alle norme contabili IFRS.

7.

L’applicazione integrale e corretta degli impegni di cui al punto 5 deve essere oggetto di un controllo e di un audit completi e particolareggiati da parte di un esperto in possesso di adeguate qualifiche (trustee), preferibilmente da parte di un esperto contabile (Wirtschaftsprüfer). L’esperto controlla inoltre che la determinazione del prezzo di vendita si effettui in virtù di criteri economici. Entro tre mesi dalla notifica della decisione, LBBW sottopone alla Commissione una proposta di nomina di un esperto indipendente. La nomina di questo esperto è subordinata all’accordo della Commissione. La Commissione può chiedere spiegazioni e chiarimenti all’esperto. I costi dell’esperto sono a carico di LBBW.

8.

Nel caso in cui una delle partecipazioni di cui al punto 5 non sia stata venduta entro la data indicata, anche dopo aver fatto ricorso a tutte le possibilità di proroga disponibili, la Commissione può, mediante decisione distinta, ordinare che la partecipazione in questione sia venduta da un fiduciario per la dismissione (divestiture trustee). I costi relativi al mandatario saranno a carico di LBBW.

9.

LBBW chiuderà quanto prima ed entro il 31 dicembre 2010 le seguenti agenzie di rappresentanza:

a.

Barcellona

b.

Madrid

c.

Parigi

d.

Amsterdam

e.

Milano

f.

Budapest

g.

Varsavia

h.

Praga.

Le succursali di Londra, New York, Singapore e Tokio saranno considerevolmente ridotte.

Il governo federale e LBBW garantiscono che LBBW rispetterà i seguenti impegni comportamentali:

10.

Durante l’attuazione del piano di ristrutturazione ed entro il 31 dicembre 2012, LBBW remunererà solo i capitali di rango subordinato ed eviterà una partecipazione alle perdite dei capitali di rango subordinato solo nella misura in cui è obbligata a farlo anche senza mobilitare riserve in virtù degli articoli 340 e seguenti del codice di commercio tedesco.

11.

LBBW non procederà sino al 31 dicembre 2012 ad alcun acquisto di istituti finanziari concorrenti di LBBW. Altre operazioni di partecipazione che rientrano nell’attività originaria di clientela nel quadro del modello commerciale di LBBW rimangono possibili se non influenzano negativamente la redditività della banca.

12.

Nel rispetto dei principi economici e nel quadro del suo nuovo modello commerciale, LBBW concorre a un generale consolidamento delle banche regionali. Se LBBW prenderà in considerazione la fusione di banche regionali individuali, sarà guidata dalla necessità di garantire la redditività di lungo periodo dell’istituto interessato dalla fusione e dalla sua capacità di garantire in modo sostenibile i flussi di credito a favore dell’economia reale. Qualunque acquisto o fusione nel quadro di un eventuale consolidamento delle banche regionali è soggetto al previo accordo della Commissione.

13.

LBBW si asterrà sino al 31 dicembre 2012 dall’offrire sui mercati nei quali detiene una quota significativa, vale a dire i mercati dei servizi alle PMI e ai privati, prezzi più vantaggiosi di quelli del più vantaggioso dei suoi dieci concorrenti più importanti (in termini di quote di mercato).

14.

LBBW non utilizzerà la concessione del presente aiuto o eventuali vantaggi sui concorrenti derivanti dall’aiuto a fini di pubblicità.

15.

Nel quadro della sua attività di credito e di investimento di capitali, LBBW tiene conto dei bisogni di finanziamento dell’economia, in particolare delle PMI, applicando condizioni usuali sul mercato e adeguate dal punto di vista prudenziale e bancario.

16.

LBBW verificherà d’altro canto l’adeguatezza dei suoi sistemi interni d’incentivazione e farà in modo che essi non incoraggino irragionevoli assunzioni di rischi, siano trasparenti e siano incentrati su obiettivi sostenibili a lungo termine.

17.

LBBW estenderà la sorveglianza e il controllo dei rischi. In questo contesto, separerà dalle attività fondamentali della banca l’insieme delle attività di sostituto di credito e l’assegnerà ad un’unità di ristrutturazione interna (IRU) distinta sul piano organizzativo e funzionale. Tale unità garantirà la presentazione, la redazione di relazioni e il controllo separati delle attività da ridurre.

18.

LBBW presenterà in modo separato, a partire dal 31 dicembre 2010, le attività di cassa di risparmio.

19.

LBBW attuerà una politica commerciale prudente, sana e orientata sul principio della sostenibilità.

20.

LBBW non trarrà alcun vantaggio di liquidità dall’ammissibilità della struttura di garanzia presso la BCE.

21.

LBBW pagherà inizialmente, a titolo retroattivo dal momento della concessione della garanzia, una commissione annua del 6,25 % sull’effetto iniziale di salvataggio di attivi. Questa commissione diminuisce proporzionalmente alla riduzione del volume di garanzia disponibile. LBBW pagherà d’altra parte una remunerazione annuale del 3,75 % sulla parte della garanzia relativa al portafoglio di attivi cartolarizzati (portafoglio ABS) che non supera 1,5 miliardi di EUR. LBBW pagherà pertanto integralmente tale remunerazione finché la garanzia relativa al portafoglio è di almeno 1,5 miliardi di EUR; dal momento in cui l’importo della garanzia diviene inferiore a 1,5 miliardi di EUR, la remunerazione dovuta è solo del 3,75 % sull’importo restante.

Impegni relativi alla governance d’impresa:

22.

Il consiglio d’amministrazione è trasformato in un consiglio di vigilanza indipendente in conformità con il modello contenuto nel codice di governance d’impresa.

a.

Le funzioni di vigilanza e di controllo sono d’ora in poi assunte esclusivamente dal consiglio di vigilanza invece di essere ripartite tra due organi (assemblea generale e consiglio d’amministrazione). Le operazioni che rivestono un’importanza fondamentale rimangono subordinate all’accordo del consiglio di vigilanza.

b.

Il consiglio d’amministrazione di LBBW esercita la gestione operativa ordinaria in tutta indipendenza e all’esclusivo servizio dell’impresa. Qualunque mandato emesso dal consiglio di vigilanza o dall’assemblea generale è escluso.

c.

L’assemblea dei detentori di quote è trasformata in un’assemblea generale, le cui attribuzioni sono concentrate sui compiti che il diritto delle società conferisce tipicamente a un’assemblea generale (ad esempio decisioni relative dalla ripartizione degli utili, alla conclusione di accordi commerciali, alle decisioni di liquidazione, ecc.).

d.

Tutti i membri del consiglio di vigilanza devono presentare qualifiche previste nella più recente versione della direttiva sui requisiti in materia di fondi propri/all’articolo 36, paragrafo 3, prima frase, della legge tedesca sul credito (KWG). Un membro è atto a svolgere la funzione se possiede l’onorabilità necessaria e la competenza richiesta per assumere le funzioni di controllo e per valutare e vigilare le operazioni effettuate da LBBW.

e.

Il numero di membri del consiglio di vigilanza è portato a 21.

f.

I seggi riservati ai detentori di quote sono occupati per metà da esperti esterni.

g.

Durante la fase di ristrutturazione, vale a dire dall’attuazione degli aspetti di governance sino alla realizzazione nel 2013 del cambio di forma giuridica di cui al successivo punto 24, la presidenza del consiglio di vigilanza è garantita da una persona che è membro del consiglio di vigilanza a titolo della precedente lettera f del punto 22. Il presidente del consiglio di vigilanza è successivamente designato conformemente alle procedure legali previste dal diritto tedesco o europeo delle società.

23.

Comitati

a.

Comitato dei rischi

L’attuale comitato per il credito è trasformato in un comitato dei rischi classico chiamato non solo a dare il suo assenso alle decisioni di credito conformemente alle disposizioni che disciplinano la ripartizione delle competenze, ma anche a dedicarsi in modo intenso ai temi generali della gestione dei rischi. La presidenza è garantita da un membro del consiglio di vigilanza che dispone di un’adeguata perizia in materia bancaria.

b.

Comitato di audit

Il comitato di audit deve essere diretto da un membro del consiglio di vigilanza che dispone di una particolare perizia contabile nel settore bancario.

c.

Comitato di presidenza (comitato del personale e di nomina)

Viene costituito un comitato di presidenza competente per le questioni concernenti il personale. I rappresentanti di LBBW che siedono in seno a tale comitato costituiscono il comitato di nomina, cui spetta sottoporre all’assemblea generale candidati adeguati per il consiglio di vigilanza.

24.

Cambio di forma giuridica. Tutti gli aspetti concreti essenziali (di cui ai punti 22 e 23) della governance di una SE/società per azioni devono essere attuati immediatamente ed in ogni caso entro il 31 dicembre 2010. Entro il 31 dicembre 2013, LBBW è trasformata in una SE/società per azioni; parallelamente alla tappa di introduzione degli aspetti concreti della governance entro la fine del 2010, gli adeguamenti legali e statutari richiesti per il cambio di forma giuridica sono oggetto dei necessari preparativi affinché il cambio sia completato entro il 31 dicembre 2013.

25.

Subordinazione ai criteri di gestione d’impresa

a.

Sul piano generale

Deve essere chiaramente stabilito nella legge sulla Landesbank Baden-Württemberg (Landesbankgesetz — LBWG) che le attività commerciali della Landesbank devono essere svolte in conformità con i criteri economici tenendo conto dei compiti che deve svolgere nella sua qualità di banca regionale.

b.

Per quanto riguarda le attività

Sono adottate le misure necessarie per garantire che le nuove attività siano calcolate sulla base di tassi d’interesse di riferimento esenti da qualunque distorsione generata da cauzioni dei garanti.

c.

Per quanto riguarda i rapporti con gli azionisti

I rapporti con gli azionisti sono fondati sul principio dell’impresa indipendente che si applica nelle relazioni tra una società per azioni e i suoi azionisti. È vietato qualunque versamento ai proprietari della banca di fondi diversi da quelli derivanti dall’utile contabile o dal prodotto di liquidazioni.

26.

Ricerca di un normale rendimento del capitale netto: conformemente al piano di ristrutturazione, nel medio termine (vale a dire dopo la conclusione della ristrutturazione nel 2013) e anche in futuro LBBW si propone di ottenere un rendimento del capitale netto di almeno il [10-12] % al lordo delle imposte con fondi propri di volume adeguato al profilo di rischio.

Altri impegni

27.

Ogni anno sino al 2013 compreso, la Germania invierà alla Commissione una relazione sui progressi compiuti. Tale relazione ricapitola lo stato di avanzamento del piano di ristrutturazione e fornisce particolari su tutte le vendite di partecipazioni e chiusure di filiali, divisioni e siti conformemente alla decisione. Comunica la data della vendita o della chiusura, il valore contabile al 31 dicembre 2008, il prezzo di acquisizione, tutti i profitti e perdite collegati alla vendita o alla chiusura. La relazione è presentata dal consiglio d’amministrazione (consiglio di vigilanza) di LBBW entro un mese a decorrere dall’approvazione dei conti annuali di LBBW per l’esercizio considerato e in ogni caso entro il 31 maggio di ogni anno (1).


(1)  Fonte: lettera della Germania del […].»


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

21.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2009

concernente l’aiuto di Stato C 18/09 (ex N 360/09) eseguito dal Belgio a favore di KBC

[notificata con il numero C(2009) 8980]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/396/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni conformemente a tali articoli (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con la sua decisione del 18 dicembre 2008 (2) (d’ora in poi «la decisione sulla ricapitalizzazione»), la Commissione ha concluso che, sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato, che la ricapitalizzazione di 3,5 miliardi di EUR decisa dal governo federale belga a favore di KBC (3) (d’ora in poi «la prima ricapitalizzazione») costituiva un aiuto al salvataggio compatibile col mercato comune per un periodo di sei mesi. Nella sua decisione, la Commissione richiede alle autorità belghe di presentarle una relazione entro sei mesi.

(2)

Il 22 gennaio 2009, il governo fiammingo e KBC hanno annunciato un nuovo rafforzamento della dotazione di fondi propri di KBC mediante un apporto di capitale pari a 2 miliardi di EUR da parte del governo fiammingo. Quest’ultimo (4) si è impegnato inoltre a mettere a disposizione un prestito stand-by aggiuntivo di 1,5 miliardi di EUR (si utilizzerà d’ora in poi l’espressione «la seconda ricapitalizzazione» per l’insieme di queste misure).

(3)

Il 14 maggio 2009, il governo federale belga (5) e KBC hanno annunciato di aver stipulato in accordo concernente una misura di salvataggio degli attivi (d’ora in poi «la garanzia dello Stato») per coprire l’esposizione di KBC alle obbligazioni garantite da crediti (d’ora in poi «CDO», Collateralised Debt Obligations). La Commissione ha ricevuto informazioni sulla seconda ricapitalizzazione e la garanzia dello Stato il 18 maggio, l’8 giugno e il 12 giugno 2009.

(4)

Il 18 giugno 2009, le autorità belghe hanno presentato un piano di ristrutturazione di KBC relativo alla prima ricapitalizzazione.

(5)

Le autorità belghe hanno notificato la seconda ricapitalizzazione e la garanzia dello Stato il 19 giugno 2009.

(6)

Il 30 giugno 2009, la Commissione ha approvato la seconda ricapitalizzazione per una durata di sei mesi, previa presentazione di un piano di ristrutturazione, e ha approvato a titolo temporaneo la garanzia dello Stato. Parallelamente, la Commissione ha aperto il procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato per quanto riguarda la valutazione, e inoltre per esaminare altri aspetti della garanzia dello Stato [d’ora in poi «la decisione di aprire il procedimento formale di esame» (6)].

(7)

La decisione di aprire il procedimento formale di esame è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (7) e le parti interessate sono state invitate a presentare le loro osservazioni sull’aiuto. Nella sua decisione di aprire il procedimento formale di esame, la Commissione chiede alla autorità belghe la presentazione entro il 30 settembre 2009 di un piano di ristrutturazione modificato che tenga conto anche della seconda ricapitalizzazione e della garanzia dello Stato. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione dalle parti interessate.

(8)

Per quanto riguarda la garanzia dello Stato, le autorità belghe hanno comunicato informazioni complementari il 3 luglio, il 21 agosto, i giorni 2, 4, 22, 25 e 30 settembre e i giorni 13, 16 e 20 ottobre 2009.

(9)

Il piano di ristrutturazione è stato esaminato congiuntamente dalle autorità belghe e dai servizi della Commissione durante una serie di riunioni tenutesi i giorni 23 luglio, 6, 18 e 27 agosto e 9, 10, 14, 15 e 23 settembre 2009.

(10)

Le autorità belghe hanno inviato informazioni sul piano di ristrutturazione nei giorni 2, 4, 10, 11, 16, 17, 22, 24, 25, 28 e 30 settembre, 1, 16, 19 e 21 ottobre e 3, 4 e 6 novembre 2009.

(11)

Il 4 novembre 2009, le autorità belghe hanno informato la Commissione che per ragioni di urgenza accettavano eccezionalmente che la presente decisione sia adottata in lingua inglese.

2.   DESCRIZIONE DEL BENEFICIARIO

(12)

KBC Group NV (d’ora in poi «KBC») è la società holding di KBC Bank NV, KBC Verzekeringen NV e KBL European Private Bankers (d’ora in «KBL EPB»). KBC è un gruppo di bancassicurazione integrato le cui attività riguardano essenzialmente i clienti al dettaglio, le piccole e medie imprese (PMI) e la clientela di private banking. KBC è uno dei principali istituti finanziari belgi. Oltre alle sue attività in Belgio e nell’Europa centrale e orientale, KBC è presente in Russia, in Romania, in Serbia, in vari paesi dell’Europa occidentale, tra cui l’Irlanda, e in minore misura negli Stati Uniti e nell’Asia sud orientale.

(13)

Per il 2008, il totale degli attivi iscritti al bilancio di KBC era pari a 355,6 miliardi di EUR, a 178,3 miliardi di EUR in termini di attivi ponderati in base al rischio (d’ora in poi «RWA» — risk-weighted assets) (8). L’impresa ha registrato una perdita di 2,5 miliardi di EUR nel 2008. Il valore di mercato di KBC è diminuito in modo significativo, passando da 23 miliardi di EUR il 1o agosto 2008 a 11,8 miliardi di EUR il 23 ottobre 2009. KBC impiega nel mondo 56 716 persone, di 19 196 in Belgio e 31 947 nell’Europa centrale e orientale e in Russia. KBC ha 8,2 milioni di clienti nell’Europa centrale e orientale e in Russia (stime del 2007). La sezione 2.1 della decisione di aprire il procedimento formale di esame contiene informazioni più particolareggiate su KBC.

(14)

In seguito alle perdite registrate nel terzo trimestre 2008, pari a 906 milioni di EUR derivanti prevalentemente dall’esposizione della banca ai suoi CDO, alle banche islandesi, a Lehman Brothers ed a Washington Mutual, KBC ha dovuto rafforzare la sua base di capitale. Ciò ha portato alla prima ricapitalizzazione di 3,5 miliardi di EUR decisa dalle autorità belghe nel dicembre 2008, descritta in modo più particolareggiato alle sezione 3 della decisione del 18 dicembre 2008 concernente la prima ricapitalizzazione (9).

(15)

Il 15 gennaio 2009, l’agenzia di rating Moody ha annunciato che dopo aver rivisto alcune ipotesi essenziali nel suo rating dei CDO sintetici delle imprese, aveva deciso di rivedere al ribasso il rating di varie categorie di CDO, senza precisare quali. In base a questo annuncio, il corso dell’azione KBC è stato sottoposto a forti pressioni. Di conseguenza, KBC ha deciso di azzerare il valore di tutte le tranche «non-super senior» nel suo portafoglio CDO (10) originato da KBC Financial Products, filiale al 100 % di KBC (d’ora in poi «KBC FP») e di consolidare la sua base di capitale per mezzo di una seconda misura di ricapitalizzazione sottoscritta interamente dalle autorità belghe. La sezione 2.2 della decisione di apertura (11) descrive le circostanze che hanno portato alla ricapitalizzazione da parte delle autorità belghe, mentre la sezione 2.3.1 di tale decisione descrive gli elementi dell’accordo in modo più particolareggiato.

(16)

La ristrutturazione, nel marzo 2009, dell’assicuratore monolinea Municipal Bond Insurance Association (d’ora in poi «MBIA»), il riassicuratore di una parte significativa del portafoglio CDO di KBC (14,4 miliardi di EUR) ha avuto l’effetto di aumentare il rischio di contropartita di KBC su MBIA e la sua esposizione a quest’ultima. Inoltre, la maggiore volatilità degli spread di credito, che ha avuto un impatto negativo diretto sulla valutazione al valore di mercato («mark-to-market») dei CDO, ha generato adeguamenti di valore negativi di 3,8 miliardi di EUR nei conti di KBC per il primo trimestre 2009. Al fine di evitare in futuro eventuali altri impatti negativi del portafoglio di CDO sul suo conto profitti e perdite, il 14 maggio 2009 KBC ha concluso con le autorità belghe un accordo concernente una garanzia dello Stato per le tranche «super-senior» del suo portafoglio di CDO. La sezione 2.2 della decisione di apertura del procedimento formale di esame (12) descrive le circostanze che hanno portato all’elaborazione della garanzia dello Stato da parte delle autorità belghe e la sezione 2.3.2 della stessa decisione descrive in modo maggiormente particolareggiato gli elementi dell’accordo tra le autorità belghe e KBC.

3.   LE MISURE DI AIUTO

(17)

KBC ha beneficiato di tre misure di aiuto decise dalle autorità belghe, vale a dire le due ricapitalizzazioni e la garanzia dello Stato.

3.1.   LA PRIMA E LA SECONDA RICAPITALIZZAZIONE

(18)

La prima ricapitalizzazione è consistita in un apporto di capitale core Tier-1 di 3,5 miliardi di EUR in totale, mediante titoli definiti «Yield Enhanced Securities» emessi da KBC e integralmente sottoscritti dalle autorità belghe. Il prezzo di emissione è di 29,50 EUR a titolo.

(19)

Questi titoli a durata indeterminata produrranno una cedola pagabile ogni anno pari al più elevato dei seguenti importi:

2,51 EUR a titolo (equivalente a una cedola dell’8,5 %); questo importo non è cumulativo e pagabile annualmente a posteriori,

110 % del dividendo distribuito sulle azioni ordinarie per l’esercizio 2008,

120 % del dividendo distribuito sulle azioni ordinarie per l’esercizio 2009,

125 % del dividendo distribuito sulle azioni ordinarie per gli esercizi 2010 e seguenti.

(20)

La cedola sarà pagata solo se un dividendo sarà versato sulle azioni ordinarie, purché il livello dei fondi propri di KBC sia considerato soddisfacente dalla Commissione bancaria, finanziaria e delle assicurazioni belga (d’ora in poi la «CBFA») (13), sia prima che dopo il pagamento. Questi titoli sono fortemente subordinati, classificati pari passu con le azioni ordinarie.

(21)

Vi sono due possibili scenari, su iniziativa di KBC, per il riacquisto. Nel primo scenario, KBC ha il diritto di riacquistare la totalità o una parte dei titoli emessi al prezzo di 44,25 EUR a titolo (pari al 150 % del prezzo di emissione), maggiorato degli interessi eventualmente dovuti, in qualunque momento dopo la data di emissione. Nel secondo scenario, KBC può chiedere alle autorità belghe, in qualunque momento alla scadenza di un periodo di tre anni, che esse convertano la sua partecipazione in azioni ordinarie sulla base di uno a uno. Se KBC ricorre a tale opzione, le autorità belghe hanno la possibilità di optare per il riacquisto alternativo dei titoli più il pagamento di maggiori interessi. Ulteriori informazioni sulla prima ricapitalizzazione sono contenute nella sezione 3 della decisione sulla ricapitalizzazione.

(22)

La seconda ricapitalizzazione ha assunto la forma di un apporto di capitale core Tier-1 da parte della autorità belghe per mezzo di titoli. Le modalità dell’accordo sono praticamente identiche a quelle della prima ricapitalizzazione, salvo il fatto che i titoli non sono convertibili in azioni ordinarie e sono rimborsabili unicamente al 150 % del prezzo di emissione (cfr. la sezione 2.3.1 della decisione di apertura del procedimento formale di esame).

3.2.   LA GARANZIA DELLO STATO

(23)

Le autorità belghe hanno concesso una garanzia contro le perdite di crediti realizzate sul portafoglio di CDO di KBC per un periodo corrispondente alla scadenza di ciascun CDO (14). Il valore nominale del portafoglio totale è pari a […] (15) miliardi di EUR. La garanzia dello Stato copre unicamente la tranche «super-senior», che comprende 15 CDO specifici per un totale di 20 miliardi di EUR (16). Questa esposizione è costituita da tranche «super-senior» e di categoria A coperte da MBIA per un importo di 14,4 miliardi di EUR, e da tranche «super-senior», «super-mezzanine» e di categoria A detenute da KBC per un importo di 5,5 miliardi di EUR (17).

(24)

La garanzia dello Stato non copre le tranche equity e junior né la maggior parte delle tranche mezzanine dei CDO. Le tranche non coperte rappresentano 3,9 miliardi di EUR. Le perdite subite in queste tranche, che KBC dovrà sopportare integralmente, devono essere realizzate prima che le tranche garantite di rango superiore siano toccate e sia stata attivata la garanzia dello Stato.

(25)

KBC ha inoltre già reso disponibili importi per coprire le importanti perdite in valore di mercato. Nei conti relativi al primo semestre 2009, che sono stati pubblicati contemporaneamente alla garanzia dello Stato, KBC aveva corretto il valore dei CDO coperti da tale misura, facendoli passare da 23,9 miliardi di EUR a 14,7 miliardi di EUR (18). KBC è arrivata a questo risultato azzerando praticamente tutte le tranche equity, junior e mezzanine dei suoi CDO ed effettuando alcune correzioni di valore per le tranche super-senior del suo portafoglio di CDO. Sono state in tal modo effettuate riduzioni di valore per un importo totale approssimativo di […] EUR.

(26)

La garanzia dello Stato sui 20 miliardi di EUR di tranche super-senior è strutturata in tre tranche (cfr. il grafico 1 al considerando 31 per la struttura della misura). La prima tranche è costituita da una prima perdita per un importo di 3,2 miliardi di EUR, sostenuta interamente da KBC. Non sono comprese le perdite realizzate sulle tranche equity, junior e mezzanine menzionate al considerando 24. Se fossero comprese queste perdite, la prima tranche sarebbe pari a circa 7,1 miliardi di EUR.

(27)

La seconda tranche della transazione inizia a 16,8 miliardi di EUR e verte sulle perdite successive a concorrenza di EUR 2 miliardi di EUR. In caso di perdite in questa tranche (d’ora in poi l’«Equity Range»), le autorità belghe si impegnano a fornire capitale a KBC sotto forma di nuove azioni KBC al valore di mercato (19) o titoli ibridi. I capitali forniti dalle autorità belghe copriranno le perdite nell’Equity Range fino al 90 % (1,8 miliardi di EUR). In altri termini, le autorità belghe si sono impegnate a mettere a disposizione di KBC un meccanismo di impegno aggiuntivo che può essere attivato dal momento in cui perdite specifiche si verificano sul suo portafoglio di CDO. Gli eventi che attivano tale meccanismo sono definiti separatamente per ciascun CDO e ciò significa che l’opzione dell’apporto di capitale si applica transazione per transazione (20).

(28)

Il punto di attivazione (vale a dire il punto di partenza) dei 16,8 miliardi di EUR si basa su parametri che consentono a KBC Bank di mantenere un coefficiente core Tier-1 superiore all’8 % e a KBC Insurance un coefficiente di solvibilità superiore al 150 %. Questi parametri non si basavano pertanto inizialmente su una valutazione del portafoglio.

(29)

L’Equity Range è soggetta a varie condizioni. In primo luogo, KBC mantiene la possibilità di non ricorrere all’apporto di capitale e quindi di rinunciare all’emissione di azioni destinate alle autorità belghe. In secondo luogo, nell’ipotesi in cui KBC chieda alle autorità belghe di fornirle capitali per coprire le sue perdite nell’Equity Range e in cui tali autorità ottengano in questo modo più del 30 % dei diritti di voto, circostanza che potrebbe costringerle a lanciare un’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria, tali autorità avranno la possibilità di sottoscrivere invece capitale ibrido. Questo capitale ibrido sarebbe remunerato più o meno nello stesso modo dei titoli già sottoscritti dalle autorità belghe e sarebbe convertibile in azioni ordinarie, se le autorità belghe lo desiderano, al prezzo di mercato constatato al momento della loro emissione (21). In terzo luogo, se le autorità belghe decidono di vendere le loro azioni a un terzo, KBC dispone di un diritto di prelazione in rapporto a tale vendita e può acquistare le azioni al prezzo di mercato.

(30)

La terza tranche inizia a 14,8 miliardi di EUR (d’ora in poi «la Cash Range»). Tale Cash Range corrisponde di fatto ad una garanzia offerta dalle autorità belghe di indennizzare KBC in contanti per una parte delle perdite verificatesi in questa tranche. In tal modo, eventuali perdite sul portafoglio di CDO superiori a 9,1 miliardi di EUR (3,9 miliardi di EUR di perdite nelle tranche equity, junior e mezzanine; 3,2 miliardi di EUR per la prima tranche di perdite e 2 miliardi di EUR corrispondenti all’Equity Range nella tranche super-senior) saranno suddivise tra le autorità belghe e KBC. Le autorità belghe dovranno in questo caso sostenere il 90 % (13,3 miliardi di EUR) delle perdite e KBC il restante 10 % (vale a dire 1,5 miliardi di EUR).

(31)

Come per l’opzione dell’apporto di capitale, la garanzia si applicherà transazione per transazione. Considerando che gli strumenti coperti vertono su 15 CDO (una sola transazione per ciascun CDO) esistono in realtà 15 garanzie (22). Ciascuno dei 15 CDO sintetici presenta quindi un punto di avvio distinto e, di conseguenza, una perdita prevista diversa. Di conseguenza, i CDO devono essere valutati individualmente e nessuna garanzia specifica sarà concessa per ciascun CDO (non vi sarà pertanto una garanzia unica che copre il portafoglio globale). Questa struttura specifica era necessaria per garantire una corrispondenza perfetta tra il valore al prezzo di mercato del portafoglio garantito e quello della garanzia, al fine di eliminare la volatilità dei profitti e delle perdite provocata dalla fluttuazione di valore dei CDO, elemento che costituiva la finalità ultima della misura.

Grafico 1

Struttura della garanzia dello Stato

Image

(32)

Per quanto riguarda l’Equity Range, KBC versa una remunerazione per poter beneficiare di un apporto di capitale (d’ora in poi «la commissione di sottoscrizione»). La commissione di sottoscrizione è fissata a 650 punti base l’anno. Di conseguenza, dal momento che l’Equity Range è pari a 1,8 miliardi di EUR, KBC dovrà versare una commissione di circa 120 milioni di EUR per ciascun anno durante il quale la garanzia non sarà esercitata, per un importo totale di 718 milioni di EUR.

(33)

Per quanto riguarda il Cash Range, il valore globale della garanzia in contanti sarà pari a circa 1,33 miliardi di EUR, che saranno pagati in 12 versamenti semestrali (d’ora in poi «la commissione di garanzia»). Tale commissione sarà pari alle perdite previste sulla terza tranche (23), se i risultati del portafoglio corrispondono alla media tra lo scenario di base e lo scenario di crisi (24) e nel caso di un adeguamento di valore di credito del 67,5 % per MBIA.

(34)

In totale, KBC dovrà pagare una commissione di circa 2,04 miliardi di EUR alle autorità belghe, a titolo di commissione di sottoscrizione [718 milioni di EUR (25)] e di garanzia in contanti [1,33 miliardi di EUR (26)]. Queste due remunerazioni sono pagabili in dodici versamenti semestrali uguali, il primo nel dicembre 2009 e l’ultimo nel giugno 2015.

4.   IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

4.1.   IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE INIZIALE

(35)

Il 18 giugno 2009, le autorità belghe hanno presentato un piano di ristrutturazione per KBC come fase successiva alla prima ricapitalizzazione autorizzata dalla Commissione il 18 dicembre 2008 per una durata di sei mesi. Tale piano conteneva un’analisi preliminare delle attività di KBC, la strategia futura della banca e misure volte a restaurare la redditività del gruppo e a garantire il rimborso degli aiuti concessi dallo Stato.

(36)

Il piano di ristrutturazione non rispettava tuttavia i criteri fissati nella comunicazione sulle ristrutturazioni (27) dal momento che non teneva conto della seconda ricapitalizzazione né della garanzia dello Stato. Inoltre, il piano non prevedeva un piano imprenditoriale particolareggiato né misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza.

4.2.   IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE FINALE

(37)

Il 30 giugno 2009, la Commissione ha approvato la seconda ricapitalizzazione per una durata di sei mesi ed ha approvato la garanzia di Stato a titolo temporaneo. Alla stessa data, ha concesso alle autorità belghe un termine di tre mesi (sino al 30 settembre 2009) per elaborare un piano di ristrutturazione motivato tenendo conto dell’insieme delle misure adottate dallo Stato a favore di KBC.

(38)

Le autorità belghe hanno presentato la versione definitiva del piano di ristrutturazione richiesto entro i termini previsti. Tale piano affronta le questioni essenziali della redditività, della condivisione degli oneri e della limitazione delle distorsioni di concorrenza. Il piano di ristrutturazione tiene conto della struttura organizzativa di KBC, che si compone di cinque divisioni distinte, vale a dire Belgio (dettaglio), Europa centrale e orientale e Russia (d’ora in poi «ECO-R»), Merchant Banking, Europe Private Banking e servizi e operazioni comuni.

(39)

Secondo il piano di ristrutturazione presentato, KBC deve diventare un gruppo di dimensioni inferiori, con attività più concentrate, ritirandosi sia dalle attività rischiose sia dai paesi in cui la sua presenza sul mercato è limitata. KBC conserverà unicamente le attività che producono risultati duraturi su base autonoma. Conserverà inoltre il suo modello di banca assicurazione. Nel quadro di questo modello, KBC concentrerà le sue attività sui clienti dei servizi al dettaglio, sui privati, sulle PMI e sui clienti di medie dimensioni e sarà presente essenzialmente in sei paesi (28). KBC proseguirà tuttavia le sue attività nell’Europa centrale e orientale e in Russia. Ridurrà in tal modo il suo profilo di rischio globale, la sua volatilità e il suo coefficiente d’indebitamento.

(40)

Il piano di ristrutturazione presentato dalle autorità belghe prevede che il bilancio pro forma di KBC (29) sarà ridotto del 20 % in termini di RWA e del 17 % rispetto all’attivo totale. Le misure adottate per aumentare la redditività dell’impresa, vale a dire la rimozione delle attività di KBC FP, rappresentano […] % del bilancio totale, mentre le cessioni ammontano al […] % del bilancio totale.

(41)

Il piano di ristrutturazione prevede che KBC cederà diverse entità. Nella pianificazione commerciale di tali cessioni, KBC ha previsto prezzi di vendita […]. Tutte le vendite dovrebbero essere realizzate nel corso del periodo […].

4.2.1   CAPACITÀ DI RITORNO ALLA REDDITIVITÀ NEGLI SCENARI DI BASE E DI CRISI

(42)

Le autorità belghe hanno presentato uno scenario di base e uno scenario di crisi al fine di dimostrare la capacità di KBC a riacquistare una redditività a lungo termine.

(43)

Nello scenario di base, si presuppone che il PIL subirà una contrazione nei principali mercati nel corso del periodo 2009-2010, seguita da una ripresa relativamente rapida nel 2011. Il prezzo delle azioni dovrebbe risalire nel 2009 o nel 2010, in funzione della situazione sul mercato locale.

(44)

[…]

(45)

Nello scenario di base, KBC ritiene di poter raggiungere i suoi obiettivi in materia di fondi propri interni lungo tutto il periodo di proiezione (2009-2013), con un Tier 1 all’8,8 % nel 2009 e superiore al 10 % nella fase successiva. La composizione del capitale regolamentare di KBC sarà sempre più dominata dai fondi propri come risultato delle cessioni, e ciò avrà l’effetto di migliorare la qualità di tale capitale. In uno scenario di base, KBC inizierà a generare eccedenze di capitale (il che si verifica quando il capitale reale eccede gli obiettivi di fondi propri interni corrispondente a un coefficiente Tier 1 del 10 %) nel 2011. Inizierà quindi a rimborsare la parte principale del capitale apportato dallo Stato nel 2012.

(46)

Le autorità belghe hanno inoltre presentato uno scenario di crisi. Come nello scenario di base, l’ipotesi è che il PIL si contrarrà nel corso del periodo 2009-2010 per aumentare nella fase successiva. Tuttavia, la ripresa economica sarà molto debole. A titolo di esempio, questo scenario prevede che il PIL reale del Belgio registrerà un calo cumulato del […] % tra il 2008 e il 2011 e riacquisterà il suo livello del 2008 solo alla fine del 2013.

(47)

[…]

(48)

Nello scenario di crisi, KBC pensa di poter raggiungere i suoi obiettivi in materia di fondi propri interni lungo tutto il periodo della proiezione. Il suo coefficiente Tier 1 sarà di […] % nel 2009 e rimarrà superiore al […] % a partire dal 2010. Questa evoluzione ragionevolmente modesta dei coefficienti di capitale è dovuta al fatto che il bilancio di KBC dovrebbe diminuire sensibilmente nello scenario di crisi, considerando che l’attività economica e, di conseguenza, la domanda di crediti sarà notevolmente ridotta. […], in gran parte a causa di una forte diminuzione degli RWA (attivi ponderati in base al rischio) piuttosto che per un aumento degli utili, […].

(49)

Nel piano di ristrutturazione, le autorità belghe hanno inoltre descritto la posizione di liquidità di KBC. Alla fine del 2008, il suo rapporto prestiti/depositi era dell’88 %. Nel contesto della crisi, la banca non ha sino ad oggi avuto problemi di liquidità e non è dovuta ricorrere a regimi di garanzia di finanziamento da parte dello Stato. La banca è relativamente poco dipendente dai finanziamenti provenienti dai mercati dei capitali. Per quanto riguarda la sua struttura di finanziamento, il 64 % dei suoi strumenti di credito avevano una durata superiore all’anno. Secondo le proiezioni, questa struttura di finanziamento dovrebbe rimanere abbastanza stabile nel corso dei prossimi anni e la dipendenza di KBC nei confronti del finanziamento all’ingrosso dovrebbe diminuire moderatamente. La cessione di alcune entità […] avrà l’effetto di rafforzare ulteriormente la sua posizione di liquidità.

4.2.2   MISURE DI RISTRUTTURAZIONE PER DIVISIONE COMMERCIALE

[…]

(50)

KBC è una delle tre più grandi banche del Belgio ed è di solito la seconda o la terza del paese in termini di quote di mercato per la maggior parte delle attività bancarie. Detiene il […] % dei conti di deposito, genera il […] % dei prestiti e rappresenta il […] % delle attività collegate ai fondi d’investimento, il […] % delle assicurazioni vita a il […] % delle assicurazioni non vita.

(51)

Le autorità belghe propongono che KBC conservi la maggior parte delle attività esercitate in Belgio e rimanga un fornitore integrato di servizi di banca assicurazione. Secondo le autorità belghe, queste attività sono ben integrate sotto il marchio KBC e fanno parte del nocciolo duro del suo modello di attività.

(52)

Il piano di ristrutturazione prevede tuttavia che KBC venderà Centea (servizi bancari tramite agenti) e Fidea (servizi di assicurazione tramite agenti di assicurazione). Centea rappresenta tra il […] % e il […] % del mercato belga nella maggior parte dei segmenti di prodotto, mentre Fidea rappresenta circa il 2 % del mercato belga delle assicurazioni. Queste vendite avranno l’effetto di ridurre gli RWA della divisione belga del 16 % (3,8 miliardi di EUR).

(53)

Secondo il piano di ristrutturazione, KBC manterrà la sua presenza in cinque (su nove) paesi in cui è già ben stabilita. Si tratta dei seguenti paesi, per ordine di quote di mercato nelle attività bancarie tradizionali (prestiti e depositi); Repubblica ceca (22 %), Slovacchia (10 %), Ungheria (9 %), Polonia (4 %) e Bulgaria (3 %). KBC ha inoltre attività nel settore delle assicurazioni in ciascuno di questi paesi, conformemente al suo modello di banca assicurazione.

(54)

KBC cesserà le sue attività in Serbia (in cui la sua quota di mercato è dell’1 %), in Russia (1 %), in Romania ([…] %, esclusivamente in attività di assicurazione e di leasing) e in Slovenia ([…] % — KBC detiene una partecipazione minoritaria nell’impresa interessata). KBC cederà le attività che esercita in altri paesi nei quali la sua quota di mercato è relativamente limitata o le sue attività non sono conformi al suo modello di bancassicurazione. Venderà inoltre una filiale polacca di credito al consumo (Zagiel) che non era completamente integrata nelle sue attività polacche. Queste vendite si faranno in […], tranne che per le attività di KBC in Russia, che saranno cedute solo nel […]. Gli RWA della divisione Europa centrale e orientale e Russia diminuiranno dell’11 % (4,4 miliardi di EUR).

(55)

Inoltre, KBC ha l’intenzione d’introdurre in borsa il 40 % delle banche che detiene nella Repubblica ceca (ČSOB) e in Ungheria (K&amp;H), che sono attualmente sue filiali al 100 %. Queste ultime saranno quotate nelle borse valore locali.

(56)

Per quanto riguarda le attività di merchant banking, il piano di ristrutturazione prevede che KBC venderà o liquiderà importanti parti della sua divisione Merchant Banking. Di conseguenza, gli RWA di questa divisione diminuiranno del […] % ([…] miliardi di EUR). KBC FP, l’entità che ha generato tutti i CDO, sarà liquidata dopo un certo tempo. KBC venderà le sue attività nel Regno Unito e in […], così come la Antwerp Diamond Bank, le sue […], […], […], […] e KBC Private Equity.

(57)

KBC conserverà le attività che sono necessarie per offrire i suoi servizi alle imprese e alle PMI, principalmente belghe, che sono le componenti essenziali della sua clientela in questo settore. Tra queste attività figurano la raccolta di fondi e le transazioni in valuta. KBC conserverà le sue attività di servizi bancari alle imprese, le succursali estere necessarie per offrire i suoi servizi alle imprese locali con attività all’estero, KBC Securities, Market e Assurisk (riassicurazione).

(58)

Secondo il piano di ristrutturazione, KBC venderà la totalità della sua divisione European Private Banking. Tale vendita dovrebbe aver luogo il […]. I suoi RWA risulteranno ridotti di 5,7 miliardi di EUR.

(59)

Tenuto conto della natura di questa divisione, il piano di ristrutturazione prevede che KBC vi conserverà la maggior parte delle sue attività. Tra le attività mantenute figurano la gestione di attivi, i crediti commerciali, il leasing e il credito al consumo. KBC intende cedere varie attività, come […], in particolare in […]. Queste cessioni avranno l’effetto di ridurre gli RWA di circa […] milioni di EUR.

4.2.3   RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA

(60)

Al fine di consentire il rimborso dello Stato mantenendo un coefficiente di capitale Tier-1 del 10 %, il piano di ristrutturazione prevede le seguenti misure di ristrutturazione finanziaria:

i)

La quotazione in borsa del 40 % delle azioni della banca ČSOB nella Repubblica ceca (valore stimato della partecipazione quotata: […] miliardi di EUR);

ii)

La quotazione in borsa del 40 % delle azioni della banca K&amp;H in Ungheria (valore stimato della partecipazione quotata: […] miliardi di EUR);

iii)

Il riacquisto di titoli ibridi, elemento che dovrebbe avere un impatto positivo sul capitale di base di KBC stimato a […] milioni di EUR. Come ha già fatto nel corso degli ultimi mesi, KBC intende acquistare questi titoli ibridi a un prezzo inferiore al valore nominale, generando in tal modo un utile e rafforzando il capitale di base;

iv)

La vendita e la successiva locazione degli uffici della sua sede, operazione che dovrebbe apportare immediatamente […] milioni di EUR a KBC;

v)

La vendita di azioni proprie (le azioni proprie detenute da KBC), operazione che dovrebbe apportare […] milioni di EUR.

Si prevede che il capitale totale raccolta grazie a queste misure dovrebbe ammontare a circa […] miliardi di EUR, essenzialmente entro l’anno […].

4.2.4   RIMBORSO DELLO STATO

(61)

Per quanto riguarda il rimborso delle autorità belghe, il piano di ristrutturazione prevede che KBC, in uno scenario di base, inizierà a pagare cedole a partire dal 2011 e ciò significa che le autorità belghe riceveranno 600 milioni di EUR. Il rimborso dell’importo principale delle ricapitalizzazioni inizierà dopo che KBC avrà rafforzato la sua posizione finanziaria mediante le cessioni e la ristrutturazione finanziaria previste (vale a dire a partire dal 2012). Via via che il rimborso dell’importo nominale della ricapitalizzazione aumenterà, la remunerazione della autorità belghe mediante il pagamento di cedole diminuirà. KBC prevede di iniziare a rimborsare lo Stato nel 2012 ([…] miliardi di EUR) e ritiene che gli apporti di capitale saranno totalmente rimborsati […] nello scenario di base.

4.2.5   IMPEGNI DELLE AUTORITÀ BELGHE

4.2.5.1    Impegni di comportamento

(62)

Le autorità belghe si impegnano, nei limiti delle loro rispettive competenze, a far sì che KBC rispetti gli impegni elencati ai considerando da 63 a 77 compreso.

(63)

Per quanto riguarda la durata degli impegni comportamentali, le autorità belghe, fatta salva la possibilità per la Commissione di concedere un’esenzione, in particolare sulla base di una domanda sufficientemente motivata delle autorità belghe, s’impegnano a che gli impegni comportamentali elencati nei considerando da 63 a 77 compreso si applichino per una durata di […] anni a decorrere dalla data di adozione della decisione della Commissione o sino a che gli importi nominali sottoscritti dalle autorità belghe nei giorni 19 dicembre 2008 e 20 luglio 2009 rispettivamente siano rimborsati, a seconda di quale di queste circostanze si verificherà per prima (30).

(64)

Le autorità belghe s’impegnano a che KBC si sforzi di proseguire la sua politica di credito a favore dell’economia reale nei paesi nei quali esercita attività bancarie al dettaglio. I crediti concessi da KBC dovranno essere alle condizioni di mercato.

(65)

Le autorità belghe s’impegnano a far sì che KBC mantenga il suo coefficiente di solvibilità al minimo al […] % per il Tier-1e al […] % per i fondi propri di base (31).

(66)

Per quanto concerne il divieto di realizzare acquisizioni, le autorità belghe s’impegnano a che KBC si astenga dall’acquisire il controllo, nel senso del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («il regolamento CE sulle concentrazioni») (32), di istituti finanziari. KBC si asterrà inoltre dall’acquisire il controllo di imprese diverse dagli istituti finanziari se tale acquisizione avrà l’effetto di rallentare il rimborso dell’importo di 7 miliardi di EUR sottoscritto dalle autorità belghe sotto forma di Yield Enhanced Securities di core Tier-1, come previsto nel piano di ristrutturazione notificato alla Commissione il 30 settembre 2009 e approvato dalla presente decisione. Fatto salvo questo divieto, KBC può acquisire imprese se ottiene l’autorizzazione della Commissione, in particolare quando l’acquisizione è considerata come essenziale per conservare la stabilità finanziaria o la concorrenza sui mercati in questione.

(67)

Le autorità belghe s’impegnano a che KBC rispetti il divieto di esercitare un’influenza dominante sui prezzi così come precisata qui di seguito:

i)

per quanto riguarda i mercati della Comunità sui quali detiene una quota di mercato superiore allo [0-10 %], sui mercati di prodotti definiti al successivo punto (ii), KBC si asterrà dal praticare, per i prodotti standard, prezzi più favorevoli di quelli del suo concorrente meno caro tra i primi dieci operatori del mercato in termini di quote di mercato sui mercati geografici e di prodotti in questione;

ii)

i mercati dei prodotti cui si applica la condizione di cui al punto (i) si limitano ai prodotti standard sul mercato al dettaglio dei depositi, ai depositi per le PMI (PMI nel senso della definizione utilizzata da KBC) e al mercato al dettaglio dei crediti ipotecari;

iii)

non appena verrà a conoscenza del fatto che pratica prezzi più favorevoli per i suoi prodotti del suo concorrente meno caro, KBC adeguerà i suoi prezzi quanto prima possibile e senza ingiustificati ritardi, in modo da renderli conformi al presente impegno;

iv)

tale condizione non si applica al mercato belga, nel quale non è applicabile alcun divieto di esercitare un’influenza dominante sui prezzi.

(68)

Le autorità belghe s’impegnano a che KBC si astenga dal condurre campagne di comunicazione commerciale che presentano le misure come un vantaggio concorrenziale.

(69)

Per quanto riguarda la limitazione della retribuzione dei dirigenti di KBC, le autorità belghe s’impegnano a che:

i)

KBC s’impegna a perseguire una politica sostenibile in materia di retribuzione dei membri del comitato esecutivo e degli altri dirigenti. I sistemi di incentivazione dei membri del comitato esecutivo e degli altri dirigenti di KBC saranno collegati alla creazione di valore a lungo termine, tenendo conto del rischio, e le possibilità di «ricompensa del fallimento» saranno limitate. Le indennità di uscita o di licenziamento sono limitate a dodici mesi del salario contrattuale per i membri del comitato esecutivo di KBC;

ii)

i membri dei comitati esecutivi di KBC, KBC Bank NV e KBC Verzekeringen NV rinunceranno inoltre a qualunque bonus per il 2008 (in contanti, in opzioni o in azioni).

(70)

Le autorità belghe s’impegnano a che KBC si sforzi di garantire loro un rendimento globale minimo del 10 % l’anno sui titoli da esse sottoscritti.

(71)

Le autorità belghe s’impegnano a rinotificare la prima ricapitalizzazione conformemente all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE se si presenta una delle seguenti situazioni che diminuiscono le possibilità di un rendimento globale superiore al 10 % l’anno:

i)

se, a decorrere dal 1o gennaio 2010, KBC non distribuisce dividendi per due anni consecutivi o, a decorrere dal 1o gennaio 2009, non distribuisce dividendi per tre dei cinque anni successivi; o

ii)

se, al termine di un periodo di un anno durante il quale il prezzo delle azioni rimane in media superiore al 150 % del prezzo di emissione dei titoli, KBC non ha riacquistato, o non si è impegnata a riacquistare entro tre mesi, almeno il 20 % dell’investimento iniziale dello Stato.

(72)

Inoltre, le autorità belghe s’impegnano a rinotificare la seconda ricapitalizzazione, conformemente all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, se si presenta la seguente situazione che diminuisce le possibilità di un rendimento globale superiore al 10 % l’anno:

i)

se, a decorrere dal 1o gennaio 2010, KBC non distribuisce dividendi per due anni consecutivi o, a decorrere dal 1o gennaio 2009, non distribuisce dividendi per tre dei cinque anni successivi.

(73)

Se, in uno dei due scenari descritti ai considerando 71 e 72, non può esser dimostrato che il non pagamento di dividendi è imputabile ad eventi normali sul mercato o che malgrado il non pagamento di dividendi il rendimento globale dei titoli sottoscritti dalle autorità belghe sarà superiore al 10 % l’anno, la Commissione, senza rimettere in causa l’apporto di capitale che è stato dichiarato compatibile con il mercato comune, può, nel contesto di una rinotifica, in particolare imporre ulteriori vincoli comportamentali.

(74)

Per quanto riguarda la remunerazione dei titoli ibridi nel quadro della garanzia dello Stato, le autorità belghe s’impegnano a che la cedola che sarà pagabile per i titoli ibridi di capitale di base che KBC dovrà emettere se dovessero acquisire più del 30 % dei diritti di voto a titolo dell’Equity Range della garanzia dello Stato, sia equivalente a […].

(75)

Le autorità belghe s’impegnano inoltre a che né KBC né alcuna delle sue filiali si impegnino nella creazione di obbligazioni garantite da crediti («CDO») (33). Resta inteso che le operazioni di cartolarizzazione che non sono comprese in questa definizione delle CDO è al di fuori della portata dell’impegno. È questo ad esempio il caso delle operazioni di cartolarizzazione effettuate a fini di gestione del capitale regolamentare o del rischio di credito o al fine di procurarsi fondi.

(76)

Per quanto riguarda il pagamento delle cedole e le opzioni di acquisto di capitale ibrido, salvo deroghe concesse dalla Commissione, le autorità belghe s’impegnano a che:

i)

[…];

ii)

[…].

(77)

Infine, le autorità belghe si sono impegnate a che KBC organizzi i loro diritti di gestione per quanto riguarda il portafoglio coperto dalla garanzia dello Stato in modo tale che gli interessi delle autorità belghe nella loro qualità di garanti siano debitamente salvaguardati, pur lasciando a KPC un margine di manovra sufficiente per consentirgli di reagire rapidamente all’evoluzione del mercato e realizzare gli adeguamenti e le scelte che eventualmente siano necessari. I documenti giuridici concernenti il portafoglio garantito prevedono salvaguardie volte a proteggere i terzi investitori, le controparti super senior e pertanto, per estensione, le autorità belghe contro eventuali conflitti d’interessi nella gestione del portafoglio garantito. Oltre alle salvaguardie costituite dai documenti giuridici originari, l’accordo con le autorità belghe che disciplina la garanzia dello Stato prevede in particolare il diritto per le autorità belghe di vigilare sulla gestione del portafoglio garantito. Se necessario, tali autorità disporranno di diritti di approvazione per rafforzare la tutela dei loro interessi.

4.2.5.2.    Cessioni e riduzioni dei portafogli di attività

(78)

Le autorità belghe si sono inoltre impegnate, nei limiti delle loro rispettive competenze, a fare tutto ciò che è in loro potere affinché KBP rispetti gli impegni elencati ai considerando da 79 a 97 compreso.

(79)

KBC adotterà le misure necessarie per fare in modo che le cessioni di entità o di attivi (d’ora in poi «le entità da cedere») elencate al considerando 80 siano realizzate entro la data stabilita. Si riterrà che una cessione è stata realizzata una volta che sarà stato stipulato un accordo vincolante da parte di KBC al fine di vendere […] nell’entità o nell’attivo in causa. Un accordo giuridicamente vincolante è un accordo che non può essere annullato unilateralmente da KBC e che è volto a creare un rapporto di diritto sul quale ciascuna parte può basarsi e che, in caso di rescissione dell’accordo da parte di KBC, genererebbe un obbligo per KBC nei confronti dell’altra parte. L’accordo giuridicamente vincolante può tuttavia essere oggetto di un certo numero di clausole sospensive usuali come l’approvazione da parte delle attività di vigilanza competenti.

(80)

Per quanto riguarda le entità da cedere, le autorità belghe s’impegnano a che KBC abbia venduto le seguenti entità […]:

i)

[…] entro il

[…]

ii)

KBL EPB entro il

[…]

iii)

[…] entro il

[…]

iv)

Centea entro il

[…]

v)

Fidea entro il

[…]

vi)

Antwerp Diamond Bank entro il

[…]

vii)

attuazione della cessione di NLB […] Zagiel […] entro il

[…]

viii)

Absolut bank (Russia) entro il

[…]

(81)

Per quanto riguarda la conservazione del valore delle entità da cedere, le autorità belghe s’impegnano a che KBC faccia in modo che:

i)

ciascuna entità da cedere conservi gli attivi materiali e immateriali che detiene e che sono necessari al suo funzionamento corrente o indispensabili per garantire la sua redditività e la sua competitività;

ii)

ciascuna entità da cedere conservi l’insieme a) delle sue licenze, permessi e autorizzazioni che gli sono stati rilasciati dalle pubbliche autorità; b) contratti, locazioni, impegni e ordini dei suoi clienti; e c) dei suoi fascicoli pertinenti e che sono necessari al suo funzionamento corrente o indispensabili a garantire la sua redditività e la sua competitività;

iii)

ciascuna entità da cedere impieghi personale sufficiente che dispone delle capacità necessarie a garantire la sua redditività e la sua competitività. KBC adotterà tutte le misure ragionevoli, in particolare misure di incentivazione tenendo conto delle prassi vigenti nel settore interessato, per incoraggiare il personale necessario (34) a rimanere nell’ambito dell’entità da cedere. Si asterrà inoltre dal tentare di acquisire il personale necessario trasferito con l’entità da cedere. […].

(82)

Le autorità belghe s’impegnano a che KBC faccia tutto il possibile per aiutare gli acquirenti dell’entità da cedere a migrare verso l’infrastruttura atta a garantire la continuità delle operazioni di tale entità. […].

(83)

A decorrere dalla data della presente decisione sino alla realizzazione delle cessioni, le autorità belghe s’impegnano a che KBC conservi la redditività economica, il valore di mercato e la competitività dell’entità da cedere, conformemente alle buone prassi commerciali, e riduca al massimo qualunque rischio di perdita del potenziale concorrenziale. KBC dovrà continuare nell’abituale e ordinaria attività delle imprese che devono essere cedute come faceva prima della data di approvazione della presente decisione.

(84)

Le autorità belghe s’impegnano a che nessun atto suscettibile di avere significativi effetti negativi sull’entità da cedere sia commesso da KBC. […].

(85)

Per quanto riguarda il futuro o i futuri acquirenti di Centea e Fidea, le autorità belghe si sono impegnate a che KBC faccia in modo che:

i)

l’acquirente di Centea non detenga, dopo l’acquisizione, una quota di mercato che rappresenta più del […] dei conti correnti, dei conti di risparmio o dei crediti ipotecari in Belgio;

ii)

l’acquirente di Fidea non detenga, dopo l’acquisizione, una quota di mercato che rappresenta più del […] del mercato delle assicurazioni vita né del mercato delle assicurazioni non vita in Belgio.

(86)

Inoltre, le autorità belghe s’impegnano a che KBC adotti le disposizioni necessarie a garantire una chiara identificazione delle attività di Centea e di Fidea e inizi a preparare la loro separazione dalle attività che sono integrate in KBC, in modo tale che esse costituiscano entità distinte e vendibili separatamente immediatamente dopo l’adozione della decisione della Commissione. Fatti salvi gli impegni concernenti la conservazione del valore dell’entità da cedere di cui ai considerando da 81 a 83, Centea e Fidea saranno gestite come entità distinte e vendibili a decorrere dalla data di adozione della decisione della Commissione. Al fine di garantire che tutte le decisioni della direzione adottate tra la data di adozione della presente decisione e la realizzazione della cessione lo siano tenendo conto dei migliori interessi di Centea e Fidea al fine di garantire la loro redditività economica, il loro valore di mercato e la loro competitività, KBC designerà un gestore incaricato della separazione («hold separate manager») (35) per ciascuna di tali entità e garantirà che tale gestore lavori in piena indipendenza. Il gestore incaricato di garantire la separazione delle attività può essere l’amministratore delegato in carica delle stesse entità. Egli gestirà la entità da cedere (Centea e Fidea) tenendo conto dei loro migliori interessi, sotto la vigilanza del fiduciario incaricato del controllo.

(87)

Un fiduciario incaricato del controllo sarà designato per presentare ogni sei mesi una relazione alla Commissione sul rispetto da parte delle autorità belghe e di KBC degli impegni elencati nei considerando da 78 a 86. Il fiduciario incaricato del controllo dovrà essere indipendente, essere in possesso delle qualifiche necessarie e non essere oggetto di alcun conflitto di interessi per tutta la durata del suo mandato.

(88)

Entro un mese dall’adozione della presente decisione, le autorità belghe sottoporranno alla Commissione, per approvazione, il nome di una o più persone concordate con KBC che esse propongono di designare come fiduciari incaricati del controllo. La Commissione è libera di approvare o respingere il fiduciario o i fiduciari proposti sulla base dei criteri elencati al considerando 87. Se la Commissione respinge il fiduciario o i fiduciari proposti, KBC e le autorità belghe disporranno di un mese a decorrere dalla notifica di tale decisione per proporre nuovi candidati alla Commissione. Se anche questi ultimi saranno respinti dalla Commissione, la stessa Commissione nominerà un fiduciario che KBC designerà o farà designare, conformemente a un mandato approvato dalla Commissione.

(89)

Se necessario e sulla base di una domanda sufficientemente motivata delle autorità belghe e di KBC, ed inoltre tenendo conto del parere del fiduciario incaricato del controllo, la Commissione può:

i)

decidere di prorogare le date limite fissate per le cessioni:

a)

per quanto riguarda le cessioni da realizzare per […], una proroga […] può esser concessa, […], e successivamente […], […];

b)

per quanto riguarda la cessione da realizzare […], una proroga […] può essere concessa […].

Tale proroga può in particolare essere concessa quando le cessioni non possono essere realizzate entro le date previste senza che vi sia colpa imputabile a KBC.

KBC non sarà obbligata a vendere un’entità da cedere […], eccettuato il caso in cui […], nel qual caso KBC non sarà obbligata a vendere l’entità da cedere in questione […].

ii)

rinunciare, modificare o sostituire uno o più requisiti, misure o condizioni stabiliti nella presente decisione.

(90)

Qualunque domanda di questa natura deve essere inviata alla Commissione entro due mesi prima della data limite prevista per la cessione.

(91)

Se le cessioni non sono realizzate entro le date limite fissate e al più tardi un mese dopo l’ultima data limite che non può più essere oggetto di proroga, nel caso in cui nessun’altra misura sia stata approvata dalla Commissione nel frattempo, le autorità belghe sottoporranno alla Commissione, per approvazione, il nome di una o più persone concordate con KBC che esse propongono di designare come fiduciario o fiduciari incaricati delle cessioni. Il fiduciario o i fiduciari incaricati di una cessione devono essere indipendenti, essere in possesso delle qualifiche necessarie e non essere oggetto di alcun conflitto di interessi per tutta la durata del loro mandato. La Commissione è libera di approvare o respingere il fiduciario o i fiduciari proposti. Se la Commissione respinge il fiduciario o i fiduciari proposti, KBC e le autorità belghe disporranno di un mese a decorrere dalla notifica di tale decisione per proporre nuovi candidati alla Commissione. Se anche questi ultimi sono respinti dalla Commissione, la Commissione stessa nominerà un fiduciario, che KBC designerà o farà designare, conformemente al mandato approvato dalla Commissione.

(92)

Le autorità belghe s’impegnano a che KBC attribuisca al fiduciario o ai fiduciari incaricati delle cessioni le procure necessarie per:

i)

procedere alla vendita delle entità da cedere (in particolare le procure necessarie per garantire l’adeguata elaborazione di tutti i documenti richiesti per la cessione); e

ii)

effettuare tutte le azioni e dichiarazioni necessarie o appropriate per realizzare la vendita, in particolare la designazione di consulenti incaricati di fornire assistenza durante l’operazione.

(93)

A condizione che altre soluzioni ragionevoli come quelle proposte nelle modalità di riesame degli impegni elencate al considerando 89 siano state prese in considerazione, la Commissione autorizzerà il fiduciario o i fiduciari incaricati delle cessioni a vendere le entità da cedere […]. Il fiduciario o i fiduciari incaricati delle cessioni inseriranno nel contratto o nei contratti di vendita e di acquisto i termini e le condizioni abituali e ragionevoli che riterranno necessari per garantire una vendita vantaggiosa. Il fiduciario incaricato delle cessioni organizzerà il processo di vendita in consultazione con KBC in modo da garantire una cessione alle migliori condizioni possibili, fatto salvo l’obbligo di realizzare la vendita […] durante la fase nel corso della quale interviene alle condizioni stabilite nei considerando 91 e 92.

(94)

Inoltre, tutte le spese e commissione impegnate dai fiduciari incaricati del controllo delle cessioni saranno sostenute da KBC.

(95)

Le autorità belghe s’impegnano a che KBC adotti le misure necessarie a ridurre i portafogli di attività delle entità elencate di seguito rispettando le date limite fissate per ciascuna di tali entità. A decorrere dalla data di adozione della presente decisione e sino al completamento della riduzione delle sue attività, KBC osserverà una moratoria per quanto riguarda l’importo degli RWA (36) corrispondenti a questi portafogli di attività. Ai fini del presente impegno, «moratoria» significa che KBC si asterrà dall’avviare qualunque nuova attività in questi portafogli di attivi e che le decisioni della direzione di KBC concernenti questi portafogli di attivi possano avere solo un effetto neutro o al ribasso sull’importo degli RWA che le sono attribuiti alla data di adozione della presente decisione. KBC non è tenuta a cedere né a disfarsi in qualunque altro modo di elementi del suo portafoglio né di rescindere contratti esistenti in condizioni tali da generare una perdita o un passivo per KBC. KBC dovrà pertanto ridurre i portafogli di attività seguenti entro le date indicate:

i)

[…] entro il

[…]

ii)

KBC FP entro il

[…]

iii)

[…] entro il

[…]

nell’intesa che alcuni contratti appartenenti a portafogli di attività sopra elencati possono arrivare a scadenza e di conseguenza figurare ancora nei libri di KBC […].

(96)

Le autorità belghe s’impegnano a che KBC quoti in borsa ČSOB (nella Repubblica ceca) e K&amp;H bank (in Ungheria) […].

4.2.5.3.    Controllo

(97)

Le autorità belghe s’impegnano a che KBC invii alla Commissione, attraverso le stesse autorità belghe, relazioni semestrali particolareggiate. Tali relazioni dovranno contenere informazioni relative alle misure di ricapitalizzazione [come indicato al punto 40 della comunicazione sulla ricapitalizzazione (37)], al funzionamento della garanzia dello Stato [come indicato nell’allegato IV della comunicazione sulle attività deteriorate — «IAC», Impaired Asset Communication (38)], e al piano di ristrutturazione [come indicato al punto 46 della comunicazione sulla ristrutturazione (39)]. La prima relazione, che comprenderà tutte queste informazioni, sarà presentata alla Commissione entro sei mesi dalla data di adozione della presente decisione.

5.   MOTIVI CHE HANNO PORTATO ALL’APERTURA DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA GARANZIA DELLO STATO

(98)

La Commissione ricorda che, nella fattispecie, ha aperto il procedimento d’indagine formale sulla misura di garanzia dello Stato per quanto riguarda la valutazione, la remunerazione, la condivisione degli oneri e i meccanismi di gestione degli attivi il 30 giugno 2009.

(99)

Per quanto riguarda la valutazione, la Commissione aveva espresso dubbi sulle ipotesi sottostanti e sulla metodologia utilizzata dagli esperti. In particolare, la Commissione riteneva che fosse necessario verificare il grado di correlazione tra gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (d’ora in poi «ABS» — Asset Backed Securities) e il debito societario, la tracciabilità delle ipotesi relative ai prezzi delle abitazioni e ai livelli di inadempimento aziendali usati nel modello (considerando 83 della decisione di apertura).

(100)

Considerando che la remunerazione pagata da KBC dipende anche dalla valutazione del portafoglio di CDO, la Commissione è giunta alla conclusione, al considerando 93 della decisione di aprire il procedimento d’indagine formale, che era necessaria un’analisi più approfondita in materia. Per gli stessi motivi, ha espresso dubbi sul fatto che la garanzia di Stato prevedesse una sufficiente condivisione degli oneri (considerando 88 della decisione di apertura).

(101)

Per quanto riguarda la gestione degli attivi, la Commissione ha concluso al considerando 80 della decisione di apertura di non disporre di informazioni sufficienti per determinare se i meccanismi previsti dalle autorità belghe rispondessero ai requisiti stabiliti dalla IAC.

6.   COMMENTI DELLE PARTI INTERESSATE

(102)

La Commissione osserva di non aver ricevuto commenti da terze parti interessate concernenti la decisione di aprire il procedimento d’indagine formale sulla garanzia dello Stato.

7.   COMMENTI DEL BELGIO

7.1.   LA DECISIONE DI APERTURA

(103)

Le autorità belghe indicano di aver riesaminato la decisione della Commissione, del 30 giugno 2009, nella quale la Commissione decideva di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE al fine di verificare se la misura rispettava le condizioni poste dalla IAC per quanto riguarda la valutazione (e in particolare il metodo di tale valutazione), la condivisione degli oneri, la remunerazione e i meccanismi di gestione degli attivi.

(104)

Lo Stato belga ritiene che ciascuno di questi elementi sia preso in considerazione in modo adeguato dal piano di ristrutturazione di KBC così com’è stato registrato il 30 settembre 2009 e dai vari impegni presentati nel quadro del piano di ristrutturazione.

7.2.   POSIZIONE DEL BELGIO SUL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

(105)

Le autorità belghe sostengono che il piano di ristrutturazione rispetta tutte le condizioni stabilite dalla comunicazione della Commissione del 23 luglio 2009 sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (40).

(106)

Le autorità belghe ritengono in particolare che il piano di ristrutturazione garantisca il ripristino della redditività a lungo termine di KBC, un contributo proprio importante della banca ai costi della ristrutturazione e limiti le distorsioni di concorrenza mediante l’adozione di ampie misure strutturali e comportamentali.

8.   VALUTAZIONE

8.1.   ESISTENZA DELL’AIUTO

(107)

La Commissione deve valutare se le misure in questione costituiscono un aiuto di Stato. L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi sugli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(108)

Per quanto riguarda la prima e la seconda ricapitalizzazione, nonché la garanzia dello Stato, la Commissione fa osservare che essa è già giunta alla conclusione che tali misure costituivano aiuti di Stato. Per quanto riguarda la prima ricapitalizzazione, tale conclusione è stata stabilita nella decisione della Commissione del 18 dicembre 2008 relativa alla prima ricapitalizzazione (considerando da 39 a 53). Per quanto riguarda la seconda ricapitalizzazione e la garanzia dello Stato, tale conclusione è stata stabilita nella decisione della Commissione di aprire il procedimento formale di esame (punto 4.1), adottata il 30 giugno 2009. La Commissione prende inoltre atto del fatto che, nel quadro del suo piano di ristrutturazione, KBC non beneficerà di alcuna misura aggiuntiva e che gli aiuti al salvataggio saranno convertiti in aiuti alla ristrutturazione.

(109)

La Commissione non ha pertanto alcun motivo di modificare le sue precedenti valutazioni. Conclude pertanto che la prima e la seconda ricapitalizzazione, nonché la garanzia concessa dallo Stato, costituiscono aiuti di Stato.

8.2.   IMPORTO DELL’AIUTO

(110)

Per quanto riguarda l’importo dell’aiuto, le misure di ricapitalizzazione costituiscono aiuti di Stato il cui importo corrisponde a quello del capitale apportato, vale a dire 7 miliardi di EUR.

(111)

Per quanto riguarda l’importo dell’aiuto che costituisce la garanzia dello Stato, la Commissione ritiene che occorra distinguere tra la parte Equity Range e la parte Cash Range di tale misura.

(112)

Secondo la Commissione, il Cash Range corrisponde alla misura di salvataggio degli attivi. La comunicazione sul trattamento delle attività deteriorate stabilisce che, nel quadro di una misura di salvataggio degli attivi, l’importo dell’aiuto corrisponde alla differenza tra il valore di cessione degli attivi e il prezzo di mercato. Nel caso di una misura di garanzia degli attivi, la Commissione ritiene che il valore di cessione rappresenti l’importo che lo Stato versa alla banca in contanti per compensare le perdite subite da quest’ultima. Di conseguenza, nella fattispecie, il valore di cessione degli attivi è di 14,8 miliardi di EUR (41), considerando che l’importo delle perdite reali subite dal portafoglio è pari a 9,1 miliardi di EUR (3,9 miliardi di EUR di perdite nelle tranche non super senior, cui si aggiungono la prima tranche di perdite di 3,2 miliardi di EUR nella tranche super senior tranche e i 2 miliardi di EUR delle perdite nella tranche equity range), importo che è opportuno detrarre dal valore nominale del portafoglio di CDO […] miliardi di EUR. Il valore di mercato del portafoglio di CDO al momento della transazione era pertanto di […]miliardi di EUR (42). La differenza tra il valore di cessione e il valore di mercato rappresenta […]miliardi di EUR, dai quali occorre detrarre il 10 % poiché il 10 % delle perdite è sostenuto da KBC. Si ottiene in questo modo un importo di […] miliardi di EUR.

(113)

La Commissione ritiene inoltre che sia opportuno prendere in considerazione la commissione di garanzia eccedentaria pagata da KBC per il Cash Range. Il valore nominale totale della commissione di garanzia è di 1,33 miliardi di EUR, importo che supera tuttavia di 1 miliardo di euro circa [commissione di garanzia eccedentaria prevista (43)] l’importo minimo fissato dalla Commissione nella IAC. È quindi opportuno detrarre 1 miliardo di euro dall’importo calcolato al considerando 112, il che porta a circa 260 milioni di EUR l’importo totale dell’aiuto a titolo della misura di salvataggio degli attivi.

(114)

Di conseguenza, i due apporti di capitale e la parte della misura di garanzia dello Stato relativa al salvataggio degli attivi rappresentano in totale un aiuto di 7,26 miliardi di EUR circa, vale a dire il 4,1 % degli RWA di KBC.

(115)

Infine, la valutazione verte anche sull’Equity Range della garanzia dello Stato. Secondo la Commissione, si potrebbe considerare che l’equity range equivalga a un apporto di capitale, considerando che la Commissione bancaria, finanziaria e delle assicurazioni (CBFA) riconosce che si tratta di capitale regolamentare che consente di rafforzare la posizione finanziaria della banca. Anche se la misura non apporta liquidità a KBC e non può quindi essere realmente considerata come un apporto diretto di capitale, la Commissione ritiene che essa potrebbe tuttavia essere considerata come un aiuto supplementare, eventualmente sino ad un importo nominale di 1,8 miliardi di EUR. Se l’equity range è considerato come un aiuto al 100 %, l’importo totale dell’elemento di aiuto contenuto nell’insieme delle misure (due ricapitalizzazioni e una garanzia dello Stato) è pari a 9,6 miliardi di EUR, pari al 5,1 % degli RWA di KBC.

8.3.   COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO

8.3.1.   BASE GIURIDICA DELLA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ

(116)

L’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato consente alla Commissione di dichiarare come compatibile con il mercato comune un aiuto volto «a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro». Considerando la presente situazione dei mercati finanziari, la Commissione ritiene che le misure possano essere esaminate direttamente sulla base delle regole del trattato, e in particolare dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b).

(117)

La Commissione ha riconosciuto che la crisi finanziaria mondiale poteva comportare un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro e che le misure volte a sostenere le banche erano in grado di porvi rimedio. Tale conclusione è stata confermata nella comunicazione della Commissione concernente il settore bancario (44), nella comunicazione sulla ricapitalizzazione, nella IAC e nella comunicazione sulla ristrutturazione. Per quanto riguarda l’economia belga, questa conclusione è stata confermata nelle varie autorizzazioni, da parte della Commissione, delle misure adottate dalle autorità belghe per fronteggiare la crisi finanziaria (45). Di conseguenza, come indicato nella decisione sulla ricapitalizzazione e nella decisione di aprire il procedimento d’indagine formale, la base giuridica della valutazione delle misure deve essere l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato.

8.3.2.   COMPATIBILITÀ DELLA GARANZIA DELLO STATO

(118)

Come indicato al punto 8.2, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda la garanzia dello Stato, sia opportuno distinguere tra la parte Equity Range e la parte Cash Range di tale misura.

(119)

La Commissione ritiene che sia opportuno considerare l’impegno preso dallo Stato di iniettare capitale, la cui attivazione dipende dal fatto che si raggiunga un determinato livello di perdite nel portafoglio di CDO, associato all’Equity Range, debba essere considerato equivalente a un apporto di capitale (46). La compatibilità di tale impegno è pertanto valutata a titolo della comunicazione sulla ricapitalizzazione degli istituti finanziari.

(120)

Secondo la Commissione, è opportuno considerare il Cash Range, con il quale lo Stato si impegna a compensare KBC in contanti per le perdite subite, come una misura di salvataggio degli attivi. Di conseguenza, la sua compatibilità è valutata a titolo della IAC.

(121)

Le condizioni specifiche applicabili alle misure di salvataggio degli attivi sono stabilite nella IAC. Conformemente al punto 5.2 di tale comunicazione, una misura di salvataggio degli attivi richiede una trasparenza totale ex ante e un’adeguata condivisione degli oneri, seguita da una corretta valutazione degli attivi ammissibili, nonché una corretta remunerazione dello Stato per la misura di salvataggio degli attivi, in modo tale da garantire la responsabilità degli azionisti e la condivisione degli oneri.

(122)

Nella sua decisione di aprire il procedimento d’indagine formale, la Commissione ha già stabilito che la garanzia dello Stato a favore di KBC era conforme alle disposizioni della IAC per quanto riguarda la trasparenza totale e la completa informazione ex ante, oltre che l’ammissibilità degli attivi. La Commissione pone pertanto l’accento, nella sua valutazione, sulle condizioni stabilite per quanto riguarda la valutazione, la remunerazione, la condivisione degli oneri e le disposizioni in materia di gestione degli attivi, dal momento che questi aspetti della garanzia dello Stato sono quelli che hanno portato all’apertura dell’indagine.

(123)

Per quanto riguarda la valutazione, il punto 5.5 della IAC sottolinea che un metodo di valutazione corretto e coerente è fondamentale per prevenire indebite distorsioni della concorrenza. La Commissione ha pertanto esaminato con attenzione la valutazione, e in particolare la metodologia generale sottostante, al fine di garantire un approccio coerente a livello comunitario. A tal fine, la Commissione è ricorsa all’assistenza tecnica di un comitato di esperti valutatori. Per valutare la misura, ha inoltre utilizzato metodologie di valutazione degli attivi beneficiando anche dell’assistenza tecnica di esperti della BCE.

(124)

Conformemente ai punti 40 e 41 della IAC, il valore di cessione degli attivi deteriorati deve corrispondere al loro valore economico reale (d’ora in poi «VER»). Nel caso di una misura di garanzia degli attivi, la Commissione ritiene che il valore di cessione rappresenti il punto al quale lo Stato versa alla banca una compensazione in contanti per le perdite subite da quest’ultima. Nella fattispecie, il valore di cessione è pari a 14,8 miliardi di EUR, mentre KBC dichiara che il VER del portafoglio è di […]miliardi di EUR. Di conseguenza, se il VER è effettivamente pari a […] miliardi di EUR, la misura è conforme ai requisiti stabiliti dalla IAC in materia di valutazione, dal momento che il valore di cessione sarebbe inferiore al VER.

(125)

Per quanto riguarda il VER del portafoglio di CDO, i dubbi della Commissione sono stati superati. Sulla base delle ipotesi prudenti che sono state formulate (in particolare relative alla correlazione, alla gravità delle perdite, al prezzo degli immobili e alle probabilità di mancato pagamento), combinate a probabilità di mancato pagamento basate su scenari di crisi ragionevoli, la Commissione ritiene che l’importo di […] miliardi di EUR (il […] % del valore nozionale) rappresenti un calcolo prudente del VER.

(126)

Inoltre, il VER del portafoglio in uno scenario di crisi è stato stimato a circa […] miliardi di EUR (il […] % del valore nozionale), un importo che rimane superiore al valore di cessione. Sulla base delle ipotesi presentate e della metodologia utilizzata, la Commissione ritiene che tale stima del VER in uno scenario di crisi possa essere considerata accettabile.

(127)

I dubbi della Commissione concernenti la remunerazione pagata da KBC sono stati superati. La Commissione constata che la garanzia dello Stato ha un effetto di alleggerimento dei requisiti patrimoniali pari a 504 milioni di EUR. Come indicato al punto 21 e nella nota 11 della IAC, un meccanismo di salvataggio degli attivi deve essere remunerato allo stesso modo di un apporto di capitale. In circostanze normali, tale apporto di capitale costerebbe circa 35 milioni di EUR l’anno (47). Questo importo è molto meno elevato della commissione di garanzia annua di 221 milioni di EUR (vale a dire, in totale, 1,33 miliardi di EUR pagato da KBC su un periodo di sei anni). In effetti, KBC paga 1 miliardo di euro oltre la remunerazione minima richiesta nell’ambito della IAC.

(128)

Per quanto riguarda la condivisione degli oneri, la IAC enuncia al punto 5.2 il principio generale secondo il quale le banche devono, nella misura del possibile, sostenere le perdite connesse alle attività deteriorate. Ciò presuppone in primo luogo che la banca debba sopportare la differenza tra il valore nominale e il valore economico reale delle attività deteriorate. Nella fattispecie, tale criterio è rispettato poiché il VER del portafoglio è di […] miliardi di EUR (il […] % del valore nozionale) e il valore di cessione è di 14,8 miliardi di EUR (il 62 % del valore nozionale). Il valore di cessione è pertanto inferiore al VER. L’importo del VER è stato verificato e ritenuto ragionevole dagli esperti della Commissione. KBC si fa pertanto carico delle perdite subite al di là del VER. Di conseguenza, i dubbi della Commissione concernenti la condivisione degli oneri sono stati superati.

(129)

Per quanto riguarda la gestione degli attivi, la Commissione osserva che le modalità concordate tra le autorità belghe e KBC rispettano i requisiti fissati nella IAC. Le autorità belghe hanno ottenuto i diritti abituali e necessari alla salvaguardia dei loro interessi, come appare nel considerando 62. Tali diritti consistono nel prevedere salvaguardie volte a proteggere i terzi investitori, le controparti super-senior e quindi, per estensione, le autorità belghe contro eventuali conflitti di interessi nella gestione del portafoglio garantito. Le autorità belghe hanno inoltre il diritto di controllare la gestione del portafoglio garantito e sono loro attribuiti adeguati diritti volti a rafforzare la tutela dei loro interessi.

(130)

Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che i dubbi relativi alla misura di salvataggio degli attivi sono stati superati e che tale misura è conforme alla IAC.

(131)

La Commissione ricorda che, in caso di perdite nella tranche Equity Range, le autorità belghe si sono impegnate a mettere a disposizione di KBC capitale, su sua richiesta. Per consentire tale ricapitalizzazione di KBC nell’Equity Range, quest’ultima può emettere ai prezzi di mercato azioni ordinarie destinate alle autorità belghe. Se tale operazione dovesse conferire alle autorità belghe una partecipazione superiore al 30 % esse riceverebbero titoli ibridi. In altri termini, affinché la misura sia compatibile, l’eventuale apporto di capitale dovrebbe limitarsi a un minimo necessario ed essere remunerato conformemente alle disposizioni previste nella comunicazione sulla ricapitalizzazione.

(132)

Per quanto riguarda la remunerazione dell’Equity Range, è opportuno valutare la sua compatibilità in due modi. In primo luogo, lo Stato deve essere remunerato in contropartita della garanzia di capitale fornita. In secondo luogo, se apporta effettivamente capitale, è opportuno che tale operazione sia remunerata in modo adeguato.

(133)

Per quanto riguarda la garanzia di capitale, KBC dovrà pagare una commissione per poter disporre di una riserva di fondi propri. La commissione di sottoscrizione è calcolata prendendo come riferimento i livelli di commissione applicati dalle banche d’investimento nel caso di impegni di sottoscrizione condizionali. Secondo le autorità belghe, la commissione abituale per questo tipo di impegni di sottoscrizione varia tra i 10 e i 15 punti base a settimana. Il punto mediano di tale forbice (12,5 punti base) è stato applicato a KBC, ed è pari a 650 punti base l’anno sull’importo principale di 1,8 miliardi di EUR. La Commissione ricorda il punto 26 della comunicazione sulla ricapitalizzazione, secondo il quale il prezzo delle ricapitalizzazioni dovrebbe rispettare le raccomandazioni stabilite dall’Eurosistema il 20 novembre 2008. Tali raccomandazioni prevedono che il tasso di rendimento richiesto sulle azioni ordinarie dovrebbe corrispondere al premio di rischio sui capitali propri, pari a 500 punti base l’anno (48). Nella fattispecie, si può considerare che il premio di sottoscrizione equivale al premio di rischio sui capitali propri descritto nelle raccomandazioni dell’Eurosistema. Considerando che la commissione di sottoscrizione è superiore a questo livello, la remunerazione è considerata sufficiente.

(134)

Inoltre, nell’ipotesi in cui KBC solleciti la partecipazione della autorità al suo capitale, esse sottoscriveranno il capitale di nuova emissione alle condizioni di mercato. Nella fattispecie, le autorità belghe otterranno azioni ordinarie e saranno remunerate di conseguenza, e ciò è conforme all’allegato della comunicazione sulla ricapitalizzazione. Nel contesto della crisi attuale, la Commissione ha già dato via libera a partecipazioni al capitale il cui prezzo di emissione era stabilito sulla base di una valutazione al prezzo di mercato, come il prezzo delle azioni (49).

(135)

Se, al momento dell’acquisizione di azioni KBC, le autorità belghe ottengono più del 30 % dei diritti di voto, circostanza che potrebbe costringere a lanciare un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria, esse avranno la possibilità invece di sottoscrivere a capitale ibrido. La cedola che dovrà pagare KBC è analoga a quella fissata per le due misure di ricapitalizzazione precedentemente approvate. Le autorità belghe hanno inoltre la possibilità di convertire questo capitale ibrido in azioni ordinarie alle condizioni di mercato, il che è conforme alle condizioni della sua sottoscrizione al capitale di nuova emissione sopra descritte. Di conseguenza, la remunerazione dei titoli ibridi rispetta le disposizioni della comunicazione sulla ricapitalizzazione.

(136)

Per quanto riguarda la limitazione dell’aiuto al minimo necessario, la Commissione constata che l’apporto di capitale sarà utilizzato solo se le perdite di crediti realizzate sul portafoglio di CDO interessato saranno superiori a 7,1 miliardi di EUR. Tale situazione rischia di comportare importanti difficoltà per KBC, ed inoltre incertezze sui mercati sulla sua posizione finanziaria, anche se KBC ha già approntato riserve per perdite superiori a questo importo. Conformemente al ragionamento presentato per quanto riguarda la prima e la seconda ricapitalizzazione, secondo il quale un apporto di capitale correttamente remunerato costituisce uno strumento adeguato per ristabilire la fiducia nei confronti di una banca come KBC avente un’importanza sistemica, la Commissione ritiene che non si possa ragionevolmente concludere che l’impegno di apportare capitale in caso di perdite importanti sul portafoglio di CDO sia appropriato e rappresenti il minimo necessario.

(137)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che le condizioni fissate nella comunicazione sulla ricapitalizzazione sono soddisfatte.

(138)

Dal momento che i termini della parte di garanzia dello Stato relativa al salvataggio degli attivi sono conformi alla IAC e quelle relative all’equity range sono conformi alla comunicazione sulla ricapitalizzazione, la Commissione ritiene che l’aiuto concesso nel quadro della garanzia dello Stato sia compatibile con il mercato comune.

8.3.3.   COMPATIBILITÀ DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

(139)

La Commissione osserva che la comunicazione sulla ristrutturazione non stabilisce alcun criterio per determinare le condizioni nelle quali una banca potrebbe essere costretta a presentare un piano di ristrutturazione. Si basa pertanto sui criteri stabiliti nella comunicazione sulla ricapitalizzazione e nella IAC.

(140)

La Commissione constata che KBC ha beneficiato di un aiuto di Stato che supera il 2 % del totale degli RWA della banca. Di conseguenza, conformemente al punto 4 della comunicazione sulla ristrutturazione e al punto 55 della IAC, nonché ai suoi precedenti impegni menzionati nella decisione di aprire il procedimento d’indagine formale, KBC deve essere oggetto di una ristrutturazione approfondita.

(141)

La comunicazione sulla ristrutturazione definisce le regole in materia di aiuti di Stato applicabili alla ristrutturazione degli istituti finanziari nel contesto della crisi attuale. Conformemente a tale comunicazione, per essere compatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato, la ristrutturazione di un istituto finanziario nel contesto del crisi finanziaria attuale deve:

i)

consentire di ripristinare la redditività della banca;

ii)

comprendere un contributo proprio sufficiente del beneficiario (condivisione degli oneri);

iii)

prevedere misure sufficienti per limitare le distorsioni della concorrenza.

i)   Ristabilimento della redditività a lungo termine

(142)

I punti da 9 a 11 della comunicazione sulla ristrutturazione stabiliscono che gli Stati membri debbano presentare un piano di ristrutturazione completo e particolareggiato contenente informazioni complete sul modello imprenditoriale. Questo piano deve inoltre indicare le cause delle difficoltà che deve affrontare l’istituto finanziario e presentare alternative al piano di ristrutturazione proposto. Le informazioni comunicate dalle autorità belghe rispondono a tali requisiti.

(143)

Nell’esaminare un piano di ristrutturazione, la Commissione deve valutare se la banca è in grado di ristabilire la sua redditività a lungo termine senza l’aiuto di Stato. Per quanto riguarda KBC, qualunque piano di ristrutturazione deve dimostrare che la banca ha adottato misure per affrontare la causa delle sue difficoltà, che il suo modello imprenditoriale è redditizio e che è in grado di fronteggiare una realistica situazione di crisi. Deve inoltre menzionare, come prevede il punto 14 della comunicazione sulla ristrutturazione, in quale modo l’aiuto di Stato viene rimborsato o se è remunerato secondo le normali condizioni di mercato.

(144)

Il piano di ristrutturazione di KBC indica le principali cause delle difficoltà della banca, che erano collegate essenzialmente a riduzioni di valore del suo portafoglio di CDO sintetici. Tali strumenti devono essere valutati a un prezzo di mercato e qualunque evoluzione del loro valore di mercato deve immediatamente essere registrata nel conto profitti e perdite. Due apporti di capitale e una garanzia degli attivi sono stati necessari per consentire a KBC di far fronte a tali perdite e ai loro effetti nella sua posizione finanziaria.

(145)

Al fine di determinare se KBC può essere considerata come una banca redditizia, la Commissione deve esaminare se il piano affronta questi aspetti per quanto riguarda il portafoglio di CDO. A tale proposito, la Commissione constata che KBC ha cessato di emettere strumenti CDO. Per quanto riguarda il suo portafoglio residuo di CDO, l’esposizione di KBC ad ulteriori perdite è stata fortemente limitata. Dal momento che le perdite subite su questo portafoglio sono state coperte dalla garanzia dello Stato per 14,8 miliardi di EUR (90 %), non occorre più valutare tale portafoglio al prezzo di mercato, e ciò riduce la volatilità del bilancio di KBC. La sola esposizione rimanente riguarda la parte limitata del portafoglio di CDO il cui valore è superiore al valore di cessione della garanzia dello Stato, più un’esposizione pari al 10 % delle perdite subite sulla garanzia in contanti. La Commissione può pertanto concludere che KBC ha adottato misure sufficienti per porre rimedio alla causa delle sue difficoltà e che qualunque ulteriore evoluzione negativa del suo portafoglio di CDO non comprometterà la sua redditività.

(146)

KBC detiene inoltre un portafoglio ABS che non è coperto dalla garanzia concessa dalle autorità belghe. La Commissione constata che KBC ha fornito informazioni sull’importo dell’esposizione residua ([…]). KBC assorbirà le eventuali perdite su questo portafoglio (valutate a […] milioni di EUR l’anno), perdite che, secondo KBC, non comprometteranno la sua redditività considerando i rischi più moderati che esso comporta e la struttura delle scadenze (50). Le perdite subite sul portafoglio ABS sono state prese in considerazione nelle proiezioni finanziarie per l’elaborazione del piano di ristrutturazione.

(147)

Per quanto riguarda il modello imprenditoriale, KBC intende proseguire la sua strategia di bancassicurazione evolvendo tuttavia nell’ambito di un gruppo più ristretto e concentrato. La banca offrirà una gamma completa di prodotti bancari e di assicurazione alle sue principali categorie di clienti, vale a dire i clienti al dettaglio, le PMI private e le imprese a media capitalizzazione («mid-cap»). Concentrerà le sue attività sui mercati in cui gode di posizioni particolarmente solide, in particolare nell’Europa centrale e orientale e in Russia, e su ritirerà dai mercati che considera ad alto rischio o nei quali ha una franchigia che non è o non può diventare sostenibile. La situazione di KBC in termine di liquidità è solida. La sua dipendenza nei confronti del finanziamento all’ingrosso, in particolare a breve termine, è limitata e il suo coefficiente prestiti/depositi è inferiore al […] %. La sua solidità in materia di liquidità è sottolineata dal fatto che, anche quando i mercati finanziari sono stati molto perturbati, non ha avuto bisogno per molti anni di fare ricorso all’aiuto dello Stato belga per rafforzare le sue liquidità.

(148)

La Commissione ritiene che la strategia imprenditoriale di KBC, che consiste nello svolgere attività di servizi bancari al dettaglio associate alla vendita incrociata di prodotti di assicurazione sui suoi mercati principali, costituisca un modello imprenditoriale redditizio. Ritiene che la strategia consistente nel proseguire le attività di KBC nell’Europa centrale e orientale e in Russia, che potrebbe essere considerato un mercato in sviluppo, sia accettabile considerando che essa consente a KBC di applicare in una regione a forte crescita un modello imprenditoriale che ha dimostrato la sua validità e pertanto di continuare a svilupparsi e a generare utili. Tale aspetto è inoltre importante per fronteggiare i problemi di stabilità finanziaria, nella misura in cui KBC è un soggetto importante sui mercati finanziari in questa regione e il suo ritiro potrebbe avere effetti destabilizzanti. Questa analisi relativa alla stabilità finanziaria si applica anche alla presenza di KBC in Irlanda.

(149)

Conformemente al punto 9 e ai punti da 12 a 15 della comunicazione sulla ristrutturazione, il piano di ristrutturazione deve anche dimostrare in che modo la banca ristabilirà la sua redditività a lungo termine senza l’aiuto di Stato quanto prima possibile. In particolare la banca deve essere in grado di ottenere un rendimento adeguato dei suoi fondi propri facendo carico al tempo stesso dei costi delle sue attività abituali e rispettando i requisiti regolamentari applicabili.

(150)

La Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione presentato da KBC risponda a tali esigenze, considerando che la banca ha presentato proiezioni finanziare per il periodo 2008-2013, in particolare informazioni relative alle entrate, ai costi, al deterioramento di attivi, agli utili e alla posizione finanziaria di ciascuna divisione. La Commissione constata che tali proiezioni si basano su ragionevoli ipotesi macroeconomiche sottostanti.

(151)

Nel piano di ristrutturazione KBC presuppone che le entrate e gli utili ritorneranno approssimativamente ai livelli precedenti la crisi in uno scenario di base; le entrate passeranno da […] miliardi di EUR nel 2009 a […] miliardi di EUR nel 2013, mentre gli attivi (perdite) previsti passeranno da […] miliardi di EUR nel 2009 a […] miliardi di EUR nel 2013. La maggior parte dei deterioramenti di attivi saranno registrati nel 2008 […] miliardi di EUR e nel 2009 […] miliardi di EUR. Tra il 2009 e il 2013, il coefficiente Tier-1 di KBC passerà da […] % nel 2009 a […] % nel 2013. Considerando che le attività sottostanti di KBC (ad esclusione delle perdite subite dalla sua divisione «Financial Products» sui CDO e sulle obbligazioni ABS) hanno continuato a generare utili nel 2008 e nel 2009 e sino ad oggi, la Commissione ritiene che le proiezioni siano realiste.

(152)

La capacità di KBC di fronteggiare una situazione di crisi è stata analizzata nei considerando da 42 a 49. La Commissione ritiene che lo scenario di crisi presentato sia ragionevole. Considerando che quest’ultimo dimostra che KBC avrà coefficienti superiori ai requisiti regolamentari riguardanti i fondi propri, si può stimare che essa rispetti i requisiti fissati al punto 13 della comunicazione sulla ristrutturazione.

(153)

La Commissione constata inoltre con soddisfazione che i profitti previsti consentiranno alla banca di remunerare i capitali pubblici in modo adeguato e di rimborsarli progressivamente. Il rimborso del capitale apportato dallo Stato dovrebbe essere possibile senza per questo intaccare il capitale di base della banca, considerando che ciascuno scenario preso in considerazione nel piano di ristrutturazione prevede che il coefficiente Tier-1 di KBC dovrebbe raggiungere […] e superare questo livello nella fase successiva.

(154)

Il piano presenta infine una strategia convincente anche per quanto riguarda il rimborso delle autorità belghe. Per quanto riguarda la garanzia dello Stato, la commissione sarà pagata in contanti in 12 versamenti semestrali. Per quanto riguarda l’apporto di capitale, KBC inizierà a pagare cedole a decorrere dal 2011 e a rimborsare il capitale dal momento in cui genererà a sua volta eccedenze di capitale, il che dovrebbe prodursi a partire dal 2012 secondo lo scenario di base. Tenendo conto della penalità del 50 %, KBC dovrebbe rimborsare circa 7 miliardi di EUR negli anni […], il che equivale all’importo principale del capitale che ha ricevuto dallo Stato. KBC ha l’intenzione di rimborsare totalmente lo Stato […]. Il tasso di redditività interna dello Stato dovrebbe essere del 13,9 % (51).

(155)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione presentato da KBC risponda ai requisiti posti dalla comunicazione sulla ristrutturazione per quanto riguarda il ristabilimento della redditività a lungo termine.

ii)   Contributo proprio/condivisione degli oneri

(156)

La comunicazione sulla ristrutturazione indica che al fine di limitare le distorsioni di concorrenza e trattare il problema del rischio morale, è opportuno che gli aiuti siano limitati al minimo necessario e che il loro beneficiario contribuisca in modo adeguato ai costi di ristrutturazione. A tal fine è opportuno, in primo luogo, limitare i costi di ristrutturazione e, in secondo luogo, limitare l’importo dell’aiuto e garantire un sostanziale contributo proprio.

(157)

Per quanto riguarda la limitazione dei costi di ristrutturazione, il punto 23 della comunicazione sulla ristrutturazione indica che gli aiuti alla ristrutturazione devono essere limitati alla copertura dei costi necessari al recupero della redditività. Inoltre, affinché questo aiuto sia limitato al minimo, le banche devono innanzitutto utilizzare le risorse proprie per finanziare le ristrutturazioni. Di conseguenza, i costi collegati alla ristrutturazione devono essere sostenuti non solo dallo Stato, ma anche da coloro che hanno investito nella banca assorbendo le perdite mediante il capitale disponibile e pagando unadeguata remunerazione per gli interventi pubblici.

1.   Limitazione dei costi di ristrutturazione

(158)

La Commissione osserva che i costi di ristrutturazione sono limitati ai costi necessari al recupero della redditività.

(159)

La Commissione osserva che la prima e la seconda ricapitalizzazione hanno consentito a KBC di migliorare il suo coefficiente di fondi propri Tier-1 e di aumentare la sua solvibilità nel settore delle assicurazioni. Migliorando la situazione finanziaria di KBC, tali misure hanno rafforzato la sua capacità di assorbimento delle perdite. La garanzia dello Stato ha consentito di proteggere KBC contro nuovi deterioramenti del suo portafoglio di CDO, di rafforzare i suoi coefficienti di fondi propri e di sopprimere un elemento di volatilità del suo bilancio.

(160)

Di conseguenza, queste misure hanno contribuito a ristabilire la redditività di KBC considerando che esse hanno agito sulla causa delle difficoltà di KBC, vale a dire i deterioramenti sostanziali del suo portafoglio di CDO e le relative conseguenze sulla situazione finanziaria di KBC. Inoltre, KBC non potrà utilizzare l’aiuto per estendere le sue attività mediante acquisizioni, dal momento che le sue possibilità al riguardo sono limitate dagli impegni delle autorità belghe a vietare qualunque acquisizione (cfr. il considerando 66).

2.   Limitazione dell’importo dell’aiuto, contributo proprio sostanziale

(161)

La Commissione ritiene che l’importo dell’aiuto sia limitato al minimo. Ricorda di avere già stabilito, nella decisione relativa alla ricapitalizzazione (considerando 65) e nella decisione di apertura del procedimento d’indagine formale (considerando 71) che l’aiuto è limitato al minimo necessario per garantire la redditività di KBC.

(162)

In tale contesto, la Commissione osserva che KBC remunererà adeguatamente le autorità belghe per gli aiuti concessi e ciò limita necessariamente l’importo dell’aiuto accordato a KBC. Per quanto riguarda le ricapitalizzazioni, KBC pagherà allo Stato una cedola dell’8,5 % per obbligazione, se sarà distribuito un dividendo. In caso di riacquisto dei titoli, KBC sarà tenuta a riacquistarli al 150 % del loro prezzo di emissione. Come stabilito nella decisione relativa alla ricapitalizzazione e nella decisione di apertura del procedimento d’indagine formale, il tasso di redditività interno dello Stato dovrebbe essere del 13,9 %, vale a dire un tasso superiore a ciò che chiede la Commissione nella comunicazione sulla ricapitalizzazione (52). Per quanto riguarda la garanzia dello Stato, la Commissione osserva che KBC verserà una commissione il cui importo è circa […] volte più elevato di quello previsto nella IAC (cfr. il considerando 127).

(163)

La Commissione ritiene inoltre che il contributo proprio di KBC alla sua ristrutturazione sia considerevole. Nel quadro della sua ristrutturazione finanziaria, KBC quoterà in borsa, a livello locale, il 40 % della sua filiale ceca ČSOB e il 40 % della sua filiale ungherese K&H. Tale operazione diluirà in modo significativo la partecipazione di KBC in queste filiali, che detiene attualmente al 100 %, e garantisce un contributo di KBC e dei suoi investitori. Il prodotto della quotazione di ČSOB e di K&H rafforzerà i capitali propri di KBC e servirà a rimborsare lo Stato.

(164)

KBC prevede inoltre di vendere la totalità della sua divisione European Private Banking, compresa Vitis (assicurazione vita), ponendo definitivamente un termine alle sue attività in questo segmento di mercato. Il prodotto della vendita contribuirà inoltre a rafforzare i fondi propri di KBC affinché possa rimborsare lo Stato.

(165)

Per quanto riguarda la condivisione degli oneri, la Commissione osserva che, nel contesto della garanzia dello Stato, KBC si fa carico di una prima tranche di perdite di 9,1 miliardi di EUR su un portafoglio di CDO avente un valore nominale di 23,9 miliardi di EUR. Si farà inoltre carico del 10 % delle perdite subite nella tranche super-senior di 14,8 miliardi di EUR assicurata dalle autorità belghe.

(166)

La Commissione osserva infine che le autorità belghe si sono impegnate a che KBC non paghi cedole e non chieda il rimborso di titoli di credito subordinati, a meno che non vi sia obbligata legalmente. I titolari di debito subordinato riceveranno pertanto una remunerazione limitata e contribuiranno pertanto alla ristrutturazione.

iii)   Misure volte a limitare la distorsione di concorrenza

(167)

Conformemente alla comunicazione sulla ristrutturazione, il piano di ristrutturazione deve proporre misure volte a limitare le distorsioni di concorrenza e a garantire un settore bancario concorrenziale. Tali misure devono inoltre affrontare le questioni relative al rischio morale e garantire che l’aiuto di Stato non sia utilizzato per finanziare comportamenti anticoncorrenziali.

(168)

Per quanto riguarda le misure volte a limitare le distorsioni di concorrenza, la comunicazione sulla ristrutturazione indica che la Commissione deve tenere conto, nella sua valutazione, dell’importo dell’aiuto, del grado di condivisione degli oneri e degli effetti della posizione che occuperà l’istituto finanziario sul mercato al termine della ristrutturazione. Devono essere adottate adeguate misure compensative sulla base di tale analisi.

(169)

La Commissione constata che KBC ha beneficiato di un aiuto di importo considerevole, ampiamente superiore al valore di riferimento del 2 % degli RWA fissato nella comunicazione sulla ricapitalizzazione e nella IAC (53). In tale contesto, la Commissione conclude che l’aiuto a favore di KBC ha comportato distorsioni di concorrenza sui mercati nei quali la presenza della banca è importante.

(170)

D’altro canto, è opportuno prendere in considerazione vari aspetti al momento di valutare le distorsioni di concorrenza provocate dall’aiuto di Stato concesso a KBC. In primo luogo, la principale causa delle difficoltà di KBC era la sua esposizione alle diminuzioni del valore di mercato del suo portafoglio di CDO piuttosto che un’eccessiva assunzione di rischi che avrebbero provocato perdite nel suo modello fondamentale di attività. KBC ha cessato di emettere strumenti CDO. In secondo luogo, KBC paga un’adeguata remunerazione come contropartita dell’aiuto di Stato di cui beneficia. Gli apporti di capitale dovrebbero in effetti avere un rendimento del 13,9 % per le autorità belghe. La garanzia delle autorità belghe vertente sul portafoglio di CDO corrisponde a un valore di cessione significativamente inferiore al suo VER, mentre la remunerazione che esse ricevono come contropartita del rafforzamento del capitale e della messa a disposizione di una garanzia di capitale è più elevata di quella che prevedono gli orientamenti della Commissione. In terzo luogo, la quotazione in borsa di ČSOB e di K&H sui mercati cechi e ungheresi garantisce una sostanziale condivisione degli oneri.

(171)

Malgrado quanto detto, la Commissione continua a considerare che sia opportuno adottare adeguate misure per rimediare alle altre distorsioni della concorrenza.

(172)

KBC ha intenzione di ridurre il suo bilancio del 20 % del totale degli RWA del gruppo su una base pro forma (17 % del totale degli attivi). Per raggiungere tale obiettivo, ricorrerà essenzialmente a cessioni ([…]) e diminuirà le attività di KBC FP ([…]). Ne deriverà una diminuzione della presenza di KBC su molti mercati. A tale proposito è opportuno sottolineare che, per motivi di stabilità finanziaria, KBC non sarà costretta, in alcuni paesi, a cedere attività, come chiarito nel considerando 177. Tale misura costituisce una protezione per circa […] del bilancio di KBC contro cessioni e cessazioni di attività.

(173)

KBC propone in particolare di vendere Centea e Fidea che, pur operando con marche diverse, costituiscono elementi importanti della sua strategia commerciale in Belgio. Centea e Fidea sono imprese redditizie con un marchio riconoscibile e la cui separazione dal polo belga di KBC è relativamente facile. Si tratta di due entità sane e indipendenti sul mercato belga, che dispongono di mezzi propri, di un’ampia gamma di punti di contatto con i clienti e le cui attività sono redditizie. […]. KBC è inoltre disposta ad offrire servizi di sostegno amministrativo per facilitare la cessione di tali entità a un nuovo proprietario.

(174)

Nel 2008, la quota di mercato detenuta da Centea, in volume, rappresentava […] dei prestiti ipotecari, […] delle carte di addebito (numero di carte), […] dei contri correnti e […] dei depositi/conti di risparmio. Centea dispone di proprie risorse di finanziamento ed è un contributore netto al finanziamento di KBC. La sua rete nazionale di clienti comprende 712 punti di contatto e il suo portafoglio opera con una gamma completa di prodotti bancari. Centea offre propri servizi di sportello. I servizi di gestione (compresi i servizi informatici) sono garantiti dalla divisione «Servizi operazioni comuni» di KBC. Fidea detiene una quota di mercato del […] per i prodotti di assicurazione vita Class 21, un […] % di assicurazioni vita Class 23, di […] per l’assicurazione non vita e di […] % per l’assicurazione malattia. La tabella 2 presenta le quote di mercato di KBC, Centea e Fidea in Belgio, nonché gli effetti delle cessioni proposte sulla quota di mercato totale di KBC.

[…]

(175)

L’adozione di una misura strutturale importante, come la creazione di un nuovo concorrente derivato da un soggetto storico che detiene una quota importante di mercato può contribuire a stimolare la concorrenza su un mercato sino a quel momento particolarmente concentrato. Tale constatazione si applica al mercato belga dei servizi bancari al dettaglio che è costituito, per la maggior parte, da quattro grandi soggetti.

(176)

Secondo la Commissione, tali cessioni rappresentano strumenti appropriati per rafforzare la concorrenza sul mercato belga concentrato dei servizi bancari al dettaglio. Centea e Fidea, con i loro marchi e reti di distribuzione ben stabiliti, costituiscono obiettivi attraenti per i concorrenti che intendono entrare nel mercato belga o rafforzare la loro presenza. Anche se la quota di mercato che rappresentano tali vendite è poco importante in alcuni segmenti del mercato, la Commissione ritiene che tale aspetto sia compensato dal fatto che le entità siano relativamente autonome e che KBC si è impegnata a cederle […].

(177)

Inoltre, nell’Europa centrale e orientale e in Russia, KBC limiterà la sua espansione ai paesi nei quali la sua presenza è già importante, tagliando in tal modo i suoi precedenti progetti di espansione. Si può stimare che tale misura limiti le distorsioni di concorrenza, dal momento che KBC non utilizzerà gli aiuti di Stato per svilupparsi su mercati nei quali le sue attività non sono attualmente redditizie o per estendere le sue attività che non fanno parte del nucleo centrale del suo modello imprenditoriale. La Commissione ritiene tuttavia opportuno che KBC non sia tenuta a ritirarsi da tutti i suoi mercati dell’Europa centrale e orientale e della Russia, mercati che, a suo parere, sono essenziali. Come descritto ai considerando 12 e 13, KBC è un protagonista importante in molti di questi paesi. L’obbligo per KBC di ridurre ulteriormente la sua presenza nella regione potrebbe risultare pregiudizievole per la stabilità finanziaria di questi paesi e per l’attività di prestito a favore dell’economia reale. Lo stesso vale per quanto riguarda la presenza di KBC in Irlanda.

(178)

La Commissione ritiene d’altro canto che l’insieme delle misure sia sufficiente a regolare il problema dei rischi morali. KBC ha proposto un importante disimpegno di altre attività essenziali (private banking, merchant banking, Europa centrale e orientale e Russia) e di alcune attività collegate, come indicato ai punti 4.2.2 della presente decisione. […]. Tale misura costituisce una sostanziale riduzione delle attività commerciali di KBC.

(179)

La Commissione osserva che le autorità belghe hanno fornito un calendario particolareggiato delle cessioni previste, come indicato nel considerando 62. Prende atto inoltre della nomina di direttori separati per Centea e Fidea, di un mandatario incaricato del controllo e di mandatari incaricati delle cessioni, se del caso. Tali impegni costituiscono una garanzia che, per l’essenziale, la riduzione delle attività di KBC sarà effettuata rapidamente. È certo possibile una proroga delle date previste per le cessioni, ma tale proroga sarà soggetta all’approvazione specifica della Commissione.

(180)

La Commissione è soddisfatta per gli impegni comportamentali annunciati da KBC e dalle autorità belghe, che sono stati descritti più dettagliatamente nei considerando da 63 a 77. Si tratta in particolare di un impegno consistente nel concedere prestiti a favore dell’economia reale, di un divieto di esercitare un’influenza dominante sui prezzi e di un divieto di menzionare l’aiuto di Stato nelle sue campagne di comunicazione, il che impedirà a KBC di utilizzare questo aiuto per finanziare un comportamento anticoncorrenziale sul mercato. D’altro canto, il divieto in materia di acquisizione garantisce che l’aiuto di Stato non servirà ad assorbire concorrenti.

(181)

Per quanto riguarda il divieto di esercitare un’influenza dominante sui prezzi, la Commissione ritiene che esso sia conforme al punto 44 della comunicazione sulla ristrutturazione dal momento che consente di garantire che l’aiuto di Stato non possa essere utilizzato per offrire condizioni al di fuori della portata dei concorrenti che non ne beneficiano. La Commissione ritiene tale divieto appropriato per quanto riguarda i mercati nei quali la presenza di KBC è solida, con una quota di mercato di almeno [0-10] %, e nei quali non viene adottata alcuna misura strutturale a favore della concorrenza. Nella fattispecie, la Commissione ritiene opportuno che il divieto di esercitare un’influenza dominante sui prezzi non si applichi al Belgio, considerando che la vendita di Centea e di Fidea costituisce una misura strutturale importante che dovrebbe permettere di migliorare la concorrenza sul mercato belga.

(182)

Tenuto conto del grado di condivisione degli oneri e del termine probabilmente breve per l’attuazione delle misure proposte da KBC, la Commissione ritiene che la portata e la natura di tali misure siano sufficienti e adeguate per rimediare alle eventuali distorsioni della concorrenza.

8.3.4.   CONTROLLO

(183)

La Commissione rileva che il punto 46 della comunicazione sulla ristrutturazione indica che, al fine di verificare che il piano di ristrutturazione sia attuato in modo corretto, sia necessario che gli Stati membri redigano relazioni periodiche particolareggiate. Le autorità belghe dovranno pertanto presentare tali relazioni alla Commissione ogni sei mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

(184)

La Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione esposto alla sezione 4 della presente decisione sia compatibile con le disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato.

9.   CONCLUSIONE

(185)

Sulla base della precedente valutazione della garanzia di Stato e del piano di ristrutturazione di KBC, nonché degli impegni presi dalle autorità belghe e da KBC, la Commissione non solleva obiezioni per quanto riguarda il piano di ristrutturazione e la conversione delle misure di salvataggio in aiuti alla ristrutturazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La garanzia dello Stato posta in essere dal Regno del Belgio a favore di KBC costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, che è compatibile col mercato comune, fatti salvi gli impegni elencati nell’allegato I.

Articolo 2

Il Regno del Belgio informerà la Commissione, entro due mesi a decorrere dalla data della notifica della presente decisione, sulle misure adottate per conformarvisi. Il Regno del Belgio presenterà inoltre relazioni semestrali periodiche particolareggiate, la prima delle quali dovrà essere comunicata entro sei mesi dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2009.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  Decisione della Commissione nel caso C 18/09, KBC (GU C 216 del 10.9.2009, pag. 10).

(2)  Decisione della Commissione nel caso N 602/08, KBC (GU C 109 del 13.5.2009, pag. 4). D’ora in poi qualunque riferimento alla «decisione sulla ricapitalizzazione» si riferisce alla decisione menzionata nella presente nota.

(3)  Belgische federale overheid, le autorità federali belghe.

(4)  Vlaamse overheid, il governo fiammingo.

(5)  Ai fini della presente decisione, quando la Commissione fa riferimento alle autorità belghe, non distinguerà tra il governo federale belga e le autorità fiamminghe. Si farà pertanto riferimento ad entrambe come «le autorità belghe».

(6)  La decisione di apertura fa riferimento a tre punti: l’approvazione della seconda ricapitalizzazione come aiuto al salvataggio per sei mesi; l’approvazione a titolo temporaneo della garanzia dello Stato; l’apertura delil procedimento al fine di esaminare alcuni aspetti di tale garanzia.

(7)  Decisione della Commissione nel caso N 360/09, seconda ricapitalizzazione e sostegno a fonte di attività deteriorate a favore di KBC (GU C 216 del 10.9.2009, pag. 10). D’ora in poi qualunque riferimento alla «decisione di aprire il procedimento formale di esame» rinvia alla decisione menzionata nella presente nota.

(8)  Alla fine del 2008, gli RWA di KBC erano pari a 141,4 miliardi di EUR. KBC effettua importanti operazioni di assicurazione, per le quali il concetto di RWA non si applica. A fini di confronto, è stata creata una stima dell’equivalente di RWA per le attività di assicurazione di KBC dividendo il capitale di solvibilità assicurazioni per l’8 %. Il risultato è un importo di 178,3 miliardi di EUR per gli RWA del gruppo alla fine del 2008, cifra sulla quale si basano tutti i calcoli relativi all’aiuto nella presente decisione.

(9)  GU C 109 del 13.5.2009, pag. 4.

(10)  Le CDO comprendono generalmente più tranche il cui rating è funzione del loro livello di subordinazione. Le CDO di KBC si compongono, in linea generale, di una tranche «equity», di una tranche «junior», di una tranche «mezzanina» e di una tranche «super-senior». La tranche «equity» è la più subordinata e la tranche «super-senior» è la meno subordinata.

(11)  Cfr. la nota 1.

(12)  Cfr. la nota 1.

(13)  Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Commissione bancaria, finanziaria e delle assicurazioni.

(14)  Il 90 % del valore dei CDO arriva a scadenza entro la fine del 2017.

(15)  Informazione confidenziale contenente segreti commerciali. Ove possibile, sono indicate gamme di valori tra […].

(16)  L’importo esatto è di 19,97 miliardi di EUR.

(17)  4 miliardi di EUR attraverso la sua filiale Assurisk e 1,5 miliardi di EUR da KBC FP.

(18)  La valutazione dei CDO è stata aumentata nel secondo trimestre 2009 portandola a 16 miliardi di EUR, in parte grazie alle migliori condizioni del mercato.

(19)  Prezzo medio delle azioni nel corso dei 30 giorni che precedono la transazione.

(20)  MBIA ha assicurato 11 dei 15 CDO per quanto riguarda tali strumenti; le autorità belghe compenseranno KBC per le perdite che si saranno verificate se un evento di credito attiva tale assicurazione e, successivamente, MBIA non rispetta l’obbligo che le incombe. In generale, la misura è stata elaborata in modo tale che gli obblighi di MBA siano definiti caso per caso per ciascun CDO. Se MBIA rispetta successivamente il suo obbligo, KBC sarà tenuta a rimborsare qualunque somma già versata dallo Stato, eccettuate le spese ragionevolmente effettuate.

(21)  Se viene emesso lo strumento ibrido, la sua remunerazione equivarrà alla somma del rendimento delle obbligazioni belghe a cinque anni, 3 % e cinque volte la media degli spread di CDS a cinque anni di KBC calcolata sul periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 agosto 2008. Alle cifre attuali, ciò equivarrebbe a un rendimento dell’8,5 % (2,82 % + 3 % + (5*.0535). Il prezzo di emissione del titolo sarebbe basato sul prezzo medio delle azioni nel corso dei 30 giorni che precedono la transazione e il titolo potrebbe essere convertito in azioni al tasso di uno a uno.

(22)  KBC sostiene che, secondo le norme IFRS, sia il portafoglio di CDO garantito che la garanzia devono essere misurati al giusto valore. Ciò significa che la garanzia deve coprire individualmente qualunque modifica del giusto valore degli strumenti garantiti. In caso contrario, vi sarebbe un rischio significativo che le modifiche del giusto valore dei CDO continuino ad avere un effetto negativo sui profitti e perdite di KBC, il che sarebbe contrario allo scopo della misura. Ciò significa che la garanzia deve essere stabilita strumento per strumento e non coprire il portafoglio nel suo insieme.

(23)  Le perdite previste in questo contesto rivestono particolare importanza nelle analisi effettuate dall’esperto dello Stato belga. Le perdite previste sulla terza tranche sono pari a 1,33 miliardi di EUR, ma ciò non significa che le perdite previste sulla prima tranche e sulla tranche equity siano uguali alla somma delle perdite su queste due tranche. Le perdite previste sono infatti il risultato di modelli stocastici che applicano un gran numero di scenari a partire dai quali viene determinata una media. Ad esempio, per illustrare il metodo utilizzato dagli esperti, partendo da un portafoglio di 10 suddiviso in due tranche da 5, e applicando 10 scenari, cinque dei quali generano una perdita di 2,5 e cinque altri una perdita di 7,5, la perdita prevista del portafoglio totale è di 5. Tuttavia, la perdita prevista nella prima tranche sarà di 3,75 EUR (5 × 2,5 e 5 × 5, dal momento che 7,5 è il limite massimo della perdita nell’ambito della prima perdita di 5) e nella seconda tranche sarà di 1,25 (5 × 0 e 5 × 2,5). La perdita totale coincide con la perdita media di 5 (3,75 + 1,25).

(24)  […].

(25)  L’importo esatto è di 718 958 556 EUR.

(26)  L’importo esatto è di 1 325 480 484 EUR.

(27)  Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9).

(28)  Belgio, Repubblica ceca, Polonia, Ungheria, Slovacchia e Bulgaria.

(29)  Nella fattispecie l’espressione «pro forma» significa che le entità destinate ad essere cedute o che vedranno una riduzione delle loro attività rappresentano il 20 % del totale degli RWA del gruppo alla fine del 2008.

(30)  Ai fini di questo insieme di impegni, il rimborso degli importi nominali si riterrà effettuato una volta che sarà stata rimborsata la somma di 7 miliardi di EUR.

(31)  I fondi propri di base s’intendono qui come equivalenti ai capitali propri e alle riserve.

(32)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(33)  Ai fini di questo impegno, un CDO è un’operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di crediti che risponde alle seguenti caratteristiche: i) presuppone il riconfezionamento di portafogli di attivi, che possono essere obbligazioni, crediti, prodotti derivati o altri titoli di credito; ii) il rischio di credito collegato a questi diversi attivi è ripartito in più tranche di titoli associati a diversi livelli di priorità, venduti ad investitori; e iii) l’operazione risponde principalmente a un obiettivo di arbitraggio, vale a dire il principale scopo della transazione è di generare profitti sfruttando lo scarto esistente tra i prezzi di mercato degli attivi sottostanti e il prezzo al quale il rischio cartolarizzato può essere venduto sotto forma strutturata.

(34)  Per personale necessario s’intende tutto il personale essenziale per mantenere la redditività e la competitività dell’entità ceduta.

(35)  Il gestore incaricato della separazione è la persona designata per garantire la gestione degli affari correnti dell’entità da cedere sotto la supervisione del fiduciario incaricato del controllo.

(36)  Dopo averne autorizzato l’effetto pro ciclico dei mancati pagamenti previsti.

(37)  Comunicazione della Commissione — La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2).

(38)  Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1).

(39)  Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9).

(40)  Cfr. la nota 38.

(41)  Dei 14,8 miliardi di EUR, 1,48 miliardi di EUR di perdite (10 %) rimane a carico di KBC.

(42)  Valore stabilito sulla base di un modello. Secondo KBC, tale valore è passato a 16 miliardi di EUR alla fine del secondo trimestre 2009.

(43)  Cfr. il considerando 127 della presente decisione.

(44)  Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8).

(45)  Cfr. in particolare la decisione della Commissione nel caso N 574/08, Garantie Fortis (GU C 38 del 17.2.2009, pag. 2); la decisione della Commissione nel caso NN 42/08, Fortis (GU C 80 del 3.4.2009, pag. 7); la decisione della Commissione nel caso NN 57/09, Aiuto al salvataggio a favore di Ethias (GU C 176 del 29.7.2009, pag. 1); e le decisioni della Commissione riguardanti KBC (cfr. le note 1 e 2).

(46)  Cfr. la descrizione della garanzia dello Stato ai considerando 27 e 28 della presente decisione.

(47)  6,3 miliardi di EUR * coefficiente Tier 1 dell’8 % = milioni di EUR * 7 % (retribuzione minima «safe harbour» del capitale meno i costi di finanziamento) = 35 milioni di EUR.

(48)  Dal momento che la garanzia di capitale non costituisce un apporto di liquidità, l’elemento relativo al costo di finanziamento dello Stato non si applica alla fattispecie.

(49)  Cfr. la decisione della Commissione nel caso N 507/08, Misure di sostegno finanziario a favore degli istituti finanziari in Gran Bretagna (GU C 290 del 13.11.2008, pag. 4, considerando 52).

(50)  Per motivi di compatibilità, il portafoglio ABS è stato riclassificato in «prestiti e crediti» alla fine del 2008, e ciò limita la volatilità del conto profitti e perdite di KBC, considerando che gli adeguamenti di valore negativi su questo portafoglio possono essere diluiti nel tempo.

(51)  In termini di IRR (Internal Rate of Return).

(52)  Cfr. i considerando 72 e 73 della decisione relativa alla prima ricapitalizzazione e i considerando 69 e 70 della decisione di aprire il procedimento d’indagine formale.

(53)  L’aiuto concesso a KBC rappresenta tra il 4,1e il 5,1 % degli RWA.


ALLEGATO

Impegni comportamentali

i)

Per quanto riguarda la durata di tali impegni comportamentali, le autorità belghe, fatta salva la possibilità della Commissione di concedere un’esenzione, in particolare sulla base di una domanda sufficientemente motivata delle autorità belghe, s’impegnano a che gli impegni comportamentali elencati nei considerando da 63 a 77 compreso si applichino per una durata di […] a decorrere dalla dati di adozione della decisione della Commissione o sino a che gli importi nominali sottoscritti dalle autorità belghe il 19 dicembre 2008 e il 20 luglio 2009 rispettivamente siano rimborsati, a seconda di quale evento si verificherà per primo (1).

ii)

Le autorità belghe s’impegnano a fare in modo che KBC si sforzi di proseguire la sua politica di credito a favore dell’economia reale nei paesi nei quali esercita attività bancarie al dettaglio. I crediti concessi da KBC devono essere alle condizioni di mercato.

iii)

Le autorità belghe s’impegnano a fare in modo che KBC mantenga il suo coefficiente di solvibilità almeno al […] % per il core Tier-1 e al […] % per i fondi propri di base (2).

iv)

Per quanto riguarda il divieto di realizzare acquisizioni, le autorità belghe si impegnano a che KBC si astenga dall’acquisire il controllo, ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (3) di istituti finanziari. KBC si asterrà inoltre dall’acquisire il controllo di imprese diverse dagli istituti finanziari se tale acquisizione ha l’effetto di rallentare il rimborso di 7 miliardi di EUR sottoscritto dalle autorità belghe sotto forma di Yield Enhanced Securities di core Tier-1, come previsto nel piano di ristrutturazione notificato alla Commissione il 30 settembre 2009 e approvato dalla presente decisione. Malgrado tale divieto, KBC può acquisire imprese se ne è autorizzata dalla Commissione, in particolare quando l’acquisizione è considerata come essenziale per conservare la stabilità finanziaria o la concorrenza sui mercati in questione.

v)

Le autorità belghe s’impegnano a fare in modo che KBC rispetti il divieto di esercitare un’influenza dominante sui prezzi secondo quanto qui di seguito precisato:

a)

per quanto riguarda i mercati della Comunità sui quali detiene una quota di mercato superiore a [0-10] %, sui mercati di prodotti definiti alla successiva lettera b, KBC si asterrà dal praticare, per i prodotti standard, prezzi più favorevoli di quelli del suo concorrente meno caro tra i dieci primi soggetti presenti sul mercato in termini di quota di mercato nei mercati geografici e di prodotti in questione;

b)

I mercati dei prodotti cui si applica la condizione di cui alla lettera a. si limitano ai prodotti standard sul mercato al dettaglio dei depositi, ai depositi per le PMI (PMI nel senso della definizione utilizzata da KBC) e al mercato al dettaglio dei crediti ipotecari;

c)

Non appena verrà a conoscenza del fatto che sta praticando prezzi più favorevoli per i suoi prodotti di quelli del suo concorrente meno caro, KBC adatterà i suoi prezzi quanto prima possibile e senza ingiustificati ritardi, in modo da renderli conformi al presente impegno;

d)

Tale condizione non si applica al mercato belga, sul quale non è applicabile alcun divieto di esercitare un’influenza dominante sui prezzi.

vi)

Le autorità belghe s’impegnano a fare in modo che KBC si astenga dal realizzare campagne di comunicazione commerciale che presentano le misure come un vantaggio concorrenziale.

vii)

Per quanto riguarda la limitazione della retribuzione dei dirigenti di KBC, le autorità belghe s’impegnano a fare in modo che:

a)

KBC s’impegni a proseguire una politica sostenibile in materia di retribuzione dei membri del comitato esecutivo e degli altri dirigenti. I sistemi di incentivazione dei membri del comitato esecutivo e degli altri dirigenti di KBC saranno collegati alla creazione di valore a lungo termine tenuto conto del rischio e le possibilità di «ricompensa del fallimento» saranno limitate. Le indennità di partenza e le indennità di licenziamento previste dalla legge sono limitate a dodici mesi del salario contrattuale per i membri del comitato esecutivo di KBC;

b)

Inoltre, i membri dei comitati esecutivi di KBC, KBC Bank NV E KBC Verzekeringen NV rinunceranno a qualunque premio (bonus) per il 2008 (in contanti, in opzioni o in azioni).

viii)

Le autorità belghe s’impegnano affinché KBC si sforzi di garantire loro un rendimento globale minimo del 10 % l’anno sui titoli sottoscritti.

ix)

Le autorità belghe s’impegnano a rinotificare la prima ricapitalizzazione conformemente all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE se si presenta una delle seguenti situazioni che diminuiscono le possibilità di un rendimento globale superiore al 10 % l’anno:

a)

se, a decorrere dal 1o gennaio 2010, KBC non distribuisce dividendi per due anni consecutivi ovvero, a decorrere dal 1o gennaio 2009, non distribuisce dividendi per tre dei cinque anni successivi; ovvero

b)

se, al termine di un periodo di un anno durante il quale il prezzo delle azioni rimane in media superiore al 150 % del prezzo di emissione dei titoli, KBC non ha riacquistato o non si è impegnata a riacquistare entro tre mesi almeno il 20 % dell’investimento iniziale dello Stato.

x)

Inoltre, le autorità belghe s’impegnano a rinotificare la seconda ricapitalizzazione conformemente all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE se si presenta una delle seguenti situazioni che diminuiscono le possibilità di un rendimento globale superiore al 10 % l’anno:

a)

se, a decorrere dal 1o gennaio 2010, KBC non distribuisce dividendi per due anni consecutivi o, a decorrere dal 1o gennaio 2009, non distribuisce dividendi per tre dei cinque anni seguenti.

xi)

Se, nell’uno o nell’altro degli scenari descritti ai punti ix) e x), non si può dimostrare che il mancato pagamento di dividendi è imputabile ad eventi normali sul mercato o che, malgrado il mancato pagamento di dividendi, il rendimento globale dei titoli sottoscritti dalle autorità belghe sarà superiore al 10 % l’anno, la Commissione, senza rimettere in causa l’apporto di capitale dichiarato compatibile con il mercato comune, può, nel contesto di una rinotifica, imporre in particolare vincoli comportamentali supplementari.

xii)

Per quanto riguarda la remunerazione dei titoli ibridi nel quadro della garanzia dello Stato, le autorità belghe s’impegnano a fare in modo che la cedola che sarà pagabile sui titoli ibridi di capitale di base che KBC dovrà emettere se le autorità belghe dovessero acquisire più del 30 % dei diritti di voto a titolo dell’Equity Range della garanzia dello Stato, sia equivalente a […].

xiii)

Le autorità belghe s’impegnano inoltre a fare in modo che né KBC né alcuna delle sue filiali diano origine a CDO (4). Resta inteso che le operazioni di cartolarizzazione non sono comprese in questa definizione di CDO e al di fuori della portata dell’impegno. È questo ad esempio il caso delle operazioni di cartolarizzazione effettuate a fini di gestione del capitale regolamentare o del rischio di credito o al fine di procurarsi fondi.

xiv)

Per quanto riguarda il pagamento delle cedole e le opzioni di acquisto di capitale ibrido, salvo deroghe concesse dalla Commissione, le autorità belghe s’impegnano a che:

a)

[…];

b)

[…].

xv)

Infine, le autorità belghe si sono impegnate a che KBC organizzi i loro diritti di gestione per quanto riguarda il portafoglio coperto dalla garanzia dello Stato in modo tale che gli interessi delle autorità belghe nella loro qualità di garanti siano debitamente salvaguardati, pur lasciando a KPC un margine di manovra sufficiente per consentirgli di reagire rapidamente all’evoluzione del mercato e realizzare gli adeguamenti e le scelte che eventualmente siano necessarie. I documenti giuridici concernenti il portafoglio garantito prevedono salvaguardie volte a proteggere i terzi investitori, le controparti super senior e pertanto, per estensione, le autorità belghe contro eventuali conflitti d’interessi nella gestione del portafoglio garantito. Oltre alle salvaguardie costituite dai documenti giuridici originari, l’accordo con le autorità belghe che disciplina la garanzia dello Stato prevede in particolare il diritto per le autorità belghe di vigilare sulla gestione del portafoglio garantito. Se necessario, tali autorità disporranno di diritti di approvazione per rafforzare la tutela dei loro interessi.

Cessioni e riduzioni dei portafogli di attività

xvi)

Le autorità belghe si sono inoltre impegnate, nei limiti delle loro rispettive competenze, a fare tutto ciò che è in loro potere affinché KBC rispetti gli impegni elencati ai considerando da 79 a 97 compreso.

xvii)

KBC adotterà le misure necessarie per fare in modo che le cessioni di entità o di attivi (d’ora in poi «le entità da cedere») elencate al considerando 80 siano realizzate entro la data stabilita. Si riterrà che una cessione è stata realizzata una volta che sarà stato stipulato un accordo vincolante da parte di KBC al fine di vendere […] nell’entità o nell’attivo in causa. Un accordo giuridicamente vincolante è un accordo che non può essere annullato unilateralmente da KBC e che è volto a creare un rapporto di diritto sul quale ciascuna parte può basarsi e che, in caso di rescissione dell’accordo da parte di KBC, genererebbe un obbligo per KBC nei confronti dell’altra parte. L’accordo giuridicamente vincolante può tuttavia essere oggetto di un certo numero di clausole sospensive usuali come l’approvazione da parte delle attività di vigilanza competenti.

xviii)

Per quanto riguarda le entità da cedere, le autorità belghe s’impegnano a che KBC abbia venduto le seguenti entità […]:

a)

[…] entro il

[…]

b)

KBL EPB entro il

[…]

c)

[…] entro il

[…]

d)

Centea entro il

[…]

e)

Fidea entro il

[…]

f)

Antwerp Diamond Bank entro il

[…]

g)

attuazione della cessione di NLB […] Zagiel, […] entro il

[…]

h)

Absolut bank (Russia) entro il

[…]

Impegni concernenti la conservazione del valore delle entità da cedere

xix)

Per quanto riguarda la conservazione del valore delle entità da cedere, le autorità belghe s’impegnano a che KBC faccia in modo che:

a)

ciascuna entità da cedere conservi gli attivi materiali e immateriali che detiene e che sono necessari al suo funzionamento corrente o indispensabili per garantire la sua redditività e la sua competitività;

b)

ciascuna entità da cedere conservi l’insieme a) delle sue licenze, permessi e autorizzazioni che gli sono stati rilasciati dalle pubbliche autorità; b) contratti, locazioni, impegni e ordini dei suoi clienti; e c) dei suoi fascicoli pertinenti e che sono necessari al suo funzionamento corrente o indispensabili a garantire la sua redditività e la sua competitività;

c)

ciascuna entità da cedere impieghi personale sufficiente che dispone delle capacità necessarie a garantire la sua redditività e la sua competitività. KBC adotterà tutte le misure ragionevoli, in particolare misure di incentivazione tenendo conto delle prassi vigenti nel settore interessato, per incoraggiare il personale necessario (5) a rimanere nell’ambito dell’entità da cedere. Si asterrà inoltre dal tentare di acquisire il personale necessario trasferito con l’entità da cedere. […].

xx)

Le autorità belghe s’impegnano a che KBC faccia tutto il possibile per aiutare gli acquirenti dell’entità da cedere a migrare verso l’infrastruttura appropriata a garantire la continuità delle operazioni di tale entità. […].

xxi)

A decorrere dalla data della presente decisione sino alla realizzazione delle cessioni, le autorità belghe s’impegnano a che KBC conservi la redditività economica, il valore di mercato e la competitività dell’entità da cedere, conformemente alle buone prassi commerciali, e riduca al massimo qualunque rischio di perdita del potenziale concorrenziale. KBC dovrà continuare nell’abituale e ordinaria attività delle imprese che devono essere cedute come faceva prima della data di approvazione della presente decisione.

xxii)

Le autorità belghe s’impegnano a che nessun atto suscettibile di avere significativi effetti negativi sull’entità da cedere sia commesso da KBC. […].

Impegni supplementari concernenti la cessione di Centea e Fidea

xxiii)

Per quanto riguarda il futuro o i futuri acquirenti di Centea e Fidea, le autorità belghe si sono impegnate a che KBC faccia in modo che:

a)

l’acquirente di Centea non detenga, dopo l’acquisizione, una quota di mercato che rappresenta più del […] dei conti correnti, dei conti di risparmio o dei crediti ipotecari in Belgio;

b)

l’acquirente di Fidea non detenga, dopo l’acquisizione, una quota di mercato che rappresenta più del […] del mercato delle assicurazioni vita né del mercato delle assicurazioni non vita in Belgio.

xxiv)

Inoltre, le autorità belghe s’impegnano a che KBC adotti le disposizioni necessarie a garantire una chiara identificazione delle attività di Centea e di Fidea e inizi a preparare la loro separazione dalle attività che sono integrate in KBC, in modo tale che esse costituiscano entità distinte e vendibili separatamente immediatamente dopo l’adozione della decisione della Commissione. Fatti salvi gli impegni concernenti la conservazione del valore dell’entità da cedere di cui ai punti da xix) a xxi), Centea e Fidea saranno gestite come entità distinte e vendibili a decorrere dalla data di adozione della decisione della Commissione. Al fine di garantire che tutte le decisioni della direzione adottate tra la data di adozione della presente decisione e la realizzazione della cessione lo siano tenendo conto dei migliori interessi di Centea e Fidea al fine di garantire la loro redditività economica, il loro valore di mercato e la loro competitività, KBC designerà un gestore incaricato della separazione («hold separate manager») (6) per ciascuna di tali entità e garantirà che tale gestore lavori in piena indipendenza. Il gestore incaricato di garantire la separazione delle attività può essere l’amministratore delegato in carica delle stesse entità. Egli gestirà le entità da cedere (Centea e Fidea) tenendo conto dei loro migliori interessi, sotto la vigilanza del fiduciario incaricato del controllo.

Fiduciario incaricato del controllo

xxv)

Un fiduciario incaricato del controllo sarà designato per presentare ogni sei mesi una relazione alla Commissione sul rispetto da parte delle autorità belghe e di KBC degli impegni elencati ai punti da xvi) a xxiv). Il fiduciario incaricato del controllo dovrà essere indipendente, essere in possesso delle qualifiche necessarie e non essere oggetto di alcun conflitto di interessi per tutta la durata del suo mandato.

xxvi)

Entro un mese dopo l’adozione della presente decisione, le autorità belghe sottoporranno alla Commissione, per approvazione, il nome di una o più persone concordate con KBC che esse propongono di designare come fiduciari incaricati del controllo. La Commissione è libera di approvare o respingere il fiduciario o i fiduciari proposti sulla base dei criteri elencati al punto xxv). Se la Commissione respinge il fiduciario o i fiduciari proposti, KBC e le autorità belghe disporranno di un mese a decorrere dalla notifica di tale decisione per proporre nuovi candidati alla Commissione. Se anche questi ultimi saranno respinti dalla Commissione, la stessa Commissione nominerà un fiduciario che KBC designerà o farà designare, conformemente a un mandato approvato dalla Commissione.

Riesame del pacchetto di impegni

xxvii)

Se necessario e sulla base di una domanda sufficientemente motivata delle autorità belghe e di KBC, ed inoltre tenendo conto del parere del fiduciario incaricato del controllo, la Commissione può:

a)

decidere di prorogare le date limite fissate per le cessioni:

i)

per quanto riguarda le cessioni da realizzare per […], una proroga […] può esser concessa, […], e successivamente […], […];

ii)

per quanto riguarda la cessione da realizzare […], una proroga […] può essere concessa […].

Tale proroga può in particolare essere concessa quando le cessioni non possono essere realizzate entro le date previste senza che vi sia colpa imputabile a KBC.

KBC non sarà obbligata a vendere un’entità da cedere […], eccettuato il caso in cui […], nel qual caso KBC non sarà obbligata a vendere l’entità da cedere in questione […].

b)

rinunciare, modificare o sostituire uno o più requisiti, misure o condizioni stabiliti nella presente decisione.

xxviii)

Qualunque domanda di questo tipo deve essere inviata alla Commissione entro due mesi prima della data limite prevista per la cessione.

Fiduciario incaricato delle cessioni

xxix)

Se le cessioni non sono realizzate entro le date limite fissate e al più tardi un mese dopo l’ultima data limite che non può più essere oggetto di proroga, nel caso in cui nessun’altra misura sia stata approvata dalla Commissione nel frattempo, le autorità belghe sottoporranno alla Commissione, per approvazione, il nome di una o più persone concordate con KBC che esse propongono di designare come fiduciario o fiduciari incaricati delle cessioni. Il fiduciario o i fiduciari incaricati di una cessione devono essere indipendenti, essere in possesso delle qualifiche necessarie e non essere oggetto di alcun conflitto di interessi per tutta la durata del loro mandato. La Commissione è libera di approvare o respingere il fiduciario o i fiduciari proposti. Se la Commissione respinge il fiduciario o i fiduciari proposti, KBC e le autorità belghe disporranno di un mese a decorrere dalla notifica di tale decisione per proporre nuovi candidati alla Commissione. Se anche questi ultimi sono respinti dalla Commissione, la Commissione stessa nominerà un fiduciario, che KBC designerà o farà designare, conformemente al mandato approvato dalla Commissione.

xxx)

Le autorità belghe s’impegnano a che KBC attribuisca al fiduciario o ai fiduciari incaricati delle cessioni le procure necessarie per:

a)

procedere alla vendita delle entità da cedere (in particolare le procure necessarie per garantire l’adeguata elaborazione di tutti i documenti richiesti per la cessione); e

b)

effettuare tutte le azioni e dichiarazioni necessarie o appropriate per realizzare la vendita, in particolare la designazione di consulenti incaricati di fornire assistenza durante l’operazione.

xxxi)

A condizione che altre soluzioni ragionevoli come quelle proposte nelle modalità di riesame degli impegni elencate al considerando 89 siano state prese in considerazione, la Commissione autorizzerà il fiduciario o i fiduciari incaricati delle cessioni a vendere le entità da cedere […]. Il fiduciario o i fiduciari incaricati delle cessioni inseriranno nel contratto o nei contratti di vendita e di acquisto i termini e le condizioni abituali e ragionevoli che riterranno necessari per garantire una vendita vantaggiosa. Il fiduciario incaricato delle cessioni organizzerà il processo di vendita in consultazione con KBC in modo da garantire una cessione alle migliori condizioni possibili, fatto salvo l’obbligo di realizzare la vendita […] durante la fase nel corso della quale interviene alle condizioni stabilite nei considerando 91 e 92.

xxxii)

Inoltre, tutte le spese e commissione impegnate dai fiduciari incaricati del controllo delle cessioni saranno pagate da KBC.

Riduzione del portafoglio di attività

xxxiii)

Le autorità belghe s’impegnano a che KBC adotti le misure necessarie a ridurre i portafogli di attività delle entità elencate di seguito rispettando le date limite fissate per ciascuna di tali entità. A decorrere dalla data di adozione della presente decisione e sino al completamento della riduzione delle sue attività, KBC osserverà una moratoria per quanto riguarda l’importo degli RWA (7) corrispondenti a questi portafogli di attività. Ai fini del presente impegno, «moratoria» significa che KBC si asterrà dall’avviare qualunque nuova attività in questi portafogli di attivi e che le decisioni della direzione di KBC concernenti questi portafogli di attivi possano avere solo un effetto neutro o al ribasso sull’importo degli RWA che le sono attribuiti alla data di adozione della presente decisione. KBC non è tenuta a cedere né a disfarsi in qualunque altro modo di elementi del suo portafoglio né di rescindere contratti esistenti in condizioni tali da generare una perdita o un passivo per KBC. KBC dovrà pertanto ridurre i portafogli di attività seguenti entro le date indicate:

a)

[…] entro

[…]

b)

KBC FP entro

[…]

c)

[…] entro

[…]

nell’intesa che alcuni contratti appartenenti a portafogli di attività sopra elencati possono arrivare a scadenza e di conseguenza figurare ancora nei libri di KBC […].

Quotazione in borsa di attivi della divisione Europa centrale e orientale e Russia

xxxiv)

Le autorità belghe s’impegnano a che KBC quoti in borsa ČSOB (nella Repubblica ceca) e K&H bank (in Ungheria) […].

Controllo

xxxv)

Le autorità belghe s’impegnano a che KBC invii alla Commissione, attraverso le stesse autorità belghe, relazioni semestrali particolareggiate. Tali relazioni dovranno contenere informazioni relative alle misure di ricapitalizzazione [come indicato al punto 40 della comunicazione sulla ricapitalizzazione (8)], al funzionamento della garanzia dello Stato [come indicato nell’allegato IV della comunicazione sulle attività deteriorate — «IAC», Impaired Asset Communication (9), e al piano di ristrutturazione (come indicato al punto 46 della comunicazione sulla ristrutturazione (10)]. La prima relazione, che comprenderà tutte queste informazioni, sarà presentata alla Commissione entro sei mesi dalla data di adozione della presente decisione.


(1)  Ai fini questo insieme di impegni, il rimborso degli importi nominali sarà considerato realizzato quando sarà stato rimborsato l’importo di 7 miliardi di EUR.

(2)  L’espressione fondi propri di base designa qui i capitali propri e le riserve.

(3)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(4)  Ai fini di questo impegno, un CDO è un’operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di crediti che risponde alle seguenti caratteristiche: i) presuppone il riconfezionamento di portafogli di attivi, che possono essere obbligazioni, crediti, prodotti derivati o altri titoli di credito; ii) il rischio di credito collegato a questi diversi attivi è ripartito in più tranche di titoli associati a diversi livelli di priorità, venduti ad investitori; e iii) l’operazione risponde principalmente a un obiettivo di arbitraggio, vale a dire il principale scopo della transazione è di generare profitti sfruttando lo scarto esistente tra i prezzi di mercato degli attivi sottostanti e il prezzo al quale il rischio cartolarizzato può essere venduto sotto forma strutturata.

(5)  Per personale necesssario s’intende tutto il personale essenziale per mantenere la redditività e la competitività dell’entità ceduta.

(6)  Il gestore incaricato della separazione è la persona designata per garantire la gestione degli affari correnti dell’entità da cedere sotto la supervisione del fiduciario incaricato del controllo.

(7)  Dopo averne autorizzato l’effetto prociclico dei mancati pagamenti previsti.

(8)  Comunicazione della Commissione — La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2).

(9)  Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1).

(10)  Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9).