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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.185.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
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17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/1 |
Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Regolamento n. 28 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei segnalatori acustici e dei veicoli a motore per quanto riguarda i segnali acustici
Comprendente tutto il testo valido fino a:
supplemento n. 3 alla versione originale del regolamento — data di entrata in vigore: 28 dicembre 2000
INDICE
REGOLAMENTO
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1. |
Campo di applicazione |
I. SEGNALATORI ACUSTICI
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2. |
Definizioni |
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3. |
Domanda di omologazione |
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4. |
Marcature |
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5. |
Omologazione |
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6. |
Specifiche |
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7. |
Modifica del tipo di segnalatore acustico ed estensione dell’omologazione |
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8. |
Conformità della produzione |
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9. |
Sanzioni in caso di non conformità della produzione |
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10. |
Cessazione della produzione |
II. SEGNALI ACUSTICI DI VEICOLI A MOTORE
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11. |
Definizioni |
|
12. |
Domanda di omologazione |
|
13. |
Omologazione |
|
14. |
Specifiche |
|
15. |
Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell’omologazione |
|
16. |
Conformità della produzione |
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17. |
Sanzioni in caso di non conformità della produzione |
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18. |
Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi |
ALLEGATI
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Allegato 1 — |
Comunicazione relativa al rilascio (o al rifiuto o alla revoca o all’estensione di un’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione) di un tipo di segnalatore acustico per veicoli a motore a norma del regolamento n. 28 |
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Allegato 2 — |
Comunicazione relativa al rilascio (o al rifiuto o alla revoca o all’estensione di un’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione) di un tipo di veicolo per quanto riguarda i segnali acustici a norma del regolamento n. 28 |
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Allegato 3 — |
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1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento si applica:
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1.1. |
ai segnalatori acustici (SA) (1), alimentati con corrente continua o alternata o ad aria compressa e destinati ai veicoli delle categorie L3-L5, M e N, esclusi i ciclomotori (categorie L1 e L2) (2) |
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1.2. |
ai segnali acustici (3) dei veicoli a motore, eccettuati i motocicli. |
I. SEGNALATORI ACUSTICI
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento per segnalatori acustici di «tipi» diversi s’intendono dispositivi che si differenziano in modo sostanziale riguardo ai seguenti aspetti:
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2.1. |
marchio di fabbrica o denominazione commerciale; |
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2.2. |
principi di funzionamento; |
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2.3 |
tipo di alimentazione elettrica (corrente continua o alternata); |
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2.4. |
forma esterna della scatola; |
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2.5. |
forma e dimensioni delle membrane; |
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2.6. |
forma o tipo dei punti di uscita del suono; |
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2.7. |
frequenza o frequenze sonore nominali; |
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2.8. |
tensione nominale di alimentazione; |
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2.9. |
per i dispositivi alimentati direttamente da una fonte esterna di aria compressa, pressione nominale di funzionamento. |
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2.10. |
I segnalatori acustici sono principalmente destinati:
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3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
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3.1. |
La domanda di omologazione di un tipo di segnalatore acustico deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o da un suo rappresentante debitamente autorizzato. |
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3.2. |
La domanda deve essere accompagnata dai documenti sotto-elencati in triplice copia e dalle seguenti informazioni:
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3.3. |
La domanda di omologazione deve inoltre essere accompagnata da due campioni del tipo di segnalatore. |
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3.4. |
Prima di rilasciare l’omologazione l’autorità competente verifica l’esistenza di disposizioni adeguate per garantire un efficace controllo della conformità della produzione. |
4. MARCATURE
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4.1. |
I campioni di segnalatori acustici presentati ai fini dell’omologazione recano il marchio di fabbrica o la denominazione commerciale del fabbricante, che deve essere chiaramente leggibile e indelebile. |
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4.2. |
Ogni campione deve disporre di uno spazio adeguato per il marchio di omologazione. Tale spazio va indicato nel disegno di cui al punto 3.2.2. |
5. OMOLOGAZIONE
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5.1. |
Se i campioni presentati ai fini dell’omologazione sono conformi alle disposizioni di cui ai punti 6 e 7 di seguito riportati, viene rilasciata l’omologazione per tale tipo di segnalatore. |
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5.2. |
A ciascun tipo omologato va assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00 per il regolamento nella sua versione originaria) devono indicare la serie di emendamenti comprendente le principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data del rilascio dell’omologazione. Una stessa parte contraente non può attribuire tale numero a un altro tipo di segnalatore acustico. |
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5.3. |
Lo stesso numero di omologazione può essere attribuito a tipi di segnalatori che si differenziano solo per tensione nominale, frequenze sonore nominali o, per i dispositivi di cui al precedente punto 2.8, pressione nominale di funzionamento. |
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5.4. |
L’omologazione, il rifiuto, l’estensione o la revoca dell’omologazione ovvero la cessazione definitiva della produzione di un tipo di segnalatore acustico a norma del presente regolamento vanno comunicati alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento inviando una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 1 del regolamento corredata dei disegni del segnalatore acustico (forniti dal richiedente ai fini di omologazione) di formato non superiore ad A4 (210 × 297 mm) o piegati in tale formato e in scala 1:1. |
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5.5. |
Ogni segnalatore acustico conforme al tipo omologato a norma del presente regolamento deve recare, in modo ben visibile e in un punto facilmente accessibile specificato nella scheda di omologazione, un marchio internazionale di omologazione composto da:
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5.6. |
Il marchio di omologazione e il simbolo supplementare devono essere chiaramente leggibili e indelebili. |
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5.7. |
Nell’allegato 3, sezione 1, del presente regolamento figura un esempio del marchio di omologazione. |
6. SPECIFICHE
6.1. Specifiche generali
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6.1.1. |
Il segnalatore acustico deve emettere un suono continuo e uniforme; durante il funzionamento lo spettro acustico non deve variare in maniera sensibile.
Per segnalatori alimentati con corrente alternata tale prescrizione si applica unicamente a regime costante del generatore nella gamma specificata al punto 6.2.3.2. |
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6.1.2. |
Il segnalatore deve possedere determinate caratteristiche acustiche (ripartizione spettrale dell’energia acustica, livello di pressione sonora) e meccaniche in modo da superare, nell’ordine, le prove sottoindicate. |
6.2 Misurazione delle caratteristiche sonore.
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6.2.1. |
Di preferenza il segnalatore acustico deve essere collaudato in ambiente anecoico.
In alternativa, può essere collaudato in una camera semianecoica oppure all’esterno (5) in condizioni di campo libero. In tal caso si deve fare in modo da evitare riflessi dal suolo nella zona di misurazione (per esempio, predisponendo una serie di schermi assorbenti). Occorre controllare che la divergenza sferica sia rispettata con un’approssimazione di 1 dB in un emisfero di almeno 5 m di raggio sino al raggiungimento della frequenza massima da misurare, principalmente nella direzione di misurazione e all’altezza dell’apparecchio e del microfono. Il rumore ambientale deve essere inferiore di almeno 10 dB ai livelli di pressione sonora da misurare. L’apparecchio sottoposto alla prova e il microfono devono trovarsi alla stessa altezza, compresa tra 1,15 e 1,25 m. L’asse di massima sensibilità del microfono deve coincidere con la direzione di massimo livello sonoro del segnalatore. Il microfono deve essere sistemato in modo che la membrana si trovi a una distanza di 2 ± 0,01 m dal piano di uscita del suono del dispositivo. Nel caso di dispositivi con più uscite la distanza è determinata rispetto al piano dell’uscita più vicina al microfono. |
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6.2.2. |
I livelli di pressione sonora devono essere misurati con un fonometro di precisione di classe 1 conforme allo specifico della pubblicazione CEI n. 651, prima edizione (1979). Tutte le misurazioni sono effettuate impiegando la costante di tempo «F». I livelli globali di pressione sonora sono misurati applicando la curva di ponderazione A. Lo spettro del suono emesso deve essere misurato applicando la trasformata di Fourier del segnale acustico. In alternativa, possono essere impiegati filtri a un terzo di ottava conformi allo specifico della pubblicazione CEI n. 225, prima edizione (1966):
in questo caso il livello di pressione sonora nella frequenza media di 2 500 Hz è determinato sommando le medie quadratiche delle pressioni sonore nelle bande di terzi di ottava di frequenza media di 2 000, 2 500 e 3 150 Hz. In ogni caso come metodo di riferimento può essere considerato solo quello della trasformata di Fourier. |
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6.2.3. |
Il segnalatore acustico è alimentato, secondo i casi, con le seguenti tensioni:
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6.2.4. |
Se per la prova di un dispositivo alimentato a corrente continua viene impiegata una fonte di corrente rettificata, la componente alternata della tensione ai terminali, misurata da picco a picco durante l’azionamento dei segnalatori, non deve superare 0,1 V. |
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6.2.5. |
Per i segnalatori acustici alimentati a corrente continua la resistenza dei cavi di collegamento (espressa in ohm), compresi i terminali e i contatti, deve essere il più possibile vicino a (0,10/12) × tensione nominale espressa in volt. |
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6.2.6. |
Il segnalatore acustico deve essere montato rigidamente, mediante l’attrezzatura prevista dal fabbricante, su un supporto avente una massa almeno 10 volte maggiore di quella del segnalatore sottoposto a prova e comunque non inferiore a 30 kg. Il supporto deve essere inoltre sistemato in modo che i riflessi sui suoi lati e sulle vibrazioni non influiscano sensibilmente sui risultati della misurazione. |
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6.2.7. |
Nelle condizioni sopraindicate il livello di pressione sonora, ponderato secondo la curva A, non deve superare i seguenti valori:
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6.2.7.1 |
Il livello di pressione sonora della banda di frequenze compresa tra 1 800 e 3 550 Hz deve inoltre essere superiore a quello di qualsiasi componente di frequenza superiore a 3 550 Hz e in ogni caso uguale o superiore a:
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6.2.7.2 |
I segnalatori acustici conformi alle prescrizioni di cui alla lettera b) possono essere impiegati sui veicoli di cui alla lettera a). |
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6.2.8. |
Le caratteristiche sopra indicate devono inoltre essere rispettate da un segnalatore che sia stato sottoposto alla prova di durata di cui al punto 6.3, con una tensione di alimentazione compresa tra il 115 % e il 95 % della tensione nominale per i segnalatori acustici alimentati a corrente continua, oppure, per quelli alimentati a corrente alternata, tra il 50 % e il 100 % della velocità massima del generatore indicata dal fabbricante per un funzionamento continuo. |
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6.2.9. |
L’intervallo tra il momento dell’azionamento e il momento in cui il suono raggiunge il livello minimo prescritto al precedente punto 6.2.7 non deve superare 0,2 secondi, misurati alla temperatura ambiente di 20 ± 5 °C. Tale prescrizione si applica tra l’altro ai segnalatori a funzionamento pneumatico o elettropneumatico. |
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6.2.10. |
I segnalatori a funzionamento pneumatico o elettropneumatico devono fornire, se azionati a condizioni di alimentazione conformi alle specifiche del fabbricante, le stesse prestazioni acustiche prescritte per i segnalatori acustici azionati elettricamente. |
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6.2.11. |
Per i segnalatori a suono multiplo in cui ciascun elemento che emette un suono può funzionare in maniera indipendente, i valori minimi sopraindicati devono essere ottenuti per ciascuno degli elementi costitutivi azionato isolatamente. Il valore massimo del livello sonoro globale non deve essere superato quando tutti gli elementi sono azionati simultaneamente. |
6.3. Prova di durata
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6.3.1. |
Il segnalatore acustico alimentato da corrente a tensione nominale e con le resistenze dei cavi indicate ai punti ai precedenti punti 6.2.3-6.2.5 deve essere azionato:
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6.3.2. |
Se la prova è effettuata all’interno di una camera anecoica, questa deve essere sufficientemente ampia per permettere la normale dispersione del calore emesso dal segnalatore durante la prova. |
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6.3.3. |
La temperatura ambiente nella sala di prova deve essere compresa tra + 15 e + 30 °C. |
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6.3.4. |
Se, dopo la metà del numero prescritto di azionamenti, le caratteristiche del livello sonoro hanno subito una variazione rispetto alle caratteristiche del segnalatore acustico prima della prova, si può procedere a una regolazione dello stesso. Dopo il numero prescritto di azionamenti il segnalatore acustico deve superare, eventualmente dopo una nuova regolazione, la prova prescritta al precedente punto 6.2. |
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6.3.5. |
Per i segnalatori acustici di tipo elettropneumatico è consentito procedere a una lubrificazione dopo 10 000 azionamenti utilizzando l’olio raccomandato dal fabbricante. |
7. MODIFICA DEL TIPO DI SEGNALATORE ACUSTICO ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE
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7.1. |
Ogni modifica del tipo di segnalatore acustico va segnalata al servizio amministrativo che ha rilasciato l’omologazione di tale dispositivo. Detto servizio può allora:
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7.2. |
La conferma o il rifiuto di un’omologazione vanno notificati, con indicazione delle modifiche, alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento conformemente alla procedura di cui al precedente punto 5.4. |
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7.3. |
L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie ad ogni scheda di comunicazione compilata per le estensioni. |
8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
Le procedure di conformità della produzione devono essere conformi a quelle stabilite nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 2), in particolare alle prescrizioni riportate di seguito.
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8.1. |
I segnalatori acustici omologati a norma del presente regolamento vanno fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato e nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 6. |
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8.2. |
L’autorità che ha rilasciato l’omologazione potrà verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni stabilimento di produzione. Tali verifiche hanno di norma cadenza biennale. |
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8.3. |
Il titolare dell’omologazione, in particolare:
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8.4. |
L’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni unità di produzione.
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9. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
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9.1. |
L’omologazione rilasciata per un tipo di segnalatore acustico a norma del presente regolamento può essere revocata ove non vengano rispettate le prescrizioni di cui al punto 8.1 oppure se il segnalatore acustico non supera i controlli di cui al punto 8.2. |
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9.2. |
Se una parte contraente dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento inviando una copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, la dicitura «OMOLOGAZIONE REVOCATA» firmata e datata. |
10. CESSAZIONE DELLA PRODUZIONE
Se il titolare di un’omologazione rilasciata a norma del presente regolamento cessa la produzione del tipo di segnalatore acustico omologato ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. A seguito di tale comunicazione l’autorità informa le altre parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento inviando una copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, la dicitura «CESSAZIONE DELLA PRODUZIONE» firmata e datata.
II. SEGNALI ACUSTICI DI VEICOLI A MOTORE
11. DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento s’intende per:
11.1. «omologazione del veicolo a motore»: l’omologazione del tipo di veicolo relativamente al segnale acustico;
11.2. «tipo di veicolo»: veicoli che non si differenziano in modo sostanziale riguardo ai seguenti aspetti:
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11.2.1. |
numero e tipi di segnalatori montati sul veicolo; |
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11.2.2. |
supporti impiegati per montare i segnalatori sul veicolo; |
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11.2.3. |
posizione dei segnalatori nel veicolo; |
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11.2.4. |
rigidità delle parti della struttura su cui sono montati i segnalatori; |
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11.2.5. |
forma e materiali della carrozzeria della parte anteriore del veicolo che può influenzare il livello del suono emesso dai segnalatori ed avere un effetto di mascheramento. |
12. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
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12.1. |
La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda i segnali acustici va presentata dal fabbricante del veicolo o da un suo rappresentante debitamente autorizzato. |
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12.2. |
La domanda deve essere accompagnata dai documenti sottoelencati in triplice copia e dalle seguenti informazioni:
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12.3. |
Un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare va presentato al servizio tecnico incaricato dell’esecuzione delle prove di omologazione. |
13. OMOLOGAZIONE
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13.1. |
Se il veicolo presentato ai fini di omologazione a norma del presente regolamento è conforme alle disposizioni di cui ai punti 14 e 15 viene concessa l’omologazione di quel tipo di veicolo. |
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13.2. |
A ciascun tipo omologato va assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00 per il regolamento nella sua versione originaria) devono indicare la serie di emendamenti comprendente le principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data del rilascio dell’omologazione. Una stessa parte contraente non può attribuire tale numero a un altro tipo di veicolo. |
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13.3. |
L’omologazione, il rifiuto, l’estensione o la revoca dell’omologazione ovvero la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento vanno comunicati alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento inviando una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 2 del regolamento corredata da disegni (forniti dal richiedente ai fini di omologazione) di formato non superiore ad A4 (210 × 297 mm) o piegati in tale formato e in una scala appropriata. |
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13.4. |
Ogni veicolo conforme al tipo omologato a norma del presente regolamento deve recare, in modo ben visibile e in un punto facilmente accessibile specificato nella scheda di omologazione, un marchio internazionale di omologazione composto da:
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13.5. |
Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato a norma di altri regolamenti allegati all’accordo nel paese che ha rilasciato l’omologazione a norma del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al punto 13.4. In tal caso i numeri e i simboli supplementari di tutti i regolamenti applicati ai fini dell’omologazione nel paese che l’ha rilasciata a norma del presente regolamento sono riportati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 13.4. |
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13.6. |
Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile. |
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13.7. |
Il marchio di omologazione deve essere collocato sulla targhetta dei dati del veicolo o in prossimità della stessa. |
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13.8. |
Nell’allegato 3, sezione II, del presente regolamento figura un esempio del marchio di omologazione. |
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13.9. |
Prima di rilasciare l’omologazione l’autorità competente verifica l’esistenza di disposizioni adeguate per garantire un efficace controllo della conformità della produzione. |
14. SPECIFICHE
Il veicolo rispetta le seguenti disposizioni:
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14.1. |
i segnalatori acustici (o i sistemi) montati sul veicolo sono conformi al tipo omologato a norma del presente regolamento; il segnalatori acustici della classe II omologati a norma della versione originaria del presente regolamento, che pertanto non recano il simbolo II nel marchio di omologazione, possono continuare ad essere montati sui tipi di veicoli presentati ai fini di omologazione in conformità del presente regolamento. |
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14.2. |
la tensione di prova dev’essere conforme a quanto indicato al punto 6.2.3 del regolamento; |
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14.3. |
la misurazione della pressione sonora è effettuata alle condizioni di cui al punto 6.2.2 del presente regolamento; |
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14.4. |
il livello di pressione sonora ponderata A raggiunto dal dispositivo montato sul veicolo è misurato a una distanza di 7 m dal veicolo, che viene collocato in uno spazio aperto, su una superficie il più possibile liscia e, nel caso di veicoli alimentati a corrente diretta, a motore spento; |
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14.5. |
il microfono dello strumento di misura è posizionato approssimativamente sul piano mediano longitudinale del veicolo; |
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14.6. |
il livello di pressione sonora del rumore di fondo e del rumore del vento deve essere inferiore di almeno 10 dB(A) al suono da misurare; |
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14.7. |
il livello massimo di pressione sonora è compreso tra 0,5 m e 1,5 m dalla superficie del terreno; |
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14.8. |
misurato alle condizioni di cui ai punti 14.2-14.7 il livello massimo di pressione sonora (14.7) del segnale acustico oggetto della prova deve essere almeno:
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15. MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE
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15.1. |
Ogni modifica del tipo di veicolo va segnalata al servizio amministrativo che ha rilasciato l’omologazione del tipo di veicolo. Detto servizio può allora:
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15.2. |
La conferma o il rifiuto dell’omologazione vanno notificati, con indicazione delle modifiche, alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento conformemente alla procedura di cui al precedente punto 13.3. |
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15.3. |
L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie ad ogni scheda di comunicazione compilata per le estensioni. |
16. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
Le procedure di conformità della produzione devono essere conformi a quelle stabilite nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 2), in particolare alle prescrizioni riportate di seguito.
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16.1. |
Un veicolo omologato a norma del presente regolamento va fabbricato in modo da essere conforme al tipo omologato e da rispettare le prescrizioni di cui al precedente punto 14. |
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16.2. |
L’autorità che ha rilasciato l’omologazione potrà verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni stabilimento di produzione. Tali verifiche hanno di norma cadenza biennale. |
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16.3. |
Il titolare dell’omologazione, in particolare:
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16.4. |
L’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione del tipo può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni unità diproduzione. L’autorità può inoltre effettuare controlli casuali sui veicoli prodotti in serie per accertare la conformità alle prescrizioni di cui al precedente punto 14. |
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16.5. |
Se durante le verifiche e i controlli di cui al precedente punto 16.4 si registrano risultati insoddisfacenti, l’autorità competente garantisce che vengano presi tutti iprovvedimenti del caso per ripristinare il più rapidamente possibile la conformità della produzione. |
17. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
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17.1. |
L’omologazione rilasciata per un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata ove non vengano rispettate le prescrizioni di cui al punto 16.1 oppure se il veicolo non supera i controlli di cui al punto 16.2. |
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17.2. |
Se una parte contraente dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento inviando una copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, la dicitura «OMOLOGAZIONE REVOCATA» firmata e datata. |
18. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Le parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l’indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione, cui vanno inviate le schede di omologazione, di rifiuto o di revoca dell’omologazione rilasciate in altri paesi.
(1) Un dispositivo costituito da diversi punti di uscita del suono attivati da un’unica unità di alimentazione va considerato un SA.
(2) Conformemente alla definizione di cui alla risoluzione consolidata (R.E.3).
(3) Il dispositivo costituito da diverse unità, ciascuna delle quali emette un segnale sonoro ed è azionata simultaneamente alle altre mediante un unico comando, va considerato un segnalatore acustico.
(4) 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l’Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l’Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Iugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l’Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (non assegnato), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l’Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l’Estonia, 30 (non assegnato), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (non assegnato), 34 per la Bulgaria, 35-36 (non assegnati), 37 per la Turchia, 38-39 (non assegnati), 40 per la l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando il rispettivo simbolo ECE), 43 per il Giappone, 44 (non assegnato), 45 per l’Australia, 46 per l’Ucraina e 47 per il Sudafrica. I numeri successivi vanno attribuiti agli altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni; il Segretariato generale delle Nazioni Unite comunicherà i numeri così assegnati alle parti contraenti dell’accordo.
(5) Il luogo può consistere, per esempio, in uno spazio esterno di 50 metri di raggio, la cui parte centrale deve essere essenzialmente piana per un raggio di almeno 20 metri con una superficie in cemento, asfalto o materiali simili, che non deve essere ricoperta da neve polverosa, erbe alte, terra smossa o ceneri. Le misurazioni vanno effettuate in un giorno sereno. Solo l’osservatore che legge lo strumento può rimanere vicino al segnalatore acustico o al microfono, poiché la presenza di spettatori nei pressi può influenzare sensibilmente la lettura dello strumento. Nella lettura non è tenuto conto di punte che sembrino non essere in rapporto con le caratteristiche del livello sonoro generale.
ALLEGATO 3
I. CONFIGURAZIONE DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE DEL SEGNALATORE ACUSTICO
(cfr. il punto 5.5 del presente regolamento)
a = 8 mm min.
Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un segnalatore acustico, indica che questo segnalatore di classe I è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) con il numero di omologazione 002439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l’omologazione è stata rilasciata conformemente alle disposizioni della versione originaria del regolamento n. 28.
Nota: Il numero di omologazione va posto in prossimità del cerchio e deve trovarsi sopra o sotto la lettera «E» oppure a destra o a sinistra della stessa. Le cifre del numero di omologazione vanno posizionate tutte sullo stesso lato della lettera «E» ed essere orientate nella stessa direzione. L’impiego di cifre romane nei numeri di omologazione deve essere evitato per non creare confusione con altri simboli.
II. CONFIGURAZIONE DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA I SEGNALI ACUSTICI
(cfr. il punto 13.4 del presente regolamento)
MODELLO A
a = 8 mm min.
Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che relativamente ai segnali acustici questo tipo di veicolo è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma del regolamento n. 28.
MODELLO B
a = 8 mm min.
Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che a norma dei regolamenti n. 28 e n. 24 questo tipo di veicolo è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) relativamente ai segnali acustici e alle emissioni inquinanti del motore Diesel. Per quanto riguarda l’ultimo regolamento, il valore corretto del coefficiente di assorbimento è 1,30 m-1.
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17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/15 |
Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Regolamento n. 31 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei proiettori alogeni sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi
Revisione 2
Comprendente tutto il testo valido fino a:
Supplemento 7 alla serie di modifiche 02 — Data di entrata in vigore: 15 ottobre 2008
INDICE
REGOLAMENTO
|
1. |
Campo di applicazione |
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2. |
Definizioni |
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3. |
Domanda di omologazione |
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4. |
Iscrizioni |
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5. |
Omologazione |
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6. |
Specifiche generali |
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7. |
Valori nominali e di prova |
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8. |
Illuminamento |
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9. |
Colore |
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10. |
Misurazione dell’abbagliamento |
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11. |
Conformità della produzione |
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12. |
Sanzioni in caso di non conformità della produzione |
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13. |
Modifiche ed estensione dell’omologazione di un tipo di proiettore alogeno sigillato (proiettore HSB) |
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14. |
Cessazione definitiva della produzione |
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15. |
Disposizioni transitorie |
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16. |
Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi |
ALLEGATI
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Allegato 1 — |
Notifica relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di proiettore alogeno sigillato (proiettore HSB) ai sensi del regolamento n. 31 |
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Allegato 2 — |
Esempi di marchi di omologazione |
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Allegato 3 — |
Collegamenti elettrici dei proiettori HSB |
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Allegato 4 — |
Schermo di misurazione |
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Allegato 5 — |
Requisiti minimi delle procedure di controllo della conformità della produzione |
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Allegato 6 — |
Prove di stabilità del comportamento fotometrico dei proiettori quando sono in funzione |
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Allegato 7 — |
Requisiti che devono essere soddisfatti da luci che incorporano trasparenti in materiale plastico — Prove su trasparenti o campioni di materiale e su luci complete. |
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Allegato 8 — |
Requisiti minimi relativi ai campionamenti effettuati da un ispettore |
1. CAMPO DI APPLICAZIONE (1)
Il presente regolamento si applica ai proiettori dei veicoli appartenenti alle categorie M, N e T (2).
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento:
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2.1. |
«proiettore alogeno sigillato» (in prosieguo denominato «proiettore HSB») indica un proiettore le cui componenti, che sono un riflettore in vetro, metallo o altro materiale, un sistema ottico e una o più sorgenti luminose alogene, fanno tutte parte di un assieme integrato, unito in modo indivisibile e non smontabile senza rendere del tutto inutilizzabile il proiettore. Questi proiettori appartengono:
|
|
2.2. |
«trasparente» indica la componente più esterna del proiettore che trasmette la luce attraverso la superficie illuminante; |
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2.3. |
«rivestimento» indica il/i prodotto/i applicato/i in uno o più strati sulla superficie esterna di un trasparente; |
|
2.4. |
«proiettori HSB di tipi diversi» indica proiettori che differiscono tra loro in uno o più dei seguenti aspetti essenziali:
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|
2.5. |
«colore della luce emessa dal dispositivo» indica che al presente regolamento si applicano le definizioni del colore della luce emessa di cui al regolamento n. 48 e alla serie di modifiche in vigore alla data della domanda di omologazione per tipo. |
3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
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3.1. |
La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare della marca o della denominazione commerciale o dal suo mandatario. La domanda deve precisare:
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|
3.2. |
Ciascuna domanda di omologazione deve essere corredata:
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3.3. |
La descrizione delle caratteristiche dei materiali dei trasparenti e degli eventuali rivestimenti sarà accompagnata dal verbale delle prove eventualmente già eseguite. |
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3.4. |
L’autorità competente verificherà l’esistenza di disposizioni atte a garantire l’effettivo controllo della conformità della produzione prima del rilascio dell’omologazione. |
4. ISCRIZIONI (3)
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4.1. |
I proiettori HSB presentati all’omologazione devono recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente. |
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4.2. |
Essi devono presentare, sul trasparente, uno spazio di grandezza sufficiente per il marchio di omologazione ed i simboli aggiuntivi previsti al paragrafo 5; tale spazio deve essere indicato nei disegni di cui al paragrafo 3.2.1. |
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4.3. |
Essi devono riportare, sul trasparente o sul corpo, i valori della tensione nominale e della potenza nominale del filamento del fascio abbagliante, seguiti eventualmente dal valore della potenza nominale del filamento del fascio anabbagliante, se presente. |
5. OMOLOGAZIONE
5.1. Disposizioni generali
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5.1.1. |
Se tutti i campioni del tipo di proiettore HSB presentati conformemente al paragrafo 3 sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, l’omologazione viene rilasciata. |
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5.1.2. |
Se luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate risultano conformi alle prescrizioni di più regolamenti, è consentito apporre un unico marchio di omologazione internazionale purché ciascuna delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate sia conforme alle prescrizioni ad essa applicabili. |
|
5.1.3. |
A ciascun tipo omologato va attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 02) indicano la serie di modifiche comprendenti le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data di rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di proiettore HSB cui si applichi il presente regolamento se non in caso di estensione dell’omologazione a un dispositivo diverso solo per il colore della luce emessa. |
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5.1.4. |
Il rilascio, il rifiuto, l’estensione o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di proiettore a norma del presente regolamento devono essere comunicati alle parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda conforme al modello descritto nell’allegato 1 del presente regolamento. |
|
5.1.5. |
Oltre al marchio di cui al paragrafo 4.1, ciascun proiettore conforme a un tipo di proiettore HSB omologato ai sensi del presente regolamento deve recare negli spazi di cui al paragrafo 4.2 un marchio di omologazione quale descritto ai paragrafi 5.2 e 5.3. |
5.2. Elementi del marchio di omologazione
Il marchio di omologazione deve essere costituito da:
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5.2.1. |
un marchio di omologazione internazionale composto da:
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|
5.2.2. |
il simbolo aggiuntivo o i simboli aggiuntivi seguenti:
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5.3. Apposizione del marchio di omologazione
5.3.1. Luci indipendenti
Esempi del marchio di omologazione con i simboli aggiuntivi di cui sopra sono riportati nell’allegato 2, figure da 1 a 7.
5.3.2. Luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate
|
5.3.2.1. |
Allorché luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate risultano conformi alle prescrizioni di più regolamenti, è consentito apporre un unico marchio di omologazione internazionale composto da un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione e dal numero di omologazione. Detto marchio può essere apposto su qualunque paragrafo delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, purché:
|
|
5.3.2.2. |
Il simbolo di identificazione di ciascuna luce in conformità di ciascun regolamento ai sensi del quale è stata rilasciata l’omologazione, l’indicazione della serie di modifiche comprendenti le più recenti modifiche tecniche sostanziali apportate al regolamento alla data di rilascio dell’omologazione e la freccia, se prescritta, devono essere apposti:
|
|
5.3.2.3. |
Le dimensioni dei vari elementi di un marchio di omologazione unico non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per il più piccolo dei singoli marchi dal regolamento ai sensi del quale è stata concessa l’omologazione. |
|
5.3.2.4. |
Ad ogni tipo omologato viene assegnato un numero di omologazione. Lo stesso numero non può essere assegnato dalla stessa parte contraente ad un altro tipo di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate cui si applica il presente regolamento. |
|
5.3.2.5. |
Esempi di marchi di omologazione per luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, comprensivi di tutti i simboli aggiuntivi di cui sopra, sono riportati nell’allegato 2, figura 8. |
5.3.3. Per le luci i cui trasparenti sono utilizzati per diversi tipi di proiettori e che possono essere reciprocamente incorporate o raggruppate con altre luci
si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5.3.2.
|
5.3.3.1. |
Inoltre, qualora venga utilizzato uno stesso trasparente, questo può recare i vari marchi di omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o unità di luci, purché sul corpo principale del proiettore HSB, anche nel caso in cui non possa essere separato dal trasparente, vi sia lo spazio prescritto al paragrafo 4.2 e sia apposto il marchio di omologazione delle funzioni effettive.
Se tipi diversi di proiettori HSB hanno lo stesso corpo principale, questo può recare i vari marchi di omologazione. |
|
5.3.3.2. |
Esempi di marchi di omologazione relativi al caso di cui sopra sono presentati alla figura 9 dell’allegato 2. |
6. DISPOSIZIONI GENERALI
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6.1. |
Ciascun campione deve soddisfare le disposizioni di cui a questo paragrafo e ai paragrafi 7 e 8 nonché, se necessario, a quelle del paragrafo 9. |
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6.2. |
I proiettori HSB devono essere progettati e costruiti in modo che, nelle normali condizioni d’impiego e malgrado le vibrazioni a cui possono essere sottoposti, il loro buon funzionamento resti assicurato ed essi mantengano le caratteristiche prescritte dal presente regolamento.
|
|
6.3. |
I terminali devono essere collegati elettricamente solo al filamento o ai filamenti appropriati; essi devono inoltre essere robusti e solidamente fissati al proiettore HSB. |
|
6.4. |
I proiettori HSB devono comprendere collegamenti elettrici conformi a quelli illustrati in una delle figure dell’allegato 3 del presente regolamento e devono essere delle dimensioni indicate in tale allegato. |
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6.5. |
Prove complementaridevono essere effettuate conformemente alle prescrizioni dell’allegato 6 per verificare che il funzionamento non provochi variazioni eccessive delle prestazioni fotometriche. |
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6.6. |
Se il trasparente del proiettore HSB è di materiale plastico, le prove devono essere effettuate conformemente alle prescrizioni dell’allegato 7. |
7. VALORI NOMINALI E DI PROVA
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7.1. |
La tensione nominale è 12 volt (5). |
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7.2. |
La potenza non deve superare 75 watt per il filamento del fascio abbagliante e 68 watt per il filamento del fascio anabbagliante, misurati alla tensione di prova di 13,2 volt. |
8. ILLUMINAMENTO (6)
8.1. Disposizioni generali
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8.1.1. |
I proiettori HSB devono essere costruiti in modo tale che il fascio anabbagliante fornisca un illuminamento non abbagliante e tuttavia sufficiente e che il fascio abbagliante fornisca a sua volta un buon illuminamento. |
|
8.1.2. |
Per verificare l’illuminamento prodotto dal proiettore HSB si utilizza uno schermo posto verticalmente ad una distanza di 25 m davanti al proiettore così come indicato nell’allegato 4 del presente regolamento (7). |
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8.1.3. |
Su questo schermo, l’illuminamento di cui ai paragrafi 8.2.5, 8.2.6 e 8.3 deve essere misurato per mezzo di una di una cellula fotoelettrica avente una superficie utile compresa in un quadrato di 65 mm di lato. |
8.2. Requisiti del fascio anabbagliante
|
8.2.1. |
Il fascio anabbagliante deve produrre una «linea di demarcazione» sufficientemente netta da rappresentare un soddisfacente mezzo di aggiustamento. La «linea di demarcazione» deve essere una retta orizzontale che si staglia sul lato opposto a quello del senso di circolazione per il quale è previsto il proiettore; sull’altro lato, essa non deve estendersi oltre la linea spezzata HV H1 H4, formata da una retta HV H1che incide con un angolo di 45° sull’orizzontale e dalla retta H1H4, 25 cm sopra la retta hh, od oltre la retta HV H3 inclinata con un’angolatura di 15° sull’orizzontale (cfr. allegato 4 del presente regolamento). Non è ammessa in nessun caso una «linea di demarcazione» che oltrepassi le linee HV H2 e H2 H4 e che risulti da una combinazione delle due possibilità sopra menzionate. |
|
8.2.2. |
Il proiettore HSB deve essere orientato in modo che sul fascio anabbagliante:
|
|
8.2.3. |
Così regolato, il proiettore HSB deve soddisfare le prescrizioni di cui ai paragrafi 8.2.5 e 8.2.6 se l’omologazione è richiesta solo per il fascio anabbagliante (10); se esso è destinato a emettere un fascio anabbagliante e un fascio abbagliante, dovrà soddisfare le prescrizioni di cui ai paragrafi 8.2.5, 8.2.6 e 8.3. |
|
8.2.4. |
Qualora un proiettore HSB, regolato nel modo sopraindicato, non rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 8.2.5, 8.2.6 e 8.3, è consentito variarne la regolazione purché non si sposti lateralmente di più di 1° (= 44 cm) verso destra o verso sinistra l’asse del fascio (11). Per facilitare la regolazione mediante la linea di demarcazione, è consentito coprire parzialmente il proiettore per rendere più netta la linea di demarcazione. |
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8.2.5. |
L’illuminamento prodotto sullo schermo dal fascio anabbagliante deve rispondere alle prescrizioni seguenti:
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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8.2.6. |
In nessuna delle zone I, II, III e IV devono riscontrarsi variazioni laterali nocive ad una buona visibilità. |
8.3. Prescrizioni riguardanti il fascio abbagliante
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8.3.1. |
Se il proiettore HSB è destinato ad emettere un fascio abbagliante e un fascio anabbagliante, le misurazioni dell’illuminamento prodotto sullo schermo dal fascio abbagliante vanno effettuate con lo stesso orientamento delle le misurazioni di cui ai paragrafi 8.2.5 e 8.2.6; se il proiettore HSB emette solo un fascio abbagliante, va regolato in modo che l’area di illuminamento massimo sia centrata sul punto di intersezione HV tra le linee hh e vv; devono essere soddisfatte solo le prescrizioni di cui al paragrafo 8.3. |
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8.3.2. |
L’illuminamento prodotto sullo schermo dal fascio abbagliante deve soddisfare le seguenti prescrizioni:
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9. COLORE
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9.1. |
I proiettori HSB devono emettere luce bianca. |
10. MISURAZIONE DELL’ABBAGLIAMENTO
L’abbagliamento causato dal fascio anabbagliante dei proiettori HSB va misurato (12).
11. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
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11.1. |
I proiettori omologati ai sensi del presente regolamento devono essere costruiti in maniera da essere conformi al tipo omologato: devono cioè soddisfare le prescrizioni indicate ai paragrafi 8 e 9. |
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11.2. |
Per verificare il rispetto delle prescrizioni indicate al paragrafo 11.1, vanno effettuati opportuni controlli della produzione. |
|
11.3. |
In particolare, il titolare dell’omologazione deve:
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|
11.4. |
L’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni unità di produzione.
|
|
11.5. |
I proiettori con difetti manifesti non sono presi in considerazione. |
|
11.6. |
Il valore di riferimento non è preso in considerazione. |
12. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
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12.1. |
L’omologazione concessa ad un tipo di proiettore HSB a norma del presente regolamento può essere revocata se non sono rispettate le prescrizioni sopraindicate o se un proiettore HSB recante il marchio di omologazione non risulta conforme al tipo omologato. |
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12.2. |
Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente concessa deve informarne immediatamente le altre Parti che applicano il presente regolamento, per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato 1 del presente regolamento. |
13. MODIFICA ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI PROIETTORE ALOGENO SIGILLATO (PROIETTORE HSB)
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13.1. |
Qualsiasi modifica del tipo di proiettore HSB va notificata al servizio amministrativo che ha rilasciato l’omologazione. In questo caso, il servizio può:
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13.2. |
La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle modifiche apportate, vanno comunicati alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento, secondo la procedura di cui al paragrafo 5.1.4. |
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13.3. |
L’autorità competente che ha rilasciato l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie all’estensione e informa le altre parti dell’Accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento. |
14. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
Se il titolare di un’omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di proiettore HSB omologato a norma del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione la quale, a sua volta, informa le altre parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1.
15. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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15.1. |
A decorrere dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 02 del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare l’omologazione ai sensi del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02. |
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15.2. |
Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore di cui al paragrafo 15.1, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare l’omologazione solo se il tipo di proiettore HSB da omologare soddisfa le prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02. |
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15.3. |
Le omologazioni in vigore rilasciate a norma del presente regolamento prima della data di cui al paragrafo 15.2 restano valide. Tuttavia, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono vietare il montaggio di proiettori HSB che non soddisfano le prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02:
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16. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Le parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l’indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione, cui devono essere inviate le schede concernenti l’omologazione, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione emesse negli altri paesi.
(1) Il presente regolamento non impedisce che una parte dell’accordo che applica il presente regolamento possa proibire la combinazione di un proiettore HSB munito di trasparente in materia plastica, omologato ai sensi del presente regolamento, e un dispositivo tergifari meccanico (munito di spazzole).
(2) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R.E.3), allegato 7 (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modificato da ultimo da Amend.4).
(3) Per i proiettori sigillati progettati in modo da soddisfare i requisiti di un solo senso di circolazione (a sinistra oppure a destra) si raccomanda inoltre che la superficie che può essere oscurata per non abbagliare gli utenti in un paese in cui il senso di circolazione non è quello del paese al quale era destinato il proiettore sigillato sia delineata in modo indelebile sul trasparente. Tuttavia, se per progettazione detta zona è chiaramente identificabile, questa delimitazione non è necessaria.
(4) 1 Germania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Paesi Bassi, 5 Svezia, 6 Belgio, 7 Ungheria, 8 Repubblica ceca, 9 Spagna, 10 Serbia, 11 Regno Unito, 12 Austria, 13 Lussemburgo, 14 Svizzera, 15 (non assegnato), 16 Norvegia, 17 Finlandia, 18 Danimarca, 19 Romania, 20 Polonia, 21 Portogallo, 22 Federazione russa, 23 Grecia, 24 Irlanda, 25 Croazia, 26 Slovenia, 27 Slovacchia, 28 Bielorussia, 29 Estonia, 30 (non assegnato), 31 Bosnia-Erzegovina, 32 Lettonia, 33 (non assegnato), 34 Bulgaria, 35 (non assegnato), 36 Lituania, 37 Turchia, 38 (non assegnato), 39 Azerbaigian, 40 ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i rispettivi simboli ECE), 43 Giappone, 44 (non assegnato), 45 Australia, 46 Ucraina, 47 Sud Africa, 48 Nuova Zelanda, 49 Cipro, 50 Malta, 51 Repubblica di Corea, 52 Malaysia, 53 Thailandia, 54 e 55 (non assegnati), 56 Montenegro, 57 (non assegnato) e 58 Tunisia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili all’omologazione e al riconoscimento reciproco dell’omologazione dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal segretariato generale delle Nazioni Unite.
(5) Sono allo studio prescrizioni relative a proiettori HSB con tensione nominale di 24 V.
(6) Tutte le misurazioni fotometriche devono essere effettuate alla tensione di prova indicata al paragrafo 7.1.
(7) Qualora, nel caso di un proiettore HSB destinato a soddisfare le prescrizioni del presente regolamento per il solo fascio anabbagliante, l’asse focale differisca sensibilmente dalla direzione generale del fascio luminoso, la regolazione laterale va fatta in modo da soddisfare come meglio possibile i requisiti di illuminamento nei punti 75 R e 50 R per la circolazione a destra e nei punti 75 L e 50 L per la circolazione a sinistra.
(8) Lo schermo per la regolazione deve essere di larghezza sufficiente per permettere l’esame della linea di demarcazione su un’estensione di almeno 5° da ogni lato della linea vv.
(9) Se la linea di demarcazione prodotta dal fascio non presenta un angolo netto, la regolazione laterale deve soddisfare il più possibile i requisiti necessari per l’illuminamento rispettivamente nei punti 75 R e 50 R per la circolazione a destra, e 75 L e 50 L per la circolazione a sinistra.
(10) Un proiettore HSB destinato a emettere un fascio anabbagliante può incorporare un fascio abbagliante non soggetto a questa specifica.
(11) La tolleranza di riorientamento di 1° verso destra o verso sinistra non è incompatibile con un riorientamento verticale verso l’alto o verso il basso, che invece è limitato soltanto dalle prescrizioni di cui al paragrafo 8.3. La parte orizzontale della linea di demarcazione non deve tuttavia superare la linea hh (le disposizioni del paragrafo 8.3 non si applicano ai proiettori HSB destinati a soddisfare i requisiti del presente allegato solo per il fascio anabbagliante).
(*1) E50R e E50L sono gli illuminamenti effettivamente misurati.
(12) Questa prescrizione sarà oggetto di una raccomandazione destinata alle amministrazioni.
ALLEGATO 1
NOTIFICA
[dimensione massima del formato: A4 (210 × 297 mm)]
ALLEGATO 2
ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE
Figura 1
Questo marchio di omologazione apposto a un proiettore alogeno sigillato indica che il proiettore è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) con il numero di omologazione 2439, che è conforme al presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02 — sia per il fascio abbagliante che per il fascio anabbagliante — e che è destinato soltanto alla circolazione a destra.
Il numero 30 indica che l’intensità luminosa massima del fascio abbagliante è compresa tra 86 250 e 101 250 candele.
Nota: il numero di omologazione e i simboli aggiuntivi devono essere posizionati in prossimità del cerchio, sopra o sotto la lettera «E» oppure a destra o a sinistra della stessa. Le cifre del numero di omologazione devono trovarsi sullo stesso lato della lettera «E» ed essere orientate nella stessa direzione. Evitare l’uso di numeri romani per non creare confusione con altri simboli.
Figura 2
Questo marchio di omologazione apposto a un proiettore alogeno sigillato indica che il proiettore è conforme al presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02 — sia per il fascio abbagliante che per il fascio anabbagliante — e che è destinato soltanto alla circolazione a sinistra.
Figura 3a
Il marchio di omologazione sopra riportato apposto su un proiettore alogeno sigillato indica che il proiettore è conforme al presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02 unicamente per il fascio anabbagliante, e che è destinato soltanto alla circolazione a destra.
Figura 3b
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Figura 4
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Figura 5
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Questi marchi di omologazione apposti a proiettori alogeni sigillati muniti di trasparente in materia plastica indicano che i proiettori sono conformi al presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02: |
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solo per quanto riguarda il fascio anabbagliante e che sono destinati soltanto alla circolazione a sinistra. |
solo per quanto riguarda il fascio abbagliante. |
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Il numero 30 indica che l’intensità luminosa massima del fascio abbagliante è compresa tra 82 500 e 101 250 candele |
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Figura 6
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Figura 7
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Identificazione di un proiettore alogeno sigillato conforme al regolamento n. 31 |
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per quanto riguarda sia il fascio anabbagliante che quello abbagliante e destinato unicamente alla circolazione a destra |
per quanto riguarda il solo fascio abbagliante e destinato unicamente alla circolazione a destra |
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Il filamento della luce anabbagliante non si accende simultaneamente al filamento della luce abbagliante o a qualsiasi altra luce con la quale la luce anabbagliante è reciprocamente incorporata |
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Figura 8
Marcatura semplificata di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate
(Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa e non fanno parte del marchio di omologazione).
MODELLO A
MODELLO B
MODELLO C
MODELLO D
Nota: i quattro esempi sopra raffigurati corrispondono a un dispositivo di illuminazione su cui è apposto un marchio di omologazione che si riferisce a:
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una luce di posizione anteriore omologata in conformità della serie 01 di modifiche del regolamento n. 7; |
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un proiettore alogeno sigillato con fascio anabbagliante destinato ad entrambi i sensi di circolazione e fascio abbagliante avente un’intensità massima compresa fra 86 250 e 101 250 candele (indicata dal numero 30), omologato in conformità della serie di modifiche 02 del regolamento n. 31 e munito di trasparente in materia plastica; |
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un proiettore fendinebbia anteriore omologato in conformità della serie di modifiche 02 del regolamento n. 19 e munito di trasparente in materia plastica; |
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un indicatore di direzione anteriore della categoria la, omologato in conformità della serie di modifiche 02 del regolamento n. 6. |
Figura 9
Luce reciprocamente incorporata con un proiettore alogeno sigillato
Esempio 1
Questo esempio si riferisce alla marcatura di un trasparente in materia plastica destinato a diversi tipi di proiettori alogeni sigillati, e cioè:
un proiettore alogeno sigillato con fascio anabbagliante destinato ad entrambi i sensi di circolazione e fascio abbagliante omologato in Germania (E1) in conformità al regolamento n. 5 modificato dalla serie di modifiche 02, reciprocamente incorporato con una luce di posizione anteriore omologata in conformità della serie di modifiche 01 del regolamento n. 7;
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oppure |
: |
un proiettore alogeno sigillato con fascio anabbagliante destinato ad entrambi i sensi di circolazione e fascio abbagliante avente intensità luminosa massima compresa fra 86 250 e 101 250 candele, omologato in Germania (E1) in conformità al regolamento n. 31 modificato dalla serie di modifiche 02, reciprocamente incorporato con la stessa luce di posizione anteriore di cui sopra; |
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o ancora |
: |
uno dei due proiettori alogeni sigillati di cui sopra, omologato come luce singola. |
Il corpo principale del proiettore deve recare il numero unico di omologazione valido, ad esempio:
Esempio 2
Questo esempio si riferisce alla marcatura di un trasparente usato in un insieme di due proiettori alogeni sigillati omologato nei Paesi Bassi (E4), costituito da un proiettore che emette un fascio anabbagliante destinato a entrambi i sensi di circolazione e un fascio abbagliante conforme al regolamento n. 1, e da un proiettore che emette un fascio abbagliante conforme al regolamento n. 31.
ALLEGATO 3
COLLEGAMENTI ELETTRICI DEI PROIETTORI ALOGENI SIGILLATI
Figura 1
Categoria 1 (solo fascio abbagliante)
Figura 2
Categoria 21 (solo fascio anabbagliante)
Figura 3
Categoria 22 (fascio anabbagliante e abbagliante)
ALLEGATO 4
SCHERMO DI MISURAZIONE
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A. |
Proiettore HSB per circolazione a destra
(dimensioni in mm)
|
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B. |
Proiettore HSB per circolazione a sinistra
(dimensioni in mm)
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ALLEGATO 5
Requisiti minimi delle procedure di controllo della conformità della produzione
1. ASPETTI GENERALI
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1.1. |
I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti dal punto di vista meccanico e geometrico conformemente alle disposizioni del presente regolamento se non sono superate le inevitabili tolleranze di fabbricazione. |
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1.2. |
Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità dei proiettori di serie non è contestata se, non è contestata se, nelle prove delle prestazioni fotometriche eseguite su un proiettore scelto a caso:
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1.3. |
Per verificare lo spostamento verticale della linea di demarcazione per effetto del calore, si applica la procedura seguente.
Uno dei proiettori campione è sottoposto a prova secondo la procedura descritta al paragrafo 2.1 dell’allegato 6 dopo essere stato sottoposto per tre volte consecutive al ciclo di cui al paragrafo 2.2.2 dell’allegato 6. Il proiettore è ritenuto accettabile se Δ r non è superiore a 1,5 mrad. Se detto valore è compreso tra 1,5 mrad e 2,0 mrad, un secondo proiettore è sottoposto alla prova e la media dei valori assoluti registrati sui due campioni non deve essere superiore a 1,5 mrad. |
|
1.4. |
Le coordinate cromatiche devono essere rispettate. |
2. PRESCRIZIONI MINIME PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ EFFETTUATA DAL FABBRICANTE
Per ciascun tipo di proiettore, il titolare del marchio di omologazione effettua almeno le prove che seguono, alla frequenza adeguata. Le prove sono eseguite conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
Se da un prelievo di campioni risulta la non conformità per il tipo di prova considerato, viene effettuato un nuovo campionamento e si procede ad un’altra prova. Il fabbricante prende le disposizioni necessarie per assicurare la conformità della produzione corrispondente.
2.1. Natura delle prove
Le prove di conformità di cui al presente regolamento riguardano le caratteristiche fotometriche e il controllo dello spostamento verticale della linea di demarcazione sotto l’effetto del calore.
2.2. Metodi usati nelle prove
|
2.2.1. |
Le prove sono generalmente eseguite conformemente ai metodi definiti nel presente regolamento. |
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2.2.2. |
Nelle prove di conformità effettuate dal fabbricante possono essere seguiti metodi equivalenti, previa autorizzazione dell’autorità competente incaricata delle prove di omologazione. Il fabbricante comprova che i metodi impiegati sono equivalenti a quelli indicati nel presente regolamento. |
|
2.2.3. |
Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 si procede ad una calibrazione regolare dell’apparecchiatura di prova e ad una correlazione con le misurazioni effettuate da un’autorità competente. |
|
2.2.4. |
I metodi di riferimento sono in ogni caso quelli presentati nel presente regolamento, in particolare per i prelievi ed i controlli amministrativi. |
2.3. Natura del campionamento
I campioni dei proiettori sono prelevati a caso da un lotto omogeneo. Per lotto omogeneo s’intende un insieme di proiettori dello stesso tipo, definito secondo i metodi di produzione del fabbricante.
La valutazione riguarda in generale la produzione di serie di singoli stabilimenti. Tuttavia un fabbricante può raggruppare rilevazioni concernenti lo stesso tipo di proiettore prodotto da più stabilimenti, purché essi operino in base allo stesso sistema di qualità e gestione della qualità.
2.4. Caratteristiche fotometriche misurate e registrate
I proiettori prelevati sono sottoposti a misurazione fotometrica nei punti indicati nel presente regolamento; la rilevazione è limitata ai punti Emax, HV (3), HL, HR (4) per il fascio abbagliante, e ai punti B 50 L (o R), HV, 50 V, 75 R (o L) e 25 L (o R) per il fascio anabbagliante (cfr. illustrazione dell’allegato 4).
2.5. Criteri di accettabilità
Il fabbricante è tenuto a sottoporre i risultati delle prove a trattamento statistico e a definire, d’accordo con l’autorità competente, i criteri di accettabilità della sua produzione allo scopo di rispettare le prescrizioni relative al controllo della conformità dei prodotti di cui al paragrafo 11.1 del presente regolamento.
I criteri di accettabilità devono essere tali che la probabilità minima di superare un controllo per sondaggio conformemente all’allegato 8 (primo campionamento) sia di 0,95 con un grado di affidabilità del 95 %.
(1) Le lettere tra parentesi si riferiscono ai proiettori destinati alla circolazione a sinistra.
(2) La tolleranza di riorientamento di 1° verso destra o verso sinistra non è incompatibile con un riorientamento verticale verso l’alto o verso il basso, che invece è limitato soltanto dalle prescrizioni di cui al paragrafo 8.3. La parte orizzontale della linea di demarcazione non deve tuttavia superare la linea hh (le disposizioni del paragrafo 8.3 non si applicano ai Proiettori HSB destinati a soddisfare i requisiti del presente allegato solo per il fascio anabbagliante).
(3) Quando il fascio abbagliante è reciprocamente incorporato con il fascio anabbagliante, per il fascio abbagliante HV deve essere lo stesso punto di misurazione usato per il fascio anabbagliante.
(4) HL e HR: punti su «hh» situati 1,125 m rispettivamente a sinistra e a destra del punto HV.
ALLEGATO 6
Prove di stabilità delle prestazioni fotometriche dei proiettori durante il funzionamento
PROVE SU PROIETTORI COMPLETI
Dopo aver eseguito le misure fotometriche conformemente alle prescrizioni del presente regolamento ai punti Emax per il fascio abbagliante ed HV, 50 R, B 50 L per il fascio anabbagliante (o HV, 50 L, B 50 R per i proiettori destinati alla circolazione a sinistra) si sottopone a una prova di stabilità delle prestazioni fotometriche un campione del proiettore completo in funzione. Per «proiettore completo» si intende la luce completa, comprese le parti di carrozzeria o adiacenti che possono influire sulla dissipazione termica del proiettore.
1. PROVA DI STABILITÀ DELLE PRESTAZIONI FOTOMETRICHE
Le prove sono eseguite in atmosfera asciutta e calma, ad una temperatura ambiente di 23 °C ± 5 °C, con il proiettore completo fissato su un supporto che riproduca il corretto montaggio sul veicolo.
1.1. Proiettore pulito
Il proiettore rimane acceso per 12 ore secondo le modalità descritte al paragrafo 1.1.1, quindi è controllato secondo le modalità prescritte al paragrafo 1.1.2.
1.1.1. Procedura di prova
Il proiettore rimane acceso per il periodo prescritto:
1.1.1.1.
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a) |
se deve essere omologata una sola sorgente luminosa (fascio abbagliante o fascio anabbagliante) il filamento corrispondente viene acceso per il periodo prescritto (1); |
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b) |
nel caso di una luce anabbagliante e di una luce abbagliante reciprocamente incorporate (proiettore HSB a due filamenti): se il richiedente precisa che il proiettore è destinato ad essere utilizzato con un solo filamento acceso (2), la prova è eseguita in conseguenza e ciascuna delle sorgenti luminose specificate viene accesa (1) in successione per metà del tempo indicato al paragrafo 1.1; in tutti gli altri casi (1) (2), il proiettore è sottoposto al seguente ciclo per un periodo uguale al periodo prescritto:
|
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c) |
nel caso di sorgenti luminose raggruppate, tutte le singole sorgenti sono accese simultaneamente per il periodo prescritto per le singole sorgenti luminose, a) tenuto conto anche dell’impiego delle sorgenti luminose reciprocamente incorporate, b) secondo le indicazioni del fabbricante. |
1.1.1.2. Tensione di prova
La tensione di prova è regolata in modo da fornire il 90 % della potenza massima indicata nel presente regolamento per il tipo o i tipi di proiettori HSB.
1.1.2. Risultati della prova
1.1.2.1. Verifica visiva
Quando la temperatura del proiettore è stabilizzata alla temperatura ambiente, si pulisce il trasparente del proiettore e l’eventuale trasparente esterno con uno straccio di cotone pulito e inumidito. Si procede quindi ad un esame visivo; non si devono constatare distorsioni, deformazioni, incrinature o variazioni di colore del trasparente del proiettore né dell’eventuale trasparente esterno.
1.1.2.2. Prova fotometrica
Conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, si controllano i valori fotometrici ai seguenti punti:
|
|
fascio anabbagliante:
|
|
|
fascio abbagliante: punto di Emax Può essere effettuata una nuova regolazione per tener conto di eventuali deformazioni del supporto del proiettore dovute al calore (per lo spostamento della linea di demarcazione, cfr. paragrafo 2 del presente allegato). Tra le caratteristiche fotometriche ed i valori misurati prima della prova è ammessa una differenza del 10 %, comprese le tolleranze dovute alla procedura di misurazione fotometrica. |
1.2. Proiettore sporco
Dopo essere stato sottoposto alla prova di cui al paragrafo 1.1, il proiettore è preparato nel modo descritto al paragrafo 1.2.1 ed acceso per un’ora come disposto al paragrafo 1.1.1, quindi verificato come prescritto al paragrafo 1.1.2.
1.2.1. Preparazione del proiettore
1.2.1.1. Miscela di prova
|
1.2.1.1.1. |
Per proiettori con trasparente esterno in vetro:
la miscela di acqua e inquinante da applicare sul proiettore è costituita da:
La miscela non deve essere stata preparata da più di 14 giorni. |
|
1.2.1.1.2. |
Per proiettori con trasparente esterno in materia plastica:
la miscela di acqua e inquinante da applicare sul proiettore è costituita da:
La miscela non deve essere stata preparata da più di 14 giorni. |
1.2.1.2. Applicazione della miscela di prova sul proiettore
La miscela di prova viene applicata uniformemente su tutta la superficie di uscita della luce del proiettore e poi lasciata asciugare. L’operazione viene ripetuta sino a quando l’illuminamento sia sceso al 15-20 % dei valori misurati per ciascuno dei punti che seguono nelle condizioni descritte nel paragrafo 1:
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|
punto Emax in distribuzione fotometrica abbagliante se si tratta di una luce abbagliante/anabbagliante, |
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punto Emax in distribuzione fotometrica abbagliante se si tratta di una luce solo abbagliante, |
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50 R e 50 V (5) se si tratta di una luce soltanto anabbagliante destinata alla circolazione a destra, |
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|
50 L e 50 V (5) se si tratta di una luce soltanto anabbagliante destinata alla circolazione a sinistra. |
1.2.1.3. Apparecchiatura di misurazione
L’apparecchiatura di misurazione deve essere equivalente a quella utilizzata per le prove di omologazione dei proiettori.
2. VERIFICA DELLO SPOSTAMENTO VERTICALE DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE SOTTO L’EFFETTO DEL CALORE
Si tratta di verificare che lo spostamento verticale, dovuto al calore, della linea di demarcazione di un proiettore anabbagliante acceso non superi un determinato valore.
Dopo le prove descritte al paragrafo 1.1, il proiettore viene sottoposto alla prova descritta al paragrafo 2.1 senza essere smontato dal suo supporto o regolato nuovamente rispetto ad esso.
2.1. Prova
La prova è eseguita in atmosfera asciutta e calma, ad una temperatura ambiente di 23 °C ± 5 °C.
Un proiettore HSB di serie usato per almeno un’ora viene acceso in posizione fascio anabbagliante senza essere smontato dal suo supporto né regolato rispetto ad esso. (Ai fini di questa prova, la tensione è regolata come prescritto al paragrafo 1.1.1.2). La posizione della parte orizzontale della linea di demarcazione (tra vv e la verticale che passa per il punto B 50 L per i proiettori destinati alla circolazione a destra o B 50 R per quelli destinati alla circolazione a sinistra) è controllata 3 minuti (r3) e 60 minuti (r60) dopo l’accensione.
Lo spostamento della linea di demarcazione sopra descritto può essere misurato usando qualsiasi metodo che assicuri una precisione sufficiente e risultati riproducibili.
2.2. Risultati della prova
|
2.2.1. |
Il risultato espresso in milliradianti (mrad) è accettato se il valore assoluto Δ rI = r3 – r60 rilevato sul proiettore non è superiore a 1,0 mrad (Δ rI ≤ 1,0 mrad). |
|
2.2.2. |
Tuttavia, se questo valore è superiore a 1,0 mrad ma inferiore o uguale a 1,5 mrad (1,0 mrad Δ rI ≤ 1,5 mrad) la prova viene ripetuta su un secondo proiettore, come illustrato al paragrafo 2.1, dopo averlo sottoposto per tre volte consecutive al ciclo descritto di seguito, al fine di stabilizzare la posizione delle parti meccaniche del proiettore su un supporto che riproduca il montaggio corretto sul veicolo:
luce anabbagliante accesa per un’ora (con la tensione di alimentazione regolata come prescritto al paragrafo 1.1.1.2), pausa di un’ora. Il tipo di proiettore è ritenuto accettabile se la media dei valori assoluti Δ rI rilevati sul primo campione e Δ rII rilevati sul secondo campione è inferiore o uguale a 1,0 mrad.
|
(1) Se il proiettore sottoposto alla prova è raggruppato e/o reciprocamente incorporato con le luci di segnalazione, queste devono essere accese per la durata della prova. Se si tratta di un indicatore di direzione, questo deve essere acceso e lampeggiare secondo tempi di accensione e spegnimento all’incirca uguali.
(2) Se due filamenti si accendono simultaneamente quando il proiettore è impiegato come avvertitore luminoso, questa funzione non deve essere considerata come un impiego simultaneo normale dei due filamenti.
(3) NaCMC è il sale sodico di carbossimetilcellulosa, abitualmente indicata come CMC. L’NaCMC usato nella miscela deve avere un grado di sostituzione (DS) di 0,6-0,7 ed una viscosità di 200-300 cP per una soluzione al 2 % a 20 °C.
(4) La tolleranza relativa alla quantità è dovuta alla necessità di ottenere una miscela con cui sia possibile bagnare adeguatamente tutto il trasparente in materia plastica.
(5) 50 V si trova 375 mm al di sotto di HV sulla linea verticale v-v sullo schermo collocato ad una distanza di 25 m.
ALLEGATO 7
Requisiti che devono essere soddisfatti da luci che incorporano trasparenti in materiale plastico prove su trasparenti o campioni di materiale e su luci complete
1. PRESCRIZIONI GENERALI
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1.1. |
I campioni forniti conformemente al paragrafo 3.2.4 del presente regolamento
devono soddisfare le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2.1 a 2.5. |
|
1.2. |
Due dei cinque campioni di luci complete munite di trasparenti in materia plastica forniti conformemente al paragrafo 3.2.3 devono soddisfare, per quanto concerne il materiale dei trasparenti, le prescrizioni di cui al paragrafo 2.6. |
|
1.3. |
I campioni di trasparenti in materia plastica o i campioni di materiale sono sottoposti, con il riflettore al quale devono (eventualmente) essere montati, a prove di omologazione nell’ordine cronologico indicato nella tabella A che figura nell’appendice 1 del presente allegato. |
|
1.4. |
Tuttavia, se il fabbricante della luce può dimostrare che il prodotto ha già superato le prove di cui ai paragrafi da 2.1 a 2.5, o prove equivalenti conformemente ad un altro regolamento, tali prove non devono essere ripetute; soltanto le prove di cui all’appendice 1, tabella B, sono obbligatorie. |
2. PROVE
2.1. Resistenza agli sbalzi termici
2.1.1. Prove
Tre nuovi campioni (trasparenti) sono sottoposti a cinque cicli termici e di cambiamento dell’umidità (UR = umidità relativa) in base al seguente programma:
|
|
3 ore a 40 °C ± 2 °C e 85-95 % di UR; |
|
|
1 ora a 23 °C ± 5 °C e 60-75 % di UR; |
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|
15 ore a -30 °C ± 2 °C; |
|
|
1 ora a 23 °C ± 5 °C e 60-75 % di UR; 3 ore a 80 °C + 2 °C; |
|
|
1 ora a 23 °C ± 5 °C e 60-75 % di UR. |
Prima della prova, i campioni sono mantenuti per almeno quattro ore alla temperatura di 23 °C ± 5 °C con 60-75 % di UR.
Nota: i periodi di un’ora a 23 °C ± 5 °C comprendono i periodi di transizione da una temperatura all’altra necessari per evitare le conseguenze di uno shock termico.
2.1.2. Misurazioni fotometriche
2.1.2.1. Metodo
Le misurazioni fotometriche sono effettuate sui campioni prima e dopo la prova.
Tali misurazioni sono effettuate, utilizzando una luce campione, nei seguenti punti:
|
|
B 50 L e 50 R per il fascio anabbagliante di una luce anabbagliante o abbagliante/anabbagliante (B 50 R e 50 L nel caso di proiettori destinati alla circolazione a sinistra); |
|
|
percorso Emax per il fascio abbagliante di una luce abbagliante o di una luce anabbagliante/abbagliante; |
2.1.2.2. Risultati
La differenza tra i valori fotometrici misurati su ciascun campione prima e dopo la prova non deve essere superiore al 10 %, comprese le tolleranze del procedimento fotometrico.
2.2. Resistenza agli agenti atmosferici e chimici
2.2.1. Resistenza agli agenti atmosferici
Tre nuovi campioni (trasparenti o campioni di materiali) sono esposti alle radiazioni provenienti da una sorgente avente una distribuzione spettrale dell’energia analoga a quella di un corpo nero ad una temperatura compresa fra 5 500K e 6 000K. Filtri appropriati sono collocati tra la sorgente e i campioni per ridurre il più possibile le radiazioni con lunghezza d’onda inferiore a 295 nm e superiore a 2 500 nm. I campioni sono esposti ad un illuminamento energetico di 1 200 W/m2 ± 200 W/m2 per un periodo tale che l’energia luminosa ricevuta sia pari a 4 500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2. Nel contenitore di prova, la temperatura misurata sul pannello nero collocato allo stesso livello dei campioni è di 50 °C ± 5 °C. Per garantire un’esposizione regolare, i campioni ruotano intorno alla sorgente di radiazioni ad una velocità compresa fra 1 e 5 volte/min-1.
I campioni sono vaporizzati con acqua distillata avente una conducibilità inferiore a 1 mS/m alla temperatura di 23 °C ± 5 °C, in base al seguente ciclo:
|
vaporizzazione |
: |
5 minuti; |
|
asciugatura |
: |
25 minuti. |
2.2.2. Resistenza agli agenti chimici
Dopo la prova di cui al paragrafo 2.2.1 e le misurazioni di cui al paragrafo 2.2.3.1, la superficie esterna dei tre campioni è trattata secondo il procedimento di cui al paragrafo 2.2.2.2 con la miscela di cui al paragrafo 2.2.2.1.
2.2.2.1. Miscela di prova
La miscela di prova è composta dal 61,5 % di n-eptano, dal 12,5 % di toluene, dal 7,5 % di tetracloruro di etile, dal 12,5 % di tricloroetilene e dal 6 % di xilene (percentuale in volume).
2.2.2.2. Applicazione della miscela di prova
Immergere fino a saturazione un pezzo di tessuto di cotone (conformemente a ISO 105) nella miscela di cui al paragrafo 2.2.2.1 e applicare entro 10 secondi per 10 minuti alla superficie esterna del campione con una pressione di 50 N/cm2, corrispondente all’applicazione di una forza di 100 N su una superficie di prova di 14 × 14 mm.
Durante questo periodo di 10 minuti il tessuto è nuovamente impregnato nella miscela in modo che la composizione del liquido applicato sia costantemente identica a quella della miscela di prova prescritta.
Durante il periodo di applicazione è consentito compensare la pressione esercitata sul campione per evitare la formazione di fenditure.
2.2.2.3. Pulizia
Al termine dell’applicazione della miscela di prova i campioni sono asciugati all’aria aperta e quindi lavati con la soluzione di cui al paragrafo 2.3 (Resistenza ai detergenti) alla temperatura di 23 °C ± 5 °C. In seguito i campioni sono sciacquati accuratamente con acqua distillata contenente non più dello 0,2 % di impurità, alla temperatura di 23 °C ± 5 °C, e quindi asciugati con un panno morbido.
2.2.3. Risultati
|
2.2.3.1. |
Dopo la prova di resistenza agli agenti atmosferici la superficie esterna dei campioni è esente da fenditure, graffi, sfaldamenti e deformazioni, e la variazione media della trasmissione
Δ t = (T2-T3)/T2, m misurata sui tre campioni conformemente alla procedura di cui all’appendice 2 del presente allegato, non è superiore a 0,020 (Δ tm ≤ 0,020). |
|
2.2.3.2. |
Dopo la prova di resistenza agli agenti chimici, i campioni non recano traccia di colorazione da prodotti chimici che possa causare una variazione della diffusione del flusso, la cui variazione media
Δ d = (T5-T4)/T2, misurata sui tre campioni conformemente alla procedura di cui all’appendice 2 del presente allegato, non è superiore a 0,020 (Δ dm ≤ 0,020). |
2.3. Resistenza ai detergenti e agli idrocarburi
2.3.1. Resistenza ai detergenti
La superficie esterna di tre campioni (trasparenti o campioni di materiale) è riscaldata a 50 °C ± 5 °C e immersa per cinque minuti in una miscela mantenuta alla temperatura di 23 °C ± 5 °C, composta da 99 parti di acqua distillata contenente non oltre lo 0,02 % di impurità e da una parte di alchil-aril-solfonato.
Alla fine della prova i campioni sono asciugati a 50 °C ± 5 °C, quindi la superficie dei campioni è pulita con un panno umido.
2.3.2. Resistenza agli idrocarburi
La superficie esterna dei tre campioni è quindi strofinata leggermente per un minuto con del tessuto di cotone impregnato di una miscela composta dal 70 % di n-eptano e dal 30 % di toluene (percentuale in volume), quindi lasciata asciugare all’aria aperta.
2.3.3. Risultati
Dopo l’esecuzione delle due prove in successione, la variazione media della trasmissione
Δ t = (T2-T3)/T2, misurata sui tre campioni conformemente alla procedura di cui all’appendice 2 del presente allegato, non è superiore a 0,010 (Δ tm ≤ 0,010).
2.4. Resistenza all’usura meccanica
2.4.1. Metodo
La superficie esterna di tre nuovi campioni (trasparenti) è sottoposta ad una prova di usura meccanica uniforme secondo il metodo di cui all’appendice 3 del presente allegato.
2.4.2. Risultati
Dopo questa prova, le variazioni:
della trasmissione: Δ t = (T2-T3)/T2,
e della diffusione: Δ t = (T5-T4)/T2,
sono misurate conformemente alla procedura di cui all’appendice 2 sulla superficie indicata al paragrafo 3.2.4.1.1. La media per i tre campioni deve soddisfare le seguenti prescrizioni: Δ tm ≤ 0,100; Δ dm ≤ 0,050.
2.5. Prova di aderenza degli eventuali rivestimenti
2.5.1. Preparazione del campione
Su una superficie di 20 mm × 20 mm del rivestimento di un trasparente è inciso, con una lametta da rasoio o con un ago, un reticolato di quadrati di circa 2 mm di lato. La pressione della lametta o dell’ago è sufficiente ad incidere almeno il rivestimento.
2.5.2. Descrizione della prova
Usare un nastro adesivo avente una forza di adesione di 2 N/(cm di larghezza) ± 20 %, misurata nelle condizioni di riferimento di cui all’appendice 4 del presente allegato. Tale nastro adesivo, della larghezza di almeno 25 mm, è premuto per almeno cinque minuti sulla superficie preparata come indicato al paragrafo 2.5.1.
L’estremità del nastro adesivo è quindi caricata in modo che la forza di adesione alla superficie considerata sia compensata da una forza perpendicolare a quella superficie. A questo punto, il nastro adesivo è strappato alla velocità costante di 1,5 m/s ± 0,2 m/s.
2.5.3. Risultati
Non si registra un deterioramento sensibile della superficie reticolata. Sono ammessi deterioramenti alle intersezioni fra i quadrati o al margine delle incisioni, purché l’area deteriorata non sia superiore al 15 % della superficie reticolata.
2.6. Prove su luce completa munita di trasparente in materia plastica
2.6.1. Resistenza all’usura meccanica della superficie del trasparente
2.6.1.1. Prove
Il trasparente della luce campione n. 1 è sottoposto alla prova di cui al paragrafo 2.4.1.
2.6.1.2. Risultati
Dopo la prova i valori risultanti dalle misurazioni fotometriche effettuate sulla luce conformemente al presente regolamento non superano di oltre il 30 % i valori massimi prescritti nei punti B 50 L e HV e non sono inferiori di oltre il 10 % ai valori minimi prescritti nel punto 75 R (nel caso di proiettori destinati alla circolazione a sinistra i punti da prendere in considerazione sono B 50 R, HV e 75 L).
2.6.2. Prova di aderenza degli eventuali rivestimenti
Il trasparente della luce campione n. 2 è sottoposto alla prova di cui al paragrafo 2.5.
3. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
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3.1. |
Per quanto concerne i materiali usati per la produzione di trasparenti, le luci di una serie sono riconosciute conformi al presente regolamento se:
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3.2. |
Se i risultati delle prove non soddisfano i requisiti, le prove sono ripetute su un altro campione di proiettori scelto a caso. |
APPENDICE 1
ORDINE CRONOLOGICO DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE
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A. |
Prove sulle materie plastiche (trasparenti o campioni di materiale forniti conformemente al paragrafo 3.2.4 del presente regolamento)
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B. |
Prove su luci complete (fornite conformemente al paragrafo 3.2.3 del presente regolamento)
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APPENDICE 2
Metodo di misura della diffusione e della trasmissione della luce
1. APPARECCHIATURA (cfr. illustrazione)
Il fascio di un collimatore K con semidivergenza β/2 = 17,4 × 10-4 rd è limitato da un diaframma DT con un’apertura di 6 mm contro il quale è collocato il supporto del campione.
Una lente acromatica convergente L2, corretta per eliminare le aberrazioni sferiche, collega il diaframma DT al ricevitore R; il diametro della lente L2 è tale da non diaframmare la luce diffusa dal campione in un cono con un semiangolo di vertice β/2 = 14°.
Un diaframma anulare DD con angoli α0/2 = 1° e αmax/2 = 12° è collocato su un piano focale di immagine della lente L2.
La parte centrale non trasparente del diaframma è necessaria per eliminare la luce che proviene direttamente dalla sorgente luminosa. È possibile rimuovere la parte centrale del diaframma dal fascio di luce in modo tale che ritorni esattamente alla posizione originaria.
La distanza L2 DT e la lunghezza focale F2 della lente L2 sono scelte in modo che l’immagine di DT copra completamente il ricevitore R.
Con il flusso incidente iniziale riferito a 1 000 unità, la precisione assoluta di ciascuna rilevazione è superiore a 1 unità.
2. MISURAZIONI
Sono effettuate le seguenti rilevazioni:
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Rilevazione |
Con campione |
Con la parte centrale di DD |
Quantità rappresentata |
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T1 |
no |
no |
Flusso incidente nella rilevazione iniziale |
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T2 |
sì (prima della prova) |
no |
Flusso trasmesso dal nuovo materiale in un campo di 24° |
|
T3 |
sì (prima della prova) |
no |
Flusso trasmesso dal materiale esaminato in un campo di 24° |
|
T4 |
sì (prima della prova) |
sì |
Flusso diffuso dal nuovo materiale |
|
T5 |
sì (prima della prova) |
sì |
Flusso diffuso dal materiale esaminato |
APPENDICE 3
METODO DI PROVA A SPRUZZO
1. ATTREZZATURA DI PROVA
1.1. Pistola a spruzzo
La pistola a spruzzo utilizzata è munita di un ugello del diametro di 1,3 mm tale da permettere una portata di 0,24 ± 0,02 l/minuto ad una pressione di funzionamento di 6,0 bar – 0, + 0,5 bar.
In queste condizioni di funzionamento, la chiazza a ventaglio ottenuta sulla superficie esposta ad usura ha un diametro di 170 mm ± 50 mm, ad una distanza di 380 mm ± 10 mm dall’ugello.
1.2. Miscela di prova
La miscela di prova è composta di:
|
|
sabbia silicea avente durezza 7 sulla scala di Mohs, granulometria compresa tra 0 e 0,2 mm e distribuzione pressoché normale con un fattore angolare compreso tra 1,8 e 2; |
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|
acqua avente durezza non superiore a 205 g/m3 per una miscela contenente 25 g di sabbia per litro d’acqua. |
2. PROVA
La superficie esterna dei trasparenti delle luci è sottoposta una o più volte all’azione del getto di sabbia prodotto come descritto precedentemente. Il getto è diretto quasi perpendicolarmente alla superficie da esaminare.
L’usura è verificata mediante uno o più campioni di vetro posti come riferimento accanto ai trasparenti sottoposti a prova. La miscela è spruzzata finché la variazione della diffusione della luce nel campione o nei campioni, misurata con il metodo descritto nell’appendice 2, è tale che:
Δd = (T5-T4)/T2 = 0,0250 ± 0,0025
Diversi campioni di riferimento possono essere utilizzati per verificare che l’intera superficie sottoposta a prova abbia subito un deterioramento omogeneo.
APPENDICE 4
PROVA DI ADERENZA DEL NASTRO ADESIVO
1. OBIETTIVO
Questo metodo permette di determinare in condizioni normali la forza di adesione lineare di un nastro adesivo ad una lastra di vetro.
2. PRINCIPIO
Misurazione della forza necessaria a staccare un nastro adesivo da una lastra di vetro con un’angolazione di 90°.
3. CONDIZIONI ATMOSFERICHE PRESCRITTE
L’ambiente deve avere una temperatura di 23 °C ± 5 °C con una umidità relativa (UR) pari a 65 ± 15 %.
4. CAMPIONI DI PROVA
Prima della prova il rotolo di nastro adesivo è condizionato per 24 ore nelle condizioni atmosferiche prescritte (cfr. paragrafo 3).
Per ogni rotolo vengono sottoposti a prova 5 campioni della lunghezza di 400 mm ciascuno. I campioni sono prelevati dopo aver eliminato i primi 3 strati del rotolo.
5. PROCEDIMENTO
La prova è effettuata nelle condizioni atmosferiche indicate al paragrafo 3.
Prelevare i cinque pezzi di nastro da sottoporre a prova srotolando il nastro radialmente ad una velocità approssimativa di 300 mm/s, quindi applicarli entro 15 secondi come segue:
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applicare il nastro alla lastra di vetro progressivamente, strofinando leggermente con le dita nel senso della lunghezza senza premere eccessivamente, in modo da non lasciare bolle d’aria fra il nastro e la lastra di vetro. |
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Lasciare il tutto nelle condizioni atmosferiche prescritte per 10 minuti. |
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Staccare dal vetro circa 25 mm di nastro, perpendicolarmente all’asse del nastro applicato. Fissare la lastra e ripiegare l’estremità libera del nastro a 90°. Applicare una forza in modo che la linea di separazione fra il nastro e la lastra sia perpendicolare sia a tale forza che alla lastra. |
|
|
Tirare il nastro per staccarlo dalla lastra ad una velocità di 300 mm/s ± 30 mm/s e registrare la forza necessaria. |
6. RISULTATI
I cinque valori ottenuti sono disposti in ordine crescente e il valore mediano è considerato il risultato della misurazione. Tale valore è espresso in Newton per centimetro di larghezza del nastro.
ALLEGATO 8
PRESCRIZIONI MINIME PER I PRELIEVI EFFETTUATI DA UN ISPETTORE
1. CONSIDERAZIONI GENERALI
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1.1. |
I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti dal punto di vista meccanico e geometrico conformemente alle disposizioni del presente regolamento se non sono superate le inevitabili tolleranze di fabbricazione. |
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1.2. |
Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità dei proiettori di serienon è contestata se, nelle prove delle prestazioni fotometriche eseguite su un proiettore scelto a caso:
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1.3. |
Le coordinate cromatiche del presente regolamento devono essere rispettate.
Le prestazioni fotometriche di un proiettore che emette luce di colore giallo selettivo corrispondono ai valori indicati nel presente regolamento moltiplicati per 0,84. |
2. PRIMO CAMPIONAMENTO
Nel primo campionamento si scelgono a caso 4 proiettori. Il primo campione di 2 proiettori è contrassegnato con A, il secondo con B.
2.1. La conformità non è contestata nei casi indicati di seguito.
|
2.1.1. |
In base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori di serie non è contestata se le divergenze dei valori misurati sul proiettore in senso sfavorevole sono:
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|
2.1.2. |
o il campione A soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2. |
2.2. La conformità è contestata nei casi indicati di seguito.
|
2.2.1. |
In base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori di serie è contestata e si invita il fabbricante a rendere la sua produzione conforme ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:
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2.2.2. |
o se il campione A non soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2. |
2.3. Revoca dell’omologazione
La conformità è contestata e si applica il paragrafo 12 se, in base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:
|
2.3.1. |
campione A
|
|
2.3.2. |
campione B
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.3.3. |
o se i campioni A e B non soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2. |
3. SECONDO CAMPIONAMENTO
Nei casi A3, B2, B3 è necessario, entro 2 mesi dalla notifica, un secondo campionamento: terzo campione C di due proiettori e quarto campione D di due proiettori, scelti da partite fabbricate dopo l’adeguamento.
3.1. La conformità non è contestata nei casi indicati di seguito.
|
3.1.1. |
In base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori di serie non è contestata se le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1.2. |
o se il campione C soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2. |
3.2. La conformità è contestata nei casi indicati di seguito
|
3.2.1. |
In base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori di serie è contestata e si invita il fabbricante a rendere la sua produzione conforme ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:
|
||||||||||||||||||
3.3. Revoca dell’omologazione
La conformità è contestata e si applica il paragrafo 12 se, in base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:
|
3.3.1. |
campione C
|
|
3.3.2. |
campione D
|
||||||||||
|
3.3.3. |
o se i campioni C e D non soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2. |
4. SPOSTAMENTO VERTICALE DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE
Per verificare lo spostamento verticale della linea di demarcazione sotto l’effetto del calore, si applica la procedura seguente:
|
|
Uno dei proiettori del campione A prelevato secondo la procedura di cui alla figura l del presente allegato è sottoposto a prova secondo la procedura descritta al paragrafo 2.1 dell’allegato 6 dopo essere stato sottoposto per tre volte consecutive al ciclo descritto al paragrafo 2.2.2 dell’allegato 6. |
|
|
Il proiettore è ritenuto accettabile se Δr non è superiore a 1,5 mrad. |
|
|
Se detto valore è compreso tra 1,5 mrad e 2,0 mrad, il secondo proiettore del campione A è sottoposto alla prova e la media dei valori assoluti rilevati su entrambi i campioni non deve essere superiore a 1,5 mrad. Tuttavia, se questo valore di 1,5 mrad sul campione A non è rispettato, i due proiettori del campione B sono sottoposti alla stessa procedura e il valore Δ r di ciascuno di essi non deve essere superiore a 1,5 mrad. |
Figura 1
(1) Le lettere tra parentesi si riferiscono ai proiettori destinati alla circolazione a sinistra.
(2) La tolleranza di riorientamento di 1° verso destra o verso sinistra non è incompatibile con un riorientamento verticale verso l’alto o verso il basso, che invece è limitato soltanto dalle prescrizioni di cui al paragrafo 8.3. La parte orizzontale della linea di demarcazione non deve tuttavia superare la linea hh (le disposizioni del paragrafo 8.3 non si applicano ai proiettori HSB destinati a soddisfare i requisiti del presente allegato solo per il fascio anabbagliante).
|
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/56 |
Solo i testi originali UN/ECE hanno efficacia giuridica a norma del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Regolamento n. 93 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione di:
|
I. |
Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) |
|
II. |
Veicoli, per quanto riguarda il montaggio di un FUPD di tipo omologato |
|
III. |
Veicoli, per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore (FUP) |
Data di entrata in vigore: 27 febbraio 1994
INDICE
REGOLAMENTO
|
1. |
Campo di applicazione |
|
2. |
Obiettivo |
|
3. |
Definizioni |
|
4. |
Domanda di omologazione |
Parte I — Omologazione dei dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD)
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5. |
Omologazione di un dispositivo di protezione antincastro anteriore |
|
6. |
Prescrizioni relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriore |
Parte II — Omologazione di un veicolo per quanto riguarda il montaggio di un dispositivo di protezione antincastro anteriore di tipo omologato
|
7. |
Omologazione del montaggio di un dispositivo di protezione antincastro anteriore omologato |
|
8. |
Prescrizioni di montaggio di un dispositivo di protezione antincastro anteriore omologato |
Parte III — Omologazione di un veicolo per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore (FUP)
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9. |
Omologazione di un veicolo munito di protezione antincastro anteriore |
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10. |
Prescrizioni relative a un veicolo munito di protezione antincastro anteriore |
ALLEGATI
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Allegato 1 — |
Comunicazione di rilascio, estensione, rifiuto o revoca dell’omologazione o di cessazione definitiva della produzione di un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore (FUPD) ai sensi del regolamento n. 93 (Parte I) |
|
Allegato 2 — |
Comunicazione di rilascio, estensione, rifiuto o revoca dell’omologazione o di cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio di un dispositivo di protezione antincastro anteriore (FUPD) di tipo omologato ai sensi del regolamento n. 93 (Parte II) |
|
Allegato 3 — |
Comunicazione di rilascio, estensione, rifiuto o revoca dell’omologazione o di cessazione definitiva della produzione di un veicolo rispetto alla protezione antincastro anteriore (FUP) ai sensi del regolamento n. 93 (Parte III) |
|
Allegato 4 — |
Esempi di collocazione dei marchi di omologazione |
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Allegato 5 — |
Condizioni e procedure di prova |
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Allegato 6 — |
Conformità della produzione e altre procedure amministrative |
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
|
1.1. |
Il presente regolamento si applica:
|
|
1.2. |
I veicoli della categoria N2 aventi una massa massima non superiore a 7,5 t devono rispettare soltanto il requisito dell'altezza libera dal suolo di 400 mm prescritto dal presente regolamento. |
|
1.3. |
Le prescrizioni del presente regolamento non si applicano:
|
2. OBIETTIVO
Scopo del presente regolamento è dotare i veicoli delle categorie M1 o N1 (1) di una protezione antincastro efficace in caso di collisione frontale con i veicoli di cui al paragrafo 1 del presente regolamento.
3. DEFINIZIONI
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3.1. |
Ai fini del presente regolamento s'intende per:
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4. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
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4.1. |
La domanda di omologazione ai sensi di una parte del presente regolamento deve essere presentata dal costruttore del tipo di veicolo o dal fabbricante del tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore o dal loro mandatario. |
|
4.2. |
Per ciascun tipo, alla domanda deve essere allegato quanto segue:
|
|
4.3. |
Alle domande presentate ai sensi della parte II del presente regolamento deve essere allegato quanto segue:
|
|
4.4. |
Alle domande presentate ai sensi delle parti II e III del presente regolamento devono essere allegate informazioni sul tipo di veicolo quale definito al punto 3.1.8. |
|
4.5. |
Per trattare gli aspetti elencati di seguito, le autorità competenti devono seguire le procedure amministrative di cui all'allegato 6:
|
PARTE I
OMOLOGAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE (FUPD)
5. OMOLOGAZIONE DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE
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5.1. |
Se il dispositivo di protezione antincastro anteriore di cui si richiede l'omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa le prescrizioni di cui al successivo punto 6, l'omologazione del tipo di dispositivo è rilasciata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4. |
|
5.2. |
L'omologazione, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione del tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore ai sensi del presente regolamento vengono comunicati alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento. |
6. PRESCRIZIONI RELATIVE AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE
|
6.1. |
Il dispositivo di protezione antincastro anteriore deve offrire resistenza sufficiente alle forze applicate parallelamente all'asse longitudinale del veicolo e deve soddisfare determinate prescrizioni dimensionali. A tal fine devono essere impiegate la procedura e le condizioni di prova indicate nell'allegato 5 del presente regolamento. |
|
6.2. |
L'altezza della sezione trasversale della protezione antincastro anteriore non deve essere inferiore a 100 mm per i veicoli della categoria N2 e a 120 mm per i veicoli della categoria N3. Le estremità laterali della traversa non devono essere curvate in avanti né presentare alcun bordo tagliente verso l'esterno; questa condizione è soddisfatta se le estremità laterali della traversa sono arrotondate all'esterno con un raggio di curvatura di almeno 2,5 mm. |
|
6.3. |
Il dispositivo può essere progettato in modo che la sua posizione sulla parte anteriore del veicolo possa essere modificata. In questo caso, in posizione di funzionamento, deve essere ottenuto un bloccaggio tale da escludere qualsiasi possibilità di spostamento involontario. L'operatore deve poter modificare la posizione del dispositivo applicando una forza non superiore a 40 daN. |
|
6.4. |
Le superfici più esterne dei dispositivi di protezione anteriore devono essere essenzialmente lisce o ondulate orizzontalmente; le teste bombate di bulloni o rivetti possono tuttavia sporgere dalla superficie non più di 10 mm. |
PARTE II
OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA IL MONTAGGIO DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE DI TIPO OMOLOGATO
7. OMOLOGAZIONE DEL MONTAGGIO DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE OMOLOGATO
|
7.1. |
Se il veicolo di cui si richiede l'omologazione ai sensi della parte II del presente regolamento è munito di un dispositivo di protezione antincastro anteriore e soddisfa le prescrizioni di cui al successivo punto 8, l'omologazione del tipo di veicolo è rilasciata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4. |
|
7.2. |
L'omologazione, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione del tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento vengono comunicati alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento. |
8. PRESCRIZIONI DI MONTAGGIO DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE OMOLOGATO
|
8.1. |
La massa massima del tipo di veicolo per il quale si chiede l’omologazione non deve superare il valore indicato nella scheda di comunicazione dell’omologazione di ciascun dispositivo di protezione antincastro anteriore omologato e destinato ad essere montato sul veicolo in questione. |
|
8.2. |
Il veicolo sul quale è montato il dispositivo di protezione antincastro anteriore deve soddisfare determinate prescrizioni dimensionali indicate nell'allegato 5, tenendo conto delle condizioni di prova e delle informazioni riportate nella scheda di comunicazione di cui all'allegato 1 relativa al dispositivo di protezione antincastro anteriore. |
|
8.3. |
Il dispositivo di protezione antincastro anteriore deve essere montato sul veicolo in modo che la distanza orizzontale, misurata verso il retro, tra la parte più avanzata del veicolo e la parte anteriore del dispositivo di protezione anteriore non superi 400 mm, meno la deformazione registrata (punto 9 dell'allegato 1), misurata su ciascuno dei punti su cui sono state applicate le forze di prova durante le prove di omologazione del tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore, in conformità alle disposizioni della parte I del presente regolamento e annotate sulla scheda di comunicazione (cfr. figure 1 e 2). |
|
8.4. |
Per misurare queste distanze, si esclude qualsiasi parte del veicolo che si trovi a più di 2 m dal suolo. |
|
8.5. |
L'altezza libera massima dal suolo della parte inferiore del dispositivo di protezione antincastro anteriore non deve superare 400 mm, come specificato al punto 3 dell'allegato 5, tra i due punti P1 del dispositivo montato. Esteriormente a ciascun punto P1, questa altezza può superare 400 mm a condizione che la parte inferiore del dispositivo non si trovi al di sopra di un piano che, passando attraverso la parte inferiore del dispositivo direttamente sotto il punto P1, forma un angolo di 15° rispetto al piano orizzontale (cfr. figura 3). |
|
8.6. |
La distanza dal suolo dei punti di applicazione delle forze di prova sul dispositivo di protezione antincastro anteriore conformemente alla parte I del presente regolamento e annotata nella scheda di comunicazione dell'omologazione (punto 8 dell'allegato 1), non deve superare 445 mm, come indicato al punto 3 dell'allegato 5. |
|
8.7. |
L'altezza libera massima dal suolo della parte inferiore del dispositivo di protezione antincastro anteriore tra i due punti P1 non deve superare 450 mm, tenendo conto del loro movimento durante l'applicazione del carico di prova, in conformità alla parte I. |
|
8.8. |
La larghezza del dispositivo di protezione antincastro anteriore non deve superare in alcun punto la larghezza dei parafanghi che coprono le ruote dell'asse più avanzato, né essere inferiore di oltre 100 mm su ciascun lato dell'asse più avanzato misurata ai punti più esterni dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo (cfr. figura 1), né essere inferiore di oltre 200 mm su ciascun lato, misurata ai punti più esterni dei predellini di accesso alla cabina del conducente. |
PARTE III
OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA LA PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE (FUP)
9. OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO MUNITO DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE
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9.1. |
Se il veicolo di cui si richiede l'omologazione ai sensi del presente regolamento è munito di una protezione antincastro anteriore che soddisfa le prescrizioni di cui al successivo punto 10, l'omologazione del tipo di veicolo è rilasciata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4. |
|
9.2. |
L'omologazione, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione del tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento vengono comunicati alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 3 del presente regolamento. |
10. PRESCRIZIONI RELATIVE A UN VEICOLO MUNITO DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE
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10.1. |
Ogni veicolo delle categorie N2 o N3 soddisfa la prescrizione di cui al punto 2 se è munito di un dispositivo di protezione antincastro anteriore che non sia già stato omologato come entità tecnica separata ai sensi della parte I del presente regolamento, oppure se la parte anteriore del veicolo è concepita e/o realizzata in modo che i suoi elementi possono essere considerati, per forma e caratteristiche, quali elementi che assolvono le funzioni del dispositivo di protezione antincastro anteriore. Sono assimilati al dispositivo di protezione antincastro anteriore gli elementi la cui azione combinata soddisfa le prescrizioni che seguono. |
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10.2. |
La protezione antincastro anteriore deve offrire resistenza sufficiente alle forze applicate parallelamente all'asse longitudinale del veicolo. La protezione antincastro anteriore deve anche soddisfare determinate prescrizioni dimensionali, che devono essere comprovate in base alla procedura e alle condizioni di prova di cui all'allegato 5 del presente regolamento. |
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10.3. |
Per le domande presentate ai sensi della parte III del presente regolamento, l'altezza della sezione della traversa del dispositivo di protezione antincastro anteriore (non omologato come entità tecnica separata ai sensi della parte I) non deve essere inferiore a 100 mm per i veicoli della categoria N2 e a 120 mm per i veicoli della categoria N3. |
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10.4. |
Il dispositivo può essere progettato in modo che la sua posizione sulla parte anteriore del veicolo possa essere modificata. In questo caso, in posizione di funzionamento, deve essere ottenuto un bloccaggio tale da escludere qualsiasi possibilità di spostamento involontario. L'operatore deve poter modificare la posizione del dispositivo applicando una forza non superiore a 40 daN. |
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10.5. |
La protezione antincastro anteriore deve possedere resistenza sufficiente in modo che la distanza orizzontale, misurata verso il retro, tra la parte più avanzata del veicolo dopo l'applicazione delle forze di prova (specificate nel presente allegato) e la superficie di contatto dell'asta di spinta non sia superiore a 400 mm. |
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10.6. |
Per misurare queste distanze, si esclude qualsiasi parte del veicolo che si trovi a più di 2 m dal suolo. |
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10.7. |
L'altezza libera massima dal suolo della parte inferiore della protezione antincastro anteriore non deve superare 400 mm, come specificato al punto 2 dell'allegato 5, tra i due punti P1. Esteriormente a ciascun punto P1, questa altezza può superare 400 mm a condizione che la parte inferiore non si trovi al di sopra di un piano che, passando attraverso la parte inferiore della protezione antincastro anteriore direttamente sotto il punto P1, forma un angolo di 15° rispetto al piano orizzontale (cfr. figura 3). |
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10.8. |
L'altezza libera massima dal suolo della parte inferiore della protezione antincastro anteriore tra i due punti P1 non deve superare 450 mm, tenendo conto del loro movimento durante l'applicazione del carico di prova. |
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10.9. |
La larghezza della protezione antincastro anteriore non deve superare, in alcun punto, la larghezza dei parafanghi che coprono le ruote dell'asse più avanzato, né essere inferiore di oltre 100 mm su ciascun lato dell'asse più avanzato, misurata ai punti più esterni dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo (cfr. figura 1), né essere inferiore di oltre 200 mm su ciascun lato, misurata ai punti più esterni dei predellini di accesso alla cabina del conducente. |
Figura 1
Generalmente, la protezione antincastro anteriore comprende una traversa e raccordi con il telaio o con altri elementi strutturali.
Nota: La forma del dispositivo di protezione antincastro anteriore è presentata a titolo indicativo.
Figura 2
Figura 3
(1) Cfr. Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E. 3, allegato 7) TRANS/SC1/WP29/78/Amend.3).
ALLEGATO 4
ESEMPI DI COLLOCAZIONE DEI MARCHI DI OMOLOGAZIONE
1. NUMERO DI OMOLOGAZIONE
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1.1. |
A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre (attualmente 00) indicano la serie di emendamenti comprendenti le modifiche tecniche sostanziali più recenti apportate al regolamento alla data in cui è stata concessa l'omologazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo. |
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1.2. |
L'omologazione, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione ai sensi del presente regolamento vengono comunicati alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme a uno dei modelli di cui agli allegati 1, 2 o 3 del presente regolamento. |
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1.3. |
Su ogni elemento di una serie conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere apposto, in posizione visibile e, nel caso di un'entità tecnica, in un punto facilmente accessibile in posizione di montaggio e indicato sulla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito come segue:
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1.4. |
Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato, ai sensi di uno o più regolamenti allegati all'accordo, nel paese che ha rilasciato l'omologazione ai sensi del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al punto 1.3.1 del presente allegato; in questo caso i numeri di regolamento e di omologazione e gli altri simboli supplementari relativi a tutti i regolamenti ai sensi dei quali l'omologazione è stata rilasciata nel paese che ha concesso l'omologazione ai sensi del presente regolamento devono essere posti in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 1.3.1 del presente allegato. |
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1.5. |
Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile. |
2. ESEMPI DI COLLOCAZIONE DEI MARCHI DI OMOLOGAZIONE
2.1. Modello A
a ≥ 8 mm
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2.1.1. |
Il marchio di omologazione sopra raffigurato indica che il tipo di veicolo su cui è apposto è stato omologato, per quanto concerne la protezione antincastro anteriore, nel Regno Unito (E11) ai sensi del regolamento n. 93, parte II (montaggio di un dispositivo di protezione antincastro anteriore di tipo omologato) con il numero di omologazione 002439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'omologazione è stata rilasciata conformemente alle prescrizioni del regolamento n. 93, parte II, nella versione originaria. |
2.2. Modello B
a ≥ 8 mm
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2.2.1. |
Il marchio di omologazione sopra raffigurato indica che il tipo di veicolo su cui è apposto è stato omologato nel Regno Unito (E11) ai sensi del regolamento n. 93 parte II e del regolamento n. 31 (2). I numeri di omologazione indicano che, alla data delle rispettive omologazioni, il regolamento n. 93 esisteva in versione originaria, mentre il regolamento n. 31 comprendeva la serie di modifiche 02. |
(1) 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Iugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (non assegnato), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 e 25 (non assegnati), 26 per la Slovenia e 27 per la Slovacchia. Ulteriori numeri saranno assegnati ad altri paesi secondo l'ordine cronologico in cui avranno ratificato o aderito all'accordo relativo al riconoscimento dell'omologazione di accessori e parti dei veicoli; tali numeri saranno comunicati dal segretario generale delle Nazioni Unite alle parti contraenti dell'accordo.
(2) Il secondo numero è fornito a solo titolo di esempio.
ALLEGATO 5
CONDIZIONI E PROCEDURE DI PROVA
1. CONDIZIONI DI PROVA RELATIVE AI FUPD
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1.1. |
Su richiesta del fabbricante, la prova può essere effettuata:
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1.2. |
Nei casi di cui ai precedenti punti 1.1.2 e 1.1.3, le parti utilizzate per fissare il FUPD sulla parte del telaio del veicolo o sul banco di prova rigido devono essere equivalenti a quelle usate per fissare il dispositivo sul veicolo. |
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1.3. |
Su richiesta del fabbricante e con l'autorizzazione del servizio tecnico, la procedura di prova di cui al successivo punto 3 può essere simulata mediante calcoli o altri metodi analoghi, a condizione che l'equivalenza sia dimostrata. |
2. CONDIZIONI DI PROVA RELATIVE AI VEICOLI
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2.1. |
Se necessario per ottenere le forze di prova prescritte al successivo punto 3.1, il veicolo può essere trattenuto con qualsiasi sistema, che deve essere specificato dal fabbricante. |
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2.2. |
Le dimensioni devono essere misurate come se il veicolo si trovasse nelle seguenti condizioni:
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3. PROCEDURA DI PROVA
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3.1. |
I punti P1 si trovano alla distanza massima di 200 mm dai piani longitudinali tangenti ai punti più esterni dei pneumatici dell'asse anteriore, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo; i punti P2 sono simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, a una distanza di 700-1 200 mm tra di loro. La posizione esatta deve essere indicata dal costruttore. |
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3.2. |
L'altezza dal suolo dei punti P1 e P2 è definita dal costruttore del veicolo all'interno delle linee che delimitano la parte anteriore del dispositivo. Questa altezza non deve però superare 445 mm con il veicolo a vuoto. Il punto P3 si trova sul piano longitudinale (verticale) mediano del veicolo (cfr. figura 1 del regolamento). |
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3.3. |
Le forze di prova sottoindicate devono essere applicate su ciascuno dei punti di prova nel corso di prove distinte effettuate con uno stesso veicolo o dispositivo oppure, su richiesta del costruttore/concessionario, su veicoli o campioni diversi.
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3.4. |
Gli spostamenti orizzontali e verticali massimi registrati per ciascun punto di prova durante l'applicazione delle forze sopra indicate e lo spostamento più elevato sono indicati nella scheda di comunicazione. |
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3.5. |
Ogni volta che una prova pratica viene effettuata per verificare se le prescrizioni di cui ai punti precedenti sono rispettate, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
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ALLEGATO 6
Conformità della produzione e altre procedure amministrative
1. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
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1.1. |
I dispositivi di protezione antincastro anteriore e i veicoli omologati ai sensi del presente regolamento devono essere costruiti in modo da essere conformi al tipo omologato, rispettando le prescrizioni di cui al presente regolamento. |
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1.2. |
Al fine di verificare la conformità con le prescrizioni del precedente punto 1.1, devono essere eseguiti gli opportuni controlli della produzione. |
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1.3. |
Il titolare dell’omologazione deve, in particolare:
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1.4. |
L'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso ogni unità di produzione.
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2. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
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2.1. |
L'omologazione rilasciata a un tipo di veicolo o di dispositivo di protezione antincastro anteriore ai sensi del presente regolamento può essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni di cui sopra o se il dispositivo di protezione non ha superato le prove prescritte dal presente regolamento. |
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2.2. |
Se una delle parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, essa deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, a mezzo di una scheda di comunicazione conforme a uno dei modelli di cui agli allegati 1, 2 o 3 del presente regolamento. |
3. MODIFICA ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE
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3.1. |
Qualsiasi modifica di un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore o di veicolo deve essere comunicata al servizio amministrativo che ha rilasciato l'omologazione del tipo. Detto servizio può:
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3.2. |
La conferma o il rifiuto dell'omologazione, specificando le modifiche apportate, devono essere comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento a mezzo di una scheda conforme a uno dei modelli di cui agli allegati 1, 2 o 3 del presente regolamento. |
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3.3. |
L'autorità competente che rilascia un'estensione dell'omologazione assegna un numero di serie all'estensione e ne informa le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento, per mezzo di una scheda di comunicazione conforme a uno dei modelli di cui agli allegati 1, 2 o 3 del presente regolamento. |
4. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
Se il titolare di un'omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore o di protezione antincastro anteriore omologato ai sensi del presente regolamento, ne deve informare l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. A seguito di tale comunicazione, l'autorità competente informa le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento, per mezzo di una scheda di comunicazione conforme a uno dei modelli di cui agli allegati 1, 2 o 3 del presente regolamento.
5. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite le denominazioni e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione, ai quali devono essere inviate le schede concernenti l'omologazione, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione, rilasciate in altri paesi.