ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.177.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 177

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53° anno
10 luglio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento n. 1 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei proiettori dei veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico e/o un fascio di luce abbagliante e che sono muniti di lampade a incandescenza appartenenti delle categorie R2 e/o HS1

1

 

*

Regolamento n. 6 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi riguardanti l’omologazione degli indicatori di direzione destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi

40

 

*

Regolamento n. 8 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei proiettori di veicoli a motore che emettono un fascio di luce asimmetrico anabbagliante o abbagliante o entrambi i fasci e che sono muniti di lampade alogene (appartenenti alle categorie H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11)

71

 

*

Regolamento n. 19 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

113

 

*

Regolamento n. 20 della Commissione economica per l’Europa delle nazioni unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei proiettori dei veicoli a motore che emettono un fascio di luce asimmetrico anabbagliante o abbagliante o entrambi i fasci e che sono muniti di lampade alogene a filamento appartenenti alla categoria H4

170

 

*

Regolamento n. 46 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi

211

 

*

Regolamento n. 118 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) — Prescrizioni tecniche uniformi applicabili al comportamento alla combustione dei materiali impiegati nell’allestimento interno di alcune categorie di veicoli a motore

263

 

*

Regolamento n. 121 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto concerne la collocazione e l’identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

290

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

10.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 177/1


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regolamento n. 1 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei proiettori dei veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico e/o un fascio di luce abbagliante e che sono muniti di lampade a incandescenza appartenenti delle categorie R2 e/o HS1

Comprendente tutto il testo valido fino a:

serie di modifiche 02 — data di entrata in vigore: 8 settembre 2001

INDICE

REGOLAMENTO

Campo di applicazione

1.

Definizioni

2.

Domanda di omologazione

3.

Iscrizioni

4.

Omologazione

5.

Specificazioni generali

6.

Illuminamento

7.

Valutazione del disagio

8.

Proiettore campione

9.

Conformità della produzione

10.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

11.

Modifica ed estensione dell’omologazione di un tipo di proiettore

12.

Cessazione definitiva della produzione

13.

Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

14.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

Allegato 1 —

Notifica relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione ovvero alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di proiettore conforme al regolamento n. 1

Allegato 2 —

Proiettori speciali per trattori agricoli e forestali e altri veicoli lenti

Allegato 3 —

Requisiti minimi relativi alle procedure di controllo della conformità della produzione

Allegato 4 —

Prove di stabilità del comportamento fotometrico dei proiettori durante il funzionamento

Allegato 5 —

Esempi di marchi di omologazione

Allegato 6 —

Schermi di misurazione

Allegato 7 —

Prescrizioni relative ai proiettori muniti di trasparente in materiale plastico — Prove da effettuare su trasparenti o su campioni di materiale e su proiettori completi

Allegato 8 —

Requisiti minimi relativi ai campionamenti effettuati da un ispettore

CAMPO DI APPLICAZIONE (1)

Il presente regolamento si applica proiettori di veicoli a motore con trasparenti di vetro o di materiale plastico.

1.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.1.    «Trasparente», il componente più esterno del proiettore (unità ottica) che trasmette la luce attraverso la superficie illuminante;

1.2.    «Rivestimento», il prodotto o i prodotti applicati in uno o più strati sulla superficie esterna di un trasparente;

Proiettori di «tipi» differenti, i proiettori che differiscono fra loro per i seguenti aspetti essenziali:

1.3.1.   Marchio di fabbrica o commerciale;

1.3.2.   Le caratteristiche del sistema ottico;

1.3.3.   L’inclusione o la soppressione di componenti aggiuntivi che possono modificare i risultati ottici per riflessione, rifrazione, assorbimento, e/o deformazioni durante il funzionamento;

1.3.4.   L’idoneità alla circolazione a destra oppure alla circolazione a sinistra o ad entrambi i sensi di circolazione;

1.3.5.   Il fascio di luce emesso (anabbagliante, abbagliante o entrambi);

1.3.6.   Se del caso, il materiale dei trasparenti e del rivestimento;

1.3.7.   Il portalampada destinato ad alloggiare la lampada o le lampade di una delle seguenti categorie: R2 e/o HS1 (2).

2.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

2.1.   La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o da un suo rappresentante autorizzato. La domanda deve specificare: se i proiettori sono destinati ad emettere un fascio abbagliante e un fascio anabbagliante o se abbiano una sola di queste due funzioni;

nel caso di un proiettore con fascio anabbagliante, se esso sia destinato alla circolazione sia a destra che a sinistra o, invece, alla circolazione solo a destra o solo a sinistra;

se il proiettore è munito di un riflettore regolabile, la sua posizione (o posizioni) di montaggio rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo.

Per ciascun tipo di proiettore, la domanda di omologazione deve essere corredata di quanto segue:

2.2.1.   disegni in triplice copia, sufficientemente dettagliati da consentire l’identificazione del tipo, con vista frontale del proiettore, con le scanalature dei trasparenti, se presenti, e la sezione trasversale; i disegni devono indicare lo spazio riservato al marchio di omologazione;

se il proiettore è munito di un riflettore regolabile, l’indicazione della posizione (o posizioni) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella posizione(o posizioni);

2.2.2.   breve descrizione tecnica;

2.2.3.   due campioni del tipo di proiettore;

Per la prova del materiale plastico di cui sono costituiti i trasparenti:

tredici trasparenti;

2.2.4.1.1.   sei trasparenti possono essere sostituiti da sei campioni del materiale plastico, aventi dimensioni minime di 60 × 80 mm, una superficie esterna piana o convessa e una zona sostanzialmente piana (con un raggio di curvatura non inferiore a 300 mm) nella parte centrale misurante almeno 15 × 15 mm;

2.2.4.1.2.   ogni trasparente o campione di materiale deve essere prodotto con il metodo utilizzato nella produzione di serie;

2.2.4.2.   un riflettore sul quale possono essere montati i trasparenti secondo le istruzioni del costruttore.

2.3.   I materiali che costituiscono i trasparenti e gli eventuali rivestimenti già sottoposti a prove devono essere accompagnati dal verbale di prova relativo alle rispettive caratteristiche.

2.4.   Prima di concedere l’omologazione, le competenti autorità si accertano dell’esistenza di disposizioni atte a garantire un efficace controllo della conformità della produzione.

3.   ISCRIZIONI (3)

3.1.   I proiettori presentati all’omologazione devono recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente.

3.2.   Sul trasparente e sul corpo principale, devono essere previsti gli spazi sufficienti (4) per apporre il marchio di omologazione e i simboli aggiuntivi di cui al punto 4; questi spazi devono essere indicati nei disegni di cui al precedente punto 2.2.1.

3.3.   I proiettori destinati a soddisfare le prescrizioni in vigore sia nei paesi che adottano la circolazione a destra sia in quelli che adottano la circolazione a sinistra devono recare iscrizioni indicanti le due posizioni dell’unità ottica sul veicolo oppure della lampada sul riflettore. Tali iscrizioni sono costituite rispettivamente dalle lettere R e D e L e G.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   Disposizioni generali

4.1.1.   L’omologazione è concessa se tutti i campioni di un tipo di proiettore presentati ai sensi del precedente punto 2 soddisfano le disposizioni del presente regolamento.

4.1.2.   Se le luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate soddisfano le prescrizioni di più di un regolamento, si può apporre un unico marchio di omologazione internazionale purché ciascuna delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate sia conforme alle disposizioni ad essa applicabili. Questa prescrizione non si applica ai proiettori muniti di lampada a due filamenti quando viene omologato un fascio singolo.

4.1.3.   A ciascun tipo omologato viene assegnato un numero di omologazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso lo stesso numero ad un altro tipo di proiettore contemplato dal presente regolamento, salvo in caso di estensione dell’omologazione ad un altro tipo di dispositivo che si differenzi soltanto per il colore della luce emessa.

4.1.4.   L’omologazione, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di proiettore ai sensi del presente regolamento vengono comunicati alle parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento e recante le indicazioni di cui al punto 2.2.1.1. Se il proiettore è munito di un riflettore regolabile e deve essere utilizzato solo nelle posizioni di montaggio conformi alle indicazioni del punto 2.2.1.1, il richiedente è tenuto, nell’ambito dell’omologazione, a informare opportunamente l’utente sulle corrette posizioni di montaggio.

4.1.5.   Oltre al marchio di cui al punto 3.1, tutti i proiettori conformi a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento devono recare negli spazi di cui al punto 3.2 un marchio conforme alle prescrizioni di cui ai successivi punti 4.2 e 4.3.

4.2.   Composizione del marchio di omologazione

Il marchio di omologazione consiste in quanto segue.

Un marchio internazionale di omologazione che comprende:

4.2.1.1.   un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (5);

4.2.1.2.   il numero di omologazione di cui al punto 4.1.3;

il seguente simbolo (o simboli) aggiuntivi:

4.2.2.1.   sui proiettori destinati unicamente alla circolazione a sinistra, una freccia orizzontale orientata verso destra rispetto ad un osservatore che si trovi di fronte al proiettore, ovvero verso il lato della strada corrispondente al senso di circolazione;

4.2.2.2.   sui proiettori che possono essere utilizzati per entrambi i sistemi di circolazione mediante un’appropriata regolazione della posizione dell’unità ottica oppure della lampada, una freccia orizzontale con due punte, orientate rispettivamente a sinistra e a destra;

4.2.2.3.   sui proiettori conformi alle prescrizioni del presente regolamento per quanto riguarda unicamente il fascio anabbagliante, la lettera «C»;

4.2.2.4.   sui proiettori conformi alle prescrizioni del presente regolamento per quanto riguarda unicamente il fascio abbagliante, la lettera «R»,

4.2.2.5.   sui proiettori conformi alle prescrizioni del presente regolamento per quanto riguarda sia il fascio anabbagliante che il fascio abbagliante, le lettere «CR»,

4.2.2.6.   sui proiettori aventi un trasparente di materiale plastico, accanto ai simboli di cui ai precedenti punti 4.2.2.3-4.2.2.5 devono essere apposte le lettere «PL».

4.2.2.7.   In ogni caso il modo di funzionamento utilizzato durante la prova in conformità del punto 1.1.1.1 dell’allegato 4 e la tensione ammessa ai sensi del punto 1.1.1.2 dell’allegato 4 devono essere indicati nella scheda di omologazione e nella scheda di comunicazione inviata ai paesi contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento.

Nei casi corrispondenti il dispositivo deve essere marcato nel modo seguente:

sui proiettori conformi alle prescrizioni del presente regolamento in cui il filamento del fascio anabbagliante non si accende simultaneamente a quello di qualsiasi altro dispositivo di illuminazione con il quale sia reciprocamente incorporato: nel marchio di omologazione è inserita una linea obliqua (/) dopo il simbolo della luce anabbagliante;

sui proiettori conformi alle prescrizioni dell’allegato 4 del presente regolamento unicamente se alimentati con una tensione di 6V o di 12 V, vicino al portalampada deve essere apposto un simbolo costituito dal numero 24 sbarrato da una crocetta (X).

4.2.2.8.   Le due cifre del numero di omologazione che indicano la serie di emendamenti in vigore al momento del rilascio dell’omologazione e, se necessario, la freccia prescritta, possono essere apposte in prossimità dei sopracitati simboli aggiuntivi.

4.2.2.9.   I marchi e i simboli di cui ai precedenti punti 4.2.1 e 4.2.2 devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando il dispositivo è montato sul veicolo.

4.3.   Apposizione del marchio di omologazione

4.3.1.   Luci indipendenti

Nell’allegato 5, figure da 1 a 9, del presente regolamento sono riportati esempi di apposizione del marchio di omologazione con i sopracitati simboli aggiuntivi.

4.3.2.   Luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate

Laddove le luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate risultano conformi alle prescrizioni di differenti regolamenti, può essere apposto un unico marchio di omologazione internazionale consistente di un cerchio in cui è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione e dal numero di omologazione. Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, purché:

4.3.2.1.1.   sia visibile dopo il montaggio delle luci;

4.3.2.1.2.   nessun elemento delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate che trasmette la luce possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente a ciascun regolamento ai sensi del quale è stata concessa l’omologazione, unitamente alla corrispondente serie di emendamenti comprendenti le modifiche tecniche sostanziali più recenti apportate al regolamento alla data in cui è stata concessa l’omologazione e, laddove necessario, la freccia prescritta devono essere apposti:

4.3.2.2.1.   sulla superficie illuminante appropriata,

4.3.2.2.2.   oppure raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate possa essere chiaramente identificata (nell’allegato 5 sono riportati 4 esempi).

4.3.2.3.   Le dimensioni dei componenti di un marchio di omologazione unico non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per il più piccolo dei singoli marchi dal regolamento ai sensi del quale è stata rilasciata l’omologazione.

4.3.2.4.   A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate contemplato dal presente regolamento.

4.3.2.5.   Nell’allegato 5, figura 10, del presente regolamento sono riportati esempi di apposizione del marchio di omologazione per le luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate con tutti i sopracitati simboli aggiuntivi.

Luci i cui trasparenti sono utilizzati per diversi tipi di proiettori e che possono essere reciprocamente incorporate o raggruppate con altre luci

Per queste luci si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 4.3.2.

4.3.3.1.   Inoltre, qualora venga utilizzato lo stesso trasparente, questo può recare i vari marchi di omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o unità di luci, purché sul corpo principale del proiettore, anche nel caso in cui non possa essere separato dai trasparenti, vi sia lo spazio prescritto al precedente punto 3.2 recante il marchio di omologazione relativo alle sue reali funzioni. Se tipi differenti di proiettori hanno lo stesso corpo principale, questo può recare i vari marchi di omologazione.

4.3.3.2.   Nell’allegato 5, figura 11, del presente regolamento sono riportati esempi di apposizione di marchi di omologazione relativi al caso di cui sopra.

5.   SPECIFICAZIONI GENERALI

5.1.   Ciascuno dei campioni deve soddisfare le specificazioni di cui ai successivi punti 6 e 7.

5.2.   I proiettori devono essere costruiti in modo tale che, malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposti, mantengano le caratteristiche fotometriche prescritte e il loro funzionamento resti assicurato nelle normali condizioni d’uso.

5.3.   I proiettori devono essere montati con un dispositivo che permetta di regolarli sul veicolo in modo tale da essere conformi alle prescrizioni loro applicabili. Il montaggio di un tale dispositivo non è obbligatorio sui componenti in cui il riflettore e il trasparente diffusore non possono essere separati, purché l’uso di tali unità sia limitato ai veicoli in cui la regolazione dei proiettori possa essere effettuata con altri mezzi. Quando un proiettore che emette un fascio abbagliante e un proiettore che emette un fascio anabbagliante, ciascuno munito della propria lampada, sono assemblati in un’unica unità, il dispositivo di regolazione deve consentire di regolare singolarmente ciascun sistema ottico.

Tali disposizioni non si applicano invece agli insiemi di proiettori i cui riflettori siano indivisibili. A questo tipo di proiettori si applicano le prescrizioni del successivo punto 6.

5.4.   I componenti destinati a fissare la lampada al riflettore devono essere costruiti in modo che, anche al buio, la lampada possa essere montata senza rischio di errori nella sua posizione corretta. Il portalampada deve essere conforme alle caratteristiche dimensionali riportate nelle seguenti schede tecniche della pubblicazione 61-2 della CEI:

Lampada

Portalampada

Scheda tecnica

R2

P45t-41

7005-95-1

H51

PX43t

7005-34-1

5.5.   Per i proiettori destinati a soddisfare le prescrizioni relative alla circolazione sia a destra a sinistra, l’adeguamento all’uno o all’altro dei due sistemi di traffico può essere ottenuto mediante una opportuna regolazione iniziale all’atto del montaggio sul veicolo o mediante una manovra volontaria dell’utente. Dette operazioni consistono, per esempio, in una determinata regolazione angolare del gruppo ottico rispetto al veicolo, oppure della lampada rispetto al gruppo ottico. In ogni caso debbono essere possibili soltanto due posizioni angolari differenti, chiaramente distinte e ciascuna rispondente ad un determinato senso di circolazione (a destra o a sinistra), mentre deve essere reso impossibile lo spostamento accidentale da una posizione all’altra nonché in una posizione intermedia. Qualora la lampada possa occupare due posizioni differenti, i componenti destinati a fissare quest’ultima al riflettore devono essere progettati e realizzati in maniera che, in ognuna delle due posizioni, la lampada medesima sia mantenuta in posizione con la stessa precisione richiesta per i proiettori destinati a un solo senso di circolazione.

5.6.   Per garantire che non vi siano variazioni eccessive nelle prestazioni fotometriche devono essere effettuate prove complementari conformemente alle prescrizioni dell’allegato 4.

5.7.   La conformità alle prescrizioni dei punti 5.2-5.5 è verificata mediante ispezione visiva e, se occorre, mediante un montaggio di prova.

5.8.   Se il trasparente del proiettore è di materiale plastico, le prove si effettuano conformemente alle prescrizioni dell’allegato 7.

6.   ILLUMINAMENTO

6.1.1.   I proiettori devono essere costruiti in modo che, se muniti di lampada/e a incandescenza adatta/e, forniscano un illuminamento adeguato senza abbagliare con il fascio anabbagliante e un buon illuminamento con il fascio abbagliante.

6.1.2.   L’illuminamento prodotto dal proiettore si controlla su uno schermo posto verticalmente a una distanza di 25m davanti al proiettore e perpendicolarmente agli assi di quest’ultimo (cfr. allegato 6).

6.1.3.   Per la verifica dei proiettori si utilizza una o più lampade campione costruite per una tensione nominale di 12V e gli eventuali filtri di colore giallo selettivo (6) sono sostituiti da filtri incolori, geometricamente identici, con un fattore di trasmissione non inferiore all’80 %. Durante la prova del proiettore, il voltaggio ai connettori della lampada deve essere regolato in modo da ottenere le seguenti caratteristiche:

Categoria della lampada

Tensione di alimentazione approssimativa (V) per la misurazione

Flusso luminoso (in lumen)

Filamento del fascio abbagliante

Filamento del fascio anabbagliante

R2

12

700

450

H51

12

700

450

6.1.4.   Le dimensioni che stabiliscono la posizione dei filamenti e dello scodellino all’interno della lampada campione sono riportate nella pertinente scheda tecnica del regolamento n. 37.

6.1.5.   Il bulbo della lampada standard deve avere una forma ottica e una qualità tali da non provocare effetti di riflessione o rifrazione che alterino la distribuzione della luce. La conformità con questa prescrizione si verifica misurando la distribuzione della luce ottenuta con un proiettore sui cui è montata la lampada standard (campione).

Il fascio anabbagliante deve produrre una linea di demarcazione sufficientemente netta da consentirne una buona regolazione. Sul lato opposto al senso di circolazione per il quale è previsto il proiettore la linea di demarcazione deve essere una retta orizzontale; dall’altro lato, la linea di demarcazione deve essere orizzontale o situata all’interno di un angolo di 15° al di sopra dell'orizzontale.

Il proiettore deve essere orientato nel modo seguente:

6.2.1.   per i proiettori destinati alla circolazione a destra, la linea di demarcazione nella metà sinistra dello schermo (7) deve essere orizzontale. Per i proiettori destinati dalla circolazione a sinistra la linea di demarcazione nella metà destra dello schermo deve essere orizzontale;

6.2.2.   detta parte orizzontale della linea di demarcazione si deve trovare sullo schermo a 25 cm al di sotto del piano orizzontale passante per il centro focale del proiettore (cfr. allegato 6 del presente regolamento);

6.2.3.   lo schermo deve essere nella posizione indicata all’allegato 6 (8).

Così regolato, il proiettore deve soddisfare alle condizioni ai successivi punti 6.3 e 6.5 se esso è destinato a fornire un fascio anabbagliante e un fascio abbagliante; alle sole prescrizioni di cui al punto 6.3 se è destinato a fornire soltanto un fascio anabbagliante (9).

Qualora un proiettore, regolato nel modo sopraindicato, non soddisfi le prescrizioni di cui ai punti 6.3 e 6.5, può essere regolato altrimenti, purché l’asse del fascio o il punto di intersezione HV di cui all’allegato 6 del presente regolamento non si sposti lateralmente di più di 1o (= 44 cm) verso destra o verso sinistra (10). Per facilitare le regolazione mediante la linea di demarcazione, è consentito coprire parzialmente il proiettore affinché la linea di demarcazione risulti più netta.

Se il proiettore è destinato a fornire unicamente un fascio abbagliante, esso deve essere regolato in modo che la zona di massimo illuminamento sia centrata sul punto d’intersezione delle linee hh e vv. Tale proiettore deve rispettare soltanto le prescrizioni di cui al punto 6.5.

6.3.   L’illuminamento prodotto sullo schermo dal fascio anabbagliante deve soddisfare le prescrizioni indicate nella seguente tabella (11):

Punti sullo schermo di misura

Illuminamento prescritto in lux

Proiettori per la circolazione a destra

Proiettori per la circolazione a sinistra

Punto R 50 L

Punto H 50 R

≤ 0-4

Punto 75 R

Punto 75 L

≥ 6

Punto 50 R

Punto 50 L

≥ 6

Punto 25 L

Punto 25 R

≥ 1,5

Punto 25 R

Punto 25 L

≥ 1,5

Qualsiasi punto nella zona III

≤ 0,7

Qualsiasi punto nella zona IV

≥ 2

Qualsiasi punto nella zona I

≤ 20

Se il flusso della lampada campione utilizzata per la misurazione è diverso da 450 lumen, i valori misurati devono essere corretti in proporzione al rapporto dei flussi. In nessuna delle zone I, II, III e IV debbono riscontrarsi variazioni laterali che possano nuocere a una buona visibilità.

I proiettori che devono soddisfare sia le prescrizioni relative alla circolazione a destra che quelle relative alla circolazione a sinistra debbono rispettare, per ognuna delle due posizioni angolari del gruppo ottico o della lampada, le condizioni sopra indicate per il senso di circolazione corrispondente alla posizione angolare.

6.4.   I valori dell’illuminamento nelle zone «A» e «B», come illustrato nella figura P1C dell’allegato 6, devono essere verificati misurando i valori fotometrici dei punti da 1 a 8 sulla figura in questione; tali valori devono rientrare nei limiti seguenti:

1 + 2 + 3 ≥ 0,3 lux e

4 + 5 + 6 ≥ 0,6 lux e

0,7 lux ≥ 7 ≥ 0,1 lux e

0,7 lux ≥ 8 ≥ 0,2 lux

Questi nuovi valori non sono obbligatori nel caso dei proiettori omologati anteriormente alla data di applicazione del supplemento 3 alla serie di emendamenti 01 del presente regolamento (2 dicembre 1992) né in caso di estensione di tali omologazioni.

Nel caso dei proiettori con riflettore regolabile, si applicano le prescrizioni dei punti da 6.2 a 6.4 per ciascuna posizione di montaggio di cui al punto 2.1. La verifica si effettua applicando la seguente procedura:

6.5.1.   ogni posizione indicata nella domanda di omologazione è realizzata sul goniometro di prova con riferimento a una linea che unisce il centro della sorgente luminosa e il punto HV sullo schermo di orientamento. Il riflettore regolabile è quindi sistemato in modo che la forma della luce sullo schermo corrisponda alle prescrizioni di orientamento di cui ai punti 6.1, 6.2. e/o 6.4;

6.5.2.   con il riflettore regolato inizialmente come previsto al punto 6.5.1, il proiettore deve soddisfare le prescrizioni fotometriche di cui ai punti 6.2, 6.3 e 6.4;

6.5.3.   ulteriori prove devono essere eseguite dopo aver spostato verticalmente il riflettore di ± 2°, o almeno nella sua posizione massima, se essa è inferiore a 2°, rispetto alla sua posizione iniziale mediante il dispositivo di regolazione del proiettore. Dopo aver riorientato il proiettore nel suo complesso (ad esempio mediante il goniometro) nella direzione opposta corrispondente, deve essere verificata l’uscita della luce (che deve situarsi nei limiti prescritti) nelle direzioni sottoindicate: fascio anabbagliante: punti HV e 75R (o 75 L); fascio abbagliante: punto HV (percentuale di Emax);

6.5.4.   se il richiedente non ha indicato più di una posizione di montaggio, per le altre posizioni si ripete la procedura di cui ai punti da 6.5.1 a 6.5.3;

6.5.5.   se il richiedente non ha indicato posizioni di montaggio speciali, il proiettore deve essere orientato per le misurazioni di cui ai punti da 6.2 a 6.4, con il dispositivo di regolazione del proiettore nella posizione intermedia. La prova aggiuntiva di cui al punto 6.5.3 deve essere effettuata spostando il riflettore nelle sue posizioni estreme (anziché di ± 2°) mediante il dispositivo di regolazione dei proiettori.

6.6.   Le misurazioni dell’illuminamento prodotto sullo schermo dal fascio abbagliante vanno effettuate con il proiettore regolato sulla stessa posizione in cui sono state effettuate le misurazioni di cui al paragrafo 6.3, oppure, se si tratta di un proiettore che fornisce solo un fascio abbagliante, in conformità all’ultimo capoverso del paragrafo 6.2.3. Se il fascio principale è prodotto da più di una sorgente luminosa, per determinare il valore massimo dell’illuminamento (Emax) si usano le funzioni combinate.

L’illuminamento prodotto sullo schermo dal fascio abbagliante deve soddisfare i seguenti requisiti:

il punto d’intersezione HV delle linee hh e vv deve trovarsi all’interno dell’isolux corrispondente all’90 per cento dell’illuminamento massimo;

tale valore massimo non deve essere inferiore a 32 lux;

partendo dal punto HV, orizzontalmente verso destra e verso sinistra, l’illuminamento non deve essere inferiore a 16 lux fino a una distanza di 1,125 m e non inferiore a 4 lux fino a una distanza di 2,25 m. (Se il flusso della lampada campione usata per le misurazioni è diverso da 700 lumen, i valori misurati vanno corretti proporzionalmente al flusso).

6.7.   I valori di illuminamento dello schermo indicati ai paragrafi 6.3 e 6.5 vanno misurati mediante una cellula fotoelettrica, la cui superficie utile sia contenuta in un quadrato di 65 mm di lato

7.   MISURAZIONE DELL’ABBAGLIAMENTO

L’abbagliamento causato dal fascio anabbagliante dei proiettori deve essere misurato (12).

8.   PROIETTORE CAMPIONE

Un proiettore è considerato come «proiettore campione» se:

8.1.   soddisfa le prescrizioni di omologazione sopramenzionate;

8.2.   presenta un diametro effettivo non inferiore a 160 mm;

munito di lampada campione, fornisce nei diversi punti e nelle diverse zone di cui al precedente punto 6.3, valori di illuminamento:

8.3.1.   non superiori al 90 % dei limiti massimi, e

8.3.2.   non inferiori al 120 % dei limiti minimi prescritti nella tabella del punto 6.3.

9.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.   I proiettori omologati ai sensi del presente regolamento devono essere costruiti in modo da essere conformi al tipo omologato, rispettando le prescrizioni di cui al punto 6.

9.2.   Per verificare che le disposizioni di cui al punto 9.1. siano rispettate devono essere eseguiti controlli appropriati della produzione.

Il detentore dell’omologazione deve, in particolare,

9.3.1.   disporre delle procedure necessarie per un efficace controllo della qualità dei prodotti;

9.3.2.   avere accesso all’attrezzatura di controllo necessaria per verificare la conformità di ciascun tipo omologato;

9.3.3.   assicurare la registrazione dei risultati delle prove e la disponibilità dei relativi documenti per un periodo da determinare in accordo con il servizio amministrativo;

9.3.4.   Analizzare i risultati di ciascun tipo di prova, allo scopo di verificare ed assicurare la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto delle variazioni della produzione industriale.

9.3.5.   garantire che per ciascun tipo di prodotto vengano eseguite almeno le prove prescritte nell’allegato 3 del presente regolamento;

9.3.6.   garantire che qualsiasi campione o pezzo in prova che dimostri una mancata conformità per il tipo di prova in questione dia luogo ad un altro campionamento e ad un’altra prova. Devono essere prese le necessarie disposizioni per ristabilire la conformità della corrispondente produzione.

L’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso ogni unità di produzione.

9.4.1.   All’atto di ogni ispezione, i registri di prova e i registri di controllo della produzione devono essere presentati all’ispettore.

9.4.2.   L’ispettore può selezionare a caso dei campioni che saranno sottoposti alle prove nel laboratorio del fabbricante. Il numero minimo di campioni può essere determinato in funzione dei risultati dei controlli eseguiti dal fabbricante.

9.4.3.   Se il livello qualitativo non è soddisfacente, o se risulta necessario verificare la validità delle prove effettuate in applicazione del precedente punto 9.4.2, l’ispettore preleva dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha effettuato le prove di omologazione, sulla base dei criteri di cui all’allegato 8.

9.4.4.   L’autorità competente può effettuare tutte le prove prescritte nel presente regolamento. Le prove saranno effettuate su campioni selezionati a caso evitando che ciò ostacoli le consegne dei prodotti da parte del fabbricante e conformemente ai criteri di cui all’allegato 8.

9.4.5.   Le autorità competenti devono cercare di garantire che le ispezioni abbiano cadenza biennale. Questo aspetto resta tuttavia di discrezione dell’autorità competente e dell’affidamento che quest’ultima fa nelle disposizioni per garantire un controllo efficace della conformità della produzione. Qualora vengano registrati risultati negativi, l’autorità competente deve garantire che siano adottati i provvedimenti necessari per ristabilire quanto prima la conformità della produzione.

9.5.   I proiettori con imperfezioni evidenti non sono presi in considerazione.

9.6.   Il segno di riferimento non è preso in considerazione.

10.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

10.1.   L’omologazione rilasciata per un tipo proiettore ai sensi del presente regolamento può essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni sopraspecificate o se un proiettore recante il marchio di omologazione non è conforme al tipo omologato.

10.2.   Se una delle parti contraenti dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente concessa, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

11.   MODIFICA ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI PROIETTORE

Qualsiasi modifica del tipo di proiettore deve essere notificata al servizio amministrativo che ha rilasciato l’omologazione. In questo caso, il servizio può:

11.1.1.   ritenere che le modifiche effettuate non avranno probabilmente ripercussioni negative di rilievo e che in ogni modo il proiettore è ancora conforme alle prescrizioni applicabili; oppure

11.1.2.   richiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico responsabile dell’esecuzione delle prove.

11.2.   La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, devono essere comunicati alle Parti dell’accordo che applicano il presente regolamento, secondo la procedura di cui al punto 4.1.4.

11.3.   L’autorità competente che ha rilasciato l’estensione di omologazione attribuisce un numero di serie a tale estensione e informa le altre Parti dell’Accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di all’allegato 1 del presente regolamento.

11.4.   Le omologazioni rilasciate anteriormente al 18 marzo 1986 restano valide.

12.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il detentore di un’omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di proiettore omologato ai sensi del presente regolamento, ne deve informare l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. A seguito di tale comunicazione, l’autorità competente informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento, per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

13.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al Segretariato delle Nazioni Unite le denominazioni e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione, ai quali devono essere inviate le schede concernenti l’omologazione, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione, rilasciate in altri paesi.

14.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

14.1.   Trascorsi 6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 112, le parti contraenti che applicano il presente regolamento cesseranno di rilasciare omologazioni CEE ai sensi del presente regolamento.

14.2.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutarsi di rilasciare estensioni dell’omologazione ai sensi della presente e di tutte le precedenti serie di modifiche al presente regolamento

14.3.   Le omologazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 112, nonché tutte le estensioni — comprese quelle rilasciate successivamente in base a precedenti serie di modifiche, restano valide a tempo indeterminato

14.4.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continuano a omologare proiettori ai sensi della presente e di tutte le precedenti serie di modifiche al presente regolamento, se i proiettori sono ricambi da montare su un veicolo in circolazione

14.5.   A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore del regolamento n. 112, nessuna parte contraente che applichi il presente regolamento vieterà il montaggio su un nuovo tipo di veicolo di un proiettore omologato ai sensi del regolamento n. 112.

14.6.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continuano a permettere il montaggio su un tipo di veicolo, o su un veicolo, di un proiettore omologato ai sensi del presente regolamento.

14.7.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continuano a permettere il montaggio, o l’uso su un veicolo in circolazione, di un proiettore omologato ai sensi del presente regolamento, modificato da tutte le precedenti serie di modifiche, se il proiettore è considerato un ricambio.


(1)  Il presente regolamento non osta a che una Parte dell'accordo che applica il presente regolamento vieti la combinazione di un proiettore con trasparente di materiale plastico omologato ai sensi del presente regolamento con un dispositivo tergifari meccanico (con spazzole).

(2)  Domanda di omologazione di una lampada a incandescenza: vedi regolamento n. 37. «Tipo di lampada a incandescenza» non deve essere confuso con «categoria di lampada a incandescenza». Il presente regolamento riguarda i proiettori che utilizzano lampade a incandescenza delle categorie R2 e/o HS1, le quali differiscono essenzialmente a livello di concezione e, più particolarmente, di attacchi. Non sono intercambiabili, ma, nell'ambito di una categoria di lampade, esistono normalmente diversi tipi.

(3)  In caso di proiettori destinati a un solo senso di circolazione (a destra o a sinistra), si raccomanda inoltre di indicare in maniera indelebile sul trasparente anteriore la zona che può essere occultata per non provocare disagio agli utenti in un paese in cui la circolazione si svolge sul lato opposto della strada. Questa iscrizione non è però necessaria se il trasparente è concepito in modo che questa zona sia chiaramente visibile.

(4)  Se il trasparente non può essere rimosso dal corpo principale del proiettore, è sufficiente uno spazio sul trasparente stesso.

(5)  1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l’Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l’Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Iugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l’Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 (omesso), 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l’Estonia, 30-36 (omessi) e 37 per la Turchia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni. I numeri così assegnati saranno comunicati alle Parti contraenti dell'accordo dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

(6)  Questi filtri devono comprendere tutti gli elementi, compreso il trasparente, destinati a dare colore alla luce.

(7)  Lo schermo di regolazione deve essere sufficientemente ampio per permettere l'esame di una «linea di demarcazione» in un'area di almeno 5° a partire dalla linea vv.

(8)  Se, nel caso di un proiettore destinato a soddisfare i requisiti del presente regolamento soltanto per quanto riguarda il fascio anabbagliante, l'asse focale diverge sensibilmente dalla direzione generale del fascio, deve essere effettuata una regolazione laterale in modo più conforme ai requisiti relativi all'illuminamento nei punti 75 e 50.

(9)  Un proiettore «abbagliante» di questo tipo può incorporare un fascio abbagliante relativamente al quale non esistono specifiche.

(10)  Il limite di non-regolazione di 1o verso destra o verso sinistra non è incompatibile con la non-regolazione verticale. Quest'ultima è limitata soltanto dalle prescrizioni del paragrafo 6.5.

(11)  Cfr. allegato 2 sui proiettori speciali per trattori agricoli o forestali e altri veicoli lenti.

(12)  Questa prescrizione sarà oggetto di una raccomandazione all'attenzione delle amministrazioni.


ALLEGATO 1

NOTIFICA

[dimensione massima del formato: A4 (210 × 297 mm)]

Image 1

 (1)

effettuata da:

Denominazione dell’amministrazione.

Oggetto (2):

RILASCIO DELL’OMOLOGAZIONE

ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

RIFIUTO DELL’OMOLOGAZIONE

REVOCA DELL’OMOLOGAZIONE

CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

di un tipo di proiettore ai sensi del regolamento n. 1

Omologazione n. … Estensione n. …

1.

Denominazione commerciale o marca del dispositivo: …

2.

Nome del fabbricante del tipo di dispositivo: …

3.

Nome e indirizzo del fabbricante: …

4.

Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del fabbricante: …

5.

Presentato all’omologazione il: …

6.

Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione: …

7.

Data del verbale di prova: …

8.

Numero del verbale di prova: …

9.

Breve descrizione:

Categoria quale specificata dalla corrispondente marcatura (3): …

Numero e categoria della o delle lampade: …

Colore della luce emessa: bianco/giallo selettivo (2): …

10.

Ubicazione del marchio di omologazione: …

11.

Motivi dell’estensione dell’omologazione (se pertinente): …

12.

Omologazione rilasciata/rifiutata/estesa/revocata (2): …

13.

Luogo: …

14.

Data: …

15.

Firma: …

16.

Alla presente comunicazione è allegato l’elenco dei documenti depositati presso l’autorità che rilascia l’omologazione e dei quali si può richiedere copia.


(1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l’omologazione (cfr. disposizioni di omologazione del regolamento).

(2)  Cancellare le diciture inutili.

(3)  Indicare le iscrizioni appropriate, selezionandole dall’elenco che segue:

Image 2

Testo di immagine

ALLEGATO 2

Proiettori speciali per trattori agricoli e forestali e altri veicoli lenti

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche all’omologazione dei proiettori speciali per trattori agricoli e forestali e altri veicoli lenti, proiettori destinati a fornire sia un fascio abbagliante che un fascio anabbagliante e aventi un diametro D inferiore a 160 mm (1), con le seguenti modifiche:

a)

I requisiti minimi di illuminamento di cui al punto 6.3 devono essere ridotti nelle seguenti proporzioni:

Formula

fatti salvi i seguenti limiti inferiori assoluti:

3 lux ai punti 75 R o 75 L

5 lux ai punti 50 R o 50 L

1,5 lux nella zona IV

b)

Al posto del simbolo CR di cui al punto 4.2.2.5 del regolamento, il proiettore deve essere marcato con la lettera M iscritta in un triangolo con il vertice rivolto verso il basso;

c)

Nella comunicazione relativa all'omologazione, il punto 9 nell’allegato 1 recita: «Proiettore destinato esclusivamente ai veicoli lenti».


(1)  Se la superficie apparente del riflettore non è circolare, si prende il diametro di un circolo avente la stessa area della superficie apparente del riflettore.


ALLEGATO 3

Requisiti minimi relativi alle procedure di controllo della conformità della produzione

1.   DISPOSIZIONI GENERALI:

1.1.   Si considera che i requisiti minimi di conformità siano soddisfatti da un punto di vista meccanico e geometrico conformemente alle disposizioni del presente regolamento se le differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione.

Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità dei proiettori prodotti in serie non viene contestata se, nella prova delle prestazioni fotometriche di un proiettore scelto a caso e munito di una lampada standard:

1.2.1.   nessun valore misurato si discosta sfavorevolmente di oltre il 20 % dai valori prescritti nel presente regolamento. Per i valori B 50 L (o R) e la zona III, la deviazione sfavorevole massima può essere rispettivamente:

B 50 L (or R)

0,2 lux equivalente 20 %

 

0,3 lux equivalente 30 %

Zona III

0,3 lux equivalente 20 %

 

0,45 lux equivalente 30 %

o se

1.2.2.1.   nel caso del fascio anabbagliante, i valori prescritti nel presente regolamento sono soddisfatti in HV (con una tolleranza di +0,2 lx) e, relativamente a tale orientamento, in almeno un punto di ciascuna area delimitata sullo schermo di misurazione (a 25 m) da un cerchio di 15cm di raggio attorno ai punti B 50 L (o R) (1) (con una tolleranza di +0,1 lx), 75 R (o L), 25 R, 25 L, e nell’intera area della zona IV che non si trova a più di 22,5 cm sopra la linea 25 R e 25 L;

1.2.2.2.   e se, nel caso del fascio abbagliante, con HV all’interno dell’isolux 0,75 Emax, si registra per i valori fotometrici una tolleranza di +20 % per i valori massimi e –20 % per i valori minimi in qualsiasi punto di misurazione specificato al punto 6.6 del presente regolamento.

1.2.3.   Se i risultati delle prove sopradescritte non sono conformi ai requisiti, il proiettore può essere orientato altrimenti purché l’asse del fascio non sia spostato lateralmente di più di 1o a destra o a sinistra (2).

1.2.4.   Se i risultati delle prove sopradescritte non sono conformi ai requisiti, le prove sui proiettori devono essere ripetute utilizzando un’altra lampada standard.

1.3.   Per la verifica dello spostamento verticale della linea di demarcazione sotto l’effetto del calore si applica la seguente procedura.

Uno dei proiettori campione deve essere sottoposto a prova conformemente alla procedura di cui al punto 2.1 dell’allegato 4, dopo essere stato sottoposto per tre volte consecutive al ciclo di cui al punto 2.2.2 dell’allegato 4.

Il proiettore è considerato accettabile se il valore Δ r è inferiore o uguale ad 1,5 mrad.

Se tale valore è superiore a 1,5 mrad ma inferiore a 2,0 mrad, deve essere sottoposto a prova un secondo proiettore e la media dei valori assoluti registrati sui due campioni non deve essere superiore a 1,5 mrad.

1.4.   Le coordinate di cromaticità devono essere rispettate:

L’efficienza fotometrica di un proiettore che emetta luce di colore giallo selettivo deve corrispondere ai valori specificati nel presente regolamento moltiplicati per 0,84.

2.   REQUISITI MINIMI PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DA PARTE DEL FABBRICANTE

Per ciascun tipo di proiettore, il detentore del marchio di omologazione deve eseguire, a opportuni intervalli di tempo, almeno le prove indicate di seguito. Tali prove devono essere effettuate conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Se in un tipo di prova un campione evidenzia una mancanza di conformità, devono essere prelevati e sottoposti a prova ulteriori campioni. Il fabbricante deve adottare le misure opportune per garantire la conformità della produzione interessata.

2.1.   Natura delle prove

Le prove di conformità di cui al presente regolamento devono riguardare le caratteristiche fotometriche e la verifica dello spostamento verticale della linea di demarcazione sotto l’effetto del calore.

2.2.   Metodi utilizzati nelle prove

2.2.1.   Le prove devono essere generalmente effettuate in conformità con i metodi illustrati nel presente regolamento.

2.2.2.   In qualsiasi prova di conformità effettuata dal fabbricante, metodi equivalenti possono essere utilizzati con il consenso delle autorità responsabili delle prove di omologazione. Il fabbricante deve dimostrare che i metodi applicati sono equivalenti a quelli prescritti dal presente regolamento.

2.2.3.   Per applicare le disposizioni dei punti 2.2.1 e 2.2.2 è necessaria una calibratura periodica delle apparecchiature di prova e la sua correlazione con le misurazioni effettuate dalle autorità competenti.

2.2.4.   In tutti i casi, i metodi di riferimento devono essere quelli di cui al presente regolamento, in particolare ai fini delle verifiche amministrative e del campionamento.

2.3.   Natura del campionamento

I campioni dei proiettori devono essere selezionati a caso da una partita di produzione uniforme. Con partita uniforme si intende una serie di proiettori dello stesso tipo, definita conformemente ai metodi di produzione del fabbricante.

La verifica deve, in generale, interessare la produzione in serie di vari stabilimenti. Tuttavia, un fabbricante può raggruppare i dati relativi allo stesso tipo di proiettore prodotto in stabilimenti diversi, purché essi applichino gli stessi criteri di qualità e di gestione della qualità.

2.4.   Misurazione e registrazione delle caratteristiche fotometriche

I proiettori campione devono essere sottoposti alle misurazioni fotometriche nei punti disposti dal presente regolamento; la rilevazione si limita ai punti Emax, HV (3), HL, HR (4) nel caso del fascio abbagliante e ai punti B 50 L (o R), HV, 50 L, 75 R (o L) e 25 L (o R) nel caso del fascio anabbagliante (cfr. figura nell’allegato 6).

2.5.   Criteri di accettazione

Il fabbricante è tenuto a realizzare uno studio statistico sui risultati delle prove e a definire, in accordo con le autorità competenti, i criteri di accettazione del suo prodotto al fine di rispettare le disposizioni relative al controllo della conformità dei prodotti di cui al punto 9.1 del presente regolamento.

I criteri di accettazione devono essere tali che, con un livello di affidabilità del 95 %, la probabilità minima di superare un controllo per sondaggio conformemente alle disposizioni dell’allegato 8 (primo campionamento) sia di 0,95.


(1)  Le lettere indicate tra parentesi si riferiscono ai proiettori destinati alla circolazione a destra.

(2)  Il limite di non-regolazione di 1o verso destra o verso sinistra non è incompatibile con la non-regolazione verticale. Quest'ultima è limitata soltanto dai requisiti del punto 6.5.

(3)  Se il fascio abbagliante è reciprocamente incorporato con il fascio anabbagliante, il punto HV del fascio abbagliante sarà usato come punto di misurazione anche per per il fascio anabbagliante.

(4)  HL e HR: si tratta di punti «hh» posti a 1,125 m a destra e a sinistra rispettivamente del punto HV.


ALLEGATO 4

Prove di stabilità del comportamento fotometrico dei proiettori durante il funzionamento

Dopo aver eseguito le misure fotometriche in conformità delle prescrizioni del presente regolamento ai punti Emax per il fascio abbagliante e HV, 50 R, B 50 L per il fascio anabbagliante (o HV, 50 L, B 50 R per i proiettori costruiti per la circolazione a sinistra), un campione del proiettore completo dovrà essere sottoposto ad una prova di stabilità del comportamento fotometrico durante il funzionamento. Per «proiettore completo», si intende il complesso formato dal proiettore stesso e dalle parti di carrozzeria o adiacenti che possono influire sulla sua dissipazione termica.

1.   PROVA DI STABILITÀ DEL COMPORTAMENTO FOTOMETRICO

Le prove devono essere svolte in atmosfera asciutta e calma, ad una temperatura ambiente di 23 °C ± 5 °C, con il proiettore completo fissato su un supporto che riproduca la corretta installazione sul veicolo.

1.1.   Proiettore pulito

Il proiettore deve rimanere acceso per 12 ore come indicato al punto 1.1.1 ed essere controllato come prescritto al punto 1.1.2.

1.1.1.   Procedura di prova

Il proiettore rimane acceso per la durata prescritta:

1.1.1.1.   

a)

qualora debba essere omologata una sola sorgente luminosa (abbagliante o anabbagliante), viene acceso il filamento corrispondente per la durata prescritta (1);

b)

qualora i fasci abbagliante e anabbagliante siano reciprocamente incorporati (proiettore a doppio filamento o proiettore a due filamenti):

Se il richiedente precisa che il proiettore è destinato ad essere utilizzato con un solo filamento acceso (2) per volta, la prova deve essere eseguita di conseguenza, attivando in successione ciascuna delle funzioni specificate per la metà del tempo indicato al punto 1.1;

In tutti gli altri casi, il proiettore deve essere sottoposto al seguente ciclo per un tempo uguale alla durata prescritta:

15 minuti con filamento del fascio anabbagliante acceso,

5 minuti con tutti i filamenti accesi;

c)

nel caso di funzioni (sorgenti) luminose raggruppate, tutte le singole sorgenti devono essere accese simultaneamente per la durata prescritta per le singole sorgenti luminose;

a)

tenendo conto anche dell’impiego delle sorgenti luminose reciprocamente incorporate;

b)

secondo le istruzioni del fabbricante.

1.1.1.2.   Tensione di prova

La tensione deve essere regolata in modo da fornire una potenza superiore del 15 % a quella della potenza teorica specificata nel regolamento per le lampade ad incandescenza (regolamento n. 37) con potenza di 6 o 12 volt e del 26 % superiore per le lampade ad incandescenza con potenza di 24 volt.

La potenza applicata deve comunque essere conforme al valore corrispondente di una lampada ad incandescenza di tensione nominale di 12 volt, a meno che il richiedente dell’omologazione specifichi che il proiettore può essere utilizzato con una tensione diversa. In questo caso, la prova è svolta con la lampada a incandescenza di potenza più forte.

1.1.2.   Risultati della prova

1.1.2.1.   Controllo visivo

Dopo che la temperatura del proiettore si è stabilizzata alla temperatura ambiente, si pulisce il trasparente del proiettore e, se esiste, il trasparente esterno, con un panno di cotone pulito ed umido. Dal controllo visivo non dovranno emergere distorsioni, deformazioni, fessure o cambiamenti di colore del trasparente del proiettore né dell’eventuale trasparente esterno.

1.1.2.2.   Prova fotometrica

In conformità delle prescrizioni del presente regolamento, si controllano i valori fotometrici ai seguenti punti:

Fascio anabbagliante:

50 L, B 50 R, HV se i proiettori sono destinati a alla circolazione a destra,

50 L, B 50 R, HV se i proiettori sono destinati a alla circolazione a sinistra,

Fascio abbagliante:

punto di Emax

Può essere effettuata una nuova regolazione per tener conto di eventuali deformazioni del supporto del proiettore causate dal calore (per il cambio di posizione della linea di demarcazione cfr. punto 2 del presente allegato). È ammesso uno scarto del 10 % fra le caratteristiche fotometriche e i valori misurati prima della prova, comprese le tolleranze dovute alle procedure fotometriche.

1.2.   Proiettore sporco

Dopo la prova di cui al precedente punto 1.1, il proiettore, preparato nel modo descritto al punto 1.2.1, è acceso per un’ora come previsto al punto 1.1.1 ed è infine controllato come prescritto al punto 1.1.2.

1.2.1.   Preparazione del proiettore

1.2.1.1.   Miscela di prova

1.2.1.1.1.   Proiettori con il trasparente esterno in vetro

La miscela di acqua e di sostanze inquinanti da applicare sul proiettore è costituita da:

9 parti (in peso) di sabbia silicea con granulometria compresa tra 0 e 100 µm,

1 parte (in peso) di polvere di carbone vegetale (legno di faggio) con granulometria compresa tra 0 e 100 µm,

0,2 parti (in peso) di NaCMC (3), e

una quantità adeguata di acqua distillata con conducibilità ≤ 1 mS/m.

La miscela non deve essere stata preparata da più di 14 giorni.

1.2.1.1.2.   Proiettori con il trasparente esterno in materiale plastico

La miscela di acqua e di sostanze inquinanti da applicare sul proiettore è costituita da:

9 parti (in peso) di sabbia silicea con granulometria compresa tra 0 e 100 µm,

1 parte (in peso) di polvere di carbone vegetale (legno di faggio) con granulometria compresa tra 0 e 100 µm,

0,2 parti (in peso) di NaCMC (3),

13 parti in peso di acqua distillata con conducibilità ≤ 1 mS/m, e

2 ± 1 parti in peso di tensioattivo (4)

La miscela non deve essere stata preparata da più di 14 giorni.

1.2.1.2.   Applicazione della miscela di prova sul proiettore

Si applica in modo uniforme la miscela di prova su tutta la superficie di uscita della luce del proiettore, in seguito si lascia asciugare. Tale operazione viene ripetuta fino a che l’illuminazione è scesa ad un valore compreso tra 15 e 20 % dei valori misurati per ciascuno dei seguenti punti, nelle condizioni descritte nel presente allegato:

Punto Emax in distribuzione fotometrica abbagliante se si tratta di una luce abbagliante/anabbagliante.

Punto Emax in distribuzione fotometrica abbagliante se si tratta di una luce solo abbagliante. 50 R e 50 V (5), per il solo fascio anabbagliante, destinato alla circolazione a destra.

50 L e 50 V, per il solo fascio anabbagliante, destinato alla circolazione a sinistra.

1.2.1.3.   Apparecchiatura di misurazione

L’apparecchiatura di misura deve essere equivalente a quella utilizzata per le prove di omologazione dei proiettori. Per il controllo fotometrico, si utilizza una lampada ad incandescenza standard (campione).

2.   CONTROLLO DELLO SPOSTAMENTO VERTICALE DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE SOTTO L’EFFETTO DEL CALORE

Questa prova consiste nel verificare che, con un fascio anabbagliante acceso, lo spostamento verticale della linea di demarcazione dovuto al calore non superi un determinato valore.

Dopo le prove di cui al punto 1 del presente allegato, il proiettore viene sottoposto alla prova descritta al punto 2.1 dello stesso senza essere smontato dal supporto né riaggiustato rispetto allo stesso.

2.1.   Prova

La prova deve essere effettuata in una atmosfera asciutta e calma, ad una temperatura ambiente a 23 °C ± 5 °C.

Una lampada ad incandescenza di serie, usata per almeno un’ora, viene accesa in posizione anabbagliante senza essere smontata dal supporto di prova né riaggiustata rispetto a quest’ultimo. (Ai fini di questa prova, la tensione deve essere regolata come prescritto al punto 1.1.1.2 del presente allegato). La posizione della linea di demarcazione nella parte orizzontale (parte compresa tra vv e la verticale passante per il punto B 50 L per la circolazione a destra o B 50 R per la circolazione a sinistra) è controllata rispettivamente tre minuti (r3) e 60 minuti (r60), dopo l’accensione.

La misurazione dello spostamento della linea di demarcazione descritta in precedenza può essere eseguita con un metodo qualsiasi purché fornisca una precisione sufficiente e risultati riproducibili.

2.2.   Risultati della prova

2.2.1.   Il risultato espresso in milliradianti (mrad) è considerato accettabile se il valore assoluto Δ rI = r3 – r60 registrato sul proiettore non è superiore a 1,0 mradr (Δ rI ≤ 1,0 mrad).

2.2.2.   Tuttavia, se questo valore è superiore a 1,0 mrad, ma inferiore o uguale a 1,5 mrad (1,0 mrad < Δ rI ≤ 1,5 mrad) si deve sottoporre a prova un secondo proiettore, come illustrato al punto 2.1 del presente allegato, dopo aver effettuato per tre volte consecutive il ciclo descritto di seguito, al fine di stabilizzare la posizione delle parti meccaniche del proiettore in un modo rappresentativo del loro corretto montaggio sul veicolo:

Accensione del fascio anabbagliante per un’ora (la tensione deve essere regolata come prescritto al precedente punto 1.1.1.2).

Pausa di un’ora.

Il tipo di proiettore è considerato accettabile se la media dei valori assoluti Δ rI, misurata sul primo campione e Δ rII misurata sul secondo campione è inferiore o uguale a 1,0 mrad.

Formula


(1)  Se il proiettore sottoposto a prova è raggruppato e/o reciprocamente incorporato con luci di segnalazione luminosa, queste ultime devono rimanere accese durante la prova. Se si tratta di un indicatore luminoso di direzione, deve rimanere acceso a intermittenza, con un rapporto tra periodi di accensione e di spegnimento approssimativamente di 1:1.

(2)  Se due o più filamenti sono accesi simultaneamente quando il proiettore è utilizzato a intermittenza, non si considera che si tratti di un'utilizzazione simultanea normale dei filamenti.

(3)  NaCMC rappresenta il sale sodico di carbossimetilcellulosa, di solito indicato come CMC. Il NaCMC utilizzato nella miscela inquinante deve avere un grado di sostituzione (DS) di 0,6-0,7 e una viscosità di 200-300 cP per 2 % a 20 °C.

(4)  La tolleranza quantitativa è dovuta alla necessità di ottenere una miscela inquinante che si sparga correttamente su tutto il trasparente di materia plastica.

(5)  Il punto 50V è situato 375 mm sotto HV sulla linea verticale v-v, sullo schermo posto ad una distanza di 25 m.


ALLEGATO 5

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

(Cfr. paragrafo 4 del presente regolamento)

Figura 1

Image 3

a = 12 mm min.

Il proiettore recante il marchio di omologazione sopra raffigurato è conforme alle prescrizioni del presente regolamento riguardo sia al fascio anabbagliante che al fascio abbagliante ed è destinato esclusivamente alla circolazione a destra.

Nota:

Il numero di omologazione e i simboli aggiuntivi devono essere collocati in prossimità del cerchio ed essere posti sopra o sotto la lettera «E» oppure a sinistra o a destra della stessa. Le cifre del numero di omologazione devono trovarsi sullo stesso lato della lettera «E» e devono essere orientate nello stesso senso.

Il numero di omologazione non deve comprendere numeri romani per evitare confusione con altri simboli.

Figura 2

Image 4

Figura 3a

Image 5

Figura 3b

Image 6

Il proiettore recante il marchio di omologazione sopra raffigurato è conforme alle prescrizioni del presente regolamento riguardo sia al fascio anabbagliante che al fascio abbagliante ed è destinato:

esclusivamente alla circolazione a sinistra

a entrambi i sensi di circolazione, mediante un’opportuna regolazione della posizione dell’unità ottica o della lampada.

Figura 4

Image 7

Figura 5

Image 8

Il proiettore recante il marchio di omologazione sopra raffigurato è un proiettore con un trasparente di materiale plastico conforme alle prescrizioni del presente regolamento per quanto riguarda il solo fascio anabbagliante ed è destinato:

a entrambi i sensi di circolazione

esclusivamente alla circolazione a destra

Figura 6

Image 9

Figura 7

Image 10

Il proiettore recante questo marchio di omologazione è un proiettore conforme alle prescrizioni del presente regolamento:

solo riguardo al fascio anabbagliante; destinato unicamente alla circolazione a sinistra

solo riguardo al fascio abbagliante.

Figura 8

Image 11

Figura 9

Image 12

Identificazione di un proiettore con un trasparente di materiale plastico conforme alle prescrizioni del regolamento n. 1:

solo riguardo al fascio abbagliante e anabbagliante; destinato unicamente alla circolazione a destra.

solo riguardo al fascio anabbagliante; destinato unicamente alla circolazione a sinistra.

Il filamento del fascio anabbagliante non deve accendersi simultaneamente al filamento del fascio abbagliante e/o a un altro proiettore al quale sia reciprocamente incorporato.

Marcatura semplificata per luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate

Figura 10

(Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa e non fanno parte del marchio di omologazione).

MODELLO A

Image 13

MODELLO B

Image 14

MODELLO C

Image 15

MODELLO D

Image 16

Nota: I quattro esempi corrispondono a un dispositivo di segnalazione luminosa recante un marchio di omologazione relativo a:

una luce di posizione anteriore omologata in conformità della serie di emendamenti 01 del regolamento n. 7,

un proiettore con fascio anabbagliante destinato alla guida a destra e a sinistra e con fascio abbagliante, omologato in conformità della serie di emendamenti 01 del regolamento n. 1 e avente un trasparente di materia plastica;

un proiettore fendinebbia anteriore omologato in conformità della serie di emendamenti 02 del regolamento n. 19, avente un trasparente di materiale plastico;

un indicatore di direzione anteriore della categoria 1a, omologato in conformità della serie di emendamenti 02 del regolamento n. 6.

Figura 11

Luce reciprocamente incorporata con un proiettore

Esempio 1

Image 17

L’esempio corrisponde alla marcatura di un trasparente di materiale plastico destinato a vari tipi di proiettori, ovvero a:

un proiettore con fascio anabbagliante destinato alla circolazione a destra e a sinistra e con fascio abbagliante avente un’intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 candele, omologato in Germania (E1), conformemente alle prescrizioni del regolamento n. 20, modificato dalla serie di emendamenti 02,

reciprocamente incorporato con

una luce di posizione anteriore omologata in conformità della serie di emendamenti 01 del regolamento n. 7; oppure a

un proiettore con fascio anabbagliante destinato alla circolazione a destra e a sinistra e con fascio abbagliante, omologato in Germania (E1), conformemente alle prescrizioni del regolamento n. 1, modificato dalla serie di emendamenti 01,

reciprocamente incorporato con la stessa luce di posizione anteriore di cui sopra;

oppure a uno dei due proiettori di cui sopra omologati come luce unica.

Il corpo principale del proiettore deve recare il solo numero di omologazione valido, ad esempio:

Image 18

or

or

or

Esempio 2

Image 19

L’esempio corrisponde alla marcatura di un trasparente di materiale plastico utilizzato in un insieme di due proiettori, omologato in Francia (E2) e comprendente un proiettore che emette un fascio anabbagliante destinato ad entrambi i sensi di circolazione e un fascio abbagliante avente un’intensità massima compresa tra x e y candele, conforme alle prescrizioni del regolamento n. 1, modificato dalla serie di emendamenti 01 e un proiettore che emette un fascio abbagliante avente un’intensità massima compresa tra w e z candele, conforme alle prescrizioni del regolamento n. 20 modificato dalla serie di emendamenti 02 e in cui l’intensità massima di tutti i fasci abbaglianti è compresa tra 86 250 e 101 250 candele.


ALLEGATO 6

SCHERMI DI MISURAZIONE

A.   Proiettore per la circolazione a destra

(Dimensioni in mm)

Image 20

Asse stradale

ZONE III

ZONE II

ZONE IV

ZONE I

Fascio standard europeo

h-h: piano orizzontale

che attraversano il punto focale del proiettore

v-v: piano verticale

B.   Proiettore per la circolazione a sinistra

(Dimensioni in mm)

Image 21

ZONE III

ZONE II

ZONE IV

ZONE I

Asse stradale

Fascio standard europeo

h-h: piano orizzontale

che attraversano il punto focale del proiettore

v-v: piano verticale

C.   Punti di misurazione dei valori di illuminamento

Image 22

Zone A

Zone B

Nota: la figura indica i punti di misurazione per la circolazione a destra. Nel caso della circolazione a sinistra, i punti 7 e 8 sono spostati nelle posizioni corrispondenti sul lato destro della figura.


ALLEGATO 7

Prescrizioni relative ai proiettori muniti di trasparente in materiale plastico — prove da effettuare su trasparenti o su campioni di materiale e su proiettori completi

1.   DISPOSIZIONI GENERALI

1.1.   I campioni forniti conformemente al punto 2.2.4 del presente regolamento devono essere conformi alle specifiche di cui ai successivi punti 2.1-2.5.

1.2.   I due campioni di proiettori completi forniti conformemente al punto 2.2.3 del presente regolamento e aventi trasparenti di materiale plastico, devono soddisfare le specifiche di cui al successivo punto 2.6 per quanto riguarda il materiale dei trasparenti.

1.3.   I campioni dei trasparenti di materiale plastico o i campioni del materiale sono sottoposti assieme al riflettore sul quale devono eventualmente essere montati, alle prove di omologazione secondo l’ordine cronologico indicato nella tabella A di cui all’appendice 1 del presente allegato.

1.4.   Tuttavia, se il fabbricante può dimostrare che il proiettore ha già superato le prove di cui ai successivi punti 2.1-2.5. o prove equivalenti ai sensi di un altro regolamento, le prove in questione non devono essere ripetute; solo le prove prescritte nella tabella B dell’appendice 1 sono obbligatorie.

2.   PROVE

2.1.   Resistenza alle variazioni di temperatura

2.1.1.   Prove

Tre nuovi campioni (trasparenti) devono essere sottoposti a 5 cicli di cambiamento di temperatura e umidità (UR = umidità relativa) conformemente al seguente programma:

3 ore a 40 °C ± 2 °C e a 85-95 % di UR

1 ora a 23 °C ± 5 °C e a 60-75 % di UR

15 ore a – 30° C ± 2 °C

1 ora a 23° C ± 5° C e a 60-75 % di UR

3 ore a 80 °C ± 2 °C

1 ora a 23 °C ± 5 °C e a 60-75 % di UR.

Prima della prova, i campioni devono essere mantenuti a una temperatura di 23 °C ± 5 °C e a 60-75 % di UR per almeno 4 ore.

Nota: i periodi di un’ora a 23 °C ± 5 °C includono i periodi di transizione da una temperatura all’altra per evitare effetti da shock termico.

2.1.2.   Misurazioni fotometriche

2.1.2.1.   Metodo

Prima e dopo la prova, devono essere effettuate misurazioni fotometriche sui campioni.

Per le misurazioni si utilizza una lampada standard, nei seguenti punti:

B 50 L e 50 R per il fascio anabbagliante di una lampada anabbagliante o di una lampada abbagliante/anabbagliante (B 50 R e 50 L nel caso di proiettori destinati alla circolazione a sinistra);

Emax strada per il fascio abbagliante di una lampada abbagliante o di una lampada anabbagliante/abbagliante;

2.1.2.2.   Risultati

La differenza tra i valori fotometrici misurati su ciascun campione prima e dopo la prova non deve superare il 10 %, comprese le tolleranze della procedura fotometrica.

2.2.   Prova di resistenza agli agenti atmosferici e chimici

2.2.1.   Resistenza agli agenti atmosferici

Tre nuovi campioni (trasparenti o campioni di materiale) devono essere esposti alle radiazioni di una fonte con distribuzione di energia spettrale simile a quella di un corpo nero a una temperatura compresa tra 5 500 e 6 000 K. Tra la fonte e i campioni devono essere posti filtri adeguati per ridurre il più possibile le radiazioni con lunghezza d’onda inferiore a 295 nm e superiore a 2 500 nm. I campioni devono essere esposti a un illuminamento energetico di 1 200 W/m2 ± 200 W/m2 per una durata tale che l’energia luminosa ricevuta sia pari a 4 500 MJ/m2 ± 200 M. J/m2. All’interno del recinto di prova, la temperatura misurata sul pannello nero posto a livello dei campioni deve essere di 50 °C ± 5 °C. Per garantire un’esposizione regolare, i campioni devono ruotare attorno alla fonte delle radiazioni a una velocità compresa tra 1 e 5 volte al minuto. I campioni devono essere cosparsi di acqua distillata con una conducibilità inferiore a 1 mS/m a una temperatura di 23 °C ± 5 °C conformemente al seguente ciclo:

spruzzatura

:

5 minuti;

asciugatura

:

25 minuti.

2.2.2.   Prova di resistenza agli agenti chimici

Dopo l’esecuzione della prova di cui al precedente punto 2.2.1 e della misurazione di cui al successivo punto 2.2.3.1, la parte esterna dei tre campioni deve essere trattata come descritto al punto 2.2.2.2 utilizzando la miscela di cui al successivo punto 2.2.2.1.

2.2.2.1.   Miscela di prova

La miscela di prova deve essere composta per il 61,5 % di n-eptano, 12,5 % di toluene, 7,5 % di tetracloruro di etile, 12,5 % di tricloroetilene e 6 % di xilene (percentuale volumetrica).

2.2.2.2.   Applicazione della miscela di prova

Immergere fino a saturazione un panno di cotone (norma ISO 105) nella miscela di cui al precedente punto 2.2.2.1 e, entro 10 secondi, applicarlo per 10 minuti sulla superficie esterna del campione con una pressione di 50 N/cm2, corrispondente all’applicazione di una forza di 100 N su una superficie di prova di 14 × 14 mm.

Durante questo periodo di 10 minuti, il panno deve essere nuovamente impregnato nella miscela in modo che la composizione del liquido applicato sia costantemente identica a quella della miscela prescritta.

Durante il periodo di applicazione è ammesso compensare la pressione applicata sul campione per evitarne la fissurazione.

2.2.2.3.   Pulitura

Al termine dell’applicazione della miscela di prova, i campioni devono essere asciugati all’aperto e quindi lavati con la soluzione di cui al punto 2.3. (Resistenza ai detergenti) a 23 °C ± 5 °C.

In seguito, i campioni devono essere accuratamente risciacquati con acqua distillata contenente non più di 0,2 % di impurità a 23 °C ± 5 °C e quindi asciugati con un panno morbido.

2.2.3.   Risultati

2.2.3.1.   Dopo la prova di resistenza agli agenti atmosferici, la superficie esterna dei campioni deve essere priva di fessure, graffi, tagli e deformazioni e la variazione media della trasmissione

Formula
, misurata sui tre campioni conformemente alla procedura descritta nell’appendice 2 del presente allegato, non deve superare 0,020 (Δtm ≤ 0,020).

2.2.3.2.   Dopo la prova di resistenza agli agenti chimici, i campioni non devono recare alcuna traccia di sostanze chimiche che possano causare una variazione del flusso, la cui variazione media

Formula
, misurata sui tre campioni conformemente alla procedura descritta nell’appendice 2 del presente allegato, non deve superare 0,020 (Δdm ≤ 0,020).

2.3.   Resistenza ai detergenti e agli idrocarburi

2.3.1.   Resistenza ai detergenti

La superficie esterna di tre campioni (trasparenti o campioni del materiale) deve essere riscaldata a una temperatura di 50 °C ± 5 °C e quindi immersa per cinque minuti in una miscela mantenuta a una temperatura di 23 °C ± 5 °C composta di 99 parti di acqua distillata contenente non più di 0,02 % di impurità e una parte di alchil-aril solfonato.

Alla fine della prova, i campioni devono essere asciugati a una temperatura di 50 °C ± 5 °C. La superficie dei campioni deve essere pulita con un panno umido.

2.3.2.   Resistenza agli idrocarburi

La superficie esterna dei tre campioni in questione deve essere strofinata leggermente per un minuto con un panno di cotone imbevuto in una miscela composta per il 70 % di n-eptano e il 30 % di toluene (percentuale volumetrica) e deve essere quindi asciugata all’aperto.

2.3.3.   Risultati

Dopo l’esecuzione delle prove precedenti, la variazione media della trasmissione

Formula
, misurata sui tre campioni conformemente alla procedura descritta nell’appendice 2 del presente allegato, non deve superare 0,010 (Δtm ≤ 0,010).

2.4.   Resistenza al deterioramento meccanico

2.4.1.   Metodo di prova del deterioramento meccanico

La superficie esterna di tre nuovi campioni (trasparenti) deve essere sottoposta a una prova di deterioramento meccanico uniforme seguendo il metodo descritto nell’appendice 3 del presente allegato.

2.4.2.   Risultati

Dopo la prova le variazioni:

della trasmissione:

Formula

e della diffusione:

Formula

devono essere misurate conformemente alla procedura di cui all’appendice 2 nella zona specificata al precedente punto 2.2.4. Il valore medio dei tre campioni deve essere tale che: (Δtm ≤ 0,100); (Δdm ≤ 0,050).

2.5.   Prova di aderenza degli eventuali rivestimenti

2.5.1.   Preparazione del campione

Sul rivestimento di un trasparente un’area di circa 20 mm × 20 mm deve essere divisa in un reticolo di riquadri di circa 2 mm × 2 mm, utilizzando un ago o una lametta da rasoio. La pressione esercitata sulla lametta o sull’ago deve essere sufficiente per incidere almeno il rivestimento.

2.5.2.   Descrizione della prova

Si deve utilizzare nastro adesivo con una forza di adesione di 2 N/(cm di larghezza) ± 20 % misurata secondo le condizioni standardizzate di cui all’appendice 4 del presente allegato. Il nastro adesivo, di larghezza non inferiore a 25 mm, deve essere premuto per almeno 5 minuti sulla superficie preparata come indicato al punto 2.5.1.

Quindi, l’estremità del nastro adesivo deve essere caricata in modo tale che la forza di adesione alla superficie considerata sia bilanciata da una forza perpendicolare alla superficie stessa. A questo punto, il nastro deve essere strappato a una velocità costante di 1,5 m/s ±0,2 m/s.

2.5.3.   Risultati

Non si deve registrare un deterioramento significativo del reticolo quadrettato. È ammesso un deterioramento nei punti di intersezione tra i riquadri o al margine delle incisioni, purché l’area deteriorata non superi il 15 % della superficie quadrettata.

2.6.   Proiettori completi con trasparente di materiale plastico

2.6.1.   Resistenza al deterioramento meccanico della superficie del trasparente

2.6.1.1.   Prove

Il trasparente della lampada del campione n. 1 deve essere sottoposto alla prova descritta al precedente punto 2.4.1.

2.6.1.2.   Risultati

Dopo la prova, i risultati delle misurazioni fotometriche eseguite sul proiettore conformemente al presente regolamento non devono superare di più del 30 % i valori massimi prescritti ai punti B 50 L e HV né essere inferiori di più del 10 % ai valori minimi prescritti al punto 75 R (nel caso di proiettori destinati alla circolazione a sinistra, i punti da considerare sono B 50 R, HV e 75 L).

2.6.2.   Prova di aderenza degli eventuali rivestimenti

Il trasparente della lampada del campione n. 2 deve essere sottoposto alla prova descritta al precedente punto 2.5.

3.   CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Con riferimento ai materiali usati per la produzione dei trasparenti, i proiettori di una serie sono considerati conformi alle disposizioni del presente regolamento se:

3.1.1.   dopo le prove di resistenza agli agenti chimici e ai detergenti e agli idrocarburi, la superficie esterna dei campioni non presenta fessure, tagli e deformazioni visibili a occhio nudo (cfr. punti 2.2.2, 2.3.1 e 2.3.2);

3.1.2.   dopo la prova descritta al punto 2.6.1.1, i valori fotometrici nei punti di misurazione di cui al punto 2.6.1.2 devono rientrare nei limiti prescritti dal presente regolamento per la conformità della produzione.

3.2.   Se i risultati di prova non sono conformi alle prescrizioni, le prove devono essere ripetute con un altro campione di proiettore selezionato a caso.

APPENDICE 1

ORDINE CRONOLOGICO DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE

A.   Prove sui materiali plastici (trasparenti o campioni di materiale forniti in applicazione del punto 2.2.4 del presente regolamento)

Prove di campioni

Trasparenti o campioni del materiale

Trasparenti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.

Fotometria limitata (punto 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.1.1.

Variazione di temperatura (punto 2.1.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.1.2.

Fotometria limitata (punto 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.2.1.

Misurazione della trasmissione

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

1.2.2.

Misurazione della diffusione

x

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.3.

Agenti atmosferici (punto 2.2.1)

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

Misurazione della trasmissione

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Agenti chimici (punto 2.2.2)

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.

Misurazione della diffusione

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Detergenti (punto 2.3.1)

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Idrocarburi (punto 2.3.2)

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.

Misurazione della trasmissione

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Deterioramento (punto 2.4.1)

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.7.1.

Misurazione della trasmissione

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.7.2.

Misurazione della diffusione

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.8.

Aderenza (punto 2.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

B.   Prove su un proiettore completo (fornito in applicazione del punto 2.2.3 del presente regolamento).

Prove

Protettore completo

Campione n.

 

1

2

2.1.

Deterioramento (punto 2.6.1.1)

x

 

2.2.

Fotometria (punto 2.6.1.2)

x

 

2.3.

Aderenza (punto 2.6.2)

 

x

APPENDICE 2

Metodo di misurazione della diffusione e della trasmissione della luce

1.   APPARECCHIATURA (cfr. figura)

Il fascio di un collimatore K con semidivergenza

Formula
è limitato da un diaframma DT con un’apertura di 6 mm, contro il quale viene collocato il supporto di prova.

Un trasparente acromatico convergente L2, corretto per tener conto delle anomalie sferiche, collega il diaframma DT con il ricevitore R; il diametro del trasparente L2 deve essere tale da non diaframmare la luce diffusa dal campione in un cono con un semiangolo di vertice di

Formula
.

Un diaframma anulare DD, con angoli

Formula
e
Formula
su un piano focale di immagine del trasparente L2.

La parte centrale non trasparente del diaframma è necessaria per eliminare la luce che proviene direttamente dalla fonte luminosa. Deve essere possibile spostare la parte centrale del diaframma dal fascio di luce in modo tale che ritorni esattamente nella posizione originaria.

La distanza L2 DT e la lunghezza focale F2  (1) del trasparente L2 devono essere scelte in modo tale che l’immagine di DT copra completamente il ricevitore R.

Quando il flusso incidente iniziale è riferito a 1 000 unità, la precisione assoluta di ciascuna rilevazione deve essere superiore a 1 unità.

2.   MISURAZIONI

Devono essere effettuate la seguenti rilevazioni:

Rilevazione

Con campione

Con la parte centrale di DD

Quantità rappresentata

T1

no

no

Flusso incidente nella rilevazione iniziale

T2

(prima della prova)

no

Flusso diffuso dal nuovo materiale in un campo di 24 °C

T3

(dopo la prova)

no

Flusso diffuso dal materiale sottoposto a prova in un campo di 24 °C

T4

(prima della prova)

Flusso diffuso dal nuovo materiale

T5

(dopo la prova)

Flusso diffuso dal materiale sottoposto a prova

Image 23

(1)  Per L2 si raccomanda una distanza focale di circa 80 mm.

APPENDICE 3

METODO PER LA PROVA DI SPRUZZATURA

1.   ATTREZZATURA DI PROVA

1.1.   Pistola a spruzzo

La pistola a spruzzo utilizzata deve essere munita di un ugello di 1,3 mm di diametro che consenta un’uscita di liquido di 0,24 ± 0,02 l/minuto a una pressione di esercizio di 6,0 bar – 0 + 0,5 bar.

In queste condizioni di funzionamento, il getto a ventaglio ottenuto deve avere un diametro di 170 mm ± 50 sulla superficie esposta al deterioramento a una distanza di 380 mm ± 10 mm dall’ugello.

1.2.   Miscela di prova

La miscela di prova deve essere composta di:

sabbia silicea di durezza 7 sulla scala di Mohr, con granulometria compresa tra 0 e 0,2 mm e distribuzione pressoché normale, con un fattore angolare compreso tra 1,8 e 2;

acqua di durezza non superiore a 205 g/m3, per una miscela di 25 g di sabbia per litro d’acqua.

2.   PROVA

La superficie esterna dei trasparenti deve essere sottoposta una o più volte all’azione del getto di sabbia prodotto come descritto in precedenza. Il getto deve essere diretto quasi perpendicolarmente alla superficie sottoposta a prova.

Il deterioramento deve essere verificato mediante uno o più campioni di vetro posti come riferimento vicino ai trasparenti sottoposti a prova. La miscela deve essere spruzzata finché la variazione della diffusione della luce sul campione o i campioni, misurata con il metodo descritto nell’appendice 2, sia tale che:

Formula

Diversi campioni di riferimento possono essere utilizzati per verificare che l’intera superficie sottoposta a prova abbia subito un deterioramento omogeneo.

APPENDICE 4

PROVA DI ADERENZA DI UN NASTRO ADESIVO

1.   OBIETTIVO

Questo metodo permette di determinare in condizioni standard la forza lineare di aderenza di un nastro adesivo su una lastra di vetro.

2.   PRINCIPIO

Misurazione della forza necessaria per rimuovere il nastro adesivo da una lastra di vetro a un’angolatura di 90°.

3.   CONDIZIONI ATMOSFERICHE PRESCRITTE

Le condizioni ambiente devono essere di 23 °C ± 5 °C e 65 ± 15 % di umidità relativa (UR).

4.   CAMPIONI DI PROVA

Prima della prova, il rotolo di nastro adesivo deve essere condizionato per 24 ore nelle condizioni atmosferiche specificate (cfr. precedente punto 3).

Da ciascun rotolo devono essere sottoposti a prova 5 campioni ciascuno della lunghezza di 400 mm. I campioni devono essere prelevati dopo aver eliminato i primi tre strati del rotolo.

5.   PROCEDURA

La prova deve essere eseguita nelle condizioni ambiente di cui al punto 3.

I cinque pezzi di nastro per la prova devono essere prelevati mentre il nastro viene srotolato trasversalmente a una velocità di circa 300 mm/s e quindi applicati entro 15 secondi come indicato di seguito:

il nastro deve essere applicato sul vetro progressivamente con un leggero movimento del dito nel senso della lunghezza, senza esercitare una pressione eccessiva, in modo che non restino bolle d’aria tra il nastro e la superficie di vetro.

l’insieme deve essere lasciato a riposo per 10 minuti nelle condizioni atmosferiche specificate;

quindi si tolgono circa 25 mm di nastro dalla superficie, secondo un piano perpendicolare all’asse del nastro di prova; tenendo ferma la piastra di vetro, si riavvolge l’estremità libera del nastro a un’angolatura di 90°. Si applica una forza in modo tale che la linea di separazione tra il nastro e la piastra sia perpendicolare alla forza e alla piastra.

Si rimuove quindi il nastro a una velocità di 300 mm/s ± 30 mm/s registrando la forza necessaria.

6.   RISULTATI

I cinque valori ottenuti devono essere disposti nell’ordine, assumendo il valore medio come risultato della misurazione. Tale valore deve essere espresso in Newton per centimetro di larghezza del nastro.


ALLEGATO 8

REQUISITI MINIMI RELATIVI AI CAMPIONAMENTI EFFETTUATI DA UN ISPETTORE

1.   DISPOSIZIONI GENERALI:

1.1.   Si considera che i requisiti minimi di conformità siano soddisfatti da un punto di vista meccanico e geometrico conformemente alle eventuali prescrizioni del presente regolamento, se le differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione.

Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità dei proiettori prodotti in serie non viene contestata se, nella prova delle prestazioni fotometriche di un proiettore scelto a caso e munito di una lampada standard:

1.2.1.   nessun valore misurato si discosta sfavorevolmente di oltre il 20 % dai valori prescritti nel presente regolamento. Per i valori B 50 L (o R) e la zona III, lo scostamento massimo può essere rispettivamente:

B 50 L (o R)

0,2 lux equivalente 20 %

 

0,3 lux equivalente 30 %

Zona III

0,3 lux equivalente 20 %

 

0,45 lux equivalente 30 %

o se

1.2.2.1.   nel caso del fascio anabbagliante, i valori prescritti nel presente regolamento sono soddisfatti in HV (con una tolleranza di 0,2 lux) e, relativamente a tale orientamento, in almeno un punto di ciascuna area delimitata sullo schermo di misura (a 25 m) da un cerchio di 15 cm di raggio attorno ai punti B 50 L (o R) (con una tolleranza di 0,1 lux), 75 R (o L), 25 R, 25 L, e nell’intera area della zona IV che non si trova a più di 22,5 cm sopra la linea 25 R e 25 L;

1.2.2.2.   e se, nel caso del fascio abbagliante, con HV all’interno dell’isolux 0,75 Emax, si registra per i valori fotometrici una tolleranza di +20 % per i valori massimi e –20 % per i valori minimi in qualsiasi punto di misurazione specificato al punto 6.6 del presente regolamento. Il segno di riferimento non è preso in considerazione.

1.2.3.   Se i risultati delle prove sopradescritte non sono conformi ai requisiti, il proiettore può essere orientato altrimenti purché l’asse del fascio non sia spostato lateralmente di più di 1o a destra o a sinistra.

1.2.4.   Se i risultati delle prove sopradescritte non sono conformi ai requisiti, le prove sui proiettori devono essere ripetute utilizzando un’altra lampada standard (campione).

1.2 5.   I proiettori con imperfezioni evidenti non sono presi in considerazione.

1.2.6.   Il segno di riferimento non è preso in considerazione.

1.3.   Le coordinate di cromaticità devono essere rispettate:

L’efficienza fotometrica di un proiettore che emetta luce di colore giallo selettivo devono corrispondere ai valori specificati nel presente regolamento moltiplicati per 0,84.

2.   PRIMO CAMPIONAMENTO

Nel primo campionamento vengono selezionati a caso quattro proiettori. Il primo campione di due proiettori è indicato con la lettera A e il secondo con la lettera B.

2.1.   Conformità non contestata

Seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori prodotti in serie non deve essere contestata se la deviazione dei valori misurati nelle direzioni più sfavorevoli sono:

2.1.1.1.   campione A

A1

in un proiettore

0 %

 

in un proiettore non più del

20 %

A2

in ambedue i proiettori più dello

0 %

 

ma non più del

20 %

 

passare al campione B

 

2.1.1.2.   campione B

B1

in ambedue i proiettori

0 %

2.1.2.   o se il campione A soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2.

2.2.   Conformità contestata

Seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori prodotti in serie deve essere contestata e il fabbricante deve essere invitato ad adeguare la produzione alle prescrizioni, se le deviazioni dai valori misurati nei proiettori sono:

2.2.1.1.   campione A

A3

in un proiettore non più del

20 %

 

in un proiettore più del

20 %

 

ma non più del

30 %

2.2.1.2.   campione B

B2

Nel caso di A2:

 

 

in un proiettore più dello

0 %

 

ma non più del

20 %

 

in un proiettore non più del

20 %

B3

Nel caso di A2:

 

 

in un proiettore

0 %

 

in un proiettore più del

20 %

 

ma non più del

30 %

2.2.2.   o se il campione A non soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2.

2.3.   Revoca dell’omologazione

La conformità viene contestata e viene applicato il punto 10 se, seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, le deviazioni dai valori misurati nei proiettori sono:

2.3.1.   campione A

A4

in un proiettore non più del

20 %

 

in un proiettore più del

30 %

A5

in ambedue i proiettori più del

20 %

2.3.2.   campione B

B4

Nel caso di A2:

 

 

in un proiettore non più dello

0 %

 

ma non più del

20 %

 

in un proiettore più del

20 %

B5

Nel caso di A2

 

 

in ambedue i proiettori più del

20 %

B6

Nel caso di A2

 

 

in un proiettore

0 %

 

in un proiettore più del

30 %

2.3.3.   o se i campioni A e B non soddisfano le condizioni di cui al punto 1.2.2.

3.   NUOVO CAMPIONAMENTO

Nel caso dei campioni A3, B2, B3 è necessario ripetere il campionamento (terzo campionamento C) selezionando due proiettori dalla produzione dopo l’adeguamento della stessa alle prescrizioni, entro due mesi dalla notifica.

3.1.   Conformità non contestata

Seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori prodotti in serie non deve essere contestata se le deviazioni dai valori misurati nei proiettori sono:

3.1.1.1.   campione C

C1

in un proiettore

0 %

 

in un proiettore non più del

20 %

C2

in ambedue i proiettori più dello

0 %

 

ma non più del

20 %

 

passare al campione D

 

3.1.1.2.   campione D

D1

Nel caso di C2

 

 

in ambedue i proiettori

0 %

3.1.2.   o se il campione C soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2.

3.2.   Conformità contestata

Seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori prodotti in serie deve essere contestata e il fabbricante deve essere invitato ad adeguare la produzione alle prescrizioni, se le deviazioni dai valori misurati nei proiettori sono:

3.2.1.1.   campione D

D2

Nel caso di C2

 

 

in un proiettore più dello

0 %

 

ma non più del

20 %

 

in un proiettore non più del

20 %

3.2.1.2.   o se il campione C non soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2.

3.3.   Revoca dell’omologazione

La conformità viene contestata e viene applicato il punto 10 se, seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, le deviazioni dai valori misurati nei proiettori sono:

3.3.1.   campione C

C3

in un proiettore non più del

20 %

 

in un proiettore più del

20 %

C4

in ambedue i proiettori più del

20 %

3.3.2.   campione D

D3

Nel caso di C2

 

 

in un proiettore 0 o più dello

0 %

 

in un proiettore più del

20 %

3.3.3.   o se i campioni C e D non soddisfano le condizioni di cui al punto 1.2.2.

4.   SPOSTAMENTO VERTICALE DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE

Per la verifica dello spostamento verticale della linea di demarcazione sotto l’effetto del calore si applica la seguente procedura.

Dopo la procedura di campionamento di cui alla figura 1 del presente allegato, uno dei proiettori del campione A deve essere sottoposto a prova conformemente alla procedura di cui al punto 2.1 dell’allegato 4, dopo essere stato sottoposto per tre volte consecutive al ciclo di cui al punto 2.2.2 dell’allegato 4.

Il proiettore è considerato accettabile se il valore Δ r non è superiore a 1,5 mrad.

Se tale valore è superiore a 1,5 mrad ma inferiore a 2,0 mrad, deve essere sottoposto a prova il secondo proiettore del campione A e la media dei valori assoluti registrati sui due campioni non deve superare 1,5 mrad.

Tuttavia, se nel campione A non è rispettato il valore di 1,5 mrad, i due proiettori del campione B devono essere sottoposti alla stessa procedura e il valore Δr per ciascuno di essi non deve superare a 1,5 mrad.

Figura 1

Image 24

2 dispositivi

Primo campionamento

4 catadiottri selezionati a caso suddivisi nei campioni A e B

2 dispositivi

FINE

Passare al campione B

FINE

Adeguamento

Il costruttore deve adeguare il prodotto ai requisiti

2 dispositivi

Secondo campionamento

4 dispositivi selezionati a caso suddivisi nei campioni C e D

2 dispositivi

Possibili risultati del campione A

Poss. risult. del camp. C

FINE

Passare al campione D

FINE

Passare all’adeguamento

Poss. risult. del camp. D

Possibili risultati del campione B

Ritiro della omologazione

Divergenza massima [in %] in senso sfavorevole rispetto ai valori limite


10.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 177/40


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regolamento n. 6 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi riguardanti l’omologazione degli indicatori di direzione destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi

Comprendente tutto il testo valido fino a:

supplemento 18 alla serie di modifiche 01; data di entrata in vigore: 24 ottobre 2009

rettifica 1 del supplemento 18; data di entrata in vigore: 11 novembre 2009

supplemento 19 alla serie di modifiche 01; data di entrata in vigore: 19 agosto 2010

INDICE

REGOLAMENTO

0.

Campo di applicazione

1.

Definizioni

2.

Domanda di omologazione

3.

Marcature

4.

Omologazione

5.

Disposizioni generali

6.

Intensità della luce emessa

7.

Metodo di prova

8.

Colore della luce emessa

9.

Modifiche di un tipo di indicatore di direzione destinato ai veicoli a motore e ai loro rimorchi ed estensione dell’omologazione

10.

Conformità della produzione

11.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

12.

Cessazione definitiva della produzione

13.

Denominazioni e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

14.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

Allegato 1 —

Categorie degli indicatori di direzione: Angoli minimi richiesti per la ripartizione luminosa nello spazio di queste categorie di indicatori di direzione

Allegato 2 —

Comunicazione concernente il rilascio, l’estensione, il rifiuto, la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di indicatore di direzione in applicazione del regolamento n. 6

Allegato 3 —

Configurazione del marchio di omologazione

Allegato 4 —

Misurazioni fotometriche

Allegato 5 —

Colore della luce arancione: coordinate cromatiche

Allegato 6 —

Requisiti minimi relativi alle procedure di controllo della conformità della produzione

Allegato 7 —

Requisiti minimi relativi ai campionamenti effettuati da un ispettore

0.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica agli indicatori di direzione destinati ai veicoli appartenenti alle categorie L, M, N, O e T (1).

1.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

1.1.    «Indicatore di direzione» indica un dispositivo montato su un veicolo a motore o su rimorchio che, azionato dal conducente, segnala che quest’ultimo intende modificare la direzione di marcia del veicolo. Il presente regolamento si applica solo a dispositivi fissi a luce intermittente il cui lampeggiamento si ottiene fornendo alle lampadine corrente elettrica intermittente.

1.2.   Al presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento n. 48 e della sua serie di modifiche in vigore al momento della domanda di omologazione.

1.3.    «Indicatori di direzione di tipo diverso» indica luci che differiscono tra loro per i seguenti aspetti essenziali:

a)

marchio di fabbrica o commerciale;

b)

caratteristiche del sistema ottico (livelli di intensità, angoli di ripartizione luminosa, categoria della lampada, modulo di sorgenti luminose, ecc.);

c)

categoria di appartenenza degli indicatori di direzione;

d)

eventuale dispositivo di controllo dell’intensità.

Non costituisce cambiamento del tipo un cambiamento del colore della lampada o il colore di un eventuale filtro.

1.4.   I riferimenti fatti nel presente regolamento a luci di serie (di riferimento) e al regolamento n. 37, si intendono fatti al regolamento n. 37 e alla serie di modifiche ad esso apportate in vigore al momento della domanda di omologazione per tipo.

2.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

2.1.   La domanda di omologazione di un tipo di indicatore di direzione deve essere presentata dal titolare della denominazione commerciale o del marchio di fabbrica o dal suo mandatario. In essa sarà precisato a quale categoria o a quali delle categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5 o 6 di cui all’allegato 1, appartenga l’indicatore di direzione; se, in quanto appartenente alla categoria 2, abbia intensità luminosa costante (categoria 2a) o intensità luminosa variabile (categoria 2b) e se possa essere usato anche in una unità di 2 luci della stessa categoria. A scelta del richiedente, essa specificherà anche se, rispetto ai piani di riferimento del veicolo e al suolo, il dispositivo può essere installato sul veicolo con varie inclinazioni dell’asse di riferimento o se potrà ruotare intorno a quest’ultimo; le diverse condizioni di installazione vanno indicate nel modulo di notifica.

Per ogni tipo di indicatore di direzione, la domanda sarà accompagnata da quanto segue:

2.2.1.   disegni (3 copie), sufficientemente dettagliati da permettere di indicare tipo, categoria e coordinate geometriche di montaggio sul veicolo dell’indicatore di direzione, l’asse di osservazione da assumere nelle prove come asse di riferimento (angolo orizzontale H = 0o; angolo verticale V = 0o) e il punto da assumere come centro di riferimento delle prove stesse. I disegni devono inoltre indicare la posizione prevista del numero di omologazione e dei simboli aggiuntivi rispetto al cerchio del marchio di omologazione;

2.2.2.   una succinta descrizione tecnica da cui risulti, in particolare, esclusi i proiettori muniti di sorgenti luminose non sostituibili:

a)

la/le categoria/e della/e lampada/e a incandescenza prescritta/e; la categoria della lampada a incandescenza deve rientrare nell’elenco di cui al regolamento n. 37 e alla serie di modifiche a esso apportate, in vigore al momento della domanda di omologazione per tipo; e/o

b)

il codice specifico di identificazione del modulo di sorgenti luminose;

2.2.3.   per indicatori di direzione appartenenti alla categoria 2b, una breve descrizione del dispositivo di controllo dell’intensità variabile, uno schema della struttura e un elenco delle caratteristiche del sistema che permette i due livelli d’intensità;

2.2.4.   per un indicatore di direzione appartenente alle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b, informazioni riguardo al segnale di cui al paragrafo 6.2.2;

2.2.5.   2 campioni; se l’omologazione è richiesta per dispositivi non identici ma simmetrici e atti a essere montati uno sul lato destro e l’altro sul lato sinistro del veicolo, i 2 campioni presentati possono essere identici e atti a essere montati solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo.

Per indicatori di direzione appartenenti alla categoria 2b, la domanda sarà anche accompagnata dal dispositivo di controllo dell’intensità variabile o da un generatore che fornisca un identico segnale.

3.   MARCATURE

I dispositivi di cui si chiede l’omologazione:

3.1.   devono indicare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente, che deve essere chiaramente leggibile e indelebile;

3.2.   esclusi i proiettori muniti di sorgenti luminose non sostituibili, devono indicare in modo chiaramente leggibile e indelebile:

a)

la/le categoria/e della/e lampada/e prescritta/e; e/o

b)

il codice specifico di identificazione del modulo di sorgenti luminose;

3.3.   devono prevedere uno spazio di ampiezza sufficiente per il marchio di omologazione e per i simboli aggiuntivi prescritti al paragrafo 4.2; tale spazio va indicato nei disegni menzionati al precedente paragrafo 2.2.1;

3.4.   nel caso dei proiettori muniti di dispositivo di controllo elettronico della sorgente luminosa o dell’intensità variabile e/o delle sorgenti luminose non sostituibili e/o dei moduli di sorgenti luminose, devono avere il marchio della tensione consigliata o della gamma di tensione sopportata e la potenza massima consigliata;

nel caso dei proiettori muniti di uno o più moduli di sorgenti luminose, questi devono indicare:

3.5.1.   il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente, che deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

3.5.2.   il codice specifico di identificazione del modulo, chiaramente leggibile e indelebile. il codice specifico di identificazione sarà composto dalle lettere iniziali «MD» (per «MODULO»), seguite dal marchio di omologazione privo del cerchio prescritto al paragrafo 4.2.1.1 e, se vengono usati più moduli di sorgenti luminose non identici, dai simboli o caratteri aggiuntivi. il codice specifico di identificazione va indicato nei disegni di cui al paragrafo 2.2.1.

Il marchio di omologazione non deve essere lo stesso di quello del proiettore in cui il modulo viene usato ma entrambi i marchi devono essere dello stesso richiedente;

3.5.3.   l’indicazione della tensione consigliata o della gamma di tensione sopportata e della potenza massima consigliata.

3.6.   Un eventuale dispositivo di controllo della sorgente luminosa o dell’intensità variabile che faccia parte del proiettore, ma non sia incluso nel contenitore di quest’ultimo, dovrà indicare il nome del costruttore e il suo numero di identificazione.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   Disposizioni generali

4.1.1.   L’omologazione sarà a rilasciata se i 2 dispositivi per i quali viene chiesta l’omologazione ai sensi del paragrafo 2.2.4 rispettano i requisiti del presente regolamento.

4.1.2.   Si può applicare un unico marchio di omologazione internazionale quando luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate soddisfino i requisiti di più regolamenti allegati all’Accordo del 1958 e purché non siano raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate con una o più luci che non soddisfano nessuno di tali regolamenti.

4.1.3.   A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le sue prime 2 cifre (attualmente 01, corrispondenti alla serie di modifiche 01 entrata in vigore il 27 giugno 1987) indicano la serie di modifiche comprendenti le principali modifiche tecniche più recenti apportate al regolamento alla data in cui è stata rilasciata l’omologazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di proiettore contemplato dal presente regolamento. Indicatori di direzione appartenenti a più categorie che formino una unità possono essere contrassegnati con un unico numero di omologazione.

4.1.4.   Il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione nonché la cessazione definitiva della produzione di un tipo di dispositivo ai sensi del presente regolamento vanno comunicate alle parti dell’Accordo del 1958 che applicano tale regolamento con una scheda conforme al modello di cui all’allegato 2 del presente regolamento.

4.1.5.   Tutti i dispositivi conformi a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento recano nello spazio di cui al paragrafo 3.3, oltre ai marchi prescritti rispettivamente ai paragrafi 3.1, 3.2 o 3.4, il marchio di omologazione descritto ai paragrafi 4.2 e 4.3.

4.2.   Composizione del marchio d’omologazione

Il marchio di omologazione si compone di:

un marchio di omologazione internazionale, comprendente:

4.2.1.1.   un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (2);

4.2.1.2.   il numero di omologazione di cui al paragrafo 4.1.3;

il simbolo o i simboli aggiuntivi seguenti:

4.2.2.1.   uno o più dei seguenti numeri: 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5 o 6 a seconda che il dispositivo appartenga a una o più della categorie così numerate per le quali si chiede l’omologazione ai sensi del paragrafo 2.1;

4.2.2.2.   per i dispositivi che non possono essere montati indifferentemente su qualsiasi lato del veicolo, una freccia orizzontale indicante la posizione in cui il dispositivo va montato (nei dispositivi appartenenti alle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b la freccia indicherà la parte esterna del veicolo e, nei dispositivi appartenenti alle categorie 3, 4, 5 e 6, la parte anteriore del veicolo). Inoltre, i dispositivi appartenenti alla categoria 6 devono recare l’indicazione «R» o «L» (cioè, lato destro o sinistro del veicolo);

4.2.2.3.   per i dispositivi utilizzabili come parte di una unità di 2 luci, la lettera aggiuntiva «D» sul lato destro del simbolo di cui al paragrafo 4.2.2.1;

4.2.2.4.   per i dispositivi con ripartizione della luce ridotta in conformità al paragrafo 2.1.3 dell’allegato 4 del presente regolamento, una freccia verticale che inizi da un segmento orizzontale e rivolta verso il basso;

4.2.2.5.   le 2 cifre del numero di omologazione indicanti la serie di modifiche in vigore al momento del rilascio dell’omologazione e la freccia eventualmente richiesta possono essere poste accanto ai simboli aggiuntivi di cui sopra;

4.2.2.6.   i marchi e i simboli di cui ai paragrafi 4.2.1 e 4.2.2 devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando il proiettore è montato sul veicolo.

4.3.   Configurazione del marchio di omologazione

4.3.1.   Proiettori indipendenti

L’allegato 3, figura 1, del presente regolamento dà un esempio di come si combini il marchio di omologazione con i suddetti simboli aggiuntivi.

Se tipi di proiettori diversi, che soddisfano i requisiti di più regolamenti, montano lo stesso trasparente esterno, sia pure di diverso colore, si può apporre un unico marchio internazionale di omologazione composto da una lettera «E» iscritta in un cerchio e seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione e da un numero di omologazione. Il marchio di omologazione può essere apposto in qualunque punto del proiettore, purché:

4.3.1.1.   sia visibile dopo il suo montaggio;

4.3.1.2.   indichi il simbolo di identificazione di ciascun proiettore, in base al regolamento ai sensi del quale è stata rilasciata l’omologazione, la serie di modifiche comprendenti le principali modifiche tecniche più recenti apportate al regolamento alla data del rilascio dell’omologazione e la freccia eventualmente prescritta;

4.3.1.3.   le dimensioni dei vari elementi di un marchio di omologazione unico non siano inferiori alle dimensioni minime prescritte dal regolamento ai sensi del quale è stata concessa l’omologazione per il più piccolo dei marchi singoli;

4.3.1.4.   il contenitore principale del proiettore disponga dello spazio di cui a paragrafo 3.3 e rechi il marchio di omologazione della sua funzione effettiva;

4.3.1.5.   l’allegato 3, figura 4, del presente regolamento contiene alcuni esempi di un marchio di omologazione corredati dei suddetti simboli aggiuntivi.

4.3.2.   Luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate

Se luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate soddisfano i requisiti di più regolamenti, si può apporre un unico marchio internazionale di omologazione composto da una lettera «E» iscritta in un cerchio e seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione e da un numero di omologazione. Il marchio d’omologazione può essere apposto ovunque su luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, purché:

4.3.2.1.1.   sia visibile dopo il montaggio delle luci;

4.3.2.1.2.   nessun elemento di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate destinato a trasmettere luce, possa essere rimosso senza rimuovere al tempo stesso anche il marchio di omologazione.

Il simbolo di identificazione di ciascuna luce in base al regolamento ai sensi del quale è stata rilasciata l’omologazione, la serie di modifiche comprendenti le principali modifiche tecniche più recenti apportate al regolamento alla data del rilascio dell’omologazione e la freccia eventualmente prescritta, devono essere indicati:

4.3.2.2.1.   o sulla corrispondente superficie di uscita della luce;

4.3.2.2.2.   o raggruppati, in modo da poter chiaramente identificare ciascuna delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate.

4.3.2.3.   Le dimensioni dei vari elementi di un marchio d’omologazione unico non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte dal regolamento ai sensi del quale è stata concessa l’omologazione per il più piccolo dei marchi singoli.

4.3.2.4.   A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate cui si applichi il presente regolamento.

4.3.2.5.   L’allegato 3, figura 2, del presente regolamento dà alcuni esempi di come si combinino i marchi di omologazione per luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate con tutti i suddetti simboli aggiuntivi.

4.3.3.   Luci reciprocamente incorporate con altre luci, il cui trasparente possa essere usato per altri tipi di proiettori

Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4.3.2.

4.3.3.1.   Se poi viene usato lo stesso trasparente, questo può avere marchi d’omologazione diversi a seconda dei vari tipi di proiettori o di unità illuminanti cui è destinato, purché il contenitore principale del proiettore, pur inseparabile dal trasparente, comprenda anche lo spazio descritto al paragrafo 3.3 e rechi i marchi di omologazione delle effettive funzioni.

Se tipi di proiettori diversi hanno lo stesso contenitore, a questo si possono apporre i vari marchi d’omologazione.

4.3.3.2.   L’allegato 3, figura 3, del presente regolamento dà alcuni esempi di marchi di omologazione di luci reciprocamente incorporate con un proiettore.

4.4.   Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile. Può essere apposto su una parte interna o esterna (trasparente o no) del dispositivo che non possa essere separato dalla parte trasparente del dispositivo che emette la luce. Il marchio deve essere comunque visibile quando il dispositivo sia installato sul veicolo o quando una parte mobile (cofano anteriore o posteriore, porte) sia aperta.

5.   DISPOSIZIONI GENERALI

5.1.   Ogni campione deve soddisfare le caratteristiche di cui ai successivi paragrafi da 6 a 8.

5.2.   I dispositivi vanno progettati e costruiti per funzionare in modo continuato e soddisfacente nelle normali condizioni d’impiego, nonostante le vibrazioni cui possano essere sottoposti, e per mantenere le caratteristiche prescritte dal presente regolamento.

In caso di moduli di sorgenti luminose, occorre controllare:

5.3.1.   che siano progettati in modo

a)

da impedirne il montaggio in una posizione diversa da quella corretta e prevista per progetto e da permetterne la rimozione solo con l’ausilio di utensili;

b)

da impedire che, se nell’involucro di un proiettore esistono più moduli di sorgenti luminose, quelli aventi caratteristiche diverse non possano essere scambiati all’interno dello stesso involucro di un proiettore;

5.3.2.   che i moduli di sorgenti luminose non siano manipolabili.

5.4.   Se manca il dispositivo di controllo dell’intensità variabile di un indicatore di direzione appartenente alla categoria 2b che emette una luminosità superiore al valore massimo consentito per la categoria 2a, è necessario che siano soddisfatte automaticamente le prescrizioni sull’intensità luminosa costante, proprie della categoria 2a.

In caso di lampade sostituibili:

5.5.1.   possono essere usate lampade appartenenti a tutte le categorie omologate ai sensi del regolamento n. 37 purché quest’ultimo e la serie di modifiche ad esso apportate, e in vigore alla data della domanda di omologazione per tipo, non pongano limiti a tale uso.

5.5.2.   il dispositivo va progettato in modo da poter fissare la lampada solo nella posizione corretta.

5.5.3.   Il portalampada deve conformarsi alle caratteristiche di cui alla pubblicazione IEC 60061. Si applica la scheda tecnica del portalampada relativa alla categoria della lampada utilizzata.

6.   INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA

L’intensità della luce emessa da ciascuno dei 2 dispositivi forniti non deve essere inferiore — per indicatori di direzione appartenenti alle categorie 1, 1a, 1b, 2a o 2b nell’asse di riferimento e per indicatori di direzione appartenenti alle categorie 5 o 6 nella direzione A in conformità all’allegato 1 — all’intensità minima e superiore all’intensità massima sotto specificata:

Categoria dell’indicatore di direzione

Intensità luminosa minima in cd

Intensità luminosa massima in cd se usati come

luce unica

luce (unica) con marchio «D» (cfr. paragrafo 4.2.2.3)

1

175

1 000

500

1a

250

1 200

600

1b

400

1 200

600

2a (costante)

50

500

250

2b (variabile)

50

1 000

500

5

0,6

280

140

6

50

280

140

6.1.1.   Per una unità di 2 o più indicatori di direzione, l’intensità totale non deve superare il valore massimo prescritto.

6.1.2.   Se una unità di 2 o più luci aventi la stessa funzione è considerata una luce unica, deve soddisfare i requisiti di:

a)

intensità massima con tutte le luci accese contemporaneamente (ultima colonna della tabella);

b)

intensità minima se una luce non funziona.

In caso di mancato funzionamento di una luce unica appartenente alle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b, contenente più di una sorgente luminosa, si applicano le seguenti disposizioni:

6.2.1.   un gruppo, le cui sorgenti luminose sono collegate in modo che se una di esse non funziona anche tutte le altre cessano di emettere luce, va considerato una sorgente luminosa unica.

6.2.2.   Si deve percepire un segnale, indicante l’attivazione della spia di cui al paragrafo 6.5.8 del regolamento n. 48, se:

a)

una qualsiasi sorgente luminosa cessa di funzionare; o

b)

l’intensità sull’asse di riferimento è inferiore al 50 % dell’intensità minima, nel caso di una luce progettata per 2 sole sorgenti luminose a incandescenza; oppure

c)

l’intensità in una delle direzioni che seguono, di cui all’allegato 4 del presente regolamento, è inferiore all’intensità minima richiesta in seguito al mancato funzionamento di una o più sorgenti luminose:

i)

H = 0°, V = 0°;

ii)

H = 20° verso l’esterno del veicolo, V = + 5°;

iii)

H = 10° verso l’interno del veicolo, V = 0°.

6.3.   Se tutte le sorgenti luminose sono accese, si può oltrepassare l’intensità massima stabilita per una luce unica quando la luce unica non reca il marchio «D» e non viene superata l’intensità massima stabilita per una unità di 2 o più luci.

Al di fuori dell’asse di riferimento, all’interno dei campi angolari definiti negli schemi dell’allegato 1 del presente regolamento, l’intensità della luce emessa da ciascuno dei 2 dispositivi forniti:

in ogni direzione corrispondente ai punti della pertinente tabella di ripartizione della luce di cui all’allegato 4, deve essere almeno pari al prodotto del valore minimo di cui al paragrafo 6.1 per la percentuale indicata in detta tabella per la direzione in questione;

6.4.1.1.   A differenza di quanto stabilito ai paragrafi 6.4 e 6.4.1, per gli indicatori di direzione posteriori appartenenti alla categoria 5, è necessario un valore minimo di 0,6 cd in tutti i campi indicati dall’allegato 1;

6.4.2.   in nessuna direzione, all’interno dell’area a partire dalla quale può essere osservato l’indicatore di direzione, deve superare il valore massimo di cui al paragrafo 6.1;

inoltre,

6.4.3.1.   In tutti i campi definiti nei diagrammi dell’allegato 1, l’intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,7 cd per i dispositivi appartenenti alla categoria 1b, né inferiore a 0,3 cd per i dispositivi appartenenti alle categorie 1, 1a, 2a e 2b e per quelli appartenenti alla categoria 2b diurni, né inferiore a 0,07 cd per i dispositivi appartenenti alla categoria 2b notturni;

6.4.3.2.   vanno rispettate le prescrizioni del paragrafo 2.2 dell’allegato 4 del presente regolamento sulle variazioni d’intensità locali.

6.5.   In genere, le intensità si misurano con la/le sorgente/i luminosa/e continuamente accese.

Tuttavia, a seconda della costruzione del dispositivo, se — per esempio — esso utilizza diodi luminescenti (LED) o se occorre prendere precauzioni per evitare fenomeni di surriscaldamento, si possono misurare luci in modo lampeggiante.

A tal fine, il lampeggiamento avverrà con una frequenza di f = 1,5 ±0,5 Hz con periodo superiore a 0,3 s, misurata al 95 % dell’intensità luminosa massima.

In caso di lampade a incandescenza sostituibili, esse devono essere fatte funzionare al flusso luminoso di riferimento del periodo di accensione. In tutti gli altri casi la tensione prescritta al paragrafo 7.1.1 dovrà aumentare e diminuire in meno di 0,01 s; non è consentito superare tali valori.

Se le misurazioni sono effettuate in modo lampeggiante, l’intensità luminosa rilevata deve corrispondere all’intensità massima.

6.6.   Nei dispositivi appartenenti alla categoria 2b si misura il tempo trascorso tra accensione della/e sorgente/i luminosa/e e momento in cui l’intensità luminosa, misurata sull’asse di riferimento, raggiunge il 90 % del valore misurato in conformità al paragrafo 6.3 per l’intensità luminosa massima prodotta dall’indicatore di direzione. Il tempo misurato per ottenere l’intensità luminosa minima non deve superare il tempo misurato per ottenere l’intensità luminosa massima.

La regolazione dell’intensità variabile impedirà la generazione di segnali la cui intensità luminosa:

6.7.1.   sia al di fuori della gamma specificata al paragrafo 6.1; e

6.7.2.   oltrepassi il valore massimo della categoria 2a, specificato al paragrafo 6.1:

a)

in sistemi che dipendono esclusivamente da condizioni diurne e notturne: nelle condizioni notturne;

b)

in altri sistemi: nelle condizioni di riferimento stabilite dal fabbricante (3).

6.8.   L’allegato 4, citato al paragrafo 6.2.1, precisa i metodi di misurazione da utilizzare.

7.   METODO DI PROVA

Tutte le misure fotometriche e colorimetriche vanno effettuate:

7.1.1.   in caso di proiettori a sorgente luminosa sostituibile, sprovvisti di un dispositivo elettronico di regolazione della sorgente luminosa o dell’intensità variabile, con una lampada a incandescenza di serie, colorata o incolore, appartenente alla categoria prescritta per il dispositivo, alimentata con la tensione necessaria a produrre il flusso luminoso di riferimento richiesto per tale categoria di lampade;

7.1.2.   in caso di proiettori a sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e d’altro tipo), con la tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V rispettivamente.

7.1.3.   in caso di un sistema munito di un dispositivo di regolazione della sorgente luminosa o dell’intensità variabile, facente parte del proiettore (4), con l’applicazione ai connettori d’ingresso della lampada la tensione dichiarata dal fabbricante o, altrimenti, la tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V rispettivamente;

7.1.4.   in caso di un sistema munito di un dispositivo di regolazione della sorgente luminosa o dell’intensità variabile, non facente parte del proiettore, con l’applicazione ai connettori d’ingresso della lampada la tensione dichiarata dal costruttore.

7.2.   In caso di indicatori di direzione appartenenti alla categoria 2b, muniti di dispositivo di regolazione dell’intensità al fine di ottenere una luminosità variabile, le misure fotometriche vanno comunque effettuate in conformità alla descrizione del richiedente.

7.3.   Il laboratorio di prova chiederà al fabbricante di fornirgli il dispositivo di regolazione della sorgente luminosa o dell’intensità variabile, necessario alla sorgente luminosa e alle altre funzioni.

7.4.   Annotare la tensione applicata alla luce nella scheda di notifica di cui all’allegato 2 del presente regolamento.

7.5.   Determinare i limiti della superficie apparente di un indicatore di direzione, in direzione dell’asse di riferimento. Tuttavia, in caso di indicatori della direzione appartenenti alle categorie 5 e 6, vanno determinati i limiti della superficie che emette la luce.

8.   COLORE DELLA LUCE EMESSA

La luce emessa all’interno del campo della griglia di distribuzione della luce, definita all’allegato 4, paragrafo 2, sarà di color «ambra». Per la prova, cfr. allegato 5 del presente regolamento. All’esterno di tale campo non si deve osservare alcuna notevole variazione di colore. Questi requisiti si applicano anche alla gamma dell’intensità luminosa variabile prodotta da indicatori di direzione appartenenti alla categoria 2b.

9.   MODIFICHE DI UN TIPO DI INDICATORE DI DIREZIONE DESTINATO AI VEICOLI A MOTORE E AI LORO RIMORCHI ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

Qualsiasi modifica di un tipo indicatore di direzione va notificata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo. Detto servizio può:

9.1.1.   ritenere improbabile che le modifiche apportate abbiano ripercussioni negative di rilievo e accertare che comunque il dispositivo soddisfa ancora i requisiti; oppure

9.1.2.   chiedere al servizio tecnico incaricato delle prove un nuovo verbale di prova.

9.2.   La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle modifiche apportate, vanno comunicati con la procedura di cui al paragrafo 4.1.4 alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento.

9.3.   L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione assegna un numero di serie all’estensione e ne informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello che figura nell’allegato 2 del presente regolamento.

10.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di controllo della conformità della produzione devono attenersi a quelle definite nell’accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e rispettare i seguenti requisiti:

10.1.   Gli indicatori di direzione omologati ai sensi del presente regolamento devono essere costruiti in maniera tale da essere conformi al tipo omologato, devono cioè soddisfare le prescrizioni di cui ai paragrafi 6 e 8.

10.2.   Devono essere soddisfatti i requisiti minimi delle procedure per il controllo della conformità della produzione, fissati dall’allegato 6 del presente regolamento.

10.3.   Devono essere rispettate le prescrizioni minime relative al prelievo dei campioni da parte di un ispettore indicate nell’allegato 7 del presente regolamento.

10.4.   L’autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni stabilimento di produzione. La frequenza normale di tali verifiche è di una ogni 2 anni.

11.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

11.1.   L’omologazione rilasciata a un dispositivo ai sensi del presente regolamento può essere revocata in caso di mancato rispetto delle prescrizioni sopra menzionate.

11.2.   Se una parte contraente dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione in precedenza rilasciata, deve avvisare le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 2 del presente regolamento.

12.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare dell’omologazione cessa del tutto di fabbricare un dispositivo omologato ai sensi del presente regolamento, informerà in questo senso l’autorità che ha rilasciato l’omologazione Ricevuta la comunicazione, l’autorità informa le altre parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 2 del presente regolamento.

13.   DENOMINAZIONI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici addetti alle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che la rilasciano e ai quali vanno inviati i certificati di rilascio, estensione, rifiuto o revoca dell’omologazione emessi in altri paesi.

14.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

14.1.   A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore del supplemento 8 alla serie di modifiche 01, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare il rilascio dell’omologazione ECE a norma del presente regolamento, come modificato dal supplemento 8 alla serie di modifiche 01.

14.2.   Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasceranno omologazioni ECE solo se il tipo di indicatore di direzione da omologare soddisfa i requisiti del presente regolamento, modificato dal supplemento 8 alla serie di modifiche 01.

14.3.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare di rilasciare estensioni dell’omologazione ai sensi di serie precedenti di modifiche del presente regolamento.

14.4.   Nei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a rilasciare omologazioni ai tipi di indicatori di direzione conformi alle prescrizioni del presente regolamento, come modificato dalle serie precedenti di modifiche.

14.5.   Le omologazioni ECE rilasciate ai sensi del presente regolamento prima di 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore nonché tutte le estensioni di omologazioni, comprese quelle rilasciate successivamente in base a precedenti serie di modifiche, restano valide a tempo indeterminato. Se il tipo di indicatore di direzione omologato in base alla precedente serie di modifiche rispetta i requisiti del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 01, la parte contraente che ha rilasciato l’omologazione informa in questo senso le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento.

14.6.   Nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare un tipo di indicatore di direzione omologato ai sensi del supplemento 08 alla serie di modifiche 01 del presente regolamento.

14.7.   Per 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del supplemento 08 alla serie di modifiche 01 del presente regolamento, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare un tipo di indicatore di direzione omologato ai sensi delle precedenti serie di modifiche del presente regolamento.

14.8.   Trascorsi 36 mesi dalla data di entrata in vigore del supplemento 8 alla serie di modifiche 01 al presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare la vendita di un tipo di indicatore di direzione non conforme ai requisiti del supplemento 8 alla serie di modifiche 01 al presente regolamento, a meno che l’indicatore di direzione non sia un ricambio da montare su un veicolo in uso.

14.9.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continuano a omologare indicatori di direzione ai sensi di qualsiasi serie di modifiche precedente, purché essi siano dei ricambi da montare su un veicolo in uso.

14.10.   A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore del supplemento 8 alla serie di modifiche 01, una parte contraente che applica il presente regolamento non potrà vietare il montaggio su un veicolo di un indicatore di direzione omologato ai sensi del presente regolamento, quale modificato dal supplemento 8 alla serie di modifiche 01.

14.11.   Nei 48 mesi successivi alla data di entrata in vigore del supplemento 08 alla serie di modifiche 01, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a permettere il montaggio su un veicolo di un indicatore di direzione omologato ai sensi del presente regolamento, quale modificato dalle serie di modifiche precedenti.

14.12.   Trascorsi 48 mesi dalla data di entrata in vigore del supplemento 8 alla serie di modifiche 01, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono vietare il montaggio di un indicatore di direzione, che non soddisfi i requisiti del presente regolamento quale modificato dal supplemento 8 alla serie di modifiche 01, su un veicolo nuovo per il quale è stata rilasciata l’omologazione nazionale o individuale scaduti i 24 mesi successivi all’entrata in vigore del supplemento 8 alla serie di modifiche 01 al presente regolamento.

14.13.   Trascorsi 60 mesi dalla data di entrata in vigore, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono vietare il montaggio di un indicatore di direzione, che non soddisfi i requisiti del presente regolamento quale modificato dal supplemento 8 alla serie di modifiche 01, su un veicolo nuovo immatricolato per la prima volta più di 60 mesi dopo l’entrata in vigore del supplemento 8 alla serie di modifiche 01 al presente regolamento.

14.14.   Le omologazioni di luci destinate a indicatori di direzione appartenenti alle categorie 3 e 4 già rilasciate ai sensi del presente regolamento prima della data d’entrata in vigore del supplememnto 16 alle serie di modifiche 01, rimarranno valide.


(1)  Come definiti nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2. modificato da ultimo da Amend.4).

(2)  1 Germania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Paesi Bassi, 5 Svezia, 6 Belgio, 7 Ungheria, 8 Repubblica ceca, 9 Spagna, 10 Serbia, 11 Regno Unito, 12 Austria, 13 Lussemburgo, 14 Svizzera, 15 (non assegnato), 16 Norvegia, 17 Finlandia, 18 Danimarca, 19 Romania, 20 Polonia, 21 Portogallo, 22 Federazione russa, 23 Grecia, 24 Irlanda, 25 Croazia, 26 Slovenia, 27 Slovacchia, 28 Bielorussia, 29 Estonia, 30 (non assegnato), 31 Bosnia-Erzegovina, 32 Lettonia, 33 (non assegnato), 34 Bulgaria, 35 (non assegnato), 36 Lituania, 37 Turchia, 38 (non assegnato), 39 Azerbaigian, 40 ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i rispettivi simboli ECE), 43 Giappone, 44 (non assegnato), 45 Australia, 46 Ucraina, 47 Sudafrica, 48 Nuova Zelanda, 49 per Cipro, 50 per Malta, 51 Repubblica di Corea, 52 Malaysia, 53 Tailandia, 54 e 55 (non assegnati), 56 Montenegro, 57 (non assegnato) e 58 Tunisia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

(3)  Buona visibilità (Meteorological Optical Range — MOR > 2 000 m, definita dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale — OMM (World Meteorological Organization — WMO), Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, 6a edizione, ISBN: 92-63-16008-2, pp.1.9.1/1.9.11, Geneva 1996) e trasparente pulito.

(4)  Ai fini del presente regolamento «facente parte del proiettore» significa essere fisicamente incluso nel corpo del proiettore oppure essere ad esso esterno (separato o no) ma fornito dal costruttore del proiettore come parte del sistema luminoso.


ALLEGATO 1

Categorie degli indicatori di direzione: angoli minimi richiesti per la ripartizione luminosa nello spazio di queste categorie di indicatori di direzione (1)

In generale, gli angoli verticali minimi di ripartizione della luce nello spazio degli indicatori di direzione hanno un’ampiezza di 15° al di sopra e di 15° al di sotto dell’orizzontale, con le seguenti eccezioni:

a)

le luci degli indicatori di direzione montate fino a un’altezza di 750 mm dal suolo: in tal modo l’ampiezza degli angoli è di 15° al di sopra e 5° al di sotto dell’orizzontale;

b)

le luci degli indicatori di direzione appartenenti alla categoria 6: in tal modo l’ampiezza degli angoli è di 30° al di sopra e di 5° al di sotto dell’orizzontale.

Angoli minimi orizzontali di visibilità

Indicatori di direzione per la parte anteriore del veicolo

Categoria 1

:

da utilizzare a una distanza di almeno 40 mm dal proiettore;

Categoria 1a

:

da utilizzare a una distanza superiore a 20 mm ma inferiore a 40 mm dal proiettore;

Categoria 1b

:

da utilizzare a una distanza inferiore a 20 mm dal proiettore.

Su e al di sopra del piano H per tutte le luci. Al di sotto del piano H per luci destinate ai veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2 o N3

Image 25

Asse di riferimento

Direzione di marcia

Veicolo

Al di sotto del piano H per i veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1

Image 26

Asse di riferimento

Direzione di

marcia

Veicolo

Piano H: «piano orizzontale che attraversa il centro di riferimento della luce»

Categorie 2a e 2b

:

indicatori di direzione per la parte posteriore del veicolo

Categoria 2a

:

indicatrici di direzione posteriori a intensità luminosa costante

Categoria 2b

:

indicatrici di direzione posteriori a intensità luminosa variabile

Image 27

Veicolo

Direzione di marcia

Asse di riferimento

Categorie 5 e 6

:

Indicatori di direzione laterali supplementari da utilizzare su un veicolo munito anche di indicatori di direzione appartenenti alle categorie 1, 1a o 1b e 2a o 2b

Image 28

Asse di riferimento

Direzione di marcia

Veicolo

Direzione A


(1)  Gli angoli indicati negli schemi si riferiscono a dispositivi destinati a essere montati sul lato destro del veicolo. Le frecce che compaiono in questi schemi sono puntate verso la parte anteriore del veicolo.


ALLEGATO 2

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image 29

 (1)

rilasciata da:

Nome dell’amministrazione:

concernente (2):

IL RILASCIO DELL’OMOLOGAZIONE

L’ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

IL RIFIUTO DELL’OMOLOGAZIONE

LA REVOCA DELL’OMOLOGAZIONE

LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

di un tipo di indicatore di direzione, in applicazione del regolamento n. 6

Omologazione n.: … Estensione n.: …

1.

Denominazione commerciale o marca del dispositivo: …

2.

Nome del fabbricante del tipo di dispositivo: …

3.

Nome e indirizzo del fabbricante: …

4.

Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del fabbricante: …

5.

Data di presentazione per l’omologazione: ….

6.

Servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione: …

7.

Data della relazione di prova rilasciata da tale servizio: …

8.

Numero della relazione di prova rilasciata da tale servizio: …

9.

Descrizione sintetica:

Categoria: 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5, 6 (2)  (3)

Numero, categoria e tipo della/le sorgente/i luminosa/e: …

Tensione e potenza: …

Codice specifico di identificazione del modulo di sorgenti luminose: …

Solo per l’installazione su veicoli appartenenti alle categorie M1 e/o N1: sì/no (2)

Solo per montaggio a un’altezza da terra limitata, non superiore a 750 mm: sì/no (2)

Condizioni geometriche del montaggio ed eventuali varianti ad esse attinenti: …

Presenza di un dispositivo elettronico di regolazione della sorgente luminosa/dell’intensità variabile:

a)

facente parte del proiettore: sì/no (2)

b)

non facente parte del proiettore: sì/no (2)

Tensione/i di alimentazione del dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa/dell’intensità variabile

Numero del fabbricante e di identificazione del dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa/dell’intensità variabile (se il dispositivo di controllo della sorgente luminosa fa parte del proiettore pur non essendo incluso nel suo involucro): …

Intensità variabile della luminosità: sì/no (2)

10.

Posizione del marchio di omologazione: …

11.

Motivo/i dell’eventuale estensione: …

12.

Rilascio/estensione/rifiuto/revoca dell’omologazione (2):

13.

Luogo: …

14.

Data: …

15.

Firma: …

16.

L’elenco dei documenti depositati presso il servizio amministrativo che ha rilasciato l’omologazione è allegato alla presente comunicazione e può essere ottenuto su richiesta.


(1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l’omologazione (cfr. disposizioni di omologazione del regolamento).

(2)  Cancellare la menzione inutile.

(3)  Per luci destinate a indicatori di direzione appartenenti alle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b, informazione riguardante il segnale, di cui al paragrafo 6.2.2.


ALLEGATO 3

CONFIGURAZIONE DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE

Image 30

Il dispositivo munito del marchio di omologazione sopra indicato è un dispositivo appartenente alla categoria 4 (indicatore di direzione anteriore) omologato in Italia (E3) con il n. 216, numero che può essere usato anche per una unità di due luci. La freccia orizzontale mostra la posizione in cui va montato il dispositivo: esso non può essere montato indifferentemente su un lato qualsiasi del veicolo. La freccia è rivolta verso la parte anteriore del veicolo. La freccia verticale che, a partire da un segmento orizzontale si dirige verso il basso, indica che per questo dispositivo l’altezza di montaggio da terra non deve superare 750 mm.

Il numero indicato accanto al «4D» indica che l’omologazione è stata rilasciata ai sensi del regolamento n. 6, modificato dalla serie di modifiche 01.

Qui di seguito viene indicata la direzione in cui, a seconda della categoria del dispositivo, sono rivolte le frecce sul marchio di omologazione:

Image 31

categorie 5 e 6

categorie

1, 1a

e 1 b

categorie

2a e 2b

Nota: Il numero di omologazione e i simboli aggiuntivi devono essere posizionati accanto al cerchio, sopra o sotto la lettera «E» — a sinistra o a destra di tale lettera. Le cifre del numero di omologazione devono trovarsi sullo stesso lato della lettera «E» ed essere orientate nella stessa direzione. Evitare la numerazione romana nei numeri di omologazione, per non creare confusione con altri simboli.

Figura 2

Marcatura semplificata di luci raggruppate, combinate e reciprocamente incorporatequando due o più luci fanno parte della stessa unità

Le linee verticali e orizzontali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa. Non fanno parte del marchio di omologazione.

MODELLO A

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MODELLO B

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MODELLO C

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Nota: Questi 3 esempi di marchi di omologazione (modelli A, B e C), rappresentano 3 diverse possibilità di marcare un dispositivo di illuminazione, quando 2 o più luci fanno parte della stessa unità di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate.

Essi indicano che il dispositivo è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) con il numero 3333 e comprende:

un indicatore di direzione posteriore a intensità variabile della luminosità (categoria 2b) omologato in conformità alla serie di modifiche 01 apportate al regolamento n. 6;

una luce di posizione posteriore rossa (laterale) a intensità variabile della luminosità (R2) omologata in conformità alla serie di modifiche 01 apportate al regolamento n. 7;

un proiettore fendinebbia posteriore a intensità variabile della luminosità (F2) omologato in conformità alla versione originale del regolamento n. 38;

un proiettore di retromarcia (AR) omologato in conformità alla versione originale del regolamento n. 23;

una luce di arresto a intensità variabile della luminosità (S2) omologata in conformità alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 7.

Image 35

Nota: Questi 3 esempi corrispondono a un dispositivo di illuminazione cui è stato apposto un marchio di omologazione relativo a:

una luce di posizione anteriore omologata in conformità alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 7;

un proiettore munito di fascio anabbagliante destinato alla guida sia a destra che a sinistra e di fascio abbagliante avente un’intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 cd, omologato in conformità alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 20;

un proiettore fendinebbia anteriore omologato in conformità della serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 19;

un indicatore di direzione anteriore appartenente alla categoria 1a omologato ai sensi della serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 6.

Figura 3

Luce reciprocamente incorporata con un proiettore

Image 36

L’esempio che precede corrisponde alla marcatura di un trasparente destinato a essere usato in vari tipi di proiettori, come:

o

:

un proiettore munito di fascio anabbagliante destinato alla guida sia a destra che a sinistra e di fascio abbagliante avente un’intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 cd, omologato in Germania (E1) in conformità alla serie di modifiche 04 apportata al regolamento n. 8; che è reciprocamente incorporato a un indicatore di direzione anteriore omologato in conformità alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 6;

oppure

:

un proiettore munito di fascio anabbagliante destinato alla guida sia a destra che a sinistra e di fascio abbagliante, omologato in Germania (E1) in conformità alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 1, e reciprocamente incorporato allo stesso indicatore di direzione anteriore di cui sopra;

o ancora

:

uno dei 2 suddetti proiettori omologati come luce unica.

Il corpo principale del proiettore deve recare il numero unico di omologazione valido, ad esempio:

Image 37

Figura 4

Marcatura di luci indipendenti

Image 38

L’esempio che precede si riferisce alla marcatura di un trasparente destinato a essere usato con vari tipi di luci. Il marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato in Spagna (E9) con il numero d’omologazione 1432 e comprende:

un proiettore fendinebbia posteriore (F) omologato in conformità alla versione originale del regolamento n. 38;

un indicatore di direzione posteriore appartenente alla categoria 2a omologato in conformità alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 6;

un proiettore di retromarcia (AR) omologato in conformità alla versione originale del regolamento n. 23;

una luce di posizione posteriore rossa (laterale) (R) omologata in conformità alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 7;

una luce di arresto munita di un solo livello di illuminazione (S1) omologata in conformità alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 7.

Moduli di sorgenti luminose

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Il modulo di sorgenti luminose recante questo codice di identificazione è stato omologato insieme a una luce omologata in Italia (E3) con il numero di omologazione 17325.


ALLEGATO 4

MISURAZIONI FOTOMETRICHE

1.   Metodi di misurazione

1.1.   Durante le misurazioni fotometriche, un’adeguata schermatura deve evitare riflessi parassiti.

In caso di contestazione dei risultati delle misurazioni, quest’ultime devono essere eseguite in modo da soddisfare le seguenti prescrizioni:

1.2.1.   la distanza di misurazione dev’essere tale che si possa applicare la legge dell’inverso del quadrato della distanza;

1.2.2.   l’apparecchiatura di misurazione dev’essere tale che l’apertura angolare del ricevitore, visto dal centro di riferimento della luce, sia compresa tra 10' e 1o;

1.2.3.   l’intensità prescritta per una determinata direzione di osservazione sia soddisfatta se tale intensità è ottenuta in una direzione che non si discosti di più di un quarto di grado dalla direzione di osservazione.

1.3.   Se il dispositivo può essere installato sul veicolo in più posizioni o in un arco di posizioni diverse, le misurazioni fotometriche vanno ripetute per ciascuna posizione o per le posizioni estreme dell’arco sull’asse di riferimento stabilito dal costruttore.

2.   Tabella di ripartizione luminosa normalizzata nello spazio per indicatori di direzione appartenenti alle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b.

Image 40

Per indicatori di direzione appartenenti alla categoria 6

Image 41

(lato esterno del veicolo)

La direzione H = 0° e V = 0° corrisponde all’asse di riferimento. (Sul veicolo esso è orizzontale, parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo e orientato nel senso di visibilità richiesto). Essa attraversa il centro di riferimento. I valori mostrati nelle tabelle danno, per le varie direzioni di misurazione, le intensità minime in percentuale delle intensità minime richieste nella tabella di cui al paragrafo 6.1:

2.1.1.   nella direzione H = 0° e V = 0° per le categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b e, per la categoria 5, nell’area angolare nella direzione A come prescritto dall’allegato 1;

2.1.2.   nella direzione H = 5° e V = 0° per la categoria 6.

2.1.3.   Se però un dispositivo è destinato a essere installato a un’altezza da terra non superiore a 750 mm, l’intensità fotometrica va verificata solo fino a un angolo di 5° verso il basso.

2.2.   All’interno del campo di ripartizione luminosa che al paragrafo 2 è rappresentato schematicamente da un reticolo, la ripartizione luminosa deve essere sostanzialmente uniforme in modo che l’intensità luminosa in ogni direzione di una parte di campo formata dalle linee del reticolo raggiunga almeno il valore percentuale minimo più basso indicato sulle linee del reticolo che circoscrivono la direzione in questione.

3.   Misurazioni fotometriche delle luci

Le caratteristiche fotometriche vanno misurate come segue:

3.1.   per sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e d’altro tipo):

con le sorgenti luminose presenti nella luce, in conformità al comma pertinente di paragrafo 7.1 del presente regolamento.

3.2.   per luci a incandescenza sostituibili:

se munite di lampade a incandescenza da 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V, occorre correggere i valori dell’intensità luminosa prodotta. Il fattore di correzione è rappresentato dal rapporto tra flusso luminoso di riferimento e valore medio del flusso luminoso applicando la tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V. I flussi luminosi effettivi di ciascuna lampada a incandescenza usata non devono divergere di oltre ±5 % dal valore medio. Si può anche usare di volta in volta una lampada a incandescenza campione in ciascuna delle singole posizioni, accesa al suo flusso di riferimento, e sommare poi le misure ottenute in ciascuna posizione.

3.3.   Per tutti gli indicatori di direzione, esclusi quelli forniti di lampade a incandescenza, le intensità luminose misurate dopo 1 minuto e dopo 30 minuti di funzionamento lampeggiante (f = 1,5 Hz, fattore di utilizzazione 50 %), devono conformarsi ai requisiti minimi e massimi. Si calcola la ripartizione dell’intensità luminosa dopo 1 minuto di funzionamento applicando a ogni punto di prova il rapporto d’intensità luminosa misurato in HV dopo 1 minuto e dopo 30 minuti di funzionamento, come sopra descritto.


ALLEGATO 5

COLORE DELLA LUCE ARANCIONE: COORDINATE CROMATICHE

Per verificare le caratteristiche colorimetriche, si applica il metodo di prova descritto nel paragrafo 7 del presente regolamento.

Per i proiettori muniti di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e altre), le caratteristiche colorimetriche vanno tuttavia verificate con la sorgente luminosa presente nella luce, in conformità a quanto indicato nel sottoparagrafo del paragrafo 7.1 del presente regolamento.


ALLEGATO 6

Requisiti minimi relativi alle procedure di controllo della conformità della produzione

1.   ASPETTI GENERALI

1.1.   I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti dal punto di vista meccanico e geometrico se le differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione nell’ambito dei requisiti del presente regolamento.

Riguardo alle caratteristiche fotometriche, la conformità dei proiettori di serie non va contestata se, nelle prove delle caratteristiche fotometriche eseguite su proiettori scelti a caso ai sensi del paragrafo 7 del presente regolamento:

1.2.1.   nessun valore devia di oltre il 20 % dai valori prescritti dal presente regolamento.

1.2.2.   Se, nel caso di un indicatore di direzione munito di sorgente luminosa sostituibile, la prova sopra descritta dà risultati non conformi ai requisiti, le prove sugli indicatori di direzione vanno ripetute con un’altra lampada a incandescenza di serie.

1.3.   Quando il proiettore è sottoposto a prova alle condizioni del paragrafo 7 del presente regolamento, le coordinate cromatiche devono essere rispettate.

2.   REQUISITI MINIMI RELATIVI ALLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DA PARTE DEL FABBRICANTE

Per ciascun tipo di indicatore di direzione, il titolare del marchio di omologazione deve effettuare, con opportuna frequenza, almeno le prove che seguono. Le prove vanno effettuate in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Se un campionamento dimostra non conformità al tipo di prova considerato, occorre selezionare e provare nuovi campioni. Il fabbricante garantisce con opportuni provvedimenti la conformità della produzione interessata.

2.1.   Natura delle prove

Le prove di conformità di cui al presente regolamento riguardano le caratteristiche fotometriche e le caratteristiche colorimetriche.

2.2.   Metodi usati nelle prove

2.2.1.   Le prove devono essere generalmente eseguite conformemente ai metodi definiti nel presente regolamento.

2.2.2.   Nelle prove di conformità effettuate dal fabbricante possono essere seguiti metodi equivalenti, previa autorizzazione dell’autorità competente incaricata delle prove di omologazione. Il fabbricante deve provare che i metodi impiegati sono equivalenti a quelli indicati nel presente regolamento.

2.2.3.   L’applicazione dei paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 richiede una calibrazione regolare dell’apparecchiatura di prova e una correlazione con le misurazioni effettuate da un’autorità competente.

2.2.4.   I metodi di riferimento devono essere in ogni caso quelli presentati nel presente regolamento, in particolare per i campionamenti e i controlli amministrativi.

2.3.   Natura del campionamento

I campioni degli indicatori di direzione devono essere scelti a caso da un lotto di produzione omogeneo. Per lotto omogeneo s’intende un insieme di indicatori di direzione dello stesso tipo, definito secondo i metodi di produzione del fabbricante.

La valutazione riguarderà in genere la produzione di serie di singoli stabilimenti. Un costruttore può comunque raggruppare rilevazioni sullo stesso tipo di dispositivi prodotti da più stabilimenti, purché essi lavorino in base allo stesso sistema di qualità e gestione della qualità.

2.4.   Caratteristiche fotometriche misurate e registrate

Il proiettore che rientra nel campione va sottoposto a misurazione fotometrica per la verifica dei valori minimi nei punti indicati all’allegato 4 e per la verifica delle coordinate cromatiche richieste.

2.5.   Criteri di accettabilità

Il fabbricante deve elaborare statisticamente i risultati delle prove e definire, insieme all’autorità competente, i criteri di accettabilità della sua produzione al fine di rispettare le prescrizioni relative al controllo della conformità della produzione di cui al paragrafo 10.1 del presente regolamento.

I criteri di accettabilità devono essere tali che con un grado di affidabilità del 95 % la probabilità minima di superare un controllo a caso conforme all’allegato 7 (primo campione) sia di 0,95.


ALLEGATO 7

REQUISITI MINIMI RELATIVI AI CAMPIONAMENTI EFFETTUATI DA UN ISPETTORE

1.   ASPETTI GENERALI

1.1.   I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti dal punto di vista meccanico e geometrico se, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, eventuali differenze non sono superiori alle inevitabili tolleranze di fabbricazione.

Riguardo alle caratteristiche fotometriche, la conformità dei proiettori di serie non va contestata se, nelle prove delle caratteristiche fotometriche eseguite su proiettori scelti a caso ai sensi del paragrafo 7 del presente regolamento:

1.2.1.   nessun valore devia di oltre il 20 % dai valori prescritti dal presente regolamento.

1.2.2.   Se, nel caso di un indicatore di direzione munito di sorgente luminosa sostituibile, la prova sopra descritta dà risultati non conformi ai requisiti, le prove sugli indicatori di direzione vanno ripetute con un’altra lampada a incandescenza di serie.

1.2.3.   Gli indicatori di direzione con evidenti difetti non sono presi in considerazione.

1.3.   Durante le prove, effettuate alle condizioni del paragrafo 7 del presente regolamento, le coordinate cromatiche devono essere soddisfatte.

2.   PRIMO CAMPIONAMENTO

Nel primo campionamento quattro si scelgono a caso 4 indicatori di direzione. Il primo campione di due luci è contrassegnato con A, il secondo con B.

2.1.   Conformità non contestata

In base alla procedura di campionamento (cfr. figura 1 del presente allegato) la conformità degli indicatori di direzione di serie non va contestata se le divergenze dei valori misurati su tali dispositivi in senso sfavorevole sono:

2.1.1.1.   campione A

A1:

un indicatore di direzione

0 %

 

un indicatore di direzione non più del

20 %

A2:

entrambi gli indicatori di direzione più dello

0 %

 

ma non più del

20 %

 

passare al campione B

 

2.1.1.2.   campione B

B1:

entrambi gli indicatori di direzione

0 %

2.1.2.   o se il campione A soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2.

2.2.   Conformità contestata

In base alla procedura di campionamento della figura 1 del presente allegato, la conformità degli indicatori di direzione di serie è contestata e si invita il fabbricante a conformare la sua produzione ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sugli indicatori di direzione sono:

2.2.1.1.   campione A

A3:

un indicatore di direzione non più del

20 %

 

di un indicatore di direzione più del

20 %

 

ma non più del

30 %

2.2.1.2.   campione B

B2:

nel caso A2

 

 

un indicatore di direzione più dello

0 %

 

ma non più del

20 %

 

un indicatore di direzione non più del

20 %

B3:

nel caso A2

 

 

un indicatore di direzione

0 %

 

un indicatore di direzione più del

20 %

 

ma non più del

30 %

2.2.2.   o se il campione A non soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

2.3.   Revoca dell’omologazione

La conformità va contestata e si applica il paragrafo 11 se, in base alla procedura di campionamento di cui alla figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sugli indicatori di direzione sono:

2.3.1.   campione A

A4:

un indicatore di direzione non più del

20 %

 

un indicatore di direzione più del

30 %

A5:

entrambi gli indicatori di direzione più del

20 %

2.3.2.   campione B

B4:

nel caso A2

 

 

un indicatore di direzione più dello

0 %

 

ma non più del

20 %

 

un indicatore di direzione più del

20 %

B5:

nel caso A2

 

 

entrambi gli indicatori di direzione più del

20 %

B6:

nel caso A2

 

 

un indicatore di direzione

0 %

 

un indicatore di direzione più del

30 %

2.3.3.   o se i campioni A e B non soddisfano le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

3.   SECONDO CAMPIONAMENTO

Nei casi A3, B2, B3 sono necessari, entro 2 mesi dalla notifica, un terzo campione C di 2 indicatori di direzione e un quarto campione D di 2 indicatori di direzione, scelti da partite fabbricate dopo l’adeguamento.

3.1.   Conformità non contestata

In base alla procedura di campionamento (cfr. figura 1 del presente allegato) la conformità degli indicatori di direzione di serie non va contestata se le divergenze dei valori misurati su tali dispositivi sono:

3.1.1.1.   campione C

C1:

un indicatore di direzione

0 %

 

un indicatore di direzione non più del

20 %

C2:

entrambi gli indicatori di direzione più dello

0 %

 

ma non più del

20 %

 

passare al campione D

 

3.1.1.2.   campione D

D1:

nel caso C2

 

 

entrambi gli indicatori di direzione

0 %

3.1.2.   o se il campione C soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2.

3.2.   Conformità contestata

In base alla procedura di campionamento della figura 1 del presente allegato, la conformità degli indicatori di direzione di serie è contestata e si invita il fabbricante a conformare la sua produzione ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sugli indicatori di direzione sono:

3.2.1.1.   campione D

D2:

nel caso C2

 

 

un indicatore di direzione più dello

0 %

 

ma non più del

20 %

 

un indicatore di direzione non più del

20 %

3.2.1.2.   o se il campione C non soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2.

3.3.   Revoca dell’omologazione

La conformità va contestata e si applica il paragrafo 11 se, in base alla procedura di campionamento di cui alla figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sugli indicatori di direzione sono:

3.3.1.   campione C

C3:

un indicatore di direzione non più del

20 %

 

un indicatore di direzione più del

20 %

C4:

entrambi gli indicatori di direzione più del

20 %

3.3.2.   campione D

D3:

nel caso C2

 

 

un indicatore di direzione 0 % o più dello

0 %

 

un indicatore di direzione più del

20 %

3.3.3.   o se i campioni C e D non soddisfano le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

Figura 1

Image 42

2 dispositivi

Primo campionamento

4 catadiottri selezionati a caso suddivisi nei campioni A e B

2 dispositivi

FINE

Passare al campione B

FINE

Adeguamento

Il costruttore deve adeguare il prodotto ai requisiti

2 dispositivi

Secondo campionamento

4 dispositivi selezionati a caso suddivisi nei campioni C e D

2 dispositivi

Possibili risultati del campione A

Poss. risult. del camp. C

FINE

Passare al campione D

FINE

Passare all’adeguamento

Poss. risult. del camp. D

Possibili risultati del campione B

Ritiro della omologazione

Divergenza massima [in %] in senso sfavorevole rispetto ai valori limite


10.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 177/71


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 8 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei proiettori di veicoli a motore che emettono un fascio di luce asimmetrico anabbagliante o abbagliante o entrambi i fasci e che sono muniti di lampade alogene (appartenenti alle categorie H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11)

Revisione 4

Comprendente tutto il testo valido fino a:

serie di modifiche 05 — data di entrata in vigore: 8 settembre 2001

rettifica 1 apportata alla Revisione 4 del regolamento — data di entrata in vigore: 12 marzo 2003

INDICE

REGOLAMENTO

A.   DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

0.

Campo di applicazione

1.

Definizioni

2.

Domanda di omologazione di un proiettore

3.

Iscrizioni

4.

Omologazione

B.   REQUISITI TECNICI CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTI DAI PROIETTORI

5.

Specifiche generali

6.

Illuminamento

7.

Requisiti relativi a trasparenti e filtri colorati

8.

Misurazione dell’abbagliamento

9.

Proiettore campione

10.

Osservazioni riguardanti il colore

C.   ALTRE DISPOSIZIONI AMNISTRATIVE

11.

Modifiche ed estensione dell’omologazione di un tipo di proiettore

12.

Conformità della produzione

13.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

14.

Cessazione definitiva della produzione

15.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

16.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

Allegato 1 —

Notifica

Allegato 2 —

Verifica della conformità della produzione di proiettori muniti di lampade appartenenti alle categorie H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11

Allegato 3 —

Esempi di marchi di omologazione

Allegato 4 —

Schermi di misurazione

Allegato 5 —

Prove di stabilità delle prestazioni fotometriche dei proiettori durante il funzionamento

Allegato 6 —

Requisiti che devono essere soddisfatti da proiettori che incorporano trasparenti in materiale plastico — Prove su campioni di trasparenti o di materiale, oppure su luci complete

Allegato 7 —

Requisiti minimi relativi ai campionamenti effettuati da un ispettore

A.   DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

0.   CAMPO DI APPLICAZIONE (1)

Il presente regolamento si applica ai proiettori dei veicoli a motore che possono essere muniti di trasparenti in vetro o di materiale plastico.

1.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

1.1.    «trasparenti» indica l’elemento esterno del proiettore (unità) che trasmette la luce attraverso la superficie illuminante;

1.2.    «rivestimento» indica uno o più prodotti applicati in uno o più strati sulla superficie esterna di un trasparente.

«proiettori di tipi differenti» indica proiettori che differiscono fra loro per gli aspetti essenziali che seguono:

1.3.1.   la marca o la denominazione commerciale;

1.3.2.   le caratteristiche del sistema ottico;

1.3.3.   la presenza o l’assenza di componenti in grado di modificare gli effetti ottici mediante riflessione, rifrazione, assorbimento e/o deformazione durante il funzionamento. L’applicazione o la rimozione di filtri destinati esclusivamente a modificare il colore del fascio e non la sua distribuzione luminosa non costituiscono tuttavia una modificazione del tipo;

1.3.4.   l’idoneità alla circolazione a destra o alla circolazione a sinistra o a entrambi i sensi di circolazione;

1.3.5.   il tipo di fascio prodotto (fascio anabbagliante, fascio abbagliante o entrambi);

1.3.6.   Il portalampada destinato ad alloggiare la lampada o le lampade di una delle seguenti categorie: H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11 (2)  (3);

1.3.7.   i materiali con cui sono fabbricati il trasparente e l’eventuale rivestimento.

2.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DI UN PROIETTORE (4)

La domanda di omologazione di un proiettore deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o dal suo mandatario. La domanda deve precisare:

2.1.1.   se il proiettore è destinato ad emettere sia un fascio anabbagliante che un fascio abbagliante, oppure uno solo di questi fasci;

se, nel caso in cui il proiettore sia destinato a emettere un fascio anabbagliante, esso è destinato sia alla circolazione a destra che alla circolazione a sinistra oppure alla circolazione solo a destra o solo a sinistra;

2.1.2.1.   se il proiettore è munito di un riflettore regolabile, la/le sua/e posizione/i di montaggio rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo;

2.1.3.   il colore del fascio emesso dal proiettore.

Ogni domanda di omologazione deve essere corredata di quanto segue:

disegni, in 3 copie, sufficientemente dettagliati da consentire l’identificazione del tipo, che rappresentino frontalmente il proiettore, con le eventuali scanalature dei trasparenti, e la sezione trasversale; i disegni devono indicare lo spazio riservato al marchio di omologazione;

2.2.1.1.   laddove il proiettore fosse munito di riflettore regolabile, l’indicazione della/e posizione/i di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore va usato solo in quella/e posizione/i;

2.2.2.   una succinta descrizione tecnica;

2.2.3.   due campioni del tipo di proiettore;

per le prove sul materiale plastico con cui sono fabbricati i trasparenti:

13 trasparenti:

2.2.4.1.1.   6 di questi trasparenti possono essere sostituiti da 6 campioni del materiale plastico, aventi dimensioni minime di 60 × 80 mm, una superficie esterna piana o convessa e una superficie sostanzialmente piana (con raggio di curvatura non inferiore a 300 mm) nella parte centrale, misurante almeno 15 × 15 mm;

2.2.4.1.2.   ogni trasparente o campione di materiale deve essere prodotto con il metodo utilizzato nella produzione di serie;

2.2.4.2.   un riflettore sul quale possano essere montati i trasparenti secondo le istruzioni del fabbricante.

2.3.   I materiali di cui sono costituiti i trasparenti e gli eventuali rivestimenti già sottoposti a prove devono essere accompagnati dal verbale di prova delle rispettive caratteristiche.

2.4.   Prima di concedere l’omologazione, l’autorità competente deve verificare l’esistenza di disposizioni adeguate per garantire l’effettivo controllo della conformità della produzione.

3.   ISCRIZIONI (5)

3.1.   Sui proiettori presentati all’omologazione deve essere evidenziata la marca o la denominazione commerciale del richiedente.

3.2.   I proiettori devono lasciar libero, sul trasparente e sul corpo principale (6), uno spazio sufficiente all’iscrizione del marchio di omologazione e dei simboli aggiuntivi previsti al paragrafo 4; tali spazi vanno evidenziati nei disegni di cui al paragrafo 2.2.1.

3.3.   I proiettori destinati a soddisfare le prescrizioni relative alla circolazione tanto a destra quanto a sinistra, devono recare iscrizioni indicanti le due posizioni dell’unità ottica sul veicolo oppure della lampada sul riflettore. Tali iscrizioni sono costituite dalle lettere «R/D» per la posizione di circolazione a destra e dalle lettere «L/G» per la posizione di circolazione a sinistra.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   Disposizioni generali

4.1.1.   L’omologazione viene rilasciata se tutti i campioni del tipo di proiettore presentati ai sensi del paragrafo 2 sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

4.1.2.   Se luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate siano conformi alle prescrizioni di più di un regolamento, si può apporre un unico marchio di omologazione internazionale purché ciascuna delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate sia conforme alle prescrizioni ad essa applicabili.

Questa prescrizione non si applica ai proiettori muniti di lampada a due filamenti quando viene omologato un fascio singolo.

4.1.3.   A ciascun tipo di proiettore omologato viene assegnato un numero di omologazione. Le prime 2 cifre (attualmente 04) indicano la serie di modifiche comprendenti le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data in cui è stata concessa l’omologazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso lo stesso numero a un altro tipo di proiettore contemplato dal presente regolamento, salvo in caso di estensione dell’omologazione a un altro tipo di dispositivo che si differenzi solo per il colore della luce emessa.

4.1.4.   Il rilascio, il rifiuto, l’estensione o la revoca dell’omologazione e la cessazione definitiva della produzione di un tipo di proiettore a norma del presente regolamento devono essere comunicati alle parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello dell’allegato 1 del presente regolamento e recante le indicazioni di cui al paragrafo 2.2.1.1.

4.1.5.   Oltre al marchio di cui al paragrafo 3.1, a ogni proiettore conforme a un tipo omologato a norma del presente regolamento va apposto negli spazi di cui al paragrafo 3.2 il marchio di omologazione descritto ai paragrafi 4.2 e 4.3.

4.2.   Elementi del marchio di omologazione

Il marchio di omologazione è composto:

da un marchio di omologazione internazionale così costituito:

4.2.1.1.   un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (7);

4.2.1.2.   il numero di omologazione prescritto al paragrafo 4.1.3;

dal/dai seguente/i simbolo/i aggiuntivo/i:

4.2.2.1.   sui proiettori che soddisfano unicamente i requisiti della circolazione a sinistra, una freccia orizzontale con la punta diretta verso la destra di un osservatore che si trovi di fronte al proiettore, e cioè verso il lato della strada in cui si effettua la circolazione;

4.2.2.2.   sui proiettori che soddisfano i requisiti di entrambi i sensi di circolazione mediante un’appropriata regolazione della posizione dell’unità ottica o della lampada, una freccia orizzontale con due punte dirette una verso sinistra e l’altra verso destra;

4.2.2.3.   sui proiettori conformi alle prescrizioni del presente regolamento unicamente riguardo al fascio anabbagliante, le lettere «HC»;

4.2.2.4.   sui proiettori conformi alle prescrizioni del presente regolamento unicamente riguardo al fascio abbagliante, le lettere «HR»;

4.2.2.5.   sui proiettori conformi alle prescrizioni del presente regolamento riguardo sia al fascio anabbagliante sia al fascio abbagliante, le lettere «HCR»;

4.2.2.6.   sui proiettori muniti di trasparente in materiale plastico, accanto ai simboli di cui ai paragrafi da 4.2.2.3 a 4.2.2.5 le lettere «PL».

4.2.2.7.   sui proiettori conformi alle prescrizioni del presente regolamento in relazione al fascio abbagliante, l’indicazione dell’intensità luminosa massima espressa da un segno di riferimento, quale definito al paragrafo 6.3.2.1.2, posto accanto al cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E». Nel caso di proiettori reciprocamente incorporati, l’indicazione dell’intensità luminosa massima dell’insieme dei fasci abbaglianti è espressa come sopra.

In ogni caso il modo di funzionamento utilizzato durante la prova in conformità del paragrafo 1.1.1.1 dell’allegato 5 e la tensione o le tensioni ammesse secondo il paragrafo 1.1.1.2 dell’allegato 5 vanno indicati nella scheda di omologazione e nella scheda di comunicazione trasmessa ai paesi che sono parti contraenti dell’accordo e che applicano il presente regolamento. Nei casi corrispondenti il dispositivo va marcato nel modo seguente:

4.2.3.1.   sui proiettori conformi alle prescrizioni del presente regolamento in cui il filamento del fascio anabbagliante non si accende simultaneamente a quello di qualsiasi altro dispositivo di illuminazione con il quale sia reciprocamente incorporato: nel marchio di omologazione è inserita una linea obliqua (/) dopo il simbolo della luce anabbagliante.

4.2.3.2.   sui proiettori conformi alle prescrizioni dell’allegato 5 del presente regolamento unicamente se alimentati con una tensione di 6 V o di 12 V, vicino al portalampada deve essere apposto un simbolo costituito dal numero 24 sbarrato da una crocetta (×).

4.2.4.   Le due cifre del numero di omologazione (attualmente 04) che indicano la serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data del rilascio dell’omologazione e, se necessario, la freccia prescritta, possono essere marcate accanto ai simboli aggiuntivi sopra menzionati.

4.2.5.   Le marcature ed i simboli di cui ai paragrafi 4.2.1 e 4.2.2 devono essere apposti sul proiettore in modo indelebile e tale da risultare chiaramente leggibile anche quando il proiettore è montato sul veicolo.

4.3.   Configurazione del marchio di omologazione

4.3.1.   Luci indipendenti

Nell’allegato 3, figure da 1 a 9, si trovano alcuni esempi di marchi di omologazione e dei simboli aggiuntivi di cui sopra.

Luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate

Se luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate risultano conformi alle prescrizioni di più regolamenti, si può apporre un unico marchio di omologazione internazionale composto da un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione e dal numero di omologazione. Il marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, purché:

4.3.2.1.1.   sia visibile dopo il montaggio delle luci;

4.3.2.1.2.   nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

Il simbolo di identificazione di ciascuna luce, conforme al regolamento ai sensi del quale è stata concessa l’omologazione, la relativa serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate ai regolamenti alla data di rilascio dell’omologazione e l’eventuale freccia prescritta, devono essere apposti:

4.3.2.2.1.   sulla superficie appropriata di uscita della luce,

oppure

4.3.2.2.2.   raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate possa essere chiaramente identificata (cfr. quattro possibili esempi nell’allegato 3).

4.3.2.3.   Le dimensioni dei vari elementi di un marchio di omologazione unico non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per il più piccolo dei singoli marchi dal regolamento ai sensi del quale è stata concessa l’omologazione.

4.3.2.4.   A ciascun tipo di proiettore omologato viene assegnato un numero di omologazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate cui si applica il presente regolamento.

4.3.2.5.   Esempi di marchi di omologazione per luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, comprendenti tutti i simboli aggiuntivi di cui sopra, si trovano all’allegato 3, figura 10.

Luci il cui trasparente è usato per tipi di proiettori diversi e che possono essere reciprocamente incorporate o raggruppate con altre luci

Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4.3.2.

4.3.3.1.   Inoltre, se viene usato lo stesso trasparente, questo può recare i vari marchi di omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o luci, purché sul corpo principale del proiettore, anche nel caso in cui non possa essere separato dal trasparente, vi sia lo spazio prescritto al paragrafo 3.2 e sia apposto il marchio di omologazione delle funzioni effettive.

Se tipi diversi di proiettori hanno lo stesso corpo principale, questo può recare i vari marchi di omologazione.

4.3.3.2.   Esempi di configurazione dei marchi di omologazione relativi a questo caso sono riportati nell’allegato 3, figura 11.

B.   REQUISITI TECNICI CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTI DAI PROIETTORI (8)

5.   SPECIFICHE GENERALI

5.1.   Ciascun campione deve soddisfare le prescrizioni dei paragrafi da 6 a 8.

I proiettori vanno costruiti in modo che, nelle normali condizioni d’impiego e malgrado le vibrazioni cui possono essere sottoposti, continuino a funzionare bene e mantengano le caratteristiche fotometriche prescritte.

5.2.1.   I proiettori saranno muniti di un dispositivo che consenta di regolarli sul veicolo in modo da soddisfare le norme a essi relative. Il montaggio di un dispositivo siffatto non è obbligatorio su componenti nelle quali il riflettore e i trasparenti non possono essere separati, purché l’uso di tali componenti sia limitato ai veicoli in cui la regolazione dei proiettori possa essere effettuata con altri mezzi. Quando un proiettore che emette un fascio abbagliante e un proiettore che emette un fascio anabbagliante, ciascuno munito della propria lampada, sono assemblati in un’unica unità, il dispositivo di regolazione deve consentire di regolare ciascun sistema ottico singolarmente. Queste disposizioni non si applicano invece agli insiemi di proiettori i cui riflettori siano indivisibili. A questo tipo di proiettori si applicano le prescrizioni del paragrafo 6.

5.3.   I componenti destinati a fissare la o le lampade al riflettore devono essere costruiti in modo che, anche al buio, la lampada possa essere montata senza rischio di errori nella sua posizione corretta e solo in quella (9).

Il portalampada deve essere conforme alle caratteristiche dimensionali riportate nelle seguenti schede tecniche della pubblicazione 61-2 della CEI:

Lampade

Portalampada

Schede tecniche

H1

P 14,5s

7005-46-3

H2

X 5111

7005-99-2

H3

PK 22s

7005-47-1

HB3

P 20d

7005-31-1

HB4

P 22d

7005-32-1

H7

PX 26d

7005-5-1

H8

PG 17

7005-110-1

HIR1

PX 20d

7005-…-1

HIR2

PX 22d

7005-…-.

H9

PGJ 19-5

7005-110-1

H11

PGJ 19-2

7005-110-1

5.4.   Nei proiettori destinati a soddisfare le prescrizioni relative alla circolazione sia a destra a sinistra, l’adeguamento all’uno o all’altro dei due sistemi di traffico può avvenire con una opportuna regolazione iniziale all’atto del montaggio sul veicolo o con una manovra volontaria dell’utente. Dette operazioni consistono, per esempio, in una determinata regolazione angolare del gruppo ottico rispetto al veicolo, oppure della lampada rispetto al gruppo ottico. In ogni caso devono essere possibili solo 2 posizioni angolari distinte, ciascuna rispondente a un determinato senso di circolazione (a destra o a sinistra), mentre deve essere reso impossibile lo spostamento accidentale da una posizione all’altra nonché in una posizione intermedia. Se la lampada può assumere 2 posizioni diverse, le componenti che la fissano al riflettore vanno progettate e realizzate in modo che, in ognuna delle 2 posizioni, essa resti in posizione con la stessa precisione richiesta per i proiettori destinati a un solo senso di circolazione. La conformità alle prescrizioni del presente paragrafo va verificata con un’ispezione visiva ed eventualmente con un montaggio di prova.

I dispositivi meccanici, elettromagnetici o di altro tipo, incorporati nei proiettori che emettono alternativamente un fascio abbagliante e un fascio anabbagliante per passare da un modo di funzionamento all’altro (10), devono essere costruiti in modo da:

5.5.1.   poter sopportare 50 000 azionamenti senza subire alcun danno, nonostante le vibrazioni cui può essere soggetto nelle normali condizioni d’uso;

5.5.2.   poter passare automaticamente, in caso di guasto, alla posizione anabbagliante;

5.5.3.   poter sempre azionare il fascio abbagliante o quello anabbagliante senza che il dispositivo si possa bloccare tra queste due posizioni;

5.5.4.   impedire che l’utente, con gli attrezzi normalmente in dotazione, modifichi la forma o la posizione delle parti mobili.

5.6.   Per garantire che non vi siano variazioni eccessive nelle prestazioni fotometriche devono essere effettuate prove complementari conformemente alle prescrizioni dell’allegato 5.

5.7.   Se il trasparente del proiettore è di materiale plastico, le prove si effettuano conformemente alle prescrizioni dell’allegato 6.

6.   ILLUMINAMENTO

6.1.   Disposizioni generali

6.1.1.   I proiettori devono costruiti in modo tale che, usando lampade adatte delle categorie H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11, il fascio anabbagliante fornisca una luce sufficiente e non abbacinante e che il fascio abbagliante fornisca a sua volta un buon illuminamento.

6.1.2.   L’illuminamento prodotto dal proiettore si verifica su uno schermo posto verticalmente a una distanza di 25 m davanti al proiettore e perpendicolare agli assi di quest’ultimo (cfr. allegato 4).

6.1.3.   Si verificano i proiettori usando una o più lampade campione (di riferimento) costruite per una tensione nominale di 12 V e sostituendo eventuali filtri di colore giallo selettivo (11) con filtri incolori, geometricamente identici e con fattore di trasmissione non inferiore all’80 %. Durante la prova del proiettore, il voltaggio ai connettori della lampada deve essere regolato in modo da ottenere le seguenti caratteristiche:

Lampade

Tensione di alimentazione approssimativa (in V) per la misurazione

Flusso luminoso (in lumen)

H1

12

1 150

H2

12

1 300

H3

12

1 100

HB3

12

1 300

HB4

12

825

H7

12

1 100

H8

12

600

HIR1

12

1 840

HIR2

12

1 355

H9

12

1 500

H11

12

1 000

Il proiettore è considerato conforme se sono rispettate le prescrizioni fotometriche con almeno una lampada campione (di riferimento) da 12 V che può essere fornita con il proiettore.

6.1.4.   Le dimensioni che determinano la posizione dei filamenti all’interno della lampada campione sono riportate nella pertinente scheda tecnica del regolamento n. 37.

6.1.5.   Il bulbo della lampada standard deve avere una forma ottica e una qualità tali da non provocare effetti di riflessione o rifrazione che alterino la distribuzione della luce. La conformità con questa prescrizione deve essere verificata misurando la distribuzione della luce ottenuta con un proiettore sui cui è montata la lampada standard (di riferimento).

6.2.   Disposizioni relative ai fasci anabbaglianti

6.2.1.   La linea di demarcazione che il fascio anabbagliante deve produrre deve essere sufficientemente netta da permettere una soddisfacente regolazione del fascio stesso. Sul lato opposto al senso di circolazione per il quale è previsto il proiettore la linea di demarcazione deve essere una retta orizzontale; dall’altro lato, non deve estendersi oltre la linea spezzata HV H1 H4, formata da una linea retta HV H1 inclinata di 45° rispetto all’orizzontale e da una linea retta H1 H4, posta a 25 cm sopra la linea retta hh, né oltre la linea retta HV H3 inclinata con un’angolatura di 15° sopra l’orizzontale (cfr. allegato 4). In nessun caso è ammessa una linea di demarcazione che oltrepassi le linee HV H2 e H2 H4 e che risulti da una combinazione delle due possibilità sopramenzionate.

Il proiettore deve essere orientato nel modo seguente:

6.2.2.1.   per i proiettori destinati alla circolazione a destra, la linea di demarcazione nella metà sinistra dello schermo (12) sia orizzontale, mentre per i proiettori destinati alla circolazione a sinistra, la linea di demarcazione nella parte destra dello schermo sia orizzontale;

6.2.2.2.   la parte orizzontale della linea di demarcazione è posta sullo schermo a 25 cm al di sotto della linea hh (cfr. allegato 4);

6.2.2.3.   il «gomito» della linea di demarcazione si trova sulla linea vv (13).

6.2.3.   Così orientato, il proiettore deve soddisfare solo le prescrizioni di cui ai paragrafi da 6.2.5 a 6.2.7 se l’omologazione è richiesta unicamente per il fascio anabbagliante (14); se invece è destinato a fornire un fascio sia anabbagliante che abbagliante, il proiettore deve soddisfare le prescrizioni di cui ai paragrafi da 6.2.5 a 6.2.7 e 6.3.

6.2.4.   Quando un proiettore orientato nel modo sopraindicato non soddisfa le prescrizioni di cui ai paragrafi da 6.2.5 a 6.2.7 e 6.3, può essere regolato altrimenti purché l’asse del fascio non si sposti lateralmente di più di 1o (= 44 cm) verso destra o verso sinistra (15). Per facilitare le regolazione usando la linea di demarcazione, questa può essere resa più netta occultando parzialmente il proiettore.

6.2.5.   L’illuminamento prodotto sullo schermo dal fascio anabbagliante deve rispondere alle prescrizioni indicate nella seguente tabella:

Punti sullo schermo di misura

Illuminamento prescritto in lux

Proiettori per la circolazione a destra

Proiettori per la circolazione a sinistra

punto B

50 L

punto B

50 R

≤ 0,4

punto 75

R

punto 75

L

≥ 12

punto 75

L

punto 75

R

≤ 12

punto 50

L

punto 50

R

≤ 15

punto 50

R

punto 50

L

≥ 12

punto 50

V

punto 50

V

≥ 6

punto 25

L

punto 25

R

≥ 2

punto 25

R

punto 25

L

≥ 2

Qualsiasi punto nella zona III

≤ 0,7

Qualsiasi punto nella zona IV

≥ 3

Qualsiasi punto nella zona I ≤ 2 x (E50R o E50L) (*1)

 

6.2.6.   In nessuna delle zone I, II, III e IV debbono riscontrarsi variazioni laterali che possano nuocere a una buona visibilità.

6.2.7.   I valori dell’illuminamento nelle zone «A» e «B», come illustrato nella figura C dell’allegato 4, devono essere verificati misurando i valori fotometrici dei punti da 1 a 8 sulla figura in questione; tali valori devono rientrare nei limiti seguenti:

1 + 2 + 3 ≥ 0,3 lux, e

4 + 5 + 6 ≥ 0,6 lux, e

0,7 lux ≥ 7 ≥ 0,1 lux, e

0,7 lux ≥ 8 ≥ 0,2 lux

Questi nuovi valori non sono obbligatori nel caso dei proiettori omologati anteriormente alla data di applicazione del supplemento 4 alla serie di modifiche 04 del presente regolamento (13 gennaio 1993) né in caso di estensione di tali omologazioni (16).

6.2.8.   I proiettori che devono soddisfare sia le prescrizioni relative alla circolazione a destra che quelle relative alla circolazione a sinistra debbono rispettare, per ognuna delle due posizioni angolari del gruppo ottico o della lampada, le condizioni sopra indicate per il senso di circolazione corrispondente.

6.3.   Disposizioni relative ai fasci abbaglianti

6.3.1.   Nel caso di un proiettore destinato a fornire sia un fascio abbagliante che un fascio anabbagliante, la misurazione dell’illuminamento prodotto sullo schermo dal fascio abbagliante deve essere effettuata regolando il proiettore come specificato ai paragrafi da 6.2.5 a 6.2.7; se il proiettore fornisce unicamente un fascio abbagliante, esso deve essere regolato in modo che la zona di massimo illuminamento sia centrata sul punto di intersezione delle linee hh e vv; tale proiettore deve rispettare soltanto le prescrizioni di cui al paragrafo 6.3.

L’illuminamento prodotto sullo schermo dal fascio abbagliante deve rispondere a quanto di seguito prescritto:

Il punto d’intersezione (HV) delle linee hh e vv deve trovarsi all’interno dell’isolux corrispondente all’80 % dell’illuminamento massimo. Il valore massimo (EM) non deve essere inferiore a 48 lux. Il valore massimo non deve in nessun caso essere superiore a 240 lux; inoltre, nel caso di un proiettore che combina fascio anabbagliante e fascio abbagliante, il valore massimo non deve essere più di 16 volte superiore all’illuminamento registrato per il fascio anabbagliante al punto 75 R (o 75 L).

6.3.2.1.1.   L’intensità luminosa massima (IM) del fascio abbagliante, espressa in migliaia di candele, è calcolata con la seguente formula:

Formula

6.3.2.1.2.   Il marchio di riferimento (I'M) indicante tale intensità massima, di cui al paragrafo 4.2.2.7, si ottiene applicando la seguente formula:

Formula

Tale valore deve essere arrotondato a quello tra i seguenti valori che vi si avvicina di più: 7,5 — 10 — 12,5 — 17,5 — 20 — 25 — 27,5 — 30 — 37,5 — 40 — 45 — 50.

6.3.2.2.   Partendo dal punto HV, orizzontalmente verso destra e verso sinistra, l’illuminamento non deve essere inferiore a 24 lux fino a una distanza di 1,125 m e non inferiore a 6 lux fino a una distanza di 2,25 m.

Nel caso dei proiettori con riflettore regolabile, si applicano le prescrizioni dei paragrafi 6.2 e 6.3 per ciascuna posizione di montaggio di cui al paragrafo 2.1.3. La verifica si effettua applicando la seguente procedura:

6.4.1.   sul goniometro di prova, si riproduce ogni posizione indicata nella domanda di omologazione rispetto a una linea che unisce il centro della sorgente luminosa e il punto HV sullo schermo di misurazione. Si sistema quindi il riflettore regolabile in modo che la ripartizione della luce sullo schermo corrisponda alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 6.2.1 a 6.2.2.3 e/o al paragrafo 6.3.1;

6.4.2.   con il riflettore regolato inizialmente come previsto al paragrafo 6.4.1, il proiettore deve soddisfare le prescrizioni fotometriche di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3;

6.4.3.   si effettuano altre prove dopo aver spostato verticalmente il riflettore di ± 2°, rispetto alla posizione iniziale, o dopo averlo portato almeno nella posizione massima, se inferiore a 2°, servendosi del dispositivo di regolazione del proiettore. Riorientato (ad esempio con il goniometro) l’intero proiettore nella direzione opposta corrispondente, si verifica la luce emessa (che deve rientrare nei limiti prescritti) nelle direzioni sottoindicate: fascio anabbagliante

punti HV e 75R (75L rispettivamente);

fascio abbagliante: IM e punto HV (percentuale di IM);

6.4.4.   se il richiedente non ha indicato più di una posizione di montaggio, per le altre posizioni si ripete la procedura di cui ai paragrafi da 6.4.1 a 6.4.3;

6.4.5.   se il richiedente non ha indicato posizioni di montaggio speciali, il proiettore deve essere orientato per le misurazioni di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3, con il dispositivo di regolazione del proiettore nella posizione intermedia. La prova aggiuntiva di cui al paragrafo 6.4.3 deve essere effettuata spostando il riflettore nelle sue posizioni estreme (anziché di ± 2°) mediante il dispositivo di regolazione dei proiettori.

6.5.   I valori d’illuminamento dello schermo di cui ai paragrafi 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7 e 6.3 devono essere misurati per mezzo di un fotorecettore avente una superficie utile compresa in un quadrato di 65 mm di lato.

7.   REQUISITI RELATIVI A TRASPARENTI E FILTRI COLORATI

7.1.   Può essere ottenuta l’omologazione per i proiettori muniti di lampada a incandescenza che emettono luce di colore bianco o giallo selettivo.

Le caratteristiche colorimetriche corrispondenti, espresse in coordinate tricromatiche CIE, sono le seguenti:

Filtro giallo selettivo (schermo o trasparente)

limite verso il rosso

y ≥ 0,138 + 0,580 x

limite verso il verde

y ≤ 1,29 x –0,100

limite verso il bianco

y ≥ – x +0,966

limite verso il valore spettrale

y ≤ – x +0,992

che può essere espresso anche come segue:

lunghezza d’onda dominante:

575-585 nm

fattore d’impurità:

0,90-0,98

Il fattore di trasmissione deve essere ≥ 0,78 se determinato mediante una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2 856 K (17).

7.2.   Il filtro deve far parte del proiettore e deve essere montato su quest’ultimo in modo tale da non poter essere rimosso né inavvertitamente né intenzionalmente, con gli strumenti normalmente in dotazione.

8.   MISURAZIONE DELL’ABBAGLIAMENTO

L’abbagliamento causato dal fascio anabbagliante dei proiettori sigillati deve essere misurato (18).

9.   PROIETTORE CAMPIONE (19)

Un proiettore è considerato come «proiettore campione» (di riferimento) se:

9.1.   soddisfa le prescrizioni di omologazione sopramenzionate;

9.2.   presenta un diametro effettivo non inferiore a 160 mm;

munito di lampada campione, fornisce nei diversi punti e nelle diverse zone di cui al paragrafo 6.2.5, valori di illuminamento:

9.3.1.   non superiori al 90 % dei limiti massimi, e

9.3.2.   non inferiori al 120 % dei limiti minimi prescritti nella tabella del paragrafo 6.2.5.

10.   OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL COLORE

L’omologazione ai sensi del presente regolamento concessa a titolo del paragrafo 7.1 per un tipo di proiettore che emette una luce di colore bianco o giallo selettivo non osta a che le parti contraenti vietino, sui veicoli da essi immatricolati, proiettori che emettono luce bianca o luce gialla selettiva, conformemente all’articolo 3 dell’accordo a cui è allegato il presente regolamento.

C.   ALTRE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

11.   MODIFICHE ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI PROIETTORE

Qualsiasi modifica del tipo di proiettore deve essere notificata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo di proiettore. In questo caso, il servizio può:

11.1.1.   ritenere improbabile che le modifiche apportate abbiano un’incidenza negativa di rilievo e che comunque il proiettore soddisfi ancora le prescrizioni; oppure

11.1.2.   chiedere un nuovo verbale di prova al servizio tecnico incaricato delle prove.

11.2.   La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle modifiche apportate, devono essere comunicati alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento, secondo la procedura di cui al paragrafo 4.1.4.

11.3.   L’autorità competente che ha rilasciato l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie a tale estensione e informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello dell’allegato 1 del presente regolamento.

12.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

12.1.   I proiettori omologati ai sensi del presente regolamento devono essere costruiti in maniera tale da essere conformi al tipo omologato, cioè devono soddisfare le prescrizioni indicate ai paragrafi 6 e 7.

12.2.   Per verificare il rispetto delle prescrizioni indicate al paragrafo 12.1, devono essere effettuati opportuni controlli della produzione.

Il titolare dell’omologazione è tenuto, in particolare, a quanto segue:

12.3.1.   predisporre procedure efficaci di controllo della qualità dei prodotti;

12.3.2.   disporre delle apparecchiature di controllo necessarie a verificare la conformità di ciascun tipo omologato;

12.3.3.   registrare i risultati delle prove e rendere accessibile la relativa documentazione per un periodo da determinare d’accordo con il servizio amministrativo;

12.3.4.   analizzare i risultati di ciascun tipo di prova per controllare e garantire la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenendo conto delle variazioni della produzione industriale;

12.3.5.   effettuare, per ciascun tipo di prodotto, almeno le prove prescritte nell’allegato 2 del presente regolamento;

12.3.6.   se i campioni sottoposti a prova non risultano conformi con il tipo di prova considerato, effettuare un secondo campionamento e un’altra prova. Devono essere prese i necessari provvedimenti per ristabilire la conformità della relativa produzione.

L’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ciascuna unità di produzione.

12.4.1.   Durante le ispezioni, i registri di prova e i registri di controllo della produzione devono essere presentati all’ispettore.

12.4.2.   L’ispettore può prelevare dei campioni a caso da sottoporre a prova nel laboratorio del fabbricante. Il numero minimo di campioni può essere determinato in base ai risultati delle verifiche effettuate dal fabbricante.

12.4.3.   Se il livello qualitativo non è soddisfacente, o se risulta necessario verificare la validità delle prove effettuate in applicazione del paragrafo 12.4.2, l’ispettore preleva dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha effettuato le prove di omologazione secondo i criteri di cui all’allegato 7.

12.4.4.   L’autorità competente può effettuare tutte le prove prescritte nel presente regolamento. Tali prove sono eseguite su campioni scelti a caso senza interferire con le consegne programmate del fabbricante e conformemente ai criteri di cui all’allegato 7.

12.4.5.   L’autorità competente deve cercare di effettuare un’ispezione ogni due anni. La frequenza delle ispezioni è tuttavia decisa dall’autorità competente a sua discrezione in base alla fiducia ch’essa nutre nell’efficacia dei sistemi di controllo della conformità della produzione. Se emergono risultati negativi, l’autorità competente dispone che vengano presi i provvedimenti necessari a ristabilire quanto prima la conformità della produzione.

12.5.   I proiettori con difetti manifesti non sono presi in considerazione.

12.6.   Il valore di riferimento non è preso in considerazione.

13.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

13.1.   L’omologazione rilasciata per un tipo proiettore ai sensi del presente regolamento può essere revocata se i relativi requisiti non vengono soddisfatti o se un proiettore recante il marchio di omologazione non è conforme al tipo omologato.

13.2.   Se una parte contraente dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello dell’allegato 1 del presente regolamento

14.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di proiettore omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Appena ricevuta tale comunicazione, tale autorità informa le altre parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello dell’allegato 1 del presente regolamento.

15.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici e dei servizi amministrativi che, rispettivamente, effettuano le prove e rilasciano l’omologazione e cui vanno inviate le notifiche attestanti il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione, oppure la cessazione definitiva della produzione, rilasciate da altri paesi.

16.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

16.1.   Trascorsi 6 mesi dalla data ufficiale di entrata in vigore del regolamento n. 112, le parti contraenti che applicano il presente regolamento cesseranno di rilasciare l’omologazione ECE ai sensi del presente regolamento.

16.2.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono esimersi dal rilasciare l’estensione dell’omologazione ai sensi del presente regolamento e delle serie di modifiche ad esso in precedenza apportate.

16.3.   Le omologazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento prima della data di entrata in vigore del regolamento n. 112 nonché tutte le estensioni di omologazioni, comprese quelle rilasciate successivamente in base a precedenti serie di modifiche, restano valide a tempo indeterminato.

16.4.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continueranno a rilasciare omologazioni per proiettori in base a qualsiasi precedente serie di modifiche apportata al presente regolamento, purché i proiettori siano usati come parti di ricambio da installare su veicoli in circolazione.

16.5.   A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore del regolamento n. 112, nessuna parte contraente che applichi il presente regolamento vieterà il montaggio su un veicolo nuovo di un proiettore omologato ai sensi del presente regolamento n. 112.

16.6.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continueranno a permettere il montaggio su un tipo di veicolo o su un veicolo di proiettori omologati ai sensi del presente regolamento.

16.7.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continueranno a permettere il montaggio su un veicolo in circolazione di proiettori omologati ai sensi del presente regolamento, modificato da qualunque serie di modifiche precedente, purché i proiettori siano considerati pezzi di ricambio.


(1)  Il presente regolamento non impedisce che una parte dell’accordo che applica il presente regolamento possa proibire la combinazione di un proiettore munito di trasparente di materiale plastico omologato ai sensi del presente regolamento e di un dispositivo tergifari meccanico (munito di spazzole).

(2)  Il «tipo di lampada» non deve essere confuso con la «categoria della lampada». Il presente regolamento si applica ai proiettori che utilizzano lampade alogene delle categorie H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H1. Le categorie di lampade in questione differiscono essenzialmente a livello di concezione e, più particolarmente, di attacchi. Non sono intercambiabili, ma, nell’ambito di una categoria di lampade, esistono normalmente diversi tipi.

(3)  Le lampade HIR1 e/o H9 possono produrre un fascio anabbagliante solo se viene montato anche un dispositivo tergifari conformemente al regolamento n. 45. Inoltre, per quanto riguarda l’inclinazione verticale, quando sono montate tali lampade, non si applicano le disposizioni del punto 6.2.6.2.2 del regolamento n. 48, serie di modifiche 01. Tale restrizione si applica solo fino a quando non si giunga ad un accordo globale sull’impiego di dispositivi di regolazione dell’inclinazione e dei tergifari in relazione al livello di prestazioni del proiettore.

(4)  Domanda di omologazione di una lampada a incandescenza: cfr. regolamento n. 37.

(5)  Per i proiettori progettati per un solo senso di circolazione (a destra o a sinistra), si raccomanda inoltre di indicare in maniera indelebile sul trasparente anteriore la zona che può essere occultata per non provocare disagio agli utenti in un paese in cui la circolazione si svolge sul lato opposto della strada. Questa iscrizione non è tuttavia necessaria se il trasparente è concepito in modo che questa zona sia chiaramente visibile.

(6)  Se il trasparente non può essere rimosso dal corpo principale del proiettore, è sufficiente uno spazio sul trasparente stesso.

(7)  1 Germania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Paesi Bassi, 5 Svezia, 6 Belgio, 7 Ungheria, 8 Repubblica ceca, 9 Spagna, 10 Iugoslavia, 11 Regno Unito, 12 Austria, 13 Lussemburgo 14 Svizzera, 15 (non assegnato), 16 Norvegia, 17 Finlandia, 18 Danimarca, 19 Romania, 20 Polonia, 21 Portogallo, 22 Federazione russa, 23 Grecia, 24 Irlanda, 25 Croazia, 26 Slovenia, 27 Slovacchia, 28 Bielorussia, 29 Estonia, 30 (non assegnato), 31 Bosnia-Erzegovina, 32 Lettonia, 33 (non assegnato), 34 Bulgaria, 35 (non assegnato), 36 Lituania, 37 Turchia, 38 (non assegnato), 39 Azerbaigian, 40 ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 Comunità europea (nel rilasciare le omologazioni gli Stati membri si servono dei rispettivi simboli ECE), 43 Giappone, 44 (non assegnato), 45 Australia, 46 Ucraina, 47 Sud Africa e 48 Nuova Zelanda. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di disposizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali disposizioni. I numeri così attribuiti saranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

(8)  Prescrizioni tecniche per le lampade a incandescenza: cfr. regolamento n. 37.

(9)  I componenti destinati a fissare la o le lampade al riflettore devono essere costruiti in modo che, anche al buio, la lampada possa essere montata senza rischio di errori nella sua posizione corretta e solo in quella.

(10)  Tali disposizioni non si applicano all’interruttore di comando.

(11)  Questi filtri devono comprendere tutti gli elementi, compreso il trasparente, destinati a dare colore alla luce.

(12)  Lo schermo di prova deve essere sufficientemente ampio per permettere l’esame di una «linea di demarcazione» in un’area di almeno 5° su ciascun lato della linea vv.

(13)  Se, nel caso di un proiettore destinato a soddisfare i requisiti del presente regolamento soltanto per quanto riguarda il fascio anabbagliante, l’asse focale diverge sensibilmente dalla direzione generale del fascio, o se qualsiasi tipo di proiettore (con fascio solo anabbagliante o con ambedue i fasci) non presenta una «linea di demarcazione» con un «gomito netto», la regolazione laterale deve essere effettuata in modo tale da essere il più possibile conforme ai requisiti di illuminamento nei punti 75 R e 50 R per la circolazione a destra e 75 L e 50 L per la circolazione a sinistra.

(14)  Un proiettore destinato a emettere un fascio anabbagliante può incorporare un fascio abbagliante non conforme alla specifica in questione.

(15)  Il limite di ri-regolazione di 1o verso destra o verso sinistra non è incompatibile con la ri-regolazione verticale verso l’alto o verso il basso. Quest’ultima è limitata solo dalle prescrizioni del punto 6.3; tuttavia, la parte orizzontale della «linea di demarcazione» non deve estendersi oltre la linea hh (le disposizioni del punto 6.3 non si applicano ai proiettori destinati a soddisfare le prescrizioni del presente regolamento per quanto riguarda il solo fascio anabbagliante).

(*1)  E50R e E50L sono i valori di illuminamento effettivamente misurati.

(16)  I valori di illuminamento in qualsiasi punto delle zone A e B, che si trovi inoltre all’interno della zona III, non devono superare 0,7 lux.

(17)  Corrispondente all’illuminante A della Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE).

(18)  Questa prescrizione sarà oggetto di una raccomandazione destinata alle amministrazioni.

(19)  Provvisoriamente possono essere accettati valori diversi. In assenza di specificazioni definitive, si raccomanda l’uso di un proiettore omologato.


ALLEGATO 1

NOTIFICA

[dimensioni massime del formato: A4 (210 × 297 mm)]

Image 43

 (1)

rilasciata da:

Nome dell’amministrazione:

Oggetto (2):

RILASCIO DELL’OMOLOGAZIONE

ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

RIFIUTO DELL’OMOLOGAZIONE

REVOCA DELL’OMOLOGAZIONE

CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

di un tipo di proiettore a norma del regolamento n. 8

Omologazione n. … Estensione n. …

1.

Marca o denominazione commerciale del proiettore: …

2.

Nome del fabbricante del tipo di proiettore: …

3.

Nome e indirizzo del fabbricante: …

4.

Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del fabbricante: …

5.

Presentato per l’omologazione in data: …

6.

Servizio tecnico che effettua le prove di omologazione: …

7.

Data del verbale; rilasciato dal servizio tecnico: …

8.

Numero del verbale compilato da tale servizio: …

9.

Breve descrizione:

della categoria specificata dalla relativa marcatura (3): …

del numero e della/e categoria/e delle lampade a incandescenza: …

del colore della luce emessa: bianco/giallo selettivo (2): …

10.

Ubicazione del marchio di omologazione: …

11.

Motivo/i dell’eventuale estensione: …

12.

Rilascio/rifiuto/estensione/revoca dell’omologazione (2): …

13.

Luogo: …

14.

Data: …

15.

Firma: …

16.

L’elenco dei documenti depositati presso l’amministrazione che ha rilasciato l’omologazione è allegato alla presente comunicazione e può essere ottenuto su richiesta.


(1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l’omologazione (cfr. le disposizioni in materia di omologazione nel presente regolamento).

(2)  Cancellare la dicitura inutile.

(3)  Indicare sull’elenco che segue la marcatura del caso.

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Testo di immagine

ALLEGATO 2

VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE DI PROIETTORI MUNITI DI LAMPADE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 E/O H11

1.   PRESCRIZIONI GENERALI

1.1.   Si considera che i requisiti minimi di conformità siano soddisfatti da un punto di vista meccanico e geometrico conformemente alle disposizioni del presente regolamento se le differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione.

Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità dei proiettori prodotti in serie non viene contestata se, nella prova delle prestazioni fotometriche di un proiettore scelto a caso e munito di una lampada standard:

1.2.1.   nessun valore misurato si discosta sfavorevolmente di oltre il 20 % dai valori prescritti nel presente regolamento. Per i valori B 50 L (o R) e la zona III, lo scostamento sfavorevole massimo può essere rispettivamente:

B 50 L (o R):

0,2 lux equivalente 20 %

0,3 lux equivalente 30 %

zona III:

0,3 lux equivalente 20 %

0,45 lux equivalente 30 %

o se

1.2.2.1.   nel caso del fascio anabbagliante, i valori prescritti nel presente regolamento sono soddisfatti in HV (con una tolleranza di +0,2 lux) e, relativamente a tale orientamento, in almeno un punto di ciascuna area delimitata sullo schermo di misura (a 25 m) da un cerchio di 15 cm di raggio attorno ai punti B 50 L (o R) (1) (con una tolleranza di +0,1 lux), 75 R (o L), 50 v, 25 R, 25 L, e nell’intera area della zona IV che non si trova a più di 22,5 cm sopra la linea 25 R e 25 L;

1.2.2.2.   e se, nel caso del fascio abbagliante, con HV all’interno dell’isolux 0,75 Emax, si registra per i valori fotometrici una tolleranza di +20 % per i valori massimi e –20 % per i valori minimi in qualsiasi punto di misurazione specificato al paragrafo 6.3.2 del presente regolamento.

1.2.3.   Se i risultati delle prove sopradescritte non sono conformi ai requisiti, il proiettore può essere orientato altrimenti purché l’asse del fascio non sia spostato lateralmente di più di 1o a destra o a sinistra (2).

1.2.4.   Se i risultati delle prove sopradescritte non sono conformi ai requisiti, le prove sui proiettori devono essere ripetute utilizzando un’altra lampada standard.

1.3.   Per verificare lo spostamento verticale della linea di demarcazione sotto l’effetto del calore si applica la seguente procedura.

Uno dei proiettori campione deve essere sottoposto a prova conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2.1 dell’allegato 5, dopo essere stato sottoposto per tre volte consecutive al ciclo di cui al paragrafo 2.2.2 dell’allegato 5.

Si ritiene il proiettore accettabile se Δr non è superiore a 1,5 mrad.

Se tale valore è superiore a 1,5 mrad ma inferiore a 2,0 mrad, deve essere sottoposto a prova un secondo proiettore e la media dei valori assoluti registrati sui due campioni non deve essere superiore a 1,5 mrad.

1.4.   Le coordinate cromatiche si considerano rispettate quando il proiettore è munito di una lampada a incandescenza regolata sulla temperatura di colore Standard A.

L’efficienza fotometrica di un proiettore che emetta luce di colore giallo selettivo quando è munito di una lampada a incandescenza incolore devono corrispondere ai valori specificati nel presente regolamento moltiplicati per 0,84.

2.   PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE ALLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ EFFETTUATA DAL FABBRICANTE

Per ciascun tipo di proiettore, il detentore del marchio di omologazione deve effettuare almeno le prove che seguono, alla frequenza adeguata. Le prove sono eseguite conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Se da un campionamento di campioni risulta la non conformità al tipo di prova considerato, viene effettuato un nuovo campionamento e si procede ad un’altra prova. Il fabbricante deve prendere le disposizioni necessarie per assicurare la conformità della produzione corrispondente.

2.1.   Natura delle prove

Le prove di conformità di cui al presente regolamento riguardano le caratteristiche fotometriche e il controllo dello spostamento verticale della linea di demarcazione sotto l’effetto del calore.

2.2.   Metodi di prova

2.2.1.   In generale, le prove devono essere eseguite conformemente ai metodi definiti nel presente regolamento.

2.2.2.   Nelle prove di conformità effettuate dal fabbricante possono essere seguiti metodi equivalenti, previa autorizzazione dell’autorità competente incaricata delle prove di omologazione. Il fabbricante deve comprovare che i metodi impiegati sono equivalenti a quelli indicati nel presente regolamento.

2.2.3.   L’applicazione dei paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 richiede la taratura a intervalli regolari dell’apparecchiatura di prova e una correlazione con misurazioni effettuate da un’autorità competente.

2.2.4.   I metodi di riferimento devono essere in ogni caso quelli presentati nel presente regolamento, in particolare per i campionamenti ed i controlli amministrativi.

2.3.   Natura del campionamento

I campioni dei proiettori devono essere prelevati a caso da un lotto omogeneo. Per lotto omogeneo s’intende un insieme di proiettori dello stesso tipo, definito secondo i metodi di produzione del fabbricante.

La valutazione deve riguardare in generale la produzione di serie di singoli stabilimenti. Tuttavia un fabbricante può raggruppare rilevazioni concernenti lo stesso tipo di proiettore prodotto da più stabilimenti, purché essi operino in base allo stesso sistema di qualità e gestione della qualità.

2.4.   Misurazione e registrazione delle caratteristiche fotometriche

I campioni dei proiettori devono essere sottoposti a misurazione fotometrica nei punti indicati nel presente regolamento; le rilevazioni si limiteranno ai punti Emax, HV (3), HL, HR (4) per il fascio abbagliante e ai punti B 50 L (o R), HV, 50 V, 75 R (o L) e 25 L (o R) per il fascio anabbagliante (cfr. figura nell’allegato 4).

2.5.   Criteri di accettabilità

Il fabbricante è tenuto a sottoporre i risultati delle prove a trattamento statistico e a definire, d’accordo con l’autorità competente, i criteri di accettabilità della sua produzione allo scopo di soddisfare le specifiche relative al controllo della conformità della produzione di cui al paragrafo 12.1 del presente regolamento.

I criteri di accettabilità devono essere tali che, con un grado di affidabilità del 95 %, la probabilità minima di soddisfare un controllo per sondaggio (cfr. allegato 7 — primo campionamento) sia di 0,95.


(1)  Le lettere tra parentesi si riferiscono ai proiettori destinati alla circolazione a sinistra.

(2)  Cfr. la corrispondente nota nel testo del regolamento.

(3)  Quando il fascio abbagliante è reciprocamente incorporato con il fascio anabbagliante, HV nel caso del fascio abbagliante deve essere lo stesso punto di misurazione usato per il fascio anabbagliante.

(4)  HL e HR: punti su «hh» situati a 1,125 m rispettivamente a sinistra e a destra del punto HV.


ALLEGATO 3

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

Figura 1

Image 45

Il proiettore su cui è apposto il marchio di omologazione sopra riportato è stato omologato nei Paesi Bassi (E4), con numero di omologazione 2439, in conformità del presente regolamento, quale modificato dalla serie 04 di modifiche, sia per il fascio abbagliante che per il fascio anabbagliante (HCR), ed è destinato unicamente alla circolazione a destra.

Il numero 30 indica un’intensità massima del fascio abbagliante compresa tra 86 250 e 111 250 candele.

Nota: il numero di omologazione ed il simbolo o i simboli aggiuntivi devono essere posizionati in prossimità del cerchio, sopra o sotto la lettera «E» oppure a destra o a sinistra della stessa. Le cifre del numero di omologazione devono trovarsi sullo stesso lato della lettera «E» ed essere orientate nella stessa direzione. L’uso dei numeri romani deve essere evitato per non creare confusione con altri simboli.

Figura 2

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Figura 3a

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Figura 3b

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Il proiettore su cui è apposto questo marchio di omologazione è conforme al presente regolamento sia per il fascio anabbagliante che per il fascio abbagliante e destinato:

unicamente alla circolazione a sinistra

per ambedue i sensi di circolazione mediante un’opportuna regolazione dell’unità ottica o della lampada sul veicolo

Figura 4

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Figura 5

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Il proiettore su cui è apposto questo marchio di omologazione è un proiettore munito di trasparente in materia plastica conforme al presente regolamento per quanto riguarda il solo fascio anabbagliante e destinato:

a entrambi i sensi di circolazione

solo alla circolazione a destra

Figura 6

Image 51

Figura 7

Image 52

Il proiettore sul quale è apposto questo marchio di omologazione è un proiettore conforme alle prescrizioni del presente regolamento:

per quanto riguarda il solo fascio anabbagliante; destinato unicamente alla circolazione a sinistra

per quanto riguarda il solo fascio abbagliante

Figura 8

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Figura 9

Image 54

Identificazione di un proiettore con un trasparente di materiale plastico conforme alle prescrizioni del regolamento n. 8:

per quanto riguarda sia il fascio anabbagliante che il fascio abbagliante; destinato unicamente alla circolazione a destra

per quanto riguarda il solo fascio anabbagliante; destinato unicamente alla circolazione a destra

Il filamento del fascio anabbagliante non si accende simultaneamente al filamento del fascio abbagliante e/o a un altro proiettore reciprocamente incorporato.

Figura 10

Marcatura semplificata per luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate

(Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa e non fanno parte del marchio di omologazione)

MODELLO A

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MODELLO B

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MODELLO C

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MODELLO D

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Nota: I quattro esempi corrispondono a un dispositivo di segnalazione luminosa recante un marchio di omologazione che comprende:

una luce di posizione anteriore omologata in conformità della serie di modifiche 01 del regolamento n. 7,

un proiettore con fascio anabbagliante destinato alla circolazione a destra e a sinistra e con fascio abbagliante avente un’intensità massima compresa tra 86 250 e 111 250 candele (come indicato dal numero 30), omologato in conformità del presente regolamento nella sua forma originaria (04) e avente un trasparente di materiale plastico,

un proiettore fendinebbia anteriore omologato in conformità della serie di modifiche 02 del regolamento n. 19, avente un trasparente di materiale plastico,

un indicatore di direzione anteriore della categoria 1a, omologato in conformità della serie di modifiche 02 del regolamento n. 6.

Figura 11

Luce reciprocamente incorporata con un proiettore

Esempio 1

Image 59

L’esempio corrisponde alla marcatura di un trasparente di materiale plastico destinato a vari tipi di proiettori, e cioè:

a un proiettore con fascio anabbagliante destinato a entrambi i sensi di circolazione e con fascio abbagliante avente intensità luminosa massima compresa tra 86 250 e 111 250 candele (come indicato dal numero 30), omologato in Germania (E1) in conformità al regolamento n. 8, modificato dalla serie di modifiche 04, reciprocamente incorporato con una luce di posizione anteriore omologata in conformità della serie di modifiche 01 del regolamento n. 7;

oppure a un proiettore con fascio anabbagliante destinato a entrambi i sensi di circolazione e con fascio abbagliante, omologato in Germania (E1), in conformità al regolamento n. 1, modificato dalla serie di modifiche 01, reciprocamente incorporato con la stessa luce di posizione anteriore di cui sopra;

o ancora a uno dei due suddetti proiettori omologati come luce unica.

Il corpo principale del proiettore deve recare il solo numero di omologazione valido, ad esempio:

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Esempio 2

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L’esempio corrisponde alla marcatura di un trasparente di materiale plastico utilizzato in un insieme di due proiettori omologato in Francia (E2) con il numero di omologazione 81151 e comprendente:

un proiettore che emette un fascio anabbagliante destinato a entrambi i sistemi di circolazione e un fascio abbagliante avente un’intensità luminosa massima compresa tra x e y candele, conforme alle prescrizioni del regolamento n. 8 e

un proiettore che emette un fascio abbagliante destinato a entrambi i sistemi di circolazione, avente un’intensità luminosa massima compresa tra w e z candele, conforme alle prescrizioni del regolamento n. 20, con un’intensità luminosa massima dei fasci abbaglianti compresa tra 86 250 e 111 250 candele.


ALLEGATO 4

SCHERMI DI MISURAZIONE

A.   Proiettori per la circolazione a destra

(dimensioni in mm)

Image 62

asse della strada

ZONE III

ZONE II

ZONE IV

ZONE I

fascio standard europeo

h-h: piano orizzontale

passante per il centro focale del proiettore

v-v: piano verticale

B.   Proiettori per la circolazione a sinistra

(dimensioni in mm)

Image 63

ZONE III

ZONE II

ZONE IV

ZONE I

asse della strada

fascio standard europe

h-h: piano orizzontale

passante per il centro focale del proiettore

v-v: piano verticale

C.   Punti di misurazione dei valori di illuminamento

Image 64

Zone A

Zone B

Nota: La figura C indica i punti di misurazione per la circolazione a destra.

Nel caso della circolazione a sinistra, i punti 7 e 8 sono spostati nelle posizioni corrispondenti sul lato destro della figura.


ALLEGATO 5

PROVE DI STABILITÀ DELLE PRESTAZIONI FOTOMETRICHE DEI PROIETTORI DURANTE IL FUNZIONAMENTO

PROVE SU PROIETTORI COMPLETI

Dopo aver eseguito le misure fotometriche conformemente alle prescrizioni del presente regolamento nei punti Emax per il fascio abbagliante ed HV, 50 R, B 50 L per il fascio anabbagliante (o HV, 50 L, B 50 R per i proiettori destinati alla circolazione a sinistra), un campione del proiettore completo deve essere sottoposto ad una prova di stabilità delle prestazioni fotometriche durante il funzionamento. Per «proiettore completo» si intende il complesso del proiettore stesso, comprese le luci e le parti di carrozzeria adiacenti che possono influire sulla sua dissipazione termica.

1.   PROVA DI STABILITÀ DELLE PRESTAZIONI FOTOMETRICHE

Le prove sono eseguite in atmosfera asciutta e calma, ad una temperatura ambiente di 23 °C ± 5 °C, con il proiettore completo fissato su un supporto che riproduca il corretto montaggio sul veicolo.

1.1.   Proiettore pulito

Il proiettore è lasciato in funzione per 12 ore secondo le modalità prescritte al paragrafo 1.1.1 e controllato secondo le modalità prescritte al paragrafo 1.1.2.

1.1.1.   Procedura di prova

Il proiettore è lasciato in funzione per il periodo prescritto:

1.1.1.1.   

a)

se deve essere omologata una sola funzione luminosa (fascio abbagliante o anabbagliante), il filamento corrispondente viene acceso per il periodo prescritto (1),

b)

nel caso di una luce abbagliante e di una luce anabbagliante reciprocamente incorporate (proiettore a doppio filamento o proiettori a due filamenti):

se il richiedente precisa che il proiettore è destinato ad essere utilizzato con un solo filamento acceso (2), la prova è eseguita in conseguenza e ciascuna delle sorgenti luminose specificate rimane accesa (1) durante la metà del tempo indicato al paragrafo 1.1;

in tutti gli altri casi (1)  (2), il proiettore è sottoposto al seguente ciclo per il periodo prescritto:

15 minuti, filamento del fascio anabbagliante acceso,

5 minuti, tutti i filamenti accesi;

c)

in caso di sorgenti luminose raggruppate, tutte le singole sorgenti sono accese simultaneamente per il periodo prescritto nel caso delle sorgenti luminose singole, a) tenuto conto anche dell’impiego delle sorgenti luminose reciprocamente incorporate, b) secondo le indicazioni del fabbricante.

1.1.1.2.   Tensione di prova

La tensione deve essere regolata in modo da fornire il 90 % della potenza massima specificata nel regolamento relativo alle lampade a incandescenza (regolamento n. 37). La potenza applicata deve comunque essere conforme al valore corrispondente di una lampada ad incandescenza di tensione nominale di 12 volt, a meno che il richiedente dell’omologazione specifichi che il proiettore può essere utilizzato con una tensione diversa. In questo caso, la prova è svolta con la lampada a incandescenza di potenza più forte.

1.1.2.   Risultati della prova

1.1.2.1.   Verifica visiva

Quando la temperatura del proiettore è stabilizzata alla temperatura ambiente, si pulisce il trasparente del proiettore e l’eventuale trasparente esterno con uno straccio di cotone pulito e inumidito. Si procede quindi ad un esame visivo; non si devono constatare distorsioni, deformazioni, incrinature o cambiamenti di colore del trasparente del proiettore o dell’eventuale trasparente esterno.

1.1.2.2.   Prova fotometrica

Conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, si controllano i valori fotometrici ai seguenti punti:

fascio anabbagliante:

50 R — B 50 L — HV per i proiettori destinati alla circolazione a destra,

50 L — B 50 R — HV per i proiettori destinati alla circolazione a sinistra.

fascio abbagliante:

punto di Emax

Si può procedere ad un’altra regolazione per tener conto di eventuali deformazioni del supporto del proiettore dovute al calore (per lo spostamento della linea di demarcazione, cfr. paragrafo 2 del presente allegato).

Tra le caratteristiche fotometriche ed i valori misurati prima della prova è ammessa una differenza del 10 %, comprese le tolleranze dovute alla procedura di misurazione fotometrica.

1.2.   Proiettore sporco

Dopo essere stato sottoposto alla prova di cui al precedente paragrafo 1.1, il proiettore è preparato nel modo descritto al paragrafo 1.2.1 ed acceso per un’ora come disposto al paragrafo 1.1.1, quindi verificato come prescritto al paragrafo 1.1.2.

1.2.1.   Preparazione del proiettore

1.2.1.1.   Miscela di prova

1.2.1.1.1.   Per proiettori con trasparente esterno in vetro:

la miscela di acqua e inquinante da applicare sul proiettore è costituita da:

9 parti (in peso) di sabbia silicea di granulometria compresa tra 0 e 100 µm,

1 parte (in peso) di polvere di carbone vegetale (legno di faggio) di granulometria compresa tra 0 e 100 µm,

0,2 parti (in peso) di NaCMC (3), e

una quantità adeguata di acqua distillata con conducibilità ≤ 1 mS/m.

La miscela non deve essere stata preparata da più di 14 giorni.

1.2.1.1.2.   Proiettori con il trasparente esterno in materiale plastico:

La miscela di acqua e di sostanze inquinanti da applicare sul proiettore è costituita da:

9 parti (in peso) di sabbia silicea di granulometria compresa tra 0 e 100 µm,

1 parte (in peso) di polvere di carbone vegetale (legno di faggio) con granulometria compresa tra 0 e 100 µm,

0,2 parti (in peso) di NaCMC (3) e

13 parti in peso di acqua distillata con conducibilità di 1 mS/m, e

2 ± 1 parti in peso di tensioattivo (4)

La miscela non deve essere stata preparata da più di 14 giorni.

1.2.1.2.   Applicazione della miscela di prova sul proiettore

Si applica in modo uniforme la miscela di prova su tutta la superficie di uscita della luce del proiettore, in seguito si lascia asciugare. Tale operazione viene ripetuta fino a che l’illuminazione è scesa ad un valore compreso tra 15 e 20 % dei valori misurati per ciascuno dei seguenti punti, nelle condizioni descritte al paragrafo 1:

punto Emax in fascio abbagliante per lampada abbagliante/anabbagliante,

punto Emax in fascio abbagliante per lampada solo abbagliante,

50 R e 50 V (5), per una lampada solo anabbagliante destinata alla circolazione a destra,

50 L e 50 V (5), per una lampada solo anabbagliante destinata alla circolazione a sinistra.

1.2.1.3.   Apparecchiatura di misura

L’apparecchiatura di misura deve essere equivalente a quella utilizzata per le prove di omologazione dei proiettori. Per il controllo fotometrico, si utilizza una lampada ad incandescenza standard (campione).

2.   VERIFICA DELLO SPOSTAMENTO VERTICALE DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE SOTTO L’EFFETTO DEL CALORE

Si tratta di verificare che lo spostamento verticale, dovuto al calore, della linea di demarcazione di un proiettore anabbagliante acceso non superi un valore prescritto.

Dopo aver proceduto alle prove descritte al paragrafo 1, il proiettore viene sottoposto alla prova descritta al paragrafo 2.1, senza essere smontato dal suo supporto o regolato nuovamente rispetto ad esso.

2.1.   Prova

La prova è eseguita in atmosfera asciutta e calma, ad una temperatura ambiente di 23 °C ± 5 °C.

Un proiettore di serie usato per almeno un’ora viene acceso in posizione fascio anabbagliante senza essere smontato dal suo supporto né regolato rispetto ad esso (ai fini di questa prova, la tensione viene regolata come prescritto al paragrafo 1.1.1.2). La posizione della parte orizzontale della linea di demarcazione (tra vv e la verticale che passa per il punto B 50 L per i proiettori destinati alla circolazione a destra o B 50 R per quelli destinati alla circolazione a sinistra) è controllata 3 minuti (r3) e 60 minuti (r60) dopo l’accensione.

Lo spostamento della linea di demarcazione sopradescritto deve essere misurato con qualsiasi metodo che offra una precisione sufficiente e risultati riproducibili.

2.2.   Risultati della prova

2.2.1.   Il risultato espresso in milliradianti (mrad) è accettato soltanto se il valore assoluto ΔrI = / r3 – r60 / registrato sul proiettore non è superiore a 1,0 mrad (ΔrI ≤ 1,0 mrad).

2.2.2.   Se tuttavia questo valore è superiore a 1,0 mrad ma inferiore o uguale a 1,5 mrad (1,0 mrad < ΔrI ≤ 1,5 mrad), la prova viene ripetuta su un secondo proiettore come descritto al paragrafo 2.1, dopo averlo sottoposto per tre volte consecutive al ciclo descritto di seguito, al fine di stabilizzare la posizione delle parti meccaniche del proiettore su un supporto che riproduca il montaggio corretto sul veicolo:

luce anabbagliante accesa per un’ora (con la tensione di alimentazione regolata come previsto al paragrafo 1.1.1.2),

riposo per un’ora.

Il tipo di proiettore è ritenuto accettabile se la media dei valori assoluti ΔrI misurati sul primo campione e ΔrII misurati sul secondo campione e inferiore o uguale a 1,0 mrad:

Formula


(1)  Se il proiettore sottoposto a prova è raggruppato e/o reciprocamente incorporato con luci di segnalazione luminosa, queste ultime devono rimanere accese durante la prova. Se si tratta di un indicatore luminoso di direzione, deve rimanere acceso a intermittenza, con un rapporto tra periodi di accensione e di spegnimento approssimativamente di 1:1.

(2)  Se due o più filamenti sono accesi simultaneamente quando il proiettore è utilizzato a intermittenza, non si considera che si tratti di un’utilizzazione simultanea normale dei filamenti.

(3)  NaCMC rappresenta il sale sodico di carbossimetilcellulosa, di solito indicato come CMC. Il NaCMC utilizzato nella miscela inquinante deve avere un grado di sostituzione (DS) di 0, 6-0,7 e una viscosità di 200-300 cP per una soluzione al 2 % a 20 °C.

(4)  La tolleranza quantitativa è dovuta alla necessità di ottenere una miscela inquinante che si sparga correttamente su tutto il trasparente di materia plastica.

(5)  Il punto 50 V è situato 375 mm sotto HV sulla linea verticale v-v, sullo schermo posto ad una distanza di 25 m.


ALLEGATO 6

REQUISITI CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTI DA PROIETTORI CHE INCORPORANO TRASPARENTI IN MATERIALE PLASTICO — PROVE SU CAMPIONI DI TRASPARENTI O DI MATERIALE, OPPURE SU LUCI COMPLETE

1.   PRESCRIZIONI GENERALI

1.1.   I campioni forniti conformemente al paragrafo 2.2.4 del presente regolamento devono rispondere alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 2.1 a 2.5.

1.2.   I due campioni di proiettori completi forniti conformemente al paragrafo 2.2.3 del presente regolamento e aventi trasparenti di materiale plastico devono soddisfare le specifiche di cui al paragrafo 2.6 per quanto riguarda il materiale dei trasparenti.

1.3.   I campioni di trasparenti in materia plastica o i campioni di materiale sono sottoposti, con il riflettore al quale devono (se del caso) essere montati, a prove di omologazione nell’ordine cronologico indicato nella tabella A che figura nell’appendice 1 del presente allegato.

1.4.   Tuttavia, se il fabbricante della lampada può dimostrare che il prodotto ha già superate le prove di cui ai paragrafi da 2.1 a 2.5 o prove equivalenti conformemente ad un altro regolamento, tali prove non devono essere ripetute; soltanto le prove di cui all’appendice 1, tabella B, sono obbligatorie.

2.   PROVE

2.1.   Resistenza agli sbalzi termici

2.1.1.   Prove

Tre nuovi campioni (trasparenti) sono sottoposti a cinque cicli termici e di cambiamento dell’umidità (RH = umidità relativa) in base al seguente programma:

3 ore a 40 °C ± 2 °C e 85-95 % RH

1 ora a 23 °C ± 5 °C e 60-75 RH

15 ore a – 30 °C ± 2 °C

1 ora a 23 °C ± 5 °C e 60-75 RH

3 ore a 80 °C ± 2 °C

1 ora a 23 °C ± 5 °C e 60-75 RH

Prima della prova, i campioni devono essere mantenuti a una temperatura di 23 °C ± 5 °C e a 60-75 % di RH per almeno 4 ore.

Nota: I periodi di un’ora a 23 °C ± 5 °C includono i periodi di transizione da una temperatura all’altra per evitare effetti da shock termico.

2.1.2.   Misurazioni fotometriche

2.1.2.1.   Metodo

Le misurazioni fotometriche sono effettuate sui campioni prima e dopo la prova.

Tali misurazioni sono effettuate, utilizzando una luce campione, nei seguenti punti:

B 50 L e 50 R per il fascio anabbagliante di una luce anabbagliante o abbagliante/anabbagliante (B 50 R e 50 L nel caso di proiettori destinati alla circolazione a sinistra);

percorso Emax per il fascio abbagliante di una luce abbagliante o di una luce abbagliante/anabbagliante.

2.1.2.2.   Risultati

Le variazioni tra i valori fotometrici misurati su ciascun campione prima e dopo la prova non devono essere superiori al 10 %, comprese le tolleranze del procedimento fotometrico.

2.2.   Resistenza agli agenti atmosferici e chimici

2.2.1.   Resistenza agli agenti atmosferici

Tre nuovi campioni (trasparenti o campioni di materiali) sono esposti alle radiazioni provenienti da una sorgente avente una distribuzione spettrale dell’energia analoga a quella di un corpo nero ad una temperatura compresa fra 5 500 K e 6 000 K. Filtri appropriati sono collocati tra la sorgente e i campioni per ridurre nella misura del possibile le radiazioni con lunghezza d’onda inferiore a 295 nm e superiore a 2 500 nm. I campioni sono esposti ad un illuminamento energetico pari a 1 200 W/m2 ± 200 W/m2 per un periodo tale che l’energia luminosa che essi ricevono sia pari a 4 500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2. Nel contenitore di prova, la temperatura misurata sul pannello nero collocato allo stesso livello dei campioni è di 50 °C ± 5 °C. Per garantire un’esposizione regolare, i campioni ruotano intorno alla sorgente di radiazione ad una velocità compresa fra 1 e 5 1/min.

I campioni sono vaporizzati con acqua distillata avente una conducibilità inferiore a 1 mS/m alla temperatura di 23 °C ± 5° C, in base al seguente ciclo:

vaporizzazione:

5 minuti

essiccazione:

25 minuti

2.2.2.   Resistenza agli agenti chimici

Dopo la prova di cui al paragrafo 2.2.1 e le misurazioni di cui al paragrafo 2.2.3.1, la superficie esterna dei tre campioni è trattata secondo il procedimento di cui al paragrafo 2.2.2.2 con la miscela di cui al paragrafo 2.2.2.1.

2.2.2.1.   Miscela di prova

La miscela di prova è composta da 61,5 % di n-eptano, 12,5 % di toluene, 7,5 % di etiltetracloruro, 12,5 % di tricloroetilene e 6 % di xilolo (volume in percentuale).

2.2.2.2.   Applicazione della miscela di prova

Imbevere un pezzo di tessuto di cotone (conformemente a ISO 105) fino a saturazione con la miscela di cui al paragrafo 2.2.2.1 e applicare entro 10 secondi per 10 minuti alla superficie esterna del campione ad una pressione di 50 N/cm2, corrispondente ad uno sforzo di 100 N applicato su una superficie di prova di 14 × 14 mm.

Durante questo periodo di 10 minuti il tessuto deve essere nuovamente imbevuto con la miscela in modo che la composizione del liquido applicato sia sempre identica a quella della miscela di prova prescritta.

Durante il periodo di applicazione è consentito compensare la pressione esercitata sul campione per evitare la formazione di fenditure.

2.2.2.3.   Pulizia

Al termine dell’applicazione della miscela di prova i campioni sono asciugati all’aria aperta e quindi lavati con la soluzione di cui al paragrafo 2.3 (resistenza ai detergenti) alla temperatura di 23 °C ± 5 °C.

Quindi i campioni sono sciacquati accuratamente con acqua distillata contenente non più dello 0,2 % di impurità, alla temperatura di 23 °C ± 5 °C, e asciugati con un panno morbido.

2.2.3.   Risultati

2.2.3.1.   Dopo la prova di resistenza agli agenti atmosferici, la superficie esterna dei campioni non deve presentare fenditure, graffi, scheggiature e deformazioni, e il valore medio della variazione della trasmissione

Formula
misurata sui tre campioni conformemente alla procedura di cui all’appendice 2 del presente allegato, non deve superare 0,020.

2.2.3.2.   Dopo la prova di resistenza agli agenti chimici, i campioni non devono recare traccia di colorazione da prodotto chimico che possa causare una variazione della diffusione del flusso, la cui variazione media

Formula
misurata sui tre campioni conformemente alla procedura di cui all’appendice 2 del presente allegato, non deve superare 0,020

(Δ tm ≤ 0,020).

2.3.   Resistenza ai detergenti e agli idrocarburi

2.3.1.   Resistenza ai detergenti

La superficie esterna dei tre campioni (trasparenti o campioni di materiale) è riscaldata a 50 °C ± 5 °C e immersa quindi per cinque minuti in una miscela mantenuta alla temperatura di 23 °C ± 5 °C e composta da 99 parti di acqua distillata contenente non oltre lo 0,02 % di impurità e da una parte di alchil-aril-sulfonato.

Alla fine della prova i campioni sono asciugati a 50 °C ± 5 °C. La superficie dei campioni viene pulita con un panno umido.

2.3.2.   Resistenza agli idrocarburi

La superficie esterna dei tre campioni è strofinata leggermente per un minuto con del tessuto di cotone impregnato di una miscela composta dal 70 % di n-eptano e dal 30 % di toluene (volume in percentuale), quindi lasciata asciugare all’aria aperta.

2.3.3.   Risultati

Dopo l’esecuzione in successione delle due suddette prove, la media della variazione della trasmissione

Formula
misurata sui tre campioni conformemente alla procedura di cui all’appendice 2 del presente allegato, non deve superare 0,010 (Δ tm ≤ 0,010).

2.4.   Resistenza all’usura meccanica

2.4.1.   Metodo di prova

La superficie esterna di tre nuovi campioni (trasparenti) è sottoposta ad una prova di usura meccanica uniforme secondo il metodo di cui all’appendice 3 del presente allegato.

2.4.2.   Risultati

Dopo questa prova, le variazioni:

della trasmissione:

Formula

e della diffusione:

Formula

sono misurate conformemente alla procedura di cui all’appendice 2 sulla superficie indicata al paragrafo 2.2.4. La media per i tre campioni deve corrispondere a: Δtm ≤ 0,100; Δdm ≤ 0,050).

2.5.   Prova di aderenza degli eventuali rivestimenti

2.5.1.   Preparazione del campione

Su una superficie di 20 mm × 20 mm del rivestimento di un trasparente si incide con la lama di un rasoio o con un ago, un reticolato di quadrati di circa 2 mm di lato. La pressione della lama o dell’ago è sufficiente ad incidere almeno il rivestimento.

2.5.2.   Descrizione della prova

Usare un nastro adesivo avente una forza di adesione di 2 N/(cm di larghezza) ±20 %, misurata alle condizioni di riferimento di cui all’appendice 4 del presente allegato. Tale nastro adesivo, della larghezza di almeno 25 mm, è premuto per almeno cinque minuti sulla superficie preparata come indicato al paragrafo 2.5.1.

L’estremità del nastro adesivo è quindi appesantita in modo che la forza di adesione alla superficie considerata sia compensata da una forza perpendicolare a detta superficie. In tale fase il nastro adesivo è strappato alla velocità costante di 1,5 m/s ± 0,2 m/s.

2.5.3.   Risultati

Non si registra un deterioramento sensibile della superficie reticolata. Sono ammessi deterioramenti alle intersezioni fra i quadrati o ai bordi delle incisioni, purché l’area deteriorata non sia superiore al 15 % della superficie reticolata.

2.6.   Prove su un proiettore completo munito di trasparente in materia plastica

2.6.1.   Resistenza all’usura meccanica della superficie del trasparente

2.6.1.1.   Prove

Il trasparente della luce campione n. 1 è sottoposto alla prova di cui al paragrafo 2.4.1.

2.6.1.2.   Risultati

Dopo la prova i valori risultanti dalle misurazioni fotometriche effettuate sul proiettore conformemente al presente regolamento non devono superare di oltre il 30 % i valori massimi prescritti nei punti B 50 L e HV e non devono essere inferiori di oltre il 10 % ai valori minimi prescritti nel punto 75 R (per i proiettori destinati alla circolazione a sinistra, i punti da prendere in considerazione sono B 50 R, HV e 75 L).

2.6.2.   Prova di aderenza degli eventuali rivestimenti

Il trasparente della luce campione n. 2 è sottoposto alla prova di cui al paragrafo 2.5.

3.   VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Per quanto concerne i materiali usati per la produzione dei trasparenti, le luci di una serie sono riconosciute conformi al presente regolamento se:

3.1.1.   Dopo la prova di resistenza agli agenti chimici e la prova di resistenza ai detergenti e agli idrocarburi, la superficie esterna dei campioni non presenta fenditure, scheggiature o deformazioni visibili a occhio nudo (cfr. paragrafi 2.2.2, 2.3.1 e 2.3.2);

3.1.2.   Dopo la prova di cui al paragrafo 2.6.1.1, i valori fotometrici nei punti di misurazione di cui al paragrafo 2.6.1.2 rientrano nei limiti prescritti per la conformità della produzione dal presente regolamento.

3.2.   Se i risultati delle prove non soddisfano i requisiti, le prove sono ripetute su un altro campione di proiettori scelto a caso.

APPENDICE 1

ORDINE CRONOLOGICO DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE

Prove sulle materie plastiche (trasparenti o campioni di materiale forniti conformemente al paragrafo 2.2.4 del presente regolamento).

Tabella A

Campioni — Prove

Trasparenti o campioni di materiale

Trasparenti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.

Fotometriche limitate (paragrafo 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.1.1.

Sbalzi termici (paragrafo 2.1.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.1.2.

Fotometriche limitate (paragrafo 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.2.1.

Misurazione trasmissione

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

1.2.2.

Misurazione diffusione

x

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.3.

Agenti atmosferici (paragrafo 2.2.1)

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

Misurazione trasmissione

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Agenti chimici (paragrafo 2.2.2)

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.

Misurazione diffusione

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Detergenti (paragrafo 2.2.1)

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Idrocarburi (paragrafo 2.3.2)

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.

Misurazione trasmissione

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Usura (paragrafo 2.4.1)

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.7.1.

Misurazione trasmissione

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.7.2.

Misurazione diffusione

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.8.

Aderenza (paragrafo 2.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Prove su luci complete (fornite conformemente al paragrafo 2.2.3 del presente regolamento).

Tabella B

 

Proiettore completo

Campione n.

1

2

2.1.

Usura (paragrafo 2.6.1.1)

x

 

2.2.

Fotometria (paragrafo 2.6.1.2)

x

 

2.3.

Aderenza (paragrafo 2.6.2)

 

x

APPENDICE 2

Metodo di misura della diffusione e della trasmissione della luce

1.   APPARECCHIATURA (cfr. illustrazione)

Il fascio di un collimatore K con una semidivergenza

Formula

è limitato da un diaframma DT con un’apertura di 6 mm contro il quale è collocato il supporto del campione.

Una lente acromatica convergente L2, corretta per eliminare le aberrazioni sferiche, collega il diaframma DT al ricevitore R; il diametro della lente L2 deve essere tale da non limitare il fascio diffuso dal campione in un cono con metà vertice ß/2 = 14°.

Un diaframma anulare DD con angoli α/2 = 1o e αmax/2 = 12° e collocato sul piano focale dell’immagine della lente L2.

La parte centrale non trasparente del diaframma è necessaria per eliminare la luce proveniente direttamente dalla sorgente luminosa. Deve essere possibile rimuovere la parte centrale del diaframma del fascio luminoso in modo che ritorni esattamente alla posizione originale.

La distanza L2 DT e la lunghezza focale F2 (1) della lente L2 devono essere scelte in modo che l’immagine di DT copra completamente il ricevitore R.

Se il flusso incidente iniziale è riferito a 1 000 unità, la precisione assoluta di ciascuna lettura deve essere un valore inferiore a 1 unità.

2.   MISURAZIONI

Si effettuano le seguenti letture:

Lettura

con campione

con la parte centrale di DD

Quantità rappresentata

T1

no

no

Flusso incidente nella lettura iniziale

T2

sì (prima della prova)

no

Flusso trasmesso dal materiale nuovo in un campo di 24 °C

T3

sì (dopo la prova)

no

Flusso trasmesso dal materiale esaminato in un campo di 24 °C

T4

sì (prima della prova)

Flusso diffuso dal materiale nuovo

T5

sì (dopo la prova)

Flusso diffuso dal materiale esaminato

Image 65

(1)  Per L2 si raccomanda di utilizzare una distanza focale di 80 mm circa.

APPENDICE 3

METODO PER LA PROVA DI ASPERSIONE

1.   ATTREZZATURA DI PROVA

1.1.   Pistola a spruzzo

La pistola a spruzzo utilizzata deve essere munita di un ugello del diametro di 1,3 mm tale da permettere una portata di 0,24 ± 0,02 1/minuto ad una pressione di funzionamento di 6,0 bar – 0, + 0,5 bar.

In tali condizioni di funzionamento il getto ottenuto sulla superficie esposta ad usura deve avere un diametro di 170 mm ± 50 mm, ad una distanza di 380 mm ± 10 mm dall’ugello.

1.2.   Miscela di prova

La miscela di prova è composta di:

sabbia silicea di durezza 7 sulla scala di Mohr, granulometria compresa tra 0 e 0,2 mm e distribuzione quasi regolare, con un fattore angolare di 1,8-2;

acqua di durezza non superiore a 205 g/m3 per una miscela contenente 25 g di sabbia per litro d’acqua.

2.   PROVA

La superficie esterna dei trasparenti delle luci è sottoposta una o più volte all’azione del getto di sabbia prodotto come descritto precedentemente. Il getto è spruzzato quasi perpendicolarmente alla superficie da esaminare.

L’usura è verificata collocando come riferimento uno o più campioni di vetro accanto ai trasparenti da sottoporre a prova. La miscela è spruzzata finché la variazione della diffusione della luce nel campione o nei campioni, misurata secondo il metodo descritto nell’appendice 2, è tale che:

Formula

Alcuni campioni di riferimento possono essere utilizzati per verificare che l’intera superficie da sottoporre a prova abbia subito un’usura uniforme.

APPENDICE 4

PROVA DI ADERENZA DEL NASTRO ADESIVO

1.   OBIETTIVO

Questo metodo permette di determinare in condizioni standard la forza di adesione lineare di un nastro adesivo ad una lastra di vetro.

2.   PRINCIPIO

Misurazione della forza necessaria a staccare un nastro adesivo da una lastra di vetro con un’angolazione di 90°.

3.   CONDIZIONI ATMOSFERICHE SPECIFICHE

L’ambiente deve avere una temperatura di 23 °C ± 5 °C con una umidità relativa (RH) del 65 % ± 15 %.

4.   PARTI DA SOTTOPORRE A PROVA

Prima della prova il rotolo campione di nastro adesivo è condizionato per 24 ore nell’atmosfera specificata al paragrafo 3.

Da ciascun rotolo devono essere sottoposti a prova 5 campioni ciascuno della lunghezza di 400 mm. I campioni devono essere prelevati dopo aver eliminato i primi tre strati del rotolo.

5.   PROCEDURA

La prova è effettuata alle condizioni atmosferiche specificate al paragrafo 3.

I cinque pezzi di nastro da sottoporre a prova devono essere prelevati srotolando il nastro radialmente ad una velocità approssimativa di 300 mm/s, e quindi applicati entro 15 secondi come segue:

si applica il nastro alla lastra di vetro progressivamente, strofinando leggermente con le dita nel senso della lunghezza senza premere eccessivamente, in modo da non lasciare bolle d’aria fra il nastro e la lastra di vetro.

Si lascia il tutto nelle condizioni atmosferiche specificate per 10 minuti.

Si stacca dal vetro circa 25 mm di nastro di prova, perpendicolarmente all’asse del nastro applicato.

Si fissa la lastra ripiegando l’estremità libera del nastro a 90°. Si applica una forza in modo che la linea di separazione fra il nastro e la lastra sia perpendicolare a tale forza e alla lastra.

Si tira il nastro per staccarlo dalla lastra ad una velocità di 300 mm/s ± 30 mm/s, registrando la forza necessaria.

6.   RISULTATI

I cinque valori ottenuti sono ordinati e il valore medio è considerato il risultato della misurazione. Tale valore è espresso in Newton per centimetri di larghezza del nastro.


ALLEGATO 7

REQUISITI MINIMI RELATIVI AI CAMPIONAMENTI EFFETTUATI DA UN ISPETTORE

1.   PRESCRIZIONI GENERALI

1.1.   Le prescrizioni relative alla conformità sono considerate soddisfatte dal punto di vista meccanico e geometrico se non sono superate le inevitabili tolleranze di fabbricazione, conformemente al presente regolamento.

Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità dei proiettori di serie non è contestata se, durante le prove sulle prestazioni fotometriche di un qualsiasi proiettore scelto a caso:

1.2.1.   nessuno dei valori misurati differisce dai valori minimi prescritti dal presente regolamento di più del 20 % in senso sfavorevole. Per i valori B 50 L (o R) e la zona III, la divergenza massima può essere rispettivamente di:

B 50 L (o R):

0,2 lux equivalente 20 %

0,3 lux equivalente 30 %

zona III:

0,3 lux equivalente 20 %

0,45 lux equivalente 30 %

o se

1.2.2.1.   per il fascio anabbagliante, i valori prescritti nel presente regolamento sono soddisfatti in HV (con una tolleranza di 0,2 lux) e in almeno un punto di ogni area delimitata sullo schermo di misura (a 25 m) da un cerchio di 15 cm di raggio intorno ai punti B 50 L (o R) (1) (con una tolleranza di +0,1 lux), 75 R (o L), 50 V, 25 R, 25 L e in tutta l’area della zona IV, limitata a 22,5 cm al di sopra della linea 25 R e 25 L;

1.2.2.2.   e se, per il fascio abbagliante, con HV situato all’interno dell’isolux 0,75 Emax, è osservata una tolleranza per i valori fotometrici pari a +20 % per i valori massimi e a –20 % per i valori minimi in qualsiasi punto di misurazione di cui al paragrafo 6.3.2 del presente regolamento. Il valore di riferimento non è preso in considerazione.

1.2.3.   Se i risultati delle prove descritte ai paragrafi precedenti non sono conformi alle prescrizioni, l’orientamento del proiettore può essere modificato, purché l’asse del fascio non si sposti lateralmente di oltre 1o a destra o a sinistra.

1.2.4.   Se i risultati delle prove descritte ai paragrafi precedenti non sono conformi alle prescrizioni, le prove dei proiettori sono ripetute utilizzando un altra lampada campione.

1.2.5.   I proiettori con difetti manifesti non sono presi in considerazione.

1.2.6.   Il valore di riferimento non è preso in considerazione.

1.3.   Le coordinate cromatiche si considerano rispettate quando il proiettore è munito di una lampada a incandescenza regolata sulla temperatura di colore standard A.

Le prestazioni fotometriche di un proiettore che emette luce di colore giallo selettivo, quando è munito di una lampada a incandescenza incolore, corrispondono ai valori contenuti nel presente regolamento moltiplicati per 0,84.

2.   PRIMO CAMPIONAMENTO

Nel primo campionamento quattro proiettori sono scelti a caso. Il primo campione di due proiettori è contrassegnato con A, il secondo campione di due proiettori è contrassegnato con B.

2.1.   Conformità non contestata

In base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori di serie non è contestata se le divergenze dei valori misurati sul proiettore in senso sfavorevole sono:

2.1.1.1.   campione A

A1

:

per un proiettore 0 %

per un proiettore non più del 20 %

A2

:

per entrambi i proiettori più dello 0 %

ma non più del 20 %

procedere con il campione B

2.1.1.2.   campione B

B1

:

per entrambi i proiettori 0 %

2.1.2.   o se il campione A soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2.

2.2.   Conformità contestata

In base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori di serie è contestata e si chiede al fabbricante di rendere la sua produzione conforme ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:

2.2.1.1.   campione A

A3

:

per un proiettore non più del 20 %

per un proiettore più del 20 %

ma non più del 30 %

2.2.1.2.   campione B

B2

:

nel caso di A2

per un proiettore più dello 0 %

ma non più del 20 %

per un proiettore non più del 20 %

B3

:

nel caso di A2

per un proiettore 0 %

per un proiettore più del 20 %

ma non più del 30 %

2.2.2.   o se il campione A non soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2.

2.3.   Revoca dell’omologazione

La conformità è contestata e si applica il paragrafo 13 se, in base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:

2.3.1.   campione A

A4

:

per un proiettore non più del 20 %

per un proiettore più del 30 %

A5

:

per entrambi i proiettori più del 20 %

2.3.2.   campione B

B4

:

nel caso di A2

per un proiettore più dello 0 %

ma non più del 20 %

per un proiettore più del 20 %

B5

:

nel caso di A2

per entrambi i proiettori più del 20 %

B6

:

nel caso di A2

per un proiettore 0 %

per un proiettore più del 30 %

2.3.3.   o se i campioni A e B non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.2.2.

3.   SECONDO CAMPIONAMENTO

Nei casi di A3, B2, B3 è necessario, entro due mesi dalla notifica, procedere ad un secondo campionamento scegliendo un terzo campione C di due proiettori e un quarto campione D di due proiettori da lotti fabbricati dopo l’adeguamento.

3.1.   Conformità non contestata

In base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori di serie non è contestata se le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:

3.1.1.1.   campione C

C1

:

per un proiettore 0 %

per un proiettore non più del 20 %

C2

:

per entrambi i proiettori più dello 0 %

ma non più del 20 %

procedere con il campione D

3.1.1.2.   campione D

D1

:

nel caso di C2

per entrambi i proiettori 0 %

3.1.2.   o se il campione C soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2.

3.2.   Conformità contestata

In base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori di serie è contestata e si chiede al fabbricante di rendere la sua produzione conforme ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:

3.2.1.1.   campione D

D2

:

nel caso di C2

per un proiettore più dello 0 %

ma non più del 20 %

per un proiettore non più del 20 %

3.2.1.2.   o se il campione C non soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2.

3.3.   Revoca dell’omologazione

La conformità è contestata e si applica il paragrafo 13 se, in base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:

3.3.1.   campione C

C3

:

per un proiettore non più del 20 %

per un proiettore più del 20 %

C4

:

per entrambi i proiettori più del 20 %

3.3.2.   campione D

D3

:

nel caso di C2

per un proiettore 0 o più dello 0 %

per un proiettore più del 20 %

3.3.3.   o se i campioni C e D non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.2.2.

4.   SPOSTAMENTO VERTICALE DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE

Per verificare lo spostamento verticale della linea di demarcazione sotto l’effetto del calore, si applica la procedura seguente.

Uno dei proiettori del campione A, prelevato secondo la procedura di cui alla figura 1 del presente allegato, è sottoposto a prova secondo la procedura descritta al paragrafo 2.1 dell’allegato 5 dopo essere stato sottoposto per tre volte consecutive al ciclo descritto al paragrafo 2.2.2 dell’allegato 5.

Il proiettore è ritenuto accettabile se Δr non è superiore a 1,5 mrad.

Se detto valore è compreso tra 1,5 mrad e 2,0 mrad, il secondo proiettore del campione A è sottoposto alla prova, dopodiché la media dei valori assoluti rilevati su entrambi i campioni non deve essere superiore a 1,5 mrad. Tuttavia, se questo valore di 1,5 mrad sul campione A non è rispettato, i due proiettori del campione B sono sottoposti alla stessa procedura e il valore di Δr di ciascuno di essi non deve essere superiore a 1,5 mrad.

Figura 1

Image 66

2 dispositivi

Primo campionamento

4 catadiottri selezionati a caso suddivisi nei campioni A e B

2 dispositivi

FINE

Passare al campione B

FINE

Adeguamento

Il costruttore deve adeguare il prodotto ai requisiti

2 dispositivi

Secondo campionamento

4 dispositivi selezionati a caso suddivisi nei campioni C e D

2 dispositivi

Possibili risultati del campione A

Poss. risult. del camp. C

FINE

Passare al campione D

FINE

Passare all’adeguamento

Poss. risult. del camp. D

Possibili risultati del campione B

Ritiro della omologazione

Divergenza massima [in %] in senso sfavorevole rispetto ai valori limite


(1)  Le lettere indicate tra parentesi si riferiscono ai proiettori destinati alla circolazione a destra.


10.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 177/113


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regolamento n. 19 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Supplemento 2 alla serie di modifiche 03 — data di entrata in vigore: 19 agosto 2010.

INDICE

REGOLAMENTO

 

Introduzione

0.

Campo d’applicazione

1.

Definizioni

2.

Domanda di omologazione

3.

Marcature

4.

Omologazione

5.

Specifiche generali

6.

Illuminamento

7.

Colore

8.

Determinazione del disagio (abbagliamento)

9.

Modifiche di un tipo di proiettore antinebbia anteriore ed estensione dell’omologazione

10.

Conformità della produzione

11.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

12.

Cessazione definitiva della produzione

13.

Nome e indirizzo dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

14.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

Allegato 1 —

Modulo di notifica

Allegato 2 —

Requisiti minimi relativi alle procedure di controllo della conformità della produzione

Allegato 3 —

Esempi di marchi d’omologazione per proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe B e alla classe F3

Allegato 4 —

Geometria dello schermo e della griglia di misurazione

Allegato 5 —

Prove per la stabilità della prestazione fotometrica di proiettori fendinebbia anteriori in funzione

Allegato 6 —

Requisiti dei proiettori fendinebbia anteriori muniti di trasparenti in materiale plastico

Allegato 7 —

Requisiti minimi relativi alle procedure di controllo della conformità della produzione

Allegato 8 —

Requisiti minimi relativi ai campionamenti effettuati da un ispettore

Allegato 9 —

Definizione e nitidezza della linea di demarcazione dei proiettori fendinebbia anteriori e procedura di regolamento per mezzo di tale linea di demarcazione

Allegato 10 —

Riepilogo dei periodi di accensione per le prove di stabilità del comportamento fotometrico

Allegato 11 —

Centro di riferimento

Allegato 12 —

Requisiti per l’uso di moduli LED o di generatori di luce

INTRODUZIONE

Il presente regolamento (1) si applica ai proiettori fendinebbia anteriori che possono essere muniti di trasparenti di vetro o di materiale plastico. Esso comprende 2 classi distinte.

Il proiettore fendinebbia anteriore originale, classe «B» fin dall’inizio, è stato modernizzato per rispondere al sistema di coordinate angolari, modificando i valori nella relativa tabella fotometrica. In questa classe, sono permesse solo le sorgenti luminose specificate nel regolamento n. 37.

La classe «F3» è stata introdotta per aumentare la prestazione fotometrica. In particolare la larghezza del fascio luminoso e l’intensità luminosa minima al di sotto della linea H-H (paragrafo 6.4.3) sono state aumentate e sono stati introdotti controlli sull’intensità massima in primo piano. Al di sopra della linea H-H, l’intensità della luce velante è stata ridotta per migliorare la visibilità. Questa classe può inoltre comprendere tipi di fasci luminosi adattabili, capaci di prestazioni diverse a seconda delle condizioni di visibilità.

L’introduzione della classe «F3» impone di modificare nei modi che seguono i requisiti per assimilarli a quelli di un proiettore:

a)

I valori fotometrici sono specificati in quanto intensità luminose mediante il sistema di coordinate angolari;

b)

le sorgenti luminose si possono scegliere in base alle prescrizioni del regolamento n. 37 (sorgenti luminose a incandescenza) e del regolamento n. 99 (sorgenti luminose a scarica). Si possono anche usare i moduli formati da diodi a emissione di luce (Light emitting diode — LED) e i sistemi d’illuminazione a ripartizione;

c)

le definizioni di demarcazione e di gradiente;

d)

i requisiti fotometrici permettono l’uso di ripartizioni per fasci luminosi asimmetrici.

0.   CAMPO D’APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai proiettori posteriori per nebbia dei veicoli appartenenti alle categorie L3, L4, L5, L7, M, N, O e T (2).

1.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento,

1.1.   al presente regolamento si applicano le definizioni date nel regolamento n. 48 e alla serie di modifiche a esso pertinenti, in vigore al momento della domanda di omologazione;

1.2.    «Trasparente» indica la componente più esterna del proiettore fendinebbia anteriore (unità ottica) che trasmette la luce attraverso la superficie illuminante;

1.3.    «Rivestimento» indica il prodotto o i prodotti applicati in uno o più strati sulla superficie esterna di un trasparente;

«Proiettori fendinebbia anteriori di tipo diverso» sono proiettori fendinebbia anteriori che tra loro differiscono in particolari essenziali come:

1.4.1.   marchio di fabbrica o commerciale;

1.4.2.   appartenenza a «classi» diverse (B o F3) identificate da particolari prescrizioni fotometriche:

1.4.3.   caratteristiche del sistema ottico; (schema ottico di base, tipo/categoria della sorgente luminosa, modulo LED, DLS, ecc.),

1.4.4.   aggiunta di componenti che, se in funzione, modificano gli effetti ottici per riflessione, rifrazione, assorbimento e/o deformazione e presenza dell’eventuale regolatore d’intensità:

1.4.5.   categoria delle lampadine a incandescenza usate, di cui ai regolamenti n. 37 e n. 99 e/o degli eventuali moduli LED o del codice d’identificazione specifico del generatore di luce.

1.4.6.   Materiali che costituiscono i trasparenti e l’eventuale rivestimento.

1.4.7.   Tuttavia, dispositivi destinati a essere installati sul lato sinistro del veicolo e quelli corrispondenti destinati a essere installati sul lato destro sono considerati dello stesso tipo.

1.5.    «Colore della luce emessa dal dispositivo». Al presente regolamento si applicano le definizioni relative al colore della luce emessa date dal regolamento n. 48 e dalla serie di modifiche in vigore al momento della domanda di omologazione.

1.6.   I riferimenti fatti nel presente regolamento a sorgenti luminose standard e ai regolamenti n. 37 e n. 99, si intendono fatti ai regolamenti n. 37 e n. 99 nonché alle serie di modifiche a essi pertinenti, in vigore al momento della domanda di omologazione per tipo.

2.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

2.1.   La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o da un suo rappresentante autorizzato.

Per qualsiasi tipo di proiettore fendinebbia anteriore, la domanda sarà accompagnata da:

disegni in triplice copia, di dettaglio tale da consentire l’identificazione del tipo, che rappresentino il proiettore fendinebbia anteriore frontalmente, indicandone le eventuali componenti ottiche, e in sezione trasversale; i disegni devono indicare lo spazio riservato al marchio di omologazione;

2.2.1.1.   se il proiettore fendinebbia anteriore è munito di catadiottro regolabile, specificare le varie posizioni di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, qualora il proiettore andasse usato solo in tali posizioni;

per la prova del materiale plastico di cui sono fatti i trasparenti:

13 trasparenti;

2.2.2.1.1.   6 trasparenti possono essere sostituiti da 6 campioni del materiale plastico (dimensioni minime: 60 × 80 mm), aventi una superficie esterna piatta o convessa e una zona sostanzialmente piatta (raggio di curvatura non inferiore a 300 mm) misurante, nella parte centrale, almeno 15 × 15 mm;

2.2.2.1.2.   ogni trasparente o campione del materiale va fabbricato con metodi tipici della produzione di serie;

2.2.2.1.3.   un riflettore su cui possano essere montati i trasparenti secondo le istruzioni del costruttore.

2.2.3.   I materiali di cui sono fatti i trasparenti e gli eventuali rivestimenti devono essere accompagnati, se sono già stati provati, dal verbale di prova delle rispettive caratteristiche.

In caso di proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe B:

2.3.1.   una breve descrizione tecnica indicante la categoria della lampadina a incandescenza usata, tratta dall’elenco di cui al regolamento n. 37 e alla serie di modifiche a esso pertinenti in vigore al momento della domanda di omologazione per tipo, anche se la lampadina a incandescenza non può essere sostituita;

2.3.2.   2 campioni per ogni tipo di proiettore fendinebbia anteriore, uno destinato a essere installato sul lato sinistro, l’altro sul lato destro del veicolo.

In caso di proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe F3:

2.4.1.   una breve descrizione tecnica indicante la categoria delle sorgenti luminose usate, tratta dall’elenco di cui ai regolamenti n. 37 e n. 99 nonché alla serie di modifiche a essi pertinenti in vigore al momento della domanda di omologazione per tipo, anche se la sorgente luminosa non può essere sostituita;

2.4.2.   se vengono usati moduli LED o un generatore di luce, il codice d’identificazione specifico del modulo. Nel disegno dovrà essere possibile individuare facilmente il modulo nonché il luogo in cui apporre il codice d’identificazione specifico e il marchio di fabbrica del richiedente.

marca ed eventuali tipi di alimentatori (zavorre) e/o di dispositivi di regolazione della sorgente luminosa:

2.4.3.1.   se vengono usati proiettori fendinebbia anteriori a intensità variabile, una breve descrizione del regolatore d’intensità;

2.4.3.2.   se viene usato un dispositivo di regolazione delle sorgenti luminose estraneo al proiettore, le tensioni e relative tolleranze o la gamma totale delle tensioni ai connettori di tale dispositivo;

2.4.4.   se il proiettore fendinebbia anteriore è munito di moduli LED o di un sistema d’illuminazione a ripartizione, ne va fornita una breve descrizione tecnica. Fornire anche il numero d’ordine assegnato dal fabbricante della sorgente luminosa, un disegno indicante le dimensioni e i valori elettrici e fotometrici di base, una dichiarazione di conformità della sorgente luminosa alle prescrizioni in materia di radiazioni UV di cui all’allegato 12, paragrafo 4.6 del presente regolamento, una relazione di prova ufficiale relativa al paragrafo 5.9 del presente regolamento e il flusso luminoso oggettivo;

2.4.5.   se viene usato un sistema d’illuminazione a ripartizione, le componenti che in tale sistema producono il fascio luminoso del proiettore fendinebbia anteriore. Allegare anche una breve descrizione tecnica comprendente l’elenco delle guide di luce e delle relative componenti ottiche e una descrizione dei generatori di luce che ne permetta l’identificazione. Fornire anche il numero d’ordine assegnato dal fabbricante del generatore di luce, un disegno indicante le dimensioni e i valori elettrici e fotometrici di base e una relazione di prova ufficiale relativa al paragrafo 5.9 del presente regolamento;

se viene usata una sorgente luminosa a scarica di gas:

2.4.6.1.   un alimentatore (zavorra), che possa essere del tutto o in parte integrato nel proiettore fendinebbia anteriore;

2.4.6.2.   ai fini dell’omologazione di un sistema d’illuminazione a ripartizione funzionante con una sorgente luminosa non sostituibile a scarica di gas non omologata ai sensi del regolamento n. 99, 2 campioni del sistema comprendenti il generatore di luce e un eventuale alimentatore (zavorra) per ciascun tipo da utilizzare;

2.4.7.   se vengono usati moduli LED o un sistema d’illuminazione a ripartizione e se sono privi di sistemi per proteggere il relativo proiettore fendinebbia anteriore o le componenti in plastica del sistema d’illuminazione dalle radiazioni UV delle sorgenti luminose (a scarica di gas), come filtri UV in vetro:

un campione per ciascuno dei materiali pertinenti. Ogni campione avrà una geometria simile a quella del proiettore fendinebbia anteriore o del sistema d’illuminazione a ripartizione da provare. Tutti i campioni del materiale devono avere lo stesso aspetto e aver subìto un eventuale trattamento di superficie come se fossero destinati a essere usati sul proiettore fendinebbia anteriore da omologare;

2.4.8.   in caso di omologazione di un proiettore fendinebbia anteriore ai sensi del paragrafo 2.4.8 e/o del paragrafo 5.9, contenente trasparenti di plastica e/o parti ottiche interne di plastica, già provate:

i materiali che eventualmente compongono trasparenti, rivestimenti o parti ottiche interne vanno accompagnati da relazioni sulle prove cui sono stati sottoposti contro la radiazione UV;

2.4.9.   2 campioni per ogni tipo di proiettore fendinebbia anteriore, uno destinato a essere installato sul lato sinistro, l’altro sul lato destro del veicolo; o una coppia di proiettori fendinebbia anteriori;

2.4.10.   eventualmente, un dispositivo di regolazione della sorgente luminosa;

2.4.11.   un dispositivo di regolazione dell’intensità o eventualmente un generatore che fornisca gli stessi segnali.

2.5.   Prima di rilasciare l’omologazione, l’autorità competente verifica l’esistenza di disposizioni atte a garantire un controllo efficace della conformità della produzione.

3.   MARCATURE

3.1.   I campioni di un tipo di proiettore fendinebbia anteriore o di sistema d’illuminazione a ripartizione da omologare, devono recare in modo chiaro, leggibile e indelebile:

a)

il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente;

b)

un’indicazione della classe cui appartiene il proiettore fendinebbia anteriore;

e, in caso di proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe F3:

a)

il modulo LED o l’eventuale codice d’identificazione specifico del generatore di luce.

3.2.   Sul trasparente e sul corpo principale (3), deve essere previsto spazio sufficiente per apporre il marchio di omologazione e i simboli aggiuntivi di cui al paragrafo 3; tali spazi devono essere indicati nei disegni di cui al precedente paragrafo 2.2.1.

3.3.   Il marchio di omologazione va apposto su una parte interna o esterna (trasparente o no) del dispositivo che non possa essere separato dalla parte trasparente del dispositivo che emette la luce; se viene usato un sistema d’illuminazione a ripartizione con trasparente esterno incorporato nella guida di luce, questa condizione è soddisfatta se il marchio di omologazione viene apposto almeno sul generatore di luce e sulla guida di luce o sul suo schermo protettivo. Il marchio deve essere comunque visibile, a dispositivo installato sul veicolo, almeno quando una parte mobile (cofano anteriore o posteriore, porte) sia aperta.

In caso di proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe F3:

3.4.1.   se viene usato un sistema d’illuminazione a ripartizione, i generatori di luce recheranno un marchio indicante la tensione e la potenza nominali e se il dispositivo elettronico di regolazione non fa parte del proiettore, i generatori di luce recheranno il marchio di fabbrica o commerciale del loro fabbricante e il numero d’ordine.

3.4.2.   se vengono usati moduli LED, il proiettore indicherà la tensione e la potenza nominali nonché il codice d’identificazione specifico del modulo di sorgenti luminose.

I moduli LED presentati insieme alla domanda di omologazione del proiettore devono indicare:

3.5.1.   il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente che deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

3.5.2.   il codice specifico d’identificazione del modulo che deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

Il codice d’identificazione specifico si comporrà della sigla «MD» («modulo») seguita dal marchio di omologazione privo del cerchio prescritto nel paragrafo 4.2.1; il codice d’identificazione specifico va indicato nei disegni di cui al paragrafo 2.2.1 e, se vengono usati più moduli LED non identici, sarà seguito dai simboli o dai caratteri aggiuntivi. Il marchio di omologazione non deve essere lo stesso di quello del proiettore in cui viene usato il modulo ma entrambi i marchi devono essere dello stesso richiedente.

3.6.   Se viene usato un dispositivo di regolazione della sorgente luminosa non facente parte del modulo LED, si indicherà il suo codice d’identificazione specifico nonché la tensione d’ingresso e la potenza nominali.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   Aspetti generali

4.1.1.   Si rilascia l’omologazione se tutti i campioni di un tipo di proiettore fendinebbia anteriore presentati ai sensi del paragrafo 2 soddisfano le prescrizioni del presente regolamento.

4.1.2.   Se proiettori raggruppati, combinati o reciprocamente incorporati rispondono ai requisiti di più regolamenti, si può apporre un unico marchio d’omologazione internazionale purché ciascun proiettore raggruppato, combinato o reciprocamente incorporato soddisfi le prescrizioni ad esso applicabili.

4.1.3.   A ogni tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime 2 cifre (attualmente 03) del numero indicano la serie di modifiche che incorporano le principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento al momento del rilascio dell’omologazione. Una parte contraente non assegnerà lo stesso numero a un altro tipo di proiettore fendinebbia anteriore cui si applichi il presente regolamento a meno che l’omologazione non sia estesa a un dispositivo diverso solo per il colore.

4.1.4.   Il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di proiettore fendinebbia anteriore ai sensi del presente regolamento vanno notificate alle parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento, contenente le indicazioni di cui al paragrafo 2.2.

4.1.5.   Oltre al marchio di cui al paragrafo 3.1, a tutti i proiettori fendinebbia anteriori, conformi a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento, va affisso un marchio conforme alla descrizione di cui ai paragrafi 4.2 e 4.3 negli spazi di cui al paragrafo 3.2.

4.2.   Elementi del marchio di omologazione

Il marchio di omologazione si compone di:

un marchio di omologazione internazionale, comprendente:

4.2.1.1.   un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (4), e

4.2.1.2.   il numero di omologazione prescritto al paragrafo 4.1.3.

Il/I seguente/i simbolo/i aggiuntivo/i:

4.2.2.1.   su proiettori fendinebbia anteriori rispondenti ai requisiti del presente regolamento e appartengono:

a)

alla classe B: la lettera «B»;

b)

alla classe F3: il simbolo «F3»;

4.2.2.2.   su proiettori fendinebbia anteriori che incorporano un trasparente in materiale plastico, il gruppo di lettere «PL», apposto vicino ai simboli prescritti al paragrafo 4.2.2.1;

Sulla scheda di omologazione e su quella di notifica, inviata ai paesi che sono parti contraenti dell’accordo e che applicano il presente regolamento, vanno sempre indicate le modalità di funzionamento usate durante la prova ai sensi del paragrafo 1.1.1 dell’allegato 5 e la tensione ammessa ai sensi del paragrafo 1.1.2 dell’allegato 5.

Nei casi corrispondenti il dispositivo va marcato nel modo che segue:

4.2.2.3.1.   sulle unità che soddisfano i requisiti del presente regolamento, progettate in modo che i filamenti di una funzione non si accendano simultaneamente a quelli di altre con cui possano essere reciprocamente incorporate, si aggiunge una sbarra obliqua (/) dopo il simbolo del marchio di omologazione di tale funzione;

4.2.2.3.2.   se tuttavia non devono accendersi simultaneamente solo il proiettore fendinebbia anteriore e quello anabbagliante, la sbarra obliqua sarà aggiunta al simbolo del fendinebbia che, a sua volta, sarà apposto separatamente o alla fine di una combinazione di simboli;

4.2.2.3.3.   sulle unità che soddisfano i requisiti dell’allegato 5 del presente regolamento solo se alimentati con una tensione di 6 V o 12 V, si apporrà un simbolo composto dalla cifra 24, sbarrato da una crocetta (×) obliqua vicino al portalampada.

4.2.2.4.   L’incorporazione reciproca del proiettore anabbagliante e del proiettore fendinebbia anteriore è possibile se avviene in conformità al regolamento n. 48;

4.2.2.5.   I proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe F3 a ripartizione asimmetrica della luce e che non si possono montare indifferentemente su un lato o sull’altro del veicolo, recheranno una freccia puntata verso l’esterno del veicolo.

4.2.2.6.   Le 2 cifre del numero di omologazione (attualmente 03), indicanti le serie di modifiche che incorporano i più recenti aggiornamenti tecnici sostanziali apportati al regolamento alla data in cui è stata rilasciata l’omologazione, possono essere apposte vicino ai simboli aggiuntivi di cui sopra.

4.2.2.7.   I marchi e i simboli di cui ai paragrafi 4.2.1 e 4.2.2 saranno chiaramente leggibili e indelebili anche a proiettore fendinebbia anteriore installato nel veicolo.

4.3.   Configurazione del marchio di omologazione

4.3.1.   Proiettori indipendenti

L’allegato 3 del presente regolamento fornisce esempi di come possa essere configurato il marchio di omologazione con i suddetti simboli aggiuntivi.

4.3.2.   Luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate

Se luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate soddisfano i requisiti di più regolamenti, può essere apposto un unico marchio di omologazione internazionale, consistente in un cerchio che racchiude la lettera «E» seguito dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione e dal numero di omologazione. Tale marchio d’omologazione può essere apposto ovunque sulle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, purché:

4.3.2.1.1.   sia visibile dopo che esse siano state installate;

4.3.2.1.2.   nessun elemento che trasmetta luce delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

Il simbolo di identificazione di ciascuna luce, corrispondente al regolamento ai sensi del quale è stata rilasciata l’omologazione e la relativa serie di modifiche comprendenti i più recenti aggiornamenti tecnici sostanziali apportati al regolamento al momento del rilascio dell’omologazione, e la freccia eventualmente prescritta, vanno indicati nel modo che segue:

4.3.2.2.1.   sulla corrispondente superficie di uscita della luce;

4.3.2.2.2.   o sul gruppo, in modo da poter chiaramente identificare ciascuna delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate.

4.3.2.3.   La dimensione delle componenti di un marchio d’omologazione unico non sarà inferiore alla dimensione minima del più piccolo dei marchi unici prescritti dal regolamento ai sensi del quale è stata rilasciata l’omologazione.

4.3.2.4.   A ogni tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Una stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate che rientrano nel presente regolamento.

4.3.2.5.   L’allegato 3, figura 3, del presente regolamento fornisce esempi di configurazione dei marchi di omologazione per luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate con tutti i simboli aggiuntivi di cui sopra.

Alle luci, il cui trasparente è usato per tipi diversi di proiettori fendinebbia anteriori e che possono essere reciprocamente incorporate o raggruppate con altre luci, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.3.2.

4.3.3.1.   Se lo stesso trasparente viene usato per tipi di luci diversi, esso può recare impressi i marchi di omologazione relativi ai diversi tipi di proiettori fendinebbia anteriori o unità di luci, sempreché il corpo principale del proiettore, pur non separabile dal trasparente, abbia lo spazio prescritto al paragrafo 3.2 e rechi i marchi di omologazione relativi alle sue funzioni effettive.

Se tipi diversi di proiettori fendinebbia anteriori hanno lo stesso corpo principale, questo può recare i diversi marchi di omologazione.

4.3.3.2.   L’allegato 3, figura 4, del presente regolamento dà alcuni esempi di marchi di omologazione relativi ai casi di cui sopra.

5.   SPECIFICHE GENERALI

5.1.   Ogni campione di proiettore fendinebbia anteriore presentato in conformità al paragrafo 2.2 deve rispondere alle specifiche di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente regolamento.

I proiettori fendinebbia anteriori devono essere progettati e costruiti in modo che, in condizioni d’impiego normali e malgrado le vibrazioni cui possano essere sottoposti, continuino a funzionare correttamente e mantengano le caratteristiche prescritte dal presente regolamento. Indicare chiaramente la corretta posizione del trasparente; quest’ultimo e il riflettore vanno fissati in modo che non possano ruotare durante il loro impiego. La conformità del presente paragrafo ai requisiti viene verificata a vista ed, eventualmente, con un montaggio di prova.

5.2.1.   I proiettori fendinebbia anteriori devono essere muniti di un dispositivo che permetta il loro adattamento ai veicoli in modo da soddisfare le norme applicabili a quest’ultimi. Non è necessario installare il dispositivo su unità in cui riflettori e trasparenti non siano separabili purché tali unità siano usate solo su veicoli in cui la regolazione dei proiettori può avvenire con altri mezzi. Se un proiettore fendinebbia anteriore e un altro proiettore anteriore, ciascuno munito di sorgente luminosa propria, sono uniti in un’unità composita, il dispositivo di regolazione deve permettere di regolare individualmente ciascun sistema ottico.

5.2.2.   Queste disposizioni non si applicano a insiemi di proiettori fendinebbia anteriori i cui riflettori siano indivisibili. A questo tipo di insiemi si applicano le disposizioni dei paragrafi 6.3.4 o, a seconda, 6.4.3.

5.3.   Per accertare che l’uso non provochi variazioni eccessive delle caratteristiche fotometriche, effettuare le prove complementari prescritte nell’allegato 5.

5.4.   Se il trasparente del proiettore fendinebbia anteriore è di materiale plastico, effettuare le prove secondo quanto prescritto all’allegato 6.

5.5.   Se vengono usate sorgenti luminose sostituibili:

a)

il portalampada della sorgente luminosa deve conformarsi alle caratteristiche di cui alla norma IEC 60061. Si applica la scheda tecnica del portalampada corrispondente alla categoria della lampada utilizzata;

b)

la sorgente luminosa deve inserirsi facilmente nel proiettore fendinebbia anteriore;

c)

Il dispositivo va progettato in modo da poter montare le sorgenti luminose solo nella posizione corretta.

Se appartiene alla classe B, il proiettore fendinebbia anteriore sarà munito di lampada a incandescenza omologata ai sensi del regolamento n. 37 anche se tale lampada non può essere sostituita. Si può usare qualsiasi lampada di cui al regolamento n. 37 se quest’ultimo e la serie di modifiche ad esso pertinenti, in vigore al momento della domanda di omologazione, non pongono alcuna restrizione d’uso.

5.6.1.   Anche se la lampada non può essere sostituita deve soddisfare i requisiti del paragrafo 5.6.

Se il proiettore appartiene alla classe F3, le sorgenti luminose devono essere:

5.7.1.   una o più sorgenti luminose sostituibili omologate ai sensi dei regolamenti n. 37 o n. 99 e la serie di modifiche ad essi pertinenti in vigore al momento della domanda di omologazione.

5.7.2.   e/o uno o più moduli LED, se si applicano i requisiti dell’allegato 12 del presente regolamento; verificare la conformità ai requisiti.

5.7.3.   e/o generatori di luce, se si applicano i requisiti dell’allegato 12 del presente regolamento; verificare la conformità ai requisiti.

5.8.   Anche se le sorgenti luminose non possono essere sostituite devono soddisfare i requisiti del paragrafo 5.7.

Se si usano moduli LED o generatori di luce occorre controllare che:

5.9.1.   i moduli LED o i generatori di luce siano progettati in modo da poter essere montati solo nella posizione corretta;

5.9.2.   eventuali moduli di sorgenti luminose non identici, non devono essere intercambiabili all’interno dello stesso involucro;

5.9.3.   i moduli LED o i generatori di luce devono essere inalterabili.

5.10.   L’uso di proiettori fendinebbia anteriori le cui sorgenti luminose abbiano un flusso luminoso oggettivo totale superiore a 2 000 lumen va annotato nel paragrafo 10 del modulo di notifica di cui all’allegato 1.

Se il trasparente del proiettore fendinebbia anteriore è di materiale plastico, effettuare le prove secondo quanto prescritto all’allegato 6.

5.11.1.   La resistenza UV delle componenti che trasmettono la luce all’interno del proiettore fendinebbia anteriore e fatte di materiale plastico si prova secondo quanto prescritto all’allegato 6, paragrafo 2.7.

5.11.2.   La prova di cui al paragrafo 5.11.1 non è necessaria se si usano tipi di sorgenti luminose a bassa radiazione UV, di cui al regolamento n. 99 o all’allegato 12 del presente regolamento, o se le relative componenti del proiettore sono protette dalla radiazione UV da dispositivi come filtri di vetro.

5.12.   Il proiettore fendinebbia anteriore, la sua zavorra o il dispositivo di regolazione della sorgente luminosa non devono produrre disturbi irraggiati o di linea, che possono causare il malfunzionamento di altri sistemi elettrici/elettronici del veicolo (5).

5.13.   Sono permessi proiettori fendinebbia anteriori, destinati a funzionare in modo permanente grazie a un sistema ausiliario di regolazione dell’intensità della luce emessa o reciprocamente incorporati con un’altra funzione che usa una sorgente luminosa comune, destinata a funzionare in modo permanente grazie a un sistema ausiliario di regolazione dell’intensità della luce emessa.

5.14.   Nel caso della classe F3 si proveranno la nitidezza e la linearità della linea di demarcazione secondo le norme di cui all’allegato 9.

6.   ILLUMINAMENTO

6.1.   I proiettori fendinebbia anteriori dovranno poter illuminare con un abbagliamento limitato.

6.2.   L’intensità luminosa del proiettore fendinebbia anteriore si misura a 25 m di distanza con una cellula fotoelettrica avente una superficie utile compresa in un quadrato di 65 mm di lato.

Il punto HV è il punto centrale del sistema di coordinate con un asse polare verticale. La linea h è l’orizzontale che attraversa HV (cfr. allegato 4 del presente regolamento).

In caso di proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe B:

Si usa una lampada ad incandescenza standard incolore (etalon – cfr. regolamento n. 37), della categoria precisata dal produttore, che può essere fornita dal fabbricante o dal richiedente.

6.3.1.1.   Durante la prova del proiettore fendinebbia anteriore l’alimentazione elettrica di tale lampada sarà regolata in modo da ottenere il flusso luminoso di riferimento indicato nella pertinente scheda informativa del regolamento n. 37.

6.3.1.2.   Durante la prova di un proiettore fendinebbia anteriore la cui lampada a incandescenza non possa essere sostituita, la tensione ai connettori del proiettore sarà di 12,0 V.

6.3.2.   Il proiettore fendinebbia anteriore è ritenuto soddisfacente se i requisiti fotometrici sono soddisfatti almeno con una lampada a incandescenza standard.

Lo schermo di misurazione per la regolazione visiva (cfr. allegato 4 del presente regolamento) va posto davanti al proiettore stesso alla distanza di 10 m o di 25 m.

6.3.3.1.   Per permettere la regolazione visiva, il fascio luminoso deve produrre sullo schermo di misurazione, una linea di demarcazione simmetrica e sostanzialmente orizzontale di ampiezza non inferiore a 5,0° su entrambi i lati della linea v.

6.3.3.2.   Il proiettore fendinebbia anteriore va regolato in modo che la linea di demarcazione sullo schermo di misurazione si trovi a 1,15° sotto la linea h.

6.3.4.   Così regolato, il proiettore fendinebbia anteriore deve rispettare i requisiti di cui al paragrafo 6.3.5.

6.3.5.   L’illuminamento (cfr. allegato 4, paragrafo 2.1.) avrà i seguenti requisiti:

Linee o zone designate

Posizione verticale (*1)

Posizione orizzontale (*1)

Intensità luminosa

Prescrizioni da soddisfare

Linea 1

da 15°U a 60°U

100 cd al massimo

Linea completa

Zona A

da 0° a 1,75°U

da 5°L a 5°R

62 cd al minimo

L’intera zona

Zona B

da 0° a 3,5°U

da 26°L a 26°R

400 cd al massimo

L’intera zona

Zona C

da 3,5°U a 15°U

da 26°L a 26°R

250 cd al massimo

L’intera zona

Zona D

da 1,75°D a 3,5°D

da 12°L a 12°R

1 250 cd al minimo

8 000  cd al massimo

Almeno un punto su ogni linea verticale

Zona E

da 1,75°D a 3,5°D

da 12°L a 22°L

e

da 12°R a 22°R

600 cd al minimo

8 000  cd al massimo

Almeno un punto su ogni linea verticale

L’illuminamento si misura in luce bianca o gialla selettiva come prescritto dal fabbricante per un uso normale del proiettore fendinebbia anteriore.

Non sono consentite variazioni che impediscano una visibilità soddisfacente nelle zone B o C.

6.3.6.   Nella ripartizione luminosa di cui alla tabella del paragrafo 6.3.5, sono permesse singole macchie o bande strette di intensità non superiore a 160 cd nella zona al di sopra dei 15° se non oltrepassano un angolo conico di 2° d’apertura o una larghezza di 1o. Se sono presenti macchie o bande multiple devono essere separate da un angolo minimo di 10°.

6.4.   In caso di proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe F3:

a seconda della sorgente luminosa, si applicano le seguenti condizioni:

Per fonti luminose a incandescenza sostituibili:

6.4.1.1.1.   il proiettore fendinebbia anteriore deve soddisfare i requisiti del paragrafo 6.4.3 del presente regolamento con almeno un set completo di lampade standard (etalon) adatte, fornite dal fabbricante o dal richiedente.

Per lampade a incandescenza che funzionano direttamente nelle condizioni di tensione del veicolo:

controllare il proiettore fendinebbia anteriore con lampade a incandescenza standard (etalon) incolori come stabilito dal regolamento n. 37.

Durante la prova del proiettore fendinebbia anteriore l’alimentazione elettrica delle lampade sarà regolata in modo da ottenere il flusso luminoso di riferimento indicato nella pertinente scheda informativa del regolamento n. 37.

6.4.1.1.2.   Nei sistemi muniti di dispositivo elettronico di regolazione della sorgente luminosa integrato nella lampada, ai connettori di ingresso della lampada va applicata la tensione dichiarata dal fabbricante. Moltiplicare per 0,7 i valori fotometrici ottenuti prima di verificarne la conformità ai requisiti.

6.4.1.1.3.   Nei sistemi muniti di dispositivo elettronico di regolazione della sorgente luminosa non integrato nella lampada, ai connettori di ingresso di tale dispositivo va applicata la tensione dichiarata dal fabbricante. Il laboratorio incaricato delle prove esigerà dal richiedente lo speciale dispositivo di regolazione della sorgente luminosa previsto per alimentare la sorgente luminosa e le funzioni del caso. L’eventuale identificazione di tale dispositivo di regolazione e/o della tensione applicata, e relative tolleranze, va annotata nel modulo di notifica di cui all’allegato 1 del presente regolamento. Moltiplicare per 0,7 i valori fotometrici ottenuti prima di verificarne la conformità ai requisiti.

6.4.1.2.   Per fonti luminose a scarica di gas:

servirsi di una sorgente luminosa standard (cfr. regolamento n. 99), già usata per almeno 15 cicli, in conformità all’allegato 4, paragrafo 4 del regolamento n. 99.

Durante la prova del proiettore fendinebbia anteriore la tensione ai connettori della zavorra dovrà mantenersi a 13,5 V per un impianto a 12 V o alla tensione del veicolo precisata dal richiedente, con una tolleranza di ±0,1 V.

Moltiplicare per 0,7 i valori fotometrici ottenuti prima di verificarne la conformità ai requisiti.

Il flusso luminoso obiettivo della sorgente luminosa a scarica di gas può differire da quello stabilito dal regolamento n. 99. In tal caso, i valori dell’intensità luminosa devono essere corretti di conseguenza.

6.4.1.3.   Per fonti luminose non sostituibili:

Tutte le misurazioni su proiettori fendinebbia anteriori muniti di sorgenti luminose non sostituibili vanno effettuate a 6,3 V, a 13,2 V, a 28,0 V o a un’altra tensione del veicolo precisata dal richiedente. Il laboratorio incaricato delle prove può esigere che il richiedente fornisca il sistema di alimentazione speciale previsto per le sorgenti luminose. Le tensioni di prova vanno applicate ai connettori d’ingresso del proiettore. Moltiplicare per 0,7 i valori fotometrici ottenuti prima di verificarne la conformità ai requisiti.

6.4.1.4.   Per moduli LED:

Tutte le misurazioni su proiettori fendinebbia anteriori muniti di moduli LED vanno effettuate a 6,3 V, a 13,2 V o rispettivamente a 28,0 V, se non viene altrimenti disposto nel presente regolamento. Le misurazioni sui moduli LED azionati da un dispositivo elettronico di regolazione della sorgente luminosa vanno effettuate alle condizioni stabilite dal richiedente.

Moltiplicare per 0,7 i valori fotometrici ottenuti prima di verificarne la conformità ai requisiti.

6.4.1.5.   Verificare la conformità ai requisiti del paragrafo 5.9.1 almeno rispetto ai valori delle righe 3 e 4 della tabella del paragrafo 6.4.3.

Regolazione fotometrica e condizioni di misurazione:

6.4.2.1.   Lo schermo di misurazione per la regolazione visiva (cfr. allegato 4 paragrafo 2.2) va posto davanti al proiettore stesso alla distanza di 10 m o di 25 m.

6.4.2.2.   Per permettere la regolazione visiva in altezza, il fascio luminoso deve produrre sullo schermo di misurazione, una linea di demarcazione simmetrica e sostanzialmente orizzontale di ampiezza non inferiore a 5,0° su entrambi i lati della linea v. Se la regolazione visiva pone problemi o posizioni non ripetibili, dopo aver confermato la qualità della linea di demarcazione (cfr. paragrafo 6.4.2.3) si ricorre al metodo strumentale di cui al paragrafo 5 dell’allegato 9.

6.4.2.3.   La nitidezza della linea di demarcazione verrà provata in base alle prescrizioni di cui al paragrafo 4.1.2 dell’allegato 9. Il valore di G non sarà inferiore a 0,08.

La linearità della linea di demarcazione va provata in base alle prescrizioni del paragrafo 4.1.3 dell’allegato 9 e la parte di essa che serve alla regolazione in altezza deve trovarsi, sul piano orizzontale, 3° a sinistra e 3° a destra della linea v-v. La linearità è considerata soddisfacente se le posizioni verticali dei punti d’inflessione, determinati con il metodo descritto al paragrafo 3.2 dell’allegato 9, 3° a destra e a sinistra della linea v-v, non deviano di oltre ± 0,20°.

6.4.2.4.   Il proiettore fendinebbia anteriore sarà regolato in modo che sullo schermo la linea di demarcazione si trovi 1o sotto la linea h in conformità ai requisiti del paragrafo 2 dell’allegato 9.

6.4.3.   Requisiti fotometrici

Una volta regolato, il proiettore fendinebbia anteriore deve rispettare i requisiti fotometrici della seguente tabella (cfr. anche allegato 4, paragrafo 2.2, del presente regolamento):

Linee o zone designate

Posizione verticale (*2)

al di sopra di h +

al di sotto di h –

Posizione orizzontale (*2)

a sinistra di v: –

a destra di v: +

Intensità luminosa

(in cd)

Prescrizioni da soddisfare

Punti 1, 2 (*3)

+60 °

±45 °

massimo 60

Tutti i punti

Punti 3, 4 (*3)

+40 °

±30 °

Punti 5, 6 (*3)

+30 °

±60 °

Punti 7, 10 (*3)

+20 °

±40 °

Punti 8, 9 (*3)

+20 °

±15 °

Linea 1 (*3)

+8 °

da –26 ° a +26 °

massimo 90

Linea intera

Linea 2 (*3)

+4 °

da –26 ° a +26 °

massimo 105

Linea intera

Linea 3

+2 °

da –26 ° a +26 °

massimo 170

Linea intera

Linea 4

+1 °

da –26 ° a +26 °

massimo 250

Linea intera

Linea 5

da –10 ° a +10 °

massimo 340

Linea intera

Linea 6 (*4)

–2,5 °

da 5° all’interno a 10°verso l’esterno

2 000  min.

Linea intera

Linea 7 (*4)

–6,0 °

da 5° all’interno a 10°verso l’esterno

< 50 % del massimo sulla linea 6

Linea intera

Linea 8L ed R (*4)

da –1,5 ° a –3,5 °

–22 ° e +22 °

800 min.

Uno o più punti

Linea 9L ed R (*4)

da –1,5 ° a –4,5 °

–35 ° e +35 °

320 min.

Uno o più punti

Zona D

da –1,5 ° a –3,5 °

da –10 ° a +10 °

massimo 8 400

Intera zona

6.4.3.1.   L’illuminamento si misura in luce bianca o colorata come prescritto dal richiedente per un uso normale del proiettore fendinebbia anteriore. Non sono consentite variazioni di omogeneità che impediscano una visibilità soddisfacente nella zona al di sopra della linea 5, da 10° a sinistra a 10° a destra.

6.4.3.2.   Il richiedente può chiedere prove separate per 2 proiettori fendinebbia anteriori che costituiscano una coppia ai sensi del paragrafo 4.2.2.5. In tal caso i requisiti fissati per le linee 6, 7, 8, 9 e per la zona D della tabella di cui al paragrafo 6.4.3 si applicano alla metà della somma dei valori misurati per il proiettore fendinebbia anteriore di destra e di sinistra. Ciascuno dei 2 peoiettori fendinebbia anteriori deve comunque raggiungere almeno il 50 % del valore minimo richiesto per la linea 6.

6.4.3.3.   All’interno del campo compreso tra le linee da 1 a 5 (fig. 3, allegato 4), il fascio luminoso sarà sostanzialmente uniforme. Non sono consentite intensità discontinue che impediscano una visibilità soddisfacente tra le linee 6, 7, 8 e 9.

6.4.3.4.   Nella ripartizione della luce di cui alla tabella del paragrafo 6.4.3, sono permesse singole macchie o bande strette di intensità non superiore a 120 cd, all’interno del settore compreso tra i punti di misurazione da 1 a 10 e la linea 1 o all’interno del settore rappresentato dalle linee 1 e 2, se non oltrepassano un angolo conico di 2° d’apertura o una larghezza di 1o. Se sono presenti macchie o bande multiple devono essere separate da un angolo minimo di 10°.

6.4.3.5.   Se non sono rispettati i requisiti d’intensità luminosa fissati, è consentito riposizionare la linea di demarcazione di ± 0,5° rispetto alla verticale e/o di 2° rispetto all’orizzontale. Nella posizione così ricalcolata tutti i requisiti fotometrici devono essere rispettati.

Altri requisiti fotometrici

6.4.4.1.   Nei proiettori fendinebbia anteriori muniti di sorgenti luminose a scarica di gas l’intensità luminosa deve superare 800 cd nel punto di misurazione posto a 0° sul piano orizzontale e a 2°D sul piano verticale, 4 secondi dopo l’accensione del proiettore che è rimasto spento per almeno 30 minuti.

Per adattarsi a una nebbia fitta o ad analoghe condizioni di visibilità ridotta, è permesso variare automaticamente le intensità luminose, purché:

a)

nel sistema che gestisce le funzioni del proiettore sia integrato un dispositivo elettronico attivo di regolazione della sorgente luminosa;

b)

tutte le intensità vengano variate in proporzione.

Il sistema, la cui conformità va verificata in base alle prescrizioni del paragrafo 6.4.1.1.2, è considerato accettabile se le intensità luminose restano comprese tra il 60 % e il 100 % dei valori specificati dalla tabella del paragrafo 6.4.3.

6.4.4.2.1.   Inserire un’indicazione nel modulo di notifica (allegato 1, paragrafo 10.).

6.4.4.2.2.   Il servizio tecnico che rilascia l’omologazione del tipo verifica che il sistema si modifichi in modo automatico per ottenere una buona illuminazione della strada senza causare disagi al conducente o ad altri utenti della strada.

6.4.4.2.3.   Le misure fotometriche vanno effettuate secondo le indicazioni del richiedente.

7.   COLORE

Il colore della luce emessa dal proiettore fendinebbia anteriore sarà bianco o giallo selettivo, a scelta del richiedente. L’eventuale colore giallo selettivo del fascio luminoso può essere ottenuto con il colore della sorgente luminosa o del trasparente del proiettore o in qualsiasi altro modo.

7.1.   Le caratteristiche colorimetriche del proiettore fendinebbia anteriore si misurano con le tensioni fissate dai paragrafi 6.3 e 6.4.

8.   DETERMINAZIONE DEL DISAGIO (ABBAGLIAMENTO)

L’abbagliamento causato dal proiettore fendinebbia anteriore deve essere determinato (6).

9.   MODIFICHE DI UN TIPO DI PROIETTORE ANTINEBBIA ANTERIORE ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

Ogni modifica di un tipo di proiettore fendinebbia anteriore va notificata al servizio amministrativo che ha omologato tale tipo di proiettore. Tale servizio può:

9.1.1.   ritenere improbabile che le modifiche apportate abbiano ripercussioni negative di rilievo e accertare che comunque il proiettore fendinebbia anteriore soddisfa ancora i requisiti;

oppure

9.1.2.   chiedere un’altra relazione di prova al servizio tecnico che ha effettuato le prove.

9.2.   La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche intervenute, vanno comunicate, con la procedura di cui al paragrafo 4.1.4, alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento

9.3.   L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuirà un numero di serie per tale estensione e informerà le altre parti dell’accordo 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di un modulo di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

10.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

10.1.   I proiettori fendinebbia anteriori omologati ai sensi del presente regolamento devono essere fabbricati in modo da conformarsi al tipo omologato, rispettando i requisiti indicati nei paragrafi 6 e 7 del presente regolamento e nell’allegato 7.

10.2.   Per verificare che le disposizioni di cui al paragrafo 10.1 siano rispettate, occorre effettuare appropriati controlli della produzione.

Il titolare dell’omologazione deve, in particolare:

10.3.1.   aver predisposto procedure adeguate per controlli efficaci della qualità dei prodotti;

10.3.2.   avere accesso alle attrezzature di controllo necessarie a verificare la conformità di ciascun tipo omologato;

10.3.3.   garantire la registrazione dei risultati delle prove e la disponibilità dei relativi documenti per un periodo da determinare in accordo con il servizio amministrativo;

10.3.4.   analizzare i risultati di ogni tipo di prova per verificare e garantire la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto delle variazioni di una produzione industriale;

10.3.5.   garantire che per ogni tipo di prodotto siano effettuate almeno le prove prescritte nell’allegato 6 del presente regolamento con le tolleranze ammesse nell’allegato 2 del presente regolamento;

10.3.6.   garantire che, se i campioni sottoposti a prova non risultano conformi al tipo di prova considerato, si proceda ad un altro campionamento e a un’altra prova. Vanno adottate tutte le disposizioni necessarie a ripristinare la conformità della corrispondente produzione.

L’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione del tipo può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ciascuna unità di produzione.

10.4.1.   Nel corso di ogni ispezione vanno presentati all’ispettore i registri di prova e i registri di controllo della produzione.

10.4.2.   L’ispettore può prelevare dei campioni a caso da sottoporre a prova nel laboratorio del fabbricante. Il numero minimo di campioni può essere calcolato in funzione dei risultati dei controlli del fabbricante stesso.

10.4.3.   Se il livello della qualità non è soddisfacente, o se è necessario verificare la validità delle prove effettuate in applicazione del paragrafo 10.4.2, l’ispettore preleva dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha effettuato le prove di omologazione del tipo, secondo i criteri di cui all’allegato 7 del presente regolamento e con le tolleranze ammesse all’allegato 2 del presente regolamento.

10.4.4.   L’autorità competente può effettuare tutte le prove prescritte nel presente regolamento. Le prove avverranno su campioni scelti a caso, senza danneggiare l’attività di consegna del fabbricante, e in conformità ai criteri dell’allegato 7 del presente regolamento con le tolleranze ammesse nell’allegato 2 del presente regolamento.

10.4.5.   L’autorità competente cercherà di effettuare un’ispezione ogni 2 anni. La frequenza delle ispezioni è tuttavia decisa dall’autorità competente a sua discrezione, in base alla fiducia che essa ripone nell’adeguatezza dei propri sistemi di controllo della conformità della produzione. Se emergono risultati negativi, l’autorità competente si adopera affinché siano prese tutte le disposizioni necessarie a ristabilire quanto prima la conformità della produzione.

10.5.   I proiettori fendinebbia anteriori con evidenti difetti non sono presi in considerazione.

11.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

11.1.   L’omologazione rilasciata a un tipo di proiettore fendinebbia anteriore ai sensi del presente regolamento può essere revocata se non sono rispettati i requisiti sopra indicati o se un proiettore fendinebbia anteriore munito di marchio di omologazione non è conforme al tipo omologato.

11.2.   Se una delle parti contraenti dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, con un modulo di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

12.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa completamente la produzione di un tipo proiettore fendinebbia anteriore omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Appena ricevuta la notifica, tale autorità informerà, a sua volta, le altre parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di un modulo di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

13.   DENOMINAZIONI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione e ai quali vanno inviate le notifiche di rilascio, estensione, rifiuto o revoca dell’omologazione o di cessazione definitiva della produzione, rilasciate in altri paesi.

14.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In caso di proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe B:

14.1.1.   Dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03 al presente regolamento, nessuna delle parti contraenti che lo applicano possono rifiutare l’omologazione ai sensi del presente regolamento, modificato dalla serie di modifiche 03.

14.1.2.   Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare omologazioni solo se i proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe B soddisfano i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 03.

14.1.3.   Trascorsi 36 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare omologazioni per un nuovo tipo di proiettore fendinebbia anteriore solo se quest’ultimo soddisfa i requisiti della classe 3 del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 03.

14.1.4.   Le omologazioni per proiettori fendinebbia anteriori già rilasciate ai sensi del presente regolamento prima della data d’entrata in vigore delle serie di modifiche 03 rimarranno valide. Tuttavia, dopo la data d’entrata in vigore delle serie di modifiche 03, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono proibire il montaggio di proiettori fendinebbia anteriori muniti di lampade a incandescenza a meno che non soddisfino i requisiti del regolamento n. 37.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono vietare il montaggio dei dispositivi che non rispettano i requisiti del presente regolamento:

14.1.5.1.   su veicoli per i quali l’omologazione del tipo di veicolo o del veicolo singolo sia stata rilasciata oltre 24 mesi dopo la data di entrata in vigore di cui al paragrafo 14.1.1;

14.1.5.2.   su veicoli immatricolati per la prima volta oltre 60 mesi dopo la data di entrata in vigore di cui al paragrafo 14.1.1.

Trascorsi 60 mesi dalla data d’entrata in vigore della serie di modifiche 03, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rifiuteranno di rilasciare estensioni di omologazioni se i proiettori fendinebbia anteriori non rispettano i requisiti della classe F3 del presente regolamento, modificato dalla serie di modifiche 03.

14.1.6.1.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continuano a rilasciare omologazioni per proiettori fendinebbia anteriori in base alle serie di modifiche 03 e 02 apportate al presente regolamento se tali proiettori sono ricambi destinati a essere montati su veicoli in uso.

In caso di proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe F3:

14.2.1.   Nulla.


(1)  Il presente regolamento non impedisce in alcun modo a una parte contraente dell’Accordo che applica il presente regolamento di vietare la combinazione di un proiettore fendinebbia anteriore, munito di trasparente in plastica omologato ai sensi del presente regolamento, con un dispositivo tergifari meccanico (munito di spazzole).

(2)  Definite nella Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), allegato 7 (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modificato da ultimo da Amend.4).

(3)  Se il trasparente non può essere staccato dal corpo principale del proiettore fendinebbia anteriore, sarà sufficiente uno spazio sul trasparente o sul corpo..

(4)  1 Germania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Paesi Bassi, 5 Svezia, 6 Belgio, 7 Ungheria, 8 Repubblica ceca, 9 Spagna, 10 Serbia, 11 Regno Unito, 12 Austria, 13 Lussemburgo, 14 Svizzera, 15 (non assegnato), 16 Norvegia, 17 Finlandia, 18 Danimarca, 19 Romania, 20 Polonia, 21 Portogallo, 22 Federazione russa, 23 Grecia, 24 Irlanda, 25 Croazia, 26 Slovenia, 27 Slovacchia, 28 Bielorussia, 29 Estonia, 30 (non assegnato), 31 Bosnia-Erzegovina, 32 Lettonia, 33 (non assegnato), 34 Bulgaria, 35 (non assegnato), 36 Lituania, 37 Turchia, 38 (non assegnato), 39 Azerbaigian, 40 ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i rispettivi simboli ECE), 43 Giappone, 44 (non assegnato), 45 Australia, 46 Ucraina, 47 Sud Africa, 48 Nuova Zelanda, 49 per Cipro, 50 per Malta, 51 Repubblica di Corea, 52 Malaysia, 53 Tailandia, 54 e 55 (non assegnati), 56 Montenegro, 57 (non assegnato) e 58 Tunisia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

(5)  La conformità ai requisiti della compatibilità elettromagnetica dipende dal tipo di veicolo.

(*1)  Le coordinate sono indicate in gradi per un sistema angolare con un asse polare verticale.

(*2)  Le coordinate sono indicate in gradi per un sistema angolare con un asse polare verticale.

(*3)  Cfr. paragrafo 6.4.3.4.

(*4)  Cfr. paragrafo 6.4.3.2.

(6)  Le modalità di tale determinazione sarà argomento di una raccomandazione alle amministrazioni.


ALLEGATO 1

MODULO DI NOTIFICA

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image 67

 (1)

Rilasciata da:

Nome dell’amministrazione:

Relativa (2):

al RILASCIO DELL’OMOLOGAZIONE

all’ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

al RIFIUTO DELL’OMOLOGAZIONE

alla REVOCA DELL’OMOLOGAZIONE

alla CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

di un tipo di proiettore fendinebbia anteriore, in conformità al regolamento n. 19.

Omologazione n. … Estensione n. …

1.

Marchio di fabbrica o commerciale del dispositivo: …

2.

Tipo del dispositivo: …

3.

Nome del fabbricante del tipo di dispositivo: …

4.

Nome e indirizzo del fabbricante: …

5.

nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del fabbricante: …

6.

Data di presentazione per l’omologazione: …

7.

Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione: …

8.

Data del verbale rilasciato da tale servizio: …

9.

Numero del verbale rilasciato da tale servizio: …

10.

Descrizione concisa: …

10.1.

Classe, risultante dalla relativa marcatura: …

…B, B/, BPL, B/PL, F3, F3, F3/, F3PL, F3/PL

10.2.

Numero e categoria/e della/e lampada/e a incandescenza: …

10.3.

Moduli LED: si/no (2)

10.4.

Generatore di luce: si/no (2)

10.5.

Modulo LED o codice di identificazione specifico del generatore di luce: …

10.6.

Applicazione del dispositivo elettronico di regolazione della sorgente luminosa: (3) si/no (2)

Alimentazione della sorgente luminosa: …

Caratteristiche del dispositivo di regolazione della sorgente luminosa: …

Tensione d’ingresso: …

Per dispositivi elettronici di regolazione della sorgente luminosa non facenti parte del proiettore:

Caratteristiche del segnale di uscita: …

10.7.

Colore della luce emessa: … Bianco/giallo selettivo (2)

10.8.

Flusso luminoso della sorgente luminosa (cfr. paragrafo 5.10.)

superiore a 2 000 lumen: … si/no (2)

10.9.

Intensità della luminosità variabile: … si/no (2)

10.10.

Il gradiente della linea di demarcazione (se misurata)

è stato determinato a … 10 m/25 m (2)

11.

Posizione del marchio di omologazione: …

12.

Motivo/i dell’eventuale estensione: …

13.

Rilascio/estensione/rifiuto/revoca dell’omologazione (2)

14.

Luogo: …

15.

Data: …

16.

Firma: …

17.

L’elenco dei documenti depositati presso il servizio amministrativo che ha rilasciato l’omologazione è allegato alla presente comunicazione e può essere ottenuto su richiesta.


(1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l’omologazione (cfr. disposizioni sull’omologazione contenute nel regolamento).

(2)  Cancellare le diciture inutili.

(3)  Le caratteristiche della tensione comprendono le tolleranze o la gamma della tensione quale precisata dal fabbricante e verificata dalla presente omologazione.


ALLEGATO 2

Prescrizioni minime riguardanti le procedure di controllo della conformità della produzione

In caso di proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe B:

1.1.   Nella prova delle caratteristiche fotometriche di ogni proiettore fendinebbia anteriore scelto a caso e munito di lampada a incandescenza standard, nessun valore misurato deve scostarsi per più del 20 % in senso sfavorevole dal valore prescritto nel presente regolamento.

1.2.   Per le registrazioni periodiche, la lettura si limita ai punti B50 (1) e agli angoli inferiori a destra e a sinistra della zona D (cfr. figura 2, allegato 4).

In caso di proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe F3:

2.1.   Nella prova delle caratteristiche fotometriche di ogni proiettore fendinebbia anteriore scelto a caso ai sensi del paragrafo 6.4 del presente regolamento, nessun valore misurato dell’intensità luminosa deve scostarsi per più del 20 % in senso sfavorevole.

2.2.   per i valori misurati nella tabella di cui al paragrafo 6.4.3 del presente regolamento le rispettive deviazioni massime possono essere:

Linee o zone designate

Posizione verticale (*1)

al di sopra di h: +

al di sotto di h: –

Posizione orizzontale (*1)

a sinistra di v: –

a destra di v: +

Intensità luminosa in cd

Prescrizioni da soddisfare

Equivalente 20 %

Equivalente 30 %

Punti 1, 2 (*2)

+60 °

±45 °

massimo 80

massimo 90

Tutti i punti

Punti 3, 4 (*2)

+40 °

±30 °

 

 

Punti 5, 6 (*2)

+30 °

±60 °

Punto 7, 10 (*2)

+20 °

±40 °

Punti 8, 9 (*2)

+20 °

±15 °

Linea 1 (*2)

+8 °

da –26 ° a +26 °

massimo 110

massimo 120

Linea intera

Linea 2 (*2)

+4 °

da –26 ° a +26 °

massimo 130

massimo 140

Linea intera

Linea 3

+2 °

da –26 ° a +26 °

massimo 205

massimo 220

Linea intera

Linea 4

+1 °

da –26 ° a +26 °

massimo 300

massimo 325

Linea intera

Linea 5

da –10 ° a +10 °

massimo 410

massimo 445

Linea intera

Linea 6

–2,5 °

da –10 ° a +10 °

1 600  min.

1 400  min.

Linea intera

Linea 8

L e R (*3)

da –1,5 ° a –3,5 °

–22 ° e +22 °

640 min.

560 min.

Uno o più punti

Linea 9

L e R (*3)

da –1,5 ° a –4,5 °

–35 ° e +35 °

250 min.

225 min.

Uno o più punti

Zona D

da –1 ° a –3 °

da –10 ° a +10 °

massimo 10 000

massimo 10 900

Intera zona

2.3.   Per le registrazioni periodiche, le misure fotometriche di verifica della conformità produrranno almeno i dati per i punti 8 e 9, il valore massimo per le linee 1 e 5 e il valore minimo per le linee 6, 8 e 9 come indicato al paragrafo 6.4.3 del presente regolamento.


(1)  Il punto B 50 ha per coordinata orizzontale 0° e per coordinata verticale 0,86°U.

(*1)  Le coordinate sono indicate in gradi per un sistema angolare con un asse polare verticale.

(*2)  Cfr. paragrafo 6.4.3.4 del presente regolamento.

(*3)  Cfr. paragrafo 6.4.3.2 del presente regolamento.


ALLEGATO 3

Esempi di marchi di omologazione per proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe B

Figura 1

Image 68

Il dispositivo recante il marchio di omologazione di cui sopra è un proiettore fendinebbia anteriore appartenente alla classe «B», omologato in Germania (E1) con il numero 221, in conformità al regolamento n. 19.

Il numero accanto al simbolo «B» indica che l’omologazione è stata rilasciata in conformità ai requisiti del regolamento n. 19, modificato dalla serie di modifiche 03.

La figura 1 indica che il dispositivo è un proiettore fendinebbia anteriore, che può essere acceso simultaneamente con ogni altra lampada con la quale possa essere reciprocamente incorporato.

Figura 2a

Image 69

Figura 2b

Image 70

Le figure 2a e 2b indicano che il dispositivo è un proiettore fendinebbia anteriore omologato in Francia (E2) con il numero 222, in conformità al regolamento n. 19 che incorpora un trasparente in materia plastica e che non può essere acceso simultaneamente con nessun’altra lampada con la quale può essere reciprocamente incorporato.

Nota:

Il numero di omologazione e il/i simbolo/i aggiuntivo/i devono essere appositi in prossimità del cerchio, sopra o sotto la lettera «E» oppure a destra o a sinistra della stessa. Le cifre del numero di omologazione devono trovarsi sullo stesso lato della lettera «E» ed essere orientate nella stessa direzione. Evitare la numerazione romana nei numeri di omologazione, per non creare confusione con altri simboli.

Esempi di possibili marcature per proiettori raggruppati, combinati o reciprocamente incorporate, posti sulla parte anteriore di un veicolo

Figura 3

Image 71

Modello A

Modello B

Modello C

Modello D

Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa. Tali linee non fanno parte del marchio di omologazione.

Sui dispositivi mostrati nei modelli A e B della figura 3 sono apposti i marchi di omologazione di un proiettore fendinebbia anteriore omologato in Italia (E3) con il numero 17120, in conformità al regolamento n. 19.

Sui dispositivi mostrati nei modelli C e D della figura 3 sono apposti i marchi di omologazione di un proiettore fendinebbia anteriore omologato nei Paesi bassi (E4) con il numero 17122, in conformità al regolamento n. 19.

Nota: i 4 esempi sopra riportati corrispondono a un dispositivo di illuminazione su cui è apposto un marchio di omologazione relativo a:

una luce di posizione anteriore omologata in conformità alla serie di modifiche 02 apportate al regolamento n. 7;

un proiettore dotato di fascio anabbagliante destinato alla circolazione sia a destra che a sinistra e di un fascio abbagliante di intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 cd (indicata dal numero 30), omologato in conformità alla serie di modifiche 00 apportate al regolamento n. 112 e che incorpora un trasparente in materiale plastico;

un proiettore fendinebbia anteriore omologato ai sensi della serie di modifiche 03 apportate al regolamento n. 19 e che incorpora un trasparente in materiale plastico;

un indicatore di direzione anteriore omologato in conformità della serie di modifiche 02 apportate al regolamento n. 6.

Lampada reciprocamente incorporata con un proiettore

Figura 4

Image 72

L’esempio della figura 4 corrisponde al marchio di un trasparente di materiale plastico destinato a essere usato in diversi tipi proiettori, e cioè:

o:

un proiettore dotato di fascio anabbagliante destinato alla circolazione sia a destra che a sinistra e di un fascio abbagliante di intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 cd, omologato in Svezia (E5) in conformità al regolamento n. 112 modificato dalla serie di modifiche 00, reciprocamente incorporato a un proiettore fendinebbia anteriore omologato in conformità alla serie di modifiche 03 apportate al regolamento n. 19;

oppure:

un proiettore dotato di fascio anabbagliante destinato alla circolazione sia a destra che a sinistra e di un fascio abbagliante omologato in Svezia (E5) in conformità al regolamento n. 98 modificato dalla serie di modifiche 00, reciprocamente incorporato allo stesso proiettore fendinebbia anteriore di cui sopra;

o ancora: uno dei due proiettori sopra menzionati omologato come luce singola.

Sul corpo principale del proiettore va apposto solo il numero di omologazione valido. La figura 5 mostra alcuni esempi di marchi validi.

Figura 5

Image 73

Dispositivo d’illuminazione usato come proiettore fendinebbia anteriore o come proiettore di retromarcia

Il dispositivo su cui è apposto il marchio di omologazione della figura 6 è una lampada omologata in Belgio (E6) con i numeri 17120 e 17122, in conformità ai regolamenti n. 19 e n. 23 (proiettori di retromarcia):

Figura 6

Image 74

Una delle suddette lampade omologata come una luce unica può essere usata solo come proiettore fendinebbia anteriore o come un proiettore di retromarcia.

Esempi di configurazioni di marchi di omologazione per proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe «F3»

Figura 7

Image 75

Il dispositivo su cui è apposto il marchio di omologazione indicato dalla figura 7 è un proiettore fendinebbia anteriore appartenente alla classe «F3», omologato in Germania (E1) con il numero 221, in conformità al regolamento n. 19.

Il numero accanto al simbolo «F3» indica che l’omologazione è stata rilasciata in conformità ai requisiti del regolamento n. 19, modificato dalla serie di modifiche 03.

Il marchio riprodotto dalla figura 7 indica che il dispositivo è un proiettore fendinebbia anteriore, che può essere acceso simultaneamente con qualsiasi altra lampada con la quale possa essere reciprocamente incorporato.

Figura 8a

Image 76

Figure 8b

Image 77

Il dispositivo cui sia apposto il marchio di omologazione indicato dalle figure 8a e 8b è un proiettore fendinebbia anteriore appartenente alla classe «F3», munito di trasparente in materiale plastico, omologato in Francia (E2) con il numero 222, in conformità al regolamento n. 19. Il numero accanto al simbolo «F3» indica che l’omologazione è stata rilasciata in conformità ai requisiti del regolamento n. 19, modificato dalla serie di modifiche 03.

Le cifre 8a e 8b indicano che il dispositivo è un proiettore fendinebbia anteriore che incorpora un trasparente di materiale plastico e che non può essere acceso simultaneamente a un’altra luce con la quale può essere reciprocamente incorporato.

Nota:

Il numero di omologazione e il/i simbolo/i aggiuntivo/i devono essere apposti in prossimità del cerchio, sopra o sotto la lettera «E» oppure a destra o a sinistra della stessa. Le cifre del numero di omologazione devono trovarsi sullo stesso lato della lettera «E» ed essere orientate nella stessa direzione. Evitare la numerazione romana nei numeri di omologazione, per non creare confusione con altri simboli.

Esempi di possibili marchi per luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate situate sulla parte anteriore di un veicolo

Figura 9

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Modello A

Modello B

Modello C

Modello D

Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa. Tali linee non fanno parte del marchio di omologazione.

Il dispositivo su cui è apposto il marchio di omologazione indicato nei modelli A e B della figura 9 è un proiettore fendinebbia anteriore omologato in Italia (E3) con il numero 17120 e comprendente:

una luce di posizione anteriore omologata in conformità alla serie di modifiche 02 apportate al regolamento n. 7;

un proiettore dotato di fascio anabbagliante destinato alla circolazione sia a destra che a sinistra e di un fascio abbagliante di intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 cd (indicata dal numero 30), omologato in conformità alla serie di modifiche 00 apportate al regolamento n. 112 e che incorpora un trasparente in materiale plastico;

un proiettore fendinebbia anteriore omologato ai sensi della serie di modifiche 03 apportate al regolamento n. 19 e che incorpora un trasparente in materiale plastico;

un indicatore di direzione anteriore omologato in conformità della serie di modifiche 02 apportate al regolamento n. 6.

Il dispositivo su cui è apposto il marchio di omologazione indicato nei modelli C e D della figura 9 è un dispositivo omologato nei Paesi Bassi (E4) con il numero 17122, in conformità al regolamento pertinente: i suoi elementi sono disposti in modo lievemente diverso da quello dei modelli A e B.

Dispositivo d’illuminazione usato come proiettore fendinebbia anteriore o come proiettore di retromarcia

Il dispositivo su cui è apposto il marchio di omologazione della figura 10 è una lampada omologata in Svezia (E5) con i numeri 17120 e 17122, in conformità ai regolamenti n. 19 e n. 23 (proiettori di retromarcia):

Figura 10

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Una delle suddette lampade omologata come una luce unica può essere usata solo come proiettore fendinebbia anteriore o come un proiettore di retromarcia.

Proiettore fendinebbia anteriore reciprocamente incorporato con un proiettore

I dispositivi sui quali è apposto il marchio di omologazione indicato nella figura 11 sono stati omologati in Belgio (E6) con i numeri 17120 o 17122, in conformità ai regolamenti pertinenti.

Figura 11

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L'esempio che precede corrisponde alla marcatura di un trasparente in materiale plastico destinato a essere usato in vari tipi di proiettori, e cioè:

o:

un proiettore dotato di fascio anabbagliante destinato alla circolazione sia a destra che a sinistra e di un fascio abbagliante di intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 cd, omologato in Belgio (E6) in conformità al regolamento n. 112 modificato dalla serie di modifiche 00, reciprocamente incorporato a un proiettore fendinebbia anteriore omologato in conformità alla serie di modifiche 03 apportate al regolamento n. 19;

oppure:

un proiettore dotato di fascio anabbagliante destinato alla circolazione sia a destra che a sinistra e di un fascio abbagliante omologato in Belgio (E6) in conformità al regolamento n. 98 modificato dalla serie di modifiche 00, reciprocamente incorporato allo stesso proiettore fendinebbia anteriore di cui sopra;

o ancora: uno dei due proiettori sopra menzionati omologato come luce singola.

Sul corpo principale del proiettore va apposto solo il numero di omologazione valido. La figura 12 mostra alcuni esempi di marchi validi.

Figura 12

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L’esempio che precede corrisponde a dispositivi approvati nella Repubblica ceca (E8).

Moduli LED

Figura 13

MD E8 17325

Il modulo LED su cui è apposto il codice di identificazione indicato dalla figura 13 è stato omologato insieme a una lampada omologata nella Repubblica ceca (E8) con il numero di omologazione 17325.

Proiettori fendinebbia anteriori accoppiati

Il marchio di omologazione che segue identifica proiettori fendinebbia anteriori accoppiati che soddisfano i requisiti del presente regolamento. Il dispositivo su cui è apposto il marchio di omologazione indicato dalla figura 14 è un proiettore fendinebbia anteriore omologato in Giappone (E43) con il numero 321.

Figura 14

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ALLEGATO 4

GEOMETRIA DELLO SCHERMO E DELLA GRIGLIA DI MISURAZIONE

1.   SCHERMO DI MISURAZIONE

Le coordinate sono indicate in gradi per gli angoli sferici in un sistema avente un asse polare verticale (cfr. figura 1).

Figura 1

Secondo le norme CIE:

h: piani longitudinali intorno all’asse polare

v: Piani latitudinali perpendicolari all’asse polare

Image 83

Legenda:

Polar axis = asse polare

Spherical co-ordinate web = sistema di ccordinate sferiche

Lamp = luce

Projection screen = schermo di proiezione

Horizon = orizzonte

Photometric beam axis = asse del fascio fotometrico

Left = parte sinistra

Right = parte destra

Up = parte superiore

Down = patte inferiore

2.   GRIGLIA DI MISURAZIONE (cfr. Figura 2)

La griglia di misurazione è simmetrica rispetto alla linea v-v (cfr. tabella al paragrafo 6.4.3 del presente regolamento). Per semplicità il sistema angolare è rappresentato nella forma di una griglia rettangolare.

La figura 2 mostra la griglia di misurazione per i proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe B.

Figura 2

Ripartizione della luce del proiettore fendinebbia anteriore appartenente alla classe B

Image 84

Legenda:

Zone = zona

Cut-off = linea di demarcazione

La figura 3 mostra la griglia di misurazione per i proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe F3.

Figura 3

Ripartizione della luce del proiettore fendinebbia anteriore appartenente alla classe F3

Image 85

Legenda:

Line = linea

Zone = zona

Cut-off = linea di demarcazione


ALLEGATO 5

Prove della stabilità del comportamento fotometrico di proiettori fendinebbia anteriori in funzione (prove su proiettori fendinebbia anteriori completi)

Dopo avere misurato i valori fotometrici secondo le prescrizioni del presente regolamento, nel punto di massima illuminazione nella zona D (Emax) e nel punto HV, sarà provata la stabilità della prestazione fotometrica di un campione di proiettore fendinebbia anteriore completo in funzione. Per «proiettore fendinebbia anteriore completo» si intende il proiettore stesso completo e le parti della carrozzeria adiacenti nonché le luci che possono influire sulla sua dissipazione termica.

Le prove vanno affettuate:

a)

in atmosfera asciutta e calma, a una temperatura ambiente di 23 °C ± 5 °C; il campione completo va fissato su un supporto che riproduca il corretto montaggio sul veicolo;

b)

in caso di sorgenti luminose sostituibili: con sorgenti luminose a incandescenza di serie, usate almeno un’ora, o sorgenti luminose a scarica di gas di serie, usate almeno 15 ore oppure moduli LED di serie usati per almeno 48 ore e raffreddati a temperatura ambiente prima di iniziare le prove, come indicato nel presente regolamento. I moduli LED forniti dal richiedente devono essere usati.

L’apparecchiatura di misurazione deve essere equivalente a quella usata per le prove di omologazione dei proiettori

Il campione di prova va azionato senza essere smontato dal suo supporto né regolato rispetto ad esso. La sorgente luminosa usata deve essere una sorgente luminosa della categoria specificata per quel proiettore

1.   PROVA DELLA STABILITÀ DEL COMPORTAMENTO FOTOMETRICO

Le prove vanno effettuate in atmosfera asciutta e in condizioni di immobilità, a una temperatura ambiente di 23 °C ± 5, con il proiettore fendinebbia anteriore completo montato su un supporto che riproduca la corretta installazione sul veicolo.

1.1.   proiettore fendinebbia pulito

Il proiettore fendinebbia anteriore va lasciato acceso per 12 ore come descritto al paragrafo 1.1.1 e sarà controllato come prescritto al paragrafo 1.1.2.

1.1.1.   Procedura di prova

Il proiettore fendinebbia anteriore va messo in funzione nel modo che segue:

1.1.1.1.   se deve essere omologata solo una funzione di illuminazione (proiettore fendinebbia anteriore), accendere la corrispondente sorgente luminosa per il tempo prescritto (1),

1.1.1.2.   se coesistono più funzioni di illuminazione (per esempio, un proiettore con uno o più fasci abbaglianti e/o un proiettore fendinebbia anteriore): il proiettore sarà sottoposto al seguente ciclo fino allo spirare del periodo specificato:

a)

15 minuti, con fendinebbia anteriore acceso;

b)

5 minuti, con tutti i filamenti accesi.

Se il richiedente dichiara che va usata una sola funzione di illuminazione alla volta (per esempio, solo il fascio anabbagliante, solo il fascio abbagliante o solo il proiettore fendinebbia anteriore (1), la prova va eseguita di conseguenza, accendendo in successione il proiettore fendinebbia anteriore per metà del tempo indicato al paragrafo 1.1 e una delle altre funzioni di illuminazione per l’altra metà del tempo.

1.1.1.3.   In caso di proiettore fendinebbia anteriore con fascio anabbagliante e una o più funzioni di illuminazione (tra cui quella di proiettore fendinebbia anteriore):

a)

il proiettore fendinebbia anteriore va sottoposto al seguente ciclo fino allo spirare del periodo specificato:

i)

15 minuti, a sorgenti luminose anabbaglianti accese;

ii)

5 minuti, con tutte le sorgenti luminose accese.

b)

se il richiedente dichiara che il proiettore fendinebbia anteriore vada usato con il solo fascio anabbagliante o con il solo proiettore fendinebbia anteriore (2) accesi per volta, la prova sarà eseguita di conseguenza, accendendo in successione (3) il fascio anabbagliante per la metà del tempo stabilito al paragrafo 1.1. e il proiettore fendinebbia anteriore per l’altra metà del tempo. Il/i fascio/i abbagliante/i è/sono sottoposto/i a cicli di accensione e spegnimento ciascuno della durata di 15 minuti per metà del tempo e con il fascio anabbagliante acceso;

c)

se il richiedente dichiara che il proiettore fendinebbia anteriore può essere usato solo con i fasci anabbaglianti o abbaglianti (2) o solo con il fendinebbia anteriore accesi alla volta (2) la prova sarà eseguita di conseguenza, accendendo in successione (2) il fascio anabbagliante per un terzo, il/i fascio/i abbagliante/i per un altro terzo e il fendinebbia anteriore per l’ultimo terzo del tempo stabilito al paragrafo 1.1.

1.1.2.   Tensione di prova

La tensione va applicata ai terminali del campione di prova nel modo seguente:

a)

in caso di sorgenti luminose a incandescenza sostituibili azionate direttamente con le condizioni del sistema di tensione del veicolo: la prova va eseguita a 6,3 V, 13,2 V o 28,0 V a seconda dei casi a meno che il richiedente non specifichi che il campione di prova può essere usato a una tensione diversa. In tal caso, la prova sarà eseguita con la sorgente luminosa a incandescenza azionata alla tensione massima che possa essere impiegata.

b)

In caso di sorgenti luminose a scarica di gas sostituibili: la tensione di prova per il meccanismo di controllo elettronico della sorgente luminosa è di 13,2 ±0,1V per veicoli con sistema di tensione di 12 V o altro valore specificato nella domanda di omologazione.

c)

In caso di una sorgente luminosa a scarica di gas non sostituibile azionata direttamente alle condizioni del sistema di tensione del veicolo: tutte le misurazioni su unità di illuminazione munite di sorgenti luminose non sostituibili (sorgenti luminose a incandescenza e/o altre) vanno eseguite a 6,3 V, 13,2 V o 28,0 V o ad altre tensioni rispettivamente, a seconda del sistema di tensione del veicolo specificato dal richiedente.

d)

In caso di sorgenti luminose, sostituibili o non sostituibili, azionate indipendentemente dalla tensione di alimentazione del veicolo e controllate interamente dal sistema, o, in caso di sorgenti luminose alimentate da un dispositivo di alimentazione e azionamento, saranno applicate ai terminali di ingresso di tale dispositivo le tensioni di prova sopra specificate. Il laboratorio di prova può chiedere al fabbricante il dispositivo di alimentazione e azionamento o lo speciale alimentatore necessario ad alimentare le sorgenti luminose.

e)

I moduli LED saranno misurati rispettivamente a 6,75 V, 13,2 V o 28,0 V, se non diversamente specificato nell’ambito del presente regolamento. I moduli LED azionati da un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa saranno misurati in base alle istruzioni del richiedente.

f)

Quando le luci di segnalazione sono raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate nel campione di prova e azionate a tensioni diverse dalle rispettive tensioni nominali di 6 V, 12 V o 24 V, la tensione sarà regolata secondo quanto dichiarato dal fabbricante per il corretto funzionamento fotometrico di tale luce.

1.1.3.   Risultati della prova

1.1.3.1.   Ispezione visiva

Stabilizzato il proiettore fendinebbia anteriore alla temperatura ambiente, il trasparente di tale proiettore, e l’eventuale trasparente esterno, verranno puliti con un panno di cotone pulito, umido. Si procede quindi all’ispezione visiva; non si devono constatare distorsioni, deformazioni, incrinature o cambiamenti di colore del trasparente del proiettore fendinebbia anteriore o dell’eventuale trasparente esterno.

1.1.3.2.   Prova fotometrica

Per soddisfare i requisiti del presente regolamento, si misurano i valori fotometrici nei seguenti punti:

in caso di proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe «B»: a punto HV e al punto Imax nella zona D.

in caso di proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe «F3»: sulla linea 5 al punto h = 0 e al punto Imax nella zona D.

Si può effettuare una nuova regolazione per tener conto di eventuali deformazioni del supporto del proiettore dovute al calore (per il cambio di posizione della linea di demarcazione cfr. paragrafo 2).

Fra le caratteristiche fotometriche e i valori misurati prima della prova è ammesso uno scarto del 10 %, comprensivo delle tolleranze dovute alle procedure fotometriche.

1.2.   Proiettore fendinebbia anteriore sporco

Il proiettore fendinebbia anteriore, provato con le modalità di cui al paragrafo 1.1, va acceso per 1 ora come descritto nel paragrafo 1.1.1. Dopo essere stato preparato come prescritto nel paragrafo 1.2.1, esso andrà controllato come prescritto nel paragrafo 1.1.2.

1.2.1.   Preparazione del proiettore fendinebbia anteriore

1.2.1.1.   Miscela di prova

1.2.1.1.1.   Per proiettori fendinebbia anteriori con trasparente esterno in vetro:

la miscela di acqua e inquinante da applicare al proiettore sarà costituita da:

a)

9 parti (in peso) di sabbia silicea di granulometria compresa tra 0 e 100 µm;

b)

1 parte (in peso) di polvere di carbone vegetale (legno di faggio) di granulometria compresa tra 0 e 100 µm;

c)

0,2 parti (in peso) di NaCMC (4); e

d)

una quantità adeguata di acqua distillata la cui conducibilità sia S < 1 µS/m.

La miscela non deve risalire a più di 14 giorni.

1.2.1.1.2.   Per proiettori fendinebbia anteriori con trasparente esterno in materiale plastico:

la miscela di acqua e inquinante da applicare al proiettore sarà costituita da:

a)

9 parti (in peso) di sabbia silicea di granulometria compresa tra 0 e 100 µm;

b)

1 parte (in peso) di polvere di carbone vegetale (legno di faggio) di granulometria compresa tra 0 e 100 µm;

c)

0,2 parti (in peso) di NaCMC (4);

d)

13 parti (in peso) di acqua distillata la cui conducibilità sia S < 1 µS/m; e

e)

±1 parte (in peso) di tensioattivo (5); e

la miscela non deve risalire a più di 14 giorni.

1.2.1.2.   Applicazione del miscuglio di prova al proiettore fendinebbia anteriore

Applicare uniformemente la miscela di prova sull’intera superficie illuminante del proiettore fendinebbia anteriore e lasciarla asciugare. Ripetere l’operazione finché l’illuminamento non sia sceso a un valore compreso tra il 15 e il 20 % dei valori misurati per ciascuno dei seguenti punti, alle condizioni descritte nel presente allegato:

punto Emax nella zona D.

2.   CONTROLLO DELLO SPOSTAMENTO VERTICALE DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE PER EFFETTO DEL CALORE

La prova consiste nel verificare che lo spostamento verticale della linea di demarcazione dovuto al calore non superi il valore prescritto per un proiettore fendinebbia anteriore acceso.

Effettuate le prove di cui al paragrafo 1, il proiettore fendinebbia anteriore va sottoposto alla prova di cui al paragrafo 2.1 senza essere smontato dal supporto di prova né riaggiustato su di esso.

2.1.   Prova

La prova deve essere effettuata in atmosfera asciutta e calma, a una temperatura ambiente di 23° C ± 5 °C.

Con una sorgente luminosa di serie, usata per almeno un’ora, si accende il proiettore fendinebbia anteriore senza smontarlo dal supporto di prova né riaggiustarlo su di esso. (Ai fini della prova, la tensione va regolata come descritto al paragrafo 1.1.2). Si controllerà la posizione della linea di demarcazione tra 2 punti situati rispettivamente 3,0 gradi a sinistra e 3,0 gradi a destra della linea VV (cfr. allegato 4 del regolamento) dopo 3 minuti (r3) e dopo 60 minuti (r60) di accensione.

La misurazione dello spostamento della linea di demarcazione come sopra descritto può essere effettuata qualsiasi metodo che dia risultati sufficientemente precisi e riproducibili.

2.2.   Risultati della prova

2.2.1.   Il risultato espresso in milliradianti (mrad) è accettato soltanto se il valore assoluto Δ rI = | r3 – r60 | registrato su questo proiettore fendinebbia anteriore non supera 2 mrad (Δ rI ≤ 2 mrad).

2.2.2.   Se tuttavia questo valore è superiore a 2 mrad ma inferiore a 3 mrad (2 mrad < ΔrI ≤ 3 mrad) si proverà un secondo proiettore fendinebbia anteriore come descritto al paragrafo 2.1. Ciò va fatto dopo che il proiettore fendinebbia anteriore sia è stato sottoposto a 3 cicli consecutivi (cfr. oltre) tesi a stabilizzare la posizione delle sua parti meccaniche e montato su una base che simuli opportunamente la corretta installazione sul veicolo:

a)

Accensione del proiettore fendinebbia anteriore per 1 ora. (Regolare la tensione come precisato nel paragrafo 1.1.2).

b)

Pausa di 1 ora.

2.2.3.   Si considera accettabile il tipo di proiettore fendinebbia anteriore se la media dei valori assoluti Δ rI misurati sul primo campione e Δ rII misurati sul secondo campione non supera 2 mrad.

(Δ rI + Δ rII) / 2 ≤ 2 mrad.


(1)  Se il proiettore fendinebbia anteriore provato comprende luci di segnalazione, queste saranno accese per la durata della prova, purché non si tratti di luci destinate a funzionare di giorno. Gli indicatori di direzione vanno lasciati lampeggiare con tempi di accensione e di spegnimento approssimativamente uguali.

(2)  Se due o più filamenti si accendono contemporaneamente quando il proiettore lampeggia, ciò non va considerato un impiego simultaneo normale dei filamenti.

(3)  Se il proiettore provato comprende luci di segnalazione, quest'ultime devono essere accese per la durata della prova. Eventuali indicatori di direzione resteranno accesi e lampeggeranno a intervalli di accensione e spegnimento di uguale lunghezza.

(4)  NaCMC è il sale sodico di carbossimetilcellulosa, abitualmente indicata come CMC. Il NaCMC usato nella miscela deve avere un grado di sostituzione (GS) di 0,6-0,7 e una viscosità di 200-300 µP per una soluzione al 2 % a 20° C.

(5)  La tolleranza sulla quantità è dovuta alla necessità di ottenere una miscela che si distribuisca uniformemente su tutti i trasparenti di plastica.


ALLEGATO 6

Requisiti relativi ai proiettori con trasparenti in materiale plastico — prove di trasparenti, di campioni di materiale o di proiettori completi

1.   DISPOSIZIONI GENERALI

1.1.   I campioni forniti ai sensi del paragrafo 2.2.2 del presente regolamento saranno conformi alle specifiche descritte ai paragrafi da 2.1 a 2.5.

1.2.   I 2 campioni di proiettori completi forniti in conformità al paragrafo 2.3 del presente regolamento (o, a seconda, al paragrafo 2.4 del presente regolamento) che incorporano trasparenti di materiale plastico devono soddisfare, riguardo al materiale del trasparente, le specifiche indicate al paragrafo 2.6.

1.3.   I campioni dei trasparenti di materiale plastico o i campioni del materiale vanno sottoposti, con il riflettore su cui devono eventualmente essere montati, a prove di omologazione secondo l’ordine cronologico indicato nella tabella A (cfr. appendice 1 del presente allegato).

Se tuttavia il fabbricante dimostra che il proiettore ha già superato le prove di cui ai paragrafi da 2.1 a 2.5, o prove equivalenti ai sensi di un altro regolamento, esse non vanno ripetute; sono obbligatorie solo le prove prescritte all’appendice 1, tabella B.

2.   PROVE

2.1.   Resistenza alle variazioni di temperatura

2.1.1.   Prove

Sottoporre 3 nuovi campioni (trasparenti) a 5 cicli di cambiamento di temperatura e umidità (UR = umidità relativa) conformemente al seguente programma:

3 ore a 40 °C ± 2 °C e 85-95 % di UR;

1 ora a 23 °C ± 5 °C e 60-75 % di UR;

15 ore a – 30 °C ± 2 °C;

1 ora a 23 °C ± 5 °C e 60-75 % di UR;

3 ore a 80 °C ± 2 °C;

1 ora a 23 °C ± 5 °C e 60-75 % di UR;

Prima di questa prova, i campioni vanno mantenuti a una temperatura di 23 °C ± 5 °C e 60-75 % di UR per almeno 4 ore.

Nota: I periodi di 1 ora a 23 °C ± 5 °C comprenderanno anche i periodi di transizione da una temperatura all’altra per evitare effetti da shock termico.

2.1.2.   Misurazioni fotometriche

2.1.2.1.   Metodo

Le misurazioni fotometriche sui campioni avvengono prima e dopo la prova. Le misurazioni se effettuano ai punti che seguono e alle condizioni descritte nei paragrafi 6.3 o 6.4 del presente regolamento:

In caso di proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe «B»:

a)

al punto HV e

b)

al punto h = 0, v = 2° D nella zona D.

In caso di proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe «F3»:

a)

all’intersezione tra la linea VV la linea 6 e

b)

all’intersezione tra la linea VV la linea 4.

2.1.2.2.   Risultati

La differenza tra i valori fotometrici misurati su ciascun campione prima e dopo la prova non deve superare il 10 %, comprese le tolleranze della procedura fotometrica.

2.2.   Resistenza agli agenti atmosferici e chimici

2.2.1.   Resistenza agli agenti atmosferici

3 nuovi campioni (trasparenti o campioni di materiali) sono esposti alle radiazioni provenienti da una sorgente avente una distribuzione spettrale dell’energia analoga a quella di un corpo nero a una temperatura compresa fra 5 500K e 6 000K. Filtri adeguati sono collocati tra la sorgente e i campioni per ridurre nella misura del possibile le radiazioni con lunghezza d’onda inferiore a 295 nm e superiore a 2 500 nm. I campioni saranno esposti a un illuminamento energetico di 1 200 W/m2 ± 200 W/m2 di durata tale che l’energia luminosa ricevuta sia pari a 4 500 mJ/m2 ± 200 mJ/m2. Nel perimetro di prova, la temperatura misurata sul pannello nero posto a livello dei campioni deve essere di 50 °C ± 5 °C. Ai fini di un’esposizione uniforme, i campioni ruoteranno attorno alla fonte di radiazione a una velocità compresa tra 1 e 5 volte al minuto.

Spruzzare i campioni di acqua distillata di conduttibilità inferiore a 1 µS/m alla temperatura di 23 °C ± 5 °C, con il seguente ciclo:

spruzzatura

:

5 minuti;

asciugatura

:

25 minuti.

2.2.2.   Prova di resistenza agli agenti chimici

Dopo la prova di cui al paragrafo 2.2.1 e le misurazioni di cui al paragrafo 2.2.3.1, trattare la superficie esterna dei 3 campioni con la miscela di cui al paragrafo 2.2.2.1 procedendo con il metodo di cui al paragrafo 2.2.2.2.

2.2.2.1.   Miscela di prova

Composizione della miscela di prova (percentuale volumetrica): 61,5 % n-eptano, 12,5 % toluene, 7,5 % tetracloruro di etile, 12,5 % tricloroetilene, 6 % xilene.

2.2.2.2.   Applicazione della miscela di prova

Immergere un panno di cotone (norma ISO 105) nella miscela di cui al paragrafo 2.2.2.1 fino a saturarlo ed, entro 10 secondi, applicarlo per 10 minuti sulla superficie esterna del campione con una pressione di 50 N/cm2, corrispondente all’applicazione di una forza di 100 N su una superficie di prova di 14 × 14 mm.

Durante il periodo di 10 minuti, il panno va nuovamente immerso nella miscela in modo che la composizione del liquido applicato resti sempre identica al dosaggio di prova prescritto.

Durante il periodo di applicazione è consentito compensare la pressione esercitata sul campione per evitare la formazione di fenditure.

2.2.2.3.   Pulizia

Terminata l’applicazione della miscela di prova, asciugare i campioni all’aperto e lavarli con la soluzione di cui al paragrafo 2.3 (resistenza ai detergenti) a 23 °C ± 5 °C.

Successivamente, i campioni vanno accuratamente risciacquati con acqua distillata contenente non più dello 0,2 % di impurità a 23 °C ± 5 °C e asciugati con un panno morbido.

2.2.3.   Risultati

2.2.3.1.   Dopo la prova di resistenza agli agenti atmosferici, la superficie esterna dei campioni deve essere priva di fessure, graffi, tagli e deformazioni e la variazione media della trasmissione

Δ t = (T2 – T3) / T2,

misurata sui 3 campioni con la procedura descritta nell’appendice 2 del presente allegato non deve superare 0,020 (Δ tm ≤ 0,020).

2.2.3.2.   Dopo la prova di resistenza agli agenti chimici, i campioni non devono recare alcuna traccia di sostanze chimiche che possano causare una variazione della diffusione, la cui variazione media

Δ d = (T5 – T4) / T2,

misurata sui 3 campioni con la procedura descritta nell’appendice 2 del presente allegato non deve superare 0,020 (Δ dm ≤ 0,020).

2.3.   Resistenza ai detergenti e agli idrocarburi

2.3.1.   Resistenza ai detergenti

Riscaldare la superficie esterna dei 3 campioni (trasparenti o campioni di materiale) alla temperatura di 50 °C ± 5 °C e immergerla per 5 minuti in una miscela mantenuta a 23 °C ± 5 °C e composta di 99 parti di acqua distillata contenente non più di 0,02 % di impurità e di 1 parte di alchil-aril solfonato.

Alla fine della prova, asciugare i campioni alla temperatura di 50 °C ± 5 °C e pulirne la superficie con un panno umido.

2.3.2.   Resistenza agli idrocarburi

Strofinare leggermente la superficie esterna dei 3 campioni per 1 minuto con un panno di cotone imbevuto di una miscela composta (percentuale volumetrica) per il 70 % da n-eptano e per il 30 % da toluene, e asciugarla poi all’aperto.

2.3.3.   Risultati

Dopo l’esecuzione delle due prove precedenti, il valore medio della variazione della trasmissione:

Δt = (T2 – T3) / T2,

misurata sui 3 campioni con la procedura descritta nell’appendice 2 del presente allegato non deve superare 0,010 (Δ tm ≤ 0,010).

2.4.   Resistenza al deterioramento meccanico

2.4.1.   Metodo di misurazione del deterioramento meccanico

Sottoporre la superficie esterna di 3 nuovi campioni (trasparenti) a una prova di deterioramento meccanico uniforme con il metodo descritto all’appendice 3 del presente allegato.

2.4.2.   Risultati

Dopo la prova, si misurano le variazioni:

della trasmissione

:

Δ t = (T2 – T3) / T2

e della diffusione

:

Δ d = (T5 – T4) / T2

in conformità alla procedura di cui all’appendice 2 nella zona di cui al paragrafo 2.2.4.1.1. Il valore medio dei tre campioni deve essere tale che:

Δ tm ≤ 0,010;

Δ dm ≤ 0,050.

2.5.   Prova di aderenza di eventuali rivestimenti

2.5.1.   Preparazione del campione

Sul rivestimento di un trasparente suddividere, con un ago o una lametta, un’area di circa 20 mm di lato in un reticolo di quadretti di circa 2 mm di lato. La pressione esercitata sulla lametta o sull’ago deve essere tale da incidere almeno il rivestimento.

2.5.2.   Descrizione della prova

Usare nastro adesivo con forza di adesione di 2 N/(cm di larghezza) ± 20 % misurata alle condizioni standardizzate di cui all’appendice 4 del presente allegato. Premere l’adesivo, di larghezza non inferiore a 25 mm, per almeno 5 minuti sulla superficie preparata nei modi di cui al paragrafo 2.5.1.

Caricare poi l’estremità del nastro adesivo in modo da bilanciare la forza di adesione alla superficie considerata con una forza perpendicolare alla superficie stessa. A questo punto, strappare il nastro alla velocità costante di 1,5 ±0,2 m/s.

2.5.3.   Risultati

Non si deve rilevare un deterioramento sensibile della superficie reticolata. È ammesso un deterioramento significativo del reticolo quadrettato solo ai punti di intersezione tra i quadretti o ai margini delle incisioni, purché l'area deteriorata non superi il 15 % della superficie quadrettata.

2.6.   Prove su una luce completa munita di trasparente in materiale plastico

2.6.1.   Resistenza al deterioramento meccanico della superficie del trasparente

2.6.1.1.   Prove

Il trasparente della lampada del campione n. 1 va sottoposto alla prova descritta al paragrafo 2.4.1.

2.6.1.2.   Risultati

Dopo la prova, i risultati delle misurazioni fotometriche prescritte per le zone A e B dei proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe B e per le linee 2 e 5 di quelli appartenenti alla classe F3, non devono superare i valori massimi prescritti di oltre il 30 %.

2.6.2.   Prova di aderenza di eventuali rivestimenti

Il trasparente della lampada del campione n. 2 va sottoposto alla prova descritta al paragrafo 2.5.

2.7.   Resistenza all’irradiazione emessa dalla fonte luminosa

Per fonti luminose a scarica di gas: per provare la resistenza delle componenti di trasmissione della luce, fatte di materiale plastico, contro la radiazione UV all’interno del proiettore fendinebbia anteriore:

2.7.1.1.   esporre alla luce della sorgente luminosa a scarica di gas campioni piatti di ogni componente di materiale plastico del proiettore fendinebbia anteriore che serva a trasmettere luce. Parametri come angoli e distanze tra i campioni devono essere gli stessi del proiettore fendinebbia anteriore.

2.7.1.2.   Dopo 1 500 ore di esposizione continua, le specifiche colorimetriche della luce trasmessa devono essere soddisfatte con una nuova sorgente luminosa a scarica di gas e la superficie dei campioni non deve presentare fessure, graffi, tagli o deformazioni.

3.   VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Riguardo ai materiali usati per la produzione dei trasparenti, i proiettori di una serie sono ritenuti conformi alle disposizioni del presente regolamento se:

3.1.1.   dopo la prova di resistenza agli agenti chimici e la prova di resistenza ai detergenti e agli idrocarburi, la superficie esterna dei campioni non presenta fessure, scheggiature o deformazioni visibili a occhio nudo (cfr. paragrafi 2.2.2, 2.3.1 e 2.3.2);

3.1.2.   dopo la prova di cui al paragrafo 2.6.1.1, i valori fotometrici nei punti di misurazione indicati al paragrafo 2.6.1.2 rientrano nei limiti prescritti dal presente regolamento per la conformità della produzione.

3.2.   Se i risultati delle prove non soddisfano i requisiti, le prove sono ripetute su un altro campione di proiettori fendinebbia anteriori, scelto a caso.

APPENDICE 1

ORDINE CRONOLOGICO DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE

A.   Prove su materiali di plastica (trasparenti o campioni di materiale forniti ai sensi del paragrafo 2.2.2 del presente regolamento).

Campioni

Trasparenti o campioni di materiale

Trasparenti

Prove

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1

Fotometria limitata (par. 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

1.1.1

Cambiamento di temperatura (par. 2.1.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

1.1.2

Fotometria limitata (par. 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

1.2

Misurazione della trasmissione

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

1.2.2

Misurazione della diffusione

X

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.3

Agenti atmosferici (par. 2.2.1)

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

Misurazione della trasmissione

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Agenti chimici (par. 2.2.2)

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Misurazione della diffusione

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Detergenti (par. 2.3.1)

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Idrocarburi (par. 2.3.2)

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1

Misurazione della trasmissione

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Deterioramento (par. 2.4.1)

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.7.1

Misurazione della trasmissione

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.7.2

Misurazione della diffusione

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.8

Aderenza (par. 2.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.   Prove su proiettori fendinebbia anteriori completi (forniti ai sensi del paragrafo 2.3.2 del presente regolamento).

Prove

Proiettore completo

Campione n

1

2

2.1

Deterioramento (par. 2.6.1.1)

X

 

2.2

Fotometria (par. 2.6.1.2)

X

 

2.3

Aderenza (par. 2.6.2)

 

X

APPENDICE 2

Metodo per misurare la diffusione e la trasmissione della luce

1.   APPARECCHIATURA (CFR. ILLUSTRAZIONE)

Il fascio di un collimatore K con semidivergenza β/2 = 17,4 × 10–4 rd è limitato da un diaframma DT con apertura di 6mm, contro il quale si colloca il supporto del campione.

Una lente acromatica convergente L2, corretta per eliminare le aberrazioni sferiche, collega il diaframma DT al ricevitore R; il diametro della lente L2 sarà tale da non diaframmare la luce diffusa dal campione in un cono con un semiangolo al vertice di ß/2 = 14°.

Porre un diaframma anulare DD, con angoli a/2 = 1o e amax/2 = 12° su un piano immagine focale della lente L2.

La parte centrale non trasparente del diaframma serve a eliminare la luce proveniente direttamente dalla sorgente luminosa. Deve essere possibile spostare la parte centrale del diaframma dal fascio di luce e farlo ritornare esattamente nella posizione originaria.

La distanza L2 DT e la lunghezza focale F2  (1) della lente L2 devono essere scelte in modo che l’immagine di DT copra completamente il ricevitore R.

Quando il flusso incidente iniziale si riferisce a 1 000 unità, la precisione assoluta di ciascuna rilevazione deve essere superiore a 1 unità.

2.   MISURAZIONI

Effettuare le seguenti rilevazioni:

Rilevazione

Con campione

Con la parte centrale di DD

Quantità rappresentata

T1

no

no

Flusso incidente nella rilevazione iniziale

T2

si

(prima della prova)

no

Flusso trasmesso dal nuovo materiale in un campo di 24°

T3

si

(dopo la prova)

no

Flusso trasmesso dal materiale sottoposto a prova in un campo di 24°

T4

si

(prima della prova)

si

Flusso diffuso dal nuovo materiale

T5

si

(dopo la prova)

si

Flusso diffuso dal materiale provato

Image 86

Sorgente luminosa


(1)  Per L2 è raccomandato l’uso di una distanza focale di circa 80 mm.

APPENDICE 3

METODO DI PROVA MEDIANTE ASPERSIONE CON LIQUIDO NEBULIZZATO

1.   APPARECCHIATURA DI PROVA

1.1.   Pistola a spruzzo

Utilizzare una pistola a getto munita di ugello di 1,3mm di diametro che permetta una portata di 0,24 ± 0,02 l/minuto, alla pressione d’esercizio di 6,0 bar – 0, +0,5bar.

Il getto a ventaglio ottenuto in queste condizioni deve avere un diametro di 170 mm ± 50 mm sulla superficie esposta al deterioramento a una distanza di 380 mm ± 10 mm dall’ugello.

1.2.   Miscela di prova

La miscela di prova si comporrà di:

sabbia silicea di durezza 7 sulla scala Mohs, di granulometria compresa tra 0 e 0,2 mm e distribuita in modo quasi regolare con un fattore angolare da 1,8 a 2;

acqua di durezza non superiore a 205 g/m3 per una miscela contenente 25 g di sabbia per litro d’acqua.

2.   PROVA

La superficie esterna dei trasparenti va sottoposta una o più volte all’azione del getto di sabbia prodotto nel modo sopra descritto. Il getto va diretto in modo quasi perpendicolare alla superficie da provare.

Verificare il deterioramento ponendo accanto ai trasparenti sottoposti a prova uno o più campioni di vetro che fungano da riferimento. Spruzzare la miscela finché la variazione della diffusione della luce sui campioni, misurata con il metodo descritto all’appendice 2, è tale che:

Δ d = (T5 – T4) / T2 ≤ 0,0250 ± 0,0025

Per verificare che l’intera superficie sottoposta a prova abbia subito un deterioramento omogeneo si possono usare più campioni di riferimento.

APPENDICE 4

PROVA DI ADERENZA DEL NASTRO ADESIVO

1.   FINALITÀ

Questo metodo permette di stabilire in condizioni standard la forza lineare di adesione di un nastro adesivo a una lastra di vetro.

2.   PRINCIPIO

Misurare la forza necessaria a staccare, con un’angolazione di 90°, un nastro adesivo da una lastra di vetro.

3.   CONDIZIONI ATMOSFERICHE SPECIFICHE

Condizioni ambientali: temperatura: 23 °C ± 5 °C; umidità relativa (UR): 65 % ± 15 %;

4.   CAMPIONI DI PROVA

Prima della prova, il rotolo campione di nastro adesivo va tenuto per 24 ore nelle condizioni ambientali specificate sopra (cfr. paragrafo 3).

Di ogni rotolo, vanno sottoposti a prova 5 campioni, ciascuno della lunghezza di 400 mm. Prelevare i campioni dopo aver scartato i primi 3 strati del rotolo.

5.   PROCEDURA

Effettuare la prova alle condizioni atmosferiche specificate al paragrafo 3.

Prelevare i 5 pezzi di nastro da sottoporre a prova srotolando il nastro radialmente alla velocità approssimativa di 300 mm/s per poi applicarli, entro 15 secondi, nel modo che segue:

Applicare progressivamente il nastro alla lastra di vetro accompagnandolo con un lieve strofinamento longitudinale del dito ma evitando un’eccessiva pressione sul nastro e sulla lastra di vetro.

Lasciar riposare il tutto per 10 minuti nelle condizioni ambientali di cui sopra.

Staccare quindi 25 mm circa di nastro dal vetro, in senso perpendicolare all’asse del nastro di prova;

fissata la lastra di vetro, riavvolgere l’estremità libera del nastro a 90°. Applicare la forza in modo tale che la linea di separazione tra nastro e lastra sia perpendicolare alla forza e alla lastra.

Per staccare il nastro, tirarlo alla velocità di 300 mm/s ± 30 mm/s e registrare la forza necessaria.

6.   RISULTATI

Ordinare i 5 valori ottenuti e prendere come risultato della misurazione il valore medio. Tale valore va espresso in Newton per centimetri di larghezza del nastro.


ALLEGATO 7

Requisiti minimi relativi alle procedure di controllo della conformità della produzione

1.   ASPETTI GENERALI

1.1.   I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti da un punto di vista meccanico e geometrico se, nell’ambito delle prescrizioni del presente regolamento, le differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione.

Riguardo alle caratteristiche fotometriche, non si contesta la conformità di proiettori fendinebbia anteriori prodotti in serie se le caratteristiche fotometriche rispondono ai requisiti di cui all’allegato 2 del presente regolamento, secondo la classe più comune di proiettori fendinebbia anteriori.

Se i risultati delle prove sopra descritte non soddisfano i requisiti, ripetere le prove sul proiettore fendinebbia anteriore servendosi rispettivamente delle sorgenti luminose di cui ai paragrafi 6,3 o 6,4 del presente regolamento.

1.2.1.   Se i risultati delle prove sopra descritte non soddisfano i requisiti, si può cambiare l’allineamento del proiettore fendinebbia anteriore ma senza spostare lateralmente l’asse del fascio di oltre 0,5° verso destra o verso sinistra e di oltre 0,2° verso l’alto o verso il basso. Nella posizione così ristabilita tutti i requisiti fotometrici devono essere rispettati.

Per verificare lo spostamento verticale della linea di demarcazione per effetto del calore, si applica la procedura seguente:

1.3.1.   provare un campione dei proiettori fendinebbia anteriori con il metodo descritto al paragrafo 2.1 dell’allegato 5, dopo averlo sottoposto 3 volte di seguito al ciclo di cui al paragrafo 2.2.2 dell’allegato 5.

1.3.2.   Il proiettore fendinebbia anteriore è considerato accettabile se Δr non supera 3,0 mrad. Se tale valore è superiore a 3,0 mrad ma inferiore a 4,0 mrad, occorre provare un secondo proiettore fendinebbia anteriore: la media dei valori assoluti registrati sui 2 campioni non deve superare i 3,0 mrad.

1.4.   Le coordinate cromatiche devono essere conformi al paragrafo 7 del presente regolamento. Le caratteristiche fotometriche di un proiettore fendinebbia anteriore che, se munito di sorgente luminosa incolore, emette luce gialla selettiva ampliata saranno i valori contenuti nel presente regolamento moltiplicati per 0,84.

2.   REQUISITI MINIMI PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DA PARTE DEL FABBRICANTE

Per ciascun tipo di proiettore fendinebbia anteriore, il titolare del marchio di omologazione deve effettuare, a intervalli appropriati, almeno le seguenti prove. Le prove vanno eseguite in conformità alle disposizioni del presente regolamento. Se un campione qualsiasi risulta non conforme rispetto al tipo di prova considerato, occorre selezionare e provare altri campioni. Il fabbricante interviene al fine di garantire la conformità della produzione interessata.

2.1.   Natura delle prove

Le prove di conformità di cui al presente regolamento riguardano le caratteristiche fotometriche e il controllo dello spostamento verticale della linea di demarcazione sotto l’effetto del calore.

2.2.   Metodi usati nelle prove

2.2.1.   In genere, le prove saranno effettuate in conformità ai metodi definiti nel presente regolamento.

2.2.2.   Il fabbricante può effettuare prove di conformità con metodi equivalenti, previa autorizzazione dell’autorità competente incaricata delle prove di omologazione. Il fabbricante deve dimostrare che i metodi applicati sono equivalenti a quelli prescritti dal presente regolamento.

2.2.3.   L’applicazione dei paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 richiede una calibrazione regolare dell’apparecchiatura di prova e una correlazione con le misurazioni effettuate da un’autorità competente.

2.2.4.   I metodi di riferimento, soprattutto per i campionamenti ed i controlli amministrativi, devono essere sempre quelli presentati nel presente regolamento.

2.3.   Natura del campionamento

I campioni dei proiettori fendinebbia anteriori saranno prelevati a caso da un lotto omogeneo. Per lotto omogeneo s’intende un insieme di proiettori fendinebbia anteriori dello stesso tipo, definito in base ai metodi di produzione del costruttore.

In generale, la valutazione riguarderà la produzione di serie di singoli stabilimenti. un fabbricante può tuttavia raggruppare rilevazioni sullo stesso tipo di proiettore fendinebbia anteriore prodotto da più stabilimenti, purché essi dispongano dello stesso sistema di controllo e di gestione della qualità.

2.4.   Misurazione e registrazione delle caratteristiche fotometriche

Le misurazioni fotometriche sui proiettori fendinebbia anteriori presi a campione saranno effettuate ai punti previsti dal regolamento; la lettura si limiterà ai punti di cui all’allegato 2 del presente regolamento in base alla classe più comune di proiettori fendinebbia anteriori.

2.5.   Criteri di accettabilità

Il fabbricante è tenuto a sottoporre i risultati delle prove a trattamento statistico e a definire, d’accordo con l’autorità competente, i criteri di accettabilità della sua produzione allo scopo di rispettare le prescrizioni relative al controllo della conformità della produzione di cui al paragrafo 10.1 del presente regolamento.

I criteri di accettabilità saranno tali che, con un grado di affidabilità del 95 %, la probabilità minima di superare un controllo saltuario ai sensi dell’allegato 8 (primo campionamento) sia di 0,95.


ALLEGATO 8

REQUISITI MINIMI PER I CAMPIONAMENTI EFFETTUATI DA UN ISPETTORE

1.   ASPETTI GENERALI

1.1.   I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti da un punto di vista meccanico e geometrico se, nell’ambito delle prescrizioni del presente regolamento, le differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione.

Riguardo alle caratteristiche fotometriche, non si contesta la conformità di proiettori fendinebbia anteriori prodotti in serie se le caratteristiche fotometriche rispondono ai requisiti di cui all’allegato 2 del presente regolamento, secondo la classe più comune di proiettori fendinebbia anteriori.

Se i risultati delle prove sopra descritte non soddisfano i requisiti, ripetere le prove sul proiettore fendinebbia anteriore servendosi rispettivamente delle sorgenti luminose di cui ai paragrafi 6.3 o 6.4 del presente regolamento.

1.2.1.   Se i risultati delle prove sopra descritte non soddisfano i requisiti, si può cambiare l’allineamento del proiettore fendinebbia anteriore ma senza spostare lateralmente l’asse del fascio di oltre 0,5° verso destra o verso sinistra e di oltre 0,2° verso l’alto o verso il basso. Nella posizione così ristabilita tutti i requisiti fotometrici devono essere rispettati.

Se non sono rispettati i requisiti d’intensità luminosa fissati, è consentito riposizionare la linea di demarcazione di ± 0,5° rispetto alla verticale e/o di ± 2° rispetto all’orizzontale. Nella posizione così ristabilita tutti i requisiti fotometrici devono essere rispettati.

Se non è possibile effettuare più volte l’aggiustamento verticale per ottenere la posizione prescritta con le tolleranze permesse, applicare il metodo strumentale di cui all’allegato 9 del presente regolamento e provare su un campione la qualità della linea di demarcazione.

1.2.2.   I proiettori fendinebbia anteriori con evidenti difetti non sono presi in considerazione.

1.3.   Le coordinate cromatiche devono essere conformi al paragrafo 7. del presente regolamento. Le caratteristiche fotometriche di un proiettore fendinebbia anteriore che, se munito di sorgente luminosa incolore, emette luce gialla selettiva ampliata saranno i valori contenuti nel presente regolamento moltiplicati per 0,84.

2.   PRIMO CAMPIONAMENTO

Per il primo campionamento si scelgono a caso 4 proiettori fendinebbia anteriori. Il primo di 2 campioni viene contrassegnato con la lettera «A»; il secondo con la lettera «B».

2.1.   Conformità non contestata

In base alla procedura di campionamento (figura 1 del presente allegato) la conformità dei proiettori fendinebbia anteriori di serie non va contestata se le divergenze in senso sfavorevole tra i valori misurati su di essi sono:

2.1.1.1.   campione A

A1:

1 proiettore fendinebbia anteriore

 

0 %

 

1 proiettore fendinebbia anteriore

non più del

20 %

A2:

entrambi i proiettori fendinebbia anteriori

più dello

0 %

 

ma

non più del

20 %

 

passare al campione B

 

 

2.1.1.2.   Campione B

B1:

entrambi i proiettori fendinebbia anteriori

 

0 %

2.2.   Conformità contestata

In base alla procedura di campionamento della figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori fendinebbia anteriori di serie va contestata, e il costruttore va invitato a conformare la sua produzione ai requisiti (adeguamento), se le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:

2.2.1.1.   campione A

A3:

1 proiettore fendinebbia anteriore

non più del

20 %

 

1 proiettore fendinebbia anteriore

più del

20 %

 

ma

non più del

30 %

2.2.1.2.   Campione B

B2:

nel caso A2

 

 

 

1 proiettore fendinebbia anteriore

più dello

0 %

 

ma

non più del

20 %

 

1 proiettore fendinebbia anteriore

non più del

20 %

B3:

nel caso A2

 

 

 

1 proiettore fendinebbia anteriore

 

0 %

 

1 proiettore fendinebbia anteriore

più del

20 %

 

ma

non più del

30 %

2.3.   Revoca dell’omologazione

Si deve contestare la conformità e applicare il paragrafo 11. se, in base alla procedura di campionamento della figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:

2.3.1.   campione A

A4:

1 proiettore fendinebbia anteriore

non più del

20 %

 

1 proiettore fendinebbia anteriore

più del

30 %

A5:

entrambi i proiettori fendinebbia anteriori

più del

20 %

2.3.2.   Campione B

B4:

nel caso A2

 

 

 

1 proiettore fendinebbia anteriore

più dello

0 %

 

ma

non più del

20 %

 

1 proiettore fendinebbia anteriore

più del

20 %

B5:

nel caso A2

 

 

 

entrambi i proiettori fendinebbia anteriori

più del

20 %

B6:

nel caso A2

 

 

 

1 proiettore fendinebbia anteriore

 

0 %

 

1 proiettore fendinebbia anteriore

più del

30 %

3.   SECONDO CAMPIONAMENTO

Nei casi di A3, B2, B3 è necessario, entro 2 mesi dalla notifica, ripetere la procedura e scegliere un terzo e un quarto campione «C» e «D» rispettivamente, ciascuno di 2 proiettori fendinebbia anteriori, selezionandoli da lotti fabbricati dopo l’adeguamento.

3.1.   Conformità non contestata

In base alla procedura di campionamento della figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori fendinebbia anteriori di serie non va contestata se le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:

3.1.1.1.   campione C

C1:

1 proiettore fendinebbia anteriore

 

0 %

 

1 proiettore fendinebbia anteriore

non più del

20 %

C2:

entrambi i proiettori fendinebbia anteriori

più dello

0 %

 

ma

non più del

20 %

 

passare al campione D

 

 

3.1.1.2.   campione D

D1:

nel caso C2

 

 

 

entrambi i proiettori fendinebbia anteriori

 

0 %

3.2.   Conformità contestata

3.2.1.   In base alla procedura di campionamento della figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori fendinebbia anteriori di serie va contestata, e il costruttore va invitato a conformare la sua produzione ai requisiti (adeguamento), se le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:

campione D

D2:

nel caso C2

 

 

 

1 proiettore fendinebbia anteriore

più dello

0 %

 

ma

non più del

20 %

 

1 proiettore fendinebbia anteriore

non più del

20 %

3.3.   Revoca dell’omologazione

Si deve contestare la conformità e applicare il paragrafo 12. se, in base alla procedura di campionamento della figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:

3.3.1.   campione C

C3:

1 proiettore fendinebbia anteriore

non più del

20 %

 

1 proiettore fendinebbia anteriore

più del

20 %

C4:

entrambi i proiettori fendinebbia anteriori

più del

20 % o più dello

3.3.2.   campione D

D3:

nel caso C2

 

 

 

1 proiettore fendinebbia anteriore

0 o più dello

0 %

 

1 proiettore fendinebbia anteriore

più del

20 %

4.   SPOSTAMENTO VERTICALE DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE

Per verificare lo spostamento verticale della linea di demarcazione sotto l’effetto del calore, si applica la procedura seguente.

Terminato il campionamento (figura 1 del presente allegato), provare uno dei proiettori fendinebbia anteriori del campione A secondo la procedura di cui al paragrafo 2.1 dell’allegato 4 dopo averlo sottoposto 3 volte di seguito al ciclo descritto al paragrafo 2.2.2 dell’allegato 5.

Il proiettore fendinebbia anteriore è considerato accettabile se Δr non supera 3,0 mrad.

Se tale valore è superiore a 3,0 mrad ma inferiore a 4,0 mrad, occorre provare un secondo proiettore fendinebbia anteriore: la media dei valori assoluti registrati sui 2 campioni non deve superare i 3,0 mrad.

Se tuttavia il campione A non rispetta il valore di 3,0 mrad, sottoporre alla stessa procedura i 2 proiettori fendinebbia anteriori del campione B; il valore di Δr per ciascuno di essi non deve superare 3,0 mrad.

Figura 1

Image 87

2 dispositivi

Primo campionamento

4 catadiottri selezionati a caso suddivisi nei campioni A e B

2 dispositivi

FINE

Passare al campione B

FINE

Adeguamento

Il costruttore deve adeguare il prodotto ai requisiti

2 dispositivi

Secondo campionamento

4 dispositivi selezionati a caso suddivisi nei campioni C e D

2 dispositivi

Possibili risultati del campione A

Poss. risult. del camp. C

FINE

Passare al campione D

FINE

Passare all’adeguamento

Poss. risult. del camp. D

Possibili risultati del campione B

Ritiro della omologazione

Divergenza massima [in %] in senso sfavorevole rispetto ai valori limite


ALLEGATO 9

Definizione e nitidezza della linea di demarcazione e procedura di regolazione per mezzo di essa dei proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe F3

1.   ASPETTI GENERALI

La ripartizione dell’intensità luminosa del proiettore fendinebbia anteriore deve dar luogo a una linea di demarcazione che consenta di regolare correttamente il proiettore stesso per le misurazioni fotometriche e per il suo posizionamento sul veicolo. Le caratteristiche della linea di demarcazione devono soddisfare i requisiti dei paragrafi da 2 a 4.

2.   FORMA DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE

Per permettere la regolazione visiva del fascio del proiettore fendinebbia anteriore la linea di demarcazione comporterà: una linea orizzontale per la regolazione verticale del proiettore che si estenda per 4° su entrambi i lati della linea v–v (cfr. figura 1).

Figura 1

Image 88

3.   REGOLAZIONE DEL PROIETTORE FENDINEBBIA ANTERIORE

3.1.   Regolazione orizzontale

La linea di demarcazione va posta in modo che la proiezione del fascio luminoso sia approssimativamente simmetrica alla linea v-v. Quando il proiettore fendinebbia anteriore è destinato a essere usato appaiato a un altro o la sua ha proiezione è comunque asimmetrica, dovrà essere allineato orizzontalmente secondo quanto specificato dal richiedente o in modo che la linea di demarcazione sia simmetrica alla linea v-v.

3.2.   Regolazione verticale

Completata la regolazione orizzontale del fascio del proiettore fendinebbia anteriore ai sensi del paragrafo 3.1, si effettua la regolazione verticale spostando la linea di demarcazione dal basso verso l’alto fino a collocarla sulla linea v-v a 1o sotto la linea h–h. Se la parte orizzontale non è diritta ma leggermente curva o inclinata, la linea di demarcazione non deve uscire in senso verticale dalla zona delimitata da 2 linee orizzontali situate in uno spazio di 3° a sinistra e a destra della linea v-v, 0,2° al di sopra e al di sotto della posizione nominale della linea di demarcazione (cfr. figura 1).

3.2.1.   Se le posizioni verticali di 3 tentativi di regolazione della linea di demarcazione differiscono di oltre 0,2°, si deve concludere che la parte orizzontale della linea di demarcazione non sia sufficientemente lineare o netta da permettere la regolazione visiva. La conformità della linea di demarcazione ai requisiti andrà allora provata strumentalmente nel modo che segue.

4.   MISURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE

Le misurazioni si effettuano verticalmente scannerizzando la parte orizzontale della linea di demarcazione per angoli successivi non superiori a 0,05°

o a una distanza di misurazione di 10 m e con un rivelatore del diametro di circa 10 mm,

o a una distanza di misurazione di 25 m e con un rivelatore del diametro di circa 30 mm.

La misurazione della qualità della linea di demarcazione sarà considerata accettabile se i requisiti dei paragrafi da 4.1.1 a 4.1.3 del presente allegato sono soddisfatti da almeno una misurazione a 10 m o a 25 m.

La distanza di misurazione alla quale è stata effettuata la prova sarà registrata al paragrafo 9 del modulo di notifica di cui all’allegato 2 del presente regolamento.

La scannerizzazione si effettua dal basso verso l’alto attraverso la linea di demarcazione seguendo le linee verticali a –2,5° e +2,5° dalla linea v-v. Così misurata, la linea di demarcazione deve soddisfare i seguenti requisiti:

4.1.1.   non deve essere visibile più di una linea di demarcazione;

4.1.2.   Nettezza della demarcazione:

Scannerizzata verticalmente attraverso la parte orizzontale della linea di demarcazione lungo le linee verticali a ± 1o dalla linea v-v, il valore massimo del fattore G (nettezza della demarcazione) non sarà superiore a 0,08, laddove:

G = (log EV – log E (V + 0,1°))

4.1.3.   Linearità

La parte della linea di demarcazione che serve alla regolazione verticale sarà orizzontale da 3° a sinistra a 3° a destra della linea v-v. Tale requisito è soddisfatto se le posizioni verticali dei punti d’inflessione secondo il paragrafo 3.2 a 3° a destra e a sinistra della linea v-v non deviano di oltre ±0,20°.

5.   REGOLAZIONE VERTICALE EFFETUATA CON STRUMENTI

Se la linea di demarcazione soddisfa i requisiti di qualità di cui sopra, la regolazione verticale del fascio luminoso può essere effettuata con strumenti. A tal fine il punto d’inflessione in cui d2 (log E) / dv2 = 0 è posto sulla linea v-v e al di sotto della linea h-h. Il movimento di misurazione e regolazione della linea di demarcazione sarà dal basso verso l’alto e partirà da un punto posto al di sotto della posizione nominale.


ALLEGATO 10

Riepilogo dei periodi di accensione per le prove di stabilità del comportamento fotometrico

Abbreviazioni:

P: proiettore a luce anabbagliante

D: proiettore a luce abbagliante (D1 + D2 significa 2 fasci abbaglianti)

F: proiettore fendinebbia anteriore

L’elenco dei proiettori raggruppati e dei proiettori fendinebbia anteriori che segue, con le marcature indicate, è dato a titolo d’esempio e non è esauriente.

Image 89
: indica un ciclo di 15 minuti a luce spenta e di 5 minuti a luce accesa.

1.

P o D o F (HC o HR o B O F3)

Image 90

2.

P+F (HC, B O F3)

Image 91

3.

P+F (HC, B O F3/) o HC/B O F3

Image 92

4.

D+F (HR, B O F3) o D1+D2+F (HR, B O F3)

Image 93

5.

D+F (HR, B O F3/) o D1+D2+F (HR, B O F3/)

Image 94

6.

P+D+F (HCR, B O F3) o P+D1+D2+F (HCR, HR, B O F3)

Image 95

7.

P+D+F (HC/R, B O F3) o P+D1+D2+F (HC/R, HR, B O F3)

Image 96

8.

P+D+F (HCR, B O F3/) o P+D1+D2+F (HCR, HR, B O F3/)

Image 97

9.

P+D+F (HC/R, B O F3/) o P+D1+D2+F (HC/R, HR, B O F3/)

Image 98


ALLEGATO 11

CENTRO DI RIFERIMENTO

Diametro = a = 2 mm minuto

Image 99

Questo marchio facoltativo del centro di riferimento si appone sul trasparente all’intersezione con l’asse di riferimento del proiettore fendinebbia anteriore.

Nel disegno, il marchio del centro di riferimento è rappresentato come proiezione su un piano sostanzialmente tangenziale al trasparente vicino al centro del cerchio. Le linee che costituiscono il marchio possono essere piene o tratteggiate.


ALLEGATO 12

Requisiti per l’uso di moduli led o di generatori di luce

1.   DISPOSIZIONI GENERALI

1.1.   Tutti i campioni di moduli LED o di generatori di luce presentati, devono conformarsi alle pertinenti specifiche del presente regolamento se sono provati per mezzo del/dei dispositivo/i elettronico/i di regolazione della sorgente luminosa, eventualmente fornito/i.

1.2.   I moduli LED o i generatori di luce devono essere progettati per funzionare bene e per continuare a funzionare bene in normali condizioni d’uso. Essi non devono inoltre presentare difetti di progettazione o di fabbricazione.

1.3.   I moduli LED o i generatori di luce devono essere inalterabili.

I moduli LED amovibili devono essere progettati in modo che:

1.4.1.   dopo la rimozione e la sostituzione del modulo i requisiti fotometrici del proiettore devono continuare a essere soddisfatti;

1.4.2.   non possano essere scambiati moduli LED non identici nello stesso involucro.

Moduli LED:

1.5.1.   la posizione geometrica e le dimensioni degli elementi di radiazione ottica e protezione devono eventualmente corrispondere a quelli indicati sul foglio dei dati presentato.

1.5.2.   la misurazione avverrà usando metodi ottici attraverso la lampadina, dopo invecchiamento della sorgente luminosa fornita, per mezzo del dispositivo elettronico di regolazione della medesima, alla tensione di prova.

1.5.3.   posizione, dimensione e trasmissione di eventuali bande o schermi dovranno corrispondere a quelli indicati sul foglio dei dati presentato.

2.   FABBRICAZIONE

2.1.   La lampadina della sorgente luminosa non deve recare né marchi né macchie suscettibili di alterare la sua efficienza e la sua prestazione ottica.

Moduli LED o generatori di luce:

2.2.1.   i LED sul modulo LED devono essere muniti di adeguati elementi di fissaggio;

2.2.2.   gli elementi di fissaggio devono essere robusti e solidamente fissati alle sorgenti luminose e al modulo LED;

2.2.3.   la sorgente luminosa nel generatore di luce deve essere munita di adeguati elementi di fissaggio;

2.2.4.   gli elementi di fissaggio devono essere robusti e solidamente fissati alle sorgenti luminose e al generatore di luce.

3.   CONDIZIONI DI PROVA

3.1.   Applicazione e rilassamento

3.1.1.   Tutti i campioni vanno provati con le modalità di cui al paragrafo 4.

3.1.2.   Il tipo delle sorgenti luminose corrisponderà a quello definito nel regolamento n. 48 paragrafo 2.7.1, in particolare riguardo all’elemento della radiazione visibile. Altri tipi di sorgenti luminose non sono permessi.

3.1.3.   Condizioni di esercizio

Condizioni di esercizio del modulo LED o del generatore di luce:

3.1.3.1.   tutti i campioni devono essere provati alle condizioni di cui al paragrafo 6.4.1.4 del presente regolamento;

3.1.3.2.   se non altrimenti specificato nel presente allegato, i moduli LED o i generatori di luce vanno provati all’interno del proiettore fendinebbia anteriore quale presentato dal fabbricante.

3.1.4.   Temperatura ambiente

Per misurare le caratteristiche elettriche e fotometriche, il proiettore fendinebbia anteriore va acceso in atmosfera asciutta e in condizioni di immobilità a una temperatura ambiente di 23° C ± 5 °C.

Generatori di luce:

3.1.5.1.   Alimentazione

L’alimentazione elettrica per le prove di accensione e di avvio deve permettere di ottenere rapidamente un'impulsione elettrica elevata.

3.1.5.2.   Posizione di funzionamento

La posizione di funzionamento sarà quella indicata dal richiedente. Le posizioni di invecchiamento e di prova devono essere identiche. Se il proiettore viene acceso accidentalmente nella direzione sbagliata, prima della misurazione deve subire una nuova procedura di invecchiamento. Durante le operazioni di invecchiamento e di misurazione, all’interno di uno spazio indicato dal richiedente non deve trovarsi alcun oggetto che conduca elettricità. Occorrerà inoltre evitare la formazione di campi magnetici parassiti.

3.2.   Invecchiamento

3.2.1.   I moduli LED o i generatori di luce devono essere inalterabili.

3.2.2.   Le prove di cui oltre vanno effettuate dopo invecchiamento dei moduli LED o dei generatori di luce forniti, per mezzo del dispositivo elettronico di regolazione della sorgente luminosa, alla tensione di prova.

3.2.3.   Moduli LED:

Su richiesta del richiedente, prima di iniziare le prove descritte nel presente regolamento, il modulo LED sarà acceso per 15 ore e raffreddato a temperatura ambiente.

3.2.4.   Lampade a incandescenza

Le lampade a incandescenza vanno invecchiate per circa 1 ora alla tensione di prova. Per le lampade a filamento doppio, ciascun filamento va invecchiato separatamente.

3.2.5.   Lampade a scarica di gas

Esclusa la prova di accensione, tutte le prove vanno effettuate dopo invecchiamento delle sorgenti luminose per almeno 15 cicli così composti: 45 min. in posizione accesa, 15 sec. in posizione spenta, 5 min. in posizione accesa, 10 min. in posizione spenta

4.   PROVE PARTICOLARI

4.1.   Lampade a incandescenza omologate ai sensi del regolamento n. 37, sorgenti luminose a scarica di gas omologate ai sensi del regolamento n. 99 e moduli LED sono esentati dalle prove di cui ai successivi paragrafi 4.3.1 e 4.3.2.

4.2.   Lampade a scarica di gas

La prova di accensione va effettuata su sorgenti luminose non invecchiate e non usate almeno nelle 24 ore precedenti la prova. La sorgente luminosa accendersi direttamente e restare accesa.

4.3.   Avvio

4.3.1.   Le lampade a incandescenza sono esentate da questa prova.

4.3.2.   Lampade a scarica di gas

La prova di avvio va effettuata su sorgenti luminose non usate almeno nell’ora che precede la prova. Il proiettore fendinebbia anteriore deve raggiungere almeno nel punto 0°, 2,5°D sulla linea 6 un’intensità luminosa pari a:

dopo 1 sec.: 25 % del suo flusso luminoso normale;

dopo 4 sec.: 80 % del suo flusso luminoso normale.

Il flusso luminoso normale è indicato sul foglio dei dati presentato.

4.4.   Riaccensione a caldo

4.4.1.   Le lampade a incandescenza sono esentate da questa prova.

4.4.2.   Lampade a scarica di gas

La sorgente luminosa va accesa, e azionata con il dispositivo elettronico di regolazione della sorgente luminosa a tensione di prova, per un periodo di 15 minuti. La corrente che alimenta il dispositivo elettronico di regolazione della sorgente luminosa viene poi tolta per un periodo di 10 sec. e poi nuovamente erogata. La sorgente luminosa deve riaccendersi direttamente dopo essere stata spenta per un periodo di 10 sec. Dopo 1 sec. la sorgente luminosa deve emettere almeno l’80 % del flusso luminoso normale.

4.5.   Resa dei colori

4.5.1.   Componente rossa

Oltre alle misurazioni descritte nel paragrafo 7 della parte A o B del presente regolamento, si deve verificare che la componente rossa minima della luce di un modulo LED o di un generatore di luce sia tale che:

Formula

in cui:

Ee (λ) (unità: W)

è la distribuzione spettrale dell’irraggiamento;

V(λ) (unità: 1)

è il fattore spettrale di visibilità;

λ (unità: nm)

è la lunghezza d’onda.

Questo valore sarà calcolato mediante intervalli pari a 1 nanometro.

4.6.   Radiazione UV

La radiazione UV del modulo Led o del generatore di luce sarà tale che:

Formula

in cui:

S(λ)(unità: 1) rappresenta la funzione di ponderazione dello spettro luminoso;

km = 683 lm/W rappresenta il valore massimo del coefficiente di visibilità della radiazione;

(Per le definizioni degli altri simboli, cfr. paragrafo 4.5.1)

Questo valore sarà calcolato mediante intervalli pari a 1 nanometro. La radiazione UV va ponderata in base ai valori indicati nella tabella UV che segue.

Tabella UV

λ

S(λ)

250

0,430

255

0,520

260

0,650

265

0,810

270

1,000

275

0,960

280

0,880

285

0,770

290

0,640

295

0,540

300

0,300

305

0,060

310

0,015

315

0,003

320

0,001

325

0,00050

330

0,00041

335

0,00034

340

0,00028

345

0,00024

350

0,00020

 

 

355

0,00016

360

0,00013

365

0,00011

370

0,00009

375

0,000077

380

0,000064

385

0,000530

390

0,000044

395

0,000036

400

0,000030

 

 

Valori indicati dagli Orientamenti IRPA/INIRC relativi ai limiti d’esposizione alla radiazione ultravioletta («IRPA/INIRC Guidelines on limits of exposure to ultraviolet radiation»). Le lunghezze d’onda (in nanometri) sono scelte a titolo indicativo; gli altri valori devono essere stimati per interpolazione.

4.7.   Stabilità della temperatura

4.7.1.   Intensità luminosa

4.7.1.1.   Le lampade a incandescenza e le sorgenti luminose a scarica di gas sono esentate da questa prova.

4.7.1.2.   Una misurazione fotometrica sarà effettuata dopo 1 min. di accensione con il dispositivo a temperatura ambiente. Punto di prova sul quale si effettua la misurazione: 0° in orizzontale, 2,5°D in verticale.

4.7.1.3.   La lampada continuerà a restare accesa fino al raggiungimento della stabilità fotometrica. Il comportamento fotometrica è stabile quando il valore fotometrico varia in misura inferiore al 3 % durante un periodo di 15 min. Ottenuta la stabilità, si procede all’orientamento per una fotometria completa conforme ai requisiti di un determinato dispositivo. Si misurano i valori fotometrici per tutti i punti di prova di un dispositivo specifico.

4.7.1.4.   Calcolare il rapporto tra i valori fotometrici dei punto di prova determinati nel paragrafo 4.7.1.2 e i valori determinati nel paragrafo 4.7.1.3 dopo aver ottenuto la stabilità fotometrica.

4.7.1.5.   Applicare il rapporto calcolato nel paragrafo 4.7.1.4 a tutti i punti di prova restanti per dar luogo a una nuova tavola fotometrica che descrive la fotometria completa a partire da 1 min. di accensione.

4.7.1.6.   I valori d’illuminamento misurati dopo 1 min. e fino alla stabilità fotometrica, devono collocarsi tra i valori minimi e massimi prescritti.

4.7.2.   Colore

Il colore della luce emessa, misurato dopo 1 min. e misurato dopo 30 min. di accensione, deve collocarsi in entrambi i casi entro i limiti di colore prescritti.


10.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 177/170


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 20 della Commissione economica per l’Europa delle nazioni unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei proiettori dei veicoli a motore che emettono un fascio di luce asimmetrico anabbagliante o abbagliante o entrambi i fasci e che sono muniti di lampade alogene a filamento appartenenti alla categoria H4

Revisione 3

Comprendente tutto il testo valido fino a:

serie di modifiche 03 — Data di entrata in vigore: 9 settembre 2001

INDICE

REGOLAMENTO

A.   DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

0.

Campo d’applicazione

1.

Definizioni

2.

Domanda di omologazione di un proiettore

3.

Marcature

4.

Omologazione

B.   PRESCRIZIONI TECNICHE DEI PROIETTORI

5.

Specifiche generali

6.

Illuminamento

7.

Disposizioni relative a trasparenti e filtri colorati

8.

Misurazione dell’abbagliamento

9.

Proiettore campione (di riferimento)

10.

Osservazioni relative ai colori

C.   ALTRE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

11.

Modifica del tipo di proiettore ed estensione dell’omologazione

12.

Conformità della produzione

13.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

14.

Cessazione definitiva della produzione

15.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che eseguono le prove e dei servizi amministrativi

16.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

Allegato 1 —

Notifica concernente il rilascio, il rifiuto, l’estensione, la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione, di un tipo di proiettore ai sensi del regolamento n. 20

Allegato 2 —

Esempi di configurazione di marchi di omologazione

Allegato 3 —

Schermo di misurazione

Allegato 4 —

Prove di stabilità delle prestazioni fotometriche dei proiettori durante il funzionamento

Allegato 5 —

Prescrizioni minime relative alle procedure di controllo della conformità della produzione

Allegato 6 —

Prescrizioni relative alle luci munite di trasparente in materia plastica — prove su trasparenti o campioni di materiale e su luci complete

Allegato 7 —

Prescrizioni minime relative ai campionamenti effettuati da un ispettore

A.   DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

0.   CAMPO D’APPLICAZIONE (1)

Il presente regolamento si applica ai proiettori per i veicoli a motore che possono essere muniti di trasparenti in vetro o materia plastica.

1.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

1.1.    «trasparente», indica l’elemento esterno del proiettore (unità) che trasmette la luce attraverso la superficie illuminante;

1.2.    «rivestimento», indica uno o più prodotti applicati in uno o più strati alla superficie esterna di un trasparente;

proiettori di «tipi» differenti, indica proiettori che differiscono fra loro per i seguenti aspetti essenziali:

1.3.1.   marca o denominazione commerciale;

1.3.2.   caratteristiche del sistema ottico;

1.3.3.   presenza o soppressione di componenti tali da modificare gli effetti ottici per riflessione, rifrazione, assorbimento e/o deformazione durante il funzionamento; Tuttavia, l’applicazione o la rimozione di filtri destinati esclusivamente a modificare il colore del fascio e non la sua distribuzione luminosa non costituiscono una modificazione del tipo;

1.3.4.   idoneità alla circolazione a destra o alla circolazione a sinistra o a entrambi i sensi di circolazione;

1.3.5.   tipo di fascio prodotto (fascio anabbagliante, fascio abbagliante o entrambi);

1.3.6.   materiali di cui sono costituiti il trasparente e l’eventuale rivestimento.

2.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DI UN PROIETTORE (2)

La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare della marca o della denominazione commerciale o dal suo mandatario. La domanda deve precisare:

2.1.1.   se il proiettore sia destinato a emettere un fascio tanto anabbagliante quanto abbagliante, oppure uno solo di questi fasci;

2.1.2.   se, laddove il proiettore fosse destinato a emettere un fascio anabbagliante, esso sia destinato tanto alla circolazione a destra quanto a quella a sinistra oppure alla circolazione solo a destra o solo a sinistra;

2.1.3.   in caso di proiettore munito di un riflettore regolabile, la/le sua/e posizione/i di montaggio rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo.

Ogni domanda di omologazione deve essere corredata di quanto segue:

disegni in triplice copia, sufficientemente dettagliati da consentire l’identificazione del tipo, con vista frontale del proiettore, con le scanalature dei trasparenti, se presenti, e la sezione trasversale; i disegni devono indicare lo spazio riservato al marchio di omologazione;

2.2.1.1.   se il proiettore è munito di un riflettore regolabile: indicazione della/e posizione/i di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, nel caso i cui il proiettore vada utilizzato solo in quella/e posizione/i;

2.2.2.   una succinta descrizione tecnica;

due campioni del tipo di proiettore;

2.2.3.1.   per la prova dei filtri o degli schermi colorati (o dei trasparenti colorati): due campioni.

Per le prove sulla materia plastica di cui sono costituiti i trasparenti:

tredici trasparenti;

2.2.4.1.1.   sei di questi trasparenti possono essere sostituiti da sei campioni della materia plastica, aventi dimensioni minime di 60 × 80 mm, una superficie esterna piana o convessa e una superficie sostanzialmente piana (con un raggio di curvatura non inferiore a 300 mm) nella parte centrale, misurante almeno 15 × 15 mm;

2.2.4.1.2.   ogni trasparente o campione di materiale deve essere prodotto con il metodo utilizzato nella produzione di serie;

2.2.4.2.   un riflettore sul quale possano essere montati i trasparenti secondo le istruzioni del fabbricante.

2.3.   I materiali di cui sono costituiti i trasparenti e gli eventuali rivestimenti già sottoposti a prove devono essere accompagnati dal verbale di prova delle rispettive caratteristiche.

2.4.   Prima di concedere l’omologazione, l’autorità competente deve verificare l’esistenza di disposizioni adeguate per garantire l’effettivo controllo della conformità della produzione.

3.   MARCATURE (3)

3.1.   Ai proiettori presentati all’omologazione va apposto il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente.

3.2.   Essi devono presentare, sul trasparente e sul corpo principale (4), uno spazio di grandezza sufficiente per il marchio di omologazione ed i simboli aggiuntivi previsti al punto 4; tali spazi devono essere indicati nei disegni di cui al punto 2.2.1.

3.3.   Ai proiettori

destinati a soddisfare le prescrizioni relative alla circolazione tanto a destra quanto a sinistra, devono essere apposte le marcature indicanti le due posizioni dell’unità ottica sul veicolo oppure della lampada sul riflettore. Tali marcature sono costituite dalle lettere «R/D» per la posizione di circolazione a destra e dalle lettere «L/G» per la posizione di circolazione a sinistra.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   Disposizioni generali

4.1.1.   Se tutti i campioni del tipo di proiettore presentati conformemente al punto 2 sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, l’omologazione viene rilasciata.

4.1.2.   Nel caso in cui luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate siano conformi alle prescrizioni di più di un regolamento, può essere apposto un unico marchio di omologazione internazionale purché ciascuna delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate sia conforme alle prescrizioni ad essa applicabili.

4.1.3.   A ciascun tipo di proiettore omologato viene attribuito un numero di omologazione le cui prime 2 cifre (attualmente 02) indicano la serie di modifiche comprendenti le più recenti modifiche tecniche sostanziali apportate al regolamento alla data in cui è stata concessa l’omologazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso lo stesso numero a un altro tipo di proiettore trattato dal presente regolamento, salvo in caso di estensione dell’omologazione a un altro tipo di dispositivo che si differenzi solo per il colore della luce emessa.

Il rilascio, il rifiuto, l’estensione o la revoca dell’omologazione e la cessazione definitiva della produzione di un tipo di proiettore a norma del presente regolamento devono essere comunicati alle parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 1 del presente regolamento e recante le indicazioni di cui al punto 2.2.1.1.

4.1.4.1.   Se il proiettore è munito di un riflettore regolabile e va usato solo nelle posizioni di montaggio conformi alle indicazioni del punto 2.2.1.1, l’autorità che rilascia l’omologazione obbligherà il richiedente di informare opportunamente l’utente sulle corrette posizioni di montaggio.

4.1.5.   Oltre al marchio di cui al punto 3.1, a tutti i proiettori conformi a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento, va apposto, negli spazi di cui al punto 3.2, un marchio conforme alle prescrizioni di cui ai punti 4.2 e 4.3.

4.2.   Elementi del marchio di omologazione

Il marchio di omologazione deve essere costituito da:

un marchio di omologazione internazionale composto da:

4.2.1.1.   un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (5);

4.2.1.2.   il numero di omologazione prescritto al punto 4.1.3;

il simbolo o i simboli aggiuntivi seguenti:

4.2.2.1.   sui proiettori che soddisfano unicamente i requisiti della circolazione a sinistra, una freccia orizzontale con la punta diretta verso la destra di un osservatore che si trovi di fronte al proiettore, e cioè verso il lato della strada in cui si effettua la circolazione;

4.2.2.2.   sui proiettori che soddisfano i requisiti di entrambi i sensi di circolazione mediante un’appropriata regolazione della posizione dell’unità ottica o della lampada, una freccia orizzontale con due punte dirette una verso sinistra e l’altra verso destra;

4.2.2.3.   sui proiettori conformi alle prescrizioni del presente regolamento unicamente riguardo al fascio anabbagliante, le lettere «HC»;

4.2.2.4.   sui proiettori conformi alle prescrizioni del presente regolamento unicamente riguardo al fascio abbagliante, le lettere «HR»;

4.2.2.5.   sui proiettori conformi alle prescrizioni del presente regolamento riguardo sia al fascio anabbagliante sia al fascio abbagliante, le lettere «HCR»;

4.2.2.6.   sui proiettori muniti di trasparente in materia plastica, accanto ai simboli di cui ai punti da 4.2.2.3 a 4.2.2.5, le lettere «PL».

4.2.2.7.   sui proiettori conformi alle prescrizioni del presente regolamento in relazione al fascio abbagliante, l’indicazione dell’intensità luminosa massima espressa da un segno di riferimento, quale definito al punto 6.3.2.1.2, posto accanto al cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E».

Nel caso di proiettori mutuamente incorporati, l’indicazione dell’intensità luminosa massima dell’insieme dei fasci abbaglianti è espressa come sopra.

In ogni caso il modo di funzionamento utilizzato durante la prova in conformità del punto 1.1.1.1 dell’allegato 4 e la/le tensione/i ammesse secondo il punto 1.1.1.2 dell’allegato 4 vanno indicati nella scheda di omologazione e nella scheda di comunicazione trasmessa ai paesi che sono parti contraenti dell’accordo e che applicano il presente regolamento.

Nei casi corrispondenti il dispositivo va marcato nel modo seguente:

4.2.3.1.   sui proiettori conformi alle prescrizioni del presente regolamento in cui il filamento del fascio anabbagliante non si accende simultaneamente a quello di qualsiasi altro dispositivo di illuminazione con il quale sia mutuamente incorporato: nel marchio di omologazione è inserita una linea obliqua (/) dopo il simbolo della luce anabbagliante.

4.2.3.2.   sui proiettori conformi alle prescrizioni dell’allegato 4 del presente regolamento unicamente se alimentati con una tensione di 6V o di 12V, vicino al portalampada deve essere apposto un simbolo costituito dal numero 24 sbarrato da una crocetta (X).

4.2.4.   Le 2 cifre del numero di omologazione (attualmente 02) che indicano la serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche significative apportate al regolamento alla data di rilascio dell’omologazione e, se necessario, la freccia prescritta, possono essere apposte accanto ai simboli aggiuntivi sopra menzionati.

4.2.5.   Le marcature ed i simboli di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono essere apposti sul proiettore in modo indelebile e tale da risultare chiaramente leggibile anche quando il proiettore è montato sul veicolo.

4.3.   Composizione del marchio di omologazione

4.3.1.   Luci indipendenti

L’allegato 2, figure da 1 a 9, del presente regolamento riporta alcuni esempi di come si compongano marchio di omologazione e simboli aggiuntivi sopra descritti.

4.3.2.   Luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate

Quando luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate risultano conformi alle prescrizioni di più regolamenti, può essere apposto un unico marchio di omologazione internazionale composto da un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione, e dal numero di omologazione. Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, purché:

4.3.2.1.1.   sia visibile dopo il montaggio delle luci;

4.3.2.1.2.   nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

Il simbolo di identificazione di ciascuna luce in conformità di ciascun regolamento ai sensi del quale è stata concessa l’omologazione, la relativa serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche significative dei regolamenti alla data di rilascio dell’omologazione e, laddove necessario, la freccia prescritta, devono essere apposti:

4.3.2.2.1.   sulla superficie appropriata di uscita della luce;

4.3.2.2.2.   o raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate possa essere chiaramente identificata (cfr. 4 possibili esempi nell’allegato 2).

4.3.2.3.   Le dimensioni dei vari elementi di un marchio di omologazione unico non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per il più piccolo dei singoli marchi dal regolamento ai sensi del quale è stata concessa l’omologazione.

4.3.2.4.   A ciascun tipo di proiettore omologato viene assegnato un numero di omologazione. Una Parte contraente non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate cui si applica il presente regolamento.

4.3.2.5.   Esempi di configurazione dei marchi di omologazione per luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, comprensivi di tutti i simboli aggiuntivi di cui sopra, sono presentati nell’allegato 2, figura 10.

Luci il cui trasparente è usato per tipi diversi di proiettori e che possono essere reciprocamente incorporate o raggruppate con altre luci:

Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.3.2.

4.3.3.1.   Inoltre, qualora venga utilizzato uno stesso trasparente, questo può recare i vari marchi di omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o luci, purché sul corpo principale del proiettore, anche nel caso in cui non possa essere separato dal trasparente, vi sia lo spazio prescritto al punto 3.2 e sia apposto il marchio di omologazione delle funzioni effettive.

Se tipi differenti di proiettori hanno lo stesso corpo principale, questo può recare i vari marchi di omologazione.

4.3.3.2.   Esempi di configurazione dei marchi di omologazione relativi a questo caso sono riportati nell’allegato 2, figura 11.

B.   PRESCRIZIONI TECNICHE DEI PROIETTORI (6)

5.   SPECIFICHE GENERALI

5.1.   Ciascun campione deve soddisfare le prescrizioni dei punti da 6 a 8.

I proiettori devono essere costruiti in modo tale che, nelle normali condizioni d’impiego e malgrado le vibrazioni a cui possono essere sottoposti, il loro buon funzionamento resti assicurato ed essi mantengano le caratteristiche fotometriche prescritte.

5.2.1.   I proiettori devono essere muniti di un dispositivo che consenta di regolarli sul veicolo in modo da soddisfare le norme ad essi relative. Il montaggio di un tale dispositivo non è obbligatorio sui componenti in cui il riflettore e i trasparenti non possono essere separati, purché l’uso di tali componenti sia limitato ai veicoli in cui la regolazione dei proiettori possa essere effettuata con altri mezzi. Quando un proiettore che emette un fascio anabbagliante e un proiettore che emette un fascio abbagliante, ciascuno munito della propria lampada, sono assemblati in un’unica unità, il dispositivo di regolazione deve consentire di regolare singolarmente ciascun sistema ottico.

5.2.2.   Tali disposizioni non si applicano invece agli insiemi di proiettori i cui riflettori siano indivisibili. A questo tipo di proiettori si applicano le prescrizioni del punto 6.3 del presente regolamento.

5.3.   I componenti destinati a fissare la o le lampade al riflettore devono essere costruiti in modo che, anche al buio, la lampada possa essere montata senza rischio di errori nella sua posizione corretta e solo in quella (7). Il portalampada deve essere conforme alle caratteristiche riportate nella scheda tecnica 7005-39-1 della pubblicazione 61-2 della CEI, terza edizione del 1969.

5.4.   Per i proiettori destinati a soddisfare le prescrizioni relative alla circolazione sia a destra a sinistra, l’adeguamento all’uno o all’altro dei due sistemi di traffico può essere ottenuto mediante una opportuna regolazione iniziale all’atto del montaggio sul veicolo o mediante una manovra volontaria dell’utente. Dette operazioni consistono, per esempio, in una determinata regolazione angolare del gruppo ottico rispetto al veicolo, oppure della lampada rispetto al gruppo ottico. In ogni caso debbono essere possibili soltanto due posizioni angolari differenti, chiaramente distinte e ciascuna rispondente ad un determinato senso di circolazione (a destra o a sinistra), mentre deve essere reso impossibile lo spostamento accidentale da una posizione all’altra nonché in una posizione intermedia. Qualora la lampada possa occupare due posizioni differenti, i componenti destinati a fissare quest’ultima al riflettore devono essere progettati e realizzati in maniera che, in ognuna delle due posizioni, la lampada medesima sia mantenuta in posizione con la stessa precisione richiesta per i proiettori destinati a un solo senso di circolazione. La conformità alle prescrizioni del presente punto è verificata mediante ispezione visiva e, se necessario, mediante un montaggio di prova.

5.5.   Per garantire che non vi siano variazioni eccessive nelle prestazioni fotometriche devono essere effettuate prove complementari conformemente alle prescrizioni dell’allegato 4.

5.6.   Se il trasparente del proiettore è di materiale plastico, le prove si effettuano conformemente alle prescrizioni dell’allegato 6.

6.   ILLUMINAMENTO

6.1.   Disposizioni generali

6.1.1.   I proiettori devono essere costruiti in modo tale che, quando sono muniti di una lampada adeguata di categoria H4, il fascio anabbagliante fornisca una luce non abbacinante e tuttavia sufficiente e che il fascio abbagliante fornisca a sua volta un buon illuminamento.

6.1.2.   L’illuminamento prodotto dal proiettore viene verificato mediante uno schermo posto verticalmente a una distanza di 25 m davanti al proiettore e perpendicolarmente agli assi di quest’ultimo, come illustrato nell’allegato 3 del presente regolamento.

6.1.3.   Per la verifica dei proiettori si utilizza una lampada campione (di riferimento) incolore costruita per una tensione nominale di 12 V. Nel caso dei proiettori che possono essere muniti di filtri di colore giallo selettivo (8), tali filtri sono sostituiti da filtri incolori, geometricamente identici, con un fattore di trasmissione non inferiore all’80 %. Durante la prova del proiettore, il voltaggio ai connettori della lampada deve essere regolato in modo da ottenere le seguenti caratteristiche:

 

Consumo in watt

Flusso luminoso (in lumen)

filamento del fascio anabbagliante

circa 55

750

filamento del fascio abbagliante

circa 60

1 250

Si considera che il proiettore sia accettabile se soddisfa le prescrizioni del presente punto 6 con almeno una lampada campione (di riferimento), che può essere presentata insieme al proiettore.

6.1.4.   Le dimensioni che determinano la posizione dei filamenti all’interno della lampada campione sono riportate nella pertinente scheda tecnica del regolamento n. 37.

6.1.5.   Il bulbo della lampada standard deve avere una forma ottica e una qualità tali da non provocare effetti di riflessione o rifrazione che alterino la distribuzione della luce. La conformità con questa prescrizione deve essere verificata misurando la distribuzione della luce ottenuta con un proiettore sui cui è montata la lampada standard (di riferimento) (cfr. punto 9).

6.2.   Disposizioni relative ai fasci anabbaglianti

6.2.1.   Il fascio anabbagliante deve produrre una linea di demarcazione sufficientemente netta da consentirne una buona regolazione. Sul lato opposto al senso di circolazione per il quale è previsto il proiettore la linea di demarcazione deve essere una retta orizzontale; dall’altro lato, non deve estendersi oltre la linea spezzata HV H1 H4, formata da una linea retta HV H1 inclinata di 45° rispetto all’orizzontale e da una linea retta H1 H4, posta a 25 cm sopra la linea retta hh, né oltre la linea retta HV H3 inclinata con un’angolatura di 15° sopra l’orizzontale (cfr. allegato 3). In nessun caso è ammessa una linea di demarcazione che oltrepassi le linee HV H2 e H2 H4 e che risulti da una combinazione delle due possibilità sopra menzionate.

6.2.2.   Il proiettore deve essere orientato nel modo seguente:

6.2.2.1.   per i proiettori destinati alla circolazione a destra, la linea di demarcazione nella metà sinistra dello schermo (9) sia orizzontale, mentre per i proiettori destinati alla circolazione a sinistra, la linea di demarcazione nella parte destra dello schermo sia orizzontale;

6.2.2.2.   la parte orizzontale della linea di demarcazione è posta sullo schermo a 25 cm al di sotto del livello hh (cfr. allegato 3);

6.2.2.3.   il «gomito» della linea di demarcazione si trova sulla linea vv (10).

6.2.3.   Così orientato, il proiettore deve soddisfare solo le prescrizioni di cui ai punti da 6.2.5, 6.2.6 e 6.2.7 se l’omologazione è richiesta unicamente per il fascio anabbagliante (11); se invece è destinato a fornire un fascio sia anabbagliante che abbagliante, il proiettore deve soddisfare le prescrizioni di cui ai punti da 6.2.5 a 6.2.7 e 6.3.

6.2.4.   Quando un proiettore orientato nel modo sopraindicato non soddisfa le prescrizioni di cui ai punti da 6.2.5 a 6.2.7 e 6.3, può essere regolato altrimenti purché l’asse del fascio non si sposti lateralmente di più di 1o (= 44 cm) verso destra o sinistra (12). Per facilitare la regolazione mediante la linea di demarcazione, è consentito coprire parzialmente il proiettore per rendere più netta la linea di demarcazione.

6.2.5.   L’illuminamento prodotto sullo schermo dal fascio anabbagliante deve rispondere alle prescrizioni indicate nella seguente tabella:

Punti sullo schermo di misura

Illuminamento prescritto, in lux

Proiettori destinati alla circolazione a destra

Proiettori destinati alla circolazione a sinistra

Punto B 50 L

Punto B 50 R

≤ 0,4

Punto 75 R

Punto 75 L

≥ 12

Punto 75 L

Punto 75 R

≤ 12

Punto 50 L

Punto 50 R

≤ 15

Punto 50 R

Punto 50 L

≥ 12

Punto 50 V

Punto 50 V

≥ 6

Punto 25 L

Punto 25 R

≥ 2

Punto 25 R

Punto 25 L

≥ 2

Qualsiasi punto nella zona III

≤ 0,7

Qualsiasi punto nella zona IV

≥ 3

Qualsiasi punto nella zona I ≤ 2 x (E50R o E50L) (*1)

6.2.6.   In nessuna delle zone I, II, III e IV debbono riscontrarsi variazioni laterali che possano nuocere a una buona visibilità.

6.2.7.   I valori dell’illuminamento nelle zone «A» e «B», illustrati nella figura C dell’allegato 3, devono essere verificati misurando i valori fotometrici dei punti da 1 a 8 sulla figura in questione; tali valori devono rientrare nei limiti seguenti (13):

1 + 2 + 3 ≥ 0,3 lux, e

4 + 5 + 6 ≥ 0,6 lux, e

0,7 lux ≥ 7 ≥ 0,1 lux, e

0,7 lux ≥ 8 ≥ 0,2 lux

Questi nuovi valori non sono obbligatori per proiettori omologati anteriormente alla data di applicazione del supplemento 3 alla serie di modifiche 02 del presente regolamento (2 dicembre 1992) né per le estensioni di tali omologazioni.

6.2.8.   I proiettori che devono soddisfare sia le prescrizioni relative alla circolazione a destra che quelle relative alla circolazione a sinistra debbono rispettare, per ognuna delle due posizioni angolari del gruppo ottico o della lampada, le condizioni sopra indicate per il senso di circolazione corrispondente.

6.3.   Disposizioni relative ai fasci abbaglianti

6.3.1.   Nel caso di un proiettore destinato a fornire sia un fascio abbagliante che un fascio anabbagliante, la misurazione dell’illuminamento prodotto sullo schermo dal fascio abbagliante deve essere effettuata regolando il proiettore come specificato ai punti da 6.2.5 a 6.2.7; se il proiettore fornisce unicamente un fascio abbagliante, esso deve essere regolato in modo che la zona di massimo illuminamento sia centrata sul punto di intersezione delle linee hh e vv; tale proiettore deve rispettare soltanto le prescrizioni di cui al punto 6.3. Se il fascio abbagliante viene emesso da più di una sorgente, si determina il valore massimo di illuminamento (EM) utilizzando tutte le funzioni combinate.

L’illuminamento prodotto sullo schermo dal fascio abbagliante deve rispondere alle prescrizioni indicate nella seguente tabella.

Il punto HV d’intersezione delle linee hh e vv deve trovarsi all’interno dell’isolux corrispondente al 80 % dell’illuminamento massimo. Il valore massimo (EM) non deve essere inferiore a 48 lux. Il valore massimo non deve in nessun caso essere superiore a 240 lux; inoltre, nel caso di un proiettore che combina fascio anabbagliante e fascio abbagliante, il valore massimo non deve essere più di 16 volte superiore all’illuminamento registrato per il fascio anabbagliante al punto 75 R (o 75 L).

6.3.2.1.1.   L’intensità luminosa massima (IM) del fascio abbagliante, espressa in migliaia di candele, è calcolata con la seguente formula:

IM = 0,625 EM

6.3.2.1.2.   Il marchio di riferimento (I'M) indicante tale intensità massima, di cui al punto 4.2.2.7, si ottiene applicando la seguente formula:

Formula

Tale valore deve essere arrotondato a: 7,5-10-12,5-17,5-20-25-27,5-30-37,5-40-45-50.

6.3.2.2.   Partendo dal punto HV, orizzontalmente verso destra e verso sinistra, l’illuminamento non deve essere inferiore a 24 lux fino a una distanza di 1,125 m e non inferiore a 6 lux fino a una distanza di 2,25 m.

Nel caso dei proiettori con riflettore regolabile, si applicano le prescrizioni dei punti 6.2 e 6.3 per ciascuna posizione di montaggio di cui al punto 2.1.3. La verifica si effettua applicando la seguente procedura:

6.4.1.   ogni posizione indicata nella domanda di omologazione è riprodotta sul goniometro di prova con riferimento a una linea che unisce il centro della sorgente luminosa e il punto HV sullo schermo di orientamento. Il riflettore regolabile è quindi sistemato in modo che la forma della luce sullo schermo corrisponda alle prescrizioni di orientamento di cui ai punti da 6.2.1 a 6.2.2.3 e/o al punto 6.3.1;

6.4.2.   con il riflettore regolato inizialmente come previsto al punto 6.4.1, il proiettore deve soddisfare le prescrizioni fotometriche di cui ai punti 6.2 e 6.3;

6.4.3.   ulteriori prove devono essere eseguite dopo aver spostato verticalmente il riflettore di ± 2°, o almeno nella sua posizione massima, se essa è inferiore a 2°, rispetto alla sua posizione iniziale mediante il dispositivo di regolazione del proiettore. Dopo aver riorientato il proiettore nel suo complesso (ad esempio mediante il goniometro) nella direzione opposta corrispondente, deve essere verificata l’uscita della luce (che deve situarsi nei limiti prescritti) nelle direzioni sottoindicate:

fascio anabbagliante: punti HV e 75 R (75 L rispettivamente);

fascio abbagliante: IM e punto HV (percentuale di IM);

6.4.4.   se il richiedente non ha indicato più di una posizione di montaggio, per le altre posizioni si ripete la procedura di cui ai punti da 6.4.1 a 6.4.3;

6.4.5.   se il richiedente non ha indicato posizioni di montaggio speciali, il proiettore deve essere orientato per le misurazioni di cui ai punti 6.2 e 6.3, con il dispositivo di regolazione del proiettore nella posizione intermedia. La prova aggiuntiva di cui al punto 6.4.3 deve essere effettuata spostando il riflettore nelle sue posizioni estreme (anziché di ± 2°) mediante il dispositivo di regolazione dei proiettori.

6.5.   I valori d’illuminamento dello schermo di cui ai punti 6.2.5 a 6.2.7 e 6.3 devono essere misurati per mezzo di un fotorecettore avente una superficie utile compresa in un quadrato di 65 mm di lato.

7.   DISPOSIZIONI RELATIVE A TRASPARENTI E FILTRI COLORATI

7.1.   Può essere ottenuta l’omologazione per i proiettori muniti di lampada a incandescenza incolore che emettono luce di colore bianco o giallo selettivo.

Le caratteristiche colorimetriche corrispondenti per trasparenti o filtri di colore giallo, espresse in coordinate tricromatiche CIE, sono le seguenti:

filtro giallo selettivo (schermo o trasparente)

limite verso il rosso

y ≥ 0,138 + 0,58 x

limite verso il verde

y ≤ 1,29 x –0,1

limite verso il bianco

y ≥ – x +0,996

limite verso il valore spettrale

y ≥ – x +0,992

che può essere espresso anche come segue:

lunghezza d’onda dominante: 575-585nm

fattore di impurità 0,90-0,98

Il fattore di trasmissione deve essere ≥ 0,78

Il fattore di trasmissione deve essere determinato mediante una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2 856 K (14).

7.2.   Il filtro deve far parte del proiettore e deve essere montato su quest’ultimo in modo tale da non poter essere rimosso né inavvertitamente né intenzionalmente, con gli strumenti normalmente in dotazione.

8.   MISURAZIONE DELL’ABBAGLIAMENTO

L’abbagliamento causato dal fascio anabbagliante dei proiettori sigillati deve essere misurato (15).

9.   PROIETTORE CAMPIONE (DI RIFERIMENTO) (16)

Un proiettore è considerato «proiettore campione» (di riferimento) quando:

9.1.   soddisfa le prescrizioni di omologazione sopramenzionate;

9.2.   presenta un diametro effettivo non inferiore a 160 mm;

munito di lampada campione (di riferimento), fornisce nei diversi punti e nelle diverse zone di cui al punto 6.2.5, valori di illuminamento che siano:

9.3.1.   non superiori al 90 % dei limiti massimi; e

9.3.2.   non inferiori al 120 % dei limiti minimi prescritti nella tabella del punto 6.2.5.

10.   OSSERVAZIONI RELATIVE AI COLORI

L’omologazione ai sensi del presente regolamento concessa a titolo del punto 7.1 per un tipo di proiettore che emette una luce di colore bianco o giallo selettivo non osta a che le Parti contraenti vietino, sui veicoli da essi immatricolati, proiettori che emettono luce bianca o luce gialla selettiva, conformemente all’articolo 3 dell’accordo a cui è allegato il presente regolamento.

C.   ALTRE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

11.   MODIFICHE DEL TIPO DI PROIETTORE ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

Qualsiasi modifica del tipo di proiettore deve essere notificata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo di proiettore. In questo caso, il servizio può:

11.1.1.   ritenere che le modifiche effettuate non abbiano un’incidenza negativa rilevante e che comunque il proiettore soddisfi ancora le prescrizioni; oppure

11.1.2.   chiedere un nuovo verbale di prova al servizio tecnico incaricato delle prove.

11.2.   La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, devono essere comunicati alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento, secondo la procedura di cui al punto 4.1.4.

11.3.   L’autorità competente che ha rilasciato l’estensione di omologazione attribuisce un numero di serie a tale estensione e informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

12.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

12.1.   I proiettori omologati ai sensi del presente regolamento devono essere costruiti in maniera tale da essere conformi al tipo omologato, cioè devono soddisfare le prescrizioni indicate ai punti 6 e 7.

12.2.   Per verificare il rispetto delle prescrizioni indicate al punto 12.1, devono essere effettuati idonei controlli della produzione.

Il titolare dell’omologazione è tenuto, in particolare, a quanto segue:

12.3.1.   garantire l’esistenza di procedure efficaci di controllo della qualità dei prodotti;

12.3.2.   avere accesso alle attrezzature di controllo necessarie per verificare la conformità di ciascun tipo omologato;

12.3.3.   assicurare la registrazione dei risultati delle prove e la disponibilità della relativa documentazione per un periodo da determinare d’accordo con il servizio amministrativo;

12.3.4.   analizzare i risultati di ciascun tipo di prova al fine di controllare ed assicurare la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenendo conto delle variazioni della produzione industriale;

12.3.5.   garantire che, per ciascun tipo di prodotto, vengano effettuate almeno le prove prescritte nell’allegato 4 del presente regolamento;

12.3.6.   garantire che, se i campioni sottoposti a prova non risultano conformi con il tipo di prova considerato, si proceda a un altro campionamento e a un’altra prova. Devono essere prese le necessarie disposizioni per ristabilire la conformità della corrispondente produzione.

L’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ciascuna unità di produzione.

12.4.1.   All’atto di ogni ispezione, i registri di prova e i registri di controllo della produzione devono essere presentati all’ispettore.

12.4.2.   L’ispettore può prelevare dei campioni a caso da sottoporre a prova nel laboratorio del fabbricante. Il numero minimo di campioni può essere determinato in base ai risultati delle verifiche effettuate dal fabbricante.

12.4.3.   Se il livello qualitativo non è soddisfacente, o se risulta necessario verificare la validità delle prove effettuate in applicazione del punto 12.4.2, l’ispettore preleva dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha effettuato le prove di omologazione secondo i criteri di cui all’allegato 7.

12.4.4.   L’autorità competente può effettuare tutte le prove prescritte nel presente regolamento. Tali prove si effettuano su campioni scelti a caso senza interferire con le consegne programmate del fabbricante e conformemente ai criteri di cui all’allegato 7.

12.4.5.   Le autorità competenti devono cercare di garantire che le ispezioni abbiano cadenza biennale. La frequenza di ispezione tuttavia è decisa dall’autorità competente a sua discrezione in base alla fiducia riposta nei sistemi adottati per garantire un controllo efficace della conformità della produzione. Qualora vengano registrati risultati negativi, l’autorità competente deve garantire che siano adottati i provvedimenti necessari per ristabilire quanto prima la conformità della produzione.

12.5.   I proiettori con difetti manifesti non sono presi in considerazione.

12.6.   Il valore di riferimento non è preso in considerazione.

13.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

13.1.   L’omologazione concessa a un tipo di proiettore a norma del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni indicate in precedenza non sono rispettate o se un proiettore recante il marchio di omologazione non è conforme al tipo omologato.

13.2.   Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato 1 del presente regolamento.

14.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di proiettore omologato ai sensi del presente regolamento, ne deve informare l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. A seguito di tale comunicazione, l’autorità competente informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento, per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

15.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE ESEGUONO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicato al segretariato delle Nazioni Unite il nome e l’indirizzo dei servizi tecnici incaricati dell’esecuzione delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione, cui devono essere inviate le schede d’omologazione, di estensione, di rifiuto o di revoca dell’omologazione emesse negli altri paesi.

16.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

16.1.   Trascorsi 6 mesi dalla data ufficiale di entrata in vigore del regolamento n. 112, le parti contraenti che applicano il presente regolamento cesseranno di rilasciare le omologazioni ECE ai sensi del presente regolamento.

16.2.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non potranno rifiutare di estendere l’omologazione ai sensi della presente e delle precedenti serie di modifiche al presente regolamento.

16.3.   Le omologazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento prima della data di entrata in vigore del regolamento n. 112 e tutte le estensioni di omologazioni, comprese quelle rilasciate successivamente in base a precedenti serie di modifiche apportate al presente regolamento, restano valide a tempo indeterminato.

16.4.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continueranno a poter omologare proiettori ai sensi della presente e delle precedenti serie di modifiche apportate al presente regolamento, se i proiettori sono destinati a essere usati come parti di ricambio da montare su veicoli in circolazione.

16.5.   A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore del regolamento n. 112, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento potrà vietare il montaggio su un nuovo tipo di veicolo di un proiettore omologato ai sensi del regolamento n. 112.

16.6.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continueranno a permettere il montaggio su un tipo di veicolo o su un veicolo di un proiettore omologato ai sensi del presente regolamento.

16.7.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continueranno a permettere il montaggio o l’uso su un veicolo in circolazione di un proiettore omologato ai sensi del presente regolamento, modificato da qualsiasi serie precedente di modifiche, se il proiettore è un ricambio.


(1)  Il presente regolamento non osta a che una parte dell’accordo che applica il presente regolamento vieti la combinazione di un proiettore munito di di trasparente di materia plastica omologato ai sensi del presente regolamento e di un dispositivo tergifari meccanico (munito di spazzole).

(2)  Domanda di omologazione di una lampada a incandescenza: cfr. regolamento n. 37.

(3)  Per i proiettori progettati per un solo senso di circolazione (a destra o a sinistra), si raccomanda inoltre di indicare in maniera indelebile sul trasparente anteriore la zona che può essere occultata per non provocare disagio agli utenti in un paese in cui la circolazione si svolge sul lato opposto della strada. Questa iscrizione non è tuttavia necessaria se il trasparente è concepito in modo che questa zona sia chiaramente visibile.

(4)  Se il trasparente non può essere rimosso dal corpo principale del proiettore, è sufficiente uno spazio sul trasparente stesso.

(5)  1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l’Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l’Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per Serbia e Montenegro, 11 per il Regno Unito, 12 per l’Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l’Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l’Estonia, 30 (omesso), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (omesso), 34 per la Bulgaria, 35 (omesso), 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (omesso), 39 per l’Azerbaigian, 40 per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (omesso), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i rispettivi simboli ECE), 43 per il Giappone, 44 (omesso), 45 per l’Australia, 46 per l’Ucraina, 47 per il Sud Africa, 48 per la Nuova Zelanda, 49 per Cipro, 50 per Malta, 51 per la Repubblica di Corea, 52 per la Malaysia e 53 per la Thailandia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo sull’adozione di condizioni uniformi di omologazione e di riconoscimento reciproco dell’omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, oppure di adesione al medesimo accordo; i numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal segretario generale delle Nazioni Unite.

(6)  Prescrizioni tecniche per le lampade a incandescenza: cfr. regolamento n. 37.

(7)  Un proiettore si considera conforme alle prescrizioni del presente punto se la lampada può esservi inserita con facilità e se le alette possono essere correttamente inserite nel loro alloggiamento anche al buio.

(8)  Questi filtri possono consistere di tutti i componenti, inclusi i trasparenti, destinati a fornire colore alla luce (eccetto quelli che costituiscono la lampada stessa).

(9)  Lo schermo di prova deve essere sufficientemente ampio per permettere l’esame di una «linea di demarcazione» in un’area di almeno 5° su ciascun lato della linea vv.

(10)  Se il fascio non presenta una «linea di demarcazione» con un «gomito netto», la regolazione laterale deve essere effettuata in modo tale da essere il più possibile conforme ai requisiti di illuminamento nei punti 75 R e 50 R per la circolazione a destra e 75 L e 50 L per la circolazione a sinistra.

(11)  Tale proiettore speciale con «fascio anabbagliante» può incorporare un fascio abbagliante non soggetto alle prescrizioni.

(12)  Il limite di ri-regolazione di 1o verso destra o verso sinistra non è incompatibile con la ri-regolazione verticale verso l’alto o verso il basso. Quest’ultima è limitata solo dalle prescrizioni del punto 6.3. Tuttavia, la parte orizzontale della «linea di demarcazione» non deve estendersi oltre la linea hh (le disposizioni del punto 6.3 non si applicano ai proiettori destinati a soddisfare le prescrizioni del presente regolamento per quanto riguarda il solo fascio anabbagliante).

(*1)  E50R e E50L sono i valori dell’illuminamento effettivamente registrati.

(13)  I valori di illuminamento in qualsiasi punto delle zone A e B, che si trovi anche all’interno della zona III, non devono superare 0,7 lux.

(14)  Corrispondente all’illuminante A della Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE)

(15)  Questa prescrizione sarà oggetto di una raccomandazione destinata alle amministrazioni.

(16)  Provvisoriamente possono essere accettati valori diversi. In assenza di specificazioni definitive, si raccomanda l’uso di un proiettore omologato.


ALLEGATO 1

NOTIFICA

(formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

Image 100

 (1)

rilasciata da:

Nome dell’amministrazione

Oggetto (2):

RILASCIO DELL’OMOLOGAZIONE

ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

RIFIUTO DELL’OMOLOGAZIONE

REVOCA DELL’OMOLOGAZIONE

CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

di un tipo di proiettore ai sensi del regolamento n. 20

Omologazione n. … Estensione n. …

1.

Marchio di fabbrica o commerciale del proiettore: …

2.

Nome assegnato dal fabbricante al tipo di proiettore: …

3.

Nome e indirizzo del fabbricante: …

4.

Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del fabbricante: …

5.

Presentato all’omologazione in data: …

6.

Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione: …

7.

Data del verbale di prova: …

8.

Numero del verbale di prova: …

9.

Breve descrizione:

Categoria specificata dalla corrispondente marcatura (3): …

Colore della luce emessa: bianco/giallo selettivo (2)

10.

Posizione del marchio di omologazione: …

11.

Motivo/i dell’eventuale estensione: …

12.

Rilascio/rifiuto/estensione/revoca dell’omologazione (2): …

13.

Luogo: …

14.

Data: …

15.

Firma: …

16.

L’elenco dei documenti depositati presso l’amministrazione che ha rilasciato l’omologazione è allegato alla presente comunicazione e può essere ottenuto su richiesta.


(1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l’omologazione (cfr. disposizioni di omologazione nel regolamento).

(2)  Cancellare la menzione inutile.

(3)  Indicare la marcatura appropriata tra quelle che seguono:

Image 101

Testo di immagine

ALLEGATO 2

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE

Figura 1

Image 102

a = 12 mm min

Il proiettore su cui è apposto il marchio di omologazione sopra riportato è stato omologato nei Paesi Bassi (E4), con numero di omologazione 2439, in conformità del presente regolamento, quale modificato dalla serie di modifiche 02, sia per il fascio abbagliante che per il fascio anabbagliante (HCR), ed è destinato unicamente alla circolazione a destra.

Il numero 30 indica un’intensità massima del fascio abbagliante compresa tra 86 250 e 101 250 candele.

Nota: il numero di omologazione ed il simbolo od i simboli aggiuntivi devono essere posizionati in prossimità del cerchio, sopra o sotto la lettera «E» oppure a destra o a sinistra della stessa. Le cifre del numero di omologazione devono trovarsi sullo stesso lato della lettera «E» ed essere orientate nella stessa direzione.

L’uso dei numeri romani deve essere evitato per non creare confusione con altri simboli.

Figura 2

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Figura 3a

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Figura 3b

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Il proiettore recante il marchio di omologazione sopra raffigurato è conforme alle prescrizioni del presente regolamento riguardo sia al fascio anabbagliante che al fascio abbagliante ed è destinato:

solo alla circolazione a sinistra

ad entrambi i sensi di circolazione, mediante un’opportuna regolazione della posizione dell’unità ottica o della lampada a incandescenza.

Figura 4

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Figura 5

Image 107

Il proiettore recante il marchio di omologazione sopra raffigurato è un proiettore con un trasparente di materiale plastico conforme alle prescrizioni del presente regolamento per quanto riguarda il solo fascio anabbagliante ed è destinato:

a entrambi i sensi di circolazione

solo alla circolazione a destra.

Figura 6

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Figura 7

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Il proiettore recante il marchio di omologazione sopra raffigurato è un proiettore conforme alle prescrizioni del presente regolamento:

per quanto riguarda esclusivamente il fascio anabbagliante e destinato esclusivamente alla circolazione a sinistra

Per quanto riguarda esclusivamente il fascio abbagliante

Figura 8

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Figura 9

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Identificazione di un proiettore con un trasparente di materiale plastico conforme alle prescrizioni del regolamento n. 20:

per quanto riguarda esclusivamente il fascio anabbagliante e destinato esclusivamente alla circolazione a sinistra:

per il fascio sia anabbagliante che abbagliante e destinato esclusivamente alla circolazione a destra.

solo per il fascio anabbagliante e destinato esclusivamente alla circolazione a sinistra.

Il filamento del fascio anabbagliante non si accende simultaneamente al filamento del fascio abbagliante e/o a qualsiasi altro proiettore con il quale è mutuamente incorporato.

Marcatura semplificata per luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate

Figura 10

(Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa e non fanno parte del marchio di omologazione).

MODELLO A

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MODELLO B

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MODELLO C

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MODELLO D

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Nota: I quattro esempi corrispondono a un dispositivo di segnalazione luminosa recante un marchio di omologazione relativo a:

una luce di posizione anteriore omologata in conformità della serie di modifiche 01 del regolamento n. 7;

un proiettore con fascio anabbagliante destinato alla circolazione a destra e a sinistra e con fascio abbagliante avente un’intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 candele (come indicato dal numero 30), omologato in conformità del regolamento n. 20, serie di modifiche 02, e avente un trasparente di materia plastica;

un proiettore fendinebbia anteriore omologato in conformità della serie di modifiche 02 del regolamento n. 19, avente un trasparente di materia plastica;

un indicatore di direzione anteriore della categoria 1a, omologato in conformità della serie di modifiche 02 del regolamento n. 6.

Figura 11

Luce reciprocamente incorporata a un proiettore

Esempio 1

Image 116

L’esempio corrisponde alla marcatura di un trasparente di materiale plastico destinato a vari tipi di proiettori, e cioè:

o un proiettore con fascio anabbagliante destinato alla circolazione a destra e a sinistra e con fascio abbagliante avente un’intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 candele, omologato in Germania (E1), ai sensi del regolamento n. 20, modificato dalla serie di modifiche 02 e reciprocamente incorporato a:

una luce di posizione anteriore omologata in conformità della serie di modifiche 01 del regolamento n. 7;

oppure a un proiettore con fascio anabbagliante destinato alla circolazione a destra e a sinistra e con fascio abbagliante, omologato in Germania (E1), ai sensi del regolamento n. 1, modificato dalla serie di modifiche 01, reciprocamente incorporato con

la stessa luce di posizione anteriore di cui sopra;

o ancora a uno dei due proiettori di cui sopra omologati come luce unica.

Il corpo principale del proiettore deve recare il solo numero di omologazione valido, ad esempio:

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Figura 11 (continuazione)

Esempio 2

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L’esempio corrisponde alla marcatura di un trasparente di materiale plastico utilizzato in un insieme di due proiettori, omologato in Francia (E2) e comprendente un proiettore che emette un fascio anabbagliante destinato ad entrambi i sensi di circolazione e un fascio abbagliante avente un’intensità massima compresa tra x e y candele, n. 20 e un proiettore che emette un fascio abbagliante avente un’intensità massima compresa tra w e z candele, conforme alle prescrizioni del regolamento n. 8 o del regolamento n. 20 e in cui l’intensità massima di tutti i fasci abbaglianti è compresa tra 86 250 e 101 250 candele.


ALLEGATO 3

SCHERMO DI MISURAZIONE

A.   Proiettori per la circolazione a destra

(dimensioni in mm)

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Asse della strada

ZONE III

ZONE II

ZONE IV

ZONE I

Fascio standard europeo

h-h: piano orizzontale

passante per il centro focale del proiettore

v-v: piano verticale

B.   Proiettori per la circolazione a sinistra

(dimensioni in mm)

Image 120

ZONE III

ZONE II

ZONE IV

ZONE I

Asse della strada

Fascio standard europeo

h-h: piano orizzontale

passante per il centro focale del proiettore

v-v: piano verticale

Figura C

Image 121

Zone A

Zone B

Nota: la figura C indica i punti di misurazione per la circolazione a destra. Nel caso della circolazione a sinistra, i punti 7 e 8 sono spostati nelle posizioni corrispondenti sul lato destro della figura.


ALLEGATO 4

Prova di stabilità delle prestazioni fotometriche dei proiettori durante il funzionamento

PROVE SU PROIETTORI COMPLETI

Dopo aver eseguito le misure fotometriche conformemente alle prescrizioni del presente regolamento nei punti Emax per il fascio abbagliante ed HV, 50 R, 50 L, B 50 L per il fascio anabbagliante (o HV, 50 L, B 50 R per i proiettori destinati alla circolazione a sinistra), un campione del proiettore completo deve essere sottoposto ad una prova di stabilità delle prestazioni fotometriche durante il funzionamento. Per «proiettore completo», si intende il complesso del proiettore stesso, comprese le luci e le parti di carrozzeria adiacenti che possono influire sulla sua dissipazione termica.

1.   PROVA DI STABILITÀ DELLE PRESTAZIONI FOTOMETRICHE

Le prove sono eseguite in atmosfera asciutta e calma, ad una temperatura ambiente di 23 °C ± 5 °C, con il proiettore completo fissato su un supporto che riproduca il corretto montaggio sul veicolo.

1.1.   Proiettore pulito

Il proiettore è lasciato in funzione per 12 ore secondo le modalità prescritte al punto 1.1.1 e controllato secondo le modalità prescritte al punto 1.1.2.

1.1.1.   Procedura di prova

Il proiettore è lasciato in funzione per il periodo prescritto:

1.1.1.1.   

a)

se deve essere omologata una sola funzione luminosa (fascio abbagliante o anabbagliante), il filamento corrispondente viene acceso per il periodo prescritto (1);

b)

nel caso di una luce abbagliante e di una luce anabbagliante reciprocamente incorporate (proiettore a doppio filamento o proiettori a due filamenti):

se il richiedente precisa che il proiettore è destinato ad essere utilizzato con un solo filamento acceso (2), la prova è eseguita in conseguenza e ciascuna delle sorgenti luminose specificate rimane accesa (1) durante la metà del tempo indicato al punto 1.1;

in tutti gli altri casi (2)  (1), il proiettore è sottoposto al seguente ciclo per il periodo prescritto:

15 minuti, filamento del fascio anabbagliante acceso,

5 minuti, tutti i filamenti accesi;

c)

in caso di sorgenti luminose raggruppate, tutte le singole sorgenti sono accese simultaneamente per il periodo prescritto nel caso delle sorgenti luminose singole, a) tenuto conto anche dell’impiego delle sorgenti luminose reciprocamente incorporate; b) secondo le indicazioni del fabbricante.

1.1.1.2.   Tensione di prova

La tensione deve essere regolata in modo da fornire il 90 % della potenza massima specificata nel regolamento relativo alle lampade a incandescenza (regolamento n. 37).

La potenza applicata deve comunque essere conforme al valore corrispondente di una lampada ad incandescenza di tensione nominale di 12 volt, a meno che il richiedente dell’omologazione specifichi che il proiettore può essere utilizzato con una tensione diversa. In questo caso, la prova è svolta con la lampada a incandescenza di potenza più forte.

1.1.2.   Risultati della prova

1.1.2.1.   Verifica visiva

Appena la temperatura del proiettore è stabilizzata alla temperatura ambiente, si pulisce il trasparente del proiettore e l’eventuale trasparente esterno con uno straccio di cotone pulito e inumidito. Si procede quindi ad un esame visivo; non si devono constatare distorsioni, deformazioni, incrinature o cambiamenti di colore del trasparente del proiettore o dell’eventuale trasparente esterno.

1.1.2.2.   Prova fotometrica

Conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, si controllano i valori fotometrici ai seguenti punti:

fascio anabbagliante:

50R — B 50L — HV per i proiettori destinati alla circolazione a destra,

50L — B 50R — HV per i proiettori destinati alla circolazione a sinistra.

Fascio abbagliante

punto di Emax

Si può procedere ad un’altra regolazione per tener conto di eventuali deformazioni del supporto del proiettore dovute al calore (per lo spostamento della linea di demarcazione, cfr. punto 2 del presente allegato).

Tra le caratteristiche fotometriche ed i valori misurati prima della prova è ammessa una differenza del 10 %, comprese le tolleranze dovute alla procedura di misurazione fotometrica.

1.2.   Proiettore sporco

Dopo essere stato sottoposto alla prova di cui al punto 1.1, il proiettore è preparato nel modo descritto al punto 1.2.1 ed acceso per un’ora come disposto al punto 1.1.1, quindi verificato come prescritto al punto 1.1.2.

1.2.1.   Preparazione del proiettore

1.2.1.1.   Miscela di prova

1.2.1.1.1.   Per proiettori con trasparente esterno in vetro:

la miscela di acqua e inquinante da applicare sul proiettore è costituita da:

9 parti (in peso) di sabbia silicea di granulometria compresa tra 0 e 100 µm,

1 parte (in peso) di polvere di carbone vegetale (legno di faggio) di granulometria compresa tra 0 e 100 µm,

0,2 parti (in peso) di NaCMC (3), e

una quantità adeguata di acqua distillata con conducibilità ≤ 1 mS/m.

La miscela non deve essere stata preparata da più di 14 giorni.

1.2.1.1.2.   Proiettori con il trasparente esterno in materiale plastico:

La miscela di acqua e di sostanze inquinanti da applicare sul proiettore è costituita da:

9 parti (in peso) di sabbia silicea di granulometria compresa tra 0 e 100 µm,

1 parte (in peso) di polvere di carbone vegetale (legno di faggio) di granulometria compresa tra 0 e 100 µm,

0,2 parti (in peso) di NaCMC (3),

13 parti in peso di acqua distillata con conducibilità di ≤ 1 mS/m, e

2 ± 1 parte in peso di tensioattivo (4)

La miscela non deve essere stata preparata da più di 14 giorni.

1.2.1.2.   Applicazione della miscela di prova sul proiettore

Si applica in modo uniforme la miscela di prova su tutta la superficie di uscita della luce del proiettore, in seguito si lascia asciugare. L’operazione viene ripetuta sino a quando l’illuminamento sia sceso al 15-20 % dei valori misurati per ciascuno dei punti che seguono, alle condizioni descritte nel presente allegato:

Punto Emax nel fascio anabbagliante/abbagliante e nel solo fascio abbagliante, 50 R e 50 V (5), per il solo fascio anabbagliante, destinato alla circolazione a destra. 50 L e 50 V (5), per una lampada solo anabbagliante destinata alla circolazione a sinistra.

1.2.1.3.   Apparecchiatura di misura

L’apparecchiatura di misura deve essere equivalente a quella utilizzata per le prove di omologazione dei proiettori. Per il controllo fotometrico, si utilizza una lampada ad incandescenza standard (campione).

2.   VERIFICA DELLO SPOSTAMENTO VERTICALE DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE SOTTO L’EFFETTO DEL CALORE

Si tratta di verificare che lo spostamento verticale, dovuto al calore, della linea di demarcazione di un proiettore anabbagliante acceso non superi un valore prescritto.

Dopo aver proceduto alle prove descritte al punto 1, il proiettore viene sottoposto alla prova descritta al punto 2.1, senza essere smontato dal suo supporto o regolato nuovamente rispetto ad esso.

2.1.   Prova

La prova è eseguita in atmosfera asciutta e calma, ad una temperatura ambiente di 23 °C ± 5 °C.

Un proiettore di serie usato per almeno un’ora viene acceso in posizione fascio anabbagliante senza essere smontato dal suo supporto né regolato rispetto ad esso. (Ai fini di questa prova, la tensione viene regolata come prescritto al punto 1.1.1.2). La posizione della parte orizzontale della linea di demarcazione (tra vv e la verticale che passa per il punto B 50 L per i proiettori destinati alla circolazione a destra o B 50 R per quelli destinati alla circolazione a sinistra) è controllata 3 minuti (r3) e 60 minuti (r60) dopo l’accensione.

Lo spostamento della linea di demarcazione sopradescritto deve essere misurato con qualsiasi metodo che offra una precisione sufficiente e risultati riproducibili.

2.2.   Risultati della prova

2.2.1.   Il risultato espresso in milliradianti (mrad) è considerato accettabile per un proiettore anabbagliante soltanto se il valore assoluto ΔrI = | r3 – r60 | registrato sul proiettore non è superiore a 1,0 mrad (ΔrI ≤ 1,0 mrad).

2.2.2.   Se tuttavia questo valore è superiore a 1,0 mrad ma inferiore o uguale a 1,5 mrad (1,0 mrad < ΔrI ≤ 1,5 mrad), la prova viene ripetuta su un secondo proiettore come descritto al punto 2.1, dopo averlo sottoposto per tre volte consecutive al ciclo descritto di seguito, al fine di stabilizzare la posizione delle parti meccaniche del proiettore su un supporto che riproduca il montaggio corretto sul veicolo:

fascio anabbagliante acceso per un’ora (con la tensione di alimentazione regolata come previsto al punto 1.1.1.2),

riposo per un’ora.

Il tipo di proiettore è ritenuto accettabile se la media dei valori assoluti ΔrI misurati sul primo campione e ΔrII misurati sul secondo campione e inferiore o uguale a 1,0 mrad:

Formula


(1)  Se il proiettore sottoposto a prova è raggruppato e/o mutuamente incorporato con luci di segnalazione luminosa, queste ultime devono rimanere accese durante la prova. Se si tratta di un indicatore luminoso di direzione, deve rimanere acceso a intermittenza, con un rapporto tra periodi di accensione e di spegnimento approssimativamente di 1:1.

(2)  Se due o più filamenti sono accesi simultaneamente quando il proiettore è utilizzato a intermittenza, non si considera che si tratti di un’utilizzazione simultanea normale dei filamenti.

(3)  NaCMC rappresenta il sale sodico di carbossimetilcellulosa, di solito indicato come CMC. Il NaCMC utilizzato nella miscela inquinante deve avere un grado di sostituzione (DS) di 0, 6-0, 7 e una viscosità di 200-300 cP per una soluzione al 2 % a 20 °C.

(4)  La tolleranza quantitativa è dovuta alla necessità di ottenere una miscela inquinante che si sparga correttamente su tutto il trasparente di materia plastica.

(5)  Il punto 50V è situato 375 mm sotto HV sulla linea verticale v-v, sullo schermo posto ad una distanza di 25 m.


ALLEGATO 5

Prescrizioni minime relative alle procedure di controllo della conformità della produzione

1.   PRESCRIZIONI GENERALI

1.1.   Si considera che i requisiti minimi di conformità siano soddisfatti da un punto di vista meccanico e geometrico conformemente alle disposizioni del presente regolamento se le differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione.

Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità dei proiettori prodotti in serie non viene contestata se, nella prova delle prestazioni fotometriche di un proiettore scelto a caso e munito di una lampada standard:

1.2.1.   nessuno dei valori misurati differisce dai valori minimi prescritti dal presente regolamento di più del 20 % in senso sfavorevole. Per i valori B 50 L (o R) e la zona III, la differenza massima in senso sfavorevole può essere rispettivamente:

B 50 L (o R):

0,2 lux equivalente 20 %

 

0,3 lux equivalente 30 %

Zona III:

0,3 lux equivalente 20 %

 

0,45 lux equivalente 30 %

o se

1.2.2.1.   nel caso del fascio anabbagliante, i valori prescritti nel presente regolamento sono soddisfatti in HV (con una tolleranza di +0,2 lux) e, relativamente a tale orientamento, in almeno un punto di ciascuna area delimitata sullo schermo di misura (a 25 m) da un cerchio di 15 cm di raggio attorno ai punti B 50 L (o R) (1) (con una tolleranza di +0,1 lux), 75 R (o L), 50 V, 25 R, 25 L, e nell’intera area della zona IV che non si trova a più di 22,5 cm sopra la linea 25 R e 25 L;

1.2.2.2.   e se, nel caso del fascio abbagliante, con HV all’interno dell’isolux 0,75 Emax, si registra per i valori fotometrici una tolleranza di +20 % per i valori massimi e –20 % per i valori minimi in qualsiasi punto di misurazione specificato al punto 6.3.2 del presente regolamento.

1.2.3.   Se i risultati delle prove descritte ai punti non sono conformi alle prescrizioni, l’orientamento del proiettore può essere modificato, purché l’asse del fascio non si sposti lateralmente di oltre 1° a destra o a sinistra (2).

1.2.4.   Se i risultati delle prove sopradescritte non sono conformi ai requisiti, le prove sui proiettori devono essere ripetute utilizzando un’altra lampada standard.

1.3.   Per verificare lo spostamento verticale della linea di demarcazione sotto l’effetto del calore si applica la seguente procedura.

Uno dei proiettori campione deve essere sottoposto a prova conformemente alla procedura di cui al punto 2.1 dell’allegato 4, dopo essere stato sottoposto per tre volte consecutive al ciclo di cui al punto 2.2.2 dell’allegato 4.

Il proiettore è considerato accettabile se il valore Δr non è superiore a 1,5 mrad.

Se tale valore è superiore a 1,5 mrad ma inferiore a 2,0 mrad, deve essere sottoposto a prova un secondo proiettore e la media dei valori assoluti registrati sui due campioni non deve essere superiore a 1,5 mrad.

1.4.   Le coordinate cromatiche si considerano rispettate quando il proiettore è munito di una lampada a incandescenza regolata sulla temperatura di colore standard A.

Le prestazioni fotometriche di un proiettore che emette luce di colore giallo selettivo, quando è munito di una lampada a incandescenza incolore, corrispondono ai valori contenuti nel presente regolamento moltiplicati per 0,84.

2.   PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE ALLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ EFFETTUATA DAL FABBRICANTE

Per ciascun tipo di proiettore, il titolare del marchio di omologazione deve effettuare almeno le prove che seguono, alla frequenza adeguata. Le prove sono eseguite conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Se da un prelievo di campioni risulta la non conformità al tipo di prova considerato, viene effettuato un nuovo campionamento e si procede ad un’altra prova. Il fabbricante deve prendere le disposizioni necessarie per assicurare la conformità della produzione corrispondente.

2.1.   Natura delle prove

Le prove di conformità di cui al presente regolamento riguardano le caratteristiche fotometriche e il controllo dello spostamento verticale della linea di demarcazione sotto l’effetto del calore.

2.2.   Metodi di prova

2.2.1.   In generale, le prove devono essere eseguite conformemente ai metodi definiti nel presente regolamento.

2.2.2.   Nelle prove di conformità effettuate dal fabbricante possono essere seguiti metodi equivalenti, previa autorizzazione dell’autorità competente incaricata delle prove di omologazione. Il fabbricante deve comprovare che i metodi impiegati sono equivalenti a quelli indicati nel presente regolamento.

2.2.3.   Ai fini dell’applicazione dei punti 2.2.1 e 2.2.2 occorre tarare a intervalli regolari l’apparecchiatura di prova e correlare i suoi risultati con le misurazioni effettuate da un’autorità competente.

2.2.4.   I metodi di riferimento devono essere in ogni caso quelli presentati nel presente regolamento, in particolare per i campionamenti ed i controlli amministrativi.

2.3.   Natura del campionamento

I campioni dei proiettori devono essere prelevati a caso da un lotto omogeneo. Per lotto omogeneo s’intende un insieme di proiettori dello stesso tipo, definito secondo i metodi di produzione del fabbricante.

La valutazione deve riguardare in generale la produzione di serie di singoli stabilimenti. Tuttavia un fabbricante può raggruppare rilevazioni concernenti lo stesso tipo di proiettore prodotto da più stabilimenti, purché essi operino in base allo stesso sistema di qualità e gestione della qualità.

2.4.   Caratteristiche fotometriche misurate e registrate

Le luci prelevate devono essere sottoposte a misurazione fotometrica nei punti indicati nel presente regolamento; i valori rilevati sono limitati ai punti Emax, HV (3), HL, HR (4) per il fascio abbagliante e ai punti B 50 L (o R), HV, 50 R (o L) e 25 L (o R) per il fascio anabbagliante (cfr. figura nell’allegato 3).

2.5.   Criteri di accettabilità

Il fabbricante è tenuto a sottoporre i risultati delle prove a trattamento statistico e a definire, d’accordo con l’autorità competente, i criteri di accettabilità della sua produzione allo scopo di soddisfare le specifiche relative al controllo della conformità della produzione di cui al punto 12.1 del presente regolamento.

I criteri di accettabilità devono essere tali che la probabilità minima di soddisfare un controllo per sondaggio prescritto all’allegato 7 (primo campionamento) sia di 0,95, con un grado di affidabilità del 95 %.


(1)  Le lettere tra parentesi si riferiscono ai proiettori destinati alla circolazione a sinistra.

(2)  Cfr. la corrispondente nota a piè di pagina nel testo del regolamento.

(3)  Quando il fascio abbagliante è mutuamente incorporato con il fascio anabbagliante, HV nel caso del fascio abbagliante deve essere lo stesso punto di misurazione usato per il fascio anabbagliante.

(4)  HL e HR: punti su «hh» situati a 1,125 m rispettivamente a sinistra e a destra del punto HV.


ALLEGATO 6

Prescrizioni relative alle luci munite di trasparente in materia plastica — prove su trasparenti o campioni di materiale e su luci complete

1.   PRESCRIZIONI GENERALI

1.1.   I campioni forniti conformemente al punto 2.2.4 del presente regolamento devono rispondere alle prescrizioni di cui ai punti da 2.1 a 2.5 successivi.

1.2.   Due dei campioni di luci complete di cui al punto 2.2.3 del presente regolamento munite di trasparenti in materia plastica devono rispondere, per quanto concerne il materiale del trasparente, alle prescrizioni di cui al punto 2.6.

1.3.   I campioni di trasparenti in materia plastica o i campioni di materiale sono sottoposti, con il riflettore al quale devono eventualmente essere montati, a prove di omologazione nell’ordine cronologico indicato nella tabella A che figura nell’appendice 1 del presente allegato.

1.4.   Tuttavia, se il fabbricante della lampada può dimostrare che il prodotto ha già superate le prove di cui ai punti da 2.1 a 2.5 o prove equivalenti conformemente ad un altro regolamento, tali prove non devono essere ripetute; soltanto le prove di cui all’appendice 1, tabella B, sono obbligatorie.

2.   PROVE

2.1.   Resistenza agli sbalzi termici

2.1.1.   Prove

Tre nuovi campioni (trasparenti) sono sottoposti a cinque cicli termici e di cambiamento dell’umidità (RH = umidità relativa) in base al seguente programma:

3 ore a 40 °C ± 2 °C e 85-95 % RH,

1 ora a 23 °C ± 5 °C e 60-75 % RH,

15 ore a –30 °C ± 2 °C,

1 ora a 23 °C ± 5 °C e 60-75 % RH;3 ore a 80 °C± 2 °C,

1 ora a 23 °C ± 5 °C e 60-75 % RH.

Prima della prova, i campioni sono mantenuti per almeno 4 ore alla temperatura di 23 °C ± 5 °C con un’umidità relativa del 60-75 %.

Nota: I periodi di un’ora a 23 °C ± 5 °C comprendono i periodi di transizione da una temperatura all’altra necessari per evitare le conseguenze di uno shock termico.

2.1.2.   Misurazioni fotometriche

2.1.2.1.   Metodo

Le misurazioni fotometriche sono effettuate sui campioni prima e dopo la prova.

Tali misurazioni sono effettuate, utilizzando una luce campione, nei seguenti punti:

B 50 L e 50 R per il fascio anabbagliante di una luce anabbagliante o abbagliante/anabbagliante (B 50 R e 50 L nel caso di proiettori destinati alla circolazione a sinistra);

percorso Emax per il fascio abbagliante di una luce abbagliante o di una luce abbagliante/anabbagliante.

2.1.2.2.   Risultati

Le variazioni tra i valori fotometrici misurati su ciascun campione prima e dopo la prova non devono essere superiori al 10 %, comprese le tolleranze del procedimento fotometrico.

2.2.   Resistenza agli agenti atmosferici e chimici

2.2.1.   Resistenza agli agenti atmosferici

Tre nuovi campioni (trasparenti o campioni di materiali) sono esposti alle radiazioni provenienti da una sorgente avente una distribuzione spettrale dell’energia analoga a quella di un corpo nero ad una temperatura compresa fra 5 500 K e 6 000 K. Filtri appropriati sono collocati tra la sorgente e i campioni per ridurre nella misura del possibile le radiazioni con lunghezza d’onda inferiore a 295 nm e superiore a 2 500 nm. I campioni sono esposti ad un illuminamento energetico pari a 1 200 W/m2 ± 200 W/m2 per un periodo tale che l’energia luminosa che essi ricevono sia pari a 4 500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2. Nel contenitore di prova, la temperatura misurata sul pannello nero collocato allo stesso livello dei campioni è di 50 °C ± 5 °C. Per garantire un’esposizione regolare, i campioni ruotano intorno alla sorgente di radiazione ad una velocità compresa fra 1 e 5 1/min.

I campioni sono vaporizzati con acqua distillata avente una conducibilità inferiore a 1 mS/m alla temperatura di 23 °C ± 5 °C, in base al seguente ciclo:

vaporizzazione:

5 minuti

essiccazione:

25 minuti

2.2.2.   Resistenza agli agenti chimici

Dopo la prova di cui al punto 2.2.1 e le misurazioni di cui al punto 2.2.3.1, la superficie esterna dei tre campioni è trattata secondo il procedimento di cui al punto 2.2.2.2 con la miscela di cui al punto 2.2.2.1.

2.2.2.1.   Miscela di prova

La miscela di prova è composta da 61,5 % di n-eptano, 12,5 % di toluene, 7,5 % di etiltetracloruro, 12,5 % di tricloroetilene e 6 % di xilolo (volume in percentuale).

2.2.2.2.   Applicazione della miscela di prova

Imbevere un pezzo di tessuto di cotone (conformemente a ISO 105) fino a saturazione con la miscela di cui al punto 2.2.2.1 e applicare entro 10 secondi per 10 minuti alla superficie esterna del campione ad una pressione di 50 N/cm2, corrispondente ad uno sforzo di 100 N applicato su una superficie di prova di 14 × 14 mm.

Durante questo periodo di 10 minuti il tessuto deve essere nuovamente imbevuto con la miscela in modo che la composizione del liquido applicato sia sempre identica a quella della miscela di prova prescritta.

Durante il periodo di applicazione è consentito compensare la pressione esercitata sul campione per evitare la formazione di fenditure.

2.2.2.3.   Pulizia

Al termine dell’applicazione della miscela di prova i campioni sono asciugati all’aria aperta e quindi lavati con la soluzione di cui al punto 2.3 (Resistenza ai detergenti) 23 °C ± 5 °C. Quindi i campioni sono sciacquati accuratamente con acqua distillata contenente non più dello 0,2 % di impurità, alla temperatura di 23 °C ± 5 °C, e asciugati con un panno morbido.

2.2.3.   Risultati

2.2.3.1.   Dopo la prova di resistenza agli agenti atmosferici, la superficie esterna dei campioni non deve presentare fenditure, graffi, scheggiature e deformazioni, e il valore medio della variazione della trasmissione

Δt = (T5 – T4)/T2, misurata sui tre campioni conformemente alla procedura di cui all’appendice 2 del presente allegato, non deve superare 0,020

(Δ tm ≤ 0,020).

2.2.3.2.   Dopo la prova di resistenza agli agenti chimici, i campioni non devono recare traccia di colorazione da prodotto chimico che possa causare una variazione della diffusione del flusso, la cui variazione media Δd = (T5 – T4)/T2 misurata sui tre campioni conformemente alla procedura di cui all’appendice 2 del presente allegato, non deve superare 0,020

(Δ tm ≤ 0,020).

2.3.   Resistenza ai detergenti e agli idrocarburi

2.3.1.   Resistenza ai detergenti

La superficie esterna dei tre campioni (trasparenti o campioni di materiale) è riscaldata a 50 °C ± 5 °C e immersa quindi per cinque minuti in una miscela mantenuta alla temperatura di 23 °C ± 5 °C e composta da 99 parti di acqua distillata contenente non oltre lo 0,02 % di impurità e da una parte di alchil-aril-sulfonato.

Alla fine della prova i campioni sono asciugati a 50 °C ± 5 °C. La superficie dei campioni viene pulita con un panno umido.

2.3.2.   Resistenza agli idrocarburi

La superficie esterna dei tre campioni è strofinata leggermente per un minuto con del tessuto di cotone impregnato di una miscela composta dal 70 % di n-eptano e dal 30 % di toluene (volume in percentuale), quindi lasciata asciugare all’aria aperta.

2.3.3.   Risultati

Dopo l’esecuzione in successione delle due suddette prove, la media della variazione della trasmissione Δt = (T5 – T4)/T2, misurata sui tre campioni conformemente alla procedura di cui all’appendice 2 del presente allegato, non deve superare 0,010

(Δ tm ≤ 0,010).

2.4.   Resistenza all’usura meccanica

2.4.1.   Metodo di prova

La superficie esterna di tre nuovi campioni (trasparenti) è sottoposta ad una prova di usura meccanica uniforme secondo il metodo di cui all’appendice 3 del presente allegato.

2.4.2.   Risultati

Dopo questa prova, le variazioni:

della trasmissione: Δt = (T2 – T3)/T2,

e della diffusione: Δd = (T5 – T4)/T2,

sono misurate conformemente alla procedura di cui all’appendice 2 sulla superficie indicata al punto 2.2.4.1.1 del presente regolamento. La media per i tre campioni deve corrispondere a: Δtm ≤ 0,100; Δm ≤ 0,050).

2.5.   Prova di aderenza degli eventuali rivestimenti

2.5.1.   Preparazione del campione

Su una superficie di 20 mm × 20 mm del rivestimento di un trasparente si incide con la lama di un rasoio o con un ago, un reticolato di quadrati di circa 2 mm di lato. La pressione della lama o dell’ago è sufficiente ad incidere almeno il rivestimento.

2.5.2.   Descrizione della prova

Usare un nastro adesivo avente una forza di adesione di 2 N/(cm di larghezza) ± 20 %, misurata alle condizioni di riferimento di cui all’appendice 4 del presente allegato. Tale nastro adesivo, della larghezza di almeno 25 mm, è premuto per almeno cinque minuti sulla superficie preparata come indicato al punto 2.5.1.

L’estremità del nastro adesivo è quindi appesantita in modo che la forza di adesione alla superficie considerata sia compensata da una forza perpendicolare a detta superficie. In tale fase il nastro adesivo è strappato alla velocità costante di 1,5 m/s ±0,2 m/s.

2.5.3.   Risultati

Non si registra un deterioramento sensibile della superficie reticolata. Sono ammessi deterioramenti alle intersezioni fra i quadrati o ai bordi delle incisioni, purché l’area deteriorata non sia superiore al 15 % della superficie reticolata.

2.6.   Prove su un proiettore completo munito di trasparente in materia plastica

2.6.1.   Resistenza all’usura meccanica della superficie del trasparente

2.6.1.1.   Prove

Il trasparente della luce campione n. 1 è sottoposto alla prova di cui al punto 2.4.1.

2.6.1.2.   Risultati

Dopo la prova i valori risultanti dalle misurazioni fotometriche effettuate sul proiettore conformemente al presente regolamento non devono superare di oltre il 30 % i valori massimi prescritti nei punti B 50 L e HV e non devono essere inferiori di oltre il 10 % ai valori minimi prescritti nel punto 75 R (per i proiettori destinati alla circolazione a sinistra, i punti da prendere in considerazione sono B 50 R, HV e 75 L).

2.6.2.   Prova di aderenza degli eventuali rivestimenti

Il trasparente della luce campione n. 2 è sottoposto alla prova di cui al punto 2.5.

3.   VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Per quanto concerne i materiali usati per la produzione dei trasparenti, le luci di una serie sono riconosciute conformi al presente regolamento se:

3.1.1.   dopo la prova di resistenza agli agenti chimici e la prova di resistenza ai detergenti e agli idrocarburi, la superficie esterna dei campioni non presenta fenditure, scheggiature o deformazioni visibili a occhio nudo (cfr. punti 2.2.2, 2.3.1 e 2.3.2);

3.1.2.   dopo la prova di cui al punto 2.6.1.1, i valori fotometrici nei punti di misurazione di cui al punto 2.6.1.2 rientrano nei limiti prescritti per la conformità della produzione dal presente regolamento.

3.2.   Se i risultati delle prove non soddisfano i requisiti, le prove sono ripetute su un altro campione di proiettori scelto a caso.

APPENDICE 1

ORDINE CRONOLOGICO DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE

A.   Prove sulle materie plastiche (trasparenti o campioni di materiale forniti conformemente al punto 2.2.4 del presente regolamento).

Campioni — Prove

Trasparenti o campioni di materiale

Trasparenti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1

Fotometriche limitate

(punto 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.1.1

Temperatura

(punto 2.1.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.1.2

Fotometriche limitate

(punto 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.2.1

Misurazione trasmissione

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

1.2.2

Misurazione diffusione

x

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.3

Agenti atmosferici

(2.2.1)

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

Misurazione trasmissione

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Agenti chimici

(punto 2.2.2)

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Misurazione diffusione

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Detergenti

(punto 2.3.1)

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Idrocarburi

(punto 2.3.2)

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1

Misurazione trasmissione

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Usura

(punto 2.4.1)

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.7.1

Misurazione trasmissione

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.7.2

Misurazione diffusione

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.8

Aderenza

(punto 2.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

B.   Prove su luci complete (fornite conformemente al punto 2.2.3 del presente regolamento)

Prove

Campione n.

1

2

2.1.

Usura (punto 2.6.1.1.)

x

 

2.2.

Fotometria (punto 2.6.1.2.)

x

 

2.3.

Aderenza (punto 2.6.2.)

 

x

APPENDICE 2

Metodo di misura della diffusione e della trasmissione della luce

1.   APPARECCHIATURA

(cfr. illustrazione)

Il fascio di un collimatore K con semidivergenza ß/2 = 17,4 x 10–4 è limitato da un diaframma DT con un’apertura di 6 mm contro il quale è collocato il supporto del campione.

Una lente acromatica convergente L2, corretta per eliminare le aberrazioni sferiche, collega il diaframma DT al ricevitore R; il diametro della lente L2 deve essere tale da non limitare il fascio diffuso dal campione in un cono con metà vertice β/2 = 14°.

Un diaframma anulare DD con angoli αo/2 = 1o e αmax/2 = 12° e collocato sul piano focale dell’immagine della lente L2.

La parte centrale non trasparente del diaframma è necessaria per eliminare la luce proveniente direttamente dalla sorgente luminosa. Deve essere possibile rimuovere la parte centrale del diaframma del fascio luminoso in modo che ritorni esattamente alla posizione originale.

La distanza L2 DT e la lunghezza focale F2  (1) della lente L2 devono essere scelte in modo che l’immagine di DT copra completamente il ricevitore R.

Se il flusso incidente iniziale è riferito a 1 000 unità, la precisione assoluta di ciascuna lettura deve essere un valore inferiore a 1 unità.

2.   MISURAZIONI

Si effettuano le seguenti letture:

Lettura

con campione

Con parte centrale di DD

Quantità rappresentata

T1

no

no

Flusso incidente nella lettura iniziale

T2

sì (prima della prova)

no

Flusso trasmesso dal materiale nuovo in un campo di 24 °C

T3

sì (dopo la prova)

no

Flusso trasmesso dal materiale esaminato in un campo di 24 °C

T4

sì (prima della prova)

Flusso diffuso dal materiale nuovo

T5

sì (dopo la prova)

Flusso diffuso dal materiale esaminato

Image 122

(1)  Per L2 si raccomanda una distanza focale di circa 80 mm.

APPENDICE 3

METODO PER LA PROVA DI ASPERSIONE

1.   Attrezzatura di prova

1.1.   Pistola a spruzzo

La pistola a spruzzo utilizzata deve essere munita di un ugello del diametro di 1,3 mm tale da permettere una portata di 0,24 ± 0,02 l/minuto ad una pressione di funzionamento di 6,0 bar – 0 + 0,5 bar.

In tali condizioni di funzionamento il getto ottenuto sulla superficie esposta ad usura deve avere un diametro di 170 mm ± 50 mm, ad una distanza di 380 mm ± 10 mm dall’ugello.

1.2.   Miscela di prova

La miscela di prova è composta di:

sabbia silicea di durezza 7 sulla scala di Mohr, granulometria compresa tra 0 e 0,2 mm e distribuzione quasi regolare, con un fattore angolare di 1,8-2;

acqua di durezza non superiore a 205 g/m3 per una miscela contenente 25 g di sabbia per litro d’acqua.

2.   Prova

La superficie esterna dei trasparenti delle luci è sottoposta una o più volte all’azione del getto di sabbia prodotto come descritto precedentemente. Il getto è spruzzato quasi perpendicolarmente alla superficie da esaminare.

L’usura è verificata collocando come riferimento uno o più campioni di vetro accanto ai trasparenti da sottoporre a prova. La miscela è spruzzata finché la variazione della diffusione della luce nel campione o nei campioni, misurata secondo il metodo descritto nell’appendice 2, è tale che:

Formula

Alcuni campioni di riferimento possono essere utilizzati per verificare che l’intera superficie da sottoporre a prova abbia subito un’usura uniforme.

APPENDICE 4

PROVA DI ADERENZA DEL NASTRO ADESIVO

1.   OBIETTIVO

Questo metodo permette di determinare in condizioni standard la forza di adesione lineare di un nastro adesivo ad una lastra di vetro.

2.   PRINCIPIO

Misurazione della forza necessaria a staccare un nastro adesivo da una lastra di vetro con un’angolazione di 90°.

3.   CONDIZIONI ATMOSFERICHE SPECIFICHE

L’ambiente deve avere una temperatura di 23 °C ± 5 °C con una umidità relativa (RH) del 65 % ± 15 %.

4.   PARTI DA SOTTOPORRE A PROVA

Prima della prova il rotolo campione di nastro adesivo è condizionato per 24 ore nell’atmosfera specificata al punto 3.

Da ciascun rotolo devono essere sottoposti a prova 5 campioni ciascuno della lunghezza di 400 mm. I campioni devono essere prelevati dopo aver eliminato i primi tre strati del rotolo.

5.   PROCEDURA

La prova è effettuata alle condizioni atmosferiche specificate al punto 3.

I cinque pezzi di nastro da sottoporre a prova devono essere prelevati srotolando il nastro radialmente ad una velocità approssimativa di 300 mm/s, e quindi applicati entro 15 secondi come segue:

si applica il nastro alla lastra di vetro progressivamente, strofinando leggermente con le dita nel senso della lunghezza senza premere eccessivamente, in modo da non lasciare bolle d’aria fra il nastro e la lastra di vetro.

Si lascia il tutto nelle condizioni atmosferiche specificate per 10 minuti.

Si stacca dal vetro circa 25 mm di nastro di prova, perpendicolarmente all’asse del nastro applicato. Si fissa la lastra ripiegando l’estremità libera del nastro a 90°. Si applica una forza in modo che la linea di separazione fra il nastro e la lastra sia perpendicolare a tale forza e alla lastra.

Si tira il nastro per staccarlo dalla lastra ad una velocità di 300 mm/s ± 30 mm/s, registrando la forza necessaria.

6.   RISULTATI

I cinque valori ottenuti sono ordinati e il valore medio è considerato il risultato della misurazione. Tale valore è espresso in Newton per centimetri di larghezza del nastro.


ALLEGATO 7

PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE AI CAMPIONAMENTI EFFETTUATI DA UN ISPETTORE

1.   PRESCRIZIONI GENERALI

1.1.   Le prescrizioni relative alla conformità sono considerate soddisfatte dal punto di vista meccanico e geometrico se non sono superate le inevitabili tolleranze di fabbricazione, conformemente al presente regolamento.

Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità dei proiettori prodotti in serie non viene contestata se, nella prova delle prestazioni fotometriche di un proiettore scelto a caso e munito di una lampada standard:

1.2.1.   nessuno dei valori misurati differisce dai valori minimi prescritti dal presente regolamento di più del 20 % in senso sfavorevole. Per i valori B 50 L (o R) e la zona III, la divergenza massima può essere rispettivamente di:

B 50 L (o R): 0,2 lux, pari al 20 %

0,3 lux, pari al 30 %

zona III: 0,3 lux, pari al 20 %

0,45 lux, pari al 30 %

o se

1.2.2.1.   nel caso del fascio anabbagliante, i valori prescritti nel presente regolamento sono soddisfatti in HV (con una tolleranza di 0,2 lux) e, relativamente a tale orientamento, in almeno un punto di ciascuna area delimitata sullo schermo di misura (a 50) da un cerchio di 15 cm di raggio attorno ai punti B 50 L (o R) (con una tolleranza di 0,1 lux), 75 R (o L) 50 v, 25 R, 25 L, e nell’intera area della zona IV che non si trova a più di 22,5 cm sopra la linea 25 R e 25 L;

1.2.2.2.   e se, per il fascio abbagliante, con HV situato all’interno dell’isolux 0,75 Emax, è osservata una tolleranza per i valori fotometrici pari a +20 % per i valori massimi e a –20 % per i valori minimi in qualsiasi punto di misurazione di cui al punto 6.3.2 del presente regolamento. Il valore di riferimento non è preso in considerazione.

1.2.3.   Se i risultati delle prove descritte ai punti non sono conformi alle prescrizioni, l’orientamento del proiettore può essere modificato, purché l’asse del fascio non si sposti lateralmente di oltre 1o a destra o a sinistra.

1.2.4.   Se i risultati delle prove descritte ai punti precedenti non sono conformi alle prescrizioni, le prove dei proiettori sono ripetute utilizzando un altra lampada campione.

1.2.5.   I proiettori con difetti manifesti non sono presi in considerazione.

1.2.6.   Il valore di riferimento non è preso in considerazione.

1.3.   Le coordinate cromatiche si considerano rispettate quando il proiettore è munito di una lampada a incandescenza regolata sulla temperatura di colore standard A.

Le prestazioni fotometriche di un proiettore che emette luce di colore giallo selettivo, quando è munito di una lampada a incandescenza incolore corrispondono ai valori contenuti nel presente regolamento moltiplicati per 0,84.

2.   PRIMO CAMPIONAMENTO

Nel primo campionamento quattro proiettori sono scelti a caso. Il primo campione di due proiettori è contrassegnato con A, il secondo campione di due proiettori è contrassegnato con B.

2.1.   Conformità non contestata

In base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori di serie non è contestata se le divergenze dei valori misurati sul proiettore in senso sfavorevole sono:

2.1.1.1.   campione A

1:

per un proiettore 0 %

 

per un proiettore non più del 20 %

A2:

per entrambi i proiettori più dello 0 %

 

ma non più del 20 %

 

procedere con il campione B

2.1.1.2.   campione B

B1:

per entrambi i proiettori 0 %

2.1.2.   o se il campione A soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

2.2.   Conformità contestata

In base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori di serie è contestata e si chiede al fabbricante di rendere la sua produzione conforme ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:

2.2.1.1.   campione A

A3:

per un proiettore non più del 20 %

 

per un proiettore più del 20 %

 

ma non più del 30 %

2.2.1.2.   campione B

B2:

nel caso di A2

 

per un proiettore più dello 0 %

 

ma non più del 20 %

 

per un proiettore non più del 20 %

B3:

nel caso di A2

 

per un proiettore 0 %

 

per un proiettore più del 20 %

 

ma non più del 30 %

2.2.2.   o se il campione A non soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

2.3.   Revoca dell’omologazione

La conformità è contestata e si applica il punto 13 se, in base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:

2.3.1.   campione A

A4:

per un proiettore non più del 20 %

 

per un proiettore più del 30 %

A5:

per entrambi i proiettori più del 20 %

2.3.2.   campione B

B4:

nel caso di A2

 

per un proiettore più dello 0 %

 

ma non più del 20 %

 

per un proiettore più del 20 %

B5:

nel caso di A2

 

per entrambi i proiettori più del 20 %

B6:

nel caso di A2

 

per un proiettore 0 %

 

per un proiettore più del 30 %

2.3.3.   o se i campioni A e B non soddisfano le condizioni di cui al punto 1.2.2.

3.   SECONDO CAMPIONAMENTO

Nei casi di A3, B2, B3 è necessario, entro due mesi dalla notifica, procedere a un secondo campionamento scegliendo un terzo campione C di due proiettori e un quarto campione D di due proiettori da lotti fabbricati dopo l’adeguamento.

3.1.   Conformità non contestata

In base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori di serie non è contestata se le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:

3.1.1.1.   campione C

C1:

per un proiettore 0 %

 

per un proiettore non più del 20 %

C2:

per entrambi i proiettori più dello 0 %

 

ma non più del 20 %

procedere con il campione D

3.1.1.2.   campione D

D1:

nel caso di C2 per entrambi i proiettori 0 %

3.1.2.   o se il campione C soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

3.2.   Conformità contestata

In base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori di serie è contestata e si chiede al fabbricante di rendere la sua produzione conforme ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:

3.2.1.1.   campione D

D2:

nel caso di C2

 

per un proiettore più dello 0 %

 

ma non più del 20 %

 

per un proiettore non più del 20 %

3.2.1.2.   o se il campione C non soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

3.3.   Revoca dell’omologazione

La conformità è contestata e si applica il punto 14 se, in base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:

3.3.1.   campione C

C3:

per un proiettore non più del 20 %

 

per un proiettore più del 20 %

C4:

per entrambi i proiettori più del 20 %

3.3.2.   campione D

D3:

nel caso di C2

 

per un proiettore non più dello 0 %

 

per un proiettore più del 20 %

3.3.3.   o se i campioni C e D non soddisfano le condizioni di cui al punto 1.2.2.

4.   SPOSTAMENTO VERTICALE DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE

Per verificare lo spostamento verticale della linea di demarcazione sotto l’effetto del calore, si applica la procedura seguente.

Uno dei proiettori del campione A, prelevato secondo la procedura di cui alla figura l del presente allegato, è sottoposto a prova secondo la procedura descritta al punto 2.1 dell’allegato 4 dopo essere stato sottoposto per tre volte consecutive al ciclo descritto al punto 2.2.2 dell’allegato 4. Il proiettore è ritenuto accettabile se Δr non è superiore a 1,5 mrad.

Se detto valore è compreso tra 1,5 mrad e 2,0 mrad, il secondo proiettore del campione A è sottoposto alla prova, dopodiché la media dei valori assoluti rilevati su entrambi i campioni non deve essere superiore a 1,5 mrad.

Tuttavia, se questo valore di 1,5 mrad sul campione A non è rispettato, i due proiettori del campione B sono sottoposti alla stessa procedura e il valore di Δr di ciascuno di essi non deve essere superiore a 1,5 mrad.

Figura 1

Image 123

2 dispositivi

Primo campionamento

4 catadiottri selezionati a caso suddivisi nei campioni A e B

2 dispositivi

FINE

Passare al campione B

FINE

Adeguamento

Il costruttore deve adeguare il prodotto ai requisiti

2 dispositivi

Secondo campionamento

4 dispositivi selezionati a caso suddivisi nei campioni C e D

2 dispositivi

Possibili risultati del campione A

Poss. risult. del camp. C

FINE

Passare al campione D

FINE

Passare all’adeguamento

Poss. risult. del camp. D

Possibili risultati del campione B

Ritiro della omologazione

Divergenza massima [in %] in senso sfavorevole rispetto ai valori limite


10.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 177/211


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 46 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi

Comprendente tutto il testo valido fino a:

supplemento 4 alla serie di modifiche 02 — data di entrata in vigore: 22 luglio 2009

rettifica 1 del supplemento 4 — data di entrata in vigore: 11 novembre 2009

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

I.   DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Marcature

5.

Omologazione

6.

Prescrizioni

6.1.

Specchi

6.2.

Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi

7.

Modifica del tipo di dispositivo per la visione indiretta ed estensione dell’omologazione

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Denominazioni e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

II.   INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA

12.

Definizioni

13.

Domanda di omologazione

14.

Omologazione

15.

Prescrizioni

16.

Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell’omologazione

17.

Conformità della produzione

18.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

19.

Cessazione definitiva della produzione

20.

Denominazioni e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

21.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

Allegato 1 —

Modello di scheda informativa relativa all’omologazione per tipo di un dispositivo per la visione indiretta

Allegato 2 —

Modello di scheda informativa relativa all’omologazione per tipo di un veicolo per quanto concerne l’installazione di dispositivi per la visione indiretta

Allegato 3 —

Notifica riguardante il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di dispositivo per la visione indiretta in conformità al regolamento n. 46

Allegato 4 —

Notifica riguardante il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo riguardo all’installazione di dispositivi per la visione indiretta, in conformità al regolamento n. 46

Allegato 5 —

Esempio di un marchio di omologazione destinato a un dispositivo per la visione indiretta

Allegato 6 —

Metodo di prova per determinare il fattore di riflessione

Allegato 7 —

Metodo per misurare il raggio di curvatura «r» della superficie riflettente di uno specchio

Allegato 8 —

Metodo per la determinazione del punto «H» e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere degli autoveicoli

Appendice 1 —

Descrizione della macchina tridimensionale per la determinazione del punto «H»

Appendice 2 —

Sistema di riferimento tridimensionale

Appendice 3 —

Dati di riferimento relativi ai posti a sedere

Allegato 9 —

(riservato)

Allegato 10 —

Calcolo della distanza di rilevamento

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica:

a)

ai dispositivi obbligatori e facoltativi per la visione indiretta, elencati alla tabella di cui al paragrafo 15.2.1.1.1, destinati a veicoli appartenenti alle categorie M ed N (1) e ai dispositivi obbligatori e facoltativi per la visione indiretta, di cui ai paragrafi 15.2.1.1.3 e 15.2.1.1.4 destinati a veicoli appartenenti alla categoria L (1), la cui carrozzeria comprenda almeno parzialmente il conducente;

b)

all’installazione di dispositivi per la visione indiretta su veicoli appartenenti alle categorie M ed N e su veicoli appartenenti alla categoria L (1) la cui carrozzeria comprenda almeno parzialmente il conducente.

I.   DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

«Dispositivi per la visione indiretta» indica dispositivi che permettono di osservare la zona di traffico adiacente al veicolo che non è possibile osservare mediante visione diretta. Può trattarsi di specchi convenzionali o di dispositivi a telecamera e monitor o di altro tipo capaci di presentare al conducente informazioni sul campo di visibilità indiretta.

«Specchio» indica un dispositivo, diverso da dispositivi quali il periscopio, destinato a consentire una buona visione dietro, a lato e davanti al veicolo entro i campi di visibilità definiti al paragrafo 15.2.4.

2.1.1.1.    «Specchio interno» indica un dispositivo definito al paragrafo 2.1, destinato a essere installato all’interno dell’abitacolo di un veicolo.

2.1.1.2.    «Specchio esterno» indica un dispositivo definito al paragrafo 2.1, destinato a essere montato sulla superficie esterna di un veicolo.

2.1.1.3.    «Specchio di sorveglianza» indica uno specchio diverso da quelli definiti al paragrafo 2.1.1, che può essere installato all’interno o all’esterno del veicolo per dare campi di visibilità diversi da quelli specificati al paragrafo 15.2.4.

2.1.1.4.    «Sistema di aiuto alla la visibilità» indica un sistema che permette al conducente di individuare e/o vedere oggetti nella zona adiacente al veicolo.

2.1.1.5.    «r» indica la media dei raggi di curvatura misurati sulla superficie riflettente, secondo il metodo descritto nell’allegato 7.

2.1.1.6.    «Raggi di curvatura principali in un punto della superficie riflettente (r i )» indica i valori, ottenuti con l’apparecchiatura definita nell’allegato 7, misurati sull’arco della superficie riflettente che passa per il centro di detta superficie parallelamente al segmento b, come definito al paragrafo 6.1.2.1.2.1 e sull’arco perpendicolare a detto segmento.

2.1.1.7.    «Raggio di curvatura in un punto della superficie riflettente (r p )» indica la media aritmetica dei raggi di curvatura principali r i e r' i e cioè:

Formula

2.1.1.8.    «Superficie sferica» indica una superficie che ha un raggio costante e uguale in tutte le direzioni.

2.1.1.9.    «Superficie asferica» indica una superficie che ha un raggio costante solo su un piano.

2.1.1.10.    «Specchio asferico» indica uno specchio composto da una parte sferica e di una asferica, in cui il passaggio della superficie riflettente dalla parte sferica a quella asferica deve essere opportunamente contrassegnato. La curvatura dell’asse principale dello specchio è definita nel sistema di coordinate x/y dal raggio della calotta primaria sferica avente:

Formula

in cui:

R

:

raggio nominale nella parte sferica

k

:

costante relativa alla variazione di curvatura

a

:

costante relativa alla dimensione sferica della calotta primaria sferica.

2.1.1.11.    «Centro della superficie riflettente» indica il centro dell’area visibile della superficie riflettente.

2.1.1.12.    «Raggio di curvatura delle parti che costituiscono lo specchio» indica il raggio «c» dell’arco di circonferenza che più si approssima alla forma arrotondata della parte considerata.

2.1.1.13.    «Categoria di specchi» indica l’insieme dei dispositivi che hanno una o più caratteristiche o funzioni in comune. Esse sono così classificate:

classe I: «specchio retrovisore interno»: dà il campo di visibilità definito al paragrafo 15.2.4.1,

classi II e III: «specchio retrovisore esterno principale»: dà i campi di visibilità definiti ai paragrafi 15.2.4.2 e 15.2.4.3,

classe IV: «specchio grandangolo esterno»: dà il campo di visibilità definito al paragrafo 15.2.4.4,

classe V: «specchio di accostamento esterno»: dà il campo di visibilità definito al paragrafo 15.2.4.5,

classe VI: «specchio frontale»: dà il campo di visibilità definito al paragrafo 15.2.4.6,

classe VII: specchi destinati ai veicoli appartenenti alla categoria L, muniti di carrozzeria.

«Dispositivo a telecamera e monitor per la visione indiretta» indica un dispositivo definito al paragrafo 2.1 in cui il campo di visibilità è ottenuto con una combinazione di telecamera e monitor, definiti rispettivamente ai paragrafi 2.1.2.1 e 2.1.2.2.

2.1.2.1.    «Telecamera» indica un dispositivo che raccoglie un’immagine del mondo esterno e la converte poi in un segnale (come un segnale video).

2.1.2.2.    «Monitor» indica un dispositivo che trasforma un segnale video in immagini percepibili visivamente.

2.1.2.3.    «Rilevamento» indica la capacità di distinguere, a una certa distanza, un’immagine dal suo sfondo/da elementi attigui.

2.1.2.4.    «Contrasto di luminanza» indica la relazione tra la luminosità di un oggetto e quella del suo sfondo immediato/elementi attigui, che permette di distinguere l’oggetto dallo sfondo/dagli elementi attigui.

2.1.2.5.    «Risoluzione» indica il dettaglio più piccolo che sia possibile distinguere con un sistema di percezione, percepito cioè come a sé stante separato dall'insieme. La risoluzione dell’occhio umano è detta «acutezza visiva».

2.1.2.6.    «Oggetto critico» indica un oggetto circolare con diametro D0 = 0,8 m (2).

2.1.2.7.    «Percezione critica» indica il livello di percezione che l’occhio umano è normalmente in grado di raggiungere in varie condizioni. In condizioni di traffico, il valore limite di una percezione critica è di 8 minuti di arco dell’angolo visuale.

2.1.2.8.    «Campo di visibilità» indica la sezione dello spazio tridimensionale che è controllata con l’ausilio di un dispositivo per la visione indiretta. Salvo indicazione contraria, ciò si fonda sulla visione a livello del suolo offerta da uno o più dispositivi che non siano specchi e può essere limitato dalla pertinente distanza di rilevazione che corrisponde all’oggetto critico.

2.1.2.9.    «Distanza di rilevamento» indica la distanza misurata a livello del suolo tra il punto di riferimento per la visione e il punto estremo al quale un oggetto critico può appena essere percepito (valore limite per la percezione critica).

2.1.2.10.    «Campo visivo critico» indica l’area in cui un oggetto critico va rilevato da un dispositivo per la visione indiretta, definita da un angolo e da una o più distanze di rilevamento.

2.1.2.11.    «Punto di riferimento per la visione» indica il punto collegato al veicolo cui si riferisce il campo visivo prescritto. Si tratta della proiezione al suolo dell’intersezione di un piano verticale, passante per i punti oculari del conducente, con un piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo, situato 20 cm all’esterno del veicolo stesso.

2.1.2.12.    «Spettro visivo» indica una luce la cui lunghezza d’onda è compresa entro i limiti di percezione dell’occhio umano: 380-780 nm.

2.1.2.13.    «Dispositivo di sorveglianza a telecamera e monitor o registrazione» è un dispositivo composto da una telecamera e da un monitor o da un impianto di registrazione, diverso dal dispositivo a telecamera e monitor di cui al paragrafo 2.1.2, che può essere installato all’interno o all’esterno del veicolo per coprire campi di visibilità diversi da quelli di cui al paragrafo 15.2.4 o per costituire un sistema di sicurezza nel o intorno al veicolo.

2.1.3.    «Altri dispositivi per la visione indiretta» indica dispositivi definiti al punto 2.1 nei quali il campo di visibilità non è ottenuto con un dispositivo per la visione indiretta come uno specchio o uno a telecamera e monitor.

2.1.4.    «Tipo di dispositivo per la visione indiretta» indica dispositivi che non differiscono tra loro per caratteristiche essenziali come quelle che seguono:

concezione del dispositivo compreso l’eventuale fissaggio alla carrozzeria,

nel caso degli specchi: la categoria, la forma, le dimensioni e il raggio di curvatura della superficie riflettente dello specchio,

nel caso dei dispositivi a telecamera e monitor: la distanza di rilevamento e l’ampiezza della visione.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   La domanda di omologazione relativa a un tipo di dispositivo per la visione indiretta va presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o da un suo rappresentante debitamente autorizzato.

3.2.   Un modello di scheda informativa si trova all’allegato 1.

Per ciascun tipo di dispositivo per la visione indiretta la domanda va corredata da quanto segue:

3.3.1.   specchi: 4 campioni, di cui 3 destinati a essere usati nelle prove e 1 destinato a essere conservato dal laboratorio per eventuali verifiche successive. Il laboratorio ha facoltà di richiedere ulteriori esemplari.

3.3.2.   altri dispositivi per la visione indiretta: 1 campione di tutte le componenti.

4.   MARCATURE

4.1.   I campioni di dispositivi per la visione indiretta presentati per l’omologazione dovranno recare il marchio di fabbrica o commerciale del costruttore; Quest’ultimo deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.2.   Ogni dispositivo disporrà di spazio sufficiente a ospitare il marchio di omologazione che dovrà essere leggibile una volta che il dispositivo sia montato sul veicolo; tale spazio deve essere evidenziato dai disegni di cui all’allegato 1.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1.   Se i campioni presentati per l’omologazione soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 6 del presente regolamento, l’omologazione per il tipo pertinente di dispositivo per la visione indiretta deve essere rilasciata.

5.2.   A ogni tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime 2 cifre (attualmente 02) indicano la serie di emendamenti comprendente le più recenti rettifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data in cui è stata rilasciata l’omologazione. Lo stesso numero di omologazione non può essere assegnato dalla stessa Parte contraente a un altro tipo di dispositivo per la visione indiretta.

5.3.   Il rilascio, il rifiuto, l’estensione o la revoca dell’omologazione e la cessazione definitiva della produzione di un tipo di dispositivo per la visione indiretta ai sensi del presente regolamento saranno comunicati alle Parti dell’accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello che figura all’allegato 3 del presente regolamento.

Oltre alle marcature prescritte al paragrafo 4.1, ciascun dispositivo per la visione indiretta conforme ad un tipo omologato ai sensi del presente regolamento deve recare, in maniera ben visibile nello spazio menzionato al paragrafo 4.2, un marchio internazionale di omologazione composto da:

5.4.1.   un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (3);

5.4.2.   un numero di omologazione;

5.4.3.   un simbolo aggiuntivo (che sarà I, II, III, IV, V, VI o VII), che specifichi la classe del tipo di specchio, o dal simbolo S per dispositivi di visione indiretta diversi dagli specchi. Il simbolo aggiuntivo è posto in prossimità del cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E».

5.5.   Il marchio d’omologazione e il simbolo aggiuntivo saranno chiaramente leggibili e indelebili.

5.6.   L’allegato 5 del presente regolamento dà alcuni esempi di marchi di omologazione e di simboli aggiuntivi.

6.   PRESCRIZIONI

6.1.   SPECCHI

6.1.1.   CARATTERISTICHE GENERALI

6.1.1.1.   Tutti gli specchi devono essere regolabili.

6.1.1.2.   Il bordo della superficie riflettente deve essere compreso in un alloggiamento protettivo (coppa, ecc.) che in ogni punto del suo perimetro e in ogni direzione deve avere un valore «c» pari o superiore a 2,5 mm. Se la superficie riflettente sporge dall'alloggiamento, il raggio di curvatura «c», sul bordo sporgente, deve essere pari o superiore a 2,5 mm e la superficie riflettente deve poter rientrare nell’alloggiamento esercitando una forza di 50 N, sul punto che più sporge da esso, in direzione orizzontale approssimativamente parallela al piano longitudinale mediano del veicolo.

6.1.1.3.   Se lo specchio è montato su una superficie piana, tutte le sue parti, anche quelle che dopo le prove di cui al paragrafo 6.1.3.2, restano unite al supporto, che in condizioni statiche sono potenzialmente in contatto con una sfera di 165 mm di diametro (specchi interni) o di 100 mm (specchi esterni), devono avere un raggio di curvatura «c» pari ad almeno 2,5 mm, in tutte le posizioni di regolazione del dispositivo.

6.1.1.4.   I bordi dei fori o delle rientranze di fissaggio il cui diametro o la cui diagonale maggiore siano inferiori a 12 mm non sono sottoposti alla prescrizione del paragrafo 6.1.1.3, purché siano smussati.

6.1.1.5.   Il dispositivo di fissaggio degli specchi sul veicolo deve essere concepito in maniera che un cilindro con raggio di 70 mm (50 mm, nei veicoli appartenenti alla categoria L), che abbia come asse l’asse o uno degli assi di snodo o di rotazione che consentono il cedimento dello specchio nella direzione d’urto, intersechi almeno in parte la superficie a cui è fissato il dispositivo.

6.1.1.6.   Le parti degli specchi esterni di cui ai paragrafi 6.1.1.2 e 6.1.1.3 fatte di materiali di durezza Shore A pari o inferiore a 60, sono esenti dalle prescrizioni corrispondenti.

6.1.1.7.   Per le parti degli specchi interni fatte di materiali di durezza Shore A inferiore a 50 e montate su supporto rigido, i requisiti di cui ai paragrafi 6.1.1.2 e 6.1.1.3 si applicano al solo supporto.

6.1.2.   CARATTERISTICHE PARTICOLARI

6.1.2.1.   DIMENSIONI

6.1.2.1.1.   Retrovisori interni (classe I)

La superficie riflettente deve avere dimensioni tali da potervi iscrivere un rettangolo con un lato di 40 mm e l’altro pari ad «a», in cui:

Formula

ed «r» è il raggio di curvatura.

6.1.2.1.2.   Retrovisori esterni principali (classi II e III)

6.1.2.1.2.1.   La superficie riflettente deve avere dimensioni tali da potervi iscrivere:

un rettangolo alto 40 mm e la cui base, misurata in millimetri, è pari ad «a»,

un segmento parallelo all’altezza del rettangolo, la cui lunghezza, espressa in millimetri, è pari a «b».

6.1.2.1.2.2.   I valori minimi di «a» e «b» sono indicati nella tabella seguente:

Classe del retrovisore

a

(mm)

b

(mm)

II

Formula

200

III

Formula

70

6.1.2.1.3.   Specchi esterni «grandangolari» (classe IV)

Il contorno della superficie riflettente deve avere forma semplice e dimensioni tali da ottenere, abbinando eventualmente uno specchio esterno della classe II, il campo di visibilità prescritto al paragrafo 15.2.4.4.

6.1.2.1.4.   Specchi esterni «d’accostamento» (classe V)

Il contorno della superficie riflettente deve essere di forma geometrica semplice e di dimensioni tali da ottenere il campo di visibilità prescritto al paragrafo 15.2.4.5.

6.1.2.1.5.   Specchi frontali (classe VI)

Il contorno della superficie riflettente deve essere di forma geometrica semplice e di dimensioni tali da ottenere il campo di visibilità prescritto al paragrafo 15.2.4.6.

6.1.2.1.6.   Specchi per i veicoli appartenenti alla categoria L, muniti di carrozzeria (classe VII)

6.1.2.1.6.1.   Specchi esterni «principali» (classe VII)

Le dimensioni minime della superficie riflettente devono essere tali che:

a)

la sua superificie non sia inferiore a 6 900 mm2;

b)

il diametro degli specchi circolari non sia inferiore a 94 mm;

c)

se gli specchi retrovisori non sono circolari, le loro dimensioni devono permettere di iscrivere un cerchio del diametro di 78 mm sulla superficie riflettente.

Le dimensioni massime della superficie riflettente devono essere tali che:

a)

il diametro di un retrovisore non sia superiore a 150 mm;

b)

la superficie riflettente di un retrovisore non circolare possa essere contenuta in un rettangolo di 120 mm × 200 mm.

6.1.2.2.   Superficie riflettente e coefficienti di riflessione

6.1.2.2.1.   La superficie riflettente di uno specchio deve essere piana o sferica convessa. Gli specchi esterni possono essere muniti anche di una parte asferica, purché lo specchio principale sia conforme alle prescrizioni relative al campo di visibilità indiretta.

6.1.2.2.2.   Differenze tra i raggi di curvatura degli specchi

6.1.2.2.2.1.   La differenza tra ri o r'i, ed rp in ciascun punto di riferimento non deve superare 0,15 r.

6.1.2.2.2.2.   La differenza tra ciascun raggio di curvatura (rp1, rp2, e rp3) e r non deve superare 0,15 r.

6.1.2.2.2.3.   Quando r è pari o superiore a 3 000 mm, il valore di 0,15 r di cui ai paragrafi 6.1.2.2.2.1 e 6.1.2.2.2.2 è sostituito da 0,25 r.

6.1.2.2.3.   Prescrizioni per le parti asferiche degli specchi

6.1.2.2.3.1.   Gli specchi asferici devono essere di forma e dimensioni tali da fornire informazioni utili al conducente. Ciò presuppone normalmente una larghezza minima è di 30 mm in punto determinato.

6.1.2.2.3.2.   Il raggio di curvatura ri della parte asferica deve essere di almeno 150 mm.

Il valore di r degli specchi sferici non deve essere inferiore a:

6.1.2.2.4.1.    1 200 mm per i retrovisori interni (classe I);

6.1.2.2.4.2.    1 200 mm per i retrovisori esterni principali (classi II e III);

6.1.2.2.4.3.   300 mm per gli specchi esterni «grandangolari» (classe IV) e «d'accostamento» (classe V);

6.1.2.2.4.4.   200 mm per gli specchi frontali (classe VI).

6.1.2.2.4.5.    1 000 mm, o più di 1 500 mm, nel caso di specchi appartenenti alla classe VII.

6.1.2.2.5.   Il valore del coefficiente di riflessione normale, determinato con il metodo descritto nell’allegato 6, non deve essere inferiore al 40 %.

Per le superfici riflettenti con grado di riflessione variabile, la posizione «giorno» deve consentire di riconoscere i colori dei segnali usati per la circolazione stradale. Il valore del coefficiente di riflessione normale nella posizione «notte» non deve essere inferiore al 4 %.

6.1.2.2.6.   La superficie riflettente deve conservare le caratteristiche prescritte al paragrafo 6.1.2.2.5, anche dopo una prolungata esposizione alle intemperie in normali condizioni d’impiego.

6.1.3.   Prove

Gli specchi appartenenti alle classi da I a VI e alla classe VII (muniti di sistemi di applicazione identici a quelli appartenenti alla classe III) vanno sottoposti alle prove di cui al paragrafo 6.1.3.2.1 e 6.1.3.2.2. Gli specchi appartenenti alla classe VII muniti di braccio vanno sottoposti alle prove di cui al paragrafo 6.1.3.2.3.

6.1.3.1.1.   Le prove di cui al paragrafo 6.1.3.2 non sono necessarie per specchi esterni nessuna parte dei quali si trovi a meno di 2 m dal suolo, in qualunque posizione regolabile, con il veicolo gravato da un carico pari alla massa massima tecnicamente ammissibile.

Questa deroga si applica anche agli elementi di fissaggio degli specchi (piastre di fissaggio, bracci, giunti snodati, ecc.), situati a meno di 2 m dal suolo e non sporgenti rispetto alla larghezza fuori tutto del veicolo misurata sul piano trasversale che passa per gli elementi di fissaggio più bassi degli specchi o per qualsiasi altro punto davanti a tale piano se quest’ultima configurazione dà una larghezza fuori tutto maggiore.

In questo caso, allegare una descrizione che precisi che lo specchio deve essere montato in modo che la posizione dei suoi elementi di fissaggio al veicolo sia conforme a quanto detto sopra.

Quando viene applicata questa deroga, il braccio deve essere contrassegnato in modo indelebile dal simbolo

Formula

che deve essere indicato anche sulla scheda di omologazione.

6.1.3.2.   Prova d’urto

Le prove di cui al presente paragrafo non vengono eseguite per i dispositivi incorporati nella carrozzeria del veicolo aventi una superficie anteriore inclinata con un’angolazione massima, rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, di 45° oppure per i dispositivi che non sporgono più di 100 mm dalla zona adiacente della carrozzeria misurati secondo il regolamento n. 26.

6.1.3.2.1.   Descrizione del dispositivo di prova

Il dispositivo di prova è costituito da un pendolo che può oscillare intorno a due assi orizzontali perpendicolari fra loro, di cui uno è perpendicolare al piano contenente la traiettoria di oscillazione del pendolo.

Il pendolo porta all’estremità un martello costituito da una sfera rigida del diametro di 165 ± 1 mm con un rivestimento in gomma spesso di 5 mm di durezza Shore A 50.

Un apposito dispositivo consente di individuare l’angolo massimo raggiunto dal braccio nel piano di oscillazione.

Un supporto solidale con il telaio del pendolo servirà a fissare dei campioni nelle condizioni d’urto di cui al paragrafo 6.1.3.2.2.6.

La figura 1 (cfr. sotto) indica le dimensioni (in mm) del dispositivo di prova e le sue caratteristiche specifiche:

Figura 1

Image 124

6.1.3.2.1.2.   Il centro di percussione del pendolo si considera coincidente con il centro della sfera che costituisce il martello. La sua distanza «l» dall’asse di oscillazione nel relativo piano è pari a 1 m ± 5 mm. La massa ridotta del pendolo è mo = 6,8 ±0,05 kg. La relazione tra «mo », la massa totale «m» del pendolo e la distanza «d» esistente tra il baricentro del pendolo e il suo asse di rotazione è espressa dalla formula:

Formula

6.1.3.2.2.   Descrizione della prova

6.1.3.2.2.1.    Lo specchio viene fissato al supporto col procedimento raccomandato dal costruttore del dispositivo o eventualmente da quello del veicolo.

Posizionamento dello specchio per la prova

6.1.3.2.2.2.1.   Gli specchi vanno posizionati sul dispositivo per la prova d’urto con il pendolo in modo che gli assi, che sono orizzontali e verticali quando lo specchio è montato su un veicolo in base alle istruzioni di montaggio del richiedente, siano nella stessa posizione.

6.1.3.2.2.2.2.   Se uno specchio è regolabile rispetto alla base, la prova va effettuata nella posizione più sfavorevole agli effetti del suo funzionamento, nei limiti di regolazione indicati dal richiedente.

6.1.3.2.2.2.3.   Se munito di un dispositivo che ne regola la distanza dalla base, lo specchio va posizionato alla minor distanza possibile tra alloggiamento e base.

6.1.3.2.2.2.4.   Se mobile nel suo alloggiamento, la superficie riflettente va regolata in modo che il suo angolo superiore più distante dal veicolo si trovi nella posizione più sporgente rispetto all’alloggiamento stesso.

6.1.3.2.2.3.   Esclusa la prova 2 per gli specchi interni (cfr. paragrafo 6.1.3.2.2.6.1), se il pendolo è in posizione verticale, i piani orizzontale e longitudinale verticale passanti per il centro del martello devono passare per il centro della superficie riflettente, quale definito al paragrafo 2.1.1.11. La direzione longitudinale di oscillazione del pendolo è parallela al piano mediano longitudinale del veicolo.

6.1.3.2.2.4.   Se, nelle condizioni di regolazione di cui ai paragrafi 6.1.3.2.2.1 e 6.1.3.2.2.2 parti dello specchio limitano la corsa di ritorno del martello, il punto d’impatto va spostato in direzione perpendicolare rispetto all’asse di rotazione o di snodo considerato.

Lo spostamento non deve essere superiore a quanto rigorosamente necessario all’esecuzione della prova; e deve essere limitato in modo che:

la sfera che delimita il martello rimanga almeno tangente al cilindro definito al paragrafo 6.1.1.5,

oppure il punto di contatto con il martello avvenga a una distanza di almeno 10 mm dal bordo della superficie riflettente.

6.1.3.2.2.5.   La prova consiste nel far cadere il martello dall’altezza corrispondente a un angolo di 60° del pendolo con la verticale, in modo che il martello colpisca lo specchio nel momento in cui il pendolo raggiunge la posizione verticale.

Gli specchi vengono colpiti nelle varie condizioni descritte qui di seguito:

6.1.3.2.2.6.1.   Specchi interni

Prova 1: Il punto d’impatto è quello definito al paragrafo 6.1.3.2.2.3. Il martello deve colpire lo specchio sul lato della superficie riflettente.

Prova 2: il punto d’impatto si trova sul bordo dell’alloggiamento: la direzione d’impatto deve formare un angolo di 45° con il piano della superficie riflettente; il punto d’impatto deve situarsi sul piano orizzontale passante per il centro di tale superficie. L’impatto deve avvenire sul lato della superficie riflettente.

6.1.3.2.2.6.2.   Specchi esterni

Prova 1: il punto d'impatto è quello definito al paragrafo 6.1.3.2.2.3 o 6.1.3.2.2.4. Il martello deve colpire lo specchio sul lato della superficie riflettente.

Prova 2: il punto d'impatto è quello definito al paragrafo 6.1.3.2.2.3 o 6.1.3.2.2.4. il martello deve colpire lo specchio sul lato opposto alla superficie riflettente.

Se retrovisori della classe II o III sono fissati sullo stesso braccio cui sono fissati retrovisori della classe IV, le prove vanno effettuate sullo specchio inferiore. Il servizio tecnico incaricato delle prove può tuttavia ripetere una o entrambe le prove sullo specchio superiore se questo è situato a meno di 2 m dal suolo.

6.1.3.2.3.   Prova di flessione sulla custodia fissata al braccio (classe VII)

6.1.3.2.3.1.   Descrizione della prova

Porre la custodia orizzontalmente in un dispositivo, in modo da bloccare solidamente gli elementi di regolazione del supporto di fissaggio. Nella direzione della dimensione maggiore della custodia, immobilizzare l’estremità più vicina al punto di attacco sull’elemento di regolazione del supporto con un arresto rigido, largo 15 mm, che copra tutta la larghezza della custodia

All’altra estremità, porre sopra la custodia un arresto identico a quello descritto per applicare il carico di prova previsto (figura 2).

È consentito bloccare l’estremità della custodia opposta a quella su cui si è esercitato lo sforzo invece di tenerla in posizione come illustrato nella figura 2.

Figura 2

Esempio di dispositivo per la prova di flessione dei retrovisori

Image 125

Cunei metallici

Custodia

Arresto regolabile

Supporto

regolabilet

Peso W

Dispositivo di bloccaggio

6.1.3.2.3.2.   Il carico di prova è di 25 kg e va mantenuto per un minuto.

6.1.3.3.   Risultati delle prove

Nelle prove descritte al paragrafo 6.1.3.2 il pendolo deve continuare la sua corsa dopo l'urto in modo che la proiezione della posizione assunta dal braccio sul piano di oscillazione formi un angolo di almeno 20° con la verticale. L’approssimazione tollerata nella misurazione dell’angolo è di ± 1°.

6.1.3.3.1.1.   Questa prescrizione non si applica agli specchi incollati al parabrezza, ai quali si applica invece, dopo la prova, la prescrizione di cui al paragrafo 6.1.3.3.2.

6.1.3.3.1.2.   L’angolo di risalita formato dal pendolo con la verticale va ridotto da 20° a 10° per tutti i retrovisori delle classi II e IV e per i retrovisori della classe III se quest’ultimi sono fissati allo stesso supporto degli specchi appartenenti alla classe IV.

6.1.3.3.2.   Se il supporto dello specchio incollato sul parabrezza si rompe durante le prove di cui al paragrafo 6.1.3.2, la parte restante non deve sporgere, rispetto alla base, di più di 10mm e la configurazione, dopo la prova, deve soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 6.1.1.3.

Durante le prove di cui al punto 6.1.3.2, la superficie riflettente non deve rompersi. La rottura della superficie riflettente è tuttavia tollerata se si verifica una delle condizioni seguenti:

6.1.3.3.3.1.   i frammenti aderiscono al fondo dell’alloggiamento o a una superficie solidamente ad esso fissata; è tollerato lo scollamento parziale del vetro, purché esso non si estenda per più di 2,5 mm su ambo i lati delle fessurazioni. È tollerato il distacco di frammenti minuti dalla superficie del vetro nel punto d’impatto.

6.1.3.3.3.2.   la superficie riflettente è costruita con vetro di sicurezza.

6.2.   DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA DIVERSI DAGLI SPECCHI

6.2.1.   REQUISITI GENERALI

6.2.1.1.   Se è necessario che l’utente regoli il dispositivo per la visione indiretta, ciò deve avvenire senza l’impiego di strumenti.

6.2.1.2.   Se un dispositivo per la visione indiretta può rappresentare il campo visivo totale prescritto solo mediante scansione, l’intero processo di scansione, rappresentazione e ritorno alla posizione iniziale non deve durare complessivamente più di 2 s.

6.2.2.   DISPOSITIVO PER LA VISIONE INDIRETTA A TELECAMERA E MONITOR

6.2.2.1.   Requisiti generali:

6.2.2.1.1.   Quando il dispositivo per la visione indiretta a telecamera e monitor è montato su una superficie piana, tutte le parti che, indipendentemente dalla posizione di regolazione del dispositivo, possono venire a contatto in condizioni statiche con una sfera avente un diametro di 165 mm (per il monitor) o di 100 mm (per la telecamera), devono avere un raggio di curvatura «c» non inferiore a 2,5 mm.

6.2.2.1.2.   I bordi dei fori o delle rientranze di fissaggio il cui diametro o la cui diagonale maggiore siano inferiori a 12 mm non sono sottoposti alla prescrizione del paragrafo 6.2.2.1.1, purché siano smussati.

6.2.2.1.3.   Per le parti della telecamera e del monitor fatte di materiali di durezza Shore A inferiore a 60 e montate su supporto rigido, i requisiti di cui al paragrafo 6.2.2.1.1 si applicano al solo supporto.

6.2.2.2.   Prescrizioni funzionali

6.2.2.2.1.   La telecamera deve funzionare correttamente in condizioni di luce solare bassa. La telecamera fornirà un contrasto di luminanza di almeno 1:3 in condizioni di sole basso in una zona esterna alla parte dell’immagine in cui è riprodotta la sorgente luminosa (condizione definita dalla norma EN 12368:8.4). La sorgente luminosa deve illuminare la telecamera con 40 000 lx. L’angolo tra la perpendicolare al piano del sensore e la linea che collega il punto centrale del sensore e la sorgente luminosa deve essere di 10°.

6.2.2.2.2.   Il monitor deve presentare un contrasto minimo alle diverse condizioni di luminosità conforme a quanto precisato dalla norma ISO 15008:2003.

6.2.2.2.3.   La luminanza media del monitor deve poter essere regolata manualmente o automaticamente in funzione delle condizioni ambientali.

6.2.2.2.4.   La misurazione del contrasto va eseguita conformemente alla norma ISO 15008:2003.

6.2.3.   ALTRI DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA

Si deve dimostrare che il dispositivo è conforme ai requisiti che seguono:

6.2.3.1.   Il dispositivo deve percepire lo spettro visivo e produrre l’immagine sempre senza bisogno di interpretarla nello spettro visivo.

6.2.3.2.   Ne va garantita la funzionalità alle condizioni d’uso previste per il sistema. A seconda della tecnologia usata per ottenere le immagini e per presentarle, si applicano in toto o in parte le prescrizioni di cui al punto 6.2.2.2. In altri casi, ciò può essere ottenuto se si dimostra, con un sistema avente una sensibilità analoga a quella di cui al paragrafo 6.2.2.2, che è garantita una funzione equivalente o migliore di quella richiesta e che è garantita una funzionalità equivalente o migliore di quella richiesta per gli specchi.

7.   MODIFICA DEL TIPO DI DISPOSITIVO PER LA VISIONE INDIRETTA ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

Ogni modifica del tipo di dispositivo per la visione indiretta, compreso il sistema di fissaggio alla carrozzeria, va comunicata al servizio amministrativo che lo ha omologato. Quest’ultimo può:

7.1.1.   ritenere che le modifiche apportate non abbiano effetti negativi rilevanti e che il dispositivo per la visione indiretta sia comunque ancora conforme alle prescrizioni; oppure

7.1.2.   chiedere al servizio tecnico incaricato delle prove un nuovo verbale di prova.

7.2.   La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con l’indicazione delle modifiche apportate, vanno comunicate alle Parti dell’accordo che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al paragrafo 5.3.

7.3.   L’estensione dell’omologazione va notificata a tutte le Parti dell’accordo del 1958 che applica il presente regolamento con la procedura di cui al paragrafo 5.3.

7.4.   L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie a ogni scheda di notifica redatta per tale estensione.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.   La procedura tesa a verificare la conformità della produzione deve attenersi a quella descritta nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2).

8.2.   Ogni dispositivo ai sensi del presente regolamento va costruito in modo da risultare conforme al tipo omologato e rispettare quindi i requisiti di cui al paragrafo 6.

9.   SANZIONI PER NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.   L’omologazione rilasciata a un tipo di dispositivo per la visione indiretta ai sensi del presente regolamento può essere ritirata se cessa di essere soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 8.1 o se il tipo di dispositivo per la visione indiretta cessa di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 8.2.

9.2.   Se una Parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione da essa in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre Parti contraenti che applicano il presente regolamento inviando copia della notifica recante in calce, a chiare lettere, l’annotazione datata e firmata «OMOLOGAZIONE REVOCATA».

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di dispositivo per la visione indiretta omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l'omologazione. Appena ricevuta la relativa comunicazione, tale autorità informa le altre parti dell’accordo che applicano il presente regolamento inviando una copia della notifica di omologazione recante in calce, a chiare lettere, l’annotazione datata e firmata «PRODUZIONE CESSATA».

11.   DENOMINAZIONI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le Parti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione ai quali vanno inviate le notifiche relative al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione, emesse da altri paesi.

II.   INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA

12.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

12.1.    «Punti oculari del conducente» indica 2 punti distanti 65 mm l’uno dall’altro e situati 635 mm sulla verticale del punto R relativo al posto del conducente, quale definito nell’appendice 8 del presente allegato. La retta che li unisce è perpendicolare al piano verticale longitudinale mediano del veicolo. Il centro del segmento che congiunge i 2 punti oculari si trova su un piano verticale longitudinale che deve passare per il centro del posto del conducente, quale specificato dal costruttore del veicolo.

«Visione ambinoculare» indica il campo di visibilità totale ottenuto per sovrapposizione dei campi monoculari dell’occhio destro e dell’occhio sinistro (cfr. figura 3).

Figura 3

Image 126

E = retrovisore interno

OD = occhi del conducente

OE = occhi del conducente

ID = immagini virtuali monoculari

IE = immagini virtuali monoculari

I = immagini virtuali monoculari

A = angolo di visione dell’occhio

B = angolo di visione dell’occhio

C = angolo di visione binoculare

D = angolo di visione ambinoculare

«Tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi per la visione indiretta» indica veicoli a motore identici tra loro relativamente agli elementi essenziali sotto indicati:

12.3.1.   tipo di dispositivo per la visione indiretta;

12.3.2.   elementi della carrozzeria che riducono il campo di visibilità;

12.3.3.   eventuali coordinate del punto R;

12.3.4.   posizioni prescritte e marcature di omologazione dei dispositivi per la visione indiretta obbligatori e (se installati) opzionali.

12.4.    «Veicoli appartenenti alle categorie L2, L5, M1, M2, M3, N1, N2 ed N3 » indica i veicoli definiti nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R.E.3) (doc. TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

12.5.    «Cabina avanzata» indica una configurazione in cui più della metà della lunghezza del motore è in una posizione arretrata rispetto al punto più avanzato della base del parabrezza e il mozzo del volante si trova nel quarto anteriore della lunghezza del veicolo.

13.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

13.1.   La domanda di omologazione di un tipo di veicolo, riguardo all’installazione di dispositivi per la visione indiretta, deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo rappresentante debitamente accreditato.

13.2.   Un modello di scheda informativa si trova all’allegato 2.

13.3.   Al servizio tecnico incaricato dell’esecuzione delle prove di omologazione va presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

13.4.   Prima di rilasciare l’omologazione per tipo, l’autorità competente deve verificare l’esistenza di disposizioni soddisfacenti che garantiscano controlli effettivi sulla conformità della produzione.

14.   OMOLOGAZIONE

14.1.   Se il tipo di veicolo presentato per l’omologazione ai sensi del paragrafo 13 rispetta i requisiti del paragrafo 15 del presente regolamento, l’omologazione va rilasciata.

14.2.   A ogni tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime 2 cifre (attualmente 02) indicano la serie di emendamenti comprendente le più recenti rettifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data in cui è stata rilasciata l’omologazione. Una stessa parte contraente non può assegnare un numero identico a un altro tipo di veicolo.

14.3.   La notifica del rilascio, dell’estensione o della revoca dell’omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento va comunicata alle Parti dell’accordo del 1958 che applica il presente regolamento con una scheda, sul modello di cui all’allegato 4 del presente regolamento.

15.   PRESCRIZIONI

15.1.   CARATTERISTICHE GENERALI

15.1.1.   I dispositivi per la visione indiretta obbligatori e facoltativi installati sul veicolo e descritti nella tabella di cui al paragrafo 15.2.1.1.1, devono appartenere a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento.

15.1.2.   Gli specchi e gli altri dispositivi per la visione indiretta devono essere fissati in modo da non spostarsi, e a modificare sensibilmente il campo di visibilità misurato, o da non vibrare e indurre il conducente a interpretare erroneamente la natura dell’immagine percepita.

15.1.3.   Le condizioni del punto 15.1.2 devono essere rispettate quando il veicolo circola a velocità fino all’80 % della velocità massima di progetto, ma non superiori a 150 km/h.

15.1.4.   I campi di visibilità di cui oltre vanno stabiliti in visione ambinoculare, ponendo gli occhi ai «Punti oculari del conducente», quali definiti al paragrafo 12.1. I campi di visibilità vanno stabiliti quando il veicolo è in ordine di marcia alle condizioni definite dal doc. TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, allegato 7, paragrafo 2.5.4, cui va aggiunto per i veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 un passeggero sul sedile anteriore (75 kg). Se misurati attraverso i finestrini, la vetratura dovrà avere un fattore totale di trasmissione della luce conforme al regolamento n. 43, allegato 21.

15.2.   SPECCHI

15.2.1.   Numero

15.2.1.1.   Numero minimo degli specchi obbligatori

15.2.1.1.1.   I campi di visibilità prescritti al punto 15.2.4 vanno ottenuti con il numero minimo di specchi obbligatori indicato nella tabella che segue. Se la presenza di uno specchio non è obbligatoria, non può esserlo nemmeno quella di qualsiasi altro sistema per la visione indiretta.

Categoria del veicolo

Specchio interno

Specchi esterni

Specchio interno

classe I

Specchio principale (grande)

classe II

Specchio principale (piccolo)

classe III

Specchio grandangolare

classe IV

Specchio «d’accostamento»

classe V

Specchio frontale

classe VI

M1

Obbligatorio

A meno che il veicolo non sia munito di un materiale diverso dal vetro di sicurezza nel campo della visione prescritto al paragrafo 15.2.4.1.

Facoltativo

Se lo specchio non offre visibilità posteriore

Facoltativo

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero. In alternativa, si possono montare specchi della classe II.

Facoltativo

1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero

Facoltativo

1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero (entrambi vanno montati ad almeno 2m dal suolo)

Facoltativo

(va montato ad almeno 2m dal suolo)

M2

Facoltativo

(nessun requisito per il campo di visibilità)

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero

Non consentito

Facoltativo

1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero

Facoltativo

1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero. (entrambi vanno montati ad almeno 2m dal suolo)

Facoltativo

(va montato ad almeno 2 m dal suolo)

M3

Facoltativo

(nessun requisito per il campo di visibilità)

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero

Non consentito

Facoltativo

1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero

Facoltativo

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero (entrambi vanno montati ad almeno 2 m dal suolo)

Facoltativo

(va montato ad almeno 2 m dal suolo)

N1

Obbligatorio

A meno che il veicolo non sia munito di un materiale diverso dal vetro di sicurezza nel campo della visione prescritto al paragrafo 15.2.4.1.

Facoltativo

Se lo specchio non offre visibilità posteriore

Facoltativo

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero In alternativa, si possono montare specchi della classe II.

Facoltativo

1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero

Facoltativo

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero

(entrambi vanno montati ad almeno 2 m dal suolo)

Facoltativo

(va montato ad almeno 2 m dal suolo)

N2 ≤ 7,5 t

Facoltativo

(nessun requisito per il campo di visibilità)

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero

Non consentito

Obbligatorio

Su entrambi lati se può essere montato uno specchio della classe V.

Facoltativo

Su entrambi lati se non può essere montato uno specchio della classe V.

Obbligatorio

(cfr. i paragrafi 15.2.2.7 e 15.2.4.5.5.)

Uno sul lato del passeggero

Facoltativo

Uno sul lato del conducente (entrambi vanno montati ad almeno 2 m dal suolo). È ammessa una tolleranza di +10  cm.

Facoltativo

1 specchio frontale (va montato ad almeno 2 m dal suolo)

N2 > 7,5 t

Facoltativo

(nessun requisito per il campo di visibilità)

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero

Non consentito

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero

Obbligatorio

(cfr. i paragrafi 15.2.2.7 e 15.2.4.5.5)

1 sul lato del passeggero.

Facoltativo

1 sul lato del conducente. (entrambi vanno montati ad almeno 2 m dal suolo)

Obbligatorio

v. paragrafo 15.2.1.1.2.

1 specchio frontale (va montato ad almeno 2 m dal suolo)

N3

Facoltativo

(nessun requisito per il campo di visibilità)

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero

Non consentito

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero

Obbligatorio

(cfr. i paragrafi 15.2.2.7 e 15.2.4.5.5)

1 sul lato del passeggero.

Facoltativo

Uno sul lato del conducente (entrambi vanno montati ad almeno 2 m dal suolo).

Obbligatorio

cfr. paragrafo 15.2.1.1.2.

1 specchio frontale (va montato ad almeno 2 m dal suolo)

15.2.1.1.2.   Se il campo di visibilità di uno specchio frontale quale descritto al paragrafo 15.2.4.6 e/o di uno specchio di accostamento quale descritto al paragrafo 15.2.4.5 può essere ottenuto da un altro dispositivo per la visione indiretta, omologato ai sensi del paragrafo 6.2 e montato ai sensi del paragrafo 15, tale dispositivo può essere usato al posto del/gli specchio/i rispettivo/i.

Se viene usato un dispositivo a telecamera e monitor, il monitor deve limitarsi a riprodurre:

a)

il campo di visibilità prescritto al paragrafo 15.2.4.5 se il dispositivo ha sostituito lo specchio di accostamento;

b)

il campo di visibilità prescritto nel paragrafo 15.2.4.6 se il dispositivo ha sostituito lo specchio frontale e se il veicolo circola a una velocità non superiore a 10 km/h; oppure

c)

entrambi i campi di visibilità prescritti ai paragrafi 15.2.4.5 e 15.2.4.6 se il dispositivo ha sostituito sia lo specchio di accostamento che quello frontale. Se il veicolo circola a una velocità superiore a 10 km/h o in retromarcia, il monitor può essere usato per ottenere anche altre informazioni, purché riproduca in modo permanente il campo di visibilità prescritto al paragrafo 15.2.4.5.

15.2.1.1.3.   Retrovisori prescritti per i veicoli appartenenti alla categoria L, muniti di carrozzeria

Categoria del veicolo

Specchio interno

(classe I)

Specchio/i esterno/i principale/i

(classi III e VII)

Autoveicoli appartenenti alla categoria L muniti di carrozzeria comprendenti almeno parzialmente il conducente

1 (*1)

1, se esiste uno specchio interno;

2, se non esiste uno specchio interno

Se viene montato un solo retrovisore esterno, esso va posto sulla parte sinistra del veicolo nei paesi con senso di circolazione a destra e sulla parte destra del veicolo in quelli con senso di circolazione a sinistra.

15.2.1.1.4.   Retrovisore facoltativo per veicoli appartenenti alla categoria L

È ammesso il montaggio di un retrovisore esterno sulla parte del veicolo opposta a quella del retrovisore obbligatorio di cui al paragrafo 15.2.1.1.3. Il retrovisore deve soddisfare i requisiti del presente regolamento.

15.2.1.2.   Le prescrizioni del presente regolamento non si applicano agli specchi di sorveglianza definiti al paragrafo 2.1.1.3. Gli specchi di sorveglianza esterni vanno tuttavia montati ad almeno 2 m dal suolo con il veicolo gravato da un carico pari a quello della sua massa massima tecnicamente ammissibile.

15.2.2.   Posizione

15.2.2.1.   Gli specchi vanno montati in modo da offrire al conducente, seduto in posizione normale al posto di guida, una chiara visione posteriore, laterale e anteriore della strada.

15.2.2.2.   Gli specchi esterni devono essere visibili attraverso i vetri laterali oppure attraverso l’area del parabrezza pulita dai tergicristalli. Per ragioni di progetto tuttavia quest’ultima prescrizione (relativa all’area pulita del parabrezza) non si applica:

a)

agli specchi esterni sul lato del passeggero e agli specchi esterni facoltativi sul lato del conducente dei veicoli appartenenti alle categorie M2 ed M3;

b)

agli specchi appartenenti alla classe VI.

15.2.2.3.   Per i veicoli che, quando viene misurato il campo di visibilità, siano in configurazione di telaio cabinato, la larghezza minima e massima della carrozzeria è stabilita dal fabbricante ed, eventualmente, simulata con appositi pannelli. Sul certificato di omologazione per tipo di un veicolo, riguardo all’installazione di specchi, si indicano tutte le configurazioni del veicolo e degli specchi di cui è stato tenuto conto durante le prove (cfr. appendice 4).

15.2.2.4.   Lo specchio esterno sul lato del conducente va montato in modo da formare un angolo non superiore a 55° tra il piano verticale longitudinale mediano del veicolo e il piano verticale che passa per il centro dello specchio e per il centro del segmento di 65 mm che unisce i due punti oculari del conducente.

15.2.2.5.   Gli specchi non devono sporgere rispetto alla sagoma esterna del veicolo più di quanto necessario a soddisfare i requisiti di visibilità di cui al paragrafo 15.2.4.

15.2.2.6.   Se il bordo inferiore di uno specchio esterno si trova a meno di 2 m dal suolo con il veicolo gravato da un carico pari alla massa massima tecnicamente ammissibile, tale specchio non sporgerà per più di 250 mm rispetto alla larghezza fuori tutto del veicolo non dotato di specchi.

15.2.2.7.   Gli specchi appartenenti alle classi V e VI vanno montati sui veicoli in modo tale che in tutte le posizioni di regolazione possibili nessun punto di detti specchi o dei loro supporti sia situato a un’altezza inferiore a 2 m dal suolo, con il veicolo gravato da un carico pari alla massa massima tecnicamente ammissibile.

Questi specchi sono tuttavia vietati sui veicoli la cui cabina sia di un’altezza tale da non consentire di conformarsi a questa prescrizione. In tal caso, non è necessario un altro dispositivo per la visione indiretta.

15.2.2.8.   Nel rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 15.2.2.5, 15.2.2.6 e 15.2.2.7, gli specchi possono sporgersi oltre le larghezze massime ammissibili dei veicoli.

15.2.2.9.   Tutti gli specchi appartenenti alla classe VII devono essere fissati in modo da restare in posizione stabile nelle normali condizioni di guida del veicolo.

15.2.3.   Regolazione

15.2.3.1.   Lo specchio interno deve poter essere regolato dal conducente seduto nella posizione di guida.

15.2.3.2.   Lo specchio esterno posto sul lato del conducente deve poter essere regolato dall’interno del veicolo, a porta chiusa anche se a finestrino eventualmente aperto. Il bloccaggio in una posizione può però essere effettuato dall’esterno.

15.2.3.3.   Non sono soggetti alle prescrizioni di cui al paragrafo 15.2.3.2 gli specchi esterni che, disallineati da un urto, possono essere correttamente riposizionati senza necessità di regolazione.

15.2.4.   Campi di visibilità

15.2.4.1.   Retrovisori interni (classe I)

Il campo di visibilità sarà tale che il conducente possa vedere almeno una parte di strada piana, orizzontale, larga 20 m, centrata sul piano verticale longitudinale mediano del veicolo, che si estenda fino all’orizzonte a partire da una distanza di 60 m dietro i suoi punti oculari (cfr. figura 4).

Figura 4

Campo di visibilità di uno specchio appartenente alla classe I

Image 127

Livello del suolo

Punti oculari del conducente

15.2.4.2.   Retrovisori esterni principali appartenenti alla classe II

15.2.4.2.1.   Retrovisori esterni sul lato del conducente

Il campo di visibilità sarà tale che il conducente possa vedere almeno una parte di strada piana, orizzontale, larga 5m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e che si estende fino all’orizzonte a partire da una distanza di 30 m dietro i suoi punti oculari.

Il conducente dovrà inoltre cominciare a vedere la strada per la larghezza di 1m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da una distanza di 4 m dietro il piano verticale che attraversa i suoi punti oculari (cfr. figura 5).

15.2.4.2.2.   Retrovisore esterno sul lato del passeggero

Il campo di visibilità sarà tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana, orizzontale, larga almeno 5m, delimitata sul lato del passeggero dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del passeggero e che si estende fino all’orizzonte a partire da una distanza di 30 m dietro i suoi punti oculari.

Il conducente dovrà inoltre cominciare a vedere la strada per la larghezza di 1 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da una distanza di 4 m dietro il piano verticale che attraversa i suoi punti oculari (cfr. figura 5).

Figura 5

Campo di visibilità degli specchi appartenenti alla classe II

Image 128

Livello del suolo

Punti oculari del conducente

Livello del suolo

15.2.4.3.   Retrovisori esterni principali appartenenti alla classe III

15.2.4.3.1.   Retrovisori esterni sul lato del conducente

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana, orizzontale, larga almeno 4 m, delimitata da un piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e che si estende fino all'orizzonte a partire da una distanza di 20 m dietro i suoi punti oculari (cfr. figura 6).

Il conducente dovrà inoltre cominciare a vedere la strada per la larghezza di 1 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da una distanza di 4 m dietro il piano verticale che attraversa i suoi punti oculari.

15.2.4.3.2.   Retrovisore esterno sul lato del passeggero

Il campo di visibilità sarà tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana, orizzontale, larga almeno 4 m, delimitata da un piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e che si estende fino all’orizzonte a partire da una distanza di 20 m dietro i suoi punti oculari (cfr. figura 6).

Il conducente dovrà inoltre cominciare a vedere la strada per la larghezza di 1 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da una distanza di 4 m dietro il piano verticale che attraversa i suoi punti oculari.

Figura 6

Campo di visibilità degli specchi appartenenti alla classe III

Image 129

Livello del suolo

Punti oculari del conducente

Livello del suolo

15.2.4.4.   Specchi esterni «grandangolari» (classe IV)

15.2.4.4.1.   Specchi esterni «grandangolari» sul lato del conducente

Il campo di visibilità sarà tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana, orizzontale, larga almeno 15 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e che si estende per una lunghezza tra 10 m e 25 m dietro i suoi punti oculari.

Il conducente dovrà inoltre cominciare a vedere la strada per la larghezza di 4,5 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da una distanza di 1,5 m dietro il piano verticale che attraversa i suoi punti oculari (cfr. figura 7).

15.2.4.4.2.   Retrovisori esterni «grandangolari» sul lato del passeggero

Il campo di visibilità sarà tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana, orizzontale, larga almeno 15 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e che si estende per una lunghezza tra 10 m e 25 m dietro i suoi punti oculari.

Il conducente dovrà inoltre cominciare a vedere la strada per la larghezza di 4,5 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da una distanza di 1,5 m dietro il piano verticale che attraversa i suoi punti oculari (cfr. figura 7).

Figura 7

Campo di visibilità degli specchi grandangolari appartenenti alla classe IV

Image 130

Livello del suolo

Punti oculari del conducente

Livello del suolo

15.2.4.5.   Specchi esterni «di accostamento» (classe V)

Il campo di visibilità sarà tale che il conducente possa vedere, a lato del veicolo, una parte di strada piana e orizzontale delimitata dai seguenti piani verticali (cfr. figure 8a e 8b):

15.2.4.5.1.   dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno della cabina del veicolo sul lato del passeggero;

15.2.4.5.2.   in direzione trasversale, dal piano parallelo e che passa a una distanza di 2 m all’esterno del piano di cui al paragrafo 15.2.4.5.1;

15.2.4.5.3.   posteriormente, dal piano parallelo al piano verticale che attraversa i punti oculari del conducente, situato a una distanza di 1,75 m dietro a quest’ultimo;

15.2.4.5.4.   anteriormente, dal piano parallelo al piano verticale che attraversa i punti oculari del conducente, situato a una distanza di 1m davanti a quest’ultimo; Se il piano trasversale verticale che attraversa il bordo anteriore del paraurti del veicolo è situato a una distanza inferiore a 1m davanti al piano verticale che attraversa i punti oculari del conducente, il campo di visibilità è delimitato da tale piano.

Se il campo di visibilità di cui alle figure 8a e 8b può essere ottenuto combinando i campi di visibilità di uno specchio grandangolare di classe IV e di uno specchio frontale di classe VI, non è obbligatorio installare uno specchio di accostamento di classe V.

Figure 8a e 8b

Campo di visibilità degli specchi di accostamento appartenenti alla classe V

Image 131

Livello del suolo

Punti oculari del conducente

Image 132

Livello del suolo

Punti oculari del conducente

15.2.4.6.   Specchi frontali (classe VI)

Il campo di visibilità sarà tale che il conducente possa vedere almeno una parte di strada piana e orizzontale delimitata dai seguenti piani:

a)

da un piano verticale trasversale che attraversa il punto più esterno della parte anteriore della cabina del veicolo;

b)

da un piano verticale trasversale che dista 2 m davanti al piano definito al punto a);

c)

da un piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente;

d)

da un piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano che dista 2 m dal punto più esterno del veicolo sul lato del passeggero.

Il contorno anteriore di questo campo di visibilità dalla parte opposta al lato del conducente può essere arrotondato con un raggio di 2 000 mm (cfr.. figura 9).

Per il campo di visibilità definito, cfr. anche paragrafo 15.2.4.9.2.

Le prescrizioni per gli specchi frontali sono obbligatorie per i veicoli a cabina avanzata (quali definiti al paragrafo 12.5) appartenenti alle categorie N2 > 7,5 t ed N3.

Se i veicoli di queste categorie non possono soddisfare i requisiti con uno specchio frontale o un dispositivo a telecamera e monitor, si ricorrerà a un dispositivo di visione ausiliario. Tale dispositivo ausiliario di visione deve poter individuare un oggetto alto 50 cm e del diametro di 30 cm nel campo definito alla figura 9.

Figura 9

Campo di visibilità degli specchi frontali appartenenti alla classe VI

Image 133

Livello del suolo

R2000

Punti oculari del conducente

15.2.4.6.2.   Se tuttavia, tenendo conto delle ostruzioni dei montanti anteriori, il conducente può vedere, 0,3 m davanti al veicolo a un’altezza di 1,2 m dal suolo, una linea diritta tra il piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e il piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano a 0,9 m dal punto laterale più esterno del veicolo sul lato opposto a quello del conducente, lo specchio frontale appartenente alla classe VI non è obbligatorio.

15.2.4.6.3.   Ai fini dei paragrafi 15.2.4.6.1 e 15.2.4.6.2, per definire la parte anteriore del veicolo non si terrà conto delle parti applicate in modo permanente al veicolo più in alto dei punti oculari del conducente e davanti al piano verticale trasversale che attraversa la superficie del paraurti più esterna davanti al veicolo.

15.2.4.7.   Specchi appartenenti alla categoria L (classe VII)

15.2.4.7.1.   retrovisore esterno dal lato del conducente

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana, orizzontale, larga almeno 2,50 m, delimitata da un piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo, che attraversi il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e che si estenda fino all’orizzonte a partire da una distanza di 10 m dietro i punti oculari del conducente (cfr. figura 10).

Figura 10

Campo di visibilità degli specchi appartenenti alla classe VII

Image 134

15.2.4.7.2.   Retrovisore esterno sul lato del passeggero

Il campo di visibilità sarà tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana, orizzontale, larga almeno 4m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del passeggero e che si estende fino all’orizzonte a partire da una distanza di 20 m dietro i punti oculari del conducente (cfr. figura 10).

15.2.4.8.   Nel caso di specchi composti da più superfici riflettenti di curvatura diversa o che formano fra loro un angolo, almeno una delle superfici riflettenti deve permettere di ottenere il campo di visibilità e avere le dimensioni prescritte per la classe dichiarata (paragrafo 6.1.2.1.2.2).

15.2.4.9.   Ostruzioni

15.2.4.9.1.   Retrovisori interni (classe I)

È ammessa una riduzione del campo di visibilità dovuta alla presenza di poggiatesta, alette parasole, tergicristalli posteriori, sbrinatori e lampada/e d’arresto della categoria S3 o di componenti di carrozzeria come i montanti dei finestrini di porte posteriori doppie, purché il campo di visibilità sia ridotto solo parzialmente. Il grado di ostruzione va misurato ponendo i poggiatesta nella posizione più bassa e ripiegando le alette parasole.

15.2.4.9.2.   Specchi esterni (classi II, III, IV, V, VI e VII)

Per i campi di visibilità di cui sopra non si terrà conto delle ostruzioni causate dalla carrozzeria e da suoi elementi, come altri specchi, maniglie, luci d’ingombro, indicatori di direzione e paraurti posteriori nonché da elementi per pulire le superfici riflettenti, purché l’insieme tali ostruzioni coprano meno del 10 % del relativo campo di visibilità. Se un veicolo progettato e costruito a scopi speciali non è in grado, per caratteristiche sue particolari, di rispettare questo requisito, l’ostruzione del campo di visibilità previsto per uno specchio di classe VI dovuta alle caratteristiche speciali può superare il 10 % ma non più di quanto necessario alla sua funzione speciale.

15.2.4.10.   Metodo di prova

Il campo di visibilità viene determinato collocando potenti sorgenti luminose nei punti oculari ed esaminando la luce riflessa su uno schermo di controllo verticale. È ammesso l’uso di altri metodi equivalenti.

15.3.   DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA DIVERSI DAGLI SPECCHI

15.3.1.   I dispositivi per la visione indiretta devono avere caratteristiche tali da permettere di osservare un oggetto critico all’interno del campo di visibilità descritto, tenendo conto della percezione critica.

15.3.2.   L’installazione di un dispositivo per la visione indiretta deve ostruire il meno possibile la visione diretta del conducente.

15.3.3.   Per determinare la distanza di rilevamento dei dispositivi per la visione indiretta a telecamera e monitor, si applica il metodo di cui all’allegato 10.

15.3.4.   Prescrizioni d’installazione del monitor

La direzione di visione del monitor deve coincidere grosso modo con la direzione di visione dello specchio principale.

15.3.5.   I veicoli possono essere muniti di dispositivi supplementari per la visione indiretta.

15.3.6.   Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai dispositivi di sorveglianza a telecamera e monitor o registrazione definiti al paragrafo 2.1.2.13. Le telecamere di sorveglianza esterne vanno montate ad almeno 2 m dal suolo con il veicolo gravato da un carico pari alla sua massa massima tecnicamente ammissibile o, se il loro bordo inferiore si trova a una distanza dal suolo inferiore a 2 m, non deve sporgere più di 50 mm oltre la larghezza totale del veicolo, misurata senza tale dispositivo, e avrà un raggio di curvatura non inferiore a 2,5 mm.

16.   MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

Ogni modifica del tipo di veicolo va segnalata al servizio amministrativo che ha omologato tale tipo di veicolo. Quest’ultimo può:

16.1.1.   ritenere che le modifiche apportate non abbiano un effetto negativo rilevante e che comunque il veicolo sia ancora conforme alle prescrizioni, oppure

16.1.2.   chiedere al servizio tecnico incaricato delle prove un nuovo verbale di prova.

16.2.   La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle modifiche, vanno notificati alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento, con una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 4 del presente regolamento.

16.3.   L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie a ogni scheda di notifica redatta per tale estensione.

17.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

17.1.   Le procedure tese a garantire la conformità della produzione devono attenersi a quelle definite nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324 — E/ECE/TRANS/505/Rev.2).

17.2.   Ogni veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere costruito in modo da essere conforme al tipo omologato e rispettare quindi i requisiti di cui al paragrafo 15.

18.   SANZIONI PER NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

18.1.   Se non è soddisfatto il requisito del paragrafo 17.1 o se il veicolo non supera i controlli di cui al paragrafo 17.2, l’omologazione di un tipo di veicolo rilasciata ai sensi del presente regolamento può essere revocata.

18.2.   Se una Parte contraente dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione da essa in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre Parti dell’accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una copia della scheda di omologazione recante in calce, a chiare lettere, l’annotazione firmata e datata «OMOLOGAZIONE REVOCATA».

19.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l'omologazione. Appena ricevuta la relativa comunicazione, tale autorità informa le altre parti dell’accordo che applicano il presente regolamento inviando una copia della scheda di omologazione recante in calce, a chiare lettere, l’annotazione firmata e datata «PRODUZIONE CESSATA».

20.   DENOMINAZIONI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le Parti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione ai quali vanno inviate le notifiche relative al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione, emesse da altri paesi.

21.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

21.1.   Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di rettifiche 02 al presente regolamento, nessuna delle Parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutare una domanda di omologazione ai sensi del presente regolamento quale modificato dalle serie di rettifiche 02.

21.2.   A partire dal 26 gennaio 2006, le Parti contraenti che applicano il presente regolamento omologheranno un tipo di veicolo per quanto riguarda l’installazione di dispositivi per la visione indiretta solo se il tipo di veicolo rispetta i requisiti del presente regolamento quale modificato dalle serie di rettifiche 02. Tale data sarà tuttavia prorogata di 12 mesi riguardo alle prescrizioni di installazione di uno specchio frontale appartenente alla classe VI.

21.3.   A partire dal 26 gennaio 2006, le Parti contraenti che applicano il presente regolamento omologheranno un tipo di dispositivo per la visione indiretta solo se esso soddisfa i requisiti del presente regolamento quale modificato dalle serie di rettifiche 02. Tale data sarà tuttavia prorogata di 12 mesi riguardo alle prescrizioni di uno specchio frontale appartenente alla classe VI in quanto componente e alla sua installazione sui veicoli.

21.4.   A partire dal 26 gennaio 2010 per veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 e dal 26 gennaio 2007 per veicoli appartenenti ad altre categorie, le Parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare di riconoscere le omologazioni di un tipo di veicolo rilasciate in modo non conforme alle serie di rettifiche 02 al presente regolamento.

21.5.   A partire dal 26 gennaio 2010 per veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 e dal 26 gennaio 2007 per veicoli appartenenti ad altre categorie, le Parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare di riconoscere le omologazioni di un dispositivo per la visione indiretta rilasciate in modo non conforme alle serie di rettifiche 02 al presente regolamento.

21.6.   Le omologazioni, rilasciate a specchi retrovisori appartenenti alle classi I o III ai sensi del presente regolamento nella sua forma originale (serie 00) o modificato dalle serie di rettifiche 01 prima della data d’entrata in vigore di tale serie di rettifiche, restano valide.

21.7.   Le disposizioni del presente regolamento non vietano di omologare un tipo di veicolo, riguardo al montaggio di specchi retrovisori ai sensi del presente regolamento — modificato dalle serie di rettifiche 02, se anche solo una parte degli specchi retrovisori appartenenti alle classi I o III di cui è munito, sono contrassegnati dal marchio di omologazione prescritto dalla versione originale (serie 00 o 01) del presente regolamento.

21.8.   In deroga a paragrafi 21.3 e 21.5, per i pezzi di ricambio le Parti contraenti che applicano il presente regolamento continuano a omologare, in base alle serie di rettifiche 01 al presente regolamento, i dispositivi per la visione indiretta destinati a essere usati su tipi di veicolo omologati prima della data di cui al paragrafo 21.2 ai sensi delle serie di rettifiche 01 al regolamento n. 46 ed, eventualmente, successive estensioni.


(1)  Come definiti nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modificato da ultimo da Amend.4).

(2)  I sistemi per la visione indiretta sono concepiti per rilevare degli utenti della strada. La possibilità di rilevare un utente della strada dipende dalla posizione e velocità (anche potenziale) di quest’ultimo. Le dimensioni di un pedone/ciclista/conducente di ciclomotore aumentano in misura grosso modo proporzionale alla loro velocità. Ai fini del loro rilevamento, il conducente di un ciclomotore (D = 0,8 m) a 40 m di distanza ha le stesse dimensioni di un pedone (D = 0,5 m) a 25 m di distanza. Tenendo conto delle velocità, è opportuno scegliere il conducente del ciclomotore come criterio per le dimensioni di rilevamento; per questa ragione, al fine di determinare la capacità di rilevamento si userà un oggetto di dimensione pari a 0,8 m.

(3)  1. Germania, 2. Francia, 3. Italia, 4. Paesi Bassi, 5. Svezia, 6. Belgio, 7. Ungheria, 8. Repubblica ceca, 9. Spagna, 10. Serbia, 11. Regno Unito, 12. Austria, 13. Lussemburgo, 14. Svizzera, 15 (non assegnato), 16. Norvegia, 17. Finlandia, 18. Danimarca, 19. Romania, 20. Polonia, 21. Portogallo, 22. Federazione russa, 23. Grecia, 24. Irlanda, 25. Croazia, 26. Slovenia, 27. Slovacchia, 28. Bielorussia, 29. Estonia, 30 (non assegnato), 31. Bosnia Erzegovina, 32. Lettonia, 33 (non assegnato), 34. Bulgaria, 35 (non assegnato), 36. Lituania, 37. Turchia, 38 (non assegnato), 39. Azerbaigian, 40. Ex repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42. Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando il rispettivo simbolo UNECE), 43. Giappone, 44 (non assegnato), 45. Australia, 46. Ucraina, 47. Sudafrica, 48. Nuova Zelanda, 49. Cipro, 50. Malta e 51. Repubblica di Corea. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo sull’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e sulle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal Segretariato generale delle Nazioni Unite.

(*1)  Non è prescritto alcun retrovisore interno se non possono essere soddisfatte le condizioni di visibilità di cui al paragrafo 15.2.5.4.1. In tal caso, sono prescritti due retrovisori: uno sulla parte destra del veicolo e uno su quella sinistra.


ALLEGATO 1

Scheda informativa destinata all’omologazione per tipo di un dispositivo per la visione indiretta

Le seguenti informazioni vanno fornite eventualmente in triplice copia e devono comprendere un indice.

I disegni vanno forniti su carta di formato A4, o in un raccoglitore di formato A4, in scala appropriata che permetta un grado sufficiente di dettaglio.

Anche eventuali fotografie devono fornire un grado sufficiente di dettaglio.

1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

2.   Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i: …

3.   Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul dispositivo: …

4.   Categoria del veicolo cui è destinato il dispositivo: …

5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

6.   Posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione: …

7.   Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: …

Specchi (dichiarare per ogni singolo specchio) …

8.1.   Variante: …

8.2.   Disegno/i che consenta/no l’identificazione dello specchio: …

8.3.   Particolari del sistema di fissaggio: …

Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi: …

Tipo e caratteristiche (descrizione completa del dispositivo): …

9.1.1.   Per i dispositivi a telecamera e monitor: distanza di rilevamento (mm), contrasto, campo di luminanza, correzione dell’abbagliamento, tipo di visualizzatore (bianco e nero/colori), frequenza di ripetizione dell’immagine, campo di luminanza del monitor: …

9.2.   Disegni sufficientemente dettagliati da identificare il dispositivo completo, comprensivi delle istruzioni di montaggio; sui disegni, indicare l’ubicazione del marchio di omologazione CE: …


ALLEGATO 2

Scheda informativa relativa all’omologazione per tipo di un veicolo per quanto concerne l’installazione di dispositivi per la visione indiretta

Le seguenti informazioni vanno fornite eventualmente in triplice copia e devono comprendere un indice.

I disegni vanno forniti su carta di formato A4, o in un raccoglitore di formato A4, in scala appropriata che permetta un grado sufficiente di dettaglio.

Anche eventuali fotografie devono fornire un grado sufficiente di dettaglio.

CARATTERISTICHE GENERALI

1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

2.   Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i: …

3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): …

4.   Ubicazione della marcatura: …

5.   Categoria del veicolo(c): …

6.   Nome e indirizzo del costruttore: …

7.   Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio: …

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

8.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

9.   Cabina di guida (a guida avanzata o normale) (1): …

Posto di guida a destra/a sinistra (1): …

10.1.   Veicolo predisposto per circolazione stradale a destra/a sinistra (1).

Dimensioni (fuori tutto) del veicolo: …

Telai non carrozzati:

Larghezza (2): …

11.1.1.1.   Larghezza massima ammissibile: …

11.1.1.2.   Larghezza minima ammissibile: …

Telai carrozzati: …

11.2.1.   Larghezza (1): …

Carrozzeria

Dispositivi per la visione indiretta

Specch…

12.1.1.1.   Disegno/i che ne indichi/no la posizione rispetto alla struttura del veicolo: …

12.1.1.2.   Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui è fissato: …

12.1.1.3.   Dispositivi opzionali che possono influire sul campo di visibilità posteriore: …

12.1.1.4.   Breve descrizione delle eventuali componenti elettroniche del dispositivo di regolazione: …

12.1.2.   Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi: …

12.1.2.1.   Disegni sufficientemente particolareggiati con istruzioni per l’installazione: …


(1)  Cancellare la dicitura inutile.

(2)   «Larghezza fuori tutto» di un veicolo indica la dimensione misurata in conformità alla norma ISO 612-1978, termine n. 6.2. Nel misurare la larghezza dei veicoli che non appartengono alla categoria M1, a parte le disposizioni della suddetta norma, non si terrà conto dei seguenti dispositivi:

dispositivi per i sigilli doganali e loro protezione,

dispositivi per fissare il telone impermeabile e loro protezione,

dispositivi di rilevazione del funzionamento anomalo del pneumatico,

elementi sporgenti flessibili del dispositivo antispruzzi,

dispositivi di illuminazione,

per gli autobus: rampe d’accesso in ordine di marcia, piattaforme di sollevamento e attrezzature simili in ordine di marcia purché non sporgano rispetto ai lati del veicolo per più di 10 mm e gli angoli delle rampe orientate verso la parte anteriore o posteriore siano arrotondati a un raggio di almeno 5mm; gli spigoli vanno arrotondati a un raggio di almeno 2,5 mm,

dispositivi per la visione indiretta,

indicatori della pressione dei pneumatici,

gradini retrattili,

la parte convessa del fianco del pneumatico situata immediatamente sopra il punto di contatto con il terreno.


ALLEGATO 3

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image 135

 (1)

rilasciata da:

Nome dell’amministrazione:

relativa a (2):

RILASCIO DELL’OMOLOGAZIONE

ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

RIFIUTO DELL’OMOLOGAZIONE

REVOCA DELL’OMOLOGAZIONE

CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

di un tipo di dispositivo per la visione indiretta ai sensi del regolamento n. 46

N. dell’omologazione … N. dell’estensione …

1.

Denominazione o marchio del dispositivo: …

2.

Nome del costruttore del tipo di dispositivo: …

3.

Nome e indirizzo del costruttore: …

4.

Denominazione e indirizzo dell’eventuale mandatario del costruttore: …

5.

Presentato per l’omologazione in data: …

6.

Servizio tecnico incaricato dell’esecuzione delle prove di omologazione: …

7.

Data del verbale di prova rilasciato da tale servizio …

8.

Numero del verbale compilato da tale servizio …

9.

Breve descrizione …

Identificazione dei dispositivi: specchio, telecamera/monitor, dispositivo d’altro tipo (2)

Dispositivo per la visione indiretta appartenente alla classe I, II, III, IV, V, VI, S (2)

Simbolo 

Formula
quale definito al paragrafo 6.1.3.1.1 del presente regolamento: si/no (2)

10.

Ubicazione del marchio di omologazione: …

11.

Motivo/i dell’eventuale estensione: …

12.

Rilascio/rifiuto/estensione/revoca dell’omologazione (2)

13.

Luogo: …

14.

Data: …

15.

Firma: …

16.

L’elenco dei documenti depositati presso il servizio amministrativo che ha rilasciato l’omologazione è allegato alla presente comunicazione e può essere ottenuto su richiesta.


(1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l’omologazione (cfr. le disposizioni in materia di omologazione del regolamento).

(2)  Cancellare le diciture inutili.


ALLEGATO 4

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image 136

 (1)

rilasciata da:

Nome dell’amministrazione:

relativa a: (2)

RILASCIO DELL’OMOLOGAZIONE

ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

RIFIUTO DELL’OMOLOGAZIONE

REVOCA DELL’OMOLOGAZIONE

CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

di un tipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio di dispositivi per la visione indiretta ai sensi del regolamento n. 46

N. dell’omologazione: … N. dell’estensione: …

1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

2.   Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i: …

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: …

3.1.   Ubicazione della marcatura: …

4.   Categoria del veicolo (M1, M2, M3, N1, N2≤7,5 t, N2>7,5 t, N3(2)

5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

6.   Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio: …

7.   Eventuali ulteriori informazioni: cfr. appendice

8.   Servizio tecnico incaricato dell’esecuzione delle prove: …

9.   Data del verbale di prova: …

10.   Numero del verbale di prova: …

11.   Eventuali osservazioni: cfr. appendice

12.   Luogo: …

13.   Data: …

14.   Firma: …

15.   Si allega l’indice del fascicolo informativo depositato presso l’autorità che rilascia l’omologazione, del quale si può chiedere copia.

Appendice al modulo di comunicazione n. … relativo all’omologazione per tipo di un veicolo riguardo al montaggio di dispositivi per la visione indiretta ai sensi del regolamento n. 46

1.   Marchio di fabbrica o commerciale di specchi e dispositivi supplementari per la visione indiretta e numero di omologazione di quest’ultimi: …

2.   Classe/i degli specchi e dei dispositivi per la visione indiretta (I, II, III, IV, V, VI, VII, S) (2): …

3.   Estensione dell’omologazione per tipo del veicolo ai seguenti tipi di dispositivi per la visione indiretta: …

4.   Dati che consentono di identificare il punto R della posizione a sedere del conducente: …

5.   Larghezza minima e massima della carrozzeria rispetto alla quale sono stati omologati lo specchio e i dispositivi per la visione indiretta (per i telai cabinati di cui al paragrafo 15.2.2.3)

6.   Alla presente scheda viene allegata la documentazione che segue, con il numero di omologazione sopra indicato:

disegni che illustrano il montaggio dei dispositivi per la visione indiretta,

disegni vari che indicano le posizioni di montaggio e le caratteristiche della zona della struttura in cui sono installati i dispositivi per la visione indiretta.

7.   Osservazioni: (per esempio: valido per la circolazione a destra/a sinistra (2)


(1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l’omologazione (cfr. le disposizioni in materia di omologazione del regolamento).

(2)  Cancellare le diciture inutili.


ALLEGATO 5

Esempio di un marchio di omologazione destinato a un dispositivo per la visione indiretta

(Cfr. paragrafo 5.4 del regolamento).

Image 137

a = 12 mm min.

Il marchio di omologazione di cui sopra apposto a un dispositivo per la visione indiretta indica che lo specchio è un retrovisore, appartenente alla classe II, omologato nei Paesi Bassi (E 4) ai sensi del regolamento n. 46 e con il numero di omologazione 022439. Le prime 2 cifre del numero di omologazione indicano che al momento del rilascio dell’omologazione il regolamento n. 46 comprendeva già la serie di rettifiche 02.

Nota: Il numero di omologazione e il simbolo aggiuntivo vanno posti vicino al cerchio, sopra o sotto e a sinistra o a destra della lettera «E». Le cifre del numero di omologazione andranno collocate tutte sullo stesso lato rispetto alla lettera «E» e rivolte nello stesso senso. Il simbolo aggiuntivo va posto direttamente di fronte al numero di omologazione. Evitare la numerazione romana nei numeri di omologazione, per non creare confusione con altri simboli.


ALLEGATO 6

METODO DI PROVA PER DETERMINARE IL FATTORE DI RIFLESSIONE

1.   DEFINIZIONI

Illuminante normalizzato CIE A (1): illuminante colorimetrico che rappresenta l’emissione del corpo nero a T68 = 2 855,6 K.

1.1.2.   Sorgente normalizzata CIE A (1): lampada a incandescenza con filamento di tungsteno in atmosfera gassosa, funzionante a una temperatura di colore di T68 = 2 855,6 K.

1.1.3.   Osservatore colorimetrico normalizzato CIE 1931 (1): ricettore di radiazioni, le cui caratteristiche colorimetriche corrispondono alle componenti tricromatiche spettrali 

Formula
(λ),
Formula
(λ),
Formula
(λ) (v. tabella).

1.1.4.   Componenti tricromatiche spettrali CIE (1): valori delle componenti tricromatiche spettrali di uno spettro di uguale energia nel sistema CIE (XYZ).

1.1.5.   Visione fotopica (1): Visione di un occhio normale, adattato a livelli di luminanza di almeno varie cd/m2.

2.   APPARECCHIATURA

2.1.   Aspetti generali

L’apparecchiatura consiste in una sorgente luminosa, un supporto per il campione, un ricettore con rivelatore fotoelettrico e un indicatore (cfr. figura 1), nonché nei mezzi necessari per eliminare gli effetti della luce estranea.

Il ricevitore può essere munito di sfera integratrice per facilitare la misurazione del fattore di riflessione degli specchi non piani (convessi) (cfr. figura 2).

2.2.   Caratteristiche spettrali della sorgente luminosa e del ricevitore

La sorgente luminosa è una sorgente normalizzata CIE A associata a un’ottica che consenta di ottenere un fascio di raggi luminosi pressoché paralleli. Si raccomanda l’uso di uno stabilizzatore di tensione per mantenere fissa la tensione della lampada per tutto il periodo di funzionamento.

Il ricettore comprende un rivelatore fotoelettrico la cui risposta spettrale è proporzionale alla funzione di luminosità fotopica dell’osservatore colorimetrico normalizzato CIE (1931) (cfr. tabella). È consentito l’uso di qualsiasi altra combinazione di illuminante, filtro e ricevitore che dia un equivalente globale dell’illuminante normalizzato CIE A e della visione fotopica. Se il ricettore comprende una sfera integratrice, la superficie interna della sfera va ricoperta con un rivestimento bianco opaco (diffondente) non selettivo rispetto alla lunghezza d’onda.

2.3.   Condizioni geometriche

Il fascio di raggi incidenti deve formare di preferenza un angolo (θ) di 0,44 ± 0,09 rad (25 ± 5°) con la perpendicolare della superficie di prova; tale angolo non deve però oltrepassare il limite superiore della tolleranza (cioè 0,53 rad o 30°). L’asse del ricettore forma con questa perpendicolare un angolo (θ) uguale a quello del fascio di raggi incidenti (cfr. figura 1). Al suo arrivo sulla superficie di prova, il fascio incidente deve avere un diametro di almeno 13 mm (0,5 in). Il fascio riflesso non deve essere più ampio della superficie sensibile del rivelatore fotoelettrico, coprire almeno il 50 % di tale superficie e, per quanto possibile, la stessa porzione di superficie del fascio usato per tarare lo strumento.

Se il ricettore comprende una sfera integratrice, questa deve avere un diametro minimo di 127 mm (5 in). Le aperture presenti nella sfera per il campione e per il fascio incidente devono essere di dimensioni sufficienti da lasciar passare completamente il fascio luminoso incidente e quello riflesso. Il rivelatore fotoelettrico va disposto in modo da non ricevere direttamente la luce del fascio incidente o del fascio riflesso.

2.4.   Caratteristiche elettriche dell’insieme rivelatore fotoelettrico - misuratore

L'uscita del rivelatore fotoelettrico letta sull’indicatore è una funzione lineare dell’intensità luminosa della superficie fotosensibile. Per facilitare la rimessa a zero e le regolazioni di taratura vanno predisposti opportuni mezzi elettrici e/o ottici. Questi non devono pregiudicare la linearità o le caratteristiche spettrali dello strumento. La precisione dell’insieme rivelatore fotoelettrico - misuratore dovrà essere del ±2 % della piena scala o, se inferiore, del ±10 % del valore misurato.

2.5.   Supporto del campione

Il meccanismo deve consentire di disporre il campione in modo che l’asse del braccio della sorgente e quello del braccio del ricettore si intersechino a livello della superficie riflettente. La superficie riflettente può trovarsi all’interno o su uno dei due lati dello specchio campione, a seconda che si tratti di uno specchio a prima superficie, a seconda superficie o di uno specchio prismatico del tipo «flip».

3.   PROCEDIMENTO

3.1.   Metodo della taratura diretta

Nel metodo di taratura diretta, il campione di riferimento usato è l’aria. Questo metodo si applica agli strumenti costruiti in modo da consentire una taratura al 100 % della scala orientando il ricettore direttamente sull’asse della sorgente luminosa (cfr. figura 1).

In taluni casi (se ad esempio si misurano superfici a basso fattore di riflessione) può essere preferibile usare un punto di taratura intermedio (tra 0 e 100 % della scala). In questi casi è necessario intercalare nel cammino ottico un filtro neutro con fattore di trasmissione noto e regolare il sistema di taratura finché l’indicatore dia la percentuale di trasmissione corrispondente al filtro neutro. Il filtro va tolto prima di procedere alle misurazioni del fattore di riflessione.

3.2.   Metodo della taratura indiretta

Questo metodo si usa per strumenti con sorgente e ricettore a geometria fissa. Esso richiede un campione di riflessione correttamente calibrato e mantenuto. Il campione di riferimento sarà di preferenza uno specchio piatto con un valore di riflettenza quanto più prossimo possibile a quello dei campioni di prova.

3.3.   Misurazione su specchio piano

Il fattore di riflettenza dei campioni degli specchi piani può essere misurato con strumenti tarati con il metodo diretto o indiretto. Il valore del fattore di riflettenza è letto direttamente sul quadrante dell’indicatore.

3.4.   Misurazione di specchi non piani (convessi)

Per misurare il fattore di riflettenza di specchi non piani (convessi) sono necessari strumenti che incorporano una sfera integratrice nel ricevitore (cfr. figura 2). Se, con uno specchio campione a fattore di riflettenza E %, lo strumento di misura indica ne divisioni, con uno specchio a riflettenza sconosciuta, nx divisioni corrisponderanno a una riflettenza di X%, secondo la formula:

Formula

Figura 1

Schema generale del riflettometro configurato per permettere entrambi i metodi di taratura

Image 138

Strumento di misura con dispositivi di regolazione

Coefficiente di riflettenza in %

Regolazione dello zero

Regolazione della taratura

Supporto del campione

Sorgente luminosa e collimatore

Braccio del ricettore in posizione per una taratura “diretta”

Fotoricettore in posizione per una misurazione e una taratura “indirette”

Figura 2

Schema generale del riflettometro con sfera integratrice nel ricettore

Image 139

Sorgente luminosa e collimatore

Strumento di misura con dispositivi di regolazione

Coefficiente di riflettenza in %

Regolazione dello zero

Regolazione della taratura

Cellula fotoelettrica

Supporto del campione

Valori delle componenti tricromatiche spettrali dell’osservatore di riferimento colormetrico  (1)

La tabella è tratta dalla pubblicazione CIE 50 (45) (1970)

λ

nm

Formula

(λ)

Formula

(λ)

Formula

(λ)

380

0,001 4

0,000 0

0,006 5

390

0,004 2

0,000 1

0,020 1

400

0,014 3

0,000 4

0,067 9

410

0,043 5

0,001 2

0,207 4

420

0,134 4

0,004 0

0,645 6

430

0,283 9

0,011 6

1,385 6

440

0,348 3

0,023 0

1,747 1

450

0,336 2

0,038 0

1,772 1

460

0,290 8

0,060 0

1,669 2

470

0,195 4

0,091 0

1,287 6

480

0,095 6

0,139 0

0,813 0

490

0,032 0

0,208 0

0,465 2

500

0,004 9

0,323 0

0,272 0

510

0,009 3

0,503 0

0,158 2

520

0,063 3

0,710 0

0,078 2

530

0,165 5

0,862 0

0,042 2

540

0,290 4

0,954 0

0,020 3

550

0,433 4

0,995 0

0,008 7

560

0,594 5

0,995 0

0,003 9

570

0,762 1

0,952 0

0,002 1

580

0,916 3

0,870 0

0,001 7

590

1,026 3

0,757 0

0,001 1

600

1,062 2

0,631 0

0,000 8

610

1,002 6

0,503 0

0,000 3

620

0,854 4

0,381 0

0,000 2

630

0,642 4

0,265 0

0,000 0

640

0,447 9

0,175 0

0,000 0

650

0,283 5

0,107 0

0,000 0

660

0,164 9

0,061 0

0,000 0

670

0,087 4

0,032 0

0,000 0

680

0,046 8

0,017 0

0,000 0

690

0,22 7

0,008 2

0,000 0

700

0,011 4

0,004 1

0,000 0

710

0,005 8

0,002 1

0,000 0

720

0,02 9

0,001 0

0,000 0

730

0,001 4

0,000 5

0,000 0

740

0,000 7

0,000 2 (*1)

0,000 0

750

0,000 3

0,000 1

0,000 0

760

0,000 2

0,000 1

0,000 0

770

0,000 1

0,000 0

0,000 0

780

0,000 0

0,000 0

0,000 0

FIGURA ESPLICATIVA

Esempio di dispositivo per misurare il fattore di riflessione degli specchi sferici

Image 140

C = ricettore

D = diaframma

E = finestra d’ingresso

F = finestra di misura

L = lente

M = finestra dell’oggetto

S = sorgente luminosa

(S) = sfera di integrazione


(1)  Definizioni tratte dalla pubblicazione CIE 50 (45), Vocabolario elettrotecnico internazionale, gruppo 45: illuminazione

(1)  Tabella ridotta. I valori di

Formula
 (λ) = V (λ) sono arrotondati al quarto decimale.

(*1)  Cambiato nel 1966 (da 3 a 2)


ALLEGATO 7

Metodo per misurare il raggio di curvatura «r» della superficie riflettente dello specchio

1.   MISURAZIONE

1.1.   Apparecchiatura

Si usa un apparecchio detto «sferometro» simile a quello descritto alla figura 1 del presente allegato, avente, tra la punta di misurazione e i piedi fissi, le distanze indicate.

1.2.   Punti di misurazione

1.2.1.   I raggi di curvatura principali vanno misurati in 3 punti situati il più vicino possibile a 1/3, a 1/2 e a 2/3 dell’arco della superficie riflettente passante per il centro di tale superficie e parallelo al segmento b o dell’arco passante per il centro della superficie riflettente e perpendicolare a detto segmento, se questo arco risulta più lungo.

1.2.2.   Se, però, le dimensioni della superficie riflettente non consentono di effettuare misurazioni nelle direzioni di cui al paragrafo 2.1.1.6 del presente regolamento, i servizi tecnici che eseguono la prova possono effettuare le misurazioni al punto suddetto in 2 direzioni perpendicolari, il più possibile vicine a quelle sopra prescritte.

2.   CALCOLO DEL RAGGIO DI CURVATURA «r»

Il raggio «r», espresso in mm, è calcolato mediante la formula:

Formula

in cui:

rp1

=

il raggio di curvatura al primo punto di misurazione,

rp2

=

il raggio di curvatura nel secondo punto di misurazione,

rp3

=

il raggio di curvatura nel terzo punto di misurazione.

Figura 1

Sferometro

Image 141

ø 4,5 passo F 90-418

comparatore

punta mobile


ALLEGATO 8

Metodo per determinare il punto «H» e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere degli autoveicoli

1.   OBIETTIVO

Per determinare la posizione del punto «H» e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco per uno o più posti a sedere di un veicolo a motore e per verificare la relazione tra i valori misurati e le specifiche dichiarate dal costruttore del veicolo si usa la procedura descritta nel presente allegato (1).

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato

«Dati di riferimento» indica una o più delle seguenti caratteristiche di un posto a sedere:

2.1.1.   il punto «H» e il punto «R» e la loro relazione;

2.1.2.   l’angolo effettivo di inclinazione del tronco e l’angolo di progetto di inclinazione del tronco e la loro relazione.

2.2.   Macchina tridimensionale per la determinazione del punto «H» (macchina 3-D H): indica il dispositivo usato per determinare i punti «H» e gli angoli effettivi di inclinazione del tronco. Tale dispositivo è descritto nell’appendice 1 del presente allegato.

2.3.    «Punto H» indica il centro di rotazione tra il tronco e la coscia della macchina 3-D H installata sul sedile del veicolo nei modi indicati al paragrafo 4. Il punto «H» è situato al centro dell’asse centrale del dispositivo compreso tra le estremità visibili del punto H su entrambi i lati della macchina 3D H. In teoria, il punto «H» corrisponde al punto «R» (per le tolleranze, cfr. paragrafo 3.2.2). Una volta determinato con la procedura di cui al paragrafo 4, il punto «H» si considera fisso rispetto alla struttura del cuscino del sedile e mobile con esso in caso di regolazione del sedile.

2.4.    «Punto R» o «Punto di riferimento di un posto a sedere» indica un punto di progetto definito dal costruttore del veicolo per ogni posto a sedere, determinato rispetto a un sistema di riferimento tridimensionale.

2.5.    «Linea del tronco» indica l’asse dello stelo della macchina 3-D H quando questo è in posizione completamente arretrata;

2.6.    «Angolo effettivo di inclinazione del tronco» indica l’angolo tra una linea verticale passante per il punto «H» e la linea del tronco, misurato con l’apposito goniometro della macchina 3-D H. In teoria, l’angolo effettivo di inclinazione del tronco corrisponde all’angolo di progetto di inclinazione del tronco (per le tolleranze, cfr. paragrafo 3.2.2).

2.7.    «Angolo di progetto di inclinazione del tronco» indica l’angolo tra una linea verticale passante per il punto «R» e la linea del tronco in una posizione corrispondente alla posizione di progetto dello schienale stabilita dal costruttore del veicolo.

2.8.    «Piano centrale dell'occupante» (C/LO) indica il piano mediano della macchina 3-D H posizionata su ciascun posto a sedere; è rappresentato dalla coordinata del punto«H» sull’asse delle«Y». Per sedili singoli, il piano centrale del sedile coincide con il piano centrale dell’occupante. Per gli altri sedili, il piano centrale dell’occupante è specificato dal costruttore;

2.9.    «Sistema di riferimento tridimensionale» indica un sistema quale descritto all’appendice 2 del presente allegato;

2.10.    «Punti di riferimento» indica punti fisici (fori, superfici, segni o tacche) sulla carrozzeria del veicolo, definiti dal costruttore;

2.11.    «Posizione del veicolo durante la misurazione» indica la posizione del veicolo definita dalle coordinate dei punti di riferimento nel sistema di riferimento tridimensionale.

3.   PRESCRIZIONI

3.1.   Presentazione dei dati

Per ogni posto a sedere, per il quale siano chiesti dati di riferimento al fine di dimostrarne la conformità al presente regolamento, vanno presentati tutti i dati di seguito indicati, o una loro adeguata selezione, nella forma indicata all’appendice 3 del presente allegato:

3.1.1.   le coordinate del punto «R» rispetto al sistema di riferimento tridimensionale;

3.1.2.   l’angolo di progetto di inclinazione del tronco;

3.1.3.   tutte le indicazioni necessarie a regolare il sedile (se regolabile) nella posizione di misurazione precisata al paragrafo 4.3.

3.2.   Rapporto i tra dati misurati e le specifiche di progetto

3.2.1.   Le coordinate del punto «H» e il valore dell’angolo effettivo di inclinazione del tronco calcolati con il metodo di cui al paragrafo 4 vanno confrontati rispettivamente con le coordinate del punto «R» e con il valore dell’angolo di progetto di inclinazione del tronco indicati dal costruttore del veicolo.

3.2.2.   Le posizioni relative del punto «R» e del punto «H» e il rapporto tra angolo di progetto e angolo effettivo di inclinazione del tronco sono ritenuti soddisfacenti per il posto a sedere in questione se il punto «H», definito dalle sue coordinate, cade all’interno di un quadrato di 50 mm di lato, con lati verticali e orizzontali le cui diagonali si intersecano nel punto «R» e se l’angolo effettivo di inclinazione del tronco non si discosta di più di 5° dall’angolo di progetto di inclinazione del tronco.

3.2.3.   Se tali condizioni sono soddisfatte, il punto «R» e l’angolo di progetto di inclinazione del tronco servono a dimostrare la conformità ai requisiti del presente regolamento.

3.2.4.   Se il punto «H» o l’angolo effettivo di inclinazione del tronco non soddisfano i requisiti del paragrafo 3.2.2, entrambi vanno determinati altre 2 volte (3 volte in tutto). Se i risultati di 2 di queste 3 operazioni soddisfano i requisiti, si applicano le condizioni di cui al paragrafo 3.2.3.

3.2.5.   Se i risultati di almeno 2 operazioni sulle 3 descritte al paragrafo 3.2.4 non soddisfano i requisiti del paragrafo 3.2.2, o se la verifica non può avvenire perché il costruttore del veicolo non ha fornito informazioni sulla posizione del punto «R» o sull’angolo di progetto di inclinazione del tronco, vanno usati o il baricentro dei 3 punti misurati o la media dei 3 angoli misurati, applicandoli in tutti i casi in cui il presente Regolamento si riferisce al punto «R» o all’angolo di progetto di inclinazione del tronco.

4.   METODO PER CALCOLARE IL PUNTO «H» E L’ANGOLO EFFETTIVO DI INCLINAZIONE DEL TRONCO

4.1.   Il veicolo va portato alla temperatura di 20 ± 10 °C, a scelta del costruttore, affinché il materiale del sedile raggiunga la temperatura ambiente. Se il sedile da provare non è mai stato usato, vi si farà sedere, 2 volte per 1 minuto, una persona o un dispositivo di 70-80 kg per comprimere il cuscino e lo schienale. A richiesta del costruttore, il blocco sedile resterà scarico per almeno 30 minuti prima di installare la macchina 3-D H.

4.2.   Il veicolo deve trovarsi nelle condizioni di misurazione definite al paragrafo 2.11.

4.3.   Se regolabile, porre anzitutto il sedile nella normale posizione di guida o d’uso più arretrata indicata dal costruttore del veicolo, manovrandolo solo in senso longitudinale ed escludendo ogni altro spostamento per scopi che non siano le normali posizioni di guida o d’uso. Se il sedile o lo schienale possono essere regolati in altro modo (in senso verticale, angolare, ecc.), verranno poi messi nelle posizioni indicate dal costruttore. Per i sedili a sospensione, la posizione in senso verticale va bloccata in corrispondenza della normale posizione di guida specificata dal costruttore.

4.4.   Coprire la superficie di seduta a contatto con la macchina 3D H con una mussola di cotone, di dimensioni e struttura adeguate, in stoffa di cotone liscio di 18,9 fili per cm2 e del peso di 0,228 kg/m2 o lavorato a maglia o in tessuto non-tessuto di caratteristiche equivalenti.

Se la prova è condotta su un sedile non montato sul veicolo, il pavimento su cui è posto il sedile deve presentare le stesse caratteristiche fondamentali (2) del pavimento del veicolo in cui il sedile dovrà essere utilizzato.

4.5.   Disporre il blocco sedile e schienale della macchina 3D H in modo che il piano centrale dell’occupante (C/LO) coincida con il piano centrale della macchina 3 DH. A richiesta del costruttore, la macchina 3D H può essere spostata verso l’interno rispetto al C/LO se essa sporge a tal punto verso l’esterno che il bordo del sedile non consente di livellarla.

4.6.   Fissare gli elementi che simulano il piede e gli arti inferiori al pannello sedile, separatamente o usando la sbarra a T e l’elemento arti inferiori. La retta passante per le estremità visibili del punto «H» deve risultare parallela al pavimento e perpendicolare al piano centrale longitudinale del sedile.

Regolare la posizione dei piedi e delle gambe della macchina 3-D H nel modo che segue:

4.7.1.   Posto a sedere interessato: conducente e passeggero anteriore lato esterno

4.7.1.1.   Le parti che simulano i piedi e le gambe vanno spostate in avanti in modo che i piedi assumano una posizione naturale sul pavimento, eventualmente tra i pedali di comando. Se possibile, il piede sinistro va posto a sinistra del piano centrale della macchina 3-D H alla stessa distanza approssimativa che separa, verso destra, il piede destro da tale piano. Portare la livella a bolla d’aria che verifica il livellamento trasversale della macchina 3-D H in posizione orizzontale, regolando se necessario il seggiolino o spostando indietro il blocco piede/gamba. La retta passante per le estremità visibili del punto «H» deve restare perpendicolare al piano centrale longitudinale del sedile.

4.7.1.2.   Se la gamba sinistra non può essere mantenuta parallela alla destra e il piede sinistro non può essere sostenuto dalla struttura, spostare quest’ultimo finché non riesca a sostenersi. Conservare l’allineamento delle estremità visibili.

4.7.2.   Posto a sedere interessato: posteriore esterno

Per i sedili posteriori o ausiliari, disporre le gambe come specificato dal costruttore. Se i piedi poggiano su parti del pavimento di diverso livello, il piede di riferimento è quello che per primo viene a contatto con il sedile anteriore; l’altro verrà sistemato in modo che la livella a bolla d’aria che dà la posizione trasversale del sedile del dispositivo sia orizzontale.

4.7.3.   Altri posti a sedere interessati:

Si applica il metodo generale descritto al paragrafo 4.7.1; i piedi tuttavia vanno disposti come specificato dal costruttore del veicolo.

4.8.   Applicare dei pesi agli arti inferiori della gamba e alle cosce e porre a livello la macchina 3-D H.

Inclinare in avanti la schiena della macchina 3-D H sino al punto di arresto anteriore, allontanandola dallo schienale del sedile utilizzando la barra a T. Riposizionare la macchina 3-D H sul sedile in uno dei seguenti modi.

4.9.1.   Se la macchina 3-D H tende a scivolare all’indietro, intervenire nel modo che segue: far scivolare all’indietro la macchina 3D H finché non occorra più una pressione in senso contrario sulla barra a T, cioè finché il pannello del sedile non tocchi lo schienale. Se necessario, riposizionare la gamba.

4.9.2.   Se la macchina 3-D H non tende a scivolare all’indietro, seguire la seguente procedura. far scivolare la macchina 3-D H all’indietro applicando una pressione orizzontale all’indietro sulla barra a T finché il pannello del sedile non tocchi lo schienale (cfr. fig. 2, appendice 1 del presente allegato).

4.10.   Applicare un carico di 100 ± 10 N al pannello del sedile e al dorso della macchina 3-D H al punto di intersezione tra lo snodo che rappresenta l’anca e la sede della barra a T. La direzione di applicazione del carico va mantenuta lungo una retta passante dalla suddetta intersezione a un punto posto appena sopra la sede della barra delle cosce (v. fig. 2, appendice 1 del presente allegato). Riappoggiare poi con cautela il pannello schiena allo schienale del sedile. Applicare la stessa cautela a tutto il resto della procedura per evitare che la macchina 3D H scivoli in avanti.

4.11.   Installare i pesi della natica destra e sinistra e poi, alternativamente, gli otto pesi del tronco. Mantenere orizzontale la macchina 3-D H.

4.12.   Inclinare in avanti il pannello schiena per allentare la tensione che agisce sullo schienale. Far oscillare la macchina 3-D H da un lato all’altro di 10° (5° per ogni lato del piano verticale mediano) in tre cicli completi per scaricare ogni tensione accumulatasi tra la macchina 3-D H e il sedile.

Durante l’oscillazione la barra a T della macchina 3-D H può tendere a scostarsi dall’allineamento orizzontale e verticale voluto. Essa va dunque frenata applicando forze laterali adeguate durante le oscillazioni. Nel tenere la barra a T e nel far oscillare la macchina 3-D H, attenzione a non applicare forze esterne involontarie in senso verticale o anteroposteriore.

In questa fase, i piedi della macchina 3-D H non vanno frenati o trattenuti. Se i piedi cambiano posizione, lasciarli per il momento in tale posizione.

Riportare cautamente il pannello schiena a contatto con lo schienale e controllare l’azzeramento delle due livelle. Se durante l’oscillazione della macchina 3-D H i piedi si fossero spostati, rimetterli in posizione nel modo seguente.

Sollevare alternativamente ciascun piede dal pavimento il minimo necessario finché cessi di muoversi. Durante il sollevamento, lasciare i piedi liberi di ruotare; non applicare forze in direzione anteriore o laterale. Riabbassare i piedi in modo che il tallone sia a contatto con la struttura appositamente prevista.

Controllare l’azzeramento della livella laterale; applicare eventualmente un carico laterale alla parte superiore del pannello schiena che livelli il pannello cosce della macchina 3-D H al sedile.

4.13.   Per tenere la barra a T e impedire lo scivolamento in avanti della macchina 3-D H sul cuscino del sedile:

a)

riportare il pannello schiena sullo schienale;

b)

applicare e togliere alternativamente un carico orizzontale in direzione posteriore, non superiore a 25 N, alla barra dell’angolo posteriore all’altezza circa dei pesi al centro del tronco finché il quadrante dell’angolo dell’anca non indichi il raggiungimento di una posizione stabile una volta tolto il carico. Attenzione a non applicare alla macchina 3-D H carichi esterni verso il basso o laterali. Se fosse necessario un altro livellamento della macchina 3-D H, spingere il pannello schiena in avanti, ripetere il livellamento e la procedura di cui al paragrafo 4.12.

Misurazioni:

4.14.1.   le coordinate del punto «H» sono misurate rispetto al sistema di riferimento tridimensionale;

4.14.2.   l’angolo effettivo di inclinazione del tronco si legge sul goniometro del dorso della macchina 3-D H con la sbarra in posizione completamente arretrata.

4.15.   Per reinstallare la macchina 3-D H, il blocco sedile deve restare scarico per almeno 30 minuti prima di procedere. La macchina 3-D H non va lasciata sul blocco sedile per un tempo superiore a quello necessario per eseguire la prova.

Se si possono ritenere simili i sedili della stessa fila (panchina, sedili identici, ecc.), calcolare un unico punto «H», un unico angolo effettivo di inclinazione del tronco per ciascuna fila di sedili e sistemare la macchina 3-D H, descritta all’appendice 1 del presente allegato, in un posto considerato rappresentativo per la fila. Tale posto è:

4.16.1.   per la fila anteriore, il posto del conducente;

4.16.2.   per la/le fila/e posteriore/i, un sedile laterale.


(1)  Per tutti i posti a sedere diversi dai sedili anteriori, se il punto «H» non può essere determinato con la Macchina tridimensionale per la determinazione del punto «H» e le relative procedure, l’autorità competente può, a sua discrezione, usare come riferimento il punto «R»indicato dal costruttore.

(2)  Angolo d’inclinazione, differenza d’altezza del sedile montato su un piedistallo, tessuto di rivestimento, ecc.

APPENDICE 1

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA TRIDIMENSIONALE PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO H (1)

(Macchina 3-D H)

1.   Pannelli della schiena e del sedile

I pannelli della schiena e del sedile sono di plastica rinforzata e di metallo; Essi simulano il tronco e le cosce del corpo umano e sono incernierati nel punto «H». Alla sbarra applicata al punto «H» viene fissato un goniometro per misurare l’angolo effettivo di inclinazione del tronco. Una barra regolabile delle cosce, fissata al pannello del sedile, determina la linea centrale della coscia e serve da linea di riferimento per il goniometro dell’anca.

2.   Elementi tronco e gambe

I segmenti delle gambe sono collegati al pannello del sedile a livello della barra a T che unisce le ginocchia e che costituisce un’estensione laterale della barra regolabile delle cosce. Essi sono muniti di goniometri per misurare gli angoli delle ginocchia. Gli insiemi piede/scarpa sono graduati per misurare l’angolo del piede. Due livelle orientano il manichino nello spazio. Una serie di pesi, disposti nei rispettivi baricentri, danno un affondamento nel sedile pari a quello di un uomo di 76 kg. Controllare la libertà di movimento di tutti i giunti della macchina 3-D H che non devono presentare attriti significativi.

Figura 1

Denominazione degli elementi della macchina 3-D H

Image 142

Head room probe

Back pan

Torso weight hanger

Back angle level

Hip angle quadrant

Pannello del sedile

Back angle quadrant

Thigh weight pad

H-point sight

button

T-bar joining

the knees

Perno del punto «H»

Livello laterale

Barra delle cosce

Goniometro delle ginocchia

Foot angle quadrant

Figura 2

Dimensioni degli elementi della macchina 3-D H e distribuzione dei carichi

Image 143

Variabile da 108 a 424

Peso del tronco

Peso delle natiche

Direzione e punto di applicazione della forza

Peso delle cosce

Peso delle gambe


(1)  Per ulteriori informazioni sulla struttura della macchina 3-D H rivolgersi alla Society of Automobile Engineers (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, USA. La macchina corrisponde a quella descritta nella norma ISO 6549:1980.

APPENDICE 2

SISTEMA DI RIFERIMENTO TRIDIMENSIONALE

1.   Il sistema di riferimento tridimensionale è definito da tre piani ortogonali stabiliti dal costruttore del veicolo (cfr. figura) (1).

2.   La posizione di misurazione del veicolo è stabilita disponendo il veicolo sulla superficie di appoggio in modo tale che le coordinate dei punti di riferimento corrispondano ai valori indicati dal costruttore.

3.   Le coordinate del punto «R» e del punto «H» sono determinate rispetto ai punti di riferimento definiti dal costruttore del veicolo.

Figura

Sistema di riferimento tridimensionale

Image 144

Piano di riferimento Y (piano di riferimento verticale longitudinale)

Piano di riferimento X (piano di riferimento verticale trasversale)

Piano di riferimento Z (piano di riferimento orizzontale)

Superficie di appoggio


(1)  Il sistema di riferimento corrisponde alla norma ISO 4130:1978.

APPENDICE 3

DATI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI POSTI A SEDERE

1.   Codifica dei dati di riferimento

I dati di riferimento sono elencati consecutivamente per ciascun posto a sedere. I posti a sedere sono identificati da un codice alfanumerico a 2 caratteri. Il primo, è un numero arabo e indica la fila dei sedili, partendo dalla parte anteriore del veicolo verso quella posteriore. Il secondo, è una lettera maiuscola che indica la posizione del posto a sedere nella fila, visto nel senso della direzione di marcia. Si usano le seguenti lettere:

L

=

sinistra

C

=

centro

R

=

destra

2.   Descrizione della posizione di misurazione del veicolo

2.1.   Coordinate dei punti di riferimento

X …

Y …

Z …

3.   Elenco dei dati di riferimento

Posto a sedere: …

3.1.1.   Coordinate del punto «R»

X …

Y …

Z …

3.1.2.   Angolo di progetto di inclinazione del tronco: …

3.1.3.   Specifiche per la regolazione del sedile (1)

orizzontale: …

verticale: …

angolare: …

angolo di inclinazione del tronco: …

Nota: Elencare i dati di riferimento degli altri posti a sedere a paragrafi di seguito numerati: 3.2, 3.3, ecc.


(1)  Cancellare la dicitura inutile.


ALLEGATO 9

(riservato)


ALLEGATO 10

CALCOLO DELLA DISTANZA DI RILEVAMENTO

1.   DISPOSITIVO A TELECAMERA E MONITOR PER LA VISIONE INDIRETTA

1.1.   Soglia di risoluzione della telecamera

La soglia di risoluzione della telecamera è data dalla formula:

Formula

in cui:

ωc

soglia di risoluzione della telecamera (minuti di arco)

βc

angolo di visione della telecamera (°)

Nc

numero di linee video della telecamera (#)

Il fabbricante deve fornire i valori di βc e Nc.

1.2.   Determinazione della distanza critica di visione del monitor

È possibile determinare la distanza da un monitor, avente determinate dimensioni e proprietà, entro i limiti in cui la distanza di rilevamento dipende solo dalle prestazioni della telecamera. La distanza critica di visione rm,c è data dalla formula:

Formula

in cui:

rm,c

distanza critica di visione (m)

Hm

altezza dell’immagine del monitor (m)

Nm

numero di linee video del monitor (-)

ωeye

soglia di risoluzione dell’osservatore (minuti di arco)

60 è il fattore di conversione da minuti di arco a gradi.

Il Fabbricante deve fornire i valori di Hm e Nm.

ωeye = 1

1.3.   Determinazione della distanza di rilevamento

1.3.1.   Distanza massima di rilevamento nell’ambito della distanza critica di visione: se, a sistema installato, la distanza occhi-monitor è inferiore alla distanza critica di visione, la distanza di rilevamento massima ottenibile è data dalla formula:

Formula

in cui:

rd

distanza di rilevamento [m]

Do

diametro dell’oggetto [m]

ƒ

fattore di incremento della soglia

ωc, βc e Nc conformi al paragrafo 1.1.

D0 = 0,8 m

ƒ = 8

1.3.2.   Distanza di rilevamento superiore alla distanza critica di visione. Se, a sistema installato, la distanza occhi-monitor è maggiore della distanza critica di visione, la distanza di rilevamento massima ottenibile è data dalla formula:

Formula

in cui:

rm

distanza di visione del monitor (m)

Dm

diagonale dello schermo del monitor (pollici)

Nm

numero di linee video del monitor

βc e Nc conformi al paragrafo 1.1.

Nm e ωeye conformi al paragrafo 1.2.

2.   PRESCRIZIONI FUNZIONALI SECONDARIE

Effettuata l’installazione del sistema, si procede ad appurare se il dispositivo nel suo complesso è ancora conforme alle prescrizioni funzionali indicate nel paragrafo 6.2.2 del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la correzione dell’abbagliamento e la luminanza minima e massima del monitor. Stabilire anche in che misura considerare la correzione dell’abbagliamento e determinare l’angolo di incidenza della luce solare sul monitor; confrontare quindi i risultati ai corrispondenti risultati ottenuti dalle misurazioni effettuate sul sistema. Questa verifica può essere fatta o con un modello CAD, determinando gli angoli della luce per il dispositivo in esame montato su un veicolo specifico o effettuando le misurazioni del caso su un veicolo specifico conformemente alle indicazioni di cui al paragrafo 6.2.2.2 del presente regolamento.


10.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 177/263


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 118 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) — Prescrizioni tecniche uniformi applicabili al comportamento alla combustione dei materiali impiegati nell’allestimento interno di alcune categorie di veicoli a motore

Data di entrata in vigore: 6 aprile 2005

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Parte I — Definizioni — Specifiche

6.

Parte II — Definizioni — Specifiche

7.

Modifica del tipo ed estensione dell’omologazione

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che eseguono le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

ALLEGATI

Allegato 1 —

Scheda informativa relativa al veicolo

Allegato 2 —

Scheda informativa relativa a una componente

Allegato 3 —

Notifica di omologazione di un tipo di veicolo

Allegato 4 —

Notifica di omologazione di un tipo di componente

Allegato 5 —

Esempi di marchi di omologazione

Allegato 6 —

Prova per determinare la velocità di combustione orizzontale dei materiali

Allegato 7 —

Prova per determinare il comportamento alla fusione dei materiali

Allegato 8 —

Prova per determinare la velocità di combustione verticale dei materiali

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1.   Il presente regolamento riguarda il comportamento alla combustione (infiammabilità, velocità di combustione e comportamento alla fusione) dei materiali impiegati per allestire gli interni dei veicoli appartenenti alle classi II e III della categoria M3  (1), destinati a trasportare più di 22 passeggeri e non progettati per il trasporto di passeggeri in piedi né per l’impiego urbano (autobus cittadini).

Le omologazioni per tipo vengono rilasciate nell’ordine che segue:

1.2.   Parte I — Omologazione di un tipo di veicolo riguardo al comportamento alla combustione di componenti interne utilizzate nell’abitacolo.

1.3.   Parte II — Omologazione di una componente (materiali, sedili, tende, pareti divisorie, ecc..) riguardo al suo comportamento alla combustione.

2.   DEFINIZIONI: Aspetti generali

2.1.    «Fabbricante» indica la persona o l’ente che, nei confronti dell’autorità che rilascia l’omologazione per tipo, è responsabile di tutti gli aspetti relativi alla procedura di omologazione e alla conformità della produzione. Non è indispensabile che tale persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo o delle componenti, soggetti all’omologazione;

2.2.    «Abitacolo» indica lo spazio destinato agli occupanti (comprendente bar, cucina, toletta, ecc.), delimitato da:

tetto,

pavimento,

pareti laterali,

porte,

vetratura esterna,

parete posteriore dell’abitacolo o piano del supporto posteriore dello schienale più arretrato,

sul lato del conducente rispetto al piano verticale longitudinale mediano del veicolo, il piano verticale trasversale che attraversa il punto R del conducente, definito nel regolamento n. 17,

sul lato opposto rispetto al piano verticale longitudinale mediano del veicolo, la parete frontale.

2.3.    «Materiali di produzione» indica prodotti, in forma di materiali alla rinfusa (come rotoli di materiale da imbottitura) o di componenti prefabbricate, forniti a un fabbricante perché li incorpori in un veicolo omologato ai sensi del presente regolamento o a un’officina specializzata nella manutenzione o nella riparazione di veicoli.

2.4.    «Sedile» indica una struttura che può essere o no integrata nella struttura del veicolo, completa di rivestimento, destinata a fungere da posto a sedere per un adulto. Il termine comprende sia un sedile individuale sia la parte di un sedile a panchina corrispondente ad un posto a sedere per un adulto.

2.5.    «Gruppo di sedili» indica una panchina o sedili singoli ma adiacenti (i cui ancoraggi anteriori siano allineati o più avanti rispetto agli ancoraggi posteriori di un altro sedile e quelli posteriori siano allineati o più indietro rispetto agli ancoraggi anteriori di un altro sedile) concepiti per uno o più posti a sedere per adulti.

2.6.    «Panchina» indica una struttura completa di rivestimento, che offre più posti a sedere per adulti.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   Spetta al fabbricante presentare la domanda di omologazione di un tipo di veicolo o di componente ai sensi del presente regolamento.

3.2.   Essa va accompagnata da un documento di informazione conforme al modello di cui all’allegato 1 o all’allegato 2.

Al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione va fornito quanto segue:

3.3.1.   In caso di omologazione di un veicolo: un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.

3.3.2.   In caso di componenti per allestimenti interni già omologate: allegare alla domanda di omologazione per tipo del veicolo un elenco dei numeri di omologazione e delle designazioni per tipo del fabbricante delle parti interessate.

In caso di componenti per allestimenti interni, prive dell’omologazione ECE per tipo:

3.3.3.1.   campioni, nel numero specificato agli allegati da 6 a 8, delle componenti usate nei veicoli, rappresentative del tipo da omologare.

3.3.3.2.   Fornire inoltre un campione al servizio tecnico, a fini di riferimento futuro.

3.3.3.3.   Per dispositivi come sedili, tende, pareti divisorie, ecc. i campioni di cui al paragrafo 3.3.3.1 oltre a un dispositivo completo come precedentemente indicato.

3.3.3.4.   Contrassegnare i campioni in modo chiaro e indelebile con nome o il marchio del richiedente e la designazione del tipo.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   Se il tipo presentato per l’omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa i requisiti della/e pertinente/i parte/i del presente regolamento, va rilasciata l’omologazione per tale tipo.

4.2.   A ogni tipo omologato va attribuito un numero di omologazione le cui prime 2 cifre (attualmente 00, corrispondenti alla forma originale del regolamento) indicano la serie di modifiche corrispondenti alle principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data di rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo o componente definiti dal presente regolamento.

4.3.   Il rilascio o l’estensione dell’omologazione di un tipo ai sensi del presente regolamento vanno notificati alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento, con un modulo conforme al modello di cui all’allegato 3 o 4 del presente regolamento.

Su ogni veicolo conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento, sull’imballaggio di ogni materiale (cfr. paragrafo 4.4.2.3) conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento e su ogni componente fornita separatamente conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento, va apposto in modo visibile e in un punto facilmente accessibile specificato sulla scheda di omologazione un marchio di omologazione internazionale consistente in:

4.4.1.   un cerchio, al cui interno sia iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione per tipo della componente (2);

Accanto al cerchio:

4.4.2.1.   i simboli indicanti la direzione per la quale è stata determinata la velocità di combustione:

per la direzione orizzontale (allegato 6),

per la direzione verticale (allegato 8),

per le direzioni orizzontale e verticale,

(allegati 6 e 8);

4.4.2.2.   il simbolo «V», indicante che la componente è stata omologata in base al comportamento alla fusione (allegato 7) e/o il simbolo «CD» indicante che la componente è stata omologata come dispositivo completo (sedili, pareti divisorie, vani bagagli, ecc.).

4.4.2.3.   I materiali di produzione non devono recare marchi individuali. Tuttavia, l’imballaggio con cui sono forniti sarà chiaramente contrassegnato con il marchio di omologazione sopra descritto.

4.4.2.4.   Se contrassegnate da un marchio proprio, componenti di grandi dimensioni (come sedili), composti da più materiali omologati, possono recare un marchio unico indicante il/i numero/i di omologazione del/dei materiale/i utilizzato/i.

4.4.3.   Se nel paese che ha rilasciato l’omologazione ai sensi del presente regolamento, il tipo è conforme a un tipo omologato ai sensi di altri regolamenti allegati all’accordo, non è necessario ripetere il simbolo prescritto al paragrafo 4.4.1; in tal caso, il regolamento in base al quale è stata rilasciata l’omologazione nel paese che l’ha rilasciata ai sensi del presente regolamento, va citato in colonne verticali a destra del simbolo prescritto al paragrafo 4.4.1.

4.4.4.   Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.4.5.   Nel caso di un veicolo, il marchio di omologazione deve essere collocato sulla targhetta dei dati del veicolo apposta dal costruttore o in prossimità della stessa.

4.4.6.   Nell’allegato 5 del presente regolamento si trovano alcuni esempi di marchi di omologazione.

5.   PARTE I — OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO RIGUARDO AL COMPORTAMENTO ALLA COMBUSTIONE DI COMPONENTI INTERNE UTILIZZATE NELL’ABITACOLO

5.1.   Definizione

Ai fini della Parte I del presente regolamento,

5.1.1.    «Tipo di veicolo» indica veicoli che non differiscono tra loro in aspetti essenziali nell’ambito della designazione del tipo del costruttore.

5.2.   Specifiche

5.2.1.   I materiali impiegati nell’allestimento interno dell’abitacolo del veicolo da omologare devono rispettare i requisiti della parte II del presente regolamento.

5.2.2.   I materiali e/o accessori usati nell’abitacolo e/o in dispositivi omologati in quanto componenti devono essere installati in modo da ridurre al minimo il rischio di sviluppo e di propagazione delle fiamme.

5.2.3.   I materiali e/o gli accessori per allestimenti interni vanno installati solo in conformità allo scopo cui sono destinati e alla/e prova/e cui devono essere sottoposti (cfr. paragrafi 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3), soprattutto in relazione al loro comportamento alla combustione e alla fusione (direzione orizzontale/verticale).

5.2.4.   Per quanto possibile, nessun adesivo, usato per fissare un materiale per interni al proprio supporto, deve accentuare il comportamento alla combustione del materiale.

6.   PARTE II — OMOLOGAZIONE DI UNA COMPONENTE RIGUARDO AL SUO COMPORTAMENTO ALLA COMBUSTIONE

6.1.   Definizioni

Ai fini della Parte I del presente regolamento,

«Tipo di una componente» indica componenti che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto riguarda:

6.1.1.1.   la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

6.1.1.2.   l’uso previsto (imbottitura del sedile, rivestimento del tetto, ecc.),

6.1.1.3.   il/i materiale/i di base (p. es. lana, plastica, gomma, materiali compositi),

6.1.1.4.   il numero di strati nel caso di materiali compositi, e

6.1.1.5.   altre caratteristiche, suscettibili di influire in misura rilevante sulle prestazioni prescritte nel presente regolamento.

6.1.2.    «Velocità di combustione» indica il quoziente tra distanza combusta, misurata in conformità agli allegati 6 e/o 8 del presente regolamento, e tempo necessario alla combustione per colmare tale distanza; viene espressa in millimetri al minuto.

6.1.3.    «Materiale composito» indica un materiale composto di più strati di materiali simili o diversi le cui superfici sono cementate, incollate, fatte aderire, saldate ecc. le une alle altre per tenerle insieme saldamente. Materiali diversi assemblati con modalità intermittenti (cuciture, saldature ad alta frequenza, rivettature), non sono considerati materiali compositi.

6.1.4.    «Lato esposto» indica la superficie del materiale rivolta verso l’abitacolo quando il materiale è montato all’interno del veicolo.

6.1.5.    «Imbottitura» indica la combinazione dei materiali per imbottitura interna e finiture di superficie che insieme costituiscono la guarnizione del telaio del sedile.

6.1.6.    «Rivestimento/i interno/i» indica/no il/i materiale/i di cui si compone il rivestimento di superficie e il sottofondo del tetto, della parete o del pavimento.

6.2.   Specifiche

6.2.1.   I seguenti materiali vanno sottoposti alla prova descritta nell’allegato 6 del presente regolamento:

a)

materiale/i usato/i per imbottire i sedili e relativi accessori (compreso il sedile del conducente);

b)

materiale/i usato/i per il rivestimento interno del tetto;

c)

materiale/i usato/i per il rivestimento interno delle pareti laterali, posteriori e delle pareti divisorie;

d)

materiale/i avente/i funzioni termiche e/o acustiche;

e)

materiale/i usato/i per il rivestimento interno del pavimento;

f)

materiale/i usato/i per il rivestimento interno del vano portabagagli e delle condotte di riscaldamento e di ventilazione;

g)

materiale/i usato/i per fissare dispositivi di illuminazione.

Il risultato della prova sarà considerato soddisfacente se, tenuto conto dei risultati peggiori da essa scaturiti, la velocità di combustione orizzontale non supera 100 mm/minuto, o se la fiamma si estingue prima di raggiungere l’ultimo punto di misurazione.

6.2.2.   I seguenti materiali vanno sottoposti alla prova descritta nell’allegato 7 del presente regolamento:

a)

materiale/i usato/i per il rivestimento interno del tetto;

b)

materiale/i usato/i per il rivestimento interno dei portabagagli e delle condotte di riscaldamento e di ventilazione;

c)

materiale/i usato/i per dispositivi di illuminazione situati nel vano portabagagli e/o nel tetto.

Il risultato della prova sarà considerato soddisfacente se, tenuto conto dei risultati peggiori da essa scaturiti, non si formano gocce capaci di infiammare l’ovatta.

6.2.3.   I materiali impiegati per tende e avvolgibili (e/o altri materiali sospesi) devono essere sottoposti alla prova descritta nell’allegato 8.

Il risultato della prova sarà considerato soddisfacente se, tenuto conto dei risultati peggiori da essa scaturiti, la velocità di combustione verticale non supera 100 mm/minuto.

Non è necessario sottoporre alle prove descritte negli allegati da 6 a 8 i materiali di seguito elencati:

6.2.4.1.   parti di metallo o di vetro;

6.2.4.2.   tutti gli accessori di sedili singoli aventi una massa di materiale non metallico inferiore a 200 g. Se la massa totale di tali accessori supera 400 g di materiale non metallico per sedile, ogni materiale deve essere sottoposto a prova;

gli elementi aventi una superficie o un volume non superiori rispettivamente a:

6.2.4.3.1.   100 cm2 o 40 cm3 per elementi legati a un sedile singolo;

6.2.4.3.2.   300 cm2 o 120 cm3 per ogni fila di sedili e, al massimo, per metro lineare dell’interno dell’abitacolo per elementi distribuiti nel veicolo e non legati a un sedile singolo;

6.2.4.4.   cavi elettrici;

6.2.4.5.   elementi per i quali non è possibile estrarre un campione delle dimensioni prescritte all’allegato 6, paragrafo 3.1, all’allegato 7, paragrafo 3 e all’allegato 8, paragrafo 3.1.

7.   MODIFICA DEL TIPO ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

Ogni modifica di un tipo di veicolo o di componente rispetto al presente regolamento va notificata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo di veicolo o di componente. Il servizio amministrativo può:

7.1.1.   ritenere improbabile che le modifiche apportate abbiano effetti negativi apprezzabili e che il veicolo continui a soddisfare comunque i requisiti, oppure

7.1.2.   chiedere al servizio tecnico che ha effettuato le prove un nuovo verbale di prova.

7.2.   La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle modifiche apportate, andranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento seguendo la procedura indicata al paragrafo 4.3.

7.3.   L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie a ogni scheda di notifica all’uopo compilata e ne informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui agli allegati 3 o 4 del presente regolamento.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di controllo della conformità della produzione devono attenersi a quelle definite nell’accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), e rispettare i seguenti requisiti:

8.1.   i veicoli e/o le componenti omologati ai sensi del presente regolamento devono essere fabbricati in modo da conformarsi al tipo omologato rispettando i requisiti della/e parte/i pertinente/i del presente regolamento.

8.2.   L’autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso gli impianti di produzione. Tali verifiche hanno, di norma, cadenza biennale.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.   L’omologazione rilasciata per un tipo di veicolo e/o di componente ai sensi del presente regolamento potrà essere revocata se non saranno stati soddisfatti i requisiti sopra menzionati.

9.2.   Se una delle parti contraenti dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione in precedenza da essa concessa, ne informerà immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui agli allegati 3 o 4 del presente regolamento.

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare dell’omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. A seguito della notifica, tale autorità informa le altre parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui agli allegati 3 o 4 del presente regolamento.

11.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare alla Segreteria delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione nonché dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione ai quali vanno inviati i certificati di rilascio, estensione, rifiuto o revoca di un’omologazione, emessi da altri paesi.


(1)  Per le relative definizioni, cfr. Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (Risoluzione unificata sulla costruzione di veicoli) (R.E.3.), allegato 7 (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

(2)  1: Germania, 2: Francia, 3: Italia, 4: Paesi Bassi, 5: Svezia, 6: Belgio, 7: Ungheria, 8: Repubblica ceca, 9: Spagna, 10: Serbia e Montenegro, 11: Regno Unito, 12: Austria, 13: Lussemburgo, 14: Svizzera, 15 (non assegnato), 16: Norvegia, 17: Finlandia, 18: Danimarca, 19: Romania, 20: Polonia, 21: Portogallo, 22: Federazione russa, 23: Grecia, 24: Irlanda, 25: Croazia, 26: Slovenia, 27: Slovacchia, 28: Bielorussia, 29: Estonia, 30 (non assegnato), 31: Bosnia-Erzegovina, 32: Lettonia, 33 (non assegnato), 34: Bulgaria, 35 (non assegnato), 36: Lituania, 37: Turchia, 38 (non assegnato), 39: Azerbaigian, 40: ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42: Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando il rispettivo simbolo ECE), 43: Giappone, 44 (non assegnato), 45: Australia, 46: Ucraina, 47: Sud Africa, 48: Nuova Zelanda, 49: Cipro, 50: Malta e 51: Repubblica di Corea. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi nell’ordine cronologico in cui ratificano o aderiscono all’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installate e/o utilizzate sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni. I numeri così attribuiti saranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal Segretario generale delle Nazioni Unite.


ALLEGATO 1

SCHEDA INFORMATIVA

(conforme al paragrafo 3.2 del presente regolamento relativo all’omologazione ECE per tipo di un veicolo, riguardo al comportamento alla combustione di componenti destinate all’allestimento interno degli abitacoli)

Se sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti includono funzioni a controllo elettronico, vanno fornite le informazioni relative alle loro prestazioni.

1.   ASPETTI GENERALI

1.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

1.2.   Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i: …

1.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: …

1.4.   Posizione di tale marcatura: …

1.5.   Categoria del veicolo (1): …

1.6.   Nome e indirizzo del costruttore: …

1.7.   Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio: …

2.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

2.1.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

3.   CARROZZERIA

Allestimenti interni

Sedili

3.1.1.   numero: …

Comportamento alla combustione dei materiali usati nell’allestimento interno del veicolo

Materiale/i impiegato/i per il rivestimento interno del tetto

3.2.1.1.   Numero/i di omologazione della/e componente/i: …

Materiale/i impiegato/i per la parete posteriore e quelle laterali

3.2.2.1.   Numero/i di omologazione della/e componente/i: …

Materiale/i impiegato/i per il pavimento

3.2.3.1.   Numero/i di omologazione della/e componente/i: …

Materiale/i impiegato/i per l’imbottitura dei sedili

3.2.4.1.   Numero/i di omologazione della/e componente/i: …

Materiale/i impiegato/i per le condotte di riscaldamento e ventilazione

3.2.5.1.   Numero/i di omologazione della/e componente/i: …

Materiale/i impiegato/i per i portabagagli

3.2.6.1.   Numero/i di omologazione della/e componente/i: …

Materiale/i impiegato/i per altri scopi

3.2.7.1.   Scopo/i previsto/i: …

3.2.7.2.   Numero/i di omologazione della/e componente/i: …

Componenti omologate come dispositivi completi (sedili, pareti divisorie, portabagagli)

3.2.8.1.   Numero/i di omologazione della/e componente/i: …


(1)  Per le relative definizioni, cfr. Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (Risoluzione unificata sulla costruzione di veicoli) (R.E.3.), allegato 7 (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).


ALLEGATO 2

SCHEDA INFORMATIVA

(conforme al paragrafo 3.2 del presente regolamento relativo all’omologazione ECE per tipo di una componente, riguardo al comportamento alla combustione

Se sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti includono funzioni a controllo elettronico, vanno fornite le informazioni relative alle loro prestazioni.

1.   ASPETTI GENERALI

1.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

1.2.   Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i: …

1.3.   Nome e indirizzo del costruttore: …

1.4.   Per componenti ed entità tecniche indipendenti: posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione EEC: …

1.5.   Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio: …

2.   MATERIALI DESTINATI AGLI ALLESTIMENTI INTERNI

2.1.   Materiale/i impiegato/i: …

2.2.   Materiale/i di base/designazione:…/… …

2.3.   Materiale/i composito/semplice, numero di strati (1): …

2.4.   Tipo di rivestimento (1)

2.5.   Spessore minimo/massimo … mm

2.6.   Eventuale numero di omologazione: …


(1)  Cancellare le diciture inutili.


ALLEGATO 3

NOTIFICA

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image 145

 (1)

emessa da:

enominazione dell’amministrazione:

Oggetto (2):

RILASCIO DELL’OMOLOGAZIONE

ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

RIFIUTO DELL’OMOLOGAZIONE

REVOCA DELL’OMOLOGAZIONE

CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

di un tipo di veicolo ai sensi del regolamento n. 118

n. di omologazione: n. di estensione: …

Motivo dell’estensione: …

SEZIONE I

ASPETTI GENERALI

1.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

1.2.   Tipo: …

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica indipendente (2)  (3): …

1.3.1.   Posizione di tale marcatura: …

1.4.   Categoria del veicolo (4): …

1.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

1.6.   Posizione del marchio di omologazione ECE: …

1.7.   Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio: …

SEZIONE II

1.   Eventuali informazioni aggiuntive: …

2.   Servizio tecnico incaricato dell’esecuzione delle prove: …

3.   Data del verbale di prova: …

4.   Numero del verbale di prova: …

5.   Eventuali osservazioni: …

6.   Luogo: …

7.   Data: …

8.   Firma: …

9.   Si allega l’indice del fascicolo informativo, ottenibile su richiesta, depositato presso l’autorità che rilascia l’omologazione.


(1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso l’omologazione (cfr. norme sull’omologazione del regolamento)

(2)  Cancellare la menzione inutile (se le risposte possibili sono più di una, è possibile che non debba essere cancellato nulla).

(3)  Se il mezzo di identificazione del tipo contiene caratteri non pertinenti alla descrizione del veicolo, della componente o dei tipi di entità tecniche indipendenti trattati nel presente documento informativo, tali caratteri verranno rappresentati nella documentazione con il simbolo «?» (esempio: ABC??123??)

(4)  Per le relative definizioni, cfr. Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (Risoluzione unificata sulla costruzione di veicoli) (R.E.3.), allegato 7 (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).


ALLEGATO 4

NOTIFICA

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image 146

 (1)

emessa da:

Denominazione dell’amministrazione:

Oggetto (2):

RILASCIO DELL’OMOLOGAZIONE

ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

RIFIUTO DELL’OMOLOGAZIONE

REVOCA DELL’OMOLOGAZIONE

CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

di un tipo di componente ai sensi del regolamento n. 118

n. di omologazione … n. di estensione …

Motivo dell’estensione: …

SEZIONE I

ASPETTI GENERALI

1.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

1.2.   Tipo: …

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul dispositivo (3): …

1.3.1.   Posizione di tale marcatura: …

1.4.   Nome e indirizzo del costruttore: …

1.5.   Posizione del marchio di omologazione ECE: …

1.6.   Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio: …

SEZIONE II

1.   Eventuali informazioni aggiuntive: …

2.   Servizio tecnico incaricato dell’esecuzione delle prove: …

3.   Data del verbale di prova: …

4.   Numero del verbale di prova: …

5.   Eventuali osservazioni: …

6.   Luogo: …

7.   Data: …

8.   Firma: …

9.   Si allega l’indice del fascicolo informativo, ottenibile su richiesta, depositato presso l’autorità che rilascia l’omologazione.


(1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l’omologazione (cfr. norme sull’omologazione del regolamento).

(2)  Cancellare la menzione inutile (se le risposte possibili sono più di una, è possibile che non debba essere cancellato nulla).

(3)  Se il mezzo di identificazione del tipo contiene caratteri non pertinenti alla descrizione del veicolo, della componente o dei tipi di entità tecniche indipendenti trattati nel presente documento informativo, tali caratteri verranno rappresentati nella documentazione con il simbolo «?» (esempio: ABC??123??)


ALLEGATO 5

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

Esempio 1

(cfr. parte I del presente regolamento)

Image 147

a = 8 mm min

Questo marchio di omologazione apposto su un veicolo indica che il tipo interessato è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi della parte I del regolamento n. 118, con il n. 001234. Le prime 2 cifre (00) indicano che l’omologazione è stata rilasciata in conformità a quanto disposto dal regolamento n. 118 nella sua versione originale.

Esempio 2

(cfr. parte II del presente regolamento)

Image 148

a = 8 mm min

Image 149

Questo marchio di omologazione apposto su una componente indica che il tipo interessato è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi della parte II del regolamento n. 118, con il n. 001234. Le prime 2 cifre (00) indicano che l’omologazione è stata rilasciata in conformità a quanto disposto dal regolamento n. 118 nella sua versione originale.

Il simbolo aggiuntivo

Image 150
indica che questo tipo di componente è stato omologato in base alla sua velocità di combustione orizzontale e verticale.

I simboli

Image 151
e/o
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indicano che trattasi di un’omologazione ai sensi dell’allegato 7 e/o di un’omologazione per un dispositivo completo (sedili, pareti divisorie, ecc.). I simboli aggiuntivi si usano solo se pertinenti.


ALLEGATO 6

Prova per determinare la velocità di combustione orizzontale dei materiali

1.   Campionamento e principio

1.1.   Si sottopongono a prova 5 campioni se trattasi di un materiale isotropo o 10 campioni se trattasi di un materiale anisotropo (5 per ogni direzione).

1.2.   I campioni sono prelevati dal materiale da sottoporre alla prova. Nei materiali che presentano velocità di combustione diversa a seconda della direzione del materiale, la prova va eseguita per ogni direzione. Dopo essere stati prelevati, i campioni vanno posti nell’apparecchiatura di prova in modo da consentire la misurazione della velocità di combustione più elevata. Se il materiale è fornito in strisce tagliate in larghezza, occorre tagliare un pezzo lungo almeno 500 mm che copra l’intera larghezza. I campioni vanno prelevati da tale pezzo a una distanza di almeno 100 mm dal bordo del materiale e alla stessa distanza tra loro. Prelevare i campioni allo stesso modo dai prodotti finiti, se la forma di quest’ultimi lo consente. Se lo spessore del prodotto supera i 13 mm, esso va ridotto a 13 mm con un procedimento meccanico applicato sul lato opposto a quello dell’abitacolo. Se ciò non fosse possibile, eseguire la prova, d’accordo con il servizio tecnico, sullo spessore iniziale del materiale ma facendone menzione nel verbale di prova.

I materiali compositi (cfr. paragrafo 6.1.3) vanno provati come se fossero di natura uniforme. Se i materiali sono costituiti da strati sovrapposti di diversa composizione che non sono materiali compositi, si devono provare separatamente tutti gli strati di materiale fino a una profondità di 13 mm, a partire dalla superficie rivolta verso l’abitacolo.

1.3.   Disporre orizzontalmente il campione in un supporto a forma di U esponendolo per 15 secondi all’azione di una fiamma definita in una camera di combustione; la fiamma agirà sull’estremità libera del campione. La prova permette di determinare se e quando si spegne la fiamma oppure il tempo necessario alla stessa per percorrere una distanza misurata.

2.   Apparecchiatura

Camera di combustione (figura 1), preferibilmente di acciaio inossidabile avente le dimensioni indicate in figura 2. Nella facciata anteriore della camera si troverà una finestra di osservazione resistente alle fiamme che potrà coprire l’intera facciata anteriore e fungere da sportello d’accesso.

Il lato inferiore della camera sarà munito di fori di areazione e la parte superiore di una feritoia perimetrale di aspirazione. La camera poggerà su 4 piedi di 10 mm d’altezza.

Su uno dei lati, la camera può avere un’apertura atta all’introduzione del supporto del campione e del campione stesso; il lato opposto sarà munito di un’apertura per introdurre il tubo di alimentazione del gas. Il materiale fuso si raccoglierà raccolto in una vaschetta (cfr. fig. 3) posta sul pavimento della camera tra i fori di areazione ma senza ostruirli.

figura 1

Esempio di camera di combustione con supporto del campione e vaschetta

Image 153

figura 2

Esempio di camera di combustione

(Dimensioni in millimetri)

Image 154

Feritoria d'aspirazione

Campione

Bruciatore a gas

figura 3

Esempio di vaschetta

(Dimensioni in millimetri)

Image 155

Supporto del campione, costituito da due piastre di metallo a forma di U o cornici di materiale resistente alla corrosione. Le dimensioni sono indicate alla figura 4.

La piastra inferiore sarà munita di perni in corrispondenza dei quali quella superiore avrà dei fori in modo da permettere un fissaggio uniforme del campione. I perni servono anche da punti riferimento per misurare l’inizio e della fine della distanza di combustione.

Va previsto un sostegno costituito da fili resistenti al calore del diametro di 0,25 mm, tesi attraverso la piastra inferiore del supporto del campione a intervalli di 25 mm (cfr. fig. 5).

Il piano corrispondente alla parte inferiore del campione deve trovarsi 178 mm al di sopra del fondo. La distanza tra il bordo del supporto del campione e l’estremità della camera sarà di 22 mm; la distanza tra i bordi longitudinali del supporto del campione e i lati della camera sarà di 50 mm (tutte misure interne) (cfr. figure 1 e 2).

figura 4

Esempio di supporto del campione

(Dimensioni in millimetri)

Image 156

Piastra

di chiusura

Campione

figura 5

Esempio di sezione del telaio a forma di U, con la parte inferiore predisposta per fili di supporto

(Dimensioni in millimetri)

Image 157

2.3.   Bruciatore a gas

Come fonte della fiamma si usa un bruciatore Bunsen con un diametro interno di 9,5 ±0,5 mm, collocato nella camera di combustione in modo che il centro del suo becco disti 19 mm dal centro del bordo inferiore dell’estremità aperta del campione (cfr. fig. 2).

2.4.   Gas di prova

Il gas fornito al becco deve avere un potere calorifico di circa 38 MJ/m3 (ad esempio, gas naturale).

2.5.   Pettine di metallo, lungo almeno 110 mm e munito di 7 od 8 denti a punta arrotondata ogni 25 mm.

2.6.   Cronometro, con una precisione di 0,5 secondi.

2.7.   Cappa. La camera di combustione può essere posta dentro una cappa purché il suo volume interno sia compreso tra 20 e 110 volte il volume della camera di combustione e nessuna delle sue dimensioni (altezza, larghezza o profondità) superi una delle altre di oltre 2,5 volte. Prima della prova, misurare la velocità verticale dell’aria nella cappa di laboratorio 100 mm davanti e dietro lo spazio previsto per la camera di combustione. Essa sarà compresa tra 0,10 e 0,30 m/s in modo da evitare che l’operatore sia infastidito dai prodotti di combustione. È possibile utilizzare una cappa a ventilazione naturale con un’adeguata velocità dell'aria.

3.   Campioni

3.1.   Forma e dimensioni

Forma e dimensioni dei campioni sono indicate nella figura 6. Lo spessore del campione corrisponde allo spessore del prodotto da provare. Non deve oltrepassare i 13 mm. Prelevare possibilmente un campione che mantenga una sezione costante per tutta la sua lunghezza.

figura 6

Campione

(Dimensioni in millimetri)

Image 158

3.1.2.   Se forma e dimensioni di un prodotto non permettono il prelievo di un campione delle dimensioni prescritte, rispettare le seguenti dimensioni minime:

a)

i campioni di larghezza compresa tra 3 e 60 mm, dovranno essee lunghi 356 mm. In tal caso, il materiale viene provato in direzione della larghezza del prodotto;

b)

i campioni di larghezza compresa tra 60 e 100 mm, dovranno essere lunghi almeno 138 mm. In tal caso, la possibile distanza di combustione corrisponde alla lunghezza del campione e la misurazione inizierà al primo punto di misurazione.

3.2.   Condizionamento

I campioni vanno condizionati per almeno 24 ore e per non più di 7 giorni a una temperatura di 23 ± 2 °C e a un’umidità relativa di 50 ± 5 %; essi resteranno in tali condizioni sino al momento della prova.

4.   Procedimento

4.1.   Porre i campioni a superficie rivestita di tessuto o imbottita su una superficie piana e spazzolarli 2 volte contro pelo con il pettine (paragrafo 2.5).

4.2.   Porre il campione nell’apposito supporto (paragrafo 2.2) in modo che il lato esposto sia rivolto verso il basso e verso la fiamma.

4.3.   Regolare la fiamma del gas a un’altezza di 38 mm grazie ai punti di riferimento indicati sulla camera di combustione; la presa d’aria del bruciatore deve essere chiusa. Prima di iniziare la prima prova, la fiamma deve bruciare, per stabilizzarsi, almeno 1 minuto.

4.4.   Spingere il supporto del campione nella camera di combustione in modo che l’estremità del campione sia esposta alla fiamma; dopo 15 secondi interrompere il flusso del gas.

4.5.   La misurazione del tempo di combustione inizia nell’istante in cui il punto di attacco della fiamma supera il primo punto di riferimento. Osservare la propagazione della fiamma sul lato che brucia più rapidamente (lato superiore o inferiore).

4.6.   La misurazione del tempo di combustione termina quando la fiamma raggiunge l’ultimo punto di riferimento o quando la fiamma si spegne prima di raggiungere tale punto. Se la fiamma non raggiunge l’ultimo punto di riferimento, si misura la distanza combusta sino al punto di estinzione della fiamma. La distanza combusta è la parte decomposta del campione, distrutta dalla combustione in superficie o all’interno.

4.7.   Se il campione non si accende o se cessa di bruciare dopo l’estinzione del bruciatore oppure se la fiamma si spegne prima di aver raggiunto il primo riferimento non permettendo così di misurare la durata della combustione, indicare nel verbale di prova che la velocità di combustione è di 0 mm/min.

4.8.   Nel corso di una serie di prove o di prove ripetute, accertarsi che la camera di combustione e il supporto del campione abbiano una temperatura massima di 30 °C prima dell’inizio della prova.

5.   Calcolo

La velocità di combustione, B (1), in millimetri per minuto, è data dalla formula:

B = 60 s/t

in cui:

s

=

rappresenta la distanza di combustione, in millimetri;

t

=

rappresenta la durata della combustione, in secondi, per la distanza s.


(1)  Si calcola la velocità di combustione (B) di ciascun campione solo se la fiamma raggiunge l’ultimo punto di riferimento o l’estremità del campione.


ALLEGATO 7

Prova per determinare il comportamento alla fusione dei materiali

1.   Campionamento e principio

1.1.   Vanno sottoposti a prova 4 campioni per entrambi i lati (se non sono identici).

1.2.   Sistemare un campione in posizione orizzontale ed esporlo all’azione di un radiatore elettrico. Porre una bacinella sotto il campione per raccogliere le gocce che colassero dalla fusione. Per verificare se qualche goccia fosse infiammata, porre nella bacinella un po' di ovatta.

2.   Apparecchiatura

L’apparecchiatura sarà composta di (figura 1):

a)

un radiatore elettrico;

b)

un supporto per il campione munito di griglia;

c)

una bacinella (per raccogliere le gocce);

d)

un supporto (per l’apparecchiatura).

2.1.   La fonte di calore è un radiatore elettrico della potenza utile di 500 W. La superficie radiante dovrà essere una piastra di quarzo trasparente del diametro di 100 ± 5 mm.

Il calore emesso dall’apparecchio, misurato sulla superficie disposta parallelamente alla superficie del radiatore a una distanza di 30 mm, dev’essere di 3 W/cm2.

2.2.   Taratura

Per tarare il radiatore, servirsi di un radiometro Gardon (a foglio) con un campo teorico di applicazione non superiore a 10 W/cm2. Il bersaglio che capta la radiazione, ed eventualmente una leggera convezione, sarà piatto, circolare, di diametro non superiore a 10 mm e rivestito di uno strato di nero satinato resistente.

Il bersaglio sarà contenuto in un involucro raffreddato ad acqua il cui lato anteriore sia di metallo perfettamente lucidato, piatto, parallelo al piano del bersaglio, circolare e del diametro di circa 25 mm.

La radiazione non deve attraversare nessuna apertura prima di raggiungere il bersaglio.

Lo strumento sarà robusto, semplice da montare e da usare, insensibile alle correnti d’aria e di taratura stabile e avrà una precisione di ±3 % e una ripetibilità massima dello 0,5 %.

La taratura del radiometro sarà controllata ogni volta che si esegue una nuova taratura del radiatore, mediante confronto con uno strumento-campione di riferimento, riservato a tale uso.

Lo strumento campione sarà perfettamente tarato una volta all’anno in base a un campione nazionale.

2.2.1.   Verifica della taratura

L’irradiamento prodotto dalla potenza assorbita che, secondo la taratura iniziale corrisponderà a 3 W/cm2, va controllato frequentemente (almeno una volta ogni 50 ore di funzionamento) e l’apparecchio andrà nuovamente tarato se tale controllo indica una deviazione superiore a 0,06 W/cm2.

2.2.2.   Procedimento di taratura

Porre l’apparecchio in un ambiente sostanzialmente privo di correnti d’aria (non più di 0,2 m/s).

Porre il radiometro nell’apparecchio nella posizione del campione in modo che il bersaglio del radiometro si trovi al centro della superficie del radiatore.

Inserire l’alimentazione elettrica e regolare la potenza per ottenere quella necessaria a produrre l’irradiamento di 3 W/cm2 al centro della superficie del radiatore. Regolata la potenza su tale valore, deve seguire un periodo di 5 minuti in cui non va eseguita nessun’altra regolazione per ottenere l’equilibrio.

2.3.   Il supporto dei campioni sarà un anello metallico (figura 1). Sulla sua sommità, andrà posta una griglia di filo d’acciaio inossidabile delle seguenti dimensioni:

a)

diametro interno: 118 mm;

b)

dimensione dei fori: 2,10 mm2;

c)

diametro del filo di acciaio: 0,70 mm.

2.4.   La bacinella sarà costituita da un tubo cilindrico del diametro interno di 118 mm e della profondità di 12 mm e andrà colmata di ovatta.

2.5.   Un sostegno verticale reggerà gli oggetti di cui ai paragrafi 2.1, 2.3 e 2.4.

Disporre il radiatore sulla sommità del supporto in modo che la superficie radiante sia orizzontale e la radiazione sia diretta verso il basso.

Il sostegno sarà munito di una leva o di un pedale atto a sollevare lentamente il supporto del radiatore e anche di un arresto che permetta di riportare il radiatore nella sua posizione normale.

In posizione normale, gli assi del radiatore, del supporto del campione e della bacinella devono coincidere.

3.   Campioni

I campioni destinati alla prova devono avere le dimensioni di 70 mm × 70 mm. I campioni vanno prelevati allo stesso modo dai prodotti finiti, se la forma di quest’ultimi lo consente. Se lo spessore del prodotto supera i 13 mm, esso va ridotto a 13 mm con un procedimento meccanico applicato sul lato opposto a quello dell’abitacolo. Se ciò non fosse possibile la prova va eseguita, d’accordo con il servizio tecnico, sulla larghezza iniziale del materiale facendone menzione nel verbale di prova.

I materiali compositi (cfr. paragrafo 6.1.3 del regolamento) vanno provati come se fossero di natura uniforme.

Se i materiali sono costituiti da strati sovrapposti di diversa composizione che non sono materiali compositi, vanno provati separatamente tutti gli strati di materiale fino a una profondità di 13 mm, a partire dalla superficie rivolta verso l’abitacolo.

Il campione da sottoporre a prova deve avere una massa totale di almeno 2 grammi. Se la massa di un campione è inferiore, aggiungere un numero sufficiente di campioni.

Se i due lati del materiale sono diversi, vanno provati entrambi, per un totale di 8 campioni. I campioni e l’ovatta vanno condizionati per almeno 24 ore a una temperatura di 23 °C ± 2 °C e a un’umidità relativa di 50 ± 5 % e vanno conservati in queste condizioni fino alla prova.

4.   Procedimento

Porre il campione sul supporto che a sua volta sarà disposto in modo che la distanza tra la superficie del radiatore e la superficie superiore del campione sia di 30 mm.

Disporre la bacinella contenente l’ovatta sotto la griglia del supporto a una distanza di 300 mm.

Accendere il radiatore, che sarà stato girato su un lato in modo da non irradiare il campione. Quando raggiunge la potenza massima, porlo sopra il campione e iniziare il cronometraggio.

Se il materiale fonde o si deforma, variare l’altezza del radiatore in modo da mantenere la distanza di 30 mm.

Se il materiale si infiamma, scostare il radiatore per tre secondi e rimetterlo in posizione quando la fiamma si è estinta; ripetere il procedimento tutte le volte necessarie per i primi 5 minuti della prova.

Dopo 5 minuti di prova:

i)

se il campione è spento (o se non si è infiammato nei primi 5 minuti di prova), lasciare il radiatore in posizione anche se il campione si infiamma nuovamente;

ii)

se il materiale brucia, attenderne l’estinzione prima di riportare il radiatore in posizione.

In entrambi i casi la prova va proseguita per altri 5 minuti.

5.   Risultati

Riferire i fenomeni osservati nel verbale di prova; ad esempio:

i)

eventuali cadute di gocce, infiammate o meno;

ii)

eventuale accensione dell’ovatta.

Figura 1

(dimensioni in millimetri)

Image 159

1 = radiatore

2 = campione

3 = griglia (di supporto del campione)

4 = ovatta

5 = bacinella

griglia

anello metallico mobile

anello metallico (fisso)

dettaglio degli anelli metallici

destinati al supporto del campione


ALLEGATO 8

Prova per determinare la velocità di combustione verticale dei materiali

1.   CAMPIONAMENTO E PRINCIPIO

1.1.   Si sottopongono a prova 3 campioni se trattasi di un materiale isotropo o 6 campioni se trattasi di un materiale anisotropo.

1.2.   La prova consiste nell’esporre i campioni, mantenuti in posizione verticale, alla fiamma e nel determinare la velocità di propagazione della fiamma sul materiale oggetto della prova.

2.   APPARECCHIATURA

L’apparecchiatura è composta di:

a)

supporto del campione;

b)

bruciatore;

c)

sistema di ventilazione per estrarre i gas e i prodotti della combustione;

d)

piastra di appoggio;

e)

fili di riferimento di cotone bianco mercerizzato con densità lineare massima di 50 tex.

2.1.   Il supporto del campione sarà costituito da un telaio rettangolare alto 560 mm e da 2 aste parallele collegate rigidamente e distanti 150 mm tra loro sulle quali si fissano dei perni destinati al montaggio del campione da provare, posto su un piano distante almeno 20 mm dal telaio. I perni di montaggio avranno un diametro non superiore a 2 mm, una lunghezza minima di 27 mm e saranno disposti sulle aste parallele nelle posizioni indicate in figura 1. Il telaio va fissato su un supporto che durante la prova mantenga le aste in posizione verticale (per porre il campione sui perni sopra un piano scostato dal telaio, si possono disporre dei distanziali del diametro di 2 mm accanto ai perni).

2.2.   Il bruciatore è descritto nella figura 3.

Il gas che alimenta il bruciatore può essere il propano o il butano usualmente in commercio.

Il bruciatore va posto di fronte ma al di sotto del campione in modo da giacere sul piano che attraversa l’asse verticale del campione, perpendicolare alla sua superficie (cfr. fig. 2), e così che l’asse longitudinale sia inclinato verso l’alto di 30° rispetto all’asse verticale del bordo inferiore del campione. La distanza tra il becco del bruciatore e il bordo inferiore del campione dev’essere di 20 mm.

2.3.   L’apparecchio di prova può essere posto in una cappa di laboratorio purché il volume interno di quest’ultima sia compreso tra 20 e 110 volte il volume dell’apparecchio di prova e nessuna delle singole dimensioni (altezza, lunghezza, profondità) della cappa superi una delle altre due di più di 2,5 volte. Prima della prova, misurare la velocità verticale dell’aria nella cappa, a 100 mm davanti e dietro alla posizione definitiva in cui sarà collocato l’apparecchio di prova. Tale velocità dovrà essere compresa tra 0,10 e 0,30 m/s in modo che l’operatore non venga disturbato dai prodotti di combustione. È possibile utilizzare una cappa a ventilazione naturale con un’adeguata velocità dell'aria.

2.4.   Utilizzare una sagoma piatta e rigida di materiale adatto e della stessa dimensione di quella del campione. Nella sagoma, vanno ricavati dei fori del diametro di circa 2 mm disposti in modo che le distanze tra i loro centri corrispondano alle distanze tra i perni sul telaio (cfr. figura 1). I fori devono trovarsi a uguale distanza rispetto agli assi verticali della sagoma.

3.   CAMPIONI

3.1.   Le dimensioni dei campioni sono le seguenti: 560 × 170 mm.

3.2.   I campioni vanno condizionati per almeno 24 ore a una temperatura di 23 ± 2 °C e a un’umidità relativa di 50 ± 5 % e vanno conservati in queste condizioni fino alla prova.

4.   PROCEDIMENTO

4.1.   La prova va eseguita in un’atmosfera avente una temperatura compresa tra 10 e 30 °C e un’umidità relativa tra il 15 % e l’80 %.

4.2.   Il bruciatore va preriscaldato per 2 minuti. A tal fine, regolare l’altezza della fiamma (distanza tra estremità superiore del tubo del bruciatore ed estremità della parte gialla della fiamma a bruciatore verticale e con la fiamma al buio) a 40 ± 2 mm.

4.3.   Porre il campione sui perni del telaio di prova accertandosi che i perni passino attraverso i punti marcati sulla sagoma e che il campione disti dal telaio almeno 20 mm. Il telaio va montato sul supporto in modo che il campione sia verticale.

4.4.   Fissare i fili di riferimento orizzontalmente davanti al campione nelle posizioni indicate dalla fig. 1. In ciascuna di queste posizioni, il filo fa un anello in modo che i 2 segmenti distino 1 mm e 5 mm dal piano anteriore del campione.

Ciascun anello va fissato a un cronometro adeguato appropriato. Il filo sarà teso in misura sufficiente da mantenere la sua posizione rispetto al campione.

4.5.   Applicare la fiamma al campione per 5 secondi. L’accensione si ritiene avvenuta se la combustione del campione continua per 5 secondi dopo aver ritirato la fiamma. Se l’accensione non avviene, applicare la fiamma per 15 secondi a un altro campione condizionato.

4.6.   Se una serie di 3 campioni supera del 50 % il risultato minimo, sottoporre a prova un’altra serie di 3 campioni per tale direzione o lato. Se 1 o 2 campioni di una serie di 3 non bruciano fino al filo di riferimento superiore, sottoporre a prova un’altra serie di 3 campioni per tale direzione o lato.

4.7.   Vanno misurati, in secondi, i tempi che seguono:

a)

dall’inizio dell’applicazione della fiamma fino alla rottura del primo filo di riferimento (t1);

b)

dall’inizio dell’applicazione della fiamma fino alla rottura del secondo filo di riferimento (t2);

c)

dall’inizio dell’applicazione della fiamma fino alla rottura del terzo filo di riferimento (t3).

5.   RISULTATI

I fenomeni osservati vanno annotati nel verbale di prova e devono comprendere:

i)

le durate di combustione: t1, t2 e t3 in secondi; e

ii)

le distanze corrispondenti: d1, d2 e d3 in mm.

Calcolare le velocità di combustione V1 ed, eventualmente, V2 e V3, (per ciascun campione se la fiamma raggiunge almeno il primo filo di riferimento) con la formula che segue:

Vi = 60 di/ti (mm/min)

Si considera la velocità di combustione più elevata tra V1, V2 e V3.

figura 1

Supporto del campione

(Dimensioni in millimetri)

Image 160

terzo filo di riferimento

secondo filo di riferimento

campione di tessuto

primo filo di riferimento

perni di montaggio

Ø distanziali

(facoltativi)

bruciatore

figura 2

Posizione del bruciatore

Image 161

campione

telaio

Distanziali

(facoltativi)

minutes

perni

bruciatore

bruciatore

Accensione dal bordo

figura 3

bruciatore a gas

(dimensioni in millimetri)

Image 162

ugello

applicato

durante il

montaggio

tubo del

bruciatore

Stabilizzatore

della fiamma

tubo d’avviamento

incavo

(a) schema del bruciatore a gas

(c) stabilizzatore della fiamma

(b) ugello

(*) diametro: 4,4 mm

zona di miscelazione del gas

zona di diffusione

uscita

(d) tubo del bruciatore


10.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 177/290


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 121 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto concerne la collocazione e l’identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Comprendente tutto il testo valido fino al:

supplemento n. 3 alla versione originale del regolamento — data di entrata in vigore: 24 ottobre 2009

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Specifiche

6.

Modifiche del tipo di veicolo o di un aspetto qualsiasi delle specifiche relative ai comandi, alle spie e agli indicatori ed estensione dell’omologazione

7.

Conformità della produzione

8.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

9.

Cessazione definitiva della produzione

10.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

ALLEGATI

Allegato 1 —

Notifica relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione di un tipo di veicolo per quanto concerne la collocazione e l’identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori, ai sensi del regolamento n. 121

Allegato 2 —

Esempi di marchi di omologazione

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai veicoli appartenenti alle categorie M e N (1). Esso specifica i requisiti di collocazione, identificazione, colore e illuminazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori dei veicoli a motore. Il suo scopo è quello di rendere accessibili e visibili i comandi, le spie e gli indicatori dei veicoli e di agevolarne l’uso in condizioni d’illuminazione diurna e notturna, in modo da ridurre i rischi per la sicurezza causati da conducenti che si distraggano dai compiti della guida e commettano errori nell’azionamento dei comandi.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

2.1.    «Comando», indica la parte azionata a mano di un dispositivo che consente al conducente di modificare lo stato o il funzionamento di un veicolo o di un suo sottosistema.

2.2.    «Dispositivo», indica un elemento o un insieme di elementi usati per eseguire una o più funzioni.

2.3.    «Indicatore», indica un dispositivo su cui appaiono la grandezza delle caratteristiche fisiche che lo strumento è destinato a rilevare.

2.4.    «Spazio comune», indica uno spazio in cui possono comparire, ma non contemporaneamente, due o più funzioni di informazione (per esempio, simboli).

2.5.    «Spia», indica un segnale ottico che, se acceso, attesta l’attivazione di un dispositivo, la regolarità o meno di un funzionamento o di una condizione o un mancato funzionamento.

2.6.    «Adiacente», significa che tra un simbolo di identificazione e il comando, la spia o l’indicatore che tale simbolo identifica non compare alcun altro comando, spia, indicatore o altre possibili fonti di distrazione.

2.7.    «Fabbricante», indica la persona o l’ente responsabile verso l’autorità che rilascia l’omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione nonché della conformità della produzione. Non è indispensabile che la persona o l’ente partecipi direttamente a tutte le fasi di fabbricazione del veicolo, del sistema, della componente o dell’entità tecnica soggetta alla procedura di omologazione.

2.8.    «Tipo di veicolo», indica veicoli a motore che non differiscono tra loro per sistemazioni interne che possono influenzare l’identificazione dei simboli dei comandi, delle spie e degli indicatori e l’azionamento dei comandi.

2.9.    «Omologazione di un veicolo», indica l’omologazione di un tipo di veicolo rispetto alle modalità di installazione, alla grafica, alla leggibilità, al colore e alla luminosità di comandi, spie e indicatori.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   La domanda di omologazione di un tipo di veicolo rispetto alle caratteristiche dei comandi, delle spie e degli indicatori va presentata dal costruttore o dal suo mandatario.

Essa sarà accompagnata dai documenti e dalle informazioni che seguono, in triplice copia:

3.2.1.   descrizione del tipo di veicolo;

3.2.2.   elenco degli elementi specificati dal presente regolamento e che il costruttore prescrive per il veicolo come comandi, spie o indicatori;

3.2.3.   raffigurazione grafica dei simboli che identificano comandi, spie e indicatori; e

3.2.4.   disegni e/o fotografie dai quali risulti la configurazione dei comandi e che indichino la collocazione di spie e indicatori sul veicolo;

3.3.   Al servizio tecnico, che valuta tutti gli elementi dell’omologazione, va presentato un veicolo, o una sua parte, munito di tutti i comandi, le spie e gli indicatori elencati al paragrafo 3.2.2, che rappresenti il tipo di veicolo da omologare.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   Il veicolo presentato all’omologazione ai sensi del presente regolamento e che soddisfi i requisiti del regolamento stesso, potrà essere omologato.

4.2.   A ogni tipo omologato viene attribuito un numero di omologazione. Le sue prime 2 cifre (attualmente 00, corrispondenti alla versione originale del regolamento) indicano la serie di modifiche comprendente le principali modifiche tecniche più recenti apportate al regolamento alla data del rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può attribuire tale numero a un altro tipo di veicolo o allo stesso tipo di veicolo se dotato di dispositivi non elencati al paragrafo 3.2.2, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 6 del presente regolamento.

4.3.   Il rilascio, l’estensione, il rifiuto dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo/parte di veicolo a norma del presente regolamento vanno notificati alle parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento va apposto, in modo che sia visibile e in un luogo facilmente accessibile specificato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale. Il marchio di omologazione internazionale è così composto:

4.4.1.   un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (2);

4.4.2.   il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, a destra del cerchio di cui al punto 4.4.1.

4.5.   Se nel paese che ha rilasciato l’omologazione a norma del presente regolamento il veicolo è conforme a un tipo omologato a norma di altri regolamenti allegati all’accordo non è necessario ripetere il simbolo di cui al punto 4.4.1; in tal caso il regolamento e i numeri di omologazione, nonché i simboli aggiuntivi di tutti i regolamenti applicati ai fini dell’omologazione nel paese che l’ha rilasciata a norma del presente regolamento sono riportati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al paragrafo 4.4.1.

4.6.   Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.7.   Il marchio di omologazione va apposto accanto o sulla targhetta recante i dati di identificazione del veicolo, affissa dal costruttore.

4.8.   L’allegato 2 del presente regolamento riporta alcuni esempi di marchi di omologazione.

5.   SPECIFICHE

I veicoli muniti di comandi, spie e indicatori di cui alla tabella 1 devono soddisfare i requisiti del presente regolamento riguardo alla collocazione, all’identificazione, al colore e all’illuminazione di tali comandi, spie e indicatori.

5.1.   Collocazione

5.1.1.   I comandi che il conducente usa durante la guida del veicolo vanno collocati in modo da poter essere da esso azionati nelle condizioni di cui al paragrafo 5.6.2.

5.1.2.   Spie e indicatori vanno collocati in modo visibile e riconoscibile — sia di notte che di giorno — per conducenti nelle condizioni di cui ai paragrafi 5.6.1 e 5.6.2. Non è necessario che spie e indicatori siano visibili o riconoscibili quando non sono attivati.

5.1.3.   Scritte o simboli che identifichino spie, indicatori e comandi vanno collocati sopra o adiacenti alle spie, agli indicatori e ai comandi che essi identificano. Nel caso di comandi multifunzionali non è necessario che simboli o scritte d’identificazione siano immediatamente adiacenti. Tuttavia, vanno posti il più vicino possibile a tale comando multifunzionale.

5.1.4.   Fatti salvi i paragrafi 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3, l’eventuale spia «airbag passeggero disattivato» va collocata all’interno del veicolo, davanti e al di sopra del punto H dei sedili del conducente e del passeggero anteriore nella loro posizione più avanzata. La spia che avverte gli occupanti dei sedili anteriori che l’air bag situato dal lato del passeggero è disattivato deve essere visibile al conducente e al/ai passeggero/i anteriore/i in tutte le condizioni di guida.

5.2.   Simboli o scritte di identificazione

5.2.1.   Se effettivamente montati, i comandi, le spie e gli indicatori elencati nella colonna 3 della tabella 1 vanno identificati dai simboli corrispondenti riportati nella colonna 2 della tabella 1. Questa disposizione non si applica al comando dell’avvisatore acustico (un segnale acustico di avvertimento) se esso è azionato da un dispositivo a forma di cerchio o da un cordone. Se si usa un simbolo per identificare comandi, spie e indicatori non elencati nella tabella 1, si raccomanda di usare un simbolo all’uopo designato della norma ISO 2575:2000, se ne esiste uno e se esso è adatto all’applicazione interessata.

5.2.2.   Per identificare comandi, spie o indicatori non compresi nella tabella 1 o nella norma ISO 2575:2000, il fabbricante può usare un simbolo di propria invenzione. Esso potrà comprendere indicazioni alfabetiche o numeriche riconosciute internazionalmente. Tutti i simboli utilizzati devono essere conformi ai principi grafici descritti al paragrafo 4 della norma ISO 2575:2000.

5.2.3.   Se necessario per ragioni di chiarezza, si possono usare simboli aggiuntivi associandoli ai simboli descritti nella tabella 1 o nella norma ISO 2575:2000.

5.2.4.   I simboli aggiuntivi o supplementari usati dal fabbricante non devono essere confusi con i simboli descritti dal presente regolamento.

5.2.5.   Quando si combinano un comando, un indicatore o una spia per la stessa funzione, per identificare tale combinazione si può usare un simbolo unico.

5.2.6.   Eccetto quanto previsto al paragrafo 5.2.7, simboli e scritte di identificazione di spie, indicatori e comandi elencati nella tabella 1 o nella norma ISO 2575:2000 devono apparire al conducente disposti verticalmente. Nel caso dei comandi rotanti, questa disposizione si applica al comando disattivato (posizione «off»).

Nei casi seguenti non è necessario che simboli e/o scritte di identificazione appaiano al conducente disposti verticalmente:

5.2.7.1.   comando dell’avvisatore acustico;

5.2.7.2.   comandi, spie e indicatori collocati sul volante, quando la posizione del volante è tale da far avanzare il veicolo a motore secondo una linea non retta; e

5.2.7.3.   comandi rotanti che non possono essere disattivati (privi di posizione «off»).

5.2.8.   I comandi dei sistemi preposti al controllo automatico della velocità del veicolo (cruise control), del riscaldamento e del condizionamento dell’aria vanno identificati da un simbolo proprio per ogni singola funzione di tali sistemi.

5.2.9.   Se effettivamente montato, ogni comando che regoli in continuo la funzione di un sistema deve avere modalità di identificazione che indichino i limiti del campo di regolazione di tale funzione.

Se per identificare i limiti del campo di regolazione di una funzione di temperatura si usano codici a colore, il limite caldo è identificato dal colore rosso, quello freddo dal colore blu. Se lo stato o il limite di una funzione sono indicati da un indicatore separato dal comando relativo a tale funzione e non adiacente ad esso, comando e indicatore devono essere identificati separatamente in conformità al paragrafo 5.1.3.

5.3.   Illuminazione

5.3.1.   I simboli di identificazione dei comandi caratterizzati dalla parola «sì» nella colonna 4 della tabella 1 devono illuminarsi in concomitanza con l’accensione delle luci di posizione. Questa prescrizione non si applica ai comandi collocati sul pavimento, sulla console portaoggetti, sul volante, sul piantone dello sterzo o nella zona soprastante il parabrezza e ai comandi del riscaldamento e condizionamento dell’aria se il relativo impianto non convoglia l’aria direttamente sul parabrezza.

5.3.2.   Gli indicatori e i loro simboli di identificazione caratterizzati dalla parola «sì» nella colonna 4 della tabella 1 devono illuminarsi ogni qual volta il dispositivo di avviamento e/o arresto del motore è in posizione che consenta l’accensione del motore e le luci di posizione sono accese.

5.3.3.   Non è necessario che gli indicatori, i loro sistemi di identificazione e i sistemi di identificazione dei comandi siano illuminati quando i proiettori vengono fatti lampeggiare o sono accesi come luci di circolazione diurne.

5.3.4.   A discrezione del costruttore, ogni comando, indicatore e i loro sistemi di identificazione possono illuminarsi in qualsiasi momento.

5.3.5.   Una spia deve accendersi solo quando indica una disfunzione o una condizione del veicolo, alla cui indicazione essa è destinata, o durante un controllo delle lampadine.

5.3.6.   Luminosità delle spie

Vanno adottati mezzi idonei a rendere le spie e i loro sistemi di identificazione visibili e riconoscibili per il conducente in tutte le condizioni di guida.

5.4.   Colore

La luce di ciascuna delle spie elencate nella tabella 1 sarà del colore indicato nella colonna 5 di tale tabella.

5.4.1.1.   Tuttavia, se già installato sul veicolo nei modi indicati dalla tabella 1 con le caratteristiche di colore di cui alla colonna 5, ogni simbolo contrassegnato dalla nota 18 può essere indicato in altri colori per esprimere significati diversi, in base alla classificazione generale dei colori proposta al paragrafo 5 della norma ISO 2575:2004.

5.4.2.   Il fabbricante può scegliere il colore degli indicatori e delle spie nonché dei sistemi di identificazione degli indicatori e dei comandi non elencati nella tabella 1 purché tale colore non si presti a confusioni e non mascheri i sistemi di identificazione delle spie, dei comandi e degli indicatori specificati nella tabella 1. La scelta del colore avverrà in base alle indicazioni di cui al paragrafo 5 della norma ISO 2575:2000.

5.4.3.   Ogni simbolo che identifichi spie, comandi e indicatori deve risaltare distintamente sullo sfondo.

5.4.4.   La parte scura di un simbolo può essere sostituita dal suo contorno.

5.5.   Spazio comune per la visualizzazione di informazioni multiple

Per visualizzare informazioni provenienti da fonti disparate si può prevedere uno spazio comune, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

5.5.1.1.   Spie e indicatori dello spazio comune forniranno le rispettive informazioni non appena si verifica la condizione per il loro funzionamento.

Quando si verificano le condizioni per attivare 2 o più spie, queste devono:

5.5.1.2.1.   accendersi ripetutamente a ritmo alternato, o

5.5.1.2.2.   essere indicate in modo visibile e tale da poter essere azionate dal conducente nelle condizioni indicate al paragrafo 5.6.2.

5.5.1.3.   Le spie che indicano disfunzioni all’impianto frenante, ai proiettori abbaglianti, agli indicatori di direzione e alle cinture di sicurezza non devono trovarsi nello stesso spazio comune.

5.5.1.4.   Se in uno spazio comune si trovano spie che indicano disfunzioni all’impianto frenante, ai proiettori abbaglianti, agli indicatori di direzione e alle cinture di sicurezza, esse escluderanno ogni altro simbolo presente nello spazio comune se si verificano le condizioni per la loro attivazione.

5.5.1.5.   Escluse le spie che indicano disfunzioni all’impianto frenante, ai proiettori abbaglianti, agli indicatori di direzione e alle cinture di sicurezza, l’informazione può estinguersi automaticamente o per intervento del conducente.

5.5.1.6.   Fatte salve le prescrizioni di regolamenti specifici, le prescrizioni relative ai colori delle spie non si applicano quando le spie si trovano in uno spazio comune.

5.6.   Condizioni

5.6.1.   Il conducente deve essersi adattato alle condizioni di luminosità dell’ambiente.

5.6.2.   Il conducente è trattenuto dal sistema di protezione contro gli urti, regolato secondo le istruzioni del fabbricante ed è libero di muoversi entro i limiti imposti da tale sistema.

6.   MODIFICHE DEL TIPO DI VEICOLO O DI UN ASPETTO QUALSIASI DELLE SPECIFICHE RELATIVE AI COMANDI, ALLE SPIE E AGLI INDICATORI ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

Ogni modifica del tipo di veicolo, di un aspetto qualsiasi delle specifiche relative ai comandi, alle spie e agli indicatori o dell’elenco di cui al paragrafo 3.2.2 va notificata al servizio amministrativo che ha omologato tale tipo di veicolo. Tale servizio può:

6.1.1.   ritenere improbabile che le modifiche apportate abbiano effetti negativi di rilievo e che il veicolo sia in ogni caso ancora conforme alle prescrizioni; oppure

6.1.2.   chiedere una seconda relazione di valutazione ai servizi tecnici che effettuano le prove.

6.2.   La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con l’indicazione delle modifiche apportate, va comunicata alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al paragrafo 4.3.

6.3.   L’autorità competente che estende l’omologazione attribuirà un numero di serie a ogni scheda di notifica redatta per l’estensione e informerà le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

7.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

La conformità della produzione deve essere verificata secondo le procedure di cui all’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) attenendosi alle disposizioni che seguono:

7.1.   un veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere fabbricato in modo conforme al tipo omologato; ciò avviene se esso soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 5;

7.2.   l’autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni impianto di produzione. La frequenza normale di tali verifiche è di una ogni 2 anni.

8.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.   L’omologazione rilasciata a un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento può essere revocata se i requisiti cessano di essere soddisfatti o se un veicolo munito del marchio di omologazione non è conforme al tipo omologato.

8.2.   Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione rilasciata in precedenza, ne avvisa le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

9.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare dell’omologazione cessa totalmente la fabbricazione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione, la quale, appena ricevuta la relativa comunicazione, informa a sua volta le altre parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

10.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano alla Segreteria delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione e ai quali vanno inviati i certificati attestanti il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione rilasciata in altri paesi.

11.   DISPOSIZIONI PRELIMINARI

11.1.   A partire dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono:

a)

rifiutare il rilascio dell’omologazione ECE a un tipo di veicolo in base al presente regolamento;

b)

proibire la vendita o l’entrata in servizio di un tipo di veicolo in base alle specifiche fissate per comandi, spie e indicatori;

se il tipo di veicolo soddisfa i requisiti del presente regolamento.

11.2.   Per 2 anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare il rilascio dell’omologazione nazionale a un tipo di veicolo, per quanto riguarda specifiche relative a comandi, spie e indicatori, se il tipo di veicolo non soddisfa i requisiti del presente regolamento.

Tabella 1

Simboli, illuminazione e colori

N.

Colonna 1

Colonna 2

Colonna 3

Colonna 4

Colonna 5

 

Dispositivo

Simbolo (4)

Funzione

Illuminazione

Colore

1.

Interruttore generale di illuminazione

Image 163

 (3)

comando

no

 

La spia non può fungere anche da spia per le luci di posizione (laterali).

spia (14)

verde

2.

Proiettori anabbaglianti

Image 164

 (3)  (8)  (15)

comando

no

spia

verde

3.

Proiettori abbaglianti

Image 165

 (3)  (15)

comando

no

spia

blu

4.

Dispositivo tergifari

(con comando di avviamento separato)

Image 166

 (15)

comando

no

 

5.

Indicatori di direzione

Image 167

 (3)  (5)

comando

no

 

spia

verde

6.

Segnale di emergenza

Image 168

 (3)

comando

 

Spia (6)

rosso

7.

Proiettori fendinebbia anteriori

Image 169

 (3)

comando

no

 

spia

verde

8.

Proiettore fendinebbia posteriore

Image 170

 (3)

comando

no

 

spia

giallo

9.

Livello del carburante

Image 171

Image 172

 (20)

spia

giallo

o

Image 173

indicatore

 

10.

Pressione olio del motore

Image 174

 (7)  (20)

spia

rosso

indicatore

 

11.

Temperatura liquido di raffreddamento del motore

Image 175

 (7)  (20)

spia

rosso

indicatore

 

12.

Livello di carica della batteria

Image 176

 (20)

spia

rosso

 

 

indicatore

 

13.

Tergicristallo del parabrezza

(continuo)

Image 177

comando

 

14.

Chiusura elettrica dei vetri

Image 178

oppure

Image 179

comando

no

 

15.

Lavacristallo del parabrezza

Image 180

comando

 

16.

Tergicristallo e lavacristallo del parabrezza

Image 181

comando

 

17.

Dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

(con comando di messa in funzione separato)

Image 182

comando

 

spia

giallo

18.

Dispositivo di sbrinamento e disappannamento del lunotto posteriore

(con comando di messa in funzione separato)

Image 183

comando

 

spia

giallo

19.

Luci di posizione, luci di posizione laterali e/o luci d’ingombro

Image 184

 (3)  (8)

comando

no

 

spia (14)

 (8)

verde

20.

Luci di stazionamento

Image 185

comando

no

 

spia

verde

21.

Cintura di sicurezza

Image 186

o

Image 187

spia

rosso

22.

Disfunzione dell’airbag

Image 188

 (10)

spia

giallo e/o rosso

23.

Disfunzione dell’airbag laterale

Image 189

 (9)  (10)

spia

giallo e/o rosso

24.

Airbag del passeggero disattivato

Image 190

spia

giallo

25.

Disfunzione dell’impianto frenante

Image 191

 (10)

spia

cfr. reg. sui freni

26.

Disfunzione del sistema ABS

Image 192

 (11)

spia

giallo

27.

Tachimetro

km/h (per indicazioni in chilometri); mph (per indicazioni in miglia) (16)

indicatore

 

28.

Freno di stazionamento azionato

Image 193

 (11)

spia

rosso

29.

Avvisatore acustico

Image 194

comando

no

 

30.

Sistema diagnostico di bordo relativo al motore o disfunzione del motore

Image 195

spia

giallo

31.

Dispositivo di preriscaldamento (diesel)

Image 196

spia

giallo

32.

Dispositivo di avviamento a freddo (choke)

Image 197

comando

no

 

spia

 

giallo

33.

Impianto di condizionamento dell’aria

Image 198

o A/C

comando

 

34.

Posizione del comando della trasmissione automatica (parcheggio)

(retromarcia)

(folle)

(marcia avanti)

P R N D (12)

indicatore

 

35.

Avviamento del motore

Image 199

 (13)  (21)

comando

no

 

36.

Arresto del motore

Image 200

 (13)  (21)

comando

 

37.

Usura delle guarnizioni dei freni

Image 201

 (11)

spia

giallo

38.

Sistema di riscaldamento

Image 202

comando

 

39.

Ventilatore dell’impianto di riscaldamento e/o condizionamento dell’aria

Image 203

 (3)

comando

 

40.

Regolazione dell’inclinazione dei proiettori

Image 204

oppure

Image 205

e

Image 206

 (15)

comando

no

 

41.

Contachilometri

Km (per indicazioni in chilometri); miles (per indicazioni in miglia) (17)

indicatore

 

42a

Pressione insufficiente

(disfunzione compresa) dei pneumatici

Image 207

 (18)

spia

giallo

42b

Pressione insufficiente

(disfunzione compresa)

dei pneumatici con indicazione del pneumatico interessato

Image 208

 (18)  (19)

spia

giallo


(1)  Le categorie M ed N sono definite dall’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modificato dall’Amend 4).

(2)  1. Germania, 2. Francia, 3. Italia, 4. Paesi Bassi, 5. Svezia, 6. Belgio, 7. Ungheria, 8. Repubblica ceca, 9. Spagna, 10. Serbia e Montenegro, 11. Regno Unito, 12. Austria, 13. Lussemburgo, 14. Svizzera, 15 (non attribuito), 16. Norvegia, 17. Finlandia, 18. Danimarca, 19. Romania, 20. Polonia, 21. Portogallo, 22. Federazione russa, 23. Grecia, 24. Irlanda, 25. Croazia, 26. Slovenia, 27. Slovacchia, 28. Bielorussia, 29. Estonia, 30 (non attribuito), 31. Bosnia Erzegovina, 32. Lettonia, 33 (non attribuito), 34. Bulgaria, 35 (non attribuito), 36. Lituania, 37. Turchia, 38 (non attribuito), 39. Azerbaigian, 40. ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non attribuito), 42. Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando il rispettivo simbolo ECE), 43. Giappone, 44 (non attribuito), 45. Australia, 46. Ucraina, 47. Sud Africa, 48. Nuova Zelanda, 49. Cipro, 50. Malta e 51. Repubblica di Corea. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi nell’ordine cronologico in cui ratificano o aderiscono all’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installate o utilizzate sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni. I numeri così assegnati saranno comunicati dal Segretario delle Nazioni Unite alle altre parti contraenti dell’accordo.

(3)  La superficie del riquadro in cui figura il simbolo può essere campita.

(4)  I simboli di cui al presente regolamento sono sostanzialmente identici a quelli descritti nella norma ISO 2575:2000. Mantenere le proporzioni delle dimensioni specificate nella norma ISO 2575:2000.

(5)  Le due frecce costituiscono un unico simbolo. Se i comandi o le spie degli indicatori di direzione a destra e a sinistra funzionano in modo indipendente, le due frecce si possono considerare simboli distinti e quindi anche separare l’una dall’altra.

(6)  Non necessaria se le frecce delle spie dell’indicatore di direzione, che altrimenti funzionano in modo indipendente, lampeggiano simultaneamente come spia per segnalazione di pericolo.

(7)  È consentita la combinazione in un’unica spia del simbolo di pressione dell'olio del motore e del simbolo di temperatura del liquido di raffreddamento del motore.

(8)  Non è necessario un sistema separato di identificazione se la funzione è combinata con l’interruttore generale dell’illuminazione.

(9)  Se si usa un’unica spia per indicare una disfunzione dell’airbag, dev’essere usato il simbolo di disfunzione dell’airbag (22).

(10)  Le parti contraenti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, consentivano o imponevano l’uso di un testo per questa funzione possono, per un periodo di 60 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuare a consentire o a imporre, per i veicoli da immatricolare nei rispettivi paesi, l’uso di un testo in aggiunta ai simboli prescritti.

(11)  Se si usa un’unica spia per indicare varie condizioni dell’impianto frenante, dev’essere usato il simbolo di disfunzione dell’impianto frenante.

(12)  La lettera «D» può essere sostituita o completata da uno o più caratteri alfanumerici o simboli scelti dal fabbricante per indicare modalità supplementari di selezione.

(13)  Si usa quando il comando di avviamento del motore è indipendente dalla chiave di contatto.

(14)  Non necessario se le luci del cruscotto si accendono automaticamente quando si aziona l’interruttore generale di illuminazione.

(15)  Si può anche ricorrere a simboli contenenti 5 linee anziché 4 (e viceversa).

(16)  Il testo richiesto può apparire in lettere maiuscole e/o minuscole.

(17)  Il testo richiesto deve apparire in lettere minuscole. Se l’indicazione è in miglia, si può usare un’abbreviazione.

(18)  Aggiuntivamente, una delle due spie di pressione insufficiente del pneumatico può essere usata per indicare una disfunzione del sistema di controllo della pressione dei pneumatici (TPMS).

(19)  Il disegno dei contorni del veicolo qui mostrato non vuole essere limitativo, ma è quello raccomandato. Se si vuole rappresentare meglio un dato veicolo, si possono usare disegni alternativi dei suoi contorni.

(20)  Il simbolo può essere indicato in colori diversi da quelli indicati nella colonna 5 per esprimere significati diversi in base alla classificazione generale dei colori proposta dal paragrafo 5 della norma ISO.

(21)  Le funzioni «avvio» e «arresto» possono essere riunite in un solo comando. In alternativa al/ai simbolo/i prescritto/i si può usare il testo «AVVIO» e/o «ARRESTO» o una combinazione di simboli e testi. Il testo può essere scritto in lettere maiuscole e/o minuscole.


ALLEGATO 1

NOTIFICA

[Dimensioni massime del formato: A4 (210 × 297 mm)]

Image 209

 (1)

rilasciata da:

Nome dell’amministrazione:

Oggetto (2):

RILASCIO DELL’OMOLOGAZIONE

ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

RIFIUTO DELL’OMOLOGAZIONE

REVOCA DELL’OMOLOGAZIONE

CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

di un tipo di veicolo per quanto concerne la collocazione e l’identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori di un veicolo a motore, ai sensi del regolamento n. 121.

N. di omologazione … N. di estensione …

1.

Denominazione commerciale o marca del veicolo: …

2.

Nome del fabbricante del tipo di veicolo: …

3.

Nome e indirizzo del fabbricante: …

4.

Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del fabbricante:

5.

Data di presentazione per l’omologazione: …

6.

Servizio tecnico che effettua le prove di omologazione:

7.

Data del verbale di prova: …

8.

Numero del verbale di prova: …

9.

Descrizione sintetica:

 

Comandi manuali, spie e indicatori del veicolo

Conformità

9.1.

 

si/no (2)

9.2.

 

si/no (2)

 

si/no (2)

10.

Osservazioni

11.

Posizione del marchio di omologazione: …

12.

Eventuale/i motivo/i dell’estensione: …

13.

Rilascio/estensione/rifiuto/revoca dell’omologazione (2)

14.

Luogo: …

15.

Data: …

16.

Firma: …

17.

Su richiesta, sono disponibili i documenti che seguono, recanti il numero di omologazione sopraindicato:


(1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l’omologazione (cfr. le disposizioni del regolamento relative all’omologazione).

(2)  Cancellare la menzione inutile.


ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(cfr. paragrafo 4.4 del presente regolamento)

Image 210

a = 8 mm min.

Questo marchio di omologazione apposto su un veicolo indica che il tipo di veicolo interessato è stato omologato, per quanto concerne la collocazione e l’identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori, nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 121 e con il numero di omologazione 001234. Le prime 2 cifre (00) del numero di omologazione indicano che l’omologazione stessa è stata rilasciata in conformità alle prescrizioni della versione originale del regolamento n. 121.

MODELLO B

(cfr. paragrafo 4.5 del presente regolamento)

Image 211

a = 8 mm min.

Questo marchio di omologazione apposto su un veicolo indica che il tipo di veicolo interessato è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 121 e del regolamento n. 33 (1). Il numero di omologazione indica che, alla data del rilascio delle rispettive omologazioni, il regolamento n. 121 era nella sua versione originale e il regolamento n. 33 era ancora nella sua versione originale.


(1)  Numero indicato a mero titolo d'esempio.